Manuale per la SICUREZZA NEI LABORATORI CON AGENTI BIOLOGICI 1 769922575 03/06/17 INDICE 1. PREMESSA 2. DEFINIZIONI 3. RICHIAMI LEGISLATIVI 3.1. Classificazione degli agenti biologici (rif. art. 75 D.Lgs. 626/94) 3.2. Comunicazione (rif. art. 76 D.Lgs. 626/94). 3.3. Autorizzazione (rif. art. 77 D.Lgs. 626/94). 3.4. Valutazione del rischio da agenti biologici (rif. art. 78 D.Lgs. 626/94) 3.5. Misure tecniche, organizzative, procedurali per la prevenzione dei rischi da agenti biologici (rif. art. 79 D.Lgs. 626/94) 3.6. Misure igieniche (rif. art. 80 D.Lgs. 626/94) 3.7. Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie (rif. art. 81 D.Lgs. 626/94) 3.8. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari (rif. art. 82 D.Lgs. 626/94) 3.9. Misure specifiche per i processi industriali (rif. art. 83 D.Lgs. 626/94) 3.10. Misure di emergenza (rif. art. 84 D.Lgs. 626/94) 3.11. Informazione e formazione (rif. art. 85 D.Lgs. 626/94) 3.12. Sorveglianza sanitaria – Prevenzione e controllo (rif. art. 86 D.Lgs. 626/94) 3.13. Sorveglianza sanitaria – Registri degli esposti e degli eventi accidentali (rif. art. 87 D.Lgs. 626/94). 3.14. Sorveglianza sanitaria – Registro dei casi di malattia (rif. art. 88 D.Lgs. 626/94). 3.15. Segnaletica (rif. art. 79, comma 2, lettera f, D.Lgs. 626/94). 4. PRINCIPALI ASPETTI ATTINENTI A STRUTTURE ED ATTREZZATURE, GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE, COMPORTAMENTI 4.1. Spazi di lavoro 4.2. Misure di contenimento 4.3. Cappe per laboratori biologici. 4.4. Riepilogo delle principali norme comportamentali 2 769922575 03/06/17 5. ATTUAZIONE PRATICA DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE 6. RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI IMPRESE APPALTATRICI E LAVORATORI AUTONOMI. 7. MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI 7.1. Definizioni 7.2. Richiami normativi 7.2.1 Misure di contenimento e altre misure di protezione 7.2.2 Sintesi schematiche 7.2.3 Modulistica 8. MISURE D’EMERGENZA IN CASO DI ESPOSIZIONE ACCIDENTALE 8.1 Rottura di contenitori - spandimento di materiali. 8.2 Punture accidentali, tagli, contaminazioni mucose e cutanee. 8.3 Ingestione accidentale di materiale biologico. 8.4 Produzione di aerosol contenente materiale biologico. 8.5 Rottura di provetta in centrifuga. 9. RIFERMENTI BIBLIOGRAFICI, NORMATIVI E SITI INTERNET 3 769922575 03/06/17 1. PREMESSA Tutte le attività, comprese quelle che si svolgono nei laboratori di ricerca, analisi o didattica, sono soggette a leggi e a norme che devono essere tenute in considerazione fin dalla fase progettuale delle attività stesse, non solo per quanto riguarda gli aspetti strutturali, impiantistici, e propri delle apparecchiature, ma anche per quanto riguarda il “processo” e le modalità operative. In caso di necessità, è possibile rivolgersi, per eventuali chiarimenti o consulenze, al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi di Parma. I laboratori biologici sono luoghi di lavoro in cui gli aspetti riguardanti le scienze biologiche costituiscono l’aspetto principale e caratterizzante l’attività svolta. Tuttavia in tali laboratori sono generalmente presenti anche aspetti attinenti alla chimica e ad altre materie che caratterizzano le attività lavorative. Ne consegue che la sicurezza in tali luoghi di lavoro deve tenere in conto principalmente i possibili rischi connessi con la presenza e la manipolazione di agenti biologici, ma anche quelli dovuti ad agenti chimici e ad altre fonti quali ad esempio le radiazioni non ionizzanti, le caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro e dei servizi, ecc. Sarà una esauriente valutazione di tutti i rischi presenti a mettere in luce, di volta in volta, gli specifici rischi esistenti e conseguentemente le specifiche misure da adottare. Il presente manuale è rivolto agli operatori dei laboratori dell’Università degli Studi di Parma nei quali si manipolano agenti biologici, ed ha lo scopo di fornire una base per la prevenzione e la protezione dai rischi dovuti in modo specifico a detti agenti. Dettagli operativi per situazioni particolari dovranno essere sviluppati per le singole lavorazioni attraverso procedure di lavoro approntate a cura dei Responsabili delle attività, con l’eventuale supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente. Per altre fonti di rischio si rimanda ad altri manuali o procedure specifiche. Ad esempio, per gli agenti chimici si rimanda al “Manuale per la sicurezza nei laboratori con prodotti chimici”. Per gli aspetti generali ed organizzativi si deve fare riferimento al REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO Ogni operatore è tenuto ad attenersi alle misure minime di sicurezza riportate nel manuale. NOTA Datore di lavoro per l’Università di Parma è il Rettore. E’ compito dei Responsabili delle Unità produttive interessate (Direttori di Dipartimento o di Centro, Presidi di Facoltà) e dei 4 769922575 03/06/17 Responsabili dell’attività didattica e di ricerca attivarsi per l’attuazione di quanto attribuito dalle norme al Datore di lavoro, ma attinente alle specifiche Dipartimenti/Facoltà/Centri/Ricerca. Tutto il personale è tenuto a collaborare. 5 769922575 03/06/17 attività di 2. DEFINIZIONI Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (1). Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico (1). Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari (1). Patogenicità: capacità di causare malattie. Infettività: facilità con cui un agente è in grado di dare inizio ad una infezione. Virulenza: capacità di un microrganismo di moltiplicarsi all' interno dell' organismo ospite e di indurre malattia e lesioni. Disinfezione: processo mediante il quale si riduce il numero dei microrganismi eliminandone una parte, in modo da arrivare a quantità inferiori a quelle necessarie per la sussistenza dell’infettività; allo scopo si utilizzano prodotti chimici (disinfettanti) o procedimenti fisici. Sterilizzazione: processo mediante il quale si ottiene la completa eliminazione di tutti i microrganismi patogeni e non patogeni, incluse le spore, mediante mezzi chimici o fisici. Decontaminazione processo avente lo scopo di rendere un materiale contaminato da agenti biologici sicuro per un ulteriore impiego o per essere avviato allo smaltimento. (1) Definizioni riportate dal. D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, art. 74. Altre definizioni, tratte dal. D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206, art. 2, relativo ai MOGM, sono riportate al punto 7.1. 6 769922575 03/06/17 3. RICHIAMI LEGISLATIVI La prevenzione e la protezione dai rischi per la salute dei lavoratori dovuti ad agenti biologici sono oggetto del Titolo VIII (articoli da 73 a 88) del D. Lgs. 626/94, e successivi aggiornamenti e modifiche, nel seguito brevemente indicato come D.Lgs. 626/94. L’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati sono oggetto di specifica normativa di recepimento delle norme comunitarie (cfr. punto 7 di questo manuale). 3.1. Classificazione degli agenti biologici (rif. art. 75 D.Lgs. 626/94) Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione, come indicato nella tabella che segue. Agente biologico del gruppo 1 Presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. Agente biologico del gruppo 2 Può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Agente biologico del gruppo 3: Può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Agente biologico del gruppo 4 Può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra due dei gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. L’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4 è contenuto nell’allegato XI del D.Lgs. 626/94, ed è riportato qui di seguito. Allegato XI (D.Lgs. 626/94) 1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. 7 769922575 03/06/17 I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull’uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati. 2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’art. 95. 3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell’elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1. Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l’uomo, l’elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell’uomo. Quando un intero genere è menzionato nell’elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione. 4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda. 5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell’uomo. 6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perchè normalmente non sono veicolati dall’aria. Nel caso di particolari attività comportanti l’utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell’Allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell’Allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2. 7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l’uomo. 8. L’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l’elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti. Tali indicazioni sono: A: possibili effetti allergici; D: l’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell’ultima attività comportante rischio di esposizione; T: produzione di tossine; V: vaccino efficace disponibile. Batteri e organismi simili N.B.: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione “spp” si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l’uomo. Agente biologico Classificazione Actinobacillus actinomycetemcomitans 2 Actinomadura madurae 2 Actinomadura pelletieri 2 Actinomyces gereneseriae 2 Actinomyces Israelii 2 Actinomyces pyogenes 2 Actinomyces spp 2 Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2 8 769922575 03/06/17 Rilievi Bacillus anthracis 3 Bacteroides fragilis 2 Bartonella bacilliformis 2 Bartonella (Rochalimea) spp 2 Bartonella quintana (Rochalimea quintana) 2 Bordetella bronchiseptica 2 Bordetella parapertussis 2 Bordetella pertussis 2 Borrelia burgdorferi 2 Borrelia duttonii 2 Borrelia recurrentis 2 Borrelia spp 2 Brucella abortus 3 Brucella canis 3 Brucella melitensis 3 Brucella suis 3 Burkhoideria mallei (pseudomonas mallei) 3 Burkhoideria pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) 3 Campylobacter fetus 2 Campylobacter jejuni 2 Campylobacter spp 2 Cardiobacterium hominis 2 Chlamydia pneumoniae 2 Chlamydia trachomatis 2 Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) 2 Chlamydia psittaci (ceppi aviari) 3 Clostridium botulinum 2 Clostridium perfringens 2 Clostridium tetani 2 Clostridium spp 2 Corynebacterium diphtheriae 2 Corynebacterium minutissimum 2 Corynebacterium pseudotuberculosis 2 Corynebacterium spp 2 Coxiella burnetii 3 Edwardsiella tarda 2 Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2 Ehrlichia spp 2 Elkenella corrodens 2 Enterobacter aerogenes/cloacae 2 Enterobacter spp 2 Enterococcus spp 2 Erysipelothrix rhusiopathiae 2 V T T.V T.V Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) Escherichia coli. Ceppi verocitotossigenici (es.0157:H7 oppure 0103) 3(**) 9 769922575 03/06/17 T Flavobacterium meningosepticum 2 Fluoribacter bozemanii (Legionella) 2 Francisella tularensis (Tipo A) 3 Francisella tularensis (Tipo B) 2 Fusobacterium necrophorum 2 Gardnerella vaginalis 2 Haemophilus ducreyl 2 Haemophilus influenzae 2 Haemophilus spp 2 Helicobacter pylori 2 Klebsiella oxytoca 2 Klebsiella pneumoniae 2 Klebsiella spp 2 Legionella pneumophila 2 Legionella spp 2 Leptospira interrogans (tutti i serotipi) 2 Listeria monocytogenes 2 Listeria ivanovii 2 Morganella morganii 2 Mycobacterium africanum 3 Mycobacterium avium/intracellulare 2 Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 Mycobacterium chelonae 2 Mycobacterium fortuitum 2 Mycobacterium kansasii 2 Mycobacterium leprae 3 Mycobacterium maimoense 2 Mycobacterium marinum 2 Mycobacterium microti V V 3(**) Mycobacterium paratuberculosis 2 Mycobacterium scrofulaceum 2 Mycobacterium simiae 2 Mycobacterium szulgai 2 Mycobacterium tuberculosis 3 Mycobacterium ulcerans V 3(**) Mycobacterium xenopi 2 Mycoplasma caviae 2 Mycoplasma hominis 2 Mycoplasma pneumoniae 2 Neisseria gonorrhoeae 2 Neisseria meningitidis 2 Nocardia asteroides 2 Nocardia brasiliensis 2 Nocardia farcinica 2 Nocardia nova 2 10 769922575 V 03/06/17 V Nocardia otitidiscaviarum 2 Pasteurella multocida 2 Pasteurella spp 2 Peptostreptococcus anaerobius 2 Plesiomonas shigelloides 2 Porphyromonas spp 2 Prevotella spp 2 Proteus mirabils 2 Proteus penneri 2 Proteus vulgaris 2 Providencia alcalifaciens 2 Providencia rettgeri 2 Providencia spp 2 Pseudomonas aeruginosa 2 Rhodococcus equi 2 Rickettsia akari 3(**) RickettsIa canada 3(**) Rickettsia conorii 3 Rickettsia montana 3(**) Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3 Rickettsia prowazekii 3 Rickettsia rickettsii 3 Rickettsia tsutsugamushi 3 Rickettsia spp 2 Salmonella arizonae 2 Salmonella enteritidis 2 Salmonella typhimurium 2 Salmonella paratyphi A, B, C 2 V 3(**) V Salmonella typhi Salmonella (altre varietà serologiche) 2 Serpulina spp 2 Shigella boydii 2 Shigella dysenteriae (Tipo 1) (3**) Shigella dysenteriae. Diverso dal Tipo 1 2 Shigella flexneri 2 Shigella sonnei 2 Staphylococcus aureus 2 Streptobacillus moniliformis 2 Streptococcus pneumoniae 2 Streptococcus pyogenes 2 Streptococcus spp 2 Streptococcus suis 2 Treponema carateum 2 Treponema pallidum 2 Treponema pertenue 2 11 769922575 03/06/17 T Treponema spp 2 Vibrio cholerae (incluso El Tor) 2 Vibrio parahaemolyticus 2 Vibrio spp 2 Yersinia enterocolitica 2 Yersinia pestis 3 Yersinia pseudotuberculosis 2 Yersinia spp 2 V (**) vedi introduzione punto 6 Virus (*) Agente biologico Classificazione Adenoviridae 2 Arenaviridae: LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo): Virus Lassa 4 Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi) 3 Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2 Virus Mopeia 2 Altri LCM-Lassa Virus complex 2 Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo): Virus Guanarito 4 Virus Junin 4 Virus Sabia 4 Virus Machupo 4 Virus Flexal 3 Altri Virus del Complesso Tacaribe 2 Astroviridae 2 Bunyaviridae: Bhanja 2 Virus Bunyamwera 2 Germiston 2 Virus Oropouche 3 Virus dell’encefalite Californiana 2 Hantavirus: Hantaan (febbre emorragica coreana) 3 Belgrado (noto anche come Dobrava) 3 Seoul-Virus 3 Sin Nombre (ex Muerto Canyon) 3 Puumala-Virus 2 Prospect HiII-Virus 2 Altri Hantavirus 2 Nairovirus: Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4 12 769922575 03/06/17 Rilievi Virus Hazara 2 Phiebovirus: Febbre della Valle del Rift 3 Febbre da Flebotomi 2 Virus Toscana 2 Altri bunyavirus noti come patogeni 2 V Caliciviridae: Virus dell’epatite E 3(**) Norwalk-Virus 2 Altri Caliciviridae 2 Coronaviridae 2 Filoviridae : Virus Ebola 4 Virus di Marburg 4 Flaviviridae : Encefalite d’Australia (Encefalite della Valle Murray) 3 Virus dell’encefalite da zecca dell’Europa Centrale 3(**) Absettarov 3 Hanzalova 3 Hypr 3 Kumlinge 3 Virus della dengue tipi 1-4 3 V Virus dell’epatite C 3(**) D Virus dell’epatite G 3(**) 0 Encefalite B giapponese 3 V Foresta di Kyasanur 3 V Louping ill 3(**) Omsk (a) 3 Powassan 3 Rodo 3 Encefalite verno-estiva russa (a) 3 Encefalite di St. Louis 3 Virus Wesselsbron V V 3(**) Virus della Valle del Nilo 3 Febbre gialla 3 Altri flavivirus noti per essere patogeni 2 V Hepadnaviridae: Virus dell’epatite B 3(**) V, D Virus dell’epatite D (Detta) (b) 3(**) V, D Herpesviridae: Cytomegalovirus 2 Virus d’Epstein-Barr 2 Herpesvirus simiae (B virus) 3 Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2 Herpesvirus varicella-zoster 2 13 769922575 03/06/17 Virus Herpes dell’uomo tipo 7 2 Virus Herpes dell’uomo tipo 8 2 Virus linfotropo B dell’uomo (HBLV-HHV6) 2 D Orthomyxoviridae: Virus influenzale tipi A, B e C 2 Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori eThogoto 2 V nonché Papovaviridae: Virus BK e JC 2 D (d) Papillomavirus dell’uomo 2 D (d) Virus del morbillo 2 V Virus della parotite 2 V Virus della malattia di Newcastle 2 Virus parainfluenzali tipi 1-4 2 Virus respiratorio sinciziale 2 Paramyxoviridae: Parvoviridae: Parvovirus dell’uomo (B 19) 2 Picomaviridae: Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2 Virus Coxackie 2 Virus Echo 2 Virus dell’epatite A (enterovirus dell’uomo tipo 72) 2 V Virus della poliomielite 2 V Rhinovirus 2 Poxviridae: Buffalopox virus (e) 2 Cowpox virus 2 Elephantpox virus (f) 2 Virus del nodulo del mungitori 2 Molluscum contagiosum virus 2 Monkeypox virus 3 Orf virus 2 Rabbitpox virus (g) 2 Vaccinia virus 2 Variola (mayor & minor) virus 4 V Whitepox virus (variola virus) 4 V Yatapox virus (Tana & Yaba) 2 V Reoviridae: Coltivirus 2 Rotavirus umano 2 Orbivirus 2 Reovirus 2 Retroviridae Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) 3(**) D Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3(**) 0 14 769922575 03/06/17 SIV (h)) 3(**) Rhabdoviridae: Virus della rabbia 3(**) Virus della stomatite vescicolosa V 2 Togaviridae : Alfavirus: Encefalomielite equina dell’America dell’est 3 Virus Bebaru 2 Virus Chikungunya 3(**) Virus Everglades 3(**) Virus Mayaro V 3 Virus Mucambo 3(**) Virus Ndumu 3 Virus O’nyong-nyong 2 Virus del fiume Ross 2 Virus della foresta di Semliki 2 Virus Sindbis 2 Virus Tonate 3(**) Encefalomielite equina del Venezuela 3 V Encefalomielite equina dell’America dell’Ovest 3 V Altri alfavirus noti 2 Rubivirus (rubella) 2 Toroviridae: 2 Virus non classificati: Virus dell’epatite non ancora identificati 3(**) Morbillivirus equino D 4 Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i): Morbo di Creutzfeldt-Jakob 3(**) D (d) Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob 3(**) D (d) Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate 3(**) D (d) Sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker 3(**) D (d) Kuru 3(**) D (d) (*) Vedi introduzione, punto 5. (**) Vedi introduzione, punto 6. (a) Tick-borne encefalitis. (b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta). (c) Soltanto per i tipi A e B. (d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti. (e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante del virus "vaccinia". (f) Variante del "Cowpox". (g) Variante di "Vaccinia". (h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus. (i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre Parassiti TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3 (**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente. 15 769922575 03/06/17 Agente biologico Classificazione Rilievi Acanthamoeba castellanii 2 Ancylostoma duodenale 2 Angiostrongylus cantonensis 2 Angiostrongylus costaricensis 2 Ascaris lumbricoides 2 A Ascaris suum 2 A Babesia divergens 2 Babesia microti 2 Balantidium coli 2 Brugia malayi 2 Brugia pahangi 2 Capillaria philippinensis 2 Capillaria spp 2 Clonorchis sinensis 2 Ctonorchis viverrini 2 Cryptosporidium parvum 2 Cryptosporidium spp 2 Cyclospora cayetanensis 2 Dipetalonema streptocerca 2 Diphyllobothrium latum 2 Dracunculus medinensis 2 Echinococcus granulosus 3(**) Echinococcus multilocularis 3(**) Echinococcus vogeli 3(**) Entamoeba histolytica 2 Fasciola gigantica 2 Fasciola hepatica 2 Fasciolopsis buski 2 Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2 Hymenolepis diminuta 2 Hymenolepis nana 2 Leishmania braziliensis 3(**) Leishmania donovani 3(**) Leishmania aethiopica 2 Leishmania mexicana 2 Leishmania peruviana 2 Leishmanla tropica 2 Leishmania major 2 Leishmanla spp 2 LoaLoa 2 Mansonella ozzardi 2 Mansonella persiana 2 Naegleria fowleri 3 Necator americanus 2 16 769922575 03/06/17 Onchocerca volvulus 2 Opisthorchis felineus 2 Opisthorchis spp 2 Paragonimus westermani 2 Plasmodium falciparum 3(**) Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2 Sarcocystis suihominis 2 Schistosoma haematobium 2 Schistosoma intercalatum 2 Schistosoma japonicum 2 Schistosoma mansoni 2 Shistosoma mekongi 2 Strongyioides stercoralis 2 Strongyloides spp 2 Taenia saginata 2 Taenia solium 3(**) Toxocara canis 2 Toxoplasma gondii 2 Trichinella spiralis 2 Trichuris trichiura 2 Trypanosoma brucei brucei 2 Trypanosoma brucei gambiense 2 Trypanosoma brucei rhodesiense 3(**) Trypanosoma cruzi 3 Wuchereria bancrofti 2 (**) Vedi introduzione, punto 6. Funghi Agente biologico Classificazione Rilievi 2 A Aspergillus fumigatus Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3 Candida albicans 2 Candida tropicalis Cladophialophora onché bantianum o trichoides) A 2 a (es. Xylohypha bantiana. Cladosporium 3 Coccidioides Immitis 3 A Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A Emmonsia parva var. parva 2 Emmonsia parva var. crescens 2 Epidermophyton fioccosum 2 Fonsecaea compacta 2 Fonsecaea pedrosoi 2 Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Aiellomyces capsulatum) 3 17 769922575 03/06/17 A Histoplasma capsulatum duboisii 3 Madurella grisea 2 Madurella mycetomatis 2 Microsporum spp 2 Neotestudina rosatii 2 Paracoccidioides brasiliensis 3 Penicillium marneffei 2 Scedosporium apiospermum, Psaudallescheria boydii 2 Scedosporium prolificans (inflantum) 2 Sporothrix schenckii 2 Trichophyton rubrum 2 Trichophyton spp 2 A A 3.2. Comunicazione (rif. art. 76 D.Lgs. 626/94). 1. Il datore di lavoro (1) che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori: a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all’art. 78, comma 5, del D.Lgs. 626/94 (documento a seguito della valutazione dei rischi, generale di cui all’art. 4, commi 2 e 3, integrato coi dati specificamente richiesti nel suddetto comma 5 per la valutazione del rischio da agenti biologici – cfr. punto 3.4 del presente manuale). (1) cfr. la NOTA al punto 1 del presente manuale 2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1. 5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente 18 769922575 03/06/17 modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto. (cfr punto 7 del presente manuale). 6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4. 3.3. Autorizzazione (rif. art. 77 D.Lgs. 626/94). 1.Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità. 2. La richiesta di autorizzazione è corredata da: a) le informazioni di cui all’art. 76, comma 1; b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare. 3. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca. 4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonchè di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. 5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4. 6. Il Ministero della sanità comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4. 19 769922575 03/06/17 3.4. Valutazione del rischio da agenti biologici (rif. art. 78 D.Lgs. 626/94) 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’art. 75, commi 1 e 2; b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative (1). 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata. 4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria. 5. Il documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; 20 769922575 03/06/17 e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. 3.5. Misure tecniche, organizzative, procedurali per la prevenzione dei rischi da agenti biologici (rif. art. 79 D.Lgs. 626/94) 1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati; g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. 21 769922575 03/06/17 3.6. Misure igieniche (rif. art. 80 D.Lgs. 626/94) 1. In tutte le attività nelle quali in valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 2. Nelle zone di lavoro in cui c’è il rischio di esposizione e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici 3.7. Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie (rif. art. 81 D.Lgs. 626/94) 1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. 2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. 3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII (riportato al punto successivo). 22 769922575 03/06/17 3.8. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari (rif. art. 82 D.Lgs. 626/94) 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII (qui più avanti riportato). 2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4. 3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. 4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate. Allegato XII (D.Lgs. 626/94) Nota preliminare: Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi. A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 2 1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio 2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile 3 No No 4 Raccomandato Sì Sì, sull'aria estratta Sì, sull'aria immessa e su quella estratta 23 769922575 03/06/17 3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate Sì Sì, attraverso una camera di compensazione 4. La zona di lavoro deve poter essere No chiusa a tenuta per consentire la disinfezione Raccomandato Sì 5. Specifiche procedure di disinfezione Sì Sì Sì 6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica No Raccomandato Sì 7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Raccomandato Sì Sì 8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Sì, per il banco di Sì, per il banco di lavoro lavoro e il pavimento Sì, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti Raccomandato Sì Sì 10. Deposito sicuro per agenti biologici Sì Sì Sì, deposito sicuro 11. Finestra d'ispezione o altro Raccomandato dispositivo che permetta di vederne gli occupanti Raccomandato Sì 12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria No Raccomandato Sì 13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori Ove opportuno Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria Sì 14. Inceneritori per l'eliminazione delle Raccomandato carcasse di animali Sì (disponibile) Sì, sul posto 15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti Sì Sì Sì, con sterilizzazione 16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Facoltativo 3.9. Raccomandato Misure specifiche per i processi industriali (rif. art. 83 D.Lgs. 626/94) 1. Fatto salvo quanto specificamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII (qui di seguito riportato), tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2. 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 24 769922575 03/06/17 Allegato XIII (D.Lgs. 626/94) Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali. Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso. Misure di contenimento Livelli di contenimento 2 3 4 1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente Sì Sì Sì 2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni 3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni 4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: inattivati con mezzi collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati 5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni 6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata Facoltativo Facoltativo Sì e costruita all'uopo a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico Facoltativo Sì Sì b) È ammesso solo il personale addetto Facoltativo Sì Sì, attraverso camere di condizionamento c) Il personale deve indossare tute di protezione Sì, tute da lavoro Sì Ricambio completo d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale Sì Sì Sì e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata No Facoltativo Sì f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione No Facoltativo Sì g) La zona controllata deve essere Facoltativo adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica Facoltativo Sì h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica No Facoltativo Sì i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) No Facoltativo Sì j) La zona controllata deve essere concepita in No Facoltativo Sì 25 769922575 03/06/17 modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni No Facoltativo Sì l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale Inattivati con mezzi collaudati Inattivati con mezzi chimici o mezzi fisici collaudati Inattivati con mezzi fisici collaudati 3.10. Misure di emergenza (rif. art. 84 D.Lgs. 626/94) 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonchè i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici. 3.11. Informazione e formazione (rif. art. 85 D.Lgs. 626/94) 1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 26 769922575 03/06/17 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente. NOTA: Per l’attuazione pratica dell’informazione e della formazione, vedere anche il punto 5. 3.12. Sorveglianza sanitaria – Prevenzione e controllo (rif. art. 86 D.Lgs. 626/94) 1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro (1). 2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78 (1). 2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonchè sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione. 27 769922575 03/06/17 3.13. Sorveglianza sanitaria – Registri degli esposti e degli eventi accidentali (rif. art. 87 D.Lgs. 626/94). 2. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute (1); b) comunica all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio (1); c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore di sanità e all’organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio (1); d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio (2); e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 (2). 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per 28 769922575 03/06/17 i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni (3). 5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente (4). 7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1. 3.14. Sorveglianza sanitaria – Registro dei casi di malattia e di decesso (rif. art. 88 D.Lgs. 626/94). 1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici. 2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica. 3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonchè le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2. 4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1. 29 769922575 03/06/17 3.15 . Segnaletica (rif. art. 79, comma 2, lettera f, D.Lgs. 626/94). … il datore di lavoro: … usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati; Allegato X 30 769922575 03/06/17 4. PRINCIPALI ASPETTI ATTINENTI A STRUTTURE ED ATTREZZATURE, GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE, COMPORTAMENTI 4.1. Spazi di lavoro 1. Unico riferimento di legge sugli spazi di lavoro, a validità generale e con indicazioni quantificate, è il D.P.R. 303/56, art. 6, che per locali in cui si svolgano tipi di lavoro ai quali sono generalmente riconducibili quelli dei laboratori chimici, definisce valori minimi per l’altezza, per la cubatura e per la superficie, riferiti – queste ultime due - a ciascun lavoratore presente. Assicurando di rispettare il valore più restrittivo risultante dall’altezza di fatto esistente (e comunque indicata come minima in 3 m), occorre attenersi ad una disponibilità di spazio lordo, per ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente, corrispondente ad una superficie di almeno 2 m2 ed una cubatura non inferiore a 10 m3. 2. Un altro riferimento di legge, di tipo generico, è il D.P.R. 547/55, che all’art. 15 stabilisce che lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere. 3. In ogni caso occorre evitare il più possibile l'affollamento di operatori o altre persone, nonché l’eccessivo ingombro da parte di attrezzature e materiali. 4. In casi eccezionali e transitori di particolare affollamento, occorre coordinare i propri movimenti con quelli di altre persone presenti nel locale ed evitare interferenze, tenendo presente che anche lo spazio dietro le spalle dell’operatore deve essere adeguato. In tali situazioni deve essere comunque evitato di svolgere attività pericolose. 4.2. Misure di contenimento Nel caso dei laboratori biologici le Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento, con riferimento al D.Lgs. 626/94, art. 82, c.1, sono in esso elencate nell’Allegato XII, che è integralmente riportato in questo manuale al punto 3.8. Le prescrizioni riguardano aspetti strutturali, gestionali-organizzativi e comportamentali. Nella tabella che segue, elaborata ai fini del presente manuale, è indicata una suddivisione di massima fra i diversi aspetti. E’ importante tenere presente che, anche se non specificamente indicato nella relativa colonna, adeguati comportamenti sono in generale e sempre determinanti per un corretto uso delle strutture e per il rispetto delle procedure. 31 769922575 03/06/17 ASPETTI Misure di contenimento STRUTTURALI 1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio GESTIONALI ORGANIZZATIVI COMPORTAMENTALI X 2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile X 3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate X 4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione X 5. Specifiche procedure di disinfezione X 6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica X 7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti X 8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura X 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti X 10. Deposito sicuro per agenti biologici X 11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti X 12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria 13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori X X X X X X X X X 14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali X 15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti X X 16. Trattamento delle acque reflue X X Le misure elencate devono essere applicate a seconda del livello di contenimento necessario in relazione al gruppo di appartenenza dell’agente biologico come indicato nella già citata tabella di ALLEGATO XII riportata al punto 2.9. 4.3. Cappe per laboratori biologici. 4.3.1. Caratteristiche delle cappe Le cappe per la laboratori biologici (in lingua inglese di microbiological safety cabinets – abbreviato nell’acronimo MSC) svolgono due tipi di possibile protezione: 32 769922575 03/06/17 - protezione dell’operatore ed in generale dell’ambiente di lavoro all’interno del quale la cappa è installata; - protezione del materiale biologico. In base a tali prestazioni, esse vengono suddivise in 3 classi: - Cappe di CLASSE I: assicurano la protezione da agenti biologici dell’operatore e dell’ambiente di lavoro esterno alla cappa; sono munite di un pannello anteriore scorrevole e l’accesso alla zona di lavoro avviene attraverso l’area lasciata libera posizionando adeguatamente detto pannello. Il materiale in lavorazione non risulta protetto. La protezione dell’operatore e dell’ambiente di lavoro è assicurata dal flusso di aria entrante attraverso la sezione frontale aperta; l’ambiente è ulteriormente protetto, nei confronti dell’aria totalmente espulsa, da un filtro HEPA da essa attraversato prima di lasciare la cappa. - Cappe di CLASSE II: oltre ad assicurare la protezione da agenti biologici dell’operatore e dell’ambiente di lavoro esterno alla cappa, assicurano la protezione del materiale in lavorazione da contaminazioni esterne; come nel caso della classe I, sono munite di un pannello anteriore scorrevole e l’accesso alla zona di lavoro avviene attraverso l’area lasciata libera posizionando adeguatamente detto pannello. La protezione dell’operatore e dell’ambiente di lavoro è assicurata dal flusso di aria entrante attraverso la sezione frontale aperta; l’ambiente è ulteriormente protetto, nei confronti dell’aria totalmente espulsa, da un filtro HEPA da essa attraversato prima di lasciare la cappa. La protezione del materiale in lavorazione è attuata come segue: l’aria entrante frontalmente viene aspirata sotto il piano di lavoro nella porzione di questo più immediatamente adiacente alla sezione frontale aperta, e non entra all’interno della cappa, anche grazie al flusso laminare verticale che contemporaneamente scende in tutta la sezione interna, ed al quale si unisce nell’unica camera esistente sotto il piano di lavoro, e che si trova in depressione per effetto dell’aspirazione effettuata dall’elettroventilatore. Questo aspira l’aria dalla suddetta camera e l’invia in alto dove si divide in 2 correnti: una, dopo aver attraversato un filtro HEPA, viene riciclata verso il basso e costituisce il flusso laminare di cui sopra, mentre l’altra, dopo aver attraversato anch’essa un filtro HEPA, viene espulsa. In base ai rapporti fra aria riciclata ed aria espulsa si hanno ulteriori suddivisioni nella classificazione delle cappe appartenenti alla classe II. L’altezza dell’apertura frontale delle cappe dovrebbe essere sempre compresa fra 160 e 250 mm. 33 769922575 03/06/17 - Cappe di CLASSE III: assicurano la protezione dell’operatore e dell’ambiente di lavoro esterno alla cappa nei confronti degli agenti biologici, nonché la protezione del materiale in lavorazione da contaminazioni esterne. Fanno parte della categoria delle cosiddette glove box. Consistono in box in cui l’area di lavoro è completamente racchiusa e l’operatore è separato dalla zona di lavoro mediante barriere fisiche. E’ possibile operare manualmente al loro interno servendosi di guanti passaparatia appositamente predisposti in corrispondenza di due o più oblò. Sono munite di camere di trasferimento (“tranfer chamber”) costituite da sistemi a doppio sportello per il trasferimento dei materiali. A differenza dei semplici glove box talora usati per scopi particolari in alcuni laboratori ed in cui non si ha flusso d’aria, le cappe biologiche di classe III, come le altre cappe, hanno un flusso d’aria, che però in questo caso non interessa la zona dove si trova l’operatore. Vengono tenute in depressione rispetto all’ambiente ad esse esterno mediante apposito ventilatore; i flussi di aria in entrata ed in uscita passano attraverso filtri (almeno doppi in uscita) HEPA o ULPA (filtri ad alta ed altissima efficienza definiti e classificati secondo le norme qui più sotto citate) e lo scarico può essere convogliato all’esterno dell’edificio; la perdita di carico attraverso il filtro in entrata determina all’interno il valore della pressione differenziale negativa. Ogni cappa di classe III deve essere munita di un manometro con scala da –500 a +500 Pa, facilmente visibile, per consentire di visualizzare il valore di pressione interna. L’efficienza delle cappe ai fini di un’effettiva protezione dai rischi da agenti biologici, oltre al rispetto ed al mantenimento delle condizioni di pulizia ed in buono stato di tutte le parti, in particolare alla corretta gestione dei filtri, è legata in modo rilevante al corretto funzionamento dei sistemi aerodinamici. Questi devono essere eseguiti in conformità con le norme specifiche e devono essere oggetto do verifiche periodiche, da eseguirsi in conformità con le suddette norme, che sono le UNI EN 12469 e UNI EN 12741. Per i filtri HEPA e ULPA valgono le norme UNI EN 1822. ATTENZIONE! Le cappe per la protezione da agenti biologici, di per sé non proteggono da agenti chimici perché i filtri HEPA sull’aria in uscita non trattengono le sostanze chimiche. Per assicurare anche questo tipo di protezione occorre che le cappe, oltre ai filtri HEPA presenti sull’aria in uscita, - siano dotate di filtri a carboni attivi idonei in modo specifico a trattenere gli agenti chimici, 34 769922575 03/06/17 oppure in alternativa - abbiano lo scarico convogliato all’esterno dell’edificio come le cappe chimiche. 4.3.2. Verifiche sulle cappe impiegate. La gestione dell’utilizzo delle cappe deve innanzi tutto tenere conto della necessità fondamentale di assicurare che venga provveduto ad effettuare all’interno le operazioni di pulizia, disinfezione ed eventuale sterilizzazione, con la frequenza e nei modi richiesti dalle situazioni di fatto esistenti ed indicati attraverso specifiche procedure da approntarsi a cura del responsabile della lavorazione. Per quanto riguarda gli aspetti funzionali e strutturali-impiantistici, le cappe devono essere state oggetto di collaudo iniziale subito dopo l’installazione e devono essere oggetto di verifiche periodiche durante il loro utilizzo per poter essere certi del mantenimento della loro efficienza (controlli di routine di tipo “manutentivo”). Tutte le verifiche da eseguire sono dettate dalla norma UNI-EN 12469, alle quali si rimanda per i dettagli. Le verifiche di tipo manutentivo vengono effettuate, sulla base di dette norme, a cura del Settore Tecnico. E’ però importante che anche gli utilizzatori conoscano e tengano presente quali siano i parametri che influiscono sulla sicurezza fornita dalle cappe affinché possano, seppure in modo molto approssimativo, tenerne conto e, per quanto possibile, fare frequenti verifiche di tipo qualitativo: in caso di dubbi dovranno chiedere al Servizio competente l’effettuazione di verifiche secondo gli standard, anche se non programmate in quel momento. Premesso che in ogni caso devono essere consultate le specifiche istruzioni del costruttore, sinteticamente le verifiche di tipo manutentivo previste dalle suddette norme UNI-EN riguardano quanto segue. Per le cappe delle classi I e II: Esame visivo delle superfici esterne ed interne della cappa e, dove possibile, delle condotte dell’aria estratta, per escludere la presenza di difetti, crepe o altri difetti. Verifica e taratura di eventuali strumenti di misura ed allarmi. Visualizzazione delle forme dei flussi e misurazione delle velocità dell’aria entrante e di quella discendente secondo specifiche e precise modalità operative e che devono risultare conformi ai valori medi (m/s) riportati nella tabella che segue (devono comunque essere evitate velocità superiori a 1 m/s perché si creerebbero vortici e conseguenti fuoriuscite). 35 769922575 03/06/17 CLASSE Aria entrante Aria discendente (protezione operatore) (protezione prodotto) I > 0,7 ÷ 1 -------------- II ≥ 0,4 0,25 ÷ 0,50 Verifiche sui filtri e/o loro sostituzione (prima di misurare le velocità) - cfr. anche UNI EN 13091. Per le cappe di classe III: Esame visivo delle superfici esterne ed interne della cappa e, dove possibile, delle condotte dell’aria estratta, per escludere la presenza di difetti, crepe o altri difetti. Verifica e taratura del manometro di eventuali altri strumenti di misura ed allarmi. La portata d’aria misurata all’ingresso del filtro dell’aria entrante deve essere almeno 0,05 m3/s per metro cubo di volume della cappa, coi guanti montati, e la pressione negativa interna deve essere almeno 200 Pa. La velocità dell’aria entrante attraverso un oblò dal quale sia stato momentaneamente rimosso il rispettivo guanto deve essere ≥ 0,7 m/s. 4.4. Riepilogo delle principali norme comportamentali Tutto il personale, strutturato e non strutturato, afferente al laboratorio deve osservare le norme, le procedure e le altre disposizioni esistenti, facendo riferimento, per ogni aspetto riguardante l’attività o la semplice presenza nel laboratorio, al Responsabile della propria attività, al quale dovrà segnalare qualsiasi anomalia, in particolare in merito ad aspetti attinenti alla sicurezza. Il personale è tenuto a prendere conoscenza dei contenuti del presente manuale, che ha ricevuto come indicato al punto 5.2. Per un completo elenco delle misure indicate dal D.Lgs. 626/94 e da adottare in presenza di agenti biologici si rimanda ai precedenti punti di questo manuale - 3.5 (MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI), - 3.6 (MISURE IGIENICHE), 36 769922575 03/06/17 - 3.7 (MISURE SPECIFICHE PER LE STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIE, - 3.8 (MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI E GLI STABULARI, - 3.9 (MISURE SPECIFICHE PER I PROCESSI INDUSTRIALI), - 3.10 (MISURE DI EMERGENZA), - 3.12 a 3.14 (SORVEGLIANZA SANITARIA), - 3.15 (SEGNALETICA). Talora alcune delle misure indicate per attività diverse da quelle tipiche di laboratorio potrebbero dover essere adottate anche per il personale dei laboratori in relazione alla varietà di situazioni in cui detto personale tipicamente può venire a trovarsi. In aggiunta a quanto sopra, si riepilogano qui di seguito alcune delle principali nome comportamentali da seguire in presenza di agenti biologici. Ad esse vanno sommate le altre norme di carattere generale per la gestione della sicurezza e delle emergenze e quelle specifiche da rispettare in presenza di eventuali situazioni dovute ad altri agenti di rischio (ad es. agenti chimici, cancerogeni o mutageni, movimentazione manuale di carichi, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti, ecc.). 1. Verificare sempre se particolari processi lavorativi richiedano l’applicazione di procedure operative specifiche (che devono essere state precedentemente predisposte) ed attenersi ad esse. 2. Prendere conoscenza del contenuto dei manuali o istruzioni d’uso di apparecchiature, attrezzature, ecc. 3. Adottare sempre il criterio di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso. 4. Ricorrere all’utilizzo di dispositivi di protezione collettiva (cappe, aspirazioni localizzate, schermi, ecc.) tutte le volte che le operazioni effettuate lo richiedano; tenere presente che l’uso dei dispositivi di protezione collettiva è prioritario rispetto a quello dei dispositivi di protezione individuale. 5. Ad inizio lavoro, verificare in modo qualitativo il funzionamento della cappa biologica, come anche indicato in grassetto al quarto capoverso del soprastante punto 4.3.2. 6. Mettere in funzione la cappa biologica di classe II alcuni minuti prima dell’inizio dell’uso per consentire lo stabilizzarsi dei flussi laminari, ed a fine lavoro arrestare il 37 769922575 03/06/17 funzionamento di qualsiasi tipo di cappa dopo un adeguato periodo di tempo (dell’ordine dei 10 minuti) dal termine delle operazioni. 7. Posizionare oggetti (attrezzature, materiali, ecc.) più lontano possibile dal fronte della cappa di classe II per non perturbare o impedire il flusso laminare. 8. Usare solo bunsen di sicurezza. Evitare, per quanto possibile, l’uso di bunsen sotto cappe di classe II per non perturbare i flussi d’aria. Tenere presente il rischio di danneggiare per effetto termico i filtri assoluti. 9. Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati per ogni tipo di rischio (camici, occhiali di sicurezza, visiere, mascherine, guanti, calzature, ecc ). I DPI devono essere scelti adeguatamente (ad es. i camici devono essere di cotone, avere le maniche lunghe ed elastici ai polsi, ed essere allacciati sulla schiena; per i guanti consultare le tabelle fornite dai produttori soprattutto in relazione all’uso di prodotti chimici). I DPI devono essere utilizzati correttamente e devono essere tenuti sempre in buono stato di conservazione e di manutenzione, notificando eventuali deficienze al proprio Responsabile. 10. Lavorare su piani di lavoro (banchi e cappe) dotati di bordi di contenimento e realizzati in materiali adatti e più possibile privi di giunture (piani monoblocco). 11. Mantenere ordine e pulizia nel laboratorio. Evitare la presenza eccessiva di apparecchi, strumenti e materiali sui piani di lavoro, anche evitando la presenza di ciò che non serve al lavoro in corso. 12. Evitare la conservazione in laboratorio di prodotti e materiali che non servono direttamente durante le lavorazioni. 13. Evitare l’immagazzinamento di prodotti e materiali dentro le cappe in cui si effettuano le lavorazioni, ma adottare appositi isolatori. 14. Non introdurre in laboratorio materiali ed oggetti estranei all'attività lavorativa. 15. Accertarsi sempre che tutti i contenitori siano sempre etichettati con indicazione del contenuto per poterlo prontamente individuare. 16. Scartare senza esitazione la vetreria non perfettamente integra, ed eliminarla nei modi dovuti nei rifiuti. 17. Tenere presenti le fasi in cui possono formarsi aerosol ed adottare le necessarie misure: portarsi sotto adeguata cappa per togliere i tappi da provette o contenitori con liquidi in cui 38 769922575 03/06/17 sono presenti agenti pericolosi; le operazioni di agitazione vanno effettuate sotto cappa; chiudere sempre con tappo le provette che vengono messe in centrifuga. 18. E’ vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici; tali divieti sono anche espressamente previsti nell’art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 626/94. 19. Informare sempre tempestivamente il Responsabile del laboratorio di situazioni di non sicurezza o di eventuali incidenti, anche se appaiono di modesto rilievo o non hanno avuto conseguenze. 20. Evitare di lavorare da soli, nell’area, in situazioni a rischio. 21. Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti (ad es. telefono) o attrezzature (non contaminate) del laboratorio con i guanti con cui si sono maneggiati agenti a rischio. 22. Togliere i guanti e gli altri DPI quando si esce dai laboratori, dagli altri locali ed in generale dalle aree in cui sono necessari. 23. Lavarsi sempre accuratamente le mani anche coi guanti dopo il contatto con agenti pericolosi. Lavarsi le mani anche dopo avere tolto i guanti. Usare uno spazzolino per la pulizia sotto le unghie. Per il lavaggio, usare prima acqua e sapone e poi le apposite soluzioni disinfettanti.. 24. Non toccarsi parti del corpo con le mani che indossano guanti. 25. Utilizzare in modo corretto avvalendosi del gomito le apposite leve per l’apertura dei rubinetti dell’acqua sui lavandini. 26. Non tenere nelle tasche forbici, provette di vetro o altro materiale tagliente o contundente. 27. Evitare l'uso di lenti a contatto poiché possono essere causa di accumulo di agenti pericolosi, o; in caso di incidente, possono peggiorarne le conseguenze od ostacolare le operazioni di primo soccorso. 28. Evitare l'uso di scarpe con tacchi alti e di scarpe aperte. I capelli lunghi dovrebbero essere tenuti raccolti (meglio se con cuffia). Evitare gli ornamenti personali (orecchini, bracciali, ecc.), che potrebbero agevolare l’insediamento di agenti biologici. 29. Non ostruire i quadri elettrici ed i quadri in cui sono installati intercettazione e regolazione dei fluidi (gas da bombole, metano, acqua). 39 769922575 03/06/17 dispositivi di 30. Assicurare il rispetto delle procedure per la raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti, previe eventuali sterilizzazioni o disinfezioni. E’ vietato qualsiasi scarico di rifiuti attraverso i lavandini e le fognature in genere. Riferirsi a procedure o promemoria specifici esistenti in materia di rifiuti nell’Università di Parma. 31. I rifiuti biologici devono essere immessi negli appositi contenitori, che devono essere tenuti chiusi e gestiti secondo le modalità (comprese disinfezione ed eventuale sterilizzazione) previste in specifiche procedure operative. 32. In caso di versamento di materiale biologico, attenersi alle apposite procedure d’emergenza. Se non disponibili, come criterio generale: muniti dei necessari DPI, rimuovere prontamente il materiale versato utilizzando ad es. carta bibula o altro materiale simile imbevuti di disinfettante, e disinfettare tutte le superfici che possono essere state inquinate, provvedendo eventualmente a smontare e trattare separatamente componenti che possano presentare criticità. 33. Non reincappucciare mai gli aghi; eliminarli utilizzando gli appositi contenitori rigidi senza toglierli dalle siringhe monouso (se si usano dispositivi diversi da siringhe monouso, sfilare gli aghi avvalendosi degli appositi incastri presenti nei contenitori rigidi). 34. Per l’eliminazione di oggetti taglienti (così come quelli pungenti) avvalersi esclusivamente degli appositi contenitori rigidi. 35. Vietare a persone non addette l'accesso a zone a rischio. 36. Eventuali visitatori che dovranno soffermarsi nel laboratorio saranno stati autorizzati dal Responsabile del laboratorio stesso, a cura del quale saranno forniti i DPI eventualmente necessari nelle aree di destinazione. 37. A termine lavoro, chiudere sempre le valvole generali di intercettazione dei fluidi (che non debbano alimentare particolari apparecchiature con funzionamento continuo) ed accertarsi che siano disattivate le alimentazioni elettriche degli apparecchi o strumenti che non debbano funzionare i continuo. 38. A termine lavoro, assicurare sempre che le zone in cui si è operato, comprese le apparecchiature, siano in ordine e pulite, e che si sia eventualmente provveduto a disinfettare e sterilizzare quanto necessario, comprese le superfici delle zone dove si è lavorato e le attrezzature o i materiali che in qualsiasi momento vengono estratti dalle cappe. 40 769922575 03/06/17 5. ATTUAZIONE PRATICA DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE Per la pratica attuazione dell’informazione e della formazione, da svolgersi in conformità con quanto già indicato al precedente punto 3.11, tenendo anche presente il “Regolamento dell’Università di Parma per la Sicurezza e la Salute nel luogo di lavoro” devono essere tenuti presenti i seguenti punti. 1. I Responsabili delle Unità produttive, della didattica e della ricerca in laboratorio hanno l’obbligo di istruire adeguatamente e preventivamente il personale che afferisce al laboratorio di competenza, compresi studenti, tirocinanti, borsisti, ospiti e altro personale non strutturato; detti soggetti sono tenuti a seguire le azioni di informazione e formazione. L’istruzione deve essere sia generale sui principi, ma soprattutto mirata in relazione alle attività che verranno svolte, e si propone l’obbiettivo che tutti siano informati e formati su: rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni; possibili danni derivanti dall'utilizzo di attrezzature o sostanze pericolose senza le dovute precauzioni; misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione; misure antincendio e vie di fuga; piano d’emergenza. Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università di Parma è a disposizione per collaborare coi sopra citati Responsabili nel fornire assistenza per le azioni formative specifiche per la sicurezza e la salute; esso deve essere consultato in fase di progettazione ed organizzazione di seminari, corsi o altre simili azioni strutturate. 2. Al fine di conseguire adeguate informazione formazione, i Responsabili sono tenuti a fornire ogni possibile strumento che si presti allo scopo, compresa la consegna del presente manuale ad ogni persona che deve operare in presenza di agenti biologici. 3. Esternamente ad ogni locale adibito a laboratorio, deposito o servizio analogo, deve essere affisso un cartello presso la porta, conforme al modello fornito dal Servizio di Prevenzione e Protezione, in cui sono indicati, a cura del Responsabile del locale, oltre ai riferimenti all’Unità di appartenenza ed all’edificio: il numero identificativo del locale, la destinazione d’uso del locale, la classificazione del laboratorio, 41 769922575 03/06/17 i pericoli presenti, le modalità di accesso (libero, previa autorizzazione, vietato ai non addetti), i DPI obbligatori, il nominativo del Responsabile dell’attività di didattica e di ricerca, il nominativo del Tecnico di riferimento. 42 769922575 03/06/17 6. RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI IMPRESE APPALTATRICI E LAVORATORI AUTONOMI. In base all’art. 7 del D. Lgs. 626/94, devono essere fornite ai responsabili delle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (dell’Università). Il personale delle imprese di pulizia è quello che più costantemente e frequentemente accede a tutti i locali, ed è necessario che durante gli intervalli di tempo in cui si effettuano le pulizie nei laboratori, i prodotti (sostanze, preparati) pericolosi, così come eventuali materiali biologici o radioattivi eventualmente presenti nel laboratorio, come pure le apparecchiature, siano in condizioni tali da minimizzare possibili rischi per detto personale. Il Responsabile di laboratorio deve attuare le necessarie misure di prevenzione e collaborare perché possano essere fornite le informazioni di cui al precedente capoverso. Idonee misure devono essere anche adottate per l’intervento del personale di imprese di manutenzione civile, meccanica, elettrica, o addette ad arredi e apparecchiature. Particolare attenzione si richiede in occasione di manutenzioni a cappe, loro sistemi d’aspirazione – tubazioni, ventilatori – ed eventuali filtri, a causa dell’eventuale presenza di agenti pericolosi depositati internamente. 43 769922575 03/06/17 7. MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI L’impiego confinato e l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (compresa la fornitura o la messa a disposizione a terzi), sono oggetto di specifiche disposizioni legislative. La normativa in materia di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati è stata aggiornata col D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206, “Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati” (G.U. 1 giugno 2001, n. 126) e con le relative norme applicative contenute nel D.M. 2 maggio 2001, “Tariffe relative alle notifiche per l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati” (G.U. 5 giugno 2001, n. 128). Per quanto riguarda l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, la normativa fa capo al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 92, concernente “Attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/219/CEE concernente l’impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati”. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è disponibile per fornirne agli interessati che ne faranno eventuale richiesta copia su supporto cartaceo della normativa sopra citata, ovvero per fornire i riferimenti aggiornati . per lo scarico da internet. 7.1. Definizioni Con riferimento al D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206, art. 2: Microorganismo: ogni entità microbiologica cellulare o non cellulare capace di replicarsi o trasferire o trasferire materiale genetico, compresi virus, tiroidi, cellule animali e cellule vegetali in coltura. Microorganismo geneticamente modificato (MOGM): un microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in un modo che non avviene in natura per incrocio e/o ricombinazione naturale. Nell’ambito di tale definizione: - la modificazione genetica avviene almeno mediante l’impiego delle tecniche elencate nell’allegato I, parte A; - le tecniche elencatenell’allegato I, parte B, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica. Impiego confinato: ogni attività nella quale i microorganismi vengono modificati 44 769922575 03/06/17 geneticamente o nella quale tali MOGM vengono messi in coltura, conservati, utilizzati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati, e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione o con l'ambiente. Incidente: ogni evento imprevisto che comporti una diffusione non intenzionale di agenti biologici e di MOGM nel corso del loro impiego confinato che possa presentare un pericolo immediato o differito, per la salute dell'uomo o per l'ambiente. Titolare dell'impianto: il datore di lavoro così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. Utilizzatore: il responsabile scientifico e gestionale dell'impiego confinato di MOGM. Notifica: la presentazione da parte dell'utilizzatore o del titolare dell'impianto al Ministero della sanità dei documenti contenenti le informazioni richieste a norma del presente decreto. 7.2. Richiami normativi 7.2.1. Misure di contenimento e altre misure di protezione. Devono essere assicurate le misure minime di contenimento e di protezione indicate nelle tabelle dell’allegato IV del D.Lgs. 206/2001 (cfr. art. 6, comma 1, di questo D.Lgs.), che si riportano qui di seguito. Le misure indicate in tali tabelle sostituiscono, per quanto riguarda i MOGM, le corrispondenti misure contenute negli allegati XII e XIII del D.Lgs. 626/94 aggiornato, riportate in questo manuale ai punti 3.8 e 3.9. MISURE DI CONTENIMENTO E ALTRE MISURE DI PROTEZIONE (ALLEGATO IV del D.Lgs. 206/2001) 1. Le sottoelencate tabelle indicano i requisiti minimi e le misure necessarie, per ciascun livello di contenimento in attività di laboratorio (tabella I) e per altre attività (tabella II). Le tabelle Ib e Ic riportano aggiunte e modifiche, rispetto alla tabella Ia, rispettivamente per serre o camere di crescita (Ib) e per stabulari (Ic). 2. In casi particolari, può essere richiesta l'applicazione di opportune combinazioni di specifiche di pari livello, indicate dalla tabella Ia e dalla tabella II. 3. In alcuni casi gli utilizzatori, previo accordo dell’autorità competente, possono non applicare una specifica ad un particolare livello di contenimento o combinare specifiche di due livelli diversi. 45 769922575 03/06/17 Tabella I a Misure di contenimento, di prevenzione e altre misure di protezione per le attivita’ di laboratorio Specifiche Livelli di contenimento 1 2 3 4 1 Ambienti di laboratorio: isolamento(1) Non necessario Non necessario Necessario Necessario 2 Laboratorio: sigillabile in modo da consentire la fumigazione Non necessario Non necessario Necessario Necessario Attrezzature 3 Superfici resistenti ad acqua, acidi, alcali, solventi, disinfettanti, agenti decontaminanti e facili da pulire. Necessario (bancone) Necessario (bancone) Necessario Necessario (bancone, arredo (bancone, arredo, pavimento) pavimento, soffitto, pareti) 4 Accesso al laboratorio attraverso zona filtro (2) Non necessario Non necessario Se necessario Necessario 5 Pressione negativa rispetto alla pressione nelle immediate vicinanze Non necessario Non necessario Necessario ad eccezione di attività in cui la trasmissione non avviene per via aerea Necessario 6 L’aria immessa nel ed emessa dal laboratorio deve essere sottoposta ad ultrafiltrazione (HEPA) (3) Non necessario Non necessario Necessario per aria emessa ad eccezione di attività in cui la trasmissione non avviene per via aerea Necessario per aria immessa ed emessa. Quando si impiegano virus che non sono trattenuti da filtri HEPA si renderanno necessari requisiti supplementari per l’aria emessa 7 Cappa/box di sicurezza microbiologica Non necessario Se necessario Necessario Necessario 8 Autoclave Nel sito Nell’edificio Sul piano (4) In laboratorio = a doppia entrata Necessari apparati di lavaggio Necessario Necessario Necessario Non necessario Se necessario Necessario Necessario 9 Presenza di strutture per il lavaggio e la decontaminazione del personale 10 Deposito sicuro per MOGM, nonché per attrezzatore e materiali di laboratorio contaminati 46 769922575 03/06/17 Modalità di funzionamento 11 Accesso limitato Non necessario Necessario Necessario Necessario 12 Segnale di pericolo biologico sulla porta Non necessario Necessario Necessario Necessario 13 Specifica formazione del personale addetto Non necessario Necessario Necessario Necessario 14 Misure specifiche per controllare la diffusione di aerosol Non necessario Necessario minimizzare Necessario prevenire Necessario prevenire 15 Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata Non necessario Non necessario Se necessario Necessario 16 Indumenti protettivi Indumenti di protezione adeguati Indumenti di protezione adeguati 17 Guanti Non necessario Se necessario Necessario Necessario 18 Controllo efficace di possibili vettori (ad esempio per roditori ed insetti) Se necessario Necessario Necessario Necessario 19 Specifiche procedure di disinfezione Se necessario Necessario Necessario Necessario 20 Inattivazione degli MOGM negli effluenti dei lavandini, degli scarichi o delle docce, se presenti, o in effluenti analoghi Non necessario Non necessario Se necessario Necessario 21 Inattivazione degli MOGM nei materiali e nei rifiuti contaminati Se necessario Necessario Necessario Necessario Indumenti di Cambio completo protezione e (se di indumenti e necessario) calzature calzature all’entrata e adeguate all’uscita Rifiuti Altre misure 22 Il laboratorio deve contenere la propria attrezzaturai Non necessario Non necessario Se necessario Necessario 23 Deve essere presente una finestra di osservazione, o una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti Se necessario Se necessario Se necessario Necessario (1) Isolamento = il laboratorio è separato dalle altre zone dello stesso edificio o si trova in un edificio separato (2) Zona filtro (air lock) : l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un ambiente separato dal laboratorio. Il lato esente da contaminazione della zona filtro deve essere separato dalla parte ad accesso limitato da uno spogliatoio o da impianti doccia e, preferibilmente, da porte interbloccanti. (3) HEPA = High Efficiency Particulate Air (4) In base a procedure convalidate che consentano il trasferimento sicuro del materiale in un’autoclave al di fuori del laboratorio e che forniscano un livello di protezione equivalente. 47 769922575 03/06/17 Tabella I b Misure di contenimento e altre misure di protezione per serre e camere di crescita I termini serra e camera di crescita si riferiscono ad una struttura dotata di pareti, tetto e pavimento progettata ed utilizzata principalmente per la coltivazione di piante in un ambiente controllato e protetto. Si applicano tutte le disposizioni della tabella Ia, con le seguenti aggiunte/modifiche: Specifiche Livelli di contenimento 1 2 3 4 Non necessario Necessario Necessario Necessario Edifici 1 Serra: struttura permanente (1) Attrezzature 3 Accesso mediante compartimento separato dotato di due porte interbloccanti Non necessario Se necessario Se necessario Necessario 4 Controllo degli scarichi idrici contaminati Se necessario Minimizzare gli scarichi (2) Impediregli scarichi Impediregli scarichi Necessario Necessario Necessario Necessario Minimizzare la diffusione Minimizzare la diffusione Impedire la diffusione Impedire la diffusione Modalità di funzionamento 6 Misure per il controllo di specie indesiderate quali insetti, roditori, artropodi 7 Procedure per il trasferimento di materiale biologico tra la struttura protettiva della serra o camera di crescita e il laboratorio che impediscano la diffusione di MOGM (1) La serra deve consistere in una struttura permanente dotata di una copertura continua impermeabile, deve essere ubicata in un sito sopraelevato rispetto al terreno in modo da evitare la penetrazione di scoli superficiali e deve essere dotata di porte autochiudenti e munite di serratura. (2) Nel caso la trasmissione possa avvenire attraverso il terreno 48 769922575 03/06/17 Tabella I c Misure di contenimento e altre misure per le attività degli stabulari Si applicano tutte le disposizioni della tabella I a con le seguenti aggiunte/modifiche: Specifiche Livelli di contenimento 1 2 3 4 Se necessario Necessario Necessario Necessario 2 Strutture per animali(2) separate da porte munite di serratura Se necessario Necessario Necessario Necessario 3 Strutture per animali previste in modo da agevolare la decontaminazione [materiale impermeabile e facilmente lavabile (gabbie, ecc)] Se necessario Se necessario Necessario Necessario 4 Pavimento e/o pareti facilmente lavabili Se necessario Necessario (pavimento) Necessario (pavimento e pareti) Necessario (pavimento e pareti) 5 Animali tenuti in installazioni di contenimento adeguate, quali gabbie, recinti o acquari Se necessario Se necessario Se necessario Se necessario 6 Filtri per gli isolatori o le camere isolate (3) Non necessario Se necessario Necessario Necessario Strutture 1 Isolamento dello stabulario (1) (1) Stabulario: un edificio o un’area separata all’interno di un edificio che contiene strutture per animali e altre aree come spogliatoi, docce, autoclavi, magazzini per alimenti, ecc. (2) Strutture per animali: una struttura impiegata normalmente per ospitare animali da stabulare, da allevare o da esperimento o che viene utilizzata per effettuare piccoli interventi chirurgici. (3) Isolatori: contenitori trasparenti nei quali gli animali di piccole dimensioni vengono confinati all’interno o all’esterno di una gabbia; per gli animali di grandi dimensioni possono essere più appropriate camere isolate. 49 769922575 03/06/17 Tabella II Misure di contenimento e altre misure di protezione per attività diverse da quelle di laboratorio Specifiche Livelli di contenimento 1 2 3 4 Aspetti generali 1 I microorganismi vivi devono trovarsi in un sistema che separi il processo dall’ambiente (sistema chiuso) Se necessario Necessario Necessario Necessario 2 Controllo dei gas di scarico dal sistema chiuso Non necessario Necessario minimizzare il rilascio Necessario impedire il rilascioi Necessario impedire il rilascio 3 Controllo degli aerosol durante il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiale ad un sistema chiuso o il trasferimento di materiale ad un altro sistema chiuso Se necessario Necessario minimizzare il rilascio Necessario impedire il rilascio Necessario impedire il rilascio 4 Inattivazione della massa dei brodi di coltura prima dell’eliminazione dal sistema chiuso Se necessario Necessario con Necessario con Necessario con mezzi convalidati mezzi convalidati mezzi convalidati 5 I sigilli devono essere previsti Nessun requisito in modo da ridurre al minimo o specifico evitare il rilascio Minimizzare il rilascio Impedire il rilascio Impedire il rilascio 6 La zona controllata deve essere prevista in modo da circoscrivere la fuoriuscita dell’intero contenuto del sistema chiuso Se necessario Se necessario Necessario Necessario 7 La zona controllata deve essere sigillabile in modo da consentirne la fumigazione Non necessario Se necessario Se necessario Necessario Attrezzature 8 Entrata attraverso una zona filtro. Non necessario Non necessario Se necessario Necessario 9 Superfici resistenti ad acqua, acidi, alcali, solventi, disinfettanti, agenti decontaminanti e facili da pulire Necessario (bancone, se presente) Necessario (bancone, se presente) Necessario (bancone, se presente, pavimento) Necessario (bancone, pavimento, soffitto, pareti) Se necessario Se necessario Se necessario Necessario 10 Misure specifiche per ventilare adeguatamente la zona controllata in modo da ridurre al minimo la contaminazione atmosferica 50 769922575 03/06/17 Specifiche Livelli di contenimento 1 2 3 4 La pressione atmosferica nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella delle immediate vicinanze Non necessario Non necessario Se necessario Necessario 12 L’aria immessa ed emessa dalla zona controllata deve essere sottoposta ad ultrafiltrazione (HEPA) Non necessario Non necessario 11 Necessario per Necessario (aria l’aria emessa, immessa ed Se necessario per emessa) l’aria immessa 13 Presenza di strutture per il lavaggio e la decontaminazione del personale Necessari apparati di lavaggio Necessario Necessario Necessario 14 Deposito sicuro per MOGM, nonché per attrezzature e materiali di laboratorio contaminati Non necesario Necessario Necessario Necessario Modalità di funzionamento 15 I sistemi chiusi devono essere ubicati in una zona controllata Non necessario Se necessario Necessario Necessario 16 L’accesso deve essere limitato al personale addetto Non necessario Necessario Necessario Necessario 17 Deve essere apposto un segno di pericolo biologico Non necessario Necessario Necessario Necessario 18 Specifica formazione del personale addetto Non necessario Necessario Necessario Necessario 19 Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata Non necessario Non necessario Se necessario Necessario 20 Il personale deve indossare indumenti protettivi Necessario (indumenti di lavoro) Necessario (indumenti di lavoro) Necessario Cambio completo prima dell’entrata e dell’uscita 21 Devono essere fornite procedure operative standard scritte volte a garantire la sicurezza, incluse specifiche procedure di disinfezione Non necessario Se necessario Necessario Necessario Non necessario Non necessario Se necessario Necessario Rifiuti 22 Inattivazione degli MOGM negli effluenti dei lavandini e delle docce o in effluenti analoghi 23 Inattivazione degli MOGM nel materiale e nei rifiuti contaminati compresi gli effluenti di processo prima dello scarico finale Se necessario Necessario, con Necessario, con Necessario, con mezzi convalidati mezzi convalidati mezzi convalidati 51 769922575 03/06/17 7.2.2. Sintesi schematiche. Si riportano alcune schematizzazioni che sintetizzano contenuti del decreto 206/2001. Gli schemi riportati nelle figure 1, 2, 3, 4 che seguono intendono fornire un aiuto alla lettura ed alla memorizzazione di alcuni dei contenuti del decreto, per la cui completezza occorre comunque leggere il decreto stesso ed i suoi allegati, che sono essenziali per i dettagli operativi. Fra i vari adempimenti previsti, devono essere effettuate preventivamente notifiche per gli impianti e per l’impiego, valutazioni dei rischi, adozioni di misure per evitare gli effetti negativi sull’uomo e sull’ambiente. In figura 5 sono riportate le modifiche apportate dal D.Lgs. 206/2001 agli articoli 6.6 e 6.7 del D.Lgs. 626/94. 52 769922575 03/06/17 stesso. DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206 VERIFICARE PUNTUALMENTE CON Figura 1 IMPIEGO CONFINATO di MOGM ENUTO FIGURE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/81/CE DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/219/CEE CONCERNENTE L’IMPIEGO CONFINATO DI MICROORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. (Art.2.1.b,c) DEROGHE (Artt. 3 e 4) [UTILIZZATORE] VALUTAZIONE dei RISCHI - per la salute umana - per l’ambiente) (D.Lgs.206/2001, Art.5,2; All. III,A,B; Art.6.2; All. III,C - D.M. 25/9/2001) (rifiuti, effluenti – art. 5.5) NOTIFICA DI IMPIANTO (*) (Artt. 7; 12.2) NOTIFICA DI IMPIEGO (**)(***) (Artt. 9; 10; 12.1) [UTILIZZATORE] ASSEGNAZIONE dell’IMPIEGO CONFINATO alla CLASSE (Artt. 5.3) ADOZIONE MISURE necessarie ad evitare effetti negativi su - uomo - ambiente (Artt. 5.1; 6; All. III) REGISTRAZIONE delle operazioni eseguite e sua CONSERVAZIONE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 Rischi nulli o Rischio basso # Rischio moderato # Rischio alto # trascurabili # (Art. 6.1.b) - Almeno ogni tre anni (art. 6.2) - Immediatamente in occasione di: nuove conoscenze tecniche o scientifiche (art. 6.2.a) incidente (art. 6.2.b) motivata richiesta Min.Sanità (art. 6.2.c) - Almeno annualmente (art. 6.2) - Immediatamente in occasione di: nuove conoscenze tecniche o scientifiche (art. 6.2.a) incidente (art. 6.2.b) motivata richiesta Min.Sanità (art. 6.2.c) [UTILIZZATORE] REDAZIONE DOCUMENTO di VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Art. 5.6) [UTILIZZATORE] CONSEGNA DEL DOCUMENTO AL TITOLARE DELL’IMPIANTO (Artt. 5.6; 6.4) 769922575 # ovvero operazioni per le quali un livello 1/2/3/4 di contenimento, rispettivamente nei vari casi, è adeguato a proteggere la salute umana e l’ambiente [TITOLARE DELL’IMPIANTO] CONSERVA IL DOCUMENTO presso l’impianto (art. 5.7.a) Su richiesta METTE IL DOCUMENTO A DISPOSIZIONE di: Min. Sanità, Min. Ambiente, Min. Lav. e Prev.Soc., 53 Organi Vigilanza di cui art. 17 (art.03/06/17 5.7.b) Figura 2 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/81/CE DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/219/CEE CONCERNENTE L’IMPIEGO CONFINATO DI MICROORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. * IMPIANTO (Art. 7) [TITOLARE DELL’IMPIANTO] PREVENTIVA NOTIFICA (Artt. 7.1; All. V.A; 12 per modifiche) p.c.: REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA MINISTERO SANITA’ CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 - Eventuali indicazioni - Silenzio assenso dopo 45 gg (Art. 7.2) Autorizzazione scritta entro 60 gg (Art. 7.3) Autorizzazione scritta entro 90 gg (Art. 7.3) 54 769922575 03/06/17 Copia (Art.7.4) Figura 3 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/81/CE DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/219/CEE CONCERNENTE L’IMPIEGO CONFINATO DI MICROORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. ** IMPIEGO . CLASSE 1 CLASSE 2 (Art. 9) (Art. 8) Sufficiente autorizzazione all’impianto CLASSE 3 CLASSE 4 [UTILIZZATORE] NOTIFICA (All. V.B) *** TITOLARE DELL’IMPIANTO MINISTERO SANITA’ - Se precedente notifica per impieghi di classe 3 o 4 - Non precedenti notifiche per impieghi di classe 3 o 4 - Se obblighi rispettati IMPIEGO SUBITO dopo notifica + EVENTUALE AUTORIZZAZIONE FORMALE DOPO 45 GG SE RICHIESTA (Art. 9.3) IMPIEGO dopo 60 gg da notifica -salvo indicazioni contrarie da Min.Sanità - salvo tempi più brevi in caso autorizzazione Min. Sanità (Art. 9.2) 55 769922575 03/06/17 Figura 4 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/81/CE DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/219/CEE CONCERNENTE L’IMPIEGO CONFINATO DI MICROORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. *** IMPIEGO . CLASSE 1 CLASSE 2 (Art. 9) (Art. 8) ** CLASSE 3 CLASSE 4 ** [UTILIZZATORE] NOTIFICA - primo impiego - impieghi successivi (All. V.C) TITOLARE DELL’IMPIANTO REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA MINISTERO SANITA’ - Se precedente notifica per impieghi di classe 3 o 4 - Se obblighi rispettati AUTORIZZAZIONE entro 60 gg da notifica (Art. 10.3.a) - Non precedenti notifiche per impieghi di classe 3 o 4 - Obblighi precedenti non rispettati AUTORIZZAZIONE entro 90 gg da notifica (Art. 10.3.b) 56 769922575 03/06/17 Figura 5 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/81/CE DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/219/CEE CONCERNENTE L’IMPIEGO CONFINATO DI MICROORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. MODIFICHE al D. Lgs. 626/94 (art. 6. 6, 6.7) - Art.6 (“misure di contenimento e di prevenzione e di protezione”), comma 1, lettera a): [l'utilizzatore] “si assicura che siano applicate le misure minime di contenimento e di protezione di cui alle tabelle dell’allegato IV, corrispondenti alla classe dell’impiego confinato. Le misure indicate in tali tabelle sostituiscono, per quanto riguarda i MOGM, le corrispondenti misure contenute negli allegati XII e XIII del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni”; - Art.6, comma 6: “L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “2. Nelle zone di lavoro di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici”.” - Art.6, comma 7: “L’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici””. - Art.15 (“obblighi del Ministero della sanità e delle Autorità locali”), comma 8: “Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, all’impiego confinato degli agenti biologici di gruppo 4 disciplinati dal decreto legislativo n. 626 del 1994”. 57 769922575 03/06/17 Si sottolinea che all’art. 19 del decreto 206/2001 viene stabilita la tempistica per le notifiche di situazioni già autorizzate, secondo quanto segue. - Per quanto riguarda la notifica degli impianti: “1. Gli impianti esistenti per i quali sia già stato rilasciato dal Ministero della Sanità il relativo assenso ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e nei quali vengano effettuati impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere oggetto di notifica, con pagamento della tariffa ridotta, ai sensi della disposizione di cui all’art. 7 contenente almeno le informazioni contenute nell’allegato V, parte A, entro centoottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto” (e cioè entro il 28 novembre 2001). - Per quanto riguarda l’impiego: “2. Gli impieghi confinati classificati come operazioni di tipo A, con microorganismi geneticamente modificati di gruppo II e operazioni di tipo B in base alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, che risultino assentite dal Ministero della sanità secondo le disposizioni dello stesso decreto, devono essere oggetto di notifica, con pagamento di tariffa ridotta, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, da presentare entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto” (e cioè entro il 27 maggio 2002). “La notifica deve includere la classificazione dell’impiego confinato secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3. - Per quanto riguarda i tempi di risposta del Ministero della Sanità, “3. Per gli impianti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati i termini di cui all’ articolo 7, commi 2 e 3, all’articolo 9, commi 2 e 3, e all’articolo 10, comma 3”. 7.2.3. Modulistica Le notifiche (quattro diversi tipi di notifica: di impianto, di impiego confinato di classe 2, di impiego confinato di classi 3 e 4, di impiego confinato in applicazioni cliniche) devono essere effettuate utilizzando una specifica modulistica prevista e messa a disposizione dal Ministero della salute. Detta modulistica, così come tutta la normativa in materia, è disponibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università di Parma in forma sia cartacea che informatica nel sito web del Servizio. I moduli contenenti le notifiche devono essere firmati, come in fondo ad essi indicato: - per la NOTIFICA DI IMPIANTO, dal “TITOLARE dell’impianto”, che, come indicato nel decreto all’art. 2, comma 1, lettera e), e ricordato in un’apposita nota all’inizio del modulo 58 769922575 03/06/17 stesso, è “il datore di lavoro così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni”; per l’Università di Parma è quindi il Rettore; la preparazione del documento dovrà essere effettuata a cura del RESPONSABILE DELLA RICERCA, che lo firmerà e lo farà vistare anche al DIRETTORE DI DIPARTIMENTO prima di sottoporlo alla firma del RETTORE; - per la NOTIFICA DI IMPIEGO, dall’ “UTILIZZATORE”, che, come indicato nel decreto all’art. 2, comma 1, lettera f), e ricordato in un’apposita nota all’inizio del modulo stesso, è “il responsabile scientifico e gestionale dell'impiego confinato di MOGM”; la preparazione del documento dovrà essere effettuata dal RESPONSABILE DELLA RICERCA, che lo firmerà e lo farà vistare anche al DIRETTORE DI DIPARTIMENTO prima di sottoporlo al visto, come previsto sul modulo stesso, del “TITOLARE dell’impianto”, e cioè del RETTORE. L’inoltro dei documenti al Ministero della Sanità sarà effettuato in entrambi i casi dai competenti uffici del Rettore. Operativamente, la documentazione da sottoporre alla firma RESPONSABILE DELLA RICERCA, tramite l’ del Rettore viene trasmessa dal INCARICATO DELL’ATTUAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L’UNITA’ cui egli afferisce, al SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE che a sua volta lo trasmette al RESPONSABILE DELL’AREA DIRIGENZIALE 2a, che lo sottopone alla firma del RETTORE ed assicura la spedizione al Ministero da parte dei competenti uffici del Rettore Il Servizio di Prevenzione e Protezione rimane a disposizione per eventuali necessità di chiarimenti, assistenza e collaborazioni. 59 769922575 03/06/17 MISURE D’EMERGENZA IN CASO DI ESPOSIZIONE ACCIDENTALE 8. Qualora, a seguito di un fatto accidentale, si verifichi l’esposizione ad uno o più agenti biologici pericolosi, ovvero si tema che possa essersi verificata l’esposizione, occorre adottare prontamente opportune misure d’emergenza. Ogni infortunio ed ogni situazione che avrebbero potuto dare luogo ad esposizione ad agenti biologici pericolosi, come nel caso di qualsiasi infortunio, devono essere segnalati al Responsabile del laboratorio, che dovrà attivare le procedure previste.per dette situazioni. L’interessato dovrà comunque recarsi o essere accompagnato prontamente al Pronto soccorso. Un utile riferimento per l’elenco delle misure da adottare è contenuto nel documento della Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Sanità, costituito dal “MEMO” “La prevenzione del rischio infettivo negli operatori sanitari” (al quale si rimanda), al.capitolo “PROCEDURE PER I LABORATORISTI”. Si sintetizzano qui di seguito i principali provvedimenti ivi riportati da adottare. 8.6 Rottura di contenitori - spandimento di materiali. Circoscrivere prontamente i materiali versati, utilizzando panni assorbenti monouso imbevuti di soluzione al 10% di cloro, ed assorbirli con formulati solidi a base di cloro, in modo completo e lasciando poi agire per almeno 10 minuti. Indossando guanti protettivi (del tipo di quelli domestici) rimuovere i panni ed il materiale biologico ponendoli in contenitori per rifiuti speciali biologici da avviare allo smaltimento. 8.7 Punture accidentali, tagli, contaminazioni mucose e cutanee. Sostituire gli indumenti eventualmente imbrattati. Lavare la parte contaminata con acqua e sapone (antisettico se disponibile) per almeno 30 secondi. Favorire la fuoriuscita del sangue in caso di punture o tagli, evitando di portare la parte lesa alla bocca. Eseguire antisepsi della parte interessata con POVIDONE IODIO al 7,5–10% o AMUCHINA al 5-10%. 8.8 Ingestione accidentale di materiale biologico. (Deve essere tassativamente evitato il pipettamento a bocca, utilizzando invece le pipette automatiche). Sputare ripetutamente per espellere il materiale. Eseguire sciacqui con acqua ossigenata al 3%. 8.9 Produzione di aerosol contenente materiale biologico. 60 769922575 03/06/17 Areare prontamente aprendo le finestre ed allontanarsi dai locali interessati, facendo allontanare tutte le persone eventualmente presenti. L’accesso ai locali coinvolti deve essere vietato per almeno un’ora. Trascorso detto tempo, il personale addetto, protetto da mascherine, provvede alla decontaminazione del locale. 8.10 Rottura di provetta in centrifuga. Fermare la centrifuga ed attendere almeno 30 minuti prima di aprirla. Se ci si accorge della rottura della provetta al momento dell’apertura della centrifuga, richiuderla immediatamente ed attendere almeno 30 minuti prima di riaprirla. Indossare i DPI necessari (camice, guanti, occhiali, mascherina) e provvedere alla bonifica della centrifuga - utilizzando pinze per la rimozione dei vetri; - utilizzando, con l’ausilio di pinze, per la pulizia interna della centrifuga, tamponi imbevuti di soluzione disinfettante contenente cloro al 10%. Immergere i componenti smontabili della centrifuga in una soluzione contenente cloro al 5% per30 minuti o in una soluzione contenente polifenoli al 2% per 30 minuti. 61 769922575 03/06/17 9. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITI INTERNET - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – Manuale per la sicurezza nei laboratori con prodotti chimici. - http://www.unipr.it/arpa/spp/NormeBuonaTecnica/ManualeSicurezza.doc - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - AZIENDA OSPEDALIERA Servizio Prevenzione e Protezione Manuale della Sicurezza nei Laboratori di Ricerca http://www.bio.unipd.it/safety/man/ - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA – Area Ambiente Sicurezza e Qualità - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro – Rischio biologico - http://www.unipv.it/safety/safety/safetyp.htm - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro – LABORATORI – Norme comportamentali laboratori biologici http://www.sicurezzaonline.it/primop/pplab/pplabdoc/biomil/labbiounimil.htm - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO GENOVA - Manuale di sicurezza per il personale dei laboratori di ricerca biotecnologia http://www.istge.it/library/libri/safeman/istpdf.pdf - COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITA’ DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - Decreto Legislativo n. 626/94 - D O C U M E N T O N. 16 - LINEE GUIDA SU TITOLO VIII Protezione da agenti biologici - Versione definitiva approvata il 16/07/1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali. - Aggiornata al 15 Aprile 1998 Regione referente: Lombardia. http://www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc16.htm - REGIONE EMILIA ROMAGNA, ASSESSORATO ALLA SANITÀ – MEMO: La prevenzione del rischio infettivo negli operatori sanitari” – 4° edizione, settembre 1998 - Giuliano Bressa - IL RISCHIO BIOLOGICO – Identificazione, protezione e prevenzione – Masson, 1997 - UNI EN 1822-1 ÷ 5 - Filtri aria a particelle per alta ed altissima efficienza (HEPA e ULPA) - - UNI EN 12297 - Biotecnologie - Attrezzature - Linee guida sulle procedure di prova per il controllo della sterilizzabilità. - UNI EN 12469 - Biotecnologie - Criteri di protezione per le postazioni di sicurezza microbiologica. - UNI EN 12741 - Biotecnologie - Laboratori di ricerca, sviluppo e analisi. Linee guida per operazioni dei laboratori biotecnologici. - UNI EN 13091 - Biotecnologie - Criteri di prestazione per gli elementi filtranti e per i filtri. 62 769922575 03/06/17