oggetto: convenzione con il liceo scientifico

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Nr. 343 del 23/03/2017
OGGETTO:
CONVENZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’
COPERNICO” DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
CURRICULARI NELL’AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO.
Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626,
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto
segue:
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di Brescia con nota del
07.02.2017 (recepimento atti prot. n. 5129 del 10.02.2017) ha chiesto l’attivazione di una convenzione per
lo svolgimento di tirocini curriculari nell’ambito del percorso formativo alternanza scuola/lavoro;
PRESO ATTO che con d.D.G. n° 1305 del 30.12.2015 l’Azienda Ospedaliera di Desenzano
del Garda, confluita dal 01.01.2016 nell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda come da L.R. 11
agosto 2015 n° 23, aveva provveduto ad adottare il “Regolamento dei tirocini presso le strutture dell’Azienda
Ospedaliera di Desenzano del Garda”;
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RICHIAMATA la seguente normativa:
Legge 24 giugno 1997 n° 196 che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei
processi formativi, consente di promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio
di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n° 1859,
finalizzati all’acquisizione di esperienze utili all’integrazione tra il sapere scolastico e l’operatività
richiesta dal mondo del lavoro, nell’ambito di uno specifico progetto formativo;
D.G.R. Lombardia n° X/825 del 25.10.2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”;
D.d.u.o. Mercato del Lavoro Regione Lombardia del 05.11.2013 n° 10031 “Nuovi indirizzi regionali in
materia di tirocini – Disposizioni attuative”;
PRESO ATTO altresì:
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della Legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) che pone tra gli obiettivi formativi la
valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
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che l’alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la
realizzazione dei corsi del ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo
decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle
conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro;
del D. Lgs. n. 81 del 2008 che afferma che “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e
di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” è equiparato alla figura del
lavoratore, così come definita dall’art. 2 del medesimo Decreto, e quindi riconosciuto come “creditore di
sicurezza”, a tutti gli effetti;
EVIDENZIATA pertanto la necessità di procedere alla sottoscrizione di un testo
convenzionale tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda e il Liceo Scientifico Statale “Nicolò
Copernico” di Brescia, predisposto secondo le modalità previste dal sopra citato “Regolamento”;
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ATTESO CHE la convenzione in oggetto:
non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte del Liceo
Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di Brescia;
PRECISATO che:
questa Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero di tirocinanti concordato
di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali;
verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare le attività svolte;
per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio e predisposto uno specifico progetto
formativo e di orientamento;
i tirocinanti potranno usufruire del servizio mensa così come previsto dal Regolamento aziendale;
ACQUISITO il parere favorevole:
del Responsabile del Servizio Affari Legali, Assicurativi e del Contenzioso di questa Azienda sui profili
giuridico assicurativi della convenzione;
RITENUTO pertanto di approvare ad ogni conseguente effetto il testo della convenzione per
lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti del Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile
del procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile pro tempore
del Servizio Affari Generali
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di formalizzare la convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di Brescia per
tirocini curriculari nell’ambito del percorso formativo alternanza scuola/lavoro, precisando che gli stessi
non possono in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto il testo convenzionale in copia siglato dal Funzionario Istruttore e composto da n° 6 pagine;
3. di stabilire che la convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di Brescia decorre
dalla data di sottoscrizione, ha validità di 24 mesi e potrà essere rinnovata purché esplicitamente.
L’eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno con un preavviso minimo di mesi uno;
4. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri specifici a carico del Bilancio di questa
Azienda
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è
soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n.
33/2009 e s.m.i;
6. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente
provvedimento all’albo on line dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Peter Assembergs)
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Vincenzo Ciamponi)
IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Calvi)
SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO
Il responsabile del procedimento amm.vo
Dott.ssa Fior Maria Novelli
Il Responsabile pro tempore Servizio Affari Generali
Dott.ssa Stefania Goglione
IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Pietro Piovanelli)
Allegato 1 alla d.D.G. n.___________del__________________
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI
TRA
il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di seguito denominato “soggetto promotore,
con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 17 codice fiscale 98012310177, rappresentato
dal Prof. Luciano Tonidandel, nato a Trento il 30.05.1957 in qualità di Dirigente Scolastico
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito ASST del Garda) – con sede in
Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n° 03775660982,
rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, in
esecuzione della d.D.G. n° ______ del ___________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEL TIROCINIO
1. L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA, su proposta del Liceo Scientifico
Statale “Nicolò Copernico”, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi operative
ubicate sul territorio della Regione Lombardia, un numero di soggetti in tirocinio di
formazione ed orientamento, di seguito denominati “tirocinanti”, concordato di volta in
volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali, per tirocini
finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per
il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui
al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli
progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia,
astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi
non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla
regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le
parti e il tirocinante.
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4. Le parti danno atto che a norma della Legge n° 196 del 24.06.1997 il tirocinio non potrà
comportare in nessun caso l’insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro
comunque retribuito tra lo studente e l’Azienda.
ARTICOLO 2
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite
dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente Convenzione
viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di
presenze in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
l’avvenuta presa visione del Documento di informazione sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro consultabile sul sito aziendale www.asst-garda.it.
3.
Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto
formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo
articolo 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo
quanto stabilito al successivo articolo 7.
ARTICOLO 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor
didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo
individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale
indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di
coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti
tra promotore, tirocinante e soggetto ospitante. Inoltre predispone in collaborazione con
il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle
competenze.
3. Il tutor aziendale designato dall’azienda svolge funzioni di affiancamento del tirocinante
sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
ARTICOLO 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
1. Le parti concordano che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio:
− è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale definite con il
tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari e i giorni
concordati;
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− deve osservare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed
i regolamenti interni dell’ASST del Garda;
− deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni
e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
− è tenuto a rispettare il segreto professionale e a mantenere un comportamento
deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i
pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003;
− deve prendere visione del Documento di informazione sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro, consultabile sul sito aziendale www.asst-garda.it;
− deve essere in possesso di idoneità sanitaria, che sarà valutata dal Servizio del Medico
Competente aziendale. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di effettuare ulteriori
accertamenti i cui oneri saranno addebitati alla Scuola;
− deve presentare attestazione di avvenuta formazione generale e specifica in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n° 81
del 09.04.2008;
− deve ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell’Azienda e nel Codice
di Comportamento adottato dalla medesima;
− deve indossare in maniera visibile il cartellino identificativo, fornito dal soggetto
promotore, recante sul fronte: l’intestazione “ASST del Garda”, la denominazione della
Scuola di appartenenza, la dicitura “Tirocinante”, la fotografia, il nome per esteso e
l’iniziale del cognome del tirocinante;
− deve utilizzare il badge aziendale fornito per la registrazione delle presenze.
2. Le parti concordano altresì che il tirocinante ha la possibilità di:
− usufruire del servizio mensa secondo le disposizioni contenute nel Regolamento
aziendale, utilizzando gli appositi buoni pasto al costo previsto per il personale
dipendente;
− sospendere il tirocinio per maternità, malattia o infortunio;
− interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor
didattico, al tutor aziendale e al Servizio Affari Generali dell’ASST del Garda;
− ottenere a conclusione del tirocinio, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico
organizzativo e dal tutor aziendale, una attestazione contenente la descrizione delle
attività svolte nonché una valutazione sull’esito del tirocinio.
In caso di comportamento inadeguato del tirocinante, o lesivo di diritti o interessi
dell’Azienda ovvero nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente
regolamento, l’Azienda medesima, su segnalazione del Tutor di riferimento, potrà
interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore.
L’eventuale svolgimento di attività formativa al di fuori della struttura di assegnazione è
consentito al tirocinante solo se previsto nel progetto formativo.
ARTICOLO 5
CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO E RILEVAZIONE ORARI SVOLGIMENTO TIROCINIO
La Scuola si impegna a dotare i tirocinanti di apposito cartellino di riconoscimento, recante sul
fronte: l’intestazione “ASST del Garda”, la dicitura “Tirocinante”, il nome per esteso e l’iniziale
del cognome, la fotografia del tirocinante, la denominazione della Scuola di appartenenza.
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Ai tirocinanti sarà consentito l’ingresso nelle UU.OO./Servizi, sempre e solo se adeguatamente
individuabili nelle loro funzioni grazie al cartellino di riconoscimento.
L’ASST del Garda provvederà a fornire il badge personale per la rilevazione degli orari di
svolgimento del tirocinio. Il badge, al termine dell’esperienza, dovrà essere restituito nel più
breve tempo possibile.
ARTICOLO 6
GARANZIE ASSICURATIVE
1. Ogni tirocinante è assicurato da parte del soggetto promotore:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal
tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma comunque
rientranti nel progetto formativo.
3. In caso di infortunio il soggetto ospitante si impegna ad avvisare tempestivamente il
soggetto promotore che attiverà tutte le procedure previste dalla normativa.
ARTICOLO 7
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto
legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle
misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a) il soggetto promotore è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza
ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.
b) il tirocinante provvederà a fornire la certificazione attestante l’avvenuta formazione prevista al
D.lgs n. 81/2008;
c) l’“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto
promotore e del soggetto ospitante, ognuno per la parte di propria competenza.
d) Il tirocinante è tenuto a presentare al Responsabile dell’ASST del Garda copia dell’attestato di
idoneità alle mansioni specifica accertata dal Medico competente del soggetto promotore ai
sensi dell’art. 41 del D.lgs n. 81/2008. Il Servizio di Medicina preventiva dell’ASST del Garda
valuterà la certificazione di idoneità prodotta in rapporto ai rischi presenti presso l’Azienda
ospitante.
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L’ASST del Garda mette a disposizione sul sito aziendale www.asst-garda.it il Documento di
informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, di cui il singolo tirocinante
assicura di aver preso visione.
ARTICOLO 8
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE E
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Le parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici, dei Modelli di
Organizzazione, nonché dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili
presso i corrispondenti uffici e siti aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento
delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni
in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la violazione dei Codici Etici da parte di
ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale
alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto.
ARTICOLO 9
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire) che i “dati personali”, forniti anche verbalmente o comunque
raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, saranno
trattati esclusivamente per le finalità e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dal
D.Lgs n° 196 del 30.06.2003.
ARTICOLO 10
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità di 24 mesi e potrà
essere rinnovata purché esplicitamente. Si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto
inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali
sospensioni e proroghe. L’eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi uno.
2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le
seguenti fattispecie:
a. nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del
proprio progetto formativo;
b. qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non
consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all’altra parte e al/ai
tirocinante/i coinvolto/i tramite comunicazione scritta e avrà effetto dal ricevimento
della relativa comunicazione.
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ARTICOLO 11
FORO COMPETENTE
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse
insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Qualora la
controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via
esclusiva al Foro di Brescia.
ARTICOLO 12
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno
riferimento alla legislazione vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Castiglione d/Stiviere, lì …………………………
PER IL LICEO SCIENTIFICO STATALE
“NICOLO’ COPERNICO” DI BRESCIA
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luciano Tonidandel)
_________________________________________________
Desenzano del Garda, lì ……………………..
PER L’AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DEL GARDA
Il Direttore Generale
(Dott. Peter Assembergs)
_________________________________________________
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