Nr. 343 del 23/03/2017 OGGETTO: CONVENZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’ COPERNICO” DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI NELL’AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO. Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto segue: IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO che il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di Brescia con nota del 07.02.2017 (recepimento atti prot. n. 5129 del 10.02.2017) ha chiesto l’attivazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari nell’ambito del percorso formativo alternanza scuola/lavoro; PRESO ATTO che con d.D.G. n° 1305 del 30.12.2015 l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, confluita dal 01.01.2016 nell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda come da L.R. 11 agosto 2015 n° 23, aveva provveduto ad adottare il “Regolamento dei tirocini presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda”; RICHIAMATA la seguente normativa: Legge 24 giugno 1997 n° 196 che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, consente di promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n° 1859, finalizzati all’acquisizione di esperienze utili all’integrazione tra il sapere scolastico e l’operatività richiesta dal mondo del lavoro, nell’ambito di uno specifico progetto formativo; D.G.R. Lombardia n° X/825 del 25.10.2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”; D.d.u.o. Mercato del Lavoro Regione Lombardia del 05.11.2013 n° 10031 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”; PRESO ATTO altresì: della Legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) che pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; che l’alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro; del D. Lgs. n. 81 del 2008 che afferma che “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” è equiparato alla figura del lavoratore, così come definita dall’art. 2 del medesimo Decreto, e quindi riconosciuto come “creditore di sicurezza”, a tutti gli effetti; EVIDENZIATA pertanto la necessità di procedere alla sottoscrizione di un testo convenzionale tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda e il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di Brescia, predisposto secondo le modalità previste dal sopra citato “Regolamento”; ATTESO CHE la convenzione in oggetto: non comporta oneri specifici a carico di questa ASST; non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati; prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte del Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di Brescia; PRECISATO che: questa Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero di tirocinanti concordato di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali; verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare le attività svolte; per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio e predisposto uno specifico progetto formativo e di orientamento; i tirocinanti potranno usufruire del servizio mensa così come previsto dal Regolamento aziendale; ACQUISITO il parere favorevole: del Responsabile del Servizio Affari Legali, Assicurativi e del Contenzioso di questa Azienda sui profili giuridico assicurativi della convenzione; RITENUTO pertanto di approvare ad ogni conseguente effetto il testo della convenzione per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti del Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza; ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile pro tempore del Servizio Affari Generali ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo; DELIBERA Per i motivi in premessa indicati: 1. di formalizzare la convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di Brescia per tirocini curriculari nell’ambito del percorso formativo alternanza scuola/lavoro, precisando che gli stessi non possono in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro; 2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto il testo convenzionale in copia siglato dal Funzionario Istruttore e composto da n° 6 pagine; 3. di stabilire che la convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di Brescia decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità di 24 mesi e potrà essere rinnovata purché esplicitamente. L’eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi uno; 4. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri specifici a carico del Bilancio di questa Azienda 5. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i; 6. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line dell’Ente. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Peter Assembergs) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Vincenzo Ciamponi) IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO (Dott.ssa Anna Calvi) SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO Il responsabile del procedimento amm.vo Dott.ssa Fior Maria Novelli Il Responsabile pro tempore Servizio Affari Generali Dott.ssa Stefania Goglione IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Pietro Piovanelli) Allegato 1 alla d.D.G. n.___________del__________________ CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI TRA il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di seguito denominato “soggetto promotore, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 17 codice fiscale 98012310177, rappresentato dal Prof. Luciano Tonidandel, nato a Trento il 30.05.1957 in qualità di Dirigente Scolastico E l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito ASST del Garda) – con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n° 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, in esecuzione della d.D.G. n° ______ del ___________; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO 1. L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA, su proposta del Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico”, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, di seguito denominati “tirocinanti”, concordato di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2. 2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante. 3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante. Pagina 1 di 6 4. Le parti danno atto che a norma della Legge n° 196 del 24.06.1997 il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l’insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l’Azienda. ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e dal tirocinante. 2. Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenze in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile; l’avvenuta presa visione del Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro consultabile sul sito aziendale www.asst-garda.it. 3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo articolo 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo articolo 7. ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO 1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti. 2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante e soggetto ospitante. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze. 3. Il tutor aziendale designato dall’azienda svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore. ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 1. Le parti concordano che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio: − è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale definite con il tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari e i giorni concordati; Pagina 2 di 6 − deve osservare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni dell’ASST del Garda; − deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; − è tenuto a rispettare il segreto professionale e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003; − deve prendere visione del Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, consultabile sul sito aziendale www.asst-garda.it; − deve essere in possesso di idoneità sanitaria, che sarà valutata dal Servizio del Medico Competente aziendale. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti i cui oneri saranno addebitati alla Scuola; − deve presentare attestazione di avvenuta formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008; − deve ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell’Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima; − deve indossare in maniera visibile il cartellino identificativo, fornito dal soggetto promotore, recante sul fronte: l’intestazione “ASST del Garda”, la denominazione della Scuola di appartenenza, la dicitura “Tirocinante”, la fotografia, il nome per esteso e l’iniziale del cognome del tirocinante; − deve utilizzare il badge aziendale fornito per la registrazione delle presenze. 2. Le parti concordano altresì che il tirocinante ha la possibilità di: − usufruire del servizio mensa secondo le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale, utilizzando gli appositi buoni pasto al costo previsto per il personale dipendente; − sospendere il tirocinio per maternità, malattia o infortunio; − interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico, al tutor aziendale e al Servizio Affari Generali dell’ASST del Garda; − ottenere a conclusione del tirocinio, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, una attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull’esito del tirocinio. In caso di comportamento inadeguato del tirocinante, o lesivo di diritti o interessi dell’Azienda ovvero nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento, l’Azienda medesima, su segnalazione del Tutor di riferimento, potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore. L’eventuale svolgimento di attività formativa al di fuori della struttura di assegnazione è consentito al tirocinante solo se previsto nel progetto formativo. ARTICOLO 5 CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO E RILEVAZIONE ORARI SVOLGIMENTO TIROCINIO La Scuola si impegna a dotare i tirocinanti di apposito cartellino di riconoscimento, recante sul fronte: l’intestazione “ASST del Garda”, la dicitura “Tirocinante”, il nome per esteso e l’iniziale del cognome, la fotografia del tirocinante, la denominazione della Scuola di appartenenza. Pagina 3 di 6 Ai tirocinanti sarà consentito l’ingresso nelle UU.OO./Servizi, sempre e solo se adeguatamente individuabili nelle loro funzioni grazie al cartellino di riconoscimento. L’ASST del Garda provvederà a fornire il badge personale per la rilevazione degli orari di svolgimento del tirocinio. Il badge, al termine dell’esperienza, dovrà essere restituito nel più breve tempo possibile. ARTICOLO 6 GARANZIE ASSICURATIVE 1. Ogni tirocinante è assicurato da parte del soggetto promotore: a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma comunque rientranti nel progetto formativo. 3. In caso di infortunio il soggetto ospitante si impegna ad avvisare tempestivamente il soggetto promotore che attiverà tutte le procedure previste dalla normativa. ARTICOLO 7 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto promotore è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. b) il tirocinante provvederà a fornire la certificazione attestante l’avvenuta formazione prevista al D.lgs n. 81/2008; c) l’“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante, ognuno per la parte di propria competenza. d) Il tirocinante è tenuto a presentare al Responsabile dell’ASST del Garda copia dell’attestato di idoneità alle mansioni specifica accertata dal Medico competente del soggetto promotore ai sensi dell’art. 41 del D.lgs n. 81/2008. Il Servizio di Medicina preventiva dell’ASST del Garda valuterà la certificazione di idoneità prodotta in rapporto ai rischi presenti presso l’Azienda ospitante. Pagina 4 di 6 L’ASST del Garda mette a disposizione sul sito aziendale www.asst-garda.it il Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, di cui il singolo tirocinante assicura di aver preso visione. ARTICOLO 8 CODICE ETICO COMPORTAMENTALE E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Le parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici, dei Modelli di Organizzazione, nonché dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la violazione dei Codici Etici da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto. ARTICOLO 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”, forniti anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n° 196 del 30.06.2003. ARTICOLO 10 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO 1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità di 24 mesi e potrà essere rinnovata purché esplicitamente. Si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. L’eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi uno. 2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie: a. nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo; b. qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante. 3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all’altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i tramite comunicazione scritta e avrà effetto dal ricevimento della relativa comunicazione. Pagina 5 di 6 ARTICOLO 11 FORO COMPETENTE Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al Foro di Brescia. ARTICOLO 12 NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Letto, confermato e sottoscritto Castiglione d/Stiviere, lì ………………………… PER IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’ COPERNICO” DI BRESCIA Il Dirigente Scolastico (Prof. Luciano Tonidandel) _________________________________________________ Desenzano del Garda, lì …………………….. PER L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA Il Direttore Generale (Dott. Peter Assembergs) _________________________________________________ Pagina 6 di 6