Logo della Repubblica Italiana CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Pronuncia n.39 /2010 nell’adunanza del 25 febbraio 2010 Composta dai magistrati: Cons. Raffaele Del Grosso Presidente f.f. Cons. Silvano Di Salvo Cons. Tommaso Viciglione Cons. Corradino Corrado Cons. Francesco Uccello Relatore I Ref. Laura Cafasso Ha adottato la seguente deliberazione Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il comma 170 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n.266; Vista la deliberazione n.134/2008, con la quale questa Sezione regionale di controllo ha recepito le “Linee guida e relativo questionario per i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale, per l’attuazione dell’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007”, approvate dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 4/AUT/2008, definendo termini e modalità di trasmissione della relazione al bilancio di esercizio 2007 da parte dei Collegi sindacali delle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania; Viste le note n. 2068 del 25 marzo 2009 e n. 4053 del 12 giugno 2009, con le quali il magistrato incaricato delle verifiche di regolarità contabile sugli enti del SSN sollecitava il Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” all’invio della suddetta relazione al bilancio di esercizio 2007; 1 Vista la nota del 24 giugno 2009, con la quale il neocostituito Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, nel trasmettere a questa Sezione la relazione al bilancio di esercizio 2007, segnalava l’esistenza di irregolarità contabili tali da incidere sulla veridicità e sull’equilibrio del bilancio di esercizio; Vista la deliberazione n.72/2009, con la quale questa Sezione regionale di controllo ha recepito le “Linee guida e relativo questionario per i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale, per l’attuazione dell’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008”, approvate dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 13/AUT/2009, definendo termini e modalità di trasmissione della relazione al bilancio di esercizio 2008 da parte dei Collegi sindacali delle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania; Vista la nota del 27 novembre 2009, con la quale il predetto Collegio sindacale ha trasmesso a questa Sezione la relazione al bilancio di esercizio 2008; Vista la nota n. 4054 del 12 giugno 2009, con la quale sono stati richiesti, da parte del magistrato incaricato delle verifiche di regolarità contabile sugli enti del SSN, chiarimenti ed elementi integrativi in ordine sia alle irregolarità evidenziate sia a taluni punti della relazione al bilancio di esercizio 2007 inviata dal Collegio sindacale; Vista la nota n. 14556 del 6 agosto 2009, con la quale il Direttore Generale della richiamata Azienda Ospedaliera Universitaria ha fornito i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti in ordine alle evidenziate problematiche; Vista la richiesta di attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005, inviata al Presidente della Sezione dal magistrato istruttore in data 23 gennaio 2010; Vista l’ordinanza n.3/2010 del 29 gennaio 2010, con la quale la Sezione è stata convocata per l’odierna adunanza ai fini di cui al citato comma 170; Vista la memoria illustrativa n.4043 presentata in data odierna e depositata in atti, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” ha fornito notizie e documentazione in ordine ai rilievi di irregolarità contestati all’Azienda dal magistrato istruttore; Udito il relatore; Uditi, altresì, in rappresentanza della Azienda Ospedaliera Universitaria, il Direttore Amministrativo dott. V. Viggiani, nonché il Presidente del Collegio sindacale dott. F. Migliardi; RITENUTO Ai fini dell’adempimento del combinato disposto di cui ai commi 166 e 170 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, il magistrato incaricato delle verifiche di regolarità contabile sugli enti del SSN, con nota n. 2068 del 25 marzo 2009, sollecitava il Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, integrata con il Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, a fornire chiarimenti in merito alla 2 mancata trasmissione della relazione al bilancio di esercizio 2007, da predisporre secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti con apposito modello di questionario. Nel riscontrare la suddetta richiesta, il Presidente del Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, con nota del 16 aprile 2009, precisava che l’attuale Collegio sindacale si era insediato soltanto in data 3 settembre 2008 e che il precedente organo di revisione risultava scaduto fin dal 12 dicembre 2007. A seguito del successivo invio del predetto modello di questionario secondo modalità non conformi al richiamato disposto di cui alla legge n. 266/2005 (parziale compilazione, da parte degli organi dell’Azienda ospedaliera, dei soli dati contabili ed assenza della relativa sottoscrizione da parte dei componenti il Collegio sindacale), il magistrato relatore tornava a sollecitare nuovamente l’organo di revisione contabile per il formale inoltro della menzionata relazione completa dei previsti riscontri di regolarità. Nel provvedere alla integrazione ed al reinvio della relazione al bilancio di esercizio 2007, il neocostituito Collegio sindacale rappresentava alla Sezione come di fatto, durante il periodo di vacatio tra la scadenza del mandato del precedente Collegio e l’insediamento del nuovo (circa nove mesi), fosse cessata ogni attività di controllo in ordine sia ai bilanci consuntivi 2006 e 2007 sia al bilancio di previsione 2008. Segnalava, altresì, l’esistenza di gravi irregolarità contabili ed inadempienze tali da incidere sulla veridicità e sull’equilibrio del bilancio di esercizio. A seguito degli elementi informativi forniti con nota n. 14556 del 6 agosto 2009 dal Direttore Generale della richiamata A.O.U., in esito a specifica richiesta istruttoria n. 4054 del 12 giugno 2009, nonché dei riscontri contabili emersi dalla relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio 2008, trasmessa in data 27 novembre 2009, il magistrato relatore richiedeva l’attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 170, della citata legge n. 266/2005, che contempla l’adozione, da parte della Sezione, di una pronuncia di segnalazione alla Regione interessata delle irregolarità riscontrate “per i conseguenti provvedimenti”. Nelle more della convocazione della Sezione per l’odierna adunanza pubblica, perveniva nota n. prot. 3052 in data 12 febbraio 2010 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria chiedeva alla Corte di differire il termine previsto per l’invio delle controdeduzioni nonché di convocare una successiva adunanza “…considerata l’enorme difficoltà di reperire tutto il carteggio utile all’istruttoria, nonché relazioni dettagliate da parte dei Dirigenti dei Servizi coinvolti”. Viceversa, nell’odierna adunanza, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria presentava una memoria illustrativa, con n. 11 allegati, nella quale forniva dettagliato riscontro ai rilievi di irregolarità formulati dal magistrato istruttore con foglio di osservazioni allegato all’ordinanza di convocazione n.3/2010 in data 29 gennaio 2010. CONSIDERATO 3 Prima di procedere alla disamina delle irregolarità amministrativo-contabili emerse dall’esame dei bilanci di esercizio 2007 e 2008 della A.O.U. “Federico II”, la Sezione intende stigmatizzare il grave ritardo con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Collegio sindacale di cui all’art. 4 del richiamato D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Insediatosi in data 2 dicembre 2004, l’organo di revisione dell’Azienda ospedaliera in parola avrebbe dovuto essere rinnovato, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1994, n. 444, entro il termine di scadenza del mandato triennale previsto dall’art. 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dal D.Lgs.19 giugno 1999, n. 229. Di fatto, però, il formale insediamento del nuovo Collegio sindacale è avvenuto solo in data 3 settembre 2008, con un ritardo di ben nove mesi, periodo durante il quale, cessata ogni attività del precedente Collegio al termine del previsto periodo di prorogatio, l’amministrazione dell’Azienda si è potuta svolgere senza il presidio di un organo interno di controllo e, dunque, senza che venissero effettuate le necessarie verifiche di regolarità amministrativo-contabile e di conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti. Né può trascurarsi di considerare che, in tale arco temporale, il Collegio sindacale avrebbe potuto, indubbiamente, assolvere anche un ruolo attivo sia nella verifica del rispetto degli obiettivi annuali di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica posti dalla legge e dagli atti di indirizzo regionale sia nella determinazione delle misure correttive necessarie a contenere i ripetuti disavanzi di bilancio dell’Azienda ospedaliera. Come gli organi tutori abbiano potuto consentire che ciò avvenisse, specie in un momento così delicato per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano di rientro regionale, risulta di difficile comprensione. Peraltro, a norma dell’art. 2 del richiamato D.L. n. 293/1994, la ricostituzione dell’organo di controllo avrebbe dovuto avvenire entro il termine di scadenza del mandato e, comunque, non più tardi della fine del periodo di prorogatio (stabilita in quarantacinque giorni e non ulteriormente rinnovabile). A tal fine, onde evitare di incorrere nella decadenza dell’organo e nella connessa ipotesi di responsabilità per danno erariale, gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti dell’organo da ricostituire erano tenuti, altresì, ad aggiornare, ai sensi del successivo art. 7, un apposito scadenzario, di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri era chiamata a verificarne la puntuale attuazione. Eppure, allo scadere del mandato del Collegio sindacale dell’ A.O.U. “Federico II” (2 dicembre 2007) non solo non si era ancora provveduto alla nomina dei rappresentanti delle autorità tutorie in seno allo stesso, ma neppure ne era stata fatta richiesta da parte dell’A.O.U. (la quale ha provveduto in tal senso solo il giorno seguente). Dopo i solleciti di rito, la prima designazione è stata quella del Ministero dell’economia e delle finanze (in data 28 marzo 2008), seguito dal Ministero dell’università e della ricerca (18 aprile 2008), dal Consiglio regionale della Campania (5 giugno 2008) e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (16 giugno 2008). 4 Nonostante mancasse ancora la designazione del componente in rappresentanza del Rettore dell’Università degli studi Federico II, con deliberazione n. 239 del 3 luglio 2008, il Direttore Generale dell’A.O.U., rilevata l’assoluta necessità di dotare l’Azienda dell’organo di controllo interno, ha inteso nominare comunque il nuovo Collegio sindacale e dare immediata esecuzione al provvedimento pur con riserva di integrare la composizione del Collegio ad avvenuta designazione dell’ultimo componente (il che ha avuto luogo con D.D.G. n. 312 del 28 luglio 2008). Come accennato, però, il formale insediamento del neocostituito Collegio sindacale non è avvenuto prima del 3 settembre 2008, per quanto la sua convocazione risalisse al 29 luglio 2008. Tanto affermato, si indicano di seguito le principali criticità riscontrate: 1. Squilibrio economico-patrimoniale di carattere strutturale e mancata adozione di idonee misure di contrasto Ai fini di una compiuta rappresentazione della grave situazione deficitaria dell’ A.O.U. “Federico II”, si ritiene utile ricostruire il quadro dei risultati economici e patrimoniali conseguiti a far tempo dalla data di costituzione dell’Azienda integrata con il Servizio sanitario regionale (1° gennaio 2004): Esercizio 2004 Perdita € -21.603.960 Netto patrimoniale € +56.281.283 “ 2005 “ € -67.742.280 “ € -12.999.792 “ 2006 “ € -44.229.013 “ € -60.301.455 “ 2007 “ € -47.566.307 “ € -30.000.065 “ 2008 “ € -64.854.000 “ € -81.331.000 A fronte dei reiterati disavanzi, che ammontano a complessivi € 256.920.497, i contributi regionali stanziati (a tutto il 2008) per il ripiano delle perdite subite sono pari a € 95.586.000 circa. Restano, dunque, ancora da ripianare € 161.334.000. Elevata appare, altresì, l’esposizione debitoria complessiva, la quale, nonostante i ripiani effettuati dalla Regione, ha raggiunto i 268.304.171 euro al 31 dicembre 2007 (di cui il 68% è costituito da debiti verso fornitori). Con tali risultati, l’ A.O.U. “Federico II” conferma il non lusinghiero primato di Azienda sanitaria regionale con il più alto scostamento percentuale negativo rispetto ai valori obiettivo fissati, in sede di Piano di rientro dal disavanzo, con la DGR 8 febbraio 2008, n. 256. In verità, per quanto la citata DGR n. 256 si limitasse a prescrivere alle due Aziende ospedaliere universitarie (Federico II e Seconda Università di Napoli) il rispetto dell’equilibrio economico di bilancio, il raggiungimento di tale obiettivo (se posto a raffronto con i rispettivi trend di spesa) risultava oltremodo irrealistico ove non sorretto da un congruo incremento del contributo ordinario di esercizio ovvero da un drastico piano di contenimento dei costi di gestione e di incremento della produttività aziendale. E ciò, nonostante che la delibera avesse 5 sostituito, con effetto retroattivo, i pur rigidi obiettivi precedentemente stabiliti con la DGR n. 1843/2005, anch’essi ampiamente disattesi dalle due Aziende non solo in sede di consuntivo ma anche in fase previsionale. In disparte ogni altra considerazione in ordine alle possibilità di effettivo conseguimento degli anzidetti obiettivi, resta il fatto che il mancato rispetto degli indicati tetti annui di spesa costituisce, comunque, “…giusta causa di decadenza immediata del Direttore Generale”, giustificato motivo di non corresponsione degli incentivi economici al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo (ex art. 8, L.R. n. 28/2003), oltreché, ai sensi del disposto di cui all’art. 6 dell’Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005, impedimento automatico “…delle assunzioni del personale dell’Azienda e dell’affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario”. Molteplici sono le irregolarità alla base del mancato contenimento dei costi e dei ripetuti disavanzi gestionali, le cui dimensioni imponevano, quantomeno, l’immediata adozione di “appositi piani di rientro poliennali”, da concordare tra la Regione e l’Università “Federico II” di Napoli, ai sensi dell’art. 11, punto 4, del Protocollo d’ìntesa siglato il 18 luglio 2003. Al riguardo, merita attenta riflessione, anzitutto, il fenomeno (ampiamente diffuso) della reiterata approvazione dei preventivi economici con espressa prefigurazione di perdite di esercizio, il che si pone in aperta violazione del principio del pareggio di bilancio sancito dall’art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, e recepito dall’art. 4, punto 2, del Protocollo d’intesa di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 517/1999. Sul piano degli equilibri economico-finanziari, l’esistenza di tale prassi contabile ha effetti devastanti. Da un lato, infatti, questa consente alla programmazione delle attività didattico-scientifiche ed assistenziali di rimanere sostanzialmente svincolata dal quadro delle compatibilità economico-finanziarie oggettivamente configurabili, sicché lo schema di bilancio finisce con l’assolvere una funzione meramente tecnico-operativa, priva del necessario supporto di congrue indicazioni di carattere strategico ed organizzativo finalizzate al contenimento dei costi e della rilevazione puntuale delle ricadute economiche, sul piano patrimoniale e sui risultati di esercizio, delle attività programmate. La mancanza di una effettiva funzione programmatoria comporta, inoltre, che la stessa documentazione di corredo al bilancio economico preventivo risulti, inevitabilmente, carente di elementi informativi utili ad individuare puntualmente sia i criteri impiegati per la costruzione degli elaborati sia le misure di contrasto adottate per prevenire il ripetersi di consistenti disavanzi di esercizio. Ne consegue, infine, l’assoluta inattendibilità delle appostazioni di bilancio, specie se queste non vengono poi accompagnate da un efficiente sistema di budgeting e di reporting. 2. Omessa riorganizzazione interna Che l’Azienda ospedaliera e la stessa Università “Federico II” di Napoli abbiano, di fatto, sostanzialmente rinunciato alle loro peculiari ed autonome funzioni organizzative e programmatorie, per limitarsi alla mera gestione dell’esistente, è dimostrato, in primo luogo, 6 dalle vicende legate all’iter approvativo dell’Atto aziendale, il quale avrebbe dovuto definire, a norma degli artt. 5, 6 e 7 del citato Protocollo d’ìntesa, gli aspetti essenziali dell’organizzazione interna e del funzionamento dell’Azienda, tenendo nella debita considerazione sia i livelli della programmazione regionale che le risorse finanziarie disponibili. In proposito, va rilevato che solo a distanza di quattro anni dalla costituzione dell’Azienda (quando cioè si era ormai praticamente conclusa l’intera fase sperimentale di vigenza del Protocollo d’intesa) è stata alfine varata la relativa determinazione n. 557 del 12 dicembre 2007 di adozione dell’Atto aziendale (il cui schema risulta approvato dall’Organo di indirizzo in data 2 agosto 2007 al termine di una lunga procedura avviata nell’aprile 2005). La mancata formalizzazione da parte della Regione del necessario provvedimento autorizzativo ha impedito, tuttavia, il concreto avvio del funzionamento dell’Azienda, favorendo così la proroga della obsoleta e inadeguata configurazione organizzativa, amministrativa e sanitaria riferibile alla preesistente Azienda Policlinico. Anche questa vicenda denota la scarsa incisività degli organismi di indirizzo e controllo nel sollecitare l’Azienda ad una efficace e tempestiva azione di riorganizzazione strutturale diretta a ridurne i costi e ad incrementarne la produttività assistenziale. Eppure, è intuitiva la constatazione di quanto sia determinante l’adozione dell’Atto aziendale anche solo ai fini della razionalizzazione delle strutture dipartimentali e del governo del personale. Nel primo caso, infatti, non si è potuto dar corso alla conversione degli attuali 26 dipartimenti assistenziali (DAS) nei 19 dipartimenti ad attività integrata (DAI) proposti, con conseguente mancato contenimento del numero dei responsabili di strutture complesse e di aree funzionali. Dall’altro, non è stato possibile procedere alla definizione della dotazione organica sulla base delle previsioni del fabbisogno aziendale e tantomeno alla sua revisione nonché alla programmata riduzione, come previsto dall’art. 1, comma 565, lettera c), sub 1-3), della legge n. 296/2006 e dalla DGR n. 514/2007. Le conseguenze in termini di produttività e di costo del personale appaiono gravemente negative: - con riguardo agli indicatori relativi all’attività assistenziale, si registra, infatti, il progressivo ridimensionamento del numero di pazienti dimessi e delle giornate di degenza, con un modesto rapporto medici/ricoveri e un indice di occupazione media dei posti letto ordinari (anno 2007) intorno al 76%. Va pure detto che ad influire su tali performance concorre, indubbiamente, anche la ridotta attività assistenziale svolta, per statuto, dal personale docente e ricercatore; - quanto alla spesa di personale, a fronte di una consistenza organica che nel 2004 raggiungeva le 3.263 unità e nel 2008 registrava un decremento di almeno 500 unità (per effetto dei reiterati blocchi del turn-over), i costi complessivi, anziché subire una flessione, hanno continuato a manifestare una non giustificata tendenza espansiva, il che ha determinato 7 il mancato rispetto dei limiti di spesa dettati dal richiamato art. 1, comma 565, lettera a), della legge n. 296/2006 sia nell’anno 2007 (+8,7% rispetto al 2004) sia nell’anno 2008 (+6,5%). In merito alla gestione del personale, occorre segnalare, altresì, che la protratta limitazione del turn-over ha creato, in taluni settori operativi, gravi carenze di personale che compromettono il regolare funzionamento della struttura senza, tuttavia, riuscire ad incidere positivamente sulla dinamica dei costi. Da un lato, infatti, le misure di contingentamento del personale non sembrano produrre alcun effetto sulla consistenza delle unità con qualifica dirigenziale (le quali, anziché diminuire, risultano addirittura accresciute col tempo), dall’altro, si assiste al varo di numerose determinazioni dirette a fronteggiare le diverse urgenze assistenziali così da eludere i divieti normativi in materia di accesso del personale ed evitare di affrontare, in modo puntuale ed approfondito, le singole inefficienze aziendali. Alla base del sostanziale mancato rispetto della normativa vi sono anche numerose irregolarità ripetutamente denunciate dal Collegio sindacale (alle quali l’Azienda non risulta aver dato sempre il dovuto seguito). Tra queste, si richiamano i reiterati conferimenti di incarichi di collaborazione professionale non sanitaria posti in essere “nonostante i divieti posti dalla normativa regionale…” e senza il supporto di adeguata motivazione né di attività selettive ad evidenza pubblica (cfr. verbali nn. 43 e 46, rispettivamente, del 26 aprile e 7 giugno 2007). Diverse anche le proroghe adottate agli “stessi patti e condizioni”, senza, quindi, stabilire alcun tipo di riduzione di spesa come previsto dalla legge n. 296/2006 e dalla DGR 514/2007 (cfr. verbali nn. 43 e 52, rispettivamente, del 26 aprile e 20 novembre 2007). Più di recente, il Collegio sindacale è tornato a contestare all’Azienda, da un lato, l’assenza di idonea documentazione atta a comprovare l’effettiva necessità di tali incarichi di consulenza (cfr. verbali nn. 19 e 20, rispettivamente, del 20 luglio e 24 agosto 2009), dall’altro, l’anomalo affidamento di numerosi incarichi di difesa in giudizio (avverso decreti ingiuntivi per forniture effettuate e non contestate) ad un ristretto numero di professionisti di particolare competenza con intento meramente dilatorio del pagamento (cfr. verbale n. 22 del 21 ottobre 2009). A tale ultimo riguardo, viene sottolineato, altresì, l’ingiustificato ed insostenibile incremento di costi per compensi ai professionisti a fronte di prestazioni non particolarmente complesse (se non, addirittura, di carattere “routinario”) e di elevatissimi rischi di soccombenza (si consideri, in proposito, che l’Azienda effettua il pagamento dei debiti verso i fornitori con circa 900 giorni di ritardo e che le spese legali complessive ammontano a circa 10 milioni di euro l’anno). A tale riguardo, l’Azienda ha recentemente provveduto (come auspicato dal Collegio sindacale) pubblicando un bando per la costituzione di una short list di avvocati esterni, da selezionare secondo procedure a evidenza pubblica, ai quali affidare la difesa dell’Ente nei procedimenti giurisdizionali instaurati a carico dello stesso. Dalla mancata razionalizzazione delle procedure di governo delle risorse umane discende, altresì, il ricorso al lavoro interinale (utilizzato per 12 unità di personale) e a prestazioni di lavoro straordinario eccedenti i limiti contrattualmente previsti; a ciò si aggiunge la mancata adozione di idonee misure di contrasto al fenomeno dell’assenteismo, dalle quali 8 dipende la corretta erogazione non solo dei compensi retributivi per prestazioni ordinarie e straordinarie ma anche dei premi per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi (questi ultimi erogati, essenzialmente, sulla base del mero riscontro formale delle presenze in servizio anziché di parametri correlati all’effettivo raggiungimento degli obiettivi). In proposito, mette conto rimarcare come anche la corresponsione delle indennità di risultato al personale dirigenziale risulti essere stata a lungo condizionata dalla mancata adozione sia dell’Atto aziendale sia di una compiuta programmazione delle attività di controllo interno, per cui le indennità in parola sono state assegnate, nel biennio 2008/2009, in assenza dell’organismo di valutazione dei risultati raggiunti e, per il periodo in cui tale organismo era ancora operativo (anno 2007), in base ad obiettivi prestazionali annuali individuati a fine esercizio e a valutazioni quali-quantitative riferite al primo quadrimestre dell’esercizio successivo. Quanto alla corresponsione delle anticipazioni in corso d’anno, le stesse risultano effettuate in assenza delle verifiche degli obiettivi intermedi e del previo giudizio dell’organo di valutazione. Analoghe irregolarità riguardano inoltre: i compensi erogati all’organo di indirizzo e valutazione (cfr. relazione ispettiva del MEF); la determinazione dei fondi per compensi accessori in assenza di contratto collettivo integrativo (cfr. verbale n. 46 del 7 giugno 2007) e in violazione degli indirizzi di coordinamento regionale per l’anno 2008 e dei limiti fissati dai CCNL; la mancata revisione dei fondi medesimi ai sensi dell’art. 1, comma 565, sub 4), L. n.296/2006. 3. Irregolarità diffusa In aggiunta alle criticità sinora menzionate, il Collegio sindacale ha evidenziato, altresì, irregolarità in ordine alla: mancata individuazione dei presupposti di necessità e del relativo fabbisogno delle forniture di beni e servizi nonché ingiustificato ricorso all’acquisto “in esclusiva” (verbale n. 6 del 14 novembre 2008, n. 19 del 20 luglio 2009 e n. 20 del 24 agosto 2009); reiterazione, non sorretta da adeguata motivazione, di proroghe (ovvero ampliamento dell’oggetto) dei contratti di manutenzione programmata e dei servizi di pulizie (spesso effettuate dopo la scadenza del contratto), determinate dalla mancata predisposizione delle relative procedure di gara entro i termini naturali del contratto (verbale n. 20 del 24 agosto 2009); mancata compilazione delle bolle di lavorazione interna, con conseguente incongrua rilevazione e valutazione dei costi per lavori sostenuti in economia; indebita erogazione, a titolo di rimborso spese legali in favore di propri dipendenti, di somme non dovute in assenza di un formale riconoscimento di debiti fuori bilancio (verbale n. 48 del 26 luglio 2007); 9 mancato rispetto degli obblighi e degli obiettivi per l’assistenza farmaceutica non convenzionata stabiliti dalle DGR nn. 2266/06, 516/07, 855/07 e 1225/07 per l’anno 2007 nonché dalla DGR n.1882/08 per l’anno 2008; mancata rilevazione e valorizzazione delle operazioni di carico e scarico dei prodotti farmaceutici “non nominativi” conservati negli appositi armadietti farmaceutici e conseguente incompleta ricognizione inventariale delle relative rimanenze di magazzino (verbale n. 6 del 14 novembre 2008, n. 18 del 6 luglio 2009 e n. 25 del 18 dicembre 2009); mancata adozione delle relazioni sulla gestione, da allegare ai bilanci di esercizio ai sensi dell’art. 2428 c.c., e predisposizione delle note integrative al bilancio in contrasto con quanto previsto dall’art. 2427 c.c. e dalla DGR n. 1271/2003; In conseguenza delle numerose e gravi irregolarità riscontrate dal Collegio sindacale, tali da connotare un contesto gestionale di diffusa illegalità, e nella considerazione dei seguenti ulteriori fattori: a) la Direzione aziendale ha sempre ignorato l’invito, rivoltole dal Collegio sindacale, di predisporre un piano di ristrutturazione diretto a fronteggiare l’insostenibile situazione economico-finanziaria mediante la puntuale individuazione delle principali cause del deficit e l’adozione di idonei provvedimenti in grado di assicurare il progressivo recupero dell’equilibrio gestionale secondo azioni e scadenze programmate in un congruo arco temporale; b) la Direzione aziendale ha, viceversa, sempre sostenuto che il disavanzo strutturale sarebbe legato essenzialmente all’insufficienza dei fondi assegnati; c) il mancato rinnovo del Protocollo d’intesa ha determinato un vuoto normativo che perpetua il rinvio di un improcrastinabile intervento di riorganizzazione strutturale dell’ A.O.U. “Federico II” diretto a ridurre i costi gestionali ed incrementare la produttività aziendale; d) le dimensioni delle perdite stimate in sede di bilancio economico di previsione per l’esercizio 2009 (pari a € 54 milioni) e per l’esercizio 2010 (pari a € 51 milioni) inducono a ritenere che il ripianamento di tali disavanzi (in misura presumibilmente maggiorata rispetto alle previsioni) non possa che essere a carico della Regione Campania, salvo diverso coinvolgimento dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli; ritiene, conclusivamente, la Sezione che il verificarsi di ripetuti, ingenti e ingiustificati disavanzi economici, tali da alterare le caratteristiche strutturali dell’Azienda in senso non più compatibile con il principio di economicità della gestione, comporti l’esigenza di un immediato ripristino delle condizioni gestionali poste a salvaguardia degli equilibri di bilancio; ritiene, altresì, che la fattispecie integri la previsione di cui all’art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, per cui non è più procrastinabile l’avvio delle procedure 10 di commissariamento da parte della Regione e la contestuale revoca dell'autonomia aziendale, fatta salva, in ogni caso, l'autonomia dell'Università. P.Q.M. - segnala al Presidente della Giunta regionale della Campania ed all’ Assessore regionale alla sanità, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto esposto in parte motiva concernente l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”; - chiede che entro 60 giorni vengano fatti conoscere i provvedimenti adottati; - dispone che copia della presente deliberazione, contestualmente al suo invio ai detti organi regionali, venga trasmessa per conoscenza, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Direttore Generale e al Presidente del Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria interessata nonché al Rettore dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli. Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2010. Il Consigliere relatore f.to dott. Francesco Uccello IL PRESIDENTE f.f. f.to Cons. Raffaele Del Grosso Depositato in Segreteria in data 18 marzo 2010 Il dirigente del Servizio di supporto f.to dott. Nicola Francioni 11