ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE L’anno duemilasedici, il giorno 30, del mese di aprile, in Rende (cs) alla via Ludovico Ariosto n.14 , sono presenti i Signori: 1) GIANLUCA PONZANO, nato il 18 agosto 1980 a Cosenza (CS), residente in via Carlo Carrà in RENDE (CS), cod. fisc. PNZGLC80M08D086E; 2) CRISTIAN PONZANO, nato il 27 marzo 1983 a Cosenza (CS), residente in via Popilia n.137/s a Cosenza (CS), cod. fisc. PNZCST83C27D086P; 3) ALOE FRANCESCO, nato il 12 dicembre 1978 a Cosenza (CS), residente in via Varsavia n° 12 in RENDE (CS), cod. fisc. LAOFNC78T12D086K; I suddetti, dichiarano e convengono quanto segue: Art.1) E’ costituita tra i suddetti comparenti una associazione denominata “Associazione Pizzaioli Cuochi Italiani” con sede in in Rende alla via Vittime delle Foibe n°7. Art.2) Gli scopi, le modalità che regolano l’Associazione sono riportati nello Statuto sociale che, debitamente approvato all’unanimità dai comparenti, viene allegato a questo atto sotto la lettera “A” per formare parte integrante e sostanziale. Art.3) In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il primo quinquennio e sino al 31 Dicembre 2021 viene costituito dai soci fondatori (cioè i signori:) che, all’unanimità, eleggono con voto palese, il Presidente nella persona del sign. PONZANO GIANLUCA, il Vice Presidente nella persona del sign. ALOE FRANCESCO; Art.4) Il collegio dei revisori in deroga allo statuto verrà nominato in seguito mediante delibera assembleare. Art.5) La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell’Associazione durante il primo anno viene determinato in Euro 100,00 (centoeuro). Art.6)- Le spese del presente atto, la sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione. STATUTO ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE Art. 1 - COSTITUZIONE E' costituita un’Associazione denominata “Associazione Pizzaioli Cuochi Italiani” Art. 2 - SEDE La sede dell’associazione è stabilita in Rende alla via Vittime delle Foibe n°7. La variazione della sede non comporterà modifiche statutarie. Sedi secondarie potranno essere istituite su delibera del Consiglio Direttivo sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'associazione attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all'associazione stessa. Art. 3 – DURATA La durata dell’associazione è fissata a tempo indeterminato. Art. 4 - L'Associazione non ha fini di lucro E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge. Art 5 – SCOPO Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata: a) continuità di occupazione lavorative e le migliori condizioni economiche sociali e professionali; b) miglioramento delle condizioni morali e materiali proprie e delle loro famiglie; c) stimolo dello spirito di previdenza e di risparmio fra i soci. La associazione deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Art – 6 OGGETTO SOCIALE Per attuare concretamente i propri scopi, l’Associazione si propone: a) L’Associazione ha quale scopo la tutela e la promozione della “PIZZA e della ristorazione” e, conseguentemente, degli esercizi aderenti all'associazione ed impegnati a fornire un prodotto rispondente alle caratteristiche di lavorazione previste dal disciplinare che regola la produzione della pizza e della ristorazione, anche attraverso ricerche e scritti sulla storia e la tradizione. Per il conseguimento degli scopi su indicati l’Associazione promuoverà ed eserciterà le seguenti azioni: - gestione di un apposito marchio che caratterizzi gli esercizi della ristorazione in cui è possibile consumare la “RISTORAZIONE ARTIGIANALE”; - definizione di una "politica di marchio" intesa a promuovere, diffondere e valorizzare il marchio adottato; organizzare spettacoli, momenti ricreativi, gite, cicli di conferenze, film, cineforum, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, sviluppo delle capacità professionali già esistenti e la creazione di nuove leve di pizzaioli anche con ricorso all’attività formativa mediante corsi specifici; ricerca di prodotti alimentari tipici; b) la promozione, la progettazione, l’organizzazione e la gestione di attività e/o corsi di formazione professionale; c) l’Associazione potrà inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali, compiere qualunque attività finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, bancaria, compatibile con l’oggetto sociale, ed in particolare modo prestare garanzie reali e fideiussorie a favore di terzi, accedere a fondi di finanziamento sia privati che pubblici (Comuni, Provincie, Regioni, fondi statali, fondi comunitari, enti locali in genere), nonchè partecipare a tal fine a bandi di concorso per l'acquisizione di tali finanziamenti. L’Associazione potrà anche affittare o gestire aziende, assumere o concedere rappresentanze ed agenzie nell’ambito delle attività comprese nell’oggetto sociale. Commissionare direttamente o indirettamente, acquisire interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, italiane od estere, attinenti e affini all’oggetto sociale, contrarre mutui anche ipotecari, acquistare e vendere immobili, macchinari e attrezzature e quando altro accorre per la gestione dell’attività aziendale. TITOLO II SOCI Art. 7 - L'Associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori quelli che partecipano alla sua costituzione, o coloro i quali vengano chiamati a farne parte a tale titolo dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari tutti quelli che per competenza ed attività contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione, previa presentazione di formale domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 9 Art.8 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e contribuire al raggiungimento delle finalità della stessa, previa presentazione di formale domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 9 Art. 9 - Per essere ammessi come soci ordinari è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale. Il richiedente dovrà altresì dichiarare esplicitamente, di conoscere le norme che regolano la vita dell’Associazione, di impegnarsi al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali ed a versare le quote sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo; le persone giuridiche indicheranno la Ragione Sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita Iva e il nome del Rappresentante Legale. Art. 10 – Sull’accoglienza della domanda deciderà insindacabilmente il Consiglio Direttivo. Dell’Accettazione della domanda sarà data comunicazione all’aspirante socio, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata, contenente l’invito esplicito ad operare il versamento della tassa di ammissione e della quota sociale secondo le modalità ivi precisate. Art 11 – Il Consiglio Direttivo delibererà la decadenza dell’ammissione incamerando la tassa eventualmente già versata, qualora il socio non adempia alla prescrizione di cui all’art. 9. Art. 12 - I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Art. 13 – La qualità di socio si perde per recesso quando intervenga l’adesione del Consiglio Direttivo, ovvero per cessione della quota a favore di persona che abbia i requisiti per l’ammissione a socio, sempre che la cessione stessa sia autorizzata dal Consiglio Direttivo, nonché nei casi di morte, ovvero per esclusione. Il recesso potrà essere operato, consenziente il Consiglio Direttivo, per giustificati motivi, L’esclusione sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che non ottempera agli obblighi che gli sono imposti dallo statuto di regolamento, nonché per indegnità o per altra causa che sarà sancita dall’Assemblea dei Soci. Il provvedimento del Consiglio Direttivo in merito ai recessi ed alle esclusioni, sono impugnabili nei 30 giorni dalla loro comunicazione al socio interessato. Il ricorso non sospende l’esecuzione della delibera. TITOLO III ORGANI SOCIALI Art. 14 – Sono organi dell’Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio Sindacale. Art. 15 – L’Assemblea è rappresentata dalla adunanza dei soci in regola con i pagamenti delle quote secondo la prescrizioni del Consiglio Direttivo. Essa regolarmente convocata e legittimamente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, assunte nei modi di legge e secondo il presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Art. 16 – L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero, per giustificati motivi non oltre il sesto mese, per l’approvazione del bilancio, e rinnovamento delle cariche sociali, nonché per la trattazione degli altri argomenti concernenti la vita dell’Associazione e che il Consiglio Direttivo ritenesse di sottoporre alle sue deliberazioni. L’assemblea straordinaria, convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, è competente alla trattazione degli argomenti che per legge ad essa siano riservati. Potrà altresì essere convocata su richiesta motivata con specificazione dell’ordine del giorno, da parte di tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci. Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto o sullo scioglimento dell’Associazione. Art. 17 – La convocazione dell’Assemblea avverrà con avviso personale scritto inviato o comunicato via mail ai soci almeno dieci giorni prima della data prevista per l’adunanza. L’avviso oltre alle indicazioni dell’ora e del luogo dell’adunanza, dovrà contenere l’ordine del giorno e le modalità della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta. La seconda convocazione potrà prevedersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima. Art. 18 – Per la regolare costituzione dell’assemblea in prima convocazione, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria occorre l’intervento o la rappresentanza di almeno la metà dei soci, e per la validità delle delibere il voto favorevole della metà più uno dei presenti o rappresentanti. Per la validità delle delibere in assemblea straordinaria occorre la presenza o la rappresentanza di almeno i due terzi dei soci e il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, ma per le delibere di cui al comma precedente deve esserci il voto favorevole della metà dei soci iscritti. Art. 19 – Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano presente. Il Presidente nomina il segretario dell’assemblea e se necessario due scrutatori. Art. 20 – Le votazioni si fanno per alzata di mano e qualora lo richiedano almeno un quinto degli intervenuti per appello nominale. Quando trattasi di nomine di cariche o di conferimenti di incarichi, ovvero la trattazione veste un giudizio verso persone, le votazioni si fanno per scrutinio segreto. Per la nomina delle cariche sociali l’assemblea può esprimersi anche per acclamazione. Art. 21 – L’amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un numero di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci e resta in carica per cinque anni. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita dai soci fondatori, i rimanenti membri sono eletti tra i soci ordinari. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e l'incarico è gratuito. Art. 22 – Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed uno o più Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. Art. 23 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o la maggioranza dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. L’invito di convocazione deve essere scritto e deve essere recapitato almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo di telegramma da inviare almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza. Art. 24 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. Nelle votazioni, il voto del Presidente vale doppio. Art. 25 – Compete al Consiglio Direttivo, tra l’altro: a) approvare regolamenti, procedure e mansionari; b) stabilire strategia ed indirizzi politici dell'Associazione ed approvare il programma annuale di attività; c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; d) stipulare atti e contratti di ogni genere, inerenti all'attività sociale; e) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; f) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la decadenza e l'esclusione dei soci; g) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; h) firmare e sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni anche con governi e stati esteri; i) assumere e licenziare il personale dipendente, nonché decidere gli incarichi ai collaboratori con prestazione continuativa; l) deliberare in casi straordinari, l’ammissione di soci con competenze specifiche utili allo svolgimento dell’attività principale; m) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. E quando dalla legge o dal presente statuto non sia espressamente riservato all’Assemblea. ART. 26 – Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi sia negozialmente che giudizialmente, ed ha la firma sociale. Art. 27 – Per determinati affari il Presidente con determinazione approvata dal Consiglio Direttivo può delegare poteri ad altro Consigliere. Art. 28 - Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi, di cui uno almeno iscritto al registro dei revisori contabili. Il Collegio Sindacale alla sua prima seduta utile elegge il suo Presidente fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art. 29 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull’osservanza delle leggi e dello statuto sociale e accerta la regolare tenuta della contabilità. Si riunisce quando un membro del Collegio ritenga necessario ed almeno una volta ogni trimestre, Il processo verbale è firmato da tutti gli intervenuti. TITOLO IV FONDO COMUNE E BILANCIO Art. 30 – Il fondo comune dell’Associazione è costituito: ! dalle quote d’iscrizione; ! dai beni acquistati dall’Associazione; ! da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; ! da contributi straordinari deliberati dall’Assemblea, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; ! da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Art. 31 – L’esercizio sociale comprende il periodo che intercorre tra il primo gennaio e il trentuno dicembre di ogni anno, Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2013. Art. 32 – Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo accompagnato da una relazione dello stesso a da quella del Collegio Sindacale, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il trenta aprile dell’anno successivo, il Consiglio Direttivo può differire di due mesi la convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio. Art. 33 – I fondi di riserva e gli accantonamenti o stanziamenti deliberati, dovranno essere utilizzati soltanto per i fini cui sono destinati, facendo divieto di riparto fra i soci durante la vita dell’Associazione. TITOLO V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 34 – Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto. Art. 35 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 36 - Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione potrà valersi oltre che del proprio personale, anche dell’apporto professionale di terzi e degli associati. Art.37 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. Letto, approvato e sottoscritto in Rende il 30/04/2016. I SOCI _______________________ _______________________ _______________________