clicca qui per scaricare lo statuto - Associazione Pizzaioli e Cuochi

ATTO COSTITUTIVO
DI
ASSOCIAZIONE
L’anno duemilasedici, il giorno 30, del mese di aprile, in Rende (cs) alla via
Ludovico Ariosto n.14 , sono presenti i Signori:
1) GIANLUCA PONZANO, nato il 18 agosto 1980 a Cosenza (CS),
residente in via Carlo Carrà in RENDE (CS), cod. fisc.
PNZGLC80M08D086E;
2) CRISTIAN PONZANO, nato il 27 marzo 1983 a Cosenza (CS),
residente in via Popilia n.137/s
a Cosenza (CS), cod. fisc.
PNZCST83C27D086P;
3) ALOE FRANCESCO, nato il 12 dicembre 1978 a Cosenza (CS),
residente in via Varsavia n° 12 in RENDE (CS), cod. fisc.
LAOFNC78T12D086K;
I suddetti, dichiarano e convengono quanto segue:
Art.1) E’ costituita tra i suddetti comparenti una associazione denominata
“Associazione Pizzaioli Cuochi Italiani” con sede in in Rende alla via Vittime
delle Foibe n°7.
Art.2) Gli scopi, le modalità che regolano l’Associazione sono riportati nello
Statuto sociale che, debitamente approvato all’unanimità dai comparenti,
viene allegato a questo atto sotto la lettera “A” per formare parte integrante e
sostanziale.
Art.3) In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo dell’Associazione
per il primo quinquennio e sino al 31 Dicembre 2021 viene costituito dai soci
fondatori (cioè i signori:) che, all’unanimità, eleggono con voto palese, il
Presidente nella persona del sign. PONZANO GIANLUCA, il Vice
Presidente nella persona del sign. ALOE FRANCESCO;
Art.4) Il collegio dei revisori in deroga allo statuto verrà nominato in seguito
mediante delibera assembleare.
Art.5) La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell’Associazione
durante il primo anno viene determinato in Euro 100,00 (centoeuro).
Art.6)- Le spese del presente atto, la sua registrazione, annesse e dipendenti
sono a carico dell’Associazione.
STATUTO ASSOCIAZIONE
TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE
Art. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita un’Associazione denominata “Associazione Pizzaioli Cuochi
Italiani”
Art. 2 - SEDE
La sede dell’associazione è stabilita in Rende alla via Vittime delle Foibe
n°7. La variazione della sede non comporterà modifiche statutarie. Sedi
secondarie potranno essere istituite su delibera del Consiglio Direttivo sia in
Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle
finalità dell'associazione attività di promozione nonché di sviluppo ed
incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di
supporto all'associazione stessa.
Art. 3 – DURATA
La durata dell’associazione è fissata a tempo indeterminato.
Art. 4 - L'Associazione non ha fini di lucro
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposti dalla legge.
Art 5 – SCOPO
Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere tramite la
gestione in forma associata:
a) continuità di occupazione lavorative e le migliori condizioni economiche
sociali e professionali;
b) miglioramento delle condizioni morali e materiali proprie e delle loro
famiglie;
c) stimolo dello spirito di previdenza e di risparmio fra i soci.
La associazione deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità
senza fini di speculazione privata.
Art – 6 OGGETTO SOCIALE
Per attuare concretamente i propri scopi, l’Associazione si propone:
a) L’Associazione ha quale scopo la tutela e la promozione della “PIZZA e
della
ristorazione”
e,
conseguentemente,
degli
esercizi
aderenti
all'associazione ed impegnati a fornire un prodotto rispondente alle
caratteristiche di lavorazione previste dal disciplinare che regola la
produzione della pizza e della ristorazione, anche attraverso ricerche e scritti
sulla storia e la tradizione. Per il conseguimento degli scopi su indicati
l’Associazione promuoverà ed eserciterà le seguenti azioni: - gestione di un
apposito marchio che caratterizzi gli esercizi della ristorazione in cui è
possibile consumare la “RISTORAZIONE ARTIGIANALE”; - definizione di
una "politica di marchio" intesa a promuovere, diffondere e valorizzare il
marchio adottato; organizzare spettacoli, momenti ricreativi, gite, cicli di
conferenze, film, cineforum, corsi di formazione, degustazioni, concorsi,
sviluppo delle capacità professionali già esistenti e la creazione di nuove leve
di pizzaioli anche con ricorso all’attività formativa mediante corsi specifici; ricerca di prodotti alimentari tipici;
b) la promozione, la progettazione, l’organizzazione e la gestione di attività
e/o corsi di formazione professionale;
c) l’Associazione potrà inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali,
compiere qualunque attività finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e
immobiliare, bancaria, compatibile con l’oggetto sociale, ed in particolare
modo prestare garanzie reali e fideiussorie a favore di terzi, accedere a fondi
di finanziamento sia privati che pubblici (Comuni, Provincie, Regioni, fondi
statali, fondi comunitari, enti locali in genere), nonchè partecipare a tal fine a
bandi di concorso per l'acquisizione di tali finanziamenti.
L’Associazione potrà anche affittare o gestire aziende, assumere o concedere
rappresentanze ed agenzie nell’ambito delle attività comprese nell’oggetto
sociale. Commissionare direttamente o indirettamente, acquisire interessenze
e partecipazioni in altre società e imprese, italiane od estere, attinenti e affini
all’oggetto sociale, contrarre mutui anche ipotecari, acquistare e vendere
immobili, macchinari e attrezzature e quando altro accorre per la gestione
dell’attività aziendale.
TITOLO II
SOCI
Art. 7 - L'Associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari.
Sono soci fondatori quelli che partecipano alla sua costituzione, o coloro i
quali vengano chiamati a farne parte a tale titolo dal Consiglio Direttivo. Sono
soci ordinari tutti quelli che per competenza ed attività contribuiscano al
raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione, previa presentazione di
formale domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui al successivo
art. 9
Art.8 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche
che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare
attivamente alla vita dell'Associazione e contribuire al raggiungimento delle
finalità della stessa, previa presentazione di formale domanda di adesione, nel
rispetto delle modalità di cui al successivo art. 9
Art. 9 - Per essere ammessi come soci ordinari è necessario presentare al
Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e
data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale. Il richiedente dovrà altresì
dichiarare esplicitamente, di conoscere le norme che regolano la vita
dell’Associazione, di impegnarsi al rispetto del presente Statuto, delle
deliberazioni degli organi sociali ed a versare le quote sociali secondo le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo; le persone giuridiche indicheranno
la Ragione Sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita Iva e il nome del
Rappresentante Legale.
Art. 10 – Sull’accoglienza della domanda deciderà insindacabilmente il
Consiglio
Direttivo.
Dell’Accettazione
della
domanda
sarà
data
comunicazione all’aspirante socio, da parte del Presidente del Consiglio
Direttivo, mediante lettera raccomandata, contenente l’invito esplicito ad
operare il versamento della tassa di ammissione e della quota sociale secondo
le modalità ivi precisate.
Art 11 – Il Consiglio Direttivo delibererà la decadenza dell’ammissione
incamerando la tassa eventualmente già versata, qualora il socio non adempia
alla prescrizione di cui all’art. 9.
Art. 12 - I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione,
stabilita dal Consiglio Direttivo ed al pagamento di eventuali quote
straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
Art. 13 – La qualità di socio si perde per recesso quando intervenga
l’adesione del Consiglio Direttivo, ovvero per cessione della quota a favore di
persona che abbia i requisiti per l’ammissione a socio, sempre che la cessione
stessa sia autorizzata dal Consiglio Direttivo, nonché nei casi di morte, ovvero
per esclusione.
Il recesso potrà essere operato, consenziente il Consiglio Direttivo, per
giustificati motivi, L’esclusione sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo a
carico del socio che non ottempera agli obblighi che gli sono imposti dallo
statuto di regolamento, nonché per indegnità o per altra causa che sarà sancita
dall’Assemblea dei Soci.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo in merito ai recessi ed alle
esclusioni, sono impugnabili nei 30 giorni dalla loro comunicazione al socio
interessato. Il ricorso non sospende l’esecuzione della delibera.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Art. 14 – Sono organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale.
Art. 15 – L’Assemblea è rappresentata dalla adunanza dei soci in regola con i
pagamenti delle quote secondo la prescrizioni del Consiglio Direttivo. Essa
regolarmente convocata e legittimamente costituita rappresenta tutti i soci e le
sue deliberazioni, assunte nei modi di legge e secondo il presente statuto,
vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 16 – L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria è
convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio, ovvero, per giustificati motivi non oltre il sesto
mese, per l’approvazione del bilancio, e rinnovamento delle cariche sociali,
nonché per la trattazione degli altri argomenti concernenti la vita
dell’Associazione e che il Consiglio Direttivo ritenesse di sottoporre alle sue
deliberazioni.
L’assemblea straordinaria, convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno, è competente alla trattazione degli argomenti che per legge ad essa
siano riservati. Potrà altresì essere convocata su richiesta motivata con
specificazione dell’ordine del giorno, da parte di tanti soci che rappresentino
almeno un quinto dei soci.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica del
presente statuto o sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 17 – La convocazione dell’Assemblea avverrà con avviso personale
scritto inviato o comunicato via mail ai soci almeno dieci giorni prima della
data prevista per l’adunanza. L’avviso oltre alle indicazioni dell’ora e del
luogo dell’adunanza, dovrà contenere l’ordine del giorno e le modalità della
seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta. La seconda
convocazione potrà prevedersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla
prima.
Art. 18 – Per la regolare costituzione dell’assemblea in prima convocazione,
sia in sede ordinaria che in sede straordinaria occorre l’intervento o la
rappresentanza di almeno la metà dei soci, e per la validità delle delibere il
voto favorevole della metà più uno dei presenti o rappresentanti.
Per la validità delle delibere in assemblea straordinaria occorre la presenza o
la rappresentanza di almeno i due terzi dei soci e il voto favorevole dei due
terzi degli intervenuti, ma per le delibere di cui al comma precedente deve
esserci il voto favorevole della metà dei soci iscritti.
Art. 19 – Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e in
sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano presente.
Il Presidente nomina il segretario dell’assemblea e se necessario due
scrutatori.
Art. 20 – Le votazioni si fanno per alzata di mano e qualora lo richiedano
almeno un quinto degli intervenuti per appello nominale.
Quando trattasi di nomine di cariche o di conferimenti di incarichi, ovvero la
trattazione veste un giudizio verso persone, le votazioni si fanno per scrutinio
segreto.
Per la nomina delle cariche sociali l’assemblea può esprimersi anche per
acclamazione.
Art. 21 – L’amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio
Direttivo composto da un numero di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci
e resta in carica per cinque anni. La maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo deve essere costituita dai soci fondatori, i rimanenti membri sono
eletti tra i soci ordinari. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e
l'incarico è gratuito.
Art. 22 – Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, che
dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed uno o più Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice
Presidente.
Art. 23 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su
iniziativa del Presidente o la maggioranza dei consiglieri, e comunque non
meno di una volta ogni tre mesi.
L’invito di convocazione deve essere scritto e deve essere recapitato almeno
cinque giorni prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può
avvenire anche a mezzo di telegramma da inviare almeno ventiquattro ore
prima dell’adunanza.
Art. 24 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza
di voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono segrete quando ciò sia
richiesto anche da un solo consigliere.
Nelle votazioni, il voto del Presidente vale doppio.
Art. 25 – Compete al Consiglio Direttivo, tra l’altro:
a) approvare regolamenti, procedure e mansionari;
b) stabilire strategia ed indirizzi politici dell'Associazione ed approvare il
programma annuale di attività;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
d) stipulare atti e contratti di ogni genere, inerenti all'attività sociale;
e) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la decadenza e l'esclusione
dei soci;
g) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di
versamento;
h) firmare e sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni anche con governi e
stati esteri;
i) assumere e licenziare il personale dipendente, nonché decidere gli incarichi
ai collaboratori con prestazione continuativa;
l) deliberare in casi straordinari, l’ammissione di soci con competenze
specifiche utili allo svolgimento dell’attività principale;
m) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
E quando dalla legge o dal presente statuto non sia espressamente riservato
all’Assemblea.
ART. 26 – Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione di
fronte ai terzi sia negozialmente che giudizialmente, ed ha la firma sociale.
Art. 27 – Per determinati affari il Presidente con determinazione approvata
dal Consiglio Direttivo può delegare poteri ad altro Consigliere.
Art. 28 - Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci e si
compone di tre membri effettivi, di cui uno almeno iscritto al registro dei
revisori contabili. Il Collegio Sindacale alla sua prima seduta utile elegge il
suo Presidente fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. I Sindaci durano
in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 29 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione,
vigila sull’osservanza delle leggi e dello statuto sociale e accerta la regolare
tenuta della contabilità. Si riunisce quando un membro del Collegio ritenga
necessario ed almeno una volta ogni trimestre, Il processo verbale è firmato
da tutti gli intervenuti.
TITOLO IV
FONDO COMUNE E BILANCIO
Art. 30 – Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
!
dalle quote d’iscrizione;
!
dai beni acquistati dall’Associazione;
!
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
!
da contributi straordinari deliberati dall’Assemblea, in relazione a
particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del
bilancio ordinario;
!
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 31 – L’esercizio sociale comprende il periodo che intercorre tra il primo
gennaio e il trentuno dicembre di ogni anno, Il primo esercizio si chiude al 31
dicembre 2013.
Art. 32 – Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo accompagnato da
una relazione dello stesso a da quella del Collegio Sindacale, dovrà essere
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il trenta aprile dell’anno
successivo, il Consiglio Direttivo può differire di due mesi la convocazione
dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.
Art. 33 – I fondi di riserva e gli accantonamenti o stanziamenti deliberati,
dovranno essere utilizzati soltanto per i fini cui sono destinati, facendo divieto
di riparto fra i soci durante la vita dell’Associazione.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 34 – Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato
dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei
soci aventi diritto.
Art. 35 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o
più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di
pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 36 - Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione potrà valersi
oltre che del proprio personale, anche dell’apporto professionale di terzi e
degli associati.
Art.37 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si
rimanda alla normativa vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto in Rende il 30/04/2016.
I SOCI
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