Recensioni - Edizioni Scientifiche Italiane

Recensioni
Anna Bizzarro, La priorità temporale nella circolazione giuridica contrattuale,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. XII-204.
1. La monografia di Anna Bizzarro si propone il perseguimento dell’indagine,
testimoniato dal titolo del volume e dichiarato dalla stessa A. nella nota di introduzione, del fenomeno della circolazione giuridica. Obiettivo assai ambizioso,
in verità, sol che si consideri come il tema sia stato in passato studiato, limitandoci al diritto civile vigente, da giuristi del calibro di Francesco Carnelutti, Domenico Rubino, Emilio Betti, Luigi Cariota Ferrara, Luigi Mengoni, Rodolfo
Sacco, Pietro Perlingieri. In altri termini, dai nostri Maestri.
Il volume si presenta di originale architettura, dipanandosi nell’arco di quattro capitoli inerenti all’analisi, il primo, della fondamentale distinzione tra circolazione aconflittuale e conflittuale delle situazioni giuridiche; il secondo e il terzo,
all’analisi – rispettivamente − delle regole di risoluzione dei conflitti nella doppia
alienazione mobiliare e del criterio della data certa anteriore e in genere della priorità temporale; l’u.c., ancora, attiene a quel peculiare criterio di risoluzione dei
conflitti ascrivibile alla c.d. doppia alienazione immobiliare.
Il pensiero iniziale, comune io credo al lettore (piú o meno smaliziato che sia)
di libri giuridici, è volto a un certo sentimento di scetticismo, una titubanza, ricorrente allorché ci si imbatte in opere ambiziose che dovrebbero trattare temi,
problemi, oramai − si potrebbe ritenere − inevitabilmente assodati. Campi del diritto i quali, già arati da interpreti raffinati e perspicui, è bene lasciare da parte e
non affrontare onde evitare il rischio della ripetizione del pensiero altrui e dell’indifferenza del severo lettore. Eppure, l’indagine coraggiosa condotta da Anna
Bizzarro suscita sin dalle prime pagine curiosità, poi interesse, riflessione, infine
quasi inevitabilmente − destino proprio dei soli libri migliori − la critica; di certo
è un libro che non lascia indifferenti.
2. Andiamo con ordine. L’A. ci avverte subito che è preliminare nell’analisi
della circolazione l’individuazione degli strumenti idonei alla realizzazione dello
spostamento dei beni da una sfera giuridica ad un’altra. Strumento principale è
in tal senso secondo l’A. il contratto. L’affermazione è peraltro ben ponderata,
alla luce delle risultanze della migliore letteratura, per il tramite del richiamo in
via esemplificativa dell’opinione di Carnelutti inerente all’osservazione che il contratto (nel quale è insita, e anzi si risolve la liberta di circolazione) è strumento
sí utile, e la circolazione non si attua se non mediante il suo utilizzo (testualmente, F. Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933, p. 15
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ss.). L’A. va correttamente e coraggiosamente oltre l’opinione evocata, evolvendo
il pensiero richiamato, con l’osservazione che preferibilmente lo strumento contrattuale non sempre è sufficiente al trasferimento dei diritti. Anzi, si osserva perspicuamente che il contratto è uno soltanto oggi degli strumenti di circolazione
(p. 3, nota 4). Confortante è d’altronde ai fini del proseguo dell’indagine l’opinione di Rodolfo Sacco, il quale avvertiva che in nessun ordinamento giuridico
il consenso dell’avente diritto sia sempre necessario e sufficiente a determinare
tutti i fenomeni di circolazione (R. Sacco, Circolazione giuridica, in Enc. dir.,
VII, Milano, 1960, p. 8). A tal proposito, si evidenzia seguendo questa linea di
pensiero per la nostra A. l’esigenza assoluta dell’analisi della circolazione sia nel
suo aspetto fisiologico sia in quello patologico (p. 2). Esigenza, che porta a tratteggiare il fil rouge dello studio condotto da Anna Bizzarro: il contratto, in particolare, si atteggia a strumento cardine della circolazione «aconflittuale», producendo effetti sia inter partes sia erga omnes (p. 7); diversamente, la circolazione
giuridica nella sua fase patologica richiede l’intervento del legislatore, sí che i criteri risolutivi delle confliggenze tra situazioni giuridiche (confliggenze che determinano interferenze anche nei confronti dei terzi, in deroga allora all’art. 1372
c.c.) non appartengono alla sfera dell’autonomia delle parti (p. 8) (osservava F.
Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, cit., p. 159, che la difficoltà dal
lato logico inerisce alla spiegazione dell’estinzione del diritto del dominus per un
atto di volontà del non dominus). Nella seconda ipotesi verranno in considerazione evidentemente i negozi sul patrimonio altrui, rivolti a produrre una modificazione giuridica sul patrimonio del terzo, e caratterizzati sia dal difetto di legittimazione a mettere in giuoco, per cosí dire, la posizione del detto terzo sia
dall’intendimento che l’effetto reale si produca già all’atto del consenso (D. Rubino, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, p. 429; L. Cariota Ferrara, I negozi sul patrimonio altrui, Padova, 1936, p. 9; di recente, se
v., C. Cicero, Negozio sul diritto altrui e giusto titolo, in Riv. not., 2010, p.
313 ss.).
La circolazione aconflittuale è dunque dominata dal principio giusnaturalista
consensualistico (sull’argomento l’A. mostra ampia nozione dei contributi dottrinari. In particolare restringerei alla lettura di G. Vettori, Consenso traslativo e
circolazione dei beni, Milano, 1995; P.M. Vecchi, Il principio consensualistico, Torino, 1999; E. Ferrante, Consensualismo e trascrizione, Padova, 2008; P. Stanzione e B. Troisi, Principi generali del diritto civile, Torino, 2011, p. 139). In argomento, com’è noto, il discorso appare per cosí dire assai scivoloso. Il problema
di fondo è di assicurare che lo strumento giuridico prescelto dal legislatore, al
fine di attuare il trasferimento dei diritti, garantisca chi si accinge all’acquisto nei
confronti di terzi che possono vantare sul bene diritti incompatibili (si rimanda
a F. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, I, in Cod. civ. comm. Schlesinger e
Busnelli, Milano, 1998, p. 1 ss.). La portata del principio è tuttavia ben colta dall’A., la quale respinge gli indirizzi volti alla sua rivalutazione (M. Giorgianni,
Causa, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 549; P.G. Monateri, La sineddoche: formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti, Milano, 1984, p. 347),
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sebbene non si nasconda le non poche incongruenze tra la suddetta regola generale e quelle ad es. in tema di pubblicità, ovvero ancora con riferimento ai contratti reali, al pagamento traslativo, al trasferimento dei titoli di credito ecc. (p.
21); (v. almeno, W. Bigiavi, Il trasferimento dei titoli di credito, in Riv. trim.,
1950, I, p. 1; F. Galgano e G. Visintini, Effetti del contratto. Rappresentanza.
Contratto per persona da nominare, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, a cura di F.
Galgano, Bologna-Roma, 1993, p. 120). L’A. dialoga e ragiona, in chiave critica,
con la dottrina piú profonda. Noi siamo assolutamente convinti di vivere giuridicamente all’interno di un sistema a regime consensualistico (v. di recente le pagine di V. Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti, Milano, 2011, p.
483). Sacco tuttavia aveva sottolineato come per poter dire che il consenso trasferisce tutto il diritto, va in precedenza svuotato il diritto di tutto ciò che il consenso non è capace di trasferire; ed infatti, per certo il consenso non produce
sempre un effetto traslativo opponibile ai terzi aventi causa (R. Sacco, Il contratto, in Tratt. dir. civ. Vassalli, Torino, 1975, p. 647). Passate in rassegna svariate
fattispecie che incrinano il consensualismo, l’A. giunge ad alcune prime conclusioni. Si tratta di principio, sí, ma non assoluto, della circolazione aconflittuale.
In particolare è sottolineata la difficoltà di armonizzare la regola col sistema di
trascrizione volto a garantire la sicurezza dei traffici, laddove si da prevalenza ex
art. 2644 c.c. al secondo acquirente ma primo trascrivente (G. Petrelli, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, Napoli, 2009, p.
31; F. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, cit., p. 460). In realtà, sottolinea l’A.
che nella circolazione aconflittuale la trascrizione ha funzione di integrazione mera
degli effetti della regola consensualistica, laddove il sistema di pubblicità entra invece in collisione col consenso traslativo nella circolazione conflittuale, perché lí
è criterio dirimente di una lite già in atto (p. 37).
3. Sottolinea Anna Bizzarro che le regole sulla trascrizione sono dispositive
se la loro funzione è di opponibilità (circolazione aconflittuale), laddove dette regole sono inderogabili ove assurgono a criteri dirimenti (circolazione conflittuale)
(p. 59, nota 2). Tuttavia sul punto sorge una critica. Chi acquista a domino, infatti, deve trascrivere per rendere l’atto opponibile; opponibilità che è comunque
a mio avviso sempre criterio dirimente. Ancora, voglio dire, non mi pare pienamente convincente ritenere che le regole di trascrizione nella circolazione aconflittuale siano dispositive mentre in quella conflittuale assurgano a rango di regole imperative. La distinzione tra norma derogabile e inderogabile è ardua, e
bene fa allora l’A. a rifugiarsi in un porto sicuro, nell’insegnamento tratteggiato
dal piú autorevole dei nostri Maestri, nella cui Opera si legge che la classificazione delle norme in derogabili o all’opposto inderogabili è il frutto di una complessa interpretazione, la quale tenga conto dell’interesse e del valore tutelati dalla
disposizione. E ancora, si aggiunge, una regola è inderogabile qualora sia l’unica
modalità di attuazione del principio corrispondente (P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3ª
ed., Napoli, 2006, p. 248). Ne segue, credo, la non sicura suddivisione − con ri-
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ferimento alla funzione della trascrizione − tra regole di opponibilità (nella circolazione aconflittuale) e regole dirimenti (in quella conflittuale), le prime derogabili e le seconde inderogabili (p. 59). Chi acquista a domino, acquistando dunque bene, se vuole opporre il suo acquisto deve trascrivere, onde dirimere l’eventuale controversia; chi acquista a non domino, parimenti, trascrive per primo
comunque con la finalità di opporre, e dunque per dirimere.
4. Interessante è la verifica proposta circa la compatibilità tra la regola consensualistica e l’art. 1155 c.c. (p. 60 ss.). La norma dell’art. 1155 c.c. risolve il conflitto tra successivi acquirenti del medesimo bene mobile a favore di colui che per
primo ne consegue il possesso di buona fede, e si pone cosí quale corollario dell’acquisto in buona fede per mezzo del possesso ovverosia della regola «possesso
vale titolo» [L. Mengoni, Gli acquisti a non domino, 3ª ed., Milano, 1994, p. 13.
Contra, C. Argiroffi, Del possesso di buona fede di beni mobili, in Cod. civ.
Comm. Schlesinger, Milano, 1988, p. 191, il quale reputa inammissibile considerare l’art. 1155 c.c. una mera applicazione dell’art. 1153, e ritiene che in esso sia
previsto un acquisto derivativo. Questione di stretto confine è quella inerente alla
tutela dei terzi di buona fede, acquirenti a titolo oneroso dall’erede apparente (in
argomento rimando di recente a L. Sitzia, in C. Cicero e L. Sitzia, Petizione
di eredità, in Cod. civ. Comm. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano,
2013, p. 85 ss.)]. La norma tuttavia non risolve l’ipotetico conflitto che insorge allorché il venditore alieni due volte ma non consegni ad alcuno. In tal caso appare
assai dubbio se l’opponibilità risulti da un eventuale titolo di data certa o, in mancanza, si risolva con l’osservanza del criterio temporale [C. Cicero, in B. Troisi
e C. Cicero, I possessi, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli,
2005, p. 154; R. Sacco e R. Caterina, Il possesso, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu
e Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 2000, p. 490. Di avviso contrario
sembrano C.M. Bianca, Diritto civile, VI, La proprietà, Milano, 1999, p. 802, e
S. Patti, Del possesso, in A. Jannarelli e F. Macario (a cura di), Della proprietà,
III, in Comm. c.c. Gabrielli, Torino, 2013, p. 644, ad avviso dei quali la prima alienazione ex art. 1155 sarebbe a domino. Il che potrebbe io credo pure essere, ma
non necessariamente, sí che l’osservazione appare da precisare. Ci si dovrebbe domandare allora cosa accadrebbe qualora già il primo atto di disposizione fosse a
non domino. La risposta è per certo che si sarebbe comunque nell’alveo della
norma de qua, la quale dunque si pone nell’accezione di criterio dirimente del
conflitto tra acquirenti a non domino. In particolare, si persevera nell’equivoco allorché si legge che nel caso in cui nessuno degli acquirenti abbia conseguito il possesso, allora dovrebbe prevalere l’acquirente a domino (S. Patti, o.c., p. 645), salvo
nulla riferire − devo osservare − circa l’eventualità (assai plausibile) che ambedue
gli atti di disposizione siano a non domino]. Orbene, l’A. si interroga come sopra
accennato sulla conciliabilità della norma con il principio consensualistico (p. 62).
In quest’ottica, la regola possesso vale titolo − si legge condivisibilmente − è l’antecedente logico del criterio dirimente proprio dell’art. 1155. Sorge cosí un meccanismo circolatorio assai differente rispetto a quello previsto per i beni immobili.
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Importante è allora sottolineare il piano differente ove la norma in questione si
pone rispetto a quella ex art. 2644 c.c. Quest’ultima è regola idonea a prevenire o
a risolvere un conflitto, ma non comporta un acquisto a titolo originario (p. 64).
Meno convincente mi pare invece il tentativo di slegare l’art. 1155 dalla regola possesso vale titolo (p. 65). L’art. 1155, si legge, si occupa del conflitto tra
due acquirenti dal medesimo dante causa, laddove l’art. 1153 decreta l’opponibilità dell’acquisto della proprietà a non domino al vero proprietario. Osservazione
invero corretta. Tuttavia l’A. osserva ancora che nell’ipotesi di prevalenza del secondo acquirente ex art. 1155, questi opporrà la sua situazione a chi il possesso
non ha, sebbene abbia il titolo anteriore e per ciò stesso sia il vero proprietario
(p. 66); il che, si osservi, è reale nella sola ipotesi di due alienazioni delle quali la
prima sia a domino e la sola seconda a non domino, non già diversamente nel
caso di due alienazioni a non domino. Tuttavia appare del tutto condivisibile l’osservazione dell’A., invero perspicua, che il possesso è, nel caso di circolazione
conflittuale, criterio dirimente e di piú elemento costitutivo per il perfezionamento
della fattispecie acquisitiva (p. 78).
5. Nell’àmbito di applicazione dell’art. 1265 c.c., in tema di efficacia della cessione dei crediti riguardo ai terzi (p. 68), un’importante funzione dirimente è attribuita alle date certe della notificazione o dell’eventuale accettazione del debitore, sí da dubitare della sua compatibilità col sistema consensualistico (In argomento, v. diffusamente P. Perlingieri, Cessione dei crediti, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 222 ss.; D. Valentino, in E. Briganti e
D. Valentino, Le vicende delle obbligazioni. La circolazione del credito e del
debito, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2007, p. 86 ss.).
La questione è assai complessa, ed attiene al ruolo che volta a volta la notificazione, l’accettazione, la conoscenza della cessione hanno rispetto alla fattispecie
traslativa; certamente dovrebbe credo essere oramai non piú accolta una visione
attributiva alla notificazione o alla conoscenza del debitore del ruolo di requisito
costitutivo della fattispecie traslativa del credito (In termini, perspicuamente, P.
Perlingieri, o.u.c., p. 161). La regola va intanto com’è noto circoscritta ai terzi
qualificati, ovverosia in tal caso agli aventi causa del medesimo soggetto. La sua
peculiarità di fondo è probabilmente insita nel fatto che la prevalenza non consegue dalla conoscenza che gli aventi causa abbiano del negozio, bensí dalla certezza della data la quale deriva dalle formalità previste nella norma (P. Perlingieri, o.u.c., p. 224). La nostra dottrina (Cito soltanto D. Valentino, o.c., p. 87;
R. Messinetti, Acquisto a non domino, in Enc. dir., Agg., III, Milano, 1999, p.
54) oggi evidenzia come l’art. 1265 c.c. riecheggia il trasferimento immobiliare
plurimo a non domino (recte, da ex dominus). Il criterio dirimente succintamente
descritto, osserva l’A., è inderogabile (p. 77), e di piú il principio consensualistico
non appare compromesso, perché − si legge con piena condivisione del ragionamento − i criteri della notifica e dell’accettazione si pongono su un piano differente rispetto al consenso e all’effetto da questo prodotto (P. Perlingieri, o.u.c.,
p. 237).
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5.1. Allo studio della priorità temporale nella risoluzione dei conflitti è dedicato il terzo capitolo del libro di Anna Bizzarro. Preoccupazione seria dell’A. è
di ritagliare il corretto spazio applicativo al principio del prior in tempore potior
in iure tra le numerose regole di risoluzione dei conflitti (G. Palermo, Contratto
di alienazione e titolo dell’acquisto, Milano, 1974, p. 127). In realtà, il fattore
tempo ha la sua indiscussa importanza sia ad es. in tema di doppia alienazione
immobiliare, sia in quella mobiliare, e l’osservazione induce ad affermare che il
principio della priorità temporale domina l’intera sfera della circolazione patologica (p. 83). Di piú, la data certa anteriore quale criterio dirimente di situazioni
confliggenti, è attuativa del principio della priorità temporale (p. 85). Ne segue
che la prevalenza di una situazione giuridica su un’altra, incompatibile, sia subordinata non già alla sua nascita anteriore, ma al requisito di attestazione del
suo sorgere per mezzo della data certa anteriore (p. 86). Il criterio indicato andrebbe utilizzato, si argomenta in senso contrario all’opinione dei piú, anche circa
i conflitti sorti in seguito alla conclusione di piú contratti ad effetti obbligatori,
con la prospettazione di un’applicazione analogica dell’art. 1380 c.c. L’A. individua ancòra un ambito applicativo del criterio della data certa nelle fattispecie c.d.
trilatere di cessione del credito (p. 120). La fattispecie che mi pare essere la piú
complessa, inerisce alla circolazione del credito vantato contro la P.A.; circolazione dapprima subordinata all’assenso del debitore, ed attualmente al mancato
rifiuto entro il termine di legge, sí che l’ente pubblico ha una sorta di veto atto
ad impedire la circolazione della situazione attiva nei suoi confronti (C. Cicero,
Sul diritto civile dell’ente pubblico, Napoli, 2010, p. 113).
6. La trascrizione è nella circolazione immobiliare baluardo alla sicurezza dei
trasferimenti (p. 147 ss.). L’A. prendendo le mosse dalla funzione propria della
trascrizione si inoltra nel terreno insidioso della doppia alienazione immobiliare.
È indubbia la responsabilità di chi aliena due volte, giacché è il dante causa a dover sopportare le conseguenze dannose subite dal primo acquirente il quale non
acquisisce la proprietà per effetto della previa trascrizione del secondo acquirente.
Orbene, una volta pervenuta alla configurazione della responsabilità del secondo
acquirente-primo trascrivente, l’A. si sofferma sulla possibilità dell’utilizzo del rimedio satisfattorio ex art. 2058 c.c.; rimedio che permetterebbe, va osservato, il
rovesciamento della norma sul conflitto di diritti, giacché il soggetto vittorioso ex
art. 2644 c.c. si vedrebbe poi soccombente in confronto a chi gli è posposto sul
piano petitorio (p. 160). Il ricorso al rimedio in forma specifica − nel rispetto dei
parametri dell’art. 2058, inerenti alla possibilità e alla non eccessiva onerosità per
il debitore − è adottato dall’A. a patto che non sia riscontrabile un comportamento colposo del primo acquirente-secondo trascrivente. La mancata trascrizione
dev’essere cosí addebitabile a forza maggiore oppure ai raggiri del dante causa e
non all’inerzia dell’acquirente (p. 163).
In termini piú generali, sottolinea l’A. che l’art. 2644 tutela il legittimo affidamento del secondo acquirente-primo trascrivente, dando cosí attuazione al principio di apparenza. La regola della trascrizione si conferma cosí in funzione di-
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rimente della circolazione conflittuale, laddove − sottolinea l’A. − nella circolazione aconflittuale la proprietà si acquisisce indipendentemente da essa. Ancora,
è pienamente convincente la tesi − già propria della nostra piú acuta letteratura
(B. Troisi, Appunti sul contratto a danno di terzi, in Id., Il contratto a danno di
terzi e altri saggi, Napoli, 2008, p. 268 ss.) − tesa a limitare la tutela al solo secondo acquirente di buona fede, escludendo l’applicazione dell’art. 2644 per l’ipotesi di sua malafede; sí da pervenire, in ultima analisi, alla dichiarazione di inefficacia della seconda vendita e cosí a configurare la possibilità per il primo acquirente di trascrivere il suo titolo di acquisto verso il dante causa. La regola della
trascrizione d’altronde è da intendere rivolta non già a favorire l’acquirente di
mala fede, ma a favorire l’ulteriore circolazione del bene (B. Troisi, o.c., p. 276).
E la giurisprudenza, va osservato, ora incomincia ad argomentare secondo queste corde, laddove in tempi recenti si è letto nel repertorio di legittimità che nell’ipotesi di conflitto tra un acquisto a domino ed un acquisto a non domino dello
stesso bene, non opera l’istituto della trascrizione, la cui funzione − esclusa ogni
efficacia sanante i vizi da cui fosse eventualmente affetto l’atto negoziale trascritto
− è soltanto quella di risolvere il conflitto tra soggetti che abbiano acquistato lo
stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo titolare (Cass., 9 maggio 2013, n.
10989; in letteratura, R. Triola, La trascrizione, in Tratt. dir. priv. Bessone, Torino, 2012, p. 1 ss.; G. Petrelli, Pubblicità legale e trascrizione immobiliare tra
interessi privati e interessi pubblici, in Rass. dir. civ., 2009, p. 692). [Cristiano
Cicero]