B. Persone giuridiche.
12. Enti.
Organizzazioni costituite da individui e beni alle quali l’ordinamento giuridico riconosce la qualità
di soggetti di diritto con capacità giuridica ( possibilità di essere titolari di situazioni soggettive) e
capacità di agire (possibilità di esercitare diritti e doveri attraverso le persone fisiche, organi, che
ne fanno parte).
La soggettività degli enti non è equiparabile a quella delle persone fisiche, perché all’ente
non sono applicabili le disposizioni normative che presuppongono una persona fisica, quali quelle
relative ai rapporti familiari, alla scomparsa, all’assenza, alla morte presunta.
Natura (controversa, abbiamo 2 teorie):
Teoria della finzione → l’ordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti dagli individui singoli,
per esigenze di commercio giuridico.
Teoria della realtà → l’ordinamento prende atto dell’esistenza di taluni enti e/o organismi nella
vita sociale ai quali attribuisce poi soggettività.
Classificazioni
Sul piano STRUTTURALE:
− enti a struttura associativa ( associazioni);
− enti a struttura istituzionale (fondazioni).
Sul piano degli INTERESSI PERSEGUITI:
− enti pubblici (interessi generali);
− enti privati (interessi particolari).
Sul piano della FINALITÀ:
− enti privati con finalità lucrative o miste (società);
− enti privati con finalità ideali (associazioni, fondazioni, comitati).
Sul piano dell’AUTONOMIA PATRIMONIALE:
− enti con autonomia patrimoniale ( separazione del patrimonio dell’ente da quello di coloro
che ne fanno parte ). Se tale separazione dei patrimoni è netta e l’ente ottiene la personalità
giuridica, si parla di autonomia patrimoniale perfetta e in tal caso per le obbligazioni
assunte in nome dell’ente risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente, non attaccabile
dai creditori personali dei componenti dell’ente stesso;
− enti con autonomia patrimoniale imperfetta (separazione relativa dei patrimoni, mancanza
del riconoscimento → c.d. enti non riconosciuti).
In tal caso è prevista una responsabilità dei componenti dell’ente anche per le obbligazioni
assunte dall’ente stesso.
Sul piano dell’acquisto della PERSONALITÀ GIURIDICA e dell’AUTONOMIA PATRIMONIALE
PERFETTA:
− acquisto automatico con iscrizione nel registro delle imprese (sistema normativo →
società di capitali);
− acquisto con decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o
ministeriale, su domanda degli interessati e sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto,
previa valutazione dell’attualità sociale dello scopo dell’ente e della consistenza del
patrimonio (sistema concessorio → associazioni e fondazioni).
Il sistema è detto concessorio perché l’autorità competente non è obbligata a concedere il
riconoscimento, quindi si dice che ha una certa “discrezionalità politica”.
N.B: l’autonomia patrimoniale perfetta diventa opponibile ai terzi soltanto con l’iscrizione nel
registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale in ogni Provincia.
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13-A. Fenomeno associativo e costituzione. Il fenomeno associativo è uno dei fenomeni più
importanti sul piano sociale in quanto esso è tutelato dalla Costituzione: difatti, è sancito il diritto
di “associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale”, proibendo soltanto “le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazione di carattere militare” (art.18 cost.).
Tuttavia alla libertà d’associazione si affianca la democraticità, principio d’ordine pubblico
costituzionale, che opera su due livelli; sul piano esterno, l’associazione deve essere a struttura
aperta, cioè accessibile a tutti; sul piano interno, deve garantire a tutti i componenti di poter
partecipare con pari dignità alla vita dell’organizzazione.
13-B. Associazioni – caratteri generali.
Le associazioni hanno bisogno di 4 elementi, di cui i primi tre sono definiti essenziali, senza cui
l’associazione non avrebbe vita.
1. elemento personale → ha bisogno di una pluralità di persone che agiscono in nome e per conto
dell’ente, sia come soggetti che lo formano, sia come destinatari del suo scopo;
2. elemento reale → riguarda il patrimonio dell’ente che serve per raggiungere lo scopo
prefissato;
3. elemento teleologico → è lo scopo dell’ente, che dovrà essere determinabile e lecito: esso deve
essere necessariamente indicato nell’atto costitutivo.
Questi tre elementi costituiscono il c.d. elemento materiale dell’ente: accanto a questi tre elementi
essenziali, ce n’è un quarto.
4. elemento formale → ossia il riconoscimento, grazie al quale l’ente ottiene la personalità
giuridica e quindi l’autonomia patrimoniale perfetta.
Per questo l’associazione può essere definita come un’organizzazione stabile, formata da una
pluralità di persone (1° elemento), che avvalendosi di un patrimonio (2° elemento) persegue uno
scopo comune (3° elemento) lecito, non lucrativo e meritevole di tutela.
Esiste poi una distinzione fra associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute.
14. Associazioni non riconosciute. L’associazione è un’organizzazione stabile formata da una - (o
di enti) che avvalendosi di un patrimonio persegue uno scopo comune non lucrativo e meritevole
di tutela.
L’associazione non riconosciuta è chiamata così perché non ha richiesto e ottenuto il
riconoscimento.
Per costituirsi ha bisogno di un atto costitutivo in forma di negozio associativo aperto
all’adesione di altre parti (art. 1332 c.c.); in esso si presentano la manifestazione di volontà di
creare l’ente.
Allegato all’atto vi è lo statuto, un insieme di regole che individuano lo scopo, l’ordinamento
interno e l’amministrazione dell’associazione (art. 36 c.c.), deciso e stilato con l’accordo degli
associati.
L’associazione non riconosciuta è la forma di associazione più frequente, perché la mancanza di
riconoscimento determina l’assenza di ingerenze e di controlli dell’autorità amministrativa sulla
vita dell’associazione.
Gli organi sono l’Assemblea e gli amministratori.
L’Assemblea, costituita dai partecipanti all’organizzazione, è l’organo sovrano e ad essa spettano
le decisioni più importanti sulla vita dell’ente, come la determinazione dell’indirizzo politicoprogrammatico o l’individuazione degli amministratori.
Questi ultimi provvedono alla gestione dell’associazione ed hanno il potere di agire all’esterno in
nome e per conto dell’ente. Importante è la tutela del singolo associato riguardo alle possibili
controversie tra l’ente e l’associato.
L’associazione non riconosciuta ha un proprio patrimonio, cioè un fondo comune, costituito
dai contributi degli associati e dai beni con tali contributi acquistati, nonché da tutti i diritti
patrimoniali dei quali l’ente è titolare. Prima dell’estinzione dell’ente, gli associati non possono
chiedere la divisione del fondo comune, né ripetere i contributi versati.
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L’associazione che non ottiene il riconoscimento è definita associazione non riconosciuta
(es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme dettate per le associazioni
riconosciute con esclusione solo di quelle che presuppongono il riconoscimento.
L’associazione non riconosciuta ha un’autonomia patrimoniale imperfetta.
Ne deriva che:
− i creditori dell’ente possono rivalersi sul fondo comune, che costituisce la garanzia
patrimoniale generica delle obbligazioni dell’associazione non riconosciuta.
− delle obbligazioni dell’ente rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno
agito in nome e per conto dell’ente, a meno che il creditore non sia uno degli associati.
Con l’accordo tra gli associati si può decidere lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione dei
beni residui dell’associazione non riconosciuta.
L’assemblea può anche deliberare la fusione fra più associazioni creando un nuovo ente, con
relativa successione a titolo universale nei rapporti; può anche deliberare la scissione di
un’organizzazione in diverse entità.
15. Comitati. Il comitato è un insieme di persone che si accorda per una raccolta di fondi con
pubblica sottoscrizione per perseguire un fine di interesse generale e non egoistico.
È considerato come un’entità soggettiva distinta sia da coloro che prendono l’iniziativa
(promotori), sia da coloro che diversi da questi assumono la gestione dei fondi raccolti
(organizzatori), sia da coloro che promettono le oblazioni (sottoscrittori).
Per l’atto costitutivo è sufficiente un accordo verbale: rilevante è che l’esistenza
dell’organizzazione e le finalità siano dichiarate all’esterno.
Importante è anche il vincolo di destinazione del fondo, sicché non può essere in alcun modo
devoluto per uno scopo diverso da quello pattuito e manifestato agli oblatori.
Nel comitato si rilevano due fenomeni, quello associativo, nella fase iniziale della
costituzione e della raccolta delle risorse; quello della fondazione, nella fase successiva della
gestione.
Il comitato ha una propria soggettività e può stare in giudizio nella persona del Presidente (art. 41²
c.c.), in mancanza la soggettività è individuata nella persona che occupa la più alta posizione
gerarchica. Il comitato ha un proprio patrimonio e può acquistare anche beni immobili.
Quanto alla responsabilità per le obbligazioni assunte, qualora non sia stata richiesta la personalità
giuridica, opera l’autonomia patrimoniale imperfetta, per cui:
− i creditori personali dei partecipanti all’organizzazione non hanno diritti sul patrimonio
dell’ente;
− delle obbligazioni assunte dall’ente rispondono personalmente e solidalmente tutti i
componenti del comitato (art.41¹ c.c.) e le persone che hanno agito in nome e per conto
dell’ente (art.38 c.c.). Per le obbligazioni del comitato non rispondono i sottoscrittori, i quali
sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse (art.41¹ c.c.).
16. Associazioni di volontariato. Fenomeno molto importante cui l’ordinamento riserva una certa
considerazione sono le associazioni di volontariato.
Tali associazioni sono comunità che perseguono scopi reputati particolarmente rilevanti sul piano
sociale e che hanno nobili modalità d’attuazione mediante il volontariato, ossia un’attività
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa
parte senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Un esempio sono le associazioni di protezione ambientale, le associazioni venatorie,
organizzazioni che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione di persone
handicappate.
Tali organizzazioni possono assumere la forma giuridica più adeguata per il perseguimento
dei loro fini, con la possibilità dell’iscrizione in appositi registri, conservando anche l’autonomia
patrimoniale imperfetta. Da tale iscrizione scaturiscono vantaggi di non secondaria importanza.
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Per avere diritto all’iscrizione è necessario che nell’atto costitutivo e nello statuto, redatti in forma
scritta con sottoscrizione autenticata dei fondatori, sia prevista l’assenza di fini di lucro,
democraticità della struttura, l’obbligo di formazione del bilancio, l’elettività e la gratuità delle
cariche, ecc…
Dall’iscrizione nel registro consegue una serie di obblighi, pena la cancellazione, come quello di
conservare la documentazione relativa alle entrate, alla possibilità di accedere a conti pubblici, di
stipulare convenzioni, ecc…
Le organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica e iscritti nei registri possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti alla propria attività, accettare
donazioni, lasciti testamentari, ecc…
In ipotesi di scioglimento esaurita la fase della liquidazione, tali beni sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in analogo o identico settore.
Se non chiedono e quindi ottengono l’autonomia patrimoniale perfetta, nelle associazioni di
volontariato vige l’autonomia patrimoniale imperfetta.
17. Associazioni riconosciute. Le associazioni non riconosciute possono richiedere l’iscrizione nei
registri della prefettura e quindi ottenere la personalità giuridica con consequenziale autonomia
patrimoniale perfetta.
La legge per l’iscrizione richiede l’atto pubblico redatto dal notaio, l’atto costitutivo e lo statuto.
Questi ultimi due devono contenere: la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio, la sede, i
diritti e gli obblighi degli associati, le indicazioni della loro ammissione.
Poiché la personalità giuridica è concessa sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto, ogni
modifica di essi deve essere approvata dalla stessa autorità competente a concedere il
riconoscimento. IL RICONOSCIMENTO HA FUNZIONE MODIFICATIVA.
L’iscrizione dell’associazione riconosciuta nel registro delle persone giuridiche istituito
presso il Tribunale di ciascuna Provincia, ha la funzione di pubblicità dichiarativa, cioè di
opponibilità ai terzi di tutte le vicende che concernono l’ente, nonché di tutte le limitazioni del
potere rappresentativo degli amministratori.
Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea e gli amministratori.
Assemblea → convocata dagli amministratori almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio o comunque se ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati,
l’assemblea è l’organo che riunisce gli associati.
Ha le competenze individuate nell’atto costitutivo e nello statuto ed indicate negli artt. 20, 21 e 22
c.c.: le stesse norme individuano altresì le ipotesi in cui è necessaria una deliberazione con
maggioranza qualificata (modifica dell’atto costitutivo o dello statuto; scioglimento
dell’associazione e devoluzione del patrimonio).
Di norma, infatti, l’assemblea delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà
degli aventi diritto a partecipare (in prima convocazione) o qualunque sia il numero degli
intervenuti (in seconda convocazione).
Amministratori → organo di gestione dell’ente, sono eletti dall’assemblea e operano secondo le
competenze e le funzioni attribuite con lo statuto.
Sono responsabili verso i terzi per la violazione degli obblighi connessi alla loro funzione e verso
l’ente secondo le disposizioni sul mandato.
Fanno parte dell’associazione anche gli Associati: costoro non possono trasmettere la loro qualità
nemmeno mortis causa.
La possibilità di recedere dall’associazione è sempre ammessa tranne se l’associato abbia assunto
l’obbligo di far parte dell’organizzazione per un tempo determinato.
Le deliberazioni contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere
annullate dall’autorità giudiziaria su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del
p.m. , ma senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione delle delibere stesse.
L’impugnazione della deliberazione non ne sospende l’esecutività, salvo che non venga disposta
per gravi motivi dall’autorità giudiziaria.
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Sono inesistenti le delibere adottate da un’assemblea inesistente o non regolarmente costituita.
L’invalidità del singolo voto non comporta l’invalidità della delibera salvo la prova di resistenza
(se si tratta cioè di un voto decisivo per la formazione della maggioranza).
L’esclusione è richiesta dall’assemblea solo per giusta causa e può essere impugnata
dall’escluso entro sei mesi dalla notifica.
Gli associati che per qualsiasi causa non fanno più parte dell’organizzazione non possono ripetere i
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ente.
Fasi dell’Estinzione
− Deliberazione di scioglimento dell’ente o dichiarazione di estinzione dello stesso da parte
dell’autorità amministrativa per una delle cause previste dalla legge;
− Liquidazione: gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, ma solo porre in
essere atti di ordinaria gestione per la conservazione del patrimonio.
La fase è gestita dai commissari liquidatori sotto il controllo del presidente del tribunale;
− Cancellazione dal registro delle persone giuridiche;
− Devoluzione dei beni residui in conformità all’atto costitutivo e allo statuto o, in mancanza,
secondo la delibera assembleare di scioglimento o, in mancanza, attribuzione ad enti che
perseguono scopi analoghi.
I creditori che non hanno fatto valere i loro crediti nella fase della liquidazione, entro un
anno dalla chiusura, possono pretendere il pagamento dai soggetti ai quali i beni sono stati
devoluti.
La responsabilità di costoro è nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
18. Fondazioni. La fondazione è un’organizzazione stabile creata per la gestione di un
patrimonio; tale patrimonio è destinato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità,
individuato dal fondatore.
Per la creazione essa necessita di un atto costitutivo denominato negozio di fondazione, che si
configura come atto unilaterale.
Deve rivestire la forma dell’atto pubblico se inter vivos, oppure una forma testamentaria se
mortis causa.
Ad esso è collegato lo statuto, che, fra l’altro, tratta dei criteri della gestione e di erogazione delle
rendite; può contenere disposizioni sull’estinzione, trasformazione e devoluzione del patrimonio.
Nella fondazione si distinguono il negozio di fondazione, dove si manifesta la volontà di costituire
l’ente, e il negozio di dotazione, accessorio al primo, con il quale si trasferiscono i beni.
L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il
riconoscimento, cioè il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta;
questa facoltà non si trasmette agli eredi.
La fondazione diviene autonomo soggetto di diritto con la concessione del riconoscimento;
prima che il riconoscimento avvenga, per quanto riguarda le obbligazioni, ne rispondono
esclusivamente il fondatore e gli amministratori.
Nella fondazione manca l’assemblea e il compito di gestione va agli amministratori.
Non esistendo un organo di controllo, il controllo della pubblica amministrazione è più penetrante.
Quando lo scopo è stato esaurito o è divenuto impossibile, o il patrimonio è diventato
insufficiente, l’autorità amministrativa anziché dichiarare estinta la fondazione la trasforma
mediante la fusione fra più enti, oppure devolve il patrimonio a fondazioni che si allontanino il
meno possibile dalla volontà del fondatore.
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