ORTONA li 27/09/201 Ortona In Movimento C.F.91012180690 via P

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ORTONA li 27/09/201
Ortona In Movimento
C.F.91012180690
via P.Rapino
66026 Ortona Chieti
Ministero del Ambente e della
Tutela del Territorio
e del Mare
Commissione di Valutazione AIA
Via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147
Roma (Italia)
Oggetto : Osservazioni pozzo "Elsa 2", da perforare nel permesso B.R. 268.RG, ubicato nel medio
mare Adriatico, della società proponente Petroceltic Italia S.r.l. che è titolare, unitamente a Cygam
Energy Italia S.p.A., già Vega Oil S.r.l.
il Permesso B.R268.RG, intende procedere alla perforazione del pozzo esplorativo denominato
“Elsa 2” con la perforazione verticale -3,430m – con deviazione di 245.45°N, fino a fondo foro –
4,700m -, ricadente all’interno dell’area associata al Permesso e ubicato a circa 7 km dalla costa
abruzzese, prospiciente la Riserva Regionale Ripari Di Giobbe -EUAP 1206- che a sua volta è sita
all'interno del Parco Nazionale della Costa Teatina.
Il pozzo esplorativo Elsa 2 è previsto ad una distanza di circa 200 m dal pozzo Elsa 1,
figura 1- sovrapposizione cartine progetti di perforazione Elsa1-AGIP- ed Elsa 2 -PetrocelticNoi non siamo geologi, ma a cosa serve ai fini conoscitivi, fare un pozzo a poche decine di metri da
ELSA1, quando la stessa AGIP, tra gli allegati al SIA, dichiara che andava fatta un ulteriore analisi
attraverso la geosismica, in specie per capire la parte sud-occidentale, e poi perforare nuovamente?
Non capiamo l'ottimismo della proponente quando fa stime (?) di 92milioni di barili, di un pessimo
petrolio, essendo l'indice API tra 12°-15°. Quale è la vera intenzione della Petroceltic? Perchè i
territori devono subire gli impatti che la stessa enuncia, nella tabella qui di seguito un esempio:
A noi una cosa è chiara, il progetto Elsa 2, non è funzionale a nessuna strategia energetica, non è un
giacimento strategico, non è conforme con quanto richiede la UE che ha ratificato l'accordo di
Kioto, con le politiche energetiche regionali, provinciali e comunali, quest'ultima -Ortona- è nel
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), che è dentro il “Patto dei Sindaci – Covenant of
Mayors”1 che impegna le Città, su base volontaria, a predisporre ed attuare un Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile, con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 2020 le proprie emissioni di
anidride carbonica (CO2).
Impatto Ambientale e Rischio ambientale
il progetto è stato valutato come unico e con nessuna correlazione sistemica con agenti antropici,
tantomeno all'interno di un quadro che vede la costa Teatina invasa letteralmente da una sequela di
istanze e permessi di ricerca e coltivazione idrocarburi, di cui solo per parlare di permessi di ricerca,
la proponente in quell'area ne ha ben altri 3, -BR 270 EL, la BR 271 EL, la BR 272 EL, - e 2
Istanze di Permesso di Ricerca - d 494BR EL e la d 505 BR EL.
1
Ortona sottoscrive il patto con deliberazione n.108 del 2/12/2009. Nel 2013 delibera anche il Piano di Azione SEAP
Figura 2- immagine dal sito della Petrocelic
L'impatto è valutabile se lo si elabora considerando tutto: vicinanza di altre piattaforme, pregio
dell'area, bilancio ecosistemico, pressing antropici di varia natura, programmazione dentro una
visione globale ecc., almeno generica, sappiamo che lo S.I.A. -Studio di Impatto Ambientale- questo
non è un rapporto ambientale, ma se dobbiamo valutare anche un singolo progetto, in maniera
analitica con le caratterizzazioni così come richieste dal Codice Ambientale, come è possibile farlo?
Quello che ci interessa non è tanto legato al “pericolo” del singolo progetto ma al rischio che questi
comporta: un ago è meno pericoloso di una pistola, ma se l'ago lo conficchiamo in un occhio e con
la pistola spariamo su di una gamba, ecco che l'ago è più rischioso di una pistola.
Il progetto complessivo e non frammentato, con le specificità del luogo, le altre fonti inquinanti che
di per se sono già un impatto -fiumi...- su di un inquadramento dell'area al fine di poter fare un
minimo di bilancio ambientale. Calcolare come è stato fatto nel progetto pozzo Elsa2 l'impatto
ambientale, senza inquadrarlo in un contesto con i punti di criticità tipici dell'Adriatico, e di una
costa che a stento sopporta gli effetti di un antropizzazione scellerata, e che ora deve affrontare i
cambiamenti climatici, pensiamo essere di una superficialità non idonea a chi sta proponendo un
progetto di certa complessità.
Inoltre il rischio è ascrivibile a fasi accidentali quindi mutabile a seconda dell'incidente, anch'esso
comunque deve tener conto degli effetti cumulati (e degli effetti domino): più piattaforme, più
pozzi = più rischio; ambiente in degrado, o ambiente con riserve, SIC, Parchi = impatto
ambientale maggiore. Niente di tutto questo è stato presentato, nei diversi quadri di riferimento che
compongono lo SIA siano essi Programmatico, Ambientale, Progettuale. Eppure nel quadro
ambientale la proponente descrive l'area, le risorse naturali, le aree protette ecc. ma lo fa come un
dovere avulso dal contesto: la perforazione. Noi ci chiediamo, a cosa serve questo esercizio, se non
si arriva ad una stima effettiva? Non c'è bisogno di essere geologi per capire ad esempio che l'area
costiera prospiciente l'opera, tanto più una riserva regionale2, è soggetta a frane. Licenziare con
poche stime il pericolo della subsidenza come fattore di rischio per una costa già in pieno rischio
erosione, non porta a nulla.
2
Riserva Naturale Regionale Ripari di Giobbe
Immagine 3: una delle frane della Riserva Naturale Regionale Ripari Di Giobbe
Inoltre i danni all'ecosistema marino si ripercuotono in maniera spesso irreversibile a tutte quelle
attività correlate : Pesca e turismo, attività queste sulla Costa Teatina molto vitali ed in espansione.
Ricordiamo le convenzioni che dagli anni '70 si susseguono come monito per arrestare il
preoccupante degrado di questo mare:
Convenzione di Barcellona, Convenzione di Montego Bay del 1982, Convenzione
internazionale Londra il 30 novembre 1990, Convenzione Marpol 73/78, Convenzione
internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da
idrocarburi 1973, ACCOBAMS...
Convenzione di Aarhus
La convenzione di Aarhus (Danimarca) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale è stata stipulata “per
contribuire a tutelare il diritto di ogni persona a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute
e il suo benessere, nelle generazioni presenti e future” (art. 1).
Essa fa seguito a tutte le altre precedenti convenzioni internazionali a tema ambientale (da
Stoccolma, 1972 al 1995 a Sofia “Ambiente per l’Europa”), al fine di perfezionare l’uso dei mezzi
di comunicazione (nonché mezzi elettronici e altre forme di comunicazione), che devono essere
utilizzati per diffondere una maggiore consapevolezza e una maggiore partecipazione del pubblico
nei processi decisionali in materia ambientale.
In questo modo la qualità delle decisioni migliora, ne viene rafforzata l’efficacia , permettendo così
alle pubbliche autorità non solo di tenerne conto, ma anche di accrescere la propria responsabilità e
la trasparenza.
Le Parti coinvolte si adoperano per dare attuazione a tale convenzione in tema di accesso alle
informazioni, alla partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia nonché le opportune misure
di esecuzione. Quindi i funzionari e le autorità coinvolte devono fornire assistenza e orientamento al
pubblico, fornendo informazioni; le parti coinvolte promuovono l’educazione e la sensibilizzazione
ai problemi ambientali, prevedendo adeguato riconoscimento e sostegno alle associazioni,
organizzazioni o gruppi che promuovono la tutela ambientale e si adoperano affinché l’ordinamento
nazionale si conformi a tale obbligo.
Coloro che esercitano tali diritti in conformità della convenzione non possono in alcun modo essere
penalizzati, perseguiti o in qualche modo discriminati.
Le autorità, senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo, devono mettere a
disposizione le informazioni ambientali loro richieste, attraverso il rilascio di copie di documenti, o
in qualsiasi altra forma (generalmente entro un mese dalla richiesta).
La richiesta di informazioni ambientali può essere respinta solo nei casi in cui l’autorità pubblica
non disponga di tal informazioni; se la richiesta è troppo generica o irragionevole o se riguarda
documenti ancora in corso di elaborazione. Altri motivi possono essere: la segretezza delle
deliberazioni interne delle pubbliche autorità; la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, le relazioni
internazionali; il corso della giustizia (penale o disciplinare; le riservatezza delle informazioni; i
diritti di proprietà intellettuale; la tutela di interessi dei terzi o il fatto che le informazioni
riguardino luoghi di riproduzione di specie rare.
Il rigetto della richiesta deve essere notificato per iscritto; ma i motivi di diniego devono essere
interpretati in senso restrittivo in quanto l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle
informazioni deve essere ritenuto prioritario.
Le autorità pubbliche devono essere costantemente informate delle attività proposte o in corso in
grado di incidere sull’ambiente; in caso di minaccia per la salute umana o l’ambiente, tutte le
informazioni devono essere diffuse immediatamente e senza indugio.
Quindi le autorità devono raccogliere e diffondere le informazioni in materia ambientale in maniera
trasparente ed accessibile. (in banche dati elettroniche, pubblicazioni sulla rete di testi legislativi o
atti pubblici, trattati, convenzioni, accordi e documenti).
Ogni tre o quattro anni ciascuna parte pubblica ha l’obbligo di diffondere un rapporto nazionale
sullo stato dell’ambiente.
Ogni parte mette a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità di informazione anche
sui prodotti, in modo da consentire scelte ambientali consapevoli ai consumatori.
Il pubblico partecipa alle decisioni relative alle attività specifiche attraverso le informazioni delle
attività proposte e le richieste su cui sarà presa una decisione, natura della decisione o progetto di
decisione, autorità pubblica responsabile dell’adozione della decisione, data di inizio della
procedura, possibilità di partecipazione offerte al pubblico, data e luogo delle audizioni pubbliche,
indicazione dell’autorità responsabile, indicazione delle informazioni ambientali disponibili sulla
attività proposta e assoggettamento dell’attività in questione ad una procedura di impatto ambientale
che sia nazionale o transfrontaliero.
I termini della procedura di partecipazione devono essere ragionevoli e le informazioni rilevanti ai
fini del processo decisionale comprendono: descrizione del sito e delle caratteristiche dell’attività
proposta; descrizione degli effetti sull’ambiente; descrizione delle misure per ridurre effetti quali le
emissioni; descrizione non tecnica del nuovo progetto, descrizione sommaria delle alternative prese
in considerazione dal richiedente. Le procedure di partecipazione consentono al pubblico di
presentare osservazioni, informazioni, analisi, pareri da esso ritenuti rilevanti della attività proposta.
Il pubblico può partecipare a piani, programmi e politiche in materia ambientale in un quadro
trasparente ed equo. Quando le alternative sono ancora praticabili, la parte si sforza di promuovere
l’effettiva partecipazione del pubblico all’elaborazione di regolamenti di attuazione o strumenti
normativi giuridicamente vincolanti.
Ciascuna parte provvede affinché i membri del pubblico interessato vantino un interesse sufficiente
o facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo
esiga tale presupposto. Questo nell’ottica di un accesso alla giustizia per impugnare atti o contestare
omissioni di privati o delle pubbliche amministrazioni compiuti in violazione del diritto ambientale
nazionale.
Le Parti devono riunirsi a cadenza annuale (almeno) per verificare la realizzazione della
convenzione de quo. L’ONU, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, gli Stati e le
organizzazioni possono firmare la convenzione ma non sono Parti contraenti; le organizzazioni non
governative che abbiano espresso all’UNECE ad essere rappresentate ad una riunione delle Parti
sono ammesse a parteciparvi.
Ciascuna parte ha il diritto di voto. Il Segretariato esecutivo della Commissione economica svolge
le funzioni di segretariato.
Le controversie che riguardano l’inosservanza della convenzione vengono risolte preferibilmente in
via stragiudiziale (mediante negoziati o altri mezzi pacifici ritenuti accettabili).
Alla luce di questa sommaria ricognizione della convenzione di Aarhus, è sacrosanto il diritto di
tutti i cittadini all’accesso alle informazioni in materia ambientale, come anche il loro diritto ad
una partecipazione in sede decisionale. Il coinvolgimento delle popolazioni è sancito a livello
internazionale con la convenzione di Aarhus e a livello nazionale con leggi statali (in Italia la
L.241/90, o il recente decreto legislativo L. 33/13)
La stragrande maggioranza della Regione Abruzzo ha espresso in sedi e modi diversi la contrarietà
alla petrolizzazione (e gassificazione, ovviamente) del proprio territorio come anche del proprio
mare. Nel 2013, ben 40.000 persone nella più grande manifestazione che l'Abruzzo ricordi, un coro
unanime di no all'industria fossile, l'Abruzzo guarda altrove, verso il futuro, verso l'efficienza
energetica, quella si che crea posti di lavoro senza andare a minacciarne altri.
Conclusioni
La scrivente associazione ritiene, che la documentazione presentata dalla Petroceltic Italia è
gravemente carente di parametri, e inquadramenti atti al rilascio della VIA, pertanto chiede che si
neghi detto rilascio.
Il Presidente
Domenico De Dominicis
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