ORTONA li 27/09/201 Ortona In Movimento C.F.91012180690 via P.Rapino 66026 Ortona Chieti Ministero del Ambente e della Tutela del Territorio e del Mare Commissione di Valutazione AIA Via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma (Italia) Oggetto : Osservazioni pozzo "Elsa 2", da perforare nel permesso B.R. 268.RG, ubicato nel medio mare Adriatico, della società proponente Petroceltic Italia S.r.l. che è titolare, unitamente a Cygam Energy Italia S.p.A., già Vega Oil S.r.l. il Permesso B.R268.RG, intende procedere alla perforazione del pozzo esplorativo denominato “Elsa 2” con la perforazione verticale -3,430m – con deviazione di 245.45°N, fino a fondo foro – 4,700m -, ricadente all’interno dell’area associata al Permesso e ubicato a circa 7 km dalla costa abruzzese, prospiciente la Riserva Regionale Ripari Di Giobbe -EUAP 1206- che a sua volta è sita all'interno del Parco Nazionale della Costa Teatina. Il pozzo esplorativo Elsa 2 è previsto ad una distanza di circa 200 m dal pozzo Elsa 1, figura 1- sovrapposizione cartine progetti di perforazione Elsa1-AGIP- ed Elsa 2 -PetrocelticNoi non siamo geologi, ma a cosa serve ai fini conoscitivi, fare un pozzo a poche decine di metri da ELSA1, quando la stessa AGIP, tra gli allegati al SIA, dichiara che andava fatta un ulteriore analisi attraverso la geosismica, in specie per capire la parte sud-occidentale, e poi perforare nuovamente? Non capiamo l'ottimismo della proponente quando fa stime (?) di 92milioni di barili, di un pessimo petrolio, essendo l'indice API tra 12°-15°. Quale è la vera intenzione della Petroceltic? Perchè i territori devono subire gli impatti che la stessa enuncia, nella tabella qui di seguito un esempio: A noi una cosa è chiara, il progetto Elsa 2, non è funzionale a nessuna strategia energetica, non è un giacimento strategico, non è conforme con quanto richiede la UE che ha ratificato l'accordo di Kioto, con le politiche energetiche regionali, provinciali e comunali, quest'ultima -Ortona- è nel Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), che è dentro il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”1 che impegna le Città, su base volontaria, a predisporre ed attuare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 2020 le proprie emissioni di anidride carbonica (CO2). Impatto Ambientale e Rischio ambientale il progetto è stato valutato come unico e con nessuna correlazione sistemica con agenti antropici, tantomeno all'interno di un quadro che vede la costa Teatina invasa letteralmente da una sequela di istanze e permessi di ricerca e coltivazione idrocarburi, di cui solo per parlare di permessi di ricerca, la proponente in quell'area ne ha ben altri 3, -BR 270 EL, la BR 271 EL, la BR 272 EL, - e 2 Istanze di Permesso di Ricerca - d 494BR EL e la d 505 BR EL. 1 Ortona sottoscrive il patto con deliberazione n.108 del 2/12/2009. Nel 2013 delibera anche il Piano di Azione SEAP Figura 2- immagine dal sito della Petrocelic L'impatto è valutabile se lo si elabora considerando tutto: vicinanza di altre piattaforme, pregio dell'area, bilancio ecosistemico, pressing antropici di varia natura, programmazione dentro una visione globale ecc., almeno generica, sappiamo che lo S.I.A. -Studio di Impatto Ambientale- questo non è un rapporto ambientale, ma se dobbiamo valutare anche un singolo progetto, in maniera analitica con le caratterizzazioni così come richieste dal Codice Ambientale, come è possibile farlo? Quello che ci interessa non è tanto legato al “pericolo” del singolo progetto ma al rischio che questi comporta: un ago è meno pericoloso di una pistola, ma se l'ago lo conficchiamo in un occhio e con la pistola spariamo su di una gamba, ecco che l'ago è più rischioso di una pistola. Il progetto complessivo e non frammentato, con le specificità del luogo, le altre fonti inquinanti che di per se sono già un impatto -fiumi...- su di un inquadramento dell'area al fine di poter fare un minimo di bilancio ambientale. Calcolare come è stato fatto nel progetto pozzo Elsa2 l'impatto ambientale, senza inquadrarlo in un contesto con i punti di criticità tipici dell'Adriatico, e di una costa che a stento sopporta gli effetti di un antropizzazione scellerata, e che ora deve affrontare i cambiamenti climatici, pensiamo essere di una superficialità non idonea a chi sta proponendo un progetto di certa complessità. Inoltre il rischio è ascrivibile a fasi accidentali quindi mutabile a seconda dell'incidente, anch'esso comunque deve tener conto degli effetti cumulati (e degli effetti domino): più piattaforme, più pozzi = più rischio; ambiente in degrado, o ambiente con riserve, SIC, Parchi = impatto ambientale maggiore. Niente di tutto questo è stato presentato, nei diversi quadri di riferimento che compongono lo SIA siano essi Programmatico, Ambientale, Progettuale. Eppure nel quadro ambientale la proponente descrive l'area, le risorse naturali, le aree protette ecc. ma lo fa come un dovere avulso dal contesto: la perforazione. Noi ci chiediamo, a cosa serve questo esercizio, se non si arriva ad una stima effettiva? Non c'è bisogno di essere geologi per capire ad esempio che l'area costiera prospiciente l'opera, tanto più una riserva regionale2, è soggetta a frane. Licenziare con poche stime il pericolo della subsidenza come fattore di rischio per una costa già in pieno rischio erosione, non porta a nulla. 2 Riserva Naturale Regionale Ripari di Giobbe Immagine 3: una delle frane della Riserva Naturale Regionale Ripari Di Giobbe Inoltre i danni all'ecosistema marino si ripercuotono in maniera spesso irreversibile a tutte quelle attività correlate : Pesca e turismo, attività queste sulla Costa Teatina molto vitali ed in espansione. Ricordiamo le convenzioni che dagli anni '70 si susseguono come monito per arrestare il preoccupante degrado di questo mare: Convenzione di Barcellona, Convenzione di Montego Bay del 1982, Convenzione internazionale Londra il 30 novembre 1990, Convenzione Marpol 73/78, Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 1973, ACCOBAMS... Convenzione di Aarhus La convenzione di Aarhus (Danimarca) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale è stata stipulata “per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, nelle generazioni presenti e future” (art. 1). Essa fa seguito a tutte le altre precedenti convenzioni internazionali a tema ambientale (da Stoccolma, 1972 al 1995 a Sofia “Ambiente per l’Europa”), al fine di perfezionare l’uso dei mezzi di comunicazione (nonché mezzi elettronici e altre forme di comunicazione), che devono essere utilizzati per diffondere una maggiore consapevolezza e una maggiore partecipazione del pubblico nei processi decisionali in materia ambientale. In questo modo la qualità delle decisioni migliora, ne viene rafforzata l’efficacia , permettendo così alle pubbliche autorità non solo di tenerne conto, ma anche di accrescere la propria responsabilità e la trasparenza. Le Parti coinvolte si adoperano per dare attuazione a tale convenzione in tema di accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia nonché le opportune misure di esecuzione. Quindi i funzionari e le autorità coinvolte devono fornire assistenza e orientamento al pubblico, fornendo informazioni; le parti coinvolte promuovono l’educazione e la sensibilizzazione ai problemi ambientali, prevedendo adeguato riconoscimento e sostegno alle associazioni, organizzazioni o gruppi che promuovono la tutela ambientale e si adoperano affinché l’ordinamento nazionale si conformi a tale obbligo. Coloro che esercitano tali diritti in conformità della convenzione non possono in alcun modo essere penalizzati, perseguiti o in qualche modo discriminati. Le autorità, senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo, devono mettere a disposizione le informazioni ambientali loro richieste, attraverso il rilascio di copie di documenti, o in qualsiasi altra forma (generalmente entro un mese dalla richiesta). La richiesta di informazioni ambientali può essere respinta solo nei casi in cui l’autorità pubblica non disponga di tal informazioni; se la richiesta è troppo generica o irragionevole o se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione. Altri motivi possono essere: la segretezza delle deliberazioni interne delle pubbliche autorità; la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, le relazioni internazionali; il corso della giustizia (penale o disciplinare; le riservatezza delle informazioni; i diritti di proprietà intellettuale; la tutela di interessi dei terzi o il fatto che le informazioni riguardino luoghi di riproduzione di specie rare. Il rigetto della richiesta deve essere notificato per iscritto; ma i motivi di diniego devono essere interpretati in senso restrittivo in quanto l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni deve essere ritenuto prioritario. Le autorità pubbliche devono essere costantemente informate delle attività proposte o in corso in grado di incidere sull’ambiente; in caso di minaccia per la salute umana o l’ambiente, tutte le informazioni devono essere diffuse immediatamente e senza indugio. Quindi le autorità devono raccogliere e diffondere le informazioni in materia ambientale in maniera trasparente ed accessibile. (in banche dati elettroniche, pubblicazioni sulla rete di testi legislativi o atti pubblici, trattati, convenzioni, accordi e documenti). Ogni tre o quattro anni ciascuna parte pubblica ha l’obbligo di diffondere un rapporto nazionale sullo stato dell’ambiente. Ogni parte mette a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità di informazione anche sui prodotti, in modo da consentire scelte ambientali consapevoli ai consumatori. Il pubblico partecipa alle decisioni relative alle attività specifiche attraverso le informazioni delle attività proposte e le richieste su cui sarà presa una decisione, natura della decisione o progetto di decisione, autorità pubblica responsabile dell’adozione della decisione, data di inizio della procedura, possibilità di partecipazione offerte al pubblico, data e luogo delle audizioni pubbliche, indicazione dell’autorità responsabile, indicazione delle informazioni ambientali disponibili sulla attività proposta e assoggettamento dell’attività in questione ad una procedura di impatto ambientale che sia nazionale o transfrontaliero. I termini della procedura di partecipazione devono essere ragionevoli e le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale comprendono: descrizione del sito e delle caratteristiche dell’attività proposta; descrizione degli effetti sull’ambiente; descrizione delle misure per ridurre effetti quali le emissioni; descrizione non tecnica del nuovo progetto, descrizione sommaria delle alternative prese in considerazione dal richiedente. Le procedure di partecipazione consentono al pubblico di presentare osservazioni, informazioni, analisi, pareri da esso ritenuti rilevanti della attività proposta. Il pubblico può partecipare a piani, programmi e politiche in materia ambientale in un quadro trasparente ed equo. Quando le alternative sono ancora praticabili, la parte si sforza di promuovere l’effettiva partecipazione del pubblico all’elaborazione di regolamenti di attuazione o strumenti normativi giuridicamente vincolanti. Ciascuna parte provvede affinché i membri del pubblico interessato vantino un interesse sufficiente o facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo esiga tale presupposto. Questo nell’ottica di un accesso alla giustizia per impugnare atti o contestare omissioni di privati o delle pubbliche amministrazioni compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. Le Parti devono riunirsi a cadenza annuale (almeno) per verificare la realizzazione della convenzione de quo. L’ONU, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, gli Stati e le organizzazioni possono firmare la convenzione ma non sono Parti contraenti; le organizzazioni non governative che abbiano espresso all’UNECE ad essere rappresentate ad una riunione delle Parti sono ammesse a parteciparvi. Ciascuna parte ha il diritto di voto. Il Segretariato esecutivo della Commissione economica svolge le funzioni di segretariato. Le controversie che riguardano l’inosservanza della convenzione vengono risolte preferibilmente in via stragiudiziale (mediante negoziati o altri mezzi pacifici ritenuti accettabili). Alla luce di questa sommaria ricognizione della convenzione di Aarhus, è sacrosanto il diritto di tutti i cittadini all’accesso alle informazioni in materia ambientale, come anche il loro diritto ad una partecipazione in sede decisionale. Il coinvolgimento delle popolazioni è sancito a livello internazionale con la convenzione di Aarhus e a livello nazionale con leggi statali (in Italia la L.241/90, o il recente decreto legislativo L. 33/13) La stragrande maggioranza della Regione Abruzzo ha espresso in sedi e modi diversi la contrarietà alla petrolizzazione (e gassificazione, ovviamente) del proprio territorio come anche del proprio mare. Nel 2013, ben 40.000 persone nella più grande manifestazione che l'Abruzzo ricordi, un coro unanime di no all'industria fossile, l'Abruzzo guarda altrove, verso il futuro, verso l'efficienza energetica, quella si che crea posti di lavoro senza andare a minacciarne altri. Conclusioni La scrivente associazione ritiene, che la documentazione presentata dalla Petroceltic Italia è gravemente carente di parametri, e inquadramenti atti al rilascio della VIA, pertanto chiede che si neghi detto rilascio. Il Presidente Domenico De Dominicis