TRIBUNALE DI PADOVA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
ORDINANZA CHE DISPONE IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA
PERSONA OFFESA - art.282 ter c.p.p.
Il Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Mariella Fino esaminata la richiesta in data
2.2.2013 del Pubblico Ministero dr. Giorgi Falcone di applicazione della misura cautelare
personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese nei
confronti di:
Z.B., nato a Padova il **.**.1972, residente a Vigodarzere, domiciliato a Limena via ****
per i seguenti fatti-reato:
reato di cui all'art. 612 bis c.p., perchè, con condotte reiterate, minacciava e molestava i
propri vicini di casa, anche minorenni, abitanti nel medesimo edificio condominiale ubicato
in Limena, via **** , in modo da cagionare ai medesimi un perdurante e grave stato di ansia
e di paura e da costringere gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita, a volte
modificando i propri percorsi per tornare a casa, evitando di far uscire di casa da soli i propri
figli minorenni, ritardando la propria uscita al fine di evitare di incontrarlo o comunque
verificando ogni volta, prima di uscire di casa, che non fosse presente nelle parti comuni
dell'edificio, anticipando l'orario in cui andavano a letto al fine di guadagnare ore di sonno,
nel timore di essere svegliati dalle molestie, trasferendo in altra parte della propria
abitazione la stanza adibita a camera da letto, prendendo in seria considerazione la
possibilità di cambiare abitazione.
In particolare e tra l'altro persisteva, nonostante le rimostranze e le lamentele degli altri
soggetti residenti nel condominio, nel mantenere condotte di vita che recavano molestia e
disturbo alla quiete e al riposo dei vicini di casa, accendendo lo stereo ad alto volume, con
urla volontariamente dirette a recare disturbo, spostamento di mobili, rottura di oggetti di
vetro ed altri schiamazzi, soprattutto in tempo di notte; assumeva atteggiamenti minacciosi,
offensivi e provocatori ogni volta che incontrava i propri condomini all'interno dell'edificio
condominiale e delle relative pertinenze e adiacenze, in molteplici occasioni urlando sulle
scale del condominio minacce del tipo “vi farò morire tutti”, prospettando in più occasioni ai
vicini di casa che li avrebbe uccisi o comunque avrebbe fatto loro del male e rovinato loro la
vita. Con recidiva reiterata e specifica in Padova dall'inizio di settembre 2012 (reato in corso
di consumazione)
Osserva
Il quadro indiziario è grave ed univoco.
La segnalazione dei Carabinieri di Limena in data 20.1.13 contiene precise indicazioni circa le
sistematiche condotte moleste tenute dallo Z.e, soprattutto, in ordine alle ripercussioni delle
medesime sulla vita quotidiana e sulle condizioni psicofisiche dei condomini. All'informativa
sono allegate le querele presentate da M.G., da D.P., da R.A., da A.D., da P.V., da R.B., da E.
B., da M.G.. Corredano la c.n.r. i certificati medici rilasciati ai querelanti e le annotazioni degli
interventi effettuati dalle forze dell'ordine, nel cuore della notte, su richiesta dei condomini
esasperati. Tra di essi, sia persone anziane che famiglie con figli minorenni, spaventati dai
comportamenti dell'indagato.
In sostanza tutti i condomini, da quando l'indagato ha preso possesso dell'alloggio, hanno
subito e denunciato angherie di ogni tipo, quali minacce ed insulti, ed hanno dovuto
sopportare rumori e disturbi a tutte le ore del giorno e della notte. Molti di loro hanno
dovuto spostare il letto in altra stanza e cambiare gli orari dei pasti e delle uscite, molti sono
ricorsi a cure mediche, alcuni stanno seriamente pensando di vendere l'appartamento e
trasferirsi. Come correttamente sottolineato dal P.M., “ le condotte persecutorie hanno
assunto le caratteristiche di quelle astrattamente previste dall'art. 612 bis c.p. dopo una
prima serie di condotte qualificabili come mere azioni di molestia o disturbo, integranti la
contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. Il fatto che l'indagato abbia volontariamente
proseguito nella propria sistematica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose
lamentele dei condomini e nonostante l'arrivo in almeno due occasioni dei Carabinieri,
chiamati dai vicini di casa, in piena notte, perché estenuati dai disturbi e dalle molestie,
dimostra che le condotte in questione costituiscono il frutto di un disegno complessivo
perseguito dall'indagato, volto ad impedire qualsiasi reazione e ad imporre il proprio “stile”
di vita. Per chi tenta di opporsi, infatti, scatta la reazione minacciosa, diretta a questo o quel
condomino, a volte a tutti indistintamente, comunque sempre con urla tali da farsi ben
sentire da tutti: l'indagato minaccia espressamente di morte i vicini di casa e prospetta loro
che “li farà morire”, esternando, con assoluta sfrontatezza, il proprio programma criminoso,
volto a intimidire e creare un clima di ansia e di paura, all'interno dell'edificio, nelle persone
che vi abitano.”
La condotta illecita è tuttora in corso, come verificato dal P.M. che ha ricevuto in risposta, il
30 gennaio scorso, la segnalazione dei Carabinieri di Limena con allegate le informazioni di
quattro condomini, ormai più terrorizzati che arrabbiati.
È pertanto necessario disporre una misura cautelare per interrompere l'attività delittuosa
che si protrae da mesi, nei confronti di tutti i condomini, senza che l'indagato abbia dato
alcun segno di resipiscenza.
Non emergono cause di non punibilità e non è possibile ipotizzare la concessione di benefici
in caso di condanna, trattandosi di trattasi di recidivo reiterato specifico, condannato per
reati contro la persona, commessi anche mediante violenza, quali circonvenzione di persona
incapace, minaccia, lesioni personali, resistenza.
La misura richiesta dal P.M. è la meno afflittiva, tra quelle che possono scongiurare il
concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie o di commissione di delitti anche
più gravi.
PER QUESTI MOTIVI
visti gli artt. 282 ter, 291 e segg. c.p.p., dispone nei confronti di Z.B. l'applicazione della
misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone
offese e dai loro familiari (tutti i condomini residenti in Limena, via ***, luoghi costituiti dalla
abitazione e dai rispettivi luoghi di studio e/o lavoro, con divieto assoluto di comunicazione,
incontro e avvicinamento alle persone offese e ai componenti dei rispettivi nuclei familiari,
prescrivendogli di mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dai
denuncianti e vietando al predetto di comunicare con qualsiasi mezzo, in particolare
telefono, SMS o e-mail con le persone sopra indicate.
In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere aggravata ai sensi
dell'art. 276 c.p.p..
DISPONE
che la Cancelleria trasmetta immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al P.M.
in sede per l'esecuzione nonchè provveda agli ulteriori adempimenti di competenza.
La P.G. che eseguirà il presente provvedimento provvederà ad informare quest'Ufficio
tempestivamente, anche a mezzo fax (), dell'avvenuta esecuzione.