TRIBUNALE DI PADOVA Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari ORDINANZA CHE DISPONE IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA - art.282 ter c.p.p. Il Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Mariella Fino esaminata la richiesta in data 2.2.2013 del Pubblico Ministero dr. Giorgi Falcone di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese nei confronti di: Z.B., nato a Padova il **.**.1972, residente a Vigodarzere, domiciliato a Limena via **** per i seguenti fatti-reato: reato di cui all'art. 612 bis c.p., perchè, con condotte reiterate, minacciava e molestava i propri vicini di casa, anche minorenni, abitanti nel medesimo edificio condominiale ubicato in Limena, via **** , in modo da cagionare ai medesimi un perdurante e grave stato di ansia e di paura e da costringere gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita, a volte modificando i propri percorsi per tornare a casa, evitando di far uscire di casa da soli i propri figli minorenni, ritardando la propria uscita al fine di evitare di incontrarlo o comunque verificando ogni volta, prima di uscire di casa, che non fosse presente nelle parti comuni dell'edificio, anticipando l'orario in cui andavano a letto al fine di guadagnare ore di sonno, nel timore di essere svegliati dalle molestie, trasferendo in altra parte della propria abitazione la stanza adibita a camera da letto, prendendo in seria considerazione la possibilità di cambiare abitazione. In particolare e tra l'altro persisteva, nonostante le rimostranze e le lamentele degli altri soggetti residenti nel condominio, nel mantenere condotte di vita che recavano molestia e disturbo alla quiete e al riposo dei vicini di casa, accendendo lo stereo ad alto volume, con urla volontariamente dirette a recare disturbo, spostamento di mobili, rottura di oggetti di vetro ed altri schiamazzi, soprattutto in tempo di notte; assumeva atteggiamenti minacciosi, offensivi e provocatori ogni volta che incontrava i propri condomini all'interno dell'edificio condominiale e delle relative pertinenze e adiacenze, in molteplici occasioni urlando sulle scale del condominio minacce del tipo “vi farò morire tutti”, prospettando in più occasioni ai vicini di casa che li avrebbe uccisi o comunque avrebbe fatto loro del male e rovinato loro la vita. Con recidiva reiterata e specifica in Padova dall'inizio di settembre 2012 (reato in corso di consumazione) Osserva Il quadro indiziario è grave ed univoco. La segnalazione dei Carabinieri di Limena in data 20.1.13 contiene precise indicazioni circa le sistematiche condotte moleste tenute dallo Z.e, soprattutto, in ordine alle ripercussioni delle medesime sulla vita quotidiana e sulle condizioni psicofisiche dei condomini. All'informativa sono allegate le querele presentate da M.G., da D.P., da R.A., da A.D., da P.V., da R.B., da E. B., da M.G.. Corredano la c.n.r. i certificati medici rilasciati ai querelanti e le annotazioni degli interventi effettuati dalle forze dell'ordine, nel cuore della notte, su richiesta dei condomini esasperati. Tra di essi, sia persone anziane che famiglie con figli minorenni, spaventati dai comportamenti dell'indagato. In sostanza tutti i condomini, da quando l'indagato ha preso possesso dell'alloggio, hanno subito e denunciato angherie di ogni tipo, quali minacce ed insulti, ed hanno dovuto sopportare rumori e disturbi a tutte le ore del giorno e della notte. Molti di loro hanno dovuto spostare il letto in altra stanza e cambiare gli orari dei pasti e delle uscite, molti sono ricorsi a cure mediche, alcuni stanno seriamente pensando di vendere l'appartamento e trasferirsi. Come correttamente sottolineato dal P.M., “ le condotte persecutorie hanno assunto le caratteristiche di quelle astrattamente previste dall'art. 612 bis c.p. dopo una prima serie di condotte qualificabili come mere azioni di molestia o disturbo, integranti la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. Il fatto che l'indagato abbia volontariamente proseguito nella propria sistematica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose lamentele dei condomini e nonostante l'arrivo in almeno due occasioni dei Carabinieri, chiamati dai vicini di casa, in piena notte, perché estenuati dai disturbi e dalle molestie, dimostra che le condotte in questione costituiscono il frutto di un disegno complessivo perseguito dall'indagato, volto ad impedire qualsiasi reazione e ad imporre il proprio “stile” di vita. Per chi tenta di opporsi, infatti, scatta la reazione minacciosa, diretta a questo o quel condomino, a volte a tutti indistintamente, comunque sempre con urla tali da farsi ben sentire da tutti: l'indagato minaccia espressamente di morte i vicini di casa e prospetta loro che “li farà morire”, esternando, con assoluta sfrontatezza, il proprio programma criminoso, volto a intimidire e creare un clima di ansia e di paura, all'interno dell'edificio, nelle persone che vi abitano.” La condotta illecita è tuttora in corso, come verificato dal P.M. che ha ricevuto in risposta, il 30 gennaio scorso, la segnalazione dei Carabinieri di Limena con allegate le informazioni di quattro condomini, ormai più terrorizzati che arrabbiati. È pertanto necessario disporre una misura cautelare per interrompere l'attività delittuosa che si protrae da mesi, nei confronti di tutti i condomini, senza che l'indagato abbia dato alcun segno di resipiscenza. Non emergono cause di non punibilità e non è possibile ipotizzare la concessione di benefici in caso di condanna, trattandosi di trattasi di recidivo reiterato specifico, condannato per reati contro la persona, commessi anche mediante violenza, quali circonvenzione di persona incapace, minaccia, lesioni personali, resistenza. La misura richiesta dal P.M. è la meno afflittiva, tra quelle che possono scongiurare il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie o di commissione di delitti anche più gravi. PER QUESTI MOTIVI visti gli artt. 282 ter, 291 e segg. c.p.p., dispone nei confronti di Z.B. l'applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai loro familiari (tutti i condomini residenti in Limena, via ***, luoghi costituiti dalla abitazione e dai rispettivi luoghi di studio e/o lavoro, con divieto assoluto di comunicazione, incontro e avvicinamento alle persone offese e ai componenti dei rispettivi nuclei familiari, prescrivendogli di mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dai denuncianti e vietando al predetto di comunicare con qualsiasi mezzo, in particolare telefono, SMS o e-mail con le persone sopra indicate. In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere aggravata ai sensi dell'art. 276 c.p.p.. DISPONE che la Cancelleria trasmetta immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al P.M. in sede per l'esecuzione nonchè provveda agli ulteriori adempimenti di competenza. La P.G. che eseguirà il presente provvedimento provvederà ad informare quest'Ufficio tempestivamente, anche a mezzo fax (), dell'avvenuta esecuzione.