COMPETENZE…PARLIAMONE?? TSRM Dott. Davide Cavedagna Presidente Collegio TSRM Ferrara FORLI’ 9 OTTOBRE 2015 FOCUS • Negli ultimi TRE anni la professione di tecnico sanitario di radiologia medica è stata intensamente sollecitata. Il suo campo di attività è stato oggetto di discussione per le vere o presunte conflittualità tra la normativa professionale statuale (Legge 25/83, Legge 42/99,Legge 251/00) e il D. Lgs. 187/2000 (recepimento di una direttiva europea che si occupa di radioprotezione delle persone). Partendo da tale incongruenza, cercheremo di percorrere sinteticamente le tappe istituzionali, politiche che hanno accompagnato i Tecnici Sanitari di Radiologia esprimendo direttamente ed indirettamente: responsabilità, competenze e sviluppo professionale sostenibile. IMPRESCINDIBILE…SVILUPPO NORMATIVO DEL TECNICO DI RADIOLOGIA Legge 1 febbraio 2006, n. 43 …L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti [GARANZIA CONTRO L’ABUSIVISMO] Legge 10 agosto 2000, n. 251 professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento [MASTER] Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche, [COMPETENZE ED AUTONOMIA PROFESSIONALE] professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica [DIRIGENZA SPTA] [FORMAZIONE UNIVERSITARIA] l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi…trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali [TUTELA E SVILUPPO] D.M. 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Tecnico sanitario di radiologia medica - Legge 4 agosto 1965, n. 1103, legge 31 gennaio 1983, n. 25 Tecnico di radiologia medica - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 Attuazione della Direttiva 97/43 EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. Principio di giustificazione, ottimizzazione e limite di dose Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica… Legge 26 Febbraio 1999 n. 42 La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". Decreto 26 settembre 1994, n. 746 l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del TSRM Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25 , in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica. Legge 31 Gennaio 1983, n.25 Modifiche ed integrazioni della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’attività di tecnico sanitario di radiologia medica Legge 4 agosto 1965, n.1103 Regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di radiologia medica i tecnici sanitari di radiologia medica….. sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica anche in assenza del medico radiologo i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate Servizi di radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, radiologia complementare,….. D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 Disciplina dell’esercizio delle professioni, regolamenti democrazia elettorale Codice Deontologico del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (2004) MARLIA e BARGA GIUSTIFICAZIONE COSA BOLLE IN PENTOLA… XII° COMMISSIONE IGIENE E SANITA’ SENATO SIRM/SNR AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA PROCEDURE RIFORMA ORDINI: IL PUNTO DI VISTA DEI TSRM EURATOM 59/2013 DISEGNI DI LEGGE 1324 E ABBINATI VIAGGIO NEL TEMPO: CIRCOLARE 42/44 2012 COMMA 566. SOSTENIBILITA’ O COLLASSO DEL SISTEMA UNIVERSALISTICO RADIOLOGIA COMPLEMENTARE MDC E TSRM ECOGRAFIA E TSRM AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA PRIMA…MARLIA Martedì 9 aprile 2013, 2 TSRM sono stati rinviati a giudizio perché, presso la Casa della salute di Marlia, presidio territoriale dell’Azienda USL2 di Lucca, su prescrizione medica e prenotazione CUP, effettuavano indagini radiologiche convenzionali del torace, dell'apparato osteo-articolare e ortopantomografie. Poiché presso la Casa della salute di Marlia non era prevista la presenza fisica del medico radiologo, le immagini venivano refertate a distanza presso la radiologia dell'Ospedale di Lucca, grazie alle tecnologie informatiche acquisite a seguito di ingenti investimenti economici regionali (Sistemi RIS e PACS). AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA I due TSRM sono accusati di aver esercitato la professione di medico specialista in radiologia, con i seguenti capi di imputazione per i TSRM: • effettuavano abitualmente esami radiologici in assenza dello medico specialista; • svolgevano compiti esclusivi dello stesso (quale l'inquadramento clinico anamnestico, la giustificazione dell'esame proposto e l'informativa per il consenso); • omettevano di effettuare una accurata anamnesi allo scopo di sapere se le donne fossero in stato di gravidanza. AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA …POI BARGA Lunedì 1 luglio 2013, 12 TSRM hanno ricevuto un avviso di garanzia perché, presso il presidio ospedaliero di Barga, presidio territoriale dell’Azienda USL2 di Lucca, su prescrizione medica e prenotazione CUP, effettuavano indagini radiologiche convenzionali del torace, dell'apparato osteo-articolare e ortopantomografie. Poiché presso il presidio di Barga non era prevista la presenza fisica del medico radiologo, le immagini venivano refertate a distanza presso la radiologia dell'Ospedale di Lucca, grazie alle tecnologie informatiche acquisite a seguito di ingenti investimenti economici regionali (Sistemi RIS e PACS). (circa) 25.000 Tecnici di Radiologia! (circa) 25.000 Tecnici di Radiologia si mobilitano! AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Cosa prevede la norma Proposta Giustificazione Richiesta AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Giustificazione 1/2 (DLgs 187/2000, art. 3) - la giustificazione è sacrosanta, e sarebbe da ricercarsi anche in assenza di un disposto quale il DLgs 187/2000; - oggi, nel nostro Paese, per giustificazione è un atto medico*. competenza, la *Practitioner: a medical doctor, dentist or other health professional, who is entitled to take clinical responsibility for an individual medical exposure in accordance with national requirements. AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Giustificazione 2/2 (DLgs 187/2000, art. 3) a. Direttamente b. Preliminarmente: procedure cliniche Proposta Giustificazione Richiesta AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Specialista (DLgs 187/2000, art. 2, lettera f) a. Direttamente: medico specialista nel flusso! Proposta Giustificazione Richiesta Se fuori dal flusso: a. omissione b. procedure cliniche Proposta Giustificazione Richiesta AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Procedure cliniche (DLgs 187/2000, art. 6) Se sulla base delle migliori prove di efficacia rilevabili dalla letteratura (evidence based radiology, EBR) si dimostra che l'indagine X è in grado di rispondere con efficacia al quesito clinico Y, l'indagine X è appropriata, pertanto giustificata. Ne deriva, necessariamente, che da quel momento in avanti, per rispondere al quesito clinico Y, l'indagine X sarà giustificata ex ante. In un siffatto contesto logico e metodologico (procedure cliniche), il TSRM può, da solo, per le competenze acquisite nel percorso di studi universitario e per la conseguente abilitazione da parte dello Stato, valutare la congruenza tra il quesito clinico (Y) e l'indagine proposta (X). AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Autorevoli riferimenti istituzionali e bibliografici AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Procedure cliniche (DLgs 187/2000, art. 6) Dato un determinato quesito clinico (o gruppo omogeneo di quesiti clinici)… …sulla base delle migliori evidenze rilevabili dalla letteratura, preferibilmente di sintesi (linee guida robuste per metodo di elaborazione, revisioni sistematiche o report di HTA)… PDTA …l'indagine radiologica (a questo punto giustificata) da effettuare è... AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Procedure cliniche (DLgs 187/2000, art. 6) Tale impostazione non solo è compatibile con la norma, ma è nella norma. L'art. 3 del DLgs 187/2000, col quale il nostro Paese recepisce la direttiva 97/43/Euratom (in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche). Le lettera a, b, c del comma 2 inducono senza possibilità di fraintendimento ad assumere che la regola sono le procedure cliniche di cui sopra. E non si parli di erosione di competenze mediche: allo specialista d'area radiologica è, infatti, riservata la valutazione dei casi che fanno eccezione a quanto previsto dalle procedure cliniche, per i quali il TSRM potrà effettuare l'indagine soltanto dopo la giustificazione da parte dello specialista d’area radiologica. AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Procedure cliniche (DLgs 187/2000, art. 6) Tali procedure sono di tipo clinico e consentirebbero di giustificare ex ante una quota rilevante delle indagini, anche in assenza fisica del medico radiologo, al quale rimarrebbe comunque la giustificazione delle eccezioni. procedura clinica ≠ protocollo operativo AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Procedure cliniche Tali procedure garantiscono, contestualmente: (DLgs 187/2000, art. 6) - appropriatezza e qualità della prestazione (garanzie a favore della persona sottoposta all'indagine); - omogeneità di erogazione, superando distinzioni quali giorno/notte, pubblico/privato, ospedale/territorio, ricoverati/esterni, etc...; - il giusto orientamento dei percorsi formativi: se so con precisione cosa devo fare e come devo farlo, definisco meglio la formazione necessaria per riuscirci; - copertura medico-legale per gli operatori; - riduzione dei rischi, clinici e medico-legali. AREA RADIOLOGICA. REALTA’ O FANTASIA Un esempio. Un modello di riferimento? Il percorso di giustificazione degli esami di Diagnostica per immagini con impiego di radiazioni ionizzanti PRGE.A909.0002 Rev. 0 Procedura Generale 03/10/2013 Pagina 1 di 12 1. TITOLO, DESCRIZIONE E GRUPPO DI LAVORO Il percorso di giustificazione degli esami di Diagnostica per immagini con impiego di radiazioni ionizzanti 1.1 Descrizione sintetica 20 NOVEMBRE 2013 MINISTERO DELLA SALUTE, SIRM VS. TSRM 8 DIC 2013 17 DIC 2013 17 DIC 2013 ATTORI PROTAGONISTI MEDICO RADIOLOGO TECNICO DI RADIOLOGIA FISICO MEDICO 22 MAG 2014 MARLIA (Sentenza depositata 4 SET 2014) Dalla pronuncia si ricava quanto segue: 1) con un richiamo al D.M. n. 746/1994, nonché alla L. 31.1.1983, n. 25, si sottolineano i principi di autonomia del TSRM e collaborazione dello stesso con altre figure sanitarie; 2) ancora si evidenzia che i TSRM sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica (medico appunto prescrittore), anche in assenza del medico radiologo, i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell’apparato scheletrico, del torace e dell’addome, senza mezzi di contrasto; 3) il sistema della teleradiologia esprime un percorso corretto ed adeguato dove la telerefertazione viene eseguita da un medico radiologo “distante dal luogo di esecuzione dell’esame”; 4) in tema di raccolta del consenso informato si afferma che i TSRM sono naturalmente abilitati all’acquisizione di questo con riguardo alle esposizioni ai raggi X e, per quanto interessa il caso specifico, alla raccolta del consenso da parte di pazienti di sesso femminile in età fertile; 5) in ragione del contenuto del D.Lgs. 187/2000 ed in specie con riguardo alla disposizione di cui all’art. 3 il giudice introduce una importante chiarificazione che getta una luce efficacissima su punti interpretativi determinanti; il giudice, anche sulla scorta di una relazione tecnica acquisita in giudizio, distingue fra nuovi tipi di pratiche e pratiche evidentemente già validate e già in uso; questa distinzione viene utilizzata per chiarire un fatto che risulta dirimente ai fini del giudizio e rilevantissimo in merito al modus operandi degli addetti ai lavori; il giudice afferma che i medici radiologi hanno una responsabilità specifica che consiste nel giustificare preliminarmente “tutti i nuovi tipi di pratiche” al fine contenere le esposizioni alle radiazioni in rapporto ai benefici, con una valutazione di tipo generale sull’efficacia di tecniche alternative; 6) le chiarissime affermazioni indicano in modo naturalmente conseguente che nel caso di Marlia gli imputati stavano svolgendo un’attività perfettamente adeguata e conforme alla norma poiché gli esami svolti erano ormai tutti assolutamente validati, eseguendo esami che comportavano l’uso di pratiche già note da tempo, sulle quali il processo di giustificazione si era ormai esaurito e dunque, per così dire, standardizzato; 7) sul piano generale, quanto appena rilevato implica che ogni innovativa tipologia di esami abbisogna di una giustificazione preliminare che valuti il rapporto rischio-beneficio, consentendone o meno l’utilizzo. 3 SET 2014 ..abbiamo ritenuto di non partecipare ai seminari previsti dalla Federazione TSRM [settembre-ottobre 2014 seminari itineranti]…perché in queste fasi di conflitto, di chiusura totale da parte loro a qualsiasi dialogo e considerando che non rispettano accordi siglati congiuntamente, non ci sono le condizioni per alcun incontro pubblico che risulterebbe assolutamente inutile e controproducente. NOV 2014, POST MARLIA Si negano le normativa statuarie affermando la completa gerarchia predominante del dlgs 187/2000 BARGA, sentenza depositata il 10 GIU 2015 IN ATTESA… FEBBRAIO 2018 I NOSTRI OBIETTIVI • Principi, competenze e modalità operative cardine • No dose soglia di 1 mSv, l’esame è giustificato laddove la pratica è sperimentata e il quesito clinico è consono alla prestazione radiologica proposta per dirimerlo • Il medico radiologo presente nel processo, non vincolante la presenza fisica. Si è dimostrato che l’assenza fisica del radiologo non compromette la sua imprescindibile presenza nel processo. • Si è cercato di riportare ognuno alle relative responsabilità ed evitare che il tsrm si trovasse, da una parte, a non poter esercitare quanto dovuto in seguito all’abilitazione statuale…. 24 GIUGNO 2015 ..proposta di legge sull’»atto medico» che pone in capo al medico la titolarità e la responsabilità di tutte le decisioni relative alla salute del paziente… Molti ordini e sindacati chiedono a gran voce questa legge. Perché? Forse manca la volontà di sedersi intorno ad un tavolo con gli altri professionsiti sanitari per definire la responsabilità di ognuno nei singoli atti all’interno dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali DEFINIZIONE METONIMICA: Stabiliti gli «atti», chi decide chi fa che cosa? Autorevolezza del medico, decisa per legge piuttosto che conquistata con l’intelligenza e la saggezza di ogni giorno! Di fronte al disagio dei medici, che si sentono sottoutilizzati da una organizzazione politica inadeguata, il vero demansionamento consiste nella burocratizzazione della professione, nella disoccupazione incipiente, nella carenza della programmazione formativa, nelle caotiche regole di accesso al lavoro, nell’incertezza giuridica, nei troppi condizionamenti al letto del paziente. Dovremmo difendere i medici e non intrappolarci con altre leggi in un paese che ne ha fin troppe e spesso inattuabili. Antonio Panti, Presidente Ordine dei Medici- Firenze 2 DOCUMENTI IN ORDINE CRONOLOGICO: EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE DEL TSRM (OGGI 566) E MANAGEMENT DELLE PRESTAZIONI RADIOLOGICHE - il documento sottoscritto lo scorso 17 dicembre, ….è quello elaborato da un altro tavolo tecnico, voluto dal Ministro a seguito delle criticità palesatesi con Marlia e Barga; - il primo sarà il documento del TSRM del futuro; Il secondo è quello del TSRM del presente (anche se al suo interno sono già riscontrabili elementi innovativi in termini di riconoscimento formale, ai massimi livelli istituzionali, della professionalità del TSRM, che se ben interpretati potranno anche generare benefici occupazionali: es. amministratore di sistema); - il primo delineerà i luoghi in cui si dovrà arrivare; il secondo fotografa con una buona risoluzione il luogo in cui siamo da tempo; - il primo sarà progettuale e formativo; il secondo è organizzativo (prima ancora che ai contenuti, si rimanda al titolo); 2 - il primo guarderà al contributo del TSRM al sistema sanitario; il secondo guarda all'interno dell'area radiologica, per fornire subito elementi utili alla gestione delle sue attività più critiche; - il primo dovrà fornire elementi utili alla costruzione di una nuova sanità; il secondo fornisce elementi utili a questa sanità. Cordiali saluti. Il Presidente DIC 2012 CARTELLA CLINICA INTEGRATA Futuro: quel periodo di tempo nel quale i nostri affari prosperano, i nostri amici sono sinceri e la nostra felicità è assicurata. (Ambrose Bierce)