Indice Disciplina dell'albo Iscrizione all'albo: − in generale − requisiti di onorabilità − situazioni impeditive − titolo di studio − prova valutativa − iscrizione di diritto − contributo annuo di vigilanza Cancellazione dall'albo e successiva reiscrizione Commissioni regionali e provinciali Albo unico nazionale dei promotori finanziari Attività dei promotori finanziari In generale Regole di comportamento Conservazione della documentazione Incompatibilità: − promotore e consulenza − promotore ed assunzione di cariche presso società − altre incompatibilità Promotori finanziari: Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − In generale (art. 31, d. lgs. n. 58/1998) • iscrizione e concreto esercizio dell`attivita` Un promotore finanziario può rimanere iscritto al relativo albo anche nel caso in cui non sia legato ad alcun soggetto abilitato. risp. ques. n. 1047275/2001 Vai agli atti • semplificazione della procedura di iscrizione all`Albo La Commissione ha chiarito alcuni aspetti connessi al coordinamento della disciplina delle certificazioni amministrative, introdotta dal regolamento (d.P.R. n. 403/1998) di attuazione della legge n. 127/1997, con la normativa Consob riguardante la documentazione da produrre con l'istanza di iscrizione all'albo dei promotori finanziari. com. n. 99023649/1999 Vai agli atti 2 Promotori finanziari: Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Requisiti di onorabilita` (art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 1, regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998) • preclusioni all`accesso all`Albo: natura Le preclusioni all'accesso all'albo dei promotori finanziari, disposte dall'art. 1, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, devono essere qualificate come effetti penali della sentenza di condanna e non come pena accessoria. com. n. 51191/2000 Vai agli atti • preclusioni all`accesso all`albo: rilevanza della sospensione condizionale della pena Ai soggetti condannati con concessione del beneficio della sospensione condizionale ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 non può essere negato in via automatica l'accesso o la permanenza nell'albo dei promotori finanziari, essendo invece necessaria una valutazione di natura discrezionale da svolgersi caso per caso in considerazione della effettiva incidenza del reato sull'attitudine del soggetto all'espletamento dell'attività di promotore finanziario. com. n. 3025269/2003 Vai agli atti • preclusioni all`accesso all`Albo: irrilevanza dell`estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa L'estinzione del reato per decorso del tempo (art. 167 c.p.) nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa non elimina gli effetti penali della condanna, ivi compresa l'eventuale preclusione com. n. 51191/2000 e n. 3025269/2003 3 all'accesso all'albo dei promotori finanziari (disposta sulla base di valutazioni discrezionali da effettuarsi caso per caso, come chiarito nella comunicazione n. 3025269/2003), che sono destinati a venir meno solo con la pronuncia di una sentenza di riabilitazione. risp. ques. n. 51987/2000 Vai agli atti • preclusioni all`accesso all`Albo: rilevanza dell`estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti L'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 167 c.p. e 445, comma 2, c.p.p.) comporta l'eliminazione di ogni effetto penale della condanna, ivi compresa la preclusione all'accesso all'albo dei promotori finanziari; in tali ipotesi l'accoglimento della domanda di iscrizione all'albo non è subordinato alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione. com. n. 51191/2000 risp. ques. n. 51984/2000 Vai agli atti • delitti contenuti nelle leggi speciali I delitti di "Produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) rientrano nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Sono, infatti, ritenuti delitti preclusivi l'iscrizione all'albo non solamente quelli di cui al libro II della c.p., corrispondenti alle categorie contenute nella citata previsione regolamentare, ma anche tutti quelli contenuti nelle leggi speciali che offendono i medesimi beni giuridici, secondo il criterio dell'oggetto dell'offesa. risp. ques. n. 99009261/1999 e n. 3023059/2003 Vai agli atti • imprenditore individuale dichiarato fallito L'iscrizione all'albo dell'imprenditore individuale dichiarato fallito e del socio illimitatamente responsabile al quale si è esteso il fallimento della società, presuppone che sia intervenuta la loro riabilitazione, ossia che siano decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento ed essi abbiano dato prove effettive e costanti di buona condotta. risp. ques. n. 1009927/2001 Vai agli atti 4 Promotori finanziari: Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Situazioni impeditive (art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 2, regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998) • esponenti aziendali di imprese sottoposte a: fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate Il divieto, di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 (divieto di iscrizione all'albo dei promotori finanziari per coloro che hanno svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate) decorre dall'adozione del provvedimento con cui viene dichiarato il fallimento ovvero del decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta amministrativa da parte dell'Autorità che ha la vigilanza sull'impresa. risp. ques. n. 51174/2000 Vai agli atti • esponenti aziendali di imprese sottoposte a: concordato preventivo Il concordato preventivo, pur presentando affinità di struttura e di effetti con il fallimento e con le altre procedure concorsuali, non può essere considerato quale procedura equiparata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Pertanto, agli esponenti aziendali di un'impresa in concordato preventivo non si applica il divieto di iscrizione all'albo dei promotori finanziari previsto dalla norma stessa. risp. ques. n. 51174/2000 Vai agli atti 5 Promotori finanziari: Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Titolo di studio (art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 3, comma 1, regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998) • mancanza di titolo di studio idoneo Il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 rappresenta un requisito inderogabile per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari; conseguentemente l'esperienza professionale di cui all'art. 4 del citato regolamento ministeriale (nel caso di specie essere stato agente di cambio) esonera coloro che la hanno acquisita dal superamento della prova valutativa, altrimenti necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, ma non elimina l'obbligo, per gli stessi, di possedere il titolo di studio richiesto. risp. ques. n. 2008436/2002 Vai agli atti • diploma di durata quadriennale e titoli rilasciati dalle accademie delle belle arti Il diploma quadriennale non completato dall'anno integrativo, ma dal conseguimento del titolo accademico della scuola delle belle arti, non può considerarsi titolo di studio idoneo al fine dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti, né il diploma rilasciato a seguito di corso quadriennale, né il titolo accademico della scuola delle belle arti sono idonei a soddisfare la previsione normativa. In particolare, i titoli rilasciati dalle accademie delle belle arti, in base alla normativa vigente, non possono considerarsi equivalenti ai diplomi di istruzione secondaria superiore, trattandosi di titoli di studio autonomi di cultura specializzata, valevoli solo per le attività per le quali sono stati conferiti. risp. ques. n. 99079012/1999 Vai agli atti 6 • diplomi rilasciati dai conservatori di musica I diplomi rilasciati dai conservatori di musica non possono considerarsi equivalenti ai diplomi di istruzione secondaria superiore, il cui possesso è richiesto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, trattandosi di titoli di studio autonomi di cultura specializzata, valevoli solo per le attività per le quali sono stati conferiti. risp. ques. n. 1086204/2001 Vai agli atti • valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri: attribuzione alla Consob E' attribuita inderogabilmente alla Consob la valutazione relativa alla equipollenza dei titoli di studio esteri rispetto al grado di istruzione richiesto ai fini dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari: la documentazione in possesso delle commissioni regionali e provinciali, concernente il titolo di studio conseguito all'estero da parte di un soggetto che intende ottenere l'iscrizione all'albo, deve essere trasmessa alla Consob per la valutazione in argomento. risp. ques. n. 75157/2000 Vai agli atti • valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri: documentazione necessaria La Consob, per formulare alle commissioni regionali e provinciali di volta in volta richiedenti un giudizio di equipollenza dei titoli di studio esteri ex art. 3 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, richiede che venga prodotta la seguente documentazione: a) originale del diploma conseguito; b) traduzione ufficiale del titolo; c) un atto di legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, ovvero l'apposizione del timbro "Apostille" previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; d) una "dichiarazione di valore in loco" a cura della rappresentanza diplomatico consolare italiana competente per territorio, dalla quale risultino la natura giuridica e il livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, l'indirizzo formativo e la completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifica del numero complessivo degli anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento. Nell'eventualità che il soggetto richiedente sia iscritto presso un'università italiana, la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione costituisce elemento decisivo al fine del rilascio di un giudizio positivo di equipollenza da parte della Consob. risp. ques. nn. 65165/2000 69314/2000 1023088/2001 1042194/2001 Vai agli atti Qualora i titoli di studio esteri siano stati conseguiti al termine di un periodo scolastico di undici anni, è richiesto, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari. 7 • valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri: diploma di laurea Il titolo di studio estero considerato ai fini della valutazione di equipollenza può consistere anche in un diploma di laurea, in quanto il diploma di scuola secondaria superiore rappresenta la soglia minima di istruzione richiesta. risp. ques. n. 75157/2000 Vai agli atti 8 Promotori finanziari: Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Prova valutativa (art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 3, comma 2, regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998) • natura della prova valutativa La prova valutativa per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, prevista dall'art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, costituisce a tutti gli effetti un esame di Stato, di cui presenta le caratteristiche. risp. ques. n. 98080357/1998 Vai agli atti • composizione della commissione esaminatrice La composizione della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari coincide con la composizione della commissione regionale e/o provinciale per l'albo dei promotori finanziari (art. 9, comma 1, lett. c), del regolamento n. 10629/1997). Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari, anche quando presiedono, in qualità di commissioni esaminatrici, allo svolgimento dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo, sono validamente costituite quando siano presenti tutti e tre i membri effettivi, eventualmente sostituiti, in caso di impedimento di taluno di questi, dai rispettivi membri supplenti. risp. ques. nn. 98072856/1998 97005493/1997 Vai agli atti • necessita` di sostenere la prova scritta e la prova orale nell`ambito della stessa sessione di esame 9 Nel caso in cui il candidato aspirante promotore finanziario abbia sostenuto e superato la prova scritta, dovrà sostenere la prova orale nell'ambito della stessa sessione di esame. risp. ques. n. 79898/2000 Vai agli atti • reiscrizione senza prova valutativa Qualora il promotore chieda di essere cancellato dall'albo, lo stesso può essere nuovamente iscritto su propria domanda, senza dover sostenere un'ulteriore prova valutativa. risp. ques. n. 1068752/2001 Vai agli atti 10 Promotori finanziari: Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Iscrizione di diritto (art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 4, regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998) • interpretazione tassativa dell`art. 4 La ratio della disciplina dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari ed anche il tenore letterale della stessa inducono a considerare l'esenzione dalla prova valutativa riservata esclusivamente alle specifiche figure professionali elencate nell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 e non anche a quelle estere corrispondenti, né tantomeno ai soggetti in possesso del mero titolo abilitativo all'esercizio di una delle professioni stesse. Ne discende, pertanto, che le specifiche figure professionali elencate nel citato regolamento ministeriale non sono suscettibili di interpretazione estensiva e analogica. (Vedi anche le massime "amministratore delegato di una sim", "presidente o membro del consiglio di amministrazione di sim" ed "esperienza professionale maturata presso sgr: validità"). risp. ques. nn. 99071979/1999 1047369/2001 1050703/2001 1064732/2001 1073058/2001 Vai agli atti • titolo abilitativo all`attivita` di "conseiller financier" Non è esentato dal superamento della prova valutativa prevista dall'art. 3 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, colui che ha conseguito il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di "conseiller financier", non rientrando in nessuna delle figure professionali elencate nell'art. 4 del citato regolamento ministeriale. risp. ques. n. 1050703/2001 Vai agli atti • agenti assicurativi 11 L'accesso all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa non è consentito agli agenti assicurativi, non essendo tale categoria ricompresa nel novero di "coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale" avendo svolto una delle attività individuate nell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. risp. ques. nn. 3540/2000 40071/2000 Vai agli atti • negoziatori abilitati ai sensi dell`art. 7, comma 2, legge n. 1/1991 La previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 si riferisce esclusivamente ai negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991 e non può quindi essere estesa ad altre figure di negoziatore. risp. ques. n. 99071979/1999 Vai agli atti • negoziatori individuati dalla Borsa Italiana spa I soggetti negoziatori presi in considerazione dalla Borsa Italiana spa (e cioè i negoziatori forniti di una "adeguata qualificazione professionale" individuati dal consiglio di amministrazione della Borsa Italiana spa con provvedimento del 25 ottobre 1999, "ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori ai mercati gestiti dalla Borsa Italiana spa") non sono esonerati dalla prova valutativa. risp. ques. n. 2007074/2002 Vai agli atti • esperienza professionale maturata presso banche e sim La professionalità rilevante, ai sensi dell'art. 4, lett. c) e d), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari si deve ritenere collegata allo svolgimento di una (o più) delle attività inerenti ai servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998, e non anche ai servizi accessori, per un periodo di tempo che, seppure non continuativo, sia stato pari, complessivamente, ad almeno tre anni. E' irrilevante, ai fini dell'iscrizione all'albo con esonero dalla prova valutativa, l'esperienza professionale maturata in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 1/1991. com. nn. 98021215/1998 1069070/2001 risp. ques. n. 3068443/2003 Vai agli atti • funzionario addetto al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca L'espressione "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" è intesa in senso ampio, includendo non solo gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 415/1996 (ora art. 1 d.lgs. n. 58/1998), com. n. 98021215/1998 risp. ques. n. 12 bensì anche "gli altri prodotti finanziari della banca ad essi assimilabili". Per l'individuazione del concetto di prodotti finanziari occorre fare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998, che definisce tali "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria"; ne consegue che possono ricomprendersi nella definizione i prodotti finanziari "di raccolta" e non anche quelli "di erogazione". 51086/2000 3068443/2003 Vai agli atti L'attività di "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" non va intesa in senso restrittivo e riferita soltanto alla commercializzazione svolta presso la rete operativa (filiali). Perché ricorra, infatti, la qualifica di funzionario addetto al settore della commercializzazione, è necessario e sufficiente che il funzionario abbia assunto responsabilità dirette nell'ambito dell'attività di commercializzazione, così acquisendo l'esperienza professionale che giustifica l'esonero dalla prova valutativa, altrimenti occorrente per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari. • responsabile commerciale L'attività svolta presso una filiale di banca dal responsabile commerciale, inteso come figura ricoprente un ruolo di vertice nel settore della commercializzazione dei prodotti finanziari, con poteri decisionali e responsabilità superiori rispetto ai singoli funzionari addetti al medesimo settore, rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. risp. ques. n. 3068443/2003 Vai agli atti • quadro direttivo di 1° livello e vice responsabile di filiale Non è in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari l'istante che abbia prestato la propria attività lavorativa presso una banca in qualità di "quadro direttivo di 1° livello" (a norma del CCNL Abi dell'11 luglio 1999) e di "vice responsabile di filiale". Infatti la qualifica di quadro direttivo di 1° livello non è equiparabile a quella di funzionario e la qualifica di vice responsabile di un'unità operativa non configura l'ipotesi di preposizione alla responsabilità di un'unità operativa, prevista dall'art. 4, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. risp. ques. nn. 1047369/2001 4019200/2004 Vai agli atti • quadro direttivo di 2° livello Non è in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari l'istante che abbia prestato la propria attività lavorativa presso una banca in qualità di "quadro direttivo di 2° livello", in quanto, ai sensi del CCNL Abi dell'11 luglio 1999, nella suddetta categoria sono stati collocati i soggetti appartenenti alla risp. ques. n. 2024801/2002 Vai agli atti 13 precedente categoria dei "Quadri Super". La qualifica di quadro direttivo di 2° livello non è pertanto equiparabile a quella di funzionario. • assenza della qualifica di funzionario del soggetto istante L'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa di chi non abbia rivestito la qualifica di funzionario, presuppone l'acquisizione di un'esperienza professionale conseguente all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento, come individuati dal d.lgs. n. 58/1998, in qualità di preposto a (o di responsabile di) una dipendenza o altra unità operativa ed è strettamente correlata all'assunzione di tali posizioni. L'abituale presentazione alla clientela in qualità di funzionario non costituisce requisito sufficiente per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, per la quale si richiede, ai sensi dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, che l'interessato, in assenza dell'inquadramento con la qualifica contrattuale di funzionario, sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, ovvero responsabile della stessa. com. n. 1069070/2001 risp. ques. nn. 38962/2000 66534/2000 1023094/2001 1050420/2001 1068755/2001 1068761/2001 Vai agli atti • sostituto del responsabile di unita` operativa, reggente, vice−reggente La qualità di "sostituto" del responsabile di un'unità operativa, ovvero di reggente o vice−reggente dell'unità stessa non è sufficiente a far acquistare la specifica esperienza professionale richiesta dal comma 1, dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, ai fini dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. risp. ques. n. 1069052/2001 Vai agli atti • concetto di unita` operativa L'espressione "unità operativa" può essere interpretata in senso ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise le banche e le imprese di investimento. Solo queste ultime, tenuto conto della propria articolazione organizzativa ufficiale, sono in grado di certificare che un proprio dipendente sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che comunque sia stato responsabile della stessa, che sia stato addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58/1998, e che abbia svolto mansioni effettivamente implicanti assunzione di responsabilità decisionali. com. n. 98021215/1998 risp. ques. nn. 30339/2000 1023131/2001 1069051/2001 1069052/2001 2014598/2002 Vai agli atti 14 Non è necessario che l'unità operativa o la dipendenza a cui l'istante sia preposto o di cui sia responsabile siano destinate esclusivamente allo svolgimento di servizi di investimento. • amministratore delegato di una sim L'esercizio della carica di amministratore delegato di una sim per un periodo superiore a tre anni costituisce presupposto idoneo per ottenere l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, pur non rientrando tale figura tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti i requisiti previsti dal citato articolo rappresentano condizioni minime in presenza delle quali l'esperienza professionale maturata da un soggetto esonera lo stesso dalla prova valutativa altrimenti necessaria per l'iscrizione all'albo. risp. ques. n. 1073058/2001 Vai agli atti • presidente o membro del consiglio di amministrazione di sim La qualifica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di una sim, pur non rientrando tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, non preclude l'iscrizione "di diritto" all'albo dei promotori finanziari, in presenza degli altri requisiti richiesti, sempre che i soggetti che rivestono tali qualifiche siano (o siano stati) titolari di deleghe operative concernenti la prestazione di servizi di investimento. risp. ques. n. 3027873/2003 Vai agli atti • responsabile del controllo interno Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, che consente l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, con esonero dalla prova valutativa, tra gli altri, a coloro che abbiano acquisito una specifica esperienza professionale avendo svolto l'attività di "responsabile del controllo interno" presso una banca, la figura del "responsabile del controllo interno" non deve essere ricondotta ad una o ad entrambe le qualifiche precedentemente richiamate dalla norma (personale preposto e funzionario di banca), ma va considerata autonomamente e va riferita ad un soggetto che sia a capo di un'unità operativa svolgente funzioni di controllo interno. com. n. 99052230/1999 risp. ques. nn. 1035077/2001 2024801/2002 Vai agli atti La figura di "responsabile del controllo interno", richiamata dall'art. 4, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, non coincide con il titolare di una filiale o con il responsabile del controllo interno di un'unità operativa, bensì con il responsabile dell'intera funzione di controllo interno della banca, previsto dall'art. 57 del regolamento intermediari per lo svolgimento di funzioni di controllo 15 interno sia presso le banche autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento sia presso le sim. • esperienza professionale maturata presso banche ed imprese di investimento comunitarie E' ammissibile, ai fini dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa, anche l'esperienza professionale maturata presso banche o imprese di investimento comunitarie, autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro Paese di origine. L'esperienza professionale maturata deve riferirsi ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, nonché ai servizi di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al decreto medesimo e autorizzati nello Stato comunitario di origine. In tal caso la dichiarazione resa dal rappresentante legale della società, attestante l'esperienza professionale maturata, dovrà specificare che l'attività richiesta è stata svolta con una qualifica o posizione equivalente a quella prevista dall'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. com. nn. 99060435/1999 18207/2000 risp. ques. n. 98098102/1998 Le "dichiarazioni autentiche" che, ai sensi del comma 3, dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, devono essere rilasciate dalle società comunitarie, devono indicare, in premessa, gli estremi dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata al soggetto dichiarante dall'autorità del Paese di origine (elementi di identificazione del provvedimento, indicazione dell'autorità che lo ha adottato e relativo periodo di validità) e la specificazione dei servizi autorizzati. Le commissioni regionali e provinciali dovranno verificare, nel caso in cui il soggetto che richiede l'iscrizione all'albo dei promotori sia stato addetto ad un servizio di investimento, che nello stesso periodo l'intermediario dichiarante fosse autorizzato alla prestazione del medesimo servizio. Vai agli atti • esperienza professionale maturata presso banche ed imprese di investimento extracomunitarie L'esperienza professionale maturata presso una banca o un'impresa di investimento extracomunitaria assume rilevo ai fini dell'accesso all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa − ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 − solo nel caso in cui l'attività sia stata svolta, per il periodo prescritto, presso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento in Italia ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 58/1998, con o senza stabilimento di succursali. com. n. 18207/2000 Vai agli atti 16 • esperienza professionale maturata presso sgr: validita` L'art. 4, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 − che consente l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, con esonero dalla prova valutativa, tra gli altri, a coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale nel settore dei servizi di investimento presso "banche o imprese di investimento" − può essere interpretato nel senso di ritenervi inclusi anche gli addetti al servizio di gestione individuale di portafogli di investimento presso sgr; ciò in quanto il predetto servizio di investimento rientra tra quelli nei quali la prescritta esperienza professionale può essere maturata e l'esperienza stessa sarebbe acquisita presso imprese che, pur essendo di tipo differente da "banche o imprese di investimento", operano nello stesso settore. risp. ques. nn. 99025486/1999 50465/2000 Vai agli atti • esperienza professionale maturata presso sgr: "responsabile amministrativo" dei fondi comuni di investimento Un funzionario di una sgr che svolga da oltre un triennio la funzione di direttore amministrativo e, nell'ambito di detta funzione, sia "responsabile amministrativo dei Fondi" non può essere iscritto nell'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa. La funzione di "responsabile amministrativo" non vale a qualificare il funzionario della sgr come "addetto" ad uno dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998. Perché una simile qualifica ricorra è necessario, infatti, che il funzionario abbia assunto responsabilità dirette nella prestazione del servizio, così acquisendo l'esperienza professionale che giustifica l'esonero dalla prova valutativa altrimenti occorrente per l'iscrizione all'albo. risp. ques. n. 16885/2000 Vai agli atti • esperienza professionale maturata presso sgr: addetti al servizio di gestione collettiva Non sono legittimati all'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari gli addetti al servizio di gestione collettiva del risparmio presso sgr, in quanto tale settore non rientra tra i servizi di investimento di cui all'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. risp. ques. n. 50465/2000 Vai agli atti • esperienza professionale maturata presso Poste Italiane spa Rientrano tra i soggetti legittimati all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa anche gli addetti, presso Poste Italiane spa, ai servizi di investimento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 144/2001, rientrando tale fattispecie nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti, in presenza risp. ques. n. 2040948/2002 Vai agli atti 17 dell'espressa equiparazione operata dal d.P.R. n. 144/2001 di Poste Italiane spa alle banche nazionali, la previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del citato regolamento ministeriale − che attribuisce rilevanza all'attività svolta da alcune categorie di dipendenti di banca che abbiano maturato una specifica esperienza professionale nella prestazione di servizi di investimento − appare direttamente applicabile alle medesime categorie di dipendenti di Poste Italiane spa che abbiano maturato analoghe esperienze per un periodo di tempo pari ad almeno tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 144/2001. • esperienza acquisita presso societa` commissionarie di borsa L'aver ricoperto la carica di direttore generale ovvero le mansioni di gestore patrimoniale di una commissionaria di borsa (per un periodo di tempo non inferiore a tre anni) non rientra tra le attività previste dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. L'interpretazione estensiva del regolamento n. 472/1998, sulla base del criterio dell'attività esercitata piuttosto che su quello della tipologia del soggetto per conto del quale l'attività viene svolta, può consentirsi, valutati i singoli casi concreti, solo per le attività di intermediazione mobiliare disciplinate dalla legge n. 1/1991 (e dalla normativa successiva) ed esercitate da banche ed imprese di investimento o da soggetti a queste assimilabili, ma non anche per le attività esercitate precedentemente da soggetti che non avevano i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 1/1991 per ottenere l'iscrizione all'albo sim. risp. ques. nn. 1064732/2001 1072479/2001 Vai agli atti • dichiarazione prevista dall`art. 18 ter della legge n. 1/1991 La dichiarazione prevista dall'art. 18 ter della legge n. 1/1991 − avente lo scopo di permettere ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 1/1991, esercitavano le attività di cui all'art. 1, comma 1, della menzionata legge, di continuare ad esercitarle fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore − non consente l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, per ottenere la quale occorre aver acquisito una specifica esperienza professionale nello svolgimento delle attività previste dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. risp. ques. n. 43076/2000 Vai agli atti • dichiarazione attestante l`esperienza professionale acquisita: soggetti legittimati a rilasciarla L'esperienza professionale necessaria per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari deve risultare dalla dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze com. n. 99052230/1999 risp. ques. n. 18 n. 472/1998, che la società è tenuta a rilasciare all'interessato. Solo la società, infatti, tenuto conto della propria articolazione organizzativa, è in grado di certificare che un proprio dipendente sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che comunque sia stato responsabile della stessa e che sia stato effettivamente addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58/1998. 30339/2000 Vai agli atti La dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento, abilitante all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa, potrà essere resa, oltre che dal rappresentante legale dell'istituto, anche da soggetti che, provvisti di firma sociale ai sensi dello statuto, siano preposti alla gestione e amministrazione del personale. • dichiarazione attestante l`esperienza professionale acquisita: natura e contenuto La dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento deve indicare, in modo specifico, le mansioni del soggetto istante, individuate in relazione alle attività previste dal regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, e le funzioni dello stesso in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la quale il richiedente l'iscrizione svolge o abbia svolto l'attività. com. nn. 98021215/1998 1069070/2001 risp. ques. nn. 62848/2000 1072476/2001 Vai agli atti Il rilascio della dichiarazione è finalizzato ad attestare il possesso, in capo al richiedente, dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari; per cui − ove tali requisiti di professionalità non sussistano − non può ravvisarsi in capo alla banca o all'impresa d'investimento uno specifico obbligo di rilasciare tale dichiarazione. In nessun caso, comunque, alla banca e all'impresa di investimento è rimessa una valutazione sostanziale circa la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'albo, essendo la dichiarazione autentica una mera dichiarazione di scienza diretta al semplice accertamento di fatti oggettivi (vale a dire ad attestare l'unità organizzativa alla quale il richiedente l'iscrizione all'albo è stato preposto o della quale è stato responsabile, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento). L'obbligo da parte delle banche e imprese di investimento di rilasciare ai propri dipendenti la dichiarazione attestante i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari sussiste anche nel caso in cui gli stessi non abbiano alcun interesse attuale all'iscrizione stessa, non potendo svolgere, in quanto dipendenti di banca, l'attività di promotore finanziario per altri intermediari. 19 Nella dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento non dovrà essere fatta menzione né dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per destituzione, né dell'esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del richiedente nell'esercizio delle mansioni allo stesso affidate, essendo la dichiarazione di cui trattasi finalizzata al solo accertamento dei requisiti professionali per l'accesso all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa. Il soggetto presso il quale il richiedente ha svolto la propria attività è quindi tenuto a rilasciare la dichiarazione autentica qualora l'aspirante promotore possegga i requisiti di professionalità richiesti dal citato regolamento ministeriale, indipendentemente dall'esistenza di provvedimenti disciplinari a carico dello stesso, data la non incidenza di questi ultimi sui requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo con esonero dalla prova valutativa. • dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all`esperienza professionale acquisita: suo rilascio L'attestazione dell'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento, abilitante all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa, può anche risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968 e all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere sottoscritta dall'aspirante promotore finanziario in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente l'iscrizione all'albo. com. nn. 99023649/1999 1069070/2001 risp. ques. nn. 1021224/2001 1072476/2001 Vai agli atti La possibilità da parte di una banca di invitare i propri dipendenti − che abbiano chiesto alla banca stessa l'attestazione dei requisiti di professionalità − di provvedervi mediante autocertificazione attiene ad una valutazione di opportunità rimessa alla banca interessata che, come tale, esula dalle competenze della Consob. • dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all`esperienza professionale acquisita: controlli sulla dichiarazione sostitutiva Nel caso in cui l'attestazione relativa ai requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari risulti da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le commissioni regionali, alle quali compete la verifica del possesso, da parte del richiedente, dei com. n. 99023649/1999 Vai agli atti 20 requisiti prescritti, provvedono a richiedere conferma scritta di quanto dichiarato dal richiedente ai soggetti aventi titolo al rilascio dell'attestazione, presso le banche o le imprese di investimento. • dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all`esperienza professionale acquisita: obblighi delle banche e delle sim nei confronti delle commissioni regionali Pur non ravvisandosi l'obbligo per la banca e l'impresa di investimento di rilasciare la dichiarazione autentica di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 nel caso in cui il soggetto istante non sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal citato regolamento ministeriale, queste dovranno sempre consentire alle commissioni regionali (alle quali compete la verifica del possesso in capo al richiedente dei requisiti prescritti per l'iscrizione) di verificare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni presentate − secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 445/2000 − dagli aspiranti promotori, fornendo conferma scritta di quanto dagli stessi dichiarato. com. n. 1069070/2001 Vai agli atti 21 Promotori finanziari: Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Contributo annuo di vigilanza (art. 17, regolamento n. 10629/1997) • contributo annuo di vigilanza Il contributo di vigilanza è dovuto dai promotori che risultano iscritti all'albo alla data del 2 gennaio dell'anno di competenza del contributo, indipendentemente dalla circostanza dell'effettivo svolgimento dell'attività. Pertanto, l'obbligo di pagamento del contributo annuale di vigilanza cessa solo a seguito di cancellazione dall'albo. Il promotore iscritto all'albo che si astiene dallo svolgimento dell'attività non ha diritto ad alcuna riduzione del contributo. risp. ques. n. 1068752/2001 Vai agli atti • cancellazione a domanda e pagamento del contributo di vigilanza Nel caso di delibere di cancellazione a domanda, ai fini del pagamento del contributo di vigilanza, si tiene conto della data della deliberazione da parte della Consob e non del momento in cui la deliberazione stessa è portata a conoscenza dell'interessato. Pertanto, per non risultare assoggettati al pagamento del contributo di vigilanza, gli interessati devono presentare la relativa istanza di cancellazione al più tardi entro il 3 novembre dell'anno precedente; ciò in quanto l'art. 18, commi 2 e 5, del regolamento n. 10629/1997 fissa la durata massima dell'istruttoria finalizzata ad accordare la cancellazione in sessanta giorni (di cui trenta riservati alla competente commissione regionale e trenta alla Consob). risp. ques. n. 1056054/2001 Vai agli atti • reiscrizione del promotore cancellato per omesso pagamento del contributo di vigilanza 22 In base all'art. 18, comma 7, del regolamento n. 10629/1997, il promotore finanziario cancellato dall'albo per omesso pagamento del contributo di vigilanza, per poter essere nuovamente iscritto deve aver sanato per intero la propria posizione debitoria nei confronti della Consob, inclusi gli interessi di mora nella misura legale. risp. ques. n. 1056054/2001 Vai agli atti • riscossione coattiva Il mancato pagamento del contributo comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994. Le disposizioni che regolano lo svolgimento di tale procedura impongono l'obbligo di notificare ai soggetti che non hanno versato il contributo nei termini ordinariamente previsti un invito di pagamento (sollecito) contenente l'indicazione di un termine ulteriore di pagamento. risp. ques. n. 1056054/2001 Vai agli atti 23 Promotori finanziari: Disciplina dell'Albo − Cancellazione dall'Albo e successiva reiscrizione (art. 18, regolamento n. 10629/1997) • cancellazione dall`Albo: decorrenza del termine di efficacia Poiché le delibere Consob relative a promotori finanziari divengono efficaci nel momento in cui vengono portate a conoscenza del destinatario, è da questo momento che acquista efficacia anche la cancellazione dall'albo che, pertanto, non ha alcun effetto retroattivo e non incide minimamente sui contratti stipulati dal promotore prima della cancellazione, che rimangono perfettamente validi e produttivi di effetti. risp. ques. n. 1056054/2001 Vai agli atti • reiscrizione del promotore cancellato: decorrenza del termine di efficacia La reiscrizione del promotore finanziario già cancellato a domanda o per mancato pagamento del contributo di vigilanza viene disposta con una nuova delibera che acquista efficacia dal momento in cui viene portata a conoscenza dell'interessato; è perciò esclusa la possibilità di ripristino della precedente decorrenza. risp. ques. n. 1056054/2001 Vai agli atti • reiscrizione del promotore cancellato per omesso pagamento del contributo di vigilanza In base a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, del regolamento n. 10629/1997, il promotore finanziario cancellato dall'albo per omesso pagamento del contributo di vigilanza, per poter essere nuovamente iscritto deve aver sanato per intero la propria posizione debitoria nei confronti della Consob, inclusi gli interessi di mora nella misura legale. risp. ques. n. 1056054/2001 Vai agli atti 24 • reiscrizione del promotore cancellato a domanda Qualora il promotore chieda di essere cancellato dall'albo, lo stesso può essere nuovamente iscritto su propria domanda, senza dover sostenere un'ulteriore prova valutativa. risp. ques. n. 1068752/2001 Vai agli atti • reiscrizione di promotori già iscritti in virtù di disposizioni transitorie In base alla delibera n. 13915/2003, che ha modificato il regolamento n. 10629/1997, ai fini della reiscrizione all'albo dei promotori finanziari, si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità vigenti al momento della precedente iscrizione. La ratio della disposizione è di evitare che il succedersi delle disposizioni e la conseguente modifica o eliminazione dei precedenti requisiti di professionalità possa impedire di fatto la reiscrizione all'albo, e quindi l'esercizio dell'attività di promotore finanziario, a soggetti precedentemente dichiarati idonei. In tali casi, per il richiedente sarà sufficiente autocertificare di essere già stato iscritto all'albo, senza la necessità di dimostrare alcun altro requisito di professionalità e fermo restando la verifica da parte delle competenti Commissioni regionali e provinciali della sussistenza dei vigenti requisiti di onorabilità nonché l'accertamento delle altre condizioni fissate dai commi 6, 7 ed 8 dell'art. 18 del regolamento n. 10629/1997. risp. ques. n. 3056471/2003 Vai agli atti 25 Promotori finanziari: Disciplina dell'Albo − Commissioni regionali e provinciali • composizione delle commissioni regionali e provinciali Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari sono validamente costituite quando siano presenti tutti e tre i membri effettivi, eventualmente sostituiti, in caso di impedimento di taluno di questi, dai rispettivi membri supplenti. L'espressa previsione della nomina del membro supplente, contenuta nell'art. 5, comma 3, del regolamento n. 10629/1997, trova ragione nella natura di collegio perfetto delle suddette commissioni, i cui membri, in quanto designati da centri di riferimento di diversi interessi economici, settoriali e istituzionali, devono essere tutti presenti alle discussioni ed ai processi deliberativi, proprio al fine di favorire la tutela degli interessi di cui sono singolarmente portatori. risp. ques. nn. 97005493/1997 98072856/1998 Vai agli atti • incompatibilita` con la carica di presidente di commissione regionale La carica di presidente di una commissione regionale per l'albo dei promotori finanziari è incompatibile con lo svolgimento delle funzioni di sindaco revisore di una banca; ciò in quanto l'art. 8, comma 2, del regolamento n. 10629/1997 stabilisce che la suddetta carica di presidente è incompatibile, tra l'altro, "con qualsiasi incarico" presso un soggetto abilitato all'offerta fuori sede. risp. ques. n. 97007579/1997 Vai agli atti • promotori finanziari residenti all`estero 26 Nel caso in cui un promotore finanziario trasferisca la propria residenza all'estero, la competente commissione regionale dovrà verificare che il soggetto in argomento abbia eletto domicilio in Italia, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento n. 10629/1997. risp. ques. n. 98090749/1998 Vai agli atti • obblighi dei promotori finanziari nei confronti delle commissioni regionali Nel caso in cui la ristrutturazione societaria di un gruppo preveda il conferimento di tutta la rete di promotori finanziari da una società ad un'altra, rimane fermo l'obbligo per i promotori finanziari di comunicare alle competenti commissioni regionali la variazione del soggetto abilitato per conto del quale operano. La società che conferisce la rete potrà effettuare, in nome e per conto degli stessi promotori, la prevista comunicazione alle commissioni regionali competenti relativa alla cessazione del rapporto in essere con gli stessi e la contestuale attivazione del medesimo rapporto di agenzia con la società conferitaria. risp. ques. n. 99038841/1999 Vai agli atti 27 Promotori finanziari: Disciplina dell'Albo − Albo unico nazionale dei promotori finanziari (art. 12, regolamento n. 10629/1997) • consultazione dell`Albo Nessun ostacolo sussiste alla consultazione dell'albo unico nazionale dei promotori finanziari e all'estrazione di copie dello stesso, trattandosi di un albo pubblico, destinato alla massima diffusione e accessibile a chiunque vi abbia interesse, nelle forme di pubblicazione attualmente in uso. Tale albo è pubblicato, tra l'altro, sul sito internet della Consob, presso il quale può essere consultato. risp. ques. n. 66794/2000 Vai agli atti • attivita` di elaborazione e pubblicazione dei dati tratti dall`Albo da parte di privati L'attività consistente nell'elaborare e pubblicizzare via internet i dati dell'albo da parte di privati può legittimamente compiersi solo in conformità alle disposizioni della legge n. 675/1996 e secondo gli orientamenti dell'Autorità garante della privacy. In assenza di un controllo diretto della Consob, una simile forma di pubblicità dovrebbe prevedere l'apposita avvertenza che i dati forniti "non sono assistiti da garanzia di ufficialità": ciò per rendere evidente, a garanzia degli utenti, che la consultazione di dati disponibili presso siti internet gestiti da privati non può considerarsi equivalente a quella delle fonti ufficiali. Si ritiene inoltre opportuno che i suddetti siti privati riportino anche l'indicazione che l'albo è liberamente disponibile per la consultazione nelle forme di pubblicazione ufficiale curate dalla Consob. risp. ques. n. 66794/2000 Vai agli atti 28 Promotori finanziari: Attività dei promotori finanziari − In generale (artt. 30 e 31, d. lgs. n. 58/1998) • generale applicabilita` della normativa concernente i promotori finanziari La normativa regolamentare che disciplina l'attività dei promotori finanziari si applica a tutti i promotori indipendentemente dal soggetto per conto del quale operano, ossia a prescindere dal fatto che il soggetto sia un oic (organismo di investimento collettivo) o un intermediario. risp. ques. n. 97005841/1997 Vai agli atti • svolgimento dell`attivita` in un Paese comunitario diverso dall`Italia Un promotore finanziario italiano può svolgere la propria attività in un altro Stato comunitario − nei limiti in cui l'impresa di investimento per la quale egli opera può prestare servizi di investimento in tale Paese ai sensi dell'art. 26, d.lgs. n. 58/1998 − purché la sua attività sia conforme all'ordinamento dello Stato estero in questione e sia svolta nel rispetto dell'obbligo del monomandato. Consob Informa n. 12/2000 Vai agli atti • esercizio imprenditoriale dell`attivita` di promotore finanziario Il promotore finanziario, legato all'intermediario per conto del quale opera da un rapporto di agenzia o di mandato, qualora svolga la sua attività secondo i canoni minimi previsti dall'art. 2082 c.c., può assumere la veste di imprenditore. risp. ques. n. 1005619/2001 Vai agli atti • impresa familiare e associazione in partecipazione 29 Il promotore finanziario può svolgere la propria attività secondo lo schema dell'impresa familiare di cui all'art. 230 c.c., a condizione che egli assuma la veste di titolare dell'impresa e che i familiari svolgano attività di carattere strumentale rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto dell'impresa (es. servizi di segreteria); per lo svolgimento dell'attività il promotore finanziario può utilizzare altresì lo schema contrattuale dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss. c.c. a condizione però che assuma la qualità di associante. risp. ques. n. 1005619/2001 Vai agli atti • organizzazione societaria dell`attivita` di promotore finanziario Stante il carattere personale dell'attività di promotore finanziario, non è ipotizzabile l'esercizio della stessa in comune con altri soggetti attraverso modelli organizzativi societari. risp. ques. nn. 1005619/2001 e 1085839/2001 Vai agli atti • attivita` di supervisione e coordinamento di promotori Lo svolgimento di compiti di coordinamento delle risorse umane costituite dai promotori, di organizzazione logistica dei locali e spazi da questi utilizzati nonché di attività di supporto alla supervisione degli stessi (rilevazione presenze, approvazione spese, ecc.) può essere affidato anche a soggetti non iscritti all'albo dei promotori finanziari, fermo restando che la supervisione dei promotori finanziari è di esclusiva competenza e responsabilità della sim. risp. ques. n. 98069878/1998 Vai agli atti • attivita` di segnalazione della clientela L'attività di mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché di generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati, non rappresenta un'offerta di servizi di intermediazione mobiliare e, quindi, ove svolta fuori sede, non presuppone necessariamente l'impiego di promotori finanziari. Peraltro, ove alla descritta attività si affiancasse il sostanziale esercizio di una qualche attività promozionale in ordine ai servizi prestati dalla sim (per esempio, illustrandone i contenuti, o descrivendone qualità o caratteristiche) troverebbero applicazione i rimedi previsti dalla legge. E' pertanto necessario valutare, di volta in volta, i concreti comportamenti posti in essere al fine di qualificare l'attività svolta. risp. ques. nn. 96006186/1996, 98069878/1998, 98069882/1998 e 2049119/2002 Vai agli atti 30 • pubblicita` Non costituisce offerta fuori sede l'attività avente natura meramente pubblicitaria, che non abbia cioè contenuto negoziale e si limiti ad esporre le caratteristiche della professione svolta dal promotore finanziario, senza svolgimento di alcuna attività promozionale a favore e nell'interesse dell'intermediario per il quale il promotore finanziario medesimo opera. risp. ques. n. 99031525/1999 Vai agli atti • provvigioni spettanti in pendenza di provvedimenti sanzionatori L'adozione di un provvedimento di sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività non incide sul rapporto contrattuale tra intermediario e promotore, se non nella misura in cui l'interessato, in pendenza di detto provvedimento, non possa esercitare l'attività; nulla vieta pertanto al promotore di ricevere dalla società le provvigioni relative all'attività da lui prestata prima dell'irrogazione della sanzione e divenute esigibili nel periodo di vigenza della sospensione sanzionatoria. risp. ques. n. 24197/2000 Vai agli atti 31 Promotori finanziari: Attività dei promotori finanziari − Regole di comportamento (art. 31, d. lgs. n. 58/1998 e artt. 95 e 96, regolamento intermediari) • obbligo di acquisire copia del contratto In caso di promozione fuori sede da parte di una sim del servizio di gestione di portafogli su base individuale prestata da una banca, la sim e i promotori finanziari hanno l'obbligo di acquisire copia del contratto di gestione e, corrispondentemente, la banca è tenuta a metterla a loro disposizione. risp. ques. n. 98097231/1998 Vai agli atti • riservatezza delle posizioni contrattuali dei clienti Gli investitori che aderiscono ad un'offerta fuori sede instaurano un rapporto contrattuale con la società e non direttamente con il promotore di cui questa si avvale; pertanto, è la società (e non il promotore che li ha contattati) ad essere il centro di imputazione di tutti gli obblighi introdotti dalla "legge sulla privacy" per il trattamento e la gestione dei dati personali della clientela, di cui alla legge n. 675/1996. risp. ques. n. 80114/2000 Vai agli atti • divieto di cointestazione Pur non esistendo una norma regolamentare che sancisca per il promotore finanziario il divieto di cointestazione di contratti aventi ad oggetto valori o titoli, finalizzati alla prestazione di servizi di investimento, non è escluso che il promotore debba comunque osservare eventuali disposizioni sull'argomento contenute nei codici di autodisciplina applicabili all'attività svolta. risp. ques. n. 98091427/1998 Vai agli atti 32 • obbligo di rilasciare agli investitori copia delle proposte contrattuali Nel caso in cui la raccolta delle proposte contrattuali avvenga fuori sede per il tramite di promotori finanziari non legittimati a concludere il contratto in quanto privi del potere di rappresentanza, gli stessi sono comunque obbligati, in base al disposto dell'art. 96, comma 5, regolamento intermediari, a consegnare agli investitori la copia delle proposte contrattuali da questi ultimi sottoscritte. risp. ques. n. 74197/2000 Vai agli atti • obbligo di rilasciare agli investitori copia dei mezzi di pagamento I mezzi di pagamento di cui all'art. 23, comma 5, regolamento n. 10629/1997 (ora art. 96, comma 6, regolamento intermediari) sono inclusi tra i documenti sottoscritti dall'investitore di cui il promotore è tenuto a rilasciare copia all'investitore stesso; detta consegna non deve necessariamente essere contestuale alla acquisizione degli stessi da parte del promotore, potendo avvenire anche successivamente, purché entro un termine congruo. risp. ques. n. 97005841/1997 Vai agli atti • obbligo di monomandato: persistenza di vincoli contrattuali con altro intermediario La persistenza di vincoli contrattuali tra il promotore ed il precedente intermediario non assume particolare rilievo in relazione alle disposizioni che prevedono l'obbligo del c.d. "monomandato"; ai fini del rispetto di tali norme ciò che rileva è lo svolgimento in concreto dell'attività promozionale, e non la mera sussistenza di rapporti formali tra promotore e intermediario, se non resi operativi. risp. ques. n. 95005130/1995 Vai agli atti • obbligo di monomandato: attivita` svolta per conto di piu` soggetti appartenenti allo stesso gruppo Lo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e/o di servizi di investimento da parte di un promotore finanziario nell'interesse di soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo costituisce svolgimento dell'attività stessa nell'interesse di soggetti diversi e pertanto configura una violazione della regola del monomandato di cui all'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 58/1998. risp. ques. n. 2071281/2002 Vai agli atti • codice fiscale Ai sensi della normativa antiriciclaggio il promotore finanziario è tenuto, fra l'altro, ad acquisire dal cliente in sede di accensione di conto, deposito o altro rapporto continuativo, il codice fiscale dello stesso. risp. ques. n. 93258/2000 33 Vai agli atti • gestione surrettizia Non è possibile formulare un giudizio preventivo ed aprioristico in ordine alla configurabilità di un'ipotesi di "gestione surrettizia" riguardo all'attività svolta da un promotore finanziario; ciò in quanto occorre valutare se, in concreto, le operazioni poste in essere − anche nell'eventualità in cui siano state formalmente disposte dai clienti mediante la sottoscrizione di appositi moduli (cd. gestione con preventivo assenso) − siano o meno nella sostanza decise dal promotore finanziario e se quindi siano riconducibili alla sfera di discrezionalità ed all'iniziativa di quest'ultimo piuttosto che dello stesso investitore; la valutazione dell'attività svolta potrà perciò essere effettuata solo in base ad un giudizio ex post. risp. ques. n. 2014610/2002 Vai agli atti • conclusione di contratti d`intermediazione in nome e per conto proprio Non sussistono impedimenti a che un promotore finanziario stipuli, per i propri investimenti personali, un contratto di intermediazione in nome e per conto proprio con l'agente di cambio presso il quale opera. risp. ques. n. 96011285/1996 Vai agli atti 34 Promotori finanziari: Attività dei promotori finanziari − Conservazione della documentazione (art. 31, d. lgs. n. 58/1998 e art. 97, regolamento intermediari) • obbligo di conservazione della documentazione L'obbligo per il promotore finanziario di conservazione della documentazione ai sensi dell'art. 97, regolamento intermediari sussiste indipendentemente dalla sorte subita dal rapporto con l'intermediario preponente. risp. ques. n. 97005841/1997 Vai agli atti • luogo di conservazione della documentazione Il luogo comunicato dal promotore alla commissione regionale deve essere quello in cui effettivamente viene conservata la documentazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 97, regolamento intermediari. Il generico riferimento, nella comunicazione indirizzata alla commissione regionale, alla "dipendenza" titolare del rapporto con il cliente, senza precisare quale essa sia e dove sia ubicata, non consente di conoscere, senza ulteriori richieste, l'esatto luogo di tenuta della documentazione, comportando un rallentamento nello svolgimento delle funzioni di vigilanza della Consob. risp. ques. nn. 97007324/1997 e 97013053/1997 Vai agli atti • modalita` di conservazione degli ordini cartacei e magnetici Un promotore può assolvere gli obblighi di tenuta della documentazione conservando la fotocopia degli ordini cartacei relativi ai contratti conclusi per suo tramite e trasmettendo gli originali alla sede centrale dell'intermediario per il quale opera; tuttavia, l'utilizzo di formulari in triplice originale o, in alternativa, di stampati su carta chimica appare più risp. ques. n. 1069739/2001 Vai agli atti 35 funzionale all'adempimento puntuale di tali obblighi. Nell'invio all'intermediario delle registrazioni magnetiche che il promotore sia tenuto ad effettuare nello svolgimento dell'attività, la duplicazione del nastro magnetico o di altro supporto equivalente deve avvenire a cura dello stesso promotore, prima della trasmissione degli originali alla società, onde ridurre il rischio di perdita definitiva del nastro magnetico o del supporto equivalente. 36 Promotori finanziari: Attività dei promotori finanziari − Incompatibilità − Attività di promotore finanziario e consulenza (art. 94, comma 1, lett. a) e f), regolamento intermediari) • consulenza: limiti all`esercizio L'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è esercitabile dal promotore finanziario solamente nel caso in cui operi in proprio (in quanto, pur essendo iscritto all'albo, non è legato ad alcun intermediario), ovvero venga svolta esclusivamente per conto dell'intermediario per il quale opera o per altro soggetto appartenente al medesimo gruppo. Negli altri casi, tale attività è incompatibile con la professione di promotore finanziario. Un promotore finanziario che esercita l'attività di consulenza in proprio, non essendo legato ad alcun intermediario, non dovrà qualificarsi come promotore finanziario. risp. ques. nn. 98096957/1998, 1047275/2001, 1050418/2001 e 1083623/2001 Vai agli atti • normativa applicabile Nel caso in cui il promotore finanziario eserciti l'attività di consulenza per conto di un intermediario autorizzato trovano applicazione le norme previste dal d.lgs. n. 58/1998. I soggetti diversi dagli intermediari autorizzati non sono invece obbligati al rispetto delle predette regole dovendo comunque − in applicazione delle norme di diritto comune − usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione dovuta. risp. ques. n. 1083623/2001 Vai agli atti • consulenza finanziaria durante la vigenza di un provvedimento di sospensione Durante il periodo di efficacia di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario ex art. 55, risp. ques. n. 1049774/2001 37 comma 2, d.lgs. n. 58/1998, è possibile svolgere attività di consulenza finanziaria in quanto il provvedimento di sospensione non inibisce lo svolgimento di attività ulteriori, che esulano dall'attività tipica di promotore finanziario. Vai agli atti • rubrica di informazione su sito internet L'attività di un promotore finanziario consistente nella tenuta di una rubrica quotidiana su un sito Internet, con la quale effettuare commenti generici sull'andamento dei mercati, senza in alcun modo proporre o consigliare qualsiasi sorta e tipo di prodotto e senza ricevere alcun compenso, non integra il servizio di consulenza e, pertanto, può essere liberamente prestata dal promotore finanziario che dovrà, comunque, attenersi alle norme di diritto comune e usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione. risp. ques. n. 81423/2000 Vai agli atti • consulenza e gestione abusiva Non è possibile valutare a priori ed in termini generali l'eventualità che da un servizio di consulenza personalizzata prestata tramite promotori possa scaturire in concreto un'ipotesi di attività abusiva di gestione di portafogli d'investimento; è necessaria pertanto una valutazione caso per caso con riferimento alle singole fattispecie concrete. risp. ques. n. 1083623/2001 Vai agli atti • servizio di consulenza offerto tramite i promotori: conflitto di interessi Nella prestazione del servizio di consulenza offerto dalla sim per il tramite di promotori finanziari può ravvisarsi l'esistenza di un conflitto di interessi laddove l'intermediario presti sia attività di consulenza che attività di offerta fuori sede. In questo caso i promotori risultano portatori di un interesse proprio a che i clienti sottoscrivano i prodotti finanziari distribuiti dalla sim loro mandante per le maggiori entrate che derivano agli stessi promotori dal cumulo delle commissioni di consulenza e di sottoscrizione; tutti i moduli per la conclusione del contratto di consulenza dovranno pertanto recare, graficamente evidenziata, l'indicazione che il servizio è prestato in conflitto di interessi; dovranno inoltre essere prefissati precisi criteri per la determinazione del corrispettivo addebitabile ai clienti a fronte della consulenza fornita nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e correttezza a tutela dei risparmiatori. risp. ques. nn. 43152/2000 e 1083623/2001 Vai agli atti • servizio di consulenza offerto tramite i promotori: corrispettivo per la consulenza 38 I promotori finanziari non possono ricevere, anche in veste di consulenti, alcun compenso dalla clientela; il corrispettivo per il servizio di consulenza dovrà essere versato dalla clientela direttamente all'intermediario, che provvederà alla remunerazione del promotore−consulente. risp. ques. n. 1083623/2001 Vai agli atti • consulenza in materia di finanza d`impresa La consulenza in materia di finanza d'impresa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. d), d.lgs. n. 58/1998, distinta dalla attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, è liberamente esercitabile dal promotore finanziario − al di fuori delle proprie eventuali funzioni tipiche ed esclusivamente a titolo personale − in quanto attività non rientrante in alcuna delle specifiche previsioni di incompatibilità dell'art. 94, regolamento intermediari, né in quella generale relativa ad ogni incarico o attività che si ponga in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore. risp. ques. n. 97013052/1997 Vai agli atti • consulenza per la riorganizzazione dell`attivita` di credito su pegno L'attività di consulenza prestata a favore di una banca "per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione dell'attività di credito su pegno" ha natura del tutto diversa dalla consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6, lett. f), d.lgs. n. 58/1998 e il relativo svolgimento non è pertanto precluso al promotore finanziario ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a), regolamento intermediari. Tale attività non presenta inoltre potenziali profili di contrasto con quella di promotore finanziario neanche ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. f), dato che le due attività appaiono differenti sia quanto all'oggetto sia quanto ai soggetti coinvolti. risp. ques. n. 99066077/1999 Vai agli atti 39 Promotori finanziari: Attività dei promotori finanziari − Incompatibilità − Attività di promotore finanziario ed assunzione di cariche presso società (art. 94, c.1, lett. b) e c), regolamento intermediari) • consigliere di amministrazione di srl: compatibilita` L'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di una srl, non essendo la srl soggetto abilitato, non dà luogo ad un'ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore, ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. c), regolamento intermediari; tuttavia, ai sensi di quanto stabilito dalla lett. f) dello stesso articolo, dovrà considerarsi il tipo di attività in concreto esercitata dalla srl, in quanto non può escludersi che determinate attività si pongano in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore. E' il caso delle attività che, pur se non rivolte al pubblico, siano di natura essenzialmente finanziaria, le quali possono generare un conflitto di interessi pregiudizievole per gli investitori con i quali il promotore venga in contatto. risp. ques. nn. 64565/2000 e 79533/2000 Vai agli atti • consigliere di amministrazione di srl: obbligo di astensione E' opportuno che il promotore−amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale (ove esistente ai sensi dell'art. 2488 c.c.) di eventuali interessi per conto proprio o di terzi in conflitto con la società e che si astenga dal partecipare alle deliberazioni consiliari riguardanti l'operazione. Deve altresì astenersi anche nel caso in cui la società ponga in essere operazioni che in concreto siano in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore. L'obbligo di astensione sopra indicato non può essere adempiuto nel caso di amministratore unico, si configura, pertanto, un'ipotesi di incompatibilità risp. ques. nn. 64565/2000 e 79533/2000 Vai agli atti 40 ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. f), regolamento intermediari. • amministratore unico di srl con un determinato oggetto sociale L'assunzione, da parte di un promotore finanziario, della carica di amministratore unico di una società a responsabilità limitata, avente, tra l'altro, come oggetto sociale l'attività di ricerca e selezione di potenziali clienti, l'attività di intermediazione e di procacciamento di clienti nel settore commerciale e l'organizzazione delle attività di promozione delle vendite e delle attività commerciali in genere, configura un'ipotesi di incompatibilità relativa ad "ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto" con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore, anche nel caso in cui l'atto costitutivo evidenzi l'esclusione dall'oggetto sociale delle attività regolate dalla legge n. 1/1991 e dal d.lgs. n. 415/1996 (ora d.lgs. n. 58/1998). In particolare, profili di grave contrasto potrebbero ravvisarsi nel caso in cui le predette attività avessero ad oggetto prodotti finanziari (diversi dagli strumenti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 415/96 (ora art. 1, comma 1 d.lgs. n. 58/98) alla promozione e al collocamento dei quali sia, in ipotesi, autorizzata la sim per la quale opera il promotore. risp. ques. n. 97011813/1997 Vai agli atti • amministratore di banca di credito cooperativo Un promotore finanziario può assumere la carica di consigliere di amministrazione di una banca di credito cooperativo solo nel caso in cui la banca appartenga allo stesso gruppo della sim per conto della quale egli opera. risp. ques. n. 97005879/1997 Vai agli atti • amministratore delegato del soggetto abilitato preponente Un promotore finanziario non può assumere, ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. f), regolamento intermediari, la carica di amministratore delegato dell'intermediario abilitato per il quale opera nella misura in cui ciò comporti la coincidenza nel medesimo soggetto delle posizioni di "vigilante" e di "vigilato". Questa incompatibilità non sembra sussistere qualora nella delega conferita all'amministratore sia escluso ogni potere per il compimento di atti connessi all'eventuale rapporto che, quale promotore finanziario, l'amministratore delegato dovesse instaurare con la società. risp. ques. nn. 97005879/1997 e 99084603/1999 Vai agli atti • sindaco di societa` cooperativa a responsabilita` limitata senza scopo di lucro L'assunzione della carica di sindaco di una società cooperativa a risp. ques. n. 41 responsabilità limitata senza scopo di lucro non determina un'ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario, non essendo la società cooperativa un soggetto abilitato; non opera neanche, nel caso di specie, l'ipotesi residuale in materia di incompatibilità dell'art. 94, comma 1, lett. f), regolamento intermediari, in quanto l'esercizio dell'attività svolta dalla cooperativa che presta i suoi servizi a portatori di gravi handicap e alle relative famiglie carenti di mezzi materiali e di sostegno morale non si pone in contrasto con il corretto esercizio dell'attività di promotore. 77712/2000 Vai agli atti 42 Promotori finanziari: Attività dei promotori finanziari − Incompatibilità − Altre incompatibilità (art. 94, comma 1, lett. f), regolamento intermediari) • clausola generale sull`incompatibilita` La disposizione dell'art. 21, lett. f), reg. int. (ora art. 94, c. 1, lett. f), reg. int.), in tema di ulteriori casi di incompatibilità con l'attività di promotore, è volutamente generica in quanto è volta a garantire l'adattabilità del sistema, nell'ottica della migliore tutela del pubblico risparmio, a fattispecie non ancora mature nella prassi degli operatori che potrebbero compromettere il regolare svolgimento dell'attività tipica dei promotori; pertanto, l'individuazione delle attività suscettibili di ricadere nell'ambito della norma in esame è rimessa ad una valutazione da effettuare, di volta in volta, con riguardo alle peculiarità del caso concreto. risp. ques. nn. 97005841/1997 e 98010251/1998 Vai agli atti • broker di assicurazione, agente e subagente di assicurazioni Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, non sussiste incompatibilità, in linea di principio ed ai sensi dell'art. 94, regolamento intermediari, tra l'attività di promotore finanziario e altre figure professionali, quali il broker di assicurazioni, l'agente di assicurazioni plurimandatario e il consulente assicurativo o subagente di assicurazioni; peraltro, il contestuale esercizio dell'attività di promotore e di ciascuna delle figure professionali in esame (anche se saltuario e occasionale) deve sottostare ad una duplice limitazione, soggettiva ed risp. ques. nn. 98092797/1998, 99077423/1999, 99088302/1999, 3536/2000 e 40070/2000 43 oggettiva: a) i collaboratori della società o della agenzia di assicurazioni devono presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di queste ed astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori; b) essi devono promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli offerti dall'intermediario mobiliare per conto del quale svolgono attività di promotori. La ratio della duplice limitazione soggettiva ed oggettiva sopra indicata risiede nell'esigenza di non ingenerare confusione nella clientela circa la provenienza del prodotto offerto nonché nella necessità di separare le due attività in ragione della diversa disciplina cui sono soggette. Le suddette limitazioni devono ritenersi sussistenti anche nell'ipotesi in cui la promozione di affari assicurativi avvenga per conto di società operanti con il sistema di marketing multilivello. Vai agli atti • attivita` di mediatore creditizio: iscrizione all`albo Non si ravvisa incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e quella di mediatore creditizio iscritto all'albo previsto dalla legge n. 108/1996, purché tale attività sia svolta nel rispetto delle seguenti condizioni: a) lo svolgimento dell'attività di mediatore creditizio da parte del promotore finanziario deve essere oggetto di apposita comunicazione all'intermediario per il quale il promotore opera; b) tale intermediario non deve svolgere attività di concessione di finanziamenti o di distribuzione di prodotti finanziari di erogazione. risp. ques. nn. 1079211/2001, 1093857/2001 e 1093865/2001 Vai agli atti • attivita` di mediatore creditizio: promozione di servizi di factoring La promozione del servizio di factoring non presenta incompatibilità con l'attività di promotore finanziario a condizione che i due ambiti di operatività siano tenuti diligentemente separati (in particolare il soggetto deve astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotore), così da assicurare la necessaria trasparenza nei confronti del pubblico. Tuttavia, l'attività di promozione del servizio di factoring per un soggetto diverso dall'intermediario per cui opera il promotore ricade nella previsione dell'art. 94, comma 1, lett. f), regolamento intermediari, se tale intermediario svolga la medesima attività. L'acquisto di crediti di impresa ricompreso nel servizio di factoring rientra nella più generale categoria della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 2, comma 1, decreto Ministro del Tesoro 6/7/1994) e pertanto l'attività definita di broker di servizi di factoring (consistente nella promozione del servizio per conto di più società di factoring) deve essere più propriamente ricondotta alla fattispecie della mediazione creditizia per il cui esercizio i promotori finanziari devono osservare le limitazioni soggettive ed oggettive indicate. risp. ques. n. 1093857/2001 Vai agli atti 44 • attivita` di intermediazione in cambi Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, lo svolgimento dell'attività di intermediazione in cambi per conto di una società iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107, d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) è compatibile con l'attività di promotore, a condizione che il promotore mantenga diligentemente separati gli ambiti di attività (in particolare, astenendosi dal rappresentare la propria qualità di promotore nella offerta del servizio di intermediazione in cambi), così da assicurare la necessaria trasparenza nei confronti del pubblico. risp. ques. nn. 97013054/1997 e 1051877/2001 Vai agli atti • qualita` di socio o esercizio di attivita` imprenditoriale Non sussistono impedimenti a che un promotore finanziario svolga un'attività imprenditoriale, ovvero assuma la qualità di socio per l'esercizio di un'impresa, salvo le ipotesi di incompatibilità espressamente indicate dall'art. 94, comma 1, regolamento intermediari con particolare riferimento al principio generale dettato dalla lett. f) di tale articolo. risp. ques. n. 66794/2000 Vai agli atti • socio di una srl La qualità di socio di una srl non configura alcuna ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario in quanto non genera alcun conflitto di interessi pregiudizievole per gli investitori. risp. ques. n. 79533/2000 Vai agli atti • verifica dell`operativita` dell`intermediario E' incompatibile con l'attività di promotore l'incarico a questi affidato con procura speciale da alcuni clienti di una sim di svolgere per conto di questi ultimi una serie di attività finalizzate alla verifica dell'operatività della sim stessa ed alla salvaguardia dei relativi diritti. risp. ques. n. 97007124/1997 Vai agli atti • attivita` di gestione e recupero crediti In linea di principio non si ravvisano cause di incompatibilità tra l'attività di promotore e quella di gestione e recupero crediti; occorre però verificare che la società per conto della quale il promotore opera non offra anch'essa un servizio di recupero crediti, nel qual caso potrebbe sussistere un conflitto di interessi nell'ambito dell'esercizio congiunto delle due attività. risp. ques. nn. 98010251/1998 e 43074/2000 Vai agli atti 45 • procacciamento di contatti bancari per la concessione di finanziamenti Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, l'attività consistente nel procurare ad una compagnia di assicurazione contatti con istituti bancari per la concessione di plafond di finanziamento, da utilizzare nell'ambito dell'attività afferenti al ramo danni, settore della cessione del quinto dello stipendio, non presenta potenziali profili di contrasto con la normativa sull'incompatibilità dei promotori finanziari. risp. ques. n. 97013051/1997 Vai agli atti • ispettore di polizia di Stato Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, la figura di ispettore di Polizia di Stato è compatibile con l'attività di promotore finanziario. risp. ques. n. 1041806/2001 Vai agli atti • impiegato di una societa` di trasporti internazionali Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, non è incompatibile con l'attività di promotore finanziario la figura del dipendente in qualità di impiegato amministrativo di una società di trasporti internazionali. risp. ques. n. 1047345/2001 Vai agli atti • servizi bancari a domicilio Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, non è incompatibile con l'attività di promotore finanziario l'effettuazione di servizi bancari a domicilio (tra i quali la consegna di carnet di assegni, l'effettuazione di bonifici nonché il trasporto di liquidità di pertinenza della clientela) per conto della stessa banca per la quale opera il promotore, fermo restando che nello svolgimento contemporaneo delle due attività dovranno essere rispettate le regole di comportamento applicabili a ciascuna di esse e mantenuti diligentemente separati i rispettivi ambiti. risp. ques. n. 2015865/2002 Vai agli atti • dipendente di società non appartenenti alla categoria di soggetti abilitati Non è incompatibile con l'attività di promotore finanziario la qualità di dipendente di una società − non autorizzata a svolgere servizi di investimento previsti dal TUF e quindi non riconducibile alla categoria dei soggetti abilitati − che fornisce servizi di outsourcing amministrativo a soggetti abilitati o che è concessionaria per la riscossione dei tributi. Nello svolgimento contemporaneo dell'attività di promotore finanziario e dell'attività di dipendente per una delle risp. ques. n. 2058345/2002 e n. 3056478/2003 Vai agli atti 46 sopra indicate società dovranno essere rispettate le regole di comportamento applicabili a ciascuna di esse e mantenuti diligentemente separati i rispettivi ambiti. • collaborazione con associazioni di consumatori Non è incompatibile con l'attività di promotore finanziario l'attività avente ad oggetto l'assistenza agli aderenti ad una associazione di consumatori su problemi con banche e intermediari finanziari, con esclusione di qualsiasi consulenza all'investimento, purché tale attività sia contenuta nei limiti appena indicati e non si estrinsechi in attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari o di servizi di investimento. risp. ques. n. 2031584/2002 Vai agli atti 47 Promotori finanziari Comunicazione n. DIN/4019200 dell'1−3−2004 inviata alla Commissione regionale per l'albo dei promotori finanziari del Lazio Oggetto: Iscrizione di diritto sig. ... . Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota di codesta Commissione del ..., pervenuta il ..., con la quale si chiedeva di volere esaminare la posizione del sig. ... in ordine alla sua eventuale iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari ex art. 3 del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato, pur rilevando la carenza in capo all'interessato del richiesto requisito di professionalità. Si rappresentava, più precisamente, che il sig. ..., a seguito del diniego di iscrizione deliberato da codesta Commissione nella seduta del ... ha presentato alla stessa Commissione richiesta di riesame della negata iscrizione producendo una nuova e più dettagliata attestazione del possesso dei requisiti professionali, rilasciata dalla Banca ... il ..., ove, in particolare, era precisato che al vice titolare di filiale (posizione ricoperta dal sig. ... per un periodo superiore al triennio) spetta il compito di sovraintendenza del servizio titoli−borsa. Al riguardo, si precisa che l'attività svolta dal sig. ... presso la Banca ... non appare sufficiente per consentire l'iscrizione di diritto del medesimo all'Albo dei promotori finanziari. L'attività di vice titolare di filiale − come già precisato da questa Commissione in varie comunicazioni (cfr. n. 1047369 del 13 giugno 2001 e n. 1069052 del 12 settembre 2001, leggibili all'indirizzo Internet www.consob.it) − non rientra nel novero delle esperienze professionali previste dall'art. 4 del D.M. n. 472/1998. Pertanto, lo svolgimento di tale attività da parte del sig. ... non può reputarsi di per sé idonea ai fini dell'esenzione dalla prova valutativa prescritta dall'art. 3 del D.M. n. 472/1998 citato. CONSOB 48 F. Macaluso − L. Cimminiello 49 Comunicazione n. DIN/3068443 del 23−10−2003 inviata alla Commissione Regionale per l'Albo dei promotori finanziari della Puglia Oggetto: Sig. ... . Requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. Richiesta di riesame di diniego di iscrizione − Accoglimento 1. Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., prot. n. ... (all. n. 1), con la quale il sig. ..., nato a ... il ... e residente a ..., in via ..., ha chiesto alla Consob di voler riesaminare la propria istanza di iscrizione di diritto all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, rigettata da codesta Commissione Regionale, e ha riassunto brevemente, cosi come di seguito rappresentato, il complesso iter della relativa istruttoria. Più precisamente, secondo quanto si evince dalla suddetta nota e dalla documentazione allegata, in data ..., il sig. ... ha presentato a codesta Commissione Regionale istanza di iscrizione di diritto all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, accompagnata, tra l'altro, da una dichiarazione di atto di notorietà e dalla dichiarazione autentica resa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato D.M. n. 472/98, dai legali rappresentanti del Banco di Napoli S.p.A., dalle quali risulta che lo stesso "ha svolto le seguenti mansioni presso la filiale di Lecce: − dal 2/9/85 al 12/5/91 Settorista con il grado di Vice Direttore (...); − dal 13/5/91 al 4/5/97 Responsabile Commerciale con il grado di Direttore di Succursale (...); − dal 5/5/97 all'8/3/98 Titolare. Si precisa che (...) il Titolare di Filiale ed il Settorista sono responsabili sia della ricezione e trasmissione ordini nonché di mediazione che della commercializzazione di prodotti finanziari di 'raccolta' quali pronti contro termine, certificati di deposito, buoni fruttiferi, obbligazioni del Banco, fondi di investimento". Con nota dell' ..., prot. n. ..., codesta Commissione Regionale ha rigettato la suddetta istanza "essendo valutabile ai fini dell'iscrizione di diritto solo il periodo svolto come titolare di filiale e come settorista per il solo periodo successivo alla legge n. 1/91, venendo così a mancare il requisito professionale sotto il profilo temporale, in quanto la qualifica di settorista è stata svolta prevalentemente nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 1/91". Con nota del ..., prot. n. ..., indirizzata a codesta Commissione Regionale, la Consob ha dichiarato di condividere la suesposta interpretazione, con riferimento all'irrilevanza, ai fini dell'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa, dell'esperienza professionale maturata in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 1/1991. Con nota del ... indirizzata a codesta Commissione Regionale, il sig. ... ha reiterato l'istanza di iscrizione di diritto all'Albo, precisando che − anche a voler ritenere irrilevante ai suindicati fini l'esperienza professionale maturata in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 1/1991 − non si comprendono i motivi per i quali è stata considerata rilevante l'attività svolta dallo stesso sig. ... in qualità di Settorista, ma non quella svolta, dal 13 maggio 1991 al 4 maggio 1997, in qualità di Responsabile Commerciale della Filiale di ... del Banco di Napoli. A sostegno delle proprie 50 argomentazioni, il sig. ... ha allegato alla suddetta richiesta di riesame l'ordinanza "Compiti e attribuzioni del personale direttivo delle filiali" del Banco di Napoli, dalla quale risulta, tra l'altro, che il Responsabile Commerciale "è il responsabile dell'Area Commerciale e Sostituto del Titolare (...); coordina l'attività di sviluppo e, in particolare, quella dei Settoristi (...); coordina l'attività di intermediazione (...); risponde dell'andamento dell'attività di interscambio e della raccolta interbancaria (...); sovrintende a tutto l'apparato produttivo e commerciale (...)". Con nota del ..., prot. n. ..., codesta Commissione Regionale ha rigettato la suddetta richiesta di riesame, confermando il diniego di iscrizione del sig. ... all'Albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa, "in quanto il Responsabile Commerciale non risulta aver svolto attività operativa nella commercializzazione dei prodotti finanziari della Banca". Con nota pervenuta il ..., prot. n. ..., infine, codesta Commissione Regionale ha informato la Consob di aver svolto, come richiesto, ulteriori accertamenti presso il Banco di Napoli (ora S. Paolo Imi) relativamente alla posizione del sig. ... e di non aver riscontrato, all'esito degli stessi, nuovi elementi valutativi idonei a consentire l'iscrizione del medesimo all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa. 2. Con riferimento alla suesposta vicenda, questa Commissione, valutata la richiesta di riesame presentata dal sig. ... con la sopracitata nota del ... e la documentazione complessivamente acquisita, ritiene, al contrario, che sussistano, in capo all'istante, i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.M. n. 472/1998 ai fini dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. Al riguardo, si fa presente innanzitutto che, come già precisato nella sopracitata nota del ..., si condividono le argomentazioni addotte da codesta Commissione Regionale a sostegno dell'irrilevanza, ai fini dell'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa, dell'esperienza professionale maturata in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 1/1991; ciò in quanto, come più volte precisato (cfr., per tutte, la comunicazione Consob n. 1064732 del 23 agosto 2001, consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it), "l'art. 4, comma 1, lett. c) e d), del D.M n. 472/1998 (...) ha determinato (...) una necessaria cesura tra le figure e le esperienze professionali connesse alle attività di intermediazione mobiliare precedenti alla legge n. 1/1991 e quelle maturate in un contesto normativo più saldo e maturo come quello formatosi dopo l'entrata in vigore della legge n. 1/1991". Si ritiene, pertanto, che correttamente codesta Commissione Regionale ha reputato di non prendere in considerazione, ai suindicati fini, l'attività lavorativa svolta dal sig. ... in epoca precedente all'entrata in vigore della citata legge n. 1/1991. Per quanto riguarda, invece, la qualifica di Responsabile Commerciale ricoperta dal sig. ..., dal ... al ..., presso la filiale di ... del Banco di Napoli, si ritiene di non poter condividere le argomentazioni addotte da codesta Commissione Regionale relativamente al diniego di iscrizione all'Albo in quanto lo stesso "non risulta aver svolto attività operativa nella commercializzazione dei prodotti finanziari della banca", e ciò per un duplice ordine di considerazioni. Tale interpretazione appare in contrasto con quanto stabilito dalla Consob in merito all'espressione "commercializzazione dei prodotti finanziari della banca" che deve essere intesa, secondo quanto si legge nella comunicazione n. DIN/51086 del 4 luglio 2000 (consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it), "in senso ampio, considerando tale non solamente quella svolta presso la rete operativa". 51 Inoltre, in base ad una valutazione di carattere più specificatamente sostanziale, si rileva che il sig. ..., essendo stato (nella sua qualità di Responsabile Commerciale) responsabile dell'Area Commerciale ed avendo coordinato l'attività dei settoristi, ha ricoperto un ruolo di vertice nel settore della commercializzazione dei prodotti finanziari presso la filiale di ... del Banco di Napoli, con poteri decisionali e responsabilità in tale ambito certamente superiori rispetto a quelle dei singoli settoristi. Se dunque, come ha correttamente riconosciuto codesta Commissione Regionale, l'attività svolta dal sig. ... in qualità di settorista è rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo (sia pure per il solo periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 1/1991), appare evidente come lo sia, a maggior ragione, quella svolta in qualità di Responsabile Commerciale, le cui mansioni, come detto, comprendono e superano quelle dei singoli settoristi. Si ritiene, pertanto, che l'attività svolta dal sig. ... nella qualità di Responsabile Commerciale rientri − in considerazione della posizione apicale dallo stesso ricoperta nel settore della commercializzazione dei prodotti finanziari presso la filiale di ... del Banco di Napoli − nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del citato D.M. n. 472/1998 e che l'istante sia, di conseguenza, in possesso dei requisiti prescritti per ottenere l'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa. Si invita quindi codesta Commissione Regionale a voler trasmettere alla Consob la domanda di iscrizione di diritto all'Albo del sig. ..., dopo aver verificato il possesso, in capo allo stesso, dei prescritti requisiti di onorabilità. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 52 Comunicazione n. DIN/3056471 del 4−9−2003 inviata alla Commissione Regionale per l'Albo dei Promotori Finanziari della Puglia Oggetto: Domanda di reiscrizione del sig. .... Valutazione dei requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 18, comma 9 della delibera Consob n. 10629/1997 Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., con la quale codesta Commissione, ha chiesto chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 18 della delibera n. 10629/1997, come modificato con delibera n. 13915/2003. In particolare con la suddetta nota si è chiesto se il sig. ... − nato a ... il ... e già cancellato dall'Albo con delibera di radiazione n. ... del ... − possa essere reiscritto nell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari. In tale nota si è precisato altresì che il sig. ... era stato iscritto per la prima volta all'Albo con delibera n. ... del ..., in virtù di disposizioni transitorie all'epoca vigenti e disciplinanti la fase di prima formazione dell'Albo. Al riguardo si osserva che con delibera n. 13915 del 29 gennaio 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 2003) la Commissione ha modificato il regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari nella parte in cui disciplina la cancellazione e la reiscrizione. Al fine di disciplinare compiutamente, in attuazione dell'art. 31, comma 6, lett. b), del Testo Unico della Finanza, la reiscrizione all'albo dei promotori, all'art. 18 del citato regolamento è stato aggiunto il comma 9 con il quale è stato stabilito che, ai fini della reiscrizione, si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità vigenti al momento della precedente iscrizione. La ratio del comma introdotto dalla delibera n. 13915/2003 è di evitare che il succedersi delle disposizioni e la conseguente modifica o eliminazione dei precedenti requisiti di professionalità possa impedire di fatto la reiscrizione all'Albo e quindi l'esercizio dell'attività di promotore finanziario a soggetti precedentemente dichiarati idonei. In definitiva con la succitata modifica regolamentare si è inteso salvaguardare la professionalità pregressa di tutti coloro che, già cancellati dall'Albo, intendono chiedere la reiscrizione. In tal caso, infatti, per il richiedente sarà sufficiente autocertificare − ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 − di essere già stato iscritto all'Albo, senza la necessità di dimostrare alcun altro requisito di professionalità e ferma restando la verifica, da parte delle competenti Commissioni, della sussistenza dei vigenti requisiti di onorabilità, nonché l'accertamento delle altre condizioni fissate dai commi 6, 7 ed 8 dell'art. 18 del regolamento 10629/1997. Sulla base delle considerazioni suesposte si ritiene quindi che il comma 9 all'art. 18 del citato regolamento possa trovare applicazione anche nel caso in esame. CONSOB F. Bongiovanni − A. Rosati 53 Comunicazione n. DIN/3056478 del 4−9−2003 inviata al sig. ... Oggetto: Incompatibilità con l'attività di promotore finanziario: risposta a quesito Si fa seguito alla Sua nota pervenuta in data ..., con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla compatibilità, rispetto alla professione di promotore finanziario, dello svolgimento di altre attività. In particolare, Ella riferiva di essere "ufficiale di riscossione", dipendente della Uni−riscossioni S.p.A. − società concessionaria per la riscossione dei tributi per la provincia di Verona, facente parte del gruppo Unicredito − e di aver intenzione di operare, nell'ambito di un rapporto di agenzia, come promotore finanziario per una Sim estranea al gruppo bancario Unicredito. Al riguardo si osserva che, secondo le disposizioni vigenti, in via generale, non è ritenuta incompatibile con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario la qualità di dipendente di un soggetto non abilitato; infatti, l'art. 94, lettera c) del regolamento Consob n. 11522/1998 stabilisce che l'attività di promotore è incompatibile con la qualità di dipendente o collaboratore di un soggetto non facente parte del gruppo a cui appartiene l'intermediario per il quale opera il promotore, in quanto tale soggetto estraneo al gruppo si qualifichi come intermediario abilitato. Nel caso in esame, pertanto, non si ravvisano incompatibilità derivanti dall'attività lavorativa di "ufficiale di riscossione" da Ella svolta per la Uni−riscossioni S.p.A., non essendo quest'ultima riconducibile alla categoria dei "soggetti abilitati" (ai sensi dell'art. 1, lett. r, del d.lgs. n. 58/1998). Resta inteso che, nello svolgimento delle due attività sopraindicate, Ella dovrà osservare le regole di comportamento a ciascuna di esse applicabili e mantenere diligentemente separati i rispettivi ambiti di esercizio; inoltre, secondo quanto previsto dal citato art. 94, lett. f) del regolamento n. 11522/1998, dovrà comunque valutarsi in concreto e con riferimento alle effettive modalità di esercizio dell'ulteriore attività professionale svolta, che quest'ultima non si ponga in contrasto con l'attività di promotore finanziario (cfr. ex multis comunicazione n. DI/2015865/2002, consultabile sul sito www.consob.it). CONSOB F. Macaluso − A. Rosati 54 Comunicazione n. DIN/3027873 del 30−4−2003 inviata alla Commissione della Lombardia per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Richiesta di parere concernente l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998 Si fa riferimento alla nota del ..., ricevuta in data ..., con la quale codesta Commissione ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 472/98. In particolare, ai fini della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa, con riferimento a due soggetti che hanno rivestito, per un periodo superiore a tre anni, la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere di amministrazione di Società di Intermediazione Mobiliare, è stato chiesto se: 1) rivestire le suddette cariche, in presenza di tutti gli altri requisiti, costituisca condizione di per sé sufficiente ai predetti fini; 2) sia necessario verificare la qualifica che i soggetti in argomento eventualmente ricoprano all'interno della struttura organizzativa della SIM, posto che nelle dichiarazioni presentate dai medesimi soggetti non viene specificata; 3) sia necessario verificare che i soggetti in questione abbiano effettivamente svolto uno dei servizi di investimento previsti dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98. Si premette innanzitutto che, secondo il prevalente orientamento di questa Commissione, i casi di esenzione dalla prova valutativa per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari sono da considerarsi tassativi e si riferiscono esclusivamente alle esperienze o alle figure professionali espressamente indicate, all'art. 4, comma 1, del D.M. n. 472/98. In tal senso può considerarsi la comunicazione n. 7624 del 2 febbraio 2000 (consultabile sul Bollettino Consob del mese di riferimento, ovvero all'indirizzo elettronico www.consob.it), con la quale si è negato che la carica di amministratore di una banca e la carica di presidente della stessa costituiscano titolo al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. In questa occasione, infatti, è stato evidenziato che "pur tenendo conto del livello della qualificazione professionale propria delle funzioni di amministratore di una banca, l'esonero dal superamento della prova valutativa è riconosciuto unicamente ai soggetti individuati dalla norma in discorso, in relazione alla particolare "specializzazione" maturata nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria". In altre circostanze, invece, per i motivi di seguito riferiti, si è ritenuta valida l'esperienza svolta da soggetti non espressamente contemplati nella normativa in esame. In particolare, con comunicazione n. DI/1064732 del 23 agosto 2001 (consultabile sul Bollettino Consob del mese di riferimento, ovvero all'indirizzo elettronico www.consob.it) questa Commissione, pur negando − per motivi non rilevanti per la fattispecie in esame − la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari di un soggetto che aveva ricoperto la qualità di direttore generale di una SIM, ha puntualizzato che il motivo di tale decisione non è da rinvenire nella circostanza che "la carica di direttore generale non rientra tra quelle indicate espressamente dall'art. 55 4 del D.M. n. 472/1998 (circostanza che non appare preclusiva, visto che l'incarico di direttore generale pone chi vi è preposto in una situazione apicale rispetto al personale dell'intera struttura societaria, con la conseguenza che tale figura non può non considerarsi in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo)". Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente al caso in precedenza prospettato da codesta Commissione (e riscontrato con nota n. 1073058 del 28 settembre 2001), relativo all'amministratore delegato di una SIM. Tale carica, infatti, è figura di vertice dell'intera struttura societaria, con poteri decisionali certamente superiori rispetto a quelli di un qualsiasi esponente aziendale appartenente alla carriera direttiva; inoltre, considerando che le SIM sono, per definizione, imprese autorizzate a svolgere servizi di investimento (art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 58/98), non si può dubitare che l'amministratore delegato abbia assunto responsabilità decisionali nella prestazione dei servizi di investimento ai quali la stessa è autorizzata. Si è, pertanto, ritenuto che qualora un soggetto abbia rivestito per un periodo superiore a tre anni la qualifica di Amministratore Delegato di SIM, in presenza degli altri requisiti previsti, possa essere iscritto "di diritto" all'Albo dei promotori finanziari, senza che per tali soggetti sia necessaria la verifica della posizione ricoperta all'interno della struttura organizzativa della SIM. Non sembra possibile estendere le suddette considerazioni allo specifico quesito rappresentato da codesta Commissione, concernente altri membri del consiglio di amministrazione di una SIM che richiedano l'iscrizione "di diritto" all'Albo dei promotori. Ciò perché, diversamente da quanto argomentato nel caso dell'amministratore delegato di una SIM, ai membri del consiglio di amministrazione non sono necessariamente attribuite deleghe gestionali che, sole, garantirebbero − stante la già rilevata identificazione dell'oggetto sociale di tali società con la prestazione dei servizi di investimento − il possesso dei requisiti di professionalità richiesti; né si può escludere a priori che tali deleghe possano riguardare funzioni non attinenti alla prestazione dei servizi di investimento. Di conseguenza, si ritiene che in risposta ai quesiti posti, si possa affermare quanto segue. Con riferimento al quesito sub 1) la mancata previsione di tali attività nell'ambito di quelle previste nell'art. 4 del D.M. n. 472/1998 non preclude in radice il riconoscimento, in capo a presidenti e consiglieri di amministrazione di una SIM, dei requisiti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori, tenuto conto della circostanza che, in ogni caso, si tratta di figure che rappresentano il vertice societario e che, pertanto, qualora fossero incaricate di svolgere una attività operativa, la svolgerebbero sicuramente assumendo funzioni a livelli di responsabilità corrispondenti. Con riferimento ai quesiti sub 2 e 3), si rende necessaria la specifica individuazione di una delle figure professionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.M. più volte citato. In altri termini, occorre che l'attestazione di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. n. 472/1998 (o l'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000) precisi se il presidente o il consigliere, sulla base di quanto disposto dallo statuto sociale, o altro atto dispositivo interno della società, siano (o siano stati), titolari di deleghe operative concernenti la prestazione dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/98. In conclusione, il presidente e i consiglieri di amministrazione di una SIM potranno quindi essere iscritti "di diritto" all'Albo dei promotori (in presenza degli altri requisiti a tal fine richiesti) nel caso in cui, da almeno un triennio, siano (o siano stati) titolari di deleghe operative concernenti i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98. 56 IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 57 Comunicazione n. DIN/3025269 del 18−4−2003 inviata alle Commissioni Regionali e Provinciali per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Valutazione dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari Si fa riferimento alla comunicazione Consob n. DIN/51191 del 4 luglio 2000, con la quale, tra l'altro, sono state svolte alcune considerazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari dei soggetti condannati, con concessione del beneficio della sospensione condizionale, ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal D.M. 472/1998. In particolare con la citata comunicazione è enunciato il criterio di carattere generale secondo cui i soggetti, condannati con concessione del beneficio della sospensione condizionale ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal D.M. 472/1998, non sono in possesso dei requisiti di onorabilità per l'accesso o la permanenza nell'Albo dei promotori finanziari. Appare oggi necessario rivedere tale criterio alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia. Con particolare riferimento alle condanne per reati di cui all'art. 1 del D.M. 472/98, per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, non si ritiene possibile, infatti, negare in via automatica l'accesso all'Albo se non in specifici casi, all'esito di una valutazione di natura discrezionale, che non si può ritenere rinvenibile, in via generale, nelle disposizioni regolamentari emanate dal competente Ministero, ma che deve essere svolta dalla scrivente in considerazione della effettiva incidenza del reato sull'attitudine del soggetto all'espletamento dell'attività di promotore finanziario. Ciò considerato, si rende necessario adeguare la procedura relativa alla valutazione − sia in sede di istruttoria finalizzata all'iscrizione all'Albo, che in presenza di condanne intervenute nei confronti di soggetti già iscritti − della sussistenza dei requisiti di onorabilità nel caso di soggetti condannati, con concessione del beneficio della sospensione condizionale, ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal D.M. 472/1998. In tal senso, si richiede a codeste Commissioni regionali e provinciali di comunicare tempestivamente, anticipando via telefax, l'esistenza di situazioni che richiedano una valutazione nei termini appena precisati, trasmettendo altresì copia del relativo certificato generale del casellario giudiziale. In presenza di istanze di iscrizione della specie, codeste Commissioni dovranno procedere, oltre che alla predetta comunicazione, alla valutazione dei restanti requisiti previsti ai sensi della normativa vigente, nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini di cui all'art. 17 del regolamento Consob n.10629 del 1997. Conclusa l'istruttoria, ove ne ricorrano i presupposti, le Commissioni regionali e provinciali faranno pervenire alla scrivente, con separata nota, apposita proposta di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari "con riserva di valutazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità". All'esito di quest'ultima valutazione, la scrivente provvederà ad adottare il relativo provvedimento di iscrizione ovvero a comunicare all'interessato − e, per conoscenza, alla competente Commissione − 58 il rigetto dell'istanza. Analogamente, valutata la rilevanza di condanne condizionalmente sospese a carico di soggetti già iscritti all'Albo, la scrivente provvederà ad adottare il relativo provvedimento di cancellazione dei requisiti di onorabilità ovvero a comunicare all'interessato − e per conoscenza, alla competente Commissione − l'archiviazione del procedimento. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 59 Comunicazione n. DIN/3023059 del 10−4−2003 inviata alla Commissione della Liguria per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari Si fa riferimento alla nota del ..., Prot. n. ..., con la quale codesta Commissione regionale ha comunicato di aver accolto, in conformità alla normativa vigente, la domanda di iscrizione presentata dal sig. ..., condannato a sei mesi di reclusione ed euro 1.291,14 di multa per "detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuativa". A tale proposito codesta Commissione ha segnalato che "i requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo appaiono troppo circoscritti (...), non prendendo in considerazione i reati il cui compimento può essere agevolato dal contatto col pubblico". Relativamente all'elencazione delle fattispecie criminose contenute nell'art. 1, comma 1, lettera c), n. 3, del D.M. 472 del 1998, si osserva innanzi tutto che secondo il consolidato orientamento della Consob sono riconducibili nel novero dei delitti preclusivi l'iscrizione all'Albo non solamente quelli di cui al Libro II del codice penale ma anche tutti quelli contenuti nelle leggi speciali che offendono i medesimi beni giuridici, secondo il criterio dell'oggetto dell'offesa. Peraltro, in una recente pronuncia intervenuta in materia di requisiti di onorabilità dei promotori finanziari, il T.A.R. del Lazio, con riferimento al novero dei delitti contenuto nell'art. 1 del D.M. 472/98, ha statuito che detta disposizione "individua delle figure di reato secondo il criterio dell'oggetto dell'offesa da esse arrecata, e non già secondo l'indice meramente formale − e privo di consistenza intrinseca − basato sulla considerazione del tipo di fonte normativa contenente la singola previsione incriminatrice. (...) La norma, secondo quanto il suo nitido testo rende evidente, attribuisce valenza ostativa alla condanna ("per un tempo non inferiore ad un anno") per un delitto che in ragione della sua offensività sia obiettivamente qualifcabile come un delitto contro l'ordine pubblico, indipendentemente dalla circostanza di essere collocato nel codice o nella legislazione speciale" [...omissis...]. Avuto particolare riguardo alle ipotesi delittuose indicate, si segnala che, con la comunicazione DI/99009261 dell'11 febbraio 1999 [...omissis...], la scrivente ha fatto proprie le indicazioni formulate dalla Corte Costituzionale che ha individuato lo scopo delle incriminazioni previste dall'art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 nel fine della tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico. In tal senso, la Consob ha ritenuto che i delitti previsti nel citato decreto siano annoverabili tra quelli contro l'ordine pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), n. 3, del D.M. 472 del 1998. Si ritiene, pertanto, che siano da considerare condivisibili le questioni sollevate da codesta Commissione nella nota citata in premessa; in proposito si può comunque affermare che le carenze segnalate trovano soluzione alla luce dell'interpretazione sopra enunciata, fermo restando, nel caso in esame, il diritto all'iscrizione all'Albo del sig. ..., condannato alla reclusione per un tempo inferiore alla soglia prevista nel più volte citato D.M. n. 472. Nel ringraziare per la collaborazione e nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari, si porgono distinti saluti. IL PRESIDENTE 60 Luigi Spaventa 61 Comunicazione n. DIN/2071281 del 30−10−2002 inviata al sig. ... Oggetto: Regola del monomandato nell'esercizio dell'attività di promotore finanziario: risposta a quesito Si fa riferimento al quesito posto dalla S.V., ricevuto in data ..., riguardante la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro dipendente part−time o di collaborazione con Banca ..., tenuto conto del fatto che attualmente Ella svolge attività di promotore finanziario per conto di ... facente parte dello stesso gruppo .... Considerato che la S. V. nel suddetto quesito non ha specificato l'oggetto della prestazione lavorativa part−time o di collaborazione da svolgere per conto di Banca ..., ci si limita in questa sede a precisare quanto segue. In via preliminare, si precisa che, ai sensi dell'art. 31, comma 2°, secondo periodo, del decreto legislativo n.58 del 24/02/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; d'ora in poi, "testo unico"), l'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Ciò premesso e con riguardo al concetto di gruppo, va detto che il testo unico, all'art. 11 lett. a) e lett. b) individua la composizione del gruppo con riferimento a fini specifici e determinati, relativi rispettivamente alla procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle SIM e delle SGR (art. 11, lett. a) ed all'individuazione dei soggetti da sottoporre a vigilanza da parte delle autorità di controllo (art. 11, lett. b), rimettendo la determinazione delle nozioni di gruppo alla Banca d'Italia, sentita la Consob (si veda provvedimento Banca d'Italia dell'01/07/1998, in suppl. ord. n. 120 alla G.U. n. 160 dell'11/07/1998 − Serie generale). In particolare, dalle nozioni di gruppo come sopra determinate, non è dato evincere il riconoscimento di una autonoma soggettività giuridica al gruppo in quanto tale. Pertanto, i singoli soggetti componenti il gruppo stesso mantengono ciascuno la loro propria autonomia giuridica e, perciò, lo svolgimento di attività da parte di un promotore finanziario nell'interesse di soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo costituisce svolgimento dell'attività stessa nell'interesse di soggetti diversi. Avuto presente quanto sopra precisato relativamente al concetto di gruppo, deve affermarsi che l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e/o di servizi d'investimento da parte di un promotore finanziario nell'interesse di più soggetti, sia pure appartenenti al medesimo gruppo, costituisce violazione della regola del c.d. "monomandato", di cui all'art. 31, comma 2°, 2° periodo, del testo unico, attesa l'alterità soggettiva dei singoli componenti il gruppo. CONSOB Filippo Macaluso − Claudio Salini 62 Comunicazione n. DIN/2058345 del 23−8−2002 inviata al sig. ... Oggetto: Risposta a quesito in merito alla compatibilità tra lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario e la qualità di dipendente di un soggetto non abilitato Si fa riferimento alla nota del ..., ricevuta in data ..., con la quale la S.V. ha chiesto alla scrivente di esprimere un parere sulla compatibilità fra l'attività di promotore finanziario e la qualità di lavoratore dipendente di una società − non autorizzata a svolgere i servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998 − che fornisce servizi di outsourcing amministrativo a soggetti abilitati. Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 94, lettera c) del regolamento CONSOB n. 11522/1998, l'attività di promotore è incompatibile con la qualità di dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore. In linea generale non si ravvisa, pertanto, alla luce del citato riferimento normativo, incompatibilità fra la qualità di dipendente di un soggetto non abilitato e lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario. CONSOB Flavio Bongiovanni − Filippo Macaluso 63 Comunicazione n. DIN/2049119 del 15−7−2002 inviata all'Abi, al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Agenti di Cambio, all'Anasf, all'Assofiduciaria, all'Assogestioni, all'Assoreti, all'Assosim, alla Federcasse, all'Unionsim e all'Assirevi Oggetto: Attività di segnalazione svolta per conto di intermediari autorizzati da parte di soggetti non iscritti all'albo dei promotori finanziari La scrivente Commissione, in considerazione del diffuso utilizzo dei c.d. "produttori" nell'ambito dell'attività svolta fuori sede per conto di soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e di specifiche indagini condotte al riguardo, ritiene opportuno fornire alcune precisazioni circa l'attività di segnalazione di clientela svolta da persone non iscritte all'albo dei promotori finanziari. In proposito, si è già avuto modo di chiarire che lo svolgimento di tale attività non risulta sottoposto a riserva e, quindi, non è operante l'obbligo di impiego di promotori finanziari, stabilito all'art. 31, del d.lgs. n. 58/1998 con riferimento alla promozione e collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari e servizi di investimento. La Commissione ha, infatti, precisato che "l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare"(1). La scrivente ha, peraltro, anche segnalato l'estrema labilità nella distinzione tra l'attività di introduzione sopra descritta e l'attività di offerta fuori sede (cfr. Comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998). Ciò considerato, pare opportuno richiamare gli intermediari allo stringente rispetto dell'obbligo di avvalersi di promotori finanziari per lo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, adottando cautele concretamente idonee a limitare l'attività svolta dai c.d. "produttori" ad una mera segnalazione, nei termini sopra individuati. Si ritiene, infatti, che il rispetto dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 58/1998, al di là delle clausole di stile contenute nelle convenzioni con i produttori circa la limitazione dell'attività consentita, non possa prescindere dai concreti meccanismi approntati dall'intermediario per regolare e controllare l'opera svolta da tali soggetti. In proposito, la necessità di circoscrivere l'operato dei produttori ad una fase diversa da quella propriamente negoziale, induce a ritenere non facilmente giustificabili componenti retributive riferite ad una attività successiva all'acquisizione del cliente da parte dell'intermediario. Ove, poi, gli intermediari ritengano di legare, anche solo in parte, il compenso dei segnalatori a componenti riferite ai risultati dell'attività prestata (es. effettiva sottoscrizione di contratti di investimento, patrimonio conferito in amministrazione o gestione, etc.), di tale particolarità dovrà tenersi conto nel definire i controlli sull'attività svolta da tali soggetti. Infatti, un meccanismo di remunerazione legato ai risultati ottenuti risulta potenzialmente idoneo ad indurre i c.d. "produttori" a non limitare la propria attività ad una mera enunciazione dei pregi dell'intermediario, ma ad estenderla ad una effettiva promozione dei servizi da questo forniti. 64 Sicché, l'intermediario che abbia comunque optato per simili modalità retributive potrà essere chiamato a dimostrare la conformità del proprio contegno all'obbligo di avvalersi di promotori finanziari per l'attività di promozione e collocamento fuori sede, approntando apposite procedure, ed in particolare un sistema di controlli idoneo a scongiurare che l'attività del segnalatore si estenda alla vera e propria promozione. Della necessità di circoscrivere l'operato dei produttori nei termini prefigurati, poi, dovrà anche tenersi conto in sede di predisposizione delle soluzioni organizzative per lo svolgimento dell'attività fuori sede. In particolare, i soggetti abilitati dovranno destinare risorse sufficienti al coordinamento di tali figure nell'ambito della rete commerciale (a ciascun promotore finanziario potranno essere affidati segnalatori in numero non eccedente le effettive possibilità di controllo sull'attività da questi svolta). Inoltre, nella definizione dei moduli contrattuali standard, sia per l'attivazione dei rapporti con la clientela che per la formalizzazione delle successive scelte di investimento, gli intermediari dovranno tener presente che tali documenti afferiscono a fasi in cui l'unico interlocutore "fuori sede" con i clienti può essere un promotore finanziario, non anche un segnalatore. D'altra parte, anche i promotori finanziari, alla cui responsabilità è affidato il coordinamento e controllo immediato dei produttori, sono tenuti a vagliare l'operato dei soggetti a questi sottoposti. In conclusione, in relazione al più o meno ampio utilizzo, nell'attività fuori sede, di soggetti non iscritti all'albo dei promotori, alle modalità retributive scelte ed all'inquadramento di tali soggetti nella rete commerciale, gli intermediari sono richiesti dello svolgimento di un'attività di prevenzione e controllo circa l'operato delle figure in discorso. In assenza di tali cautele, si renderebbe, infatti, non facile per l'intermediario fornire la dimostrazione di avere effettivamente ottemperato all'obbligo di avvalersi di promotori finanziari per l'offerta fuori sede, la cui inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 58/1998. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa ______________ nota: 1. Cfr. Comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998. Di analogo tenore, tra le altre, le Comunicazioni BOR/RM/94002407 del 15 marzo 1994 e n. DAL/RM/96006186 del 25 giugno 1996. 65 Comunicazione n. DIN/2040948 del 7−6−2002 inviata alla Commissione Regionale per l'Albo dei promotori finanziari della Puglia Oggetto: Requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., prot. n. ..., con la quale codesta Commissione regionale ha chiesto a questa Commissione − con riferimento alla posizione del sig. ... "dipendente delle Poste Italiane (...) in qualità di direttore, dal 21 maggio 1995" − "se il Direttore di un Ufficio Postale possa essere considerato quale preposto ovvero responsabile di unità operativa", al fine di valutare l'ammissibilità dell'iscrizione di diritto all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 4 del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato. Al riguardo si rappresenta, innanzitutto, che l'entrata in vigore del D.P.R. n. 144/2001 ha abilitato ex lege Poste Italiane S.p.A. alla prestazione di (alcuni) servizi di investimento; l'art. 12, comma 1, di tale decreto prevede, infatti, espressamente che "(...) Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti rispettivamente dall'art. 1, comma 5, lettere b), c) ed e), e dall'art. 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico della finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi d'investimento". L'art. 2, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 144/2001, stabilisce poi che, nell'ambito delle attività di bancoposta − fra le quali l'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso decreto ricomprende i servizi di investimento e accessori di cui al sopracitato art. 12 − "Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4 (...). A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti". Si ritiene pertanto che l'entrata in vigore del suddetto decreto − abilitando ex lege Poste Italiane S.p.A. alla prestazione di alcuni servizi di investimento ed equiparandola espressamente alle banche nazionali − consenta di includere tra i soggetti legittimati all'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa anche gli addetti − presso Poste Italiane S.p.A. − ai servizi di investimento di cui al summenzionato art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 144/2001, rientrando tale fattispecie nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato. Con riferimento al quesito in oggetto può, infatti, osservarsi che in presenza di un'espressa equiparazione, operata ex lege, di Poste italiane alle banche nazionali, la previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato − che attribuisce rilevanza, ai fini dell'esonero dalla prova valutativa necessaria per l'iscrizione all'Albo dei promotori, all'attività svolta da alcune categorie di dipendenti di banca che abbiano maturato una specifica esperienza professionale nella prestazione di servizi di investimento − appare direttamente applicabile alle medesime categorie di dipendenti di Poste Italiane S.p.A. che abbiano maturato analoga esperienza. Appare, peraltro, evidente che, poiché il secondo comma dell'art. 4 del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato, richiede che la suddetta attività sia stata svolta per almeno un triennio, allo stato nessun dipendente di Poste Italiane S.p.A. può aver maturato la necessaria esperienza professionale, non essendo decorso il tempo necessario dal momento in cui, con l'entrata in vigore 66 del D.P.R. n. 144/2001, Poste Italiane S.p.A. è stata abilitata alla prestazione dei servizi di investimento sopracitati. In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che, nel caso di specie, il sig. ... non sia in possesso dei requisiti per poter essere iscritto di diritto all'Albo dei promotori finanziari, non essendo decorso − relativamente alla prestazione dei servizi di investimento di cui al più volte citato art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 144/2001 − il periodo di tempo minimo, pari ad almeno tre anni, richiesto, ai fini dell'iscrizione in discorso, dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 67 Comunicazione n. DIN/2031584 del 7−5−2002 inviata all'Adiconsum Oggetto: Risposta al quesito concernente la collaborazione di promotori finanziari con Adiconsum Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta a questa Commissione il ..., con la quale codesta Associazione rappresentava che nell'ambito delle sue finalità di tutela ed assistenza di consumatori intendeva avvalersi di promotori finanziari. Più in particolare, veniva chiesto se, a tal fine, vi fossero "impedimenti per l'Associazione e per i soggetti promotori che intendono iniziare un rapporto di collaborazione anche a livello di volontariato". Successivamente, in data 12 aprile 2002, nel corso di un colloquio telefonico (con il dott. ...) veniva precisato che la collaborazione dei promotori finanziari per Adiconsum avrebbe avuto ad oggetto assistenza agli associati di Adiconsum su problemi con banche ed intermediari finanziari, con esclusione di qualsiasi consulenza all'investimento da parte dei promotori finanziari. Al riguardo, può osservarsi che l'attività che dovrebbe essere svolta dai promotori finanziari per conto di codesta Associazione non appare incompatibile con quella di promotore finanziario, a condizione che la stessa sia contenuta nei limiti di quanto sopra indicato e non si estrinsechi in attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari o di servizi d'investimento così come previsto dall'art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 68 Comunicazione n. DIN/2024801 del 15−4−2002 inviata al sig. ... e p.c., alla Commissione Regionale Veneto per l'Albo dei Promotori Finanziari Oggetto: Risposta a quesito − Requisiti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale la S.V. ha richiesto una preventiva valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4 del D.M. n. 472/98 ai fini dell'iscrizione "di diritto" all'Albo dei promotori finanziari. Dalle informazioni fornite emerge che la S.V. riveste allo stato la qualifica di "Quadro Direttivo di 2° livello" e che dal 3 dicembre 1991 al 16 dicembre 1996 ha ricoperto la titolarità di una filiale con responsabilità del controllo interno. Al riguardo risulta opportuno premettere che ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa l'art. 4 del D.M. n. 472/98 − qualora manchi in capo all'interessato la qualifica di funzionario − prevede la possibilità di ritenere valida solamente l'attività svolta, per un periodo superiore a tre anni, in qualità di personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58198, ovvero responsabile del controllo interno. Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dalla circolare interpretativa del Ministero del Tesoro n. 467042/98, "l'esperienza professionale atta a consentire l'iscrizione al personale non avente la qualifica di funzionario consegue all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi d'investimento (...)". Con riferimento al quesito in esame si evidenzia che la qualifica di "Quadro Direttivo di 2° livello" non è equiparabile a quella di funzionario, in quanto ai sensi del CCNL ABI dell'11 luglio 1999 nella suddetta categoria sono stati collocati i soggetti appartenenti alla precedente categoria dei "Quadri Super". Inoltre la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione deve ritenersi collegata allo svolgimento di una delle attività inerenti ai servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/98. Si rappresenta, altresì, che il "responsabile del controllo interno" di cui alla previsione ministeriale non coincide con il titolare di una filiale, bensì con il responsabile dell'intera Funzione di Controllo Interno della Banca. Una compiuta valutazione della sussistenza dei requisiti potrà, in ogni caso, essere effettuata solo sulla base dell'analisi della "dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale" attestante l'ufficio al quale la S.V. è stata addetta, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento; solamente la Banca, infatti, tenuto conto della propria articolazione organizzativa, è in grado di certificare che un proprio dipendente sia stato responsabile di un'unità operativa e che sia stato effettivamente addetto ad uno dei servizi di cui al d.lgs. n. 58/98. Peraltro, in più occasioni (e, da ultimo, con la comunicazione n. DI/1069555 del 14 settembre 2001, consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico www. consob.it) la scrivente ha sottolineato che il 69 soggetto interessato può attestare − ove sussistente − il possesso dei suddetti requisiti di professionalità mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. CONSOB F. Macaluso F. Tedeschi 70 Comunicazione n. DIN/2015865 dell'8−3−2002 inviata al sig. ... Oggetto: Sig. ... . Risposta a quesito − (Incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e l'effettuazione di servizi bancari a domicilio) Si fa riferimento alla nota del ..., protocollata il ..., con cui la S . V . ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di svolgere, per conto della medesima banca, la prestazione di servizi bancari a domicilio (tra i quali la S.V. menziona la consegna di carnet di assegni, l'effettuazione di bonifici nonché il trasporto di liquidità di pertinenza della clientela) e l'attività di promotore finanziario. Al riguardo deve premettersi che la disciplina dei servizi bancari a domicilio esula dalle competenze della Scrivente (cfr. al riguardo Banca d'Italia, Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo III − Capitolo 2, Sezione III, alle quali si rinvia). Ciò posto, si osserva che, per quanto di competenza, non si rilevano profili di incompatibilità tra l'effettuazione dei predetti servizi bancari e lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario per conto del medesimo soggetto, fermo restando che nello svolgimento contemporaneo di tali attività la S.V. dovrà rispettare le regole di comportamento applicabili a ciascuna di esse e mantenere diligentemente separati i relativi ambiti di operatività. Avuto riguardo, in particolare, al servizio di trasporto di liquidità, si rileva che tale attività di carattere materiale potrà essere effettuata esclusivamente nell'ambito dei predetti servizi bancari a domicilio, mentre resta fermo che nello svolgimento dell'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 58/1998, la S.V. potrà ricevere dall'investitore − per la conseguente immediata trasmissione alla banca mandante − esclusivamente i mezzi di pagamento tassativamente elencati nell'art. 96, comma 6, del Reg. n. 11522//998. Si ritiene pertanto di fornire una risposta positiva, nei limiti sopra indicati, al quesito prospettato dalla S.V. . F. Macaluso CONSOB F. Tedeschi 71 Comunicazione n. DIN/2014598 del 4−3−2002 inviata alla Cassa di Risparmio ..... Oggetto: Requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., prot. n. 1072651, con la quale codesta Banca ha chiesto a questa Commissione un parere circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari relativamente ad un "ex dipendente (...) inquadrato nella terza area professionale 4° livello retributivo" che ha ricoperto l'incarico di "responsabile di filiale (...) dal 27. 7.1996 al 15.10.2000 presso una filiale con un organico di due unità, compreso il preposto (...) e dal 16.10.2000 al 27.6.2001 presso una filiale periferica con un organico di tre unità, compreso il preposto"; in tale nota codesta Banca ha precisato, altresì, che le predette filiali svolgono un'attività "che comporta un'operatività ridotta, sia in termini di volumi sia per quanto riguarda la varietà e la complessità delle operazioni poste in essere", in linea con quanto stabilito nel manuale organizzativo della suddetta Banca che prevede "la mancata attribuzione di autonomia decisionale ed operativa alle dipendenze". Più in particolare codesta Banca ha chiesto di sapere se, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il dipendente in oggetto sia da considerarsi "in possesso di un'esperienza professionale che consegue all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali", riservandosi, in ogni caso, "la facoltà di esprimersi negativamente circa il possesso dei requisiti di professionalità sulla base di valutazioni di carattere soggettivo attinenti l'effettivo livello professionale raggiunto dal dipendente nello specifico settore". Al riguardo si rappresenta innanzitutto che, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari deve essere collegata, tra l'altro, alla qualifica di funzionario, ovvero, qualora il richiedente non appartenga alla carriera direttiva, è necessario che il medesimo sia preposto ovvero sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che sia o sia stato responsabile della stessa. Si rileva, inoltre, che, sempre ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione in discorso si deve ritenere collegata allo svolgimento di una delle attività inerenti ai servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 e che il periodo di svolgimento delle suddette attività deve essere pari ad almeno tre anni. Si fa presente, infine, che, secondo quanto espressamente stabilito dalla circolare interpretativa del Ministero del Tesoro n. 467042/98, "l'esperienza professionale atta a consentire l'iscrizione al personale non avente la qualifica di funzionario consegue all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi d'investimento (...)". Pertanto, da tutto quanto sopra esposto e alla luce della documentazione prodotta e delle informazioni fornite da codesta Banca, non sembra potersi fondatamente ritenere che il dipendente in oggetto sia in possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari richiesti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato. 72 Per quanto riguarda, poi, la richiesta di codesta Banca di un giudizio di questa Commissione sull'effettivo svolgimento, da parte del dipendente in oggetto, di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali, appare evidente che una simile valutazione esula dalle competenze istituzionali della scrivente Commissione: come già precisato nella Comunicazione Consob n. DI/30339 del 20 aprile 2000 (consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it), infatti, solo la Banca è in grado, tenuto conto della propria articolazione organizzativa ufficiale, di certificare che un proprio dipendente sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che comunque sia stato responsabile della stessa, che sia stato addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo n. 58/1998 e che abbia svolto mansioni effettivamente implicanti assunzione di responsabilità decisionali. Con riferimento, infine, all'intenzione di codesta Banca di riservarsi, in ogni caso, la facoltà di esprimersi negativamente circa il possesso, in capo al dipendente in oggetto, dei requisiti di professionalità sulla base di valutazioni di carattere soggettivo, si rinvia alla Comunicazione Consob n. DIN/1069070 del 12 settembre 2001 (consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it); in tale comunicazione questa Commissione − dopo aver ricordato che il rilascio della dichiarazione autentica da parte del legale rappresentante (o del dirigente munito di firma sociale) ex art. 4, comma 3, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472 e successive modifiche, è finalizzato ad attestare il possesso, in capo al richiedente, dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari, per cui, ove tali requisiti di professionalità non sussistano, non ha ritenuto ravvisabile in capo alla banca o all'impresa d'investimento uno specifico obbligo di rilasciare tale dichiarazione− ha precisato che in nessun caso alla banca o all'impresa d'investimento è rimessa una valutazione sostanziale circa la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'Albo, essendo la dichiarazione autentica rilasciata dal legale rappresentante (o dal dirigente munito della firma sociale) una mera dichiarazione di scienza che, lungi dal porre in essere valutazioni di merito, è diretta al semplice accertamento di fatti oggettivi (vale a dire ad attestare l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento). Nella citata comunicazione n. DIN/ 1069070 del 12 settembre 2001, infine, questa Commissione non ha mancato di sottolineare che in ogni caso le banche e le imprese di investimento devono sempre consentire alle Commissioni regionali (alle quali compete la verifica del possesso in capo al richiedente dei requisiti prescritti per l'iscrizione) di verificare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni presentate − secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 − dagli aspiranti promotori, fornendo conferma scritta di quanto dagli stessi dichiarato. F. Macaluso CONSOB F. Tedeschi 73 Comunicazione n. DIN/2014610 del 4−3−2002 inviata al sig. ... Oggetto: Attività di promotore finanziario e cd. gestione surrettizia. Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., prot. n. 1087590, con la quale la S.V. ha chiesto a questa Commissione se sia configurabile un'attività di gestione surrettizia da parte del promotore finanziario nell'ipotesi in cui, nello stesso arco temporale, più clienti gli impartiscano ordini relativi ad operazioni analoghe "ad esempio, switch tra fondi o acquisto di un identico titolo". Si fa, altresì, riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., prot. n. 2010762, inviata dalla S.V. ad integrazione della precedente, con la quale si chiede se, al fine di evitare di porre in essere un'attività di gestione surrettizia, sia sufficiente per il promotore finanziario far sottoscrivere al cliente una lettera nella quale si specifica che ogni "operazione vada eseguita comunque anche in presenza di analoghe operazioni da parte di (...) altri clienti " e "che la stessa operazione non costituisce gestione da parte del (...) promotore, in quanto gli imput operativi partono dallo stesso (...) cliente". Al riguardo si rappresenta che il costante orientamento di questa Commissione individua l'ipotesi di attività di gestione cd. surrettizia (o impropria o abusiva) nel caso in cui vengano poste in essere, da parte di promotori finanziari "per conto di una rilevante parte della clientela, un elevato numero di operazioni di conversione tra comparti del medesimo fondo caratterizzate da evidenti analogie" o "un elevato numero di operazioni sostanzialmente identiche, con i medesimi parametri, contestualmente o in un breve lasso di tempo" (cfr., per tutte, le delibere Consob nn. 13273 del 26 settembre 2001, 12401 del 29 febbraio 2000, 12399 del 29 febbraio 2000, 12011 dell'8 giugno 1999, consultabili sul sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it). Si sottolinea, peraltro, che questa Commissione ha, in una pluralità di casi, ritenuto che la sussistenza tanto del criterio "quantitativo" (elevato numero di operazioni identiche o sostanzialmente analoghe poste in essere per conto di una rilevante parte della clientela) quanto di quello "temporale" (operazioni poste in essere contestualmente o in un breve lasso di tempo) valga a qualificare una determinata operatività come gestione surrettizia anche quando le operazioni siano state formalmente disposte dai clienti mediante la sottoscrizione su appositi moduli (cd. gestione con preventivo assenso): ciò in quanto, in tali ipotesi, "non sono stati prodotti elementi idonei" da un lato ad escludere la discrezionalità del promotore, dall'altro a provare l' "autonoma determinazione" della clientela "nelle proprie scelte di investimento" (cfr., per tutte, la deliberazione Consob n. 12398 del 29 febbraio 2000, consultabile sul sito Internet al summenzionato indirizzo elettronico). Alla luce di tutto quanto sopra detto ed in linea con l'indirizzo uniforme di questa Commissione, appare allora del tutto evidente come non sia possibile formulare un giudizio preventivo ed aprioristico circa la configurabilità di una fattispecie astratta come ipotesi di gestione surrettizia; ciò in quanto occorre valutare se, in concreto, le operazioni poste in essere − anche nell'eventualità in cui siano state formalmente disposte dai clienti mediante la sottoscrizione di appositi moduli − siano o meno, nella sostanza, decise dal promotore finanziario e se, quindi, siano riconducibili alla sfera di discrezionalità ed all'iniziativa di quest'ultimo piuttosto che dello stesso investitore. Si ricorda, da ultimo, che quanto sopra detto è stato recentemente chiarito da questa Commissione nella Comunicazione Consob n. DIN/1083623 del 7 novembre 2001 (consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico sopra citato) nella quale − pur nell'ambito di un diverso contesto di riferimento 74 relativo al servizio di consulenza personalizzata in strumenti finanziari prestato tramite promotori − si afferma che "ai fini della qualificazione di una determinata operatività come gestione abusiva rileva il profilo sostanziale dei comportamenti in cui si riscontrino gli elementi essenziali di tale attività; tale profilo potrà essere valutato solo di volta in volta, con riferimento alle singole fattispecie concrete". Con riferimento al quesito posto, si ritiene, pertanto, che non rileva − al fine di escludere la configurabilità di un'ipotesi di gestione surrettizia − il fatto che Ella faccia preventivamente sottoscrivere ai clienti una lettera del tenore di quella prospettata nella succitata nota del ..., in quanto sarà necessario verificare se l'operatività posta in essere sia in concreto riconducibile alla sfera di discrezionalità della S.V. piuttosto che a quella dell'investitore; la valutazione dell'attività svolta potrà, in altri termini, essere effettuata solo in base ad un giudizio ex post. CONSOB F. Macaluso F. Tedeschi 75 Comunicazione n. DIN/2008436 del 7−2−2002 inviata al sig. ... Oggetto: Iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. Risposta a quesito Si fa riferimento alla lettera del ..., pervenuta il ..., prot. n. 1094749 con la quale la S.V. ha chiesto a questa Commissione un parere circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di professionalità previsti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari, specificando, a tal fine, di essere "agente di cambio (...) dimissionario (...) per quasi raggiunti limiti di età" e di non avere il titolo di studio che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, devono possedere coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo. Più precisamente, la S.V. ritiene che l'aver svolto l'attività di agente di cambio possa consentire l'accesso di diritto all'Albo dei promotori finanziari − ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del citato D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato − anche in mancanza del titolo di studio richiesto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto. Al riguardo si rappresenta che non è possibile considerare l'esperienza professionale acquisita nello svolgimento dell'attività di agente di cambio prevalente − rectius assorbente − rispetto all'effettivo possesso del titolo di studio normativamente richiesto, in quanto tale costruzione risulta contraria sia ad un'interpretazione letterale del dato normativo sia al costante orientamento di questa Commissione con riferimento a casi analoghi a quello della S.V., sia pur inseriti in diversi contesti di riferimento (cfr. per tutte le comunicazioni nn. DI/98012353 del 19 febbraio 1998, DI/99089393 del 6 dicembre 1999 e DIN/1048068 del 15 giugno 2001 consultabili sul sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it). Per quanto riguarda il testuale dato normativo si rappresenta, innanzitutto, che l'art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, stabilisce che "coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dalla Consob secondo le modalità stabilite dalla Consob medesima ". Il successivo art. 4 del suddetto decreto prevede, poi, una serie di ipotesi tassativamente elencate − in cui a determinati soggetti che hanno acquisito una specifica esperienza professionale (e proprio in ragione della stessa) è consentita l'iscrizione all'Albo di diritto e quindi con esonero dal superamento della prova valutativa di cui sopra: tra tali ipotesi rientra specificamente anche quella dell'"agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". Dal combinato disposto dei due suddetti articoli del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, si evince chiaramente che il possesso del titolo di studio rappresenta un requisito inderogabile per coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo (in particolare l'espressione 'devono possedere' utilizzata nell'art. 3, comma 1, non sembra lasciare adito a dubbi); di conseguenza l'esperienza professionale di cui all'art. 4 del più volte citato decreto esonera coloro che − nei casi espressamente previsti − l'hanno acquisita dal superamento della prova valutativa 76 altrimenti necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo, ma non supera, né elimina l'obbligo, per gli stessi, di essere in possesso del titolo di studio richiesto. Si ritiene, in altri termini, che l'aver acquisito una specifica esperienza professionale (nel caso di specie essere stato agente di cambio) si ponga in termini di alternatività rispetto al superamento della prova valutativa, ma giammai rispetto al possesso di un titolo di studio idoneo che è e rimane requisito inderogabile per l'iscrizione all'Albo. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non si possono, pertanto, ravvisare nel caso in esame i presupposti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 77 Comunicazione n. DIN/2007074 dell'1−2−2002 inviata al sig. ... Oggetto: Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari (negoziatore abilitato ad operare nei mercati gestiti dalla Borsa Italiana spa) Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. ha chiesto chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. n. 472/98, in base al quale l'accesso all'Albo dei Promotori Finanziari, con esonero dalla prova valutativa, è consentito a coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale, avendo svolto attività di "negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1". In particolare, la S.V. ha chiesto se tale previsione, richiamando l'articolo 7, comma 2, della legge n. 1/1991, abrogato dal D.Lgs. n. 415/1996, abbia inteso far rivivere la disposizione abrogata o far salvi i diritti quesiti di coloro che in base al citato art. 7 erano definiti "negoziatori abilitati". Inoltre, la S.V. ha chiesto se i negoziatori forniti di una "adeguata qualificazione professionale", individuati dal Consiglio di Amministrazione della Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento del 25 ottobre 1999, al fine di definire "i criteri per l'accertamento, ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori ai mercati gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.", siano equiparabili a quelli definiti dall'art. 7 della legge n. 1/1991, con riferimento all'esonero dalla prova valutativa. In proposito, con particolare riguardo alla disposizione contenuta nella lett. b) dell'art. 4 del D.M. n. 472/1998, occorre rilevare che nel caso del "negoziatore abilitato" l'esonero dalla prova di esame per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari è stato previsto a favore di soggetti determinati che, in vigenza di una normativa ora abrogata, avevano superato una specifica prova valutativa indetta dalla Consob e tesa a verificare l'acquisizione da parte del candidato di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche nel particolare settore. La stessa previsione di abilitazione di diritto all'attività di negoziatore, sancita dal predetto art. 7, comma 2, era riservata a soggetti (procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio, rappresentanti delle società commissionarie di borsa, osservatori alle grida di banche, ammessi negli antirecinti per un periodo non inferiore ad un anno) che si presumeva avessero acquisito nel medesimo settore una particolare esperienza professionale. Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che la ratio della disciplina dell'iscrizione all'Albo di diritto ed anche il tenore letterale della stessa inducano a considerare l'esenzione in discorso riservata esclusivamente alle specifiche figure professionali sopra individuate e non anche agli altri soggetti negoziatori presi in considerazione dalla Borsa Italiana S.p.A., neppure nel caso in cui, come la S.V. riporta nella nota, tali soggetti, oltre ad aver sostenuto il corso da negoziatore indetto presso la Borsa, abbiano "accumulato dai due ai tre anni di esperienza professionale presso una Sim, negoziando sia sull'MTA che sull'IDEM ". A tale ultimo riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. n. 472/98, l'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa è riconosciuta a coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale presso imprese di investimento, avendo svolto per un periodo di almeno tre anni l'attività di "funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 − tra i quali rientra l'attività di negoziazione per 78 conto proprio e per conto terzi − ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento". CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 79 Comunicazione n. DIN/1093857 del 18−12−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Promozione di servizi di factoring: risposta a quesito Si fa riferimento alla nota del ..., protocollata in data ..., con la quale la S.V. ha richiesto a questa Commissione un parere in ordine alla possibilità di promuovere servizi di factoring per conto di una società esterna al gruppo Banca ... (intermediario per il quale la S.V. svolge l'attività di promotore finanziario), ed in particolare se tale possibilità permanga anche nel caso in cui in futuro la [...Sim...] stipuli accordi con società di factoring per la promozione di tale servizio. La S.V., inoltre, ha chiesto se il vincolo di monomandato sia riferibile "esclusivamente alla attività di raccolta e promozione di servizi di investimento" e pertanto se sia consentito di "intraprendere rapporti con più di una società di factoring per la promozione di tale servizio (presentandosi quindi al cliente alla stregua di "broker di servizi di factoring)". Con riferimento al primo quesito, come già rilevato nella comunicazione Consob n. DAL/97013054 del 17 dicembre 1997 relativamente al servizio di intermediazione in cambi, si osserva che la promozione del servizio di factoring non presenta profili di incompatibilità con l'attività di promotore finanziario, "a condizione che i soggetti incaricati mantengano diligentemente separati gli ambiti di operatività che qui rilevano (in particolare astenendosi dal rappresentare la propria qualità di promotore [...]), così da assicurare la necessaria trasparenza nei confronti del pubblico". Si precisa peraltro che la possibilità per la S.V. di svolgere l' attività di promozione del predetto servizio è esclusa − ai sensi dell'art. 94, comma 1°, lett. f), del Reg. 11522/1998 qualora la medesima attività sia effettuata dalla [...Sim...], ciò al fine di evitare sia il concretizzarsi di un conflitto di interessi in capo alla S.V., sia la possibilità di ingenerare confusione nella clientela in ordine al soggetto che presti il servizio. Sotto diverso profilo, pur trattandosi di materia estranea alle competenze della Scrivente, si richiama l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione all'esercizio contemporaneo delle due attività possa derivare dall'attuazione delle disposizioni relative all'agenzia in attività finanziaria (art. 3 , comma 2°, del D.Lgs . n. 374/ 1999). Con riferimento al secondo quesito si rileva che l'acquisto di crediti di impresa ricompreso nel servizio di factoring − rientra nella più generale categoria della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 2, comma 1°, del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994). Pertanto l'attività di broker di servizi di factoring − ipotizzata dalla S.V. deve essere più propriamente ricondotta alla fattispecie della mediazione creditizia, attività riservata ai soggetti iscritti all'albo dei mediatori creditizi ed ai promotori finanziari, ai sensi dell'art. 16, comma 8°, della L. 108/1996. Dovranno pertanto osservarsi, nell'esercizio di tale attività, le limitazioni indicate nella comunicazione Consob. n. DIN/1079215 del 19 ottobre 2001 (pubblicata nel bollettino mensile del mese di riferimento ed altresì consultabile presso il sito internet www.consob.it, alla quale si rinvia): a) lo svolgimento dell'attività di mediatore creditizio da parte del promotore deve essere oggetto di apposita comunicazione, rivolta all'intermediario per il quale il medesimo promotore opera; 80 b) il promotore finanziario operante per un intermediario potrà svolgere attività di mediazione creditizia solo ove l'intermediario stesso non svolga attività di concessione di finanziamenti o di distribuzione di prodotti finanziari di erogazione. CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 81 Comunicazione n. DIN/1093865 del 18−12−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Compatibilità con attività di promotore finanziario con la carica di presidente di un Consorzio Fidi: risposta a quesito Si fa riferimento alla lettera del ..., protocollata in data ..., con cui la S.V. ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi in ordine alla compatibilità dell'attività di promotore finanziario con la carica di presidente di un Consorzio Fidi. Al riguardo deve premettersi che gli elementi forniti dalla S.V. non permettono di esprimere un compiuto giudizio di compatibilità con l'attività di promotore, in quanto non emergono con chiarezza i contenuti della concreta attività che la S.V. è in procinto di svolgere nell'ambito del citato Consorzio Fidi. Si osserva peraltro che l'attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi − regolati dall'art. 155 del D.Lgs. n. 385/1993 − così come individuata dall'art. 29 della L. n. 317/1991, consiste in: a) prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti, alle piccole imprese associate, da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari; b) informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. Pertanto, qualora la carica di presidente implichi il concreto svolgimento dell'attività di mediatore creditizio − consistente nel mettere professionalmente in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza, rappresentanza − si ritengono sussistenti le esigenze di trasparenza e correttezza poste alla base delle seguenti limitazioni, indicate nella comunicazione Consob. n. DIN/1079215 del 19 ottobre 2001 (pubblicata nel bollettino mensile del mese di riferimento ed altresì consultabile presso il sito internet www.consob.it) alla quale si rinvia: a) lo svolgimento dell'attività di mediatore creditizio da parte del promotore deve essere oggetto di apposita comunicazione, rivolta all'intermediario per il quale il medesimo promotore opera; b) il promotore finanziario potrà svolgere attività di mediazione creditizia solo ove l'intermediario per il quale opera non svolga attività di concessione di finanziamenti o di distribuzione di prodotti finanziari di erogazione. CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 82 Comunicazione n. DIN/1086204 del 15−11−2001 inviata alla Commissione delle Marche per l'Albo dei Promotori Finanziari Oggetto: Titolo di studio per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Richiesta di parere Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta Commissione Regionale ha chiesto alla scrivente di chiarire se il possesso di un diploma di conservatorio di durata decennale possa integrare il requisito di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 11 novembre 1998 n. 472 ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Al riguardo si rammenta che la predetta norma stabilisce che "coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale (...)". Nel caso in esame, i titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, in base alla normativa attualmente vigente, non possono considerarsi equivalenti ai diplomi di istruzione secondaria superiore, trattandosi di titoli di studio autonomi di cultura specializzata, valevoli solo per le attività per le quali sono stati conferiti. Alla luce di quanto sopra esposto, si reputa che il diploma di conservatorio non può ritenersi idoneo a soddisfare il requisito di cui alla norma sopra citata. CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 83 Comunicazione n. DIN/1085839 del 14−11−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Modalità e forme di esercizio dell'attività di promotore finanziario. Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ... ed alla successiva nota pervenuta il ... con le quali la S.V. ha chiesto di conoscere: − se possa parlarsi di esercizio di attività fuori sede nel caso in cui una Banca si avvalga di "un ufficio finanziario di promotori costituito con una precisa denominazione sociale e sotto la forma di s.r.l.", per la promozione di propri prodotti e servizi finanziari; − in caso di risposta affermativa, quale sia la documentazione che deve essere consegnata alla clientela ed, in particolare, se sia applicabile l'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 che prevede, tra l'altro, che l'investitore ha facoltà di recedere dal contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso, nonché quale sia la sorte del contratto in caso di inosservanza di detta disciplina; − se, sotto il profilo degli obblighi informativi e di documentazione, sia sufficiente la consegna all'investitore − trascorsi tre giorni dalla conclusione del contratto − di un foglio riepilogativo sintetico, ed in caso negativo, quali siano le disposizioni normative violate; − quali siano, infine, "le sanzioni che vengono comminate in seguito alle supposte violazioni" contenute nei punti precedenti. Con riferimento al primo punto, occorre evidenziare che ai sensi del disposto dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 "per offerta fuori sede si intendono la promozione ed il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio". Con riguardo alla nozione di dipendenza, l'art. 25, lett. e), del regolamento Consob n. 11522/1998, definisce tale "una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi di investimento e, nel caso delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, il servizio di gestione collettiva del risparmio". Pertanto, se per "ufficio (o negozio) finanziario di promotori", si intende quella unità organizzativa di pertinenza dell'intermediario autorizzato, diversa dalla sede legale e che non costituisce − in base a quanto in precedenza descritto − una dipendenza, l'attività di promozione e collocamento svolta presso lo stesso "ufficio" costituirà offerta fuori sede. 84 Per quanto attiene alla "denominazione sociale ed alla forma di s.r.l." relativa al suddetto ufficio, poiché il negozio finanziario costituisce una unità organizzativa di pertinenza dell'intermediario, lo stesso non potrà essere costituito con una forma societaria ad hoc; anzi, dovrà risultare immediatamente ricollegabile all'intermediario autorizzato (ad esempio tramite l'affissione, presso i locali dello stesso, dell'insegna dell'intermediario). Né può ipotizzarsi che l'attività di promotore finanziario − che ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, ha carattere personale − possa essere esercitata in comune con altri soggetti attraverso modelli organizzativi societari. Con riferimento al secondo e terzo punto, si rileva che, una volta ritenuto che l'attività svolta presso i negozi finanziari costituisca attività di offerta fuori sede, ne consegue l'applicazione della disciplina di cui agli articoli 30 e seguenti del sopra citato decreto legislativo (e di quella contenuta nei regolamenti attuativi dello stesso), ivi compreso il diritto di recesso che, peraltro, con riguardo all'offerta di servizi di investimento, è previsto solo per l'offerta di servizi di gestione di portafogli (cfr. art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998). Con riguardo, inoltre, alla sorte dei contratti conclusi in violazione della disciplina prevista per l'offerta fuori sede ed, in specifico, in violazione dell'obbligo di indicare che all'investitore spetta il diritto di recesso − fermo restando che per eventuali profili di invalidità, potrà essere invocata tutela presso le sedi giudiziarie competenti − occorre osservare che l'art. 30, comma 7, del più volte citato decreto legislativo n. 58/1998, prevede che "l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente". Con riguardo, altresì, agli obblighi informativi e di documentazione che la Banca nonché i promotori finanziari devono assolvere nel caso di ordini impartiti dagli investitori, si dovranno applicare le disposizioni contenute negli articoli 60 e seguenti del regolamento Consob n. 11522/1998, che attengono, appunto, agli specifici obblighi di attestazione, registrazione e rendicontazione dei medesimi ordini. Infine, per ciò che concerne le sanzioni applicabili alla Banca ed ai promotori finanziari, come richiesto dalla S.V. nell'ultimo punto, si dovrà fare riferimento − tenuto conto della fattispecie concreta − alla gamma di sanzioni previste dalla normativa di settore a tutela degli investitori e del mercato (cfr. decreto legislativo n. 58/1998 e regolamento Consob n. 11522/1998). CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 85 Comunicazione n. DIN/1083623 del 7−11−2001 inviata alla Anasf Oggetto: Esercizio dell'attività di consulenza in materia di strumenti finanziari da parte dei promotori. Richiesta di parere Con riferimento al parere, in tema di esercizio dell'attività di consulenza da parte dei promotori finanziari, sottoposto all'esame di questa Commissione con nota pervenuta in data 24 ottobre 2000, si rileva che le considerazioni ivi espresse appaiono sostanzialmente conformi agli orientamenti della Consob, enunciati nelle comunicazioni nello stesso citate. Risulta del tutto pacifica e rispondente al contesto normativo, infatti, la qualificazione della consulenza finanziaria come attività libera − che può esplicarsi sia in forma individuale che societaria − il cui svolgimento disciplinato dalle norme del diritto comune (art. 1176 del c.c), laddove non sia prestata da o per conto di intermediari abilitati (cfr. comunicazione Consob n. DI/30441 del 21 aprile 2000, leggibile sul sito Internet, all'indirizzo elettronico www.consob.it). Al riguardo, è appena il caso di precisare che l'attività di consulenza può essere svolta dal promotore "in proprio" solo ove quest'ultimo non eserciti attività di promozione e collocamento per conto di un intermediario abilitato. Ove il promotore svolga l'attività di offerta fuori sede per conto di un intermediario, invece, l'attività di consulenza può essere esercitata solo per conto di quest'ultimo o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo, ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a) del regolamento Consob n. 11522/1998. In particolare, ove la consulenza finanziaria sia prestata da promotori per conto di intermediari abilitati, trovano applicazione le norme del decreto legislativo n. 58/1998 e dei regolamenti attuativi, che disciplinano la prestazione dei servizi d'investimento e dei servizi accessori (cfr. comunicazioni Consob n. DI/99038880 del 14 maggio 1999 e DI/98080600 del 14 ottobre 1998, disponibili nel sito citato). Più precisamente, la prestazione della consulenza richiederà la preventiva sottoscrizione di un contratto scritto, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), del regolamento n. 11522/1998, come integrato e modificato. Si ritiene inoltre che detto contratto, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e correttezza, debba chiaramente indicare le caratteristiche e le modalità di prestazione del servizio, nonché i relativi costi addebitabili alla clientela. Ciò premesso, in una prospettiva più generale, può osservarsi che il contenuto del contratto di consulenza è rimesso alla determinazione degli interessati, in quanto legittima espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento. Per maggior chiarezza, si sottolinea che l'attività suscettibile di costituire oggetto di un rapporto di consulenza, conservando rilievo autonomo rispetto alla promozione e al collocamento, è non solo quella che si risolve nell'indicazione di specifiche scelte d'investimento, ma anche quella che si concretizza in una pianificazione generale e sistematica del portafoglio finanziario del cliente. Considerando che, in entrambi i casi, la consulenza finanziaria può risultare collegata all'attività di offerta fuori sede, tipica dei promotori finanziari, questa Commissione ha più volte sottolineato il possibile manifestarsi di situazioni di conflitto d'interessi, di cui dovranno essere adeguatamente preavvertiti gli investitori ex art. 27 del regolamento n. 11522/1998. Ciò si è riscontrato, ad esempio, 86 in riferimento ad un servizio di consulenza avente ad oggetto (tipi di) prodotti finanziari ulteriori rispetto a quelli distribuiti dall'intermediario preponente, in cui i promotori risultavano portatori di un interesse proprio a che i clienti sottoscrivessero i prodotti che gli stessi promotori erano incaricati di collocare (cfr. le comunicazioni Consob n. DIN/76878, del 18 ottobre 2000, n. DIN/64619, del 29 agosto 2000, n. DI/43152, del 2 giugno 2000, e n. DI/98096957, del 21 dicembre 1998, tutte accessibili presso il sito sopraindicato). Pare opportuno precisare che, nell'ipotesi in cui il promotore svolga contestualmente, per conto del proprio intermediario (o di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo), attività di consulenza finanziaria e attività di promozione e collocamento, quest'ultima dev'essere comunque improntata al rigoroso rispetto dei principi di diligenza e correttezza; in particolare, dovranno trovare applicazione le regole in materia di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni d'investimento proposte e di contenimento dei costi a carico del cliente, nonché ogni altra regola prescritta dalle disposizioni vigenti a tutela degli investitori. Si conferma, inoltre, il divieto per i promotori di ricevere, anche in veste di consulenti, qualsiasi compenso dalla clientela, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del regolamento n. 11522/1998. Il corrispettivo per il servizio di consulenza prestato dovrà pertanto essere versato dalla clientela direttamente all'intermediario, che provvederà alla remunerazione del promotore−consulente per l'attività svolta. Quanto all'ulteriore problematica sollevata nel parere sopra citato, si ritiene che non sia possibile valutare a priori ed in termini generali l'eventualità che da un servizio di consulenza personalizzata in strumenti finanziari, prestata tramite promotori, possa scaturire in concreto un'ipotesi di attività abusiva di gestione di portafogli d'investimento. E' infatti chiaro che, ai fini della qualificazione di una determinata operatività come "gestione abusiva", rileva il profilo sostanziale dei comportamenti in cui si riscontrino gli elementi essenziali di tale attività; tale profilo potrà essere valutato solo di volta in volta, con riferimento alle singole fattispecie concrete. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 87 Comunicazioni nn. DIN/1079215, 1079211, 1079199 del 19−10−2001 inviata a promotori finanziari Oggetto: Compatibilità dell'attività di mediatore creditizio con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario − Risposta a quesito Si fa riferimento alla lettera, pervenuta il ..., con la quale la S.V. ha richiesto alla Consob di pronunciarsi in ordine alla compatibilità dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con l'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi. Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 16, comma 8°, della L. 108/1996, i promotori finanziari, possono svolgere attività di mediazione creditizia senza necessità di iscriversi all'albo previsto dal comma 1° della citata norma. Il precedente comma 5° sancisce peraltro che quest'ultima attività è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali. Ciò posto, va osservato che la figura del mediatore creditizio, come definita dall'art. 2, del Regolamento adottato con D.P.R. 287/2000 − ovvero colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza, rappresentanza − presenta profili di analogia con la figura del broker assicurativo, essendo al pari di quest'ultima riconducibile alla definizione che del mediatore fornisce l'art. 1754 del codice civile. Da ciò discende che, analogamente a quanto più volte affermato per il broker assicurativo, non si ravvisa incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e quella di mediatore creditizio, purché tali attività siano svolte nel rispetto delle condizioni di seguito rappresentate. La prima delle citate condizioni, la quale trova origine in esigenze di correttezza e trasparenza dei rapporti, impone che lo svolgimento dell'attività di mediatore creditizio da parte del promotore sia oggetto di apposita comunicazione, rivolta all'intermediario per il quale il medesimo promotore opera. In secondo luogo, il promotore finanziario operante per un intermediario potrà svolgere attività di mediazione creditizia solo ove quest'ultimo non svolga attività di concessione di finanziamenti o di distribuzione di prodotti finanziari di erogazione. Ciò al fine di evitare che un soggetto ricopra contemporaneamente posizioni caratterizzate rispettivamente da imparzialità ed equidistanza dalle parti, nel caso del mediatore creditizio, e dal legame contrattuale con un determinato intermediario, nel caso del promotore finanziario − che possano ingenerare confusione nella clientela. Si fa salva la diversa ipotesi in cui l'intermediario, che svolga in proprio attività di mediazione creditizia, si avvalga di promotori finanziari, nel qual caso la medesima attività sarà svolta dal promotore per conto − e sotto il controllo − dell'intermediario. Tali condizioni non saranno peraltro applicabili al promotore finanziario non operante per conto di alcun intermediario. 88 IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 89 Comunicazione n. DIN/1073058 del 28−9−2001 inviata alla Commissione della Lombardia per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Richiesta di parere concernente l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998 Si fa riferimento alla nota del ..., ricevuta in data ..., con la quale codesta Commissione ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 472/98. In particolare, ai fini della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa, con riferimento a due soggetti (sig. ... e sig. ...) che hanno rivestito per un periodo superiore a tre anni la qualifica di Amministratore Delegato di Società di Intermediazione Mobiliare (rispettivamente della ... e della ...), è stato chiesto se: 1. sia necessario verificare il "grado" di funzionario o di dirigente dei soggetti che hanno rivestito la suddetta qualifica, ovvero la stessa sia sufficiente a ricondurli alla c.d. "carriera direttiva"; 2. sia necessario verificare che i soggetti in argomento siano stati addetti ad uno dei servizi di investimento previsti dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, oppure l'incarico ricoperto sia sufficiente al fine di comprovare il possesso dei requisiti professionali in esame. Anzitutto è opportuno ricordare che, secondo il prevalente orientamento di questa Commissione, i casi di esenzione dalla prova valutativa per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari sono da considerarsi tassativi, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica e si riferiscono esclusivamente alle esperienze o alle figure professionali espressamente indicate nel D.M. n. 472/98. In tal senso può considerarsi la comunicazione n. 7624 del 2 febbraio 2000 (consultabile ... all'indirizzo elettronico www.consob.it), con la quale si è negato che la carica di amministratore di una banca e la carica di presidente della stessa costituiscano titolo al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. In questa occasione, infatti, è stato evidenziato che l'accesso "di diritto" all'Albo è consentito, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopracitato, solo a "coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale", avendo svolto una delle attività individuate nella medesima norma. Con riferimento a nessuna delle cariche considerate, infatti, poteva riscontrarsi la particolare "specializzazione" nell'ambito dei singoli servizi di investimento, come richiesto dal citato art. 4, D.M. n. 472/98. Al riguardo si evidenzia che, nel caso di specie, da un lato le funzioni di amministratore erano svolte presso una banca, le cui principali attività sono la "raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito", dall'altro nessuna particolare delega risultava essere stata conferita al soggetto in esame. Tuttavia è il caso di rilevare che in altre circostanze, per i motivi di seguito riferiti, si è provveduto a ritenere valida l'esperienza svolta da soggetti non espressamente contemplati nella normativa in esame. 90 In particolare, con comunicazione n. DI/1064732 del 23 agosto 2001 (consultabile sul Bollettino Consob del mese di riferimento, ovvero all'indirizzo elettronico www.consob.it) questa Commissione, pur negando − per motivi non rilevanti per la fattispecie in esame − la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari di un soggetto che aveva ricoperto la qualità di direttore generale di una SIM, ha puntualizzato che "A tale conclusione sembra potersi pervenire non tanto perché la carica di direttore generale non rientra tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del D.M. n. 472/1998 (circostanza che non appare preclusiva, visto che l'incarico di direttore generale pone chi vi è preposto in una situazione apicale rispetto al personale dell'intera struttura societaria, con la conseguenza che tale figura non può non considerarsi in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo), ma soprattutto per i rilievi che saranno di seguito esposti". Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente al caso prospettato da codesta Commissione. L'amministratore delegato di una SIM, infatti, è figura di vertice dell'intera struttura societaria, con poteri decisionali certamente superiori rispetto a quelli di un qualsiasi esponente aziendale appartenente alla carriera direttiva; inoltre, considerando che le SIM sono, per definizione, imprese autorizzate a svolgere servizi di investimento (art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 58/98), l'amministratore delegato ha senz'altro assunto responsabilità decisionali nella prestazione dei servizi di investimento ai quali la stessa è autorizzata. Si ritiene, pertanto, che qualora un soggetto abbia rivestito per un periodo superiore a tre anni la qualifica di Amministratore Delegato di Società di Intermediazione Mobiliare, in presenza degli altri requisiti previsti, possa essere iscritto di diritto all'Albo dei promotori finanziari. Appare, peraltro, opportuno svolgere alcune osservazioni relativamente alle specifiche questioni rappresentate da codesta Commissione. Sub 1) Con riferimento alla necessità di verificare il "grado" di funzionario o di dirigente dei soggetti interessati all'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa, si ritiene che il ruolo di vertice ricoperto da un amministratore delegato, i conseguenti poteri decisionali e le relative responsabilità, rendano superflua tale verifica. I requisiti previsti dal decreto ministeriale, infatti, possono essere considerati condizioni minime in presenza delle quali l'esperienza professionale maturata da un soggetto esonera lo stesso dalla prova valutativa. L'amministratore delegato, che come tale ha poteri decisionali sulle materie rientranti nell'oggetto sociale della Società stessa, è responsabile non di una singola unità operativa, ma dell'intera impresa di investimento, e rientra pertanto a fortiori nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.M. n. 472/98. In relazione al caso in esame, quindi, la verifica del grado di funzionario non si ritiene necessaria in virtù della riconduzione, a fortiori, dell'amministratore delegato nella qualifica di "responsabile di una unità operativa", e non a seguito dell'automatico inserimento dei medesimi nella c.d. "carriera direttiva". Sub 2) Con riferimento al requisito previsto dal decreto ministeriale in merito allo svolgimento dei servizi di investimento, è opportuno richiamare la circolare del Ministero del Tesoro del 30 gennaio 1998, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. n. 322 del 30 giugno 1997, certamente adattabile alla formulazione del vigente D.M. n. 472/98. Relativamente all'espressione "addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/96" (ora "addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto n. 58/98") si è ritenuto che "l'esperienza professionale atta a consentire l'iscrizione al personale non avente la 91 qualifica di funzionario, consegue all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento". Per i motivi sopra già rappresentati, l'amministratore delegato di una SIM ha senz'altro assunto responsabilità decisionali nella prestazione dei servizi di investimento ai quali la stessa è autorizzata. Appare, infatti, di improbabile riscontro nella realtà che tra le attività oggetto della delega non sia menzionato alcuno dei servizi di investimento, che costituiscono il core business di tali imprese. Le considerazioni sopra riportate consentono di concludere che, nonostante la figura dell'amministratore delegato non rientri tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del D.M. n. 472/98 ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo, l'aver ricoperto tale carica costituisce, in via generale, un presupposto idoneo ad ottenere l'esenzione dalla prova valutativa. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 92 Comunicazione n. DIN/1072476 del 26−9−2001 inviata all'Avv. ... Oggetto: Richiesta di parere concernente il rilascio della dichiarazione attestante i requisiti di professionalità prevista dall'art. 4, comma 3° del D.M. n. 472/1998 1. Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., con la quale Ella, in nome e per conto della Banca ... s.p.a., chiedeva a questa Commissione: 1) se, la Banca, può rifiutare il rilascio dell'attestazione dei requisiti di professionalità ai dipendenti che non abbiano alcun interesse attuale all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari; 2) se, la Banca, a fronte della richiesta di attestazione dei requisiti di professionalità da parte di dipendenti, possa legittimamente invitare i medesimi a provvedervi mediante autocertificazione e con successiva attestazione da parte della Banca, al momento della richiesta da parte della Commissione. 1.1. Con riferimento al primo quesito proposto, può dirsi che dall'art. 4, comma 3° del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998, così come successivamente modificato, si evince che il rilascio della dichiarazione autentica da parte del legale rappresentante (o del dirigente munito di firma sociale) è finalizzato ad attestare il possesso − in capo al richiedente − dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari; per cui, ove tali requisiti di professionalità sussistano, non sembra che la banca o l'impresa d'investimento possano negare il rilascio dell'attestazione riguardante i requisiti di professionalità (in tal senso cfr. la comunicazione Consob n. DI/1069555 del 14 settembre 2001, leggibile sul sito Internet della Consob all'indirizzo elettronico www.consob.it). Ciò premesso, conviene anche sottolineare, quanto alla mancanza dell'interesse attuale all'iscrizione all'albo, che se, da un lato, è certamente vero, alla stregua dell'art. 31, comma 2°, del d.lgs. n. 58/1998, il rilievo espresso nella suddetta nota, secondo cui il soggetto operante per la Banca, finché permane il rapporto di lavoro con la Banca, non può svolgere per altri intermediari l'attività di promotore finanziario, è però anche vero che il dipendente della Banca può avere interesse all'iscrizione all'albo anche per il solo fatto di risultare iscritto all'albo medesimo, a prescindere dalla sua effettiva operatività. Non sembra pertanto che la Banca possa rifiutarsi di rilasciare l'attestazione dei requisiti di professionalità ai dipendenti che si trovino nella condizione sopra rappresentata. 1.2. In relazione al secondo quesito, può osservarsi che questa Commissione in più occasioni (e, da ultimo, con la comunicazione n. DI/1069555 del 14 settembre 2001 sopra citata; cfr. anche comunicazione n. DI/99023649 del 29 marzo 1999, entrambe leggibili sul sito Internet della Consob all'indirizzo elettronico www.consob.it) ha sottolineato che il soggetto interessato può attestare − ove sussistente − il possesso dei suddetti requisiti di professionalità mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. In tale eventualità le banche e le imprese d'investimento devono sempre consentire alle Commissioni regionali e provinciali (alle quali compete la verifica del possesso in capo al richiedente dei requisiti prescritti per l'iscrizione) di verificare il contenuto delle autocertificazioni presentate dagli aspiranti promotori, fornendo conferma scritta di quanto dagli stessi dichiarato. 93 Pertanto, la possibilità di invitare i propri dipendenti, che richiedano l'attestazione dei requisiti di professionalità da parte della Banca, a provvedervi mediante autocertificazione sembra attenere ad una valutazione di opportunità rimessa essenzialmente alla Banca interessata che, come tale, esula dalle competenze di questa Commissione. CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 94 Comunicazione n. DIN/1072479 del 26−9−2001 inviata alla sig.ra ... Oggetto: Iscrizione di diritto. Risposta a quesito Si fa riferimento alle note della S.V. del ... e del ..., pervenute a questa Commissione, rispettivamente, il ... ed il ..., con le quali si chiedeva di volere esaminare la Sua posizione in ordine all'eventuale iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. Si chiedeva, più precisamente, se la pluriennale esperienza professionale (dal 1989 al 25 gennaio 1993) maturata dalla S.V. presso la [società commissionaria ...] con le mansioni di "gestore patrimoniale" fosse sufficiente per ottenere, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato, l'esenzione dalla prova valutativa e la conseguente iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. Al riguardo, si osserva che, con comunicazione Consob n. DI/1064732 del 23 agosto 2001 (leggibile sul sito Internet della Consob all'indirizzo elettronico www.consob.it) questa Commissione ha precisato che le attività svolte alle dipendenze delle società commissionarie di borsa non costituiscono presupposto sufficiente per consentire l'iscrizione di diritto all'Albo, in quanto le attività d'intermediazione mobiliare che le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori potevano svolgere non sono state ritenute assimilabili alle attività, disciplinate dalla legge n. 1/1991 e dalla normativa a tale legge successiva, che possono essere esercitate dalle società d'intermediazione mobiliare e dalle imprese d'investimento. Pertanto, l'attività svolta dalla S.V. presso la sopracitata Commissionaria di borsa, non appare sufficiente per consentire l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. Le Commissionarie di borsa, infatti, non rientrano, per le ragioni anzidette, nel novero dei soggetti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato, e, conseguentemente, l'esperienza professionale acquisita presso le stesse non può reputarsi idonea ai fini dell'esenzione dalla prova valutativa. CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 95 Comunicazione n. DIN/1069739 del 14−9−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Risposta a quesito Si fa riferimento alla lettera del ..., ricevuta da questa Commissione il ..., con la quale la S.V. ha trasmesso copia della circolare n. 14 del 18 luglio 2001, emanata dalla ... Sim S.p.A., e copia del modello 15, attualmente in uso dalla stessa società per la raccolta e conferma degli ordini ricevuti dai clienti. Con la predetta nota la S.V. ha altresì chiesto alla scrivente "di esprimere un parere sulla legittimità della tenuta dei documenti di [....] competenza [dei promotori] in fotocopia", in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni impartite dall'intermediario nella circolare citata, poiché l'attuale versione del modello di cui sopra è in duplice, anziché triplice, copia. In detta circolare, avente ad oggetto le modalità e le procedure di archiviazione dei moduli per l'annotazione degli ordini, l'intermediario invita i promotori di cui si avvale per l'offerta fuori sede, a trasmettere alla propria sede centrale, per la prescritta archiviazione, tutti gli originali degli ordini relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, altresì invitando gli stessi promotori a trattenere copia della suddetta documentazione. Con riferimento alle disposizioni impartite telefonicamente dagli investitori ai promotori, la società invita questi ultimi a trasmettere al proprio Ufficio Controlli, con cadenza settimanale, un elenco giornaliero delle telefonate registrate e ad inoltrare non appena esaurite − per la duplicazione a cura del citato ufficio − le cassette magnetiche contenenti le registrazioni. Nella circolare in questione, l'intermediario precisa che "a duplicazione avvenuta, una copia [della cassetta magnetica] verrà acquisita dalla società e l'altra restituita ai promotori". Ciò premesso, va rilevato che, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del regolamento 11522/98, "il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 85, copia .... [dei] contratti promossi per suo tramite, [degli] altri documenti sottoscritti dagli investitori, [della] corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo". Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del suddetto regolamento, "il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività". Con riferimento alle modalità di conservazione degli ordini cartacei prospettate nella lettera in riscontro, si osserva che, in base alla normativa vigente, non sussistono, in via generale, impedimenti a che un promotore finanziario assolva gli obblighi in questione attraverso l'archiviazione delle fotocopie degli stessi. E', il caso, comunque, di osservare che l'utilizzo di formulari in triplice originale, o, in alternativa, stampati su carta chimica appare più funzionale all'adempimento puntuale degli obblighi di conservazione di che trattasi. 96 Relativamente alla procedura di duplicazione delle cassette magnetiche, delineata dall'intermediario nella già citata circolare, si premette che l'obbligo del promotore di conservare copia su nastro magnetico delle registrazioni si pone in relazione con l'attribuzione alla Consob, nei confronti del promotore medesimo, di uno specifico potere di ispezione (art. 31, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998), e che il connesso obbligo di comunicare alle competenti commissioni i luoghi ove dette registrazioni sono, a cura del promotore, conservate, mira a garantire l'effettivo e tempestivo esercizio di tale potere ispettivo; il sistema descritto nella circolare potrebbe, viceversa, comportare un rallentamento nello svolgimento delle funzioni di vigilanza di questa Commissione. Alla luce di quanto esposto la scrivente ritiene, pertanto, che l'invio all'intermediario di tali registrazioni possa avvenire previa duplicazione del nastro magnetico, o dell'altro supporto equivalente, a cura dello stesso promotore. Tale procedura consentirebbe a quest'ultimo di disporre in ogni momento della copia delle registrazioni prevista dall'art. 97, comma 3, del regolamento 11522/98, riducendo nel contempo il rischio di perdere definitivamente, nell'inoltro all'intermediario, l'unico esemplare di nastro magnetico, o di altro supporto equivalente, che le contiene. CONSOB Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi 97 Comunicazione n. DIN/1069051 del 12−9−2001 inviata alla banca ... Oggetto: Banca ... Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota del ... con la quale codesta Banca ha formulato un quesito in merito alla sussistenza, in capo ad un proprio dipendente, dei requisiti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei Promotori finanziari. In via preliminare si precisa che la materia è attualmente disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto dell'11 novembre 1998, n. 472, come successivamente modificato dal decreto del 12 aprile 2000, n.140. In particolare, l'art. 4, comma 1°, del citato regolamento dispone che "L'accesso all'Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività: [...] c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;". Conformemente all'orientamento interpretativo già espresso da questo Istituto con la comunicazione Consob n. DI/30339 del 20 aprile 2000, alla quale si rinvia, si osserva che dalla norma regolamentare sopra riportata (ed in particolare dall' espresso riferimento alle figure del preposto, o comunque del responsabile) si evince la necessità che − in assenza della qualifica di funzionario − l'esperienza professionale maturata dal soggetto richiedente l'iscrizione di diritto consegua allo svolgimento di mansioni implicanti "responsabilità decisionali nei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento". A ciò deve aggiungersi, sotto diverso profilo, che il decreto ministeriale n. 472/1998 non richiede che l'unità operativa o la dipendenza sia destinata esclusivamente allo svolgimento di servizi di investimento. Alla luce di quanto sopra esposto, la circostanza, rappresentata da codesta Banca, che il soggetto interessato (addetto allo sportello) non abbia svolto le proprie mansioni in autonomia ma "sotto il coordinamento del Preposto" porta ad escludere che il medesimo soggetto, nell'ambito della dipendenza o unità operativa, abbia ricoperto la posizione richiesta dal citato regolamento, e deve pertanto ritenersi che l'esperienza professionale dallo stesso maturata non sia idonea a consentire l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 98 Comunicazione n. DIN/1069052 del 12−9−2001 inviata alla Commissione del Lazio per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Risposta ai quesiti concernenti l'eventuale sussistenza, in capo ad alcuni soggetti, del requisito di professionalità ai fini dell'iscrizione "di diritto" all'albo dei promotori finanziari Con note del 26.7.2001, qui pervenute il 27.8.2001, codesta Commissione regionale ha chiesto il parere della scrivente in ordine alla sussistenza dei requisiti di professionalità, di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del D.M. n. 472/1998, in capo ai sigg. ..., producendo copia delle relative dichiarazioni rilasciate dalla banca, presso la quale gli stessi hanno operato, ai sensi del successivo comma 3. Dall'esame della documentazione trasmessa risulta che codesta Commissione ha già, per quanto di competenza, rigettato le istanze di iscrizione presentate dai soggetti sopra indicati e che ha disposto il riesame delle stesse solo a seguito di una successiva dichiarazione della banca, relativa al sig. ..., contenente alcune precisazioni sulle mansioni svolte dallo stesso che, ove fossero ritenute rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'istanza presentata da quest'ultimo, comporterebbero un identico esito anche relativamente alle istanze prodotte dagli altri soggetti interessati. Si rileva, infatti, che il motivo del rigetto disposto da codesta Commissione è riconducibile, presumibilmente, alla circostanza che le dichiarazioni in parola indicano, in tutti i casi esaminati, la qualifica di vice capo agenzia tra quelle ricoperte dagli aspiranti promotori e che il periodo in cui gli stessi hanno rivestito tale qualifica è determinante ai fini del computo del triennio prescritto dall'art. 4, del D.M. sopra citato. Ciò premesso, si sottolinea che le precisazioni fornite dalla banca non consentono di valutare esattamente se il soggetto che ha richiesto l'iscrizione sia stato − come prescritto dalla norma citata in premessa − "preposto" o, comunque, "responsabile" di una unità operativa e non possono quindi essere considerate ai fini del riesame delle istanze sopra richiamate. In via generale, si osserva, infatti, che, come già fatto presente (cfr., per tutte, comunicazione n. DI/30339 del 20.4.2000), l'aver maturato l'esperienza professionale in discorso deve necessariamente risultare dalla dichiarazione che la banca è tenuta a rilasciare, poiché solo quest'ultima, "tenuto conto della propria articolazione organizzativa ufficiale, è in grado di certificare che un proprio dipendente sia stato responsabile di una unità operativa e che sia stato effettivamente addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58/1998". Nel caso del sig. ... si deve rilevare che neanche la dichiarazione integrativa del 26.6.2001 consente di definire chiaramente la posizione rivestita dallo stesso soggetto, che è qualificato responsabile di un settore dell'Agenzia, all'interno del quale "era compresa anche l'attività finanziaria". Si ribadisce, in proposito, che l'espressione "unità operativa" deve essere interpretata in senso ampio, "sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise sia le banche che le imprese di investimento" (cfr. al riguardo la comunicazione n. DI/98021215 del 23.3.1998), ma appare evidente che, qualora, come nel caso in esame, la responsabilità di una unità operativa non sia palesemente desumibile da quanto riportato nella dichiarazione, tale interpretazione non può essere rimessa alle commissioni regionali, ma deve chiaramente risultare dalla dichiarazione stessa. 99 In mancanza di inequivocabili riferimenti alle figure professionali richiamate dal citato D.M. − indicativi, anche nel caso, come quello in esame, in cui il soggetto non abbia rivestito la qualifica di funzionario, dell'effettivo svolgimento di mansioni implicanti responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento −, non si può, infatti, fare a meno di considerare, come più volte affermato dalla scrivente (cfr., per tutte, comunicazione n. DIN/1047369 del 13.6.2001), che la qualità di "sostituto" nella responsabilità di una unità operativa − unica qualità che si può ragionevolmente ricavare dall'espressione vice capo agenzia − non è sufficiente a far acquistare la specifica esperienza professionale richiesta. CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 100 Comunicazione n. DIN/1069070 del 12−9−2001 inviata all'Abi, all'Anasf, all'Assoreti e all'Assosim Oggetto: Requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. Dichiarazione autentica ex art. 4, comma 3, del D.M. n. 472/1998 Si fa riferimento ad una nota, con la quale una Banca ha chiesto a questa Commissione un parere circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari relativamente ad un "ex dipendente non avente la qualifica di funzionario e non titolare di filiale", precisando, a tal fine, che tale soggetto "era l'unico addetto della filiale che effettivamente provvedeva ad eseguire tutte le operazioni inerenti l'attività della prestazione dei servizi di investimento in strumenti finanziari svolta dalla Banca curando, anche, i contatti con la clientela (...). La Banca non aveva affidato all'interessato particolari responsabilità decisionali nello svolgimento delle proprie mansioni". Nella suddetta nota si chiedeva, inoltre, se la Banca fosse in ogni caso tenuta al rilascio della dichiarazione autentica di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento. In considerazione della rilevanza generale dei temi oggetto del quesito e, più in particolare, dell'obbligo di collaborazione degli intermediari nell'accertamento dei requisiti professionali degli aspiranti promotori, sembra opportuno, con la presente, sintetizzare i contenuti della risposta alla richiesta di parere. Con riferimento al primo quesito può rilevarsi che il dipendente in oggetto non è in possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari richiesti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472. E ciò non solo perché, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo deve essere collegata, qualora il richiedente non appartenga alla carriera direttiva, alla circostanza che il medesimo sia preposto o sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che sia o sia stato responsabile della stessa, ma anche perché la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione deve ritenersi collegata allo svolgimento di una delle attività inerenti ai servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 per un periodo di tempo pari ad almeno tre anni. Si fa altresì presente che, secondo quanto espressamente stabilito dalla circolare interpretativa del Ministero del Tesoro n. 467042/98, "l'esperienza professionale atta a consentire l'iscrizione al personale non avente la qualifica di funzionario consegue all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi d'investimento (...)". Per quanto riguarda poi il secondo quesito formulato non pare possa fondatamente affermarsi che la banca o l'impresa d'investimento siano in ogni caso tenute al rilascio della dichiarazione autentica di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, né in base ad un'interpretazione letterale del dato normativo, né alla luce di quanto emerge da una recente pronunzia del Tribunale di Nola del 22 maggio 2001, Pres. Sessa, Est. Borrelli, inedita. 101 Dalla lettura di tale norma si evince che il rilascio della dichiarazione autentica da parte del legale rappresentante (o del dirigente munito di firma sociale) è finalizzato ad attestare il possesso − in capo al richiedente − dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari; per cui − ove tali requisiti di professionalità non sussistano − non sembra possa fondatamente ravvisarsi in capo alla banca o all'impresa d'investimento uno specifico obbligo di rilasciare tale dichiarazione. Tale interpretazione − già desumibile dal dato meramente letterale − sembra, peraltro, trovare conferma nella citata pronunzia del Tribunale di Nola del 22 maggio 2001 relativa ad una fattispecie in cui la società aveva rifiutato ad un ex dipendente il rilascio della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. n. 472/1998, ritenendo non sussistenti in capo allo stesso i requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'Albo. Il Tribunale di Nola ha confermato integralmente il provvedimento del giudice della fase cautelare che aveva ordinato alla società il rilascio della suddetta attestazione, ritenendo che l'ex dipendente fosse, invece, in possesso dei requisiti di professionalità rilevanti ai fini dell'iscrizione di diritto; pertanto − ed in considerazione di tale circostanza − ha disposto che tale attestazione dovesse essere necessariamente rilasciata. Appare, quindi, evidente il collegamento effettuato nella motivazione della suddetta pronunzia tra l'effettivo possesso dei requisiti di professionalità in capo al richiedente e l'obbligo per la società di rilasciarne la relativa attestazione (si legge infatti testualmente che "il rilascio dell'attestazione [...] che esonera l'aspirante all'iscrizione nell'Albo dei promotori finanziari dalla prova valutativa è subordinato alla circostanza che il dipendente abbia svolto una delle attività, e quindi sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4 del decreto del Ministero del Tesoro n. 472 del 1998 [...])"; di conseguenza − partendo da tale considerazione ed argomentando a contrario − ove il richiedente l'iscrizione non sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione di diritto, non sembra concretamente configurabile uno specifico obbligo per la società di rilasciare la più volte citata dichiarazione autentica. Si precisa, comunque, che in nessun caso alla banca o all'impresa d'investimento è rimessa una valutazione sostanziale circa la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'Albo, essendo la dichiarazione autentica rilasciata dal legale rappresentante (o dal dirigente munito della firma sociale) una mera dichiarazione di scienza che, lungi dal porre in essere valutazioni di merito, è diretta al semplice accertamento di fatti oggettivi (vale a dire ad attestare l'unità organizzativa alla quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato preposto o della quale è stato responsabile, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento). Si fa presente, in ogni caso, che il soggetto interessato potrà attestare − ove sussistente − il possesso dei suddetti requisiti di professionalità mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. A tale ultimo riguardo si precisa che, pur non ravvisandosi l'obbligo per la banca e l'impresa d'investimento di rilasciare in ogni caso la dichiarazione autentica di cui trattasi, queste dovranno sempre consentire alle Commissioni regionali (alle quali compete la verifica del possesso in capo al richiedente dei requisiti prescritti per l'iscrizione) di verificare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni presentate dagli aspiranti promotori, fornendo conferma scritta di quanto dagli stessi dichiarato. In conclusione − ove non sussistano in capo al richiedente i requisiti di professionalità necessari ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari − non sembra possa ravvisarsi in capo alla 102 Banca uno specifico obbligo di rilasciare la più volte citata dichiarazione autentica di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 103 Comunicazione n. DIN/1068752 dell'11−9−2001 inviata alla sig.ra ... Oggetto: Sig.ra ..., promotore finanziario. Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota in oggetto, pervenuta in data ..., con cui la S.V. ha chiesto ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già comunicato dalla scrivente in data 11 giugno 2001 con la comunicazione n. DIN/1046331. Con il nuovo quesito, in particolare, la S.V. manifesta l'intenzione di "rimanere iscritta all'albo, pur non esercitando di fatto la professione", in modo da non precludere la possibilità di riprendere l'attività in un momento successivo. A tal proposito si fa presente che l'art. 18, comma 6 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, successivamente modificato ed integrato, stabilisce che, qualora il promotore chieda di essere cancellato dall'albo, lo stesso può essere nuovamente iscritto su propria domanda, senza dover sostenere un'ulteriore prova valutativa. Inoltre, per maggior completezza, si evidenzia che nell'art. 13, comma 1, lett. b) e comma 2 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, che prevedevano rispettivamente la cancellazione del promotore dall'albo per mancato esercizio dell'attività per oltre un anno e la possibile reiscrizione solo dopo un periodo minimo di un anno dalla cancellazione, sono stati abrogati dalla normativa successiva al citato regolamento. In relazione, infine, alla richiesta di una riduzione del contributo annuo nel caso in cui la S.V. decida di rimanere iscritta all'albo unico nazionale dei promotori finanziari con l'astensione all'esercizio dell'attività, si rappresenta che il contributo in parola è dovuto dai promotori che risultano iscritti all'albo alla data del 2 gennaio del relativo anno di competenza del contributo indipendentemente dalla circostanza dell'effettivo svolgimento dell'attività e che, pertanto, l'obbligo di pagamento del contributo annuale di vigilanza cessa solo a seguito di cancellazione dall'albo. Qualora la S.V. non intenda più essere iscritta all'albo e, quindi, non essere sottoposta al pagamento del contributo di vigilanza per l'anno 2002 e successivi dovrà inoltrare tempestiva e regolare istanza di cancellazione alla competente Commissione Regionale. Al riguardo si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 18, commi 2 e 5, del regolamento Consob n. 10629/1997, la cancellazione su domanda è disposta nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 104 Comunicazione n. DIN/1068755 dell'11−9−2001 inviata allo studio legale ... Oggetto: Risposta a quesito Si fa riferimento alla lettera del ..., ricevuta da questa Commissione il ..., con la quale codesto Studio Legale, per conto della Sig.ra ..., ha chiesto chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) e comma 2 del D.M. 30 giugno 1997, n. 322 e dell'art. 4, comma 1, lettere c) e d) del D.M. 11 novembre 1998, n. 472. In via generale si osserva preliminarmente che l'accesso all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari è attualmente regolato dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472, cui occorre far riferimento, avendo quest'ultimo sostituito il D.M. 30 giugno 1997, n. 322. Secondo quanto esposto da codesto Studio Legale nella suddetta nota, la Sig.ra ... avrebbe svolto "fin dal 1981 attività relativa alla compravendita ed al collocamento di titoli presso un importante Istituto Bancario, [quale] responsabile del borsino di una delle principali agenzie cittadine dal 1990 al 1993 e, pur non essendo inquadrata con la qualifica contrattuale di funzionario, ha sempre svolto la sua attività lavorativa interloquendo, anche con primaria clientela, in qualità di funzionario dell'Istituto". Ciò premesso, va rilevato che l'accesso "di diritto" all'albo dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 472/1998, è consentito a coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale avendo svolto, per un periodo di almeno tre anni, l'attività di "funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998, o al settore della commercializzazione dei prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza, o ad altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno". Al riguardo si precisa che l'abituale presentazione alla clientela in qualità di funzionario non è di per sé sufficiente ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo, per la quale comunque si richiede, ai sensi della disposizione citata, che l'interessato, in assenza dell'inquadramento con la qualifica contrattuale di "funzionario", sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, ovvero responsabile della stessa. Relativamente alla fattispecie in esame si rappresenta che, sulla base delle informazioni fornite, non risultano elementi sufficienti per valutare se l'attività svolta dall'interessata sia riconducibile ad una delle ipotesi previste dalla disciplina vigente e in particolare se il "borsino", di cui la Sig.ra ... dichiara di essere stata responsabile, configuri una vera e propria "unità operativa" della banca di appartenenza. CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 105 Comunicazione n. DIN/1068761 dell'11−9−2001 inviata alla Commissione dell'Emilia Romagna per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Richiesta di parere. Iscrizione all'albo unico dei promontori finanziari del sig. ... Si fa riferimento alla nota n. 468 dell'8 agosto 2001 e pervenuta il 21 agosto, con cui codesta Commissione ha chiesto alla scrivente di esaminare la posizione del nominativo in oggetto, in merito alla sussistenza dei requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'Albo dei Promotori Finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato dal D.M. n. 140/2000. In allegato alla predetta nota codesta Commissione ha trasmesso copia dell'attestazione rilasciata dalla Banca Antoniana Popolare Veneta, dalla quale emerge che il Sig. ... nato a ... (..) il ..., è stato "preposto o comunque responsabile [dell'unita operativa] Borsino Agenzia di Portomaggiore (FE) dal 20 luglio 1992 al 14 ottobre 1998" e che in tale ambito ha svolto le attività di negoziazione per conto terzi, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di mediazione. In riscontro alla richiesta di chiarimenti di codesta Commissione del 4 giugno 2001, la succitata Banca ha precisato, con lettera del 12 luglio 2001, che il Sig. ... ha svolto le attività predette "quale [....] responsabile (cosiddetto unico borsinista) dell'unità operativa relativa a tali attività". Ciò premesso, va rilevato che l'accesso di diritto all'albo dei promotori finanziari è consentito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 472 del 1998, tra l'altro, al dipendente di banca che ha acquisito una specifica esperienza professionale essendo stato, per un periodo di almeno tre anni, "... preposto ad una dipendenza, o ad altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa". Al riguardo si è precisato che gli elementi suindicati della preposizione ad una dipendenza, o altra unità operativa, ovvero della responsabilità della stessa − rilevanti ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori − devono valutarsi in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la quale il richiedente svolge, o ha svolto, la propria attività (cfr. Comunicazione n. DI/38962 del 22 maggio 2000) e che l'espressione unità operativa può essere interpretata in senso ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise le banche e le imprese di investimento (cfr. Comunicazione n. DI/98021215 del 23 marzo 1998). Si fa presente, peraltro, che questa Commissione ha ritenuto che la professionalità collegata alla qualifica di "addetto unico" ad una unità operativa "Borsino Titoli" rientri nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, e che sia, pertanto, rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari (cfr. Comunicazione n. DIN/1023131 del 29 marzo 2001 consultabile, sul sito internet, all'indirizzo elettronico www.consob.it). Con riferimento al caso specifico si rileva, infine, che la banca ha espressamente qualificato il "Borsino Agenzia di Portomaggiore" quale unità operativa e ha altresì indicato quale responsabile della medesima il soggetto richiedente. Sulla base dei rilievi suesposti e della documentazione trasmessa, si ritiene pertanto che al Sig. ... possa consentirsi l'iscrizione di diritto all'Albo ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. n. 472 del 1998. 106 CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 107 Comunicazione n. 1064732 del 23− 8−2001 inviata alla Commissione regionale per l'Albo dei promotori finanziari della Toscana Oggetto: Richiesta di parere concernente l'iscrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 3° del D.M. n. 472/1998, all'Albo dei promotori finanziari di soggetti che hanno ricoperto la carica di direttore generale di società commissionarie di borsa Si fa riferimento alla nota del 19 luglio 2001, pervenuta il 24 luglio 2001, con cui codesta Commissione chiedeva alla scrivente se l'attività svolta da alcuni soggetti in qualità di direttore generale di società commissionaria di borsa costituisse presupposto sufficiente ai fini dell'iscrizione all'Albo Unico Nazionale dei Promotori finanziari ai sensi dell'art.3 del D.M. n. 472/98 e successive modifiche ed integrazioni. Si ritiene che nel caso prospettato da codesta Commissione non sussistano i presupposti per l'esenzione dalla prova valutativa di cui all'art. 3, comma 2°, del D.M. n. 472/1998 necessaria per accedere all'albo dei promotori finanziari. Infatti, l'aver ricoperto la carica di direttore generale di una commissionaria di borsa (per un periodo di tempo non inferiore a tre anni) non rientra tra le attività previste dall'art. 4 del D.M. n.472/1998 in presenza delle quali è ammessa la cosiddetta iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. A tale conclusione sembra potersi pervenire − conviene sottolinearlo subito − non tanto perché la carica di direttore generale non rientra tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del D.M. n. 472/1998 (circostanza che non appare preclusiva, visto che l'incarico di direttore generale pone chi vi è preposto in una situazione apicale rispetto al personale dell'intera struttura societaria, con la conseguenza che tale figura non può non considerarsi in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo), ma soprattutto per i rilievi che saranno di seguito esposti. Al riguardo, è opportuno ricordare che secondo il costante orientamento di questa Commissione i casi di esenzione dalla prova valutativa sono da considerarsi tassativi e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica e si riferiscono esclusivamente alle esperienze o alle figure professionali espressamente indicate nel D.M. n. 472/1998 (in tal senso cfr., tra le tante, le comunicazioni n. DIN/1047369 del 13 giugno 2001 e n. DI/99071979 del 4 ottobre 1999, leggibili all'indirizzo elettronico www.consob.it e sul Bollettino Consob del mese di riferimento). Negli isolati casi in cui si è proposta una lettura estensiva della normativa in esame, come quando si è precisato che "sono da includere tra i soggetti legittimati all'iscrizione di diritto anche gli addetti al servizio di gestione individuale di portafogli di investimento presso società di gestione del risparmio", l'interpretazione estensiva si è resa possibile poiché la gestione individuale di portafogli d'investimento si è fatta rientrare "nel novero dei servizi nell'ambito dei quali la prescritta esperienza professionale può essere maturata ed in quanto l'esperienza sarebbe acquisita presso società di gestione del risparmio che, pur essendo di tipo differente rispetto alle banche ed alle imprese d'investimento, operano nel medesimo settore" (cfr. comunicazioni Consob n. DI/50465 del 28 luglio 2000 e n. DI/99025486 del 2 aprile 1999, leggibili all'indirizzo elettronico www.consob.it e sul Bollettino Consob del mese di riferimento). Non sembra però che, con riferimento al caso di specie, si possa far prevalere il criterio dell'attività svolta rispetto al profilo soggettivo dell'ente per il quale l'attività medesima è stata prestata. 108 Infatti, le attività di intermediazione mobiliare che le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori potevano svolgere non sono assimilabili − sotto il profilo dei servizi e delle modalità di svolgimento degli stessi, dei requisiti patrimoniali della società e dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci − a quelle disciplinate con la legge n. 1/1991 e dalla normativa a questa successiva (d.lgs. n. 415/1996 e d.lgs. n. 58/1998). Tale assunto sembra del resto trovare conferma nell'art. 19, comma 3°, della l. n. 1/1991, il quale prevedeva che le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori potevano ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'art. 3, comma 1°, della medesima legge (albo delle Sim), a condizione che fossero in possesso dei requisiti previsti dal medesimo art. 3, comma 2°. Tra commissionarie di borsa e Sim e tra servizi dalle stesse prestati, in altri termini, c'è soluzione di continuità: non è infatti stata prevista l'iscrizione di diritto delle commissionarie all'albo delle Sim al momento della loro cessazione, ed anzi si è previsto uno specifico accertamento, da parte della Consob, dei requisiti per l'iscrizione in capo a tali società. Può dirsi dunque che l'interpretazione estensiva del D.M. n. 472/1998 sulla base del criterio dell'attività esercitata piuttosto che su quello della tipologia del soggetto per conto del quale l'attività viene svolta può, valutati i singoli casi concreti, consentirsi solo per le attività di intermediazione mobiliare disciplinate dalla l. n. 1/1991 (e dalla normativa successiva) ed esercitate da banche ed imprese d'investimento o da soggetti a queste assimilabili, ma non anche per quelle attività esercitate precedentemente a tale momento da soggetti che non avevano i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 2°, della l. n. 1/1991. Questa, a ben riflettere, appare essere la ratio di fondo dell'art. 4, comma 1°, lett. c) ed),del D.M. n. 472/1998, che, in una prospettiva, per così dire, di attualità dello svolgimento dei servizi d 'investimento, ha determinato, per le ragioni anzidette, una necessaria cesura tra le figure e le esperienze professionali connesse alle attività d'intermediazione mobiliare precedenti alla l. n. 1/1991 e quelle maturate in un contesto normativo più saldo e maturo come quello formatosi dopo l'entrata in vigore della l. n. 1/1991. I rilievi sin qui svolti consentono quindi di concludere che il direttore generale di una società commissionaria di borsa non può essere iscritto di diritto all'albo dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 472/1998. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 109 Comunicazione n. DIN/1056054 del 20−7−2001 inviata alla .... Oggetto: Quesito inerente la cancellazione dall'Albo promotori a domanda e per mancato pagamento del contributo di vigilanza Con riferimento alla lettera del ..., con la quale codesta società ha sottoposto a questa Commissione un'articolata serie di quesiti concernenti le delibere di cancellazione dall'Albo dei promotori finanziari e quelle di successiva reiscrizione, si formulano le seguenti osservazioni. In ordine al primo quesito posto da codesta Società− ossia se, con riferimento alla cancellazione a domanda dell'interessato, tale cancellazione "decorre dalla data della richiesta o dall'inizio dell'anno successivo" − può osservarsi quanto segue. Generalmente i provvedimenti adottati nei confronti di promotori finanziari hanno carattere recettizio, ovvero acquistano efficacia nel momento in cui pervengono nella sfera di conoscenza dell'interessato. Tale principio di carattere generale, peraltro, può essere derogato ai fini del pagamento del contributo di vigilanza, nel caso delle delibere di cancellazione a domanda. Infatti per queste ultime, si ritiene che la data della deliberazione da parte di questa Commissione debba essere fatta prevalere rispetto al momento in cui la deliberazione stessa è portata a conoscenza del destinatario. Si pensi ad esempio al caso in cui la cancellazione di un promotore dall'albo, pur deliberata entro il termine di un esercizio, venga portata a conoscenza dell'interessato solo nell'esercizio successivo. Si ritiene che in tale circostanza non sia possibile assoggettare l'interessato al pagamento del contributo di vigilanza relativo all'esercizio successivo a quello in cui la delibera di cancellazione è stata adottata. Pertanto la cancellazione decorre dal momento in cui viene adottata la relativa delibera. Con riferimento al secondo quesito ovvero "se, nel caso in cui la data di richiesta (di cancellazione dall'albo promotori) sia compresa fra l'inizio dell'anno e la scadenza prevista per il pagamento del contributo di vigilanza, sussista o meno l'obbligo del pagamento del contributo stesso per l'anno in corso", si osserva quanto segue. La risposta al quesito può essere agevolmente rinvenuta negli annuali provvedimenti sul regime contributivo che stabiliscono che "sono tenuti a versare alla Consob per l'esercizio 2001, un contributo denominato "contributo di vigilanza" (...) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2001, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/98" (art. 3, comma 1, lett. g), della delibera n. 12846/6.12.2000). Se ne ricava che coloro che presentino istanza di cancellazione dall'Albo promotori dopo il 2 gennaio sono pienamente assoggettati all'obbligo di pagamento del contributo. Relativamente ai soggetti che presentino istanza di cancellazione prima del 2 gennaio, si fa presente che l'art. 18, commi 2 e 5, del Regolamento n. 10629/1997 fissa la durata massima della relativa istruttoria in sessanta giorni (di cui trenta riservati alla competente Commissione regionale e trenta alla Consob); ne deriva che per avere certezza di non essere iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio di un determinato anno − e, quindi, di non risultare assoggettati al pagamento del contributo di vigilanza − gli interessati devono produrre la relativa istanza di cancellazione al più tardi entro il 3 novembre dell'anno precedente. 110 Con riferimento al terzo quesito ovvero "se gli organi competenti, verificato il mancato pagamento del contributo di vigilanza, provvedano a sollecitare gli interessati", le osservazioni sono le seguenti. La risposta al quesito è affermativa. Si fa infatti presente che il mancato pagamento delle contribuzioni comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (art. 5 della delibera n. 12899/10.1.2001) e che le disposizioni che regolano lo svolgimento di tale procedura impongono l'obbligo di notificare ai soggetti che non hanno versato il contributo nei termini ordinariamente previsti un invito di pagamento (sollecito) contenente l'indicazione di un termine ulteriore di pagamento. Il quarto quesito pone la seguente domanda: se, la cancellazione per mancato pagamento del contributo di vigilanza "e quindi anche la validità dei contratti eventualmente sottoscritti, decorre dal momento della cancellazione d'ufficio oppure retroagisce all'inizio dell'anno con conseguenti effetti anche sui contratti". La risposta a tale quesito discende dalla definizione del momento in cui diventano efficaci le delibere Consob attinenti a promotori finanziari, nonché dall'applicazione dei principi di diritto comune. Poiché le delibere Consob relative a promotori finanziari divengono efficaci nel momento in cui vengono portate a conoscenza del destinatario, ne deriva che è da questo momento che acquista efficacia anche la cancellazione dall'albo; tale cancellazione non ha, pertanto, alcun effetto retroattivo e non incide minimamente sui contratti stipulati dal promotore prima della cancellazione, che rimangono perfettamente validi e produttivi di effetti. Analoghe considerazioni valgono anche per quel che riguarda il quinto quesito posto da codesta Società con il quale si chiede, con riferimento alla reiscrizione dei promotori già cancellati a domanda, se "la decorrenza dell'operatività del promotore è quella della domanda o vi sarà una comunicazione ad hoc da parte dell'organismo competente". E' evidente, infatti, che anche in questo caso, la reiscrizione del promotore già cancellato a domanda acquista efficacia dal momento in cui la relativa delibera viene portata a conoscenza dell'interessato. Con riferimento al sesto quesito ovvero se, con riferimento alla reiscrizione dei promotori già cancellati per mancato pagamento del contributo di vigilanza, "il pagamento del contributo di vigilanza riguarda solo l'anno in corso oppure (...) deve essere sanata la parte pregressa", si osserva quanto segue. Anche in questo caso la risposta al quesito può essere rinvenuta nelle vigenti disposizioni regolamentari. L'art. 18, comma 7, del Regolamento n. 10629/1997 stabilisce infatti che i promotori che siano stati cancellati dall'albo per mancato pagamento del contributo di vigilanza "possono esservi nuovamente iscritti a domanda purché (...) abbiano corrisposto il contributo" stesso. In altre parole, per ottenere la reiscrizione il promotore deve avere sanato per intero la propria posizione debitoria (inclusi gli interessi di mora nella misura legale; cfr. ancora art. 5 della delibera n. 12899/10.1.2001) nei confronti della Consob. Infine, avuto riguardo all'ultimo quesito posto da codesta Società − ovvero se, con riferimento alle ipotesi di reiscrizione dei promotori finanziari già cancellati dall'albo a domanda o per mancato pagamento del contributo di vigilanza "viene ripristinata la vecchia decorrenza quale iscrizione 111 all'albo con relative delibere o dovrà farsi riferimento a successivi provvedimenti" − si fa presente che, in tal caso, la reiscrizione del promotore verrà disposta con una nuova delibera, la quale diventerà efficace nel momento in cui verrà portata a conoscenza dell'interessato, escludendo la possibilità di ripristino della precedente decorrenza. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 112 Comunicazione n. DIN/1051877 del 3−7−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Attività di promozione del servizio di intermediazione in cambi: risposta a quesito Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V., promotore finanziario operante per conto di un soggetto abilitato, ha chiesto chiarimenti a questa Commissione in ordine alla possibilità di esercitare altresì l'attività di promozione del servizio di intermediazione in cambi per conto di un intermediario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93. Al riguardo, come già rilevato nella comunicazione Consob n. DAL/97013054, si ribadisce che la promozione del servizio di intermediazione in cambi non presenta profili di incompatibilità con l'attività di promotore finanziario, "a condizione che i soggetti incaricati mantengano diligentemente separati gli ambiti di operatività che qui rilevano (in particolare astenendosi dal rappresentare la propria qualità di promotore nella offerta del servizio di intermediazione in cambi), così da assicurare la necessaria trasparenza nei confronti del pubblico". Da ultimo, pur trattandosi di materia estranea alle competenze della Scrivente, si richiama l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione all'esercizio contemporaneo delle due professioni possa derivare dall'attuazione delle disposizioni relative all'agenzia in attività finanziaria (art. 3, comma 2°, del D.Lgs. n. 374/1999). CONSOB Filippo Macaluso − Lidia Cimminiello 113 Comunicazione n. DIN/1050703 del 27−6−2001 inviata alla sig.ra ... Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo unico nazionale dei promotori finanziari Si fa riferimento alla nota del ..., ricevuta da questa Commissione in data ..., con cui la S.V. ha chiesto un parere in merito al possesso dei requisiti di professionalità che consentono l'iscrizione "di diritto" all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari. Come già osservato in precedenti comunicazioni (si cita a titolo esemplificativo la comunicazione n. DI/99071979 del 4 ottobre 1999), la ratio dell'art. 4 del D.M. 472/98, in materia di iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa, ed anche il tenore letterale della norma stessa, inducono a considerare l'esenzione in discorso riservata esclusivamente alle specifiche figure professionali elencate nella norma medesima, e non anche a quelle estere corrispondenti. Si ritiene, pertanto, che il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di "conseiller financier" non consenta l'iscrizione "di diritto" all'Albo dei promotori finanziari. Per maggiore completezza, nel precisare che le istanze di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari devono essere rivolte alla competente Commissione Regionale, deputata alla relativa istruttoria, si evidenzia che l'esperienza professionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d), del D.M. n. 472/98 può essere acquisita anche all'estero, ed in particolare presso banche o imprese di investimento comunitarie, autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro paese d'origine. In tale ipotesi è necessaria l'attestazione che l'attività è stata svolta con una qualifica o posizione equivalente a quelle previste dalla suddetta norma, nonché l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata all'intermediario dall'autorità del paese d'origine (comunicazione n. 99060435 del 5 agosto 1999). Le comunicazioni sopra citate sono consultabili sul sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it.) CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 114 Comunicazione n. DIN/1050418 del 26−6−2001 inviata al sig. ... Risposta a quesito: prestazione del servizio di consulenza finanziaria, per conto di un soggetto diverso dall'intermediario per il quale promotore svolge la propria attività Si fa seguito alla nota pervenuta il ..., con cui la S.V. formulava un quesito in ordine alla possibilità, per un promotore finanziario operante per un intermediario abilitato, di prestare un servizio consulenza finanziaria, per conto di un diverso soggetto. Al riguardo, si rileva che la prestazione di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari costituisce, in via generale, un'attività libera, il cui esercizio professionale non è riservato agli intermediari abilitati all'esercizio di servizi d'investimento. Peraltro, si rammenta che, con riferimento alla consulenza prestata da promotori finanziari, l'art. 94, comma 1, lett. a), del regolamento Consob n. 11522/1998 stabilisce l'incompatibilità dell'attività di consulenza finanziaria con la professione di promotore, "salvo il caso che [la predetta] attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale [il promotore] opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo". Alla luce della disciplina vigente, pertanto, non risulta possibile per la S.V. offrire al pubblico un servizio di consulenza finanziaria per conto di un soggetto diverso e non appartenente allo stesso gruppo dell'intermediario per il quale la medesima S.V. svolge la propria attività di promotore (cfr. ex multis, comunicazioni Consob n. DIN/1047275 del 13 giugno 2001 e n. DI/30441, del 21 aprile 2000, consultabili all'indirizzo internet www.consob.it). CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 115 Comunicazione n. DIN/1050420 del 26−6−2001 inviata alla Commissione della Provincia di Trento per l'albo dei promotori finanziari Risposta a quesito in merito all'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari Si fa riferimento alla nota del 22 maggio 2001, con la quale codesta Commissione ha richiesto un parere in merito alla domanda di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari presentata da un soggetto che, a completamento di altri requisiti professionali, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta di "aver prestato la propria attività lavorativa presso la Banca Commerciale Italiana con sede a Milano, all'interno della Direzione Centrale del Servizio Finanza − Area Mercato Liquidità Cambi e Tassi − Secondario, in qualità di operatore/negoziatore preposto in Corporate Bonds Dollari, con particolare riferimento alla negoziazione dei bonds di proprietà denominati in dollari australiani e neozelandesi [...] e con l'assunzione di responsabilità nelle seguenti attività previste dal D.lgs. n. 58/1998: − negoziatore per conto proprio; − ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione". In via generale si precisa che l'assunzione di responsabilità decisionali non è di per sé sufficiente ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo, ma presuppone comunque (in assenza della qualifica di funzionario) che l'interessato, ai sensi dell'art. 4, comma 1°, lett. c), del D.M. n. 472/98, sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, ovvero responsabile della stessa. Relativamente alla fattispecie in argomento si rappresenta che, sulla base delle informazioni contenute nella documentazione trasmessa, mancano elementi sufficienti per verificare se l'attività svolta dall'interessato sia riconducibile ad una delle ipotesi previste dall'art. 4 del decreto citato, ed in particolare se il settore al quale risulta preposto configuri una"unità operativa". CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 116 Comunicazione n. DIN/1049774 del 22−6−2001 inviata al sig. ... Risposta a quesito: svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria durante il periodo di efficacia del provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività di promozione finanziaria Si fa seguito alla nota pervenuta il 1° giugno 2001, con cui la S.V. chiedeva di conoscere se sia possibile svolgere attività di consulenza finanziaria, durante il periodo di efficacia del provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività di promozione finanziaria, ex art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, adottato nei confronti della S.V. con delibera Consob n. ... del ... . Al riguardo, si rileva che la prestazione di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari − che consiste nel fornire al cliente indicazioni utili al compimento delle scelte di investimento, consigliando le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi finanziari dello stesso − non risulta impedita alla S.V., in quanto il provvedimento di sospensione di cui alla citata delibera n. ..., non inibisce lo svolgimento di attività ulteriori, che esulano dall'attività tipica di promotore finanziario. Si rammenta inoltre che, come più volte chiarito da questa Commissione, la consulenza finanziaria, compresa dall'art. 1, comma 6, del citato d.lgs. n. 58/1998, fra i "servizi accessori", costituisce un'attività libera, il cui esercizio professionale non è riservato agli intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 415/1996, attuativo della direttiva comunitaria n. 93/22/CEE. Con riferimento alla consulenza prestata da promotori finanziari, si è precisato, peraltro, che il disposto dell'art. 94, comma 1, lett. a), del regolamento Consob n. 11522/1998 − che stabilisce l'incompatibilità con la professione di promotore dell'attività di consulenza finanziaria, "salvo il caso che [tale] attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale [il promotore] opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo" − si riferisce alla situazione del soggetto iscritto all'Albo, che effettivamente eserciti l'attività di promotore finanziario (cfr. ex multis, comunicazioni Consob n. DIN/1047275 del 13 giugno 2001 e n. DI/30441, del 21 aprile 2000, consultabili all'indirizzo internet www.consob.it). CONSOB Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi 117 Comunicazione n. DIN/1047275 del 13−06−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Richiesta di chiarimenti in materia di apertura di un "centro servizi di assistenza al trading on−line" Con lettera del ..., la S.V. ha chiesto chiarimenti riguardo alla possibilità per un soggetto privato non meglio qualificato (si ritiene, quindi, in assenza di ulteriori specificazioni, che il quesito non sia in alcun punto riferito ad un intermediario autorizzato o ad un soggetto a quest'ultimo collegato) − di aprire un "centro di servizi e di assistenza al trading on−line, con vetrine fronte strada" con la struttura di seguito indicata: 1. "area di accoglienza, dove il pubblico indistinto possa accedere liberamente, per seguire le quotazioni delle varie borse indiretta"; 2. "area trading on−line, riservata ai clienti opportunamente abilitati dove saranno presenti «postazioni di trading» consistenti in un personal computer collegato ad internet; il cliente abilitato potrà così impartire gli ordini con una o più Sim di sua preferenza prescindendo così dalla struttura che offre la postazione di lavoro"; 3. "area di consulenza e supporto ai clienti, dove le persone che non hanno dimestichezza con i mezzi informatici possano trovare il giusto supporto tecnico logistico per avvicinarsi correttamente al mondo del trading on−line sia in modo occasionale che con corsi opportunamente mirati"; 4. "area di consulenza sui mercati finanziari, dove il cliente potrà, con l'aiuto di personale estremamente qualificato (p.e. promotori finanziari iscritti all'albo ma non operanti nell'interesse di una specifica Sim), consultare e discutere in modo personalizzato le notizie e i dati che via via proverranno dai mercati finanziari"; 5. "area di consulenza tecnica e fiscale, dove un dottore commercialista regolarmente iscritto all'albo nazionale, presente anche in modo non continuativo, possa affrontare le problematiche inerenti a tale settore"; 6. "area di consulenza in gestione di patrimoni finanziari, dove più promotori finanziari, ognuno operante per una diversa Sim possano essere presenti, anche in modo non continuativo, per svolgere assistenza, ognuno per i prodotti e i clienti di sua competenza", 7. "area commerciale, dove i clienti possono essere consigliati sull'acquisto degli strumenti che ritengano occorrenti per espletare il trading on−line (p.e. personal computer, stampanti modems, ecc.), e acquistare prodotti opportuni per migliorare le loro conoscenze sia informatiche che finanziarie (p.e. libri e riviste specializzate nel settore)". 118 In particolare, la S.V. ha chiesto di sapere se taluna delle attività sopra indicate possa essere in contrasto con la normativa vigente. Al riguardo, per i profili di competenza, si rappresenta che non sussistono in linea generale, nello svolgimento delle attività sopra descritte, elementi in contrasto con le disposizioni normative di riferimento. Con riferimento al punto 1, in particolare, si ricorda che la scrivente Commissione ha chiarito (cfr. Comunicazione DAL/RM/97003105 del 3 aprile 1997)(1) che la diffusione al pubblico, mediante strumenti informatici e telematici di dati concernenti i corsi, le quantità scambiate, le condizioni di domanda e offerta relativa alle negoziazioni di valori mobiliari quotati non richiede alcuna forma di autorizzazione o abilitazione. Per quanto riguarda il punto 2, si precisa che la semplice fornitura degli ausili tecnici di accesso alla rete, e in particolare la messa a disposizione di postazioni internet, pur se finalizzata a consentire l'accesso al sito web di un intermediario autorizzato, non integra lo svolgimento di attività riservata. Rimane fermo che le concrete modalità operative adottate per la prestazione di tale attività in favore degli avventori del "centro servizi" dovranno garantire la riservatezza delle operazioni disposte attraverso tali postazioni. In particolare, si dovranno adottare cautele tali da garantire la segretezza della password di accesso ai servizi remoti sia al momento della digitazione, sia in un momento successivo, in caso di interrogazioni sui mezzi informatici utilizzati per l'accesso in rete. Per le stesse motivazioni si sottolinea l'opportunità che la postazione abilitata al trading on−line sia ubicata, nei locali del "centro servizi", in una area riservata il cui accesso sia singolarmente consentito ai soli clienti abilitati (cfr. Comunicazione DI/46365 del 12 giugno 2000). Con riferimento alla consulenza e supporto per l'utilizzo dei mezzi informatici (punto 3), si rileva che lo svolgimento di tali attività non contrasta con la disciplina sull'intermediazione finanziaria. In particolare, si ricorda che la Commissione ha chiarito (cfr. Comunicazione da ultimo citata) che per l'attività di supporto tecnico all'utilizzo di mezzi informatici non trova applicazione la normativa in parola, anche ove sia svolta per agevolare l'accesso della clientela ai servizi di investimento tramite mezzi telematici. Né, peraltro, sussistono particolari limitazioni ove consulenza e supporto siano prestati da un promotore finanziario. In particolare, l'obbligo di esclusiva a carico del promotore (cfr. art. 31, comma 2, D.Lgs. 58/98) rispetto alla Sim preponente non inibisce lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quella tipica del promotore, quale, ad esempio, quella di consulenza informatica, fermo restando che lo svolgimento di tali prestazioni non deve collidere con le esigenze di tutela proprie dei risparmiatori. E' opportuno precisare, in proposito, che la suddetta attività esula da quella tipica del promotore finanziario, pertanto, nello specifico, non trovano applicazione le norme del regolamento Consob n, 11522/1998 che prevede a carico di tali soggetti l'osservanza di specifiche regole di comportamento poste a tutela dell'investitore. Tale circostanza deve essere portata a conoscenza dell'investitore stesso da parte del promotore che procede alla spiegazione delle modalità di funzionamento del sistema di trading on line (cfr. Comunicazione n. DI/98096957 del 21−12−1998). Per quanto attiene al punto 4, in via preliminare si osserva che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari − già compresa tra le forme di attività di intermediazione mobiliare riservate agli intermediari autorizzati nella legge n. l/1991 − è stata sottratta alla riserva di attività con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996. Sul punto, la Commissione ha avuto modo di chiarire (cfr. Comunicazione da ultimo citata) che un promotore finanziario iscritto all'albo, ma non legato ad alcuna società di intermediazione, può 119 rimanere iscritto all'albo medesimo e svolgere comunque un'attività di consulenza finanziaria. Infatti, in questo caso specifico, non sussistono ragioni ostative allo svolgimento di una attività, quale è quella di consulenza, caratterizzata dall'inesistenza di vincoli predeterminati in ordine agli investimenti da suggerire e dalla posizione di neutralità del consulente rispetto agli investimenti consigliati. In proposito, si noti che l'art. 94 del regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998 stabilisce che l'attività di promotore è incompatibile, tra l'altro, con l'attività di consulenza, riferendosi alla situazione di chi, iscrittosi all'albo dei promotori, effettivamente eserciti la professione in questione. Al riguardo si precisa che nella prestazione di suddetta attività di consulenza, tale soggetto, non essendo legato ad alcuna società di intermediazione, non dovrà qualificarsi come promotore finanziario. L'attività di sola consulenza fiscale, svolta da un "dottore commercialista regolarmente iscritto all'albo nazionale" (cfr. punto 5), limitando l'analisi ai profili di competenza, non risulta incompatibile, in generale, con lo svolgimento nei medesimi luoghi delle altre attività descritte. Con riferimento al punto 6, si rileva che la disciplina sullo svolgimento della promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e servizi di investimento non pone limiti all'esercizio di tali attività, nei medesimi locali, da parte di più promotori legati a diversi intermediari. Occorre tuttavia considerare che, fermo restando l'obbligo di esclusiva nei confronti di un solo intermediario a carico di ciascun promotore, le concrete modalità di svolgimento dei servizi dovranno essere predisposte in modo che i risparmiatori, convenuti nel "centro servizi", siano in ogni momento perfettamente consci dell'identità dell'intermediario e dei prodotti oggetto della sollecitazione. A tale proposito si sottolinea la necessità che, anche dal punto di vista logistico, siano predisposte apposite "zone" separate (corrispondenti ai singoli uffici dei promotori) che rendano immediatamente identificabile il soggetto per conto del quale il promotore agisce. Infine, per quanto riguarda il punto 7, giova richiamare le considerazioni già espresse con riferimento al punto 3. Sia l'una che l'altra fattispecie, infatti, integrano una mera attività di supporto tecnico, seppure finalizzata, nell'ipotesi di cui all'ultimo punto del presente quesito, all'acquisto di prodotti informatici o didattici. Ancora, porrà essere addetto al servizio un promotore finanziario che, anche in questo caso, dovrà rappresentare al cliente la circostanza che tale attività esula da quella tipica di promotore con la conseguenza che lo stesso non sarà tenuto alle regole comportamentali proprie dell'attività riservata. Si rende presente, in conclusione, che le disposizioni normative e regolamentari, nonché le comunicazioni citate sono consultabili sul sito internet www.consob.it IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 1. Abrogata con comunicazione Consob n. 3019271 del 26.3.2003. 120 Comunicazione n. DIN/1047345 del 13−6−2001 inviata a ... Oggetto: Promotori finanziari. Risposta a quesito Con lettere pervenute in data ..., la S.V. ha richiesto a questa Commissione chiarimenti in merito alla compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e la figura del dipendente in qualità di "impiegato amministrativo" in una società di trasporti internazionali, precisando che tale società non opera in alcun modo nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Si precisa, al riguardo, che il suindicato rapporto di lavoro subordinato non rientra tra le attività incompatibili con quella di promotore finanziario, come tassativamente indicato all'art. 94 del regolamento Consob n. 11522/1998 e che pertanto non si ravvisano, in via generale, cause di incompatibilità con l'attività di promotore finanziario. Si richiama peraltro l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione all'esercizio contemporaneo delle due attività possa discendere dalle disposizioni relative all'attività di dipendente in una società di trasporti internazionali, in merito alla quale non è dato formulare in questa sede alcuna valutazione, attesa l'estraneità della materia alle competenze della Scrivente. p. IL PRESIDENTE Francesco Nazzaro − Lidia Cimminiello 121 Comunicazione n. DIN/1047369 del 13−6−2001 inviata alla Commissione della Emilia Romagna per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Richiesta di parere concernente l'istanza di iscrizione di diritto all'albo unico nazionale dei promotori finanziari presentata dal sig. ... Si fa riferimento alla nota del ..., con cui codesta Commissione ha trasmesso alla scrivente la documentazione concernente l'istanza di iscrizione di diritto all'Albo Unico nazionale dei promotori finanziari presentata dal Sig. ..., per le valutazioni di competenza. Si rileva, al riguardo, che dalla documentazione prodotta risulta che il Sig. ... ha prestato la propria attività lavorativa presso la filiale di ... della Rolo Banca 1473 s.p.a., per oltre tre anni, in qualità di "quadro direttivo di 1° livello" (a norma del CCNL ABI dell' 11 luglio 1999) e di "vice responsabile della filiale", unità operativa con più di un addetto. In proposito, si ritiene che non sussistano in capo al Sig. ... i requisiti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, in quanto la qualifica di quadro direttivo di 1° livello dallo stesso ricoperta non è equiparabile a quella di funzionario, come si evince dal citato CCNL ABI; in tale ipotesi, ove mancasse in capo al richiedente la qualifica di funzionario è richiesta, ai fini dell'iscrizione di diritto, la preposizione alla responsabilità di una unità operativa (cfr. il decreto D.M. 472/98, nonché, tra le tante, la Comunicazione Consob nn. DIN/1023094 e DIN/1023131 del 29 marzo 2001), in quanto non risulta sufficiente, a tal fine, la qualifica di vice responsabile di unità organizzativa. Va altresì rilevato, con riguardo alla qualifica di vice responsabile di filiale, che, secondo il costante orientamento tenuto in merito all'esame della sussistenza dei requisiti, "la qualità di "reggente" ovvero di "vice reggente" non è sufficiente a far acquistare la specifica esperienza professionale richiesta alla lettera c), comma 1 dell'art. 4 del D.M. 472/98" ai fini dell'iscrizione di diritto (Comunicazione Consob n. DIN/78842 del 24 ottobre 2000). Si sottolinea, in conclusione, che "la ratio della disciplina dell'iscrizione all'albo di diritto ed anche il tenore letterale della stessa inducono a considerare l'esenzione in discorso riservata esclusivamente alle specifiche figure professionali elencate nella norma medesima"(Comunicazione Consob n. DI/99071979 del 4 ottobre 1999); ne discende, pertanto, che le specifiche figure professionali elencate nel citato D.M.472/98 non sono suscettibili di estensione in via analogica. CONSOB Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi 122 Comunicazione n. DIN/1042194 del 28−5−2001 inviata alla Commissione dell'Abruzzo per l'Albo dei promotori finanziari Oggetto: Valutazione di equipollenza di titolo di studio estero, ex art. 3 del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998, modificato con D.M. n. 140 del 12 aprile 2000 Si fa riferimento alla nota ricevuta in data 18 maggio 2001, con la quale codesta Commissione ha trasmesso, a mezzo fax, la documentazione relativa al titolo di studio conseguito in Bielorussia dalla sig.ra ..., nata a ... (...) il ... . Di seguito si procede ad analizzare tale documentazione al fine di valutare se il titolo di studio conseguito all'estero dal soggetto interessato sia o meno equipollente al grado di istruzione richiesto ai fini dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari. Il diploma denominato "Certificato di Istruzione Secondaria Generale", conseguito dalla sig.ra ... presso la Scuola Secondaria Generale n. 180 della città di ..., è munito del timbro "Apostille" previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ed è completo di traduzione ufficiale, nonché della "dichiarazione di valore" rilasciata, in data 28 agosto 2000, dalla Rappresentanza diplomatica italiana in Bielorussia. Tuttavia, detto titolo di studio è stato conseguito dalla sig.ra ... "al termine di undici anni di scolarità", come evidenziato dalla dichiarazione di valore citata. L'art. 3 del D.M. 472/1998 citato prevede, per coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo, il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge oppure un titolo di studio estero equipollente. Pertanto, qualora i titoli di studio esteri siano stati conseguiti, come nel caso in esame, al termine di un periodo scolastico di undici anni, è richiesto, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari. Ciò premesso, poiché il titolo di studio all'esame è stato conseguito dalla sig.ra ... al termine di un periodo scolastico di 11 anni, in assenza della ulteriore documentazione attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari, si ritiene che il giudizio di equipollenza di cui alla normativa in oggetto non possa terminare con un giudizio positivo. Francesco Nazzaro CONSOB Fabrizio Tedeschi 123 Comunicazione n. DIN/1041806 del 25−5−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Promotori finanziari. Risposta a quesito Con lettere pervenute in data ... e ..., la S.V. ha richiesto a questa Commissione chiarimenti in merito alla compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e la figura di ispettore di Polizia di Stato, addetto allo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza − Polizia di Stato del Ministero degli Interni. Si precisa, al riguardo, che il suindicato rapporto di lavoro subordinato non rientra tra le attività incompatibili con quella di promotore finanziario, come tassativamente indicato all'art 94 del regolamento Consob n. 11522/1998 e che pertanto non si ravvisano, in via generale incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e la figura di ispettore di Polizia di Stato. Si richiama peraltro l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione all'esercizio contemporaneo delle due attività possa discendere dalle disposizioni relative all'attività di ispettore di Polizia di Stato, in merito alle quali non è dato formulare in questa sede alcuna valutazione, attesa l'estraneità della materia alle competenze della Scrivente. Francesco Nazzaro CONSOB Lidia Cimminiello 124 Comunicazione n. DIN/1035077 del 10−5−2001 inviata alla sig.ra .... Oggetto: Sig.ra .... Risposta a quesito relativo all'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari Si fa riferimento alla nota del ... con cui la S.V. ha chiesto chiarimenti in ordine alla nozione di "responsabile del controllo interno" richiamata dall'art. 4, comma 1°, del Decreto del Ministro del Tesoro n. 472/1998. Al riguardo si fa presente che per l'individuazione di tale figura non può farsi riferimento al "responsabile del controllo interno di un'unità operativa di un istituto di credito", ma al responsabile previsto dall'art. 57 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, la cui funzione di controllo interno è istituita sia dalle banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento sia dalle SIM (cfr. art. 4, comma 1°, lett. c) e d) del sopra citato Decreto n. 472/1998). CONSOB Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi 125 Comunicazione n. DIN/1023088 del 29−3−2001 inviata alla Commissione del Lazio per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Valutazione di equipollenza di titolo di studio estero, ex art. 3, comma 1°, del D.M. n. 472/1998, modificato con D.M. n. 140, del 12 aprile 2000 Si fa seguito alla nota n. 93252 del 18 dicembre 2000, avente a oggetto l'esame della documentazione trasmessa da codesta Commissione ai fini della valutazione del titolo di studio del sig. ... − nato a Johannesburg (Sud Africa), il ..., e residente in Roma, Via ... − ai fini dell'iscrizione dello stesso nell'Albo dei promotori finanziari. A tale riguardo, si rileva che sig. ... ha provveduto a integrare la documentazione prodotta, trasmettendo, con nota pervenuta a questa Commissione il 12 marzo 2001, la richiesta legalizzazione del proprio diploma di "Bachelor of Arts" − conseguito a Hiram (Ohio) in data 8 giugno 1985 − effettuata mediante formula "apostille" del segretario dello Stato dell'Ohio, J. Kenneth Blackwell, apposta il 6 marzo 2001 (...). All'esito della valutazione della documentazione acquisita, pertanto, conformemente alla normativa in oggetto, si ritiene di poter esprimere un giudizio positivo in merito all'equipollenza del suddetto titolo di studio. Si fa presente, infine, che la proposta di iscrizione del soggetto indicato sarà presa in considerazione al termine dell'istruttoria svolta dalla competente Commissione regionale, in ordine agli ulteriori requisiti di cui al D.M. n. 472/1998, come modificato. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 126 Comunicazione n. DIN/1023094 del 29−3−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Nota del 24 novembre 2000 relativa alla decisione della Commissione della Lombardia del 13 novembre 2000 (iscrizione di diritto all'Albo) 1. Si fa riferimento alla nota della S.V. del 24 novembre 2000, pervenuta a questa Commissione il 1° dicembre 2000, con la quale si chiedeva di volere riesaminare la decisione della Commissione della Lombardia del 13 novembre 2000, con cui veniva negata alla S.V. l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. La decisione della Commissione della Lombardia si basava sul principio che dalla dichiarazione rilasciata dalla Banca Commerciale Italiana non risultava che Ella, nonostante lo svolgimento di mansioni implicanti l'assunzione di responsabilità decisionali, fosse stata preposta o comunque responsabile di un'unità operativa per un periodo complessivamente pari ad almeno un triennio. Nella predetta nota, più in particolare, la S.V. contestava la decisione della Commissione della Lombardia, in quanto l'iscrizione di diritto era stata negata nonostante che dall'attestazione rilasciata dalla Banca Commerciale Italiana risultasse che "il sig. ..., nella qualità di 'operatore in titoli titolare', ha svolto mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi d'investimento, così come individuati dal d.lgs. n. 58/1998, svolgendo − per un periodo che risulta essere complessivamente superiore a tre anni − le attività di seguito contrassegnate: negoziazione per conto proprio e per conto terzi, collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini nonché consulenza". L'assunzione di responsabilità decisionali correlata con la qualifica di "operatore in titoli titolare", in altri termini, integrerebbe − ad avviso della S.V. − requisito idoneo per ottenere, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 472/1998, l'esenzione dalla prova valutativa e la conseguente iscrizione di diritto all'Albo. 2. Le doglianze sopra riportate non sembrano condivisibili e non possono dunque essere accolte per i profili che di seguito verranno evidenziati. La mansioni svolte dalla S.V. non sono tali da configurare i requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione all'Albo: infatti, pur avendo svolto mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali nei settori di attività concernenti i servizi d'investimento per un periodo superiore ai tre anni, così come attestato dalla dichiarazione citata rilasciata dalla Banca Commerciale, dalla medesima dichiarazione risulta che Lei non sia stato preposto o comunque responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, così come richiesto dall'art. 4, comma 1°, del D.M. n. 472/1998, e successive modifiche. L'assunzione delle responsabilità decisionali anche se correlata alla qualifica di "operatore in titoli titolare", in altre parole, non è di per sé sufficiente ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo, ma presuppone comunque (in assenza della qualifica di funzionario) che l'interessato, ai sensi dell'art. 4, comma 1°, lett. c), del decreto citato, sia stato preposto o responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa. Ciò sembra potersi anche dedurre dalla nota del Ministero del Tesoro del 22 gennaio 1998 (da Lei richiamata), relativa all'interpretazione dell'art. 3, commi 1° e 3°, del D.M. 30.6.1997, n. 322 (poi 127 sostituito dal citato D.M. n. 472/1998), nella quale l'assunzione di mansioni implicanti responsabilità decisionali viene riferita al personale responsabile e preposto ad una dipendenza o ad altra unità operativa ed è strettamente correlata all'assunzione di tali posizioni. Va infine rilevato, per quanto tale profilo possa considerarsi assorbito dalle precedenti considerazioni, che questa Commissione, già in altre occasioni, non ha mancato di osservare che la qualifica di "operatore in titoli titolare", qualifica effettivamente ricoperta dalla S.V., come attestato nella dichiarazione della Banca Commerciale, non costituisce posizione sufficiente per configurare la responsabilità di (o la preposizione ad) un'unità operativa ai sensi dell'art. 4 del decreto citato. Pertanto, nel confermare la decisione della Commissione della Lombardia del 13 novembre 2000, si ritiene che la S.V. non sia in possesso dell'esperienza professionale necessaria per l'iscrizione di diritto all'Albo unico dei promotori finanziari. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 128 Comunicazione n. DIN/1023131 del 29−3−2001 inviata alla Commissione della Puglia per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. Risposta a quesito Si fa riferimento alla lettera pervenuta il ..., con la quale codesta Commissione regionale ha chiesto a questa Commissione un parere circa l'eventuale sussistenza, in capo al sig. ..., dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari, allegando a tal fine documentazione dalla quale risulta: − che il suddetto nominativo ha prestato la propria attività lavorativa presso la Deutsche Bank S.p.A. dal 1° aprile 1997 al 6 agosto 2000 in qualità di Addetto Unico ad unità operativa "Borsino Titoli", svolgendo l'attività di ricezione e trasmissione ordini, nonché mediazione; − che per Addetto Unico ad unità operativa "Borsino Titoli", nell'ambito della suddetta Banca, s'intende il preposto a tale unità operativa. Al riguardo − premesso che questa Commissione si è già occupata di analoga questione nella Comunicazione n. DIN/58117 del 27 luglio 2000 (consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it) alla quale si rinvia − si rappresenta che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, cosi come successivamente modificato, la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari deve essere collegata, tra l'altro, alla qualifica di funzionario, ovvero, qualora il richiedente non appartenga alla carriera direttiva, è necessario che il medesimo sia preposto ovvero sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o che sia o sia stato responsabile della stessa. Si rileva, inoltre, che, sempre ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione in discorso si deve ritenere collegata allo svolgimento di una delle attività inerenti ai servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998; che il periodo di svolgimento delle suddette attività deve essere pari ad almeno tre anni e che la documentazione da produrre per l'attestazione del possesso della suddetta professionalità deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento. Si fa presente, infine che − come precisato nella Comunicazione n. DI/98021215 del 23 marzo 1998 (consultabile sul già citato sito Internet) − l'espressione"unità operativa" deve essere interpretata in senso ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise sia le banche che le imprese di investimento. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la professionalità collegata alla qualifica di Addetto Unico ad unità operativa "Borsino Titoli" rientri nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, e che sia, pertanto, rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. 129 CONSOB Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi 130 Comunicazione n. DIN/1021224 del 23−3−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Requisiti professionali per l'iscrizione di diritto all'albo unico nazionale dei promotori finanziari Si fa riferimento alla nota pervenuta il ... con la quale la S.V. lamentava il mancato rilascio da parte dell'intermediario di appartenenza (...) della dichiarazione necessaria − ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 472/1998, come successivamente modificato ed integrato − per consentire l'accesso all'albo a coloro che "hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività: a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno; d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/98, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento ovvero responsabile del controllo interno". Occorre precisare che in tema di requisiti di professionalità, le esperienze professionali concretanti i requisiti di cui all'art 4, del sopra citato regolamento ministeriale devono essere comprovate − ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del D.M. n. 472/98 − tramite una "dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale" ovvero "dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento". Al riguardo, si rileva che l'attestazione relativa ai requisiti di professionalità può attualmente risultare anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dalla S.V. in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità della S.V. medesima. In quest'ultimo caso, peraltro, le Commissioni regionali − alle quali compete la verifica del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti prescritti − provvederanno a richiedere conferma scritta di quanto dichiarato dal richiedente, con le modalità sopra descritte, ai soggetti aventi titolo al rilascio dell'attestazione, presso le banche o le imprese di investimento. 131 CONSOB Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi 132 Comunicazione n. DIN/1009927 del 9−2−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Quesito inerente l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari − Chiarimenti Si fa riferimento alla nota della S.V. del ..., pervenuta in data ..., con la quale Ella − dopo aver premesso di essere stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Bologna n.... del 5 gennaio 1998, che ha esteso, ai sensi dell'art. 147 del R.D. 16 marzo 1947, n. 267, il fallimento della [...società in nome collettivo...] nei confronti della S.V. quale socio illimitatamente responsabile della stessa − chiedeva un parere sulla possibilità di essere reiscritto all'Albo Unico Nazionale dei promotori finanziari, dal quale era stato cancellato, a causa del predetto fallimento, con delibera n. ... del ... . In tale richiesta si riportava la comunicazione Consob n. DIN/51174 del 4 luglio 2000, pubblicata per estratto su Consob Informa del 10 luglio 2000, nella parte in cui questa precisa che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 472/1998, "coloro che, almeno per due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate possono chiedere l'iscrizione all'Albo dei promotori dopo che siano decorsi tre anni (o un anno, nelle ipotesi in cui il provvedimento è adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa) dalla dichiarazione di fallimento o dall'adozione del decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta amministrativa da parte dell'Autorità che ha la vigilanza sull'impresa". Sulla base del principio espresso da questa Commissione in detta comunicazione si riteneva che, essendo stato dichiarato il fallimento della S.V. il 5 gennaio 1998, sarebbe ormai decorso il termine per ottenere la reiscrizione all'Albo. Al riguardo, è il caso di osservare che l'art. 2 del D.M. n. 472/1998 citato attiene ai soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo (cd. esponenti aziendali) in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa e non anche agli imprenditori individuali ed ai soci illimitatamente responsabili di società dichiarati falliti. Nel caso in esame la sentenza dichiarativa di fallimento n. ... del 5 gennaio 1998 del Tribunale di Bologna ha esteso il fallimento della [...società in nome collettivo...] alla S.V. quale socio illimitatamente responsabile della stessa. Pertanto, la comunicazione richiamata nella richiesta di parere non può trovare utile applicazione nel caso di specie, in quanto relativa a fattispecie non coincidente con quella in questione. Sotto tale profilo, conviene precisare che, nella predetta comunicazione Consob del 4 luglio 2000, viene rimarcata la diversa posizione degli esponenti aziendali di imprese in crisi rispetto a quella dell'imprenditore individuale dichiarato fallito, al quale è assimilabile − secondo l'orientamento costante − quella del socio illimitatamente responsabile di società in nome collettivo a cui venga esteso il fallimento della società ai sensi dell'art. 147 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Al riguardo, infatti, è stato precisato che "(...) l'imprenditore commerciale dichiarato fallito può iscriversi all'Albo dei promotori solo dopo che sia intervenuta la sua riabilitazione, ossia quando 133 siano, passati cinque anni dalla chiusura del fallimento ed abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (arg. art. 143 legge fall.)". Pertanto la reiscrizione all'Albo richiesta dall'imprenditore individuale dichiarato fallito nonché dal socio illimitatamente responsabile al quale si è esteso il fallimento della società presuppone che sia intervenuta la sua riabilitazione, ossia che siano decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento ed abbia dato prove effettive di buona condotta. In base a quanto sopra precisato non può dunque darsi risposta positiva al quesito da Lei proposto. CONSOB Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi 134 Comunicazione n. DIN/1005619 del 25−1−2001 inviata al sig. ... Oggetto: Richiesta di chiarimenti − attività di promotore finanziario e impresa familiare Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dalla S.V. il ...., con la quale viene chiesto a questa Commissione se un promotore finanziario possa esercitare la sua attività nella forma dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. ed in quella della società in accomandita semplice disciplinata dall'art. 2313 ss. cod. civ., in cui il promotore finanziario sia il socio accomandatario e responsabile unico dell'attività sociale, e se vi siano ulteriori forme per l'esercizio dell'attività di promotore finanziario. 1. Con riferimento al primo quesito, ossia quello relativo alla possibilità, per un promotore finanziario, di essere titolare di un'impresa familiare, occorre preliminarmente verificare se il promotore finanziario possa essere qualificato imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. 1.1. Al riguardo appare sostenibile che il promotore finanziario (legato all'intermediario per conto del quale opera da un rapporto di agenzia o di mandato) possa assumere la veste di imprenditore individuale ove la sua attività sia svolta secondo i canoni minimi richiesti dall'art. 2082 cod. civ. (i.e: attività organizzata esercitata professionalmente con metodo economico). A tale qualificazione del resto non sembra essere di ostacolo l'art. 2238 cod. civ., che, prevedendo un'incompatibilità ontologica tra la figura dell'imprenditore e quella del professionista intellettuale, esclude che al professionista intellettuale siano applicabili le norme dettate per l'attività d'impresa. Infatti, pur riconoscendosi che nello svolgimento della professione di promotore finanziario non mancano momenti intellettuali, peraltro, presenti in ogni attività lavorativa, non sembra che il carattere intellettuale della prestazione − che consiste essenzialmente nella promozione e vendita, per conto di soggetti abilitati, di prodotti finanziari e di servizi d'investimento − assuma un rilievo prevalente nell'esercizio dell'attività di promotore. In altri termini, sembra di poter dire che tra il promotore finanziario e gli investitori − pur non mancando dei rapporti di prestazione d'opera intellettuale − il rapporto di promozione e compravendita di prodotti finanziari rappresenta l'oggetto prevalente dell'attività e porta ad escludere che il promotore possa essere qualificato come professionista intellettuale. D'altra parte, la qualificazione del promotore finanziario come professionista intellettuale non può neppure farsi discendere dal criterio meramente formale secondo cui per l'esercizio di tale attività è prevista l'iscrizione in un albo professionale. E', infatti, orientamento consolidato che l'istituzione di un albo professionale e l'iscrizione nel medesimo non sia condizione sufficiente per valutare l'intellettualità della prestazione, e, quindi, per sottoporre una certa attività allo "statuto" delle professioni intellettuali. 1.2. Chiarito, dunque, che il promotore finanziario agente o mandatario può assumere la qualità di imprenditore quando ricorrano i requisiti previsti dall'art. 2082 del codice civile, occorre ora verificare se il promotore (agente o mandatario) − imprenditore possa esercitare la propria attività nella forma dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. 135 Muovendo dalla prevalente e condivisibile tesi che l'impresa familiare ha natura di impresa individuale e non associativa, nonché dal disposto dell'art. 31, comma 2°, del d.lgs. n. 58/1998, il quale stabilisce che è promotore finanziario la persona fisica che in qualità di dipendente, agente o mandatario esercita professionalmente l'offerta fuori sede, non sembrano esservi soverchie difficoltà a che il promotore finanziario, alle condizioni che verranno di seguito precisate, eserciti la propria attività secondo lo schema dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis del codice civile. Infatti, accogliendo la tesi della natura individuale dell'impresa familiare, appare rispettato il canone della personalità della prestazione stabilito dall'art. 31, che non consente di svolgere l'attività di promozione di prodotti finanziari e di servizi d'investimento in forma associativa o societaria. Tuttavia, è il caso di precisare che, essendo l'attività di promozione finanziaria riservata ai promotori finanziari, i familiari che prestano la loro attività nell'impresa familiare non potranno essere adibiti allo svolgimento delle attività proprie del promotore finanziario bensì solo all'esercizio di mansioni strumentali o ancillari rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto dell'impresa, quali, a mero titolo esemplificativo, i servizi di segreteria, la tenuta della contabilità o l'espletamento di funzioni di carattere amministrativo. Seguendo questa prospettiva − è appena il caso di sottolinearlo − ne consegue che la titolarità dell'impresa spetta esclusivamente al promotore e solo lui sarà responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa familiare. 2. Le considerazioni svolte a proposito dell'impresa familiare consentono di dare risposta anche al secondo quesito, ossia se l'attività di promotore finanziario può essere svolta in forma societaria ed in particolare secondo il tipo della società in accomandita semplice. Il carattere rigorosamente personale dell'attività di promotore finanziario, sancito dal citato art. 31, comma 2°, del d.lgs. n. 58/1998, che impone che sia una persona fisica (i.e.: il promotore finanziario) a svolgere professionalmente l'offerta fuori sede, esclude in radice che l'attività di promozione finanziaria possa essere svolta in comune con altri soggetti attraverso modelli organizzativi societari o associativi. Pertanto, nell'attuale assetto normativo non sembra esservi spazio per la costituzione di società aventi ad oggetto sociale l'attività di promozione finanziaria, e ciò neppure nel caso in cui si tratti di società in accomandita semplice in cui il promotore assuma la veste di socio accomandatario solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. 3. In relazione all'ulteriore richiesta della S.V., concernente altre forme di esercizio dell'attività di promozione finanziaria, può rilevarsi che, tra i moduli organizzativi che i promotori possono scegliere per lo svolgimento della propria attività, appare anche utilizzabile lo schema contrattuale dell'associazione in partecipazione di cui dall'art. 2549 ss. cod. civ., a condizione, però, che il promotore finanziario assuma la qualità di associante. La soluzione prospettata sembra ammissibile in quanto − secondo l'orientamento prevalente − nell'associazione in partecipazione la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante (art. 2552, comma 1°, cod. civ.) e l'eventuale ingerenza dell'associato nella gestione (ammissibile ai sensi del comma 2° del art. 2552 c.c.) non compromette la qualificazione del contratto, cioè non ne impone la sussunzione nello schema della società, non incidendo sulla regola per cui la responsabilità patrimoniale verso i terzi grava esclusivamente sull'associante (i.e.: il promotore 136 finanziario). Pertanto, nell'associazione in partecipazione in cui il promotore finanziario sia associante e l'associato (non promotore) apporti danaro, beni o lavoro consistente in attività diverse da quelle tipiche del promotore finanziario appare osservato il principio di personalità della prestazione previsto dall'art. 31, comma 2°, del d.lgs. n. 58/1998. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 137 Comunicazione n. DIN/93258 del 18−12−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota ricevuta il ..., con cui la S.V. riferiva di non aver potuto disporre, per il tramite del promotore finanziario di propria fiducia, le operazioni finanziarie programmate − perché non in possesso del tesserino del codice fiscale, di cui il predetto promotore dichiarava di essere tenuto a prendere visione e fare copia chiedendo conferma delle motivazioni addotte dal promotore a sostegno del rifiuto oppostogli. In via preliminare si rileva che, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998(1), i promotori finanziari sono tenuti ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano, nonché le procedure ed i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico. In particolare, l'art. 13, comma 4, del decreto legge n. 625, del 15 dicembre 1979 − come da ultimo modificato dalla legge n. 55, del 19 marzo 1990, avente ad oggetto, tra l'altro, misure di prevenzione del riciclaggio − dispone che vengano acquisiti dagli enti creditizi e dagli intermediari finanziari "la data e la causale dell'operazione, I 'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità e il documento di identificazione di chi effettua l'operazione (...) compreso il codice fiscale (...) in sede di accensione di conto, deposito o altro rapporto continuativo". Si ritengono pertanto assolutamente legittime, in quanto ispirate ad una rigorosa osservanza delle disposizioni normative, tanto la disciplina della Sim, quanto la condotta tenuta dal promotore. CONSOB F. Nazzaro − F. Tedeschi 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000. 138 Comunicazione n. DIN/81423 del 2−11−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Utilizzo di Internet da parte di un promotore finanziario. Risposta a quesito Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale la S.V., dopo aver precisato di essere un promotore finanziario, ha rappresentato di voler tenere una "rubrica quotidiana" su un sito Internet, sul quale effettuare "commenti sui mercati finanziari", chiedendo a questa Commissione conferma circa la possibilità di svolgere tale attività. La S.V. vorrebbe, più precisamente, effettuare "commenti generici sull'andamento dei mercati, senza in alcun modo proporre o consigliare qualsiasi sorta e tipo di prodotto; si tratterebbe di informazioni tecniche ed oggettive, seguite da un commento di carattere generale". La S.V. ha, inoltre, specificato che tale "impegno non comporta nessun compenso o introito in denaro". In via preliminare si osserva che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari − già ricompresa tra le forme di attività di intermediazione mobiliare riservate agli intermediari autorizzati nella legge n. 1/1991 − è stata sottratta alla riserva di attività con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996 e ciò seguendo l'impostazione della direttiva comunitaria 93/22/CEE che ricomprende tale attività nell'elenco dei servizi accessori di cui alla Sezione C dell'allegato alla direttiva medesima. Si fa presente, inoltre, che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, è inclusa dall'art.1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 fra i servizi accessori; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del citato decreto legislativo. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria. Al riguardo si rammenta che la scrivente Commissione ha più volte avuto modo di chiarire (cfr. Comunicazioni nn. DI/98080597 del 14−10−98 (1), DI/98080600 del 14−10−98 (2), DI/99012156 del 23−2−99 (3), DI/99023323 del 26−3−99 (4), DI/7578 del 2−2−2000,(5) DI/18568 dell'8−3−2000 (6), DI/30441 del 21−4−2000 (7), consultabili sul sito Internet www.consob.it) che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare essa è caratterizzata: a) dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore; 139 b) dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati; c) dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare; d) dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato. Si precisa, inoltre, che l'art. 94 del regolamento n. 11522/1998 (8) , così come successivamente modificato, stabilisce che l'attività di promotore è incompatibile con l'esercizio dell'attività di consulenza, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o per conto di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo. Per quanto riguarda, poi, la possibilità di svolgere la suddetta attività di consulenza attraverso un sito Internet, questa Commissione con la Comunicazione DIN/64619 del 29 agosto 2000 (9) (consultabile sul sopracitato sito Internet) ha fornito indicazioni limitatamente al caso in cui tale attività sia prestata da un promotore finanziario − circa le caratteristiche che il sito deve possedere e quale deve essere il contenuto delle informazioni tramite questo diffuse perché siano rispettate le disposizioni normative vigenti. Sulla base delle considerazioni sopra svolte e degli elementi forniti, il servizio che la S.V. intenderebbe svolgere non sembra risolversi nella prestazione di una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari: tale servizio, pertanto, può essere liberamente prestato dalla S.V. che dovrà, comunque, applicandosi in materia le norme del diritto comune, usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione dovuta. CONSOB Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi 1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 3. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 4. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 5. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 6. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 7. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 8. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive 140 modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000. 9. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 141 Comunicazione n. DIN/79898 del 26−10−2000 inviata alla Commissione della Puglia per l'Albo dei promotori finanziari Oggetto: Superamento della prova scritta relativa alla 1^ sessione di esami di idoneità per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Possibilità di sostenere la prova orale in una sessione successiva. Richiesta di parere Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta in data ..., (...) con la quale codesta Commissione ha trasmesso una lettera del sig. ... il quale − avendo sostenuto e superato con esito positivo la prova scritta relativa alla 1^ sessione di esami di idoneità, per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari − chiedeva di poter sostenere l'esame orale nella successiva sessione d'esame. Al riguardo, si rileva che l'art. 31, commi 4) e 5), del decreto legislativo n. 58/1998, stabilisce che i requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari − istituito presso la Consob − sono accertati tra l'altro "sulla base di prove valutative indette dalla Consob". In particolare l'art. 15, comma 1, del regolamento n. 10629/97 (1), come successivamente modificato ed integrato, stabilisce, che "l'esame di idoneità è indetto con cadenza almeno quadrimestrale e consiste in una prova scritta ed in un colloquio". Analoga disposizione è, altresì, contenuta nel bando d'esame relativo alla 1^ sessione dell'anno 2000 (delibera n. 12244 del 9 dicembre 1999 (2)); in particolare l'art. 8, comma 1, della delibera sopra citata prevede che "l'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio". Alla luce delle disposizioni sopra riportate, si ritiene − pur in mancanza di una indicazione testuale espressa − che le disposizioni sopra citate facciano riferimento all'esame d'idoneità come ad un "unicum" con riferimento alla specifica sessione in relazione alla quale lo stesso viene bandito. Al riguardo, si osserva, altresì, che − sebbene non si tratti di una procedura concorsuale "strictu sensu", bensì di una procedura finalizzata all'abilitazione all'esercizio di una data attività la commissione giudicatrice costituisce organo collegiale straordinario, cioè nominato e costituito per ogni singolo concorso, la cui esistenza viene meno ad ogni incarico adempiuto, fermo restando che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), del regolamento n. 10629/1997, è la Commissione regionale competente a presiedere "in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento degli esami". Pertanto, si ritiene che la prova orale debba essere sostenuta nell'ambito della stessa sessione d'esame, e ciò al fine di garantire l'unicità del giudizio tecnico dell'organo amministrativo e di assicurare la "par conditio" tra tutti gli esaminandi. Ciò premesso, si ritiene che nel caso di specie il Sig. ... non possa sostenere la prova orale nella prossima sessione d'esame. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 142 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98; e con delibera n. 11745 del 9.12.1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21.12.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino mensile n. 12/98. 2. Vedi Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami n. 104 del 31.12.1999. 143 Comunicazione n. DIN/80114 del 26−10−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Risposta a quesito relativo alla riservatezza delle posizioni finanziarie dei clienti assistiti dai promotori finanziari Con nota del ... la S.V. ha presentato alla Commissione un quesito relativo alla riservatezza delle posizioni finanziarie dei clienti assistiti dai promotori finanziari. Il quesito chiedeva di chiarire se fosse compatibile con la vigente normativa sulla riservatezza una prassi, comune alle diverse SIM attualmente operanti sul mercato, in base alla quale le posizioni finanziarie dei "clienti di un promotore" sono analizzate in scala dai dirigenti degli intermediari, senza che sia adottato alcun accorgimento per garantire l'anonimato dei titolari di tali posizioni. I dirigenti degli intermediari possono così disporre di informazioni estrema mente riservate sui clienti assistiti dai promotori e potrebbero eventualmente servirsene nel caso di un loro passaggio ad altro intermediario. Premesso che, per svolgere i loro compiti di supervisione, i managers devono conoscere le situazioni finanziarie di ciascun cliente, nel quesito si propone, come possibile contemperamento delle esigenze di controllo sull'operato dei promotori con quelle di riservatezza dei clienti da questi assistiti, di dissociare le informazioni sulle consistenze patrimoniali dei clienti dai loro nominativi. Questo accorgimento consentirebbe infatti di esercitare l'attività di supervisione nel rispetto della massima riservatezza. Per il corretto inquadramento della questione sollevata, si ritiene sia necessario svolgere alcune considerazioni preliminari sulla sollecitazione del risparmio per il tramite di promotori finanziari. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. 58/98, i soggetti abilitati all'offerta fuor i sede si avvalgono di promotori finanziari, i quali esercitano professionalmente la propria attività nell'interesse di un solo soggetto, in qualità di dipendente, agente o mandatario della Società per la quale operano. Per espressa disposizione di legge, pertanto, gli intermediari abilitati che vogliano esercitare l'offerta fuori sede sono tenuti ad entrare in contatto con gli investitori, anche potenziali, per il tramite di promotori finanziari iscritti nell'Albo unico nazionale tenuto dalla Consob. Occorre comunque precisare che i "clienti" che aderiscono ad un'offerta fuori sede instaurano un rapporto contrattuale con la Società e non direttamente con il promotore di cui questa si avvale. La predetta ricostruzione delle vicende contrattuali connesse all'offerta fuori sede, pacifica per quanto concerne il settore sottoposto alla vigilanza della Consob, deve essere tenuta presente anche al momento di affrontare le esigenze di tutela riconducibili alla disciplina introdotta con la legge n. 675 del 31 dicembre 1996. 144 Infatti, se la controparte contrattuale degli investitori è la Società che offre i prodotti finanziari, sarà questa (e non certo il promotore che li ha contattati) ad essere il centro d'imputazione di tutti gli obblighi introdotti dalla cd. "legge sulla privacy" per il trattamento e la gestione dei dati personali della clientela. In linea di principio, infatti, non si ritiene che la disciplina sulla riservatezza imponga di distinguere la posizione del promotore finanziario che contatta i clienti da quella della Società per la quale egli opera. Non sembra parimenti possibile individuare una concreta esigenza di protezione dati sull'entità degli investimenti effettuati dai clienti nei confronti dell'intermediario che gestisce i loro investimenti o, meglio, dei dipendenti che, allo scopo di offrire un servizio migliore, siano stati incaricati di effettuare un controllo sulla rete di distribuzione. Ciò posto, si ritiene che la prassi segnalata nel quesito presentato dalla S.V. non possa essere oggetto di alcun rilievo da parte della Consob. La sede più idonea per affrontare le problematiche illustrate nel quesito in esame sembra essere invece la regolamentazione interna della Società, volta a disciplinare in concreto l'esercizio dell'attività di ciascun intermediario. In questo senso sembra essersi recentemente mossa anche l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che, con il provvedimento del 10 febbraio 2000, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2000) ha promosso l'adozione di codici di buona condotta relativi ai dati personali utilizzati da istituzioni bancarie e finanziarie. p. IL PRESIDENTE Salvatore Bragantini 145 Comunicazione n. DIN/79533 del 25−10−2000 inviata alla sig.ra ... Oggetto: Risposta a quesito sulla compatibilità tra la carica di amministratore unico di una s.r.l. e l'attività di promotore di servizi finanziari Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale la S.V. ha richiesto chiarimenti in merito alla eventuale incompatibilità tra la carica di socio e/o quella di amministratore unico di una s.r.l. e l'attività di promotore di servizi finanziari. Alla predetta nota veniva allegato lo statuto della "... s.r.l.", dal quale emerge che il relativo oggetto sociale non contempla attività di natura finanzi aria; nello statuto viene, peraltro, specificato che "la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano reputate necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese che abbiano scopi analoghi od affini al proprio". L'art. 94 del regolamento adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 attività incompatibili con quella di promotore finanziario. (1) individua le ipotesi di In particolare l'art. 94, comma 1, lett. c), del regolamento sancisce che "l'attività di promotore finanziario è incompatibile con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo per conto del quale opera il promotore". Inoltre la lettera f) del citato articolo prevede che "l'attività di promotore finanziario è incompatibile con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento". In via preliminare si evidenzia che la qualità di socio di una s.r.l. non configura alcuna ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario in quanto non genera alcun conflitto di interessi che possa rivelarsi pregiudizievole per gli investitori. Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore, si richiama quanto già evidenziato da questa Commissione con comunicazione n. DIN/64565 del 29/08/2000 (2) (pubblicata sul sito Internet all'indirizzo www.consob.it). In particolare, le previsioni di cui alla lettera c) della normativa sopra citata non danno luogo ad incompatibilità con lo svolgimento della carica di amministratore, anche qualora si tratti di amministratore unico, in quanto una s.r.l. non è un soggetto abilitato. Per verificare il rispetto della lett. f) del citato articolo, per contro, dovrà considerarsi di volta in volta il tipo di attività in concreto esercitata dalla Società. Non può, infatti, escludersi che lo svolgimento delle attività precedentemente elencate, pur se non rivolte al pubblico, appaia di natura essenzialmente finanziaria e, pertanto, possa generare un conflitto di interessi pregiudizievole per gli investitori con i quali la S.V. venga in contatto. 146 In considerazione dei rilievi svolti, si ritiene che l'attività di promotore finanziario e quella di amministratore di una s.r.l. siano tra loro compatibili, salvo il caso in cui la società ponga in essere atti ed operazioni che in concreto siano in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore. Qualora ciò si verifichi, come già evidenziato nella citata comunicazione n. DIN/64565, è opportuno che il promotore − membro di un consiglio di amministrazione si astenga dal partecipare alle deliberazioni consiliari riguardanti le predette operazioni, al fine di non incorrere in ipotesi di incompatibilità. Nel caso di specie, trattandosi di amministratore unico, non è possibile ipotizzare una astensione da parte Sua. Pertanto si deve ritenere che lo svolgimento dell'attività di amministratore unico, qualora in concreto si ponga in contrasto con l'attività di promotore finanziario, configuri una ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. f) del regolamento n. 11522/98, come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 98 del medesimo regolamento. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 147 Comunicazione n. DIN/77712 del 20−10−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Compatibilità tra lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario e l'assunzione della carica di sindaco in una società cooperativa a responsabilità limitata senza scopo di lucro. Risposta a quesito Si fa riferimento alla lettera dell' ..., con la quale la S.V., ha chiesto a questa Commissione se l'attività di promotore finanziario − dalla stessa S.V. svolta − sia compatibile con l'assunzione della carica di sindaco in "una cooperativa sociale denominata ... cooperativa sociale di solidarietà". In particolare, la S.V. ha precisato che "lo statuto di detta cooperativa dispone che è senza fine di lucro; trattasi di Onlus che presta i suoi servizi esclusivamente a ragazzi portatori di gravi handicap e alle relative famiglie carenti di mezzi materiali e di sostegno morale" In via preliminare si osserva che l'art. 94 del regolamento n. 11522/1998, così come successivamente modificato, individua le attività incompatibili con quella di promotore finanziario. Più in particolare, l'art. 94, lett. b) del regolamento citato stabilisce che "l'attività di promotore è incompatibile con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403−bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati". Nel caso di specie, pertanto, l'assunzione della carica di sindaco da parte della S.V. non determina un'ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario: al riguardo è, infatti, sufficiente rilevare che la "...cooperativa sociale di solidarietà" non è un soggetto abilitato e, pertanto, l'ipotesi prevista dalla disposizione citata non può in concreto verificarsi. Né rileva, nel caso di specie, il riferimento all'art. 94, lett. f), del citato regolamento, ai sensi del quale "l'attività di promotore è incompatibile con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento". Non pare, infatti, che in concreto l'esercizio dell'attività svolta dalla suddetta cooperativa sociale a responsabilità limitata possa porsi in contrasto con il corretto esercizio dell'attività di promotore finanziario esercitata dalla S.V., né che possa generarsi un conflitto d'interessi pregiudizievole per gli investitori con i quali la S.V. venga in contatto. Pertanto, in considerazione dei rilievi effettuati e sulla base di quanto affermato dalla S.V. relativamente al tipo di attività svolta dalla "... cooperativa sociale di solidarietà", si ritiene che, nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario sia compatibile con l'assunzione della carica di sindaco nella sopracitata società cooperativa a responsabilità limitata senza scopo di lucro. CONSOB Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi 148 Comunicazione n. DIN/75157 del 12−10−2000 inviata alla Commissione del Veneto per l'Albo dei promotori finanziari Oggetto: Valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri, ex art. 3 D.M. n. 472/98 così come modificato dal D.M. n. 140/00 Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale è stata trasmessa la documentazione presentata a codesta Commissione dalla Sig.ra ...(...), soggetto interessato ad ottenere l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari. Di seguito si procede ad analizzare tale documentazione al fine di valutare se il titolo di studio conseguito all'estero sia o meno equipollente al grado di istruzione richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Risulta, in particolare, che l'interessata abbia conseguito il diploma di maturità presso la Scuola Statale Secondaria Superiore di ..., a seguito di un percorso di studi di durata pari a dodici anni, e che successivamente abbia conseguito la laurea in scienze politiche presso l'Università di Belgrado. Tuttavia nessun titolo di studio è corredato dalla documentazione necessaria al fine di poter effettuare una adeguata valutazione della equipollenza dei titoli stessi. Infatti del diploma di laurea è stata prodotta la sola traduzione, effettuata da un interprete giudiziario presso il Tribunale Circondariale di Belgrado, la cui firma è stata legalizzata dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado. Manca, tuttavia, l'originale del diploma, la legalizzazione della firma apposta sullo stesso (ovvero, alternativamente, il timbro Apostille previsto dalla Convenzione dell'Aja), nonché la dichiarazione di valore in loco a cura dell'Ambasciata italiana. Con riferimento al diploma di maturità, è stata trasmessa solamente la dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado, nella quale viene precisato che il documento originale è corredato dal timbro "Apostille" previsto dalla Convenzione dell'Aja. Manca, invece, l'originale del diploma e la relativa traduzione ufficiale, che può essere effettuata presso l'ambasciata o la rappresentanza italiana competente per territorio, presso l'ambasciata o la rappresentanza del Paese − presente in Italia − ove il documento è stato rilasciato, oppure presso il tribunale italiano di zona da parte di un traduttore ufficiale o giurato. In relazione a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter effettuare una adeguata valutazione sostanziale del titolo di studio conseguito dall'interessata. Allo stato, pertanto, si ritiene che la valutazione di equipollenza di cui alla normativa in oggetto non possa terminare con un giudizio positivo. **** In merito ai chiarimenti richiesti con la medesima nota del ..., si svolgono le seguenti considerazioni. − con riferimento al punto 1), si rileva che il titolo di studio estero considerato ai fini della valutazione di equipollenza di cui all'art. 3 del D.M. n. 472/98, così come modificato dal D.M. n. 140/00, può 149 consistere anche in un diploma di laurea, in quanto il diploma di scuola secondaria superiore è solamente la soglia minima di istruzione richiesta; si precisa, peraltro, come emerge da quanto sopra esposto, che per procedere ad una valutazione sostanziale del diploma di laurea è necessaria la relativa traduzione ufficiale, la legalizzazione della firma apposta sull'originale e la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio; − con riferimento al punto 2), si rileva che il citato D.M. 140/00 ha inderogabilmente attribuito a questa Commissione la valutazione relativa alla equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero rispetto al grado di istruzione richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari; tutta la documentazione in possesso della Commissione regionale per l'Albo dei Promotori Finanziari, concernente il titolo di studio conseguito all'estero da parte d un soggetto che intende ottenere l'iscrizione all'Albo, dovrà pertanto essere trasmessa a questa Commissione per la valutazione in argomento. Infine appare opportuno specificare che nella eventualità che un soggetto sia iscritto presso una Università italiana, la documentazione attestante la avvenuta iscrizione costituirebbe elemento decisivo al fine del rilascio di un giudizio positivo di equipollenza da parte di questa Commissione. CONSOB Luigi Capitani − Fabrizio Tedeschi 150 Comunicazione n. DIN/74197 del 10−10−2000 inviata all'Assonime Oggetto: Risposta a quesito. Offerta fuori sede di servizi di investimento Si fa riferimento alla nota pervenuta a questa Commissione in data ..., con la quale codesta Associazione ha chiesto un parere circa l'eventuale esistenza di un obbligo normativo che prescriva ai promotori finanziari di consegnare agli investitori anche la copia delle proposte contrattuali da questi ultimi sottoscritte. In particolare, codesta Associazione nel quesito formulato ha descritto a titolo esemplificativo il "caso in cui la raccolta delle proposte contrattuali avviene fuori sede per il tramite di promotori finanziari, non legittimati a concludere il contratto in quanto privi del potere di rappresentanza", prevedendo in tale ipotesi che "il promotore non consegna al cliente copia della proposta che, invece, invia tempestivamente all'intermediario". Al riguardo, si osserva come il regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche (1), contenga specifiche disposizioni in materia, più precisamente, l'art. 36, comma 1, lett. b), che prevede a carico degli intermediari autorizzati, tra l'altro, l'obbligo di consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto, copia dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento e l'art. 96, comma 5, che impone ai promotori di rilasciare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto. CONSOB F. Nazzaro − F. Tedeschi 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000. 151 Comunicazione n. DIN/69314 del 19−9−2000 inviata alla Commissione del Lazio per l'Albo dei promotori finanziari Oggetto: Valutazione di equipollenza di titolo di studio estero, ex art. 3, del D.M. n. 472, dell'11 novembre 1998, modificato con D.M. n. 140, del 12 aprile 2000 Si fa riferimento alle note ricevute in data ..., ... e ...(...), con cui codesta Commissione ha trasmesso la documentazione relativa alla posizione del sig. ... − cittadino statunitense richiedente l'iscrizione all'Albo Unico nazionale dei promotori finanziari − ed in particolare al titolo di studio dallo stesso conseguito in Texas (Stati Uniti). Si procede, pertanto, ad analizzare tale documentazione, al fine di valutare se il titolo di studio, conseguito all'estero dal soggetto interessato, sia o meno equipollente al grado di istruzione richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. In particolare, risulta prodotta dal richiedente copia del titolo di studio di "High School", conseguito presso un istituto di istruzione secondaria superiore di Eastwood, Texas; detto titolo è accompagnato da regolare traduzione giurata − asseverata dinanzi al cancelliere della Pretura di Roma, il 19 gennaio 1999 − mentre non risulta "legalizzato", come necessario ai fini dell'efficacia in Italia dei titoli di studio conseguiti all'estero. D'altra parte, non risulta prodotta alcuna "dichiarazione di valore in loco" del titolo di studio, a cura della Rappresentanza diplomatico − consolare italiana competente per territorio, che nella specie si richiede, per riconoscere equipollente al titolo italiano di istruzione secondaria superiore, il titolo di studio conseguito all'estero. In relazione a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter effettuare una adeguata valutazione sostanziale del titolo di studio conseguito dal sig. ... . Appare utile precisare, comunque, che per la valutazione di equipollenza del titolo statunitense di high school si richiede che lo stesso sia seguito ed integrato da due anni completi del corso ulteriore di "college " e dalla conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno. Allo stato, pertanto, si ritiene che il giudizio di equipollenza di cui alla normativa in oggetto non possa avere esito positivo. Appare opportuno specificare, infine, che nell'eventualità che il soggetto sia i scritto presso un'Università italiana, la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione costituirebbe elemento decisivo al fine di un giudizio positivo di equipollenza da parte di questa Commissione. CONSOB L. Capitani F. Tedeschi 152 Comunicazione n. DIN/66794 dell'11−9−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Promotori finanziari: risposte a quesiti Si fa riferimento alla nota pervenuta lo scorso ..., con cui la S.V. richiedeva a questa Commissione: "quali ostacoli o vincoli di carattere legale sussistono al fine di: a) prendere visione dell'albo dei promotori finanziari di tutta Italia; b) ottenere copia di tale albo; c) ottenere tale copia su supporto informatico, meglio ancora se via internet; d) promuovere e gestire con un'impresa ad hoc l'attività di divulgazione della professione; e) essere socio (quand'anche promotore finanziario) di tale impresa; f) pubblicizzare via internet l'elenco dei promotori finanziari". Con riferimento ai quesiti sub a) e b), si rileva che nessun ostacolo sussiste alla consultazione dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari e all'estrazione di copie dello stesso, trattandosi di un albo pubblico, destinato alla massima diffusione e accessibile a chiunque vi abbia interesse, nelle forme di pubblicazione attualmente in uso. Al riguardo, si evidenzia che l'art.12, comma 3, del regolamento n. 10629/1997 assegna alla Consob la cura della pubblicità dell'Albo, prevedendo che, entro il 30 aprile di ogni anno, in un'edizione speciale del Bollettino, sia pubblicato l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, e che delle nuove iscrizioni, delle cancellazioni e delle variazioni dei dati riguardanti i soggetti iscritti, sia data pubblicità nel Bollettino mensile della stessa Consob (pubblicato sul sito internet "consob.it", a partire dal mese di giugno 2000). Inoltre, dandosi immediatamente notizia − a tutela degli investitori − dei provvedimenti di vigilanza adottati, nei confronti dei promotori finanziari, sul sito internet della Commissione, un continuo aggiornamento dei dati inerenti l'operatività degli stessi promotori può trarsi sempre dalla consultazione del suddetto sito. Con riferimento al quesito sub c), si fa presente che anche tale Albo sarà a breve pubblicato presso il sito internet della Consob, presso il quale potrà essere consultato(1). Con riferimento alla possibilità che i dati dell'Albo siano elaborati e pubblicizzati tramite internet ad iniziativa di privati (quesito sub f), si segnala, in primo luogo, che tali attività potranno legittimamente compiersi solo in conformità delle disposizioni poste a tutela della privacy, dalla legge n. 675, del 31 dicembre 1996, e secondo gli orientamenti della competente Autorità garante. Deve inoltre rilevarsi che, non compiendosi la diffusione di tali dati da parte (né sotto il diretto controllo) dell'istituzione deputata alla tenuta e alla pubblicità dell'Albo, una simile forma di pubblicità dovrebbe prevedere l'apposita avvertenza che i dati forniti non sono assistiti da garanzia di ufficialità. Appare pertanto essenziale chiarire, a garanzia degli utenti, quali (potenziali) investitori, che la consultazione dei dati disponibili presso siti internet gestiti da privati, non può considerarsi equivalente a quella delle fonti ufficiali. 153 D'altra parte, considerata l'esigenza di garantire la libera fruibilità dei dati dell'Albo, per il carattere pubblico degli stessi, si ritiene opportuno che i siti di privati, che offrano servizi di consultazione e/o elaborazione dei dati tratti dal predetto Albo, per finalità commerciali, rechino anche l'indicazione che l'Albo è liberamente disponibile per la consultazione, nelle forme di pubblicazione ufficiali curate dalla Consob. Quanto agli ulteriori interrogativi, esposti sub d) ed e), si rileva, infine, che la formulazione degli stessi, in cui si fa genericamente riferimento ad una "attività di divulgazione della professione", non consente di individuare chiaramente in cosa consista l'attività che il richiedente intenderebbe intraprendere e la natura della stessa. Si osserva peraltro, che, in base alla normativa vigente, non sussistono, in via generale, impedimenti a che un promotore finanziario svolga un'attività imprenditoriale, ovvero assuma la qualità di socio per l'esercizio di un'impresa, salvo le ipotesi di incompatibilità espressamente indicate dall'art. 94, comma 1, del regolamento n. 11522/1998; al riguardo rileva, in particolare, il principio generale dettato dalla lett. f), secondo cui "l'attività di promotore è incompatibile con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento". Al riguardo si osserva altresì che, qualora la S.V. dovesse ricoprire la carica di amministratore di una società, per verificare eventuali incompatibilità con l'attività di promotore, dovrà considerarsi, di volta in volta, il tipo di attività svolta in concreto dalla società tra quelle rientranti nel suo oggetto sociale. Non può infatti escludersi che l'esercizio di alcune attività contemplate nello statuto della società possa porsi in contrasto con il corretto esercizio dell'attività di promotore finanziario, generando così un conflitto d'interessi, che potrebbe rivelarsi pregiudizievole per gli investitori con i quali il promotore venga in contatto. Inoltre è opportuno che il promotore che sia amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale (ove esistente, ai sensi dell'art. 2488 c.c.) di eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quelli della società, astenendosi dal partecipare alle deliberazioni consiliari riguardanti l'operazione. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 1. Dal mese di ottobre 2000 l'albo dei promotori finanziari è disponibile nel sito internet della Consob nella sezione "Intermediari e Mercati". 154 Comunicazione n. DIN/66534 dell'8−9−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari Si fa riferimento alla nota pervenuta a questa Commissione in data ..., con la quale la S.V. ha chiesto un parere circa l'eventuale possesso della esperienza professionale, prevista dall'art. 4 del D.M. 472/98, per ottenere la iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. In particolare la S.V. chiede se l'attività svolta quale addetto "al c.d. Servizio speciale Borsa" presso la Banca ..., per un periodo di circa dieci anni, pur non avendo investito la qualifica di funzionario o dirigente, sia idonea a far acquistare la specifica esperienza professionale richiesta dal decreto 472/98, per essere esonerato dalla prova valutativa. In via preliminare, si osserva che questa Commissione, con le Comunicazioni DI/98021215 del 23/03/1998 e DIN/58117 del 27/07/2000 (consultabili sul sito internet all'indirizzo elettronico www.consob.it), ha avuto modo di indicare quali siano i principi da rispettare per la individuazione dei requisiti professionali necessari per la iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per quanto ora rileva, si precisa che l'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998 n. 472, come modificato dal D.M. n. 140 del 12.04.2000, consente l'accesso all'Albo dei promotori finanziari a coloro i quali abbiano acquisito una specifica esperienza professionale, avendo svolto per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni, l'attività di "funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno". Sulla base del decreto sopra citato, pertanto, il requisito professionale idoneo a consentire l'iscrizione di diritto all'Albo sussiste ove si sia rivestita la qualifica di funzionario ovvero di "responsabile di una unità operativa", espressione quest'ultima interpretabile in senso ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale ed è, comunque, necessario che il responsabile dell'unità operativa sia addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Inoltre, le esperienze professionali concretanti il requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del sopra citato regolamento ministeriale deve essere comprovata − ai sensi dell'art.4, commi 3 e 4 del D.M. n. 472/98 tramite una "dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale" ovvero "dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento". La suddetta attestazione, può anche risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nelle forme previste all'art. 4 della L. 4 gennaio l968, n. 15, come precisato nella Comunicazione 155 DI/99023649 del 29.03.1999 (consultabile sul sito internet all'indirizzo elettronico www.consob.it). In merito, poi, allo specifico quesito formulato dalla S.V., questa Commissione ha già avuto modo di puntualizzare, con la Comunicazione DI/99086824 del 24.11.1999, che le mansioni di operatore in titoli "Titolare", operatore finanziario e specialista gestione patrimoni mobiliari non sono sufficienti a far acquistare la specifica esperienza professionale richiesta dall'art. 4 del D.M. 472/98. Ciò premesso, si precisa che dalla documentazione trasmessa si ricavano elementi idonei per ritenere che l'attività, prestata presso la ..., sia stata caratterizzata dalla assenza dei requisiti di autonomia e responsabilità decisionali nei settori che interessano e, di conseguenza, si ritiene che la S.V. non possieda i requisiti richiesti dall'art. 4, comma 1 lett. c) del D.M. 472/98 per essere esonerato dalla prova valutativa di cui all'art. 89 del regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11522 dell'1 luglio 1998 e successive modifiche (1). CONSOB Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000. 156 Comunicazione n. DIN/65165 dell'1−9−2000 inviata alla Commissione Emilia Romagna per l'Albo dei promotori finanziari Oggetto: Valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri, ex art. 3 D.M. n. 472/98 così come modificato dal D.M. n. 140/2000 Con la presente si fa seguito alle Vostre del ..., con le quali è stata trasmessa la documentazione presentata dai Sigg. .... − Spagna − (...) ed ... − Marocco − (...), soggetti intenzionati ad ottenere l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari. Di seguito si procede ad analizzare tale documentazione al fine di valutare se i titoli di studio conseguiti all'estero dai soggetti interessati siano o meno equipollenti al grado di istruzione richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Sig.ra ...: la documentazione presentata dalla Sig.ra ... consiste nell'originale del diploma rilasciato dalla Scuola Superiore di Amministrazione e Direzione Aziendale, in una traduzione non ufficiale dello stesso ed in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'interessata ed autenticata da un notaio, concernente il prenome della Sig.ra ... . Manca al contrario: − una traduzione ufficiale del titolo, che può essere effettuata presso a) l'ambasciata o la rappresentanza italiana competente per territorio, b) l'ambasciata o la rappresentanza del Paese presente in Italia − ove il documento è stato rilasciato, c) il tribunale italiano di zona da parte di un traduttore ufficiale o giurato; − un atto di legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, ovvero la apposizione del timbro "Apostille" previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; − una "dichiarazione di valore" rilasciata dall'ambasciata d'Italia presente a Barcellona dalla quale risultino: − natura giuridica e livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo; − indirizzo formativo; − completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifica del numero complessivo degli anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento. In relazione a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter effettuare una adeguata valutazione sostanziale del titolo di studio conseguito dall'interessata. Allo stato, pertanto, si ritiene che il giudizio di equipollenza di cui alla normativa in oggetto non possa terminare con un giudizio positivo. 157 Sig. ...: la documentazione presentata da tale soggetto consiste unicamente nella traduzione ufficiale del Diploma di Maturità dell'Insegnamento Secondario, mancando, per contro, I'originale dello stesso e la legalizzazione della firma sul medesimo apposta. Manca, inoltre, una "dichiarazione di valore" rilasciata dall'ambasciata d'Italia presente a Rabat, dalla quale risultino: − natura giuridica e livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo; − indirizzo formativo; − completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifica del numero complessivo degli anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento. In relazione a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter effettuare una adeguata valutazione sostanziale del titolo di studio conseguito dal Sig. ... . Allo stato, pertanto, si ritiene che il giudizio di equipollenza di cui alla normativa in oggetto non possa terminare con un giudizio positivo. **** Infine appare opportuno specificare che nella eventualità che un soggetto sia iscritto presso una Università italiana, la documentazione attestante la avvenuta iscrizione costituirebbe elemento decisivo al fine del rilascio di un giudizio positivo di equipollenza da parte di questa Commissione. CONSOB Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi 158 Comunicazione n. DIN/64565 del 29−8−2000 inviata alla sig.ra ... Oggetto: Richiesta di parere relativo alla compatibilità tra lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario e l'attività di amministratore di società 1. Si fa riferimento alla nota pervenuta il ..., con la quale la S.V. ha chiesto a questa Commissione se l'attività di promotore finanziario dalla stessa svolta è compatibile con l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata (la ... s.r.l.). Alla predetta nota veniva allegato lo statuto sociale della ... s.r.l., il quale recita che la società ha per oggetto "l'assunzione e la gestione di partecipazioni dirette ed indirette in altre società; nonché l'esercizio eventuale di servizi finanziari nei soli confronti della società cui partecipa; la società può altresì compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria connessa con lo scopo sociale; provvedere a servizi amministrativi o al coordinamento di ogni aspetto gestionale e finanziario delle società cui partecipa pur concedendo e ricevendo, tanto prestiti e mutui, quanto fideiussioni e garanzie mobiliari ed immobiliari " (art. 3 dello statuto sociale della ... s.r.l.). 2. L'individuazione delle attività incompatibili con quella di promotore finanziario è operata dall'art. 94 del regolamento n. 11522/1998 (1), così come successivamente modificato. Più in particolare, l'art. 94, lett. c), del regolamento citato stabilisce che "l'attività di promotore finanziario è incompatibile con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore". Sotto tale profilo l'assunzione della carica di amministratore non dà luogo ad un'ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore. Al riguardo, infatti, è sufficiente rilevare che la ... s.r.l. non è un soggetto abilitato e, pertanto, l'ipotesi prevista dalla disposizione citata non può in concreto configurarsi. Tuttavia, per valutare l'effettiva compatibilità tra la carica di amministratore ricoperta dalla S.V. e lo svolgimento dell'attività di promotore, è altresì necessario tenere presente l'art. 94, lett. f), del regolamento citato, secondo cui "l'attività di promotore è incompatibile con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento". A tal fine dovrà considerarsi, di volta in volta, il tipo di attività in concreto esercitata dalla ... s.r.l. tra quelle rientranti nel suo oggetto sociale. Non può, infatti, escludersi che l'esercizio di talune attività contemplate nello statuto della ... s.r.l., quali "l'assunzione e la gestione di partecipazioni dirette ed indirette in altre società, l'eventuale esercizio di servizi finanziari nei soli confronti della società partecipata nonché il compimento di qualsiasi operazione mobiliare (...)" − attività che, seppur non rivolte al pubblico, appaiono di natura essenzialmente finanziaria − possa porsi in contrasto con il corretto esercizio dell'attività di promotore 159 finanziario da Lei esercitata generando cosi un conflitto d'interessi, che potrebbe rivelarsi pregiudizievole per gli investitori con i quali la S.V. venga in contatto. Pertanto, in considerazione dei rilievi svolti, si ritiene che nel caso di specie l'attività di promotore finanziario e quella di amministratore di società siano tra loro compatibili, salvo il caso in cui la ... s.r.l., ponga in essere atti ed operazioni che in concreto siano in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore. Inoltre è opportuno che il promotore−amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale (ove esistente, ai sensi dell'art. 2488 cod. civ.) di eventuali interessi per conto proprio o di terzi in conflitto con la società ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni consiliari riguardanti l'operazione. p. IL PRESIDENTE Salvatore Bragantini 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000. 160 Comunicazione n. DIN/62848 del 18−8−2000 inviata alla banca ... Oggetto: Risposta a quesito: Chiarimenti in merito alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari Si fa riferimento alla nota del ... (...), con la quale codesta Società chiede alla Scrivente chiarimenti in merito alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari, con esonero dalla prova valutativa. In particolare, si chiede se: − nella stesura della dichiarazione di cui sopra si debbano rilevare eventuali provvedimenti disciplinari che dovessero essere stati adottati nei confronti del richiedente, nell'esercizio delle mansioni allo stesso affidate, sebbene non strettamente legate alla commercializzazione dei prodotti finanziari, nonché l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per destituzione; − l'esistenza di provvedimenti del tipo su esposto possa essere motivo di non accoglimento di richieste di rilascio della predetta dichiarazione. Al riguardo si comunica che, con decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 (pubblicato sulla G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999), è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari. In particolare, l'art. 4, comma 1, lettere c) e d), consente l'accesso all'Albo dei Promotori Finanziari a coloro i quali hanno acquisito una specifica esperienza professionale, avendo svolto per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni, l'attività di: − "funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno"; − "funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno". Come precisato all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale sopra citato, per quel che concerne i requisiti di professionalità, tale accertamento è effettuato, tra l'altro, sulla base di una "dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all Albo è stato addetto, le mansioni 161 ricoperte, ed il relativo periodo di svolgimento". In base a quanto sopra precisato si ritiene che la dichiarazione autentica debba indicare, in modo specifico, le mansioni del soggetto istante, individuate in relazione alle attività previste dal decreto, e le funzioni dello stesso in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la quale il richiedente l'iscrizione svolge ovvero abbia svolto l'attività. Risulta, pertanto, evidente, che in tale dichiarazione non dovrà essere fatta menzione né dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per destituzione, né dell'esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del richiedente, nell'esercizio delle mansioni allo stesso affidate, indipendentemente dalla circostanza che tali mansioni siano o meno legate alla commercializzazione dei prodotti finanziari, essendo la dichiarazione di cui trattasi tesa al solo accertamento dei requisiti professionali che la normativa di settore richiede per l'accesso all'Albo, con esonero dalla prova valutativa. Si precisa, infine, che il soggetto presso il quale il richiedente ha svolto la propria attività, è tenuto a rilasciare la dichiarazione autentica, qualora l'aspirante promotore finanziario possegga i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 4, comma 1, lettere c) e d), indipendentemente dall'esistenza di provvedimenti disciplinari a carico dello stesso, data la non incidenza di questi ultimi sui requisiti richiesti dal citato decreto ministeriale per l'iscrizione all'Albo, con esonero dalla prova valutativa. CONSOB Francesco Nazzaro − Filippo Macaluso 162 Comunicazione n. DIN/51984 del 7−7−2000 inviata alla Commissione della Lombardia per l'Albo dei promotori finanziari Oggetto: Sig. ...: valutazione dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari. Risposta a quesito Con nota del 13 marzo 2000, codesta Commissione ha chiesto un parere in merito al possesso da parte del Sig. ... dei requisiti di onorabilità previsti dal D.m. 472/1998. Dall'esame dei precedenti penali del Sig. ..., risulta una sentenza, pronunciata dal Tribunale di Monza il 24 febbraio 1994 e divenuta irrevocabile il successivo 19 marzo, di applicazione della pena su richiesta delle parti a due anni di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di bancarotta fraudolenta. La pena concordata dal Sig. ... è superiore alla soglia di rilevanza fissata dall'art. 1, comma 2, del D.m. 472/1998, ai sensi del quale l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal comma 1, lett. c) del medesimo articolo preclude l'iscrizione all'Albo se questa è superiore o uguale ad un anno. La pronuncia del Tribunale di Monza dovrebbe quindi precludere l'iscrizione dell'interessato all'Albo dei promotori finanziari. Tale conclusione di carattere generale deve tuttavia essere verificata anche alla luce della disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e della speciale ipotesi di estinzione del reato ivi prevista. Ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, essendo decorsi più di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, senza che l'interessato abbia commesso un altro delitto della stessa indole, il reato commesso dal Sig. ... si è estinto, così come ogni effetto penale connesso alla sentenza del Tribunale di Monza, ivi compresa la preclusione all'accesso all'Albo dei promotori finanziari. Come rilevato anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. I, Sent. 19 febbraio 1999 n. 1847, in Cass. Pen., 1999, p. 3513), l'effetto estintivo conseguente al decorso del tempo nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti deve considerarsi di natura analoga a quello che segue alla sentenza di riabilitazione. Di conseguenza, l'iscrizione dell'interessato all'Albo dei promotori non dovrà essere subordinata alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione. Lo stesso art. 1, comma 2, del D.m. 472/1998, peraltro, stabilisce che "non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato". Si ritiene pertanto, in base alla documentazione prodotta da codesta Commissione, che il Sig. ..., nato a ... il ... e residente a ... in via ..., ..., sia in possesso dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. 163 IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 164 Comunicazione n. DIN/51987 del 7−7−2000 inviata alla Commissione dell'Emilia Romagna per l'Albo dei promotori finanziari Oggetto: Valutazione dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari della sig.ra ... Dalla documentazione trasmessa da codesta Commissione, relativamente alla domanda di iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari della Sig.ra ..., risulta che questa è stata condannata con sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 20 ottobre 1988 − divenuta irrevocabile il 29 marzo 1990 a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione − ad un anno e quattro mesi di reclusione ed alla multa di Lire 600.000 per il reato di estorsione, previsto dall'art. 629 del codice penale. La Corte d'Appello di Bologna ha inoltre concesso all'interessata il beneficio della sospensione condizionale della pena. La pena riportata dalla Sig.ra ... è superiore alla soglia di rilevanza fissata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.m. 472/1998, ai sensi del quale non possono essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro il patrimonio. La condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna dovrebbe quindi precludere l'iscrizione dell'interessata all'Albo dei promotori. Tale conclusione di carattere generale deve tuttavia essere verificata anche alla luce della disciplina della sospensione condizionale della pena e della speciale ipotesi di estinzione del reato ivi prevista. Ai sensi dell'art. 167 del codice penale, il reato per il quale la Sig.ra ... è stata condannata si è estinto, essendo trascorsi più di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che concedeva il beneficio della sospensione della pena, senza che l'interessata sia stata condannata per reati della stessa specie. L'estinzione del reato, che consegua al decorso del tempo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, prevista dall'art. 167 del codice penale, estingue le pene principali e le pene accessorie ma non incide sugli effetti penali della condanna, tra i quali deve essere annoverata anche la preclusione all'accesso all'Albo dei promotori finanziari. L'art. 167, comma 2, del codice penale prevede infatti, come unica conseguenza dell'effetto estintivo ivi previsto, che "in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene". Gli effetti penali della condanna sono invece destinati a venir meno solo con l'intervento della riabilitazione (disciplinata dagli artt. 178 − 180 del codice penale) il cui scopo è proprio quello di restituire al condannato la capacità di esercitare quelle facoltà giuridiche che erano state escluse o limitate per effetto della condanna. Fino a che non intervenga una sentenza che riabiliti la Sig.ra ..., pertanto, questa non potrà essere iscritta nell'Albo dei promotori finanziari in considerazione del fatto che non è ancora venuto meno 165 l'impedimento riconducibile alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti. Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene che la domanda di iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari presentata dalla Sig.ra ... debba essere rigettata. Sarà cura di codesta Commissione comunicare all'interessata il rigetto motivato della propria domanda di iscrizione, segnalando altresì che, una volta riabilitata, la Sig.ra ... potrebbe accedere all'Albo dei promotori finanziari. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 166 Comunicazione n. DIN/51086 del 4−7−2000 inviata alla Commissione del Lazio per l'Albo dei promotori finanziari Oggetto: Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari Con nota del ... codesta Commissione regionale ha sottoposto all'attenzione della scrivente il quesito formulato dalla banca ..., chiedendo di conoscere il parere di questa Commissione al riguardo. In particolare la banca ..., dovendo rilasciare ad un proprio funzionario la dichiarazione attestante i requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari, ai sensi del decreto ministeriale n. 472/1998, dichiara che detto funzionario, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Marketing, da più di tre anni: − "ha la competenza per la commercializzazione dei prodotti finanziari della banca, cioè degli strumenti finanziari e di qualsiasi altra forma di investimento di natura finanziaria, individuando, inoltre, nuovi prodotti e provvedendo alla loro realizzazione e diffusione (commercializzazione)"; − "coordina l'attività di sviluppo (commerciale) per un efficace impiego degli addetti commerciali (figure professionali della rete commerciale)"; − "provvede alla formazione commerciale del personale in tema di prodotti e modalità di vendita". La banca ... chiede, dunque, di conoscere se detto soggetto possa essere considerato "funzionario addetto al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca", ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, altrimenti necessaria per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari, o se l'espressione "settore della commercializzazione" debba essere intesa in modo restrittivo, con riferimento soltanto all'attività di commercializzazione svolta presso la rete operativa (filiali). A tal proposito si richiama l'art. 4 del decreto ministeriale n. 472/98, ai sensi del quale è consentito l'accesso all'Albo con esonero dalla prova valutativa tra l'altro al "funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno". Al riguardo questa Commissione ritiene che l'espressione "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" possa essere intesa non in senso restrittivo, bensì in senso ampio, considerando tale non solamente quella svolta presso la rete operativa. Perché ricorra, infatti, la qualifica di funzionario addetto al settore della commercializzazione, è necessario e sufficiente che il funzionario abbia assunto responsabilità dirette nell'ambito dell'attività 167 di commercializzazione, così acquisendo l'esperienza professionale che giustifica l'esonero dalla prova valutativa, altrimenti occorrente per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari. Lo svolgimento delle attività descritte dalla banca ... nella sua richiesta di parere risulta, dunque, tale da soddisfare la previsione della disposizione ministeriale sopra citata. Si sottolinea, infine, che, per la dimostrazione dei requisiti per l'iscrizione di diritto all'Albo, la dichiarazione autenticata di cui al comma 3 dell'art. 4 del D. M. n. 472/98, dovrà indicare, in modo specifico, le mansioni del soggetto istante, individuate in relazione alle attività previste dal decreto, e le funzioni dello stesso in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la quale il richiedente l'iscrizione svolge ovvero abbia svolto l'attività. Si rileva, da ultimo, che, poiché potrà esserci la necessità di esaminare alcune situazioni di non agevole soluzione, per l'estrema varietà delle fattispecie in concreto verificabili, si sottolinea l'opportunità che le Commissioni regionali valutino, caso per caso, tali situazioni, attraverso un'istruttoria che si presenti quanto più possibile conforme alla ratio sottostante le citate disposizioni del decreto ministeriale. Resta ferma la disponibilità degli Uffici di questa Commissione a fornire tutti i chiarimenti che dovessero rendersi necessari. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 168 Comunicazione n. DIN/51174 del 4−7−2000 inviata alla Commissione della Toscana per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Richiesta di parere relativo all'art. 2 del D.M. del 11.11.1998, n. 472, così come successivamente modificato dal D.M. 12.4.2000, n. 140, relativo alle "situazioni impeditive" per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari 1. Si fa riferimento alla nota pervenuta il 6 marzo 2000 con la quale codesta Commissione − sulla base del disposto dell'art. 2, comma 1° e 3°, del D.M. 11.11.1998, n. 472, che prevede che "non possono essere iscritti all'Albo coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate" e che "tale divieto ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi procedimenti" − chiedeva a questa Commissione se il predetto termine triennale decorra dai provvedimenti di apertura o di chiusura delle relative procedure. Nella medesima nota, si chiedeva altresì di specificare se nell'ambito delle procedure equiparate di cui all'art. 2, comma 1° cit., possa includersi anche la procedura del concordato preventivo e, nel caso positivo, se il termine decorra dal momento in cui il Tribunale dichiara aperta tale procedura (art. 163, comma 1°, legge fall.) o dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo (art. 181, legge fall.) e se lo stesso termine debba valere per le tre figure previste dall'art. 2, e cioè per gli amministratori, i direttori ed i sindaci. 2. Ciò premesso, con riguardo al primo quesito, si ritiene che − nonostante una certa ambiguità del dettato dell'art. 2, comma 1°, il quale fa riferimento all'adozione dei relativi provvedimenti, senza però precisare se si tratti dei provvedimenti di apertura o di chiusura delle relative procedure − il momento dal quale far decorrere il periodo triennale (o − ai sensi dell'art. 2, comma 3°, del D.M. n. 472 − il periodo annuale, nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa) sembra essere quello della dichiarazione di fallimento o dell'adozione del decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta amministrativa da parte dall'Autorità che ha la vigilanza sull'impresa. La soluzione prospettata sembra, in linea generale, da preferire perché gli effetti delle procedure concorsuali sugli organi sociali si producono dall'apertura delle medesime, ed, inoltre, poiché, facendo decorrere il termine iniziale della situazione impeditiva dalla chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa e non già dall'adozione dei provvedimenti di apertura delle stesse, come appare preferibile, si finirebbe con il far ricadere, ingiustificatamente, i tempi lunghi ed incerti di svolgimento delle procedure concorsuali sugli esponenti aziendali. Vale altresì la pena di rilevare che − diversamente da quanto avviene per l'imprenditore commerciale dichiarato fallito, il quale può iscriversi all'Albo dei promotori solo dopo che sia intervenuta la sua riabilitazione, ossia quando siano passati cinque anni dalla chiusura del fallimento ed abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (arg. ex art. 143 legge fall.) − gli esponenti aziendali di imprese sottoposte a fallimento non sono dichiarati falliti nel caso di fallimento dell'impresa e, pertanto, non può loro estendersi il regime applicabile all'imprenditore individuale dichiarato fallito, facendo decorrere il termine della situazione impeditiva dalla chiusura della procedura. 169 3. Con riguardo al secondo quesito, si ritiene che il concordato preventivo, pur presentando affinità di struttura e di effetti con il fallimento e con le altre procedure concorsuali, non possa essere considerato quale procedura equiparata ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del D.M. n. 472. Al concordato preventivo infatti può accedere l'imprenditore insolvente che: a) sia meritevole per aver svolto in modo corretto la propria attività e dia perciò affidamento di corretta esecuzione del concordato (art. 160, comma 1°, legge fall.) (1); b) sia in grado di garantire non solo il pagamento integrale dei creditori privilegiati, ma anche il pagamento di una percentuale non esigua − almeno il quaranta per cento − ai creditori chirografari (art. 160, comma 2°, legge fall.). Invece, alla base dell'art. 2 del D.M. n. 472, vi è − come detto − una presunzione di inaffidabilità (professionale e morale) degli esponenti aziendali, ai quali, per il solo fatto che l'impresa da loro amministrata, diretta o controllata sia stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate, si preclude la possibilità di iscriversi all'albo dei promotori se non dopo che siano decorsi tre anni (o il più breve termine stabilito dal comma 3° dell'art. 2) dall'adozione dei relativi provvedimenti. La norma in esame si pone pertanto in termini antitetici rispetto all'istituto del concordato preventivo ove si cerchi di ricomprendere anche quest'ultimo tra le procedure equiparate. Infatti, o l'imprenditore ed estensivamente, nel caso di società, i suoi esponenti aziendali non sono meritevoli e, dunque, l'impresa da loro amministrata non può accedere al concordato preventivo, ovvero, una volta concesso il beneficio del concordato (e, dunque, accertata la meritevolezza), non può dirsi nel contempo che l'imprenditore o gli esponenti aziendali della società non siano meritevoli ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 472, impedendo loro l'iscrizione nell'albo dei promotori finanziari. Sembra, in altri termini, contraddittorio ed incongruo, da un lato, concedere all'impresa insolvente un beneficio qual è il concordato preventivo, sulla base della valutazione della sussistenza dei requisiti di meritevolezza svolta anche in capo a taluni esponenti aziendali, e poi, dall'altro, considerare gli esponenti aziendali dell'impresa in concordato preventivo quali soggetti inaffidabili ed immeritevoli, ai quali non è consentito iscriversi all'albo dei promotori finanziari se non dopo il decorso del termine di legge. Pertanto, appare preferibile escludere il concordato preventivo dal novero delle procedure equiparate di cui all'art. 2 del D.M. n. 472/1998. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa ___________________________________ 1. Nel caso in cui sia una società a chiedere di essere ammessa al concordato preventivo, la dottrina prevalente ritiene che i requisiti di meritevolezza previsti dall'art. 160, comma 1°, n. 3, legge fall. ("il non essere stati condannati per bancarotta, per delitti contro il patrimonio la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio") debbano essere valutati in capo agli amministratori della società. 170 Comunicazione n. DIN/51191 del 4−7−2000 inviata a tutte le Commissioni Regionali per l'Albo dei promotori finanziari Oggetto: Valutazione dei requisiti di onorabilità degli aspiranti promotori finanziari La presente comunicazione affronta in via generale due questioni interpretative sorte nel corso della trattazione dei procedimenti di iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari. A) Rilevanza della sospensione condizionale della pena relativamente al possesso dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari(1). Si ritiene opportuno chiarire come si debba procedere in presenza di una domanda di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari presentata da un soggetto che sia stato condannato, con concessione della sospensione condizionale, ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal D.m. 472/1998. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), di tale decreto, non possono essere iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, inoltre, "non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lett. c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. Si è infatti rilevato che tale istanza dovrebbe essere rigettata in base alla disciplina posta dal decreto ministeriale che fissa i requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Un eventuale provvedimento di rigetto potrebbe tuttavia essere considerato in contrasto con quanto disposto in termini generali sugli effetti della sospensione condizionale della pena dall'art. 166 del codice penale, che stabilisce, al comma 1, che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e, al comma 2, che la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né di 171 impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa. In primo luogo è bene chiarire che le preclusioni all'accesso all'Albo dei promotori finanziari disposte dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.m. 472/1998 devono essere qualificate tra gli effetti penali della sentenza di condanna. Questi ultimi sono comunemente definiti come l'insieme delle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo che, pur diverse dalle pene accessorie, al pari di queste derivano direttamente dalla condanna e che consistono nella incapacità − indegnità di conservare, di esercitare o di acquistare diritti soggettivi pubblici o privati, o altre facoltà giuridiche, ovvero nella soggezione a eventuali particolari aggravi derivanti dallo stato di già condannato. Prima della riforma introdotta con la legge 19/1990, l'art. 166 del codice penale stabiliva che la sospensione condizionale della pena non si estendeva alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna; nel testo attualmente in vigore, invece, si afferma che essa si estende anche alle pene accessorie. Limitando l'operatività della sospensione condizionale alla pena principale ed alle pene accessorie, il legislatore ha voluto in linea di principio mantenere immediatamente esecutivi gli altri effetti penali della sentenza di condanna. La preclusione all'accesso all'Albo dei promotori finanziari, pertanto, dovrebbe ritenersi esclusa dall'ambito di operatività dell'istituto della sospensione condizionale della pena. Questa conclusione viene confermata anche dall'analisi dell'art. 166, comma 2, del codice penale, ai sensi del quale la condanna a pena condizionalmente sospesa, salvi i casi previsti dalla legge, non può costituire, di per sé sola, motivo di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa. Tale norma è stata infatti introdotta allo scopo di impedire che una sentenza di condanna, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, possa precludere l'accesso del condannato ad attività lavorative per il solo fatto che essa sia stata pronunciata, senza che ci sia una relazione tra la tipologia di reato commesso e l'attività lavorativa che l'interessato vorrebbe esercitare. La valutazione dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari viene invece effettuata alla luce dei parametri fissati in via generale con il D.m. 11 novembre 1998 n. 472, adottato in base al rinvio espressamente disposto dall'art. 31, comma 5, del D.lgs. 58/1998. Il Testo Unico della Finanza ha infatti espressamente delegato l'Amministrazione (Ministero del Tesoro, sentita la Consob) a fissare i requisiti di onorabilità e professionalità per l'accesso all'Albo dei promotori finanziari. Sulla base di tale delega, con il D.m. 472/1998, sono stati individuati, tenuto conto della necessità di salvaguardare l'interesse generale alla tutela del risparmio, dei parametri di carattere generale cui attenersi nella valutazione dei predetti requisiti. 172 Peraltro, l'art. 1, comma 1, del D.m. 472/1998 non fa riferimento ad una non meglio specificata sentenza di condanna ma attribuisce effetti preclusivi solo alle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in relazione ad alcune specifiche tipologie di reato, ritenute contrarie alla tutela del risparmio. Tali sentenze, inoltre, sono considerate rilevanti solo qualora sia stata irrogata una pena detentiva e, in alcuni casi, purché questa sia superiore ad una soglia predeterminata. Ciascuna fattispecie preclusiva è stata quindi correttamente individuata considerando congiuntamente l'interesse generale alla tutela del risparmio e l'interesse particolare del singolo che voglia esercitare l'attività di promotore finanziario, senza dar luogo ad automatismi che sarebbero illegittimi alla luce dell'art. 166, comma 2, del codice penale. Si ribadisce infatti che la scelta circa i fatti rilevanti ai fini della preclusione all'accesso o alla permanenza nell'Albo dei promotori è stata fatta preliminarmente, in via generale, al momento di predisporre il decreto ministeriale 11 novembre 1998 n. 472, alla luce di quel bilanciamento tra interessi generali e particolari ritenuto necessario dal codice penale. Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover applicare il seguente criterio di carattere generale: − i soggetti che siano stati condannati, con concessione della sospensione condizionale, ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza−fissata dal D.m. 472/1998 non sono in possesso dei requisiti di onorabilità per l'accesso o la permanenza nell'Albo dei promotori finanziari. *** B) Rilevanza, ai fini della valutazione dei requisiti di onorabilità, dell'estinzione del reato conseguente al decorso del tempo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ai sensi dell'art. 167 del codice penale se, nei termini stabiliti dall'art. 163, (cinque anni, se la condanna è per delitto, due anni, se la condanna è per contravvenzione) il condannato cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole ed adempie agli obblighi impostigli, il reato è estinto. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene. Ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, inoltre, il reato in relazione al quale è stata pronunciata una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, I'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e, se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, I'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale. La corretta interpretazione degli effetti estintivi del reato previsti dalle due norme dinanzi citate rileva ai fini dell'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari perché, se l'estinzione 173 del reato comportasse l'eliminazione degli effetti penali della condanna (tra i quali, come rilevato, bisogna inquadrare le preclusioni all'esercizio di determinate professioni), cadrebbe anche ogni impedimento all'accesso all'Albo dei promotori. Qualora invece l'estinzione del reato non influisse sugli effetti penali della condanna, l'iscrizione all'Albo sarebbe subordinata all'intervento di una sentenza che dichiari la riabilitazione del richiedente. In via generale si rileva che l'estinzione del reato estingue le pene principali e le pene accessorie ma non incide sugli effetti penali della sentenza, che pertanto sono destinati a venir meno solo con l'intervento della riabilitazione, il cui scopo è proprio quello di restituire al condannato la capacità di esercitare quelle facoltà giuridiche che erano state escluse o limitate per effetto della condanna. Si rileva, in proposito, che, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 179 del codice penale, la riabilitazione costituisce un vero e proprio diritto del condannato e non un semplice interesse. Il giudice sarà pertanto tenuto a concederla e non potrà negarla a sua discrezione. Si ritiene che le due fattispecie di estinzione del reato previste dalla disciplina della sospensione condizionale della pena e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti abbiano effetti diversi tra loro e debbano pertanto essere trattate separatamente. Analogamente a quanto previsto in via generale, l'estinzione del reato che consegua al decorso del tempo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, prevista dall'art. 167 del codice penale, non elimina gli effetti penali della condanna, ivi compresa la preclusione all'accesso all'Albo dei promotori finanziari. L'art. 167, comma 2, del codice penale prevede infatti, come unica conseguenza dell'effetto estintivo ivi previsto, che "in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene". Si ritiene pertanto che in tali ipotesi l'accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo sia subordinata alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione. A diverse conclusioni conduce invece l'analisi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, il quale dispone che, al verificarsi delle condizioni in esso previste, "si estingue ogni effetto penale". Tale effetto estintivo appare di natura analoga a quello che segue alla sentenza di riabilitazione; come rilevato, infatti, quest'ultima estingue oltre alle pene accessorie "ogni altro effetto penale della condanna". Su queste premesse si può ritenere che l'eliminazione di ogni effetto penale, che consegue alla riabilitazione, è in tutto equivalente a quella che segue all'estinzione del reato nel termine previsto dalla legge nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Si deve quindi concludere che un'eventuale sentenza di riabilitazione non aggiungerebbe nulla sul piano formale e sostanziale ai benefici che conseguono all'estinzione del reato per decorso dei termini nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti. 174 Peraltro, si rileva che lo stesso art. 1, comma 2, del D.m. 472/1998 stabilisce che "non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato". Si ritiene pertanto che in tali ipotesi l'accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo non debba essere subordinata alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover applicare i seguenti criteri di carattere generale: − l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di una condanna a pena condizionalmente sospesa non elimina la preclusione all'accesso all'Albo dei promotori finanziari; in tali ipotesi, l'accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione. − l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti comporta invece l'eliminazione della preclusione all'accesso all'Albo dei promotori finanziari; in tali ipotesi, l'accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo non è subordinato alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione IL PRESIDENTE Luigi Spaventa ___________________ nota: 1. L'orientamento espresso nella parte A della presente comunicazione è stato rivisto con la comunicazione n. 3025269 del 18 aprile 2003, nella quale la Consob ha ritenuto che ai soggetti condannati con concessione del beneficio della sospensione condizionale ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal d.m. n. 472/1998 non possa essere negato in via automatica l'accesso o la permanenza nell'albo dei promotori finanziari, essendo invece necessaria una valutazione di natura discrezionale da svolgersi caso per caso in considerazione della effettiva incidenza del reato sull'attitudine del soggetto all'espletamento dell'attività di promotore finanziario. 175 Comunicazione n. DI/50465 del 28−6−2000 inviata alla Commissione del Lazio per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Risposta a quesito. Attività svolta presso SGR. Iscrizione di diritto all'albo Si fa riferimento alla nota ricevuta in data ..., con la quale codesta Commissione ha trasmesso la dichiarazione del Legale Rappresentante della [... società di gestione del risparmio ...], concernente il possesso in capo al Sig. ... dei requisiti professionali che consentono l'iscrizione di diritto all'Albo dei Promotori Finanziari ai sensi dell'art. 4 del D.M. 472/98. Codesta Commissione ha chiesto, in particolare, se l'attività svolta da un soggetto presso una società di gestione del risparmio (SGR) in qualità di responsabile del settore "Amministrazione fondi" possa ritenersi valida ai fini dell'iscrizione in questione. L'art. 4 del citato D.M. consente l'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa a coloro che abbiano acquisito un specifica esperienza professionale presso "banche o imprese di investimento", avendo svolto per un periodo di almeno tre anni una delle attività individuate nella medesima norma. Tra queste si annovera, in particolare, l'attività di funzionario addetto ad uno dei "servizi di investimento" previsti dal decreto legislativo n. 58/1998. Nell'ambito delle attività svolte presso SGR, il decreto da ultimo menzionato, all'art. 1, comma 5, contempla tra i "servizi di investimento" solamente la gestione individuale di portafogli di investimento, e non il servizio di gestione collettiva del risparmio. La scrivente, infatti, con Comunicazione n. DI/99025486 del 2 aprile 1999 #(1) (...), ha ritenuto possibile interpretare estensivamente l'art. 4, comma 1, del citato D.M., includendo tra i soggetti legittimati all'iscrizione di diritto all'Albo anche gli addetti al servizio di gestione individuale di portafogli di investimento presso SGR; ciò in considerazione delle seguenti circostanze: − la gestione individuale di portafogli di investimento rientra nel novero dei servizi nell'ambito dei quali la prescritta esperienza professionale può essere maturata (l'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58/98); − l'esperienza sarebbe acquisita presso imprese che, pur essendo di tipo differente da "banche e imprese di investimento", operano nello stesso settore. Il servizio di gestione collettiva del risparmio, per contro, non è incluso dal citato articolo tra i "servizi di investimento", pertanto l'esperienza svolta in questo settore non vale ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. Relativamente alla irrilevanza dell'esperienza svolta da un soggetto nell'ambito della gestione collettiva del risparmio, questa Commissione si è già espressa con Comunicazione n. DI/16885 del 2 marzo 2000 #(2) (...). Da quanto sopra esposto emerge che solo qualora il Sig. .... risulti aver svolto la propria attività nell'ambito della gestione individuale di patrimoni di investimento, la relativa esperienza professionale 176 sarebbe idonea ad esonerarlo dalla prova valutativa. Qualora, per contro, l'interessato abbia esercitato un'attività riconducibile alla gestione collettiva del risparmio, la relativa esperienza professionale non consentirebbe l'iscrizione di diritto all'Albo, in quanto tale settore non rientra tra i "servizi di investimento" di cui all'art. 4 del citato D.M. CONSOB Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi 1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 177 Comunicazione n. DI/43074 del 2−6−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Richiesta di parere concernente la compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e la prestazione di un servizio di recupero crediti Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V. ha richiesto a questa Commissione un parere in merito alla possibilità per un promotore finanziario di svolgere contemporaneamente, per conto di un'altra società, l'attività di gestione e recupero crediti sulla base di un contratto di collaborazione esterna, senza vincoli di subordinazione. Si precisa, al riguardo, che l'attività di gestione e recupero crediti non rientra tra quelle tassativamente indicate ai sensi dell'art. 94 del regolamento n. 11522/1998 (1) e che pertanto non si ravvisano, in via generale, cause di incompatibilità tra l'attività di promotore di servizi finanziari e l'attività di recupero crediti. Nel caso di specie occorre pertanto verificare, onde evitare di incorrere in un'ipotesi di conflitto di interessi, se la Società per conto della quale Ella opera nella qualità di promotore finanziario non offra anch'essa un servizio di gestione e recupero crediti. CONSOB Luigi Capitani − Fabrizio Tedeschi ___________________________________________ 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000. 178 Comunicazione n. DI/43076 del 2−6−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Richiesta di parere concernente la domanda di iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V. ha richiesto a questa Commissione se poteva essere iscritto di diritto all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, avendo egli trasmesso alla Consob, in data 18 gennaio 1991, una dichiarazione attestante ai sensi dell'art. 18 ter della legge n. 1/1991, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), e) ed f) della stessa legge. Al riguardo, si precisa che la dichiarazione prevista dall'art.18 ter della legge n. 1/1991 e tramessa dalla S.V., aveva come scopo quello di permettere ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 1/1991, esercitavano le attività di cui all'art. 1, comma 1 della menzionata legge, di continuare ad esercitarle (...) fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Ne consegue che la suddetta dichiarazione non permette alla S.V. l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari, per ottenere la quale occorre aver acquisito una specifica esperienza professionale nello svolgimento delle seguenti attività: − agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; − negoziatore abilitato ad operare nei mercati regolamentati; − funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24.02.1998 n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno; − funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno. Si osserva, pertanto, che non ricorrendo le circostanze sopra descritte, la S.V., per essere iscritta all'Albo, dovrà superare la prova valutativa prescritta dall'art. 3, comma 2, del D.M. n. 472/1998 e possedere, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o un titolo di studio estero equipollente, nonché i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1 del medesimo D.M. n. 472/1998. CONSOB Luigi Capitani − Fabrizio Tedeschi 179 Comunicazione n. DI/43152 del 2−6−2000 inviata alla società d'intermediazione mobiliare .... Oggetto: Servizio di consulenza offerto tramite promotori finanziari Si fa riferimento all'incontro del ..., presso gli Uffici di Milano di questa Commissione, in merito al servizio di consulenza finanziaria prestato da codesta Società tramite i propri promotori finanziari. Dalle notizie fornite e dall'esame della documentazione consegnata in occasione del citato incontro, si riscontra l'esistenza di un conflitto d'interessi fra operatori e clienti nella prestazione del servizio di consulenza. I promotori, infatti, risultano portatori di un interesse proprio a che i clienti sottoscrivano i prodotti finanziari distribuiti da ... Sim s.p.a., per le maggiori entrate che derivano agli stessi promotori dal cumulo delle commissioni di consulenza e di sottoscrizione. In merito al descritto profilo, in conformità alla normativa vigente − ora decreto legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998 − e precisamente ex art. 21, comma 1, lett. c), del citato decreto ed art. 27, comma 3, del regolamento n. 11522/1998 (1) come modificato, si segnala la necessità che tutti i moduli per la conclusione del contratto di consulenza rechino graficamente evidenziata l'indicazione che il servizio è prestato in conflitto d'interessi. Si raccomanda, inoltre, l'opportunità di prefissare precisi criteri per la determinazione del corrispettivo addebitabile ai clienti a fronte della consulenza fornita, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e correttezza a tutela dei risparmiatori. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000. 180 Comunicazione n. DI/40070 del 24−5−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Richiesta di parere concernente la compatibilità tra l'attività di agente assicurativo e quella di promotore finanziario Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V., ha richiesto a questa Commissione un parere in merito alla possibilità di svolgere unitamente al mandato di agenzia nella veste di promotore finanziario della [...società di intermediazione mobiliare...] (gruppo ...) un ulteriore mandato, conferito direttamente dalla [...società di assicurazioni...], per collocare i prodotti assicurativi della stessa ma "non in qualità di promotore finanziario". Al riguardo si precisa che pur riconoscendo la compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e quella di agente di assicurazioni, esiste tuttavia una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva: a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori finanziari; b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli eventualmente offerti dalla Sim per conto della quale svolgono l'attività di promotore finanziario. Con riferimento a quest'ultimo aspetto si osserva dunque che i promotori finanziari, i quali siano altresì mandatari per conto di una compagnia di assicurazioni, possono promuovere i contratti di quest'ultima a condizione che gli stessi siano diversi da eventuali prodotti assicurativi offerti dall'intermediario per conto del quale essi operano. La ratio di tale affermazione risiede nell'esigenza di non ingenerare nella clientela confusione circa la provenienza del prodotto offerto − se cioè una determinata polizza assicurativa rientri tra i prodotti e servizi diversi offerti dalla Sim o, viceversa, appartenga alla gamma dei prodotti offerti dalla compagnia assicuratrice − nonché nella necessità di separare le due attività, in ragione della diversa disciplina cui sono soggette (si veda in tal senso la Comunicazione Consob BOR/RM/93011079 del 30/12/1993(1)). Ne consegue che la S.V., prima di accettare il doppio mandato, dovrà verificare il tipo di prodotto offerto, nonché la provenienza dello stesso. Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Luigi Capitani − CONSOB Fabrizio Tedeschi ___________________________________________ 1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 181 Comunicazione n. DI/40071 del 24−5−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Richiesta di parere concernente la compatibilità tra l'attività di agente assicurativo e quella di promotore finanziario Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V. ha richiesto a questa Commissione di rispondere ad alcuni interrogativi. In particolare la S.V., nella qualità di agente generale di assicurazioni, ha chiesto di conoscere: − se può intraprendere una collaborazione di partner con una Sim finanziaria/bancaria; − se deve limitarsi alla vendita di prodotti pensionistici o se può integrare tutti i prodotti legati alla gestione del risparmio; − se ha l'obbligo di sostenere gli esami di promotore finanziario o se può fare richiesta di iscrizione diretta. Con riferimento al primo quesito, si osserva che non si ravvisano in linea di principio, delle cause ostative alla sua collaborazione, in qualità di agente assicurativo, con una Sim. Naturalmente l'ambito di operatività in cui la S.V. potrà agire sarà limitato alla promozione e collocamento di prodotti assicurativi. Con riferimento al secondo e terzo quesito si precisa che per potere promuovere e collocare fuori sede prodotti finanziari è necessario assumere la qualifica di promotore finanziario. A tal fine occorre sostenere la prova valutativa di cui all'art. 89 del regolamento n. 11522/1998 (1), dovendo comunque ricorrere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dagli artt. 1 e 3 del D.M. n. 472/1998. Si osserva, infatti, che non sembrano sussistere nel caso di specie i requisiti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari, per il quale è necessario, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 472/1998, aver conseguito una specifica esperienza professionale nello svolgimento delle seguenti attività: − agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; − negoziatore abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 1 del 2/1/1991; − funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24.02.1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno; − funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno. 182 Si osserva, peraltro, che qualora la S.V. assumesse la duplice veste di agente assicurativo e promotore finanziario, qualifiche tra loro compatibili, sarebbe comunque soggetto ad una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva: a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori finanziari; b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli eventualmente offerti dalla Sim per conto della quale svolgono l'attività di promotore finanziario (in tal senso le comunicazioni BOR/RM93002981 ( 2 ) e BOR/RM93011079 (3)). Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. CONSOB Luigi Capitani − Fabrizio Tedeschi ____________________________________________ 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 3. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 183 Comunicazione n. DI/38962 del 22−5−2000 inviata alla Commissione della Campania per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Commissione ha formulato un quesito riguardante l'iscrizione all'albo dei promotori con esonero dalla prova valutativa. Le perplessità di codesta Commissione si collegano alla possibilità di considerare valida, ai fini dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori, l'ipotesi in cui il soggetto interessato sia responsabile di una specifica attività di negoziazione, limitata a determinate categorie di titoli, senza che per tale attività sia configurabile la presenza di una "unità operativa". Il caso di cui al presente quesito concerne la certificazione rilasciata dal legale rappresentante di una società di intermediazione mobiliare (.... Sim s.p.a.) in merito all'attività svolta presso la sede di Napoli di tale società da parte di due soggetti richiedenti l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. Con riferimento alla sig.ra ..., dichiara che questa avrebbe prestato servizio presso la società con la qualifica di "responsabile della negoziazione per il mercato delle Eurobbligazioni, nell'ambito dell'attività di ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione ..., con lo svolgimento di mansioni implicanti l'effettiva assunzione di responsabilità decisionale dell'unità operativa di negoziazione". Per altro soggetto, tale sig.ra ..., il legale rappresentante dichiara che questi avrebbe prestato servizio quale "... responsabile della negoziazione con la clientela istituzionale estera per le Eurobbligazioni, nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini, nonché mediazione ..., con svolgimento di mansioni implicanti l'effettiva assunzione di responsabilità decisionali dell'unità operativa di negoziazione". Si richiama al riguardo l'art. 4 del D.M. n. 472/1998, ai sensi del quale l'accesso all'albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale avendo svolto, tra le altre, una delle seguenti attività per un periodo di almeno tre anni: − funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998, o al settore della commercializzazione dei prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza, o ad altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno; − funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998, ovvero personale preposto ad una unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno. Sulla base del decreto, pertanto, nel caso in esame il requisito professionale idoneo a consentire l'iscrizione di diritto all'albo deve essere collegato alla qualifica di "responsabile di una unità 184 operativa", e deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante della società. In via preliminare è opportuno specificare che anche in presenza di una società di modeste dimensioni, ai fini dell'iscrizione di diritto all'albo non è sufficiente che un soggetto sia responsabile di una specifica attività di negoziazione, ma è necessario che quest'ultima configuri una unità operativa. Con comunicazione n. DI/98021215 del 23/03/1998 ( 1 ) , questa Commissione ha fornito un'indicazione sul concetto di "unità operativa": tale espressione può essere interpretata in senso ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise le banche e le imprese di investimento. Inoltre, la dichiarazione del legale rappresentante di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale, attestante la preposizione ad un'unità operativa o la responsabilità della stessa, deve valutarsi in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la quale il richiedente l'iscrizione svolge l'attività. Tuttavia dalle informazioni acquisite si è rilevato che la sig.ra ... e la sig.ra ... non sono responsabili di una unità operativa. Tanto considerato, al quesito posto occorre fornire una risposta negativa, in quanto i soggetti interessati non possono definirsi "responsabili di un'unità operativa" e, pertanto, non risultano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal decreto ministeriale. p. IL PRESIDENTE Salvatore Bragantini _________________________________________ 1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 185 Comunicazione n. DI/30339 del 20−4−2000 inviata alla Commissione delle Marche per l'Albo dei promotori finanziari Oggetto: Requisiti professionali di cui all'art. 4, co. 1, lett. c) del D.M. n. 472/1998 − risposta a quesito Con nota del ..., codesta Commissione regionale ha sottoposto il quesito formulato dal sig. ..., chiedendo di conoscere il parere della scrivente in ordine alla eventuale sussistenza, in capo allo stesso, dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 472/1998. In sintesi, il sig. ... riterrebbe che, essendo stato inserito dal 1993 "nell'area commerciale" di una banca, con la qualifica di "quadro", ed avendo operato "autonomamente a sostegno dell'attività commerciale/finanziaria della Filiale, ponendosi sul mercato con una soggettiva organizzazione del lavoro e conseguente attuazione operativa (...) con obbiettivi personali concordati di anno in anno", nel suo caso si configuri la costituzione di "un'unità operativa di tipo funzionale anche se non strutturale". In altri termini, il sig. ... rileva che la sua esperienza professionale integra i requisiti previsti dalla norma in esame, in quanto, pur non avendo la qualifica di funzionario né essendo stato formalmente preposto ad una struttura operativa, avrebbe rivestito all'interno della banca una posizione di autonomia decisionale tale da poter essere considerata una distinta articolazione organizzativa della banca. Al riguardo, pur esprimendo perplessità in merito alla completezza degli elementi disponibili al fine di esprimere un giudizio compiuto, si comunica che la tesi esposta dal sig. ... non può essere condivisa. Conformemente all'orientamento interpretativo espresso dal Ministero del tesoro, si ritiene infatti che, qualora il richiedente l'iscrizione all'Albo dei promotori non abbia rivestito, come nel caso in esame, la qualifica di funzionario, debba comunque aver maturato, ai fini dell'iscrizione stessa con esonero dal superamento della prova valutativa, un'esperienza professionale che consegue all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento, come individuati dal d.lgs. n. 58/1998. Peraltro, nel confermare quanto già precisato con circolare n. DI/98021215 del 23.3.1998 (1) e riportato nella nota del sig. ... circa l'interpretazione in senso ampio da dare all'espressione "unità operativa", si deve tuttavia sottolineare che l'aver maturato l'esperienza professionale precedentemente descritta deve necessariamente risultare dalla dichiarazione, di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 4, che la banca è tenuta a rilasciare all'interessato. Solo quest'ultima, infatti, tenuto conto della propria articolazione organizzativa ufficiale, è in grado di certificare che un proprio dipendente sia stato responsabile di una unità operativa e che sia stato effettivamente addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58/98. CONSOB 186 Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi ___________________________________ 1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 187 Comunicazione n. DI/24197 del 29−3−2000 inviata all'Assosim Oggetto: Risposta a quesito: provvigioni spettanti ai promotori finanziari in pendenza di provvedimenti sanzionatori Con nota dell'8 ottobre 1999 codesta Associazione ha proposto il seguente quesito: "se una Sim possa corrispondere ad un promotore, che sia stato sospeso per fatti accaduti nell'esercizio del proprio mandato nei confronti di altro intermediario, le provvigioni maturate durante il periodo di sospensione (relative ai clienti acquisiti in precedenza)". In proposito, non disponendo di elementi specifici che consentano di inquadrare con maggior precisione la fattispecie esposta, si rileva che l'adozione di un provvedimento disciplinare quale la sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività non incide sul rapporto contrattuale che lega il promotore all'intermediario, se non nella misura in cui l'interessato, in pendenza del predetto provvedimento, non può esercitare la propria attività; ogni altra conseguenza è rimessa all'autonomia contrattuale delle parti e quindi esula dalle competenze della Consob. In linea di principio si deve pertanto concludere che il promotore abbia un pieno diritto alla corresponsione delle provvigioni relative all'opera da lui legittimamente prestata prima dell'irrogazione della sanzione disciplinare, anche se tali somme, che gli sono dovute per le attività portate a termine in precedenza, siano divenute esigibili nel periodo in cui l'interessato deve scontare una sospensione sanzionatoria. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 188 Comunicazione n. DI/18207 del 7−3−2000 inviata alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Accesso all'albo dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d), D.M. 11 novembre 1998, n. 472, da parte di soggetti che hanno acquisito esperienze professionali all'estero, presso banche ed imprese di investimento extracomunitarie Con nota circolare del 5 agosto scorso, prot. n. 99060435, sono stati chiariti taluni profili problematici connessi all'applicazione della norma in oggetto, nel caso in cui il richiedente l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari sia un soggetto che abbia acquisito esperienze professionali presso banche ed imprese di investimento comunitarie. Nella circostanza è stato ribadito l'orientamento interpretativo di questa Commissione nel senso di ammettere, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari, le istanze presentate da soggetti che dimostrino di aver maturato una esperienza professionale "presso banche o imprese di investimento comunitarie, autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro paese d'origine". Tale esperienza "deve riferirsi ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto (...), nonché ai servizi di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al decreto medesimo e autorizzati nello Stato comunitario d'origine". Alle stesse conclusioni non si può pervenire nel caso in cui l'esperienza professionale sia stata effettuata presso un'impresa di investimento o una banca extracomunitaria, non autorizzate, rispettivamente, ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 58/1998, a svolgere servizi di investimento in Italia, con o senza stabilimento di succursali. In altri termini, anche se la norma di cui in oggetto fa generico riferimento ad esperienze maturate presso banche ed imprese di investimento, autorizzate nello Stato d'origine, sia comunitario che extracomunitario, le due situazioni assumono diverso rilievo ai fini dell'applicazione della norma stessa per i motivi che di seguito si espongono. In primo luogo, si deve rilevare che l'attività interpretativa, in particolare quella relativa alle norme sulla prestazione di servizi in Italia da parte di soggetti non residenti (persone fisiche e giuridiche), non può prescindere dalla considerazione di quei principi che discendono dalla Direttiva 93/22/CEE e che, già dal 1996 con il Decreto Eurosim. sono entrati a far parte del nostro ordinamento. Sulla base di tale considerazione, oltre che del tenore letterale della norma regolamentare in esame, è stato dato accesso all'Albo dei promotori finanziari, in regime di esonero dal superamento della relativa prova valutativa, ai soggetti operanti presso banche ed imprese di investimento comunitarie che presentino i medesimi requisiti previsti dalla stessa norma per i soggetti residenti. In tal caso, infatti, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti professionali in discorso, al richiedente è sufficiente produrre la stessa documentazione indicata nel regolamento, integrata, sulla base delle disposizioni impartite alle commissioni regionali con la nota del 5 agosto scorso citata in premessa, con l'attestazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di investimento e dell'elenco dei servizi autorizzati. 189 Dal procedimento, come sopra delineato, risulterà accertato il possesso dei requisiti previsti dalla norma regolamentare ovvero, in termini più generali, l'idoneità del richiedente all'esercizio dell'attività di promotore, in base all'esperienza dallo stesso maturata nello svolgimento, in un ambito normativo già armonizzato a seguito del recepimento della Direttiva, di uno dei servizi di investimento ammessi al mutuo riconoscimento. Si ritiene infatti − in particolare, per il rilievo esclusivo che vi si attribuisce alle esperienze maturate nell'ambito dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998 −, che lo spirito della norma regolamentare consista proprio nel considerare lo svolgimento delle predette attività, nelle qualifiche e per il periodo di tempo previsti, di per sé idoneo a comprovare la conoscenza, da parte del soggetto che richiede l'iscrizione, delle nozioni teorico−pratiche (e, quindi, anche dei principi fondamentali della normativa di settore vigente in Italia) che sono oggetto della stessa prova valutativa. Tale condizione può realizzarsi soltanto nel caso in cui nello Stato d'origine dell'impresa di investimento siano in vigore regole di settore analoghe a quelle vigenti in Italia e che, quindi, l'esperienza maturata presso la medesima impresa possa essere valutata alla stessa stregua di un'esperienza svolta presso una Sim. Per quanto affermato in precedenza, tale condizione si realizza sempre nel caso di un'impresa comunitaria. Di contro, nell'accertamento delle esperienze professionali svolte presso imprese extracomunitarie, rispetto ad una situazione improntata all'armonizzazione delle discipline nazionali, al mutuo riconoscimento ed alla libera prestazione di servizi, possono verificarsi una serie indefinita di differenti situazioni, ciascuna delle quali più o meno aderente alla realtà normativa vigente nel nostro Paese. Anche in considerazione di tale circostanza, il legislatore, all'art. 28 del d.lgs. n. 58/1998, ha subordinato il rilascio dell'autorizzazione alle imprese di investimento extracomunitarie all'accertamento, tra l'altro, della sussistenza di alcuni dei requisiti prescritti per il rilascio della medesima autorizzazione alle Sim e dell'effettivo svolgimento nello Stato d'origine, in base ad apposita autorizzazione, degli stessi servizi di investimento che le imprese intendono prestare in Italia, nonché della vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le Sim. Diversamente da quanto avviene per le imprese di investimento comunitarie, il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di un'impresa extracomunitaria si perfeziona, quindi, attraverso un complesso procedimento amministrativo che non può in alcun modo essere ignorato − né tantomeno anticipato, anche solo in parte −, al momento dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'accesso all'Albo dei promotori finanziari, ai sensi del già citato art. 4, comma 1, lett. d), del D.M. n. 472/1998. Solo una volta concluso il procedimento di autorizzazione con esito positivo, possono dirsi "accertati", infatti, sia l'autorizzazione e l'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento che le imprese intendono prestare in Italia, sia la vigenza nello Stato d'origine di disposizioni equivalenti a quelli vigenti in Italia per le Sim. Le stesse considerazioni possono essere svolte con riferimento alle banche extracomunitarie, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 58/1998, sono autorizzate alla prestazione in Italia dei servizi di investimento in base alle disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario. 190 In relazione a quanto sopra esposto, l'esperienza professionale maturata presso una banca o un'impresa di investimento extracomunitaria assume rilievo ai fini dell'applicazione della norma in oggetto solo qualora l'attività sia stata svolta, per il periodo prescritto, presso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento in Italia ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 58/1998. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 191 Comunicazione n. DI/16885 del 2−3−2000 inviata alla società di intermediazione mobiliare ... Oggetto: Risposta a quesito: riconoscimento dei requisiti di professionalità idonei all'esonero dalla prova valutativa per l'iscrizione all'albo dei promotori Con nota del ..., codesta Sim ha chiesto di conoscere se "ad un funzionario di una s.g.r. che svolga da oltre un triennio la funzione di direttore amministrativo, e nell'ambito di detta funzione sia responsabile amministrativo dei Fondi, sono riconosciuti i requisiti di professionalità idonei all'esonero dalla prova valutativa", ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Si rammenta al riguardo che il Ministro del tesoro, con regolamento adottato con D.M. n. 472/1998, ha stabilito che, ai fini dell'iscrizione al suddetto Albo, occorre superare una prova valutativa ed ha determinato i requisiti di professionalità in presenza dei quali il richiedente è esonerato dal superamento della predetta prova valutativa. In particolare, l'accesso "di diritto" all'Albo dei promotori finanziari è consentito, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopracitato, solo a "coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale", avendo svolto una delle attività individuate nella medesima norma. Tra queste, al primo comma, lett. c) e d), dello stesso articolo, si annovera l'attività di funzionario di banca o di impresa di investimento, addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero, nel primo caso, al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, nonché l'attività di personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno. Nel caso sottoposto da codesta Sim non si rinviene alcuna delle ipotesi elencate nella norma citata. E' quanto meno dubbio che il settore di attività considerato rientri, dal punto di vista oggettivo, tra quelli cui la citata disposizione regolamentare si riferisce, giacché la gestione dei fondi comuni d'investimento non è compresa tra i "servizi di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998. Anche a prescindere da tale rilievo, è comunque da escludere che la funzione di "responsabile amministrativo" valga, sotto il profilo soggettivo, a qualificare il funzionario della s.g.r. come "addetto" al servizio di investimento. Perché una simile qualifica ricorra è necessario, infatti, che il funzionario abbia assunto responsabilità dirette nella prestazione del servizio, così acquisendo l'esperienza professionale che giustifica l'esonero dalla prova valutativa altrimenti occorrente per l'iscrizione nell'albo dei promotori. Lo svolgimento di mansioni meramente amministrative − pur se strumentali alla prestazione del servizio di investimento − non è dunque tale da soddisfare la previsione della norma regolamentare sopra menzionata. Nella stessa nota indicata in premessa, codesta Sim rileva infine che, "la persona interessata (...) aveva già nel 1992 acquisito il diritto all'iscrizione all'albo senza sostenere l'esame", in forza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. i), del regolamento approvato con delibera n. 5388/1991 #(1) (lettera introdotta con delibera n. 6359 del 22.7.1992 #(2)). 192 Si fa presente, al riguardo, che la norma abrogata, richiamata da codesta Sim, non esonerava comunque coloro i quali richiedevano l'iscrizione all'Albo dei promotori dal superamento dell'esame d'idoneità, ma prevedeva invece l'ulteriore requisito, ai fini dell'iscrizione stessa, di aver svolto l'attività di praticante promotore per un periodo di sei mesi. L'ulteriore requisito dell'esperienza svolta in qualità di praticante non era richiesto per coloro che erano in possesso − come nel caso riferito da codesta Sim − dei requisiti di professionalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 1/1991. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa note: 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25.7.1991 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 3/91 del 24.9.1991. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi delibera n. 5635 del 3.12.1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 292 del 13.12.1991 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1991, pagg. 83−84; delibera n. 5948 del 28.1.1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 del 6.2.1992 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 1, gennaio 1992, pagg. 57−60; delibera n. 6359 del 22.7.1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 30.7.1992 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 7 del luglio 1992, pagg. 73−75; delibera n. 7393 del 23.9.1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 229 del 29.9.1993 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 9 settembre 1993, pagg. 149−153. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 193 Comunicazione n. DI/3536 del 19−1−2000 inviata al sig. ... Oggetto: Risposta a quesito: incompatibilità tra attività di promotore finanziario e di agente o subagente assicurativo La S.V. ha chiesto di conoscere se sussista incompatibilità tra l'attività i promotore finanziario e quella di agente o subagente assicurativo. Al riguardo, la Consob si è più volte pronunciata nel senso della compatibilità tra le due attività in questione, con una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva: a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di questa e correlativamente astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotore finanziario; b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli eventualmente offerti dall'intermediario per conto del quale svolgono l'attività di promotore finanziario. Si richiama peraltro l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione all'esercizio contemporaneo delle due professioni possa discendere dalle disposizioni relative all'attività di agente e subagente assicurativo, in merito alle quali non è dato formulare in questa sede alcuna valutazione, attesa l'estraneità della materia alle competenze della Scrivente. Luigi Capitani CONSOB Fabrizio Tedeschi 194 Comunicazione n. DI/3540 del 19−1−2000 inviata alla società di assicurazioni ... Oggetto: Risposta a quesito: esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari Codesta Società ha chiesto di conoscere se sia necessario "il sostenimento dell'esame per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari per gli agenti assicurativi iscritti al relativo albo professionale". Si fa presente al riguardo che il Ministro del Tesoro, con regolamento adottato con D.M. n. 472/1998, ha stabilito che, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari, occorre superare una prova valutativa indetta dalla Consob, ed ha determinato i requisiti di professionalità in presenza dei quali il richiedente è esonerato dal superamento della prova valutativa predetta. In particolare, l'accesso "di diritto" all'Albo dei promotori finanziari è consentito, ai sensi dell'art. 4 del decreto sopra citato, solo a "coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale" avendo svolto una delle attività individuate dalla medesima norma, tra le quali non è ricompresa quella di agente assicurativo. Luigi Capitani CONSOB Fabrizio Tedeschi 195 Comunicazione n. DI/99088302 dell'1−12−1999 inviata al sig. ... Oggetto: Richiesta di parere concernente l'incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e altre figure professionali Si fa riferimento alla nota del 25 ottobre 1999 con cui la S.V. ha posto a questa Commissione n. 3 quesiti riguardanti altrettanti aspetti della normativa attualmente applicabile ai promotori finanziari. In particolare, con il primo quesito la S.V. ha richiesto informazioni in merito alla esclusività del rapporto di lavoro tra il promotore finanziario ed il soggetto abilitato nel cui interesse il promotore decide di operare. Al riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 94 del regolamento Consob emanato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 # (1) , non sussiste, in via di principio, incompatibilità tra l'attività di promotore di servizi finanziari e le figure professionali delineate dalla S.V.. Ciò detto, come più volte rappresentato da questa Commissione (si veda da ultimo la Comunicazione n. DI/99077423 del 22.10.1999 #(2)), va per sottolineato che l'esercizio in concreto da parte del promotore finanziario di qualcuna delle figure professionali in oggetto (broker o agente di assicurazioni, consulente assicurativo, subagente di assicurazioni ecc.), anche come prestazione di lavoro occasionale o saltuaria, è subordinato ad una duplice limitazione soggettiva ed oggettiva: a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela esclusivamente nella qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori finanziari; 196 b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli eventualmente offerti dalla SIM per conto della quale svolgono l'attività di promotore finanziario. Tali limitazioni devono ritenersi sussistenti anche nella ipotesi in cui la promozione di affari assicurativi avvenga per conto di società operanti con il sistema di marketing multilivello. In merito al secondo quesito proposto, relativo al termine dei cinque anni, dal superamento degli esami di abilitazione entro cui iscriversi all'Albo dei promotori finanziari, pena la impossibilità della iscrizione, si conferma che tale disposizione deve considerarsi non più operante ai sensi della normativa attualmente in vigore (reg. n. 11522/1998 e successive integrazioni e modificazioni). Per quanto riguarda infine il terzo ed ultimo quesito, si evidenzia che non esiste alcun ostacolo normativo alla iscrizione all'Albo dei promotori finanziari da parte di soggetti che non hanno assunto l'obbligo di operare per alcun intermediario, ferma restando la impossibilità di svolgere attività incompatibili con la suddetta iscrizione, ai sensi dell'art. 94 del regolamento n. 11522/1998. CONSOB Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 197 Comunicazione n. DI/99084603 del 16−11−1999 inviata a studio legale Oggetto: Compatibilità tra promotore e amministratore delegato Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale lo Studio Legale ... ha chiesto il parere della Consob sulla compatibilità tra l'esercizio dell'attività di promotore finanziario per conto di una SIM e la qualità di amministratore delegato della SIM medesima. La Consob si è in passato pronunciata per l'incompatibilità fra le due figure, nella misura in cui ciò comporti la coincidenza delle posizioni di "vigilante" e "vigilato" (cfr., oltre alla comunicazione n. BOR/RM/94004186 del 18.4.1994, richiamata nella nota di cui sopra, anche la comunicazione n. DAL/97005879 del 4.7.1997, ...): ciò non sembra ricorrere nel caso di specie, in quanto è espressamente escluso dalla delega "ogni potere per il compimento di atti connessi all'eventuale rapporto che, quale promotore finanziario, l'amministratore delegato dovesse instaurare con la società". Resta peraltro ferma la necessità, discendente anche dalle norme civilistiche, che l'amministratore delegato si astenga dal partecipare alle deliberazioni riguardo alle quali si trovi in conflitto d'interesse. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 198 Comunicazione n. DI/99079012 del 27−10−1999 inviata alla Commissione della Calabria per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Art. 3, comma 1, D.M. n. 472/98 − Risposta a quesito Con nota del 20.9.1999, codesta Commissione regionale ha chiesto alla scrivente di chiarire se il "diploma quadriennale non completato dall'anno integrativo, ma dal conseguimento del titolo accademico della Scuola delle Belle Arti", possa integrare il requisito di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 11.11.1998. n 472, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Si rammenta, in proposito, che la predetta norma stabilisce che "coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale (...)". Nel caso in esame, come già precisato in precedenza (si vedano, al riguardo, le comunicazioni n. BOR/RM/93008262 dell'1.10.1993(1) e n. DI/99026449 dell'8.4.1999(2)), né, da un lato, il diploma rilasciato a seguito di corso quadriennale, né, dall'altro, il titolo accademico della Scuola delle Belle Arti possono ritenersi idonei a soddisfare il requisito di cui alla norma sopra citata. Per quel che concerne, in particolare, i titoli rilasciati dalle accademie di belle arti, è stato già precisato che, in base alla normativa attualmente vigente, non possono considerarsi equivalenti ai diplomi di istruzione secondaria superiore trattandosi di titoli di studio autonomi di cultura specializzata, valevoli solo per le attività per le quali sono stati conferiti. CONSOB Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi 1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 199 Comunicazione n. DI/99077423 del 22−10−1999 inviata alla banca ... Oggetto: Attività di promotore e di agente di assicurazione: risposta a quesito Con nota del ..., codesta Società ha sottoposto all'esame della Consob un progetto di collaborazione tra la [... banca X ...], SIM del gruppo [... della stessa banca ...], e la [... società Y ...], in base al quale agenti o subagenti della [... società Y ...] assumerebbero anche il mandato di promotori finanziari di [... banca X ...], per l'offerta dei prodotti da quest'ultima distribuiti, "ad eccezione dei prodotti assicurativi del Gruppo [... della stessa banca ...] e dei prodotti bancari di erogazione", facendo espressa riserva alla Società mandante dell'esercizio dei controlli sul rispetto della normativa di settore da parte dei promotori. Nell'ambito del progetto, si prevede l'attribuzione alla [... società Y ...] dell'incarico di coordinare le attività commerciali dei promotori finanziari operanti per conto di [... banca X ...], che siano anche suoi agenti o subagenti. Al riguardo, codesta Società chiede "se sia ammissibile l'attribuzione alla compagnia assicurativa della funzione di coordinamento, tenendo conto che l'attività della struttura [... della società Y ...] a ciò dedicata consisterà nell'individuazione delle azioni commerciali più idonee per contribuire al raggiungimento degli obiettivi, fornendo direttive ai promotori, verificandone i risultati e attivando tempestive azioni correttive". Si premette che la Consob si è più volte pronunciata nel senso della compatibilità tra l'attività di promotore e quella di agente assicurativo, con una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva: a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori finanziari; b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli eventualmente offerti dalla Sim per conto della quale svolgono l'attività di 200 promotore finanziario (cfr. in tal senso le comunicazioni BOR/RM/93002981 #(1) e BOR/RM/93011079 #(2) ... − da ritenersi attuali anche alla luce della vigente disciplina delle incompatibilità con l'attività di promotore). Ciò premesso, passando all'esame della specifica questione sottoposta all'esame della Consob, sopra richiamata, si ritiene che rientri nella discrezionalità dell'intermediario decidere se esercitare direttamente i compiti di coordinamento commerciale dei promotori finanziari per lo stesso operante o se, come prospettato da codesta Società, delegare i poteri stessi a un soggetto terzo (nel caso di specie, la ... società Y ...); si tratta infatti di scelte che non hanno una diretta incidenza sul rapporto tra l'intermediario o il promotore finanziario e l'investitore. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 1. Pubblicata in CONSOB, Bollettino n. 4/93 2. Pubblicata in CONSOB, Bollettino n. 12/93 201 Comunicazione n. DI/99071979 del 4−10−1999 inviata alla Commissione dell'Emila Romagna per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Requisiti professionali per l'iscrizione di diritto all'albo promotori Con nota del 18.6.1999, codesta Commissione regionale ha sottoposto alla scrivente la copia di una istanza del sig. [...omissis...] di iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esenzione dalla prova valutativa. All'istanza risulta allegata una comunicazione del "Securities Institute" di Londra, con la quale si rende noto che lo stesso sig. [...omissis...] ha superato in data 2.4.1998 l'esame di "Futures & Options Representative". In proposito, l'istante fa presente che il superamento del suddetto esame comporterebbe l'abilitazione "alla professione di broker per la trattazione dei prodotti derivati, sia sul LIFFE di Londra che presso le sale di contrattazione degli Istituti autorizzati" e che, quindi, sarebbe esentato dalla prova valutativa ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.6.1997, n. 322, come sostituito dall'art. 4 del D.M. 11.11.1998, n. 472. In proposito, senza entrare nel merito delle affermazioni appena riportate, si fa notare che l'art. 4, comma 1, lett. b), del D.M. n. 472/1998 consente l'accesso all'albo dei promotori finanziari "a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale" avendo svolto, tra le altre, l'attività di "negoziatore abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1". La ratio della disciplina dell'iscrizione all'albo "di diritto" ed anche il tenore letterale della stessa inducono a considerare l'esenzione in discorso riservata esclusivamente alle specifiche figure professionali elencate nella norma medesima e non anche a quelle estere corrispondenti, né tantomeno ai soggetti in possesso del mero titolo abilitativo all'esercizio di una delle professioni stesse. Come per gli agenti di cambio di cui alla lett. a) della stessa norma, infatti, anche nel caso del "negoziatore abilitato" l'esonero dalla prova di esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è stata prevista a favore di soggetti determinati che, in vigenza di una normativa ora abrogata, avevano superato una specifica prova valutativa, indetta dalla Consob (dal Ministero del Tesoro, nel caso degli agenti di cambio) e tesa a verificare l'acquisizione, da parte del candidato, di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche nel particolare settore. La stessa previsione di abilitazione "di diritto" all'attività di negoziatore, sancita dal predetto art. 7, comma 2, era riservata a soggetti (procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio, rappresentanti delle società commissionarie di borsa, osservatori alle grida di banche, ammessi negli antirecinti per un periodo non inferiore ad un anno) che si presumeva avessero acquisito nel medesimo settore una particolare esperienza professionale. Prima di rigettare l'istanza, codesta Commissione regionale potrà peraltro verificare se, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto richiedente l'iscrizione all'albo, la documentazione acclusa all'istanza non comprenda anche la certificazione della sussistenza dei requisiti di cui alle lett. c) o d) dello stesso art. 4, comma 1, comprovante il possesso di una esperienza professionale che − come 202 già precisato in una precedente risposta ad un quesito interpretativo inerente la stessa norma − può essere stata acquisita anche presso banche ed imprese di investimento comunitarie. CONSOB Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi 203 Comunicazione n. DI/99066077 dell'8−9−1999 inviata al sig. ... Oggetto: Compatibilità tra attività di promotore e attività di consulenza Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. ha chiesto il parere di questa Commissione sulla compatibilità tra l'esercizio dell'attività di promotore finanziario e la prestazione, a favore di una banca, di un servizio di consulenza "per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione dell'attività di credito su pegno (...)". La consulenza che la S.V. intenderebbe fornire alla banca appare di natura del tutto diversa dalla consulenza in materia d'investimenti in strumenti finanziari, di cui alla lettera f) dell'art. 1, c. 6, del d.lgs. 58/1998, che è preclusa al promotore finanziario, salvo il caso che sia svolta "per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo", come previsto dall'art. 94, lett. a), del regolamento n. 11522/1998, così come modificato dalla delibera n. 11745/1998(1). Resta da verificare, pertanto, se l'incarico che la S.V. intenderebbe espletare nell'interesse della banca presenti caratteri tali da rientrare nell'ambito applicativo della lettera f) della norma da ultimo citata, ai sensi della quale l'attività di promotore è incompatibile "con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo svolgimento" . Al riguardo, considerato che le due attività in questione − differenti sia quanto all'oggetto sia quanto ai soggetti coinvolti − non sembrano presentare potenziali profili di contrasto, si ritiene che la disposizione sopra richiamata non trovi applicazione al caso in esame. CONSOB Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98. 204 Comunicazione n. DI/99060435 del 5−8−1999 inviata alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari e, p.c. all'Abi, all'Anasf e all'Assoreti Oggetto: Accesso all'albo dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d), D.M. 11 novembre 1998, n. 472, da parte di soggetti che hanno acquisito esperienze professionali all'estero, presso banche ed imprese di investimento comunitarie Alcune Commissioni regionali hanno segnalato taluni profili problematici connessi all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d), D.M. 11 novembre 1998, n. 472, nel caso in cui il richiedente l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari sia un soggetto che ha acquisito esperienze professionali presso banche ed imprese di investimento comunitarie. In particolare, è stato fatto presente che le stesse Commissioni regionali non sarebbero in grado, ai fini dell'accertamento dei requisiti di professionalità, di verificare la fondatezza delle informazioni contenute nelle "dichiarazioni autentiche" che, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, sono rilasciate da banche o imprese di investimento comunitarie (verifica agevole, invece, di norma, quando si tratta di intermediari autorizzati in Italia, mediante la consultazione di albi ed elenchi pubblici). Si rammenta, al riguardo, che i requisiti previsti dalla norma in discorso, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari in regime di esonero dal superamento della relativa prova valutativa, sono i seguenti: c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno; d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno. Peraltro, in data 28.12.1998, nel rispondere al quesito formulato da un intermediario, la Consob ha dichiarato ammissibile, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari ai sensi della norma più volte citata, anche l'esperienza professionale maturata "presso banche o imprese di investimento comunitarie, autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro paese d'origine". Nell'occasione, è stato inoltre precisato che l'esperienza professionale "deve riferirsi ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto (...), nonché ai servizi di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al decreto medesimo e autorizzati nello Stato comunitario d'origine". 205 Allo scopo di trovare adeguata soluzione al problema sollevato dalle Commissioni regionali, si ritiene necessario richiedere, nei casi sopra descritti, che l'attestazione indichi, in premessa, gli estremi dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata al soggetto dichiarante dall'autorità del paese di origine (elementi di identificazione del provvedimento, indicazione dell'autorità che lo ha adottato e relativo periodo di validità) e la specificazione dei servizi autorizzati. Si richiama, peraltro, l'attenzione di codeste Commissioni sulla necessità di verificare, nel caso in cui il soggetto che richiede l'iscrizione all'Albo dei promotori sia stato addetto ad un servizio di investimento, che nello stesso periodo l'intermediario dichiarante fosse autorizzato alla prestazione del medesimo servizio. p. IL PRESIDENTE Salvatore Bragantini 206 Comunicazione n. DI/99052230 del 5−7−1999 inviata alla Commissione del Veneto per l'albo dei promotori finanziari e, p.c., a tutte le Commissioni Regionali e Provinciali per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Art. 4 del D.M. n. 472/1998 − Questioni interpretative ed applicative Codesta Commissione ha sottoposto alla Consob talune questioni interpretative relative alla norma in oggetto, con particolare riferimento: − al comma 1, lett. c), il quale prevede che l'accesso all'albo è consentito, tra gli altri, a coloro che abbiano acquisito una specifica esperienza professionale avendo svolto l'attività di "responsabile del controllo interno" presso una banca; − al comma 4, secondo cui la dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento, abilitante all'iscrizione all'albo dei promotori, può essere resa, oltre che dal rappresentante legale dell'istituto, anche «dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale». Sulla prima norma, codesta Commissione ha chiesto quale sia il significato della seguente frase: «funzionario di banca addetto.....ovvero personale preposto.....ovvero responsabile del controllo interno», sostenendo che «se si ritiene che la frase sia riferita a "personale preposto" e non a "funzionario di banca addetto" si dovrebbe intendere che , per "responsabile del controllo interno", ci si debba riferire esclusivamente al responsabile del "servizio ispettorato". Si escluderebbe cioè il responsabile del "servizio controllo di gestione" o "servizio programmazione e controllo" e simili, nonché il responsabile del "servizio controllo rischi" e simili». Secondo il parere di questa Commissione, la figura del responsabile del controllo interno non deve essere ricondotta ad una o ad entrambe le qualifiche precedentemente richiamate dalla norma (personale preposto o funzionario di banca), ma va considerata autonomamente: dovrà trattarsi in ogni caso di soggetto che sia a capo di un'unità operativa svolgente funzioni di controllo interno. Quanto alla seconda norma, relativamente al caso di esperienze maturate presso banche, codesta Commissione sarebbe dell'opinione di ritenere valide le sole dichiarazioni rese dal direttore generale; a termini di statuto, infatti, quest'ultimo impersonificherebbe comunque, nel contempo, sia l'unico dirigente munito di firma sociale, sia il capo del personale. Qualora si valutassero di converso accettabili anche dichiarazioni provenienti dal dirigente preposto al servizio del personale, «si dovrebbe richiedere la dimostrazione che 'il dirigente ... preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale' risulta 'munito di firma sociale, ai sensi dello statuto'. Il che francamente pare troppo macchinoso». Questa Commissione ritiene sul punto che debbano essere ammesse le dichiarazioni rese da soggetti che, provvisti di firma sociale ai sensi dello statuto, siano preposti alla gestione ed amministrazione del personale; ciò al fine di essere in linea con la ratio della norma in esame, che 207 risponde proprio allo scopo di poter decentrare l'opera di attestazione delle esperienze professionali rilevanti. p. IL PRESIDENTE Renato Rordorf 208 Comunicazione n. DI/99038841 del 14−5−1999 inviata alla Sim ... Oggetto: Obblighi dei promotori finanziari nei confronti delle commissioni regionali Si fa riferimento alla lettera pervenuta in data 10.3.1999, con la quale codesta società ha comunicato che è in corso la ristrutturazione societaria del Gruppo ... che prevede il conferimento di tutta la rete dei promotori finanziari di (... società A ...) in (... società B ...). Con riferimento a tale operazione, codesta società ha chiesto − per i promotori della stessa SIM − una deroga all'applicazione dell'art. 11 del regolamento n. 10629/1997(1), in virtù del quale i promotori finanziari devono comunicare alle competenti commissioni regionali la variazione del soggetto abilitato per conto del quale operano. Al riguardo, la scrivente ritiene di non poter consentire la deroga richiesta da codesta società ai fini dell'esonero da parte dei promotori finanziari dall'obbligo della comunicazione di cui al citato art. 11 del regolamento n. 10629/1997. Peraltro si ritiene che codesta società possa effettuare, in nome e per conto degli stessi promotori, la prevista comunicazione alle commissioni regionali competenti relativa alla cessazione del rapporto in essere con codesta SIM e la contestuale attivazione dello stesso rapporto di agenzia con (... società B ...) al fine di consentire l'aggiornamento dei dati del relativo albo; la suddetta comunicazione potrà essere effettuata anche ai fini dell'osservanza − da parte di codesta società − delle disposizioni di cui alla delibera n. 11255 del 25.2.1998(2). IL PRESIDENTE Luigi Spaventa _________________________ 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98; e con delibera n. 11745 del 9.12.1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21.12.1998 ed, altresì, nel Bollettino Consob n. 12/98. 2. Pubblicata nel Bollettino Consob n. 2/98 ed, altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 12.3.1998. La delibera n. 11255 del 25.2.1998 sostituisce integralmente il regolamento Consob n. 5389/91 e successive modifiche ed integrazioni e fa cessare l'efficacia delle comunicazioni n. DI/MI/95002052 del 10 marzo 1995, n. DI/RM/95005093 del 15 giugno 1995 e n. DI/RM/96009927 del 6 novembre 1996. 209 Comunicazione n. DI/99031525 del 26−4−1999 inviata al Sig. ... Oggetto: Promotori finanziari: risposta a quesito Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. ha posto alcuni interrogativi relativi alla possibilità per il promotore di pubblicizzare la propria attività. Al riguardo, si evidenzia che non costituisce offerta fuori sede, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina, l'attività avente natura meramente pubblicitaria, che non abbia cioè contenuto negoziale e si limiti ad esporre le caratteristiche della professione di promotore finanziario svolta dalla S.V., senza svolgimento di alcuna attività promozionale a favore e nell'interesse dell'intermediario per il quale la S.V. medesima opera relativamente ai servizi e ai prodotti dello stesso. Luigi Capitani CONSOB Fabrizio Tedeschi 210 Comunicazione n. DI/99025486 del 2−04−1999 inviata a ... Oggetto: Art. 4, comma 1, del D.M. n. 472/1998 − Risposta a quesito. Codesta Società ha chiesto il parere della Consob "in merito alla possibilità di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari, in esenzione dal superamento della prova valutativa, per dipendenti di società di gestione di fondi comuni, ora società di gestione del risparmio (...)", considerato che il D. Lgs. n. 58/98 estende a queste ultime la possibilità di prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ricompreso dall'art. 1, comma 5, del decreto medesimo tra i servizi di investimento. Si richiama in proposito l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 472 dell'11.11.1998 (allegato) (già art. 3, comma 1, del D.M. n. 322/1997), che consente l'iscrizione all'albo dei promotori, con esonero dalla prova valutativa, tra gli altri a coloro che abbiano acquisito una specifica esperienza professionale nel settore dei servizi d'investimento, presso "banche o imprese di investimento". Si ritiene al riguardo che sia possibile fornire un'interpretazione estensiva della norma di riferimento, tale da includere tra i soggetti legittimati all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa anche gli addetti al servizio di gestione individuale di portafogli di investimento presso SGR; ciò in considerazione della circostanza che il servizio di investimento predetto rientra nel novero di quelli nell'ambito dei quali la prescritta esperienza professionale può essere maturata e del fatto che l'esperienza stessa sarebbe acquisita presso imprese che, pur essendo di tipo differente da "banche e imprese di investimento", operano nello stesso settore. p. IL PRESIDENTE Renato Rordorf 211 Comunicazione n. DI/99023649 del 29−3−1999 inviata alle commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari e, p.c. al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'Abi, all'Anasf e all'Assoreti Oggetto: Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127/1997, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative Si fa riferimento al regolamento emanato con D.P.R. n. 403/1998, che, tra le altre cose, apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina della materia in oggetto. Si rileva, in particolare, che tale regolamento prevede la possibilità di comprovare, con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, tra gli altri, il titolo di studio o la qualifica professionale posseduti e il fatto di non aver riportato condanne penali. Inoltre, l'art. 2, comma 1, prevede che "tutti gli stati, fatti o qualità personali non compresi" nell'art. 1 dello stesso regolamento o nell'art. 2 della legge n. 15/1968, "sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4" della legge da ultimo citata. Ancora, l'art. 5 del regolamento in esame estende la disciplina delle dichiarazioni sostitutive ai cittadini comunitari e, in taluni casi, anche ai cittadini extracomunitari residenti in Italia. Come chiarito dal Ministero dell'interno nella circolare del 2 febbraio 1999 (pubbl. sulla G.U. − Serie Generale − n. 36 del 13 febbraio 1999), il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero delle certificazioni, e di dare il massimo impulso all'istituto della autocertificazione (articolo 1) che sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (articolo 2, comma 1), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire ad una pubblica amministrazione. Il ricorso all'autocertificazione diventa il principio fondamentale cui deve adeguarsi l'azione di qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a quello di acquisire autonomamente dati o notizie relative al cittadino senza richiedere allo stesso il relativo certificato. Ciò premesso, con la presente comunicazione si intende fornire taluni chiarimenti a codeste commissioni regionali e provinciali in merito al coordinamento della nuova disciplina con la normativa dettata dalla Consob in materia di documentazione per l'accettazione delle domande di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Si premette che attualmente la disciplina in tema di iscrizione all'albo dei promotori finanziari è regolata, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 99, comma 2, del regolamento n. 11522/1998(1) (come modificato ed integrato con delibera n. 11745 del 9.12.1998), dall'art. 16 del regolamento n. 10629/1997(2) (nella versione modificata ed integrata dalla delibera n. 11523/1998). Ad un intento di generale semplificazione hanno risposto le modifiche alle disposizioni in materia di procedura per l'iscrizione all'albo apportate al regolamento n. 10629/1997 con delibera n. 11523 del 1° luglio 1998 (cfr. in particolare l'articolo 16 del regolamento n. 10629/1997, come modificato ed integrato con la delibera da ultimo citata). In base a tale articolo, è peraltro necessario comprovare taluni dei requisiti prescritti con appositi certificati; altri documenti, invece, vengono richiesti autonomamente dalle stesse commissioni, una volta ricevuta la domanda (così il certificato generale del casellario giudiziale e la c.d. certificazione "antimafia"). 212 Pur tuttavia, a seguito della entrata in vigore del reg. n. 403/1998, non pare derivare in via immediata e generalizzata l'illegittimità delle disposizioni regolamentari che prevedono la presentazione di determinati certificati od attestati, fermo restando l'obbligo di accogliere le dichiarazioni che gli interessati dovessero legittimamente produrre in sostituzione dei documenti. Nella tabella che segue viene indicata la documentazione richiesta per l'iscrizione all'albo secondo le norme del regolamento 10629/1997 (nel testo modificato ed integrato dalla delibera n. 11523/1998) e, alla luce delle disposizioni del reg. 403/1998, le modalità con cui tale documentazione può essere sostituita. Documenti richiesti per l'iscrizione all'albo dichiarazione residenza corrispettivo istruttorio (1) Regolamento 10629/97 (modificato 11523/98) dich. sost. art. 2 l. 15/1968 attestazione versamento titolo di studio certificato req. professionalità esonero esame (funz. banche, SIM) (2) carichi pendenti attestazione ai sensi D.M. 472/1998 certificati resi dalle Procure c/o trib. e pret. incompatib., provv. esteri, cause ostative (3) dich. sost. art. 4 l. 15/68 casellario lo richiede la C.R. antimafia lo richiede la C.R. D.P.R. 403/1998 invariato dich. sost. art. 2 l. 15/68 dich. sost. art. 2 l. 15/68 dich. sost. art. 4 l. 15/68 dich. sost. art. 4 l. 15/68 invariato dich. sost. art. 2 l. 15/68 dich. sost. art. 4 l. 15/68 In ordine a quanto sinteticamente riportato nella tabella, si rileva preliminarmente che: (1) dalla data di entrata in vigore del reg. 403/1998 sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili (cfr. al riguardo, l'art. 1, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di cui il regolamento costituisce provvedimento atttuativo); si ritiene, pertanto, "tacitamente abrogata" in quanto incompatibile con le disposizioni del reg. 403/1998, la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, del regolamento n. 10629/1997 nella parte in cui prevede che l'interessato produca l'attestazione del versamento del corrispettivo istruttorio "a pena di irricevibilità della domanda"; fermo restando peraltro l'obbligo del soggetto istante di presentare documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento (quale, ad esempio, la sopra indicata dichiarazione sostitutiva); (2) in tema di requisiti di professionalità si osserva che le esperienze professionali concretanti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del regolamento ministeriale possono attualmente comprovarsi, oltre che con l'attestazione resa secondo le prescrizioni contenute nell'art. 4, commi 3 e 4 del D.M. n. 472/1998, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968; in tal caso, peraltro, codeste commissioni dovranno provvedere a richiedere conferma di quanto dichiarato dal richiedente ai soggetti aventi titolo al rilascio dell'attestazione, presso le banche o le imprese di investimento secondo quanto precisato nel prosieguo della presente comunicazione; 213 (3) in tema di requisiti di onorabilità, si fa tra l'altro presente che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, già prevista dal regolamento 10629/97 (art. 16, comma 2, lett. e), nel testo riformulato dalla delibera n. 11523/1998) va integrata con quanto previsto dal D.M. 472/98 (in particolare, l'istante deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 472/1998, nonché di non versare in una delle " situazioni impeditive" di cui all'art. 2 del D.M. 472/1998). Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore del reg. 403/1998, codeste commissioni siano tenute ad accettare(3) le domande di iscrizione nelle quali, in luogo delle certificazioni attualmente prescritte dal regolamento n. 10629/1997 (nella versione modificata dalla delibera n. 11523/1998), l'istante dichiari, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 (in grassetto sono riportate le parti innovate rispetto al regime attuale): − la propria residenza (ovvero, per i residenti all'estero, il domicilio eletto in Italia); − il pagamento del corrispettivo istruttorio richiesto per l'iscrizione all'albo (con indicazione delle modalità di pagamento osservate, dell'importo del versamento nonché degli estremi dell'ufficio bancario o postale presso il quale il versamento è stato effettuato); − il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito e dell'anno in cui è stato rilasciato; − la sessione in cui è stato sostenuto l'esame di idoneità e la commissione esaminatrice, ovvero, a seconda dei casi, gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro, ovvero gli estremi dell'iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; − l'assenza di condanne penali (ovvero le condanne penali riportate, con indicazione della violazione accertata, della pena inflitta e dell'autorità giudiziaria competente). Dovranno, viceversa, essere dimostrati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/1968: (in grassetto le innovazioni): − il possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) del D.M. 472/1998; − l'assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico (ovvero: la sussistenza di procedimenti penali a proprio carico, con l'indicazione dell'Autorità presso cui sono pendenti, delle violazioni ipotizzate, dello stato 214 del procedimento e del numero di iscrizione al R.G.N.R.); − il non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; − il non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 94 del regolamento n. 11522/1998; − il non essere stato destinatario all'estero di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 o la sussistenza di una delle situazioni impeditive di cui al decreto ministeriale n. 472/1998, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire; − il non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Testo Unico(4). In ultima analisi, a seguito dell'entrata in vigore del reg. 403/1998, ai fini dell'iscrizione all'albo gli interessati, ove si avvalgano dello strumento della dichiarazione sostitutiva nei termini sopra precisati, non saranno più tenuti alla produzione di documenti o certificati. Quanto da ultimo precisato non porta peraltro ad escludere che, ove il richiedente spontaneamente esibisca taluno dei documenti o certificati attualmente richiesti dal reg. 10629/1997, codeste commissioni regionali e provinciali possano validamente accettare lo stesso. In merito, giova evidenziare che, in una circolare del 22 febbraio 1999, emanata in materia di reg. 403/1998 dal Ministero di Grazia e Giustizia (pubbl. sulla G.U. − Serie Generale − n. 46 del 25 febbraio 1999), viene precisato che "...il fatto che siano state privilegiate le dichiarazioni sostitutive e le acquisizioni di ufficio delle relative certificazioni non impedisce l'eventuale presentazione spontanea degli atti (di stato civile n.d.r.) da parte dei cittadini che ne sono già in possesso (ai quali però gli uffici non possono fare alcuna richiesta diretta di esibizione). Ciò per evidenti ragioni di semplificazione e di razionalizzazione. L'ufficio (di stato civile n.d.r.) che riceve tale certificazione raggiunge in tal modo la certezza giuridica del dato, evita i tempi morti che si verificano quando gli uffici richiesti non evadono immediatamente le istanze di acquisizione rivolte dagli uffici richiedenti, e consente ai cittadini di potere ottenere senza ritardo il rilascio degli atti di riferimento". 215 Cittadini stranieri Dei cittadini stranieri si occupa l'art. 5 del reg. n. 403/1998, che opera una distinzione tra cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Per i primi, ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, si applicano le stesse disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste per i cittadini italiani. Pertanto, ove gli stessi richiedano l'iscrizione all'Albo, potranno presentare le dichiarazioni sostitutive di cui al sopra indicato elenco. I secondi, viceversa, potranno avvalersi delle dichiarazioni sostitutive solo se residenti in Italia "secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223" e "(...) solo qualora i dati da comprovare siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani" (così si esprime il comma 2 del citato articolo 5). Pertanto, per questi ultimi le dichiarazioni sostitutive di cui alla tabella sopra indicata potranno essere accettate solo in limitate ipotesi (es. residenza, titolo di studio eventualmente conseguito in Italia etc.). Occorre precisare peraltro che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento n. 10629/1997, i cittadini stranieri non residenti in Italia (siano o meno di nazionalità di Stati membri dell'Unione Europea), oltre alla documentazione prescritta dall'art. 16, commi 1 e 2, sono tenuti a presentare "certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità" previsti dal decreto ministeriale. Tali certificati devono essere corredati di un parere legale che suffraghi l'idoneità dei medesimi alle attestazioni in questione. I documenti in parola, se redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari dello Stato di origine oppure da un traduttore ufficiale. Solo nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati in parola, è ammessa la dichiarazione sostitutiva, ma il parere legale deve confermare la circostanza che nello Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti. Alla luce delle nuove norme in materia di semplificazione sopra citate in oggetto si ritiene che, qualora venga presentata domanda di iscrizione all'albo da parte di un cittadino comunitario non residente in Italia, la disposizione di cui all'art. 16, comma 4, del regolamento n. 10629/1998 vada intesa nel senso che l'interessato potrà sempre dichiarare (con le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968) quanto ivi previsto indipendentemente dalla circostanza di trovarsi nell'impossibilità di ottenere le certificazioni richieste. A tale dichiarazione, peraltro, si ritiene che debba continuare ad essere allegato il prescritto parere legale. 216 Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, infine, le disposizioni di cui all'art. 16 reg. 10629/1997 trovano tuttora integrale applicazione, non risultando gli stessi contemplati dalle disposizioni inserite nel reg. 403/1998. Acquisizione diretta di documentazione In base all'art. 7, comma 1 del reg. 403/1998, qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, "i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente su semplice indicazione dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro". L'acquisizione può avvenire anche a mezzo di fax o con altri mezzi informatici o telematici idonei ad accertarne la fonte di provenienza. Non sembra, dunque, che anche nel caso in esame, si possa legittimamente imporre al soggetto interessato di fornire i certificati previsti dal regolamento. Predisposizione di modulistica per le dichiarazioni sostitutive Si richiama l'attenzione di codeste commissioni sulla necessità che vengano predisposti moduli per l'accettazione delle dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dal reg. 403/1998: in particolare, "...in esse deve essere previsto il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art 26 della legge 15/1968, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675." (così si esprime, in merito, l'art. 6, comma 2, del reg. 403/1998). Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni Tanto premesso in via generale sulla "sostituibilità" dei documenti per l'iscrizione all'albo promotori con apposite dichiarazioni, si osserva che, una volta che il soggetto si sia avvalso delle medesime nella presentazione dell'istanza di iscrizione, non si rinvengono motivi ostativi a che codeste Commissioni provvedano a richiedere documenti, certificazioni, o "conferme scritte" del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. La questione assume particolare rilievo con riferimento alle certificazioni in materia di condanne riportate e in materia di c.d. "antimafia", nonché alle attestazioni concernenti i requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del D.M. n. 472/1998. In tali materie, una procedura di controllo generalizzata (riguardante, cioè tutti i soggetti e non solo "un campione" di coloro che si sono avvalsi della possibilità di 217 rilasciare dichiarazioni sostitutive) contribuirebbe ad una certezza maggiore sulla sussistenza di tali importanti requisiti. Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del reg. 403/1998 "le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive". Il successivo comma 2 del reg. 403/1998 prosegue specificando che "quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa documentazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato". Sempre in tema di controlli, si fa presente poi, in via generale, che, in base all'art. 2, comma 3, del reg. 403/1998, "qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive" − di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 − "nel caso in cui i fatti, gli stati o le qualità personali siano certificabili o attestabili da parte di altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro 15 giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso". Dall'esame delle disposizioni sopra citate si rileva che, da un lato, appare rimessa alle singole "amministrazioni procedenti" la valutazione circa l'intensità ed il numero dei controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive; d'altro canto, non vengono forniti parametri sul "quando" sia necessario verificare la "veridicità" delle dichiarazioni stesse (se, ad esempio, debbano esservi informazioni, di cui l'amministrazione sia in possesso, tali da far ragionevolmente dubitare del contenuto della dichiarazione). Ancora, nel regolamento in esame non appare chiaro se i controlli in parola debbano essere esercitati sempre successivamente all'adozione del provvedimento richiesto dal privato ovvero se possano essere svolti anche in via preventiva. Al riguardo si osserva, in relazione alla disposizione di cui all'art. 11 reg. 403/1998, sopra ricordata, che l'inciso "anche a campione" vale a non escludere, di per sé, la legittimità di un controllo generalizzato su determinate dichiarazioni, controllo che, nel caso delle dichiarazioni in tema di condanne riportate, procedimenti penali pendenti e misure di prevenzione "antimafia", appare giustificato dalla particolare delicatezza della materia "dichiarata" e dalle inevitabili ripercussioni, anche in 218 termini di tutela del pubblico risparmio, che avrebbe una dichiarazione mendace in questo campo. In materia di dichiarazioni concernenti i requisiti di professionalità sopra citati, occorre altresì rilevare che, in questo caso, la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 l. 15/1968 sostituirebbe un'attestazione dal contenuto "altamente specializzato" (nella quale, si ricorda, deve essere indicato, ai sensi del'art. 4, comma 3, D.M. 472/1998 "... l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento ..."); nella pratica, ciò spesso ha comportato l'insorgere di problemi interpretativi, per la soluzione dei quali si è rivelato necessario conoscere la "struttura" in cui si articola il singolo soggetto privato (banca, impresa d'investimento) presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale. La sussistenza dei requisiti in argomento, d'altro canto, ove idoneamente comprovata, dà diritto al richiedente di accedere all'albo senza dover sostenere la prova valutativa. Pertanto, operando una sorta di "coordinamento" delle disposizioni del reg. 403/1998 con quelle contenute nell'art. 16 del reg. 10629/1997 e nell'art. 4 del D.M. 472/1998, si richiede a codeste commissioni, ogniqualvolta esse ricevano dai soggetti interessati dichiarazioni sostitutive, relative alle condanne penali riportate o alle misure di prevenzione c.d."antimafia", ovvero relative all'esperienza professionale maturata presso banche o imprese d'investimento, di provvedere a controllare il contenuto di tali dichiarazioni. Ciò anche secondo i modi "semplificati" stabiliti dall'art. 11, comma 2, del reg. 403/1998, vale a dire richiedendo alle amministrazioni competenti la semplice "conferma scritta" del contenuto delle dichiarazioni ricevute, ovvero attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, senza che sia necessaria la successiva acquisizione del certificato. In proposito, la scrivente ritiene che le modalità "semplificate" sopra indicate possano essere osservate anche nel caso di verifica sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive concernenti l'esperienza professionale, fermo restando che in ogni caso la "conferma scritta" debba essere rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 3 e 4 del D.M. 472/1998. Ancora in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti i già citati requisiti professionali, si ritiene altresì possibile, in analogia con quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 3, del reg. 403/1998, che l'interessato, "per accelerare il procedimento", produca l'attestato di cui eventualmente sia in possesso. Un tale comportamento dovrà peraltro risultare "spontaneo" e non indotto da eventuali richieste in tal senso provenienti dalla commissione che riceve la domanda. I controlli di cui sopra si ritiene debbano essere svolti prima della formulazione delle relative proposte di iscrizione, stante, come già rilevato, la delicatezza della materia 219 "da certificare" e le possibili conseguenze (sul piano della tutela del pubblico risparmio) della abilitazione all'esercizio dell'attività di promotore di soggetti che risultino sprovvisti dei suddetti requisiti di onorabilità e professionalità. Verifica delle procedure di controllo Con riguardo alle dichiarazioni sostitutive rese a codeste commissioni nelle restanti materie, la valutazione della necessità di controllarne la veridicità in via preventiva o successiva è rimessa a codeste commissioni stesse, considerata l'estrema varietà delle situazioni che in concreto possano configurarsi. Nondimeno, ogni commissione dovrà approntare una procedura di controllo a campione sul contenuto delle stesse dichiarazioni, riferendo alla Consob in merito alle eventuali anomalie riscontrate. Conseguenze della non veridicità In base all'art. 11, comma 3, del reg. n. 403/1998, "Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". In caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti i certificati che, nel senso sopra precisato, saranno oggetto di controllo "preventivo" da parte di codeste commissioni, si ritiene che, ove il soggetto comunque risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, tale disposizione non comporti conseguenze particolari (fatto salvo l'obbligo di denuncia dell'accaduto alla competente procura, obbligo gravante sull'amministrazione che ha ricevuto la dichiarazione mendace)(5). Viceversa, qualora la falsità della dichiarazione sia accertata in sede di controlli successivi, fermo sempre restando l'obbligo di denuncia del fatto alle competenti autorità, codeste commissioni informeranno quanto prima la Consob, per la conseguente pronuncia, da parte di quest'ultima, della "decadenza dall'iscrizione" eventualmente già disposta. Con l'inizio dell'operatività delle commissioni territoriali e dell'organismo per la tenuta dell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del T.U. della finanza, la procedura di iscrizione sarà regolata dall'art. 80 del reg. 11522/1998 (nel testo modificato dalla delibera n. 11745 del 9.12.1998), che allo stato non differisce sostanzialmente da quello dell'art. 16 reg. 10629/1997. Al riguardo, questa Commissione valuterà l'opportunità di apportare modificazioni alla disciplina non ancora vigente, in modo da renderla in linea con le innovazioni in tema di semplificazione e con le nuove disposizioni in tema di requisiti di onorabilità e professionalità previste dal D.M. n. 472/1998. 220 IL PRESIDENTE Luigi Spaventa ___________________________________ 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98. 2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98; e con delibera n. 11745 del 9.12.1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21.12.1998 ed, altresì, nel Bollettino Consob n. 12/98. 3. Si evidenzia, sul punto, che la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di certificati o di atti di notorietà, costituisce violazione dei doveri d'ufficio (cfr. art. 3, comma 3, reg. 403/1998). In una circolare del 5 febbraio 1999 (cfr. sub all. n. 1), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l'altro, precisato che le singole amministrazioni "(...) sono tenute a (...) svolgere un monitoraggio puntuale e una verifica sulla concreta ed integrale attuazione delle disposizioni del regolamento (n. 403/1998) (...) nel caso in cui risultassero significative violazioni delle norme sull'autocertificazione devono essere avviati (...) i relativi procedimenti disciplinari." 4. Si evidenzia che talune modifiche contenute nell'elenco, concernenti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio già previste dal vigente art. 16, comma 2, lett. e) Reg. 10629/97 si rendono necessarie in virtù dell'entrata in vigore del nuovo regolamento disciplinante i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M. n. 472/1998 ed alla riformulazione (e dunque nuova numerazione dei relativi articoli) del testo del regolamento n. 11522/1998 ( a seguito della delibera Consob n. 11745/1998). 221 5. Non sembra infatti che, nel caso di specie, il comportamento osservato possa rilevare ai fini dell'avvio di un procedimento per l'applicazione di una sanzione ex art. 196 del T.U. della Finanza: il soggetto, quando ha reso la dichiarazione mendace, non risultava ancora iscritto nell'albo. 222 Comunicazione n. DI/99009261 dell'11−2−1999 inviata al sig. ... Oggetto: Richiesta di parere in ordine ai requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari La S.V., con nota del ..., ha chiesto un parere in ordine ai requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari. La S.V. risulterebbe, infatti, avere "patteggiato" la pena nella misura di anni uno e quattro mesi più lit. 3.067.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il delitto di cui all'art. 73 della legge n. 309/90 (Produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). Tali requisiti sono indicati nell'articolo 1, del nuovo regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità per l'iscrizione all'Albo Unico nazionale dei promotori finanziari, adottato con decreto del Ministro del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 (pubblicato sulla G.U. n. 7 dell'11.1.1999). In via preliminare si rileva, per ciò che concerne la circostanza che, nel caso di specie, la pena sarebbe stata applicata su richiesta delle parti, che l'art. 1, comma 2, del menzionato d.m. n. 472/1998, indica che le pene previste dal precedente comma 1, lett. c), precludono l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, anche se applicate su richiesta delle parti. Pertanto, il solo fatto che la pena sia stata applicata mediante il ricorso al procedimento di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. non priva di rilevanza giuridica − per ciò che concerne la disciplina dei requisiti di onorabilità in discorso − la condanna irrogata all'aspirante promotore. Inoltre, la ricerca in ordine alla sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo all'aspirante promotore finanziario che sia stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, si sostanzia nella verifica della riconducibilità di questa fattispecie criminosa nell'ambito dei delitti "contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica". L'elencazione delle fattispecie criminose contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera c), n. 3, non riconduce nel novero dei delitti preclusivi dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari solamente quelli di cui al Libro Secondo, Titoli V, VII, VIII, e XIII del codice penale, ma tutti quelli − ivi compresi quelli contenuti nelle leggi speciali − che offendono i medesimi beni giuridici; ciò si desume dal fatto che il d.m. n. 472 ha provveduto ad indicare nel n. 3 della lett. c) dell'art. 1, i reati secondo il criterio dell'oggetto dell'offesa e non secondo quello della fonte normativa, come invece è avvenuto nei nn. 1) e 2) della medesima lettera c), che fanno derivare la perdita dei requisiti di onorabilità alla condanna con sentenza irrevocabile "a pena detentiva per uno dei delitti previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa (..)" nonché alla "reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile". Se quindi l'art. 1, comma 1, lettera c), n. 3), del d.m. n. 472 preclude l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari a chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per un delitto qualificabile − in relazione alla sua offensività ed indipendentemente dalla sua collocazione nel sistema della 223 legislazione penale − come contro la fede pubblica contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico o contro l'economia pubblica, la condanna ad uno dei delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 rileva se il bene giuridico offeso dalla produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti è uno tra quelli menzionati dalla citata norma regolamentare. Ebbene, è opinione della scrivente che debba aderirsi alle indicazioni formulate dalla Corte Costituzionale, che ha individuato lo scopo delle incriminazioni previste dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel fine della tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico. Conseguentemente, attesa la possibilità di individuare, nei delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309, la lesione del bene giuridico dell'«ordine pubblico», è opinione della scrivente che i delitti previsti dall'art. 73 del Testo unico in materia di stupefacenti siano annoverabili tra i delitti contro l'ordine pubblico ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto ministeriale n. 472 del 1998. Si rileva, pertanto che la S.V., sulla base delle indicazioni fornite nel quesito, risulta essere privo dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari. p. IL PRESIDENTE Salvatore Bragantini 224 Comunicazione n. DI/98098102 del 28−12−1998 inviata alla banca ... Oggetto: Art. 3 del decreto ministeriale n. 322/1997 − Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale codesta Banca ha chiesto «se il requisito di professionalità di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro n. 322 del 30 giugno 1997(1) possa ritenersi soddisfatto da parte di coloro che abbiano acquisito l'esperienza professionale prevista, nell'oggetto e nella durata, dal medesimo articolo presso banche o imprese di investimento comunitarie autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro paese d'origine e con titolo almeno equivalente a quello di funzionario». Si richiama, in proposito, che l'art. 3 del decreto citato consente l'accesso all'albo dei promotori finanziari, senza necessità del superamento della prova valutativa di cui all'art. 2 comma 2, dello stesso decreto, a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale nello svolgimento, tra l'altro, di una delle seguenti attività: − funzionario di banca addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996 o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti settori di attività autorizzate; − funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, ovvero personale preposto ad una unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di un settore di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, ovvero responsabile del controllo interno. La norma riportata fa generico riferimento, quanto ai soggetti presso cui l'esperienza professionale deve essere svolta, a banche ed imprese di investimento, senza richiedere che si tratti di società con sede legale in Italia. Quanto, in particolare, alla nozione di "attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996", ora sostituito dal decreto legislativo n. 58/1998, essa deve riferirsi ai servizi d'investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto da ultimo citato, nonché ai servizi d'investimento ammessi al mutuo riconoscimento, elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al decreto medesimo e autorizzati nello Stato comunitario d'origine. Deve ritenersi pertanto che l'esperienza professionale in esame possa essere maturata anche presso banche o imprese di investimento comunitarie; in tal caso la dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del comma 3 della norma in oggetto dovrà specificare che l'attività richiesta è stata svolta con una qualifica o posizione equivalente a quella prevista dalle lettere c) e d) del comma 1 della norma più volte richiamata, il cui contenuto è stato sopra riportato. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 1. Ora art. 4, D.M. n. 472/98. 225 Comunicazione n. DI/98097231 del 22−12−1998 inviata alla banca ... Oggetto: Promozione fuori sede da parte di una Sim del servizio di gestione di portafogli su base individuale prestata da una banca: sussistenza in capo alla banca dell'obbligo di consegnare alla Sim e al promotore copia del contratto stipulato con l'investitore Con lettera del ... (rif.: ...) codesta Banca ha sottoposto alla scrivente un quesito concernente la fattispecie di seguito descritta. Una banca affida a una Sim l'incarico di promuovere con le modalità dell'offerta fuori sede il servizio di gestione di portafogli su base individuale prestato dalla banca stessa. I promotori della Sim contattano gli investitori, ai quali illustrano le caratteristiche del servizio. Se un investitore manifesta interesse alla instaurazione del rapporto con la banca, è invitato dal promotore a recarsi presso una filiale della banca, ove il contratto di gestione è stipulato direttamente fra la banca e l'investitore. Viene chiesto in proposito se la banca abbia l'obbligo di consegnare una copia del contratto di gestione concluso con l'investitore alla Sim e al singolo promotore che ha promosso il servizio, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 2 (obbligo dell'intermediario autorizzato di predisporre procedure interne idonee a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi e di assicurare una adeguata vigilanza interne sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari), e all'art. 83, comma 1, lettera a) (obbligo del promotore finanziario di conservare per almeno cinque anni la copia dei contratti promossi per suo tramite), del regolamento Consob n. 11522/1998(1). Codesta Banca osserva al riguardo che la questione posta deve essere esaminata con riferimento al generale principio di riservatezza dell'attività bancaria e alle disposizioni della legge n. 675/1996 in tema di tutela della privacy, in base a cui la consegna a terzi della copia del contratto di gestione in assenza del preventivo consenso del cliente potrebbe considerarsi legittima solo se effettuata in adempimento di un preciso obbligo normativo in tal senso. La scrivente ritiene che, in ragione delle disposizioni sopra menzionate, sussista senz'altro l'obbligo della Sim e del promotore di acquisire la copia del contratto di gestione e, corrispondentemente, il dovere della banca di metterla a loro disposizione. In caso contrario, infatti, da una parte, l'indisponibilità della copia del contratto priverebbe la Sim di un essenziale strumento di controllo dell'operato del promotore, dall'altra l'incompletezza della documentazione conservata dal promotore renderebbe difficoltosi eventuali accertamenti diretti da parte della Consob. Deve inoltre considerarsi che, nel caso in cui l'investitore intendesse avvalersi del promotore al fine di impartire alla banca disposizioni relative al servizio di gestione successivamente alla stipulazione del contratto (fattispecie contemplata dall'art. 36, comma 1, lettera h, del regolamento Consob n. 11522/1998), l'indisponibilità della copia di quest'ultimo porrebbe il promotore e la Sim in una situazione di obiettiva difficoltà a svolgere i propri compiti in modo efficiente e corretto. 226 La fattispecie può pertanto inquadrarsi nei casi di esclusione del consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della citata legge n. 675/1996, in quanto può configurarsi un dovere della banca a collaborare con la Sim e il promotore all'adempimento degli obblighi loro imposti dalla disciplina di settore. Si soggiunge che i dati personali contenuti nel contratto dovrebbero essere integralmente o in gran parte già noti al promotore finanziario e, per il suo tramite, alla Sim. Infatti, ai fini di un corretto adempimento delle disposizioni di cui al citato regolamento Consob n. 11522/1998: a) la Sim deve richiedere all'investitore, tramite il promotore, notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio (art. 28, comma 1, lettera a, e art. 36, comma 1, lettera b); b) la Sim deve assicurarsi che il promotore abbia acquisito una adeguata conoscenza del servizio di gestione offerto (art. 26, comma 1, lettera e); c) sulla base delle informazioni e delle conoscenze di cui ai precedenti punti a) e b), il promotore deve fornire all'investitore informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del servizio di gestione che consentano all'investitore di effettuare una consapevole scelta di investimento (art. 28, comma 2, e art. 36, comma 1, lettera b). E' dunque evidente che tutti o quasi tutti gli elementi del contratto di gestione che sarà in seguito stipulato fra l'investitore e la banca sono già definiti in sede di promozione del servizio. A ciò si aggiunge il fatto che, presumibilmente, la remunerazione da parte della banca dell'attività di promozione del servizio di gestione svolta dalla Sim comporta la comunicazione alla stessa Sim di ulteriori notizie circa il contratto concluso (data di stipulazione, esatta entità dei conferimenti etc.). IL PRESIDENTE Luigi Spaventa ________________________ 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. 227 Comunicazione n. DI/98096957 del 21−12−1998 inviata al sig. ... Oggetto: Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari − Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale la S.V. ha chiesto «se un promotore finanziario iscritto all'albo, ma non legato ad alcuna società di intermediazione, può rimanere iscritto all'albo medesimo e svolgere comunque un'attività di consulenza finanziaria in modo privato». Si evidenzia, in proposito, che l'art. 80 del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998 (1), recentemente entrato in vigore, stabilisce che l'attività di promotore è incompatibile, tra l'altro, «con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'art. 1, comma 6, lett. f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per conto del quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo». La ratio dell'incompatibilità in parola è da rinvenirsi nelle particolari caratteristiche della consulenza, attività consistente nel fornire all'investitore indicazioni utili per effettuare le proprie scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi dell'investitore stesso: essa è pertanto caratterizzata dall'inesistenza di vincoli predeterminati in ordine agli investimenti da suggerire e dalla posizione di neutralità del consulente rispetto agli investimenti consigliati. La neutralità di cui sopra non è ravvisabile in capo al promotore incaricato dell'offerta fuori sede di determinati servizi d'investimento e prodotti finanziari per conto di un intermediario, avendo egli in tal caso un interesse proprio all'effettuazione di investimenti aventi ad oggetto i beni promossi. Da tale ratio discende peraltro che l'incompatibilità in questione non sussiste in situazioni analoghe a quella in cui versa la S.V., che, iscritta all'albo dei promotori finanziari, non opera per conto di alcun soggetto abilitato all'offerta fuori sede. Ciò è confermato dalla lettera dell'art. 31 del d.lgs. 58/1998, che prevede che la Consob disciplina con regolamento, tra l'altro, «le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore», riferendosi alla situazione di chi, iscrittosi all'albo dei promotori, effettivamente eserciti la professione in questione; di analogo tenore è la norma regolamentare sopra richiamata, con la quale, in attuazione della delega predetta, la Consob ha previsto le ipotesi di incompatibilità «con l'attività di promotore». IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 1. Ora art. 94, lett a), reg. n. 11522/98, come modificato dalla delibera n. 11745/98. 228 Comunicazione n. DI/98092797 del 2−12−1998 inviata al sig ... Oggetto: Promotori finanziari. Risposta a quesito Con lettera pervenuta il ..., la S.V. ha chiesto chiarimenti circa l'eventuale incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e altre figure professionali, quali il broker di assicurazioni, l'agente di assicurazioni plurimandatario e il consulente assicurativo o subagente di assicurazioni. Si precisa, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 80 del regolamento Consob emanato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 (1), non sussiste incompatibilità tra l'attività di promotore di servizi finanziari e le figure professionali delineate dalla S.V., come già osservato, in precedenza, con la comunicazione n. DAL/RM/96005447 del 5 giugno 1996(2) (...). In quella sede, la scrivente ha precisato che sussiste, con riguardo al contestuale esercizio dell'attività di promotore e di ciascuna delle figure professionali in esame "una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva: in primo luogo, i collaboratori della società o della agenzia di assicurazioni devono presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di queste ed astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori; in secondo luogo, essi devono promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli offerti dall'intermediario mobiliare per conto del quale svolgono attività di promotori". La S.V. dovrà pertanto attenersi a quanto sopra rappresentato. Francesco Nazzaro CONSOB Fabrizio Tedeschi _________________________ 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 229 Comunicazione n. DI/98091427 del 27−11−1998 inviata al sig. ... Oggetto: Risposta a quesito Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale la S.V., richiamando l'art. 23, comma 9, del regolamento n. 10629/1997(1), ha chiesto se il promotore possa essere cointestatario con un terzo (nel caso specifico, la propria convivente) di quote di un fondo comune di investimento. Al riguardo, si evidenzia che la norma richiamata, che sanciva il "divieto di cointestazione" di contratti aventi ad oggetto valori o titoli, finalizzati alla prestazione di servizi di investimento, con qualunque soggetto diverso da quelli espressamente previsti (ossia il coniuge o i parenti e affini entro il quarto grado) non è più vigente, non essendo stata riprodotta nell'ambito delle regole di presentazione e comportamento nei confronti dell'investitore, di cui all'art. 82 del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998(2), che ha sostituito l'art. 23 del regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997. L'assenza di una previsione regolamentare al riguardo non esclude che il promotore debba comunque osservare eventuali disposizioni sull'argomento contenute nei codici di autodisciplina relativi alla propria attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale opera, nonché nel codice interno di comportamento di quest'ultimo soggetto, da considerarsi vincolanti ai sensi dell'art. 81, comma 1, del regolamento n. 11522/1998. Luigi Capitani CONSOB Fabrizio Tedeschi _______________________ 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98. 2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. 230 Comunicazione n. DI/98090749 del 24−11−1998 inviata alla Commissione del Veneto per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Quesito inerente l'attività dei promotori finanziari. Chiarimenti Il 13 novembre u.s. codesta Commissione ha posto all'attenzione dello scrivente Ufficio un quesito inerente l'attività dei promotori finanziari. In particolare, sono stati richiesti chiarimenti in merito al comportamento da tenere nei confronti dei promotori che hanno trasferito all'estero la loro residenza. Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento Consob n. 10629 dell'8 aprile 1997(1) (successivamente modificato dalla delibera n. 11523 del 1° luglio 1998) nella domanda d'iscrizione all'albo l'istante deve, tra l'altro, "se residente all'estero [...] eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo". Da ciò si evince, pertanto, ferma restando la possibilità di essere residenti all'estero, che codesta Commissione dovrà verificare se i promotori in argomento abbiano eletto domicilio in Italia. Francesco Nazzaro CONSOB Fabrizio Tedeschi 1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. 231 Comunicazione n. DI/98080357 del 13−10−1998 inviata al sig. ... e, p.c., alla Commissione del Lazio per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Prova valutativa per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale la S.V. ha richiesto alla scrivente se l'esame in oggetto abbia o meno natura di "esame di Stato". In proposito, si rileva che, in assenza di una esplicita definizione legislativa riguardante la "natura" della prova valutativa di cui all'art. 31, comma 5, d.lgs. 58/1998, può farsi riferimento agli approfondimenti svolti dalla dottrina, che ha individuato le oggettive caratteristiche dell'esame di Stato come diffusamente presenti nella legislazione italiana, anche alla luce delle ragioni della sua prescrizione costituzionale (cfr. l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, che recita: "E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale"). Da tali approfondimenti è risultato che l'esame di Stato presenta i seguenti caratteri comuni, costanti ed indefettibili: a) espletamento delle prove davanti a commissioni di nomina pubblica; b) vigilanza sul regolare svolgimento delle prove di esame; c) unicità dell'esame, con attribuzione al titolo culturale o abilitativo cui dà diritto l'esame di Stato di un uguale valore giuridico per tutti; d) predeterminazione dei programmi di esame, riservati in via esclusiva allo Stato; e) speciale composizione della Commissione esaminatrice, in modo da assicurare una più sicura obiettività di giudizio e quindi una maggiore rispondenza dell'esame agli scopi giuridici e sociali con esso perseguiti; e ciò anche al fine della osservanza del principio egualitario di cui alla lettera c). 232 Alla luce delle suesposte considerazioni, la scrivente ritiene senz'altro che la prova valutativa di cui all'art. 31, comma 5, del d.lgs. 58/1998 (già prevista dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. 415/1996) per l'accesso all'albo dei promotori finanziari rivesta le caratteristiche sopra individuate e, pertanto, sia a tutti gli effetti un "esame di Stato". IL PRESIDENTE Luigi Spaventa 233 Comunicazione n. DI/98072856 dell'11−9−1998 inviata al sig. ... Oggetto: Quesito sulla procedura di nomina dei membri delle commissioni esaminatrici dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari In riscontro al quesito indicato in oggetto, formulato con nota del ..., si rappresenta che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, e 9, comma 1, lettera c), del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997 (pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 1997), successivamente modificato con delibera n. 11523 del 1 luglio 1998 (pubblicata sulla G.U. n. 165 del 17 luglio 1998), la commissione esaminatrice dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è costituita dalla commissione regionale per l'albo dei promotori finanziari. Tale commissione è composta da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno del presidente della locale camera di commercio, uno dell'organizzazione professionale di categoria dei promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale ed uno del presidente della Consob. Il membro nominato su designazione del presidente della Consob è il presidente della commissione. I membri delle commissioni regionali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 14, lettera a), del suddetto regolamento n. 10629/1997, così come modificato dalla citata delibera del 1 luglio 1998, e non devono essere stati radiati dall'albo. CONSOB Francesco Nazzaro Fabrizio Tedeschi 234 Comunicazione n. DI/98069878 del 27−8−1998 inviata alla società di intermediazione mobiliare ... Oggetto: Risposta al quesito inoltrato con nota del ...: chiarimenti in ordine alla possibilità di instaurare rapporti di presentazione con soggetti terzi Si fa seguito alle note del ... e del ..., con le quali lo Studio Legale ..., per conto di codesta Società, ha chiesto di conoscere: − se, fermo restando il divieto assoluto della promozione diretta da parte di soggetti non Promotori, sia possibile affidare a soggetti che non sono promotori finanziari i compiti di coordinamento delle risorse umane costituite dai Promotori con attività di supporto alla supervisione degli stessi (rilevazione presenze, approvazione spese, ecc.); − se sia possibile delegare a tali soggetti i compiti di organizzazione logistica dei locali e spazi utilizzati, nonché la generica pubblicità degli intermediari e dei Promotori; − se la Sim possa pagare le vive prestazioni con sistemi legati a parametrazioni delle attività complessivamente svolte direttamente ai soggetti non promotori, fermo restando il pagamento delle provvigioni per la conclusione degli affari direttamente ai promotori iscritti all'Albo, che sono e restano gli unici soggetti che possono legittimamente e professionalmente svolgere l'attività di promozione e collocamento diretto. Nelle note viene, inoltre, precisato che l'affidamento della predetta attività di supporto non solleverebbe l'intermediario dalle responsabilità discendenti dalla disciplina di riferimento; quanto alla pubblicità, essa si risolverebbe nella indicazione del nominativo dell'intermediario o del promotore finanziario e nella generica enunciazione dei relativi pregi e capacità, senza indirizzarsi funzionalmente alla diretta conclusione di specifici contratti con gli investitori. Al riguardo, si rappresenta che nelle Comunicazioni nn. BOR/RM/94002407 del 15.3.1994(1) e DAL/RM/96006186 del 25.6.1996(2) la Consob ha chiarito che "l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati" non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare. Peraltro, nelle medesime comunicazioni si rileva che ove alla descritta attività si affiancasse il sostanziale esercizio di una qualche attività promozionale in ordine ai servizi prestati dalla Sim (per esempio, illustrandone i contenuti, o descrivendone qualità o caratteristiche) troverebbero applicazione i rimedi previsti dalla legge. In particolare, si ricorda che l'esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ai sensi dell'art. 166, comma 2, del d.lgs. n. 58/98, mentre il mancato utilizzo per l'offerta fuori sede di promotori finanziari, disposto nell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni, ai sensi dell'art. 190 del medesimo decreto. Quanto allo svolgimento dei compiti di organizzazione, supervisione e coordinamento che si intenderebbero assegnare, con i limiti e alle condizioni indicate, ai soggetti terzi (nella fattispecie i 235 responsabili delle Agenzie) non si ravvisano, alla luce del d.lgs. n. 58/98 e dei relativi regolamenti di attuazione, elementi ostativi. Si segnala, con l'occasione, l'estrema labilità della distinzione tra l'attività di introduzione sopra descritta e l'attività di offerta fuori sede. Distinzione che dovrebbe comunque valutarsi, di volta in volta, sulla base dei concreti comportamenti posti in essere. A tale ultimo proposito particolare attenzione dovrà essere prestata alle modalità di determinazione del compenso da assegnare ai responsabili delle Agenzie; nel senso che, come peraltro espresso nella Vostra nota del 24 giugno 1997, la Sim dovrà adottare un sistema di remunerazione che chiaramente evidenzi la mancanza di collegamento tra l'attività di questi e quella dei promotori finanziari. Si segnala, inoltre, l'esigenza di mantenere debitamente separati i diversi ambiti di attività svolta, così da garantire in via permanente la necessaria trasparenza informativa ed operativa nei confronti del pubblico. Infine, nel prendere atto che, come evidenziato nella richiesta di parere, "i soggetti che supportano la supervisione della rete dei promotori, dovranno essere, a loro volta, sottoposti alle forme di controllo previste dai regolamenti per gli intermediari", si evidenzia che comunque la supervisione dei promotori resta di esclusiva competenza e responsabilità della Sim. IL PRESIDENTE Luigi Spaventa ______________________ 1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 236 Comunicazione n. DI/98069882 del 27−8−1998 inviata alla società di intermediazione mobiliare ... Oggetto: Risposta al quesito inoltrato con nota del ...: chiarimenti in ordine alla possibilità di instaurare rapporti di presentazione con soggetti terzi Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta ... Sim ha chiesto di conoscere Ia validità e la permanenza degli orientamenti delle Com. n. BOR/RM/94002407 del 15.3.1994( 1 ) e n. DAL/RM/96006186 del 25.6.1996 (2). E ciò in quanto, codesta SIM intenderebbe instaurare un rapporto di "presentazione clientela" con un soggetto terzo, persona fisica, secondo le modalità di seguito sintetizzate: − il terzo, su base occasionale, svolgerebbe attività di mera enunciazione dei pregi della Società e/o dei suoi funzionari e/o promotori finanziari; mera segnalazione ai potenziali clienti della denominazione sociale, presentandoli eventualmente ai funzionari e/o promotori finanziari della Società; − laddove il contatto sia andato a buon fine con la conclusione di un rapporto di prestazione di servizi di investimento tra il cliente e la Società, al terzo verrà corrisposto un compenso con periodicità variabile, ad esclusivo carico della Società; − viene esclusa da parte del terzo la possibilità di ogni attività promozionale o contrattuale, neppure di tipo meramente propedeutico, attività queste che, unitamente alla continuazione del rapporto, verranno svolte dalla Società, dai suoi funzionari e/o promotori finanziari. Al riguardo, si conferma che, come riportato nelle Comunicazioni Consob sopra citate circa un prospettato servizio "di introduzione della clientela", "l'attività consistente nella mera segnalazione della denomina one e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati" non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare. Peraltro, nelle medesime comunicazioni si rileva che ove alla descritta attività si affiancasse il sostanziale esercizio di una qualche attività promozionale in ordine ai servizi prestati dalla Sim (per esempio, illustrandone i contenuti, o descrivendone qualità o caratteristiche) troverebbero applicazione i rimedi previsti dalla legge. In particolare, si ricorda che l'esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ai sensi dell'art. 166, comma 2, del d.lgs. n. 58/98, mentre il mancato utilizzo per l'offerta fuori sede di promotori finanziari, disposto nell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni, ai sensi dell'art. 190 del medesimo decreto. Si segnala, con l'occasione, l'estrema labilità della distinzione tra l'attività di introduzione sopra descritta e l'attività di offerta fuori sede. Distinzione che dovrebbe comunque valutarsi, di volta in volta, sulla base dei concreti comportamenti posti in essere. 237 IL PRESIDENTE Luigi Spaventa __________________________ 1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 238 Comunicazione n. DI/98021215 del 23−3−1998 inviata all'Anasf, all'Abi, all'Assoreti, all'Assosim, all'Assofiduciaria, all'Assogestioni, alla Feder. Pr.O.M.M., e alle commissioni regionali Oggetto: Decreto del Ministro del Tesoro 30 giugno 1997, n. 322. Questioni interpretative ed applicative Con il decreto del Ministro del Tesoro del 30 giugno 1997, n. 322(1) , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale − Serie Generale n. 223 − del 24 settembre 1997, emanato ai sensi dell'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 415/1996 e recante le "norme sulle condizioni di ammissibilità all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari", sono stati determinati i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari per l'iscrizione all'albo in discorso. Si rileva, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del regolamento n. 10629/1997(2), le Commissioni Regionali svolgono, tra l'altro, l'istruttoria preordinata alle iscrizioni all'Albo dei promotori finanziari e che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello stesso regolamento, l'iscrizione all'Albo è deliberata dalla CONSOB. Ne deriva che le domande di coloro i quali intendono ottenere l'iscrizione "di diritto" all'Albo dei promotori finanziari, secondo le disposizioni del decreto ministeriale, devono essere presentate presso le Commissioni Regionali competenti, le quali svolgeranno la relativa istruttoria al fine di accertare l'effettivo possesso dei requisiti, al termine della quale inoltreranno la proposta di iscrizione alla CONSOB. [...omissis...] Per quanto concerne invece i requisiti di professionalità, oltre alla necessità che l'istante possieda un titolo di studio "non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o un titolo estero equipollente", il decreto dispone che, ai fini dell'iscrizione, occorre superare una prova valutativa indetta secondo modalità stabilite dalla CONSOB e, al contempo, esonera dal sostenimento della prova medesima coloro che "risultino in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla CONSOB" sulla base dei criteri valutativi individuati dallo stesso decreto. I criteri valutativi in discorso − stabiliti dall'art. 3 del decreto in oggetto − si riferiscono all'esperienza professionale maturata dal soggetto istante nello svolgimento di una delle seguenti attività: a) agente di cambio iscritto al ruolo unico o al ruolo speciale, tenuti dal Ministero del Tesoro; b) negoziatore abilitato ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; c) funzionario di banca addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996 o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti settori di attività autorizzate; 239 d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, ovvero personale preposto ad una unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di un settore di attività autorizzate si sensi del decreto legislativo n. 415/1996, ovvero responsabile del controllo interno. Con riferimento alle attività di cui alle lettere c) e d), il comma 2 dello stesso art. 3 del decreto stabilisce che le medesime "devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni"; il comma 3 dello stesso articolo prevede che i soggetti istanti, per dimostrare il possesso dei requisiti professionali sopra indicati, devono produrre una "dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento". Si può osservare, dunque, con riferimento ai sopra indicati requisiti prescritti alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 3, del decreto, che è necessario esclusivamente l'accertamento dell'iscrizione del soggetto istante al ruolo unico o al ruolo speciale degli agenti di cambio ovvero all'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991. A tal fine è necessario che colui che richiede l'iscrizione all'Albo, per attestare il possesso del suddetto requisito di professionalità, fornisca i necessari e specifici riferimenti in base ai quali sia agevole verificare, in sede di esame della documentazione prescritta, che l'istante sia iscritto, ovvero sia stato iscritto ad uno degli elenchi sopra menzionati. Al riguardo, la CONSOB provvederà, al fine di consentire la suddetta verifica, a trasmettere alle Commissioni Regionali gli elenchi degli agenti di cambio iscritti al ruolo unico o al ruolo speciale ovvero dei negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991. Per quanto concerne invece i requisiti di cui alle lettere c) e d) del decreto, si rileva che il requisito professionale idoneo a consentire l'iscrizione all'Albo deve essere ricollegato alla qualifica di funzionario ovvero, qualora l'istante non appartenga alla carriera direttiva, è necessario che il medesimo sia preposto ovvero sia stato preposto ad una dipendenza o ad una unità operativa o comunque responsabile della stessa. La professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione in discorso si deve ritenere collegata allo svolgimento di una delle attività inerenti ai servizi di investimento indicati dal Decreto Legislativo n. 415/1996 e non già di una delle attività accessorie previste dallo stesso Decreto Legislativo, conformemente del resto all'orientamento espresso dallo stesso Ministero del Tesoro. Inoltre, si ritiene che l'espressione "unità operativa" possa essere interpretata in senso ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise sia le banche che le imprese di investimento. Per la dimostrazione dei predetti requisiti, la dichiarazione autenticata di cui all'art. 3, comma 3, del decreto, deve indicare in modo specifico le mansioni del soggetto istante − individuate in relazione alle attività previste dal decreto − e le funzioni dello stesso in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la quale il richiedente l'iscrizione svolge ovvero abbia svolto l'attività. 240 Per quanto poi più specificamente concerne la lettera c), dell'art. 3, del decreto in discorso, si osserva che l'espressione "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" può essere intesa non in senso restrittivo, bensì in senso ampio, includendo non solo gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, del d.lgs. n. 415/1996, bensì anche "gli altri prodotti finanziari della banca ad essi assimilabili". Per l'individuazione del concetto di "prodotti finanziari" occorre far riferimento all'art. 1, comma 1, lettera u), del "Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari", emanato in data 24.2.1998, il quale li definisce come "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria"; con la conseguenza che devono ricomprendersi nella definizione i prodotti finanziari "di raccolta" e non anche quelli "di erogazione". Si osserva, inoltre, che il comma 2, dell'art. 3, del decreto, nello stabilire che il periodo di svolgimento dell'attività di cui alle lettere c) e d), deve essere "pari ad almeno tre anni", non sembra abbia disposto altresì la necessità che lo svolgimento sia stato continuativo; pertanto, al fine di consentire la verifica del predetto requisito, l'istante deve dimostrare, con la dichiarazione rilasciata al medesimo dal legale rappresentante − di cui al comma 3 dello stesso articolo − di aver svolto una (o più) delle attività indicate alle lettere c) e d) dell'art. 3, del decreto, per un periodo che, seppure non continuativo, sia stato pari complessivamente ad almeno tre anni. Si rileva, infine, che poiché potrà esservi la necessità di esaminare alcune situazioni di non agevole soluzione per l'estrema varietà delle fattispecie in concreto verificabili, si sottolinea l'opportunità che le Commissioni Regionali valutino, caso per caso, tali situazioni attraverso un'istruttoria che si presenti quanto più possibile conforme alla ratio sottostante le citate disposizioni del decreto ministeriale. Resta ferma la disponibilità degli Uffici della CONSOB a fornire tutti i chiarimenti che si renderanno necessari. IL PRESIDENTE Tommaso Padoa−Schioppa 1. Ora sostituito dal decreto del Ministro del tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472. 2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. 241 Comunicazione n. DI/98010251 del 12−2−1998 inviata al sig. ... Oggetto: Promotori finanziari. Risposta a quesito Con lettera pervenuta in data ..., la S.V. ha chiesto chiarimenti circa l'eventuale incompatibilità, ai sensi dell'art. 21, lett. f), del reg. n. 10629(1), tra l'attività di promotore finanziario e la prestazione di un servizio di recupero crediti svolta, attraverso un contratto d'opera, per conto di una società, non individuata, che svolge l'attività di recupero crediti per conto di un gruppo bancario. Si precisa, al riguardo, che, in linea di principio, non si ravvisano cause di incompatibilità tra l'attività di promotore di servizi finanziari e l'attività di recupero crediti. Peraltro, nel caso di specie, occorre verificare se la Società per cui Ella opera offra anch'essa un servizio di recupero crediti, nel qual caso potrebbe effettivamente sussistere un conflitto di interessi nell'ambito dell'esercizio coordinato delle due attività in esame. La S.V. ha altresì richiesto indicazioni più precise circa le altre attività incompatibili con l'attività di promotore finanziario, oltre a quelle tassativamente previste dal citato art. 21 del reg. n. 10629(1). In proposito, si ribadisce l'orientamento già espresso dalla scrivente con la Comunicazione n. DAL/RM/97005841 del 3 luglio 1997, secondo cui la disposizione di cui all'art. 21, lett. f), del suddetto regolamento(1) − in tema di ulteriori casi di incompatibilità con l'attività di promotore − è generica in quanto la ratio di tale norma è volta a garantire l'adattabilità del sistema, nell'ottica della migliore tutela del pubblico risparmio, a fattispecie non ancora mature nella prassi degli operatori, che potrebbero apparire in grado di compromettere il regolare svolgimento dell'attività tipica dei promotori. Di conseguenza, non è possibile circoscrivere e precisare a priori, aldilà del principio guida ivi enucleato, la portata applicativa della norma in esame. Pertanto, l'individuazione delle attività suscettibili di ricadere nell'ambito della norma in esame è rimessa ad una valutazione da effettuare, di volta in volta, con riguardo alle peculiarità del caso concreto. Luigi Capitani CONSOB Fabrizio Tedeschi 1. Ora art. 94, reg. n. 11522/98. 242 Comunicazione n. DAL/97013051 del 17−12−1997 inviata al sig. ... Oggetto: Incompatibilità dei promotori finanziari − Quesito Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale la S.V., promotore finanziario di una Sim appartenente al gruppo ..., ha rappresentato di essere venuta in contatto, nel corso della propria attività, "con funzionari di una compagnia di assicurazione operante, fra l'altro, nell'ambito del ramo cauzioni, nel settore della cessione del quinto degli stipendi" e di essersi adoperata, su richiesta di tali funzionari, al fine di mettere in contatto la compagnia medesima con la ..., "per la concessione di un plafond di finanziamento da utilizzare nell'ambito dell'attività di cessione del quinto dello stipendio". Avendo, successivamente, ricevuto dai medesimi funzionari la richiesta di "procurare alla compagnia altri contatti con altri istituti bancari per la concessione di ulteriori plafond" di finanziamento, la S.V. ha domandato se lo svolgimento di tale attività le sia consentito dalla normativa concernente l'attività dei promotori finanziari. Come noto, l'attività di promotore finanziario non preclude, in linea generale, lo svolgimento di attività diverse, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 21 del regolamento Consob n. 10629/1997(1) che elenca alcune ipotesi di incompatibilità, fra le quali, per quanto qui interessa, quella relativa ad "ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto" con l'ordinato di svolgimento, appunto, dell'attività di promotore (lett. f); occorre verificare, pertanto, se l'incarico che la S.V. intenderebbe espletare, nell'interesse della compagnia di assicurazione, presenti caratteri tali da rientrare nell'ambito applicativo di questa disposizione preclusiva. Al riguardo, considerato che le due attività in questione, diverse sotto il profilo sia dell'oggetto che dei soggetti coinvolti, non sembrano presentare potenziali profili di contrasto, è parere della scrivente che la disposizione richiamata non trovi applicazione al caso in esame. Si ritiene, pertanto, che lo svolgimento da parte della S.V. dell'attività oggetto del quesito non incontri ostacoli nell'ordinamento mobiliare, al cui esame − si rammenta − sono circoscritte le considerazioni della scrivente, dalle competenze della quale esula la ricognizione delle norme di altri ordinamenti di settore. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 1. Ora art. 94, reg. n. 11522/98. 243 Comunicazione n. DAL/97013052 del 17−12−1997 inviata al sig. ... Oggetto: Quesito in materia di promotori finanziari Si fa riferimento alla lettera pervenuta alla scrivente il ..., con la quale la S.V., promotore finanziario, ha domandato se: − ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. d) ed f), del D.Lgs. n. 415/1996(1), per attività di consulenza debba intendersi "qualsiasi attività finalizzata alla descrizione dei rischi e dei vantaggi di qualsiasi natura presenti direttamente e indirettamente in ogni operazione nei confronti della quale è finalizzata la consulenza ..., presupponendo che è lasciato alla controparte l'onere di ogni decisione finale"; − ad "un soggetto iscritto all'albo dei promotori finanziari, che non ha assunto alcun incarico come promotore presso un intermediario" − situazione in cui la S.V. ha dichiarato di trovarsi− sia consentito svolgere l'attività di consulenza di cui all'art. 1, co. 4, lett. f) o quella di cui alla lettera d) dello stesso articolo del citato D.Lgs. n. 415/96(1) (d'ora in poi "decreto"). L'attività di consulenza di cui all'art. 1, co. 4, lett. f), del decreto(1) − si precisa − consiste propriamente nella fornitura di indicazioni utili perché il cliente possa effettuare scelte di investimento in strumenti finanziari, avendo cura di consigliare al cliente medesimo le operazioni più adeguate in relazione alla sua situazione economica e ai suoi obiettivi di investimento. L'esercizio di tale attività è inibito ai promotori finanziari ai sensi dell'art. 21, lett. a), del regolamento n. 10629/97(2), "salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale (il promotore) opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo". Tale incompatibilità deve ritenersi sussistente anche qualora il promotore non abbia ancora assunto alcun incarico presso un intermediario, in quanto discendente dallo stesso status di promotore. L'acquisizione di quest'ultimo, attraverso l'iscrizione al relativo albo, è fonte di situazioni giuridiche soggettive (attive e) passive che permangono in capo al soggetto fino a quando egli conservi lo status medesimo; è, appunto, nei termini, di preclusioni connesse allo specifico status di promotore, indipendentemente dall'effettivo esercizio della relativa attività, che vanno inquadrate le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 21 del regolamento n. 244 10629/97(2). Dalla attività di consulenza appena esaminata si differenzia la consulenza in materia di finanza d'impresa, di cui all'art. 1, co. 4, lett. d), del decreto(3), liberamente esercitabile dal promotore finanziario − al di fuori delle proprie eventuali funzioni tipiche ed esclusivamente a titolo personale − in quanto attività non rientrante in alcuna delle specifiche previsioni di incompatibilità dell'art. 21, lett. a)−e), del menzionato regolamento né, a parere della scrivente, in quella generale relativa ad ogni incarico o attività che si ponga in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore (lett. f) dello stesso articolo). Con successiva nota del ..., la S.V. ha integrato il quesito, precisando che l'attività che intenderebbe svolgere consiste in una attività di "informazione" avente ad oggetto gli aspetti tecnici, normativi e fiscali ed elaborazioni statistiche relativamente, tra l'altro, alle tendenze speculative dei principali mercati finanziari, allo stato dell'economia dei paesi emergenti e non, alle caratteristiche degli strumenti di investimento, dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati da banche e imprese di investimento nonché alle caratteristiche di "qualsiasi altro rapporto contrattuale a cui possono avere accesso enti e persone fisiche tramite banche, imprese di investimento, società assicurative e del credito in genere". In proposito, si osserva che l'attività prospettata, in quanto avente carattere meramente informativo, non è riservata a soggetti specifici e può ritenersi liberamente esercitabile dai promotori finanziari; qualora, peraltro, (e nella misura in cui) detta attività si estendesse fino a comprendere anche la fornitura di consigli personalizzati in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, elaborati in considerazione della situazione e delle concrete necessità dei singoli clienti, essa integrerebbe l'attività di consulenza di cui all'art. 1, co. 4, lett. f), del decreto(4), come tale preclusa ai promotori finanziari a termini del ricordato art. 21, lett. a), del regolamento n. 10629/97(5). p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 1. Ora art. 1, co. 6, lett. d) e f), D.Lgs. n. 58/98. 2. La comunicazione Consob del 21.12.1998, n. 98096957, ha modificato tale principio stabilendo che non sussiste incompatibilità qualora il promotore non operi per conto di alcun soggetto abilitato all'offerta fuori sede 2. Ora art. 94, co. 1, lett. a), reg. n. 11522/98. 245 3. Ora art. 1, co. 6, lett. d) e f), D.Lgs. n. 58/98. 4. Ora art. 94, co. 1, lett. a), reg. n. 11522/98. 246 Comunicazione n. DAL/97013053 del 17−12−1997 inviata alla Commissione dell'Emilia Romagna per l'albo dei promotori finanziari Oggetto: Quesito concernente l'obbligo di comunicare i luoghi di conservazione della documentazione, di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento n. 10629/97 Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale codesta Commissione regionale ha trasmesso alla scrivente una richiesta di parere inoltratale dal ..., concernente la conformità alla disciplina regolamentare del testo di una dichiarazione che ogni promotore della banca è stato invitato a compilare ed inviare alla competente Commissione regionale, in adempimento dell'obbligo sancito dalla disposizione in oggetto. Dalla suddetta dichiarazione risulta che: − la documentazione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), b) e c), del regolamento n. 10629/97(1) viene conservata presso la "dipendenza del ... che detiene la titolarità del rapporto col cliente", senza ulteriori specificazioni; − la documentazione di cui alla lett. d) dello stesso articolo viene conservata presso il domicilio del promotore ovvero nella dipendenza del ... presso la quale il promotore sta svolgendo la sua attività prevalente, con espressa indicazione della località e dell'indirizzo della dipendenza medesima; − la documentazione di cui alla lett. e)(2) della disposizione richiamata viene conservata presso il domicilio del promotore. In proposito, si osserva come la comunicazione testé riassunta non soddisfi pienamente le finalità insite nella disposizione di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento n. 10629/97(3) nella parte in cui, facendo generico riferimento alla dipendenza titolare del rapporto col cliente, senza precisare quale essa sia e dove sia ubicata, non consente di conoscere, senza ulteriori richieste, l'esatto luogo di tenuta di una consistente parte della documentazione. Si consideri, al riguardo, che la disposizione in parola − come pure quella dell'art. 24 dello stesso regolamento, che impone la conservazione della documentazione, stabilendone anche le modalità − si pone in connessione con l'attribuzione alla Consob, nei confronti dei promotori finanziari, di uno specifico potere di ispezione (art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 415/1996(4)), del quale mira a garantire l'effettivo e tempestivo esercizio; il sistema delineato nella lettera in riscontro potrebbe, viceversa, comportare un rallentamento nello svolgimento delle funzioni di vigilanza di questa Commissione. Alla luce di quanto esposto, pertanto, la scrivente ritiene che la comunicazione esaminata debba essere opportunamente modificata, in modo che dalla stessa siano direttamente desumibili i luoghi (nella fattispecie, le dipendenze) in cui viene conservata la documentazione. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 1. Ora art. 97, co. 1, lett. a) e b), reg. n. 11522/98. 247 2. Ora art. 97, co. 1, lett. c), reg. n. 11522/98. 3. Ora art. 85, reg. n. 11522/98. 4. Ora art. 31, co. 7, D.Lgs. n. 58/98. 248 Comunicazione n. DAL/97013054 del 17−12−1997 inviata alla Euroforex s.p.a. Oggetto: Quesito sulla promozione di servizi di intermediazione in cambi Con lettera del ... u. s. (prot. n. ...), codesta società − iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 ed autorizzata ad esercitare l'attività di intermediazione in cambi − ha chiesto se la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 415/1996(1) consenta di avvalersi, ai fini della promozione del relativo servizio, di soggetti iscritti all'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Ritiene la scrivente che l'incarico di cui si ipotizza l'affidamento non rientri tra quelli incompatibili con l'attività di promotore ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 10629/1997(2). Ciò, peraltro, a condizione che i soggetti incaricati mantengano diligentemente separati gli ambiti di operatività che qui rilevano (in particolare, astenendosi dal rappresentare la propria qualità di promotore nella offerta del servizio di intermediazione in cambi), così da assicurare la necessaria trasparenza nei confronti del pubblico. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 1. D.Lgs. n. 58/98. 2. Reg. n. 11552/98, art. 94. 249 Comunicazione n. DAL/97011813 del 25−11−1997 inviata al sig. ... Oggetto: Art. 21 del regolamento n. 10629/1997 − Quesito Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale la S.V., promotore finanziario − traendo spunto dall'articolo pubblicato su un quotidiano, nel quale, a proposito delle incompatibilità previste dalla disposizione in oggetto, si menzionava il "divieto di assumere incarichi presso un'altra società"− ha chiesto alla scrivente se debba considerarsi incompatibile con la sua iscrizione all'albo dei promotori finanziari l'assunzione della carica di amministratore unico di una società a responsabilità limitata, che intenderebbe costituire col seguente oggetto sociale: " a) attività di ricerche di mercato, in particolare rivolta alla ricerca e selezione di potenziali clienti; b) realizzazione di interviste e sondaggi effettuate mediante colloqui telefonici; c) attività di consulenza in materia di marketing; d) attività di ricerca, selezione e formazione del personale; e) organizzazione di seminari, convegni e meeting; f) attività di intermediazione e di procacciamento di clienti nel settore commerciale, con esclusione espressa di quella riservata a professionisti iscritti in albi appositi di categoria; g) organizzazione delle attività di promozione delle vendite e dell'immagine delle imprese e delle attività commerciali in genere". La S.V. ha precisato, nella lettera, che "nell'atto costitutivo verrebbe evidenziata l'esclusione dall'oggetto sociale delle attività regolate dalla legge n. 1/91 (e successive modificazioni), nonché dal D.Lgs. n. 415/96". Come la scrivente ha chiarito in più occasioni, l'attività di promotore finanziario non preclude, in linea di principio, lo svolgimento di attività diverse, salvo che queste siano con essa incompatibili. L'art. 21 del regolamento n. 10629/1997(1) individua, al riguardo, alcune ipotesi specifiche di incompatibilità (lettere a, b, c, d ed e) a nessuna delle quali, peraltro, è riconducibile la fattispecie prospettata dalla S.V.; potrebbe invece acquistare rilievo, nel caso di specie, la generale previsione di incompatibilità, di cui alla lettera dello stesso articolo, relativa ad "ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto" con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore. Alla luce di tale previsione, pertanto, deve essere affrontato il quesito in esame. In proposito, la scrivente ritiene che l'assunzione della descritta carica sociale, di per sé considerata, non rientri, in linea di principio, nell'ambito di applicazione della disposizione richiamata. 250 Considerato, peraltro, che l'attività della costituenda società sarebbe, nella sostanza, riferibile prevalentemente alla S.V. − in ragione della sua posizione di amministratore unico nonché, per quanto è dato desumere, di unico socio, oltre a sua moglie − si osserva come potenziali profili di grave contrasto potrebbero ravvisarsi nel caso in cui l'attività della società medesima (in particolare quella "di ricerca e selezione di potenziali clienti", "di promozione delle vendite e dell'immagine delle imprese e delle attività commerciali in genere" e "di procacciamento di clienti nel settore commerciale") avesse ad oggetto prodotti finanziari (diversi dagli strumenti di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 415/1996) alla promozione e al collocamento dei quali sia, in ipotesi, autorizzata (ex art. 15, comma 3, del regolamento n. 5386/1991(2)) la Sim per la quale la S.V. opera in qualità di promotore. Con riguardo a tale evenienza, si richiamano le considerazioni formulate dalla scrivente in ordine all'ipotesi (alla quale quella ora delineata sarebbe assimilabile) del promotore finanziario che svolga, parallelamente, l'attività di agente assicurativo: in merito, la scrivente ha precisato più volte come l'operatore in questione debba astenersi dal promuovere o collocare, in qualità di agente, prodotti assicurativi eventualmente offerti anche dalla Sim per la quale svolge la propria attività di promotore (cfr. le comunicazioni BOR/RM/93002981, 20.4.1993(3) e BOR/RM/93011079, 30.12.93(4)). Per le ragioni esposte, è parere della scrivente che la S.V. possa assumere la carica di amministratore unico, delineata nella lettera in riscontro, senza incorrere nella incompatibilità di cui all'art. 21, lett. f) del regolamento n. 10629/1997, alla tassativa condizione che l'attività della società in parola non assuma caratteri che la rendano suscettibile di interferire, nel senso indicato, con l'attività della Sim. IL PRESIDENTE Tommaso Padoa−Schioppa 1. Ora art. 94, reg. n. 11522/98. 2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25.7.1991 ed altresi', in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 3/91 del 24.9.11991. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi delibera n. 6003 del 25.2.1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 9.3.1992 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 2, febbraio 1992, pagg. 61−70, delibere nn. 6165 e 6166 del 13.5.1992 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'1.6.1992 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 5, maggio 1992, rispettivamente a pagg. 19−20 e 20−21; la delibera n. 6431 del 26.8.1992 pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 4.9.1992 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1992, pagg. 82−83; la delibera n. 6645 dell'1.12.1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 dell'11.12.1992 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1992, pagg. 11−12; la delibera n. 7018 del 27.4.1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'1.5.1993 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 4, aprile 1993, pagg. 143−147; la delibera n. 7329 del 18.8.1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 26.8.1993 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1993, pagg. 90−92; la delibera n. 8973 del 2.1.1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 18.1.1995 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 1, gennaio 1995, pag. 8; la delibera n. 9209 dell'8.5.1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 117 del 22.5.1995 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 5, maggio 1995, pag. 9. 251 3. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 4. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 252 Comunicazione n. DAL/97007579 del 3−9−1997 inviata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Oggetto: Art. 8, comma 2, regolamento n. 10629/1997 − Risposta a quesito Con lettera del 2 giugno u.s., (...), codesta Camera di commercio ha chiesto chiarimenti circa l'eventuale incompatibilità delle funzioni di sindaco revisore di una banca con la carica di presidente di una commissione regionale per l'albo dei promotori; incompatibilità che codesta Camera medesima tende a ritenere insussistente in ragione del carattere delle predette funzioni, "di controllo e non di gestione". Si fa presente, in proposito, che a norma dell'art. 8, comma 2, del regolamento n. 10629/1997 la carica di presidente della commissione regionale o provinciale è incompatibile, oltre che con l'attività di promotore, "con qualsiasi incarico" presso un soggetto abilitato all'offerta fuori sede. Considerata l'ampiezza della formulazione adottata, l'interpretazione proposta nella lettera in riferimento non può, pertanto, accogliersi. IL PRESIDENTE Tommaso Padoa−Schioppa 253 Comunicazione n. DAL/97007324 del 21−8−1997 inviata alla banca ... Oggetto: Regolamento n. 10629/ 1997 − Quesiti Si fa riferimento alla lettera datata ..., con la quale codesta Banca ha posto due quesiti concernenti il regolamento in oggetto. Con il primo − relativo all'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento(1) − codesta Banca ha chiesto se i propri promotori, i quali "si avvalgono dei supporti logistici ed organizzativi interni ... per quanto concerne la conservazione dei contratti conclusi", possano "indicare come luogo di conservazione della documentazione la sede centrale della banca e non anche la singola dipendenza ove viene materialmente conservato il contratto", facendo presente che sia la Consob che la Commissione regionale competente potrebbero in qualsiasi momento ottenere dall'organismo centrale della banca l'indicazione del luogo in cui la documentazione è depositata, così da poterne prendere visione. Ciò allo scopo di evitare di "sottoporre il promotore − che svolge la sua attività per più dipendenze e, quindi, deposita i contratti in più luoghi differenti− a quotidiani lavori di fotocopiatura ed a frequentissime comunicazioni alla Commissione territoriale riguardanti la variazione della sua sede fisica di lavoro". In proposito, si osserva che il luogo comunicato alla Commissione regionale, in ottemperanza alla disposizione in esame, deve essere quello in cui effettivamente viene conservata la documentazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, dello stesso regolamento(2) ("Il promotore è tenuto a conservare nei luoghi comunicati ... "). Una diversa lettura delle due disposizioni richiamate non sembra possibile, giacché esse si pongono in connessione con l'attribuzione alla Consob, nei confronti dei promotori finanziari, di uno specifico potere di ispezione (art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 415/1996(3)), del quale mirano a garantire l'effettivo e tempestivo esercizio; finalità questa che, a parere della scrivente, potrebbe non essere pienamente soddisfatta dal sistema delineato nella lettera che si riscontra. Si rappresenta poi, per chiarezza, che la necessità di fotocopiare la documentazione è prevista dall'art. 24, comma 2, del regolamento n. 10629/1997(2) con riguardo alle ipotesi in cui gli originali debbano essere trasmessi ad altri soggetti e, pertanto, non appare correlata alla comunicazione del luogo di tenuta della documentazione stessa; e, ancora, che il regolamento in parola, mentre impone di comunicare alle Commissioni regionali ogni eventuale variazione relativa alla residenza o al soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale il promotore opera, non prevede alcuna comunicazione in ordine alla sede fisica di lavoro del medesimo (con la quale, si precisa, non deve necessariamente coincidere il luogo in cui viene conservata la documentazione). [...omissis...] IL PRESIDENTE Tommaso Padoa−Schioppa 1. Ora art. 85, reg. n. 11522/98. 254 2. Ora art. 97, reg. n. 11522/98. 3.Ora art. 31, co. 7, D.Lgs. n. 58/98. 255 Comunicazione n. DAL/97007124 del 18−8−1997 inviata allo studio legale ... Oggetto: Promotori finanziari − Risposta a quesito Con lettera del ..., codesto Studio legale ha posto un quesito sulla possibilità per un promotore finanziario di svolgere, sulla base di una procura speciale conferitagli dai clienti di una Sim, una serie di attività finalizzate, nel loro insieme, alla "verifica" della operatività realizzata dall'intermediario per conto dei clienti stessi ed alla salvaguardia dei relativi diritti, chiedendo altresì indicazioni circa i criteri di determinazione del compenso eventualmente spettante al promotore per l'espletamento dell'incarico di specie. Per il caso di risposta negativa, codesto Studio ha inoltre chiesto di conoscere le conseguenze cui rimarrebbe esposto il promotore assegnatario del riferito incarico. Si osserva, in proposito, che la legge n. 1/1991 non prevedeva che l'attività di promotore dovesse esercitarsi in via esclusiva, né attribuiva a questa Commissione il potere di fissare in sede regolamentare ipotesi di incompatibilità con l'attività medesima. Peraltro, il quadro di riferimento è significativamente mutato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 415/1996. In applicazione dell'art. 23, comma 6, lett. c), del decreto(1), infatti, l'art. 21 del regolamento n. 10629/1997(2) stabilisce in capo ai promotori una serie di incompatibilità specificamente individuate (lett. a−e), alle quali si affianca una disposizione generale di "chiusura" (lett. f) volta a precludere ai promotori lo svolgimento di ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave conflitto con l'esercizio della attività loro tipicamente devoluta. Tale attività, come noto, dev'essere costantemente improntata ai criteri di correttezza, diligenza e professionalità, in vista di tutelare l'interesse dei clienti e di assicurare, più in generale, il regolare funzionamento del mercato. Proprio nell'ottica della integrità del mercato si palesa, a parere della scrivente, lo strutturale contrasto tra l'incarico prospettato ed il ruolo ricoperto dal promotore in quanto tale, cioè come ausiliario di un soggetto in rapporto di concorrenza con quello il cui operato dovrebbe valutarsi. Ciò consente di configurare, nella fattispecie, una ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 21, lett. f), del citato regolamento. Con riguardo alle conseguenze derivanti, per il promotore, dalla assunzione dell'incarico in parola, si fa presente che l'art. 25 del regolamento n. 10629/1997(3) contempla, tra le violazioni punibili con la sospensione dall'albo (ovvero, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, con la radiazione o la sanzione pecuniaria da uno a cinquanta milioni di lire), il "temporaneo" esercizio di attività o la "temporanea" assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'art. 21. L'eventuale permanere della situazione di incompatibilità riscontrata a carico del promotore ne comporta, invece, la cancellazione dall'albo ed il conseguente impedimento ad esservi reiscritto − nonostante la rimozione dello stato incompatibile − prima del decorso di un quinquennio dalla data della delibera di cancellazione. IL PRESIDENTE Tommaso Padoa−Schioppa 1. Ora art. 31, D.Lgs. n. 58/98. 256 2. Ora art. 94, reg. n. 11522/98. 3. Ora art. 98, reg. n. 11522/98. 257 Comunicazione n. DAL/97005879 del 4−7−1997 inviata allo studio associato ... Oggetto: Quesito in materia di incompatibilità dei promotori finanziari Si fa riferimento alla lettera, qui pervenuta il ..., con la quale codesto Studio ha chiesto di sapere: − se esistano impedimenti o incompatibilità che precludano l'assunzione, da parte di un promotore finanziario operante per conto di una società di intermediazione mobiliare, della carica di consigliere di amministrazione di una Banca di Credito Cooperativo; − se il componente del consiglio di amministrazione di una Banca di Credito Cooperativo possa ricevere dalla stessa banca il mandato per l'esercizio dell'attività di promotore finanziario. Quanto al primo quesito, si rammenta che − ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), del Regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, approvato da questa Commissione con delibera n. 10629 in data 8 aprile 1997(1) − l'attività di promotore finanziario è incompatibile con la qualità di amministratore ... di un soggetto abilitato all'offerta fuori sede non appartenente al gruppo al quale appartiene il soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera il promotore". Poiché tutte le banche che prestano servizi di investimento sono abilitate all'offerta fuori sede, quantomeno dei propri servizi, il promotore in questione potrà assumere la suddetta carica nel solo caso in cui la banca di Credito Cooperativo appartenga allo stesso gruppo della Sim per conto della quale egli opera. Con riguardo al secondo quesito, nel confermare la generale ammissibilità della ipotesi ivi contemplata, si richiama l'attenzione di codesto Studio su quanto precisato dalla scrivente, con specifico riferimento alla figura dell'amministratore delegato, in ordine alla inammissibilità dell'assunzione di tale carica da parte di un promotore finanziario, nella misura in cui ciò comporti la coincidenza nel medesimo soggetto delle posizioni di "vigilante" e "vigilato" (cfr. comunicazione n. BOR/RM/94004189 del 18 aprile 1994 ... ); tale inammissibilità si conferma, ora, alla luce dell'art. 21, comma 1, lett. f, del citato regolamento(2) che sancisce espressamente l'incompatibilità dell'attività di promotore con ogni incarico "che si ponga in grave contrasto" con l'ordinato svolgimento dell'attività medesima, come avviene, a giudizio di questa Commissione, nel caso di specie. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia 1. Ora art. 94, co. 1, lett. c), reg. n. 11522/98. 2. Ora art. 94, co. 1, lett. f), reg. n. 11522/98. 258 Comunicazione n. DAL/97005841 del 3−7−1997 inviata all'Assoreti Oggetto: Regolamento n. 10629/1997 − Richieste di chiarimenti Con riferimento alla lettera n. 252/97 del 12 maggio u.s. − con la quale codesta Associazione ha avanzato proposte di modifica alla normativa regolamentare in oggetto e ha altresì formulato alcune richieste di chiarimenti − si ringrazia per il contributo fornito e si trasmette in allegato una nota tecnica che espone il punto di vista della scrivente sulle questioni prospettate. p. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia In via preliminare, si chiede di esplicitare se la normativa di nuova emanazione sia destinata a tutti i promotori finanziari, "(...) indipendentemente dal soggetto per conto del quale operano, ossia a prescindere dal fatto che il soggetto sia un OIC o un intermediario e, in tale ultimo caso, che sia o meno autorizzato al servizio di collocamento". Nell'apparente opinione di codesta Associazione − che qualifica l'offerta fuori sede come una "modalità del servizio di collocamento" − la locuzione "soggetti abilitati all'offerta fuori sede", impiegata nel regolamento, risulterebbe infatti inidonea a ricomprendere la totalità dei soggetti che nel vigente ordinamento possono avvalersi di promotori finanziari. Si osserva, in linea di massima, che le disposizioni recentemente adottate sono dirette a regolare il comportamento, nei confronti sia degli investitori che degli organismi di vigilanza, dell'insieme dei promotori attivi nel settore della "offerta fuori sede". Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 415/1996 ("Offerta fuori sede")(1), detto termine designa globalmente fattispecie promozionali e di collocamento unificate dalle comuni modalità di approccio nei riguardi della potenziale clientela (il cui carattere "aggressivo" giustifica il ricorso all'opera di individui dotati di peculiari requisiti professionali), ma diverse quanto alla tipologia del "prodotto" promosso e collocato ed ai presupposti che ne legittimano, collateralmente, lo svolgimento. Così, i soggetti abilitati che devono avvalersi di promotori finanziari nella offerta fuori sede non si identificano, sempre ed esclusivamente, con i soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 3, lett. c)(2), del decreto, come testimoniato, ad esempio, dalla disposizione che consente alle banche ed alle imprese di investimento di offrire fuori sede i propri servizi (art. 22, comma 4, primo periodo(3)). Sulle basi indicate, la definizione della offerta fuori sede − complessivamente considerata − in termini di mera "modalità del servizio di collocamento" non sembra del tutto appropriata. Emerge con evidenza, per converso, il valore omnicomprensivo della formula "soggetti abilitati alla offerta fuori sede", che si riferisce appunto (come precisato nell'art. 2, lett. e), del regolamento(4)), ai "soggetti di cui all'art. 22 del decreto", vale a dire a tutti gli operatori di volta in volta menzionati nei commi di cui si compone tale articolo. Ciò premesso in via generale, si sottolinea che gli obblighi derivanti dalle regole di condotta a diretto carico dei promotori (imposti indifferentemente ad ogni appartenente alla categoria) vanno tenuti distinti dalle prestazioni e dagli adempimenti che costoro pongono in essere "per conto" del soggetto di appartenenza (al quale incombono e che ne devolve loro l'esecuzione), nell'ambito dello specifico incarico ad essi conferito. Tali prestazioni e adempimenti possono infatti diversificarsi in relazione alla qualità di tale soggetto ed al "tipo" di offerta fuori sede che questi sia abilitato, in conseguenza, 259 ad effettuare e risultano delimitati, con la tecnica del rinvio, dall'art. 20 del regolamento(5) ("I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti la prestazione di servizi di investimento, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito"). Attualmente, in attesa che si completi il processo di attuazione delle norme del d.lgs. n. 415/1996, le "disposizioni disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento" che assumono rilievo coincidono, precisamente, con quelle recate dagli artt. 9 ("Offerta dei propri servizi di intermediazione"), 35 ("Offerta di valori mobiliari"), 36 ("Offerta di servizi di intermediazione mobiliare di altri intermediari") e 37 ("Offerta di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari e dai servizi di intermediazione mobiliare") del regolamento n. 8850/1994(6). A tale regolamento restano, peraltro, estranee ipotesi di impiego dei promotori finanziari ammesse ex novo dal d.lgs. n. 415/1996, e segnatamente quella ivi prevista dall'art. 22, comma 3, lett. b), che consente per la prima volta agli organismi di investimento collettivo di offrire fuori sede, per il tramite di promotori finanziari, le quote di partecipazione e le azioni di propria emissione. In proposito, si segnala che sono in corso di elaborazione disposizioni regolamentari volte a specificare − secondo il modello già adottato per gli intermediari − anche l'ambito di operatività dei promotori che agiscano su incarico di OIC. Nella lettera che si riscontra si esprimono, poi, perplessità in ordine alla portata applicativa dell'art. 21, lettere a) ed f, del regolamento(7). La prima delle disposizioni in discorso stabilisce l'incompatibilità della attività di promotore con l'esercizio della attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, a meno che quest'ultima sia svolta "per conto del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera (il promotore) o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo". Codesta Associazione ne chiede, quanto meno, una interpretazione restrittiva, ritenendo che, "(...) per dare un senso al divieto, (...) debba essere chiaro che il promotore possa svolgere l'attività di consulenza solo su incarico della società con cui ha già in essere un rapporto di mandato in esclusiva". Il tenore della disposizione, come sopra richiamata, non si presta ad interventi interpretativi del tipo prospettato. Esso, infatti, manifesta l'inequivocabile intenzione di permettere al promotore di prestare la predetta attività di consulenza anche in qualità di incaricato di soggetti diversi da quello abilitato all'offerta fuori sede per cui opera, purché facenti parte del suo stesso gruppo. E' appena il caso di osservare, del resto, che l'incarico in questione (avente ad oggetto la fornitura di consigli di investimento senza limiti predeterminati circa gli strumenti finanziari da suggerire e caratterizzato dalla sostanziale neutralità del consulente rispetto alla conclusione delle operazioni consigliate) non comporta in alcun modo la possibilità, per il promotore, di promuovere e collocare direttamente, per conto degli "altri" soggetti del gruppo che fossero intermediari mobiliari, i relativi prodotti finanziari; come tale, non risulta pertanto in contrasto con il vincolo c.d. di "monomandato" discendente dall'art. 23, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 415/1996(8). Per quanto concerne l'art. 21, lett. f), del regolamento − che dispone l'incompatibilità della attività di promotore con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento − codesta Associazione chiede alla scrivente di delimitarne il campo di applicazione, al fine di agevolarne l'osservanza da parte degli interessati. Si fa presente che la "genericità" dell'enunciato in riferimento si giustifica con la natura della corrispondente disposizione, concretante una norma di chiusura tesa a garantire l'adattabilità del sistema − nell'ottica di una miglior tutela del pubblico risparmio − a fattispecie che, pur non censite in dettaglio (ad esempio, perché non ricorrenti nella prassi degli operatori), dovessero apparire in grado di compromettere in misura rilevante il regolare svolgimento della attività tipica dei promotori. Proprio le caratteristiche della disposizione, dunque, impediscono di precisarne e circoscriverne a priori, al di 260 là del principio "guida" ivi enucleato, la portata applicativa. Di conseguenza, l'individuazione degli incarichi e delle attività suscettibili di ricadere sotto il dominio della disposizione medesima deve intendersi necessariamente subordinata ad una valutazione da effettuare, di volta in volta, con riguardo alle peculiarità del caso concreto. Sul punto, in ogni caso, questa Commissione manifesta la più ampia disponibilità − ora come in passato − ad esaminare le singole ipotesi operative che dovessero sottoporsi alla sua attenzione, così da indirizzare in modo via via più puntuale la condotta dei destinatari della norma. [...omissis...] Codesta Associazione chiede, altresì, chiarimenti in ordine alla inclusione dei mezzi di pagamento e degli strumenti elencati nell'art. 23, comma 5(9), del regolamento tra i documenti sottoscritti dall'investitore di cui deve rilasciarsi copia a quest'ultimo a norma dell'art. 23, comma 4(10), del regolamento stesso; inclusione valutata "sproporzionata" − anche in ragione del fatto che della consegna di detti mezzi e strumenti si dà atto nel contratto sottoscritto dall'investitore − e foriera di notevoli complicazioni operative. L'ampia formulazione della disposizione ultima citata la rende sicuramente comprensiva dei mezzi di pagamento e degli strumenti finanziari di cui al richiamato art. 23, comma 5. Alla luce della esperienza maturata nell'applicazione della previgente disciplina, l'estensione del citato obbligo anche a tali documenti si palesa, peraltro, di indubbia utilità. Si noti, ad ogni buon conto, che l'ordinamento non richiede, in via generale, la puntuale individuazione nei contratti dei mezzi di pagamento e degli strumenti finanziari "tramitati" dal promotore finanziario (non di rado indicati, nei moduli di sottoscrizione usualmente predisposti dagli operatori, mediante il generico riferimento alle tipologie normativamente prescritte). A ciò si aggiunga che le operazioni alle quali corrisponde la ricezione dei mezzi e degli strumenti in discorso non sono comunque suscettibili, talora, di trovare riscontro in uno specifico documento contrattuale: si pensi, ad esempio, al caso in cui il promotore ne curi la trasmissione a fronte di singoli ordini impartiti dall'investitore nell'ambito di un rapporto di negoziazione. Quanto ai problemi di ordine pratico accennati da codesta Associazione, si precisa, in ogni caso, che la consegna agli investitori della copia dei documenti in questione non deve essere contestuale alla acquisizione degli stessi da parte del promotore, potendo avvenire anche successivamente, purché entro un termine congruo. Sempre con riguardo all'art. 23, comma 5, del regolamento(11), codesta Associazione chiede, poi, quale significato debba attribuirsi alla disposizione che consente al promotore di ricevere dall'investitore ordini di bonifico e documenti similari. Più in particolare, posto che "normalmente il bonifico non prevede alcuna documentazione da consegnarsi al promotore" (il cliente dichiara di aver effettuato il bonifico e la società riscontra la regolarità dell'operazione bancaria), si chiede, nella lettera in riferimento, se la norma imponga la consegna al promotore di una documentazione particolare attestante l'avvenuto bonifico. La risposta al quesito è negativa. La disposizione in commento − lungi dal voler incidere sulle modalità con le quali sono ordinariamente impartiti gli ordini di bonifico − tende a legittimare i promotori, nelle ipotesi in cui ciò si riveli possibile e conveniente (si consideri, per esempio, l'eventualità che il promotore operi per una banca della quale l'investitore sia correntista) ad effettuare anche la trasmissione degli ordini di specie. [...omissis...] 261 Per quanto concerne gli obblighi di conservazione della documentazione stabiliti dall'art. 24 del regolamento(12), codesta Associazione commenta criticamente la mancata considerazione, nelle norme relative, del caso di risoluzione del contratto in essere tra il promotore ed il soggetto che se ne avvale. Tale evenienza − si sostiene nella lettera in esame − dovrebbe determinare la sottrazione alla disponibilità del promotore dei documenti relativi agli investitori, che andrebbero custoditi presso l'intermediario, "il quale garantirà l'accesso del promotore per legittime esigenze". Siffatta interpretazione, ad avviso di codesta Associazione, sarebbe tra l'altro conforme alla disciplina recata dalla legge n. 675/1996, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che consentirebbe di individuare nel solo intermediario il "titolare" del trattamento dei dati pertinenti agli investitori (vale a dire il soggetto competente ad assumere le decisioni circa le modalità del medesimo, ivi compreso il profilo della sicurezza). La riferita impostazione non può condividersi. Si sottolinea, in proposito, che le norme che impongono ai promotori di conservare la documentazione rilevante per un quinquennio − indipendentemente dalla sorte frattanto subita dal rapporto con il soggetto incaricante − si collocano in stretta correlazione con l'art. 23, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. n. 415/1996(13), essendo strumentali al più efficace esercizio dei "nuovi" poteri riconosciuti a questa Commissione nella vigilanza sul comportamento tenuto, nel tempo, dai promotori finanziari, e segnatamente del potere di effettuare ispezioni nei loro diretti confronti e di richiedere l'esibizione di documenti. [...omissis...] Quanto ai procedimenti sanzionatori a carico dei promotori finanziari, codesta Associazione chiede di prevedere per la società "mandante", quale soggetto interessato, la possibilità di intervenire nei procedimenti medesimi. Si fa presente, al riguardo, che la materia della partecipazione ai procedimenti amministrativi è disciplinata dalla legge n. 241/1990, ove si attribuisce la facoltà di intervenire a tutti i soggetti portatori di interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale (art. 9); tali soggetti, ove siano "individuati o facilmente individuabili", hanno anzi diritto, in linea di principio, a ricevere notizia dell'avvio del procedimento (art. 7, comma l, secondo periodo). In ambedue i casi, coloro che partecipano al procedimento hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento stesso (salvo quanto previsto dall'art. 24, che detta i criteri in base ai quali l'accesso deve escludersi ovvero subordinarsi alla verifica di date condizioni) e di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, se pertinenti all'oggetto del procedimento. Secondo il prevalente orientamento di dottrina e giurisprudenza, il pregiudizio che rileva ai fini descritti deve rappresentare una conseguenza immediata e diretta del provvedimento e consistere nella lesione di un bene giuridicamente rilevante, anziché in qualunque evenienza fattualmente sfavorevole. Ciò premesso, sarà impegno della scrivente, ove ne ricorrano i presupposti, curare la diligente applicazione, rispetto ai procedimenti sanzionatori nei riguardi dei promotori, dei principi testé sinteticamente rappresentati. Codesta Associazione chiede, infine, chiarimenti in ordine alla consistenza dei compiti di natura disciplinare demandati alle commissioni regionali e provinciali ed alle relative modalità di esplicazione. Sul punto, si esprime particolare preoccupazione, nella lettera che si riscontra, per gli oneri potenzialmente derivanti a carico dei promotori e delle società "mandanti" da eventuali carenze di coordinamento e duplicazioni di compiti tra le commissioni stesse e la Consob, che non sarebbero scongiurate dalle attuali previsioni regolamentari. 262 Ai fini della ricognizione richiesta, risultano sufficientemente esaurienti − a parere di questa Commissione − le disposizioni recate dal regolamento, ed in particolare quelle ivi contenute negli artt. 4 e 13, comma 2(14). Contrariamente a quanto ritenuto da codesta Associazione, si esprime inoltre l'avviso che la previsione di cui al penultimo comma del menzionato art. 4 ("Le commissioni comunicano immediatamente alla Consob l'avvio delle istruttorie relative ai promotori e il loro esito, trasmettendole la relativa documentazione di supporto unitamente alle proprie valutazioni") sia idonea a contenere in misura adeguata i "rischi" sopra prospettati. Ciò non esclude, naturalmente, la possibilità che questa Commissione emani, ad integrazione di quanto già stabilito in argomento, le ulteriori disposizioni di carattere generale che dovessero rendersi opportune alla stregua della esperienza applicativa. 1. Ora art. 30, D.Lgs. n. 58/98. 2. Ora art. 1, co. 5, lett. c), D.Lgs. n. 58/98. 3. Ora art. 30, co. 4, D.Lgs. n. 58/98. 4. Ora art.78, co. 1, lett. h), Reg. n. 11522/98. 5.Ora art. 93, Reg. n. 11522/98 6. Ora Reg. n. 11522/98. 7. Ora art. 94, co. 1, lett. a) e f), Reg. n. 11522/98. 8.Ora art. 31, co. 2, D.Lgs. n. 58/98 9. Ora art. 96, co. 6, Reg. n. 11522/98. 10. Ora art. 96, co. 5, Reg. n. 11522/98. 11.Ora art. 96, co. 6, Reg. n. 11522/98. 12.Ora art. 97, Reg. n. 11522/98. 13. Ora art. 31, co. 7, D.Lgs. n. 58/98. 14.L'art. 13 del Reg. n. 10629/97 è stato abrogato dal Reg. n. 11523/98. 263 Comunicazione n. DI/RM/97005493 del 20−6−1997 inviata alla Commissione Provinciale per l'Albo dei Promotori Finanziari di Bolzano Oggetto: Risposta al quesito concernente la composizione della commissione dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari Con nota del 29 maggio u.s., codesta Commissione ha chiesto di conoscere se, in sede di prove scritte dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, «sia sufficiente la presenza della maggioranza dei membri effettivi (nel caso concreto 2 membri effettivi e il vicepresidente su 3 membri effettivi)». In proposito la scrivente ritiene, secondo l' orientamento già chiarito per quesiti analoghi (cfr. le comunicazioni nn. 92000432 del 24 gennaio 1992(1) e 95007610 del 14 gennaio 1995(2)), che la espressa previsione della nomina del membro supplente, prima contenuta nell'art. 3, comma 2, del regolamento Consob n. 5388 del 2 luglio 1991(3) ed ora contenuta nell'art. 5, comma 3, del regolamento Consob n.10629 dell'8 aprile 1997(4), trovi ragione nella natura di "collegio perfetto" che si riconosce alle commissioni provinciali e regionali in discorso. Nelle comunicazioni richiamate è stato osservato che in tali collegi la necessità della partecipazione di tutti i componenti alla discussione e al processo deliberativo impedisce che, in caso di assenza di uno dei membri, le sue funzioni possano essere svolte da un altro perché ne risulterebbe menomato il quorum strutturale e quindi compromesso il necessario equilibrio fra le diverse componenti previste dalla normativa regolamentare. Infatti i membri delle Commissioni, in quanto designati da centri di riferimento di diversi interessi economici, settoriali e istituzionali, devono essere presenti proprio al fine di favorire la tutela degli interessi di cui sono singolarmente portatori. Pertanto la sostituzione del membro effettivo con il supplente prevista, dalla disposizione di cui al citato articolo 5, nei casi di assenza o impedimento del titolare è imposta dall'esigenza di conseguire l'obiettivo suddetto e quindi di assicurare il corretto funzionamento dell'organo collegiale. Ritiene quindi la scrivente che la commissione possa ritenersi validamente costituita, anche nella veste di commissione esaminatrice, quando siano presenti tutti e tre i membri effettivi, eventualmente sostituiti, in caso di impedimento di taluno di questi, dai rispettivi membri supplenti. IL PRESIDENTE Tommaso Padoa−Schioppa 1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 3. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25.7.1991 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 3/91 del 24.9.1991. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi delibera n. 5635 del 3.12.1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 792 del 13.12.1991 ed, altresì, in 264 CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1991, pagg. 83−84; delibera n. 5948 del 28.1.1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 del 6.2.1992 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino mensile n. 1, gennaio 1992, pagg. 57−60; delibera n. 6359 del 22.7.1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 30.7.1992 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino mensile n. 7 del luglio 1992, pagg. 73−75; delibera n. 7393 del 23.9.1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 229 del 29.9.1993 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino mensile n. 9 settembre 1993, pagg. 149−153. 4. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. 265 Comunicazione n. DAL/RM/96011285 del 19−12−1996 inviata al sig. ... Oggetto: Risposta a quesito Con nota del ..., la S.V. ha chiesto a questa Commissione se "un promotore finanziario può aprire un conto personale per i propri investimenti presso l'agente di cambio dove svolge l'attività di mandatario", effettuando "compravendite di CCT, obbligazioni, titoli azionari, premi, options con il proprio patrimonio personale sul proprio conto personale". In proposito, la scrivente è dell'avviso che, in linea di principio, non sussistano ragioni impeditive alla stipulazione, da parte di un promotore di servizi finanziari, di contratti di intermediazione in nome e per conto proprio con l'agente di cambio presso il quale opera. p. IL PRESIDENTE Antonio Zurzolo 266 Comunicazione n. DAL/RM/96006186 del 25−6−1996 inviata alla società di intermediazione mobiliare ...... Oggetto: Legge 2 gennaio 1991, n. 1 − Quesito Con lettera del ......, codesta società ha comunicato l'intenzione di richiedere alla scrivente l'autorizzazione per l'apertura di una sede secondaria, alla quale verrebbe preposto come institore un soggetto iscritto all'albo dei promotori di servizi finanziari. Tale soggetto, legato a codesta società da un rapporto di mandato, opererebbe peraltro, nel contempo, quale collaboratore di uno studio associato di dottori commercialisti ("per attività diverse da quelle oggetto di riserva per le Sim") dei cui contatti professionali si servirebbe al fine di offrire i servizi di intermediazione mobiliare prestati da codesta società medesima. Ciò posto, si chiede nella lettera in riferimento: 1) se il compenso del predetto promotore finanziario possa essere dallo stesso parzialmente ristornato a favore dello studio professionale, per l'introduzione della clientela di cui sopra; 2) se la sede secondaria in parola possa essere fisicamente compresa nell'ambito dei locali dello studio professionale, sulla base di un contratto di sub−locazione a favore di codesta società, la quale curerebbe di assicurarne la separazione rispetto agli altri uffici dello studio medesimo (ad esempio, mediante apposito divisorio con accesso tramite tesserino magnetico). Con riguardo al primo dei quesiti proposti, si osserva che il prospettato, parziale ristorno dei compensi spettanti al promotore per l'attività in precedenza illustrata non si pone in contrasto, in linea di principio, con alcuna disposizione dell'ordinamento mobiliare. In argomento, tuttavia, giova effettuare talune precisazioni. La prima discende direttamente dalla circostanza per cui, stando alle indicazioni fornite da codesta società, il soggetto da preporre alla sede secondaria, provvisto della qualifica di promotore finanziario, risulterebbe nella fattispecie operare in un ambito diverso da quello nel quale i promotori finanziari esplicano tipicamente le proprie mansioni; egli, infatti, affiancherebbe alla accennata collaborazione (per aspetti estranei alla intermediazione mobiliare) con lo studio professionale in discorso l'attività 267 consistente nella offerta dei servizi di codesta società presso la relativa sede secondaria, della quale sarebbe − oltretutto − l'institore, esplicando le funzioni gestorie che a tale ruolo si riconnettono. Si rammenta, in proposito, che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del regolamento n. 5388/1991, la Consob procede alla cancellazione del promotore dall'albo unico nazionale in caso di mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno(1). Pertanto, il sistematico svolgimento, da parte del soggetto in questione, delle sole attività in riferimento (che non coincidono ne' con l'offerta di servizi di intermediazione mobiliare "fuori sede", ne' con la sollecitazione del pubblico risparmio "fuori sede" di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 1/1991) potrebbe in ipotesi determinare, ove protratto per oltre un anno, gli effetti stabiliti dalla norma testé richiamata. Un'ulteriore precisazione si rende, poi, necessaria per quanto attiene al "servizio" che il ristorno in parola sarebbe diretto a remunerare in capo allo studio professionale, sinteticamente definito come di "introduzione della clientela". Sul punto, si fa presente che nell' offerta dei propri servizi effettuata in luogo diverso dalla propria sede sociale o dalle proprie sedi secondarie (tale sarebbe, nella fattispecie, quella eventualmente effettuata presso gli uffici dello studio professionale vero e proprio) le Sim devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari. Peraltro, questa Commissione ha ritenuto (con comunicazione n. BOR/RM/94002407 del 15.3.1994(2)) che non rappresenti un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati. In tale ottica, qualora l'attività di "introduzione di clientela" che competerebbe allo studio professionale dovesse in concreto risolversi nel fornire le sole indicazioni appena specificate, la fattispecie non presenterebbe alcun profilo di contrasto con la normativa di settore. Per converso, ove detto studio venisse ad affiancare alla accennata opera di "presentazione" il sostanziale esercizio di una qualche attività promozionale in ordine ai servizi prestati da codesta Sim (per esempio, illustrandone i contenuti o descrivendone qualità e caratteristiche con riferimento alle specifiche competenze tecnico−operative di codesta società), troverebbero applicazione tanto il disposto dell'art. 5, comma 10, della legge n. 1/1991(3) (in virtù del quale l'esercizio dell'attività di promotore di servizi finanziari da parte di soggetti non iscritti al relativo albo e' sanzionato dalla norma penale di cui all'art. 14 della citata legge) che l'art. 5, comma 2, della legge in parola(4) ("La società di intermediazione mobiliare che viola le disposizioni di cui al comma 1, e' punita, per questo solo fatto e ferme restando le 268 sanzioni previste dall'art. 13, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 100 milioni..."). Ciò, si sottolinea, quand'anche la predetta attività promozionale risultasse limitata ad una fase prodromica alle trattative contrattuali propriamente dette e la conclusione dei contratti di intermediazione rientrasse nei compiti esclusivi del preposto alla sede secondaria. Per quel che concerne il secondo dei quesiti proposti, ritiene la scrivente che nulla osti all'attuazione di quanto ivi ipotizzato. Peraltro, poiché il soggetto che si intenderebbe preporre alla sede secondaria localizzata all'interno dello studio professionale effettuerebbe altresì, negli uffici dello studio medesimo adibiti all'esercizio dell'attività professionale propriamente detta, prestazioni non riconducibili a quelle disciplinate dall'ordinamento del settore mobiliare, si segnala l'esigenza di mantenere debitamente separati i diversi ambiti di attività in riferimento, così da garantire in via permanente la necessaria trasparenza informativa ed operativa nei confronti del pubblico. IL PRESIDENTE Enzo Berlanda 1. L'attuale art. 92 (Cancellazioni dall'albo) del regolamento n. 11522/98 non contiene più tale previsione. 2. Pubblicato/a nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento. 3. Ora art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 58/98. 4. Ora art. 190, co. 1, D.Lgs. n. 58/98. 269 Comunicazione n. DAL/RM/95005130 del 16−6−1995 inviata alla commissione regionale del Piemonte per l'albo dei promotori di servizi finanziari Oggetto: Albo ed attività dei promotori di servizi finanziari − Risposta a quesito Si fa riferimento alla lettera del 27 marzo u.s., con la quale viene chiesto alla scrivente di esprimersi in merito alla procedura adottata da codesta commissione regionale nella fattispecie di seguito descritta. Un promotore di servizi finanziari ha comunicato a codesta commissione regionale medesima la variazione dell'intermediario per il quale opera, al fine di ottenere il rilascio del nuovo tesserino, producendo allo scopo varia documentazione (dichiarazione della nuova società mandante con indicazione della data di inizio del rapporto, lettera di dimissioni dalla precedente SIM e successiva corrispondenza intrattenuta con quest'ultima in relazione alle vicende concernenti l'estinzione del rapporto di agenzia). Dall'esame della detta documentazione, è emerso che la SIM per la quale il promotore operava in precedenza, non ha liberato lo stesso dall'obbligo contrattuale di prestare l'attività fino alla scadenza del periodo di preavviso, in data successiva a quella di inizio del rapporto con la «nuova» SIM. In presenza di tali circostanze, codesta commissione regionale ha chiesto se sia corretto procedere − come ha fatto − al rilascio del tesserino recante l'indicazione della «nuova SIM» anche in assenza della «liberatoria» da parte della precedente società mandante, ovvero se il tesserino possa essere «rilasciato condizionato all'effettiva liberatoria». Si precisa, al riguardo, che le commissioni regionali, in ipotesi quali quella prospettata, possono senz'altro rilasciare al promotore di servizi finanziari il tesserino recante la variazione in argomento, senza procedere ad ulteriori adempimenti, salvo quelli di rito. Si osserva, infatti, che l'art. 12 comma 2, del regolamento n. 5388/1991(1), stabilisce unicamente che «Gli iscritti all'albo (dei promotori di servizi finanziari) comunicano tempestivamente alle competenti commissioni regionali, che ne danno comunicazione alla Consob, gli elementi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lett. e), nonché ogni variazione di quelli prescritti dalle lettere a), c), ed e), dello stesso articolo» (tra i quali, l'intermediario per il quale il promotore stesso svolge l'attività). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del medesimo regolamento, inoltre, le commissioni regionali «curano la consegna ai promotori di tesserino munito di fotografia − attestante gli estremi d'iscrizione all'albo e riportante i dati anagrafici del promotore, l'intermediario per il quale opera, (...) − e procedono al ritiro del tesserino medesimo nell'ipotesi di cessazione temporanea o definitiva dell'attività». Pertanto, nel caso in cui il promotore di servizi finanziari comunichi alla commissione regionale, ai sensi del citato art. 12, comma 2, del regolamento n. 5388/1991, la variazione dell'intermediario per il quale opera, nessuna disposizione impone alla commissione medesima di accertare che il rapporto intercorrente tra la precedente SIM ed il promotore sia formalmente terminato, prima di rilasciare a quest'ultimo il tesserino aggiornato. 270 Del resto, la persistenza di vincoli contrattuali tra il promotore ed il precedente intermediario non assume particolare rilievo in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, seconda parte, della legge n. 1/1991, ai sensi delle quali l'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare. Ai fini del rispetto di tali norme, infatti, ciò che rileva è lo svolgimento in concreto dell'attività promozionale, e non la mera sussistenza di formali rapporti tra promotore ed intermediario, se non resi operativi. IL PRESIDENTE Enzo Berlanda ____________ nota: 1. Ora art. 11, regolamento n. 10629/97, così come successivamente modificato e integrato. 271