Indice - Consob

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Indice
Disciplina dell'albo
Iscrizione all'albo:
− in generale
− requisiti di onorabilità
− situazioni impeditive
− titolo di studio
− prova valutativa
− iscrizione di diritto
− contributo annuo di vigilanza
Cancellazione dall'albo e successiva reiscrizione
Commissioni regionali e provinciali
Albo unico nazionale dei promotori finanziari
Attività dei promotori finanziari
In generale
Regole di comportamento
Conservazione della documentazione
Incompatibilità:
− promotore e consulenza
− promotore ed assunzione di cariche presso società
− altre incompatibilità
Promotori finanziari:
Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − In generale
(art. 31, d. lgs. n. 58/1998)
• iscrizione e concreto esercizio dell`attivita`
Un promotore finanziario può rimanere iscritto al relativo albo anche nel
caso in cui non sia legato ad alcun soggetto abilitato.
risp. ques. n.
1047275/2001
Vai agli atti
• semplificazione della procedura di iscrizione all`Albo
La Commissione ha chiarito alcuni aspetti connessi al coordinamento
della disciplina delle certificazioni amministrative, introdotta dal
regolamento (d.P.R. n. 403/1998) di attuazione della legge n. 127/1997,
con la normativa Consob riguardante la documentazione da produrre
con l'istanza di iscrizione all'albo dei promotori finanziari.
com. n.
99023649/1999
Vai agli atti
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Promotori finanziari:
Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Requisiti di onorabilita`
(art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 1, regolamento Ministro
dell'economia e delle finanze n. 472/1998)
• preclusioni all`accesso all`Albo: natura
Le preclusioni all'accesso all'albo dei promotori finanziari, disposte dall'art.
1, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze
n. 472/1998, devono essere qualificate come effetti penali della sentenza di
condanna e non come pena accessoria.
com. n.
51191/2000
Vai agli atti
• preclusioni all`accesso all`albo:
rilevanza della sospensione condizionale della pena
Ai soggetti condannati con concessione del beneficio della sospensione
condizionale ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza
fissata dal regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n.
472/1998 non può essere negato in via automatica l'accesso o la
permanenza nell'albo dei promotori finanziari, essendo invece
necessaria una valutazione di natura discrezionale da svolgersi caso per
caso in considerazione della effettiva incidenza del reato sull'attitudine
del soggetto all'espletamento dell'attività di promotore finanziario.
com. n.
3025269/2003
Vai agli atti
• preclusioni all`accesso all`Albo:
irrilevanza dell`estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di condanna a
pena condizionalmente sospesa
L'estinzione del reato per decorso del tempo (art. 167 c.p.) nel caso di
condanna a pena condizionalmente sospesa non elimina gli effetti
penali della condanna, ivi compresa l'eventuale preclusione
com. n.
51191/2000 e n.
3025269/2003
3
all'accesso all'albo dei promotori finanziari (disposta sulla base di
valutazioni discrezionali da effettuarsi caso per caso, come chiarito
nella comunicazione n. 3025269/2003), che sono destinati a venir
meno solo con la pronuncia di una sentenza di riabilitazione.
risp. ques. n.
51987/2000
Vai agli atti
• preclusioni all`accesso all`Albo:
rilevanza dell`estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti
L'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti (artt. 167 c.p. e 445, comma 2, c.p.p.)
comporta l'eliminazione di ogni effetto penale della condanna, ivi
compresa la preclusione all'accesso all'albo dei promotori finanziari; in tali
ipotesi l'accoglimento della domanda di iscrizione all'albo non è
subordinato alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione.
com. n.
51191/2000
risp. ques. n.
51984/2000
Vai agli atti
• delitti contenuti nelle leggi speciali
I delitti di "Produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope" (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) rientrano nella categoria
dei delitti contro l'ordine pubblico, ai fini dell'applicazione dell'art. 1,
comma 1, lett. c), n. 3, del regolamento Ministro dell'economia e
delle finanze n. 472/1998.
Sono, infatti, ritenuti delitti preclusivi l'iscrizione all'albo non
solamente quelli di cui al libro II della c.p., corrispondenti alle
categorie contenute nella citata previsione regolamentare, ma
anche tutti quelli contenuti nelle leggi speciali che offendono i
medesimi beni giuridici, secondo il criterio dell'oggetto dell'offesa.
risp. ques. n.
99009261/1999 e n.
3023059/2003
Vai agli atti
• imprenditore individuale dichiarato fallito
L'iscrizione all'albo dell'imprenditore individuale dichiarato fallito e del
socio illimitatamente responsabile al quale si è esteso il fallimento della
società, presuppone che sia intervenuta la loro riabilitazione, ossia che
siano decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento ed essi abbiano
dato prove effettive e costanti di buona condotta.
risp. ques. n.
1009927/2001
Vai agli atti
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Promotori finanziari:
Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Situazioni impeditive
(art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 2, regolamento Ministro
dell'economia e delle finanze n. 472/1998)
• esponenti aziendali di imprese sottoposte a: fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o procedure equiparate
Il divieto, di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia
e delle finanze n. 472/1998 (divieto di iscrizione all'albo dei promotori
finanziari per coloro che hanno svolto, almeno per i due esercizi precedenti
l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione
o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta
amministrativa o a procedure equiparate) decorre dall'adozione del
provvedimento con cui viene dichiarato il fallimento ovvero del decreto con
cui viene disposta la liquidazione coatta amministrativa da parte
dell'Autorità che ha la vigilanza sull'impresa.
risp. ques. n.
51174/2000
Vai agli atti
• esponenti aziendali di imprese sottoposte a:
concordato preventivo
Il concordato preventivo, pur presentando affinità di struttura e di effetti con
il fallimento e con le altre procedure concorsuali, non può essere
considerato quale procedura equiparata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Pertanto,
agli esponenti aziendali di un'impresa in concordato preventivo non si
applica il divieto di iscrizione all'albo dei promotori finanziari previsto dalla
norma stessa.
risp. ques. n.
51174/2000
Vai agli atti
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Promotori finanziari:
Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Titolo di studio
(art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 3, comma 1, regolamento Ministro
dell'economia e delle finanze n. 472/1998)
• mancanza di titolo di studio idoneo
Il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 1, del
regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998
rappresenta un requisito inderogabile per l'iscrizione all'albo dei
promotori finanziari; conseguentemente l'esperienza professionale di cui
all'art. 4 del citato regolamento ministeriale (nel caso di specie essere
stato agente di cambio) esonera coloro che la hanno acquisita dal
superamento della prova valutativa, altrimenti necessaria ai fini
dell'iscrizione all'albo, ma non elimina l'obbligo, per gli stessi, di
possedere il titolo di studio richiesto.
risp. ques. n.
2008436/2002
Vai agli atti
• diploma di durata quadriennale e titoli rilasciati dalle accademie delle belle arti
Il diploma quadriennale non completato dall'anno integrativo, ma dal
conseguimento del titolo accademico della scuola delle belle arti, non
può considerarsi titolo di studio idoneo al fine dell'iscrizione all'albo dei
promotori finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento
Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti, né il diploma
rilasciato a seguito di corso quadriennale, né il titolo accademico della
scuola delle belle arti sono idonei a soddisfare la previsione normativa.
In particolare, i titoli rilasciati dalle accademie delle belle arti, in base
alla normativa vigente, non possono considerarsi equivalenti ai diplomi
di istruzione secondaria superiore, trattandosi di titoli di studio autonomi
di cultura specializzata, valevoli solo per le attività per le quali sono stati
conferiti.
risp. ques. n.
99079012/1999
Vai agli atti
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• diplomi rilasciati dai conservatori di musica
I diplomi rilasciati dai conservatori di musica non possono considerarsi
equivalenti ai diplomi di istruzione secondaria superiore, il cui possesso è
richiesto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento Ministro dell'economia e
delle finanze n. 472/1998, per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari,
trattandosi di titoli di studio autonomi di cultura specializzata, valevoli
solo per le attività per le quali sono stati conferiti.
risp. ques. n.
1086204/2001
Vai agli atti
• valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri: attribuzione alla Consob
E' attribuita inderogabilmente alla Consob la valutazione relativa alla
equipollenza dei titoli di studio esteri rispetto al grado di istruzione richiesto
ai fini dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari: la documentazione in
possesso delle commissioni regionali e provinciali, concernente il titolo di
studio conseguito all'estero da parte di un soggetto che intende ottenere
l'iscrizione all'albo, deve essere trasmessa alla Consob per la valutazione
in argomento.
risp. ques. n.
75157/2000
Vai agli atti
• valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri:
documentazione necessaria
La Consob, per formulare alle commissioni regionali e provinciali di volta
in volta richiedenti un giudizio di equipollenza dei titoli di studio esteri ex
art. 3 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n.
472/1998, richiede che venga prodotta la seguente documentazione: a)
originale del diploma conseguito; b) traduzione ufficiale del titolo; c) un
atto di legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero, ovvero l'apposizione del timbro "Apostille"
previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; d) una
"dichiarazione di valore in loco" a cura della rappresentanza diplomatico
consolare italiana competente per territorio, dalla quale risultino la natura
giuridica e il livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, l'indirizzo
formativo e la completezza e regolarità del percorso di studi complessivo
seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifica del numero
complessivo degli anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il
suo conseguimento. Nell'eventualità che il soggetto richiedente sia
iscritto presso un'università italiana, la documentazione attestante
l'avvenuta iscrizione costituisce elemento decisivo al fine del rilascio di
un giudizio positivo di equipollenza da parte della Consob.
risp. ques. nn.
65165/2000
69314/2000
1023088/2001
1042194/2001
Vai agli atti
Qualora i titoli di studio esteri siano stati conseguiti al termine di un
periodo scolastico di undici anni, è richiesto, oltre al diploma originale
degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il
superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi
universitari.
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• valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri:
diploma di laurea
Il titolo di studio estero considerato ai fini della valutazione di equipollenza
può consistere anche in un diploma di laurea, in quanto il diploma di scuola
secondaria superiore rappresenta la soglia minima di istruzione richiesta.
risp. ques. n.
75157/2000
Vai agli atti
8
Promotori finanziari:
Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Prova valutativa
(art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 3, comma 2, regolamento Ministro
dell'economia e delle finanze n. 472/1998)
• natura della prova valutativa
La prova valutativa per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari,
prevista dall'art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, costituisce a tutti gli
effetti un esame di Stato, di cui presenta le caratteristiche.
risp. ques. n.
98080357/1998
Vai agli atti
• composizione della commissione esaminatrice
La composizione della commissione esaminatrice dell'esame di
idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari coincide con la
composizione della commissione regionale e/o provinciale per l'albo
dei promotori finanziari (art. 9, comma 1, lett. c), del regolamento n.
10629/1997).
Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari,
anche quando presiedono, in qualità di commissioni esaminatrici, allo
svolgimento dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo, sono
validamente costituite quando siano presenti tutti e tre i membri
effettivi, eventualmente sostituiti, in caso di impedimento di taluno di
questi, dai rispettivi membri supplenti.
risp. ques. nn.
98072856/1998
97005493/1997
Vai agli atti
• necessita` di sostenere la prova scritta e la prova orale nell`ambito della stessa
sessione di esame
9
Nel caso in cui il candidato aspirante promotore finanziario abbia sostenuto
e superato la prova scritta, dovrà sostenere la prova orale nell'ambito della
stessa sessione di esame.
risp. ques. n.
79898/2000
Vai agli atti
• reiscrizione senza prova valutativa
Qualora il promotore chieda di essere cancellato dall'albo, lo stesso può
essere nuovamente iscritto su propria domanda, senza dover sostenere
un'ulteriore prova valutativa.
risp. ques. n.
1068752/2001
Vai agli atti
10
Promotori finanziari:
Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Iscrizione di diritto
(art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 4, regolamento Ministro
dell'economia e delle finanze n. 472/1998)
• interpretazione tassativa dell`art. 4
La ratio della disciplina dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori
finanziari ed anche il tenore letterale della stessa inducono a
considerare l'esenzione dalla prova valutativa riservata esclusivamente
alle specifiche figure professionali elencate nell'art. 4 del regolamento
Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 e non anche a
quelle estere corrispondenti, né tantomeno ai soggetti in possesso del
mero titolo abilitativo all'esercizio di una delle professioni stesse. Ne
discende, pertanto, che le specifiche figure professionali elencate nel
citato regolamento ministeriale non sono suscettibili di interpretazione
estensiva e analogica. (Vedi anche le massime "amministratore
delegato di una sim", "presidente o membro del consiglio di
amministrazione di sim" ed "esperienza professionale maturata presso
sgr: validità").
risp. ques. nn.
99071979/1999
1047369/2001
1050703/2001
1064732/2001
1073058/2001
Vai agli atti
• titolo abilitativo all`attivita` di "conseiller financier"
Non è esentato dal superamento della prova valutativa prevista dall'art. 3
del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, colui
che ha conseguito il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di "conseiller
financier", non rientrando in nessuna delle figure professionali elencate
nell'art. 4 del citato regolamento ministeriale.
risp. ques. n.
1050703/2001
Vai agli atti
• agenti assicurativi
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L'accesso all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova
valutativa non è consentito agli agenti assicurativi, non essendo tale
categoria ricompresa nel novero di "coloro che hanno acquisito una
specifica esperienza professionale" avendo svolto una delle attività
individuate nell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle
finanze n. 472/1998.
risp. ques. nn.
3540/2000
40071/2000
Vai agli atti
• negoziatori abilitati ai sensi dell`art. 7, comma 2, legge n. 1/1991
La previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del regolamento Ministro
dell'economia e delle finanze n. 472/1998 si riferisce esclusivamente ai
negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991 e
non può quindi essere estesa ad altre figure di negoziatore.
risp. ques. n.
99071979/1999
Vai agli atti
• negoziatori individuati dalla Borsa Italiana spa
I soggetti negoziatori presi in considerazione dalla Borsa Italiana spa (e
cioè i negoziatori forniti di una "adeguata qualificazione professionale"
individuati dal consiglio di amministrazione della Borsa Italiana spa con
provvedimento del 25 ottobre 1999, "ai fini dell'ammissione e della
permanenza degli operatori ai mercati gestiti dalla Borsa Italiana spa")
non sono esonerati dalla prova valutativa.
risp. ques. n.
2007074/2002
Vai agli atti
• esperienza professionale maturata presso banche e sim
La professionalità rilevante, ai sensi dell'art. 4, lett. c) e d), del
regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, per
l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari si deve ritenere
collegata allo svolgimento di una (o più) delle attività inerenti ai servizi
di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998, e non anche ai servizi
accessori, per un periodo di tempo che, seppure non continuativo, sia
stato pari, complessivamente, ad almeno tre anni.
E' irrilevante, ai fini dell'iscrizione all'albo con esonero dalla prova
valutativa, l'esperienza professionale maturata in epoca precedente
all'entrata in vigore della legge n. 1/1991.
com. nn.
98021215/1998
1069070/2001
risp. ques. n.
3068443/2003
Vai agli atti
• funzionario addetto al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della
banca
L'espressione "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" è
intesa in senso ampio, includendo non solo gli strumenti finanziari
previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 415/1996 (ora art. 1 d.lgs. n. 58/1998),
com. n.
98021215/1998
risp. ques. n.
12
bensì anche "gli altri prodotti finanziari della banca ad essi assimilabili".
Per l'individuazione del concetto di prodotti finanziari occorre fare
riferimento all'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998, che
definisce tali "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di
natura finanziaria"; ne consegue che possono ricomprendersi nella
definizione i prodotti finanziari "di raccolta" e non anche quelli "di
erogazione".
51086/2000
3068443/2003
Vai agli atti
L'attività di "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" non
va intesa in senso restrittivo e riferita soltanto alla commercializzazione
svolta presso la rete operativa (filiali). Perché ricorra, infatti, la qualifica
di funzionario addetto al settore della commercializzazione, è
necessario e sufficiente che il funzionario abbia assunto responsabilità
dirette nell'ambito dell'attività di commercializzazione, così acquisendo
l'esperienza professionale che giustifica l'esonero dalla prova valutativa,
altrimenti occorrente per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari.
• responsabile commerciale
L'attività svolta presso una filiale di banca dal responsabile commerciale,
inteso come figura ricoprente un ruolo di vertice nel settore della
commercializzazione dei prodotti finanziari, con poteri decisionali e
responsabilità superiori rispetto ai singoli funzionari addetti al medesimo
settore, rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del
regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998.
risp. ques. n.
3068443/2003
Vai agli atti
• quadro direttivo di 1° livello e vice responsabile di filiale
Non è in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione di
diritto all'albo dei promotori finanziari l'istante che abbia prestato la
propria attività lavorativa presso una banca in qualità di "quadro direttivo
di 1° livello" (a norma del CCNL Abi dell'11 luglio 1999) e di "vice
responsabile di filiale". Infatti la qualifica di quadro direttivo di 1° livello
non è equiparabile a quella di funzionario e la qualifica di vice
responsabile di un'unità operativa non configura l'ipotesi di preposizione
alla responsabilità di un'unità operativa, prevista dall'art. 4, comma 1, del
regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998.
risp. ques. nn.
1047369/2001
4019200/2004
Vai agli atti
• quadro direttivo di 2° livello
Non è in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione di
diritto all'albo dei promotori finanziari l'istante che abbia prestato la
propria attività lavorativa presso una banca in qualità di "quadro direttivo
di 2° livello", in quanto, ai sensi del CCNL Abi dell'11 luglio 1999, nella
suddetta categoria sono stati collocati i soggetti appartenenti alla
risp. ques. n.
2024801/2002
Vai agli atti
13
precedente categoria dei "Quadri Super". La qualifica di quadro direttivo
di 2° livello non è pertanto equiparabile a quella di funzionario.
• assenza della qualifica di funzionario del soggetto istante
L'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova
valutativa di chi non abbia rivestito la qualifica di funzionario,
presuppone l'acquisizione di un'esperienza professionale conseguente
all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti responsabilità decisionali
in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di
investimento, come individuati dal d.lgs. n. 58/1998, in qualità di
preposto a (o di responsabile di) una dipendenza o altra unità operativa
ed è strettamente correlata all'assunzione di tali posizioni.
L'abituale presentazione alla clientela in qualità di funzionario non
costituisce requisito sufficiente per l'iscrizione di diritto all'albo dei
promotori finanziari, per la quale si richiede, ai sensi dell'art. 4 del
regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, che
l'interessato, in assenza dell'inquadramento con la qualifica contrattuale
di funzionario, sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità
operativa, ovvero responsabile della stessa.
com. n.
1069070/2001
risp. ques. nn.
38962/2000
66534/2000
1023094/2001
1050420/2001
1068755/2001
1068761/2001
Vai agli atti
• sostituto del responsabile di unita` operativa, reggente, vice−reggente
La qualità di "sostituto" del responsabile di un'unità operativa, ovvero di
reggente o vice−reggente dell'unità stessa non è sufficiente a far
acquistare la specifica esperienza professionale richiesta dal comma 1,
dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n.
472/1998, ai fini dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari.
risp. ques. n.
1069052/2001
Vai agli atti
• concetto di unita` operativa
L'espressione "unità operativa" può essere interpretata in senso ampio,
sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come
comprensiva delle varie articolazioni organizzative nelle quali sono
suddivise le banche e le imprese di investimento.
Solo queste ultime, tenuto conto della propria articolazione
organizzativa ufficiale, sono in grado di certificare che un proprio
dipendente sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità
operativa o che comunque sia stato responsabile della stessa, che sia
stato addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n.
58/1998, e che abbia svolto mansioni effettivamente implicanti
assunzione di responsabilità decisionali.
com. n.
98021215/1998
risp. ques. nn.
30339/2000
1023131/2001
1069051/2001
1069052/2001
2014598/2002
Vai agli atti
14
Non è necessario che l'unità operativa o la dipendenza a cui l'istante sia
preposto o di cui sia responsabile siano destinate esclusivamente allo
svolgimento di servizi di investimento.
• amministratore delegato di una sim
L'esercizio della carica di amministratore delegato di una sim per un
periodo superiore a tre anni costituisce presupposto idoneo per ottenere
l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, pur non rientrando
tale figura tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del regolamento
Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti i requisiti
previsti dal citato articolo rappresentano condizioni minime in presenza
delle quali l'esperienza professionale maturata da un soggetto esonera lo
stesso dalla prova valutativa altrimenti necessaria per l'iscrizione all'albo.
risp. ques. n.
1073058/2001
Vai agli atti
• presidente o membro del consiglio di amministrazione di sim
La qualifica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di
una sim, pur non rientrando tra quelle indicate espressamente dall'art. 4
del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, non
preclude l'iscrizione "di diritto" all'albo dei promotori finanziari, in
presenza degli altri requisiti richiesti, sempre che i soggetti che rivestono
tali qualifiche siano (o siano stati) titolari di deleghe operative concernenti
la prestazione di servizi di investimento.
risp. ques. n.
3027873/2003
Vai agli atti
• responsabile del controllo interno
Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento
Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, che consente
l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, con esonero dalla prova
valutativa, tra gli altri, a coloro che abbiano acquisito una specifica
esperienza professionale avendo svolto l'attività di "responsabile del
controllo interno" presso una banca, la figura del "responsabile del
controllo interno" non deve essere ricondotta ad una o ad entrambe le
qualifiche precedentemente richiamate dalla norma (personale preposto
e funzionario di banca), ma va considerata autonomamente e va riferita
ad un soggetto che sia a capo di un'unità operativa svolgente funzioni di
controllo interno.
com. n.
99052230/1999
risp. ques. nn.
1035077/2001
2024801/2002
Vai agli atti
La figura di "responsabile del controllo interno", richiamata dall'art. 4,
comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n.
472/1998, non coincide con il titolare di una filiale o con il responsabile
del controllo interno di un'unità operativa, bensì con il responsabile
dell'intera funzione di controllo interno della banca, previsto dall'art. 57
del regolamento intermediari per lo svolgimento di funzioni di controllo
15
interno sia presso le banche autorizzate alla prestazione dei servizi di
investimento sia presso le sim.
• esperienza professionale maturata presso banche ed imprese di investimento
comunitarie
E' ammissibile, ai fini dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con
esonero dalla prova valutativa, anche l'esperienza professionale
maturata presso banche o imprese di investimento comunitarie,
autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro Paese di
origine. L'esperienza professionale maturata deve riferirsi ai servizi di
investimento di cui all'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, nonché ai
servizi di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, elencati nelle
sezioni A e C della tabella allegata al decreto medesimo e autorizzati
nello Stato comunitario di origine. In tal caso la dichiarazione resa dal
rappresentante legale della società, attestante l'esperienza
professionale maturata, dovrà specificare che l'attività richiesta è stata
svolta con una qualifica o posizione equivalente a quella prevista
dall'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del regolamento Ministro dell'economia
e delle finanze n. 472/1998.
com. nn.
99060435/1999
18207/2000
risp. ques. n.
98098102/1998
Le "dichiarazioni autentiche" che, ai sensi del comma 3, dell'art. 4 del
regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998,
devono essere rilasciate dalle società comunitarie, devono indicare, in
premessa, gli estremi dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di
investimento rilasciata al soggetto dichiarante dall'autorità del Paese di
origine (elementi di identificazione del provvedimento, indicazione
dell'autorità che lo ha adottato e relativo periodo di validità) e la
specificazione dei servizi autorizzati. Le commissioni regionali e
provinciali dovranno verificare, nel caso in cui il soggetto che richiede
l'iscrizione all'albo dei promotori sia stato addetto ad un servizio di
investimento, che nello stesso periodo l'intermediario dichiarante fosse
autorizzato alla prestazione del medesimo servizio.
Vai agli atti
• esperienza professionale maturata presso banche ed imprese di investimento
extracomunitarie
L'esperienza professionale maturata presso una banca o un'impresa di
investimento extracomunitaria assume rilevo ai fini dell'accesso all'albo dei
promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa − ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lett. c) e d), del regolamento Ministro dell'economia e delle
finanze n. 472/1998 − solo nel caso in cui l'attività sia stata svolta, per il
periodo prescritto, presso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di
investimento in Italia ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 58/1998, con o
senza stabilimento di succursali.
com. n.
18207/2000
Vai agli atti
16
• esperienza professionale maturata presso sgr: validita`
L'art. 4, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle
finanze n. 472/1998 − che consente l'iscrizione all'albo dei promotori
finanziari, con esonero dalla prova valutativa, tra gli altri, a coloro che
hanno acquisito una specifica esperienza professionale nel settore dei
servizi di investimento presso "banche o imprese di investimento" −
può essere interpretato nel senso di ritenervi inclusi anche gli addetti al
servizio di gestione individuale di portafogli di investimento presso sgr;
ciò in quanto il predetto servizio di investimento rientra tra quelli nei
quali la prescritta esperienza professionale può essere maturata e
l'esperienza stessa sarebbe acquisita presso imprese che, pur
essendo di tipo differente da "banche o imprese di investimento",
operano nello stesso settore.
risp. ques. nn.
99025486/1999
50465/2000
Vai agli atti
• esperienza professionale maturata presso sgr:
"responsabile amministrativo" dei fondi comuni di investimento
Un funzionario di una sgr che svolga da oltre un triennio la funzione di
direttore amministrativo e, nell'ambito di detta funzione, sia "responsabile
amministrativo dei Fondi" non può essere iscritto nell'albo dei promotori
finanziari con esonero dalla prova valutativa. La funzione di "responsabile
amministrativo" non vale a qualificare il funzionario della sgr come
"addetto" ad uno dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998.
Perché una simile qualifica ricorra è necessario, infatti, che il funzionario
abbia assunto responsabilità dirette nella prestazione del servizio, così
acquisendo l'esperienza professionale che giustifica l'esonero dalla prova
valutativa altrimenti occorrente per l'iscrizione all'albo.
risp. ques. n.
16885/2000
Vai agli atti
• esperienza professionale maturata presso sgr:
addetti al servizio di gestione collettiva
Non sono legittimati all'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari gli
addetti al servizio di gestione collettiva del risparmio presso sgr, in quanto
tale settore non rientra tra i servizi di investimento di cui all'art. 4 del
regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998.
risp. ques. n.
50465/2000
Vai agli atti
• esperienza professionale maturata presso Poste Italiane spa
Rientrano tra i soggetti legittimati all'iscrizione all'albo dei promotori
finanziari con esonero dalla prova valutativa anche gli addetti, presso
Poste Italiane spa, ai servizi di investimento di cui all'art. 12, comma 1,
del d.P.R. n. 144/2001, rientrando tale fattispecie nella previsione
normativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro
dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti, in presenza
risp. ques. n.
2040948/2002
Vai agli atti
17
dell'espressa equiparazione operata dal d.P.R. n. 144/2001 di Poste
Italiane spa alle banche nazionali, la previsione di cui all'art. 4, comma 1,
lett. c), del citato regolamento ministeriale − che attribuisce rilevanza
all'attività svolta da alcune categorie di dipendenti di banca che abbiano
maturato una specifica esperienza professionale nella prestazione di
servizi di investimento − appare direttamente applicabile alle medesime
categorie di dipendenti di Poste Italiane spa che abbiano maturato
analoghe esperienze per un periodo di tempo pari ad almeno tre anni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 144/2001.
• esperienza acquisita presso societa` commissionarie di borsa
L'aver ricoperto la carica di direttore generale ovvero le mansioni di
gestore patrimoniale di una commissionaria di borsa (per un periodo di
tempo non inferiore a tre anni) non rientra tra le attività previste dall'art.
4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998,
per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. L'interpretazione
estensiva del regolamento n. 472/1998, sulla base del criterio dell'attività
esercitata piuttosto che su quello della tipologia del soggetto per conto
del quale l'attività viene svolta, può consentirsi, valutati i singoli casi
concreti, solo per le attività di intermediazione mobiliare disciplinate
dalla legge n. 1/1991 (e dalla normativa successiva) ed esercitate da
banche ed imprese di investimento o da soggetti a queste assimilabili,
ma non anche per le attività esercitate precedentemente da soggetti che
non avevano i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 2, della legge n.
1/1991 per ottenere l'iscrizione all'albo sim.
risp. ques. nn.
1064732/2001
1072479/2001
Vai agli atti
• dichiarazione prevista dall`art. 18 ter della legge n. 1/1991
La dichiarazione prevista dall'art. 18 ter della legge n. 1/1991 − avente lo
scopo di permettere ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della
legge n. 1/1991, esercitavano le attività di cui all'art. 1, comma 1, della
menzionata legge, di continuare ad esercitarle fino al termine di dodici
mesi dalla data della sua entrata in vigore − non consente l'iscrizione di
diritto all'albo dei promotori finanziari, per ottenere la quale occorre aver
acquisito una specifica esperienza professionale nello svolgimento delle
attività previste dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle
finanze n. 472/1998.
risp. ques. n.
43076/2000
Vai agli atti
• dichiarazione attestante l`esperienza professionale acquisita: soggetti legittimati a
rilasciarla
L'esperienza professionale necessaria per l'iscrizione di diritto all'albo
dei promotori finanziari deve risultare dalla dichiarazione di cui ai commi
3 e 4 dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze
com. n.
99052230/1999
risp. ques. n.
18
n. 472/1998, che la società è tenuta a rilasciare all'interessato. Solo la
società, infatti, tenuto conto della propria articolazione organizzativa, è
in grado di certificare che un proprio dipendente sia stato preposto ad
una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che comunque sia stato
responsabile della stessa e che sia stato effettivamente addetto ad uno
dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58/1998.
30339/2000
Vai agli atti
La dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso
banche o imprese di investimento, abilitante all'iscrizione all'albo dei
promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa, potrà essere
resa, oltre che dal rappresentante legale dell'istituto, anche da soggetti
che, provvisti di firma sociale ai sensi dello statuto, siano preposti alla
gestione e amministrazione del personale.
• dichiarazione attestante l`esperienza professionale acquisita:
natura e contenuto
La dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso
banche o imprese di investimento deve indicare, in modo specifico, le
mansioni del soggetto istante, individuate in relazione alle attività
previste dal regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n.
472/1998, e le funzioni dello stesso in rapporto alla struttura
organizzativa della banca o della società presso la quale il richiedente
l'iscrizione svolge o abbia svolto l'attività.
com. nn.
98021215/1998
1069070/2001
risp. ques. nn.
62848/2000
1072476/2001
Vai agli atti
Il rilascio della dichiarazione è finalizzato ad attestare il possesso, in
capo al richiedente, dei requisiti di professionalità necessari per
l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari; per cui − ove tali
requisiti di professionalità non sussistano − non può ravvisarsi in capo
alla banca o all'impresa d'investimento uno specifico obbligo di
rilasciare tale dichiarazione. In nessun caso, comunque, alla banca e
all'impresa di investimento è rimessa una valutazione sostanziale circa
la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di professionalità
necessari per l'iscrizione di diritto all'albo, essendo la dichiarazione
autentica una mera dichiarazione di scienza diretta al semplice
accertamento di fatti oggettivi (vale a dire ad attestare l'unità
organizzativa alla quale il richiedente l'iscrizione all'albo è stato
preposto o della quale è stato responsabile, le mansioni ricoperte e il
relativo periodo di svolgimento).
L'obbligo da parte delle banche e imprese di investimento di rilasciare
ai propri dipendenti la dichiarazione attestante i requisiti di
professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori
finanziari sussiste anche nel caso in cui gli stessi non abbiano alcun
interesse attuale all'iscrizione stessa, non potendo svolgere, in quanto
dipendenti di banca, l'attività di promotore finanziario per altri
intermediari.
19
Nella dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita
presso banche o imprese di investimento non dovrà essere fatta
menzione né dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per
destituzione, né dell'esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari
adottati nei confronti del richiedente nell'esercizio delle mansioni allo
stesso affidate, essendo la dichiarazione di cui trattasi finalizzata al
solo accertamento dei requisiti professionali per l'accesso all'albo dei
promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa. Il soggetto
presso il quale il richiedente ha svolto la propria attività è quindi tenuto
a rilasciare la dichiarazione autentica qualora l'aspirante promotore
possegga i requisiti di professionalità richiesti dal citato regolamento
ministeriale, indipendentemente dall'esistenza di provvedimenti
disciplinari a carico dello stesso, data la non incidenza di questi ultimi
sui requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo con esonero dalla prova
valutativa.
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all`esperienza professionale
acquisita: suo rilascio
L'attestazione dell'esperienza professionale acquisita presso banche o
imprese di investimento, abilitante all'iscrizione all'albo dei promotori
finanziari con esonero dalla prova valutativa, può anche risultare da
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge n.
15/1968 e all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata nelle forme di cui
all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere sottoscritta
dall'aspirante promotore finanziario in presenza del dipendente addetto
a riceverla ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente
l'iscrizione all'albo.
com. nn.
99023649/1999
1069070/2001
risp. ques. nn.
1021224/2001
1072476/2001
Vai agli atti
La possibilità da parte di una banca di invitare i propri dipendenti − che
abbiano chiesto alla banca stessa l'attestazione dei requisiti di
professionalità − di provvedervi mediante autocertificazione attiene ad
una valutazione di opportunità rimessa alla banca interessata che,
come tale, esula dalle competenze della Consob.
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all`esperienza professionale
acquisita:
controlli sulla dichiarazione sostitutiva
Nel caso in cui l'attestazione relativa ai requisiti di professionalità
richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari risulti da
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le commissioni regionali,
alle quali compete la verifica del possesso, da parte del richiedente, dei
com. n.
99023649/1999
Vai agli atti
20
requisiti prescritti, provvedono a richiedere conferma scritta di quanto
dichiarato dal richiedente ai soggetti aventi titolo al rilascio
dell'attestazione, presso le banche o le imprese di investimento.
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all`esperienza professionale
acquisita:
obblighi delle banche e delle sim nei confronti delle commissioni regionali
Pur non ravvisandosi l'obbligo per la banca e l'impresa di investimento di
rilasciare la dichiarazione autentica di cui all'art. 4, comma 3, del
regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 nel caso
in cui il soggetto istante non sia in possesso dei requisiti di
professionalità previsti dal citato regolamento ministeriale, queste
dovranno sempre consentire alle commissioni regionali (alle quali
compete la verifica del possesso in capo al richiedente dei requisiti
prescritti per l'iscrizione) di verificare la veridicità del contenuto delle
autocertificazioni presentate − secondo quanto previsto dal d.P.R. n.
445/2000 − dagli aspiranti promotori, fornendo conferma scritta di quanto
dagli stessi dichiarato.
com. n.
1069070/2001
Vai agli atti
21
Promotori finanziari:
Disciplina dell'Albo − Iscrizione all'Albo − Contributo annuo di vigilanza
(art. 17, regolamento n. 10629/1997)
• contributo annuo di vigilanza
Il contributo di vigilanza è dovuto dai promotori che risultano iscritti
all'albo alla data del 2 gennaio dell'anno di competenza del contributo,
indipendentemente dalla circostanza dell'effettivo svolgimento
dell'attività. Pertanto, l'obbligo di pagamento del contributo annuale di
vigilanza cessa solo a seguito di cancellazione dall'albo. Il promotore
iscritto all'albo che si astiene dallo svolgimento dell'attività non ha diritto
ad alcuna riduzione del contributo.
risp. ques. n.
1068752/2001
Vai agli atti
• cancellazione a domanda e pagamento del contributo di vigilanza
Nel caso di delibere di cancellazione a domanda, ai fini del pagamento
del contributo di vigilanza, si tiene conto della data della deliberazione da
parte della Consob e non del momento in cui la deliberazione stessa è
portata a conoscenza dell'interessato. Pertanto, per non risultare
assoggettati al pagamento del contributo di vigilanza, gli interessati
devono presentare la relativa istanza di cancellazione al più tardi entro il
3 novembre dell'anno precedente; ciò in quanto l'art. 18, commi 2 e 5,
del regolamento n. 10629/1997 fissa la durata massima dell'istruttoria
finalizzata ad accordare la cancellazione in sessanta giorni (di cui trenta
riservati alla competente commissione regionale e trenta alla Consob).
risp. ques. n.
1056054/2001
Vai agli atti
• reiscrizione del promotore cancellato per omesso pagamento del contributo di
vigilanza
22
In base all'art. 18, comma 7, del regolamento n. 10629/1997, il
promotore finanziario cancellato dall'albo per omesso pagamento del
contributo di vigilanza, per poter essere nuovamente iscritto deve aver
sanato per intero la propria posizione debitoria nei confronti della
Consob, inclusi gli interessi di mora nella misura legale.
risp. ques. n.
1056054/2001
Vai agli atti
• riscossione coattiva
Il mancato pagamento del contributo comporta l'avvio della procedura di
riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994. Le
disposizioni che regolano lo svolgimento di tale procedura impongono
l'obbligo di notificare ai soggetti che non hanno versato il contributo nei
termini ordinariamente previsti un invito di pagamento (sollecito)
contenente l'indicazione di un termine ulteriore di pagamento.
risp. ques. n.
1056054/2001
Vai agli atti
23
Promotori finanziari:
Disciplina dell'Albo − Cancellazione dall'Albo e successiva reiscrizione
(art. 18, regolamento n. 10629/1997)
• cancellazione dall`Albo: decorrenza del termine di efficacia
Poiché le delibere Consob relative a promotori finanziari divengono
efficaci nel momento in cui vengono portate a conoscenza del
destinatario, è da questo momento che acquista efficacia anche la
cancellazione dall'albo che, pertanto, non ha alcun effetto retroattivo e
non incide minimamente sui contratti stipulati dal promotore prima della
cancellazione, che rimangono perfettamente validi e produttivi di effetti.
risp. ques. n.
1056054/2001
Vai agli atti
• reiscrizione del promotore cancellato: decorrenza del termine di efficacia
La reiscrizione del promotore finanziario già cancellato a domanda o per
mancato pagamento del contributo di vigilanza viene disposta con una
nuova delibera che acquista efficacia dal momento in cui viene portata a
conoscenza dell'interessato; è perciò esclusa la possibilità di ripristino
della precedente decorrenza.
risp. ques. n.
1056054/2001
Vai agli atti
• reiscrizione del promotore cancellato per omesso pagamento del contributo di
vigilanza
In base a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, del regolamento n.
10629/1997, il promotore finanziario cancellato dall'albo per omesso
pagamento del contributo di vigilanza, per poter essere nuovamente
iscritto deve aver sanato per intero la propria posizione debitoria nei
confronti della Consob, inclusi gli interessi di mora nella misura legale.
risp. ques. n.
1056054/2001
Vai agli atti
24
• reiscrizione del promotore cancellato a domanda
Qualora il promotore chieda di essere cancellato dall'albo, lo stesso può
essere nuovamente iscritto su propria domanda, senza dover sostenere
un'ulteriore prova valutativa.
risp. ques. n.
1068752/2001
Vai agli atti
• reiscrizione di promotori già iscritti in virtù di disposizioni transitorie
In base alla delibera n. 13915/2003, che ha modificato il regolamento n.
10629/1997, ai fini della reiscrizione all'albo dei promotori finanziari, si
applicano le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità vigenti
al momento della precedente iscrizione. La ratio della disposizione è di
evitare che il succedersi delle disposizioni e la conseguente modifica o
eliminazione dei precedenti requisiti di professionalità possa impedire di
fatto la reiscrizione all'albo, e quindi l'esercizio dell'attività di promotore
finanziario, a soggetti precedentemente dichiarati idonei. In tali casi, per
il richiedente sarà sufficiente autocertificare di essere già stato iscritto
all'albo, senza la necessità di dimostrare alcun altro requisito di
professionalità e fermo restando la verifica da parte delle competenti
Commissioni regionali e provinciali della sussistenza dei vigenti requisiti
di onorabilità nonché l'accertamento delle altre condizioni fissate dai
commi 6, 7 ed 8 dell'art. 18 del regolamento n. 10629/1997.
risp. ques. n.
3056471/2003
Vai agli atti
25
Promotori finanziari:
Disciplina dell'Albo − Commissioni regionali e provinciali
• composizione delle commissioni regionali e provinciali
Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari
sono validamente costituite quando siano presenti tutti e tre i membri
effettivi, eventualmente sostituiti, in caso di impedimento di taluno di
questi, dai rispettivi membri supplenti. L'espressa previsione della
nomina del membro supplente, contenuta nell'art. 5, comma 3, del
regolamento n. 10629/1997, trova ragione nella natura di collegio
perfetto delle suddette commissioni, i cui membri, in quanto designati
da centri di riferimento di diversi interessi economici, settoriali e
istituzionali, devono essere tutti presenti alle discussioni ed ai processi
deliberativi, proprio al fine di favorire la tutela degli interessi di cui sono
singolarmente portatori.
risp. ques. nn.
97005493/1997
98072856/1998
Vai agli atti
• incompatibilita` con la carica di presidente di commissione regionale
La carica di presidente di una commissione regionale per l'albo dei
promotori finanziari è incompatibile con lo svolgimento delle funzioni di
sindaco revisore di una banca; ciò in quanto l'art. 8, comma 2, del
regolamento n. 10629/1997 stabilisce che la suddetta carica di
presidente è incompatibile, tra l'altro, "con qualsiasi incarico" presso un
soggetto abilitato all'offerta fuori sede.
risp. ques. n.
97007579/1997
Vai agli atti
• promotori finanziari residenti all`estero
26
Nel caso in cui un promotore finanziario trasferisca la propria residenza
all'estero, la competente commissione regionale dovrà verificare che il
soggetto in argomento abbia eletto domicilio in Italia, ai sensi dell'art.
16, comma 1, del regolamento n. 10629/1997.
risp. ques. n.
98090749/1998
Vai agli atti
• obblighi dei promotori finanziari nei confronti delle commissioni regionali
Nel caso in cui la ristrutturazione societaria di un gruppo preveda il
conferimento di tutta la rete di promotori finanziari da una società ad
un'altra, rimane fermo l'obbligo per i promotori finanziari di comunicare
alle competenti commissioni regionali la variazione del soggetto
abilitato per conto del quale operano. La società che conferisce la rete
potrà effettuare, in nome e per conto degli stessi promotori, la prevista
comunicazione alle commissioni regionali competenti relativa alla
cessazione del rapporto in essere con gli stessi e la contestuale
attivazione del medesimo rapporto di agenzia con la società
conferitaria.
risp. ques. n.
99038841/1999
Vai agli atti
27
Promotori finanziari:
Disciplina dell'Albo − Albo unico nazionale dei promotori finanziari
(art. 12, regolamento n. 10629/1997)
• consultazione dell`Albo
Nessun ostacolo sussiste alla consultazione dell'albo unico nazionale dei
promotori finanziari e all'estrazione di copie dello stesso, trattandosi di un
albo pubblico, destinato alla massima diffusione e accessibile a chiunque
vi abbia interesse, nelle forme di pubblicazione attualmente in uso. Tale
albo è pubblicato, tra l'altro, sul sito internet della Consob, presso il quale
può essere consultato.
risp. ques. n.
66794/2000
Vai agli atti
• attivita` di elaborazione e pubblicazione dei dati tratti dall`Albo da parte di privati
L'attività consistente nell'elaborare e pubblicizzare via internet i dati
dell'albo da parte di privati può legittimamente compiersi solo in conformità
alle disposizioni della legge n. 675/1996 e secondo gli orientamenti
dell'Autorità garante della privacy. In assenza di un controllo diretto della
Consob, una simile forma di pubblicità dovrebbe prevedere l'apposita
avvertenza che i dati forniti "non sono assistiti da garanzia di ufficialità": ciò
per rendere evidente, a garanzia degli utenti, che la consultazione di dati
disponibili presso siti internet gestiti da privati non può considerarsi
equivalente a quella delle fonti ufficiali. Si ritiene inoltre opportuno che i
suddetti siti privati riportino anche l'indicazione che l'albo è liberamente
disponibile per la consultazione nelle forme di pubblicazione ufficiale curate
dalla Consob.
risp. ques. n.
66794/2000
Vai agli atti
28
Promotori finanziari:
Attività dei promotori finanziari − In generale
(artt. 30 e 31, d. lgs. n. 58/1998)
• generale applicabilita` della normativa concernente i promotori finanziari
La normativa regolamentare che disciplina l'attività dei promotori
finanziari si applica a tutti i promotori indipendentemente dal soggetto
per conto del quale operano, ossia a prescindere dal fatto che il
soggetto sia un oic (organismo di investimento collettivo) o un
intermediario.
risp. ques. n.
97005841/1997
Vai agli atti
• svolgimento dell`attivita` in un Paese comunitario diverso dall`Italia
Un promotore finanziario italiano può svolgere la propria attività in un
altro Stato comunitario − nei limiti in cui l'impresa di investimento per
la quale egli opera può prestare servizi di investimento in tale Paese
ai sensi dell'art. 26, d.lgs. n. 58/1998 − purché la sua attività sia
conforme all'ordinamento dello Stato estero in questione e sia svolta
nel rispetto dell'obbligo del monomandato.
Consob Informa n.
12/2000
Vai agli atti
• esercizio imprenditoriale dell`attivita` di promotore finanziario
Il promotore finanziario, legato all'intermediario per conto del quale opera
da un rapporto di agenzia o di mandato, qualora svolga la sua attività
secondo i canoni minimi previsti dall'art. 2082 c.c., può assumere la
veste di imprenditore.
risp. ques. n.
1005619/2001
Vai agli atti
• impresa familiare e associazione in partecipazione
29
Il promotore finanziario può svolgere la propria attività secondo lo
schema dell'impresa familiare di cui all'art. 230 c.c., a condizione che egli
assuma la veste di titolare dell'impresa e che i familiari svolgano attività
di carattere strumentale rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto
dell'impresa (es. servizi di segreteria); per lo svolgimento dell'attività il
promotore finanziario può utilizzare altresì lo schema contrattuale
dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss. c.c. a
condizione però che assuma la qualità di associante.
risp. ques. n.
1005619/2001
Vai agli atti
• organizzazione societaria dell`attivita` di promotore finanziario
Stante il carattere personale dell'attività di promotore finanziario, non è
ipotizzabile l'esercizio della stessa in comune con altri soggetti
attraverso modelli organizzativi societari.
risp. ques. nn.
1005619/2001 e
1085839/2001
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• attivita` di supervisione e coordinamento di promotori
Lo svolgimento di compiti di coordinamento delle risorse umane
costituite dai promotori, di organizzazione logistica dei locali e spazi da
questi utilizzati nonché di attività di supporto alla supervisione degli
stessi (rilevazione presenze, approvazione spese, ecc.) può essere
affidato anche a soggetti non iscritti all'albo dei promotori finanziari,
fermo restando che la supervisione dei promotori finanziari è di
esclusiva competenza e responsabilità della sim.
risp. ques. n.
98069878/1998
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• attivita` di segnalazione della clientela
L'attività di mera segnalazione della denominazione e della sede di
un intermediario autorizzato, nonché di generica enunciazione dei
pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività
promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario
relativamente ai servizi dallo stesso prestati, non rappresenta
un'offerta di servizi di intermediazione mobiliare e, quindi, ove svolta
fuori sede, non presuppone necessariamente l'impiego di promotori
finanziari. Peraltro, ove alla descritta attività si affiancasse il
sostanziale esercizio di una qualche attività promozionale in ordine ai
servizi prestati dalla sim (per esempio, illustrandone i contenuti, o
descrivendone qualità o caratteristiche) troverebbero applicazione i
rimedi previsti dalla legge. E' pertanto necessario valutare, di volta in
volta, i concreti comportamenti posti in essere al fine di qualificare
l'attività svolta.
risp. ques. nn.
96006186/1996,
98069878/1998,
98069882/1998 e
2049119/2002
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30
• pubblicita`
Non costituisce offerta fuori sede l'attività avente natura meramente
pubblicitaria, che non abbia cioè contenuto negoziale e si limiti ad
esporre le caratteristiche della professione svolta dal promotore
finanziario, senza svolgimento di alcuna attività promozionale a favore e
nell'interesse dell'intermediario per il quale il promotore finanziario
medesimo opera.
risp. ques. n.
99031525/1999
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• provvigioni spettanti in pendenza di provvedimenti sanzionatori
L'adozione di un provvedimento di sospensione temporanea dall'esercizio
dell'attività non incide sul rapporto contrattuale tra intermediario e
promotore, se non nella misura in cui l'interessato, in pendenza di detto
provvedimento, non possa esercitare l'attività; nulla vieta pertanto al
promotore di ricevere dalla società le provvigioni relative all'attività da lui
prestata prima dell'irrogazione della sanzione e divenute esigibili nel
periodo di vigenza della sospensione sanzionatoria.
risp. ques. n.
24197/2000
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31
Promotori finanziari:
Attività dei promotori finanziari − Regole di comportamento
(art. 31, d. lgs. n. 58/1998 e artt. 95 e 96, regolamento intermediari)
• obbligo di acquisire copia del contratto
In caso di promozione fuori sede da parte di una sim del servizio di
gestione di portafogli su base individuale prestata da una banca, la sim
e i promotori finanziari hanno l'obbligo di acquisire copia del contratto di
gestione e, corrispondentemente, la banca è tenuta a metterla a loro
disposizione.
risp. ques. n.
98097231/1998
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• riservatezza delle posizioni contrattuali dei clienti
Gli investitori che aderiscono ad un'offerta fuori sede instaurano un
rapporto contrattuale con la società e non direttamente con il promotore
di cui questa si avvale; pertanto, è la società (e non il promotore che li
ha contattati) ad essere il centro di imputazione di tutti gli obblighi
introdotti dalla "legge sulla privacy" per il trattamento e la gestione dei
dati personali della clientela, di cui alla legge n. 675/1996.
risp. ques. n.
80114/2000
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• divieto di cointestazione
Pur non esistendo una norma regolamentare che sancisca per il
promotore finanziario il divieto di cointestazione di contratti aventi ad
oggetto valori o titoli, finalizzati alla prestazione di servizi di
investimento, non è escluso che il promotore debba comunque
osservare eventuali disposizioni sull'argomento contenute nei codici di
autodisciplina applicabili all'attività svolta.
risp. ques. n.
98091427/1998
Vai agli atti
32
• obbligo di rilasciare agli investitori copia delle proposte contrattuali
Nel caso in cui la raccolta delle proposte contrattuali avvenga fuori sede
per il tramite di promotori finanziari non legittimati a concludere il contratto
in quanto privi del potere di rappresentanza, gli stessi sono comunque
obbligati, in base al disposto dell'art. 96, comma 5, regolamento
intermediari, a consegnare agli investitori la copia delle proposte
contrattuali da questi ultimi sottoscritte.
risp. ques. n.
74197/2000
Vai agli atti
• obbligo di rilasciare agli investitori copia dei mezzi di pagamento
I mezzi di pagamento di cui all'art. 23, comma 5, regolamento n.
10629/1997 (ora art. 96, comma 6, regolamento intermediari) sono
inclusi tra i documenti sottoscritti dall'investitore di cui il promotore è
tenuto a rilasciare copia all'investitore stesso; detta consegna non deve
necessariamente essere contestuale alla acquisizione degli stessi da
parte del promotore, potendo avvenire anche successivamente, purché
entro un termine congruo.
risp. ques. n.
97005841/1997
Vai agli atti
• obbligo di monomandato: persistenza di vincoli contrattuali con altro intermediario
La persistenza di vincoli contrattuali tra il promotore ed il precedente
intermediario non assume particolare rilievo in relazione alle
disposizioni che prevedono l'obbligo del c.d. "monomandato"; ai fini del
rispetto di tali norme ciò che rileva è lo svolgimento in concreto
dell'attività promozionale, e non la mera sussistenza di rapporti formali
tra promotore e intermediario, se non resi operativi.
risp. ques. n.
95005130/1995
Vai agli atti
• obbligo di monomandato:
attivita` svolta per conto di piu` soggetti appartenenti allo stesso gruppo
Lo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e/o
di servizi di investimento da parte di un promotore finanziario
nell'interesse di soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo
costituisce svolgimento dell'attività stessa nell'interesse di soggetti
diversi e pertanto configura una violazione della regola del
monomandato di cui all'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 58/1998.
risp. ques. n.
2071281/2002
Vai agli atti
• codice fiscale
Ai sensi della normativa antiriciclaggio il promotore finanziario è tenuto, fra
l'altro, ad acquisire dal cliente in sede di accensione di conto, deposito o
altro rapporto continuativo, il codice fiscale dello stesso.
risp. ques. n.
93258/2000
33
Vai agli atti
• gestione surrettizia
Non è possibile formulare un giudizio preventivo ed aprioristico in ordine
alla configurabilità di un'ipotesi di "gestione surrettizia" riguardo all'attività
svolta da un promotore finanziario; ciò in quanto occorre valutare se, in
concreto, le operazioni poste in essere − anche nell'eventualità in cui
siano state formalmente disposte dai clienti mediante la sottoscrizione di
appositi moduli (cd. gestione con preventivo assenso) − siano o meno
nella sostanza decise dal promotore finanziario e se quindi siano
riconducibili alla sfera di discrezionalità ed all'iniziativa di quest'ultimo
piuttosto che dello stesso investitore; la valutazione dell'attività svolta
potrà perciò essere effettuata solo in base ad un giudizio ex post.
risp. ques. n.
2014610/2002
Vai agli atti
• conclusione di contratti d`intermediazione in nome e per conto proprio
Non sussistono impedimenti a che un promotore finanziario stipuli, per i
propri investimenti personali, un contratto di intermediazione in nome e
per conto proprio con l'agente di cambio presso il quale opera.
risp. ques. n.
96011285/1996
Vai agli atti
34
Promotori finanziari:
Attività dei promotori finanziari − Conservazione della documentazione
(art. 31, d. lgs. n. 58/1998 e art. 97, regolamento intermediari)
• obbligo di conservazione della documentazione
L'obbligo per il promotore finanziario di conservazione della
documentazione ai sensi dell'art. 97, regolamento intermediari sussiste
indipendentemente dalla sorte subita dal rapporto con l'intermediario
preponente.
risp. ques. n.
97005841/1997
Vai agli atti
• luogo di conservazione della documentazione
Il luogo comunicato dal promotore alla commissione regionale deve
essere quello in cui effettivamente viene conservata la
documentazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 97,
regolamento intermediari. Il generico riferimento, nella comunicazione
indirizzata alla commissione regionale, alla "dipendenza" titolare del
rapporto con il cliente, senza precisare quale essa sia e dove sia
ubicata, non consente di conoscere, senza ulteriori richieste, l'esatto
luogo di tenuta della documentazione, comportando un rallentamento
nello svolgimento delle funzioni di vigilanza della Consob.
risp. ques. nn.
97007324/1997 e
97013053/1997
Vai agli atti
• modalita` di conservazione degli ordini cartacei e magnetici
Un promotore può assolvere gli obblighi di tenuta della documentazione
conservando la fotocopia degli ordini cartacei relativi ai contratti conclusi
per suo tramite e trasmettendo gli originali alla sede centrale
dell'intermediario per il quale opera; tuttavia, l'utilizzo di formulari in
triplice originale o, in alternativa, di stampati su carta chimica appare più
risp. ques. n.
1069739/2001
Vai agli atti
35
funzionale all'adempimento puntuale di tali obblighi. Nell'invio
all'intermediario delle registrazioni magnetiche che il promotore sia
tenuto ad effettuare nello svolgimento dell'attività, la duplicazione del
nastro magnetico o di altro supporto equivalente deve avvenire a cura
dello stesso promotore, prima della trasmissione degli originali alla
società, onde ridurre il rischio di perdita definitiva del nastro magnetico o
del supporto equivalente.
36
Promotori finanziari:
Attività dei promotori finanziari − Incompatibilità − Attività di promotore
finanziario e consulenza
(art. 94, comma 1, lett. a) e f), regolamento intermediari)
• consulenza: limiti all`esercizio
L'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
è esercitabile dal promotore finanziario solamente nel caso in cui operi
in proprio (in quanto, pur essendo iscritto all'albo, non è legato ad
alcun intermediario), ovvero venga svolta esclusivamente per conto
dell'intermediario per il quale opera o per altro soggetto appartenente
al medesimo gruppo. Negli altri casi, tale attività è incompatibile con la
professione di promotore finanziario. Un promotore finanziario che
esercita l'attività di consulenza in proprio, non essendo legato ad alcun
intermediario, non dovrà qualificarsi come promotore finanziario.
risp. ques. nn.
98096957/1998,
1047275/2001,
1050418/2001 e
1083623/2001
Vai agli atti
• normativa applicabile
Nel caso in cui il promotore finanziario eserciti l'attività di consulenza per
conto di un intermediario autorizzato trovano applicazione le norme
previste dal d.lgs. n. 58/1998. I soggetti diversi dagli intermediari
autorizzati non sono invece obbligati al rispetto delle predette regole
dovendo comunque − in applicazione delle norme di diritto comune −
usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della
prestazione dovuta.
risp. ques. n.
1083623/2001
Vai agli atti
• consulenza finanziaria durante la vigenza di un provvedimento di sospensione
Durante il periodo di efficacia di un provvedimento di sospensione
cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario ex art. 55,
risp. ques. n.
1049774/2001
37
comma 2, d.lgs. n. 58/1998, è possibile svolgere attività di consulenza
finanziaria in quanto il provvedimento di sospensione non inibisce lo
svolgimento di attività ulteriori, che esulano dall'attività tipica di
promotore finanziario.
Vai agli atti
• rubrica di informazione su sito internet
L'attività di un promotore finanziario consistente nella tenuta di una rubrica
quotidiana su un sito Internet, con la quale effettuare commenti generici
sull'andamento dei mercati, senza in alcun modo proporre o consigliare
qualsiasi sorta e tipo di prodotto e senza ricevere alcun compenso, non
integra il servizio di consulenza e, pertanto, può essere liberamente
prestata dal promotore finanziario che dovrà, comunque, attenersi alle
norme di diritto comune e usare la diligenza e la professionalità richieste
dalla natura della prestazione.
risp. ques. n.
81423/2000
Vai agli atti
• consulenza e gestione abusiva
Non è possibile valutare a priori ed in termini generali l'eventualità che da
un servizio di consulenza personalizzata prestata tramite promotori
possa scaturire in concreto un'ipotesi di attività abusiva di gestione di
portafogli d'investimento; è necessaria pertanto una valutazione caso per
caso con riferimento alle singole fattispecie concrete.
risp. ques. n.
1083623/2001
Vai agli atti
• servizio di consulenza offerto tramite i promotori: conflitto di interessi
Nella prestazione del servizio di consulenza offerto dalla sim per il
tramite di promotori finanziari può ravvisarsi l'esistenza di un conflitto di
interessi laddove l'intermediario presti sia attività di consulenza che
attività di offerta fuori sede. In questo caso i promotori risultano portatori
di un interesse proprio a che i clienti sottoscrivano i prodotti finanziari
distribuiti dalla sim loro mandante per le maggiori entrate che derivano
agli stessi promotori dal cumulo delle commissioni di consulenza e di
sottoscrizione; tutti i moduli per la conclusione del contratto di
consulenza dovranno pertanto recare, graficamente evidenziata,
l'indicazione che il servizio è prestato in conflitto di interessi; dovranno
inoltre essere prefissati precisi criteri per la determinazione del
corrispettivo addebitabile ai clienti a fronte della consulenza fornita nel
rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e correttezza a tutela dei
risparmiatori.
risp. ques. nn.
43152/2000 e
1083623/2001
Vai agli atti
• servizio di consulenza offerto tramite i promotori: corrispettivo per la consulenza
38
I promotori finanziari non possono ricevere, anche in veste di consulenti,
alcun compenso dalla clientela; il corrispettivo per il servizio di
consulenza dovrà essere versato dalla clientela direttamente
all'intermediario, che provvederà alla remunerazione del
promotore−consulente.
risp. ques. n.
1083623/2001
Vai agli atti
• consulenza in materia di finanza d`impresa
La consulenza in materia di finanza d'impresa, di cui all'art. 1, comma 6,
lett. d), d.lgs. n. 58/1998, distinta dalla attività di consulenza in materia
di investimenti in strumenti finanziari, è liberamente esercitabile dal
promotore finanziario − al di fuori delle proprie eventuali funzioni tipiche
ed esclusivamente a titolo personale − in quanto attività non rientrante
in alcuna delle specifiche previsioni di incompatibilità dell'art. 94,
regolamento intermediari, né in quella generale relativa ad ogni incarico
o attività che si ponga in grave contrasto con l'ordinato svolgimento
dell'attività di promotore.
risp. ques. n.
97013052/1997
Vai agli atti
• consulenza per la riorganizzazione dell`attivita` di credito su pegno
L'attività di consulenza prestata a favore di una banca "per la
predisposizione di un progetto di riorganizzazione dell'attività di credito
su pegno" ha natura del tutto diversa dalla consulenza in materia di
investimenti in strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6, lett. f),
d.lgs. n. 58/1998 e il relativo svolgimento non è pertanto precluso al
promotore finanziario ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a),
regolamento intermediari. Tale attività non presenta inoltre potenziali
profili di contrasto con quella di promotore finanziario neanche ai sensi
dell'art. 94, comma 1, lett. f), dato che le due attività appaiono differenti
sia quanto all'oggetto sia quanto ai soggetti coinvolti.
risp. ques. n.
99066077/1999
Vai agli atti
39
Promotori finanziari:
Attività dei promotori finanziari − Incompatibilità − Attività di promotore
finanziario ed assunzione di cariche presso società
(art. 94, c.1, lett. b) e c), regolamento intermediari)
• consigliere di amministrazione di srl: compatibilita`
L'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di una srl, non
essendo la srl soggetto abilitato, non dà luogo ad un'ipotesi di
incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore, ai sensi
dell'art. 94, comma 1, lett. c), regolamento intermediari; tuttavia, ai sensi
di quanto stabilito dalla lett. f) dello stesso articolo, dovrà considerarsi il
tipo di attività in concreto esercitata dalla srl, in quanto non può
escludersi che determinate attività si pongano in grave contrasto con
l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore. E' il caso delle attività
che, pur se non rivolte al pubblico, siano di natura essenzialmente
finanziaria, le quali possono generare un conflitto di interessi
pregiudizievole per gli investitori con i quali il promotore venga in
contatto.
risp. ques. nn.
64565/2000 e
79533/2000
Vai agli atti
• consigliere di amministrazione di srl:
obbligo di astensione
E' opportuno che il promotore−amministratore dia notizia agli altri
amministratori e al collegio sindacale (ove esistente ai sensi dell'art. 2488
c.c.) di eventuali interessi per conto proprio o di terzi in conflitto con la
società e che si astenga dal partecipare alle deliberazioni consiliari
riguardanti l'operazione. Deve altresì astenersi anche nel caso in cui la
società ponga in essere operazioni che in concreto siano in grave
contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore. L'obbligo di
astensione sopra indicato non può essere adempiuto nel caso di
amministratore unico, si configura, pertanto, un'ipotesi di incompatibilità
risp. ques. nn.
64565/2000 e
79533/2000
Vai agli atti
40
ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. f), regolamento intermediari.
• amministratore unico di srl con un determinato oggetto sociale
L'assunzione, da parte di un promotore finanziario, della carica di
amministratore unico di una società a responsabilità limitata, avente, tra
l'altro, come oggetto sociale l'attività di ricerca e selezione di potenziali
clienti, l'attività di intermediazione e di procacciamento di clienti nel
settore commerciale e l'organizzazione delle attività di promozione delle
vendite e delle attività commerciali in genere, configura un'ipotesi di
incompatibilità relativa ad "ogni ulteriore incarico o attività che si ponga
in grave contrasto" con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore,
anche nel caso in cui l'atto costitutivo evidenzi l'esclusione dall'oggetto
sociale delle attività regolate dalla legge n. 1/1991 e dal d.lgs. n.
415/1996 (ora d.lgs. n. 58/1998). In particolare, profili di grave contrasto
potrebbero ravvisarsi nel caso in cui le predette attività avessero ad
oggetto prodotti finanziari (diversi dagli strumenti di cui all'art. 1, comma
1, del d.lgs. n. 415/96 (ora art. 1, comma 1 d.lgs. n. 58/98) alla
promozione e al collocamento dei quali sia, in ipotesi, autorizzata la sim
per la quale opera il promotore.
risp. ques. n.
97011813/1997
Vai agli atti
• amministratore di banca di credito cooperativo
Un promotore finanziario può assumere la carica di consigliere di
amministrazione di una banca di credito cooperativo solo nel caso in cui
la banca appartenga allo stesso gruppo della sim per conto della quale
egli opera.
risp. ques. n.
97005879/1997
Vai agli atti
• amministratore delegato del soggetto abilitato preponente
Un promotore finanziario non può assumere, ai sensi dell'art. 94,
comma 1, lett. f), regolamento intermediari, la carica di
amministratore delegato dell'intermediario abilitato per il quale opera
nella misura in cui ciò comporti la coincidenza nel medesimo soggetto
delle posizioni di "vigilante" e di "vigilato". Questa incompatibilità non
sembra sussistere qualora nella delega conferita all'amministratore
sia escluso ogni potere per il compimento di atti connessi
all'eventuale rapporto che, quale promotore finanziario,
l'amministratore delegato dovesse instaurare con la società.
risp. ques. nn.
97005879/1997 e
99084603/1999
Vai agli atti
• sindaco di societa` cooperativa a responsabilita` limitata senza scopo di lucro
L'assunzione della carica di sindaco di una società cooperativa a
risp. ques. n.
41
responsabilità limitata senza scopo di lucro non determina un'ipotesi di
incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario, non
essendo la società cooperativa un soggetto abilitato; non opera neanche,
nel caso di specie, l'ipotesi residuale in materia di incompatibilità dell'art.
94, comma 1, lett. f), regolamento intermediari, in quanto l'esercizio
dell'attività svolta dalla cooperativa che presta i suoi servizi a portatori di
gravi handicap e alle relative famiglie carenti di mezzi materiali e di
sostegno morale non si pone in contrasto con il corretto esercizio
dell'attività di promotore.
77712/2000
Vai agli atti
42
Promotori finanziari:
Attività dei promotori finanziari − Incompatibilità − Altre incompatibilità
(art. 94, comma 1, lett. f), regolamento intermediari)
• clausola generale sull`incompatibilita`
La disposizione dell'art. 21, lett. f), reg. int. (ora art. 94, c. 1, lett. f), reg.
int.), in tema di ulteriori casi di incompatibilità con l'attività di promotore, è
volutamente generica in quanto è volta a garantire l'adattabilità del
sistema, nell'ottica della migliore tutela del pubblico risparmio, a
fattispecie non ancora mature nella prassi degli operatori che potrebbero
compromettere il regolare svolgimento dell'attività tipica dei promotori;
pertanto, l'individuazione delle attività suscettibili di ricadere nell'ambito
della norma in esame è rimessa ad una valutazione da effettuare, di volta
in volta, con riguardo alle peculiarità del caso concreto.
risp. ques. nn.
97005841/1997 e
98010251/1998
Vai agli atti
• broker di assicurazione, agente e subagente di assicurazioni
Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, non sussiste
incompatibilità, in linea di principio ed ai sensi dell'art. 94, regolamento
intermediari, tra l'attività di promotore finanziario e altre figure
professionali, quali il broker di assicurazioni, l'agente di assicurazioni
plurimandatario e il consulente assicurativo o subagente di
assicurazioni; peraltro, il contestuale esercizio dell'attività di promotore
e di ciascuna delle figure professionali in esame (anche se saltuario e
occasionale) deve sottostare ad una duplice limitazione, soggettiva ed
risp. ques. nn.
98092797/1998,
99077423/1999,
99088302/1999,
3536/2000 e
40070/2000
43
oggettiva: a) i collaboratori della società o della agenzia di
assicurazioni devono presentarsi alla clientela esclusivamente in
qualità di agenti di queste ed astenersi dal rappresentare la propria
qualità di promotori; b) essi devono promuovere o collocare prodotti
assicurativi diversi da quelli offerti dall'intermediario mobiliare per conto
del quale svolgono attività di promotori. La ratio della duplice
limitazione soggettiva ed oggettiva sopra indicata risiede nell'esigenza
di non ingenerare confusione nella clientela circa la provenienza del
prodotto offerto nonché nella necessità di separare le due attività in
ragione della diversa disciplina cui sono soggette. Le suddette
limitazioni devono ritenersi sussistenti anche nell'ipotesi in cui la
promozione di affari assicurativi avvenga per conto di società operanti
con il sistema di marketing multilivello.
Vai agli atti
• attivita` di mediatore creditizio: iscrizione all`albo
Non si ravvisa incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e
quella di mediatore creditizio iscritto all'albo previsto dalla legge n.
108/1996, purché tale attività sia svolta nel rispetto delle seguenti
condizioni: a) lo svolgimento dell'attività di mediatore creditizio da parte
del promotore finanziario deve essere oggetto di apposita
comunicazione all'intermediario per il quale il promotore opera; b) tale
intermediario non deve svolgere attività di concessione di finanziamenti
o di distribuzione di prodotti finanziari di erogazione.
risp. ques. nn.
1079211/2001,
1093857/2001 e
1093865/2001
Vai agli atti
• attivita` di mediatore creditizio:
promozione di servizi di factoring
La promozione del servizio di factoring non presenta incompatibilità con
l'attività di promotore finanziario a condizione che i due ambiti di
operatività siano tenuti diligentemente separati (in particolare il soggetto
deve astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotore), così da
assicurare la necessaria trasparenza nei confronti del pubblico. Tuttavia,
l'attività di promozione del servizio di factoring per un soggetto diverso
dall'intermediario per cui opera il promotore ricade nella previsione
dell'art. 94, comma 1, lett. f), regolamento intermediari, se tale
intermediario svolga la medesima attività. L'acquisto di crediti di impresa
ricompreso nel servizio di factoring rientra nella più generale categoria
della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 2,
comma 1, decreto Ministro del Tesoro 6/7/1994) e pertanto l'attività
definita di broker di servizi di factoring (consistente nella promozione del
servizio per conto di più società di factoring) deve essere più
propriamente ricondotta alla fattispecie della mediazione creditizia per il
cui esercizio i promotori finanziari devono osservare le limitazioni
soggettive ed oggettive indicate.
risp. ques. n.
1093857/2001
Vai agli atti
44
• attivita` di intermediazione in cambi
Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, lo
svolgimento dell'attività di intermediazione in cambi per conto di una
società iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107, d.lgs. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario) è compatibile con l'attività di
promotore, a condizione che il promotore mantenga diligentemente
separati gli ambiti di attività (in particolare, astenendosi dal
rappresentare la propria qualità di promotore nella offerta del servizio
di intermediazione in cambi), così da assicurare la necessaria
trasparenza nei confronti del pubblico.
risp. ques. nn.
97013054/1997 e
1051877/2001
Vai agli atti
• qualita` di socio o esercizio di attivita` imprenditoriale
Non sussistono impedimenti a che un promotore finanziario svolga
un'attività imprenditoriale, ovvero assuma la qualità di socio per l'esercizio
di un'impresa, salvo le ipotesi di incompatibilità espressamente indicate
dall'art. 94, comma 1, regolamento intermediari con particolare riferimento
al principio generale dettato dalla lett. f) di tale articolo.
risp. ques. n.
66794/2000
Vai agli atti
• socio di una srl
La qualità di socio di una srl non configura alcuna ipotesi di incompatibilità
con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario in quanto non
genera alcun conflitto di interessi pregiudizievole per gli investitori.
risp. ques. n.
79533/2000
Vai agli atti
• verifica dell`operativita` dell`intermediario
E' incompatibile con l'attività di promotore l'incarico a questi affidato con
procura speciale da alcuni clienti di una sim di svolgere per conto di
questi ultimi una serie di attività finalizzate alla verifica dell'operatività
della sim stessa ed alla salvaguardia dei relativi diritti.
risp. ques. n.
97007124/1997
Vai agli atti
• attivita` di gestione e recupero crediti
In linea di principio non si ravvisano cause di incompatibilità tra
l'attività di promotore e quella di gestione e recupero crediti; occorre
però verificare che la società per conto della quale il promotore opera
non offra anch'essa un servizio di recupero crediti, nel qual caso
potrebbe sussistere un conflitto di interessi nell'ambito dell'esercizio
congiunto delle due attività.
risp. ques. nn.
98010251/1998 e
43074/2000
Vai agli atti
45
• procacciamento di contatti bancari per la concessione di finanziamenti
Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, l'attività
consistente nel procurare ad una compagnia di assicurazione contatti
con istituti bancari per la concessione di plafond di finanziamento, da
utilizzare nell'ambito dell'attività afferenti al ramo danni, settore della
cessione del quinto dello stipendio, non presenta potenziali profili di
contrasto con la normativa sull'incompatibilità dei promotori finanziari.
risp. ques. n.
97013051/1997
Vai agli atti
• ispettore di polizia di Stato
Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, la figura di
ispettore di Polizia di Stato è compatibile con l'attività di promotore
finanziario.
risp. ques. n.
1041806/2001
Vai agli atti
• impiegato di una societa` di trasporti internazionali
Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, non è
incompatibile con l'attività di promotore finanziario la figura del
dipendente in qualità di impiegato amministrativo di una società di
trasporti internazionali.
risp. ques. n.
1047345/2001
Vai agli atti
• servizi bancari a domicilio
Limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, non è
incompatibile con l'attività di promotore finanziario l'effettuazione di
servizi bancari a domicilio (tra i quali la consegna di carnet di assegni,
l'effettuazione di bonifici nonché il trasporto di liquidità di pertinenza della
clientela) per conto della stessa banca per la quale opera il promotore,
fermo restando che nello svolgimento contemporaneo delle due attività
dovranno essere rispettate le regole di comportamento applicabili a
ciascuna di esse e mantenuti diligentemente separati i rispettivi ambiti.
risp. ques. n.
2015865/2002
Vai agli atti
• dipendente di società non appartenenti alla categoria di soggetti abilitati
Non è incompatibile con l'attività di promotore finanziario la qualità di
dipendente di una società − non autorizzata a svolgere servizi di
investimento previsti dal TUF e quindi non riconducibile alla
categoria dei soggetti abilitati − che fornisce servizi di outsourcing
amministrativo a soggetti abilitati o che è concessionaria per la
riscossione dei tributi. Nello svolgimento contemporaneo dell'attività
di promotore finanziario e dell'attività di dipendente per una delle
risp. ques. n.
2058345/2002 e n.
3056478/2003
Vai agli atti
46
sopra indicate società dovranno essere rispettate le regole di
comportamento applicabili a ciascuna di esse e mantenuti
diligentemente separati i rispettivi ambiti.
• collaborazione con associazioni di consumatori
Non è incompatibile con l'attività di promotore finanziario l'attività avente
ad oggetto l'assistenza agli aderenti ad una associazione di consumatori
su problemi con banche e intermediari finanziari, con esclusione di
qualsiasi consulenza all'investimento, purché tale attività sia contenuta
nei limiti appena indicati e non si estrinsechi in attività di promozione e
collocamento di strumenti finanziari o di servizi di investimento.
risp. ques. n.
2031584/2002
Vai agli atti
47
Promotori finanziari
Comunicazione n. DIN/4019200 dell'1−3−2004
inviata alla Commissione regionale per l'albo dei promotori finanziari del Lazio
Oggetto: Iscrizione di diritto sig. ... . Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota di codesta Commissione del ..., pervenuta il ..., con la quale si chiedeva di
volere esaminare la posizione del sig. ... in ordine alla sua eventuale iscrizione di diritto all'Albo dei
promotori finanziari ex art. 3 del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato, pur
rilevando la carenza in capo all'interessato del richiesto requisito di professionalità.
Si rappresentava, più precisamente, che il sig. ..., a seguito del diniego di iscrizione deliberato da
codesta Commissione nella seduta del ... ha presentato alla stessa Commissione richiesta di
riesame della negata iscrizione producendo una nuova e più dettagliata attestazione del possesso
dei requisiti professionali, rilasciata dalla Banca ... il ..., ove, in particolare, era precisato che al vice
titolare di filiale (posizione ricoperta dal sig. ... per un periodo superiore al triennio) spetta il compito
di sovraintendenza del servizio titoli−borsa.
Al riguardo, si precisa che l'attività svolta dal sig. ... presso la Banca ... non appare sufficiente per
consentire l'iscrizione di diritto del medesimo all'Albo dei promotori finanziari.
L'attività di vice titolare di filiale − come già precisato da questa Commissione in varie comunicazioni
(cfr. n. 1047369 del 13 giugno 2001 e n. 1069052 del 12 settembre 2001, leggibili all'indirizzo Internet
www.consob.it) − non rientra nel novero delle esperienze professionali previste dall'art. 4 del D.M. n.
472/1998.
Pertanto, lo svolgimento di tale attività da parte del sig. ... non può reputarsi di per sé idonea ai fini
dell'esenzione dalla prova valutativa prescritta dall'art. 3 del D.M. n. 472/1998 citato.
CONSOB
48
F. Macaluso − L. Cimminiello
49
Comunicazione n. DIN/3068443 del 23−10−2003
inviata alla Commissione Regionale per l'Albo dei promotori finanziari della Puglia
Oggetto: Sig. ... . Requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori
finanziari. Richiesta di riesame di diniego di iscrizione − Accoglimento
1. Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., prot. n. ... (all. n. 1), con la quale il sig. ..., nato a ...
il ... e residente a ..., in via ..., ha chiesto alla Consob di voler riesaminare la propria istanza di
iscrizione di diritto all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, rigettata da codesta Commissione
Regionale, e ha riassunto brevemente, cosi come di seguito rappresentato, il complesso iter della
relativa istruttoria.
Più precisamente, secondo quanto si evince dalla suddetta nota e dalla documentazione allegata, in
data ..., il sig. ... ha presentato a codesta Commissione Regionale istanza di iscrizione di diritto
all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, accompagnata, tra l'altro, da una dichiarazione di
atto di notorietà e dalla dichiarazione autentica resa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato D.M. n.
472/98, dai legali rappresentanti del Banco di Napoli S.p.A., dalle quali risulta che lo stesso "ha
svolto le seguenti mansioni presso la filiale di Lecce:
− dal 2/9/85 al 12/5/91 Settorista con il grado di Vice Direttore (...);
− dal 13/5/91 al 4/5/97 Responsabile Commerciale con il grado di Direttore di Succursale (...);
− dal 5/5/97 all'8/3/98 Titolare.
Si precisa che (...) il Titolare di Filiale ed il Settorista sono responsabili sia della ricezione e
trasmissione ordini nonché di mediazione che della commercializzazione di prodotti finanziari di
'raccolta' quali pronti contro termine, certificati di deposito, buoni fruttiferi, obbligazioni del Banco,
fondi di investimento".
Con nota dell' ..., prot. n. ..., codesta Commissione Regionale ha rigettato la suddetta istanza
"essendo valutabile ai fini dell'iscrizione di diritto solo il periodo svolto come titolare di filiale e come
settorista per il solo periodo successivo alla legge n. 1/91, venendo così a mancare il requisito
professionale sotto il profilo temporale, in quanto la qualifica di settorista è stata svolta
prevalentemente nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 1/91".
Con nota del ..., prot. n. ..., indirizzata a codesta Commissione Regionale, la Consob ha dichiarato di
condividere la suesposta interpretazione, con riferimento all'irrilevanza, ai fini dell'iscrizione all'Albo
con esonero dalla prova valutativa, dell'esperienza professionale maturata in epoca precedente
all'entrata in vigore della legge n. 1/1991.
Con nota del ... indirizzata a codesta Commissione Regionale, il sig. ... ha reiterato l'istanza di
iscrizione di diritto all'Albo, precisando che − anche a voler ritenere irrilevante ai suindicati fini
l'esperienza professionale maturata in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 1/1991 −
non si comprendono i motivi per i quali è stata considerata rilevante l'attività svolta dallo stesso sig. ...
in qualità di Settorista, ma non quella svolta, dal 13 maggio 1991 al 4 maggio 1997, in qualità di
Responsabile Commerciale della Filiale di ... del Banco di Napoli. A sostegno delle proprie
50
argomentazioni, il sig. ... ha allegato alla suddetta richiesta di riesame l'ordinanza "Compiti e
attribuzioni del personale direttivo delle filiali" del Banco di Napoli, dalla quale risulta, tra l'altro, che il
Responsabile Commerciale "è il responsabile dell'Area Commerciale e Sostituto del Titolare (...);
coordina l'attività di sviluppo e, in particolare, quella dei Settoristi (...); coordina l'attività di
intermediazione (...); risponde dell'andamento dell'attività di interscambio e della raccolta
interbancaria (...); sovrintende a tutto l'apparato produttivo e commerciale (...)".
Con nota del ..., prot. n. ..., codesta Commissione Regionale ha rigettato la suddetta richiesta di
riesame, confermando il diniego di iscrizione del sig. ... all'Albo dei promotori finanziari con esonero
dalla prova valutativa, "in quanto il Responsabile Commerciale non risulta aver svolto attività
operativa nella commercializzazione dei prodotti finanziari della Banca".
Con nota pervenuta il ..., prot. n. ..., infine, codesta Commissione Regionale ha informato la Consob
di aver svolto, come richiesto, ulteriori accertamenti presso il Banco di Napoli (ora S. Paolo Imi)
relativamente alla posizione del sig. ... e di non aver riscontrato, all'esito degli stessi, nuovi elementi
valutativi idonei a consentire l'iscrizione del medesimo all'Albo unico nazionale dei promotori
finanziari con esonero dalla prova valutativa.
2. Con riferimento alla suesposta vicenda, questa Commissione, valutata la richiesta di riesame
presentata dal sig. ... con la sopracitata nota del ... e la documentazione complessivamente
acquisita, ritiene, al contrario, che sussistano, in capo all'istante, i requisiti previsti dall'art. 4, comma
1, lett. c), del D.M. n. 472/1998 ai fini dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari.
Al riguardo, si fa presente innanzitutto che, come già precisato nella sopracitata nota del ..., si
condividono le argomentazioni addotte da codesta Commissione Regionale a sostegno
dell'irrilevanza, ai fini dell'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa, dell'esperienza
professionale maturata in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 1/1991; ciò in quanto,
come più volte precisato (cfr., per tutte, la comunicazione Consob n. 1064732 del 23 agosto 2001,
consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it), "l'art. 4, comma 1, lett. c) e d),
del D.M n. 472/1998 (...) ha determinato (...) una necessaria cesura tra le figure e le esperienze
professionali connesse alle attività di intermediazione mobiliare precedenti alla legge n. 1/1991 e
quelle maturate in un contesto normativo più saldo e maturo come quello formatosi dopo l'entrata in
vigore della legge n. 1/1991". Si ritiene, pertanto, che correttamente codesta Commissione Regionale
ha reputato di non prendere in considerazione, ai suindicati fini, l'attività lavorativa svolta dal sig. ... in
epoca precedente all'entrata in vigore della citata legge n. 1/1991.
Per quanto riguarda, invece, la qualifica di Responsabile Commerciale ricoperta dal sig. ..., dal ... al
..., presso la filiale di ... del Banco di Napoli, si ritiene di non poter condividere le argomentazioni
addotte da codesta Commissione Regionale relativamente al diniego di iscrizione all'Albo in quanto
lo stesso "non risulta aver svolto attività operativa nella commercializzazione dei prodotti finanziari
della banca", e ciò per un duplice ordine di considerazioni.
Tale interpretazione appare in contrasto con quanto stabilito dalla Consob in merito all'espressione
"commercializzazione dei prodotti finanziari della banca" che deve essere intesa, secondo quanto si
legge nella comunicazione n. DIN/51086 del 4 luglio 2000 (consultabile sul sito Internet all'indirizzo
elettronico www.consob.it), "in senso ampio, considerando tale non solamente quella svolta presso la
rete operativa".
51
Inoltre, in base ad una valutazione di carattere più specificatamente sostanziale, si rileva che il sig.
..., essendo stato (nella sua qualità di Responsabile Commerciale) responsabile dell'Area
Commerciale ed avendo coordinato l'attività dei settoristi, ha ricoperto un ruolo di vertice nel settore
della commercializzazione dei prodotti finanziari presso la filiale di ... del Banco di Napoli, con poteri
decisionali e responsabilità in tale ambito certamente superiori rispetto a quelle dei singoli settoristi.
Se dunque, come ha correttamente riconosciuto codesta Commissione Regionale, l'attività svolta dal
sig. ... in qualità di settorista è rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo (sia pure per il solo
periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 1/1991), appare evidente come lo sia, a
maggior ragione, quella svolta in qualità di Responsabile Commerciale, le cui mansioni, come detto,
comprendono e superano quelle dei singoli settoristi.
Si ritiene, pertanto, che l'attività svolta dal sig. ... nella qualità di Responsabile Commerciale rientri −
in considerazione della posizione apicale dallo stesso ricoperta nel settore della commercializzazione
dei prodotti finanziari presso la filiale di ... del Banco di Napoli − nella previsione di cui all'art. 4,
comma 1, lett. c), del citato D.M. n. 472/1998 e che l'istante sia, di conseguenza, in possesso dei
requisiti prescritti per ottenere l'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa.
Si invita quindi codesta Commissione Regionale a voler trasmettere alla Consob la domanda di
iscrizione di diritto all'Albo del sig. ..., dopo aver verificato il possesso, in capo allo stesso, dei
prescritti requisiti di onorabilità.
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
52
Comunicazione n. DIN/3056471 del 4−9−2003
inviata alla Commissione Regionale per l'Albo dei Promotori Finanziari della Puglia
Oggetto: Domanda di reiscrizione del sig. .... Valutazione dei requisiti di professionalità ai
sensi dell'art. 18, comma 9 della delibera Consob n. 10629/1997
Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., con la quale codesta Commissione, ha chiesto
chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 18 della delibera n. 10629/1997, come modificato con
delibera n. 13915/2003.
In particolare con la suddetta nota si è chiesto se il sig. ... − nato a ... il ... e già cancellato dall'Albo
con delibera di radiazione n. ... del ... − possa essere reiscritto nell'Albo unico nazionale dei
promotori finanziari.
In tale nota si è precisato altresì che il sig. ... era stato iscritto per la prima volta all'Albo con delibera
n. ... del ..., in virtù di disposizioni transitorie all'epoca vigenti e disciplinanti la fase di prima
formazione dell'Albo.
Al riguardo si osserva che con delibera n. 13915 del 29 gennaio 2003 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 2003) la Commissione ha modificato il
regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari nella
parte in cui disciplina la cancellazione e la reiscrizione. Al fine di disciplinare compiutamente, in
attuazione dell'art. 31, comma 6, lett. b), del Testo Unico della Finanza, la reiscrizione all'albo dei
promotori, all'art. 18 del citato regolamento è stato aggiunto il comma 9 con il quale è stato stabilito
che, ai fini della reiscrizione, si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità
vigenti al momento della precedente iscrizione.
La ratio del comma introdotto dalla delibera n. 13915/2003 è di evitare che il succedersi delle
disposizioni e la conseguente modifica o eliminazione dei precedenti requisiti di professionalità possa
impedire di fatto la reiscrizione all'Albo e quindi l'esercizio dell'attività di promotore finanziario a
soggetti precedentemente dichiarati idonei.
In definitiva con la succitata modifica regolamentare si è inteso salvaguardare la professionalità
pregressa di tutti coloro che, già cancellati dall'Albo, intendono chiedere la reiscrizione. In tal caso,
infatti, per il richiedente sarà sufficiente autocertificare − ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 − di essere già stato iscritto all'Albo, senza la necessità di dimostrare alcun altro
requisito di professionalità e ferma restando la verifica, da parte delle competenti Commissioni, della
sussistenza dei vigenti requisiti di onorabilità, nonché l'accertamento delle altre condizioni fissate dai
commi 6, 7 ed 8 dell'art. 18 del regolamento 10629/1997.
Sulla base delle considerazioni suesposte si ritiene quindi che il comma 9 all'art. 18 del citato
regolamento possa trovare applicazione anche nel caso in esame.
CONSOB
F. Bongiovanni − A. Rosati
53
Comunicazione n. DIN/3056478 del 4−9−2003
inviata al sig. ...
Oggetto: Incompatibilità con l'attività di promotore finanziario: risposta a quesito
Si fa seguito alla Sua nota pervenuta in data ..., con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla
compatibilità, rispetto alla professione di promotore finanziario, dello svolgimento di altre attività.
In particolare, Ella riferiva di essere "ufficiale di riscossione", dipendente della Uni−riscossioni S.p.A.
− società concessionaria per la riscossione dei tributi per la provincia di Verona, facente parte del
gruppo Unicredito − e di aver intenzione di operare, nell'ambito di un rapporto di agenzia, come
promotore finanziario per una Sim estranea al gruppo bancario Unicredito.
Al riguardo si osserva che, secondo le disposizioni vigenti, in via generale, non è ritenuta
incompatibile con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario la qualità di dipendente di un
soggetto non abilitato; infatti, l'art. 94, lettera c) del regolamento Consob n. 11522/1998 stabilisce che
l'attività di promotore è incompatibile con la qualità di dipendente o collaboratore di un soggetto non
facente parte del gruppo a cui appartiene l'intermediario per il quale opera il promotore, in quanto tale
soggetto estraneo al gruppo si qualifichi come intermediario abilitato.
Nel caso in esame, pertanto, non si ravvisano incompatibilità derivanti dall'attività lavorativa di
"ufficiale di riscossione" da Ella svolta per la Uni−riscossioni S.p.A., non essendo quest'ultima
riconducibile alla categoria dei "soggetti abilitati" (ai sensi dell'art. 1, lett. r, del d.lgs. n. 58/1998).
Resta inteso che, nello svolgimento delle due attività sopraindicate, Ella dovrà osservare le regole di
comportamento a ciascuna di esse applicabili e mantenere diligentemente separati i rispettivi ambiti
di esercizio; inoltre, secondo quanto previsto dal citato art. 94, lett. f) del regolamento n. 11522/1998,
dovrà comunque valutarsi in concreto e con riferimento alle effettive modalità di esercizio
dell'ulteriore attività professionale svolta, che quest'ultima non si ponga in contrasto con l'attività di
promotore finanziario (cfr. ex multis comunicazione n. DI/2015865/2002, consultabile sul sito
www.consob.it).
CONSOB
F. Macaluso − A. Rosati
54
Comunicazione n. DIN/3027873 del 30−4−2003
inviata alla Commissione della Lombardia per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Richiesta di parere concernente l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998
Si fa riferimento alla nota del ..., ricevuta in data ..., con la quale codesta Commissione ha chiesto
chiarimenti in merito all'applicazione dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 472/98.
In particolare, ai fini della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova
valutativa, con riferimento a due soggetti che hanno rivestito, per un periodo superiore a tre anni, la
qualifica di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere di amministrazione di Società
di Intermediazione Mobiliare, è stato chiesto se:
1) rivestire le suddette cariche, in presenza di tutti gli altri requisiti, costituisca condizione di per sé
sufficiente ai predetti fini;
2) sia necessario verificare la qualifica che i soggetti in argomento eventualmente ricoprano
all'interno della struttura organizzativa della SIM, posto che nelle dichiarazioni presentate dai
medesimi soggetti non viene specificata;
3) sia necessario verificare che i soggetti in questione abbiano effettivamente svolto uno dei servizi di
investimento previsti dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98.
Si premette innanzitutto che, secondo il prevalente orientamento di questa Commissione, i casi di
esenzione dalla prova valutativa per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari sono da considerarsi
tassativi e si riferiscono esclusivamente alle esperienze o alle figure professionali espressamente
indicate, all'art. 4, comma 1, del D.M. n. 472/98.
In tal senso può considerarsi la comunicazione n. 7624 del 2 febbraio 2000 (consultabile sul
Bollettino Consob del mese di riferimento, ovvero all'indirizzo elettronico www.consob.it), con la quale
si è negato che la carica di amministratore di una banca e la carica di presidente della stessa
costituiscano titolo al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. In questa occasione,
infatti, è stato evidenziato che "pur tenendo conto del livello della qualificazione professionale propria
delle funzioni di amministratore di una banca, l'esonero dal superamento della prova valutativa è
riconosciuto unicamente ai soggetti individuati dalla norma in discorso, in relazione alla particolare
"specializzazione" maturata nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria".
In altre circostanze, invece, per i motivi di seguito riferiti, si è ritenuta valida l'esperienza svolta da
soggetti non espressamente contemplati nella normativa in esame.
In particolare, con comunicazione n. DI/1064732 del 23 agosto 2001 (consultabile sul Bollettino
Consob del mese di riferimento, ovvero all'indirizzo elettronico www.consob.it) questa Commissione,
pur negando − per motivi non rilevanti per la fattispecie in esame − la sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari di un soggetto che aveva ricoperto la qualità di
direttore generale di una SIM, ha puntualizzato che il motivo di tale decisione non è da rinvenire nella
circostanza che "la carica di direttore generale non rientra tra quelle indicate espressamente dall'art.
55
4 del D.M. n. 472/1998 (circostanza che non appare preclusiva, visto che l'incarico di direttore
generale pone chi vi è preposto in una situazione apicale rispetto al personale dell'intera struttura
societaria, con la conseguenza che tale figura non può non considerarsi in possesso dei requisiti di
professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo)".
Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente al caso in precedenza prospettato da
codesta Commissione (e riscontrato con nota n. 1073058 del 28 settembre 2001), relativo
all'amministratore delegato di una SIM. Tale carica, infatti, è figura di vertice dell'intera struttura
societaria, con poteri decisionali certamente superiori rispetto a quelli di un qualsiasi esponente
aziendale appartenente alla carriera direttiva; inoltre, considerando che le SIM sono, per definizione,
imprese autorizzate a svolgere servizi di investimento (art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 58/98),
non si può dubitare che l'amministratore delegato abbia assunto responsabilità decisionali nella
prestazione dei servizi di investimento ai quali la stessa è autorizzata. Si è, pertanto, ritenuto che
qualora un soggetto abbia rivestito per un periodo superiore a tre anni la qualifica di Amministratore
Delegato di SIM, in presenza degli altri requisiti previsti, possa essere iscritto "di diritto" all'Albo dei
promotori finanziari, senza che per tali soggetti sia necessaria la verifica della posizione ricoperta
all'interno della struttura organizzativa della SIM.
Non sembra possibile estendere le suddette considerazioni allo specifico quesito rappresentato da
codesta Commissione, concernente altri membri del consiglio di amministrazione di una SIM che
richiedano l'iscrizione "di diritto" all'Albo dei promotori.
Ciò perché, diversamente da quanto argomentato nel caso dell'amministratore delegato di una SIM,
ai membri del consiglio di amministrazione non sono necessariamente attribuite deleghe gestionali
che, sole, garantirebbero − stante la già rilevata identificazione dell'oggetto sociale di tali società con
la prestazione dei servizi di investimento − il possesso dei requisiti di professionalità richiesti; né si
può escludere a priori che tali deleghe possano riguardare funzioni non attinenti alla prestazione dei
servizi di investimento.
Di conseguenza, si ritiene che in risposta ai quesiti posti, si possa affermare quanto segue.
Con riferimento al quesito sub 1) la mancata previsione di tali attività nell'ambito di quelle previste
nell'art. 4 del D.M. n. 472/1998 non preclude in radice il riconoscimento, in capo a presidenti e
consiglieri di amministrazione di una SIM, dei requisiti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori,
tenuto conto della circostanza che, in ogni caso, si tratta di figure che rappresentano il vertice
societario e che, pertanto, qualora fossero incaricate di svolgere una attività operativa, la
svolgerebbero sicuramente assumendo funzioni a livelli di responsabilità corrispondenti.
Con riferimento ai quesiti sub 2 e 3), si rende necessaria la specifica individuazione di una delle
figure professionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.M. più volte citato. In altri termini, occorre
che l'attestazione di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. n. 472/1998 (o l'autocertificazione di cui al
D.P.R. n. 445/2000) precisi se il presidente o il consigliere, sulla base di quanto disposto dallo statuto
sociale, o altro atto dispositivo interno della società, siano (o siano stati), titolari di deleghe operative
concernenti la prestazione dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/98.
In conclusione, il presidente e i consiglieri di amministrazione di una SIM potranno quindi essere
iscritti "di diritto" all'Albo dei promotori (in presenza degli altri requisiti a tal fine richiesti) nel caso in
cui, da almeno un triennio, siano (o siano stati) titolari di deleghe operative concernenti i servizi di
investimento di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98.
56
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
57
Comunicazione n. DIN/3025269 del 18−4−2003
inviata alle Commissioni Regionali e Provinciali per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Valutazione dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari
Si fa riferimento alla comunicazione Consob n. DIN/51191 del 4 luglio 2000, con la quale, tra l'altro,
sono state svolte alcune considerazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità per
l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari dei soggetti condannati, con concessione del beneficio
della sospensione condizionale, ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal
D.M. 472/1998.
In particolare con la citata comunicazione è enunciato il criterio di carattere generale secondo cui i
soggetti, condannati con concessione del beneficio della sospensione condizionale ad una pena
detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal D.M. 472/1998, non sono in possesso dei
requisiti di onorabilità per l'accesso o la permanenza nell'Albo dei promotori finanziari. Appare oggi
necessario rivedere tale criterio alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Con particolare riferimento alle condanne per reati di cui all'art. 1 del D.M. 472/98, per le quali sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, non si ritiene possibile, infatti, negare in
via automatica l'accesso all'Albo se non in specifici casi, all'esito di una valutazione di natura
discrezionale, che non si può ritenere rinvenibile, in via generale, nelle disposizioni regolamentari
emanate dal competente Ministero, ma che deve essere svolta dalla scrivente in considerazione
della effettiva incidenza del reato sull'attitudine del soggetto all'espletamento dell'attività di promotore
finanziario.
Ciò considerato, si rende necessario adeguare la procedura relativa alla valutazione − sia in sede di
istruttoria finalizzata all'iscrizione all'Albo, che in presenza di condanne intervenute nei confronti di
soggetti già iscritti − della sussistenza dei requisiti di onorabilità nel caso di soggetti condannati, con
concessione del beneficio della sospensione condizionale, ad una pena detentiva superiore alla
soglia di rilevanza fissata dal D.M. 472/1998.
In tal senso, si richiede a codeste Commissioni regionali e provinciali di comunicare
tempestivamente, anticipando via telefax, l'esistenza di situazioni che richiedano una valutazione nei
termini appena precisati, trasmettendo altresì copia del relativo certificato generale del casellario
giudiziale.
In presenza di istanze di iscrizione della specie, codeste Commissioni dovranno procedere, oltre che
alla predetta comunicazione, alla valutazione dei restanti requisiti previsti ai sensi della normativa
vigente, nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini di cui all'art. 17 del regolamento
Consob n.10629 del 1997.
Conclusa l'istruttoria, ove ne ricorrano i presupposti, le Commissioni regionali e provinciali faranno
pervenire alla scrivente, con separata nota, apposita proposta di iscrizione all'Albo dei promotori
finanziari "con riserva di valutazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità".
All'esito di quest'ultima valutazione, la scrivente provvederà ad adottare il relativo provvedimento di
iscrizione ovvero a comunicare all'interessato − e, per conoscenza, alla competente Commissione −
58
il rigetto dell'istanza.
Analogamente, valutata la rilevanza di condanne condizionalmente sospese a carico di soggetti già
iscritti all'Albo, la scrivente provvederà ad adottare il relativo provvedimento di cancellazione dei
requisiti di onorabilità ovvero a comunicare all'interessato − e per conoscenza, alla competente
Commissione − l'archiviazione del procedimento.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
59
Comunicazione n. DIN/3023059 del 10−4−2003
inviata alla Commissione della Liguria per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori
finanziari
Si fa riferimento alla nota del ..., Prot. n. ..., con la quale codesta Commissione regionale ha
comunicato di aver accolto, in conformità alla normativa vigente, la domanda di iscrizione presentata
dal sig. ..., condannato a sei mesi di reclusione ed euro 1.291,14 di multa per "detenzione illecita di
sostanze stupefacenti continuativa". A tale proposito codesta Commissione ha segnalato che "i
requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo appaiono troppo circoscritti (...), non prendendo in
considerazione i reati il cui compimento può essere agevolato dal contatto col pubblico".
Relativamente all'elencazione delle fattispecie criminose contenute nell'art. 1, comma 1, lettera c), n.
3, del D.M. 472 del 1998, si osserva innanzi tutto che secondo il consolidato orientamento della
Consob sono riconducibili nel novero dei delitti preclusivi l'iscrizione all'Albo non solamente quelli di
cui al Libro II del codice penale ma anche tutti quelli contenuti nelle leggi speciali che offendono i
medesimi beni giuridici, secondo il criterio dell'oggetto dell'offesa.
Peraltro, in una recente pronuncia intervenuta in materia di requisiti di onorabilità dei promotori
finanziari, il T.A.R. del Lazio, con riferimento al novero dei delitti contenuto nell'art. 1 del D.M. 472/98,
ha statuito che detta disposizione "individua delle figure di reato secondo il criterio dell'oggetto
dell'offesa da esse arrecata, e non già secondo l'indice meramente formale − e privo di consistenza
intrinseca − basato sulla considerazione del tipo di fonte normativa contenente la singola previsione
incriminatrice. (...) La norma, secondo quanto il suo nitido testo rende evidente, attribuisce valenza
ostativa alla condanna ("per un tempo non inferiore ad un anno") per un delitto che in ragione della
sua offensività sia obiettivamente qualifcabile come un delitto contro l'ordine pubblico,
indipendentemente dalla circostanza di essere collocato nel codice o nella legislazione speciale"
[...omissis...].
Avuto particolare riguardo alle ipotesi delittuose indicate, si segnala che, con la comunicazione
DI/99009261 dell'11 febbraio 1999 [...omissis...], la scrivente ha fatto proprie le indicazioni formulate
dalla Corte Costituzionale che ha individuato lo scopo delle incriminazioni previste dall'art. 73 del
d.p.r. n. 309 del 1990 nel fine della tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico. In tal senso,
la Consob ha ritenuto che i delitti previsti nel citato decreto siano annoverabili tra quelli contro l'ordine
pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), n. 3, del D.M. 472 del 1998.
Si ritiene, pertanto, che siano da considerare condivisibili le questioni sollevate da codesta
Commissione nella nota citata in premessa; in proposito si può comunque affermare che le carenze
segnalate trovano soluzione alla luce dell'interpretazione sopra enunciata, fermo restando, nel caso
in esame, il diritto all'iscrizione all'Albo del sig. ..., condannato alla reclusione per un tempo inferiore
alla soglia prevista nel più volte citato D.M. n. 472.
Nel ringraziare per la collaborazione e nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti
che si rendessero necessari, si porgono distinti saluti.
IL PRESIDENTE
60
Luigi Spaventa
61
Comunicazione n. DIN/2071281 del 30−10−2002
inviata al sig. ...
Oggetto: Regola del monomandato nell'esercizio dell'attività di promotore finanziario: risposta
a quesito
Si fa riferimento al quesito posto dalla S.V., ricevuto in data ..., riguardante la possibilità di instaurare
un rapporto di lavoro dipendente part−time o di collaborazione con Banca ..., tenuto conto del fatto
che attualmente Ella svolge attività di promotore finanziario per conto di ... facente parte dello stesso
gruppo ....
Considerato che la S. V. nel suddetto quesito non ha specificato l'oggetto della prestazione lavorativa
part−time o di collaborazione da svolgere per conto di Banca ..., ci si limita in questa sede a
precisare quanto segue.
In via preliminare, si precisa che, ai sensi dell'art. 31, comma 2°, secondo periodo, del decreto
legislativo n.58 del 24/02/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria; d'ora in poi, "testo unico"), l'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto.
Ciò premesso e con riguardo al concetto di gruppo, va detto che il testo unico, all'art. 11 lett. a) e lett.
b) individua la composizione del gruppo con riferimento a fini specifici e determinati, relativi
rispettivamente alla procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle SIM e delle
SGR (art. 11, lett. a) ed all'individuazione dei soggetti da sottoporre a vigilanza da parte delle autorità
di controllo (art. 11, lett. b), rimettendo la determinazione delle nozioni di gruppo alla Banca d'Italia,
sentita la Consob (si veda provvedimento Banca d'Italia dell'01/07/1998, in suppl. ord. n. 120 alla
G.U. n. 160 dell'11/07/1998 − Serie generale). In particolare, dalle nozioni di gruppo come sopra
determinate, non è dato evincere il riconoscimento di una autonoma soggettività giuridica al gruppo
in quanto tale. Pertanto, i singoli soggetti componenti il gruppo stesso mantengono ciascuno la loro
propria autonomia giuridica e, perciò, lo svolgimento di attività da parte di un promotore finanziario
nell'interesse di soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo costituisce svolgimento
dell'attività stessa nell'interesse di soggetti diversi.
Avuto presente quanto sopra precisato relativamente al concetto di gruppo, deve affermarsi che
l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e/o di servizi d'investimento da parte di un promotore
finanziario nell'interesse di più soggetti, sia pure appartenenti al medesimo gruppo, costituisce
violazione della regola del c.d. "monomandato", di cui all'art. 31, comma 2°, 2° periodo, del testo
unico, attesa l'alterità soggettiva dei singoli componenti il gruppo.
CONSOB
Filippo Macaluso − Claudio Salini
62
Comunicazione n. DIN/2058345 del 23−8−2002
inviata al sig. ...
Oggetto: Risposta a quesito in merito alla compatibilità tra lo svolgimento dell'attività di
promotore finanziario e la qualità di dipendente di un soggetto non abilitato
Si fa riferimento alla nota del ..., ricevuta in data ..., con la quale la S.V. ha chiesto alla scrivente di
esprimere un parere sulla compatibilità fra l'attività di promotore finanziario e la qualità di lavoratore
dipendente di una società − non autorizzata a svolgere i servizi di investimento previsti dal d.lgs. n.
58/1998 − che fornisce servizi di outsourcing amministrativo a soggetti abilitati.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 94, lettera c) del regolamento CONSOB n. 11522/1998,
l'attività di promotore è incompatibile con la qualità di dipendente o collaboratore di un soggetto
abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il
promotore.
In linea generale non si ravvisa, pertanto, alla luce del citato riferimento normativo, incompatibilità fra
la qualità di dipendente di un soggetto non abilitato e lo svolgimento dell'attività di promotore
finanziario.
CONSOB
Flavio Bongiovanni − Filippo Macaluso
63
Comunicazione n. DIN/2049119 del 15−7−2002
inviata all'Abi, al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Agenti di Cambio, all'Anasf, all'Assofiduciaria,
all'Assogestioni, all'Assoreti, all'Assosim, alla Federcasse, all'Unionsim e all'Assirevi
Oggetto: Attività di segnalazione svolta per conto di intermediari autorizzati da parte di
soggetti non iscritti all'albo dei promotori finanziari
La scrivente Commissione, in considerazione del diffuso utilizzo dei c.d. "produttori" nell'ambito
dell'attività svolta fuori sede per conto di soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e di
specifiche indagini condotte al riguardo, ritiene opportuno fornire alcune precisazioni circa l'attività di
segnalazione di clientela svolta da persone non iscritte all'albo dei promotori finanziari.
In proposito, si è già avuto modo di chiarire che lo svolgimento di tale attività non risulta sottoposto a
riserva e, quindi, non è operante l'obbligo di impiego di promotori finanziari, stabilito all'art. 31, del
d.lgs. n. 58/1998 con riferimento alla promozione e collocamento presso il pubblico di prodotti
finanziari e servizi di investimento. La Commissione ha, infatti, precisato che "l'attività consistente
nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché
nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività
promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo
stesso prestati non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare"(1).
La scrivente ha, peraltro, anche segnalato l'estrema labilità nella distinzione tra l'attività di
introduzione sopra descritta e l'attività di offerta fuori sede (cfr. Comunicazione n. DI/98069882 del 27
agosto 1998).
Ciò considerato, pare opportuno richiamare gli intermediari allo stringente rispetto dell'obbligo di
avvalersi di promotori finanziari per lo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, adottando cautele
concretamente idonee a limitare l'attività svolta dai c.d. "produttori" ad una mera segnalazione, nei
termini sopra individuati.
Si ritiene, infatti, che il rispetto dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 58/1998, al
di là delle clausole di stile contenute nelle convenzioni con i produttori circa la limitazione dell'attività
consentita, non possa prescindere dai concreti meccanismi approntati dall'intermediario per regolare
e controllare l'opera svolta da tali soggetti.
In proposito, la necessità di circoscrivere l'operato dei produttori ad una fase diversa da quella
propriamente negoziale, induce a ritenere non facilmente giustificabili componenti retributive riferite
ad una attività successiva all'acquisizione del cliente da parte dell'intermediario.
Ove, poi, gli intermediari ritengano di legare, anche solo in parte, il compenso dei segnalatori a
componenti riferite ai risultati dell'attività prestata (es. effettiva sottoscrizione di contratti di
investimento, patrimonio conferito in amministrazione o gestione, etc.), di tale particolarità dovrà
tenersi conto nel definire i controlli sull'attività svolta da tali soggetti. Infatti, un meccanismo di
remunerazione legato ai risultati ottenuti risulta potenzialmente idoneo ad indurre i c.d. "produttori" a
non limitare la propria attività ad una mera enunciazione dei pregi dell'intermediario, ma ad
estenderla ad una effettiva promozione dei servizi da questo forniti.
64
Sicché, l'intermediario che abbia comunque optato per simili modalità retributive potrà essere
chiamato a dimostrare la conformità del proprio contegno all'obbligo di avvalersi di promotori
finanziari per l'attività di promozione e collocamento fuori sede, approntando apposite procedure, ed
in particolare un sistema di controlli idoneo a scongiurare che l'attività del segnalatore si estenda alla
vera e propria promozione.
Della necessità di circoscrivere l'operato dei produttori nei termini prefigurati, poi, dovrà anche tenersi
conto in sede di predisposizione delle soluzioni organizzative per lo svolgimento dell'attività fuori
sede. In particolare, i soggetti abilitati dovranno destinare risorse sufficienti al coordinamento di tali
figure nell'ambito della rete commerciale (a ciascun promotore finanziario potranno essere affidati
segnalatori in numero non eccedente le effettive possibilità di controllo sull'attività da questi svolta).
Inoltre, nella definizione dei moduli contrattuali standard, sia per l'attivazione dei rapporti con la
clientela che per la formalizzazione delle successive scelte di investimento, gli intermediari dovranno
tener presente che tali documenti afferiscono a fasi in cui l'unico interlocutore "fuori sede" con i clienti
può essere un promotore finanziario, non anche un segnalatore. D'altra parte, anche i promotori
finanziari, alla cui responsabilità è affidato il coordinamento e controllo immediato dei produttori, sono
tenuti a vagliare l'operato dei soggetti a questi sottoposti.
In conclusione, in relazione al più o meno ampio utilizzo, nell'attività fuori sede, di soggetti non iscritti
all'albo dei promotori, alle modalità retributive scelte ed all'inquadramento di tali soggetti nella rete
commerciale, gli intermediari sono richiesti dello svolgimento di un'attività di prevenzione e controllo
circa l'operato delle figure in discorso. In assenza di tali cautele, si renderebbe, infatti, non facile per
l'intermediario fornire la dimostrazione di avere effettivamente ottemperato all'obbligo di avvalersi di
promotori finanziari per l'offerta fuori sede, la cui inosservanza è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 58/1998.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
______________
nota:
1. Cfr. Comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998. Di analogo tenore, tra le altre, le
Comunicazioni BOR/RM/94002407 del 15 marzo 1994 e n. DAL/RM/96006186 del 25 giugno 1996.
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Comunicazione n. DIN/2040948 del 7−6−2002
inviata alla Commissione Regionale per l'Albo dei promotori finanziari della Puglia
Oggetto: Requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari.
Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., prot. n. ..., con la quale codesta Commissione
regionale ha chiesto a questa Commissione − con riferimento alla posizione del sig. ... "dipendente
delle Poste Italiane (...) in qualità di direttore, dal 21 maggio 1995" − "se il Direttore di un Ufficio
Postale possa essere considerato quale preposto ovvero responsabile di unità operativa", al fine di
valutare l'ammissibilità dell'iscrizione di diritto all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari ai sensi
dell'art. 4 del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato.
Al riguardo si rappresenta, innanzitutto, che l'entrata in vigore del D.P.R. n. 144/2001 ha abilitato ex
lege Poste Italiane S.p.A. alla prestazione di (alcuni) servizi di investimento; l'art. 12, comma 1, di
tale decreto prevede, infatti, espressamente che "(...) Poste può svolgere nei confronti del pubblico i
servizi di investimento e i servizi accessori previsti rispettivamente dall'art. 1, comma 5, lettere b), c)
ed e), e dall'art. 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico della finanza, nonché le
attività connesse e strumentali ai servizi d'investimento".
L'art. 2, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 144/2001, stabilisce poi che, nell'ambito delle attività di
bancoposta − fra le quali l'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso decreto ricomprende i servizi di
investimento e accessori di cui al sopracitato art. 12 − "Poste è equiparata alle banche italiane anche
ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate
ai commi 3 e 4 (...). A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per
le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti".
Si ritiene pertanto che l'entrata in vigore del suddetto decreto − abilitando ex lege Poste Italiane
S.p.A. alla prestazione di alcuni servizi di investimento ed equiparandola espressamente alle banche
nazionali − consenta di includere tra i soggetti legittimati all'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari
con esonero dalla prova valutativa anche gli addetti − presso Poste Italiane S.p.A. − ai servizi di
investimento di cui al summenzionato art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 144/2001, rientrando tale
fattispecie nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 472/1998, così
come successivamente modificato.
Con riferimento al quesito in oggetto può, infatti, osservarsi che in presenza di un'espressa
equiparazione, operata ex lege, di Poste italiane alle banche nazionali, la previsione di cui all'art. 4,
comma 1, lett. c), del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato − che attribuisce
rilevanza, ai fini dell'esonero dalla prova valutativa necessaria per l'iscrizione all'Albo dei promotori,
all'attività svolta da alcune categorie di dipendenti di banca che abbiano maturato una specifica
esperienza professionale nella prestazione di servizi di investimento − appare direttamente
applicabile alle medesime categorie di dipendenti di Poste Italiane S.p.A. che abbiano maturato
analoga esperienza.
Appare, peraltro, evidente che, poiché il secondo comma dell'art. 4 del D.M. n. 472/1998, così come
successivamente modificato, richiede che la suddetta attività sia stata svolta per almeno un triennio,
allo stato nessun dipendente di Poste Italiane S.p.A. può aver maturato la necessaria esperienza
professionale, non essendo decorso il tempo necessario dal momento in cui, con l'entrata in vigore
66
del D.P.R. n. 144/2001, Poste Italiane S.p.A. è stata abilitata alla prestazione dei servizi di
investimento sopracitati.
In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che, nel caso di specie, il sig. ... non sia in
possesso dei requisiti per poter essere iscritto di diritto all'Albo dei promotori finanziari, non essendo
decorso − relativamente alla prestazione dei servizi di investimento di cui al più volte citato art. 12,
comma 1, del D.P.R. n. 144/2001 − il periodo di tempo minimo, pari ad almeno tre anni, richiesto, ai
fini dell'iscrizione in discorso, dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 472/1998, così come successivamente
modificato.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
67
Comunicazione n. DIN/2031584 del 7−5−2002
inviata all'Adiconsum
Oggetto: Risposta al quesito concernente la collaborazione di promotori finanziari con
Adiconsum
Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta a questa Commissione il ..., con la quale codesta
Associazione rappresentava che nell'ambito delle sue finalità di tutela ed assistenza di consumatori
intendeva avvalersi di promotori finanziari.
Più in particolare, veniva chiesto se, a tal fine, vi fossero "impedimenti per l'Associazione e per i
soggetti promotori che intendono iniziare un rapporto di collaborazione anche a livello di
volontariato".
Successivamente, in data 12 aprile 2002, nel corso di un colloquio telefonico (con il dott. ...) veniva
precisato che la collaborazione dei promotori finanziari per Adiconsum avrebbe avuto ad oggetto
assistenza agli associati di Adiconsum su problemi con banche ed intermediari finanziari, con
esclusione di qualsiasi consulenza all'investimento da parte dei promotori finanziari.
Al riguardo, può osservarsi che l'attività che dovrebbe essere svolta dai promotori finanziari per conto
di codesta Associazione non appare incompatibile con quella di promotore finanziario, a condizione
che la stessa sia contenuta nei limiti di quanto sopra indicato e non si estrinsechi in attività di
promozione e collocamento di strumenti finanziari o di servizi d'investimento così come previsto
dall'art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
68
Comunicazione n. DIN/2024801 del 15−4−2002
inviata al sig. ... e p.c., alla Commissione Regionale Veneto per l'Albo dei Promotori Finanziari
Oggetto: Risposta a quesito − Requisiti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori
finanziari
Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale la S.V. ha richiesto una preventiva valutazione in merito
alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4 del D.M. n. 472/98 ai fini dell'iscrizione "di diritto"
all'Albo dei promotori finanziari.
Dalle informazioni fornite emerge che la S.V. riveste allo stato la qualifica di "Quadro Direttivo di 2°
livello" e che dal 3 dicembre 1991 al 16 dicembre 1996 ha ricoperto la titolarità di una filiale con
responsabilità del controllo interno.
Al riguardo risulta opportuno premettere che ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari con
esonero dalla prova valutativa l'art. 4 del D.M. n. 472/98 − qualora manchi in capo all'interessato la
qualifica di funzionario − prevede la possibilità di ritenere valida solamente l'attività svolta, per un
periodo superiore a tre anni, in qualità di personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità
operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al
d.lgs. n. 58198, ovvero responsabile del controllo interno.
Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dalla circolare interpretativa del Ministero del Tesoro
n. 467042/98, "l'esperienza professionale atta a consentire l'iscrizione al personale non avente la
qualifica di funzionario consegue all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di
responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi
d'investimento (...)".
Con riferimento al quesito in esame si evidenzia che la qualifica di "Quadro Direttivo di 2° livello" non
è equiparabile a quella di funzionario, in quanto ai sensi del CCNL ABI dell'11 luglio 1999 nella
suddetta categoria sono stati collocati i soggetti appartenenti alla precedente categoria dei "Quadri
Super". Inoltre la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione deve ritenersi collegata allo
svolgimento di una delle attività inerenti ai servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/98.
Si rappresenta, altresì, che il "responsabile del controllo interno" di cui alla previsione ministeriale
non coincide con il titolare di una filiale, bensì con il responsabile dell'intera Funzione di Controllo
Interno della Banca.
Una compiuta valutazione della sussistenza dei requisiti potrà, in ogni caso, essere effettuata solo
sulla base dell'analisi della "dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto
presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale" attestante l'ufficio al quale la S.V. è stata
addetta, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento; solamente la Banca, infatti, tenuto
conto della propria articolazione organizzativa, è in grado di certificare che un proprio dipendente sia
stato responsabile di un'unità operativa e che sia stato effettivamente addetto ad uno dei servizi di
cui al d.lgs. n. 58/98.
Peraltro, in più occasioni (e, da ultimo, con la comunicazione n. DI/1069555 del 14 settembre 2001,
consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico www. consob.it) la scrivente ha sottolineato che il
69
soggetto interessato può attestare − ove sussistente − il possesso dei suddetti requisiti di
professionalità mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo quanto previsto dal
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
CONSOB
F. Macaluso F. Tedeschi
70
Comunicazione n. DIN/2015865 dell'8−3−2002
inviata al sig. ...
Oggetto: Sig. ... . Risposta a quesito − (Incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e
l'effettuazione di servizi bancari a domicilio)
Si fa riferimento alla nota del ..., protocollata il ..., con cui la S . V . ha chiesto chiarimenti in ordine
alla possibilità di svolgere, per conto della medesima banca, la prestazione di servizi bancari a
domicilio (tra i quali la S.V. menziona la consegna di carnet di assegni, l'effettuazione di bonifici
nonché il trasporto di liquidità di pertinenza della clientela) e l'attività di promotore finanziario.
Al riguardo deve premettersi che la disciplina dei servizi bancari a domicilio esula dalle competenze
della Scrivente (cfr. al riguardo Banca d'Italia, Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo III −
Capitolo 2, Sezione III, alle quali si rinvia).
Ciò posto, si osserva che, per quanto di competenza, non si rilevano profili di incompatibilità tra
l'effettuazione dei predetti servizi bancari e lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario per
conto del medesimo soggetto, fermo restando che nello svolgimento contemporaneo di tali attività la
S.V. dovrà rispettare le regole di comportamento applicabili a ciascuna di esse e mantenere
diligentemente separati i relativi ambiti di operatività.
Avuto riguardo, in particolare, al servizio di trasporto di liquidità, si rileva che tale attività di carattere
materiale potrà essere effettuata esclusivamente nell'ambito dei predetti servizi bancari a domicilio,
mentre resta fermo che nello svolgimento dell'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.
58/1998, la S.V. potrà ricevere dall'investitore − per la conseguente immediata trasmissione alla
banca mandante − esclusivamente i mezzi di pagamento tassativamente elencati nell'art. 96, comma
6, del Reg. n. 11522//998.
Si ritiene pertanto di fornire una risposta positiva, nei limiti sopra indicati, al quesito prospettato dalla
S.V. .
F. Macaluso
CONSOB
F. Tedeschi
71
Comunicazione n. DIN/2014598 del 4−3−2002
inviata alla Cassa di Risparmio .....
Oggetto: Requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari.
Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., prot. n. 1072651, con la quale codesta Banca ha
chiesto a questa Commissione un parere circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di professionalità
richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari relativamente ad un "ex dipendente
(...) inquadrato nella terza area professionale 4° livello retributivo" che ha ricoperto l'incarico di
"responsabile di filiale (...) dal 27. 7.1996 al 15.10.2000 presso una filiale con un organico di due
unità, compreso il preposto (...) e dal 16.10.2000 al 27.6.2001 presso una filiale periferica con un
organico di tre unità, compreso il preposto"; in tale nota codesta Banca ha precisato, altresì, che le
predette filiali svolgono un'attività "che comporta un'operatività ridotta, sia in termini di volumi sia per
quanto riguarda la varietà e la complessità delle operazioni poste in essere", in linea con quanto
stabilito nel manuale organizzativo della suddetta Banca che prevede "la mancata attribuzione di
autonomia decisionale ed operativa alle dipendenze".
Più in particolare codesta Banca ha chiesto di sapere se, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il
dipendente in oggetto sia da considerarsi "in possesso di un'esperienza professionale che consegue
all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali", riservandosi,
in ogni caso, "la facoltà di esprimersi negativamente circa il possesso dei requisiti di professionalità
sulla base di valutazioni di carattere soggettivo attinenti l'effettivo livello professionale raggiunto dal
dipendente nello specifico settore".
Al riguardo si rappresenta innanzitutto che, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 11 novembre 1998, n.
472, così come successivamente modificato, la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto
all'Albo dei promotori finanziari deve essere collegata, tra l'altro, alla qualifica di funzionario, ovvero,
qualora il richiedente non appartenga alla carriera direttiva, è necessario che il medesimo sia
preposto ovvero sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che sia o sia
stato responsabile della stessa.
Si rileva, inoltre, che, sempre ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, la professionalità rilevante ai fini
dell'iscrizione in discorso si deve ritenere collegata allo svolgimento di una delle attività inerenti ai
servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 e che il periodo di svolgimento delle
suddette attività deve essere pari ad almeno tre anni.
Si fa presente, infine, che, secondo quanto espressamente stabilito dalla circolare interpretativa del
Ministero del Tesoro n. 467042/98, "l'esperienza professionale atta a consentire l'iscrizione al
personale non avente la qualifica di funzionario consegue all'effettivo svolgimento di mansioni
implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la
prestazione dei servizi d'investimento (...)".
Pertanto, da tutto quanto sopra esposto e alla luce della documentazione prodotta e delle
informazioni fornite da codesta Banca, non sembra potersi fondatamente ritenere che il dipendente in
oggetto sia in possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori
finanziari richiesti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato.
72
Per quanto riguarda, poi, la richiesta di codesta Banca di un giudizio di questa Commissione
sull'effettivo svolgimento, da parte del dipendente in oggetto, di mansioni implicanti assunzione di
responsabilità decisionali, appare evidente che una simile valutazione esula dalle competenze
istituzionali della scrivente Commissione: come già precisato nella Comunicazione Consob n.
DI/30339 del 20 aprile 2000 (consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it),
infatti, solo la Banca è in grado, tenuto conto della propria articolazione organizzativa ufficiale, di
certificare che un proprio dipendente sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità
operativa o che comunque sia stato responsabile della stessa, che sia stato addetto ad uno dei
servizi di investimento di cui al decreto legislativo n. 58/1998 e che abbia svolto mansioni
effettivamente implicanti assunzione di responsabilità decisionali.
Con riferimento, infine, all'intenzione di codesta Banca di riservarsi, in ogni caso, la facoltà di
esprimersi negativamente circa il possesso, in capo al dipendente in oggetto, dei requisiti di
professionalità sulla base di valutazioni di carattere soggettivo, si rinvia alla Comunicazione Consob
n. DIN/1069070 del 12 settembre 2001 (consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico
www.consob.it); in tale comunicazione questa Commissione − dopo aver ricordato che il rilascio della
dichiarazione autentica da parte del legale rappresentante (o del dirigente munito di firma sociale) ex
art. 4, comma 3, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472 e successive modifiche, è finalizzato ad
attestare il possesso, in capo al richiedente, dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di
diritto all'Albo dei promotori finanziari, per cui, ove tali requisiti di professionalità non sussistano, non
ha ritenuto ravvisabile in capo alla banca o all'impresa d'investimento uno specifico obbligo di
rilasciare tale dichiarazione− ha precisato che in nessun caso alla banca o all'impresa d'investimento
è rimessa una valutazione sostanziale circa la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di
professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'Albo, essendo la dichiarazione autentica
rilasciata dal legale rappresentante (o dal dirigente munito della firma sociale) una mera
dichiarazione di scienza che, lungi dal porre in essere valutazioni di merito, è diretta al semplice
accertamento di fatti oggettivi (vale a dire ad attestare l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione
all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento).
Nella citata comunicazione n. DIN/ 1069070 del 12 settembre 2001, infine, questa Commissione non
ha mancato di sottolineare che in ogni caso le banche e le imprese di investimento devono sempre
consentire alle Commissioni regionali (alle quali compete la verifica del possesso in capo al
richiedente dei requisiti prescritti per l'iscrizione) di verificare la veridicità del contenuto delle
autocertificazioni presentate − secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 −
dagli aspiranti promotori, fornendo conferma scritta di quanto dagli stessi dichiarato.
F. Macaluso
CONSOB
F. Tedeschi
73
Comunicazione n. DIN/2014610 del 4−3−2002
inviata al sig. ...
Oggetto: Attività di promotore finanziario e cd. gestione surrettizia. Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., prot. n. 1087590, con la quale la S.V. ha chiesto a
questa Commissione se sia configurabile un'attività di gestione surrettizia da parte del promotore
finanziario nell'ipotesi in cui, nello stesso arco temporale, più clienti gli impartiscano ordini relativi ad
operazioni analoghe "ad esempio, switch tra fondi o acquisto di un identico titolo".
Si fa, altresì, riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., prot. n. 2010762, inviata dalla S.V. ad
integrazione della precedente, con la quale si chiede se, al fine di evitare di porre in essere un'attività
di gestione surrettizia, sia sufficiente per il promotore finanziario far sottoscrivere al cliente una lettera
nella quale si specifica che ogni "operazione vada eseguita comunque anche in presenza di
analoghe operazioni da parte di (...) altri clienti " e "che la stessa operazione non costituisce gestione
da parte del (...) promotore, in quanto gli imput operativi partono dallo stesso (...) cliente".
Al riguardo si rappresenta che il costante orientamento di questa Commissione individua l'ipotesi di
attività di gestione cd. surrettizia (o impropria o abusiva) nel caso in cui vengano poste in essere, da
parte di promotori finanziari "per conto di una rilevante parte della clientela, un elevato numero di
operazioni di conversione tra comparti del medesimo fondo caratterizzate da evidenti analogie" o "un
elevato numero di operazioni sostanzialmente identiche, con i medesimi parametri, contestualmente
o in un breve lasso di tempo" (cfr., per tutte, le delibere Consob nn. 13273 del 26 settembre 2001,
12401 del 29 febbraio 2000, 12399 del 29 febbraio 2000, 12011 dell'8 giugno 1999, consultabili sul
sito Internet all'indirizzo elettronico www.consob.it).
Si sottolinea, peraltro, che questa Commissione ha, in una pluralità di casi, ritenuto che la
sussistenza tanto del criterio "quantitativo" (elevato numero di operazioni identiche o sostanzialmente
analoghe poste in essere per conto di una rilevante parte della clientela) quanto di quello "temporale"
(operazioni poste in essere contestualmente o in un breve lasso di tempo) valga a qualificare una
determinata operatività come gestione surrettizia anche quando le operazioni siano state
formalmente disposte dai clienti mediante la sottoscrizione su appositi moduli (cd. gestione con
preventivo assenso): ciò in quanto, in tali ipotesi, "non sono stati prodotti elementi idonei" da un lato
ad escludere la discrezionalità del promotore, dall'altro a provare l' "autonoma determinazione" della
clientela "nelle proprie scelte di investimento" (cfr., per tutte, la deliberazione Consob n. 12398 del 29
febbraio 2000, consultabile sul sito Internet al summenzionato indirizzo elettronico).
Alla luce di tutto quanto sopra detto ed in linea con l'indirizzo uniforme di questa Commissione,
appare allora del tutto evidente come non sia possibile formulare un giudizio preventivo ed
aprioristico circa la configurabilità di una fattispecie astratta come ipotesi di gestione surrettizia; ciò in
quanto occorre valutare se, in concreto, le operazioni poste in essere − anche nell'eventualità in cui
siano state formalmente disposte dai clienti mediante la sottoscrizione di appositi moduli − siano o
meno, nella sostanza, decise dal promotore finanziario e se, quindi, siano riconducibili alla sfera di
discrezionalità ed all'iniziativa di quest'ultimo piuttosto che dello stesso investitore.
Si ricorda, da ultimo, che quanto sopra detto è stato recentemente chiarito da questa Commissione
nella Comunicazione Consob n. DIN/1083623 del 7 novembre 2001 (consultabile sul sito Internet
all'indirizzo elettronico sopra citato) nella quale − pur nell'ambito di un diverso contesto di riferimento
74
relativo al servizio di consulenza personalizzata in strumenti finanziari prestato tramite promotori − si
afferma che "ai fini della qualificazione di una determinata operatività come gestione abusiva rileva il
profilo sostanziale dei comportamenti in cui si riscontrino gli elementi essenziali di tale attività; tale
profilo potrà essere valutato solo di volta in volta, con riferimento alle singole fattispecie concrete".
Con riferimento al quesito posto, si ritiene, pertanto, che non rileva − al fine di escludere la
configurabilità di un'ipotesi di gestione surrettizia − il fatto che Ella faccia preventivamente
sottoscrivere ai clienti una lettera del tenore di quella prospettata nella succitata nota del ..., in quanto
sarà necessario verificare se l'operatività posta in essere sia in concreto riconducibile alla sfera di
discrezionalità della S.V. piuttosto che a quella dell'investitore; la valutazione dell'attività svolta potrà,
in altri termini, essere effettuata solo in base ad un giudizio ex post.
CONSOB
F. Macaluso F. Tedeschi
75
Comunicazione n. DIN/2008436 del 7−2−2002
inviata al sig. ...
Oggetto: Iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. Risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera del ..., pervenuta il ..., prot. n. 1094749 con la quale la S.V. ha chiesto a
questa Commissione un parere circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di professionalità previsti
per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari, specificando, a tal fine, di essere "agente di
cambio (...) dimissionario (...) per quasi raggiunti limiti di età" e di non avere il titolo di studio che, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente
modificato, devono possedere coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo.
Più precisamente, la S.V. ritiene che l'aver svolto l'attività di agente di cambio possa consentire
l'accesso di diritto all'Albo dei promotori finanziari − ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del citato
D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato − anche in mancanza del
titolo di studio richiesto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.
Al riguardo si rappresenta che non è possibile considerare l'esperienza professionale acquisita nello
svolgimento dell'attività di agente di cambio prevalente − rectius assorbente − rispetto all'effettivo
possesso del titolo di studio normativamente richiesto, in quanto tale costruzione risulta contraria sia
ad un'interpretazione letterale del dato normativo sia al costante orientamento di questa
Commissione con riferimento a casi analoghi a quello della S.V., sia pur inseriti in diversi contesti di
riferimento (cfr. per tutte le comunicazioni nn. DI/98012353 del 19 febbraio 1998, DI/99089393 del 6
dicembre 1999 e DIN/1048068 del 15 giugno 2001 consultabili sul sito Internet all'indirizzo elettronico
www.consob.it).
Per quanto riguarda il testuale dato normativo si rappresenta, innanzitutto, che l'art. 3, commi 1 e 2,
del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, stabilisce che "coloro
che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale,
ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge o un titolo di studio estero
equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob. Ai fini
dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dalla Consob secondo le
modalità stabilite dalla Consob medesima ".
Il successivo art. 4 del suddetto decreto prevede, poi, una serie di ipotesi tassativamente elencate −
in cui a determinati soggetti che hanno acquisito una specifica esperienza professionale (e proprio in
ragione della stessa) è consentita l'iscrizione all'Albo di diritto e quindi con esonero dal superamento
della prova valutativa di cui sopra: tra tali ipotesi rientra specificamente anche quella dell'"agente di
cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica".
Dal combinato disposto dei due suddetti articoli del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come
successivamente modificato, si evince chiaramente che il possesso del titolo di studio rappresenta
un requisito inderogabile per coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo (in particolare
l'espressione 'devono possedere' utilizzata nell'art. 3, comma 1, non sembra lasciare adito a dubbi);
di conseguenza l'esperienza professionale di cui all'art. 4 del più volte citato decreto esonera coloro
che − nei casi espressamente previsti − l'hanno acquisita dal superamento della prova valutativa
76
altrimenti necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo, ma non supera, né elimina l'obbligo, per gli stessi,
di essere in possesso del titolo di studio richiesto.
Si ritiene, in altri termini, che l'aver acquisito una specifica esperienza professionale (nel caso di
specie essere stato agente di cambio) si ponga in termini di alternatività rispetto al superamento della
prova valutativa, ma giammai rispetto al possesso di un titolo di studio idoneo che è e rimane
requisito inderogabile per l'iscrizione all'Albo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non si possono, pertanto, ravvisare nel caso in esame i
presupposti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
77
Comunicazione n. DIN/2007074 dell'1−2−2002
inviata al sig. ...
Oggetto: Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari (negoziatore
abilitato ad operare nei mercati gestiti dalla Borsa Italiana spa)
Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. ha chiesto chiarimenti in merito all'interpretazione
dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. n. 472/98, in base al quale l'accesso all'Albo dei Promotori
Finanziari, con esonero dalla prova valutativa, è consentito a coloro che hanno acquisito una
specifica esperienza professionale, avendo svolto attività di "negoziatore, abilitato ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1".
In particolare, la S.V. ha chiesto se tale previsione, richiamando l'articolo 7, comma 2, della legge n.
1/1991, abrogato dal D.Lgs. n. 415/1996, abbia inteso far rivivere la disposizione abrogata o far salvi
i diritti quesiti di coloro che in base al citato art. 7 erano definiti "negoziatori abilitati".
Inoltre, la S.V. ha chiesto se i negoziatori forniti di una "adeguata qualificazione professionale",
individuati dal Consiglio di Amministrazione della Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento del 25
ottobre 1999, al fine di definire "i criteri per l'accertamento, ai fini dell'ammissione e della permanenza
degli operatori ai mercati gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.", siano equiparabili a quelli definiti dall'art.
7 della legge n. 1/1991, con riferimento all'esonero dalla prova valutativa.
In proposito, con particolare riguardo alla disposizione contenuta nella lett. b) dell'art. 4 del D.M. n.
472/1998, occorre rilevare che nel caso del "negoziatore abilitato" l'esonero dalla prova di esame per
l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari è stato previsto a favore di soggetti determinati che, in
vigenza di una normativa ora abrogata, avevano superato una specifica prova valutativa indetta dalla
Consob e tesa a verificare l'acquisizione da parte del candidato di conoscenze teoriche ed
esperienze pratiche nel particolare settore.
La stessa previsione di abilitazione di diritto all'attività di negoziatore, sancita dal predetto art. 7,
comma 2, era riservata a soggetti (procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio,
rappresentanti delle società commissionarie di borsa, osservatori alle grida di banche, ammessi negli
antirecinti per un periodo non inferiore ad un anno) che si presumeva avessero acquisito nel
medesimo settore una particolare esperienza professionale.
Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che la ratio della disciplina dell'iscrizione all'Albo di diritto
ed anche il tenore letterale della stessa inducano a considerare l'esenzione in discorso riservata
esclusivamente alle specifiche figure professionali sopra individuate e non anche agli altri soggetti
negoziatori presi in considerazione dalla Borsa Italiana S.p.A., neppure nel caso in cui, come la S.V.
riporta nella nota, tali soggetti, oltre ad aver sostenuto il corso da negoziatore indetto presso la
Borsa, abbiano "accumulato dai due ai tre anni di esperienza professionale presso una Sim,
negoziando sia sull'MTA che sull'IDEM ".
A tale ultimo riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. n. 472/98,
l'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa è riconosciuta a coloro che hanno acquisito
una specifica esperienza professionale presso imprese di investimento, avendo svolto per un periodo
di almeno tre anni l'attività di "funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di
investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 − tra i quali rientra l'attività di negoziazione per
78
conto proprio e per conto terzi − ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque
responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento".
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
79
Comunicazione n. DIN/1093857 del 18−12−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Promozione di servizi di factoring: risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota del ..., protocollata in data ..., con la quale la S.V. ha richiesto a questa
Commissione un parere in ordine alla possibilità di promuovere servizi di factoring per conto di una
società esterna al gruppo Banca ... (intermediario per il quale la S.V. svolge l'attività di promotore
finanziario), ed in particolare se tale possibilità permanga anche nel caso in cui in futuro la [...Sim...]
stipuli accordi con società di factoring per la promozione di tale servizio.
La S.V., inoltre, ha chiesto se il vincolo di monomandato sia riferibile "esclusivamente alla attività di
raccolta e promozione di servizi di investimento" e pertanto se sia consentito di "intraprendere
rapporti con più di una società di factoring per la promozione di tale servizio (presentandosi quindi al
cliente alla stregua di "broker di servizi di factoring)".
Con riferimento al primo quesito, come già rilevato nella comunicazione Consob n. DAL/97013054
del 17 dicembre 1997 relativamente al servizio di intermediazione in cambi, si osserva che la
promozione del servizio di factoring non presenta profili di incompatibilità con l'attività di promotore
finanziario, "a condizione che i soggetti incaricati mantengano diligentemente separati gli ambiti di
operatività che qui rilevano (in particolare astenendosi dal rappresentare la propria qualità di
promotore [...]), così da assicurare la necessaria trasparenza nei confronti del pubblico".
Si precisa peraltro che la possibilità per la S.V. di svolgere l' attività di promozione del predetto
servizio è esclusa − ai sensi dell'art. 94, comma 1°, lett. f), del Reg. 11522/1998 qualora la
medesima attività sia effettuata dalla [...Sim...], ciò al fine di evitare sia il concretizzarsi di un conflitto
di interessi in capo alla S.V., sia la possibilità di ingenerare confusione nella clientela in ordine al
soggetto che presti il servizio.
Sotto diverso profilo, pur trattandosi di materia estranea alle competenze della Scrivente, si richiama
l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione all'esercizio contemporaneo delle due
attività possa derivare dall'attuazione delle disposizioni relative all'agenzia in attività finanziaria (art. 3
, comma 2°, del D.Lgs . n. 374/ 1999).
Con riferimento al secondo quesito si rileva che l'acquisto di crediti di impresa ricompreso nel servizio
di factoring − rientra nella più generale categoria della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma (cfr. art. 2, comma 1°, del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994). Pertanto l'attività
di broker di servizi di factoring − ipotizzata dalla S.V. deve essere più propriamente ricondotta alla
fattispecie della mediazione creditizia, attività riservata ai soggetti iscritti all'albo dei mediatori creditizi
ed ai promotori finanziari, ai sensi dell'art. 16, comma 8°, della L. 108/1996.
Dovranno pertanto osservarsi, nell'esercizio di tale attività, le limitazioni indicate nella comunicazione
Consob. n. DIN/1079215 del 19 ottobre 2001 (pubblicata nel bollettino mensile del mese di
riferimento ed altresì consultabile presso il sito internet www.consob.it, alla quale si rinvia):
a) lo svolgimento dell'attività di mediatore creditizio da parte del promotore deve essere oggetto di
apposita comunicazione, rivolta all'intermediario per il quale il medesimo promotore opera;
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b) il promotore finanziario operante per un intermediario potrà svolgere attività di mediazione
creditizia solo ove l'intermediario stesso non svolga attività di concessione di finanziamenti o di
distribuzione di prodotti finanziari di erogazione.
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
81
Comunicazione n. DIN/1093865 del 18−12−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Compatibilità con attività di promotore finanziario con la carica di presidente di un
Consorzio Fidi: risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera del ..., protocollata in data ..., con cui la S.V. ha chiesto a questa
Commissione di pronunciarsi in ordine alla compatibilità dell'attività di promotore finanziario con la
carica di presidente di un Consorzio Fidi.
Al riguardo deve premettersi che gli elementi forniti dalla S.V. non permettono di esprimere un
compiuto giudizio di compatibilità con l'attività di promotore, in quanto non emergono con chiarezza i
contenuti della concreta attività che la S.V. è in procinto di svolgere nell'ambito del citato Consorzio
Fidi.
Si osserva peraltro che l'attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi − regolati dall'art. 155 del
D.Lgs. n. 385/1993 − così come individuata dall'art. 29 della L. n. 317/1991, consiste in:
a) prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti, alle
piccole imprese associate, da parte di aziende e istituti di credito, di società di
locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari;
b) informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e
il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché prestazioni di servizi per il
miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.
Pertanto, qualora la carica di presidente implichi il concreto svolgimento dell'attività di mediatore
creditizio − consistente nel mettere professionalmente in relazione, anche attraverso attività di
consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, senza essere legato ad alcuna delle parti da
rapporti di collaborazione, dipendenza, rappresentanza − si ritengono sussistenti le esigenze di
trasparenza e correttezza poste alla base delle seguenti limitazioni, indicate nella comunicazione
Consob. n. DIN/1079215 del 19 ottobre 2001 (pubblicata nel bollettino mensile del mese di
riferimento ed altresì consultabile presso il sito internet www.consob.it) alla quale si rinvia:
a) lo svolgimento dell'attività di mediatore creditizio da parte del promotore deve essere
oggetto di apposita comunicazione, rivolta all'intermediario per il quale il medesimo
promotore opera;
b) il promotore finanziario potrà svolgere attività di mediazione creditizia solo ove
l'intermediario per il quale opera non svolga attività di concessione di finanziamenti o di
distribuzione di prodotti finanziari di erogazione.
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
82
Comunicazione n. DIN/1086204 del 15−11−2001
inviata alla Commissione delle Marche per l'Albo dei Promotori Finanziari
Oggetto: Titolo di studio per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Richiesta di parere
Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta Commissione Regionale ha chiesto alla
scrivente di chiarire se il possesso di un diploma di conservatorio di durata decennale possa
integrare il requisito di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 11 novembre 1998 n. 472 ai fini dell'iscrizione
all'Albo dei promotori finanziari.
Al riguardo si rammenta che la predetta norma stabilisce che "coloro che intendono ottenere
l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale (...)".
Nel caso in esame, i titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, in base alla normativa
attualmente vigente, non possono considerarsi equivalenti ai diplomi di istruzione secondaria
superiore, trattandosi di titoli di studio autonomi di cultura specializzata, valevoli solo per le attività
per le quali sono stati conferiti.
Alla luce di quanto sopra esposto, si reputa che il diploma di conservatorio non può ritenersi idoneo a
soddisfare il requisito di cui alla norma sopra citata.
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
83
Comunicazione n. DIN/1085839 del 14−11−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Modalità e forme di esercizio dell'attività di promotore finanziario. Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ... ed alla successiva nota pervenuta il ... con le quali la
S.V. ha chiesto di conoscere:
− se possa parlarsi di esercizio di attività fuori sede nel caso in cui una Banca si
avvalga di "un ufficio finanziario di promotori costituito con una precisa denominazione
sociale e sotto la forma di s.r.l.", per la promozione di propri prodotti e servizi finanziari;
− in caso di risposta affermativa, quale sia la documentazione che deve essere
consegnata alla clientela ed, in particolare, se sia applicabile l'art. 30, comma 6, del
decreto legislativo n. 58/1998 che prevede, tra l'altro, che l'investitore ha facoltà di
recedere dal contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso, nonché quale
sia la sorte del contratto in caso di inosservanza di detta disciplina;
− se, sotto il profilo degli obblighi informativi e di documentazione, sia sufficiente la
consegna all'investitore − trascorsi tre giorni dalla conclusione del contratto − di un
foglio riepilogativo sintetico, ed in caso negativo, quali siano le disposizioni normative
violate;
− quali siano, infine, "le sanzioni che vengono comminate in seguito alle supposte
violazioni" contenute nei punti precedenti.
Con riferimento al primo punto, occorre evidenziare che ai sensi del disposto dell'art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 58/1998 "per offerta fuori sede si intendono la promozione ed il
collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze
dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione
o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi
presta, promuove o colloca il servizio".
Con riguardo alla nozione di dipendenza, l'art. 25, lett. e), del regolamento Consob n. 11522/1998,
definisce tale "una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una
stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e
decisionale, che presta in via continuativa servizi di investimento e, nel caso delle società di gestione
del risparmio e delle SICAV, il servizio di gestione collettiva del risparmio".
Pertanto, se per "ufficio (o negozio) finanziario di promotori", si intende quella unità organizzativa di
pertinenza dell'intermediario autorizzato, diversa dalla sede legale e che non costituisce − in base a
quanto in precedenza descritto − una dipendenza, l'attività di promozione e collocamento svolta
presso lo stesso "ufficio" costituirà offerta fuori sede.
84
Per quanto attiene alla "denominazione sociale ed alla forma di s.r.l." relativa al suddetto ufficio,
poiché il negozio finanziario costituisce una unità organizzativa di pertinenza dell'intermediario, lo
stesso non potrà essere costituito con una forma societaria ad hoc; anzi, dovrà risultare
immediatamente ricollegabile all'intermediario autorizzato (ad esempio tramite l'affissione, presso i
locali dello stesso, dell'insegna dell'intermediario). Né può ipotizzarsi che l'attività di promotore
finanziario − che ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, ha carattere
personale − possa essere esercitata in comune con altri soggetti attraverso modelli organizzativi
societari.
Con riferimento al secondo e terzo punto, si rileva che, una volta ritenuto che l'attività svolta presso i
negozi finanziari costituisca attività di offerta fuori sede, ne consegue l'applicazione della disciplina di
cui agli articoli 30 e seguenti del sopra citato decreto legislativo (e di quella contenuta nei
regolamenti attuativi dello stesso), ivi compreso il diritto di recesso che, peraltro, con riguardo
all'offerta di servizi di investimento, è previsto solo per l'offerta di servizi di gestione di portafogli (cfr.
art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998).
Con riguardo, inoltre, alla sorte dei contratti conclusi in violazione della disciplina prevista per l'offerta
fuori sede ed, in specifico, in violazione dell'obbligo di indicare che all'investitore spetta il diritto di
recesso − fermo restando che per eventuali profili di invalidità, potrà essere invocata tutela presso le
sedi giudiziarie competenti − occorre osservare che l'art. 30, comma 7, del più volte citato decreto
legislativo n. 58/1998, prevede che "l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o
formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente".
Con riguardo, altresì, agli obblighi informativi e di documentazione che la Banca nonché i promotori
finanziari devono assolvere nel caso di ordini impartiti dagli investitori, si dovranno applicare le
disposizioni contenute negli articoli 60 e seguenti del regolamento Consob n. 11522/1998, che
attengono, appunto, agli specifici obblighi di attestazione, registrazione e rendicontazione dei
medesimi ordini.
Infine, per ciò che concerne le sanzioni applicabili alla Banca ed ai promotori finanziari, come
richiesto dalla S.V. nell'ultimo punto, si dovrà fare riferimento − tenuto conto della fattispecie concreta
− alla gamma di sanzioni previste dalla normativa di settore a tutela degli investitori e del mercato
(cfr. decreto legislativo n. 58/1998 e regolamento Consob n. 11522/1998).
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
85
Comunicazione n. DIN/1083623 del 7−11−2001
inviata alla Anasf
Oggetto: Esercizio dell'attività di consulenza in materia di strumenti finanziari da parte dei
promotori. Richiesta di parere
Con riferimento al parere, in tema di esercizio dell'attività di consulenza da parte dei promotori
finanziari, sottoposto all'esame di questa Commissione con nota pervenuta in data 24 ottobre 2000,
si rileva che le considerazioni ivi espresse appaiono sostanzialmente conformi agli orientamenti della
Consob, enunciati nelle comunicazioni nello stesso citate.
Risulta del tutto pacifica e rispondente al contesto normativo, infatti, la qualificazione della
consulenza finanziaria come attività libera − che può esplicarsi sia in forma individuale che societaria
− il cui svolgimento disciplinato dalle norme del diritto comune (art. 1176 del c.c), laddove non sia
prestata da o per conto di intermediari abilitati (cfr. comunicazione Consob n. DI/30441 del 21 aprile
2000, leggibile sul sito Internet, all'indirizzo elettronico www.consob.it).
Al riguardo, è appena il caso di precisare che l'attività di consulenza può essere svolta dal promotore
"in proprio" solo ove quest'ultimo non eserciti attività di promozione e collocamento per conto di un
intermediario abilitato. Ove il promotore svolga l'attività di offerta fuori sede per conto di un
intermediario, invece, l'attività di consulenza può essere esercitata solo per conto di quest'ultimo o di
altro soggetto appartenente al medesimo gruppo, ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a) del
regolamento Consob n. 11522/1998.
In particolare, ove la consulenza finanziaria sia prestata da promotori per conto di intermediari
abilitati, trovano applicazione le norme del decreto legislativo n. 58/1998 e dei regolamenti attuativi,
che disciplinano la prestazione dei servizi d'investimento e dei servizi accessori (cfr. comunicazioni
Consob n. DI/99038880 del 14 maggio 1999 e DI/98080600 del 14 ottobre 1998, disponibili nel sito
citato).
Più precisamente, la prestazione della consulenza richiederà la preventiva sottoscrizione di un
contratto scritto, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), del regolamento n. 11522/1998, come
integrato e modificato. Si ritiene inoltre che detto contratto, nel rispetto dei fondamentali principi di
trasparenza e correttezza, debba chiaramente indicare le caratteristiche e le modalità di prestazione
del servizio, nonché i relativi costi addebitabili alla clientela. Ciò premesso, in una prospettiva più
generale, può osservarsi che il contenuto del contratto di consulenza è rimesso alla determinazione
degli interessati, in quanto legittima espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta
dall'ordinamento.
Per maggior chiarezza, si sottolinea che l'attività suscettibile di costituire oggetto di un rapporto di
consulenza, conservando rilievo autonomo rispetto alla promozione e al collocamento, è non solo
quella che si risolve nell'indicazione di specifiche scelte d'investimento, ma anche quella che si
concretizza in una pianificazione generale e sistematica del portafoglio finanziario del cliente.
Considerando che, in entrambi i casi, la consulenza finanziaria può risultare collegata all'attività di
offerta fuori sede, tipica dei promotori finanziari, questa Commissione ha più volte sottolineato il
possibile manifestarsi di situazioni di conflitto d'interessi, di cui dovranno essere adeguatamente
preavvertiti gli investitori ex art. 27 del regolamento n. 11522/1998. Ciò si è riscontrato, ad esempio,
86
in riferimento ad un servizio di consulenza avente ad oggetto (tipi di) prodotti finanziari ulteriori
rispetto a quelli distribuiti dall'intermediario preponente, in cui i promotori risultavano portatori di un
interesse proprio a che i clienti sottoscrivessero i prodotti che gli stessi promotori erano incaricati di
collocare (cfr. le comunicazioni Consob n. DIN/76878, del 18 ottobre 2000, n. DIN/64619, del 29
agosto 2000, n. DI/43152, del 2 giugno 2000, e n. DI/98096957, del 21 dicembre 1998, tutte
accessibili presso il sito sopraindicato).
Pare opportuno precisare che, nell'ipotesi in cui il promotore svolga contestualmente, per conto del
proprio intermediario (o di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo), attività di consulenza
finanziaria e attività di promozione e collocamento, quest'ultima dev'essere comunque improntata al
rigoroso rispetto dei principi di diligenza e correttezza; in particolare, dovranno trovare applicazione
le regole in materia di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni d'investimento proposte e di
contenimento dei costi a carico del cliente, nonché ogni altra regola prescritta dalle disposizioni
vigenti a tutela degli investitori.
Si conferma, inoltre, il divieto per i promotori di ricevere, anche in veste di consulenti, qualsiasi
compenso dalla clientela, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del regolamento n. 11522/1998. Il
corrispettivo per il servizio di consulenza prestato dovrà pertanto essere versato dalla clientela
direttamente all'intermediario, che provvederà alla remunerazione del promotore−consulente per
l'attività svolta.
Quanto all'ulteriore problematica sollevata nel parere sopra citato, si ritiene che non sia possibile
valutare a priori ed in termini generali l'eventualità che da un servizio di consulenza personalizzata in
strumenti finanziari, prestata tramite promotori, possa scaturire in concreto un'ipotesi di attività
abusiva di gestione di portafogli d'investimento. E' infatti chiaro che, ai fini della qualificazione di una
determinata operatività come "gestione abusiva", rileva il profilo sostanziale dei comportamenti in cui
si riscontrino gli elementi essenziali di tale attività; tale profilo potrà essere valutato solo di volta in
volta, con riferimento alle singole fattispecie concrete.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
87
Comunicazioni nn. DIN/1079215, 1079211, 1079199 del 19−10−2001
inviata a promotori finanziari
Oggetto: Compatibilità dell'attività di mediatore creditizio con l'esercizio dell'attività di
promotore finanziario − Risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera, pervenuta il ..., con la quale la S.V. ha richiesto alla Consob di
pronunciarsi in ordine alla compatibilità dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con l'iscrizione
all'albo dei mediatori creditizi.
Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 16, comma 8°, della L. 108/1996, i promotori finanziari,
possono svolgere attività di mediazione creditizia senza necessità di iscriversi all'albo previsto dal
comma 1° della citata norma. Il precedente comma 5° sancisce peraltro che quest'ultima attività è
compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
Ciò posto, va osservato che la figura del mediatore creditizio, come definita dall'art. 2, del
Regolamento adottato con D.P.R. 287/2000 − ovvero colui che professionalmente mette in relazione,
anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale
clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, senza essere legato ad
alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza, rappresentanza − presenta profili di
analogia con la figura del broker assicurativo, essendo al pari di quest'ultima riconducibile alla
definizione che del mediatore fornisce l'art. 1754 del codice civile.
Da ciò discende che, analogamente a quanto più volte affermato per il broker assicurativo, non si
ravvisa incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e quella di mediatore creditizio, purché tali
attività siano svolte nel rispetto delle condizioni di seguito rappresentate.
La prima delle citate condizioni, la quale trova origine in esigenze di correttezza e trasparenza dei
rapporti, impone che lo svolgimento dell'attività di mediatore creditizio da parte del promotore sia
oggetto di apposita comunicazione, rivolta all'intermediario per il quale il medesimo promotore opera.
In secondo luogo, il promotore finanziario operante per un intermediario potrà svolgere attività di
mediazione creditizia solo ove quest'ultimo non svolga attività di concessione di finanziamenti o di
distribuzione di prodotti finanziari di erogazione.
Ciò al fine di evitare che un soggetto ricopra contemporaneamente posizioni caratterizzate
rispettivamente da imparzialità ed equidistanza dalle parti, nel caso del mediatore creditizio, e dal
legame contrattuale con un determinato intermediario, nel caso del promotore finanziario − che
possano ingenerare confusione nella clientela.
Si fa salva la diversa ipotesi in cui l'intermediario, che svolga in proprio attività di mediazione
creditizia, si avvalga di promotori finanziari, nel qual caso la medesima attività sarà svolta dal
promotore per conto − e sotto il controllo − dell'intermediario.
Tali condizioni non saranno peraltro applicabili al promotore finanziario non operante per conto di
alcun intermediario.
88
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
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Comunicazione n. DIN/1073058 del 28−9−2001
inviata alla Commissione della Lombardia per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Richiesta di parere concernente l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998
Si fa riferimento alla nota del ..., ricevuta in data ..., con la quale codesta Commissione ha chiesto
chiarimenti in merito all'applicazione dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 472/98.
In particolare, ai fini della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova
valutativa, con riferimento a due soggetti (sig. ... e sig. ...) che hanno rivestito per un periodo
superiore a tre anni la qualifica di Amministratore Delegato di Società di Intermediazione Mobiliare
(rispettivamente della ... e della ...), è stato chiesto se:
1. sia necessario verificare il "grado" di funzionario o di dirigente dei soggetti che
hanno rivestito la suddetta qualifica, ovvero la stessa sia sufficiente a ricondurli alla c.d.
"carriera direttiva";
2. sia necessario verificare che i soggetti in argomento siano stati addetti ad uno dei
servizi di investimento previsti dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, oppure
l'incarico ricoperto sia sufficiente al fine di comprovare il possesso dei requisiti
professionali in esame.
Anzitutto è opportuno ricordare che, secondo il prevalente orientamento di questa Commissione, i
casi di esenzione dalla prova valutativa per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari sono da
considerarsi tassativi, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica e si riferiscono
esclusivamente alle esperienze o alle figure professionali espressamente indicate nel D.M. n. 472/98.
In tal senso può considerarsi la comunicazione n. 7624 del 2 febbraio 2000 (consultabile ...
all'indirizzo elettronico www.consob.it), con la quale si è negato che la carica di amministratore di una
banca e la carica di presidente della stessa costituiscano titolo al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo
dei promotori finanziari. In questa occasione, infatti, è stato evidenziato che l'accesso "di diritto"
all'Albo è consentito, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopracitato, solo a "coloro che hanno acquistato una
specifica esperienza professionale", avendo svolto una delle attività individuate nella medesima
norma.
Con riferimento a nessuna delle cariche considerate, infatti, poteva riscontrarsi la particolare
"specializzazione" nell'ambito dei singoli servizi di investimento, come richiesto dal citato art. 4, D.M.
n. 472/98. Al riguardo si evidenzia che, nel caso di specie, da un lato le funzioni di amministratore
erano svolte presso una banca, le cui principali attività sono la "raccolta di risparmio tra il pubblico e
l'esercizio del credito", dall'altro nessuna particolare delega risultava essere stata conferita al
soggetto in esame.
Tuttavia è il caso di rilevare che in altre circostanze, per i motivi di seguito riferiti, si è provveduto a
ritenere valida l'esperienza svolta da soggetti non espressamente contemplati nella normativa in
esame.
90
In particolare, con comunicazione n. DI/1064732 del 23 agosto 2001 (consultabile sul Bollettino
Consob del mese di riferimento, ovvero all'indirizzo elettronico www.consob.it) questa Commissione,
pur negando − per motivi non rilevanti per la fattispecie in esame − la sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari di un soggetto che aveva ricoperto la qualità di
direttore generale di una SIM, ha puntualizzato che "A tale conclusione sembra potersi pervenire non
tanto perché la carica di direttore generale non rientra tra quelle indicate espressamente dall'art. 4
del D.M. n. 472/1998 (circostanza che non appare preclusiva, visto che l'incarico di direttore generale
pone chi vi è preposto in una situazione apicale rispetto al personale dell'intera struttura societaria,
con la conseguenza che tale figura non può non considerarsi in possesso dei requisiti di
professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo), ma soprattutto per i rilievi che saranno di
seguito esposti".
Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente al caso prospettato da codesta
Commissione. L'amministratore delegato di una SIM, infatti, è figura di vertice dell'intera struttura
societaria, con poteri decisionali certamente superiori rispetto a quelli di un qualsiasi esponente
aziendale appartenente alla carriera direttiva; inoltre, considerando che le SIM sono, per definizione,
imprese autorizzate a svolgere servizi di investimento (art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 58/98),
l'amministratore delegato ha senz'altro assunto responsabilità decisionali nella prestazione dei servizi
di investimento ai quali la stessa è autorizzata. Si ritiene, pertanto, che qualora un soggetto abbia
rivestito per un periodo superiore a tre anni la qualifica di Amministratore Delegato di Società di
Intermediazione Mobiliare, in presenza degli altri requisiti previsti, possa essere iscritto di diritto
all'Albo dei promotori finanziari.
Appare, peraltro, opportuno svolgere alcune osservazioni relativamente alle specifiche questioni
rappresentate da codesta Commissione.
Sub 1) Con riferimento alla necessità di verificare il "grado" di funzionario o di dirigente dei soggetti
interessati all'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa, si ritiene che il ruolo di vertice
ricoperto da un amministratore delegato, i conseguenti poteri decisionali e le relative responsabilità,
rendano superflua tale verifica. I requisiti previsti dal decreto ministeriale, infatti, possono essere
considerati condizioni minime in presenza delle quali l'esperienza professionale maturata da un
soggetto esonera lo stesso dalla prova valutativa. L'amministratore delegato, che come tale ha poteri
decisionali sulle materie rientranti nell'oggetto sociale della Società stessa, è responsabile non di una
singola unità operativa, ma dell'intera impresa di investimento, e rientra pertanto a fortiori nella
previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.M. n. 472/98.
In relazione al caso in esame, quindi, la verifica del grado di funzionario non si ritiene necessaria in
virtù della riconduzione, a fortiori, dell'amministratore delegato nella qualifica di "responsabile di una
unità operativa", e non a seguito dell'automatico inserimento dei medesimi nella c.d. "carriera
direttiva".
Sub 2) Con riferimento al requisito previsto dal decreto ministeriale in merito allo svolgimento dei
servizi di investimento, è opportuno richiamare la circolare del Ministero del Tesoro del 30 gennaio
1998, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. n. 322 del 30 giugno 1997,
certamente adattabile alla formulazione del vigente D.M. n. 472/98.
Relativamente all'espressione "addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del decreto
legislativo n. 415/96" (ora "addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto n. 58/98") si
è ritenuto che "l'esperienza professionale atta a consentire l'iscrizione al personale non avente la
91
qualifica di funzionario, consegue all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti assunzione di
responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di
investimento".
Per i motivi sopra già rappresentati, l'amministratore delegato di una SIM ha senz'altro assunto
responsabilità decisionali nella prestazione dei servizi di investimento ai quali la stessa è autorizzata.
Appare, infatti, di improbabile riscontro nella realtà che tra le attività oggetto della delega non sia
menzionato alcuno dei servizi di investimento, che costituiscono il core business di tali imprese.
Le considerazioni sopra riportate consentono di concludere che, nonostante la figura
dell'amministratore delegato non rientri tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del D.M. n.
472/98 ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo, l'aver ricoperto tale carica costituisce, in via generale, un
presupposto idoneo ad ottenere l'esenzione dalla prova valutativa.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
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Comunicazione n. DIN/1072476 del 26−9−2001
inviata all'Avv. ...
Oggetto: Richiesta di parere concernente il rilascio della dichiarazione attestante i requisiti di
professionalità prevista dall'art. 4, comma 3° del D.M. n. 472/1998
1. Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta il ..., con la quale Ella, in nome e per conto della Banca
... s.p.a., chiedeva a questa Commissione: 1) se, la Banca, può rifiutare il rilascio dell'attestazione dei
requisiti di professionalità ai dipendenti che non abbiano alcun interesse attuale all'iscrizione all'albo
dei promotori finanziari; 2) se, la Banca, a fronte della richiesta di attestazione dei requisiti di
professionalità da parte di dipendenti, possa legittimamente invitare i medesimi a provvedervi
mediante autocertificazione e con successiva attestazione da parte della Banca, al momento della
richiesta da parte della Commissione.
1.1. Con riferimento al primo quesito proposto, può dirsi che dall'art. 4, comma 3° del D.M. n. 472
dell'11 novembre 1998, così come successivamente modificato, si evince che il rilascio della
dichiarazione autentica da parte del legale rappresentante (o del dirigente munito di firma sociale) è
finalizzato ad attestare il possesso − in capo al richiedente − dei requisiti di professionalità necessari
per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari; per cui, ove tali requisiti di professionalità
sussistano, non sembra che la banca o l'impresa d'investimento possano negare il rilascio
dell'attestazione riguardante i requisiti di professionalità (in tal senso cfr. la comunicazione Consob n.
DI/1069555 del 14 settembre 2001, leggibile sul sito Internet della Consob all'indirizzo elettronico
www.consob.it).
Ciò premesso, conviene anche sottolineare, quanto alla mancanza dell'interesse attuale all'iscrizione
all'albo, che se, da un lato, è certamente vero, alla stregua dell'art. 31, comma 2°, del d.lgs. n.
58/1998, il rilievo espresso nella suddetta nota, secondo cui il soggetto operante per la Banca, finché
permane il rapporto di lavoro con la Banca, non può svolgere per altri intermediari l'attività di
promotore finanziario, è però anche vero che il dipendente della Banca può avere interesse
all'iscrizione all'albo anche per il solo fatto di risultare iscritto all'albo medesimo, a prescindere dalla
sua effettiva operatività.
Non sembra pertanto che la Banca possa rifiutarsi di rilasciare l'attestazione dei requisiti di
professionalità ai dipendenti che si trovino nella condizione sopra rappresentata.
1.2. In relazione al secondo quesito, può osservarsi che questa Commissione in più occasioni (e, da
ultimo, con la comunicazione n. DI/1069555 del 14 settembre 2001 sopra citata; cfr. anche
comunicazione n. DI/99023649 del 29 marzo 1999, entrambe leggibili sul sito Internet della Consob
all'indirizzo elettronico www.consob.it) ha sottolineato che il soggetto interessato può attestare − ove
sussistente − il possesso dei suddetti requisiti di professionalità mediante una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000.
In tale eventualità le banche e le imprese d'investimento devono sempre consentire alle Commissioni
regionali e provinciali (alle quali compete la verifica del possesso in capo al richiedente dei requisiti
prescritti per l'iscrizione) di verificare il contenuto delle autocertificazioni presentate dagli aspiranti
promotori, fornendo conferma scritta di quanto dagli stessi dichiarato.
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Pertanto, la possibilità di invitare i propri dipendenti, che richiedano l'attestazione dei requisiti di
professionalità da parte della Banca, a provvedervi mediante autocertificazione sembra attenere ad
una valutazione di opportunità rimessa essenzialmente alla Banca interessata che, come tale, esula
dalle competenze di questa Commissione.
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
94
Comunicazione n. DIN/1072479 del 26−9−2001
inviata alla sig.ra ...
Oggetto: Iscrizione di diritto. Risposta a quesito
Si fa riferimento alle note della S.V. del ... e del ..., pervenute a questa Commissione,
rispettivamente, il ... ed il ..., con le quali si chiedeva di volere esaminare la Sua posizione in ordine
all'eventuale iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari.
Si chiedeva, più precisamente, se la pluriennale esperienza professionale (dal 1989 al 25 gennaio
1993) maturata dalla S.V. presso la [società commissionaria ...] con le mansioni di "gestore
patrimoniale" fosse sufficiente per ottenere, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 472/1998, così come
successivamente modificato, l'esenzione dalla prova valutativa e la conseguente iscrizione di diritto
all'Albo dei promotori finanziari.
Al riguardo, si osserva che, con comunicazione Consob n. DI/1064732 del 23 agosto 2001 (leggibile
sul sito Internet della Consob all'indirizzo elettronico www.consob.it) questa Commissione ha
precisato che le attività svolte alle dipendenze delle società commissionarie di borsa non
costituiscono presupposto sufficiente per consentire l'iscrizione di diritto all'Albo, in quanto le attività
d'intermediazione mobiliare che le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle
borse valori potevano svolgere non sono state ritenute assimilabili alle attività, disciplinate dalla legge
n. 1/1991 e dalla normativa a tale legge successiva, che possono essere esercitate dalle società
d'intermediazione mobiliare e dalle imprese d'investimento.
Pertanto, l'attività svolta dalla S.V. presso la sopracitata Commissionaria di borsa, non appare
sufficiente per consentire l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari. Le Commissionarie di
borsa, infatti, non rientrano, per le ragioni anzidette, nel novero dei soggetti previsti dall'art. 4 del
D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato, e, conseguentemente, l'esperienza
professionale acquisita presso le stesse non può reputarsi idonea ai fini dell'esenzione dalla prova
valutativa.
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
95
Comunicazione n. DIN/1069739 del 14−9−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera del ..., ricevuta da questa Commissione il ..., con la quale la S.V. ha
trasmesso copia della circolare n. 14 del 18 luglio 2001, emanata dalla ... Sim S.p.A., e copia del
modello 15, attualmente in uso dalla stessa società per la raccolta e conferma degli ordini ricevuti dai
clienti.
Con la predetta nota la S.V. ha altresì chiesto alla scrivente "di esprimere un parere sulla legittimità
della tenuta dei documenti di [....] competenza [dei promotori] in fotocopia", in conseguenza
dell'applicazione delle disposizioni impartite dall'intermediario nella circolare citata, poiché l'attuale
versione del modello di cui sopra è in duplice, anziché triplice, copia.
In detta circolare, avente ad oggetto le modalità e le procedure di archiviazione dei moduli per
l'annotazione degli ordini, l'intermediario invita i promotori di cui si avvale per l'offerta fuori sede, a
trasmettere alla propria sede centrale, per la prescritta archiviazione, tutti gli originali degli ordini
relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, altresì invitando gli stessi promotori a trattenere copia
della suddetta documentazione.
Con riferimento alle disposizioni impartite telefonicamente dagli investitori ai promotori, la società
invita questi ultimi a trasmettere al proprio Ufficio Controlli, con cadenza settimanale, un elenco
giornaliero delle telefonate registrate e ad inoltrare non appena esaurite − per la duplicazione a cura
del citato ufficio − le cassette magnetiche contenenti le registrazioni.
Nella circolare in questione, l'intermediario precisa che "a duplicazione avvenuta, una copia [della
cassetta magnetica] verrà acquisita dalla società e l'altra restituita ai promotori".
Ciò premesso, va rilevato che, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del regolamento 11522/98, "il
promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai
sensi dell'articolo 85, copia .... [dei] contratti promossi per suo tramite, [degli] altri documenti
sottoscritti dagli investitori, [della] corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il
promotore ha operato nel corso del tempo". Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del
suddetto regolamento, "il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle
registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello
svolgimento della propria attività".
Con riferimento alle modalità di conservazione degli ordini cartacei prospettate nella lettera in
riscontro, si osserva che, in base alla normativa vigente, non sussistono, in via generale, impedimenti
a che un promotore finanziario assolva gli obblighi in questione attraverso l'archiviazione delle
fotocopie degli stessi.
E', il caso, comunque, di osservare che l'utilizzo di formulari in triplice originale, o, in alternativa,
stampati su carta chimica appare più funzionale all'adempimento puntuale degli obblighi di
conservazione di che trattasi.
96
Relativamente alla procedura di duplicazione delle cassette magnetiche, delineata dall'intermediario
nella già citata circolare, si premette che l'obbligo del promotore di conservare copia su nastro
magnetico delle registrazioni si pone in relazione con l'attribuzione alla Consob, nei confronti del
promotore medesimo, di uno specifico potere di ispezione (art. 31, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998),
e che il connesso obbligo di comunicare alle competenti commissioni i luoghi ove dette registrazioni
sono, a cura del promotore, conservate, mira a garantire l'effettivo e tempestivo esercizio di tale
potere ispettivo; il sistema descritto nella circolare potrebbe, viceversa, comportare un rallentamento
nello svolgimento delle funzioni di vigilanza di questa Commissione.
Alla luce di quanto esposto la scrivente ritiene, pertanto, che l'invio all'intermediario di tali
registrazioni possa avvenire previa duplicazione del nastro magnetico, o dell'altro supporto
equivalente, a cura dello stesso promotore. Tale procedura consentirebbe a quest'ultimo di disporre
in ogni momento della copia delle registrazioni prevista dall'art. 97, comma 3, del regolamento
11522/98, riducendo nel contempo il rischio di perdere definitivamente, nell'inoltro all'intermediario,
l'unico esemplare di nastro magnetico, o di altro supporto equivalente, che le contiene.
CONSOB
Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi
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Comunicazione n. DIN/1069051 del 12−9−2001
inviata alla banca ...
Oggetto: Banca ... Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota del ... con la quale codesta Banca ha formulato un quesito in merito alla
sussistenza, in capo ad un proprio dipendente, dei requisiti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei
Promotori finanziari.
In via preliminare si precisa che la materia è attualmente disciplinata dal regolamento adottato dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto dell'11 novembre
1998, n. 472, come successivamente modificato dal decreto del 12 aprile 2000, n.140.
In particolare, l'art. 4, comma 1°, del citato regolamento dispone che "L'accesso all'Albo dei
promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza
professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività: [...] c) funzionario di banca addetto ad
uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore
della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una
dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei
predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;".
Conformemente all'orientamento interpretativo già espresso da questo Istituto con la comunicazione
Consob n. DI/30339 del 20 aprile 2000, alla quale si rinvia, si osserva che dalla norma regolamentare
sopra riportata (ed in particolare dall' espresso riferimento alle figure del preposto, o comunque del
responsabile) si evince la necessità che − in assenza della qualifica di funzionario − l'esperienza
professionale maturata dal soggetto richiedente l'iscrizione di diritto consegua allo svolgimento di
mansioni implicanti "responsabilità decisionali nei settori di attività concernenti la prestazione dei
servizi di investimento".
A ciò deve aggiungersi, sotto diverso profilo, che il decreto ministeriale n. 472/1998 non richiede che
l'unità operativa o la dipendenza sia destinata esclusivamente allo svolgimento di servizi di
investimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, la circostanza, rappresentata da codesta Banca, che il soggetto
interessato (addetto allo sportello) non abbia svolto le proprie mansioni in autonomia ma "sotto il
coordinamento del Preposto" porta ad escludere che il medesimo soggetto, nell'ambito della
dipendenza o unità operativa, abbia ricoperto la posizione richiesta dal citato regolamento, e deve
pertanto ritenersi che l'esperienza professionale dallo stesso maturata non sia idonea a consentire
l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari.
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
98
Comunicazione n. DIN/1069052 del 12−9−2001
inviata alla Commissione del Lazio per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Risposta ai quesiti concernenti l'eventuale sussistenza, in capo ad alcuni soggetti,
del requisito di professionalità ai fini dell'iscrizione "di diritto" all'albo dei promotori finanziari
Con note del 26.7.2001, qui pervenute il 27.8.2001, codesta Commissione regionale ha chiesto il
parere della scrivente in ordine alla sussistenza dei requisiti di professionalità, di cui all'art. 4, comma
1, lett. c), del D.M. n. 472/1998, in capo ai sigg. ..., producendo copia delle relative dichiarazioni
rilasciate dalla banca, presso la quale gli stessi hanno operato, ai sensi del successivo comma 3.
Dall'esame della documentazione trasmessa risulta che codesta Commissione ha già, per quanto di
competenza, rigettato le istanze di iscrizione presentate dai soggetti sopra indicati e che ha disposto
il riesame delle stesse solo a seguito di una successiva dichiarazione della banca, relativa al sig. ...,
contenente alcune precisazioni sulle mansioni svolte dallo stesso che, ove fossero ritenute rilevanti ai
fini dell'accoglimento dell'istanza presentata da quest'ultimo, comporterebbero un identico esito
anche relativamente alle istanze prodotte dagli altri soggetti interessati.
Si rileva, infatti, che il motivo del rigetto disposto da codesta Commissione è riconducibile,
presumibilmente, alla circostanza che le dichiarazioni in parola indicano, in tutti i casi esaminati, la
qualifica di vice capo agenzia tra quelle ricoperte dagli aspiranti promotori e che il periodo in cui gli
stessi hanno rivestito tale qualifica è determinante ai fini del computo del triennio prescritto dall'art. 4,
del D.M. sopra citato.
Ciò premesso, si sottolinea che le precisazioni fornite dalla banca non consentono di valutare
esattamente se il soggetto che ha richiesto l'iscrizione sia stato − come prescritto dalla norma citata
in premessa − "preposto" o, comunque, "responsabile" di una unità operativa e non possono quindi
essere considerate ai fini del riesame delle istanze sopra richiamate.
In via generale, si osserva, infatti, che, come già fatto presente (cfr., per tutte, comunicazione n.
DI/30339 del 20.4.2000), l'aver maturato l'esperienza professionale in discorso deve
necessariamente risultare dalla dichiarazione che la banca è tenuta a rilasciare, poiché solo
quest'ultima, "tenuto conto della propria articolazione organizzativa ufficiale, è in grado di certificare
che un proprio dipendente sia stato responsabile di una unità operativa e che sia stato effettivamente
addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58/1998". Nel caso del sig. ... si deve
rilevare che neanche la dichiarazione integrativa del 26.6.2001 consente di definire chiaramente la
posizione rivestita dallo stesso soggetto, che è qualificato responsabile di un settore dell'Agenzia,
all'interno del quale "era compresa anche l'attività finanziaria".
Si ribadisce, in proposito, che l'espressione "unità operativa" deve essere interpretata in senso
ampio, "sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie
articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise sia le banche che le imprese di investimento"
(cfr. al riguardo la comunicazione n. DI/98021215 del 23.3.1998), ma appare evidente che, qualora,
come nel caso in esame, la responsabilità di una unità operativa non sia palesemente desumibile da
quanto riportato nella dichiarazione, tale interpretazione non può essere rimessa alle commissioni
regionali, ma deve chiaramente risultare dalla dichiarazione stessa.
99
In mancanza di inequivocabili riferimenti alle figure professionali richiamate dal citato D.M. −
indicativi, anche nel caso, come quello in esame, in cui il soggetto non abbia rivestito la qualifica di
funzionario, dell'effettivo svolgimento di mansioni implicanti responsabilità decisionali in uno dei
settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento −, non si può, infatti, fare a
meno di considerare, come più volte affermato dalla scrivente (cfr., per tutte, comunicazione n.
DIN/1047369 del 13.6.2001), che la qualità di "sostituto" nella responsabilità di una unità operativa −
unica qualità che si può ragionevolmente ricavare dall'espressione vice capo agenzia − non è
sufficiente a far acquistare la specifica esperienza professionale richiesta.
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
100
Comunicazione n. DIN/1069070 del 12−9−2001
inviata all'Abi, all'Anasf, all'Assoreti e all'Assosim
Oggetto: Requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari.
Dichiarazione autentica ex art. 4, comma 3, del D.M. n. 472/1998
Si fa riferimento ad una nota, con la quale una Banca ha chiesto a questa Commissione un parere
circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo
dei promotori finanziari relativamente ad un "ex dipendente non avente la qualifica di funzionario e
non titolare di filiale", precisando, a tal fine, che tale soggetto "era l'unico addetto della filiale che
effettivamente provvedeva ad eseguire tutte le operazioni inerenti l'attività della prestazione dei
servizi di investimento in strumenti finanziari svolta dalla Banca curando, anche, i contatti con la
clientela (...). La Banca non aveva affidato all'interessato particolari responsabilità decisionali nello
svolgimento delle proprie mansioni".
Nella suddetta nota si chiedeva, inoltre, se la Banca fosse in ogni caso tenuta al rilascio della
dichiarazione autentica di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come
successivamente modificato, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato
addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.
In considerazione della rilevanza generale dei temi oggetto del quesito e, più in particolare,
dell'obbligo di collaborazione degli intermediari nell'accertamento dei requisiti professionali degli
aspiranti promotori, sembra opportuno, con la presente, sintetizzare i contenuti della risposta alla
richiesta di parere.
Con riferimento al primo quesito può rilevarsi che il dipendente in oggetto non è in possesso dei
requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari richiesti dal D.M. 11
novembre 1998, n. 472. E ciò non solo perché, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, la professionalità
rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo deve essere collegata, qualora il richiedente non
appartenga alla carriera direttiva, alla circostanza che il medesimo sia preposto o sia stato preposto
ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che sia o sia stato responsabile della stessa, ma
anche perché la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione deve ritenersi collegata allo svolgimento
di una delle attività inerenti ai servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 per un
periodo di tempo pari ad almeno tre anni.
Si fa altresì presente che, secondo quanto espressamente stabilito dalla circolare interpretativa del
Ministero del Tesoro n. 467042/98, "l'esperienza professionale atta a consentire l'iscrizione al
personale non avente la qualifica di funzionario consegue all'effettivo svolgimento di mansioni
implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la
prestazione dei servizi d'investimento (...)".
Per quanto riguarda poi il secondo quesito formulato non pare possa fondatamente affermarsi che la
banca o l'impresa d'investimento siano in ogni caso tenute al rilascio della dichiarazione autentica di
cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente
modificato, né in base ad un'interpretazione letterale del dato normativo, né alla luce di quanto
emerge da una recente pronunzia del Tribunale di Nola del 22 maggio 2001, Pres. Sessa, Est.
Borrelli, inedita.
101
Dalla lettura di tale norma si evince che il rilascio della dichiarazione autentica da parte del legale
rappresentante (o del dirigente munito di firma sociale) è finalizzato ad attestare il possesso − in
capo al richiedente − dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'Albo dei
promotori finanziari; per cui − ove tali requisiti di professionalità non sussistano − non sembra possa
fondatamente ravvisarsi in capo alla banca o all'impresa d'investimento uno specifico obbligo di
rilasciare tale dichiarazione.
Tale interpretazione − già desumibile dal dato meramente letterale − sembra, peraltro, trovare
conferma nella citata pronunzia del Tribunale di Nola del 22 maggio 2001 relativa ad una fattispecie
in cui la società aveva rifiutato ad un ex dipendente il rilascio della dichiarazione di cui all'art. 4,
comma 3, del D.M. n. 472/1998, ritenendo non sussistenti in capo allo stesso i requisiti di
professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'Albo.
Il Tribunale di Nola ha confermato integralmente il provvedimento del giudice della fase cautelare che
aveva ordinato alla società il rilascio della suddetta attestazione, ritenendo che l'ex dipendente fosse,
invece, in possesso dei requisiti di professionalità rilevanti ai fini dell'iscrizione di diritto; pertanto − ed
in considerazione di tale circostanza − ha disposto che tale attestazione dovesse essere
necessariamente rilasciata.
Appare, quindi, evidente il collegamento effettuato nella motivazione della suddetta pronunzia tra
l'effettivo possesso dei requisiti di professionalità in capo al richiedente e l'obbligo per la società di
rilasciarne la relativa attestazione (si legge infatti testualmente che "il rilascio dell'attestazione [...]
che esonera l'aspirante all'iscrizione nell'Albo dei promotori finanziari dalla prova valutativa è
subordinato alla circostanza che il dipendente abbia svolto una delle attività, e quindi sia in possesso
dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4 del decreto del Ministero del Tesoro n. 472 del 1998
[...])"; di conseguenza − partendo da tale considerazione ed argomentando a contrario − ove il
richiedente l'iscrizione non sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione di diritto, non sembra
concretamente configurabile uno specifico obbligo per la società di rilasciare la più volte citata
dichiarazione autentica.
Si precisa, comunque, che in nessun caso alla banca o all'impresa d'investimento è rimessa una
valutazione sostanziale circa la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di professionalità
necessari per l'iscrizione di diritto all'Albo, essendo la dichiarazione autentica rilasciata dal legale
rappresentante (o dal dirigente munito della firma sociale) una mera dichiarazione di scienza che,
lungi dal porre in essere valutazioni di merito, è diretta al semplice accertamento di fatti oggettivi
(vale a dire ad attestare l'unità organizzativa alla quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato
preposto o della quale è stato responsabile, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento).
Si fa presente, in ogni caso, che il soggetto interessato potrà attestare − ove sussistente − il
possesso dei suddetti requisiti di professionalità mediante una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. A tale ultimo riguardo
si precisa che, pur non ravvisandosi l'obbligo per la banca e l'impresa d'investimento di rilasciare in
ogni caso la dichiarazione autentica di cui trattasi, queste dovranno sempre consentire alle
Commissioni regionali (alle quali compete la verifica del possesso in capo al richiedente dei requisiti
prescritti per l'iscrizione) di verificare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni presentate
dagli aspiranti promotori, fornendo conferma scritta di quanto dagli stessi dichiarato.
In conclusione − ove non sussistano in capo al richiedente i requisiti di professionalità necessari ai
fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari − non sembra possa ravvisarsi in capo alla
102
Banca uno specifico obbligo di rilasciare la più volte citata dichiarazione autentica di cui all'art. 4,
comma 3, del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
103
Comunicazione n. DIN/1068752 dell'11−9−2001
inviata alla sig.ra ...
Oggetto: Sig.ra ..., promotore finanziario. Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota in oggetto, pervenuta in data ..., con cui la S.V. ha chiesto ulteriori
chiarimenti rispetto a quanto già comunicato dalla scrivente in data 11 giugno 2001 con la
comunicazione n. DIN/1046331.
Con il nuovo quesito, in particolare, la S.V. manifesta l'intenzione di "rimanere iscritta all'albo, pur non
esercitando di fatto la professione", in modo da non precludere la possibilità di riprendere l'attività in
un momento successivo.
A tal proposito si fa presente che l'art. 18, comma 6 del regolamento adottato dalla Consob con
delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, successivamente modificato ed integrato, stabilisce che, qualora
il promotore chieda di essere cancellato dall'albo, lo stesso può essere nuovamente iscritto su
propria domanda, senza dover sostenere un'ulteriore prova valutativa.
Inoltre, per maggior completezza, si evidenzia che nell'art. 13, comma 1, lett. b) e comma 2 del
regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, che prevedevano
rispettivamente la cancellazione del promotore dall'albo per mancato esercizio dell'attività per oltre
un anno e la possibile reiscrizione solo dopo un periodo minimo di un anno dalla cancellazione, sono
stati abrogati dalla normativa successiva al citato regolamento.
In relazione, infine, alla richiesta di una riduzione del contributo annuo nel caso in cui la S.V. decida
di rimanere iscritta all'albo unico nazionale dei promotori finanziari con l'astensione all'esercizio
dell'attività, si rappresenta che il contributo in parola è dovuto dai promotori che risultano iscritti
all'albo alla data del 2 gennaio del relativo anno di competenza del contributo indipendentemente
dalla circostanza dell'effettivo svolgimento dell'attività e che, pertanto, l'obbligo di pagamento del
contributo annuale di vigilanza cessa solo a seguito di cancellazione dall'albo.
Qualora la S.V. non intenda più essere iscritta all'albo e, quindi, non essere sottoposta al pagamento
del contributo di vigilanza per l'anno 2002 e successivi dovrà inoltrare tempestiva e regolare istanza
di cancellazione alla competente Commissione Regionale.
Al riguardo si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 18, commi 2 e 5, del
regolamento Consob n. 10629/1997, la cancellazione su domanda è disposta nel termine di 60 giorni
dalla data di ricezione dell'istanza.
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
104
Comunicazione n. DIN/1068755 dell'11−9−2001
inviata allo studio legale ...
Oggetto: Risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera del ..., ricevuta da questa Commissione il ..., con la quale codesto Studio
Legale, per conto della Sig.ra ..., ha chiesto chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma
1, lettere c) e d) e comma 2 del D.M. 30 giugno 1997, n. 322 e dell'art. 4, comma 1, lettere c) e d) del
D.M. 11 novembre 1998, n. 472.
In via generale si osserva preliminarmente che l'accesso all'Albo unico nazionale dei promotori
finanziari è attualmente regolato dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472, cui occorre far riferimento,
avendo quest'ultimo sostituito il D.M. 30 giugno 1997, n. 322.
Secondo quanto esposto da codesto Studio Legale nella suddetta nota, la Sig.ra ... avrebbe svolto
"fin dal 1981 attività relativa alla compravendita ed al collocamento di titoli presso un importante
Istituto Bancario, [quale] responsabile del borsino di una delle principali agenzie cittadine dal 1990 al
1993 e, pur non essendo inquadrata con la qualifica contrattuale di funzionario, ha sempre svolto la
sua attività lavorativa interloquendo, anche con primaria clientela, in qualità di funzionario
dell'Istituto".
Ciò premesso, va rilevato che l'accesso "di diritto" all'albo dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lett. c) del D.M. n. 472/1998, è consentito a coloro che hanno acquisito una specifica
esperienza professionale avendo svolto, per un periodo di almeno tre anni, l'attività di "funzionario di
banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998, o al settore della
commercializzazione dei prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una
dipendenza, o ad altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei
predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno".
Al riguardo si precisa che l'abituale presentazione alla clientela in qualità di funzionario non è di per
sé sufficiente ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo, per la quale comunque si richiede, ai sensi della
disposizione citata, che l'interessato, in assenza dell'inquadramento con la qualifica contrattuale di
"funzionario", sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, ovvero
responsabile della stessa.
Relativamente alla fattispecie in esame si rappresenta che, sulla base delle informazioni fornite, non
risultano elementi sufficienti per valutare se l'attività svolta dall'interessata sia riconducibile ad una
delle ipotesi previste dalla disciplina vigente e in particolare se il "borsino", di cui la Sig.ra ... dichiara
di essere stata responsabile, configuri una vera e propria "unità operativa" della banca di
appartenenza.
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
105
Comunicazione n. DIN/1068761 dell'11−9−2001
inviata alla Commissione dell'Emilia Romagna per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Richiesta di parere. Iscrizione all'albo unico dei promontori finanziari del sig. ...
Si fa riferimento alla nota n. 468 dell'8 agosto 2001 e pervenuta il 21 agosto, con cui codesta
Commissione ha chiesto alla scrivente di esaminare la posizione del nominativo in oggetto, in merito
alla sussistenza dei requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'Albo dei Promotori Finanziari ai
sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. n. 472/1998, così come successivamente modificato dal D.M. n.
140/2000.
In allegato alla predetta nota codesta Commissione ha trasmesso copia dell'attestazione rilasciata
dalla Banca Antoniana Popolare Veneta, dalla quale emerge che il Sig. ... nato a ... (..) il ..., è stato
"preposto o comunque responsabile [dell'unita operativa] Borsino Agenzia di Portomaggiore (FE) dal
20 luglio 1992 al 14 ottobre 1998" e che in tale ambito ha svolto le attività di negoziazione per conto
terzi, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di mediazione. In riscontro alla richiesta di
chiarimenti di codesta Commissione del 4 giugno 2001, la succitata Banca ha precisato, con lettera
del 12 luglio 2001, che il Sig. ... ha svolto le attività predette "quale [....] responsabile (cosiddetto
unico borsinista) dell'unità operativa relativa a tali attività".
Ciò premesso, va rilevato che l'accesso di diritto all'albo dei promotori finanziari è consentito, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 472 del 1998, tra l'altro, al dipendente di banca che ha
acquisito una specifica esperienza professionale essendo stato, per un periodo di almeno tre anni,
"... preposto ad una dipendenza, o ad altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa".
Al riguardo si è precisato che gli elementi suindicati della preposizione ad una dipendenza, o altra
unità operativa, ovvero della responsabilità della stessa − rilevanti ai fini dell'iscrizione di diritto
all'Albo dei promotori − devono valutarsi in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della
società presso la quale il richiedente svolge, o ha svolto, la propria attività (cfr. Comunicazione n.
DI/38962 del 22 maggio 2000) e che l'espressione unità operativa può essere interpretata in senso
ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie
articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise le banche e le imprese di investimento (cfr.
Comunicazione n. DI/98021215 del 23 marzo 1998).
Si fa presente, peraltro, che questa Commissione ha ritenuto che la professionalità collegata alla
qualifica di "addetto unico" ad una unità operativa "Borsino Titoli" rientri nella previsione di cui all'art.
4, comma 1, lett. c), del D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, e
che sia, pertanto, rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari (cfr.
Comunicazione n. DIN/1023131 del 29 marzo 2001 consultabile, sul sito internet, all'indirizzo
elettronico www.consob.it).
Con riferimento al caso specifico si rileva, infine, che la banca ha espressamente qualificato il
"Borsino Agenzia di Portomaggiore" quale unità operativa e ha altresì indicato quale responsabile
della medesima il soggetto richiedente.
Sulla base dei rilievi suesposti e della documentazione trasmessa, si ritiene pertanto che al Sig. ...
possa consentirsi l'iscrizione di diritto all'Albo ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. n. 472 del 1998.
106
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
107
Comunicazione n. 1064732 del 23− 8−2001
inviata alla Commissione regionale per l'Albo dei promotori finanziari della Toscana
Oggetto: Richiesta di parere concernente l'iscrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 3° del D.M. n.
472/1998, all'Albo dei promotori finanziari di soggetti che hanno ricoperto la carica di direttore
generale di società commissionarie di borsa
Si fa riferimento alla nota del 19 luglio 2001, pervenuta il 24 luglio 2001, con cui codesta
Commissione chiedeva alla scrivente se l'attività svolta da alcuni soggetti in qualità di direttore
generale di società commissionaria di borsa costituisse presupposto sufficiente ai fini dell'iscrizione
all'Albo Unico Nazionale dei Promotori finanziari ai sensi dell'art.3 del D.M. n. 472/98 e successive
modifiche ed integrazioni.
Si ritiene che nel caso prospettato da codesta Commissione non sussistano i presupposti per
l'esenzione dalla prova valutativa di cui all'art. 3, comma 2°, del D.M. n. 472/1998 necessaria per
accedere all'albo dei promotori finanziari. Infatti, l'aver ricoperto la carica di direttore generale di una
commissionaria di borsa (per un periodo di tempo non inferiore a tre anni) non rientra tra le attività
previste dall'art. 4 del D.M. n.472/1998 in presenza delle quali è ammessa la cosiddetta iscrizione di
diritto all'albo dei promotori finanziari.
A tale conclusione sembra potersi pervenire − conviene sottolinearlo subito − non tanto perché la
carica di direttore generale non rientra tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del D.M. n.
472/1998 (circostanza che non appare preclusiva, visto che l'incarico di direttore generale pone chi vi
è preposto in una situazione apicale rispetto al personale dell'intera struttura societaria, con la
conseguenza che tale figura non può non considerarsi in possesso dei requisiti di professionalità
richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo), ma soprattutto per i rilievi che saranno di seguito esposti.
Al riguardo, è opportuno ricordare che secondo il costante orientamento di questa Commissione i
casi di esenzione dalla prova valutativa sono da considerarsi tassativi e non sono suscettibili di
interpretazione estensiva o analogica e si riferiscono esclusivamente alle esperienze o alle figure
professionali espressamente indicate nel D.M. n. 472/1998 (in tal senso cfr., tra le tante, le
comunicazioni n. DIN/1047369 del 13 giugno 2001 e n. DI/99071979 del 4 ottobre 1999, leggibili
all'indirizzo elettronico www.consob.it e sul Bollettino Consob del mese di riferimento).
Negli isolati casi in cui si è proposta una lettura estensiva della normativa in esame, come quando si
è precisato che "sono da includere tra i soggetti legittimati all'iscrizione di diritto anche gli addetti al
servizio di gestione individuale di portafogli di investimento presso società di gestione del risparmio",
l'interpretazione estensiva si è resa possibile poiché la gestione individuale di portafogli
d'investimento si è fatta rientrare "nel novero dei servizi nell'ambito dei quali la prescritta esperienza
professionale può essere maturata ed in quanto l'esperienza sarebbe acquisita presso società di
gestione del risparmio che, pur essendo di tipo differente rispetto alle banche ed alle imprese
d'investimento, operano nel medesimo settore" (cfr. comunicazioni Consob n. DI/50465 del 28 luglio
2000 e n. DI/99025486 del 2 aprile 1999, leggibili all'indirizzo elettronico www.consob.it e sul
Bollettino Consob del mese di riferimento).
Non sembra però che, con riferimento al caso di specie, si possa far prevalere il criterio dell'attività
svolta rispetto al profilo soggettivo dell'ente per il quale l'attività medesima è stata prestata.
108
Infatti, le attività di intermediazione mobiliare che le società commissionarie ammesse agli antirecinti
alle grida delle borse valori potevano svolgere non sono assimilabili − sotto il profilo dei servizi e delle
modalità di svolgimento degli stessi, dei requisiti patrimoniali della società e dei requisiti di
professionalità e di onorabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci − a quelle
disciplinate con la legge n. 1/1991 e dalla normativa a questa successiva (d.lgs. n. 415/1996 e d.lgs.
n. 58/1998). Tale assunto sembra del resto trovare conferma nell'art. 19, comma 3°, della l. n.
1/1991, il quale prevedeva che le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle
borse valori potevano ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'art. 3, comma 1°, della medesima legge
(albo delle Sim), a condizione che fossero in possesso dei requisiti previsti dal medesimo art. 3,
comma 2°. Tra commissionarie di borsa e Sim e tra servizi dalle stesse prestati, in altri termini, c'è
soluzione di continuità: non è infatti stata prevista l'iscrizione di diritto delle commissionarie all'albo
delle Sim al momento della loro cessazione, ed anzi si è previsto uno specifico accertamento, da
parte della Consob, dei requisiti per l'iscrizione in capo a tali società.
Può dirsi dunque che l'interpretazione estensiva del D.M. n. 472/1998 sulla base del criterio
dell'attività esercitata piuttosto che su quello della tipologia del soggetto per conto del quale l'attività
viene svolta può, valutati i singoli casi concreti, consentirsi solo per le attività di intermediazione
mobiliare disciplinate dalla l. n. 1/1991 (e dalla normativa successiva) ed esercitate da banche ed
imprese d'investimento o da soggetti a queste assimilabili, ma non anche per quelle attività esercitate
precedentemente a tale momento da soggetti che non avevano i requisiti prescritti dall'art. 3, comma
2°, della l. n. 1/1991. Questa, a ben riflettere, appare essere la ratio di fondo dell'art. 4, comma 1°,
lett. c) ed),del D.M. n. 472/1998, che, in una prospettiva, per così dire, di attualità dello svolgimento
dei servizi d 'investimento, ha determinato, per le ragioni anzidette, una necessaria cesura tra le
figure e le esperienze professionali connesse alle attività d'intermediazione mobiliare precedenti alla
l. n. 1/1991 e quelle maturate in un contesto normativo più saldo e maturo come quello formatosi
dopo l'entrata in vigore della l. n. 1/1991.
I rilievi sin qui svolti consentono quindi di concludere che il direttore generale di una società
commissionaria di borsa non può essere iscritto di diritto all'albo dei promotori finanziari ai sensi
dell'art. 3 del D.M. n. 472/1998.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
109
Comunicazione n. DIN/1056054 del 20−7−2001
inviata alla ....
Oggetto: Quesito inerente la cancellazione dall'Albo promotori a domanda e per mancato
pagamento del contributo di vigilanza
Con riferimento alla lettera del ..., con la quale codesta società ha sottoposto a questa Commissione
un'articolata serie di quesiti concernenti le delibere di cancellazione dall'Albo dei promotori finanziari
e quelle di successiva reiscrizione, si formulano le seguenti osservazioni.
In ordine al primo quesito posto da codesta Società− ossia se, con riferimento alla cancellazione a
domanda dell'interessato, tale cancellazione "decorre dalla data della richiesta o dall'inizio dell'anno
successivo" − può osservarsi quanto segue.
Generalmente i provvedimenti adottati nei confronti di promotori finanziari hanno carattere recettizio,
ovvero acquistano efficacia nel momento in cui pervengono nella sfera di conoscenza
dell'interessato. Tale principio di carattere generale, peraltro, può essere derogato ai fini del
pagamento del contributo di vigilanza, nel caso delle delibere di cancellazione a domanda.
Infatti per queste ultime, si ritiene che la data della deliberazione da parte di questa Commissione
debba essere fatta prevalere rispetto al momento in cui la deliberazione stessa è portata a
conoscenza del destinatario. Si pensi ad esempio al caso in cui la cancellazione di un promotore
dall'albo, pur deliberata entro il termine di un esercizio, venga portata a conoscenza dell'interessato
solo nell'esercizio successivo. Si ritiene che in tale circostanza non sia possibile assoggettare
l'interessato al pagamento del contributo di vigilanza relativo all'esercizio successivo a quello in cui la
delibera di cancellazione è stata adottata. Pertanto la cancellazione decorre dal momento in cui
viene adottata la relativa delibera.
Con riferimento al secondo quesito ovvero "se, nel caso in cui la data di richiesta (di cancellazione
dall'albo promotori) sia compresa fra l'inizio dell'anno e la scadenza prevista per il pagamento del
contributo di vigilanza, sussista o meno l'obbligo del pagamento del contributo stesso per l'anno in
corso", si osserva quanto segue.
La risposta al quesito può essere agevolmente rinvenuta negli annuali provvedimenti sul regime
contributivo che stabiliscono che "sono tenuti a versare alla Consob per l'esercizio 2001, un
contributo denominato "contributo di vigilanza" (...) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2
gennaio 2001, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/98" (art. 3, comma 1, lett. g), della
delibera n. 12846/6.12.2000). Se ne ricava che coloro che presentino istanza di cancellazione
dall'Albo promotori dopo il 2 gennaio sono pienamente assoggettati all'obbligo di pagamento del
contributo.
Relativamente ai soggetti che presentino istanza di cancellazione prima del 2 gennaio, si fa presente
che l'art. 18, commi 2 e 5, del Regolamento n. 10629/1997 fissa la durata massima della relativa
istruttoria in sessanta giorni (di cui trenta riservati alla competente Commissione regionale e trenta
alla Consob); ne deriva che per avere certezza di non essere iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio di
un determinato anno − e, quindi, di non risultare assoggettati al pagamento del contributo di vigilanza
− gli interessati devono produrre la relativa istanza di cancellazione al più tardi entro il 3 novembre
dell'anno precedente.
110
Con riferimento al terzo quesito ovvero "se gli organi competenti, verificato il mancato pagamento del
contributo di vigilanza, provvedano a sollecitare gli interessati", le osservazioni sono le seguenti.
La risposta al quesito è affermativa. Si fa infatti presente che il mancato pagamento delle
contribuzioni comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (art. 5 della
delibera n. 12899/10.1.2001) e che le disposizioni che regolano lo svolgimento di tale procedura
impongono l'obbligo di notificare ai soggetti che non hanno versato il contributo nei termini
ordinariamente previsti un invito di pagamento (sollecito) contenente l'indicazione di un termine
ulteriore di pagamento.
Il quarto quesito pone la seguente domanda: se, la cancellazione per mancato pagamento del
contributo di vigilanza "e quindi anche la validità dei contratti eventualmente sottoscritti, decorre dal
momento della cancellazione d'ufficio oppure retroagisce all'inizio dell'anno con conseguenti effetti
anche sui contratti".
La risposta a tale quesito discende dalla definizione del momento in cui diventano efficaci le delibere
Consob attinenti a promotori finanziari, nonché dall'applicazione dei principi di diritto comune.
Poiché le delibere Consob relative a promotori finanziari divengono efficaci nel momento in cui
vengono portate a conoscenza del destinatario, ne deriva che è da questo momento che acquista
efficacia anche la cancellazione dall'albo; tale cancellazione non ha, pertanto, alcun effetto retroattivo
e non incide minimamente sui contratti stipulati dal promotore prima della cancellazione, che
rimangono perfettamente validi e produttivi di effetti.
Analoghe considerazioni valgono anche per quel che riguarda il quinto quesito posto da codesta
Società con il quale si chiede, con riferimento alla reiscrizione dei promotori già cancellati a
domanda, se "la decorrenza dell'operatività del promotore è quella della domanda o vi sarà una
comunicazione ad hoc da parte dell'organismo competente".
E' evidente, infatti, che anche in questo caso, la reiscrizione del promotore già cancellato a domanda
acquista efficacia dal momento in cui la relativa delibera viene portata a conoscenza dell'interessato.
Con riferimento al sesto quesito ovvero se, con riferimento alla reiscrizione dei promotori già
cancellati per mancato pagamento del contributo di vigilanza, "il pagamento del contributo di
vigilanza riguarda solo l'anno in corso oppure (...) deve essere sanata la parte pregressa", si osserva
quanto segue.
Anche in questo caso la risposta al quesito può essere rinvenuta nelle vigenti disposizioni
regolamentari. L'art. 18, comma 7, del Regolamento n. 10629/1997 stabilisce infatti che i promotori
che siano stati cancellati dall'albo per mancato pagamento del contributo di vigilanza "possono
esservi nuovamente iscritti a domanda purché (...) abbiano corrisposto il contributo" stesso. In altre
parole, per ottenere la reiscrizione il promotore deve avere sanato per intero la propria posizione
debitoria (inclusi gli interessi di mora nella misura legale; cfr. ancora art. 5 della delibera n.
12899/10.1.2001) nei confronti della Consob.
Infine, avuto riguardo all'ultimo quesito posto da codesta Società − ovvero se, con riferimento alle
ipotesi di reiscrizione dei promotori finanziari già cancellati dall'albo a domanda o per mancato
pagamento del contributo di vigilanza "viene ripristinata la vecchia decorrenza quale iscrizione
111
all'albo con relative delibere o dovrà farsi riferimento a successivi provvedimenti" − si fa presente
che, in tal caso, la reiscrizione del promotore verrà disposta con una nuova delibera, la quale
diventerà efficace nel momento in cui verrà portata a conoscenza dell'interessato, escludendo la
possibilità di ripristino della precedente decorrenza.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
112
Comunicazione n. DIN/1051877 del 3−7−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Attività di promozione del servizio di intermediazione in cambi: risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V., promotore finanziario operante per conto di un
soggetto abilitato, ha chiesto chiarimenti a questa Commissione in ordine alla possibilità di esercitare
altresì l'attività di promozione del servizio di intermediazione in cambi per conto di un intermediario
iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93.
Al riguardo, come già rilevato nella comunicazione Consob n. DAL/97013054, si ribadisce che la
promozione del servizio di intermediazione in cambi non presenta profili di incompatibilità con l'attività
di promotore finanziario, "a condizione che i soggetti incaricati mantengano diligentemente separati
gli ambiti di operatività che qui rilevano (in particolare astenendosi dal rappresentare la propria
qualità di promotore nella offerta del servizio di intermediazione in cambi), così da assicurare la
necessaria trasparenza nei confronti del pubblico".
Da ultimo, pur trattandosi di materia estranea alle competenze della Scrivente, si richiama
l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione all'esercizio contemporaneo delle due
professioni possa derivare dall'attuazione delle disposizioni relative all'agenzia in attività finanziaria
(art. 3, comma 2°, del D.Lgs. n. 374/1999).
CONSOB
Filippo Macaluso − Lidia Cimminiello
113
Comunicazione n. DIN/1050703 del 27−6−2001
inviata alla sig.ra ...
Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo unico nazionale dei promotori finanziari
Si fa riferimento alla nota del ..., ricevuta da questa Commissione in data ..., con cui la S.V. ha
chiesto un parere in merito al possesso dei requisiti di professionalità che consentono l'iscrizione "di
diritto" all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari.
Come già osservato in precedenti comunicazioni (si cita a titolo esemplificativo la comunicazione n.
DI/99071979 del 4 ottobre 1999), la ratio dell'art. 4 del D.M. 472/98, in materia di iscrizione all'Albo
con esonero dalla prova valutativa, ed anche il tenore letterale della norma stessa, inducono a
considerare l'esenzione in discorso riservata esclusivamente alle specifiche figure professionali
elencate nella norma medesima, e non anche a quelle estere corrispondenti.
Si ritiene, pertanto, che il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di "conseiller financier" non consenta
l'iscrizione "di diritto" all'Albo dei promotori finanziari.
Per maggiore completezza, nel precisare che le istanze di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari
devono essere rivolte alla competente Commissione Regionale, deputata alla relativa istruttoria, si
evidenzia che l'esperienza professionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d), del D.M. n. 472/98
può essere acquisita anche all'estero, ed in particolare presso banche o imprese di investimento
comunitarie, autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro paese d'origine. In tale
ipotesi è necessaria l'attestazione che l'attività è stata svolta con una qualifica o posizione
equivalente a quelle previste dalla suddetta norma, nonché l'indicazione degli estremi
dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata all'intermediario dall'autorità
del paese d'origine (comunicazione n. 99060435 del 5 agosto 1999).
Le comunicazioni sopra citate sono consultabili sul sito Internet all'indirizzo elettronico
www.consob.it.)
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
114
Comunicazione n. DIN/1050418 del 26−6−2001
inviata al sig. ...
Risposta a quesito: prestazione del servizio di consulenza finanziaria, per conto di un
soggetto diverso dall'intermediario per il quale promotore svolge la propria attività
Si fa seguito alla nota pervenuta il ..., con cui la S.V. formulava un quesito in ordine alla possibilità,
per un promotore finanziario operante per un intermediario abilitato, di prestare un servizio
consulenza finanziaria, per conto di un diverso soggetto.
Al riguardo, si rileva che la prestazione di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
costituisce, in via generale, un'attività libera, il cui esercizio professionale non è riservato agli
intermediari abilitati all'esercizio di servizi d'investimento.
Peraltro, si rammenta che, con riferimento alla consulenza prestata da promotori finanziari, l'art. 94,
comma 1, lett. a), del regolamento Consob n. 11522/1998 stabilisce l'incompatibilità dell'attività di
consulenza finanziaria con la professione di promotore, "salvo il caso che [la predetta] attività sia
svolta per conto del soggetto abilitato per il quale [il promotore] opera o di altro soggetto
appartenente al medesimo gruppo".
Alla luce della disciplina vigente, pertanto, non risulta possibile per la S.V. offrire al pubblico un
servizio di consulenza finanziaria per conto di un soggetto diverso e non appartenente allo stesso
gruppo dell'intermediario per il quale la medesima S.V. svolge la propria attività di promotore (cfr. ex
multis, comunicazioni Consob n. DIN/1047275 del 13 giugno 2001 e n. DI/30441, del 21 aprile 2000,
consultabili all'indirizzo internet www.consob.it).
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
115
Comunicazione n. DIN/1050420 del 26−6−2001
inviata alla Commissione della Provincia di Trento per l'albo dei promotori finanziari
Risposta a quesito in merito all'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari
Si fa riferimento alla nota del 22 maggio 2001, con la quale codesta Commissione ha richiesto un
parere in merito alla domanda di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari presentata da un soggetto
che, a completamento di altri requisiti professionali, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà in cui attesta di "aver prestato la propria attività lavorativa presso la Banca Commerciale
Italiana con sede a Milano, all'interno della Direzione Centrale del Servizio Finanza − Area Mercato
Liquidità Cambi e Tassi − Secondario, in qualità di operatore/negoziatore preposto in Corporate
Bonds Dollari, con particolare riferimento alla negoziazione dei bonds di proprietà denominati in
dollari australiani e neozelandesi [...] e con l'assunzione di responsabilità nelle seguenti attività
previste dal D.lgs. n. 58/1998:
− negoziatore per conto proprio;
− ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione".
In via generale si precisa che l'assunzione di responsabilità decisionali non è di per sé sufficiente ai
fini dell'iscrizione di diritto all'Albo, ma presuppone comunque (in assenza della qualifica di
funzionario) che l'interessato, ai sensi dell'art. 4, comma 1°, lett. c), del D.M. n. 472/98, sia stato
preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, ovvero responsabile della stessa.
Relativamente alla fattispecie in argomento si rappresenta che, sulla base delle informazioni
contenute nella documentazione trasmessa, mancano elementi sufficienti per verificare se l'attività
svolta dall'interessato sia riconducibile ad una delle ipotesi previste dall'art. 4 del decreto citato, ed in
particolare se il settore al quale risulta preposto configuri una"unità operativa".
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
116
Comunicazione n. DIN/1049774 del 22−6−2001
inviata al sig. ...
Risposta a quesito: svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria durante il periodo di
efficacia del provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività di promozione
finanziaria
Si fa seguito alla nota pervenuta il 1° giugno 2001, con cui la S.V. chiedeva di conoscere se sia
possibile svolgere attività di consulenza finanziaria, durante il periodo di efficacia del provvedimento
di sospensione dall'esercizio dell'attività di promozione finanziaria, ex art. 55, comma 2, del decreto
legislativo n. 58/1998, adottato nei confronti della S.V. con delibera Consob n. ... del ... .
Al riguardo, si rileva che la prestazione di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
− che consiste nel fornire al cliente indicazioni utili al compimento delle scelte di investimento,
consigliando le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi
finanziari dello stesso − non risulta impedita alla S.V., in quanto il provvedimento di sospensione di
cui alla citata delibera n. ..., non inibisce lo svolgimento di attività ulteriori, che esulano dall'attività
tipica di promotore finanziario.
Si rammenta inoltre che, come più volte chiarito da questa Commissione, la consulenza finanziaria,
compresa dall'art. 1, comma 6, del citato d.lgs. n. 58/1998, fra i "servizi accessori", costituisce
un'attività libera, il cui esercizio professionale non è riservato agli intermediari abilitati all'esercizio di
servizi di investimento, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 415/1996, attuativo della direttiva
comunitaria n. 93/22/CEE. Con riferimento alla consulenza prestata da promotori finanziari, si è
precisato, peraltro, che il disposto dell'art. 94, comma 1, lett. a), del regolamento Consob n.
11522/1998 − che stabilisce l'incompatibilità con la professione di promotore dell'attività di
consulenza finanziaria, "salvo il caso che [tale] attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il
quale [il promotore] opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo" − si riferisce alla
situazione del soggetto iscritto all'Albo, che effettivamente eserciti l'attività di promotore finanziario
(cfr. ex multis, comunicazioni Consob n. DIN/1047275 del 13 giugno 2001 e n. DI/30441, del 21
aprile 2000, consultabili all'indirizzo internet www.consob.it).
CONSOB
Filippo Macaluso − Fabrizio Tedeschi
117
Comunicazione n. DIN/1047275 del 13−06−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Richiesta di chiarimenti in materia di apertura di un "centro servizi di assistenza al
trading on−line"
Con lettera del ..., la S.V. ha chiesto chiarimenti riguardo alla possibilità per un soggetto privato non
meglio qualificato (si ritiene, quindi, in assenza di ulteriori specificazioni, che il quesito non sia in
alcun punto riferito ad un intermediario autorizzato o ad un soggetto a quest'ultimo collegato) − di
aprire un "centro di servizi e di assistenza al trading on−line, con vetrine fronte strada" con la
struttura di seguito indicata:
1. "area di accoglienza, dove il pubblico indistinto possa accedere liberamente, per
seguire le quotazioni delle varie borse indiretta";
2. "area trading on−line, riservata ai clienti opportunamente abilitati dove saranno
presenti «postazioni di trading» consistenti in un personal computer collegato ad
internet; il cliente abilitato potrà così impartire gli ordini con una o più Sim di sua
preferenza prescindendo così dalla struttura che offre la postazione di lavoro";
3. "area di consulenza e supporto ai clienti, dove le persone che non hanno
dimestichezza con i mezzi informatici possano trovare il giusto supporto tecnico
logistico per avvicinarsi correttamente al mondo del trading on−line sia in modo
occasionale che con corsi opportunamente mirati";
4. "area di consulenza sui mercati finanziari, dove il cliente potrà, con l'aiuto di
personale estremamente qualificato (p.e. promotori finanziari iscritti all'albo ma non
operanti nell'interesse di una specifica Sim), consultare e discutere in modo
personalizzato le notizie e i dati che via via proverranno dai mercati finanziari";
5. "area di consulenza tecnica e fiscale, dove un dottore commercialista
regolarmente iscritto all'albo nazionale, presente anche in modo non continuativo,
possa affrontare le problematiche inerenti a tale settore";
6. "area di consulenza in gestione di patrimoni finanziari, dove più promotori
finanziari, ognuno operante per una diversa Sim possano essere presenti, anche in
modo non continuativo, per svolgere assistenza, ognuno per i prodotti e i clienti di sua
competenza",
7. "area commerciale, dove i clienti possono essere consigliati sull'acquisto degli
strumenti che ritengano occorrenti per espletare il trading on−line (p.e. personal
computer, stampanti modems, ecc.), e acquistare prodotti opportuni per migliorare le
loro conoscenze sia informatiche che finanziarie (p.e. libri e riviste specializzate nel
settore)".
118
In particolare, la S.V. ha chiesto di sapere se taluna delle attività sopra indicate possa essere in
contrasto con la normativa vigente.
Al riguardo, per i profili di competenza, si rappresenta che non sussistono in linea generale, nello
svolgimento delle attività sopra descritte, elementi in contrasto con le disposizioni normative di
riferimento.
Con riferimento al punto 1, in particolare, si ricorda che la scrivente Commissione ha chiarito (cfr.
Comunicazione DAL/RM/97003105 del 3 aprile 1997)(1) che la diffusione al pubblico, mediante
strumenti informatici e telematici di dati concernenti i corsi, le quantità scambiate, le condizioni di
domanda e offerta relativa alle negoziazioni di valori mobiliari quotati non richiede alcuna forma di
autorizzazione o abilitazione.
Per quanto riguarda il punto 2, si precisa che la semplice fornitura degli ausili tecnici di accesso alla
rete, e in particolare la messa a disposizione di postazioni internet, pur se finalizzata a consentire
l'accesso al sito web di un intermediario autorizzato, non integra lo svolgimento di attività riservata.
Rimane fermo che le concrete modalità operative adottate per la prestazione di tale attività in favore
degli avventori del "centro servizi" dovranno garantire la riservatezza delle operazioni disposte
attraverso tali postazioni. In particolare, si dovranno adottare cautele tali da garantire la segretezza
della password di accesso ai servizi remoti sia al momento della digitazione, sia in un momento
successivo, in caso di interrogazioni sui mezzi informatici utilizzati per l'accesso in rete. Per le stesse
motivazioni si sottolinea l'opportunità che la postazione abilitata al trading on−line sia ubicata, nei
locali del "centro servizi", in una area riservata il cui accesso sia singolarmente consentito ai soli
clienti abilitati (cfr. Comunicazione DI/46365 del 12 giugno 2000).
Con riferimento alla consulenza e supporto per l'utilizzo dei mezzi informatici (punto 3), si rileva che
lo svolgimento di tali attività non contrasta con la disciplina sull'intermediazione finanziaria. In
particolare, si ricorda che la Commissione ha chiarito (cfr. Comunicazione da ultimo citata) che per
l'attività di supporto tecnico all'utilizzo di mezzi informatici non trova applicazione la normativa in
parola, anche ove sia svolta per agevolare l'accesso della clientela ai servizi di investimento tramite
mezzi telematici. Né, peraltro, sussistono particolari limitazioni ove consulenza e supporto siano
prestati da un promotore finanziario. In particolare, l'obbligo di esclusiva a carico del promotore (cfr.
art. 31, comma 2, D.Lgs. 58/98) rispetto alla Sim preponente non inibisce lo svolgimento di attività
ulteriori rispetto a quella tipica del promotore, quale, ad esempio, quella di consulenza informatica,
fermo restando che lo svolgimento di tali prestazioni non deve collidere con le esigenze di tutela
proprie dei risparmiatori. E' opportuno precisare, in proposito, che la suddetta attività esula da quella
tipica del promotore finanziario, pertanto, nello specifico, non trovano applicazione le norme del
regolamento Consob n, 11522/1998 che prevede a carico di tali soggetti l'osservanza di specifiche
regole di comportamento poste a tutela dell'investitore. Tale circostanza deve essere portata a
conoscenza dell'investitore stesso da parte del promotore che procede alla spiegazione delle
modalità di funzionamento del sistema di trading on line (cfr. Comunicazione n. DI/98096957 del
21−12−1998).
Per quanto attiene al punto 4, in via preliminare si osserva che l'attività di consulenza in materia di
investimenti in strumenti finanziari − già compresa tra le forme di attività di intermediazione mobiliare
riservate agli intermediari autorizzati nella legge n. l/1991 − è stata sottratta alla riserva di attività con
l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996.
Sul punto, la Commissione ha avuto modo di chiarire (cfr. Comunicazione da ultimo citata) che un
promotore finanziario iscritto all'albo, ma non legato ad alcuna società di intermediazione, può
119
rimanere iscritto all'albo medesimo e svolgere comunque un'attività di consulenza finanziaria. Infatti,
in questo caso specifico, non sussistono ragioni ostative allo svolgimento di una attività, quale è
quella di consulenza, caratterizzata dall'inesistenza di vincoli predeterminati in ordine agli
investimenti da suggerire e dalla posizione di neutralità del consulente rispetto agli investimenti
consigliati. In proposito, si noti che l'art. 94 del regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998 stabilisce che
l'attività di promotore è incompatibile, tra l'altro, con l'attività di consulenza, riferendosi alla situazione
di chi, iscrittosi all'albo dei promotori, effettivamente eserciti la professione in questione. Al
riguardo si precisa che nella prestazione di suddetta attività di consulenza, tale soggetto, non
essendo legato ad alcuna società di intermediazione, non dovrà qualificarsi come promotore
finanziario.
L'attività di sola consulenza fiscale, svolta da un "dottore commercialista regolarmente iscritto all'albo
nazionale" (cfr. punto 5), limitando l'analisi ai profili di competenza, non risulta incompatibile, in
generale, con lo svolgimento nei medesimi luoghi delle altre attività descritte.
Con riferimento al punto 6, si rileva che la disciplina sullo svolgimento della promozione e
collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e servizi di investimento non pone limiti
all'esercizio di tali attività, nei medesimi locali, da parte di più promotori legati a diversi intermediari.
Occorre tuttavia considerare che, fermo restando l'obbligo di esclusiva nei confronti di un solo
intermediario a carico di ciascun promotore, le concrete modalità di svolgimento dei servizi dovranno
essere predisposte in modo che i risparmiatori, convenuti nel "centro servizi", siano in ogni momento
perfettamente consci dell'identità dell'intermediario e dei prodotti oggetto della sollecitazione. A tale
proposito si sottolinea la necessità che, anche dal punto di vista logistico, siano predisposte apposite
"zone" separate (corrispondenti ai singoli uffici dei promotori) che rendano immediatamente
identificabile il soggetto per conto del quale il promotore agisce.
Infine, per quanto riguarda il punto 7, giova richiamare le considerazioni già espresse con riferimento
al punto 3. Sia l'una che l'altra fattispecie, infatti, integrano una mera attività di supporto tecnico,
seppure finalizzata, nell'ipotesi di cui all'ultimo punto del presente quesito, all'acquisto di prodotti
informatici o didattici. Ancora, porrà essere addetto al servizio un promotore finanziario che, anche in
questo caso, dovrà rappresentare al cliente la circostanza che tale attività esula da quella tipica di
promotore con la conseguenza che lo stesso non sarà tenuto alle regole comportamentali proprie
dell'attività riservata.
Si rende presente, in conclusione, che le disposizioni normative e regolamentari, nonché le
comunicazioni citate sono consultabili sul sito internet www.consob.it
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
1. Abrogata con comunicazione Consob n. 3019271 del 26.3.2003.
120
Comunicazione n. DIN/1047345 del 13−6−2001
inviata a ...
Oggetto: Promotori finanziari. Risposta a quesito
Con lettere pervenute in data ..., la S.V. ha richiesto a questa Commissione chiarimenti in merito alla
compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e la figura del dipendente in qualità di "impiegato
amministrativo" in una società di trasporti internazionali, precisando che tale società non opera in
alcun modo nel settore bancario, finanziario e assicurativo.
Si precisa, al riguardo, che il suindicato rapporto di lavoro subordinato non rientra tra le attività
incompatibili con quella di promotore finanziario, come tassativamente indicato all'art. 94 del
regolamento Consob n. 11522/1998 e che pertanto non si ravvisano, in via generale, cause di
incompatibilità con l'attività di promotore finanziario.
Si richiama peraltro l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione all'esercizio
contemporaneo delle due attività possa discendere dalle disposizioni relative all'attività di dipendente
in una società di trasporti internazionali, in merito alla quale non è dato formulare in questa sede
alcuna valutazione, attesa l'estraneità della materia alle competenze della Scrivente.
p. IL PRESIDENTE
Francesco Nazzaro − Lidia Cimminiello
121
Comunicazione n. DIN/1047369 del 13−6−2001
inviata alla Commissione della Emilia Romagna per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Richiesta di parere concernente l'istanza di iscrizione di diritto all'albo unico
nazionale dei promotori finanziari presentata dal sig. ...
Si fa riferimento alla nota del ..., con cui codesta Commissione ha trasmesso alla scrivente la
documentazione concernente l'istanza di iscrizione di diritto all'Albo Unico nazionale dei promotori
finanziari presentata dal Sig. ..., per le valutazioni di competenza.
Si rileva, al riguardo, che dalla documentazione prodotta risulta che il Sig. ... ha prestato la propria
attività lavorativa presso la filiale di ... della Rolo Banca 1473 s.p.a., per oltre tre anni, in qualità di
"quadro direttivo di 1° livello" (a norma del CCNL ABI dell' 11 luglio 1999) e di "vice responsabile
della filiale", unità operativa con più di un addetto.
In proposito, si ritiene che non sussistano in capo al Sig. ... i requisiti per l'iscrizione di diritto all'albo
dei promotori finanziari, in quanto la qualifica di quadro direttivo di 1° livello dallo stesso ricoperta
non è equiparabile a quella di funzionario, come si evince dal citato CCNL ABI; in tale ipotesi, ove
mancasse in capo al richiedente la qualifica di funzionario è richiesta, ai fini dell'iscrizione di diritto, la
preposizione alla responsabilità di una unità operativa (cfr. il decreto D.M. 472/98, nonché, tra le
tante, la Comunicazione Consob nn. DIN/1023094 e DIN/1023131 del 29 marzo 2001), in quanto non
risulta sufficiente, a tal fine, la qualifica di vice responsabile di unità organizzativa.
Va altresì rilevato, con riguardo alla qualifica di vice responsabile di filiale, che, secondo il costante
orientamento tenuto in merito all'esame della sussistenza dei requisiti, "la qualità di "reggente"
ovvero di "vice reggente" non è sufficiente a far acquistare la specifica esperienza professionale
richiesta alla lettera c), comma 1 dell'art. 4 del D.M. 472/98" ai fini dell'iscrizione di diritto
(Comunicazione Consob n. DIN/78842 del 24 ottobre 2000).
Si sottolinea, in conclusione, che "la ratio della disciplina dell'iscrizione all'albo di diritto ed anche il
tenore letterale della stessa inducono a considerare l'esenzione in discorso riservata esclusivamente
alle specifiche figure professionali elencate nella norma medesima"(Comunicazione Consob n.
DI/99071979 del 4 ottobre 1999); ne discende, pertanto, che le specifiche figure professionali
elencate nel citato D.M.472/98 non sono suscettibili di estensione in via analogica.
CONSOB
Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi
122
Comunicazione n. DIN/1042194 del 28−5−2001
inviata alla Commissione dell'Abruzzo per l'Albo dei promotori finanziari
Oggetto: Valutazione di equipollenza di titolo di studio estero, ex art. 3 del D.M. n. 472 dell'11
novembre 1998, modificato con D.M. n. 140 del 12 aprile 2000
Si fa riferimento alla nota ricevuta in data 18 maggio 2001, con la quale codesta Commissione ha
trasmesso, a mezzo fax, la documentazione relativa al titolo di studio conseguito in Bielorussia dalla
sig.ra ..., nata a ... (...) il ... .
Di seguito si procede ad analizzare tale documentazione al fine di valutare se il titolo di studio
conseguito all'estero dal soggetto interessato sia o meno equipollente al grado di istruzione richiesto
ai fini dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari.
Il diploma denominato "Certificato di Istruzione Secondaria Generale", conseguito dalla sig.ra ...
presso la Scuola Secondaria Generale n. 180 della città di ..., è munito del timbro "Apostille" previsto
dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ed è completo di traduzione ufficiale, nonché della
"dichiarazione di valore" rilasciata, in data 28 agosto 2000, dalla Rappresentanza diplomatica italiana
in Bielorussia.
Tuttavia, detto titolo di studio è stato conseguito dalla sig.ra ... "al termine di undici anni di scolarità",
come evidenziato dalla dichiarazione di valore citata.
L'art. 3 del D.M. 472/1998 citato prevede, per coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo, il
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a
seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto
per legge oppure un titolo di studio estero equipollente.
Pertanto, qualora i titoli di studio esteri siano stati conseguiti, come nel caso in esame, al termine di
un periodo scolastico di undici anni, è richiesto, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche
la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di
studi universitari.
Ciò premesso, poiché il titolo di studio all'esame è stato conseguito dalla sig.ra ... al termine di un
periodo scolastico di 11 anni, in assenza della ulteriore documentazione attestante il superamento di
tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari, si ritiene che il giudizio di equipollenza di
cui alla normativa in oggetto non possa terminare con un giudizio positivo.
Francesco Nazzaro
CONSOB
Fabrizio Tedeschi
123
Comunicazione n. DIN/1041806 del 25−5−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Promotori finanziari. Risposta a quesito
Con lettere pervenute in data ... e ..., la S.V. ha richiesto a questa Commissione chiarimenti in merito
alla compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e la figura di ispettore di Polizia di Stato, addetto
allo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza −
Polizia di Stato del Ministero degli Interni.
Si precisa, al riguardo, che il suindicato rapporto di lavoro subordinato non rientra tra le attività
incompatibili con quella di promotore finanziario, come tassativamente indicato all'art 94 del
regolamento Consob n. 11522/1998 e che pertanto non si ravvisano, in via generale incompatibilità
tra l'attività di promotore finanziario e la figura di ispettore di Polizia di Stato.
Si richiama peraltro l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione all'esercizio
contemporaneo delle due attività possa discendere dalle disposizioni relative all'attività di ispettore di
Polizia di Stato, in merito alle quali non è dato formulare in questa sede alcuna valutazione, attesa
l'estraneità della materia alle competenze della Scrivente.
Francesco Nazzaro
CONSOB
Lidia Cimminiello
124
Comunicazione n. DIN/1035077 del 10−5−2001
inviata alla sig.ra ....
Oggetto: Sig.ra .... Risposta a quesito relativo all'iscrizione di diritto all'albo dei promotori
finanziari
Si fa riferimento alla nota del ... con cui la S.V. ha chiesto chiarimenti in ordine alla nozione di
"responsabile del controllo interno" richiamata dall'art. 4, comma 1°, del Decreto del Ministro del
Tesoro n. 472/1998.
Al riguardo si fa presente che per l'individuazione di tale figura non può farsi riferimento al
"responsabile del controllo interno di un'unità operativa di un istituto di credito", ma al responsabile
previsto dall'art. 57 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, la cui funzione di controllo interno è
istituita sia dalle banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento sia dalle SIM (cfr. art.
4, comma 1°, lett. c) e d) del sopra citato Decreto n. 472/1998).
CONSOB
Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi
125
Comunicazione n. DIN/1023088 del 29−3−2001
inviata alla Commissione del Lazio per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Valutazione di equipollenza di titolo di studio estero, ex art. 3, comma 1°, del D.M. n.
472/1998, modificato con D.M. n. 140, del 12 aprile 2000
Si fa seguito alla nota n. 93252 del 18 dicembre 2000, avente a oggetto l'esame della
documentazione trasmessa da codesta Commissione ai fini della valutazione del titolo di studio del
sig. ... − nato a Johannesburg (Sud Africa), il ..., e residente in Roma, Via ... − ai fini dell'iscrizione
dello stesso nell'Albo dei promotori finanziari.
A tale riguardo, si rileva che sig. ... ha provveduto a integrare la documentazione prodotta,
trasmettendo, con nota pervenuta a questa Commissione il 12 marzo 2001, la richiesta
legalizzazione del proprio diploma di "Bachelor of Arts" − conseguito a Hiram (Ohio) in data 8 giugno
1985 − effettuata mediante formula "apostille" del segretario dello Stato dell'Ohio, J. Kenneth
Blackwell, apposta il 6 marzo 2001 (...).
All'esito della valutazione della documentazione acquisita, pertanto, conformemente alla normativa in
oggetto, si ritiene di poter esprimere un giudizio positivo in merito all'equipollenza del suddetto titolo
di studio.
Si fa presente, infine, che la proposta di iscrizione del soggetto indicato sarà presa in considerazione
al termine dell'istruttoria svolta dalla competente Commissione regionale, in ordine agli ulteriori
requisiti di cui al D.M. n. 472/1998, come modificato.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
126
Comunicazione n. DIN/1023094 del 29−3−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Nota del 24 novembre 2000 relativa alla decisione della Commissione della
Lombardia del 13 novembre 2000 (iscrizione di diritto all'Albo)
1. Si fa riferimento alla nota della S.V. del 24 novembre 2000, pervenuta a questa Commissione il 1°
dicembre 2000, con la quale si chiedeva di volere riesaminare la decisione della Commissione della
Lombardia del 13 novembre 2000, con cui veniva negata alla S.V. l'iscrizione di diritto all'Albo dei
promotori finanziari. La decisione della Commissione della Lombardia si basava sul principio che
dalla dichiarazione rilasciata dalla Banca Commerciale Italiana non risultava che Ella, nonostante lo
svolgimento di mansioni implicanti l'assunzione di responsabilità decisionali, fosse stata preposta o
comunque responsabile di un'unità operativa per un periodo complessivamente pari ad almeno un
triennio.
Nella predetta nota, più in particolare, la S.V. contestava la decisione della Commissione della
Lombardia, in quanto l'iscrizione di diritto era stata negata nonostante che dall'attestazione rilasciata
dalla Banca Commerciale Italiana risultasse che "il sig. ..., nella qualità di 'operatore in titoli titolare',
ha svolto mansioni implicanti assunzione di responsabilità decisionali in uno dei settori di attività
concernenti la prestazione dei servizi d'investimento, così come individuati dal d.lgs. n. 58/1998,
svolgendo − per un periodo che risulta essere complessivamente superiore a tre anni − le attività di
seguito contrassegnate: negoziazione per conto proprio e per conto terzi, collocamento, con o senza
preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini nonché consulenza".
L'assunzione di responsabilità decisionali correlata con la qualifica di "operatore in titoli titolare", in
altri termini, integrerebbe − ad avviso della S.V. − requisito idoneo per ottenere, ai sensi dell'art. 4 del
D.M. n. 472/1998, l'esenzione dalla prova valutativa e la conseguente iscrizione di diritto all'Albo.
2. Le doglianze sopra riportate non sembrano condivisibili e non possono dunque essere accolte per
i profili che di seguito verranno evidenziati.
La mansioni svolte dalla S.V. non sono tali da configurare i requisiti di professionalità necessari per
l'iscrizione all'Albo: infatti, pur avendo svolto mansioni implicanti assunzione di responsabilità
decisionali nei settori di attività concernenti i servizi d'investimento per un periodo superiore ai tre
anni, così come attestato dalla dichiarazione citata rilasciata dalla Banca Commerciale, dalla
medesima dichiarazione risulta che Lei non sia stato preposto o comunque responsabile di una
dipendenza o di un'altra unità operativa, così come richiesto dall'art. 4, comma 1°, del D.M. n.
472/1998, e successive modifiche.
L'assunzione delle responsabilità decisionali anche se correlata alla qualifica di "operatore in titoli
titolare", in altre parole, non è di per sé sufficiente ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo, ma
presuppone comunque (in assenza della qualifica di funzionario) che l'interessato, ai sensi dell'art. 4,
comma 1°, lett. c), del decreto citato, sia stato preposto o responsabile di una dipendenza o di
un'altra unità operativa.
Ciò sembra potersi anche dedurre dalla nota del Ministero del Tesoro del 22 gennaio 1998 (da Lei
richiamata), relativa all'interpretazione dell'art. 3, commi 1° e 3°, del D.M. 30.6.1997, n. 322 (poi
127
sostituito dal citato D.M. n. 472/1998), nella quale l'assunzione di mansioni implicanti responsabilità
decisionali viene riferita al personale responsabile e preposto ad una dipendenza o ad altra unità
operativa ed è strettamente correlata all'assunzione di tali posizioni.
Va infine rilevato, per quanto tale profilo possa considerarsi assorbito dalle precedenti
considerazioni, che questa Commissione, già in altre occasioni, non ha mancato di osservare che la
qualifica di "operatore in titoli titolare", qualifica effettivamente ricoperta dalla S.V., come attestato
nella dichiarazione della Banca Commerciale, non costituisce posizione sufficiente per configurare la
responsabilità di (o la preposizione ad) un'unità operativa ai sensi dell'art. 4 del decreto citato.
Pertanto, nel confermare la decisione della Commissione della Lombardia del 13 novembre 2000, si
ritiene che la S.V. non sia in possesso dell'esperienza professionale necessaria per l'iscrizione di
diritto all'Albo unico dei promotori finanziari.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
128
Comunicazione n. DIN/1023131 del 29−3−2001
inviata alla Commissione della Puglia per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Requisiti di professionalità per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari.
Risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera pervenuta il ..., con la quale codesta Commissione regionale ha chiesto a
questa Commissione un parere circa l'eventuale sussistenza, in capo al sig. ..., dei requisiti di
professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari, allegando a tal fine
documentazione dalla quale risulta:
− che il suddetto nominativo ha prestato la propria attività lavorativa presso la
Deutsche Bank S.p.A. dal 1° aprile 1997 al 6 agosto 2000 in qualità di Addetto Unico
ad unità operativa "Borsino Titoli", svolgendo l'attività di ricezione e trasmissione ordini,
nonché mediazione;
− che per Addetto Unico ad unità operativa "Borsino Titoli", nell'ambito della suddetta
Banca, s'intende il preposto a tale unità operativa.
Al riguardo − premesso che questa Commissione si è già occupata di analoga questione nella
Comunicazione n. DIN/58117 del 27 luglio 2000 (consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico
www.consob.it) alla quale si rinvia − si rappresenta che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 11 novembre
1998, n. 472, cosi come successivamente modificato, la professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione
di diritto all'Albo dei promotori finanziari deve essere collegata, tra l'altro, alla qualifica di funzionario,
ovvero, qualora il richiedente non appartenga alla carriera direttiva, è necessario che il medesimo sia
preposto ovvero sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o che sia o sia
stato responsabile della stessa.
Si rileva, inoltre, che, sempre ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, la professionalità rilevante ai fini
dell'iscrizione in discorso si deve ritenere collegata allo svolgimento di una delle attività inerenti ai
servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998; che il periodo di svolgimento delle
suddette attività deve essere pari ad almeno tre anni e che la documentazione da produrre per
l'attestazione del possesso della suddetta professionalità deve includere una dichiarazione autentica
resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale,
attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il
relativo periodo di svolgimento.
Si fa presente, infine che − come precisato nella Comunicazione n. DI/98021215 del 23 marzo 1998
(consultabile sul già citato sito Internet) − l'espressione"unità operativa" deve essere interpretata in
senso ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle
varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise sia le banche che le imprese di
investimento.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la professionalità collegata alla qualifica di Addetto
Unico ad unità operativa "Borsino Titoli" rientri nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del
D.M. 11 novembre 1998, n. 472, così come successivamente modificato, e che sia, pertanto,
rilevante ai fini dell'iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari.
129
CONSOB
Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi
130
Comunicazione n. DIN/1021224 del 23−3−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Requisiti professionali per l'iscrizione di diritto all'albo unico nazionale dei promotori
finanziari
Si fa riferimento alla nota pervenuta il ... con la quale la S.V. lamentava il mancato rilascio da parte
dell'intermediario di appartenenza (...) della dichiarazione necessaria − ai sensi dell'art. 4, comma 1,
D.M. n. 472/1998, come successivamente modificato ed integrato − per consentire l'accesso all'albo
a coloro che "hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle
sottoindicate attività:
a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti
finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra
unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti
servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;
d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento
previsti dal decreto legislativo n. 58/98, ovvero personale preposto ad un'unità
operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di
investimento ovvero responsabile del controllo interno".
Occorre precisare che in tema di requisiti di professionalità, le esperienze professionali concretanti i
requisiti di cui all'art 4, del sopra citato regolamento ministeriale devono essere comprovate − ai
sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del D.M. n. 472/98 − tramite una "dichiarazione autentica resa dal
legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale" ovvero
"dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e
dell'amministrazione del personale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è
stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento".
Al riguardo, si rileva che l'attestazione relativa ai requisiti di professionalità può attualmente risultare
anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, sottoscritta dalla S.V. in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
della S.V. medesima.
In quest'ultimo caso, peraltro, le Commissioni regionali − alle quali compete la verifica del possesso,
da parte del richiedente, dei requisiti prescritti − provvederanno a richiedere conferma scritta di
quanto dichiarato dal richiedente, con le modalità sopra descritte, ai soggetti aventi titolo al rilascio
dell'attestazione, presso le banche o le imprese di investimento.
131
CONSOB
Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi
132
Comunicazione n. DIN/1009927 del 9−2−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Quesito inerente l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari −
Chiarimenti
Si fa riferimento alla nota della S.V. del ..., pervenuta in data ..., con la quale Ella − dopo aver
premesso di essere stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Bologna n.... del 5 gennaio
1998, che ha esteso, ai sensi dell'art. 147 del R.D. 16 marzo 1947, n. 267, il fallimento della
[...società in nome collettivo...] nei confronti della S.V. quale socio illimitatamente responsabile della
stessa − chiedeva un parere sulla possibilità di essere reiscritto all'Albo Unico Nazionale dei
promotori finanziari, dal quale era stato cancellato, a causa del predetto fallimento, con delibera n. ...
del ... .
In tale richiesta si riportava la comunicazione Consob n. DIN/51174 del 4 luglio 2000, pubblicata per
estratto su Consob Informa del 10 luglio 2000, nella parte in cui questa precisa che, ai sensi dell'art.
2 del D.M. n. 472/1998, "coloro che, almeno per due esercizi precedenti l'adozione dei relativi
provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte
a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate possono chiedere
l'iscrizione all'Albo dei promotori dopo che siano decorsi tre anni (o un anno, nelle ipotesi in cui il
provvedimento è adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa) dalla
dichiarazione di fallimento o dall'adozione del decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta
amministrativa da parte dell'Autorità che ha la vigilanza sull'impresa".
Sulla base del principio espresso da questa Commissione in detta comunicazione si riteneva che,
essendo stato dichiarato il fallimento della S.V. il 5 gennaio 1998, sarebbe ormai decorso il termine
per ottenere la reiscrizione all'Albo.
Al riguardo, è il caso di osservare che l'art. 2 del D.M. n. 472/1998 citato attiene ai soggetti che
hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo (cd. esponenti aziendali) in imprese
sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa e non anche agli imprenditori individuali
ed ai soci illimitatamente responsabili di società dichiarati falliti.
Nel caso in esame la sentenza dichiarativa di fallimento n. ... del 5 gennaio 1998 del Tribunale di
Bologna ha esteso il fallimento della [...società in nome collettivo...] alla S.V. quale socio
illimitatamente responsabile della stessa. Pertanto, la comunicazione richiamata nella richiesta di
parere non può trovare utile applicazione nel caso di specie, in quanto relativa a fattispecie non
coincidente con quella in questione.
Sotto tale profilo, conviene precisare che, nella predetta comunicazione Consob del 4 luglio 2000,
viene rimarcata la diversa posizione degli esponenti aziendali di imprese in crisi rispetto a quella
dell'imprenditore individuale dichiarato fallito, al quale è assimilabile − secondo l'orientamento
costante − quella del socio illimitatamente responsabile di società in nome collettivo a cui venga
esteso il fallimento della società ai sensi dell'art. 147 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Al riguardo, infatti, è stato precisato che "(...) l'imprenditore commerciale dichiarato fallito può
iscriversi all'Albo dei promotori solo dopo che sia intervenuta la sua riabilitazione, ossia quando
133
siano, passati cinque anni dalla chiusura del fallimento ed abbia dato prove effettive e costanti di
buona condotta (arg. art. 143 legge fall.)".
Pertanto la reiscrizione all'Albo richiesta dall'imprenditore individuale dichiarato fallito nonché dal
socio illimitatamente responsabile al quale si è esteso il fallimento della società presuppone che sia
intervenuta la sua riabilitazione, ossia che siano decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento ed
abbia dato prove effettive di buona condotta.
In base a quanto sopra precisato non può dunque darsi risposta positiva al quesito da Lei proposto.
CONSOB
Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi
134
Comunicazione n. DIN/1005619 del 25−1−2001
inviata al sig. ...
Oggetto: Richiesta di chiarimenti − attività di promotore finanziario e impresa familiare
Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dalla S.V. il ...., con la quale viene chiesto a
questa Commissione se un promotore finanziario possa esercitare la sua attività nella forma
dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. ed in quella della società in accomandita semplice
disciplinata dall'art. 2313 ss. cod. civ., in cui il promotore finanziario sia il socio accomandatario e
responsabile unico dell'attività sociale, e se vi siano ulteriori forme per l'esercizio dell'attività di
promotore finanziario.
1. Con riferimento al primo quesito, ossia quello relativo alla possibilità, per un promotore finanziario,
di essere titolare di un'impresa familiare, occorre preliminarmente verificare se il promotore
finanziario possa essere qualificato imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c.
1.1. Al riguardo appare sostenibile che il promotore finanziario (legato all'intermediario per conto del
quale opera da un rapporto di agenzia o di mandato) possa assumere la veste di imprenditore
individuale ove la sua attività sia svolta secondo i canoni minimi richiesti dall'art. 2082 cod. civ. (i.e:
attività organizzata esercitata professionalmente con metodo economico).
A tale qualificazione del resto non sembra essere di ostacolo l'art. 2238 cod. civ., che, prevedendo
un'incompatibilità ontologica tra la figura dell'imprenditore e quella del professionista intellettuale,
esclude che al professionista intellettuale siano applicabili le norme dettate per l'attività d'impresa.
Infatti, pur riconoscendosi che nello svolgimento della professione di promotore finanziario non
mancano momenti intellettuali, peraltro, presenti in ogni attività lavorativa, non sembra che il
carattere intellettuale della prestazione − che consiste essenzialmente nella promozione e vendita,
per conto di soggetti abilitati, di prodotti finanziari e di servizi d'investimento − assuma un rilievo
prevalente nell'esercizio dell'attività di promotore. In altri termini, sembra di poter dire che tra il
promotore finanziario e gli investitori − pur non mancando dei rapporti di prestazione d'opera
intellettuale − il rapporto di promozione e compravendita di prodotti finanziari rappresenta l'oggetto
prevalente dell'attività e porta ad escludere che il promotore possa essere qualificato come
professionista intellettuale.
D'altra parte, la qualificazione del promotore finanziario come professionista intellettuale non può
neppure farsi discendere dal criterio meramente formale secondo cui per l'esercizio di tale attività è
prevista l'iscrizione in un albo professionale.
E', infatti, orientamento consolidato che l'istituzione di un albo professionale e l'iscrizione nel
medesimo non sia condizione sufficiente per valutare l'intellettualità della prestazione, e, quindi, per
sottoporre una certa attività allo "statuto" delle professioni intellettuali.
1.2. Chiarito, dunque, che il promotore finanziario agente o mandatario può assumere la qualità di
imprenditore quando ricorrano i requisiti previsti dall'art. 2082 del codice civile, occorre ora verificare
se il promotore (agente o mandatario) − imprenditore possa esercitare la propria attività nella forma
dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ.
135
Muovendo dalla prevalente e condivisibile tesi che l'impresa familiare ha natura di impresa
individuale e non associativa, nonché dal disposto dell'art. 31, comma 2°, del d.lgs. n. 58/1998, il
quale stabilisce che è promotore finanziario la persona fisica che in qualità di dipendente, agente o
mandatario esercita professionalmente l'offerta fuori sede, non sembrano esservi soverchie difficoltà
a che il promotore finanziario, alle condizioni che verranno di seguito precisate, eserciti la propria
attività secondo lo schema dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis del codice civile.
Infatti, accogliendo la tesi della natura individuale dell'impresa familiare, appare rispettato il canone
della personalità della prestazione stabilito dall'art. 31, che non consente di svolgere l'attività di
promozione di prodotti finanziari e di servizi d'investimento in forma associativa o societaria.
Tuttavia, è il caso di precisare che, essendo l'attività di promozione finanziaria riservata ai promotori
finanziari, i familiari che prestano la loro attività nell'impresa familiare non potranno essere adibiti allo
svolgimento delle attività proprie del promotore finanziario bensì solo all'esercizio di mansioni
strumentali o ancillari rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto dell'impresa, quali, a mero titolo
esemplificativo, i servizi di segreteria, la tenuta della contabilità o l'espletamento di funzioni di
carattere amministrativo.
Seguendo questa prospettiva − è appena il caso di sottolinearlo − ne consegue che la titolarità
dell'impresa spetta esclusivamente al promotore e solo lui sarà responsabile nei confronti dei terzi
per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa familiare.
2. Le considerazioni svolte a proposito dell'impresa familiare consentono di dare risposta anche al
secondo quesito, ossia se l'attività di promotore finanziario può essere svolta in forma societaria ed in
particolare secondo il tipo della società in accomandita semplice.
Il carattere rigorosamente personale dell'attività di promotore finanziario, sancito dal citato art. 31,
comma 2°, del d.lgs. n. 58/1998, che impone che sia una persona fisica (i.e.: il promotore finanziario)
a svolgere professionalmente l'offerta fuori sede, esclude in radice che l'attività di promozione
finanziaria possa essere svolta in comune con altri soggetti attraverso modelli organizzativi societari
o associativi.
Pertanto, nell'attuale assetto normativo non sembra esservi spazio per la costituzione di società
aventi ad oggetto sociale l'attività di promozione finanziaria, e ciò neppure nel caso in cui si tratti di
società in accomandita semplice in cui il promotore assuma la veste di socio accomandatario
solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali.
3. In relazione all'ulteriore richiesta della S.V., concernente altre forme di esercizio dell'attività di
promozione finanziaria, può rilevarsi che, tra i moduli organizzativi che i promotori possono scegliere
per lo svolgimento della propria attività, appare anche utilizzabile lo schema contrattuale
dell'associazione in partecipazione di cui dall'art. 2549 ss. cod. civ., a condizione, però, che il
promotore finanziario assuma la qualità di associante.
La soluzione prospettata sembra ammissibile in quanto − secondo l'orientamento prevalente −
nell'associazione in partecipazione la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante (art.
2552, comma 1°, cod. civ.) e l'eventuale ingerenza dell'associato nella gestione (ammissibile ai sensi
del comma 2° del art. 2552 c.c.) non compromette la qualificazione del contratto, cioè non ne
impone la sussunzione nello schema della società, non incidendo sulla regola per cui la
responsabilità patrimoniale verso i terzi grava esclusivamente sull'associante (i.e.: il promotore
136
finanziario).
Pertanto, nell'associazione in partecipazione in cui il promotore finanziario sia associante e
l'associato (non promotore) apporti danaro, beni o lavoro consistente in attività diverse da quelle
tipiche del promotore finanziario appare osservato il principio di personalità della prestazione previsto
dall'art. 31, comma 2°, del d.lgs. n. 58/1998.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
137
Comunicazione n. DIN/93258 del 18−12−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota ricevuta il ..., con cui la S.V. riferiva di non aver potuto disporre, per il
tramite del promotore finanziario di propria fiducia, le operazioni finanziarie programmate − perché
non in possesso del tesserino del codice fiscale, di cui il predetto promotore dichiarava di essere
tenuto a prendere visione e fare copia chiedendo conferma delle motivazioni addotte dal promotore a
sostegno del rifiuto oppostogli.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del regolamento Consob n.
11522/1998(1), i promotori finanziari sono tenuti ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari
e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per
conto del quale operano, nonché le procedure ed i codici interni di comportamento del soggetto
abilitato che ha loro conferito l'incarico.
In particolare, l'art. 13, comma 4, del decreto legge n. 625, del 15 dicembre 1979 − come da ultimo
modificato dalla legge n. 55, del 19 marzo 1990, avente ad oggetto, tra l'altro, misure di prevenzione
del riciclaggio − dispone che vengano acquisiti dagli enti creditizi e dagli intermediari finanziari "la
data e la causale dell'operazione, I 'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità e
il documento di identificazione di chi effettua l'operazione (...) compreso il codice fiscale (...) in sede
di accensione di conto, deposito o altro rapporto continuativo".
Si ritengono pertanto assolutamente legittime, in quanto ispirate ad una rigorosa osservanza delle
disposizioni normative, tanto la disciplina della Sim, quanto la condotta tenuta dal promotore.
CONSOB
F. Nazzaro − F. Tedeschi
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera
n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino
n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in
CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100
del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000.
138
Comunicazione n. DIN/81423 del 2−11−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Utilizzo di Internet da parte di un promotore finanziario. Risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale la S.V., dopo aver precisato di essere un promotore
finanziario, ha rappresentato di voler tenere una "rubrica quotidiana" su un sito Internet, sul quale
effettuare "commenti sui mercati finanziari", chiedendo a questa Commissione conferma circa la
possibilità di svolgere tale attività.
La S.V. vorrebbe, più precisamente, effettuare "commenti generici sull'andamento dei mercati, senza
in alcun modo proporre o consigliare qualsiasi sorta e tipo di prodotto; si tratterebbe di informazioni
tecniche ed oggettive, seguite da un commento di carattere generale".
La S.V. ha, inoltre, specificato che tale "impegno non comporta nessun compenso o introito in
denaro".
In via preliminare si osserva che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti
finanziari − già ricompresa tra le forme di attività di intermediazione mobiliare riservate agli
intermediari autorizzati nella legge n. 1/1991 − è stata sottratta alla riserva di attività con l'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 415/1996 e ciò seguendo l'impostazione della direttiva comunitaria
93/22/CEE che ricomprende tale attività nell'elenco dei servizi accessori di cui alla Sezione C
dell'allegato alla direttiva medesima.
Si fa presente, inoltre, che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, è
inclusa dall'art.1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 fra i servizi accessori; l'esercizio
professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è riservato agli intermediari autorizzati a
prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del citato decreto legislativo.
La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto
libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria.
Al riguardo si rammenta che la scrivente Commissione ha più volte avuto modo di chiarire (cfr.
Comunicazioni nn. DI/98080597 del 14−10−98 (1), DI/98080600 del 14−10−98 (2), DI/99012156 del
23−2−99 (3), DI/99023323 del 26−3−99 (4), DI/7578 del 2−2−2000,(5) DI/18568 dell'8−3−2000 (6),
DI/30441 del 21−4−2000 (7), consultabili sul sito Internet www.consob.it) che l'attività di consulenza in
materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente
indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in
relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare essa è
caratterizzata:
a) dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente,
fondato sulla conoscenza degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del
cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della
situazione individuale dello specifico investitore;
139
b) dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti
consigliati;
c) dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da
consigliare;
d) dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad
esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.
Si precisa, inoltre, che l'art. 94 del regolamento n. 11522/1998 (8) , così come successivamente
modificato, stabilisce che l'attività di promotore è incompatibile con l'esercizio dell'attività di
consulenza, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o
per conto di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di svolgere la suddetta attività di consulenza attraverso un sito
Internet, questa Commissione con la Comunicazione DIN/64619 del 29 agosto 2000 (9) (consultabile
sul sopracitato sito Internet) ha fornito indicazioni limitatamente al caso in cui tale attività sia prestata
da un promotore finanziario − circa le caratteristiche che il sito deve possedere e quale deve essere il
contenuto delle informazioni tramite questo diffuse perché siano rispettate le disposizioni normative
vigenti.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte e degli elementi forniti, il servizio che la S.V.
intenderebbe svolgere non sembra risolversi nella prestazione di una consulenza in materia di
investimenti in strumenti finanziari: tale servizio, pertanto, può essere liberamente prestato dalla S.V.
che dovrà, comunque, applicandosi in materia le norme del diritto comune, usare la diligenza e la
professionalità richieste dalla natura della prestazione dovuta.
CONSOB
Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi
1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
3. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
4. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
5. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
6. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
7. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
8. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
140
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera
n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino
n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in
CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100
del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000.
9. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
141
Comunicazione n. DIN/79898 del 26−10−2000
inviata alla Commissione della Puglia per l'Albo dei promotori finanziari
Oggetto: Superamento della prova scritta relativa alla 1^ sessione di esami di idoneità per
l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. Possibilità di sostenere la prova orale in una
sessione successiva. Richiesta di parere
Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta in data ..., (...) con la quale codesta Commissione ha
trasmesso una lettera del sig. ... il quale − avendo sostenuto e superato con esito positivo la prova
scritta relativa alla 1^ sessione di esami di idoneità, per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari −
chiedeva di poter sostenere l'esame orale nella successiva sessione d'esame.
Al riguardo, si rileva che l'art. 31, commi 4) e 5), del decreto legislativo n. 58/1998, stabilisce che i
requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari −
istituito presso la Consob − sono accertati tra l'altro "sulla base di prove valutative indette dalla
Consob". In particolare l'art. 15, comma 1, del regolamento n. 10629/97 (1), come successivamente
modificato ed integrato, stabilisce, che "l'esame di idoneità è indetto con cadenza almeno
quadrimestrale e consiste in una prova scritta ed in un colloquio".
Analoga disposizione è, altresì, contenuta nel bando d'esame relativo alla 1^ sessione dell'anno 2000
(delibera n. 12244 del 9 dicembre 1999 (2)); in particolare l'art. 8, comma 1, della delibera sopra citata
prevede che "l'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un
colloquio".
Alla luce delle disposizioni sopra riportate, si ritiene − pur in mancanza di una indicazione testuale
espressa − che le disposizioni sopra citate facciano riferimento all'esame d'idoneità come ad un
"unicum" con riferimento alla specifica sessione in relazione alla quale lo stesso viene bandito.
Al riguardo, si osserva, altresì, che − sebbene non si tratti di una procedura concorsuale "strictu
sensu", bensì di una procedura finalizzata all'abilitazione all'esercizio di una data attività la
commissione giudicatrice costituisce organo collegiale straordinario, cioè nominato e costituito per
ogni singolo concorso, la cui esistenza viene meno ad ogni incarico adempiuto, fermo restando che,
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), del regolamento n. 10629/1997, è la Commissione regionale
competente a presiedere "in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento degli esami".
Pertanto, si ritiene che la prova orale debba essere sostenuta nell'ambito della stessa sessione
d'esame, e ciò al fine di garantire l'unicità del giudizio tecnico dell'organo amministrativo e di
assicurare la "par conditio" tra tutti gli esaminandi.
Ciò premesso, si ritiene che nel caso di specie il Sig. ... non possa sostenere la prova orale nella
prossima sessione d'esame.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
142
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99
del 30.4.1997 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce
integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento
10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel
S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB,
Bollettino n. 7/98; e con delibera n. 11745 del 9.12.1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 21.12.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino mensile n. 12/98.
2. Vedi Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami n. 104 del
31.12.1999.
143
Comunicazione n. DIN/80114 del 26−10−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Risposta a quesito relativo alla riservatezza delle posizioni finanziarie dei clienti
assistiti dai promotori finanziari
Con nota del ... la S.V. ha presentato alla Commissione un quesito relativo alla riservatezza delle
posizioni finanziarie dei clienti assistiti dai promotori finanziari.
Il quesito chiedeva di chiarire se fosse compatibile con la vigente normativa sulla riservatezza una
prassi, comune alle diverse SIM attualmente operanti sul mercato, in base alla quale le posizioni
finanziarie dei "clienti di un promotore" sono analizzate in scala dai dirigenti degli intermediari, senza
che sia adottato alcun accorgimento per garantire l'anonimato dei titolari di tali posizioni.
I dirigenti degli intermediari possono così disporre di informazioni estrema mente riservate sui clienti
assistiti dai promotori e potrebbero eventualmente servirsene nel caso di un loro passaggio ad altro
intermediario.
Premesso che, per svolgere i loro compiti di supervisione, i managers devono conoscere le situazioni
finanziarie di ciascun cliente, nel quesito si propone, come possibile contemperamento delle
esigenze di controllo sull'operato dei promotori con quelle di riservatezza dei clienti da questi assistiti,
di dissociare le informazioni sulle consistenze patrimoniali dei clienti dai loro nominativi. Questo
accorgimento consentirebbe infatti di esercitare l'attività di supervisione nel rispetto della massima
riservatezza.
Per il corretto inquadramento della questione sollevata, si ritiene sia necessario svolgere alcune
considerazioni preliminari sulla sollecitazione del risparmio per il tramite di promotori finanziari.
Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. 58/98, i soggetti abilitati all'offerta fuor i sede si avvalgono di
promotori finanziari, i quali esercitano professionalmente la propria attività nell'interesse di un solo
soggetto, in qualità di dipendente, agente o mandatario della Società per la quale operano.
Per espressa disposizione di legge, pertanto, gli intermediari abilitati che vogliano esercitare l'offerta
fuori sede sono tenuti ad entrare in contatto con gli investitori, anche potenziali, per il tramite di
promotori finanziari iscritti nell'Albo unico nazionale tenuto dalla Consob.
Occorre comunque precisare che i "clienti" che aderiscono ad un'offerta fuori sede instaurano un
rapporto contrattuale con la Società e non direttamente con il promotore di cui questa si avvale.
La predetta ricostruzione delle vicende contrattuali connesse all'offerta fuori sede, pacifica per quanto
concerne il settore sottoposto alla vigilanza della Consob, deve essere tenuta presente anche al
momento di affrontare le esigenze di tutela riconducibili alla disciplina introdotta con la legge n. 675
del 31 dicembre 1996.
144
Infatti, se la controparte contrattuale degli investitori è la Società che offre i prodotti finanziari, sarà
questa (e non certo il promotore che li ha contattati) ad essere il centro d'imputazione di tutti gli
obblighi introdotti dalla cd. "legge sulla privacy" per il trattamento e la gestione dei dati personali della
clientela.
In linea di principio, infatti, non si ritiene che la disciplina sulla riservatezza imponga di distinguere la
posizione del promotore finanziario che contatta i clienti da quella della Società per la quale egli
opera.
Non sembra parimenti possibile individuare una concreta esigenza di protezione dati sull'entità degli
investimenti effettuati dai clienti nei confronti dell'intermediario che gestisce i loro investimenti o,
meglio, dei dipendenti che, allo scopo di offrire un servizio migliore, siano stati incaricati di effettuare
un controllo sulla rete di distribuzione.
Ciò posto, si ritiene che la prassi segnalata nel quesito presentato dalla S.V. non possa essere
oggetto di alcun rilievo da parte della Consob.
La sede più idonea per affrontare le problematiche illustrate nel quesito in esame sembra essere
invece la regolamentazione interna della Società, volta a disciplinare in concreto l'esercizio
dell'attività di ciascun intermediario.
In questo senso sembra essersi recentemente mossa anche l'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, che, con il provvedimento del 10 febbraio 2000, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25
febbraio 2000) ha promosso l'adozione di codici di buona condotta relativi ai dati personali utilizzati
da istituzioni bancarie e finanziarie.
p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini
145
Comunicazione n. DIN/79533 del 25−10−2000
inviata alla sig.ra ...
Oggetto: Risposta a quesito sulla compatibilità tra la carica di amministratore unico di una
s.r.l. e l'attività di promotore di servizi finanziari
Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale la S.V. ha richiesto chiarimenti in merito alla eventuale
incompatibilità tra la carica di socio e/o quella di amministratore unico di una s.r.l. e l'attività di
promotore di servizi finanziari.
Alla predetta nota veniva allegato lo statuto della "... s.r.l.", dal quale emerge che il relativo oggetto
sociale non contempla attività di natura finanzi aria; nello statuto viene, peraltro, specificato che "la
società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari
che siano reputate necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e potrà assumere
partecipazioni ed interessenze in società od imprese che abbiano scopi analoghi od affini al proprio".
L'art. 94 del regolamento adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998
attività incompatibili con quella di promotore finanziario.
(1)
individua le ipotesi di
In particolare l'art. 94, comma 1, lett. c), del regolamento sancisce che "l'attività di promotore
finanziario è incompatibile con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto
abilitato non appartenente al gruppo per conto del quale opera il promotore".
Inoltre la lettera f) del citato articolo prevede che "l'attività di promotore finanziario è incompatibile
con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento".
In via preliminare si evidenzia che la qualità di socio di una s.r.l. non configura alcuna ipotesi di
incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario in quanto non genera alcun
conflitto di interessi che possa rivelarsi pregiudizievole per gli investitori.
Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore, si richiama quanto già evidenziato da
questa Commissione con comunicazione n. DIN/64565 del 29/08/2000 (2) (pubblicata sul sito Internet
all'indirizzo www.consob.it).
In particolare, le previsioni di cui alla lettera c) della normativa sopra citata non danno luogo ad
incompatibilità con lo svolgimento della carica di amministratore, anche qualora si tratti di
amministratore unico, in quanto una s.r.l. non è un soggetto abilitato.
Per verificare il rispetto della lett. f) del citato articolo, per contro, dovrà considerarsi di volta in volta il
tipo di attività in concreto esercitata dalla Società.
Non può, infatti, escludersi che lo svolgimento delle attività precedentemente elencate, pur se non
rivolte al pubblico, appaia di natura essenzialmente finanziaria e, pertanto, possa generare un
conflitto di interessi pregiudizievole per gli investitori con i quali la S.V. venga in contatto.
146
In considerazione dei rilievi svolti, si ritiene che l'attività di promotore finanziario e quella di
amministratore di una s.r.l. siano tra loro compatibili, salvo il caso in cui la società ponga in essere
atti ed operazioni che in concreto siano in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di
promotore.
Qualora ciò si verifichi, come già evidenziato nella citata comunicazione n. DIN/64565, è opportuno
che il promotore − membro di un consiglio di amministrazione si astenga dal partecipare alle
deliberazioni consiliari riguardanti le predette operazioni, al fine di non incorrere in ipotesi di
incompatibilità.
Nel caso di specie, trattandosi di amministratore unico, non è possibile ipotizzare una astensione da
parte Sua. Pertanto si deve ritenere che lo svolgimento dell'attività di amministratore unico, qualora in
concreto si ponga in contrasto con l'attività di promotore finanziario, configuri una ipotesi di
incompatibilità ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. f) del regolamento n. 11522/98, come tale
sanzionabile ai sensi dell'art. 98 del medesimo regolamento.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera
n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino
n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in
CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100
del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000.
2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
147
Comunicazione n. DIN/77712 del 20−10−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Compatibilità tra lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario e l'assunzione
della carica di sindaco in una società cooperativa a responsabilità limitata senza scopo di
lucro. Risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera dell' ..., con la quale la S.V., ha chiesto a questa Commissione se l'attività
di promotore finanziario − dalla stessa S.V. svolta − sia compatibile con l'assunzione della carica di
sindaco in "una cooperativa sociale denominata ... cooperativa sociale di solidarietà".
In particolare, la S.V. ha precisato che "lo statuto di detta cooperativa dispone che è senza fine di
lucro; trattasi di Onlus che presta i suoi servizi esclusivamente a ragazzi portatori di gravi handicap e
alle relative famiglie carenti di mezzi materiali e di sostegno morale"
In via preliminare si osserva che l'art. 94 del regolamento n. 11522/1998, così come
successivamente modificato, individua le attività incompatibili con quella di promotore finanziario.
Più in particolare, l'art. 94, lett. b) del regolamento citato stabilisce che "l'attività di promotore è
incompatibile con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403−bis del codice civile,
responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati".
Nel caso di specie, pertanto, l'assunzione della carica di sindaco da parte della S.V. non determina
un'ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario: al riguardo è,
infatti, sufficiente rilevare che la "...cooperativa sociale di solidarietà" non è un soggetto abilitato e,
pertanto, l'ipotesi prevista dalla disposizione citata non può in concreto verificarsi.
Né rileva, nel caso di specie, il riferimento all'art. 94, lett. f), del citato regolamento, ai sensi del quale
"l'attività di promotore è incompatibile con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave
contrasto con il suo ordinato svolgimento".
Non pare, infatti, che in concreto l'esercizio dell'attività svolta dalla suddetta cooperativa sociale a
responsabilità limitata possa porsi in contrasto con il corretto esercizio dell'attività di promotore
finanziario esercitata dalla S.V., né che possa generarsi un conflitto d'interessi pregiudizievole per gli
investitori con i quali la S.V. venga in contatto.
Pertanto, in considerazione dei rilievi effettuati e sulla base di quanto affermato dalla S.V.
relativamente al tipo di attività svolta dalla "... cooperativa sociale di solidarietà", si ritiene che, nel
caso di specie, lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario sia compatibile con l'assunzione
della carica di sindaco nella sopracitata società cooperativa a responsabilità limitata senza scopo di
lucro.
CONSOB
Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi
148
Comunicazione n. DIN/75157 del 12−10−2000
inviata alla Commissione del Veneto per l'Albo dei promotori finanziari
Oggetto: Valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri, ex art. 3 D.M. n. 472/98 così
come modificato dal D.M. n. 140/00
Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale è stata trasmessa la documentazione presentata a
codesta Commissione dalla Sig.ra ...(...), soggetto interessato ad ottenere l'iscrizione all'Albo dei
Promotori Finanziari.
Di seguito si procede ad analizzare tale documentazione al fine di valutare se il titolo di studio
conseguito all'estero sia o meno equipollente al grado di istruzione richiesto ai fini dell'iscrizione
all'Albo dei promotori finanziari.
Risulta, in particolare, che l'interessata abbia conseguito il diploma di maturità presso la Scuola
Statale Secondaria Superiore di ..., a seguito di un percorso di studi di durata pari a dodici anni, e
che successivamente abbia conseguito la laurea in scienze politiche presso l'Università di Belgrado.
Tuttavia nessun titolo di studio è corredato dalla documentazione necessaria al fine di poter
effettuare una adeguata valutazione della equipollenza dei titoli stessi.
Infatti del diploma di laurea è stata prodotta la sola traduzione, effettuata da un interprete giudiziario
presso il Tribunale Circondariale di Belgrado, la cui firma è stata legalizzata dall'Ambasciata d'Italia a
Belgrado. Manca, tuttavia, l'originale del diploma, la legalizzazione della firma apposta sullo stesso
(ovvero, alternativamente, il timbro Apostille previsto dalla Convenzione dell'Aja), nonché la
dichiarazione di valore in loco a cura dell'Ambasciata italiana.
Con riferimento al diploma di maturità, è stata trasmessa solamente la dichiarazione di valore
rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado, nella quale viene precisato che il documento originale è
corredato dal timbro "Apostille" previsto dalla Convenzione dell'Aja. Manca, invece, l'originale del
diploma e la relativa traduzione ufficiale, che può essere effettuata presso l'ambasciata o la
rappresentanza italiana competente per territorio, presso l'ambasciata o la rappresentanza del Paese
− presente in Italia − ove il documento è stato rilasciato, oppure presso il tribunale italiano di zona da
parte di un traduttore ufficiale o giurato.
In relazione a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter effettuare una adeguata
valutazione sostanziale del titolo di studio conseguito dall'interessata.
Allo stato, pertanto, si ritiene che la valutazione di equipollenza di cui alla normativa in oggetto non
possa terminare con un giudizio positivo.
****
In merito ai chiarimenti richiesti con la medesima nota del ..., si svolgono le seguenti considerazioni.
− con riferimento al punto 1), si rileva che il titolo di studio estero considerato ai fini della valutazione
di equipollenza di cui all'art. 3 del D.M. n. 472/98, così come modificato dal D.M. n. 140/00, può
149
consistere anche in un diploma di laurea, in quanto il diploma di scuola secondaria superiore è
solamente la soglia minima di istruzione richiesta; si precisa, peraltro, come emerge da quanto sopra
esposto, che per procedere ad una valutazione sostanziale del diploma di laurea è necessaria la
relativa traduzione ufficiale, la legalizzazione della firma apposta sull'originale e la dichiarazione di
valore in loco rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio;
− con riferimento al punto 2), si rileva che il citato D.M. 140/00 ha inderogabilmente attribuito a
questa Commissione la valutazione relativa alla equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero
rispetto al grado di istruzione richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari; tutta la
documentazione in possesso della Commissione regionale per l'Albo dei Promotori Finanziari,
concernente il titolo di studio conseguito all'estero da parte d un soggetto che intende ottenere
l'iscrizione all'Albo, dovrà pertanto essere trasmessa a questa Commissione per la valutazione in
argomento.
Infine appare opportuno specificare che nella eventualità che un soggetto sia iscritto presso una
Università italiana, la documentazione attestante la avvenuta iscrizione costituirebbe elemento
decisivo al fine del rilascio di un giudizio positivo di equipollenza da parte di questa Commissione.
CONSOB
Luigi Capitani − Fabrizio Tedeschi
150
Comunicazione n. DIN/74197 del 10−10−2000
inviata all'Assonime
Oggetto: Risposta a quesito. Offerta fuori sede di servizi di investimento
Si fa riferimento alla nota pervenuta a questa Commissione in data ..., con la quale codesta
Associazione ha chiesto un parere circa l'eventuale esistenza di un obbligo normativo che prescriva
ai promotori finanziari di consegnare agli investitori anche la copia delle proposte contrattuali da
questi ultimi sottoscritte.
In particolare, codesta Associazione nel quesito formulato ha descritto a titolo esemplificativo il "caso
in cui la raccolta delle proposte contrattuali avviene fuori sede per il tramite di promotori finanziari,
non legittimati a concludere il contratto in quanto privi del potere di rappresentanza", prevedendo in
tale ipotesi che "il promotore non consegna al cliente copia della proposta che, invece, invia
tempestivamente all'intermediario".
Al riguardo, si osserva come il regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n.
11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche (1), contenga specifiche disposizioni in materia, più
precisamente, l'art. 36, comma 1, lett. b), che prevede a carico degli intermediari autorizzati, tra
l'altro, l'obbligo di consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto,
copia dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento e l'art. 96, comma 5, che
impone ai promotori di rilasciare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto
o documento da questo sottoscritto.
CONSOB
F. Nazzaro − F. Tedeschi
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera
n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino
n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in
CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100
del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000.
151
Comunicazione n. DIN/69314 del 19−9−2000
inviata alla Commissione del Lazio per l'Albo dei promotori finanziari
Oggetto: Valutazione di equipollenza di titolo di studio estero, ex art. 3, del D.M. n. 472, dell'11
novembre 1998, modificato con D.M. n. 140, del 12 aprile 2000
Si fa riferimento alle note ricevute in data ..., ... e ...(...), con cui codesta Commissione ha trasmesso
la documentazione relativa alla posizione del sig. ... − cittadino statunitense richiedente l'iscrizione
all'Albo Unico nazionale dei promotori finanziari − ed in particolare al titolo di studio dallo stesso
conseguito in Texas (Stati Uniti).
Si procede, pertanto, ad analizzare tale documentazione, al fine di valutare se il titolo di studio,
conseguito all'estero dal soggetto interessato, sia o meno equipollente al grado di istruzione richiesto
ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari.
In particolare, risulta prodotta dal richiedente copia del titolo di studio di "High School", conseguito
presso un istituto di istruzione secondaria superiore di Eastwood, Texas; detto titolo è accompagnato
da regolare traduzione giurata − asseverata dinanzi al cancelliere della Pretura di Roma, il 19
gennaio 1999 − mentre non risulta "legalizzato", come necessario ai fini dell'efficacia in Italia dei titoli
di studio conseguiti all'estero.
D'altra parte, non risulta prodotta alcuna "dichiarazione di valore in loco" del titolo di studio, a cura
della Rappresentanza diplomatico − consolare italiana competente per territorio, che nella specie si
richiede, per riconoscere equipollente al titolo italiano di istruzione secondaria superiore, il titolo di
studio conseguito all'estero.
In relazione a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter effettuare una adeguata
valutazione sostanziale del titolo di studio conseguito dal sig. ... . Appare utile precisare, comunque,
che per la valutazione di equipollenza del titolo statunitense di high school si richiede che lo stesso
sia seguito ed integrato da due anni completi del corso ulteriore di "college " e dalla conseguita
idoneità per il passaggio al terzo anno.
Allo stato, pertanto, si ritiene che il giudizio di equipollenza di cui alla normativa in oggetto non possa
avere esito positivo.
Appare opportuno specificare, infine, che nell'eventualità che il soggetto sia i scritto presso
un'Università italiana, la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione costituirebbe elemento
decisivo al fine di un giudizio positivo di equipollenza da parte di questa Commissione.
CONSOB
L. Capitani F. Tedeschi
152
Comunicazione n. DIN/66794 dell'11−9−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Promotori finanziari: risposte a quesiti
Si fa riferimento alla nota pervenuta lo scorso ..., con cui la S.V. richiedeva a questa Commissione:
"quali ostacoli o vincoli di carattere legale sussistono al fine di:
a) prendere visione dell'albo dei promotori finanziari di tutta Italia;
b) ottenere copia di tale albo;
c) ottenere tale copia su supporto informatico, meglio ancora se via internet;
d) promuovere e gestire con un'impresa ad hoc l'attività di divulgazione della
professione;
e) essere socio (quand'anche promotore finanziario) di tale impresa;
f) pubblicizzare via internet l'elenco dei promotori finanziari".
Con riferimento ai quesiti sub a) e b), si rileva che nessun ostacolo sussiste alla consultazione
dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari e all'estrazione di copie dello stesso, trattandosi di
un albo pubblico, destinato alla massima diffusione e accessibile a chiunque vi abbia interesse, nelle
forme di pubblicazione attualmente in uso.
Al riguardo, si evidenzia che l'art.12, comma 3, del regolamento n. 10629/1997 assegna alla Consob
la cura della pubblicità dell'Albo, prevedendo che, entro il 30 aprile di ogni anno, in un'edizione
speciale del Bollettino, sia pubblicato l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, aggiornato al 31
dicembre dell'anno precedente, e che delle nuove iscrizioni, delle cancellazioni e delle variazioni dei
dati riguardanti i soggetti iscritti, sia data pubblicità nel Bollettino mensile della stessa Consob
(pubblicato sul sito internet "consob.it", a partire dal mese di giugno 2000). Inoltre, dandosi
immediatamente notizia − a tutela degli investitori − dei provvedimenti di vigilanza adottati, nei
confronti dei promotori finanziari, sul sito internet della Commissione, un continuo aggiornamento dei
dati inerenti l'operatività degli stessi promotori può trarsi sempre dalla consultazione del suddetto
sito.
Con riferimento al quesito sub c), si fa presente che anche tale Albo sarà a breve pubblicato presso il
sito internet della Consob, presso il quale potrà essere consultato(1).
Con riferimento alla possibilità che i dati dell'Albo siano elaborati e pubblicizzati tramite internet ad
iniziativa di privati (quesito sub f), si segnala, in primo luogo, che tali attività potranno legittimamente
compiersi solo in conformità delle disposizioni poste a tutela della privacy, dalla legge n. 675, del 31
dicembre 1996, e secondo gli orientamenti della competente Autorità garante.
Deve inoltre rilevarsi che, non compiendosi la diffusione di tali dati da parte (né sotto il diretto
controllo) dell'istituzione deputata alla tenuta e alla pubblicità dell'Albo, una simile forma di pubblicità
dovrebbe prevedere l'apposita avvertenza che i dati forniti non sono assistiti da garanzia di ufficialità.
Appare pertanto essenziale chiarire, a garanzia degli utenti, quali (potenziali) investitori, che la
consultazione dei dati disponibili presso siti internet gestiti da privati, non può considerarsi
equivalente a quella delle fonti ufficiali.
153
D'altra parte, considerata l'esigenza di garantire la libera fruibilità dei dati dell'Albo, per il carattere
pubblico degli stessi, si ritiene opportuno che i siti di privati, che offrano servizi di consultazione e/o
elaborazione dei dati tratti dal predetto Albo, per finalità commerciali, rechino anche l'indicazione che
l'Albo è liberamente disponibile per la consultazione, nelle forme di pubblicazione ufficiali curate dalla
Consob.
Quanto agli ulteriori interrogativi, esposti sub d) ed e), si rileva, infine, che la formulazione degli
stessi, in cui si fa genericamente riferimento ad una "attività di divulgazione della professione", non
consente di individuare chiaramente in cosa consista l'attività che il richiedente intenderebbe
intraprendere e la natura della stessa.
Si osserva peraltro, che, in base alla normativa vigente, non sussistono, in via generale, impedimenti
a che un promotore finanziario svolga un'attività imprenditoriale, ovvero assuma la qualità di socio
per l'esercizio di un'impresa, salvo le ipotesi di incompatibilità espressamente indicate dall'art. 94,
comma 1, del regolamento n. 11522/1998; al riguardo rileva, in particolare, il principio generale
dettato dalla lett. f), secondo cui "l'attività di promotore è incompatibile con ogni ulteriore incarico o
attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento".
Al riguardo si osserva altresì che, qualora la S.V. dovesse ricoprire la carica di amministratore di una
società, per verificare eventuali incompatibilità con l'attività di promotore, dovrà considerarsi, di volta
in volta, il tipo di attività svolta in concreto dalla società tra quelle rientranti nel suo oggetto sociale.
Non può infatti escludersi che l'esercizio di alcune attività contemplate nello statuto della società
possa porsi in contrasto con il corretto esercizio dell'attività di promotore finanziario, generando così
un conflitto d'interessi, che potrebbe rivelarsi pregiudizievole per gli investitori con i quali il promotore
venga in contatto.
Inoltre è opportuno che il promotore che sia amministratore dia notizia agli altri amministratori e al
collegio sindacale (ove esistente, ai sensi dell'art. 2488 c.c.) di eventuali interessi, per conto proprio o
di terzi, in conflitto con quelli della società, astenendosi dal partecipare alle deliberazioni consiliari
riguardanti l'operazione.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
1. Dal mese di ottobre 2000 l'albo dei promotori finanziari è disponibile nel sito internet della Consob
nella sezione "Intermediari e Mercati".
154
Comunicazione n. DIN/66534 dell'8−9−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari
Si fa riferimento alla nota pervenuta a questa Commissione in data ..., con la quale la S.V. ha chiesto
un parere circa l'eventuale possesso della esperienza professionale, prevista dall'art. 4 del D.M.
472/98, per ottenere la iscrizione di diritto all'Albo dei promotori finanziari.
In particolare la S.V. chiede se l'attività svolta quale addetto "al c.d. Servizio speciale Borsa" presso
la Banca ..., per un periodo di circa dieci anni, pur non avendo investito la qualifica di funzionario o
dirigente, sia idonea a far acquistare la specifica esperienza professionale richiesta dal decreto
472/98, per essere esonerato dalla prova valutativa.
In via preliminare, si osserva che questa Commissione, con le Comunicazioni DI/98021215 del
23/03/1998 e DIN/58117 del 27/07/2000 (consultabili sul sito internet all'indirizzo elettronico
www.consob.it), ha avuto modo di indicare quali siano i principi da rispettare per la individuazione dei
requisiti professionali necessari per la iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.
Per quanto ora rileva, si precisa che l'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero del Tesoro
dell'11 novembre 1998 n. 472, come modificato dal D.M. n. 140 del 12.04.2000, consente l'accesso
all'Albo dei promotori finanziari a coloro i quali abbiano acquisito una specifica esperienza
professionale, avendo svolto per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre
anni, l'attività di "funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della
banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque
responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile
del controllo interno".
Sulla base del decreto sopra citato, pertanto, il requisito professionale idoneo a consentire l'iscrizione
di diritto all'Albo sussiste ove si sia rivestita la qualifica di funzionario ovvero di "responsabile di una
unità operativa", espressione quest'ultima interpretabile in senso ampio, sia da un punto di vista
funzionale che territoriale ed è, comunque, necessario che il responsabile dell'unità operativa sia
addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Inoltre, le esperienze professionali concretanti il requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del sopra
citato regolamento ministeriale deve essere comprovata − ai sensi dell'art.4, commi 3 e 4 del D.M. n.
472/98 tramite una "dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il
quale è stata svolta l'esperienza professionale" ovvero "dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi
dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale, attestante
l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo
periodo di svolgimento".
La suddetta attestazione, può anche risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nelle
forme previste all'art. 4 della L. 4 gennaio l968, n. 15, come precisato nella Comunicazione
155
DI/99023649 del 29.03.1999 (consultabile sul sito internet all'indirizzo elettronico www.consob.it).
In merito, poi, allo specifico quesito formulato dalla S.V., questa Commissione ha già avuto modo di
puntualizzare, con la Comunicazione DI/99086824 del 24.11.1999, che le mansioni di operatore in
titoli "Titolare", operatore finanziario e specialista gestione patrimoni mobiliari non sono sufficienti a
far acquistare la specifica esperienza professionale richiesta dall'art. 4 del D.M. 472/98.
Ciò premesso, si precisa che dalla documentazione trasmessa si ricavano elementi idonei per
ritenere che l'attività, prestata presso la ..., sia stata caratterizzata dalla assenza dei requisiti di
autonomia e responsabilità decisionali nei settori che interessano e, di conseguenza, si ritiene che la
S.V. non possieda i requisiti richiesti dall'art. 4, comma 1 lett. c) del D.M. 472/98 per essere
esonerato dalla prova valutativa di cui all'art. 89 del regolamento di attuazione adottato dalla Consob
con delibera n. 11522 dell'1 luglio 1998 e successive modifiche (1).
CONSOB
Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera
n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino
n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in
CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100
del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000.
156
Comunicazione n. DIN/65165 dell'1−9−2000
inviata alla Commissione Emilia Romagna per l'Albo dei promotori finanziari
Oggetto: Valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri, ex art. 3 D.M. n. 472/98 così
come modificato dal D.M. n. 140/2000
Con la presente si fa seguito alle Vostre del ..., con le quali è stata trasmessa la documentazione
presentata dai Sigg. .... − Spagna − (...) ed ... − Marocco − (...), soggetti intenzionati ad ottenere
l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari.
Di seguito si procede ad analizzare tale documentazione al fine di valutare se i titoli di studio
conseguiti all'estero dai soggetti interessati siano o meno equipollenti al grado di istruzione richiesto
ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari.
Sig.ra ...: la documentazione presentata dalla Sig.ra ... consiste nell'originale del diploma rilasciato
dalla Scuola Superiore di Amministrazione e Direzione Aziendale, in una traduzione non ufficiale
dello stesso ed in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'interessata ed autenticata
da un notaio, concernente il prenome della Sig.ra ... . Manca al contrario:
− una traduzione ufficiale del titolo, che può essere effettuata presso a) l'ambasciata o
la rappresentanza italiana competente per territorio, b) l'ambasciata o la
rappresentanza del Paese presente in Italia − ove il documento è stato rilasciato, c) il
tribunale italiano di zona da parte di un traduttore ufficiale o giurato;
− un atto di legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero, ovvero la apposizione del timbro "Apostille" previsto dalla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
− una "dichiarazione di valore" rilasciata dall'ambasciata d'Italia presente a Barcellona
dalla quale risultino:
− natura giuridica e livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo;
− indirizzo formativo;
− completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel
Paese di origine, con specifica del numero complessivo degli anni di studio previsti
dall'ordinamento locale per il suo conseguimento.
In relazione a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter effettuare una adeguata
valutazione sostanziale del titolo di studio conseguito dall'interessata.
Allo stato, pertanto, si ritiene che il giudizio di equipollenza di cui alla normativa in oggetto non possa
terminare con un giudizio positivo.
157
Sig. ...: la documentazione presentata da tale soggetto consiste unicamente nella traduzione ufficiale
del Diploma di Maturità dell'Insegnamento Secondario, mancando, per contro, I'originale dello stesso
e la legalizzazione della firma sul medesimo apposta. Manca, inoltre, una "dichiarazione di valore"
rilasciata dall'ambasciata d'Italia presente a Rabat, dalla quale risultino:
− natura giuridica e livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo;
− indirizzo formativo;
− completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel
Paese di origine, con specifica del numero complessivo degli anni di studio previsti
dall'ordinamento locale per il suo conseguimento.
In relazione a quanto sopra, questa Commissione ritiene di non poter effettuare una adeguata
valutazione sostanziale del titolo di studio conseguito dal Sig. ... .
Allo stato, pertanto, si ritiene che il giudizio di equipollenza di cui alla normativa in oggetto non possa
terminare con un giudizio positivo.
****
Infine appare opportuno specificare che nella eventualità che un soggetto sia iscritto presso una
Università italiana, la documentazione attestante la avvenuta iscrizione costituirebbe elemento
decisivo al fine del rilascio di un giudizio positivo di equipollenza da parte di questa Commissione.
CONSOB
Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi
158
Comunicazione n. DIN/64565 del 29−8−2000
inviata alla sig.ra ...
Oggetto: Richiesta di parere relativo alla compatibilità tra lo svolgimento dell'attività di
promotore finanziario e l'attività di amministratore di società
1. Si fa riferimento alla nota pervenuta il ..., con la quale la S.V. ha chiesto a questa Commissione se
l'attività di promotore finanziario dalla stessa svolta è compatibile con l'assunzione della carica di
consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata (la ... s.r.l.).
Alla predetta nota veniva allegato lo statuto sociale della ... s.r.l., il quale recita che la società ha per
oggetto "l'assunzione e la gestione di partecipazioni dirette ed indirette in altre società; nonché
l'esercizio eventuale di servizi finanziari nei soli confronti della società cui partecipa; la società può
altresì compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria
connessa con lo scopo sociale; provvedere a servizi amministrativi o al coordinamento di ogni
aspetto gestionale e finanziario delle società cui partecipa pur concedendo e ricevendo, tanto prestiti
e mutui, quanto fideiussioni e garanzie mobiliari ed immobiliari " (art. 3 dello statuto sociale della ...
s.r.l.).
2. L'individuazione delle attività incompatibili con quella di promotore finanziario è operata dall'art. 94
del regolamento n. 11522/1998 (1), così come successivamente modificato.
Più in particolare, l'art. 94, lett. c), del regolamento citato stabilisce che "l'attività di promotore
finanziario è incompatibile con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto
abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il
promotore".
Sotto tale profilo l'assunzione della carica di amministratore non dà luogo ad un'ipotesi di
incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore. Al riguardo, infatti, è sufficiente rilevare
che la ... s.r.l. non è un soggetto abilitato e, pertanto, l'ipotesi prevista dalla disposizione citata non
può in concreto configurarsi.
Tuttavia, per valutare l'effettiva compatibilità tra la carica di amministratore ricoperta dalla S.V. e lo
svolgimento dell'attività di promotore, è altresì necessario tenere presente l'art. 94, lett. f), del
regolamento citato, secondo cui "l'attività di promotore è incompatibile con ogni ulteriore incarico o
attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento".
A tal fine dovrà considerarsi, di volta in volta, il tipo di attività in concreto esercitata dalla ... s.r.l. tra
quelle rientranti nel suo oggetto sociale.
Non può, infatti, escludersi che l'esercizio di talune attività contemplate nello statuto della ... s.r.l.,
quali "l'assunzione e la gestione di partecipazioni dirette ed indirette in altre società, l'eventuale
esercizio di servizi finanziari nei soli confronti della società partecipata nonché il compimento di
qualsiasi operazione mobiliare (...)" − attività che, seppur non rivolte al pubblico, appaiono di natura
essenzialmente finanziaria − possa porsi in contrasto con il corretto esercizio dell'attività di promotore
159
finanziario da Lei esercitata generando cosi un conflitto d'interessi, che potrebbe rivelarsi
pregiudizievole per gli investitori con i quali la S.V. venga in contatto. Pertanto, in considerazione dei
rilievi svolti, si ritiene che nel caso di specie l'attività di promotore finanziario e quella di
amministratore di società siano tra loro compatibili, salvo il caso in cui la ... s.r.l., ponga in essere atti
ed operazioni che in concreto siano in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di
promotore.
Inoltre è opportuno che il promotore−amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio
sindacale (ove esistente, ai sensi dell'art. 2488 cod. civ.) di eventuali interessi per conto proprio o di
terzi in conflitto con la società ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni consiliari riguardanti
l'operazione.
p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera
n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino
n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in
CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100
del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000.
160
Comunicazione n. DIN/62848 del 18−8−2000
inviata alla banca ...
Oggetto: Risposta a quesito: Chiarimenti in merito alla dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti professionali per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari
Si fa riferimento alla nota del ... (...), con la quale codesta Società chiede alla Scrivente chiarimenti in
merito alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l'iscrizione all'Albo dei
promotori finanziari, con esonero dalla prova valutativa.
In particolare, si chiede se:
− nella stesura della dichiarazione di cui sopra si debbano rilevare eventuali
provvedimenti disciplinari che dovessero essere stati adottati nei confronti del
richiedente, nell'esercizio delle mansioni allo stesso affidate, sebbene non strettamente
legate alla commercializzazione dei prodotti finanziari, nonché l'eventuale risoluzione
del rapporto di lavoro per destituzione;
− l'esistenza di provvedimenti del tipo su esposto possa essere motivo di non
accoglimento di richieste di rilascio della predetta dichiarazione.
Al riguardo si comunica che, con decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472
(pubblicato sulla G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999), è stato adottato il regolamento recante norme per
l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo Unico Nazionale
dei Promotori Finanziari.
In particolare, l'art. 4, comma 1, lettere c) e d), consente l'accesso all'Albo dei Promotori Finanziari a
coloro i quali hanno acquisito una specifica esperienza professionale, avendo svolto per uno o più
periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni, l'attività di:
− "funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti
finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un altra
unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti
servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno";
− "funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento
previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità
operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di
investimento, ovvero responsabile del controllo interno".
Come precisato all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale sopra citato, per quel che concerne i
requisiti di professionalità, tale accertamento è effettuato, tra l'altro, sulla base di una "dichiarazione
autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza
professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all Albo è stato addetto, le mansioni
161
ricoperte, ed il relativo periodo di svolgimento".
In base a quanto sopra precisato si ritiene che la dichiarazione autentica debba indicare, in modo
specifico, le mansioni del soggetto istante, individuate in relazione alle attività previste dal decreto, e
le funzioni dello stesso in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la
quale il richiedente l'iscrizione svolge ovvero abbia svolto l'attività.
Risulta, pertanto, evidente, che in tale dichiarazione non dovrà essere fatta menzione né
dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per destituzione, né dell'esistenza di eventuali
provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del richiedente, nell'esercizio delle mansioni allo
stesso affidate, indipendentemente dalla circostanza che tali mansioni siano o meno legate alla
commercializzazione dei prodotti finanziari, essendo la dichiarazione di cui trattasi tesa al solo
accertamento dei requisiti professionali che la normativa di settore richiede per l'accesso all'Albo, con
esonero dalla prova valutativa.
Si precisa, infine, che il soggetto presso il quale il richiedente ha svolto la propria attività, è tenuto a
rilasciare la dichiarazione autentica, qualora l'aspirante promotore finanziario possegga i requisiti di
professionalità richiesti dall'art. 4, comma 1, lettere c) e d), indipendentemente dall'esistenza di
provvedimenti disciplinari a carico dello stesso, data la non incidenza di questi ultimi sui requisiti
richiesti dal citato decreto ministeriale per l'iscrizione all'Albo, con esonero dalla prova valutativa.
CONSOB
Francesco Nazzaro − Filippo Macaluso
162
Comunicazione n. DIN/51984 del 7−7−2000
inviata alla Commissione della Lombardia per l'Albo dei promotori finanziari
Oggetto: Sig. ...: valutazione dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale
dei promotori finanziari. Risposta a quesito
Con nota del 13 marzo 2000, codesta Commissione ha chiesto un parere in merito al possesso da
parte del Sig. ... dei requisiti di onorabilità previsti dal D.m. 472/1998.
Dall'esame dei precedenti penali del Sig. ..., risulta una sentenza, pronunciata dal Tribunale di Monza
il 24 febbraio 1994 e divenuta irrevocabile il successivo 19 marzo, di applicazione della pena su
richiesta delle parti a due anni di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, per il reato di bancarotta fraudolenta.
La pena concordata dal Sig. ... è superiore alla soglia di rilevanza fissata dall'art. 1, comma 2, del
D.m. 472/1998, ai sensi del quale l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dal
comma 1, lett. c) del medesimo articolo preclude l'iscrizione all'Albo se questa è superiore o uguale
ad un anno.
La pronuncia del Tribunale di Monza dovrebbe quindi precludere l'iscrizione dell'interessato all'Albo
dei promotori finanziari. Tale conclusione di carattere generale deve tuttavia essere verificata anche
alla luce della disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e della speciale ipotesi di
estinzione del reato ivi prevista.
Ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, essendo decorsi più di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, senza
che l'interessato abbia commesso un altro delitto della stessa indole, il reato commesso dal Sig. ... si
è estinto, così come ogni effetto penale connesso alla sentenza del Tribunale di Monza, ivi compresa
la preclusione all'accesso all'Albo dei promotori finanziari.
Come rilevato anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. I, Sent.
19 febbraio 1999 n. 1847, in Cass. Pen., 1999, p. 3513), l'effetto estintivo conseguente al decorso
del tempo nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti deve considerarsi di natura
analoga a quello che segue alla sentenza di riabilitazione.
Di conseguenza, l'iscrizione dell'interessato all'Albo dei promotori non dovrà essere subordinata alla
pronuncia di una sentenza di riabilitazione.
Lo stesso art. 1, comma 2, del D.m. 472/1998, peraltro, stabilisce che "non possono essere iscritti
all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1,
lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato".
Si ritiene pertanto, in base alla documentazione prodotta da codesta Commissione, che il Sig. ...,
nato a ... il ... e residente a ... in via ..., ..., sia in possesso dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione
all'Albo dei promotori finanziari.
163
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
164
Comunicazione n. DIN/51987 del 7−7−2000
inviata alla Commissione dell'Emilia Romagna per l'Albo dei promotori finanziari
Oggetto: Valutazione dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei
promotori finanziari della sig.ra ...
Dalla documentazione trasmessa da codesta Commissione, relativamente alla domanda di iscrizione
all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari della Sig.ra ..., risulta che questa è stata condannata
con sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 20 ottobre 1988 − divenuta irrevocabile il 29 marzo
1990 a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione − ad un anno e quattro mesi di reclusione ed
alla multa di Lire 600.000 per il reato di estorsione, previsto dall'art. 629 del codice penale.
La Corte d'Appello di Bologna ha inoltre concesso all'interessata il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
La pena riportata dalla Sig.ra ... è superiore alla soglia di rilevanza fissata dall'art. 1, comma 1, lett.
c), del D.m. 472/1998, ai sensi del quale non possono essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari
coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro il patrimonio.
La condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna dovrebbe quindi precludere l'iscrizione
dell'interessata all'Albo dei promotori. Tale conclusione di carattere generale deve tuttavia essere
verificata anche alla luce della disciplina della sospensione condizionale della pena e della speciale
ipotesi di estinzione del reato ivi prevista.
Ai sensi dell'art. 167 del codice penale, il reato per il quale la Sig.ra ... è stata condannata si è
estinto, essendo trascorsi più di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che
concedeva il beneficio della sospensione della pena, senza che l'interessata sia stata condannata
per reati della stessa specie.
L'estinzione del reato, che consegua al decorso del tempo nel caso di condanna a pena
condizionalmente sospesa, prevista dall'art. 167 del codice penale, estingue le pene principali e le
pene accessorie ma non incide sugli effetti penali della condanna, tra i quali deve essere annoverata
anche la preclusione all'accesso all'Albo dei promotori finanziari.
L'art. 167, comma 2, del codice penale prevede infatti, come unica conseguenza dell'effetto estintivo
ivi previsto, che "in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene".
Gli effetti penali della condanna sono invece destinati a venir meno solo con l'intervento della
riabilitazione (disciplinata dagli artt. 178 − 180 del codice penale) il cui scopo è proprio quello di
restituire al condannato la capacità di esercitare quelle facoltà giuridiche che erano state escluse o
limitate per effetto della condanna.
Fino a che non intervenga una sentenza che riabiliti la Sig.ra ..., pertanto, questa non potrà essere
iscritta nell'Albo dei promotori finanziari in considerazione del fatto che non è ancora venuto meno
165
l'impedimento riconducibile alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene che la domanda di iscrizione all'Albo unico
nazionale dei promotori finanziari presentata dalla Sig.ra ... debba essere rigettata.
Sarà cura di codesta Commissione comunicare all'interessata il rigetto motivato della propria
domanda di iscrizione, segnalando altresì che, una volta riabilitata, la Sig.ra ... potrebbe accedere
all'Albo dei promotori finanziari.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
166
Comunicazione n. DIN/51086 del 4−7−2000
inviata alla Commissione del Lazio per l'Albo dei promotori finanziari
Oggetto: Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari
Con nota del ... codesta Commissione regionale ha sottoposto all'attenzione della scrivente il quesito
formulato dalla banca ..., chiedendo di conoscere il parere di questa Commissione al riguardo.
In particolare la banca ..., dovendo rilasciare ad un proprio funzionario la dichiarazione attestante i
requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari, ai sensi del
decreto ministeriale n. 472/1998, dichiara che detto funzionario, in qualità di Responsabile dell'Ufficio
Marketing, da più di tre anni:
− "ha la competenza per la commercializzazione dei prodotti finanziari
della banca, cioè degli strumenti finanziari e di qualsiasi altra forma di
investimento di natura finanziaria, individuando, inoltre, nuovi prodotti e
provvedendo alla loro realizzazione e diffusione (commercializzazione)";
− "coordina l'attività di sviluppo (commerciale) per un efficace impiego
degli addetti commerciali (figure professionali della rete commerciale)";
− "provvede alla formazione commerciale del personale in tema di
prodotti e modalità di vendita".
La banca ... chiede, dunque, di conoscere se detto soggetto possa essere considerato "funzionario
addetto al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca", ai fini dell'esonero
dalla prova valutativa, altrimenti necessaria per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari, o se
l'espressione "settore della commercializzazione" debba essere intesa in modo restrittivo, con
riferimento soltanto all'attività di commercializzazione svolta presso la rete operativa (filiali).
A tal proposito si richiama l'art. 4 del decreto ministeriale n. 472/98, ai sensi del quale è consentito
l'accesso all'Albo con esonero dalla prova valutativa tra l'altro al "funzionario di banca addetto ad uno
dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della
commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza
o ad altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi
di investimento, ovvero responsabile del controllo interno".
Al riguardo questa Commissione ritiene che l'espressione "commercializzazione di prodotti finanziari
della banca" possa essere intesa non in senso restrittivo, bensì in senso ampio, considerando tale
non solamente quella svolta presso la rete operativa.
Perché ricorra, infatti, la qualifica di funzionario addetto al settore della commercializzazione, è
necessario e sufficiente che il funzionario abbia assunto responsabilità dirette nell'ambito dell'attività
167
di commercializzazione, così acquisendo l'esperienza professionale che giustifica l'esonero dalla
prova valutativa, altrimenti occorrente per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari.
Lo svolgimento delle attività descritte dalla banca ... nella sua richiesta di parere
risulta, dunque, tale da soddisfare la previsione della disposizione ministeriale sopra
citata.
Si sottolinea, infine, che, per la dimostrazione dei requisiti per l'iscrizione di diritto all'Albo, la
dichiarazione autenticata di cui al comma 3 dell'art. 4 del D. M. n. 472/98, dovrà indicare, in modo
specifico, le mansioni del soggetto istante, individuate in relazione alle attività previste dal decreto, e
le funzioni dello stesso in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la
quale il richiedente l'iscrizione svolge ovvero abbia svolto l'attività.
Si rileva, da ultimo, che, poiché potrà esserci la necessità di esaminare alcune situazioni di non
agevole soluzione, per l'estrema varietà delle fattispecie in concreto verificabili, si sottolinea
l'opportunità che le Commissioni regionali valutino, caso per caso, tali situazioni, attraverso
un'istruttoria che si presenti quanto più possibile conforme alla ratio sottostante le citate disposizioni
del decreto ministeriale.
Resta ferma la disponibilità degli Uffici di questa Commissione a fornire tutti i chiarimenti che
dovessero rendersi necessari.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
168
Comunicazione n. DIN/51174 del 4−7−2000
inviata alla Commissione della Toscana per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Richiesta di parere relativo all'art. 2 del D.M. del 11.11.1998, n. 472, così come
successivamente modificato dal D.M. 12.4.2000, n. 140, relativo alle "situazioni impeditive" per
l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari
1. Si fa riferimento alla nota pervenuta il 6 marzo 2000 con la quale codesta Commissione − sulla
base del disposto dell'art. 2, comma 1° e 3°, del D.M. 11.11.1998, n. 472, che prevede che "non
possono essere iscritti all'Albo coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi
provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte
a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate" e che "tale divieto ha la
durata di tre anni dall'adozione dei relativi procedimenti" − chiedeva a questa Commissione se il
predetto termine triennale decorra dai provvedimenti di apertura o di chiusura delle relative
procedure.
Nella medesima nota, si chiedeva altresì di specificare se nell'ambito delle procedure equiparate di
cui all'art. 2, comma 1° cit., possa includersi anche la procedura del concordato preventivo e, nel
caso positivo, se il termine decorra dal momento in cui il Tribunale dichiara aperta tale procedura
(art. 163, comma 1°, legge fall.) o dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo (art.
181, legge fall.) e se lo stesso termine debba valere per le tre figure previste dall'art. 2, e cioè per gli
amministratori, i direttori ed i sindaci.
2. Ciò premesso, con riguardo al primo quesito, si ritiene che − nonostante una certa ambiguità del
dettato dell'art. 2, comma 1°, il quale fa riferimento all'adozione dei relativi provvedimenti, senza però
precisare se si tratti dei provvedimenti di apertura o di chiusura delle relative procedure − il momento
dal quale far decorrere il periodo triennale (o − ai sensi dell'art. 2, comma 3°, del D.M. n. 472 − il
periodo annuale, nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o
degli organi amministrativi dell'impresa) sembra essere quello della dichiarazione di fallimento o
dell'adozione del decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta amministrativa da parte
dall'Autorità che ha la vigilanza sull'impresa.
La soluzione prospettata sembra, in linea generale, da preferire perché gli effetti delle procedure
concorsuali sugli organi sociali si producono dall'apertura delle medesime, ed, inoltre, poiché,
facendo decorrere il termine iniziale della situazione impeditiva dalla chiusura del fallimento o della
liquidazione coatta amministrativa e non già dall'adozione dei provvedimenti di apertura delle stesse,
come appare preferibile, si finirebbe con il far ricadere, ingiustificatamente, i tempi lunghi ed incerti di
svolgimento delle procedure concorsuali sugli esponenti aziendali.
Vale altresì la pena di rilevare che − diversamente da quanto avviene per l'imprenditore commerciale
dichiarato fallito, il quale può iscriversi all'Albo dei promotori solo dopo che sia intervenuta la sua
riabilitazione, ossia quando siano passati cinque anni dalla chiusura del fallimento ed abbia dato
prove effettive e costanti di buona condotta (arg. ex art. 143 legge fall.) − gli esponenti aziendali di
imprese sottoposte a fallimento non sono dichiarati falliti nel caso di fallimento dell'impresa e,
pertanto, non può loro estendersi il regime applicabile all'imprenditore individuale dichiarato fallito,
facendo decorrere il termine della situazione impeditiva dalla chiusura della procedura.
169
3. Con riguardo al secondo quesito, si ritiene che il concordato preventivo, pur presentando affinità di
struttura e di effetti con il fallimento e con le altre procedure concorsuali, non possa essere
considerato quale procedura equiparata ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del D.M. n. 472.
Al concordato preventivo infatti può accedere l'imprenditore insolvente che: a) sia meritevole per aver
svolto in modo corretto la propria attività e dia perciò affidamento di corretta esecuzione del
concordato (art. 160, comma 1°, legge fall.) (1); b) sia in grado di garantire non solo il pagamento
integrale dei creditori privilegiati, ma anche il pagamento di una percentuale non esigua − almeno il
quaranta per cento − ai creditori chirografari (art. 160, comma 2°, legge fall.).
Invece, alla base dell'art. 2 del D.M. n. 472, vi è − come detto − una presunzione di inaffidabilità
(professionale e morale) degli esponenti aziendali, ai quali, per il solo fatto che l'impresa da loro
amministrata, diretta o controllata sia stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa
o a procedure equiparate, si preclude la possibilità di iscriversi all'albo dei promotori se non dopo che
siano decorsi tre anni (o il più breve termine stabilito dal comma 3° dell'art. 2) dall'adozione dei
relativi provvedimenti.
La norma in esame si pone pertanto in termini antitetici rispetto all'istituto del concordato preventivo
ove si cerchi di ricomprendere anche quest'ultimo tra le procedure equiparate. Infatti, o l'imprenditore
ed estensivamente, nel caso di società, i suoi esponenti aziendali non sono meritevoli e, dunque,
l'impresa da loro amministrata non può accedere al concordato preventivo, ovvero, una volta
concesso il beneficio del concordato (e, dunque, accertata la meritevolezza), non può dirsi nel
contempo che l'imprenditore o gli esponenti aziendali della società non siano meritevoli ai sensi
dell'art. 2 del D.M. n. 472, impedendo loro l'iscrizione nell'albo dei promotori finanziari.
Sembra, in altri termini, contraddittorio ed incongruo, da un lato, concedere all'impresa insolvente un
beneficio qual è il concordato preventivo, sulla base della valutazione della sussistenza dei requisiti
di meritevolezza svolta anche in capo a taluni esponenti aziendali, e poi, dall'altro, considerare gli
esponenti aziendali dell'impresa in concordato preventivo quali soggetti inaffidabili ed immeritevoli, ai
quali non è consentito iscriversi all'albo dei promotori finanziari se non dopo il decorso del termine di
legge.
Pertanto, appare preferibile escludere il concordato preventivo dal novero delle procedure equiparate
di cui all'art. 2 del D.M. n. 472/1998.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
___________________________________
1. Nel caso in cui sia una società a chiedere di essere ammessa al concordato preventivo, la dottrina
prevalente ritiene che i requisiti di meritevolezza previsti dall'art. 160, comma 1°, n. 3, legge fall. ("il
non essere stati condannati per bancarotta, per delitti contro il patrimonio la fede pubblica,
l'economia pubblica, l'industria ed il commercio") debbano essere valutati in capo agli amministratori
della società.
170
Comunicazione n. DIN/51191 del 4−7−2000
inviata a tutte le Commissioni Regionali per l'Albo dei promotori finanziari
Oggetto: Valutazione dei requisiti di onorabilità degli aspiranti promotori finanziari
La presente comunicazione affronta in via generale due questioni interpretative sorte nel corso della
trattazione dei procedimenti di iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.
A) Rilevanza della sospensione condizionale della pena relativamente al possesso dei
requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari(1).
Si ritiene opportuno chiarire come si debba procedere in presenza di una domanda di iscrizione
all'Albo dei promotori finanziari presentata da un soggetto che sia stato condannato, con
concessione della sospensione condizionale, ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza
fissata dal D.m. 472/1998.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), di tale decreto, non possono essere iscritti all'Albo unico
nazionale dei promotori finanziari coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica
ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, inoltre, "non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali
sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso
dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lett. c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a
un anno.
Si è infatti rilevato che tale istanza dovrebbe essere rigettata in base alla disciplina posta dal decreto
ministeriale che fissa i requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari.
Un eventuale provvedimento di rigetto potrebbe tuttavia essere considerato in contrasto con quanto
disposto in termini generali sugli effetti della sospensione condizionale della pena dall'art. 166 del
codice penale, che stabilisce, al comma 1, che la sospensione condizionale della pena si estende
alle pene accessorie e, al comma 2, che la condanna a pena condizionalmente sospesa non può
costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né di
171
impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla
legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività
lavorativa.
In primo luogo è bene chiarire che le preclusioni all'accesso all'Albo dei promotori finanziari disposte
dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.m. 472/1998 devono essere qualificate tra gli effetti penali della
sentenza di condanna.
Questi ultimi sono comunemente definiti come l'insieme delle conseguenze giuridiche di carattere
afflittivo che, pur diverse dalle pene accessorie, al pari di queste derivano direttamente dalla
condanna e che consistono nella incapacità − indegnità di conservare, di esercitare o di acquistare
diritti soggettivi pubblici o privati, o altre facoltà giuridiche, ovvero nella soggezione a eventuali
particolari aggravi derivanti dallo stato di già condannato.
Prima della riforma introdotta con la legge 19/1990, l'art. 166 del codice penale stabiliva che la
sospensione condizionale della pena non si estendeva alle pene accessorie e agli altri effetti penali
della condanna; nel testo attualmente in vigore, invece, si afferma che essa si estende anche alle
pene accessorie.
Limitando l'operatività della sospensione condizionale alla pena principale ed alle pene accessorie, il
legislatore ha voluto in linea di principio mantenere immediatamente esecutivi gli altri effetti penali
della sentenza di condanna.
La preclusione all'accesso all'Albo dei promotori finanziari, pertanto, dovrebbe ritenersi esclusa
dall'ambito di operatività dell'istituto della sospensione condizionale della pena.
Questa conclusione viene confermata anche dall'analisi dell'art. 166, comma 2, del codice penale, ai
sensi del quale la condanna a pena condizionalmente sospesa, salvi i casi previsti dalla legge, non
può costituire, di per sé sola, motivo di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, né
per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
Tale norma è stata infatti introdotta allo scopo di impedire che una sentenza di condanna, con
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, possa precludere l'accesso del
condannato ad attività lavorative per il solo fatto che essa sia stata pronunciata, senza che ci sia una
relazione tra la tipologia di reato commesso e l'attività lavorativa che l'interessato vorrebbe
esercitare.
La valutazione dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari viene invece
effettuata alla luce dei parametri fissati in via generale con il D.m. 11 novembre 1998 n. 472, adottato
in base al rinvio espressamente disposto dall'art. 31, comma 5, del D.lgs. 58/1998.
Il Testo Unico della Finanza ha infatti espressamente delegato l'Amministrazione (Ministero del
Tesoro, sentita la Consob) a fissare i requisiti di onorabilità e professionalità per l'accesso all'Albo dei
promotori finanziari.
Sulla base di tale delega, con il D.m. 472/1998, sono stati individuati, tenuto conto della necessità di
salvaguardare l'interesse generale alla tutela del risparmio, dei parametri di carattere generale cui
attenersi nella valutazione dei predetti requisiti.
172
Peraltro, l'art. 1, comma 1, del D.m. 472/1998 non fa riferimento ad una non meglio specificata
sentenza di condanna ma attribuisce effetti preclusivi solo alle sentenze di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in relazione ad alcune specifiche tipologie
di reato, ritenute contrarie alla tutela del risparmio.
Tali sentenze, inoltre, sono considerate rilevanti solo qualora sia stata irrogata una pena detentiva e,
in alcuni casi, purché questa sia superiore ad una soglia predeterminata.
Ciascuna fattispecie preclusiva è stata quindi correttamente individuata considerando
congiuntamente l'interesse generale alla tutela del risparmio e l'interesse particolare del singolo che
voglia esercitare l'attività di promotore finanziario, senza dar luogo ad automatismi che sarebbero
illegittimi alla luce dell'art. 166, comma 2, del codice penale.
Si ribadisce infatti che la scelta circa i fatti rilevanti ai fini della preclusione all'accesso o alla
permanenza nell'Albo dei promotori è stata fatta preliminarmente, in via generale, al momento di
predisporre il decreto ministeriale 11 novembre 1998 n. 472, alla luce di quel bilanciamento tra
interessi generali e particolari ritenuto necessario dal codice penale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover applicare il seguente criterio di
carattere generale:
− i soggetti che siano stati condannati, con concessione della sospensione
condizionale, ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza−fissata dal D.m.
472/1998 non sono in possesso dei requisiti di onorabilità per l'accesso o la
permanenza nell'Albo dei promotori finanziari.
***
B) Rilevanza, ai fini della valutazione dei requisiti di onorabilità, dell'estinzione del reato
conseguente al decorso del tempo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa e
di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Ai sensi dell'art. 167 del codice penale se, nei termini stabiliti dall'art. 163, (cinque anni, se la
condanna è per delitto, due anni, se la condanna è per contravvenzione) il condannato cui sia stato
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena non commette un delitto o una
contravvenzione della stessa indole ed adempie agli obblighi impostigli, il reato è estinto. In tal caso
non ha luogo la esecuzione delle pene.
Ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, inoltre, il reato in relazione al quale è
stata pronunciata una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è estinto se nel
termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, I'imputato non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e, se è stata
applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, I'applicazione non è comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale.
La corretta interpretazione degli effetti estintivi del reato previsti dalle due norme dinanzi citate rileva
ai fini dell'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo dei promotori finanziari perché, se l'estinzione
173
del reato comportasse l'eliminazione degli effetti penali della condanna (tra i quali, come rilevato,
bisogna inquadrare le preclusioni all'esercizio di determinate professioni), cadrebbe anche ogni
impedimento all'accesso all'Albo dei promotori.
Qualora invece l'estinzione del reato non influisse sugli effetti penali della condanna, l'iscrizione
all'Albo sarebbe subordinata all'intervento di una sentenza che dichiari la riabilitazione del
richiedente.
In via generale si rileva che l'estinzione del reato estingue le pene principali e le pene accessorie ma
non incide sugli effetti penali della sentenza, che pertanto sono destinati a venir meno solo con
l'intervento della riabilitazione, il cui scopo è proprio quello di restituire al condannato la capacità di
esercitare quelle facoltà giuridiche che erano state escluse o limitate per effetto della condanna.
Si rileva, in proposito, che, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 179 del codice penale, la
riabilitazione costituisce un vero e proprio diritto del condannato e non un semplice interesse. Il
giudice sarà pertanto tenuto a concederla e non potrà negarla a sua discrezione.
Si ritiene che le due fattispecie di estinzione del reato previste dalla disciplina della sospensione
condizionale della pena e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti abbiano effetti diversi
tra loro e debbano pertanto essere trattate separatamente.
Analogamente a quanto previsto in via generale, l'estinzione del reato che consegua al decorso del
tempo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, prevista dall'art. 167 del codice
penale, non elimina gli effetti penali della condanna, ivi compresa la preclusione all'accesso all'Albo
dei promotori finanziari.
L'art. 167, comma 2, del codice penale prevede infatti, come unica conseguenza dell'effetto estintivo
ivi previsto, che "in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene".
Si ritiene pertanto che in tali ipotesi l'accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo sia
subordinata alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione.
A diverse conclusioni conduce invece l'analisi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale,
il quale dispone che, al verificarsi delle condizioni in esso previste, "si estingue ogni effetto penale".
Tale effetto estintivo appare di natura analoga a quello che segue alla sentenza di riabilitazione;
come rilevato, infatti, quest'ultima estingue oltre alle pene accessorie "ogni altro effetto penale della
condanna".
Su queste premesse si può ritenere che l'eliminazione di ogni effetto penale, che consegue alla
riabilitazione, è in tutto equivalente a quella che segue all'estinzione del reato nel termine previsto
dalla legge nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Si deve quindi concludere che un'eventuale sentenza di riabilitazione non aggiungerebbe nulla sul
piano formale e sostanziale ai benefici che conseguono all'estinzione del reato per decorso dei
termini nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti.
174
Peraltro, si rileva che lo stesso art. 1, comma 2, del D.m. 472/1998 stabilisce che "non possono
essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste
dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato".
Si ritiene pertanto che in tali ipotesi l'accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo non debba
essere subordinata alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover applicare i seguenti criteri di
carattere generale:
− l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di una condanna a pena
condizionalmente sospesa non elimina la preclusione all'accesso all'Albo dei promotori
finanziari; in tali ipotesi, l'accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato alla
pronuncia di una sentenza di riabilitazione.
− l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti comporta invece l'eliminazione della preclusione all'accesso all'Albo
dei promotori finanziari; in tali ipotesi, l'accoglimento della domanda di iscrizione
all'Albo non è subordinato alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
___________________
nota:
1. L'orientamento espresso nella parte A della presente comunicazione è stato rivisto con la
comunicazione n. 3025269 del 18 aprile 2003, nella quale la Consob ha ritenuto che ai soggetti
condannati con concessione del beneficio della sospensione condizionale ad una pena detentiva
superiore alla soglia di rilevanza fissata dal d.m. n. 472/1998 non possa essere negato in via
automatica l'accesso o la permanenza nell'albo dei promotori finanziari, essendo invece necessaria
una valutazione di natura discrezionale da svolgersi caso per caso in considerazione della effettiva
incidenza del reato sull'attitudine del soggetto all'espletamento dell'attività di promotore finanziario.
175
Comunicazione n. DI/50465 del 28−6−2000
inviata alla Commissione del Lazio per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Risposta a quesito. Attività svolta presso SGR. Iscrizione di diritto all'albo
Si fa riferimento alla nota ricevuta in data ..., con la quale codesta Commissione ha trasmesso la
dichiarazione del Legale Rappresentante della [... società di gestione del risparmio ...], concernente il
possesso in capo al Sig. ... dei requisiti professionali che consentono l'iscrizione di diritto all'Albo dei
Promotori Finanziari ai sensi dell'art. 4 del D.M. 472/98.
Codesta Commissione ha chiesto, in particolare, se l'attività svolta da un soggetto presso una società
di gestione del risparmio (SGR) in qualità di responsabile del settore "Amministrazione fondi" possa
ritenersi valida ai fini dell'iscrizione in questione.
L'art. 4 del citato D.M. consente l'iscrizione all'Albo con esonero dalla prova valutativa a coloro che
abbiano acquisito un specifica esperienza professionale presso "banche o imprese di investimento",
avendo svolto per un periodo di almeno tre anni una delle attività individuate nella medesima norma.
Tra queste si annovera, in particolare, l'attività di funzionario addetto ad uno dei "servizi di
investimento" previsti dal decreto legislativo n. 58/1998.
Nell'ambito delle attività svolte presso SGR, il decreto da ultimo menzionato, all'art. 1, comma 5,
contempla tra i "servizi di investimento" solamente la gestione individuale di portafogli di
investimento, e non il servizio di gestione collettiva del risparmio.
La scrivente, infatti, con Comunicazione n. DI/99025486 del 2 aprile 1999 #(1) (...), ha ritenuto
possibile interpretare estensivamente l'art. 4, comma 1, del citato D.M., includendo tra i soggetti
legittimati all'iscrizione di diritto all'Albo anche gli addetti al servizio di gestione individuale di
portafogli di investimento presso SGR; ciò in considerazione delle seguenti circostanze:
− la gestione individuale di portafogli di investimento rientra nel novero dei servizi
nell'ambito dei quali la prescritta esperienza professionale può essere maturata (l'art. 1,
comma 5, del d.lgs. n. 58/98);
− l'esperienza sarebbe acquisita presso imprese che, pur essendo di tipo differente da
"banche e imprese di investimento", operano nello stesso settore.
Il servizio di gestione collettiva del risparmio, per contro, non è incluso dal citato articolo tra i "servizi
di investimento", pertanto l'esperienza svolta in questo settore non vale ai fini dell'iscrizione di diritto
all'Albo dei promotori finanziari.
Relativamente alla irrilevanza dell'esperienza svolta da un soggetto nell'ambito della gestione
collettiva del risparmio, questa Commissione si è già espressa con Comunicazione n. DI/16885 del 2
marzo 2000 #(2) (...).
Da quanto sopra esposto emerge che solo qualora il Sig. .... risulti aver svolto la propria attività
nell'ambito della gestione individuale di patrimoni di investimento, la relativa esperienza professionale
176
sarebbe idonea ad esonerarlo dalla prova valutativa.
Qualora, per contro, l'interessato abbia esercitato un'attività riconducibile alla gestione collettiva del
risparmio, la relativa esperienza professionale non consentirebbe l'iscrizione di diritto all'Albo, in
quanto tale settore non rientra tra i "servizi di investimento" di cui all'art. 4 del citato D.M.
CONSOB
Francesco Nazzaro − Fabrizio Tedeschi
1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
177
Comunicazione n. DI/43074 del 2−6−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Richiesta di parere concernente la compatibilità tra l'attività di promotore finanziario
e la prestazione di un servizio di recupero crediti
Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V. ha richiesto a questa Commissione un parere in
merito alla possibilità per un promotore finanziario di svolgere contemporaneamente, per conto di
un'altra società, l'attività di gestione e recupero crediti sulla base di un contratto di collaborazione
esterna, senza vincoli di subordinazione.
Si precisa, al riguardo, che l'attività di gestione e recupero crediti non rientra tra quelle
tassativamente indicate ai sensi dell'art. 94 del regolamento n. 11522/1998 (1) e che pertanto non si
ravvisano, in via generale, cause di incompatibilità tra l'attività di promotore di servizi finanziari e
l'attività di recupero crediti.
Nel caso di specie occorre pertanto verificare, onde evitare di incorrere in un'ipotesi di conflitto di
interessi, se la Società per conto della quale Ella opera nella qualità di promotore finanziario non
offra anch'essa un servizio di gestione e recupero crediti.
CONSOB
Luigi Capitani − Fabrizio Tedeschi
___________________________________________
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera
n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino
n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in
CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100
del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000.
178
Comunicazione n. DI/43076 del 2−6−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Richiesta di parere concernente la domanda di iscrizione all'Albo unico nazionale dei
promotori finanziari
Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V. ha richiesto a questa Commissione se poteva
essere iscritto di diritto all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, avendo egli trasmesso alla
Consob, in data 18 gennaio 1991, una dichiarazione attestante ai sensi dell'art. 18 ter della legge n.
1/1991, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), e) ed f) della stessa legge.
Al riguardo, si precisa che la dichiarazione prevista dall'art.18 ter della legge n. 1/1991 e tramessa
dalla S.V., aveva come scopo quello di permettere ai soggetti che alla data di entrata in vigore della
legge n. 1/1991, esercitavano le attività di cui all'art. 1, comma 1 della menzionata legge, di
continuare ad esercitarle (...) fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Ne consegue che la suddetta dichiarazione non permette alla S.V. l'iscrizione di diritto all'Albo dei
promotori finanziari, per ottenere la quale occorre aver acquisito una specifica esperienza
professionale nello svolgimento delle seguenti attività:
− agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
− negoziatore abilitato ad operare nei mercati regolamentati;
− funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto
legislativo 24.02.1998 n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari
della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità
operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di
investimento, ovvero responsabile del controllo interno;
− funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento
previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità
operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di
investimento, ovvero responsabile del controllo interno.
Si osserva, pertanto, che non ricorrendo le circostanze sopra descritte, la S.V., per essere iscritta
all'Albo, dovrà superare la prova valutativa prescritta dall'art. 3, comma 2, del D.M. n. 472/1998 e
possedere, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o un titolo di
studio estero equipollente, nonché i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1 del medesimo D.M. n.
472/1998.
CONSOB
Luigi Capitani − Fabrizio Tedeschi
179
Comunicazione n. DI/43152 del 2−6−2000
inviata alla società d'intermediazione mobiliare ....
Oggetto: Servizio di consulenza offerto tramite promotori finanziari
Si fa riferimento all'incontro del ..., presso gli Uffici di Milano di questa Commissione, in merito al
servizio di consulenza finanziaria prestato da codesta Società tramite i propri promotori finanziari.
Dalle notizie fornite e dall'esame della documentazione consegnata in occasione del citato incontro,
si riscontra l'esistenza di un conflitto d'interessi fra operatori e clienti nella prestazione del servizio di
consulenza. I promotori, infatti, risultano portatori di un interesse proprio a che i clienti sottoscrivano i
prodotti finanziari distribuiti da ... Sim s.p.a., per le maggiori entrate che derivano agli stessi promotori
dal cumulo delle commissioni di consulenza e di sottoscrizione.
In merito al descritto profilo, in conformità alla normativa vigente − ora decreto legislativo n. 58, del
24 febbraio 1998 − e precisamente ex art. 21, comma 1, lett. c), del citato decreto ed art. 27, comma
3, del regolamento n. 11522/1998 (1) come modificato, si segnala la necessità che tutti i moduli per la
conclusione del contratto di consulenza rechino graficamente evidenziata l'indicazione che il servizio
è prestato in conflitto d'interessi.
Si raccomanda, inoltre, l'opportunità di prefissare precisi criteri per la determinazione del corrispettivo
addebitabile ai clienti a fronte della consulenza fornita, nel rispetto dei fondamentali principi di
trasparenza e correttezza a tutela dei risparmiatori.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera
n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino
n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in
CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100
del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000.
180
Comunicazione n. DI/40070 del 24−5−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Richiesta di parere concernente la compatibilità tra l'attività di agente assicurativo e
quella di promotore finanziario
Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V., ha richiesto a questa Commissione un parere in
merito alla possibilità di svolgere unitamente al mandato di agenzia nella veste di promotore
finanziario della [...società di intermediazione mobiliare...] (gruppo ...) un ulteriore mandato, conferito
direttamente dalla [...società di assicurazioni...], per collocare i prodotti assicurativi della stessa ma
"non in qualità di promotore finanziario".
Al riguardo si precisa che pur riconoscendo la compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e
quella di agente di assicurazioni, esiste tuttavia una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva:
a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela
esclusivamente in qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi dal
rappresentare la propria qualità di promotori finanziari;
b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da
quelli eventualmente offerti dalla Sim per conto della quale svolgono l'attività di
promotore finanziario.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto si osserva dunque che i promotori finanziari, i quali siano
altresì mandatari per conto di una compagnia di assicurazioni, possono promuovere i contratti di
quest'ultima a condizione che gli stessi siano diversi da eventuali prodotti assicurativi offerti
dall'intermediario per conto del quale essi operano.
La ratio di tale affermazione risiede nell'esigenza di non ingenerare nella clientela confusione circa la
provenienza del prodotto offerto − se cioè una determinata polizza assicurativa rientri tra i prodotti e
servizi diversi offerti dalla Sim o, viceversa, appartenga alla gamma dei prodotti offerti dalla
compagnia assicuratrice − nonché nella necessità di separare le due attività, in ragione della diversa
disciplina cui sono soggette (si veda in tal senso la Comunicazione Consob BOR/RM/93011079 del
30/12/1993(1)).
Ne consegue che la S.V., prima di accettare il doppio mandato, dovrà verificare il tipo di prodotto
offerto, nonché la provenienza dello stesso.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Luigi Capitani −
CONSOB
Fabrizio Tedeschi
___________________________________________
1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
181
Comunicazione n. DI/40071 del 24−5−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Richiesta di parere concernente la compatibilità tra l'attività di agente assicurativo e
quella di promotore finanziario
Si fa riferimento alla lettera del ... con cui la S.V. ha richiesto a questa Commissione di rispondere ad
alcuni interrogativi. In particolare la S.V., nella qualità di agente generale di assicurazioni, ha chiesto
di conoscere:
− se può intraprendere una collaborazione di partner con una Sim finanziaria/bancaria;
− se deve limitarsi alla vendita di prodotti pensionistici o se può integrare tutti i prodotti
legati alla gestione del risparmio;
− se ha l'obbligo di sostenere gli esami di promotore finanziario o se può fare richiesta
di iscrizione diretta.
Con riferimento al primo quesito, si osserva che non si ravvisano in linea di principio, delle cause
ostative alla sua collaborazione, in qualità di agente assicurativo, con una Sim. Naturalmente l'ambito
di operatività in cui la S.V. potrà agire sarà limitato alla promozione e collocamento di prodotti
assicurativi.
Con riferimento al secondo e terzo quesito si precisa che per potere promuovere e collocare fuori
sede prodotti finanziari è necessario assumere la qualifica di promotore finanziario. A tal fine occorre
sostenere la prova valutativa di cui all'art. 89 del regolamento n. 11522/1998 (1), dovendo comunque
ricorrere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dagli artt. 1 e 3 del D.M. n. 472/1998.
Si osserva, infatti, che non sembrano sussistere nel caso di specie i requisiti per l'iscrizione di diritto
all'Albo dei promotori finanziari, per il quale è necessario, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 472/1998,
aver conseguito una specifica esperienza professionale nello svolgimento delle seguenti attività:
− agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
− negoziatore abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 1 del 2/1/1991;
− funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto
legislativo 24.02.1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti
finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra
unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti
servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;
− funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento
previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità
operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di
investimento, ovvero responsabile del controllo interno.
182
Si osserva, peraltro, che qualora la S.V. assumesse la duplice veste di agente assicurativo e
promotore finanziario, qualifiche tra loro compatibili, sarebbe comunque soggetto ad una duplice
limitazione, soggettiva ed oggettiva:
a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela
esclusivamente in qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi dal
rappresentare la propria qualità di promotori finanziari;
b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da
quelli eventualmente offerti dalla Sim per conto della quale svolgono l'attività di
promotore finanziario (in tal senso le comunicazioni BOR/RM93002981 ( 2 ) e
BOR/RM93011079 (3)).
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
CONSOB
Luigi Capitani − Fabrizio Tedeschi
____________________________________________
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera
n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino
n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in
CONSOB, Bollettino n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100
del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 4/2000.
2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
3. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
183
Comunicazione n. DI/38962 del 22−5−2000
inviata alla Commissione della Campania per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari
Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Commissione ha formulato un quesito riguardante
l'iscrizione all'albo dei promotori con esonero dalla prova valutativa.
Le perplessità di codesta Commissione si collegano alla possibilità di considerare valida, ai fini
dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori, l'ipotesi in cui il soggetto interessato sia responsabile di
una specifica attività di negoziazione, limitata a determinate categorie di titoli, senza che per tale
attività sia configurabile la presenza di una "unità operativa".
Il caso di cui al presente quesito concerne la certificazione rilasciata dal legale rappresentante di una
società di intermediazione mobiliare (.... Sim s.p.a.) in merito all'attività svolta presso la sede di
Napoli di tale società da parte di due soggetti richiedenti l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori
finanziari.
Con riferimento alla sig.ra ..., dichiara che questa avrebbe prestato servizio presso la società con la
qualifica di "responsabile della negoziazione per il mercato delle Eurobbligazioni, nell'ambito
dell'attività di ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione ..., con lo svolgimento di
mansioni implicanti l'effettiva assunzione di responsabilità decisionale dell'unità operativa di
negoziazione".
Per altro soggetto, tale sig.ra ..., il legale rappresentante dichiara che questi avrebbe prestato
servizio quale "... responsabile della negoziazione con la clientela istituzionale estera per le
Eurobbligazioni, nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione
ordini, nonché mediazione ..., con svolgimento di mansioni implicanti l'effettiva assunzione di
responsabilità decisionali dell'unità operativa di negoziazione".
Si richiama al riguardo l'art. 4 del D.M. n. 472/1998, ai sensi del quale l'accesso all'albo dei promotori
finanziari è consentito a coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale avendo
svolto, tra le altre, una delle seguenti attività per un periodo di almeno tre anni:
− funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n.
58/1998, o al settore della commercializzazione dei prodotti finanziari della banca,
ovvero personale preposto ad una dipendenza, o ad altra unità operativa, o comunque
responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero
responsabile del controllo interno;
− funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento
previsti dal d.lgs. n. 58/1998, ovvero personale preposto ad una unità operativa, o
comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero
responsabile del controllo interno.
Sulla base del decreto, pertanto, nel caso in esame il requisito professionale idoneo a consentire
l'iscrizione di diritto all'albo deve essere collegato alla qualifica di "responsabile di una unità
184
operativa", e deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante della società.
In via preliminare è opportuno specificare che anche in presenza di una società di modeste
dimensioni, ai fini dell'iscrizione di diritto all'albo non è sufficiente che un soggetto sia responsabile di
una specifica attività di negoziazione, ma è necessario che quest'ultima configuri una unità operativa.
Con comunicazione n. DI/98021215 del 23/03/1998 ( 1 ) , questa Commissione ha fornito
un'indicazione sul concetto di "unità operativa": tale espressione può essere interpretata in senso
ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie
articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise le banche e le imprese di investimento. Inoltre,
la dichiarazione del legale rappresentante di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale,
attestante la preposizione ad un'unità operativa o la responsabilità della stessa, deve valutarsi in
rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la quale il richiedente
l'iscrizione svolge l'attività.
Tuttavia dalle informazioni acquisite si è rilevato che la sig.ra ... e la sig.ra ... non sono responsabili di
una unità operativa. Tanto considerato, al quesito posto occorre fornire una risposta negativa, in
quanto i soggetti interessati non possono definirsi "responsabili di un'unità operativa" e, pertanto, non
risultano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal decreto ministeriale.
p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini
_________________________________________
1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
185
Comunicazione n. DI/30339 del 20−4−2000
inviata alla Commissione delle Marche per l'Albo dei promotori finanziari
Oggetto: Requisiti professionali di cui all'art. 4, co. 1, lett. c) del D.M. n. 472/1998 − risposta a
quesito
Con nota del ..., codesta Commissione regionale ha sottoposto il quesito formulato dal sig. ...,
chiedendo di conoscere il parere della scrivente in ordine alla eventuale sussistenza, in capo allo
stesso, dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 472/1998.
In sintesi, il sig. ... riterrebbe che, essendo stato inserito dal 1993 "nell'area commerciale" di una
banca, con la qualifica di "quadro", ed avendo operato "autonomamente a sostegno dell'attività
commerciale/finanziaria della Filiale, ponendosi sul mercato con una soggettiva organizzazione del
lavoro e conseguente attuazione operativa (...) con obbiettivi personali concordati di anno in anno",
nel suo caso si configuri la costituzione di "un'unità operativa di tipo funzionale anche se non
strutturale".
In altri termini, il sig. ... rileva che la sua esperienza professionale integra i requisiti previsti dalla
norma in esame, in quanto, pur non avendo la qualifica di funzionario né essendo stato formalmente
preposto ad una struttura operativa, avrebbe rivestito all'interno della banca una posizione di
autonomia decisionale tale da poter essere considerata una distinta articolazione organizzativa della
banca.
Al riguardo, pur esprimendo perplessità in merito alla completezza degli elementi disponibili al fine di
esprimere un giudizio compiuto, si comunica che la tesi esposta dal sig. ... non può essere condivisa.
Conformemente all'orientamento interpretativo espresso dal Ministero del tesoro, si ritiene infatti che,
qualora il richiedente l'iscrizione all'Albo dei promotori non abbia rivestito, come nel caso in esame, la
qualifica di funzionario, debba comunque aver maturato, ai fini dell'iscrizione stessa con esonero dal
superamento della prova valutativa, un'esperienza professionale che consegue all'effettivo
svolgimento di mansioni implicanti responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti
la prestazione dei servizi di investimento, come individuati dal d.lgs. n. 58/1998.
Peraltro, nel confermare quanto già precisato con circolare n. DI/98021215 del 23.3.1998 (1) e
riportato nella nota del sig. ... circa l'interpretazione in senso ampio da dare all'espressione "unità
operativa", si deve tuttavia sottolineare che l'aver maturato l'esperienza professionale
precedentemente descritta deve necessariamente risultare dalla dichiarazione, di cui ai commi 3 e 4
del citato art. 4, che la banca è tenuta a rilasciare all'interessato. Solo quest'ultima, infatti, tenuto
conto della propria articolazione organizzativa ufficiale, è in grado di certificare che un proprio
dipendente sia stato responsabile di una unità operativa e che sia stato effettivamente addetto ad
uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58/98.
CONSOB
186
Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi
___________________________________
1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
187
Comunicazione n. DI/24197 del 29−3−2000
inviata all'Assosim
Oggetto: Risposta a quesito: provvigioni spettanti ai promotori finanziari in pendenza di
provvedimenti sanzionatori
Con nota dell'8 ottobre 1999 codesta Associazione ha proposto il seguente quesito: "se una Sim
possa corrispondere ad un promotore, che sia stato sospeso per fatti accaduti nell'esercizio del
proprio mandato nei confronti di altro intermediario, le provvigioni maturate durante il periodo di
sospensione (relative ai clienti acquisiti in precedenza)".
In proposito, non disponendo di elementi specifici che consentano di inquadrare con maggior
precisione la fattispecie esposta, si rileva che l'adozione di un provvedimento disciplinare quale la
sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività non incide sul rapporto contrattuale che lega il
promotore all'intermediario, se non nella misura in cui l'interessato, in pendenza del predetto
provvedimento, non può esercitare la propria attività; ogni altra conseguenza è rimessa all'autonomia
contrattuale delle parti e quindi esula dalle competenze della Consob.
In linea di principio si deve pertanto concludere che il promotore abbia un pieno diritto alla
corresponsione delle provvigioni relative all'opera da lui legittimamente prestata prima
dell'irrogazione della sanzione disciplinare, anche se tali somme, che gli sono dovute per le attività
portate a termine in precedenza, siano divenute esigibili nel periodo in cui l'interessato deve scontare
una sospensione sanzionatoria.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
188
Comunicazione n. DI/18207 del 7−3−2000
inviata alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Accesso all'albo dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d),
D.M. 11 novembre 1998, n. 472, da parte di soggetti che hanno acquisito esperienze
professionali all'estero, presso banche ed imprese di investimento extracomunitarie
Con nota circolare del 5 agosto scorso, prot. n. 99060435, sono stati chiariti taluni profili problematici
connessi all'applicazione della norma in oggetto, nel caso in cui il richiedente l'iscrizione all'Albo dei
promotori finanziari sia un soggetto che abbia acquisito esperienze professionali presso banche ed
imprese di investimento comunitarie.
Nella circostanza è stato ribadito l'orientamento interpretativo di questa Commissione nel senso di
ammettere, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari, le istanze presentate da soggetti che
dimostrino di aver maturato una esperienza professionale "presso banche o imprese di investimento
comunitarie, autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro paese d'origine". Tale
esperienza "deve riferirsi ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto (...), nonché
ai servizi di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, elencati nelle sezioni A e C della tabella
allegata al decreto medesimo e autorizzati nello Stato comunitario d'origine".
Alle stesse conclusioni non si può pervenire nel caso in cui l'esperienza professionale sia stata
effettuata presso un'impresa di investimento o una banca extracomunitaria, non autorizzate,
rispettivamente, ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 58/1998, a svolgere servizi di investimento in
Italia, con o senza stabilimento di succursali.
In altri termini, anche se la norma di cui in oggetto fa generico riferimento ad esperienze maturate
presso banche ed imprese di investimento, autorizzate nello Stato d'origine, sia comunitario che
extracomunitario, le due situazioni assumono diverso rilievo ai fini dell'applicazione della norma
stessa per i motivi che di seguito si espongono.
In primo luogo, si deve rilevare che l'attività interpretativa, in particolare quella relativa alle norme
sulla prestazione di servizi in Italia da parte di soggetti non residenti (persone fisiche e giuridiche),
non può prescindere dalla considerazione di quei principi che discendono dalla Direttiva 93/22/CEE e
che, già dal 1996 con il Decreto Eurosim. sono entrati a far parte del nostro ordinamento.
Sulla base di tale considerazione, oltre che del tenore letterale della norma regolamentare in esame,
è stato dato accesso all'Albo dei promotori finanziari, in regime di esonero dal superamento della
relativa prova valutativa, ai soggetti operanti presso banche ed imprese di investimento comunitarie
che presentino i medesimi requisiti previsti dalla stessa norma per i soggetti residenti.
In tal caso, infatti, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti professionali in discorso, al richiedente
è sufficiente produrre la stessa documentazione indicata nel regolamento, integrata, sulla base delle
disposizioni impartite alle commissioni regionali con la nota del 5 agosto scorso citata in premessa,
con l'attestazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di investimento e dell'elenco
dei servizi autorizzati.
189
Dal procedimento, come sopra delineato, risulterà accertato il possesso dei requisiti previsti dalla
norma regolamentare ovvero, in termini più generali, l'idoneità del richiedente all'esercizio dell'attività
di promotore, in base all'esperienza dallo stesso maturata nello svolgimento, in un ambito normativo
già armonizzato a seguito del recepimento della Direttiva, di uno dei servizi di investimento ammessi
al mutuo riconoscimento.
Si ritiene infatti − in particolare, per il rilievo esclusivo che vi si attribuisce alle esperienze maturate
nell'ambito dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998 −, che lo spirito della norma
regolamentare consista proprio nel considerare lo svolgimento delle predette attività, nelle qualifiche
e per il periodo di tempo previsti, di per sé idoneo a comprovare la conoscenza, da parte del
soggetto che richiede l'iscrizione, delle nozioni teorico−pratiche (e, quindi, anche dei principi
fondamentali della normativa di settore vigente in Italia) che sono oggetto della stessa prova
valutativa.
Tale condizione può realizzarsi soltanto nel caso in cui nello Stato d'origine dell'impresa di
investimento siano in vigore regole di settore analoghe a quelle vigenti in Italia e che, quindi,
l'esperienza maturata presso la medesima impresa possa essere valutata alla stessa stregua di
un'esperienza svolta presso una Sim.
Per quanto affermato in precedenza, tale condizione si realizza sempre nel caso di un'impresa
comunitaria. Di contro, nell'accertamento delle esperienze professionali svolte presso imprese
extracomunitarie, rispetto ad una situazione improntata all'armonizzazione delle discipline nazionali,
al mutuo riconoscimento ed alla libera prestazione di servizi, possono verificarsi una serie indefinita
di differenti situazioni, ciascuna delle quali più o meno aderente alla realtà normativa vigente nel
nostro Paese.
Anche in considerazione di tale circostanza, il legislatore, all'art. 28 del d.lgs. n. 58/1998, ha
subordinato il rilascio dell'autorizzazione alle imprese di investimento extracomunitarie
all'accertamento, tra l'altro, della sussistenza di alcuni dei requisiti prescritti per il rilascio della
medesima autorizzazione alle Sim e dell'effettivo svolgimento nello Stato d'origine, in base ad
apposita autorizzazione, degli stessi servizi di investimento che le imprese intendono prestare in
Italia, nonché della vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione,
organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le Sim.
Diversamente da quanto avviene per le imprese di investimento comunitarie, il rilascio
dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di un'impresa
extracomunitaria si perfeziona, quindi, attraverso un complesso procedimento amministrativo che
non può in alcun modo essere ignorato − né tantomeno anticipato, anche solo in parte −, al momento
dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'accesso all'Albo dei promotori
finanziari, ai sensi del già citato art. 4, comma 1, lett. d), del D.M. n. 472/1998.
Solo una volta concluso il procedimento di autorizzazione con esito positivo, possono dirsi
"accertati", infatti, sia l'autorizzazione e l'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di
investimento che le imprese intendono prestare in Italia, sia la vigenza nello Stato d'origine di
disposizioni equivalenti a quelli vigenti in Italia per le Sim.
Le stesse considerazioni possono essere svolte con riferimento alle banche extracomunitarie, che, ai
sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 58/1998, sono autorizzate alla prestazione in Italia dei servizi di
investimento in base alle disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.
190
In relazione a quanto sopra esposto, l'esperienza professionale maturata presso una banca o
un'impresa di investimento extracomunitaria assume rilievo ai fini dell'applicazione della norma in
oggetto solo qualora l'attività sia stata svolta, per il periodo prescritto, presso soggetti autorizzati alla
prestazione di servizi di investimento in Italia ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 58/1998.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
191
Comunicazione n. DI/16885 del 2−3−2000
inviata alla società di intermediazione mobiliare ...
Oggetto: Risposta a quesito: riconoscimento dei requisiti di professionalità idonei all'esonero
dalla prova valutativa per l'iscrizione all'albo dei promotori
Con nota del ..., codesta Sim ha chiesto di conoscere se "ad un funzionario di una s.g.r. che svolga
da oltre un triennio la funzione di direttore amministrativo, e nell'ambito di detta funzione sia
responsabile amministrativo dei Fondi, sono riconosciuti i requisiti di professionalità idonei all'esonero
dalla prova valutativa", ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari.
Si rammenta al riguardo che il Ministro del tesoro, con regolamento adottato con D.M. n. 472/1998,
ha stabilito che, ai fini dell'iscrizione al suddetto Albo, occorre superare una prova valutativa ed ha
determinato i requisiti di professionalità in presenza dei quali il richiedente è esonerato dal
superamento della predetta prova valutativa.
In particolare, l'accesso "di diritto" all'Albo dei promotori finanziari è consentito, ai sensi dell'art. 4 del
D.M. sopracitato, solo a "coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale",
avendo svolto una delle attività individuate nella medesima norma.
Tra queste, al primo comma, lett. c) e d), dello stesso articolo, si annovera l'attività di funzionario di
banca o di impresa di investimento, addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto
legislativo n. 58/1998, ovvero, nel primo caso, al settore della commercializzazione di prodotti
finanziari della banca, nonché l'attività di personale preposto ad un'unità operativa, o comunque
responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile
del controllo interno.
Nel caso sottoposto da codesta Sim non si rinviene alcuna delle ipotesi elencate nella norma citata.
E' quanto meno dubbio che il settore di attività considerato rientri, dal punto di vista oggettivo, tra
quelli cui la citata disposizione regolamentare si riferisce, giacché la gestione dei fondi comuni
d'investimento non è compresa tra i "servizi di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. n.
58 del 1998.
Anche a prescindere da tale rilievo, è comunque da escludere che la funzione di "responsabile
amministrativo" valga, sotto il profilo soggettivo, a qualificare il funzionario della s.g.r. come "addetto"
al servizio di investimento. Perché una simile qualifica ricorra è necessario, infatti, che il funzionario
abbia assunto responsabilità dirette nella prestazione del servizio, così acquisendo l'esperienza
professionale che giustifica l'esonero dalla prova valutativa altrimenti occorrente per l'iscrizione
nell'albo dei promotori.
Lo svolgimento di mansioni meramente amministrative − pur se strumentali alla prestazione del
servizio di investimento − non è dunque tale da soddisfare la previsione della norma regolamentare
sopra menzionata. Nella stessa nota indicata in premessa, codesta Sim rileva infine che, "la persona
interessata (...) aveva già nel 1992 acquisito il diritto all'iscrizione all'albo senza sostenere l'esame",
in forza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. i), del regolamento approvato con delibera n.
5388/1991 #(1) (lettera introdotta con delibera n. 6359 del 22.7.1992 #(2)).
192
Si fa presente, al riguardo, che la norma abrogata, richiamata da codesta Sim, non esonerava
comunque coloro i quali richiedevano l'iscrizione all'Albo dei promotori dal superamento dell'esame
d'idoneità, ma prevedeva invece l'ulteriore requisito, ai fini dell'iscrizione stessa, di aver svolto
l'attività di praticante promotore per un periodo di sei mesi. L'ulteriore requisito dell'esperienza svolta
in qualità di praticante non era richiesto per coloro che erano in possesso − come nel caso riferito da
codesta Sim − dei requisiti di professionalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), della legge n.
1/1991.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
note:
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25.7.1991 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale
n. 3/91 del 24.9.1991. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi delibera n. 5635 del
3.12.1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 292 del 13.12.1991 ed, altresi', in
CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1991, pagg. 83−84; delibera n. 5948 del 28.1.1992
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 del 6.2.1992 ed, altresi', in CONSOB,
Bollettino mensile n. 1, gennaio 1992, pagg. 57−60; delibera n. 6359 del 22.7.1992 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 30.7.1992 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile
n. 7 del luglio 1992, pagg. 73−75; delibera n. 7393 del 23.9.1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 229 del 29.9.1993 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 9 settembre
1993, pagg. 149−153.
2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
193
Comunicazione n. DI/3536 del 19−1−2000
inviata al sig. ...
Oggetto: Risposta a quesito: incompatibilità tra attività di promotore
finanziario e di agente o subagente assicurativo
La S.V. ha chiesto di conoscere se sussista incompatibilità tra l'attività i promotore
finanziario e quella di agente o subagente assicurativo.
Al riguardo, la Consob si è più volte pronunciata nel senso della compatibilità tra le
due attività in questione, con una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva:
a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla
clientela esclusivamente in qualità di agenti di questa e correlativamente
astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotore finanziario;
b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti
assicurativi diversi da quelli eventualmente offerti dall'intermediario per
conto del quale svolgono l'attività di promotore finanziario.
Si richiama peraltro l'attenzione della S.V. sull'eventualità che una preclusione
all'esercizio contemporaneo delle due professioni possa discendere dalle
disposizioni relative all'attività di agente e subagente assicurativo, in merito alle
quali non è dato formulare in questa sede alcuna valutazione, attesa l'estraneità
della materia alle competenze della Scrivente.
Luigi Capitani
CONSOB
Fabrizio Tedeschi
194
Comunicazione n. DI/3540 del 19−1−2000
inviata alla società di assicurazioni ...
Oggetto: Risposta a quesito: esame per l'iscrizione all'albo dei promotori
finanziari
Codesta Società ha chiesto di conoscere se sia necessario "il sostenimento
dell'esame per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari per gli agenti assicurativi
iscritti al relativo albo professionale".
Si fa presente al riguardo che il Ministro del Tesoro, con regolamento adottato con
D.M. n. 472/1998, ha stabilito che, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori
finanziari, occorre superare una prova valutativa indetta dalla Consob, ed ha
determinato i requisiti di professionalità in presenza dei quali il richiedente è
esonerato dal superamento della prova valutativa predetta.
In particolare, l'accesso "di diritto" all'Albo dei promotori finanziari è consentito, ai
sensi dell'art. 4 del decreto sopra citato, solo a "coloro che hanno acquistato una
specifica esperienza professionale" avendo svolto una delle attività individuate dalla
medesima norma, tra le quali non è ricompresa quella di agente assicurativo.
Luigi Capitani
CONSOB
Fabrizio Tedeschi
195
Comunicazione n. DI/99088302 dell'1−12−1999
inviata al sig. ...
Oggetto: Richiesta di parere concernente l'incompatibilità tra l'attività di
promotore finanziario e altre figure professionali
Si fa riferimento alla nota del 25 ottobre 1999 con cui la S.V. ha posto a questa
Commissione n. 3 quesiti riguardanti altrettanti aspetti della normativa attualmente
applicabile ai promotori finanziari.
In particolare, con il primo quesito la S.V. ha richiesto informazioni in merito alla
esclusività del rapporto di lavoro tra il promotore finanziario ed il soggetto abilitato
nel cui interesse il promotore decide di operare.
Al riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 94 del regolamento Consob emanato con
delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 # (1) , non sussiste, in via di principio,
incompatibilità tra l'attività di promotore di servizi finanziari e le figure professionali
delineate dalla S.V..
Ciò detto, come più volte rappresentato da questa Commissione (si veda da ultimo
la Comunicazione n. DI/99077423 del 22.10.1999 #(2)), va per sottolineato che
l'esercizio in concreto da parte del promotore finanziario di qualcuna delle figure
professionali in oggetto (broker o agente di assicurazioni, consulente assicurativo,
subagente di assicurazioni ecc.), anche come prestazione di lavoro occasionale o
saltuaria, è subordinato ad una duplice limitazione soggettiva ed oggettiva:
a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela
esclusivamente nella qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno
astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori finanziari;
196
b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi
da quelli eventualmente offerti dalla SIM per conto della quale svolgono l'attività di
promotore finanziario.
Tali limitazioni devono ritenersi sussistenti anche nella ipotesi in cui la promozione
di affari assicurativi avvenga per conto di società operanti con il sistema di
marketing multilivello.
In merito al secondo quesito proposto, relativo al termine dei cinque anni, dal
superamento degli esami di abilitazione entro cui iscriversi all'Albo dei promotori
finanziari, pena la impossibilità della iscrizione, si conferma che tale disposizione
deve considerarsi non più operante ai sensi della normativa attualmente in vigore
(reg. n. 11522/1998 e successive integrazioni e modificazioni).
Per quanto riguarda infine il terzo ed ultimo quesito, si evidenzia che non esiste
alcun ostacolo normativo alla iscrizione all'Albo dei promotori finanziari da parte di
soggetti che non hanno assunto l'obbligo di operare per alcun intermediario, ferma
restando la impossibilità di svolgere attività incompatibili con la suddetta iscrizione,
ai sensi dell'art. 94 del regolamento n. 11522/1998.
CONSOB
Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n.
7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la
delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il
regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745
del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB,
Bollettino n. 12/98.
2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
197
Comunicazione n. DI/99084603 del 16−11−1999
inviata a studio legale
Oggetto: Compatibilità tra promotore e amministratore delegato
Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale lo Studio Legale ... ha chiesto il parere della Consob
sulla compatibilità tra l'esercizio dell'attività di promotore finanziario per conto di una SIM e la qualità
di amministratore delegato della SIM medesima.
La Consob si è in passato pronunciata per l'incompatibilità fra le due figure, nella misura in cui ciò
comporti la coincidenza delle posizioni di "vigilante" e "vigilato" (cfr., oltre alla comunicazione n.
BOR/RM/94004186 del 18.4.1994, richiamata nella nota di cui sopra, anche la comunicazione n.
DAL/97005879 del 4.7.1997, ...): ciò non sembra ricorrere nel caso di specie, in quanto è
espressamente escluso dalla delega "ogni potere per il compimento di atti connessi all'eventuale
rapporto che, quale promotore finanziario, l'amministratore delegato dovesse instaurare con la
società".
Resta peraltro ferma la necessità, discendente anche dalle norme civilistiche, che l'amministratore
delegato si astenga dal partecipare alle deliberazioni riguardo alle quali si trovi in conflitto d'interesse.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
198
Comunicazione n. DI/99079012 del 27−10−1999
inviata alla Commissione della Calabria per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Art. 3, comma 1, D.M. n. 472/98 − Risposta a quesito
Con nota del 20.9.1999, codesta Commissione regionale ha chiesto alla scrivente di
chiarire se il "diploma quadriennale non completato dall'anno integrativo, ma dal
conseguimento del titolo accademico della Scuola delle Belle Arti", possa integrare il
requisito di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 11.11.1998. n 472, ai fini dell'iscrizione
all'Albo dei promotori finanziari.
Si rammenta, in proposito, che la predetta norma stabilisce che "coloro che
intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di
durata quinquennale (...)".
Nel caso in esame, come già precisato in precedenza (si vedano, al riguardo, le
comunicazioni n. BOR/RM/93008262 dell'1.10.1993(1) e n. DI/99026449
dell'8.4.1999(2)), né, da un lato, il diploma rilasciato a seguito di corso quadriennale,
né, dall'altro, il titolo accademico della Scuola delle Belle Arti possono ritenersi
idonei a soddisfare il requisito di cui alla norma sopra citata.
Per quel che concerne, in particolare, i titoli rilasciati dalle accademie di belle arti, è
stato già precisato che, in base alla normativa attualmente vigente, non possono
considerarsi equivalenti ai diplomi di istruzione secondaria superiore trattandosi di
titoli di studio autonomi di cultura specializzata, valevoli solo per le attività per le
quali sono stati conferiti.
CONSOB
Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi
1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
199
Comunicazione n. DI/99077423 del 22−10−1999
inviata alla banca ...
Oggetto: Attività di promotore e di agente di assicurazione: risposta a quesito
Con nota del ..., codesta Società ha sottoposto all'esame della Consob un progetto
di collaborazione tra la [... banca X ...], SIM del gruppo [... della stessa banca ...], e
la [... società Y ...], in base al quale agenti o subagenti della [... società Y ...]
assumerebbero anche il mandato di promotori finanziari di [... banca X ...], per
l'offerta dei prodotti da quest'ultima distribuiti, "ad eccezione dei prodotti assicurativi
del Gruppo [... della stessa banca ...] e dei prodotti bancari di erogazione", facendo
espressa riserva alla Società mandante dell'esercizio dei controlli sul rispetto della
normativa di settore da parte dei promotori. Nell'ambito del progetto, si prevede
l'attribuzione alla [... società Y ...] dell'incarico di coordinare le attività commerciali
dei promotori finanziari operanti per conto di [... banca X ...], che siano anche suoi
agenti o subagenti.
Al riguardo, codesta Società chiede "se sia ammissibile l'attribuzione alla compagnia
assicurativa della funzione di coordinamento, tenendo conto che l'attività della
struttura [... della società Y ...] a ciò dedicata consisterà nell'individuazione delle
azioni commerciali più idonee per contribuire al raggiungimento degli obiettivi,
fornendo direttive ai promotori, verificandone i risultati e attivando tempestive azioni
correttive".
Si premette che la Consob si è più volte pronunciata nel senso della compatibilità tra
l'attività di promotore e quella di agente assicurativo, con una duplice limitazione,
soggettiva ed oggettiva:
a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela
esclusivamente in qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi
dal rappresentare la propria qualità di promotori finanziari;
b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi
da quelli eventualmente offerti dalla Sim per conto della quale svolgono l'attività di
200
promotore finanziario (cfr. in tal
senso le comunicazioni BOR/RM/93002981 #(1) e BOR/RM/93011079 #(2) ... − da
ritenersi attuali anche alla luce della vigente disciplina delle incompatibilità con
l'attività di promotore).
Ciò premesso, passando all'esame della specifica questione sottoposta all'esame
della Consob, sopra richiamata, si ritiene che rientri nella discrezionalità
dell'intermediario decidere se esercitare direttamente i compiti di coordinamento
commerciale dei promotori finanziari per lo stesso operante o se, come prospettato
da codesta Società, delegare i poteri stessi a un soggetto terzo (nel caso di specie,
la ... società Y ...); si tratta infatti di scelte che non hanno una diretta incidenza sul
rapporto tra l'intermediario o il promotore finanziario e l'investitore.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
1. Pubblicata in CONSOB, Bollettino n. 4/93
2. Pubblicata in CONSOB, Bollettino n. 12/93
201
Comunicazione n. DI/99071979 del 4−10−1999
inviata alla Commissione dell'Emila Romagna per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Requisiti professionali per l'iscrizione di diritto all'albo promotori
Con nota del 18.6.1999, codesta Commissione regionale ha sottoposto alla scrivente la copia di una
istanza del sig. [...omissis...] di iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esenzione dalla prova
valutativa. All'istanza risulta allegata una comunicazione del "Securities Institute" di Londra, con la
quale si rende noto che lo stesso sig. [...omissis...] ha superato in data 2.4.1998 l'esame di "Futures
& Options Representative".
In proposito, l'istante fa presente che il superamento del suddetto esame comporterebbe
l'abilitazione "alla professione di broker per la trattazione dei prodotti derivati, sia sul LIFFE di Londra
che presso le sale di contrattazione degli Istituti autorizzati" e che, quindi, sarebbe esentato dalla
prova valutativa ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.6.1997, n. 322, come sostituito dall'art. 4 del D.M.
11.11.1998, n. 472.
In proposito, senza entrare nel merito delle affermazioni appena riportate, si fa notare che l'art. 4,
comma 1, lett. b), del D.M. n. 472/1998 consente l'accesso all'albo dei promotori finanziari "a coloro
che hanno acquistato una specifica esperienza professionale" avendo svolto, tra le altre, l'attività di
"negoziatore abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1".
La ratio della disciplina dell'iscrizione all'albo "di diritto" ed anche il tenore letterale della stessa
inducono a considerare l'esenzione in discorso riservata esclusivamente alle specifiche figure
professionali elencate nella norma medesima e non anche a quelle estere corrispondenti, né
tantomeno ai soggetti in possesso del mero titolo abilitativo all'esercizio di una delle professioni
stesse.
Come per gli agenti di cambio di cui alla lett. a) della stessa norma, infatti, anche nel caso del
"negoziatore abilitato" l'esonero dalla prova di esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è
stata prevista a favore di soggetti determinati che, in vigenza di una normativa ora abrogata, avevano
superato una specifica prova valutativa, indetta dalla Consob (dal Ministero del Tesoro, nel caso
degli agenti di cambio) e tesa a verificare l'acquisizione, da parte del candidato, di conoscenze
teoriche ed esperienze pratiche nel particolare settore.
La stessa previsione di abilitazione "di diritto" all'attività di negoziatore, sancita dal predetto art. 7,
comma 2, era riservata a soggetti (procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio,
rappresentanti delle società commissionarie di borsa, osservatori alle grida di banche, ammessi negli
antirecinti per un periodo non inferiore ad un anno) che si presumeva avessero acquisito nel
medesimo settore una particolare esperienza professionale.
Prima di rigettare l'istanza, codesta Commissione regionale potrà peraltro verificare se, tenuto conto
delle caratteristiche del soggetto richiedente l'iscrizione all'albo, la documentazione acclusa
all'istanza non comprenda anche la certificazione della sussistenza dei requisiti di cui alle lett. c) o d)
dello stesso art. 4, comma 1, comprovante il possesso di una esperienza professionale che − come
202
già precisato in una precedente risposta ad un quesito interpretativo inerente la stessa norma − può
essere stata acquisita anche presso banche ed imprese di investimento comunitarie.
CONSOB
Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi
203
Comunicazione n. DI/99066077 dell'8−9−1999
inviata al sig. ...
Oggetto: Compatibilità tra attività di promotore e attività di consulenza
Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. ha chiesto il parere di questa Commissione sulla
compatibilità tra l'esercizio dell'attività di promotore finanziario e la prestazione, a favore di una
banca, di un servizio di consulenza "per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione
dell'attività di credito su pegno (...)".
La consulenza che la S.V. intenderebbe fornire alla banca appare di natura del tutto diversa dalla
consulenza in materia d'investimenti in strumenti finanziari, di cui alla lettera f) dell'art. 1, c. 6, del
d.lgs. 58/1998, che è preclusa al promotore finanziario, salvo il caso che sia svolta "per conto del
soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo", come
previsto dall'art. 94, lett. a), del regolamento n. 11522/1998, così come modificato dalla delibera n.
11745/1998(1).
Resta da verificare, pertanto, se l'incarico che la S.V. intenderebbe espletare nell'interesse della
banca presenti caratteri tali da rientrare nell'ambito applicativo della lettera f) della norma da ultimo
citata, ai sensi della quale l'attività di promotore è incompatibile "con ogni ulteriore incarico o attività
che si ponga in grave contrasto con il suo svolgimento" .
Al riguardo, considerato che le due attività in questione − differenti sia quanto all'oggetto sia quanto
ai soggetti coinvolti − non sembrano presentare potenziali profili di contrasto, si ritiene che la
disposizione sopra richiamata non trovi applicazione al caso in esame.
CONSOB
Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera
n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino
n. 12/98.
204
Comunicazione n. DI/99060435 del 5−8−1999
inviata alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari e, p.c. all'Abi,
all'Anasf e all'Assoreti
Oggetto: Accesso all'albo dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d),
D.M. 11 novembre 1998, n. 472, da parte di soggetti che hanno acquisito esperienze
professionali all'estero, presso banche ed imprese di investimento comunitarie
Alcune Commissioni regionali hanno segnalato taluni profili problematici connessi all'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d), D.M. 11 novembre 1998, n. 472, nel caso in
cui il richiedente l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari sia un soggetto che ha acquisito
esperienze professionali presso banche ed imprese di investimento comunitarie.
In particolare, è stato fatto presente che le stesse Commissioni regionali non sarebbero in grado, ai
fini dell'accertamento dei requisiti di professionalità, di verificare la fondatezza delle informazioni
contenute nelle "dichiarazioni autentiche" che, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, sono
rilasciate da banche o imprese di investimento comunitarie (verifica agevole, invece, di norma,
quando si tratta di intermediari autorizzati in Italia, mediante la consultazione di albi ed elenchi
pubblici).
Si rammenta, al riguardo, che i requisiti previsti dalla norma in discorso, ai fini dell'iscrizione all'Albo
dei promotori finanziari in regime di esonero dal superamento della relativa prova valutativa, sono i
seguenti:
c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero
personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della
stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;
d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal
decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque
responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del
controllo interno.
Peraltro, in data 28.12.1998, nel rispondere al quesito formulato da un intermediario, la Consob ha
dichiarato ammissibile, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari ai sensi della norma più
volte citata, anche l'esperienza professionale maturata "presso banche o imprese di investimento
comunitarie, autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro paese d'origine".
Nell'occasione, è stato inoltre precisato che l'esperienza professionale "deve riferirsi ai servizi di
investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto (...), nonché ai servizi di investimento ammessi al
mutuo riconoscimento, elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al decreto medesimo e
autorizzati nello Stato comunitario d'origine".
205
Allo scopo di trovare adeguata soluzione al problema sollevato dalle Commissioni regionali, si ritiene
necessario richiedere, nei casi sopra descritti, che l'attestazione indichi, in premessa, gli estremi
dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata al soggetto dichiarante
dall'autorità del paese di origine (elementi di identificazione del provvedimento, indicazione
dell'autorità che lo ha adottato e relativo periodo di validità) e la specificazione dei servizi autorizzati.
Si richiama, peraltro, l'attenzione di codeste Commissioni sulla necessità di verificare, nel caso in cui
il soggetto che richiede l'iscrizione all'Albo dei promotori sia stato addetto ad un servizio di
investimento, che nello stesso periodo l'intermediario dichiarante fosse autorizzato alla prestazione
del medesimo servizio.
p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini
206
Comunicazione n. DI/99052230 del 5−7−1999
inviata alla Commissione del Veneto per l'albo dei promotori finanziari e, p.c., a tutte le Commissioni
Regionali e Provinciali per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Art. 4 del D.M. n. 472/1998 − Questioni interpretative ed applicative
Codesta Commissione ha sottoposto alla Consob talune questioni interpretative relative alla norma in
oggetto, con particolare riferimento:
− al comma 1, lett. c), il quale prevede che l'accesso all'albo è consentito, tra gli altri, a coloro che
abbiano acquisito una specifica esperienza professionale avendo svolto l'attività di "responsabile del
controllo interno" presso una banca;
− al comma 4, secondo cui la dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso
banche o imprese di investimento, abilitante all'iscrizione all'albo dei promotori, può essere resa, oltre
che dal rappresentante legale dell'istituto, anche «dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello
statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale».
Sulla prima norma, codesta Commissione ha chiesto quale sia il significato della seguente frase:
«funzionario di banca addetto.....ovvero personale preposto.....ovvero responsabile del controllo
interno», sostenendo che «se si ritiene che la frase sia riferita a "personale preposto" e non a
"funzionario di banca addetto" si dovrebbe intendere che , per "responsabile del controllo interno", ci
si debba riferire esclusivamente al responsabile del "servizio ispettorato". Si escluderebbe cioè il
responsabile del "servizio controllo di gestione" o "servizio programmazione e controllo" e simili,
nonché il responsabile del "servizio controllo rischi" e simili».
Secondo il parere di questa Commissione, la figura del responsabile del controllo interno non deve
essere ricondotta ad una o ad entrambe le qualifiche precedentemente richiamate dalla norma
(personale preposto o funzionario di banca), ma va considerata autonomamente: dovrà trattarsi in
ogni caso di soggetto che sia a capo di un'unità operativa svolgente funzioni di controllo interno.
Quanto alla seconda norma, relativamente al caso di esperienze maturate presso banche, codesta
Commissione sarebbe dell'opinione di ritenere valide le sole dichiarazioni rese dal direttore generale;
a termini di statuto, infatti, quest'ultimo impersonificherebbe comunque, nel contempo, sia l'unico
dirigente munito di firma sociale, sia il capo del personale. Qualora si valutassero di converso
accettabili anche dichiarazioni provenienti dal dirigente preposto al servizio del personale, «si
dovrebbe richiedere la dimostrazione che 'il dirigente ... preposto alla funzione della gestione e
dell'amministrazione del personale' risulta 'munito di firma sociale, ai sensi dello statuto'. Il che
francamente pare troppo macchinoso».
Questa Commissione ritiene sul punto che debbano essere ammesse le dichiarazioni rese da
soggetti che, provvisti di firma sociale ai sensi dello statuto, siano preposti alla gestione ed
amministrazione del personale; ciò al fine di essere in linea con la ratio della norma in esame, che
207
risponde proprio allo scopo di poter decentrare l'opera di attestazione delle esperienze professionali
rilevanti.
p. IL PRESIDENTE
Renato Rordorf
208
Comunicazione n. DI/99038841 del 14−5−1999
inviata alla Sim ...
Oggetto: Obblighi dei promotori finanziari nei confronti delle commissioni regionali
Si fa riferimento alla lettera pervenuta in data 10.3.1999, con la quale codesta società ha comunicato
che è in corso la ristrutturazione societaria del Gruppo ... che prevede il conferimento di tutta la rete
dei promotori finanziari di (... società A ...) in (... società B ...).
Con riferimento a tale operazione, codesta società ha chiesto − per i promotori della stessa SIM −
una deroga all'applicazione dell'art. 11 del regolamento n. 10629/1997(1), in virtù del quale i promotori
finanziari devono comunicare alle competenti commissioni regionali la variazione del soggetto
abilitato per conto del quale operano.
Al riguardo, la scrivente ritiene di non poter consentire la deroga richiesta da codesta società ai fini
dell'esonero da parte dei promotori finanziari dall'obbligo della comunicazione di cui al citato art. 11
del regolamento n. 10629/1997.
Peraltro si ritiene che codesta società possa effettuare, in nome e per conto degli stessi promotori, la
prevista comunicazione alle commissioni regionali competenti relativa alla cessazione del rapporto in
essere con codesta SIM e la contestuale attivazione dello stesso rapporto di agenzia con (... società
B ...) al fine di consentire l'aggiornamento dei dati del relativo albo; la suddetta comunicazione potrà
essere effettuata anche ai fini dell'osservanza − da parte di codesta società − delle disposizioni di cui
alla delibera n. 11255 del 25.2.1998(2).
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
_________________________
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99
del 30.4.1997 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce
integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento
10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel
S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB,
Bollettino n. 7/98; e con delibera n. 11745 del 9.12.1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 21.12.1998 ed, altresì, nel Bollettino Consob n. 12/98.
2. Pubblicata nel Bollettino Consob n. 2/98 ed, altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59
del 12.3.1998.
La delibera n. 11255 del 25.2.1998 sostituisce integralmente il regolamento Consob n. 5389/91 e
successive modifiche ed integrazioni e fa cessare l'efficacia delle comunicazioni n. DI/MI/95002052
del 10 marzo 1995, n. DI/RM/95005093 del 15 giugno 1995 e n. DI/RM/96009927 del 6 novembre
1996.
209
Comunicazione n. DI/99031525 del 26−4−1999
inviata al Sig. ...
Oggetto: Promotori finanziari: risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. ha posto alcuni interrogativi relativi alla possibilità per il
promotore di pubblicizzare la propria attività.
Al riguardo, si evidenzia che non costituisce offerta fuori sede, e non è pertanto soggetta alla relativa
disciplina, l'attività avente natura meramente pubblicitaria, che non abbia cioè contenuto negoziale e
si limiti ad esporre le caratteristiche della professione di promotore finanziario svolta dalla S.V.,
senza svolgimento di alcuna attività promozionale a favore e nell'interesse dell'intermediario per il
quale la S.V. medesima opera relativamente ai servizi e ai prodotti dello stesso.
Luigi Capitani
CONSOB
Fabrizio Tedeschi
210
Comunicazione n. DI/99025486 del 2−04−1999
inviata a ...
Oggetto: Art. 4, comma 1, del D.M. n. 472/1998 − Risposta a quesito.
Codesta Società ha chiesto il parere della Consob "in merito alla possibilità di iscrizione all'Albo dei
promotori finanziari, in esenzione dal superamento della prova valutativa, per dipendenti di società di
gestione di fondi comuni, ora società di gestione del risparmio (...)", considerato che il D. Lgs. n.
58/98 estende a queste ultime la possibilità di prestare il servizio di gestione su base individuale di
portafogli di investimento per conto terzi, ricompreso dall'art. 1, comma 5, del decreto medesimo tra i
servizi di investimento.
Si richiama in proposito l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 472 dell'11.11.1998 (allegato) (già art. 3,
comma 1, del D.M. n. 322/1997), che consente l'iscrizione all'albo dei promotori, con esonero dalla
prova valutativa, tra gli altri a coloro che abbiano acquisito una specifica esperienza professionale nel
settore dei servizi d'investimento, presso "banche o imprese di investimento".
Si ritiene al riguardo che sia possibile fornire un'interpretazione estensiva della norma di riferimento,
tale da includere tra i soggetti legittimati all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero
dalla prova valutativa anche gli addetti al servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
presso SGR; ciò in considerazione della circostanza che il servizio di investimento predetto rientra
nel novero di quelli nell'ambito dei quali la prescritta esperienza professionale può essere maturata e
del fatto che l'esperienza stessa sarebbe acquisita presso imprese che, pur essendo di tipo differente
da "banche e imprese di investimento", operano nello stesso settore.
p. IL PRESIDENTE
Renato Rordorf
211
Comunicazione n. DI/99023649 del 29−3−1999
inviata alle commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari e, p.c. al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'Abi, all'Anasf e all'Assoreti
Oggetto: Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127/1997, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative
Si fa riferimento al regolamento emanato con D.P.R. n. 403/1998, che, tra le altre cose, apporta
modifiche ed integrazioni alla disciplina della materia in oggetto.
Si rileva, in particolare, che tale regolamento prevede la possibilità di comprovare, con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, tra gli altri, il titolo di studio o la qualifica professionale posseduti e il fatto
di non aver riportato condanne penali. Inoltre, l'art. 2, comma 1, prevede che "tutti gli stati, fatti o
qualità personali non compresi" nell'art. 1 dello stesso regolamento o nell'art. 2 della legge n.
15/1968, "sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà di cui all'art. 4" della legge da ultimo citata.
Ancora, l'art. 5 del regolamento in esame estende la disciplina delle dichiarazioni sostitutive ai
cittadini comunitari e, in taluni casi, anche ai cittadini extracomunitari residenti in Italia.
Come chiarito dal Ministero dell'interno nella circolare del 2 febbraio 1999 (pubbl. sulla G.U. − Serie
Generale − n. 36 del 13 febbraio 1999), il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente il
numero delle certificazioni, e di dare il massimo impulso all'istituto della autocertificazione (articolo 1)
che sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (articolo 2, comma 1), qualsiasi tipo di
certificato che il cittadino debba esibire ad una pubblica amministrazione.
Il ricorso all'autocertificazione diventa il principio fondamentale cui deve adeguarsi l'azione di
qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a quello di acquisire autonomamente dati o notizie
relative al cittadino senza richiedere allo stesso il relativo certificato.
Ciò premesso, con la presente comunicazione si intende fornire taluni chiarimenti a codeste
commissioni regionali e provinciali in merito al coordinamento della nuova disciplina con la normativa
dettata dalla Consob in materia di documentazione per l'accettazione delle domande di iscrizione
all'Albo dei promotori finanziari.
Si premette che attualmente la disciplina in tema di iscrizione all'albo dei promotori finanziari è
regolata, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 99, comma 2, del regolamento n.
11522/1998(1) (come modificato ed integrato con delibera n. 11745 del 9.12.1998), dall'art. 16 del
regolamento n. 10629/1997(2) (nella versione modificata ed integrata dalla delibera n. 11523/1998).
Ad un intento di generale semplificazione hanno risposto le modifiche alle disposizioni in materia di
procedura per l'iscrizione all'albo apportate al regolamento n. 10629/1997 con delibera n. 11523 del
1° luglio 1998 (cfr. in particolare l'articolo 16 del regolamento n. 10629/1997, come modificato ed
integrato con la delibera da ultimo citata). In base a tale articolo, è peraltro necessario comprovare
taluni dei requisiti prescritti con appositi certificati; altri documenti, invece, vengono richiesti
autonomamente dalle stesse commissioni, una volta ricevuta la domanda (così il certificato generale
del casellario giudiziale e la c.d. certificazione "antimafia").
212
Pur tuttavia, a seguito della entrata in vigore del reg. n. 403/1998, non pare derivare in via immediata
e generalizzata l'illegittimità delle disposizioni regolamentari che prevedono la presentazione di
determinati certificati od attestati, fermo restando l'obbligo di accogliere le dichiarazioni che gli
interessati dovessero legittimamente produrre in sostituzione dei documenti.
Nella tabella che segue viene indicata la documentazione richiesta per l'iscrizione all'albo secondo le
norme del regolamento 10629/1997 (nel testo modificato ed integrato dalla delibera n. 11523/1998)
e, alla luce delle disposizioni del reg. 403/1998, le modalità con cui tale documentazione può essere
sostituita.
Documenti richiesti per l'iscrizione all'albo
dichiarazione residenza
corrispettivo istruttorio (1)
Regolamento 10629/97
(modificato 11523/98)
dich. sost. art. 2 l. 15/1968
attestazione versamento
titolo di studio
certificato
req. professionalità esonero esame (funz.
banche, SIM) (2)
carichi pendenti
attestazione ai sensi D.M.
472/1998
certificati resi dalle Procure c/o
trib. e pret.
incompatib., provv. esteri, cause ostative (3) dich. sost. art. 4 l. 15/68
casellario
lo richiede la C.R.
antimafia
lo richiede la C.R.
D.P.R. 403/1998
invariato
dich. sost. art. 2 l.
15/68
dich. sost. art. 2 l.
15/68
dich. sost. art. 4 l.
15/68
dich. sost. art. 4 l.
15/68
invariato
dich. sost. art. 2 l.
15/68
dich. sost. art. 4 l.
15/68
In ordine a quanto sinteticamente riportato nella tabella, si rileva preliminarmente che:
(1) dalla data di entrata in vigore del reg. 403/1998 sono abrogate tutte le disposizioni con esso
incompatibili (cfr. al riguardo, l'art. 1, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di cui il
regolamento costituisce provvedimento atttuativo); si ritiene, pertanto, "tacitamente abrogata" in
quanto incompatibile con le disposizioni del reg. 403/1998, la disposizione di cui all'art. 16, comma 2,
del regolamento n. 10629/1997 nella parte in cui prevede che l'interessato produca l'attestazione del
versamento del corrispettivo istruttorio "a pena di irricevibilità della domanda"; fermo restando
peraltro l'obbligo del soggetto istante di presentare documentazione idonea a comprovare l'avvenuto
versamento (quale, ad esempio, la sopra indicata dichiarazione sostitutiva);
(2) in tema di requisiti di professionalità si osserva che le esperienze professionali concretanti i
requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del regolamento ministeriale possono attualmente
comprovarsi, oltre che con l'attestazione resa secondo le prescrizioni contenute nell'art. 4, commi 3 e
4 del D.M. n. 472/1998, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge n.
15/1968; in tal caso, peraltro, codeste commissioni dovranno provvedere a richiedere conferma di
quanto dichiarato dal richiedente ai soggetti aventi titolo al rilascio dell'attestazione, presso le banche
o le imprese di investimento secondo quanto precisato nel prosieguo della presente comunicazione;
213
(3) in tema di requisiti di onorabilità, si fa tra l'altro presente che la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, già prevista dal regolamento 10629/97 (art. 16, comma 2, lett. e), nel testo riformulato dalla
delibera n. 11523/1998) va integrata con quanto previsto dal D.M. 472/98 (in particolare, l'istante
deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 472/1998,
nonché di non versare in una delle " situazioni impeditive" di cui all'art. 2 del D.M. 472/1998).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore del reg.
403/1998, codeste commissioni siano tenute ad accettare(3)
le domande di iscrizione nelle quali, in luogo delle certificazioni attualmente
prescritte dal regolamento n. 10629/1997 (nella versione modificata dalla delibera n.
11523/1998), l'istante dichiari, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 (in grassetto
sono riportate le parti innovate rispetto al regime attuale):
− la propria residenza (ovvero, per i residenti all'estero, il domicilio eletto in Italia);
− il pagamento del corrispettivo istruttorio richiesto per l'iscrizione all'albo
(con indicazione delle modalità di pagamento osservate, dell'importo del
versamento nonché degli estremi dell'ufficio bancario o postale presso il
quale il versamento è stato effettuato);
− il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto presso il quale il
titolo è stato conseguito e dell'anno in cui è stato rilasciato;
− la sessione in cui è stato sostenuto l'esame di idoneità e la commissione
esaminatrice, ovvero, a seconda dei casi, gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o
nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro, ovvero gli
estremi dell'iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma
2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
− l'assenza di condanne penali (ovvero le condanne penali riportate, con
indicazione della violazione accertata, della pena inflitta e dell'autorità
giudiziaria competente).
Dovranno, viceversa, essere dimostrati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/1968: (in grassetto le innovazioni):
− il possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 1,
lettere c) e d) del D.M. 472/1998;
− l'assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico (ovvero: la
sussistenza di procedimenti penali a proprio carico, con l'indicazione
dell'Autorità presso cui sono pendenti, delle violazioni ipotizzate, dello stato
214
del procedimento e del numero di iscrizione al R.G.N.R.);
− il non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
− il non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 94 del
regolamento n. 11522/1998;
− il non essere stato destinatario all'estero di provvedimenti corrispondenti a quelli
che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di
onorabilità di cui all'art. 1 o la sussistenza di una delle situazioni impeditive di
cui al decreto ministeriale n. 472/1998, con particolare riguardo all'applicazione di
sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla
capacità di agire;
− il non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione
all'albo o tali da comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un
provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Testo Unico(4).
In ultima analisi, a seguito dell'entrata in vigore del reg. 403/1998, ai fini
dell'iscrizione all'albo gli interessati, ove si avvalgano dello strumento della
dichiarazione sostitutiva nei termini sopra precisati, non saranno più tenuti alla
produzione di documenti o certificati.
Quanto da ultimo precisato non porta peraltro ad escludere che, ove il richiedente
spontaneamente esibisca taluno dei documenti o certificati attualmente richiesti dal
reg. 10629/1997, codeste commissioni regionali e provinciali possano validamente
accettare lo stesso.
In merito, giova evidenziare che, in una circolare del 22 febbraio 1999, emanata in
materia di reg. 403/1998 dal Ministero di Grazia e Giustizia (pubbl. sulla G.U. −
Serie Generale − n. 46 del 25 febbraio 1999), viene precisato che "...il fatto che
siano state privilegiate le dichiarazioni sostitutive e le acquisizioni di ufficio delle
relative certificazioni non impedisce l'eventuale presentazione spontanea degli atti
(di stato civile n.d.r.) da parte dei cittadini che ne sono già in possesso (ai quali però
gli uffici non possono fare alcuna richiesta diretta di esibizione). Ciò per evidenti
ragioni di semplificazione e di razionalizzazione. L'ufficio (di stato civile n.d.r.) che
riceve tale certificazione raggiunge in tal modo la certezza giuridica del dato, evita i
tempi morti che si verificano quando gli uffici richiesti non evadono immediatamente
le istanze di acquisizione rivolte dagli uffici richiedenti, e consente ai cittadini di
potere ottenere senza ritardo il rilascio degli atti di riferimento".
215
Cittadini stranieri
Dei cittadini stranieri si occupa l'art. 5 del reg. n. 403/1998, che opera una
distinzione tra cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Per i primi, ai sensi del
comma 1 dell'articolo citato, si applicano le stesse disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste per i cittadini italiani.
Pertanto, ove gli stessi richiedano l'iscrizione all'Albo, potranno presentare le
dichiarazioni sostitutive di cui al sopra indicato elenco. I secondi, viceversa,
potranno avvalersi delle dichiarazioni sostitutive solo se residenti in Italia "secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223" e "(...) solo
qualora i dati da comprovare siano certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani" (così si esprime il comma 2 del citato articolo 5). Pertanto,
per questi ultimi le dichiarazioni sostitutive di cui alla tabella sopra indicata potranno
essere accettate solo in limitate ipotesi (es. residenza, titolo di studio eventualmente
conseguito in Italia etc.).
Occorre precisare peraltro che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento n.
10629/1997, i cittadini stranieri non residenti in Italia (siano o meno di nazionalità di
Stati membri dell'Unione Europea), oltre alla documentazione prescritta dall'art. 16,
commi 1 e 2, sono tenuti a presentare "certificati, rilasciati dalle autorità competenti
dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di
provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento
italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità" previsti dal decreto ministeriale. Tali
certificati devono essere corredati di un parere legale che suffraghi l'idoneità dei
medesimi alle attestazioni in questione. I documenti in parola, se redatti in lingua
straniera, debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari dello
Stato di origine oppure da un traduttore ufficiale. Solo nel caso in cui l'ordinamento
dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati in parola, è
ammessa la dichiarazione sostitutiva, ma il parere legale deve confermare la
circostanza che nello Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti.
Alla luce delle nuove norme in materia di semplificazione sopra citate in oggetto si
ritiene che, qualora venga presentata domanda di iscrizione all'albo da parte di un
cittadino comunitario non residente in Italia, la disposizione di cui all'art. 16, comma
4, del regolamento n. 10629/1998 vada intesa nel senso che l'interessato potrà
sempre dichiarare (con le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968) quanto ivi
previsto indipendentemente dalla circostanza di trovarsi nell'impossibilità di ottenere
le certificazioni richieste. A tale dichiarazione, peraltro, si ritiene che debba
continuare ad essere allegato il prescritto parere legale.
216
Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, infine, le disposizioni di cui
all'art. 16 reg. 10629/1997 trovano tuttora integrale applicazione, non risultando gli
stessi contemplati dalle disposizioni inserite nel reg. 403/1998.
Acquisizione diretta di documentazione
In base all'art. 7, comma 1 del reg. 403/1998, qualora l'interessato non intenda o
non sia in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, "i certificati relativi a stati,
fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da
una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente su semplice indicazione dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro". L'acquisizione può avvenire anche a mezzo di fax
o con altri mezzi informatici o telematici idonei ad accertarne la fonte di provenienza.
Non sembra, dunque, che anche nel caso in esame, si possa legittimamente
imporre al soggetto interessato di fornire i certificati previsti dal regolamento.
Predisposizione di modulistica per le dichiarazioni sostitutive
Si richiama l'attenzione di codeste commissioni sulla necessità che vengano
predisposti moduli per l'accettazione delle dichiarazioni sostitutive secondo quanto
previsto dal reg. 403/1998: in particolare, "...in esse deve essere previsto il richiamo
alle sanzioni penali previste dall'art 26 della legge 15/1968, per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche
l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675." (così si esprime,
in merito, l'art. 6, comma 2, del reg. 403/1998).
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Tanto premesso in via generale sulla "sostituibilità" dei documenti per l'iscrizione
all'albo promotori con apposite dichiarazioni, si osserva che, una volta che il
soggetto si sia avvalso delle medesime nella presentazione dell'istanza di iscrizione,
non si rinvengono motivi ostativi a che codeste Commissioni provvedano a
richiedere documenti, certificazioni, o "conferme scritte" del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
La questione assume particolare rilievo con riferimento alle certificazioni in materia
di condanne riportate e in materia di c.d. "antimafia", nonché alle attestazioni
concernenti i requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del
D.M. n. 472/1998.
In tali materie, una procedura di controllo generalizzata (riguardante, cioè tutti i
soggetti e non solo "un campione" di coloro che si sono avvalsi della possibilità di
217
rilasciare dichiarazioni sostitutive) contribuirebbe ad una certezza maggiore sulla
sussistenza di tali importanti requisiti.
Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del reg. 403/1998 "le
amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive". Il successivo comma 2 del
reg. 403/1998 prosegue specificando che "quando i controlli di cui al comma 1
riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente
richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa
documentazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o
telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da
essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del
certificato".
Sempre in tema di controlli, si fa presente poi, in via generale, che, in base all'art. 2,
comma 3, del reg. 403/1998, "qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive" − di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 −
"nel caso in cui i fatti, gli stati o le qualità personali siano certificabili o attestabili da
parte di altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro 15 giorni
richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In
questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non
autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso".
Dall'esame delle disposizioni sopra citate si rileva che, da un lato, appare rimessa
alle singole "amministrazioni procedenti" la valutazione circa l'intensità ed il numero
dei controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive; d'altro canto, non vengono
forniti parametri sul "quando" sia necessario verificare la "veridicità" delle
dichiarazioni stesse (se, ad esempio, debbano esservi informazioni, di cui
l'amministrazione sia in possesso, tali da far ragionevolmente dubitare del contenuto
della dichiarazione).
Ancora, nel regolamento in esame non appare chiaro se i controlli in parola
debbano essere esercitati sempre successivamente all'adozione del provvedimento
richiesto dal privato ovvero se possano essere svolti anche in via preventiva.
Al riguardo si osserva, in relazione alla disposizione di cui all'art. 11 reg. 403/1998,
sopra ricordata, che l'inciso "anche a campione" vale a non escludere, di per sé, la
legittimità di un controllo generalizzato su determinate dichiarazioni, controllo che,
nel caso delle dichiarazioni in tema di condanne riportate, procedimenti penali
pendenti e misure di prevenzione "antimafia", appare giustificato dalla particolare
delicatezza della materia "dichiarata" e dalle inevitabili ripercussioni, anche in
218
termini di tutela del pubblico risparmio, che avrebbe una dichiarazione mendace in
questo campo.
In materia di dichiarazioni concernenti i requisiti di professionalità sopra citati,
occorre altresì rilevare che, in questo caso, la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 l.
15/1968 sostituirebbe un'attestazione dal contenuto "altamente specializzato" (nella
quale, si ricorda, deve essere indicato, ai sensi del'art. 4, comma 3, D.M. 472/1998
"... l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione è stato addetto, le mansioni ricoperte e il
relativo periodo di svolgimento ..."); nella pratica, ciò spesso ha comportato
l'insorgere di problemi interpretativi, per la soluzione dei quali si è rivelato
necessario conoscere la "struttura" in cui si articola il singolo soggetto privato
(banca, impresa d'investimento) presso il quale è stata svolta l'esperienza
professionale. La sussistenza dei requisiti in argomento, d'altro canto, ove
idoneamente comprovata, dà diritto al richiedente di accedere all'albo senza dover
sostenere la prova valutativa.
Pertanto, operando una sorta di "coordinamento" delle disposizioni del reg.
403/1998 con quelle contenute nell'art. 16 del reg. 10629/1997 e nell'art. 4 del D.M.
472/1998, si richiede a codeste commissioni, ogniqualvolta esse ricevano dai
soggetti interessati dichiarazioni sostitutive, relative alle condanne penali riportate o
alle misure di prevenzione c.d."antimafia", ovvero relative all'esperienza
professionale maturata presso banche o imprese d'investimento, di provvedere a
controllare il contenuto di tali dichiarazioni. Ciò anche secondo i modi "semplificati"
stabiliti dall'art. 11, comma 2, del reg. 403/1998, vale a dire richiedendo alle
amministrazioni competenti la semplice "conferma scritta" del contenuto delle
dichiarazioni ricevute, ovvero attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici,
senza che sia necessaria la successiva acquisizione del certificato.
In proposito, la scrivente ritiene che le modalità "semplificate" sopra indicate
possano essere osservate anche nel caso di verifica sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive concernenti l'esperienza professionale, fermo restando che
in ogni caso la "conferma scritta" debba essere rilasciata dai soggetti indicati nell'art.
4, commi 3 e 4 del D.M. 472/1998. Ancora in materia di controlli sulle dichiarazioni
sostitutive riguardanti i già citati requisiti professionali, si ritiene altresì possibile, in
analogia con quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 3, del reg.
403/1998, che l'interessato, "per accelerare il procedimento", produca l'attestato di
cui eventualmente sia in possesso. Un tale comportamento dovrà peraltro risultare
"spontaneo" e non indotto da eventuali richieste in tal senso provenienti dalla
commissione che riceve la domanda.
I controlli di cui sopra si ritiene debbano essere svolti prima della formulazione delle
relative proposte di iscrizione, stante, come già rilevato, la delicatezza della materia
219
"da certificare" e le possibili conseguenze (sul piano della tutela del pubblico
risparmio) della abilitazione all'esercizio dell'attività di promotore di soggetti che
risultino sprovvisti dei suddetti requisiti di onorabilità e professionalità.
Verifica delle procedure di controllo
Con riguardo alle dichiarazioni sostitutive rese a codeste commissioni nelle restanti
materie, la valutazione della necessità di controllarne la veridicità in via preventiva o
successiva è rimessa a codeste commissioni stesse, considerata l'estrema varietà
delle situazioni che in concreto possano configurarsi. Nondimeno, ogni commissione
dovrà approntare una procedura di controllo a campione sul contenuto delle stesse
dichiarazioni, riferendo alla Consob in merito alle eventuali anomalie riscontrate.
Conseguenze della non veridicità
In base all'art. 11, comma 3, del reg. n. 403/1998, "Fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera".
In caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti i certificati che, nel senso sopra
precisato, saranno oggetto di controllo "preventivo" da parte di codeste
commissioni, si ritiene che, ove il soggetto comunque risulti in possesso dei requisiti
prescritti per l'iscrizione all'albo, tale disposizione non comporti conseguenze
particolari (fatto salvo l'obbligo di denuncia dell'accaduto alla competente procura,
obbligo gravante sull'amministrazione che ha ricevuto la dichiarazione mendace)(5).
Viceversa, qualora la falsità della dichiarazione sia accertata in sede di controlli
successivi, fermo sempre restando l'obbligo di denuncia del fatto alle competenti
autorità, codeste commissioni informeranno quanto prima la Consob, per la
conseguente pronuncia, da parte di quest'ultima, della "decadenza dall'iscrizione"
eventualmente già disposta.
Con l'inizio dell'operatività delle commissioni territoriali e dell'organismo per la
tenuta dell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del T.U. della finanza, la procedura di
iscrizione sarà regolata dall'art. 80 del reg. 11522/1998 (nel testo modificato dalla
delibera n. 11745 del 9.12.1998), che allo stato non differisce sostanzialmente da
quello dell'art. 16 reg. 10629/1997. Al riguardo, questa Commissione valuterà
l'opportunità di apportare modificazioni alla disciplina non ancora vigente, in modo
da renderla in linea con le innovazioni in tema di semplificazione e con le nuove
disposizioni in tema di requisiti di onorabilità e professionalità previste dal D.M. n.
472/1998.
220
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
___________________________________
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n.
7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la
delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il
regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745
del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB,
Bollettino n. 12/98.
2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 99 del 30.4.1997 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La
delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e
successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 10629 è stato, da ultimo,
integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel S.O. n.
125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in
CONSOB, Bollettino n. 7/98; e con delibera n. 11745 del 9.12.1998 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21.12.1998 ed, altresì, nel Bollettino
Consob n. 12/98.
3. Si evidenzia, sul punto, che la mancata accettazione della dichiarazione
sostitutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la
presentazione in luogo della produzione di certificati o di atti di notorietà, costituisce
violazione dei doveri d'ufficio (cfr. art. 3, comma 3, reg. 403/1998). In una circolare
del 5 febbraio 1999 (cfr. sub all. n. 1), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra
l'altro, precisato che le singole amministrazioni "(...) sono tenute a (...) svolgere un
monitoraggio puntuale e una verifica sulla concreta ed integrale attuazione delle
disposizioni del regolamento (n. 403/1998) (...) nel caso in cui risultassero
significative violazioni delle norme sull'autocertificazione devono essere avviati (...) i
relativi procedimenti disciplinari."
4. Si evidenzia che talune modifiche contenute nell'elenco, concernenti le
dichiarazioni sostitutive di atto notorio già previste dal vigente art. 16, comma 2, lett.
e) Reg. 10629/97 si rendono necessarie in virtù dell'entrata in vigore del nuovo
regolamento disciplinante i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M. n.
472/1998 ed alla riformulazione (e dunque nuova numerazione dei relativi articoli)
del testo del regolamento n. 11522/1998 ( a seguito della delibera Consob n.
11745/1998).
221
5. Non sembra infatti che, nel caso di specie, il comportamento osservato possa
rilevare ai fini dell'avvio di un procedimento per l'applicazione di una sanzione ex art.
196 del T.U. della Finanza: il soggetto, quando ha reso la dichiarazione mendace,
non risultava ancora iscritto nell'albo.
222
Comunicazione n. DI/99009261 dell'11−2−1999
inviata al sig. ...
Oggetto: Richiesta di parere in ordine ai requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'albo dei
promotori finanziari
La S.V., con nota del ..., ha chiesto un parere in ordine ai requisiti di onorabilità previsti per
l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari.
La S.V. risulterebbe, infatti, avere "patteggiato" la pena nella misura di anni uno e quattro mesi più lit.
3.067.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il delitto di cui
all'art. 73 della legge n. 309/90 (Produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Tali requisiti sono indicati nell'articolo 1, del nuovo regolamento recante norme per l'individuazione
dei requisiti di onorabilità e professionalità per l'iscrizione all'Albo Unico nazionale dei promotori
finanziari, adottato con decreto del Ministro del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 (pubblicato
sulla G.U. n. 7 dell'11.1.1999).
In via preliminare si rileva, per ciò che concerne la circostanza che, nel caso di specie, la pena
sarebbe stata applicata su richiesta delle parti, che l'art. 1, comma 2, del menzionato d.m. n.
472/1998, indica che le pene previste dal precedente comma 1, lett. c), precludono l'iscrizione
all'albo dei promotori finanziari, anche se applicate su richiesta delle parti. Pertanto, il solo fatto che
la pena sia stata applicata mediante il ricorso al procedimento di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc.
pen. non priva di rilevanza giuridica − per ciò che concerne la disciplina dei requisiti di onorabilità in
discorso − la condanna irrogata all'aspirante promotore.
Inoltre, la ricerca in ordine alla sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo all'aspirante promotore
finanziario che sia stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, si
sostanzia nella verifica della riconducibilità di questa fattispecie criminosa nell'ambito dei delitti
"contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica".
L'elencazione delle fattispecie criminose contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera c), n. 3, non
riconduce nel novero dei delitti preclusivi dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari solamente
quelli di cui al Libro Secondo, Titoli V, VII, VIII, e XIII del codice penale, ma tutti quelli − ivi compresi
quelli contenuti nelle leggi speciali − che offendono i medesimi beni giuridici; ciò si desume dal fatto
che il d.m. n. 472 ha provveduto ad indicare nel n. 3 della lett. c) dell'art. 1, i reati secondo il criterio
dell'oggetto dell'offesa e non secondo quello della fonte normativa, come invece è avvenuto nei nn.
1) e 2) della medesima lettera c), che fanno derivare la perdita dei requisiti di onorabilità alla
condanna con sentenza irrevocabile "a pena detentiva per uno dei delitti previsti dalle norme che
disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa (..)" nonché alla "reclusione per uno
dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile".
Se quindi l'art. 1, comma 1, lettera c), n. 3), del d.m. n. 472 preclude l'iscrizione all'albo dei promotori
finanziari a chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per un delitto qualificabile − in
relazione alla sua offensività ed indipendentemente dalla sua collocazione nel sistema della
223
legislazione penale − come contro la fede pubblica contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico o
contro l'economia pubblica, la condanna ad uno dei delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990
rileva se il bene giuridico offeso dalla produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti è uno tra
quelli menzionati dalla citata norma regolamentare.
Ebbene, è opinione della scrivente che debba aderirsi alle indicazioni formulate dalla Corte
Costituzionale, che ha individuato lo scopo delle incriminazioni previste dall'art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 nel fine della tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico.
Conseguentemente, attesa la possibilità di individuare, nei delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309, la
lesione del bene giuridico dell'«ordine pubblico», è opinione della scrivente che i delitti previsti
dall'art. 73 del Testo unico in materia di stupefacenti siano annoverabili tra i delitti contro l'ordine
pubblico ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto ministeriale n. 472 del
1998.
Si rileva, pertanto che la S.V., sulla base delle indicazioni fornite nel quesito, risulta essere privo dei
requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari.
p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini
224
Comunicazione n. DI/98098102 del 28−12−1998
inviata alla banca ...
Oggetto: Art. 3 del decreto ministeriale n. 322/1997 − Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale codesta Banca ha chiesto «se il requisito
di professionalità di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro n. 322 del 30 giugno 1997(1)
possa ritenersi soddisfatto da parte di coloro che abbiano acquisito l'esperienza professionale
prevista, nell'oggetto e nella durata, dal medesimo articolo presso banche o imprese di investimento
comunitarie autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro paese d'origine e con titolo
almeno equivalente a quello di funzionario».
Si richiama, in proposito, che l'art. 3 del decreto citato consente l'accesso all'albo dei promotori
finanziari, senza necessità del superamento della prova valutativa di cui all'art. 2 comma 2, dello
stesso decreto, a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale nello
svolgimento, tra l'altro, di una delle seguenti attività:
− funzionario di banca addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo
n. 415/1996 o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero
personale preposto ad una dipendenza o ad altra unità operativa, o comunque responsabile della
stessa, addetto ad uno dei predetti settori di attività autorizzate;
− funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del
decreto legislativo n. 415/1996, ovvero personale preposto ad una unità operativa, o comunque
responsabile della stessa, di un settore di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n.
415/1996, ovvero responsabile del controllo interno.
La norma riportata fa generico riferimento, quanto ai soggetti presso cui l'esperienza professionale
deve essere svolta, a banche ed imprese di investimento, senza richiedere che si tratti di società con
sede legale in Italia.
Quanto, in particolare, alla nozione di "attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n.
415/1996", ora sostituito dal decreto legislativo n. 58/1998, essa deve riferirsi ai servizi
d'investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto da ultimo citato, nonché ai servizi d'investimento
ammessi al mutuo riconoscimento, elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al decreto
medesimo e autorizzati nello Stato comunitario d'origine.
Deve ritenersi pertanto che l'esperienza professionale in esame possa essere maturata anche
presso banche o imprese di investimento comunitarie; in tal caso la dichiarazione resa dal
rappresentante legale ai sensi del comma 3 della norma in oggetto dovrà specificare che l'attività
richiesta è stata svolta con una qualifica o posizione equivalente a quella prevista dalle lettere c) e d)
del comma 1 della norma più volte richiamata, il cui contenuto è stato sopra riportato.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
1. Ora art. 4, D.M. n. 472/98.
225
Comunicazione n. DI/98097231 del 22−12−1998
inviata alla banca ...
Oggetto: Promozione fuori sede da parte di una Sim del servizio di gestione di portafogli su
base individuale prestata da una banca: sussistenza in capo alla banca dell'obbligo di
consegnare alla Sim e al promotore copia del contratto stipulato con l'investitore
Con lettera del ... (rif.: ...) codesta Banca ha sottoposto alla scrivente un quesito concernente la
fattispecie di seguito descritta.
Una banca affida a una Sim l'incarico di promuovere con le modalità dell'offerta fuori sede il servizio
di gestione di portafogli su base individuale prestato dalla banca stessa.
I promotori della Sim contattano gli investitori, ai quali illustrano le caratteristiche del servizio.
Se un investitore manifesta interesse alla instaurazione del rapporto con la banca, è invitato dal
promotore a recarsi presso una filiale della banca, ove il contratto di gestione è stipulato direttamente
fra la banca e l'investitore.
Viene chiesto in proposito se la banca abbia l'obbligo di consegnare una copia del contratto di
gestione concluso con l'investitore alla Sim e al singolo promotore che ha promosso il servizio, alla
luce delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 2 (obbligo dell'intermediario autorizzato di predisporre
procedure interne idonee a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti
in essere nella prestazione dei servizi e di assicurare una adeguata vigilanza interne sulle attività
svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari), e all'art. 83, comma 1, lettera a) (obbligo del
promotore finanziario di conservare per almeno cinque anni la copia dei contratti promossi per suo
tramite), del regolamento Consob n. 11522/1998(1).
Codesta Banca osserva al riguardo che la questione posta deve essere esaminata con riferimento al
generale principio di riservatezza dell'attività bancaria e alle disposizioni della legge n. 675/1996 in
tema di tutela della privacy, in base a cui la consegna a terzi della copia del contratto di gestione in
assenza del preventivo consenso del cliente potrebbe considerarsi legittima solo se effettuata in
adempimento di un preciso obbligo normativo in tal senso.
La scrivente ritiene che, in ragione delle disposizioni sopra menzionate, sussista senz'altro l'obbligo
della Sim e del promotore di acquisire la copia del contratto di gestione e, corrispondentemente, il
dovere della banca di metterla a loro disposizione.
In caso contrario, infatti, da una parte, l'indisponibilità della copia del contratto priverebbe la Sim di un
essenziale strumento di controllo dell'operato del promotore, dall'altra l'incompletezza della
documentazione conservata dal promotore renderebbe difficoltosi eventuali accertamenti diretti da
parte della Consob. Deve inoltre considerarsi che, nel caso in cui l'investitore intendesse avvalersi
del promotore al fine di impartire alla banca disposizioni relative al servizio di gestione
successivamente alla stipulazione del contratto (fattispecie contemplata dall'art. 36, comma 1, lettera
h, del regolamento Consob n. 11522/1998), l'indisponibilità della copia di quest'ultimo porrebbe il
promotore e la Sim in una situazione di obiettiva difficoltà a svolgere i propri compiti in modo
efficiente e corretto.
226
La fattispecie può pertanto inquadrarsi nei casi di esclusione del consenso dell'interessato al
trattamento dei dati personali di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della citata legge n. 675/1996, in
quanto può configurarsi un dovere della banca a collaborare con la Sim e il promotore
all'adempimento degli obblighi loro imposti dalla disciplina di settore.
Si soggiunge che i dati personali contenuti nel contratto dovrebbero essere integralmente o in gran
parte già noti al promotore finanziario e, per il suo tramite, alla Sim. Infatti, ai fini di un corretto
adempimento delle disposizioni di cui al citato regolamento Consob n. 11522/1998:
a) la Sim deve richiedere all'investitore, tramite il promotore, notizie circa la sua esperienza in
materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di
investimento e la sua propensione al rischio (art. 28, comma 1, lettera a, e art. 36, comma 1, lettera
b);
b) la Sim deve assicurarsi che il promotore abbia acquisito una adeguata conoscenza del servizio di
gestione offerto (art. 26, comma 1, lettera e);
c) sulla base delle informazioni e delle conoscenze di cui ai precedenti punti a) e b), il promotore
deve fornire all'investitore informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del servizio di
gestione che consentano all'investitore di effettuare una consapevole scelta di investimento (art. 28,
comma 2, e art. 36, comma 1, lettera b).
E' dunque evidente che tutti o quasi tutti gli elementi del contratto di gestione che sarà in seguito
stipulato fra l'investitore e la banca sono già definiti in sede di promozione del servizio.
A ciò si aggiunge il fatto che, presumibilmente, la remunerazione da parte della banca dell'attività di
promozione del servizio di gestione svolta dalla Sim comporta la comunicazione alla stessa Sim di
ulteriori notizie circa il contratto concluso (data di stipulazione, esatta entità dei conferimenti etc.).
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
________________________
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni.
227
Comunicazione n. DI/98096957 del 21−12−1998
inviata al sig. ...
Oggetto: Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari − Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale la S.V. ha chiesto «se un promotore
finanziario iscritto all'albo, ma non legato ad alcuna società di intermediazione, può rimanere iscritto
all'albo medesimo e svolgere comunque un'attività di consulenza finanziaria in modo privato».
Si evidenzia, in proposito, che l'art. 80 del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998 (1), recentemente
entrato in vigore, stabilisce che l'attività di promotore è incompatibile, tra l'altro, «con l'esercizio
dell'attività di consulenza di cui all'art. 1, comma 6, lett. f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività
sia svolta per conto del soggetto abilitato per conto del quale opera o di altro soggetto appartenente
al medesimo gruppo».
La ratio dell'incompatibilità in parola è da rinvenirsi nelle particolari caratteristiche della consulenza,
attività consistente nel fornire all'investitore indicazioni utili per effettuare le proprie scelte di
investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica ed
agli obiettivi dell'investitore stesso: essa è pertanto caratterizzata dall'inesistenza di vincoli
predeterminati in ordine agli investimenti da suggerire e dalla posizione di neutralità del consulente
rispetto agli investimenti consigliati.
La neutralità di cui sopra non è ravvisabile in capo al promotore incaricato dell'offerta fuori sede di
determinati servizi d'investimento e prodotti finanziari per conto di un intermediario, avendo egli in tal
caso un interesse proprio all'effettuazione di investimenti aventi ad oggetto i beni promossi.
Da tale ratio discende peraltro che l'incompatibilità in questione non sussiste in situazioni analoghe a
quella in cui versa la S.V., che, iscritta all'albo dei promotori finanziari, non opera per conto di alcun
soggetto abilitato all'offerta fuori sede.
Ciò è confermato dalla lettera dell'art. 31 del d.lgs. 58/1998, che prevede che la Consob disciplina
con regolamento, tra l'altro, «le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore»,
riferendosi alla situazione di chi, iscrittosi all'albo dei promotori, effettivamente eserciti la professione
in questione; di analogo tenore è la norma regolamentare sopra richiamata, con la quale, in
attuazione della delega predetta, la Consob ha previsto le ipotesi di incompatibilità «con l'attività di
promotore».
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
1. Ora art. 94, lett a), reg. n. 11522/98, come modificato dalla delibera n. 11745/98.
228
Comunicazione n. DI/98092797 del 2−12−1998
inviata al sig ...
Oggetto: Promotori finanziari. Risposta a quesito
Con lettera pervenuta il ..., la S.V. ha chiesto chiarimenti circa l'eventuale incompatibilità tra l'attività
di promotore finanziario e altre figure professionali, quali il broker di assicurazioni, l'agente di
assicurazioni plurimandatario e il consulente assicurativo o subagente di assicurazioni.
Si precisa, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 80 del regolamento Consob emanato con delibera n.
11522 del 1° luglio 1998 (1), non sussiste incompatibilità tra l'attività di promotore di servizi finanziari e
le figure professionali delineate dalla S.V., come già osservato, in precedenza, con la comunicazione
n. DAL/RM/96005447 del 5 giugno 1996(2) (...).
In quella sede, la scrivente ha precisato che sussiste, con riguardo al contestuale esercizio
dell'attività di promotore e di ciascuna delle figure professionali in esame "una duplice limitazione,
soggettiva ed oggettiva: in primo luogo, i collaboratori della società o della agenzia di assicurazioni
devono presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di queste ed astenersi dal
rappresentare la propria qualità di promotori; in secondo luogo, essi devono promuovere o collocare
prodotti assicurativi diversi da quelli offerti dall'intermediario mobiliare per conto del quale svolgono
attività di promotori".
La S.V. dovrà pertanto attenersi a quanto sopra rappresentato.
Francesco Nazzaro
CONSOB
Fabrizio Tedeschi
_________________________
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
229
Comunicazione n. DI/98091427 del 27−11−1998
inviata al sig. ...
Oggetto: Risposta a quesito
Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale la S.V., richiamando l'art. 23, comma 9,
del regolamento n. 10629/1997(1), ha chiesto se il promotore possa essere cointestatario con un
terzo (nel caso specifico, la propria convivente) di quote di un fondo comune di investimento.
Al riguardo, si evidenzia che la norma richiamata, che sanciva il "divieto di cointestazione" di contratti
aventi ad oggetto valori o titoli, finalizzati alla prestazione di servizi di investimento, con qualunque
soggetto diverso da quelli espressamente previsti (ossia il coniuge o i parenti e affini entro il quarto
grado) non è più vigente, non essendo stata riprodotta nell'ambito delle regole di presentazione e
comportamento nei confronti dell'investitore, di cui all'art. 82 del regolamento n. 11522 del 1° luglio
1998(2), che ha sostituito l'art. 23 del regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997.
L'assenza di una previsione regolamentare al riguardo non esclude che il promotore debba
comunque osservare eventuali disposizioni sull'argomento contenute nei codici di autodisciplina
relativi alla propria attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale opera,
nonché nel codice interno di comportamento di quest'ultimo soggetto, da considerarsi vincolanti ai
sensi dell'art. 81, comma 1, del regolamento n. 11522/1998.
Luigi Capitani
CONSOB
Fabrizio Tedeschi
_______________________
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99
del 30.4.1997 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce
integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento
10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel
S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB,
Bollettino n. 7/98.
2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522
sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni.
230
Comunicazione n. DI/98090749 del 24−11−1998
inviata alla Commissione del Veneto per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Quesito inerente l'attività dei promotori finanziari. Chiarimenti
Il 13 novembre u.s. codesta Commissione ha posto all'attenzione dello scrivente Ufficio un quesito
inerente l'attività dei promotori finanziari. In particolare, sono stati richiesti chiarimenti in merito al
comportamento da tenere nei confronti dei promotori che hanno trasferito all'estero la loro residenza.
Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento Consob n. 10629 dell'8
aprile 1997(1) (successivamente modificato dalla delibera n. 11523 del 1° luglio 1998) nella domanda
d'iscrizione all'albo l'istante deve, tra l'altro, "se residente all'estero [...] eleggere domicilio in Italia,
agli effetti dell'esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo". Da ciò si evince,
pertanto, ferma restando la possibilità di essere residenti all'estero, che codesta Commissione dovrà
verificare se i promotori in argomento abbiano eletto domicilio in Italia.
Francesco Nazzaro
CONSOB
Fabrizio Tedeschi
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99
del 30.4.1997 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce
integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento
10629 è stato, da ultimo, integrato e modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, pubblicata nel
S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB,
Bollettino n. 7/98.
231
Comunicazione n. DI/98080357 del 13−10−1998
inviata al sig. ... e, p.c., alla Commissione del Lazio per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Prova valutativa per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari
Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale la S.V. ha richiesto alla
scrivente se l'esame in oggetto abbia o meno natura di "esame di Stato".
In proposito, si rileva che, in assenza di una esplicita definizione legislativa
riguardante la "natura" della prova valutativa di cui all'art. 31, comma 5, d.lgs.
58/1998, può farsi riferimento agli approfondimenti svolti dalla dottrina, che ha
individuato le oggettive caratteristiche dell'esame di Stato come diffusamente
presenti nella legislazione italiana, anche alla luce delle ragioni della sua
prescrizione costituzionale (cfr. l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, che
recita: "E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale").
Da tali approfondimenti è risultato che l'esame di Stato presenta i seguenti caratteri
comuni, costanti ed indefettibili:
a) espletamento delle prove davanti a commissioni di nomina pubblica;
b) vigilanza sul regolare svolgimento delle prove di esame;
c) unicità dell'esame, con attribuzione al titolo culturale o abilitativo cui dà diritto
l'esame di Stato di un uguale valore giuridico per tutti;
d) predeterminazione dei programmi di esame, riservati in via esclusiva allo Stato;
e) speciale composizione della Commissione esaminatrice, in modo da assicurare
una più sicura obiettività di giudizio e quindi una maggiore rispondenza dell'esame
agli scopi giuridici e sociali con esso perseguiti; e ciò anche al fine della osservanza
del principio egualitario di cui alla lettera c).
232
Alla luce delle suesposte considerazioni, la scrivente ritiene senz'altro che la prova
valutativa di cui all'art. 31, comma 5, del d.lgs. 58/1998 (già prevista dall'art. 23,
comma 5, del d.lgs. 415/1996) per l'accesso all'albo dei promotori finanziari rivesta
le caratteristiche sopra individuate e, pertanto, sia a tutti gli effetti un "esame di
Stato".
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
233
Comunicazione n. DI/98072856 dell'11−9−1998
inviata al sig. ...
Oggetto: Quesito sulla procedura di nomina dei membri delle commissioni esaminatrici
dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari
In riscontro al quesito indicato in oggetto, formulato con nota del ..., si rappresenta che, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 5, comma 1, e 9, comma 1, lettera c), del regolamento approvato con
delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997 (pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 1997), successivamente
modificato con delibera n. 11523 del 1 luglio 1998 (pubblicata sulla G.U. n. 165 del 17 luglio 1998), la
commissione esaminatrice dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è
costituita dalla commissione regionale per l'albo dei promotori finanziari.
Tale commissione è composta da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno del
presidente della locale camera di commercio, uno dell'organizzazione professionale di categoria dei
promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale ed uno del presidente della Consob. Il
membro nominato su designazione del presidente della Consob è il presidente della commissione.
I membri delle commissioni regionali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti
dall'art. 14, lettera a), del suddetto regolamento n. 10629/1997, così come modificato dalla citata
delibera del 1 luglio 1998, e non devono essere stati radiati dall'albo.
CONSOB
Francesco Nazzaro Fabrizio Tedeschi
234
Comunicazione n. DI/98069878 del 27−8−1998
inviata alla società di intermediazione mobiliare ...
Oggetto: Risposta al quesito inoltrato con nota del ...: chiarimenti in ordine alla possibilità di
instaurare rapporti di presentazione con soggetti terzi
Si fa seguito alle note del ... e del ..., con le quali lo Studio Legale ..., per conto di codesta Società,
ha chiesto di conoscere:
− se, fermo restando il divieto assoluto della promozione diretta da parte di soggetti non Promotori,
sia possibile affidare a soggetti che non sono promotori finanziari i compiti di coordinamento delle
risorse umane costituite dai Promotori con attività di supporto alla supervisione degli stessi
(rilevazione presenze, approvazione spese, ecc.);
− se sia possibile delegare a tali soggetti i compiti di organizzazione logistica dei locali e spazi
utilizzati, nonché la generica pubblicità degli intermediari e dei Promotori;
− se la Sim possa pagare le vive prestazioni con sistemi legati a parametrazioni delle attività
complessivamente svolte direttamente ai soggetti non promotori, fermo restando il pagamento delle
provvigioni per la conclusione degli affari direttamente ai promotori iscritti all'Albo, che sono e restano
gli unici soggetti che possono legittimamente e professionalmente svolgere l'attività di promozione e
collocamento diretto.
Nelle note viene, inoltre, precisato che l'affidamento della predetta attività di supporto non
solleverebbe l'intermediario dalle responsabilità discendenti dalla disciplina di riferimento; quanto alla
pubblicità, essa si risolverebbe nella indicazione del nominativo dell'intermediario o del promotore
finanziario e nella generica enunciazione dei relativi pregi e capacità, senza indirizzarsi
funzionalmente alla diretta conclusione di specifici contratti con gli investitori.
Al riguardo, si rappresenta che nelle Comunicazioni nn. BOR/RM/94002407 del 15.3.1994(1) e
DAL/RM/96006186 del 25.6.1996(2) la Consob ha chiarito che "l'attività consistente nella mera
segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella
generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o
contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati"
non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare.
Peraltro, nelle medesime comunicazioni si rileva che ove alla descritta attività si affiancasse il
sostanziale esercizio di una qualche attività promozionale in ordine ai servizi prestati dalla Sim (per
esempio, illustrandone i contenuti, o descrivendone qualità o caratteristiche) troverebbero
applicazione i rimedi previsti dalla legge. In particolare, si ricorda che l'esercizio abusivo dell'attività di
promotore finanziario è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ai sensi dell'art. 166,
comma 2, del d.lgs. n. 58/98, mentre il mancato utilizzo per l'offerta fuori sede di promotori finanziari,
disposto nell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire cinquanta milioni, ai sensi dell'art. 190 del medesimo decreto.
Quanto allo svolgimento dei compiti di organizzazione, supervisione e coordinamento che si
intenderebbero assegnare, con i limiti e alle condizioni indicate, ai soggetti terzi (nella fattispecie i
235
responsabili delle Agenzie) non si ravvisano, alla luce del d.lgs. n. 58/98 e dei relativi regolamenti di
attuazione, elementi ostativi.
Si segnala, con l'occasione, l'estrema labilità della distinzione tra l'attività di introduzione sopra
descritta e l'attività di offerta fuori sede. Distinzione che dovrebbe comunque valutarsi, di volta in
volta, sulla base dei concreti comportamenti posti in essere.
A tale ultimo proposito particolare attenzione dovrà essere prestata alle modalità di determinazione
del compenso da assegnare ai responsabili delle Agenzie; nel senso che, come peraltro espresso
nella Vostra nota del 24 giugno 1997, la Sim dovrà adottare un sistema di remunerazione che
chiaramente evidenzi la mancanza di collegamento tra l'attività di questi e quella dei promotori
finanziari.
Si segnala, inoltre, l'esigenza di mantenere debitamente separati i diversi ambiti di attività svolta, così
da garantire in via permanente la necessaria trasparenza informativa ed operativa nei confronti del
pubblico.
Infine, nel prendere atto che, come evidenziato nella richiesta di parere, "i soggetti che supportano la
supervisione della rete dei promotori, dovranno essere, a loro volta, sottoposti alle forme di controllo
previste dai regolamenti per gli intermediari", si evidenzia che comunque la supervisione dei
promotori resta di esclusiva competenza e responsabilità della Sim.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
______________________
1.
Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
2.
Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
236
Comunicazione n. DI/98069882 del 27−8−1998
inviata alla società di intermediazione mobiliare ...
Oggetto: Risposta al quesito inoltrato con nota del ...: chiarimenti in ordine alla possibilità di
instaurare rapporti di presentazione con soggetti terzi
Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta ... Sim ha chiesto di conoscere Ia validità e la
permanenza degli orientamenti delle Com. n. BOR/RM/94002407 del 15.3.1994( 1 ) e n.
DAL/RM/96006186 del 25.6.1996 (2).
E ciò in quanto, codesta SIM intenderebbe instaurare un rapporto di "presentazione clientela" con un
soggetto terzo, persona fisica, secondo le modalità di seguito sintetizzate:
− il terzo, su base occasionale, svolgerebbe attività di mera enunciazione dei pregi
della Società e/o dei suoi funzionari e/o promotori finanziari; mera segnalazione ai
potenziali clienti della denominazione sociale, presentandoli eventualmente ai
funzionari e/o promotori finanziari della Società;
− laddove il contatto sia andato a buon fine con la conclusione di un rapporto di
prestazione di servizi di investimento tra il cliente e la Società, al terzo verrà
corrisposto un compenso con periodicità variabile, ad esclusivo carico della Società;
− viene esclusa da parte del terzo la possibilità di ogni attività promozionale o
contrattuale, neppure di tipo meramente propedeutico, attività queste che, unitamente
alla continuazione del rapporto, verranno svolte dalla Società, dai suoi funzionari e/o
promotori finanziari.
Al riguardo, si conferma che, come riportato nelle Comunicazioni Consob sopra citate circa un
prospettato servizio "di introduzione della clientela", "l'attività consistente nella mera segnalazione
della denomina one e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione
dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e
nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati" non rappresenta
un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare.
Peraltro, nelle medesime comunicazioni si rileva che ove alla descritta attività si affiancasse il
sostanziale esercizio di una qualche attività promozionale in ordine ai servizi prestati dalla Sim (per
esempio, illustrandone i contenuti, o descrivendone qualità o caratteristiche) troverebbero
applicazione i rimedi previsti dalla legge. In particolare, si ricorda che l'esercizio abusivo dell'attività di
promotore finanziario è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ai sensi dell'art. 166,
comma 2, del d.lgs. n. 58/98, mentre il mancato utilizzo per l'offerta fuori sede di promotori finanziari,
disposto nell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire cinquanta milioni, ai sensi dell'art. 190 del medesimo decreto.
Si segnala, con l'occasione, l'estrema labilità della distinzione tra l'attività di introduzione sopra
descritta e l'attività di offerta fuori sede. Distinzione che dovrebbe comunque valutarsi, di volta in
volta, sulla base dei concreti comportamenti posti in essere.
237
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
__________________________
1.
Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
2.
Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
238
Comunicazione n. DI/98021215 del 23−3−1998
inviata all'Anasf, all'Abi, all'Assoreti, all'Assosim, all'Assofiduciaria, all'Assogestioni, alla Feder.
Pr.O.M.M., e alle commissioni regionali
Oggetto: Decreto del Ministro del Tesoro 30 giugno 1997, n. 322. Questioni interpretative ed
applicative
Con il decreto del Ministro del Tesoro del 30 giugno 1997, n. 322(1) , pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale − Serie Generale n. 223 − del 24 settembre 1997, emanato ai sensi dell'art. 23, comma 5,
del d.lgs. n. 415/1996 e recante le "norme sulle condizioni di ammissibilità all'Albo unico nazionale
dei promotori finanziari", sono stati determinati i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari
per l'iscrizione all'albo in discorso.
Si rileva, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del regolamento n.
10629/1997(2), le Commissioni Regionali svolgono, tra l'altro, l'istruttoria preordinata alle iscrizioni
all'Albo dei promotori finanziari e che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello stesso regolamento,
l'iscrizione all'Albo è deliberata dalla CONSOB.
Ne deriva che le domande di coloro i quali intendono ottenere l'iscrizione "di diritto" all'Albo dei
promotori finanziari, secondo le disposizioni del decreto ministeriale, devono essere presentate
presso le Commissioni Regionali competenti, le quali svolgeranno la relativa istruttoria al fine di
accertare l'effettivo possesso dei requisiti, al termine della quale inoltreranno la proposta di iscrizione
alla CONSOB.
[...omissis...]
Per quanto concerne invece i requisiti di professionalità, oltre alla necessità che l'istante possieda un
titolo di studio "non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di
corso di durata quinquennale, o un titolo estero equipollente", il decreto dispone che, ai fini
dell'iscrizione, occorre superare una prova valutativa indetta secondo modalità stabilite dalla
CONSOB e, al contempo, esonera dal sostenimento della prova medesima coloro che "risultino in
possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla CONSOB" sulla base dei criteri valutativi
individuati dallo stesso decreto.
I criteri valutativi in discorso − stabiliti dall'art. 3 del decreto in oggetto − si riferiscono all'esperienza
professionale maturata dal soggetto istante nello svolgimento di una delle seguenti attività:
a) agente di cambio iscritto al ruolo unico o al ruolo speciale, tenuti dal Ministero del Tesoro;
b) negoziatore abilitato ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
c) funzionario di banca addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo
n. 415/1996 o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero
personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della
stessa, addetto ad uno dei predetti settori di attività autorizzate;
239
d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del
decreto legislativo n. 415/1996, ovvero personale preposto ad una unità operativa, o comunque
responsabile della stessa, di un settore di attività autorizzate si sensi del decreto legislativo n.
415/1996, ovvero responsabile del controllo interno.
Con riferimento alle attività di cui alle lettere c) e d), il comma 2 dello stesso art. 3 del decreto
stabilisce che le medesime "devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo
complessivamente pari ad almeno tre anni"; il comma 3 dello stesso articolo prevede che i soggetti
istanti, per dimostrare il possesso dei requisiti professionali sopra indicati, devono produrre una
"dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale è stata svolta
l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato
addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento".
Si può osservare, dunque, con riferimento ai sopra indicati requisiti prescritti alle lettere a) e b), del
comma 1, dell'art. 3, del decreto, che è necessario esclusivamente l'accertamento dell'iscrizione del
soggetto istante al ruolo unico o al ruolo speciale degli agenti di cambio ovvero all'elenco dei
negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991.
A tal fine è necessario che colui che richiede l'iscrizione all'Albo, per attestare il possesso del
suddetto requisito di professionalità, fornisca i necessari e specifici riferimenti in base ai quali sia
agevole verificare, in sede di esame della documentazione prescritta, che l'istante sia iscritto, ovvero
sia stato iscritto ad uno degli elenchi sopra menzionati.
Al riguardo, la CONSOB provvederà, al fine di consentire la suddetta verifica, a trasmettere alle
Commissioni Regionali gli elenchi degli agenti di cambio iscritti al ruolo unico o al ruolo speciale
ovvero dei negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991.
Per quanto concerne invece i requisiti di cui alle lettere c) e d) del decreto, si rileva che il requisito
professionale idoneo a consentire l'iscrizione all'Albo deve essere ricollegato alla qualifica di
funzionario ovvero, qualora l'istante non appartenga alla carriera direttiva, è necessario che il
medesimo sia preposto ovvero sia stato preposto ad una dipendenza o ad una unità operativa o
comunque responsabile della stessa.
La professionalità rilevante ai fini dell'iscrizione in discorso si deve ritenere collegata allo svolgimento
di una delle attività inerenti ai servizi di investimento indicati dal Decreto Legislativo n. 415/1996 e
non già di una delle attività accessorie previste dallo stesso Decreto Legislativo, conformemente del
resto all'orientamento espresso dallo stesso Ministero del Tesoro.
Inoltre, si ritiene che l'espressione "unità operativa" possa essere interpretata in senso ampio, sia da
un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie articolazioni
organizzative nelle quali sono suddivise sia le banche che le imprese di investimento.
Per la dimostrazione dei predetti requisiti, la dichiarazione autenticata di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto, deve indicare in modo specifico le mansioni del soggetto istante − individuate in relazione
alle attività previste dal decreto − e le funzioni dello stesso in rapporto alla struttura organizzativa
della banca o della società presso la quale il richiedente l'iscrizione svolge ovvero abbia svolto
l'attività.
240
Per quanto poi più specificamente concerne la lettera c), dell'art. 3, del decreto in discorso, si
osserva che l'espressione "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" può essere intesa
non in senso restrittivo, bensì in senso ampio, includendo non solo gli strumenti finanziari previsti
dall'art. 1, del d.lgs. n. 415/1996, bensì anche "gli altri prodotti finanziari della banca ad essi
assimilabili".
Per l'individuazione del concetto di "prodotti finanziari" occorre far riferimento all'art. 1, comma 1,
lettera u), del "Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari", emanato in data
24.2.1998, il quale li definisce come "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di
natura finanziaria"; con la conseguenza che devono ricomprendersi nella definizione i prodotti
finanziari "di raccolta" e non anche quelli "di erogazione".
Si osserva, inoltre, che il comma 2, dell'art. 3, del decreto, nello stabilire che il periodo di svolgimento
dell'attività di cui alle lettere c) e d), deve essere "pari ad almeno tre anni", non sembra abbia
disposto altresì la necessità che lo svolgimento sia stato continuativo; pertanto, al fine di consentire
la verifica del predetto requisito, l'istante deve dimostrare, con la dichiarazione rilasciata al medesimo
dal legale rappresentante − di cui al comma 3 dello stesso articolo − di aver svolto una (o più) delle
attività indicate alle lettere c) e d) dell'art. 3, del decreto, per un periodo che, seppure non
continuativo, sia stato pari complessivamente ad almeno tre anni.
Si rileva, infine, che poiché potrà esservi la necessità di esaminare alcune situazioni di non agevole
soluzione per l'estrema varietà delle fattispecie in concreto verificabili, si sottolinea l'opportunità che
le Commissioni Regionali valutino, caso per caso, tali situazioni attraverso un'istruttoria che si
presenti quanto più possibile conforme alla ratio sottostante le citate disposizioni del decreto
ministeriale.
Resta ferma la disponibilità degli Uffici della CONSOB a fornire tutti i chiarimenti che si renderanno
necessari.
IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa−Schioppa
1. Ora sostituito dal decreto del Ministro del tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472.
2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99
del 30.4.1997 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce
integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni.
241
Comunicazione n. DI/98010251 del 12−2−1998
inviata al sig. ...
Oggetto: Promotori finanziari. Risposta a quesito
Con lettera pervenuta in data ..., la S.V. ha chiesto chiarimenti circa l'eventuale incompatibilità, ai
sensi dell'art. 21, lett. f), del reg. n. 10629(1), tra l'attività di promotore finanziario e la prestazione di
un servizio di recupero crediti svolta, attraverso un contratto d'opera, per conto di una società, non
individuata, che svolge l'attività di recupero crediti per conto di un gruppo bancario.
Si precisa, al riguardo, che, in linea di principio, non si ravvisano cause di incompatibilità tra l'attività
di promotore di servizi finanziari e l'attività di recupero crediti.
Peraltro, nel caso di specie, occorre verificare se la Società per cui Ella opera offra anch'essa un
servizio di recupero crediti, nel qual caso potrebbe effettivamente sussistere un conflitto di interessi
nell'ambito dell'esercizio coordinato delle due attività in esame.
La S.V. ha altresì richiesto indicazioni più precise circa le altre attività incompatibili con l'attività di
promotore finanziario, oltre a quelle tassativamente previste dal citato art. 21 del reg. n. 10629(1).
In proposito, si ribadisce l'orientamento già espresso dalla scrivente con la Comunicazione n.
DAL/RM/97005841 del 3 luglio 1997, secondo cui la disposizione di cui all'art. 21, lett. f), del suddetto
regolamento(1) − in tema di ulteriori casi di incompatibilità con l'attività di promotore − è generica in
quanto la ratio di tale norma è volta a garantire l'adattabilità del sistema, nell'ottica della migliore
tutela del pubblico risparmio, a fattispecie non ancora mature nella prassi degli operatori, che
potrebbero apparire in grado di compromettere il regolare svolgimento dell'attività tipica dei
promotori. Di conseguenza, non è possibile circoscrivere e precisare a priori, aldilà del principio
guida ivi enucleato, la portata applicativa della norma in esame. Pertanto, l'individuazione delle
attività suscettibili di ricadere nell'ambito della norma in esame è rimessa ad una valutazione da
effettuare, di volta in volta, con riguardo alle peculiarità del caso concreto.
Luigi Capitani
CONSOB
Fabrizio Tedeschi
1. Ora art. 94, reg. n. 11522/98.
242
Comunicazione n. DAL/97013051 del 17−12−1997
inviata al sig. ...
Oggetto: Incompatibilità dei promotori finanziari − Quesito
Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale la S.V., promotore finanziario di una Sim
appartenente al gruppo ..., ha rappresentato di essere venuta in contatto, nel corso della propria
attività, "con funzionari di una compagnia di assicurazione operante, fra l'altro, nell'ambito del ramo
cauzioni, nel settore della cessione del quinto degli stipendi" e di essersi adoperata, su richiesta di
tali funzionari, al fine di mettere in contatto la compagnia medesima con la ..., "per la concessione di
un plafond di finanziamento da utilizzare nell'ambito dell'attività di cessione del quinto dello
stipendio".
Avendo, successivamente, ricevuto dai medesimi funzionari la richiesta di "procurare alla compagnia
altri contatti con altri istituti bancari per la concessione di ulteriori plafond" di finanziamento, la S.V.
ha domandato se lo svolgimento di tale attività le sia consentito dalla normativa concernente l'attività
dei promotori finanziari.
Come noto, l'attività di promotore finanziario non preclude, in linea generale, lo svolgimento di attività
diverse, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 21 del regolamento Consob n. 10629/1997(1) che
elenca alcune ipotesi di incompatibilità, fra le quali, per quanto qui interessa, quella relativa ad "ogni
ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto" con l'ordinato di svolgimento, appunto,
dell'attività di promotore (lett. f); occorre verificare, pertanto, se l'incarico che la S.V. intenderebbe
espletare, nell'interesse della compagnia di assicurazione, presenti caratteri tali da rientrare
nell'ambito applicativo di questa disposizione preclusiva.
Al riguardo, considerato che le due attività in questione, diverse sotto il profilo sia dell'oggetto che dei
soggetti coinvolti, non sembrano presentare potenziali profili di contrasto, è parere della scrivente
che la disposizione richiamata non trovi applicazione al caso in esame.
Si ritiene, pertanto, che lo svolgimento da parte della S.V. dell'attività oggetto del quesito non incontri
ostacoli nell'ordinamento mobiliare, al cui esame − si rammenta − sono circoscritte le considerazioni
della scrivente, dalle competenze della quale esula la ricognizione delle norme di altri ordinamenti di
settore.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
1. Ora art. 94, reg. n. 11522/98.
243
Comunicazione n. DAL/97013052 del 17−12−1997
inviata al sig. ...
Oggetto: Quesito in materia di promotori finanziari
Si fa riferimento alla lettera pervenuta alla scrivente il ..., con la quale la S.V.,
promotore finanziario, ha domandato se:
− ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. d) ed f), del D.Lgs. n. 415/1996(1), per attività di
consulenza debba intendersi "qualsiasi attività finalizzata alla descrizione dei rischi
e dei vantaggi di qualsiasi natura presenti direttamente e indirettamente in ogni
operazione nei confronti della quale è finalizzata la consulenza ..., presupponendo
che è lasciato alla controparte l'onere di ogni decisione finale";
− ad "un soggetto iscritto all'albo dei promotori finanziari, che non ha assunto alcun
incarico come promotore presso un intermediario" − situazione in cui la S.V. ha
dichiarato di trovarsi− sia consentito svolgere l'attività di consulenza di cui all'art. 1,
co. 4, lett. f) o quella di cui alla lettera d) dello stesso articolo del citato D.Lgs. n.
415/96(1) (d'ora in poi "decreto").
L'attività di consulenza di cui all'art. 1, co. 4, lett. f), del decreto(1) − si precisa −
consiste propriamente nella fornitura di indicazioni utili perché il cliente possa
effettuare scelte di investimento in strumenti finanziari, avendo cura di consigliare al
cliente medesimo le operazioni più adeguate in relazione alla sua situazione
economica e ai suoi obiettivi di investimento.
L'esercizio di tale attività è inibito ai promotori finanziari ai sensi dell'art. 21, lett. a),
del regolamento n. 10629/97(2), "salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del
soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale (il promotore) opera o di
altro soggetto appartenente al medesimo gruppo".
Tale incompatibilità deve ritenersi sussistente anche qualora il promotore non abbia
ancora assunto alcun incarico presso un intermediario, in quanto discendente dallo
stesso status di promotore. L'acquisizione di quest'ultimo, attraverso l'iscrizione al
relativo albo, è fonte di situazioni giuridiche soggettive (attive e) passive che
permangono in capo al soggetto fino a quando egli conservi lo status medesimo; è,
appunto, nei termini, di preclusioni connesse allo specifico status di promotore,
indipendentemente dall'effettivo esercizio della relativa attività, che vanno
inquadrate le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 21 del regolamento n.
244
10629/97(2).
Dalla attività di consulenza appena esaminata si differenzia la consulenza in materia
di finanza d'impresa, di cui all'art. 1, co. 4, lett. d), del decreto(3), liberamente
esercitabile dal promotore finanziario − al di fuori delle proprie eventuali funzioni
tipiche ed esclusivamente a titolo personale − in quanto attività non rientrante in
alcuna delle specifiche previsioni di incompatibilità dell'art. 21, lett. a)−e), del
menzionato regolamento né, a parere della scrivente, in quella generale relativa ad
ogni incarico o attività che si ponga in grave contrasto con l'ordinato svolgimento
dell'attività di promotore (lett. f) dello stesso articolo).
Con successiva nota del ..., la S.V. ha integrato il quesito, precisando che l'attività
che intenderebbe svolgere consiste in una attività di "informazione" avente ad
oggetto gli aspetti tecnici, normativi e fiscali ed elaborazioni statistiche
relativamente, tra l'altro, alle tendenze speculative dei principali mercati finanziari,
allo stato dell'economia dei paesi emergenti e non, alle caratteristiche degli
strumenti di investimento, dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati
da banche e imprese di investimento nonché alle caratteristiche di "qualsiasi altro
rapporto contrattuale a cui possono avere accesso enti e persone fisiche tramite
banche, imprese di investimento, società assicurative e del credito in genere".
In proposito, si osserva che l'attività prospettata, in quanto avente carattere
meramente informativo, non è riservata a soggetti specifici e può ritenersi
liberamente esercitabile dai promotori finanziari; qualora, peraltro, (e nella misura in
cui) detta attività si estendesse fino a comprendere anche la fornitura di consigli
personalizzati in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, elaborati in
considerazione della situazione e delle concrete necessità dei singoli clienti, essa
integrerebbe l'attività di consulenza di cui all'art. 1, co. 4, lett. f), del decreto(4), come
tale preclusa ai promotori finanziari a termini del ricordato art. 21, lett. a), del
regolamento n. 10629/97(5).
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
1. Ora art. 1, co. 6, lett. d) e f), D.Lgs. n. 58/98.
2. La comunicazione Consob del 21.12.1998, n. 98096957, ha modificato tale
principio stabilendo che non sussiste incompatibilità qualora il promotore non operi
per conto di alcun soggetto abilitato all'offerta fuori sede
2. Ora art. 94, co. 1, lett. a), reg. n. 11522/98.
245
3. Ora art. 1, co. 6, lett. d) e f), D.Lgs. n. 58/98.
4. Ora art. 94, co. 1, lett. a), reg. n. 11522/98.
246
Comunicazione n. DAL/97013053 del 17−12−1997
inviata alla Commissione dell'Emilia Romagna per l'albo dei promotori finanziari
Oggetto: Quesito concernente l'obbligo di comunicare i luoghi di conservazione della
documentazione, di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento n. 10629/97
Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale codesta Commissione regionale ha trasmesso alla
scrivente una richiesta di parere inoltratale dal ..., concernente la conformità alla disciplina
regolamentare del testo di una dichiarazione che ogni promotore della banca è stato invitato a
compilare ed inviare alla competente Commissione regionale, in adempimento dell'obbligo sancito
dalla disposizione in oggetto.
Dalla suddetta dichiarazione risulta che:
− la documentazione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), b) e c), del regolamento n.
10629/97(1) viene conservata presso la "dipendenza del ... che detiene la titolarità del
rapporto col cliente", senza ulteriori specificazioni;
− la documentazione di cui alla lett. d) dello stesso articolo viene conservata presso il
domicilio del promotore ovvero nella dipendenza del ... presso la quale il promotore sta
svolgendo la sua attività prevalente, con espressa indicazione della località e
dell'indirizzo della dipendenza medesima;
− la documentazione di cui alla lett. e)(2) della disposizione richiamata viene conservata
presso il domicilio del promotore.
In proposito, si osserva come la comunicazione testé riassunta non soddisfi pienamente le finalità
insite nella disposizione di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento n. 10629/97(3) nella parte
in cui, facendo generico riferimento alla dipendenza titolare del rapporto col cliente, senza precisare
quale essa sia e dove sia ubicata, non consente di conoscere, senza ulteriori richieste, l'esatto luogo
di tenuta di una consistente parte della documentazione.
Si consideri, al riguardo, che la disposizione in parola − come pure quella dell'art. 24 dello stesso
regolamento, che impone la conservazione della documentazione, stabilendone anche le modalità −
si pone in connessione con l'attribuzione alla Consob, nei confronti dei promotori finanziari, di uno
specifico potere di ispezione (art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 415/1996(4)), del quale mira a garantire
l'effettivo e tempestivo esercizio; il sistema delineato nella lettera in riscontro potrebbe, viceversa,
comportare un rallentamento nello svolgimento delle funzioni di vigilanza di questa Commissione.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la scrivente ritiene che la comunicazione esaminata debba
essere opportunamente modificata, in modo che dalla stessa siano direttamente desumibili i luoghi
(nella fattispecie, le dipendenze) in cui viene conservata la documentazione.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
1. Ora art. 97, co. 1, lett. a) e b), reg. n. 11522/98.
247
2. Ora art. 97, co. 1, lett. c), reg. n. 11522/98.
3. Ora art. 85, reg. n. 11522/98.
4. Ora art. 31, co. 7, D.Lgs. n. 58/98.
248
Comunicazione n. DAL/97013054 del 17−12−1997
inviata alla Euroforex s.p.a.
Oggetto: Quesito sulla promozione di servizi di intermediazione in cambi
Con lettera del ... u. s. (prot. n. ...), codesta società − iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
d.lgs. n. 385/1993 ed autorizzata ad esercitare l'attività di intermediazione in cambi − ha chiesto se la
disciplina introdotta dal d.lgs. n. 415/1996(1) consenta di avvalersi, ai fini della promozione del relativo
servizio, di soggetti iscritti all'albo unico nazionale dei promotori finanziari.
Ritiene la scrivente che l'incarico di cui si ipotizza l'affidamento non rientri tra quelli incompatibili con
l'attività di promotore ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 10629/1997(2).
Ciò, peraltro, a condizione che i soggetti incaricati mantengano diligentemente separati gli ambiti di
operatività che qui rilevano (in particolare, astenendosi dal rappresentare la propria qualità di
promotore nella offerta del servizio di intermediazione in cambi), così da assicurare la necessaria
trasparenza nei confronti del pubblico.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
1. D.Lgs. n. 58/98.
2. Reg. n. 11552/98, art. 94.
249
Comunicazione n. DAL/97011813 del 25−11−1997
inviata al sig. ...
Oggetto: Art. 21 del regolamento n. 10629/1997 − Quesito
Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale la S.V., promotore finanziario − traendo spunto
dall'articolo pubblicato su un quotidiano, nel quale, a proposito delle incompatibilità previste dalla
disposizione in oggetto, si menzionava il "divieto di assumere incarichi presso un'altra società"− ha
chiesto alla scrivente se debba considerarsi incompatibile con la sua iscrizione all'albo dei promotori
finanziari l'assunzione della carica di amministratore unico di una società a responsabilità limitata,
che intenderebbe costituire col seguente oggetto sociale:
" a) attività di ricerche di mercato, in particolare rivolta alla ricerca e selezione di
potenziali clienti;
b) realizzazione di interviste e sondaggi effettuate mediante colloqui telefonici;
c) attività di consulenza in materia di marketing;
d) attività di ricerca, selezione e formazione del personale;
e) organizzazione di seminari, convegni e meeting;
f) attività di intermediazione e di procacciamento di clienti nel settore commerciale, con
esclusione espressa di quella riservata a professionisti iscritti in albi appositi di
categoria;
g) organizzazione delle attività di promozione delle vendite e dell'immagine delle
imprese e delle attività commerciali in genere".
La S.V. ha precisato, nella lettera, che "nell'atto costitutivo verrebbe evidenziata l'esclusione
dall'oggetto sociale delle attività regolate dalla legge n. 1/91 (e successive modificazioni), nonché dal
D.Lgs. n. 415/96".
Come la scrivente ha chiarito in più occasioni, l'attività di promotore finanziario non preclude, in linea
di principio, lo svolgimento di attività diverse, salvo che queste siano con essa incompatibili.
L'art. 21 del regolamento n. 10629/1997(1) individua, al riguardo, alcune ipotesi specifiche di
incompatibilità (lettere a, b, c, d ed e) a nessuna delle quali, peraltro, è riconducibile la fattispecie
prospettata dalla S.V.; potrebbe invece acquistare rilievo, nel caso di specie, la generale previsione
di incompatibilità, di cui alla lettera dello stesso articolo, relativa ad "ogni ulteriore incarico o attività
che si ponga in grave contrasto" con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore. Alla luce di tale
previsione, pertanto, deve essere affrontato il quesito in esame.
In proposito, la scrivente ritiene che l'assunzione della descritta carica sociale, di per sé considerata,
non rientri, in linea di principio, nell'ambito di applicazione della disposizione richiamata.
250
Considerato, peraltro, che l'attività della costituenda società sarebbe, nella sostanza, riferibile
prevalentemente alla S.V. − in ragione della sua posizione di amministratore unico nonché, per
quanto è dato desumere, di unico socio, oltre a sua moglie − si osserva come potenziali profili di
grave contrasto potrebbero ravvisarsi nel caso in cui l'attività della società medesima (in particolare
quella "di ricerca e selezione di potenziali clienti", "di promozione delle vendite e dell'immagine delle
imprese e delle attività commerciali in genere" e "di procacciamento di clienti nel settore
commerciale") avesse ad oggetto prodotti finanziari (diversi dagli strumenti di cui all'art. 1, comma 1,
del D.Lgs. n. 415/1996) alla promozione e al collocamento dei quali sia, in ipotesi, autorizzata (ex art.
15, comma 3, del regolamento n. 5386/1991(2)) la Sim per la quale la S.V. opera in qualità di
promotore.
Con riguardo a tale evenienza, si richiamano le considerazioni formulate dalla scrivente in ordine
all'ipotesi (alla quale quella ora delineata sarebbe assimilabile) del promotore finanziario che svolga,
parallelamente, l'attività di agente assicurativo: in merito, la scrivente ha precisato più volte come
l'operatore in questione debba astenersi dal promuovere o collocare, in qualità di agente, prodotti
assicurativi eventualmente offerti anche dalla Sim per la quale svolge la propria attività di promotore
(cfr. le comunicazioni BOR/RM/93002981, 20.4.1993(3) e BOR/RM/93011079, 30.12.93(4)).
Per le ragioni esposte, è parere della scrivente che la S.V. possa assumere la carica di
amministratore unico, delineata nella lettera in riscontro, senza incorrere nella incompatibilità di cui
all'art. 21, lett. f) del regolamento n. 10629/1997, alla tassativa condizione che l'attività della società
in parola non assuma caratteri che la rendano suscettibile di interferire, nel senso indicato, con
l'attività della Sim.
IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa−Schioppa
1. Ora art. 94, reg. n. 11522/98.
2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25.7.1991 ed altresi', in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale
n. 3/91 del 24.9.11991. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi delibera n. 6003 del
25.2.1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 9.3.1992 ed, altresi', in
CONSOB, Bollettino mensile n. 2, febbraio 1992, pagg. 61−70, delibere nn. 6165 e 6166 del
13.5.1992 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'1.6.1992 ed, altresi', in
CONSOB, Bollettino mensile n. 5, maggio 1992, rispettivamente a pagg. 19−20 e 20−21; la delibera
n. 6431 del 26.8.1992 pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 208 del 4.9.1992 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1992, pagg. 82−83; la
delibera n. 6645 dell'1.12.1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291
dell'11.12.1992 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1992, pagg. 11−12; la
delibera n. 7018 del 27.4.1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105
dell'1.5.1993 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 4, aprile 1993, pagg. 143−147; la delibera
n. 7329 del 18.8.1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 26.8.1993 ed,
altresi', in CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1993, pagg. 90−92; la delibera n. 8973 del
2.1.1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 18.1.1995 ed, altresi', in
CONSOB, Bollettino mensile n. 1, gennaio 1995, pag. 8; la delibera n. 9209 dell'8.5.1995 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 117 del 22.5.1995 ed, altresi', in CONSOB, Bollettino
mensile n. 5, maggio 1995, pag. 9.
251
3. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
4. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
252
Comunicazione n. DAL/97007579 del 3−9−1997
inviata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
Oggetto: Art. 8, comma 2, regolamento n. 10629/1997 − Risposta a quesito
Con lettera del 2 giugno u.s., (...), codesta Camera di commercio ha chiesto chiarimenti circa
l'eventuale incompatibilità delle funzioni di sindaco revisore di una banca con la carica di presidente
di una commissione regionale per l'albo dei promotori; incompatibilità che codesta Camera
medesima tende a ritenere insussistente in ragione del carattere delle predette funzioni, "di controllo
e non di gestione".
Si fa presente, in proposito, che a norma dell'art. 8, comma 2, del regolamento n. 10629/1997 la
carica di presidente della commissione regionale o provinciale è incompatibile, oltre che con l'attività
di promotore, "con qualsiasi incarico" presso un soggetto abilitato all'offerta fuori sede. Considerata
l'ampiezza della formulazione adottata, l'interpretazione proposta nella lettera in riferimento non può,
pertanto, accogliersi.
IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa−Schioppa
253
Comunicazione n. DAL/97007324 del 21−8−1997
inviata alla banca ...
Oggetto: Regolamento n. 10629/ 1997 − Quesiti
Si fa riferimento alla lettera datata ..., con la quale codesta Banca ha posto due quesiti concernenti il
regolamento in oggetto.
Con il primo − relativo all'art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento(1) − codesta Banca ha chiesto se
i propri promotori, i quali "si avvalgono dei supporti logistici ed organizzativi interni ... per quanto
concerne la conservazione dei contratti conclusi", possano "indicare come luogo di conservazione
della documentazione la sede centrale della banca e non anche la singola dipendenza ove viene
materialmente conservato il contratto", facendo presente che sia la Consob che la Commissione
regionale competente potrebbero in qualsiasi momento ottenere dall'organismo centrale della banca
l'indicazione del luogo in cui la documentazione è depositata, così da poterne prendere visione.
Ciò allo scopo di evitare di "sottoporre il promotore − che svolge la sua attività per più dipendenze e,
quindi, deposita i contratti in più luoghi differenti− a quotidiani lavori di fotocopiatura ed a
frequentissime comunicazioni alla Commissione territoriale riguardanti la variazione della sua sede
fisica di lavoro".
In proposito, si osserva che il luogo comunicato alla Commissione regionale, in ottemperanza alla
disposizione in esame, deve essere quello in cui effettivamente viene conservata la documentazione,
conformemente a quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, dello stesso regolamento(2) ("Il promotore è
tenuto a conservare nei luoghi comunicati ... ").
Una diversa lettura delle due disposizioni richiamate non sembra possibile, giacché esse si pongono
in connessione con l'attribuzione alla Consob, nei confronti dei promotori finanziari, di uno specifico
potere di ispezione (art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 415/1996(3)), del quale mirano a garantire
l'effettivo e tempestivo esercizio; finalità questa che, a parere della scrivente, potrebbe non essere
pienamente soddisfatta dal sistema delineato nella lettera che si riscontra.
Si rappresenta poi, per chiarezza, che la necessità di fotocopiare la documentazione è prevista
dall'art. 24, comma 2, del regolamento n. 10629/1997(2) con riguardo alle ipotesi in cui gli originali
debbano essere trasmessi ad altri soggetti e, pertanto, non appare correlata alla comunicazione del
luogo di tenuta della documentazione stessa; e, ancora, che il regolamento in parola, mentre impone
di comunicare alle Commissioni regionali ogni eventuale variazione relativa alla residenza o al
soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale il promotore opera, non prevede alcuna
comunicazione in ordine alla sede fisica di lavoro del medesimo (con la quale, si precisa, non deve
necessariamente coincidere il luogo in cui viene conservata la documentazione).
[...omissis...]
IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa−Schioppa
1. Ora art. 85, reg. n. 11522/98.
254
2. Ora art. 97, reg. n. 11522/98.
3.Ora art. 31, co. 7, D.Lgs. n. 58/98.
255
Comunicazione n. DAL/97007124 del 18−8−1997
inviata allo studio legale ...
Oggetto: Promotori finanziari − Risposta a quesito
Con lettera del ..., codesto Studio legale ha posto un quesito sulla possibilità per un promotore
finanziario di svolgere, sulla base di una procura speciale conferitagli dai clienti di una Sim, una serie
di attività finalizzate, nel loro insieme, alla "verifica" della operatività realizzata dall'intermediario per
conto dei clienti stessi ed alla salvaguardia dei relativi diritti, chiedendo altresì indicazioni circa i criteri
di determinazione del compenso eventualmente spettante al promotore per l'espletamento
dell'incarico di specie. Per il caso di risposta negativa, codesto Studio ha inoltre chiesto di conoscere
le conseguenze cui rimarrebbe esposto il promotore assegnatario del riferito incarico.
Si osserva, in proposito, che la legge n. 1/1991 non prevedeva che l'attività di promotore dovesse
esercitarsi in via esclusiva, né attribuiva a questa Commissione il potere di fissare in sede
regolamentare ipotesi di incompatibilità con l'attività medesima. Peraltro, il quadro di riferimento è
significativamente mutato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 415/1996. In applicazione dell'art. 23,
comma 6, lett. c), del decreto(1), infatti, l'art. 21 del regolamento n. 10629/1997(2) stabilisce in capo ai
promotori una serie di incompatibilità specificamente individuate (lett. a−e), alle quali si affianca una
disposizione generale di "chiusura" (lett. f) volta a precludere ai promotori lo svolgimento di ogni
ulteriore incarico o attività che si ponga in grave conflitto con l'esercizio della attività loro tipicamente
devoluta.
Tale attività, come noto, dev'essere costantemente improntata ai criteri di correttezza, diligenza e
professionalità, in vista di tutelare l'interesse dei clienti e di assicurare, più in generale, il regolare
funzionamento del mercato.
Proprio nell'ottica della integrità del mercato si palesa, a parere della scrivente, lo strutturale
contrasto tra l'incarico prospettato ed il ruolo ricoperto dal promotore in quanto tale, cioè come
ausiliario di un soggetto in rapporto di concorrenza con quello il cui operato dovrebbe valutarsi. Ciò
consente di configurare, nella fattispecie, una ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 21, lett. f), del
citato regolamento.
Con riguardo alle conseguenze derivanti, per il promotore, dalla assunzione dell'incarico in parola, si
fa presente che l'art. 25 del regolamento n. 10629/1997(3) contempla, tra le violazioni punibili con la
sospensione dall'albo (ovvero, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, con la
radiazione o la sanzione pecuniaria da uno a cinquanta milioni di lire), il "temporaneo" esercizio di
attività o la "temporanea" assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'art. 21. L'eventuale
permanere della situazione di incompatibilità riscontrata a carico del promotore ne comporta, invece,
la cancellazione dall'albo ed il conseguente impedimento ad esservi reiscritto − nonostante la
rimozione dello stato incompatibile − prima del decorso di un quinquennio dalla data della delibera di
cancellazione.
IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa−Schioppa
1. Ora art. 31, D.Lgs. n. 58/98.
256
2. Ora art. 94, reg. n. 11522/98.
3. Ora art. 98, reg. n. 11522/98.
257
Comunicazione n. DAL/97005879 del 4−7−1997
inviata allo studio associato ...
Oggetto: Quesito in materia di incompatibilità dei promotori finanziari
Si fa riferimento alla lettera, qui pervenuta il ..., con la quale codesto Studio ha chiesto di sapere:
− se esistano impedimenti o incompatibilità che precludano l'assunzione, da parte di un
promotore finanziario operante per conto di una società di intermediazione mobiliare,
della carica di consigliere di amministrazione di una Banca di Credito Cooperativo;
− se il componente del consiglio di amministrazione di una Banca di Credito
Cooperativo possa ricevere dalla stessa banca il mandato per l'esercizio dell'attività di
promotore finanziario.
Quanto al primo quesito, si rammenta che − ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), del Regolamento
concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, approvato da questa Commissione con delibera
n. 10629 in data 8 aprile 1997(1) − l'attività di promotore finanziario è incompatibile con la qualità di
amministratore ... di un soggetto abilitato all'offerta fuori sede non appartenente al gruppo al quale
appartiene il soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera il promotore".
Poiché tutte le banche che prestano servizi di investimento sono abilitate all'offerta fuori sede,
quantomeno dei propri servizi, il promotore in questione potrà assumere la suddetta carica nel solo
caso in cui la banca di Credito Cooperativo appartenga allo stesso gruppo della Sim per conto della
quale egli opera.
Con riguardo al secondo quesito, nel confermare la generale ammissibilità della ipotesi ivi
contemplata, si richiama l'attenzione di codesto Studio su quanto precisato dalla scrivente, con
specifico riferimento alla figura dell'amministratore delegato, in ordine alla inammissibilità
dell'assunzione di tale carica da parte di un promotore finanziario, nella misura in cui ciò comporti la
coincidenza nel medesimo soggetto delle posizioni di "vigilante" e "vigilato" (cfr. comunicazione n.
BOR/RM/94004189 del 18 aprile 1994 ... ); tale inammissibilità si conferma, ora, alla luce dell'art. 21,
comma 1, lett. f, del citato regolamento(2) che sancisce espressamente l'incompatibilità dell'attività di
promotore con ogni incarico "che si ponga in grave contrasto" con l'ordinato svolgimento dell'attività
medesima, come avviene, a giudizio di questa Commissione, nel caso di specie.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
1. Ora art. 94, co. 1, lett. c), reg. n. 11522/98.
2. Ora art. 94, co. 1, lett. f), reg. n. 11522/98.
258
Comunicazione n. DAL/97005841 del 3−7−1997
inviata all'Assoreti
Oggetto: Regolamento n. 10629/1997 − Richieste di chiarimenti
Con riferimento alla lettera n. 252/97 del 12 maggio u.s. − con la quale codesta Associazione ha
avanzato proposte di modifica alla normativa regolamentare in oggetto e ha altresì formulato alcune
richieste di chiarimenti − si ringrazia per il contributo fornito e si trasmette in allegato una nota tecnica
che espone il punto di vista della scrivente sulle questioni prospettate.
p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
In via preliminare, si chiede di esplicitare se la normativa di nuova emanazione sia destinata a tutti i
promotori finanziari, "(...) indipendentemente dal soggetto per conto del quale operano, ossia a
prescindere dal fatto che il soggetto sia un OIC o un intermediario e, in tale ultimo caso, che sia o
meno autorizzato al servizio di collocamento". Nell'apparente opinione di codesta Associazione − che
qualifica l'offerta fuori sede come una "modalità del servizio di collocamento" − la locuzione "soggetti
abilitati all'offerta fuori sede", impiegata nel regolamento, risulterebbe infatti inidonea a
ricomprendere la totalità dei soggetti che nel vigente ordinamento possono avvalersi di promotori
finanziari.
Si osserva, in linea di massima, che le disposizioni recentemente adottate sono dirette a regolare il
comportamento, nei confronti sia degli investitori che degli organismi di vigilanza, dell'insieme dei
promotori attivi nel settore della "offerta fuori sede". Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 415/1996
("Offerta fuori sede")(1), detto termine designa globalmente fattispecie promozionali e di collocamento
unificate dalle comuni modalità di approccio nei riguardi della potenziale clientela (il cui carattere
"aggressivo" giustifica il ricorso all'opera di individui dotati di peculiari requisiti professionali), ma
diverse quanto alla tipologia del "prodotto" promosso e collocato ed ai presupposti che ne
legittimano, collateralmente, lo svolgimento. Così, i soggetti abilitati che devono avvalersi di
promotori finanziari nella offerta fuori sede non si identificano, sempre ed esclusivamente, con i
soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 3, lett. c)(2),
del decreto, come testimoniato, ad esempio, dalla disposizione che consente alle banche ed alle
imprese di investimento di offrire fuori sede i propri servizi (art. 22, comma 4, primo periodo(3)). Sulle
basi indicate, la definizione della offerta fuori sede − complessivamente considerata − in termini di
mera "modalità del servizio di collocamento" non sembra del tutto appropriata. Emerge con
evidenza, per converso, il valore omnicomprensivo della formula "soggetti abilitati alla offerta fuori
sede", che si riferisce appunto (come precisato nell'art. 2, lett. e), del regolamento(4)), ai "soggetti di
cui all'art. 22 del decreto", vale a dire a tutti gli operatori di volta in volta menzionati nei commi di cui
si compone tale articolo.
Ciò premesso in via generale, si sottolinea che gli obblighi derivanti dalle regole di condotta a diretto
carico dei promotori (imposti indifferentemente ad ogni appartenente alla categoria) vanno tenuti
distinti dalle prestazioni e dagli adempimenti che costoro pongono in essere "per conto" del soggetto
di appartenenza (al quale incombono e che ne devolve loro l'esecuzione), nell'ambito dello specifico
incarico ad essi conferito. Tali prestazioni e adempimenti possono infatti diversificarsi in relazione
alla qualità di tale soggetto ed al "tipo" di offerta fuori sede che questi sia abilitato, in conseguenza,
259
ad effettuare e risultano delimitati, con la tecnica del rinvio, dall'art. 20 del regolamento(5) ("I
promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni
disciplinanti la prestazione di servizi di investimento, sulla base e nei limiti dell'incarico loro
conferito"). Attualmente, in attesa che si completi il processo di attuazione delle norme del d.lgs. n.
415/1996, le "disposizioni disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento" che assumono
rilievo coincidono, precisamente, con quelle recate dagli artt. 9 ("Offerta dei propri servizi di
intermediazione"), 35 ("Offerta di valori mobiliari"), 36 ("Offerta di servizi di intermediazione mobiliare
di altri intermediari") e 37 ("Offerta di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari e dai servizi di
intermediazione mobiliare") del regolamento n. 8850/1994(6). A tale regolamento restano, peraltro,
estranee ipotesi di impiego dei promotori finanziari ammesse ex novo dal d.lgs. n. 415/1996, e
segnatamente quella ivi prevista dall'art. 22, comma 3, lett. b), che consente per la prima volta agli
organismi di investimento collettivo di offrire fuori sede, per il tramite di promotori finanziari, le quote
di partecipazione e le azioni di propria emissione. In proposito, si segnala che sono in corso di
elaborazione disposizioni regolamentari volte a specificare − secondo il modello già adottato per gli
intermediari − anche l'ambito di operatività dei promotori che agiscano su incarico di OIC.
Nella lettera che si riscontra si esprimono, poi, perplessità in ordine alla portata applicativa dell'art.
21, lettere a) ed f, del regolamento(7). La prima delle disposizioni in discorso stabilisce
l'incompatibilità della attività di promotore con l'esercizio della attività di consulenza in materia di
investimenti in strumenti finanziari, a meno che quest'ultima sia svolta "per conto del soggetto
abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera (il promotore) o di altro soggetto appartenente
al medesimo gruppo". Codesta Associazione ne chiede, quanto meno, una interpretazione restrittiva,
ritenendo che, "(...) per dare un senso al divieto, (...) debba essere chiaro che il promotore possa
svolgere l'attività di consulenza solo su incarico della società con cui ha già in essere un rapporto di
mandato in esclusiva".
Il tenore della disposizione, come sopra richiamata, non si presta ad interventi interpretativi del tipo
prospettato. Esso, infatti, manifesta l'inequivocabile intenzione di permettere al promotore di prestare
la predetta attività di consulenza anche in qualità di incaricato di soggetti diversi da quello abilitato
all'offerta fuori sede per cui opera, purché facenti parte del suo stesso gruppo. E' appena il caso di
osservare, del resto, che l'incarico in questione (avente ad oggetto la fornitura di consigli di
investimento senza limiti predeterminati circa gli strumenti finanziari da suggerire e caratterizzato
dalla sostanziale neutralità del consulente rispetto alla conclusione delle operazioni consigliate) non
comporta in alcun modo la possibilità, per il promotore, di promuovere e collocare direttamente, per
conto degli "altri" soggetti del gruppo che fossero intermediari mobiliari, i relativi prodotti finanziari;
come tale, non risulta pertanto in contrasto con il vincolo c.d. di "monomandato" discendente dall'art.
23, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 415/1996(8).
Per quanto concerne l'art. 21, lett. f), del regolamento − che dispone l'incompatibilità della attività di
promotore con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato
svolgimento − codesta Associazione chiede alla scrivente di delimitarne il campo di applicazione, al
fine di agevolarne l'osservanza da parte degli interessati.
Si fa presente che la "genericità" dell'enunciato in riferimento si giustifica con la natura della
corrispondente disposizione, concretante una norma di chiusura tesa a garantire l'adattabilità del
sistema − nell'ottica di una miglior tutela del pubblico risparmio − a fattispecie che, pur non censite in
dettaglio (ad esempio, perché non ricorrenti nella prassi degli operatori), dovessero apparire in grado
di compromettere in misura rilevante il regolare svolgimento della attività tipica dei promotori. Proprio
le caratteristiche della disposizione, dunque, impediscono di precisarne e circoscriverne a priori, al di
260
là del principio "guida" ivi enucleato, la portata applicativa. Di conseguenza, l'individuazione degli
incarichi e delle attività suscettibili di ricadere sotto il dominio della disposizione medesima deve
intendersi necessariamente subordinata ad una valutazione da effettuare, di volta in volta, con
riguardo alle peculiarità del caso concreto. Sul punto, in ogni caso, questa Commissione manifesta la
più ampia disponibilità − ora come in passato − ad esaminare le singole ipotesi operative che
dovessero sottoporsi alla sua attenzione, così da indirizzare in modo via via più puntuale la condotta
dei destinatari della norma.
[...omissis...]
Codesta Associazione chiede, altresì, chiarimenti in ordine alla inclusione dei mezzi di pagamento e
degli strumenti elencati nell'art. 23, comma 5(9), del regolamento tra i documenti sottoscritti
dall'investitore di cui deve rilasciarsi copia a quest'ultimo a norma dell'art. 23, comma 4(10), del
regolamento stesso; inclusione valutata "sproporzionata" − anche in ragione del fatto che della
consegna di detti mezzi e strumenti si dà atto nel contratto sottoscritto dall'investitore − e foriera di
notevoli complicazioni operative.
L'ampia formulazione della disposizione ultima citata la rende sicuramente comprensiva dei mezzi di
pagamento e degli strumenti finanziari di cui al richiamato art. 23, comma 5. Alla luce della
esperienza maturata nell'applicazione della previgente disciplina, l'estensione del citato obbligo
anche a tali documenti si palesa, peraltro, di indubbia utilità. Si noti, ad ogni buon conto, che
l'ordinamento non richiede, in via generale, la puntuale individuazione nei contratti dei mezzi di
pagamento e degli strumenti finanziari "tramitati" dal promotore finanziario (non di rado indicati, nei
moduli di sottoscrizione usualmente predisposti dagli operatori, mediante il generico riferimento alle
tipologie normativamente prescritte). A ciò si aggiunga che le operazioni alle quali corrisponde la
ricezione dei mezzi e degli strumenti in discorso non sono comunque suscettibili, talora, di trovare
riscontro in uno specifico documento contrattuale: si pensi, ad esempio, al caso in cui il promotore ne
curi la trasmissione a fronte di singoli ordini impartiti dall'investitore nell'ambito di un rapporto di
negoziazione. Quanto ai problemi di ordine pratico accennati da codesta Associazione, si precisa, in
ogni caso, che la consegna agli investitori della copia dei documenti in questione non deve essere
contestuale alla acquisizione degli stessi da parte del promotore, potendo avvenire anche
successivamente, purché entro un termine congruo.
Sempre con riguardo all'art. 23, comma 5, del regolamento(11), codesta Associazione chiede, poi,
quale significato debba attribuirsi alla disposizione che consente al promotore di ricevere
dall'investitore ordini di bonifico e documenti similari. Più in particolare, posto che "normalmente il
bonifico non prevede alcuna documentazione da consegnarsi al promotore" (il cliente dichiara di aver
effettuato il bonifico e la società riscontra la regolarità dell'operazione bancaria), si chiede, nella
lettera in riferimento, se la norma imponga la consegna al promotore di una documentazione
particolare attestante l'avvenuto bonifico.
La risposta al quesito è negativa. La disposizione in commento − lungi dal voler incidere sulle
modalità con le quali sono ordinariamente impartiti gli ordini di bonifico − tende a legittimare i
promotori, nelle ipotesi in cui ciò si riveli possibile e conveniente (si consideri, per esempio,
l'eventualità che il promotore operi per una banca della quale l'investitore sia correntista) ad
effettuare anche la trasmissione degli ordini di specie.
[...omissis...]
261
Per quanto concerne gli obblighi di conservazione della documentazione stabiliti dall'art. 24 del
regolamento(12), codesta Associazione commenta criticamente la mancata considerazione, nelle
norme relative, del caso di risoluzione del contratto in essere tra il promotore ed il soggetto che se ne
avvale. Tale evenienza − si sostiene nella lettera in esame − dovrebbe determinare la sottrazione
alla disponibilità del promotore dei documenti relativi agli investitori, che andrebbero custoditi presso
l'intermediario, "il quale garantirà l'accesso del promotore per legittime esigenze". Siffatta
interpretazione, ad avviso di codesta Associazione, sarebbe tra l'altro conforme alla disciplina recata
dalla legge n. 675/1996, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, che consentirebbe di individuare nel solo intermediario il "titolare" del trattamento dei
dati pertinenti agli investitori (vale a dire il soggetto competente ad assumere le decisioni circa le
modalità del medesimo, ivi compreso il profilo della sicurezza).
La riferita impostazione non può condividersi. Si sottolinea, in proposito, che le norme che
impongono ai promotori di conservare la documentazione rilevante per un quinquennio −
indipendentemente dalla sorte frattanto subita dal rapporto con il soggetto incaricante − si collocano
in stretta correlazione con l'art. 23, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. n. 415/1996(13), essendo
strumentali al più efficace esercizio dei "nuovi" poteri riconosciuti a questa Commissione nella
vigilanza sul comportamento tenuto, nel tempo, dai promotori finanziari, e segnatamente del potere
di effettuare ispezioni nei loro diretti confronti e di richiedere l'esibizione di documenti.
[...omissis...]
Quanto ai procedimenti sanzionatori a carico dei promotori finanziari, codesta Associazione chiede di
prevedere per la società "mandante", quale soggetto interessato, la possibilità di intervenire nei
procedimenti medesimi.
Si fa presente, al riguardo, che la materia della partecipazione ai procedimenti amministrativi è
disciplinata dalla legge n. 241/1990, ove si attribuisce la facoltà di intervenire a tutti i soggetti
portatori di interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale (art. 9); tali soggetti,
ove siano "individuati o facilmente individuabili", hanno anzi diritto, in linea di principio, a ricevere
notizia dell'avvio del procedimento (art. 7, comma l, secondo periodo). In ambedue i casi, coloro che
partecipano al procedimento hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento stesso
(salvo quanto previsto dall'art. 24, che detta i criteri in base ai quali l'accesso deve escludersi ovvero
subordinarsi alla verifica di date condizioni) e di presentare memorie scritte e documenti che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, se pertinenti all'oggetto del procedimento. Secondo il
prevalente orientamento di dottrina e giurisprudenza, il pregiudizio che rileva ai fini descritti deve
rappresentare una conseguenza immediata e diretta del provvedimento e consistere nella lesione di
un bene giuridicamente rilevante, anziché in qualunque evenienza fattualmente sfavorevole.
Ciò premesso, sarà impegno della scrivente, ove ne ricorrano i presupposti, curare la diligente
applicazione, rispetto ai procedimenti sanzionatori nei riguardi dei promotori, dei principi testé
sinteticamente rappresentati.
Codesta Associazione chiede, infine, chiarimenti in ordine alla consistenza dei compiti di natura
disciplinare demandati alle commissioni regionali e provinciali ed alle relative modalità di
esplicazione. Sul punto, si esprime particolare preoccupazione, nella lettera che si riscontra, per gli
oneri potenzialmente derivanti a carico dei promotori e delle società "mandanti" da eventuali carenze
di coordinamento e duplicazioni di compiti tra le commissioni stesse e la Consob, che non sarebbero
scongiurate dalle attuali previsioni regolamentari.
262
Ai fini della ricognizione richiesta, risultano sufficientemente esaurienti − a parere di questa
Commissione − le disposizioni recate dal regolamento, ed in particolare quelle ivi contenute negli artt.
4 e 13, comma 2(14). Contrariamente a quanto ritenuto da codesta Associazione, si esprime inoltre
l'avviso che la previsione di cui al penultimo comma del menzionato art. 4 ("Le commissioni
comunicano immediatamente alla Consob l'avvio delle istruttorie relative ai promotori e il loro esito,
trasmettendole la relativa documentazione di supporto unitamente alle proprie valutazioni") sia
idonea a contenere in misura adeguata i "rischi" sopra prospettati. Ciò non esclude, naturalmente, la
possibilità che questa Commissione emani, ad integrazione di quanto già stabilito in argomento, le
ulteriori disposizioni di carattere generale che dovessero rendersi opportune alla stregua della
esperienza applicativa.
1. Ora art. 30, D.Lgs. n. 58/98.
2. Ora art. 1, co. 5, lett. c), D.Lgs. n. 58/98.
3. Ora art. 30, co. 4, D.Lgs. n. 58/98.
4. Ora art.78, co. 1, lett. h), Reg. n. 11522/98.
5.Ora art. 93, Reg. n. 11522/98
6. Ora Reg. n. 11522/98.
7. Ora art. 94, co. 1, lett. a) e f), Reg. n. 11522/98.
8.Ora art. 31, co. 2, D.Lgs. n. 58/98
9. Ora art. 96, co. 6, Reg. n. 11522/98.
10. Ora art. 96, co. 5, Reg. n. 11522/98.
11.Ora art. 96, co. 6, Reg. n. 11522/98.
12.Ora art. 97, Reg. n. 11522/98.
13. Ora art. 31, co. 7, D.Lgs. n. 58/98.
14.L'art. 13 del Reg. n. 10629/97 è stato abrogato dal Reg. n. 11523/98.
263
Comunicazione n. DI/RM/97005493 del 20−6−1997
inviata alla Commissione Provinciale per l'Albo dei Promotori Finanziari di Bolzano
Oggetto: Risposta al quesito concernente la composizione della commissione dell'esame di
idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari
Con nota del 29 maggio u.s., codesta Commissione ha chiesto di conoscere se, in sede di prove
scritte dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, «sia sufficiente la
presenza della maggioranza dei membri effettivi (nel caso concreto 2 membri effettivi e il
vicepresidente su 3 membri effettivi)».
In proposito la scrivente ritiene, secondo l' orientamento già chiarito per quesiti analoghi (cfr. le
comunicazioni nn. 92000432 del 24 gennaio 1992(1) e 95007610 del 14 gennaio 1995(2)), che la
espressa previsione della nomina del membro supplente, prima contenuta nell'art. 3, comma 2, del
regolamento Consob n. 5388 del 2 luglio 1991(3) ed ora contenuta nell'art. 5, comma 3, del
regolamento Consob n.10629 dell'8 aprile 1997(4), trovi ragione nella natura di "collegio perfetto" che
si riconosce alle commissioni provinciali e regionali in discorso.
Nelle comunicazioni richiamate è stato osservato che in tali collegi la necessità della partecipazione
di tutti i componenti alla discussione e al processo deliberativo impedisce che, in caso di assenza di
uno dei membri, le sue funzioni possano essere svolte da un altro perché ne risulterebbe menomato
il quorum strutturale e quindi compromesso il necessario equilibrio fra le diverse componenti previste
dalla normativa regolamentare.
Infatti i membri delle Commissioni, in quanto designati da centri di riferimento di diversi interessi
economici, settoriali e istituzionali, devono essere presenti proprio al fine di favorire la tutela degli
interessi di cui sono singolarmente portatori.
Pertanto la sostituzione del membro effettivo con il supplente prevista, dalla disposizione di cui al
citato articolo 5, nei casi di assenza o impedimento del titolare è imposta dall'esigenza di conseguire
l'obiettivo suddetto e quindi di assicurare il corretto funzionamento dell'organo collegiale.
Ritiene quindi la scrivente che la commissione possa ritenersi validamente costituita, anche nella
veste di commissione esaminatrice, quando siano presenti tutti e tre i membri effettivi, eventualmente
sostituiti, in caso di impedimento di taluno di questi, dai rispettivi membri supplenti.
IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa−Schioppa
1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
2. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
3. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25.7.1991 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale
n. 3/91 del 24.9.1991. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi delibera n. 5635 del
3.12.1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 792 del 13.12.1991 ed, altresì, in
264
CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1991, pagg. 83−84; delibera n. 5948 del 28.1.1992
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 del 6.2.1992 ed, altresì, in CONSOB,
Bollettino mensile n. 1, gennaio 1992, pagg. 57−60; delibera n. 6359 del 22.7.1992 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 30.7.1992 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino mensile
n. 7 del luglio 1992, pagg. 73−75; delibera n. 7393 del 23.9.1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 229 del 29.9.1993 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino mensile n. 9 settembre
1993, pagg. 149−153.
4. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99
del 30.4.1997 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 4/97. La delibera n. 10629 sostituisce
integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni.
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Comunicazione n. DAL/RM/96011285 del 19−12−1996
inviata al sig. ...
Oggetto: Risposta a quesito
Con nota del ..., la S.V. ha chiesto a questa Commissione se "un promotore finanziario può aprire un
conto personale per i propri investimenti presso l'agente di cambio dove svolge l'attività di
mandatario", effettuando "compravendite di CCT, obbligazioni, titoli azionari, premi, options con il
proprio patrimonio personale sul proprio conto personale".
In proposito, la scrivente è dell'avviso che, in linea di principio, non sussistano ragioni impeditive alla
stipulazione, da parte di un promotore di servizi finanziari, di contratti di intermediazione in nome e
per conto proprio con l'agente di cambio presso il quale opera.
p. IL PRESIDENTE
Antonio Zurzolo
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Comunicazione n. DAL/RM/96006186 del 25−6−1996
inviata alla società di intermediazione mobiliare ......
Oggetto: Legge 2 gennaio 1991, n. 1 − Quesito
Con lettera del ......, codesta società ha comunicato l'intenzione di richiedere alla
scrivente l'autorizzazione per l'apertura di una sede secondaria, alla quale verrebbe
preposto come institore un soggetto iscritto all'albo dei promotori di servizi finanziari.
Tale soggetto, legato a codesta società da un rapporto di mandato, opererebbe
peraltro, nel contempo, quale collaboratore di uno studio associato di dottori
commercialisti ("per attività diverse da quelle oggetto di riserva per le Sim") dei cui
contatti professionali si servirebbe al fine di offrire i servizi di intermediazione
mobiliare prestati da codesta società medesima.
Ciò posto, si chiede nella lettera in riferimento:
1) se il compenso del predetto promotore finanziario possa essere dallo
stesso parzialmente ristornato a favore dello studio professionale, per
l'introduzione della clientela di cui sopra;
2) se la sede secondaria in parola possa essere fisicamente compresa
nell'ambito dei locali dello studio professionale, sulla base di un contratto
di sub−locazione a favore di codesta società, la quale curerebbe di
assicurarne la separazione rispetto agli altri uffici dello studio medesimo
(ad esempio, mediante apposito divisorio con accesso tramite tesserino
magnetico).
Con riguardo al primo dei quesiti proposti, si osserva che il prospettato, parziale
ristorno dei compensi spettanti al promotore per l'attività in precedenza illustrata non
si pone in contrasto, in linea di principio, con alcuna disposizione dell'ordinamento
mobiliare.
In argomento, tuttavia, giova effettuare talune precisazioni. La prima discende
direttamente dalla circostanza per cui, stando alle indicazioni fornite da codesta
società, il soggetto da preporre alla sede secondaria, provvisto della qualifica di
promotore finanziario, risulterebbe nella fattispecie operare in un ambito diverso da
quello nel quale i promotori finanziari esplicano tipicamente le proprie mansioni; egli,
infatti, affiancherebbe alla accennata collaborazione (per aspetti estranei alla
intermediazione mobiliare) con lo studio professionale in discorso l'attività
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consistente nella offerta dei servizi di codesta società presso la relativa sede
secondaria, della quale sarebbe − oltretutto − l'institore, esplicando le funzioni
gestorie che a tale ruolo si riconnettono.
Si rammenta, in proposito, che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del
regolamento n. 5388/1991, la Consob procede alla cancellazione del promotore
dall'albo unico nazionale in caso di mancato esercizio dell'attività, senza giustificato
motivo, per oltre un anno(1). Pertanto, il sistematico svolgimento, da parte del
soggetto in questione, delle sole attività in riferimento (che non coincidono ne' con
l'offerta di servizi di intermediazione mobiliare "fuori sede", ne' con la sollecitazione
del pubblico risparmio "fuori sede" di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 1/1991)
potrebbe in ipotesi determinare, ove protratto per oltre un anno, gli effetti stabiliti
dalla norma testé richiamata.
Un'ulteriore precisazione si rende, poi, necessaria per quanto attiene al "servizio"
che il ristorno in parola sarebbe diretto a remunerare in capo allo studio
professionale, sinteticamente definito come di "introduzione della clientela". Sul
punto, si fa presente che nell' offerta dei propri servizi effettuata in luogo diverso
dalla propria sede sociale o dalle proprie sedi secondarie (tale sarebbe, nella
fattispecie, quella eventualmente effettuata presso gli uffici dello studio
professionale vero e proprio) le Sim devono avvalersi esclusivamente dell'opera di
promotori di servizi finanziari. Peraltro, questa Commissione ha ritenuto (con
comunicazione n. BOR/RM/94002407 del 15.3.1994(2)) che non rappresenti
un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare l'attività consistente nella
mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario
autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza
svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse
dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati.
In tale ottica, qualora l'attività di "introduzione di clientela" che competerebbe allo
studio professionale dovesse in concreto risolversi nel fornire le sole indicazioni
appena specificate, la fattispecie non presenterebbe alcun profilo di contrasto con la
normativa di settore. Per converso, ove detto studio venisse ad affiancare alla
accennata opera di "presentazione" il sostanziale esercizio di una qualche attività
promozionale in ordine ai servizi prestati da codesta Sim (per esempio, illustrandone
i contenuti o descrivendone qualità e caratteristiche con riferimento alle specifiche
competenze tecnico−operative di codesta società), troverebbero applicazione tanto
il disposto dell'art. 5, comma 10, della legge n. 1/1991(3) (in virtù del quale l'esercizio
dell'attività di promotore di servizi finanziari da parte di soggetti non iscritti al relativo
albo e' sanzionato dalla norma penale di cui all'art. 14 della citata legge) che l'art. 5,
comma 2, della legge in parola(4) ("La società di intermediazione mobiliare che viola
le disposizioni di cui al comma 1, e' punita, per questo solo fatto e ferme restando le
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sanzioni previste dall'art. 13, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15
milioni a lire 100 milioni..."). Ciò, si sottolinea, quand'anche la predetta attività
promozionale risultasse limitata ad una fase prodromica alle trattative contrattuali
propriamente dette e la conclusione dei contratti di intermediazione rientrasse nei
compiti esclusivi del preposto alla sede secondaria.
Per quel che concerne il secondo dei quesiti proposti, ritiene la scrivente che nulla
osti all'attuazione di quanto ivi ipotizzato. Peraltro, poiché il soggetto che si
intenderebbe preporre alla sede secondaria localizzata all'interno dello studio
professionale effettuerebbe altresì, negli uffici dello studio medesimo adibiti
all'esercizio dell'attività professionale propriamente detta, prestazioni non
riconducibili a quelle disciplinate dall'ordinamento del settore mobiliare, si segnala
l'esigenza di mantenere debitamente separati i diversi ambiti di attività in riferimento,
così da garantire in via permanente la necessaria trasparenza informativa ed
operativa nei confronti del pubblico.
IL PRESIDENTE
Enzo Berlanda
1. L'attuale art. 92 (Cancellazioni dall'albo) del regolamento n. 11522/98 non
contiene più tale previsione.
2. Pubblicato/a nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
3. Ora art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 58/98.
4. Ora art. 190, co. 1, D.Lgs. n. 58/98.
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Comunicazione n. DAL/RM/95005130 del 16−6−1995
inviata alla commissione regionale del Piemonte per l'albo dei promotori di servizi finanziari
Oggetto: Albo ed attività dei promotori di servizi finanziari − Risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera del 27 marzo u.s., con la quale viene chiesto alla scrivente di esprimersi
in merito alla procedura adottata da codesta commissione regionale nella fattispecie di seguito
descritta.
Un promotore di servizi finanziari ha comunicato a codesta commissione regionale medesima la
variazione dell'intermediario per il quale opera, al fine di ottenere il rilascio del nuovo tesserino,
producendo allo scopo varia documentazione (dichiarazione della nuova società mandante con
indicazione della data di inizio del rapporto, lettera di dimissioni dalla precedente SIM e successiva
corrispondenza intrattenuta con quest'ultima in relazione alle vicende concernenti l'estinzione del
rapporto di agenzia).
Dall'esame della detta documentazione, è emerso che la SIM per la quale il promotore operava in
precedenza, non ha liberato lo stesso dall'obbligo contrattuale di prestare l'attività fino alla scadenza
del periodo di preavviso, in data successiva a quella di inizio del rapporto con la «nuova» SIM.
In presenza di tali circostanze, codesta commissione regionale ha chiesto se sia corretto procedere −
come ha fatto − al rilascio del tesserino recante l'indicazione della «nuova SIM» anche in assenza
della «liberatoria» da parte della precedente società mandante, ovvero se il tesserino possa essere
«rilasciato condizionato all'effettiva liberatoria».
Si precisa, al riguardo, che le commissioni regionali, in ipotesi quali quella prospettata, possono
senz'altro rilasciare al promotore di servizi finanziari il tesserino recante la variazione in argomento,
senza procedere ad ulteriori adempimenti, salvo quelli di rito.
Si osserva, infatti, che l'art. 12 comma 2, del regolamento n. 5388/1991(1), stabilisce unicamente che
«Gli iscritti all'albo (dei promotori di servizi finanziari) comunicano tempestivamente alle competenti
commissioni regionali, che ne danno comunicazione alla Consob, gli elementi informativi di cui all'art.
7, comma 2, lett. e), nonché ogni variazione di quelli prescritti dalle lettere a), c), ed e), dello stesso
articolo» (tra i quali, l'intermediario per il quale il promotore stesso svolge l'attività).
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del medesimo regolamento, inoltre, le commissioni regionali
«curano la consegna ai promotori di tesserino munito di fotografia − attestante gli estremi d'iscrizione
all'albo e riportante i dati anagrafici del promotore, l'intermediario per il quale opera, (...) − e
procedono al ritiro del tesserino medesimo nell'ipotesi di cessazione temporanea o definitiva
dell'attività».
Pertanto, nel caso in cui il promotore di servizi finanziari comunichi alla commissione regionale, ai
sensi del citato art. 12, comma 2, del regolamento n. 5388/1991, la variazione dell'intermediario per il
quale opera, nessuna disposizione impone alla commissione medesima di accertare che il rapporto
intercorrente tra la precedente SIM ed il promotore sia formalmente terminato, prima di rilasciare a
quest'ultimo il tesserino aggiornato.
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Del resto, la persistenza di vincoli contrattuali tra il promotore ed il precedente intermediario non
assume particolare rilievo in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, seconda parte, della
legge n. 1/1991, ai sensi delle quali l'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta
esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare.
Ai fini del rispetto di tali norme, infatti, ciò che rileva è lo svolgimento in concreto dell'attività
promozionale, e non la mera sussistenza di formali rapporti tra promotore ed intermediario, se non
resi operativi.
IL PRESIDENTE
Enzo Berlanda
____________
nota:
1. Ora art. 11, regolamento n. 10629/97, così come successivamente modificato e integrato.
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