SEGA A NASTRO Descrizione Macchina utilizzata per la lavorazione del legno, in particolare taglio di tavole, travicelli, travi ecc, e lavorazioni dei metalli, plexiglas. Principali elementi componenti: • Motore • Due volani (rispettivamente sopra e sotto il piano di lavoro) • Nastro • Lama di acciaio dentato • Portapezzi/appoggi Rischi per la sicurezza • Pericoli da contatti indiretti e diretti • Urti accidentali contro la parte dentata del nastro • Tagli, abrasioni causate dalle parti in movimento Rischi per la salute • Rumore • Polvere Misure di prevenzione • Verificare che l’impianto elettrico che alimenta la macchina sia dotato di interruttore magnetotermico, differenziale e di impianto di messa a terra • Verificare che la struttura della macchina sia collegata a terra • Verificare che i volani siano completamente protetti su tutto il contorno mediante apposita carteratura • Verificare che il tratto del nastro sia ridotto al quantitativo strettamente necessario per l’esecuzione dell’operazione agendo sulla regolazione della protezione mobile del nastro stesso posta tra il volano superiore ed il piano di lavoro • Verificare che il tratto inattivo del nastro sia protetto contro il contatto accidentale su tutti i lati e lungo tutto il percorso • Verificare che vi sia l’interruttore onnipolare sul circuito di alimentazione elettrica della macchina Istruzioni per l’uso • Installare la macchina in conformità alle istruzioni • Nel taglio trasversale dei pezzi a sezione portapezzi/appoggi onde evitarne il rotolamento circolare devono Postazione di lavoro Di fronte ai volani dal lato in cui il nastro presenta la dentatura dello stesso DPI • Calzature di sicurezza con suola antiperforazione • Elmetto • Guanti • Otoprotettori usarsi adatti • Occhiali Principali riferimenti normativi - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) Art. 41 (Protezione e sicurezza delle macchine) Art. 47 (Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza) Art. 49 (Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto) Art. 68 (Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle macchine) Art. 69 (Adozione delle misure idonee per la riduzione del rischio) Art. 70 (Limitazione del rischio) Art. 71 (Dispositivo di arresto della macchina) Art. 309 (Derivazione a spina) Art. 310 (Requisiti delle prese per spina) Art. 311 (Derivazioni a spina) Art. 312 (Esclusione della corrente ad alta tensione) Art. 314 (Collegamento elettrico a terra) Art. 374 (Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature) Art. 375 (Lavori di riparazione e manutenzione) Art. 389 (Contravvenzioni commesse dai datori) Art. 391 (Contravvenzioni commesse dai preposti) Art. 392 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori) - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) Art. 9 (Protezione dei posti di lavoro) Art. 77 (Contravvenzioni commesse dai datori) - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) Art. 21 (Difesa contro le polveri) - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO n. 103/80 (Betoniere) - DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva CEE 89/391 e altre, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) Art. 34 (Obblighi del datore di lavoro) Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) Art. 37 (Informazione) Art. 38 (Formazione e addestramento) Art. 39 (Obblighi di lavoratori) - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 459 (Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine) Art. 2 (Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza) Art. 5 (Marcatura CE) Art. 11 (Norme finali e transitorie) Norme di buona tecnica Adempimenti amministrativi Non è previsto alcun adempimento tecnico amministrativo, da parte della pubblica amministrazione. Gli organi di vigilanza competenti per territorio verificano la rispondenza delle situazioni riscontrate alle norme legislative vigenti.