MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE 1 Capitolo 1: IL CONCETTO DI SOCIETÀ 1.1 LA TIPICITA’ DELLE SOCIETÀ. Le società formano, nel Codice Civile, un sistema composto da una pluralità di tipi: società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperativa mutua di assicuratrice Art. 2249 Tipi di società Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo. Inammissibilità di società atipiche È una deroga ai principi generali sull’autonomia contrattuale Il sistema delle società si presenta quindi come un sistema chiuso: le parti devono scegliere fra i tipi previsti dal C.C. e non possono dare vita a tipi diversi. Clausole atipiche. E’ invece ammissibile l’inserimento di singole clausole atipiche, che non siano in contrasto con norme imperative e che non modifichino gli elementi essenziali del tipo prescelto (in tal caso saranno nulle e la nullità potrà estendersi all’intero contratto, o anche comportare una qualificazione diversa dello stesso). 1.2 LA SOCIETÀ COME CONTRATTO E COME IMPRESA COLLETTIVA. Art. 2247 Contratto di società Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. L’art. 2247 determina il contenuto specifico del contratto di società: con questo, due o più persone a) conferiscono beni o servizi b) per l’esercizio comune di un’attività commerciale c) allo scopo di dividerne gli utili Rispetto alla nozione di imprenditore (...chi esercita professionalmente un’attività economica...), quella di società presenta un elemento in più: l’attività economica è esercitata, in comune fra loro, da due o più persone. Il vincolo di società si presenta quindi come il vincolo contrattuale che unisce fra loro più persone le quali esercitano collettivamente una medesima impresa. Impresa individuale: fa capo ad una sola persona Impresa collettiva: esercitata da un gruppo di persone Conferimenti. 2 Sono le prestazioni alle quali le parti del contratto di società si obbligano: le parti conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività. L’interesse di ciascuna parte non è senz’altro realizzato dalla prestazione delle altre, ma si realizza per effetto dell’attività comune cui le prestazioni di ciascuna sono preordinate....allo scopo di dividerne gli utili! Questo è il risultato finale in vista del quale ciascuna parte aderisce al contratto di società. Conferisce servizi il socio che si obbliga ad una prestazione di fare (si impegna a svolgere un’attività lavorativa). I conferimenti di beni hanno per oggetto prestazioni di dare (non solo denaro e beni in natura, mobili o immobili, ma anche ogni entità economicamente valutabile che sia utilizzabile per lo svolgimento dell’attività sociale ( Art. 2255 Conferimento di crediti Il socio che ha conferito un credito risponde dell’ insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia). Conferire beni in società significa apportare una modificazione alla loro condizione giuridica: chi li conferisce non potrà più utilizzarli individualmente, ma collettivamente, secondo le regole di organizzazione proprie dei diversi tipi di società (la proprietà dei beni passa alla società!). I beni conferiti formano il patrimonio sociale e al termine della società ciascun socio riavrà il bene conferito, sempre che l’esercizio non si sia chiuso in perdita. “...conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica...”: c’è l’impegno non solo a conferire, ma anche ad esercitare, collettivamente, un’attività economica, vale a dire ad esercitarla in comune fra più persone. In ogni tipo di società si ha attività economica esercitata in comune quando più persone - assumono il rischio di una medesima attività economica - concorrono nella direzione della medesima attività economica In alcuni tipi di società il rischio dei soci è: - illimitato...rischiano sia il conferimento che il loro intero patrimonio - limitato...rischiano solo il conferimento 1.3 LE SOCIETÀ OCCASIONALI. L’art. 2247 non parla di professionalità (come per l’imprenditore), e quindi il concetto di società si presenta più ampio rispetto al concetto di impresa collettiva: è superfluo, per aversi società, un requisito che è invece indispensabile per aversi impresa! Si ha società anche quando l’attività economica esercitata in comune non sia “professionalmente” esercitata. L’art. 2247 ammette che siano società anche le società occasionali, ossia quelle costituite per l’esercizio occasionale di attività economica (non sono invece imprenditori coloro che la esercitano occasionalmente): saranno quindi sottoposte alle norme sulle società e non a quelle sull’impresa. Fallimento delle società: le società non falliscono in quanto tali, ma in quanto rivestano la qualità di imprenditore commerciale; per dichiarare il fallimento di una società con oggetto commerciale occorre accertare che essa rivesta la qualità di imprenditore commerciale, che va accertata sulla base dell’art. 2082 E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195). 1.4 LE SOCIETÀ IMMOBILIARI DI COMODO. L’ art. 2248 Comunione a scopo di godimento La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e seguenti), delimita gli ambiti di applicazione delle norme sulla comunione e di quelle sulle società. Esclude l’ammissibilità di una società di solo godimento: serve a evitare la prassi diffusa di sottrarre ai propri creditori, e quindi al fisco, tutti o parte dei propri beni. Si costituisce cioè una società di comodo in cui si conferiscono i propri beni, ma la società non svolge alcuna attività economica e i 3 beni non sono esposti ad alcun rischio: si vuole trarre solo vantaggio dalla condizione giuridica dei beni conferiti quale patrimonio autonomo, sottratto alle pretese dei creditori. Nelle società immobiliari di comodo i soci conferiscono beni immobiliari e dichiarano nel contratto di voler esercitare un’attività di compravendita: il contratto di società è quindi valido anche se poi la società si limita ad amministrare i beni e a distribuire tra i soci, in forma di utile, le rendite. La causa del contratto di società viene qui utilizzata per realizzare uno scopo diverso da quello al quale il contratto di società è preordinato: come ogni contratto indiretto che sia il mezzo per eludere una norma imperativa, la società di comodo dovrà considerarsi nulla a norma dell’art. 1344 Contratto in frode alla legge Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. N.B. Le società commerciali non falliscono in quanto tali, ma in quanto imprenditori commerciali; e questa qualità si assume, per le società come per gli imprenditori individuali, in ragione dell’attività commerciale effettivamente esercitata. 1.5 LE SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI INTELLETTUALI. L’attività dei professionisti intellettuali non è, legislativamente, considerata come attività imprenditoriale: può quindi fra professionisti intellettuali essere costituita una società per l’esercizio in comune della loro professione? Talvolta lo si nega, mentre talaltra lo si ammette. Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. Professioni intellettuali protette: sono quelle professioni intellettuali il cui esercizio è subordinato per legge all’iscrizione in appositi albi o elenchi. La protezione consiste nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto nell’albo o ne sia stato espulso. Presupposto indispensabile di questa protezione è il carattere rigorosamente personale della prestazione professionale: art. 2232 Esecuzione dell’opera Il prestatore d’opera deve (1176) eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione. Una società tra professionisti è inammissibile perché la professione sarebbe esercitata in comune fra più professionisti e quindi impersonalmente. E’ ammessa un’associazione professionale: il vincolo può riguardare la comunione di mezzi, la locazione di un medesimo locale, l’assunzione in comune di medesimi impiegati, l’utilizzo in comune di medesime attrezzature...). Società tra avvocati: oggetto esclusivo di tali società è l’esercizio in comune della professione da parte dei propri soci, i quali devono essere in possesso del titolo di avvocato e non partecipare ad altra società tra avvocati; può essere costituita solo in forma regolare e deve essere iscritta sia nel registro delle imprese che in una sezione speciale dell’albo degli avvocati; il cliente ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad uno o più soci di sua scelta; il socio incaricato è personalmente e illimitatamente responsabile ed in solido con lui risponde la società,nei limiti del suo patrimonio; nel caso in cui non sia comunicata al cliente l’identità del socio, tutti i soci sono responsabili solidalmente ed illimitatamente; la società tra avvocati non è soggetta al fallimento. Professioni intellettuali non protette: gli esercenti tali professioni (agente di pubblicità, esperto di ricerche di mercato,..), non debbono regolare il rapporto con il cliente secondo lo schema del 4 contratto d’opera intellettuale, ma hanno più libertà. Dall’art. 2238 si desume che l’esercizio di un’attività intellettuale non da luogo ad un’impresa. L’esercente prestazioni non protette può però scegliere le forme giuridiche del contratto di appalto (piccolo imprenditore); e potrà anche assumere su di sé il rischio del lavoro (non è ammissibile per il professionista protetto). Il prestatore non protetto può cioè scegliere di agire come imprenditore e diventa imprenditore nel momento in cui si unisce in società con altri. I prestatori d’opera intellettuale cessano, per il fatto di aver conferito la propria opera in società, di essere professionisti intellettuali nel senso del C.C.: essi escono da questa classe e ne perdono oneri e privilegi; la prestazione d’opera dei soci è giuridicamente un conferimento di servizi in società. Ai professionisti non protetti vengono equiparati gli artisti. Società fra capitalisti: i soci esercitano un’attività comune di interposizione fra quanti offrono il proprio lavoro intellettuale e quanti domandano servizi intellettuali; essa è ammissibile, e quindi da luogo ad attività d’impresa, quando non offra servizi che corrispondano a quelli delle professioni protette. Società di revisione: il loro oggetto sarebbe sicuramente da qualificare come esercizio di un’attività intellettuale protetta, prestata a favore delle Spa, ma per la loro rilevanza, sia la revisione contabile che la certificazione, sono state sottratte al privilegio delle professioni intellettuali e considerate quali attività economiche, da sottoporre alla relativa disciplina. 1.6 LO SCOPO DELLA DIVISIONE DEGLI UTILI. Perché possa dirsi di essere in presenza di una società non basta l’esercizio di una attività d’impresa, ma occorre che essa sia volta a realizzare utili, che dovranno essere divisi tra i soci: cioè l’impresa collettiva deve essere esercitata a scopo di lucro o di profitto. E’ perciò necessario, per aversi società, un requisito che è invece superfluo per aversi impresa. Quindi la nozione di società non è concepita in modo da ricomprendere tutte le forme di esercizio collettivo: essa identifica solo una possibile forma (la più importante) di impresa collettiva e cioè quella dell’impresa collettiva a scopo di lucro. Lucro oggettivo e soggettivo: gli scopi possono essere sia di natura economica che di natura ideale o comunque non economica (culturale, ricreativa, assistenziale...). In questo caso, se le parti sono mosse da intenti di natura ideale e non di lucro, in base all’art. 2247, non si parlerà si società; né se ne parlerà nel caso in cui l’impresa venga esercitata come strumento indiretto di realizzazione dello scopo ideale, cioè si a scopo di lucro, ma senza che i lucri realizzati vengano distribuiti fra le parti. L’art. 2247 infatti non richiede solo che l’attività economica persegua un fine lucrativo (lucro oggettivo) ma anche che le parti agiscano allo scopo di dividere fra loro gli utili conseguiti (lucro soggettivo). Società e associazione: la partecipazione dei soci agli utili è un requisito del contratto di società ed entra a far parte della causa di esso; se ne deduce che se due o più persone conferiscono determinati beni per esercitare in comune un’attività economica e destinare gli utili di essa alla beneficenza si è fuori dallo schema del contratto di società, e si rientra nello schema del contratto di associazione. 1.7 LA CAUSA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ. Nelle società, i conferimenti dei soci risultano, a norma dell’art. 2247, doppiamente finalizzati: a) per l’esercizio in comune di un’attività economica b) al fine di dividerne gli utili ma l’articolo non è sufficiente a definire la causa societaria che invece può risultare dall’esame congiunto tra la definizione generale dell’articolo e le caratteristiche dei diversi tipi di società. 5 Interesse sociale: alla causa societaria attiene un triplice ordine di interessi, tutti destinati ad essere realizzati mediante il contratto di società. I. Trasformare la ricchezza conferita dai soci in un’efficace organizzazione imprenditoriale: INTERESSE SOCIALE PRELIMINARE (interesse ad aumentare la produzione, gli scambi, la quota di mercato,...: massimizzazione dell’efficienza dell’impresa) II. Interesse alla massimizzazione del profitto: INTERESSE SOCIALE INTERMEDIO (interesse a produrre la quantità massima di utili: massimizzazione del profitto) III. Interesse alla massimizzazione del dividendo: INTERESSE SOCIALE FINALE (interesse a che i profitti realizzati vengano il più frequentemente e nella misura più alta possibile distribuiti ai soci: massimizzazione del dividendo) Questi interessi sono tutti riconducibili alla causa del contratto di società. C’è però una profonda differenza fra società di persone e società di capitali: società di persone: a norma dell’art. 2262 Utili Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto, ciascun socio ha un preciso diritto alla divisione annuale degli utili, ed un diritto alla loro integrale divisione (prevale l’interesse del socio alla ripartizione immediata dell’utile) società di capitali: vale la regola dell’ art. 2433 comma 1 Distribuzione degli utili ai soci L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci, secondo cui è quindi l’assemblea che delibera a maggioranza se distribuire o no distribuire l’utile, e in quale misura distribuirlo (prevale sull’interesse del socio, quello dell’autofinanziamento dell’impresa). L’art. 2433 risolve il conflitto tra minoranze azionarie e gruppi di comando a vantaggio della maggioranza e legittima il sacrificio dell’interesse dei singoli alla ripartizione del dividendo. N.B. L’art. 2247 non viene derogato dall’art. 2433 a proposito della distribuzione degli utili: esso mantiene pieno vigore anche in rapporto alle s.p.a. comportando che la divisione degli utili non possa essere a priori esclusa, né con clausole statutarie che la vietino, né con clausole che impongano l’adozione di criteri di gestione non lucrativi. Quindi lo scopo primario della società non è necessariamente la divisione degli utili e nemmeno la sua massimizzazione: è un dato di esperienza che molte società puntino a massimizzare le vendite o la popolarità. 1.8 SOCIETÀ E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Diverso dal contratto di società (che è un contratto associativo) è quello di associazione in partecipazione (contratto di scambio): con esso un imprenditore (associante) riceve da un altro soggetto (associato) un determinato apporto e gli attribuisce in cambio una partecipazione agli utili dell’impresa o di uno degli affari (art. 2549 Nozione Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto). - l’apporto dell’associato è di regola una somma di denaro - l’apporto entra nel patrimonio dell’associante - l’associante lo deve restituire insieme agli utili alla scadenza del contratto o dell’affare - art. 2550 Pluralità di associazioni Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati. - art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante - art. 2552 Diritti dell’associante e dell’associato La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta. In ogni 6 - - caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno. art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto (2265) art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’art. 2102 L’associato è dunque un finanziatore esterno dell’impresa, ma è un investitore che espone il proprio apporto al rischio dell’impresa o dell’affare altrui. L’apporto può consistere anche nel godimento di un bene o nella prestazione di lavoro e il rischio e quello di non percepire alcun reddito per il bene o alcuna retribuzione per il lavoro. La figura dell’associazione in partecipazione è stata utilizzata anche per operazione di finanziamento di massa, attraverso l’emissione di titoli di credito atipici denominati certificati di partecipazione. 1.9 SOCIETÀ E COMUNIONE D’IMPRESA Nel C.C. si parla della comunione di diritti reali come della Comunione a scopo di godimento: art. 2248 La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e seguenti), ossia dalle disposizioni sulla comunione. Essa delimita gli ambiti di applicazione delle norme sulla comunione e di quelle sulle società: nelle società i beni vengono utilizzati per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili nella comunione manca invece questo specifico intento e c’è il solo scopo del godimento di una o più cose Gli eredi che proseguono l’esercizio dell’impresa paterna o i comproprietari che intraprendono con l’azienda comune l’esercizio di impresa, concludono un contratto di società tacito: siamo in presenza di una società di fatto, ossia tacitamente costituita. Ma non basta per aversi società che più persone utilizzino i beni comuni per l’esercizio di un’impresa: occorre una loro dichiarazione di volontà che sancisca che essi hanno voluto la trasformazione da beni in comunione a patrimonio sociale autonomo! Il problema della comunione di impresa:la teoria della comunione di impresa muove da esigenze di difesa dell’autonomia contrattuale: nessuno può subire modificazioni nella propria sfera giuridica contro o indipendentemente dalla propri volontà; il proprietario resta cioè tale e non si trasforma in socio fino a quando questa trasformazione non risulti da lui voluta; il sacrificio del diritto di proprietà e però imposto dall’art. 2248: viene in tal modo sancita l’inammissibilità di una comunione d’impresa; è escluso che più persone possano considerarsi legate da un rapporto di comunione se utilizzano beni comuni per l’esercizio di un’impresa:si applicano le norme sulle società e non quelle sulla comunione. Né vale obiettare che il contratto non c’è perché manca l’accordo: la concorde volontà di esercitare in comune un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili è quanto basta affinché ci sia un contratto di società. Il mutamento della condizione giuridica dei beni si realizza anche se non voluto dalle parti, come effetto legale del contratto di società. La comunione di impresa è quindi una società di fatto. L’art. 2251 Contratto sociale Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643), rende ammissibile la società di fatto, tranne nel caso di conferimento di beni immobili in proprietà o godimento ultranovennali: che cosa accade quindi se la comunione cade su beni immobili? 7 La giurisprudenza ha stabilito che: la comunione ereditaria incidentale di un’azienda si trasforma in società irregolare solo se c’è la prova che gli eredi abbiano raggiunto un accordo stabile per la sua continuazione; non si trasforma in società irregolare se gli eredi abbiano continuato la gestione in attesa di cederla o di dividerla (lo scopo infatti è di conservare la ricchezza e non di produrne di nuova...); fanno parte della comunione fra coniugi le aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi; se appartenenti ad uno dei due prima del matrimonio, la comunione comprende solo gli utili e gli incrementi: l’attività esercitata dai coniugi non da quindi vita ad una società, bensì ad un’azienda coniugale: si applicano le norme sulla comunione legale fra coniugi. Perciò la figura della comunione d’impresa, inammissibile in via di principio, risulta ammessa fra coniugi nell’azienda coniugale (sempre che essi non abbiano concluso un contratto di società o che con essi esercitino l’attività anche terzi: in questi casi il rapporto è qualificato come società di fatto). 8 Capitolo 2: LA CLASSIFICAZIONE DEI TIPI SOCIALI 2.1 SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI. Le società di persone o società personali sono: - la società semplice - la società in nome collettivo - la società in accomandita semplice Caratteristiche: a) responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali - art. 2291 Nozione Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. - art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (att. 204). - art. 2313 Nozione Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. In base all’ art. 2740 Responsabilità patrimoniale Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge, il socio non rischia solo in denaro o i beni conferiti, ma rischia il suo intero patrimonio. La responsabilità è anche solidale: art. 1292 Nozione della solidarietà L’obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. b) un potere di amministrazione che inerisce direttamente sulla qualità di socio: ciascun socio è anche amministratore della società e concorre quindi nella direzione d’impresa in base all’art. 2257 Amministrazione disgiuntiva Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione. Nella figura del socio di società di persone si riproduce la figura dell’imprenditore: il contratto di società di persone si presenta come il vincolo contrattuale che unisce fra loro più imprenditori che esercitano collettivamente una medesima impresa. La differenza fra impresa individuale e impresa 9 sociale in forma di società di persone sta nel fatto che la seconda fa capo a più imprenditori anziché ad uno solo. La sentenza che dichiara il fallimento della società determina anche il fallimento, in proprio di ciascun socio, illimitatamente responsabile. c) intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci: la sostituzione della persona del socio implica una modificazione delle originarie pattuizioni e richiede il consenso degli altri soci (art. 2252 Modificazioni del contratto sociale Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e convenuto diversamente) Le società di capitali: le qualità personali dei soci si perdono e i soci sono considerati in base alla quota di capitale sottoscritta. Esse sono: - la società per azioni - la società in accomandita per azioni - la società a responsabilità limitata Caratteristiche: a) i soci godono del beneficio della responsabilità limitata: rischiano solo il denaro o i beni conferiti - art. 2325 Nozione Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e seguenti) - art. 2462 Nozione Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta (2250).Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e seguenti) - art. 2472 Nozione Nella società a responsabilità limitata (att. 216) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. b) il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio: il socio non è amministratore ma può con il voto concorrere alla nomina degli amministratori: i soci formano l’organo dell’assemblea ( art. 2363 Luogo di convocazione dell’assemblea L’assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l’atto costitutivo non dispone diversamente. L’assemblea è ordinaria o straordinaria. art. 2364 Assemblea ordinaria L’assemblea ordinaria:1) approva il bilancio (2432 e seguenti);2) nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il presidente del collegio sindacale (2398);3) determina il compenso degli amministratori (2389) e dei sindaci (2400), se non è stabilito nell’atto costitutivo;4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e seguente). L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono. art. 2365 Assemblea straordinaria L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo (2436 e seguenti) e sull’emissione di obbligazioni (2410 e seguenti). Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei 10 liquidatori a norma degli artt. 2450 e 2452. C’è nelle società di capitali un contrasto tra norma giuridica e sostanza economica: la qualità di imprenditore è formalmente spersonalizzata perché è riconosciuta alla società unitariamente considerata e non alle persone dei soci, e quindi nemmeno a quelli che detengono il capitale di comando, con la conseguenza che essi, pur essendo nella sostanza economica autentici imprenditori, si trovano essere esentati giuridicamente dagli oneri e dalla responsabilità che sono invece proprie degli imprenditori: sono imprenditori che godono del beneficio di responsabilità limitata perché al loro potere economico fa riscontro un rischio economico limitato. c) la qualità di socio è liberamente trasferibile: la sostituzione della persona del socio non richiede alcuna modificazione del contratto di società; la qualità di socio diventa un valore di scambio ed è quindi destinata alla circolazione 2.2 SOCIETÀ CON E SOCIETÀ SENZA PERSONALIÀ GIURIDICA Dire che una società ha personalità giuridica vuol dire che essa costituisce un soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e che perciò è terza rispetto a questi; viceversa essa si risolve nella pluralità dei soci e i diritti e le obbligazioni della società appartengono ai soci. società con personalità giuridica: società di capitali + società cooperative società senza personalità giuridica: società di persone Nonostante le società di persone non abbiano personalità giuridica, è ad esse applicato il principio che il gruppo sociale e il patrimonio sociale sono distinti dai singoli soci e dai loro patrimoni. Questa distinzione tra società e soci si manifesta sotto due aspetti: 1. la rappresentanza in giudizio della società; ai sensi dell’art. 2266 Rappresentanza della società La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396, si è attribuita la capacità processuale alla società stessa, quindi i rapporti con i terzi si pongono con il gruppo sociale considerato nella sua unità e non con i singoli soci 2. la condizione giuridica del patrimonio sociale; mancando la personalità giuridica, i beni dovrebbero essere esposti all’azione esecutiva dei creditori personali dei soci e invece l’art. 2270 Creditore particolare del socio Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società, esclude che il creditore possa agire sul patrimonio sociale, mentre l’art. 2305 Creditore particolare del socio Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, esclude per la società in nome collettivo regolare, che egli possa chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. Personalità giuridica e autonomia patrimoniale: non si può trarre alcuna conclusione di diritto dalla premessa secondo la quale una società semplice o in nome collettivo o in accomandita semplice è legislativamente qualificata come società non avente personalità giuridica; una 11 conclusione di diritto si può trarre sola dalla specifica di ciascuno di questi tipi di società, argomentando direttamente da questa disciplina. Nella nostra giurisprudenza il giudice decide facilmente: tutto sta nello stabilire se la società sia, oppure non sia, terzo rispetto ai soci e, al pari di costoro, autonomo soggetto di diritto. 2.3 SOCIETÀ CIVILI E SOCIETÀ COMMERCIALI. Società commerciali: a norma dell’art. 2249 Tipi di società Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo, sono commerciali quei tipi di società fra i quali le parti possono scegliere quando intendono esercitare in comune un’attività definibile come attività commerciale sulla base dell’art. art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754). Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200). In base all’art. 2200 Società Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un’attività commerciale. L’iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VII. Per le imprese sociali valgono quindi principi, in parte, diversi rispetto a quelle individuali: iscrizione nel registro delle imprese e tenuta delle scritture contabili sono, nel campo delle società, adempimenti che si ricollegano non alla natura, commerciale, dell’attività esercitata, ma alla natura, commerciale, del tipo di società adottato; la soggezione al fallimento, invece, si ricollega non alla forma commerciale adottata per la società, ma alla natura commerciale dell’attività da questa esercitata. Quindi se le parti del contratto non hanno fatto opzione (esplicita o implicita) per uno specifico tipo di società, il contratto sarà regolato dalle norme sulla società semplice; se invece hanno optato per le forme della società commerciale, la qualificazione come società civile verrà ad escludere la sua soggezione al fallimento e alle procedure concorsuali in caso d’insolvenza, e varrà altresì ad escludere l’applicazione delle norme sulla rappresentanza commerciale. Sono quindi società civili quelle che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività definibile come attività economica, sulla base dell’art. 2247, e non definibile, sulla base dell’art. 2195, come attività commerciale. 2.4 SOCIETÀ ARTIGIANE I piccoli imprenditori sono sottratti allo statuto dell’imprenditore commerciale: in nessun caso le società commerciali sono considerate piccoli imprenditori! Quindi il concetto di piccolo imprenditore è destinato ad operare solo nel caso delle imprese individuali: una piccola impresa sociale è invece inammissibile. 12 Impresa artigiana: così è considerata l’impresa costituita in forma di cooperativa o di sociètà (no s.p.a. e in accomandita per azioni), purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell’impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Poiché a norma dell’art. 2083 Piccoli imprenditori Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221), gli artigiani sono piccoli imprenditori, risulta che il concetto di piccola impresa è estendibile anche alle imprese sociali, quando ricorrono i presupposti del lavoro manuale dell’imprenditore e della prevalenza del lavoro sul capitale. Le società artigiane non falliscono. Prevalenza del lavoro sul capitale: il giudizio terrà conto del A. valore iscritto in bilancio per le immobilizzazioni tecniche (macchinari ed impianti, attrezzature,...Non va computato il valore dell’immobile entro cui l’impresa è esercitata, se di proprietà della società) B. costo complessivo sostenuto dall’impresa per tutti i posti di lavoro, compreso il lavoro dei soci Se A < B, si dovrà concludere di essere in presenza di una società artigiana. 2.5 SOCIETÀ DI CAPITALI SOCIE DI SOCIETÀ DI PERSONE Società di persone non implica necessariamente che i soci siano persone fisiche: sono ammesse cioè società di persone formate da società di capitali. Vero è tuttavia che la partecipazione di una società di capitali ad una di persone può rivelarsi strumento di indiretta elusione del principio della responsabilità illimitata...anzi è proprio questo l’intento: più persone che vogliano esercitare in comune un impresa nelle più agili forme delle società di persone e desiderino allo stesso tempo assicurarsi il beneficio della responsabilità limitata potranno ottenere entrambi i vantaggi dapprima costituendo due o più società di capitali (con capitale irrisorio) e poi costituendo fra queste una società in nome collettivo o in accomandita semplice. L’art. 2361 dispone che l’assunzione, da parte di una Spa, di partecipazioni implicanti l’assunzione di una responsabilità illimitata (e quindi l’assunzione di partecipazioni in società di persone, ma con esclusione della assunzione della qualità di socio accomandante) deve essere deliberata dall’assemblea, e della partecipazione gli amministratori debbono dare specifica informazione nella nota integrativa al bilancio. C’è quindi una forte limitazione: la partecipazione in società di persone non può essere assunta per iniziativa degli amministratori (possono se si tratta di società di capitali), ma deve essere deliberata dall’assemblea, quindi dovrà sempre essere espressa e mai tacita. Sicché resta l’inammissibilità di società di fatto fra società di capitali, mentre è ammessa la società di persone fra società di capitali espressamente dichiarata, e stipulata nella forma della società regolare. ?Chi amministra una società di persone formata esclusivamente da società di capitali? Gli amministratori saranno persone fisiche designate dalle società di capitali socie. 13 Capitolo 3: LA SOCIETÀ SEMPLICE 3.1 LA SOCIETÀ SEMPLICE COME TIPO DI SOCIETÀ E COME PROTOTIPO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice è quella che non rappresenta elementi ulteriori rispetto a quelli dell’art. 2247. L’art. 2249 Tipi di società Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo, dispone che la società è regolata dalle disposizioni sulla società semplice quando: I. non ha per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale II. le parti non abbiano adottato (come è loro consentito anche per l’esercizio di attività non commerciali) le forme di una delle società commerciali Novità della società semplice: la società semplice si colloca nello spazio che prima era occupato dalla società civile e si differenzia da essa nei rapporti fra la società e i terzi. 1. nella società civile l’atto compiuto dal socio non obbligava altri se non il socio che l’avevo posto in essere anche se si trattava di un’obbligazione sociale; nella società semplice ciascun socio amministratore è abilitato ad acquistare diritti ed assumere obbligazioni in nome del gruppo 2. nella società civile i creditori (della società o personali) potevano soddisfarsi sulla quota del socio con il quale avevano contratto; nella società semplice i beni conferiti dai soci formano il patrimonio sociale destinato ai creditori della società (art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (att. 204), con esclusione di quelli personali del socio, i quali, per potersi soddisfare sulla quota del socio, debbono provocare lo scioglimento del rapporto tra il socio e la società dopo aver dimostrato che i beni del debitore sono insufficienti a soddisfare le loro ragioni (art. 2270 Creditore particolare del socio Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società). E’ esclusa la compensazione tra un debito che il terzo ha verso la società e un credito che vanta verso un socio (art. 2271 Esclusione della compensazione Non é ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio). 14 Il contratto di società semplice: non è soggetto a forme speciali, in base all’art. 2251 Contratto sociale Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643), salvo la riserva dell’art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)...9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato. Fuori da queste due ipotesi il contratto può formarsi anche oralmente o tacitamente, cioè desumersi dal comportamento delle parti. Società di fatto, occulta, apparente: nel caso di società di fatto, due o più persone si comportano come soci, senza che tra essi sia intervenuto alcun contratto di società. La società occulta non è una società di fatto: il suo contratto viene di solito stipulato per iscritto, solo che l’esistenza del contratto non viene esteriorizzata: io agisco come imprenditore verso terzi ed ho dei soci che restano occulti ad essi (la mancata esteriorizzazione del rapporto sociale è irrilevante). La società apparente ricorre quando due o più persone, non legate da alcun contratto di società, si comportano in modo da far credere ai terzi che essi agiscano come soci e indurli a fare affidamento sull’esistenza della società e in particolare sulla responsabilità solidale dell’una verso le obbligazioni dell’altra (la giurisprudenza assoggetta i soci alle medesime conseguenze che si avrebbero in caso di società). Conferimenti: l’obbligazione di conferimento è coessenziale al contratto di società, anche se assume caratteri diversi nelle società di persone e di capitali. Secondo l’art. 2253 Conferimenti Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Può accadere però che non sia necessario alcun conferimento iniziale e allora si suole dire che i soci conferiscono la responsabilità limitata, e si obbligano a effettuare esborsi ogni qualvolta risulti necessario per la gestione sociale. Anche quando manchi l’iniziale costituzione del fondo comune, sono destinati a comporlo tutti i beni che il gruppo dei soci acquisterà nel corso dell’attività sociale: il patrimonio sociale è si coessenziale al concetto di società, ma come elemento strutturale di essa e non come presenza effettiva di un iniziale fondo sociale senza il quale essa non verrebbe neppure ad esistenza. Conferimento in proprietà e godimento: nel primo caso la società acquista sul bene tutte le facoltà che ineriscono al diritto di proprietà, nel secondo il socio resta proprietario del bene e la società acquista su esso un diritto di godimento (art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465, 1478 e seguenti, 1529). Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti). Conferire in proprietà è più rischioso che conferire in godimento, infatti le sorti del bene sono legate alle sorti dell’impresa: nel primo caso il socio perde il bene, nel secondo solo la rendita del bene. Il rischio di perimento è a carico della società se il bene è stato conferito in proprietà e il socio non perde il diritto a restare nella società; nel caso di godimento invece il rischio resta a carico del socio (art. 2286 commi 2 e 3 Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208). Nel dubbio tra bene conferito in proprietà o godimento si farà riferimento alla necessaria utilità del bene per il conseguimento dell’oggetto sociale. Oltre ai beni, può essere conferita ogni altra entità utile al conseguimento dell’oggetto sociale: crediti (art. 2255 Conferimento di crediti Il socio che ha 15 conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia), servizi (art. 2247...conferiscono beni o servizi...), propria opera (art .2263...La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità). Socio d’opera: può accadere che tutti i soci si obbligano a conferire la propria opera (società in nome collettivo tra artigiani...società fra coltivatori diretti...), oppure alcuni conferiscono capitali e altri conferiscono la propria attività lavorativa (da un lato capitalisti e dall’altro lavoratori...ma legati da un contratto di società e non da un contratto di lavoro subordinato!). In quest’ultimo caso vale il principio per cui il contratto di società non può valere come modo di acquisto della proprietà altrui: art. 2282 Ripartizione dell’attivo Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti (2253). L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265). L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti. Quindi nella società capitale-lavoro, il socio capitalista ha diritto all’integrale rimborso del suo conferimento, e l’altro socio partecipa solo alla ripartizione dell’eventuale eccedenza. Il socio lavoratore partecipa all’amministrazione della società, alla divisione degli utili (rischia di aver lavorato invano se non ce ne sono), paga di tasca propria se la gestione è in perdita, e nel caso in cui non sia più idoneo a svolgere l’opera conferita potrà essere escluso dalla società senza ricevere indennità. 3.3 LE MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO SOCIALE A norma dell’art. 2252 Modificazioni del contratto sociale Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Modificazioni: soggettive: ammissione di nuovi soci in sostituzione o in aggiunta a quelli già esistenti oggettive: riguardano il regolamento contrattuale voluto dai soci Procedimento: occorre l’unanimità dei soci! C’è, quindi, il massimo rispetto dell’autonomia contrattuale dei soci: nessuno di essi può essere assoggettato alla volontà altrui. ...esse non incidono sull’identità della società, cioè non si crea un nuovo contratto: rimane l’originario rapporto sociale. L’art. 2252 riconosce però la validità di una clausola diversa, cioè si potrà convenire che il contratto sociale sia modificato con deliberazione a maggioranza: la decisione però viene presa all’unanimità all’atto di costituzione del contratto di società. Nelle società di capitali invece il contratto sociale è per legge modificabile a maggioranza (art. 2368 Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l’atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l’atto costitutivo può stabilire norme particolari. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l’atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata): si deroga, nel nome delle esigenze di funzionalità dell’organismo produttivo, ai principi sull’autonomia contrattuale. Uso personale dei beni sociali: a norma dell’art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. Si ammette la possibilità di un uso non imprenditoriale del patrimonio sociale: si ammette, addirittura, che questo possa, per volontà di tutti i soci, essere 16 utilizzato da un singolo socio alla stregua di un patrimonio oggetto di mera comunione di godimento. 3.4 INVALIDITÀ DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ DI PERSONE Il contratto di società è nullo o annullabile negli stessi casi in cui è nullo o annullabile ogni altro contratto. Per le società di capitali, secondo l’art. 2332 (art. 2332 Nullità della società Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancanza dell’atto costitutivo; 2) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico; 3) inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 2330 relative al controllo preventivo 4) illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale; 5) mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale; 6) inosservanza della disposizione di cui all’art. 2329, n. 2; 7) incapacità di tutti i soci fondatori; 8) mancanza della pluralità dei fondatori. La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese (2475)), le cause di nullità del contratto sociale si trasformano in altrettante cause di scioglimento della società: esso non trova applicazione nel diverso contesto normativo che è dato dal sistema delle società di persone. Simulazione: le società di persone possono essere simulate e chi ha interesse può esercitare la relativa azione: in base poi agli artt. 1415-1416 la simulazione è in opponibile da parte dei soci ai creditori sociali; può inoltre essere fatta valere dai creditori particolari dei soci, e, nel conflitto con i creditori chirografari della società, i primi sono preferiti se il loro credito è anteriore alla costituzione della società. Invalidità del vincolo di un socio: per es. la partecipazione di un socio nella società è nulla se manca il suo consenso...oppure è annullabile se il socio è incapace (art. 1425 Incapacità delle parti Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti). E’ parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).Ai sensi dell’art. 1420 Nullità nel contratto plurilaterale Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale, mentre ai sensi dell’ art. 1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Per le società di persone, poi, i principi di risoluzione del contratto per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione, sono sostituiti dalle norme sull’esclusione del socio dalla società: art. 2286 Esclusione L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301, 2320), nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio (414 e seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la 17 sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208); art. 2287 Procedimento di esclusione L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine (2964) il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro. 3.5 L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ: I SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA E CONGIUNTIVA L’amministrazione è l’attività di esecuzione del contratto sociale diretta realizzare l’interesse per il quale esso è stato concluso: l’attività cioè di gestione dell’impresa sociale. Nelle società semplici, e in generale, nelle società di persona, l’amministrazione della società spetta a ciascun socio (art. 2257 Amministrazione disgiuntiva Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione): ma solo per i soci illimitatamente responsabili! Non vale, nella società semplice, per i soci che godano del patto di limitazione della responsabilità e nemmeno per i soci accomandanti di società in accomandita semplice (art. 2318 Soci accomandatari I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari). ...disgiuntamente dagli altri...il socio può intraprendere e concludere da solo ogni operazione che rientri nell’oggetto della società, senza chiedere l’approvazione degli altri...ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta...L’opposizione arresta l’iniziativa del singolo e la sottopone al giudizio del gruppo: sull’opposizione decide poi la maggioranza. Questa amministrazione disgiuntiva attiene al contenuto legale del contratto di società semplice ed opera quindi indipendentemente dalla volontà dei contraenti; essa è però derogabile ed è prevista un’amministrazione congiuntiva, come risulta dall’art. Amministrazione congiuntiva Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente. Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. Il contratto di società può anche prevedere, per determinati atti, il consenso della maggioranza, secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. Amministrazione disgiuntiva Amministrazione congiuntiva I soci illimitatamente partecipano all’amministrazione della società Il potere di amministrare è attribuito per intero ai singoli soci e può essere esercitato da ciascuno di essi Il potere di amministrare spetta al gruppo dei soci e può essere esercitato da costoro solo collettivamente 18 Nelle società di persone non è mai richiesto che le deliberazioni dei soci consistano in espresse dichiarazioni di volontà, ma possono formarsi in modo tacito , ossia desumersi dal comportamento concludente dei soci. Il criterio idoneo a distinguere l’amministrazione disgiuntiva da quella congiuntiva risiede nel fatto che ciascun socio è integralmente investito del potere di amministrare e può, quindi, esercitarlo anche all’insaputa degli altri, indipendentemente da ogni, sia pure tacito, consenso di costoro. Non c’è deliberazione del gruppo dei soci nei seguenti casi: - società con due soci con uguale partecipazione agli utili - società con due soci se quello che vuole compiere ha la > - società con più soci se uno ha da solo la > Alla consultazione del gruppo dei soci si perviene quindi quando né il socio agente, né il socio opponente partecipano, da soli, alla maggior parte degli utili. 3.6 AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A UNO O PIÙ SOCI SOLTANTO; LA FIGURA DEL SOCIO AMMINISTRATORE L’ art. 2259 comma 1 Revoca della facoltà di amministrare La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa, fa riferimento ad una deroga dell’atto costitutivo rispetto al principio secondo il quale tutti i soci (illimitatamente responsabili) concorrono nell’amministrazione della società. In base al comma 2 L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato (1723 e seguenti), può essere poi stabilito che la persona o le persone degli amministratori siano designate per una durata limitata nel tempo con deliberazione dei soci (se sono più di uno e non è determinato, essi amministrano disgiuntamente). Fonte del potere di amministrazione del socio: il socio amministratore non è un mandatario degli altri soci, perché non agisce secondo le loro istruzioni; i soci amministratori sono sottratti all’opposizione dei soci non amministratori (non possono ingerirsi nell’amministrazione della società); in base all’art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato (1723 e seguenti). La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio, i soci nominano e revocano gli amministratori, i quali però esercitano in piena autonomia le loro funzioni fino al momento della revoca; in base all’art. 2261 Controllo dei soci I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto (2623) di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso, i soci potranno controllarne l’operato; in base all’art. 2262 Utili Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto, in sede di approvazione del rendiconto annuale, sindacarne la politica di bilancio; in base all’art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (1710 e seguenti). Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società (1292 e seguenti) per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa, potranno agire in responsabilità nei loro confronti. Gli amministratori non sono tenuti ad eseguire le deliberazioni dei soci che implichino un’ingerenza nella loro amministrazione, tranne in un caso: nell’ipotesi in cui, in regime di amministrazione disgiunta, la maggioranza dei soci è 19 chiamata a decidere sull’opposizione di un amministratore all’operazione intrapresa da un altro amministratore (i soci non amministratori non hanno comunque un potere autonomo di ingerenza, ma vengono chiamati in causa da un amministratore). Nelle società di persone è socio amministratore colui al quale è riservata la direzione dell’impresa sociale: ha i poteri che spettano all’imprenditore sull’impresa. A norma dell’art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (1710 e seguenti): significa che le norme sul mandato sono applicabili agli amministratori di società di persone in quanto siano compatibili con la disciplina di queste società. Con questa premessa si capisce che le norme sul mandato avranno scarsa possibilità di applicazione: il mandatario non può farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico senza autorizzazione; deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nell’esecuzione delle obbligazioni (diligenza normale ed ordinaria). Sicuramente non è applicabile la norma per cui il mandatario deve attenersi alle istruzioni ricevute. Anche quando si tratti di socio amministratore nominato dagli altri soci, il suo potere di amministrazione non è un potere derivato (come per il mandatario e l’institore), ma è un potere originario che il socio ripete dallo stesso contratto di società. La nomina non è mai un contratto distinto dal contratto sociale e non è definibile come mandato o come contratto di lavoro gestorio, ma è solo la designazione, da parte dei soci, di chi tra essi eserciterà il potere di direzione dell’impresa. Amministratore non socio: nella società in accomandita semplice come in ogni altra società di persone, l’amministrazione non potrà essere affidata a non soci, che non assumono il rischio dell’impresa sociale. La direzione d’impresa si presenta, nelle società di persone, come attributo inseparabile dalla qualità di socio. Il non socio al quale sia affidata, per patto sociale o atto separato, la gestione dell’impresa sociale in qualità di amministratore, non potrà essere considerato amministratore in senso tecnico, perché sarà privo del potere di direzione dell’impresa che spetta solo ai soci: sarà un mandatario o un institore e sottoposto alle relative norme. 3.7 ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ Il C.C. formula regole sia per quanto riguarda il compimento degli atti di gestione dell’impresa (artt. 2257-2258) che in ordine alle modificazioni del contratto sociale (art. 2252). Non formula invece norme che stabiliscano in che modo debbano essere prese le decisioni sociali che non implichino modificazioni del contratto di società o non siano relative al compimento degli affari sociali. Nomina e revoca degli amministratori: la regola è l’unanimità dei consensi, salvo che il contratto sociale abbia adottato il principio di maggioranza. In tema di società in accomandita semplice, secondo l’art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell’art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto, cioè vige il principio secondo cui art. 2318 Soci accomandatari I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari. E se è vero che nella società in accomandita semplice competono agli accomandatari i diritti che nelle società personali spettano ad ogni socio, la circostanza che il legislatore abbia richiesto il consenso di tutti gli accomandatari alla revoca degli amministratori nominati con atto separato rivela che, egli aveva inteso rendere necessario, nelle società personali, il consenso unanime dei soci. Nelle società semplici e in nome collettivo, il consenso di tutti i soci, indispensabile per la revoca dell’amministratore, è necessario per la sua nomina (anche per la nomina degli amministratori di accomandita semplice occorre il consenso di tutti gli accomandatari). L’art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato 20 (1723 e seguenti). La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio, rende possibile la revoca dell’amministratore, in presenza di una giusta causa, contro la sua volontà, con il consenso unanime degli altri soci. In conclusione occorre: il consenso unanime di soci 1- nomina degli amministratori con atto separato (salvo patto contrario) 2- revoca degli amministratori nominati con atto separato (salvo patto contrario; si intende escluso poi il consenso del socio revocato) 3- revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale (se si sia in presenza di una giusta causa; se il contratto sociale non abbia introdotto il principio di maggioranza per le sua modificazioni; si intende escluso poi il consenso del socio revocato) Giusta causa di revoca: non solo la violazione dell’amministratore dei propri doveri, ma anche ogni evento, anche non a lui imputabile che renda impossibile l’assolvimento dei compiti che l’amministrazione comporta. Secondo l’art. 2259 La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio, quindi se tutti i soci non sono d’accordo nel deliberare la revoca, ciascuno di essi può chiedere al giudice di pronunciarla, previo accertamento della sussistenza della giusta causa. Il consenso dei soci è necessario, nelle società di persone, anche per materie che non importano modificazioni del contratto sociale, come nel caso della nomina degli amministratori per atto separato o, salvo che ricorra una giusta causa, della revoca degli amministratori così nominati: la ragione sta nella responsabilità illimitata dei soci di queste società! Ciascuno di essi rischia nell’impresa sociale l’intero suo patrimonio e quindi gli viene riconosciuto un diritto di veto nella scelta della persone che dovrà dirigere l’impresa o nella sua revoca. Questo diritto di veto viene meno nelle società di persone per i soci che non siano illimitatamente responsabili. Se i soci non trovano il modo di accordarsi e sorge un insanabile dissidio tra essi, non c’è altra alternativa se non lo scioglimento della società, per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (art. 2272 Cause di scioglimento La società si scioglie:1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale). Controllo dei soci non amministratori: a norma dell’art. 2261 Controllo dei soci I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto (2623) di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso, a ciascun socio non amministratore è riconosciuto un duplice diritto. - un diritto di informazione, che può esercitare in qualsiasi momento - un diritto di rendiconto, che acquista alla fine di ogni anno Il rendiconto: leggendo l’art. 2262 Utili Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto, si desume che deve trattarsi di un vero e proprio bilancio laddove appare chiaro che esso debba servire per determinare l’utile da distribuire ai soci. Esso è quindi un bilancio nel quale devono essere espressi i valori attribuiti ai vari elementi dell’attivo e del passivo in modo da rilevare un’eventuale eccedenza positiva da distribuire ai soci. Gli amministratori devono annualmente redigere il bilancio della società (se non 21 lo fanno, i soci non amministratori possono agire in giudizio), che è popi un progetto di bilancio: occorre l’approvazione dei soci affinché diventi un atto giuridicamente vincolante. Il bilancio va approvato all’unanimità: i soci amministratori lo propongono e ciascuno degli altri soci potrà approvarlo oppure, contestandone la validità o censurando il metodo delle valutazioni, disapprovarlo. Formazione delle deliberazioni: nelle società di persone manca quel particolare organo sociale che è l’assemblea dei soci ed è perciò sufficiente raccogliere le singole volontà anche separatamente senza che occorra uno speciale procedimento per una unitaria deliberazione. Quando poi bisogna deliberare a maggioranza, le deliberazioni possono essere prese dalla maggioranza anche all’insaputa della minoranza. Il sistema di amministrazione disgiuntiva legittima ciascun socio ad agire all’insaputa degli altri e rende solo eventuale una consultazione del gruppo dei soci: questo sistema di amministrazione realizza esigenze di rapidità nella conclusione degli affari, sacrificando l’autonomia dei singoli. Fuori del campo dell’amministrazione vale la regola dell’unanimità dei consensi. Si intende poi che i soci possono, con apposita clausola del contratto sociale, introdurre il metodo assembleare per tutte o per determinate loro deliberazioni. L’art. 2273 Proroga tacita La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali, depone nel senso della superfluità del metodo assembleare: pur essendo una modificazione del contratto sociale, che quindi richiederebbe il consenso di tutti i soci, essa può risultare da implicite dichiarazioni di volontà. Responsabilità degli amministratori: i soci non amministratori possono anche esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, in base all’art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (1710 e seguenti). Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società (1292 e seguenti) per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa. I presupposti per questa azione sono l’inadempimento e il danno cagionato alla società dall’inadempimento. L’azione può essere esercitata in giudizio da: 1. i nuovi amministratori (se quelli contro cui si agisce sono già stati revocati) 2. da ciascun socio L’azione può essere diretta a: 1. ottenere la condanna degli amministratori a risarcire il danno 2. e quindi a restaurare il patrimonio sociale La responsabilità investe, solidalmente, tutti gli amministratori, anche se essi amministrano disgiuntamente: questo perché ciascuno è tenuto a vigilare sull’operato degli altri. Ci si può liberare dalla responsabilità se si prova di essere esenti da colpe, cioè se si dimostra che il danno si sia verificato nonostante la vigilanza. 3.8 LA RIPARTIZIONE DEI GUADAGNI E DELLE PERDITE Salvo patto contrario (art. 2262 Utili) ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto: si manifesta sotto questo aspetto una profonda differenza fra società di persone e società di capitali. Società di persone: ciascun socio (che ha precedentemente approvato il bilancio) ha diritto alla divisione annuale degli utili, ed un diritto alla loro integrale divisione Società di capitali: art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (2621 n. 2). Se 22 si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (2446). I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti: in esse, sull’interesse del socio a percepire la parte di utili, prevale l’interesse all’autofinanziamento dell’impresa e quindi l’utile non distribuito va ad incrementare il patrimonio della società. Nelle società di persone è possibile l’autofinanziamento con il consenso di tutti i soci oppure in base ad una clausola del contratto sociale che introduca in questa materia il principio di maggioranza. Secondo l’art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite: il principio è dunque quello della proporzionalità tra valore del conferimento e misura della partecipazione (sia nei guadagni che nelle perdite). Patto leonino: art. 2265 Patto leonino E’ nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite, la nullità si estende al solo patto e fa salvo il contratto di società. Quando i creditori sociali, data l’insufficienza del patrimonio sociale, abbiano agito nei confronti di un socio illimitatamente responsabile, esso potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri soci, non appena abbia adempiuto all’obbligazione nelle mani del terzo creditore. Socio d’opera: l’art. 2263 La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità, stabilisce che sia il giudice a decidere quale sia la partecipazione del socio d’opera negli utili e nelle perdite. La valutazione, secondo equità, permette al giudice di non rifarsi al solo valore del conferimento del socio d’opera, ma anche alle sue stesse esigenze di sostentamento, senza però consentirgli di escludere la partecipazione del socio d’opera alle perdite. 3.9 LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ Secondo l’art. 2266 Rappresentanza della società La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396: la condizione posta è che il diritto sia stato acquistato o l’obbligazione sia stata assunta da un socio che abbia la rappresentanza della società; ossia un socio che sia investito del potere di agire in nome e nell’interesse della società (art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato). Amministrazione e rappresentanza: il comma 2 dell’art. 2266 In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, delinea la rappresentanza come un attributo inerente alla qualità di socio amministratore e non richiede perciò nessun conferimento espresso di poteri. C’è nelle società di persone questa sequenza: - ciascun socio (illimitatamente responsabile) è, in quanto tale, amministratore della società, ossia ha il potere di decidere le operazioni sociali; 23 - - - ciascun socio amministratore è, in quanto tale, rappresentante della società, ossia ha il potere, oltre che di decidere, anche di concludere le operazioni sociali con i terzi; la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore disgiuntamente dagli altri, con le stesse modalità secondo le quali spetta a ciascun socio il potere di amministrare: diritti e obbligazioni di un solo socio diventano sociali se il contratto sociale ha stabilito l’amministrazione congiuntiva, anche il potere di rappresentanza deve essere esercitato con le stesse modalità e occorre quindi la partecipazione all’atto di tutti i soci amministratori la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale: presenta cioè la stessa estensione del potere di amministrazione e comprende anche gli atti di straordinaria amministrazione; è anche rappresentanza negoziale processuale: la società sta in giudizio nella persona dei soci che ne hanno la rappresentanza (ciascun socio amministratore può agire da solo in giudizio in nome della società e la società può essere convenuta in giudizio in persona di uno solo dei soci amministratori Il comma 2 dell’art. 2266 In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale ammette che il contratto possa dissociare il potere di rappresentanza dal potere di amministrazione, riservandolo ad uno o più soci amministratori, oppure stabilendo che spetti ai soci amministratori congiuntamente (anziché disgiuntamente), o ancora limitando i poteri di rappresentanza del singolo socio amministratore. Secondo l’ultimo comma dell’art. 2266 Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396 (Modificazione ed estinzione della procura Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (19, 2266). Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate): cioè compete alla società l’onere di portarle a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, a pena della non opponibilità. Si fa riferimento alle modificazioni e non quindi alle diverse disposizioni in materia derivanti dal contratto sociale: per quelle l’onere incombe sul terzo. Ma oltre ai soci amministratori possono agire in nome della società, in virtù di una procura rilasciata dagli amministratori, anche persone estranee alla società come mandatari ad hoc per singoli affari. Per essi non varrà l’art. 2266, ma l’art. 1708 comma 2 Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente (nella procura). I soci, comunque, conservano, anche se affidano ad un estraneo la gestione dell’impresa sociale, la qualità di amministratori e, di conseguenza, quella di rappresentanti della società. 3.10 LE OBBLIGAZIONI SOCIALI: RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI In base all’art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (att. 204): c’è quindi una responsabilità della società (i creditori possono agire sul patrimonio sociale) e una responsabilità illimitata e solidale dei soci, che è caratteristica della società di persone. La responsabilità, nella società semplice si articola in questo modo: a) sono in linea di principio, illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali tutti i soci: il patto contrario serve ad escludere la responsabilità dei soci che non agiscono. Il creditore sociale può agire direttamente 24 nei confronti dei soci, senza rivolgersi alla società, per soddisfare le sue ragioni e, secondo l’art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Valgono anche i seguenti articoli: art. 2269 Responsabilità del nuovo socio Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio e art. 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato: la responsabilità illimitata e solidale incombe quindi su tutti coloro che sono soci: i. al momento della richiesta del pagamento, anche se non lo erano quando sorse l’obbligazione ii. al momento del sorgere dell’obbligazione, anche se non più soci al momento della richiesta del pagamento E’ obbligazione sociale ogni obbligazione imputabile alla società, derivante da contratto, da fatto illecito o extracontrattuale, come ad esempio il debito d’imposta. b) è ammesso il patto sociale di limitazione della responsabilità o di esclusione della solidarietà (per i soci che non agiscono) e quest’ultimo implica quindi l’assunzione di una responsabilità parziaria. Un simile patto deve però essere sottoposto ad un particolare onere pubblicitario: deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non è opponibile. c) Il patto di limitazione non vale per i soci che hanno agito in nome e per conto della società, i quali restano illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali: si intendono i soci che, in qualunque modo, abbiano partecipato al compimento degli affari sociali, anche limitandosi a deliberarli, e senza agire all’esterno quali rappresentanti della società. La società semplice con patto di limitazione della responsabilità dei soci che non agiscono assume una strutture analoga alla società in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di soci accomandatari, illimitatamente responsabili, e di soci accomandanti che godono del beneficio della responsabilità limitata. 3.11 IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO DI FRONTE ALLA SOCIETÀ Il creditore particolare del socio non può agire sul patrimonio sociale, ma può, secondo l’ art. 2270 Creditore particolare del socio Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società. Società semplice: se il creditore particolare dimostra che i beni del socio debitore sono insufficienti, può agire sul patrimonio della società (ma non sui beni), ricevendo una somma di denaro equivalente alla quota del socio). Società in nome collettivo e in accomandita semplice registrate: finché dura la società il creditore non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. 25 A norma dell’ art. 2288 Esclusione di diritto E’ escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270: il creditore particolare gode del diritto di provocare lo scioglimento anticipato del rapporto che lega il socio suo debitore alla società. In coerenza con l’autonomia del patrimonio sociale, l’art. 2271 Esclusione della compensazione stabilisce che Non é ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio, perché così la società pagherebbe il debito del socio. Il viceversa è possibile se si tratta di socio a responsabilità illimitata, che potrà sempre avvalersi dell’art. 2268. 3.12 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO In conformità ai principi sui contratti plurilaterali, la morte o il recesso o l’esclusione del socio, non determina, di regola, lo scioglimento della società: essa determina solo lo scioglimento del rapporto sociale relativo a quel socio, mentre la società prosegue con i soci superstiti. Secondo l’art. 2284 Morte del socio Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano: l’ingresso degli eredi non avviene per via ereditaria ma occorre il consenso degli altri soci e degli eredi stessi. Il contratto però può prevedere che alla morte di un socio si sciolga l’intero contratto di società. Nelle società di persone le clausole più importanti sono quelle che riguardano la continuazione della società con gli eredi: 1. clausola di continuazione facoltativa: il contratto sociale impone ai soci di continuare la società con gli eredi (che possono aderire oppure no) 2. clausola di continuazione obbligatoria: il contratto sociale impone anche agli eredi di continuare la società 3. clausola di successione: l’accettazione dell’eredità comporta l’assunzione automatica della qualità di socio, senza nessuna necessità di esplicita adesione al contratto di società Le ultime due clausole sono dubbie perché in contrasto con l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario: l’erede infatti dovrà rispondere senza limiti anche dei debiti sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Per quanto riguarda il recesso, l’art. 2285 Recesso del socio Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa (2900). Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi: riconosce cioè a ciascun socio la facoltà di sciogliere il vincolo che lo lega agli altri soci: - in qualunque momento se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci - solo quando sussista una giusta causa (valutata dal giudice) o ricorra un caso previsto dal contratto sociale come causa di recesso, se la società è contratta a tempo determinato La facoltà di recesso è una deroga all’art. 1372 Efficacia del contratto Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737). La giusta causa può essere invocata dal socio anche se la società è a tempo indeterminato, al fine di rendere immediatamente operativa la dichiarazione di recesso ed evitare che la propria dichiarazione di recesso venga trasformata in esclusione da parte degli altri soci. L’art. 2286 Esclusione L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301, 2320), nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio (414 e seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa 26 non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208), impedisce un’esclusione arbitraria e immotivata del socio. Sono cause di esclusione del socio: - le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale: non solo le obbligazioni di conferimento ma anche quelle legali collegate al contratto di società (art. 1374 Integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità). Tale è l’obbligo di collaborazione del socio nella società: lo viola il socio che con il proprio sistematico e immotivato voto contrario impedisce lo svolgimento dell’attività sociale o quello che per capriccio disapprovi il bilancio annuale... - l’interdizione, l’inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici - la sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l’opera conferita, o il perimento della cosa conferita in godimento e non imputabile agli amministratori, o il perimento della cosa conferita in proprietà e non ancora acquistata dalla società In base all’art. 2287 Procedimento di esclusione L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine (2964) il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro: il giudice valuterà se ricorra o meno la causa di esclusione addotta nella liberazione e, in caso positivo, reintegrerà il socio nei suoi diritti. L’art. 2288 Esclusione di diritto E’ escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270, indica due casi in cui non è necessaria una deliberazione dei soci. Liquidazione della quota: secondo l’art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio (in caso di morte, recesso, o esclusione del socio), questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto e disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Si dovrà tenere anche conto della quota del valore dell’avviamento. In base all’art. 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato. 3.13 SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ A norma dell’art. 2272 Cause di scioglimento La società si scioglie: 1) per il decorso del termine, sempre che i soci non abbiano deliberato, espressamente (art. 2252 Modificazioni del contratto sociale Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e convenuto diversamente) o tacitamente (art. 2273 Proroga tacita La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali), la proroga della società; 27 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci, anche se basterà la maggioranza se stabilita dal contratto; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita: occorre che la mancanza di pluralità dei soci si protragga per almeno sei mesi, altrimenti non è causa di scioglimento; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale, come quella secondo cui la società si scioglie alla morte del singolo socio. Le cause di scioglimento della società operano di diritto: non occorre, quindi, una deliberazione sociale che metta in liquidazione la società; se poi l’avvenuto verificarsi di una causa di scioglimento sia controverso, ciascun socio può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che lo accerti. Il verificarsi di una causa di scioglimento pone automaticamente la società in liquidazione, ma il rapporto sociale però persiste sotto diversi aspetti: - i beni sociali continuano a formare un patrimonio sociale autonomo sul quale potranno rifarsi i creditori sociali, ma non è più destinato all’esercizio di un’impresa; - i soci amministratori conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti (art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione); Il socio ha il diritto al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione dell’attivo residuo e quindi gli amministratori non possono pregiudicarlo. Esiste un procedimento legale di liquidazione, scandito dai seguenti articoli: art. 2275 Liquidatori Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci (2259). art. 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale (2452). art. 2277 Inventario Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452). art. 2278 Poteri dei liquidatori I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi (2452). Essi rappresentano la società anche in giudizio. art. 2279 Divieto di nuove operazioni I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) per gli affari intrapresi (2452). art. 2280 Pagamento dei debiti sociali I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625). Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente. 28 art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori (2740). art. 2282 Ripartizione dell’attivo Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti (2253). L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265). L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti. art. 2283 Ripartizione di beni in natura Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e seguenti, 1111 e seguenti). Questo procedimento si applica se il contratto sociale non ne prevede un altro! 29 Capitolo 4: LA SOCIETÀ IN NOME COLLETIVO 4.1 LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO COME TIPO GENERICO DI SOCIETÀ COMMERCIALE Quando due o più persone esercitano in comune, allo scopo di divederne gli utili, un’attività commerciale, il rapporto sociale dovrà essere qualificato come società in nome collettivo: non occorre un’esplicita opzione ma basta che siano presenti gli estremi generali del contratto ci società richiesti dall’art. 2247 e l’elemento di identificazione dato dalla specifica nature dell’attività esercitata come attività commerciale. Se però l’oggetto della società non è un’attività commerciale, allora serve una esplicita opzione del tipo della società in nome collettivo, altrimenti il rapporto è qualificato come società semplice. Secondo l’art. 2291 Nozione Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi: quest’ultima è una differenza rispetto alla società semplice, perché ammette che tra soci esso possa esistere, cioè ci possa essere limitazione alla partecipazione alle perdite dei soci. Un socio, a favore del quale sia stato stipulato un tale patto, se chiamato dai creditori della società a pagare, potrà poi rivalersi sui soci. Quando la società ha ad oggetto un’attività commerciale, affinché si possa limitare la responsabilità dei soci anche verso i terzi, occorre costituire il rapporto sociale secondo le forme della società in accomandita semplice. Essendo una società commerciale, art. 2296 Pubblicazione L’atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703) dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso l’ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio (2626). Obbligo di pubblicità non adempiuto (non iscritta nel registro): società in nome collettivo irregolare Obbligo di pubblicità adempiuto (iscritta nel registro delle imprese): società in nome collettivo regolare In base all’art. 2297 Mancata registrazione Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza, società regolari e irregolari sono sottoposte ad una medesima disciplina per quanto riguarda i rapporti interni tra soci, mentre la disciplina cambia nei rapporti tra la società e i terzi: - società in nome collettivo irregolare: a) i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice, cioè si applicano tutte le norme dall’art. 2266 all’art. 2271, fatta eccezione per la norma che ammette il patto di limitazione della responsabilità o di esclusione della solidarietà b) tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio mentre i patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza: c’è una deroga rispetto alle società 30 semplici; nelle s.s. le limitazioni sono opponibili ai terzi anche se non ne erano a conoscenza, mentre nelle s.i.n.c.i. sono in opponibili ai terzi in buona fede. Tutte le società di fatto sono irregolari, ma non vale il viceversa; il contratto di s.i.n.c.i. può essere stipulato per iscritto, solo che esso non viene depositato presso l’ufficio del registro delle imprese ai fini dell’iscrizione. - società in nome collettivo regolare: a) art. 2305 Creditore particolare del socio Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore: rispetto alla società semplice c’è una più intensa autonomia patrimoniale b) la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali è sussidiaria (nelle s.s. e nelle s.i.n.c.i. è diretta): art. 2304 Responsabilità dei soci I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (2268, 2471); nelle società semplici è il socio a dover dimostrare che il creditore può rifarsi sul patrimonio della società, qui invece è il creditore che deve dimostrare che il patrimonio è insufficiente e quindi può agire su quello del socio: c’è un’inversione dell’onere della prova. c) art. 2298 Rappresentanza della società L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza (2193). Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe (2626): rispetto alla s.s. incombe sulla s.i.n.c.r. l’onere di portare a conoscenza dei terzi le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori; rispetto alla s.i.n.c.i. non occorre provare che il terzo fosse a conoscenza della limitazione, ma è sufficiente che essa sia iscritta nel registro per essergli opponibile. 4.2 L’ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO REGOLARE Secondo l’art. 2296 Pubblicazione L’atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703) dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso l’ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio (2626): ciò non è invece richiesto per la validità del contratto sociale, che è quindi valido anche se concluso oralmente o se risultante dal comportamento concludente dei soci (il documento scritto è richiesto per le società che vogliano iscriversi nel registro delle imprese, cioè per quelle regolari). A norma dell’art. 2295 Atto costitutivo L’atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci; 2) la ragione sociale (art. 2292 Regime sociale La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (e compagni...& C.). La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono (att. 207); 3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società (solo nel caso in cui si siano riservate ad uno o più soci); 31 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie (si intende la sede amministrativa; art. 2299 Sedi secondarie Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti) del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime (2197, 2626). L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale e iscritta la società e la data dell’iscrizione. Presso l’ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria (2197) deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all’esercizio della sede medesima. L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove e iscritta la società (2626); 5) l’oggetto sociale (l’attività economica che le parti vogliono esercitare in comune); 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della società (è una cosa superflua perché la sincr può essere tacitamente prorogata). L’ufficio del registro delle imprese verifica la regolarità formale e la completezza dell’atto costitutivo, ma non la validità delle clausole. Oltre all’atto, vanno iscritte anche tutte le sue modificazioni successive e gli altri fatti relativi alla società per cui è richiesta l’iscrizione, pena l’inopponibilità ai terzi. 4.3 IL CAPITALE SOCIALE E’ capitale sociale, nelle sincr, il valore in danaro dei conferimenti di beni eseguiti o promessi dai soci, quale risulta dalle valutazioni compiute nell’atto costitutivo. E’ una nozione diversa da quella di patrimonio sociale, che è formato dai beni e, più in generale, dai rapporti giuridici attivi (crediti) facenti capo alla società. All’inizio essi coincidono, poi, mentre il patrimonio varia di giorno in giorno, il c.s. rimane invariato fino ad una modificazione dell’atto costitutivo che ne determini un aumento o una diminuzione. L’art. Limiti alla distribuzione degli utili Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti (2621). Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente, vieta che i soci possano rimborsarsi i conferimenti (cosa possibile solo con modificazione del c.s. : art. 2306 Riduzione di capitale La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (2623 n. 1; att. 211). Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia (1179) ). L’art. 2303 comma 2 Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente, identifica come utile, non quello conseguito nell’esercizio, ma quello che rappresenta un’eccedenza del patrimonio sociale sul c.s. . 4.4 IL DIVIETO DI CONCORRENZA DEL SOCIO In base all’art. 2301 Divieto di concorrenza Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra società concorrente. Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286 (essere escluso dalla società). Per l’ex socio vale l’art. 2557 Divieto di concorrenza Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova 32 impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta (2125, 2596), visto che gli ex soci ricevono una quota anche del valore dell’avviamento. 4.5 SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ art. 2308 Scioglimento della società La società in nome collettivo si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’art. 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge (liquidazione coatta amministrativa), e, salvo che abbia per oggetto un’attività non commerciale (2195), per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221): quest’ultima determina lo scioglimento, ma non l’estinzione della società, che si estinguerà solo alla termine della procedura fallimentare. Anche la liquidazione della sinc è regolata dalle norme sulla ss, ma si richiede l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori. art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto (2621). Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (2964 e seguenti). In caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo. Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci (2452). art. 2312 Cancellazione della società Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi. Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza. Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (att. 218). 4.6 SOCIETÀ E COMMERCIALI Società di persone Società di persone con oggetto commerciale SOCI IN NOME COLLETTIVO qualità di imprenditore qualità di imprenditore commerciale COME IMPRENDITORI - alla società (ossia al gruppo dei soci considerato collettivamente) - soci illimitatamente responsabili (ossia a ciascuno di essi considerato singolarmente) Secondo art. 2302 Scritture contabili Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 (att. 200): l’imprenditore in questo caso è la società che viene rappresentata dai soci amministratori. Secondo la legge fallimentare, sono sottoposti al fallimento e alle altre procedure concorsuali gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili; 33 fallimento società...ha per oggetto il patrimonio sociale fallimento dei soci...ha per oggetto il patrimonio individuale Il fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili si determina dalla sentenza che dichiara il fallimento della società in modo automatico senza dover accertare la loro personale insolvenza. Lo stesso vale per i soci occulti, cioè per quelli scoperti dopo la dichiarazione e di fallimento. Socio cessato: l’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’impresa, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. Concludendo possiamo dire che la qualità di imprenditore commerciale è riconosciuta alla società, cioè al gruppo dei soci collettivamente considerati, agli effetti di quelle norme che sono, per loro natura, insuscettibili di essere applicate ai soci individualmente (iscrizione nel registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili,...); è riconosciuta, nello stesso tempo, ai singoli soci per l’applicazione di quelle norme sull’imprenditore commerciale che sono suscettibili, per loro natura, di essere applicate ai soci in modo individuale (responsabilità penale per bancarotta, fallimento sul patrimonio personale,...). 34 Capitolo 5: LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 5.1 CARATTERISTICHE DEL TIPO La sias si distingue dalla sinc per la presenza, accanto ad uno o più soci (gli accomandatari: art. 2318 Soci accomandatari I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari), di uno o più soci accomandanti: - non partecipano all’amministrazione della società - godono del beneficio della responsabilità limitata - sono necessariamente, quanto al conferimento, soci capitalisti (art. 2322 Trasferimento della quota La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale: si desume quindi che i soci accomandanti non possono essere soci d’opera, a differenza degli accomandatari) - art. 2313 Nozione Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni: sono obbligati ad eseguire il conferimento pattuito, e assumono il rischio nei limiti di esso, essendo obbligati solo verso la società. - in caso di fallimento della società, il giudice può ingiungere loro di eseguire versamenti ancora dovuti, sempre che non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento - art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione (att. 218). In base all’art. 2315 Norme applicabili Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo. 5.2 LA RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE art. 2314 Ragione sociale La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 2292 (2564, 2567). L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali: la ragione sociale deve contenere, come nelle sinc, almeno il nome di un socio a responsabilità illimitata. Poiché il socio accomandante (socio a responsabilità limitata, di puro capitale, escluso dall’amministrazione) occupa in questo tipo di società una posizione per la quale le sua qualità personali, segnalate dal suo nome, risultano del tutto irrilevanti, l’inclusione del suo nome nella ragione sociale, è considerata come indice rivelatore di una possibile utilizzazione atipica del contratto di società in accomandita: l’abuso che si vuole reprimere è quello per il quale il socio assuma una posizione di socio in nome collettivo e tuttavia fruisca del beneficio della responsabilità limitata, essendo indicato come socio accomandante. Per sottrarsi alla responsabilità illimitata dovrà provare di non aver autorizzato o ignorato l’inclusione del suo nome nella ragione sociale. Se però la autorizza, egli resta, ad ogni effetto, socio accomandante e la società resta, in ogni caso, società in accomandita: ciò non toglie però che la sua qualità di socio accomandatario, pur celato sotto le spoglie di socio accomandante, o la natura del rapporto sociale come società in nome collettivo, non possa essere accertata sulla base 35 delle pattuizioni interne avvenute tra i soci; il giudice potrà qualificare come società in nome collettivo una società in accomandita semplice e qualificare la posizione contrattuale di socio accomandatario, con la conseguenza che alla società si applicheranno le norme sulla società in nome collettivo (anziché quelle sulla società in accomandita semplice) o si applicheranno al socio le norme relative ai soci accomandatari, anziché quelle sui soci accomandanti. Se l’accomandante consente che il suo nome sia incluso nella ragione sociale o compie un atto di amministrazione, decade dal beneficio della responsabilità limitata: se poi si prove che ciò è avvenuto perché il socio ha una posizione contrattuale corrispondente a quella di socio accomandatario, ad esso si applicherà la normativa sui soci accomandatari. Se manca, nella ragione sociale, l’indicazione del rapporto sociale, i soci accomandanti non perdono il beneficio della responsabilità limitata, ma la ragione sociale è irregolare e la società non potrà essere iscritta nel registro delle imprese. 5.3 L’ESCLUSIONE DEGLI ACCOMANDANTI DALL’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ Abbiamo visto che l’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari e che, a norma dell’art. 2320 Soci accomandatari I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata (2740) e solidale (1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. Agli accomandanti è vietata l’ingerenza, pena la responsabilità limitata, oltre che la possibile esclusione: ciò a tutela dell’interesse dei soci e a tutela dell’interesse dei creditori della società, che potrebbero scambiare per accomandatario l’accomandante munito di procura generale e di fare affidamento sulla sua responsabilità personale. C’è poi un interesse più grande che è quello dell’intera collettività ed è l’interesse che ci sia un responsabile esercizio dell’iniziativa economica: la legge affida al rischio illimitato la funzione di agire da contrappeso del potere e, quindi, da garanzia di una responsabile direzione dell’impresa. Proprio per questo motivo l’accomandante decade dal beneficio della responsabilità limitata: - se compie atti sia pure di sola amministrazione interna, ossia partecipi alle deliberazioni interne, senza entrare, perciò nei rapporti con i terzi; - se compie anche solo un atto di amministrazione N.B. Se: - l’ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione ha caratteri di vero e proprio dominio della società - la sua posizione risulta corrispondente a quella di socio accomandatario Allora: si porrà un problema di qualificazione del rapporto contrattuale: l’accomandante potrà essere qualificato dal giudice come socio accomandatario, e nel caso fosse l’unico accomandante, il contratto sociale potrà essere qualificato come contratto di società in nome collettivo. L’accomandante che si sia ingerito nell’amministrazione risponde pure nei confronti dei creditori che non hanno fatto alcun affidamento sulla sua personale responsabilità . Il fatto che l’ingerenza dell’accomandante sia stata consentita dagli altri soci produrrà questa sola conseguenza: gli altri soci non potranno deliberare, a norma dell’art. 2320 comma 1, la sua esclusione dalla società. 36 L’art. 2320 comma 2 I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, giudica fra loro compatibili le qualità di socio accomandante e di lavoratore subordinato della società: all’accomandante è invece precluso di agire come institore o mandatario della società. Se agisce in forza di una procura generale o speciale, gli atti da lui compiuti impegnano la società; con la responsabilità della società e degli accomandatari concorrerà anche la sua, se agisce in forza di una procura che non sia procura speciale per singoli affari e se egli è decaduto dal beneficio della responsabilità limitata. Se agisce senza procura, l’atto è nullo, la società non ne è vincolata e ne risponde solo lui: a titolo di risarcimento e con la caduta dal beneficio della responsabilità limitata (assume quindi anche una responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali, essendosi ingerito nell’amministrazione della società, anche se l’atto è nullo): assume responsabilità illimitata anche se si sia limitato a trattare affari per la società, senza poi concluderli. L’art. 2320 comma 3 In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società, stabilisce che agli accomandanti è precluso il controllo continuo sulla gestione sociale che è invece riconosciuto ai soci che non partecipano all’amministrazione. Spetta poi agli accomandatari e solo agli accomandatari l’approvazione del bilancio: esso verrà comunicato agli accomandanti, che potranno impugnarlo per falsità o violazione di norme di legge o dell’atto costitutivo ( se essi dovessero partecipare all’approvazione, decadrebbero dal beneficio della responsabilità limitata, perché ciò implicherebbe una loro ingerenza nell’amministrazione). Secondo l’art. 2321 Utili percepiti in buona fede I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato: sono quindi al sicuro dalle azioni di ripetizione. In base all’art. 2322 Trasferimento della quota La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale: vi concorrono quindi anche gli accomandanti (non è infatti una modificazione statutaria in senso tecnico). Posizione dei soci accomandanti in sias: - diversa da quella dei soci a responsabilità limitata di altri tipi di società - diversa da quella dei soci di società di capitali, che possono concorrere, con le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e con alcune di quella straordinaria, nella direzione dell’impresa sociale - diversa dagli accomandanti in accomandita per azioni, ai quali spettano gli stessi poteri che sono propri dei soci delle altre società di capitali. Secondo l’art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell’art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto, e sembra applicabile ai soci accomandanti anche l’ultimo comma dell’art. 2259 La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio: in questo caso, infatti, il socio accomandante esercita un sindacato di mera legittimità. 5.4 SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE IRREGOLARE La sias, che non sia iscritta nel registro delle imprese, assume la condizione giuridica di sias irregolare e la sua disciplina è, a norma dell’art. 2317 Mancata registrazione Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell’art. 2297 (art. 2297 Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società 37 semplice. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza). Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali: cioè è la stessa applicabile alle sinci, modificata solo per ciò che attiene alla posizione dei soci accomandanti. Il che significa che la siasi conserva le caratteristiche proprie del tipo di società, ossia la presenza di soci che godono del beneficio della responsabilità limitata. Anche nelle siasi è vietato agli accomandanti di partecipare all’amministrazione della società: pena la decadenza dal beneficio della responsabilità limitata (…salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali…). 5.4 TRASMISSIONE E CONCESSIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO ACCOMANDANTE Poiché l’accomandante non viene in considerazione per le sue qualità personali, ma solo in ragione della quota di capitale conferito, il sub-ingresso di una persona ad un’altra, nella posizione del socio accomandante, non importa modificazioni nel contratto sociale (e non richiede quindi l’applicazione dell’art. 2252 Modificazioni del contratto sociale Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e convenuto diversamente). Secondo l’art. 2322 Trasferimento della quota La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, senza quindi il consenso né degli eredi, né dei soci superstiti. Verrà invece applicato l’art. 2252 (modificazione del contratto sociale e consenso di tutti i soci) nel caso di: - ingresso di nuovo socio accomandatario - ingresso di più eredi che vogliano ciascuno occupare una posizione di socio accomandante ...se non e convenuto diversamente…il contratto sociale può comunque stabilire modalità diverse: - rendere intrasmissibile la quota del socio accomandante - permettere la cessione volontaria senza il consenso della maggioranza dei soci - prevedere un diritto di prelazione da parte dei soci 5.6 SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE art. 2272 Cause di scioglimento La società si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale. …società semplice… art. 2308 Scioglimento della società La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’art. 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un’attività non commerciale (2195), per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221). …società in nome collettivo… art. 2323 Cause di scioglimento La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell’art. 2308 (2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno (2711). Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario. NB: se rimangono solo soci accomandatari, la società si scioglie, oppure si trasforma tacitamente in sinc! Il termine per lo scioglimento o la trasformazione è comunque fissato in sei mesi. 38 Capitolo 6: NOZIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI 6.1 LA SOCIETÀ PER AZIONI COME TIPO DI SOCIETÀ E COME PROTOTIPO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI Secondo l’art. 2325 Responsabilità Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362: è quindi una società a responsabilità limitata dei soci, cioè l’unico rischio è quello di perdere la somma o il bene conferito in società. Il socio è obbligato al conferimento risultante dal contratto sociale e i creditori sociali sono esclusi da azioni individuali nei suoi confronti, a meno che si tratti di azione surrogatoria per il conferimento non eseguito. Il capitale sociale minimo: opera a garanzia dei creditori e la sua misura è stabilita per legge; la società non può costituirsi se non ne dispone o si scioglie se nel corso della sua attività il capitale scende sotto il livello minimo e non viene reintegrato nei tempi previsti (art. 2327 Ammontare minimo del capitale La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro). Nelle srl il capitale minimo è di 10 mila euro. La responsabilità limitata rende possibile una parziale traslazione del rischio connesso ad attività economiche: una parte cade sui soci e la restante cade sui creditori della società (fornitori, dipendenti, utenti,…). I creditori però non sono tutti sullo stesso piano: - creditori deboli: piccoli fornitori, dipendenti, agenti, concessionari,… - creditori forti: ottengono forme di garanzia reali o personali di uno o più soci Ne è esempio la costituzione di società con capitale irrisorio e finanziate con il prestito dei soci o dalle banche con la garanzia dei soci (gruppi di società o srl). Il capitale e il patrimonio della società: il patrimonio iniziale di una società è formato dai conferimenti, e poi può aumentare o diminuire (utili non distribuiti, perdite, maggior o minor valore dei conferimenti…). Patrimonio sociale: complesso di beni, siano essi denaro o altri beni mobili o immobili (varia secondo le vicende economiche della società); Capitale sociale: entità numerica che esprime in termini monetari il valore complessivo dei conferimenti promessi (capitale sottoscritto) o eseguiti dai soci (capitale versato); è anche un elemento essenziale dell’atto costitutivo: art. 2328 Atto costitutivo… L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 4) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato (è un’entità rigida: per modificarlo occorre una deliberazione assembleare che riformi lo statuto). Il capitale sociale deve tendere a coincidere con il patrimonio sociale (alla costituzione coincidono). In base all’art. 2329 Condizioni per la costituzione Per procedere alla costituzione della società e' necessario: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 (comma 2 Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare) e 2343 relative ai conferimenti; 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto: una volta costituita la società, gli amministratori effettueranno il richiamo dei centesimi mancanti, cioè ingiungeranno ai soci di effettuare i restanti conferimenti (non è un obbligo: i centesimi non richiamati entrano nel patrimonio della società, come credito della società verso i soci). A norma dell’art. 2344 Mancato pagamento delle quote Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla 39 pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto: è la cosiddetta vendita in danno, che se non va a buon fine, implica una modificazione dello statuto che riporti il capitale ad una cifra corrispondente al valore effettivo del patrimonio della società. Rapporto tra capitale e patrimonio: il valore del patrimonio sociale non deve mai scendere al di sotto di un terzo del capitale e ove ciò accada, l’assemblea dovrà modificare lo statuto, deliberando una riduzione del capitale sociale. In questo modo i creditori sono garantiti sul fatto che il patrimonio raggiunge almeno i 2/3 del capitale. Il capitale sociale è diviso in una pluralità di quote corrispondenti ad un’uguale frazione aritmetica del tutto e la partecipazione dei soci alla società è una partecipazione per quote di capitale: le azioni possono incorporare diritti patrimoniali e amministrativi. Le azioni come titoli di credito causali: l’azione è, nella sua materialità, un bene mobile, che può formare oggetto di diritti e del quale si può disporre come di un qualsiasi altro bene mobile; è un bene distinto dai beni che compongono il patrimonio sociale; può avere un valore nominale, oppure essere pari al quoziente della divisione del capitale sociale per il numero di azioni (lungo la sua vita, il valore aumenta o diminuisce in base al valore che il patrimonio sociale assume nei confronti del capitale sociale); nella sua funzione rappresentativa di quote di partecipazione alla società, l’azione è un titolo di credito e ad essa si applicano perciò tutte le norme sui titoli di credito; è un titolo di credito causale, quindi fa menzione del rapporto causale che ha dato luogo all’emissione del titolo; manca inoltre la letteralità: il possessore può quindi opporre, oltre a tutte le eccezioni basate sul contenuto letterale del titolo, anche quelle basate sul contratto sottostante all’emissione del titolo stesso. In base all’art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci. Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa, la società emittente può richiedere al compratore dell’azione i versamenti ancora dovuti, anche se sull’azione non è fatta menzione del fatto che essa non è interamente liberata (art. 2354 I titoli azionari devono indicare: l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate). Tale menzione è quindi obbligatoria: ne deriva un corollario secondo cui anche nei confronti del compratore che non esegua i versamenti ancora dovuti potrà essere pronunciata la decadenza e il titolo potrà essere annullato quantunque non recasse menzione della sua mancata liberazione. Diritti dell’azionista: art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni. Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché l'eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria. Non possono essere pagati 40 dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società. art. 2351 Diritto di voto Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti. Non possono emettersi azioni a voto plurimo. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano. La proprietà dell’azione comporta la spettanza della qualità di parte del contratto di società; l’acquisto o l’alienazione della proprietà dell’azione determina automaticamente l’acquisto o la perdita della qualità di socio. Circolazione: la proprietà dell’azione; e quindi la qualità di socio, si acquista secondo i modi di acquisto dei beni mobili; l’acquirente dell’azione acquista la qualità di socio per effetto dell’acquisto della proprietà del titolo; e l’acquista, se in buona fede, indipendentemente dalla circostanza che l’alienante fosse o meno il proprietario del titolo e, quindi, socio. Si realizza così la funzione per la quale l’azione è stata creata: quella di fare delle quote di partecipazione alla società altrettanti valori di scambio, capaci di provocare mercato attorno a sé, per il finanziamento delle imprese. Patrimoni destinati ad un unico affare: l’imprenditore arriva a desiderare che la responsabilità sia limitata, per ogni affare intrapreso, allo specifico patrimonio da esso destinato; può accadere che una società si proponga di perseguire, entro i limiti dell’oggetto sociale, la realizzazione di uno specifico obiettivo, cui destinare apposite risorse, proprie o da attingere mediante finanziamenti di terzi; può trattarsi: a) di un obiettivo che espone ad elevati rischi, che la società non è disposta ad affrontare se non nei limiti delle apposite risorse destinate loro b) di un obiettivo perseguibile a costi elevati, che la società non può affrontare se non facendo ricorso a terzi finanziatori, cui offrire adeguate garanzie Il diritto comune da due soluzioni: a1) costituzione di un’apposita società controllata, che abbia ad oggetto il perseguimento di quell’obiettivo e che sia responsabile per le obbligazioni assunte solo nei limiti del patrimonio conferito b1) il prestito di terzi finanziatori, da garantire con ipoteche su beni sociali La riforma del 2003 ha aggiunto due ulteriori possibilità: art. 2447-bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare La società può (all’interno del proprio patrimonio): a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari 41 attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali. In questo modo, delle obbligazioni contratte per l’affare, risponde in linea di principio il patrimonio ad esso destinato e non quello residuo della società ( a meno di creditori in buona fede che non sapessero della destinazione) e inoltre, il patrimonio destinato ad un affare e i frutti o i proventi da esso derivati non risponde delle obbligazioni della società. Se gli atti compiuti non recano espressa menzione del vincolo di destinazione, la società e illimitatamente responsabile (lo è sempre nei confronti dei creditori involontari, cioè quelli derivati da fatto illecito della società: la società controllata invece non sarebbe obbligata). (art. 2447-ter) Il patrimonio separato si costituisce con apposita deliberazione che (art. 2447quater) deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 e produce effetto se, nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori all'iscrizione non fanno opposizione.(art. 2447-quinquies) Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la loro destinazione allo specifico affare dovrà esservi annotata; in mancanza, il vincolo di destinazione non sarà opponibile ai creditori della società. (art. 2447-sexies)Per ogni patrimonio, gli amministratori o il consiglio di gestione tengono separatamente i libri e le scritture contabili e (art. 2447 septies) i beni e i rapporti compresi nei patrimoni dovranno essere distintamente indicati nello stato patrimoniale della società, con separato rendiconto in allegato al bilancio. (art. 2447-octies) Se la società ha emesso strumenti finanziari di partecipazione all’affare, viene costituita un’assemblea dei portatori degli strumenti finanziari in parola, e tante distinte assemblee se sono emesse diverse categorie di strumenti finanziari. (2447-novies) Quando si realizza ovvero e' divenuto impossibile l'affare cui e' stato destinato il patrimonio, gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società. Altra più specifica configurazione che può assumere la separazione patrimoniale è quella cui si da vita per contratto intercorrente fra la società e un finanziatore esterno, nel quale sia previsto che i proventi dell’affare sono in tutto o in parte destinati al rimborso del finanziamento: art. 2447-decies Finanziamento destinato ad uno specifico affare I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione: a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società. Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, tranne l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g). Ne deriva quindi che: - i creditori della società, diversi dal finanziatore in parola, non avranno azione sui proventi dell’affare, sui relativi frutti, sugli investimenti di liquidità eventualmente effettuati dalla società in attesa del rimborso del finanziamento; - la garanzia patrimoniale del finanziatore è costituita esclusivamente dai predetti proventi, frutti, investimenti, con esclusione di ogni azione del finanziatore sul residuo patrimonio della società, salvo che questa non fallisca prima della realizzazione dell’affare. 42 Le società per azioni di diritto speciale (in particolare, le società consortili): il fenomeno del contratto indiretto di società è quello per cui le parti perseguono in forma societaria la realizzazione di interessi estranei alla causa del contratto; o perché non intendono esercitare alcuna attività economica, o perché, pur intendendo esercitarla, non sono mossi dallo scopo di dividerne gli utili; è il caso delle società immobiliari di comodo. Società che possono non avere lo scopo della divisione degli utili sono quelle con scopi propri del contratto di consorzio, con il quale più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. In ogni società consortile, i soci sono produttori del servizio e utenti dello stesso: collettivamente produttori e individualmente utenti. La produzione del servizio forma oggetto del vincolo associativo; la fruizione è invece oggetto di separati rapporti contrattuali di scambio fra consorzio e singoli consorziati (questi scambi sono spesso disciplinati all’interno dello statuto). Il consorzio, sebbene costituito in forma di società, può per statuto escludere ogni divisione degli utili fra i soci (art. 2615 ter Società consortili Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602. In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro): non è però lecito ritenere che, al di fuori di questa possibilità, si possano costituire società di capitali senza lo scopo della divisione degli utili. Il problema più acuto della compatibilità fra oggetto consortile e forma societaria è quello relativo all’applicabilità alla società consortile dell’art. 2615 comma 2 Responsabilità verso i terzi Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col fondo consortile: qui si deve dire che l’adozione del tipo di società per azioni reclama l’applicazione dell’art. 2325 comma 1 sulla responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni assunte dagli organi della società (Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio). 43 Capitolo 7:L’IMPRESA IN FORMA DI SOCIETÀ PER AZIONI 7.1 LA FUNZIONE IMPRENDITORIALE NELLA SOCIETÀ PER AZIONI Società di persone: il potere di amministrazione inerisce alla qualità di socio illimitatamente responsabile, il quale concorre nella direzione d’impresa e riproduce la figura classica dell’imprenditore, tra aspetto passivo della sopportazione del rischio d’impresa e aspetto attivo del potere di direzione. Società per azioni: il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio, il quale può solo concorrere alla nomina degli amministratori con il proprio voto. L’organizzazione interna della società si articola in una pluralità di organi con una propria competenza, e la direzione dell’impresa è ripartita fra l’assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione, che a esercitano secondo i limiti della propria competenza. Il funzionamento delle deliberazione segue il principio maggioritario: i soci deliberano a maggioranza dei voti e le deliberazioni vincolano tutti i soci (dissenzienti o non intervenuti). E’ una maggioranza di capitale. Le regole sono disciplinate dagli artt. 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, e 2369 Seconda convocazione e convocazioni successive Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto ad otto giorni. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate. Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. Nelle società che fanno ricorso al 44 mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata. La regola secondo la quale la maggioranza si calcola ordinariamente sulla base del capitale rappresentato in assemblea e non sull’intero capitale sociale, è giustificata da esigenza di funzionalità (si vuole evitare che la società sia ingessata). In questo modo minoranze organizzate possono conseguire il controllo della società. Si parla degli azionisti di maggioranza come del capitale di comando o controllo, mentre degli azionisti di minoranza come del capitale di risparmio: infatti chi sottoscrive azioni lo può fare per esercitare il comando della società, oppure per effettuare un investimento. Ma la figura dell’azionista è formalmente una figura unitaria: la regola è che - art. 2348 (Categorie di azioni) Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti; - art. 2350 (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione) Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni; - art. 2351 (Diritto di voto) Ogni azione attribuisce il diritto di voto. N.B. La principale differenza tra la srl e la Spa sta nella norma dell’art. 2468 comma 1 (Quote di partecipazione) Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni ne' costituire oggetto di sollecitazione all'investimento: quindi la srl non può fare ricorso al mercato dei capitali di rischio e deve attingere entro un gruppo ristretto di soci (è un limite alle dimensioni). Nelle srl manca inoltre, per questo motivo, la contrapposizione fra capitale di comando e di risparmio. Una condizione differenziata per la società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio: per le società che fanno appello al pubblico risparmio è stato introdotto il TUF. La riforma del 2003 ha introdotto, con l’art. 2325-bis (Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) Ai fini dell'applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali, una categoria di società che fanno parte del mercato dei capitali, dette società aperte. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, gli emittenti italiani dotati di: P.N. >= 5.164.000 € numero di azionisti superiore a 200 (sia con azioni ordinarie che con azioni di speciali categorie) Tutela del risparmio: alla base dello statuto delle società che fanno ricorso al mkt dei capitali di rischio, c’è l’esigenza di prestare un’adeguata protezione del risparmio investito in azioni, e gli interessi protetti sono: interesse del risparmiatore interesse delle grandi imprese (che risparmia rispetto al finanziamento bancario) interesse generale all’accumulazione (da denaro risparmio a denaro investimento) Rispetto alle società che non fanno ricorso al mkt, quelle che vi fanno ricorso hanno: un maggior grado di imperatività delle norme regolatrici (c’è meno autonomia) una più estesa tutela del diritto dell’azionista all’informazione maggior garanzia dei bilanci e dei controlli sulla gestione specifici strumenti di tutela delle minoranze una serie di correttivi atti a garantire funzionalità, certezza e stabilità delle decisioni 45 All’interno della categoria delle società che fanno ricorso al mkt del capitale di rischio, troviamo le società con azioni quotate in mkt regolamentati: maggiore informazione degli azionisti e del pubblico, grazie alla Consob maggior garanzia della veridicità dei bilanci grazie a società di revisione iscritte nell’albo speciale possibilità di emettere azioni di risparmio al portatore 7.3 LA SOCIETÀ PER AZIONI COME CONTRATTO E COME ISTITUZIONE Il concetto di interesse della società è terreno sul quale si misurano due opposte teorie, quali la teoria istituzionalista e quella contrattualistica della società per azioni. Teoria istituzionalista: l’interesse della società trascende l’interesse personale dei soci e si identifica nell’interesse dell’impresa in sé, ossia nell’interesse all’efficienza produttiva, mentre l’interesse dei soci è secondario e marginale. La società deve disporre di un organo amministrativo sottratto al potere direttivo dell’assemblea e non influenzato dalla brama di alti dividendi dei soci; l’interesse della società è un interesse superiore, e di fronte ad esso ogni interesso particolare deve soccombere: la sua protezione deve essere affidata ad organi pubblici di programmazione economica, ma non per indirizzare il sistema produttivo e influire sul suoi sviluppo, bensì per garantire il rispetto delle regole di funzionamento del sistema. Teoria contrattualistica: gli organi sociali non possono perseguire altro interesse che non sia l’interesse comune dei soci (ogni interesse rientrante nello schema causale del contratto di società). Tracce della concezione istituzionalista si trovano in alcuni articoli: - art. 2409 primo e ultimo comma (Denunzia al tribunale) Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società: c’è quindi un generale interesse a che la società sia regolarmente amministrata e la protezione di esso è affidata al pubblico ministero; - art. 2377 comma 2 (Annullabilità delle deliberazioni) Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria: la non impugnazione da parte dei soci non basta a sanare l’invalidità di una loro deliberazione, ma amministratori e sindaci possono farlo e, anzi, devono farlo perché ad essi è attribuita la funzione di tutori della legalità delle deliberazioni assembleari; N.B. Il controllo, tanto degli amministratori e sindaci, quanto del pubblico ministero, opera però solo in presenza di violazioni di legge e non di statuto, con l’esclusione quindi di ogni sindacato di merito sulla convenienza o sulla opportunità delle deliberazioni (nemmeno se in contrasto con l’interesse di un dato programma economico nazionale) : solo per grazi irregolarità degli 46 amministratori, o gravi violazioni di norme di legge o dello statuto. La libertà di voto nelle Spa coincide con l’iniziativa economica dell’imprenditore: non la si può limitare, se non per legge, e non se ne può censurare l’esercizio se non per violazione di legge. 7.4 L’IMPRESA INDIVIDUALE IN FORMA DI SOCIETÀ PER AZIONI: LA SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE L’aspirazione alla responsabilità limitata ha condotto ad ammettere l’impresa individuale a responsabilità limitata nelle forme delle Spa (e delle srl) con unico socio limitatamente responsabile: può dunque esistere una società sebbene tutte le azioni siano concentrate nelle mani di un’unica persona; ad essa si applicano tutte le norme relative alle Spa. L’unico socio può essere il fondatore della società, che quindi può essere costituita atto unilaterale (art. 2328 comma 1), o può essere il socio nelle cui mani si concentra successivamente la totalità delle azioni (att. 2362 comma 1). Perché l’unico socio possa fruire della responsabilità limitata occorre: che siano stati eseguiti per intero i conferimenti in denaro che gli amministratori della società, o l’unico socio, abbiano depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità dell’unico socio (art. 2250 Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio: l’indicazione di Spa dovrà essere integrata come Spa unipersonale; la mancata indicazione non determina però la decadenza dal beneficio della responsabilità limitata) La società unipersonale resta una società di capitali, ma non è, a differenza delle altre, una società anonima perché agisce sotto il nome del suo socio (come le snc). Se le due condizioni sopra non sono rispettate, opera l’art. 2325 comma 2 In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362. Art. 2362 (Unico azionista) Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento: il socio quindi non potrà considerare suo un bene uscito (tramite vendita) dal patrimonio della società ed entrato nel suo personale, se non sia certa l’anteriorità rispetto all’azione esecutiva del creditore. La società unipersonale si presta ad un forte sospetto di abuso della personalità giuridica. 47 Capitolo 8:COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ 8.1 L’ATTO COSTITUTIVO E IL SUO CONTENUTO: IN PARTICOLARE, LA DENOMINAZIONE, LA SEDE, L’OGGETTO DELLA SOCIETÀ Art. 2328 (Atto costitutivo) La società per azioni può essere costituita 1. per contratto 2. per atto unilaterale Nelle Spa, sia il contratto che l’atto unilaterale risultano da 2 separati documenti: - l’atto costitutivo: l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato (art. 2342 (Conferimenti) Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, affinché la società sia validamente costituita, deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura (art. 2343 Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.); l’art. 2343 bis comma 1 ha stabilito che l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla 48 iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria, per evitare che venga elusa la norma sui conferimenti dei beni e dei crediti; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori (art. 2340 I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. art. 2341 La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci (fondatori) che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo…essi possono quindi stipulare a proprio vantaggio altri benefici…); 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile; 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; 13) la durata della società ovvero, se la società e' costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere (art. 2328 comma 2) - lo statuto: lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde (art. 2328 comma 3) Prestazioni accessorie: secondo l’art. 2345 (Prestazioni accessorie) Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali e' connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. Ne deriva che: a) le modificazioni degli obblighi in questione siano materia di delibera assembleare da adottare all’unanimità, pena la possibilità di impugnazione (non la nullità); b) l’inadempimento del socio agli obblighi (non imputabile alla società) produce effetti sulla partecipazione sociale, legittimando la sua esclusione dalla società la previsione di prestazioni accessorie dei soci introduce entro i tipi della società di capitali elementi caratteristici della società di persone, come l’apporto di servizi, la regola dell’unanimità per le modificazioni della società e l’esclusione per inadempimento. 8.3 I MODI DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO Oltre al contratto e all’atto unilaterale, in base all’art. 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni) La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo. Il programma con le firme autenticate dei promotori, 49 prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio. Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione il contratto di società si forma progressivamente, man mano che le azioni vengono sottoscritte e potrà dirsi formato quando l’intero C.S. sarà sia stato sottoscritto (art. 2334 Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342 -25%-). I promotori non sono parte del contratto ma agiscono da mediatori; agiscono come ufficio centrale per la raccolta delle varie adesioni ed accettano, in rappresentanza di ciascuna parte, le adesioni di tutte le altre. Dopo aver chiesto il versamento del 25%, i promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori: Assemblea Costituente: a norma dell’art. 2335 L'assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società; 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto cui e' demandato il controllo contabile. L'assemblea e' validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma e' necessario il consenso di tutti i sottoscrittori. Eseguito quanto richiesto, si può proclamare formalmente che la società si è costituita: art. 2336 Eseguito quanto e' prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330: proprio a causa dell’alto quorum richiesto per la sua costituzione, la costituzione per pubblica sottoscrizione è oggi molto rara. Forma: a norma dell’art. 2328 la Spa deve costituirsi per atto pubblico, pena la nullità; ne deriva che anche il contratto preliminare di Spa è nullo se non redatto per atto pubblico. Lo stesso vale per lo statuto. Ne deriva la nullità per difetto di forma e la non iscrivibilità nel registro delle imprese dell’atto costitutivo ove elementi dell’atto costitutivo, come la sede o l’oggetto della società, siano indicati solo nello statuto e questo non sia stato letto dalle parti. … stipulano l'atto costitutivo…non è in sé vero perché l’accordo si è già formato con l’adesione dei sottoscrittori…è quindi la ripetizione nella forma solenne dell’atto pubblico, dell’accordo già intervenuto. 8.4 ULTERIORI FASI DEL PROCEDIMENTO COSTITUTIVO DELLE SPA Art. 2330 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società) Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. L'iscrizione della società nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299. Il procedimento costitutivo di una Spa, ha una durata massima: art. 2331 comma 3 Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'art. 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia. 50 Iscrizione nel registro delle imprese: Spa: l’iscrizione ha efficacia costitutiva e quindi se manca, la società non esiste, neppure come irregolare; dall’art. 2331…Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito…Prima dell'iscrizione nel registro e' vietata l'emissione delle azioni…, si desume come, prima dell’iscrizione manchino i caratteri propri della Spa, ossia la limitazione della responsabilità e la divisione del capitale in azioni: il contratto di società non ha quindi, prima dell’iscrizione, nessuna efficacia; le obbligazioni eventualmente assunte, sono personali di coloro che le hanno assunte, anche se poi…art. 2331… Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato una operazione prevista dal precedente comma, e' responsabile anche la società ed essa e' tenuta a rilevare coloro che hanno agito; snc & sas: la mancata iscrizione non impedisce che la società venga ad esistenza, ma la società assume la condizione giuridica di società irregolare Condizione giuridica dei beni conferiti: poiché la Spa non esiste se non dal momento dell’iscrizione, l’effetto traslativo del conferimento non può prodursi se non da quel momento, con la conseguenza che, medio tempore, il rischio dei beni conferiti continua a gravare sui soci conferenti, i creditori di costoro possono aggredire i beni conferiti, le perdite dell’azienda conferita gravano sul socio conferente e che ai terzi aventi causa dei soci conferenti non può essere opposto il già avvenuto conferimento nella Spa. 8.5 L’EFFICACIA DELLO STATUTO; I PATTI PARASOCIALI Il contratto di Spa rientra tra quelli che producono effetti rispetto ai terzi: sono opponibili solo quelle pattuizioni fra i soci che sono suscettibili di formare materia dell’atto costitutivo e dello statuto. I terzi a cui il contratto sociale può essere opposto sono: - i terzi che entrano in contatto con gli amministratori per la conclusione di affari; - i terzi acquirenti delle azioni quali aventi causa dei soci: sono di esempio la clausola di gradimento (Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento), la clausola di prelazione; - soci nuovi in genere: l’atto costitutivo e lo statuto esercitano un’efficacia vincolante su tutti coloro che entrano a far parte della società (come aventi causa di soci originari, come sottoscrittori, in caso di aumento di capitale, di azioni di nuova emissione) Patti parasociali: sono separati accordi che possono accompagnare la stipulazione dell’atto costitutivo (ma anche formarsi durante la vita della società) e intercorrono tra tutti gli stipulanti o fra gruppi di essi e sono destinati a regolare il loro successivo comportamento di soci della la società. Hanno efficacia solo tra le parti: la sola sanzione giuridica che li assiste è l’obbligazione di risarcimento del danno a carico di chi li abbia violati o la perdita della penale, se nel contratto era inserita una clausola penale. L’essenza del P.P. sta in ciò: i soci dispongono, per separato contratto, dei diritti che derivano loro dall’atto costitutivo, impegnandosi reciprocamente ad esercitarli in modo predeterminato. I più importanti sono quelli che vanno sotto il nome di sindacati azionari, e sono: - sindacato di blocco: i soci si obbligano a non vendere le proprie azioni o a venderle a determinate condizioni - sindacato di voto: esistono tre tipi 1. i soci prima di ogni assemblea si obbligano a concordare fra loro il contenuto del voto 2. i soci si impegnano a votare in modo conforme a quello che la loro maggioranza avrà prima deciso 3. i soci si obbligano a lasciare procura irrevocabile ad uno di essi o ad un terzo e ad astenersi dal partecipare alle assemblee 51 Per la validità dei P.P. nelle Spa si pronuncia l’art. 2341-bis (Patti parasociali) I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo. Altro principio è quello della trasparenza dei patti: - società non quotate: art. 2341-ter (Pubblicità dei patti parasociali) Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377. - Società quotate: art. 122 TUF I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società quotate e nelle società che le controllano sono a) comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione, b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro 10 giorni dalla stipulazione, c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro 15 giorni dalla stipulazione (in caso di inosservanza i patti sono nulli e il diritto di voto è congelato per quelle azioni che rientrano nel patto) P.P. nulli: per le società che non fanno ricorso al mkt dei capitali di rischio non c’è obbligo di pubblicità, ma questo non vuol dire che i patti segreti siano validi; i patti segreti sono infatti nulli sia per queste società che per quelle che ricorrono al mkt; e sono ancora nulli i patti di voto per arrecare danno all’interesse sociale e i patti che attribuiscono efficacia esterna al vincolo di voto (in caso di inadempimento il socio di > acquista ad un prezzo predeterminato le azioni del socio di <). 8.6 NULLITÀ DELL’ATTO COSTITUTIVO In base all’art. 2332 (Nullità della società) Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; 2) illiceità dell'oggetto sociale; 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale. La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata e di tale eliminazione e' stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori 52 nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese: come si nota ci sono molte deroghe rispetto ai principi generali sui contratti: In particolare: art. 2332 La dichiarazione di nullità, una volta avvenuta l’iscrizione, non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società I soci sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori, dando vita alla stessa procedura di liquidazione che si instaura in caso di scioglimento della società e i beni sociali non potranno essere ripartiti tra i soci se non dopo che i creditori siano stati soddisfatti La nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata eliminata Principi generali del contratto La dichiarazione di nullità del contratto travolge tutti i diritti acquistati dai terzi, anche se terzi in buona fede I soci sono sciolti da ogni obbligazione derivante dal contratto e hanno diritto di ripetere i conferimenti già eseguiti … … … … … Il contratto nullo non può essere convalidato; può al massimo essere convertito in un contratto di cui abbia i requisiti e sia valido Solo nelle tre cause dell’art. 2332 opera il principio della conversione delle cause di nullità dell’atto costitutivo in cause di scioglimento della società: ogni altra possibile anomalia è definitivamente sanata con l’iscrizione nel registro delle imprese. 53 Capitolo 9:SOCIETÀ PER AZIONI E PERSONALITÀ GIURIDICA 9.1 LA SOCIETÀ E LO SCHERMO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA Con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica (art. 2331 comma 1); in linea di principio vale questa distinzione: società di persone non hanno personalità giuridica società di capitali e cooperative hanno personalità giuridica Per la spa, a differenza che per le società di persona, l’iscrizione nel registro ha efficacia costitutiva. Il concetto di persona giuridica riporta l’idea di una distinta soggettività del gruppo rispetto ai suoi membri. La limitata partecipazione alle perdite è vista come caratteristica propria dei tipi della Spa e della srl: ove questo carattere sia assente, e sia all’opposto presente quello della partecipazione illimitata, proprio delle società di persona, la disciplina da applicare non sarà quella delle società di capitali, ma quella delle società di persone; e nulla importa se la società avesse acquistato personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese. Di questa la società non può godere, né i soci possono trarre vantaggio, se la società che l’ha acquistata non presenta i caratteri che ne giustificano il conseguimento. In passato aveva operato la concezione formale della personalità giuridica, come vero e proprio soggetto di diritto diverso dai soci e tale da renderli terzi rispetto alle obbligazioni assunte in nome della società. Se però c’è la confusione dei patrimoni o c’è altro elemento rivelatore che la società è pura finzione formale, creata al solo scopo di abusare della alterità soggettiva della società rispetto al socio, allora si dovrà parlare di superamento della personalità giuridica. Si sono ritenuti assoggettabili al fallimento, in quanto titolari di autonoma impresa commerciale, coloro che, effettivi ed unici soci di più società di capitali dichiarate fallite, non solo le abbiano di fatto amministrate esautorando gli organi sociali ma, avvalendosi di una propria ed autonoma organizzazione, abbiano esplicato una sistematica attività si intermediazione finanziaria e di raccolta dei crediti concessi dalle banche alle varie società. Questo orientamento è ormai superato dalla riforma del 2003: infatti, in base all’art. 2361 comma 2 L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, una società di capitali può partecipare ad una di persone, ma la partecipazione deve essere deliberata dall’assemblea, quindi una società di fatto fra società di capitali, da desumere dal comportamento concludente degli organi di queste, è in radice inammissibile. 9.2 L’ABUSO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA: LE FATTISPECIE DI ABUSO Particolarmente conclamata è la finzione di gruppo, fenomeno per il quale si da vita ad una pluralità di società di capitali, le cui azioni o quote appartengono ai medesimi soggetti, al solo scopo di eludere l’applicazione di norme imperative di legge, come ad esempio le norme sul licenziamento dei dipendenti (invece di costituire una sola società, si costituiscono più società e si frazionano i dipendenti in modo da sottrarsi alle norme sul licenziamento a seconda che il numero ecceda o meno una data soglia (+-35)…volendo licenziare dipendenti si costituisce una società a cui si cede un ramo d’azienda con i dipendenti da licenziare e si delibera lo scioglimento della società). Ciò che si censura è quindi è, dunque, l’abuso della personalità giuridica, ossia della alterità soggettiva che la creazione di una nuova società ha creato per frazionare una entità soggettiva sostanzialmente unitaria: il rimedio è colpire l’abuso in sé, cioè parlare di contratto simulato o di contratto di società in frode alla legge, nullo a norma dell’art. 1344. Un classico segno rivelatore è la sistematica confusione dei patrimoni del socio e della società: l’uno utilizza, senza alcun titolo, i beni dell’altra o ne paga i debiti senza essere a ciò tenuto per fideiussione o altro titolo. A questa fattispecie si ricollegano anche i casi di confusione dei rapporti obbligatori fra più società: un socio di controllo 54 di più società deposita finanziamenti in casse comuni da cui tutte eseguono prelevamenti; varie società dello stesso gruppo utilizzano promiscuamente i dipendenti di ciascuna di esse. La repressione dell’abuso: l’abuso della personalità giuridica altro non è se non l’abuso dei diritti nascenti dalle norme che la legge riassume nel concetto di persona giuridica, fra i quali principalmente quello di tenere il proprio patrimonio separato da quello della persona giuridica, ossia il beneficio della responsabilità limitata; in questo caso reprimere l’abuso significa restituire vigore al principio generale della illimitata responsabilità patrimoniale del debitore. Secondo una massima anglosassone, la persona giuridica deve essere considerata un soggetto distinto dalle persone fisiche dei suoi membri fino a quando non sussista un ragionevole motivo per affermare il contrario. E’ possibile fare appello all’abuso quando una società di capitali risulti costituita al solo scopo di procurare ai soci il beneficio della responsabilità limitata, e i soci abbiano agito nel più assoluto disprezzo delle fondamentali regole del tipo di società prescelto: i soci decadono dal beneficio e in caso di fallimento della società, viene pronunciato il loro personale fallimento. 55 Capitolo 10:LE AZIONI 10.1 AZIONI AL PORTATORE E NOMINATIVE Secondo l’art. 2346 (Emissione delle azioni) La partecipazione sociale e' rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio e' assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione, la divisione del capitale in azioni è elemento caratterizzante del tipo della Spa, ma non lo è essenzialmente invece la distribuzione ai soci del titolo delle azioni. Art. 2347 (Indivisibilità delle azioni) Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti. Una novità introdotta dalla riforma 2003 è quella dell’art. 2354 (Titoli azionari) I titoli azionari devono indicare: 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale, secondo cui possono esistere azioni senza valore nominale, recanti il numero complessivo delle azioni emesse e il C.S. A norma dell’art. 2354 comma 3 I titoli azionari devono indicare: 1) la denominazione e la sede della società; 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società e' iscritta; 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale; 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati. Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma. In base all’art. 2354 commi 1 e 2 I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente. Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore. Le azioni di risparmio possono essere al portatore, cioè per esse non vige la regola della nominatività obbligatoria. 56 La differenza tra azioni al portatore e nominative si collega alle diverse condizioni per la legittimazione all’esercizio dei diritti: la titolarità del diritto è attribuita dalla proprietà del titolo. In particolare la qualità di socio di Spa è attribuita alla proprietà delle azioni e tale proprietà si presume fino a prova contraria in chi se ne dimostri possessore: cioè il possessore non deve dimostrarsi proprietario ed è legittimato ad esercitare i diritti. La regola base in materia di legittimazione è posta all’art. 1992 Adempimento della prestazione Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge: le forme di legittimazione, per i titoli nominativi in genere, sono le seguenti - per i titoli al portatore, il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo - per i titoli nominativi, il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente. Per i titoli nominativi in genere la legittimazione si può conseguire in 3 modi, mediante: 1. annotazione, da parte dell’emittente, del nome dell’acquirente del titolo sul titolo stesso e nel registro; 2. rilascio, da parte dell’emittente, di un nuovo titolo intestato all’acquirente e successiva annotazione del rilascio nel registro; 3. art. 2023 Trasferimento mediante girata Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703) da un notaio o da un agente di cambio. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non e interamente liberato, e necessaria anche la sottoscrizione del giratario. Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente: la girata deve essere necessariamente in pieno e non in bianco, e non ha efficacia nei confronti dell’ente finché non è iscritta nel registro dell’emittente. La disciplina specifica delle azioni distingue anzitutto tra azioni al portatore (si trasferiscono con la consegna del titolo) azioni nominative (si possono trasferire in uno dei 3 modi visti, anche se il terzo è il più usato) Nella girata di azioni c’è una deroga: art. 2355 comma 3 Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed e' comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali: dopo aver esercitato i diritti per la prima volta, la società provvederà ad aggiornare il registro. E’ una disposizione che scopre la società a manovre dell’ultima ora e quindi interviene l’art. 2370 comma 2 Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Il trasferimento dei titoli di credito avviene con: - la consegna del titolo, per i titoli al portatore - la girata, per i titolo all’ordine - la duplice intestazione, per i titoli nominativi La circolazione delle azioni si attua in difformità ai principi generali che richiedono il consenso del contraente ceduto, cioè della Spa in questo caso; le quote sono quindi valori di scambio e l’annotazione è un atto dovuto da parte della società (anche se lo statuto può derogare per quanto riguarda le azioni nominative). La riforma del 2003 ha dettato un definitivo assetto in materia attraverso l’art. 2355 bis (Limiti alla circolazione delle azioni) Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della 57 società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento. Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter. La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo. Tutto quanto detto deve essere riferito all’assunzione della legittimazione da parte dell’acquirente: le azioni possono essere quindi alienate validamente anche a persone che non abbiano le condizioni richieste o a cui la società abbia negato il gradimento (se poi esse vorranno esercitare i relativi diritti, dovranno ottenere il gradimento della società). La riforma del 2003 ha precisato che lo statuto può validamente escludere il diritto di recesso, collocando l’introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari fra le cause di recesso disponibili per autonomia statutaria (art. 2437 comma 2 Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso). Intrasferibilità dell’azione: qualsiasi clausola statutaria che sancisca l’intrasferibilità dell’azione non è ammissibile, salvo una clausola di intrasferibilità temporanea art. 2355-bis (Limiti alla circolazione delle azioni) Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento: essa non è rinnovabile, è opponibile ai terzi e mira ad evitare scalate ostili al controllo della società. Legata a questa clausola c’è anche la cosiddetta clausola di prelazione con la quale lo statuto impone al socio che voglia vendere le proprie azioni di offrirle prima in vendita agli altri soci indicando le condizioni di vendita. La prelazione tra soci viene considerata come prelazione legale e dunque reale: la vendita delle azioni a terzi, in violazione della clausola, è quindi inefficace e l’avente diritto alla prelazione le può riscattare dal terzo acquirente (esistono clausole di prelazione impropria in cui il prezzo può essere fissato dal consiglio di amministrazione, determinato da un collegio di arbitratori, oppure corrispondente alla frazione del P.N. risultante dal bilancio). Si suole tradizionalmente distinguere fra diritti patrimoniali e diritti amministrativi dell’azionista: - i diritti patrimoniali sono il diritto agli utili e alla quota di liquidazione, il diritto di opzione e il diritto di recesso - i diritti amministrativi sono il diritto di intervento nell’assemblea e di voto, il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide, il diritto di denuncia al collegio sindacale di fatti censurabili, il diritto di prendere visione del progetto di bilancio, il diritto di consultare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea Esistono poi altri diritti riconosciuti all’azionista, nel caso in cui rappresenti, da solo o con altri, una data percentuale del C.S. : diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea (…tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto…), diritto di impugnare le deliberazioni assembleari (…l'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in 58 quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto…), diritto di ottenere che il collegio sindacale indaghi su fatti denunciati (…se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea…), diritto di denuncia al tribunale delle gravi irregolarità commesse dagli amministratori e dai sindaci (…i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società…); oltre ad essi poi troviamo i diritti inerenti la facoltà di disporre dell’azione stessa e cioè il diritto di alienarla, darla in pegno o in usufrutto. A questo proposito l’art. 2352 (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni) Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto e' esercitato dal custode. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo (diritto agli utili) spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode. Obblighi dell’azionista: il socio deve eseguire il conferimento nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 2344 (Mancato pagamento delle quote) Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto: non gli è invece interdetto l’esercizio degli altri diritti sociali. Speciali categorie di azioni: la regola è che le azioni devono essere di eguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti (art. 2348 comma 1), ma cioè non è sostanzialmente vero, soprattutto per chi detiene pacchetti di maggioranza; si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può 59 liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti (art. 2348 comma 2). Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale (art. 2351 comma 2). Non possono emettersi azioni a voto plurimo (art. 2351 comma 4). La decisione è quindi rimessa alle imprese, le quali decidono cosa sia vantaggioso oppure no per gli investitori: l’ultima parola spetta poi al mercato. Azioni ordinarie: diritto ad una parte proporzionale degli utili diritto ad una parte proporzionale del P.N. risultante dalla liquidazione diritto di voto in assemblea a) Azioni privilegiate: una più elevata partecipazione agli utili annuali e alla ripartizione del P.N. diritti patrimoniali legati ai risultati dell’attività sociale (% sul ricavato della collocazione sul mkt di un prodotto specifico) differiscono sotto il profilo dell’incidenza delle perdite (azioni postergate: intero rimborso del capitale allo scioglimento della società; in relazione ad esse sono sorti diversi dubbi, fugati però dall’art. 2348 comma 2 Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite) b) art. 2351 comma 2 Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale: Azioni senza diritto di voto Azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti (assemblea straordinaria) Azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni (se per 3 esercizi non viene distribuito alcun dividendo): le azioni senza voto acquistano il diritto di voto e si convertono automaticamente in azioni ordinarie. art. 2351 comma 3 Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti: ad esempio, un medesimo azionista, quale che sia la quota di capitale posseduta, non può esprimere più del 2% dei voti, oppure a scaglioni (1 voto ogni 5 azioni fino a 100; da 100 a 1000 1 voto ogni 25…). c) Azioni che combinano i caratteri di a) e b): con privilegio patrimoniale e senza voto o con voto limitato d) Azioni per i dipendenti: art. 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro) Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o da società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere 60 previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto: sia azioni ordinarie che azioni non ordinarie. L’art. 2441 comma 8 Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate: in questo caso però i dipendenti sono liberi di sottoscrivere oppure no le azioni loro offerte e se sottoscrivono, devono eseguire il conferimento in denaro. e) Azioni di godimento: art. 2353 (Azioni di godimento) Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale: vengono a volte assegnate ai possessori di azioni rimborsate in seguito alla riduzione del C.S. A norma dell’art. 2376 (Assemblee speciali) Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie: gli azionisti delle diverse categorie sono organizzati in altrettante assemblee speciali. Ogni volta l’assemblea generale arrechi danno ad una di queste categorie, la deliberazione dovrà essere approvata dalla categoria speciale, pena l’invalidità e la possibilità di impugnazione. C.S. & Azioni: se il C.S. va perduto, il valore delle azioni si azzera e viceversa, se è aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti, ogni azioni attribuisce il diritto di opzione, per consentire al suo possessore di mantenere inalterato il rapporto fra azioni possedute e C.S. (art. 2441 Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute); ma il C.S. può anche essere aumentato gratuitamente, a norma dell’art. 2442 L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione. La società può anche emettere altri strumenti finanziari partecipativi, negoziabili e non, diversi dalle azioni: art. 2346 comma 6 Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. essi non rappresentano la qualità di socio, ma quella di associato in partecipazione, cioè creditore di una partecipazione agli utili con rischio di partecipazione anche alle perdite (nei limiti dell’apporto) oppure solo di una partecipazione agli utili con credito al rimborso dell’apporto. I diritti patrimoniali possono consistere o in una partecipazione agli utili netti o a quelli che l’impresa ritragga da uno specifico affare. I diritti amministrativi oltre che nei diritti di controllo spettanti all’associato in partecipazione, possono includere il diritto di voto su argomenti specificatamente indicati. Spetta allo statuto stabilire le modalità con le quali i portatori di questi strumenti esercitano il voto (art. 2376 Assemblee speciali Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che 61 conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie). Esistono anche strumenti finanziari non partecipativi che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni per un prezzo predeterminato. 62 Capitolo 11:LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE E I GRUPPI DI SOCIETÀ 11.1 L’ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI; LE ANTICIPAZIONI E I PRESTITI; IL RISCATTO A norma dell’art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni) La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: una società può acquistare proprie azioni 1- per investire proprie eccedenze attive (è un investimento infruttifero perché, dice l’art. 2357 ter comma 2 Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni) 2- per esercitare una funzione di sostegno e di stabilizzazione delle quotazioni (per le Spa quotate) NB: l’acquisto è un atto degli amministratori; l’assemblea delibera in questo caso su un atto di gestione, ma non delibera l’acquisto, bensì autorizza gli amministratori all’acquisto ed essi possono anche poi astenersi (l’autorizzazione vale 18 mesi). Nelle società con azione quotate, l’acquisto di azioni proprie viene effettuato tramite l’OPA. Per quanto attiene alle azioni acquistate…il diritto di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea (art. 2357 ter comma 2), perché sarebbe esercitato dagli amministratori e si romperebbe l’equilibrio dei poteri tra assemblea e amministratori. Inoltre: Disciplina delle proprie azioni Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità (art. 2357 ter comma 1): potrebbero altrimenti darle in pegno o in usufrutto oppure esercitare il voto tramite loro fiduciari; anche se questo articolo non prevede le conseguenze di un’iniziativa non autorizzata, si può ritenere che l’alienazione resti valida e varrà nel caso la responsabilità penale degli amministratori oltre che a quella civile per i danni eventualmente cagionati alla società; secondo il comma 3....Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate: stiamo parlando di azioni proprie acquistate con utili distribuibili…si vuole evitare che un rimborso del capitale ai soci, impedito dall’art. 2357 al momento dell’acquisto delle azioni proprie, avvenga successivamente in forma di distribuzione dei dividendi; Altre operazioni sulle proprie azioni La società non può accordare prestiti, ne' fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia (art. 2358 commi 1 e 2): il voto delle azioni ricevute in pegno verrebbe infatti esercitato dagli amministratori e il 63 prestito a terzi per acquistare azioni proprie consentirebbe agli amministratori di fare acquistare da terzi compiacenti, con denaro della società, azioni destinate ad assicurare posizioni di potere personale ad essi. Inoltre il divieto mira a tutelare l’integrità del CS, evitando che il conferimento in denaro diventi un credito della società di incerta realizzazione. Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma secondo, la società non può sottoscrivere azioni proprie. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest’ultima e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori: il divieto non comporta quindi nullità della sottoscrizione, ma una diversa qualificazione della sottoscrizione effettuata. Intanto il diritto di voto è sospeso e i diritti agli utili e di opzione sono proporzionalmente attribuiti agli altri soci. Casi speciali di acquisto delle proprie azioni Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga: 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni (art. 2357 bis comma 1) si riduce il VN di ciascuna azione e si rimborsa ai soci la differenza Il rimborso del capitale ai soci mantenendo il VN, si annullano tante azioni corrispondenti al capitale in esubero e si rimborsa ai soci il valore Il riscatto è il mezzo forzoso con cui la società acquisisce le azioni da annullare: il solo criterio che risponde alla parità di trattamento fra i soci è quello del riscatto nei confronti di tutti i soci proporzionalmente al numero di azioni possedute (il sorteggio è invece una violazione). Può esistere una clausola statutaria che prevede il riscatto delle azioni alle quali sono connesse prestazioni accessorie per l’inadempimento all’obbligo di queste prestazioni o per la sopraggiunta impossibilità alla loro esecuzione: in questo caso a) il riscatto delle azioni equivale ad esclusione del socio dalla società b) la Spa con obbligo di prestazioni accessorie dei soci è un contratto di società con causa mista ed ammette l’esclusione per inadempimento, o impossibilità sopraggiunta, della prestazione c) il riscatto delle azioni è diverso dalla decadenza del socio moroso perché non implica l’estinzione delle azioni e la riduzione del CS, bensì l’acquisto delle azioni proprie da parte della società. Le limitazioni all’acquisto delle azioni proprie non si applicano inoltre quando l’acquisto avvenga: 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione; 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si tratti di azioni interamente liberate. Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni. 64 11.2 PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ; LA NOZIONE DI CONTROLLO; LE PARTECIPAZIONI RECIPROCHE L’acquisto di azioni di altre società è, in linea generale, permesso e conduce spesso alla formazione di gruppi di società. L’acquisto di azioni di altre società è vietato solo in 2 ordini di ipotesi: 1. art. 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate) La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357. In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. In caso di violazione, art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante) Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma. Se la società controllata potesse investire il proprio capitale in azioni della società controllante, si determinerebbe una nullificazione dei rispettivi capitali nominali, poiché a fronte del capitale dell’una figurerebbero le azioni dell’altra e viceversa: ecco il motivo del divieto. 2. quando l’acquisto può portare gli amministratori ad assumere una posizione di potere personale: se la società controllata potesse acquistare azioni della controllante, gli amministratori di quest’ultima si troverebbero nella situazione di chi controlla o concorre a controllare se stesso; ecco allora che secondo l’art. 2359 bis comma 5 La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Come la società non può sottoscrivere azioni proprie (salvo approvazione assembleare), così la controllata non può sottoscrivere, in caso di aumento di capitale, azioni o quote della controllante (e il divieto è assoluto). Il Controllo: in base all’art. 2359 (Società controllate e società collegate) Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto 50% + 1; non è invece controllo il cosiddetto controllo congiunto, cioè conseguito da più soci in forza di PP: il PP è rilevante ai fini del controllo solo se vale ad attribuire ad un solo socio, da solo, la maggioranza dei voti in assemblea); 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto); 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo esterno: non dipende dal controllo azionario ma da particolari vincoli contrattuali come, per esempio, contratti di concessione, di agenzia che fanno della società una società satellite della concedente). Perché si verifichi questa ipotesi, i vincoli contrattuali 65 devono produrre effetti equivalenti a quelli dell’influenza dominante provocata dal controllo azionario, e ciò accade in due casi: 1. quando i contratti in parola esigono l’approvazione, da parte della società concedente o preponente, degli atti fondamentali dell’altra società 2. quando i contratti in parola riservano alla prima il potere di designare gli amministratori della seconda (il divieto serve a evitare che gli amministratori della dominante possano assumere nell’assemblea della propria società una posizione di potere personale e possano, se la partecipazione fosse di maggioranza, affrancarsi da ogni responsabilità nei confronti della società da essi amministrata). Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi (non si considera cioè il voto di chi partecipi all’assemblea come rappresentante di un socio, sempre che la procura non lo autorizzi a votare nel proprio interesse). Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. Perciò se lungo la catena del controllo ci si imbatte in una società controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali, solo la sua controllante diretta è considerata controllante, e non anche le controllanti antecedenti. ES 1: Se A controlla B (in virtù di particolari vincoli contrattuali) B controlla C (mediante partecipazioni) C controlla D (mediante partecipazioni) C controlla D (in virtù di particolari vincoli contrattuali) il controllo A controlla C A controlla D A e B non sono controllanti perché indiretto è rilevante solo se è controllo interno (art. 2359 comma 2) ES 2: Se A ha il 51% dei voti nell’assemblea di B Se A ha il 26% dei voti nell’assemblea di C A controlla C, avendo il 51% dei voti in assemblea Se A ha il 25% dei voti nell’assemblea di C (26% direttamente + 25% indirettamente) ES 3: effetto telescopio Se il signor A ha il 100% del capitale della società B B ha il 51% della società C C ha il 51% della società D A dominerà, attraverso B e C, l’assemblea di D, anche se in termini di azioni la sua partecipazione in D è solo del 26,01%; egli riscuoterà solo il 26,01% degli utili, ma disporrà della maggioranza dei voti e nominerà quindi gli amministratori. Divieto di sottoscrizione reciproca: ad evitare una moltiplicazione illusoria della ricchezza interviene l’art. 2360 E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Ciò per evitare che la medesima somma di denaro permetta la costituzione di due società aventi ciascuna un capitale corrispondente alla somma di denaro o anche che una medesima somma di denaro venga usata da due società per effettuare un corrispondente aumento di capitale. La sottoscrizione reciproca si verifica quando una società sottoscrive per una data somma il capitale di un’altra (in sede di costituzione o di aumento) e quest’ultima, per la medesima somma sottoscrive il 66 capitale della prima. Siamo quindi in un caso diverso da quello per cui una delle due società acquisti le azioni dell’altra. Qui c’è reciprocità della partecipazione, ma non reciprocità della sottoscrizione: si è quindi fuori dalla previsione proibitiva dell’art. 2360. Partecipazioni: un secondo ordine di limiti è quello posto dall’ art. 2361 L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non e' consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio: serve a evitare che gli amministratori possano attuare, mediante e partecipazioni azionarie in altre società aventi un oggetto diverso, una modificazione di fatto dell’oggetto sociale, eludendo la competenza dell’assemblea in fatto di modificazioni dell’atto costitutivo. Esiste una norma che vieta ad ogni società di acquistare azioni per un valore superiore al proprio capitale e, perciò, esige che l’acquisto sia fatto con somme versate dai soci a titolo di conferimento. 11.3 LE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO Sono le Spa e le sapa che hanno per oggetto esclusivamente l’investimento in titoli pubblici e privati secondo i criteri di scelta e di ripartizione stabiliti nell’atto costitutivo: non hanno altro oggetto che quello di investire il proprio patrimonio in titoli, privati o pubblici. Esse hanno lo scopo di offrire ai soci il vantaggio della diversificazione dei rischi: esse quindi esercitano un’attività definibile come impresa non per il fatto di procurare ai soci vantaggi della costanza e stabilità dell’utile, ma per il modo mediante il quale procurano loro questo vantaggio. E ciò avviene mediante l’esercizio di un’attività di interposizione nella circolazione dei beni, ossia comperando e vendendo a seconda dell’opportunità del momento, titoli pubblici o privati. 11.4 FCI Non sono una società di investimento, ma corrispondono ad un fenomeno che presenta una serie di caratteri ricorrenti: a) il fondo attua la concentrazione dei risparmi di una pluralità di investitori, che li affidano ad un gestore perché li utilizzi secondo il criterio della massima diversificazione degli investimenti, al fine di ridurre il più possibile il rischio degli investitori e di assicurare loro un reddito stabile e costante b) il fondo costituisce un patrimonio separato da patrimonio del gestore e sottratto all’azione esecutiva dei creditori di quest’ultimo Soggetti: 1. I partecipanti (sottoscrivono quote del fondo conferiscono un duplice mandato) 2. La banca depositaria, è la banca incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla sgr e presso la quale sono depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide. 3. La sgr, iscritta in apposito albo tenuto dalla BI, che investe in titoli e in altre attività finanziarie le somme versate dai partecipanti. Deve presentare i seguenti requisiti: i. deve essere una Spa con CS versato non inferiore a quello stabilito in via generale dalla BI ii. dimostrare la specifica professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo iii. essere autorizzata alla gestione dei fondi dalla BI, sentita la Consob Rapporti intercorrenti tra questi soggetti: 67 A. i singoli partecipanti concludono con la banca un contratto di deposito ed un contemporaneo contratto di c/c di corrispondenza (ossia un mandato alla banca per il regolamento delle operazione disposte dalla sgr B. i singoli partecipanti conferiscono alla sgr un mandato per la gestione delle operazioni di investimento mobiliare: la sgr dispone acquisti e vendite dei titoli per conto dei partecipanti, ma in nome proprio, obbligandosi personalmente nei confronti dell’altro contraente. Con i FCI si attua la più complessa dissociazione fra proprietà e controllo della ricchezza: la proprietà collettiva dei partecipanti è una proprietà del tutto inerte, affatto priva di ogni funzione dirigente; il controllo della ricchezza è invece integralmente attribuito ad un soggetto che non ne è proprietario: la proprietà dei titoli è cioè sottratta alla sgr, ma questa è il solo soggetto investito della legittimazione ad esercitare i diritti inerenti ai titoli. Natura giuridica del FCI: il fci è un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello della sgr e da quello di ogni partecipante. C’è una duplice insensibilità dei beni del fondo, rispetto sia ai creditori della sgr che a quelli dei singoli partecipanti (queste sono ammesse soltanto sulle quote dei medesimi). I partecipanti al fondo non possono chiedere la divisione del fondo, ma solo il rimborso delle loro quote, dietro pagamento degli oneri previsti dal regolamento. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse solo sulle quote di partecipazione dei medesimi. Istituzione del fondo: è resa di pubblica ragione dalla società e vale come offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Offerta al pubblico L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia. Il regolamento del fondo determina le condizioni generali dei singoli contratti di mandato che intercorrono tra partecipanti e sgr. Designa inoltre la banca depositaria e i contratti che intercorrono tra partecipanti e banca, cioè contratti di deposito e di c/c. Le quote: sono tutte di uguale valore, attribuiscono uguali diritti e sono rappresentate da un certificato di partecipazione, nominativo o al portatore. I diritti sono tutti di natura patrimoniale ed è escluso ogni diritto amministrativo di concorso nella gestione del fondo: a) diritto di esaminare il rendiconto annuale della gestione del fondo e il prospetto trimestrale della composizione e del valore del fondo; b) diritto ai proventi di gestione (sempre che non sia escluso); c) diritto al rimborso delle quote. FCI mobiliari chiusi: sono fondi di ammontare determinato e delle cui quote è vietato il rimborso prima della scadenza. FCI immobiliari chiusi: il fondo è investito in immobili o in partecipazioni in società immobiliari. In un singolo immobile non può essere investito più di 1/3 del PN del fondo. Sono analoghi a FCI mobiliari chiusi. 11.5 I GRUPPI DI SOCIETÀ Assumono la configurazione di una pluralità di società operanti sotto la direzione unificante di una società capogruppo o holding. A ciascuna delle società che compongono il gruppo corrisponde, quale oggetto sociale, un distinto settore di attività, o una distinta fase del processo produttivo…e le azioni di esse appartengono in tutto o in maggioranza ad una società capogruppo, detta anche holding, alla quale spetta il coordinamento e la direzione dell’intero gruppo. Vantaggi 68 1. la distinta soggettività giuridica delle società operanti sotto il controllo della holding: essa è quindi terza rispetto ai rapporti giuridici che le controllate pongono in essere; il gruppo di società consente quindi di fruire del beneficio della responsabilità limitata perché rende fra loro separati i rischi relativi ai vari settori imprenditoriali, impedendo che la crisi di un settore si comunichi al patrimonio della holding; 2. la trasformazione che si determina entro l’organizzazione imprenditoriale, essendo spezzata la gerarchia dell’impresa ed attribuita una, sia pure relativa, autonomia decisionale ai managers preposti ai vari settori, investiti in proprie responsabilità penali e civili Assistenza tecnica e finanziaria: sono attività di assistenza alle società che compongono il gruppo e che si affiancano all’attività vera e propria del gruppo. Assistenza tecnica: fa si che determinate funzioni imprenditoriali che dovrebbero svolgersi entro le singole società, vengano accentrate presso la holding (redazione dei bilanci, marketing,…) Assistenza finanziaria: da parte della holding verso la controllata (rilascio di fideiussioni,…) 11.6 L’IMPRESA DI GRUPPO Come precisa l’art. 2497-sexies (Presunzioni) Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell'articolo 2359. C’è un gruppo di società quando una pluralità di società è ricondotta ad unità dalla guida unitaria che una di esse esercita sulle altre. Ma questa unità di direzione non deve essere provata: si presume infatti che la società controllante si avvarrà del suo potere di direzione e che la controllata non disattenderà le indicazioni impartite. La holding: è l’entità che, in forza della propria partecipazione di controllo (di diritto o di fatto), o in forza di particolari vincoli contrattuali, esercita su una o più società l’attività di direzione e coordinamento, ponendosi così a capo di un gruppo si società. È una funzione imprenditoriale di direzione strategica e finanziaria. Essa esercita in modo mediato e indiretto la medesima impresa che le controllate esercitano in modo immediato e diretto. Nella normalità delle ipotesi essa è una società di capitali, talvolta una società di persone, ma può essere tale anche una qualsiasi altro ente (associazione, fondazione, ente pubblico). La responsabilità di cui all’art. 2497 (Responsabilità) Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi e' responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario, così come la presunzione di cui all’art. 2497sexies, opera quando la holding sia una società o un ente; non opera, invece, quando sia una persona fisica: in questo caso si pone il problema di accertare se questa sia null’altro che un azionista che gestisca il proprio portafoglio azionario oppure un soggetto che svolge, per il tramite del controllo azionario, la vera e propria funzione imprenditoriale di direzione e coordinamento del gruppo, 69 dotandosi a tal fine di un’apposita organizzazione , con uffici e dipendenti, a ciò destinati. La responsabilità in questo caso non sarà comunque esclusa, ma si baserà, anziché sul primo, sul comma 2 dell’art. 2497 Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio, cioè sarà la responsabilità in solido del socio. L’oggetto della holding non è l’intermediazione finanziaria, ma è un oggetto industriale o commerciale o assicurativo e così via, a seconda dell’oggetto della società cui partecipa. Esso è definito dall’art. 2361 comma 1 (Partecipazioni) L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non e' consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto: è da rilevare che, dalla partecipazione in una società di diverso oggetto, può derivare una modificazione dell’oggetto sociale della partecipante, in quanto l’attività della società cui si riferisce la partecipazione diventi, essa stessa, oggetto della società partecipata. Poiché una data attività economica di produzione o di scambio può essere dedotta quale oggetto sociale sia come oggetto immediato (società operante) che mediato (holding), la conversione di una società operante in società holding non comporta cambiamento dell’oggetto sociale. La società infatti non ha cambiato oggetto sociale ma ha solo modificato le modalità del suo conseguimento: non occorre una modificazione dell’atto costitutivo, rispetto al quale possa essere esercitato il diritto di recesso. Holding: suprema direzione del gruppo (attività di direzione e coordinamento del gruppo) facendo valere il rapporto fiduciario che lega gli amministratori all’azionista di controllo,per le materie che eccedono la competenza dell’assemblea, lo fa esercitando il voto di socio di maggioranza nelle assemblee delle controllate il rapporto fiduciario può assumere esterno rilievo giuridico quando dà luogo a direttive della controllante pregiudizievoli per la controllata e può esporre la società controllante a responsabilità per i danni cagionati alla controllata, ai suoi soci e ai creditori. Fra controllante e controllata esiste un rapporto qualificato dal controllo, il quale è dato, quando non si tratta di controllo contrattuale, dalla proprietà del pacchetto azionario di maggioranza o, comunque, di una quantità di azioni tale da assicurare la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. è la proprietà delle azioni, nella misura idonea ad attribuire il controllo, il fondamento ultimo della supremazia della controllante sulla controllata. le direttive impartite dalla controllante sono confidenziali, sono l’esercizio di un potere di fatto: e tuttavia la controllante è nella condizione di poterle impartire grazie alla forza persuasiva che le deriva dal diritto reale sulle azioni. 11.8 L’INTERESSE DEL GRUPPO Per la Cassazione, la società controllante, che agisce in ausilio di un’altra società del gruppo, non soddisfa un interesse altrui, bensì realizza un proprio interesse mediato e indiretto, cioè un modo di attuare l’oggetto sociale. Se attraverso la controllante la controllata soddisfa, in modo mediato e indiretto, un proprio interesse, ciò è perché attraverso la controllata essa svolge una propria attività economica. La Cassazione aveva volta a volta deciso che: sul versante della società controllante la remissione di un debito a favore di una controllata non è un atto di liberalità le fideiussioni rilasciate tra società del gruppo non sono atti estranei all’oggetto sociale 70 la cessione di crediti verso terzi da una società all’altra del gruppo non è un atto di liberalità la fideiussione infragruppo non è atto di liberalità sul versante della società controllata il fatto di ubbidire alle direttive non implica necessariamente la sua subordinazione ad interessi estranei si può ammettere che la partecipazione di una società ad un gruppo comporti la legittimità di attività che perseguono anche interessi del gruppo le deliberazioni attuative di direttive non possono arrecare ad essa pregiudizio il rapporto di gruppo di non giustifica fra due società il sacrificio del solo interesse di una per il vantaggio dell’altra, occorrendo sempre pure un interesse della società che si obbliga per la società sorella (l’influenza della controllante può comportare che la controllata compia atti a sé pregiudizievoli; ma se questo pregiudizio trova contropartita in vantaggi correlativi, esso non è fonte di responsabilità) Secondo il concetto di interesse di gruppo, la collocazione all’interno di un gruppo muta le condizioni di esercizio dell’impresa sociale, nel senso che, per esempio, il calcolo dei costi/benefici di una decisione assunta da una società controllata può ben essere diverso da quello ipotizzabile se la società operasse isolatamente. Una norma stabilisce che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell’interesse del gruppo siano motivate. Ne deriva l’introduzione nel CC delle seguenti norme: a. 2497-ter (Motivazione delle decisioni) Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428: cioè in ipotesi tipiche, previste dalla legge, il carattere sociale dell’interesse di gruppo perseguito da una delle società del gruppo è presunto dalla legge, esclusa ogni possibilità di contestazione. In ogni altro caso, non previsto da norma di legge, la ricorrenza di un interesse di gruppo dovrà essere, con idonea motivazione, provata dalla singola società. Nel caso delle società di gruppo, la presenza di un interesse di gruppo potrà essere dimostrata valutando l’interesse sociale non solo con riferimento ad una operazione isolatamente considerata, ma con riferimento al quadro generale di gruppo nel quale si svolge l’impresa sociale; b. la norma dell’art. 2497 comma 1 Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi e' responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette, esclude la responsabilità della controllante per la lesione dei diritti dei soci e dei creditori della controllata ___. Il risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento è qui la realizzazione dell’interesse di gruppo cui mira la holding; è il beneficio che l’intero gruppo e, di riflesso, le controllate conseguono, in virtù della strategia imprenditoriale perseguita dalla holding. Un’altra norma sottolinea all’art. 2634 comma 3 In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. Il senso di entrambe è che il pregiudizio cagionato al patrimonio della controllata non è fonte di responsabilità, né civile della holding, né penale dei suoi fiduciari nell’organo amministrativo della controllata, se trova compensazione nei 71 vantaggi, conseguiti o fondatamente dall’appartenenza al gruppo. prevedibili, che alla controllata derivano 11.9 LA RESPONSABILITÀ DELLA HOLDING esiste una reciproca alterità giuridica fra le società componenti il gruppo la controllante esercita un’influenza dominante sulla gestione delle controllate La reciproca autonomia fra le società componenti il gruppo produce l’effetto di trasformare in rapporti di scambio tra società, quelli che costituiscono, nella loro sostanza economica, semplici spostamenti di risorse interni ad una medesima impresa. Con la riforma del 2003: ai sensi dell’art. 2497 bis comma 5 …gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati: l’informazione ha per oggetto le operazioni infragruppo o quelle poste in essere in attuazione di direttive o nell’interesse della capogruppo o delle altre società del gruppo; gli elementi di valutazione da fornire concernono la complessiva economicità della società figlia, entro la quale l’eventuale diseconomicità di singole operazioni può trovare compensazione in specifici vantaggi che la società madre le ha attribuito. Di questo avviso è l’art. 2467 (Finanziamenti dei soci) Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. ai sensi dell’art. 2497 (Responsabilità) Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società: esso ricalca lo schema della responsabilità da fatto illecito, specificando il fatto colposo della holding, che qui consiste nella violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e identificando il danno ingiusto nella lesione del diritto alla redditività ed al valore della partecipazione sociale (per i soci) e nella lesione della garanzia patrimoniale (per i creditori). La scorretta gestione sta nell’avvalersi dei poteri di direzione e coordinamento per realizzare l’interesse proprio a danno delle controllate o l’interesse di una controllata a danno dio un’altra. Non si parla di responsabilità verso la controllata! La ragione è evidente: non sarà la controllata a dolersi del danno cagionato dalla holding, essendo da essa controllata: interessati ad agire saranno gli azionisti di minoranza e i creditori della controllata (se però il pacchetto di controllo viene ceduto ad una nuova holding, la controllata può rivalersi nei confronti della vecchia holding). I diritti del socio che la norma protegge sono: il diritto agli utili: la holding non può praticare in una controllata una politica aziendale di pareggio del bilancio che escluda il conseguimento degli utili, ma la gestione sociale deve permettere la remunerazione del capitale il diritto al valore della partecipazione: cioè il diritto del socio al mantenimento del valore di scambio della sua partecipazione. NB All’azionista socio di una società appartenente ad un gruppo viene riconosciuto il diritto al risarcimento, che non 72 spetta al socio di una società isolata, quando gli amministratori abbiano, con la propria cattiva gestione, deprezzato il valore di mkt dell’azione. La coerenza esige infatti che della condizione di terza, la società controllante, così come ne ricava i legittimi vantaggi, così ne subisca le svantaggiose conseguenze. L’azione dei creditori della controllata è pure un’azione diretta, non surrogatoria, come quella dei soci (comma 4 Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario). La fattispecie che genera responsabilità è completata dal comma 2 Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette: non c’è violazione dei principio di corretta gestione quando l’interesse perseguito è riferibile all’intero gruppo ed è destinato a tradursi in un indiretto vantaggio per tutte le società del gruppo; non c’è pregiudizio risarcibile quando, a fronte di un pregiudizio subito dalla singola controllata, sia a questa offerta una specifica compensazione. L’art. 2497 quinquies (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento) Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467, protegge i soci e i creditori della controllata nel caso di scelta del finanziamento a titolo di prestito, anziché della ricapitalizzazione. L’onere della prova incombe sui danneggiati e certo non è agevole, visto che le direttive sono il più delle volte confidenziali e non risultano da atto formale. È pur vero che il controllo fa presumere la direzione unitaria, ma ad essa non si può aggiungere la presunzione che gli amministratori della holding siano artefici di qualsiasi operazione posta in essere dalla controllata. È vero ancora che gli amministratori della holding non possono disinteressarsi di ciò che accade nelle controllate; cioè hanno un dovere di vigilanza sull’andamento di esse (ma non già su ogni singola operazione posta in essere dalle controllate). La prova richiesta è dunque ardua: potrà essere una prova documentale nel caso in cui si trovino tracce scritte delle direttive della holding rispetto a specifiche operazioni; una prova per presunzioni, ammissibile in relazione a piccoli gruppi, quando risulti che gli amministratori della controllata si siano sempre comportati quali meri esecutori di superiori istruzioni. A norma dell’art. 2497 comma 2 Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio, in solido con la holding rispondono i suoi amministratori e direttori generali, in qualità di esecutori, e chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio, come una società sorella. A norma dell’art. 2497 comma 3 Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento: la holding potrà cioè essere convenuta in giudizio, insieme alla controllata, dal socio o creditore danneggiato, per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno; ma l’azione esecutiva non potrà essere promossa nei confronti della prima se la pretesa risarcitoria possa trovare soddisfacimento nel patrimonio della seconda e perciò solo dopo aver inutilmente escusso il patrimonio di questa o sulla prova della sua insolvenza. Un altro rimedio a favore del socio danneggiato dalla scorretta direzione della holding è il diritto di recesso riconosciutogli dall’art. 2497 quater (Diritto di recesso) Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere: 73 a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento; b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio; c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto. Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata. La holding può esimersi dalla responsabilità se prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno, di aver valutato cioè l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società: se poi il fatto produttivo di danno è stato commesso da suoi amministratori o direttori generali o dipendenti, si dovrà ritenere che lo abbino commesso al di fuori del rapporto che li lega alla società, sicché il loro illecito non sarà imputabile alla persona giuridica e non sarà fonte di responsabilità aquilana di questa. 11.10 L’UNITÀ DELL’IMPRESA DI GRUPPO L’essenza del gruppo di società sta nella scomposizione dell’impresa in una pluralità di società, ciascuna delle quali esercita una diversa fase di una medesima attività di produzione o di scambio. L’unità dell’impresa di gruppo si manifesta sotto molteplici aspetti, già presenti prima della riforma: a) come unica impresa che impone alla controllante di redigere annualmente il bilancio consolidato del gruppo b) la circolazione endogruppo delle partecipazioni azionarie non vale come negoziazione di mkt ed è sottratta all’obbligo di offerta pubblica, essendo considerata come vicenda interna al gruppo c) il gruppo di società si presenta come unica impresa e in particolare come unità concorrenziale d) il marchio del quale sia titolare la holding può essere liberamente utilizzato dalle controllate senza necessità di apposita licenza La riforma del 2003 ha colto poi ulteriori aspetti: e) con l’art. 2497 bis (Pubblicità) ha imposto l’esteriorizzazione del rapporto di gruppo esistente fra più società; secondo il comma 1 La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. Il comma 2 stabilisce che E' istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Il comma 3 stabilisce che Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza ditali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. Inoltre, continua la norma, La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di 74 direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Pur non essendo previsto un termine per la pubblicità, l’adempimento dovrà essere tempestivo, cioè fatto non appena si sia determinata l’entrata o l’uscita da un gruppo; se però l’assunzione di una partecipazione di controllo non sia preordinata all’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento, l’obbligo di pubblicità non sussiste. f) con l’art. 2497 quater ha aggiunto alle cause ordinarie di recesso del socio dalla società, altre cause proprie delle società di gruppo e caratterizzate dal fatto che il mutamento delle originarie condizioni di rischio sia provocato da vicende attinenti alla holding: (Diritto di recesso) Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere: a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento; b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio; c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto. 75 Capitolo 12:L’ASSEMBLEA 12.1 LA COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA L’organizzazione interna della Spa si articola in una pluralità di organi sociali, ciascuno investito di una propria competenza. I soci compongono solo uno di essi: l’assemblea. Art. 2363 comma 2 L'assemblea e' ordinaria o straordinaria, a seconda del carattere degli oggetti posti in deliberazione. La qualificazione di un tipo o dell’altro incide sia sui quorum costitutivi o deliberativi, che sulla redazione del verbale (fatta dal notaio del caso di assemblea straordinaria). La competenza dell’assemblea ordinaria varia a seconda che, per l’amministrazione e il controllo della società, valga il sistema ordinario oppure il sistema dualistico, che fra assemblea e amministratori interpone un consiglio di sorveglianza L’art. 2364 stabilisce che Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale e' demandato il controllo contabile; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non e' stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. Più ristretta è la competenza dell’assemblea ordinaria nelle società che abbiano optato per il sistema dualistico, visto che gran parte è nelle mani del consiglio di sorveglianza ( art. 2409-terdecies Competenza del consiglio di sorveglianza Il consiglio di sorveglianza: a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato; c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma; d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409; f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea. I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità 76 degli obblighi della loro carica. I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee) L’art. 2364 bis stabilisce che Nelle società ove e' previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 2) determina il compenso ad essi spettante, se non e' stabilito nello statuto; 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili; 5) nomina il revisore. Si applica il secondo comma dell'articolo 2364. Secondo l’art. 2365 L'assemblea straordinaria delibera - sulle modificazioni dello statuto, - sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori - e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436. Da queste disposizioni emerge come l’assemblea non è più dotata di una competenza generale, ma può validamente deliberare solo nelle materie espressamente attribuite alla sua competenza (art. 2364 n. 5 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti). Assemblea COMPETENZA SPECIALE Amministratori COMPETENZA GENERALE (ogni materia non attribuita all’assemblea è di competenza esclusiva degli amministratori.) Quando vige il sistema ordinario, all’assemblea spettano solo i supremi atti di governo della società: art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori) La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. La gestione dell’impresa sociale esula dalla competenza dell’assemblea: art. 2380-bis (Amministrazione della società) La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione e' affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea. 77 l’assemblea non può quindi impartire direttive generali, né dare specifici ordini agli amministratori circa il compimento degli atti di impresa (gli amministratori possono rifiutarsi di eseguire le deliberazioni assembleari che esulano dalla competenza dell’assemblea e invadono la loro sfera, senza doverle impugnare): una volta nominati, gli amministratori esercitano in piena autonomia le loro funzioni di gestori dell’impresa sociale. Per il n. 5 dell’art. 2364 l’assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti: la riforma del 2003 ha concesso allo statuto solo di richiedere, per determinati atti degli amministratori, la previa autorizzazione dell’assemblea, ferma restando la responsabilità di essi, pur stante l’autorizzazione. Gli amministratori non possono porre in essere l’operazione senza l’autorizzazione assembleare e se, una volta ottenuta, l’operazione è fonte di danni per il patrimonio sociale, essi ne rispondono verso la società. Si evita così che, come avveniva in passato, nessuno risponda di una data operazione: non l’assemblea, che è per definizione irresponsabile, né gli amministratori che a discarico di responsabilità abbiano sottoposto l’operazione all’assemblea. 12.3 LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA: LA CONVOCAZIONE Convocazione: di regola art. 2366 l’assemblea e' convocata o dagli amministratori o o dal consiglio di gestione spetta poi eccezionalmente - al collegio sindacale (in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori art. 2406 comma 1; se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione art. 2386 comma 5; previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere art. 2406 comma 2) - al presidente del tribunale (se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono art. 2367 comma 2) - al tribunale (come organo collegiale…Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni art. 2409 comma 4) Iniziativa della convocazione: è anch’essa di regola degli amministratori. In alcuni casi essi debbono convocare l’assemblea: - l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società (art. 2364 comma 2) - se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti (art. 2386 comma 2) - se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perche' provveda all'integrazione del collegio medesimo (art. 2401 comma 3) 78 - - - quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (art. 2446 comma 1) se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 (120 mila euro), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società (art. 2447) gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci (art. 2487) Fuori da questi casi, l’iniziativa della convocazione è rimessa alla discrezione degli amministratori, che ne risponderanno in caso di mancata convocazione, quando essa era opportuna. Iniziativa della convocazione: è riconosciuta anche agli azionisti (soci): - gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla. La convocazione su richiesta di soci non e' ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (art. 2367) Modalità della convocazione: l'assemblea e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea (art. 2366 commi 1, 2 e 3) Si può fare a meno di queste formalità nel caso di assemblea totalitaria, cioè l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366 comma 3). Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (art. 2366 comma 4). In ogni caso, anche se l’assemblea è stata regolarmente convocata, in base all’art. 2374 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. Ordine del giorno: spesso gli avvisi di convocazione, dopo aver indicato gli argomenti da trattare in assemblea, aggiungono la formula “e provvedimenti consequenziali”. Un esempio è l’art. 2393 comma 2 La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non e' indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. 79 Seconda convocazione: si distingue fra assemblea di prima convocazione e, per l’ipotesi in cui la prima sia andata deserta, assemblea di seconda convocazione. Distinzione importante ai fini del quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’una e per l’altra. art. 2368 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni) L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. art. 2369 (Seconda convocazione e convocazioni successive) Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto ad otto giorni. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate. Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata. 12.4 L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E LA RAPPRESENTANZA DEI SOCI A norma dell’art. 2370 (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti (o comunque coloro a cui spetti il diritto di voto inerente alle azioni, come l’usufruttuario o il creditore pignoratizio) cui spetta il diritto di voto. Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito e' sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti. Se le azioni 80 sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. A norma dell’art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea) Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto (procura) e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza generale del socio in assemblea poteva però diventare uno strumento di concentrazione del potere economico, attraverso l’incetta e l’utilizzazione in massa di procure in bianco, ossia senza indicazione del nome del rappresentante! Le riforme del 1974 e del 2003 hanno perciò introdotto un triplice correttivo: 1. art. 2372 comma 2 Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente: ossia si vieta una rappresentanza senza limiti di tempo e di oggetto che riguarda tutte le riunioni assembleari; 2. art. 2372 comma 3 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega: è vietata cioè la procura in bianco; inoltre, in base al comma 4 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore; 3. art. 2372 comma 6 La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro: sono posti quindi anche dei limiti quantitativi; 4. art. 2372 comma 5 La rappresentanza non può essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo (amministratori e sindaci) o ai dipendenti della società, ne' alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste: essa serve anche ad evitare che gli amministratori possano fare incetta di procure per potersi affrancare da ogni effettivo controllo dell’assemblea; il divieto non vale per amministratori, sindaci o dipendenti investiti di rappresentanza organica o di rappresentanza legale, cioè quando il socio rappresentato è una persona giuridica o un incapace; Il presidente: a norma dell’art. 2371 comma 1 L'assemblea e' presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente e' assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; vediamo di esplicitare meglio questi poteri: i. verifica qual è la quota di capitale presente o rappresentata in assemblea, cioè se l’assemblea è regolarmente costituita ii. accerta l’identità dei presenti e la loro legittimazione all’intervento in assemblea, in proprio o quali rappresentanti dei soci iii. regola lo svolgimento dell’assemblea, ossia pone in discussione e in votazione le varie materie all’ordine del giorno 81 iv. accerta il risultato delle votazioni, vagliando di volta in volta i quorum necessari degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio (…come nel caso dell’art. 2375 comma 2 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio). Il presidente decide in tutti i casi solo in prima battuta: la decisione finale, se le deliberazioni assembleari sono impugnate, spetta all’autorità giudiziaria. Ma non per questo i suoi poteri sono di scarsa importanza. Il voto e la deliberazione: il voto è la dichiarazione unilaterale di volontà espressa dal socio in assemblea sugli oggetti posti in deliberazione; la deliberazione consiste in una pluralità di dichiarazioni unilaterali, l’efficacia delle quali è subordinata alla condizione che il contenuto di ciascuna di esse corrisponda al contenuto di tante altre dichiarazioni quante occorrono per formare la richiesta maggioranza. quorum costitutivo quorum deliberativo Quota di capitale che deve essere presente perché l’assemblea possa validamente deliberare Quota di capitale rispetto alla quale calcolare la maggioranza o la minore quota di capitale richiesta per deliberare Art. 2368 comma 3 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Art. 2368 comma 4 Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. In linea di principio: Assemblea ordinaria 1ª convocazione il quorum costitutivo è pari alla metà del CS non si considerano le azioni senza diritto di voto delibera presa a maggioranza assoluta del CS presente Assemblea ordinaria 2ª convocazione non esiste un quorum minimo: va bene qualunque quota del CS delibera presa a maggioranza assoluta del CS presente Assemblea straordinaria 1ª convocazione non è richiesto un quorum (ma dalla delibera si capisce…) delibera presa a maggioranza del CS (più del 50%) Assemblea straordinaria 2ª convocazione il quorum costitutivo è di oltre 1/3 del CS delibera presa con il voto favorevole di almeno i 2/3 del CS presente 82 NB Esistono poi quorum diversi…vedi art. 2369 Votazione: se non è predeterminato dallo statuto, il sistema di votazione viene stabilito volta per volta dalla stessa assemblea o dal presidente di essa; si può votare per alzata di mano per acclamazione per schede per scrutinio segreto (si tende ad escluderlo) per corrispondenza (art. 2370 comma 4 Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea) NB. Dall’art. 144 comma 4 del TUF risulta l’ammissibilità del voto divergente, che lo prevede con riguardo alle associazioni fra azionisti costituite per la raccolta di deleghe per il voto. Verbale: ai sensi dell’art. 2375 (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione: la riforma del 2003 ha quindi optato per la analiticità del verbale, rispetto alla sinteticità. Inoltre l’art. 2379 ha introdotto il concetto di nullità della deliberazione per mancanza del verbale, pur con una duplice precisazione: - il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio art. 2379 comma 3 - l'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva art. 2379 bis comma 2 12.7 INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI: ANNULLABILITÀ E NULLITÀ Come per gli atti giuridici, l’invalidità delle deliberazioni è di due specie: nullità e annullabilità. Qui però, contrariamente a quanto accade comunemente, è - generale l’azione di annullamento (se contraria a norme imperative) - speciale l’azione di nullità (cioè solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge) Nullità: art. 2379 (Nullità delle deliberazioni) Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi e' soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non e' soggetta ne' a iscrizione ne' a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente 83 dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio. Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma dell'articolo 2377. Annullabilità: art. 2377 (Annullabilità delle deliberazioni) Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto(per essi la causa di invalidità si converte in fatto illecito generatore di responsabilità per la società). La deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369; 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita. Impugnazione: a norma dell’art. 2378 (Procedimento d'impugnazione) L'impugnazione e' proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede. Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal secondo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto. Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il 84 presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del terzo comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel quinto comma dell'articolo. La società è convenuta in giudizio in persona degli amministratori e nel caso fossero essi stessi ad impugnarla, non potranno convenire in giudizio se stessi ma dovranno chiedere la nomina di un curatore speciale. Sospensione: l’impugnazione non sospende, in linea di principio, l’esecuzione della deliberazione impugnata; ecco allora che per i commi 3, 4 e 5 Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. Sostituzione e revoca: a norma dell’art. 2377 comma 8 L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto ( o anche se è revocata dall’assemblea). In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita: si riconosce alla deliberazione sostitutiva, ed a quella semplice di revoca, effetti equivalenti all’annullamento della deliberazione impugnata; la nuova deliberazione trova causa nell’annullabilità della precedente; travolge, al pari della sentenza di annullamento, i diritti che la deliberazione annullabile aveva attribuito ai soci. I casi di nullità: la deliberazione è nulla solo nei 3 casi tassativamente indicati dall’art. 2379 a. mancata convocazione dell’assemblea (escluso il caso di assemblea totalitaria): la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea (comma 3) 85 b. mancanza del verbale: il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio (comma 4) c. impossibilità o illiceità dell’oggetto: impossibilità materiale (si nomina come amministratore una persona defunta); impossibilità giuridica (si delibera il trasferimento della sede in una sede non esistente); illiceità è l’illegalità dell’oggetto, vietato dalla legge (deliberazione che, esclude la distribuzione degli utili ai soci; esclude o rende più gravoso l’esercizio del recesso; esclude il diritto di opzione degli azionisti per futuri aumenti di capitale; altro caso è quello dell’assemblea che approva un bilancio affetto da falsità, oppure delibera l’omissione del bilancio, o che esso venga presentato oltre i termini di legge: in questi casi la deliberazione è nulla perché il suo oggetto è, in sé, considerato illecito; altri casi: l’assemblea delibera di emettere azioni a voto plurimo oppure delibera di distribuire utili agli azionisti, sulla base del bilancio approvato, ma gli utili distribuiti sono, in realtà, solo fittizi. Invalidità del voto: l’invalidità della deliberazione può derivare da eventi che concernono un singolo voto, che può essere - nullo per violenza fisica - inefficace per mancanza di procura o eccesso di potere del rappresentante del socio in assemblea - annullabile per incapacità o per vizi del volere o per conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato La validità della deliberazione dipende in questi casi dall’esito della prova della resistenza: è cioè invalida solo se, senza il voto affetto da una causa di invalidità, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta. In tutti i casi, oggetto dell’impugnazione la delibera, non il voto; e la causa di nullità o di inefficacia o di annullabilità del voto si traduce, se la deliberazione non supera la prova di resistenza, in causa di invalidità di questa. Prescrizione dell’azione di nullità: secondo l’art. 2379 Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi e' soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non e' soggetta ne' a iscrizione ne' a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice: la riforma del 2003 ha apportato una deroga che sottopone l’azione di nullità al termine di prescrizione di 3 anni. Di carattere particolare sono le sanatorie che riguardano l’invalidità di deliberazioni che vertono su specifici oggetti: - art. 2379 Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione e' stata anche parzialmente eseguita. - stesso discorso vale per l’art. 2500 bis Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione (…la trasformazione in Spa, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. L'atto di trasformazione e' soggetto alla 86 - - disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità…) non può essere pronunciata. e ancora per l’art. 2434 bis (Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio) Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che e' avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo; l’approvazione di un bilancio successivo sana quella precedente di un bilancio falso, anche se essa aveva un oggetto illecito. art. 2379 bis comma 3 Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento e' stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi. Resta valido il principio di diritto comune, affermato dall’art. 2379, secondo il quale la nullità può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può, sempre nel termine di prescrizione ad essa relativo, essere rilevata d’ufficio dal giudice. Con la riforma del 2003 il legislatore ha fatto esplicita menzione delle più ricorrenti ipotesi di deliberazioni considerate dalla giurisprudenza come inesistenti: a. riconducendo queste ipotesi alla mera annullabilità della deliberazione, precisando quando le si possa considerare annullabili e quando siano invece qualificabili come valide; si è così stabilito, all’art. 2377 comma 5 che La deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369; 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. b. dettando che la mancata convocazione dell’assemblea e la mancanza del verbale sono cause di nullità della deliberazione, soggetta dunque al regime specifico delle nullità assembleari; e tuttavia che anche la nullità deve essere esclusa in presenza delle circostanze di cui agli artt. 2379 comma 3 e 2379 bis. 12.9 L’ABUSO DEL DIRITTO DI VOTO: IL CONFLITTO DI INTERESSI FRA SOCIO E SOCIETÀ Sono impugnabili, per l’art. 2377, solo le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto: resta quindi escluso ogni sindacato di merito sulla convenienza o sulla opportunità della deliberazione. È però ammesso che il giudice annulli la deliberazione presa con abuso del diritto di voto o viziata per eccesso di potere (quando la deliberazione appaia inutile per la società e assunta dalla maggioranza per conseguire vantaggi particolari dei suoi componenti…si resta nel campo del controllo della legittimità). Il conflitto di interessi: a norma dell’art. 2373 (Conflitto d'interessi) La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno; c’è conflitto di interessi quando il socio si trova nella condizione di essere portatore, di fronte ad 87 una deliberazione, di un duplice interesse: del suo interesse di socio e di un interesse esterno alla società; e questa duplicità di interessi è tale che egli non può realizzare l’uno se non sacrificando l’altro interesse. Le due posizioni possono essere però solidali: il socio può realizzare il proprio interesse senza pregiudicare l’interesse della società. Secondo l’art. 2373 la deliberazione può essere impugnata qualora possa recare danno alla società, cioè è annullabile solo se risulti evidente che il socio ha sacrificato l’interesse sociale a quello personale (non serve provare il danno effettivo, ma solo il pericolo di danno). Un’ipotesi tipica di conflitto è quella del comma 2: gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. Annullabilità delle deliberazioni ispirate da un interesse extrasociale della maggioranza: l’art. 2373 è considerato come espressione del più generale principio secondo cui, il diritto di voto non può essere validamente esercitato dal socio per realizzare interessi particolari, estranei alla causa del contratto di società, pena l’annullabilità della deliberazione resa con il concorso determinante del suo voto. L’assemblea può in alcuni casi: - deliberare un aumento di capitale allo scopo di ridurre la partecipazione di un socio di minoranza - deliberare lo scioglimento anticipato della società per liberarsi di un socio e ricostituire la società con il medesimo oggetto, senza però quel socio - deliberare l’approvazione di un bilancio che comprima l’utile per ribassare il prezzo di borsa delle azioni e permettere alla maggioranza di acquistarle il giudice non esercita su di esse un sindacato di merito, ma si limita a constatare che il diritto di voto è stato esercitato dalla maggioranza per realizzare interessi particolari di essa, estranei alla causa del contratto di società, accertando il rispetto o la violazione della legge: la conseguenza che ne deriva è che la deliberazione è annullabile a norma dell’art. 2377. 88 Capitolo 13:GLI AMMINISTRATORI 13.1 COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO Secondo la riforma del 2003 il CC, per quanto riguarda il sistema di amministrazione, prevede: I. un sistema ordinario di amministrazione e di controllo della società vale quando lo statuto non abbia disposto diversamente; è basato su un organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico); e su un organo di controllo (collegio sindacale) II. due sistemi alternativi che valgono solo se lo statuto li abbia esplicitamente adottati (in fase di costituzione o con successiva modificazione statutaria e la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo) sistema dualistico sistema monistico Competenza: come precisa l’art. 2380 bis La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (potere esecutivo). L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione e' affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea: si tratta di un potere esclusivo, che si estende a tutti gli atti diretti a conseguire l’oggetto sociale, che non siano rimessi alla competenza dell’assemblea (es. art. 2410 Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e' deliberata dagli amministratori). Tra i poteri esecutivi veri e propri, spetta ad essi di dare esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, che è un organo solo deliberativo. Gli amministratori hanno anche autonomi poteri decisionali: - art. 2366 L'assemblea e' convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; - art. 2423 Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; Composizione: l’organo amministrativo può essere formato da una sola persona (amministratore unico) o può essere formato da una pluralità di persone che compongono il consiglio di amministrazione; gli amministratori possono essere soci o non soci, ma debbono necessariamente essere persone fisiche. Nomina, revoca: art. 2383 La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ( è una normale deliberazione di assemblea ordinaria), fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il 89 domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Inoltre, a norma dell’art. 2390 (Divieto di concorrenza) Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ne' esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. E ancora, a norma dell’art. 2385 (Cessazione degli amministratori) L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si e' ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale. Cooptazione: se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (“cooptazione”), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio (simul stabunt simul cadent), l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2386 Sostituzione degli amministratori) Compenso: se non è stabilito dallo statuto, è determinato dall’assemblea (art. 2364 n. 3); art. 2389 I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili (art. 2432 Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale) o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Se, a norma dell’art. 2433 l’assemblea deliberi di non distribuire gli utili agli azionisti, gli amministratori avranno comunque diritto di ricevere la quota loro riservata. 90 Amministratori indipendenti: ai sensi dell’art. 2387 Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità (mancanza di precedenti penali per reati non colposi), professionalità (titoli o qualificazioni connessi all’oggetto della società) ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività: l’indipendenza è un requisito richiesto per gli amministratori non esecutivi, ossia diversi dagli amministratori delegati o dai componenti del comitato esecutivo, ed è concepito o come indipendenza rispetto agli amministratori esecutivi o come indipendenza rispetto agli azionisti di comando della società o rispetto alla società controllante. 13.3 LA FONTE DEI POTERI E DEI DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI Finora abbiamo visto che gli amministratori sono investiti di una competenza esclusiva ad amministrare l’assemblea non può avocare a sé l’amministrazione, né può impartire agli amministratori direttive o revocare i loro atti Gli amministratori non possono quindi ritenersi vincolati alla società da un contratto di mandato, né da un contratto di lavoro subordinato Si è in presenza di un contratto, il contratto di società, nell’esecuzione del quale debbono, per valutazione legislativa, necessariamente concorrere altri soggetti oltre alle parti del contratto: i soci non possono astenersi dal nominare gli amministratori ed esercitare direttamente i poteri legislativamente attribuiti all’organo amministrativo; essi non hanno quindi bisogno di stipulare uno specifico contratto per attribuire tali poteri agli amministratori. La nomina degli amministratori non è un atto attributivo di poteri: è semplicemente l’atto che designa le persone preposte all’organo cui è, per legge, concesso il compito di dare esecuzione al contratto; e le persone designate eserciteranno i poteri ed adempiranno le correlative obbligazioni inerenti la funzione che è propria dell’organo cui sono preposte. 13.4 LA COLLEGIALITÀ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea (art. 2380 bis comma 4). Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea (art. 2380 bis comma 5). Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni (art. 2388). La necessaria collegialità dell’organo amministrativo si giustifica per le esigenze di ponderazione di ciascuna operazione attinente alle gestione della società: la collegialità è richiesta per l’esercizio delle ordinarie funzioni di gestione della società (inclusa la convocazione dell’assemblea), mentre non è 91 necessaria per quelle ulteriori funzioni che consistono nel vigilare sull’andamento della società. Agli amministratori, tutori della legittimità delle deliberazioni assembleari, spetta: - la legittimazione ad impugnare le deliberazioni non conformi alla legge o all’atto costitutivo; la conseguenza è la sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni: una conseguenza così grave presuppone chiaramente che l’iniziativa sia collegialmente deliberata! Poteri individuali: gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art. 2381 comma 6). In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2392 comma 2): esso mostra come ciascun amministratore sia tenuto a esercitare un’attività di vigilanza sulla gestione sociale (è difficile concepire un vigilare collegiale). A norma del comma 3 la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale, il singolo amministratore che rilevi un fatto dannoso dovrà riferirlo al consiglio di amministrazione, non potendo da solo denunziarlo all’autorità giudiziaria; sarà poi il consiglio a dover deliberare in proposito; i singoli amministratori potranno essere chiamati eventualmente a rispondere per omessa deliberazione, esclusi quelli che abbiano fatto constare il proprio diverso avviso. Invalidità delle deliberazioni consiliari: la riforma del 2003, all’art. 2388 comma 4 dispone che Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni: per lesive si intendono le deliberazioni che ledono direttamente il diritto soggettivo del singolo socio (quelle che lo escludono per esempio dall’opzione o dalla prelazione) e non quelle che, per la violazione delle regole di correttezza e di legittimità della gestione della società, abbiano leso di riflesso i diritti di tutti i soci; l’annullamento della delibera consiliare travolge tutti i diritti acquistati dai terzi in mala fede, ossia consapevoli dell’invalidità. Interesse dell’amministratore: è il caso in cui un amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse nell’operazione all’ordine del giorno del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo; al riguardo l’art. 2391 dispone che: - l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; - se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. - nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. - nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; 92 - l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. - l'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. - l'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico. Se a danno della società e per realizzare un interesse proprio o di terzi abbia agito l’amministratore unico o delegato, varrà l’art. 1394 Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato (1441 e seguenti) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, e il contratto potrà essere annullato su azione della società, se l’interesse dell’amministratore era noto o riconoscibile da parte dell’altro contraente. 13.6 PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E CONSIGLIERI DELEGATI Il presidente del consiglio di amministrazione - convoca il consiglio di amministrazione - ne fissa l'ordine del giorno - ne coordina i lavori - provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri - dichiara l’esito delle votazioni - sottoscrive, insieme al segretario, i verbali delle sedute - provvede affinché tutti i consiglieri ricevano adeguate informazioni sulle materie all’ordine del giorno - lo statuto può attribuirgli la rappresentanza legale della società, anche in giudizio, abilitandolo solo a sottoscrivere, con effetto vincolante per la società, atti deliberati in sede consiliare (può rifiutarsi di sottoscrivere atti suscettibili di arrecare pregiudizio alla società) - lo statuto può farne un presidente esecutivo, investito di poteri decisionali Deleghe: nelle Spa di medie-grandi dimensioni, il consiglio di amministrazione agisce in un più ristretto comitato esecutivo o conferisce ad uno o più amministratori la qualità di consiglieri delegati e delega all’uno o agli altri le proprie attribuzioni, conservando a sé una funzione di sovrintendenza. A questo proposito l’art. 2381 dispone che se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. La differenza tra l’ipotesi del comitato esecutivo e quella della pluralità di consiglieri è: il primo è un organo collegiale che prende le proprie decisioni in riunioni appositamente convocate e adotta vere e proprie deliberazioni soggette alle stesse norme che regolano quelle consiliari; gli altri agiscono, a seconda di ciò che è stato stabilito all’atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente, come amministratori di società di persone. In entrambi i casi la delega dà vita ad un ulteriore organo della società, dotato di competenza concorrente con quella del consiglio di amministrazione; quest’ultimo però può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi 93 delegati, il generale andamento della gestione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis. Dal canto loro gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Coerente è la disciplina della responsabilità degli amministratori: a norma dell’art. 2392 (Responsabilità verso la società) Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Si desume che la presenza di un comitato esecutivo o di uno o più consiglieri delegati: - esclude la responsabilità degli altri amministratori per gli atti o le omissioni compiute nell’esercizio delle funzioni delegate - determina il sorgere di una responsabilità per gli amministratori dovuta al fatto che essi non hanno vigilato sull’operato dell’organo delegato e non hanno impedito il compimento di atti pregiudizievoli. L’organo delegato è poi responsabili anche per gli atti posti in essere secondo le istruzioni del consiglio: egli potrà astenersi dal darvi esecuzione ove lo ritenga necessario, senza incorrere così nella responsabilità (è però sempre una valutazione a suo rischio). NB. Il comitato esecutivo non ha poteri originari, ma derivati: le sue deliberazioni sono sempre revocabili da parte del consiglio; non ci sono quindi grossi problemi di impugnazione delle deliberazioni illegali del comitato, perché sia i membri assenti o dissenzienti che i sindaci potranno sollecitare il potere di revoca consigliare (la revoca è opponibile ai terzi in mala fede). Importanti sono due innovazioni introdotte dall’art. 2381: a. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; b. quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. all’organo collegiale, anche in presenza di deleghe, resta demandata l’alta amministrazione della società. 13.7 I DIRETTORI GENERALI Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società (art. 2396). Essi sono dipendenti della società, investiti di mansioni di alta gestione; sopra di sé hanno solo l’organo 94 amministrativo e godono di supremazia gerarchica nei confronti di tutti gli altri dipendenti della società; non fanno quindi parte dell’organo amministrativo. La regola comunemente accolta è che ad essi spetta un potere rappresentativo inerente alla natura stessa dei compiti affidati e perciò commisurato all’estensione di questi. I loro poteri sono derivati: la fonte è il contratto di lavoro, implicante la soggezione al consiglio di amministrazione. NB. A volte però essi assumono una importanza operativa pari o superiore a quella degli amministratori. nella media-grande impresa si presentano come il management della società: sono i tecnici della direzione aziendale, assunti in ragione delle loro alte e comprovate qualità professionali (le loro capacità diventano fonte di autorità e la loro nomina è per molti aspetti simile ad una delega delle funzioni amministrative). I direttori generali possono formare un organo collegiale, la direzione generale o comitato di direzione. Essi rispondono dell’adempimento dei loro doveri sia nei confronti della società, sia nei confronti dei creditori sociali, sia nei confronti dei singoli soci o terzi: questo presuppone che la nomina conferisca loro una formale posizione di autonomia decisionale, analoga a quella dell’amministratore delegato; essi possono perciò anche disattendere le istruzioni ricevute, salvo rispondere di tale decisione (non potranno però essere licenziati per insubordinazione). 13.8 LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ Essa spetta istituzionalmente agli amministratori e, in particolare, a quelli fra essi cui lo statuto la conferisce (indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società), o cui la conferisce la deliberazione relativa alla loro nomina (Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina e' generale): in genere spetta al presidente del consiglio di amministrazione e al consigliere delegato o ai consiglieri delegati (quando ne sia prevista la nomina) Essa può anche spettare: ai direttori generali ai dipendenti della società o ai mandatari per singoli affari (in base a procura degli amministratori) Secondo l’art. 2384 comma 4 Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, deve essere chiaro a chi essa spetti. Secondo l’art. 2384 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina e' generale (cioè gli atti posti in essere in nome della società vincolano la società). Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (exceptio doli): quest’ultima violazione rende gli amministratori responsabili nei confronti della società. è fatta salva a favore della società una eccezione di dolo, che è opponibile al terzo che abbia concordato con l’amministratore un inganno a danno della società. Potere di rappresentanza Presidente del CDA (ed eventualmente uno o più consiglieri delegati) Potere di amministrazione CDA (quale organo collegiale) ?PB?: il valido esercizio del potere di rappresentanza è o meno subordinato al previo esercizio del potere di deliberazione? 95 dalle norme viste, emerge un principio secondo il quale l’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima; se ne ricavano due regole: a) l’atto compiuto dal rappresentante in esecuzione di una delibera invalida (o addirittura senza previa deliberazione) dell’assemblea o del consiglio è invalido; b) l’invalidità dell’atto compiuto dal rappresentante non è opponibile ai terzi di buona fede = il valido esercizio del potere di rappresentanza è, dunque, subordinato al previo conforme esercizio del potere di deliberazione. NB. La società deve provare la mala fede del terzo contraente, il quale non è tenuto ad accertare se il contratto che sta per concludere con il rappresentante della società sia stato preventivamente e validamente deliberato. Il sistema legislativo appare articolato sulla base di questa triplice ripartizione: 1. mancanza di potere rappresentativo: a) anzitutto l’ipotesi dell’art. 2383 comma 5 Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza; b) poi l’ipotesi dell’atto compiuto dal rappresentante in mancanza di previa valida deliberazione assembleare o consiliare (anche qui il difetto è opponibile al terzo in mala fede) c) ed infine l’ipotesi dell’art. 2383 comma 4 Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente: l’atto compiuto dal singolo in presenza di prescrizione statutaria della firma congiunta è invalido per carenza del potere rappresentativo (l’invalidità è opponibile al terzo di mala fede) 2. eccesso di potere rappresentativo: è l’ipotesi degli atti eccedenti i limiti statutari del potere rappresentativo, pel la quale vale la diversa regola dell’inopponibilità ai terzi, salvo il rimedio dell’exceptio doli (art. 2383 comma 2) 3. abuso di potere rappresentativo: è l’ipotesi degli atti posti in essere dal rappresentante per realizzare un interesse extrasociale (personale o di un terzo). Vengono in considerazione gli atti posti in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con la società: l’invalidità è opponibile al terzo del quale la società provi la mala fede. il sistema legislativo si impernia su una duplice regola: - opponibilità ai terzi di mala fede della carenza o dell’abuso - inopponibilità ai terzi, salvo rimedio dell’exceptio doli, dell’eccesso di potere rappresentativo 13.11 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI 1- RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ L’art. 2392 comincia con lo stabilire che Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (l’obbligazione dell’amministratore è quindi un obbligazione di mezzi e non di risultato: egli potrà quindi essere chiamato a rispondere degli errori commessi nella gestione, dovuti alla carente professionalità, ma non del merito della gestione). Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si 96 tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori (è una responsabilità contrattuale dovuta alla violazione, da parte loro, dello statuto della società: non basta che ci sia un danno alla società, riferibile alla loro condotta, ma occorre che ad essi sia imputabile lo specifico inadempimento di un obbligo imposto loro dal contratto di società ed occorre inoltre che il danno subito dalla società sia conseguenza di questo inadempimento) . In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Se più amministratori appaiono responsabili, essi saranno solidali, cioè la società potrà agire nei confronti di uno fra essi, salve le norme sul regresso. L’aver eseguito una deliberazione consiliare non libera quindi da responsabilità l’amministratore: semmai involge la responsabilità degli altri componenti il CDA, esclusi quelli che abbiano fatto constare a verbale il proprio dissenso. Azione di responsabilità esercitata dalla società: l'azione di responsabilità contro gli amministratori e' promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea (priva degli amministratori della cui responsabilità si tratta), anche se la società e' in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non e' indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica (termine quinquennale di prescrizione) . La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e' proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis (art. 2393). La società dovrà provare in giudizio solo l’inadempimento degli amministratori ad un obbligo previsto dalla legge e il danno che ne è conseguenza immediata e diretta, mentre incombe sugli amministratori l’onere di provare i fatti che valgono ad escludere o ad attenuare la loro responsabilità, ossia la sopraggiunta impossibilità, totale o parziale , della loro prestazione, dovuta a causa ad essi non imputabile. Azione di responsabilità esercitata dai soci: l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto. La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione e' ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti. In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione. I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente. Sebbene l’azione 97 si promossa dalla minoranza, è azione sociale di responsabilità e quindi va a vantaggio della società e non dei soci che l’hanno promossa. 2- RESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI A norma dell’art. 2394 gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (è un limite alla proponibilità dell’azione). La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali (non è quindi un’azione surrogatoria, ma autonoma!). La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi (essi non possono lamentare alcun danno se la società ha transatto, senza frode, sull’azione di responsabilità ed ha già ottenuto dagli amministratori la reintegrazione del patrimonio sociale) . Ci troviamo di fronte ad una responsabilità da fatto illecito e non contrattuale: al creditore incombe di provare la colpa degli amministratori e cioè l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale; obblighi che sono posti a tutela di una duplice serie di interessi: - interesse della società (che ha azione sociale nel caso di violazione) - interesse dei creditori sociali (che reagiscono al danno subito con l’azione da fatto illecito) Termine di prescrizione: a norma dell’art. 2949 si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese (2188 e seguenti). Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge (2394, 2487). Esiste però una differenza: l’azione sociale non opera finché gli amministratori sono in carica, mentre non vale nel caso di azione dei creditori sociali. la pretesa di risarcimento riconosciuta ai creditori sociali è destinata ad operare come stimolo ad una oculata amministrazione per quegli amministratori che, avendo il controllo azionario della società da essi amministrata, non hanno nulla da temere da un’azione sociale di responsabilità. 3- RESPONSABILITÀ VERSO SINGOLI SOCI O TERZI Ai sensi dell’ art. 2395 le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo: questa azione spetta quindi al socio che sia stato danneggiato direttamente (escluso illegittimamente dagli utili) e non che lamenti un danno di riflesso, ossia la conseguenza sul suo patrimonio di un danno che gli amministratori hanno cagionato alla società (in questo caso occorre infatti l’azione sociale). Lo stesso discorso vale per il terzo, che non può lamentare un danno derivante dalla diminuzione del patrimonio sociale (per esempio il caso in cui un amministratore abbia distratto fondi destinati all’adempimento di un’obbligazione della società verso un terzo). 98 Capitolo 14: I SINDACI, IL REVISORE CONTABILE E I SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 14.1 IMPARZIALITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA DEI SINDACI, EFFETTIVITÀ DELLE LORO FUNZIONI Nel modello ordinario di Spa, il collegio sindacale è l’organo di controllo della società, composto da membri nominati dall’assemblea, al quale è attribuito il controllo della legalità e dell’efficienza della società. art. 2403 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma. Composizione: il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche (art. 2397). Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea (art. 2398) Funzionamento: il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (funziona quindi di regola collegialmente). Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (art. 2404). Imparzialità: nonostante sia nominato dall’assemblea, la riforma del 2003 ha voluto garantire una relativa indipendenza del collegio rispetto alla maggioranza assembleare, attraverso l’art. 2399, in base al quale, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 (Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo 99 statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. l’indipendenza che l’art. 2399 vuole realizzare è quella dei sindaci rispetto - agli amministratori della società o del gruppo cui questa appartiene - alla maggioranza assembleare che li ha nominati (è previsto a tale proposito che restino in carica almeno 3 anni e non possano esser revocati se non per giusta causa: la deliberazione della revoca deve essere approvata dal tribunale!) art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio: i sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni. art. 2402 Retribuzione: la retribuzione annuale dei sindaci, se non e' stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio (per evitare che la maggioranza compri i sindaci sulle irregolarità scoperte a carico degli amministratori) art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee: i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. art. 2401 Sostituzione: in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo. 14.2 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINGOLI SINDACI imparzialità: è indipendente dall’assemblea che lo ha nominato e rispetto al management effettività delle funzioni: art. 2404 Collegio sindacale vigilanza: art. 2403 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma. Strumenti di indagine dei sindaci: - i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405 comma 1) 100 - - - il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (art. 2429 comma 1) i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (2403 bis comma 1) il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale (art. 2403 bis comma 2) nelle società quotate nei mkt regolamentati possono chiedere anche individualmente notizie agli amministratori Provvedimenti e iniziative dei sindaci: - impugnare le deliberazioni assembleari contrarie alla legge o allo statuto - impugnare le deliberazione del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate - se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, il collegio sindacale può denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società (per ottenere la revoca degli amministratori) - controllo sostitutivo: in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge - il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. - il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma quest’ultima è un’importante funzione consultiva del collegio sindacale, esercitata sul bilancio predisposto dagli amministratori e resa con una relazione che esso presenta in assemblea il collegio appare come un organo ausiliario dell’assemblea, alla quale fornisce le informazioni e le valutazioni necessarie per la discussione assembleare. Fruitrice di questo servizio dovrebbe essere la minoranza, esclusa dalla gestione sociale e priva di strumenti di diretta informazione e di diretto controllo sull’operato degli amministratori: la presenza di un organo al quale è affidato il controllo dell’amministrazione è, istituzionalmente, destinata a compensare questa mancanza, nel singolo azionista, di poteri di informazione e controllo. Gli azionisti di minoranza, privi di un proprio diritto di informazione e controllo, debbono confidare nella veridicità di quanto riferisce in assemblea il collegio sindacale: ecco quindi che a loro tutela concorre l’art. 2407 i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. Si tratta di una responsabilità verso la società e pertanto potrà essere fatta valere da una minoranza qualificata…ecco una garanzia. 101 14.4 IL CONTROLLO CONTABILE La riforma del 2003 ha separato il controllo contabile dal controllo di legalità e di efficienza. Il controllo contabile sulla società e' esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia (art. 2409 bis) Conferimento e revoca dell'incarico: salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328 (la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile), l'incarico del controllo contabile e' conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato (art. 2409-quater) Cause di ineleggibilità e di decadenza: salvo quanto disposto dall'articolo 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile. Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione (art. 2409-quinquies) Funzioni del controllo contabile: il revisore o la società incaricata del controllo contabile: a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. La relazione sul bilancio e' depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma. Responsabilità: i soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno 102 effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico (art. 2409-sexies): sono quelle stesse dei sindaci! 14.5 I SISTEMI ALTERNATIVI: IL SISTEMA DUALISTICO E IL SISTEMA MONISTICO Il diritto societario nato dalla riforma del 2003 offre alle imprese la più estesa possibilità di scelta fra diversi modelli di corporate governance. Se lo statuto abbandona il sistema ordinario di amministrazione e controllo e opta per il sistema dualistico o per quello monistico: il collegio sindacale non c’è il controllo contabile resta affidato ad un revisore o ad una società di revisione SISTEMA DUALISTICO: consiste nell’interposizione fra assemblea e l’organo amministrativo (che qui si chiama collegio di gestione), di un organo intermedio, di nomina assembleare, il consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza: a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato; c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma; d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409; f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea. I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee (art. 2409 terdecies Competenza del consiglio di sorveglianza-): quest’ultima è una differenza rispetto ai sindaci, i quali sono obbligati ad assistervi. Composizione: salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza e' stato ricostituito. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa (imparzialità e indipendenza sono meno rigorose rispetto ai sindaci: questo perché una connivenza tra maggioranza assembleare e 103 gestori, elusiva dei controlli del consiglio di sorveglianza, è qui difficilmente configurabile, atteso che la prima non nomina i secondi). Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. Il presidente del consiglio di sorveglianza e' eletto dall'assemblea. Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) i componenti del consiglio di gestione; c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 2399. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi (art. 2409-duodecies) NB. L’opzione per il sistema dualistico si confà alle Spa nella cui compagine azionaria mancano soci che svolgano la funzione del cosiddetto capitale dirigente: - public company (capitale polverizzato in una serie di piccoli azionisti o concentrato nelle mani di investitori istituzionali non interessati alla funzione dirigente) - società a ristretta base azionaria in cui mancano soci idonei alla funzione dirigente Il sistema dualistico dispensa l’assemblea da attribuzioni (nomina amministratori, approvazione bilancio), rimettendole ad un organo che effettua queste scelte e queste valutazioni e che, al tempo stesso, esercita il controllo di legalità e di efficienza sulle società. Deliberazioni del consiglio di sorveglianza: al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e 2409-septies. Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377 (art. 2409quaterdecies). Sono quindi regolate con rinvio alle norme sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Sistema ordinario: Sistema dualistico: - approvazione del bilancio CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - approvazione del bilancio - deliberazione sulla distribuzione degli utili - deliberazione sulla distribuzione degli utili ASSEMBLEA ASSEMBLEA Ove dal bilancio non risultino utili distribuibili, il consiglio di sorveglianza deve comunque convocare l’assemblea, la quale prenderà atto del risultato d’esercizio e potrà eventualmente deliberare l’azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri di gestione. SISTEMA MONISTICO: consiste nella concentrazione, fra i componenti di un medesimo organo, sia dell’amministrazione, sia del controllo. Questo organo, i cui componenti sono eletti dall’assemblea, è il consiglio di amministrazione. È un sistema basato sul consiglio di 104 amministrazione e un comitato costituito al suo interno, in cui lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno (2409-sexiesdecies) Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati (art. 2409 septiesdecies comma 2). Entro il proprio seno, e in particolare , fra i consiglieri in possesso dei predetti requisiti di indipendenza e non investiti, per delega o di fatto, di funzioni gestorie, neppure nelle società controllanti o controllate, il CDA nomina i componenti del comitato di controllo della gestione, che opera anche come organo collegiale a sé stante, analogo al collegio sindacale, le cui norme regolatrici sono in parte riprese o richiamate. Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre. Il comitato e' composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non e' possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti. Il comitato per il controllo sulla gestione: a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente; b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408 (2409-octiesdecies). il sistema monistico fa sì che gli addetti al controllo della gestione siano resi partecipi delle decisioni gestionali, giacché essi seggono nel CDA, del quale sono componenti, e votano nelle deliberazioni consiliari. Ciò permette loro di acquisire una profonda conoscenza dei meccanismi gestionali della società sottoposta al loro controllo, e perciò li pone nella condizione di svolgere con maggiore efficacia la loro funzione; ciò rende anche la gestione sociale più attenta al rispetto della legalità e dell’efficienza, visto che la loro verifica è contemporanea all’adozione delle deliberazioni consiliari e permette di prevenire le illegalità e le inefficienze. È un sistema che si confà alle Spa. 14.6 CONTROLLO GIUDIZIARIO E TUTELA DELLE MINORANZE Oltre alla protezione indiretta, attuata attraverso il collegio sindacale (o il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo), il CC aggiunge forme di autotutela delle minoranze nei confronti degli amministratori (o dei gestori): - denuncia al collegio sindacale: ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed 105 eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione (art. 2408) - denunzia al tribunale: se vi e' fondato sospetto (i soci non hanno l’onere di provare l’effettiva sussistenza di gravi irregolarità, ma è sufficiente che documentino l’esistenza di elementi di fondato sospetto) che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può - disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. - Nei casi più gravi (provata esistenza di una collusione della maggioranza assembleare con gli amministratori, che hanno commesso le gravi irregolarità con la tolleranza della stessa maggioranza) può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci (non è necessario che siano complici…basta il fatto stesso che se si verifica una tale situazione, essi hanno vigilato male) e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. - iniziativa degli organi di controllo e del pubblico ministero: i provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società (art. 2409 comma 7): se i soci non reagiscono alle irregolarità commesse dagli amministratori, se non vi reagisce la maggioranza con la revoca o con l’azione di responsabilità, né la minoranza o il collegio sindacale con la denuncia al tribunale, può reagire il pubblico ministero: C’è in questa opportunità, un generale interesse a che la Spa sia regolarmente amministrata. 106 Capitolo 15: IL BILANCIO 15.1 IL BILANCIO E I PRINCIPI PER LA SUA REDAZIONE Redazione del bilancio: gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo 1- stato patrimoniale 2- dal conto economico 3- dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (redatto in modo intelligibile, redatto secondo verità, redatto in conformità dei principi contabili). Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (art. 2423). La funzione del bilancio di esercizio è duplice: 1) dimostrare al termine di ogni esercizio, il valore del patrimonio sociale (si ricollega all’esigenza di protezione dei terzi che entrano in rapporto con la società) 2) esporre gli utili distribuibili al termine dell’esercizio stesso (interesse degli azionisti a che gli utili realizzati siano messi in evidenza e distribuiti) Criteri di valutazione: l’art. 2426 pone dei limiti massimi alla valutazione degli elementi dell’attivo stabilendo che, nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa; 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai 107 principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa; 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole; 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito ; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. Questi limiti si traducono in deroghe al principio di verità del bilancio, dal momento che il valore effettivo dei singoli elementi dell’attivo, può essere, e normalmente è, superiore al limite massimo imposto alla loro valutazione: la verità legale può, in forza di questi criteri di valutazione, non coincidere con la verità reale. Perciò l’art. 2423 comma 4 stabilisce che se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata: è un esempio di elasticità del sistema 108 (es. terreno agricolo del valore di 10 che diventa edificabile e assume valore 1000: è un caso eccezionale). La deroga deve essere motivata nella nota integrativa: se con la deroga si generano utili, essi vanno messi nel passivo, in una riserva non distribuibile. Principi generali di redazione del bilancio: nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio (ratei e risconti), indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente (per chiarezza); 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. 15.2 RISERVE OCCULTE E RISERVE TACITE I limiti massimi alla valutazione degli elementi attivi del bilancio permettono di attuare veri e propri accantonamenti di utili, in misura pari alla differenza fra il valore effettivo degli elementi attivi e il valore che deve essere dichiarato in bilancio: viene resa così possibile una forma di autofinanziamento tacito (tacito perché l’utile realizzato non emerge neppure dal bilancio). Una forma illecita di autofinanziamento è rappresentata dalle riserve occulte: sono fittizie poste attive o passive iscritte in bilancio o omissioni di poste attive (sono reati, quindi penalmente illecite), sottovalutazioni di elementi attivi o sopravvalutazioni di elementi passivi (non sono reati ma violano il principio di verità e quindi sono civilmente illecite) sono utilizzabili dal capitale di comando all’insaputa di tutti e quindi al di fuori di ogni altrui comando. Con esse si vuole tenere nascosta al pubblico la prosperità di cui gode la società (per evitare richieste di dividendi, aumenti di salario…). Perché la sottovalutazione o la sopravvalutazione possano considerarsi illecite, occorre che esse superino il limite di ogni ragionevolezza, ossia non possano apparire in alcun modo giustificate da principi di prudenza. 15.3 LO STATO PATRIMONIALE È la rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società, quale risulta al termine dell’esercizio annuale. A norma dell’art. 2424 lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità dello schema legislativamente predisposto e più oltre riportato per esteso; ma l’art. 2423 ter ammette che possano essere aggiunte altre voci, l’importo delle quali deve essere accompagnato dall’indicazione dell’importo della corrispondente voce dell’esercizio precedente e che le poste devono essere indicate separatamente in applicazione della regola generale di chiarezza. Possono essere raggruppate solo quando ciò non pregiudichi la chiarezza o quando la favorisca. Il principio di chiarezza dell’art. 2423 è riferito innanzitutto ai documenti contabili, quindi la nota integrativa o la relazione degli amministratori non possono avere una funzione sostitutiva di essi. Sono tradizionalmente vietati i compensi di partite. 109 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: - Immobilizzazioni immateriali - Immobilizzazioni materiali - Immobilizzazioni finanziarie C) Attivo circolante: - Rimanenze - Crediti - Attività finanziarie - Disponibilità liquide D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti PASSIVO A) Patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti Immobilizzazioni: sono gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente, cioè le entità patrimoniali stabilmente destinate all’esercizio dell’impresa sociale. Ne sono menzionate 3 specie: immateriali, invenzioni, opere d’ingegno, marchi, costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità materiali, terreni, fabbricati, impianti, macchinari finanziarie, valori mobiliari che la società ha in portafoglio Le immobilizzazioni vanno valutate al costo storico, tuttavia, quelle finanziarie possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto. 110 Ammortamenti: secondo l’art. 2426 n. 2 il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa. Sempre a norma dello stesso articolo, i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; Inoltre l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa. Capitale e riserva legale: il capitale sociale viene collocato al passivo perché ha la funzione di garantire una quota corrispondente dell’attivo. Inoltre, a norma dell’art. 2430, dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali (è una garanzia in più per il capitale sociale). Altre riserve obbligatorie: - se la società ha emesso azioni con sopraprezzo, deve essere iscritta al passivo la relativa riserva; - se la società detiene azione proprie in portafoglio - riserve di rivalutazione monetaria di cespiti - riserve di rivalutazioni per rischi Riserve facoltative: alla riserva legale possono aggiungersene altre palesi; - riserve statutarie, previste dallo statuto, e non eliminabili se non con modificazione dello stesso - riserve facoltative, create (e quindi eliminabili) con deliberazione di assemblea ordinaria: possono avere la funzione di salvaguardare il CS oppure altre funzioni, come l’accantonamento di utili annuali per la realizzazione futura di determinati programmi di ampliamento aziendale Fondi: gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza (art. 2424 bis comma 3). Debiti e crediti: i singoli debiti e crediti devono essere indicati con la menzione del loro rispettivo titolo e secondo il presumibile valore di realizzo (sono vietati i compensi di partite). Patrimonio netto: CS + Riserve + Utili vecchi e nuovi = PN. Ad esso si fa riferimento quando si vuole determinare il valore di un pacchetto azionario, che corrisponderà ad una frazione, proporzionalmente al numero delle azioni, del patrimonio netto della società. 15.4 IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA, LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Il CE è il prospetto contabile dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio, con l’indicazione delle relative cause generatrici; ed ha funzione di dimostrare il risultato dell’esercizio, ossia l’utile realizzato o la perdita subita. Deve essere redatto anch’esso secondo lo schema legislativamente predisposto dall’art. 2425: A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 111 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale. B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) gestione operativa (caratteristica) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio. Bilancio in forma abbreviata: a norma dell’art. 2435-bis le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 112 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427. Nota integrativa: da una lato offre le chiavi di lettura dei documenti contabili che formano il bilancio di esercizio, dall’altro fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle desumibili da SP e CE. Non si può invece ritenere che essa possa essere utilizzata per correggere o rettificare le poste dello SP: essa serve a chiarire e illustrare, e non già a variare e correggere, le informazioni fornite da SP e CE. La nota integrative deve per esempio indicare il fair value (valore equo) di strumenti finanziari derivati e immobilizzazioni finanziarie. Relazione degli amministratori sulla gestione: a norma dell’art. 2428 il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6 bis) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, l’esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari, in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società. 15.5 L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO Abbiamo detto che il bilancio deve essere redatto dagli amministratori, ma ciò che essi redigono è solo un progetto di bilancio, che per acquistare giuridica efficacia abbisogna dell’approvazione da parte dell’assemblea. Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il 113 collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. (art. 2429 commi 1, 2, 3). Se non segue l’approvazione da parte dell’assemblea, gli amministratori devono riformarlo: le è consentito cioè di approvare o disapprovare la politica di bilancio praticata da costoro, ma non le è invece consentito di perseguirne una propria, essendo privata del potere di modificare essa stessa il bilancio disapprovato. Invalidità: il bilancio redatto dagli amministratori può essere falso (vengono inserite poste fittizie attive o passive oppure omesse poste attive o passive) responsabilità penale degli amministratori, indipendentemente dall’approvazione o disapprovazione irregolare ( redatto in violazione dei principi di formazione p dei criteri di valutazione previsti) In passato, la deliberazione assembleare che approvava un bilancio redatto in violazione del principio di verità era nulla in violazione di altri principi o criteri di legge era annullabile La riforma del 2003 ha stabilito a norma dell’art. 2434 bis che le azioni previste dagli articoli 2377 (nullità) e 2379 (annullabilità) non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che e' avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa. Abbiamo già visto come, a norma dell’art. 2393 comma 2 la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non e' indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. E, aggiunge l’art. 2434, l’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale. Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata (art. 2435): esso adempie così alla prima funzione alle quali è preordinato e cioè quella di mostrare ai terzi il valore e la composizione del patrimonio sociale. 15.6 LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI La deliberazione sulla distribuzione degli utili e' adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti (art. 2433). L’utile è l’eccedenza attiva risultante dal bilancio e non la differenza aritmetica fra attivo e passivo. 114 Può anche non essere una disponibilità liquida, ma utile di bilancio e quindi se l’assemblea delibera la sua distribuzione, gli amministratori dovranno fare ricorso al credito. Sopraprezzo: le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430 (1/5 del CS) (art. 2431): stiamo parlando di un utile che non è dovuto all’esercizio d’impresa e per il quale si chiede quindi una cautela. Il dividendo: l’utile diventa dividendo solo se, e solo nella misura in cui la maggioranza assembleare decida di ripartirlo fra i soci. Gli azionisti non hanno quindi alcun diritto individuale alla percezione, ma u preciso diritto nasce solo dalla deliberazione. L’assemblea in particolare: - non deve motivare le ragioni della mancata o parziale distribuzione degli utili - non deve deliberare sulla destinazione da assegnare ad essi (ne dispongono gli amministratori) Acconti sul dividendo: la distribuzione di acconti sui dividendi e' consentita solo alle società il cui bilancio e' assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed e' deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione. Non e' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti. L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione. Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede (art. 2433-bis) 15.7 LE CLAUSOLE STATUTARIE SULLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI art. 2328 comma 2 l’atto costitutivo deve indicare le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti art. 2433 comma 1 l’assemblea delibera sulla distribuzione degli utili ai soci è certo che le norme statutarie sono necessarie soltanto se si intende imporre che una data percentuale degli utili risultanti dai bilanci annuali sia destinata alla distribuzione fra i soci oppure che una data percentuale sia trattenuta nelle casse della società; altrimenti varrà il principio secondo cui l’assemblea che approva il bilancio è arbitra di deliberare il se e il quanto della distribuzione degli utili; valida è anche una clausola statutaria che imponga la distribuzione di una data percentuale dell’utile. In relazione ai molteplici casi in cui, per legge o per contratto, soci o terzi hanno un diritto sugli utili di bilancio (promotori, soci fondatori, azionisti di risparmio,…), la sola soluzione possibile è quella di promuovere un’azione diretta nei confronti della società. 15.8 I LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E LE REGOLE DI TRASPARENZA La Spa, e per essa gli amministratori, come imprenditore commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (att. 200) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli 115 originali delle lettere, dei telegrammi e delle lettere ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (2709 e seguenti). Inoltre, a norma dell’art. 2421 la società deve tenere: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste; 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni; 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies. I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti. I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215. La trasparenza della base sociale: a norma dell’art. 2435 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. In questo modo chiunque può accertare chi siano i soci di una società, quante azioni posseggano, se ed a favore di chi siano costituiti vincoli su di esse. 15.9 DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ISPEZIONE DEGLI AZIONISTI Esiste un interesse del socio all’informazione, per il quale è necessario identificare: - l’oggetto - la funzione - le forme di tutela dell’informazione stessa. Oggetto: materia preminente dell’informazione societaria sono le notizie concernenti la gestione della società; è protetto l’interesse del socio ad avere notizia dello svolgimento degli affari sociali: trova qui ragione la disposizione dell’art. 2422 secondo cui i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai 116 singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo. Funzione: essa vale a porre il socio nella condizione di esercitare consapevolmente i diversi diritti che la legge gli attribuisce e gli permette inoltre di trarre elementi di valutazione circa il valore e le condizioni di rischio della sua partecipazione. Consultando i libri dei soci, il singolo socio che non raggiunga le quote di capitale richieste, può stabilire gli opportuni contatti con altri soci. Forme di tutela: a volte è concesso al socio di tutelare da sé il proprio interesse all’informazione, con il riconoscimento del diritto di chiedere notizie o di consultare documenti (autotutela); altre volte il bisogno di informazione dei soci è soddisfatto con la prescrizione legislativa dei contenuti e delle forme di pubblicità delle comunicazioni sociali o con la predisposizione di organi referenti (eterotutela). L’azionista ha diritto di pretendere dagli amministratori l’esibizione dei documenti atti a colmare una lacuna nella trascrizione nel libro sociale, ma non potrà invece pretendere documenti vertenti fatti ulteriori rispetto a quelli che il libro sociale è obbligato a documentare. Non potrà nemmeno pretendere di verificare di persona, durante l’assemblea, ogni biglietto di ammissione, ogni procura al voto, ogni nominativo menzionato sulla lista delle presenze (ciò compete al presidente). In sede di impugnazione il socio che vuole impugnare la deliberazione, deve indicare in modo specifico i fatti da provare e il documento che ne contiene la prova: l’istanza non può cioè essere formulata al solo fine di indagare se il documento contempla per avventura la prova del fatto da provare. Concludendo: 1) il diritto di ispezione dell’azionista sono solo i libri di cui all’art. 2422 comma 1 2) non può chiedere di consultare documenti diversi da quelli destinati alla trascrizione in questi libri 3) può chiedere che il presidente verifichi la legittimazione degli intervenuti in assemblea, ma non lo può fare da solo 4) può chiedere durante l’impugnazione di una delibera l’esibizione di tali documenti, se prova che in essi ci sia il fatto invalidante 15.10 IL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO Le società di capitali, le società cooperative, e gli enti pubblici, che hanno il controllo di una società sono tenute a redigere anche il bilancio consolidato, sempre che le azioni o quote della controllata siano possedute dalla controllante per l’esercizio indiretto dell’impresa, cioè iscritte in bilancio di esercizio quali immobilizzazioni finanziarie, e non quali meri valori di scambio, iscritti in bilancio di esercizio come attivo circolante. A questi effetti la nozione di controllo è più ampia rispetto a quella dell’art. 2359 e vi include: a) l’ipotesi in cui la controllante abbia, per contratto o per clausola statutaria, il diritto di esercitare sulla controllata un’influenza dominante (controllo contrattuale) b) l’ipotesi in cui la controllante disponga della maggioranza dei diritti di voto nella controllata in base ad accordi con altri soci (sindacato di voto) La funzione del bilancio consolidato è di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante o dalle controllate. Esso è redatto secondo i principi del bilancio di esercizio e secondo i criteri di valutazione che la società ha usato per redigere il bilancio di esercizio. Viene redatto dagli amministratori della controllante e consta di SP, CE e nota integrativa. Deve essere assoggettato al controllo del medesimo organo (collegio sindacale) e del medesimo soggetto (società di revisione) cui è demandato il controllo del bilancio di esercizio. NB. Sono esonerati dalla redazione del bilancio consolidato i gruppi di piccole dimensioni, cioè quelli che non abbiano superato per due esercizi consecutivi - un attivo complessivo negli stati patrimoniali non superiore a 12,5 ML di euro - un fatturato non superiore a 25 ML di euro 117 - un numero medio di dipendenti non superiore a 250 unità Inoltre lo sono le sub-holding, cioè le controllanti che siano a loro volta soggette al controllo di un’altra società tenuta al bilancio consolidato. 118 Capitolo 16 LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO 16.1 LE DELIBERAZIONI CHE MODIFICANO LO STATUTO È modificazione dello statuto ogni manifestazione di autonomia statutaria successiva alla costituzione della società; e può ricorrere in due casi: 1) quando i patti intercorsi fra i soci al momento della costituzione della società e consacrati nell’atto costitutivo o nello statuto vengano sostituiti con altre pattuizioni, di contenuto diverso da quello originario 2) quando vengano introdotte clausole statutarie destinate ad aggiungersi alle pattuizioni originarie, anche senza recare ad esse alcuna modificazione Nelle Spa le modificazioni richiedono una deliberazione assembleare adottata con le elevate maggioranze e con le formalità dell’assemblea straordinaria. NB. Non sono ammesse: - modificazioni di fatto dello statuto, ossia risultanti implicitamente dal comportamento degli organi sociali - deroghe eccezionali allo statuto, non essendo modificazioni ma violazioni e quindi causa di invalidità della deliberazione Omologazione e iscrizione: il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e' definitivamente inefficace. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata (art. 2436). Per principio generale vale che gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza (art. 2448). In materia di modificazioni statutarie questo principio subisce una deroga: la deliberazione non produce effetto se non dopo l’iscrizione (l’iscrizione ha quindi valore costitutivo e non solo dichiarativo). 16.2 IL DIRITTO DI RECESSO DEL NON CONSENZIENTE Abbiamo detto che lo statuto è, nelle Spa, modificabile a maggioranza, e sia pure con le più rigorose maggioranze di assemblea straordinaria. La tutela delle minoranze si attua oggi con il riconoscimento agli azionisti non consenzienti del diritto di recesso dalla società, di fronte a modificazioni gravi; secondo l’art. 2437 comma 1 hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società (dalla produzione di auto all’industria tessile); b) la trasformazione della società (da Spa a Snc); 119 c) il trasferimento della sede sociale all'estero (diverso ordinamento giuridico); d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Inoltre, continua l’articolo, se la società e' costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo. NB. Nelle società con azioni quotate in mkt regolamentati, hanno diritto di recesso i soci non consenzienti alle deliberazioni di fusione o scissione che comportino l’assegnazione di azioni non quotate, nonché i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l’esclusione dalla quotazione. Termini e modalità di esercizio del recesso: il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, e' privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della società (art. 2437-bis). Liquidazione delle azioni: a norma dell’art. 2437-ter il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso (il patrimonio sociale diminuisce). Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati e' determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e' determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede 120 anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349. con la riforma del 2003, per una maggiore tutela delle minoranze si sono notevolmente dilatati i casi di recesso e si è ammessa la possibilità di prevederne altri per statuto; a protezione dell’integrità del patrimonio sociale, sono stati previsti: a) il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, e' privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della società (art. 2437 bis comma 3); b) gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione e' depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate (art. 2437 quater commi 1,2,3); c) qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi (art. 2437 quater comma 4); d) in caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 (art. 2437 quater comma 5); e) in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie (art. 2437 quater comma 6,7); nelle società che fanno ricorso al mkt del capitale di rischio, il socio può agevolmente liberarsi delle proprie azioni vendendole! 16.3 L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE Modificazioni dello statuto di particolare rilievo sono quelle che attengono all’aumento o alla diminuzione del CS; l’aumento può essere - gratuito - a pagamento A) AUMENTO GRATUITO: è quello che si attua senza un corrispondente aumento del patrimonio sociale, con l’effetto di immobilizzare risorse che sarebbero altrimenti liberamente disponibili e potrebbero essere distribuite ai soci a titolo di dividendo (l'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili art. 2442 comma 1 ). Il suo scopo è di accrescere il prestigio ed il credito della società, per molti aspetti legati al CS. L’aumento può essere fatto in due modi: 1) emissione di nuove azioni: in questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute (art. 2442 comma 2); 2) aumento del VN delle azioni in circolazione: l'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione (art. 2442 comma 3); Fondo futuro aumento di capitale: 121 - è equiparato all’aumento gratuito il versamento dei soci è considerato come conferimento non è quindi ripetibile deve essere eseguito da tutti in soci in proporzione alla propria quota B) AUMENTO A PAGAMENTO: è l’ordinario strumento (il solo previsto dalla legge) per l’acquisizione de nuovo capitale di rischio ed è diretto a provocare nuovi conferimenti in società e ad accrescere quindi il patrimonio sociale. Lo si attua mediante 1) emissione di nuove azioni ordinarie 2) emissione di azioni speciali (se lo statuto lo permette) A norma dell’art. 2438 un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma. Deroga: fra le modificazioni dello statuto, l’aumento di capitale presenta la particolarità che esso non deve necessariamente essere deliberato dall’assemblea, infatti, a norma dell’art. 2443, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436. Sopraprezzo: a norma dell’art. 2431 le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430 (1/5 del CS), le azioni di nuova emissione possono essere emesse con sopraprezzo, ossia per un prezzo superiore al loro VN. Il sopraprezzo viene giustificato con la considerazione che il patrimonio della società può essere di valore più elevato del CS e che i nuovi azionisti devono quindi pagare questo plusvalore. È una giustificazione che non vale per le azioni di nuova emissione. Iscrizione: la deliberazione dell’aumento del CS deve essere iscritta nel registro delle imprese, anche nel caso in cui venga presa dal consiglio di amministrazione. Inoltre, a norma dell’art. 2444, nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito. Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società. Sottoscrizioni e versamenti: salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342 (conferimenti in natura), i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se e' previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione. Se l'aumento di capitale non e' integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla 122 deliberazione, il capitale e' aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto (art. 2439). NB. L’effetto modificativo del contratto sociale, prodotto dall’aumento di capitale a pagamento, non è autonomamente prodotto, come normalmente accade, dalla deliberazione dell’assemblea straordinaria, ma si produce con il concorso - della volontà della società (espressa con la deliberazione) - della volontà dei sottoscrittori delle azioni di nuova emissione Vista così, la deliberazione di aumento di capitale, si presenta come proposta contrattuale, mentre le sottoscrizioni come altrettante dichiarazioni di accettazione. La modificazione dello statuto si attua perciò progressivamente, a misura che le azioni di nuova emissione vengono sottoscritte. La dichiarazione di voler sottoscrivere l’aumento di capitale non è sottoposta a forme particolari, né il versamento del 25% è elevato ad elemento perfezionativo della sottoscrizione. deve indicare l’ammontare del capitale in aumento Deliberazione di aumento: e il termine entro il quale l’aumento deve essere eseguito L’aumento può essere: scindibile: la deliberazione di aumento conserva efficacia anche se l’aumento sia stato solo parzialmente sottoscritto; scaduto il termine per le sottoscrizioni, l’assemblea modificherà la precedente deliberazione riportando l’aumento già deliberato al più limitato ammontare delle azioni sottoscritte; inscindibile: la deliberazione perde efficacia se l’aumento non sia stato integralmente sottoscritto; scaduto il termine, l’assemblea revocherà la precedente deliberazione con conseguente restituzione ai sottoscrittori delle somme da essi versate. la stessa deliberazione può dichiarare che l’aumento è scindibile o inscindibile: la regola è sancita dall’art. 2439 comma 2 dove si stabilisce che se l'aumento di capitale non e' integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale e' aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto. L’aumento di capitale scindibile può dirsi eseguito quando tutte le azioni di nuova emissione siano state collocate o quando sia scaduto il termine fissato dalla deliberazione e le azioni risultino solo in parte collocate. 16.6 IL DIRITTO DI OPZIONE DEI VECCHI AZIONISTI La materia è disciplinata dall’art. 2441 a norma dal quale le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del 123 secondo comma. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea di convocazione successiva alla prima. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma. con il diritto di opzione viene protetto un preciso diritto dell’azionista: il suo interesse a conservare inalterata la sua quota di partecipazione al CS, l’interesse cioè a mantenere inalterata la misura della sua partecipazione proporzionale al voto e agli utili. NB. Questo diritto non è però protetto in modo assoluto!: - il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura (art. 2441 comma 4): solo chi è proprietario del bene potrà sottoscrivere quelle azioni; il sacrificio è giustificato dall’interesse cha la società ha nell’acquisire quel determinato bene; - con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma: il 124 sacrificio è imposto dalle esigenze che sono alla base dell’azionariato dei dipendenti (di cui si è già detto); - quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea di convocazione successiva alla prima: vale solo in occasione di singoli aumenti e non può quindi essere escluso una volta per tutte dallo statuto! E’ poi anche possibile che, nonostante l’interesse della società lo imponga, il diritto di opzione non venga escluso o limitato: la maggioranza è arbitra di decidere. Essa ha quindi un contenuto negativo che mira a evitare che venga addotto un interesse extrasociale. La regola generale è che le deliberazioni assembleari si presumono, fino a prova contraria, conformi all’interesse della società; e la prova contraria deve essere data da chi impugna la deliberazione. Qui si assiste, invece, ad un’inversione dell’onere della prova: la maggioranza deve dimostrare, all’atto stesso della deliberazione, che l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione è giustificata da specifiche esigenze della società; essa deve motivare la deliberazione, indicando quale interesse sociale intende perseguire e fornendo la prova che l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione non è ispirata da interessi extrasociali le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione (art. 2441 comma 6). la maggioranza deve quindi scoprire le sua carte nel caso in cui voglia limitare il diritto di opzione: c’è quindi una tutela forte di questo, rispetto ad altri diritti degli azionisti. in ogni caso, non previsto espressamente dalla legge, sarà la maggioranza a dover dimostrare l’esistenza di uno specifico interesse della società che esiga l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione; ma il merito di questo interesse, l’opportunità di realizzarlo o meno, non potrà essere sindacato davanti all’autorità giudiziaria. Diritto di prelazione: dall’esercizio del diritto di opzione nasce un ulteriore diritto di prelazione; coloro che lo esercitano sono preferiti, purché ne facciano contestuale richiesta, nell’acquisto delle azioni (e delle obbligazioni convertibili), che siano rimaste non optate…coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate (art. 2441 comma 3). 16.7 LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE La riduzione del CS è obbligatoria nel caso di - esclusione dell’azionista moroso (per il conseguente rimborso del suo conferimento) - recesso dell’azionista (per il conseguente rimborso del suo conferimento) 125 - diminuzione di oltre 1/3 del CS in conseguenza di perdite (per effetto del negativo andamento della gestione) art. 2446: quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (con conseguente riduzione del VN delle azioni). In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436. art. 2447: se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 (120.000 euro), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società (o anche lo scioglimento della stessa). Capitale esuberante: il CC prevede anche3 l’ipotesi di riduzione facoltativa del CS. A questo proposito l’ art. 2445 stabilisce che la riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413 (mediante riscatto e annullamento delle azioni oppure mediante diminuzione del VN delle azioni e rimborso della differenza). L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione (il CS è infatti la sua garanzia). Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione: la giustificazione della riduzione è che essa permette alla società di liberare risorse finanziarie, non utilizzate, permettendo ai soci di reinvestirle in altre attività produttive. ai possessori delle azioni rimborsate possono essere attribuite, a norma dell’art. 2353, azioni di godimento. 16.8 AZZERAMENTO E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE PERDUTO Nell’ipotesi di perdita totale del CS, valgono le stesse norme che disciplinano la riduzione sotto il capitale minimo: l’assemblea potrà azzerare il CS e, contestualmente, deliberare la sua 126 ricostituzione. In questo caso, il socio che sottoscriva l’aumento del capitale resta socio, anche se la sua quota di partecipazione si sarà ridotta, mentre il socio che non sottoscriva la ricostituzione del capitale azzerato perde la qualità di socio. La perdita del CS non può considerarsi in sé causa di scioglimento: potrà dare luogo ad una delle cause legislativamente previste (impossibilità di conseguire l’oggetto sociale o di funzionamento della società), ma vi darà luogo solo se la società non si riveli in grado di ovviare alla perdita del proprio capitale, procedendo alla sua ricostituzione. Si scioglierà se, perduto il capitale, si asterrà dal deliberare la sua ricostituzione o se, avendola deliberata, il nuovo capitale non trovi sottoscrittori. Il diritto di opzione permette al socio, se viene deliberata la ricostituzione del capitale perduto, di conservare in proporzione inalterata la propria partecipazione alla società. Si è ritenuto che l’assemblea possa in questo caso, limitare, ma non escludere totalmente il diritto di opzione. 127 Capitolo 17 IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 17.1 LE OBBLIGAZIONI rientra nel finanziamento alle imprese mediante apporto di capitale di debito possono essere emesse dalle Spa e Sapa sono titoli di credito (incorpora un diritto di credito: quello della percezione periodica dell’interesse stabilito e, alla scadenza, della restituzione del capitale) titoli nominativi o al portatore titoli di massa, ossia emessi in serie identici fra loro e destinati al grande pubblico non rappresentano quote di partecipazione al capitale non attribuiscono la qualità di socio gli obbligazionisti sono semplici creditori della società il rapporto sottostante al titolo è un mutuo (mutuo che l’obbligazionista fa alla società al momento della sottoscrizione del titolo) esistono obbligazioni indicizzate: ciò però riguarda gli interessi e difficilmente il capitale esistono obbligazioni convertibili in azioni: l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione…contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione (art. 2420 bis). 17.2 LE MODALITÀ DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Emissione: se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e' deliberata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata (entro 30 giorni presso l’ufficio delle imprese) ed iscritta (nel registro delle imprese) a norma dell'articolo 2436 (art. 2410). L’emissione delle obbligazioni è subordinata ad una serie di condizioni: art. 2412 1) la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. Inoltre, a norma dell’art. 2413, salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato. Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili finché l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione; 2) il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali (solo in questo caso il rischio dell’operazione può essere trasferito su terzi); 3) non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società (questo perché la società deve garantire il prestito obbligazionario con mezzi propri), sino a due terzi del valore degli immobili medesimi; 128 4) il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività. Contenuto delle obbligazioni: a norma dell’art. 2414, i titoli obbligazionari devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società e' iscritta; 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro; 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società; 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo. Per quanto riguarda il rimborso, il metodo praticato è quello graduale secondo un piano di ammortamento determinato nella deliberazione di emissione e fondato sulla periodica estrazione a sorte delle obbligazioni da rimborsare. art. 2411: il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società. 17.3 L’ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Nel momento in cui sottoscrive l’obbligazione, l’obbligazionista non diventa solo creditore della società, ma diventa anche membro di una organizzazione collettiva, che si articola in un’assemblea degli obbligazionisti e che a sua volta nomina un rappresentante comune. Assemblea degli obbligazionisti: l'assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti. L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci (art. 2415). 129 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea: le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste nell'articolo 2377 s'intendono riferite all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti (art. 2416). Rappresentante comune: il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399. Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2417) Obblighi e poteri del rappresentante comune: il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci. Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società debitrice (art. 2418) Azione individuale degli obbligazionisti: le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415 (art. 2419). Sorteggio delle obbligazioni: le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio (art. 2420). 17.4 LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI Esse attribuiscono un ulteriore diritto in via alternativa con il rimborso: il diritto di sottoscrivere azioni, da liberare con la somma già versata all’atto della sottoscrizione delle obbligazioni, secondo il rapporto di cambio stabilito dalla deliberazione e risultante dal titolo. A norma dell’art. 2420-bis - l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione; la deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato (come per le nuove azioni); - contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2346 (c’è l’esclusione del diritto di opzione dei vecchi azionisti, che potrebbero altrimenti impedire la conversione, sottoscrivendo loro le azioni) occorrono perciò due deliberazioni dell’assemblea straordinaria! Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444. Fino a quando non 130 siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare ne' la riduzione volontaria del capitale sociale, ne' la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio e' modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione (una parte dell’aumento del capitale verrà accantonato per gli obbligazionisti, con corrispondente limitazione del diritto di opzione dei vecchi azionisti). Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione. NB. Il rapporto sottostante all’obbligazione convertibile si configura come - un mutuo dell’obbligazionista alla società emittente - un patto di opzione che ha per oggetto la novazione del rapporto di mutuo in rapporto di società trattandosi di obbligazioni vanno comunque rispettati i limiti di cui all’art. 2412 Delega agli amministratori: lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 2410 (art. 2420-ter). Diritto di opzione: a norma dell’art. 2441 le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio (ossia in proporzione al numero di azioni in cui essi possono convertire le proprie obbligazioni): ai portatori di obbligazioni convertibili è quindi esteso un diritto di opzione spettante ai soci! L’emissione di nuove azioni, infatti, influisce in modo negativo sul rapporto di cambio e quindi agli obbligazionisti viene riconosciuto questo diritto. Obbligazioni convertibili con procedimento indiretto: è il caso in cui le obbligazioni convertibili sono emesse da una società o ente diverso dalla società le cui azioni sono destinate alla conversione. Vi si fa ricorso: - nei gruppi di società: la società controllante emette proprie obbligazioni, convertibili in azioni di una sua società controllata - da parte di banche o di società finanziarie: queste emettono obbligazioni convertibili in azioni di una società da esse finanziata il problema di questo metodo è che la società controllata o finanziata per assicurare la conversione delle obbligazioni deve deliberare il relativo aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei propri azionisti: - visto le vantaggiose condizioni di questo metodo, l’esclusione può essere giustificata adducendo che l’interesse della società lo esige - ma tale norma richiede il voto favorevole della metà del CS, anche in convocazione successiva alla prima e quindi è ben difficilmente realizzabile la soluzione è offrire ai vecchi azionisti la possibilità di scegliere fra sottoscrizione diretta delle azioni di nuova emissione o sottoscrizione delle altrui obbligazioni convertibili in azioni; le azioni di nuova emissione non optate restano destinate alla conversione. 131 Capitolo 18 LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ 18.1 LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO ED I LORO EFFETTI A seguito della riforma del 2003 la materia è regolata da norme comuni a tutte le società di capitali. Distinguiamo innanzitutto tra scioglimento e estinzione: il verificarsi di una causa di scioglimento non determina per forza la cessazione del rapporto sociale, ma da inizio ad una fase di esecuzione del contratto di retta alla liquidazione del patrimonio sociale, solo al termine della quale la società potrà dirsi estinta. Cause di scioglimento: le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine (sempre che non fosse stato prorogato dall’assemblea); 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie per evitarlo; 3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 (incapacità patrimoniale della società di procedere alla liquidazione del socio recedente); 6) per deliberazione dell'assemblea (di scioglimento anticipato); 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma (art. 2484). Obblighi degli amministratori: gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484 (art. 2485). Con la riforma del 2003 le cause di scioglimento operano solo a seguito del loro accertamento e della pubblicità data con l’iscrizione nel registro delle imprese. Va però sottolineato che la dichiarazione degli amministratori o il decreto del tribunale, aventi per oggetto l’accertamento della causa di scioglimento, non producono effetti irreversibili: se infatti venisse accertata l’insussistenza della causa di scioglimento, seguirebbe la revoca della liquidazione; nel caso poi fosse già avvenuta, il rimedio sarà l’azione dei danni nei confronti degli amministratori o di coloro che abbiano fatto istanza per l’accertamento con decreto della causa di scioglimento. I primi effetti dello scioglimento si producono a carico degli amministratori: al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli 132 amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (devono quindi astenersi dall’intraprendere nuove azioni). Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma (art. 2486). 18.2 LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione: salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo (le modalità di liquidazione non sono quindi rimesse alla discrezionalità dei liquidatori). Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste. L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma. I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero (art. 2487). Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti: la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale (art. 2487-bis). Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori: salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e' disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori (rispondono cioè verso la società, i creditori sociali, i soci e i terzi direttamente danneggiati da loro atti dolosi o colposi). NB. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione (art. 2488): assemblea e collegio sindacale sopravvivono allo scioglimento della società, ma con funzioni ridotte a ciò che è compatibile con lo stato di liquidazione. 133 - l’assemblea potrà nominare, revocare e sostituire i liquidatori e determinare o modificare i loro poteri dovrà essere convocata per approvare il bilancio annuale ed eventualmente per sostituire i sindaci o deliberare l’azione di responsabilità contro gli amministratori i sindaci eserciteranno sui liquidatori la funzione di controllo che hanno sugli amministratori Poteri e doveri particolari dei liquidatori: se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti (sulle azioni non liberate). I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie. I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente (art. 2491). Bilancio finale di liquidazione: compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, e' depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti (art. 2492) Approvazione tacita del bilancio: decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio (art. 2493). Estinzione: avviene con la cancellazione della società dal registro delle imprese, a norma dell’art. 2495; approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. La domanda viene proposta nei confronti dei soci…questo sottolinea il fatto che non esiste più un patrimonio sociale distinto da quello dei soci, visto cha società è stata cancellata. NB. Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società e' cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495 (art. 2490 comma 6). 18.3 LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE Poiché il rapporto di società perdura oltre il verificarsi della causa di scioglimento e fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, non di rado i soci decidono di riattivare la società, prendendo una deliberazione con la quale revocano lo stato di liquidazione. La riforma del 2003, all’art. 2487 ter, dispone che la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si 134 applica l'articolo 2436. La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (viene protetto l’interesse dei creditori sociali). Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445. 135 Capitolo 19 SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA 19.1 I SOGGETTI SOTTOPOSTI AI POTERI DELLA CONSOB Il TUF attribuisce alla Consob poteri finalizzati alla tutela degli investitori all’efficienza e alla trasparenza del mkt dei capitali l’art. 93 considera quali società controllate: a. 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea (art. 2359 commi 1 e 2) b. le società italiane o estere sulle quali un soggetto ha, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, il diritto di esercitare un’influenza dominante c. le società, italiane o straniere, sulle quali un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria l’art. 116, in tema di informazione societaria, impone obblighi di comunicazione al pubblico ed alla Consob - sugli emittenti quotati e sui soggetti che li controllano - sugli emittenti di titoli che, sebbene non quotati nei mkt regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in maniera rilevante Funzioni della Consob a) i contenuti del prospetto di quotazione l’emittente, nell’imminenza della quotazione,deve pubblicare un prospetto di quotazione, contenente li informazioni necessarie affinché gli investitori possano formarsi un fondato giudizio spetta alla Consob di determinare i contenuti del prospetto e le modalità della sua pubblicazione; può chiedere informazioni integrative; b) i contenuti del prospetto di quotazione gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano devono informare il pubblico dei fatti idonei a influenzare i prezzi dei titoli la Consob determina le modalità di informazione gli emittenti debbono impartite istruzioni alle società controllate affinché forniscano loro le notizie necessarie alla Consob spetta di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico (può chiedere un invio periodico di documenti, chiedere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dai dirigenti, dalla società di revisione e può eseguire ispezioni; può chiedere l’indicazione nominativa dei soci c) partecipazioni sociali e partecipazioni reciproche Abbiamo già parlato del fenomeno di nullificazione del capitale che si verifica sia nel caso di investimento del capitale di una società controllata in azioni della società controllante, sia in quello di sottoscrizione reciproca di azioni. Questo fenomeno si verifica però anche quando due società effettuino, direttamente o per il tramite di un’altra società, partecipazioni azionarie reciproche. A questo riguardo sono presi in considerazione due rapporti di partecipazione, ad entrambi i quali è interessata una società con azioni quotate in borsa: 136 una Spa o qualsiasi altro soggetto partecipa in una società con azioni quotate in borsa in una misura superiore al 2% del capitale di questa una società con azioni quotate in borsa partecipa in una Spa non quotata o a responsabilità limitata in misura superiore al 10% del capitale di questa + del 2% Spa o qualsiasi altro soggetto Società quotata in borsa + del 10% Spa non quotata o a resp. limitata non si tiene conto della azioni prive del diritto di voto, ma si tiene conto delle azioni possedute tramite società fiduciarie o per interposta persona il superamento di uno dei due limiti sopra comporta per la società un obbligo di comunicazione scritto all’altra società e alla Consob (vanno comunicate anche le successive variazioni): senza comunicazione il diritto di voto per le azioni in questione è congelato (anche se sono computate per la costituzione dell’assemblea): se viene esercitato si fa la prova di resistenza per vedere se la deliberazione è annullabile. la situazione di reciprocità vietata dalla legge è quella che si determina quando fra le medesime società si stabilisce sia uno che l’altro rapporto, e oltre i limiti consentiti: in questo caso, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi; se non aliena, la sospensione si estende a tutta la partecipazione; se non si può stabilire chi ha superato successivamente il limite, la sospensione del diritto di voto e l’obbligo di alienazione vale per entrambe le società. Il limite del 2% può essere elevato al 5% a condizione che il superamento del 2% da parete di entrambe le società abbia avuto luogo a seguito di un accordo autorizzato dall’assemblea ordinaria delle due società. infine: se un soggetto detiene una partecipazione superiore al 2% in una società con azione quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo SOGGETTO A detiene più del 2% controlla Società B con azioni quotate controlla SOGGETTO D non possono detenere più del 2% Società C con azioni quotate In caso di inosservanza, vale quanto già detto a proposito della sospensione del voto e dell’obbligo di alienazione. 19.5 L’INCARICO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE Le società di revisione sono soggetti privati, abilitati a svolgere le funzioni che ad esse la legge assegna: il controllo è esercitato, per incarico conferito dall’assemblea, da una società privata 137 liberamente scelta fra le società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto dalla Consob e soggette alla vigilanza di questa. - l’incarico dura 3 esercizi e può essere rinnovato per non più di 2 volte - può essere revocato dall’assemblea solo per giusta causa prima della scadenza - la Consob può cancellarla dall’albo nel caso di irregolarità gravi Funzioni: controllo contabile, e controlli referenti sia sulle società con azioni quotate sia sulle società controllate dalla prima, anche se non quotate. funzioni di contabile - controllo della regolare tenuta della contabilità sociale - controllo della corrispondenza dello SP e del CE alle scritture contabili - controllo dell’osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio sociale - ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione - può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli funzioni referenti: si svolgono in 4 direzioni 1) nei confronti degli azionisti, con il deposito di relazioni o di pareri presso la sede della società, affinché ne possano prendere visione prima delle assemblee 2) nei confronti del pubblico, con il deposito delle medesime presso il registro delle imprese (in allegato anche le deliberazioni dell’assemblea) 3) nei confronti del collegio sindacale, cui deve riferire sui fatti che ritiene censurabili, affinché esso indaghi e presenti le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea 4) nei confronti della Consob, cui deve riferire immediatamente nel caso in cui abbia ritenuto di dover esprimere un giudizio negativo sul bilancio o abbia dichiarato l’impossibilità di esprimere un giudizio Responsabilità verso la società e i terzi: a norma dell’art. 164 del TUF, alla società di revisione si applicano le disposizioni dell’art. 2407 comma 1 (I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio). La posizione della società di revisione è assimilata a quella del collegio sindacale sotto diversi aspetti; - deve adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario - è responsabile della verità delle sue attestazioni - deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio - le persone che hanno effettuato la revisione e i dipendenti sono responsabili in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti ai propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi non c’è perciò responsabilità solidale della società di revisione (e dei suoi dipendenti) con gli amministratori, come è nel caso dei sindaci (art. 2407 comma 2); non c’è perciò nemmeno l’azione di responsabilità dei creditori sociali (art. 2407 comma 3) Fra i terzi legittimati ad agire figurano certamente quei risparmiatori che abbiano effettuato un investimento azionario per essere stati tratti in inganno dalla falsa relazione della società di revisione; ma vanno anche ricompresi quei creditori sociali la cui aspettativa di prestazione sia stata lesa dal fatto illecito commissivo od omissivo della società di revisione (vale quindi la clausola generale dell’art. 2043) NB. La società di revisione assume un’obbligazione di mezzi: essa non garantisce la verità delle proprie attestazioni e non incorre in responsabilità per il solo fatto della successiva scoperta della loro non corrispondenza al vero. L’obbligazione ha per oggetto una attività di diligente revisione contabile e quindi la società non risponde della mancata scoperta di frodi o di altre irregolarità degli organi o dei dipendenti della società sottoposta a revisione, sempre che ciò non sia riferibile ad un negligente controllo della contabilità. 138 19.8 GIUDIZIO SUL BILANCIO E SUOI EFFETTI La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e su quello consolidato, accertando che: a) il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti b) gli stessi sono conformi alle norme sulla redazione e sul contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite c) i fatti di gestione sono esattamente rilevati dalle scritture contabili, secondo corretti criteri di contabilità la relazione è sottoscritta dagli amministratori o dai soci che sono responsabili della revisione, e resta depositata presso la sede della società, insieme al bilancio, durante i 25 giorni precedenti l’assemblea e fino a quando il bilancio non sia approvato. La società di revisione può: 1) esprimere un giudizio senza rilievi 2) esprimere un giudizio con rilievi 3) esprimere un giudizio negativo 4) dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio il giudizio sul bilancio è una dichiarazioni di scienza, un accertamento tecnico di natura non negoziale, che offre agli azionisti e in generale ai risparmiatori ed ai terzi la garanzia di un alto grado di attendibilità della comunicazione sociale, inducendoli a fare più sicuro affidamento sulla sua corrispondenza al vero.; e la stessa società ne ritrae il vantaggio di vedere accresciuto il proprio credito sul mkt. 19.9 LE AZIONI DI RISPARMIO A norma dell’art. 145 TUF, le azioni di risparmio al portatore possono essere emesse solo da società con azioni ordinarie quotate in mkt regolamentati, cioè società i cui titoli siano già largamente negoziati tra il pubblico. Non vale per esse la regola generale dell’art. 2348, per cui si possono creare speciali categorie di azioni: esse possono infatti essere create solo da società già operanti (possono però essere create statutariamente azioni ordinarie con diritto alla conversione in azioni di risparmio al portatore a seguito della quotazione di borsa). Se una società emette azioni di risparmio e poi esce dalla borsa, resta una società con azioni di risparmio non più quotate. Le azioni di risparmio nominative possono essere emesse, quali titoli atipici, anche da società con azioni non quotate in borsa e già all’atto di costituzione della società. Azioni di risparmio + Azioni a voto limitato <= ½ CS se, a seguito di riduzione del CS per perdite, questo limite è superato, il rapporto deve essere ristabilito entro 2 anni con l’emissione di nuove azioni ordinarie, altrimenti la società si scioglie possono essere emesse in sede di aumento di capitale, o in sede di conversione di altre azioni, ordinarie o di altra categoria: la convertibilità è deliberata dall’assemblea straordinaria, che determina le condizioni, il periodo e le modalità per l’esercizio del diritto di conversione. le azioni di risparmio emesse da società con azioni quotate in borsa possono essere nominative o al portatore, a scelta dell’azionista, anche se esistono due limiti: - finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore (art. 2354) 139 - le azioni di risparmio appartenenti a sindaci, amministratori, e direttori generale devono essere nominative Caratteristiche - sono favorite nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale - sono prive del diritto di voto - e quindi prive del diritto di intervenire in assemblea e di chiederne la convocazione - non si tiene conto di esse ai fini della costituzione dell’assemblea e della validità delle deliberazioni - il privilegio è determinato dall’atto costitutivo - attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie: quanto ai diritti patrimoniali, agli azionisti di risparmio è riconosciuto il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, ordinarie o privilegiate che siano (ma in caso di emissione di nuove azioni di risparmio, queste dovranno, prima che agli altri azionisti, essere offerte in opzione agli azionisti di risparmio); fra i diritti amministrativi di dovranno loro riconoscere i poteri di denuncia al collegio sindacale e al tribunale e di impugnazione delle deliberazione assembleari. NB. Il capitale di comando può, emettendo azioni di risparmio o a voto limitato, reperire nuovo capitale di rischio, senza compromettere la propria posizione di potere all’interno della società. in caso di aumento di capitale gli azionisti di risparmio hanno però diritto di opzione sulle azioni ordinarie, se non vengono emesse altre azioni di risparmio. Perciò la società che ha emesso azioni di risparmio, se vuole aumentare il capitale senza modificare i rapporti di controllo, deve emettere nuove azioni di risparmio. Azionista di risparmio VS Associato in partecipazione le azioni di risparmio fanno parte del CS e ne subiscono tutte le vicende; il conferimento dell’azionista di risparmio forma, insieme a quello dell’azionista ordinario, un fondo comune ad entrambi, ossia il patrimonio della società, mentre l’apporto dell’associato non è destinato a formare un fondo comune ma entra nel patrimonio dell’associante. gli azionisti di risparmio sono pur sempre azionisti, cioè soci; ma sono soci privi dei diritti amministrativi; per essi il generale principio dell’uguaglianza dei diritti (…le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti…art. 2348) vale solo per i diritti patrimoniali. Organizzazione della categoria degli azionisti di risparmio: le azioni di risparmio formano una categoria di azioni, per la quale le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata (cioè dagli azionisti di risparmio). Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie. In mancanza di approvazione da parte dell’assemblea speciale, la deliberazione dell’assemblea è invalida e può essere impugnata a norma dell’art. 2377: le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla 140 non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. La deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369; 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita. gli azionisti di risparmio costituiscono una categoria sono organizzati in assemblea speciale per approvare le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudichino i diritti di categoria debbono costituire, con deliberazione, un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, che ha la funzione di tutelare gli interessi degli azionisti di risparmio nei confronti della società e di dare esecuzione alle deliberazione dell’assemblea speciale; può inoltre impugnare le deliberazioni sociali, assistere alle assemblee, e esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze assembleari. I diritti sottratti agli azionisti di risparmio sono quindi restituiti lorocollettivamente, nella persona del rappresentante comune. 141 Capitolo 21 LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 21.1 LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI COME TIPO DI SOCIETÀ La Sapa è una Spa modificata dalla presenza di uno o più soci accomandatari, illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali (Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. art. 2452), in via sussidiaria rispetto alla società (i creditori sociali possono avvalersi nei confronti degli accomandatari non prima di averlo fatto verso il patrimonio sociale). Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni (art. 2454): si contrappone alla Sas, la quale è una Snc modificata dalla presenza di uno o più soci accomandatari, responsabili per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita. art. 2455 Soci accomandatari: l'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari. I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni. Nella Sapa non si può essere amministratori senza essere soci accomandatari e viceversa, come è invece possibile nell’accomandita semplice. La carica di amministratore viene mantenuta finché intervenga: - revoca: la revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni. Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni (art. 2456) - rinuncia alla carica - cessata appartenenza alla società (per morte, recesso o vendita delle proprie azioni) art. 2457 Sostituzione degli amministratori: l'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina. Secondo l’art. 2460 le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari: ecco un diritto di veto riconosciuto al socio accomandatario, che riguarda anche la nomina di nuovi amministratori. I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio del!'azione di responsabilità (art. 2459): questo per garantire l’indipendenza dell’organo di controllo dagli amministratori, visto che essi sono nelle Sapa quasi inamovibili. Che sorte avrà la deliberazione adottata con voto determinante degli accomandatari? Il punto è che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computabili ai fini del calcolo della maggioranza, sicché, escluse dal quorum deliberativo le azioni dei soci accomandatari, la deliberazione risulterà invalidamente assunta, se i voti in parola siano stati determinanti. Tutto il capitale della Sapa, anche quello conferito dagli accomandatari, è diviso in azioni e le azioni di questi non sono speciali. L’accomandatario che, per rinuncia o revoca, cessa dalla carica di amministratore conserva, in ragione delle azioni possedute, la qualità di socio e diventa automaticamente socio accomandante. In questo caso, il socio accomandatario che cessa 142 dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio, ma risponde di quelle già sorte. NB. La presenza di soci accomandatari è l’elemento caratterizzante il tipo di società: ecco quindi perchè in caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si e' provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica. Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario (art. 2458) 21.2 LA RESPONSABILITÀ DEGLI ACCOMANDATARI COME RESPONSABILITÀ ILLIMITATA IN SENSO TECNICO La Sapa è nel novero delle società che, con l’iscrizione nel registro delle imprese, acquistano personalità giuridica. Si è portati ad accostare l’accomandatario di accomandita per azioni all’unico azionista esposto a responsabilità illimitata nei casi di cui all’art. 2325 comma 2 (In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362). Essi sono puniti per bancarotta come l’imprenditore. 21.3 LE NORME APPLICABILI ALLA SAPA Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti (art. 2454): per le eventuali lacune si fa riferimento alla disciplina delle altre società con soci a responsabilità illimitata. Ci sono due problemi: a) quali norme sulle Spa sono incompatibili con le Sapa e perciò ad esse inapplicabili? b) quali principi delle società di persone potranno essere usati per colmare queste lacune? Norme sulle Spa compatibili sono quelle relative - alla costituzione della società (CS minimo 120.000 euro…) - all’integrità del CS - al funzionamento delle assemblee - al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza - al bilancio - alle obbligazioni - allo scioglimento, alla liquidazione ed alla estinzione della società Problemi di compatibilità si pongono per le norme che regolano gli amministratori delle Spa e in particolare il metodo di formazione delle deliberazioni: essi amministrano collegialmente oppure disgiuntamente?...deliberano a maggioranza oppure la regola è l’unanimità? Un altro problema riguarda la norma che stabilisce che la sostituzione degli amministratori deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica e quella per cui le modificazioni dello statuto, oltre che dall’assemblea, devono essere approvate da tutti i soci accomandatari: le approvazioni qui richieste dovranno essere considerate valide anche se espresse al di fuori di una deliberazione collegiale. Il richiesto consenso degli accomandatari richiama le corrispondenti situazioni giuridiche delle società di persone: ha qui la stessa valenza del consenso dei soci di queste società alle modificazioni dell’atto costitutivo; concorre, nella produzione dell’effetto modificativo, a pari titolo della deliberazione assembleare. Gli accomandatari hanno, in quanto amministratori, diritto a compenso, che può consistere in una partecipazione agli utili (che può riguardare anche gli utili netti di liquidazione). L’accomandita per azioni può adottare il sistema dualistico e in tal caso i soci accomandatari sono di diritto componenti del consiglio di gestione. 143 Poiché l’accomandita per azioni presuppone la separazione fra gestione e controllo, non sembra compatibile con il sistema monistico, che ingloba entro il consiglio di amministrazione e rende partecipi del voto i componenti del comitato di controllo. Soci accomandanti: la loro posizione è in tutto e per tutto equiparata a quella degli azionisti. Secondo l’art. 2453 la denominazione della società e' costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni: se viene inserito il nome di un accomandante, egli non sarà responsabile illimitatamente, ma conserverà il beneficio della responsabilità limitata! Neppure è configurabile una decadenza dell’accomandante dal beneficio della responsabilità limitata per violazione del divieto di ingerenza nell’amministrazione. Tuttavia se egli compie sistematicamente atti di amministrazione potrà venire in considerazione quale amministratore di fatto, soggiacendo alle norme relative. Se poi l’accomandante amministra di fatto con il tacito consenso dell’assemblea, lo si potrà altresì qualificare come accomandatario di fatto, e ritenerlo sottoposto a responsabilità illimitata e solidale, a norma dell’art. 2452 comma 1 (Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta). chi è per l’equiparazione dell’amministratore di fatto all’amministratore regolarmente nominato ben difficilmente potrà contestare, se si tratta di accomandante di accomandita per azioni, l’ulteriore equiparazione al socio accomandatario. 144 Capitolo 22 LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 22.1 IL TIPO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA Con la riforma del 2003, si presta ad essere un tipo intermedio fra le società di persone e la società per azioni. Ad essa sono estese norme sia di un tipo sia dell’altro. Srl & Spa - nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (i soci ne rispondono solo entro i limiti del conferimento: norma in comune con le Spa). - in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione e' appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente (equiparazione dell’unico socio di srl al pari dell’unico azionista) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 (art. 2462) - ha efficacia costitutiva della Srl la sua iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente inammissibilità di società a responsabilità limitata irregolari - per le Srl è chiesto un capitale minimo molto inferiore rispetto alle Spa: 10.000 euro - le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento (norma diversa dalle Spa): la Srl, non potendo emettere azioni, non può fare ricorso al mkt del capitale di rischio; se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima (art. 2483) Finanziamenti dei soci: il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e' postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento (art. 2467). Questa norma serve a contrastare il fenomeno delle società sottocapitalizzate e destinate ad operare con l’apporto di capitale di rischio dei soci, con sistematici prestiti o fideiussioni di costoro alla società. Trasferimento delle partecipazioni: le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato (art. 2469). 145 22.2 L’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ art. 2463 Costituzione: la società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui e' affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile; 9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341. art. 2464 Conferimenti: il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. art. 2465 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti: chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis. 146 art. 2466 Mancata esecuzione dei conferimenti: se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e' effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro. La costituzione e i conferimenti dei soci sono regolati da norme sostanzialmente corrispondenti a quelle della Spa. Tuttavia la Srl presenta due particolarità: a) il versamento preso una banca del 25% del conferimento in denaro, accompagnato dall’intero sopraprezzo, o il suo intero ammontare nel caso di società unipersonale, può essere sostituito da una fideiussione bancaria o da una polizza di assicurazione b) il conferimento può consistere, come nella società di persone, in una prestazione d’opera o di servizi; la relativa obbligazione deve, tuttavia, essere garantita per l’intero valore ad essa assegnato da una fideiussione bancaria o da una polizza di assicurazione Amministrazione: la riforma del 2003 ha attribuito massima autonomia allo statuto per l’intera organizzazione (art. 2463 L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare…le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza). L’atto costitutivo può quindi: - concentrare tutti i poteri in capo ai soci ed attribuire ad essi anche l’amministrazione della società, o disgiuntamente o congiuntamente; salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società e' affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383. Quando l'amministrazione e' affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione (cioè, nel silenzio dell’atto costitutivo, le decisioni sono prese collegialmente). L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo (cioè, qualunque sia l’opzione amministrativa, occorre una decisone collegiale) (art. 2475) - dissociare il potere di amministrazione dalla qualità di socio e attribuire l’amministrazione ad uno o più soci soltanto (non però a non soci), nominati con decisione della collettività dei soci, la quale decide anche sulle materie eventualmente riservate alla sua competenza dall’atto costitutivo o sugli argomenti rimessi alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del CS. NB. Nelle Srl ogni socio non è, in quanto tale, amministratore della società. 147 art. 2476 Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci: gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto (nelle Spa questo diritto non c’è) di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione (soci non amministratori). L'azione di responsabilità contro gli amministratori e' promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente (solo nelle ipotesi di dolo) deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale: sebbene non sia prevista, si può ritenere ammissibile anche nelle Srl l’azione di responsabilità dei creditori sociali, con riferimento all’art. 2394. NB. L’azione di responsabilità della società e quella dei soci e dei terzi possono essere esercitate, oltre che contro gli amministratori, anche nei confronti dei soci non amministratori che hanno deciso o autorizzato atti dannosi per la società, i soci o i terzi; ci sono alcune differenze della Srl rispetto alla Spa: i. risulta ammesso che l’atto costitutivo qui possa, a differenza dello statuto della Spa, riservare ai soci la competenza a deliberare su atti di gestione, e non solo ad autorizzarne il compimento ii. i soci che abbiano autorizzato il compimento dei fatti lesivi rispondono in solido con gli amministratori (nella Spa non è concepibile una responsabilità solidali dei soci che in assemblea abbiano autorizzato gli atti risultati lesivi) iii. nel caso di amministrazione disgiunta consentita dall’atto costitutivo, ove l’amministrazione sia stata affidata ad alcuni soci soltanto, ed uno dei soci amministratori abbia fatto opposizione all’operazione che un altro socio amministratore voglia intraprendere, sull’opposizione deciderà la maggioranza dei soci, sicché un’operazione attinente alla gestione sociale verrà decisa con il voto di soci non amministratori. art. 2475-bis Rappresentanza della società: gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (non richiede, come nelle Spa, una specifica attribuzione dell’atto costitutivo o dell’atto di nomina). Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. art. 2475-ter Conflitto di interessi: i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un 148 amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. Se c’è amministrazione collegiale, è configurabile l’ipotesi del voto del singolo amministratore in conflitto di interessi con la società, per conto proprio o di terzi. In caso di amministrazione disgiunta o di amministratore unico, il rimedio sarà l’annullamento del contratto concluso. art. 2479 Decisioni dei soci: i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione: In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (le decisioni possono quindi essere prese, come nelle società di persone, con la raccolta di adesioni scritte alla proposta di decisione, sempre che l’atto costitutivo lo consenta). In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Quando invece viene chiamata a deliberare l’assemblea dei soci, si osserva la norma dell’art. 2579 bis Assemblea dei soci: l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione e' effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione e' conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea e' presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 149 art. 2479-ter Invalidità delle decisioni dei soci: le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis. Il regime di invalidità delle decisioni dei soci riproduce sostanzialmente quello dell’invalidità delle deliberazioni di Spa. Soci non amministratori: hanno diritti analoghi a quelli dei soci non amministratori delle società di persone. Hanno diritto di - avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali - consultare i libri sociali e i documenti dell’amministrazione - esercitare l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori - chiedere la revoca degli amministratori con provvedimento cautelare in caso di gravi irregolarità art. 2477 Controllo legale dei conti: l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale e' altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni. NB. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, come per le Spa, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. art. 2478-bis Bilancio e distribuzione degli utili ai soci: il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso e' presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente 150 articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. 22.3 LA QUOTA SOCIALE La quota è la qualità di socio, nella sua considerazione quantitativa, data dal valore della frazione di capitale sottoscritta. Nella Srl non è rappresentata da azioni, cioè non è incorporata in un titolo di credito. La riforma del 2003 ha però ammesso che la partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352 (art. 2471bis), sciogliendo quindi ogni dubbio sulla quota quale cosa mobile. Spa = tutte le azioni sono di eguale valore e la potenza del socio dipende dal numero di azioni possedute Srl = ciascun socio è titolare di una sola quota il cui ammontare è proporzionale al conferimento e sua la potenza è data dall’ammontare della quota da lui sottoscritta art. 2468 Quote di partecipazione: le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni ne' costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili (a differenza degli azionisti, i cui diritti sono inerenti le azioni da essi possedute). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci (sono diritti nominativi e non si trasferiscono con il trasferimento della quota, a differenza di quanto accade per diritti e obblighi inerenti le azioni). Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 (anche le azioni possono formare oggetto di comproprietà). Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352. NB. Proprio perché esprimono la percentuale di partecipazione alla società (1/4, 1/3,…), le quote dei soci - restano immutate art. 2481-ter Passaggio di riserve a capitale: la società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. art. 2482-quater Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci: in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite e' esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. art. 2473 comma 4: il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, e' 151 privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della società. - si accrescono nel caso in cui la quota al socio recedente sia rimborsata con riserve disponibili: viene meno una quota sociale, quella del recedente; si espandono, corrispondentemente, le quote dei soci superstiti. art. 2469 Trasferimento delle partecipazioni: le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo (a differenza delle azioni). Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato. Le quote sono quindi, in linea di principio, trasferibili; ma l’atto costitutivo può, a differenza di quanto accade nelle Spa, vietarne il trasferimento anche per causa morte, accentuando il carattere personalistico di questo tipo di società: l’identità personale dei soci, come nelle società di persone, diventa un elemento determinante del consenso degli altri soci. In una società dove la quota è liberamente trasferibile diventa così poco agevole trovare un compratore; ecco quindi che la riforma del 2003 ha ovviato a questo problema rivedendo le cause di recesso. art. 2473 Recesso del socio: l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. - In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. - Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. - Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato (art. 2469 comma 2) - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo (art. 2481-bis) L’ampliamento dei casi di recesso pone problemi di tutela del CS, che, in una società in cui i soci godono della responsabilità limitata, è la sola garanzia dei creditori sociali. Ecco allora che, 152 continua l’art. 2473, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349. Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, e' privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della società. art. 2473-bis Esclusione del socio: l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio (come nelle società di persona, sono le ipotesi dell’inadempimento ai doveri sociali e dell’impossibilità sopravvenuta del loro adempimento). In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale (non è quindi possibile escludere il socio se per rimborsare la sua quota bisogna ridurre il CS). art. 2470 Efficacia e pubblicità: il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Se la quota e' alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data posteriore (caso di doppia alienazione con conflitto fra gli acquirenti). Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. NB. Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa (art. 2472) art. 2471 Espropriazione della partecipazione: la partecipazione può formare oggetto di espropriazione (da parte dei creditori particolari del socio). Il pignoramento si esegue mediante 153 notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non e' liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e' priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio. NB. art. 2474 Operazioni sulle proprie partecipazioni: in nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione (cosa che invece accade per le Spa). L’acquisto di una quota da parte della società determinerebbe, infatti, l’estinzione del rapporto sociale relativo alle quote acquistate (nelle Spa invece la quota è incorporata in un titolo di credito che non si estingue quando la stessa persona riunisce la qualità di debitore e di creditore) e il prezzo pagato per l’acquisto equivarrebbe a un rimborso di capitale, in violazione della tassatività dei casi di recesso. 22.4 LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE È ammessa, come per la Spa, la Srl con un unico socio. L’innovazione assume rilievo sotto un duplice aspetto: a) la società può essere costituita con atto unilaterale e perciò può avere fin dalla sua costituzione un unico socio, che ne è il fondatore b) l’unico socio può fruire del beneficio della limitazione della responsabilità, sia se si tratta di persona fisica sia se si tratta di persona giuridica una Srl unipersonale può quindi essere costituita anche da un’altra società quale unico fondatore, che potrà fruire del beneficio della limitazione della responsabilità A tutela dei terzi, la fruizione della responsabilità limitata è subordinata a specifiche condizioni: 1) quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio; e già dagli atti scritti e dalla corrispondenza della società deve risultare che si tratta di società con un unico socio 2) i conferimenti in denaro dell’unico socio devono essere interamente versati, sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del CS se queste condizioni non vengono adempiute, in caso di insolvenza della società, l’unico socio risponde delle obbligazioni sorte nel periodo in cui l’intero capitale è a lui appartenuto. Altra norma che riguarda la Srl con un unico socio è quella secondo cui i contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma (il libro delle decisioni degli amministratori) o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 2473 comma 3): se manca tale documentazione, il socio non potrà far valere i diritti che gli derivano da questi contratti o da queste operazioni e, ove li abbia esercitati, quanto da lui incassato dovrà essere considerato come indebitamente incassato. 154 Il carattere unipersonale della società fa si che su questi contratti e queste operazioni gravi il sospetto che il socio abbia usato la società per fini propri, estranei alla causa societaria e all’oggetto sociale. La documentazione serve proprio ad accertare e verificare la specifica giustificazione e l’inerenza con l’oggetto sociale. Ove da essa dovesse risultare l’utilizzazione sistematica della società per fini extrasociali del socio, questi dovrà considerarsi decaduto dal beneficio della responsabilità limitata. Scioglimento della Srl: è regolato con norme comuni a tutte le società di capitali, come già visto nel capitolo 18. 155 Capitolo 24 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE DELLE SOCIETÀ 24.1 LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art. 2498), è quindi una vicenda evolutiva del soggetto titolare dell’impresa, che incide però sulla disciplina normativa da applicare. Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale (cui sia sottoposto il soggetto titolare dell’impresa), purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa (art. 2499). La trasformazione può essere - omogenea: società commerciali di persone società di capitali (Snc o Sas) (Spa, Sapa o Srl) tra quelle omogenee, la più importante è quella da società di persone in società Spa. art. 2500-ter Trasformazione di società di persone Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali e' decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465 (non già dei valori risultanti dal bilancio della società trasformata). Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343. art. 2500 Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione: la trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. L'atto di trasformazione e' soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente. art. 2500-bis Invalidità della trasformazione: eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione. art. 2500-quater Assegnazione di azioni o quote: nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi. Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente. art. 2500-quinquies Responsabilità dei soci: la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata 156 comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. art. 2500-sexies Trasformazione di società di capitali: salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone e' adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione (per questo motivo la trasformazione non troverà ostacolo nel fatto che la società trasformanda abbia perduto il capitale). - eterogenea: società di capitali (Spa, Sapa o Srl) in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni Società cooperative è stata prevista sotto il duplice aspetto della trasformazione da società di capitali e in società di capitali art. 2500-septies Trasformazione eterogenea da società di capitali: le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute (perché può succedere che la Spa non abbia un patrimonio congruo al conseguimento dello scopo statutario e quindi l’associazione mancherebbe di un requisito per ottenere la personalità giuridica) e fondazioni. Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile. La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore. art. 2500-octies Trasformazione eterogenea in società di capitali: i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute (devono offrire la garanzia di un’adeguata consistenza patrimoniale) e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità (non essendo qui possibile tutelare il dissenziente con il recesso); nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato (3/4 degli associati). La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non e' comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione e' diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi. La trasformazione di fondazioni in società di capitali e' disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31. art. 2545-decies Trasformazione: le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il 157 voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi. NB. art. 2500-novies In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445. 24.3 LA FUSIONE È il fenomeno per cui una società prende vita da due o più preesistenti società. Secondo l’art. 2501, la fusione di più società può eseguirsi - mediante la costituzione di una nuova società, - o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. La partecipazione alla fusione non e' consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo (lo è quindi per quelle che non l’abbiano iniziata!) Il procedimento di fusione si attua attraverso una triplice fase: Prima fase: ha per protagonisti gli amministratori. art. 2501-ter Progetto di fusione: l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. art. 2501-quater Situazione patrimoniale: l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma. art. 2501-quinquies Relazione dell'organo amministrativo: l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il 158 profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione. art. 2501-sexies Relazione degli esperti: uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione e' una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le società di revisione. In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma e' altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343. art. 2501-septies Deposito di atti: devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile; 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Seconda fase: ha per protagoniste le assemblee delle società partecipanti alla fusione. art. 2502 Decisione in ordine alla fusione: la fusione e' decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto. La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. art. 2502-bis Deposito e iscrizione della decisione di fusione: la deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436. La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI, VII. 159 art. 2503 Opposizione dei creditori: la fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445. Terza fase: ha per protagonisti gli amministratori. art. 2504 Atto di fusione: la fusione deve risultare da atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione. NB. Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione (art. 2504-quater) art. 2504-bis Effetti della fusione: la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso. Natura della Fusione: con la fusione si assiste ad un fenomeno di unificazione o integrazione reciproca dei preesistenti contratti sociali, attuato in via di modificazione di ciascuno di essi; l’atto di fusione presenta la natura di atto esecutivo delle deliberazioni separatamente adottate dalle società partecipanti alla fusione. Con l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, queste deliberazioni acquistano definitiva efficacia vincolante (prima possono essere revocate), e le eventuali cause di invalidità si convertono in fatti illeciti generatori di responsabilità aquilana. Dal momento che non c’è costituzione di un nuovo contratto di società, ma solo unificazione, in un 160 medesimo contratto, di quelli che originariamente erano separati contratti, nessun trasferimento della posizione di socio appare configurabile: chi era parte degli originari contratti di società conserverà la qualità di parte nel contratto risultante dalla loro unificazione. art. 2505 Incorporazione di società interamente possedute: alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2. I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502. Sarà quindi superfluo che il progetto di fusione menzioni il rapporto di cambio e lo saranno anche la relazione degli amministratori e quella degli esperti; la fusione potrà essere deliberata dai rispettivi organi amministrativi, salvo che il 5% del CS della incorporante non chieda una deliberazione assembleare. art. 2505-bis Incorporazione di società possedute al novanta per cento: alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata. Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505. Non è necessaria la relazione degli esperti qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. art. 2501-bis Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento: nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo (leveraged buy out). Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. Al progetto deve essere allegata relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente. Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis. 161 La riforma del 2003 ha legittimato questa operazionein presenza di una serie di condizioni, che lo stesso articolo enuncia. 24.4 LA SCISSIONE Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. E' consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa. La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività. La partecipazione alla scissione non e' consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo (art. 2506). La scissione opera su due piani: in senso oggettivo scinde un patrimonio sociale in due o più patrimoni sociali in senso soggettivo moltiplica una società in due o più società La scissione non estingue l’originario contratto per dare vita a contratti di società nuovi, bensì modifica il primo, attuando una ramificazione in più rapporti contrattuali de3l rapporto contrattuale originariamente unitario. La scissione soddisfa l’esigenza di una più razionale organizzazione aziendale per le società che esercitano, mediante distinti rami d’azienda, una pluralità di attività economiche. Con la scissione ciascun ramo d’azienda farà capo ad una distinta società, con il conseguente vantaggio della diversificazione dei rischi delle diverse attività economiche. Perciò il patrimonio trasferibile alle società risultanti dalla scissione non può consistere in un singolo bene di per sé inidoneo allo svolgimento di un’attività economica, ma deve consistere in un ramo d’azienda, idoneo a dare vita ad un’attività imprenditoriale. Non si può quindi utilizzare la scissione come mezzo alternativo alla vendita di un bene sociale, ossia trasferire il bene alla società risultante dalla scissione e, quindi, vendere le azioni o quote di questa società. art. 2506-bis Progetto di scissione: l'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, e' ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società e' solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e' desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale e' limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e' posto l'obbligo di acquisto. Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2501-ter. art. 2506-ter Norme applicabili: l'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la relazione ivi prevista non e' richiesta quando la 162 scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi. Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione. art. 2506-quater Effetti della scissione: la scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504bis. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa. Ciascuna società e' solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.". 163 Capitolo 25 L’INSIDER TRADING 25.1 IL CONCETTO DI INSIDER TRADING È la negoziazione di strumenti finanziari da parte di chi possiede informazioni privilegiate sull’emittente o sul mkt di questi: esiste un divieto penalmente sanzionato che stabilisce che chi si trova nella condizione di insider non può acquistare o vendere o compiere altre operazioni su SF o sui relativi diritti di opzione avvalendosi delle operazioni privilegiate (le violazioni sono verificate dalla Consob). Si vuole così garantire la fiducia nei mkt, garantendo la parità di condizioni che presuppone una parità di informazione. Il divieto di insider trading tutela la trasparenza del mkt e la pari informazione di quanti vi operano. Occorre determinare il concetto di: a) informazione privilegiata: informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente SF o emittenti di SF, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo; b) insider: chi possiede informazioni riservate in ragione della partecipazione al capitale di una società ovvero dell’esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio; esiste anche l’insider tipper, cioè la legge punisce anche chi, senza giustificato motivo, dà comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di talune operazioni; NB. Alla responsabilità penale si estende quella civile dell’amministratore, a norma dell’art. 2391 comma 5: l'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico. 25.2 L’INSIDER PERSONA GIURIDICA Quando il ruolo dell’insider è ricoperto da società o altre persone giuridiche, il divieto si applica alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere alla transazione per conto della persona giuridica in questione, cioè, quando l’informazione riservata è stata acquisita dagli amministratori di una persona giuridica, a costoro è fatto divieto di avvalersi dell’informazione contrattando in nome e per conto della persona giuridica. Se la persona giuridica è socia: a) gli amministratori di una holding, in possesso di una notizia riservata ad una società controllata, sono colpiti dal divieto di negoziare a titolo personale; è invece possibile che operino per conto della società controllata; b) se è socia di minoranza e ha nominato un proprio funzionario all’interno del CDA della società partecipata, che abbia attinto ad una informazione riservata sulla stessa, la partecipante diventa insider e i suoi amministratori sono colpiti da divieto. Le norme in materia di insider trading non si applicano alle operazioni compiute, per conto dello Stato italiano, della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi per ragioni attinenti alla politica economica. 164 Capitolo 26 ILMKT FINANZIARIO E L’OPA 26.1 LA SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO Tale è ogni invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. Chiunque intenda sollecitare il pubblico al risparmio deve darne comunicazione preventiva alla Consob, allegando un prospetto informativo (la Consob, in caso di controllo negligente sul prospetto informativo, è responsabile verso i risparmiatori tratti in inganno da false informazioni. Le Sicav hanno per oggetto esclusivo l’investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni, attraverso continui aumenti di capitale: i suoi investitori diventano soci. 26.2 OBBLIGO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO Il VN delle azioni è diverso dal Valore di mkt delle stesse: le azioni del pacchetto di controllo di una società hanno un valore di mkt diverso da quello delle altre azioni della stessa società. Questo surplus di prezzo, definito come premio di maggioranza, è il prezzo di controllo della società. Società con azioni quotate in borsa e diffuse tra il grande pubblico Capitale di comando Capitale flottante Pacchetti azionari Numero di azioni che assicura il controllo della società, detenuto da un solo azionista o da più azionisti collegati da un sindacato di voto Frazione non apprezzabile del CS suddivisa tra i piccoli risparmiatori Frazione apprezzabile del CS ma che appartiene ad azionisti estranei al gruppo di comando della società (preparano una scalata…azionisti di riferimento) il maggior prezzo che è disposto a sborsare chi intende acquistare un pacchetto di controllo o un pacchetto di riferimento di una società, non può andare a vantaggio solo di chi detenga quel pacchetto azionario, ma deve andare a vantaggio di tutti gli azionisti, inclusi i piccoli azionisti il mezzo mediante si attua questa regola è l’OPA OBBLIGATORIA: OPA totalitaria: chi abbia conseguito a titolo oneroso, una partecipazione >30% deve, entro trenta giorni, promuovere un’OPA sulla totalità delle azioni quotate in mkt regolamentati italiani con diritto di voto, per un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra prezzo medio di mkt degli ultimi 12 mesi e quello più elevato offerto per l’acquisto delle azioni (non c’è obbligo se il superamento fa seguito ad una precedente OPA diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie, oppure si può essere esonerati dalla Consob se l’OPA era diretta a conseguire il 60% delle azioni. Tutto ciò costituisce un incentivo all’OPA preventiva. Chi poi, a seguito di un’OPA 165 preventiva totalitaria, venga a detenere più del 98% delle azioni con diritto di voto, ha diritto entro 4 mesi ad acquistare quelle residue ad un prezzo fissato da un esperto nominato dal tribunale. OPA residuale: se a seguito di un’OPA, il flottante si riduce al di sotto del 10%, si deve promuovere un’OPA sulla totalità dei titoli ad un prezzo fissato dalla Consob, se entro 4 mesi non si ripristina un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni. La violazione di questo obbligo porta al congelamento del diritto di voto per l’intera partecipazione e all’obbligo di alienare entro 365 giorni. NB. L’obbligo di OPA nei casi precedenti grava sia sul singolo soggetto, sia su ciascuno dei soggetti che abbiano acquistato di concerto partecipazioni superiori alle percentuali indicate. L’acquisto è di concerto quando: a) sia stato effettuato da uno dei partecipanti ad un sindacato di voto, anche nei 12 mesi precedenti la stipulazione del patto b) sia stato effettuato da una società controllante e da una società controllata o fra più società sottoposte a comune accordo c) sia stato effettuato da una società e dai suoi amministratori o direttori generali 166 Capitolo 1 IL CONCETTO ECONOMICO DI IMPRENDITORE L’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra quanti offrono capitale e domandano lavoro e quanti richiedono beni e servizi; trasforma o combina i fattori della produzione (K e L) in un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni dei consumatori; sopporta il rischio di non coprire, con il ricavato dei beni o dei servizi prodotti, il costo dei fattori impiegati; questo gli dà diritto di essere il capo dell’impresa e di deciderne la politica economica. A norma dell’art. 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195): colui cioè che svolge un’attività creativa di ricchezza! Chi non produce beni o servizi o non scambia beni, non è, nel sistema del diritto vigente, imprenditore. Imprenditore e professionista intellettuale: esistono però attività che pur consistono nella produzione di beni o servizi e tuttavia, pur essendo esercitare professionalmente, non danno luogo ad impresa. Tali sono le attività dei professionisti intellettuali e degli artisti, alle quali si applicano le norme dell’impresa solo se costituiscono elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa (il medico che gestisce una casa di cura è considerato imprenditore). Perché normalmente non sono imprenditori? Perché da un punto di vista giuridico la loro prestazione non è un servizio, e ciò perché attività squisitamente intellettuale. Il punto è che non è imprenditore chi offre le proprie prestazioni intellettuali, mentre è imprenditore chi offre prestazioni intellettuali altrui. Nel caso del farmacista, la legge considera oggetto prevalente della sua attività la vendita di medicinali e guarda con sfavore alla preparazione di medicinali da parte sua, quindi lo considera come imprenditore. Si è in presenza infatti di un’attività intermediaria nella circolazione dei beni rispetto alla quale la professione intellettuale costituisce semplice elemento. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali (art. 2229): sono le cosiddette professioni intellettuali protette. Per esse vale che il prestatore d’opera deve (1176) eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione (art. 2232). Esistono anche professioni intellettuali non protette: il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Se chi esegue tali prestazioni, lo fa professionalmente, è qualificabile come professionista intellettuale. Egli può però scegliere di agire oppure no come imprenditore: che agisca come tale e non come professionista intellettuale lo si desumerà dal tipo di rapporti contrattuali (di appalto anziché di opera intellettuale) che instaurerà con i clienti. 167 Professioni intellettuali PROTETTE NON PROTETTE Appalto Opera intellettuale Imprenditore Professionista Professionalità dell’imprenditore: il concetto di professionalità dell’imprenditore sta ad indicare solo la stabilità o non occasionalità dell’attività esercitata. Può trattarsi anche di attività stagionale o di attività marginale rispetto ad altre non economiche svolte dal soggetto. Tutto questo perché L’imprenditore è sia privato che pubblico e quindi il requisito della professionalità non può essere inteso come attinente ad uno stato personale o ad una condizione sociale. Con il concetto di professionalità è sicuramente incompatibile il compimento occasionale di un affare isolato. La professionalità viene rilevata se insiste una ulteriore connotazione che è quella dello scopo di lucro: è imprenditore soltanto colui che interviene nell’attività produttiva o si interpone nella circolazione dei beni allo scopo di ricavarne un lucro o profitto personale (chi fa erogazione gratuita di beni e servizi non esercita professionalmente un’attività e quindi non acquista la qualità di imprenditore: non è attività professionalmente esercitata quella prestata gratuitamente). Alla nozione di imprenditore è coessenziale il perseguimento di un’attività lucrativa, dove lo scopo può anche essere di natura ideale (imprese mutualistiche). Un esempio sono le cooperative, che consentono ai propri soci un risparmio (non un lucro) e tuttavia sono titolari di un’impresa in senso tecnico, essendo sottoposte a fallimento (ciò presuppone la qualità di imprenditore commerciale). Ecco allora che ad integrare la nozione di imprenditore concorre, se non uno scopo di lucro, quello di ritrarre un’utilità economica, sia in forma di lucro che di risparmio di spesa o di altro vantaggio patrimoniale. Il concetto di attività economica: è l’elemento base della definizione di imprenditore; essa significa attività creativa di ricchezza. Lo svolgimento professionale di attività economica importa che chi la compie ritragga, almeno tradizionalmente, dalla cessione dei beni e dei servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati: quindi, coessenziale al concetto di impresa è stata giudicata non l’astratta idoneità a procurare un lucro ma l’astratta idoneità a coprire i costi di produzione (in condizioni di pareggio di bilancio…ecco che rientra anche l’imprenditore pubblico). Se l’ente pubblico produce B/S seguendo criteri di economicità per il pareggio di bilancio, sarà considerato imprenditore, altrimenti no. Non è necessario accertare che dall’attività produttiva il soggetto si proponga di ricavare un profitto: basta che l’attività produttiva di beni o di servizi si presenti come di per sé idonea a rimborsare, mediante il corrispettivo dei beni o dei servizi prodotti, i fattori della produzione impiegati. L’impresa per conto proprio: è l’attività di chi produce per sé; come deve essere considerata? La destinazione per il mkt è, di regola, indispensabile perché l’attività produttiva assuma il carattere della attività d’impresa: ma è indispensabile non in sé considerata, come specifico estremo del concetto di imprenditore, bensì perché, se manca la vendita o la prestazione a terzi dei beni o dei servizi prodotti, non è possibile riconoscere nell’attività produttiva un’attività economica professionalmente esercitata, che rimunera con i ricavi il costo dei fattori produttivi impiegati. Il requisito dell’organizzazione: abbiamo già visto che per ravvisarsi attività di impresa, deve trattarsi di attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi; questo requisito ha la funzione di tracciare il confine tra le attività produttive che essendo organizzate assumono il carattere di impresa e quelle produttive che, non essendo organizzate, non assumono il carattere di impresa. A volte il requisito dell’organizzazione che si ritiene coessenziale al concetto di impresa è quello dell’organizzazione intermediatrice: il carattere saliente della figura 168 dell’imprenditore viene individuato nella sua interposizione fra quanti hanno lavoro o capitale da offrire e quanti domandano determinati beni o servizi. Imprenditore è colui che specula sulla differenza tra ricavi e costi. Se però pensiamo a soggetti come i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221), cioè i piccoli imprenditori (art. 2083), non possiamo considerare l’organizzazione solo con il significato di intermediatrice. Per essere piccolo imprenditore occorre la prevalenza del lavoro proprio su ogni altro fattore della produzione: non solo sul lavoro altrui, ma anche sul capitale investito nell’impresa; Ne deriva che può essere anche imprenditore chi non utilizzi affatto lavoro altrui (ma per esempio macchine robotizzate). Ecco che allora che alla figura dell’imprenditore non è coessenziale lo svolgimento di una funzione intermediatrice del lavoro. Oggi il mediatore e l’agente di commercio sono considerati imprenditori e ciò ribadisce ancora una volta come la presenza di un’organizzazione intermediatrice del lavoro sia superflua per l’attribuzione della qualità di imprenditore. Deve però esistere, nell’attività di imprenditore, un’organizzazione: se non di elementi personali quanto meno di elementi reali, ossia un’azienda quale complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Viene negata la qualità di imprenditore a chi, per svolgendo professionalmente un’attività produttiva, sia tuttavia sprovvisto di una tale organizzazione. il criterio dell’organizzazione distingue con la sua presenza l’impresa dal mestiere o lavoro autonomo. La nozione di impresa adottata dal CC comprende ogni lavoratore autonomo (non intellettuale), come per esempio l’artigiano; si rivela quindi privo di contenuto normativo il requisito dell’organizzazione dell’imprenditore, che diventa uno pseudo requisito perché la sua mancanza non impedisce di assumere la qualità di imprenditore; la sua presenza serve semmai a distinguere l’imprenditore non piccolo, che ha sempre una organizzazione, dal piccolo imprenditore, che può non averla. 169 Capitolo 2 L’IMPRENDITORE COMMERCIALE. L’IMPRENDITORE AGRICOLO Il concetto di imprenditore identifica ogni sorta di produttori professionali - quali che siano le forme organizzative dell’attività produttiva e, perciò, anche se si tratta di artigiani. - quali che siano gli scopi per i quali l’attività produttiva viene esercitata e, perciò, anche quando essa non mira a realizzare un profitto, ma si tratta di attività esercitata, con pubbliche finalità, da un ente pubblico - quale che sia la natura dell’attività produttiva esercitata, sia essa una attività industriale o commerciale, sia essa una attività agricola art. 2135 Imprenditore agricolo È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura: precisa quali attività sono da considerare agricole. art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; Sono tutte e 5 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività commerciali 3) un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754). Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200): elenca 5 categorie di attività che definisce come attività commerciali. Vediamole nel particolare: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi: rispetto alla definizione di imprenditore aggiunge che deve trattarsi di attività industriale, che nel CC è concepita come un tipo di attività commerciale. L’industriale utilizza, di regola, beni preesistenti (MP), che acquista sul mkt e, quindi, trasforma in nuovi beni, che destina alla vendita; egli si presta ad essere considerato un imprenditore commerciale. In questa categoria rientrano, perciò, tutte quelle attività produttive che gli economisti definiscono come primarie, ossia di diretta utilizzazione delle risorse naturali, che non siano attività agricole. Si deve escludere che l’aggettivo industriale sia stato adoperato nel senso tecnico-economico e che identifichi soltanto quelle attività produttive di beni o di servizi che richiedono un procedimento di trasformazione della materia. L’aggettivo ha la funzione di escludere dal novero delle imprese commerciali quelle attività che trovano la propria collocazione tra le imprese agricole. 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni: è l’attività di acquisto dei beni e, senza alcuna trasformazione della loro sostanza, di successiva rivendita; è la distribuzione sul mkt dei beni di consumo: il commerciante è colui che accresce l’utilità dei prodotti altrui e concorre a creare nuova ricchezza. Scambio: alienazione di un bene contro il corrispettivo di un prezzo Intermediazione: l’alienazione è preceduta dall’acquisto del bene Tra queste attività si colloca anche quella di finanziamento nel caso in cui sia esercitata professionalmente. 170 5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754): quelle del mediatore, dell’agente di commercio, delle agenzie di pubblicità, di viaggi e, in genere, tutte quelle attività che sono caratterizzate dal fatto di essere esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri imprenditori. Questo numero non ha la funzione di aggiungere una ulteriore categoria di attività commerciali alle categorie già elencate nei numeri precedenti, ma piuttosto quella di precisare che il fatto di svolgere un’attività ausiliaria di un imprenditore non impedisce, a chi svolge tale attività ausiliaria, di assumere egli stesso la qualità di imprenditore 2.5 L’ESERCIZIO DIRETTO E L’ESERCIZIO INDIRETTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE: LA SOCIETÀ HOLDING E L’IMPRESA DI GRUPPO Una medesima impresa può articolarsi una pluralità di società: una holding ha per oggetto la gestione delle partecipazioni di controllo in altre società; queste, a loro volta, hanno per oggetto attività di produzione e di scambio. La holding compone, insieme ad esse, un unitario gruppo di società. Ci sono alcuni punti importanti: - separazione dei rischi che le imprese realizzano articolandosi in gruppo di società - viene spezzata la gerarchia dell’impresa e viene attribuita una relativa autonomia decisionale ai managers preposti ai diversi settori, elevati quindi alla condizione di amministratori di separate società La holding come impresa: ci si chiede se l’attività consistente nel dirigere in forma organizzata una serie di società delle quali si ha il controllo azionario sia suscettibile di attribuire la qualità di imprenditore e sia suscettibile di formare oggetto di una società. Rispondendo in modo positivo, si è addotto che la holding costituisce di per sé un’impresa commerciale, risolventesi nella produzione di servizi, che può essere gestita anche da una persona fisica quando sia accompagnata dall’esercizio personale, organizzato e professionale. art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni: la società non può accordare prestiti, ne' fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il carattere imprenditoriale della holding non deriva dal fatto che essa svolge una attività, in sé e per sé considerata, di partecipazione e di coordinamento tecnico-finanziario; ma deriva, invece, dalla specifica attività di produzione o di scambio che forma oggetto delle società operanti. Infatti un’attività economica può essere esercitata, oltre che in modo immediato e diretto, anche nei modi mediati e indiretti che sono propri della holding. Possiamo quindi concludere che se attraverso la controllata la controllante soddisfa, in modo mediato e indiretto, un proprio interesse, ciò è perché attraverso la controllata essa svolge, sempre in modo mediato e indiretto, una propria attività economica. 2.6 LE ATTIVITÀ ESSENZIALMENTE AGRICOLE E AGRICOLE PER CONNESSIONE L’art. 2135 attua una distinzione tra attività - essenzialmente agricole: l’esercizio di una sola di esse è sufficiente per attribuire a chi la esercita la qualità di imprenditore agricolo; sono attività agricole perché includono tra i fattori della produzione, il fattore terra, oppure perché riproducono con apposite tecniche un ciclo biologico di carattere vegetale o animale. Sono la o coltivazione del fondo: è lo sfruttamento dell’energia genetica della terra; non basta la mera raccolta dei frutti naturali del suolo, ma occorre, perché vi sia impresa, l’attività di coltivazione; 171 - - o silvicoltura: è la coltivazione del bosco, cioè l’attività agricola diretta a produrre il legname; chi estrae il legname, senza provvedere alla coltivazione del bosco, esercita attività industriale e non agricola o colture artificiali: quelle colture che vengono attuate fuori del fondo, attraverso tecniche che producono artificialmente le condizioni che permettono ai vegetali di svilupparsi e di dare i loro frutti o allevamento di animali: è ricompresa qualsiasi attività che abbia ad oggetto la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico animale che possa o meno utilizzare un fondo o un bosco (bovini, equini, suini, ovini, caprini, bachicoltura, apicoltura, animali da cortile, pesci) agricole per connessione (attività connesse): sono attività agricole solo quando siano esercitate da chi eserciti, al tempo stesso, una delle attività essenzialmente agricole. Può accadere che il produttore agricolo, oltre ad una delle attività appena viste, eserciti ulteriori attività: il viticoltore provvede da sé a trasformare l’uva in vino e a venderla. Lo si deve considerare imprenditore commerciale o agricolo in questo caso? Se esiste una connessione fra l’una e l’altra attività, rimane imprenditore agricolo. E la connessione deve essere: soggettiva: l’attività deve essere esercitata dallo stesso imprenditore oggettiva: deve avere per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di bestiame. Alienazione di prodotti: nell’art. 2135 si fa riferimento anche all’ipotesi in cui il produttore agricolo organizza un’ulteriore attività per la vendita al pubblico dei beni prodotti, istituendo negozi di vendita nei centri urbani o uffici commerciali per l’esportazione. una terza specie di attività connesse sono le attività di alienazione sul mkt dei beni o servizi diversi dai prodotti agricoli e ricavati dalla utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse d’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (vendita di prodotti ricavati dalla trasformazione dei rifiuti solidi risultanti Dalla lavorazione dei prodotti agricoli). Agriturismo: è un’attività connessa che dà luogo ad impresa agricola se esercitato in connessione con una attività essenzialmente agricola. 2.7 ENTI PUBBLICI Il concetto legislativo di imprenditore comprende tanto l’imprenditore individuale quanto l’imprenditore collettivo, ossia l’ente che svolga attività d’impresa. Le condizioni in presenza delle quali un imprenditore può essere considerato “imprenditore commerciale” sono però diverse per l’imprenditore individuale e per l’imprenditore collettivo: diverse, ancora, per le società e per gli altri imprenditori collettivi. Imprenditore individuale e società: la qualità di imprenditore commerciale dipende dalla natura dell’attività esercitata che deve essere una di quelle attività commerciali definite dall’art. 2195; è però una condizione necessaria e non sempre sufficiente: esistono imprenditori che svolgono attività commerciali pur non essendo imprenditori commerciali è il caso degli enti pubblici. È necessario, affinché lo siano, che l’esercizio dell’attività commerciale costituisca l’oggetto esclusivo o, comunque, principale dell’ente. Ciò si ricava dall’art. 2201 Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (2093) sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (att. 100). Ne restano fuori lo Stato e gli altri enti territoriali, le cui attività sono sempre accessorie rispetto ai loro compiti istituzionali. art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici: le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali (quelli con oggetto esclusivo o principale). Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate (questi rivestono comunque la qualifica di imprenditori, in ragione delle accessorie attività commerciali esercitate, e sono sottoposti a tutte le norme, ma non quella 172 dell’imprenditore commerciale, giacché sono espressamente esentati dall’obbligo di registrazione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili).Quanto alla soggezione, in caso di insolvenza, al fallimento e3 alle altre procedure concorsuali, l’esenzione riguarda, invece, tutti gli enti pubblici, anche quelli che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale e siano, perciò, definibili come imprenditori commerciali. 173 Capitolo 3 IL PICCOLO IMPRENDITORE 3.1 IL PICCOLO IMPRENDITORE NEL CODICE CIVILE Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221) (art. 2083). Piccolo imprenditore: - vi si applicano le norme formulate in genere per l’imprenditore - non quelle per l’imprenditore commerciale - anche se esercita attività definibile come commerciale, non è soggetto all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (2083) (art. 2202) - è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) - i piccoli imprenditori e gli enti pubblici, non sono soggetti, in caso d’insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali (art. 2221) - i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), - gli artigiani, - i piccoli commercianti - coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia: piccolo mediatore o piccolo agente di commercio Differenza tra piccolo e non piccolo imprenditore: - in primo luogo deve prestare il proprio lavoro manuale nell’ambito dell’impresa, eventualmente coadiuvato dai propri familiari - in secondo luogo il suo lavoro e quello dei familiari deve essere giudicato prevalente, sia in rapporto al lavoro dei dipendenti salariati, sia in rapporto al capitale investito nell’impresa (non è piccolo imprenditore un gioielliere: l’investimento in capitale è nettamente prevalente sulla sua opera personale) Impresa artigiana: viene così definita quella che risponde ad una serie di requisiti; - il fine è la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi (anche lavorazioni artistiche decorative o ornamentali) - l’artigiano deve esercitare personalmente l’impresa e svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo - è ammesso lavoro dipendente, a condizione che sia diretto personalmente dall’artigiano e a condizione che il numero dei dipendenti non superi un determinato limite (18 se l’impresa non lavora in serie; 9 se produce in serie; 8 se presta servizi di trasporto; 32 se svolge attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura) - il lavoro dell’artigiano deve prevalere sul capitale investito nell’impresa(vale soprattutto per l’impresa artigiana costituita in forma di società) - esiste un albo delle imprese artigiane, l’iscrizione nel quale è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (consistono in agevolazioni creditizie, in contributi a fondo perduto, in diverse forme di assistenza tecnica…): nasce però un problema legato al fatto che la qualità di artigiano possa derivare solo dall’iscrizione nell’albo. Si è risolto dicendo che con l’iscrizione si ha diritto alle agevolazioni, fermo restando l’accertamento giudiziario della presenza o assenza dei requisiti di legge per la concessione della qualità di artigiano. Piccolo imprenditore e legge fallimentare: il piccolo imprenditore è sottratto, in caso di insolvenza, al fallimento, ai sensi dell’art. 2221 CC e dell’art. 1 della legge fallimentare. 174 Capitolo 4 L’AZIENDA 4.1 IMPRESA E AZIENDA L’impresa è l’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082). L’azienda è invece il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore (2082) per l’esercizio dell’impresa (art. 2555). L’azienda è il mezzo e l’impresa è il fine! L’imprenditore non è necessariamente il proprietario degli strumenti di produzione, che di solito appartengono al capitalista: l’imprenditore è colui che li usa a suo rischio nel processo produttivo. Ecco perché si parla di beni organizzati dall’imprenditore. Sono beni aziendali quelli utilizzati da un medesimo imprenditore per l’esercizio di una ,medesima impresa: su di essi deve avere un titolo giuridico che gli permetta di utilizzarli e non è necessaria la proprietà (ecco cosa distingue l’azienda dalla universalità di cose mobili; altra differenza è che si tratta di beni anche non omogenei). La circolazione dell’azienda: per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782). I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante (art. 2556). forma scritta: per la prova del contratto e non per la validità(non è richiesta per le imprese agricole, piccole imprese, imprese accessorie e enti pubblici). Le forme richieste per la validità del trasferimento dell’azienda sono quelle necessarie per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda, cioè essa non ha una propria legge di circolazione, ma circola secondo le forme di circolazione proprie dei beni che la compongono. Trasferire un’azienda, o concederla in godimento, altro non significa, giuridicamente, se non trasferire o concedere in godimento, una somma di beni. effetti: non è necessario indicare in sede di trasferimento i singoli beni che compongono l’azienda, poiché essi sono quelli identificabili come beni aziendali, cioè come inerenti all’organizzazione imprenditoriale. È invece necessario indicare quelli che non vengono trasferiti per volontà delle parti. limiti: esistono dei limiti all’esclusione dal trasferimento di singoli beni; c’è trasferimento d’azienda quando il complesso dei beni trasferiti possa essere, di per sé solo, idoneo ad un esercizio d’impresa. C’è un limite quantitativo al di sotto del quale il trasferimento si presenta come mero trasferimento di una pluralità di beni: esso va determinato caso per caso. Un esempio è quello per cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda (art. 2565). successione: l’impresa è un’attività ed è perciò insuscettibile di successione in senso tecnicogiuridico; La successione attiene i rapporti giuridici e quindi si può succedere nella qualità di proprietario o di creditore: non si può succedere invece nella qualità di imprenditore. Chi compra l’azienda altrui eserciterà un’impresa corrispondente a quella già esercitata dall’imprenditore alienante, ma non potrà dirsi che egli continua la medesima impresa: egli acquisterà la qualità di imprenditore a titolo originario e non derivativo. 4.3 LA SUCCESSIONE NEI CONTRATTI RELATIVI ALL’AZIENDA CEDUTA Il trasferimento dell’azienda, oltre al trasferimento della proprietà dei beni aziendali, implica anche la cessione dei contratti che assicuravano all’imprenditore alienante il godimento di quei beni di cui non era proprietario. Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (2112, 2610). Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le 175 stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto (con la conseguenza che alla fine di entrambi, i contratti per l’esercizio dell’impresa tornano a far capo al proprietario o all’affittante) (art. 2558). La successione nei contratti è un fenomeno più ampio del trasferimento d’azienda: essa non riguarda solo i contratti che hanno ad oggetto il godimento dei beni aziendali e non ha perciò solo la funzione di attuare il trasferimento d’azienda, ma opera per ogni altro contratto stipulato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa ed attua, in tal modo, una più generale sostituzione dell’acquirente dell’azienda nelle posizioni contrattuali dell’imprenditore alienante. Di questo più generale fenomeno c’è un’applicazione specifica all’art. 2112 in tema di contratti di lavoro: in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L’acquirente é tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente. Le disposizioni di quest’articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto della azienda (2561 e seguente). Contratti aziendali e contratti d’impresa: sono entrambi stipulati per l’esercizio dell’azienda. Contratti aziendali: hanno per oggetto il godimento, da parte dell’imprenditore, di beni aziendali non suoi Contratti d’impresa: non hanno ad oggetto beni aziendali (contratti di somministrazione di materie prime, contratti con gli utenti dell’impresa, contratti di organizzazione dell’attività d’impresa) Ne sono un esempio i contratti di locazione degli immobili dove è situata l’azienda: a volte l’immobile rientra tra gli strumenti produttivi ed è perciò un bene aziendale (quindi contratto aziendale), ma nella maggior parte delle volte è solo l’involucro dell’azienda (contratto d’impresa). Abbiamo visto che le parti possono escludere la successione nei contratti senza che ciò impedisca di parlare di trasferimento di azienda; ma questa illimitata possibilità di escludere la successione vale per i contratti d’impresa e non anche per i contratti aziendali: la successione di questi ultimi è infatti parte integrante del trasferimento d’azienda e la possibilità di escluderli è subordinata alla medesima condizione cui è subordinata la possibilità di escludere il trasferimento di proprietà di singoli beni aziendali. Se il contratto di cui si esclude dalla successione attiene al godimento di un bene essenziale all’organizzazione aziendale, si dovrà negare d’essere in presenza di una vicenda traslativa e parlare di trasferimento di singoli beni aziendali, anziché di azienda. secondo il principio generale dell’art. 1406, ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta. A questo principio deroga la disciplina dell’azienda: la successione nei contratti può avvenire senza consenso del terzo contraente, il quale può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le esigenze di protezione dell’autonomia individuale vengono qui sacrificate di fronte ad altre esigenze giudicate come prevalenti: anche nel caso in cui l’imprenditore non fosse proprietario dei beni, le ragioni di proprietà cedono il posto alle ragioni di impresa. Nel conflitto tra proprietario non produttore e chi, benché non proprietario, abbia destinato il bene all’esercizio di un’attività produttiva, prevale l’interesse di quest’ultimo. Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il locatore ha 30 giorni per opporsi in caso di gravi motivi. Il subingresso dell’acquirente nei contratti di impresa, se non può essere impedito dal terzo contraente, può tuttavia essere escluso per patto intercorso fra l’alienante e l’acquirente. 176 art. 2258 comma 1: l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale; la successione incontra un limite: essa è esclusa per quei contratti che, quantunque stipulati per l’esercizio dell’impresa, abbiano carattere di contratti personali (consulenza stabile di un esperto tributario, ci si avvale dell’opera di uno psicologo libero professionista,…). Essendo contratti basati sulla fiducia, all’acquirente è garantita la facoltà di scegliersi quelli di fiducia. In ogni caso l’identità o le qualità personali che assumono rilievo sono quelle del terzo contraente: esse sono essenziali per il consenso dell’imprenditore alienante. art. 2258 comma 2: il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Se l’identità o le qualità personali dell’imprenditore alienante erano state determinanti nel consenso del terzo contraente, ciò gli permette di recedere entro tre mesi dal contratto. 4.4 I CREDITI E I DEBITI RELATIVI ALL’AZIENDA CEDUTA La successione riguarda i contratti che non siano ancora stati integralmente eseguiti né dall’imprenditore alienante né dal terzo contraente. Può però accadere che: - Crediti relativi all’azienda ceduta (contratto integralmente eseguito dall’imprenditore ma non dal terzo): la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e seguente), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante (att. 100-5). Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima (art. 2559). La cessione dei crediti è automatica perché si verifica per il solo fatto della cessione dell’azienda. In caso di usufrutto dell’azienda è necessaria invece una espressa pattuizione. - Debiti relativi all’azienda ceduta (contratto integralmente eseguito dal terzo e non dall’imprenditore): l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale (2195) risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (2212 e seguenti) (art. 2560). Anche l’accollo dei debiti è una conseguenza automatica della cessione, anche se circoscritto ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori: imprenditore commerciale non piccolo! 4.5 AVVIAMENTO E DIVIETO DI CONCORRENZA Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta (2125, 2596). Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse (2135), quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela (art. 2557). Questa norma serve ad assicurare all’acquirente dell’azienda, o all’usufruttuario o all’affittuario, il godimento di quello che viene definito come avviamento: è l’attitudine del complesso aziendale a produrre un reddito, la sua capacità di profitto. È oggettivo quello che si consegue automaticamente con l’acquisto dell’azienda, mentre è soggettivo quello che dipende dalle doti personali dell’imprenditore. Chi acquista un’azienda paga oltre al valore netto 177 patrimoniale, un prezzo di avviamento. Il divieto di concorrenza limita il diritto dell’alienante alla libera iniziativa economica: ecco perché viene previsto un tempo massimo dal trasferimento. Nei contratti di locazione di immobili adibiti all’esercizio di un’attività industriale, commerciale od artigiana, che abbia rapporti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, in caso di cessazione della locazione, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell’avviamento che l’azienda subisce in conseguenza di tale cessazione nella misura di 18 mensilità del canone di affitto; somma che si raddoppia se l’immobile viene nuovamente adibito all’esercizio della medesima attività. 4.6 AZIENDA COMMERCIALE E AZIENDA AGRICOLA Il concetto di azienda è riferibile ad ogni sorta di imprese - quali che ne siano le dimensioni - quale che sia la natura, pubblica o privata, del soggetto - quale che sia l’oggetto dell’attività di impresa Alcune delle norme sull’azienda sono però applicabili solo a determinate specie di imprese: prova scritta del trasferimento solo per le imprese soggette a registrazione; il divieto di concorrenza dell’alienante non si applica alle imprese agricole se non per le attività ad esse connesse; la responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti relativi all’azienda ceduta è configurabile solo nel trasferimento di azienda commerciale. Tutte le altre norme sono applicabili anche all’azienda agricola, anche se il concetto di azienda, in riferimento all’azienda agricola, perde gran parte del proprio valore. Così come nelle imprese commerciali l’imprenditore può non essere proprietario degli strumenti della produzione, così anche l’imprenditore agricolo può non essere proprietario del fondo che coltiva, né delle scorte morte e vive del fondo: egli sarà comunque titolare dell’azienda. NB. Egli però non potrà trasferire l’azienda! Infatti, essendo vietata ogni forma di contratto di cessione d’affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione di fondi rustici, risulta incedibile anche l’azienda, essendo inconcepibile un trasferimento d’azienda agricola che non comprenda il subingresso dell’acquirente nel godimento del fondo. L’imprenditore agricolo non può, quando non sia proprietario del fondo, utilizzare la propria azienda come valore di scambio, cioè non può capitalizzare la capacità di profitto della propria impresa. Gli atti di disposizione (vendere il fondo, darlo in usufrutto o affitto…quindi fare lo stesso con l’azienda) dell’azienda agricola diventano ammissibili quando a disporre dell’azienda sia il proprietario del fondo. Ecco perché il concetto di azienda, applicato all’impresa agricola non giova all’imprenditore in quanto tale, ma al proprietario fondiario imprenditore. Esso assolve la funzione di accrescere il valore di scambio della proprietà fondiaria, permettendo al proprietario di realizzare dalla vendita a dall’usufrutto o dall’affitto dell’azienda, più di quanto realizzerebbe dai corrispettivi atti di disposizione aventi ad oggetto il fondo e le sue pertinenze. Il diritto di proprietà conserva, nel settore dell’agricoltura, la propria tradizionale posizione di preminenza. 178 Capitolo 5 L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA 5.1 L’IMPRENDITORE E IL RICHIO DI IMPRESA: L’IMPRENDITORE OCCULTO E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi: per distinguerlo dagli altri soggetti che intervengono nel processo produttivo, si considera che su di esso incide il rischio del processo produttivo. Quando si dice che l’imprenditore rischia nell’impresa la propria ricchezza, si fa riferimento al fatto che egli non sia in grado di far fronte ai debiti con i ricavi dell’attività di produzione e scambio e venga chiamato a rispondere con tutti i suoi beni presenti e futuri. Se anche ciò non fosse possibile, cioè anch’egli sia insolvente, il rischio di impresa si tradurrà nella dichiarazione di fallimento dell’imprenditore. Si suole anche identificare l’imprenditore con il soggetto che assume, rispetto all’impresa, la posizione di capo, colui cioè che dirige l’attività produttiva. Imprenditore occulto: accade talvolta che un’attività imprenditoriale venga esercitata sotto nome altrui, cioè che un soggetto interponga fra sé e i terzi, un prestanome. A costui eroga il denaro per l’impresa, impartisce direttive e si fa consegnare gli utili. Del soggetto che si cela dietro il prestanome si dice che è un imprenditore occulto: i terzi ne ignorano l’identità (può essere un dipendente pubblico, o di un soggetto vincolato al divieto di concorrenza). La ragione principale è però quella di sottrarsi al rischio d’impresa: per questo si sceglie un prestanome nullatenente o una società con capitale irrisorio. Il rischio d’impresa viene in tal modo trasferito sui creditori, cioè sui fornitori e sui dipendenti. Il rapporto che intercorre tra imprenditore occulto e prestanome è quello di un mandato senza rappresentanza, quindi solo il mandatario, cioè il prestanome potrà essere considerato responsabile degli atti d’impresa compiuti con terzi, mentre il mandante, cioè l’imprenditore occulto, non potrà essere considerato loro debitore. Fallirà perciò il prestanome. Da questa norma sul mandato senza rappresentanza, deriva che è imprenditore,agli effetti giuridici, il soggetto nel nome del quale è esercitata l’impresa: oltre a dirigere l’impresa e a farne i lucri, per essere imprenditori, occorre l’ulteriore requisito della spendita del nome. Ma quest’ultimo requisito è considerato sufficiente: è considerato imprenditore chi esercita l’impresa come prestanome altrui. Socio occulto e società occulta: l’art. 147 legge fall. stabilisce che se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o dei creditori o dei soci già dichiarati falliti o d’ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi. Falliscono quindi anche i soci di cui non risultava l’esistenza al momento del fallimento sociale: è previsto cioè il fallimento dei soci occulti. Non fallisce l’imprenditore occulto, fallisce il socio occulto (anche se la dichiarazione di fallimento lede le aspettative dei suoi creditori personali). Siamo nel caso di socio occulto e società palese. Esistono però anche casi di socio occulto e società occulta: una persona agisce come imprenditore individuale nei confronti dei terzi e tuttavia ha uno o più soci, occulti ai terzi. L’imprenditore in realtà è un socio…di una società occulta. 5.2 L’IMPRENDITORE INCAPACE DI AGIRE Chi non ha la capacità di agire si trova nell’impossibilità di esercitare un’impresa, visto che molti fra gli atti di essa presentano il carattere di atti giuridici e di contratti. impresa del minore: l’esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare (art. 320); ammette la continuazione di una impresa commerciale (ricevuta dal figlio per successione ereditaria o donazione) ma non permette ai genitori di iniziare, con i beni del figlio, l’esercizio d’impresa. Si vuole evitare che per l’impossibilità del minore ad esercitarla, essa venga venduta o data in affitto, 179 facendo pervenire ad estranei un’attività economica normalmente sviluppatasi nella famiglia del minore. L’impresa è esercitata dai genitori, ma poiché essi agiscono in rappresentanza del figlio, ogni atto di impresa è imputato a quest’ultimo, che assume quindi la qualità di imprenditore e ne subisce tutte le conseguenze. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio (art. 324): sono quindi i genitori a percepire i profitti e a dirigere l’impresa. Tuttavia è sempre il figlio a subire le conseguenze patrimoniali e personali legate al fallimento, in caso di insolvenza. A questi effetti personali sarebbe, per contro, sottratto l’esercente la potestà, dal momento che sono previsti solo a carico del fallito. Ma quando si verifichi l’eventualità di una dissociazione tra la qualità di imprenditore e quella di capo dell’impresa all’imprenditore si applicheranno gli effetti patrimoniali del fallimento (figlio) al capo dell’impresa si applicheranno gli effetti personali del fallimento (genitori) Analogo discorso vale per il minore sottoposto a tutela: unica differenza è che il tutore non ha l’usufrutto legale sui beni del minore e gli utili appartengono al minore (lo stesso vale per l’infermo di mente interdetto). impresa dell’emancipato e dell’inabilitato: secondo l’art. 397, il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore (2198; att. 100). L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa; può dunque anche intraprendere ex novo l’esercizio di un’impresa. L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (art. 425). Questo articolo amplia la capacità dell’inabilitato, il quale, con l’autorizzazione del tribunale può compiere tutti gli atti inerenti l’attività imprenditoriale. l’impresa dell’interdetto: vale il principio che limita la possibilità di autorizzazione alla sola continuazione dell’impresa; a differenza dell’inabilitato che viene autorizzato a esercitare l’impresa, l’interdetto è solo centro di imputazione di un’attività imprenditoriale da altri svolta nel suo interesse (come per il minore non emancipato); l’interdetto resta titolare dell’impresa, ma è sostituito dal tutore nell’esercizio della stessa. Abbiamo visto che la qualità di imprenditore non è uno status, ma la qualificazione soggettiva conseguente all’esercizio di un’attività definibile come impresa: se l’interdetto esercitasse personalmente l’impresa, non ci sarebbe un problema di capacità ma di limiti all’esecuzione di determinati atti senza l’autorizzazione del tutore, ed essi diventano annullabili e il tutore è chiamato a rispondere dei danni cagionati dall’interdetto. Nel caso invece in cui l’inabilitato eserciti l’impresa senza autorizzazione del tribunale, dovrà farsi assistere da un curatore e farsi autorizzare dal giudice tutelare per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, pena la loro invalidità. La mancata autorizzazione del tribunale rappresenterà un intralcio pratico, ma non un impedimento giuridico all’esercizio dell’impresa da parte dell’inabilitato. Impresa agricola: tutto quanto detto riguarda l’impresa commerciale; riguardo alle imprese agricole si deve concludere che al minore o all’infermo di mente, che ne siano proprietari, si applicheranno le norme comuni sulla potestà o sulla tutela o sulla curatela: - l’azienda agricola sarà trattata come ogni altro bene dell’incapace - l’esercizio di essa sarà considerato come una forma di amministrazione dei suoi beni - l’impresa agricola verrà esercitata in nome dell’incapace, dall’esercente la potestà o dal tutore, i quali dovranno ottenere l’autorizzazione dal giudice tutelare per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione 180 La piccola impresa: abbiamo già visto che è basata sul lavoro personale, anche manuale, del suo titolare e sulla presenza di dipendenti che siano personalmente diretti dal titolare, cioè non tollera la dissociazione tra titolarità ed esercizio dell’impresa. il tutore del piccolo imprenditore interdetto non potrà mai chiedere di essere autorizzato ad esercitare, nell’interesse dell’interdetto, un’impresa artigiana; potrà semmai chiedere l’autorizzazione a continuare un’impresa non piccola e non artigiana, con la conseguente cancellazione del titolare dall’albo delle imprese artigiane; l’inabilitato può essere autorizzato a continuare la gestione personale dell’impresa e dunque anche di un’impresa destinata a restare piccola; se non autorizzato, continuerà a gestire la piccola impresa richiedendo, per gli atti di straordinaria amministrazione, l’assistenza del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare 5.3 ALTRI CASI DI SOSTITUZIONE NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA Sequestro giudiziario d’azienda: accade quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla sua gestione temporanea; viene esercitata da un custode nominato dal giudice e l’attività viene imputata a chi, alla fine, risulterà essere il titolare: a lui andranno gli utili conseguiti dal custode, i debiti da pagare ed eventualmente l’imputazione di fallimento. Curatore fallimentare: esercita l’impresa altrui quando il tribunale ne abbia disposto la continuazione, nel corso della procedura fallimentare; le attività e passività dell’impresa gestita dal curatore saranno riferibili al fallito; c’è una sostituzione nella gestione dell’impresa: l’attività è esercitata, in forza di disposizione di legge, da un soggetto diverso da quello al quale è imputata l’attività stessa. Nb. Secondo lo schema legale della preposizione institoria l’imprenditore conserva le prerogative di capo dell’impresa; egli rende partecipe l’institore di un potere che rimane nelle sue mani: non c’è alcuna dissociazione fra direzione e rischio d’impresa. Capita a volte che l’imprenditore rinunci, per contratto, ad ogni potere di direzione sulla sua impresa e lo trasferisca ad un soggetto diverso: è il caso in cui egli sia insolvente e trasferisce ai creditori o a loro persona di fiducia la gestione, in cambio della non dichiarazione di fallimento; l’impresa è in questo caso diretta da soggetti che non subiscono il rischio d’impresa e inoltre non subiscono alcun controllo esterno: - queste pattuizioni dovranno considerarsi nulle, con la conseguenza che l’imprenditore non dovrà ritenersi vincolato ad esse - l’attività d’impresa svolta dal sostituto non potrà essere imputata all’imprenditore - il sostituto si troverà di fonte ai terzi nella condizione di chi ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri e dovrà quindi risarcirne i danni 5.4 L’INIZIO E LA FINE DELL’IMPRESA Inizio dell’impresa: occorre, per essere imprenditore, l’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale. L’inizio dell’attività si fa coincidere con il compimento di un solo atto d’impresa, purché accompagnato da circostanze che non lascino dubbi sul fatto che esso sia il primo di una serie di atti, destinati a formare un’attività professionalmente esercitata: il requisito della professionalità richiesto dall’art. 2082, potrà dirsi già presente in chi abbia compiuto un solo atto di impresa, se questo singolo atto sia stato compiuto per mezzo di una organizzazione idonea al compimento di una stabile attività. Si è però constatato che l’organizzazione non è un requisito necessario dell’attività d’impresa. Resta da stabilire cosa si intenda per primo atto d’impresa: - attività di vendita: è giudicato sufficiente l’acquisto delle merci accompagnato dalla volontà di rivendere provata da circostanze obiettive, quali la predisposizione di un’organizzazione per la vendita - attività industriali: è giudicato sufficiente l’acquisto delle materie prime per il processo produttivo, mentre è superfluo attendere la vendita del prodotto finito 181 Come primo atto d’impresa abbiamo considerato un primo atto di gestione e si è detto che la professionalità di chi compie questo primo atto è rivelata dal fatto che egli ha predisposto una organizzazione per l’esercizio dell’impresa. E’ opinione che la sola preliminare attività di organizzazione della futura impresa non sia ancora attività d’impresa. Si distingue in questo caso tra atti di organizzazione - insufficienti a fare assumere la qualità di imprenditore (allestimento del negozio) - idonei a fare assumere la qualità di imprenditore (acquisto di merci destinate alla vendita) NB. Sono atti di impresa tutti gli atti preordinati al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi: se sono già tali l’acquisto delle materie prime per il processo produttivo, lo sono anche l’acquisto degli impianti, delle attrezzature e l’assunzione dei lavoratori. Tanto gli uni quanto gli altri sono atti da considerare come di per sé idonei a fare acquistare la qualità di imprenditore: ciò che conta è che possa dirsi certo, in chi li compie, l’intento di esercitare professionalmente una data attività di produzione o di scambio. Non basterà a questo effetto un solo atto di organizzazione, ma occorrerà una serie di atti, coordinati fra loro in modo tale da presentarsi quali elementi di un’attività diretta alla produzione di determinati beni o servizi o allo scambio di determinati beni. Non basta l’affitto di un locale o l’acquisto di macchine industriali o l’assunzione di personale: ma se tutti questi atti si susseguono l’un l’altro, allora l’attività d’impresa è già cominciata. Fine dell’impresa: la cessazione della fase attiva dell’impresa è, normalmente seguita da una attività di liquidazione, nel corso della quale l’imprenditore vende, oltre che le rimanenze di magazzino, gli impianti, le attrezzature e, in genere, tutti gli elementi che componevano la sua azienda. L’imprenditore che per qualunque causa ha cessato l’esercizio dell’impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’impresa, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o nell’anno successivo. E l’impresa può dirsi cessata solo quando sia avvenuta la disgregazione del complesso aziendale, ossia quando egli abbia venduto, oltre alle giacenze di magazzino, anche le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività d’impresa. L’attività d’impresa perdura anche durante la fase di liquidazione, fino a quando compie operazioni economiche,sia pure dirette alla disgregazione dell’azienda: il fatto che sopravvivano ancora crediti o debiti relativi all’impresa non comporta persistenza dell’impresa e della qualità di imprenditore. 182 Capitolo 7 LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 7.1 L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Ogni imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa, la propria iscrizione nel registro delle imprese, indicando il cognome e il nome, la ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede, le generalità degli eventuali institori e procuratori; deve successivamente chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa. Efficacia dell’iscrizione: i fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (2436/2). L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297) (art. 2193). I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese sono: 1) gli imprenditori di cui all’art. 2195 Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754) 2) le società di cui all’art. 2200 Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un’attività commerciale 3) i consorzi e le società consortili 4) i gruppi europei di interesse economico 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una impresa commerciale 6) le società che sono soggette alla legge italiana (quelle costituite all’estero e operanti in Italia) 7) gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. 8) I piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221) 9) Le società semplici di cui all’art. 2251 nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643). Modalità dell’iscrizione: le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato. Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione. Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni (2964) al giudice del registro, che provvede con decreto (art. 2189). Può però avere luogo anche d’ufficio: se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto (art. 2190). 183 Tra gli atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese assume particolare importanza l’atto di trasferimento dell’azienda commerciale: l’aspetto più significativo della pubblicità del trasferimento di azienda sta nella possibilità di risolvere il conflitto che si determina in caso di doppia alienazione della medesima azienda; prevarrà, fra i due acquirenti, quello che per primo abbia iscritto il proprio acquisto, anche se il proprio titolo era di data successiva, salva la prova del primo acquirente che il secondo ne era comunque a conoscenza (nei registri immobiliari, invece, chi trascrive per primo prevale in ogni caso). 7.2 LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI Agli imprenditori commerciali (non piccoli) è imposto di documentare, in modo continuativo, la propria attività mediante la tenuta di apposite scritture contabili. Tale documentazione è affidata allo stesso imprenditore, al di fuori di ogni controllo esterno. La corrispondenza al vero delle registrazione effettuate è garantita da alcune sanzioni che però operano solo in caso di dissesto: - bancarotta semplice: se non ha tenuto le scritture nei 3 anni precedenti o le ha tenute irregolarmente - bancarotta fraudolenta: se ha distrutto o falsificato le scritture per recare pregiudizio ai creditori - se non ha tenuto una regolare contabilità non può essere ammesso alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata Durante l’attività d’impresa è però protetto l’interesse dell’imprenditore al segreto e quindi non esistono controlli esterni, salvo la revisione a cui sono sottoposte le società con azioni quotate in borsa o a cui possono sottoporsi le Spa. Libri obbligatori e altre scritture contabili: l’imprenditore che esercita un’attività commerciale (2195) deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (libro mastro, libro di cassa, libro di magazzino) (att. 200) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle lettere ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (2709 e seguenti). Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori (2083) (art. 2214). NB. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (2312). Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (art. 2220). Libro giornale: il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa (art. 2216) Libro degli inventari: l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili (2425). L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (art. 2217) Regolarità: esiste una regolarità estrinseca legata al fatto che per le scritture contabili siano stati rispettati tutti gli accorgimenti richiesti agli articoli 2215, 2216, 2217; esiste poi una regolarità intrinseca, imposta dall’art. 2219, secondo cui, tutte le scritture devono essere tenute secondo le 184 norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili (2710). 7.3 LE SCRITTURE CONTABILI COME MEZZI DI PROVA L’imprenditore commerciale deve tenere una documentazione contabile ma non è obbligato a renderla pubblica e lo stesso vale per il bilancio. Scritture contabili come prova contro l’imprenditore: i terzi acquistano un diritto a conoscere i fatti interni all’impresa solo nel corso di un giudizio civile instaurato fra essi e l’imprenditore, solo cioè quando le scritture contabili si presentano quali mezzi di prova di una specifica pretesa: i libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178) (art. 2709). La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni (1100) e alla successione per causa di morte (456). Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212). Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa (art. 2711) Le scritture contabili soddisfano l’interesse altrui di chi vuole provare le proprie ragioni nei confronti dell’imprenditore: chi vanta un credito verso di esso non ha bisogno di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma deve solo chiedere l’esibizione delle scritture per verificarne la risultanza. Senonché, proprio perché le scritture contabili attengono alla prova dei diritti, e non ne sono esse stesse fatti costitutivi, l’imprenditore può sempre fornire la prova contraria di quanto ivi risulta. Scritture contabili come prova a favore dell’imprenditore: i libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti), quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa (art. 2710). Lo stesso non vale nei rapporti con gli utenti dell’impresa, anche se permettono all’imprenditore di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del loro debitore. Gli imprenditori commerciali godono quindi di un trattamento processuale privilegiato, che facilita la realizzazione dei loro crediti nei confronti degli utenti dell’impresa. 7.4 LA RAPPRESENTANZA DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Fra i collaboratori dell’imprenditore ve ne sono alcuni che, per le mansioni a cui sono adibiti, entrano sistematicamente in rapporto con i terzi e trattano affari in nome per conto dell’imprenditore: non basta però a questi effetti, un mandato, né basta un contratto di lavoro gestorio. Occorre, a norma dell’art. 1704 che al mandatario sia stato conferito altresì il potere di agire in nome del mandante, occorre cioè una procura, che sola vale ad investirlo di fronte ai terzi del potere di agire, oltre che por conto, anche in nome dell’interessato. Il terzo infatti deve poter accertare se la persona con la quale tratta sia stata investita dei poteri di rappresentanza: infatti potrebbe trattarsi di falsus procurator, ossia di persona senza rappresentanza o che abbia ecceduto i limiti di essa. Infatti in questo caso la protezione del terzo non va oltre la possibilità di chiedere il risarcimento del danno al falsus procurator. Tutto ciò rende le contrattazioni lente. Nel campo delle imprese commerciali valgono perciò delle speciali forme di rappresentanza, che proteggono sia l’interesse del terzo che quello dell’imprenditore commerciale: determinati ausiliari dell’imprenditore sono investiti di un potere di rappresentanza commisurato alle mansioni loro affidate dall’imprenditore! institore procuratore 185 commesso Chi agisce nei rapporti con i terzi assumendo una di queste tre posizioni è necessariamente dotato di potere rappresentativo: l’imprenditore non potrà collocare i propri dipendenti nelle posizioni descritte sotto i nomi di institore o di procuratore o di commesso e privarlo, al tempo stesso, del potere di rappresentanza. a) Institore: è institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto (ciascuno di essi sarà legittimato a compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, salvo che l’imprenditore non abbia disposto e portato a conoscenza che essi debbano agire congiuntamente) (art. 2203). È quel dirigente che l’imprenditore colloca al vertice della gerarchia dei suoi dipendenti e che è subordinato solo allo stesso imprenditore (da esso riceve direttive e ad esso risponde del proprio operato). Poteri dell’institore: l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura ( il preponente può quindi limitare i poteri di rappresentanza). Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto (art. 2204) Spendita del nome: l’institore è personalmente obbligato (1337) se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto. In questo caso il terzo ottiene una protezione maggiore di quella che gli sarebbe offerta dai principi generali. b) Procuratori: le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso (art. 2209). Essi differiscono dagli institori perché non sono collocati al vertice della gerarchia dei dipendenti. Il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio d’impresa è l’interno potere di decidere il compimento di tali atti: sono quei dirigenti d’azienda investiti di autonomia decisionale, che non si limitano ad eseguire atti deliberati dai superiori, ma dispongono essi stessi del potere di decidere il compimento degli atti d’impresa. La funzione della norma è di far corrispondere l’esterno potere di rappresentanza all’interno potere di gestione. La rappresentanza del procuratore, in mancanza di limitazioni rese pubbliche, si reputa generale; ma generale, s’intende, in relazione a quella specie di operazioni per le quali egli dispone di autonomia decisionale. c) Commessi: dipendenti dell’imprenditore, privi di funzioni direttive, adibiti a mansioni che li pongono a contatto con l’ordinaria clientela dell’impresa. I poteri di rappresentanza sono anche per essi commisurati alle mansioni: salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati (art. 2210). I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta (art. 2211). Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore (dispongono perciò anche di una limitata rappresentanza processuale) (art. 2212). I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il 186 prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale. Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore (art. 2213). I poteri di rappresentanza dei commessi possono essere ridotti dall’imprenditore, senza una specifica forma di pubblicità stabilita per legge, ma per essere opponibili ai terzi devono essere portati a conoscenza con mezzi idonei (avvisi nei locali dell’impresa). NB. Per ogni altro soggetto che agisca in nome dell’imprenditore commerciale e non rivesta una di queste tre posizioni, occorrerà un’apposita procura. I principi esposti non valgono al di fuori del campo delle imprese commerciali: per le imprese agricole è stabilito che i poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati (dalle norme corporative e, in mancanza), dagli usi (art. 2138). 187