II esonero
CORTE DI GIUSTIZIA
Tipologie di ricorso:
competenza di natura contenziosa: vede l’applicazione di ricorsi diretti
competenza non contenziosa: procedura da rinvio pregiudiziale
la competenza contenziosa prevede che davanti alla corte si presentino due soggetti in contrasto tra loro; la
corte è chiamata a dire chi ha ragione, se l’uno o l’altro. La natura contenziosa attribuisce alla corte la
competenza di stabilire di fronte ad una controversia se ha ragione una parte o l’altra. La procedura che
trova applicazione qui è quella dei ricorsi diretti. Il ricorso diretto parte con la presentazione di un ricorso,
con la segnalazione alla corte di giustizia che c’è qualcosa che non va. Il soggetto che presenta il ricorso
prende il nome di attore; quello denunciato nel ricorso viene detto convenuto. Il ricorso viene spedito alla
corte di giustizia, che ha sede a Lussemburgo. Lei riceve il ricorso e il cancelliere si preoccupa di iscrivere a
ruolo la causa (attribuire un numero di riferimento alla causa). Il cancelliere notifica al convenuto il ricorso.
A questo punto il convenuto ha possibilità di presentare un suo contro ricorso, all’interno del quale
risponderà alle accuse contenute nel ricorso. L’attore riceve il contro ricorso e potrà presentare una sua
memoria di replica. Il convenuto a sua volta, dopo aver ricevuto la memoria di replica, può depositare la
sua memoria di contro replica.
Il giudice relatore è colui che studia più di tutti gli altri le carte. Terminate la fase scritta si apre la fase orale,
caratterizzata dalla fissazione di udienze pubbliche (tutte le istituzioni dell’UE sono visitabili e si può
partecipare alle udienze e alle sedute). Nel corso della prima udienza il giudice relatore espone oralmente i
termini della controversia; descrive di cosa si lamenta l’attore e illustra le risposte del convenuto. Se si
ritiene necessario procedere all’acquisizione di nuove prove utili per la decisione, la corte invita le parti a
produrle ed eventualmente rinvia l’udienza. Terminata la fase di acquisizione delle prove viene fissata
un’altra udienze dove, se ne è prevista la partecipazione, l’avvocato generale esporrà le proprie conclusioni
(non vincolanti). Terminata questa fase orale la corte di giustizia si ritira in camera di consiglio. Uscirà dalla
camera di consiglio solo quando avrà raggiunto la propria decisione e potrà leggere il proprio dispositivo.
Tra la lettura del dispositivo e il deposito delle motivazioni della sentenza (parte della sentenza in cui i
giudici spiegano il percorso giuridico fatto per raggiungere una determinata decisione) possono passare dei
giorni. Depositata la motivazione le parti hanno 2 mesi di tempo per eventualmente impugnare la
sentenza. Le 23 lingue ufficiali dell’UE possono tutte essere utilizzate; si da la precedenza alle solite
(inglese, francese, tedesco e spagnolo), ma formalmente tutte sono utilizzabili. Anche a livello dell’UE i
soggetti che non hanno la possibilità di pagare un avvocato possono essere assistiti da avvocati in gratuito
patrocinio (pagati dall’UE).
Competenza di tipo non contenzioso della corte di giustizia: fornisce un’interpretazione delle norme del
diritto dell’UE. Si limita a interpretare le norme di diritto dell’UE. Il procedimento che caratterizza la
competenza non contenziosa si chiama rinvio pregiudiziale. Esso per poter aver luogo è necessario che
esista una controversia a livello nazionale. Il giudice nazionale, nell’ambito della trattazione della causa
davanti all’attore e convenuti nazionali, che nell’esame della causa si rende conto che per poter decidere in
modo adeguato, in modo corretto, può aver bisogno di interpretare, di avere un chiarimento su come una
norma di diritto europeo deve essere interpretata. Il giudice nazionale non può interpretare lui la norma di
diritto europeo; essa compete alla corte di giustizia e il giudice nazionale non ha la competenza di sostituirsi
alla corte. Il giudice nazionale deve allora sospendere il procedimento nazionale (con ordinanza) e inviare le
carte alla corte di giustizia richiedendo un chiarimento. Qui si apre il procedimento per rinvio pregiudiziale.
Il cancelliere iscrive a ruolo la richiesta e provvede a ratificarlo a tutte le istituzioni e agli stati membri. Le
parti (istituzioni dell’UE e stati membri) hanno due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni,
chiarimenti a loro avviso utili. Anche gli stati possono intervenire, esponendo normalmente situazioni
analoghe che nello stato erano state risolte in un certo modo. A questo punto la corte di giustizia apre la
fase orale caratterizzata dall’esistenza di un giudice relatore che illustra le tematiche, le questioni e indica
le eventuali considerazioni esposte dalle parti. Si può poi avere una fase istruttoria (rare e più snelle
rispetto alla procedura contenziosa)ed, eventualmente, l’intervento dell’avvocato generale. La corte uscirà
dalla camera di consiglio quando avrà a disposizione il dispositivo contenente l’interpretazione della norma.
La sentenza viene pubblicata e inviata al giudice nazionale che l’ha richiesta. Lui ora riaprirà il processo e
dovrà decidere utilizzando la sentenza della corte di giustizia: la sentenza è atto vincolante.
Competenze della corte di giustizia (di tutti e 3 gli organi che la compongono). Con il trattato di Lisbona è
diventata competente anche delle materie che in precedenza erano del 3 pilastro, anche se la possibilità
della corte di giustizia di occuparsi in modo perfetto di queste materie avverrà decorsi 5 anni dall’entrata in
vigore del trattato di Lisbona. Si pongono le parti nella condizione di accettare e adattarsi nel tempo alle
novità. Nell’ambito della PESC continua a non avere modalità di intervento.
La prima ipotesi di ricorso diretto è il ricorso di illegittimità o ricorso per annullamento (art 263-264 del
TFUE). È un ricorso di natura contenziosa, diretto, che può essere promosso davanti alla corte di giustizia in
senso lato e chiede di verificare la legittimità di un atto normativo adottato dall’UE. Si richiede la verifica,
l’indagine e lo studio di un atto normativo adottato dall’UE (atti legislativi, atti del consiglio, atti della
commissione, atti della banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, atti del
parlamento o consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi). Non sono
sottoponibili a un controllo di legittimità le raccomandazioni o i pareri, perché sono atti non vincolanti.
Anche gli atti preparatori degli atti normativi non possono essere sottoposti a un controllo. Da dopo
Lisbona possono essere sottoposti a controllo anche gli atti del Consiglio europeo (diventato istituzione
dell’UE da Lisbona). Anche atti adottati da organi o organismi dell’UE possono essere sottoposti a un
controllo, purché producano effetti nei confronti di terzi.
Chi può presentare ricorso.
- Soggetti privilegiati: sono il Consiglio, la Commissione, il Parlamento europeo –dal trattato di Nizzae gli stati membri. Soggetto privilegiato è colui che può presentare ricorso senza dover addurre
particolari motivazioni, senza dover spiegare in modo particolare perché presenta ricorso. Unico
limite: il consiglio e la commissione non possono presentare ricorso contro i propri atti. Uno stato
però può presentare ricorso contro un atto adottato dal consiglio –organo che lo rappresentaanche se in seno al consiglio votò a favore di quell’atto.
- Soggetti semi privilegiati: sono la corte dei conti, la banca centrale europea e il comitato delle
regioni –da Lisbona-. Essi possono presentare ricorso solo avverso quegli atti che hanno violato le
proprie prerogative. Non è stato inserito il comitato economico e sociale: questo ha lasciato un po’
stupiti perché solitamente vengono gestiti in coppia, in quanto organi consultivi.
- Soggetti non privilegiati: sono le persone fisiche o le persone giuridiche (anche se non sono
privilegiati, il fatto stesso di poter intervenire e in casi particolari promuovere un ricorso davanti a
un’attività giudiziaria di diritto internazionale è già un fatto rilevante). Le persone fisiche sono i
cittadini; quelle giuridiche sono realtà di aggregazione di soggetti. Possono presentare ricorso solo
contro gli atti che sono stati adottati proprio nei loro confronti e che li riguardano individualmente
e direttamente. Devono giustificare perché l’atto li riguarda direttamente.
Esistono atti a livello dell’UE che sono di portata individuale; altri però non sono formalmente
rivolti a un soggetto ma in realtà, nel contenuto, lo sono. Contro gli atti regolamentari –portata
generale- che li riguardano direttamente i soggetti possono presentare ricorso. Teoria dello
smascheramento dell’atto comunitario: non rimanere attaccati all’etichetta apposta all’atto ma
guardare attentamente nel suo contenuto.
Quali sono le ragioni per cui posso dire questo atto è nullo, viziato:
4 tipologie di vizi che possono essere riscontrate all’interno di un atto (art. 263):
- Incompetenza: quando, per esempio, un’istituzione va a violare il principio di attribuzione.
- Violazione delle forme sostanziali: non viene rispettata la procedura legislativa (sia ordinaria sia
speciale). Tutti gli atti devono essere motivati; se manca la motivazione, allora è stata violata una
delle norme prescritte dal trattato.
- Sviamento di potere: quando l’UE, o chi per lei, adotta atti andando al di là di quanto gli è
attribuito. L’istituzione quindi agisce in una sfera che le è attribuita, ma magari utilizza uno
strumento più incisivo rispetto a quanto necessario. Accade quindi quando non viene rispettato il
principio di proporzionalità.
- Violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione: tutti gli atti
normativi devono fare anche riferimento alla base giuridica, ovvero all’art del trattato che gli
attribuisce la competenza a intervenire in un determinato settore. Se indico in modo errato il
numero dell’articolo, allora commetto una violazione che può comportare una declaratoria della
nullità dell’atto.
Termini per presentare ricorso: due mesi dalla pubblicazione dell’atto o da notifica dell’atto stesso. La
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale segna l’inizio dei due mesi a disposizione per eventualmente
presentare ricorso (ci sono poi 20-22 mesi per la sentenza). In passato alcuni atti, i cosiddetti atti a portata
individuale, venivano notificati agli interessati, ovvero inoltrati attraverso personale giudiziario o a mezzo
posta, agli interessati. In questo caso i due mesi decorrevano a partire dalla ricezione della notifica. Passati i
due mesi non è più possibile richiedere l’annullamento dell’atto. Se l’UE in senso lato dovesse ritenere
l’atto assolutamente viziato, nullo, allora la corte di giustizia dichiarerà l’atto nullo ed emanerà una
sentenza in cui dirà che l’atto è viziato e dovrà essere considerato nullo. Un atto dichiarato nullo perde
efficacia dal momento della sua pubblicazione (ex tunc), salvo che non sia previsto altrimenti dal trattato
(allora l’atto perde efficacia ex nunc, da ora). Se l’atto è dichiarato nullo, le eventuali conseguenze legate a
quell’atto possono essere addebitate all’UE, la quale potrà essere chiamata a risarcire i danni. I ricorsi
presentati da persone fisiche o giuridiche non devono essere presentati alla corte di giustizia, bensì al
tribunale.
Una volta dichiarato nullo, l’atto non esiste più per tutti. Quindi per quanto concerne la corte di giustizia
all’esito di una sentenza di annullamento, si dice che sono sentenze con efficacia erga omnes, ovvero che
hanno efficacia per tutti. Non è poi compito della corte di giustizia adottare un nuovo atto.
Trattato del 57: TFUE
Trattato di Maastricht : TUE
Ricorsi in carenza: è disciplinato dall’art 265 TFUE. L’oggetto del ricorso è un inadempimento contestato a
una delle istituzioni dell’UE o degli organi a esse riconducibili. Può essere presentato ricorso quando il
parlamento europeo, consiglio europeo (novità introdotta con Lisbona, quando diventa istituzione),
consiglio, commissione o banca centrale europea si astengono dal pronunciarsi. Il ricorso può essere
presentato da uno degli stati membri o da un’istituzione (soggetti privilegiati), persone fisiche o persone
giuridiche (soggetti non privilegiati). La persona fisica e giuridica può presentare ricorso soltanto quando
riesce a dimostrare che vi è stato un adempimento proprio nei suoi confronti. Bisogna dimostrare che c’è
stata l’emanazione di un atto rivolta proprio a quella persona fisica o giuridica. Raccomandazioni e pareri
sono atti non vincolanti e non può essere presentato ricorso contro di loro.
L’istituzione che ha omesso l’atto deve essere avvertita del fatto che qualcuno la ritenga deficitaria di
un’attività. Occorre mandarle una lettera di messa in mora, documento scritto nell’ambito del quale si
rende presente all’istituzione che c’è qualcuno che si lamenta perché ritiene che lei abbia mancato in atti
che avrebbe dovuto adottare. Normalmente viene dato un termine di due mesi al destinatario della lettera
di messa in mora per adempiere ai suoi compiti. Se passati i due mesi l’istituzione non fa nulla, si andrà
davanti alla corte di giustizia. All’esito del ricorso diretto la corte di giustizia provvederà a emettere una
sentenza, avente un’efficacia meramente dichiarativa. Viene quindi constatato l’inadempimento da parte
dell’istituzione, nulla di più. non accadrà mai che la corte di giustizia si sostituisca all’istituzione e adempia
al suo posto. La corte di giustizia non ha poteri legislativi. Sarà l’istituzione ritenuta inadempiente che dovrà
provvedere ad adempiere e dare esecuzione alla sentenza.
La persona fisica o giuridica può presentare ricorso ma presentandolo inizialmente davanti al tribunale
(eventualmente la sentenza sarà impugnata davanti alla corte di giustizia).
Ricorso per infrazione o inadempimento. Può essere presentato solo davanti alla corte di giustizia. Può
essere presentato quando si ritiene che uno stato sia stato inadempiente. È disciplinato dagli art 258 259
260 TFUE. Possono presentare ricorso o la Commissione europea o gli stati membri; nessuno altro.
Ricorso presentato dalla commissione europea: la commissione è la cosiddetta guardiana dei trattati e ha il
compito di monitorare la corretta applicazione del diritto dell’UE da parte degli stati. Quindi ha anche
l’incarico di promuovere eventuali ricorsi per infrazione o inadempimento. 2 fasi (la commissione europea è
assolutamente padrona di tutta la procedura; lei può presentare ricorso, può mandare la lettera di messa in
mora, ecc.) :
- Pre contenziosa: è caratterizzata dal fatto che la commissione europea è tenuta a dover allertare lo
stato e informarlo che a suo avviso è stato inadempiente. L’avvertimento viene mandato con la
lettera di messa in mora (non ha particolari requisiti, non deve essere particolarmente precisa nel
descrivere l’inadempimento; è solo un primo segnale generico con cui la commissione inizia a
chiedere chiarimenti). Lo stato ha due mesi per cercare di dare risposta alla messa in mora. Se lo
stato risponde in modo esaustivo e soddisfacente, e tempestivamente provvede a colmare la
lacuna, allora il procedimento si chiude in questa fase preliminare. Se invece lo stato non risponde
o da giustificazioni vaghe e la commissione decide di proseguire, allora emana un atto, il parere
motivato. È un atto preciso che descrive in modo chiaro e ben delimitato la condotta contestata
allo stato membro. La corte di giustizia potrà pronunciarsi solo sulla situazione descritta all’interno
del parere motivato; lo stato potrà essere processato e giudicato solo per la condotta descritta nel
parere motivato. Il parere motivato viene anch’esso inoltrato allo stato e viene dato un termine di
due mesi per provvedere a sanare la situazione. La commissione eventualmente può presentare
ricorso alla corte di giustizia; la commissione è legittimata a scegliere se presentare ricorso alla
corte di giustizia. Se decide di presentare ricorso si apre la fase contenziosa. Se lo stato decide di
mettersi in regola dopo la presentazione del ricorso, o la commissione decide di ritirarlo, o lo stato
viene processato anche se si è messo in regola. Se invece si perfeziona prima della presentazione
del ricorso, si chiude la vicenda.
- Contenziosa: la corte di giustizia all’esito delle varie tappe emana una sentenza, sempre di natura
dichiarativa. Lo stato, una volta ricevuta la sentenza della corte di giustizia, deve porre in essere
determinate condotte. E se lo stato continua a non fare nulla? Lo stato può essere nuovamente
oggetto di un ricorso. In questo caso la contestazione è duplice perché viola anche la sentenza, per
lui vincolante. In questo caso può nuovamente agire solo la commissione europea; lei può inoltrare
nuovamente una lettera di messa in mora. In questo caso si salta la parte del parere motivato,
perché il fatto è già noto, e si va direttamente davanti alla corte di giustizia. La corte a questo punto
può stabilire una sanzione pecuniaria (a sua discrezione), determinata in base a dei criteri. Se la
corte decide di stabilire una sanzione pecuniaria, viene quantificata in modo che sia esemplare
(questo perché è molto raro che si arrivi a questo punto.)
Lisbona ha introdotto la possibilità in capo alla commissione di poter chiedere sin dal primo ricorso che
venga combinata una sanzione pecuniaria in capo allo stato quando lo stato non ha adempiuto all’obbligo
di dover comunicare alla commissione le misure di attuazione di una direttiva, atto vincolante dell’UE. In
questo caso la corte può stabilire la sanzione solo se richiesta dalla commissione e la quantificazione della
somma è quella che ha indicato la commissione stessa.
Se sono gli stati a presentare ricorso:
lo stato che riscontra un inadempimento da parte di un altro stato deve in prima battuta informare la
commissione. La commissione in questo caso svolge la funzione di organo di conciliazione. Informa lo stato
inadempiente e chiede spiegazioni, cercando poi di mediare tra i due stati e risolvere la situazione. Se
l’accordo non arriva, cosa può accadere? Per andare davanti alla corte di giustizia serve il parere motivato
della commissione, ma se la commissione non vuole emanarlo, lo stato può andare avanti anche senza il
parere formale della commissione. Lo stato deve dare un termine alla commissione di tre mesi per emanare
il parere motivato, prima di presentare ricorso davanti la corte di giustizia. Se decorsi tali tre mesi la
commissione non l’ha ancora emanato, lo stato può procedere oltre e presentare ricorso davanti alla corte.
Una volta chiuso il ricorso, con l’eventuale sentenza emanata dalla corte di giustizia, lo stato non può
ripresentare ricorso qualora lo stato condannato non si conformi alla sentenza. Il secondo eventuale ricorso
è di competenza soltanto della commissione europea.
Competenza in materia di responsabilità extracontrattuale dell’UE
Responsabilità extracontrattuale: nasce in capo di un soggetto a causa di un evento che crea un
collegamento tra il soggetto A e il soggetto B, collegamento che altrimenti non esisterebbe. A causa di
questo evento B deve risarcire A.
Art 268 340 TFUE : la corte di giustizia dell’UE è competente a conoscere delle controversie relative al
risarcimento dei danni…
In materia di responsabilità extracontrattuale l’UE deve risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai
suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. L’UE risponderà delle attività svolte dagli agenti solo se sono
riconducibili all’UE.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, spetta alla persona danneggiata nel quantificarlo
all’interno del ricorso. Quando parliamo di danno parliamo di un ammontare di denaro che può essere
quantificato sotto diversi aspetti. Con la parola danno si intende sia danno patrimoniale (danno emergente
o danno da lucro cessante) sia danno non patrimoniale (danno morale, danno esistenziale). Deve essere
provato il nesso di causa : ho una condotta, ho un danno, e bisogna dimostrare che quel danno deriva
direttamente da quella condotta; questo collegamento viene definito nesso di causa. Occorre dimostrare
che è proprio da quella condotta che ho subito un danno.
Quando l’UE adotta atti, poi successivamente dichiarati nulli, allora possono scaturire responsabilità
extracontrattuali in capo all’UE. Il ricorso per responsabilità extra contrattuale è autonomo rispetto a quello
per annullamento. Può essere promossa nei confronti dell’UE entro 5 anni a decorrere dall’avvenimento del
fatto che da origine al danno. Si verifica se effettivamente l’atto è dichiarato nullo per grossi problemi o
per motivi macroscopici.
La corte di giustizia dell’UE è competente anche a pronunciarsi su altre questioni; può anche essere
chiamata ad esercitare un ruolo proprio delle corti internazionali. Art 273: è competente a conoscere di
qualsiasi controversia fra stati membri purché sia in connessione con l’oggetto dei trattati (qualora gli stati
accettino di attribuirle questa competenza aggiuntiva). Altrimenti non è competente a farlo.
Competenze di natura non contenziosa della corte di giustizia.
È contemplata all’art 218 n 11 TFUE: ambito relativo alla stipulazione di accordi internazionali. L’articolo
prevede un intervento della corte di giustizia in tale settore. Uno stato membro, il parlamento, il consiglio e
la commissione possono domandare il parere della corte circa la compatibilità di un accordo internazionale
che deve essere concluso con i trattati dell’UE. È una competenza consultiva della corte di giustizia. In caso
di parere negativo della corte, l’accordo previsto non può entrare in vigore salvo modifiche dello stesso o
modifiche ai trattati.
Rinvio pregiudiziale (art 267 TFUE): è necessaria l’esistenza di una controversia a livello nazionale. Il giudice
nazionale sospende il procedimento a livello nazionale e interpella la corte di giustizia chiedendole
chiarimenti riguardo determinate norme a livello del diritto dell’UE. I giudici nazionali possono decidere se
presentare ricorso davanti alla corte di giustizia. Altrimenti il giudice può essere sollecitato dagli avvocati
delle parti presenti in aula. Comunque, è il giudice l’unico soggetto che può interloquire con la corte di
giustizia. Gli unici giudici obbligati a presentare ricorso davanti alla corte di giustizia sono quelli di ultima
istanza (Sono quei giudici avverso le cui decisioni non è possibile presentare impugnazione). Sono soggetti
la cui sentenza pone fine al procedimento. La sentenza non è modificabile. I giudici di ultima istanza devono
andare davanti alla corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale per chiedere un intervento riguardo le
norme di diritto europeo.
Gli altri giudici hanno la sola facoltà di presentare rinvio pregiudiziale; ma possono anche scegliere di non
farlo.
Contenuto del rinvio pregiudiziale: la corte di giustizia è abilitata a fornire un’interpretazione dei trattati,
della loro validità e degli atti compiuti dalle istituzioni, organi, organismi dell’UE.
In questo caso in due ambiti diversi la corte si pronuncia sulla validità di una norma, sugli atti compiuti dalle
istituzioni (atti oggetto del ricorso per annullamento). Viene così data la possibilità soprattutto ai soggetti
non privilegiati di ottenere la declaratoria di non validità di una norma anche se non a lui direttamente
rivolta e anche se sono già trascorsi due mesi dalla pubblicazione.
La corte ha già la competenza di pronunciarsi sulla validità delle norme nell’ambito dei ricorsi di natura
contenziosa in ordine al procedimento per annullamento (il ricorso per annullamento può essere
presentato entro due mesi dalla pubblicazione dell’atto).
Il giudice nazionale deve per prima cosa sospendere il processo nazionale e inviare ricorso alla corte di
giustizia, che emanerà la sua interpretazione. Le sentenze della corte di giustizia sono vincolanti: il giudice
nazionale, una volta ricevuta la sentenza della corte di giustizia, dovrà riaprire il procedimento nazionale e
decidere in conformità alla sentenza della corte. Le sentenze per rinvio pregiudiziale si definiscono con
efficacia inter partes: valgono solo nell’ambito della controversia pendente davanti al giudice nazionale che
ha promosso la causa.
A un certo punto si è cercato di sviluppare un criterio che evitasse troppi ricorsi alla corte di giustizia.
Rispetto alle sentenze, nell’ambito delle quali la corte si è pronunciata sulla validità di una norma di diritto
europeo, è riconosciuta una validità erga omnes. Vuol dire che se quella norma non è valida a livello di UE,
non solo non è valida nella controversia che ha sollevato il problema, bensì in tutti gli ordinamenti
nazionali. Dire che la norma è valida è diverso dal dire che è nulla; le conseguenze sono le stesse. Una volta
che una norma viene dichiarata non valida, l’UE dovrà provvedere ad abrogare tale norma (se invece è
nulla, viene automaticamente cancellata). Le sentenze invece di natura interpretativa hanno, di regola,
efficacia inter partes. Anche in questo caso si è sviluppato un sistema per il quale si richiede che le sentenze
della corte di giustizia possano essere usate come precedenti. è una prassi tipica dei sistemi anglofoni
(common law). Rispetto ad una sentenza di tipo interpretativo posso quindi riconoscerle un’efficacia di tipo
erga omnes perché posso usarla come precedente. Non c’è comunque divieto per i giudici se vogliono
comunque presentare rinvio pregiudiziale, nonostante la corte si sia già espressa in casi simili.
Oggi la competenza da rinvio pregiudiziale è solo della corte di giustizia; è previsto un ampliamento, in
modo da attribuire la competenza anche al tribunale, ma ad oggi non è ancora avvenuto. La corte di
giustizia è competente in tutte le materie di competenza dell’UE ad eccezionale della PESC.
FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Fonte del diritto: espressione che permette di individuare delle norme che producono effetti giuridici, che
creano in capo al destinatario dei diritti e /o degli obblighi. Ci sono fonti del diritto di produzione
(producono effetti) oppure fonti del diritto di cognizione (documenti che permettono di conoscere le
norme: le gazzette ufficiali dove vengono pubblicati tutti gli atti adottati. Sono documenti scritti, sotto
l’aspetto di giornali).
Fonti del diritto di produzione
Occorre far riferimento a due principi che permettono di coordinare fra loro le diverse fonti di produzione:
- Criterio gerarchico: tra le fonti di produzione esiste una gerarchia, ci sono fonti che stanno al di
sopra e altre che stanno al di sotto (nel nostro ordinamento in cima a tutte le fonti di produzione
c’è la costituzione). L’esistenza di una gerarchia comporta che le norme che si trovano nei gradini
sottostanti non possono modificare le norme nei gradini soprastanti. Ciò che sta sotto non può
modificare ciò che sta sopra.
- Criterio : tra fonti di pari grado, la norma successiva può modificare la norma precedente, purché
ciò avvenga all’interno di fonti di pari grado.
Questo sistema vale sia a livello nazionale, sia a livello dell’Unione Europea.
L’ordinamento dell’Ue è un ordinamento giuridico autonomo; l’organizzazione si è costituita con un
accordo internazionale fra gli stati ed è un’organizzazione autonoma rispetto agli stati membri. Inoltre crea
atti vincolanti rispetto agli stati. Parlando di fonti del diritto dell’UE consideriamo tute le norme giuridiche
che regolano l’organizzazione internazionale stessa. All’interno di tutte queste norme individuiamo una
gerarchia:
- 1° gradino: i trattati istitutivi dell’UE, compresi tutti i trattati successivi che hanno modificato il TUE
e il TFUE.
- 2° gradino: i principi generali dell’ordinamento dell’UE. In primo luogo collochiamo tutti i diritti
fondamentali in tutela dell’individuo e dell’uomo. L’UE, quando nacque, non prendeva in
considerazione la tutela dei diritti fondamentali; era una lacuna pacifica che per anni la corte di
giustizia dell’UE aveva cercato di colmare facendone riferimento nel suo ordinamento (ha potuto
farlo perché per gli stati il rispetto dei diritti fondamentali è sempre stato un requisito per far parte
dell’organizzazione internazionale; solo gli stati democratici potevano far parte della CEE). Il primo
ingresso dei diritti avviene nel trattato di Maastricht; mancava un’indicazione di come sanzionare
-
gli eventuali stati che avessero posto in essere eventuali violazioni. La situazione viene chiarita e si
può dire che l’UE ha e riconosce tra i propri principi fondamentali la tutela dei diritti dell’uomo in
occasione del trattato di Amsterdam, art 6 e 7 (prevede tutta la procedura che può essere esperita
contro uno stato che abbia violato una norma proprio in tutela dei diritti fondamentali). Diritto alla
non discriminazione, diritto a un processo giusto, divieto di tortura. Un ulteriore perfezionamento
si è avuto col trattato di Lisbona, che ha attribuito alla carta dei diritti fondamentali redatta a Nizza
nel 2000 efficacia vincolante. Qui si fa non solo richiamo alla convenzione dei diritti dell’uomo, ma
vengono elencati anche nuovi diritti che diventano vincolanti per gli organi e gli stati dell’UE (per
es. il diritto al ricongiungimento nazionale).
Altri principi fondamentali che sono contemplati all’interno dei trattati stessi: principio di
attribuzione, sussidiarietà, leale cooperazione, proporzionalità, tutti principi che devono essere
valutati e presi in considerazione da tutte le istituzioni dell’UE prima di agire all’interno dell’UE
stessa.
Altri principi sono quelli propri degli ordinamenti nazionali che l’UE ha deciso di riprendere e
utilizzare tramite un mero richiamo: principio di non retroattività della norma, principio di
riservatezza, (ossia non può essere applicata per fatti accaduti prima dell'entrata in vigore
della norma giuridica)
Ulteriori principi sono elaborati dalla corte di giustizia dell’UE: la corte di giustizia nell’ambito delle
proprie sentenze ha introdotto dei principi che sono stati inseriti al secondo gradino della gerarchia
delle fonti (principio del primato del diritto dell’UE rispetto agli ordinamenti nazionali –pronunciato
nella sentenza costa contro enel del 1963-, principio della diretta applicabilità del diritto dell’UE
all’interno degli ordinamenti nazionali, principio del mutuo –reciproco- riconoscimento alla base
della libera circolazione delle merci, diventato alla base della libera circolazione dei lavoratori).
Questi principi si trovano al secondo gradino perché vengono contemplati all’interno dei trattati;
non esisterebbero principi se non ci fossero i trattati.
3° gradino: diritto derivato. Si intendono tutti gli atti adottati dalle istituzioni dell’UE. Derivato
perché trae la propria origine e disciplina all’interno dei trattati. Il diritto derivato lo collochiamo al
terzo gradino perché il trattato contiene la disciplina necessaria all’adozione dell’atto. Inoltre prima
che un’istituzione possa agire deve, per esempio, rispettare il principio di attribuzione: rispettato il
principio, adotta l’atto. L’atto adottato dalle istituzione può essere adottato solo nel rispetto dei
principi, per questo si trova un gradino più in basso. Le fonti di diritto derivato vengono distinte in
due macro categorie: fonti vincolanti e fonti non vincolanti (art 288 TFUE). Fonti di diritto derivato
non vincolanti sono raccomandazioni e pareri. La raccomandazione è la classica tipologia di atto
delle organizzazioni internazionali. La raccomandazione è un atto attraverso il quale viene suggerito
un comportamento, un atteggiamento, un’attività da fare. A livello dell’UE le raccomandazioni sono
un atto tipico del Consiglio e della Commissione (art 292 TFUE dice che il consiglio adotta
raccomandazioni e possono essere adottate altresì dalla commissione e dalla banca centrale
europea nei casi previsti dal trattato). I pareri sono l’atto tipico del comitato economico e sociale e
del comitato delle regioni. Il parere è un atto non vincolante ma, in alcuni casi previsti dal trattato,
può essere obbligatorio e quindi avere delle conseguenze. Attraverso il parere viene espressa
un’opinione, una posizione dell’istituzione/dell’organo interpellato. La raccomandazione non ha
nessuna efficacia obbligatoria, mentre il parere può averla in alcuni casi.
Atti vincolanti del diritto derivato: regolamenti, direttive e decisioni. All’interno di queste tre
tipologie non è prevista una gerarchia. Sono però 3 atti diversi tra loro. Tutti gli atti di diritto privato
vincolanti esistono delle caratteristiche comuni disciplinate dal trattato; la loro assenza comporta
un vizio dell’atto e la possibile declaratoria della validità dell’atto. Prima caratteristica: gli atti
devono essere motivati: l’istituzione, quando adotta l’atto, deve spiegare perché ha ritenuto
opportuno intervenire a livello dell’UE con quella tipologia di atto. Deve spiegare le ragioni che lo
hanno spinto ad adottare quel provvedimento. Secondo: gli atti devono contenere un’espressa
indicazione della base giuridica, l’indicazione dell’articolo del trattato che attribuisce quella
competenza all’UE e che permette quindi a quell’istituzione di legiferare in quella materia. 3:
nell’ipotesi di materie concorrenti è necessario un esplicito riferimento al principio di
sussidiarietà. All’interno dell’atto è inoltre necessario trovare un riferimento alla proposta iniziale
della commissione e ai pareri obbligatori richiesti dalla procedura. Infine tutti gli atti di diritto
derivato vengono pubblicati sulla gazzetta ufficiale dell’UE: dalla pubblicazione l’atto entrerà in
vigore decorsi venti giorni. Tale termine può essere più breve e, se lo è, viene espressamente
indicato sull’atto stesso sulla gazzetta. Gli atti sono atti che non hanno efficacia retroattiva, ovvero
sono atti che disciplinano determinate situazioni dalla loro data di entrata in vigore per il futuro,
non può regolare situazioni precedenti. è un principio comune agli ordinamenti degli stati membri.
Regolamento (art 288 TFUE): il regolamento ha portata generale (viene identificato il destinatario
del regolamento: è un soggetto individuato in modo generale e astratto); esso è obbligatorio in
tutti i suoi elementi (vincola il destinatario nell’individuazione dell’obiettivo da raggiungere e nelle
modalità attraverso le quali raggiungere l’obiettivo) ed è direttamente applicabile in tutti gli stati
membri (una volta pubblicato, decorsi i venti giorni di vacatio legis entra in vigore e direttamente e
automaticamente entra in vigore all’interno degli ordinamenti statali come se fosse una legge
statale. Entra in vigore e immediatamente produce effetti all’interno degli stati membri;
immediatamente vincola gli stati membri). Si distingue fra regolamenti quali atti legislativi (il
prodotto delle procedure legislative) e regolamenti esecutivi o delegati, emanati dalla Commissione
quando è incaricata a dover dare esecuzione agli atti adottati dal consiglio.
Direttiva (art 288 TFUE): la direttiva vincola lo stato membro (è il suo destinatario) cui è rivolta per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia libero lo stato nella scelta dei mezzi e delle
modalità per raggiungerlo. L’UE da comunque un’indicazione temporale; normalmente vengono
concessi due anni agli stati membri affinché si adeguino agli obiettivi da raggiungere. La direttiva è
la tipologia preferita perché soddisfa gli interessi sia dell’organizzazione internazionale, sia degli
stati membri. Attribuisce ad entrambe le parti un ruolo nello sviluppo normativo. Inoltre è una
tipologia di atto che permette un ravvicinamento delle legislazioni nazionali: gli stati membri
dell’UE a modo loro hanno sviluppato normative tra loro simili; la direttiva, ponendo obiettivi
uguali per tutti gli stati membri, ha portato all’adozione all’interno degli stati membri di norme
simili tra loro. Sono atti aventi efficacia mediata: sono atti che, una volta pubblicati, non
producono immediatamente effetti negli stati membri; per produrre effetti devono ricevere una
normativa interna di recepimento che gli dia attuazione. Esistono delle eccezioni, casi in cui alla
direttiva viene riconosciuta un’efficacia di tipo immediato. Rispetto a questi casi la direttiva, anche
in assenza di una norma di attuazione, produce ugualmente i suo effetti. Casi in cui le si riconosce
un’efficacia immediata: 1) quando la direttiva prevede un obbligo di non facere. Lo stato, se vuole,
può emanare la norma interna di recepimento, ma la direttiva produce effetti anche se ciò non
avviene. 2)quando la direttiva ribadisce obblighi già previsti all’interno del trattato, quindi obblighi
per i quali gli stati sono già vincolati. 3) direttiva dettagliata o particolareggiata: ipotesi in cui la
direttiva non solo contiene un’indicazione di obiettivo da raggiungere, ma contempla già
un’indicazione dei mezzi e modi attraverso i quali raggiungere l’obiettivo, ad oggi è ampiamente
utilizzata dall’UE, nonostante sia stata ampiamente criticata. Ha riscontrato notevoli utilità e
convenienza. Per esempio sono ampiamente utilizzate in materia fiscale. La materia è complessa e
un intervento unico a livello dell’UE alla fine è risultato essere la scelta ottimale.
Queste tre tipologie di direttive hanno la caratteristica di essere direttive aventi efficacia
immediata.
Decisioni (art 288 TFUE): la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi; se designa i suoi
destinatari è obbligatoria solo nei confronti di essi. La decisione è un atto avente portata
individuale e i destinatari sono o le persone fisiche/giuridiche o gli stati membri. Proprio perché
individua soggetti diversi, la decisione ha, a seconda del destinatario individuato, due discipline
differenti. Se il destinatario è una persona fisica o giuridica la decisione segue la disciplina del
regolamento; se invece la decisione è rivolta agli stati segue la disciplina delle direttive.
L’UE ha relazioni con stati non appartenenti all’UE. Quindi in forza delle proprie competenze può redigere
e stipulare accordi internazionali. Art 216 217 218 TUE. Gli accordi internazionali vengono collocati al di
fuori della gerarchia, perché anche se stipulati dall’UE sono stipulati con stati terzi. Sono accordi che
vincolano l’unione ma che hanno interferenze e creano obblighi nei confronti di soggetti che non fanno
parte dell’UE. Nell’ambito di un’ipotetica gerarchia parallela possono essere collocati al di sotto dei trattati.
Sono anche al di sotto dei principi fondamentali, perché l’UE può stabilire accordi internazionali solo
nell’ambito delle competenze a lei attribuite. Rispetto alle fonti di diritto derivato gli accordi internazionali
si trovano in un gradino soprastante. “Gli accordi conclusi dall’UE vincolano le istituzioni dell’UE e gli stati
membri”: da questa affermazione comprendiamo che gli accordi internazionali si trovano al disopra degli
atti di diritto derivato. Se le istituzioni sono vincolate dagli accordi internazionali, quando elaborano norme
di diritto derivato devono rispettare l’accordo internazionale. Gli accordi internazionali vengono negoziati
dalla Commissione (la negoziazione degli atti che riguardano le materie della PESC partecipa l’Alto
rappresentante) previa raccomandazione del Consiglio, che gli affida l’incarico. Terminata la negoziazione il
testo dell’accordo viene passato al consiglio, organo abilitato a ratificare l’accordo internazionale stesso. Le
materie all’interno delle quali l’UE può stipulare accordi internazionali sono esplicitate all’interno del
trattato. Quelli maggiormente conclusi sono in materia di politica commerciale e politica economica.
Accordi di associazione: accordi particolari, internazionali, conclusi dall’UE e disciplinati dall’art 217 del
TUE. L’accordo di associazione viene normalmente concluso con i Paesi in via di sviluppo (es.: Paesi
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico – Paesi ACP). La stipulazione di questi accordi prevede la nascita di un
nuovo organismo, l’associazione, dotata di propri organi, proprie procedure e proprie tipologie di norme.
Nasce un organismo terzo che coordina gli interessi dell’UE e degli stati. L’associazione è dotata di un
proprio consiglio di associazione, composto da rappresentanti dell’UE e rappresentanti degli stati con i quali
è stato concluso l’accordo. Vengono creati momenti di aggregazione che fondono tra loro le diverse realtà.
Le decisioni adottate dal consiglio devono essere prese all’unanimità. Sono quindi aggregazioni di natura
intergovernativa dove si tutelano gli interessi dei singoli. L’UE in particolare attraverso gli accordi con i paesi
ACP si è impegnata ad acquistare le materie prime, la frutta e i prodotti provenienti dai paesi ACP senza
applicarci tasse sopra.
L’UE, se da un lato si è occupata del problema economico-commerciale, ha anche l’obiettivo di far crescere
la popolazione locale. Prevede quindi interventi a livello locale volti a educare, sviluppare il livello di
preparazione dei cittadini dei paesi ACP. Ha previsto quindi scambi fra docenti e fra studenti che da paesi
ACP vengono nei paesi dell’UE per approfondire le proprie conoscenze.
Gli accordi internazionali, essendo atti prodotti dall’UE, subiscono tutte le procedure di controllo da parte
della corte di giustizia.
Nell’ambito dell’UE è stato elaborato dalla giurisprudenza (corte di giustizia) il principio della diretta
applicabilità del diritto comunitario, servito per comprendere la vera efficacia delle norme di diritto
dell’UE all’interno degli stati membri e in particolare di quelle norme che a livello dell’UE indicavano come
propri destinatari gli stati. È un principio in base al quale qualora una disposizione del trattato dell’UE o di
un atto di diritto derivato presenti determinate caratteristiche quali chiarezza, dettaglio, puntualità,
precisione, tale atto, anche se rivolto agli stati, crea diritti ed obblighi in favore dei cittadini. Tali cittadini
sono legittimati a far valere tali diritti nei confronti dello stato davanti alle giurisdizioni nazionali. Nel
momento in cui uno stato da attuazione a una norma dell’UE crea dei diritti e degli obblighi che vincolano e
sono rivolti anche ai cittadini.
Un cittadino può, nei confronti di uno stato che non ha dato attuazione a un atto, chiedere il
riconoscimento dei contenuti di quell’atto. Li fa valere davanti ad una corte nazionale.
1963: sentenza emessa dalla corte di giustizia. Van gend & Loos (ditta olandese che produceva materiali
venduti fuori dal suo territorio): nel 1960 le viene praticato un dazio doganale superiore rispetto a quello
dell’anno precedente. Dal 1958 si stabilì che nei commerci fra gli stati membri gli stati si impegnavano a
eliminare i dazi doganali. Nel 1960 alla ditta viene chiesto un dazio superiore al 1958, azione non corretta,
la ditta presenta un ricorso sostenendo che lo stato olandese non aveva rispettato l’impegno preso,
tenendo un comportamento illecito, e ne chiede la sanzione. Lo stato risponde che la ditta non ha alcun
diritto a chiedere la sanzione perché la norma del trattato era rivolta allo stato, non a lei, e che quindi al
massimo poteva essere la commissione europea a denunciare il comportamento illecito dello stato.
Il rapporto nasce tra lo stato e l’UE, quindi può essere sanzionato dalla corte di giustizia europea e non dal
cittadino. Il giudice olandese che si occupava della causa decise di interrompere il processo e chiedere
come doveva interpretare la norma (con un rinvio pregiudiziale) alla corte di giustizia.
1963 coglie l’attimo per introdurre il principio della diretta applicabilità. Se si hanno norme che presentano
chiarezza, possono considerarsi in grado di creare diritti e doveri anche in capo ai privati, persone fisiche e
persone giuridiche. Di conseguenza, essi possono far valere i propri diritti davanti a una corte giudiziaria.
Pertanto, in base a questo nuovo principio, la ditta poteva far valere l’illecito dello stato olandese perché la
norma di eliminazione dei dazi doganali era chiara.
Efficacia verticale della norma: il privato cittadino può far valere i diritti della norma nei confronti dello
stato (che dal punto di vista dell’organizzazione statale sta al di sopra dei cittadini).
Efficacia orizzontale: i privati cittadini possono far valere la norma nei confronti degli altri cittadini.
Rispetto ai regolamenti non ci si pongono problemi perché è direttamente applicabile. Il regolamento,
infatti, vincola tutti i cittadini e lo stato. Quindi ha sia efficacia orizzontale sia efficacia verticale.
Direttiva: efficacia di tipo mediato (serve l’intervento dello stato che le dia attuazione).
Se una direttiva non è ancora entrata nell’ordinamento nazionale, il suo contenuto non può essere imposto
ai cittadini. Il cittadino è vincolato all’ordinamento statale. Per far valere l’efficacia orizzontale serve la
norma di attuazione (con l’inserimento di una direttiva messa nell’ordinamento nazionale).
Principio del primato dell’UE: dove un contrasto, un’incompatibilità tra la norma interna e la norma
dell’UE, la norma dell’UE prevale su quella interna. Quindi la norma dell’UE trova applicazione a scapito di
quella interna.
Costa vs Enel 1964
Flaminio Costa: cittadino italiano che di mestiere fa l’avvocato. Lui riceve le bollette dell’Enel ma decide di
non pagarle, ritenendole che l’Enel sia un ente costituito in violazione dell’UE. Nei trattati dell’UE c’è una
norma che dice che all’interno degli stati bisogna evitare la formazione di monopoli. L’Enel era un
monopolio.
Il giudice di conciliazione invia un rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’UE per chiederle di
interpretare la norma relativa ai monopoli. Viene così introdotto il principio della diretta applicabilità.
L’Enel si difende dicendo che:
- Non è un monopolio
- La legge dell’Enel è entrata in vigore dopo l’entrata in vigore del trattato dell’UE e che quindi la
legge successiva può modificare quella precedente. Lo può fare perché sono due leggi dello stesso
rango.
Però non possono esistere leggi nazionali in contrasto con i trattati dell’UE. Non possono essere emanate
nuove norme che entrino in contrato con quelle dell’UE. Le norme che esistono già prima del trattato e che
sono in contrasto con esso vanno eliminate. La norma dell’UE deve sempre, tassativamente prevalere.
Alla fine Costa deve pagare.
1978 sentenza Simmental, promossa da un rinvio pregiudiziale promosso dal pretore di Susa
La corte di giustizia perfeziona il primato del diritto dell’UE:
- Ribadisce che l’ordinamento comunitario e l’ordinamento dell’UE sono due ordinamenti autonomi
e che quello dell’UE prevale su quello statale
- Precisa che se ci si trova di fronte a un contrasto tra norma interna e norma dell’UE, è il giudice
nazionale a poterlo evidenziare e può applicare la norma dell’UE e non quella dello stato.
Problemi relativi all’adattamento del diritto italiano rispetto all’ordinamento dell’UE.
L’Italia ratificò i trattati dell’UE con legge ordinaria, immettendo tale diritto all’interno del nostro
ordinamento giuridico. La ratifica operata con legge ordinaria ha dato modo a credere, in capo ad alcuni
giuristi, che le norme dell’UE avessero rango di legge ordinaria. Questo ha fatto credere che una qualsiasi
legge ordinaria successiva potesse modificare una legge dell’UE. Cosa avrebbe potuto fare l’Italia? L’Italia
avrebbe potuto immettere il diritto dell’UE con legge costituzionale o modificando la costituzione. Questo
avrebbe permesso di riconoscere al diritto dell’UE non più rango di legge ordinaria, bensì rango
costituzionale, primo gradino nella nostra gerarchia delle fonti interne. Avrebbe potuto farlo ma non l’ha
mai fatto. Altri stati, per es la Spagna, ha previsto una clausola europea nel proprio atto di somma gerarchia
dicendo che riconosce all’UE un rango pari al rango costituzionale. Ad un certo punto si è capito che
sarebbe stato importante evidenziare che le norme dell’UE non sono leggi ordinarie; così si è cercato un
articolo all’interno della costituzione italiana che permettesse di attribuire una valenza di rango
costituzionale al diritto dell’UE. L’articolo è il n° 11, introdotto nella nostra costituzione per permettere
all’Italia di entrare a far parte dell’ONU. È un articolo che pacificamente nasce per altro. L’art 11 dice che
l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.. l’Italia consente in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
favorisce la pace e la giustizia alle popolazioni. Era l’unico articolo che parlava di organizzazioni
internazionali e limitazioni di sovranità: quindi significa che l’Italia cede parte della propria sovranità a
favore dell’organizzazione internazionale. Si parla però di organizzazioni che assicurino la pace e la giustizia
fra le popolazioni e ripudino la guerra. La CEE (oggi UE) però ha come obiettivo un problema economico,
ma comunque il fine iniziale di tutta l’organizzazione (piano Schumann) era l’evitare i contrasti e lo stato di
guerra fra gli stati. L’Italia accetta le limitazioni della propria sovranità a favore dell’organizzazione
internazionale. Oggi, dal 2001, l’Italia ha modificato la Costituzione e all’art 17 fa espresso riferimento al
diritto dell’UE.
Sentenze della nostra corte costituzionale che hanno permesso di chiarire la posizione dell’Italia rispetto al
diritto dell’UE e chiarire i rapporti fra il diritto nazionale e il diritto dell’UE.
La corte costituzionale è all’interno del nostro ordinamento l’organo competente a valutare la compatibilità
delle norme interne con la costituzione. Viene interpellato dai giudici nazionali per verificare se le norme
interne siano o meno compatibili con la costituzione e i principi fondamentali in essa enunciati. Nel
momento in cui riconosciamo al diritto dell’UE rango costituzionale, la verifica, l’eventuale valutazione circa
la compatibilità o meno di norme interne rispetto al diritto dell’UE è di competenza della corte
costituzionale, posto che al diritto dell’UE abbiamo riconosciuto rango costituzionale.
Sentenza costa contro Enel 1963/64 (sentenza della corte costituzionale, non della corte di giustizia)
Nasce sempre dalla causa promossa da Flaminio Costa contro Enel davanti al giudice di conciliazione di
Milano. Flaminio si crea la causa interna per promuovere le cause. Flaminio interpella la corte
costituzionale perché riteneva da subito che il diritto comunitario fosse tutelato dall’art 11 della nostra
costituzione. Pertanto riteneva che la legge costitutiva dell’enel non solo era in contrasto con il trattato
istitutivo della CEE, ma era anche in contrasto con una norma della costituzione. Quindi a suo avviso era
necessario l’intervento della corte costituzionale affinché verificasse se la norma costitutiva dell’Enel fosse
legittima oppure no. La corte costituzionale riceve il ricorso dal giudice di conciliazione di Milano, che
sospende il processo. La corte riceve il tutto ed esce con una sentenza preoccupante:
- L’art 11 nasce per altro.
- Al diritto della comunità europea è stato riconosciuto rango di legge ordinaria, dato che la ratifica
era avvenuta con legge ordinaria.
La corte costituzionale si pone quindi in contrasto con la corte di giustizia europea.
Sentenza Frontini 1973 (contenuto richiamato e precisato nella sentenza industrie chimiche 1975)
Si sente l’esigenza di riallineare l’Italia al resto dei Paesi dell’UE. In occasione di questa sentenza la corte di
giustizia (era una causa nazionale relativa alla compatibilità del regolamento, atto vincolante direttamente
applicabile all’interno degli stati membri, rispetto all’iter previsto dalla costituzione per la formazione delle
leggi) disse che il diritto dell’UE è legittimo ed è tutelato dalla nostra costituzione attraverso l’articolo 11.
Finalmente viene dato il giusto rango al diritto dell’UE. La corte disse che la dove dovesse verificarsi un
contrasto tra una norma interna e una norma dell’UE, è la corte costituzionale l’organo competente a
esprimersi. Qualora riscontrasse il contrasto dovrà dichiarare incostituzionale la norma interna. La corte
costituzionale ci mette almeno due anni per emettere una sentenza. La situazione di intasamento che si
verificò all’inizio ha portato a un allungamento dei processi.
Nel frattempo nel 78 la corte di giustizia disse che qualsiasi giudice nazionale, di fronte a un contrasto,
applica la norma di diritto dell’UE e non la norma nazionale in contrasto (sentenza Simmental).
Sentenza Granital 1984
La corte costituzionale cerca nuovamente di adeguarsi sempre più all’ordinamento della corte di giustizia.
Ribadisce il rango costituzionale attribuito al diritto dell’UE, ribadisce che non possono esistere norme
interne in contrasto con le norme del diritto dell’UE, inoltre un qualsiasi giudice nazionale, di fronte ad un
contrasto, deve disapplicare la norma interna e applicare direttamente la norma dell’UE. Nell’84 lo stato
italiano si adegua e si conforma all’ordinamento e ai principi enunciati dalla corte di giustizia. Problema: la
corte costituzionale parla di disapplicazione della norma interna in contrasto con la norma comunitaria. La
corte costituzionale non si pone il problema di che fine dovrà fare la norma interna ritenuta in contrato. Il
giudice nazionale è solo legittimato a non applicarla, ma nulla si dice rispetto agli eventuali provvedimenti
che dovranno essere adottati nei suoi confronti. questo comporta che magari in caso in cui un giudice si
accorga del problema e applica la norme europea; un altro giudice, invece, magari non se ne accorge e
applica la norma nazionale. Questa situazione fa si che in realtà si siano venute a creare situazioni diverse
con l’applicazione di norme diverse in situazioni simili. Il problema sussiste ancora oggi; si cerca di risolvere
progressivamente questa situazione andando ad emanare nuove leggi che andassero ad abrogare norme
ritenute in contrasto con il diritto dell’UE. Ma finché non interviene una norma interna che vada ad
abrogare la norma in contrasto, quella norma è ancora valida.
Norme (quali le direttive o le decisioni)per le quali è previsto che gli stati debbano dare attuazione.
Il nostro ordinamento nazionale prevede che il governo possa legiferare su delega del parlamento. Il
governo produrrà norme che prendono il nome di decreti legislativi. In occasione degli interventi normativi
che l’Italia doveva fare per dare attuazione alle norme di diritto europeo, inizialmente il parlamento delegò
il governo a dare attuazione lui alle direttive dell’UE. La delega deve essere precisa, puntuale e dettagliata.
Il parlamento deve dare istruzioni al governo su come dare attuazione. In realtà per anni le deleghe date
dal parlamento al governo furono ampie e generiche. Questo ha fatto si che il parlamento si sentisse a
posto con la coscienza, il governo si è sentito altresì a posto a non fare nulla, quindi lo stato italiano per
anni non ha dato attuazione alle norme dell’UE. Lo stato italiano è stato più volte oggetto di procedimento
per adempimento perché era assolutamente inadempiente rispetto all’impegno di dare attuazione alle
norme di diritto europeo. Non solo la comunità europea chiede una sanzione pecuniaria la seconda volta
che si presenta, ma il cittadino può far valere i suoi diritti promuovendo ricorsi contro lo stato
inadempiente. Si comprese che era opportuno fissare dei paletti da rispettare tassativamente. Venne
adottata la legge 86 del 1989, legge la Pergola, modificata dalla legge 11 del 2005, legge Buttiglione. La
legge prevede che entro il 31 gennaio di tutti gli anni venisse presentato il progetto di legge comunitaria,
presentato dal governo al parlamento. La legge comunitaria è un atto normativo all’interno del quale
vengono elencate tutte le direttive adottate dall’UE e viene fatta una verifica, anno per anno, dello stato di
attuazione da parte dello stato. Questo fa si che lo stato italiano tutti gli anni si ponga il problema di
verificare a quali direttive è già stata data attuazione, qual è la scadenza per l’attuazione ed eventualmente
chiedere una proroga per non incorrere in una sanzione. La legge comunitaria è importante perché
permette allo stato di tenere sotto controllo le norme dell’UE e la distribuzione delle competenze livello
degli organi statali. È inoltre la legge attraverso al quale vengono abrogate le norme interne ritenute in
contrasto.
Il nostro stato è diviso in regioni e la nostra costituzione riconosce un potere legislativo in capo alle regioni.
La dove è competente la regione in via esclusiva, lo stato non entra. Le norme di diritto dell’UE hanno quali
propri destinatari gli Stati. Le norme di diritto dell’UE si occupano di plurime materie, tra le quali ci sono
anche materie di competenza esclusiva delle regioni. Il diritto dell’UE ha però quale destinatario lo stato. Lo
stato, ricevendo la direttiva a lui rivolta, legifera(emanare), da attuazione. Le regioni ad un certo punto si
sono chieste perché interviene lo stato se le materie sono di sua competenza. Lo stato però si difende
dicendo che la norma è rivolta a lui e che, nel caso in cui la regione dovesse essere inadempiente, è lo stato
che viene ammonito dall’UE, non la regione. Successivamente si è stabilito che nell’ambito delle materie di
competenza esclusiva regione e concorrente regione e stato, la regione può immediatamente intervenire e
legiferare. Però, nell’ambito delle competenze concorrenti, la regione interviene e lo stato può legiferare in
quell’ambito la dove dovesse riscontrare un inadempimento in capo alla regione. L’articolo 117