Negoziazione e transazione nelle controversie di lavoro: profili deontologici e tecnici Incontro di formazione Milano 23 novembre 2015 1 Deontologia e diritto del lavoro L’attività dell’avvocato giuslavorista: La fase delle trattative Avv. Renato Scorcelli Deontologia e diritto del lavoro Trattative Dovere di diligenza (art. 12 Nuovo Codice Deontologico Forense) «L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale» Avv. Renato Scorcelli Deontologia e diritto del lavoro Trattative Obblighi di informazione del cliente (art. 27 Nuovo Codice Deontologico Forense) «L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e dell’attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione» Avv. Renato Scorcelli Deontologia e diritto del lavoro Obblighi di informazione e risoluzione stragiudiziale delle controversie giuslavoristiche Contenuto dell’obbligo: in particolare, i profili fiscali Quale atteggiamento nei confronti del cliente? Ottimizzazione fiscale vs. Avv. Renato Scorcelli Evasione/ Elusione fiscale Deontologia e diritto del lavoro Rapporti con i terzi e con le controparti La richiesta di compenso professionale alla controparte (Art. 67 Nuovo Cod. Deont. Forense) «L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge». Cfr. clausole sulle spese legali negli accordi transattivi Avv. Renato Scorcelli Deontologia e diritto del lavoro Obblighi di informazione e risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia giuslavoristica Contenuto dell’obbligo: • Validità delle rinunce e transazioni sotto il profilo civilistico • Effetti della transazione • Profili fiscali della transazione Avv. Renato Scorcelli Le transazioni: i profili tecnici Avv. Renato Scorcelli Art. 2113 c.c. [I]. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. [II]. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. [III]. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. [IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile. Avv. Renato Scorcelli Art. 2113 c.c. Presupposti e problematiche 1. Rinunzie e transazioni: nozione e presupposti di validità; 2. Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi; 3. Impugnazione e termini; 4. Sedi protette 5. Aspetti fiscali e contributivi Avv. Renato Scorcelli NOZIONE E PRESUPPOSTI DI VALIDITÀ (art. 2113, comma 1, prima parte c.c.) Avv. Renato Scorcelli Transazione Definizione (art. 1965 c.c.) Il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro Avv. Renato Scorcelli Transazione Caratteristiche contratto a prestazioni corrispettive; carattere oneroso; Art 1977 c.c.: forma scritta ad probationem (salvo transazione rapporti giuridici con forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. Cass. n. 9114/90) Avv. Renato Scorcelli Transazione: le tipologie Transazione mista: si ha quando le parti con le reciproche concessioni, creano, modificano o estinguono anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e delle contestazioni (art. 1965 c.c.); Transazione generale: quella mediante la quale le parti definiscono con un unico accordo una pluralità di liti, cosicché le concessioni reciproche non sono collegate ad una singola definita lite ma al complesso delle liti (art. 1975 c.c.); Transazione novativa: quella che, per qualità e quantità dell’intervento rinnovatore, include fatti e presupposti di fatto del tutto estranei al pregresso rapporto, ne determina la sostituzione integrale (art. 1976 c.c.). Avv. Renato Scorcelli Transazione Finalità Porre fine con reciproche concessioni ad una lite sorta o prevenire una lite res litigiosa e dubia Avv. Renato Scorcelli Transazione Res litigiosa e dubia Conflitto o contrasto di interessi in ordine alla medesima situazione giuridica Il conflitto può non aver assunto contorni precisi e definiti essendo sufficiente l’esistenza di un dissenso attuale suscettibile di sfociare in una lite giudiziaria (Cass. n. 6662/01) Avv. Renato Scorcelli Transazione Reciproche concessioni da valutarsi con riferimento alle reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti effettivamente spettanti secondo obiettive considerazioni di legge (Cass. n. 9348/03; Cass. n. 9114/1990) Avv. Renato Scorcelli Transazione (segue): reciproche concessioni “Ove manchi l'elemento dell’ “aliquid datum, aliquid retentuum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile”. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell'atto recante dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro senza considerare nella motivazione che la somma corrisposta al lavoratore nel preteso atto di transazione corrispondeva esattamente a quanto a lui spettante per t.f.r.) (Cass. n. 20780/2007) Avv. Renato Scorcelli Transazione Differenza con “negozio di accertamento” La proposta transattiva e la transazione, a differenza del negozio di accertamento, non hanno una funzione meramente dichiarativa della situazione giuridica preesistente ma, al contrario, sono rivolte a modificare la disciplina del rapporto preesistente mediante reciproche concessioni tra le parti in modo che ciascuna subisca un sacrificio (Tribunale di Milano, 23/3/2010. V. anche Cass. n. 9114/1990). Avv. Renato Scorcelli Transazione La transazione è nulla nel caso in cui: la res litigiosa ha ad oggetto diritti sottratti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, alla disponibilità delle parti (1966 co. 2 c.c.); non vi sia alcuna res litigiosa; manchi lo scambio di reciproche concessioni Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione L'atto transattivo contenente dichiarazioni del lavoratore assimilabili alle clausole di stile con cui questi genericamente rinuncia a propri diritti, senza specifico riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro, alle mansioni e alle voci retributive cui si riferiscono le somme indicate, non è sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una cosciente volontà dispositiva e di una reale consapevolezza dei diritti determinati od obiettivamente determinabili cui l'interessato abdica. Tale atto non è soggetto, pertanto, al regime dell'impugnabilità della transazione nel termine semestrale di cui all'art. 2113, comma 2, cc. (Cass. n. 20867/2006; Tribunale di Bari, 15/11/11) Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione Non costituisce pertanto una transazione la generica dichiarazione del lavoratore “di non aver più nulla a pretendere dal datore di lavoro in relazione al pregresso rapporto di lavoro”. Tale dichiarazione rappresenta, infatti, una semplice manifestazione del convincimento dell’interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti costituendo mera dichiarazione di scienza priva di ogni efficacia negoziale (Cass. n. 5930/98) Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione La Suprema Corte ha peraltro stabilito che “soltanto nel concorso di altre speciali circostanze, desumibili anche ‘aliunde’, una tale dichiarazione può assumere il valore di rinuncia o transazione, ai sensi dell’art. 2113 c.c., sempreché di tali negozi ricorrano i requisiti legali e, in particolare, risulti inequivocabilmente accertato che il lavoratore abbia avuto, nel rilasciarla, la chiara consapevolezza degli specifici diritti determinati, o almeno obiettivamente determinabili, che gli sarebbero spettati e ai quali, appunto, egli abbia coscientemente inteso rinunciare totalmente o parzialmente” (Cass. 5930/98. V. anche Cass. n. 26125/2009) Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione Esempi Cass. n. 11767/2011 “Non è ravvisabile una volontà negoziale nella dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore ma predisposta dal datore di lavoro in occasione della corresponsione del t.f.r., di rinuncia a diritti, quando essa sia accompagnata dall'espressione "con riserva"; infatti, l'indeterminazione del contenuto rende nulla la complessiva dichiarazione ai sensi dell'art. 1346 e del comma 2 dell'art. 1418 c.c.” Cass. n. 5930/98 con riferimento all’equo premio (nel verbale mancava una rinunzia all’“equo premio”); Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione (segue): esempi Cass. n. 11536/06: con riferimento all’incidenza dello straordinario sull’indennità di anzianità (nel caso erano state specificatamente rinunziate l’indennità di anzianità e il compenso per lavoro straordinario). Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione Rinunzie a diritti futuri (= diritti non ancora entrati a far parte del patrimonio del lavoratore) nullità ex art. 1418 c.c. In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in materia di intermediazione di manodopera, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (Cass. n. 18405/2011) Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione Diritti futuri TFR 2 teorie: -Matura durante il rapporto (G. Santoro Passarelli; Cass. 4329/1992), -Matura alla cessazione del rapporto (Ghera; Vallebona; Scognamiglio; Cass. 26202/05 e Cass. 4822/05) Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione Diritti futuri (TFR) Primo orientamento: rinunziabilità in corso di rapporto Secondo orientamento: nullità della rinunzia in costanza di rapporto ex art. 1418 c.c. Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione Diritti futuri Art. 2116 co. 2 c.c. risarcimento del danno previdenziale; Momento dell’insorgenza del diritto: 1) al momento della prescrizione dei contributi (Cass. n. 1744/75 validità della rinunzia da tale momento); 2) al momento della perdita totale o parziale della prestazione (Cass. n. 13715/91); 3) al momento della emanazione del provvedimento negativo da parte dell'istituto (Cass. n. 3970/88 nullità della rinunzia in costanza di rapporto ex art 1418 c.c.) Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione Diritti futuri Art. 2116 co. 2 c.c. (danno previdenziale) Orientamento recente: il lavoratore può agire per ottenere il risarcimento del danno prima del verificarsi degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica Il risarcimento del danno può essere oggetto di un accordo transattivo anche in costanza di rapporto (Cass. n. 3963/01 contra Cass. n. 4822/05) Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione Diritti futuri Art. 2087 c.c. rinunzia al diritto alla salute nulla ex art. 1418 c.c. rinunzia alle conseguenze economiche connesse al risarcimento del danno alla salute annullabile ex art. 2113 c.c. (condizione = conoscenza da parte del lavoratore, al momento della transazione, della patologia in relazione alla quale rivendica il risarcimento; oggetto = danno differenziale) (Cass. n. 10218/08) Avv. Renato Scorcelli Transazione/Rinunzie: impugnazione Rinunzia a diritti futuri (= diritti non ancora entrati a far parte del patrimonio del lavoratore) Nullità ex art. 1418 c.c. (Cass. n. 4212/86) Avv. Renato Scorcelli Rinunzia La rinunzia è una dichiarazione unilaterale abdicativa ossia una manifestazione unilaterale di volontà, portata a conoscenza dell'altra parte, con la quale un soggetto dismette un diritto certo, determinato o determinabile (G. Pera) Avv. Renato Scorcelli Rinunzia Caratteristiche il rinunziante deve avere la consapevolezza e la rappresentazione dei diritti di sua spettanza (art. 1324 c.c.); il rinunziante deve intendere volontariamente privarsi, in tutto o in parte, della realizzazione delle sue ragioni – specificamente determinate o quantomeno obiettivamente determinabili – a vantaggio di colui che riceve la dichiarazione; non deve sussistere controprestazione da parte del soggetto destinatario della rinunzia (altrimenti si configurerebbe una transazione). Avv. Renato Scorcelli DIRITTI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DELLA LEGGE E DEI CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI (art. 2113, comma 1, seconda parte, c.c.) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c, non sono valide. Non solo rapporto di lavoro subordinato ma anche rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata prevalentemente personale nonché tutti gli altri rapporti di lavoro (con enti pubblici, di lavoro pubblico, etc.) ex art. 409 c.p.c (Cass. n. 578/2011) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Quali sono i diritti “indisponibili”? Quali sono le “disposizioni inderogabili di legge e della contrattazione collettiva”? Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Diritti derivanti da disposizioni inderogabili sia di legge sia della contrattazione collettiva (non solo nazionale) La qualificazione di indisponibilità (o meglio di limitata disponibilità) dei diritti del lavoratore, in quanto derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi, non dipende dalla loro natura retributiva o risarcitoria né riguarda solo le situazioni soggettive derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona, essendo correlata alla fonte che regola queste situazioni soggettive (Fattispecie relativa all’incidenza del TFR sull’indennità di turno. Cass. n. 11659/2008 e Cass. n. 2734/2004. Contra Cass. n. 3233/1999) tutte le disposizioni a favore del lavoratore che non siano espressamente definite derogabili Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. “ai fini dell’applicabilità della disciplina in tema di rinunce e transazioni dettata dall’art. 2113 Cod. Civ., devono ritenersi indisponibili non soltanto i diritti del lavoratore di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma anche quei diritti di natura retributiva che derivano da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva non espressamente qualificate come derogabili, atteso che la ratio dell’art. 2113 Cod. Civ. consiste nella tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto di lavoro la cui posizione viene disciplinata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo espressa previsione in senso contrario”. Fattispecie relativa al compenso per “plus orario” (Cass. n. 2734/04 e Cass. n. 11659/2008) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Inderogabilità delle disposizioni di legge e di contratto collettivo da indisponibilità dei diritti: Diritti indisponibili: art. 1418 c.c. (nullità). Indisponibilità intesa sul piano genetico di una difforme regolamentazione del rapporto di lavoro Diritti derivanti da norme inderogabili: art. 2113 c.c.: annullabilità degli atti di disposizione del diritto acquisito I diritti del lavoratore quindi non sono né assolutamente indisponibili né del tutto disponibili: sono limitatamente disponibili (G. Pera e Cass. n. 4212/1986) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Oggetto NON rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2113 Cod. Civ. le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti esclusivamente dal contratto individuale che prevedono trattamenti migliorativi rispetto a quelli di legge o di CCNL (Cass. n. 10089/93) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Superminimi (= diritti disponibili non derivanti da disposizioni inderogabili) Indisponibili NON ai sensi dell’art. 2113 Cod. Civ. MA ex art. 2103 Cod. Civ. (Cass. 11362/2008; Cass. n. 16106/2003. Contra Cass. n. 6083/1997) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Le transazioni aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni, risoluzione consensuale, rinuncia all’impugnazione del licenziamento) NON hanno ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili e NON rientrano nel campo di applicazione dell’ art. 2113 Cod. Civ. È valida la transazione conclusa tra lavoro illegittimamente licenziato e datore di lavoro che ha ad oggetto la rinuncia, del primo, alla reintegrazione nel posto di lavoro. La reintegrazione nel posto di lavoro è un diritto disponibile escluso dalla previsione dell'art. 2113 c.c.; di conseguenza, il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare il licenziamento facendone oggetto di rinunce e transazioni che sono sottratte alla disciplina della norma richiamata” (Cass. n. 22105/2009 e Cass. n. 655/2003) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Le rinunce e transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in una conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c., con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi formali del relativo procedimento, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lav. 18 marzo 2014 n. 6265) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Oggetto risoluzione del rapporto di lavoro prevista nell’ambito di una transazione più ampia che investe anche altri diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall’autonomia collettiva la transazione è annullabile anche con riferimento alla risoluzione del rapporto, se la pattuizione è strettamente interdipendente con le rinunzie relative a diritti ex art. 2113 c.c., a condizione che si tratti di rinunzie valide (Cass. n. 18285/2009; Cass n. 12301/2003) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Devono dunque sussistere due presupposti: Stretta interdipendenza; Validità delle altre rinunzie Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 1, c.c. Oggetto L’indagine sulla interdipendenza della clausola relativa alla risoluzione consensuale con le altre clausole dell’accordo deve essere compiuta facendo ricorso ai principi generali sanciti dagli artt. 1362 e ss. c.c. in tema di interpretazione negoziale (Cass. n. 11167/91, Trib. Torino 23/2/05) Avv. Renato Scorcelli RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) Impatto Riforma Fornero: convalida dimissioni e risoluzione consensuale (anche per lavoratrice madre ed altri casi) Ante Riforma cfr.: Nota Min. Lav. 01/08/08 (su convalida lavoratrice madre) Avv. Renato Scorcelli RINUNZIE E TRANSAZIONI NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI: Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 55, c.4, d.lgs. 151/2001 e succ. modif., le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it Trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro (segue) RINUNZIE E TRANSAZIONI NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI: Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale ENTRO 7 GIORNI DA TRASMISSIONI MODULO DI DIMISSIONI: «Il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità». Trasmissione del modulo può avvenire tramite: • • • • Patronati Organizzazioni sindacali Enti bilaterali Commissioni di certificazione ex art. 2, c.1, lett. h) e 76 d.lgs. 276/2003 Avv. Renato Scorcelli NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI: Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale SANZIONI – ART. 26, C.5, D.LGS. 151/2015: • Se il fatto non costituisce reato, datore di lavoro che altera i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. • Accertamento e irrogazione sanzione: Direzione Territoriale Lavoro • Si applicano disposizioni legge 689/1981 (Depenalizzazione) Avv. Renato Scorcelli RINUNZIE E TRANSAZIONI NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI: Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale ECCEZIONI: lavoro domestico (diverso da legge Fornero) risoluzione consensuale in sede ex art. 2113,c.4, c.c. o commissione di certificazione ex art. 76 d.lgs. 276/2003 Avv. Renato Scorcelli RINUNZIE E TRANSAZIONI NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI: Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale REGIME TRANSITORIO: La nuova disciplina in materia di dimissioni si applica a far data da 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al c. 3; da quella data, abrogata disciplina artt. 17-23bis Legge Fornero Comma 3: decreto Min. Lav. stabilirà: • Dati di identificazione del rapporto da cui si intende recedere • Dati di identificazione datore di lavoro e lavoratore • Modalità di trasmissione e standard tecnici di definizione data certa RINUNZIE E TRANSAZIONI NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI: Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale DISPOSIZIONI ABROGATE (dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Min. Lav.) Modalità non telematiche di convalida dimissioni Tutte le disposizioni ex art. 1, c. 17-23bis Fornero (mancata convalida dopo invito da parte del datore entro 30 gg, disciplina della revoca). Avv. Renato Scorcelli IMPUGNAZIONE E TERMINI (art. 2113, commi 2 e 3, c.c.) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, comma 2, c.c. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 2, c.c. Decorso il termine di 6 mesi la transazione diviene inoppugnabile (2113, comma 2,c.c.) -Autonomia contrattuale collettiva e privata potrebbero estendere il termine (Pera); -il termine di decadenza non tollera sospensioni o interruzioni -decadenza e inoppugnabilità della transazione non è rilevabile d'ufficio, ma potrà essere dichiarata solo qualora il datore di lavoro chiamato in giudizio sollevi la relativa eccezione nella memoria difensiva di primo grado (e, quindi, non può essere sollevata per la prima volta in appello, Cass. n. 9198/87); Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 2, c.c. Decorrenza del termine: - data della transazione e irrilevanza del termine concordato per l’esecuzione della pattuizione (Cass. n. 2483/80) Cessazione del rapporto = cessazione giuridico-formale, ne consegue che il caso di licenziamento con preavviso e esonero della prestazione rileva l’efficacia reale o obbligatoria del preavviso così come dovrà tenersi conto dell’incidenza sospensiva della malattia sul preavviso Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, comma 3, c.c. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Avv. Renato Scorcelli SEDI PROTETTE (art. 2113, comma 4, c.c.) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile L'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. Collegato Lavoro ha modificato il comma, sostituendo alle parole «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411», le parole «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater». Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c.4 c.c. 4° comma ratio presunzione per la quale in determinate sedi il lavoratore può contare sull’assistenza di un soggetto terzo pubblico (giudice e stato) o privato (sindacato) necessaria per il riequilibrio delle forze in campo (G. Pera) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4, c.c. 1) 2) 4° comma Requisiti Effettività dell’assistenza da parte del conciliatore Sede giudiziale, DTL, sede sindacale e collegio di conciliazione e arbitrato Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti formali Requisiti sostanziali Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti formali - tre teorie solo se prevista dal CCNL e nel rispetto delle modalità ivi indicate “La determinazione della modalità di composizione dell’organo conciliativo…deve intendersi devoluta alla contrattazione collettiva…Pertanto, solo nel caso in cui la contrattazione collettiva abbia previsto come indispensabile l’appartenenza del rappresentante sindacale non solo alla organizzazione cui aderisce il lavoratore, ma anche l’inserimento del primo nell’organizzazione locale dello stesso sindacato, è annullabile l’accordo raggiunto con l’assistenza di un sindacalista appartenente ad una diversa organizzazione locale” (Cass. n. 12858/2003. Cass. 4730/02; Cass. 391/84; Trib. Milano 26/9/02). Non indispensabile bilateralità (partecipazione dell’associazione datoriale) salvo previsione CCNL (Cass. n. 4730/2002; Pera e Grandi) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale (segue): requisiti formali - tre teorie 2) anche nel silenzio del contratto collettivo e con modalità diverse da quelle eventualmente indicate nel contratto collettivo «una conciliazione sindacale, per essere qualificata tale…, deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore” (Cass. n. 13910/99); 3) sempre (altrimenti nel silenzio del contratto collettivo sarebbe preclusa), ma nel rispetto delle modalità del contratto collettivo ove previste (G. Pera). Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale (segue): requisiti formali Nuovo art.412 ter c.p.c. Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva “La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti sostanziali Effettiva partecipazione del lavoratore Non è configurabile una conciliazione in sede sindacale, inoppugnabile ex art. 2113 c.c., allorquando il lavoratore non partecipi personalmente alla trattativa, a nulla rilevando che il lavoratore abbia poi accettato il risultato della trattativa stessa, intercorsa tra l’azienda e le rappresentanze sindacali (Pretura di Verona, 2/11/83) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti sostanziali Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale Il conciliatore non deve limitarsi a verificare che la volontà del lavoratore sia genuina, e su questa base ratificare l’accordo intervenuto tra le parti, bensì è necessario da parte sua “un apporto fattivo alla corretta comprensione dei termini giuridici della contesa e quindi dell’esatta determinazione dell’entità della rinuncia a fronte dei benefici concreti ottenibili” (Pizzoferrato) da prestare, ad esempio, mediante “chiarimenti in ordine alle eventuali azioni disponibili in sede giudiziaria e, per quanto possibile, circa le difficoltà probatorie” (Di Stasi) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti sostanziali Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale Invalidità transazione ex art. 2113 c.c.: sindacalista che aveva solo elaborato i conteggi restando estraneo alla vicenda transattiva con un ruolo passivo successivamente stigmatizzato dallo stesso sindacato di appartenenza (Cass.n. 13217/08) Assistenza da parte di un sindacalista privo di mandato da parte della lavoratrice che, peraltro, non era iscritta ad alcuna organizzazione sindacale (Tribunale di Bari, 6/12/2006) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti sostanziali Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale Invalidità transazione ex art. 2113 c.c.: verbale di conciliazione sottoscritto con assistenza di rappresentante sindacale di organizzazione diversa da quella di appartenenza ed in assenza di avallo scritto e orale del sindacato di appartenenza (Cass. n. 13910/99) “La conciliazione in sede sindacale … presuppone che l’accordo sia raggiunto con un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale, cioè di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi” (Cass. n. 11167/1991, Cass. 24024/2013) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. sede sindacale – aspetti procedurali (Nuovo art. 411, comma 3, c.p.c.) Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro Il direttore (…), accertatane l’autenticità (circa la provenienza del verbale dalle parti e la maggiore rappresentatività del sindacato), provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale (Nuovo art. 411, comma 3, c.p.c.) Verifica: l’inerenza ad uno dei rapporti ex art. 409 c.p.c., la sede della formalizzazione della transazione ed il rispetto delle norme procedurali relative alla composizione della commissione presso la DTL (Pera). E i presupposti della regolarità formale della conciliazione in sede sindacale? Rimedi contro il diniego: ricorso alla Corte d’Appello in analogia con l’art. 825 c.p.c. sull’impugnazione del diniego di esecutività del lodo arbitrale Avv. Renato Scorcelli Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Questioni aperte: Sia il “visto” di autenticità della DTL sia il decreto di esecutività del Giudice non sono requisiti di validità della transazione ex art. 2113 c.c., ma solo adempimenti necessari ad ottenere l’esecutività del titolo (Cass. 6558/95) Avv. Renato Scorcelli PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Quadro normativo di riferimento: artt. 6, 17, 19, 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”) approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344). Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni DECRETO TUTELE CRESCENTI Art. 6 - Offerta di conciliazione «In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 1 del decreto al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità delle parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4 cod.civ. e dell’art. 82 comma 1 D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persona fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità mediante consegna al lavoratore di assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.» Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Quadro normativo di riferimento: Artt. 49 e 51 (già artt. 46 e 48) TUIR: redditi di lavoro dipendente quelli che “derivano” dal rapporto di lavoro (art. 49) “costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51). Sufficiente nesso occasionalità. Prima: nesso di corrispettività «in dipendenza del lavoro prestato» (DPR 597/73) Art. 17 (già art. 16) TUIR: modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” (lett. a) e transazione intervenuta nel corso di tale rapporto (lett. b), prevedendo solo nel primo caso l’assoggettamento a tassazione separata. Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: tassazione separata Comma 1, Lett. a): “L’imposta si applica separatamente (…) al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”. Sino ad un tetto di Euro 1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: tassazione separata Aliquota: la stessa del TFR ma provvisoria Come per il TFR, gli Uffici Finanziari determinano l’imposta definitiva (in aumento o in riduzione) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quella di presentazione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. 770), in base all’ aliquota media di tassazione IRPEF del lavoratore dei cinque anni precedenti a quella della cessazione del rapporto di lavoro Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata Agenzia Entrate circ. 20/3/2001 n° 29 Art. 17, lett. a) TUIR è applicabile alle somme corrisposte nell’ambito di transazioni relative “alla risoluzione del rapporto di lavoro” Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata Risoluzione Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n 135/E del 28/5/09 Art. 17, lett. a) TUIR non è applicabile alle somme corrisposte dal cedente al lavoratore a titolo transattivo a fronte della rinunzia al vincolo di solidarietà di cui all’art. 2112, secondo comma, c.c. non essendo configurabile una transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” per effetto della continuazione ex lege del rapporto di lavoro in capo al cessionario dell’azienda Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR transazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro subordinato: tassazione ordinaria si ricava per esclusione da: Comma 1, Lett. b): “L’imposta si applica separatamente (…) ad emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49”. Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR: tassazione separata solo per certe somme percepite nel corso del rapporto «riferibili ad anni precedenti» Ad esempio: reintegrazione e risarcimento danni ex art. 18 S.L. per parte retribuzione riferibile ad anni precedenti (mentre quella relativa ad anno di percezione: tassazione ordinaria) Con aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all’anno di percezione (art. 21,comma primo, TUIR). Il datore di lavoro opera la ritenuta IRPEF per l’intero ex art. 23 DPR 600/73 Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni DECRETO TUTELE CRESCENTI Art. 6 - Offerta di conciliazione «In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 1 del decreto al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità delle parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4 cod.civ. e dell’art. 82 comma 1 D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persona fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità mediante consegna al lavoratore di assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.» Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni DECRETO TUTELE CRESCENTI Art. 6 Offerta di conciliazione Sedi di conciliazione (art. 2113 c.c. e art. 82, comma 1, d. lgs. 276/2003): -Sede giudiziale -Sede sindacale -Direzione Territoriale del Lavoro -Altre sedi previste dai contratti collettivi -Collegio di conciliazione arbitrale -Commissioni di certificazione Deve trattarsi effettivamente di una delle sedi previste = in caso contrario, violazione art. 2113 cod. civ. e applicazione art. 17, comma 1, lett. A TUIR (tassazione separata) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni DECRETO TUTELE CRESCENTI Artt. 6 Offerta di conciliazione ULTERIORE COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CESSAZIONE PER LICENZIAMENTO DEL RAPPORTO Nelle ipotesi di licenziamento di lavoratore con contratto a tutele crescenti entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l’Impiego se è avvenuta o non avvenuta la conciliazione. SANZIONE AMMINISTRATIVA OMISSIONE: DA € 100 A € 500 PER CIASCUN LAVORATORE IN RITARDO O DOPO DIFFIDA: €100 DECRETO TUTELE CRESCENTI SPUNTI DI RIFLESSIONE Artt. 6 Offerta di conciliazione «entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento»: quale significato? -prima che il lavoratore abbia proposto l’impugnazione -in ogni caso, entro 60 giorni dal licenziamento anche se il lavoratore ha già proposto l’impugnazione Esclusione dell’assoggettamento alla contribuzione previdenziale incentivo all’esodo è già di per sé non soggetto a contribuzione Assegno circolare validità di altri mezzi di pagamento (es. bonifico) se accettati dal lavoratore (è norma posta nell’interesse del lavoratore stesso) ? Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata Comma 1, Lett. c): “L’imposta si applica separatamente (…) alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”. Sino ad un tetto di Euro 1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122). Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata Con aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21,comma primo, TUIR) Il Committente opera una ritenuta IRPEF del 20% ex art. 24 DPR 600/73 Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 (già art. 16) lett. c) TUIR: Tassazione separata Comma 1, Lett. c): tassazione separata per le somme corrisposte nell’ambito di transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Esempi si, transazione relativa alla rivendicazione della natura subordinata del rapporto da parte del co.co.pro. o del co.co.co, no, nel caso di rivendicazione della natura subordinata del rapporto da parte dell’autonomo tout court (RA 20% ex art. 24 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito di lavoro autonomo); no, nel caso di rivendicazione da parte di un terzo (somministrato, subagente etc. ) con cui non è intercorso alcun rapporto (RA del 20% ex art. 25 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito diverso per obbligazioni di fare e non fare) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni ART. 54 D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 – RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E REVISIONE DISCIPLINA MANSIONI STABILIZZAZIONE CO.CO.CO. E PARTITE IVA «Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomi, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: » (segue) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni ART. 54 D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 – RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E REVISIONE DISCIPLINA MANSIONI STABILIZZAZIONE CO.CO.CO. E PARTITE IVA Condizioni: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in «sede protetta» ex art. 2113 comma 4 c.c. (Commissione di conciliazione della DTL, Commissioni di conciliazione previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; collegi di conciliazione e arbitrato ex art. 412 quater c.p.c.) o ex art. 76 d.lgs. 276/2003 (Commissioni di certificazione costituite presso: gli enti bilaterali; le direzioni provinciali del lavoro e le province; le università; la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; i consigli provinciali dei consulenti del lavoro); b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni ART. 54 D.LGS. 81/2015 SPUNTI DI RIFLESSIONE STABILIZZAZIONE CO.CO.CO. E PARTITE IVA • Quale trattamento fiscale delle somme eventualmente corrisposte al lavoratore ? Art. 17 lett. c) TUIR ? Argomenti letterali: «..i datori di lavoro che procedono all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato…» «…i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro….» Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni At. 6 TUIR Risarcimento danni 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi. 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 6 TUIR: esclude in via generale dalla nozione di reddito “il risarcimento del danno per la parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e per le spese sostenute” (danno emergente) mentre “assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi risarcitori del lucro cessante in quanto emolumenti sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell’evento lesivo” (lucro cessante) con l’unica eccezione dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte. Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 6, secondo comma, TUIR: “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile (…) ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa” (V. Cass. n. 20482/2013; Cass. n. 1349/2010; Cass. n. 10972/2009 Cass. n. 12789/03) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 53 Cost.: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” (primo comma) “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” (secondo comma) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 6, secondo comma, TUIR: Non costituiscono reddito imponibile le somme corrisposte a titolo di risarcimento di un danno emergente, ad esempio: a titolo di risarcimento dei danni alla salute, all’immagine o danni esistenziali sofferti a causa di infortuni sul lavoro o demansionamento (Cass. n. 30433/08. V. anche Cass. n. 25979/2011; Cass. n. 23795/2010; Comm. trib. Prov. Lecce n.6/2012); erogazioni del datore di lavoro dirette ad integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa (es. somme corrisposte al dirigente per mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti dei terzi per atti o fatti compiuti nell’interesse del datore di lavoro nello svolgimento delle mansioni affidategli). Tali somme che vanno a risarcire un danno emergente e non la perdita di un reddito. Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 6, secondo comma, TUIR: Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno all’immagine e perdita di chance: cfr. Agenzia Entrate Risoluzione n° 106/E del 22/04/2009 e n. 356 del 07/12/2007 Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR: “anche se a titolo risarcitorio” disciplina le modalità del prelievo fiscale e non può farsi discendere da tale norma una (inammissibile) deroga all’art. 53 Cost. ed all’art. 6, secondo comma, TUIR, con conseguente assoggettamento ad IRPEF (ancorché a tassazione separata) delle somme che costituiscono risarcimento del danno emergente, per il solo fatto di essere erogate nell’ambito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR: Art. 32, primo comma, D.L. n. 41/95, conv. in L. 22/03/95 n. 85, con cui era stata introdotta l’attuale formulazione dell’art. 17, lett. a) TUIR non ha apportato alcuna innovazione ai principi sanciti dall’art. 6, secondo comma, TUIR in materia di esclusione dalla nozione di reddito delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, essendosi tale norma limitata a prevedere una particolare modalità di tassazione (separata) solo per quelle somme che costituiscono reddito imponibile secondo i principi generali (Corte Cost., ord. n. 292 del 7/7/05) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni IMPORTANTE E’ consigliabile astenersi dall’effettuare la ritenuta d’acconto prevista dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 solo se sussistono solidi elementi probatori idonei a dimostrare l’esistenza di un danno emergente (es., certificazione medica, meglio se proveniente da strutture sanitarie pubbliche; ricevute comprovanti l’acquisto dei farmaci prescritti al lavoratore; documentazione attestante il demansionamento o la diffusione di notizie lesive dell’immagine professionale del lavoratore, etc.). Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni IMPORTANTE Onere della prova grava sul contribuente (Cass. S.U. n. 6572/06) ALTRIMENTI: Alle somme corrisposte al lavoratore nell’ambito di una transazione “deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante (…) di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un’adeguata prova il cui onere spetta al contribuente” (Cass. n. 360/09) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni IMPORTANTE Obbligo tributario grava in ultima analisi sul “sostituito” e, cioè, sul lavoratore, il quale è comunque tenuto ad adempiervi presentando una dichiarazione fedele (Cass. n. 8316/09. V. anche Cass. n. 9867/2011; Cass. n. 16686/2013) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Questione Assoggettamento a tassazione - con le modalità previste dall’art. 17, lett. a) e c) TUIR - e conseguente obbligo del datore di lavoro dell’effettuazione della ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73 è applicabile solo alle transazioni proprie (il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso) o anche alle transazioni novative (le parti sostituiscono al rapporto sottostante un diverso rapporto giuridico)? Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NOVATIVO accertare se le parti, nel comporre l’originale rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto giuridico diretto a costituire, in luogo di quello precedente, nuove ed autonome situazioni che costituiscono fonte autonoma dell’obbligazione (Cass. n. 15444/2011. V. anche Cass. 1317/2006 e Cass. 20145/10) . N.B.: tale accertamento va operato sulla base di elementi interpretativi desunti dalla volontà delle parti e dal tenore letterario delle clausole contrattuali. Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NOVATIVO Esempio: domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni per omissione contributiva ex art. 2116, secondo comma c.c., e transazione con cui il datore di lavoro si obbligava a costituire una rendita vitalizia “con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che sarebbe spettato” (Cass. 13717/2006. V. anche Cass. n. 20146/2010) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Soluzione Questione Transazioni novative e assoggettamento a tassazione - con le modalità previste dall’art. 17, lett. a) e c) TUIR - e conseguente obbligo del datore di lavoro dell’effettuazione della ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73? SI: nozione reddito lavoro dipendente ex art. 49 e 51 TUIR (“in relazione al rapporto di lavoro”; - Dato testuale art. 17 lett. a) e c) TUIR “a titolo transattivo” senza distinzione alcuna Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni INTERVENTO DEL LEGISLATORE PER REDDITI DIVERSI Art. 36, comma 24, del DL 4 luglio 2006 n. 223, (convertito, con modificazioni nella L. 4 agosto 2006 n. 248), che ha modificato l’art. 25 DPR 600/73, stabilendo che: i soggetti che corrispondo compensi comunque denominati per l’assunzione di “obblighi di fare, non fare o permettere devono operare una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto sull’imposta per le persone fisiche”. Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni QUESTIONE Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di un determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge. Trib. Latina 31/3/00 e Trib. Pordenone 19/6/2003: la clausola di un accordo transattivo che preveda il pagamento a favore del lavoratore di una certa somma al netto dell’imposta da versare all’erario sarebbe affetta da nullità per contrasto con la norma imperativa di legge (art. 23, comma primo, D.P.R. 600/73) che impone al sostituto di imposta l’obbligo di rivalsa nei confronti del sostituito, con la conseguenza che il datore di lavoro sarebbe comunque tenuto ad operare la ritenuta sulla somma erogata al lavoratore, ancorché la corresponsione di tale somma sia stata pattuita al netto in sede di conciliazione giudiziale. Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni QUESTIONE Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di un determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge. Il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, può operare la ritenuta prelevandola direttamente dall’importo corrisposto al dipendente ovvero, se corrisponde al lavoratore la somma indicata nell’accordo transattivo, versando autonomamente all’esattoria quanto dovuto a titolo di acconto e rivalendosi poi nei confronti del lavoratore medesimo secondo quanto previsto dall’art. 23, primo comma, D.P.R. 600/73 (Cass. n. 6910/04) Attenzione alla redazione degli accordi (V. Trib. Milano, 31/10/2012, est. Atanasio) Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Controversie tra sostituto e sostituito Precedente orientamento, Cass. S.U. n. 745/03: giurisdizione Commissione Tributaria se relative alla legittimità delle ritenute operate dal datore di lavoro, giurisdizione del giudice del lavoro se relative al corretto adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione medesima Avv. Renato Scorcelli Profili fiscali delle transazioni Controversie tra sostituto e sostituito Nuovo orientamento, Cass. S.U. n. 8312/10: Sempre giurisdizione del giudice del lavoro, trattandosi di diritto del sostituito nei confronti del sostituto nell’ambito di un rapporto privatistico cui risulta estraneo il potere impositivo pubblico (conf. Cass. 19289/2012. V. anche Cass. n. 2133/2013) Avv. Renato Scorcelli GRAZIE PER L’ATTENZIONE! Avv. Renato Scorcelli