Avv. Renato Oscar Scorcelli - Avvocati Giuslavoristi italiani

Negoziazione e transazione nelle controversie di
lavoro: profili deontologici e tecnici
Incontro di formazione
Milano 23 novembre 2015
1
Deontologia e diritto del lavoro
L’attività dell’avvocato giuslavorista:
La fase delle trattative
Avv. Renato Scorcelli
Deontologia e diritto del lavoro
Trattative
Dovere di diligenza
(art. 12 Nuovo Codice Deontologico Forense)
«L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza,
assicurando la qualità della prestazione professionale»
Avv. Renato Scorcelli
Deontologia e diritto del lavoro
Trattative
Obblighi di informazione del cliente (art. 27 Nuovo Codice
Deontologico Forense)
«L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione
dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e dell’attività da
espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione»
Avv. Renato Scorcelli
Deontologia e diritto del lavoro
Obblighi di informazione e risoluzione stragiudiziale
delle controversie giuslavoristiche
Contenuto dell’obbligo:
in particolare, i profili fiscali
Quale atteggiamento nei confronti del cliente?
Ottimizzazione
fiscale
vs.
Avv. Renato Scorcelli
Evasione/
Elusione
fiscale
Deontologia e diritto del lavoro
Rapporti con i terzi e con le controparti
La richiesta di compenso professionale alla controparte
(Art. 67 Nuovo Cod. Deont. Forense)
«L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e
vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla
legge».
Cfr. clausole sulle spese legali negli accordi transattivi
Avv. Renato Scorcelli
Deontologia e diritto del lavoro
Obblighi di informazione e risoluzione stragiudiziale
delle controversie in materia giuslavoristica
Contenuto dell’obbligo:
• Validità delle rinunce e transazioni sotto il profilo
civilistico
• Effetti della transazione
• Profili fiscali della transazione
Avv. Renato Scorcelli
Le transazioni:
i profili tecnici
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113 c.c.
[I]. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i
rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
[II]. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono
intervenute dopo la cessazione medesima.
[III]. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volontà.
[IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura
civile.
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113 c.c.
Presupposti e problematiche
1.
Rinunzie e transazioni: nozione e presupposti di validità;
2.
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei
contratti o accordi collettivi;
3.
Impugnazione e termini;
4.
Sedi protette
5.
Aspetti fiscali e contributivi
Avv. Renato Scorcelli
NOZIONE E PRESUPPOSTI DI VALIDITÀ
(art. 2113, comma 1, prima parte c.c.)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione
Definizione
(art. 1965 c.c.)
Il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra di loro
Avv. Renato Scorcelli
Transazione
Caratteristiche
contratto a prestazioni corrispettive;
carattere oneroso;
Art 1977 c.c.: forma scritta ad probationem (salvo
transazione rapporti giuridici con forma scritta ad
substantiam ex art. 1350 c.c. Cass. n. 9114/90)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione: le tipologie
Transazione mista: si ha quando le parti con le reciproche concessioni, creano,
modificano o estinguono anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della
pretesa e delle contestazioni (art. 1965 c.c.);
Transazione generale: quella mediante la quale le parti definiscono con un unico
accordo una pluralità di liti, cosicché le concessioni reciproche non sono collegate ad
una singola definita lite ma al complesso delle liti (art. 1975 c.c.);
Transazione novativa: quella che, per qualità e quantità dell’intervento rinnovatore,
include fatti e presupposti di fatto del tutto estranei al pregresso rapporto, ne determina
la sostituzione integrale (art. 1976 c.c.).
Avv. Renato Scorcelli
Transazione
Finalità
Porre fine con reciproche concessioni ad una lite sorta o prevenire una
lite
res litigiosa e dubia
Avv. Renato Scorcelli
Transazione
Res litigiosa e dubia
Conflitto o contrasto di interessi in ordine alla medesima
situazione giuridica
Il conflitto può non aver assunto contorni precisi e definiti
essendo sufficiente l’esistenza di un dissenso attuale suscettibile di
sfociare in una lite giudiziaria (Cass. n. 6662/01)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione
Reciproche concessioni
da valutarsi con riferimento alle reciproche
pretese e contestazioni e non già ai diritti
effettivamente
spettanti
secondo
obiettive
considerazioni di legge (Cass. n. 9348/03; Cass. n.
9114/1990)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione
(segue): reciproche concessioni
“Ove manchi l'elemento dell’ “aliquid datum, aliquid retentuum”,
essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è
configurabile”. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione
la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell'atto
recante dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante
dall'intercorso rapporto di lavoro senza considerare nella
motivazione che la somma corrisposta al lavoratore nel preteso
atto di transazione corrispondeva esattamente a quanto a lui
spettante per t.f.r.) (Cass. n. 20780/2007)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione
Differenza con “negozio di accertamento”
La proposta transattiva e la transazione, a differenza del negozio
di accertamento, non hanno una funzione meramente dichiarativa della
situazione giuridica preesistente ma, al contrario, sono rivolte a
modificare la disciplina del rapporto preesistente mediante
reciproche concessioni tra le parti in modo che ciascuna subisca un
sacrificio (Tribunale di Milano, 23/3/2010. V. anche Cass. n.
9114/1990).
Avv. Renato Scorcelli
Transazione
La transazione è nulla nel caso in cui:
la res litigiosa ha ad oggetto diritti sottratti, per loro natura o per
espressa disposizione di legge, alla disponibilità delle parti (1966 co. 2
c.c.);
non vi sia alcuna res litigiosa;
manchi lo scambio di reciproche concessioni
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie:
impugnazione
L'atto transattivo contenente dichiarazioni del lavoratore assimilabili alle
clausole di stile con cui questi genericamente rinuncia a propri diritti, senza
specifico riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro, alle mansioni e alle
voci retributive cui si riferiscono le somme indicate, non è sufficiente di per sé a
comprovare l'effettiva sussistenza di una cosciente volontà dispositiva e di
una reale consapevolezza dei diritti determinati od obiettivamente
determinabili cui l'interessato abdica. Tale atto non è soggetto, pertanto, al
regime dell'impugnabilità della transazione nel termine semestrale di cui
all'art. 2113, comma 2, cc. (Cass. n. 20867/2006; Tribunale di Bari, 15/11/11)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie:
impugnazione
Non costituisce pertanto una transazione la generica
dichiarazione del lavoratore “di non aver più nulla a pretendere dal datore di
lavoro in relazione al pregresso rapporto di lavoro”. Tale dichiarazione
rappresenta, infatti, una semplice manifestazione del convincimento
dell’interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti costituendo
mera dichiarazione di scienza priva di ogni efficacia negoziale (Cass. n.
5930/98)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie: impugnazione
La Suprema Corte ha peraltro stabilito che “soltanto nel concorso di altre
speciali circostanze, desumibili anche ‘aliunde’, una tale dichiarazione può
assumere il valore di rinuncia o transazione, ai sensi dell’art. 2113 c.c.,
sempreché di tali negozi ricorrano i requisiti legali e, in particolare, risulti
inequivocabilmente accertato che il lavoratore abbia avuto, nel rilasciarla,
la chiara consapevolezza degli specifici diritti determinati, o almeno
obiettivamente determinabili, che gli sarebbero spettati e ai quali,
appunto, egli abbia coscientemente inteso rinunciare totalmente o
parzialmente”
(Cass. 5930/98. V. anche Cass. n. 26125/2009)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie:
impugnazione
Esempi
Cass. n. 11767/2011 “Non è ravvisabile una volontà negoziale nella dichiarazione,
sottoscritta dal lavoratore ma predisposta dal datore di lavoro in occasione della
corresponsione del t.f.r., di rinuncia a diritti, quando essa sia accompagnata
dall'espressione "con riserva"; infatti, l'indeterminazione del contenuto rende nulla
la complessiva dichiarazione ai sensi dell'art. 1346 e del comma 2 dell'art. 1418
c.c.”
Cass. n. 5930/98 con riferimento all’equo premio (nel verbale mancava una
rinunzia all’“equo premio”);
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie:
impugnazione
(segue): esempi
Cass. n. 11536/06: con riferimento all’incidenza dello
straordinario sull’indennità di anzianità (nel caso erano state
specificatamente rinunziate l’indennità di anzianità e il compenso per
lavoro straordinario).
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie: impugnazione
Rinunzie a diritti futuri (= diritti non ancora entrati a far parte del patrimonio del
lavoratore)
nullità ex art. 1418 c.c.
In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con il quale i
lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative
relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti
futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere
l'accertamento dell'effettiva natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione
della disciplina in materia di intermediazione di manodopera, dovendosi escludere
che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del
prestatore di lavoro (Cass. n. 18405/2011)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie:
impugnazione
Diritti futuri
TFR
2 teorie:
-Matura durante il rapporto (G. Santoro Passarelli; Cass. 4329/1992),
-Matura alla cessazione del rapporto (Ghera; Vallebona; Scognamiglio;
Cass. 26202/05 e Cass. 4822/05)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie: impugnazione
Diritti futuri
(TFR)
Primo orientamento:
rinunziabilità in corso di rapporto
Secondo orientamento:
nullità della rinunzia in costanza di rapporto ex art. 1418 c.c.
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie: impugnazione
Diritti futuri
Art. 2116 co. 2 c.c. risarcimento del danno previdenziale;
Momento dell’insorgenza del diritto:
1) al momento della prescrizione dei contributi (Cass. n. 1744/75 validità
della rinunzia da tale momento);
2) al momento della perdita totale o parziale della prestazione (Cass. n.
13715/91);
3) al momento della emanazione del provvedimento negativo da parte
dell'istituto (Cass. n. 3970/88 nullità della rinunzia in costanza di rapporto ex art
1418 c.c.)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie: impugnazione
Diritti futuri
Art. 2116 co. 2 c.c. (danno previdenziale)
Orientamento recente: il lavoratore può agire per ottenere il
risarcimento del danno prima del verificarsi degli eventi condizionanti
l’erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di
condanna generica
Il risarcimento del danno può essere oggetto di un accordo
transattivo anche in costanza di rapporto (Cass. n. 3963/01 contra Cass. n.
4822/05)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie:
impugnazione
Diritti futuri
Art. 2087 c.c.
rinunzia al diritto alla salute nulla ex art. 1418 c.c.
rinunzia alle conseguenze economiche connesse al risarcimento
del danno alla salute annullabile ex art. 2113 c.c. (condizione =
conoscenza da parte del lavoratore, al momento della transazione, della
patologia in relazione alla quale rivendica il risarcimento; oggetto = danno
differenziale) (Cass. n. 10218/08)
Avv. Renato Scorcelli
Transazione/Rinunzie:
impugnazione
Rinunzia a diritti futuri (= diritti non ancora entrati a far parte del
patrimonio del lavoratore)
Nullità ex art. 1418 c.c. (Cass. n. 4212/86)
Avv. Renato Scorcelli
Rinunzia
La rinunzia è una dichiarazione unilaterale abdicativa ossia
una manifestazione unilaterale di volontà, portata a conoscenza
dell'altra parte, con la quale un soggetto dismette un diritto certo,
determinato o determinabile
(G. Pera)
Avv. Renato Scorcelli
Rinunzia
Caratteristiche
il rinunziante deve avere la consapevolezza e la rappresentazione dei diritti
di sua spettanza (art. 1324 c.c.);
il rinunziante deve intendere volontariamente privarsi, in tutto o in parte,
della realizzazione delle sue ragioni – specificamente determinate o
quantomeno obiettivamente determinabili – a vantaggio di colui che
riceve la dichiarazione;
non deve sussistere controprestazione da parte del soggetto destinatario
della rinunzia (altrimenti si configurerebbe una transazione).
Avv. Renato Scorcelli
DIRITTI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI
INDEROGABILI DELLA LEGGE E DEI
CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI
(art. 2113, comma 1, seconda parte, c.c.)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di
cui all'articolo 409 c.p.c, non sono valide.
Non solo rapporto di lavoro subordinato ma anche rapporti di
agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera
continuativa e coordinata prevalentemente personale nonché
tutti gli altri rapporti di lavoro (con enti pubblici, di lavoro
pubblico, etc.) ex art. 409 c.p.c (Cass. n. 578/2011)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Quali sono i diritti “indisponibili”?
Quali sono le “disposizioni inderogabili di legge e della
contrattazione collettiva”?
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili sia di legge sia della
contrattazione collettiva (non solo nazionale)
La qualificazione di indisponibilità (o meglio di limitata disponibilità) dei
diritti del lavoratore, in quanto derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti e accordi collettivi, non dipende dalla loro natura
retributiva o risarcitoria né riguarda solo le situazioni soggettive derivanti
dalla lesione di diritti fondamentali della persona, essendo correlata alla
fonte che regola queste situazioni soggettive (Fattispecie relativa
all’incidenza del TFR sull’indennità di turno. Cass. n. 11659/2008 e Cass. n.
2734/2004. Contra Cass. n. 3233/1999)
tutte le disposizioni a favore del lavoratore che non siano espressamente
definite derogabili
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
“ai fini dell’applicabilità della disciplina in tema di rinunce e
transazioni dettata dall’art. 2113 Cod. Civ., devono ritenersi indisponibili
non soltanto i diritti del lavoratore di natura retributiva o risarcitoria
correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma anche
quei diritti di natura retributiva che derivano da disposizioni di
legge o della contrattazione collettiva non espressamente qualificate
come derogabili, atteso che la ratio dell’art. 2113 Cod. Civ. consiste nella
tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto di lavoro la cui
posizione viene disciplinata in via ordinaria attraverso norme inderogabili,
salvo espressa previsione in senso contrario”. Fattispecie relativa al
compenso per “plus orario” (Cass. n. 2734/04 e Cass. n. 11659/2008)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Inderogabilità delle disposizioni di legge e di contratto
collettivo
da indisponibilità dei diritti:
Diritti indisponibili: art. 1418 c.c. (nullità). Indisponibilità intesa sul
piano genetico di una difforme regolamentazione del rapporto di lavoro
Diritti derivanti da norme inderogabili: art. 2113 c.c.: annullabilità
degli atti di disposizione del diritto acquisito
I diritti del lavoratore quindi non sono né assolutamente indisponibili né
del tutto disponibili: sono limitatamente disponibili (G. Pera e Cass. n.
4212/1986)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Oggetto
NON
rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2113 Cod. Civ. le
transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti
esclusivamente dal contratto individuale che prevedono
trattamenti migliorativi rispetto a quelli di legge o di CCNL (Cass.
n. 10089/93)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Superminimi (= diritti disponibili non derivanti da disposizioni inderogabili)
Indisponibili
NON
ai sensi dell’art. 2113 Cod. Civ.
MA
ex art. 2103 Cod. Civ. (Cass. 11362/2008; Cass. n. 16106/2003. Contra Cass. n.
6083/1997)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Le transazioni aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni,
risoluzione consensuale, rinuncia all’impugnazione del licenziamento) NON
hanno ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili e NON rientrano nel
campo di applicazione dell’ art. 2113 Cod. Civ.
È valida la transazione conclusa tra lavoro illegittimamente licenziato e datore di
lavoro che ha ad oggetto la rinuncia, del primo, alla reintegrazione nel posto di
lavoro. La reintegrazione nel posto di lavoro è un diritto disponibile escluso dalla
previsione dell'art. 2113 c.c.; di conseguenza, il lavoratore può liberamente
disporre del diritto di impugnare il licenziamento facendone oggetto di rinunce e
transazioni che sono sottratte alla disciplina della norma richiamata” (Cass. n.
22105/2009 e Cass. n. 655/2003)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Le rinunce e transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di
lavoro, anche se convenute in una conciliazione raggiunta in sede
sindacale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c.,
con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi formali del relativo
procedimento, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale
del rapporto ex art. 2113 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lav. 18 marzo 2014 n.
6265)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Oggetto
risoluzione del rapporto di lavoro prevista nell’ambito di una
transazione più ampia che investe anche altri diritti del prestatore di
lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall’autonomia
collettiva
la transazione è annullabile anche con riferimento alla risoluzione del
rapporto, se la pattuizione è strettamente interdipendente con le rinunzie
relative a diritti ex art. 2113 c.c., a condizione che si tratti di rinunzie
valide
(Cass. n. 18285/2009; Cass n. 12301/2003)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Devono dunque sussistere due presupposti:
Stretta interdipendenza;
Validità delle altre rinunzie
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 1, c.c.
Oggetto
L’indagine sulla interdipendenza della clausola
relativa alla risoluzione consensuale con le altre
clausole dell’accordo deve essere compiuta facendo
ricorso ai principi generali sanciti dagli artt. 1362 e ss.
c.c. in tema di interpretazione negoziale (Cass. n.
11167/91, Trib. Torino 23/2/05)
Avv. Renato Scorcelli
RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi
(art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.)
Impatto Riforma Fornero:
convalida dimissioni e risoluzione consensuale
(anche per lavoratrice madre ed altri casi)
Ante Riforma cfr.: Nota Min. Lav. 01/08/08 (su convalida
lavoratrice madre)
Avv. Renato Scorcelli
RINUNZIE E TRANSAZIONI
NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI:
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 55, c.4, d.lgs. 151/2001 e succ. modif., le dimissioni
e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, con
modalità telematiche
su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
attraverso il sito www.lavoro.gov.it
Trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente con le
modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro
(segue)
RINUNZIE E TRANSAZIONI
NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI:
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
ENTRO 7 GIORNI DA TRASMISSIONI MODULO DI DIMISSIONI:
«Il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime
modalità».
Trasmissione del modulo può avvenire tramite:
•
•
•
•
Patronati
Organizzazioni sindacali
Enti bilaterali
Commissioni di certificazione ex art. 2, c.1, lett. h) e 76 d.lgs. 276/2003
Avv. Renato Scorcelli
NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI:
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
SANZIONI – ART. 26, C.5, D.LGS. 151/2015:
• Se il fatto non costituisce reato, datore di lavoro che altera i moduli
di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da
5.000 a 30.000 euro.
• Accertamento e irrogazione sanzione: Direzione Territoriale
Lavoro
• Si applicano disposizioni legge 689/1981 (Depenalizzazione)
Avv. Renato Scorcelli
RINUNZIE E TRANSAZIONI
NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI:
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
ECCEZIONI:
lavoro
domestico
(diverso da
legge Fornero)
risoluzione consensuale
in sede ex art. 2113,c.4,
c.c. o commissione di
certificazione ex art. 76
d.lgs. 276/2003
Avv. Renato Scorcelli
RINUNZIE E TRANSAZIONI
NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI:
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
REGIME TRANSITORIO:
La nuova disciplina in materia di dimissioni si applica a far data da 60 giorni
dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali di cui al c. 3; da quella data, abrogata disciplina artt. 17-23bis Legge
Fornero
Comma 3: decreto Min. Lav. stabilirà:
• Dati di identificazione del rapporto da cui si intende recedere
• Dati di identificazione datore di lavoro e lavoratore
• Modalità di trasmissione e standard tecnici di definizione data certa
RINUNZIE E TRANSAZIONI
NUOVA DISCIPLINA JOBS ACT – art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI:
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
DISPOSIZIONI ABROGATE
(dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Min. Lav.)
 Modalità non telematiche di convalida dimissioni
 Tutte le disposizioni ex art. 1, c. 17-23bis Fornero (mancata convalida
dopo invito da parte del datore entro 30 gg, disciplina della revoca).
Avv. Renato Scorcelli
IMPUGNAZIONE E TERMINI
(art. 2113, commi 2 e 3, c.c.)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, comma 2, c.c.
L’impugnazione deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto o dalla data della
rinunzia o della transazione, se queste sono
intervenute dopo la cessazione medesima
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 2, c.c.
Decorso il termine di 6 mesi la transazione diviene inoppugnabile (2113, comma
2,c.c.)
-Autonomia contrattuale collettiva e privata potrebbero estendere il termine (Pera);
-il termine di decadenza non tollera sospensioni o interruzioni
-decadenza e inoppugnabilità della transazione non è rilevabile d'ufficio, ma potrà
essere dichiarata solo qualora il datore di lavoro chiamato in giudizio sollevi la
relativa eccezione nella memoria difensiva di primo grado (e, quindi, non può
essere sollevata per la prima volta in appello, Cass. n. 9198/87);
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 2, c.c.
Decorrenza del termine:
-
data della transazione e irrilevanza del termine concordato per
l’esecuzione della pattuizione (Cass. n. 2483/80)
Cessazione del rapporto = cessazione giuridico-formale, ne
consegue che il caso di licenziamento con preavviso e esonero
della prestazione rileva l’efficacia reale o obbligatoria del preavviso
così come dovrà tenersi conto dell’incidenza sospensiva della
malattia sul preavviso
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, comma 3, c.c.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto,
anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne
nota la volontà.
Avv. Renato Scorcelli
SEDI PROTETTE
(art. 2113, comma 4, c.c.)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411,
412-ter e 412-quater del codice di procedura civile
L'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. Collegato Lavoro ha modificato il
comma, sostituendo alle parole «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411», le
parole «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c.4 c.c.
4° comma
ratio
presunzione per la quale in determinate sedi il lavoratore
può contare sull’assistenza di un soggetto terzo pubblico
(giudice e stato) o privato (sindacato) necessaria per il
riequilibrio delle forze in campo
(G. Pera)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4, c.c.
1)
2)
4° comma
Requisiti
Effettività dell’assistenza da parte del conciliatore
Sede giudiziale, DTL, sede sindacale e collegio di
conciliazione e arbitrato
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti formali
Requisiti sostanziali
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti formali - tre teorie
solo se prevista dal CCNL e nel rispetto delle modalità ivi indicate
“La
determinazione
della
modalità
di
composizione
dell’organo
conciliativo…deve intendersi devoluta alla contrattazione collettiva…Pertanto, solo
nel caso in cui la contrattazione collettiva abbia previsto come indispensabile
l’appartenenza del rappresentante sindacale non solo alla organizzazione cui aderisce il
lavoratore, ma anche l’inserimento del primo nell’organizzazione locale dello stesso
sindacato, è annullabile l’accordo raggiunto con l’assistenza di un sindacalista
appartenente ad una diversa organizzazione locale” (Cass. n. 12858/2003. Cass. 4730/02;
Cass. 391/84; Trib. Milano 26/9/02).
Non indispensabile bilateralità (partecipazione dell’associazione datoriale) salvo
previsione CCNL (Cass. n. 4730/2002; Pera e Grandi)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
(segue): requisiti formali - tre teorie
2)
anche nel silenzio del contratto collettivo e con modalità diverse da
quelle eventualmente indicate nel contratto collettivo «una
conciliazione sindacale, per essere qualificata tale…, deve risultare
da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché
dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore” (Cass. n.
13910/99);
3)
sempre (altrimenti nel silenzio del contratto collettivo sarebbe
preclusa), ma nel rispetto delle modalità del contratto collettivo ove
previste (G. Pera).
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
(segue): requisiti formali
Nuovo art.412 ter c.p.c.
Altre modalità di conciliazione e arbitrato
previste dalla contrattazione collettiva
“La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere
svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti sostanziali
Effettiva partecipazione del lavoratore
Non è configurabile una conciliazione in sede sindacale, inoppugnabile ex
art. 2113 c.c., allorquando il lavoratore non partecipi personalmente alla
trattativa, a nulla rilevando che il lavoratore abbia poi accettato il risultato
della trattativa stessa, intercorsa tra l’azienda e le rappresentanze sindacali
(Pretura di Verona, 2/11/83)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti sostanziali
Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale
Il conciliatore non deve limitarsi a verificare che la volontà del lavoratore sia
genuina, e su questa base ratificare l’accordo intervenuto tra le parti, bensì è
necessario da parte sua “un apporto fattivo alla corretta comprensione dei termini
giuridici della contesa e quindi dell’esatta determinazione dell’entità della rinuncia a
fronte dei benefici concreti ottenibili” (Pizzoferrato) da prestare, ad esempio,
mediante “chiarimenti in ordine alle eventuali azioni disponibili in sede giudiziaria e,
per quanto possibile, circa le difficoltà probatorie” (Di Stasi)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti sostanziali
Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale
Invalidità transazione ex art. 2113 c.c.:
sindacalista che aveva solo elaborato i conteggi restando estraneo alla vicenda
transattiva con un ruolo passivo successivamente stigmatizzato dallo stesso
sindacato di appartenenza (Cass.n. 13217/08)
Assistenza da parte di un sindacalista privo di mandato da parte della lavoratrice
che, peraltro, non era iscritta ad alcuna organizzazione sindacale (Tribunale di Bari,
6/12/2006)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti sostanziali
Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale
Invalidità transazione ex art. 2113 c.c.:
verbale di conciliazione sottoscritto con assistenza di rappresentante sindacale di
organizzazione diversa da quella di appartenenza ed in assenza di avallo scritto e
orale del sindacato di appartenenza (Cass. n. 13910/99)
“La conciliazione in sede sindacale … presuppone che l’accordo sia raggiunto con
un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria
organizzazione sindacale, cioè di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi”
(Cass. n. 11167/1991, Cass. 24024/2013)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c.
sede sindacale – aspetti procedurali
(Nuovo art. 411, comma 3, c.p.c.)
Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di
avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro
Il direttore (…), accertatane l’autenticità (circa la provenienza del verbale dalle
parti e la maggiore rappresentatività del sindacato), provvede a depositarlo nella
cancelleria del tribunale
Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del
verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto
Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
(Nuovo art. 411, comma 3, c.p.c.)
Verifica: l’inerenza ad uno dei rapporti ex art. 409 c.p.c., la sede della
formalizzazione della transazione ed il rispetto delle norme procedurali relative alla
composizione della commissione presso la DTL (Pera).
E i presupposti della regolarità formale della conciliazione in sede sindacale?
Rimedi contro il diniego: ricorso alla Corte d’Appello in analogia con l’art. 825
c.p.c. sull’impugnazione del diniego di esecutività del lodo arbitrale
Avv. Renato Scorcelli
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Questioni aperte:
Sia il “visto” di autenticità della DTL sia il decreto di
esecutività del Giudice non sono requisiti di validità della
transazione ex art. 2113 c.c., ma solo adempimenti necessari ad
ottenere l’esecutività del titolo (Cass. 6558/95)
Avv. Renato Scorcelli
PROFILI FISCALI
DELLE TRANSAZIONI
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Quadro normativo di riferimento:
artt. 6, 17, 19, 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”) approvato con il
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs.
12/12/2003 n. 344).
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
DECRETO TUTELE CRESCENTI
Art. 6 - Offerta di conciliazione
«In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 1 del decreto al fine di evitare il giudizio e ferma restando
la possibilità delle parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di
lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una
delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4 cod.civ. e dell’art. 82 comma 1 D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, un
importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persona fisiche e
non è assoggettato a contribuzione
previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in
misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità mediante consegna al lavoratore di
assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del
rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il
lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura
di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.»
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Quadro normativo di riferimento:
Artt. 49 e 51 (già artt. 46 e 48) TUIR: redditi di lavoro dipendente quelli che “derivano”
dal rapporto di lavoro (art. 49) “costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di
lavoro” (art. 51). Sufficiente nesso occasionalità.
Prima: nesso di corrispettività «in dipendenza del lavoro prestato» (DPR 597/73)
Art. 17 (già art. 16) TUIR: modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore,
distinguendo tra transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” (lett. a) e
transazione intervenuta nel corso di tale rapporto (lett. b), prevedendo solo nel primo caso
l’assoggettamento a tassazione separata.
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative alla risoluzione del
rapporto di lavoro subordinato: tassazione separata
Comma 1, Lett. a): “L’imposta si applica separatamente (…) al trattamento di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla
durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1
dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite
una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al
netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a
seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di
lavoro”. Sino ad un tetto di Euro 1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr.
Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122)
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative alla risoluzione del
rapporto di lavoro subordinato: tassazione separata
Aliquota: la stessa del TFR ma provvisoria
Come per il TFR, gli Uffici Finanziari determinano l’imposta definitiva (in
aumento o in riduzione) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quella di presentazione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. 770), in
base all’ aliquota media di tassazione IRPEF del lavoratore dei cinque anni
precedenti a quella della cessazione del rapporto di lavoro
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata
Agenzia Entrate circ. 20/3/2001 n° 29
Art. 17, lett. a) TUIR è applicabile alle somme corrisposte nell’ambito di
transazioni relative “alla risoluzione del rapporto di lavoro”
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata
Risoluzione Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle
Entrate n 135/E del 28/5/09
Art. 17, lett. a) TUIR non è applicabile alle somme corrisposte dal cedente al
lavoratore a titolo transattivo a fronte della rinunzia al vincolo di solidarietà di cui
all’art. 2112, secondo comma, c.c. non essendo configurabile una transazione
“relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” per effetto della continuazione ex
lege del rapporto di lavoro in capo al cessionario dell’azienda
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR transazioni intervenute nel corso del rapporto
di lavoro subordinato: tassazione ordinaria si ricava per esclusione da:
Comma 1, Lett. b): “L’imposta si applica separatamente (…) ad emolumenti
arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti,
percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti
amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle
parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al
comma 2 dell'articolo 49”.
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR: tassazione separata
solo per certe somme percepite nel corso del rapporto «riferibili ad anni precedenti»
Ad esempio: reintegrazione e risarcimento danni ex art. 18 S.L. per parte retribuzione
riferibile ad anni precedenti (mentre quella relativa ad anno di percezione: tassazione
ordinaria)
Con aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore
all’anno di percezione (art. 21,comma primo, TUIR).
Il datore di lavoro opera la ritenuta IRPEF per l’intero ex art. 23 DPR 600/73
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
DECRETO TUTELE CRESCENTI
Art. 6 - Offerta di conciliazione
«In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 1 del decreto al fine di evitare il giudizio e ferma restando
la possibilità delle parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di
lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una
delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4 cod.civ. e dell’art. 82 comma 1 D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, un
importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persona fisiche e
non è assoggettato a contribuzione
previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in
misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità mediante consegna al lavoratore di
assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del
rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il
lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura
di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.»
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
DECRETO TUTELE CRESCENTI
Art. 6
Offerta di conciliazione
Sedi di conciliazione (art. 2113 c.c. e art. 82, comma 1, d. lgs. 276/2003):
-Sede giudiziale
-Sede sindacale
-Direzione Territoriale del Lavoro
-Altre sedi previste dai contratti collettivi
-Collegio di conciliazione arbitrale
-Commissioni di certificazione
Deve trattarsi effettivamente di una delle sedi previste = in caso contrario, violazione art.
2113 cod. civ. e applicazione art. 17, comma 1, lett. A TUIR (tassazione separata)
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
DECRETO TUTELE CRESCENTI
Artt. 6
Offerta di conciliazione
ULTERIORE COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AL CENTRO PER L’IMPIEGO
DI CESSAZIONE PER LICENZIAMENTO DEL RAPPORTO
Nelle ipotesi di licenziamento di lavoratore con contratto a tutele crescenti
entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l’Impiego
se è avvenuta o non avvenuta la conciliazione.
SANZIONE AMMINISTRATIVA
OMISSIONE: DA € 100 A € 500 PER CIASCUN LAVORATORE
IN RITARDO O DOPO DIFFIDA: €100
DECRETO TUTELE CRESCENTI
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Artt. 6
Offerta di conciliazione
«entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento»: quale
significato?
-prima che il lavoratore abbia proposto l’impugnazione
-in ogni caso, entro 60 giorni dal licenziamento anche se il lavoratore ha già
proposto l’impugnazione
Esclusione dell’assoggettamento alla contribuzione previdenziale  incentivo
all’esodo è già di per sé non soggetto a contribuzione
Assegno circolare
validità di altri mezzi di pagamento (es. bonifico) se
accettati dal lavoratore (è norma posta nell’interesse del lavoratore stesso) ?
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei rapporti
di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata
Comma 1, Lett. c): “L’imposta si applica separatamente (…) alle indennità percepite per la
cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2
dell'art. 53, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle
spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive,
a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”. Sino ad un tetto di Euro
1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate
28/02/2012 n. 2012/25122).
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei rapporti
di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata
Con aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore
all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21,comma primo, TUIR)
Il Committente opera una ritenuta IRPEF del 20% ex art. 24 DPR 600/73
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 (già art. 16) lett. c) TUIR: Tassazione separata
Comma 1, Lett. c): tassazione separata per le somme corrisposte nell’ambito di transazioni relative alla
risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Esempi si, transazione relativa alla rivendicazione della natura
subordinata del rapporto da
parte del co.co.pro. o del co.co.co,
no, nel caso di rivendicazione della natura subordinata del rapporto da
parte
dell’autonomo tout court (RA 20% ex art. 24 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito di lavoro
autonomo);
no, nel caso di rivendicazione da parte di un terzo (somministrato,
subagente etc. ) con
cui non è intercorso alcun rapporto (RA del 20%
ex art. 25 DPR 600/73, tassazione ordinaria
e reddito diverso per obbligazioni di fare e non fare)
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
ART. 54 D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 – RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
E REVISIONE DISCIPLINA MANSIONI
STABILIZZAZIONE CO.CO.CO. E PARTITE IVA
«Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo,
a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di
lavoro autonomi, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: »
(segue)
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
ART. 54 D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 – RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
E REVISIONE DISCIPLINA MANSIONI
STABILIZZAZIONE CO.CO.CO. E PARTITE IVA
Condizioni:
a)
i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese
riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in «sede
protetta» ex art. 2113 comma 4 c.c. (Commissione di conciliazione della DTL, Commissioni di
conciliazione previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative; collegi di conciliazione e arbitrato ex art. 412 quater c.p.c.) o ex art. 76 d.lgs.
276/2003 (Commissioni di certificazione costituite presso: gli enti bilaterali; le direzioni provinciali del
lavoro e le province; le università; la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; i consigli provinciali dei consulenti del lavoro);
b)
nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro,
salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
ART. 54 D.LGS. 81/2015
SPUNTI DI RIFLESSIONE
STABILIZZAZIONE CO.CO.CO. E PARTITE IVA
• Quale trattamento fiscale delle somme eventualmente corrisposte al lavoratore ?
Art. 17 lett. c) TUIR ?
Argomenti letterali:
«..i datori di lavoro che procedono all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato…»
«…i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutte le possibili pretese
riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro….»
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
At. 6 TUIR
Risarcimento danni
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b)
redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e)
redditi d'impresa; f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei
relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di
risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti
da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di
pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i
crediti su cui tali interessi sono maturati.
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 6 TUIR:
esclude in via generale dalla nozione di reddito “il risarcimento del danno per la
parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e
per le spese sostenute” (danno emergente) mentre “assoggetta ad imposta sul
reddito delle persone fisiche gli indennizzi risarcitori del lucro cessante in
quanto emolumenti sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto
conseguire per effetto dell’evento lesivo” (lucro cessante) con l’unica eccezione
dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte.
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 6, secondo comma, TUIR:
“i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di
risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi
della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal
contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei
limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella
mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile (…) ogni
risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa”
(V. Cass. n. 20482/2013; Cass. n. 1349/2010; Cass. n. 10972/2009 Cass. n.
12789/03)
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 53 Cost.:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva” (primo comma)
“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”
(secondo comma)
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 6, secondo comma, TUIR:
Non costituiscono reddito imponibile le somme corrisposte a titolo di risarcimento di un
danno emergente, ad esempio:
a titolo di risarcimento dei danni alla salute, all’immagine
o
danni
esistenziali sofferti a causa di infortuni sul lavoro o demansionamento (Cass. n. 30433/08.
V. anche Cass. n. 25979/2011; Cass. n. 23795/2010; Comm. trib. Prov. Lecce
n.6/2012);
erogazioni del datore di lavoro dirette ad integrare perdite
patrimoniali
del
lavoratore derivanti dallo svolgimento
dell’attività lavorativa (es. somme corrisposte al
dirigente per
mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti dei terzi
per atti o fatti compiuti nell’interesse del datore di lavoro nello
svolgimento delle mansioni affidategli).
Tali somme che vanno a risarcire un danno emergente e non la perdita di un reddito.
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 6, secondo comma, TUIR:
Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno all’immagine e perdita di
chance:
cfr. Agenzia Entrate Risoluzione n° 106/E del 22/04/2009 e n. 356 del
07/12/2007
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR:
“anche se a titolo risarcitorio”
disciplina le modalità del prelievo fiscale e non può farsi discendere da
tale norma una (inammissibile) deroga all’art. 53 Cost. ed all’art. 6,
secondo comma, TUIR, con conseguente assoggettamento ad IRPEF
(ancorché a tassazione separata) delle somme che costituiscono
risarcimento del danno emergente, per il solo fatto di essere erogate
nell’ambito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro
subordinato
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR:
Art. 32, primo comma, D.L. n. 41/95, conv. in L. 22/03/95 n. 85, con cui era stata
introdotta l’attuale formulazione dell’art. 17, lett. a) TUIR
non ha apportato alcuna innovazione ai principi sanciti dall’art. 6, secondo
comma, TUIR in materia di esclusione dalla nozione di reddito delle somme
corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, essendosi tale norma
limitata a prevedere una particolare modalità di tassazione (separata) solo per
quelle somme che costituiscono reddito imponibile secondo i principi generali
(Corte Cost., ord. n. 292 del 7/7/05)
Avv. Renato Scorcelli
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IMPORTANTE
E’ consigliabile astenersi dall’effettuare la ritenuta d’acconto prevista dagli artt. 23 e 24 del
DPR 600/73 solo se sussistono solidi elementi probatori idonei a dimostrare
l’esistenza di un danno emergente (es., certificazione medica, meglio se proveniente da
strutture sanitarie pubbliche; ricevute comprovanti l’acquisto dei farmaci prescritti al
lavoratore; documentazione attestante il demansionamento o la diffusione di notizie lesive
dell’immagine professionale del lavoratore, etc.).
Avv. Renato Scorcelli
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IMPORTANTE
Onere della prova grava sul contribuente (Cass. S.U. n. 6572/06)
ALTRIMENTI:
Alle somme corrisposte al lavoratore nell’ambito di una transazione “deve essere
presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di
ristoro della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il
risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante (…) di guisa che alla distinta causale del
relativo esborso deve corrispondere un’adeguata prova il cui onere spetta al contribuente” (Cass. n.
360/09)
Avv. Renato Scorcelli
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IMPORTANTE
Obbligo tributario grava in ultima analisi sul “sostituito” e, cioè, sul lavoratore, il
quale è comunque tenuto ad adempiervi
presentando una dichiarazione
fedele
(Cass. n. 8316/09. V. anche Cass. n. 9867/2011; Cass. n. 16686/2013)
Avv. Renato Scorcelli
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Questione
Assoggettamento a tassazione - con le modalità previste dall’art. 17, lett. a) e c) TUIR - e
conseguente obbligo del datore di lavoro dell’effettuazione della ritenuta ai sensi dell’art. 23
del DPR 600/73
è applicabile solo alle transazioni proprie (il negozio transattivo si limita a modificare il
rapporto controverso) o anche alle transazioni novative (le parti sostituiscono al
rapporto sottostante un diverso rapporto giuridico)?
Avv. Renato Scorcelli
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DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NOVATIVO
accertare se le parti, nel comporre l’originale rapporto litigioso, abbiano inteso o meno
addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto giuridico diretto a costituire, in luogo di
quello precedente, nuove ed autonome situazioni che costituiscono fonte autonoma
dell’obbligazione (Cass. n. 15444/2011. V. anche Cass. 1317/2006 e Cass. 20145/10) .
N.B.: tale accertamento va operato sulla base di elementi interpretativi desunti dalla volontà
delle parti e dal tenore letterario delle clausole contrattuali.
Avv. Renato Scorcelli
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DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NOVATIVO
Esempio: domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni per omissione
contributiva ex art. 2116, secondo comma c.c., e transazione con cui il datore di
lavoro si obbligava a costituire una rendita vitalizia “con connotati quantitativi e
normativi diversi dal trattamento che sarebbe spettato” (Cass. 13717/2006. V. anche Cass.
n. 20146/2010)
Avv. Renato Scorcelli
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Soluzione Questione
Transazioni novative e assoggettamento a tassazione - con le modalità previste dall’art.
17, lett. a) e c) TUIR - e conseguente obbligo del datore di lavoro dell’effettuazione della
ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73?
SI: nozione reddito lavoro dipendente ex art. 49 e 51 TUIR (“in
relazione
al rapporto di lavoro”;
- Dato testuale art. 17 lett. a) e c) TUIR “a titolo transattivo” senza distinzione
alcuna
Avv. Renato Scorcelli
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INTERVENTO DEL LEGISLATORE PER REDDITI DIVERSI
Art. 36, comma 24, del DL 4 luglio 2006 n. 223, (convertito, con modificazioni nella L. 4
agosto 2006 n. 248), che ha modificato l’art. 25 DPR 600/73, stabilendo che:
i soggetti che corrispondo compensi comunque denominati per l’assunzione di “obblighi di
fare, non fare o permettere devono operare una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto sull’imposta per
le persone fisiche”.
Avv. Renato Scorcelli
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QUESTIONE
Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di un determinato importo al netto
delle ritenute fiscali di legge.
Trib. Latina 31/3/00 e Trib. Pordenone 19/6/2003:
la clausola di un accordo transattivo che preveda il pagamento a favore del lavoratore di una certa
somma al netto dell’imposta da versare all’erario sarebbe affetta da nullità per contrasto con la norma
imperativa di legge (art. 23, comma primo, D.P.R. 600/73) che impone al sostituto di imposta l’obbligo
di rivalsa nei confronti del sostituito, con la conseguenza che il datore di lavoro sarebbe comunque
tenuto ad operare la ritenuta sulla somma erogata al lavoratore, ancorché la corresponsione di tale
somma sia stata pattuita al netto in sede di conciliazione giudiziale.
Avv. Renato Scorcelli
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QUESTIONE
Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di un determinato importo al netto
delle ritenute fiscali di legge.
Il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, può operare la ritenuta prelevandola direttamente
dall’importo corrisposto al dipendente ovvero, se corrisponde al lavoratore la somma indicata
nell’accordo transattivo, versando autonomamente all’esattoria quanto dovuto a titolo di acconto e
rivalendosi poi nei confronti del lavoratore medesimo secondo quanto previsto dall’art. 23, primo
comma, D.P.R. 600/73 (Cass. n. 6910/04)
Attenzione alla redazione degli accordi (V. Trib. Milano, 31/10/2012, est. Atanasio)
Avv. Renato Scorcelli
Profili fiscali delle transazioni
Controversie tra sostituto e sostituito
Precedente orientamento, Cass. S.U. n. 745/03:
giurisdizione Commissione Tributaria se relative alla legittimità delle
ritenute operate dal datore di lavoro,
giurisdizione del giudice del lavoro se relative al corretto adempimento
degli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione medesima
Avv. Renato Scorcelli
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Controversie tra sostituto e sostituito
Nuovo orientamento, Cass. S.U. n. 8312/10:
Sempre giurisdizione del giudice del lavoro, trattandosi di diritto del
sostituito nei confronti del sostituto nell’ambito di un rapporto
privatistico cui risulta estraneo il potere impositivo pubblico (conf.
Cass. 19289/2012. V. anche Cass. n. 2133/2013)
Avv. Renato Scorcelli
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Avv. Renato Scorcelli