APPUNTI DI DIRITTO CIVILE ITALIANO

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APPUNTI DI DIRITTO
CIVILE ITALIANO
Programma di seconda liceo
L. Dossena
Sommario
Sommario .......................................................................................................................................................................................... 2
Introduzione al diritto .................................................................................................................................................................. 7
Le norme giuridiche e il diritto ............................................................................................................................................ 7
Le norme .................................................................................................................................................................................. 7
La funzione delle norme .................................................................................................................................................... 7
Le diverse tipologie di norme .......................................................................................................................................... 7
I caratteri delle norme giuridiche ....................................................................................................................................... 7
La coattività............................................................................................................................................................................. 7
Le funzioni della sanzione................................................................................................................................................. 7
Le tipologie di sanzioni ........................................................................................................................................................... 8
Le principali tipologie di norme giuridiche .................................................................................................................... 9
Diritto positivo e diritto naturale ....................................................................................................................................... 9
Il diritto positivo ................................................................................................................................................................... 9
Il diritto naturale................................................................................................................................................................ 10
Rapporti tra diritto positivo e diritto naturale ...................................................................................................... 10
Le partizioni del diritto ........................................................................................................................................................ 10
Le situazioni regolate dal diritto: ................................................................................................................................ 10
Il diritto privato:................................................................................................................................................................. 10
Il diritto pubblico:.............................................................................................................................................................. 10
I rami del diritto ................................................................................................................................................................. 11
Le fonti del diritto italiano ....................................................................................................................................................... 12
Fonti di produzione .......................................................................................................................................................... 12
Fonti di cognizione ............................................................................................................................................................ 12
L’organizzazione gerarchica delle fonti.................................................................................................................... 12
La Costituzione e i suoi caratteri ................................................................................................................................. 13
Le leggi costituzionali ...................................................................................................................................................... 14
Capitolo: <Sommario
Il diritto e le sue fonti............................................................................................................................................................ 12
2
Le fonti primarie ................................................................................................................................................................ 14
Le fonti secondarie ............................................................................................................................................................ 15
L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio ............................................................................................................ 17
L’inizio dell’efficacia della legge ....................................................................................................................................... 17
La promulgazione .............................................................................................................................................................. 17
La pubblicazione ................................................................................................................................................................ 17
La vacatio legis: .................................................................................................................................................................. 17
L’entrata in vigore: ............................................................................................................................................................ 17
La presunzione di conoscenza: .................................................................................................................................... 17
Il principio di irretroattività .............................................................................................................................................. 18
La cessazione dell’efficacia delle norme giuridiche ................................................................................................. 18
La perdita di efficacia di una legge ............................................................................................................................. 18
Abrogazione espressa e tacita ...................................................................................................................................... 19
Il referendum abrogativo ............................................................................................................................................... 19
L’efficacia delle norme nello spazio ................................................................................................................................ 20
Il possibile conflitto tra leggi ........................................................................................................................................ 20
Il diritto internazionale privato ................................................................................................................................... 20
Cinque criteri (diritto internazionale) ...................................................................................................................... 20
L’interpretazione delle norme giuridiche ......................................................................................................................... 22
Chi interpreta le leggi ........................................................................................................................................................... 22
Interpretazione giuridica: .............................................................................................................................................. 22
L’interpretazione giudiziale: ......................................................................................................................................... 22
I diversi tipi di interpretazione:................................................................................................................................... 22
Il carattere vincolante / non vincolante. .................................................................................................................. 23
Rapporti giuridici ........................................................................................................................................................................ 25
La nozione di rapporto giuridico ..................................................................................................................................... 25
Diritti e doveri: ................................................................................................................................................................... 25
Le parti del rapporto giuridico: ................................................................................................................................... 25
Capitolo: <Sommario
I criteri di interpretazione .................................................................................................................................................. 23
3
Le situazioni giuridiche attive ........................................................................................................................................... 25
Il diritto soggettivo............................................................................................................................................................ 25
L’interesse legittimo ......................................................................................................................................................... 26
La potestà .............................................................................................................................................................................. 26
Il diritto potestativo.......................................................................................................................................................... 26
Le situazioni giuridiche passive ....................................................................................................................................... 26
Dovere e obbligo ................................................................................................................................................................ 27
La soggezione ...................................................................................................................................................................... 27
L’onere ................................................................................................................................................................................... 27
Le classificazioni dei diritti soggettivi: .......................................................................................................................... 27
I diritti non patrimoniali (personali)......................................................................................................................... 28
I diritti patrimoniali .......................................................................................................................................................... 28
Diritto trasmissibili e non trasmissibili .................................................................................................................... 29
La prescrizione ........................................................................................................................................................................ 29
I termini di prescrizione ................................................................................................................................................. 29
La decadenza ............................................................................................................................................................................ 30
Le persone fisiche: ...................................................................................................................................................................... 31
La capacità giuridica.............................................................................................................................................................. 31
La perdita della capacità giuridica.............................................................................................................................. 31
Capacità di agire...................................................................................................................................................................... 31
Acquisto della capacità di agire ................................................................................................................................... 31
Il ruolo del curatore .......................................................................................................................................................... 33
Capacità di intendere e volere ...................................................................................................................................... 33
Incapacità di agire .................................................................................................................................................................. 33
Incapacità di agire relativa ............................................................................................................................................ 34
Incapacità di agire naturale ........................................................................................................................................... 34
La Rappresentanza ................................................................................................................................................................ 35
Rappresentanza legale..................................................................................................................................................... 35
Capitolo: <Sommario
Incapacità di agire assoluta ........................................................................................................................................... 33
4
Rappresentanza volontaria ........................................................................................................................................... 36
Le sedi della persona fisica ................................................................................................................................................. 36
La residenza ......................................................................................................................................................................... 36
Il domicilio ............................................................................................................................................................................ 36
La dimora .............................................................................................................................................................................. 37
L’estinzione della persona fisica ...................................................................................................................................... 37
Diritti personali e patrimoniali .................................................................................................................................... 37
Scomparsa / dichiarazione di morte presunta........................................................................................................... 38
Scomparsa ............................................................................................................................................................................ 38
L’assenza ............................................................................................................................................................................... 38
La morte presunta ............................................................................................................................................................. 38
Le organizzazioni ........................................................................................................................................................................ 40
Gli enti o organizzazioni ...................................................................................................................................................... 40
Classificazione degli enti ..................................................................................................................................................... 40
Le associazioni .................................................................................................................................................................... 40
La società: ............................................................................................................................................................................. 40
Le fondazioni: ...................................................................................................................................................................... 41
I comitati: .............................................................................................................................................................................. 41
Organizzazioni private e pubbliche............................................................................................................................ 41
Costituzione e riconoscimento.......................................................................................................................................... 42
L’atto costitutivo ................................................................................................................................................................ 42
Statuto .................................................................................................................................................................................... 42
Le persone giuridiche: ..................................................................................................................................................... 42
Le associazioni non riconosciute................................................................................................................................. 42
Gli organi ............................................................................................................................................................................... 43
Gli amministratori ............................................................................................................................................................. 43
L’assemblea .......................................................................................................................................................................... 43
Organi di controllo ............................................................................................................................................................ 44
Capitolo: <Sommario
L’organizzazione degli enti ................................................................................................................................................. 43
5
Estinzione degli enti .............................................................................................................................................................. 44
Raggiungimento e impossibilità .................................................................................................................................. 44
Decisione degli associati ................................................................................................................................................. 44
I beni ................................................................................................................................................................................................. 46
I caratteri dei beni .................................................................................................................................................................. 46
Beni privati e pubblici .......................................................................................................................................................... 46
I beni demaniali .................................................................................................................................................................. 46
I beni patrimoniali ............................................................................................................................................................. 46
Beni immobili e beni mobili ............................................................................................................................................... 47
Beni consumabili e inconsumabili ................................................................................................................................... 48
Classificazioni dei beni: ........................................................................................................................................................ 48
Fungibili e infungibili ....................................................................................................................................................... 48
Materiali e immateriali .................................................................................................................................................... 48
Divisibili e indivisibili ...................................................................................................................................................... 49
Semplici e composti .......................................................................................................................................................... 49
Pertinenze, universalità di mobili e frutti ................................................................................................................... 49
Frutti naturali e civili ....................................................................................................................................................... 50
I diritti reali .......................................................................................................................................................................... 50
I diritti reali minori ........................................................................................................................................................... 50
Caratteri dei diritti reali .................................................................................................................................................. 51
Capitolo: <Sommario
Fonti .................................................................................................................................................................................................. 52
6
Introduzione al diritto
Le norme giuridiche e il diritto
Le norme
Le norme giuridiche sono delle regole di condotta imposte dallo Stato.
Sono dirette a regolare i comportamenti umani e hanno come scopo quello di garantire ad ogni
individuo una pacifica convivenza sociale.
La funzione delle norme
L’esistenza delle norme giuridiche e il rispetto, in ogni comunità, di determinate regole di
comportamento rendono la convivenza più armonica e pacifica.
Le diverse tipologie di norme

norme di buona educazione:
Comportamenti esterni dei cittadini

norme religiose:
Si osservano per l’appartenenza a una confessione

norme morali:
Dettate dalla nostra coscienza

norme giuridiche:
Sottoposte dallo stato in cui viviamo
L’insieme delle norme giuridiche costituisce il d i r i t t o
Es. Allacciare le cinture in macchina = norma giuridica.
I caratteri delle norme giuridiche
La coattività
vengono rispettate. Questa caratteristica delle norme giuridiche si esprime dicendo che sono coattive
o obbligatorie. Se non rispettiamo le norme, veniamo sottoposti a una sanzione da parte dello stato.
La sanzione (per esempio una multa) è la conseguenza negativa cui va incontro chi non si adegua alla
norma giuridica.
Le funzioni della sanzione
Per natura non è punitiva ma preventiva, prevenire i comportamenti illegali
Capitolo: Introduzione al diritto
Le regole giuridiche, a differenza delle altre, prevedono una punizione concreta (sanzione) se non
7
Funzione punitiva
Punire la persona che ha trasgredito una norma, si viola non solo un interesse individuale ma un
interesse collettivo.
Funzione riparatrice
Obbligare il responsabile della violazione a ripararne le conseguenze, viene leso un interesse privato
Le tipologie di sanzioni

Detentive:
Privazione della libertà personale

Pecuniarie:
Pagamento di somme di denaro (multe e ammende)

Restrittive:
Limitazioni di determinate libertà (ritiro della patente)
Ulteriore distinzione:

Penali:
Violazione regole poste a tutela della collettività

Civili:
Infrazione norme che proteggono un interesse privato

Amministrative:
Illeciti nei confronti della Pubblica amministrazione
Coattività = Potere delle norme giuridiche di stimolare i cittadini a determinati comportamenti
dietro la minaccia di una sanzione.
Ma le norme giuridiche hanno anche altre caratteristiche.
I caratteri delle norme giuridiche:
La generalità

L’astrattezza

La bilateralità

L’esteriorità
Generali
Astratte
Bilaterali
Esteriori
Si rivolgono a tutti i soggetti della collettività, non a singoli
individui
Non disciplinano un caso concreto ma situazioni che possono
diventare realtà
Tutte le volte che riconoscono un diritto per qualcuno,
assegnano ad altri un dovere o un obbligo
Vogliono determinare solo il comportamento esterno e non si
occupano dei sentimenti delle persone
Capitolo: Introduzione al diritto

8
Le principali tipologie di norme giuridiche
Norme derogabili e inderogabili

Derogabili:

Inderogabili: Contenuto non può essere modificato
Impongono comportamenti che i destinatari possono modificare
Norme scritte e consuetudinarie

Le norme giuridiche possono essere scritte o non scritte

Le norme non scritte si basano su comportamenti ripetuti, giuridicamente obbligatorie e
corrispondono alle consuetudini o usi.

Permissive:
Concedono ai destinatari determinati diritti. (es.: disdetta di un contratto)

Proibitive:
Contengono un divieto. (es.: codice della strada)

Precettive:
Impongono determinati comportamenti (obbligo di pagare gli alimenti).
Diritto positivo e diritto naturale
Il diritto positivo
Insieme delle norme giuridiche che sono in vigore in uno Stato in un determinato momento storico
(norme che ogni cittadino deve rispettare evitando di incorrere in sanzioni).
Capitolo: Introduzione al diritto
Norme permissive, proibitive e percettive
9
Il diritto naturale
Complesso delle norme ideali proprie della natura dell’uomo (principi di giustizia propri della natura
umana, diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani)
Rapporti tra diritto positivo e diritto naturale
Solitamente coincidono, quindi le norme dello Stato rispettano i fondamentali principi di giustizia
compresi nella natura umana. Può succedere che questa corrispondenza non si realizzi (regimi
totalitari).
Le partizioni del diritto
Le situazioni regolate dal diritto:
Le norme giuridiche sono dirette a disciplinare situazioni molto diverse. Fondamentalmente a
regolare:

Rapporti tra soggetti privati

Rapporti tra gli enti pubblici e cittadini

Organizzazione dello Stato e degli enti Territoriali.

Comportamenti pericolosi per la società
Il diritto privato:
Insieme di norme che regolano i rapporti tra soggetti privati. Principale obiettivo di fissare alcune
regole di comportamento alle quali tutti i privati sono tenuti ad adeguarsi per assicurare una
convivenza sociale il più possibile pacifica. (es.: rapporti tra vicini di casa).
Il diritto pubblico:
Insieme delle norme giuridiche volte a disciplinare l’organizzazione degli enti pubblici e i rapporti tra
stabiliscono le corrispondenti sanzioni. Si occupa pertanto dei poteri dello Stato e degli altri enti
pubblici e dei limiti che essi devono rispettare, disciplina dei reati. (es.: espropriazione di un terreno
per il bene pubblico).
I rapporti tra le parti
Diritto privato:
I soggetti interessati sono posti su un piano di parità
Diritto pubblico:
Gli enti pubblici ricoprono un ruolo di superiorità rispetto ai cittadini.
Capitolo: Introduzione al diritto
questi e i cittadini. Quelle che individuano i comportamenti lesivi della società nel suo insieme e ne
10
Essi hanno perciò il potere di imporre determinati comportamenti nel rispetto delle libertà
fondamentali.
I rami del diritto
Ramo diritto privato:
Diritto civile:
Disciplinare rapporti tra soggetti privati (famiglia, proprietà e contratti)
Diritto commerciale:
Attività di coloro che svolgono professionalmente un attività economica
(imprenditori)
Ramo diritto pubblico:
Diritto costituzionale:
Regola organizzazione Stato e degli enti pubblici territoriali
Diritto amministrativo:
Disciplina funzionamento uffici pubblici destinati a offrire servizi ai
Diritto penale:
Norme che stabiliscono i reati e le pene a essi correlate.
Diritto processuale:
Attività dei magistrati e della modalità di svolgimento dei processi.
Capitolo: Introduzione al diritto
cittadini.
11
Le fonti del diritto italiano
Il diritto e le sue fonti
Con l’espressione fonte del diritto si indicano gli atti e/o i fatti produttivi di diritto ovvero gli atti che
contengono norme giuridiche e i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei
cittadini appartenenti ad uno stesso ordinamento. Infatti, secondo la loro funzione, le fonti del diritto
si distinguano in:
Fonti di produzione
Atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche, approvati dagli organi competenti, secondo le
procedure previste.
Fonti di cognizione
Documenti formali e pubblicazioni ufficiali attraverso i quali il testo delle norme giuridiche viene
portato a conoscenza del cittadino (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Bollettini Ufficiali
Regionali, siti ufficiali che pubblicano legislazione).
Fonti di produzione
Fonti di cognizione
Atti/fatti ideonei a
produrre norme
giuridiche
Documenti ufficiali.
Consentono ai
cittadini di
conoscere
L’organizzazione gerarchica delle fonti
Le fonti di produzione del diritto sono ordinate gerarchicamente, cioè in base al principio di gerarchia
le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore. Esse sono disposte su una scala gerarchica: le
norme che si trovano sui gradi superiori della scala hanno forza maggiore di quelle che si trovano sui
gradi inferiori.
Capitolo: Le fonti del diritto italiano
FONTI DEL DIRITTO
12
Fonti costituzionali:

Costituzione

Leggi costituzionali

Leggi di revisione
Fonti primarie:

Regolamenti comunitari

Leggi ordinarie

Leggi sostanziali

Leggi regionali
Fonti secondarie:

Regolamenti

Usi o consuetudini

Giurisprudenza
Il principio cronologico:
Tra norme di pari gradi grado, prevale la più recente.
Principio
gerarchico
Principio
cronologico
Prevale la fonte
di grado
superiore
Tra norme pari
grado prevale
la più recente
La Costituzione e i suoi caratteri
La Costituzione rappresenta la principale fonte del diritto; in vigore dal 1 gennaio 1948 ed è la legge
fondamentale dello Stato e si caratterizza:

per origine popolare

per la democrazia

per i numerosi diritti civili

per la rigidità nella modifica della Costituzione attraverso la revisione costituzionale.
Capitolo: Le fonti del diritto italiano
CONTRASTO
TRA DUE
NORME
13
Le leggi costituzionali
Il massimo livello gerarchico delle fonti è condiviso dalle leggi costituzionali e dalle leggi di revisione
costituzionale. Le prime possono essere emanate per integrare la Costituzione mentre le altre per
modificarla.
Le fonti primarie
Le fonti primarie del diritto si collocano, nella scala gerarchica, immediatamente al di sotto della
Costituzione. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie
particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano
prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento come previsto
dall'articolo 70.
Prima fonte primaria:
Regolamenti comunitari
Sono le norme emanate dalla Comunità europea (Italia fa parte dal 1957). Le leggi emanate dall’Unione
europea devono ritenersi subordinate solo alla Costituzione ma non alle altre fonti normative.
Le leggi ordinarie
Sono le leggi emanate dall’organo titolare del potere legislativo, il Parlamento, secondo una particolare
procedura, l’iter legislativo. Le leggi entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale.
La riserva di legge
ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come
nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall’organo più
rappresentativo del potere, dal Parlamento.
La competenza speciale del Parlamento
Le leggi sostanziali
Sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo e possano essere di due tipi: i decreti legge e
decreti legislativi.
I decreti legge
Sono atti con efficacia di legge emanati dal Governo di propria iniziativa nei casi di necessità e di
urgenza. Entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione. I decreti legge decadono e perdono
efficacia in caso in cui non sono trasformati entro 60 giorni in legge dal Parlamento.
Capitolo: Le fonti del diritto italiano
per argomenti specifici come la politica estera, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico.
14
La legge delega
E’ una legge approvata dal Parlamento che delega il Governo a legiferare su una determinata materia.
L’atto con forza di legge emanato dal Governo in base alla legge di delega è detto decreto legislativo.
I codici / Il codice civile
Raccoglie le più importanti norme relative ai rapporti tra cittadini.
Leggi:

ordinarie

sostanziali

decreti legge

decreti legislativi
Le leggi regionali
Sono quelle che ogni Regione, attraverso il Consiglio Regionale può emanare con validità limitata al
proprio territorio.
Le fonti secondarie
Le fonti secondarie si collocano al terzo grado della scala gerarchica delle fonti del diritto e sono
costituite dai regolamenti adottai dal potere esecutivo oppure dagli enti pubblici territoriali. I
regolamenti amministrativi sono atti emanati da organi della Pubblica amministrazione
Le 3 principali tipologie:
i regolamenti esecutivi:
hanno la funzione di chiarire i contenuti di una legge e di specificarne
l’applicazione.
I regolamenti indipendenti: sono diretti a disciplinare materie non regolate dalla legge
I regolamenti delegati:
possano derogare provvisoriamente a norme di legge.
Gli usi e consuetudini:
determinata collettività con la convinzione che essi siano giuridicamente obbligatori.
Perché si formino delle norme consuetudinarie devono presenti due elementi:
Elemento materiale: dato dalla ripetizione continua e uniforme di un certo comportamento da parte
di un gruppo sociale (elemento oggettivo o materiale).
Elemento psicologico: La convinzione da parte dei membri di tale gruppo sociale dell’obbligatorietà di
quel comportamento.
Capitolo: Le fonti del diritto italiano
Sono fonti del diritto non scritte e consistono in comportamenti ripetuti nel tempo da una
15
Le consuetudini ammesse dal diritto italiano:

Non sono ammesse le consuetudini contrarie al diritto scritto (contra legem). Quindi in caso
di contrasto tra una norma consuetudinaria e una norma del diritto scritto è sempre
quest’ultima a prevalere.

Nelle materie regolate dal diritto scritto le norme consuetudinarie valgono solo se
esplicitamente richiamate dalla legge stessa (secundum legem).

Nelle materie non regolate dal diritto scritto la consuetudine può produrre norme giuridiche
pienamente efficaci (praeter legem).

Le norme consuetudinarie non possono comunque essere applicate nel campo del diritto
penale. “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge”.
Le sentenze giudiziarie:
Consiste nell’insieme delle sentenze che vengono emanate dai giudici. La giurisprudenza è una fonte
normativa, che spesso i giudici risolvano un caso tenendo conto decisioni emanate da altri giudici
Capitolo: Le fonti del diritto italiano
ispirandosi ad esse in tutto o in parte.
16
L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
L’inizio dell’efficacia della legge
La promulgazione
Una nuova legge dello Stato, dopo essere stata approvata dal Parlamento, viene promulgata (cioè
proclamata) dal Presidente della Repubblica. Con questo atto si dichiara solennemente che la legge è
stata approvata e per tanto si invitano i cittadini a rispettarla.
La pubblicazione
Le norme giuridiche vengono fatte conoscere ai cittadini tramite la loro pubblicazione su documenti
ufficiali quali la Gazzetta ufficiale della Repubblica per le leggi ordinarie e sostanziali e il Bollettino
ufficiale della Regione per le leggi regionali.
La vacatio legis:
Una volta che esse sono state pubblicate si lascia un ragionevole lasso di tempo, solitamente di
quindici giorni, per consentire di conoscerle e pertanto di rispettarle in modo adeguato. Questo
periodo è chiamato vacatio legis, che letteralmente significa: “sospensione della legge” nel senso che
essa esiste già, ma non è ancora in funzione.
Trascorsa la vacatio legis, la legge entra finalmente in vigore, inizia cioè a produrre i suoi effetti.
La vocatio legis può avere anche un termine minore o maggiore a dipendenza della norma giuridica
che lo prevede espressamente.
La presunzione di conoscenza:
Una volta che la nuova legge è entrata in vigore si presume che tutti ne siano a conoscenza e che di
conseguenza sia rispettata.
Nel caso della presunzione di conoscenza delle norme giuridiche ci si trova di fronte ad una
presunzione assoluta, in quanto, trascorsa la vacatio legis, nessuno può invocare come propria
scusante il fatto di non aver potuto apprendere il provvedimento normativo: in altre parole
ingnorantia legis non excusat (l’ignoranza della legge non scusa).
Capitolo: L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
L’entrata in vigore:
17
Schema del capitolo.
Il principio di irretroattività
Il principio di irretroattività è la legge per cui le norme giuridiche valgono solo per l’avvenire e non
possono far valere i loro effetti a situazioni che si sono verificate in passato, prima della loro entrata in
vigore. In realtà esistono però dei casi in cui le norme hanno effetto retroattivo.
Tra esse possiamo individuare:

le norme espressamente retroattive dall’organo che le ha emanate, sempre che non si tratti di

le norme penali favorevoli al reato

le norme con cui il Parlamento chiarisce il significato di una legge precedentemente emanata
La cessazione dell’efficacia delle norme giuridiche
La perdita di efficacia di una legge
Una volta entrata in vigore, una norma rimane efficace finché non verrà annullata o abrogata.
L’annullamento di una legge:
può essere dato con una dichiarazione di invalidità per contrasto ad una norma gerarchicamente
superiore.
L’annullamento viene proclamato dal giudice tramite una sentenza ed ha effetto retroattivo. L’organo
che maggiormente utilizza il “potere” di annullare le leggi è la Corte costituzionale composta da
quindici giudici.
Capitolo: L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
norme penali (dove l’irretroattività è sempre valida).
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L’abrogazione di una legge
può avvenire o per effetto di una nuova legge (quindi per volontà del Parlamento) o a causa di un
referendum abrogativo (quindi per volontà dei cittadini).
Abrogazione espressa e tacita
Nel primo caso può verificarsi che venga emanata una nuova norma che dichiara espressamente
l’abrogazione della precedente; in tale ipotesi si parla di abrogazione espressa. Se invece la nuova
norma non fa esplicito riferimento all’abrogazione, ma il suo contenuto è diverso rispetto al
precedente, si ha l’abrogazione tacita. Si tratta di un evento piuttosto frequente: pensiamo infatti all’
ipotesi in cui venga approvato un nuovo codice. Dato che il suo contenuto ridisciplina completamente
la materia che ha per oggetto, si deve ritenere tacitamente abrogato il codice precedente. Qualunque
sia il tipo di abrogazione, essa non ha effetto retroattivo.
Il referendum abrogativo
Come già detto in precedenza, l’abrogazione di una norma può anche avvenire per effetto di un
referendum abrogativo. In questo caso il compito di colmare il conseguente “vuoto” legislativo è
affidato al Parlamento.
Annullamento
Abrogazione
disposto da un
giudice, in
particolare dalla
Corte costituzionale
tramite referendum
abrogatico e tramite
nuova legge.
Capitolo: L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
Cessazione di
efficacia
19
L’efficacia delle norme nello spazio
Il possibile conflitto tra leggi
Nella realtà di tutti i giorni si presentano spesso situazioni in cui esistono elementi di contatto con più
sistemi nazionali e si può pertanto determinare una situazione di conflitto tra leggi di Stati diversi.
Il diritto internazionale privato
In queste situazioni si applicano le disposizioni del diritto internazionale privato, che servono appunto
a stabilire quale legge (italiana o straniera) debba essere applicata ai rapporti che si originano
all’interno, dell’Italia, tra italiani e stranieri o tra stranieri e stranieri.
Cinque criteri (diritto internazionale)
I cinque criteri a cui si ispira il diritto internazionale privato sono: il principio di nazionalità, il principio
della legge locale, il principio dell’autonomia contrattuale, il principio di territorialità e il criterio di
reciprocità.
Il principio di nazionalità
Si applica nei rapporti in cui è la persona ad assumere principale rilievo (rapporti famigliari, eredità,
capacità personali, …). Si applica la legge dello stato a cui la persona appartiene, anche se si trova
all’estero.
Si applica invece nei rapporti che riguardano principalmente cose o fatti. Queste cose o fatti successi in
Italia saranno regolati, anche per stranieri secondo le leggi italiane.
Esempio:
Un cittadino straniero in vacanza in Italia noleggia un’auto, urta erroneamente un’altra
auto sul territorio italiano. Il turista dovrà risarcire il danno provocato secondo quanto
dispone la norma giuridica italiana.
Il principio dell’autonomia contrattuale
Per quanto riguarda le relazioni che nascono da un contratto, si fa riferimento al principio della legge
locale, salvo una diversa volontà delle parti, le quali possono ricorrere alla legge nazionale di uno dei
contraenti.
Il principio di territorialità.
Opera in materia penale e di pubblica sicurezza. Le leggi penali si applicano a tutti coloro che, per
qualsiasi motivo, si trovano sul territorio dello Stato.
Capitolo: L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
Il principio della legge locale
20
Il criterio di reciprocità
Gli stranieri godono in Italia degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini italiani nello Stato in cui
appartengono. Va però evidenziato che una legge straniera non può mai essere applicata in Italia se
contiene disposizioni contrastanti con la sua Costituzione.
principio di nazionalità
principio della legge
locale
principio
dell'autonomia
contrattuale
principio di
territorialità
criterio di reciprocità
applicata ai rapporti in
cui assumo principale
rilievo la persona
trova applicazione nei
rapporti che
riguardano una cosa o
un fatto
consente alle parti di
un contratto di
scegliere quale legge
applicare
opera in materia
penale e di pubblica
sicurezza
Stranieri=pari diritti
riconosciuti ai cittadini
italiani nello Stato
d'appartenenza
Capitolo: L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
Princiapali criteri del
diritto internazionale
privato
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L’interpretazione delle norme giuridiche
Chi interpreta le leggi
Quando si deve applicare una norma giuridica risulta evidente attribuirle prima di tutto il suo reale
significato. Per questo c’è l’interpretazione giuridica che consiste appunto nell’attività volta ad
attribuire alle norme giuridiche il loro esatto significato, allo scopo di poterle applicare secondo
giustizia a casi concreti.
Nonostante l’attività di interpretazione (margine di apprezzamento) svolta dai giudici sia quella
prevalente, esistono anche altri tipi di interpretazione:
Interpretazione giuridica:
Consiste nell’attività diretta ad attribuire alle norme giuridiche il loro estto significato, allo scopo di
poterle applicare secondo giustizia ai casi concreti.
L’interpretazione giudiziale:
È quella svolta dai magistrati, che hanno prevalentemente il compito di interpretazione delle leggi. I
magistrati quindi applicano le norme alle situazioni concrete sottoposte al loro giudizio. Sono i soggetti
più indicati ad affrontare il compito interpretativo.
L’interpretazione dei magistrati prende il nome di interpretazione giudiziale.
I diversi tipi di interpretazione:
interpretazione.
L’interpretazione autentica
È quella con cui l’organo che ha emanato una norma ne chiarisce i contenuti mediante una norma dello
stesso livello gerarchico (pari importanza).
La nuova norma infatti serve a spiegarne una già esistente.
L’interpretazione burocratica
È quella effettuata da un organo della Pubblica amministrazione relativamente ad un atto interno.
L’interpretazione dottrinale
È quella attuata dagli studiosi di diritto e contenuta in testi giuridici, quali articoli, saggi o libri.
Capitolo: L’interpretazione delle norme giuridiche
E’ prevalente l’interpretazione che i giudici svolgono. Esistono però, in realtà, anche altri tipi di
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Il carattere vincolante / non vincolante.
Mentre l’interpretazione autentica è vincolante per tutti, l’interpretazione giudiziale è obbligatoria
solo per le parti del processo, quella burocratica solo per gli organi amministrativi subordinati e quella
dottrinale non assume mai carattere vincolante.
I criteri di interpretazione
L’interpretazione delle leggi non è libera, bensì anch’essa regolata dal diritto. In questo modo
l’ordinamento si propone di ridurre la discrezionalità dell’interpretazione: infatti, per quanto i giudici
umani, risentire involontariamente dai propri orientamenti ideologici e culturali, con il rischio di
compromettere così l’imparzialità del loro giudizio. Il primo passo che il magistrato deve compiere è
quello di cogliere lo specifico significato che trapela dalle parole utilizzate in una data norma: si parla
in questo caso di interpretazione letterale. Al fine di una corretta interpretazione è però necessario
anche comprendere l’intenzione del legislatore: ci si trova quindi di fronte all’interpretazione logica.
Il vuoto legislativo e il ricorso all’analogia:
Può verificarsi anche l’ipotesi che, di fronte a un caso da disciplinare, il giudice non riesca ad
individuare una specifica norma che lo regoli. Non per questo però un magistrato può sottrarsi alla sua
funzione: egli deve infatti ricorrere alla cosiddetta analogia,
principio in base al quale se una
situazione non è espressamente regolata dalla legge il giudice deve risolverla ispirandosi alle norme
che regolano casi simili.
Il ricorso all’analogia non è però permesso per le leggi penali e per le leggi eccezionali, cioè quelle che
creano un’eccezione rispetto a una legge generale.
Capitolo: L’interpretazione delle norme giuridiche
cerchino di essere il più possibile obbiettivi, esiste sempre la possibilità che possano, in quanto esseri
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Il ricorso ai principi generali:
Nell’ipotesi in cui non esistano norme che regolano casi simili, il giudice dovrà riferirsi ai cosiddetti
principi generali dell’ordinamento; ciò vuol dire che egli dovrà comunque emanare una sentenza
richiamandosi allo spirito complessivo dell’ordinamento giuridico.
Interpretazione dichiarativa:
Si definisce un’interpretazione dichiarativa se la ratio legis (motivazione che spinge il Parlamento a
produrre una data legge) corrisponde al significato letterale delle parole contenute nella norma
giuridica, consentendo così all’interprete di cogliere il preciso significato della norma stessa.
Interpretazione restrittiva:
Si definisce restrittiva se essa stabilisce che l’intenzione del legislatore è meno ampia di quanto si
possa cogliere dal significato letterale.
Interpretazione estensiva:
È invece definita estensiva se l’interpretazione riconosce all’intenzione del legislatore un senso più
Capitolo: L’interpretazione delle norme giuridiche
ampio di quello che risulta dal semplice significato letterale.
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Rapporti giuridici
La nozione di rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è una relazione tra più persone regolata dal diritto.
Esempio:
Leo e Rita sono fidanzati. Il loro è un rapporto sentimentale consolidato, visto che non
esistono leggi che regolano un d’amore, i due non sono di fronte ad un rapporto
giuridico. Se Leo e Rita si sposassero, invece il loro rapporto acquisterà natura
giuridica. Il rapporto sarà quindi regolate dalle norme specifiche che disciplinano il
matrimonio.
Diritti e doveri:
Quando si costituiscono rapporti giuridici la legge prevede per le controparti diritti che corrispondono
dei doveri.
Esempio:
Se A presta del denaro a B ha il diritto di farselo restituire entro un determinato
termine di tempo.
Attraverso un rapporto giuridico quindi si determinano situazioni giuridiche attive e passive.
Le parti del rapporto giuridico:
Si chiamano parti tutti quei soggetti che instaurano un rapporto giuridico. I terzi invece sono i soggetti
estranei ad essi. Tra un rapporto giuridico tra le parti, i terzi solitamente non hanno effetti a questo
rapporto anche se talvolta può esistere un coinvolgimento.
Le situazioni giuridiche attive
Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è il potere di una o più persone di esercitare una propria facoltà con la debita
Diritti soggettivi assoluti
è un potere che si può esercitare verso tutti come il diritto di proprietà. (erga omnes).
Diritti soggettivi relativi
Il diritto soggettivo relativo si può esercitare nei confronti di uno o più soggetti determinati, come nel
caso dei crediti.
Capitolo: Rapporti giuridici
protezione dell’ordinamento giuridico.
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L’interesse legittimo
Si intende un potere riconosciuto ad un soggetto non in quanto singolo individuo. Come portatore di
un interesse generale riconosciuto all’interna collettività sociale.
La potestà
La potestà corrisponde al diritto - dovere di un soggetto di agire a tutela di un altro.
Esempio:
I genitori esercitano la potestà nei confronti dei figli. Questo è un potere educativo e
formativo atto ad indirizzare positivamente la crescita dei figli. Non è una sorta di
dominio assoluto su di essi.
Il diritto potestativo
Dalla potestà si differenzia il diritto potestativo. Consiste in pratica al potere di un soggetto di operare
allo scopo di soddisfare un proprio interesse modificando la situazione giuridica di altri.
Esempio:
Un lavoratore può inoltrare una disdetta di un rapporto di lavoro senza che il datore di
Le situazioni giuridiche passive
Alle situazioni giuridiche attive corrispondono, come rovescio della medaglia, situazioni giuridiche
passive.
Corrispondono essenzialmente al dovere, all’obbligo, alla soggezione ed all’onere.
Capitolo: Rapporti giuridici
lavoro possa opporsi alla decisione.
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Dovere e obbligo
È un dovere quello di non appropriarci di beni che non ci appartengono invece è un obbligo quello di
pagare i debiti. Dovere = situazione giuridica correlata ai diritto soggettive assoluti. Obbligo
corrisponde ai diritto soggettivi relativi.
La soggezione
La soggezione è una posizione particolare. Chi si trova esposto ad un diritto potestativo altrui dovrà
tollerarne l’esercizio.
La soggezione è ad esempio quello di comunicare (da parte di un dipendente) in anticipo le dimissioni
al proprio datore di lavoro.
L’onere
Consiste in un comportamento da tenere se si vuole realizzare un diritto. L’onere, consiste in un
comportamento che determinati soggetti devono tenere in vista del raggiungimento di uno specifico
Le classificazioni dei diritti soggettivi:
La situazione giuridica più importante e’ costituita dal diritto soggettivo.
La parola diritto viene comunemente impiegata con due differenti significati.
In senso oggettivo ci si riferisce alla pretesa che il soggetto A che altri tenga il comportamento
prescritto dalla norma.
Capitolo: Rapporti giuridici
risultato.
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Possiamo perciò definire il diritto oggettivo come il potere che ha norma giuridica (diritto oggettivo)
attribuisce al soggetto di tenere o di pretendere che altri tenga un determinato comportamento, per la
realizzazione di un suo interesse.
I diritti soggettivi sono relativi quando possono essere esercitati nei confronti di uno o più soggetti
determinati; sono assoluti quando possono essere fatti valere nei confronti di qualunque soggetto.
Il diritto del creditore e’ quindi relativo, perché egli potrà far valere la pretesa di pagamento solo nei
confronti del debitore.
Il diritto di proprietà e’ invece assoluto perché il proprietario potrà escludere qualunque altro
soggetto dal godimento del bene di cui e’ titolare esclusivo.
I diritti soggettivi si distinguono anche in non patrimoniali se attribuiscono al titolare un vantaggio che
non può essere valutato in denaro. Patrimoniali se attribuiscono al titolare un vantaggio di tipo
economico, cioè valutabile in denaro.
I diritti soggettivi patrimoniali si distinguono a loro volta, in diritti reali e diritti discredito (o
obbligazioni).
Quindi, oltre alla classificazione in diritti assoluti e relativi, i diritto soggettivi si distinguono in diritti
non patrimoniali e patrimoniali e in diritti trasmissibili e non trasmissibili (intrasmissibili).
I diritti non patrimoniali (personali)
I diritti personali hanno particolare rilievo come nel diritto all’immagine o alla riservatezza.
Altre classificazioni:

Diritto all’immagine

Diritto alla riservatezza

Diritto alla tutela dei dati personali
I diritti patrimoniali
Molti diritti attingono alla sfera personale (non patrimoniale). Alcuni diritti invece attengono alla sfera
economica e vengono indicati come diritti patrimoniali. Si distinguono in:
Diritto reali
Diritti di obbligazioni
Sono quelli in basi ai quali un soggetto può pretendere da un altro un determinato comportamento in
relazione ad un rapporto che si è costituito precedentemente tra di loro.
Capitolo: Rapporti giuridici
Sono quelli che si possono affermare su beni materiali (diritto di proprietà).
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Diritto trasmissibili e non trasmissibili
La distinzione tra trasmissibili e non trasmissibili (intrasmissibili) si determina in base alla possibilità
o meno di trasferirli in tutto o in parte ad altri. Ovvero potervi rinunciare. Sono trasmissibili i diritti
patrimoniali (vendere o donare). Intrasmissibili invece quelli di natura personale.
La prescrizione
La prescrizione corrisponde all’estinzione di un diritto soggettivo al suo mancato esercizio entro i
termini stabiliti dalla legge. Si verifica quindi prescrizione in presenza di due requisiti:

Il decorso del tempo

Il mancato esercizio del diritto da parte del titolare
I termini di prescrizione
Normalmente il termine di prescrizione corrisponde a dieci anni anche se la legge prevede numerose
eccezioni. Alcune di queste sono (tempi maggiori) relative ai diritti reali su beni altrui, tempi minori
invece per il risarcimento dei danni derivanti da atto illecito. Diritti non sottoposti a prescrizione
sono per esempio i diritti alla personalità oppure quelli relativi ai rapporti di natura famigliare. Il
tempo di prescrizione può essere anche sospeso o interrotto e comincia dal momento in cui il diritto
Capitolo: Rapporti giuridici
viene fatto valere.
29
La decadenza
La decadenza è l’estinzione di un diritto per effetto del mancato esercizio da parte del suo titolare. La
Capitolo: Rapporti giuridici
decadenza non è soggetta n’è a sospensione né a interruzione.
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Le persone fisiche:
La capacità giuridica
Le norme giuridiche sono rivolte sia agli individui sia agli enti che operano nella società. Quindi si
distinguono in tal senso in persone fisiche da enti o organizzazioni.
Le persone fisiche sono tutti gli individui cui sono destinate le norme giuridiche. Secondo
l’ordinamento tutte le persone fisiche sono dotate di capacità giuridica (diritti e doveri).
Dalla nascita un individuo si vede riconosciuto dall’ordinamento giuridico una serie di diritti, la cui
violazione costituisce illecito ed è punito dalla legge. La capacità giuridica si acquista dal momento
della nascita e la si perde con la morte.
Nel momento in cui si nasce si acquisiscono in modo certo i seguenti diritti:

Personalità

Diritto alla vita

Diritto alla salute

Diritto all’integrità fisica e morale
Altri diritti si possiedono invece solo in via potenziale come la proprietà o l’eredità. Potrebbe
accadere, ma non necessariamente, che i genitori intestino al figlio neonato un’immobile o che un
parente deceduto abbia nominato suo erede un bimbo.
La perdita della capacità giuridica
Come detto sopra si perde la capacità giuridica solo con la morte, cioè da quando cessano tutte le
funzioni celebrali.
Capacità di agire
La capacità di agire è la capacità di esercitare validamente i propri diritti e di assumere dei precisi
Acquisto della capacità di agire
La capacità di agire si acquisisce dai 18 anni e consiste nel poter esercitare i propri diritti e assumere
dei doveri. Il diciottenne quindi potrà concludere qualsiasi atto giuridico come ad esempio la
sottoscrizione di contratti.
Capitolo: Le persone fisiche:
doveri.
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Presunzioni di capacità/incapacità
La legge italiana prevede che i minorenni (minori di 18 anni) non siano assolutamente in grado di
provvedere in modo maturo ai propri interessi quindi che siano incapaci di agire in modo assoluto.
Nello stesso modo la legge presume in modo relativo che la maggiore età comporti la piano capacità di
agire.
Capacità di agire limitata di alcuni minorenni
Troviamo dei casi in cui un minore ottiene una limitata capacità di agire prima dei 18 anni d’età. Un
esempio che è possibile portare è quello relativo ai diritti d’autore. In merito a quanto il minore ha
prodotto (scrivere un libro, scrivere una canzone, …) può esercitare tutti gli atti inerenti la sfera
relativa un rapporto riguardante la sua opera. La sua capacità però non si estende ad altri atti al di
fuori di quanto prodotto. Altro esempio può essere riferito al riconoscimenti di un figlio al di fuori dal
matrimonio.
Il minore emancipato
Altra possibilità in cui un minorenne può acquistare la capacità di agire, sia pure in modo limitato, può
essere il seguente:
“Un minorenne può sposarsi, dietro autorizzazione del Tribunale, prima di avere l’età adulta (a partire
dai 18 anni d’età”.
Il Tribunale, dopo un iter complesso, dopo pareri psicologici per valutare la maturità del minorenne e
dopo aver sentito anche i genitore del richiedente l’emancipazione (non vincolante quest’ultimo caso)
potrà concedere o meno l’emancipazione al minorenne che però abbia compiuto almeno 16 anni di età.
Capacità di agire del minore emancipato
La limitata capacità di agire del minore emancipato da diritto a compiere solo atti di ordinaria
amministrazione. Per gli atti che escono dall’ordinario (straordinaria amministrazione), il minore
emancipato dovrà servirsi dell’assistenza di un curatore (maggiorenne nominato dal Tribunale).
Attraverso il curatore il minore emancipato potrà compiere atti di straordinaria amministrazione
alfine di sottoscrivere contratti o atti.
normale gestione di un patrimonio di cui non intaccano
l’integrità dello stesso (acquisto di un cellulare, di un computer,
di una TV, …)
Straordinaria amministrazione:
sono quegli atti eccedenti all’ordinaria amministrazione, atti che
possano mettere in pericolo l’integrità del patrimonio o una
diminuzione significativa o importante.
Capitolo: Le persone fisiche:
Ordinaria amministrazione:
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Il ruolo del curatore
Il curatore (che non è il tutore) non potrà sostituirsi al minore emancipato. Il suo lavoro sarà quello di
assisterlo nel compimento degli attivi di straordinaria amministrazione.
Esempio:
se un minore emancipato che ha possibilità finanziarie desidera acquistare
un’abitazione oppure vendere un’immobile ricevuto in eredità, non potrà sottoscrivere
autonomamente l’atto se non con l’approvazione del curatore che dovrà valutare la
situazione. Per approvazione significa che l’atto sarà valido solo ed esclusivamente con
la firma del curatore accanto a quella del minore emancipato.
Capacità di intendere e volere
Non è da confondere con la capacità di agire! Questa situazione si trova in soggetti che palesano
problematiche che potrebbero procurare danni a terzi. Per esempio le persone instabili di mente.
Si acquista dalla nascita
capacità giuridica
Si perde con la morte
CAPACITA' PERSONE
FISICHE
capacità di agire
Si acquista a 18 anni
capacità di intendere e
volere
capacità di valutare
effetti ad atti in
relazione all'età e
condizioni mentali
L’incapacità di agire sono soggetti maggiorenni che non possono fare valere la propria capacità di
agire.
Ci sono diverse tipologie di incapacità di agire e più precisamente:
Incapacità di agire assoluta
I minorenni (fino a 18 anni) sono incapaci di agire in modo assoluto.
Capitolo: Le persone fisiche:
Incapacità di agire
33
Attraverso la maggiore età l’incapacità di agire cessa di conseguenza dalla maggiore età l’individuo
diventa capace di agire.
Nella stessa posizione giuridica dei minorenni, ci sono anche gli interdetti legali e gli interdetti
giudiziali.
Anche in questo caso si parlerà di incapacità assoluta di agire.
Interdetti legali
Sono persone private dalla legge della capacità di agire. La conseguenza può essere una condanna
all’ergastolo oppure una pena carceraria superiore ai 5 anni.
Interdetti giudiziali
Attraverso una sentenza giudiziale che indica la persona con gravissime forme di infermità mentale è
dichiarata interdetta giudiziale.
La sentenza dell’interdizione giudiziale viene emanata da un Tribunale in seguito ad una specifica
richiesta.
La sentenza può anche essere revocata attraverso il Tribunale nell’ipotesi la persona sia venuta a
cessare la situazione che l’aveva determinata.
L’interdizione legale risponde ad una funzione punitiva mentre quella giudiziale ha invece lo scopo di
tutelare il soggetto dalla possibilità di danneggiare se stesso o il proprio patrimonio.
Incapacità di agire relativa
Alcune persone, oltre ad avere l’incapacità assoluta di agire possono trovarsi nell’incapacità limitata di
agire. In questa ipotesi si dirà quindi incapacità di agire relativa, che opera per i minori emancipati e
per gli inabilitati. Infatti la relatività nell’agire significa: soggetti che vengono parzialmente privati
delle capacità di agire da una sentenza giudiziale.
In questo settore troveremo quindi un curatore che si occuperà di salvaguardare gli interessi del

Alcolisti

Tossici

Persone affette da malattia mentale non troppo gravi

Persone che spendono il denaro con eccessivi slanci sociali e con noncuranza

Ciechi o sordomuti dalla nascita o dalla prima infanzia che non hanno ricevuto un’adeguata
educazione.
Incapacità di agire naturale
Questo tipo di incapacità può essere presa in considerazione a quelle persone che si trovano in una
situazione di temporanea incapacità mentale.
Capitolo: Le persone fisiche:
soggetto. Possono essere inabilitati:
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La legge non prevede sanzioni per queste situazioni momentanee, tuttavia sorge spontanea una
domanda: se in condizioni di momentanea capacità di agire (troppo alcol, droga, …) una persona
dovesse compiere qualche atto giuridico, (sottoscrivere un contratto), quell’atto avrebbe valore o ne
per il diritto? A questo proposito la normativa stabilisce che gli atti compiuti in condizione di
incapacità naturale sono validi a meno che il soggetto che si è trovato in questa condizione non riesca a
provare la malafede dell’altro soggetto. Vale a dire che questi era a conoscenza della sua momentanea
incapacità di agire e ne ha in qualche modo profittato.
La Rappresentanza
Istituto giuridico tramite il quale un soggetto, detto rappresentante, agisce in nome e conto di un altro
detto rappresentato.
Esempio:
I genitori aprono un conto in banca intestato al figlio per tutelargli il futuro versando
disporre solo quando sarà maggiorenne.
Rappresentanza legale
Si intende rappresentanza legale quando la legge prevede che determinati soggetti rappresentino altri,
genitori nei confronti dei figli oppure tutori verso figli di minori senza genitori e interdetti.
Capitolo: Le persone fisiche:
del denaro periodicamente. Il minore è proprietario della somma di denaro ma potrà
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Rappresentanza volontaria
La rappresentanza volontaria, come dice la parola, può essere richiesta direttamente del soggetto
attraverso una procura.
Può essere conferita procura di per rappresentanza volontaria anche per ogni singolo affare (esempio
quando un soggetto desidera acquistare un bene prezioso di cui non conosce il reale valore.
Esempio un quadro, un gioiello, un oggetto d’arte).
Legale
opera in casi stabiliti
dalla legge (figli /
genitori) o interdetti
Volontaria
tramite procura per
singoli affari o tutti
gli affari.
Rappresentanza
Le sedi della persona fisica
La residenza
E’ il luogo dove una persona ha la dimora abituale, dove abita e dove vive. Si determina con l’iscrizione
presso l’anagrafe di un Comune.
Il luogo di residenza ha importanza giuridica sotto diversi aspetti perché determina il luogo di
Il domicilio
E’il luogo dove una persona ha stabilito la propria sede dei suoi affari e interessi. Il domicilio può
coincidere con la residenza.
Capitolo: Le persone fisiche:
esercizio del diritto di voto, l’appartenenza di un determinato Comune, il luogo in cui si notificano atti.
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La dimora
La dimora indica il luogo dove una persona si trova occasionalmente, dove passa le vacanze o dove
soggiorna di tanto in tanto.
L’estinzione della persona fisica
La morte corrisponde alla fine di una persona perdendo così tutte le loro capacità col il cessare di
esistere. La morte quindi è giuridicamente riconosciuta se risulta del tutto assente qualsivoglia attività
celebrale e respiratoria.
Diritti personali e patrimoniali
Con la morte si estinguono diritti personali mentre quelli patrimoniali si trasmettono ai possibili eredi
degli scomparsi.
Esempio:
una coppia sposata perde la vita in un incidente stradale. Sia la moglie che il marito
muoiono nello schianto.
E’, in questo caso, necessario sapere chi dei due è deceduto prima in quanto possono sorgere dei dubbi
sull’ipotesi in cui due o più persone muoiano in una stessa circostanza. In questo caso risulterà
difficilissimo stabilire chi sia deceduto prima.
Questi casi estremi però sussistono soprattutto per determinare l’eredità in quanto se il marito è
morto prima della moglie, quest’ultima ha avuto il diritto di ereditare i beni del marito che gli spettano
ed in questi casi, in famiglie particolari, potrebbero sussistere situazioni ereditarie complesse proprio
in merito a questi casi.
Diritti personali
Diritti
patrimoniali
Estinzione
Trasmissione
agli eredi
Capitolo: Le persone fisiche:
fine della
persona=morte
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Scomparsa / dichiarazione di morte presunta
La scomparsa corrisponde all’allontanamento di una persona, non si hanno più notizie.
Una prima domanda che ci si pone: è ancora viva la persona scomparsa?
Altra domanda: problemi famigliari e civili (validità di un matrimonio, il pagamento di eventuali debiti,
la conservazione di un patrimonio, …).
Questi dubbi vengono affrontati giuridicamente attraverso gli istituti della scomparsa, dell’assenza o
della morte presunta.
Scomparsa
La scomparsa è una situazione che corrisponde all’allontanamento di una persona dalla sua ultima
residenza o dal suo ultimo domicilio senza che nessuno abbia più notizie.
In caso di scomparsa il tribunale del luogo di residenza della persona può nominare un curatore con la
sola funzione di occuparsi della conservazione del patrimonio dello scomparso.
L’assenza
E’ una situazione di diritto che determina quando una persona è scomparsa da oltre due anni. Dopo la
scomparsa è evidente che, dopo due anni si possano avere dubbi sull’esistenza della persona assente.
E’ possibile quindi che i possibili eredi o le persone che vantano diritti sul patrimonio dell’assente
possano presentare al tribunale di dichiarare con sentenza la situazione di assenza. Dall’accertamento
giudiziale dell’assenza gli effetti sono i seguenti:

Apertura del testamento della persona assente, sempre che questa lo abbia predisposto.

Gli eredi vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente con divieto di
vendere o ipotecare.

Coloro che, per effetto della morte dell’assente, sarebbero liberati da debiti possono essere
temporaneamente esonerati dal relativo adempimento.
Il ritorno dell’assente
non potrà contrarre, per esempio, matrimonio.
Gli effetti dell’assenza cessano al momento in cui l’assente ritorni.
La morte presunta
Trascorsi 10 anni dal giorno dell’ultima notizia dell’assente il tribunale può dichiarare la morte
presunta che è la situazione che viene accertata dal tribunale qualora siano passati, appunto, dieci
anni.
Capitolo: Le persone fisiche:
L’assenza non produce invece effetti personali di conseguenza il marito / moglie della persona assente
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Qualora l’assenza si sia verificati in casi di guerre o eventi atmosferici particolari questa situazione si
può abbreviare ad uno o due anni.
Effetti della morte presunta
Gli effetti della morte presunta sono uguali a quelli della morte naturale di conseguenza il coniuge
Capitolo: Le persone fisiche:
potrà sposarsi di nuovo e si potrà aprire la successione ereditaria.
39
Le organizzazioni
Gli enti o organizzazioni
Gli enti sono dotati di capacità giuridica e di capacità di agire. Ciò che li distingue dalle persone fisiche
é di essere un insieme di persone e di beni che vengono considerati come un unitario, come un unico
soggetto. La costituzione delle organizzazioni collettive nasce dalla necessità di unire le risorse umane
ed economiche necessarie per realizzare scopi che sarebbe possibile in via individuale. L’articolo 18
della Costituzione cita: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. La libertà di dare vita ad organizzazioni collettive é
sancita dalla Costituzione. Le organizzazioni si distinguono in: associazioni e fondazioni. Le
organizzazioni possono avere natura privata, se perseguono scopi privati, o pubblica, se per il loro
scopo é di carattere pubblico.
Classificazione degli enti
Le associazioni
La tipologia di organizzazione collettiva più comune é l’associazione. Le associazioni sono enti
costituiti da più persone che mettono in comune beni e servizio, con l’obbiettivo di ottenere un
determinato scopo. Le associazioni non hanno scopo di lucro.
La società:
Se lo scopo perseguito da un’associazione ha natura economica, l’associazione prende nome di società.
Ci sono sei diversi tipi di società divise in società di persone e società di capitali:
Società di persone:
1. società semplice
2. società in nome collettivo
Società di capitali:
1. società per azioni
2. società a responsabilità limitata
3. società in accomandita per azioni.
Capitolo: Le organizzazioni
3. società in accomandita semplice
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Le prime tre (società di persone) fanno parte di una categoria delle società di persone e hanno la
responsabilità illimitata. Gli altri tre tipi (società di capitali) fanno parte alla categoria delle società di
capitali dove chi risponde è, principalmente, il capitale conferito.
Le fondazioni:
Mentre nella associazione prevale l’elemento personale, nelle fondazioni é fondamentale l’elemento
patrimoniale, ovvero i beni destinati a una determinata finalità. Le fondazioni sono un insieme di beni
che vengono vincolati a uno scopo specifico. L’autorità pubblica controlla le fondazioni per evitare che
il patrimonio che le costituisce sia utilizzato per fini diversi rispetto a quelli che sono peculiari. Inoltre
per la raccolta fondi c’é la possibilità di creare dei comitati. Le fondazioni hanno controlli periodici
pubblici alfine che i fondi recuperati seguano lo scopo per cui la fondazione è stata costituita.
I comitati:
Oltre alle associazioni e fondazioni il Codice Civile prevede la possibilità di costituire dei comitati per
la raccolta di fondi che possono avere finalità diverso, soprattutto di beneficienza.
Esempi:
Comitato sportivo, comitato sagra del …, ecc …,
Organizzazioni private e pubbliche
Le organizzazioni / enti possono avere una natura sia privata che pubblica. Per privata si intende che
si perseguono interessi e scopi privati mentre pubblica se il fine e lo scopo hanno una carattere
pubblico, utile per la collettività.
Associazioni
Private
Pubbliche
Fondazioni
Comitati
Capitolo: Le organizzazioni
ORGANIZZAZIONI
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Costituzione e riconoscimento
L’atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni vengono create tramite un atto costitutivo, nel quale si dichiara
l’intenzione di dare vita ad un’organizzazione con un scopo ben specifico.
L’atto costitutivo di un’associazione corrisponde ad un contratto.
Le fondazioni possono anche nascere tramite un testamento oltre che, chiaramente con un contratto.
Statuto
L’atto costitutivo é integrato da un statuto, nel quale sono indicate le specifiche norme relative al
funzionamento dell’associazione. Nello statuto sono regolate le norme relative all’ente costituito.
Le persone giuridiche:
Le organizzazioni possono ottenere il riconoscimento come: persone giuridiche. Le persone giuridiche
sono enti riconosciuti dall’autorità amministrativa della capacità giuridica e della capacità di agire.
L’iscrizione delle persone giuridiche ha efficacia costitutiva, cioè l’ente nasce nel momento in cui viene
registrato.
La caratteristica principale delle persone giuridiche é l’autonomia patrimoniale perfetta: il loro
patrimonio é del tutto separato da quello dei soggetti che ne fanno parte.
Iscrizione a
Registro
persone
giuridiche
Le associazioni non riconosciute
Le fondazioni possono esistere solo con il riconoscimento statale.
Efficacia
costitutiva
Capitolo: Le organizzazioni
Riconoscimento
persone
giuridiche
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Le associazioni invece possono esistere anche senza un riconoscimento e si qualificano come
associazioni non riconosciute o enti di fatto.
Le associazioni non riconosciute, o enti di fatto, sono gruppi di persone che si uniscono per realizzare
uno scopo comune senza avere il riconoscimento da parte dello Stato, restando prive della personalità
giuridica.
Le persone che agiscono in nome e per conto delle associazioni non riconosciute sono responsabile
delle obbligazioni dell’ente in modo illimitato (con tutto il loro patrimonio).
L’organizzazione degli enti
Le organizzazioni per esercitare la loro capacità di agire operano attraverso persone fisiche chiamate
organi.
Gli organi
Gli organi sono persone fisiche con il compito di rappresentare le organizzazioni collettive. Gli organi
si distinguono in: esecutivi, deliberativi e di controllo.
Un organo specifico delle associazioni é l’assemblea, alla quale partecipano gli aderenti
dell’organizzazione.
Gli amministratori
In tutte le organizzazioni sono presenti gli amministratori, che gestiscono l’organizzazione dell’ente a
agiscono per conto di esso.
Gli amministratore svolgono un lavoro esecutivo.
L’amministrazione può essere affidata ad un unico amministratore unico oppure a più persone. In
questo caso l’organo prende il nome di Consiglio di Amministrazione.
All’assemblea possono partecipare tutti gli aderenti all’organizzazione che ha potere decisionale nel
senso che nel suo interno si prendono le decisioni relative all’attività da svolgere.
La sua funzione è quindi quella deliberante.
Capitolo: Le organizzazioni
L’assemblea
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Organi di controllo
In alcuni enti operano organi di controllo interni come il collegio sindacale o consiglio di sorveglianza
nelle società di capitali.
Organi
Esecutivi
Deliberanti
Di controllo
Amministratori
Assemblea
Collegio
sindacale
Estinzione degli enti
Gli enti possono estinguersi per svariati motivi oltre a quello che compare nell’atto costitutivo e tra
questi:
Raggiungimento e impossibilità
Una volta raggiunto lo scopo prefissato l’ente può estinguersi. Nello stesso caso l’ente si potrà
estinguere anche se, nel prosieguo dell’attività, ci sono le serie possibilità di non essere più in grado di
raggiungere lo scopo per cui è nato l’ente.
Decisione degli associati
quindi liberano l’estinzione.
La liquidazione:
Le persone giuridiche possono estinguersi. Quando una persona giuridica viene a cessare é necessaria
l’emanazione di un provvedimento da parte dell’autorità che l’aveva riconosciuta, in cui deve esserci
dichiarata la causa di estinzione. Una volta estinto l’ente, si apre la liquidazione, che consiste nella
trasformazione del patrimonio dell’organizzazione in denaro.
Capitolo: Le organizzazioni
Le associazioni potranno estinguersi anche attraverso la volontà di tutti gli associati. Tutti gli associati
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Estinzione di fatto
L’estinzione degli enti di fatti corrisponde a quella delle persone giuridiche anche se ne mancano
Capitolo: Le organizzazioni
comprensibilmente gli aspetti formali, corrispondenti alla dichiarazione dell’autorità amministrativa.
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I beni
I beni sono le proprietà, quello che si possiede. Sono le cose che possono formare oggetto di diritti
(articolo 180 c.c.).
Non si possono pertanto considerare beni in senso giuridico le cose inaccessibili e le cose che esistono
in quantità illimitata.
I caratteri dei beni
I beni, per essere considerati tali dal punto di vista giuridico devono presentare tre caratteri essenziali
come segue:

esistere in natura in quantità limitata;

essere utili, idonei a soddisfare ogni bisogno;

essere accessibili, che sia possibile appropiarsene.
Beni privati e pubblici
I beni si distinguono in privati e pubblici in relazione alla loro appartenenza a un soggetto privato o ad
un ente pubblico.
I beni privati
Sono quelli che appartengono a soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) e sono normalmente
trasferibili.
I beni pubblici
Sono quelli che, per legge, sono di proprietà dello Stato o altri enti pubblici.
I beni demaniali
Dei beni pubblici alcuni sono inalienabili, cioè che non possono essere venduti a enti privati perché il

Beni del demanio necessario come per esempio le spiagge, i porti, i fiumi, i laghi, …

Beni del demanio accidentale come per esempio le strate, autostrade, immobili di interesse
artistico, storico, musei, …
I beni patrimoniali
Non rientrano nella disciplina dell’inalienabilità.
Capitolo: I beni
loro uso é al vantaggio di tutta una collettività, questi sono chiamati beni demaniali tra cui rientrano:
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Alcuni di essi sono indisponibili (impossibilità di destinazione economica come per esempio le cave e
le miniere).
Altri invece sono disponibili come per esempio gli arredi dei pubblici uffici, …
BENI
PUBBLICI
Demaniali
Demanio
necessario
Demanio
accidentale
Patrimoniali
Disponibili
Indisponibili
Beni immobili e beni mobili
A differenza della loro trasferibilità, i beni si classificano in immobili e mobili.
I beni immobili sono:

il suolo

le sorgenti d’acqua

gli alberi

gli edifici e tutto ciò che é naturalmente incorporato al suolo.
È possibile dedurre che esistono i beni immobili per natura e i beni immobili per destinazione di legge.
I beni mobili sono tutti i beni che non rientrano nell’elenco civilistico degli immobili.
Beni mobili registrati
Oltre ai beni mobili e quelli immobili, ci sono i beni mobili registrati, che hanno la natura dei beni
mobili ma vengono sottoposti alla disciplina degli immobili. Sono tutti quei beni mobili che sono

Navi

Autoveicoli

Aerei

…
Capitolo: I beni
registrati dall’ordinamento italiano come:
47
Trasferimento dei beni
La differenza tra beni mobili e immobili va in relazione alle modalità del loro trasferimento.
Per trasferire un bene mobile la legge non richiede alcuna formalità.
Per trasferire un bene immobile, invece, la legge richiede la forma scritta a pena di nullità.
Le formalità richieste dalla legge per trasferire un bene immobile corrispondono alla scrittura privata,
alla scrittura autenticata e all’atto pubblico.
La scrittura privata é un documento scritto da una o più persone che appongono le loro firme e ne
attestano l’autenticità, producendo una scrittura privata autenticata.
L’atto pubblico é un documento redatto da un notaio che riconosce sotto la proprio responsabilità la
veridicità di quanto affermato dalle parti.
Beni consumabili e inconsumabili
In riferimento alla loro durata i beni possono essere appunto consumabili ed inconsumabili.
I beni consumabili si esauriscono in una sola utilizzazione mentre quelli inconsumabili sono
suscettibili di ripetute utilizzazioni.
Classificazioni dei beni:
Le classificazione ulteriori dei beni sono:

Fungibili e infungibili

Materiali e immateriali

Divisibili e indivisibili

Specifici e composti
Fungibili e infungibili
Una distinzione in materia di obbligazione é quella tra beni fungibili e infungibili.
I beni fungibili sono beni che si possono sostituire con altri dello stesso genere.
I beni infungibili sono dotati di una specificità che li rende insostituibili.
Materiali e immateriali
In base alla presenza di una consistenza corporea dei beni si distinguono i beni materiali da quelli
I beni materiali sono dotati di una consistenza corporea.
I beni privi di tale consistenza sono definiti immateriali.
Capitolo: I beni
immateriali.
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Divisibili e indivisibili
In relazione alla possibilità di frazioni i beni possono essere divisibili o indivisibili. I beni divisibili
possono essere frazionati in più parti, ciascuna delle quali mantiene un determinato valore.
I beni indivisibili invece non si possono frazionare senza che siano alternati il loro valore o la loro
natura.
Semplici e composti
In relazione alla loro composizione i beni si dividono in semplici o composti. I beni semplici sono
costituiti inscindibilmente.
I beni composti sono l’unione di più parti che hanno una destinazione unitaria.
CLASSIFICAZIONE DEI
BENI
Regime giuridico
Trasferibilità
Durata
Natura
Composizione
Beni privati e pubblici
beni immobili, mobili
e registrati
beni consumabili e
inconsumabili
beni fungibili e
infungibili,
materiali/immateriali
beni composti e
semplici
divisibili/indivisibili
Pertinenze, universalità di mobili e frutti

Pertinenze

Universalità di mobili

Frutti.
Le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole al servizio di altre.
Le universalità di mobili sono costituite da più cose che appartengono alla stessa persona e hanno
destinazione unitaria. I frutti sono i beni prodotti da altri beni.
Capitolo: I beni
Esistono particolari categorie di beni che la legge divide in specifiche discipline:
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Frutti naturali e civili
I frutti si distinguono in naturali e civili. I frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla
cosa, quelli civili si ritraggono da una cosa per permettere il loro godimento ad un altra.
I diritti reali
Ogni persona può essere titolare di diritti su cose materiali.
I diritti sulle cose prendono il nome di diritti reali.
La proprietà é un diritto che si ha su cose proprie. Il diritto reale si afferma sui beni altrui.
I diritti reali minori
I diritti reali si distinguono in:

Diritti reali di godimento

Diritti reali di garanzia.
Diritti reali di godimento
I diritti reali di godimento danno il potere al loro titolare di utilizzare determinati beni, pur non
essendone proprietario.
I diritti reali di godimento sono:

l’usufrutto

l’uso

l’abitazione

la superficie

l’enfiteusi

la servitù prediale.
Diritti reali di godimento
I diritti reali di garanzia conferiscono a un soggetto il potere di vendere determinati beni di suo

Pegno

Ipoteca
Capitolo: I beni
debitore:
50
Caratteri dei diritti reali
Tutti i diritti reali hanno in comune alcune caratteristiche:

l’assolutezza:
si posso far valere verso tutti

l’immediatezza:
i titolari dei diritti fanno valere il proprio potere senza aiuto

la tipicità:
diritti reali disciplinati dalla legge senza crearne di nuovi

la patrimonialità:
valutazione in senso economico

il diritto di seguito:
il diritto segue il bene. Acquisto di un’immobile e la sua ipoteca
CARATTERI
DIRITTI REALI
Immediatezza
Tipicità
Patrimonialità
diritto di
seguito
Capitolo: I beni
Assolutezza
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Conclusioni
Il presente manuale “Appunti di diritto civile italiano” è stato redatto in base al programma
scolastico di SECONDA LICEO (IIIa Mid).
E’ un materiale didattico utile sia per la preparazione agli esami orali di diritto civile italiano che quale
supporto alle lezioni.
Questo fascicoletto è quindi un aiuto, un supporto didattico al manuale di diritto civile (DIMENSIONE
DIRITTO - Cattani) utilizzato quale materiale di testo indicato dai docenti o dalle sedi scolastiche di
conseguenza NON lo sostituisce.
Aggiornamenti e/o integrazioni di materiale al presente manuale “Appunti di diritto civile italiano”
non sono attualmente in previsione e la versione attuale è la nr. 1.01/2010.
Per informazioni:
Luca Dossena – docente
Capitolo: Conclusioni
www.lucadossena.jimdo.com
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
Dimensione diritto (Cattani)

Codice Civile Italiano

Legge Costituzionale

Appunti di diritto civile (L. Dossena)

Wikipedia

Sito della Repubblica Italiana
Capitolo: Fonti
Fonti
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