Copyright Associazione Ambiente e Lavoro – tel.02-26223120 fax 26223130 – www.amblav.it Pronto soccorso: Le nuove norme Graziano Frigeri Associazione Ambiente Lavoro Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 Febbraio 2004 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 Luglio 2003 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni". Giunge così finalmente a compimento quanto previsto dal D.Lgs.vo. 626/94 al capo III “Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso”. Infatti, mentre al disposto degli articoli 13 (prevenzione incendi) e 14 (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato) si era già dato compimento con il DM 10 Marzo 1998, l’art. 15 (pronto soccorso) era finora rimasto “orfano” del Decreto Ministeriale di cui al comma 3, cui veniva demandato il compito di definire “le caratteristiche minime delle attrezzature, i requisiti del personale addetto e la sua formazione”. Poiché il successivo comma 4 stabiliva che “fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti”, sì è finora configurata una situazione “kafkiana” in cui le Aziende da un lato avevano comunque l’obbligo di designare gli addetti (art. 4 comma 5 lettera a; art. 12 comma 1 lettera b) e di organizzare il servizio instaurando, tra l’altro, i necessari rapporti coi servizi pubblici (art. 12 comma 1 lettera a; art. 15 comma 1 e 2) mentre le caratteristiche delle attrezzature restavano quelle definite dal DM 2 Luglio 1958 (compreso l’obbligo di detenere nella cassetta di pronto soccorso “due fialette di canfora; due di sparteina; due di caffeina; due di morfina; due di adrenalina”). Per contro, nessuna formazione era di fatto obbligatoria per gli addetti. È ben vero che, anche in considerazione del fatto che lo schema di decreto ministeriale era in circolazione da molto tempo, il comune buon senso che spesso (per fortuna) supplisce alle carenze legislative (lo stesso che ha fatto sì che il sottoscritto, nel corso di vent’anni di ispezioni, ha rinvenuto in un solo caso su migliaia la morfina nella cassetta di pronto soccorso!) aveva operato nella direzione di favorire la designazione di addetti al primo soccorso adeguatamente formati in base a corsi organizzati secondo i moduli previsti negli allegati allo schema di decreto. È altrettanto vero, tuttavia, che molte aziende medio piccole (quelle, tra l’altro, in cui più cruciale risulta l’impatto della presenza o meno di una organizzazione delle attività di prevenzione) hanno fino ad oggi atteso l’emanazione del decreto secondo l’assunto “faccio solo ciò che è obbligatorio”. Peraltro, accanto a corsi seri, organizzati secondo gli schemi di decreto e tenuti da personale competente, sono fioriti qua e là corsi più o meno “concentrati” (il classico corso di 4 ore!) e non sempre tenuti da personale avente la necessaria competenza e qualificazione. Comunque sia, dopo lunghissima gestazione (si pensi oltretutto che il Decreto, approvato il 15 Luglio 2003 è stato pubblicato il 3 Febbraio 2004!) siamo arrivati al traguardo, ed ora quanto previsto dall’art. 15 del D. Lgs.vo 626/94 è pienamente operativo. Vediamone dunque i principali contenuti, tenuto conto che il Decreto Ministeriale 388/03 ricalca pressoché alla lettera lo schema in circolazione da tempo. Copyright Associazione Ambiente e Lavoro – tel.02-26223120 fax 26223130 – www.amblav.it Il Decreto consta di 6 articoli e 4 allegati. L’articolo 1 classifica le aziende o le unità produttive in tre gruppi (A, B e C) prendendo in considerazione tre variabili: tipologia della attività, numero dei lavoratori e fattori di rischio. Le caratteristiche delle attrezzature e i requisiti formativi degli addetti, infatti, si differenziano in ragione del gruppo di appartenenza dell’Azienda. La Tabella 1 riassume le caratteristiche dei tre gruppi: GRUPPO DI APPARTENENZA GRUPPO A CARATTERISTICHE 1) Aziende o Unità produttive soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell’art. 2 D.Lgs.vo 334/99; centrali termoelettriche; impianti elaboratori nucleari di cui agli artt. 7,28 e 33 del D.Lgs.vo 230/95; aziende estrattive e attività minerarie di cui al DPR 624/96; lavori in sotterraneo di cui al DPR 320/56; fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. 2) Aziende o Unità Produttive con più di 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro nell’ultimo triennio. 3) Aziende o unità produttive più di cinque lavoratori a tempo indeterminato nel comparto dell’agricoltura. GRUPPO B Aziende o Unità Produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; Aziende o Unità Produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A; GRUPPO C Tab.1 192 pagine a 4 colori (info a pag . 4) Copyright Associazione Ambiente e Lavoro – tel.02-26223120 fax 26223130 – www.amblav.it Sempre l’art. 1, al comma 2, demanda al datore di lavoro di identificare la categoria di appartenenza della propria azienda, sentito il medico competente. Nel caso l’Azienda sia inquadrabile nel gruppo A il datore di lavoro ne dà comunicazione alla ASL di competenza territoriale. Nel caso le attività produttive svolte siano inquadrabili in gruppi diversi il datore di lavoro dovrà riferirsi al gruppo con indice più elevato. L’art. 2 affronta il tema della organizzazione del pronto soccorso in Azienda. Gli obblighi delle Aziende sono riassunti nella Tabella 2: GRUPPO DI APPARTENENZA GRUPPI A e B MISURE DI PRONTO SOCCORSO cassetta di pronto soccorso presso ciascun luogo di lavoro; un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN. GRUPPO C pacchetto di medicazione presso ciascun luogo di lavoro; un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN. I contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione sono indicati negli allegati 1 e 2 al DM, che si riportano in appendice. Da tenere presente che: • • • Cassetta e pacchetto devono essere presenti in ciascun luogo di lavoro ; devono essere “adeguatamente custoditi, in luoghi facilmente accessibili ed individuabili con segnaletica appropriata; Il contenuto minimo previsto dagli allegati 1 e 2 può essere integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza del SSN; Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale (es: squadre di installazione e manutenzione impianti, addetti alla manutenzione di acquedotti, impianti fognari ecc., il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione ; L’articolo 3 concerne i requisiti e la formazione degli addetti. La formazione degli addetti deve essere svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza sanitaria del SSN. Nello svolgimento della parte pratica il personale medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. I contenuti minimi dei corsi sono definiti dagli allegati 3 (Gruppo A, 16 ore) e 4 (Gruppi B e C, 12 ore). In appendice sono riportati per esteso i suddetti allegati. Il comma 5 dell’art. 3 stabilisce la validità dei corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale , stabilita dall’art. 6 in sei mesi dalla pubblicazione sulla G.U.:, pertanto il 3 agosto 2004. Lo stesso comma stabilisce l’obbligo di rinnovare la formazione con cadenza triennale, almeno per quanto concerne la parte teorico-pratica (prevista nell’ultimo modulo di 4 o 6 ore del programma completo di cui agli allegati 3 e 4). Copyright Associazione Ambiente e Lavoro – tel.02-26223120 fax 26223130 – www.amblav.it L’ articolo 4 si occupa delle attrezzature minime di equipaggiamento e dei i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso. Detti strumenti devono essere individuati e resi disponibili dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, devono essere appropriati e mantenuti in condizioni di efficienza e pronto impiego, e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile. Infine, l’articolo 5 abroga il DM 2 Luglio 1958, mentre l’art. 6 stabilisce l’entrata in vigore del DM 388/03 in sei mesi dalla pubblicazione, quindi nel 3 agosto 2004. Gli allegati del Decreto sono consultabili sul ns. sito Internet www.amblav.it 192. pag a colori Chi partecipa al Convegno del 20 febbraio (Milano) e del 4 marzo (Roma) potrà prenotare il ritiro al costo speciale di 10,00 Euro cad. del Manuale “Primo Soccorso in Azienda” inviando una e-mail a [email protected] specificando a quale dei due convegni parteciperà. Per ricevere il Manuale per posta: 1 Manuale “Primo Soccorso in Azienda" 15,00 Euro 2 Manuali “Primo Soccorso in Azienda" 25,00 Euro 3 Manuali “Primo Soccorso in Azienda" 35,00 Euro oltre le 3 copie del Manuale “Primo Soccorso in Azienda", contattarci per un’offerta Effettuare un versamento anticipato corrispondente in Euro sul: ccp. 100.132.09 - intestato all'Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto San Giovanni (MI). Si prega di indicare nella causale lo scopo del versamento "Offerta Primo Soccorso", n. di telefono, spedizione per posta. 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