Contabilizzazione del calore - DEI Tipografia del Genio Civile

Juan Pedro Grammaldo
Francesco Mazziotti
Contabilizzazione
del calore
INDICE
Premessa ..........................................................................................................
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Riferimenti normativi .......................................................................................
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Termini e definizioni ........................................................................................
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
Tipologie impianti termici centralizzati
Classificazione e generalità .......................................................................
Impianti termici centralizzati a distribuzione verticale ................................
Impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale ............................
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39
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Tipologie e dispositivi di contabilizzazione
Contabilizzazione diretta ............................................................................
Contabilizzazione indiretta .........................................................................
Criteri di utilizzo dei dispositivi di contabilizzazione ...................................
Compatibilità tra i vari tipi di impianti e di contabilizzazione ......................
Le valvole termostatiche ............................................................................
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73
3. Componenti del consumo e loro ripartizione
3.1. Consumo totale di energia termica utile per climatizzazione invernale e
ACS ........................................................................................................... 81
3.2. Spesa per la climatizzazione invernale e ACS .......................................... 84
3.3. Criteri di ripartizione della spesa totale per climatizzazione invernale e
ACS ........................................................................................................... 87
3.4. Determinazione dei millesimi per la potenza termica installata per singole unità immobiliari .................................................................................... 91
3.5. Determinazione dei millesimi del fabbisogno di energia totale utile per
singole unità immobiliari ............................................................................. 97
3.6. Ripartizione della spesa totale per climatizzazione invernale e ACS ........ 100
4. Impianti termici centralizzati ai fini della contabilizzazione
4.1. Classificazione ...........................................................................................
4.2. Composizione del consumo totale di energia termica utile dell’edificio
per climatizzazione invernale ed ACS (Qt) ................................................
4.3. Composizione della spesa totale per la climatizzazione invernale ed
ACS (St) ....................................................................................................
4.3.1. Criteri di ripartizione della spesa totale per la climatizzazione ........
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Esempi
Esempio 1: Calcolo dei millesimi per condominio con contabilizzazione indiretta 113
Esempio 2: Calcolo dei millesimi per condomimio con contabilizzazione diretta .. 125
Modulistica di rilievo:
Modello R1: Scheda verifica parti comuni ......................................................... 137
Modello R2: Scheda rilievo termosifoni ................................................................. 139
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INDICE
Modulistica da presentare a conclusione dei lavori:
Modello C1 - Prospetto a consuntivo o provvisionale delle spese .....................
Modello C2 - Certificato della potenza termica installata della singola unità
immobiliare .......................................................................................
Modello C3 - Prospetto millesimale riassuntivo ....................................................
Modello C4 - Prospetto millesimale riassuntivo - Fabbisogni annui di energia
termica utile dell’edificio ...................................................................
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Elenco delle norme ........................................................................................... 153
Bibliografia ....................................................................................................... 155
PREMESSA
A partire dal 31 dicembre 2016 i condomini e le singole unità immobiliari
saranno obbligati ad installare dispositivi specifici per la termoregolazione e
la contabilizzazione del calore. A prevederlo è il testo del DLgs 102/2014 di
recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Oltre
questa data scatteranno sanzioni per ritardi o inadempienze.
In realtà, il calendario in Italia varia da regione a regione ed alcune di queste hanno già superato la data di scadenza, come la Lombardia – il cui
termine era previsto per il 1° agosto 2014 e la Provincia di Bolzano (termine previsto il 1° gennaio 2015).
Nel merito, il testo del decreto prevede, a carico dei condomini la cui fornitura energetica provenga da una rete di teleriscaldamento, l’obbligo
dell’installazione di dispositivi che, collegati ad apposite centraline di rilevamento, registrano e contabilizzano i consumi dei singoli che potranno regolare la temperatura nei loro appartamenti.
Anche le centrali termiche a servizio dei cosiddetti supercondomini dovranno rispettare la disposizione di legge contenuta nel decreto dell’efficienza
energetica, a patto che ci sia una centrale termica che serva i diversi edifici
che compongono la struttura condominiale.
L’obbligo della contabilizzazione del calore vale anche per le singole unità
immobiliari, che dovranno essere dotate di tali apparecchi per monitorare il
consumo energetico per il riscaldamento invernale, il raffreddamento estivo
e la produzione di acqua calda sanitaria.
Ma quali sono i vantaggi di tali impianti per i condomini e per gli utenti finali?
Dobbiamo innanzitutto considerare che all’interno di un condominio possono trovarsi numerosi impianti e non solo quelli testualmente indicati dalla
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PREMESSA
normativa vigente (articoli 1117-1139, Codice Civile). Di conseguenza è
necessario che ai criteri generali di ripartizione delle spese si affianchino
quelli relativi al caso specifico.
In via preliminare si può sottolineare che quelle parti degli impianti condominiali che si trovano all’interno delle proprietà esclusive dei singoli appartengono al condomino, il quale dovrà sostenere gli oneri di manutenzione,
le riparazioni e i danni causati agli altri Condomini o alle parti comuni
dell’edificio.
L’art. 1117 Codice Civile al n. 3) indica come parti comuni “… gli impianti
per il riscaldamento fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di
proprietà esclusiva dei singoli condomini”. La presunzione di comproprietà
posta dalla norma si riferisce, dunque, alla parte dell’impianto centralizzato
che rimane fuori dalle singole unità immobiliari e non anche alle condutture,
le quali addentrandosi negli appartamenti sono di proprietà esclusiva dei
titolari degli stessi.
Questa distinzione, come per gli altri impianti condominiali, è fondamentale
ai fini dell’imputazione delle spese. Di norma, viene compilata un’apposita
tabella, riguardante la ripartizione delle spese per la gestione dell’impianto
e per la manutenzione ordinaria dello stesso, che tenga conto dell’estensione della superficie irradiata o della cubatura dell’appartamento o del
numero degli elementi radianti. La scelta dell’uno o dell’altro criterio compete ai Condomini che, in assemblea, sono liberi di deliberare secondo i quorum stabiliti, a meno che non esista un Regolamento contrattuale la cui
eventuale modifica sarebbe possibile solo all’unanimità.
Tuttavia, nessuno dei due criteri è in grado di realizzare la perfetta proporzione tra le spese sostenute dai Condomini in base al loro effettivo utilizzo
del servizio. Prevalentemente per questo motivo, oltre che per la maggior
diffusione del gas metano, negli anni scorsi molti condomini hanno scelto di
sostituire l’impianto di riscaldamento centralizzato con impianti autonomi,
che recano il vantaggio di poter regolare autonomamente la temperatura, di
non provocare dispersioni di calore verso parti comuni, di pagare solo per
l’effettivo consumo.
In realtà, a ben vedere, gli impianti centralizzati offrono vantaggi inaspettati.
Infatti:
• il costo di installazione di un unico impianto è inferiore a quello di tanti
impianti individuali;
• la caldaia centralizzata ha vita più lunga rispetto alle caldaiette individuali;
PREMESSA
9
• il rendimento termico della caldaia unica è maggiore;
• le spese di manutenzione e controllo di un unico impianto si ripartiscono
fra tutti i Condomini e, quindi, sono minori;
• la responsabilità per l’efficienza e la sicurezza dell’impianto è
dell’Amministratore e non del singolo;
• è possibile l’impiego di combustibili diversi (metano, gasolio, gas liquido)
mentre per l’impianto autonomo si può usare solo il gas liquido;
• il consumo energetico è maggiore negli impianti individuali.
L’alternativa che permette di sommare i vantaggi dei due tipi di impianti è
un impianto centralizzato con la contabilizzazione individuale del calore e la
termoregolazione autonoma delle temperature. La legge 10/1991 ed i successivi decreti di attuazione del 1993 e del 1999 hanno infatti individuato,
come ulteriore sistema di riscaldamento dei condomini, il cosiddetto “sistema di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore”.
Tale sistema consente di ripartire le spese di riscaldamento in funzione degli effettivi consumi di ciascun Condomino, pur in presenza di una caldaia
unica.
In questo modo si gestisce autonomamente il riscaldamento della propria
unità immobiliare, con la possibilità per ciascun Condomino di spegnere,
ridurre o aumentare la temperatura attraverso particolari dispositivi. Inoltre,
grazie a contatori individuali, ciascuno paga solo il calore che ha effettivamente consumato e riscalda solo quando ne ha bisogno.
È possibile, quindi, avere i vantaggi di un impianto centralizzato e contemporaneamente avere la libertà di scegliere orari e temperature personalizzati.
La riprova dei vantaggi della contabilizzazione del calore sta nel fatto che
dall’agosto 1994 i nuovi edifici devono comunque essere predisposti per
l’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore e tutti gli impianti
termici al servizio di edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
dopo il 30 giugno 2000 devono essere dotati di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni unità immobiliare
(art. 5, DPR 551/1999).
Per gli edifici esistenti l’art. 26, comma 5 della legge 10/1991 stabiliva che
“Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 Codice Civile”. Tale norma sembrava indicare che le innovazioni relative
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PREMESSA
all’adozione di tali sistemi, ed il relativo riparto delle spese, potesse essere
decisa a maggioranza dei presenti in assemblea.
La legge di riforma del Condominio (220/2012), limitatamente al comma 2
dell’art. 1120 Codice Civile, ha modificato il punto 5 art. 26 disponendo che
“per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal comma 2 dell’art.
1120 Codice Civile”, vale a dire la maggioranza degli intervenuti ed almeno
la metà del valore dell’edificio.
In ogni caso, è intervenuto l’art. 9 comma 5 del DLgs 4 luglio 2014 n. 102 di
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica a stabilire
che, per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base
ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
1) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda
per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un
sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è
obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione di un contatore di
fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o al punto di fornitura;
2) è altresì obbligatoria l’installazione di contatori individuali per misurare
l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per
ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali (UNI EN 15459). Eventuali casi di impossibilità tecnica
alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere
riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
3) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento
si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari
dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni
degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella
norma UNI EN 15459. In tali casi, sono presi in considerazione metodi
alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di
PREMESSA
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calore. L’utente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione ad altro operatore diverso dall’impresa di
fornitura, secondo modalità stabilite.
Il momento migliore per fare questi interventi di adeguamento alle Direttive
europee è quello in cui i riscaldamenti sono spenti, in quanto i lavori possono essere effettuati solo se l’impianto centralizzato non è attivo.
Potrebbe essere anche una buona occasione per i condomini per analizzare l’efficienza dell’impianto termico del palazzo. Installare i contabilizzatori e
le valvole, infatti, non risolve la possibile inefficienza di una caldaia vecchia
o le dispersioni di calore dal tetto, dalle facciate o dalle finestre.
Per quanto riguarda i costi, sia le dimensioni del Condominio che lo stato
degli impianti influiscono sui prezzi dei lavori sulle caldaie centralizzate.
Considerando che, oltre agli interventi veri e propri di installazione dei vari
dispositivi, bisognerà effettuare il lavaggio dell’impianto di riscaldamento
prima dell’installazione delle valvole, occorrerà il montaggio di una pompa
elettronica per la modulazione della potenza di circolo dell’acqua, un defangatore ed un addolcitore dell’acqua.
In via orientativa i costi di riferimento potrebbero essere i seguenti:
• per una palazzina di 20/30 unità immobiliari: 7-8000 e;
• per una palazzina di 30/60 unità immobiliari: 9-10000 e;
• per una palazzina di circa 100 unità immobiliari: 11-12000 e.
Questi costi, pur sempre indicativi, si riferiscono comunque ad un unico
“gruppo pompe”, cioè quando l’impianto termico ha una sola centrale. Nel
caso, invece, di grandi edifici è possibile che siano presenti più di una centrale, quindi i costi saranno maggiori.
L’acquisto e l’installazione di pacchetti con contabilizzatore indiretto e valvola termostatica ha un costo, all’incirca, di 100-120 e per singolo termosifone, secondo la tipologia della valvola e le eventuali modifiche agli attacchi
esistenti dei corpi scaldanti.
Nei casi di contabilizzazione diretta, meno frequente nei vecchi impianti già
esistenti, il prezzo è di 50-60 e per la singola valvola termostatica di ogni
corpo radiante e di circa 200 e per il ripartitore unico, da installare
all’ingresso dell’unità immobiliare.
Nell’elenco che segue sono stati sintetizzati i vantaggi della contabilizzazione del calore negli edifici condominiali:
12
PREMESSA
• si utilizza il vecchio impianto già esistente (purchè in regola) con
l’aggiunta degli strumenti necessari alla contabilizzazione; la spesa sarà
comunque di molto inferiore alla trasformazione in impianti autonomi;
• non è necessario rompere muri e pavimenti né costruire camini e canne
fumarie per lo scarico dei fumi né installare nuove tubature per il trasporto dell’acqua calda e del gas.
Se la caldaia centralizzata è a gasolio, o altro combustibile, non si deve
convertire l’impianto a metano;
• l’impianto centralizzato è più sicuro e un solo proprietario che trascuri le
norme di sicurezza non mette in pericolo tutti gli altri;
• la manutenzione di un’unica caldaia è meno onerosa;
• il risparmio è vantaggioso anche per chi sta molto tempo in casa e non
solo per chi vi passa solo poche ore;
• non vi è limitazione negli orari di accensione;
• la decisione di installare un sistema di contabilizzazione sull’impianto
centralizzato da parte dell’Assemblea di Condominio è abbastanza
semplice: in seconda convocazione basta il voto della maggioranza dei
presenti che possiedono la maggioranza delle quote di proprietà dello
stabile;
• il sistema di contabilizzazione fornisce una misura indiretta dell’energia
erogata dai corpi scaldanti secondo un principio di proporzionalità: al valore del carico, delle condizioni di funzionamento e della tipologia di corpo scaldante;
• fornisce all’utente un’indicazione rappresentativa del consumo energetico progressivo;
• i costi dei lavori sulle caldaie centralizzate sono ripartiti fra tutti i condomini.
Per tutti questi motivi, è fondamentale conoscere la tipologia di funzionamento e di trasmissione di questi dispositivi, la loro affidabilità, la trasparenza e la facilità di lettura dei dati, nonché la loro precisione.
Il presente manuale, tenendo conto degli ultimi riferimenti normativi, vuole
cercare di offrire ai tecnici, ma anche agli amministratori di immobili, una
visione più puntuale e trasparente dei cambiamenti che si avranno nella
gestione degli impianti a contabilizzazione di calore e termoregolazione.
Estratto dal
CAPITOLO 1
TIPOLOGIE IMPIANTI TERMICI
CENTRALIZZATI
TIPOLOGIE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI
35
1.2. IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI A DISTRIBUZIONE
VERTICALE
La Norma UNI 10200:2015 ben descrive gli impianti centralizzati a distribuzione verticale come quelli caratterizzati “da montanti verticali che distribuiscono il fluido termovettore (generalmente acqua calda) ai corpi scaldanti
dei vari appartamenti posti sui diversi piani”.
Sono stati gli impianti più diffusi fino agli anni Ottanta e l’unica regolazione
prevista era la possibilità di un intervento manuale da parte del conduttore
sui singoli corpi scaldanti per chiudere o aprire il passaggio del fluido termovettore.
L’impianto prevede un apposito locale tecnico dove è collocato il generatore di calore (caldaia) che produce acqua calda ad una temperatura inferiore
a 100 °C che viene inviata ai piani. Le dimensioni e le caratteristiche del
locale tecnico devono rispondere ai requisiti di sicurezza dettati dalle vigenti norme in materia di prevenzione incendi. In passato la circolazione era
naturale, attraverso la forza idromotrice fornita dalla differenza di densità
dell’acqua tra mandata e ritorno e del dislivello massimo dell’impianto. Oggi
si adotta la circolazione forzata mediante le pompe di circolazione.
Le unità immobiliari ricevono il fluido termovettore da diversi montanti verticali di mandata e di ritorno posti sulle pareti perimetrali esterne dell’edificio.
La distribuzione del fluido termovettore può avvenire principalmente
dall’alto (cosiddetti impianti a pioggia) o dal basso (impianti a sorgente), raramente attraverso impianti monotubo verticali che alimentano in serie i diversi corpi scaldanti posti ai vari piani.
In questo caso, i corpi scaldanti sono per lo più radiatori in ghisa, alluminio
e acciaio, posti sulle pareti generalmente esterne, che diffondono il calore
nell’ambiente in parte per radiazione e in parte per convezione naturale.
Mediamente circa il 75% del calore utile prodotto dal generatore di calore è
emesso dai corpi scaldanti, mentre il 25% è disperso dal sistema di distribuzione. Circa il 18% di queste perdite è recuperato e concorre alla climatizzazione invernale degli ambienti, il 7%, invece, rappresenta la perdita
passiva non recuperata.
L’inconveniente maggiore è proprio l’elevata dispersione, dovuta all’alto
numero di tubazioni verticali in corrispondenza delle pareti perimetrali, dove
si trovano i corpi scaldanti.
Questo tipo di impianto, inoltre, è privo di una regolazione ambiente, quindi
la regolazione della temperatura avviene attraverso la regolazione climati-
36
CAPITOLO 1
ca. La regolazione climatica, in pratica, associa una determina temperatura
di mandata della caldaia in funzione delle condizioni climatiche esterne.
Per ogni valore di temperatura esterna c’è un corrispondente valore di
temperatura di mandata; la condizione di temperatura esterna, infatti, influenza l’andamento delle dispersioni termiche dell’edificio, che richiederà
una potenza termica inversamente proporzionale alla temperatura esterna.
Si pensi, ad esempio, a condizioni esterne minime di temperatura (– 5 °C)
alle quali l’impianto dovrà fornire una notevole potenza termica per compensare la forte dispersione di energia dell’edificio. Sulla base di tale considerazione, la regolazione climatica assume valori massimi di temperatura
di mandata del generatore di calore quando all’esterno vi sono temperature
molto basse e valori moderati quando le condizioni esterne saranno più favorevoli (+ 10 °C).
La misurazione della temperatura esterna avviene con una sonda installata
all’esterno dell’edificio con orientamento preferibile a Nord e lontano da
fonti di calore.
Nei generatori tradizionali, concepiti per il funzionamento ad alte temperature, la regolazione della temperatura di mandata avveniva miscelando parte della portata di fluido di ritorno con quella di mandata, mediante l’impiego di valvole a tre vie miscelatrici, costituite da un servomotore comandato da una centralina elettronica di regolazione climatica.
Nei moderni generatori a condensazione, invece, la gestione della temperatura di mandata può avvenire andando ad agire sulla portata di gas metano e quindi direttamente sul bruciatore modulante.
Il grosso limite della regolazione climatica è che non è possibile determinare una temperatura di mandata del generatore di calore univoca che risponda efficacemente alle esigenze delle singole unità abitative. Basti pensare alle differenti superfici disperdenti come, gli alloggi all’ultimo piano, il
solaio disperdente verso il sottotetto o, in quelli posti al piano terra, il solaio
disperdente verso le cantine, così come ai diversi orientamenti (nord, sud,
est, ovest) verso cui le unità abitative possono essere disposte.
Non potendo considerare queste variabili, la mera regolazione climatica
costituisce una regolazione molto limitata.
Gli impianti esistenti, infatti, con le tubazioni verticali che servono diversi
caloriferi situati su piani differenti, non consentono di stabilire con un sistema di contabilizzazione diretta quanta energia sta consumando l’utente che
abita in un determinato appartamento. La soluzione per colmare tutte queste limitazioni e per contabilizzare il calore è l’installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti, che garantiscono all’utente la regola-
TIPOLOGIE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI
37
zione ambiente desiderata e – abbinata alla regolazione climatica – conseguentemente una migliore regolazione dell’impianto termico nonché la posa in opera, sempre su ogni radiatore, di ripartitori di calore per determinare l’entità dei consumi termici dell’unità immobiliare.
Il ripartitore di calore sarà in grado di misurare, attraverso due sensori, sia
la temperatura della superficie del calorifero che quella dell’aria nel locale.
Questi valori permetteranno di calcolare l’energia termica complessivamente immessa da quel radiatore nella stanza; sommando i valori di tutti gli
elementi presenti nei vari locali, si otterrà l’energia utilizzata dall’intero appartamento.
Le valvole termostatiche, dal canto loro, permetteranno di controllare il calore di ciascun ambiente; ogni valvola regolerà il flusso d’acqua calda nel
relativo radiatore, facendo così variare la temperatura media del corpo
scaldante ed il conseguente consumo.
Va tuttavia considerato che la messa in opera delle valvole termostatiche
può richiedere una revisione globale di tutto il sistema distributivo nonché
l’attuazione di importanti interventi sulla centrale termica, spesso, con vari
decenni di utilizzo.
Occorre, innanzitutto, valutare lo stato delle tubazioni, se cioè presentano
sporcizia, incrostazioni di calcare o scaglie di ruggine. Adattare una vecchia caldaia richiederebbe il lavaggio delle tubazioni per liberarle dalle impurità, la predisposizione di filtri, la sostituzione della pompa con una più
moderna a inverter a velocità variabile, indispensabile per regolare la pressione a valle dell’impianto, evitando guasti e rotture.
In particolare, soprattutto negli impianti medio-grandi è generalmente richiesto:
• l’uso di valvole pre-regolabili per radiatori e di regolatori della pressione
differenziale;
• l’adozione di nuove pompe a velocità variabile e ad alta efficienza;
• un trattamento dell’acqua atto ad evitare disfunzioni alle nuove valvole e
danni alle pompe;
• soluzioni per proteggere le vecchie caldaie da portate troppo basse e
ritorni troppo freddi.
Senza questi interventi, gli impianti con valvole termostatiche sono esposti
a gravi anomalie di funzionamento. Non sono stati pochi i casi, infatti, in cui
il funzionamento dell’impianto ha portato a risultati molto deludenti e aperto
la via a parecchi contenziosi, considerato il rumore prodotto dalle valvole.
Estratto dal
CAPITOLO 2
TIPOLOGIE E DISPOSITIVI DI
CONTABILIZZAZIONE
2
TIPOLOGIE E DISPOSITIVI DI
CONTABILIZZAZIONE
Come abbiamo visto in precedenza, fino a qualche decennio fa l’autonomia
gestionale e la ripartizione delle spese termiche negli impianti di riscaldamento non erano prestazioni molto richieste e neppure ritenute di particolare rilievo; questo per il basso costo del combustibile. Negli anni però la situazione è mutata ed il corretto uso delle fonti energetiche disponibili è diventato un obiettivo politico e sociale di gran rilievo.
In particolare, per quanto riguarda gli impianti termici centralizzati, si è cercato di perseguire tale obiettivo dando agli utenti la possibilità di riscaldare
solo quando serve e di pagare solo in base al calore effettivamente consumato.
Negli edifici esistenti, con impianto termico centralizzato, la contabilizzazione del calore è il solo metodo che permette una gestione indipendente ed
autonomia di orari e di temperatura per ogni singola unità abitativa.
Ciò è reso possibile dalla presenza di una caldaia unica per tutto il condominio ma con la possibilità per ciascun proprietario di scegliere, attraverso i
dispositivi installati nel proprio alloggio, come e quando accendere i termosifoni, impostando la temperatura desiderata pur entro i limiti di legge, che
ricordiamo essere di 20 °C, con un massimo di altri 2 di tolleranza.
Ognuno avrà a disposizione, dunque, un contatore personale che contabilizzerà il calore consumato, in modo da poter verificare con esattezza la
spesa relativa, senza incorrere più in discussioni per la corretta ripartizione
delle spese.
Inoltre, mentre gli impianti classici di riscaldamento sono soggetti ad una
specifica normativa che ne regola i limiti di accensione, a seconda delle diverse zone climatiche, quelli dotati di sistema di contabilizzazione del calore non hanno limiti temporali.
46
CAPITOLO 2
In tal senso si è mossa la legislazione sia europea che nazionale e non
manca più molto tempo, ormai, per uniformare gli impianti centralizzati di
riscaldamento alla Direttiva Europea 2012/27/UE – da noi recepita con il
DLgs 102/2014 – che ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2016 per
l’adozione in tutti gli edifici dotati di impianto termico centralizzato, facenti
parte di un condominio o di un edificio polifunzionale, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, al fine di consentire l’obiettivo nazionale globale di risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza
energetica.
La normativa, adottata per favorire il risparmio energetico anche dei privati,
prevede che la mancata osservanza sarà punita attraverso una sanzione
pecuniaria del valore compreso tra i 500 ed i 2500 e, sanzione che verrà
inflitta non solo in caso di mancata installazione ma anche quando la ripartizione delle spese per il riscaldamento non sia conforme a quanto stabilito
nelle disposizioni di legge.
Si ricorda che l’art. 9, comma 5, del DLgs 102/2014 stabilisce che l’importo
di tali spese “deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione
dell’impianto”, in base a quanto statuito nella Norma UNI 10200.
Tuttavia, per consentire il graduale adeguamento alla norma, è possibile
solo per la prima stagione successiva all’installazione dei nuovi dispositivi,
effettuare la suddivisione ancora sulla base dei millesimi di proprietà.
La logica del provvedimento europeo è, infatti, quella di rendere più consapevoli gli utenti del proprio consumo energetico e far pagare a ciascun inquilino o proprietario solo l’energia effettivamente consumata nel proprio
appartamento, abbandonando così la classica ripartizione delle spese secondo i millesimi di proprietà. Dunque, anche se i vantaggi non saranno
presumibilmente gli stessi per tutti gli abitanti di un medesimo palazzo, ci
saranno sempre un risparmio ed un maggior benessere termico, anche se,
logicamente, con alcune differenze fra chi abita, per esempio, in un attico e
chi risiede nei piani intermedi, più facili e veloci da riscaldare.
La regolazione del calore è il primo intervento da realizzare per predisporre
l’edificio a ricevere ulteriori interventi di risparmio energetico. Regolazione
e contabilizzazione (binomio funzionalmente inscindibile) conferiscono ad
ogni utenza:
• autonomia gestionale, con tutti i vantaggi dell’impianto autonomo senza
i problemi di questo;
TIPOLOGIE E DISPOSITIVI DI CONTABILIZZAZIONE
47
• miglior benessere, con la possibilità di adattare la temperatura di ogni
ambiente alle esigenze dell’utente in base alla situazione climatica e alle
proprie abitudini;
• eliminazione di eventuali sbilanciamenti, annullati da una corretta progettazione dell’impianto;
• risparmio energetico consistente, intorno al 20-25%, dovuto in parte al
miglioramento del rendimento di regolazione ed in parte ad un uso più
attento dell’impianto.
L’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione sarà obbligatoria sia nella ristrutturazione dei vecchi impianti centralizzati a distribuzione verticale sia nelle nuove realizzazioni degli impianti termici negli
edifici in costruzione. La contabilizzazione individuale permetterà, in ogni
caso, un risparmio di circa la metà dei kilowatt utilizzati per il riscaldamento
in un edificio.
L’ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico che la legislazione vigente si propone è subordinato alla corretta progettazione degli interventi
sugli edifici, interventi che possono essere raggruppati sostanzialmente in
due diverse tipologie e precisamente:
1) tramite l’utilizzo di contatori diretti di energia per la misurazione del calore, che permettono di calcolare la quantità di acqua calda all’interno dei
radiatori utilizzata nel circuito. La loro installazione, uno per ogni abitazione, è permessa però solo ai più recenti sistemi di riscaldamento (contabilizzazione diretta per gli impianti centralizzati a distribuzione orizzontale);
2) tramite l’utilizzo di ripartitori di calore, piccoli apparecchi che devono essere installati su ogni singolo radiatore e che misurano la temperatura
raggiunta dai caloriferi, dando un’indicazione approssimativa delle potenze impiegate nell’impianto di riscaldamento (contabilizzazione indiretta negli impianti più datati a distribuzione verticale).
L’impianto termico centralizzato dovrà essere necessariamente compatibile
con l’impianto di contabilizzazione che si intende utilizzare. Per questo motivo la firma dei progetti degli impianti di climatizzazione invernale è riservata ai soli soggetti abilitati dalle leggi vigenti. La scelta dell’impianto di contabilizzazione dipende, a sua volta, dalla tipologia e dalle caratteristiche
(temperatura e portata) dell’impianto termico, il quale si compone dei sottosistemi di:
• produzione del calore;
• regolazione;
48
CAPITOLO 2
• distribuzione;
• emissione.
L’impianto deve prevedere innanzitutto l’individuazione della tipologia da
applicarsi ai fini della determinazione del tipo di contabilizzazione (diretta o
indiretta).
La prima forma di contabilizzazione del calore verrà utilizzata, infatti, negli
edifici a distribuzione orizzontale, tipica dei nuovi edifici, e viene chiamata
“diretta” perché l’unità elettronica determina la quantità di calore utilizzato
sulla base della portata d’acqua di riscaldamento e del salto termico tra la
temperatura di mandata e di ritorno (TM-TR). Ogni singola unità immobiliare è idraulicamente separata dalle altre ed è possibile così installare il contatore di calore diretto sulle tubazioni in ingresso all’appartamento.
La contabilizzazione “indiretta” verrà, invece, utilizzata negli edifici a distribuzione verticale a colonne montanti, dove non è possibile creare zone
idraulicamente separate. Qui la singola colonna montante serve diversi
corpi scaldanti di diversi appartamenti. Non essendo possibile, in questi
impianti termici, misurare la portata passante nel radiatore, si utilizzano i
ripartitori che calcolano indirettamente il calore emesso, in funzione della
temperatura superficiale del corpo scaldante.
La contabilizzazione del calore comporta che l’installazione avvenga
nell’intero condominio, quindi in ogni singola abitazione. Va dunque deliberata e poi affidata a una società di servizi energetici che effettuerà la riqualificazione dell’impianto termico, nel caso di vecchi edifici.
La decisione con la quale, ai sensi dell’art. 26, comma 5, della legge
10/1991, i Condomini riuniti in assemblea, con la maggioranza prevista nello stesso articolo, approvano l’adozione dei sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore, è vincolante per tutti coloro che sono serviti
dall’impianto di riscaldamento, anche se le opere vanno, in parte, effettuate
nelle singole unità immobiliari.
Si ricorda, infatti, che la stessa norma qualifica tali interventi come “innovazioni”, pertanto disciplinate dagli articoli 1120 e 1121 del Codice Civile. Con
questo termine si intendono, per costante ed uniforme Giurisprudenza, le
modifiche che “comportino un’alterazione dell’entità sostanziale o il mutamento dell’originaria destinazione, in modo che le parti comuni presentino
una diversa consistenza materiale, ovvero vengano utilizzate per fini diversi
da quelli precedenti” (si veda Cassazione n. 12654/2006; Cassazione n.
15460/2002; Cassazione n. 8622/1998).
Lo stesso legislatore, quindi, conferma che con tale opera si va ad intervenire sull’impianto preesistente di riscaldamento che, in quanto tale, è parte
TIPOLOGIE E DISPOSITIVI DI CONTABILIZZAZIONE
49
comune dell’edificio condominiale. Ne discende che è la legge a confermare la competenza dell’Assemblea a decidere in merito all’adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione, anche se questi vanno installati su elementi posti nelle parti privati del singolo, elementi che però
fanno parte di un impianto che appartiene a tutti i Condomini.
Ne discende allora che nessun Condomino potrà legittimamente rifiutarsi di
procedere all’installazione delle valvole termostatiche e degli strumenti idonei per la contabilizzazione. Dovrà dunque consentire l’accesso del progettista per il rilievo dei corpi scaldanti e per il compimento di tutte quelle operazioni necessarie prima dell’installazione e, successivamente, ai tecnici
per consentire l’installazione. In caso contrario, l’Amministratore potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere una sentenza che gli imponga di consentire l’accesso.
2.1. CONTABILIZZAZIONE DIRETTA
La contabilizzazione diretta è particolarmente adatta per i nuovi impianti a
distribuzione orizzontale, caratterizzati normalmente da un unico punto di
consegna del fluido termovettore ad ogni unità immobiliare.
Si basa sull’utilizzo di contatori di calore atti alla misurazione dell’energia
termica volontariamente prelevata per ogni unità immobiliare, ed è applicabile solo agli impianti termici centralizzati dotati di termoregolazione, con
circuiti di riscaldamento separati per ogni unità immobiliare.
È la più precisa e compatibile con tutti i sistemi di riscaldamento utilizzati
(radiatori, ventilconvettori, pavimenti radianti). Per attuarla, è necessaria
l’installazione, all’ingresso della derivazione dell’impianto termico di distribuzione verso ciascuna unità immobiliare, di un contatore di calore –
opportunamente dimensionato sulla tubazione di adduzione – che misuri
l’energia utilizzata da ciascun utente, attraverso gli organi di termoregolazione.
La Norma UNI 10200:2015 stabilisce i criteri di progettazione dell’impianto
di contabilizzazione. Innanzitutto è necessario verificare che le caratteristiche di progetto dell’impianto termico siano compatibili con le caratteristiche
dichiarate dal costruttore dei contatori di calore che si intendono utilizzare.
In particolare, il progettista deve verificare che, in ogni condizione di funzionamento (nel corso sia della giornata che della stagione di climatizzazione invernale), la portata di fluido circolante e la corrispondente differen-
TIPOLOGIE E DISPOSITIVI DI CONTABILIZZAZIONE
71
PROSPETTO 1 – Impianti a distribuzione verticale (o a colonne montanti)
Tipo di terminale
di emissione
Contabilizzazione
diretta
Contabilizzazione
indiretta
(UNI EN 834)
Contabilizzazione
indiretta
(UNI/TR 11388 –
UNI 9019)
Radiatore statico
(in ghisa, acciaio o
alluminio)
2(a)
4
4
Termoconvettore
2(a)
3(c)
4
(a)
-
2(d)
Pannello radiante a
pavimento
2(a) (b)
-
2(b)
Pannello radiante a
parete o a soffitto
2(a) (b)
-
2(d)
4(e)
-
-
Ventilconvettore
Bocchetta di aria
calda riscaldata
localmente
2
LEGENDA
- Impianto non realizzabile.
2 Impianto realizzabile ma non ottimale.
3 Impianto ottimale per particolari motivazioni fornite dal progetto (per esempio spazi,
costi ecc.)
4 Impianto ottimale.
NOTE
(a) Con installazione di un contatore di calore per ogni terminale di emissione o circuito
intercettabile (condizione antieconomica non consigliabile).
(b) Possibile se il fluido è intercettabile.
(c) È utilizzabile il modello con sonda separata solo per alcuni tipi di termoconvettori.
(d) Limitatamente a ventilconvettori con velocità fissa o bloccata altrimenti non è realizzabile.
(e) La batteria di riscaldamento è normalmente alloggiata nella controsoffittatura dei disimpegni; il contatore di calore può eventualmente essere alloggiato in tale vano.
72
CAPITOLO 2
PROSPETTO 2 – Impianti a distribuzione orizzontale (a collettori o ad anello)
Tipo di terminale
di emissione
Contabilizzazione
diretta
Contabilizzazione
indiretta
(UNI EN 834)
Contabilizzazione
indiretta
(UNI/TR 11388 –
UNI 9019)
Radiatore statico
(in ghisa, acciaio o
alluminio)
4(a)
2(a)
3
3
Termoconvettore
4(a)
2(a)
3(c)
3
Ventilconvettore
4(a)
2(a)
-
2(d)
Pannello radiante a
pavimento
4(a)
2(a)
-
3(a)
2(b)
Pannello radiante a
parete o a soffitto
4(a)
2(a)
-
3(a)
2(b)
Bocchetta di aria
calda riscaldata
localmente
4(e)
-
-
LEGENDA
- Impianto non realizzabile.
2 Impianto realizzabile ma non ottimale.
3 Impianto ottimale per particolari motivazioni fornite dal progetto (per esempio spazi,
costi ecc.)
4 Impianto ottimale.
NOTE
(a) Con installazione di un contatore di calore per ogni terminale di emissione o circuito
intercettabile (condizione antieconomica non consigliabile).
(b) Possibile se il fluido è intercettabile.
(c) È utilizzabile il modello con sonda separata solo per alcuni tipi di termoconvettori.
(d) Limitatamente a ventilconvettori con velocità fissa o bloccata altrimenti non è realizzabile.
(e) La batteria di riscaldamento è normalmente alloggiata nella controsoffittatura dei disimpegni; il contatore di calore può eventualmente essere alloggiato in tale vano.
Estratto dal
CAPITOLO 3
COMPONENTI DEL CONSUMO
E LORO RIPARTIZIONE
COMPONENTI DEL CONSUMO E LORO RIPARTIZIONE
87
dove
• Scm è la spesa per la conduzione e la manutenzione ordinaria
dell’impianto termico;
• Kcli è il coefficiente di ripartizione per la climatizzazione invernale;
• Kacs è il coefficiente di ripartizione per l’acqua calda sanitaria.
La spesa per la gestione del servizio di contabilizzazione dell’energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’ACS è pari rispettivamente a:
Scr,cli = Scr x Kcli (€)
Scr,acs = Scr x Kacs (€)
dove
• Scr è la spesa totale per la gestione del servizio di contabilizzazione
dell’energia termica utile;
• Kcli è il coefficiente di ripartizione per la climatizzazione;
• Kacs è il coefficiente di ripartizione per l’acqua calda sanitaria.
Qualora la centrale termica sia asservita ad un unico servizio, i coefficienti
di ripartizione devono essere posti pari ad 1.
3.3. CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA TOTALE PER
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ACS
L’art. 26, comma 5, della legge 10/1991 prevede che “Per le innovazioni
relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del
calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al
consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a
maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 Codice Civile”.
Si tratta di una norma imperativa, non derogabile, che rende nulla qualsiasi
indicazione contrattuale diversa.
Il comma 11 del DPR 59/2009 affida alle vigenti norme UNI il compito di attuare questa disposizione di legge, in presenza di apparecchiature di contabilizzazione diverse.
Ne deriva che qualsiasi correzione che tenga conto della posizione
dell’alloggio e delle sue superfici disperdenti per una ripartizione non basata sull’effettivo consumo è illegale.
Abbiamo già visto che la spesa totale di riscaldamento “T” è costituita dalla
somma della componente energetica “E” (combustibile ed energia elettrica,
88
CAPITOLO 3
calore) e della componente gestionale “G” (conduzione, manutenzione ordinaria, spese di ripartizione).
Vediamo ora nel dettaglio il modo in cui avvengono i conteggi e le ripartizioni tra i Condomini dopo che è stato installato un impianto per la contabilizzazione del calore, in modo da aver un quadro generale del suo funzionamento.
In genere, i conteggi si fanno al termine della stagione, quando l’impianto
ha smesso di funzionare. A quel punto, si dovranno comunicare i dati relativi al proprio consumo o tramite autolettura oppure al funzionario della società che gestisce l’impianto, il quale si recherà presso gli appartamenti e
verificherà ogni singolo contatore applicato sul radiatore non solo per la lettura, ma anche per controllare che non vi siano stati malfunzionamenti o
tentativi di manomissione dei dispositivi.
I consumi potranno poi essere elaborati per ciascun termosifone, creando
una scheda dettagliata per ogni unità abitativa.
In pratica si considera come unità di misura il chilowattora (kWh) sia termico (ceduto per esempio da metano, gasolio o altro) che elettrico (energia
per alimentare elettricamente pompe, caldaie ecc). Alla somma derivante
da questi consumi individuali, dovranno poi essere aggiunti i costi del combustibile, la quota fissa e quella relativa ad eventuali servizi accessori.
Come per l’energia elettrica, dunque, anche nella contabilizzazione del calore, bisogna pagare una quota fissa, al di là che si usi poco o tanto il riscaldamento. Bisogna cioè riservare una parte delle spese per la climatizzazione invernale per coprire i costi della gestione e della manutenzione
ordinaria della caldaia comune e degli altri apparecchi collegati.
L’ammontare di tale importo viene suddiviso fra i Condomini sulla base della ripartizione millesimale degli appartamenti.
La quota fissa, in realtà, agisce anche come correttivo dei consumi al netto
di alcuni parametri, come la posizione dell’appartamento, l’uso a scopo abitativo o commerciale, la presenza di persone con bisogni specifici ecc.
Per la stima del consumo involontario vengono forniti due diversi metodi di
calcolo:
• metodo analitico: calcolo dettagliato delle perdite della rete di distribuzione (primaria, secondaria ed accumulo) secondo la UNI/TS 11300-2;
• metodo semplificato: calcolo del consumo involontario come frazione
del fabbisogno ideale annuo di energia termica utile dell’involucro edilizio (UNI/TS 11300-1 più coefficienti precalcolati).
COMPONENTI DEL CONSUMO E LORO RIPARTIZIONE
89
Se invece si dispone di un ripartitore a lettura diretta, i dati rilevati verranno
inviati ad una speciale centralina di raccolta e saranno poi letti dal letturista
incaricato o dal computer dell’operatore.
La procedura di ripartizione della spesa totale di riscaldamento ed acqua
calda sanitaria richiede alcuni passaggi che possono essere riassunti secondo i seguenti punti:
1) determinare la spesa totale;
2) determinare l’energia utile prodotta;
3) calcolare il costo unitario dell’energia utile, cioè il costo dell’energia
all’uscita dal generatore. Nel caso in cui il generatore sia adibito anche
alla produzione dell’acqua calda, è necessario risalire a quanta energia
prodotta dal generatore sia stata utilizzata per tale scopo. Per questa
ragione è utile installare un contatore per il riscaldamento ed uno per il
consumo dell’acqua;
4) ripartire l’energia utile totale fra consumi volontari ed involontari. Nel caso di contabilizzazione diretta (contatori di calore) i consumi involontari,
ovvero le dispersioni della rete di distribuzione, sono dati per differenza,
sottraendo al consumo totale quello delle unità immobiliari e dei locali
comuni. In caso di contabilizzazione indiretta (ripartitori), invece, poiché
non è possibile misurare quanta energia viene richiesta da ciascun alloggio in quanto i dispositivi non forniscono una misura espressa in
kWh, le dispersioni si calcolano mediante la UNI/TS 11300-2. Sottraendo, quindi, al consumo totale le dispersioni calcolate secondo le condizioni di progetto, è possibile determinare i consumi volontari delle singole abitazioni. In alternativa, la UNI 10200:2015 prevede l’utilizzo di coefficienti che attribuiscono dei valori prestabiliti al consumo involontario.
Soluzione quest’ultima più semplice e meno onerosa rispetto al calcolo
analitico specificato nella UNI/TS 11300-2;
5) ripartire l’energia utile volontaria in base alle letture delle apparecchiature;
6) ripartire l’energia utile involontaria in base ai millesimi di riscaldamento.
I principi base, dunque, dettati dalla Norma UNI 10200:2015 sono due:
1) una quota si paga a consumo di calore volontariamente prelevato
dall’impianto;
2) una quota si paga secondo i millesimi di potenza installata nell’alloggio
come disponibilità del servizio riscaldamento.
90
CAPITOLO 3
Un tema molto discusso è quello delle percentuali, ovvero se la spesa fissa
e quella variabile debbano essere determinate a priori (per esempio, 30% e
70%).
La UNI 10200:2015 non prevede la determinazione a priori delle due quote,
ma –come è stato illustrato in precedenza – fornisce la procedura per calcolare annualmente le quantità.
Tale approccio, al contrario del metodo delle percentuali, garantisce una
ripartizione della spesa che tiene conto sia delle eventuali variazioni climatiche che si possono registrare da un anno all’altro, sia del comportamento
del singolo utente. Infatti, il metodo delle percentuali non premia il comportamento del condomino virtuoso.
I criteri dettati dalla Norma UNI 10200:2015 per la ripartizione della spesa
totale sono dunque i seguenti:
1) la spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari (Sui,cli e Sui,acs) deve essere ripartita in base ai consumi di energia
termica utile delle singole unità immobiliari (Qui,cli e Qui,acs);
2) la spesa totale per il consumo di energia termica utile dei locali ad uso
collettivo (Suc,cli e Suc,acs) deve essere ripartita in base ai millesimi di proprietà delle singole unità immobiliari (Mp);
3) la spesa totale per potenza termica installata (Sp,cli e Sp,acs) deve essere
ripartita in base ai millesimi di fabbisogno di energia termica utile delle
singole unità immobiliari (Mqh,cli e Mqh,acs).
In particolare si ricorda che, nel caso di impianti dotati di termoregolazione,
la spesa totale per potenza termica installata per la climatizzazione invernale (Sp,cli) deve essere ripartita in base ai millesimi di fabbisogno di energia termica utile delle singole unità immobiliari per climatizzazione invernale (Mqh,cli).
Nel caso, invece, di impianti privi di termoregolazione, la spesa totale per
potenza termica installata per climatizzazione invernale (Sp,cli) va ripartita
secondo i seguenti criteri:
1) se il sottosistema di emissione è costituito da radiatori a convezione naturale o da piastre radianti, si ripartisce in base ai millesimi di potenza
termica installata delle singole unità immobiliari;
2) se il sottosistema di emissione è costituito da termoconvettori, ventilconvettori, bocchette ad aria calda, pannelli radianti a pavimento, a parete ovvero a soffitto, o da altri sistemi, si ripartisce in base ai millesimi
di fabbisogno di energia termica utile delle singole unità immobiliari per
climatizzazione invernale.
COMPONENTI DEL CONSUMO E LORO RIPARTIZIONE
97
Le potenze riportate vanno calcolate secondo il metodo dimensionale o secondo il metodo UNI EN 442-2 e devono riferirsi alla data di esecuzione del
rilievo. Qualsiasi modifica di tali potenze deve essere autorizzata e comunicata a chi ha eseguito il rilievo, ai fini dell’aggiornamento del prospetto
millesimale.
A sua volta, il prospetto millesimale consuntivo deve contenere:
• dati del Condominio;
• dati dell’Amministratore;
• dati del Responsabile dell’impianto;
• per ciascuna unità immobiliare: descrizione, numero del certificato di potenza termica installata, potenza termica totale installata, fabbisogno
annuo di energia termica utile per climatizzazione invernale ed acqua
calda sanitaria, millesimi di potenza termica installata, millesimi di fabbisogno di energia termica utile per climatizzazione invernale ed acqua
calda sanitaria;
• data di emissione del documento e firma di chi ha eseguito il calcolo.
3.5. DETERMINAZIONE DEI MILLESIMI DI FABBISOGNO DI
ENERGIA TOTALE UTILE PER SINGOLE UNITÀ
IMMOBILIARI
La UNI 10200:2015 prevede, quindi, la suddivisione del costo dell’energia
termica utile prodotta dal generatore in due componenti: la parte variabile e
quella fissa.
Abbiamo già visto che in linea generale, se l’impianto è dotato delle apparecchiature per la misurazione dell’energia, il calcolo ai fini della ripartizione della spesa sarà più semplice, altrimenti tali quantità dovranno essere stimate.
Non è un caso che la legislazione vigente citi la contabilizzazione del calore
congiuntamente alla termoregolazione. Se infatti la prima permette di “contare” l’energia richiesta per scaldare e fornire acqua calda ad una singola
unità immobiliare, è solo con la seconda che l’utente è messo nelle condizioni di poter gestire il riscaldamento in maniera completamente autonoma
all’interno del proprio alloggio, con la conseguenza che pagherà solo la quota corrispondente alla quantità di calore erogata. Tale principio, già sancito
dall’art. 26, comma 5, della legge 10/1991, ha portato all’introduzione dei
millesimi di fabbisogno nella versione della UNI 10200:2013, confermandola anche nell’aggiornamento del 2015.
98
CAPITOLO 3
Nelle unità immobiliari, infatti, dotate di sistema di termoregolazione, il prelievo di calore è effettuato in proporzione al fabbisogno di energia termica
utile e pertanto i consumi involontari (si ricorda: quelli indipendenti
dall’azione dell’utente e cioè principalmente le dispersioni della rete di distribuzione) sono ripartiti in base ai millesimi di fabbisogno, da calcolarsi
secondo le specifiche tecniche della UNI/TS 11300.
A tal proposito, le indicazioni dei tecnici suggeriscono di calcolare il fabbisogno in funzione dell’edificio come realizzato in origine. Ciò significa che il
calcolo dei millesimi non va rifatto ogniqualvolta siano fatti interventi all’interno di una singola unità immobiliare, come per esempio la sostituzione
degli infissi.
La UNI 10200:2015 richiede sempre un calcolo annuale in modo da poter
monitorare e quindi gestire nel tempo l’impianto.
Per il calcolo dei millesimi di fabbisogno di energia termica utile del singolo
alloggio, ai fini della climatizzazione invernale, va adoperata la seguente
formula:
mQh,cli = (Qh,cli /Σ Q h,cli) · 1000
dove Qh,cli è il fabbisogno annuo di energia termica utile della singola unità
immobiliare per il riscaldamento.
La stessa formula va utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria:
mQh,acs = (Qh,acs /Σ Q h,acs) · 1000
dove Qh,acs è il fabbisogno annuo di energia termica utile della singola unità
immobiliare per ACS.
I fabbisogni annui per climatizzazione e acqua calda sanitaria sono dati,
rispettivamente, dalle seguenti due formule:
Qh,cli = Qh,id,net,cli + Pem + Perg+ Pd,cli
Qh,acs = Qh,id,acs + Per + Pd,acs
dove
Qh,id,net,cli è il fabbisogno ideale annuo netto di energia termica utile della
singola unità immobiliare per climatizzazione invernale, calcolato
secondo la UNI/TS 11300-2 in kWh;
Qh,id,acs
è il fabbisogno ideale annuo di energia termica utile della singola
unità immobiliare per ACS, sempre calcolato secondo la UNI/TS
11300-2 in kWh;
Pem
sono le perdite annue di emissione della singola unità immobiliare, calcolate secondo la UNI/TS 11300-2 in kWh;
COMPONENTI DEL CONSUMO E LORO RIPARTIZIONE
99
Perg
sono le perdite annue di regolazione della singola unità immobiliare, calcolate secondo la UNI/TS 11300-2 in kWh;
Per
sono le perdite annue di erogazione della singola unità immobiliare, calcolate secondo la UNI/TS 11300-2 in kWh;
Pd,cli
sono le perdite annue di distribuzione della singola unità immobiliare per climatizzazione invernale, sempre calcolate con lo stesso metodo;
Pd,acs
sono le perdite annue di distribuzione della singola unità immobiliare per acqua calda sanitaria, calcolate secondo la UNI/TS
11300-2.
L’ottimizzazione della metodologia di calcolo già presente nella versione
UNI 10200:2013, atta a ripartire le spese di climatizzazione invernale e
produzione dell’acqua calda per uso sanitario, avrebbe richiesto, in realtà,
qualche integrazione, anche alla luce delle disposizioni legislative
2012/27/UE e DLgs 102/2014, le quali esigono un metodo di ripartizione
anche per le spese di climatizzazione estiva, non contemplate neanche
nella attuale UNI 10200:2015.
Il criterio principale della norma non dovrebbe però subire modifiche perché
il principio è sempre quello secondo cui ciascun utente finale paga in base
a quanto effettivamente registrato dai dispositivi di contabilizzazione.
In ogni caso l’utente deve sempre essere informato ed istruito sul funzionamento dei nuovi strumenti, in quanto ai fini della determinazione dei millesimi è fuorviante considerare separatamente contabilizzazione e termoregolazione.
La prima, infatti, senza la seconda è inutile in quanto l’utente finale non può
decidere del proprio consumo e – di contro – la termoregolazione è poco
utile senza la contabilizzazione, perché l’utente non sarebbe motivato ad
utilizzarla.
In conclusione, le nuove prescrizioni del legislatore sono tutte mirate ad
una uniformità di calcolo che eviti contestazioni sul metodo di riparto, ma
innesca ulteriori problematiche relative alla progettazione e alla certificazione energetica degli edifici.
Già la legge 10/1991 all’art. 29, comma 3, disponeva che: “gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso e gli impianti non di processo ad essi associati, devono essere progettati e messi in opera in modo
tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i
consumi di energia termica ed elettrica”.
Estratto dal
CAPITOLO
ESEMPI
ESEMPI
113
ESEMPIO 1: CALCOLO DEI MILLESIMI PER CONDOMINIO
CON CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA
Numero appartamenti
41 appartamenti di cui uno del portiere
Numero totale di radiatori
268
Numero totale di radiatori non serviti
0
Potenza totale dei radiatori
295,00 kW
Potenza caldaia
290,70 kW
Combustibile
Metano
RELAZIONE ESPLICATIVA
Criteri generali
Il sottoscritto ………………………, iscritto al …………………….. di
……………. con il n. ……., per la stesura delle presenti tabelle millesimali
si è uniformato, in linea generale, ai criteri indicati nella Norma UNI
10200:2015 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria.
Sulla scorta dei criteri indicati nella citata norma sono stati ricavati i millesimi di potenza termica installata, calcolati in funzione delle tipologie e delle
dimensioni dei radiatori presenti all’interno delle singole unità immobiliari,
ed i millesimi di fabbisogno di energia termica utile, calcolati secondo le
Norme UNI/TS 11300 (Parti 1, 2 e 4).
1. Tabella del Riscaldamento (“C”)
La tabella denominata “del Riscaldamento”, per il condominio in esame,
determina le quote per la ripartizione delle spese concernenti la conduzione e la manutenzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato.
ESEMPI
125
ESEMPIO 2: CALCOLO DEI MILLESIMI PER CONDOMINIO
CON CONTABILIZZAZIONE DIRETTA
Numero appartamenti
25 appartamenti
Numero totale di radiatori
165
Numero totale di radiatori non serviti
0
Potenza totale dei radiatori
180,00 kW
Potenza caldaia
179,88 kW
Combustibile
Metano
RELAZIONE ESPLICATIVA
Criteri generali
Il sottoscritto ………………………, iscritto al …………………….. di
……………. con il n. ……., per la stesura delle presenti tabelle millesimali
si è uniformato, in linea generale, ai criteri indicati nella Norma UNI
10200:2015 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria.
Sulla scorta dei criteri indicati nella citata norma sono stati ricavati i millesimi di potenza termica installata, calcolati in funzione delle tipologie e delle
dimensioni dei radiatori presenti all’interno delle singole unità immobiliari,
ed i millesimi di fabbisogno di energia termica utile, calcolati secondo le
Norme UNI/TS 11300 (Parti 1, 2 e 4).
1. Tabella del Riscaldamento (“C”)
La tabella denominata “del Riscaldamento”, per il condominio in esame,
determina le quote per la ripartizione delle spese concernenti la conduzione e la manutenzione del impianto di riscaldamento centralizzato.
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