DIRITTO PENALE E
COSTITUZIONE
I principi che regolano l’ordinamento penale
Dott.ssa Porzia Teresa Persio – ricercatrice di Diritto Penale Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”
DIRITTO PENALE:
ramo dell’ordinamento
pubblico che disciplina i
fatti costituenti reato. Ad
ogni fatto ritenuto lesivo
di interessi protetti è
ricondotta una PENA.
PENA
NATURA
AFFLITTIVA: priva
o diminuisce beni
personali (vita,
libertà, patrimonio).
patrimonio)
EXTREMA RATIO
FUNZIONE: lo Stato
punisce per garantire la
convivenza e l’ordine
sociali e salvaguardare i
beni giuridici individuali
e collettivi considerati
meritevoli di tutela.
Necessità di
porre limiti
all’intervento
penale.
COSTITUZIONE
I principi dell’ordinamento penale:
- Legalità: art. 25 Cost. - art. 1 C.P.;
- Offensività: art. 49, 2° co. C.P.;
- Materialità: art. 25 Cost. – art. 40 C.P.;
- Colpevolezza: art. 27 Cost.
Il bene giuridico e la Costituzione Italiana
Se il diritto penale tutela i
beni giuridici: quali sono i
beni giuridici degni di
tutela? Come individuarli?
Legislatore
individua di volta in
volta beni giuridici
degni di tutela.
BENE
GIURIDICO è
anche LIMITE per
la legislazione che
deve rispettare il
criterio della
STRETTA
NECESSITÀ
Dottrina più recente: è UNITÁ di
FUNZIONE. I beni giuridici nella
realtà esistono se e nella misura in
cui sono «in funzione», cioè
producono effetti utili nella vita
sociale, sono idonei a realizzare uno
scopo per il sistema sociale, in un
determinato momento
Beccaria: STRETTA
NECESSITÁ del D.P.: il
diritto penale ha un senso
pratico, non realizza
soltanto un astratto ideale
di giustizia; protegge quei
beni e quegli interessi utili
per convivenza pacifica
RUOLO DELLA COSTITUZIONE: è la Costituzione che
individua criteri preesistenti alla legislazione particolare dotati
di vincolatività per individuare i beni giuridici e caratterizzare
l’intervento penale.
TUTELA
FRAMMENTARIA
DEL DIRITTO
PENALE: i beni
giuridici non sono entità
intangibili che
pretendono una tutela
assoluta; in determinati
casi può risultare utile
sacrificarne qualcuno in
vista del perseguimento
di altri vantaggi sociali.
DIRITTO PENALE
HA NATURA
AFFLITTIVA,
LIMITA LIBERTÁ
PERSONALE ; È
EXTREMA RATIO
 NECESSITÁ DI
PORRE DEI LIMITI.
STRUTTURA E FUNZIONE DELLA REGOLA
PENALE
NORMA PENALE è composta
da :
- PRECETTO: obbligo o
divieto;
- PENA: ha natura afflittiva;
incide su beni individuali fino
alla privazione della libertà
personale
-
-
-
Perché lo Stato punisce?
Teoria general-preventiva: la minaccia della pena serve a distogliere la generalità dei
consociati dal compiere fatti socialmente dannosi. La minaccia opererebbe dal punto
di vista psicologico come controspinta alla spinta criminosa.
Teoria special-preventiva: l’inflizione della pena ad un soggetto, serve ad evitare che
lo stesso compia in futuro altri reati.
Teoria della retribuzione: la pena serve a compensare la colpa per il male commesso
e per questo deve essere proporzionata alla gravità del fatto di reato  di qui diverse
forme di pena.
Teoria del bene giuridico: il diritto penale assicura le condizioni essenziali della
convivenza predisponendo sanzioni più drastiche a difesa dei beni giuridici: tali sono
i beni socialmente considerati, in ragione della loro importanza, meritevoli di
protezione giuridico-penale.
DIRITTO PENALE e PROCESSO
Gruppo di norme giuridiche appartenenti al diritto pubblico
che disciplinano i fatti costituenti reato
Lo Stato proibisce determinati
comportamenti umani (azioni
od omissioni) che ritiene lesivi
di beni giuridici, cioè di
interessi meritevoli di tutela
giuridica.
L’accertamento di un
reato comporta
l’applicazione di una
PENA che comporta la
privazione o diminuzione
di un bene individuale
(vita, libertà, patrimonio).
È irrogata dall’autorità
statale attraverso
quell’insieme di atti che
si definisce PROCESSO
PENALE.
Ramo del diritto che si occupa
dell’organizzazione e del
funzionamento dell’apparato
statale e dei rapporti tra cittadino
e Stato. Il diritto privato è invece
il ramo dell’ordinamento
giuridico che regola i rapporti tra
privati.
Infatti il diritto penale tutela
beni giuridici anche
individuali in vista di un
interesse pubblico (l’ordine
sociale) e pubblica è l’azione
di repressione dei reati.
Diritto penale e diritto processuale penale
sono dunque legati. Il primo riguarda i
fatti che costituiscono reati e il tipo di
pena. Il secondo identifica il procedimento
attraverso cui si accerta la sussistenza del
reato e l’applicazione di una pena. Si parla
per questo anche di DIRITTO
CRIMINALE.
La pena nella Costituzione
- In quanto afflittiva, incide sulla libertà personale: art. 13 Cost.
- Incide sulla dignità sociale e di fatto frustra una piena
estrinsecazione della personalità umana: artt. 2 e 3 Cost.
Conferma del
D. P. come
EXTREMA
RATIO
- FUNZIONE RIEDUCATIVA : art. 27, 3° co. Cost.
Intesa come metodo di risocializzazione del criminale: la pena deve essere dunque
proporzionata alla gravità del fatto; una pena eccessivamente severa o sproporzionata
può suscitare sentimenti di insofferenza nel trasgressore ed alterare nei consociati la
percezione di una corretta scala di valori. Solo così il criminale può avvertire come
giusta e corretta la pena e dunque, accettandola, può recuperare la capacità di
apprezzare i valori tutelati dall’ordinamento.
-
Non è ammessa la pena di morte: art. 27, 4° co. Cost.
Abolita nel 1948 con l’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La pena nel Codice Penale
Distingue i reati in delitti e contravvenzioni: artt. 17 e 39 C.P.
Per i delitti le pene sono: l’ergastolo, la reclusione, la multa.
Per le contravvenzioni le pene sono: l’arresto e l’ammenda.
COSTITUZIONE E CODICE PENALE
Il Codice Penale (chiamato Codice Rocco
dal nome del Ministro della Giustizia
Alfredo Rocco) è stato promulgato nel
1930 ed è tutt’ora sostanzialmente in
vigore. L’entrata in vigore della
Costituzione Italiana nel 1948 ha
determinato però l’esigenza di adeguare
il Codice Penale ai nuovi dettami
costituzionali.
RUOLO DELLA
COSTITUZIONE: il diritto penale
si configura come extrema ratio di
intervento repressivo, per la natura
essenzialmente afflittiva. La
Costituzione pone dunque i principi
per regolarne l’intervento.
PRINCIPI di COORDINAMENTO:
- Pr. di LEGALITÁ: art. 25, 2° co. Cost. e artt. 1 C.P.;
- Pr. di OFFENSIVITÁ: art. 49, 2° co. C.P.
- Pr. di MATERIALITÁ: art. 25 Cost.
- Pr. di COLPEVOLEZZA: art. 27 Cost. e art. 42 C.P.
Principio di legalità
Art. 25, 2° e 3° c. , Cost. e art. 1 C.P.
Scopo: regolare la materia delle fonti nel diritto penale.  Quale atto giuridico può legiferare nel diritto penale?
Concezione formale: Divieto di punire qualsiasi
fatto che, al momento della sua commissione, non
sia espressamente previsto come reato dalla legge
(anche se socialmente pericoloso) e di punire con
pene che non siano anch’esse espressamente
previste dalla legge.
Concezione sostanziale: Reato è tutto ciò che
risulta socialmente pericoloso anche se non
espressamente previsto dalla legge. La pena da
applicarsi è quella adeguata alla scopo.
COSTITUZIONE
REATO È UN FATTO PREVISTO COME TALE
SOLO DALLA LEGGE.
FUNZIONE DI GARANZIA della LIBERTÁ
degli INDIVIDUI  UGUAGLIANZA e
CERTEZZA nell’APPLICAZIONE del
DIRITTO.
COLPISCE CONDOTTE EFFETTIVAMENTE
LESIVE DI INTERESSI SOCIALI 
FUNZIONE DI ADEGUAMENTO DEL D.P.
ALLA REALTÁ.
MA CONSENTE ARBITRIO  LA FONTE
DIVENTA EXTRALEGALE (coscienza sociale,
sentimento del popolo…) .
CONCEZIONE SOSTANZIALE E FORMALE:
LEGALITÁ
NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE
GIUSTIZIA
LA LEGGE DEVE POSITIVIZZARE VALORI
E FINALITÁ della COSTITUZIONE
TRE PRINCIPI COROLLARI AL PRINCIPIO DI LEGALITÁ
1. Pr. di RISERVA DI LEGGE: divieto di punire un fatto umano in assenza di una legge
preesistente che lo indichi come reato. Il procedimento legislativo è garanzia contro gli arbitri del
potere giudiziario e del potere esecutivo e permette di tutelare i diritti delle minoranze.
- NO FONTI NON SCRITTE, NO FONTI DIVERSE DALLA LEGGE (regolamenti,
ordinanze..)
- Riserva assoluta o relativa? Dottrina prevalente: la riserva è ASSOLUTA: il divieto riguarda
qualsiasi atto normativo di rango inferiore alla legge.
2. Pr. di TASSATIVITÁ: due dimensioni : a. dovere del legislatore di TIPIZZARE i fatti penali in
modo chiaro e preciso (reato, pena, misure di sicurezza) per rispondere all’esigenza di certezza del
diritto (conformità del fatto storico al fatto tipico)Pr. di Precisione e Determinatezza;
b. obbligo del giudice di applicare la regola penale in modo tassativo, nei casi e modi stabili dalla
legge.  DIVIETO DI ANALOGIA: divieto di far ricorso a norme che disciplinino casi simili; la
legge penale deve essere applicata solo al fatto storico che coincide perfettamente col fatto tipizzato.
Mentre il pr. di riserva di legge riguarda la gerarchia delle fonti in materia penale, il pr. di tassatività
concerne la tecnica di formulazione della fattispecie penale.
3. Pr. di IRRETROATTIVITÁ: divieto di applicare la legge a fatti commessi prima della sua
entrata in vigore  NULLUM CRIMEN , NULLA POENA SINE PREVIA LEGE. Art 2 C.p. 1°
comma
- Art. 2 C.P. 2° comma: ABOLITIO CRIMINIS
- Art. 2 C.P. 4° comma: Principio del FAVOR REI
Principio di offensività
Non è solo sufficiente che il fatto umano sia conforme al fatto di
reato previsto dalla norma, è altresì necessario che sia realmente
offensivo del bene giuridico protetto dalla norma stessa.
TEORIA DEL BENE
GIURIDICO
COSTITUZIONALMENTE
ORIENTATA.
REATO IMPOSSIBILE Art. 49 comma 2 C.P.: la
punibilità è esclusa se per l’inidoneità dell’azione
o l’inesistente dell’oggetto o dell’azione l’evento
è impossibile.  Se il reato è inidoneo o
manchevole di taluni elementi, significa che non è
offensivo.
Principio di materialità
Art. 25 Cost. : «FATTO» : il reato deve consistere in un fatto umano che si sia
materialmente estrinsecato nel mondo esteriore.
AZIONE - OMISSIONE
ELEMENTO OGGETTIVO DEL
REATO
Art. 40, 2° comma , C.P.
NESSO DI
CAUSALITÁ
EVENTO DANNOSO O
PERICOLOSO
-
REATI DI AZIONE (o commissivi) : la condotta umana si concretizza in un movimento
muscolare del corpo.
-
REATI DI OMISSIONE (o omissivi): la condotta umana si concretizza in un «non fare»
del soggetto. Ma è necessario che il «non fare» si ricolleghi ad un’azione che il soggetto
per legge aveva l’obbligo di eseguire.
Principio di colpevolezza
Art. 27 Cost.
La responsabilità penale è personale:
il fatto costituisce reato non solo
perché coincide con il fatto tipico
previsto dalla norma, ma anche
perché è riferibile alla volontà del
soggetto agente
NESSO PSICHICO TRA
AGENTE E FATTO
CRIMINOSO.
DOLO
COLPA
INCOSTITUZIONALITÁ
DELLA RESPONSABILITÁ
OGGETTIVITA E DELLA
RESPONSABILITÁ PER
FATTO ALTRUI.
Presupposti della colpevolezza:
-IMPUTABILITÁ, capacità di intendere e volere.
- COSCIENZA DEL DISVALORE DEL FATTO (art. 42 C.P. «coscienza e volontà»):
si può rimproverare al soggetto di aver causato un fatto solo se il soggetto sappia che
quel modo è antidoveroso e riprovevole.
La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali
Art. 2: Diritto alla vita: nessuno può essere privato intenzionalmente del diritto alla vita salvo in
esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale  art. 27 Cost. : non è ammessa
pena di morte. NON COINCIDENZA
Art. 3: Proibizione della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti.  art. 27 Cost: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità. COINCIDENZA
Art. 5: Diritto alla libertà ed alla sicurezza: Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge.
art. 13 Cost.: la libertà personale è inviolabile. Ogni restrizione non è ammessa se non atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. COINCIDENZA
Art. 6: Diritto ad equo processo: (2° co.) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente
fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.  art. 27 Cost: l’imputato non
è considerato colpevole sino a condanna definitiva. COINCIDENZA
Art. 7: Nulla poena sine lege: Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che,
al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale.
Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato
è stato commesso.  art. 25 Cost, 2°co.: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso. COINCIDENZA
Art. 14: Divieto di discriminazione: il godimento dei diritti e delle libertà deve essere assicurato
senza distinzione di alcuna specie.  art. 3 Cost. COINCIDENZA
Art. 1 C.P.
Reati e pene: disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come
reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2 C.P.
Successione di leggi penali.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu
commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente
la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella
corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei
capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di
mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge
con emendamenti.
Art. 40 C.P.
Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento
dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della
sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo.
Art. 42 C.P.
Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.
Responsabilità obiettiva.
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come
reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha
commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente
preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente,
come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente
e volontaria sia essa dolosa o colposa.
Art. 49 C.P.
Reato supposto erroneamente e reato impossibile.
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione
erronea che esso costituisca reato.
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza
dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi
costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente
commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato
prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 2 Cost.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3 Cost.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art. 13 Cost.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 25 Cost.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
Art. 27 Cost.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.