disegno di legge

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Senato della Repubblica
XVI
LEGISLATURA
N. 1748
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ADRAGNA, CUFFARO, GRANAIOLA, AMATI, ANDRIA,
ASTORE, BAIO, BASSOLI, BEVILACQUA, BIANCHI, BONFRISCO, BOSONE,
BUTTI, CHIURAZZI, COSTA, Vincenzo DE LUCA, DEL VECCHIO, DI
GIACOMO, DI GIOVAN PAOLO, FLERES, FLUTTERO, Mariapia
GARAVAGLIA, GIAI, IZZO, LAURO, MARINI, MARITATI, MOLINARI,
NEROZZI, PAPANIA, RAMPONI, RANDAZZO, RUSCONI, SANNA, SANTINI,
SBARBATI, SCANU, STRADIOTTO, TEDESCO, VILLARI, ALLEGRINI, DE
LILLO, GUSTAVINO, LUMIA e MAZZUCONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2009
Riconoscimento della Carta dell’etica dello sport
quale valore fondativo delle attività sportive
TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)
Atti parlamentari
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Onorevoli Senatori. – Le manifestazioni
sportive hanno sempre suscitato interesse e
passione, soprattutto nelle giovani generazioni, «affezionate» ai protagonisti della disciplina preferita, sia che essi si misurino
in una dimensione locale, sia che prendano
parte a competizioni nazionali o mondiali.
Il grande seguito che ha lo sport, i valori
che può trasmettere dipendono molto dalla
adesione degli atleti a regole etiche che
orientino l’acquisizione di competenze professionali e agonistiche. Ciò è ancora più importante in un tempo in cui crescono e si sviluppano, gli interessi economici che ruotano
intorno al mondo dello sport – anche attraverso gli sponsor e la televisione, sia quella
generalista o quella pay per view – coinvolgendo platee sterminate di spettatori e condizionando gli obbiettivi di qualunque importante manifestazione agonistica: si pensi,
solo per fare taluni esempi, alle Olimpiadi,
ai campionati nazionali e internazionali di
calcio, ai giri ciclistici in Europa, ai campionati mondiali di atletica o ai tornei internazionali di tennis.
I fenomeni di trasgressione delle regole
del «minimo etico» nello sport moderno
sono stati finora identificati e colpiti sia dagli ordinamenti statuali – quali fattispecie penalmente rilevanti – sia da quelli sportivi,
che si sono opposti:
a) alla corruzione in senso proprio (ti
pago per far vincere la squadra o l’atleta avversari, oppure per incentivare il tuo impegno a vincere la partita con una squadra concorrente al fine di danneggiarne la posizione
in classifica);
b) ai giochi di azzardo e alle scommesse
(anche attraverso terze persone) sull’esito di
incontri cui gli atleti partecipano direttamente;
c) al doping che innalza la soglia di resistenza allo sforzo e moltiplica artificiosamente le capacità di successo falsando l’esito
delle gare e che, nello stesso tempo, mina
inesorabilmente l’integrità e la forza vitale
dell’atleta (nell’ambito del doping si tende
ad inquadrare anche la pratica dell’assunzione di sostanze allucinogene o stupefacenti).
Oltre alle sanzioni previste per tali fattispecie, ormai accolte anche negli ordinamenti penali di molti Stati e in quello dell’Unione europea (UE), nei regolamenti di singole federazioni sportive di vari Paesi sono
state introdotte talune norme generali di condotta per gli atleti aderenti, mentre il Comitato olimpico internazionale (CIO), massimo
organo rappresentativo dello sport mondiale,
ha varato da tempo la carta olimpica ed il
codice etico, ai quali si è ispirato in larga
parte, in Italia, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che ha varato il proprio
codice di comportamento sportivo.
Nonostante questi lodevoli sforzi, manca
tuttora una carta dell’etica dello sport, riconosciuta quale fonte normativa primaria accolta negli ordinamenti giuridici statuali e
da questi trasfusa in quelli dello sport. Il presente disegno di legge si propone, appunto,
di colmare questa lacuna ispirandosi a quegli
accordi internazionali in cui per la prima
volta si accoglieva la nozione di etica sportiva come valore fondante di ogni manifestazione agonistica da osservarsi da parte di
tutti gli atleti. Il riferimento è al «codice di
etica sportiva» approvato dai Ministri europei dello sport nella Conferenza di Rodi
del 13/15 maggio 1992 nell’ambito del Consiglio d’Europa, e che ha successivamente
formato oggetto della raccomandazione
R(92) del Comitato dei ministri del Consi-
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glio d’Europa. Esso, non è stato sinora assunto nella legislazione dell’UE, sicché il
suo significato rimane quello di una sollecitazione ai Governi ad inserire i suoi princı̀pi
nei programmi di educazione fisica, e alle
organizzazioni sportive nazionali e internazionali di tenerne conto nelle campagne per
il rafforzamento dell’etica sportiva (da notare
che il Trattato di Lisbona, attualmente alla
ratifica da parte degli Stati membri dell’Unione europea, nell’articolo 149 si riferisce
alla «funzione sociale ed educativa dello
sport» ed alla protezione dell’«integrità fisica
e morale degli sportivi, in particolare dei più
giovani fra essi»).
La presente proposta, nel dare attuazione
alla Raccomandazione dell’UE, intende conferire il riconoscimento dello Stato italiano
alla «tavola» dei valori etici dello sport quali
sono intesi dalla coscienza universale, prevedendone il richiamo nell’ordinamento del
CONI, a sua volta derivato dall’ordinamento
giuridico statuale: con ciò intendendosi salvaguardare l’autonomia della massima organizzazione sportiva nazionale, collegata istituzionalmente con l’istanza di carattere mondiale dello sport rappresentata dal CIO, delle
cui ulteriori direttive in materia la Carta andrà arricchendosi secondo le decisioni che lo
stesso CONI riterrà di adottare.
Il testo qui proposto contiene altre due importanti innovazioni.
Con la prima (articolo 1, comma 3) si prevede l’introduzione della Carta nella materia
dell’insegnamento dell’educazione fisica in
tutte le scuole di ogni ordine e grado: ciò
per favorire l’apprendimento dei princı̀pi dell’etica sportiva da parte degli studenti sin dai
primi passi che essi compiono nella pratica
agonistica a cominciare dalla scuola elementare.
Con la seconda innovazione (articolo 2) si
mira a rafforzare l’osservanza della Carta da
parte degli atleti professionisti mediante la
sua inserzione nei contratti con le società
di tesseramento, con la previsione di penalità
di carattere economico per le violazioni di
tale clausola e, per i casi più gravi, della risoluzione del contratto per inadempimento.
Ed è sulla base di queste semplici regole
contenute nel presente disegno di legge che
– ove esso fosse approvato – i princı̀pi dell’etica sportiva potranno entrare finalmente
a far parte, con la forza dell’imperium loro
conferita dall’ordinamento statuale, del
mondo dello sport nazionale, ponendo l’Italia
al primo posto tra i Paesi dell’UE che
avranno dato esecuzione al codice di Rodi
del 1992.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Carta dell’etica dello sport)
1. La Carta dell’etica dello sport, di seguito denominata: «Carta», come definita
nell’allegato alla presente legge, costituisce,
in attuazione del codice europeo di etica
sportiva approvato dalla 7º Conferenza dei
Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi
il 13-15 maggio 1992, la tavola dei valori
fondamentali cui è ispirato l’esercizio delle
attività sportive riconosciute dal Comitato
olimpico internazionale (CIO).
2. La Carta si richiama altresı̀ alla carta
olimpica e al codice etico del CIO nonché
al codice di comportamento sportivo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
essa fa parte integrante, quale strumento essenziale per la formazione fisica e morale
dell’atleta, nonché per l’elevazione della
sua educazione e della sua cultura, dell’ordinamento del CONI e degli statuti delle Federazioni sportive da esso vigilate.
3. La Carta si riferisce all’esercizio delle
attività sportive disciplinate ai sensi del
comma 2 ed è compresa nella materia di insegnamento dell’educazione fisica in tutte le
scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche
che private.
Art. 2.
(Obblighi contrattuali per
gli atleti professionisti)
1. Le società sportive professionistiche includono nei contratti stipulati con i loro tesserati apposite clausole contenenti l’obbligo,
da parte degli stessi, di osservare la Carta
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per la cui violazione sono stabilite specifiche
penalità e, nei casi più gravi, la risoluzione
del contratto per inadempimento; la mancanza delle clausole suddette costituisce
causa di nullità del contratto che può essere
fatta valere da chiunque vi abbia interesse
e può essere rilevata d’ufficio dagli organi
della giurisdizione sportiva e dal giudice ordinario.
2. In ogni caso le violazioni della Carta da
parte degli atleti sono sanzionate dalle Federazioni sportive con misure disciplinari e con
sanzioni amministrative se commesse dai dirigenti delle società.
Art. 3.
(Personale dei gruppi sportivi)
1. Le disposizioni dell’articolo 9 si applicano altresı̀ al personale dei gruppi sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78. L’atleta, l’istruttore o il
dirigente di un gruppo sportivo che abbia riportato condanna definitiva per il reato di cui
all’articolo 9 della legge 14 dicembre 2000,
n. 376, è sottoposto immediatamente a procedimento disciplinare per la cessazione
della ferma o rimozione dal grado o destituzione dall’impiego. Alla condanna, in ogni
caso, consegue di diritto:
a) per l’atleta o l’istruttore, l’inibizione,
della durata di cinque anni, a svolgere attività sportiva professionistica;
b) per il dirigente l’interdizione permanente, ai sensi dell’articolo 9, comma 5,
della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dagli
uffici direttivi del CONI, delle Federazioni
sportive nazionali, società, enti quale atleta
o quale istruttore, ovvero dalle funzioni dirigenziali presso altri gruppi sportivi o presso
società, associazioni ed enti di promozione
riconosciute dal CONI.
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Art. 4.
(Modifiche della Carta
e norme di attuazione)
1. Il CONI può modificare e integrare la
Carta in conformità alle direttive del CIO.
Ogni variazione o integrazione è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il suo regolamento di attuazione.
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Allegato
(articolo 1)
La Carta dell’etica dello sport si fonda sui seguenti princı̀pi:
1) Tutti gli atleti sono uguali ed hanno pari dignità, senza distinzione
di età, sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; nessuno di questi fattori, pertanto, può costituire motivo di discriminazione, di mobbing, di derisione, di esclusione
o di violenza morale o fisica.
2) Ai giovani disabili e a quelli con minore predisposizione psicofisica deve essere assicurata la possibilità di praticare lo sport secondo le
loro capacità e senza che la loro condizione sia causa di discriminazione
o di esclusione.
3) Gli atleti partecipano alle competizioni sportive secondo le attitudini di ciascuno, e con l’impegno individuale e collettivo nel perseguire
gli obiettivi sportivi definiti in collaborazione con l’organizzazione di appartenenza; il raggiungimento degli obiettivi sportivi deve essere perseguito senza ledere l’integrità fisica e morale degli atleti, con esclusione
di ogni misura che possa umiliarli.
4) La lealtà, l’onestà, il fair play, la solidarietà, lo spirito di amicizia,
la mutua comprensione ed il rispetto assoluto degli altri atleti e degli arbitri costituiscono la base di ogni condotta sportiva; i responsabili delle
attività e i capitani delle squadre negli sport collettivi devono essere costantemente di esempio per gli atleti, sia negli allenamenti che nelle
gare; i comportamenti leali e i gesti che esaltano i valori etici devono costituire motivo di pubblico elogio.
5) L’assistenza medico-scientifica agli atleti è apprestata previa la
loro completa informazione sulla natura delle misure che vengono adottate
e degli effetti che ne derivano, nell’ambito della loro responsabilità cosciente.
6) Il doping rappresenta la più grave minaccia per lo sviluppo delle
attività sportive poiché stravolge i risultati delle competizioni, mette in serio pericolo la salute dell’atleta e deteriora in modo spesso irreversibile la
stessa immagine dello sport. Per combattere tale fenomeno è necessaria in
primo luogo la conoscenza, da parte degli atleti e degli allenatori, della
tipologia delle sostanze e dei prodotti proibiti e delle conseguenze rovinose per l’organismo anche delle sostanze farmacologicamente attive
non comprese tra quelle vietate per doping; in secondo luogo i responsabili delle attività sportive devono svolgere un’opera costante di educazione
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e di prevenzione per rafforzare psicologicamente gli atleti e renderli capaci sia di respingere la tentazione di conseguire rapidamente il successo
attraverso l’uso di sostanze dopanti, e sia di elevare la propria condizione
fisica e la capacità tecnica unicamente mediante gli allenamenti e la costanza dei sacrifici necessari.
7) Lo sport, associato alla cultura e all’educazione, consente di instaurare uno stile di vita basata sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei princı̀pi morali universali; esso
costituisce un importante fattore di armonico sviluppo psicofisico dell’individuo, nonché di inclusione sociale e di integrazione fra i gruppi di popolazione: vanno quindi perseguite nelle scuole di ogni ordine e grado,
quale imprescindibile corollario dell’educazione fisica, la conoscenza e
l’applicazione dei principi di uguaglianza, di lealtà e di solidarietà contenuti nella Carta dell’etica dello sport.
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