Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1748 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori ADRAGNA, CUFFARO, GRANAIOLA, AMATI, ANDRIA, ASTORE, BAIO, BASSOLI, BEVILACQUA, BIANCHI, BONFRISCO, BOSONE, BUTTI, CHIURAZZI, COSTA, Vincenzo DE LUCA, DEL VECCHIO, DI GIACOMO, DI GIOVAN PAOLO, FLERES, FLUTTERO, Mariapia GARAVAGLIA, GIAI, IZZO, LAURO, MARINI, MARITATI, MOLINARI, NEROZZI, PAPANIA, RAMPONI, RANDAZZO, RUSCONI, SANNA, SANTINI, SBARBATI, SCANU, STRADIOTTO, TEDESCO, VILLARI, ALLEGRINI, DE LILLO, GUSTAVINO, LUMIA e MAZZUCONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2009 Riconoscimento della Carta dell’etica dello sport quale valore fondativo delle attività sportive TIPOGRAFIA DEL SENATO (30) Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1748 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. – Le manifestazioni sportive hanno sempre suscitato interesse e passione, soprattutto nelle giovani generazioni, «affezionate» ai protagonisti della disciplina preferita, sia che essi si misurino in una dimensione locale, sia che prendano parte a competizioni nazionali o mondiali. Il grande seguito che ha lo sport, i valori che può trasmettere dipendono molto dalla adesione degli atleti a regole etiche che orientino l’acquisizione di competenze professionali e agonistiche. Ciò è ancora più importante in un tempo in cui crescono e si sviluppano, gli interessi economici che ruotano intorno al mondo dello sport – anche attraverso gli sponsor e la televisione, sia quella generalista o quella pay per view – coinvolgendo platee sterminate di spettatori e condizionando gli obbiettivi di qualunque importante manifestazione agonistica: si pensi, solo per fare taluni esempi, alle Olimpiadi, ai campionati nazionali e internazionali di calcio, ai giri ciclistici in Europa, ai campionati mondiali di atletica o ai tornei internazionali di tennis. I fenomeni di trasgressione delle regole del «minimo etico» nello sport moderno sono stati finora identificati e colpiti sia dagli ordinamenti statuali – quali fattispecie penalmente rilevanti – sia da quelli sportivi, che si sono opposti: a) alla corruzione in senso proprio (ti pago per far vincere la squadra o l’atleta avversari, oppure per incentivare il tuo impegno a vincere la partita con una squadra concorrente al fine di danneggiarne la posizione in classifica); b) ai giochi di azzardo e alle scommesse (anche attraverso terze persone) sull’esito di incontri cui gli atleti partecipano direttamente; c) al doping che innalza la soglia di resistenza allo sforzo e moltiplica artificiosamente le capacità di successo falsando l’esito delle gare e che, nello stesso tempo, mina inesorabilmente l’integrità e la forza vitale dell’atleta (nell’ambito del doping si tende ad inquadrare anche la pratica dell’assunzione di sostanze allucinogene o stupefacenti). Oltre alle sanzioni previste per tali fattispecie, ormai accolte anche negli ordinamenti penali di molti Stati e in quello dell’Unione europea (UE), nei regolamenti di singole federazioni sportive di vari Paesi sono state introdotte talune norme generali di condotta per gli atleti aderenti, mentre il Comitato olimpico internazionale (CIO), massimo organo rappresentativo dello sport mondiale, ha varato da tempo la carta olimpica ed il codice etico, ai quali si è ispirato in larga parte, in Italia, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che ha varato il proprio codice di comportamento sportivo. Nonostante questi lodevoli sforzi, manca tuttora una carta dell’etica dello sport, riconosciuta quale fonte normativa primaria accolta negli ordinamenti giuridici statuali e da questi trasfusa in quelli dello sport. Il presente disegno di legge si propone, appunto, di colmare questa lacuna ispirandosi a quegli accordi internazionali in cui per la prima volta si accoglieva la nozione di etica sportiva come valore fondante di ogni manifestazione agonistica da osservarsi da parte di tutti gli atleti. Il riferimento è al «codice di etica sportiva» approvato dai Ministri europei dello sport nella Conferenza di Rodi del 13/15 maggio 1992 nell’ambito del Consiglio d’Europa, e che ha successivamente formato oggetto della raccomandazione R(92) del Comitato dei ministri del Consi- Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1748 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI glio d’Europa. Esso, non è stato sinora assunto nella legislazione dell’UE, sicché il suo significato rimane quello di una sollecitazione ai Governi ad inserire i suoi princı̀pi nei programmi di educazione fisica, e alle organizzazioni sportive nazionali e internazionali di tenerne conto nelle campagne per il rafforzamento dell’etica sportiva (da notare che il Trattato di Lisbona, attualmente alla ratifica da parte degli Stati membri dell’Unione europea, nell’articolo 149 si riferisce alla «funzione sociale ed educativa dello sport» ed alla protezione dell’«integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani fra essi»). La presente proposta, nel dare attuazione alla Raccomandazione dell’UE, intende conferire il riconoscimento dello Stato italiano alla «tavola» dei valori etici dello sport quali sono intesi dalla coscienza universale, prevedendone il richiamo nell’ordinamento del CONI, a sua volta derivato dall’ordinamento giuridico statuale: con ciò intendendosi salvaguardare l’autonomia della massima organizzazione sportiva nazionale, collegata istituzionalmente con l’istanza di carattere mondiale dello sport rappresentata dal CIO, delle cui ulteriori direttive in materia la Carta andrà arricchendosi secondo le decisioni che lo stesso CONI riterrà di adottare. Il testo qui proposto contiene altre due importanti innovazioni. Con la prima (articolo 1, comma 3) si prevede l’introduzione della Carta nella materia dell’insegnamento dell’educazione fisica in tutte le scuole di ogni ordine e grado: ciò per favorire l’apprendimento dei princı̀pi dell’etica sportiva da parte degli studenti sin dai primi passi che essi compiono nella pratica agonistica a cominciare dalla scuola elementare. Con la seconda innovazione (articolo 2) si mira a rafforzare l’osservanza della Carta da parte degli atleti professionisti mediante la sua inserzione nei contratti con le società di tesseramento, con la previsione di penalità di carattere economico per le violazioni di tale clausola e, per i casi più gravi, della risoluzione del contratto per inadempimento. Ed è sulla base di queste semplici regole contenute nel presente disegno di legge che – ove esso fosse approvato – i princı̀pi dell’etica sportiva potranno entrare finalmente a far parte, con la forza dell’imperium loro conferita dall’ordinamento statuale, del mondo dello sport nazionale, ponendo l’Italia al primo posto tra i Paesi dell’UE che avranno dato esecuzione al codice di Rodi del 1992. Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 1748 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Carta dell’etica dello sport) 1. La Carta dell’etica dello sport, di seguito denominata: «Carta», come definita nell’allegato alla presente legge, costituisce, in attuazione del codice europeo di etica sportiva approvato dalla 7º Conferenza dei Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi il 13-15 maggio 1992, la tavola dei valori fondamentali cui è ispirato l’esercizio delle attività sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale (CIO). 2. La Carta si richiama altresı̀ alla carta olimpica e al codice etico del CIO nonché al codice di comportamento sportivo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); essa fa parte integrante, quale strumento essenziale per la formazione fisica e morale dell’atleta, nonché per l’elevazione della sua educazione e della sua cultura, dell’ordinamento del CONI e degli statuti delle Federazioni sportive da esso vigilate. 3. La Carta si riferisce all’esercizio delle attività sportive disciplinate ai sensi del comma 2 ed è compresa nella materia di insegnamento dell’educazione fisica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Art. 2. (Obblighi contrattuali per gli atleti professionisti) 1. Le società sportive professionistiche includono nei contratti stipulati con i loro tesserati apposite clausole contenenti l’obbligo, da parte degli stessi, di osservare la Carta Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1748 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI per la cui violazione sono stabilite specifiche penalità e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per inadempimento; la mancanza delle clausole suddette costituisce causa di nullità del contratto che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dagli organi della giurisdizione sportiva e dal giudice ordinario. 2. In ogni caso le violazioni della Carta da parte degli atleti sono sanzionate dalle Federazioni sportive con misure disciplinari e con sanzioni amministrative se commesse dai dirigenti delle società. Art. 3. (Personale dei gruppi sportivi) 1. Le disposizioni dell’articolo 9 si applicano altresı̀ al personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. L’atleta, l’istruttore o il dirigente di un gruppo sportivo che abbia riportato condanna definitiva per il reato di cui all’articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sottoposto immediatamente a procedimento disciplinare per la cessazione della ferma o rimozione dal grado o destituzione dall’impiego. Alla condanna, in ogni caso, consegue di diritto: a) per l’atleta o l’istruttore, l’inibizione, della durata di cinque anni, a svolgere attività sportiva professionistica; b) per il dirigente l’interdizione permanente, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dagli uffici direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, società, enti quale atleta o quale istruttore, ovvero dalle funzioni dirigenziali presso altri gruppi sportivi o presso società, associazioni ed enti di promozione riconosciute dal CONI. Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1748 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 4. (Modifiche della Carta e norme di attuazione) 1. Il CONI può modificare e integrare la Carta in conformità alle direttive del CIO. Ogni variazione o integrazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il suo regolamento di attuazione. Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1748 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Allegato (articolo 1) La Carta dell’etica dello sport si fonda sui seguenti princı̀pi: 1) Tutti gli atleti sono uguali ed hanno pari dignità, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; nessuno di questi fattori, pertanto, può costituire motivo di discriminazione, di mobbing, di derisione, di esclusione o di violenza morale o fisica. 2) Ai giovani disabili e a quelli con minore predisposizione psicofisica deve essere assicurata la possibilità di praticare lo sport secondo le loro capacità e senza che la loro condizione sia causa di discriminazione o di esclusione. 3) Gli atleti partecipano alle competizioni sportive secondo le attitudini di ciascuno, e con l’impegno individuale e collettivo nel perseguire gli obiettivi sportivi definiti in collaborazione con l’organizzazione di appartenenza; il raggiungimento degli obiettivi sportivi deve essere perseguito senza ledere l’integrità fisica e morale degli atleti, con esclusione di ogni misura che possa umiliarli. 4) La lealtà, l’onestà, il fair play, la solidarietà, lo spirito di amicizia, la mutua comprensione ed il rispetto assoluto degli altri atleti e degli arbitri costituiscono la base di ogni condotta sportiva; i responsabili delle attività e i capitani delle squadre negli sport collettivi devono essere costantemente di esempio per gli atleti, sia negli allenamenti che nelle gare; i comportamenti leali e i gesti che esaltano i valori etici devono costituire motivo di pubblico elogio. 5) L’assistenza medico-scientifica agli atleti è apprestata previa la loro completa informazione sulla natura delle misure che vengono adottate e degli effetti che ne derivano, nell’ambito della loro responsabilità cosciente. 6) Il doping rappresenta la più grave minaccia per lo sviluppo delle attività sportive poiché stravolge i risultati delle competizioni, mette in serio pericolo la salute dell’atleta e deteriora in modo spesso irreversibile la stessa immagine dello sport. Per combattere tale fenomeno è necessaria in primo luogo la conoscenza, da parte degli atleti e degli allenatori, della tipologia delle sostanze e dei prodotti proibiti e delle conseguenze rovinose per l’organismo anche delle sostanze farmacologicamente attive non comprese tra quelle vietate per doping; in secondo luogo i responsabili delle attività sportive devono svolgere un’opera costante di educazione Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1748 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI e di prevenzione per rafforzare psicologicamente gli atleti e renderli capaci sia di respingere la tentazione di conseguire rapidamente il successo attraverso l’uso di sostanze dopanti, e sia di elevare la propria condizione fisica e la capacità tecnica unicamente mediante gli allenamenti e la costanza dei sacrifici necessari. 7) Lo sport, associato alla cultura e all’educazione, consente di instaurare uno stile di vita basata sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei princı̀pi morali universali; esso costituisce un importante fattore di armonico sviluppo psicofisico dell’individuo, nonché di inclusione sociale e di integrazione fra i gruppi di popolazione: vanno quindi perseguite nelle scuole di ogni ordine e grado, quale imprescindibile corollario dell’educazione fisica, la conoscenza e l’applicazione dei principi di uguaglianza, di lealtà e di solidarietà contenuti nella Carta dell’etica dello sport. 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