Caratteri titoli azionari

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Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali
• Indivisibilità = necessaria unità e non
frazionabilità dei diritti inerenti all’azione
effetti sul rapporto tra i comproprietari e la
società (per i rapporti interni tra i comproprietari
vale la disciplina della comunione)
• Inscindibilità = unità dei diritti, che sono di
titolarità di un unico soggetto (principio soggetto
a deroghe)
• Autonomia = ogni azione è una entità distinta
dalle altre azioni, sicchè i diritti relativi si
replicano in base al numero delle azioni
possedute (principio discusso)
I significati dell’espressione azione
Azione come frazione minima unitaria del
capitale sociale e mezzo di commisurazione
della posizione del socio: significato in
prospettiva QUANTITATIVA
Azione:
espressione
polisensa
Azione come partecipazione sociale e
insieme delle relative posizioni giuridiche
soggettive: prospettiva QUALITATIVA
Azione come titolo rappresentativo della
partecipazione sociale: prospettiva
DOCUMENTALE (partecipazione
reificata, incorporata nel documento)
PARTECIPAZIONE AZIONARIA, AZIONI E TITOLI DI CREDITO
PROBLEMI:
1. E’ AMMISSIBILE UNA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NON
INCORPORATA
IN
UN
TITOLO
DESTINATO
ALLA
CIRCOLAZIONE?
2.
LE AZIONI SONO VERI E PROPRI TITOLI DI CREDITO?
I titoli azionari sono conformi ai requisiti generali dei titoli di credito?
A) COSA E’ UN TITOLO DI CREDITO
• E’ UN DOCUMENTO CHE INCORPORA UN
DIRITTO LETTERALE, AUTONOMO E ASTRATTO
DOCUMENTO
CARTACEO (CHARTULA)
es. assegno bancario,
cambiale
SU SUPPORTO NON
CARTACEO
(DOCUMENTO
INFORMATICO)
Es. azioni
dematerializzate
Partecipazione azionaria e titoli di credito
Art. 2346 comma 1 c.c.: la partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo
diversa disposizione di leggi speciali, lo statuto può escludere l’emissione dei
relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e
circolazione.
Azione (partecipazione sociale)
Incorporata in un
titolo di credito
materiale (anch’esso
detto azione) che
rispetta le modalità
ordinarie di
legittimazione e di
circolazione
Incorporata in un titolo di
credito (anch’esso detto
azione) che non rispetta le
modalità ordinarie di
legittimazione e di
circolazione :
Non incorporata in
un titolo di credito
DEMATERIALIZZAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE DEL TITOLO EMESSO (v.
disciplina dei sistemi di gestione accentrata,
artt. 86 e ss. t.u.f.)
PREVISIONE
STATUTARIA
DI NON
EMISSIONE
Partecipazione azionaria e titoli di credito
Non è detto che la partecipazione azionaria sia sempre
rappresentata da un titolo di credito: lo statuto
potrebbe decidere di non emettere le azioni. In questo
caso, ”il trasferimento delle azioni ha effetto nei
confronti della società dal momento dell’iscrizione nel
libro dei soci” (art. 2355 co.1 c.c.). Tra le parti il
trasferimento ha efficacia secondo quanto previsto
dalle norme che regolano il negozio traslativo che ha
dato origine alla circolazione della partecipazione
azionaria (compravendita, donazione etc.). E’ UNA
SCELTA CHE HA SENSO NELLE SOCIETA’ CHIUSE A
COMPAGINE STABILE.
Titolarità e legittimazione nei titoli di credito
Titolarità
Legittimazione
E’ attribuita dalla proprietà del
titolo: proprietà del titolo
titolarità del diritto
E’ attribuita a chi si presume
essere titolare, cioè al
possessore del titolo stesso:
Possesso legittimo del titolo
potere di esercitare la pretesa, i
relativi diritti menzionati sul
titolo
TITOLARITA’ E LEGITTIMAZIONE NELLE AZIONI
La legittimazione all’esercizio dei diritti sociali,
nonché l’incombenza dei relativi doveri, spetta
ordinariamente, ma non necessariamente, al
titolare delle azioni (v. ad es. i casi di pegno,
usufrutto, sequestro). Se le azioni non sono state
emesse, titolarità e legittimazione sono accertate
mediante il libro soci. Se vi è stata emissione dei
titoli azionari, occorrerà verificare a quale legge
di circolazione siano stati assoggettati.
Legge di circolazione e legge di
legittimazione nei titoli di credito
Titoli al portatore
(non intestati ad un
nome)
Titoli all’ordine (il
nome del
beneficiario risulta
solo sul titolo)
Titoli nominativi (il
nome del
beneficiario risulta
anche sul registro
dell’emittente)
Circolazione:
Legittimazione:
consegna del titolo al nuovo
beneficiario
esibizione del titolo al debitore
Circolazione:
girata e consegna del titolo
Legittimazione:
possesso in qualità di ultimo giratario
di una serie continua di girate
Circolazione:
cambio del nominativo
sul titolo e sul registro dell’emittente
Legittimazione:
qualità di intestatario sul titolo e nel
registro dell’emittente
N.B. LA PROPRIETA’ DEL TITOLO (E DEL DIRITTO) SI TRASFERISCE CON UN QUALSIASI NEGOZIO VALIDO; NELLA SLIDE SI FA RIFERIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE
ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO, NON DELLA TITOLARITA’ DELLO STESSO.
LE AZIONI POSSSONO ESSERE nominative o AL portatore
(art. 2354).
AL PORTATORE
NOMINATIVE
Girata:
Autenticata da un notaio o da
altro soggetto previsto da
leggi speciali. Chi si dimostri
possessore in base ad una
serie continua di girate ha
diritto di ottenere
l’annotazione del
trasferimento nel libro soci ed
è comunque legittimato
all’esercizio dei diritti sociali
(art. 2355 comma 3 c.c.)
Il trasferimento avviene con la
consegna del titolo.
Il trasferimento
avviene mediante:
Meccanismo previsto
dall’art. 2022: cambio di
intestazione nel libro soci
richiesto dall’alienante
(che deve comprovare
identità e capacità di
disporre con idonea
certificazione) ovvero
dall’acquirente (che deve
esibire il titolo e
dimostrare il suo diritto
mediante atto autentico)
Circolazione
dematerializzata
(per le azioni
quotate o per
scelta statutaria):
scritturazione sui
conti destinati a
registrare i
movvimenti degli
strumenti
finanziari; la
scritturazione sul
conto vale come
girata (art. 2355
ult. comma c.c.)
I titoli azionari sono conformi ai requisiti generali dei titoli di
credito? B) REQUISITI DEI T.D.C.
incorporazione
Il documento costituisce veicolo per la circolazione
del diritto; contiene il diritto , la sua perdita
comporta la perdita del diritto
(v. artt.1994,2006, 2007,2016 ss. c.c.)
autonomia
Il diritto del portatore del titolo è indipendente da
quelli dei precedenti portatori e non può essere
paralizzato dalle eccezioni ad essi relative
(v. artt. 1992, 1993, 1994 c.c.)
letteralità
La prestazione dovuta al possessore legittimo del
titolo è individuata dal contenuto letterale del solo
titolo (letteralità completa) ovvero anche di
documenti esterni cui la lettera del titolo fa rinvio
(letteralità incompleta o per relationem)
astrattezza
L’emissione del titolo non deriva da una causa tipica,
ma può essere l’effetto di una pluralità di negozi, che
in ogni caso non risultano dalla lettera del titolo
(es. cambiale, assegno bancario)
I titoli azionari sono conformi ai requisiti generali dei titoli di
credito? C) VERIFICA DEI REQUISITI NEI TITOLI AZIONARI
INCORPORAZIONE
LETTERALITA’
I TITOLI AZIONARI NON INCORPORANO UN DIRITTO, MA UNA
POSIZIONE GIURIDICA COMPLESSA FATTA DI DIRITTI E OBBLIGHI
(STATUS SOCII) ; I CARATTERI DI TALE STATUS SONO UNIFORMI E
CIRCOLANO CON L’AZIONE , MA QUESTO AVVIENE ANCHE SE NON
C’E’ STATA EMISSIONE DEI TITOLI AZIONARI (RIGIDITA’ DOVUTA ALLA
TIPICITA’ E INSCINDIBILITA’ DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA)
I CARATTERI DELLA POSIZIONE DEL SOCIO SONO DETTATI DALLA
LETTERA DEL TITOLO AZIONARIO E DA DOCUMENTI IN ESSO
MENZIONATI (STATUTO)
AUTONOMIA
L’ACQUIRENTE SUBENTRA NELLA POSIZIONE DEL SOCIO DANTE
CAUSA QUALE DERIVA DAL RAPPORTO SOCIALE, CON I RELATIVI
DIRITTI E OBBLIGHI (V. DISCIPLINA DEI DECIMI NON RICHIAMATI) E
NON NEI RAPPORTI PERSONALI (ES. PATTI PARASOCIALI). ASSENZA
DI TUTELA REALE NELLA SOVRAEMISSIONE (MA V. TITOLI
RAPPRESENTATIVI DI MERCI)
ASTRATTEZZA
I TITOLI AZIONARI NON SONO ASTRATTI, VENGONO EMESSI SEMPRE
IN RELAZIONE AD UN CONTRATTO DI S.P.A. E QUINDI PER LA CAUSA
SOCIETATIS (V. DISCIPLINA EMISSIONE PRIMA DELL’ISCRIZIONE)
Quali sono i caratteri essenziali dei
titoli di credito?
• Incorporazione della posizione giuridica nel
documento: il possesso del documento in
base alla legge di circolazione è condizione
necessaria e sufficiente per l’esercizio dei
diritti
presente nelle azioni
• Destinazione alla circolazione: i t.d.c. sono
strumenti di mobilizzazione e trasferimento
dei beni e della ricchezza
presente nelle
azioni
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