Roma, 28/11/2000

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Roma, 28/11/2000
Ai Dirigenti Generali
Ai Direttori degli Uffici Periferici
Ai Coordinatori delle Attività
Professionali
CIRCOLARE N. 50
OGGETTO: C.C.N.L. Comparto Sanità.
C.C.N.N.L.L. Dirigenza Medico Veterinaria - Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica ed Amministrativa.
C.C.N.L. AREA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA QUADRIENNIO 1998/2001.
PREMESSA
Con i contratti collettivi di lavoro stipulati per il quadriennio, di parte normativa, 1998/2001 ed i bienni, di parte economica,
1998/1999 e 2000/2001, si esaurisce il processo di razionalizzazione del S.S.N., iniziato con l'emanazione del Decreto Legislativo
502/1992, e portato a termine dal recente Decreto Legislativo 229/1999, noto come Decreto Bindi.
Al riordino delle strutture organizzative della sanità pubblica ha fatto seguito una ridefinizione delle funzioni del personale
dirigente, il cui riassetto, avviato con il C.C.N.L. 1994/1997, si conclude con i contratti che andremo ad esaminare e dalia cui lettura
appare evidente come i decreti su menzionati abbiano influenzato la contrattazione nazionale del lavoro.
Il riassetto defila struttura dirigenziale, infatti, si traduce, nell'applicazione del principio di "esclusività del rapporto di lavoro"
nonché nella collocazione in un "unico ruolo" degli ex quattro livelli dirigenziali di cui al D.P.R. 384/1990.
L'introduzione dei suddetti principi dà vita ad un trattamento economica tabellare unificato per tutte le ex posizioni dirigenziali
(si ricorda che, con decorrenza 31/07/1999, lo stipendio tabellare annuo lordo è, per tutti i ruoli dirigenziali, fissato nella misura di
£.37.632.004) e, di conseguenza, ad una differenziazione
dei ruoli basata esclusivamente sulla graduazione delle funzioni ed economicamente rapportata al valore attribuito alla retribuzione di
posizione.
L'esclusività del rapporto di lavoro trova applicazione in tutti i contratti stipulati dopo il 31/12/1998 ed abbraccia tutte le ipotesi
in cui, successivamente a tale data, sia stipulato un nuovo contratto individuale, con dirigenti già in servizio alla predetta data ovvero
sia modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro, con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di struttura.
Il rapporto di lavoro è di natura esclusiva anche nei confronti del personale dirigente che, al 31/07/1999, data d'entrata in vigore
del Decreto Legislativo 229/1999, abbia esercitato il diritto d'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria.
I dirigenti in servizio alla data del 31/12/1998, che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, possono,
a domanda, passare al rapporto di lavoro esclusivo. A tal riguardo, entro il 14/03/2000, i dirigenti devono produrre istanza d'opzione in
ordine al rapporto di lavoro esclusivo. Ciò posto, il rapporto di lavoro potrà essere esclusivo, non esclusivo ovvero ad esaurimento.
Atteso che, compito di questa Direzione è quello di analizzare i riflessi previdenziali derivanti dall'applicazione dei principi su
esposti, in questa sede sarà opportuno valutare le singole voci retributive alla luce della loro incidenza sulla determinazione della prima
o seconda quota di pensione, ai sensi dell'art.13 lettera a) e b) del Decreto Legislativo 503192. Per quanto attiene al TFS e, in
particolare, all'individuazione della retribuzione imponibile, si fa riferimento alle circolari n. 42 e 43 del 1810812000. Per agevolare
una lettura unitaria delle disposizioni è stato ritenuto utile riportare nelle tavole riassuntive anche (aspetto riguardante l' I.P.S.
BIENNIO ECONOMICO 1998/1999
Con supplemento ordinario della G.U. n.170 del 22 luglio 2000 è stato pubblicato il C.C.N.L. del personale dirigente medico e
veterinario del S.S.N., relativo al quadriennio 1998/2001, per la parte normativa, ed si bienni 1998/1999 e 2000/2001, per la parte
economica; gli effetti giuridici del contratto in esame decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione e, quindi, dal 9 giugno
2000.
Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente medico, odontoiatrico e veterinario con rapporto di lavoro a tempo
determinato e non, dipendente da Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese le IPAB aventi
finalità sanitaria e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
ART. 35
Struttura della retribuzione
La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
Trattamento fondamentale
1. stipendio tabellare;
2. indennità integrativa speciale nella misura attualmente percepita;
3. R.I.A., ove acquisita;
4. retribuzione di posizione minima - in parte fissa e variabile - prevista dalla tabella n.1 del CCNL, biennio economico 96/97;
5. indennità di specificità medica;
6. assegno personale, ove spettante ai sensi del presente contratto.
Trattamento accessorio
1.
2.
Retribuzione di posizione - parte variabile (aziendale) -, ove spettante;
Retribuzione di risultato;
2
3.
4.
Retribuzione legata alle particolari situazioni di lavoro, ove spettante;ù
Specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale ai sensi dell'art.38
commi 3 o 5;
5. Indennità d'incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell'art.40.
Per quanto concerne l'individuazione delle voci stipendiali che concorrono alla formazione della parte A di pensione si
ribadisce che le stesse, indipendentemente dalla loro collocazione nel trattamento fondamentale ovvero accessorio, devono
rispondere ai criteri fissati dagli artt.15 e 16 della L.1077/59.
ART. 36
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo
Alle date del I°/11/1998 e del I°/6/1999 gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari sono cosi determinati:
1° novembre 98
1° giugno 99
Dir. I livello
£.73.000
£.136.000
Dir. II livello
£.92.000
£.172.000
ART. 38
Norma transitoria
Posto che dal 31 luglio 1999, data d'entrata in vigore del Decreto Legislativo 229/1999, lo stipendio tabellare, per tutti i
dirigenti, appartenenti al ruolo unico dell'area medica e veterinaria, è fissato nella misura annua lorda di £.37.632.000, si é reso
necessario disciplinare, in questa fase di transizione, il trattamento economico del personale dirigente, d'ex II livello (anche ad incarico
quinquennale), già in servizio al 31 luglio 1999, ovvero assunto successivamente con avviso pubblicato in G.U. entro tale data, nonché
per la dirigenza d'ex II livello che ha superato positivamente la verifica prevista dall'art.30; tenuto conto che la rideterminazione dello
stipendio annuo tabellare si traduce, per il suddetto personale, in una riduzione del maturato economico al 31/07/1999, il trattamento
economico dal 1° agosto 1999 è così rideterminato:
• Stipendio tabellare annuo lordo pari a £.37.632.000;
• Assegno personale annuo lordo, per 13 mensilità, pensionabile e non riassorbibile di £.13..263.000, pari
alla differenza tra gli stipendi tabellari di cui ai commi 3 - primo alinea - e 4 dell'art.36 e comprensivo
della differenza tra l'I.I.S. in godimento ai dirigenti dell'ex II livello alla data del 31 luglio 1999 e quella
pari a £.13.883.000, così come rideterminata dall'art.37.
Il predetto assegno, poiché erogato a compensazione del minore importo dell'originario
trattamento economico tabellare, concorre alla formazione della quota A;
• Indennità di specificità medica nella misura pari a £.20.000.000 conferita a titolo personale e non riassorbibile. Si conferma che la
predetta indennità concorre alla formazione della quota A di pensione.
Per i dirigenti di II livello assunti con incarico quinquennale, ovvero che hanno optato per tale incarico, ai sensi del Decreto
Legislativo 502/1992, è conservato a titolo personale lo specifico trattamento economico. Si conferma l'imputazione di detto
trattamento in quota A di pensione.
3
Ai dirigenti con incarico di struttura complessa, assunti con avviso pubblicato in G.U. dopo il 31 luglio 1999, il
trattamento economico è rideterminato ai sensi degli artt. 36, 4°comma, e 37, senza corresponsione di assegni personali e
specifico trattamento, e con la sola attribuzione dell'indennità di direzione di struttura complessa.
ART. 37
I.I.S. ed indennità di specificità medico - veterinaria
Per effetto del già citato Decreto Legislativo n,229/1999, anche l'I.I.S. per il ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari è
fissata, a decorrere dal 1/8/1999, in un unico importo annuo lordo pari a £.13.833.000, per tredici mensilità.
Analogo discorso vale per l'indennità di specificità medica, già prevista dal precedente contratto, che è qui rideterminata, a
decorrere dal 1°/8/1999, nella misura annua lorda di £.15.000.000, per tredici mensilità.
Tale indennità, poiché fissa e ricorrente, nonché attribuita per lo svolgimento di peculiari funzioni, sarà utilizzata per
la determinazione della quota A di pensione.
ART. 39 - Retribuzione di posizione
La retribuzione di posizione continua ad essere disciplinata secondo le modalità individuate dal CCNL del 5 dicembre 1996,
come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997.
Nel biennio 1998/1999 il valore economico minimo tabellare della retribuzione in oggetto, nella sua parte fissa e variabile, è
corrisposto secondo la tabella n. l del su menzionato contratto nazionale - Il biennio economico -, per tutto il personale in servizio
all'entrata in vigore del medesimo contratto; di contro, al personale dirigente di nuova assunzione, al quale non sia stato già conferito
incarico, la retribuzione di posizione minima tabellare, per il biennio 1998/1999, è erogata nella misura pari a:
£. 2.000.000 per la componente fissa;
£. 371.000 per la componente variabile.
I valori massimi della retribuzione di posizione individuati dagli artt. 56 e 57 del precedente contratto nazionale del lavoro
sono rideterminati negli importi individuati al comma 10 del citato articolo.
Si conferma l'imputazione della retribuzione di posizione, nella sua parte fissa e variabile tabellare, nella quota A di
pensione. Per quanto concerne la variabile aziendale, si conferma la sua imputazione nella quota A.
Alla presenza di conferimento d'incarico di direttore di dipartimento ovvero d'incarico che, secondo quanto stabilito dall'atto
aziendale, abbracci più strutture complesse, il contratto in esame prevede una maggiorazione della parte variabile compresa tra il
35 % e il 50% del valore massimo delle fasce d'appartenenza così come rideterminate dal presente contratto.
Tenuto conto che la maggiorazione, prevista per gli incarichi di più strutture, trae origine da un emolumento che
concorre alla formazione della prima quota di pensione, anch'essa sarà utile per il calcolo della quota A di pensione.
ART. 40
Indennità per incarico di struttura complessa
L'indennità erogata per il conferimento d'incarico di direzione di struttura complessa, compete dal I° agosto 1999 a tutto il
personale di cui all'art.3b, 4° comma.
4
La predetta indennità è fissa, ricorrente ed erogata nella misura annua lorda pari a £.18.263.000, per tredici mensilità; in caso
di mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa, il dirigente interessato perde il diritto alla corresponsione della
stessa.
Considerato che la predetta indennità è predeterminabile, in quanto attribuita sulla base d'importi fissi stabiliti
contrattualmente, e che la stessa rientra tra gli emolumenti fissi, ricorrenti, corrispettivi dell'attività svolta, questa Direzione valuta
detta voce retributiva nel calcolo della quota A di pensione.
ART. 43
Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad esaurimento
Medici a tempo definito e veterinari esercitanti la libera professione
Gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari alle scadenze del 1°/11/1998 e 1°/6/1999 sono i seguenti:
1° novembre 1998
1° giugno 1999
Medici già a tempo definito
I livello
£.52.000
£. 97.000
II livello
£.69.000
£.129.000
I livello
£.67.000
£.124.000
II livello
£.86.000
£.160.000
Veterinari
(lett. D artt. 43, 44 e 45 del CCNL 5/12/96)
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.229/1999, che di fatto ha sancito il collocamento della dirigenza medico e
veterinaria in un ruolo unico, a decorrere dal 1° agosto 1999, il trattamento economico stipendiale, per dodici mensilità, del su citato
personale, già in servizio al 31 luglio 1999, si compone dello stipendio tabellare annuo, nella misura pari a quella prevista al 1° luglio
1999 per l'ex I livello dirigenziale, e di un assegno personale annuo, pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza tra gli stipendi
tabellari, individuati al comma 2 e 3 del presente articolo, e le misure delle indennità integrative speciali spettanti. Il predetto assegno
personale, in quanto emolumento erogato a compensazione del minor importo dell'originario trattamento economico tabellare
concorre alla formazione della quota A di pensione.
ART. 44
Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito ed altri rapporti
In attuazione degli artt. 42 e 72 del CCNL del 5/12/96, al fine dì ricondurre la dirigenza medico veterinaria ad un ruolo unico,
anche per quanto concerne l'orario di lavoro, sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito e similari.
A tal riguardo i dirigenti in esame possono esercitare il diritto d'opzione entro il 14 marzo 2000.
La predetta soppressione di tali rapporti di lavoro si traduce in una improrogabile trasformazione del rapporto di lavoro entro il
1° dicembre 2001, anche per coloro che non optano per il rapporto esclusivo. In via transitoria, comunque, il contratto in argomento
dà la possibilità, al personale in esame, d'esercitare il diritto d'opzione anche successivamente alla data del 14 marzo 2000,
graduando l'importo del corrispondente trattamento economico in base alla data prescelta per l'esercizio del diritto in parola.
5
ART. 46 .
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto non esclusivo
Per il personale di cui all'art. 36, compresa la dirigenza di ex II livello ad incarico quinquennale, che ha optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo, è previsto il seguente trattamento economico:
• Trattamento tabellare di cui all'art. 36, comma 4;
• I.I.S. di cui all'art.37;
• Assegno personale ed indennità di specificità medica di cui all'art.38, commi 1 e 2, per il personale dirigente medico e veterinario di
ex II livello;
• Voci stipendiali previste dall'ar135, ove spettanti;
Per il personale di cui all'art. 43, 1° comma, che non sia passato al rapporto unico secondo quanto previsto dall'art . 44,
compete il seguente trattamento economico:
• Trattamento economico tabellare di cui all'art. 43, 2° e 3° comma;
• I.I.S. in godimento e indennità di specificità medica prevista dalla tabella allegaton.l dei C.C.N.L., Il biennio economico;
• Assegno personale di cui all'art. 43, 2° e 3° comma, per i dirigenti medici e veterinari già di II livello;
• Altre voci di cui all'art. 35 lett. A), ove spettanti.
ART. 47
Retribuzione di posizione e di risultato del personale a rapporto di lavoro non esclusivo
A decorrere dal 1° luglio 1999 la retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari, già di I e II livello, con rapporto di
lavoro non esclusivo, viene erogata in misura ridotta sia nella sua parte fissa sia in quella variabile. Al predetto personale non compete
la retribuzione di risultato.
A decorrere dai 1° luglio 2000, lo specifico trattamento economico non compete più al personale medico e veterinario, già di Il
livello ad incarico quinquennale, di cui all'art. 45 e 44, 5° e 6° comma.
Si conferma che la retribuzione di posizione, se pur corrisposta in misura ridotta, concorre alla formazione della quota
A di pensione.
ART. 48
Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione per l'attività professionale extra muraria
Per il personale dirigente che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ha revocato l'opzione per l'esercizio dell'attività professionale
extra muraria, è previsto il trattamento economico disciplinato dall'art.44, comma 5°, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Al suddetto personale è riconosciuta la retribuzione, di risultato, la retribuzione di posizione, come ridefinita in base
all'incarico conferito con la procedura di cui all'art. 28, e l'indennità per incarico di struttura complessa, determinata secondo
le modalità previste dal D.P.R. 484/1997.
ART. 49
Effetti dei benefici economici
Le misure degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione dei Capi Il, III e IV, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato ( ....).
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Gli elementi del primo comma si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in
godimento nonché alle indennità di cui agli art. 37, agli assegni personali previsti dall'art.38, commi 1° e 2° e dall'art.43, commi 2° e 3°
data la loro natura stipendiale, ed infine dall'art40.
I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1° e 2° hanno effetto integralmente sulla determinazione dei
trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo
(...).
Dal dettato dei suddetti articoli è evidente che i benefici economici, ivi comprese la retribuzione di posizione, l'indennità di
specificità medica nonché l'indennità per incarico di struttura complessa, derivanti dall'applicazione del presente contratto, sono
integralmente corrisposti, alle scadenze contrattuali e negli importi previsti, a tutto il personale comunque cessato, con diritto a
pensione, nell'arco di vigenza contrattuale del presente contratto.
Sostituzioni e risoluzione consensuale
Il contratto in esame prevede, all'art.18, la sostituzione, nell'ipotesi d'assenza temporanea, del personale dirigente incaricato
della direzione di più strutture compiesse, di struttura complessa ovvero semplice. Al personale dirigente incaricato della sostituzione,
che non si configura quale svolgimento di mansioni superiori, in caso d'assenza del titolare per un periodo superiore ai due mesi, spetta
un'indennità mensile.
La predetta indennità è corrisposta, anche non continuativamente, nella misura pari a £.1.036.000, in caso di sostituzione di
dirigente di dipartimento ovvero di struttura complessa, e nella misura pari £.518.000, per sostituzione di dirigente di struttura
semplice. Detta indennità, poiché priva dei carattere della continuità, concorre alla formazione della quota B di pensione.
Per quanto concerne l'indennità supplementare erogata, a discrezione dell'azienda nel limite di spesa consentito dal bilancio,
nell'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a seguito di processi di ristrutturazione, ovvero di riorganizzazione, che
comportino diminuzione di personale, si fa presente che la stessa, si configura quale somma corrisposta per "incentivazione all'esodo" ;
pertanto, come già comunicato da quest'Istituto, con circolare n.2 del 27/05/1998, la stessa rientra fra gli emolumenti non assoggettati a
contribuzione previdenziale, ai sensi del Decreto Legislativo n.314 dei 2 settembre 1997.
APPENDICE
Si ritiene opportuno precisare che, poiché la dirigenza sanitaria, dal I° 'agosto 1999, è collocata in un unico ruolo, distinto per
profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, per il personale
in servizio a tale data non esistono più i presupposti per l'applicazione dell'art.29 della Legge 153/81 (media ponderata) nei casi in cui
un dirigente di struttura complessa cessi dal servizio prima del compimento del quinquennio.
7
Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione e valutabili si fini dell'indennità premio
servizio (personale medico).
EMOLUMENTI
Quota A di
pensione
Stipendio tabellare
*
Indennità integrativa speciale
*
Retribuzione individuale di anzianità
*
Retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile, prevista
*
dalla tabella n. l del CCNL 96/97
Indennità di specificità medica
*
Retribuzione di risultato
Quota B di
pensione
IPS
*
*
*
*
*
*
Assegno personale ove spettante
*
*
Retribuzione di posizione -parte variabile
(aziendale) ove spettante
*
Specifico trattamento economico, ove spettante
quale assegno personale ai sensi dell'art.38 commi 3 o 5
*
Indennità d'incarico di direzione di struttura
complessa ai sensi dell'art.40
*
*
*
Indennità di esclusività
Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
*
Indennità di sostituzione
*
8
BIENNIO ECONOMICO 2000/2001
I benefici economici del presente contratto si applicano a tutto il personale dirigente in servizio alla data del I° gennaio 2000,
ovvero assunto successivamente.
I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art.8, commi 1° e 2°, del presente contratto, nonché gli incrementi previste
dagli artt.3 e 4 del medesimo contratto, hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento quiescenza dei dirigenti,
comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nell'arco di vigenza del presente biennio, alle scadenze e negli importi previsti
dalle richiamate disposizioni.
ART. 2
Trattamento economico dei dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo
Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, previsto per il ruolo e livello unico della dirigenza medica e veterinaria, con
rapporto di lavoro esclusivo, è incrementato alla data del 1° luglio 2000 di £.50.000 mensili lorde. Con decorrenza I° luglio 2001 è
corrisposto, ai medesimi dirigenti, un incremento mensile lordo di £96.000, che riassorbe il precedente.
ART. 3
Equiparazione
Nel biennio economico in esame, in virtù di quanto stabilito dalla norma di rinvio di cui all'art.41, 1° comma dei CCNL
1998/2001, si conclude la vertenza, avviata con il CCNL del 5/12/1996, relativa all'equiparazione della retribuzione di posizione
minima contrattuale del personale dirigente d'ex IX livello, qualificato e non, a quella prevista per il personale d'ex X livello non
qualificato.
Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2001, per tutti i su menzionati dirigenti, purché in possesso, alla medesima data, di cinque
anni di servizio, la retribuzione di posizione è rideterminata nella misura di £.2.000.000, per la parte fissa della dirigenza medica e
veterinaria, e di £.10.820.000 per la parte variabile dei dirigenti medici ovvero £.10.063.000 per quella dei dirigenti veterinari.
Analogo discorso va applicato alla retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici e veterinari, di cui all'art.43, che non
hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14/03/2000, la cui retribuzione di posizione minima è rideterminata, dal 1°
febbraio 2001, nella misura di £.1.000.000, per la parte fissa della dirigenza medica e veterinaria, e di £.5.214.000 per 1a parte
variabile dei dirigenti medici, ovvero di £.2.707.000 per quella dei dirigenti veterinari.
Per il personale che, alla data del I° febbraio 2001, non ha compiuto i cinque anni di servizio, l'equiparazione opera i suoi
effetti al compimento del quinquennio.
Pertanto, ferma rimanendo la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale, di cui al comma 1 e 2 del
presente articolo, la parie variabile della stessa, spettante al personale in oggetto, al 1° febbraio 2001, è rideterminata, per i dirigenti
medici e veterinari, di cui al I° comma, rispettivamente di £.4.237.000 e £.4.028.000; per il personale dirigente, di cui al 2° comma, la
stessa è rideterminata nella misura di £.2.516.000 per i dirigenti medici, ovvero di £.2.351.000 per i dirigenti veterinari.
La retribuzione di posizione minima contrattuale in esame, in quanto parte integrante del trattamento fondamentale
del personale dirigente medico e veterinario, viene corrisposta alle scadenze contrattuali e negli importi indicati, anche al
personale comunque cessato, con diritto a pensione, nell'arco di vigenza del presente biennio economico.
ART. 4
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti neo assunti
Per i dirigenti assunti dopo il 5 dicembre 1996, la retribuzione di posizione minima contrattuale, a decorrere dal 1° febbraio
2001, è fissata nella misura di £.2.000.000, per la parte fissa dei dirigenti medici e veterinari, e nella misura di £.4.327.000, per 1a
parte variabile dei dirigenti medici, ovvero £.4.028.000 per quella spettante ai dirigenti veterinari.
La retribuzione di posizione di cui all'art.3, del presente contratto, è erogata ai su menzionati dirigenti, previa verifica positiva
del Collegio Tecnico di cui all'art. 31 del CCNL 1998/2001, allo scadere del quinquennio di servizio.
Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda abbia già conferito incarichi di valore economico superiore al minimo contrattuale.
ART. 5
Indennità d'esclusività del rapporto di lavoro
Tale indennità, prevista dall'art. 42 dei CCNL 1998/2001, il quale rinvia decorrenza e disciplina della stessa al presente biennio
economico, è fissa, ricorrente ed è corrisposta per tredici mensilità. In relazione alle predette caratteristiche, ed in considerazione del
fatto che è considerata quale elemento distinto della retribuzione, la stessa concorre alla formazione della quota A di pensione.
Detto emolumento è erogato in base all'esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre 1999, ed è fissata, in
relazione all'incarico ricoperto, nelle misure annue lorde, che vanno da un minimo di £.4.363.000, per un dirigente con esperienza
professionale sino a cinque anni, ad un massimo di £.31.994.000, per un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa.
ART. 6
Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad esaurimento
Gli stipendi tabellari annui lordi previsti per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 43, del CCNL 1998/2001, è
incrementato, a decorrere dal 1° luglio 2000, di £.36.000 mensili per i dirigenti medici già a tempo definito ovvero, di £.46.000
mensili per i dirigenti veterinari.
Con decorrenza 1° luglio 2001, i su menzionati stipendi, sono ulteriormente incrementati di £.33.000 mensili, per la dirigenza
medica già a tempo definito ovvero, di £.42.000 mensili per i dirigenti veterinari.
E' conservato l'assegno personale, per i dirigenti medici e veterinari già di II livello, previsto dall'art. 43 del CCNL 1998/2001.
ART.7
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo
Per il personale dirigente, di cui all'an.46 del CCNL 1998/2001, con rapporto di lavoro non esclusivo, viene confermato il
trattamento economico fondamentale, il quale segue la dinamica degli incrementi contrattuali prevista per i dirigenti cui si riferisce.
10
C.C.N.L. AREA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA
AMMINISTRATIVA QUADRIENNIO 199812001
Il presente contratto ricalca, nelle sue linee essenziali, l'omologo contratto dell'area medica e veterinaria, dando luogo ad un unico
trattamento economico tabellare, per tutte le posizioni dirigenziali, fissato nella misura annua lorda di £.37.632,000, a decorrere dal 31
luglio 1999.
La clausola d'esclusività del rapporto di lavoro è rivolta soltanto al personale appartenente al ruolo unico sanitario e, pertanto,
non riguarda il personale appartenente ai ruoli unici professionale, tecnico ed amministrativo.
Con tale contratto si è definitivamente conclusa la vertenza inerente l'interpretazione dell'art. 49 del CCNL 1994/1997, area della
dirigenza amministrativa che, in fase di prima attuazione, prevedeva, relativamente al primo biennio economico, l'esclusione della
retribuzione di posizione minima tabellare, parte variabile, dal computo del trattamento di quiescenza del suddetto personale, cessato
nell'arco di vigenza economica del CCNL 1994/1995.
BIENNIO ECONOMICO 1998/1999
Con supplemento ordinario della G.U. n.170 del 22 luglio 2000 è stato pubblicato il C.C.N.L. del personale dirigente sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N., relativo al quadriennio 199812001, per la parte normativa, ed ai bienni 1998/1999 e
2000/2001, per la parte economica; gli effetti giuridici del contratto in esame decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione e,
quindi, dal 9 giugno 2000.
Il citato contratto si applica a tutto fi personale dirigente del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo con
rapporto di lavoro a tempo determinato e non, dipendente da Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ivi
comprese le IPAB aventi finalità sanitaria e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
ART. 35
Struttura della retribuzione
La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
Trattamento fondamentale
1. stipendio tabellare;
2. indennità integrativa speciale nella misura attualmente percepita;
3. R.I.A., ove acquisita;
4. retribuzione di posizione minima - in parte fissa e variabile - prevista dalla tabella n. l del CCNL, biennio economico 1996/1997;
6. assegno personale, ove spettante ai sensi del presente contratto.
Trattamento accessorio
1. Retribuzione di posizione - parte variabile (aziendale) -, ove spettante;
2. Retribuzione di risultato;
3. Retribuzione legata alle particolari situazioni di lavoro, ove spettante;
4. Specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale ai sensi dell'art.38 commi 3 o 5;
5. Indennità d'incarico di direzione di struttura complesso ai sensi dell'art.40.
Per quanto concerne l'individuazione delle voci stipendiali, che concorrono alla formazione della parte A di pensione si
ribadisce che le stesse, indipendentemente dalla loro collocazione nel trattamento fondamentale ovvero accessorio, devono
rispondere ai criteri fissati dagli artt.15 e 16 della L.1077/1959.
ART. 36
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
Gli stipendi tabellari annui, previsti per il personale dirigente dei ruolo professionale, tecnico ed amministrativo, di cui agli
artt. 42, 43, 44 e 45 dei CCNL 1994/1997, sono incrementati di £.73.000, mensili lorde, a decorrere dal 1° novembre 1998. Con
decorrenza 1° giugno 1999, è previsto un ulteriore incremento di £.136.000 mensili lorde, che riassorbe il primo.
ART. 37
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei ruolo sanitario
Alle date del 1°/11/1998 e dei 1°/6/1999 gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari sono così determinati:
I° novembre 98
1° giugno 99
Dir. I livello
£.73.000
£.136.000
Dir. II livello
£.92.000
£.172.000
Il predetto trattamento economico trova applicazione nei confronti del personale dirigente sanitario che ha esercitato il
diritto d'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14/03/2000.
E' importante rilevare che, salvo quanto previsto dall'art. 39, a decorrere dal 31/07/1999, data d'entrata in vigore del Decreto
Legislativo 229/1999, essendo la dirigenza sanitaria collocata in un ruolo unico, lo stipendio tabellare annuo lordo è, per tutti i
dirigenti, inclusi i dirigenti assunti con incarico di direzione di struttura complessa, con avviso pubblicato in G.U.
successivamente all'entrata in vigore dei predetto Decreto Legislativo, stabilito nella misura di £. 37.632.000
ART. 39
Norma transitoria
Posto che dal 31 luglio 1999, data d'entrata in vigore del Decreto Legislativo 229/1999, lo stipendio tabellare, per tutti i
dirigenti, appartenenti al ruolo sanitario di ex II livello, è fissato nella misura annua lorda di £.37.632.000, si è reso necessario
disciplinare, in questa fase di transizione, il trattamento economico del personale dirigente, d'ex II livello (anche ad incarico
quinquennale), già in servizio al 31 luglio 1999, ovvero assunto successivamente con avviso pubblicato in G.U. entro tale data,
nonché per la dirigenza d'ex Il livello che ha superato positivamente la verifica prevista dall'art.30; tenuto conto che la
rideterminazione dello stipendio annuo tabellare si traduce, per il suddetto personale, in una riduzione del maturato economico al
31/07/99, il trattamento economico dal 1° agosto 1999 è così rideterminato:
•
•
Stipendio tabellare annuo lordo pari a £.37.632.000;
Assegno personale annuo lordo, per 13 mensilità, pensionabile e non riassorbibile di £.13.240.000, pari
alla differenza tra gli stipendi tabellari di cui ai commi 3 - primo alinea - e 4 dell'art.37 e comprensivo
della differenza tra l' I.I.S. dei dirigenti dell'ex II livello ed ex I livello, così come rideterminata
dall'art.38.
12
Il predetto assegno, poiché erogato a compensazione del minor importo dell'originario trattamento economico tabellare,
concorre alla formazione della quota A di pensione;
Per i dirigenti di Il livello assunti con incarico quinquennale, ovvero che hanno optato per tale incarico, ai sensi del Decreto
Legislativo 502/1992, è conservato a titolo personale lo specifico trattamento economico. Si conferma l'imputazione di detto
trattamento in quota A di pensione.
Ai dirigenti con incarico di struttura complessa, assunti con avviso pubblicato in G.U. dopo il 31 luglio 1999, il
trattamento economico é rideterminato ai sensi degli artt. 37, 4°comma, e 38, senza corresponsione di assegni personali, e con la
sola attribuzione dell'indennità di direzione di struttura complessa.
ART. 38
Indennità integrativa speciale dei dirigenti sanitari
Per effetto del già citato Decreto Legislativo n.229/1999, anche l' I.I.S. per il ruolo unico dei dirigenti sanitari, incluso il
personale di cui all'art.37, 4° comma, è fissata, a decorrere dal 1°/8/1999, in un unico importo annuo lordo pari a £.13.908.000,
comprensivi della tredicesima mensilità.
ART. 40
Retribuzione di posizione
La retribuzione di posizione continua ad essere disciplinata secondo le modalità individuate dal CCNL del 5 dicembre 1996,
come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997.
Nel biennio 1998/1999 il valore economico minimo tabellare della retribuzione in oggetto, nella sua parte fissa e variabile, è
corrisposto secondo la tabella n.1, del su menzionato contratto nazionale - II biennio economico -, per tutto i1 personale in servizio
all'entrata in vigore del medesimo contratto; di contro, al personale dirigente di nuova assunzione, al quale non sia stato già conferito
incarico, la retribuzione di posizione minima tabellare, per il biennio 1998/1999, è erogata nella misura pari a quella prevista dalla
suindicata tabella, allegato n.1 al II biennio economico 1996/1997.
Per quanto concerne i valori massimi della retribuzione di posizione, nelle fasce previste dagli artt.54 e 55 del CCNL dei 5
dicembre 1996, gli stessi sono rideterminati nei valori indicati al comma 10 dell'art.39.
Si conferma l'imputazione della retribuzione di posizione, nella sua parte fissa e variabile tabellare, nella quota A di pensione.
Per quanto concerne la variabile aziendale, si conferma la sua imputazione nella quota A di pensione.
Alla presenza di conferimento d'incarico di direttore di dipartimento ovvero d'incarico che, secondo quanto stabilito dall'atto
aziendale, abbracci più strutture complesse, il contratto in esame prevede una maggiorazione della parte variabile compresa tra il 35%
e il 50% del valore massimo delle fasce d'appartenenza così come rideterminate dal presente contratto.
Tenuto conto che la maggiorazione, prevista per gli incarichi di più strutture trae origine da un emolumento che, concorre alla
formazione della prima quota di pensione, anch'essa sarà utile per il calcolo della quota A di pensione.
ART. 41
Indennità per incarico di struttura complessa
L'indennità erogata per il conferimento d'incarico di direzione di struttura complessa, compete dal l° agosto 1999, a tutto il
personale dirigente del ruolo sanitario, di cui all'art. 37, 4° comma.
13
La predetta indennità é fissa, ricorrente ed erogata nella misura annua lorda paria £.l3.240.000, per tredici mensilità; in caso di
mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa, il dirigente interessato perde il diritto alla corresponsione della
stessa.
Al fine di armonizzare la predetta indennità con quella prevista per il personale dirigente dell'area medico-veterinaria é previsto,
nell'ipotesi di disponibilità dei fondi di cui all'art.50, un incremento graduale della stessa sino a £.18.263.000.
Analogo discorso vale per l'indennità d'incarico di direzione di struttura complessa spettante al personale dirigente dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, corrisposta a decorrere dal 31 dicembre 1999.
Considerato che la predetta indennità è predeterminabile, in quanto attribuita sulla base d'importi fissi stabiliti contrattualmente,
e che la stessa rientra tra gli emolumenti fissi, ricorrenti, corrispettivi dell'attività svolta, questa Direzione valuta detta voce
retributiva nel calcolo della quota A di pensione.
ART. 44
Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
In attuazione dell'art.20, 3° comma, della Legge 488/1999, al fine di ricondurre la dirigenza del ruolo sanitario, già di I e II
livello. ad un ruolo unico, anche per quanto concerne l'orario di lavoro, sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo parziale.
A tal riguardo i dirigenti in esame possono esercitare il diritto d'opzione entro il 14 marzo 2000.
La predetta soppressione di tali rapporti di lavoro si traduce in una improrogabile trasformazione del rapporto di lavoro entro il
1° dicembre 2001, anche per coloro che non optano per il rapporto esclusivo. In via transitoria, comunque, il contratto in argomento dà
la possibilità, al personale in esame, d'esercitare il diritto d'opzione anche successivamente alla data del 14 marzo 2000, graduando
l'importo del corrispondente trattamento economico in base alla data prescelta per l'esercizio del diritto in parola.
ART.46
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto non esclusivo
Per il personale di cui all'art.45, compresa la dirigenza di ex II livello ad incarico quinquennale, che ha optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo, è previsto il seguente trattamento economico:
•
•
•
•
Trattamento tabellare di cui all'art.37, comma 4;
I.I.S. di cui all'art.38;
Assegno personale di cui all'art.39, per il personale dirigente sanitario di ex Il livello;
Voci stipendiali previste dall'art.35, ove spettanti;
Per il personale di cui ali'art.43, 1° comma, che non sia passato al rapporto unico secondo quanto previsto dall'art.44,
compete il seguente trattamento economico:
•
•
•
•
Trattamento economico tabellare di cui all'art.43, 2° e 3° comma;
I.I.S. in godimento e indennità di specificità medica prevista dalla tabella allegato n.1 del C.C.N.L., II biennio economico;
Assegno personale di cui all'art.43, 2° e 3° comma, per i dirigenti medici e veterinari già di Il livello;
Altre voci di cui all'art.35 lett. A), ove spettanti.
ART. 47
Retribuzione di posizione e risultato per il personale a rapporto di lavoro non esclusivo
La retribuzione di posizione del personale dirigente del ruolo sanitario, già di I e II livello, con rapporto di lavoro non esclusivo,
è erogata in misura ridotta, sia nella sua parte fissa che in quella variabile.
14
In particolare la componente fissa, di cui alla già citata tabella del CCNL 1994/1997, è corrisposta nella misura ridotta del 15%
mentre la parte variabile, a decorrere dal l° luglio 1999, nella misura pari al 50% di quella in godimento. Al predetto personale, dal 1°
luglio 1999, non compete la retribuzione di risultato.
Con decorrenza 1° luglio 2000, al personale dirigente sanitario, già di II livello con incarico quinquennale, di cui agii artt. 44,
3°comma, e 45, 2° comma, non compete più lo specifico trattamento economico.
ART. 48
Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione per l'attività professionale extra murarla
Per il personale dirigente che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ha revocato l'opzione per l'esercizio dell'attività professionale
extra muraria, è previsto il trattamento economico disciplinato dall'art.46, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Al suddetto personale è riconosciuta la retribuzione di risultato, la retribuzione di posizione, come ridefinita in base all'incarico
conferito con la procedura di cui all'art. 28, e l'indennità per incarico di struttura complessa, determinata secondo le modalità previste
dal D.P.R.484/1997.
ART.49
Effetti dei benefici economici
Le misure degli stipendi tabellare, risultanti dall'applicazione dei Capi Il, III e IV, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato ( ....}.
Gli elementi del primo comma si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in
godimento nonché alle indennità di cui agli art. 38, all'assegno personale previsto dall'art.39, comma 1° ed, infine, all'indennità di cui
all'art. 41.
I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1° e 2° hanno effetto integralmente sulla determinazione del
trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel
presente articolo (...).
Dal dettato del presente articolo è evidente che i benefici economici, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 su riportati, ivi
comprese la retribuzione di posizione complessiva e l'indennità d'incarico di struttura complessa, sono corrisposti integralmente, a tutto
il personale comunque cessato, con diritto a pensione, nell'arco di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi previsti.
Sostituzioni e risoluzione consensuale
Il contratto in esame prevede, all'art.18, la sostituzione, nell'ipotesi d'assenza temporanea, del personale dirigente incaricato
della direzione di più strutture complesse, di struttura complessa ovvero semplice. Al personale dirigente incaricato della sostituzione,
che non si configura quale svolgimento di mansioni superiori, in caso d'assenza del titolare per un periodo superiore ai due mesi, spetta
un'indennità mensile.
La predetta indennità è corrisposta, anche non continuativamente, nella misura pari a £.1.036.000, in caso di sostituzione di
dirigente di dipartimento ovvero di struttura complessa, e nella misura pari £.518.000, per sostituzione di dirigente di struttura
semplice. Detta indennità, poiché priva del carattere della continuità, concorre alla formazione della quota B di pensione.
15
Per quanto concerne l'indennità supplementare erogata, a discrezione dell'azienda nel limite di spesa consentito dal bilancio,
nell'ipotesi di risoluzione consensuale dei rapporto di lavoro, a seguito di processi di ristrutturazione, ovvero di riorganizzazione, che
comportino diminuzione di personale, si fa presente che la stessa, si configura quale somma corrisposta per "incentivazione all'esodo" ;
pertanto, come già comunicato da quest'Istituto, con circolare n. 2 dei 27/05/1998, la stessa rientra fra gli emolumenti non assoggettati a
contribuzione previdenziale, ai sensi del Decreto Legislativo n.314 del 2 settembre 1997,
ART. 63
Disposizioni particolari
Fra le disposizioni particolari dettate nel presente articolo, le parti sociali fanno espresso richiamo all'istituto della retribuzione di
posizione minima contrattuale, nelle sue parti fissa e variabile, così come prevista dalle tabelle, di cui al CCNL del 5/12/1996, allegato 1
e 2, I e Il biennio economico (coli come integrato dai CCNL del 1° luglio 1997), sottolineando, in via d'interpretazione autentica, che la
predetta retribuzione costituisce parte integrante del trattamento economico fondamentale dei personale dirigente.
Atteso quanto stabilito in via d'interpretazione autentica, la retribuzione di posizione, in quanto parte integrante del trattamento
economico fondamentale, produce integralmente i suoi effetti anche sull'applicazione degli artt.6 e 49, comma 2, del CCNL del 5
dicembre 1996 (I e Il biennio), alle scadenze contrattuali individuate dalle tabelle allegate al citato contratto.
S'invitano, pertanto, le sede provinciali a provvedere alla riliquidazione delle pratiche di pensione, del personale, cessato
dopo il 1° gennaio 1994 (decorrenza 21111994) , valutando nei computo pensionistico anche la retribuzione di posizione minima
contrattuale - parte rissa e variabile - , negli importi previsti dalle su indicate tabelle.
APPENDICE
Si ritiene opportuno precisare che, poiché la dirigenza sanitaria, dal 1° agosto 1999, è collocata in un unico ruolo, distinto per
profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, per il personale
in servizio a tale data non esistono più i presupposti per l'applicazione dell'art.29 della Legge 153/81 (media ponderata) nei casi in cui
un dirigente di struttura complessa cessi dal servizio prima dei compimento dei quinquennio.
16
Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione e valutabili si fini dell'indennità premio
servizio (personale sanitario amministrativo tecnico e professionale).
EMOLUMENTI
Quota A di
pensione
*
*
*
Stipendio tabellare
Indennità integrativa speciale
Retribuzione individuale di anzianità
Retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile prevista dalla tabella n. l del CCNL 96/97
Indennità di sostituzione
Retribuzione di risultato
Quota B di
pensione
IPS
*
*
*
*
*
*
*
Assegno personale ove spettante
*
*
Retribuzione di posizione parte variabile(aziendale) ove spettante
*
Specifico trattamento economico, ove spettante
quale assegno personale ai sensi dell'art.39 comma 2
*
Indennità d'incarico di direzione di
struttura complessa ai sensi dell'art.41
*
Indennità di esclusività
*
Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
*
*
*
17
BIENNIO ECONOMICO 2000/2001
I benefici economici del presente contratto, di parte economica 2000/001, si applicano, secondo i criteri di cui all'art.49 del
CCNL 1998/2001, a tutto il personale dirigente in servizio alla data del 1° gennaio 2000, ovvero assunto successivamente.
I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art.8, commi 1° e 2°, del presente contratto, nonché gli incrementi previste
dagli artt.3 e 4 del medesimo contratto, hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento quiescenza dei dirigenti,
comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nell'arco di vigenza del presente biennio, alle scadenze e negli importi previsti
dalle richiamate disposizioni.
Nel biennio economico in esame, in virtù di quanto stabilito dalla norma di rinvio di cui all'art.42, 1° comma del CCNL
1998/2001, si conclude la vertenza, avviata con il CCNL del 5/12/96, relativa all'equiparazione della retribuzione di posizione minima
contrattuale del personale dirigente d'ex IX livello, qualificato e non, a quella prevista per il personale d'ex X livello non qualificato.
Analogo discorso si pone per l'erogazione dell'indennità d'esclusività del rapporto di lavoro, prevista dall'art.42 del CCNL
1998/2001, il quale rinvia decorrenza e disciplina della stessa al presente biennio economico.
ART. 2 .
Trattamento economico dei dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo
Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, previsto per il ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, con rapporto di
lavoro esclusivo, e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, è incrementato alla data del 1° luglio 2000 di £.50.000 mensili
lorde. Con decorrenza 1° luglio 2001 è corrisposto, ai medesimi dirigenti, un incremento mensile lordo di £.96.000, che riassorbe il
precedente.
ART. 3
Equiparazione
In applicazione dell'art.42, 1° comma del CCNL 1998/2001, la retribuzione di posizione minima contrattuale del personale
dirigente, in servizio al 511211996, con la qualifica funzionale di ex IX livello qualificato e non, è equiparata a quella prevista per l'ex
X livello non qualificato.
Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2001, per tutti i su menzionati dirigenti, purché in possesso, alla medesima data, di cinque
anni di servizio, la retribuzione di posizione é rideterminata nella misura di £.2.000.000 e £.6.450.000, per la parte fissa,
rispettivamente, della dirigenza amministrativa - tecnica professionale, e di quella sanitaria; la parte variabile è altresì individuata nelle
somme di £.9.349.000, £.9.102.000 e £.9.035.000 rispettivamente per i dirigenti sanitari, amministrativi e tecnico - professionale.
Per i dirigenti con la qualifica d'ingegnere, architetto e geologo, di cui alla tabella allegato 1 del CCNL 94/97, viene confermata
la parte fissa della retribuzione di posizione nella misura di £.4.955.000 mentre, la parte variabile è rideterminata nella misura di
£.6.080.000.
Per il personale che, alla data del 1° febbraio 2001, non ha compiuto i cinque anni di servizio, l'equiparazione opera i suoi effetti
al compimento del quinquennio.
Pertanto, ferma rimanendo la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale, la parte variabile della
stessa, spettante al personale in oggetto, al 1° febbraio 2001, è rideterminata nella misura di. £.4.194.000 per i dirigenti sanitari, di
£.4.087.000 per ì dirigenti amministrativi e di £.3.888.000 per i dirigenti tecnici e professionali.
18
La retribuzione di posizione minima contrattuale in esame, in quanto parte integrante del trattamento fondamentale del
personale dirigente medico e veterinario, viene corrisposta alle scadenze contrattuali e negli importi indicati, anche al
personale comunque cessato, con diritto a pensione, nell'arco di vigenza del presente biennio economico.
ART. 4
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti neo assunti
Per i dirigenti assunti dopo il 5 dicembre 1996, la retribuzione di posizione minima contrattuale, a decorrere dal 1° febbraio
2001, è fissata nella misura di £.2.000.000, per la parte fissa dei dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali, e nella
misura di £.4.194.000, £.4.087.000 e £.3.888.000 per la parte variabile, rispettivamente, dei dirigenti sanitari, amministrativi e tecnici
- professionali.
La retribuzione di posizione di cui all'art.3, dei presente contratto, è erogata ai su menzionati dirigenti, previa verifica positiva
del Collegio Tecnico di cui all'art.31 del CCNL 1998/2001, allo scadere del quinquennio di servizio.
Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda abbia già conferito incarichi di valore economico superiore al minimo contrattuale.
ART. 5
Indennità d'esclusività del rapporto di lavoro per la dirigenza del ruolo sanitario
La predetta indennità è fissa, ricorrente ed è corrisposta per tredici mensilità. In relazione alle predette caratteristiche, ed in
considerazione del fatto che è considerata quale elemento distinto della retribuzione, la stessa concorre alla formazione della quota
A di pensione.
Detto emolumento é erogato in base all'esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre 1999, ed è fissata, in
relazione all'incarico ricoperto, nelle misure annue lorde, che vanno da un minimo di £.2.900.000 per un dirigente con esperienza
professionale sino a cinque anni, ad un massimo di £.31.994.000, per un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa.
ART. 6
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo
Per il personale dirigente, di cui all'art.46 del CCNL 1998/2001, con rapporto di lavoro non esclusivo, viene confermato il
trattamento economico fondamentale, il quale segue la dinamica degli incrementi contrattuali prevista per i dirigenti cui si riferisce.
19
C.C.N.L. PERSONALE DEL COMPARTO SANITA - QUADRIENNIO 1998/2001
BIENNIO ECONOMICO 1998/1999
Nel Supplemento ordinario alla G.U. n.90 del 19/4/1999 è stato pubblicato il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro
per il personale del comparto "Sanità" relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e al biennio economico 1998/1999.
Esso si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendenti
dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 6 del CCNL stipulato il 2/6/1998, e anche alle Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente (ARPA). Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione e, quindi,
dall'8/4/1999.
Anche tale contratto, come l'omologo del comparto Regioni - Autonomie Locali, prevede l'articolazione del personale in
quattro categorie (dalla A alla D), a loro volta suddivise in profili.
Le categorie sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento
nella categoria stessa; i profili, invece, descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della stessa
categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come "super". Ogni dipendente è inquadrato, dal 1°
gennaio 1998, nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza. Nella categoria D è
prevista l'individuazione delle posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di
responsabilità; per i dipendenti che svolgono tali mansioni è prevista un'indennità di funzione (art.36) da attribuire per la durata
dell'incarico. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a periodica
valutazione. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
I trattamenti economici conseguenti all'applicazione del contratto in argomento possono suddividersi in: trattamenti economici
transitori (di prima applicazione) derivanti dal nuovo sistema di classificazione del personale e nuovi trattamenti economici.
ART. 28
Mansioni superiori
Il dipendente assegnato allo svolgimento di mansioni superiori, ai sensi dell'art. 28 del contratto in argomento, ha diritto alla
differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella
tabella 9 e 9 bis del contratto.
Si ricorda che, tale differenza economica potrà incidere nella determinazione della sola quota B di pensione , prevista dall'art.13
lettera b) del Decreto Legislativo 503/1992.
ART. 32
Trattamento economico
Dal I° novembre 1998 la struttura della retribuzione dei dipendenti delle aziende ed enti in applicazione dell'art.30 è così
rideterminata:
1. trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio tabellare iniziale e dalla misura comune dell'ex indennità di
qualificazione professionale dell'art.45, commi 1 e 2 del CCNL 1 settembre 1995 e CCNL del 27 giugno 1996; nonché per il
personale di VIII bis, l'integrazione del trattamento economico iniziale in misura pari a £ 257.000 annue lorde
2. indennità integrativa speciale
3. retribuzione individuale di anzianità (ove acquisita) 4. fascia retributiva
superiore (ove acquisita)
5. indennità professionale specifica (ove spettante)
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6. Si ricorda che a decorrere dal I° gennaio 1998 al personale resta attribuito, quale indennità denominata "professionale specifica", il
valore economico derivante dall'eventuale residuo dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilità di cui all'art.45, commi 1 e 2 del CCNL 1 settembre 1995 eventualmente non utilizzata ai fini del comma 1
dell'art.30 del nuovo contratto. Pertanto, tale indennità sarà utile ai fini della determinazione della prima quota di pensione.
7. trattamento economico legato alle condizioni di lavoro e relative indennità; ove spettante sarà utile per il calcolo della seconda
quota di pensione
8. compensi legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi e premi per la qualità della prestazione individuale; ove
spettante sarà utile per il calcolo della seconda quota di pensione
9. compensi per lavoro straordinario (ove spettante)
10. indennità di funzione (ove spettante)
Tale indennità è prevista dall'ari 36 del CCNL in argomento e viene attribuita per incarichi di particolare responsabilità al
personale appartenente alla categoria D.
Essa è predeterminata; varia, infatti, da un minimo di £.6.000.000 ad un massimo di £.18.000.000, possiede pertanto il requisito
della fissità, è dovuta quale corrispettivo di una prestazione lavorativa prevista da contrattazione collettiva, legge o regolamento.
Essa, inoltre, è equiparabile all'omologa retribuzione di posizione attribuita al personale appartenente all'area dirigenziale
poiché indennizza l'esercizio di mansioni che, per motivate ragioni organizzative nonché per l'elevato grado di responsabilità e
professionalità richiesta, sono d'esclusiva competenza del personale inquadrato nell'area D; peraltro, secondo quanto stabilito dall'art.
39 del presente contratto, il fondo destinato al finanziamento dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative, è costituito dalle
risorse provenienti da voci retributive già collocate in quota A di pensione, quali:
• l'insieme dei valori economici attribuiti, su base annuale, a tutto il personale in servizio al l° gennaio
1998, calcolati come differenza tra il valore di fascia attribuito in base alla tabella all.7 di primo
inquadramento e lo stipendio tabellare iniziale;
• il valore dell'indennità di qualificazione ex art.45, 1° e 2° comma, del CCNL del 1° settembre l995.
Date queste caratteristiche, andrà valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, previsto dall'art.13 lettera a) Decreto
Legislativo 503/1992.
Si ricorda, infine, che l'indennità della professione infermieristica di cui all'art.49, commi 1 secondo periodo, 2 e 4, primo
periodo, del D.P.R. 384/1990 è attribuita al personale avente diritto fino al 31/12/1999. Tale personale, sino alla predetta data, si
colloca nelle fasce retributive secondo quanto previsto dall'art.31. Successivamente a tale data il conseguimento delle !asce
successive a quelle di primo inquadramento avviene con le regole generali dell'art.35 mentre l'importo delle indennità che
sarebbero state maturate dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste dal citato art.49 affluisce al
fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione
definita in contrattazione integrativa.
Tale indennità, poiché fissa e ricorrente, fino a quando verrà corrisposta sarà utile per il calcolo della prima quota di pensione.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
I benefici economici, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/11/1998 e
1/6/1999) e negli importi previsti nella tabella allegato 8 del contratto, nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza della parte economica relativa al biennio 1998/1999.
Dette disposizioni hanno effetto esclusivamente sul trattamento di quiescenza mentre agli effetti dell'indennità premio di
servizio, dell'indennità sostitutiva dei preavviso, nonché di quella prevista dall'art.2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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Tavola riassuntiva delle singoli voci retributive da inserire nella quota A di pensione e valutabili nell'indennità premio di
servizio (circolare n.33 del 18/5/1999).
EMOLUMENTI
Stipendio tabellare
Indennità integrativa speciale
Retribuzione individuale di anzianità
Fascia retributiva superiore
Indennità professionale specifica
Indennità di funzione art.36
Quota A di pensione
IPS
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IL, DIRETTORE GENERALE
F. to ANDREA SIMI
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