R i s ol u z i on e 2 ot t obr e 2 0 0 2 , n .3 1 6 / E - S pes e di pu bbl i ci t à ovver o di r appr es en t an z a. , AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 2 ottobre 2002 Oggetto: Istanza di Interpello art. 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 413 – Qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. La XZ S.p.A. ha presentato per il tramite della Direzione Regionale del … istanza di interpello volta ad ottenere un parere preventivo ai sensi dell’art. 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 413, sulla qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. Fatto La società XZ esercita attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti del marmo ed affini. Durante la fiera internazionale del settore che si è svolta presso l’Ente Fiere di … nel fine settimana dal 28 al 30 settembre 2001, la società, invece di allestire un proprio stand All’interno della fiera, ha invitato i potenziali clienti a visitare la struttura aziendale situata nelle vicinanze, al fine di presentare i propri prodotti e far conoscere le proprie unità produttive e di vendita. Nel corso dei tre giorni di durata della manifestazione, la società ha offerto gratuitamente ai visitatori un servizio di bus navetta tra la fiera e l’azienda ed intrattenimenti serali con cene a buffet e spettacoli di un famoso circo. I tendoni del circo sono stati allestiti nei piazzali dell’azienda, in modo che per accedervi bisognasse attraversare l’esposizione permanente dei prodotti. Nel corso degli spettacoli è stato distribuito materiale pubblicitario riguardante i prodotti aziendali. Le cene sono state organizzate presso i locali dell’azienda in concomitanza con gli spettacoli circensi. Oltre alle serate riservate agli operatori economici della fiera, il circo ha effettuato altri due spettacoli, sempre gratuiti, il primo la mattina di sabato 29 settembre, riservato alle scolaresche, ed il secondo il pomeriggio di domenica 30 settembre, ad ingresso libero. La società ritiene che le spese sostenute nel corso della manifestazione per offrire intrattenimento ai visitatori debbano essere qualificate come spese di pubblicità e non di rappresentanza. Ciò in quanto "il fine perseguito è quello di incrementare direttamente o indirettamente le vendite (…) attraverso una tecnica di vendita non tradizionale, ma alternativa". La società, infatti, afferma di concepire la propria politica pubblicitaria, non in modo tradizionale di mera reclamizzazione del prodotto, ma quale strumento per promuovere la conoscenza dell’azienda quale "elemento indispensabile allo sviluppo della comunità sociopolitica in cui è inserita". Parere dell’Agenzia La disposizione di legge che consente al contribuente di formulare istanza per ottenere il parere della scrivente in ordine alla qualificazione delle spese sostenute tra quelle di pubblicità e propaganda o tra quelle di rappresentanza trova giustificazione nell’ottica di assicurare un’applicazione dell’articolo, 74, comma 2, del TUIR, conforme al contenuto ed allo spirito antielusivo della norma. Infatti, le spese di rappresentanza a motivo della loro gratuità per i destinatari e della loro connessione soltanto indiretta con la produzione di ricavi, caratteri questi ribaditi da ultimo nella risoluzione n. 137/E del 2000, si prestano alla realizzazione di manovre elusive, potendo esse facilmente mascherare elargizioni a titolo di mera liberalità, assegnazioni di beni ai soci ed autoconsumo in genere. Dal recente parere n. 1 del 19 febbraio 2001 del Comitato consultivo in tema di qualificazione delle spese in esame, emerge l’orientamento secondo cui il campo di indagine dell’interpello previsto dall’art. 21 della legge n. 413/91 può e deve coinvolgere, anzitutto, una attenta analisi in fatto, oltre che in diritto, della fattispecie. Ciò permette di valutare, sulla base delle caratteristiche della spesa sostenuta, e degli obiettivi realmente perseguiti dal contribuente, la compatibilità della fattispecie considerata nel suo complesso con la ratio che ispira la norma. In relazione al tema esaminato, inoltre, si ritiene opportuno richiamare la sentenza della Cassazione n. 7803 del 2000, che nell’esaminare la natura delle spese sostenute all’interno di un "contenitore" quale la fiera del mobile, considerata uno strumento di promozione delle vendite, ha affermato che "le spese inerenti ad una manifestazione pubblicitaria assumono la stessa qualificazione di questa, salvo prova contraria". Con riferimento al caso prospettato si osserva che le spese per organizzare gli spettacoli circensi e le cene a buffet sono state sostenute in occasione della manifestazione fieristica del settore di appartenenza della società. Una parte delle spese, tuttavia, si riferisce agli spettacoli - quello destinato alle scolaresche e quello ad ingresso libero - non destinati alla clientela, nemmeno potenziale, ma alla comunità nella quale l’azienda è inserita. Ciononostante la particolare fattispecie merita di essere valutata in tutti i suoi elementi, per giudicare se il comportamento del contribuente contrasti con la ratio della norma sopra delineata. Le spese sostenute dal contribuente, alla luce della sentenza della Cassazione richiamata, possono essere considerate inerenti all’attività d’impresa e di carattere promozionale, poiché strettamente attinenti nel loro complesso ad una manifestazione fieristica che ha chiari scopi promozionali della produzione specifica dell’azienda e della sua immagine. Non contrasta con tale qualificazione il fatto che parte delle spese in esame siano state sostenute per offrire gratuitamente delle prestazioni non solo alla clientela, reale o potenziale, ma anche a soggetti neanche potenzialmente interessati alla produzione aziendale. Nello specifico caso, infatti, appare arbitraria una tale distinzione nell’ambito di spese sostenute per un’iniziativa che deve essere organizzata e, quindi, logicamente valutata nel suo complesso. Il compenso pattuito con il circo, in particolare, deve essere necessariamente riferito al complesso degli spettacoli concordati nell’ambito dei tre giorni di durata della fiera del settore. In conclusione, in questa fattispecie assume particolare rilevanza la considerazione che il comportamento del contribuente non contrasta con l’intento del legislatore. Infatti, le spese sostenute dal contribuente, valutate nel loro complesso, appaiono finalizzate, nell’ambito di una manifestazione fieristica di promozione delle vendite, all’intrattenimento dei potenziali clienti dell’azienda ed a stabilire un significativo contatto con la comunità nella quale opera e non appaiono obiettivamente idonee a mascherare quelle manovre elusive (elargizioni a titolo di liberalità, assegnazioni di beni ai soci e fenomeni di autoconsumo) che la norma vuole contrastare. Pertanto, si concorda con la qualificazione delle spese descritta dalla società nell’istanza.