AGENZIA DELLE ENTRATE Roma, 2 ottobre 2002 Oggetto

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AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 2 ottobre 2002
Oggetto: Istanza di Interpello art. 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 413 –
Qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra
quelle di rappresentanza.
La XZ S.p.A. ha presentato per il tramite della Direzione Regionale del … istanza di
interpello volta ad ottenere un parere preventivo ai sensi dell’art. 21, comma 9, legge 30
dicembre 1991, n. 413, sulla qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e
di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
Fatto
La società XZ esercita attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti del
marmo ed affini. Durante la fiera internazionale del settore che si è svolta presso l’Ente
Fiere di … nel fine settimana dal 28 al 30 settembre 2001, la società, invece di allestire
un proprio stand All’interno della fiera, ha invitato i potenziali clienti a visitare la
struttura aziendale situata nelle vicinanze, al fine di presentare i propri prodotti e far
conoscere le proprie unità produttive e di vendita.
Nel corso dei tre giorni di durata della manifestazione, la società ha offerto
gratuitamente ai visitatori un servizio di bus navetta tra la fiera e l’azienda ed
intrattenimenti serali con cene a buffet e spettacoli di un famoso circo.
I tendoni del circo sono stati allestiti nei piazzali dell’azienda, in modo che per accedervi
bisognasse attraversare l’esposizione permanente dei prodotti.
Nel corso degli spettacoli è stato distribuito materiale pubblicitario riguardante i prodotti
aziendali. Le cene sono state organizzate presso i locali dell’azienda in concomitanza
con gli spettacoli circensi.
Oltre alle serate riservate agli operatori economici della fiera, il circo ha effettuato altri
due spettacoli, sempre gratuiti, il primo la mattina di sabato 29 settembre, riservato alle
scolaresche, ed il secondo il pomeriggio di domenica 30 settembre, ad ingresso libero.
La società ritiene che le spese sostenute nel corso della manifestazione per offrire
intrattenimento ai visitatori debbano essere qualificate come spese di pubblicità e non di
rappresentanza. Ciò in quanto "il fine perseguito è quello di incrementare direttamente o
indirettamente le vendite (…) attraverso una tecnica di vendita non tradizionale, ma
alternativa". La società, infatti, afferma di concepire la propria politica pubblicitaria,
non in modo tradizionale di mera reclamizzazione del prodotto, ma quale strumento per
promuovere la conoscenza dell’azienda quale "elemento indispensabile allo sviluppo
della comunità sociopolitica in cui è inserita".
Parere dell’Agenzia
La disposizione di legge che consente al contribuente di formulare istanza per ottenere il
parere della scrivente in ordine alla qualificazione delle spese sostenute tra quelle di
pubblicità e propaganda o tra quelle di rappresentanza trova giustificazione nell’ottica di
assicurare un’applicazione dell’articolo, 74, comma 2, del TUIR, conforme al contenuto
ed allo spirito antielusivo della norma.
Infatti, le spese di rappresentanza a motivo della loro gratuità per i destinatari e della
loro connessione soltanto indiretta con la produzione di ricavi, caratteri questi ribaditi da
ultimo nella risoluzione n. 137/E del 2000, si prestano alla realizzazione di manovre
elusive, potendo esse facilmente mascherare elargizioni a titolo di mera liberalità,
assegnazioni di beni ai soci ed autoconsumo in genere.
Dal recente parere n. 1 del 19 febbraio 2001 del Comitato consultivo in tema di
qualificazione delle spese in esame, emerge l’orientamento secondo cui il campo di
indagine dell’interpello previsto dall’art. 21 della legge n. 413/91 può e deve
coinvolgere, anzitutto, una attenta analisi in fatto, oltre che in diritto, della fattispecie.
Ciò permette di valutare, sulla base delle caratteristiche della spesa sostenuta, e degli
obiettivi realmente perseguiti dal contribuente, la compatibilità della fattispecie
considerata nel suo complesso con la ratio che ispira la norma.
In relazione al tema esaminato, inoltre, si ritiene opportuno richiamare la sentenza della
Cassazione n. 7803 del 2000, che nell’esaminare la natura delle spese sostenute
all’interno di un "contenitore" quale la fiera del mobile, considerata uno strumento di
promozione delle vendite, ha affermato che "le spese inerenti ad una manifestazione
pubblicitaria assumono la stessa qualificazione di questa, salvo prova contraria".
Con riferimento al caso prospettato si osserva che le spese per organizzare gli spettacoli
circensi e le cene a buffet sono state sostenute in occasione della manifestazione
fieristica del settore di appartenenza della società.
Una parte delle spese, tuttavia, si riferisce agli spettacoli - quello destinato alle
scolaresche e quello ad ingresso libero - non destinati alla clientela, nemmeno
potenziale, ma alla comunità nella quale l’azienda è inserita.
Ciononostante la particolare fattispecie merita di essere valutata in tutti i suoi elementi,
per giudicare se il comportamento del contribuente contrasti con la ratio della norma
sopra delineata.
Le spese sostenute dal contribuente, alla luce della sentenza della Cassazione richiamata,
possono essere considerate inerenti all’attività d’impresa e di carattere promozionale,
poiché strettamente attinenti nel loro complesso ad una manifestazione fieristica che ha
chiari scopi promozionali della produzione specifica dell’azienda e della sua immagine.
Non contrasta con tale qualificazione il fatto che parte delle spese in esame siano state
sostenute per offrire gratuitamente delle prestazioni non solo alla clientela, reale o
potenziale, ma anche a soggetti neanche potenzialmente interessati alla produzione
aziendale. Nello specifico caso, infatti, appare arbitraria una tale distinzione nell’ambito
di spese sostenute per un’iniziativa che deve essere organizzata e, quindi, logicamente
valutata nel suo complesso. Il compenso pattuito con il circo, in particolare, deve essere
necessariamente riferito al complesso degli spettacoli concordati nell’ambito dei tre
giorni di durata della fiera del settore.
In conclusione, in questa fattispecie assume particolare rilevanza la considerazione che il
comportamento del contribuente non contrasta con l’intento del legislatore. Infatti, le
spese sostenute dal contribuente, valutate nel loro complesso, appaiono finalizzate,
nell’ambito di una manifestazione fieristica di promozione delle vendite,
all’intrattenimento dei potenziali clienti dell’azienda ed a stabilire un significativo
contatto con la comunità nella quale opera e non appaiono obiettivamente idonee a
mascherare quelle manovre elusive (elargizioni a titolo di liberalità, assegnazioni di beni
ai soci e fenomeni di autoconsumo) che la norma vuole contrastare.
Pertanto, si concorda con la qualificazione delle spese descritta dalla società nell’istanza.