Linee Guida Garanzia Giovani - Consulta Giovanile del Comune di

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Consulta giovanile
GARANZIA GIOVANI - ISOLE EOLIE
GUIDA PER I DATORI DI LAVORO
Adesione al Programma ed attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i
TIROCINI e le ASSUNZIONI INCENTIVATE ex Art.1 DL 76/2013
A cura:
- SportelloGiovani - Consulta Giovanile del
Comune di Lipari
SOMMARIO
Premessa …………………………………………………………………………………….pag. 1
Esclusione di responsabilità………………….…………………………………….pag. 1
Generalità…………………………………………………………………………………….pag. 1
Tirocini extracurriculari……………………………………………………………….pag. 2
Bonus Occupazionali……………………………………………………………………pag. 5
Premessa
Le presenti Linee Guida sono rivolte ai datori di lavoro, ed approfondiscono solo due delle misure
previste dal Programma Garanzia Giovani: i tirocini extracurriculari ed i bonus occupazionali.
Tali misure sono risultate, nel corso dell’attività di informazione dello SportelloGiovani della Consulta
giovanile, le più richieste sul nostro territorio, sia da parte delle aziende che dai ragazzi.
Esclusione di responsabilità
Le informazioni contenute nelle presenti Linee Guida, sono suscettibili di aggiornamenti in seguito alla
pubblicazione di eventuali ulteriori direttive della Regione Sicilia. Inoltre si precisa che le linee Guida
hanno scopo puramente informativo e l’Autore non si assume alcuna responsabilità per l’attualità, la
completezza o eventuali danni causati dall’utilizzo delle informazioni fornite.
Generalità
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.
Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti
disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche
formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che
lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET
Training).
per i Paesi Membri con tassi di
attive di orientamento, istruzione e
non sono impegnati in un'attività
- Not in Education, Employment or
In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto
dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o
tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.
Per i giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadini comunitario o stranieri extra UE,
regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o
formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarli a entrare nel mondo del lavoro,
valorizzando le loro attitudini e il loro background formativo e professionale.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure
previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento
al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.
Per stabilire in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne
l'efficacia, si è scelto di introdurre un sistema di profiling che tenga conto della distanza dal mercato del
lavoro, in un'ottica di personalizzazione delle azioni erogate: una serie di variabili, territoriali,
demografiche, familiari e individuali profilano il giovane permettendo così di regolare la misura dell'azione
in suo favore. Dall' 1 febbraio 2015 le modalità di calcolo del profiling sono aggiornate a seguito
del Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n. 10, che mette fine alla fase di sperimentazione avviata l'1
maggio 2014.
Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono:

Accoglienza

Orientamento

Formazione

Accompagnamento al lavoro

Apprendistato

Tirocini

Servizio civile

Sostegno all’autoimprenditorialità

Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE

Bonus occupazionale per le imprese

Formazione a distanza
1
Tirocinio extracurriculare
 Premessa
Le politiche attive per l’attivazione dei tirocini “Garanzia Giovani” sono demandate alla competenza
delle Regioni
La Sicilia, aveva da prima dato il via alla Misura - con avviso pubblico n. 1 del 18/8/2014 del
Dipartimento regionale del lavoro - e successivamente sospeso la stessa con revoca dell‘avviso n. 1 del
18/08/2014 mediante D.D.G n. 6445 del 22/09/2014.
Il nuovo avviso che attiva la Misura in oggetto, è stato pubblicato dall’ Assessorato regionale al
Lavoro il 28/01/2015, ma, le linee guida sulle modalità operative di attuazione verranno diffuse solo a
partire dal 4/3/2015.
 Definizione
Il tirocinio non curriculare consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, non
configurandosi in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato.
Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di
politica attiva, permettendo ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni
lavorative per favorire una conoscenza diretta della dimensione “lavoro”. Il tirocinio rappresenta un vero
e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso
tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.
 Beneficiari - Tirocinanti
Giovani compresi nella fascia di età 18-29 anni, che non studiano, non lavorano e non sono in
formazione, che hanno già aderito o aderiranno al Programma “Garanzia Giovani”.
 Soggetti Ospitanti – Datore di lavoro
Il soggetto Ospitante è il datore di lavoro che attiva il percorso di tirocinio ed ospita il tirocinante
presso la propria sede di lavoro.
Possono attivare il tirocinio tutte le imprese o datori di lavoro a prescindere dalla circostanza che
siano imprenditori, aventi sede in una delle province della Regione Siciliana. La misura riguarda quindi
anche liberi professionisti.
Il datore di lavoro non deve avere rapporti di parentela con il giovane tirocinante e, al momento
dell’attivazione del tirocinio, deve risultare:
-
in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di cui al D.lgs. n.
81/2008 e smi);
-
in regola con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e smi);
-
non aver effettuato licenziamenti (fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più
rappresentative) nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e non avere in corso procedure
di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità
operativa.
 Durata del Tirocinio
Il tirocinio dovrà avere una durata minima e non superiore a 6 mesi, elevabile a 12 mesi per i giovani
disabili e per i giovani svantaggiati (tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni di difficoltà familiare,
detenuti, ecc.).
L’orario previsto non deve essere inferiore a 25 ore settimanali.
La misura tiene in condiderazione anche le attività commerciali a carattere stagionale. Il periodo di
tirocinio, infatti, può essere sospeso. Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del
tirocinio devono essere indicati nel progetto formativo;
2
Indennità di tirocinio
Al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità di € 500,00 mensili lordi. L’indennità verrà liquidata
mediante accredito bancario o a mezzo posta, direttamente dall’INPS, qualora il tirocinante abbia svolto
almeno il 75% del monte ore mensile previsto. Il pagamento avverrà bi-mensilmente. L’indennità non è
a carico del datore di lavoro.
Per completezza di informazione, ci sembra opportuno segnalare che i tempi di pagamento nelle altre
Regioni che hanno avviato il Piano Garanzia Giovani prima della Sicilia, hanno registrato dei ritardi per
periodi anche pari a 3 mesi. Molto probabilmente, anche per i tirocini attivati in Sicilia, si registreranno
tali more.
 Limiti numerici
Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei
limiti numerici previsti dall'art. 68 della L.R. 9/2013 e che si riportano di seguito:
-
datore di lavoro da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato: fino a numero due
tirocinanti;
-
datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, a tempo indeterminato e/o
determinato : fino a n. quattro tirocinanti;
-
datore di lavoro con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in
misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità
superiore.
Sono esclusi dai limiti riportati i tirocini in favore delle categorie speciali previste dell'Avviso.
La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del
tirocinio da attivare.
Possono essere attivati tirocini formativi anche in assenza di dipendenti se ed in quanto il datore di
lavoro, prima dell’avvio del tirocinio, assuma formalmente l’impegno di assicurare la presenza in azienda
e il costante affiancamento delle attività svolte dal tirocinante.
 Obblighi per l’azienda
L’azienda si impegna ad ospitare il tirocinante all’interno della propria azienda ed a consentirgli il
corretto svolgimento del percorso formativo.
L’azienda dovrà garantire al tirocinante la copertura presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali e la copertura presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile
verso terzi. Il costo complessivo stimato per l’assicurazione INAIL e la responsabilità civile verso terzi per
l’attivazione di un tirocinio della durata di sei mesi è pari a circa euro 100,00 totali. La Regione non si è
ancora espressa sulla possibilità o meno, da parte del datore di lavoro, di ottenere il rimborso di tali
spese.
 Attivazione
Step 1
Per attivare un tirocinio formativo, il datore di lavoro (soggetto ospitante) può compilare l’apposita
modulistica scaricabile al seguente link: http://consultagiovanilelipari.it/garanzia%20giovani%20eolie.html
-
Dichiarazione per l'attivazione dei tirocini formativi
-
Allegato B-2 Dati Soggetto Ospitante
I due moduli, debitamente compilati e firmati, insieme alla copia di un documento di identità del
legale rappresentante in corso di validità
possono essere inoltrati all’indirizzo e-mail:
[email protected], o consegnati direttamente presso lo sportello, negli orari di ricevimento:
sabato dalle 10:30 alle 12:30 – Palazzo Comunale (di fianco ufficio anagrafe)I moduli raccolti verranno inviati al Centro per l’Impiego di Lipari.
3
Lo SportelloGiovani rimarrà a disposizione dell’azienda con un costante servizio gratuito di assistenza,
ed aggiornamento sulle pratiche.
Step 2
Sarà cura del Centro per l’impiego contattare l’azienda per la stipula della convenzione di Tirocinio.
Si precisa che il datore di lavoro ha la facoltà di individuare direttamente il ragazzo da ospitare in
azienda, segnalandolo al centro per l’Impiego in occasione della stipula della convenzione.
 Termine entro il quale aderire
31/12/2015 e fino ad esaurimento fondi.
4
Bonus occupazionale
(Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014)
Sono previsti incentivi fino a 6.000,00 euro per i datori di lavoro che effettuano assunzioni, a tempo
indeterminato e a tempo determinato (pari o superiore a 6 mesi), di giovani tra i 16 ed i 29 anni di età,
registrati al programma Garanzia Giovani
 Periodo entro il quale richiedere il Bonus occupazionale
Fino ad esaurimento fondi, dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.
 Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che
siano imprenditori.
 La Concessione del Contributo avviene tramite l’INPS che ne stabilisce le
modalità
Le modalità di concessione del contributo sono determinate dalla circolare INPS n. 118 del 3 ottobre
2014. Il bonus occupazionale, sarà fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente
dovuti.
 Tipologia contrattuale
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani disoccupati registrati a Garanzia
Giovani con:
-
contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
-
contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente
prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al
60% dell’orario normale di lavoro.
Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto
con contratto di lavoro subordinato.
 Tipologie contrattuali escluse
Sono escluse le seguenti tipologie contrattuali:
-
contratto di apprendistato;
-
contratto per il lavoro domestico;
-
contratto di lavoro intermittente, ripartito e accessorio
 Importi dell’incentivo e modalità di fruizione
L’importo del Bonus occupazionale riconosciuto dall’INPS dipende dal tipo di assunzione e dalla classe
di profilazione del giovane ammesso al Programma, operata dai Centri per l’Impiego.
Le classi di profilazione sono importante per la misura degli incentivi. Ecco la misura degli Incentivi:



Assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata
superiore o uguale a 6 mesi:
incentivo di 1.500 euro, se il giovane ha una classe di profilazione ALTA
incentivo di 2.000 euro; se il giovane ha una classe di profilazione MOLTO ALTA;
nessun incentivo, se il giovane ha una classe di profilazione BASSA o MEDIA.
Assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o
uguale a 12 mesi:
incentivo di 3.000 euro, se il giovane ha una classe di profilazione ALTA;
incentivo di 4.000 euro, se il giovane ha una classe di profilazione MOLTO ALTA;
nessun incentivo, se il giovane ha una classe di profilazione BASSA o MEDIA.
Assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione):
5
-
incentivo
incentivo
incentivo
incentivo
di
di
di
di
1.500
3.000
4.500
6.000
euro,
euro,
euro,
euro,
se
se
se
se
il
il
il
il
giovane
giovane
giovane
giovane
ha
ha
ha
ha
una
una
una
una
classe
classe
classe
classe
di
di
di
di
profilazione
profilazione
profilazione
profilazione
BASSA;
MEDIA;
ALTA;
MOLTO ALTA
 Classe di profilazione del giovane
Il giovane interessato si registra al Programma mediante il portale www.garanziagiovani.gov; il
centro per l’impiego competente per territorio, contatta il giovane per concordare, mediante colloqui
individuali, le iniziative da svolgere in suo favore e viene attribuita la classe di profilazione.
Al termine dei colloqui individuali, il giovane “profilato” viene “preso in carico” dal centro per
l’impiego; le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte telematicamente
– a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate – in una scheda allegata
alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e
integrazioni.
La classe di profilazione è importantissima per la determinazione del contributo che il giovane
assicurerà all’azienda.
In fase di colloquio individuale il centro per l’impiego attribuisce al giovane un indice (detto classe di
profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca
di un’occupazione.
Le 4 classi previste, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà
sempre più elevata, sono i seguenti:

classe di profilazione 1: difficoltà BASSA;

classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA;

classe di profilazione 3: difficoltà ALTA;

classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA
 Tutte le informazioni sulla stipula dei contratti e le condizioni richieste
L’incentivo spetta anche per le assunzioni con contratto part-time, così come può spettare una
seconda volta per le trasformazioni di un contratto a termine, anche in somministrazione, in un contratto
a tempo indeterminato.
L’INPS in una circolare ha chiarito molti aspetti relativi sia al contratto da stipulare, che le casistiche
riguardanti la cessazione anticipata di un contratto, i periodi di disponibilità nella somministrazione, il
luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e il cambiamento della sede di lavoro. L’INPS ha altresì
chiarito la misura del bonus occupazionale in caso di rapporto interrotto o di part-time.
L’incentivo è concesso se il datore di lavoro rispetta alcune normative riguardanti le condizioni di
spettanza di tutti gli incentivi, tra le quali il regolare versamento dei contributi, il rispetto delle norme
sulla salute e sicurezza sul lavoro. Ha chiarito anche gli aspetti relativi alla cumulabilità con altri incentivi.
Per tutte queste informazioni nel dettaglio, si rimanda alla circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014
 Richiesta del datore di lavoro e ammissione all’incentivo
Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
-
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo
determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente
rapporto a termine;
-
la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”,
disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul
sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di
utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con
codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
L’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di
profilazione attribuita, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”,
al giovane disoccupato indicato nell’istanza preliminare.
6
L’ INPS inoltre verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia
Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità delle risorse, comunica, esclusivamente in modalità
telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il
lavoratore indicato nell’istanza preliminare. La verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo
il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Entro sette
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di
lavoro, per accedere all’incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la
trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva
dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o
trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione
deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno
dell’applicazione “DiResCo.”
L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. E’ possibile indicare
nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente
indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della
provincia – nell’ambito della stessa regione – non incide sull’importo dell’incentivo determinato in
precedenza.
L’ INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di
spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al
beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale.
 Come contattare l’INPS sul bonus occupazionale
Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui
assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale
aziende; ove non riesca a evadere il quesito ovvero per problematiche sorte a prescindere da un quesito
esterno – la Sede potrà interpellare la Direzione generale, preferibilmente attraverso gli uffici regionali
previsti dalla circolare 135/2011, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica [email protected] per
problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo [email protected] per
problematiche di carattere informatico.
Nell’eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione dell’istanza
preliminare, la procedura è la seguente: “Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione
all’incentivo di cui all’articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura
competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di
scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei
successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi inutilmente i 15
giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante
autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della Regione competente di verificare, su base
campionaria, la veridicità dei dati dichiarati”.
 Fruizione dell’incentivo
Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione – all’interno del
modulo dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante. L’incentivo dovrà essere fruito
mediante conguaglio/ compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i
lavoratori agricoli).
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