Consulta giovanile GARANZIA GIOVANI - ISOLE EOLIE GUIDA PER I DATORI DI LAVORO Adesione al Programma ed attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i TIROCINI e le ASSUNZIONI INCENTIVATE ex Art.1 DL 76/2013 A cura: - SportelloGiovani - Consulta Giovanile del Comune di Lipari SOMMARIO Premessa …………………………………………………………………………………….pag. 1 Esclusione di responsabilità………………….…………………………………….pag. 1 Generalità…………………………………………………………………………………….pag. 1 Tirocini extracurriculari……………………………………………………………….pag. 2 Bonus Occupazionali……………………………………………………………………pag. 5 Premessa Le presenti Linee Guida sono rivolte ai datori di lavoro, ed approfondiscono solo due delle misure previste dal Programma Garanzia Giovani: i tirocini extracurriculari ed i bonus occupazionali. Tali misure sono risultate, nel corso dell’attività di informazione dello SportelloGiovani della Consulta giovanile, le più richieste sul nostro territorio, sia da parte delle aziende che dai ragazzi. Esclusione di responsabilità Le informazioni contenute nelle presenti Linee Guida, sono suscettibili di aggiornamenti in seguito alla pubblicazione di eventuali ulteriori direttive della Regione Sicilia. Inoltre si precisa che le linee Guida hanno scopo puramente informativo e l’Autore non si assume alcuna responsabilità per l’attualità, la completezza o eventuali danni causati dall’utilizzo delle informazioni fornite. Generalità La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET Training). per i Paesi Membri con tassi di attive di orientamento, istruzione e non sono impegnati in un'attività - Not in Education, Employment or In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Per i giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadini comunitario o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarli a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le loro attitudini e il loro background formativo e professionale. Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. Per stabilire in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne l'efficacia, si è scelto di introdurre un sistema di profiling che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in un'ottica di personalizzazione delle azioni erogate: una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e individuali profilano il giovane permettendo così di regolare la misura dell'azione in suo favore. Dall' 1 febbraio 2015 le modalità di calcolo del profiling sono aggiornate a seguito del Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n. 10, che mette fine alla fase di sperimentazione avviata l'1 maggio 2014. Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono: Accoglienza Orientamento Formazione Accompagnamento al lavoro Apprendistato Tirocini Servizio civile Sostegno all’autoimprenditorialità Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE Bonus occupazionale per le imprese Formazione a distanza 1 Tirocinio extracurriculare Premessa Le politiche attive per l’attivazione dei tirocini “Garanzia Giovani” sono demandate alla competenza delle Regioni La Sicilia, aveva da prima dato il via alla Misura - con avviso pubblico n. 1 del 18/8/2014 del Dipartimento regionale del lavoro - e successivamente sospeso la stessa con revoca dell‘avviso n. 1 del 18/08/2014 mediante D.D.G n. 6445 del 22/09/2014. Il nuovo avviso che attiva la Misura in oggetto, è stato pubblicato dall’ Assessorato regionale al Lavoro il 28/01/2015, ma, le linee guida sulle modalità operative di attuazione verranno diffuse solo a partire dal 4/3/2015. Definizione Il tirocinio non curriculare consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, non configurandosi in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato. Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di politica attiva, permettendo ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta della dimensione “lavoro”. Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze. Beneficiari - Tirocinanti Giovani compresi nella fascia di età 18-29 anni, che non studiano, non lavorano e non sono in formazione, che hanno già aderito o aderiranno al Programma “Garanzia Giovani”. Soggetti Ospitanti – Datore di lavoro Il soggetto Ospitante è il datore di lavoro che attiva il percorso di tirocinio ed ospita il tirocinante presso la propria sede di lavoro. Possono attivare il tirocinio tutte le imprese o datori di lavoro a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, aventi sede in una delle province della Regione Siciliana. La misura riguarda quindi anche liberi professionisti. Il datore di lavoro non deve avere rapporti di parentela con il giovane tirocinante e, al momento dell’attivazione del tirocinio, deve risultare: - in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di cui al D.lgs. n. 81/2008 e smi); - in regola con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e smi); - non aver effettuato licenziamenti (fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative) nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa. Durata del Tirocinio Il tirocinio dovrà avere una durata minima e non superiore a 6 mesi, elevabile a 12 mesi per i giovani disabili e per i giovani svantaggiati (tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni di difficoltà familiare, detenuti, ecc.). L’orario previsto non deve essere inferiore a 25 ore settimanali. La misura tiene in condiderazione anche le attività commerciali a carattere stagionale. Il periodo di tirocinio, infatti, può essere sospeso. Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio devono essere indicati nel progetto formativo; 2 Indennità di tirocinio Al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità di € 500,00 mensili lordi. L’indennità verrà liquidata mediante accredito bancario o a mezzo posta, direttamente dall’INPS, qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 75% del monte ore mensile previsto. Il pagamento avverrà bi-mensilmente. L’indennità non è a carico del datore di lavoro. Per completezza di informazione, ci sembra opportuno segnalare che i tempi di pagamento nelle altre Regioni che hanno avviato il Piano Garanzia Giovani prima della Sicilia, hanno registrato dei ritardi per periodi anche pari a 3 mesi. Molto probabilmente, anche per i tirocini attivati in Sicilia, si registreranno tali more. Limiti numerici Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici previsti dall'art. 68 della L.R. 9/2013 e che si riportano di seguito: - datore di lavoro da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato: fino a numero due tirocinanti; - datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, a tempo indeterminato e/o determinato : fino a n. quattro tirocinanti; - datore di lavoro con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore. Sono esclusi dai limiti riportati i tirocini in favore delle categorie speciali previste dell'Avviso. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare. Possono essere attivati tirocini formativi anche in assenza di dipendenti se ed in quanto il datore di lavoro, prima dell’avvio del tirocinio, assuma formalmente l’impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento delle attività svolte dal tirocinante. Obblighi per l’azienda L’azienda si impegna ad ospitare il tirocinante all’interno della propria azienda ed a consentirgli il corretto svolgimento del percorso formativo. L’azienda dovrà garantire al tirocinante la copertura presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la copertura presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Il costo complessivo stimato per l’assicurazione INAIL e la responsabilità civile verso terzi per l’attivazione di un tirocinio della durata di sei mesi è pari a circa euro 100,00 totali. La Regione non si è ancora espressa sulla possibilità o meno, da parte del datore di lavoro, di ottenere il rimborso di tali spese. Attivazione Step 1 Per attivare un tirocinio formativo, il datore di lavoro (soggetto ospitante) può compilare l’apposita modulistica scaricabile al seguente link: http://consultagiovanilelipari.it/garanzia%20giovani%20eolie.html - Dichiarazione per l'attivazione dei tirocini formativi - Allegato B-2 Dati Soggetto Ospitante I due moduli, debitamente compilati e firmati, insieme alla copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità possono essere inoltrati all’indirizzo e-mail: [email protected], o consegnati direttamente presso lo sportello, negli orari di ricevimento: sabato dalle 10:30 alle 12:30 – Palazzo Comunale (di fianco ufficio anagrafe)I moduli raccolti verranno inviati al Centro per l’Impiego di Lipari. 3 Lo SportelloGiovani rimarrà a disposizione dell’azienda con un costante servizio gratuito di assistenza, ed aggiornamento sulle pratiche. Step 2 Sarà cura del Centro per l’impiego contattare l’azienda per la stipula della convenzione di Tirocinio. Si precisa che il datore di lavoro ha la facoltà di individuare direttamente il ragazzo da ospitare in azienda, segnalandolo al centro per l’Impiego in occasione della stipula della convenzione. Termine entro il quale aderire 31/12/2015 e fino ad esaurimento fondi. 4 Bonus occupazionale (Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014) Sono previsti incentivi fino a 6.000,00 euro per i datori di lavoro che effettuano assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato (pari o superiore a 6 mesi), di giovani tra i 16 ed i 29 anni di età, registrati al programma Garanzia Giovani Periodo entro il quale richiedere il Bonus occupazionale Fino ad esaurimento fondi, dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. La Concessione del Contributo avviene tramite l’INPS che ne stabilisce le modalità Le modalità di concessione del contributo sono determinate dalla circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014. Il bonus occupazionale, sarà fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti. Tipologia contrattuale L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani disoccupati registrati a Garanzia Giovani con: - contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione. - contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. Tipologie contrattuali escluse Sono escluse le seguenti tipologie contrattuali: - contratto di apprendistato; - contratto per il lavoro domestico; - contratto di lavoro intermittente, ripartito e accessorio Importi dell’incentivo e modalità di fruizione L’importo del Bonus occupazionale riconosciuto dall’INPS dipende dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al Programma, operata dai Centri per l’Impiego. Le classi di profilazione sono importante per la misura degli incentivi. Ecco la misura degli Incentivi: Assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi: incentivo di 1.500 euro, se il giovane ha una classe di profilazione ALTA incentivo di 2.000 euro; se il giovane ha una classe di profilazione MOLTO ALTA; nessun incentivo, se il giovane ha una classe di profilazione BASSA o MEDIA. Assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi: incentivo di 3.000 euro, se il giovane ha una classe di profilazione ALTA; incentivo di 4.000 euro, se il giovane ha una classe di profilazione MOLTO ALTA; nessun incentivo, se il giovane ha una classe di profilazione BASSA o MEDIA. Assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione): 5 - incentivo incentivo incentivo incentivo di di di di 1.500 3.000 4.500 6.000 euro, euro, euro, euro, se se se se il il il il giovane giovane giovane giovane ha ha ha ha una una una una classe classe classe classe di di di di profilazione profilazione profilazione profilazione BASSA; MEDIA; ALTA; MOLTO ALTA Classe di profilazione del giovane Il giovane interessato si registra al Programma mediante il portale www.garanziagiovani.gov; il centro per l’impiego competente per territorio, contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore e viene attribuita la classe di profilazione. Al termine dei colloqui individuali, il giovane “profilato” viene “preso in carico” dal centro per l’impiego; le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte telematicamente – a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate – in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e integrazioni. La classe di profilazione è importantissima per la determinazione del contributo che il giovane assicurerà all’azienda. In fase di colloquio individuale il centro per l’impiego attribuisce al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione. Le 4 classi previste, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata, sono i seguenti: classe di profilazione 1: difficoltà BASSA; classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA; classe di profilazione 3: difficoltà ALTA; classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA Tutte le informazioni sulla stipula dei contratti e le condizioni richieste L’incentivo spetta anche per le assunzioni con contratto part-time, così come può spettare una seconda volta per le trasformazioni di un contratto a termine, anche in somministrazione, in un contratto a tempo indeterminato. L’INPS in una circolare ha chiarito molti aspetti relativi sia al contratto da stipulare, che le casistiche riguardanti la cessazione anticipata di un contratto, i periodi di disponibilità nella somministrazione, il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e il cambiamento della sede di lavoro. L’INPS ha altresì chiarito la misura del bonus occupazionale in caso di rapporto interrotto o di part-time. L’incentivo è concesso se il datore di lavoro rispetta alcune normative riguardanti le condizioni di spettanza di tutti gli incentivi, tra le quali il regolare versamento dei contributi, il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Ha chiarito anche gli aspetti relativi alla cumulabilità con altri incentivi. Per tutte queste informazioni nel dettaglio, si rimanda alla circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 Richiesta del datore di lavoro e ammissione all’incentivo Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: - il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; - la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. L’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, al giovane disoccupato indicato nell’istanza preliminare. 6 L’ INPS inoltre verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità delle risorse, comunica, esclusivamente in modalità telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. La verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.” L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. E’ possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia – nell’ambito della stessa regione – non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza. L’ INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale. Come contattare l’INPS sul bonus occupazionale Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende; ove non riesca a evadere il quesito ovvero per problematiche sorte a prescindere da un quesito esterno – la Sede potrà interpellare la Direzione generale, preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica [email protected] per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo [email protected] per problematiche di carattere informatico. Nell’eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione dell’istanza preliminare, la procedura è la seguente: “Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati”. Fruizione dell’incentivo Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione – all’interno del modulo dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante. L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/ compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli). 7