REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N.2984 DEL 24/06/2010 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 5279 DEL 23/11/2011 INDICE NORME GENERALI PREMESSA ART. 1- OGGETTO E FINALITA’ ART. 2 - PRINCIPI ART.3- DIRITTI DEL CITTADINO ART.4-TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGABILI: a. Attività libero professionale ambulatoriale individuale b. Attività libero professionale diagnostica e/o terapeutica di equipe c. Attività libero professionale in costanza di ricovero ordinario, di DH e di DS… d. Possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda ……………………………………………………… e. Altre attività professionali a pagamento………………………………………….. f. Particolari attività aziendali a pagamento ……………………………………..… g. Attività di consulenza ……………………………………………………………... h. Consulto …………………………………………………………………………….. i. Attività domiciliare .................................................................................................... ART. 5 - ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE INAIL ART. 6 - OBBLIGHI DEL PERSONALE CHE NON ESERCITA L’ATTIVITA’ L.P.I. O CHE HA OPTATO PER L’ EXTRAMURARIA ART. 7- ESCLUSIONI DALLA LIBERA PROFESSIONE ART. 8 – ALPI IN DISCIPLINA DI APPARTENENZA E RELATIVE ECCEZIONI ART. 9 – ATTIVITA’ NON RIENTRANTI NELL’ALPI ART. 10 - DEFINIZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ART. 11- PERSONALE CHE PUO’ ESERCITARE, SUPPORTARE O COADIUVARE L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ L.P.I. ART. 12 - ATTIVITA' E PERSONALE DI SUPPORTO ART.13 – PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ART.14 - COMMISSIONE PARITETlCA AZIENDALE DI VERIFCA ART.15 - UFFICIO PER L’ATTIVITA’ LIBERO PROF. INTRAMURARIA (A.L.P.I.) ART. 16 - RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL’A.L.P.I. E RELATIVA ISTRUTTORIA 2 ART. 17- AUTORIZZAZIONE PRESSO STUDI PRIVATI ART.18 - A.L.P.I. IN ATTIVITA’ DI RICOVERO (incluso DH e DS) ART.19 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA TARIFFA PRESTAZIONI ABULATORIALI INDIVIDUALI ART.20 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RICOVERI ART. 21- QUOTE E PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE DELL’ALPI IN STRUTTURA ART.22 - TARIFFE PRESTAZIONI ABULATORIALI E DIAGNOSTICHE IN EQUIPE ART. 23 - INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI E VARIAZIONE DELLE TARIFFE ART. 24 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA -FONDO PEREQUATIVO ART.25 - UTILIZZO ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ ART.26 - DEBITO ORARIO ART.27 - VINCOLI PER L’ESERCIZIO DELL’ALPI ART. 28 - FUNZIONI DI VIGILANZA ART.29 - VIOLAZIONI E SANZIONI ART.30 - RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE ART.31 - INFORMAZIONE PER L’UTENZA ART. 32 - REGIME FISCALE DEI COMPENSI E DEI PROVENTI ART. 33 - ADEMPIMENTI CONTABILI E RILAVAZIONE DEI COMPENSI ART. 34 – CONTABILITA’ SEPARATA ART. 35 – NORMA FINALE E DISPOSIZIONI DI RINVIO 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1. L. n. 412 del 30 dicembre 1991 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (in particolare: art.4, comma 7) 2. D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, art.4, commi 10,11,11 bis RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA. 3. L. 5 febbraio 1992, n. 175 NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA E DI REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 4. D.M. 16 settembre 1994, n.657 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE DELLE TARGHE, INSEGNE E INSERZIONI PER LA PUBBLICITÀ SANITARIA 5. L. n. 724 del 23 dicembre 1994 COLLEGATO ALLA FINANZIARIA ’95 ( in particolare: art.3 comma 6, 7, 8 e art.4 comma 3) 6. L. n. 662 del 23 dicembre 1996 COLLEGATO ALLA FINANZIARIA ’97 ( in particolare: Art.1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17) 60 e 61 (Suppl. ord. G.U. s.g. n. 303 del 28 dicembre 1996) 7. D.M.S. 28 novembre 1997 ESTENSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ESERCIZIO DI LIBERA ATTIVITÀ PROFESSIONALE AGLI PSICOLOGI CHE SVOLGONO FUNZIONI PSICOTERAPEUTICHE 8. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (art. 72 comma 4 e seg.) 9. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (art. 47 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ) 10. Circolare 25 marzo 1999, n. 69/E del Ministero delle Finanze CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PERCEPITI DAI MEDICI E DA ALTRE FIGURE PROFESSIONALI DEL S.S.N. 4 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTRAMURARIA (G.U. s.g. n. 80 del 7 aprile 1999) 11. D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229 NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL’ ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1998, N. 419 12. D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517 DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED UNIVERSITÀ A norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Supp. Ord. alla G.U. n. 8 del 12 gennaio 2000, n. 10/L) 13. L.23 dicembre 1999, n.488 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO LEGGE FINANZIARIA 2000 (Suppl. ord. G.U. n.302 del 27 dicembre 1997, n. 227/L art. 28) Decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO CONCERNENTE L’ATTIVITÀ LIBERO - PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE C.C.N.L. 1998-2001 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria 14. C.C.N.L. 1998-2001 8 giugno 2000 della dirigenza sanitaria, professionale Tecnica ed amministrativa 15. D.L.vo 28 luglio 2000, n.254 DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1999, N.229, PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PER L’ATTIVITÀ LIBERO – PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI SANITARI. (Suppl. ord. alla G.U. n 213 del 12 settembre 2000, n.149/L) C.C.N.L. 2002/2005 3/11/2005 della dirigenza medica e veterinaria C.C.N.L. 2002/2005 3/11/2005 della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa L.120 del 3 agosto 2007 e succ.mod (L.189 del 4 dicembre 2008 – D.L. n. 194/09 convertito con L. n. 25 del 26.02.2010) 5 PREMESSA L’ASP nel disciplinare l’esercizio dell’Attività Libero Professionale Intramuraria si propone, non appena sarà definito il nuovo assetto organizzativo, di dotarsi di un Piano Aziendale per l’ALPI, definendo le azioni da intraprendere per garantirne l’esercizio in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.120 del 3/8/2007, modificata dalla L. 189/2008 e dall’art.6 c. 1 della Legge n. 25 del 26.02.2010, concernente le “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”. In particolare devono essere definiti i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, nonché le iniziative di diffusione, pubblicità ed informazione di esposizione del predetto Piano nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere e territoriali ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti. Inoltre, si dovrà implementare il sistema di prenotazione e riscossione anche al fine di gestire con integrale responsabilità propria l'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) ed assicurarne il corretto esercizio. ART.1 OGGETTO E FINALITA’ Il presente regolamento aziendale disciplina l'esercizio dell'attività libero professionale del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Per attivita' libero professionale intramuraria si intende l'attivita' che tutto il suddetto personale, individualmente o in equipe, esercita al di fuori dell'orario di lavoro o comunque al di fuori delle attivita' previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attivita' di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero all'interno delle strutture ospedaliere e territoriali dell'Azienda Sanitaria Provinciale in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico di quest'ultimo o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi, a costi certamente competitivi. Le prestazioni erogabili in regime libero professionale devono essere garantite nell'ambito della ordinaria attività di istituto (ambulatoriale e di ricovero) se rientranti nei livelli assistenziali garantiti dalla programmazione nazionale e regionale o nei protocolli diagnostico-terapeutici in uso presso l'Azienda.(se analiticamente individuati). L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento della stessa deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi. L'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari e di prestazioni necessari per i compiti istituzionali. 6 Pertanto l’a.l.p.i. va resa parallelamente a quella dovuta istituzionalmente, deve rappresentare un servizio aggiuntivo per l’utenza. L’A.L.P.I. ha la finalità di garantire un più ampio ventaglio di prestazioni all’utente, di ridurre le liste d’attesa, di contrarre la mobilità passiva e di “drenare” pazienti di altre Aziende, contribuendo quindi alla crescita complessiva della produttività, nel rispetto dell’esigenza di miglioramento della qualità delle prestazioni, ove scientificamente riconosciute appropriate, efficaci e di sviluppo della promozione del ruolo aziendale. Per l'attivita' di ricovero la valutazione e' riferita anche alla tipologia e complessita' delle prestazioni. In riferimento a quanto sopra stabilito, l’Azienda, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, negozia, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili dell’équipes interessate e dei singoli Dirigenti Medici i volumi d’attività istituzionale che devono essere, comunque, assicurati in relazione alle risorse assegnate. Conseguentemente l’Azienda concorda con i singoli Dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero – professionale intramuraria che, comunque, non possono globalmente superare i volumi di attività istituzionale come sopra negoziati. Il Controllo di Gestione dovrà monitorare lo stato di consistenza e le variazioni delle liste di attesa, in seguito all’attivazione dell’Alpi, delle prestazioni rese in regime istituzionale nonché il conseguimento degli obiettivi di efficienza/ efficacia delle prestazioni. La verifica di tale attività verrà effettuata da appositi organismi paritetici. ART. 2 PRINCIPI L’Azienda persegue le finalità di cui sopra garantendo l’osservanza dei seguenti principi: la salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio svolto dall’Azienda diretto ad assicurare l’accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i principi informatori delle leggi che regolamentano il Servizio Sanitario Nazionale; la valorizzazione delle professionalità espresse dai dirigenti sanitari, ospedalieri, territoriali ed universitari, operanti nell’Azienda, favorendo la motivazione del personale ed il senso di appartenenza all’Azienda; ricorso alla libera -professione in équipe ogni qual volta lo richieda la prestazione da assicurare o l’impegno coordinato di risorse tecnologiche dell’Azienda ovvero nel caso di attività su richiesta e in favore dell’Azienda per l’erogazione di prestazioni integrate, alla stessa commissionate da utenti singoli o associati, anche attraverso forme di rappresentanza ; 7 parità di trattamento degli utenti, al di là del fatto che questi ultimi si avvalgano o meno di prestazioni rese in regime d’attività libero –professionale. L’attività LPI deve rappresentare realmente l’espressione di una libera scelta dell’utente senza influire negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle attività istituzionali e sui relativi volumi di attività, concorrendo a rafforzare la responsabilizzazione ed a riconoscere la giusta remunerazione anche per tutti gli operatori e gli altri dirigenti del ruolo sanitario che vi intendano partecipare con le necessarie funzioni di supporto. L’attività libero–professionale, all’interno o all’esterno delle strutture e dei servizi dell’ASP, è intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico – scientifico e professionale nell’interesse degli utenti e della collettività. In tale contesto e con tali intendimenti l'Azienda : Garantisce a tutto il personale dirigente del ruolo sanitario la possibilita' di esercitare la libera professione intramuraria, sia in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio che in costanza di ricovero. Fissa annualmente, in relazione alle effettive -richieste, la quota di posti letto, distinti per disciplina o per area dipartimentale, da destinare all'attività libero professionale in regime di ricovero che non puo' essere inferiore al 5% e superiore al 10% dei posti letto della struttura. Garantisce, distintamente per ogni unita' operativa, l'utilizzo della sale operatorie, degli ambulatori e delle attrezzature in uso nell'Azienda per le attivita' istituzionali. Predispone ed organizza, tramite le Direzioni Sanitarie, uno specifico sistema che consenta la prenotazione, nonché la riscossione, delle prestazioni libero professionali richieste dai cittadini in analogia a quanto avviene per le prestazioni prenotabili in regime istituzionale. Garantisce una adeguata informazione ai cittadini sulla attivita' libero professionale espletata all'interno delle proprie strutture nonche' sulle modalita' di accesso alle prestazioni erogabili a tale titolo attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Istituisce apposita Commissione Paritetica di promozione e verifica fra dirigenti sanitari appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'Azienda. Per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria l'amministrazione mette a disposizione nei limiti delle disponibilita' possibili le attrezzature e gli spazi necessari all'esercizio della stessa. Compatibilmente con l'esigenza di garantire prioritariarmente le attivita' istituzionali, l'amministrazione garantisce, altresi', il personale di supporto necessario. Nel caso di piu' richieste per le medesime attrezzature o spazi, l'amministrazione garantisce idonea turnazione, al fine di consentire pari accessibilita' tra i richiedenti, tenendo conto del numero di prestazioni mediamente espletate dai singoli Dirigenti Medici autorizzati in alpi. 8 L’esercizio dell’attività libero-professionale deve avvenire al di fuori dell’orario di servizio, dei turni di pronta disponibilità e di guardia attiva; ove ciò non sia possibile, l’attività libero professionale verrà svolta nelle ore di servizio limitatamente ad alcune prestazioni erogate dalle UU.OO. delle aree dei servizi ( Radiologia, Patologia Clinica, Medicina Trasfusionale, Anatomia Patologica) e sempre nel rispetto del prioritario assolvimento dei compiti istituzionali. L’impegno del personale dedicato a tale genere di prestazione va quantificato e recuperato, calcolando il tempo da recuperare mediante il rapporto tra i proventi percepiti e il valore nominale dell’ora di lavoro in l.p. (per ogni 120,00 € lorde percepite un’ora di recupero per il dirigente sanitario e per ogni 75,00 € lorde percepite un’ ora di recupero per il personale di comparto). ART. 3 DIRITTI DEL CITTADINO L'A.L.P.I. ha la finalità di garantire il diritto del cittadino a scegliere il proprio medico curante e/o l'equipe medica di fiducia, all'interno delle strutture aziendali. Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle prestazioni in regime libero professionale, è tenuto al pagamento delle tariffe successivamente indicate nel presente Regolamento. Il cittadino, al momento della richiesta della prestazione, deve essere messo a conoscenza della spesa che dovrà sostenere. Il preventivo, redatto dagli uffici competenti, salvo esigenze straordinarie verificatesi durante la prestazione, deve contenere elementi certi degli oneri addebitabili. L'esercizio dell'A.L.P.I., non deve contrastare con l'incomprimibile diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di un eguale livello di assistenza. Pertanto, l'espletamento di tale attività, deve essere organizzato in modo da non influire negativamente sul pieno e completo assolvimento dei compiti di istituto ed è subordinato all'impegno del personale interessato a garantire la completa funzionalità dei servizi. In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizi possono essere effettuate dal cittadino presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) il quale provvederà alla gestione del reclamo. ART. 4 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGABILI L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda. L'ASP può offrire in regime libero professionale le prestazioni erogabili dal S.S.N. 9 Le altre prestazioni sanitarie che l'utente può ottenere a pagamento da altri soggetti terzi, possono essere erogate, previa verifica della presenza delle necessarie risorse e valutazione di opportunità anche economica. Si distinguono: a. Attività libero professionale ambulatoriale individuale E' caratterizzata dalla libera scelta, da parte del cittadino, del professionista che dovrà erogare la prestazione richiesta. Le prestazioni richieste possono essere di tre tipi: 1) Attività L.P.I. individuale senza impiego di strumentazione o con strumentazione semplice (es: visita, relazione, consulto, certificazione); 2) Alpi con l’uso di strumentazioni di proprietà dell’Azienda (Es. visita ed elettrocardiogramma) eseguita dal medico; definita Attività L.P.I individuale strumentale; 3) Alpi con l’uso di strumentazione e il contributo attivo di personale di supporto diretto (tecnici, infermieri, ecc.). (Es. visita più intervento fisioterapico); definita Attività L.P.I individuale strumentale con personale di supporto; b. Attività libero professionale diagnostica e/o terapeutica di equipe E' caratterizzata dalla richiesta da parte del cittadino di una prestazione a pagamento, erogabile in equipe, senza l'indicazione nominativa del sanitario erogatore, con scelta o meno del referente dell’equipe scelta. c. Attività libero professionale in costanza di ricovero ordinario, di DH e di DS E 'caratterizzata dalla richiesta, da parte del cittadino, di prestazioni a pagamento, in costanza di ricovero, di DH e di DS con contestuale scelta del professionista o dell'equipe che deve erogare la prestazione e vi ricorrono i servizi ospedalieri connessi che potranno essere, in base alla scelta del cittadino, o in ricovero ordinario, o in ricovero con standard alberghiero superiore con oneri aggiuntivi a carico del cittadino stesso. d.Possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda Individuale o in équipe in favore di terzi: caratterizzata dalla richiesta di terzi (utenti singoli o associati, aziende, enti) di prestazioni a pagamento all’azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa. E' il caso in cui le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente punto ed i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai Dirigenti sanitari, nonchè al personale che presta la propria collaborazione, sono stabiliti secondo apposite convenzioni stipulate dall'Azienda con i terzi richiedenti. e. Altre attività professionali a pagamento. 10 Le attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolte, individualmente o in équipe, in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione dell’Azienda con le predette strutture (art. 58, comma 7 ed art. 58, comma 4 del CCNL 8.6.2000 rispettivamente dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa). Nella convenzione si dovrà stabilire: a) il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; b) l’entità del compenso dovuto al dirigente e/o all’équipe che ha effettuato la prestazione; c) le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi; d) la quota della tariffa spettante all’azienda. Gli onorari sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l’attività, con bollettari forniti dall’azienda; la citata struttura, dedotte le quote di propria spettanza, così come stabilito nella convenzione, versa mensilmente all’azienda quanto di competenza. L’Azienda, provvederà entro il mese successivo alla riscossione a versare al dirigente gli emolumenti concordati detratti i costi e le trattenute di legge. La struttura presso la quale il dirigente ha effettuato la prestazione è tenuta a rilasciare ricevuta della prestazione stessa su apposito bollettario messo a disposizione dall’azienda. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall’Azienda con le modalità stabilite dalla convenzione. f. Particolari attività aziendali a pagamento Tale attività può essere individuale o d’équipe ed è richiesta dall’ Azienda; Caratteristica è la richiesta dell’ Azienda ai propri dirigenti di erogare, eccezionalmente e temporaneamente, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale per: - ridurre le liste d’attesa; - acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in carenza d’organico e impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso di requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate (art. 55, comma 2, del CCNL 8/6/2000 della dirigenza medica e veterinaria); La partecipazione ai proventi, da parte del dirigente e/o dell’équipe, per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, di cui al presente comma, non può superare il 50% della tariffa. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare- eccedenti gli obiettivi prestazionali negoziati a livello aziendale - rientrino i servizi di guardia notturna, l’Azienda si atterrà alle condizioni di operatività previste dalle linee di indirizzo regionali di cui 11 all’art. 9, comma 1, lett.g) del C.C.N.L. del 3/11/2005, che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. L’applicazione dell’attività in argomento è subordinata inoltre alle seguenti condizioni: - sia l’Azienda a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali; - L’Azienda con proprio provvedimento, dato atto della razionalizzazione della rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, definisce un tetto massimo delle guardie retribuibili non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile; - la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi. g. Attività di consulenza L’attività di consulenza, chiesta all’Azienda da soggetti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento. Essa è prestata nei confronti dei servizi sanitari di altra Azienda o Ente del Comparto ovvero presso Istituzioni pubbliche o private o Istituzioni Socio-Sanitarie senza scopo di lucro, con i quali l'Azienda ha stipulato apposita convenzione. E’riservata ai Dirigenti che hanno optato per il rapporto esclusivo e viene svolta al di fuori dell’orario di servizio ed è disciplinata dai vigenti C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa. Tale attività rientra, compatibilmente con i volumi di attività stessa correlabile, nei compiti istituzionali dell'Azienda; solo nel caso in cui tale attività sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro rientra nell’ A.L.P.I. ed i compensi derivanti sono assimilati, ai fini fiscali, a quelli di lavoro dipendente. L' attività di consulenza, è regolata da apposite convenzioni stipulate fra l'Azienda stessa ed i soggetti terzi interessati, possibilmente nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che è tenuto ad erogare le prestazioni, limitatamente alla disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente a quella di appartenenza (purchè sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina stessa) fatta salva la compatibilità della consulenza stessa con i fini istituzionali e fatto salvo l'eventuale recupero orario. Tali convenzioni debbono prevedere: - la durata della convenzione; -la natura della prestazione che deve essere a carattere occasionale; -la quantità e la tipologia delle prestazioni, i limiti di orario dell’impegno, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; -le tariffe, inclusive di ogni onere a carico dell'Azienda; -le modalità di versamento dei compensi correlati ed il numero degli operatori interessati. Il compenso deve affluire all’Azienda, che emetterà la fattura al soggetto terzo, ed effettuate le trattenute previste (il 5% dei compensi quale remunerazione aziendale oltre i costi aziendali compresa IRAP ) e le quote per i fondi previsti dal presente 12 regolamento, provvede a versare la somma al Dirigente Medico che ha effettivamente espletato l’attività. h. Consulto Per consulto si intende, in particolare, un giudizio-parere straordinario e specialistico prestato a favore del singolo utente, così come stabilito dai vigenti C.C.N.L., reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza, ed effettuato, in ogni caso, fuori dell'orario di servizio. L’effettuazione di consulti, al di fuori della struttura di appartenenza, dovrà essere autorizzata dal Dirigente Sanitario del Presidio/Distretto di appartenenza che stabilirà d'intesa con il Dirigente interessato l’onorario del consulto, inclusivo di ogni onere a carico dell'Azienda. Il Dirigente interessato provvederà direttamente alla riscossione ed al successivo versamento all'Azienda rilasciando la ricevuta dell'avvenuta prestazione. i. Attività domiciliare E' prestata a favore e su esplicita richiesta dell'assistito ed è resa direttamente a domicilio da parte del Dirigente prescelto al verificarsi di uno o più dei seguenti casi: - Particolari prestazioni assistenziali richieste, - Carattere occasionale o straordinario della prestazione assistenziale per le patologie per le quali gli assistiti versano in particolari condizioni ( ammalati terminali, assistiti immobilizzati anziani non deambulanti…etc.) con riferimento al particolare rapporto fiduciario medico-paziente. - La richiesta del paziente dovrà essere trasmessa all’Ufficio Alpi, per il tramite del referente alpi competente unitamente al rendiconto, con il visto del Responsabile del Presidio o del Distretto di appartenenza o del Direttore del Dipartimento, da parte del Dirigente stesso e sottoscritta dal paziente, anche successivamente all'erogazione della prestazione. Nella fattispecie, la composizione della tariffa rimane invariata ma si applicherà una maggiorazione del 20% per l’erogazione a domicilio ed il professionista provvede direttamente alla riscossione della tariffa ed al rilascio della relativa ricevuta secondo le modalità indicate dal presente Regolamento. ART. 5 ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE INAIL L’attività di certificazione INAIL è così disciplinata: Le certificazioni sono fornite presso le Unità Operative ad accesso diretto, in coerenza del I° comma dell’art. 238 del T.U. 1124/65 ed esattamente Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza. I Direttori Sanitari di Presidio dovranno istituire apposito registro e provvedere 13 trimestralmente a comunicare all’Ufficio Alpi il totale dei certificati emessi indicando i nominativi dei medici a rapporto esclusivo. L’attività di certificazione, non essendo per sua natura nettamente separabile dalle altre attività istituzionalmente rese dai servizi interessati nell’orario di servizio, dovrà essere recuperata in ragione del volume dell’attività di certificazione svolta. Il tempo impiegato per l’attività svolta, viene fissato in 10 minuti per ogni prestazione erogata nei PP.OO. che hanno attivato la trasmissione on-line dei certificati all’INAIL ed in 15 minuti per quelle erogate nei PP.OO. che effettuano l’invio cartaceo. L’attività in oggetto è considerata attività di equipe e riconosciuta in modo paritario all’interno dell’equipe medesima, costituita solo da Dirigenti con rapporto esclusivo. I compensi erogati dall’INAIL per l’attività certificativa svolta dal personale a rapporto esclusivo, sono introitati dall’Azienda e riversati ai Medici aventi diritto dopo aver verificato l’espletamento dell’orario aggiuntivo di cui sopra, in parti uguali e nella misura del 95% al lordo delle quote IRAP. L’attribuzione delle somme ai professionisti appartenenti all’equipe, avviene annualmente, tenuto conto dei versamenti frazionati effettuati dall’INAIL che non consentirebbero la ripartizione di somme consistenti. Nessuna somma, neppure a titolo di acconto è anticipata dall’Azienda a fronte dell’attività in oggetto. Nell’erogazione dei compensi si dovrà, comunque, tenere conto della partecipazione dei componenti dell’equipe in rapporto alle assenze dal servizio effettuate dal personale medico che svolge l’attività in argomento. L’attività di certificazione resa dai professionisti che hanno optato per l’attività libero professionale extramuraria, resa nell’ambito dell’orario di servizio, è da considerarsi quale attività istituzionale ed i compensi relativi dell’attività certificativa verranno introitati dall’Azienda. ART. 6 OBBLIGHI DEL PERSONALE CHE NON ESERCITA L’ATTIVITA’ L.P.I. O CHE HA OPTATO PER L’EXTRAMURARIA 1. Il dirigente medico e/o il dirigente sanitario ed il restante personale facenti parte di una équipe che svolge attività libero – professionale, anche se personalmente non interessato all’esercizio di tale attività o che ha optato per l’extramuraria, è tenuto a prestare, nei limiti del normale orario di lavoro, le funzioni istituzionali attribuitegli, secondo le modalità stabilite dal responsabile dell’U.O. di appartenenza che, sebbene attengano ad adempimenti connessi a prestazioni in regime di attività libero – professionale, comunque concorrono alla realizzazione dei risultati programmati dall’Azienda. ART. 7 ESCLUSIONI DALLA LIBERA PROFESSIONE 14 1.Non è consentito l’esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte di medici e veterinari e dirigenti del ruolo sanitario che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. 2.Per i dirigenti veterinari è consentita l’a.l.p.i. solo per la cura di piccoli animali d’affezione. 3. E’, altresì, esclusa l’attività libero-professionale in regime di ricovero nei servizi di emergenza, di terapia intensiva, dell’unità coronarica e di rianimazione, Dialisi, malattie infettive (limitatamente a patologia HIV correlate) ovvero in altre tipologie in relazione alla peculiarità delle patologie. 4.Il dirigente sanitario che abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo è escluso dal presente istituto e inoltre non può svolgere l’attività libero –professionale in strutture pubbliche diverse da quelle d’appartenenza né presso strutture private accreditate sia pure parzialmente. 5.Qualora il Direttore Generale accerti che un dirigente, in violazione del rapporto esclusivo, eserciti attività libero – professionale presso struttura sanitaria privata accreditata, procede al recesso per giusta causa del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste nei contratti collettivi di lavoro e, nel contempo, comunica alla Regione l’episodio, ai fini della perdita dell’accreditamento da parte della struttura sanitaria interessata. ART. 8 ALPI IN DISCIPLINA DI APPARTENENZA E RELATIVE ECCEZIONI L’attività libero–professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero – professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attivita' in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianita' di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L’autorizzazione è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionale svolta in qualità di specialisti di medicina del lavoro o medico competente nell’ ambito delle attività previste dal decreto legislativo 81/08, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione e vigilanza. Qualora il dirigente medico venga utilizzato dall’Azienda con continuità nell’attività istituzionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza e non equipollente può essere autorizzato dall’Azienda, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, a svolgere l’a.l.p.i. nella medesima disciplina di utilizzazione sempre che sia in possesso della relativa specializzazione. 15 L’autorizzazione ha carattere eccezionale ed è limitata al periodo del servizio reso all’Azienda nella diversa disciplina. ART.9 ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELL'A.L.P.I. Non rientrano tra le attività di libera professione intramuraria e quindi non sono disciplinate dal presente Regolamento ancorché diano luogo a compensi e indennità, le seguenti attività: 1. Docenza a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma; 2. Collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali; 3. Attività svolta in commissioni di concorsi; 4. Attività svolta in commissioni presso Enti o Ministeri; 5. Attività di relatore a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; 6. Attività di partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale; 7. Attività di partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria sindacale non in veste di Dirigente Sindacale; 8. Attività rese per conto dell'Autorità Giudiziaria in veste di C.T.U. per le quali l'Azienda si riserva di regolamentare eventuali recuperi di spesa qualora, per lo svolgimento di tali attività, si renda necessario l'utilizzo di risorse aziendali; 9. Attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle sole spese sostenute a favore di ONLUS, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte della organizzazione della completa gratuità delle prestazioni stesse. Per lo svolgimento di dette attività, disciplinate da apposito regolamento, è sufficiente autorizzazione, laddove prevista, rilasciata dall’Azienda, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni e integrazioni. ART. 10 DEFINIZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE L’Azienda S.P. di Trapani va intesa come struttura unitaria suddivisa nelle varie sedi operative, in ognuna delle quali è possibile svolgere l’attività L.P.I., ambulatoriale ed in regime di ricovero, indipendentemente dalla sede in cui il Dirigente presta ordinariamente servizio, sempre che nell’articolazione aziendale di appartenenza non sia possibile per mancanza di spazi e attrezzature esercitare la L.P.I. 16 Conseguentemente, il Direttore Generale può autorizzare il dirigente ad esercitare l’A.L.P.I. oltre che nella sede in cui il Dirigente presta ordinariamente servizio anche in altra struttura dell’Azienda. Nell’ambito dell’Azienda devono essere individuate proprie idonee strutture e spazi separati e distinti da utilizzare per l’attività L.P.I. in regime di ricovero e strutture e spazi idonei per quella ambulatoriale. Spazi per l’A.L.P.I. in regime di ricovero Nei presidi ospedalieri dell’Azienda il ricovero in regime libero-professionale e' garantito, di norma, in idonee strutture e spazi separati e distinti, ovvero, in via sperimentale anche comuni, individuati all’interno delle UU.OO di degenza, prescindendo da riferimenti di confort alberghieri. La idoneita' della struttura e' determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario dell'attivita' istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attivita' in spazi distinti rispetto a quelli delle attivita' istituzionali. La disponibilita' di posti letto per l'attivita' libero professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti che vanno dal 5% al 10% di quelli totali in dotazione, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attivita' istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali. Tali posti letto possono essere collocati presso ciascuna Divisione di degenza oppure in camere di degenza multidisciplinari a pagamento, raggruppate per aree funzionali omogenee, a seconda dei casi e delle opportunità dettate dal miglior confort alberghiero possibile. Fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'attivita' libero-professionale intramuraria in regime di ricovero nonché in casi particolari (ristrutturazioni, ampliamenti etc.), l’ Azienda, reperisce con gli strumenti contrattuali piu' idonei, la disponibilita' di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o sale operatorie) presso case di cura o strutture private non accreditate, da destinare ad attivita' professionale intramuraria e, comunque, provvisoriamente vengono individuati per lo svolgimento dell’alpi i posti letto per unità operativa prescindendo anche da riferimenti di comfort alberghiero: fino a 20 posti letto,1 posto per unità operativa; da 21 a 40 posti letto,2 posti per unità operativa; oltre 41 posti letto,3 posti per unità operativa. Spazi per l’A.L.P.I. ambulatoriale 17 Nelle strutture dell’Azienda, il Direttore Generale reperisce ove possibile strutture e spazi idonei, preferibilmente distinti, per l'esercizio della libera attivita' professionale intramuraria. L'attivita' ambulatoriale, clinica e di diagnostica strumentale e di laboratorio, esercitata in regime di attivita' libero-professionale puo' essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attivita' istituzionale fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attivita' (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attivita' istituzionale. Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno della azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale e conseguentemente alla impossibilità di reperire tali spazi all'interno della struttura aziendale, la Direzione Generale può autorizzare, nel rispetto delle norme che regolano l'attivita' professionale intramurale e senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda, lo svolgimento di tale attività presso gli studi professionali dei singoli dirigenti sanitari che ne facciano richiesta. Nei predetti studi i dirigenti conservano le autorizzazioni esistenti per l'esercizio della propria attivita' professionale specialistica. Tale autorizzazione e' temporanea fino all'allestimento di idonei spazi da destinare a tale attivita' e comunque fino al 31 gennaio 2011, salvo ulteriori modifiche normative. Questa attivita' deve essere svolta in un'unica sede nell'ambito del territorio della Azienda. Le prenotazioni per l’attività L.P.I., di norma, debbono avvenire attraverso un apposito sistema di prenotazione e distinti uffici e personale addetto, per la tenuta delle relative liste d’attesa e per la turnazione del personale che svolge attività libero– professionale, nonché per l’utilizzazione, dei posti-letto, delle sale operatorie e delle apparecchiature, garantendo, comunque all’attività istituzionale carattere prioristico rispetto a quella libero-professionale. ART. 11 PERSONALE CHE PUO’ ESERCITARE, SUPPORTARE O COADIUVARE L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ L.P.I. 1.L'attività libero-professionale intramuraria è consentita a tutto il personale della dirigenza medica e veterinaria che abbia espresso opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, ai dirigenti del ruolo sanitario a rapporto esclusivo con l'Azienda e, limitatamente all'attività di consulenza, ai dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale, secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 62 del C.C.N.L. della dirigenza professionale tecnica ed amministrativa. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento deve essere 18 organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. L'A.L.P.I. deve intendersi come peculiare modalità organizzativa dell'Azienda nell'erogazione delle prestazioni sanitarie di competenza e, pertanto, deve essere esercitata nel limite dello status organizzativo aziendale inteso quale - assetto organizzativo -funzionale autorizzato e accreditato. 2. Il restante personale del comparto, collocato tra le categorie da A a Ds, (ex livelli retributivi dal 3° all’8 bis), nonché il personale dirigente dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo, pur non essendo titolare del diritto all’esercizio dell’attività L.P.I., può partecipare all’attività libero–professionale quale personale di supporto, di collaborazione, di gestione o componente di una équipe nei modi e nei tempi disciplinati dal presente regolamento, ai soli fini dell’attribuzione degli incentivi. Resta comunque l’obbligo per detto personale, qualora non partecipi alla l.p. di garantire, durante l’orario di lavoro istituzionale, sia l’assistenza a pazienti ricoverati in regime l.p., sia le prestazioni ambulatoriali, collaborando così ad assicurare la gestione della l.p. 3.Le disposizioni del presente regolamento di applicano anche al personale universitario che presta servizio in presidi dell’ASP in regime di convenzione con l’Università. ART. 12 ATTIVITA' E PERSONALE DI SUPPORTO Si definisce attività di supporto, l'attività professionale integrativa, di sostegno, necessaria o indispensabile all'esercizio dell'A.L.P.I. (in ogni sua forma), direttamente e/o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, antecedente, concomitante o susseguente alla prestazione medesima, garantita da personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento dell'attività, nell'interesse dei professionisti, del cittadino e dell'Azienda. a) Il personale di supporto per l'attività ambulatoriale, diagnostica e/o strumentale, si distingue in: 1. Personale del ruolo sanitario, Dirigente e non Dirigente, che partecipa all'attività libero professionale quale componente di una equipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio, fuori orario di lavoro salvo computo del relativo debito orario che sarà conteggiato esclusivamente a carico di coloro che hanno aderito volontariamente a fornire supporto all'A.L.P.I; 2. Personale infermieristico, ostetrico, tecnico e della riabilitazione che partecipa, fuori dell'orario di servizio, alla erogazione di prestazioni rese in regime libero professionale; 19 3. Personale che, nell'ambito delle proprie funzioni ed in orario di servizio, collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale; Il personale di cui sopra, ha diritto, a carico della gestione separata dell'attività libero professionale intramuraria, di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 724/94, a specifici compensi determinati con il presente Regolamento Aziendale. b)Il personale di supporto all'A.L.P.I., in regime di ricovero, si distingue in: 1. Personale medico, infermieristico e tecnico di supporto diretto che, fuori orario di lavoro, concorre all'effettuazione di interventi assistenziali medici e chirurgici o, in via eccezionale, nell'ambito della normale attività di servizio, salvo debito orario; 2. Personale del ruolo sanitario Dirigente non medico e non Dirigente, che partecipa, quale componente di una equipe o come supporto nell'ambito dell'ordinaria attività di servizio; 3. Altro personale che collabora, di norma nell'orario di servizio, per assicurare l'esercizio dell'A.L.P.I. (art. 4 DM 31.7.97), con particolare riferimento al personale sanitario e di assistenza di reparto ovvero al personale amministrativo impegnato nelle funzioni organizzative, di coordinamento, informative, di prenotazione, riscossione, contabilizzazione, pagamento, controllo e verifica, relazioni interne, eventuale contenzioso. La partecipazione del personale del comparto sanitario alle attività effettuate in libera professione, deve avvenire su base volontaria. Il personale interessato dovrà compilare e sottoscrivere un apposito modulo con il quale si impegna a: -Fornire la sua disponibilità per un periodo non inferiore a 6 mesi; -Comunicare la revoca della disponibilità con almeno 1 mese di anticipo (in tale caso non potrà essere data nuova disponibilità prima che siano trascorsi 12 mesi dalla revoca). Il personale di supporto diretto, che di norma non può essere inferiore a quello normalmente assicurato per l’attività istituzionale, deve essere individuato e quantificato, a cura del dirigente responsabile dell’articolazione aziendale tenendo conto della qualificazione professionale, in un elenco formato su adesione volontaria prevedendo la rotazione di tutto il personale di supporto assegnato alla unità operativa di interesse. L’appartenenza del personale alla U.O. presso la quale la prestazione libero – professionale viene svolta costituisce preferenza. L’attività di supporto diretto viene svolta fuori dal normale orario di lavoro. Il personale di supporto diretto partecipa alla ripartizione della tariffa percependo nella L.P.I. individuale un compenso determinato percentualmente. Il personale che nell’ambito del proprio lavoro svolge compiti direttamente o indirettamente connessi all’attività libero– professionale è tenuto a dare la propria 20 collaborazione per il buon andamento del relativo esercizio. Per soddisfare le esigenze connesse all’espletamento dell’attività libero – professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del S.S.N. In caso di oggettiva ed accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze relative all’attivazione delle strutture e degli spazi per l’attività in parola, l’Azienda può acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libero-professionale, l’Azienda può assumere il personale medico e di supporto necessario con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui ai due commi precedenti sono a totale carico della contabilità separata di cui all’art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994 n. 724. ART. 13 PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E’ il personale del ruolo amministrativo che, di norma nell'orario di servizio, gestisce l'esercizio dell'A.L.P.I. e collabora (art. 4 D.M. 31.7.97), per assicurarne le funzioni organizzative, di coordinamento, informative, di prenotazione, riscossione, contabilizzazione, pagamento, controllo e verifica, relazioni interne, eventuale contenzioso. Il suddetto personale è individuato dai Responsabili Amministrativi delle Aree, dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti dai quali dipende in ordine all’espletamento delle funzioni connesse alla gestione dell’attività l.p.i. di pertinenza. Il Personale di supporto amministrativo è tenuto ad osservare le disposizioni circolari emesse dalla Direzione Generale su proposta dell’Ufficio A.L.P.I. al quale devono fare riferimento. ART. 14 COMMISSIONE PARITETlCA AZIENDALE DI VERIFICA IL Direttore Generale dell'Azienda istituisce una apposita Commissione, presieduta dal Direttore Sanitario dell'Azienda, per lo svolgimento dell'attività libero professionale designandone quali componenti: -4 Dirigenti sanitari appartenenti alle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria non medica; -4 Rappresentanti dell'Azienda. La Commissione, oltre a quello di consultazione, ha il compito di: 21 -verificare la prevalenza dell'attivita' istituzionale sull'attivita' libero professionale intramuraria autorizzata, con particolare riguardo ai volumi orari e prestazionali della medesima; -In caso di superamento del numero di prestazioni consentite rispetto al volume istituzionale, riferito all’U.O. di appartenenza, di volta in volta determinato, il dirigente è tenuto, nel trimestre successivo a quello della verifica, ad aumentare proporzionalmente le prestazioni istituzionali fino al totale riequilibrio del rapporto tra le medesime. -monitorare l'andamento dell'attivita' istituzionale in rapporto all'attivita' libero professionale effettuata, segnalando eventuali disfunzioni nel servizio o violazioni del presente regolamento; -verificare e monitorare sul rispetto dei piani di lavoro, sul pieno e corretto utilizzo di spazi ed attrezzature, sui tempi di attesa dell'attivita' istituzionale erogata nei confronti dell'utenza; dirimere eventuali questioni sull'interpretazione del presente regolamento; - formulare proposte di nuove procedure e di modifica del tariffario; -individuare le penalizzazioni da adottare, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività L.P.I. in caso di violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, dai CC.CC.NN.LL. e dalle leggi in vigore; -formulare proposte di provvedimenti necessari per il buon andamento dell'attivita'; ART.15 UFFICIO ATTIVITA’ LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA (A.L.P.I.) L'Azienda, tramite un apposito ufficio denominato "Ufficio Attività Libera Professione Intramuraria" (ALPI), con compiti di indirizzo e coordinamento amministrativo/contabile dell'attività prestata in regime di libera professione intramuraria in tutte le strutture aziendali, gestisce e supporta l’esercizio dell’A.L.P.I. così come disciplinata dal presente Regolamento. Il suddetto Ufficio è strutturato nell'ambito dell’Area Risorse Umane in posizione di staff e si avvale della collaborazione di personale dipendente appartenente alla medesima Area, all’Area Risorse Finanziarie ed ai Distretti. All'Ufficio A.L.P.I. sono attribuiti i seguenti compiti e verifiche: esercita la funzione di referente aziendale nei rapporti inerenti alla materia, collaborando all’implementazione e perfezionamento del sistema e procedendo al controllo generale dell’attività; collabora alla attività della Commissione Paritetica Aziendale di verifica di cui al precedente articolo; vigila sulla corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, propone eventuali modifiche e/o modalità applicative con eventuale diffusione di 22 circolari, effettua periodici controlli amministrativi sull’attività con le modalità stabilite dal Direttore Generale; accoglie le istanze dei professionisti in materia di libera professione istruendo le relative pratiche amministrative per l’autorizzazione e/o revoca, compresa la predisposizione di atti deliberativi da sottoporre alle determinazioni del Direttore Generale; aggiorna e pubblicizza l'elenco dei professionisti che svolgono l'attività intramoenia, le specifiche discipline, onorari ed orari delle prestazioni; detiene ed aggiorna la complessiva contabilità relativa all'attività espletata in tutte le strutture aziendali; cura l’istruttoria dei procedimenti finalizzati alla stipula di convenzioni per attività di consulenza specialistica; fornisce indicazioni sulle attività di informazione rivolte all'utenza; individua strumenti idonei a promuovere l'attività libero-professionale sul territorio; propone soluzioni organizzative in collaborazione con le Unità Operative interessate; effettua il monitoraggio dell’equilibrio economico dell’A.L.P.I. in base alle risultanze dell’apposita contabilità separate; cura la richiesta di acquisto e distribuzione dei bollettari ai Referenti distrettuali, Nell'ambito di ogni Presidio Ospedaliero/Distretto, il Dirigente Responsabile Amministrativo individua il personale amministrativo, denominato referente distrettuale, che, nell’ambito del normale orario di lavoro, collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, con particolare riferimento ai controlli amministrativo- contabili (corretto utilizzo dei bollettari,verifica anomalie ) del Distretto di competenza. ART. 16 RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ L.P.I. E RELATIVA ISTRUTTORIA 1. La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata al Direttore Generale per il tramite e previo nulla osta del Dirigente Responsabile dell’articolazione aziendale di appartenenza. 2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a. la forma di attività libero – professionale che si intende svolgere; b. la disciplina in cui si intende esercitare l’attività; c. la sede, gli orari e le giornate di esercizio dell’attività ; d. la eventuale necessità della partecipazione di équipes di altre Unità operative o Servizi; e. la eventuale necessità di personale di supporto (infermieristico, tecnico e della riabilitazione); 23 f. la eventuale necessità dell’uso di strumentazioni ed apparecchiature, da specificare; g. le prestazioni con i relativi codici e le tariffe ; h. l’ammontare delle ore da destinare all’alpi; 3. I Dirigenti Responsabili delle articolazioni aziendali, ricevute le suddette istanze, avviano il relativo procedimento finalizzato alla concessione dell’autorizzazione in parola da parte del Direttore Generale, tenendo presente i principi e i criteri stabiliti nel presente regolamento. Il Dirigente Responsabile, nel rilasciare il nulla osta deve individuare gli spazi intesi anche come diversa articolazione oraria negli stessi ambulatori dell’attività istituzionale, nonchè verificare la compatibilità delle giornate e orari di svolgimento con l’attività istituzionale; dovrà inoltre verificare ed attestare se le prestazioni richieste siano attinenti alla disciplina di appartenenza del richiedente e la congruità delle tariffe. Qualora dall’istruttoria compiuta dai Responsabili dei Presidi Ospedalieri e/o dei Distretti aziendali ovvero dai Responsabili dei Dipartimenti strutturali, dovesse emergere la carenza di strutture e spazi idonei per lo svolgimento dell’attività libero – professionale in regime ambulatoriale, fino alla realizzazione degli stessi, il Direttore Generale, può autorizzare senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda, il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria a svolgere l’attività L.P.I. in strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati fino al 31 gennaio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori proroghe previste dalla legge. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato. Inoltre, si rappresenta che all’esterno degli ambulatori ove è autorizzato l’esercizio dell’A.L.P.I. in struttura, deve essere affisso apposito avviso indicante le generalità del medico autorizzato, la disciplina in cui si esercita l’attività, i giorni, gli orari di ricevimento e le tariffe applicate. ART. 17 AUTORIZZAZIONE PRESSO STUDI PRIVATI L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività L.P.I. in studi professionali privati, secondo la procedura già evidenziata all’articolo precedente, richiede che vengano rilasciate le seguenti specifiche dichiarazioni: a) dichiarazione del responsabile dell’articolazione aziendale ove, nel rilasciare il nulla osta allo svolgimento dell’alpi, attesti espressamente la mancanza di strutture e/o spazi idonei allo svolgimento dell’alpi in regime ambulatoriale nonché di attrezzature e/o strumentazioni sanitarie; b) indicazione da parte del Dirigente Medico dell’esatta ubicazione dello studio privato, (che deve essere unico nell’ambito del territorio aziendale), ove intende svolgere l’attività, con allegata dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa l’idoneità dello stesso in ordine alla rispondenza dei locali alle norme igienicosanitarie vigenti e la messa a norma di tutte le attrezzature esistenti, con particolare 24 riferimento a quelle sanitarie, nonché che il medesimo studio non è convenzionato e/o condiviso con medici convenzionati; c) indicazione delle prestazioni per cui si chiede l’autorizzazione, complete di codici e tariffe da applicare, verificate e vistate dal Responsabile dell’articolazione aziendale; d) indicazione degli orari e delle giornate di ricevimento previa verifica da parte del Responsabile dell’impegno orario complessivo nonchè della compatibilità con le giornate e gli orari dello svolgimento dell’attività l’istituzionale. Comunicazione, del Responsabile, dei volumi prestazionali dell’attività istituzionale presunti in ragione di anno al fine di stabilire quelli consentiti in regime di L.P.I. nel rispetto dell’equilibrio tra attività istituzionale e L.P.I. Per quanto attiene la prenotazione e la riscossione, nelle more di attivare un ufficio apposito o una modalità diversa, si rappresenta che: -La prenotazione, in via temporanea, viene effettuata direttamente dal Dirigente Medico che avrà cura di tenere una agenda prenotazioni dove indicherà dettagliatamente i dati del paziente e della prestazione da erogare, in attesa dell’istituzione di un apposito sistema di prenotazioni centralizzato; -La riscossione della tariffa della prestazione espletata in alpi, corrisposta dal singolo utente, avviene direttamente da parte del Dirigente Medico previa emissione di ricevuta utilizzando bollettario dell’Azienda in suo possesso. Su detti importi il dirigente trattiene, a titolo di acconto, le quote di sua spettanza, nella misura del 50%, e versa la restante parte, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni, nelle casse dell’Azienda; quest’ultima, detratta la quota alla stessa spettante a ristoro dei costi diretti ed indiretti in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, provvede, nel mese successivo a quello in cui pervengono i versamenti delle somme incassate, ad accreditare i relativi conguagli al dirigente medico. Inoltre, si rappresenta che i dirigenti autorizzati all’esercizio dell’A.L.P.I. presso studi professionali privati, prima di iniziare l’attività, devono affiggere a proprio carico, all’esterno della sede, apposita tabella/insegna non cartacea, recante la seguente dicitura: Regione Siciliana Azienda S.P. di Trapani ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE seguita dalle proprie generalità, la disciplina in cui si esercita l’attività, i giorni e gli orari di ricevimento. 25 ART. 18 A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO (INCLUSO DH E DS) L'Azienda garantisce l'esercizio dell'A.L.P.I. in costanza di ricovero, di Day Hospital o Day Surgery nel quadro e in attuazione della normativa vigente e del presente Regolamento. Il mancato utilizzo dei posti letto assegnati per l'esercizio dell'A.L.P.I. consente l'impiego degli stessi per la normale attività istituzionale. La Direzione Generale può decidere la riduzione o la sospensione dell'esercizio dell'A.L.P.I. in regime di ricovero per motivate esigenze di emergenza o di carattere epidemiologico, con contestuale informazione alle OO.SS. della Dirigenza sanitaria e del Comparto. 1) L’attività libero-professionale in favore di pazienti ricoverati, sia nel caso di scelta del singolo professionista che dell’équipe, viene svolta dall’intera équipe e si intende comprensiva dei servizi ospedalieri connessi. L’attività in regime di ricovero avviene esclusivamente su prenotazione con le modalità appresso indicate. 1.1 Il dirigente operante in regime libero professionale e prescelto dal paziente, essendo medico di fiducia, assume il ruolo di capo équipe. 1.2 Il medico di fiducia informa il direttore dell’unità operativa ove il paziente è eventualmente ricoverato sui piani diagnostico-terapeutici formulati prima del ricovero e verifica la corretta attuazione dei piani stessi e della qualità delle prestazioni di fatto rese nonché del rispetto delle norme di legge e di quelle previste nel presente regolamento a tutela dei diritti del paziente. 1.3 Il medico di fiducia assume la responsabilità degli atti medici che effettua nella fase che precede il ricovero, durante il ricovero e nell’eventuale fase di follow-up che segue il ricovero e assume funzioni di capo équipe nei casi in cui le procedure assistenziali esigano la formazione di nuclei di operatori della stessa o più discipline che cooperino in modo armonico ed integrato nella erogazione delle prestazioni di cui sopra. 1.4 Al medico di fiducia compete l’onere di formare l’équipe che andrà a dirigere, proponendola alla approvazione del paziente e informandone il direttore dell’unità operativa ove il paziente stesso sarà ricoverato. Egli è responsabile della compilazione della cartella clinica, inclusa la scheda SDO ed è tenuto a redigere l’eventuale certificato di morte, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. 1.5 L’ammissione e la dimissione dei pazienti ricoverati in regime di attività liberoprofessionale deve avvenire in orario concordato dal medico di fiducia con l’unità operativa interessata. 1.6 Qualora per ragioni tecnico-organizzative, non sia possibile l’articolazione della libera professione in orari differenziati, ogni dirigente sanitario dovrà garantire una restituzione oraria pari a: 1 ora ogni € 775 di valore della tariffa complessiva e 10 minuti per operatori del comparto ogni € 775 di valore della tariffa complessiva. 1.7 Il Dirigente che non ha presentato domanda per l’esercizio della libera 26 professione, facente parte di una équipe che svolge l’attività libero-professionale in costanza di ricovero, anche se personalmente non accetta di effettuare l’orario aggiuntivo è tenuto lo stesso all’attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero-professionale nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del medico sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri dell’équipe. 1.8 L’attività libero-professionale si configura a tutti gli effetti, con esclusione almeno momentaneamente di quelli di natura fiscale, come esercizio di lavoro autonomo ed i servizi a tale scopo resi dall’azienda costituiscono mera attività di supporto non comportante alcuna responsabilità diretta o indiretta per gli atti messi in opera nell’esercizio della libera professione che risultano, quindi, personali ed esclusivi del singolo dirigente. 2) Il ricovero dei pazienti paganti in proprio in regime libero-professionale può essere disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta; da tale richiesta deve risultare che il richiedente è a conoscenza delle condizioni di ricovero, della tariffa, distinto per singola disciplina specialistica, delle prestazioni liberoprofessionali alle quali sarà sottoposto il paziente, nonché dell’équipe che parteciperà alla trattazione dello specifico caso clinico. Anche in costanza di ricovero è data facoltà all’utente di indicare il libero professionista prescelto come medico di propria fiducia. 2.1 L’obbligazione al pagamento può essere sottoscritta anche da chi rappresenta il paziente al momento del ricovero. In questa ipotesi è necessaria l’esibizione di un documento di riconoscimento, ed in questo caso è il firmatario che assume l’onere, in caso di eventuale rifiuto del paziente, del pagamento degli oneri spettanti. 2.2 I trasferimenti interni dei pazienti in attività libero-professionale per i reparti comuni sono regolamentati come segue: deve essere motivato per iscritto dal medico titolare, con argomentazioni di tipo clinico (imprevisto prolungamento della degenza, complicanze che richiedono assistenza in reparto specialistico, etc. ), del trasferimento va informata la Direzione Sanitaria. 2.3 Il paziente deve essere prima visitato in regime ordinario o libero professionale presso l’ambulatorio, dovrà essere compilato il modulo preventivo di spesa che contiene una dettagliata previsione delle prestazioni richieste a pagamento ed un analitico preventivo di spesa compilato dal medico sulla base delle tariffe e firmato per accettazione. 2.4 Nel caso in cui il paziente, d’intesa con il medico di fiducia, preferisca avvalersi, in corso di degenza, dell’opera di uno specialista di sua fiducia, nominativamente indicato tra quanti operano presso l’azienda in regime libero professionale intramoenia, dovrà firmare l’apposito modulo “ richiesta visita consulenza” recante l’indicazione dell’onorario previsto. La consulenza potrà consistere in una visita ( o in una serie di visite) ovvero nella interpretazione di una prestazione diagnostico strumentale ( anche se eseguita da altri) o anche in una prestazione terapeutica fornita dallo specialista consulente. La prenotazione si effettua, di norma, a cura dello stesso medico di fiducia attraverso la presentazione del modulo di richiesta di prestazione 27 libero professionale all’ufficio incaricato che provvederà a caricare al paziente l’onorario previsto. 2.5 Il giorno del ricovero, prima di accedere al reparto, il paziente o chi ne fa le veci, dovrà pagare il deposito cauzionale pari al 50% della tariffa stabilita per il trattamento previsto. Il pagamento potrà avvenire, in fase di transizione, con le stesse modalità dell’attività ambulatoriale libero-professionale. 2.6 Al momento della dimissione il paziente dovrà provvedere al saldo, con le stesse modalità. Il medico di fiducia prescelto avrà cura di far pervenire all’ufficio incaricato copie delle ricevute al fine di provvedere alla fatturazione e, come per l’attività ambulatoriale, alla ripartizione delle quote. Analoghe modalità amministrative saranno attuate per quanto concerne la richiesta di solo comfort alberghiero in camere a pagamento, rispetto alle quali il deposito cauzionale consisterà nel 50% delle giornate di degenza previste ed il saldo dovrà avvenire prima della materiale dimissione del paziente. La capo sala, dove è ubicata la camera a pagamento, dovrà provvedere al ritiro delle ricevute di pagamento ed a trasmetterle, unitamente al foglio di dimissione, all’ufficio incaricato per il prosieguo dell’attività amministrativa. 3) Le modalità di riscossione e fatturazione delle attività in regime di ricovero sono così disciplinate: 3.1 L’utente versa l’importo dovuto alle casse dell’Azienda, subito dopo l’espletamento della prestazione e secondo le modalità individuate nell’art. 20 del presente regolamento, in caso di ricovero, e riceve regolare fattura esente I.V.A. ai sensi dell’art.10 c.18 del DPR 633/72 ad esclusione delle prestazioni non sanitarie. 3.2 Nel caso di attività l.p. in costanza di ricovero, all’atto del versamento della cauzione di cui al precedente comma 2.5, il ricevente rilascia una quietanza fuori campo di applicazione I.V.A. ad esclusione delle parti relative a prestazioni assoggettabili. 3.3 Al momento della dimissione, il cliente consegna la quietanza relativa al versamento della cauzione e riceve la fattura quietanzata, esente I.V.A. ad esclusione delle prestazioni non sanitarie. 3.4 L’ufficio incaricato provvederà alla ripartizione delle quote ed alla comunicazione all’U.O. trattamento economico delle quote da inserire nello stipendio di chi partecipa all’attività, inserimento che avverrà con gli emolumenti del mese successivo a quello delle prestazioni comunicate entro il giorno 5. Inoltre comunicherà, all’ufficio rilevazione presenze le ore da recuperare in caso di attività svolta in orario di servizio secondo quanto previsto ai precedenti commi 1.6 e 1.7. ART.19 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA TARIFFA PRESTAZIONI ABULATORIALI INDIVIDUALI 1. La tariffa rappresenta il corrispettivo che il richiedente è tenuto a pagare all’Azienda per ricevere la prestazione richiesta in regime L.P.I. e deve essere remunerativa di tutti i costi sostenuti, non potendo l’esercizio della L.P.I. comportare 28 alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda. A tal fine l’Azienda provvede alla tenuta di una contabilità separata che deve tener conto di tutti i costi diretti ed indiretti nonché delle spese alberghiere soggiacendo alle norme di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 24 dicembre1994, n.724 Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 1 presenti un disavanzo, il Direttore Generale adotta tutti i consequenziali provvedimenti compresi l’adeguamento delle tariffe o la sospensione dell’attività L.P.I. 2. In attesa che la formazione delle tariffe possa essere determinata anche attraverso costi rilevabili dalla contabilità analitica, per la costruzione delle stesse, nella fase transitoria, relativamente all’attività ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni che tenga conto di: Remunerazione personale del professionista che è contrattata a norma del C.C.N.L. dell'area Medica e Veterinaria e del C.C.N.L. dell'area non medica. Nel caso in cui la prestazione venga effettuata, da parte del professionista, mediante l'ausilio di personale di supporto, questa quota viene ripartita, concordemente con il professionista medesimo, tra tutti i partecipanti alla prestazione (miniequipe); Diverse quote di recupero costi e remunerazione aziendale come di seguito specificate. A. PRESTAZIONI AMBULATIRALI RESE PRESSO STUDIO PRIVATO Quota di recupero aziendale: 12% della tariffa della prestazione comprensivo di IRAP; Quota per eventuale personale di supporto diretto: 12% della tariffa, a favore del personale del comparto che partecipa in forma diretta all'effettuazione della prestazione libero professionale; Quota per personale di supporto indiretto: 5% della tariffa a favore del personale che partecipa in forma indiretta all'effettuazione della prestazione libero professionale (es. personale amministrativo, ecc); Fondo perequativo discipline mediche e veterinarie: quota del 5% della remunerazione personale del professionista a favore del personale che ha optato per il rapporto esclusivo e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare attività libero professionale intramuraria. Tale personale non potrà ricevere compensi superiori a quelli ottenuti mediamente dai Dirigenti sanitari che esercitano l'attività. 29 B. PRESTAZIONI AMBULATORIALI RESE ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI In attesa dei risultati della contabilità analitica, tali attribuzioni vengono forfettariamente determinate in una quota variabile, anche forfettariamente stabilita, per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, per il costo dei materiali di consumo diretto (sanitario, farmaceutico, etc) e per la copertura degli altri costi diretti ed indiretti per l’ erogazione della prestazione; le tariffe non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni maggiorate del 20%. Le tariffe minime ambulatoriali non potranno in ogni caso essere inferiori a : - visita specialistica a € 37,00 . - piccole prestazioni € 16,00/26,00. - certificati medici € 16,00. L’Ufficio ALPI può procedere alla modifica delle suddette tariffe, previa contrattazione con il Dirigente interessato, qualora le stesse non dovessero essere ritenute remunerative dei costi aziendali. ART. 20 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RICOVERI Il professionista prescelto dal paziente, per un ricovero pagante o per una prestazione in day-hospital, dovrà collaborare con l’amministrazione al fine di redigere un preventivo delle spese, in base al tariffario delle prestazioni e dei servizi. Il preventivo dovrà contenere l’indicazione dettagliata della tariffa per la prestazione richiesta e degli eventuali oneri per servizi connessi ( comfort alberghiero) e dovrà essere consegnato al paziente al fine di esibirlo all’atto del ricovero. Le tariffe per la l.p. in costanza di ricovero e di day hospital, dovranno comprendere: 1) la retribuzione individuale del professionista “ primo operatore” o capo équipe; 2)gli oneri aggiuntivi da sostenere per l’eventuale équipe medico sanitaria di supporto, che opera fuori dall’orario di lavoro. La distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti dell’équipe, avviene, da parte dell’azienda, su indicazione del capo équipe, sentiti gli interessati; 3) gli oneri aggiuntivi da sostenere per l’eventuale équipe infermieristica e ausiliaria di sala operatoria che operi fuori del normale orario di lavoro. La distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti dell’équipe, avviene, da parte dell’azienda, su indicazione del capo équipe sentiti gli interessati; 4) Costo del personale di supporto diretto; 5) Costo delle eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste nel normale percorso diagnostico terapeutico; 6) Costi sostenuti dall’amministrazione nella misura del 25% del DRG e comunque non inferiori ai reali costi sostenuti dall’amministrazione; 30 7) Costi del personale di supporto indiretto; 8) Spese relative al comfort alberghiero; L’applicazione della legge n.488 del 23.12.99, art.28, comma 1, entrerà in vigore allorquando la Regione avrà determinato la quota di propria spettanza. Dette tariffe, onnicomprensive, non dovranno essere comunque inferiori a quanto stabilito per il rimborso del relativo DRG da parte della Regione. ART. 21 QUOTE E PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE DELL’ALPI IN STRUTTURA Le tariffe stabilite secondo i criteri del presente regolamento saranno ripartite secondo le quote sotto indicate: a) Quota recupero aziendale; b) Quota Fondo perequativo dirigenza sanitaria; c) Quota personale di supporto diretto; d) Quota professionista o équipe; e) Quota personale di supporto indiretto La quota a) di recupero aziendale deve essere remunerativa dei costi diretti ed indiretti derivanti dalla prestazione resa. La quota b) è riferita al personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l’attività libero professionale intramoenia e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero professionale ( Direzione Medica di Presidio, Farmacia, Dipart.Prev. etc.).Dalla ripartizione del fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che esplicano l’attività l.p.. La quota c) è riferita al personale di supporto (inferm. tecn.terapisti etc.) che partecipa, fuori dell’orario di lavoro, in forma diretta all’erogazione della prestazione in attività libero-professionale; se effettuata in équipe, sarà l’équipe stessa a comunicare le modalità di ripartizione per il tramite del dirigente sanitario capo équipe; qualora non ci si avvalga del personale di supporto diretto la quota viene attribuita al professionista. La quota d) è riferita all’onorario del professionista o équipe . La ripartizione all’interno dell’équipe, per i componenti aventi diritto è determinata dall’équipe stessa e comunicata dal capo équipe all’amministrazione. La quota e) è riferita al personale del ruolo professionale, tecnico, amministrativo di comparto e dirigenziale che partecipa in forma indiretta all’effettuazione della prestazione libero professionale, in orario di servizio (U/fficio Alpi,Area Finanz.,Tratt. Econ.,Referenti etc.). La ripartizione percentuale delle tariffe per tipologie di prestazioni avviene come sotto indicato, specificando che la ripartizione delle quote per il personale deve intendersi 31 al netto della quota di recupero aziendale. 1- Visita specialistica, visita di controllo, colloqui psichiatrici, relazioni su casi clinici e di medicina legale: Quota a) = 15% Quota b) = 5% Quota c) = 12% Quota d) = 78 % Quota e) = 5% 2- Visita specialistica e piccoli interventi chirurgici, endoscopie, densitometria ossea da screening, test cardiovascolari, prelievi citologici, spirometria etc.: Quota a) = 21 % Quota b) = 5% Quota c) = 12% Quota d) = 78% Quota e) = 5% 3-Altre prestazioni specialistiche: ECG, EMG, EEG, Esami audiometrici, ecocolodoppler, cardiotocografia, densitometria ossea da studio, mammografia etc.: Quota a) = 28% Quota b) = 5% Quota c) = 17% Quota d) = 73% Quota e) = 5% 4- Riabilitazione: Quota a) = 22% Quota b) = 5% Quota c) = 35% Quota d) = 55% Quota e) = 5% 5- Prestazioni diagnostiche per immagini Quota a ) Quota b) Radiologia tradiz. 33% 5% Tac e R.M 38 % 5% Ecografia 28% 5% Quota c) Quota d) Quota e) 26% 64% 5% 26 % 64% 5% 12% 78% 5% 6- Patologia clinica, Medicina Trasfusionale e Laboratorio di Sanità Pubblica: Quota a) = 33% 32 Quota b) = 5% Quota c) = 25% Quota d) = 65% Quota e) = 5% 7- Prestazioni di anatomia patologica: Quota a) = 22% Quota b) = 5% Quota c) = 20% Quota d) = 70% Quota e) = 5% 8- Esami allergologici: Quota a) = 21% Quota Quota Quota Quota b) = 5% c) = 20% d) = 70% e) = 5% 9- Ricoveri Medicina: Quota a)= 25% del DRG più eventuale tariffa comfort alberghiero Quota b) =5% Quota c)= 15% Quota d)= 65% 10% servizi diagnostici ( verrà ripartita in proporzione al numero dei dirigenti che svolgono libera professione intramoenia per le U.O. di Radiologia, Patologia Clinica, Medicina Trasfusionale, Anatomia Patologica e Cardiologia; la ripartizione all’interno della équipe medica e all’équipe di supporto avverrà secondo le indicazione del capo équipe). Quota e) = 5% 10- Ricoveri chirurgici: Quota a) = 25% del DRG più eventuale tariffa comfort alberghiero Quota b)=5% Quota c)=15% Quota d) = 68 % 7% servizi diagnostici ( la ripartizione avverrà come i ricoveri in medicina) Quota e) = 5% 33 -Comfort alberghiero per stanze a pagamento Sono previste due tariffe, distinte solamente dal numero dei letti utilizzati nella stessa camera. I comfort sono quelli standard previsti (bagno in camera, televisione, telefono, aria condizionata, letto accompagnatore, divano/poltrona, tavolo, armadio, sedie). Le tariffe saranno determinate quando saranno attivate le stanze a pagamento. Per l'attività resa in spazi sostitutivi reperiti presso strutture sanitarie private non accreditate, si rinvia alle apposite convenzioni, fermi restando i criteri di composizione della tariffa. Alle quote sopra indicate potranno inoltre essere dovuti: - IVA (20%) per quelle prestazioni non esenti; - Oneri contributivi assistenziali e previdenziali (esempio ENPAV); ART . 22 TARIFFE PRESTAZIONI ABULATORIALI E DIAGNOSTICHE in EQUIPE Tale attività si caratterizza per la richiesta da parte del cittadino utente di una prestazione libero professionale rivolta genericamente all'equipe senza scelta nominativa del Dirigente sanitario che deve erogare la prestazione. Le tariffe sono determinate con gli stessi criteri gia disciplinati per l'A.L.P.I. ambulatoriale individuale. Le quote e le modalità di riparto delle stesse, spettanti all'equipe tra i suoi diversi componenti, sia medici che di supporto, sono determinate a cura dell'equipe stessa e comunicate all'Ufficio ALPI, per quanto di competenza. TARIFFE DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE - Prestazioni di laboratorio (per le prestazioni di laboratorio analisi, di biochimica, microbiologia, virologia) e altre prestazioni strumentali, non compresi nei punti sopraindicati, si applica il nomenclatore tariffario regionale approvato con D.A. 24059 dell’11.12.97 con la possibilità di una maggiorazione dal 5 al 19 %, determinata dal capo équipe. - Le prestazioni di istopatologia e di anatomia patologica sono remunerate secondo quanto previsto dal tariffario FISAPEC. - Prestazioni di radiologia sono remunerate secondo tariffario S.I.R.M. 34 ART. 23 INTEGRAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE: PRESTAZIONI EROGABILI, VARIAZIONE TARIFFE, TRASFERIMENTO STUDIO. Il Dirigente, già autorizzato all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, che intende modificare e/o integrare le prestazioni erogabili e le tariffe o trasferire la sede dell’ambulatorio/studio ove esercita l’alpi deve preventivamente presentare la relativa richiesta al Direttore Generale, ai fini dell’autorizzazione. Si osservano, ai fini dell’istruttoria della domanda, le disposizioni di cui ai precedenti articoli. Si precisa che la richiesta di variazione delle tariffe delle prestazioni erogate potrà avvenire una sola volta l’anno, entro il 30 Settembre, con decorrenza dell’autorizzazione dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’azienda si riserva di derogare tali vincoli per casi eccezionali. ART. 24 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA FONDO PEREQUATIVO Il fondo di perequazione è attribuito ai dirigenti aventi diritto secondo i seguenti criteri: a) il beneficio economico individuale attribuito non può essere superiore a quello medio percepito dai dirigenti che esercitano l’attività libero-professionale. Per beneficio medio percepito si intende la media aritmetica derivante dal totale dei compensi annualmente percepiti dai dirigenti per l’attività libero-professionale diviso per il numero dei dirigenti stessi; b) il beneficio economico verrà erogato in una unica soluzione, a chiusura esercizio, una volta quantificato il totale dei compensi percepiti dai dirigenti che esercitano l’attività libero-professionale e determinato il beneficio medio; c) i dirigenti, a fronte della quota assegnata, dovranno rendere un orario aggiuntivo pari ad un’ora per ogni 80,00 € attribuite; d) il beneficio non compete qualora i dirigenti interessati abbiano percepito, nel corso dell’anno, compensi derivanti dall’esercizio di particolari forme di attività liberoprofessionale in misura superiore alla quota di perequazione indicata alla lettera a). Se i compensi sono inferiori alla quota media, il beneficio spetta fino a concorrenza della stessa. Eventuali somme residue del fondo verranno attribuite ai dirigenti che esercitano attività libero-professionale intramuraria, in proporzione alle somme da ciascuno percepite nell’anno di riferimento per l’attività stessa. 35 ART.25 UTILIZZO ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ Qualora si reperiscano locali all’interno delle strutture aziendali, i dirigenti sanitari autorizzati temporaneamente all’esercizio dell’A.L.P.I. allargata dovranno essere invitati a rientrare in struttura. In tal caso, il Dirigente che voglia utilizzare attrezzature di sua proprietà, dovrà ottenere specifica autorizzazione preventiva da parte del Direttore Generale, previa valutazione dello stato d’uso e del valore del bene nonché dell’interesse dell’Azienda, con i criteri e le modalità che saranno stabilite in apposite linee guida. La predetta attrezzatura dovrà essere condivisa con altri medici, soltanto qualora ricorrano condizioni di disponibilità di spazi la medesima attrezzatura potrà essere utilizzata individualmente. Al sanitario che utilizzi e/o conceda l’uso della propria attrezzatura si applicherà una riduzione percentuale della quota di recupero costi aziendali, secondo quanto sarà stabilito in apposite linee guida. Nel caso in cui motivi sopravvenuti di urgenza-emergenza rendano indispensabile l’uso di attrezzature sanitarie, per necessità di assistenza istituzionale, nei tempi programmati per l’attività libero professionale, il dirigente sanitario interessato dovrà renderle immediatamente disponibili. ART. 26 DEBITO ORARIO 1. L'attività libero-professionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio. 2. Limitatamente ai protocolli nei quali sia stato preventivamente concordato (nelle ipotesi in cui l'attività collegata alle prestazioni rese in regime libero professionale non risulti espletabile in specifiche fasce orarie fuori dall'orario di servizio), l'attività libero professionale può essere svolta durante l'orario di servizio, fermo restando il debito orario contrattuale. In tal caso il personale che espleta attività libero professionale ed il personale di supporto sono tenuti a recuperare il tempo dedicato alle prestazioni rese in regime di attività libero professionale, con orario di lavoro supplementare, calcolato in rapporto alle somme percepite. La quantificazione dell' impegno orario da recuperare sarà effettuata sulla base dei criteri individuati all’art. 2 del presente regolamento ed il relativo recupero avverrà su programmazione del responsabile con riferimento alle necessità di servizio collegate all'attività ordinaria. L'eventuale mancata copertura dell'orario aggiuntivo entro il bimestre successivo a quello di svolgimento dell'attività libero professionale in orario ordinario, comporterà la decurtazione dello stipendio per l'importo corrispondente ed ogni altra conseguenza di natura disciplinare ivi compresa la sospensione dell'attività libero professionale. Per il personale di supporto diretto che effettua orario aggiuntivo, il recupero dell'impegno orario è effettuato su programmazione del coordinatore 36 infermieristico/tecnico del Centro di Responsabilità di afferenza istituzionale, sempre con riferimento alle necessità di servizio collegate all'attività ordinaria. ART.27 VINCOLI PER L’ESERCIZIO DELL’ALPI L' attività libero professionale non può essere esercitata nei seguenti casi : -durante lo svolgimento di turni di pronta disponibilità o di guardia o di assenze dal servizio a titolo di malattia, astensione obbligatoria dal servizio, permessi retribuiti, congedo collegato al rischio radiologico, sciopero, aspettativa, e, limitatamente al personale del comparto, al periodo di ferie; - durante le sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o giusta causa per i dirigenti medici e sanitari e a procedure disciplinari per il personale di supporto collocato tra le categorie A e Ds. Qualora l’attività libero – professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall’Azienda, che valuterà altresì, l’adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all’inadempienza rilevata. Quanto disposto al comma precedente vale anche per il personale di supporto. L'attività libero-professionale ambulatoriale non può essere svolta in giornate e fasce orarie non autorizzate. Al fine di tenere ben distinta l’attività istituzionale dall’attività libero professionale all’interno della struttura, la presenza presso le strutture aziendali, dedicata all’esercizio dell’Alpi, deve necessariamente essere rilevata, tramite il sistema informatico, con timbratura in entrata ed in uscita utilizzando apposita causale. Nell’esercizio dell’ALPI è fatto divieto di utilizzare ricettari del S.S.N. La refertazione delle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. va rilasciata su appositi ricettari, che dovranno essere predisposti nel modo che segue : Azienda S.P. – Trapani Via Mazzini, 1 – 91100 Trapani tel. 0923/805111 Dr._________________________ Dirigente Medico U.O. di _____________________ Presidio / Distretto di _______________ Studio privato: Via ________________________________ in ________________ Tel.____________ Prestazione Libero Professionale Intramuraria 37 ART.28 FUNZIONI DI VIGILANZA 1.Spetta al Direttore Sanitario, tramite i Direttori di macrostruttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione), ciascuno per l’area di competenza, vigilare sull’attività libero professionale dei Dirigenti autorizzati ad esercitarla. Qualora l’attività riguardi Dirigenti di struttura semplice o con incarico professionale, sono coinvolti nella vigilanza anche i Direttori della competente U.O. Ciascuno dei Direttori sopramenzionati, qualora ravvisi irregolarità nello svolgimento dell’attività libero professionale, ha l’obbligo di informare il Direttore Sanitario tramite il competente Direttore di struttura per l’adozione di ogni utile iniziativa. 2.L’ufficio ALPI, il Servizio Economico Finanziario e la Direzione di struttura svolgono secondo le proprie competenze attività di supporto e controllo sull’attività in argomento, pur essendo riservata, al riguardo, ogni eventuale iniziativa di carattere ispettivo al solo Servizio Ispettivo aziendale. ART.29 VIOLAZIONI E SANZIONI 1.In caso di ipotizzata violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle norme vigenti per la disciplina dell’organizzazione della libera professione intramoenia, l’ Azienda avvia un procedimento a carico del dipendente, garantendo comunque il contraddittorio, al fine di verificare la veridicità dei fatti. 2. In caso di accertata violazione a seguito del procedimento in contraddittorio, e in rapporto alla gravità e reiterazione della stessa, potranno essere inflitte al dirigente, su proposta motivata del Direttore Sanitario, le seguenti sanzioni: - richiamo scritto; - trattenuta economica sui proventi dell’attività libero professionale da €250 a € 500 ; - sospensione dell’autorizzazione dell’attività libero professionale per mesi 1; - sospensione dell’autorizzazione dell’attività libero professionale per mesi 2; - sospensione dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività libero professionale da 3 a 6 mesi; - revoca dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività libero professionale. Fatta salva comunque, ricorrendo i presupposti, l’azione di recesso ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL e/o ogni altra azione penale e/o civile che l’amministrazione avesse da intraprendere nei confronti del dipendente. 3. Prima di infliggere una delle sanzioni di cui al precedente comma il Direttore Generale acquisisce il previsto parere dell’Organismo paritetico di promozione e verifica. 38 4.In caso di accertata violazione, a seguito di controlli amministrativi, dei termini di versamento o di attività prestata in giornata diversa da quella autorizzata saranno applicate d’ufficio le seguenti sanzioni: -Recupero del 5% del totale fatturato nel mese di riferimento per ritardato versamento, al lordo delle quote previste dal Regolamento, ad incremento della quota di recupero aziendale. - Recupero del 50% dei proventi dell’attività l.p. prestata in giornata diversa da quella autorizzata 5.Qualora non risultasse per sei mesi consecutivi alcun versamento o comunque, per lo stesso periodo, si rileva un numero estremamente limitato di prestazioni, per i Dirigenti autorizzati in intramoenia allargata, potrà essere avviato d’ufficio il procedimento di revoca dell’autorizzazione all’uso dello studio professionale esterno all’Azienda, mentre per i Dirigenti che svolgono l’attività all’interno della struttura si potrà procedere alla riduzione della disponibilità di spazi orari ed attrezzature. 6. In caso di mancata emissione delle ricevute a fronte di prestazioni a.l.p.i., accertata da organi istituzionali o dal Servizio ispettivo aziendale, costituendo ciò grave inadempimento ad obblighi contrattuali ed integrando fattispecie di reato, l’Azienda procederà alla revoca dell’esercizio dell’attività l.p.i., oltre ad ulteriori provvedimenti previsti dalla legge e dal C.C.N.L. che vorrà intraprendere a tutela dei propri interessi. ART. 30 RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE 1.Il personale autorizzato risponde ad ogni effetto delle prestazioni rese nell’esercizio dell’attività libero – professionale. 2.I rischi di danno a terzi inerenti all’attività libero – professionale sono ricompresi nell’assicurazione per la responsabilità civile del personale dipendente, ai sensi dell’art. 24 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Sanitaria non medica del 8/06/2000, e dell’art. 21 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Sanitaria non medica del 3/11/2005 alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nella relativa polizza, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità dell’Azienda per tali rischi. 3.La eventuale integrazione della copertura assicurativa resta a carico dei dirigenti e delle équipes autorizzate, che la devono esibire in sede di istruttoria nel caso in cui l’attività in parola è svolta in studi professionali privati. 4.L’Azienda assicura per infortuni e per responsabilità civile verso terzi il personale di supporto. 39 ART. 31 INFORMAZIONE PER L’UTENZA Nel rispetto massimo dei diritti della privacy del paziente e del sanitario, sarà garantita una adeguata informazione al cittadino - utente sulle modalità di accesso alle prestazioni l.p.. Le giornate, gli orari di svolgimento dell’attività L.P.I. e le tariffe delle prestazioni vengono adeguatamente pubblicizzate mediante esposizione di apposito avviso presso i centri di prenotazione, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso le sedi di svolgimento delle attività, nonché attraverso la consultazione del sito internet www.asptrapani.it e con qualsiasi altro idoneo mezzo previsto dalla normativa in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5/2/1992, n.175 e al decreto del Ministero della Sanità 16/9/1994, n.657. ART. 32 REGIME FISCALE DEI COMPENSI E DEI PROVENTI Ai soli fini fiscali i compensi dell' attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, ai sensi della Circ. Min. Fin. 69/E del 25.3.99 e art. 50 lett e) TUIR 917/86. L'Azienda provvede alla liquidazione a favore dei propri dipendenti dei compensi derivanti dall'attività libero professionale con le stesse modalità adottate per il trattamento economico, con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali. Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 10 n.18) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 sono esenti da IVA. L’ambito di applicazione dell’esenzione ivi prevista va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia. Il D.M. 21.1.1994 ha incluso tra le prestazioni esenti da IVA anche le prestazioni effettuate dagli psicologi. Vanno escluse, invece, dall’esenzione e quindi devono essere assoggettate ad IVA, ai sensi della Circolare n. 4 E del 28/01/2005 dell’Agenzia delle Entrate: Le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra; Gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie 40 Prestazioni finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa; Le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l’affinità genetica di soggetti al fine dell’accertamento della paternità. I dirigenti autorizzati all’esercizio dell’attività libero professionale intramurale, qualora ricorra una delle condizioni sopra elencate, sono tenuti ad assoggettare ad IVA del 20% , a carico dell’utente, le prestazioni svolte in a.l.p.i. L’esenzione dall’IVA è di carattere oggettivo, pertanto le prestazioni rese da dirigenti psicologi o pedagogisti soggiacciono alla stessa disciplina. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, i compensi percepiti per l’attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi privati a seguito di autorizzazione del Direttore Generale, costituiscono reddito nella misura del 75% (art. 52 comma 1 lett. a-bis del TUIR n. 917/86) ART. 33 ADEMPIMENTI CONTABILI E RILEVAZIONE DEI COMPENSI A) La riscossione delle tariffe di ciascuna prestazione avverrà presso il servizio di cassa dell’Azienda mediante l’apertura di un apposito sportello con personale dedicato alla riscossione dei compensi relativi all’A.L.P.I., che curerà il rilascio della ricevuta di pagamento, fiscalmente in regola, debitamente quietanzata, garantendo il rispetto della privacy del paziente. B) Per quanto riguarda l'A.L.P.I autorizzata presso gli studi privati valgono le seguenti modalità : - le fatture vengono emesse su bollettario dell'Azienda dal Dirigente Sanitario. - gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal medico che detratte a titolo di acconto le quote di propria spettanza, trattenendo in acconto il 50% degli importi, verseranno il restante importo entro il giorno 5 del mese successivo all’Azienda, che provvederà alle trattenute di legge ed a i relativi conguagli. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l’adozione di sanzioni a carico dell’inadempiente. Il versamento potrà avvenire on-line o con bollettino postale nel conto corrente dell’ Azienda. C) l’Azienda provvederà a liquidare e pagare, quanto dovuto a saldo al Dirigente od all’equipe entro i successivi 30 giorni del mese in cui perviene il versamento, in aggiunta alle spettanze stipendiali. D) Il Dirigente autorizzato è personalmente responsabile del corretto utilizzo dei bollettari a.l.p.i. E’ tenuto a rilasciare ricevuta contestualmente alla prestazione svolta e per ogni singola prestazione effettuata. Sulla ricevuta devono essere correttamente 41 indicati la tipologia della prestazione con la descrizione completa e di dati identificativi del paziente. Le ricevute saranno consegnate unitamente ad un modello riepilogativo fornito dall’Azienda debitamente compilato, al referente a.l.p.i. del proprio Distretto o Presidio che curerà la massima riservatezza sui dati personali dei pazienti. E) I referenti a.l.p.i. cureranno il controllo sulla corretta successione della numerazione delle ricevute e sul corretto utilizzo del bollettario provvederanno al controllo del rendiconto ed al relativo invio all’Area Risorse Umane-U.O Trattamento Economico per la liquidazione dei compensi. In caso di mancata presentazione delle ricevute e del modello riepilogativo per inattività nel mese di pertinenza i referenti sono tenuti a richiedere ai dirigenti dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti il mancato esercizio. F) I referenti sono tenuti a comunicare all’ufficio A.l.p.i. i nominativi dei dirigenti che, seppure autorizzati non esercitano effettivamente l’attività. L’Ufficio A.l.p.i., previa informazione all’interessato, provvederà alla revoca dell’autorizzazione. G) Il Dirigente deve tenere una agenda delle prenotazioni delle prestazioni l’a.l.p.i. che deve essere esibita su richiesta del servizio ispettivo interno. per H) Ciascuno dei soggetti autorizzati dovrà dotarsi di un apposito registro in cui devono essere annotati sul frontespizio: le generalità del dirigente autorizzato, la disciplina praticata, i giorni e gli orari d’attività, la sede privata per l’esercizio dell’A.L.P.I., le generalità del personale di supporto qualora richiesto. Nelle pagine interne di detto registro saranno di volta in volta trascritti: le generalità dell’utente, il tipo, il giorno e l’ora dell’effettuazione della prestazione, le eventuali prestazioni accessorie erogate. I) Il personale di supporto indiretto a fronte dei compensi percepiti maturerà un debito orario, calcolato con i criteri di cui all’art.2, inteso come riserva di ore per lo svolgimento di tutti gli adempimenti del carico di lavoro complessivo. Conseguentemente, in presenza di ore di straordinario o, in assenza di quest’ultimo, di credito orario, si procederà all’abbattimento di tali ore fino a concorrenza del predetto debito. Sarà cura dell’U.O. Trattamento Economico in sede di liquidazione dei compensi, comunicare all’Ufficio rilevazione presenze il debito orario da abbattere. ART. 34 CONTABILITA’ SEPARATA Per la gestione dell’attività libero-professionale intramurale, l’Azienda provvede alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti ed indiretti nonchè, per quanto concerne l’attività in regime di ricovero, delle spese 42 alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. Nel caso in cui la contabilità separata presenti un disavanzo il Direttore Generale assumerà i provvedimenti necessari, compresi l’adeguamento delle tariffe e la sospensione del Servizio relativo all’erogazione delle prestazioni sanitarie. L’Ufficio A.L.P.I. disporrà annualmente, fatto salvo quanto precisto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n.254, l’analisi relativa alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria attraverso una comparazione dei ricavi e dei proventi con i costi e gli oneri di esercizio dell’attività. L’analisi sarà curata in collaborazione con l’U.O. Controllo di Gestione per i dati necessari e trasmessa all’Area Finanziaria per l’inserimento nella Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio di esercizio. ART. 35 NORMA FINALE E DISPOSIZIONI DI RINVIO E’ fatta riserva di integrazioni e modifiche alla disciplina in esso contenuta, su direttive della Regione, o su iniziativa dell’Azienda, nonché per effetto di nuova disciplina normativa nazionale o regionale. Ai fini del reintegro da parte dell’Azienda dei costi afferenti all’esercizio dell’A.L.P.I. di cui al presente Regolamento, le tariffe previste sono da intendersi provvisorie e saranno comunque integralmente rielaborate in seguito alla messa a regime della contabilità analitica per centri di costo, in attuazione della vigente normativa. Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge e regolamentari in materia. Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente normativa Aziendale in materia. Il Direttore Generale Dr Fabrizio De Nicola 43 ALLEGATI 44