Regolamento che disciplina l`esercizio dell`attività

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMOENIA DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N.2984 DEL 24/06/2010
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 5279 DEL 23/11/2011
INDICE
NORME GENERALI
PREMESSA
ART. 1- OGGETTO E FINALITA’
ART. 2 - PRINCIPI
ART.3- DIRITTI DEL CITTADINO
ART.4-TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGABILI:
a. Attività libero professionale ambulatoriale individuale
b. Attività libero professionale diagnostica e/o terapeutica di equipe
c. Attività libero professionale in costanza di ricovero ordinario, di DH e di DS…
d. Possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento
richieste da terzi all'Azienda ………………………………………………………
e. Altre attività professionali a pagamento…………………………………………..
f. Particolari attività aziendali a pagamento ……………………………………..…
g. Attività di consulenza ……………………………………………………………...
h. Consulto ……………………………………………………………………………..
i. Attività domiciliare ....................................................................................................
ART. 5 - ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE INAIL
ART. 6 - OBBLIGHI DEL PERSONALE CHE NON ESERCITA L’ATTIVITA’ L.P.I.
O CHE HA OPTATO PER L’ EXTRAMURARIA
ART. 7- ESCLUSIONI DALLA LIBERA PROFESSIONE
ART. 8 – ALPI IN DISCIPLINA DI APPARTENENZA E RELATIVE
ECCEZIONI
ART. 9 – ATTIVITA’ NON RIENTRANTI NELL’ALPI
ART. 10 - DEFINIZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALL'ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE
ART. 11- PERSONALE CHE PUO’ ESERCITARE, SUPPORTARE O COADIUVARE
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ L.P.I.
ART. 12 - ATTIVITA' E PERSONALE DI SUPPORTO
ART.13 – PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
ART.14 - COMMISSIONE PARITETlCA AZIENDALE DI VERIFCA
ART.15 - UFFICIO PER L’ATTIVITA’ LIBERO PROF. INTRAMURARIA (A.L.P.I.)
ART. 16 - RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
ALLO SVOLGIMENTO DELL’A.L.P.I. E RELATIVA ISTRUTTORIA
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ART. 17- AUTORIZZAZIONE PRESSO STUDI PRIVATI
ART.18 - A.L.P.I. IN ATTIVITA’ DI RICOVERO (incluso DH e DS)
ART.19 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA TARIFFA
PRESTAZIONI ABULATORIALI INDIVIDUALI
ART.20 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RICOVERI
ART. 21- QUOTE E PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE
DELL’ALPI IN STRUTTURA
ART.22 - TARIFFE PRESTAZIONI ABULATORIALI E DIAGNOSTICHE IN EQUIPE
ART. 23 - INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI E VARIAZIONE
DELLE TARIFFE
ART. 24 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA -FONDO PEREQUATIVO
ART.25 - UTILIZZO ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ
ART.26 - DEBITO ORARIO
ART.27 - VINCOLI PER L’ESERCIZIO DELL’ALPI
ART. 28 - FUNZIONI DI VIGILANZA
ART.29 - VIOLAZIONI E SANZIONI
ART.30 - RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE
ART.31 - INFORMAZIONE PER L’UTENZA
ART. 32 - REGIME FISCALE DEI COMPENSI E DEI PROVENTI
ART. 33 - ADEMPIMENTI CONTABILI E RILAVAZIONE DEI COMPENSI
ART. 34 – CONTABILITA’ SEPARATA
ART. 35 – NORMA FINALE E DISPOSIZIONI DI RINVIO
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. L. n. 412 del 30 dicembre 1991
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
(in particolare: art.4, comma 7)
2. D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed
integrazioni, art.4, commi 10,11,11 bis
RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA.
3. L. 5 febbraio 1992, n. 175
NORME
IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA E DI REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI
SANITARIE
4. D.M. 16 settembre 1994, n.657
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE DELLE TARGHE, INSEGNE E INSERZIONI PER
LA PUBBLICITÀ SANITARIA
5. L. n. 724 del 23 dicembre 1994
COLLEGATO ALLA FINANZIARIA ’95
( in particolare: art.3 comma 6, 7, 8 e art.4 comma 3)
6. L. n. 662 del 23 dicembre 1996
COLLEGATO ALLA FINANZIARIA ’97
( in particolare: Art.1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17) 60 e 61
(Suppl. ord. G.U. s.g. n. 303 del 28 dicembre 1996)
7. D.M.S. 28 novembre 1997
ESTENSIONE
DELLA POSSIBILITÀ DI ESERCIZIO DI LIBERA ATTIVITÀ
PROFESSIONALE AGLI PSICOLOGI CHE SVOLGONO FUNZIONI PSICOTERAPEUTICHE
8. Legge 23 dicembre 1998, n. 448
MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E
LO SVILUPPO (art.
72 comma 4 e seg.)
9. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni
REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE
(art. 47 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente )
10. Circolare 25 marzo 1999, n. 69/E del Ministero delle Finanze
CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PERCEPITI DAI MEDICI E DA ALTRE FIGURE PROFESSIONALI
DEL S.S.N.
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PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTRAMURARIA (G.U.
s.g. n. 80 del 7 aprile 1999)
11. D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229
NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
A NORMA DELL’ ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1998, N. 419
12. D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517
DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED UNIVERSITÀ
A norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Supp. Ord. alla G.U. n. 8 del 12 gennaio 2000, n.
10/L)
13. L.23 dicembre 1999, n.488
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
LEGGE FINANZIARIA 2000 (Suppl.
ord. G.U. n.302 del 27 dicembre 1997, n. 227/L art. 28)
Decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO CONCERNENTE L’ATTIVITÀ LIBERO - PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL
PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
C.C.N.L. 1998-2001 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria
14. C.C.N.L. 1998-2001 8 giugno 2000 della dirigenza sanitaria,
professionale Tecnica ed amministrativa
15. D.L.vo 28 luglio 2000, n.254
DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1999, N.229, PER IL
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PER L’ATTIVITÀ LIBERO – PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI SANITARI.
(Suppl. ord. alla G.U. n 213 del 12 settembre 2000, n.149/L)
C.C.N.L. 2002/2005 3/11/2005 della dirigenza medica e veterinaria
C.C.N.L. 2002/2005 3/11/2005 della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa
L.120 del 3 agosto 2007 e succ.mod (L.189 del 4 dicembre 2008 – D.L. n. 194/09 convertito con L. n. 25
del 26.02.2010)
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PREMESSA
L’ASP nel disciplinare l’esercizio dell’Attività Libero Professionale Intramuraria si
propone, non appena sarà definito il nuovo assetto organizzativo, di dotarsi di un
Piano Aziendale per l’ALPI, definendo le azioni da intraprendere per garantirne
l’esercizio in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.120 del 3/8/2007,
modificata dalla L. 189/2008 e dall’art.6 c. 1 della Legge n. 25 del 26.02.2010,
concernente le “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e
altre norme in materia sanitaria”.
In particolare devono essere definiti i volumi di attività istituzionale e di attività
libero-professionale intramuraria, nonché le iniziative di diffusione, pubblicità ed
informazione di esposizione del predetto Piano nell'ambito delle proprie strutture
ospedaliere e territoriali ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli
utenti. Inoltre, si dovrà implementare il sistema di prenotazione e riscossione anche
al fine di gestire con integrale responsabilità propria l'attività libero-professionale
intramuraria (ALPI) ed assicurarne il corretto esercizio.
ART.1
OGGETTO E FINALITA’
Il presente regolamento aziendale disciplina l'esercizio dell'attività libero
professionale del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della
dirigenza del ruolo sanitario.
Per attivita' libero professionale intramuraria si intende l'attivita' che tutto il suddetto
personale, individualmente o in equipe, esercita al di fuori dell'orario di lavoro o
comunque al di fuori delle attivita' previste dall'impegno di servizio, in regime
ambulatoriale, ivi comprese anche le attivita' di diagnostica strumentale e di
laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero all'interno delle strutture
ospedaliere e territoriali dell'Azienda Sanitaria Provinciale in favore e su libera scelta
dell'assistito e con oneri a carico di quest'ultimo o di assicurazioni o di fondi sanitari
integrativi, a costi certamente competitivi.
Le prestazioni erogabili in regime libero professionale devono essere garantite
nell'ambito della ordinaria attività di istituto (ambulatoriale e di ricovero) se rientranti
nei livelli assistenziali garantiti dalla programmazione nazionale e regionale o nei
protocolli diagnostico-terapeutici in uso presso l'Azienda.(se analiticamente
individuati).
L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto
con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento della stessa deve
essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti
d'istituto e la piena funzionalità dei servizi.
L'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene
esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi
orari e di prestazioni necessari per i compiti istituzionali.
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Pertanto l’a.l.p.i. va resa parallelamente a quella dovuta istituzionalmente, deve
rappresentare un servizio aggiuntivo per l’utenza. L’A.L.P.I. ha la finalità di garantire
un più ampio ventaglio di prestazioni all’utente, di ridurre le liste d’attesa, di contrarre
la mobilità passiva e di “drenare” pazienti di altre Aziende, contribuendo quindi alla
crescita complessiva della produttività, nel rispetto dell’esigenza di miglioramento
della qualità delle prestazioni, ove scientificamente riconosciute appropriate, efficaci
e di sviluppo della promozione del ruolo aziendale.
Per l'attivita' di ricovero la valutazione e' riferita anche alla tipologia e complessita'
delle prestazioni.
In riferimento a quanto sopra stabilito, l’Azienda, nel rispetto dei piani di attività
previsti dalla programmazione regionale e aziendale, negozia, in sede di definizione
annuale di budget, con i dirigenti responsabili dell’équipes interessate e dei singoli
Dirigenti Medici i volumi d’attività istituzionale che devono essere, comunque,
assicurati in relazione alle risorse assegnate.
Conseguentemente l’Azienda concorda con i singoli Dirigenti e con le équipes
interessate i volumi di attività libero – professionale intramuraria che, comunque, non
possono globalmente superare i volumi di attività istituzionale come sopra negoziati.
Il Controllo di Gestione dovrà monitorare lo stato di consistenza e le variazioni delle
liste di attesa, in seguito all’attivazione dell’Alpi, delle prestazioni rese in regime
istituzionale nonché il conseguimento degli obiettivi di efficienza/ efficacia delle
prestazioni.
La verifica di tale attività verrà effettuata da appositi organismi paritetici.
ART. 2
PRINCIPI
L’Azienda persegue le finalità di cui sopra garantendo l’osservanza dei seguenti
principi:
 la salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio svolto dall’Azienda diretto ad
assicurare l’accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta
secondo i principi informatori delle leggi che regolamentano il Servizio Sanitario
Nazionale;
 la valorizzazione delle professionalità espresse dai dirigenti sanitari, ospedalieri,
territoriali ed universitari, operanti nell’Azienda, favorendo la motivazione del
personale ed il senso di appartenenza all’Azienda;
 ricorso alla libera -professione in équipe ogni qual volta lo richieda la prestazione
da assicurare o l’impegno coordinato di risorse tecnologiche dell’Azienda ovvero nel
caso di attività su richiesta e in favore dell’Azienda per l’erogazione di prestazioni
integrate, alla stessa commissionate da utenti singoli o associati, anche attraverso
forme di rappresentanza ;
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 parità di trattamento degli utenti, al di là del fatto che questi ultimi si avvalgano o
meno di prestazioni rese in regime d’attività libero –professionale.
L’attività LPI deve rappresentare realmente l’espressione di una libera scelta
dell’utente senza influire negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle
attività istituzionali e sui relativi volumi di attività, concorrendo a rafforzare la
responsabilizzazione ed a riconoscere la giusta remunerazione anche per tutti gli
operatori e gli altri dirigenti del ruolo sanitario che vi intendano partecipare con le
necessarie funzioni di supporto. L’attività libero–professionale, all’interno o
all’esterno delle strutture e dei servizi dell’ASP, è intesa a favorire esperienze di
pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e
aggiornamento tecnico – scientifico e professionale nell’interesse degli utenti e della
collettività.
In tale contesto e con tali intendimenti l'Azienda :
Garantisce a tutto il personale dirigente del ruolo sanitario la possibilita' di esercitare
la libera professione intramuraria, sia in regime ambulatoriale e di diagnostica
strumentale e di laboratorio che in costanza di ricovero.
Fissa annualmente, in relazione alle effettive -richieste, la quota di posti letto, distinti
per disciplina o per area dipartimentale, da destinare all'attività libero professionale in
regime di ricovero che non puo' essere inferiore al 5% e superiore al 10% dei posti
letto della struttura.
Garantisce, distintamente per ogni unita' operativa, l'utilizzo della sale operatorie,
degli ambulatori e delle attrezzature in uso nell'Azienda per le attivita' istituzionali.
Predispone ed organizza, tramite le Direzioni Sanitarie, uno specifico sistema che
consenta la prenotazione, nonché la riscossione, delle prestazioni libero professionali
richieste dai cittadini in analogia a quanto avviene per le prestazioni prenotabili in
regime istituzionale.
Garantisce una adeguata informazione ai cittadini sulla attivita' libero professionale
espletata all'interno delle proprie strutture nonche' sulle modalita' di accesso alle
prestazioni erogabili a tale titolo attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Istituisce apposita Commissione Paritetica di promozione e verifica fra dirigenti
sanitari appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'Azienda.
Per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria l'amministrazione mette a
disposizione nei limiti delle disponibilita' possibili le attrezzature e gli spazi necessari
all'esercizio della stessa.
Compatibilmente con l'esigenza di garantire prioritariarmente le attivita' istituzionali,
l'amministrazione garantisce, altresi', il personale di supporto necessario.
Nel caso di piu' richieste per le medesime attrezzature o spazi, l'amministrazione
garantisce idonea turnazione, al fine di consentire pari accessibilita' tra i richiedenti,
tenendo conto del numero di prestazioni mediamente espletate dai singoli Dirigenti
Medici autorizzati in alpi.
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L’esercizio dell’attività libero-professionale deve avvenire al di fuori dell’orario di
servizio, dei turni di pronta disponibilità e di guardia attiva; ove ciò non sia possibile,
l’attività libero professionale verrà svolta nelle ore di servizio limitatamente ad alcune
prestazioni erogate dalle UU.OO. delle aree dei servizi ( Radiologia, Patologia
Clinica, Medicina Trasfusionale, Anatomia Patologica) e sempre nel rispetto del
prioritario assolvimento dei compiti istituzionali. L’impegno del personale dedicato a
tale genere di prestazione va quantificato e recuperato, calcolando il tempo da
recuperare mediante il rapporto tra i proventi percepiti e il valore nominale dell’ora di
lavoro in l.p. (per ogni 120,00 € lorde percepite un’ora di recupero per il dirigente
sanitario e per ogni 75,00 € lorde percepite un’ ora di recupero per il personale di
comparto).
ART. 3
DIRITTI DEL CITTADINO
L'A.L.P.I. ha la finalità di garantire il diritto del cittadino a scegliere il proprio medico
curante e/o l'equipe medica di fiducia, all'interno delle strutture aziendali.
Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle
prestazioni in regime libero professionale, è tenuto al pagamento delle tariffe
successivamente indicate nel presente Regolamento.
Il cittadino, al momento della richiesta della prestazione, deve essere messo a
conoscenza della spesa che dovrà sostenere. Il preventivo, redatto dagli uffici
competenti, salvo esigenze straordinarie verificatesi durante la prestazione, deve
contenere elementi certi degli oneri addebitabili.
L'esercizio dell'A.L.P.I., non deve contrastare con l'incomprimibile diritto,
riconosciuto a tutti i cittadini, di un eguale livello di assistenza. Pertanto,
l'espletamento di tale attività, deve essere organizzato in modo da non influire
negativamente sul pieno e completo assolvimento dei compiti di istituto ed è
subordinato all'impegno del personale interessato a garantire la completa funzionalità
dei servizi.
In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di
disservizi possono essere effettuate dal cittadino presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni
con il Pubblico) il quale provvederà alla gestione del reclamo.
ART. 4
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGABILI
L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, non deve essere in contrasto
con le finalità istituzionali dell'Azienda.
L'ASP può offrire in regime libero professionale le prestazioni erogabili dal S.S.N.
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Le altre prestazioni sanitarie che l'utente può ottenere a pagamento da altri soggetti
terzi, possono essere erogate, previa verifica della presenza delle necessarie risorse e
valutazione di opportunità anche economica.
Si distinguono:
a. Attività libero professionale ambulatoriale individuale
E' caratterizzata dalla libera scelta, da parte del cittadino, del professionista che dovrà
erogare la prestazione richiesta. Le prestazioni richieste possono essere di tre tipi:
1) Attività L.P.I. individuale senza impiego di strumentazione o con strumentazione
semplice (es: visita, relazione, consulto, certificazione);
2) Alpi con l’uso di strumentazioni di proprietà dell’Azienda (Es. visita ed
elettrocardiogramma) eseguita dal medico; definita Attività L.P.I individuale
strumentale;
3) Alpi con l’uso di strumentazione e il contributo attivo di personale di supporto
diretto (tecnici, infermieri, ecc.). (Es. visita più intervento fisioterapico); definita
Attività L.P.I individuale strumentale con personale di supporto;
b. Attività libero professionale diagnostica e/o terapeutica di equipe
E' caratterizzata dalla richiesta da parte del cittadino di una prestazione a pagamento,
erogabile in equipe, senza l'indicazione nominativa del sanitario erogatore, con scelta
o meno del referente dell’equipe scelta.
c. Attività libero professionale in costanza di ricovero ordinario, di DH e di DS
E 'caratterizzata dalla richiesta, da parte del cittadino, di prestazioni a pagamento, in
costanza di ricovero, di DH e di DS con contestuale scelta del professionista o
dell'equipe che deve erogare la prestazione e vi ricorrono i servizi ospedalieri connessi
che potranno essere, in base alla scelta del cittadino, o in ricovero ordinario, o in
ricovero con standard alberghiero superiore con oneri aggiuntivi a carico del cittadino
stesso.
d.Possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento
richieste da terzi all'Azienda
Individuale o in équipe in favore di terzi: caratterizzata dalla richiesta di terzi (utenti
singoli o associati, aziende, enti) di prestazioni a pagamento all’azienda anche al fine
di consentire la riduzione dei tempi di attesa.
E' il caso in cui le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio,
secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le equipes dei servizi
interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente punto ed i
criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai Dirigenti sanitari, nonchè al personale
che presta la propria collaborazione, sono stabiliti secondo apposite convenzioni
stipulate dall'Azienda con i terzi richiedenti.
e. Altre attività professionali a pagamento.
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Le attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolte,
individualmente o in équipe, in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura
sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione dell’Azienda con le
predette strutture (art. 58, comma 7 ed art. 58, comma 4 del CCNL 8.6.2000
rispettivamente dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa).
Nella convenzione si dovrà stabilire:
a) il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle
altre attività svolte;
b) l’entità del compenso dovuto al dirigente e/o all’équipe che ha effettuato la
prestazione;
c) le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi;
d) la quota della tariffa spettante all’azienda.
Gli onorari sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l’attività,
con bollettari forniti dall’azienda; la citata struttura, dedotte le quote di propria
spettanza, così come stabilito nella convenzione, versa mensilmente all’azienda
quanto di competenza. L’Azienda, provvederà entro il mese successivo alla
riscossione a versare al dirigente gli emolumenti concordati detratti i costi e le
trattenute di legge. La struttura presso la quale il dirigente ha effettuato la prestazione
è tenuta a rilasciare ricevuta della prestazione stessa su apposito bollettario messo a
disposizione dall’azienda.
Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se
preventivamente autorizzate dall’Azienda con le modalità stabilite dalla convenzione.
f. Particolari attività aziendali a pagamento
Tale attività può essere individuale o d’équipe ed è richiesta dall’ Azienda;
Caratteristica è la
richiesta
dell’ Azienda ai propri dirigenti di erogare,
eccezionalmente e temporaneamente, prestazioni ad integrazione dell’attività
istituzionale per:
- ridurre le liste d’attesa;
- acquisire prestazioni aggiuntive
soprattutto in carenza d’organico e impossibilità, anche momentanea, di coprire i
relativi posti con personale in possesso di requisiti di legge, in accordo con le équipe
interessate (art. 55, comma 2, del CCNL 8/6/2000 della dirigenza medica e
veterinaria);
La partecipazione ai proventi, da parte del dirigente e/o dell’équipe, per le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, di cui al presente comma, non
può superare il 50% della tariffa.
Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare- eccedenti gli obiettivi prestazionali
negoziati a livello aziendale - rientrino i servizi di guardia notturna, l’Azienda si
atterrà alle condizioni di operatività previste dalle linee di indirizzo regionali di cui
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all’art. 9, comma 1, lett.g) del C.C.N.L. del 3/11/2005, che definiranno la disciplina
delle guardie e la loro durata.
L’applicazione dell’attività in argomento è subordinata inoltre alle seguenti
condizioni:
- sia l’Azienda a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la
utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- L’Azienda con proprio provvedimento, dato atto della razionalizzazione della rete dei
servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla
continuità assistenziale, definisce un tetto massimo delle guardie retribuibili non
superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda, il quale
rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.
g. Attività di consulenza
L’attività di consulenza, chiesta all’Azienda da soggetti terzi costituisce una
particolare forma di attività aziendale a pagamento. Essa è prestata nei confronti dei
servizi sanitari di altra Azienda o Ente del Comparto ovvero presso Istituzioni
pubbliche o private o Istituzioni Socio-Sanitarie senza scopo di lucro, con i quali
l'Azienda ha stipulato apposita convenzione. E’riservata ai Dirigenti che hanno optato
per il rapporto esclusivo e viene svolta al di fuori dell’orario di servizio ed è
disciplinata dai vigenti C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria,
Professionale, Tecnica ed Amministrativa.
Tale attività rientra, compatibilmente con i volumi di attività stessa correlabile, nei
compiti istituzionali dell'Azienda; solo nel caso in cui tale attività sia svolta al di fuori
del normale orario di lavoro rientra nell’ A.L.P.I. ed i compensi derivanti sono
assimilati, ai fini fiscali, a quelli di lavoro dipendente.
L' attività di consulenza, è regolata da apposite convenzioni stipulate fra l'Azienda
stessa ed i soggetti terzi interessati, possibilmente nel rispetto dei principi della
fungibilità e della rotazione di tutto il personale che è tenuto ad erogare le prestazioni,
limitatamente alla disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente a quella di
appartenenza (purchè sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di
servizio di 5 anni nella disciplina stessa) fatta salva la compatibilità della consulenza
stessa con i fini istituzionali e fatto salvo l'eventuale recupero orario.
Tali convenzioni debbono prevedere:
- la durata della convenzione;
-la natura della prestazione che deve essere a carattere occasionale;
-la quantità e la tipologia delle prestazioni, i limiti di orario dell’impegno, compatibili
con l’articolazione dell’orario di lavoro;
-le tariffe, inclusive di ogni onere a carico dell'Azienda;
-le modalità di versamento dei compensi correlati ed il numero degli operatori
interessati.
Il compenso deve affluire all’Azienda, che emetterà la fattura al soggetto terzo, ed
effettuate le trattenute previste (il 5% dei compensi quale remunerazione aziendale
oltre i costi aziendali compresa IRAP ) e le quote per i fondi previsti dal presente
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regolamento, provvede a versare la somma al Dirigente Medico che ha effettivamente
espletato l’attività.
h. Consulto
Per consulto si intende, in particolare, un giudizio-parere straordinario e specialistico
prestato a favore del singolo utente, così come stabilito dai vigenti C.C.N.L., reso
esclusivamente nella disciplina di appartenenza, ed effettuato, in ogni caso, fuori
dell'orario di servizio.
L’effettuazione di consulti, al di fuori della struttura di appartenenza, dovrà essere
autorizzata dal Dirigente Sanitario del Presidio/Distretto di appartenenza che stabilirà
d'intesa con il Dirigente interessato l’onorario del consulto, inclusivo di ogni onere a
carico dell'Azienda. Il Dirigente interessato provvederà direttamente alla riscossione
ed al successivo versamento all'Azienda rilasciando la ricevuta dell'avvenuta
prestazione.
i. Attività domiciliare
E' prestata a favore e su esplicita richiesta dell'assistito ed è resa direttamente a
domicilio da parte del Dirigente prescelto al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
- Particolari prestazioni assistenziali richieste,
- Carattere occasionale o straordinario della prestazione assistenziale per le patologie
per le quali gli assistiti versano in particolari condizioni ( ammalati terminali, assistiti
immobilizzati anziani non deambulanti…etc.) con riferimento al particolare rapporto
fiduciario medico-paziente.
- La richiesta del paziente dovrà essere trasmessa all’Ufficio Alpi, per il tramite del
referente alpi competente unitamente al rendiconto, con il visto del Responsabile del
Presidio o del Distretto di appartenenza o del Direttore del Dipartimento, da parte del
Dirigente stesso e sottoscritta dal paziente, anche successivamente all'erogazione della
prestazione.
Nella fattispecie, la composizione della tariffa rimane invariata ma si applicherà una
maggiorazione del 20% per l’erogazione a domicilio ed il professionista provvede
direttamente alla riscossione della tariffa ed al rilascio della relativa ricevuta secondo
le modalità indicate dal presente Regolamento.
ART. 5
ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE INAIL
L’attività di certificazione INAIL è così disciplinata:
Le certificazioni sono fornite presso le Unità Operative ad accesso diretto, in coerenza
del I° comma dell’art. 238 del T.U. 1124/65 ed esattamente Pronto Soccorso e
Medicina d’urgenza.
I Direttori Sanitari di Presidio dovranno istituire apposito registro e provvedere
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trimestralmente a comunicare all’Ufficio Alpi il totale dei certificati emessi
indicando i nominativi dei medici a rapporto esclusivo.
L’attività di certificazione, non essendo per sua natura nettamente separabile dalle
altre attività istituzionalmente rese dai servizi interessati nell’orario di servizio, dovrà
essere recuperata in ragione del volume dell’attività di certificazione svolta. Il tempo
impiegato per l’attività svolta, viene fissato in 10 minuti per ogni prestazione erogata
nei PP.OO. che hanno attivato la trasmissione on-line dei certificati all’INAIL ed in
15 minuti per quelle erogate nei PP.OO. che effettuano l’invio cartaceo.
L’attività in oggetto è considerata attività di equipe e riconosciuta in modo paritario
all’interno dell’equipe medesima, costituita solo da Dirigenti con rapporto esclusivo.
I compensi erogati dall’INAIL per l’attività certificativa svolta dal personale a
rapporto esclusivo, sono introitati dall’Azienda e riversati ai Medici aventi diritto
dopo aver verificato l’espletamento dell’orario aggiuntivo di cui sopra, in parti uguali
e nella misura del 95% al lordo delle quote IRAP.
L’attribuzione delle somme ai professionisti appartenenti all’equipe, avviene
annualmente, tenuto conto dei versamenti frazionati effettuati dall’INAIL che non
consentirebbero la ripartizione di somme consistenti.
Nessuna somma, neppure a titolo di acconto è anticipata dall’Azienda a fronte
dell’attività in oggetto.
Nell’erogazione dei compensi si dovrà, comunque, tenere conto della partecipazione
dei componenti dell’equipe in rapporto alle assenze dal servizio effettuate dal
personale medico che svolge l’attività in argomento.
L’attività di certificazione resa dai professionisti che hanno optato per l’attività libero
professionale extramuraria, resa nell’ambito dell’orario di servizio, è da considerarsi
quale attività istituzionale ed i compensi relativi dell’attività certificativa verranno
introitati dall’Azienda.
ART. 6
OBBLIGHI DEL PERSONALE CHE NON ESERCITA L’ATTIVITA’ L.P.I. O
CHE HA OPTATO PER L’EXTRAMURARIA
1. Il dirigente medico e/o il dirigente sanitario ed il restante personale facenti parte
di una équipe che svolge attività libero – professionale, anche se personalmente non
interessato all’esercizio di tale attività o che ha optato per l’extramuraria, è tenuto a
prestare, nei limiti del normale orario di lavoro, le funzioni istituzionali attribuitegli,
secondo le modalità stabilite dal responsabile dell’U.O. di appartenenza che, sebbene
attengano ad adempimenti connessi a prestazioni in regime di attività libero –
professionale, comunque concorrono alla realizzazione dei risultati programmati
dall’Azienda.
ART. 7
ESCLUSIONI DALLA LIBERA PROFESSIONE
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1.Non è consentito l’esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di
soggetti pubblici e privati da parte di medici e veterinari e dirigenti del ruolo sanitario
che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
2.Per i dirigenti veterinari è consentita l’a.l.p.i. solo per la cura di piccoli animali
d’affezione.
3. E’, altresì, esclusa l’attività libero-professionale in regime di ricovero nei servizi di
emergenza, di terapia intensiva, dell’unità coronarica e di rianimazione, Dialisi,
malattie infettive (limitatamente a patologia HIV correlate) ovvero in altre tipologie in
relazione alla peculiarità delle patologie.
4.Il dirigente sanitario che abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo è
escluso dal presente istituto e inoltre non può svolgere l’attività libero –professionale
in strutture pubbliche diverse da quelle d’appartenenza né presso strutture private
accreditate sia pure parzialmente.
5.Qualora il Direttore Generale accerti che un dirigente, in violazione del rapporto
esclusivo, eserciti attività libero – professionale presso struttura sanitaria privata
accreditata, procede al recesso per giusta causa del rapporto di lavoro, secondo le
modalità previste nei contratti collettivi di lavoro e, nel contempo, comunica alla
Regione l’episodio, ai fini della perdita dell’accreditamento da parte della struttura
sanitaria interessata.
ART. 8
ALPI IN DISCIPLINA DI APPARTENENZA E RELATIVE ECCEZIONI
L’attività libero–professionale è prestata nella disciplina di appartenenza.
Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza,
non può esercitare l’attività libero – professionale nella propria struttura o nella
propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere
favorevole del Collegio di Direzione, e delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attivita'
in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza,
sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianita' di servizio di
cinque anni nella disciplina stessa.
L’autorizzazione è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionale svolta
in qualità di specialisti di medicina del lavoro o medico competente nell’ ambito delle
attività previste dal decreto legislativo 81/08, con esclusione dei dirigenti che versino
in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di
prevenzione e vigilanza.
Qualora il dirigente medico venga utilizzato dall’Azienda con continuità nell’attività
istituzionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza e non equipollente può
essere autorizzato dall’Azienda, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, e
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, a
svolgere l’a.l.p.i. nella medesima disciplina di utilizzazione sempre che sia in possesso
della relativa specializzazione.
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L’autorizzazione ha carattere eccezionale ed è limitata al periodo del servizio reso
all’Azienda nella diversa disciplina.
ART.9
ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELL'A.L.P.I.
Non rientrano tra le attività di libera professione intramuraria e quindi non sono
disciplinate dal presente Regolamento ancorché diano luogo a compensi e indennità,
le seguenti attività:
1. Docenza a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e
diploma;
2. Collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
3. Attività svolta in commissioni di concorsi;
4. Attività svolta in commissioni presso Enti o Ministeri;
5. Attività di relatore a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
6. Attività di partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria
professionale;
7. Attività di partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria
sindacale non in veste di Dirigente Sindacale;
8. Attività rese per conto dell'Autorità Giudiziaria in veste di C.T.U. per le quali
l'Azienda si riserva di regolamentare eventuali recuperi di spesa qualora, per lo
svolgimento di tali attività, si renda necessario l'utilizzo di risorse aziendali;
9. Attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle sole spese
sostenute a favore di ONLUS, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre
organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della
dichiarazione da parte della organizzazione della completa gratuità delle prestazioni
stesse.
Per lo svolgimento di dette attività, disciplinate da apposito regolamento, è sufficiente
autorizzazione, laddove prevista, rilasciata dall’Azienda, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 10
DEFINIZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALL'ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE
L’Azienda S.P. di Trapani va intesa come struttura unitaria suddivisa nelle varie sedi
operative, in ognuna delle quali è possibile svolgere l’attività L.P.I., ambulatoriale ed
in regime di ricovero, indipendentemente dalla sede in cui il Dirigente presta
ordinariamente servizio, sempre che nell’articolazione aziendale di appartenenza non
sia possibile per mancanza di spazi e attrezzature esercitare la L.P.I.
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Conseguentemente, il Direttore Generale può autorizzare il dirigente ad esercitare
l’A.L.P.I. oltre che nella sede in cui il Dirigente presta ordinariamente servizio anche
in altra struttura dell’Azienda.
Nell’ambito dell’Azienda devono essere individuate proprie idonee strutture e spazi
separati e distinti da utilizzare per l’attività L.P.I. in regime di ricovero e strutture e
spazi idonei per quella ambulatoriale.
Spazi per l’A.L.P.I. in regime di ricovero
Nei presidi ospedalieri dell’Azienda il ricovero in regime libero-professionale e'
garantito, di norma, in idonee strutture e spazi separati e distinti, ovvero, in via
sperimentale anche comuni, individuati all’interno delle UU.OO di degenza,
prescindendo da riferimenti di confort alberghieri.
La idoneita' della struttura e' determinata con riferimento alle dotazioni strumentali,
che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario
dell'attivita' istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attivita'
in spazi distinti rispetto a quelli delle attivita' istituzionali.
La disponibilita' di posti letto per l'attivita' libero professionale programmata deve
essere assicurata entro i limiti che vanno dal 5% al 10% di quelli totali in dotazione,
sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, fermo restando che il mancato
utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attivita'
istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle
rispettive aree dipartimentali.
Tali posti letto possono essere collocati presso ciascuna Divisione di degenza oppure
in camere di degenza multidisciplinari a pagamento, raggruppate per aree funzionali
omogenee, a seconda dei casi e delle opportunità dettate dal miglior confort
alberghiero possibile.
Fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'attivita'
libero-professionale intramuraria in regime di ricovero nonché in casi particolari
(ristrutturazioni, ampliamenti etc.), l’ Azienda, reperisce con gli strumenti contrattuali
piu' idonei, la disponibilita' di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari
per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o
sale operatorie) presso case di cura o strutture private non accreditate, da destinare ad
attivita' professionale intramuraria e, comunque, provvisoriamente vengono
individuati per lo svolgimento dell’alpi i posti letto per unità operativa prescindendo
anche da riferimenti di comfort alberghiero:
fino a 20 posti letto,1 posto per unità operativa;
da 21 a 40 posti letto,2 posti per unità operativa;
oltre 41 posti letto,3 posti per unità operativa.
Spazi per l’A.L.P.I. ambulatoriale
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Nelle strutture dell’Azienda, il Direttore Generale reperisce ove possibile strutture e
spazi idonei, preferibilmente distinti, per l'esercizio della libera attivita' professionale
intramuraria.
L'attivita' ambulatoriale, clinica e di diagnostica strumentale e di laboratorio,
esercitata in regime di attivita' libero-professionale puo' essere svolta anche nelle
strutture e negli spazi utilizzati per l'attivita' istituzionale fermo restando che
l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attivita'
(istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attivita' istituzionale.
Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno della azienda, in misura esauriente,
idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale in regime
ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno
dell'azienda in strutture non accreditate.
Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo
svolgimento delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale e
conseguentemente alla impossibilità di reperire tali spazi all'interno della struttura
aziendale, la Direzione Generale può autorizzare, nel rispetto delle norme che
regolano l'attivita' professionale intramurale e senza oneri aggiuntivi a carico
dell'azienda, lo svolgimento di tale attività presso gli studi professionali dei singoli
dirigenti sanitari che ne facciano richiesta. Nei predetti studi i dirigenti conservano le
autorizzazioni esistenti per l'esercizio della propria attivita' professionale specialistica.
Tale autorizzazione e' temporanea fino all'allestimento di idonei spazi da destinare
a tale attivita' e comunque fino al 31 gennaio 2011, salvo ulteriori modifiche
normative.
Questa attivita' deve essere svolta in un'unica sede nell'ambito del territorio della
Azienda.
Le prenotazioni per l’attività L.P.I., di norma, debbono avvenire attraverso un
apposito sistema di prenotazione e distinti uffici e personale addetto, per la tenuta
delle relative liste d’attesa e per la turnazione del personale che svolge attività libero–
professionale, nonché per l’utilizzazione, dei posti-letto, delle sale operatorie e delle
apparecchiature, garantendo, comunque all’attività istituzionale carattere prioristico
rispetto a quella libero-professionale.
ART. 11
PERSONALE CHE PUO’ ESERCITARE, SUPPORTARE O COADIUVARE
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ L.P.I.
1.L'attività libero-professionale intramuraria è consentita a tutto il personale della
dirigenza medica e veterinaria che abbia espresso opzione per il rapporto di lavoro
esclusivo, ai dirigenti del ruolo sanitario a rapporto esclusivo con l'Azienda e,
limitatamente all'attività di consulenza, ai dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e
professionale, secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 62 del C.C.N.L. della dirigenza
professionale tecnica ed amministrativa.
L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria non deve essere in contrasto
con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento deve essere
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organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e
da assicurare la piena funzionalità dei servizi.
L'A.L.P.I. deve intendersi come peculiare modalità organizzativa dell'Azienda
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie di competenza e, pertanto, deve essere
esercitata nel limite dello status organizzativo aziendale inteso quale - assetto
organizzativo -funzionale autorizzato e accreditato.
2. Il restante personale del comparto, collocato tra le categorie da A a Ds, (ex livelli
retributivi dal 3° all’8 bis), nonché il personale dirigente dei ruoli Professionale,
Tecnico ed Amministrativo, pur non essendo titolare del diritto all’esercizio
dell’attività L.P.I., può partecipare all’attività libero–professionale quale personale di
supporto, di collaborazione, di gestione o componente di una équipe nei modi e nei
tempi disciplinati dal presente regolamento, ai soli fini dell’attribuzione degli
incentivi.
Resta comunque l’obbligo per detto personale, qualora non partecipi alla l.p. di
garantire, durante l’orario di lavoro istituzionale, sia l’assistenza a pazienti ricoverati
in regime l.p., sia le prestazioni ambulatoriali, collaborando così ad assicurare la
gestione della l.p.
3.Le disposizioni del presente regolamento di applicano anche al personale
universitario che presta servizio in presidi dell’ASP in regime di convenzione con
l’Università.
ART. 12
ATTIVITA' E PERSONALE DI SUPPORTO
Si definisce attività di supporto, l'attività professionale integrativa, di sostegno,
necessaria o indispensabile all'esercizio dell'A.L.P.I. (in ogni sua forma), direttamente
e/o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata,
antecedente, concomitante o susseguente alla prestazione medesima, garantita da
personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento
dell'attività, nell'interesse dei professionisti, del cittadino e dell'Azienda.
a) Il personale di supporto per l'attività ambulatoriale, diagnostica e/o strumentale, si
distingue in:
1. Personale del ruolo sanitario, Dirigente e non Dirigente, che partecipa all'attività
libero professionale quale componente di una equipe o personale di supporto
nell'ambito della normale attività di servizio, fuori orario di lavoro salvo computo del
relativo debito orario che sarà conteggiato esclusivamente a carico di coloro che
hanno aderito volontariamente a fornire supporto all'A.L.P.I;
2. Personale infermieristico, ostetrico, tecnico e della riabilitazione che partecipa,
fuori dell'orario di servizio, alla erogazione di prestazioni rese in regime libero
professionale;
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3. Personale che, nell'ambito delle proprie funzioni ed in orario di servizio, collabora
per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale;
Il personale di cui sopra, ha diritto, a carico della gestione separata dell'attività libero
professionale intramuraria, di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 724/94, a specifici
compensi determinati con il presente Regolamento Aziendale.
b)Il personale di supporto all'A.L.P.I., in regime di ricovero, si distingue in:
1. Personale medico, infermieristico e tecnico di supporto diretto che, fuori orario di
lavoro, concorre all'effettuazione di interventi assistenziali medici e chirurgici o, in via
eccezionale, nell'ambito della normale attività di servizio, salvo debito orario;
2. Personale del ruolo sanitario Dirigente non medico e non Dirigente, che partecipa,
quale componente di una equipe o come supporto nell'ambito dell'ordinaria attività di
servizio;
3. Altro personale che collabora, di norma nell'orario di servizio, per assicurare
l'esercizio dell'A.L.P.I. (art. 4 DM 31.7.97), con particolare riferimento al personale
sanitario e di assistenza di reparto ovvero al personale amministrativo impegnato
nelle funzioni organizzative, di coordinamento, informative, di prenotazione,
riscossione, contabilizzazione, pagamento, controllo e verifica, relazioni interne,
eventuale contenzioso.
La partecipazione del personale del comparto sanitario alle attività effettuate in libera
professione, deve avvenire su base volontaria.
Il personale interessato dovrà compilare e sottoscrivere un apposito modulo con il
quale si impegna a:
-Fornire la sua disponibilità per un periodo non inferiore a 6 mesi;
-Comunicare la revoca della disponibilità con almeno 1 mese di anticipo (in tale caso
non potrà essere data nuova disponibilità prima che siano trascorsi 12 mesi dalla
revoca).
Il personale di supporto diretto, che di norma non può essere inferiore a quello
normalmente assicurato per l’attività istituzionale, deve essere individuato e
quantificato, a cura del dirigente responsabile dell’articolazione aziendale tenendo
conto della qualificazione professionale, in un elenco formato su adesione volontaria
prevedendo la rotazione di tutto il personale di supporto assegnato alla unità operativa
di interesse.
L’appartenenza del personale alla U.O. presso la quale la prestazione libero –
professionale viene svolta costituisce preferenza.
L’attività di supporto diretto viene svolta fuori dal normale orario di lavoro.
Il personale di supporto diretto partecipa alla ripartizione della tariffa percependo
nella L.P.I. individuale un compenso determinato percentualmente.
Il personale che nell’ambito del proprio lavoro svolge compiti direttamente o
indirettamente connessi all’attività libero– professionale è tenuto a dare la propria
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collaborazione per il buon andamento del relativo esercizio.
Per soddisfare le esigenze connesse all’espletamento dell’attività libero –
professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del S.S.N. In caso di
oggettiva ed accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle
esigenze relative all’attivazione delle strutture e degli spazi per l’attività in parola,
l’Azienda può acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e amministrativo
di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con
società cooperative di servizi.
Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libero-professionale, l’Azienda
può assumere il personale medico e di supporto necessario con contratti di diritto
privato a tempo determinato o a rapporto professionale.
Gli oneri relativi al personale di cui ai due commi precedenti sono a totale carico della
contabilità separata di cui all’art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
ART. 13
PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
E’ il personale del ruolo amministrativo che, di norma nell'orario di servizio, gestisce
l'esercizio dell'A.L.P.I. e collabora (art. 4 D.M. 31.7.97), per assicurarne le funzioni
organizzative, di coordinamento, informative, di prenotazione, riscossione,
contabilizzazione, pagamento, controllo e verifica, relazioni interne, eventuale
contenzioso.
Il suddetto personale è individuato dai Responsabili Amministrativi delle Aree, dei
Presidi Ospedalieri e dei Distretti dai quali dipende in ordine all’espletamento delle
funzioni connesse alla gestione dell’attività l.p.i. di pertinenza.
Il Personale di supporto amministrativo è tenuto ad osservare le disposizioni circolari
emesse dalla Direzione Generale su proposta dell’Ufficio A.L.P.I. al quale devono
fare riferimento.
ART. 14
COMMISSIONE PARITETlCA AZIENDALE DI VERIFICA
IL Direttore Generale dell'Azienda istituisce una apposita Commissione, presieduta
dal Direttore Sanitario dell'Azienda, per lo svolgimento dell'attività libero
professionale designandone quali componenti:
-4 Dirigenti sanitari appartenenti alle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello
aziendale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria non medica;
-4 Rappresentanti dell'Azienda.
La Commissione, oltre a quello di consultazione, ha il compito di:
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-verificare la prevalenza dell'attivita' istituzionale sull'attivita' libero professionale
intramuraria autorizzata, con particolare riguardo ai volumi orari e prestazionali della
medesima;
-In caso di superamento del numero di prestazioni consentite rispetto al volume
istituzionale, riferito all’U.O. di appartenenza, di volta in volta determinato, il
dirigente è tenuto, nel trimestre successivo a quello della verifica, ad aumentare
proporzionalmente le prestazioni istituzionali fino al totale riequilibrio del rapporto tra
le medesime.
-monitorare l'andamento dell'attivita' istituzionale in rapporto all'attivita' libero
professionale effettuata, segnalando eventuali disfunzioni nel servizio o violazioni del
presente regolamento;
-verificare e monitorare sul rispetto dei piani di lavoro, sul pieno e corretto utilizzo di
spazi ed attrezzature, sui tempi di attesa dell'attivita' istituzionale erogata nei confronti
dell'utenza; dirimere eventuali questioni sull'interpretazione del presente regolamento;
- formulare proposte di nuove procedure e di modifica del tariffario;
-individuare
le penalizzazioni da adottare, consistenti anche nella sospensione del
diritto all’attività L.P.I. in caso di violazione delle disposizioni previste dal presente
regolamento, dai CC.CC.NN.LL. e dalle leggi in vigore;
-formulare proposte di provvedimenti necessari per il buon andamento dell'attivita';
ART.15
UFFICIO ATTIVITA’ LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA (A.L.P.I.)
L'Azienda, tramite
un apposito ufficio denominato "Ufficio Attività Libera
Professione Intramuraria" (ALPI), con compiti di indirizzo e coordinamento
amministrativo/contabile dell'attività prestata in regime di libera professione
intramuraria in tutte le strutture aziendali, gestisce e supporta l’esercizio dell’A.L.P.I.
così come disciplinata dal presente Regolamento.
Il suddetto Ufficio è strutturato nell'ambito dell’Area Risorse Umane in posizione di
staff e si avvale della collaborazione di personale dipendente appartenente alla
medesima Area, all’Area Risorse Finanziarie ed ai Distretti.
All'Ufficio A.L.P.I. sono attribuiti i seguenti compiti e verifiche:
 esercita la funzione di referente aziendale nei rapporti inerenti alla materia,
collaborando all’implementazione e perfezionamento del sistema e procedendo al
controllo generale dell’attività;
 collabora alla attività della Commissione Paritetica Aziendale di verifica di cui al
precedente articolo;
 vigila sulla corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento,
propone eventuali modifiche e/o modalità applicative con eventuale diffusione di
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circolari, effettua periodici controlli amministrativi sull’attività con le modalità
stabilite dal Direttore Generale;
 accoglie le istanze dei professionisti in materia di libera professione istruendo le
relative pratiche amministrative per l’autorizzazione e/o revoca, compresa la
predisposizione di atti deliberativi da sottoporre alle determinazioni del Direttore
Generale;
 aggiorna
e pubblicizza l'elenco dei professionisti che svolgono l'attività
intramoenia, le specifiche discipline, onorari ed orari delle prestazioni;
 detiene ed aggiorna la complessiva contabilità relativa all'attività espletata in tutte
le strutture aziendali;
 cura l’istruttoria dei procedimenti finalizzati alla stipula di convenzioni per attività
di consulenza specialistica;
 fornisce indicazioni sulle attività di informazione rivolte all'utenza;
 individua strumenti idonei a promuovere l'attività libero-professionale sul
territorio;
 propone soluzioni organizzative in collaborazione con le Unità Operative
interessate;
 effettua il monitoraggio dell’equilibrio economico dell’A.L.P.I. in base alle
risultanze dell’apposita contabilità separate;
 cura la richiesta di acquisto e distribuzione dei bollettari ai Referenti distrettuali,
Nell'ambito di ogni Presidio Ospedaliero/Distretto, il Dirigente Responsabile
Amministrativo individua il personale amministrativo, denominato referente
distrettuale, che, nell’ambito del normale orario di lavoro, collabora per assicurare
l'esercizio dell'attività libero-professionale, con particolare riferimento ai controlli
amministrativo- contabili (corretto utilizzo dei bollettari,verifica anomalie ) del
Distretto di competenza.
ART. 16
RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ L.P.I. E RELATIVA ISTRUTTORIA
1. La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata al Direttore Generale per il
tramite e previo nulla osta del Dirigente Responsabile dell’articolazione aziendale di
appartenenza.
2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a. la forma di attività libero – professionale che si intende svolgere;
b. la disciplina in cui si intende esercitare l’attività;
c. la sede, gli orari e le giornate di esercizio dell’attività ;
d. la eventuale necessità della partecipazione di équipes di altre Unità operative o
Servizi;
e. la eventuale necessità di personale di supporto (infermieristico, tecnico e della
riabilitazione);
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f. la eventuale necessità dell’uso di strumentazioni ed apparecchiature, da
specificare;
g. le prestazioni con i relativi codici e le tariffe ;
h. l’ammontare delle ore da destinare all’alpi;
3. I Dirigenti Responsabili delle articolazioni aziendali, ricevute le suddette istanze,
avviano il relativo procedimento finalizzato alla concessione dell’autorizzazione in
parola da parte del Direttore Generale, tenendo presente i principi e i criteri stabiliti
nel presente regolamento.
Il Dirigente Responsabile, nel rilasciare il nulla osta deve individuare gli spazi intesi
anche come diversa articolazione oraria negli stessi ambulatori dell’attività
istituzionale, nonchè verificare la compatibilità delle giornate e orari di svolgimento
con l’attività istituzionale; dovrà inoltre verificare ed attestare se le prestazioni
richieste siano attinenti alla disciplina di appartenenza del richiedente e la congruità
delle tariffe.
Qualora dall’istruttoria compiuta dai Responsabili dei Presidi Ospedalieri e/o dei
Distretti aziendali ovvero dai Responsabili dei Dipartimenti strutturali, dovesse
emergere la carenza di strutture e spazi idonei per lo svolgimento dell’attività libero –
professionale in regime ambulatoriale, fino alla realizzazione degli stessi, il Direttore
Generale, può autorizzare senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda, il personale
della Dirigenza Medica e Sanitaria a svolgere l’attività L.P.I. in strutture sanitarie non
accreditate, nonché in studi professionali privati fino al 31 gennaio 2011, fatte salve le
eventuali ulteriori proroghe previste dalla legge.
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato.
Inoltre, si rappresenta che all’esterno degli ambulatori ove è autorizzato l’esercizio
dell’A.L.P.I. in struttura, deve essere affisso apposito avviso indicante le generalità
del medico autorizzato, la disciplina in cui si esercita l’attività, i giorni, gli orari di
ricevimento e le tariffe applicate.
ART. 17
AUTORIZZAZIONE PRESSO STUDI PRIVATI
L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività L.P.I. in
studi professionali privati, secondo la procedura già evidenziata all’articolo
precedente, richiede che vengano rilasciate le seguenti specifiche dichiarazioni:
a) dichiarazione del responsabile dell’articolazione aziendale ove, nel rilasciare il
nulla osta allo svolgimento dell’alpi, attesti espressamente la mancanza di strutture
e/o spazi idonei allo svolgimento dell’alpi in regime ambulatoriale nonché di
attrezzature e/o strumentazioni sanitarie;
b) indicazione da parte del Dirigente Medico dell’esatta ubicazione dello studio
privato, (che deve essere unico nell’ambito del territorio aziendale), ove intende
svolgere l’attività, con allegata dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa
l’idoneità dello stesso in ordine alla rispondenza dei locali alle norme igienicosanitarie vigenti e la messa a norma di tutte le attrezzature esistenti, con particolare
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riferimento a quelle sanitarie, nonché che il medesimo studio non è convenzionato e/o
condiviso con medici convenzionati;
c) indicazione delle prestazioni per cui si chiede l’autorizzazione, complete di codici
e tariffe da applicare, verificate e vistate dal Responsabile dell’articolazione
aziendale;
d) indicazione degli orari e delle giornate di ricevimento previa verifica da parte del
Responsabile dell’impegno orario complessivo nonchè della compatibilità con le
giornate e gli orari dello svolgimento dell’attività l’istituzionale. Comunicazione, del
Responsabile, dei volumi prestazionali dell’attività istituzionale presunti in ragione di
anno al fine di stabilire quelli consentiti in regime di L.P.I. nel rispetto dell’equilibrio
tra attività istituzionale e L.P.I.
Per quanto attiene la prenotazione e la riscossione, nelle more di attivare un ufficio
apposito o una modalità diversa, si rappresenta che:
-La prenotazione, in via temporanea, viene effettuata direttamente dal Dirigente
Medico che avrà cura di tenere una agenda prenotazioni dove indicherà
dettagliatamente i dati del paziente e della prestazione da erogare, in attesa
dell’istituzione di un apposito sistema di prenotazioni centralizzato;
-La riscossione della tariffa della prestazione espletata in alpi, corrisposta dal
singolo utente, avviene direttamente da parte del Dirigente Medico previa emissione
di ricevuta utilizzando bollettario dell’Azienda in suo possesso.
Su detti importi il dirigente trattiene, a titolo di acconto, le quote di sua spettanza,
nella misura del 50%, e versa la restante parte, entro i primi cinque giorni del mese
successivo a quello di svolgimento delle prestazioni, nelle casse dell’Azienda;
quest’ultima, detratta la quota alla stessa spettante a ristoro dei costi diretti ed indiretti
in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, provvede, nel mese
successivo a quello in cui pervengono i versamenti delle somme incassate, ad
accreditare i relativi conguagli al dirigente medico.
Inoltre, si rappresenta che i dirigenti autorizzati all’esercizio dell’A.L.P.I. presso studi
professionali privati, prima di iniziare l’attività, devono affiggere a proprio carico,
all’esterno della sede, apposita tabella/insegna non cartacea, recante la seguente
dicitura:
Regione Siciliana
Azienda S.P. di Trapani
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
seguita dalle proprie generalità, la disciplina in cui si esercita l’attività, i giorni e gli
orari di ricevimento.
25
ART. 18
A.L.P.I. IN REGIME DI RICOVERO (INCLUSO DH E DS)
L'Azienda garantisce l'esercizio dell'A.L.P.I. in costanza di ricovero, di Day Hospital
o Day Surgery nel quadro e in attuazione della normativa vigente e del presente
Regolamento.
Il mancato utilizzo dei posti letto assegnati per l'esercizio dell'A.L.P.I. consente
l'impiego degli stessi per la normale attività istituzionale.
La Direzione Generale può decidere la riduzione o la sospensione dell'esercizio
dell'A.L.P.I. in regime di ricovero per motivate esigenze di emergenza o di carattere
epidemiologico, con contestuale informazione alle OO.SS. della Dirigenza sanitaria e
del Comparto.
1) L’attività libero-professionale in favore di pazienti ricoverati, sia nel caso di scelta
del singolo professionista che dell’équipe, viene svolta dall’intera équipe e si intende
comprensiva dei servizi ospedalieri connessi. L’attività in regime di ricovero avviene
esclusivamente su prenotazione con le modalità appresso indicate.
1.1 Il dirigente operante in regime libero professionale e prescelto dal paziente,
essendo medico di fiducia, assume il ruolo di capo équipe.
1.2 Il medico di fiducia informa il direttore dell’unità operativa ove il paziente è
eventualmente ricoverato sui piani diagnostico-terapeutici formulati prima del
ricovero e verifica la corretta attuazione dei piani stessi e della qualità delle
prestazioni di fatto rese nonché del rispetto delle norme di legge e di quelle previste
nel presente regolamento a tutela dei diritti del paziente.
1.3 Il medico di fiducia assume la responsabilità degli atti medici che effettua nella
fase che precede il ricovero, durante il ricovero e nell’eventuale fase di follow-up che
segue il ricovero e assume funzioni di capo équipe nei casi in cui le procedure
assistenziali esigano la formazione di nuclei di operatori della stessa o più discipline
che cooperino in modo armonico ed integrato nella erogazione delle prestazioni di cui
sopra.
1.4 Al medico di fiducia compete l’onere di formare l’équipe che andrà a dirigere,
proponendola alla approvazione del paziente e informandone il direttore dell’unità
operativa ove il paziente stesso sarà ricoverato. Egli è responsabile della compilazione
della cartella clinica, inclusa la scheda SDO ed è tenuto a redigere l’eventuale
certificato di morte, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
1.5 L’ammissione e la dimissione dei pazienti ricoverati in regime di attività liberoprofessionale deve avvenire in orario concordato dal medico di fiducia con l’unità
operativa interessata.
1.6 Qualora per ragioni tecnico-organizzative, non sia possibile l’articolazione della
libera professione in orari differenziati, ogni dirigente sanitario dovrà garantire una
restituzione oraria pari a: 1 ora ogni € 775 di valore della tariffa complessiva e 10
minuti per operatori del comparto ogni € 775 di valore della tariffa complessiva.
1.7 Il Dirigente che non ha presentato domanda per l’esercizio della libera
26
professione, facente parte di una équipe che svolge l’attività libero-professionale in
costanza di ricovero, anche se personalmente non accetta di effettuare l’orario
aggiuntivo è tenuto lo stesso all’attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime
libero-professionale nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di
orario aggiuntivo del medico sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti
membri dell’équipe.
1.8 L’attività libero-professionale si configura a tutti gli effetti, con esclusione almeno
momentaneamente di quelli di natura fiscale, come esercizio di lavoro autonomo ed i
servizi a tale scopo resi dall’azienda costituiscono mera attività di supporto non
comportante alcuna responsabilità diretta o indiretta per gli atti messi in opera
nell’esercizio della libera professione che risultano, quindi, personali ed esclusivi del
singolo dirigente.
2) Il ricovero dei pazienti paganti in proprio in regime libero-professionale può essere
disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta; da tale richiesta
deve risultare che il richiedente è a conoscenza delle condizioni di ricovero, della
tariffa, distinto per
singola disciplina specialistica, delle prestazioni liberoprofessionali alle quali sarà sottoposto il paziente, nonché dell’équipe che parteciperà
alla trattazione dello specifico caso clinico. Anche in costanza di ricovero è data
facoltà all’utente di indicare il libero professionista prescelto come medico di propria
fiducia.
2.1 L’obbligazione al pagamento può essere sottoscritta anche da chi rappresenta il
paziente al momento del ricovero. In questa ipotesi è necessaria l’esibizione di un
documento di riconoscimento, ed in questo caso è il firmatario che assume l’onere, in
caso di eventuale rifiuto del paziente, del pagamento degli oneri spettanti.
2.2 I trasferimenti interni dei pazienti in attività libero-professionale per i reparti
comuni sono regolamentati come segue:
deve essere motivato per iscritto dal medico titolare, con argomentazioni di tipo
clinico (imprevisto prolungamento della degenza, complicanze che richiedono
assistenza in reparto specialistico, etc. ), del trasferimento va informata la Direzione
Sanitaria.
2.3 Il paziente deve essere prima visitato in regime ordinario o libero professionale
presso l’ambulatorio, dovrà essere compilato il modulo preventivo di spesa che
contiene una dettagliata previsione delle prestazioni richieste a pagamento ed un
analitico preventivo di spesa compilato dal medico sulla base delle tariffe e firmato
per accettazione.
2.4 Nel caso in cui il paziente, d’intesa con il medico di fiducia, preferisca avvalersi,
in corso di degenza, dell’opera di uno specialista di sua fiducia, nominativamente
indicato tra quanti operano presso l’azienda in regime libero professionale
intramoenia, dovrà firmare l’apposito modulo “ richiesta visita consulenza” recante
l’indicazione dell’onorario previsto. La consulenza potrà consistere in una visita ( o in
una serie di visite) ovvero nella interpretazione di una prestazione diagnostico
strumentale ( anche se eseguita da altri) o anche in una prestazione terapeutica fornita
dallo specialista consulente. La prenotazione si effettua, di norma, a cura dello stesso
medico di fiducia attraverso la presentazione del modulo di richiesta di prestazione
27
libero professionale all’ufficio incaricato che provvederà a caricare al paziente
l’onorario previsto.
2.5 Il giorno del ricovero, prima di accedere al reparto, il paziente o chi ne fa le veci,
dovrà pagare il deposito cauzionale pari al 50% della tariffa stabilita per il trattamento
previsto. Il pagamento potrà avvenire, in fase di transizione, con le stesse modalità
dell’attività ambulatoriale libero-professionale.
2.6 Al momento della dimissione il paziente dovrà provvedere al saldo, con le stesse
modalità. Il medico di fiducia prescelto avrà cura di far pervenire all’ufficio incaricato
copie delle ricevute al fine di provvedere alla fatturazione e, come per l’attività
ambulatoriale, alla ripartizione delle quote. Analoghe modalità amministrative saranno
attuate per quanto concerne la richiesta di solo comfort alberghiero in camere a
pagamento, rispetto alle quali il deposito cauzionale consisterà nel 50% delle giornate
di degenza previste ed il saldo dovrà avvenire prima della materiale dimissione del
paziente. La capo sala, dove è ubicata la camera a pagamento, dovrà provvedere al
ritiro delle ricevute di pagamento ed a trasmetterle, unitamente al foglio di dimissione,
all’ufficio incaricato per il prosieguo dell’attività amministrativa.
3) Le modalità di riscossione e fatturazione delle attività in regime di ricovero sono
così disciplinate:
3.1 L’utente versa l’importo dovuto alle casse dell’Azienda, subito dopo
l’espletamento della prestazione e secondo le modalità individuate nell’art. 20 del
presente regolamento, in caso di ricovero, e riceve regolare fattura esente I.V.A. ai
sensi dell’art.10 c.18 del DPR 633/72 ad esclusione delle prestazioni non sanitarie.
3.2 Nel caso di attività l.p. in costanza di ricovero, all’atto del versamento della
cauzione di cui al precedente comma 2.5, il ricevente rilascia una quietanza fuori
campo di applicazione I.V.A. ad esclusione delle parti relative a prestazioni
assoggettabili.
3.3 Al momento della dimissione, il cliente consegna la quietanza relativa al
versamento della cauzione e riceve la fattura quietanzata, esente I.V.A. ad esclusione
delle prestazioni non sanitarie.
3.4 L’ufficio incaricato provvederà alla ripartizione delle quote ed alla comunicazione
all’U.O. trattamento economico delle quote da inserire nello stipendio di chi partecipa
all’attività, inserimento che avverrà con gli emolumenti del mese successivo a quello
delle prestazioni comunicate entro il giorno 5. Inoltre comunicherà, all’ufficio
rilevazione presenze le ore da recuperare in caso di attività svolta in orario di servizio
secondo quanto previsto ai precedenti commi 1.6 e 1.7.
ART.19
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA TARIFFA
PRESTAZIONI ABULATORIALI INDIVIDUALI
1. La tariffa rappresenta il corrispettivo che il richiedente è tenuto a pagare
all’Azienda per ricevere la prestazione richiesta in regime L.P.I. e deve essere
remunerativa di tutti i costi sostenuti, non potendo l’esercizio della L.P.I. comportare
28
alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda. A tal fine l’Azienda provvede alla
tenuta di una contabilità separata che deve tener conto di tutti i costi diretti ed indiretti
nonché delle spese alberghiere soggiacendo alle norme di cui all’art. 3, commi 6 e 7
della legge 24 dicembre1994, n.724
Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 1 presenti un disavanzo, il
Direttore Generale adotta tutti i consequenziali provvedimenti compresi
l’adeguamento delle tariffe o la sospensione dell’attività L.P.I.
2. In attesa che la formazione delle tariffe possa essere determinata anche attraverso
costi rilevabili dalla contabilità analitica, per la costruzione delle stesse, nella fase
transitoria, relativamente all’attività ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di
laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di
prestazioni che tenga conto di:
 Remunerazione personale del professionista che è contrattata a norma del
C.C.N.L. dell'area Medica e Veterinaria e del C.C.N.L. dell'area non medica. Nel caso
in cui la prestazione venga effettuata, da parte del professionista, mediante l'ausilio di
personale di supporto, questa quota viene ripartita, concordemente con il
professionista medesimo, tra tutti i partecipanti alla prestazione (miniequipe);
 Diverse quote di recupero costi e remunerazione aziendale come di seguito
specificate.
A. PRESTAZIONI AMBULATIRALI RESE PRESSO STUDIO PRIVATO
 Quota di recupero aziendale: 12% della tariffa della prestazione comprensivo di
IRAP;
 Quota per eventuale personale di supporto diretto: 12% della tariffa, a favore
del personale del comparto che partecipa in forma diretta all'effettuazione della
prestazione libero professionale;
 Quota per personale di supporto indiretto: 5% della tariffa a favore del
personale che partecipa in forma indiretta all'effettuazione della prestazione libero
professionale (es. personale amministrativo, ecc);
 Fondo perequativo discipline mediche e veterinarie: quota del 5% della
remunerazione personale del professionista a favore del personale che ha optato per il
rapporto esclusivo e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di
appartenenza, non può esercitare attività libero professionale intramuraria. Tale
personale non potrà ricevere compensi superiori a quelli ottenuti mediamente dai
Dirigenti sanitari che esercitano l'attività.
29
B. PRESTAZIONI AMBULATORIALI RESE ALL'INTERNO DELLE
STRUTTURE AZIENDALI
In attesa dei risultati della contabilità analitica, tali attribuzioni vengono
forfettariamente determinate in una quota variabile, anche forfettariamente stabilita,
per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, per il costo dei materiali
di consumo diretto (sanitario, farmaceutico, etc) e per la copertura degli altri costi
diretti ed indiretti per l’ erogazione della prestazione;
le tariffe non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli
previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria per le
corrispondenti prestazioni maggiorate del 20%.
Le tariffe minime ambulatoriali non potranno in ogni caso essere inferiori a :
- visita specialistica a € 37,00 .
- piccole prestazioni € 16,00/26,00.
- certificati medici € 16,00.
L’Ufficio ALPI può procedere alla modifica delle suddette tariffe, previa
contrattazione con il Dirigente interessato, qualora le stesse non dovessero essere
ritenute remunerative dei costi aziendali.
ART. 20
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RICOVERI
Il professionista prescelto dal paziente, per un ricovero pagante o per una prestazione
in day-hospital, dovrà collaborare con l’amministrazione al fine di redigere un
preventivo delle spese, in base al tariffario delle prestazioni e dei servizi.
Il preventivo dovrà contenere l’indicazione dettagliata della tariffa per la prestazione
richiesta e degli eventuali oneri per servizi connessi ( comfort alberghiero) e dovrà
essere consegnato al paziente al fine di esibirlo all’atto del ricovero.
Le tariffe per la l.p. in costanza di ricovero e di day hospital, dovranno comprendere:
1) la retribuzione individuale del professionista “ primo operatore” o capo équipe;
2)gli oneri aggiuntivi da sostenere per l’eventuale équipe medico sanitaria di supporto,
che opera fuori dall’orario di lavoro. La distribuzione della quota parte spettante ai
singoli componenti dell’équipe, avviene, da parte dell’azienda, su indicazione del
capo équipe, sentiti gli interessati;
3) gli oneri aggiuntivi da sostenere per l’eventuale équipe infermieristica e ausiliaria
di sala operatoria che operi fuori del normale orario di lavoro. La distribuzione della
quota parte spettante ai singoli componenti dell’équipe, avviene, da parte dell’azienda,
su indicazione del capo équipe sentiti gli interessati;
4) Costo del personale di supporto diretto;
5) Costo delle eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste nel normale
percorso diagnostico terapeutico;
6) Costi sostenuti dall’amministrazione nella misura del 25% del DRG e comunque
non inferiori ai reali costi sostenuti dall’amministrazione;
30
7) Costi del personale di supporto indiretto;
8) Spese relative al comfort alberghiero;
L’applicazione della legge n.488 del 23.12.99, art.28, comma 1, entrerà in vigore
allorquando la Regione avrà determinato la quota di propria spettanza.
Dette tariffe, onnicomprensive, non dovranno essere comunque inferiori a quanto
stabilito per il rimborso del relativo DRG da parte della Regione.
ART. 21
QUOTE E PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE
DELL’ALPI IN STRUTTURA
Le tariffe stabilite secondo i criteri del presente regolamento saranno ripartite secondo
le quote sotto indicate:
a) Quota recupero aziendale;
b) Quota Fondo perequativo dirigenza sanitaria;
c) Quota personale di supporto diretto;
d) Quota professionista o équipe;
e) Quota personale di supporto indiretto
La quota a) di recupero aziendale deve essere remunerativa dei costi diretti ed
indiretti derivanti dalla prestazione resa.
La quota b) è riferita al personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l’attività
libero professionale intramoenia e che, in ragione delle funzioni svolte o della
disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero professionale (
Direzione Medica di Presidio, Farmacia, Dipart.Prev. etc.).Dalla ripartizione del fondo
non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio
percepito dai dirigenti che esplicano l’attività l.p..
La quota c) è riferita al personale di supporto (inferm. tecn.terapisti etc.) che
partecipa, fuori dell’orario di lavoro, in forma diretta all’erogazione della prestazione
in attività libero-professionale; se effettuata in équipe, sarà l’équipe stessa a
comunicare le modalità di ripartizione per il tramite del dirigente sanitario capo
équipe; qualora non ci si avvalga del personale di supporto diretto la quota viene
attribuita al professionista.
La quota d) è riferita all’onorario del professionista o équipe . La ripartizione
all’interno dell’équipe, per i componenti aventi diritto è determinata dall’équipe stessa
e comunicata dal capo équipe all’amministrazione.
La quota e) è riferita al personale del ruolo professionale, tecnico, amministrativo di
comparto e dirigenziale che partecipa in forma indiretta all’effettuazione della
prestazione libero professionale, in orario di servizio (U/fficio Alpi,Area Finanz.,Tratt.
Econ.,Referenti etc.).
La ripartizione percentuale delle tariffe per tipologie di prestazioni avviene come sotto
indicato, specificando che la ripartizione delle quote per il personale deve intendersi
31
al netto della quota di recupero aziendale.
1- Visita specialistica, visita di controllo, colloqui psichiatrici, relazioni su casi clinici
e di medicina legale:
Quota a) = 15%
Quota b) = 5%
Quota c) = 12%
Quota d) = 78 %
Quota e) = 5%
2- Visita specialistica e piccoli interventi chirurgici, endoscopie, densitometria ossea
da screening, test cardiovascolari, prelievi citologici, spirometria etc.:
Quota a) = 21 %
Quota b) = 5%
Quota c) = 12%
Quota d) = 78%
Quota e) = 5%
3-Altre prestazioni specialistiche:
ECG, EMG, EEG, Esami audiometrici,
ecocolodoppler, cardiotocografia, densitometria ossea da studio, mammografia etc.:
Quota a) = 28%
Quota b) = 5%
Quota c) = 17%
Quota d) = 73%
Quota e) = 5%
4- Riabilitazione:
Quota a) = 22%
Quota b) = 5%
Quota c) = 35%
Quota d) = 55%
Quota e) = 5%
5- Prestazioni diagnostiche per immagini
Quota a ) Quota b)
Radiologia tradiz.
33%
5%
Tac e R.M
38 %
5%
Ecografia
28%
5%
Quota c) Quota d) Quota e)
26%
64%
5%
26 %
64%
5%
12%
78%
5%
6- Patologia clinica, Medicina Trasfusionale e Laboratorio di Sanità Pubblica:
Quota a) = 33%
32
Quota b) = 5%
Quota c) = 25%
Quota d) = 65%
Quota e) = 5%
7- Prestazioni di anatomia patologica:
Quota a) = 22%
Quota b) = 5%
Quota c) = 20%
Quota d) = 70%
Quota e) = 5%
8- Esami allergologici:
Quota a) = 21%
Quota
Quota
Quota
Quota
b) = 5%
c) = 20%
d) = 70%
e) = 5%
9- Ricoveri Medicina:
Quota a)= 25% del DRG più eventuale tariffa comfort alberghiero
Quota b) =5%
Quota c)= 15%
Quota d)= 65%
10% servizi diagnostici ( verrà ripartita in proporzione al numero dei dirigenti che
svolgono libera professione intramoenia per le U.O. di Radiologia, Patologia Clinica,
Medicina Trasfusionale,
Anatomia Patologica e Cardiologia; la ripartizione
all’interno della équipe medica e all’équipe di supporto avverrà secondo le
indicazione del capo équipe).
Quota e) = 5%
10- Ricoveri chirurgici:
Quota a) = 25% del DRG più eventuale tariffa comfort alberghiero
Quota b)=5%
Quota c)=15%
Quota d) = 68 %
7% servizi diagnostici ( la ripartizione avverrà come i ricoveri in medicina)
Quota e) = 5%
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-Comfort alberghiero per stanze a pagamento
Sono previste due tariffe, distinte solamente dal numero dei letti utilizzati nella stessa
camera. I comfort sono quelli standard previsti (bagno in camera, televisione,
telefono, aria condizionata, letto accompagnatore, divano/poltrona, tavolo, armadio,
sedie).
Le tariffe saranno determinate quando saranno attivate le stanze a pagamento.
Per l'attività resa in spazi sostitutivi reperiti presso strutture sanitarie private non
accreditate, si rinvia alle apposite convenzioni, fermi restando i criteri di
composizione della tariffa.
Alle quote sopra indicate potranno inoltre essere dovuti:
- IVA (20%) per quelle prestazioni non esenti;
- Oneri contributivi assistenziali e previdenziali (esempio ENPAV);
ART . 22
TARIFFE PRESTAZIONI ABULATORIALI E DIAGNOSTICHE in EQUIPE
Tale attività si caratterizza per la richiesta da parte del cittadino utente di una
prestazione libero professionale rivolta genericamente all'equipe senza scelta
nominativa del Dirigente sanitario che deve erogare la prestazione.
Le tariffe sono determinate con gli stessi criteri gia disciplinati per l'A.L.P.I.
ambulatoriale individuale.
Le quote e le modalità di riparto delle stesse, spettanti all'equipe tra i suoi diversi
componenti, sia medici che di supporto, sono determinate a cura dell'equipe stessa e
comunicate all'Ufficio ALPI, per quanto di competenza.
TARIFFE DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE
- Prestazioni di laboratorio (per le prestazioni di laboratorio analisi, di biochimica,
microbiologia, virologia) e altre prestazioni strumentali, non compresi nei punti
sopraindicati, si applica il nomenclatore tariffario regionale approvato con D.A. 24059
dell’11.12.97 con la possibilità di una maggiorazione dal 5 al 19 %, determinata dal
capo équipe.
- Le prestazioni di istopatologia e di anatomia patologica sono remunerate secondo
quanto previsto dal tariffario FISAPEC.
- Prestazioni di radiologia sono remunerate secondo tariffario S.I.R.M.
34
ART. 23
INTEGRAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE: PRESTAZIONI
EROGABILI, VARIAZIONE TARIFFE, TRASFERIMENTO STUDIO.
Il Dirigente, già autorizzato all’esercizio dell’attività libero-professionale
intramuraria, che intende modificare e/o integrare le prestazioni erogabili e le tariffe o
trasferire la sede dell’ambulatorio/studio ove esercita l’alpi deve preventivamente
presentare la relativa richiesta al Direttore Generale, ai fini dell’autorizzazione. Si
osservano, ai fini dell’istruttoria della domanda, le disposizioni di cui ai precedenti
articoli.
Si precisa che la richiesta di variazione delle tariffe delle prestazioni erogate potrà
avvenire una sola volta l’anno,
entro il 30 Settembre, con decorrenza
dell’autorizzazione dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’azienda si riserva di
derogare tali vincoli per casi eccezionali.
ART. 24
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA FONDO PEREQUATIVO
Il fondo di perequazione è attribuito ai dirigenti aventi diritto secondo i seguenti
criteri:
a) il beneficio economico individuale attribuito non può essere superiore a quello
medio percepito dai dirigenti che esercitano l’attività libero-professionale. Per
beneficio medio percepito si intende la media aritmetica derivante dal totale dei
compensi annualmente percepiti dai dirigenti per l’attività libero-professionale diviso
per il numero dei dirigenti stessi;
b) il beneficio economico verrà erogato in una unica soluzione, a chiusura esercizio,
una volta quantificato il totale dei compensi percepiti dai dirigenti che esercitano
l’attività libero-professionale e determinato il beneficio medio;
c) i dirigenti, a fronte della quota assegnata, dovranno rendere un orario aggiuntivo
pari ad un’ora per ogni 80,00 € attribuite;
d) il beneficio non compete qualora i dirigenti interessati abbiano percepito, nel corso
dell’anno, compensi derivanti dall’esercizio di particolari forme di attività liberoprofessionale in misura superiore alla quota di perequazione indicata alla lettera a). Se
i compensi sono inferiori alla quota media, il beneficio spetta fino a concorrenza della
stessa.
Eventuali somme residue del fondo verranno attribuite ai dirigenti che esercitano
attività libero-professionale intramuraria, in proporzione alle somme da ciascuno
percepite nell’anno di riferimento per l’attività stessa.
35
ART.25
UTILIZZO ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ
Qualora si reperiscano locali all’interno delle strutture aziendali, i dirigenti sanitari
autorizzati temporaneamente all’esercizio dell’A.L.P.I. allargata dovranno essere
invitati a rientrare in struttura. In tal caso, il Dirigente che voglia utilizzare
attrezzature di sua proprietà, dovrà ottenere specifica autorizzazione preventiva da
parte del Direttore Generale, previa valutazione dello stato d’uso e del valore del
bene nonché dell’interesse dell’Azienda, con i criteri e le modalità che saranno
stabilite in apposite linee guida. La predetta attrezzatura dovrà essere condivisa con
altri medici, soltanto qualora ricorrano condizioni di disponibilità di spazi la
medesima attrezzatura potrà essere utilizzata individualmente. Al sanitario che
utilizzi e/o conceda l’uso della propria attrezzatura si applicherà una riduzione
percentuale della quota di recupero costi aziendali, secondo quanto sarà stabilito in
apposite linee guida.
Nel caso in cui motivi sopravvenuti di urgenza-emergenza rendano indispensabile
l’uso di attrezzature sanitarie, per necessità di assistenza istituzionale, nei tempi
programmati per l’attività libero professionale, il dirigente sanitario interessato dovrà
renderle immediatamente disponibili.
ART. 26
DEBITO ORARIO
1. L'attività libero-professionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
2. Limitatamente ai protocolli nei quali sia stato preventivamente concordato (nelle
ipotesi in cui l'attività collegata alle prestazioni rese in regime libero professionale non
risulti espletabile in specifiche fasce orarie fuori dall'orario di servizio), l'attività libero
professionale può essere svolta durante l'orario di servizio, fermo restando il debito
orario contrattuale.
In tal caso il personale che espleta attività libero professionale ed il personale di
supporto sono tenuti a recuperare il tempo dedicato alle prestazioni rese in regime di
attività libero professionale, con orario di lavoro supplementare, calcolato in rapporto
alle somme percepite.
La quantificazione dell' impegno orario da recuperare sarà effettuata sulla base dei
criteri individuati all’art. 2 del presente regolamento ed il relativo recupero avverrà su
programmazione del responsabile con riferimento alle necessità di servizio collegate
all'attività ordinaria.
L'eventuale mancata copertura dell'orario aggiuntivo entro il bimestre successivo a
quello di svolgimento dell'attività libero professionale in orario ordinario, comporterà
la decurtazione dello stipendio per l'importo corrispondente ed ogni altra conseguenza
di natura disciplinare ivi compresa la sospensione dell'attività libero professionale.
Per il personale di supporto diretto che effettua orario aggiuntivo, il recupero
dell'impegno orario è effettuato su programmazione del coordinatore
36
infermieristico/tecnico del Centro di Responsabilità di afferenza istituzionale, sempre
con riferimento alle necessità di servizio collegate all'attività ordinaria.
ART.27
VINCOLI PER L’ESERCIZIO DELL’ALPI
L' attività libero professionale non può essere esercitata nei seguenti casi :
-durante lo svolgimento di turni di pronta disponibilità o di guardia o di assenze dal
servizio a titolo di malattia, astensione obbligatoria dal servizio, permessi retribuiti,
congedo collegato al rischio radiologico, sciopero, aspettativa, e, limitatamente al
personale del comparto, al periodo di ferie;
- durante le sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla
procedura di recesso per giustificato motivo o giusta causa per i dirigenti medici e
sanitari e a procedure disciplinari per il personale di supporto collocato tra le categorie
A e Ds.
Qualora l’attività libero – professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative
elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall’Azienda, che valuterà altresì,
l’adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all’inadempienza
rilevata.
Quanto disposto al comma precedente vale anche per il personale di supporto.
L'attività libero-professionale ambulatoriale non può essere svolta in giornate e fasce
orarie non autorizzate.
Al fine di tenere ben distinta l’attività istituzionale dall’attività libero professionale
all’interno della struttura, la presenza presso le strutture aziendali, dedicata
all’esercizio dell’Alpi, deve necessariamente essere rilevata, tramite il sistema
informatico, con timbratura in entrata ed in uscita utilizzando apposita causale.
Nell’esercizio dell’ALPI è fatto divieto di utilizzare ricettari del S.S.N.
La refertazione delle prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. va rilasciata su appositi
ricettari, che dovranno essere predisposti nel modo che segue :
Azienda S.P. – Trapani
Via Mazzini, 1 – 91100 Trapani tel. 0923/805111
Dr._________________________
Dirigente Medico U.O. di _____________________ Presidio / Distretto di _______________
Studio privato: Via ________________________________ in ________________
Tel.____________
Prestazione Libero Professionale Intramuraria
37
ART.28
FUNZIONI DI VIGILANZA
1.Spetta al Direttore Sanitario, tramite i Direttori di macrostruttura (Ospedale,
Distretto, Dipartimento di Prevenzione), ciascuno per l’area di competenza, vigilare
sull’attività libero professionale dei Dirigenti autorizzati ad esercitarla.
Qualora l’attività riguardi Dirigenti di struttura semplice o con incarico professionale,
sono coinvolti nella vigilanza anche i Direttori della competente U.O. Ciascuno dei
Direttori sopramenzionati, qualora ravvisi irregolarità nello svolgimento dell’attività
libero professionale, ha l’obbligo di informare il Direttore Sanitario tramite il
competente Direttore di struttura per l’adozione di ogni utile iniziativa.
2.L’ufficio ALPI, il Servizio Economico Finanziario e la Direzione di struttura
svolgono secondo le proprie competenze attività di supporto e controllo sull’attività in
argomento, pur essendo riservata, al riguardo, ogni eventuale iniziativa di carattere
ispettivo al solo Servizio Ispettivo aziendale.
ART.29
VIOLAZIONI E SANZIONI
1.In caso di ipotizzata violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle
norme vigenti per la disciplina dell’organizzazione della libera professione
intramoenia, l’ Azienda avvia un procedimento a carico del dipendente, garantendo
comunque il contraddittorio, al fine di verificare la veridicità dei fatti.
2. In caso di accertata violazione a seguito del procedimento in contraddittorio, e in
rapporto alla gravità e reiterazione della stessa, potranno essere inflitte al dirigente, su
proposta motivata del Direttore Sanitario, le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto;
- trattenuta economica sui proventi dell’attività libero professionale da €250 a € 500 ;
- sospensione dell’autorizzazione dell’attività libero professionale per mesi 1;
- sospensione dell’autorizzazione dell’attività libero professionale per mesi 2;
- sospensione dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività libero professionale da 3
a 6 mesi;
- revoca dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività libero professionale.
Fatta salva comunque, ricorrendo i presupposti, l’azione di recesso ai sensi dei vigenti
CC.CC.NN.LL e/o ogni altra azione penale e/o civile che l’amministrazione avesse da
intraprendere nei confronti del dipendente.
3. Prima di infliggere una delle sanzioni di cui al precedente comma il Direttore
Generale acquisisce il previsto parere dell’Organismo paritetico di promozione e
verifica.
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4.In caso di accertata violazione, a seguito di controlli amministrativi, dei termini di
versamento o di attività prestata in giornata diversa da quella autorizzata saranno
applicate d’ufficio le seguenti sanzioni:
-Recupero del 5% del totale fatturato nel mese di riferimento per ritardato
versamento, al lordo delle quote previste dal Regolamento, ad incremento della quota
di recupero aziendale.
- Recupero del 50% dei proventi dell’attività l.p. prestata in giornata diversa da quella
autorizzata
5.Qualora non risultasse per sei mesi consecutivi alcun versamento o comunque, per
lo stesso periodo, si rileva un numero estremamente limitato di prestazioni, per i
Dirigenti autorizzati in intramoenia allargata, potrà essere avviato d’ufficio il
procedimento di revoca dell’autorizzazione all’uso dello studio professionale esterno
all’Azienda, mentre per i Dirigenti che svolgono l’attività all’interno della struttura si
potrà procedere alla riduzione della disponibilità di spazi orari ed attrezzature.
6. In caso di mancata emissione delle ricevute a fronte di prestazioni a.l.p.i., accertata
da organi istituzionali o dal Servizio ispettivo aziendale, costituendo ciò grave
inadempimento ad obblighi contrattuali ed integrando fattispecie di reato, l’Azienda
procederà alla revoca dell’esercizio dell’attività l.p.i., oltre ad ulteriori provvedimenti
previsti dalla legge e dal C.C.N.L. che vorrà intraprendere a tutela dei propri interessi.
ART. 30
RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE
1.Il personale autorizzato risponde ad ogni effetto delle prestazioni rese
nell’esercizio dell’attività libero – professionale.
2.I rischi di danno a terzi inerenti all’attività libero – professionale sono ricompresi
nell’assicurazione per la responsabilità civile del personale dipendente, ai sensi
dell’art. 24 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Sanitaria non medica del
8/06/2000, e dell’art. 21 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Sanitaria non medica
del 3/11/2005 alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nella relativa polizza, restando
esclusa ogni ulteriore responsabilità dell’Azienda per tali rischi.
3.La eventuale integrazione della copertura assicurativa resta a carico dei dirigenti e
delle équipes autorizzate, che la devono esibire in sede di istruttoria nel caso in cui
l’attività in parola è svolta in studi professionali privati.
4.L’Azienda assicura per infortuni e per responsabilità civile verso terzi il personale
di supporto.
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ART. 31
INFORMAZIONE PER L’UTENZA
Nel rispetto massimo dei diritti della privacy del paziente e del sanitario, sarà
garantita una adeguata informazione al cittadino - utente sulle modalità di accesso
alle prestazioni l.p..
Le giornate, gli orari di svolgimento dell’attività L.P.I. e le tariffe delle prestazioni
vengono adeguatamente pubblicizzate mediante esposizione di apposito avviso
presso i centri di prenotazione, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso le
sedi di svolgimento delle attività, nonché attraverso la consultazione del sito internet
www.asptrapani.it e con qualsiasi altro idoneo mezzo previsto dalla normativa in
materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5/2/1992, n.175 e al decreto del
Ministero della Sanità 16/9/1994, n.657.
ART. 32
REGIME FISCALE DEI COMPENSI E DEI PROVENTI
Ai soli fini fiscali i compensi dell' attività libero-professionale intramuraria del
personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria sono assimilati ai redditi da
lavoro dipendente, ai sensi della Circ. Min. Fin. 69/E del 25.3.99 e art. 50 lett e)
TUIR 917/86.
L'Azienda provvede alla liquidazione a favore dei propri dipendenti dei compensi
derivanti dall'attività libero professionale con le stesse modalità adottate per il
trattamento economico, con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali.
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
nell’esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 10 n.18)
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 sono esenti da IVA.
L’ambito di applicazione dell’esenzione ivi prevista va limitato alle prestazioni
mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare,
mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche
quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di
persone che non soffrono di alcuna malattia.
Il D.M. 21.1.1994 ha incluso tra le prestazioni esenti da IVA anche le prestazioni
effettuate dagli psicologi.
Vanno escluse, invece, dall’esenzione e quindi devono essere assoggettate ad IVA,
ai sensi della Circolare n. 4 E del 28/01/2005 dell’Agenzia delle Entrate:
 Le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate
al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;
 Gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia
di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie
giudiziarie
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 Prestazioni finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla
liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa;
 Le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l’affinità genetica di soggetti al
fine dell’accertamento della paternità.
I dirigenti autorizzati all’esercizio dell’attività libero professionale intramurale,
qualora ricorra una delle condizioni sopra elencate, sono tenuti ad assoggettare ad
IVA del 20% , a carico dell’utente, le prestazioni svolte in a.l.p.i.
L’esenzione dall’IVA è di carattere oggettivo, pertanto le prestazioni rese da dirigenti
psicologi o pedagogisti soggiacciono alla stessa disciplina.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, i compensi percepiti per l’attività
libero-professionale intramuraria esercitata presso studi privati a seguito di
autorizzazione del Direttore Generale, costituiscono reddito nella misura del 75% (art.
52 comma 1 lett. a-bis del TUIR n. 917/86)
ART. 33
ADEMPIMENTI CONTABILI E RILEVAZIONE DEI COMPENSI
A) La riscossione delle tariffe di ciascuna prestazione avverrà presso il servizio di
cassa dell’Azienda mediante l’apertura di un apposito sportello con personale
dedicato alla riscossione dei compensi relativi all’A.L.P.I., che curerà il rilascio della
ricevuta di pagamento, fiscalmente in regola, debitamente quietanzata, garantendo il
rispetto della privacy del paziente.
B) Per quanto riguarda l'A.L.P.I autorizzata presso gli studi privati valgono le
seguenti modalità :
- le fatture vengono emesse su bollettario dell'Azienda dal Dirigente Sanitario.
- gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal medico che detratte a titolo di
acconto le quote di propria spettanza, trattenendo in acconto il 50% degli importi,
verseranno il restante importo entro il giorno 5 del mese successivo all’Azienda, che
provvederà alle trattenute di legge ed a i relativi conguagli.
Il mancato rispetto di tale termine comporterà l’adozione di sanzioni a carico
dell’inadempiente.
Il versamento potrà avvenire on-line o con bollettino postale nel conto corrente dell’
Azienda.
C) l’Azienda provvederà a liquidare e pagare, quanto dovuto a saldo al Dirigente od
all’equipe entro i successivi 30 giorni del mese in cui perviene il versamento, in
aggiunta alle spettanze stipendiali.
D) Il Dirigente autorizzato è personalmente responsabile del corretto utilizzo dei
bollettari a.l.p.i. E’ tenuto a rilasciare ricevuta contestualmente alla prestazione svolta
e per ogni singola prestazione effettuata. Sulla ricevuta devono essere correttamente
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indicati la tipologia della prestazione con la descrizione completa e di dati
identificativi del paziente. Le ricevute saranno consegnate unitamente ad un modello
riepilogativo fornito dall’Azienda debitamente compilato, al referente a.l.p.i. del
proprio Distretto o Presidio che curerà la massima riservatezza sui dati personali dei
pazienti.
E) I referenti a.l.p.i. cureranno il controllo sulla corretta successione della
numerazione delle ricevute e sul corretto utilizzo del bollettario provvederanno al
controllo del rendiconto ed al relativo invio all’Area Risorse Umane-U.O Trattamento
Economico per la liquidazione dei compensi. In caso di mancata presentazione delle
ricevute e del modello riepilogativo per inattività nel mese di pertinenza i referenti
sono tenuti a richiedere ai dirigenti dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne
attesti il mancato esercizio.
F) I referenti sono tenuti a comunicare all’ufficio A.l.p.i. i nominativi dei dirigenti
che, seppure autorizzati non esercitano effettivamente l’attività. L’Ufficio A.l.p.i.,
previa informazione all’interessato, provvederà alla revoca dell’autorizzazione.
G) Il Dirigente deve tenere una agenda delle prenotazioni delle prestazioni
l’a.l.p.i. che deve essere esibita su richiesta del servizio ispettivo interno.
per
H) Ciascuno dei soggetti autorizzati dovrà dotarsi di un apposito registro in cui
devono essere annotati sul frontespizio: le generalità del dirigente autorizzato, la
disciplina praticata, i giorni e gli orari d’attività, la sede privata per l’esercizio
dell’A.L.P.I., le generalità del personale di supporto qualora richiesto. Nelle pagine
interne di detto registro saranno di volta in volta trascritti: le generalità dell’utente, il
tipo, il giorno e l’ora dell’effettuazione della prestazione, le eventuali prestazioni
accessorie erogate.
I) Il personale di supporto indiretto a fronte dei compensi percepiti maturerà un debito
orario, calcolato con i criteri di cui all’art.2, inteso come riserva di ore per lo
svolgimento di tutti gli adempimenti del carico di lavoro complessivo.
Conseguentemente, in presenza di ore di straordinario o, in assenza di quest’ultimo, di
credito orario, si procederà all’abbattimento di tali ore fino a concorrenza del predetto
debito.
Sarà cura dell’U.O. Trattamento Economico in sede di liquidazione dei compensi,
comunicare all’Ufficio rilevazione presenze il debito orario da abbattere.
ART. 34
CONTABILITA’ SEPARATA
Per la gestione dell’attività libero-professionale intramurale, l’Azienda provvede alla
tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti ed
indiretti nonchè, per quanto concerne l’attività in regime di ricovero, delle spese
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alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo.
Nel caso in cui la contabilità separata presenti un disavanzo il Direttore Generale
assumerà i provvedimenti necessari, compresi l’adeguamento delle tariffe e la
sospensione del Servizio relativo all’erogazione delle prestazioni sanitarie.
L’Ufficio A.L.P.I. disporrà annualmente, fatto salvo quanto precisto dall’art. 2 del
Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n.254, l’analisi relativa alla gestione dell’attività
libero-professionale intramuraria attraverso una comparazione dei ricavi e dei
proventi con i costi e gli oneri di esercizio dell’attività. L’analisi sarà curata in
collaborazione con l’U.O. Controllo di Gestione per i dati necessari e trasmessa
all’Area Finanziaria per l’inserimento nella Relazione sulla Gestione allegata al
Bilancio di esercizio.
ART. 35
NORMA FINALE E DISPOSIZIONI DI RINVIO
E’ fatta riserva di integrazioni e modifiche alla disciplina in esso contenuta, su
direttive della Regione, o su iniziativa dell’Azienda, nonché per effetto di nuova
disciplina normativa nazionale o regionale.
Ai fini del reintegro da parte dell’Azienda dei costi afferenti all’esercizio dell’A.L.P.I.
di cui al presente Regolamento, le tariffe previste sono da intendersi provvisorie e
saranno comunque integralmente rielaborate in seguito alla messa a regime della
contabilità analitica per centri di costo, in attuazione della vigente normativa.
Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si applicano le norme di
legge e regolamentari in materia.
Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente normativa Aziendale in
materia.
Il Direttore Generale
Dr Fabrizio De Nicola
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ALLEGATI
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