Società Italiana di Filosofia Morale

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Società Italiana di Filosofia Morale
Documento sui processi di valutazione
22 giugno 2012
La Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM), considerato l’intenso dibattito e
i molteplici interventi sui vari aspetti della valutazione dell’Università e della ricerca
scientifica italiana, che hanno visto partecipare Istituzioni, Associazioni e singoli
colleghi, intende contribuire alla discussione in corso e avviare un’ulteriore
riflessione, sottolineando i seguenti punti:
1. La SIFM riafferma l’opportunità che si proceda a una valutazione delle
strutture universitarie presenti in Italia, e della ricerca scientifica e intellettuale
condotta nel nostro paese. Senza tale valutazione, infatti, si ritiene che possano venir
messi sullo stesso piano risultati che hanno diseguale validità scientifica e che siano
considerati equivalenti fra loro scritti estemporanei, da un lato, e indagini frutto di un
lungo e accurato lavoro, dall’altro. La SIFM rileva poi, più nello specifico, che le
svariate discipline culturali coltivate nell’Università presentano peculiarità e modalità
espressive anche molto diverse. Di tutto questo, nei processi di valutazione,
dev’essere tenuto conto. Ciò vale soprattutto nei casi delle discipline di carattere
sociale, storico, letterario e nell’ambito della ricerca filosofica: aree che in Italia
hanno una tradizione di livello eccellente che va in ogni modo salvaguardata.
2. La SIFM sottolinea con forza che, se le procedure di valutazione del sistema
universitario vogliono raggiungere in maniera adeguata lo scopo che si sono prefisse,
è necessario sempre tener presente la specificità della ricerca condotta nei diversi
ambiti disciplinari e, in modo specifico, considerare le peculiarità degli ambiti
sociali, storici e umanistici, con particolare riguardo per le varie discipline
filosofiche. In questo caso, infatti, non è appropriato l’utilizzo di metodologie di tipo
puramente quantitativo, quali quelle applicate per la valutazione di altre aree
disciplinari. Solo in determinati casi, e solo a condizione che le riviste filosofiche
italiane risultino ampiamente indicizzate sulla base di criteri condivisi, tali
metodologie possono affiancarsi al criterio che, nell’ambito delle discipline
umanistiche, dev’essere invece privilegiato: quello della peer review. Il criterio della
peer review consente infatti, nei riguardi delle ricerche prese in esame dai processi di
valutazione, un giudizio qualitativamente più articolato, in quanto permette la loro
contestualizzazione nel dibattito della disciplina e l’esame del modo in cui tali
ricerche contribuiscono all’approfondimento delle questioni affrontate. In ogni caso
va evitato, nella valutazione, l’uso di criteri standard, applicati indistintamente a ogni
ambito scientifico.
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3. La SIFM segnala che, per ottenere una valutazione rigorosa ed equilibrata,
non devono incidere nei valutatori scelte preliminari riguardo a contenuti o a
impostazioni presenti nel dibattito filosofico. Inoltre, dal momento che la valutazione
della ricerca scientifica deve configurarsi come un’autovalutazione (si veda il punto
successivo), è necessario che tutta la comunità scientifica s’impegni a pubblicizzare i
criteri seguiti e i risultati raggiunti. La trasparenza è infatti un principio di
riferimento fondamentale dell’intero processo di valutazione.
4. La SIFM ribadisce che la procedura di valutazione, nelle sue varie
articolazioni, dev’essere intesa come un modo di riappropriarsi, da parte della
comunità degli studiosi, della propria responsabilità di esaminare e,
conseguentemente, di promuovere la ricerca scientifica in Italia. Dal canto suo la
SIFM s’impegna a intendere e a favorire, nelle occasioni in cui sarà chiamata a farlo,
l’attività di valutazione secondo questo spirito. È infatti in gioco, in tutti questi
processi, l’autonomia della ricerca e il riconoscimento della dignità di chi è chiamato
a svolgerla.
Su questi temi saranno chiamati a confrontarsi tutti i colleghi del settore MFIL/03 iscritti alla Società Italiana di Filosofia Morale in un incontro apposito, che si
terrà a Roma in occasione dell’Assemblea straordinaria prevista per il 12 ottobre p.v.
In conseguenza poi di quanto appena espresso e in relazione a questioni più
concrete, relative al tema distinto ma connesso dei criteri e parametri da applicare per
la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica
nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari,
nonché riguardo alle modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari
che faranno parte delle commissioni di abilitazione, di cui al DM 7 giugno 2012 n.
76, la SIFM ritiene di dover manifestare alcune perplessità:
1. Rispetto alla introduzione, tanto per i candidati quanto per gli aspiranti
commissari, di una “seconda mediana” calcolata esclusivamente sulla classificazione
delle riviste e sulla loro ripartizione in classi (Allegato B del DM. n.76 , 7 giugno
2012, comma 3, 4, 6) si fa presente invece che, nell’ambito delle discipline
umanistiche e in particolare nel settore M-FIL/03, la produzione da valutare non ha
il proprio elemento principale in articoli e saggi pubblicati in riviste, ma si realizza
soprattutto in libri e monografie.
2. Rispetto alla introduzione delle due “mediane” per gli aspiranti commissari
in sede di prima tornata delle abilitazioni, tenuto conto che l’art. 16 comma 3 della L.
240/2010 al punto h) stabilisce che nelle liste degli aspiranti commissari nelle
procedure di abilitazione possono essere inclusi solo i professori positivamente
valutati ai sensi dell’art 6 comma 7 della stessa legge, e che il comma 8 dell’art 8 del
DM 7 giugno 2012 n.76 sospende per la prima tornata il requisito della “positiva
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valutazione” da parte delle Università, si fa presente che appare molto difficile –
nell’art.6 comma 7 della L.240/2010 – poter considerare separatamente la funzione
dell’ANVUR di stabilire i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di
ricerca da quella della erogazione da parte delle Università della valutazione positiva
(o negativa) dell’attività dei docenti – valutazione che spetta esclusivamente alle
Università (“Fatta salva la competenza esclusiva delle Università a valutare
positivamente o negativamente, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei
risultati di ricerca ai fini del comma 8”: appare chiaro che la valutazione anche ai fini
del comma 8 spetta comunque alle Università, sulla base dei criteri stabiliti
dall’ANVUR).
Anche in relazione a questi casi la SIFM rivendica uno spazio di autonomia di
giudizio e di valutazione per quanto riguarda la produzione scientifica degli afferenti
al proprio settore scientifico-disciplinare, al di là dell’adozione di criteri puramente
meccanici che mal possono conciliarsi con il carattere specifico di questa produzione.
In questo senso vanno richiamati con forza il contenuto dell’art. 3 del DM n.76 (7
giugno 2012) e in particolare il comma 1: “Nelle procedure di abilitazione per
l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione
formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato
basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate”, e
parimenti il comma 1 dell’Art. 4 e il comma 1 dell’art 5, in cui il principio
fondamentale affermato è l’accertamento da parte delle Commissioni della maturità
scientifica dei candidati e dell’originalità e importanza dei risultati conseguiti dalla
loro attività di ricerca.
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