Società Italiana di Filosofia Morale Documento sui processi di valutazione 22 giugno 2012 La Società Italiana di Filosofia Morale (SIFM), considerato l’intenso dibattito e i molteplici interventi sui vari aspetti della valutazione dell’Università e della ricerca scientifica italiana, che hanno visto partecipare Istituzioni, Associazioni e singoli colleghi, intende contribuire alla discussione in corso e avviare un’ulteriore riflessione, sottolineando i seguenti punti: 1. La SIFM riafferma l’opportunità che si proceda a una valutazione delle strutture universitarie presenti in Italia, e della ricerca scientifica e intellettuale condotta nel nostro paese. Senza tale valutazione, infatti, si ritiene che possano venir messi sullo stesso piano risultati che hanno diseguale validità scientifica e che siano considerati equivalenti fra loro scritti estemporanei, da un lato, e indagini frutto di un lungo e accurato lavoro, dall’altro. La SIFM rileva poi, più nello specifico, che le svariate discipline culturali coltivate nell’Università presentano peculiarità e modalità espressive anche molto diverse. Di tutto questo, nei processi di valutazione, dev’essere tenuto conto. Ciò vale soprattutto nei casi delle discipline di carattere sociale, storico, letterario e nell’ambito della ricerca filosofica: aree che in Italia hanno una tradizione di livello eccellente che va in ogni modo salvaguardata. 2. La SIFM sottolinea con forza che, se le procedure di valutazione del sistema universitario vogliono raggiungere in maniera adeguata lo scopo che si sono prefisse, è necessario sempre tener presente la specificità della ricerca condotta nei diversi ambiti disciplinari e, in modo specifico, considerare le peculiarità degli ambiti sociali, storici e umanistici, con particolare riguardo per le varie discipline filosofiche. In questo caso, infatti, non è appropriato l’utilizzo di metodologie di tipo puramente quantitativo, quali quelle applicate per la valutazione di altre aree disciplinari. Solo in determinati casi, e solo a condizione che le riviste filosofiche italiane risultino ampiamente indicizzate sulla base di criteri condivisi, tali metodologie possono affiancarsi al criterio che, nell’ambito delle discipline umanistiche, dev’essere invece privilegiato: quello della peer review. Il criterio della peer review consente infatti, nei riguardi delle ricerche prese in esame dai processi di valutazione, un giudizio qualitativamente più articolato, in quanto permette la loro contestualizzazione nel dibattito della disciplina e l’esame del modo in cui tali ricerche contribuiscono all’approfondimento delle questioni affrontate. In ogni caso va evitato, nella valutazione, l’uso di criteri standard, applicati indistintamente a ogni ambito scientifico. 1 3. La SIFM segnala che, per ottenere una valutazione rigorosa ed equilibrata, non devono incidere nei valutatori scelte preliminari riguardo a contenuti o a impostazioni presenti nel dibattito filosofico. Inoltre, dal momento che la valutazione della ricerca scientifica deve configurarsi come un’autovalutazione (si veda il punto successivo), è necessario che tutta la comunità scientifica s’impegni a pubblicizzare i criteri seguiti e i risultati raggiunti. La trasparenza è infatti un principio di riferimento fondamentale dell’intero processo di valutazione. 4. La SIFM ribadisce che la procedura di valutazione, nelle sue varie articolazioni, dev’essere intesa come un modo di riappropriarsi, da parte della comunità degli studiosi, della propria responsabilità di esaminare e, conseguentemente, di promuovere la ricerca scientifica in Italia. Dal canto suo la SIFM s’impegna a intendere e a favorire, nelle occasioni in cui sarà chiamata a farlo, l’attività di valutazione secondo questo spirito. È infatti in gioco, in tutti questi processi, l’autonomia della ricerca e il riconoscimento della dignità di chi è chiamato a svolgerla. Su questi temi saranno chiamati a confrontarsi tutti i colleghi del settore MFIL/03 iscritti alla Società Italiana di Filosofia Morale in un incontro apposito, che si terrà a Roma in occasione dell’Assemblea straordinaria prevista per il 12 ottobre p.v. In conseguenza poi di quanto appena espresso e in relazione a questioni più concrete, relative al tema distinto ma connesso dei criteri e parametri da applicare per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché riguardo alle modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari che faranno parte delle commissioni di abilitazione, di cui al DM 7 giugno 2012 n. 76, la SIFM ritiene di dover manifestare alcune perplessità: 1. Rispetto alla introduzione, tanto per i candidati quanto per gli aspiranti commissari, di una “seconda mediana” calcolata esclusivamente sulla classificazione delle riviste e sulla loro ripartizione in classi (Allegato B del DM. n.76 , 7 giugno 2012, comma 3, 4, 6) si fa presente invece che, nell’ambito delle discipline umanistiche e in particolare nel settore M-FIL/03, la produzione da valutare non ha il proprio elemento principale in articoli e saggi pubblicati in riviste, ma si realizza soprattutto in libri e monografie. 2. Rispetto alla introduzione delle due “mediane” per gli aspiranti commissari in sede di prima tornata delle abilitazioni, tenuto conto che l’art. 16 comma 3 della L. 240/2010 al punto h) stabilisce che nelle liste degli aspiranti commissari nelle procedure di abilitazione possono essere inclusi solo i professori positivamente valutati ai sensi dell’art 6 comma 7 della stessa legge, e che il comma 8 dell’art 8 del DM 7 giugno 2012 n.76 sospende per la prima tornata il requisito della “positiva 2 valutazione” da parte delle Università, si fa presente che appare molto difficile – nell’art.6 comma 7 della L.240/2010 – poter considerare separatamente la funzione dell’ANVUR di stabilire i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca da quella della erogazione da parte delle Università della valutazione positiva (o negativa) dell’attività dei docenti – valutazione che spetta esclusivamente alle Università (“Fatta salva la competenza esclusiva delle Università a valutare positivamente o negativamente, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati di ricerca ai fini del comma 8”: appare chiaro che la valutazione anche ai fini del comma 8 spetta comunque alle Università, sulla base dei criteri stabiliti dall’ANVUR). Anche in relazione a questi casi la SIFM rivendica uno spazio di autonomia di giudizio e di valutazione per quanto riguarda la produzione scientifica degli afferenti al proprio settore scientifico-disciplinare, al di là dell’adozione di criteri puramente meccanici che mal possono conciliarsi con il carattere specifico di questa produzione. In questo senso vanno richiamati con forza il contenuto dell’art. 3 del DM n.76 (7 giugno 2012) e in particolare il comma 1: “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate”, e parimenti il comma 1 dell’Art. 4 e il comma 1 dell’art 5, in cui il principio fondamentale affermato è l’accertamento da parte delle Commissioni della maturità scientifica dei candidati e dell’originalità e importanza dei risultati conseguiti dalla loro attività di ricerca. 3