N. RF219 Anno 2014 OGGETTO REGIME IVA

Anno 2014
N. RF219
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
REGIME IVA EDITORIA - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
RIFERIMENTI
CM 23 DEL 24/07/2014 - ART. 19 DL N. 63/2013; ART. 74 LETT. C) DPR 633/72 DM 9/04/93
CIRCOLARE DEL 06/08/2014
La recente CM 23/2014 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’IVA nel
settore dell’editoria che, come noto, si caratterizza per il cd. “regime monofase”:
 il prezzo al consumo è predeterminato dall’editore (cd. “prezzo di copertina”)
 ciò permette che l’Iva sia versata in via anticipata direttamente dall’editore (con il criterio
“della resa forfettaria” o delle “copie vendute”) escludendo da Iva tutti i passaggi successivi.
Con il documento in esame, l’Agenzia, riepiloga la suddetta disciplina alla luce delle modifiche
entrate in vigore dal 2014 e relative:
 la nozione di “supporti integrativi”
 l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascun bene in tutti i casi in cui il prodotto
editoriale sia ceduto unitamente a beni diversi dai supporti integrativi
AMBITO SOGGETTIVO
Il regime speciale IVA previsto per il commercio di prodotti editoriali è applicato agli editori
intendendo come tale:
 l’operatore che intraprende l’attività editoriale
ovvero, in assenza di uno specifico contratto di editoria:
 l’operatore economico che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il
successivo sfruttamento economico della stessa”
PRODOTTI EDITORIALI ESTERI: il soggetto passivo tenuto al regime speciale Iva va individuato:
a) nell’acquirente (UE)
b) nell’ importatore (extra-UE)
che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione in Italia.
Sono, inoltre, equiparati agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione in Italia delle
copie dei giornali e delle pubblicazioni in genere trasmessi (anche in via telematica) dall’estero.
Nota: se la stampa del prodotto editoriale è effettuata da un operatore estero, per la successiva
commercializzazione, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime in esame va individuato:
- nel rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero
- nell’operatore estero, se identificato ai sensi dell’art. 35-ter, DPR 633/72
- nel rappresentante nominato ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72
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Sintesi: con la recente CM 23/2014, l’Agenzia, ha fornito significativi chiarimenti sul trattamento Iva
riservato al settore dell’editoria, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina a decorrere dal 2014.
Particolare attenzione viene posta dalle Entrate:
- alla nuova definizione di “supporti integrativi” che ha ristretto l’ambito del regime speciale IVA;
- all’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascun bene in tutti i casi in cui il prodotto editoriale sia
ceduto unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
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In mancanza, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime speciale va individuato nel
cessionario che acquista i prodotti editoriali nell'esercizio di impresa, arti o professioni, per la
successiva commercializzazione (CM 328/97 e RM 90/2012).
AMBITO OGGETTIVO
Giornali quotidiani
Periodici
Giornali e periodici
pornografici
Cataloghi
Libri
Esclusi i notiziari quotidiani e i dispacci delle agenzie di stampa
intendendo per tali “i prodotti editoriali registrati come prodotti ai sensi della L. 8
febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni”, compresi quelli per i quali non può
farsi riferimento al requisito della registrazione presso la Cancelleria del Tribunale in
quanto esonerati da tale adempimento (esempio pubblicazioni di provenienza estera).
In particolare, si considerano periodici quei prodotti che presentano il requisito della
cadenza periodica ed hanno contenuto divulgativo.
intendendosi per tali i prodotti di carattere osceno vietati ai minori (di anni 16) e, in
generale, i prodotti per la cui vendita, ai sensi della L. 355/75, i titolari e gli addetti a
rivendita di giornali e riviste sono stati esonerati da responsabilità penali, purché gli
stessi non siano esposti in modo da renderli immediatamente visibili al pubblico.
Come precisato nella CM 328/97, si considerano tali anche le testate escluse dalle
tariffe postali agevolate (ex art. 2, co.28, L.549/95) Inoltre, detti giornali/periodici,
sono esclusi dall’applicazione della resa forfetaria e dell’aliquota IVA ridotta del 4%.
Per gli stessi, quindi, l’IVA è determinata in base alle copie vendute e con applicazione
dell’aliquota IVA “ordinaria”.
intendendosi per tali i prodotti editoriali costituiti da:
- elenchi di beni e prezzi
- comunicazioni di natura commerciale
- depliants
- opuscoli e simili
aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale
Nota: i cataloghi sono esclusi dall’applicazione della “resa forfetaria” e quindi
per gli stessi la base imponibile IVA va sempre determinata in base al numero
delle copie vendute. L’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile solo ai cataloghi
di informazione libraria.
intendendo per tali tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo
illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione
divulgativa e scientifica. Sono, quindi, soggetti alla particolare disciplina anche le
ristampe di libri di antiquariato, i libri d’arte, compresi quelli editi in occasione di
mostre, i libri di immagini e quelli per bambini in genere. Rientrano, inoltre, nella
categoria dei libri anche gli estratti costituiti da una parte ben definita di una
composizione libraria, o di pubblicazione periodica, riproducente, di regola, un'opera
dell'ingegno ( a differenza di depliants, opuscoli e simili, aventi funzione meramente
pubblicitaria e promozionale).
Al riguardo, l’Agenzia osserva che:
 gli estratti potranno usufruire del regime speciale IVA a condizione che rechino
anche l’indicazione del titolo o testata della pubblicazione da cui originano e
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Sotto il profilo oggettivo, il regime speciale per l’editoria riguarda i seguenti beni:
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abbiano un prezzo al pubblico indicato nei modi prescritti.
gli atti o relazioni e bilanci di enti e società e quelli che si presentano
oggettivamente costituiti da una mera serie di elenchi di beni, di prezzi e di altre
comunicazioni di natura commerciale.
intendendo per tali , dal 1° gennaio 2014:
“…i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o
digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le
scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili
dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto
e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”.
Pertanto, secondo la “nuova” definizione:
 non rileva più il costo del “supporto integrativo”
 il regime IVA speciale, con l’aliquota ridotta del 4% e la determinazione della base
imponibile IVA con la “resa forfetaria” è applicabile solo nei casi in cui il supporto
integrativo sia venduto unitamente a libri scolastici e universitari, compresi i
dizionari, e a quelli fruibili dai disabili visivi.
Si tratta dei prodotti editoriali ceduti:
 con beni diversi dai suddetti “supporti integrativi”
 con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto,
anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50%
del prezzo dell’intera confezione.
Supporti
integrativi
Beni diversi dai
“supporti
integrativi”
venduti
unitamente ai
prodotti editoriali
Nota: alla cessione del bene “diverso dal supporto integrativo” unitamente al
prodotto editoriale va sempre applicata l’aliquota IVA propria del bene
Sul punto , l’Agenzia ha precisato che:
 l’aliquota Iva ridotta del 4% è consentita per la fornitura di libri su qualsiasi tipo di
supporto fisico
 la base imponibile IVA va determinata in base al numero di copie vendute
Per verificare il rispetto del limite del 50% del prezzo totale e per individuare la base
imponibile IVA alla quale applicare l’aliquota propria del bene ceduto con il prodotto
editoriale, come chiarito dalla CM 328/97: “il prezzo dell’intera confezione deve essere
rapportato ai costi sostenuti per la produzione o l’acquisto del singolo bene ceduto
congiuntamente alla pubblicazione (anche gratuitamente) risultanti dalle fatture
d'acquisto. Non assumono rilievo i costi che non siano specificamente ed
esclusivamente imputabili al suddetto bene”.
CESSIONI ESCLUSE DAL REGIME IVA SPECIALE
Sono escluse dal regime IVA speciale:
a)
le cessioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo
indistinto ed in unica confezione, laddove il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione
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 sono esclusi dalla nozione di libri, i prodotti editoriali costituiti dai diari scolastici,
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b)
c)
d)
e)
f)
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le cessioni di supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (CD musicali) senza
alcun collegamento ad un libro stampato
i prodotti editoriali oggetto di cessione intra-Ue e quelli esportati, in quanto operazioni non
imponibili
le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di
commercializzazione dei prodotti editoriali
le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali; quale, ad esempio, la
distribuzione gratuita di giornali/periodici in esecuzione di contratti di pubblicità stipulati fra
l’editore e gli inserzionisti pubblicitari.
l’editoria on-line (e-book), diffusa in via telematica con il cd “commercio elettronico diretto”; le
operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini
IVA, come prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del DPR 633/72; per le stesse trovano applicazioni le
ordinarie disposizioni di determinazione dell’imposta.
APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 4%
“giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in
scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali
e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a
stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi…”
è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 4%. (n. 18), Tabella A/II, DPR 633/72)
Sul punto la CM 23/2014 rammenta che detta aliquota IVA del 4%:
 alle cessioni di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico (es. CD Rom).
 alle prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione,
legatoria e stampa dei prodotti editoriali.
È APPLICABILE
NON È
APPLICABILE
Nota: secondo l’Agenzia a dette prestazioni è applicabile l’IVA ridotta del 4% ma
non il regime IVA speciale.
 ai contratti d’opera/appalto per la realizzazione dei prodotti editoriali
 alle cessioni di giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su CD, CDROM o qualsiasi altro supporto fisico analogo
 ai prodotti editoriali elettronici.
In tali casi va applicata l’aliquota IVA “ordinaria”.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IVA
Per la determinazione dell’Iva dovuta dall’editore, l’art. 74 stabilisce che va calcolata:
“per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle
copie vendute” (…).
L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a
titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti
integrativi”.
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Alle cessioni e importazioni di:
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Pertanto, per determinare la base imponibile alla quale applicare l’aliquota IVA (ridotta o
ordinaria) va fatto riferimento al prezzo di vendita al pubblico per:
 il numero delle copie vendute così come risultante dal registro delle tirature (ossia delle copie
effettivamente vendute al netto dei resi)
CASI IN CUI L’ IVA VA OBBLIGATORIAMENTE DETERMINATA IN BASE ALLE COPIE VENDUTE
 cessioni di giornali e periodici pornografici
 cessioni di cataloghi
 cessioni di prodotti editoriali da parte di associazioni dilettantistiche, associazioni senza scopo di
lucro che abbiano esercitato l’opzione per avvalersi del regime di favore di cui alla L. 398/91,
determinando in modo forfettario la detrazione dell’Iva
 cessioni di giornali quotidiani, periodici (anche pornografici) e libri unitamente a beni diversi dai
supporti integrativi, con applicazione, dal 2014, dell’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti.
 il numero delle copie vendute forfetariamente ridotto (c.d. “resa forfetaria”):
del 70% per le cessioni di libri
dell’80% per le cessioni di giornali quotidiani e periodici.
Nota: in tal caso l’editore può comunque optare per la determinazione della base imponibile con il
metodo “ordinario” delle copie vendute.
MOMENTO IMPOSITIVO: data di consegna/spedizione delle copie al distributore, in esecuzione di
contratti estimatori o similari o di deposito con rappresentanza, come dal registro delle tirature.
In ogni caso, ai fini della determinazione della base imponibile rilevano:
 tutte le copie di prodotti editoriali consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in
esecuzione di contratti estimatori
 escluse quelle esportate, cedute all’interno della UE, cedute a titolo di campione gratuito,
purché riportino la relativa specifica indicazione impressa sia sopra il prezzo di vendita al pubblico che
sulla copertina riportante il titolo della pubblicazione, e le relative quantità siano annotate in un
apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39, DPR 633/1972.
CASI DI DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA CON FORFETIZZAZIONE DELLA RESA
 cessioni di libri (con forfetizzazione della resa nella misura del 70%)
 cessioni di giornali quotidiani e periodici (con forfetizzazione della resa nella misura dell’80%)
diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi
 cessioni, dal 2014, di libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le Università ceduti
unitamente a supporti integrativi, (con forfetizzazione della resa nella misura del 70% )
Inoltre si rammenta che:
ACCONTI
FATTURAZIONE
DETRAZIONE IVA
gli acconti corrisposti all’editore prima della consegna/spedizione delle copie non
rilevano ai fini in esame se non nei casi di consegne/spedizioni in abbonamento che
costituiscono cessioni periodiche o continuative, per le quali il momento impositivo si
realizza con il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo
per la cessione da parte dell’editore e dei distributori/rivenditori non è necessario
emettere fattura. Il “documento” emesso deve comunque riportare l’annotazione che
trattasi di “cessione con IVA assolta dall’editore”.
è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA a credito relativa all’acquisto o
importazione dei beni e servizi afferenti (art. 19, c. 3, lett. a), DPR 633/72)
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CESSIONI DI PRODOTTI UNITAMENTE A BENI DIVERSI DA SUPPORTI INTEGRATIVI
Alle cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri unitamente a beni “diversi” dai supporti
“integrativi”, l’art. 74 del DPR 633/72, stabilisce che, dal 2014, si applica l’aliquota propria per
ciascuno dei beni ceduti (prodotto editoriale + bene diverso da supporto integrativo).
Inoltre, l’Agenzia, precisa che:
 la cessione di giornali quotidiani, di periodici e di libri unitamente a prodotti aventi le
caratteristiche di una pubblicazione a stampa, considerata l’omogeneità della natura dei beni:
 non configura una vendita di prodotti editoriali con beni congiunti
 ma la vendita di un unico prodotto editoriale
a cui si applica il trattamento fiscale previsto per il prodotto principale ed il relativo allegato,
unitariamente considerati (CM 328/97).
Se un prodotto editoriale viene commercializzato unitamente ad un libro su CD, occorrerà verificare se la
fattispecie integra:
 la cessione - con prezzo distinto - di 2 prodotti editoriali (es: giornale + libro su CD) a ciascuno dei
quali sono applicabili le disposizioni in esame
 la cessione - con prezzo indistinto - di unico prodotto editoriale; in tal caso, rientrano, ad esempio:
1) cessione di un libro cartaceo con allegato un CD che ne riproduce il contenuto;
2) cessione di un libro cartaceo con allegato un CD che riproduce il contenuto di un libro diverso da
quello cartaceo
In quest’ultimi casi, coerentemente alle indicazioni fornite dalla CM 328/97, si configura la vendita di un
unico prodotto con un allegato avente le caratteristiche di una pubblicazione non stampata ma realizzata
su qualsiasi tipo di supporto fisico.
 in caso giornali e periodici ceduti “occasionalmente”, anche solo per un numero, con beni si
dai supporti integrativi, è necessario distinguere tra:
copie vendute
senza altri beni
copie vendute unitamente
a beni diversi
è applicabile la resa forfetaria (salvo opzione per il criterio delle
copie vendute) e l’aliquota IVA ridotta del 4%
alla base imponibile IVA determinata in base alle copie vendute
(obbligatoria), va applicata l’aliquota IVA propria dei beni ceduti
RAPPORTO COSTO-PREZZO E ALIQUOTA PROPRIA DI CIASCUNO DEI BENI
Come anticipato, dal 2014, alle cessioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai
supporti integrativi, va applicata l’IVA propria di ciascuno dei beni ceduti.
A tal fine, è necessario individuare dei criteri per la determinazione della base imponibile di
ciascuno dei beni ceduti – congiuntamente - ad un prezzo di vendita al pubblico indistinto.
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Infatti, l’ambito applicativo del criterio delle copie vendute risulta, dal 2014, ampliato per effetto:
 della nozione di “supporto integrativo”, limitata a quei beni ceduti unitamente a libri per le scuole,
per le università, ivi compresi i dizionari, e libri fruibili dai disabili visivi.
 dall’abrogazione del previgente ultimo periodo dell’art. 74, c.1, lett.c), DPR 633/72, che consentiva
l’applicazione del regime speciale IVA, con il criterio della resa forfetaria, e l’aliquota ridotta del 4%,
per la commercializzazione di prodotti editoriali congiuntamente a “beni”, diversi dai supporti
integrativi, che integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici,
fossero ad essi funzionalmente connessi.
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Nota: viene confermata la CM 328/97 riguardo la previgente formulazione dell’art. 74 DPR 633/72,
che prevedeva l’applicabilità dell’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti, secondo cui il prezzo
dell’intera confezione deve essere rapportato ai costi sostenuti per la produzione o l’acquisto
del singolo bene ceduto congiuntamente alla pubblicazione (anche gratuitamente) risultanti
dalle fatture d'acquisto.
.
Non assumono rilievo i costi che non siano specificamente imputabili al suddetto bene.
Ai fini dell’applicazione dell’Iva con l’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti dovrà, pertanto,
assumersi come base imponibile, cui imputare l’aliquota propria del bene diverso dal prodotto
editoriale, il costo specificamente inerente al medesimo bene abbinato al prodotto editoriale.
Ne segue l’applicazione dell’aliquota propria del prodotto editoriale, alla base imponibile
costituita dalla differenza tra il prezzo della confezione e il suddetto costo del bene congiunto.
Nota: i criteri sono validi anche per determinare se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione non ecceda il 50% del prezzo dell’intera confezione.
RICOMMERCIALIZZAZIONE DELLA RESA E CESSIONI CARTA DA MACERO
In caso di determinazione dell’Iva con il criterio della cd “resa forfetaria”, la commercializzazione
dei prodotti editoriali precedentemente resi non va assoggettata ad IVA. Ciò, in quanto i
resi sono stati già precedentemente assoggettati ad imposta. Resta comunque a carico degli
editori l’onere di provare, con adeguate documentazioni o scritture contabili, che trattasi di beni
che hanno formato oggetto di effettiva restituzione da parte dei cessionari.
Tuttavia, il presupposto di esclusione dalla imponibilità Iva viene meno nelle ipotesi in cui i
prodotti resi siano commercializzati con veste editoriale diversa.
Inoltre, l’Agenzia, nel richiamare la RM 231/2002 rammenta che ai prodotti editoriali ceduti
come “carta da macero” è applicabile il regime IVA dei rottami di cui all’art. 74,DPR 633/72
(cessione senza indicazione dell’IVA con applicazione del “reverse charge” in capo all’acquirente)
LIBRI PER SCUOLE/UNIVERSITÀ CEDUTI UNITAMENTE A SUPPORTI INTEGRATIVI
In base alla normativa in vigore dal 2014, la cessioni di “supporti integrativi” fruiscono:
 del regime speciale Iva con applicazione della resa forfetaria
 dell’aliquota IVA ridotta del 4%
solo se ceduti unitamente a:
 libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le Università, ivi inclusi i dizionari;
 libri fruibili dai disabili visivi.
Nota:risulta, quindi, ristretta - rispetto al passato - la fattispecie delle cessioni con supporti integrativi.
Al fine di individuare i libri scolastici ed universitari la CM 23/2014 precisa che:
 la vigente normativa (L.221/2012 e DM 781/2013) prevede 2 tipologie di testo scolastico:
libro di testo
in forma mista
si compone di una parte cartacea e di una parte digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi. E’ identificato da un unico codice ISBN e da un
prezzo di copertina cumulativo, ed è adottato nella sua forma completa dai
docenti, secondo le procedure che annualmente vengono definite dal Miur
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Il superamento di tale percentuale determina l’applicazione al prodotto editoriale e relativo bene
abbinato, dell’Iva nei modi ordinari.
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libro di testo
in versione digitale
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si compone di una parte digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi. Anche in tal caso il prodotto editoriale è identificato da un unico
codice ISBN, presenta un prezzo di copertina cumulativo ed è adottato dalle
scuole nella sua forma completa
Nota: la quasi totalità dei libri di testo per le scuole viene inserita nella banca dati predisposta
dall’Associazione Italiana Editori, dove ciascun libro è identificato con l’univoco codice ISBN
 per l’individuazione dei libri universitari va fatto riferimento ai testi e alle pubblicazioni che
ciascuna Università o Istituto di grado universitario individua per i vari corsi di studi attivati.
Tale circostanza può ricavarsi dal fatto che i libri siano indicati nei cataloghi editoriali di libri
universitari e riportino l’indicazione dell’editore circa la sua destinazione all’uso universitario,
ovvero siano indicati nelle guide dello studente o nei siti Internet delle Università.


ai libri di testo cartacei o su qualsiasi tipo di supporto fisico;
ai libri di testo in forma mista caratterizzati da una parte in formato cartaceo e da una
parte di contenuti digitali integrativi; ai fini in esame, per detti contenuti digitali integrativi
l’acquirente del libro scolastico/universitario non deve pagare uno specifico corrispettivo.
OPERAZIONI CON L’ESTERO
Il regime speciale in esame, mira principalmente a ridurre gli oneri amministrativi risultanti
dall’applicazione delle disposizioni in materia di IVA per le imprese del settore editoriale.
Si tratta di un regime che pur non essendo di derivazione europea, è conforme agli artt. 394 e
395 della Direttiva n. 2006/112/CE. Sul punto, l’Agenzia precisa che:
 detto regime è applicabile alle attività di commercializzazione in Italia di prodotti editoriali
 nell’ipotesi di operazioni con l’estero trovano applicazione le ordinarie disposizioni,
tenendo conto, tuttavia per le operazioni passive (acquisti) della (…) successiva
commercializzazione nel territorio dello Stato dei prodotti editoriali”.
OPERAZIONI INTRA-UE
Come noto, alle operazioni intra-Ue è applicabile l’ordinaria disciplina di cui agli artt. 37 e ss. DL
331/93 (l’operazione intracomunitaria se realizzata titolo oneroso, trasferisce la proprietà o altro
diritto reale, di all’effettiva movimentazione del bene avviene tra soggetti passivi Iva iscritti alla
banca dati Vies).
ADEMPIMENTI: l’editore è tenuto alla compilazione degli elenchi riepilogativi intra-UE.
CESSIONI INTRA-UE
Le cessioni intra-UE di prodotti editoriali non rientrano nel campo di applicazione del regime IVA
speciale dell’editoria; pertanto, per le stesse, si applicano le regole “ordinarie” dell’Iva.
Nel caso di cessione intra-Ue di prodotti editoriali, quindi:
 è applicabile l’art. 41, DL. 331/93 in base al quale le cessioni sono non imponibili IVA
 gli editori emettono fattura (art. 21,DPR 63372) entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione con l’annotazione “operazione non imponibile”.
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 il regime IVA speciale è applicabile esclusivamente:
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Nota: come già precisato dalla CM 328/97, gli editori annotano entro il mese successivo a quello di
consegna o spedizione delle copie, in apposito registro (distintamente per ciascuna testata, titolo o
numero e per ciascun giorno) il numero delle copie cedute senza applicazione dell'imposta.
ACQUISTI INTRA-UE
Riguardo gli acquisti intra-Ue di prodotti editoriali occorre distinguere se le pubblicazioni sono
destinate o meno alla successiva commercializzazione in Italia; in particolare:
BENI NON DESTINATI ALLA SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE
 l’IVA è dovuta dall’acquirente in base al prezzo di vendita al pubblico in Italia
 l’IVA è indetraibile
2)
BENI DESTINATI ALLA SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE
rileva il criterio di determinazione dell’IVA adottato dall’acquirente e quindi se questi applica:
 criterio copie vendute: l’imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico
 criterio forfettario: l’imposta è dovuta sulla base del prezzo di vendita al pubblico
applicando la “resa forfettaria”
Pertanto, l’IVA dovuta:
 è assolta con il meccanismo del reverse charge (artt. 46 e 47, DL 331/93)
 è indetraibile e, pertanto, l’acquirente non deve effettuare l’annotazione nel registro degli
acquisti; per le successive vendite in Italia non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Ulteriori chiarimenti riguardano le seguenti fattispecie:
Acquisti intra-UE per i
quali manca il prezzo
di vendita al pubblico
ovvero effettuati su
opzione
(CM 328/97)
Vendite a distanza
effettuate da editori
UE nei confronti di
consumatori italiani
(RM 90/2012)
il trattamento IVA da applicare “è equiparato a quello di qualsiasi altro
bene ed è pertanto soggetto alle ordinarie disposizioni e agli adempimenti
previsti ai sensi di quanto disposto dal Dl 331/93”; l’acquirente è quindi
tenuto ad assolvere l’IVA sui predetti acquisti sulla base del corrispettivo
pagato all’editore / cedente UE.
Il regime IVA speciale è applicabile alle successive cessioni dei prodotti
editoriali in Italia.
sono soggette ad IVA in Italia sempre che venga superata la soglia di
€.35.000 su base annua, ovvero in caso di opzione per la tassazione nel
territorio dello Stato da parte del cedente UE.
In tali ipotesi, il soggetto passivo “comunitario” deve identificarsi ai fini IVA
in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale
ovvero l'identificazione diretta, prima di procedere alle cessioni dirette a
privati consumatori.
Per tali cessioni l’IVA è dovuta in base al regime speciale di cui all’art. 74,
co. 1, lett.c) del DPR 633/72.
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OPERAZIONI EXTRA-UE
ESPORTAZIONI
Con riguardo all’esportazione di prodotti editoriali italiani, non è applicabile il regime speciale
IVA e, conseguentemente, trova applicazione il regime di “non imponibilità” (art. 8, DPR 633/72)
IMPORTAZIONI
Con riguardo alle importazioni di prodotti editoriali extra-UE, il soggetto passivo va individuato:
 nell’operatore che importa i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione in Italia
 ovvero, nel soggetto che provvede alla distribuzione in Italia delle copie dei giornali e delle
prodotti trasmessi, anche in via telematica, dall’estero.
In relazione al trattamento IVA applicabile, l’Agenzia precisa che:
 in base alla previgente disciplina, l’IVA doveva essere assolta dall’importatore e riscossa
dalla Dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con la possibilità di utilizzare la
resa forfettaria; l’imposta assolta in Dogana era indetraibile e per le successive vendite non
sussisteva l'obbligo di emissione della fattura
 per effetto
modifiche introdotte dal DL 63/2013, il suddetto meccanismo non risulta più
applicabile alle importazioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti
integrativi, considerato che dal 2014 “…non è possibile richiedere l’abbattimento della
percentuale di forfetizzazione della resa”.
Pertanto, essendo applicabili le “ordinarie disposizioni” gli importatori possono assolvere l’IVA
in Dogana “sul valore della transazione” e tale imposta è detraibile. Alla successiva
commercializzazione in Italia l’IVA è applicabile con le regole del regime speciale in esame.
PRODOTTI EDITORIALI ELETTRONICI
Sono riconducibili alla categoria dei prodotti editoriali elettronici i prodotti diffusi per via
telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”. Alle operazioni di commercializzazione
di tali prodotti (quali prestazioni di servizi - art. 3, DPR 633/72) non è quindi applicabile il regime
speciale in esame e pertanto l’IVA è dovuta secondo le modalità “ordinarie”.
Nota: la commercializzazione di prodotti editoriali elettronici (es: e-book) integra un servizio che l’art.
7, del Regolamento 282/2011 definisce come “i servizi forniti attraverso Internet o una rete
elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un
intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Rientrano quindi in tale categoria anche:
- i servizi con contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche
- gli abbonamenti a giornali o riviste on line
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Nota: nel caso in cui un soggetto non residente incarichi della stampa/pubblicazione un soggetto
residente, per la successiva commercializzazione, il soggetto passivo va individuato:
- nel rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero
- nell’operatore estero, se identificato ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72
- nel rappresentante nominato ai sensi dell’art. 17, DPR 633/72.
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PRODOTTI EDITORIALI CARTACEI E SERVIZI AGGIUNTIVI ON LINE
Particolare rilevanza merita, infine, l’ipotesi di cessioni di prodotti editoriali cartacei che al
loro interno contengono una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente del prodotto
cartaceo può acquisire, tramite collegamento internet:
 copia in formato elettronico del prodotto cartaceo già acquistato
 ovvero, “aggiornamenti” del prodotto cartaceo
Nota: per “aggiornamento” si intende il servizio, correlato al prodotto cartaceo già acquistato, finalizzato
a modificare/integrare parte del contenuto del medesimo prodotto cartaceo.
Non sono, pertanto, riconducibili, ai fini in esame, al concetto di aggiornamento servizi diversi, quali ad
esempio, la fruizione dei servizi di accesso a banche dati o servizi multimediali.
PAGA UN CORRISPETTIVO
PER IL SERVIZIO
NON PAGA UN CORRISPETTIVO
PER IL SERVIZIO - GRATIS
(disponibilità della chiave di
accesso contenuta all'interno del
prodotto editoriale)
lo stesso dovrà essere considerato autonomamente ed
assoggettato ad Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria.
lo stesso non va considerato autonomamente poiché la vendita
del prodotto principale deve “essere valutata unitariamente in
considerazione dell’unitaria ragione economica sottesa
all’operazione medesima” ovvero “la cessione al consumatore di un
libro cartaceo, integrata dalla possibilità di acquisirne copia e gli
aggiornamenti in formato elettronico”.
In tal caso, pertanto, al predetto servizio aggiuntivo, è applicabile
il regime IVA riferibile al prodotto editoriale considerato.
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In relazione all’ “onerosità” o meno del “servizio aggiuntivo”, prestato per via elettronica, si
determina il regime IVA applicabile; in particolare, ove l’acquirente: