Le norme UNI per il risparmio, l`efficienza energetica e la gestione

Prof. Giulio Barbato
Ordinario di Misure Meccaniche
e Termiche
Convegno Sìenergia
25-26 Novembre 2015
Le norme UNI per il risparmio,
l’efficienza energetica e la gestione
dell’energia
Prof. Giulio Barbato
Ambito Normativo e Legale
La problematica energetica ricade in un ambito
strettamente connesso tra Normativa e Legge.
I contenuti politico-sociali delle leggi e tecnicoeconomici delle norme sono fortemente collegati
tra di loro, ma è opportuno osservarli dapprima
separatamente.
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Ambito Legale Europeo
Per l’ambito legale è accora opportuno
distinguere tra decreti europei e leggi nazionali.
Temi fondamentali, di forte impatto economico ed
ecologico, sono contenuti nella Direttiva Europea
2006/32/CE del 5 aprile 2006, che può essere
considerata la base, almeno concettuale,
dell’attuale corpus legislativo.
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Ambito Legale Europeo
Negli scopi enunciati nelle considerazioni iniziali
della Direttiva si possono cogliere alcuni temi
importanti:
1. il tema politico, diplomatico e sociale
a.
b.
c.
(1) miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento
(2) riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra, adeguamento agli
accordi di Kyoto)
(3) riduzione della dipendenza europea dalle importazioni di energia
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Ambito Legale Europeo
Altri temi importanti si riscontrano:
2. il tema tecnico e la parte finanziaria ad esso connessa
a.
b.
c.
d.
e.
(7) miglioramento tecnologico delle apparecchiature di produzione, trasmissione ed
utilizzazione dell’energia
(7) miglioramento dell'efficienza energetica negli investimenti, ammortamenti fiscali e
bilanci di funzionamento della pubblica amministrazione
(7) applicare criteri di efficienza energetica in ogni procedura di aggiudicazione degli
appalti pubblici, pratica prevista dalla direttiva 2004/17/CE
(16) Il finanziamento dell'offerta e i costi inerenti alla domanda svolgono un ruolo
rilevante per i servizi energetici. La creazione di fondi che sovvenzionino l'attuazione di
programmi e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica e promuovano lo
sviluppo di un mercato dei servizi energetici costituisce pertanto un idoneo strumento ai
fini di un finanziamento incentivante e non discriminatorio di tale mercato.
(22) Il ricorso al finanziamento tramite terzi è una pratica innovativa che dovrebbe
essere promossa. In tal caso il beneficiario non sostiene i costi di investimento e utilizza
parte del valore finanziario del risparmio energetico risultante da investimenti effettuati da
terzi per rimborsare tali investimenti e coprire le spese per interessi.
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Ambito Legale Europeo
Ma è opportuno sottolineare gli aspetti che
maggiormente toccano l’ambito che ci riguarda:
3. Monitoraggio dell’efficienza energetica
a.
b.
(17) È possibile migliorare l'efficienza degli usi finali dell'energia tramite l'aumento della
domanda di servizi energetici e la loro maggiore disponibilità o tramite altre misure per il
miglioramento dell'efficienza energetica.
(26) Gli accordi volontari previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere trasparenti e
contenere, laddove opportuno, informazioni almeno sui seguenti aspetti: obiettivi
quantificati e graduali, monitoraggio e informazione.
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Ambito Legale Europeo
3. … e cultura della gestione energetica
d.
e.
f.
(14) Il miglioramento dell'efficienza energetica trarrà vantaggio dallo scambio di
informazioni, esperienze e migliori prassi a tutti i livelli.
(26) Gli accordi volontari previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere trasparenti e
contenere, laddove opportuno, informazioni almeno sui seguenti aspetti: obiettivi
quantificati e graduali, monitoraggio e informazione.
(29) Per consentire agli utenti finali di prendere decisioni più informate per quanto
riguarda il loro consumo individuale di energia, essi dovrebbero disporre di una quantità
ragionevole di informazioni al riguardo e di altre informazioni pertinenti, quali informazioni
sulle misure previste per il miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di
utenti finali o specifiche tecniche oggettive
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Ambito Legale Europeo
Inoltre è citata, anche se non approfondita, una
problematica di conflitto di interessi:
4. L’efficienza energetica dell’utente finale diminuisce il fatturato del
produttore?
a.
(20) I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita al
dettaglio di energia possono migliorare l'efficienza energetica nella Comunità se i servizi
energetici da essi commercializzati sono caratterizzati da un uso finale efficiente
dell'energia in termini di comfort termico interno, produzione di acqua calda negli
immobili, refrigerazione, fabbricazione del prodotto, illuminazione e forza motrice. Per i
distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita al
dettaglio di energia la massimizzazione dei profitti diventa quindi sempre più funzione
della vendita di servizi energetici ad una clientela la più ampia possibile anziché funzione
della vendita della massima quantità possibile di energia al singolo cliente. Gli Stati
membri dovrebbero adoperarsi per evitare qualsiasi distorsione della concorrenza in
questo settore, in modo da garantire parità di condizioni fra tutti i fornitori di servizi
energetici; essi possono, tuttavia, delegare tale compito all'autorità nazionale di
regolamentazione.
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Ambito Legale Europeo
In particolare sono fondamentali, dal punto di
vista tecnico per il nostro ambito, le indicazioni
dell’allegato IV, «Quadro generale per la
misurazione e la verifica dei risparmi energetici»
e molto utili quelle contenute nell’allegato III,
«Elenco indicativo di esempi di misure di
miglioramento dell'efficienza energetica
ammissibili».
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Ambito Legale Europeo
Nel caso specifico della prestazione energetica
nell’edilizia, vale la Direttiva Europea 2010/31/UE
del 19 maggio 2010.
Sottolineiamo alcuni punti importanti.
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Ambito Legale Europeo
1. Contenuti politici e sociali
a.
b.
(3) Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione. Il
settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico.
Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel
settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza
energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra.
(4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente
all’Unione di influenzare il mercato mondiale dell’energia e quindi la sicurezza
dell’approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.
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Ambito Legale Europeo
2. Ma anche risvolti tecnici importanti
a.
b.
c.
(9) La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una
metodologia, che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Ciò
comprende, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di
crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento,
l’impiego di energia da fonti rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e
rinfrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell’aria interna, un’adeguata
illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell’edificio.
(22) Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio o di un’unità immobiliare dovrebbero
essere forniti, nell’attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla prestazione
energetica dell’edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento.
(26) La manutenzione e l’ispezione regolari, da parte di personale qualificato, degli
impianti di riscaldamento e condizionamento contribuiscono a garantire la corretta
regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi una prestazione ottimale sotto il
profilo ambientale, energetico e della sicurezza.
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Ambito Legale Europeo
La Direttiva Europea 2012/27/UE del 25 ottobre
2012 riesamina la situazione generale,
evidenziando un sostanziale ritardo
nell’applicazione delle decisioni precedentemente
prese.
Abroga la direttiva 2006/32/CE, ad eccezione
dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I,
III e IV
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Ambito Legale Europeo
2. Restano, quindi, i principali punti di carattere tecnico (allegati I, III e IV), e
inoltre:
a.
b.
c.
(24) Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato
in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (ad
esempio, le piccole e medie imprese - PMI), gli Stati membri dovrebbero elaborare
programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici.
(28) L'uso di contatori o contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo
individuale di riscaldamento nei condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal
riscaldamento comune centralizzato comporta benefici se i clienti finali dispongono di un
mezzo per controllare il proprio consumo individuale. Pertanto, il loro uso ha un senso
solo negli edifici in cui i radiatori sono attrezzati di valvole termostatiche.
(46) Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e
competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace
e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i
requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza
energetica.
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Ambito Legale Nazionale
Il recepimento della direttiva 2006/32/CE è stato
fatto con Decreto Legislativo 30 maggio 2008,
n.115, emendato dal Decreto Legislativo 29
marzo 2010, n. 56.
Infine il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
va in attuazione della direttiva 2012/27/UE.
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Ambito Normativo
L’attività di normazione in questo ambito è curata
dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI),
Sottocomitato 2 (SC02 - Efficienza energetica e
gestione dell'energia), nelle sue Commissioni
Tecniche (CT) che curano gli argomenti specifici.
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Ambito Normativo
•
•
•
•
Attività nazionale
CT 211 Uso razionale e gestione dell’energia
CT 213 Diagnosi energetiche negli edifici
CT 214 Diagnosi energetiche nei processi
CT 215 Diagnosi energetiche nei trasporti
Coordinamento internazionale
• CT 212 Uso razionale e gestione dell'energia Interfaccia attività CEN e ISO
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Ambito Normativo
L’attività di normazione in sede nazionale ha prodotto
norme importanti:
• UNI CEI 11339:2009. Gestione dell'energia - Esperti
in gestione dell'energia - Requisiti generali per la
qualificazione
• UNI CEI 11352:2014. Gestione dell'energia - Società
che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti
generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti
dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di
servizio
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Ambito Normativo
È immediato il collegamento con il conflitto d’interesse
evidenziato nella Direttiva Europea 2006/32/CE:
(20) I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e
le società di vendita al dettaglio di energia possono migliorare
l'efficienza energetica nella Comunità se i servizi energetici da
essi commercializzati sono caratterizzati da un uso finale
efficiente…
Ciò implica una qualificazione con le regole della qualità
dei principali attori, le ESCO e gli esperti valutatori
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Ambito Normativo
Nel settore maggiormente tecnico è opportuno ricordare
il Tecnical Report:
• UNI CEI/TR 11428:2011. Gestione dell'energia Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio
di diagnosi energetica
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Ambito Normativo
Più recentemente sono state pubblicate le norme sullo
stesso argomento in sede europea (EN):
•
•
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•
•
UNI CEI EN 16247-1:2012. Diagnosi energetiche - Parte 1:
Requisiti generali
UNI CEI EN 16247-2:2014. Diagnosi energetiche - Parte 2:
Edifici
UNI CEI EN 16247-3:2014. Diagnosi energetiche - Parte 3:
Processi
UNI CEI EN 16247-4:2014. Diagnosi energetiche - Parte 4:
Trasporto
UNI CEI EN 16247-5:2015. Diagnosi energetiche - Parte 5:
Competenze dell'auditor energetico
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Ambito Normativo
Mentre, in sede ancora più ampia (CEN):
•
•
•
•
•
UNI CEI EN 16247-1:2012. Diagnosi energetiche - Parte 1:
Requisiti generali
UNI CEI EN 16247-2:2014. Diagnosi energetiche - Parte 2:
Edifici
UNI CEI EN 16247-3:2014. Diagnosi energetiche - Parte 3:
Processi
UNI CEI EN 16247-4:2014. Diagnosi energetiche - Parte 4:
Trasporto
UNI CEI EN 16247-5:2015. Diagnosi energetiche - Parte 5:
Competenze dell'auditor energetico
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Ambito Normativo
La generazione di norme in ambiti diversi ed in tempi
diversi implica sovrapposizioni, ad esempio:
• UNI CEI 11339:2009. Gestione dell'energia - Esperti
in gestione dell'energia - Requisiti generali per la
qualificazione
• UNI CEI EN 16247-5:2015. Diagnosi energetiche Parte 5: Competenze dell'auditor energetico
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Ambito Normativo
Le sovrapposizioni portano a problemi organizzativi e
disagi; più grave sarebbe la presenza di contrasti.
Ancora di più i contrasti possibili con l’ambito legislativo.
Per evitare ciò la Commissione Tecnica CT 211 ha
controllato la compatibilità delle richieste di legge, per
l’Italia contenute nel Decreto Legislativo 102/2014, le
norme UNI CEI 11339:2009, UNI CEI 11352:2014 e UNI
CEI/TR 11428:2011, le norme del gruppo UNI CEI EN
16247 e la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011, Sistemi
di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso
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Ambito Normativo
La Commissione Tecnica CT 211 ha riscontrato una
sostanziale compatibilità tra le specifiche delle diverse
norme e del Decreto Legislativo 102/2014, tuttavia è
palese una parziale sovrapposizione. Più importante da
sottolineare è la complementarità, infatti supera il limite
della normativa europea che non contempla i «Private
Dwelling», cioè le abitazioni individuali, escluse dalla EN
16247-2.
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Considerazioni
sull’Esperto in Gestione dell‘Energia
In questa introduzione è opportuno parlare dell’Esperto
in Gestione dell’Energia (EGE).
La figura dell'EGE è richiesta dall'art. 16 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Presenta molte somiglianze con la figura dell'energy
manager, ma è differente per alcune caratteristiche
professionali, che inquadrano l'EGE più nell’ambito dei
servizi energetici che in quello delle aziende.
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Considerazioni
sull’Esperto in Gestione dell‘Energia
Sono importanti alcune caratteristiche specifiche
dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), come
recitato dalla UNI CEI EN 16247-1:
4.1.1 Competenza
4.1.2 Confidenzialità
4.1.3 Obiettività
4.1.4 Trasparenza
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Considerazioni
sull’Esperto in Gestione dell‘Energia
La prima caratteristica citata è di carattere tecnico e
riguarda la base culturale e l’esperienza specifica:
4.1.1 Competenza
L’auditor energetico deve essere adeguatamente
qualificato (secondo linee guida e raccomandazioni
locali) e dotato di esperienza per il tipo di lavoro
intrapreso così come per scopo, finalità e
accuratezza concordati.
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Considerazioni
sull’Esperto in Gestione dell‘Energia
Le successive caratteristiche citate,
4.1.2.Confidenzialità,
4.1.3 Obiettività e
4.1.4.Trasparenza
sono rese necessarie per operare nell’ambito Qualità e
per il già evidenziato conflitto di interessi dei distributori
di energia, gestori del sistema di distribuzione e società
di vendita al dettaglio di energia
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Considerazioni
sull’Esperto in Gestione dell‘Energia
4.1.2 Confidenzialità
L’auditor energetico deve trattare come confidenziali
tutte le informazioni rese disponibili
dall'organizzazione o emerse nell'ambito della
diagnosi energetica.
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Considerazioni
sull’Esperto in Gestione dell‘Energia
4.1.3 Obiettività
L’auditor energetico deve considerare gli interessi
dell'organizzazione come di primaria importanza e
operare in modo equilibrato.
L’auditor energetico deve assicurare che i requisiti
di competenza, confidenzialità ed obiettività siano
applicati ai subappaltatori, se esistenti.
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Considerazioni
sull’Esperto in Gestione dell‘Energia
4.1.4 Trasparenza
Qualora l'auditor energetico abbia fini professionali,
coinvolgimento commerciale o in prodotti e processi
che possano essere in conflitto con la diagnosi
energetica, è tenuto a palesare in maniera
trasparente ogni conflitto di interesse.
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Considerazioni
sul Processo di Diagnosi Energetica
È importante, inoltre, sottolineare alcuni aspetti del
processo di diagnosi energetica:
4.2 d) tracciabile: al fine di tracciare l'origine e le
………modalità di elaborazione dei dati;
4.2 f) verificabile: al fine di permettere all'organiz………zazione di monitorare il raggiungimento dei
………traguardi delle opportunità di miglioramento
……… della efficienza energetica implementate.
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Considerazioni
sul Processo di Diagnosi Energetica
L’EGE deve svolgere un’azione valutativa, che è sempre
in parte non deterministica a causa di diversi fattori
evidenziati anche nella Direttiva 2006/32/CE.
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Considerazioni
sul Processo di Diagnosi Energetica
Dalla Direttiva 2006/32/CE, allegato IV, punto 3. I fattori
più importanti evidenziati sono:
a) errori di strumentazione: sono dovuti in genere a errori nelle
specifiche fornite dal fabbricante del prodotto;
b) errori di modellizzazione: si riferiscono in genere a errori nel
modello usato per stimare i parametri per i dati raccolti;
c) errori di campionamento: si riferiscono in genere agli errori
derivanti dal fatto che è stato preso in considerazione un
campione di unità invece dell'intera serie di unità oggetto
dello studio.
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Considerazioni sull’attività
dell’Esperto in Gestione dell‘Energia
Gli errori a) detti di strumentazione, che riguardano gli
errori di misura, gli errori nei dati di targa delle
attrezzature e nelle specifiche dichiarate per i materiali,
sono sempre presenti e se ne dovrebbe valutare l’effetto
(ad esempio utilizzando la GUM, Guide to the
expression of uncertainty in measurement
ISO/IEC.Guide 98-3: 2008, ovvero la ICGM100:2008 .
http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html)
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Considerazioni sull’attività
dell’Esperto in Gestione dell‘Energia
In pratica gli errori b) di modellizzazione sono presenti
solo quando è richiesto all’EGE di scegliere tra modelli
matematici diversi per fare la valutazione.
Uno dei maggiori vantaggi della normativa è che
descrive in modo adeguato le diverse situazione e le
metodiche di calcolo da applicare, evitando così
questo tipo di errore
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Considerazioni sull’attività
dell’Esperto in Gestione dell‘Energia
Gli errori c) legati alle condizioni di campionamento
(campioni non rappresentativi) sono presenti solo
quando è richiesto all’EGE di scegliere la modalità di
campionamento. Il loro effetto è molto difficile da
valutare.
Anche in questo caso una normativa ben definita,
che descriva anche le metodiche di campionamento,
è fondamentale per ridurre la conseguente
incertezza.
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Conclusioni
Riassumendo e concludendo si vuole sottolineare
nuovamente:
il coinvolgimento in stretta connessione dell’ambito
legale e normativo
e, di conseguenza
le caratteristiche non solo tecniche, ma fortemente
deontologiche, che l’Esperto in Gestione
dell’Energia deve avere
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