Il 1848 e lo Statuto albertino

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Il 1848 e lo Statuto albertino
Cronologia
Fase riformatrice 1846-48
a. elezione di Pio IX al soglio pontificio
b. riforme di Pio IX (fra cui istituzione di una Consulta di Stato in parte laica)
c. fioritura del neoguelfismo
d. manifestazioni di ostilità dell’Austria verso lo Stato pontificio (occupazione di
Ferrara)
e. irrigidimento antiaustriaco dell’opinione pubblica italiana
f. pressioni sui sovrani per l’avvio di riforme; movimento per le Consulte di Stato
g. Carlo Alberto avvia stagione riformista
h. agitazioni liberali nel Regno delle Due Sicilie
Concessione di Statuti
a. Ferdinando II re delle Due Sicilie compie il salto e concede uno Statuto
[29/1/1848]
b. fanno altrettanto:
- Carlo Alberto re di Sardegna [impegno con Proclama 8 febbraio 1848; Carta 4
marzo]
- Leopoldo II granduca di Toscana [17 febbraio]
- Pio IX papa[14 marzo].
Soltanto lo Statuto albertino resterà in vigore dopo il 1848, mentre gli altri saranno
abrogati dopo la repressione dei moti rivoluzionari
Le premesse dello Statuto albertino
- Modelli costituzionali stranieri: Carte
octroyée francesi del 1814 e del 1830;
costituzione belga 1831; costituzionalismo
britannico;
- Redazione dello Statuto: Consiglio di
conferenza [ministri e segretari di Stato]
- Influsso di Cavour dall’esterno, tramite
stampa e reti relazionali
- Re viene molto sollecitato in quella direzione,
supera le proprie resistenze per fare fronte
all’emergenza (prospettiva di sollevazioni
popolari).
Una costituzione octroyée
Ministro degli interni Borrelli:
“il faut la donner, non se la laisser imposer;
dicter les conditions, non les recevoir”;
“les événements récents avaient changé la
face des choses, en ouvrant la voie à un nouvel
ordre d’institutions”.
Carlo Alberto, re di Sardegna
Carlo Alberto firma lo Statuto
Testo dello Statuto albertino. Struttura
- Preambolo
- Articoli 1-23: Forma di governo e architettura costituzionale
[organi costituzionali]
- Articoli 24-32: Diritti e doveri dei cittadini
- Articoli 33-38: Camera Alta [Senato]
- Articoli 39-47: Camera Bassa, elettiva [C.d. Deputati]
- Articoli 48-64: Disposizioni comuni alle 2 Camere
- Articoli 65-67: Ministri
- Articoli 68-73: Ordine giudiziario
- Articoli 71-81: Disposizioni generali
- Articoli 82-84: Disposizioni transitorie
Testo dello Statuto albertino. Istituti di
diritto costituzionale qualificanti
Forma di governo: monarchia costituzionale e
rappresentativa;
Istituti dello Stato costituzionale: la costituzione come
testo scritto che dichiara la forma di governo, definisce i
supremi organi dello Stato, riconosce ed elenca diritti e
doveri dei cittadini; concepita come legge fondamentale,
perpetua e irrevocabile, contenente norma abrogativa
delle leggi contrarie.
Testo dello Statuto albertino. Istituti di
diritto costituzionale qualificanti
Istituti dello Stato di diritto recepiti dallo Statuto:
giuridicizzazione (costituzionalizzazione) dei diritti
soggettivi
dei
cittadini;
uguaglianza
giuridica;
sovraordinazione della costituzione; separazione e
bilanciamento dei poteri; inamovibilità dei giudici;
precostituzione
del
giudice
(giudice
naturale);
partecipazione della rappresentanza dei cittadini alla
formazione delle leggi; riserve di legge per oggetti e
materie attinenti ai diritti; principio di legalità degli atti
amministrativi e giudiziari; giustiziabilità degli atti
amministrativi; responsabilità giuridica dei ministri (messa
in stato d’accusa);
Testo dello Statuto albertino. Istituti di
diritto costituzionale qualificanti
Istituti della rappresentanza politica recepiti dallo
Statuto:
Costituzione di una Camera dei rappresentanti elettiva;
suffragio individuale per l’elezione dei rappresentanti;
divieto di mandato imperativo; obbligo di convocazione
delle Camere da parte del re; limiti al potere di
scioglimento della Camera da parte del re; preminenza
della Camera elettiva nella trattazione della materia
finanziaria; approvazione parlamentare necessaria nel
procedimento legislativo; elementi di immunità
parlamentare.
Statuto albertino: poteri e
salvaguardie del re
Sacralità e inviolabilità; irresponsabilità; titolarità e
esclusivo esercizio del potere esecutivo; nomina dei
giudici; partecipazione all’esercizio del potere
legislativo (nomina dei senatori; convocazione,
scioglimento e proroga delle Camere; iniziativa
legislativa; approvazione delle leggi); promulgazione
delle leggi; competenza esclusiva sugli atti di politica
estera e militare; potere di grazia.
Statuto albertino: presidi
costituzionali
Impegno del re al rispetto e alla conservazione
dello Statuto; giuramento allo Statuto contestuale
all’intronizzazione; inamovibilità dei giudici;
partecipazione della Camera elettiva alla
formazione delle leggi.
La carta non prevede altri presidi
Vigenza dello Statuto
Lo Statuto albertino vige formalmente fino
al decreto luogotenenziale 25 giugno 1944
n. 151, che sancisce la convocazione
Assemblea costituente; il decreto 151 è
considerato dalla storiografia come una
“costituzione provvisoria”, che sostituisce
lo Statuto [F. Bonini, Lezioni di storia delle
istituzioni politiche, Torino, Giappichelli,
2002, p. 106]
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