Il 1848 e lo Statuto albertino Cronologia Fase riformatrice 1846-48 a. elezione di Pio IX al soglio pontificio b. riforme di Pio IX (fra cui istituzione di una Consulta di Stato in parte laica) c. fioritura del neoguelfismo d. manifestazioni di ostilità dell’Austria verso lo Stato pontificio (occupazione di Ferrara) e. irrigidimento antiaustriaco dell’opinione pubblica italiana f. pressioni sui sovrani per l’avvio di riforme; movimento per le Consulte di Stato g. Carlo Alberto avvia stagione riformista h. agitazioni liberali nel Regno delle Due Sicilie Concessione di Statuti a. Ferdinando II re delle Due Sicilie compie il salto e concede uno Statuto [29/1/1848] b. fanno altrettanto: - Carlo Alberto re di Sardegna [impegno con Proclama 8 febbraio 1848; Carta 4 marzo] - Leopoldo II granduca di Toscana [17 febbraio] - Pio IX papa[14 marzo]. Soltanto lo Statuto albertino resterà in vigore dopo il 1848, mentre gli altri saranno abrogati dopo la repressione dei moti rivoluzionari Le premesse dello Statuto albertino - Modelli costituzionali stranieri: Carte octroyée francesi del 1814 e del 1830; costituzione belga 1831; costituzionalismo britannico; - Redazione dello Statuto: Consiglio di conferenza [ministri e segretari di Stato] - Influsso di Cavour dall’esterno, tramite stampa e reti relazionali - Re viene molto sollecitato in quella direzione, supera le proprie resistenze per fare fronte all’emergenza (prospettiva di sollevazioni popolari). Una costituzione octroyée Ministro degli interni Borrelli: “il faut la donner, non se la laisser imposer; dicter les conditions, non les recevoir”; “les événements récents avaient changé la face des choses, en ouvrant la voie à un nouvel ordre d’institutions”. Carlo Alberto, re di Sardegna Carlo Alberto firma lo Statuto Testo dello Statuto albertino. Struttura - Preambolo - Articoli 1-23: Forma di governo e architettura costituzionale [organi costituzionali] - Articoli 24-32: Diritti e doveri dei cittadini - Articoli 33-38: Camera Alta [Senato] - Articoli 39-47: Camera Bassa, elettiva [C.d. Deputati] - Articoli 48-64: Disposizioni comuni alle 2 Camere - Articoli 65-67: Ministri - Articoli 68-73: Ordine giudiziario - Articoli 71-81: Disposizioni generali - Articoli 82-84: Disposizioni transitorie Testo dello Statuto albertino. Istituti di diritto costituzionale qualificanti Forma di governo: monarchia costituzionale e rappresentativa; Istituti dello Stato costituzionale: la costituzione come testo scritto che dichiara la forma di governo, definisce i supremi organi dello Stato, riconosce ed elenca diritti e doveri dei cittadini; concepita come legge fondamentale, perpetua e irrevocabile, contenente norma abrogativa delle leggi contrarie. Testo dello Statuto albertino. Istituti di diritto costituzionale qualificanti Istituti dello Stato di diritto recepiti dallo Statuto: giuridicizzazione (costituzionalizzazione) dei diritti soggettivi dei cittadini; uguaglianza giuridica; sovraordinazione della costituzione; separazione e bilanciamento dei poteri; inamovibilità dei giudici; precostituzione del giudice (giudice naturale); partecipazione della rappresentanza dei cittadini alla formazione delle leggi; riserve di legge per oggetti e materie attinenti ai diritti; principio di legalità degli atti amministrativi e giudiziari; giustiziabilità degli atti amministrativi; responsabilità giuridica dei ministri (messa in stato d’accusa); Testo dello Statuto albertino. Istituti di diritto costituzionale qualificanti Istituti della rappresentanza politica recepiti dallo Statuto: Costituzione di una Camera dei rappresentanti elettiva; suffragio individuale per l’elezione dei rappresentanti; divieto di mandato imperativo; obbligo di convocazione delle Camere da parte del re; limiti al potere di scioglimento della Camera da parte del re; preminenza della Camera elettiva nella trattazione della materia finanziaria; approvazione parlamentare necessaria nel procedimento legislativo; elementi di immunità parlamentare. Statuto albertino: poteri e salvaguardie del re Sacralità e inviolabilità; irresponsabilità; titolarità e esclusivo esercizio del potere esecutivo; nomina dei giudici; partecipazione all’esercizio del potere legislativo (nomina dei senatori; convocazione, scioglimento e proroga delle Camere; iniziativa legislativa; approvazione delle leggi); promulgazione delle leggi; competenza esclusiva sugli atti di politica estera e militare; potere di grazia. Statuto albertino: presidi costituzionali Impegno del re al rispetto e alla conservazione dello Statuto; giuramento allo Statuto contestuale all’intronizzazione; inamovibilità dei giudici; partecipazione della Camera elettiva alla formazione delle leggi. La carta non prevede altri presidi Vigenza dello Statuto Lo Statuto albertino vige formalmente fino al decreto luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151, che sancisce la convocazione Assemblea costituente; il decreto 151 è considerato dalla storiografia come una “costituzione provvisoria”, che sostituisce lo Statuto [F. Bonini, Lezioni di storia delle istituzioni politiche, Torino, Giappichelli, 2002, p. 106]