federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 9 maggio 2006 Uff.-Prot.n° UE.AA 8611/249/F7/PE Oggetto: D. M Salute 23/02/2006 – Pubblicità di dispositivi medici. ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI PRECEDENTI: circolare Federfarma prot. n. 2735/120 del 04/04/1997 Questa Federazione informa che sulla G.U. n. 93 del 21 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 23 febbraio 2006 recante “Pubblicità dei dispositivi medici” (allegato n. 1) in vigore dal 6 maggio 2006. Il decreto in esame, applicando la disposizione contenuta nell’art. 21, comma 1 del decreto legislativo 46/97, stabilisce le tipologie di dispositivi medici, di seguito indicati, per le quali non è possibile la pubblicità: a) dispositivi su misura; b) dispositivi che per norma di legge, di regolamento, o per provvedimento del Ministero della Salute sono vendibili al pubblico su prescrizione di un medico; c) dispositivi per il cui impiego sia obbligatoria, per norma di legge, di regolamento, o per provvedimento del Ministero della Salute l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario; d) dispositivi che, secondo la destinazione d’uso prevista dal fabbricante, debbano essere prescritti o scelti da un medico o debbano essere utilizzati con l’assistenza di un altro professionista sanitario. Non rientrano nei divieti sopra elencati i dispositivi che pur essendo acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilità per il paziente di operare una scelta fra più opzioni. In tal caso l’oggetto del messaggio pubblicitario deve attenere esclusivamente agli aspetti rimessi alla libera determinazione del paziente. L’autorizzazione di messaggi pubblicitari di un dispositivo medico può essere rifiutata se, a giudizio della commissione di esperti richiamata dall’art. 21 del decreto 46/97, il dispositivo medico debba essere prescritto o scelto da un medico o altro professionista sanitario o essere utilizzato con l’assistenza di una di queste figure professionali. Accanto ai divieti di pubblicità, il decreto riporta due casi nei quali la pubblicità è ammessa senza necessità di autorizzazione sanitaria, anche se per ciascuna ipotesi considerata viene affiancata una condizione. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 E’ il caso della pubblicità di accessori di dispositivi, come le montature di occhiali, la cui scelta avviene da parte del consumatore sulla base di valutazioni di ordine estetico o, comunque, non sanitarie: in questi casi la pubblicità non deve però fare riferimento a proprietà sanitarie del prodotto. Parimenti non è sottoposta ad autorizzazione sanitaria la pubblicità istituzionale che richiama la denominazione o il campo di attività di un’azienda produttrice o distributrice di disposizioni medici, purchè non vanti specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso. La promozione di dispositivi realizzata con la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione singole o mediante modalità similari non ricade nella disciplina della pubblicità sanitaria fermo restando il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalità di promozione, si riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo medico. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Franco CAPRINO IL PRESIDENTE Dott. Giorgio SIRI All. n. 1 Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583