Legge n. 190 del 23/12/2014 (GU n. 190 del 23

annuncio pubblicitario
*** ATTO COMPLETO ***
1 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203)
e
pluriennale
(GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)
Vigente al: 1-1-2015
La Camera dei
approvato;
deputati
ed
il
Senato
della
Repubblica
hanno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso
alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento
a carico dello Stato.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge e' indicato
l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre,
indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
nonche' gli importi che, prima del riparto tra
le
gestioni
interessate, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a
carico
dello
Stato
dell'onere
relativo
ai
trattamenti
pensionistici
liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.
4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica
che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e
della continuita' didattica, per la valorizzazione dei docenti e per
una
sostanziale
attuazione
dell'autonomia
scolastica,
anche
attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito un
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
2 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000
milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016.
5. Il Fondo di cui al comma 4 e' finalizzato all'attuazione degli
interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento
alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al
potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei
docenti e dei dirigenti.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a:
«sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni
di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici
individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi nel
programma comune di rete lo sviluppo di attivita' innovative»;
b) il comma 57 e' sostituito dal seguente:
«57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma
56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero
dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con
istituti di ricerca pubblici, universita' e istituzioni scolastiche
autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni,
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a
codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di
conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle
microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative
nel mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale
da parte dei soggetti di cui al comma 56;
e) creazione di nuove realta' artigianali o reti manifatturiere
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».
7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle
seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a
499».
8. La garanzia di cui al comma 7 e' concessa nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di
cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
9. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di
assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo il Fondo per la tutela del
patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
10. Le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono utilizzate
nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo trasmette, previo parere
delle
competenti
Commissioni
parlamentari,
al
Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi
29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi
prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il
relativo cronoprogramma, definendo
altresi'
le
modalita'
di
definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi
programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e' trasmesso al CIPE
il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello
stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
3 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
fisico e finanziario.
11. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, dopo le parole: «di appartenenza pubblica» sono
inserite le seguenti: «, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei
teatri
di
tradizione»
e
le
parole:
«delle
fondazioni
lirico-sinfoniche o» sono soppresse.
12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma 1, compete un credito rapportato al periodo di
lavoro
nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo
pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000
euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro».
13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui
all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente
articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato
dal comma 14 del presente articolo.
14. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni
solari successivi»;
b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti:
«nei
tre
periodi
d'imposta
successivi».
15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13,
comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del
presente articolo, e' riconosciuto in via automatica dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973,
n.
600,
e
successive
modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di
paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del
comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto
della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e
le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai
sensi del comma 12 anche mediante riduzione dei versamenti delle
ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.
In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
interessati recuperano i contributi non versati alle
gestioni
previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente
all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti
dei
contributi previdenziali conseguente all'applicazione di
quanto
previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote
di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e'
indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
4 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
e assimilati (CUD).
16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le
parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro
5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in
forma elettronica,».
17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio
2015.
18. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente:
«7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente dei crediti
di cui al comma 7-bis del presente articolo e' definitivamente
attestata dal documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di
validita', allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla
pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento
dei crediti certificati
oggetto
di
cessione,
le
pubbliche
amministrazioni debitrici
acquisiscono
il
predetto
documento
esclusivamente nei confronti del cessionario».
19. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge
23
dicembre
2013,
n.
145,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2015 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per
l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' adottato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies e' aggiunto il
seguente:
«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e
in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i
soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi
degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il
costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera
a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente
decreto e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la
deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per ogni
lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1
del presente articolo».
21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di
lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno
di
presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per
cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
22. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
5 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive
modificazioni.
24. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo la parola: «4-bis.1» sono inserite le seguenti: «e
4-octies,».
25. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11,
comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa
autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura
del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente:
«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga
decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori
dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in
essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro,
possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di
percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice
civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta
mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della
retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e'
assoggettata
a
tassazione
ordinaria,
non
rileva
ai
fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e'
imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto
previsto al comma 756. La manifestazione di volonta' di cui al
presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno
2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente
comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di
lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della
quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di
lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate
in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In
caso di mancata espressione della volonta' di cui al presente comma
resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».
27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo
di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene
conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della
retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui
al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni,
relativamente
alle
quote
maturande
liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della
manifestazione di volonta' di cui al comma 756-bis dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del
presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo
10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con
riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze
un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
6 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di volonta' di cui al citato comma
756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di
cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote
maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di volonta' di cui al comma 756-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal
comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.
252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo
mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa
percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa
della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui
al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006,
al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297.
30. I datori di
lavoro
che
non
intendono
corrispondere
immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di
cui
all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un
finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al
comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima
istanza. Il finanziamento e' altresi' assistito dal privilegio
speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i
datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita
certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione
ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base
delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore
di lavoro puo' presentare richiesta di finanziamento presso una delle
banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito
accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti,
assistiti
dalle
garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi,
comprensivi di ogni eventuale onere, superiori
al
tasso
di
rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al
finanziamento effettuato dalle imprese
non
si
applicano
le
disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso
ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle
dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione
iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del
bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al
comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella
misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale
garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato di
diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui
all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si
applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi.
33. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a
34, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
7 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
35. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e
sviluppo). -- 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime
contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 25
per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei
medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti
a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta,
la media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da
considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata sul
minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino
ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun
beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di
ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili,
senza
che
siano
previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca
industriale,
ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla
definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e
servizi;
tali
attivita'
possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le
modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino
miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili le spese relative a:
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
8 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attivita' di
ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di
dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso
una universita' italiana o estera, ovvero in possesso di laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la
classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification
of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
b) quote di ammortamento delle spese
di
acquisizione
o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di
ricerca
stipulati
con
universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre
imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative
a
un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche
acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il
credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle
medesime.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed
e'
utilizzabile
esclusivamente
in
compensazione
ai
sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto
delle
condizioni
richieste
ovvero
a
causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro
dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le
imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un
collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di
un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione legale dei
conti, nell'assunzione dell'incarico,
osserva
i
principi
di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione,
quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of
Accountants (IFAC). Le
spese
sostenute
per
l'attivita'
di
certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le
imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
9 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dal presente comma.
12. Nei confronti del revisore legale dei
conti
o
del
professionista responsabile della revisione legale dei conti che
incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile.
13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a
97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31
dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al
credito
d'imposta previsto dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le
disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica
e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del
credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
36. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' aggiunto, in
fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente
legge.
37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45.
L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed e' irrevocabile.
38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare
l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di
essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per
evitare la doppia imposizione e con i quali lo
scambio
di
informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37
derivanti
dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da
marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonche' da
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo
industriale,
commerciale
o
scientifico
giuridicamente
tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto
esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di
utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali
beni
alla
produzione
del
reddito
complessivo
beneficia
dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso
sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto
previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha
ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio
con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi
di reddito impliciti e dei criteri per
l'individuazione
dei
componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel
caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni
intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione
che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo
conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n.
269 del 2003, e successive modificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto
escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla
cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90
per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
10 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di
imposta successivo a quello nel quale si e' verificata la cessione,
nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui
al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste
dal terzo periodo del comma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione
che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano
le attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di
ricerca stipulati con universita' o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile e' determinata sulla base del
rapporto tra i costi di attivita' di ricerca e sviluppo sostenuti per
il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale
di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale
bene.
43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai
fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da
37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse
dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi
del rapporto di cui al comma 42.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la
percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito
complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente, in misura
pari al 30 e al 40 per cento.
46. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' inserito il seguente:
«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei
commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato
ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta
e' applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º gennaio 2007 e
ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a
progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1º gennaio
2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero
completamento di investimenti gia' agevolati ai sensi della legge 23
dicembre 2000, n. 388».
47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano,
nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del
65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del
contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni
degli
edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il
singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di
cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresi' alle
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
11 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al
31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: «La detrazione e' pari al» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per
cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono
computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta,
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
48. All'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto
mesi».
49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,9 milioni di euro per
l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,4 milioni
di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8
milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno
2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,9 milioni di
euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di
14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse
nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro
annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.
51. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2015, sono
individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun
ente beneficiario.
52. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del
comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modificazioni, e' destinata alle finalita' del Fondo per
le emergenze nazionali di cui al citato
articolo
5,
comma
5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni,
e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri nell'anno 2015. I risultati degli interventi finanziati dal
Fondo per le emergenze nazionali nonche' l'ammontare delle risorse
destinate a ciascun intervento sono pubblicati nel sito della
Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato
dati di tipo aperto.
53. Previa ricognizione degli impegni finanziari gia' assunti o in
corso di assunzione a valere
sulle
risorse
giacenti
sulla
contabilita' speciale n. 5459, con
ordinanza
del
Capo
del
Dipartimento della protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai
commi 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
puo' essere previsto l'utilizzo delle risorse disponibili sulla
predetta contabilita' speciale, nel limite massimo di 8 milioni di
euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del
9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato
lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014.
54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
12 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo,
nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato
n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non
superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio
di
cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di
cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai
sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate
sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni
strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai
fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto
dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore
normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione,
utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o
professione e per l'uso personale o familiare del contribuente,
concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e' superiore ai
limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102,
comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati
per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
d) i redditi conseguiti nell'attivita' d'impresa, dell'arte o
della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli
eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la
verifica della suddetta prevalenza non e', comunque, rilevante se il
rapporto di lavoro e' cessato o la somma dei redditi d'impresa,
dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non
eccede l'importo di 20.000 euro.
55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei
compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento
agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di
cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b)
nel
caso
di
esercizio
contemporaneo
di
attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite piu'
elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita'
esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese,
arti o professioni possono
avvalersi
del
regime
forfetario
comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
13 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto o
di
regimi
forfetari
di
determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono
residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno
Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo
che
assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel
territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il
75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di
terreni
edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che
partecipano, contemporaneamente all'esercizio
dell'attivita',
a
societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa' a
responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni.
58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui
al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni
nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni; c) applicano agli acquisti
di
beni
intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni
ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di
acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8,
primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633
del
1972,
e
successive
modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma
i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che
applicano il regime forfetario sono esonerati
dal
versamento
dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di
acquisto
e
delle
bollette
doganali,
di
certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi
documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di
cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21
dicembre
1996,
n.
696,
e
successive
modificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
14 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il passaggio
dalle
regole
ordinarie
di
applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi
nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime
forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga rettifica
della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione
delle regole ordinarie.
62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui e' applicata
l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta relativa
alle operazioni, per le quali non si
e'
ancora
verificata
l'esigibilita', di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il
diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo
32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non
sono stati ancora pagati.
63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata
dai contribuenti che applicano il regime forfetario,
relativa
all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei
modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il
coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato n. 4
annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito imponibile
si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle
addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui
all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al
coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore. I
contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di
legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori
dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo
12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se
non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il
diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito
determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e'
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le
disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche.
65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo
d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un terzo, a
condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54, attivita' artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
15 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da
altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi
e
compensi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma
54.
66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui
tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita'
alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito
dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del
valore della produzione netta.
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime
forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del
sostituto d'imposta. A tale fine,
i
contribuenti
rilasciano
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le
somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva.
68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate
in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo
le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La
dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute
alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi.
70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono
optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno
un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando
permane
la
concreta
applicazione della scelta operata.
71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire
dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
fattispecie indicate al comma 57.
72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al
regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario,
al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i
compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia'
concorso a formare il reddito non
assumono
rilevanza
nella
determinazione del reddito degli anni successivi ancorche'
di
competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che,
ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito e' stato
determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno
concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
16 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano
i
presupposti
previsti
dal
regime
forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa
di
passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute
nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel
caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario,
di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui
decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale
plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi
degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si assume come costo
non
ammortizzato
quello
risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale
decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti
nel corso del regime forfetario, si assume
come
costo
non
ammortizzabile il prezzo di acquisto.
73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.
331,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli
da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per
i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi
informativi relativamente all'attivita' svolta.
74. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni
e
il
contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di
infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti
i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano
la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonche' le
condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e
massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa
di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito
di accertamento divenuto definitivo, viene meno
taluna
delle
condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
fattispecie indicate al comma 57.
75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai
sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai
fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni.
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita' d'impresa
possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui
ai commi da 77 a 84.
77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non
trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del
versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito
della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il
soggetto di cui al comma 76 del presente articolo puo' indicare la
quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un
massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il
reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
17 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, e successive modificazioni.
79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli
enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono
effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro
familiari collaboratori, gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS
e con piu' di 65 anni di eta', non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del
presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre
punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2
agosto 1990, n. 233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini
previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione
e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilita' di
fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove
sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al
regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano
richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle
condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti
di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attivita'
d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita
dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti
gia'
esercenti attivita' d'impresa presentano, entro il termine
di
decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle
modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato puo' avvenire a
decorrere
dall'anno
successivo,
presentando
nuovamente
la
dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la
permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le
modalita' operative e i termini per la trasmissione dei dati
necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio
di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma
3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei
requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il
regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di
vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del
presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
18 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
completamento del triennio agevolato.
88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento
del quinquennio agevolato e comunque fino al
compimento
del
trentacinquesimo anno di eta'.
89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014. Con decreti di natura non
regolamentare
del
Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative
modalita' applicative.
90. La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto
di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015 e 2016.
91. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' riconosciuto un
credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute
e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui
redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti
intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali
ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per
cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e
imposte sostitutive siano investiti in attivita' di
carattere
finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo
d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della
produzione
ai
fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere
utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di
effettuazione
del
citato
investimento,
esclusivamente
in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94
del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
92. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme
di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per
cento del risultato netto
maturato,
assoggettato
all'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in
ciascun periodo
d'imposta,
a
condizione
che
un
ammontare
corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata
imposta sostitutiva sia investito in
attivita'
di
carattere
finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del
presente articolo. Il credito d'imposta, che non concorre alla
formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della
formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta, va indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta
e puo' essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94
del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
19 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni,
i termini e le modalita' di applicazione riguardo alla fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 94 e del relativo monitoraggio.
94. Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 e' autorizzata la spesa
di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
95. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
96. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con
una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario
e il potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il completamento
del processo telematico.
97. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i
diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono
dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le
risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella
disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di assicurare la
piena funzionalita' degli uffici di esecuzione penale esterna. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le
occorrenti variazioni di bilancio».
98. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel
palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di
rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli
investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli
impianti di sicurezza necessari.
99. Il decreto di cui al comma 98, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul
rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario,
nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario
alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei
mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono
individuati il quadro finanziario dell'investimento e le relative
risorse attribuite al commissario straordinario, che sono gestite,
non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilita'
speciale intestata al medesimo commissario.
100. Il commissario straordinario nominato ai sensi del comma 99
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per
l'esecuzione dell'investimento;
vigila
sull'espletamento
delle
procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei
contratti e sulla cura delle attivita' occorrenti al finanziamento,
utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; esercita
ogni potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli
enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento
degli stessi ed il rispetto dei tempi,
anche
convocando
o
presenziando a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Puo' chiedere agli enti coinvolti ogni
documento utile per l'esercizio dei
propri
compiti.
Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o
parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la
revoca dell'assegnazione delle risorse.
101. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a
norma del comma 98 si applica il regolamento di cui al decreto del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
20 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
102. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 100 e per
l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di cui al
comma 98, il commissario straordinario ha, sin dal momento della
nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli
organi ordinari o straordinari. Al commissario straordinario sono
altresi' attribuiti, in quanto compatibili, i poteri
di
cui
all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
Il commissario straordinario provvede in deroga ad ogni disposizione
vigente
e
nel
rispetto
comunque
della
normativa
europea
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il decreto
di cui al comma 98 contiene l'indicazione delle principali norme cui
si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al comma 98
costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata
da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e non si
applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del medesimo decreto
legislativo.
103. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 100, il
commissario straordinario si avvale degli uffici amministrativi e
tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in
via
ordinaria
per
la
realizzazione
dell'intervento,
dei
provveditorati regionali alle opere pubbliche; al personale degli
enti di cui il commissario straordinario si avvale non sono dovuti
compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti
previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte ai sensi del comma
104.
104. Il decreto di cui al comma 98 individua il commissario
straordinario tra pubblici dipendenti. Il commissario straordinario
dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di
svolgimento e' collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico
dell'amministrazione di provenienza, e non gli compete un compenso
ulteriore, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei
limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte nell'ambito
delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.
105. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo,
vigilanza e controllo sull'attivita' del commissario straordinario.
106. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 98 a
105 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione
del
Fondo
per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei
provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi
inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei
rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela
e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonche'
per fare
fronte
agli
oneri
derivanti
dall'attuazione
dei
provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a
tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la
relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2017.
108. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 107 si provvede:
a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di
previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere
a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
21 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
109. Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge
29
novembre
2008,
n.
185,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga
di
cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e' destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il
settore della pesca.
110. Al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno
2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi
all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei
trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, e' esteso all'anno
2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo
precedente e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge
29
novembre
2008,
n.
185,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
111. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie
derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate
comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle
merci imbarcate e sbarcate.
112. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da
parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1º
gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene
conto dei provvedimenti di
annullamento
delle
certificazioni
rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato
accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui
al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015,
in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per
l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni
di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in
10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per
l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di
euro per l'anno 2024.
113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º
gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui
all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai
soggetti che maturano
il
previsto
requisito
di
anzianita'
contributiva entro il 31 dicembre 2017».
114. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 20 gennaio
1998,
n.
4,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
22 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli
articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione
generale obbligatoria, gestita
dall'INPS,
e
all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL,
dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in
mobilita' per cessazione dell'attivita' lavorativa, i quali abbiano
ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta
esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in
quantita' superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato
domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente
ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali
di
cui
all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della
maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione
si e' realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni
conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2015.
116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le
vittime
dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via
sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati
di
mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione
familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto
ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui
al presente comma sono a valere sulle disponibilita' presenti nel
suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno
2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della
normativa vigente prima
dell'entrata
in
vigore
del
citato
decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati
nelle imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione
e
bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto
della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui
erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di bonifica da
parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti
anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che
risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata
e
riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni.
118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori
di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e'
riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a
8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta
ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al
primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei
sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato
presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia gia'
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
23 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo
indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a
lavoratori in riferimento ai quali i datori di
lavoro,
ivi
considerando societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona,
allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in essere un contratto a
tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al
monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del
presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al
comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di
apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei
lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo
indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati
a
tempo
determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un
numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con
riferimento all'anno solare 2014.
120. L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto nel limite di
2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2
milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 e'
riconosciuto
dall'INPS
in
base
all'ordine
cronologico
di
presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle
risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche
su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle
politiche agricole alimentari
e
forestali
ed
al
Ministero
dell'economia e delle finanze.
121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono
soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati
decorrenti dal 1º gennaio 2015.
122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si
provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015,
2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia'
destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che,
dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della
Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del
Ministro per la coesione territoriale 1º agosto 2012, provvede
all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di
riprogrammazione ai sensi del comma 122.
124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese
per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
24 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal
mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla
formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto fino al
compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso
nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di
cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di
cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e
norme
sulla
condizione
dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il
nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno
sia in una condizione economica corrispondente
a
un
valore
dell'indicatore della situazione economica
equivalente
(ISEE),
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a
25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto,
a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a
quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui,
l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma e'
raddoppiato.
126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie
per l'attuazione del comma 125.
127. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a 129 inviando relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di
attuazione del comma 125, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al
comma 128, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo
dell'assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell'ISEE
di cui al comma 125, secondo periodo.
128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 e' valutato in 202
milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di euro per l'anno
2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012 milioni di
euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202
milioni di euro per l'anno 2020.
129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo
di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene
conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126 del presente
articolo.
130. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di
contribuire alle spese per il mantenimento
dei
figli,
sono
riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi
a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o
superiore a quattro in possesso di una
situazione
economica
corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
25 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo
complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni
attuative del presente comma.
131. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di
euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della
famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro e' riservata
per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale
dei servizi socio-educativi per la
prima
infanzia,
di
cui
all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive
modificazioni,
finalizzato
al
raggiungimento
di
determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei
livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto
fondo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, e' destinata al
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i
criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti
disposizioni attuative.
132. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di
5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni
internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
133. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere
dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro e' annualmente
destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle
patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita
dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Una quota delle risorse
di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017, e' destinata alla sperimentazione di
modalita' di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante
l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il
proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di
allerta. Il Ministro della
salute,
con
decreto
di
natura
regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal
gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della
dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura
e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi
dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, e' trasferito al Ministero della salute. Con
decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e' rideterminata la
composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in
materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonche'
delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede
annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di
finanziamento della quota indistinta del
fabbisogno
sanitario
standard regionale, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla
legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
26 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attivita'
assistenziali costituisce adempimento ai fini
dell'accesso
al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo
15,
comma
24,
del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata nell'ambito del
Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005.
134. Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per
le esigenze dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
135. Agli oneri derivanti dal comma 134, pari ad euro 10 milioni
per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilita' delle
risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
136. A favore degli italiani nel mondo e' autorizzata la spesa di
3.555.000 euro per l'anno 2015 e di 555.000 euro a decorrere
dall'anno 2016, per la promozione della lingua e cultura italiana
all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti
gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
137. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non
superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per
importo non superiore a 30.000 euro annui»;
b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo
non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per
importo non superiore a 30.000 euro».
138. Le disposizioni del comma 137 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
139. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n.
125, e' sostituito dal seguente:
«5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie
effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni
dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti
nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o
spediti fuori dell'Unione europea in attuazione
di
finalita'
umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi
di
cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili
agli
effetti
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
140. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26,
comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 139
del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1988, n.
379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988.
141. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime
erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato
articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo,
anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di
donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in
conformita' a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai
partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».
142. Per il finanziamento dei programmi spaziali
strategici
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
27 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
nazionali in corso di svolgimento e' autorizzato un contributo
all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
143. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati»
e' inserita la seguente: «provinciali».
144. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia
le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica
mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con
l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto
dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259. L'Autorita' emana l'eventuale
regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello
sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione
delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta
giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle
frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai
servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo
SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.
145. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale
dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei
saldi di cui al comma 463, per un importo pari ai proventi derivanti
dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di
euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti
dall'attuazione del comma 144, eccedenti l'importo di cui al primo
periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo
per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
146. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo
3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai
seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere,
entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al
comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle
frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
entro il 1º marzo 2015 per le finalita' di cui al periodo precedente
e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
successive modificazioni».
147. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle
risorse di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
«9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni avvia le procedure per la
pianificazione
delle
frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non
assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo
digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa
capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale. Le suddette frequenze possono essere
assegnate
unicamente secondo le modalita' di cui al presente comma. Il
Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso
esclusivamente ai
soggetti
utilmente
collocati
in
apposite
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
28 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della
rete, nel rispetto del piano dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in
ambito locale;
c) esperienze
maturate
nel
settore
delle
comunicazioni
elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione
e
all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria;
e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano
le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.
Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti
operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non
risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai
criteri
definiti, di operatori di rete in relazione alle frequenze da
assegnare, il Ministero dello sviluppo economico esamina le domande
presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i
relativi diritti d'uso per le stesse finalita' della presente
disposizione.
9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalita'
di cui al comma 9-ter possono altresi' successivamente esercire, per
le medesime finalita', ulteriori frequenze resesi
disponibili,
assicurando il puntuale rispetto dei
vincoli
previsti
dalla
pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori
di rete in ambito locale gia' titolari di diritti d'uso di frequenze
attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione
la relativa capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media
audiovisivi in ambito locale secondo le modalita' di cui al comma
9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono
utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 9-quater, il
Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei
soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media
audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo,
se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e
applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti
criteri:
a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile
rilevati dalla societa' Auditel nella singola regione o provincia
autonoma;
b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo
professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti
all'albo
professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti
nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in
qualita' di dipendenti.
Le suddette graduatorie sono altresi' utilizzate per l'attribuzione
ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla
diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in
ambito locale dei numeri di cui al comma 9-septies.
9-sexies. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone
le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei
diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa
capacita' trasmissiva ai
soggetti
utilmente
collocati
nelle
graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di
media audiovisivi che utilizzano la capacita' trasmissiva di cui al
comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel
medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le
graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici
aggiornamenti.
9-septies. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
29 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le
modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media
audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in
tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base
della
posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies».
148. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 146, valutati complessivamente in 31,626
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma
2,
del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
149. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, e' sostituita dalla seguente:
«a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo
metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di
velocita' di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».
150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore
dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
151. Al fine di favorire la competitivita' e di razionalizzare il
sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento
delle risorse di cui al comma 150 e' destinata alle imprese che
pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di
ristrutturazione e aggregazione.
152. Al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e
ristrutturazione degli edifici scolastici delle scuole materne,
elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 2013 e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro nel 2015.
153. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti
portuali e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera
del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi,
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
dell'annualita'
precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere
dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono
conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio
finanziario. Ai fini di assicurare
trasparenza
ed
efficacia
nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche,
con
decreto
di
natura
non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di redazione del rendiconto, dal quale
risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le
somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle
stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le
modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione
erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il
contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonche' le
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
30 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
modalita' di pubblicazione nello stesso
sito
dei
rendiconti
trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel
sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di
comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si
applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del
cinque per mille e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
155. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate
quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.
156. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015.
157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla
base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15,
fino alla data in cui e' stato perfezionato il contratto con il
gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei
relativi
rapporti
amministrativi,
cosi'
da
adempiere
alle
obbligazioni verso Poste italiane S.p.a. sorte nel periodo di vigenza
del citato articolo 9, comma 15.
158. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e' incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2015.
159. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato di
400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016.
160. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
161. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 160, pari a 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
162. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
quale contributo dell'Italia alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per
la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della
struttura dell'ex campo di sterminio. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, con propri decreti, e' autorizzato a determinare le
modalita' di erogazione del contributo e ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
163. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n.
206, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di
fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento
aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1
dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonche' per
i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilita', che, ai
sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30
novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi
sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista
dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla
percentuale di
incremento
tra
la
retribuzione
contrattuale
immediatamente
superiore
e
quella
contrattuale
posseduta
dall'invalido all'atto del pensionamento, ove piu' favorevole».
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
31 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
164. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004,
n. 206, e' inserito il seguente:
«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai
figli dell'invalido, anche se il matrimonio e' stato contratto o i
figli sono nati
successivamente
all'evento
terroristico.
Se
l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio e'
stato
attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono
esclusi».
165. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206,
dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Agli effetti di
quanto disposto dal presente comma, e' indifferente che la posizione
assicurativa
obbligatoria
inerente
al
rapporto
di
lavoro
dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o
successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre
limitazioni temporali alla titolarita' della posizione e del diritto
al beneficio che ne consegue».
166. Sono attribuite all'INAIL le competenze in materia
di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle
persone
con
disabilita' da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati
mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova
occupazione,
con
interventi
formativi
di
riqualificazione
professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi
di adeguamento e di adattamento delle postazioni
di
lavoro.
L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' a carico
del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
167. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015.
168. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112,
sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017.
169. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 13, della legge
10 marzo 2000, n. 62, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,
le
occorrenti variazioni di bilancio.
170. Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per
le finalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, nonche' di euro 1 milione per le finalita' di
cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.
171. Agli oneri derivanti dal comma 170, pari ad euro 6 milioni per
l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilita' delle risorse
di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
172. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive
modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari
almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata al finanziamento
di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle
universita'.
173. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti, di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' autorizzata una
spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
32 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
2016 e 2017.
174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
175. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia
spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza
strategica e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno
2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al
2020.
176. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e
l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015.
177. Al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati
con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo
sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi nel
campo della radioastronomia (SKA -- Square Kilometer Array) e
dell'astronomia a raggi gamma (CTA -- Cherenkov Telescope Array) e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017 a favore dell'INAF -- Istituto nazionale di
astrofisica.
178. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre
2006,
n.
296,
destinato
al
finanziamento
della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, e'
incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016.
179. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge
30
dicembre
1989,
n.
416,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato
di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
180. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015».
181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a
decorrere dal 1º gennaio 2015 le risorse del Fondo
di
cui
all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono trasferite, per le medesime finalita', in un
apposito Fondo per
l'accoglienza
dei
minori
stranieri
non
accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente
comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015.
182. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme residue rimaste
da pagare del Fondo di cui all'articolo 23, comma
11,
del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei
limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi
di
accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39.
184. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del
proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
33 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
delle spese relative alla realizzazione del programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo
18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la
tratta e il grave sfruttamento degli esseri
umani,
di
cui
all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228,
nonche' alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di
sistema. Fino all'adozione del Piano nazionale d'azione contro la
tratta e il grave sfruttamento degli esseri
umani,
di
cui
all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi di protezione delle vittime di tratta e di
grave
sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, il programma di assistenza, adottato ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e
dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.
185. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,
il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale e' obbligatorio assicurare
la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' prorogato al 31
dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per
sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete e'
conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse
stanziate per tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dal
comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli
indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a
decorrere dal 1º gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri
derivanti dal pagamento
degli
arretrati
della
rivalutazione
dell'indennita' integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino
al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle
medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni
di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di
289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per
l'anno 2018. Tale contributo e' ripartito tra le regioni e le
province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da
adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli
indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come
comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della
salute.
187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per
la disciplina del servizio civile universale e' autorizzata la spesa
di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.
188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle
strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle
scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma
del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma
1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo
1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo
15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
34 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di
4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
189. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8
milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per l'anno
2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di
euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di
309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per
l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25
milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno
2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
190. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali
del
Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 15 luglio 2003, n. 189, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015.
191. E' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi
e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla
legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 23 settembre 1993, n. 379.
192. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, dopo la lettera d-sexies) e' aggiunta la seguente:
«d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56».
193. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione
nazionale di energia elettrica e di assicurare lo sviluppo della rete
ferroviaria nazionale, in considerazione della sua funzionalita' alla
medesima rete di trasmissione nazionale:
a) le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle
norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni
di stazioni di proprieta' di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o
di societa' dalla stessa controllate sono inserite nella rete di
trasmissione nazionale di energia elettrica di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
151 del 30 giugno 1999, e successive modificazioni. L'efficacia del
suddetto
inserimento
e'
subordinata
al
perfezionamento
dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema
di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del
decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93, o di una societa' da quest'ultimo
controllata. Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli
altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti
i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a
favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente
costituito. Entro i successivi sessanta giorni dalla data
di
perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore del sistema
di trasmissione
nazionale
adotta
gli
eventuali
adempimenti
conseguenti;
b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
fornisce
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico i
dati e le informazioni necessari alle determinazioni della medesima
Autorita'. Nei successivi trenta giorni la medesima
Autorita'
definisce la remunerazione del capitale investito netto, degli
ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti alla
porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera a),
anche tenendo conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico
nazionale, dandone informazione
al
Ministero
dello
sviluppo
economico. Ai fini della corretta allocazione del costo delle
infrastrutture ai rispettivi settori, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce il capitale investito
netto riconosciuto senza dedurre il valore dei contributi pubblici in
conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
35 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera a). Il valore del
capitale investito netto riconosciuto cosi' determinato rappresenta
anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e
altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai
terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione;
c) le risorse finanziarie derivanti dalla cessione di cui alla
lettera a), limitatamente al valore dei contributi pubblici di cui
alla lettera b), sono destinate alla copertura di investimenti sulla
rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. Il regime speciale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e all'articolo 11, comma
11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua ad
applicarsi alle condizioni in vigore al momento del perfezionamento
dell'acquisizione di cui alla lettera a).
194. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva
locale, nonche' per compensare le riduzioni effettuate nella misura
di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015.
195. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei
propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il
Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo,
delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in
via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel
rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine della Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le
disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice
della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-bis e 3-ter
dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.
196. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1º febbraio 2011,
in materia di approvazione e procedure per la concessione degli
emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o piu' regolamenti
adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli
altri segni distintivi per i fini di cui al comma 195, nonche' le
specifiche modalita' attuative.
197. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere
riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine,
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della
missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del
Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e
soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
198. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
36 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco
n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo per
far
fronte
ad
esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la
dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le
occorrenti variazioni di bilancio.
201. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 27
milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016.
202. Per la realizzazione delle azioni
relative
al
piano
straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione
degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto-legge 12
settembre
2014,
n.
133,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, per essere assegnati all'ICE -- Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione
delle
imprese
italiane,
ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per
l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Le linee guida
relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e
l'attrazione degli investimenti sono comunicate,
con
apposito
rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con apposito
rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
e
trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30
settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori
di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse
impegnate e i risultati conseguiti in
relazione
ai
singoli
interventi. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato
articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del decreto-legge n.
133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle
produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano
di cui al medesimo articolo 30, comma 1, e' istituito, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo
per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in
Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e
agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di
cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge n.
133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per l'ICE --Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e'
destinata all'Associazione delle camere di
commercio
italiane
all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo
2005, n. 56, e successive modificazioni, e un'ulteriore quota di tali
risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016
e 2017, e' destinata ai consorzi per
l'internazionalizzazione
previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e medie imprese nei
mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e
servizi nonche' per incrementare la presenza e la conoscenza delle
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
37 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
autentiche produzioni italiane presso i mercati
e
presso
i
consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno
dell'italian
sounding
e
della
contraffazione
dei
prodotti
agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo
periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017
e' assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in
Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
203. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
202 si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di
euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello
sviluppo
economico
ai
sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo
dei fondi iscritti nello stato di
previsione
del
Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2,
lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
204. Le risorse iscritte sul fondo di conto capitale iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei
trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 30 milioni di euro
per l'anno 2015. Il fondo e' soppresso a decorrere dal 2016.
205. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata
di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni di euro per
l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di 122 milioni
di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019.
206. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis
del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle
spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e
supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture
in
dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno e' autorizzato a stipulare convenzioni e
contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti
pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono
disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipulazione degli
atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma, nel
rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e
del
principio di economicita'.
207. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«15 gennaio 2016»;
b) le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«1º gennaio 2016»;
c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono
soppresse;
d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«3.272 milioni»;
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
38 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«6.272 milioni».
208. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si
applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e
ceduti all'ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato
I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, inerenti le operazioni di cui al comma 45,
lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
beneficiario deve manifestare la volonta' di cessione nella domanda
unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune. Alle operazioni di cui al presente comma si
applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo
periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive
modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del
credito all'ISMEA secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al
periodo seguente. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti le modalita', i limiti e i criteri per la cessione dei
crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di
cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice
civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio
1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
209. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa anche a
fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore
agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformita' con quanto
previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio
(Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso
investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci
della
societa'
emittente.
Per
le
proprie
attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del
presente
decreto
legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle
aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli
articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503».
210. All'articolo 60, comma 3-bis, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la
lettera f-bis) e' aggiunta la seguente:
«f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503».
211. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare
ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni».
212. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 208, 209,
210 e 211 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
39 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
213. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014,» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione
degli statuti di autonomia» e le parole: «la giustizia civile, penale
e minorile» sono sostituite dalle seguenti:
«la
magistratura
ordinaria, tributaria e amministrativa»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con i predetti accordi»
sono inserite le seguenti: «o con norme di attuazione».
214. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore
lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle
quote latte, nonche' al miglioramento della qualita' del latte
bovino, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per gli investimenti nel settore
lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro
per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalita' di accesso al contributo, nonche' la
quota
di
partecipazione alla singola operazione. Non
sono
ammessi
al
contributo i produttori non in regola con il pagamento delle multe
derivanti dall'eccesso di produzione lattiera ovvero che abbiano
aderito ai programmi di rateizzazione previsti dalla normativa
vigente, ma che non risultano in regola con i relativi pagamenti.
215. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 214
soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», e dal regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
216. Le operazioni di cui al comma 214 sono assistite dalle
garanzie concesse dall'ISMEA, secondo i criteri e le modalita'
definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 22 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210
del 9 settembre 2011.
217. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 214, 215 e 216 si provvede, quanto a 5
milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2,
lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
218. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore
di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso
alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le
erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di
spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti dei relativi
stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto
delle riduzioni di cui al medesimo periodo.
219. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede
a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento dei
servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico
aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997».
220. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
40 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
27, le parole: «, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui
all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,»
sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati
tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore
aeroportuale.
221. All'articolo 28,
comma
8-bis,
secondo
periodo,
del
decreto-legge 12
settembre
2014,
n.
133,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola:
«rilascia» e' sostituita dalle seguenti: «puo' rilasciare» e le
parole: «nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle
seguenti: «previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, valutata specificamente la compatibilita' con le norme e i
principi del diritto europeo».
222. All'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;
b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014».
223. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi
automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale
rotabile su gomma secondo le modalita' di cui ai commi 224, 226 e
227.
224. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita'
di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse
su base regionale secondo i seguenti criteri:
a) migliore rapporto tra posto/km
prodotti
e
passeggeri
trasportati;
b) condizioni di vetusta' nonche' classe di inquinamento degli
attuali parchi veicolari;
c) entita' del cofinanziamento regionale e locale;
d) posti /km prodotti.
225. In conseguenza di quanto disposto al comma 224 del presente
articolo, all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, il secondo periodo e' soppresso.
226. Con il decreto di cui al comma 224 sono stabilite, altresi',
le modalita' di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse
per le finalita' di cui al comma 223.
227. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di
scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le
tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del
riparto delle risorse disponibili.
228. Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico
locale nelle aree metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile
2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, e' destinato
esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in
aree
metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente sono assegnati
un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di
euro a decorrere dal 2016, nonche' ulteriori 7,5 milioni di euro per
l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro
per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.
229. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e
parte servizi stipulati con la societa' Rete ferroviaria italiana
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
41 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
(RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonche' in
ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, la
Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017
persegue i seguenti assi di intervento attraverso i
connessi
programmi di investimento:
a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.
230. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera
b) del comma 229 e, in particolare, per la continuita' dei lavori
delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta
velocita'/alta capacita' (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo
valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del
nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di
autorizzazione con le modalita' previste dai commi 232, 233 e 234
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE puo'
approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del
finanziamento della fase realizzativa e
i
relativi
progetti
definitivi a condizione che sussistano disponibilita' finanziarie
sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di
valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle
opere.
231.
In
ottemperanza
all'articolo
4
del
contratto
di
programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al
comma 229 del presente articolo entro il mese di giugno di ogni anno
e a consuntivo sulle attivita' dell'anno precedente, la societa' RFI
presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al
CIPE nonche' alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle
risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti,
all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio delle spese
connesse agli investimenti completati per ciascun programma di
investimento, nonche' agli eventuali scostamenti registrati rispetto
al programma.
232. A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio
nazionale e' vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2
ed M3 alimentati a
benzina
o
gasolio
con
caratteristiche
antinquinamento Euro 0. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione
dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di
carattere storico o destinati a usi particolari.
233. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d'imposta relativo
all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non
spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
234. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente l'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.
235. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni
di euro per l'anno 2018. Alle medesime finalita' concorre l'importo
complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche
disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di
6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di
30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno
2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024.
236. Per il miglioramento della competitivita' dei porti italiani e
l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
42 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13,
comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il CIPE assegna le
risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni di euro annui dal
2015 al 2024, senza applicare le procedure di cui all'articolo
18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. A tal fine il
limite di 90 milioni di euro di cui al predetto articolo 18-bis e'
ridotto a 70 milioni di euro. Alle medesime finalita' concorre
l'importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilita' residue
derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del
citato decreto-legge n. 145 del 2013.
237. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».
238. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, al terzo periodo, dopo le parole: «beni immobiliari demaniali
di loro competenza» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite di 50
milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di
dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni
pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonche' di
miglioramento infrastrutturale. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa con
la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le procedure
di attuazione».
239. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto
marittimo veloce nello stretto di Messina, e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
240. Al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora -- Finale
Ligure e' autorizzato un contributo quindicennale in erogazione
diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.
241. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e
storico e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno
2015. Gli interventi da finanziare sono individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
242. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2
allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di
fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti
positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016. La quota di riduzione da imputare al credito di
imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge non puo'
superare l'importo di 11,605 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016.
243. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8
dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementato
al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere
derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del
suddetto articolo 2, e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 46,6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni
di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di
9,9 milioni di euro per l'anno 2021.
244. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla
revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei
fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
43 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le
istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n.
6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della
rendita catastale delle unita' immobiliari a destinazione speciale e
particolare: profili tecnico-estimativi».
245. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
244, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle
entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale
difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.
246. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento
dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e
medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle
finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo
con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei
rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure
necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale
delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
247. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un
consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua
prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui
aderisce»;
2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge
servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce,
connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
3) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo
nazionale delle persone fisiche e
giuridiche
che
esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata a eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto
su incarico di altro vettore»;
b) dopo l'articolo 6-bis e' inserito il seguente:
«Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura) -- 1. Il vettore
incaricato della prestazione di un servizio di trasporto puo'
avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla
stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso,
di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le
responsabilita' gravanti sul committente connessi alla verifica della
regolarita' del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e
per gli effetti del
comma
4-ter
dell'articolo
83-bis
del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di
affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura
il
contratto puo' essere risolto per inadempimento, fatto salvo il
pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite.
3. Il sub-vettore non puo' a sua volta affidare ad altro vettore
lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione
di tale divieto il relativo contratto e' nullo, fatto salvo il
pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite. In
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
44 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il
compenso gia' previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di
giudizio, e' tenuto a esibire la propria fattura a
semplice
richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali,
retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida
lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le
responsabilita'
connessi
alla
verifica
della
regolarita',
rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter
dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame
mediante raggruppamento di piu' partite e spedizioni, ciascuna di
peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la
rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per
la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, e'
concessa la facolta' di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in
parte, delle prestazioni di trasporto di uno o piu' sub-vettori dopo
ogni rottura di carico»;
c) l'articolo 7-bis e' abrogato e sono,
conseguentemente,
soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel
medesimo decreto legislativo.
248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono
sostituiti dai seguenti:
«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non
scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni
sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei
principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori
in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali
e assicurativi, il committente e' tenuto a verificare preliminarmente
alla
stipulazione
del
contratto
tale
regolarita'
mediante
acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il
committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma
4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido con il
vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il
limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i
contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti,
dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata
del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni amministrative di cui risponde solo
il
responsabile
dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e' effettuata
limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data
di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per
l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A
decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la
verifica sulla regolarita' del vettore e' assolta dal committente
mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato
dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita
la qualificazione di regolarita' del vettore a cui si intende
affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il
medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce
sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli
enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
45 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
regolarita' dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma
non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma
4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al
comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento
degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
commesse
nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e'
tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti
previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti
che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi
assicurativi e previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di
trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta
giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse
con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo
mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni
intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali
variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al
momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo
adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in
relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;
c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;
d) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis
consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».
249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione
relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di
sub-trasporto l'esperimento
del
procedimento
di
negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati di cui al capo II del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del
procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto,
prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui
aderiscono le imprese, la negoziazione assistita
esperita
si
considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.
112,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo
sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni
effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul
prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel
proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di
esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
251. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione
all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno
facolta' di dimostrare il requisito dell'idoneita' finanziaria, anche
sotto forma di assicurazione di responsabilita'
professionale,
limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione
decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della
professione,
la
dimostrazione
del
requisito
dell'idoneita'
finanziaria e' ammessa esclusivamente con la modalita' prevista
dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
46 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di
assicurazione di responsabilita' professionale, gia' presentate alle
competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda
di autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della
professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione
del requisito dell'idoneita' finanziaria, sono valide fino alla
scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso
rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese
dimostrano il requisito dell'idoneita' finanziaria esclusivamente con
le modalita' di cui al secondo periodo.
252. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli
organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente
legge sono ridotti per gli importi ivi indicati.
253. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferme
restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza
prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e
successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della
Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni
di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente
articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e
sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero
settore previdenziale e assistenziale».
254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli
anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013,
2014 e 2015».
255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
256. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate
fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31
dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilita' delle disposizioni di
cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del
decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27.
257. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' in corso
della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, restano
confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge.
258. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
259. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale
percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale
che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio
2015.
260. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1,
lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.
261. L'articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
47 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' abrogato. Sono,
altresi', abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2
dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010, e successive modificazioni.
262. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155,
ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di
119 milioni di euro per l'anno 2015.
263. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.
264. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015,
possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1º dicembre
2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi
3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi
sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni
di euro.
265. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo
3, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
comma 3-bis del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo
scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno
2012 e indetti per l'anno 2013.
266. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze
di
razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse
all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in
relazione alla specificita' ad esse riconosciuta, nelle more della
definizione delle procedure contrattuali e
negoziali
di
cui
all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in deroga a quanto
previsto
dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione
dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo
24 dello stesso decreto, con le modalita' ivi previste.
267. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 266, la
revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere
conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio,
derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa
pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno
2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del
turn over nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione
dell'eta' media del personale in servizio.
268. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e successive modificazioni, al quarto periodo, le
parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno
2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e, al quinto periodo, le parole:
«Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015».
269. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria,
per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, e'
autorizzata allo scorrimento delle
graduatorie
relative
alle
procedure concorsuali interne gia' bandite alla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali
previsti dalla normativa vigente.
270. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione
di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
48 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia
platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge
24
dicembre
2002,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole:
«trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni
2015, 2016 e 2017, mediante procedura
ristretta
alla
quale
investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche
fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono
invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di
acquisto nel rispetto delle modalita' e dei termini indicati nella
lettera di invito».
271. Le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5,
commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, si interpretano
nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma
prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche
relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui
all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato decreto-legge
n. 70 del 2011.
272. Al medesimo
fine
di
cui
al
comma
270,
mediante
l'ottimizzazione degli spazi ad uso di ufficio e la conseguente
liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione
e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 222-quater:
1) al
terzo
periodo,
dopo
le
parole:
«I
piani
di
razionalizzazione nazionali»
sono
inserite
le
seguenti:
«,
comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e
dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la
razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio»;
2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «All'Agenzia
del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso
dell'attivita' di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni
dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione
secondo
quanto
previsto
dal
comma
222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede
nell'ambito delle
risorse
umane,
strumentali
e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica»;
3) al quarto periodo, dopo le parole: «i risultati della
verifica» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' la disponibilita'
delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste
ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse»;
4) al quinto periodo, le parole: «In caso tale verifica risulti
positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilita'
di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilita'
dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi
individuati nel piano» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere
dalla completa attuazione del piano medesimo»;
5) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono
soppresse;
b) dopo il comma 222-quater e' inserito il seguente:
«222-quinquies. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione
ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a
decorrere dal 1º gennaio 2015 e' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per la
razionalizzazione degli spazi", con una dotazione iniziale di 20
milioni di euro. Il Fondo ha la finalita' di finanziare le opere di
riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle
amministrazioni statali in altre sedi di proprieta' dello Stato ed e'
alimentato, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
49 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dell'economia e delle finanze, da:
a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti
dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di
proprieta' dello Stato che sono versati all'entrata per essere
riassegnati al Fondo;
b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi
rivenienti dalla riduzione della spesa per
locazioni
passive
determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».
273. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili
demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi
da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai
sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili
di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi e'
tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del
necessario coordinamento con le attivita' dalla stessa poste in
essere ai sensi del presente articolo»;
b) al comma 2-bis:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo della guardia di
finanza e' autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia
di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»;
3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole
da: «corrispondenti» fino a: «comma 6» sono sostituite
dalle
seguenti: «occorrenti per le finalita' di cui al primo periodo»;
c) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le
locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla
riqualificazione energetica degli stessi edifici»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni di
spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
d) al comma 5, secondo periodo, le parole: «mediante tali
operatori» e le parole: «, ovvero, in funzione della capacita'
operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio» sono
soppresse;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2,
lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura
dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti
in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la
corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al
comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
274. Al fine di valorizzare la societa' Poste italiane Spa,
assicurando maggiore certezza e stabilita' dei rapporti giuridici,
nonche' la sostenibilita' dell'onere del servizio postale universale
in relazione alle risorse pubbliche disponibili:
a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato
tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' Poste
italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12
novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della
procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il
quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 275 del
presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalla
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
50 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si
provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo
previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle
verifiche
effettuate
dall'Autorita'
per
le
garanzie
nelle
comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del
servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno
degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;
b) a partire dal periodo regolatorio successivo a
quello
2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello
sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha
durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della
finanza pubblica e' confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle
risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono
fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo
netto del servizio postale universale.
275. Il contratto di programma di cui al comma 274, lettera b), e'
sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore
del servizio postale universale entro il
31
marzo
2015
e
contestualmente notificato
alla
Commissione
europea
per
le
valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo
economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta
ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico
puo' procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione
dei pareri di cui al secondo periodo e, entro cinque giorni
dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo
schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, affinche' su di esso sia espresso, entro venti giorni
dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non
vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il
termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma puo'
essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto
parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in
presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o
geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il
termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
276. All'articolo 3, comma 7, primo
periodo,
del
decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «un ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «un quarto».
277. Al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze
degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale,
nonche' di assicurare la sostenibilita' dell'onere del servizio
universale in relazione alle risorse disponibili, il contratto di
programma di cui al comma 274, lettera b), in attuazione della
normativa europea, ferme restando le competenze dell'Autorita' di
regolamentazione, puo' prevedere l'introduzione
di
misure
di
razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza
settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale.
278. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio
espresso
di
corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio
nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il
recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello
di inoltro nella rete pubblica postale;
f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base di
corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio
nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il
recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a
quello di inoltro nella rete pubblica postale;».
279. Gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
51 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
universali sono riferiti al recapito entro il
quarto
giorno
lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica
postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria. Il
fornitore del servizio universale e' tenuto ad adottare modalita'
operative di esecuzione del servizio universale tali da garantire
l'ottimizzazione dei processi, anche tenendo conto dello sviluppo
tecnologico e digitale, in coerenza con gli obiettivi di qualita'
propri di ciascuno dei servizi.
280. Tenuto conto della necessita' ed urgenza di consentire agli
utenti di usufruire di ulteriori servizi postali universali e di
adeguare i livelli di servizio alle
mutate
esigenze
legate
all'offerta e qualita' del servizio stesso in funzione del contesto
tecnico, economico e sociale, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, anche al fine di assicurare
la
sostenibilita'
dell'onere del servizio universale in relazione
alle
risorse
pubbliche disponibili come definite alla lettera b) del comma 274,
provvede, ricevuta la proposta presentata dal fornitore del servizio
universale, entro sessanta giorni a decorrere dalla
data
di
comunicazione della proposta stessa, a deliberare nuovi obiettivi
statistici di qualita' e una nuova determinazione delle tariffe degli
invii di posta prioritaria e degli altri servizi
universali,
individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilita' nello
stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di
traffico.
281. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale
dell'Unione europea del 13 settembre 2013 (causa T-525/08, Poste
italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato, e'
autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore
di Poste italiane Spa.
282. Agli oneri derivanti dal comma 281, pari a 535 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
di
cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
di
cui
all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) quanto a 125 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di
prezzo
riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui
agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato.
283. Agli oneri derivanti dal comma 282, lettera a), pari a
3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno 2016, a
3.068.000 euro per l'anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere
dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 euro per l'anno 2015
e a 2.973.000
euro
a
decorrere
dall'anno
2018,
mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui
all'articolo
10,
comma
5,
del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a
3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro per l'anno 2017,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
284. Le disposizioni di cui ai commi da 281 a 283 entrano in vigore
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
285. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
286. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1º dicembre 1993,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
52 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
n. 71, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste
Italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire
dal 1º gennaio 1994,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente "Poste
Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni»;
b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilita' analitica»
sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attivita' diverse dalla
raccolta del risparmio postale, a una contabilita' analitica» e le
parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite
convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti:
«,
a
richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che
prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli
obiettivi di raccolta».
287. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in
termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai
programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono
ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 3 allegato alla
presente legge.
288. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in
bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del
Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi
indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.
289. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di
presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), nonche' di qualsiasi attivita' istruttoria finalizzata
alle deliberazioni del Consiglio, non puo' comportare oneri a carico
della finanza pubblica ad alcun titolo.
290. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le
seguenti modificazioni, con l'abrogazione di qualunque disposizione
regolamentare adottata in forza delle norme abrogate:
a) l'articolo 9 e' abrogato;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a
tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il
rapporto di base» sono soppresse;
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «, o commette
ad istituti specializzati,» sono soppresse;
d) all'articolo 19:
1) al comma 3, le parole: «e con privati» sono soppresse;
2) il comma 4 e' abrogato.
291. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei
ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione
delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle gia' previste a
legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro. Le somme
provenienti dalla suddetta riduzione sono
versate
annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato.
292. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.» e' aggiunto
il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015, le somme da
riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del
rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5
per cento».
293. Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non
puo' superare quella fissata per l'anno 2014.
294.
Ai
fini
del
rispetto
degli
obblighi
derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che
derivano
dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
53 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
europeo e del Consiglio, del
23
ottobre
2007,
a
partire
dall'annualita' 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio
pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono
essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono
attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che
provvede a destinarle alla compensazione degli oneri
per
il
traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi
e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese
ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi
quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni
Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30
aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed e'
determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese
ferroviarie. Il vigente contratto di programma -- parte servizi e le
relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente
comma e con le risorse stanziate dalla presente legge per l'anno
2015. La rendicontazione delle risorse e' effettuata dal Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo
i
meccanismi
previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di
servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non
viene rinnovato.
295. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al comma 3, lettere
a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore
al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla
realizzazione dell'intervento per spese non previste da
altre
disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro
economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015».
296. Le disposizioni di cui al comma 295 si applicano anche agli
interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.
297. Al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione
nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi di funzionamento,
nonche' di realizzare i progetti di innovazione tecnologica previsti
anche nell'ambito dell'Agenda digitale italiana e rafforzare il
supporto all'Amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di
contrasto all'evasione fiscale, all'articolo 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, al
primo periodo, le parole da: «che svolgera'» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «che, sulla base delle
strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei
Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo
e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed
efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate
attivita' di
progettazione
tecnica,
sviluppo
e
conduzione.
Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 giugno 2015,
con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi
del
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze,
unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo
della fiscalita', un apposito accordo quadro non normativo, in cui,
sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga
conto delle specificita' organizzative e operative dei singoli
Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria
e
delle
Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle
esigenze di operativita' della Sogei S.p.A., sono disciplinati i
servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di
monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo
precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le
Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla
base dei servizi regolamentati e dei
relativi
corrispettivi,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
54 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei
S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto
previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la
Sogei S.p.A. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo
il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti
articolazioni dell'Amministrazione. Al
fine
di
assicurare
e
supportare le attivita' di supervisione, verifica e monitoraggio
della attivita' e della qualita' dei servizi forniti dalla Sogei
S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei
servizi
si
coordina
con
le
competenti
articolazioni
dell'Amministrazione
economico-finanziaria.
Nell'ambito
delle
attivita' relative alla definizione del modello relazionale, sono
effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie
le
attivita' di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' dei
relativi
rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione
dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini
della
omogeneizzazione del modello di
relazione
tra
il
Ministero
dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015,
le infrastrutture
informatiche
di
proprieta'
del
Ministero
dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma
restando la facolta' per le strutture ministeriali conferenti di
fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse».
298. Al fine di garantire, in relazione alle
tecniche
di
procreazione
medicalmente
assistita
di
tipo
eterologo,
la
tracciabilita' del percorso delle cellule riproduttive dal donatore
al nato e viceversa, nonche' il conteggio dei nati generati dalle
cellule riproduttive di un medesimo donatore, e' istituito, presso
l'Istituto superiore di sanita', Centro nazionale trapianti
e
nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge
10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule
riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo, ove sono registrati tutti i soggetti ammessi
alla
donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A
tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al
trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati
anagrafici dei donatori, con modalita' informatiche specificamente
predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi.
Fino alla completa operativita' del Registro, i predetti dati sono
comunicati al Centro nazionale trapianti in modalita' cartacea,
salvaguardando comunque l'anonimato dei
donatori.
Agli
oneri
derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l'anno
2015 e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
2004, n. 138.
299. E' istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro annui per il periodo dal 2017 al 2031, finalizzato
prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di
tratte autostradali per le quali e'
necessario
un
concorso
finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico
e
finanziario. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera
del CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il contributo e' utilizzato esclusivamente in erogazione
diretta.
300. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, la lettera a) e' abrogata.
301. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24
ottobre 2000, n. 323, e' soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2016.
302. A decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di razionalizzare e
uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
55 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti
in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se
festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano
cause ostative, nei confronti dei beneficiari di piu' trattamenti.
303. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48
ore
dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via
telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalita'
procedurali gia' utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai
commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo
periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46
del
decreto-legge 30
settembre
2003,
n.
269,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
304. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo
successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso
un istituto bancario o postale sono corrisposte con
riserva.
L'istituto bancario e la societa' Poste italiane Spa sono tenuti alla
loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza
che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione
sussiste nei limiti della disponibilita' esistente
sul
conto
corrente. L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa non
possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti.
Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto
direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno
avuto la disponibilita' sul conto corrente bancario o postale, anche
per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno
svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto
disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a
favore
dell'INPS. L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa che
rifiutino la richiesta per impossibilita' sopravvenuta del relativo
obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a
comunicare all'INPS le generalita' del destinatario o del disponente
e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.
305. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato di 11 milioni di euro per l'anno 2015 e di 19 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016 in relazione ai
risparmi
conseguiti
attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304.
306. L'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro
delle entrate per
interessi
attivi,
al
netto
dell'imposta
sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie
agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato.
307. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato dei seguenti importi:
a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai
risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attivita' svolte
nell'ambito del servizio CUN -- Centralino unico nazionale per INPS,
INAIL ed Equitalia;
b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai
risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate
per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle
prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;
c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai
risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi
tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione
dei sistemi proprietari degli enti
soppressi
ai
sensi
del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
308. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in relazione
agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
56 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, con
esclusione di quelle predeterminate per legge.
309. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di
euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori
somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a
quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152
del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5
dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 72 per cento». A valere
sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori
incassati
dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 e' rideterminata nella
misura dello 0,207 per cento.
310. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un
terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province
riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60
per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo
censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in
almeno otto Paesi stranieri»;
b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle
regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono
sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la
cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della
popolazione
italiana,
come
accertata
nell'ultimo
censimento
nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio
nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali»;
c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Attivita' diverse) -- 1. Gli istituti di patronato
possono altresi' svolgere senza scopo di lucro, in Italia
e
all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui
all'articolo 13:
a) in favore di soggetti privati e pubblici, attivita' di
sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di
assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale,
diritto del lavoro, sanita', diritto di famiglia e delle successioni,
diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza
sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalita' di
esercizio delle predette attivita' e' approvato con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di
patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il
30 giugno 2015;
b) le attivita' e le materie di cui alla lettera a), oltre che in
materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di
gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in
favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione
europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le
amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale;
c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a
sostegno
del
processo
di
riorganizzazione
della
pubblica
amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle
procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base
di
convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere
attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio
di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo
schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
57 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
lavoro e delle politiche
sociali
e
del
Ministro
per
la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30
giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza
sociale.
2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attivita' di informazione,
consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di
apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei
datori di lavoro privati, sulla base di apposite
convenzioni
stipulate secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30
giugno 2015.
3. Gli istituti di patronato possono svolgere attivita' di
consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza
e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore
dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attivita'
di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione
sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a
contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di
patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni,
non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali
e' ammessa l'esigibilita' del citato contributo per l'erogazione del
servizio, per ciascuna prestazione a favore
dell'istituto
di
patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di partecipazione
all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione
del servizio e' adeguato ogni quattro anni»;
d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole:
«documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso
l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo
le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attivita'
svolte all'estero»;
e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
«c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi
attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13,
comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota
percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale. Le
disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei
confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva
e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della
presente disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2014,
definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a
livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri,
con
esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali
agricole».
311. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati;
b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
312. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva
degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attivita'
diverse che possono svolgere e
dei
relativi
meccanismi
di
finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13
della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
58 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono
rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
modalita' di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestivita'
nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonche' di
definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione
delle risorse a valere sui contributi
incassati
dagli
enti
previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione
delle attivita' d'istituto.
313. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e
successive
modificazioni, e' ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
314. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono
utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di
evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di
giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono
altresi' utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti
dei cittadini in merito alla compilazione della
dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati
dichiarati nella medesima dichiarazione».
315. Per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura della societa' Italia Lavoro Spa con un contributo di 12
milioni di euro.
316. Agli oneri derivanti dal comma 315, pari a 12 milioni di euro
per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
317. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata
utilita' sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di
investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle
risorse
autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota
parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria
centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
318. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione
internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari,
anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli
accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi
volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui
l'Italia e' parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro
per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le
relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi
indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a
decorrere dall'anno 2015, non e' ammesso il ricorso all'articolo 26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
319. Con effetto dal 1º luglio 2015, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di
rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di
cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
59 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' il 50 per cento delle
maggiorazioni percepite fino alla
concorrenza
di
due
volte
l'indennita' base», all'articolo 23 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, dopo le parole: «e' aumentato» sono inserite le
seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi
causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le indennita' base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20
per cento;
b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di
ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennita' di servizio
all'estero o» sono soppresse e il quinto comma e' abrogato;
c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le
parole: «e' computato» sono inserite le seguenti: «, a domanda
dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»;
d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli
alloggi e» sono soppresse;
e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «del 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «di un ottavo» e al comma 3, le
parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a un
ottavo»;
f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: «un
settimo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al
secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le
seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;
g) all'articolo 175, il comma 3 e' abrogato;
h) all'articolo 176, comma 2, le parole: «una indennita' di
servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici ottavi di un'indennita' di servizio mensile»;
i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo e'
soppresso;
l) l'articolo 178 e' sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Spese per abitazione) -- 1. Fatto salvo quanto
disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero
deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la
disponibilita' di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e
di decoro inerenti alle funzioni svolte.
2. Per le spese di abitazione
spetta
una
maggiorazione
dell'indennita' di cui all'articolo 171 determinata secondo
i
seguenti criteri:
a) l'importo e' parametrato all'indennita' personale secondo
percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno
stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80
per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di
cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti
alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
b) la maggiorazione non puo' eccedere il costo effettivo della
locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
c) la maggiorazione e' corrisposta dall'assunzione di funzioni
nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi
i periodi di congedo e quelli in cui e' sospesa o diminuita
l'indennita' personale;
d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la
maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella
misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento;
e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari
conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di
servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
60 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
3. La maggiorazione e' versata in rate semestrali anticipate.
L'amministrazione puo' versare le prime due rate
al
momento
dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato
immobiliare e' prassi costante pretendere per la stipulazione dei
contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o
piu' anni»;
m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per
cento» sono soppresse;
n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati
e il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri
Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in godimento, compete il
rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel
territorio nazionale».
320. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e'
ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016.
321. A decorrere dal 1º gennaio 2015 le attivita' connesse
all'acquisizione della produzione di
servizi
giornalistici
e
strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri
e alla loro diffusione all'estero sono svolte dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri tenendo conto delle esigenze
e
delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Le risorse finanziarie gia' assegnate a tale scopo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
322. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016».
323. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate
al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di
iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 maggio
2012,
n.
67,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, e' prorogato al 18
marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al
secondo periodo si provvede con gli stanziamenti disponibili a
legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre
2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla
compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro
per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
324. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre
2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro
il 31 dicembre 2015».
325. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, e' ridotta di 200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle
spese di funzionamento.
326. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, e' ridotta di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'esercizio 2015.
327. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per
l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
61 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare
e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a
valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al
netto di quanto effettivamente versato».
328. A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo 307 del testo
unico delle disposizioni legislative
vigenti
in
materia
di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico) -- 1.
L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di
educazione fisica sono di competenza degli
uffici
scolastici
regionali e del dirigente ad essi preposto, che puo' avvalersi della
collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di
educazione fisica, il quale puo' essere dispensato in tutto o in
parte dall'insegnamento».
329. A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione
dell'attuazione
dell'organico
dell'autonomia,
funzionale
all'attivita' didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed
educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al
decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' abrogato.
330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono
soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuita'
didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere
dal 1º settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente:
«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo
di
cui
all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, nonche' di cui all'articolo 307 e alla
parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della
legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi
della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola
non puo' essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o
utilizzazione
comunque
denominata,
presso
le
pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ovvero
enti, associazioni e fondazioni».
332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non
possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del
comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a)
personale appartenente al profilo professionale
di
assistente
amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui
relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale
appartenente al profilo di assistente
tecnico;
c)
personale
appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi
sette giorni di assenza. Alla sostituzione si puo' provvedere
mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti
di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione
dei colleghi assenti possono essere attribuite
dal
dirigente
scolastico
anche
al
personale
collaboratore
scolastico.
Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente
alle
ore
eccedenti.
333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa,
a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono
conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
62 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
docente per il primo giorno di assenza.
334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997,
n.
281,
e
successive
modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un
generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza
dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei
criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unita';
b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
335. Per le attivita' di digitalizzazione
dei
procedimenti
amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di
aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con
le
famiglie, gli alunni e il personale dipendente, e' autorizzata per
l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni
di spesa di cui al comma 334.
336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio
dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative
all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, e' utilizzata a copertura
della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di
mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio
2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti
rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
337. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
17
del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali
sostenute dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e' ridotta di 700.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2015.
338. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n.
203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e' soppresso.
339. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e' ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di
32 milioni di euro annui
a
decorrere
dall'anno
2016,
in
considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi da effettuare a cura delle universita'. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione
di spesa.
340. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente
bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla
gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA)
di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio
2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura
della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
63 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
341. Le disponibilita' iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destinate
al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione di euro per l'anno
2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di
definizione dei criteri
di
riparto
annuale
delle
suddette
disponibilita', individua le destinazioni di spesa su cui applicare
le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni
con piu' elevato fondo di cassa.
342. A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi gia'
conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, e' svolto a titolo gratuito, fermo restando il
rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennita' spettanti
al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle
suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale
da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal
primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno
2015.
343. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di
ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro
nell'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo e' ridotto
in pari misura.
344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
e' ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in
considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di
ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione
della razionalizzazione di spesa.
345. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il contingente di personale
di diretta collaborazione presso il Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' individuato in 190 unita',
inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di
valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli
concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono
corrispondentemente ridotti di euro 222.000.
346. Al fine di favorire il
reclutamento
di
ricercatori,
all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: «A decorrere dall'anno 2015, le universita'
che
rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive
norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono
procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del
presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche
utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai
ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), gia'
assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
64 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
comma».
347. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e' aggiunta la seguente:
«c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la
sola programmazione delle annualita' 2015, 2016 e 2017, fermi
restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente
decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non
puo' essere inferiore alla meta' di quello dei professori di 1ª
fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse
disponibili».
348. Per l'attuazione del comma 347, sono individuate risorse nel
limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,
2016 e 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
349. Si applicano alle universita' le disposizioni
di
cui
all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.
350. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli
alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare
i
principi
dell'autonomia scolastica e della continuita' didattica, assicurando
la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo
ottimale della professione di docente in termini di conoscenze,
competenze e approcci didattici e pedagogici
e
di
verifica
dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la
definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole
secondarie
di
secondo
grado.
Con
decreto
del
Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso
termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto
eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del
comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalita' del
Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.
351. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 350, accertate
entro il 1º ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilita'
dello
stato
di
previsione
del
Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione
degli interventi ai quali e' destinato il Fondo «La buona scuola» di
cui ai commi 4 e 5.
352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo
4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni,
incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.
353. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'anno scolastico 2014/2015»;
b) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
c) al comma 2-bis, le parole: «, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente» sono soppresse;
d) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-bis.1. Nei territori
ove
e'
gia'
stata
attivata
la
convenzione-quadro Consip per il mantenimento del decoro e della
funzionalita' degli immobili adibiti
a
sede
di
istituzioni
scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche
ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
65 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
ricorso alla citata convenzione Consip»;
e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2 bis.1 e'
autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015».
354. Agli oneri di cui al comma 353 si provvede
mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui
all'articolo
10,
comma
5,
del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
355. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno 2015 e'
ridotta di 1 milione di euro.
356. All'articolo 33, comma 11, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le parole da: «ai sensi» fino a: «ottobre 2001» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno
2012,
n.
83,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2014».
357. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di
processo nel campo navale, avviati o in fase di avvio, e' autorizzato
un contributo ventennale in erogazione diretta di 5 milioni di euro a
decorrere dall'esercizio 2015.
358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
359. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' ridotta di 8,9 milioni di euro
per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
360. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 3 milioni di euro
per l'anno 2015.
361. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario
al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015.
362. A decorrere dal 2017 all'articolo 1, comma 1020, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il 42 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «Il 21 per cento». La societa' ANAS Spa
effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti
alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di
cui al primo periodo anche in termini di razionalizzazione delle
spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.
363. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive
modificazioni, il comma 4 e' abrogato.
364. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale
militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove cio' risulti
possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalita' di
impiego definite per
l'organismo
o
ente
internazionale
di
destinazione, l'impiego del personale interessato e' disposto per un
periodo di quattro anni.
365. L'articolo 565-bis del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' abrogato.
366. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «della
medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non e' coniata
in oro».
367. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di
trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le
esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per
l'affidamento del citato servizio, ne' puo' esercitare la facolta' di
cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
66 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
368. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con
locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
ridotti da 55 a 6 unita'. Conseguentemente, all'articolo 282, comma
3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010
sono apportate, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015, le
seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di
Forza armata, incluso il
Comandante
generale
dell'Arma
dei
carabinieri, Segretario generale della difesa»;
b) le lettere b) e c) sono abrogate.
369. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al
comma 368, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa
concernente gli alloggi di servizio militari.
370. All'articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le
parole: «salvo un contingente pari al numero delle
posizioni
ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi degli
articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro
della difesa e» sono soppresse.
371. A decorrere dal 1º gennaio 2015, la dotazione organica
complessiva del personale civile della Difesa degli uffici degli
addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e
militari e' ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la
funzionalita' dei singoli uffici, e' assicurata per ciascuno di essi
una dotazione organica minima pari a 2 unita'. Entro sei mesi dalla
data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le
dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari
all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale
con maggiore anzianita' di servizio all'estero, nell'ambito delle
sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa
presso i citati uffici non puo' essere superiore a quattro anni,
senza possibilita' di proroga. Nei confronti del personale che abbia
maturato
una
permanenza
maggiore
deve
essere
disposto
l'avvicendamento entro l'anno 2015.
372. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della difesa e' ridotto del 20 per cento.
Con regolamento si provvede alle consequenziali modificazioni della
disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa.
373. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli
effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli
oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono
ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno
2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016. Gli oneri
previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro
4.000.000 a decorrere dall'anno 2018».
374. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di
introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso,
inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un
miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non
inferiore a 220 milioni di euro nell'anno 2015 e a 100 milioni di
euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle
dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad
essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
67 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui
agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera
d), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei
citati importi. Nelle more del versamento dei predetti proventi
all'entrata del bilancio dello Stato, gli importi di 220 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in
termini di competenza e di
cassa,
nell'ambito
delle
spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in
termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per
gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento,
nonche' alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il
conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo.
375. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 374 nei
termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in
vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per
cento. Per gli alloggi liberi qualificati di particolare pregio, ai
sensi dell'articolo 404, comma 8, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il Ministero
della difesa e' autorizzato ad esperire la procedura della vendita
all'asta con incanto anche utilizzando la modalita' di cui al comma
12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6
e 10, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono ridotti,
rispettivamente, a trenta e a quindici giorni e i contratti di
compravendita sono stipulati entro sessanta giorni dalla ricezione
dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del
Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.
376. Il Ministero della difesa, per le medesime finalita' di cui al
comma 374, puo' provvedere al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al medesimo
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento
immobiliare. A tali risorse non
si
applica
la
prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del
Ministero della difesa di cui al citato comma 8-quater dell'articolo
33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.
377. Il Ministero della difesa e' altresi' autorizzato a cedere a
titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili
liberi, anche residenziali, a
fondi
comuni
di
investimento
immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla societa' di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, ovvero da societa' a prevalente capitale
pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata
del bilancio dello Stato.
378. L'articolo 1095 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' abrogato.
379. Anche ai fini della valorizzazione
degli
investimenti
effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine
di cui all'articolo 2190, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e'
prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per
il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie
difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta
nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma
3 del citato articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
68 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
n. 66 del 2010, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi
dell'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici
dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2014, sono rideterminati in 12 unita'.
380. All'articolo 535, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le citate attivita' negoziali sono svolte attraverso
l'utilizzo integrale delle risorse
acquisite
dalla
societa',
attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della
difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive
rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero».
381. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della
sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin
off tecnologici, nonche' al fine di razionalizzare e contenere la
spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni,
anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai
sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e'
incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando
la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il
Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA,
ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle
disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze
e
con
il
Ministro
per
la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le risorse umane, strumentali
e
finanziarie
dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura
dell'INEA e' deliberato dall'organo in carica
alla
data
di
incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle
politiche agricole
alimentari
e
forestali
e
al
Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA
sono corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di
cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella
misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione
delle disposizioni del presente comma e' nominato un commissario
straordinario con le modalita' di cui al comma 382. Il commissario
predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un
piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione
delle
attivita' di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del
Consiglio
e
gli
interventi
di
incremento
dell'efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati
all'accorpamento,
alla
riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attivita'
degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e
la sperimentazione, a livello almeno
interregionale,
su
cui
concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e
collaborazioni strutturali con altre pubbliche
amministrazioni,
regioni e privati, con riduzione delle
attuali
articolazioni
territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione
delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai
livelli attuali. Il commissario provvede altresi' all'adozione del
bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo
in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
69 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
presente comma e ferme restando le responsabilita' gestorie del
predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con
decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di
indirizzo
triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale, lo statuto del
Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il
contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonche'
l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
382. Il commissario di cui al comma 381 e' nominato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola
volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del
commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e
l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di
cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche
agricole
alimentari
e
forestali
puo'
nominare
anche
due
sub-commissari, da
individuare
fra
esperti
in
materia
di
organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al
settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario
nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso,
che non puo' comunque eccedere l'80 per cento di quello del
commissario. Al trattamento economico del
commissario
e
dei
sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio del
Consiglio.
383. Nelle more dell'attuazione del riordino del Consiglio, il
contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454, e' ridotto di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015.
384. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i
consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego
agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 26 febbraio 2002, recante "Determinazione dei consumi medi
dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni
sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o
dell'esenzione dell'accisa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal
1º gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo
precedente sono ridotti del 23 per cento».
385. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' ridotta di 6.400.000 euro annui.
386. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Una quota delle predette disponibilita' in conto capitale
puo' essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel
sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».
387. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto detenuto presso la
Banca d'Italia e denominato» sono sostituite dalla seguente: «il»;
2) al comma 1, lettera l), le parole: «Conto "disponibilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «conto disponibilita': il conto
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
70 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
"disponibilita'»;
b) all'articolo 3:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
gestione»;
2) al comma 1, lettera b-bis), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «. Al portafoglio
attivo
si
applicano
le
disposizioni del comma 6 dell'articolo 5»;
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di garanzia
bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La
garanzia e' costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area
dell'euro denominati in euro oppure da disponibilita' liquide gestite
attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti
appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi,
di titoli o liquidita', intestati al Ministero presso il sistema
bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano
le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro
sono stabilite le modalita' applicative del presente comma. (L)»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Sul predetto
conto» e' inserita la seguente: «disponibilita'»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante
convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria
della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto
disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo
dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un
tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con
decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono
individuati i conti istituiti
presso
la
stessa
Banca
che
costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla
giacenza
eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni
di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con
decreto del Ministro, sulla base di criteri
di
trasparenza,
efficienza e competitivita', sono stabilite
le
modalita'
di
movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in uso nei
mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro e'
stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca
d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente
dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi
governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al
loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno,
sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione,
nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei
fondi
disponibili nel conto disponibilita', anche affidando a tal fine
determinati servizi, operazioni o adempimenti a
uno
o
piu'
intermediari finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la
Cassa depositi e prestiti Spa. (L)»;
3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «Sul predetto conto»
sono sostituite dalle seguenti: «Sul conto disponibilita' e sui conti
ad esso assimilabili» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento
sulle giacenze del conto disponibilita', dei
conti
ad
esso
assimilabili, del conto di tesoreria denominato "Dipartimento del
Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti
dal predetto collocamento»;
4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il conto» e'
inserita la seguente: «disponibilita'»;
d) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della
Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, e'
trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e
prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il
Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di
tenuta del conto e le modalita' di gestione e di movimentazione delle
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
71 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita'
previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato
in circolazione. (L)»;
e) all'articolo 46:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Criteri e modalita'
per l'utilizzo del Fondo»;
2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita'
procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo.
(L)»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 6. (L)»;
5) il comma 4 e' abrogato;
f) all'articolo 48:
1) al comma 5, le parole: «e autorizza la Banca d'Italia a
prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare
dei costi delle relative operazioni» sono soppresse;
2) il comma 6 e' abrogato.
388. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal
comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli
da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.
389. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, e' abrogato.
390. I conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello
Stato sono infruttiferi, fatto salvo il riconoscimento a carico del
bilancio dello Stato degli
interessi
sui
conti
individuati
nell'allegato 9 alla presente legge, sulla base dei parametri
stabiliti dalle disposizioni che regolano i singoli conti.
391. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni, dopo il capoverso: «-- Aziende ospedaliere
universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)» e' inserito il seguente: «-Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». E'
abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
392. Alla data del 1º febbraio 2015 i cassieri delle camere di
commercio, industria, artigianato
e
agricoltura,
di
seguito
denominate «camere di
commercio»,
provvedono
a
versare
le
disponibilita' liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive
contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso
la
tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione del presente
comma le disponibilita' delle camere di commercio rivenienti da
operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non
sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi
da parte dello Stato, delle regioni
o
di
altre
pubbliche
amministrazioni.
393. I cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare
l'operativita' dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di
commercio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29
ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione.
394. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali
investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30 giugno
2015, riversando le relative risorse sulle contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i
titoli di Stato italiani. Le camere di commercio possono non
smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui
il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il
30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
72 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
395. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
396. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le finalita' del
presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita'
speciale».
397. La disposizione di cui al comma 396 entra in vigore dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
398. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, e successive modificazioni,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto
ordinario»;
2) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»;
3) le parole: «e province autonome» sono soppresse;
4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di
pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza
degli acquisti centralizzati,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» e' soppressa;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni
2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al
primo periodo, e' incrementato di 3.452 milioni di euro annui in
ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito
della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento
degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse
da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto
termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo
periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale».
399. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, e' abrogato.
400. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti
ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla
presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di
indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a
quanto indicato nella seguente tabella:
--------------------------------------------------------------------Regione o
Contributo
Contributo
aggiuntivo
aggiuntivo
provincia autonoma
(in migliaia
(in migliaia
di euro)
di euro)
Anni 2015-2017
Anno 2018
--------------------------------------------------------------------Valle d'Aosta
10.000,00
10.000,00
--------------------------------------------------------------------Provincia autonoma di
Bolzano
25.000,00
--------------------------------------------------------------------Provincia autonoma di Trento
21.000,00
---------------------------------------------------------------------
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
73 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Friuli Venezia Giulia
87.000,00
87.000,00
--------------------------------------------------------------------Regione siciliana
273.000,00
273.000,00
--------------------------------------------------------------------Sardegna
97.000,00
97.000,00
--------------------------------------------------------------------Totale autonomie speciali
467.000,00
513.000,00
---------------------------------------------------------------------
401. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e
la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del
presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilita'
interno in termini di competenza eurocompatibile.
402. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400
del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di
bilancio, secondo le modalita' previste dall'articolo 42, comma 10,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
403. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana
e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla
finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli
importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente
articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al
citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo
periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
404. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma
di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto
da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma
400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, le predette province autonome versano
all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo
del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1,
capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno.
In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome,
avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate
per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22,
comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
405. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A tale fine
il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica
alla Regione siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo
rideterminato».
406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413 sono approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale
per
il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente
della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le
disposizioni di cui ai commi da 408 a 413 entrano in vigore dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
407. A decorrere dal 1º gennaio 2015 al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono
apportate le seguenti modificazioni:
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
74 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i due
decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 73, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Le province possono, con apposita legge e nel
rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato,
concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici
di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari
per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad
esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla
stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di
disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette
agevolazioni»;
c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i sette
decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto decimi»;
d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o
dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla
copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove
specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano
nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi
comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo
Stato,
purche'
risulti
temporalmente
delimitato,
nonche'
contabilizzato distintamente
nel
bilancio
statale
e
quindi
quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al
raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.
Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268»;
e) all'articolo 79:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il sistema
territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle
province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre
2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei
doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli
economici e finanziari
derivanti
dall'ordinamento
dell'Unione
europea:»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da
parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le
province provvedono al
coordinamento
della
finanza
pubblica
provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e
organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti
locali, delle aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle
non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio
1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di
conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare
previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente
articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e,
ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i
risultati conseguiti»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti
appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono
applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri,
accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati,
ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi
da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province
provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
75 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento
della finanza pubblica
contenute
in
specifiche
disposizioni
legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai
principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle
materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente,
autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa,
anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad
assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle
amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo
della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di
saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale
integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali
15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo
delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del
maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo
1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul
prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono
concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;
4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3) della presente
lettera, sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di
905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto importo
la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche
amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile
rispetto
all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315
milioni di euro e' ripartita
tra
le
province
sulla
base
dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna
provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno
lordo
indicato
dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province
conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la
regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di
competenza un
importo
definito
d'intesa
con
il
Ministero
dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralita'
finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno
2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il
saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di
stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo periodo del presente comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in
materia
di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e
462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di
saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra
il Governo, la regione e le province e' versato all'erario con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello
Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al
Ministero
dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'
autorizzato
a
trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme
a
qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia
relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche
dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
76 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
della Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di
modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini
di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico
della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018,
per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica
nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi.
Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le
province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie
volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di
riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono
essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non
superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con
propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio
formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione
delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario,
posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di
un
provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di
entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'
di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo
di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti».
408. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo
sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo,
la
regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'obiettivo di patto di stabilita' interno di cui al comma 455
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato
per la regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno
2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017, per la provincia autonoma di Trento in - 65,85 milioni di euro
per l'anno 2014 e in - 78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457
milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
409. Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e alle
province autonome di Trento e di Bolzano quanto disposto dall'ultimo
periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto
da finanziare della regione Trentino-Alto Adige e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al
pagamento degli oneri del debito pubblico, e' determinato per la
regione Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014
e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017,
per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per
l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015
al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di
euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province
e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una
quota del contributo.
411. L'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri
prodotti energetici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e' determinato annualmente sulla base delle
immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma
dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base
di ogni utile documentazione fornita dalle province.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
77 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla regione Trentino-Alto
Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,
previa
individuazione della relativa copertura finanziaria.
413. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito
del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva
un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni,
utilizzando
le
proprie
disponibilita'
di
cassa,
mediante
anticipazioni di fondi ai comuni.
414. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come
eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417.
415. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» e' sostituita dalla
seguente: «2018»;
b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole:
«2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;
c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» e' sostituita dalla
seguente: «2018».
416. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»;
b) nella tabella, le parole: «Anni 2015-2017» sono sostituite
dalle seguenti: «Anni 2015-2018».
417. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e
provincia autonoma nella tabella di cui al comma 400 possono essere
modificati, con invarianza di concorso complessivo alla finanza
pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale
accordo e' recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze.
418. Le province e le citta'
metropolitane
concorrono
al
contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della
spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000
milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa
di cui al periodo precedente,
ciascuna
provincia
e
citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di
spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente,
fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi
precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15
ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto
tecnico della Societa' per gli studi di settore --- SOSE Spa, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
e'
stabilito
l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente
deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche
della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma
418, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate,
attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero
delle predette somme nei confronti delle province e delle citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del
riversamento del relativo gettito alle medesime province e citta'
metropolitane. In caso di incapienza a valere sui
versamenti
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
78 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero e' effettuato a
valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con
modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
420. A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a
statuto ordinario e' fatto divieto:
a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni
concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e
gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione
stradale ad esse inerente, nonche' la tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza;
c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche
nell'ambito di procedure di mobilita';
d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I
comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto
di proroga degli stessi;
e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e
110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo
110 cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga
degli stessi;
f) di instaurare rapporti di
lavoro
flessibile
di
cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni;
g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.
421. La dotazione organica delle citta' metropolitane e delle
province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari
alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore
della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto
conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge
7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in
misura pari al 30 per cento per le province, con territorio
interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di
cui
all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione
superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente
articolo. Per le unita' soprannumerarie si applica la disciplina dei
commi da 422 a 428 del presente articolo.
422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, secondo modalita' e criteri definiti nell'ambito
delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto
dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e'
individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di
cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle
procedure di mobilita', nel rispetto delle forme di partecipazione
sindacale previste dalla normativa vigente.
423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui
all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile
2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle societa' in
house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto
organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di
cui al comma 421. In tale contesto sono, altresi', definite le
procedure di mobilita' del personale interessato, i cui criteri sono
fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare
i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in
relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n.
56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
79 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale
destinatario delle procedure di mobilita'
e'
prioritariamente
ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via
subordinata con le modalita' di cui al comma 425. Si applica
l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016,
destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle
percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei
ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie
destinatarie
dei
processi
di
mobilita'.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in
mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la
restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo
cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del
personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio
dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente
comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di
cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o ricollocabile
e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al
Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di
cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7
aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente comma sono nulle.
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della
funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza,
difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola,
AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla
ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente
articolo interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto
riferiti
alle
sedi
periferiche,
corrispondente,
sul
piano
finanziario, alla disponibilita' delle risorse destinate, per gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
secondo la normativa vigente, al netto di quelle
finalizzate
all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica
l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le
procedure di mobilita' di cui al presente comma si svolgono secondo
le modalita' e le priorita' di cui al comma 423, procedendo in via
prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e
facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165
del
2001,
prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento
economico
spettante
al
personale
trasferito
facente
capo
all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento
del
procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni e' fatto
divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il
termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e
9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalita'
volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre
2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
80 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni
e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.
427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di
cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio
presso le citta' metropolitane e le province con possibilita' di
avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso
apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire
il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni
possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo
altresi', ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi
regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali,
con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di
ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni,
in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di
affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti
locali, dispongono contestualmente l'assegnazione
del
relativo
personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa
convenzione con gli enti destinatari.
428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato
ai processi di mobilita' di cui ai commi da 421 a 425 non sia
completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi
comprese le citta' metropolitane, si procede, previo esame congiunto
con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro
trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e
tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del
personale non dirigenziale con maggiore anzianita' contributiva.
Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale
in soprannumero e a conclusione del processo di mobilita' tra gli
enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni
dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l'impiego, nonche' la conduzione del Piano per l'attuazione della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013
sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani»,
le
citta'
metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino
delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i
compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del
lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia
di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facolta'
di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonche' di
prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili
per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e
di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi
nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il
temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo
periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai
programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a
valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e
l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote
europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita'
delle regioni cofinanziati dall'Unione
europea
con
i
fondi
strutturali. Per la parte
nazionale,
le
anticipazioni
sono
reintegrate al Fondo a valere sulle quote di
cofinanziamento
nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle
relative rendicontazioni di spesa.
430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni
di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le
province e le citta' metropolitane possono rinegoziare le rate di
ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
81 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento
anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c),
dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente comma restano a carico dell'ente richiedente.
431. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di
seguito denominato «Piano», i
comuni
elaborano
progetti
di
riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi
diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e
del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015, i comuni
interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e la
procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il
Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
432. Con il decreto di cui al comma 431 sono definite, in
particolare:
a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti
di
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di
seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di
presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dei
Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli
affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e
il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del
Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso
di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle
competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e
dei
trasporti;
b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai
progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione degli interventi
corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal
cronoprogramma attuativo degli stessi;
c) la procedura per la presentazione dei progetti;
d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato,
tra i quali:
1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale;
2) il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale, anche
mediante
interventi
di
ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo
dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attivita'
culturali, didattiche e sportive;
3) la tempestiva esecutivita' degli interventi;
4) la capacita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti
pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del
finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
433. Sulla base dell'istruttoria svolta il Comitato seleziona i
progetti in coerenza con i criteri di cui al comma 432, con
indicazioni di priorita'. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individutati i progetti da inserire nel
Piano ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di
programma con i comuni promotori dei progetti medesimi.
Tali
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
82 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
convenzioni o accordi
di
programma
definiscono
i
soggetti
partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie,
ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434, e i tempi
di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la revoca
dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni
che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si
impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati
e
le
informazioni
necessarie
all'espletamento
della
attivita'
di
monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli
accordi stipulati costituisce il Piano.
434. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a
433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Somme
da
trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per
la
costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate». A
tal fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno
2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
435. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
436. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di
contenimento della spesa di cui al comma 435, la riduzione ivi
prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che
hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione
Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16
aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;
c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel
territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali e'
stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione
del
Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.
437. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei
territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE,
sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni
centrali e locali istituzionalmente preposte alle attivita' della
ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione,
puo' continuare a destinare quota parte delle risorse statali
stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura
tecnica e assistenza qualificata.
438. Per ultimare le attivita' volte alla rimozione delle macerie
nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6
aprile 2009, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle loro
competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione
e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici
e privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli
edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi
edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono
autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e
localizzati in uno dei comuni del
cratere
che
abbiano
in
disponibilita' aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio statale.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
83 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
439. Le pubbliche amministrazioni vigilano affinche' i soggetti
incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e la
raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma 438 in
categorie omogenee, caratterizzarli
ed
identificarli
con
il
corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, infine, procedano al
trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.
440. Gli Uffici speciali di
cui
all'articolo
67-ter
del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio
finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali
di cui al comma 438, nonche' di quelli derivanti da interventi
edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A questo
fine, per garantire la tracciabilita' dei predetti rifiuti e il
monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli
stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi
nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalita' che
verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici
speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni
relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da
interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009
comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo,
nonche' la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a
carico delle ditte inadempienti.
441. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal
protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con
il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'accordo di
programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra
il
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il comune
dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e
riqualificazione ambientale della cava ex Teges
in
localita'
Pontignone -- Paganica, comune dell'Aquila, le macerie di cui al
comma 438 vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto
deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex
Teges in localita' Pontignone, fissato dal decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e
autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto attuatore per
la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi
edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18
dicembre 2012, e' prorogato fino all'esaurimento della sua capacita'
per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione
degli edifici pubblici a seguito di ordinanza
sindacale,
da
interventi
edilizi
effettuati
su
incarico
della
pubblica
amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti
secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie
private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il
finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o
il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni
direttamente con il sogetto gestore dell'impianto ex Teges, per
l'espletamento delle attivita' di selezione, trasporto, conferimento
e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del
bilancio statale.
442. Per l'attuazione delle finalita' del protocollo d'intesa del 2
dicembre 2010 e dell'accordo di programma del 14 gennaio 2013 di cui
al comma 441, il presidente della regione Abruzzo, d'intesa con il
Governo e i comuni interessati, e' autorizzato a rimodulare i fondi
di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del Commissario delegato
alla ricostruzione, anche in vista della realizzazione di quanto
previsto nel protocollo d'intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra
soggetto attuatore per le macerie ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011,
regione Abruzzo, provincia dell'Aquila ed i comuni interessati, per
il ripristino ambientale di discariche comunali.
443. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra contributo
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
84 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e costo effettivo dell'intervento di riparazione
o ricostruzione, comprensivo delle somme a disposizione, in esito
allo stato finale, decorsi quattro anni dalla concessione del
contributo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al decreto
ministeriale 29 ottobre 2012, restano comunque destinate
alla
ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi.
Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito
ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra
richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
444. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate
ed i
costi
effettivi
degli
interventi
gestiti
attraverso
finanziamenti diretti dei comuni restano nella disponibilita' degli
stessi comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di
ricostruzione
privata,
previa
comunicazione
al
Ministero
dell'economia e delle finanze e con apposita
risultanza
dal
monitoraggio della ricostruzione privata prevista dalla vigente
normativa.
445. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla fase di
ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della
citta' dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per il solo
anno 2015, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni
di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5
milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate
dal titolare dell'Ufficio
speciale
della
citta'
dell'Aquila
nell'ambito delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o
rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti,
stipulati sulla base della normativa emergenziale, all'interno dei
limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento
all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale di
cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
446. Al fine di
concorrere
ad
assicurare
la
stabilita'
dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3
del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009,
pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e
n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, e'
assegnato un contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei
maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti
dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di euro in
favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni di euro a beneficio
degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore
della provincia dell'Aquila.
447. Alla copertura degli oneri di cui al comma 446, pari a 21
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
448. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6
aprile 2009, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti,
dal 2015, dall'applicazione della Tasi di cui all'articolo 1, commi
639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilita'
dei fabbricati stessi.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
85 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
449. Alla copertura degli oneri di cui al comma 448, pari a 0,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
di
cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento
della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e
di gestione associata:
a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un
rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per
cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle
spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente
alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a
legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di
bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione,
specifici vincoli e limitazioni relativi alle facolta' assunzionali e
ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente:
«31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai
commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facolta' assunzionali
sono considerate in maniera cumulata fra gli enti
coinvolti,
garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i
vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della
spesa complessivamente considerata»;
c) il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento
del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma
10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio
associato delle funzioni.
451. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2017 e 2018»;
b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: «al 2017» sono sostituite,
ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018».
452. In considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio
finanziario della regione Piemonte, che non ha consentito
di
attingere a tutte le risorse dell'anticipazione di
liquidita'
assegnate alla regione, al fine di evitare il ritardo dei pagamenti
dei debiti pregressi, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, il presidente della regione Piemonte e' nominato, senza
maggiori oneri a carico della
finanza
pubblica,
Commissario
straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti
pregressi della regione.
453. E' autorizzata l'apertura
di
un'apposita
contabilita'
speciale.
454. La gestione commissariale della regione Piemonte di cui al
comma 452 assume, con bilancio separato rispetto a quello della
regione:
a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2013 della regione, compresi i residui
perenti
non
reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle
risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere
sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte
sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni;
b) il debito contratto
dalla
regione
Piemonte
per
le
anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del richiamato
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
86 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione
commissariale puo assumere, con il bilancio separato rispetto a
quello della regione, anche il debito contratto dalla regione
Piemonte per le anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi
del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.
455. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti
pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario
straordinario del Governo di cui al comma 452 e' autorizzato a
contrarre le anticipazioni di liquidita' assegnate alla regione non
ancora erogate,
con
ammortamento
a
carico
della
gestione
commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dagli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive
modificazioni.
456. In considerazione degli effetti
positivi
sul
proprio
disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma
454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte
e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del
bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro
per l'anno 2015 e di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e
fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla
gestione commissariale. In caso di acquisizione anche del debito
contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidita'
gia' contratte ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 35
del 2013, il suddetto fondo e' incrementato di 95 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 96,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e
fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a tale onere il Commissario
straordinario del Governo di cui al comma 452 provvede
alle
necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali.
457. Il Commissario straordinario del Governo di cui al 452
trasmette
al
Governo
la
rendicontazione
della
gestione
trimestralmente e al termine della medesima. Lo stesso Commissario
invia al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione dei
flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo
in corso.
458. La gestione commissariale di cui al comma 452 termina quando
risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della
lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale
il bilancio dello Stato subentra nei rapporti attivi nei confronti
della regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma 456, e
sono consolidati i rapporti di debito e
credito
concernenti
l'ammortamento dell'anticipazione di liquidita'. In caso di mancato
versamento al bilancio dello Stato del contributo di cui al comma
456, si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di dette
somme a valere sulle giacenze della regione inadempiente depositate
nei conti aperti presso la tesoreria statale.
459. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «il 10 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento».
460. L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte
le
norme
concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano di
avere applicazione per le regioni a
statuto
ordinario,
con
riferimento agli esercizi 2015 e
successivi,
ferma
restando
l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014.
461. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui
ai commi da 460 a 483, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
462. L'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
abrogato.
463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
87 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a
decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal
2015 in sede di rendiconto:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,
tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,
tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di
capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito
dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte
corrente, del fondo di cassa, il recupero del
disavanzo
di
amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per
le regioni che non
hanno
partecipato
alla
sperimentazione,
l'equilibrio di parte corrente e' dato dalla differenza tra le
entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale
delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.
464. Ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo,
le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,
2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che
non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del
comma 463 del presente articolo, le entrate finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato
nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di
rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente
articolo, rilevano:
a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria
statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita'
registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle
relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo
esercizio;
b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti
di dubbia esigibilita';
c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di
entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa
riferimento al comma 465;
d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della
gestione sanitaria accentrata al 1º gennaio e il medesimo fondo di
cassa al 31 dicembre.
465. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 463
rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:
1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di
cassa al 1º gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti
dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle
quote vincolate del risultato di amministrazione al 1º gennaio 2015;
3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della
quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le
reiscrizioni dei residui perenti;
5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione
di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli
esercizi precedenti.
L'importo complessivo delle voci rilevanti ai
fini
degli
equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione puo'
considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 463
e'
determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31
gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1º gennaio 2015, della
quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera
del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
88 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo
precedente e' emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto e'
determinato in proporzione sul complesso:
a) del fondo di cassa al 1º gennaio 2015 risultante dal prospetto
delle disponibilita' liquide trasmesso alla banca dati del Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
c) dell'utilizzo della quota vincolata
del
risultato
di
amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio
di
previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.
I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE
alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c)
sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze --Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine
perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui
all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato,
adottato con funzioni conoscitive in
attuazione
del
decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di
preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non
trasmettono tale allegato, o per le quali non e' disponibile il
prospetto del SIOPE delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 2015,
ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non
disponibili sono considerati di importo pari a zero.
466. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 463
non rilevano:
1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 463, per
un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a
debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31
dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in
conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro
la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463,
non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del
debito.
Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta
esclusione solo i debiti presenti nella piattaforma elettronica per
la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici
gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la
sanita'. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole
regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze,
mediante
il
sito
web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del
Dipartimento
della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28
febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere
nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il
predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo
2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al
comma 463;
2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti
e le concessioni di crediti;
3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese
di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le
spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali.
467. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
89 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
comma 14-ter e' inserito il seguente:
«14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015
e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle
province e dalle citta' metropolitane per interventi di edilizia
scolastica. Gli enti beneficiari
dell'esclusione
e
l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la
Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 1º marzo 2015».
468. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di
entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del
comma 463 non previste dai commi da 460 a 483, salvo quanto disposto
dal comma 145, primo periodo.
469. A decorrere dall'anno 2016, il bilancio di previsione delle
regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e
di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di
cui ai commi da 460 a 483. A tale fine, le regioni sono tenute ad
allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente
le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei
saldi di cui al comma 463.
470. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto
disposto dai commi da 460 a 483 e per l'acquisizione di elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla
loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze --- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in
termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine
di
evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione
sanitaria accentrata distintamente
da
quelli
della
gestione
ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto e'
trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.
471. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo,
le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente
previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo
dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le
modalita' definiti dal decreto di cui al comma 470 del presente
articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive
modificazioni.
La
mancata
trasmissione
della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui
la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli
obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma
474, lettera d), del presente articolo.
472. Decorsi
sessanta
giorni
dal
termine
stabilito
per
l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione e' tenuta a
inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se
rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento della
propria situazione rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma
463.
473. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 470 o
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
90 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a
statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con
gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti
dai conti di tesoreria statale.
474. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei
saldi di cui al comma 463, la regione inadempiente, nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro
sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un
terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti
registrati dai saldi di cui al comma 463 rispetto all'obiettivo del
pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato
versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti
presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il
termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione
della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di
qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita. Nel caso in cui lo scostamento
registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al
comma 463, lettera b), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti
maggiore dello scostamento registrato dagli
altri
saldi,
il
versamento di cui al primo periodo e' effettuato solo nel 2016, fino
a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati
nell'ultimo consuntivo disponibile;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanita', in misura superiore all'importo
annuale
minimo
dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione
coordinata
e
continuativa
e
di
somministrazione,
anche
con
riferimento
ai
processi
di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare
contratti di servizio che si configurino come
elusivi
della
disposizione della presente lettera;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione e i
gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2014. Tale riduzione e' applicata ai soggetti in
carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione delle regole
di cui ai commi da 460 a 483.
475. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui ai
commi da 460 a 483 sia accertata successivamente all'anno seguente a
quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al
comma 474 si applicano nell'anno successivo a quello in cui e' stato
accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.
476. Le regioni di cui al comma 475 sono tenute a comunicare
l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle
finanze
-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta
giorni dalla data dell'accertamento della violazione.
477. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle
regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni dei commi
da 460 a 483 sono nulli.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
91 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
478. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative
alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle
regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio
e
alla
certificazione.
479. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai
commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli
anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e
2014.
480. Le regioni di cui al comma 479 possono autorizzare gli enti
locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per
consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia
garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un
contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti
enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate
finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa e, per
la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, mediante la riduzione dell'obiettivo
in
termini
di
competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
481. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma
480, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita'
operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie
locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle
autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano
all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione
delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli
spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere.
Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli
enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e
al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
ente locale e alla regione stessa, gli
elementi
informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.
482. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti
locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi
enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente
per consentire un aumento dei pagamenti
in
conto
capitale,
rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi
obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo
di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della
regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello
regionale. La Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo
espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo
1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni
regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e
comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo
assegnati e al Ministero dell'economia e delle
finanze,
con
riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi
informativi
occorrenti
per
la
verifica
del
mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
483. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e' riconosciuta,
nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo
obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo
restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti
locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo,
sono attribuiti saldi
obiettivo
peggiorati
per
un
importo
complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei
maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per
ogni anno di riferimento, pari a zero.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
92 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione
siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia
e' attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di
1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi
finanziari validi ai fini del patto di stabilita interno degli enti
locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalita'
previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro
territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione
nella tabella l allegata alla presente legge. Gli importi del
contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo
complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015,
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi
finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle
citta' metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo
non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed e'
destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli
spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli
enti locali beneficiari esclusivamente
per
pagare
i
debiti
commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014.
485. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015, le regioni
comunicano al Ministero dell'economia
e
delle
finanze,
con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.
486. La regione che, ai sensi del comma 484, autorizza gli enti
locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo
migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e
spese finali in termini di cassa della regione stessa; la Regione
siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia riducono, per pari
importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all'articolo 1,
comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
487. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per
l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.000.000.000 di euro,
al finanziamento del contributo di cui al comma 484. La presente
disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
488. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 484 a 487,
pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,2 milioni di euro
per l'anno 2016, a 9,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9,6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui
all'articolo
10,
comma
5,
del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
489. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni, sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal
2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli anni
2009-2011, per l'anno 2014, e registrata negli anni 2010-2012, per
gli anni dal 2015 al 2018»;
b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni
2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a
17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni
2016, 2017 e 2018»;
c) alla lettera b), le parole: «, a 14,07 per cento per gli anni
2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a
8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016,
2017 e 2018»;
d) alla lettera c), le parole: «, a 14,07 per cento per gli anni
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
93 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a
8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016,
2017 e 2018»;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed
autonomie
locali,
possono
essere
ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio
2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli
obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo
conto delle maggiori funzioni assegnate alle citta' metropolitane e
dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi
di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio,
all'esercizio della funzione di ente capofila, nonche' degli oneri
per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio
o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale
termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati
applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma».
490. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel saldo di cui al
primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo
crediti di dubbia esigibilita'. Sulla base delle
informazioni
relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti
di dubbia esigibilita' per l'anno 2015 acquisite con specifico
monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2
possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali
di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli
accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilita'
nell'anno precedente».
491. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, previo accordo fra gli stessi»;
b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla
base delle istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a
seguito delle istanze».
492. A decorrere dall'anno 2015 non si applicano:
a) l'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni;
c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
493. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni, e' abrogato.
494. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni, sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:
«Con
riferimento al primo semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre e'
trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento».
495. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle
finanze».
496. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle
finanze».
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
94 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
497. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, all'alinea, le parole: «300 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e le parole: «e per 100
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai soli
enti locali, per 40 milioni»;
b) al comma 5-bis, le parole: «Rilevano ai fini dell'esclusione
prevista dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini
dell'esclusione di cui alla lettera a) del comma 5 rilevano»;
c) al secondo periodo del comma 6, le parole: «precedente ed
entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «precedente e i comuni e le province comunicano,
entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015,».
498. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni, sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «di nuova istituzione.» sono aggiunte le
seguenti: «Il presente comma non si applica alle citta' metropolitane
e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56.»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti
a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle
regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno successivo a
quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le
risultanze dell'ultimo triennio disponibile».
499. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 498, lettera b), del presente articolo,
pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,6 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2018, si provvede
mediante
corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma
2,
del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
500. Il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti
i criteri e le modalita' di riduzione degli obiettivi annuali degli
enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in
caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita'
interno, a valere sul fondo di solidarieta' comunale e sul fondo
sperimentale di riequilibrio nonche' sui trasferimenti erariali
destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna.
L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi e' commisurato
agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta
sanzione».
501. Ai fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i
conseguenti risparmi di spesa, all'articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non
oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio».
502. E' disposta l'esclusione dal patto di stabilita' interno, per
l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da
parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
95 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per
un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare
delle spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi del
periodo precedente e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nei
limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei
limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni
interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo
precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonche' alle
province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30
settembre
2003,
n.
269,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito,
senza applicazione di sanzioni e interessi, al
secondo
anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di
euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse di cui
alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente
versate all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.
504. All'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: «all'anno immediatamente successivo», sono sostituite
dalle seguenti: «al secondo anno immediatamente successivo» e le
parole: «5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti:
«12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno
2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
505. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: «,
quelli relativi alla politica regionale unitaria --- cooperazione
territoriale,» sono soppresse.
506. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione
nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato
nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento
dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale
unitaria --- cooperazione territoriale non effettuato in occasione
del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
96 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011».
507. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti: «Nelle
more dell'adozione del decreto di cui al comma 15,»;
b) la parola: «2017» e' sostituita dalle seguenti: «2042 da parte
degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da
parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato
il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2014».
508. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta
municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano,
istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3».
509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante
«Principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria», annesso
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal
terzo esercizio l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero
importo.» sono aggiunte le seguenti: «Con riferimento agli enti
locali, nel 2015 e' stanziata in bilancio una quota dell'importo
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilita' allegato al bilancio di previsione
pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla
sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente
ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti
locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di
dubbia esigibilita' e' pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e' pari
almeno al 70 per cento, nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento e
dal 2019 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero
importo».
510. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni anno
e» e' inserita la seguente: «deliberano»;
b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre».
511. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1,
comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al
territorio della regione Sardegna, sono finalizzate nella misura di
50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione e per
il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli enti
locali ricadenti nel territorio della medesima regione.
512. Le disposizioni recate dai commi da 513 a 523, di attuazione
dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del
Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, entrano in vigore
dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
513. Il contributo, in termini di saldo netto da finanziare dovuto
dalla regione Friuli Venezia Giulia in relazione all'attuazione del
federalismo fiscale, previsto all'articolo 1, comma 152, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, quantificato in 370 milioni di euro annui
dal 2011 al 2017, e' sostituito da un contributo finalizzato alla
sostenibilita' del debito pubblico pari a 370 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a 260 milioni di euro, per
l'anno 2015, e a 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e
2017.
514. Il pagamento di cui alla lettera a)
del
comma
152
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al netto del
credito vantato dalla regione Friuli Venezia Giulia nei confronti
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
97 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dello Stato in base al comma 151, lettera a), del medesimo articolo
1, e' rideterminato per gli anni dal 2011 al 2017 in 550 milioni di
euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni di euro nel
2016 e 350 milioni di euro nel 2017. I predetti pagamenti sono
effettuati mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
entro la data prevista dall'Accordo di cui al comma 512.
515. Il contributo in termini di indebitamento netto di cui
all'articolo 1, comma 156, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e'
pari a 220 milioni di euro nell'esercizio 2014, 270 milioni di euro
nell'esercizio 2015, 260 milioni di euro nell'esercizio 2016 e 270
milioni di euro nell'esercizio 2017. Il predetto contributo e'
finalizzato alla sostenibilita' del debito pubblico.
516. In caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello
Stato entro i termini indicati al comma
514,
il
Ministero
dell'economia e delle finanze trattiene gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli
Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le
somme introitate dalla regione per il tramite della Struttura di
gestione dell'Agenzia delle entrate.
517. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo
sottoscritto il 23 ottobre 2014 di cui al comma 512, l'obiettivo del
patto di stabilita' interno della regione Friuli Venezia Giulia di
cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e al comma 155 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' determinato in 4.980,07 milioni di euro per l'anno 2014, in
4.797,61 milioni di euro per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro
per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2017. Gli
obiettivi di cui al precedente periodo sono rideterminati a seguito
dell'aggiornamento della previsione della spesa
sanitaria,
in
conformita' ai parametri tendenziali previsti nell'ambito del Patto
della salute. Dagli stessi sono
escluse
le
spese
previste
dall'Accordo di cui al comma 512. I predetti obiettivi per gli anni
dal 2015 al 2017 possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi
contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie
speciali con legge statale. A tal fine il Ministero dell'economia e
delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli
Venezia Giulia entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo
rideterminato.
518. Negli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli
Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
519. Gli obiettivi degli enti locali della regione Friuli Venezia
Giulia per il periodo 2014-2017 sono complessivamente determinati in
base alla normativa nazionale secondo le
modalita'
stabilite
nell'Accordo di cui al comma 512. A tal fine, per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica
alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 28 febbraio di ogni anno
l'importo dell'obiettivo determinato. Tale importo puo'
essere
aggiornato in relazione ad eventuali modifiche normative statali
sopravvenute che comportino una rideterminazione degli obiettivi
fissati per gli enti locali del territorio nazionale. A tal fine il
Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica
alla
regione
Friuli
Venezia
Giulia
entro
trenta
giorni
dall'approvazione della normativa statale che prevede le modifiche
alla normativa sul patto di
stabilita'
interno,
l'obiettivo
rideterminato.
520. Gli obiettivi di cui al comma 517 sono comprensivi del
contributo alla finanza pubblica previsto ai commi 400 e 401.
521. Agli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia si
applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno previste dalle
disposizioni statali vigenti per i rimanenti enti del territorio
nazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione sono espressi in
termini di tetto di spesa, sono, altresi', escluse dal patto di
stabilita' interno le somme restituite dagli enti locali alla
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
98 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
regione.
522. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare
i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione Friuli Venezia
Giulia e dei relativi enti locali per far fronte alle esigenze di
finanza pubblica.
523. Gli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno
derivanti dall'applicazione del comma 515, pari a 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, trovano compensazione per
pari importo a valere sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie
speciali» di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri
decreti,
le
occorrenti
variazioni di bilancio.
524. La regione Friuli Venezia Giulia e' autorizzata a rimodulare
gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 8, 16 e 21 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli
interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza
linguistica slovena. Le risorse di cui al presente comma sono
determinate annualmente dalla legge
di
stabilita'
ai
sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della perdita di
gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione
dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della
legge 26 novembre 1981, n. 690, e' corrisposto alla stessa regione un
trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui.
526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui
al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della
giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o
comunque utilizzo di immobili di proprieta' comunale, destinati a
sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie
non scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune per le
spese obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarita'
delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del
trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei
rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facolta' di
recesso. Anche successivamente al 1º settembre 2015 i
locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare
tale destinazione»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1º
settembre 2015.
527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia e' finalizzata
all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di
cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come
modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a
tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1º settembre 2015 la residua
dotazione di bilancio, in termini di competenza e di
cassa,
confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalita' di
cui al secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 392 del
1941, come sostituito dal comma 526, lettera a), del presente
articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione e' incrementata
di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015
sono determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e
successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato
articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato
comma 526 del presente articolo.
528. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, per ciascun
ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di
cui
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
99 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato
dal comma 526 del presente articolo.
529. L'importo di cui al comma 528 e' determinato sulla base dei
costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto
al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun
ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi
standard e' definita con decreto avente natura non regolamentare
adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
530. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le
dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie
misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente
articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a
seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56, e' prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo
svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di
bilancio per l'attuazione dei commi da 527 al presente comma.
531. A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e'
attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro
annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune
sostiene in qualita' di capitale della Repubblica.
532. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di
Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonche' alla
realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del
comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di
bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica,
non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di
contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla
realizzazione dell'Esposizione
universale,
i
limiti
di
cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i
titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle
attivita' di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015,
puo' essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel
limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i
limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999.
Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione
dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di
personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse
destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma
2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
533. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «le societa' in house degli enti locali soci
di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali e
regionali per le attivita' strettamente funzionali alla realizzazione
dell'Esposizione universale»;
b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2016».
534. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo
Milano 2015, per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di 60 milioni di
euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere
il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del
trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.
535. Per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' autorizzata la spesa di 7,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
536. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni dal 2008 al
2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al
2015».
537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno
2008,
n.
112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui
all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione,
relative a passivita' esistenti gia' oggetto di rinegoziazione, non
puo' essere superiore a trenta
anni
dalla
data
del
loro
perfezionamento.
538. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come da ultimo modificato dai commi 505, 506 e 507 del presente
articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta» sono soppresse;
2) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sulla base dei
rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi
all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei
residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore
disavanzo al 1º gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno
partecipato
alla
sperimentazione,
incluso
l'importo
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', con
tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle
predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore
disavanzo, secondo
modalita'
differenziate
in
considerazione
dell'entita' del fenomeno e della dimensione demografica e di
bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette
informazioni secondo le modalita' e i tempi previsti dal decreto di
cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi piu' brevi
previsti dal decreto di cui al primo periodo»;
b) al comma 16, alinea:
1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10
per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non piu' di 30
esercizi a quote costanti»;
2) al secondo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio
dei ministri» sono soppresse.
539. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, le parole: «e l'8 per cento, a decorrere dall'anno
2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per gli anni
dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».
540. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto
interessi ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane su
operazioni di indebitamento attivate nell'anno
2015,
il
cui
ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalita' e
criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al
primo periodo.
541. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
100 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione
di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario
su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui
ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti
modalita' e criteri per l'erogazione del contributo in
conto
interessi di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
542. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015».
543. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova
contabilita' di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte
concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di
programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla
normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
544. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili
allo scopo finalizzate sulle contabilita' dei Commissari di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
545. All'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato gia' trasmessa al Ministero dell'interno
dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, puo'
essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi
di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente».
546. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in
relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di
riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, nell'anno 2014».
547. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e
servizi nonche' quelle limitative delle assunzioni di personale,
anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione
vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015,
alla societa' Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale.
Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a
legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo
Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi
retributivi delle societa' pubbliche.
548. All'articolo 46-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La societa'
Expo 2015 s.p.a. puo' altresi' richiedere a Consip Spa, nell'ambito
del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione,
di
essere
supportata
nella
valutazione
tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai
sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
101 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e
del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
123 del 28 maggio 2013. A tal fine Consip spa si puo' anche avvalere
dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle
finanze a seguito dell'emanazione
del
decreto
del
Ministro
dell'economia e delle finanze 15 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014, di cui al comma 3
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
549. Dopo il comma 12-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' aggiunto il seguente:
«12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, il parere di congruita' economica, relativo
agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24
febbraio 2003 per la prosecuzione
degli
interventi
per
il
completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni
relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra., e' rilasciato da
CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla
richiesta. Il termine e' sospeso in caso di richiesta motivata di
chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal giorno del loro
arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario adotta ogni utile variante
migliorativa richiesta
dall'Amministrazione
in
ragione
della
evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa
gia' disposte».
550. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma
2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole:
«dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse. Il
decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, e' abrogato.
551. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 8-quater, le parole: «dal presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»;
b) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora
avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa
sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria
e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale,
altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che
non pregiudicano ne' interferiscono
con
il
completamento
e
l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area».
552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali
alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere
i
relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini
occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «per le infrastrutture e
insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al
trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie,
ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo
sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di
fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione» e dopo la
parola: «autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «, incluse
quelle»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
102 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
«3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si
provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' con le modalita' di cui
all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti
previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
nonche' quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164».
553. Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su
istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla
autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un
decreto di compatibilita' ambientale alla data di entrata in vigore
della presente legge.
554. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le
attivita' di cui al comma 1. Il piano, per le attivita' sulla
terraferma, e' adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In
caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto
2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi
di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
555. Per garantire
il
rispetto
degli
obblighi
derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e la
realizzazione
degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in
attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui
all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 556 a 588 del presente articolo.
556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
a cui concorre lo Stato e' stabilito in 112.062.000.000 euro per
l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve
eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6,
del decreto-legge 24 aprile
2014,
n.
66,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal
comma 398 del presente articolo in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.
557. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del
Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella
disponibilita' delle regioni stesse per finalita' sanitarie».
558. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie ereditarie»
sono inserite le seguenti: «, nonche' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi al
miglioramento dell'erogazione dei LEA».
559. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662:
a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 34»;
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni
impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare
in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi»;
c) al quarto periodo, le parole: «medesime quote vincolate» sono
sostituite dalle seguenti: «quote vincolate del Fondo sanitario
103 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
nazionale ai sensi del comma 34»;
d) all'ultimo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».
560. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di
finanziamento del Servizio
sanitario
nazionale
cui
concorre
ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla legge 31
marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia
di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del
sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla legge
5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; d) dall'articolo 3
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti
in materia sanitaria»; e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto
legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della
direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano
cittadini di Paesi terzi il
cui
soggiorno
e'
irregolare»,
confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard
nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti
dalla legislazione vigente in materia di costi standard, fermo
restando per gli interventi di prevenzione e cura dalla fibrosi
cistica il criterio gia' adottato di riparto in base alla consistenza
numerica dei pazienti assistiti nelle
singole
regioni,
alla
popolazione residente, nonche' alle documentate funzioni dei centri
ivi istituiti, tenuto
conto
delle
attivita'
specifiche
di
prevenzione, cura e, dove attuata e
attuabile,
di
ricerca.
Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre
1993, n. 548, e' abrogato e non si applicano i criteri indicati
all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.
109.
561. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di
finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: a) importo destinato
all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale
che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo
3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735
milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per
gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c)
importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e
dell'attivita' libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317
milioni di euro, sono
ripartiti
annualmente
all'atto
della
ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i
criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale e' stata
sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a
riferimento.
562. A decorrere dall'anno 2015, i riparti dei seguenti importi
devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri,
condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla
sanita' penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano:
a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al
Servizio sanitario nazionale della
sanita'
penitenziaria,
in
104 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;
b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite
al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della
medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il
definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui
all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
563. Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano
anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data
di entrata in vigore della presente legge.
564. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
devono garantire una
programmabilita'
degli
investimenti
da
effettuare
nel
proprio
ambito
territoriale,
attraverso
la
predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da
un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilita'
economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di
predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di
cui al comma 2».
565. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il
monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza
primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la
salute, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015,
nello stato di previsione del Ministero della salute.
566. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e
chirurgia in materia di atti
complessi
e
specialistici
di
prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e
regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche,
professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono
definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le
responsabilita' individuali e di equipe su compiti, funzioni e
obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso
percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
567. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e' inserito il seguente:
«7-bis. L'accertamento da parte della
regione
del
mancato
conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce
per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta
la decadenza automatica dello stesso».
568. La verifica del conseguimento, da parte dei
direttori
generali, degli obiettivi di salute e
assistenziali
di
cui
all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dal comma 567 del presente articolo,
costituisce adempimento ai fini dell'accesso
al
finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli
effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo
15,
comma
24,
del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata nell'ambito del
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui
all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
569. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione,
l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del
settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83
e 84, della legge 23 dicembre 2009, n.
191,
e
successive
105 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
modificazioni, e' incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione
di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a
commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che
evidenzi qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di
gestione sanitaria anche in base ai risultati
in
precedenza
conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle
nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di
entrata
in
vigore
della
presente
legge.
Conseguentemente,
all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione»
sono sostituite dalla seguente: «un»;
2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale»
sono
soppresse;
b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: «il
presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla
seguente: «un»;
c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato»
sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83,» sono
sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;
d) il comma 84-bis e' sostituito dal seguente:
«84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione
nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un
commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e
nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di
impedimento».
570. Le disposizioni di cui al comma 569 del presente articolo si
applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni.
571. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e successive modificazioni, sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente:
«I
subcommissari svolgono attivita'
a
supporto
dell'azione
del
commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di
alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il
mandato commissariale»;
b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite
le seguenti: «e dei subcommissari».
572. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti:
«81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato,
qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri
il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come
specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone,
con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori
amministrativi e sanitari degli enti
del
servizio
sanitario
regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai
commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».
573. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche
avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali, di concerto
con
il
Ministero
dell'economia e delle finanze».
574. All'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
106 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
«Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da tre
membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale,
uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro
della salute.».
575. I requisiti per la nomina dei componenti dei
collegi
sindacali, di cui al comma 574, che devono garantire elevati standard
di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto
dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti
previsti dalla normativa vigente.
576. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di
riordino degli Istituti
zooprofilattici
sperimentali
di
cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
577. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 576,
il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.
578. Il commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente
articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
nelle
more
dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 576 del
presente articolo.
579. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione
dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106.
580. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso
di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano le
disposizioni dei commi 577 e 578.
581. Al commissario, nominato ai sensi del comma 577 del presente
articolo, si applica lo stesso trattamento
giuridico-economico
spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
582. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture
organizzative di cui al comma 2 rappresenta
il
livello
di
organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio
delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonche'
l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione
europea.
4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui
alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale
adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalita' di cui al
comma 4-bis, nonche'
l'adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea in
materia
di
controlli
ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono
possibilmente individuate quali strutture complesse».
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in
materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa
previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai
piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da
tali piani nonche' dei vigenti parametri standard per la definizione
delle strutture complesse e semplici.
107 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
583. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del
secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,».
584. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Alla
verifica
dell'effettivo
conseguimento
degli
obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le
modalita' previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. La regione e' giudicata adempiente ove sia accertato
l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per
gli anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente ove
abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni
dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di
personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi
previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del
2009».
585. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino
a: «Prontuario farmaceutico nazionale»
sono
sostituite
dalle
seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle
valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del
Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria
del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del
criterio
costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi
di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».
586. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,
di
una
rete
di
comunicazione
dedicata
alla
dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare
delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi
medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e
le modalita' di interscambio dei dati del sistema informativo a
supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.
587. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,
e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base
del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa
competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli
nazionale, regionali e delle aziende accreditate del
Servizio
sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi
medici, a tutela dell'unitarieta' del sistema, della sicurezza
nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio
decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, a:
a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con
il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i
rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in
conformita' alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le
priorita' ai fini assistenziali;
b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i
requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a
livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare
gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in
categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche,
piu' tipologie per i presidi utilizzati per la terapia domiciliare
108 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti,
fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per
l'individuazione dei prezzi di riferimento;
c) istituire una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di
collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di
strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health
Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA
dei dispositivi medici».
588. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti
i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di
eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del
Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a
caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado
di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse
disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce
nell'ambito delle attivita' previste ai fini dell'attuazione della
direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011, attraverso il Network permanente per l'Health Technology
Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali,
nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva,
a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della
salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale.
Le
valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni
trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e
locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive
ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima
dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione
e
l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto
dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni,
coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici
localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso
appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i
dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego
dei medicinali, nonche' di quelli raccolti attraverso i registri di
monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell'iter istruttorio delle
procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilita' dei
medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma
nell'ambito delle
risorse
umane,
finanziarie
e
strumentali
disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o
maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.
589. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, e' abrogato.
590. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico
delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio
dei
medicinali
omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai
procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i
medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma
farmaceutica, e in 1.200 euro
per
i
medicinali
complessi,
indipendentemente dal numero
dei
componenti
e
dalla
forma
farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio
provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione
necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali di cui al primo periodo secondo modalita'
semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4
della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali
omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento
alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto
legislativo n. 219 del 2006, e successive
modificazioni,
e'
presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione
del
provvedimento dell'AIFA di cui al secondo periodo nella Gazzetta
109 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Ufficiale, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle
domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di
cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
591. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa
farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio
superiore di sanita', previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con
l'AIFA e
con
la
Federazione
nazionale
degli
ordini
dei
medici-chirughi e degli odontoiatri, nel rispetto dei principi e
delle disposizioni europei e compatibilmente con
le
esigenze
terapeutiche, sono individuate le modalita' per la produzione e la
distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un
biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto e'
fissato il periodo in cui e' comunque ammessa la prosecuzione della
produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e
sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli obiettivi
finanziari raggiunti.
592. Dall'attuazione del comma 591 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
593. Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito un fondo per il concorso al
rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il
fondo finalizzato al predetto rimborso e' alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali
innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;
b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale,
ai
sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari
a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per
l'anno 2016.
594. Le somme del fondo di cui al comma 593 sono versate in favore
delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni
medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma
593, secondo le modalita' individuate con apposito decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
595. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.
Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco
innovativo e' superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello
sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al
comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico
dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il
restante 80 per cento e' ripartito, ai fini del ripiano, al lordo
IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto».
596. Il
Comitato
paritetico
permanente
per
la
verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza
di
cui
all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005,
sancita
dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
monitora, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento della
spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione
dei medicinali di cui al comma 593 e al conseguente minore ricorso da
parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate
prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi.
597. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle
110 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
risorse di cui al comma 593, lettera b).
598. Agli oneri derivanti dal comma 593, lettera a), pari a 100
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto
delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di
rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per
salvaguardare la collettivita' da rischi per la salute, il Ministero
della salute e' autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse
sanitarie necessari a potenziare le attivita' di prevenzione e di
contrasto delle malattie infettive e diffusive nel
territorio
nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e
presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente
allestiti
per
fronteggiare
le
emergenze
sanitarie
nonche'
l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e
paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle
malattie infettive e diffusive di cui alle attuali
emergenze
sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A
tale fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e
di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono
autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di
aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o
paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del
continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus
Ebola.
600. Al fine di garantire l'avvio delle attivita' nell'unita' per
alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive
«Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare
fronte
a
situazioni
di
emergenza
biologica
a
livello
nazionale
e
internazionale, e' autorizzato l'incremento del fondo
di
cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive
modificazioni,
mediante
un
contributo
straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015
e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini
della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per
le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al
Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unita' di alto
isolamento. Il contributo e' erogato previa approvazione del predetto
piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario
del Ministero della salute.
601. All'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere
dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del
costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di
miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualita', la
cui misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di cui
all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga raggiunta
l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad
applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma».
602. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' di
ricerca, assistenza e cura
dei
malati
oncologici,
mediante
l'erogazione
della
terapia
innovativa
salvavita
denominata
«adroterapia» e' autorizzato un contributo fino a 15 milioni di euro
per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni
di euro per l'anno 2017, a favore del Centro nazionale di adroterapia
oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini
111 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al
Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto
capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali
del Centro, nonche' la relazione, asseverata dal Collegio dei
revisori dei conti, di quelli gia' effettuati per i medesimi scopi.
Il contributo e' erogato previa approvazione del predetto piano e
della predetta relazione da parte del Ministero della salute, con
separata indicazione degli investimenti gia' eseguiti e di quelli da
eseguire. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione delle somme
e' effettuata per stati di avanzamento lavori.
603. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di cui
al comma 602, la composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO e'
integrata con un membro nominato dal Ministro della salute, la cui
partecipazione al Consiglio non da' luogo all'attribuzione
di
indennita' o a compensi comunque denominati. Lo statuto del CNAO e'
conseguentemente adeguato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
604. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e
sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre
la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e
finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al
rispetto della normativa dell'Unione europea, e' autorizzata per
l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in
favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione
dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente
l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del
servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della
gestione del servizio sanitario regionale.
605. L'erogazione della somma di cui al comma 604 e' condizionata
all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 604, la
cui verifica e' demandata in sede congiunta al Comitato permanente
per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti,
di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata
nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005.
606. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno
2015 la predetta percentuale e' rideterminata al valore del 95 per
cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario
regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo».
607. Al fine di agevolare la prosecuzione
dell'investimento
straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad
alta specializzazione di Palermo
(ISMETT),
in
considerazione
dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attivita' di
trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del
rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato dal
riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione
siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del
piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
autorizzata fino al
31
dicembre
2017
ad
incrementare
la
valorizzazione tariffaria dell'attivita' sanitaria del
predetto
Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
la
valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore
complessita'
gestita
dall'ISMETT.
La
regione
assicura
il
conseguimento degli obiettivi finanziari
relativi
al
settore
sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione
112 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014.
608. La Regione siciliana, assicura, nell'ambito dei programmi
operativi di cui al comma 607, l'approvazione di un programma
triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, da
attuare a decorrere dal 30 giugno 2015, monitorato dai tavoli di cui
agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005.
609. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare
la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di
governo entro il 1º marzo 2015 oppure entro sessanta
giorni
dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito
territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del
decreto-legge
30
dicembre
2013,
n.
150,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente
della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere
entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di
governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta
dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti
organi degli stessi senza necessita' di ulteriori deliberazioni,
preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.
Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni
con
riferimento agli obiettivi di universalita' e
socialita',
di
efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio. Al fine di
assicurare la realizzazione
degli
interventi
infrastrutturali
necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve
comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le
disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo
di durata dell'affidamento, dei costi
e
dei
ricavi,
degli
investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione,
nell'ipotesi
di
affidamento
in
house,
dell'assetto
economico-patrimoniale della societa', del capitale proprio investito
e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il
piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di
credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito
stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa'
di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti
locali
proprietari
procedono,
contestualmente
all'affidamento,
ad
accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente
ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente
al capitale proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il
bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'operatore economico
succeduto
al
concessionario
iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni
societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o
acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi
stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del
gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri
qualitativi e la permanenza
delle
condizioni
di
equilibrio
economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro
rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine
di
113 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa
verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile
2006,
n.
163,
e
successive
modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione competente,
ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli
interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla
base della normativa e della regolazione di settore»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con risorse
derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo
concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo
119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano
aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati
dai menzionati enti di
governo.
Le
relative
risorse
sono
prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura
di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di
regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori
in cui l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base
dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o dall'ente di governo
dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione
societaria»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per
acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i
proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a
seguito di quotazione, di partecipazioni in societa', individuati nei
codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici
(SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli
del patto di stabilita' interno»;
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le
altre
disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono
riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani
e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorita'
indipendente».
610. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.
381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di
cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure
di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza».
611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento
della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il
buon
andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e
del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le
universita'
e
gli
istituti
di
istruzione
universitaria pubblici e le autorita' portuali, a decorrere dal 1º
gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle societa'
e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il
31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni societarie
non indispensabili al
perseguimento
delle
proprie
finalita'
istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle societa' che risultino composte da soli
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in societa' che
114 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di societa' di servizi pubblici locali di
rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle
strutture aziendali, nonche' attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni.
612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri
organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in
relazione ai rispettivi ambiti di
competenza,
definiscono
e
approvano, entro il 31 marzo 2015,
un
piano
operativo
di
razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, le modalita' e i tempi di
attuazione, nonche' l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica,
e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e pubblicato nel sito internet
istituzionale
dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi
di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati
conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet
istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del
piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicita' ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti
di dismissione di societa' costituite o di partecipazioni societarie
acquistate per espressa previsione normativa sono
disciplinati
unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in
quanto
incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione
ne' la modifica della previsione normativa originaria.
614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si
applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a
568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive
modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime
fiscale delle operazioni di
scioglimento
e
alienazione.
Le
disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del
2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei
predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.
615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal
seguente: «L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa'
interamente pubbliche, in
possesso
dei
requisiti
prescritti
dall'ordinamento europeo per la gestione
in
house,
comunque
partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale».
616. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo
scioglimento della societa'» sono inserite le seguenti: «o azienda
speciale»;
b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
617. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui
all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove
non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di
entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie
di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e
utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e
semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i
cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti
115 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
capitoli di bilancio dello stato di previsione del
Ministero
dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia
digitale. All'articolo 3-bis, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «, rilasciato ai sensi
dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,» sono soppresse. Il comma 3-quater
dell'articolo
10
del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogato. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
618. Il Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, previa
intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il
sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i
provvedimenti
necessari
per
spostare
il
regime
giuridico
internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre
zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente
legate alle attivita' portuali.
619. In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree,
le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo
comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le
banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di
Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile
del comune di Trieste per essere destinate alle finalita' previste
dagli strumenti urbanistici. Il comune di Trieste aliena, nel
rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree
e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti
all'Autorita'
portuale
di
Trieste
per
gli
interventi
di
infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al
regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti e
gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata
superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la
porzione di aree relative, in diritto di uso in favore
del
concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente
dell'Autorita' portuale, d'intesa con il presidente della regione
Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita le aree
che restano vincolate al demanio marittimo.
620. L'uso delle aree demaniali del Porto vecchio di Trieste e'
disciplinato da apposito regolamento dell'Autorita' portuale di
Trieste, da emanare in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera h), e
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994,
n. 84.
621. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «20 per cento».
622. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e
b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista
dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo
articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente
articolo.
623. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».
624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2014 e' determinata con l'aliquota stabilita dalla
disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base
imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, e' ridotta
del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel
116 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle
rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre
2013
maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.
625. La disposizione di cui al comma 623 si applica
alle
rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015.
626. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014»
sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015».
627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione
agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati nel
comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dal comma 626 del presente articolo, le aliquote
delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.
628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata
di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017.
629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, sesto comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi»
sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera
a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione,
di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto
serra definite all'articolo 3 della direttiva
2003/87/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive
modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima
direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono essere
utilizzate dai gestori per conformarsi alla
citata
direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un
soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3,
lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli
ipermercati (codice
attivita'
47.11.1),
supermercati
(codice
attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3)»;
b) prima dell'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti
pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici
territoriali e dei consorzi
tra
essi
costituiti
ai
sensi
dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti
universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di
quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia
117 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi
per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito»;
c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonche' a norma dell'articolo 17-ter»;
d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di
gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonche' di bancali in
legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».
630. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 629
del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali
il rimborso e' eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al
predetto articolo 17-ter, comma 1,
limitatamente
al
credito
rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
631. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3),
sono applicabili per un periodo di quattro anni.
632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera
a), numero 3), capoverso d-quinquies), e' subordinata al rilascio, da
parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di
cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi
dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga
da parte del Consiglio dell'Unione europea,
trovano
comunque
applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore
aggiunto e' esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. In caso di
mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare
entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I al testo unico
delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.
504,
e
successive
modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori
entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal
2015; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel
sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
633. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei
casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che
omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto,
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del
decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e
le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
634. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche
in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a
semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi
tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero
del suo intermediario, anche mediante
l'utilizzo
delle
reti
telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni
in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti
direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o
compensi, ai redditi, al volume d'affari e al
valore
della
produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni,
deduzioni
o
detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi
non risultino spettanti. Il contribuente puo' segnalare all'Agenzia
delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
118 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
non conosciuti.
635. Per le medesime finalita' di cui al comma 634 l'Agenzia delle
entrate mette, altresi', a disposizione del contribuente ovvero del
suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo
per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume
d'affari e valore della produzione nonche' relativi alla stima dei
predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono individuate le modalita' con cui gli elementi e le informazioni
di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente
e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo
indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di
informazioni da fornire al contribuente
e
le
modalita'
di
comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche
a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di
assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e
per la correzione degli eventuali errori commessi.
637. Per realizzare le finalita' di cui ai commi 634, 635 e 636,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole:
«Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e
ferma restando
l'applicazione
dell'articolo
13
del
decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta
giorni
dall'omissione o dall'errore»;
1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene entro il termine
per
la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a
quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso
del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o
dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della
violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n.
4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e
b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle
entrate.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle
entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo,
salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento,
comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
119 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente
articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e
accertamento»;
c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5:
1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione
agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;
2) l'articolo 5-bis e' abrogato;
3) all'articolo 11:
3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di
definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
3.2) il comma 1-bis e' abrogato;
4) all'articolo 15, il comma 2-bis e' abrogato.
638. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a
1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente
legge,
continuano
ad
applicarsi
agli
inviti
al
contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul
valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31
dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello
stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi
ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa
data.
639. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera
c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º gennaio
2016.
640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai
sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e successive modificazioni, ovvero,
quando
non
e'
prevista
dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione
o dell'errore:
a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui
all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973,
n.
602,
e
successive
modificazioni,
relativi,
rispettivamente,
all'attivita'
di
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle
dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate
per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del
tributo,
decorrono
dalla
presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi
oggetto dell'integrazione;
b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
decorrono dalla presentazione della
dichiarazione
integrativa,
limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni,
concernenti
l'imposta
di
registro,
decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n.
346,
e
successive
modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione,
decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
120 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
641. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con
particolare riferimento all'imposta
sul
valore
aggiunto,
al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, con
efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per il 2015:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con
periodo di imposta coincidente con l'anno solare» fino a: «possono
non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»
sono
soppresse;
b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per
la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i»
sono
sostituite dalla seguente: «I»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1º febbraio e
il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente
presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di
febbraio,»;
d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei
dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno
solare precedente, e' abrogato.
642. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
643. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in
attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per
assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonche'
delle fasce sociali piu' deboli e dei minori di eta', a decorrere dal
1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che
comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto
proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza
essere
collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore
e' l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto perfezionato
in Italia e conseguentemente regolato secondo la
legislazione
nazionale, e' consentito regolarizzare la propria posizione alle
seguenti condizioni:
a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel
sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015,
una
dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione
con la domanda di rilascio di titolo
abilitativo
ai
sensi
dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento al
totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di
Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento
mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in
sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera
e);
b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio
ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di
cui
all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali
una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica
entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento
quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015
nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) le
domande
recano
altresi'
l'esplicito
impegno
di
sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non
oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle
scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini
appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di
Stato per la raccolta delle scommesse e con
il
regime
di
regolarizzazione;
d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la
121 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui
alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente
le domande pervenute, nonche' la documentazione
allegata
dal
richiedente a comprova dei prescritti requisiti;
e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento
dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta
anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il
termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalita'
previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed
interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente,
il 30 giugno e il 30 novembre 2015;
f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni gia'
notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che
l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo
d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a
quello in essi indicato;
g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio
ovvero del punto di
raccolta
e'
riconosciuto
il
diritto,
esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle
concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di
gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali
concessionari;
h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde
il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del
1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui
alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la
chiusura dell'esercizio;
i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il
15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente
comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai
soggetti che si regolarizzano ai
sensi
del
presente
comma
l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al
momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.
644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non
aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale
regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione,
per
esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori
di eta' e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e
divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni
di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in
materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le
responsabilita' derivanti dall'applicazione del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
b) e' vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,
anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) e' vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite
superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del
decreto-legge 13
settembre
2012,
n.
158,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive
modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i
propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita' di raccolta di
gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente
122 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di
avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede
l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed
informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo
precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai
sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste dall'articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione
di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni
caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare
dell'esercizio o del punto di
raccolta
nell'elenco
di
cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove
gia' iscritto;
g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e' dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante
sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro
ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia
collegatovi
telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario
coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella
provincia ove e' ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta
dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo
d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonche' con l'aliquota
massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1),
del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di
imposta
decorrenti
dal
1º
gennaio
2015
non
si
applica
conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10,
del decreto-legge 6
luglio
2011,
n.
98,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a
f) e' punita:
1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;
3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli
obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del
medesimo articolo 7, nonche' con la chiusura dell'esercizio ovvero
del punto di vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli
obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con
le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione e' raddoppiata qualora il
titolare dell'esercizio o del punto di raccolta,
nonche'
il
proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di
raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e)
nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia
il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la
dichiarazione e' altresi' disposta la chiusura dell'esercizio;
6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.
645. Relativamente alle attivita' disciplinate nei commi 643 e 644
123 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
si applicano le disposizioni di cui all'articolo
15-ter
del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
646. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si
rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque
idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non
collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni
caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate,
anche per effetto di manomissioni, e' soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n.
773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato
previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su
un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000
per
trecentosessantacinque
giorni
di
presunta
operativita'
dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione
di
un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio
forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque
giorni di presunta operativita' dell'apparecchio.
647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio
forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), e' moltiplicato
per il numero effettivo di giorni di operativita'
comprovata
dell'apparecchio.
648. Per ciascun apparecchio di cui al comma 646, il titolare
dell'esercizio pubblico e' soggetto, oltre al pagamento dell'imposta
ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 20.000. L'apparecchio e' in ogni caso soggetto a confisca
amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di
polizia che procede, il
titolare
dell'esercizio
e'
custode
dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e
spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla
confisca, nonche' alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di
apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in
caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare
dell'esercizio e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
euro
200
per
ogni
giorno
di
ritardo
nella
distruzione
dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al
secondo periodo del presente comma.
649. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza
pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino della misura
degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri
operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per
conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera
g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e' stabilita in 500 milioni di
euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle
risorse statali a disposizione, a
titolo
di
compenso,
dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze,
operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1º
gennaio 2015:
a) ai concessionari e' versato dagli operatori di filiera
l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i
predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari
comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli
operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai
fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorita' giudiziaria
competente;
124 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro
attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a
titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e
sulla base delle convenzioni di concessione, versano
altresi'
annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e
di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di
apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione,
sono
stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonche' le
modalita' di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento
si provvede, a
decorrere
dall'anno
2016,
previa
periodica
ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di
apparecchi;
c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro
attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme
residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi
contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a
fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.
650. In considerazione del generale dovere di conservazione dei
valori patrimoniali pubblici, nonche' di quello particolare di
assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di
giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e
di
salvaguardare i valori delle relative concessioni,
oltre
che
garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi
diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' consentita
l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco,
incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita
e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici
prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale,
nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento
all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura
commerciale delle attivita' di gioco oggetto di concessione, con i
conseguenti obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorieta' delle
relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma
non comportano responsabilita' erariale quanto ai loro effetti
finanziari.
651. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata
di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
652. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Dette
risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere
utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la
parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro.
653. In vista della scadenza della concessione vigente, per
garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attivita' di
raccolta del gioco, la gestione del servizio del gioco del Lotto
automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua
raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo
12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni,
nonche' all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, sia a distanza, e' affidata in
concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel
rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, ad una
qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione
o
raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilita'
morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione
aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura e' indetta
alle seguenti condizioni essenziali:
125 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le
offerte al rialzo, di 700 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente
risultato primo in graduatoria nella misura di 350 milioni di euro,
all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015, nella misura di 250
milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione
del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, e nella misura
residua nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno;
d) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la
rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di
servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri
giochi numerici a quota fissa purche' compatibili con la raccolta
stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della
raccolta;
f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e
dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano
la
massima
sicurezza
ed
affidabilita',
secondo
il
piano
d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario
delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di
cui alla lettera f);
h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto della
partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della
predetta Agenzia pari all'importo dei compensi di cui al comma 654,
con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi
dall'aggiudicatario.
654. La commissione di gara per la procedura di
selezione
concorrenziale di cui al comma 655, che opera presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, la quale assicura i relativi servizi di
segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio, e'
composta di cinque membri, di cui almeno il presidente e due
componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale,
inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli
ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale
generale della predetta
Agenzia.
Con
decreto
del
Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi per i
componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia.
655. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell'esercizio di
impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni
dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente
l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del
periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal
1º gennaio 2014.
656. E' riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore
imposta sul reddito delle societa' dovuta, nel solo periodo d'imposta
in corso al 1º gennaio 2014, in applicazione della disposizione
introdotta con il comma 655. Il credito
va
indicato
nella
dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 1º gennaio 2014, non concorre ne' alla formazione
del reddito ne' ai fini della determinazione del valore della
produzione ai fini dell'imposta sul
reddito
delle
attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito puo' essere utilizzato, esclusivamente in compensazione,
senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1º gennaio
2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1º
gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella
misura rimanente.
657. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
126 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per
cento».
658. Il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal
seguente:
«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico,
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».
659. Il comma 658 si applica per i proventi percepiti a decorrere
dal 1º gennaio 2015.
660. La disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601,
deve
intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva sui finanziamenti di
cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto si applica anche
ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni.
Ferma restando l'esclusione dalla base imponibile
dell'imposta
sostitutiva, in relazione a tali operazioni non va esercitata
l'opzione di cui all'articolo 17 e non devono essere presentate le
dichiarazioni di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto
e
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
661. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d'importanza minore (de minimis)».
662. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2015».
663. Ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei
beneficiari, la regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede entro il 30 marzo 2015 al
monitoraggio degli aventi diritto all'esenzione di cui al comma 662.
664. Alla copertura degli oneri di cui al comma 662, pari a 13,1
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo
3
dell'ordinanza
del
Ministro
per
il
coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al
10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con
esclusione di quelli che svolgono attivita' d'impresa, per i quali
l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle more della verifica
della compatibilita' del beneficio con l'ordinamento dell'Unione
europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione
che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo
21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione
della suddetta istanza e' calcolato a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri di assegnazione dei predetti fondi. Per l'anno 2015 il
complesso delle spese finali per la regione Molise e' determinato,
sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma
127 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al
netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei
danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002.
L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per
l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
666. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».
667. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero
18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri
tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate
attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione
elettronica.
668. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e di
investimento (SIE)».
669. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo le parole: «il FEASR ed il FEAMP» sono inserite le
seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea».
670. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in opera
del sistema informatico di supporto alle attivita' di monitoraggio di
cui al presente comma, anche in relazione alle attivita'
di
previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto
economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio
elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri
sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita',
il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183».
671. Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti
riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione
europea
a
titolarita' delle amministrazioni centrali dello Stato, nonche' gli
interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a
titolarita' delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i
predetti interventi, anche mediante versamenti
nelle
apposite
contabilita' speciali istituite presso ciascuna
amministrazione
titolare degli interventi stessi.
672. All'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi
alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi
dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui
al
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana e' partner
ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui
al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorita' di gestione italiana,
nonche' dei programmi di assistenza alla pre-adesione -- IPA II, di
cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorita' di gestione italiana,
sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite del 25 per cento della spesa
pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma».
128 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
673. In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con
l'Unione europea, le funzioni di autorita' di audit dei programmi
operativi nazionali (PON), cofinanziati dai
Fondi
strutturali
2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici --- UVER Unita' di verifica o dal
Ministero dell'economia e delle finanze --- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato --- IGRUE, ovvero da autorita' di
audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari
di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
674. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di
cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementata di ulteriori 90
milioni di euro per il triennio 2015-2017.
675. Per effetto di quanto disposto dal comma 674 del presente
articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a
valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pari, complessivamente, a 180
milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni
di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94
milioni di euro per l'anno 2017.
676. Le risorse derivanti dalla riduzione
della
quota
di
cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi e interventi
cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione
2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a
interventi previsti in programmi paralleli rispetto
a
quelli
cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono
destinate
a
interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i
cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di
impostazione e articolazione, in partenariato tra le amministrazioni
nazionali aventi responsabilita'
di
coordinamento
dei
Fondi
strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni
centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione
territoriale, sotto il coordinamento dell'autorita' politica delegata
per le politiche di coesione territoriale. Resta fermo quanto
previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
677. Parte delle risorse di cui al comma 676, fermo restando
l'impiego nel medesimo ambito territoriale, puo' essere destinata per
la promozione,
nell'attuale
fase
di
crisi
socio-economica,
dell'occupazione delle donne nelle regioni il
cui
tasso
di
occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla
forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.
678. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo
110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis
del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi
fiscali
privilegiati e' effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato
scambio di informazioni.
679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono
inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».
680. Al comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per
129 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso
privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di
tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia,
ancorche' previsti da Stati o territori che applicano un regime
generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello
applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi
fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
681. Per le finalita' di cui al comma 680, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica e' ridotta di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016
e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
682. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni, sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono
aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna
del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge. La comunicazione e' trasmessa anche se, alla
scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure
esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di
ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da
insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da
dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni. In tale caso, la
comunicazione
assume
valore
informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di
chiusura delle attivita' in corso ove la quota non sia integralmente
riscossa»;
b) al comma 2:
1) la lettera b) e' abrogata;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c)
la
mancata
presentazione
della
comunicazione
di
inesigibilita' prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla
legge»;
3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura» sono
aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione
di recupero»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilita'
che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno
stesso anno solare, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente
creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di controllo
ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote
discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente
creditore»;
d) al comma 6:
1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «,
entro centoventi giorni,»;
2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite
dalle seguenti: «tale termine»;
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more
dell'eventuale
discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini
dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e'
parte l'agente della riscossione».
683. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20. -- (Procedura di discarico per inesigibilita' e
reiscrizione nei ruoli). --- 1. Il competente ufficio dell'ente
130 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
creditore da' impulso alla procedura di controllo con la notifica,
all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio
del procedimento, nella quale puo' contestualmente chiedere la
trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6.
Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le
disposizioni
dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro
centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o,
se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di
contestazione all'agente della riscossione, che
non
oltre
i
successivi novanta giorni puo' produrre osservazioni. L'atto di
contestazione deve contenere, a pena di nullita', l'esposizione
analitica delle omissioni e dei vizi
o
delle
irregolarita'
riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalita' di
svolgimento dell'attivita'. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena
di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico
con provvedimento a carattere definitivo, ovvero,
laddove
le
osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita' di riattivare
proficuamente le attivita' esecutive, assegna all'agente
della
riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento
di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale
termine.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato dall'ente
creditore, tenuto conto del principio di economicita' dell'azione
amministrativa e della capacita' operativa della struttura
di
controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle
quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate in
ciascun anno.
3. Se l'agente della riscossione
non
ha
rispettato
le
disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai
sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si e'
verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione
del
provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo,
l'agente della riscossione puo' definire la controversia con il
pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti
dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un
ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle spese di
cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente
creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo'
ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di
definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della
riscossione e' pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con
aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4
del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi
esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di
accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione
delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte
dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari
all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle
spese di cui al citato comma 4.
6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio
della
propria
attivita' istituzionale individui, successivamente al discarico,
l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali
riferibili agli stessi debitori, puo', a condizione che non sia
decorso il termine di prescrizione decennale, sulla
base
di
valutazioni di economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in
riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i
nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o
esecutive da intraprendere. Le modalita' di affidamento di tali somme
131 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione e'
preceduta dalla notifica dell'avviso
di
intimazione
previsto
dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative a quote affidate
agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre
2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di
avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i
ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per
quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualita' di
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun
anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono regolate le modalita' per l'erogazione dei
rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2001, concernenti le
procedure
esecutive
effettuate
dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e
tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni
di inesigibilita'.
685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione
agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni
2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, e'
effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di
pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale
fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente
della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita
istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito
dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle
spese
relative alla quota oggetto di diniego e' effettuato mediante
riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.
686. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste
dal comma 684, l'agente della riscossione resta legittimato a
effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o
cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia.
687. Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote di cui
al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, possono essere integrate entro i termini
previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come
da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, puo' essere
avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.
688. Alle comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote di
cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e
20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo
rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del
presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a
300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono
assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
689. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2015».
690. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il limite di reddito di cui
all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
fissato in 7.500 euro.
691. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e'
aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i
132 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui
al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per
l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2015».
692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria
(IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del
decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze
di
cui
all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e
successive modificazioni, e' prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni
nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione,
anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,
l'imposta
e'
determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base
fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i
terreni agricoli specifiche aliquote.
693. I comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli
importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto
ministeriale di cui al citato articolo 4, comma
5-bis,
del
decreto-legge n. 16 del 2012, sul bilancio 2014, a fronte della
riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarieta'
comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma 5-bis, in deroga all'articolo 175 del
citato testo unico, accertano la relativa entrata quale integrazione
del Fondo di solidarieta' comunale per il medesimo esercizio 2014.
694. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5,
comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e'
rifinanziato di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 25 milioni di
euro per l'anno 2015, di cui 10 milioni di euro per favorire l'opera
di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della
regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di
novembre 2013, e di 9 milioni di euro per l'anno 2016.
695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie
del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e'
autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno
2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero e'
autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al
pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e
saltuarie anche in deroga all'effettiva disponibilita' delle suddette
somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.
696. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi
e saltuarie del personale docente, amministrativo,
tecnico
e
ausiliario, comunicando le
relative
risultanze
al
Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di
ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni
compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di
funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
697. Una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti
disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n.
64,
negli
importi
indicati
nell'allegato n. 10 alla presente legge, e' portata in riduzione dei
relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.
698. Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma
697 e' destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a
133 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti
pregressi previsti dal titolo III, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89.
699. Agli oneri derivanti dai commi 694 e 695 pari, nell'anno 2014,
a 120,1 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo
da
ripartire
per
fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per
l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di
polizia;
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono
acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente
al bilancio dello Stato.
700. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' del
presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita'
speciale».
701. I commi da 692 a 700 entrano in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione della presente legge.
702. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo
2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' determinata nel 55 per cento.
703. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per
specifiche finalita' e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse
nelle regioni del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate
per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della
normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione
si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per obiettivi
strategici relativi ad aree
tematiche
nazionali,
anche
con
riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di
specializzazione intelligente, come definita
dalla
Commissione
europea nell'ambito delle attivita' di programmazione dei Fondi
strutturali e di investimento europei, nonche' alle programmazioni di
settore, tenendo conto in particolare di quelle previste
dal
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013. Tale Strategia e' il risultato della somma
delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale,
integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale;
b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o Sottosegretario di
Stato, delegato per la coesione territoriale, di seguito denominato
«Autorita' politica per la coesione», in collaborazione con le
amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi
strategici per ciascuna area e li
comunica
alle
competenti
Commissioni parlamentari;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una
134 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio
tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Autorita' politica per la coesione, e' istituita una Cabina di
regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta
da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di
definire specifici piani operativi per ciascuna area
tematica
nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e
dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa
stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e
regionale, dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio,
nonche' dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al
terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in
coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area
tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani
e' coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici,
della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora
definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di
specializzazione intelligente tempi di spesa e un numero limitato di
obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da
fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati
conseguiti sono illustrate nella relazione
di
sintesi
sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non
inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori
delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente
definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono
proposti anche singolarmente dall'Autorita' politica per la coesione
al CIPE per la relativa approvazione;
d) nelle more dell'individuazione delle aree
tematiche
e
dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c),
l'Autorita' politica per la coesione puo' sottoporre all'approvazione
del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di
immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione
delle
risorse
necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali
interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree
tematiche cui afferiscono;
e) in attuazione delle medesime finalita' di accelerazione degli
interventi di cui alla lettera d), il CIPE, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
dell'Autorita' politica per la coesione, dispone l'assegnazione
definitiva dei fondi destinati agli interventi gia' approvati con
delibera del CIPE in via
programmatica
e
a
carico
delle
disponibilita' del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;
f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari,
costituiscono la base per la predisposizione del Documento di
economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento,
nonche' per la definizione della manovra di finanza pubblica e della
relativa legge di bilancio;
g) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei
piani operativi da parte del CIPE, che deve deliberare entro venti
giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'Autorita'
politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello
nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli
interventi infrastrutturali di notevole complessita', si
debba
procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 31
maggio
2011,
n.
88,
e
successive
modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98;
h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani
135 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi,
l'Autorita' politica per la coesione puo' proporre al CIPE, ai fini
di una sua successiva deliberazione in
merito,
una
diversa
ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la
rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la
revoca di assegnazioni a causa di impossibilita' sopravvenute, di
mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorita' politica
per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di
ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi
della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota
di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;
i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai
piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione
l'avvio delle attivita' necessarie all'attuazione degli interventi e
delle azioni finanziati;
l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi,
di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC, nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del
CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
delle finanze assegna
le
risorse
trasferite
alla
suddetta
contabilita'
in
favore
delle
amministrazioni
responsabili
dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli
interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale
indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti
a valere sulle medesime
risorse
in
favore
delle
suddette
amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n.
183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri --- Struttura
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari
per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai
fini della verifica dello stato di
avanzamento
della
spesa
riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati
al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito
protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun
anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri --- Struttura di cui
al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, sulla
base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo
stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti
dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera h),
aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite
alla contabilita' dedicata e quelle relative agli stanziamenti di
bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni
il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare, ove
necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio
in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli
interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse
assegnate ai sensi del presente comma e provvedono a effettuare i
controlli sulla regolarita' delle spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera l)
anche le risorse del FSC gia' iscritte in bilancio per i precedenti
periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalita'
indicate alla citata lettera l), ove compatibili.
704. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e successive modificazioni;
136 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni.
705. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo
10
del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppresso.
706. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio di cui al
comma 703 sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi
istruttori necessari, per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi inutilmente venti giorni dall'assegnazione, i
piani possono essere adottati in via definitiva.
707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere
quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di
calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto computando, ai fini della determinazione della misura del
trattamento,
l'anzianita'
contributiva
necessaria
per
il
conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la
data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione
della prestazione stessa».
708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti
pensionistici, ivi compresi quelli gia' liquidati alla data di
entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla
medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro
mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per
la liquidazione dei trattamenti
di
fine
servizio,
comunque
denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a eta'
inferiore a quella corrispondente ai limiti di eta', con esclusione
delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
709. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del
comma 707 del presente articolo affluiscono in un apposito fondo,
istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle
prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di
soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con il medesimo decreto si provvede altresi' a definire i criteri e
le modalita' di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle
predette categorie di soggetti.
710. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo
di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche, che siano
decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione
delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito
dell'attivita' di liquidazione e di controllo formale di cui agli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai
fini
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto,
agli
accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai
fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di
rateazione delle somme dovute alle condizioni
previste
dalle
specifiche leggi vigenti.
711. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
«compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i
137 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
pellet».
712. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali
di
politica
economica,
e'
incrementata di 96 milioni di euro a decorrere dal 2015.
713. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della legge 13
maggio 1999, n. 133, le parole: «di importo superiore a lire
1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o
superiore a 1.000 euro».
714. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «si avvale»
sono inserite le seguenti: «delle societa' del gruppo Equitalia
ovvero»;
b) al comma 10-ter, dopo le parole: «sempre avvalendosi» sono
inserite le seguenti: «delle societa' del gruppo Equitalia ovvero».
715. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla
concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti,
e' ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da
finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di
indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per
l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
716. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la
riduzione della pressione fiscale, e' ridotta di 331,533 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno
2016.
717. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge
29
novembre
2004,
n.
282,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
728,199 milioni di euro per l'anno 2015, di 534,710 milioni di euro
per l'anno 2016, di 612,957 milioni di euro per l'anno 2017, di
388,709 milioni di euro per l'anno 2018, di 261,575 milioni di euro
per l'anno 2019, di 259,934 milioni di euro per l'anno 2020, di
234,823 milioni di euro per l'anno 2021 e di 234,519 milioni di euro
per l'anno 2022, di 234,825 milioni di euro per l'anno 2023 e di
235,142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva
l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:
a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di due punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore punto
percentuale dal 1º gennaio 2017;
b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di due punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di un ulteriore punto
percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali
dal 1º gennaio 2018;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2018, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche'
l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700
milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito
internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
719. Le misure di cui al comma 718 possono essere sostituite
integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino,
integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di
138 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate
ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione
e di revisione della spesa pubblica.
720. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma
2,
del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
ridotto di 135 milioni di euro per i1 2015, di 100 milioni di euro
per il 2016 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018.
721. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, le parole: «e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 383 milioni di euro per gli
anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015.
722. Con effetto dall'anno 2015 e' disposto
il
versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20
milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016
a
valere
sulle
risorse
derivanti
dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse
gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la
formazione continua.
723. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' ridotta di 4
milioni di euro per l'anno 2015.
724. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica, derivanti dal comma 723, pari a 4 milioni di euro
per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
725. L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che per la sussistenza del
requisito della territorialita' non rileva l'articolo 4 del codice
della navigazione.
726. All'articolo 1, comma 587, primo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini
previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati
articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione
della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti
termini».
727. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali
di
cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano
determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B allegate alla
presente
legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
728. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla
legge
di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
729. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere
139 di 734
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
730. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del
triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte
corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla
presente legge.
731. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella
Tabella di cui al comma 729, le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri,
nei limiti massimi di
impegnabilita'
indicati
per
ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
732.
Per
l'esercizio
finanziario
2015,
in
attuazione
dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n.
243,
concessa
a
seguito
dell'approvazione, con risoluzione, dell'apposita
relazione
al
Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di
entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo
speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare
a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo
indicato nella medesima relazione, secondo il prospetto allegato alla
presente legge.
733. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della
presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
secondo il prospetto allegato alla presente legge.
734. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284,
397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio 2015.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del
ministri
Padoan, Ministro
delle finanze
Consiglio
dell'economia
dei
e
Visto, il Guardasigilli: Orlando
140 di 734
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto,
dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3
del
testo
unico
delle
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
141 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
disposizioni
sulla
promulgazione
delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Note all'art. 1:
Comma 1:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 11 Manovra di finanza pubblica
1-2 (omissis)
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
e del saldo netto da finanziare in termini di competenza,
per ciascuno
degli
anni
considerati
dal
bilancio
pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e
debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
scaglioni,
le
altre
misure
che
incidono
sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009,
n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c)
gli
importi
dei
fondi
speciali
previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e'
rinviata
alla
legge
di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno
degli
anni
considerati
dal
bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei
contratti
del
pubblico
impiego,
ai
sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
142 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di
spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure
correttive
degli
effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente
necessarie
a
garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
(omissis)"
Comma 2:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della
previdenza
sociale
e
dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro):
"Art.37. Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali
1-2 (Omissis)
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222 ;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori
ivi
compresi
i
contratti
di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
143 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
(omissis)"
Si riporta il testo dei commi 15 e 34 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449,
e
successive
modificazioni (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica):
"Art.59. Disposizioni
in
materia
di
previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita'.
1-14 (omissis)
15. Con effetto dal
1° gennaio
1998
le
aliquote
contributive
per
il
finanziamento
delle
gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti
iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate di
0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di
0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio
1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti
percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la
gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e'
incrementata rispetto a quella gia' prevista dalle vigenti
disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i
lavoratori autonomi gia' pensionati presso le gestioni
dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta' il contributo
previdenziale puo' essere a richiesta applicato nella
misura della meta' e per i lavoratori per i quali la
pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema
retributivo il relativo supplemento
di
pensione
e'
corrispondentemente ridotto della meta'. Gli scultori, i
pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori
e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che
esercitano la loro attivita' artistico-tradizionale in
forma di ditta individuale sono considerati lavoratori
autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e
successive
modificazioni
ed
integrazioni,
e
conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva
prevista dal presente comma per la relativa gestione
pensionistica.
16-33 (Omissis)
34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni
pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989,
n. 88,
e
successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i
coltivatori
diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante
dalle
pensioni
di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo
pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera
c).
A
decorrere
dall'anno
1998,
in
attuazione
dell'articolo 3, comma 2, della legge
8 agosto
1995,
n. 335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi
amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato,
sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni
interessate, del predetto importo al netto della richiamata
somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
144 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento
le
quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5,
della
legge
9 marzo
1989,
n. 88,
e
successive
modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi
criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
delle pensioni INPS sono
autorizzate,
ove
occorra,
anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
da intendersi senza oneri di interessi.
(omissis)"
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni
per
la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012):
"Art. 2 Gestioni previdenziali
1-3 (omissis)
4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la
«Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla
gestione previdenziale», il cui finanziamento e' assunto
dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono
istituite apposite evidenze contabili,
relative
alla
gestione di cui al primo periodo del presente comma,
nonche' alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici
e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al
primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente adeguata,
con la legge di stabilita', in base alle variazioni
dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto
centrale di statistica incrementato di un punto percentuale
ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a
carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di
legge.
(omissis)"
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14 Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente puo' indire
una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione
procedente
deve
acquisire
intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
145 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
interpellate ovvero nei casi in
cui
e'
consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle
amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza
puo'
essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti
di consenso, comunque denominati, di competenza di piu'
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata,
anche
su
richiesta
dell'interessato,
dall'amministrazione
competente
per
l'adozione
del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e'
convocata
dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni."
Comma 3:
Il testo del comma 4
dell'articolo 2
della
legge
12 novembre 2011, n. 183 e' citato nelle note al comma 2.
Comma 6:
Si riporta il testo del comma 56 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni
per
la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
"56. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a
5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro
per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese
composte da almeno quindici individui che si uniscono in
associazione
temporanea
di
imprese
(ATI)
o
in
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di
impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di
attivita' innovative al fine di operare su manifattura
sostenibile e artigianato digitale,
alla
promozione,
ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione
di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e
forme di collaborazione tra tali realta' produttive."
Comma 7:
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 39 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge
22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese
1-3 (Omissis)
4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo' essere
concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti
erogati alle imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499 da banche e intermediari
finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
146 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sono
definite le tipologie di operazioni
ammissibili,
le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione di detta garanzia.
(Omissis)"
Comma 8:
Il testo del comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 e' citato nelle note al comma 7.
Comma 10:
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e
d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere
pubbliche,
di
verifica
dell'utilizzo
dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
Comma 11:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo), convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre
2013,
per
interventi
di
manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e
dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove
strutture, il restauro e il potenziamento di
quelle
esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo
di
lucro,
svolgono
esclusivamente
attivita'
nello
spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2,
lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta,
nella misura del:
a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in
ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2013;
b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel
periodo d'imposta successivo a quello
in
corso
al
31 dicembre 2015.
(Omissis)".
Comma 12:
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
[Testo post riforma 2004], come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13. Altre detrazioni
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
147 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante
non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di
lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380
euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
27.000 euro.
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a
24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.
2.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o piu' redditi di pensione di cui all' articolo 49,
comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del
presente articolo, rapportata al periodo di
pensione
nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante
non puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro,
se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito
complessivo
dei
soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all' articolo 49, comma 2,
lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in
luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo,
rapportata al periodo di pensione
nell'anno
e
non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante
non puo' essere inferiore a 713 euro;
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
148 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro,
se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1,
lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli
derivanti
dagli
assegni
periodici
indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli
oneri
deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta
una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800
euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
50.200 euro.
5-bis. Se alla formazione del
reddito
complessivo
concorrono redditi derivanti dagli
assegni
periodici
indicati fra gli
oneri
deducibili
nell'articolo 10,
comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2,
3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3,
4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente
articolo
il
reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di
cui
all'
articolo 10,
comma 3-bis."
Comma 13:
Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dal comma 12 del presente articolo, e' citato
nelle note allo stesso comma 12.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi fiscali per il
rientro dei lavoratori in Italia):
"Art. 3 (Caratteristiche dei benefici)
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e
i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone
fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione
della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche in misura ridotta, secondo
le
seguenti percentuali:
a) 20 per cento, per le lavoratrici;
b) 30 per cento, per i lavoratori.
(Omissis)".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2:
"Art. 17. Incentivi per il rientro in Italia di docenti e
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
149 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione
del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di
incarico da parte di committente estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti
e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato, siano non
occasionalmente
residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita'
di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca
pubblici o privati o universita' per almeno due anni
continuativi che dalla data di entrata in vigore del
presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che
conseguentemente divengono
fiscalmente
residenti
nel
territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per
cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al
presente comma si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
nel periodo d'imposta in cui il ricercatore
diviene
fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due
periodi di imposta successivi sempre che permanga la
residenza fiscale in Italia.
(Omissis)".
Comma 14
Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dal successivo
comma 14
del
presente articolo:
"Art. 44 Incentivi per il
rientro
in
Italia
di
ricercatori residenti all'estero
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il
novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e
dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato e non occasionalmente residenti
all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o
privati o universita' per almeno due anni continuativi e
che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed
entro i sette anni solari successivi vengono a svolgere la
loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui
il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi sempre
che permanga la residenza fiscale in Italia.
3-bis. All' articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua
straniera e' predisposta direttamente
nella
medesima
lingua.».
Comma 15:
Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle
note al comma 12.
Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
150 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e
associazioni
indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le
persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai
sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano
arti
e
professioni, il curatore fallimentare, il
commissario
liquidatore
nonche'
il
condominio
quale
sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi
sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui
all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di
lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni
caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del
Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
esclusi
quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito
ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta
successivi.
L'omissione
della
comunicazione
relativa
alle
variazioni
comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471,
e
successive modificazioni.
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle
persone
fisiche,
ragguagliando
a
mese
i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato
testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito
nel
biennio
precedente, effettuando le detrazioni
previste
negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di
fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i
criteri
di
cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis)
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
151 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui
all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre
1986,
n. 917,
e
successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso
testo
unico,
e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato
trattenute,
nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio
dell'anno
successivo,
il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino
a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti
redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri
la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio
di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di
tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o
assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel
corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il
sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il
12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica
concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a
quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti,
compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad
effettuare le ritenute. La presente disposizione non si
applica
ai
soggetti
che
corrispondono
trattamenti
pensionistici.
5."
"Art. 29 (Ritenuta sui
compensi
e
altri
redditi
corrisposti dallo Stato)
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
152 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del
pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti . La
ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del
Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
esclusi
quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8,
del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato
testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito
nel
biennio
precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di
fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i
criteri
di
cui
all'articolo 17, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale
delle
opzioni previste al comma 3
dell'articolo 23
intende
adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti
e gli altri
organi
che
corrispondono
compensi
e
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo
devono comunicare ai predetti uffici, entro la
fine
dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno
successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo
degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali,
compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente
la comunicazione deve essere effettuata
su
supporto
magnetico secondo specifiche
tecniche
approvate
con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione
del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti
non consenta la integrale applicazione della ritenuta di
conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta
sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche
da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di
lavoro.
Si
applicano
anche
le
disposizioni
dell'articolo 23, comma 4.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
153 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte
costituzionale,
nonche'
della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui
al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme
di cui agli articoli 24,25, 25-bis, 26 e 28 effettuano
all'atto del pagamento le
ritenute
stabilite
dalle
disposizioni stesse."
Si riporta il testo
dell'articolo 17
del
decreto
legislativo
9 luglio
1997,
n. 241,
e
successive
modificazioni (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta
sul
valore
aggiunto,
nonche'
di
modernizzazione
del
sistema
di
gestione
delle
dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari
delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni
e
degli
enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve
essere
effettuata
entro
la
data
di
presentazione
della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale
o
relativo
a
periodi
inferiori
all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e
alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli
articoli 27 e 33 del decreto del
Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
154 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione
coordinata
e
continuativa
di
cui
all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto
delle
imprese,
istituita
con
decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come
da
ultimo
modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione
dell'incremento
all'addizionale
comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005,
n. 43,
e
successive modificazioni.
2-bis."
Comma 16:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 51 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente
[Testo post riforma 2004]
1 (Omissis)
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse
aventi
esclusivamente
fine
assistenziale
in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino
negli
ambiti
di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non
superiore
complessivamente
ad
euro
3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene
conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b)
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
155 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dal datore di lavoro o gestite da terzi,
o,
fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennita' sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita'
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o
servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla
generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate
a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 47 ;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'articolo 12 ;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e
di colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei
medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che
siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis)
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese
sanitarie
di
cui
allo
stesso
articolo 10, comma 1, lettera b). Gli
importi
delle
predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal
datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case
da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto
a cura di appositi organismi
costituiti
all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio,
da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia
all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita',
la
vecchiaia
ed
i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la
vigente
normativa.
(Omissis)".
Comma 18:
Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto-legge
24 aprile
2014,
n. 66,
(Misure
urgenti
per
la
competitivita' e la giustizia sociale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti
certificati)
1. Al fine di assicurare il completo ed
immediato
pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
156 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed
appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli
altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo
30 marzo
2001,
n. 165,
e
successive
modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre
2013 e certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e
3-ter del decreto
legge
29 novembre
2008,
n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal
momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione
ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato,
sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo
comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi
ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non
ancora certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a
condizione che:
a)
i
soggetti
creditori
presentino
istanza
di
certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014,
utilizzando
la
piattaforma
elettronica
di
cui
all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35
del 2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la
suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche
amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire
entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre
entro il suddetto termine, deve
essere
puntualmente
motivato. Ferma restando l'attivazione da
parte
del
creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il
mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del
dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35
del 2013. Le amministrazioni di cui al primo periodo che
risultino inadempienti non possono procedere ad assunzioni
di personale o ricorrere
all'indebitamento
fino
al
permanere dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al
comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi
del patto di stabilita' interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il
credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato
ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario
finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni
quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia
dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori
alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta
la cessione del credito, la pubblica
amministrazione
debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di
temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
durata massima di 5 anni,
rilasciando,
a
garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della
specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di
pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere
sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni
debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
157 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni
di pagamento del debito di cui al presente comma al
ripristino della normale
gestione
della
liquidita'.
L'operazione
di
ridefinizione,
le
cui
condizioni
finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato,
puo' essere richiesta dalla
pubblica
amministrazione
debitrice alla banca o
all'intermediario
finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro
intermediario finanziario qualora il
cessionario
non
consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal
caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito
certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o
intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti
S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,
n. 326,
nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea
e
internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli
intermediari finanziari, sulla base di una convenzione
quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti
assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e
ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di
effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche
amministrazioni
debitrici
rilasciano
delegazione
di
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra
simile garanzia a valere sulle entrate di
bilancio.
L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria
stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima.
I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al
comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere
acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle
istituzioni
finanziarie
dell'Unione
europea
e
internazionali. Alle operazioni di
ridefinizione
dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui
al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto
ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le
altre
pubbliche
amministrazioni,
dai
rispettivi
ordinamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite
risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze
di
cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
gestione del Fondo
puo'
essere
affidata
a
norma
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge
1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009,
n. 102. Con
decreto
di
natura
non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definiti termini e modalita' tecniche di attuazione
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
158 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dei commi 1 e 3 , ivi compresa la misura massima dei tassi
di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione
dei termini e delle condizioni di pagamento del debito
derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi
del comma 3, nonche' i criteri, le condizioni e
le
modalita' di operativita' e di escussione della garanzia
del Fondo, nonche' della garanzia dello Stato di ultima
istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito
allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La
rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a
concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati
alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate
le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui
al presente comma, anche al fine di garantire il recupero
delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia
e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di
1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad
integrare le risorse iscritte
sul
bilancio
statale
destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e
12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno
2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio
delle
certificazioni
di
cui
al
comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata
e possono essere effettuate a favore
di
banche
o
intermediari finanziari autorizzati, ovvero da
questi
ultimi alla Cassa depositi e prestiti
S.p.A.
o
a
istituzioni
finanziarie
dell'Unione
europea
e
internazionali.
Le
suddette
cessioni
dei
crediti
certificati si intendono notificate e sono efficaci ed
opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
data di comunicazione della
cessione
alla
pubblica
amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che
costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino
entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le
disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del
regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate
dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si
applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999,
n. 130.
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis
del
decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni
esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti
certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo
2001,
n. 165,
per
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
159 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali
alla
data
del
31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei
confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche
amministrazioni
effettuano
le
predette
verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario.
7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
abrogati.
7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente dei
crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo e'
definitivamente
attestata
dal
documento
unico
di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 6, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validita',
allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla
pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo
pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le
pubbliche
amministrazioni
debitrici
acquisiscono
il
predetto documento esclusivamente
nei
confronti
del
cessionario."
Comma 19:
Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 12 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti
di avvio del piano
"Destinazione
Italia",
per
il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
"Art. 12 Misure per favorire il credito alla piccola e
media impresa
1-7 (Omissis)
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, le modalita' per la
compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012,
pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 143
del
21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del
2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia
inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui
al primo periodo sono individuati gli aventi diritto,
nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi
all'agente della riscossione.
(Omissis)".
Comma 20:
Si riporta il testo
dell'articolo 11
del
decreto
legislativo
15 dicembre
1997,
n. 446
(Istituzione
dell'imposta
regionale
sulle
attivita'
produttive,
revisione degli scaglioni,
delle
aliquote
e
delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
160 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro
gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a
tariffa
nei
settori
dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste,
delle
telecomunicazioni,
della
raccolta
e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di
eta' inferiore ai 35 anni;
3) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione
e
a
tariffa
nei
settori
dell'energia,
dell'acqua,
dei
trasporti,
delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro
per
i
lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta'
inferiore ai 35 anni; tale deduzione e' alternativa a
quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione
della
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, e
successive
modificazioni;
4) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a
tariffa
nei
settori
dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste,
delle
telecomunicazioni,
della
raccolta
e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento
rifiuti,
i
contributi
assistenziali
e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione
e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all' articolo 3,
comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi
quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra
imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori
commercialisti,
dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1)
2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonche' i
compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
161 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e
l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e
3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi;
6)
1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri
2), 3) e 4), per
i
produttori
agricoli
di
cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le societa'
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per
cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore
agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel
periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150
giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare
il
reddito
del
dipendente
ai
sensi
dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. - 4.
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile
supera
euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile
supera
euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile
supera
euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato,
rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione
dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni
e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei
componenti positivi
di
cui
al
comma 4-bis.1
sono
ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi
1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
162 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo
indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di
cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il
lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto,
sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui
all' articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni
spettano solo in relazione
ai
dipendenti
impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di
dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali,
l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'
articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui
all'articolo 4,
comma 2,
applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul
valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.
4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto
a
tempo
indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con
il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo
d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto
personale per un importo annuale non superiore a 15.000
euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell'incremento complessivo del
costo
del
personale
classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta
in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a tempo
indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La
suddetta deduzione decade se, nei
periodi
d'imposta
successivi a quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il
numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari
al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in
ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da
quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo
rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale
va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto. Per
i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la
base occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata
con riferimento al personale dipendente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato impiegato
nell'attivita'
commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento
all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di
tale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche
nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera,
sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato
riferibile
all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti
dall'attivita' istituzionale all'attivita'
commerciale.
Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano
gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di
imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle
attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
163 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies.
4-sexies.
4-septies. Per ciascun
dipendente
l'importo
delle
deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo'
comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla
retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del
datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa
alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1,
lettera a), numero 5), e 4-bis.1.
4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente
articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli
precedenti, per i soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e'
ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo
per il personale dipendente con
contratto
a
tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi
1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente
articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa'
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
la
deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per
ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di
cui al comma 1.1 del presente articolo."
Comma 21:
Si riporta il testo degli articoli da 5 a 9 del decreto
legislativo
15 dicembre
1997,
n. 446
(Istituzione
dell'imposta
regionale
sulle
attivita'
produttive,
revisione degli scaglioni,
delle
aliquote
e
delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 5. Determinazione del valore della produzione netta
delle societa' di capitali e degli enti commerciali
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
13),
cosi'
come
risultanti
dal
conto
economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque
in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge,
fatta
eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
164 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta
qualificazione,
imputazione
temporale
e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa."
"Art. 5-bis Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di persone e delle imprese individuali
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all' articolo 85, comma 1,
lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e
delle
variazioni
delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo
testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime,
sussidiarie e di consumo, delle merci, dei
servizi,
dell'ammortamento e dei
canoni
di
locazione
anche
finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11
del presente decreto; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla
formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili.
I
componenti
rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione valevoli per la
determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta
personale.
2. I soggetti di cui al
comma 1,
in
regime
di
contabilita'
ordinaria,
possono
optare
per
la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con la
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al
termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non
opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
provvedimento direttoriale, per la determinazione
del
valore della produzione netta secondo le regole
del
comma 1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile
per un triennio e tacitamente rinnovabile."
"Art. 6. Determinazione del valore della produzione netta
delle banche e di altri enti e societa' finanziari
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati
nell'
articolo 1
del
decreto
legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in
conformita'
agli
schemi
risultanti dai provvedimenti emessi
ai
sensi
dell'
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
165 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei
dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di
valore
nette
per
deterioramento dei
crediti,
limitatamente
a
quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al
valore
della
produzione
netta
in
quote
costanti
nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro
successivi. (33)
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi
dalle
banche,
abilitati
allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'
articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'
articolo 20 dello stesso decreto, assume
rilievo
la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti
contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi
prestati dall'intermediario e la somma degli interessi
passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile,
si
assume
la
differenza
tra
le
commissioni
di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'
articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in
conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali
e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
166 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono
beni
strumentali
per
l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore
a
un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico. (31)
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti
attivita'
diversa
da
quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell' articolo 113 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al
decreto
legislativo
1° settembre
1993,
n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata
aggiungendo
al
risultato
derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri
assimilati.
Gli
interessi
passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare."
"Art. 7. Determinazione del valore della produzione netta
delle imprese di assicurazione
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile e'
determinata apportando alla somma dei risultati del conto
tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei
rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni
strumentali,
ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50
per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore
nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a
quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati
iscritti in bilancio a tale titolo. Tali
componenti
concorrono al valore della produzione netta in quote
costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei
quattro successivi.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il
personale
dipendente
e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
167 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle
istruzioni
impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997."
"Art. 8. Determinazione del valore della produzione netta
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi
sostenuti inerenti alla attivita' esercitata, compreso
l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi
gli interessi passivi e le spese per
il
personale
dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si
assumono cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione
dei redditi."
"Art. 9. Determinazione del valore della produzione netta
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), e per gli esercenti attivita' di allevamento di animali
di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte
dirette, approvato con decreto del
Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile e'
determinata
dalla
differenza
tra
l'ammontare
dei
corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla
produzione. Le disposizioni del periodo precedente si
applicano anche per la determinazione della base imponibile
relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai soggetti
che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del
regime forfetario di cui all'articolo 5
della
legge
30 dicembre 1991, n. 413.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facolta' di optare
per la determinazione della base imponibile secondo le
norme previste nell'articolo 5. L'opzione
deve
essere
esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si
riferisce e fino a quando non e' revocata e in ogni caso
per almeno quattro periodi di imposta.
3. Per i soggetti che esercitano attivita' agricola,
diversi da quelli di cui al comma 1, dalle societa' e enti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e
dalle
societa' di cui alla successiva lettera b), la base
imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 5."
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997 e' citato nelle note al Comma 15 del
presente articolo.
Comma 23:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
168 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di IRAP)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del
3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota
del 3,50 per cento";
b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono
apportate
le
seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80
per cento";
2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20
per cento";
3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30
per cento";
c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura
dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella
misura del 1,70 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al
periodo di imposta successivo a quello in corso
al
31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui
all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b),
e c) del comma 1 applicabili al periodo di
imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene
conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00;
4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di
un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino
ad un massimo di 0,92 punti percentuali".
4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive vigenti alla data di entrata in vigore del
presente
decreto,
qualora
variate
ai
sensi
dell'articolo 16,
comma 3,
del
decreto
legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del
decreto
legislativo
6 maggio
2011,
n. 68,
sono
rideterminate applicando le variazioni
adottate
alle
aliquote previste dal comma 1 del presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di
acconto
delle
imposte
sui
redditi,
determinazione
forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di
irregolarita'
formali e di
minori
infrazioni,
ampliamento
degli
imponibili e contenimento delle elusioni, nonche'
in
materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni
governative), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni:
"Art.4. 1.
2. Le disposizioni concernenti gli interessi
e
la
sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non
si
applicano:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le
rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
169 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto
delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di
acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per
i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
b) in caso di insufficiente versamento della prima rata,
se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della
somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla
base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in
corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della
seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
complessivamente versato non e' inferiore alla somma che
risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla
dichiarazione relativa al periodo in corso.
3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione
dei redditi possono essere computate in
diminuzione,
distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare
della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di
imposta successivo e, per il residuo, da quello della
seconda rata.
3-bis.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non
coincide con l'anno solare le predette disposizioni si
applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla
data suindicata non siano scaduti i termini per
la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente."
Comma 24:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro
nonche' per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d'imposta in
corso
al
31 dicembre 2012 e' ammesso in
deduzione
ai
sensi
dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre
1986,
n. 917,
e
successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle
attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5,
5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a),
1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies, del medesimo decreto
legislativo n. 446 del 1997.
(Omissis)".
Comma 25:
Il testo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' stato introdotto
dal comma 20 del presente articolo.
Comma 26:
Si riporta il testo del comma 756 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come
modificato dalla presente legge:
"756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal
1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
170 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo
pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile,
al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a
decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al
comma 756-bis.
Il
predetto
contributo
e'
versato
mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al
comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento
del
predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle
proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del
trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni
al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica
domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di
lavoro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 757, dal Fondo di
cui
al
comma 755,
limitatamente alla quota corrispondente ai
versamenti
effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente
resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui
al presente comma si applicano le disposizioni in materia
di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali
obbligatori, con esclusione
di
qualsiasi
forma
di
agevolazione contributiva."
Comma 27:
Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
citato nelle note al comma 12 del presente articolo.
Comma 28:
Si riporta il testo
dell'articolo 10
del
decreto
legislativo
5 dicembre
2005,
n. 252,
e
successive
modificazioni (Disciplina
delle
forme
pensionistiche
complementari):
"Art. 10. Misure compensative per le imprese
1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al
4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a
forme pensionistiche complementari
e
al
Fondo
per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120
del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti
tale importo e' elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2
della legge
29 maggio
1982,
n. 297,
e
successive
modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al
Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti
di
fine
rapporto
di
cui
all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti
al
conferimento
del
TFR
alle
forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile, e' assicurata anche mediante una riduzione del
costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri
impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito,
nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
4.
5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa
verifica della loro compatibilita' con
la
normativa
comunitaria in materia."
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
171 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Comma 29:
Il testo del comma 2 dell'articolo 10
del
decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e' citato nelle note al
comma 28 del presente articolo.
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 29 maggio
1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica):
"3. Norme in materia pensionistica.
A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile,
1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli importi delle
pensioni alle quali si applica la perequazione automatica
di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ,
ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e
successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento e'
regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno
1975, n. 160 , e dall'articolo 14-septies del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati nella
misura pari alla variazione percentuale, come definita nel
comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni
dei lavoratori dell'industria.
Alle date di cui al comma precedente la variazione si
determina confrontando il valore medio dell'indice relativo
al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il
valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra
l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha
effetto l'aumento.
Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si
applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge
3 giugno 1975, n. 160 , vengono aumentate di una quota
aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il
valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910
mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono
accertati nel modo indicato nel comma seguente.
Il numero dei punti e' uguale a quello accertato per i
lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo
comma.
Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono
esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla
perequazione annuale avente decorrenza dal
1° gennaio
dell'anno successivo.
L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la
perequazione automatica delle pensioni e' effettuato con
decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.
A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o
assegno indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile
1976, n. 177 , le variazioni
nella
misura
mensile
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge
27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, sono
apportate trimestralmente sulla
base
dei
punti
di
variazione del costo della vita registrati tra gli indici
indicati nel secondo comma del presente articolo. Con
decreto del Ministro del tesoro sono adeguate
dalla
predetta data le aliquote contributive delle relative
gestioni previdenziali.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al
30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e'
costituita
dalla
quinta
parte
della
somma
delle
retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o
corrispondenti a periodi riconosciuti
figurativamente,
ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante
dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
172 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
decorrenza della pensione.
A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo
corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui
la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di
ciascun anno
solare
si
determina
suddividendo
le
retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o
corrispondenti a periodi
riconosciuti
figurativamente
ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero
delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria,
effettiva o figurativa, o volontaria.
Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della
pensione sono prese in considerazione le retribuzioni
corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente
alla decorrenza stessa.
La retribuzione media settimanale determinata per ciascun
anno solare ai sensi del precedente nono
comma
e'
rivalutata in misura
corrispondente
alla
variazione
dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT
ai fini della scala mobile
delle
retribuzioni
dei
lavoratori dell'industria, tra l'anno solare
cui
la
retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza
della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare
o frazione di esso, rivalutata ai sensi
del
comma
precedente, non e' presa in considerazione per la parte
eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile
in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di
retribuzione annua di cui all'articolo 19 della legge
23 aprile 1981, n. 155 , ai fini della determinazione della
pensione a carico del Fondo pensione dei
lavoratori
dipendenti, e' adeguato annualmente con
effetto
dal
1° gennaio con la disciplina della perequazione automatica
prevista per le pensioni a carico del fondo predetto
d'importo superiore al trattamento minimo.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili
per la determinazione della retribuzione annua pensionabile
sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della
retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno
solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e
dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua
pensionabile e' data
dalla
media
aritmetica
delle
retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni
esistenti.
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti dall'applicazione del presente articolo
si
provvede elevando le aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei
lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi
domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca,
con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del
1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della
retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di
paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura
ulteriore dello 0,20
per
cento
della
retribuzione
imponibile.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore
l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma
precedente dall'ammontare della quota del trattamento di
fine rapporto relativa al periodo di riferimento della
contribuzione stessa. Qualora il trattamento di
fine
rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la
contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo dovuto
per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo
spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto."
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
173 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Comma 30:
Si riporta il testo
dell'articolo 46
del
decreto
legislativo 1° settembre 1993,
n. 385,
e
successive
modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia):
"Art. 46 Finanziamenti alle imprese: costituzione di
privilegi
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo
termine da parte di banche alle imprese puo' essere
garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque
destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei
pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e
beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione,
scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati
con
il
finanziamento
concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei
beni indicati nelle lettere precedenti.
1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo'
essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli
similari emessi da societa' ai sensi degli articoli 2410 e
seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e
circolazione e' riservata a investitori qualificati ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
i beni e i crediti sui quali il
privilegio
viene
costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni
o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i
sottoscrittori
di
tali
obbligazioni
o
un
loro
rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso
il
privilegio,
l'ammontare
e
le
condizioni
del
finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui
al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e
6) dell'articolo 2414 del codice
civile
o
di
cui
all'articolo 2483, comma 3, del codice civile nonche' la
somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e'
subordinata alla trascrizione, nel
registro
indicato
nell'articolo 1524, secondo comma, del codice
civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione
deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove
ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove
ha sede o risiede il soggetto che ha
concesso
il
privilegio.
4. Il privilegio previsto dal presente articolo
si
colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma,
del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di
prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella
della trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del
codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche
nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio
nei
confronti
del
terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'."
Comma 31:
Si riporta il testo dell'articolo 2120 del codice civile:
"Art.2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
174 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e
comunque non superiore all'importo della
retribuzione
dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e'
proporzionalmente ridotta per le
frazioni
di
anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso
dell'anno
per
una
delle
cause
di
cui
all'articolo 2110, nonche' in caso di sospensione totale o
parziale per la
quale
sia
prevista
l'integrazione
salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui
al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno,
con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese
di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di
cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento
dell'indice ISTAT e' quello risultante nel
mese
di
cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di
dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o
superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in
costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti
del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente
comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti
dalle
competenti
strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per
i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi
di
cui
all'articolo 2122
la
stessa
anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
contratti collettivi o da patti individuali. I contratti
collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita'
per l'accoglimento delle richieste di anticipazione."
Si riporta il testo dell'articolo 67 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
175 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano
di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla
dichiarazione
di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi
anteriori
alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra
parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione
per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se
compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di
fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a)
i
pagamenti
di
beni
e
servizi
effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso
abitativo,
destinati
a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale
dell'attivita'
d'impresa
dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio
della
sua
situazione
finanziaria;
un
professionista
indipendente
designato
dal
debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve
essere
in
possesso
dei
requisiti
previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali e' unito in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano puo' essere
pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore;
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
176 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata, nonche' dell'accordo omologato
ai
sensi
dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti, i pagamenti e le
garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del
ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali."
Comma 32:
Si riporta il testo dell'articolo 31 della citata legge
n. 196 del 2009:
"Art. 31 Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti."
Il testo dell'articolo 46
del
decreto
legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e' citato nelle note al comma 30
del presente articolo.
Comma 36:
Il testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
recante:
"Interventi
urgenti
di
avvio
del
piano
"Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015"
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
21 febbraio 2014, n. 9, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
23 dicembre 2013, n. 300.
Comma 38:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 73 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le
societa'
a
responsabilita'
limitata,
le
societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i
trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust,
con o senza personalita' giuridica, non residenti nel
territorio dello Stato.
(Omissis)".
Comma 39
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni
urgenti
per
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
177 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 8. Ruling internazionale.
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso
ad una procedura di ruling di standard internazionale, con
principale
riferimento
al
regime
dei
prezzi
di
trasferimento, degli interessi, dei
dividendi,
delle
royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o
meno
dei
requisiti
che
configurano
una
stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti
presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' dalle vigenti Convenzioni
contro
le
doppie
imposizioni stipulate all'Italia (52).
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un
accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e il contribuente, e vincola per il periodo
d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per
i quattro periodi d'imposta successivi, salvo che non
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di
diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e
risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti (53).
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale
competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle
imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le
relative operazioni.
4. Per i periodi
d'imposta
di
cui
al
comma 2,
l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione
a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente
ufficio della Agenzia delle entrate,
secondo
quanto
stabilito con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti
a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a
valere sulle maggiori entrate derivanti dal
presente
decreto."
Comma 43:
Il testo del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997,
n. 298, S.O.
Comma 47:
Si riporta il testo degli artt. 14 e 16 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63
(Disposizioni
urgenti
per
il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del
Parlamento
europeo e del Consiglio del
19 maggio
2010,
sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione
sociale), convertito, con modificazioni,
dalla
legge
3 agosto 2013, n. 90, come modificati dalla presente legge:
"Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza
energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
178 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal
6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto
legislativo
29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione
di 60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica
altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro .
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo
e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008,
n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo
economico
sostenibile
(ENEA)
elabora
le
informazioni contenute nelle richieste
di
detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive
competenze
territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA
predispone
il
costante aggiornamento
del
sistema
di
reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano."
Si riporta il
testo
dell'articolo 16
del
citato
decreto-legge n. 63 del 2013, come
modificato
dalla
presente legge:
"Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le
spese
documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2015.
1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico
di cui al decreto del
Presidente
della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie
sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
179 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario
n. 72
alla
Gazzetta
Ufficiale
n. 105
dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare, una detrazione
dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le
spese sostenute sino al 31 dicembre 2015.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui
al comma 1 e' altresi'
riconosciuta
una
detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonche' A per i forni,
per
le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed e'
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro. Le spese di cui al presente comma sono
computate, ai fini della fruizione della detrazione di
imposta,
indipendentemente
dall'importo
delle
spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1."
Comma 48:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 16-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16-bis Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici
1-2 (Omissis)
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso
di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
riguardanti
interi
fabbricati, eseguiti
da
imprese
di
costruzione
o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei
lavori
alla
successiva
alienazione
o
assegnazione
dell'immobile.
La
detrazione
spetta
al
successivo
acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
cento del prezzo
dell'unita'
immobiliare
risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
(Omissis)".
Comma 49:
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre
2004,
n. 282
(Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di
finanza
pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"10. Proroga di termini in materia di definizione di
illeciti edilizi.
1-4 (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
180 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione
fiscale,
nello
stato
di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Comma 52:
Si riporta il
testo
dell'articolo 5
della
legge
24 febbraio 1992,
n. 225
(Istituzione
del
Servizio
nazionale della protezione civile):
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza)
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un
Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente
della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa,
delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e
determinandone l'estensione territoriale con
specifico
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai
primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da
parte del Commissario delegato e autorizza la
spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito
ai sensi del comma 5-quinquies, individuandonell'ambito
dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il
Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a)
del comma 2,risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente
una
relazione
motivata
al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi
da
effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2,comma 1, lettera c),
si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza
e
nel
rispetto
dei
principi
generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita
l'intesa
delle
regioni
territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con
la
deliberazione dello stato di
emergenza
di
cui
al
comma 1. L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni
caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze
si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in
ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
181 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti
delle risorsefinanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso
all'evento, entro i limiti delle risorse
finanziarie
disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla
tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
dellestrutture e delle infrastrutture, pubbliche e private,
danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita'
economiche e produttive, dai beni
culturali
e
dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
frontealle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i
limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
perinformazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello
stato
di
emergenza
sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse
al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di
cui al comma 2, si avvale delle componenti e
delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11,
coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati
nel
soggetto
pubblico
ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento
dell'incarico.
Le
funzioni
del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli
previsti
dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai
sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo
del
Dipartimento
della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del
decreto-legge
6 dicembre
2011,
n. 201, convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e'
commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70
per
cento
del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
182 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il
subentro
dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti
all'evento,
che
si
rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essereindividuato,
nell'ambito
dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli
interventi,
il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita'
che
residuano
alla
chiusura
della
contabilita' speciale, le risorse ivi
giacenti
sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione.
4-quinquies. Il
Governo
riferisce
annualmente
al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della
situazione
analitica
dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti
da
obbligazioni
giuridicamente
perfezionate
assunte
a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al
31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con
le stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
183 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione
giustificativa,
nonche'
deglieventuali
rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle
competenti
Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I
rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del
Dipartimento della protezione
civile.
Le
ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma
si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive,
possono
fruire
della
sospensione o del differimento per un periodo fino a sei
mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e
delle
finanze
sentita
la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e
ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza,la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli
oneri
connessi
agli
interventi
conseguenti
agli
eventi
di
cui
all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le
emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
184 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. A
decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11,
comma 3,
lett.
d),
della
legge
31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno,dovranno essere evidenziati, in
apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo
per le emergenze nazionali". Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del
Consiglio
dei
Ministri,
mediante
riduzione delle voci di spesa
rimodulabili
indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi
del
patto
di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini
di
indebitamento
netto
delle
pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di
spesa,
il
fondo
di
cui
all'articolo 28
della
legge
n. 196
del
2009
e'
corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con
le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal
Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del
testo
unico
delle
disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo
26 ottobre
1995,
n. 504,
e
successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque
non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita,
sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
in
misura
tale
da
determinare
maggiori
entrate
corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla
modalita' di reintegro di cui
al
secondo
periodo,
all'importo prelevato dal fondo di riserva.
Per
la
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni
delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di
cui al terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi
difficolta' per il tessuto economico e sociale derivanti
dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti
residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di
mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche
parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura
commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o
comunque compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere
concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un
periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per
il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento
della protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
185 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle
Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario.
Decorso
inutilmente
il
termine
per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
5-sexies.
Il
Fondo
di
cui
all'articolo 28
del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di
cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione
della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento
degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari,
attivati
sulla
base
di
specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo
delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della
spesa
del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per
le
predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali
affluiscono
altresi'
le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata
a
obbligazioni
giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
186 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche'
trasmesse
ai
sindaci
interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i
consequenziali
provvedimenti
commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emanati ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo."
Comma 53:
Il testo vigente dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e' citato nelle note al comma 52.
Comma 54:
Si riporta il testo
dell'articolo 70
del
decreto
legislativo 10 settembre 2003,
n. 276,
e
successive
modificazioni (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30):
"Art. 70 (Definizione e campo di applicazione).
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attivita' lavorative che non danno luogo, con riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a
5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando
il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, nei
confronti
dei
committenti
imprenditori
commerciali o professionisti, le attivita' lavorative di
cui al presente comma possono essere svolte a favore di
ciascun singolo committente per compensi non superiori a
2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente
comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro
accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto
previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di
corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre
dalla
contribuzione
figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
agricoltura: a) alle attivita' lavorative
di
natura
occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di
carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani
con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno
se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono,
tuttavia, essere svolte da soggetti
iscritti
l'anno
precedente negli
elenchi
anagrafici
dei
lavoratori
agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte
di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
187 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal
patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore
secondo
le
modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno."
Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917
del
1986
e
successive modificazioni:
"Art. 50
(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole
e
di
prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi
dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in
relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per
clausola contrattuale devono essere riversati al datore di
lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati
allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o
di addestramento professionale, se il beneficiario non e'
legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali,
in
relazione
agli
uffici
di
amministratore,
sindaco
o
revisore
di
societa',
associazioni e altri enti con o
senza
personalita'
giuridica, alla collaborazione
a
giornali,
riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di
collaborazione
aventi
per
oggetto
la
prestazione di
attivita'
svolte
senza
vincolo
di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati
e
con
retribuzione
periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente.
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di
cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio
1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero
professionale
intramuraria del
personale
dipendente
del
Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni
di
cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
188 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni
nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni
tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale
di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge
debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge
13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo e le
indennita',
comunque denominate, percepite per le cariche elettive e
per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'
i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza
dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,
costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi
funzione previdenziale.
Le
rendite
aventi
funzione
previdenziale sono quelle derivanti da
contratti
di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla
cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne'
lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili
ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del
comma 1
dell'articolo 41.
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni
normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di
lavoro
dipendente
non
comporta
le
detrazioni
previste
dall'articolo 13."
Si riporta il testo degli articoli da 61 a 69 bis del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003:
"Art. 61. (Definizione e campo di applicazione)
1. Ferma restando
la
disciplina
degli
agenti
e
rappresentanti di commercio, nonche' delle attivita' di
vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso
call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti
di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione
collettiva
nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione,
di
cui
all'articolo 409,
numero 3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non puo' consistere in una
mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
189 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente (
(esecutivi e ripetitivi)), che possono essere individuati
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di
cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,
con lo stesso committente,
salvo
che
il
compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.
( (2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di
ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi
connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue
automaticamente)).
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria
l'iscrizione
in
appositi
albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e
continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni
sportive
nazionali,
alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo
non
pregiudicano l'applicazione di clausole
di
contratto
individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto."
"Art. 62. Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in
forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile,
della prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire;
c) il
corrispettivo
e
i
criteri
per
la
sua
determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente sulla esecuzione, anche
temporale,
della
prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere
tali da
pregiudicarne
l'autonomia
nella
esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e
sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 66, comma 4."
"Art. 63. Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto
deve essere proporzionato alla quantita' e alla qualita'
del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla
particolare natura della prestazione e del contratto che la
regola, non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
190 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
modo specifico
per
ciascun
settore
di
attivita',
eventualmente
articolati
per
i
relativi
profili
professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni
equiparabili svolte dai
lavoratori
subordinati,
dai
contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni
sindacali dei lavoratori
e
dei
datori
di
lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a
livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro
delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il
compenso non puo' essere inferiore, a parita' di estensione
temporale dell'attivita' oggetto della prestazione, alle
retribuzioni minime previste dai contratti
collettivi
nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento
alle figure professionali il cui profilo di competenza e di
esperienza sia analogo a quello del collaboratore
a
progetto."
"Art. 64. Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a
progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu'
committenti.
2. Il collaboratore a progetto
non
deve
svolgere
attivita' in concorrenza con i committenti ne', in ogni
caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in
qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei
committenti medesimi."
"Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto
di
essere
riconosciuto
autore
della
invenzione
fatta
nello
svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati
dalle
leggi
speciali,
compreso
quanto
previsto
dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni."
"Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia
e
l'infortunio
del
collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in
caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto
non comporta una proroga della durata del contratto, che si
estingue alla scadenza. Il committente puo'
comunque
recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a
trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e'
prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu'
favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto
1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni,
sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di
applicazione del presente capo si applicano le norme sulla
sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni,
quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
norme di cui all'articolo 51,
comma 1,
della
legge
23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
191 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
2001."
"Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si
risolvono al momento della realizzazione del progetto che
ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa. Il committente puo' altresi'
recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del
collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione
del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della
scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui
tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro."
"Art. 68. Rinunzie e transazioni
1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui
all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti
da
un
rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra
le
parti
in
sede
di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII
secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile."
"Art. 69. Divieto
di
rapporti
di
collaborazione
coordinata e continuativa atipici e
conversione
del
contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto
ai sensi dell'articolo 61, comma 1,
sono
considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi
dell'articolo 61
sia
venuto
a
configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si
trasforma
in
un
rapporto
di
lavoro
subordinato
corrispondente
alla
tipologia
negoziale
di
fatto
realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico
del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del
rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
svolta con modalita' analoghe a
quella
svolta
dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalita' che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni
sindacali
comparativamente
piu'
rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della
esistenza del progetto e non puo' essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni
e
scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano
al
committente."
"Art. 69-bis Altre prestazioni lavorative rese in regime
di lavoro autonomo
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da
parte
del
committente,
rapporti
di
collaborazione
coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei
seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente
abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui
per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione,
anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili
al
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
192 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca
piu'
dell'80
per
cento
dei
corrispettivi
annui
complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di
due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa
di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi
formativi,
ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso
rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di
attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da
lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello
minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi
previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi'
con riferimento
alle
prestazioni
lavorative
svolte
nell'esercizio di attivita' professionali per le quali
l'ordinamento
richiede
l'iscrizione
ad
un
ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o
elenchi professionali qualificati
e
detta
specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette
attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima
applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite le
parti
sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina
l'integrale applicazione della disciplina di
cui
al
presente
capo,
ivi
compresa
la
disposizione
dell'articolo 69,
comma 1,
si
applica
ai
rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale
data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le
predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi
dalla data
di
entrata
in
vigore
della
presente
disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si
configura come collaborazione coordinata e continuativa,
gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico
per due terzi del committente e per un
terzo
del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli
imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento,
ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del
committente."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 53, e
dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 53. Redditi di lavoro autonomo
1- (Omissis)
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a)
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da
parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico,
se
non
sono
conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f)
del comma 1 dell'art. 41 (298)
quando
l'apporto
e'
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
193 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e
ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349.
(Omissis)".
"Art. 60. Spese per prestazioni di lavoro
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'articolo 5."
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati
italiani
o
esteri
e
il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale determinato a
norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4
per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non
azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al
valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
194 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo
obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 54, e del
comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1 - 1-quater (Omissis)
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
della professione, esclusi
gli
oggetti
d'arte,
di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese
di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un
periodo non inferiore
alla
meta'
del
periodo
di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel
predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione e'
ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini
del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e
7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria
e'
ammessa per un periodo non inferiore al periodo
di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria
dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta
in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel
periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili, quale risulta all'inizio
del
periodo
d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in
quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
(Omissis)".
"Art. 102. Ammortamento dei beni materiali
1 - 4 (Omissis)
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n.917 del 1986:
"Art. 49. Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano
da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro,
con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto
la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
195 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice
di procedura civile."
Comma 55:
Si
riporta
il
testo
dell'articolo 62-bis
del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dei
Centri
autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure
dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427:
"Art. 62-bis Studi di settore
Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, sentite le associazioni professionali e di
categoria, elaborano, entro il 31 dicembre
1995,
in
relazione ai vari settori economici, appositi studi di
settore al fine di rendere
piu'
efficace
l'azione
accertatrice e
di
consentire
una
piu'
articolata
determinazione
dei
coefficienti
presuntivi
di
cui
all'art. 11 del
decreto-legge
2 marzo
1989,
n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154 e successive modificazioni. A tal fine gli stessi
uffici identificano campioni significativi di contribuenti
appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo
allo scopo
di
individuare
elementi
caratterizzanti
l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati
con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono
essere soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini
dell'accertamento a decorrere dal periodo di
imposta
1995. Studi di settore."
La legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.
Comma 56:
Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972,
n. 633
(Istituzione
e
disciplina
dell'imposta
sul
valore
aggiunto):
"Art. 35 Disposizione
regolamentare
concernente
le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,
arte o professione nel territorio dello Stato, o vi
istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate .
L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al
momento
della
cessazione
dell'attivita'
e
che
deve
essere
indicato
nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
196 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
ogni altro documento ove richiesto.
Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e
la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il
domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c)
per
i
soggetti
residenti
all'estero,
anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali,
negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del
sito
web
ed
i
dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni
intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo
II
del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto
dal
modello
ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al
comma 2 o di cessazione dell'attivita', il contribuente
deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli
uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a
quelli
approvati
con
provvedimento
del
direttore
dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il
trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal
sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e'
verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di
aziende o di
altre
trasformazioni
sostanziali
che
comportano l'estinzione
del
soggetto
d'imposta,
la
dichiarazione e' presentata
unicamente
dal
soggetto
risultante dalla trasformazione.
In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre
dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla
liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le
disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla
fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche
dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da
determinare computando anche le operazioni indicate nel
quinto comma dell'articolo 6, per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita' dell'imposta.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,
arte o professione, se ritengono di realizzare un volume
d'affari che comporti l'applicazione
di
disposizioni
speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di
adempimenti o di criteri speciali
di
determinazione
dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione
di
inizio attivita' da presentare a norma del
presente
articolo e devono osservare la disciplina stabilita in
relazione al volume d'affari dichiarato.
Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
197 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante
raccomandata,
con
l'obbligo
di
garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di
attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o
cessazione dell'attivita' e nel caso di presentazione
diretta consegna
la
copia
della
dichiarazione
al
contribuente debitamente timbrata.
L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina
l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010,
del
Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto
dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non
intende piu' effettuare operazioni intracomunitarie qualora
non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro
trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione
nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle
entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla
banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di
apposita comunicazione al soggetto passivo. (334) (340)
I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche
e
amministrative
(REA)
ai
sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995,
n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia
di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni
stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica
dall'Agenzia
delle
entrate.
Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia
delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono
essere presentate in via telematica direttamente
dai
contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente
della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte
dell'Agenzia
delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento
delle
dichiarazioni
stesse.
I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, restituiscono al contribuente una
copia
della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano
la
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
198 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
certificazione restituita
dall'Agenzia
delle
entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati
della predisposizione delle dichiarazioni previste dal
presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via
telematica delle stesse.
Ai fini della conservazione delle dichiarazioni
si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
Le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica
delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i
tempi di attivazione
del
servizio
di
trasmissione
telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. (339)
L'attribuzione del numero di partita IVA determina la
esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione
di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso
nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di
esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti
dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di
cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da
soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA,
siano completi ed esatti. In caso di esito negativo,
l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva
IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati
dei
soggetti
passivi
che
effettuano
operazioni
intracomunitarie.
Con
Provvedimento
del
Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita'
operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca
dati dei soggetti passivi che
effettuano
operazioni
intracomunitarie, nonche' i criteri e le modalita' di
cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa
dalla banca dati medesima.
Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia
delle
entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la possibilita' di
effettuare gli acquisti di
cui
all'articolo 38
del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli
elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i
soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non
abbiano presentato la dichiarazione di cessazione
di
attivita' di cui al comma 3 e comunica agli stessi che
provvedera' alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il
contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati
o valutati erroneamente puo'
fornire
i
chiarimenti
necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. La somma
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
199 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione
della dichiarazione di cessazione di attivita' e' iscritta
direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a
ruolo non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare
la somma dovuta con le modalita' indicate nell'articolo 19
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso
l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo
del minimo."
Comma 57:
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 10 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta
Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e
la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e
ad
assegni
o
altri
effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e
il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri
titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali,
eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli
nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli;
le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le
opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione
nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli.
Si considerano in particolare operazioni relative a valori
mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine
fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative
opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi
di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio
di somme di denaro o di valute determinate in funzione di
tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici
finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su
tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque
regolate ;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti,
a
norma
di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle
lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi
pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con
legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni,
nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e
delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre
1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
200 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e
successive modificazioni, ivi comprese
le
operazioni
relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare,
corse,
giuochi,
concorsi
e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e
alle
operazioni di sorte locali autorizzate ;
8) le locazioni e gli affitti, relative
cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita'
sportive
del
22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche
non
sono
suscettibili
di
diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d)
ed
f),
del
Testo
Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse
imprese
anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione
per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito,
anche
tramite
imprese
appaltatrici,
gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione
per
l'imposizione;
9)
le
prestazioni
di
mandato,
mediazione
e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
201 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono
oro
da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste
dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in
esse
contenuto,
incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, serie C, sulla
base
delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non
comprese
nel
suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti
pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita'
di
assistenza,
beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite
da
calamita'
naturali
o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate
mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto
abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo,
lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i
trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra
comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate
da
imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente ;
17)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi,
cura
e
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
202 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio
delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di
medicinali, presidi
sanitari
e
vitto,
nonche'
le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e
della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione,
l'aggiornamento,
la
riqualificazione
e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o
pensioni
annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di
vitto,
indumenti
e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche
e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie,
pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini
botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore
del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25)
26)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore
degli
anziani
ed
inabili
adulti,
di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di
cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle
imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
(Omissis)".
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
203 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 53 del
citato decreto-legge n. 331 del 1993:
"Art. 53 Disposizioni relative ai mezzi di trasporto
nuovi
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da
soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e
professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri
Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai
sensi
dell'art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti
Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro
conto, compete il rimborso, al momento della cessione,
dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o
pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso
non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che
sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta
nel territorio dello Stato.
(Omissis)".
Si riporta il testo degli articoli 5 e 116 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 5. Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente
dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di
data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice
secondo che siano state costituite all'unanimita' o a
maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in
nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c)
le
associazioni
senza
personalita'
giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni
che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la
sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale
e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente
in forma di atto pubblico o
di
scrittura
privata
autenticata, e in
mancanza,
in
base
all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I
redditi
delle
imprese
familiari
di
cui
all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per
cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore,
sono
imputati
a
ciascun
familiare che abbia prestato in modo continuativo
e
prevalente la sua attivita' di
lavoro
nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con
l'indicazione
del
rapporto
di
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
204 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa,
in
modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun
familiare
attesti,
nella
propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato
la
sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo grado."
"Art. 116. Opzione per la trasparenza fiscale
delle
societa' a ristretta base proprietaria
1. L'opzione di
cui
all'articolo 115
puo'
essere
esercitata con le stesse modalita'
ed
alle
stesse
condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1
del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita'
limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore e con
una compagine sociale composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di
societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e
terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze
di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58,
comma 2, e nell'articolo 59."
Comma 58:
Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 18 Rivalsa
Il soggetto che effettua la cessione
di
beni
o
prestazione di servizi imponibile deve addebitare
la
relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al
committente.
Per le operazioni per le quali non e'
prescritta
l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si
intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura e' emessa
su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve
essere diminuito della percentuale indicata nel quarto
comma dell'art. 27 .
La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le
prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo
periodo, dell'articolo 3 .
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi
precedenti.
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni
immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il
servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del Codice civile
e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio
sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso
grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del
Codice civile, cui tuttavia e' posposto."
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 41, e
del comma 5 dell'articolo 38 del citato
decreto-legge
n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
205 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
n. 427 del 1993:
"Art. 41 Cessioni intracomunitarie non imponibili
1-2 (Omissis)
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le
cessioni di calore o di
freddo
mediante
reti
di
riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di
beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.
(Omissis)".
"Art. 38 Acquisti intracomunitari
1 - 4-bis (Omissis)
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni
usuali
ai
sensi,
rispettivamente,
dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del
Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999,
e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio
25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente
trasportati o spediti al committente, soggetto passivo
d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo
conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio
della Comunita'; l'introduzione nel territorio dello Stato
di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di
prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della
ammissione temporanea in esenzione
totale
dai
dazi
doganali;
b) l'introduzione nel territorio
dello
Stato,
in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai
soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell' articolo 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all' articolo 34 dello stesso
decreto che non
abbiano
optato
per
l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo
degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'
articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati
nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e'
superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del
presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad
accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema,
di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti
di
riscaldamento
o
di
raffreddamento,
di
cui
all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese."
Si riporta il testo degli articoli 7-ter e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
206 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
"Art. 7-ter Territorialita' - Prestazioni di servizi
1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative
al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si
considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi
ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni; le persone fisiche si considerano soggetti
passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando
agiscono nell'esercizio di tali attivita';
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di
cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al
di fuori delle attivita' commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni,
non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto."
"Art. 7-quater Territorialita' - Disposizioni relative a
particolari prestazioni di servizi
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter,
comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
comprese le perizie, le prestazioni di
agenzia,
la
fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori
con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in
campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio,
la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili
e le prestazioni inerenti
alla
preparazione
e
al
coordinamento dell'esecuzione dei
lavori
immobiliari,
quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di
passeggeri,
in
proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello
Stato;
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di
catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando
sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di ristorazione
e
di
catering
materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all'interno della Comunita', se il luogo di
partenza del trasporto e' situato nel territorio dello
Stato;
e) le prestazioni di servizi di
locazione,
anche
finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi
di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione
del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che
siano
utilizzate
all'interno
del
territorio
della
Comunita'.
Le
medesime
prestazioni
si
considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di
trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di
fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati nel
territorio dello Stato."
"Art. 7-quinquies Territorialita' - Disposizioni relative
alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi,
scientifici, educativi, ricreativi e simili
1. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 7-ter,
comma 1 :
a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita'
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le
prestazioni di servizi degli organizzatori
di
dette
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
207 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie
alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
medesime attivita' sono ivi materialmente svolte.
La
disposizione del periodo precedente si applica anche alle
prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni
accessorie;
b) le
prestazioni
di
servizi
per
l'accesso
a
manifestazioni
culturali,
artistiche,
sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese
fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi
accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti
soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni
stesse."
"Art. 7-sexies Territorialita' - Disposizioni speciali
relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti
non soggetti passivi
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter,
comma 1, lettera b), si
considerano
effettuate
nel
territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti
passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto
del
cliente,
quando
le
operazioni
oggetto
dell'intermediazione
si
considerano
effettuate
nel
territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal
trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni,
quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio
dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie,
relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in
attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico,
scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel
territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di
locazione,
anche
finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di
mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre
che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le
medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e
residente al di fuori del territorio della Comunita' si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad
imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia
effettivamente messa a disposizione nel territorio dello
Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi
stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'.
Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e'
messa a disposizione in uno Stato estero fuori della
Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso
Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni,
quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in
uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore,
si applica la lettera e);
f) le prestazioni di servizi
rese
tramite
mezzi
elettronici da soggetti stabiliti al
di
fuori
del
territorio della Comunita', quando il committente
e'
domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
208 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
senza domicilio all'estero;
g)
le
prestazioni
di
telecomunicazione
e
di
teleradiodiffusione, quando sono
rese
da
prestatori
stabiliti nel territorio dello
Stato
a
committenti
residenti o domiciliati nel territorio della Comunita' e
sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'.
Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di
fuori del territorio della Comunita'
si
considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate."
"Art. 7-septies Territorialita' - Disposizioni relative a
talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi
stabiliti fuori della Comunita'
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter,
comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi,
quando sono rese a committenti non soggetti
passivi
domiciliati e residenti fuori della Comunita':
a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3,
secondo comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o
legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e
simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,
comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le
locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili di beni
mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas
naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete
connessa a un tale sistema, al sistema
dell'energia
elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento,
il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali
sistemi o reti e la prestazione
di
altri
servizi
direttamente collegati;
h)
i
servizi
di
telecomunicazione
e
di
teleradiodiffusione,
esclusi
quelli
utilizzati
nel
territorio dello Stato ancorche' resi da soggetti che non
siano ivi stabiliti;
i) i servizi prestati per via elettronica;
l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non
esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un
diritto di cui alle lettere precedenti."
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972,
n. 292, S.O.
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 8 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 8 Cessioni all'esportazione
Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione dei beni
fuori
del
territorio della Comunita' economica europea (88), a cura o
a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad
altri beni. La esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su
un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
209 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa
non
e'
prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite
servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto
con
il
Ministro
delle
poste
e
delle
telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunita' economica europea (88) entro
novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non
residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati
a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato e
dei
beni
da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
della Comunita' economica europea (88); l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale o
dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni
diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti
che,
avendo
effettuato
cessioni
all'esportazione
od
operazioni
intracomunitarie,
si
avvalgono
della
facolta'
di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta.
(Omissis)".
Si riporta il testo degli articoli 19 e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 19 Detrazione
Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del
primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al
secondo
comma
dell'articolo 30,
e'
detraibile
dall'ammontare dell'imposta
relativa
alle
operazioni
effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal
soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il
disposto
dell'articolo 19-bis2. In
nessun
caso
e'
detraibile
l'imposta
relativa
all'acquisto
o
all'importazione di beni
o
servizi
utilizzati
per
l'effettuazione di manifestazioni a premio.
La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le
operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
29 ottobre 1993, n. 427;
a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti
stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati
ad essere esportati fuori della Comunita' stessa;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato
le quali, se effettuate nel territorio dello
Stato,
darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
210 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere
a), b), d) ed f);
d)
cessioni
di
cui
all'articolo 10,
numero 11),
effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle
disposizioni di cui al primo comma
dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.
Per i beni ed i servizi in parte utilizzati
per
operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e'
ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e
l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno
luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi
dell'articolo 10,
il
diritto
alla
detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla
prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e'
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e'
provvisoriamente
operata
con
l'applicazione
della
percentuale di detrazione dell'anno precedente,
salvo
conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano
l'attivita' operano la detrazione
in
base
ad
una
percentuale di detrazione determinata
presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno.
Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d)
del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai
precedenti commi non opera con riferimento all'imposta
addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche
intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti,
anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso
da quello da investimento destinato ad essere trasformato
in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per
loro conto, nonche' per i servizi consistenti in modifiche
della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso
l'oro da investimento."
"Art. 19-bis Percentuale di detrazione
La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19,
comma 5, e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare
delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate
nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni
esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di
detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o inferiore
a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque
decimi.
Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al
comma 1 non si tiene conto delle cessioni
di
beni
ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo
comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo
comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di
cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e,
quando non formano oggetto dell'attivita' propria del
soggetto passivo o siano accessorie
alle
operazioni
imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai
numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando
la indetraibilita' dell'imposta relativa ai beni e servizi
utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime
operazioni."
"Art. 19-bis1 Esclusione o riduzione della detrazione per
alcuni beni e servizi
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
211 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa
in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita'
propria
dell'impresa
o
sono
destinati
ad
essere
esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita'
propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli
esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei
beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e
imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e
ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla
lettera f) dell'allegata tabella B, e
dei
relativi
componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura
del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o
della professione. La disposizione non si applica, in ogni
caso,
quando
i
predetti
veicoli
formano
oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti
e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a
motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a
otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti
da diporto e veicoli stradali a motore, nonche' alle
prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle
prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione
e
impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e'
ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa
in
detrazione
l'imposta
relativa
all'acquisto
o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli
stradali a motore;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione
l'imposta
relativa a prestazioni di trasporto di persone;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione
in
mense
scolastiche, aziendali
o
interaziendali
o
mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g)
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle
spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
"Art. 19-bis2 Rettifica della detrazione
La detrazione dell'imposta
relativa
ai
beni
non
ammortizzabili ed ai servizi e' rettificata in aumento o in
diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono
utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla
detrazione in misura diversa da
quella
inizialmente
operata. Ai fini di tale rettifica si
tiene
conto
esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei
servizi.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1
e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica
nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
212 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
anni successivi ed e' calcolata con riferimento a tanti
quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al
compimento del quinquennio.
Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive,
nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o
nell'attivita' comportano la detrazione dell'imposta in
misura diversa da quella gia' operata, la rettifica e'
eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora
ceduti o
non
ancora
utilizzati
e,
per
i
beni
ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro
anni da quello della loro entrata in funzione.
La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni
ammortizzabili, nonche' alle
prestazioni
di
servizi
relative alla trasformazione, al riattamento
o
alla
ristrutturazione dei beni stessi,
operata
ai
sensi
dell'articolo 19, comma 5,
e'
altresi',
soggetta
a
rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello
della loro entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare
della
detrazione
operata
e
quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o
di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base
alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di detta facolta'.
Ai fini del presente articolo non
si
considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente
di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
superiore al venticinque per cento.
In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il
periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va
operata in unica soluzione per gli anni mancanti al
compimento del periodo di rettifica, considerando a tal
fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento
se la cessione e' soggetta ad imposta, ma l'ammontare
dell'imposta
detraibile
non
puo'
eccedere
quello
dell'imposta relativa alla cessione del bene.
Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di
fusione, di scissione, di cessione o conferimento di
aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli
rami dell'impresa, le disposizioni di cui
ai
commi
precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i
beni sono stati acquistati dalla societa' incorporata o
dalle societa' partecipanti alla fusione, dalla societa'
scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti
cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari
o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
Le disposizioni del presente articolo relative ai beni
ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni
immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati
sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
213 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
relativa ai fabbricati
ovvero
alle
singole
unita'
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in
edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o
ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla
base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalita' fra l'onere
complessivo
dell'imposta
relativa
ai
costi
di
acquisto,
costruzione
o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o
unita'
immobiliari
specificamente
attribuibile
alle
operazioni che
non
danno
diritto
alla
detrazione
dell'imposta.
Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti
sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in
cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base
delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie."
"Art. 19-ter Detrazione per gli enti non commerciali
Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 e'
ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e
con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste,
soltanto l'imposta
relativa
agli
acquisti
e
alle
importazioni fatti nell'esercizio di attivita' commerciali
o agricole.
La detrazione spetta a condizione
che
l'attivita'
commerciale o agricola sia gestita
con
contabilita'
separata da quella relativa all'attivita' principale e
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai
beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio
dell'attivita' commerciale o agricola e dell'attivita'
principale e' ammessa in detrazione per la parte imputabile
all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola.
La detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta,
anche in
relazione
all'attivita'
principale,
della
contabilita' obbligatoria a norma di legge o di statuto,
ne' quando la contabilita' stessa presenti irregolarita'
tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province,
comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la
contabilita' separata di cui al comma precedente
e'
realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita'
previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma
di legge o di statuto.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli
di previdenza nonche' all'Automobile club d'Italia e agli
automobile clubs."
"Art. 20 Volume d'affari
Per
volume
d'affari
del
contribuente
s'intende
l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate
o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare
a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni
di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume
d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi
quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci
B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale,
nonche' i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.
L'ammontare delle singole
operazioni
registrate
o
soggette a registrazione, ancorche' non imponibili
o
esenti, e' determinato secondo le disposizioni
degli
artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi
delle
operazioni
imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
214 di 734
al netto della
dell'art. 27."
Comma 59
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
diminuzione
prevista
nel
quarto
comma
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 e' citato nelle note al Comma 58.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996,
n. 696
(Regolamento recante norme per la semplificazione degli
obblighi di certificazione dei corrispettivi):
"Art. 2. Operazioni
non
soggette
all'obbligo
di
certificazione.
1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui
all'articolo 1 le seguenti operazioni:
a) le
cessioni
di
tabacchi
e
di
altri
beni
commercializzati
esclusivamente
dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di
carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai
produttori agricoli cui si applica il regime speciale
previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e
successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di
supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli
d'antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali
sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura
fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali
e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante
apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o
divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti
al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque
specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle
scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai
concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate;
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in
mense
aziendali,
interaziendali,
scolastiche
ed
universitarie
nonche'
in
mense
popolari
gestite
direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di
beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le
prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le
prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale,
le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi,
le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti
che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e
veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra
comuni limitrofi;
m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli
ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da
societa' finanziarie o fiduciarie e dalle societa' di
intermediazione mobiliare;
n) le cessioni e le
prestazioni
esenti
di
cui
all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
215 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto
pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413 ,
effettuate
dal
soggetto
esercente l'attivita' di trasporto;
p) le prestazioni di autonoleggio da
rimessa
con
conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di
portatori di handicap;
q)
le
prestazioni
didattiche,
finalizzate
al
conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od
altri luoghi
stabiliti,
da
barbieri,
parrucchieri,
estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese,
in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici
senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate
da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e
dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di
sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della
lana
e
di
rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei
clienti da parte di materassai privi di dipendenti e
collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da
soggetti che non si
avvalgono
di
collaboratori
e
dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di
palloncini, piccola oggettistica per bambini,
gelati,
dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti
di attrezzature motorizzate, e comunque da parte
di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio
di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e
simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in
occasione di manifestazioni in genere;
dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di
venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie
al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal
personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e
per conto del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree
coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
funzionanti a monete, gettoni, tessere,
biglietti
o
mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
indipendentemente dall'eventuale presenza di
personale
addetto;
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle
associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono
della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle
associazioni pro-loco,
contemplate
dall'articolo 9-bis
della legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;
ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle
stazioni ferroviarie;
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
216 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito
bagagli;
mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di
servizi igienico-sanitari pubblici;
nn) le prestazioni di alloggio rese nei
dormitori
pubblici;
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che
effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a
dette cessioni;
pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle
persone fisiche di
cui
all'articolo 2
della
legge
9 febbraio 1963, n. 59 , se rientranti nel regime di
esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto
comma, del decreto del
Presidente
della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 ;
qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da
regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita'
montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza,
dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali,
dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' dagli
enti
obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad
esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite
dai comuni;
rr) [le prestazioni di servizi rese
sul
litorale
demaniale
dai
titolari
dei
relativi
provvedimenti
amministrativi rilasciati dalle
autorita'
competenti,
escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni
altra attivita' non connessa con quella autorizzata];
ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico
nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella
sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e
alla sezione III dell'elenco delle attivita' di
cui
all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse
le attrazioni installate
nei
parchi
permanenti
da
divertimento di cui all'articolo 8
del
decreto
del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora
realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta
milioni di lire;
tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate
dalle
imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito.
2. Non
sono
altresi'
soggette
all'obbligo
di
documentazione disposto dall'articolo 12, primo
comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , in relazione agli
adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le
operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 , sono esonerate dall'obbligo di emissione della
fattura in virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle
finanze:
a) D.M. 4 marzo 1976 : Associazione italiana della Croce
rossa;
b) D.M. 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
c) D.M. 20 luglio 1979
:
enti
concessionari
di
autostrade;
d) D.M. 2 dicembre
1980
:
esattori
comunali
e
consorziali;
e) D.M. 16 dicembre 1980 : somministrazione di acqua,
gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di
fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
217 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
esattoriali;
f) D.M. 16 dicembre 1980 : somministrazione di acqua,
gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
g) D.M. 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il
servizio di traghettamento di automezzi commerciali e
privati tra porti nazionali;
h) D.M. 26 luglio 1985 : enti e societa' di credito e
finanziamento;
i) D.M. 19 settembre 1990 : utilizzo di infrastrutture
nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di
confine."
Comma 61:
Il testo dell'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 e' citato nelle note al
comma 58.
Comma 62:
Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 6 Effettuazione delle operazioni
(omissis)
L'imposta relativa alle cessioni di beni
ed
alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano
effettuate
secondo
le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4,
nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
alle camere di commercio,
industria,
artigianato
e
agricoltura, agli istituti universitari,
alle
unita'
sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli
di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per
le
cessioni di beni di cui all'articolo 21, comma 4, terzo
periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese
successivo a quello della loro effettuazione.
(Omissis)".
Si
riporta
il
testo
dell'articolo 32-bis
del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 32-bis
Liquidazione
dell'IVA
secondo
la
contabilita' di cassa
1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate
da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2
milioni di euro, nei confronti di cessionari
o
di
committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
professione, l'imposta
sul
valore
aggiunto
diviene
esigibile
al
momento
del
pagamento
dei
relativi
corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del
diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti
dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei
relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o
al
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
218 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
committente
sorge
al
momento
di
effettuazione
dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato
ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si
avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta,
ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o
di
committenti
che
assolvono
l'imposta
mediante
l'applicazione
dell'inversione
contabile.
L'imposta
diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di
un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il
limite annuale non si applica nel caso in
cui
il
cessionario o il committente, prima del decorso
del
termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile
previa opzione da parte del contribuente, da esercitare
secondo le modalita' individuate con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Sulle
fatture
emesse
in
applicazione
delle
disposizioni di cui al comma 1 deve
essere
apposta
specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia
e
delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di
cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui
al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l'articolo 7
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. All'onere
relativo
all'attuazione
del
presente
articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a
500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 27, comma 10,
della
legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia
e
delle
finanze
e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Il testo degli articoli 19 e seguenti del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e' citato
nelle note al comma 58.
Comma 63:
Il testo dell'articolo 17
del
decreto
legislativo
9 luglio 1997, n. 241 e' citato nelle note al comma 15.
Comma 64:
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante
"Istituzione
dell'imposta
regionale
sulle
attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni
dell'Irpef
e
istituzione
di
una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Il testo dell'articolo 5
del
citato
decreto
del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle
note al comma 57.
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia [Testo post
riforma 2004] (56) (57)
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi
di
famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
219 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo
corrispondente
al
rapporto
fra
reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
fuori del matrimonio (63) riconosciuti, i figli adottivi o
affidati. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell' articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del
reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati
ovvero,
previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva
o
di
annullamento,
scioglimento o cessazione degli
effetti
civili
del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50
per
cento
della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo
per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente
separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato
o,
se
coniugato,
si
e'
successivamente
legalmente
ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
220 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno
diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata
nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al
rapporto
tra
l'importo
di
80.000
euro,
diminuito
del
reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura
del 50 per cento tra i genitori non legalmente
ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge
fiscalmente
a
carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo
per
l'intero importo.
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
condizione che le persone alle quali si
riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni
corrisposte
da
enti
e
organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora
la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare
superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli
13, 15 ,16 e 16-bis, nonche' delle detrazioni previste da
altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita'
di erogazione del predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera
a),
numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali
a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all' articolo 10, comma 3-bis."
Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 10. Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito
complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori
per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica
Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
221 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione,
sostenute
dai
soggetti
indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
fini della
deduzione
la
spesa
sanitaria
relativa
all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione
della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione
del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a
formarlo;
si
considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in
forza
di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni
alimentari
corrisposti
a
persone
indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare,
in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di
restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito
complessivo
dei
periodi
d'imposta
successivi;
in
alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli
versati facoltativamente
alla
gestione
della
forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti
dall'articolo 8 del medesimo
decreto.
Alle
medesime
condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'
articolo 168-bis;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell' articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502,
e
successive modificazioni, che erogano prestazioni negli
ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
222 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del
calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei
contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'
articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell' articolo 12,
che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli
uffici
elettorali
in
ottemperanza alle
disposizioni
dell'articolo 119
del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981,
n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte
per disposizioni di legge al conduttore in caso
di
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il
sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l)
le
erogazioni
liberali
in
denaro
di
cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988,
n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della
legge
5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III dellalegge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento
degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a
spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone
fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero
dell'istruzione,
dell'universita'
e
della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433
del
codice
civile.
Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1
sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
223 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
cui avviene il pagamento e nei
quattro
successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del
reddito
complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare.
Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad
uso
abitativo,
destinate
ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata."
Comma 66:
Il citato decreto del Presidente
della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e' pubblicato nella Gazz. Uff.
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Comma 68:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986 e' citato nelle note al Comma 66.
Comma 69:
Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600
del
1973
e
successive modificazioni:
"Art. 22 (Tenuta
e
conservazione
delle
scritture
contabili)
Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il
libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi
speciali per i libri e registri da esse prescritti, le
scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad
eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c)
e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono
essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso
e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture
cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino
devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente
decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di
leggi speciali devono essere conservate fino a quando non
siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente
periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito
dall'art. 2220 del codice civile o
da
altre
leggi
tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto
codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici
e similari devono essere conservati fino a quando i dati
contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui
libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare
l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la
risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
224 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
determinate modalita' semplificative per la tenuta del
registro
dei
beni
ammortizzabili
e
del
registro
riepilogativo di
magazzino
in
considerazione
delle
caratteristiche dei vari settori di attivita'."
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 recante "Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662"
e'
pubblicato nella Gazz. Uff 7 settembre 1998, n. 208.
Il Titolo III del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 reca: "Ritenute alla fonte".
Comma 72:
Si riporta il testo degli articoli 86 e 101 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 86. Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi
da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono
a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore
di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al
successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, o a un anno
per
le
societa'
sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
beni che
costituiscono
immobilizzazioni
finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.
5. La cessione dei beni ai creditori in
sede
di
concordato preventivo non costituisce
realizzo
delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese
quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
225 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47 , commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni."
"Art. 101. Minusvalenze
patrimoniali,
sopravvenienze
passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi
da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87,
determinate con gli stessi criteri stabiliti per
la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono
realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e
b), e 2.
1-bis.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettere c), d)
ed
e),
che
costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza
tra
il
valore
fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei
beni indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed
e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell' articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le
disposizioni dell' articolo 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla
frazione
di
patrimonio
netto
risultante
dall'ultimo
bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il
mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il
reddito
in
precedenti
esercizi,
il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai
sensi
del
comma 3
dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di
ristrutturazione
dei
debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento
che
ordina
la
liquidazione
coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o del decreto di omologazione
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono
in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia
decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
226 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
del credito stesso. Il credito si considera di modesta
entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000
euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui
all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le
altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e'
prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre
in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata
in applicazione dei principi contabili.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
in nome collettivo e in
accomandita
semplice
sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta
dalla stessa societa' che ha generato le perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al
comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare si aggiunge al costo della partecipazione."
Comma 73:
Il testo dell'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 e' citato nelle note al Comma 55.
Si riporta il testo del comma 184 dell'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"184. Il Ministero delle
finanze-Dipartimento
delle
entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i
ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente
attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
alle condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a
settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano
coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
degli stessi sono determinati parametri che tengano conto
delle
specifiche
caratteristiche
della
attivita'
esercitata."
Comma 74:
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante
"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione
dei
tributi,
a
norma
dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996,
n. 662." e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998,
n. 5, S.O.
Comma 75:
Il testo del comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato
nelle note al comma 64.
Il testo dell'articolo 13 del
citato
decreto
del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive
modificazioni e' citato nelle note al comma 12.
Comma 77:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei
trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi):
"Art.1. Finanziamento delle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali
1-2 (Omissis)
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
227 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis)".
Si riporta il testo del comma 29 dell'articolo 2 della
legge 8 agosto
1995,
n. 335
(Riforma
del
sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 2 (Armonizzazione)
1-28 (Omissis)
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul
reddito
delle
attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli
accertamenti
definitivi.
Hanno
diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti
temporalmente
dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di
dodici
mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione
come definito ai sensi del comma 32.
(Omissis)".
Comma 78:
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche'
disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438 e successive modificazioni:
"3-bis. Adeguamento contributivo.
1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo
annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto
1990, n. 233 , e' rapportato alla totalita' dei redditi
d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i
contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti
da
effettuare
alla
gestione
di
appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla
L. 2 agosto 1990, n. 233 , sono computati a titolo di
acconto delle somme dovute sulla
base
dei
redditi
denunciati nella dichiarazione
dei
redditi
relativa
all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani e
degli
esercenti
attivita'
commerciali,
titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente
articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi
dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce
i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto
e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate
in un'unica soluzione entro i venti giorni successivi al
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
228 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
termine per il versamento delle imposte risultanti dalla
dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.
3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze,
di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei
dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi
relative all'anno 1994."
Comma 80:
Il testo del comma 15 dell'articolo 59 della citata legge
n. 449 del 1997 e' citato nelle note al comma 2.
Comma 81:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei
trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi):
"Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali.
1. (Omissis)
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al
comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 luglio 1959, n. 463 , o di coadiutori, ai
sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613,
di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva
di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
(Omissis)".
Comma 86:
Si riporta il testo
dell'articolo 13
della
legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
"Art.13. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo.
1. Le persone fisiche che intraprendono un'attivita'
artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
possono avvalersi, per il periodo d'imposta
in
cui
l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, di un
regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle
persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro
autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi
dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico.
Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello
stesso testo unico, l'imposta sostitutiva
e'
dovuta
dall'imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a
condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre
anni attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa,
anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun
modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista
nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio
di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro
autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di
ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120
milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
d) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta
in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
229 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore
a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le
imprese aventi per oggetto altre attivita';
e)
siano
regolarmente
adempiuti
gli
obblighi
previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il
contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli
importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i
compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi
indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sara'
assoggettato a tassazione nei modi ordinari
l'intero
reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel
periodo d'imposta.
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di
cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti
tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione
del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di
un'apparecchiatura informatica corredata
di
accessori
idonei da utilizzare per la connessione con il sistema
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al
presente articolo, e' attribuito un credito d'imposta,
utilizzabile in compensazione ai
sensi
del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per
cento della
parte
del
prezzo
unitario
d'acquisto
dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui
al comma 4. Il predetto credito e' riconosciuto per un
importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in
caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In
tale caso il credito e' commisurato al 40 per cento del
prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai
canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta,
fino a concorrenza di lire seicentomila. Il
credito
d'imposta non concorre alla
formazione
del
reddito
imponibile e non e' rimborsabile.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600,
e
successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e,
se
prescritti,
gli
obblighi
di
fatturazione
e
di
certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al
regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, rilevanti ai fini delle
imposte
dirette,
dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche'
dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai
fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari,
nonche' del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che
si avvalgono del regime previsto al comma 1 e' valutata
tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso
comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva.
8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili,
le
disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Nei
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
230 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di
cui al presente articolo e per
i
quali
risultino
inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso
si applicano, in particolare,
le
sanzioni
di
cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze
sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente articolo."
Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27
del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98
(Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita'
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte
di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e,
inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli
attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in
funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire
dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi
da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e'
iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle
persone fisiche:
a)
che
intraprendono
un'attivita'
d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa
successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e
comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge
n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. Il
regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche
oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di
inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a
condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni
precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1,
attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche
in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun
modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista
nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio
di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta
in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello
di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore
a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al
comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e
99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
non possono beneficiare del regime semplificato per i
contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando
l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed
emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di
certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e
dell'imposta
sul
valore
aggiunto,
nonche'
dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
231 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dell'IVA previsti dal decreto
del
Presidente
della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al
periodo precedente sono altresi'
esenti
dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis)".
Comma 87:
Il testo dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e' citato nelle note al comma 86.
Il testo dei commi 1
e
2
dell'articolo 27
del
decreto-legge n.98 del 2011 e' citato nelle note al
comma 86.
Comma 88:
Il testo dei commi 1
e
2
dell'articolo 27
del
decreto-legge n. 98 del 2011 e' citato nelle note al
comma 86.
Comma 90:
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 2-ter del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
"Art. 2-ter. Disposizioni in materia di regime fiscale
dei carburanti per autotrazione
1-5 (Omissis)
6. Al minor gettito derivante dall'applicazione
del
presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a
decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare
degli stanziamenti di parte
corrente
relativi
alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244."
Comma 91:
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di
trasformazione in persone giuridiche private di
enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti
che
svolgono
attivita' autonoma di libera professione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 61 e del comma 5
dell'articolo 109 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi
del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del
comma 1 dell' articolo 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa [Testo post riforma 2004]
1-4 (Omissis)
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli
interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e
di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in
cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano
ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
232 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Se
si
riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi
di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di
proventi
non
computabili
in
quanto
esenti
nella
determinazione del reddito sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare
il
reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande,
diverse
da
quelle
di
cui
al
comma 3
dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per
cento.
(Omissis)".
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997 e' citato nelle note al comma 15.
Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per
la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"Art.1. 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in
deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi
istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati
nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente
e' riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo
a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,
comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla
data
del
1° gennaio 2010."
Si riporta il testo dell'articolo 34 della citata legge
n. 388 del 2000:
"Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei
crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di
conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 (115) per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000
non possono essere revocate.
3. (omissis).
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui
al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono
state operate ovvero non sono stati
effettuati
dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari
i
relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
233 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il
versamento
dell'importo
dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo
comma,
del
decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. All'articolo 38, secondo comma, del
decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«di quarantotto mesi»."
Comma 92:
Il citato decreto legislativo n. 252 del
2005
e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche
complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento,
che si applica sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione
definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili
relativamente alla restante parte del patrimonio e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, in regime di contribuzione
definita
o
di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione,
il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto al termine di ciascun anno solare,
al
lordo
dell'imposta sostitutiva,
aumentato
delle
erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle
somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei
redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque
non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del
fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da
un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel
caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio
dell'anno
si'
assume
il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo
del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio
alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo
maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato
della gestione dei periodi d'imposta successivi,
per
l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo. Nel caso in cui
all'atto
dello
scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
234 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma
di previdenza, complementare o individuale, un'apposita
certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma
di previdenza destinataria della posizione individuale puo'
portare in diminuzione del risultato netto maturato nei
periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
quota
di
partecipazione
alla
forma
pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d'imposta
corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti
dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si
applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti
correnti bancari e postali, le ritenute previste dagli
articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto
decreto n. 600 del 1973 e dai
commi
1,
2
e
5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il
risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata
la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta
sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime
di
prestazioni
definite, per le forme pensionistiche individuali di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme
pensionistiche complementari
di
cui
all'articolo 20,
comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese
di
assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo
dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare,
ovvero
determinato alla data di
accesso
alla
prestazione,
diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore
attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo e' computato in riduzione del risultato
dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del
28 aprile 1993, sia direttamente
investito
in
beni
immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle
imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del
patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base
ad apposita contabilita' separata, secondo i criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti
dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
7. Le
forme
pensionistiche
complementari
di
cui
all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
gestite
in
via
prevalente
secondo
il
sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'
versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di
fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
235 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
presentata dai fondi pensione con le modalita' e negli
ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di
societa'
ed
enti
la
dichiarazione
e'
presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e
di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), la dichiarazione
e'
presentata
rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione
aperti e dalle imprese di assicurazione."
Il testo dell'articolo 17
del
decreto
legislativo
9 luglio 1997, n. 241 e' citato nelle note al comma 15.
Il testo del comma 53 dell'articolo 1
della
legge
24 dicembre 2007, n. 244 e' citato nelle note al comma 91.
Il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e' citato nelle note al comma 91.
Comma 95:
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 e' citato nelle note al comma 49.
Comma 97:
Si riporta il testo
dell'articolo 46
della
legge
21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 46. Regime fiscale.
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali
giudiziari, i diritti e le indennita' di trasferta o le
spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi
delle
disposizioni
vigenti.
Le
risorse
derivanti
dall'attuazione
del
presente
comma
restano
nella
disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di
assicurare la piena
funzionalita'
degli
uffici
di
esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2."
Comma 100:
Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e' citata nelle note al comma 2.
Si riporta il testo degli articoli 14-bis, 14-ter e
14-quater della citata legge n. 241 del 1990:
"Art. 14-bis Conferenza di servizi preliminare
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata
richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis.
In
relazione
alle
procedure
di
cui
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
236 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La
conferenza si esprime sulla
base
dello
studio
di
fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso
sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto
preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso
sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di
conferenza possono essere motivatamente
modificate
o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi
nelle fasi successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e
di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime
sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le
condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede,
le
amministrazioni
preposte
alla
tutela
ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse
da
ciascuna
tutelato,
sulle
soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della
documentazione
disponibile,
elementi
comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime
comunque
entro
i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile,
verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. ll dissenso espresso in sede di
conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio
storico-artistico,
della
salute
o
della
pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater,
comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni
dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il
progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
237 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare,
e
convoca
la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di
affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni."
"Art. 14-ter Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in
caso
di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza
di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno cinque
giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione
della riunione in una diversa data; in
tale
caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova
data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela
del
patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14
e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto
dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano
senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto
di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi,
nel caso in cui il procedimento amministrativo o il
progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla
loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza
possono
partecipare
inoltre,
senza
diritto
di
voto,
le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque
in
quella
immediatamente
successiva
alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che
vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma 4. Decorsi
inutilmente
tali
termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi
6-bis e 9 del presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
238 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine
previsto
per
l'adozione
del
relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare
il
rispetto
dei
tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da
istituti
universitari
tutte
le
attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto
della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica
(VAS),
i
relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima
sede,
statale
o
regionale,
ai
sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni
amministrazione
convocata
partecipa
alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi
3
e
4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26,
comma 2,
del
decreto
legislativo
30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate
le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di
assenso
comunque
denominato
di
competenza
delle
amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate
a
partecipare
ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi
ovvero
la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
239 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita'
dirigenziale
o
disciplinare
e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione,
ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e
della
pubblica
incolumita',
alla
tutela
paesaggistico-territoriale e
alla
tutela
ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza,
non
abbia
espresso
definitivamente
la
volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si
procede
all'esame
del
provvedimento.
8-bis. I termini di validita' di tutti i
pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza
di Servizi, decorrono a far data
dall'adozione
del
provvedimento finale.
[9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o
comunque
invitate
a
partecipare
ma
risultate
assenti,
alla
predetta
conferenza.]
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte
a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data
della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati."
"Art. 14-quater Effetti del dissenso espresso
nella
conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti
delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del
decreto
legislativo
3 aprile
2006,
n. 152,
paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica
incolumita',
regolarmente
convocate
alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture
ed
insediamenti produttivi
strategici
e
di
preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta
alla
tutela
ambientale,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
240 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del
principio
di
leale
collaborazione
e
dell'articolo 120
della
Costituzione,
e'
rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione
del
Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le
Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o
tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali, motivando un'eventuale
decisione in contrasto con il motivato dissenzo.
Se
l'intesa non e' raggiunta entro
trenta
giorni,
la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo'
essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una regione o da una provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento
dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione
della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri,
viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la partecipazione della regione o della
provincia
autonoma,
degli
enti
locali
e
delle
amministrazioni
interessate,
attraverso
un
unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente,
ad
esprimere
in
modo
vincolante
la
volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
motivando un'eventuale decisione in contrasto con
il
motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare
interventi
di
mediazione, valutando anche le
soluzioni
progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito
delle
predette trattative l'intesa
non
e'
raggiunta,
la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo'
essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
3-bis.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. Restano ferme
le
attribuzioni
e
le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in
caso
di
provvedimento
negativo
trova
applicazione
l'articolo 5,
comma 2,
lettera c-bis),
della
legge
23 agosto 1988,
n. 400,
introdotta
dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303."
Comma 101:
Il decreto del Presidente della repubblica 18 aprile
1994, n. 383, recante "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse
statale" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1994,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
241 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
n. 141, S.O.
Comma 102:
Si
riporta
il
testo
dell'articolo 17-ter
del
decreto-legge
30 dicembre
2009,
n. 195,
recante
"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile", convertito, con
modificazioni,
dalla
legge
26 febbraio 2010, n. 26:
"Art. 17-ter. Disposizioni per la realizzazione urgente
di istituti penitenziari
1. Il
Commissario
straordinario
per
l'emergenza
conseguente
al
sovrappopolamento
degli
istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede,
d'intesa con il Presidente della regione territorialmente
competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla
localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di
nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga
alle
vigenti previsioni urbanistiche, nonche' agli articoli 7 ed
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di
localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle opere e costituisce
decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1,
se
derogatoria
dei
vigenti
strumenti
urbanistici,
costituisce variante degli stessi e produce l'effetto
dell'imposizione
del
vincolo
preordinato
alla
espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni
altro avente diritto o interessato da essa previste, il
Commissario
delegato
da'
notizia
della
avvenuta
localizzazione
e
conseguente
variante
mediante
pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su
due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di
localizzazione decorre dal momento della pubblicazione
all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.
3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede,
prescindendo
da
ogni
altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale
di immissione in possesso costituisce provvedimento di
provvisoria
occupazione
a
favore
del
Commissario
straordinario o di
espropriazione,
se
espressamente
indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico,
anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.
L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione
e' determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi
dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle
destinazioni
urbanistiche
antecedenti
la
data
del
provvedimento di cui al comma 1.
4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il
verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente
ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo
dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative
previste dalla normativa vigente.
5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del
provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
242 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo'
essere disposta dal Commissario straordinario, in via di
somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente
motivando
la
contingibilita'
ed
urgenza
della
utilizzazione. L'atto di
acquisizione
di
cui
all'
articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e'
adottato,
ove
ritenuto
necessario,
con
successivo
provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del
patrimonio indisponibile dello Stato.
6. Il Commissario straordinario puo'
avvalersi
del
Dipartimento della protezione civile per le attivita' di
progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e
vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali
attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui
all' articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
27 febbraio 2009, n. 14.
7. In deroga all' articolo 118 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni,
e'
consentito
il
subappalto
delle
lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per
cento.
8. Al fine di consentire
l'immediato
avvio
degli
interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture
carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo
delle risorse di cui all' articolo 2, comma 219, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto
stabilito dall' articolo 18, comma 3, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE
6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 2009".
Si riporta il testo
dell'articolo 17
del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
"Art. 17. Contratti secretati o che esigono particolari
misure di sicurezza
1. Le disposizioni del presente codice relative alle
procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di
esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve
essere
accompagnata da
speciali
misure
di
sicurezza,
in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a),
le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con
provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai
sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di
cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti
usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i
servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui
al
presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori
economici,
se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
243 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. I contratti di cui al presente articolo posti in
essere
da
amministrazioni
statali
sono
sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza
e
sull'efficacia
della
gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in
una
relazione
al
Parlamento".
Si
riporta
il
testo
dei
commi
10
e
10-ter
dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163:
"10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni
del
provvedimento
di
aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'articolo 79".
"10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto
non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell' articolo 14, comma 3, del codice del processo
amministrativo, o fissa con
ordinanza
la
data
di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame
della
domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame
della
domanda
cautelare".
Comma 106:
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge
29 novembre
2004,
n. 282,
recante
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica", convertito, con modificazioni, dalla
legge
27 dicembre 2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione
fiscale,
nello
stato
di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Comma 108:
Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui)
1. Nelle more del completamento della riforma della legge
di contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze,
con
proprio
decreto,
d'intesa
con
le
amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
un programma straordinario di riaccertamento dei residui
passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione,
esistenti alla data del
31 dicembre
2013,
di
cui
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
244 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
all'articolo 275, secondo
comma,
del
regio
decreto
23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della
permanenza dei
presupposti
indicati
all'articolo 34,
comma 2, della legge n. 196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel
conto
dei
residui
da
eliminare
e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli
stessi
mediante
loro
versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con
decreto
del
Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione
dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi
perenti,
connessi
alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni
2015-2017,
le
somme
corrispondenti
alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati."
Comma 109:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della
conseguente
necessita'
della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione
territoriale
e
le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
245 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in
maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture
e
dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga
alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture
strategiche
per
la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri".
Si riporta il testo dei commi 64, 65 e 66 dell'articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in
materia di riforma del mercato del
lavoro
in
una
prospettiva di crescita":
"64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate
nell'ambito
del
Fondo
sociale
per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato
dal
comma 65
del
presente
articolo".
"65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del
decreto-legge
20 maggio
1993,
n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016".
"66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', i trattamenti concessi ai sensi
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
246 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero
dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento
degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori
in deroga".
Comma 110:
Si riporta il testo del comma 183 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del
decreto-legge
20 maggio
1993,
n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e'
incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per
essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei
contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e
8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro
e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi
della cassa integrazione
guadagni
straordinaria
per
cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014,
50 milioni di euro. L'onere
derivante
dal
periodo
precedente e' posto a carico del Fondo sociale
per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e
dalla presente legge".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante "Interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali",
convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291:
"Art.1. 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del
decreto-legge
20 maggio
1993,
n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere
prorogato, sulla base di specifici accordi
in
sede
governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
247 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo
per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede
mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del
bilancio
triennale
2004-2006,
nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato
di
previsione
del
Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo
al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Il testo del comma 1, lettera a), dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' citato nelle
note al comma 109
Comma 111:
Si riporta il testo del comma 15-bis dell'articolo 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della
legislazione in materia portuale":
"15-bis. Qualora un'impresa o
agenzia
che
svolga
esclusivamente o prevalentemente fornitura
di
lavoro
temporaneo, ai sensi del presente
articolo,
nonche'
dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica
derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al
fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di
riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
l'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente
di
gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non
eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti
dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a
iniziative a
sostegno
dell'occupazione,
nonche'
al
finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al
pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia.
I contributi non possono essere erogati per un periodo
eccedente cinque anni, o
comunque
eccedente
quello
necessario al riequilibrio del bilancio del
soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono
condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di
almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al
presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di
personale o all'aumento di soci lavoratori".
Si riporta il testo del comma 183 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Qualora un'impresa o
agenzia
che
svolga
esclusivamente o prevalentemente fornitura
di
lavoro
temporaneo, ai sensi del presente
articolo,
nonche'
dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica
derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al
fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di
riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
l'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente
di
gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non
eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti
dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a
iniziative a
sostegno
dell'occupazione,
nonche'
al
finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
248 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia.
I contributi non possono essere erogati per un periodo
eccedente cinque anni, o
comunque
eccedente
quello
necessario al riequilibrio del bilancio del
soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono
condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di
almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al
presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di
personale o all'aumento di soci lavoratori».".
Comma 112:
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto":
"8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie
professionali
derivanti
dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25".
Comma 113:
Si riporta il testo del comma 2-quater dell'articolo 6
del decreto-legge 29 dicembre
2011,
n. 216,
recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, come modificato dalla presente legge:
"2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono sostituite dalle
seguenti: «di almeno 60 anni di eta'». Le disposizioni di
cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in
materia
di
riduzione
percentuale
dei
trattamenti
pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai
soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita'
contributiva entro il 31 dicembre 2017".
Comma 114:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in
materia di sostegno
al
reddito,
di
incentivazione
all'occupazione e di carattere previdenziale", convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52:
"Art.1. Disposizioni in materia di sostegno al reddito.
1. Il termine previsto dalle
disposizioni
di
cui
all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510 , convertito, con modificazioni,
dalla
legge
28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di
mobilita'
dei
lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
2006 nonche' di 37 milioni di euro per il 2007 e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148
,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
249 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e
della
previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto
nazionale
della
previdenza
sociale
(INPS),
previa
rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
modificato
dall'art. 4,
comma 2,
del
decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2009. Alle finalita' del presente comma
si provvede
nei
limiti
delle
risorse
finanziarie
preordinate allo
scopo
nell'ambito
del
Fondo
per
l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
massimo di 30 miliardi di lire.
3. Sono prorogati per ulteriori otto
mesi:
a)
i
trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese
in crisi
sottoposte
al
regime
di
amministrazione
straordinaria, a decorrere dalla scadenza
dell'ultima
proroga concessa ai sensi dell'art. 3,
comma 3,
del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito,
con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; b) i
trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 5,
comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552
,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del
15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione
salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le
predette proroghe possono essere concesse nel
limite
massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla
lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui
alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa
e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui
all'art. 9, comma 25, lettera
c),
del
decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo
per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3
miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 1.
4. La possibilita' prevista dall'art. 4, comma 25, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di
concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui
agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, in
materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di
mobilita', trova applicazione relativamente alle domande
presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle
risorse allo scopo predeterminate dall'art. 2, comma 29,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
5. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 31, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996,
n. 608,
relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia'
dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste
di mobilita' non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si
interpretano nel senso che la percezione della relativa
indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223
,
e
successive
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
250 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di
cui all'art. 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510
del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle
liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di
cui all'art. 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510 , convertito, con modificazioni,
dalla
legge
28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento
delle attivita', da parte di giovani residenti nelle aree
di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE)
n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive
modificazioni, presso imprese del settore
industriale
operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli
obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che
abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , o anche tramite le
loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione
con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali
delle aree territoriali di provenienza
dei
giovani,
finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali
casi ai giovani e' corrisposta una indennita' aggiuntiva di
L. 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri
relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1,
nonche' una indennita' pari a lire 200 mila mensili a
carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' di cui
all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato
obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente
comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative
siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di
residenza. Il Governo deve riferire alle
Commissioni
parlamentari competenti in ordine ai risultati
dello
svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui
all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299 , convertito, con modificazioni,
dalla
legge
19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono
essere completati nel 1999 nei limiti delle
risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto
Fondo".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di
cassa
integrazione,
mobilita',
trattamenti
di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro":
"2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge
19 gennaio
1955,
n. 25,
e
successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso
del
suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4".
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 25 della
citata legge 23 luglio 1991, n. 223:
"9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista
di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni".
Comma 115:
Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto-legge
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
251 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art.47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti
all'amianto.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente
stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa
decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si
applica ai soli fini della determinazione dell'importo
delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione
del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le
certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla
base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal
Ministero
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali
antecedentemente alla data di entrata in vigore
del
presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i
benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai
lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni,
sono stati esposti all'amianto in concentrazione media
annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su
otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai
lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia
professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai
sensi
del
testo
unico
delle
disposizioni
per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La
sussistenza
e
la
durata
dell'esposizione
all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate
dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento
dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e'
stata rilasciata certificazione dall'INAIL
prima
del
1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL
di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di
cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi
benefici.
6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali,
di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6-bis. Sono
comunque
fatte
salve
le
previgenti
disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
diritto al trattamento pensionistico anche in base ai
benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano
dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito
la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla
domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del
presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base
del presente articolo, qualora siano
destinatari
di
benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi
pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso
al
pensionamento,
ovvero
l'aumento
dell'anzianita'
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
252 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
contributiva, hanno facolta' di optare tra i predetti
benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai
medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al
presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei
predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi
6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si
provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di
cui
all'articolo 1,
comma 8, del
decreto-legge
20 maggio
1993,
n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante
da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli
interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge
27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di
giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da'
luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
Il testo del comma 8 dell'articolo 13
della
legge
27 marzo 1992, n. 257, e' citato nelle note al comma 112
Comma 116:
Si riporta il testo del comma 241 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)":
"241. E' istituito presso l'Istituto nazionale
per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le
vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che
hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte
in favore degli eredi".
Comma 117:
Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici", convertito, con modificazioni, dalla
legge
22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 24
Disposizioni
in
materia
di
trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a)
equita'
e
convergenza
intragenerazionale
e
intergenerazionale, con abbattimento dei
privilegi
e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b)
flessibilita'
nell'accesso
ai
trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle
anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data,
la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e'
calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
253 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto,
ai
fini
del
diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla
base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto
stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto
1995,
n. 335, la pensione di vecchiaia si puo'
conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai
successivi
commi.
Il
proseguimento
dell'attivita'
lavorativa e' incentivato, fermi
restando
i
limiti
ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza,
dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati
fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122
e
successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei
lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di
cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni
e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per
il
conseguimento
del
diritto
al
trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione
e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive
della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63
anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento
dei
requisiti
di
accesso
al
sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
254 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui
all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto
1995,
n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento
dei
requisiti
di
accesso
al
sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui
all'articolo 22-ter,
comma 1,
del
decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78,
convertito
con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102,
e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in
presenza
di
un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5
volte
l'importo
dell'assegno
sociale
di
cui
all'articolo 3, comma 6, della
legge
8 agosto
1995,
n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a
1,5
volte
l'importo
dell'assegno
sociale
di
cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente
calcolata
dall'Istituto
nazionale
di
statistica (ISTAT),
con
riferimento
al
quinquennio
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in
ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di
importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a
settant'anni, ferma restando un'anzianita' contributiva
minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre
2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
255 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di
cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal
1° gennaio
2018
il
requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno
di
cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge
26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile
del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza
di
vita
ai
sensi
dell'articolo 12
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal
secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della
legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e
delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta'
inferiori
ai
requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota
di
trattamento
relativa
alle
anzianita'
contributive
maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso
in
cui
l'eta'
al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
256 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno
venti
anni
di
contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno
lordo
(PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale
di
cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente
decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi
stabilite
al
pensionamento,
nonche'
al
requisito
contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e
successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo
sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del
conseguimento
del
diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti
di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa,
alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello
effettuato
con
decorrenza
1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza
biennale
secondo le
modalita'
previste
dall'articolo 12
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122
e
successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla
medesima data i riferimenti al triennio, di cui
al
comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il
31 dicembre 2011, ai soggetti di cui
all'articolo 1,
comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per
l'accesso
al
pensionamento
successivamente
al
31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
257 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il
periodo
di
fruizione
dell'indennita'
di
mobilita'
di
cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori
per i quali sia stato previsto da accordi collettivi
stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai
predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli
interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi
fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche'
maturino prima del compimento della predetta eta'
i
requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno
in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del
4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'
articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che
continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui
alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate
le
disposizioni
contenute
in
leggi
regionali
recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal
servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli
con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla
data di inizio del predetto
congedo,
il
requisito
contributivo
per
l'accesso
al
pensionamento
indipendentemente
dall'eta'
anagrafica
di
cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio
1992,
n. 104,
e
successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza
del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
258 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono definite le modalita' di attuazione del comma 14, ivi
compresa la determinazione del limite massimo numerico dei
soggetti interessati ai fini
della
concessione
del
beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse
predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635
milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per
l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030
milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per
l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al
monitoraggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di
cui alla lettera e) del comma 14, delle domande
di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo
periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno
in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui
al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono
computati anche i lavoratori che intendono avvalersi,
qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti,
congiuntamente del beneficio di cui al comma 14
del
presente articolo e di quello relativo al regime delle
decorrenze disciplinato dall' articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque
computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai
soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti
dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione
le
disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato
un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto,
i
requisiti
per
il
trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al
compimento
di
un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il
31 dicembre
2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e
alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai
sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge
8 agosto
1995,
n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
259 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
triennale del coefficiente di trasformazione
di
cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con
effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni
e
integrazioni,
e,
conseguentemente,
ogniqualvolta
il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione
aggiornata
del
coefficiente
di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335
e
successive
modificazioni
e
integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti
di
trasformazione
in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata,
ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai
sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli
addetti alle lavorazioni
particolarmente
faticose
e
pesanti, a norma dell' articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all' articolo 1 del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle
seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012"
sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4
e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui
al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
260 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due
unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una
unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per
i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo
n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122
e
successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto,
requisiti
diversi
da
quelli
vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nonche' ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare
entro il 31 ottobre 2012, ai sensi
dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali,
di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, tenendo conto
delle
obiettive
peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato
al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS
ai
sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo
2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni
e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni,
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti
di
accesso
al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo
30 marzo
2001,
n. 165,
anche
se
aventi
effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
261 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico
degli
iscritti
e
dei
pensionati
delle
gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A
di
cui
all'Allegato n. 1 del presente
decreto-legge
ed
e'
determinata in
rapporto
al
periodo
di
iscrizione
antecedente
l'armonizzazione
conseguente
alla
legge
8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata
in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono
escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del
Fondo
di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto
del
contributo
di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal
1° gennaio
2012
le
aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal
1° gennaio
2012
le
aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In
considerazione
dell'esigenza
di
assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni
in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994,
n. 509,
e
al
decreto
legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di
cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni.
Le
delibere
in
materia
sono
sottoposte
all'approvazione dei Ministeri
vigilanti
secondo
le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti,
si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. In considerazione
della
contingente
situazione
finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
262 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
pensionistici, secondo il meccanismo
stabilito
dall'
articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente
ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a
tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100
per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte
il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di
rivalutazione
automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento
di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
abrogato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis.
L'autorizzazione
di
spesa
di
cui
all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per
l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi
per
la
finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti
e
da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo
periodo,
possibili
ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e
compatibilita'
succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme
di
decontribuzione
parziale
dell'aliquota
contributiva obbligatoria
verso
schemi
previdenziali
integrativi in particolare
a
favore
delle
giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
263 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita'
di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra
le
giovani
generazioni,
della
necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste
a
legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al
fine
di
riordinare
il
sistema
degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del
presente
comma
si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal
1° gennaio 2011.
31-bis.
Al
primo
periodo
del
comma 22-bis
dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono
inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro».".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 13 della
citata legge 27 marzo 1992, n. 257:
"2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge i lavoratori
occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso
di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno
trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli
effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
comma, lettere a) e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, hanno facolta' di richiedere la
concessione di un trattamento di pensione secondo la
disciplina di cui al medesimo articolo 22
della
L.
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una
maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
dei trentacinque anni
prescritto
dalle
disposizioni
soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella
del
compimento
di
sessanta
anni,
se
uomini,
o
cinquantacinque anni se donne".
Il citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti
pubblici",
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 13 della
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
264 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
citata legge 27 marzo 1992, n. 257:
"7. Ai
fini
del
conseguimento
delle
prestazioni
pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di
settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a
periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
di 1,5".
Comma 118:
Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti
per
esercitare
un'influenza
dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu'
di
particolari
vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle
quali
un'altra
societa'
esercita
un'influenza
notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in
mercati
regolamentati".
Comma 121:
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407:
"9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei
datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di
assunzioni con contratto
a
tempo
indeterminato
di
lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi
o
sospesi
dal
lavoro
e
beneficiari
di
trattamento
straordinario di integrazione salariale da un periodo
uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate
in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse
imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione
del
personale
o
sospesi,
i
contributi
previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura
del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal
fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla
quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta
nominativa, secondo le modalita' indicate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente
comma effettuate da imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R.
6 marzo 1978, n. 218 , ovvero da imprese artigiane, non
sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per
un periodo di trentasei mesi".
Comma 122:
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, recante "Coordinamento
delle
politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle
Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari":
"Art.5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
265 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per
l'attuazione
delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere
dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari
direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 23 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012):
"4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le
risorse finanziarie a proprio carico, provenienti
da
un'eventuale riduzione del
tasso
di
cofinanziamento
nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013,
alla
realizzazione
di
interventi
di
sviluppo
socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la
Commissione europea nell'ambito del processo di revisione
dei predetti programmi".
Comma 125:
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 8. Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi
di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di
cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio
di
arti
e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice
che
eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti
dall'esercizio
di
imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
266 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e,
limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al
comma 3
del
medesimo".
Si riporta il
testo
dell'articolo 9
del
decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dell'immigrazione
e
norme
sulla
condizione
dello
straniero", e successive modificazioni:
"Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo)
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un
permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra
la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale e, nel caso di
richiesta
relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i
parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e
di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti
di idoneita' igienico-sanitaria accertati
dall'Azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio, puo'
chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i
familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato allo straniero
titolare
di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, reca, nella rubrica
«annotazioni»,
la
dicitura
«protezione
internazionale
riconosciuta
dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la
protezione e' stata riconosciuta.
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione
relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1,
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c),
del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari
di protezione internazionale
che
si
trovano
nelle
condizioni di vulnerabilita'
di
cui
all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
fini assistenziali o caritatevoli, da parte di
enti
pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente
alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
del quindici per cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro
novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti
di
lungo
periodo
e'
subordinato
al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di
ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
267 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
e' richiesto il superamento del test di cui al primo
periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica
allo
straniero
titolare
di
protezione
internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio
o
formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale
come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico
previsto
dalla
convenzione
di
Vienna
del
1961
sulle
relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo non puo'
essere
rilasciato
agli
stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, come sostituito dall'articolo 2
della
legge
3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali
condanne anche non definitive, per i reati
previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento
di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al
presente comma il questore tiene conto altresi' della
durata
del
soggiorno
nel
territorio
nazionale
e
dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
o cessazione dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria previsti dagli articoli 9,13, 15 e 18 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di
cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato
con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico. (75)
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non
si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati
nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
268 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale e' stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei
mesi
consecutivi
e
non
superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di
soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo'
riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al presente
articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, e'
ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta
l'espulsione
e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico. (70)
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo'
essere disposta: (77)
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato;
b) nei casi di cui
all'articolo 3,
comma 1,
del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie
indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956,
n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione
di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta'
dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio
nazionale,
delle
conseguenze
dell'espulsione
per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di
visto e circolare liberamente sul territorio nazionale
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
269 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di
previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e
sempre
che
sia
dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero
sul
territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e
nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione
sul
territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico
e
la
sicurezza dello Stato.
13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare
di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso
e'
riportato che la protezione internazionale
e'
stata
riconosciuta
dall'Italia.
Entro
trenta
giorni
dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si
provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), e' pubblicato
nella
Gazz.
Uff.
24 gennaio 2014, n. 19.
Comma 129:
Il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
citato nelle note al comma 12
Comma 130:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 2013, n. 159, e' citato nelle note al comma 125
Comma 131:
Si riporta il testo del comma 1259 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge
finanziaria
2007)",
e
successive
modificazioni:
"1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia,
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della
solidarieta' sociale e per
i
diritti
e
le
pari
opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il
riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno
2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
270 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla
base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione
statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri
e le modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei
servizi
socio-educativi,
al
quale
concorrono gli asili
nido,
i
servizi
integrativi,
diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di
frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei
luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati,
al fine di favorire il conseguimento entro il 2010,
dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33
per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del
23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra
le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e'
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100
milioni di euro per l'anno 2009".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 58 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante
"Misure
urgenti per la crescita del Paese", convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera
della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione
di
derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
agli indigenti
mediante
organizzazioni
caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007".
Si riporta il
testo
dell'articolo 8
del
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali", e successive modificazioni:
"Art.8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari
regionali
nella
materia
di
rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica,
il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici
sindaci
designati
dall'ANCI
cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
271 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
Comma 132:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248:
"1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche
generazionali,
nonche'
per
supportare
l'Osservatorio nazionale
sulla
famiglia,
presso
la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007".
Si riporta il testo del comma 1250 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo
la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da
un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la
partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge
3 agosto 1998,
n. 269,
e
successive
modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di
cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino
le
migliori
iniziative in materia di politiche familiari adottate da
enti pubblici e
privati,
enti
locali,
imprese
e
associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e
garantire il pieno funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali".
Comma 133:
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 7 del
decreto-legge
13 settembre
2012,
n. 158,
recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute",
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189:
"10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, sulla base di criteri, anche relativi
alle
distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria,
30/12/2014 11:07
*** ATTO COMPLETO ***
272 di 734
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto,
da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo
28 agosto
1997,
n. 281,
e
successive
modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede
a
pianificare
forme
di
progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di
raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, e
successive
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai
predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente
alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
nuova
concessione,
in
funzione
della
dislocazione
territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di
tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni
altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
incluse proposte motivate dei comuni ovvero di
loro
rappresentanze
regionali
o
nazionali.
Presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a
seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di
cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei
comuni, per valutare le
misure
piu'
efficaci
per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di
spese".
Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)":
"68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e
2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall' articolo 13,
comma 6, del decreto legisl
Scarica