AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “BRUNO PARI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA
“BRUNO PARI”
OSTIANO
STATUTO
Proemio
L’originaria “Congregazione di Carità di Ostiano”, istituita
a seguito di
donazioni, lasciti e munifiche elargizioni di benefattori, venne eretta in Ente
Morale ai sensi della Legge 17 luglio 1890 n. 6972. Con successivo R.D. del
02/11/1902 ne fu approvato lo Statuto Organico normante altresì il
funzionamento delle OO.PP. Ospedale Civile e Ricovero Cronici – Legato Orsoni,
componenti essenziali della beneficenza pubblica erogata dalla Congregazione,
successivamente decentrate dall’Ente Comunale di Assistenza con R.D. del
05/03/1939 ed affidate ad un unico organo di amministrazione pur
mantenendo distinta personalità giuridica.
Nell’anno 2001 con Decreto Regione Lombardia n° 30048 del 03.12.2001 si
giunse alla fusione per incorporazione dell’I.P.A.B. Ricovero Cronici – Legato
Orsoni di Ostiano nell’I.P.A.B. Ospedale Civile Casa di Riposo di Ostiano.
In esecuzione di quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia 13 febbraio
2003 N. 1 l’O.P. Ospedale Civile Casa di Riposo viene trasformato in Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona di Ostiano. Contestualmente all’approvazione
ed adozione del presente Statuto, la conseguente Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona viene denominata A.S.P. “Bruno Pari” di Ostiano, ritenendo
doveroso omaggio al medico che tanto si è adoperato per la popolazione
lasciando indelebile il ricordo. Da sottolineare che, nonostante accurate
ricerche storiche sull’origine dell’Ente, non è stato possibile risalire ai fondatori
originari o loro discendenti: ne deriva che nella composizione del Consiglio di
Amministrazione verrà prevista la presenza di n. 3 consiglieri di nomina
comunale, essendo il Comune di Ostiano ritenuto soggetto rappresentativo
degli originali interessi, di cui n. 1 consigliere che sia particolarmente
rappresentativo nella realtà del volontariato locale .
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Titolo I°
Origine Scopi Mezzi
Art. 1
Denominazione e Sede
E’ costituita, ai sensi della Legge Regionale 1/2003, “Azienda di Servizi alla Persona Bruno Pari”.
E’ fatto obbligo all’ente di utilizzare tale denominazione in ogni segno distintivo o comunicazione,
ovvero la denominazione abbreviata di “A.S.P. Bruno Pari”.
L’Azienda è sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1
e successive modificazioni ed integrazioni ed al relativo Regolamento regionale 4 giugno 2003, n.
11, nonché alle normativa vigente in materia sociale, socio-sanitaria, socio-assistenziale ed
educativa/formativa.
L’Ente ha sede legale in Ostiano, Via G.B. Rosa n. 42, e persegue le proprie finalità in ambito
regionale. 1
Art. 2
Natura giuridica
L’Azienda (A.S.P) non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha propria
autonomia nell’ambito dei principi costituzionali, nonché dei principi fissati dalle Leggi dello Stato,
dalla Legislazione Regionale e dal presente Statuto.
L’Azienda è dotata di propria autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali ed aziendali. Essa informa la propria
organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto
del principio dell’obbligo del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio tra costi e
ricavi.
L’Azienda partecipa alla programmazione delle attività regionali sociali, socio-sanitarie ed
educative-formative e gode della parità di trattamento con le persone giuridiche private nell’accesso
ai contributi regionali erogati.
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Non può essere previsto un ambito territoriale più esteso.
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Art. 3 Scopi
L’Azienda persegue finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria, alberghiera e riabilitativa, ed ha lo
scopo di offrire assistenza nei confronti di persone anziane in stato di non autosufficienza anche
parziale; persegue anche finalità educative/formative e di aggregazione sociale e culturale.
L’Azienda svolge la propria attività sociale, socio-sanitaria e sanitaria di natura domiciliare,
territoriale, residenziale e ambulatoriale, alberghiera e riabilitativa, a favore dei soggetti anziani e
non del proprio territorio.
Oltre alle succitate prestazioni, l’Azienda eroga servizi socio-sanitari di carattere residenziale in
regime diurno in grado di essere di supporto a situazioni precarie ed alternative al ricovero a tempo
pieno, nonché servizi e prestazioni di assistenza sociale e sanitaria in regime “extra residenziale” a
beneficio di persone anziane e non in condizioni di indigenza o a rischio di emarginazione sociale.
Nel rispetto di quanto previsto dalle volontà espresse nei vari lasciti che hanno fatto nascere l’Ente,
l’Azienda svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore
delle persone bisognose residenti nel Comune di Ostiano e dei Comuni confinanti.
Gli scopi dell’azienda sono strettamente collegati ai fabbisogni individuati nei piani di zona, ai sensi
dell’articolo 12, comma 8, del Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11.
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Art. 4 Mezzi
Il patrimonio dell’Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell’inventario
approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 108 in data 17 settembre 2003.
L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Ente
ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali
termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
L’Ente ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili per la realizzazione di attività istituzionali.
Art. 5 Strumenti per la realizzazione delle attività istituzionali
L’Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:
a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l’esercizio delle proprie
attività istituzionali;
c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro
contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla ASP;
d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
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e) con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle
istituzionali.
Art 6 Unità d’Offerta
L’Azienda provvede al perseguimento dei propri scopi di cui al precedente articolo mediante
l’organizzazione e la gestione delle seguenti unità di offerta e servizi come a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
1. Residenza Sanitaria Assistenziale
2. Centro Diurno Integrato
3. Servizio di Fisiokinesiterapia
4. Servizi Sanitari Poliambulatoriali
5. Servizi Sanitarianche per incarico o delega dell’A.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera.
6. Minialloggi Protetti
7. Servizi socio-sanitari domiciliari
8. Altri similari
Le sopraccitate tipologie di unità di offerta possono subire variazioni in base alla programmazione
socio-sanitaria distrettuale, regionale o comunale.
Art. 7 Principi fondamentali di riferimento
I valori ed i principi a cui si ispirano l’organizzazione, le attività, i programmi dell’A.S.P., nonché i
rapporti con il Comune di Ostiano, con gli utenti ed i famigliari, con i Comitati consultivi, con le
Associazione di volontariato locali, sono i seguenti:
-
uguaglianza ed imparzialità nella erogazione delle prestazioni e dei servizi
-
continuità nell’erogazione delle prestazioni e nell’organizzazione dei servizi offerti
-
efficacia, efficienza, economicità della gestione
-
partecipazione dell’utente, del Comitato dei parenti e degli Ospiti, delle Associazioni di
volontariato locali.
Art. 8 Capacità Giuridica
L’Azienda può compiere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato,
per
l’adempimento dei propri scopi istituzionali e per l’attuazione degli impegni derivanti dalla
programmazione regionale. In particolare l’Azienda può costituire società, istituire fondazioni di
diritto privato, costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri Enti senza scopo di lucro
aventi finalità istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari dell’azienda, che siano
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comunque compatibili con le sue finalità sociali, ferma restando la convenienza economica ed il
rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
L’Azienda può finanziare le attività delle organizzazioni del terzo settore, che operano nel campo
dell’anzianità. Viene inoltre assicurata la collaborazione con le Associazioni di Volontariato locali,
nonché col Comitato dei Parenti e degli Ospiti, opportunamente costituito ai sensi dell’articolo 21
dello Statuto.
Titolo II° - Organi di Governo e di Gestione dell’azienda
Art. 9 Organi di Governo e di Gestione
Sono organi dell’Azienda:
-
il Consiglio di Amministrazione;
-
il Presidente dell’Azienda di servizi alla persona;
-
il Vice Presidente dell’Azienda di servizi alla persona;
-
il Revisore dei conti;
-
il Direttore Generale.
Art. 10 Consiglio di Amministrazione: Nomina, composizione, durata.
L’Azienda, in quanto derivante da una I.P.A.B. di seconda classe, è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da 5 membri, così nominati:
n° 2 nominati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore competente per materia;
n° 3 nominati dal Comune di Ostiano, di cui 1 consigliere che sia particolarmente
rappresentativo nella realtà del volontariato locale.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni. I Consiglieri possono essere riconfermati una
sola volta senza interruzione.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed il Vice Presidente tra i suoi membri nella
sua prima adunanza.
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene mediante le procedure, le
modalità ed i termini previsti dall’articolo 4 della Legge Regionale 5 gennaio 2000 n° 1, dalla
Legge 15 luglio 1994 n° 444 e dal Regolamento di attuazione della Legge Regionale 13 febbraio
2003 n°1.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il consigliere
mancante verrà sostituito con nuova nomina da parte del soggetto che lo ha nominato. I consiglieri
nominati successivamente all’insediamento del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del
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collegio.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.
Ai compenti degli organi di amministrazione dell’A.S.P. si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all’articolo 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
Ai componeti il Consiglio di Amministrazione spetta una indennità di funzione, da porre a carico
del Bilancio dell’A.S.P., nella misura determinata da disposizioni della Giunta Regionale.
Art. 11 Incompatibilità alla carica
I requisiti necessari per accedere alla carica di Amministratore dell’A.S.P. sono stabiliti
dall’articolo 15 del Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003 n.1 , fatto
salvo comunque l‘obbligo di possedere comprovata esperienza in ambito socio-sanitario, e sono
certificati a norma dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 200 N° 445.
Sono non nominabili a membri del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. i soggetti che si
trovano nelle condizioni analoghe e similari previste dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 e dall’articolo 2382 del Codice Civile.
Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. coloro
che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 58 e 63 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267; il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali del Comune di Ostiano; il Presidente,
Assessori e Consiglieri dell’Amministrazione Provinciale di Cremona e della Regione; i dipendenti
dell’ A.S.P. ovvero coloro che hanno instaurato rapporti di consulenza con l’A.S.P.; coloro che si
trovano nelle condizioni espresse nell’articolo 8 comma 14 della Legge Regionale 1/2003 . Le
incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina; in caso di inadempimento
l’interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio di
Amministrazione, oppure, in mancanza, dall’autorità di controllo.
Art. 12 Decandenza e cessazione
Decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che vengono a trovarsi in una
delle condizioni di cui all’articolo precedente ovvero se, senza giustificato motivo, non
intervengono per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di dimissioni di uno dei componenti, dopo la presa d’atto da parte del Consiglio di
Amministrazione, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al soggetto titolare della
competenza alla nomina, affinché provveda alla nomina in surroga. I Consiglieri nominati in
surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
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Ai sensi dell’articolo 8 comma 18, le dimissioni o la decadenza dalla carica della maggioranza dei
componenti l’organo di amministrazione determina la decadenza dell’intero collegio.
Art. 13 Convocazione e Adunanze
Il Consiglio si riunisce con invito scritto a firma del Presidente contenente l’ordine del giorno e
consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio è convocato in caso di
urgenza con preavviso di almeno 48 ore. Su richiesta di almeno 4 consiglieri il Presidente ha
l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti. In caso di urgenza, con la
presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può
decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti
coloro che sono intervenuti alle adunanze. Le sedute consiliari non sono pubbliche. Alle riunioni
possono essere chiamati ad intervenire il Direttore sanitario e i dirigenti o funzionari invitati a
relazionare su specifici argomenti di loro competenza.
Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l’intervento della metà più uno di coloro che
lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le modifiche del presente statuto, l’approvazione del documento di programmazione economica e
del bilancio di esercizio, dei regolamenti, e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione
del patrimonio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
assegnati.
Le modalità di convocazione, funzionamento, le procedure di elezione del Presidente e del Vice
Presidente, nonché le procedure per l’adozione degli atti amministrativi sono disciplinati con
apposito Regolamento.
Art. 14 Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della
gestione dell’Azienda, ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l’ordinaria e
straordinaria amministrazione. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell’Ente e verifica la
rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.
Assume tutti i provvedimenti attribuiti dalla Legge, in particolare il Consiglio di Amministrazione
ha competenza di assumere i seguenti atti fondamentali:
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a) approva il Bilancio d’Esercizio, il Bilancio pluriennale, il Bilancio consuntivo annuale,
redige la nota integrativa di accompagnamento al bilancio, il Documento di
programmazione economica finanziaria annule, il Bilancio Sociale;
b) approva lo Statuto dell’Ente e le relative modifiche da sottoporre alla direzione generale
della Giunta regionale per l’apposizione del visto di legittimità;
c) adotta il Regolamento generale di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il
Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Azienda, il Regolamento di disciplina del
personale dipendente, il Regolamento per il Ricovero dell’ospite, il Regolamento
sull’organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Relazioni col Pubblico, il Regolamento
di tutela dell’ospite/cittadino, il Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi, il
Regolamento di funzionamento degli organi consultivi (Comitato dei Parenti e degli Ospiti
e Organizzazione di volontariato locali) ed ogni altro regolamento amministrativo
necessario, nonché la Carta dei Servizi dell’Azienda;
d) predispone ed approva i piani e i programmi fondamentali dell’attività dell’Azienda, e ne
verifica l’attuazione;
e) approva il documento di programmazione economica triennale;
f) approva l’Inventario dei beni mobili ed immobili dell’Ente e le sue variazioni;
g) approva il programma di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio
immobiliare;
h) delibera la dismissione e l’acquisto di beni immobili;
i) nomina il Presidente dell’Azienda, scegliendolo tra uno dei propri consiglieri, con voto
favorevole della maggioranza assoluta degli stessi;
j) nomina il Direttore Generale della Azienda, tra gli iscritti all’albo regionale dei direttori
dell’ASP; inoltre nomina periodicamente i Dirigenti/Responsabili degli uffici e posizioni
organizzative e servizi; nomina, su proposta del Direttore Generale, gli incarichi di
collaborazione esterna, i componenti degli organismi di valutazione e controllo; nomina i
revisori contabili
k) approva, su proposta del direttore generale, la dotazione organica dell’Azienda ed eventuali
variazioni;
l) delibera l’istituzione di servizi e le relative convenzioni, nonché le relative tariffe;
m) approva, su proposta del Direttore Sanitario e del Direttore Generale, le linee guida ed i
necessari protocolli sulle attività sanitarie e socio-sanitarie;
n) atti sanzionatori rivolti ai Dirigenti dell’Ente;
o) autorizza il Presidente a rappresentare in giudizio l’Azienda;
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Art. 15 Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Azienda e la rappresenta in giudizio, previa
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dal Consiglio di
Amministrazione al suo interno.
Il Presidente cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di
collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente le attività dell’Azienda.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne determina l’ordine del giorno in
collaborazione col Direttore Generale, cura l’effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su
tutte le attività dell’Azienda, partecipa come rappresentante dell’Azienda ai lavori della Conferenza
dei sindaci di cui all’art. 6 comma 8 della L.R. n. 31/1997 e successive modificazioni.
Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di
urgenza adotta, con ordinanza, provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del
Consiglio di Amministrazione .
Le ordinanze presidenziali, adottate previo parere del Direttore Generale e nei soli casi di
comprovata urgenza e comunque sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di
Amministrazione, sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza ,
dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il
Vice presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.
Art. 16 Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti all’albo regionale
dei direttori delle ASP. L’incarico viene conferito con contratto di diritto privato avente durata pari
a quella del Consiglio di Amministrazione. L’incarico può essere comunque rinnovabile ai sensi
dell’articolo 9 della Legge Regionale 1/2003 ed agli articoli 51, 52, 53, 54 del Regolamento di
attuazione.
La carica di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo ai
sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 1/2000 e dell’articolo 26 del Regolamento di attuazione.
Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trova nella condizioni di cui all’articolo 3,
comma 11, del Decreto Legislativo 20.12.1992 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 17 Compiti e funzioni del Direttore Generale
Il direttore è posto al vertice gestionale ed organizzativo dell’A.S.P..
•
E’ responsabile di seguire e tradurre le linee giuda formulate dal Consiglio di Amministrazione
in scelte strategiche, nonché di assicurare il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed
efficacia;
•
è responsabile dell’attuazione degli indirizzi, programmi, piani, progetti, e direttive determinati
dal Consiglio di Amministrazione con appositi atti amministrativi e risponde in via esclusiva
dei risultati e dell’andamento della gestione;
•
è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’A.S.P.;
•
formula la proposta per la predisposizione del Documento di programmazione economica
annuale;
•
formula proposte circa i criteri da adottare in merito all’organizzazione dell’A.S.P. e degli
uffici/ servizi in conformità degli indirizzi dati dal Consiglio di Amministrazione ed è
responsabile delle decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento e
controllo, di rapporti sindacali;
•
provvede alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività con la collaborazione del
Direttore Sanitario, dei dirigenti e dei responsabili da essi dipendenti;
•
provvede alla definizione degli obiettivi da assegnare alle diverse unità operative e alla corretta
attuazione degli stessi;
•
è il capo del personale, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, nonché il
piano annuale della formazione dei dipendenti;
•
esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli
dal Presidente.
•
Al direttore competono altresì tutte le funzioni non rientranti nell’art. 11 dello Statuto e esercita
ogni altra competenza attribuitagli dalle Legge Regionale 1/2003, dal regolamento di attuazione
e dal consiglio di Amministrazione con apposito atto amministrativo.
Il Direttore Generale si fa carico di sviluppare, sostenere e consolidare rapporti con altre Strutture
socio-sanitarie o associazioni di esse, con Enti pubblici e privati.
Art. 18 Il Collegio di Revisore Contabile
Il controllo sulla regolare amministrazione dell’Ente è esercitato da un Collegio dei revisore dei
conti, composto da un membro.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato.
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Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, e deve essere
nominato dall’Ordine dei Commercialisti o dei Ragionieri di Cremona.
Titolo III
Contabilità
Art. 19 Contabilità
L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, ed
è informato al principio del pareggio di bilancio.
L’Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale, il Bilancio
Pluriennale, il Documento di programmazione economica annuale, il Bilancio Sociale, ed alla
predisposizione di un documento di programmazione economica di durata triennale.
Il bilancio deve essere comunicato all’autorità di controllo e deve essere reso pubblico con
l’affissione all’albo pretorio del Comune di Ostiano.
Nel caso di perdite nella gestione il Consiglio di amministrazione pone in essere tutte le procedure
necessarie stabilite dall’art. 14 della legge regionale 1/2003.
Il Regolamento di Contabilità provvede a definire le modalità operative relative agli strumenti di
programmazione dei mezzi finanziari e gestione del Bilancio, all’individuazione dei Centri di Costo
e Responsabilità e alle modalità operative degli stessi, nonché alla gestione ed inventarizzazione del
patrimonio. Inoltre il Regolamento definisce, altresì, le procedure di acquisizione delle entrate e
l’erogazione delle spese, la gestione economale, il servizio di tesoreria, custodia titoli e valori,
nonché i compiti e le responsabilità economico-finanziaria.
Art. 20 Servizio di tesoreria, esazione e cassa
Il Servizio di Tesoreria, esazione e cassa è effettuato da un Istituto di Credito, individuato mediante
gara ad evidenza pubblica.
Titolo IV.
Rapporti con l’utenza e col Volontariato
Art.21 Comitato dei parenti e degli Ospiti e Volontariato
E’ istituito il Comitato dei Parenti e degli Ospiti, con sede presso l’A.S.P. . Ha funzioni consultive
nel caso in cui lo richieda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione,o il Direttore Generale, e
riguardo alla determinazione rette di degenza, revisione Carta dei Servizi, modifiche al
Regolamento per il Ricovero dell’ospite, programmazione attività ricreative e culturali interne,
verifica qualità del servizio erogato.
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E’ riconosciuto al Volontariato organizzato e senza fini di lucro, caratterizzato da continuità,
gratuità delle prestazioni e delle cariche associative, l’opportunità di concorrere al conseguimento
dei fini istituzionali dell’A.S.P.
Apposito Regolamento norma le modalità di funzionamento del Comitato dei parenti e degli ospiti,
nonchè delle modalità di partecipazione delle associazioni del Volontariato Locale e degli altri
eventuali organi consuntivi.
Art. 22 Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ( U.R.P.) ha il compito di fornire agli utenti, alle persone
interessate le informazioni inerenti all’attività istituzionale e di raccogliere istanze e suggerimenti.
Tale ufficio deve favorire e migliorare la partecipazione dell’utente per un continuo innalzamento
della qualità del servizio offerto. Inoltre l’U.R.P. cura l’esercizio del diritto di informazione,
partecipazione e accesso agli atti amministrativi, nonché sulle procedure, tempi, responsabilità dei
procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990. Infine distribuisce tutta la modulistica
dell’Azienda compresi bandi di gara e concorsi, nonché il materiale informativo sui servizi erogati.
Apposito Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell’Ufficio.
Titolo V
Norme finali e di rinvio
Art. 23 Archivi
L’Azienda deve tenere l’archivio gestionale e l’archivio storico secondo le modalità stabilite
dall’art. 27 del Regolamento Regionale VII/2003.
Art. 24 Albo dell’Azienda
In Consiglio di Amministrazione individua nella sede dell’A.S.P. apposito spazio da destinare ad
“Albo delle Pubblicazioni” per dare notizia dell’adozione degli atti o rendere noti avvisi previsti
dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti. Ulteriore spazio è individuato per la pubblicazione
degli avvisi e comunicazioni delle Organizzazioni Sindacali aziendali e Territoriali e per le
comunicazioni dei soggetti di cui all’ articolo 17 bis.
Art 25 Norme finali
Il presente statuto è pubblicato per otto giorni all’albo dell’azienda e diviene efficace solo con
l’apposizione del visto della Giunta regionale.
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Art.26 Norme di rinvio
Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le disposizioni della
legge regionale 1/2003 e del Regolamento di attuazione.
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