AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “BRUNO PARI” OSTIANO STATUTO Proemio L’originaria “Congregazione di Carità di Ostiano”, istituita a seguito di donazioni, lasciti e munifiche elargizioni di benefattori, venne eretta in Ente Morale ai sensi della Legge 17 luglio 1890 n. 6972. Con successivo R.D. del 02/11/1902 ne fu approvato lo Statuto Organico normante altresì il funzionamento delle OO.PP. Ospedale Civile e Ricovero Cronici – Legato Orsoni, componenti essenziali della beneficenza pubblica erogata dalla Congregazione, successivamente decentrate dall’Ente Comunale di Assistenza con R.D. del 05/03/1939 ed affidate ad un unico organo di amministrazione pur mantenendo distinta personalità giuridica. Nell’anno 2001 con Decreto Regione Lombardia n° 30048 del 03.12.2001 si giunse alla fusione per incorporazione dell’I.P.A.B. Ricovero Cronici – Legato Orsoni di Ostiano nell’I.P.A.B. Ospedale Civile Casa di Riposo di Ostiano. In esecuzione di quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003 N. 1 l’O.P. Ospedale Civile Casa di Riposo viene trasformato in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Ostiano. Contestualmente all’approvazione ed adozione del presente Statuto, la conseguente Azienda Pubblica di Servizi alla Persona viene denominata A.S.P. “Bruno Pari” di Ostiano, ritenendo doveroso omaggio al medico che tanto si è adoperato per la popolazione lasciando indelebile il ricordo. Da sottolineare che, nonostante accurate ricerche storiche sull’origine dell’Ente, non è stato possibile risalire ai fondatori originari o loro discendenti: ne deriva che nella composizione del Consiglio di Amministrazione verrà prevista la presenza di n. 3 consiglieri di nomina comunale, essendo il Comune di Ostiano ritenuto soggetto rappresentativo degli originali interessi, di cui n. 1 consigliere che sia particolarmente rappresentativo nella realtà del volontariato locale . 1 Titolo I° Origine Scopi Mezzi Art. 1 Denominazione e Sede E’ costituita, ai sensi della Legge Regionale 1/2003, “Azienda di Servizi alla Persona Bruno Pari”. E’ fatto obbligo all’ente di utilizzare tale denominazione in ogni segno distintivo o comunicazione, ovvero la denominazione abbreviata di “A.S.P. Bruno Pari”. L’Azienda è sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed al relativo Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11, nonché alle normativa vigente in materia sociale, socio-sanitaria, socio-assistenziale ed educativa/formativa. L’Ente ha sede legale in Ostiano, Via G.B. Rosa n. 42, e persegue le proprie finalità in ambito regionale. 1 Art. 2 Natura giuridica L’Azienda (A.S.P) non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha propria autonomia nell’ambito dei principi costituzionali, nonché dei principi fissati dalle Leggi dello Stato, dalla Legislazione Regionale e dal presente Statuto. L’Azienda è dotata di propria autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali ed aziendali. Essa informa la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto del principio dell’obbligo del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio tra costi e ricavi. L’Azienda partecipa alla programmazione delle attività regionali sociali, socio-sanitarie ed educative-formative e gode della parità di trattamento con le persone giuridiche private nell’accesso ai contributi regionali erogati. 1 Non può essere previsto un ambito territoriale più esteso. 2 Art. 3 Scopi L’Azienda persegue finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria, alberghiera e riabilitativa, ed ha lo scopo di offrire assistenza nei confronti di persone anziane in stato di non autosufficienza anche parziale; persegue anche finalità educative/formative e di aggregazione sociale e culturale. L’Azienda svolge la propria attività sociale, socio-sanitaria e sanitaria di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale, alberghiera e riabilitativa, a favore dei soggetti anziani e non del proprio territorio. Oltre alle succitate prestazioni, l’Azienda eroga servizi socio-sanitari di carattere residenziale in regime diurno in grado di essere di supporto a situazioni precarie ed alternative al ricovero a tempo pieno, nonché servizi e prestazioni di assistenza sociale e sanitaria in regime “extra residenziale” a beneficio di persone anziane e non in condizioni di indigenza o a rischio di emarginazione sociale. Nel rispetto di quanto previsto dalle volontà espresse nei vari lasciti che hanno fatto nascere l’Ente, l’Azienda svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore delle persone bisognose residenti nel Comune di Ostiano e dei Comuni confinanti. Gli scopi dell’azienda sono strettamente collegati ai fabbisogni individuati nei piani di zona, ai sensi dell’articolo 12, comma 8, del Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11. . Art. 4 Mezzi Il patrimonio dell’Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell’inventario approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 108 in data 17 settembre 2003. L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio. L’Ente ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili per la realizzazione di attività istituzionali. Art. 5 Strumenti per la realizzazione delle attività istituzionali L’Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali: a) con i redditi derivanti dal patrimonio; b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l’esercizio delle proprie attività istituzionali; c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla ASP; d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali; 3 e) con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali. Art 6 Unità d’Offerta L’Azienda provvede al perseguimento dei propri scopi di cui al precedente articolo mediante l’organizzazione e la gestione delle seguenti unità di offerta e servizi come a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. Residenza Sanitaria Assistenziale 2. Centro Diurno Integrato 3. Servizio di Fisiokinesiterapia 4. Servizi Sanitari Poliambulatoriali 5. Servizi Sanitarianche per incarico o delega dell’A.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera. 6. Minialloggi Protetti 7. Servizi socio-sanitari domiciliari 8. Altri similari Le sopraccitate tipologie di unità di offerta possono subire variazioni in base alla programmazione socio-sanitaria distrettuale, regionale o comunale. Art. 7 Principi fondamentali di riferimento I valori ed i principi a cui si ispirano l’organizzazione, le attività, i programmi dell’A.S.P., nonché i rapporti con il Comune di Ostiano, con gli utenti ed i famigliari, con i Comitati consultivi, con le Associazione di volontariato locali, sono i seguenti: - uguaglianza ed imparzialità nella erogazione delle prestazioni e dei servizi - continuità nell’erogazione delle prestazioni e nell’organizzazione dei servizi offerti - efficacia, efficienza, economicità della gestione - partecipazione dell’utente, del Comitato dei parenti e degli Ospiti, delle Associazioni di volontariato locali. Art. 8 Capacità Giuridica L’Azienda può compiere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, per l’adempimento dei propri scopi istituzionali e per l’attuazione degli impegni derivanti dalla programmazione regionale. In particolare l’Azienda può costituire società, istituire fondazioni di diritto privato, costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri Enti senza scopo di lucro aventi finalità istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari dell’azienda, che siano 4 comunque compatibili con le sue finalità sociali, ferma restando la convenienza economica ed il rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. L’Azienda può finanziare le attività delle organizzazioni del terzo settore, che operano nel campo dell’anzianità. Viene inoltre assicurata la collaborazione con le Associazioni di Volontariato locali, nonché col Comitato dei Parenti e degli Ospiti, opportunamente costituito ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto. Titolo II° - Organi di Governo e di Gestione dell’azienda Art. 9 Organi di Governo e di Gestione Sono organi dell’Azienda: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente dell’Azienda di servizi alla persona; - il Vice Presidente dell’Azienda di servizi alla persona; - il Revisore dei conti; - il Direttore Generale. Art. 10 Consiglio di Amministrazione: Nomina, composizione, durata. L’Azienda, in quanto derivante da una I.P.A.B. di seconda classe, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, così nominati: n° 2 nominati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore competente per materia; n° 3 nominati dal Comune di Ostiano, di cui 1 consigliere che sia particolarmente rappresentativo nella realtà del volontariato locale. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni. I Consiglieri possono essere riconfermati una sola volta senza interruzione. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed il Vice Presidente tra i suoi membri nella sua prima adunanza. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene mediante le procedure, le modalità ed i termini previsti dall’articolo 4 della Legge Regionale 5 gennaio 2000 n° 1, dalla Legge 15 luglio 1994 n° 444 e dal Regolamento di attuazione della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n°1. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il consigliere mancante verrà sostituito con nuova nomina da parte del soggetto che lo ha nominato. I consiglieri nominati successivamente all’insediamento del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del 5 collegio. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Ai compenti degli organi di amministrazione dell’A.S.P. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267. Ai componeti il Consiglio di Amministrazione spetta una indennità di funzione, da porre a carico del Bilancio dell’A.S.P., nella misura determinata da disposizioni della Giunta Regionale. Art. 11 Incompatibilità alla carica I requisiti necessari per accedere alla carica di Amministratore dell’A.S.P. sono stabiliti dall’articolo 15 del Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003 n.1 , fatto salvo comunque l‘obbligo di possedere comprovata esperienza in ambito socio-sanitario, e sono certificati a norma dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 200 N° 445. Sono non nominabili a membri del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. i soggetti che si trovano nelle condizioni analoghe e similari previste dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e dall’articolo 2382 del Codice Civile. Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 58 e 63 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali del Comune di Ostiano; il Presidente, Assessori e Consiglieri dell’Amministrazione Provinciale di Cremona e della Regione; i dipendenti dell’ A.S.P. ovvero coloro che hanno instaurato rapporti di consulenza con l’A.S.P.; coloro che si trovano nelle condizioni espresse nell’articolo 8 comma 14 della Legge Regionale 1/2003 . Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina; in caso di inadempimento l’interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, oppure, in mancanza, dall’autorità di controllo. Art. 12 Decandenza e cessazione Decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che vengono a trovarsi in una delle condizioni di cui all’articolo precedente ovvero se, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di dimissioni di uno dei componenti, dopo la presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, affinché provveda alla nomina in surroga. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. 6 Ai sensi dell’articolo 8 comma 18, le dimissioni o la decadenza dalla carica della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione determina la decadenza dell’intero collegio. Art. 13 Convocazione e Adunanze Il Consiglio si riunisce con invito scritto a firma del Presidente contenente l’ordine del giorno e consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio è convocato in caso di urgenza con preavviso di almeno 48 ore. Su richiesta di almeno 4 consiglieri il Presidente ha l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Le sedute consiliari non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire il Direttore sanitario e i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le modifiche del presente statuto, l’approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti, e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le modalità di convocazione, funzionamento, le procedure di elezione del Presidente e del Vice Presidente, nonché le procedure per l’adozione degli atti amministrativi sono disciplinati con apposito Regolamento. Art. 14 Funzioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della gestione dell’Azienda, ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l’ordinaria e straordinaria amministrazione. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell’Ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti. Assume tutti i provvedimenti attribuiti dalla Legge, in particolare il Consiglio di Amministrazione ha competenza di assumere i seguenti atti fondamentali: 7 a) approva il Bilancio d’Esercizio, il Bilancio pluriennale, il Bilancio consuntivo annuale, redige la nota integrativa di accompagnamento al bilancio, il Documento di programmazione economica finanziaria annule, il Bilancio Sociale; b) approva lo Statuto dell’Ente e le relative modifiche da sottoporre alla direzione generale della Giunta regionale per l’apposizione del visto di legittimità; c) adotta il Regolamento generale di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Azienda, il Regolamento di disciplina del personale dipendente, il Regolamento per il Ricovero dell’ospite, il Regolamento sull’organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Relazioni col Pubblico, il Regolamento di tutela dell’ospite/cittadino, il Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi, il Regolamento di funzionamento degli organi consultivi (Comitato dei Parenti e degli Ospiti e Organizzazione di volontariato locali) ed ogni altro regolamento amministrativo necessario, nonché la Carta dei Servizi dell’Azienda; d) predispone ed approva i piani e i programmi fondamentali dell’attività dell’Azienda, e ne verifica l’attuazione; e) approva il documento di programmazione economica triennale; f) approva l’Inventario dei beni mobili ed immobili dell’Ente e le sue variazioni; g) approva il programma di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare; h) delibera la dismissione e l’acquisto di beni immobili; i) nomina il Presidente dell’Azienda, scegliendolo tra uno dei propri consiglieri, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi; j) nomina il Direttore Generale della Azienda, tra gli iscritti all’albo regionale dei direttori dell’ASP; inoltre nomina periodicamente i Dirigenti/Responsabili degli uffici e posizioni organizzative e servizi; nomina, su proposta del Direttore Generale, gli incarichi di collaborazione esterna, i componenti degli organismi di valutazione e controllo; nomina i revisori contabili k) approva, su proposta del direttore generale, la dotazione organica dell’Azienda ed eventuali variazioni; l) delibera l’istituzione di servizi e le relative convenzioni, nonché le relative tariffe; m) approva, su proposta del Direttore Sanitario e del Direttore Generale, le linee guida ed i necessari protocolli sulle attività sanitarie e socio-sanitarie; n) atti sanzionatori rivolti ai Dirigenti dell’Ente; o) autorizza il Presidente a rappresentare in giudizio l’Azienda; 8 Art. 15 Il Presidente Il Presidente è il legale rappresentante dell’Azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno. Il Presidente cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente le attività dell’Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne determina l’ordine del giorno in collaborazione col Direttore Generale, cura l’effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività dell’Azienda, partecipa come rappresentante dell’Azienda ai lavori della Conferenza dei sindaci di cui all’art. 6 comma 8 della L.R. n. 31/1997 e successive modificazioni. Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta, con ordinanza, provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione . Le ordinanze presidenziali, adottate previo parere del Direttore Generale e nei soli casi di comprovata urgenza e comunque sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza , dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina. Art. 16 Il Direttore Generale Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti all’albo regionale dei direttori delle ASP. L’incarico viene conferito con contratto di diritto privato avente durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione. L’incarico può essere comunque rinnovabile ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 1/2003 ed agli articoli 51, 52, 53, 54 del Regolamento di attuazione. La carica di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 1/2000 e dell’articolo 26 del Regolamento di attuazione. Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trova nella condizioni di cui all’articolo 3, comma 11, del Decreto Legislativo 20.12.1992 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni. 9 Art. 17 Compiti e funzioni del Direttore Generale Il direttore è posto al vertice gestionale ed organizzativo dell’A.S.P.. • E’ responsabile di seguire e tradurre le linee giuda formulate dal Consiglio di Amministrazione in scelte strategiche, nonché di assicurare il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia; • è responsabile dell’attuazione degli indirizzi, programmi, piani, progetti, e direttive determinati dal Consiglio di Amministrazione con appositi atti amministrativi e risponde in via esclusiva dei risultati e dell’andamento della gestione; • è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’A.S.P.; • formula la proposta per la predisposizione del Documento di programmazione economica annuale; • formula proposte circa i criteri da adottare in merito all’organizzazione dell’A.S.P. e degli uffici/ servizi in conformità degli indirizzi dati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile delle decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento e controllo, di rapporti sindacali; • provvede alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività con la collaborazione del Direttore Sanitario, dei dirigenti e dei responsabili da essi dipendenti; • provvede alla definizione degli obiettivi da assegnare alle diverse unità operative e alla corretta attuazione degli stessi; • è il capo del personale, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, nonché il piano annuale della formazione dei dipendenti; • esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente. • Al direttore competono altresì tutte le funzioni non rientranti nell’art. 11 dello Statuto e esercita ogni altra competenza attribuitagli dalle Legge Regionale 1/2003, dal regolamento di attuazione e dal consiglio di Amministrazione con apposito atto amministrativo. Il Direttore Generale si fa carico di sviluppare, sostenere e consolidare rapporti con altre Strutture socio-sanitarie o associazioni di esse, con Enti pubblici e privati. Art. 18 Il Collegio di Revisore Contabile Il controllo sulla regolare amministrazione dell’Ente è esercitato da un Collegio dei revisore dei conti, composto da un membro. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato. 10 Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, e deve essere nominato dall’Ordine dei Commercialisti o dei Ragionieri di Cremona. Titolo III Contabilità Art. 19 Contabilità L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, ed è informato al principio del pareggio di bilancio. L’Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale, il Bilancio Pluriennale, il Documento di programmazione economica annuale, il Bilancio Sociale, ed alla predisposizione di un documento di programmazione economica di durata triennale. Il bilancio deve essere comunicato all’autorità di controllo e deve essere reso pubblico con l’affissione all’albo pretorio del Comune di Ostiano. Nel caso di perdite nella gestione il Consiglio di amministrazione pone in essere tutte le procedure necessarie stabilite dall’art. 14 della legge regionale 1/2003. Il Regolamento di Contabilità provvede a definire le modalità operative relative agli strumenti di programmazione dei mezzi finanziari e gestione del Bilancio, all’individuazione dei Centri di Costo e Responsabilità e alle modalità operative degli stessi, nonché alla gestione ed inventarizzazione del patrimonio. Inoltre il Regolamento definisce, altresì, le procedure di acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese, la gestione economale, il servizio di tesoreria, custodia titoli e valori, nonché i compiti e le responsabilità economico-finanziaria. Art. 20 Servizio di tesoreria, esazione e cassa Il Servizio di Tesoreria, esazione e cassa è effettuato da un Istituto di Credito, individuato mediante gara ad evidenza pubblica. Titolo IV. Rapporti con l’utenza e col Volontariato Art.21 Comitato dei parenti e degli Ospiti e Volontariato E’ istituito il Comitato dei Parenti e degli Ospiti, con sede presso l’A.S.P. . Ha funzioni consultive nel caso in cui lo richieda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione,o il Direttore Generale, e riguardo alla determinazione rette di degenza, revisione Carta dei Servizi, modifiche al Regolamento per il Ricovero dell’ospite, programmazione attività ricreative e culturali interne, verifica qualità del servizio erogato. 11 E’ riconosciuto al Volontariato organizzato e senza fini di lucro, caratterizzato da continuità, gratuità delle prestazioni e delle cariche associative, l’opportunità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali dell’A.S.P. Apposito Regolamento norma le modalità di funzionamento del Comitato dei parenti e degli ospiti, nonchè delle modalità di partecipazione delle associazioni del Volontariato Locale e degli altri eventuali organi consuntivi. Art. 22 Ufficio Relazioni con il Pubblico L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ( U.R.P.) ha il compito di fornire agli utenti, alle persone interessate le informazioni inerenti all’attività istituzionale e di raccogliere istanze e suggerimenti. Tale ufficio deve favorire e migliorare la partecipazione dell’utente per un continuo innalzamento della qualità del servizio offerto. Inoltre l’U.R.P. cura l’esercizio del diritto di informazione, partecipazione e accesso agli atti amministrativi, nonché sulle procedure, tempi, responsabilità dei procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990. Infine distribuisce tutta la modulistica dell’Azienda compresi bandi di gara e concorsi, nonché il materiale informativo sui servizi erogati. Apposito Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell’Ufficio. Titolo V Norme finali e di rinvio Art. 23 Archivi L’Azienda deve tenere l’archivio gestionale e l’archivio storico secondo le modalità stabilite dall’art. 27 del Regolamento Regionale VII/2003. Art. 24 Albo dell’Azienda In Consiglio di Amministrazione individua nella sede dell’A.S.P. apposito spazio da destinare ad “Albo delle Pubblicazioni” per dare notizia dell’adozione degli atti o rendere noti avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti. Ulteriore spazio è individuato per la pubblicazione degli avvisi e comunicazioni delle Organizzazioni Sindacali aziendali e Territoriali e per le comunicazioni dei soggetti di cui all’ articolo 17 bis. Art 25 Norme finali Il presente statuto è pubblicato per otto giorni all’albo dell’azienda e diviene efficace solo con l’apposizione del visto della Giunta regionale. 12 Art.26 Norme di rinvio Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le disposizioni della legge regionale 1/2003 e del Regolamento di attuazione. 13