TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI nell’Esecuzione Immobiliare n° 356/2010 R.E., promossa da 1) IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI La consistenza immobiliare sottoposta a pignoramento, da parte dell’esecutante procedente, è così identificata presso la banca dati della P.A. - Lotto unico Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso - Territorio Servizi Catastali Catasto Fabbricati Comune di Carbonera (TV) Sezione D – Foglio 9 M.N. 162 sub. 1 Vicolo Daniele Manin, piano T. - Cat. Area urbana - mq. 237; M.N. 162 sub. 2 Vicolo Daniele Manin, piano T e 1° - Cat. A/2 Cl. 3^ - vani 7 - R.C.€. 795,34; M.N. 162 sub. 3 Vicolo Daniele Manin, piano T. - Cat. C/6 - Cl. 3^ - mq. 57 - R.C.€. 126,58. La consistenza immobiliare sopra individuata, con le relative pertinenze e scoperto esclusivo, forma un corpo unico racchiuso tra i seguenti confini: in senso orario partendo da Nord, mappale n° 163, mappale n° 170, mappale n° 161, mappale n° 236 e mappale n° 235. Ditta catastale: pagina 1 di 47 La consistenza immobiliare, appena sopra identificata, insiste su di un fondo così catastalmente identificabile: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso - Territorio Servizi Catastali Catasto Terreni Comune di Carbonera (TV) Foglio 21 M.N. 162 di ha. 0.03.63 - ente urbano. 6.3) I vincoli accessori Dall’esame dell’art. 2° dell’atto di compravendita del 31/07/2002, emerge una situazione di pregiudizio: sembra esservi, infatti, uno stato di impedimento, di fatto, all’accesso alla consistenza immobiliare oggetto della presente relazione alla data di acquisto dell’immobile da parte degli esecutati. Tale situazione di impedimento è stata verificata anche all’attualità, all’esito del sopralluogo effettuato dallo scrivente. ed ha trovato conferma anche nelle informazioni offerte dalla stessa debitrice esecutata. L’accesso all’abitazione pignorata avviene ora esclusivamente attraverso una stradina privata che si diparte da Via Leopardi per proseguire a cavaliere dei mappali n° 235, da una parte, e mappali n° 1026, 257 e 256, dall’altra parte. La predetta stradina termina contro il muretto di recinzione della proprietà pignorata e pertanto l’accesso alla proprietà in parola è possibile solamente scavalcando il muretto in questione, alto cm. pagina 2 di 47 40/50 circa. L’esecutata ha informato lo scrivente che la via d’accesso attualmente praticata avviene solamente su provvisoria autorizzazione dei proprietari della stradina, che acconsentono solamente un temporaneo passaggio di pedoni, ma non di veicoli. Tale situazione trova riscontro nelle sentenze n° 348/2008 e n° 30/2012, emesse dal Tribunale di Treviso, dalle quali verosimilmente emerge l’insussistenza di un diritto di passaggio, a favore del fondo pignorato, sulla stradina che, da Via Leopardi, giunge sino al confine Sud/Ovest del predetto fondo. D’altro canto, allo stato attuale non pare vi siano altre possibilità per accedere all’immobile pignorato, atteso il fatto che tutti gli altri lati, che confinano con proprietà di terzi, sono delimitati da recinzioni che paiono essere presenti da vecchia data. Inoltre, dalla sentenza n° 30/2012, si evince che la questione afferente la stradina privata tra via Leopardi ed il fondo pignorato è stata oggetto della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Treviso il 30/09-22/10/1983, di quella non definitiva della Corte d’Appello del 12/11/1996 e di quella definitiva (costituente cosa giudicata) del 18/02/2003, ma lo scrivente non è stato in grado di reperire copia delle predette sentenze. Da ultimo si segnala che l’atto divisionale del 08/05/1970 prevedeva, tra l’alto, la costituzione di una servitù di passaggio, a favore dell’immobile pignorato, gravante sull’odierno mappale n° 170, per collegare il mappale n° 162 alla Via Daniele Manin, strada questa pagina 3 di 47 parallela alla Via Giacomo Lepopardi. Il passaggio in parola, come pare emergere dalle sentenze fornite dalla convenuta, non risulta essere mai stato utilizzato. Dall’esame del titolo di provenienza è emerso che, oltre alle consuete clausole di stile, l’art. 2° dell’atto n° 87.918 di repertorio del Notaio del 31/07/2002 riporta l’esistenza dei seguenti vincoli accessori, servitù ecc.: “in particolare con quelle richiamate all’art. 10 dell’atto del Notaio di Mogliano Veneto in data 7 gennaio 1966 repertorio n. 20709 registrato a Treviso il 15 settembre 1966 al n. 191 e con la servitù di distanza costituita con atto nel Notaio in data 15 febbraio 1993 repertorio n. 31933, trascritto a Treviso il dì 8 marzo 1993 ai n.ri 5754/4384”. “La parte venditrice, dichiara di utilizzare per accedere all’abitazione una stradina che corre tra i mappali 235 – 236/a – 236/b – e 236/c e si diparte da via Leopardi, che i comproprietari di tale stradina, gravata da servitù di passaggio, hanno contestato al precedente proprietario dell’abitazione, dante causa dell’attuale parte venditrice, il diritto di passaggio e di cui alla citazione trascritto a Treviso in data 12 ottobre 1987 ai n.ri 24430/18536, notificata il 31 ottobre 1984. In ordine alla suddetta citazione per la quale è pendente avanti la Corte d’Appello di Venezia la causa, la parte venditrice si impegna a tenere manlevata ed indenne di ogni spesa la parte acquirente nella denegata ipotesi fosse soccombente nel giudizio inibitorio del pagina 4 di 47 passaggio, ed a costituire a propria cura e spese una eventuale servitù coattiva di passaggio a favore del medesimo, qualora il lotto col sovrastante fabbricato diventasse intercluso. La parte acquirente si impegna a comunicare tempestivamente ed a far avere alla parte venditrice ogni contestazione, lettera, atto che perverrà concernente la stradina”. Alla luce di quanto sopra esposto ed a seguito delle informazioni ricevute al sopralluogo, oltre che dall’esame della situazione dei fatto dei luoghi e dalle visure ipotecarie esperite dallo scrivente è emerso che l’acceso carrabile e pedonale al fondo oggetto della presente perizia, da Via Leopardi, risultano essere impediti a Sud/Ovest dalla presenza di una muretta in cls con sovrastante rete metallica in parte rimossa per consentire un accesso precario ed in via provvisoria. Sul punto si rimanda a quanto già esposto al paragrafo 5) della presente relazione. 2) AGGIORNAMENTI E VERIFICHE RELATIVE AI PARAGRAFI 4) E 6) Quanto indicato al paragrafo 4) della relazione, risulta aggiornato alla data del 02/07/2014. Quanto indicato al paragrafo 6) della relazione, risulta aggiornato alla data del 14/11/2014 come da documentazione depositata dai creditori in Cancelleria in data 01/12/2010, 25/10/2010 e 27/10/2010 e successive ispezioni, eseguite in data 02/07/2014, 12/09/2014 e 14/11/2014. 3) UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE pagina 5 di 47 Effettuato il necessario sopralluogo ed esaminata la posizione, la consistenza e la destinazione d’uso delle unità immobiliari pignorate, lo scrivente riferisce quanto segue. 8.1) L’ubicazione La consistenza immobiliare oggetto di stima insiste in ambito di una lottizzazione spontanea, realizzata, probabilmente negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, insistente in prossimità del centro della frazione di Mignagola, in Comune di Carbonera. L’immobile, come già riferito,è attualmente fornito di accesso precario e provvisorio, come dichiarato dall’esecutata al sopralluogo, attraverso una stradina privata, che collega la Via Giacomo Leopardi fino al confine Sud/Ovest del fondo pignorato. Il centro di Carbonera con la sede municipale si pone ad una distanza di circa 2,5 km. in direzione Ovest, mentre la città di Treviso si trova più ad Ovest, a circa 6,5 km di distanza. Si tratta di una zona semi centrale, caratterizzata dalla presenza di vecchi fabbricati, in parte ristrutturati e prevalentemente posizionati in fregio alla viabilità pubblica, costruiti su due o tre livelli fuori terra. Tale edifici sono tutti a destinazione residenziale e solamente ai lati della strada principale vi sono alcune attività commerciali. La posizione rispetto al centro della frazione di Mignagola e la vicinanza della zona commerciale di Olmi di San Biagio di Callalta, garantiscono una comodità di accesso a tutti i servizi pubblici ed anche a quelli privati, ma di pubblico interesse. pagina 6 di 47 Da ultimo è da segnalare la comodità di accesso alla città di Treviso, grazie ai collegamenti assicurati dai mezzi pubblici di trasporto. 8.2) La descrizione generale dell’edificio Come già riferito, le unità immobiliari oggetto di pignoramento costituiscono un’unica entità residenziale e, nel loro insieme, sono la porzione Sud/Ovest di un fabbricato bifamiliare , precisando che il lato Nord/Est è quello che confina con l’unità residenziale adiacente. I rimanenti tre lati liberi della consistenza immobiliare si affacciano su un breve distacco dai confini di proprietà. Le murature, che definiscono i lati perimetrali dell’edificio, hanno uno spessore di cm. 28 circa. Un terrazzo al piano primo è collegato al piano terra per mezzo di una scala esterna e si sviluppa in fregio al fronte Sud/Est dell’abitazione. Il fabbricato è stato costruito con una struttura mista formata da travi e pilastri in c.a. e murature in laterizio; i solai sono in latero cemento e la copertura è del tipo a capanna, con il colmo disposto sull’asse longitudinale del fabbricato. 8.3) La descrizione dell’abitazione E’ ora in esame la parte più propriamente abitativa dell’immobile, catastalmente distinta dal mappale n° 162 sub 2. Si tratta di un alloggio accessibile dall’area scoperta pertinenziale, di cui il m.n° 162 sub 1, per mezzo di una scala esterna collegata alle terrazze presenti al piano primo del fronte principale del fabbricato, precisando che l’abitazione al piano primo è collegata internamente pagina 7 di 47 al piano terra dell’edificio, ove si trovano i vani accessori ed un’autorimessa. Il vano scala esterno è formato da un manufatto con ossatura in c.a., rivestita da pedate ed alzate in marmo, e fornita di ringhiere in ferro lavorato a semplice disegno. Attraverso la porta d’ingresso si viene immessi in un ampio ingresso, della zona giorno, che si prolunga, come disimpegno, nella zona notte, salvo precisare che il passaggio tra le due diverse zone è segnato da un foro porta. L’ingresso funge pure da zona di passaggio, in quanto da tale locale è possibile accedere ad una cucina e ad un soggiorno . Dall’ingresso si prosegue nel disimpegno della zona notte, dal quale si può poi accedere a tre stanze da letto, due delle quali doppie ed una singola, e ad un bagno. La consistenza dell’appartamento è completata da un terrazzo posto in fregio ai locali cucina, ingresso e soggiorno. Come già riferito, i locali appena descritti sono collegati con il piano terra, per mezzo di una scala di servizio con gradini in graniglia. Al di sotto della scala vi è un piccolo vano sottoscala. Il pavimento del locale cucina è in piastrelle di ceramica, quelli dei locali soggiorno, ingresso, disimpegno della zona notte sono rifiniti con lastre di marmo e quelli delle camere sono in lamparquettes. Il bagno, con pavimento e rivestimento in ceramica è dotato di tutti i sanitari, precisando che è stata riscontrata una vasca da bagno. I divisori interni sono stati ottenuti con posa di pareti in laterizio pagina 8 di 47 leggero intonacate a civile e tinteggiate. I serramenti interni sono formati da porte in legno tamburate ed impiallacciate, mentre gli infissi esterni sono formati da porte e finestre in legno con vetro camera e persiane in PVC avvolgibili in cassonetto posizionato sopra l’infisso. La dotazione tecnologica del fabbricato è formata da impianto di riscaldamento con caldaia murale della potenzialità di 24.000 Kcal , alimentata a gas gpl proveniente da un serbatoio interrato, con radiatori tubolari nella zona giorno e con piastre nella zona notte dell’abitazione. Al momento del sopralluogo l’impianto non era attivo, ma l’esecutata ha affermato che esso è funzionante. L’impianto di riscaldamento dell’abitazione è integrato da una stufa a legna posta nel soggiorno. Esiste un impianto di climatizzazione con unità esterna e split interni, impianto idrico e sanitario, alimentato da acqua di pozzo, impianto elettrico e di illuminazione L’impianto elettrico ed idrico risultavano essere funzionanti, ma non è stato possibile verificarne la conformità alla normativa vigente. Al piano terra del fabbricato i vani accessori al servizio della soprastante abitazione sono formati da una cantina, utilizzata come taverna, in quanto fornita di caminetto, un ripostiglio/lavanderia, un locale C.T. ed un bagno. Tutti questi locali sono accessibili da un piccolo disimpegno. Il bagno è fornito di pavimenti e rivestimenti a parete in piastrelle di pagina 9 di 47 ceramica ed è completo di tutti i sanitari, doccia compresa. Tutti i pavimenti dei rimanenti locali sono in piastrelle di ceramica. Le pareti divisorie sono in laterizio leggero intonacate e tinteggiate. Le porte interne sono in parte in acciaio per il locale C.T. ed il bagno, mentre sono in legno per gli altri locali. Gli infissi esterni sono in vetro semplice su telaio in acciaio ed inferriata sulla parte esterna. La parte impiantistica dei vani accessori è formata da impianto elettrico e di illuminazione, impianto idrico – sanitario con acqua proveniente da pozzo. L’abitazione al piano primo ha un’altezza libera interna di ml. 2,70 circa, precisando che il piano primo è fornito di un controsoffitto in cartongesso che ha ribassato l’originaria altezza dei locali (ml. 3,00 circa). I locali del piano terra hanno un’altezza utile di ml. 2,20, ad eccezione della taverna che, avendo il pavimento ribassato di un paio di gradini, ha un’altezza di ml. 2,50 circa. Al momento del sopralluogo, l’abitazione ed i locali accessori si presentavano in scadenti condizioni manutentive. 8.4) La descrizione dell’autorimessa E’ ora in esame l’autorimessa ubicata al piano terra della porzione di immobile, catatastalmente identificata dal mappale n° 162 sub 3. Si tratta di un ampio locale destinato ad autorimessa, dotato di un accesso carrabile e di un accesso pedonale, entrambi comunicanti con l’area scoperta di pertinenza del fabbricato. pagina 10 di 47 Il locale è fornito di pavimento in cemento lisciato assai logoro, pareti intonacate a civile e tinteggiate. La dotazione impiantistica dell’unità è rappresentata dal solo impianto elettrico e di illuminazione con tubi al neon. Gli infissi esterni sono formati da una porta in acciaio, un portone posto a protezione dell’accesso carrabile a due ante in acciaio verniciato e da finestre con telaio in acciaio e vetro semplice oltre ad inferriata all’esterno. L’autorimessa ha un’altezza libera interna di ml. 2,20 circa e lo stato manutentivo è risultato essere scadente. 8.5) La descrizione dell’area scoperta L’area scoperta pertinenziale del lotto, catastalmente identificata dal mappale n° 162 sub 1, è in parte tenuta a giardino, in parte ad orto ed in parte è destinata alla viabilità pedonale e carrabile interna al lotto, anche se è da ricordare che, al momento, nessun veicolo è in grado di accedere alla proprietà. La parte destinata alla viabilità è rifinita con marciapiede e corsia in lastre di marmo. Tutto il lotto è recintato con opere fisse di recinzione. L’area scoperta, come già precisato non è collegata alla viabilità privata di raccordo con la Via pubblica, poiché un muretto in c.a. con sovrapposta in parte una rete metallica plastificata ne impedisce l’accesso alla stradina di collegamento con la Via Leopardi. Sull’area scoperta sono state evidenziate alcune opere non conformi alla normativa urbanistico edilizia, delle quali meglio si riferirà al pagina 11 di 47 paragrafo 14) della presente relazione; è solo da precisare che tali opere non sono state considerate ai fini estimativi, poiché non regolarizzabili. 9) DATI TECNICI PER LA VALUTAZIONE Dall’esame degli elaborati grafici rinvenuti in Comune, confrontati con quanto riscontrato in occasione del rilievo eseguito al sopralluogo del 05/09/2014, è emerso che le unità immobiliari sopra descritte, che nel loro insieme costituiscono la consistenza immobiliare sottoposta a pignoramento, offrono le seguenti superfici calpestabili: - garage al piano Terra, circa mq. 61,00 - accessori al piano Terra (compreso il sottoscala), circa mq. 47,00 - abitazione al piano Primo (comprese le scale), circa mq. 110,00 Totale superficie calpestabile, circa mq. 218,00 Le superfici lorde commerciali sotto riportate, effettivamente rilevate ed opportunamente ragguagliate, per mezzo dei consueti coefficienti di omogeneizzazione, consentono di ottenere la complessiva superficie convenzionale, come si espone in appresso: - garage al piano T., circa mq. 66,00 x 50%= mq. 33,00 - accessori al piano T., circa mq. 59,00 x 50%= mq. 29,50 - abitazione al piano 1°, circa mq. 125,00 x 100%= mq. 125,00 - terrazze al piano 1°, circa mq. 23,00 x 25%= mq. 5,75 - area scoperta esclusiva, circa mq. 238,00 x 10%= mq. 23,80 Totale superficie convenzionale: mq. 217,05 Superficie questa che si arrotonda a mq. 217,00= circa. pagina 12 di 47 10) ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA In merito all’Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile (in sigla APE), si precisa che lo stesso risulta edificato tra il 1968 ed il 1979 e dichiarato abitabile in data 05/12/1979, come meglio verrà illustrato al paragrafo 14) della presente relazione. Successivamente alla dichiarazione di abitabilità, non risulta siano stati effettuati interventi di rilievo, atti ad una riqualificazione energetica dello stesso. Dalla verifica della documentazione depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ponzano Veneto non è stata rinvenuto alcun attestato o certificazione di prestazione energetica. Lo scrivente ha quindi provveduto ad acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica, che dimostra come l’edificio pignorato appartenga alla classe energetica “G”. 11) LIBERTA’ DEGLI IMMOBILI Nel corso del sopralluogo del 05/09/2014 lo scrivente ha potuto accertare, che la consistenza immobiliare sottoposta a pignoramento è occupata dalla debitrice, unitamente ai propri figli. Tale situazione è peraltro certificata dall’Ufficiale di Anagrafe del Comune di Carbonera, il quale ha attestato, alla data del 29/07/2014 , che i residenti presso l’immobile oggetto della presente relazione sono solo le persone sopra indicate. Tutto questo risponde, peraltro, alle condizioni esposte nel ricorso per separazione consensuale degli odierni esecutati, depositato presso il Tribunale di Treviso il 25/03/2011, di cui al n° 2070/2011 pagina 13 di 47 di R.G. , precisando che la separazione consensuale in parola è stata omologata, alle condizioni di cui al ricorso, con Decreto del Tribunale di Treviso del 21/07/2011, Cron. 10887/2011. Gli accertamenti esperiti presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Treviso, hanno inoltre permesso di stabilire che sull’immobile oggetto della presente relazione non gravano contratti di locazione stipulati dai debitori esecutati in qualità di locatori. 12) ACCERTAMENTO DELLA COMODA DIVISIBILITA’ Posto che gli immobili oggetto della procedura esecutiva risultano essere in proprietà agli esecutati, per la quota dell’intero, si provvede ad esprimere il giudizio sull’eventuale comoda divisibilità. Esaminata quindi la consistenza immobiliare ed accertato che: - trattasi di una consistenza immobiliare comprendente una porzione di edificio bifamiliare su due livelli fuori terra con area scoperta pertinenziale insistente in zona residenziale prossima al centro della frazione di Mignagola in Comune di Carbonera; - che la consistenza immobiliare è destinata ad un uno, ed uno solo, nucleo familiare; tutto ciò considerato, lo scrivente dichiara la consistenza immobiliare oggetto di stima non comodamente divisibile. 13) ACCERTAMENTO DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA Dall’esame dello strumento urbanistico vigente , presso il Comune di Carbonera, lo scrivente ha potuto accertare che la consistenza immobiliare oggetto di stima ricade nell’ambito della z.t.o. “TRQ/a27” definita come “Tessuti da riqualificare”, disciplinate dall’art. 69 pagina 14 di 47 delle N.T.O. Considerata la superficie del lotto, l’indice di edificabilità dello stesso e le dimensioni di quanto realizzato, è da ritenere che la potenzialità edificatoria offerta dal fondo sia stata completamente assorbita dalla volumetria esistente. 14) ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ EDILIZIA E CATASTALE Dall’esame della documentazione reperita presso l’archivio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carbonera, è emerso che la consistenza immobiliare sottoposta a pignoramento è stata costruita in forza dei seguenti titoli abilitativi: - Licenza Edilizia n° 110 del Registro costruzioni – prot. 4884 – del 26/08/1968 per lavori di “costruzione di un fabbricato urbano a due alloggi”. - Progetto di variante approvato in data 19/06/1979. Ai suddetti progetti ha fatto seguito il rilascio della dichiarazione di abitabilità n° 110/68 del 05/12/1979, con pari decorrenza. In data 27/03/2003 la ditta ha presentato la Denuncia di Inizio Attività, di cui al protocollo n° 5533, inerente ai lavori di installazione di un deposito interrato di GPL. Il confronto tra lo stato attuale della consistenza immobiliare, come rilevato dallo scrivente nel corso del sopralluogo del 05/09/2014, e gli elaborati grafici allegati ai provvedimenti sopra indicati, oltre che con le planimetrie catastali reperite presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio – Servizi Catastali - pagina 15 di 47 Catasto Fabbricati, ha permesso di accertare che le unità immobiliari oggetto della presente non sono urbanisticamente conformi e neppure catastalmente conformi. Innanzitutto sono da segnalare degli evidenti errori tra le misure riportate nel progetto di variante, rispetto a quanto graficamente rappresentato e realizzato nel medesimo progetto, ma tale aspetto deve essere appunto qualificato come un errore nella redazione degli elaborati, posto il fatto che il progetto originario riporta le corrette misure d’ingombro dell’immobile ed il progetto di variante interveniva solamente sui prospetti e sulla diversa distribuzione degli spazi interni. Detto questo, lo scrivente ha potuto constatare, in seguito al rilievo effettuato all’interno dell’immobile, che le partizioni interne sono state posizionate in modo leggermente diverso da quanto indicato nel progetto di variante del 1979 ed inoltre vi sono delle modifiche prospettiche relativamente alle forometrie e ad altri elementi, che caratterizzano i prospetti delle unità abitative. Le situazioni di difformità sopra descritte sono regolarizzabili, ad avviso di chi scrive, con una spesa quantificabile in €. 3.000.00= circa, comprese la sanzione amministrativa, le competenze del tecnico e la variazione catastale. Diversa è la situazione che riguarda i manufatti insistenti sullo scoperto. Il sopralluogo ha infatti permesso di accertare che, ai fronti Nord/Ovest e Sud/Ovest del fabbricato sono state addossate delle pagina 16 di 47 precarie tettoie, con lamiere di ferro e lastre di plastica ed inoltre la zona sottostante la rampa di scale che conduce all’ingresso principale dell’abitazione, è stata chiusa con un serramento in vetro e profili di alluminio anodizzato, in modo tale da ricavare un piccolo locale, attualmente adibito a serra. Stante la loro collocazione, è parere dello scrivente che i manufatti appena descritti non possono essere regolarizzati. Per quanto sopra, si impone la loro rimozione, ad un costo presunto di €. 1.000,00= circa. 15) METODO DI STIMA In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, per la determinazione del più probabile valore di mercato lo scrivente adotta il metodo sintetico-comparativo, avendo riguardo a compravendite di immobili similari, avvenute nel periodo di riferimento. I dati emersi dalla verifica, di cui sopra, sono stati confrontati con l’immobile oggetto della presente relazione, per poi apportare le variazioni necessarie, in funzione delle specifiche condizioni intrinseche ed estrinseche dell’immobile. Inoltre da una verifica effettuata sui siti web degli intermediari immobiliari, è emerso che si propone la vendita di una porzione “di testa” di una schiera di quattro unità realizzate nel 1985, ad un prezzo unitario di €. 1.115,00/mq. circa, mentre l’immobiliare di Treviso propone in vendita una bifamiliare di recente costruzione al prezzo unitario di €. 1.435,00/mq. circa. pagina 17 di 47 Gli elementi raccolti fanno comprendere che abitazioni singole o bifamiliari di recente costruzione, ovvero realizzate negli ultimi 25/30 anni, ma in buone condizioni manutentive, esprimono un prezzo unitario medio di €. 1.275,00/mq. circa. Una perizia di stima datata 28/02/2014, depositata nell’ambito della procedura esecutiva n° 256/2009, relativa ad un fabbricato residenziale unifamiliare realizzato tra il 1975 ed il 1978, peraltro ristrutturato nel 1996 e posto a poche decine di metri da quello oggetto della presente, indica un prezzo unitario di vendita pari a €. 700,00/mq. Infine è da segnalare che la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’O.M.I., indica, per abitazioni civili della frazione di Mignagola in ottimo stato conservativo, un valore variabile da un minimo di €. 1.200,00/mq. ed un massimo di €. 1.450,00/mq. Nel nostro caso bisogna considerare, oltre all’attuale congiuntura economica particolarmente negativa per il settore immobiliare, anche la vetustà dell’immobile, pari ad anni 35, e le scadenti condizioni manutentive dello stesso. Per quanto sopra, è parere dello scrivente che, ai fini della valutazione da espletarsi nell’ambito della presente procedura esecutiva, debba essere assunto il prezzo unitario di € 550,00= al metro quadrato. 16) DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI Per la determinazione del più probabile valore di mercato della consistenza immobiliare è da tenere in considerazione che: pagina 18 di 47 - trattasi di un’abitazione con autorimessa e vani accessori oltre ad area scoperta esclusiva, in ambito di un fabbricato bifamiliare di oltre trent’anni insistente in posizione prossima al centro della frazione di Mignagola, in Comune di Carbonera; - il fabbricato si presentata in scadenti condizioni manutentive; - lo scrivente ha accertato la mancata conformità urbanistica e catastale delle unità immobiliari; - che le unità immobiliari oggetto della presente procedura esecutiva sono accessibili grazie ad un passaggio precario e provvisorio, peraltro solo pedonale; tutto ciò considerato e quant’altro possa concorrere alla formulazione del più probabile valore di mercato, lo scrivente espone le seguenti valutazioni: - Abitazione, con autorimessa e scoperto, esattamente identificati al paragrafo 4) della presente relazione, della superficie convenzionale di mq. 217 circa x €. 550,00 €. 119.350,00 - A detrarre la spesa per la rimozione dei manufatti non regolarizzabili - A detrarre la spesa presunta per €. 1.000,00 €. 3.000,00 la regolarizzazione urbanistica e catastale, che dovrà sostenere l’aggiudicatario Restano €. 115.350,00 - A detrarre il deprezzamento forfetario per la mancanza di fatto di un accesso al fondo, pagina 19 di 47 considerando i costi di una ipotetica causa e l’eventuale indennizzo per la costituzione coattiva del passaggio €. 25.000,00 Restano €. 90.350,00 A questo punto lo scrivente ritiene che il valore appena sopra esposto debba subire un ulteriore deprezzamento dovuto alla “ vendita forzata” e ciò in considerazione del fatto che: - le unità immobiliari non sono facilmente ispezionabili prima dell’aggiudicazione, se non dietro specifica richiesta al Custode; - ai fini del pagamento dell’imposta per il trasferimento della proprietà, non è possibile assumere, quale base imponibile, il valore catastale, ma l’effettivo prezzo di aggiudicazione; - l’ottenimento del decreto di trasferimento ed il pieno possesso della proprietà non avviene contestualmente al pagamento del prezzo di aggiudicazione; - la mancanza di garanzia sui vizi che potrebbero essere rinvenuti, o emergere, dopo l’aggiudicazione. Per quanto sopra, si detrae al valore appena sopra determinato il seguente importo: €. pagina 20 di 47 90.350,00 x 20%= €. 18.070,00 Valore per la vendita forzata €. 72.280,00 somma che si arrotonda ad €. 72.000,00=, diconsi Euro settantaduemila/00=. pagina 21 di 47