Gestione dei rapporti di lavoro nella crisi aziendale 2014 Licenziamento e accordi conciliativi Rinunzie e transazioni profili civilistici, fiscali e contributivi Avv. Renato Scorcelli [email protected] 1 Art. 2113 c.c. [I]. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. [II]. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. [III]. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. [IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile. Avv. Renato Scorcelli [email protected] 2 Art. 2113 c.c. Presupposti e problematiche 1. Rinunzie e transazioni: nozione e presupposti di validità; 2. Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi; 3. Impugnazione e termini; 4. Sedi protette 5. Aspetti fiscali e contributivi Avv. Renato Scorcelli [email protected] 3 NOZIONE E PRESUPPOSTI DI VALIDITÀ (art. 2113, comma 1, prima parte c.c.) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 4 Transazione Definizione (art. 1965 c.c.) Il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro Avv. Renato Scorcelli [email protected] 5 Transazione Caratteristiche • contratto a prestazioni corrispettive; • carattere oneroso; • Art 1977 c.c.: forma scritta ad probationem (salvo transazione rapporti giuridici con forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. Cass. n. 9114/90) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 6 Transazione tipologie • Transazione mista: si ha quando le parti con le reciproche concessioni, creano, modificano o estinguono anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e delle contestazioni (art. 1965 c.c.); • Transazione generale: quella mediante la quale le parti definiscono con un unico accordo una pluralità di liti, cosicché le concessioni reciproche non sono collegate ad una singola definita lite ma al complesso delle liti (art. 1975 c.c.); • Transazione novativa: quella che, per qualità e quantità dell’intervento rinnovatore, include fatti e presupposti di fatto del tutto estranei al pregresso rapporto, ne determina la sostituzione integrale (art. 1976 c.c.). Avv. Renato Scorcelli [email protected] 7 Transazione Finalità Porre fine con reciproche concessioni ad una lite sorta o prevenire una lite res litigiosa e dubia Avv. Renato Scorcelli [email protected] 8 Transazione Res litigiosa e dubia Conflitto o contrasto di interessi in ordine alla medesima situazione giuridica Il conflitto può non aver assunto contorni precisi e definiti essendo sufficiente l’esistenza di un dissenso attuale suscettibile di sfociare in una lite giudiziaria (Cass. n. 6662/01) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 9 Transazione Reciproche concessioni da valutarsi con riferimento alle reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti effettivamente spettanti secondo obiettive considerazioni di legge (Cass. n. 9348/03; Cass. n. 9114/1990) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 10 Transazione (segue): reciproche concessioni “Ove manchi l'elemento dell’ “aliquid datum, aliquid retentuum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile”. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell'atto recante dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro senza considerare nella motivazione che la somma corrisposta al lavoratore nel preteso atto di transazione corrispondeva esattamente a quanto a lui spettante per t.f.r.) (Cass. n. 20780/2007) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 11 Transazione Differenza con “negozio di accertamento” La proposta transattiva e la transazione, a differenza del negozio di accertamento, non hanno una funzione meramente dichiarativa della situazione giuridica preesistente ma, al contrario, sono rivolte a modificare la disciplina del rapporto preesistente mediante reciproche concessioni tra le parti in modo che ciascuna subisca un sacrificio (Tribunale di Milano, 23/3/2010. V. anche Cass. n. 9114/1990) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 12 Transazione La transazione è nulla nel caso in cui: • la res litigiosa ha ad oggetto diritti sottratti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, alla disponibilità delle parti (1966 co. 2 c.c.); • non vi sia alcuna res litigiosa; • manchi lo scambio di reciproche concessioni Avv. Renato Scorcelli [email protected] 13 Transazioni/Rinunzie - impugnazione Nullità La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, affinché un atto possa avere valore di transazione, è necessario che dallo stesso risulti la consapevolezza del lavoratore di rinunziare a determinati diritti (Cass. n. 10218/08) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 14 Transazioni/Rinunzie - impugnazione L'atto transattivo contenente dichiarazioni del lavoratore assimilabili alle clausole di stile con cui questi genericamente rinuncia a propri diritti, senza specifico riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro, alle mansioni e alle voci retributive cui si riferiscono le somme indicate, non è sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una cosciente volontà dispositiva e di una reale consapevolezza dei diritti determinati od obiettivamente determinabili cui l'interessato abdica. Tale atto non è soggetto, pertanto, al regime dell'impugnabilità della transazione nel termine semestrale di cui all'art. 2113, comma 2, cc. (Cass. n. 20867/2006; Tribunale di Bari, 15/11/11) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 15 Transazioni/Rinunzie - impugnazione Non costituisce pertanto una transazione la generica dichiarazione del lavoratore “di non aver più nulla a pretendere dal datore di lavoro in relazione al pregresso rapporto di lavoro”. Tale dichiarazione rappresenta, infatti, una semplice manifestazione del convincimento dell’interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti costituendo mera dichiarazione di scienza priva di ogni efficacia negoziale (Cass. n. 5930/98) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 16 Transazioni/Rinunzie - impugnazione La Suprema Corte ha peraltro stabilito che “soltanto nel concorso di altre speciali circostanze, desumibili anche ‘aliunde’, una tale dichiarazione può assumere il valore di rinuncia o transazione, ai sensi dell’art. 2113 c.c., sempreché di tali negozi ricorrano i requisiti legali e, in particolare, risulti inequivocabilmente accertato che il lavoratore abbia avuto, nel rilasciarla, la chiara consapevolezza degli specifici diritti determinati, o almeno obiettivamente determinabili, che gli sarebbero spettati e ai quali, appunto, egli abbia coscientemente inteso rinunciare totalmente o parzialmente” (Cass. 5930/98. V. anche Cass. n. 26125/2009) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 17 Transazioni/Rinunzie - impugnazione Esempi • Cass. n. 11767/2011 “Non è ravvisabile una volontà negoziale nella dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore ma predisposta dal datore di lavoro in occasione della corresponsione del t.f.r., di rinuncia a diritti, quando essa sia accompagnata dall'espressione "con riserva"; infatti, l'indeterminazione del contenuto rende nulla la complessiva dichiarazione ai sensi dell'art. 1346 e del comma 2 dell'art. 1418 c.c.” • Cass. n. 5930/98 con riferimento all’equo premio (nel verbale mancava una rinunzia all’“equo premio”); Avv. Renato Scorcelli [email protected] 18 Transazioni/Rinunzie - impugnazione (segue): esempi Cass. n. 11536/06: con riferimento all’incidenza dello straordinario sull’indennità di anzianità (nel caso erano state specificatamente rinunziate l’indennità di anzianità e il compenso per lavoro straordinario). Avv. Renato Scorcelli [email protected] 19 Transazioni/Rinunzie - impugnazione Rinunzie a diritti futuri (= diritti non ancora entrati a far parte del patrimonio del lavoratore) nullità ex art. 1418 c.c. In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in materia di intermediazione di manodopera, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (Cass. n. 18405/2011) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 20 Transazioni/Rinunzie impugnazione Diritti futuri TFR 2 teorie: - Matura durante il rapporto (G. Santoro Passarelli; Cass. 4329/1992), - Matura alla cessazione del rapporto (Ghera; Vallebona; Scognamiglio; Cass. 26202/05 e Cass. 4822/05) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 21 Transazioni/Rinunzie impugnazione Diritti futuri (TFR) Primo orientamento: rinunziabilità in corso di rapporto Secondo orientamento: nullità della rinunzia in costanza di rapporto ex art. 1418 c.c. Avv. Renato Scorcelli [email protected] 22 Transazioni/Rinunzie impugnazione Diritti futuri • Art. 2116 co. 2 c.c. risarcimento del danno previdenziale; • Momento dell’insorgenza del diritto: 1) al momento della prescrizione dei contributi (Cass. n. 1744/75 validità della rinunzia da tale momento); 2) al momento della perdita totale o parziale della prestazione (Cass. n. 13715/91); 3) al momento della emanazione del provvedimento negativo da parte dell'istituto (Cass. n. 3970/88 nullità della rinunzia in costanza di rapporto ex art 1418 c.c.) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 23 Transazioni/Rinunzie impugnazione Diritti futuri Art. 2116 co. 2 c.c. (danno previdenziale) Orientamento recente: il lavoratore può agire per ottenere il risarcimento del danno prima del verificarsi degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica Il risarcimento del danno può essere oggetto di un accordo transattivo anche in costanza di rapporto (Cass. n. 3963/01 contra Cass. n. 4822/05) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 24 Transazioni/Rinunzie impugnazione Diritti futuri Art. 2087 c.c. rinunzia al diritto alla salute nulla ex art. 1418 c.c. rinunzia alle conseguenze economiche connesse al risarcimento del danno alla salute annullabile ex art. 2113 c.c. (condizione = conoscenza da parte del lavoratore, al momento della transazione, della patologia in relazione alla quale rivendica il risarcimento; oggetto = danno differenziale) (Cass. n. 10218/08) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 25 Transazioni/Rinunzie impugnazione • Rinunzia a diritti futuri (= diritti non ancora entrati a far parte del patrimonio del lavoratore) • Nullità ex art. 1418 c.c. (Cass. n. 4212/86) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 26 Rinunzia La rinunzia è una dichiarazione unilaterale abdicativa ossia una manifestazione unilaterale di volontà, portata a conoscenza dell'altra parte, con la quale un soggetto dismette un diritto certo, determinato o determinabile (G. Pera) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 27 Caratteristiche Rinunzia • il rinunziante deve avere la consapevolezza e la rappresentazione dei diritti di sua spettanza (art. 1324 c.c.); • il rinunziante deve intendere volontariamente privarsi, in tutto o in parte, della realizzazione delle sue ragioni – specificamente determinate o quantomeno obiettivamente determinabili – a vantaggio di colui che riceve la dichiarazione; • non deve sussistere controprestazione da parte del soggetto destinatario della rinunzia (altrimenti si configurerebbe una transazione). Avv. Renato Scorcelli [email protected] 28 Rinunzia È configurabile la rinunzia per fatti concludenti ossia manifestata attraverso fatti e/o comportamenti incompatibili con l’esercizio del diritto nell’area non coperta dall’art. 2113 c.c. (es. risoluzione consensuale rapporto di lavoro, licenziamento e accettazione dell’indennità sostitutiva del preavviso) (G. Pera) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 29 Rinunzia Con riferimento all’area coperta dall’art. 2113 c.c. si è esclusa la configurabilità di una rinunzia sul rilievo che: • l’individuabilità della data della rinunzia è necessaria per farne decorrere il termine di impugnazione ex art. 2113 c.c.(S. Riva Sanseverino) • la forma scritta per la rinunzia è necessaria in quanto l’art. 2113 c.c. richiede la forma scritta per l’impugnazione (E. Rotondi) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 30 Rinunzia Rinunzia tacita: esempi accettazione della revoca del licenziamento è ammissibile in forma tacita o presunta sulla base di comportamenti commissivi o omissivi del lavoratore, ma, atteso che la predetta accettazione è suscettibile di comportare una rinunzia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dall'intimato licenziamento, è necessario ricostruire rigorosamente la volontà abdicativa del lavoratore (Cass. n. 15129/04) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 31 Rinunzia Rinunzia tacita - Diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento Non configura una rinunzia ai diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento la mera accettazione del TFR, anche senza riserva (Cass. n. 3345/00) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 32 Rinunzia (segue): rinunzia tacita Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del TFR non preclude la successiva domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento anche in regime di tutela reale, ma, in tale ipotesi, il lavoratore avrà diritto solo al risarcimento del danno ex art. 18, 4° comma, S.L. (5 mensilità) e non alla reintegrazione né all’indennità sostitutiva della reintegrazione, ex art. 18, 5° comma, S.L. (Cass. n. 16306/02), per effetto del giudicato sulla intervenuta cessazione del rapporto. (contra) In tema di licenziamento illegittimo, il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento del trattamento di fine rapporto non comporta l'improponibilità della domanda di reintegra, posto che la mera accettazione della somma a titolo di trattamento di fine rapporto, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dall'illegittimità del licenziamento, per assoluto difetto di concludenza (Cass. n. 24433/2010) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 33 Rinunzia (segue): rinunzia tacita Nell’ipotesi in cui il contratto collettivo preveda – in caso di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti - …il passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento. La scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto non implica di per sé, rinuncia all’impugnazione dell’atto di recesso, non potendo desumersi tale rinunzia dal reperimento di un nuovo posto di lavoro. (Cass. n. 9990/2008). Avv. Renato Scorcelli [email protected] 34 Rinunzia Rinunzia Tacita: Nullità di tutta una serie di contratti a tempo determinato (dal 1982 al 1992) con accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, ritenendo tuttavia cessato per mutuo consenso dal momento in cui il lavoratore non era più stato chiamato né aveva più sollecitato il suo impiego o messo a disposizione la sua prestazione per 4 anni. Il ricorso è stato depositato nel 1998 (Cass. n. 13891/04) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 35 Rinunzia tacita del datore di lavoro Licenziamento • Superamento periodo di comporto: lic. dopo 19 gg dalla ripresa in servizio (Cass. n. 24899/2011) • Rinuncia ad intimazione licenziamento: lic. gmo dopo 18 mesi da chiusura negozio preceduto da aspettative (Trib. Milano, 6/5/05) • Sopravvenuta idoneità fisica della prestazione: lic. dopo alcuni mesi dalla ripresa in servizio (Cass. n. 3245/2003) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 36 DIRITTI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DELLA LEGGE E DEI CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI (art. 2113, comma 1, seconda parte, c.c.) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 37 Art. 2113, c. 1, c.c. • Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c, non sono valide. • Non solo rapporto di lavoro subordinato ma anche rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata prevalentemente personale nonché tutti gi altri rapporti di lavoro (con enti pubblici, di lavoro pubblico, etc.) ex art. 409 c.p.c (Cass. n. 578/2011) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 38 Art. 2113, c. 1, c.c. • Quali sono i diritti “indisponibili”? • Quali sono le “disposizioni inderogabili di legge e della contrattazione collettiva”? Avv. Renato Scorcelli [email protected] 39 Art. 2113, c. 1, c.c. Diritti derivanti da disposizioni inderogabili sia di legge sia della contrattazione collettiva (non solo nazionale) La qualificazione di indisponibilità (o meglio di limitata disponibilità) dei diritti del lavoratore, in quanto derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi, non dipende dalla loro natura retributiva o risarcitoria né riguarda solo le situazioni soggettive derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona, essendo correlata alla fonte che regola queste situazioni soggettive (Fattispecie relativa all’incidenza del TFR sull’indennità di turno. Cass. n. 11659/2008 e Cass. n. 2734/2004. Contra Cass. n. 3233/1999) tutte le disposizioni a favore del lavoratore che non siano espressamente definite derogabili Avv. Renato Scorcelli [email protected] 40 Art. 2113, c. 1, c.c. “ai fini dell’applicabilità della disciplina in tema di rinunce e transazioni dettata dall’art. 2113 Cod. Civ., devono ritenersi indisponibili non soltanto i diritti del lavoratore di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma anche quei diritti di natura retributiva che derivano da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva non espressamente qualificate come derogabili, atteso che la ratio dell’art. 2113 Cod. Civ. consiste nella tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto di lavoro la cui posizione viene disciplinata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo espressa previsione in senso contrario”. Fattispecie relativa al compenso per “plus orario” (Cass. n. 2734/04 e Cass. n. 11659/2008) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 41 Art. 2113, c. 1, c.c. Inderogabilità delle disposizioni di legge e di contratto collettivo è concetto DIVERSO da quello di indisponibilità dei diritti: • Diritti indisponibili: art. 1418 c.c. (nullità). Indisponibilità intesa sul piano genetico di una difforme regolamentazione del rapporto di lavoro • Diritti derivanti da norme inderogabili: art. 2113 c.c.: annullabilità degli atti di disposizione del diritto acquisito • I diritti del lavoratore quindi non sono né assolutamente indisponibili né del tutto disponibili: sono limitatamente disponibili (G. Pera e Cass. n. 4212/1986) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 42 Art. 2113, c. 1, c.c. Esempi di diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge: • il trattamento economico previsto dall’art. 36 Cost. e dalla contrattazione collettiva (cioè i minimi contrattuali); • il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute (Pret. Verona 21/12/94); • il diritto al trattamento economico derivante dalla qualifica superiore corrispondente alle mansioni svolte (art. 2103 Cod. Civ.) (Cass. n. 4212/86); • il TFR Avv. Renato Scorcelli [email protected] 43 Art. 2113, c. 1, c.c. Le transazioni aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni, risoluzione consensuale, rinuncia all’impugnazione del licenziamento) NON hanno ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili e NON rientrano nel campo di applicazione dell’ art. 2113 Cod. Civ. È valida la transazione conclusa tra dipendente illegittimamente licenziato e datore di lavoro che ha ad oggetto la rinuncia, del primo, alla reintegrazione nel posto di lavoro. La reintegrazione nel posto di lavoro è un diritto disponibile escluso dalla previsione dell'art. 2113 c.c.; di conseguenza, il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare il licenziamento facendone oggetto di rinunce e transazioni che sono sottratte alla disciplina della norma richiamata” (Cass. n. 22105/2009 e Cass. n. 655/2003) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 44 Art. 2113, c. 1, c.c. Resta escluso il caso delle dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore a causa di matrimonio (convalida). Risoluzione consensuale con lavoratrice madre necessità di convalida (nota Min. Lav. 1/8/08) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 45 Art. 2113, c. 1, c.c. Oggetto risoluzione del rapporto di lavoro prevista nell’ambito di una transazione più ampia che investe anche altri diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall’autonomia collettiva la transazione è annullabile anche con riferimento alla risoluzione del rapporto, se la pattuizione è strettamente interdipendente con le rinunzie relative a diritti ex art. 2113 c.c., a condizione che si tratti di rinunzie valide (Cass. n. 18285/2009; Cass n. 12301/2003) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 46 Art. 2113, c. 1, c.c. Devono dunque sussistere due presupposti: • Stretta interdipendenza; • Validità delle altre rinunzie Avv. Renato Scorcelli [email protected] 47 Art. 2113, c. 1, c.c. Oggetto L’indagine sulla interdipendenza della clausola relativa alla risoluzione consensuale con le altre clausole dell’accordo deve essere compiuta facendo ricorso ai principi generali sanciti dagli artt. 1362 e ss. c.c. in tema di interpretazione negoziale (Cass. n. 11167/91, Trib. Torino 23/2/05) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 48 RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) Impatto Riforma Fornero: convalida dimissioni e risoluzione consensuale (anche per lavoratrice madre ed altri casi) Ante Riforma cfr.: Nota Min. Lav. 01/08/08 Avv. Renato Scorcelli [email protected] 49 RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) Art. 55 c. 4 D.Lgs 151/2001 come modificato dalla Riforma Fornero Obbligo di convalida da parte dell’Ispettorato del Lavoro delle dimissioni e della risoluzione consensuale: - della lavoratrice in periodo di interdizione del licenziamento (matrimonio, gravidanza o puerperio); - della lavoratrice o del lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore. Violazione obbligo inefficacia della risoluzione del rapporto Avv. Renato Scorcelli [email protected] 50 RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) RIFORMA FORNERO: 3 MODALITA’ ALTERNATIVE 1) Effettuata presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competenti ovvero presso le sedi individuate dai CCNL stipulati dalla OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale (ex art. 4 c. 17 L. 92/2012) 2) Sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro (ex art. 4 c. 18 primo periodo L. 92/2012) N.B. Ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e l’autenticità della volontà della lavoratrice o del lavoratore potranno essere individuate con Decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro (ex art. 4 c. 18 secondo periodo L. 92/2012) IN MANCANZA 3) Procedura ex art. 4 c. 19 L. 92/2012 da attivare entro 30 giorni dalla data di dimissioni o della risoluzione consensuale a pena di inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale Avv. Renato Scorcelli [email protected] 51 Nuova procedura ex art. 4 c. 19 L. 92/2012: dimissioni e risoluzione consensuale PRESENTAZIONE DIMISSIONI O SCRITTURA PRIVATA PER RISOLUZIONE CONSENSUALE ALL’ INVITO, SPEDITO AL DOMICILIO ENTRO 30 GG L’AZIENDA DEL LAVORATORE, DEVE ESSERE (per decorrenza vd. Slides successive) ALLEGATA COPIA DELLA RICEVUTA DI TRASMISSIONE (A PENA DI INEFFICACIA DELLE DIMISSIONI DELLA COMUNICAZIONE O DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE) OBBLIGATORIA DI CESSAZIONE DEVE INVITARE IL DIPENDENTE DEL RAPPORTO. SE CONSEGNATO A MANI DEVE ESSERE FATTA SOTTOSCRIVERE IN ALTERNATIVA A: COPIA PER RICEVUTA. CONVALIDARE LA PROPRIA DECISIONE PRESSO UNA DELLE SEGUENTI SEDI (art. 4 c. 17 SOTTOSCRIVERE APPOSITA DICHIARAZIONE L. 92/2012): (art. 4 c. 18 L. 92/2012) CON CUI IL LAVORATORE -DTL CONFERMA LA PROPRIA DECISIONE -CENTRO PER L’IMPIEGO IN CALCE ALLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA -SEDI INDIVIDUATE DAI CCNL DI CESSAZIONE ENTRO 7 GG DALLA RICEZIONE DELL’INVITO (CHE POSSONO SOVRAPPORSI AL PREAVVISO) IL LAVORATORE PUO’ CONVALIDARE LE DIMISSIONI SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE REVOCARE LE DIMISSIONI O LA RISOLUZIONE CONSENSUALE Avv. Renato Scorcelli [email protected] NON CONVALIDARE NE’ SOTTOSCRIVERE NE’ REVOCARE LE DIMISSIONI IL RAPPORTO SI INTENDE COMUNQUE RISOLTO 52 52 RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) Procedura ex art. 4 c. 19 L. 92/2012 Questioni Da quando inizia a decorrere il termine di 30 giorni? a) Prudenzialmente dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla data di sottoscrizione della risoluzione consensuale (momento in cui si manifesta la volontà risolutiva del lavoratore) Tale interpretazione si fonda sulla lettera dell’ art. 4 c. 22 L. 92/2012 ( “entro 30 gg dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale”) e sulla ratio della norma che è quella di introdurre delle modalità di accertamento della “veridicità della data” e “dell’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore” (cfr. art. 4 c. 18 secondo periodo L. 92/2012-) Es. Qualora nella lettera di dimissioni presentata il 1° giugno si faccia riferimento alla data del 30 giugno, i 30 giorni entro i quali i datore di lavoro deve inviare al lavoratore l’invito a convalidare le dimissioni o la risoluzione (nelle modalità previste rispettivamente dai commi 17 e 18 dell’art. 4 L. 92/2012) decorrono dal 1° giugno 2012. Avv. Renato Scorcelli [email protected] 53 RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) Procedura ex art. 4 c. 19 L. 92/2012 Questioni Da quando inizia a decorrere il termine di 30 giorni? b) Secondo il Ministero del Lavoro tale termine decorre dalla cessazione giuridica del rapporto, ovvero, dal momento a partire dal quale il lavoratore (dimissioni) o le parti ( nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. (Circ. Min. lav. 12/10/2012). Tale interpretazione si fonda sull’espressione utilizzata dal legislatore al c. 17 art. 4 L.92/2012: “l’efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla convalida” Es. qualora nella lettera di dimissioni presentata il 1° giugno si faccia riferimento alla data del 30 giugno, i 30 giorni entro i quali i datore di lavoro deve inviare al lavoratore l’invito a convalidare le dimissioni o la risoluzione (nelle modalità previste rispettivamente dai commi 17 e 18 dell’art. 4 L. 92/2012) decorrono dal 1° luglio 2012. Avv. Renato Scorcelli [email protected] 54 RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) Obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto al Centro per l’Impiego Anche ai fini della sanzionabilità della condotta presidiata da sanzione amministrativa pecuniaria (da € 100 a € 500), ai sensi dell’art.19 c.3 D.lgs. N. 276/2003, tale obbligo, decorre dal momento a partire dal quale il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti ( nel casso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. (Circ. Min. lavoro 12.10.2012) Esempio: qualora nella lettera di dimissioni presentata il 1°giugno si faccia riferimento alla data del 30 giugno, i 5 giorni per comunicare al Centro per l’impiego la cessazione del rapporto decorreranno dal 1° luglio. Avv. Renato Scorcelli [email protected] 55 RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) • • • • Il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Cessa ogni effetto delle eventuali pattuizioni connesse al recesso. Il lavoratore è obbligato a restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza delle pattuizioni connesse al recesso. Avv. Renato Scorcelli [email protected] 56 RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) - SE IL FATTO COSTITUISCE REATO:CONSEGUENZE PREVISTE DAL CODICE PENALE PER IL REATO COMMESSO - SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO: SANZIONE AMMINISTRATIVA DA EURO 5.000 AD EURO 30.000. L’ACCERTAMENTO E L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA SONO DI COMPETENZA DELLA DTL. ALLA PREDETTA SANZIONE AMMINISTRATIVA SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L. 689/1981. Avv. Renato Scorcelli [email protected] 57 RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) POST RIFORMA FORNERO se il lavoratore convalida la risoluzione consensuale o sottoscrive la dichiarazione di conferma della sua decisione o comunque non revoca la risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito del datore di lavoro: - può il 2113 c.c. trovare applicazione anche in relazione alla clausola relativa alla risoluzione consensuale? Diversi regimi di “definitività”? 2113 c.c. per cessazione rapporto 6 mesi e 7 giorni ? Avv. Renato Scorcelli [email protected] 58 RINUNZIE E TRANSAZIONI Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.) Secondo la Circolare del Ministero del Lavoro 18/2012 la convalida non è necessaria se la risoluzione consensuale avviene in una “sede qualificata istituzionale o sindacale (ad es. ex artt. 410, 411, 420 c.p.c.” 2. Il 3 agosto u.s., Confindustria e CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale in ordine alla procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ex art. 4, comma 17 e s. l. n. 92/2012. L’Accordo attua la facoltà prevista dal comma 17 dell’art. 4 della citata legge in base alla quale i CCNL, stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono individuare ulteriori sedi, in aggiunta a quelle previste dalla legge, nelle quali è possibile procedere alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali. In particolare, le parti hanno concordato che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali potrà avvenire “in sede sindacale (es. Assolombarda), ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile”. 3. Problematica relativa alle risoluzioni “ora per allora” Avv. Renato Scorcelli [email protected] 59 Art. 2113, c. 1, c.c. Oggetto NON rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2113 Cod. Civ. le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti esclusivamente dal contratto individuale che prevedono trattamenti migliorativi rispetto a quelli di legge o di CCNL (Cass. n. 10089/93) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 60 Art. 2113, c. 1, c.c. • Validità di accordi di demansionamento per evitare il licenziamento (Cass. n. 21700/2006 e Cass. n. 5780/2012) • Validità di accordi di demansionamento nell’interesse del lavoratore (Cass. n. 17095/2011) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 61 Art. 2113, c. 1, c.c. Superminimi (= diritti disponibili non derivanti da disposizioni inderogabili) Irrinunciabili NON ai sensi dell’art. 2113 Cod. Civ. MA ex art. 2103 Cod. Civ. (Cass. 11362/2008; Cass. n. 16106/2003. Contra Cass. n. 6083/1997) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 62 IMPUGNAZIONE E TERMINI (art. 2113, commi 2 e 3, c.c.) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 63 Art. 2113, comma 2, c.c. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima Avv. Renato Scorcelli [email protected] 64 Art. 2113, c. 2, c.c. Decorso il termine di 6 mesi la transazione diviene inoppugnabile (2113, comma 2,c.c.) - Autonomia contrattuale collettiva e privata potrebbero estendere il termine (Pera); - il termine di decadenza non tollera sospensioni o interruzioni - decadenza e inoppugnabilità della transazione non è rilevabile d'ufficio, ma potrà essere dichiarata solo qualora il datore di lavoro chiamato in giudizio sollevi la relativa eccezione nella memoria difensiva di primo grado (e, quindi, non può essere sollevata per la prima volta in appello, Cass. n. 9198/87); Avv. Renato Scorcelli [email protected] 65 Art. 2113, c. 2, c.c. Decorrenza del termine: data della transazione e irrilevanza del termine concordato per l’esecuzione della pattuizione (Cass. n. 2483/80) Cessazione del rapporto = cessazione giuridico-formale, ne consegue che il caso di licenziamento con preavviso e esonero della prestazione rileva l’efficacia reale o obbligatoria del preavviso così come dovrà tenersi conto dell’incidenza sospensiva della malattia sul preavviso Avv. Renato Scorcelli [email protected] 66 Art. 2113, comma 3, c.c. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Avv. Renato Scorcelli [email protected] 67 Art. 2113, c. 3, c.c. - - Impugnazione Atto unilaterale recettizio Inidonea: riserva generica o mera dichiarazione di propositi di iniziativa giudiziale (Pret. Milano, 26/8/94); Idoneo mero deposito richiesta tentativo conciliazione art 410 c.p.c ? Analogia impugnazione licenziamento: (si: Cass. n. 14087/06; contra Cass. 6287/06) Ricorso giudiziale deve essere notificato nel termine: Cass. 3799/82 Avv. Renato Scorcelli [email protected] 68 Art. 2113, c. 3, c.c. (segue): - Ammissibilità impugnazione da parte del sindacato: Cass. n. 5346/87 - Non trasmissibile agli eredi né iure successionis né iure proprio: Cass. n. 1805/87 (contra Pret. Ferrara 15/10/84 e in dottrina Pera) - Azione giudiziale del lavoratore: termine di 5 anni ex art. 1442 c.c.: Cass. n. 338/88 (contra, in dottrina, Pera, Carinci, Scognamillo); - conseguenze: obbligo del lavoratore di restituire quanto percepito; - ammissibilità dell’azione del datore di accertamento della validità della transazione Avv. Renato Scorcelli [email protected] 69 SEDI PROTETTE (art. 2113, comma 4, c.c.) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 70 Art. 2113, c. 4 c.c. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile L'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. Collegato Lavoro ha modificato il comma, sostituendo alle parole «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411», le parole «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater». Avv. Renato Scorcelli [email protected] 71 Art. 2113, c.4 c.c. 4° comma ratio presunzione per la quale in determinate sedi il lavoratore può contare sull’assistenza di un soggetto terzo pubblico (giudice e stato) o privato (sindacato) necessaria per il riequilibrio delle forze in campo (G. Pera) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 72 Art. 2113, c. 4, c.c. 4° comma requisiti 1) Effettività dell’assistenza da parte del conciliatore 2) Sede giudiziale, DTL, sede sindacale e collegio di conciliazione e arbitrato Avv. Renato Scorcelli [email protected] 73 Art. 2113, c. 4 c.c. Effettività dell’assistenza da parte del conciliatore L’opera del conciliatore non è finalizzata al conseguimento di una qualsivoglia composizione della lite ma di una conciliazione che sia, per quanto possibile, vantaggiosa per il lavoratore e rispettosa della norma inderogabile posta a tutela di quest’ultimo Il conciliatore è garante dell’effettiva e reale conformità del negozio abdicativo alla legge (Fabbris) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 74 Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti formali Requisiti sostanziali Avv. Renato Scorcelli [email protected] 75 Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti formali - tre teorie • solo se prevista dal CCNL e nel rispetto delle modalità ivi indicate “La determinazione della modalità di composizione dell’organo conciliativo…deve intendersi devoluta alla contrattazione collettiva…Pertanto, solo nel caso in cui la contrattazione collettiva abbia previsto come indispensabile l’appartenenza del rappresentante sindacale non solo alla organizzazione cui aderisce il lavoratore, ma anche l’inserimento del primo nell’organizzazione locale dello stesso sindacato, è annullabile l’accordo raggiunto con l’assistenza di un sindacalista appartenente ad una diversa organizzazione locale” (Cass. n. 12858/2003. V. anche Cass. 4730/02; Cass. 391/84; Trib. Milano 26/9/02). In ogni caso non sarebbe indispensabile la bilateralità (con la partecipazione dell’associazione datoriale) salvo che sia prevista dal CCNL (Cass. n. 4730/2002; Pera e Grandi) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 76 Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale (segue): requisiti formali - tre teorie 2) anche nel silenzio del CCNL e con modalità diverse da quelle eventualmente indicate nel CCNL “una conciliazione sindacale, per essere qualificata tale…, deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore” (Cass. n. 13910/99); 3) sempre (altrimenti nel silenzio del CCNL sarebbe preclusa), ma nel rispetto delle modalità del CCNL ove previste (G. Pera). Avv. Renato Scorcelli [email protected] 77 Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale (segue): requisiti formali Nuovo art.412 ter c.p.c. Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva “La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 78 Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti sostanziali Effettiva partecipazione del lavoratore Non è configurabile una conciliazione in sede sindacale, inoppugnabile ex art. 2113 c.c., allorquando il lavoratore non partecipi personalmente alla trattativa, a nulla rilevando che il lavoratore abbia poi accettato il risultato della trattativa stessa, intercorsa tra l’azienda e le rappresentanze sindacali (Pretura di Verona, 2/11/83) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 79 Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti sostanziali Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale Il conciliatore non deve limitarsi a verificare che la volontà del lavoratore sia genuina, e su questa base ratificare l’accordo intervenuto tra le parti, bensì è necessario da parte sua “un apporto fattivo alla corretta comprensione dei termini giuridici della contesa e quindi dell’esatta determinazione dell’entità della rinuncia a fronte dei benefici concreti ottenibili” (Pizzoferrato) da prestare, ad esempio, mediante “chiarimenti in ordine alle eventuali azioni disponibili in sede giudiziaria e, per quanto possibile, circa le difficoltà probatorie” (Di Stasi) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 80 Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti sostanziali Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale Il ruolo del conciliatore dovrebbe essere, stando al dettato legale, quello di rendere edotto il lavoratore in ordine alle sue possibili pretese, esaminare seriamente la probabilità di causa, valutare se ed in quali termini convenga la composizione date le difficoltà che, in diritto e in fatto, la lite presenta il conciliatore potrebbe legittimamente rifiutare il proprio assenso alla composizione ipotizzata (G. Pera) Avv. Renato Scorcelli 81 [email protected] Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti sostanziali Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale Esclusa la validità della transazione nel caso di un sindacalista limitatosi ad elaborare conteggi restando estraneo alla vicenda transattiva e svolgendo un ruolo di testimone di operazioni – elaborazione conteggi – e di fatti – ricostruzione della storia lavorativa del lavoratore – che era stato successivamente stigmatizzato dallo stesso sindacato di appartenenza (Cass.n. 13217/08) Esclusa la validità della transazione nel caso di un sindacalista della CISL privo di apposito mandato da parte della lavoratrice che, peraltro, non era iscritta ad alcuna organizzazione sindacale (Tribunale di Bari, 6/12/2006) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 82 Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale Requisiti sostanziali Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale Esclusa la validità di un verbale di conciliazione sottoscritto da lavoratori in presenza di rappresentante sindacale di organizzazione diversa da quella di appartenenza ed in assenza di avallo scritto e orale del sindacato di appartenenza (Cass. n. 13910/99) “La conciliazione in sede sindacale … presuppone che l’accordo sia raggiunto con un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale, cioè di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi” (Cass. n. 11167/1991, Cass. 24024/2013) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 83 Art. 2113, c. 4 c.c. sede sindacale – aspetti procedurali (Nuovo art. 411, comma 3, c.p.c.) • Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l’ufficio provinciale del lavoro • Il direttore (…), accertatane l’autenticità (circa la provenienza del verbale dalle parti e la maggiore rappresentatività del sindacato), provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale • Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 84 Art. 2113, c. 4 c.c. sede sindacale (Nuovo art. 411, comma 3, c.p.c.) Verifica: l’inerenza ad uno dei rapporti ex art. 409 c.p.c., la sede della formalizzazione della transazione ed il rispetto delle norme procedurali relative alla composizione della commissione presso la DTL (Pera). E i presupposti della regolarità conciliazione in sede sindacale? formale della Rimedi contro il diniego: ricorso alla Corte d’Appello in analogia con l’art. 825 c.p.c. sull’impugnazione del diniego di esecutività del lodo arbitrale Avv. Renato Scorcelli [email protected] 85 Art. 2113, c. 4 c.c. sede sindacale problematiche Sia il “visto” di autenticità della DTL sia il decreto di esecutività del Giudice non sono requisiti di validità della transazione ex art. 2113 c.c., ma solo adempimenti necessari ad ottenere l’esecutività del titolo (Cass. 6558/95) Avv. Renato Scorcelli [email protected] 86 Profili fiscali delle transazioni Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Quadro normativo di riferimento: artt. 6, 17, 19, 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”) approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344). Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Quadro normativo di riferimento: Artt. 49 e 51 (già artt. 46 e 48) TUIR: redditi di lavoro dipendente quelli che “derivano” dal rapporto di lavoro (art. 49) “costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51). Sufficiente nesso occasionalità. Prima: nesso di corrispettività «in dipendenza del lavoro prestato» (DPR 597/73) Art. 17 (già art. 16) TUIR: modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” (lett. a) e transazione intervenuta nel corso di tale rapporto (lett. b), prevedendo solo nel primo caso l’assoggettamento a tassazione separata. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: tassazione separata Comma 1, Lett. a): “L’imposta si applica separatamente (…) al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”. Sino ad un tetto di Euro 1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR transazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro subordinato: tassazione ordinaria si ricava per esclusione da: Comma 1, Lett. b): “L’imposta si applica separatamente (…) ad emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49”. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR: tassazione separata solo per certe somme percepite nel corso del rapporto «riferibili ad anni precedenti» Ad esempio: reintegrazione e risarcimento danni ex art. 18 S.L. per parte retribuzione riferibile ad anni precedenti (mentre quella relativa ad anno di percezione: tassazione ordinaria) Con aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all’anno di percezione (art. 21,comma primo, TUIR). Il datore di lavoro opera la ritenuta IRPEF per l’intero ex art. 23 DPR 600/73 Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: tassazione separata Aliquota: la stessa del TFR ma provvisoria Come per il TFR, gli Uffici Finanziari determinano l’imposta definitiva (in aumento o in riduzione) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quella di presentazione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. 770), in base all’ aliquota media di tassazione IRPEF del lavoratore dei cinque anni precedenti a quella della cessazione del rapporto di lavoro Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata Comma 1, Lett. c): “L’imposta si applica separatamente (…) alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”. Sino ad un tetto di Euro 1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122). Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata Con aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21,comma primo, TUIR) Il Committente opera una ritenuta IRPEF del 20% ex art. 24 DPR 600/73 Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 17 (già art. 16) lett. c) TUIR: Tassazione separata Comma 1, Lett. c): tassazione separata per le somme corrisposte nell’ambito di transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Esempi: si, transazione relativa alla rivendicazione della natura subordinata del rapporto da parte del co.co.pro. o del co.co.co, no, nel caso di rivendicazione della natura subordinata del rapporto da parte dell’autonomo tout court (RA 20% ex art. 24 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito di lavoro autonomo); no, nel caso di rivendicazione da parte di un terzo (somministrato, subagente etc. ) con cui non è intercorso alcun rapporto (RA del 20% ex art. 25 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito diverso per obbligazioni di fare e non fare) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata Risoluzione Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n 135/E del 28/5/09 Art. 17, lett. a) TUIR non è applicabile alle somme corrisposte dal cedente al lavoratore a titolo transattivo a fronte della rinunzia al vincolo di solidarietà di cui all’art. 2112, secondo comma, c.c. non essendo configurabile una transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” per effetto della continuazione ex lege del rapporto di lavoro in capo al cessionario dell’azienda Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI At. 6 TUIR Risarcimento danni • 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi. • 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 6 TUIR: esclude in via generale dalla nozione di reddito “il risarcimento del danno per la parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e per le spese sostenute” (danno emergente) mentre “assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi risarcitori del lucro cessante in quanto emolumenti sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell’evento lesivo” (lucro cessante) con l’unica eccezione dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 6, secondo comma, TUIR: “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile (…) ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa” (V. Cass. n. 20482/2013; Cass. n. 1349/2010; Cass. n. 10972/2009 Cass. n. 12789/03) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 53 Cost.: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” (primo comma) “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” (secondo comma) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 6, secondo comma, TUIR: Non costituiscono reddito imponibile le somme corrisposte a titolo di risarcimento di un danno emergente, ad esempio: - a titolo di risarcimento dei danni alla salute, all’immagine o danni esistenziali sofferti a causa di infortuni sul lavoro o demansionamento (Cass. n. 30433/08. V. anche Cass. n. 25979/2011; Cass. n. 23795/2010; Comm. trib. Prov. Lecce n.6/2012); erogazioni del datore di lavoro dirette ad integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa (es. somme corrisposte al dirigente per mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti dei terzi per atti o fatti compiuti nell’interesse del datore di lavoro nello svolgimento delle mansioni affidategli). Tali somme che vanno a risarcire un danno emergente e non la perdita di un reddito. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 6, secondo comma, TUIR: Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno all’immagine e perdita di chance: - cfr. Agenzia Entrate Risoluzione n° 106/E del 22/04/2009 e n. 356 del 07/12/2007 Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR: “anche se a titolo risarcitorio” disciplina le modalità del prelievo fiscale e non può farsi discendere da tale norma una (inammissibile) deroga all’art. 53 Cost. ed all’art. 6, secondo comma, TUIR, con conseguente assoggettamento ad IRPEF (ancorché a tassazione separata) delle somme che costituiscono risarcimento del danno emergente, per il solo fatto di essere erogate nell’ambito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR: Art. 32, primo comma, D.L. n. 41/95, conv. in L. 22/03/95 n. 85, con cui era stata introdotta l’attuale formulazione dell’art. 17, lett. a) TUIR non ha apportato alcuna innovazione ai principi sanciti dall’art. 6, secondo comma, TUIR in materia di esclusione dalla nozione di reddito delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, essendosi tale norma limitata a prevedere una particolare modalità di tassazione (separata) solo per quelle somme che costituiscono reddito imponibile secondo i principi generali (Corte Cost., ord. n. 292 del 7/7/05) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI IMPORTANTE E’ consigliabile astenersi dall’effettuare la ritenuta d’acconto prevista dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 solo se sussistono solidi elementi probatori idonei a dimostrare l’esistenza di un danno emergente (es., certificazione medica, meglio se proveniente da strutture sanitarie pubbliche; ricevute comprovanti l’acquisto dei farmaci prescritti al lavoratore; documentazione attestante il demansionamento o la diffusione di notizie lesive dell’immagine professionale del lavoratore, etc.). Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI IMPORTANTE Onere della prova grava sul contribuente (Cass. S.U. n. 6572/06) ALTRIMENTI: Alle somme corrisposte al lavoratore nell’ambito di una transazione “deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante (…) di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un’adeguata prova il cui onere spetta al contribuente” (Cass. n. 360/09) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI IMPORTANTE Obbligo tributario grava in ultima analisi sul “sostituito” e, cioè, sul lavoratore, il quale è comunque tenuto ad adempiervi presentando una dichiarazione fedele (Cass. n. 8316/09. V. anche Cass. n. 9867/2011; Cass. n. 16686/2013) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Questione Assoggettamento a tassazione - con le modalità previste dall’art. 17, lett. a) e c) TUIR - e conseguente obbligo del datore di lavoro dell’effettuazione della ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73 è applicabile solo alle transazioni proprie (il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso) o anche alle transazioni novative (le parti sostituiscono al rapporto sottostante un diverso rapporto giuridico)? Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NOVATIVO accertare se le parti, nel comporre l’originale rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto giuridico diretto a costituire, in luogo di quello precedente, nuove ed autonome situazioni che costituiscono fonte autonoma dell’obbligazione (Cass. n. 15444/2011. V. anche Cass. 1317/2006 e Cass. 20145/10) . N.B.: tale accertamento va operato sulla base di elementi interpretativi desunti dalla volontà delle parti e dal tenore letterario delle clausole contrattuali. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NOVATIVO Esempio: domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni per omissione contributiva ex art. 2116, secondo comma c.c., e transazione con cui il datore di lavoro si obbligava a costituire una rendita vitalizia “con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che sarebbe spettato” (Cass. 13717/2006. V. anche Cass. n. 20146/2010) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Soluzione Questione Transazioni novative e assoggettamento a tassazione - con le modalità previste dall’art. 17, lett. a) e c) TUIR - e conseguente obbligo del datore di lavoro dell’effettuazione della ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73? SI: nozione reddito lavoro dipendente ex art. 49 e 51 TUIR (“in relazione al rapporto di lavoro”; - Dato testuale art. 17 lett. a) e c) TUIR “a titolo transattivo” senza distinzione alcuna Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI INTERVENTO DEL LEGISLATORE PER REDDITI DIVERSI Art. 36, comma 24, del DL 4 luglio 2006 n. 223, (convertito, con modificazioni nella L. 4 agosto 2006 n. 248), che ha modificato l’art. 25 DPR 600/73, stabilendo che: i soggetti che corrispondo compensi comunque denominati per l’assunzione di “obblighi di fare, non fare o permettere devono operare una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto sull’imposta per le persone fisiche”. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI QUESTIONE Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di un determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge. Trib. Latina 31/3/00 e Trib. Pordenone 19/6/2003: la clausola di un accordo transattivo che preveda il pagamento a favore del lavoratore di una certa somma al netto dell’imposta da versare all’erario sarebbe affetta da nullità per contrasto con la norma imperativa di legge (art. 23, comma primo, D.P.R. 600/73) che impone al sostituto di imposta l’obbligo di rivalsa nei confronti del sostituito, con la conseguenza che il datore di lavoro sarebbe comunque tenuto ad operare la ritenuta sulla somma erogata al lavoratore, ancorché la corresponsione di tale somma sia stata pattuita al netto in sede di conciliazione giudiziale. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI QUESTIONE Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di un determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge. Il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, può operare la ritenuta prelevandola direttamente dall’importo corrisposto al dipendente ovvero, se corrisponde al lavoratore la somma indicata nell’accordo transattivo, versando autonomamente all’esattoria quanto dovuto a titolo di acconto e rivalendosi poi nei confronti del lavoratore medesimo secondo quanto previsto dall’art. 23, primo comma, D.P.R. 600/73 (Cass. n. 6910/04) Attenzione alla redazione degli accordi (V. Trib. Milano, 31/10/2012, est. Atanasio) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Controversie tra sostituto e sostituito Precedente orientamento, Cass. S.U. n. 745/03: • giurisdizione Commissione Tributaria se relative alla legittimità delle ritenute operate dal datore di lavoro, • giurisdizione del giudice del lavoro se relative al corretto adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione medesima Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Controversie tra sostituto e sostituito Nuovo orientamento, Cass. S.U. n. 8312/10: • Sempre giurisdizione del giudice del lavoro, trattandosi di diritto del sostituito nei confronti del sostituto nell’ambito di un rapporto privatistico cui risulta estraneo il potere impositivo pubblico (conf. Cass. 19289/2012. V. anche Cass. n. 2133/2013) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Responsabilità solidale (es. Appalto e Somministrazione) e ritenute • Il soggetto solidalmente responsabile con il datore di lavoro per crediti di lavoro subordinato deve effettuare la ritenuta prescritta dall’art. 23 D.P.R. 600/73 ed adempiere agli obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione (Risoluzione Agenzia Generale delle Entrate n. 481 del 19/12/08. V. anche Circolare Agenzia Entrate 1 marzo 2013) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI Pignoramento presso terzi e ritenute • Se il pignoramento è riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte, il terzo pignorato – ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta – deve operare, all’atto del pagamento delle somme, una ritenuta d’acconto nella misura del 20% (art. 15 L. 449/1997, come modificato dall’art. 15, comma 2, D.L. 78/2009) Circ. Ag. Entrate 2/3/2011 n 8/E • Il percipiente dovrà quindi indicare tali importi nella dichiarazione dei redditi e corrispondere l’eventuale maggior IRPEF dovuta rispetto alla ritenuta operata. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI INCENTIVO ALL’ESODO E TASSAZIONE anche l’incentivo all’esodo è soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, lett. a) TUIR. Il termine esodo: deve essere inteso nel senso di semplice “uscita”, conformemente anche alla finalità della norma che è quella di agevolare la risoluzione del rapporto di lavoro; esso viene conseguito sia in caso di uscita simultanea di un gran numero di lavoratori sia nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro con un solo lavoratore (Cass. n. 4811/99). Avv. Renato Scorcelli [email protected] Profili previdenziali delle transazioni Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Incentivo all’esodo • Art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 (norma di interpretazione autentica dell’art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153 che è stata convertita con modificazioni in L. 26 luglio 1988, n. 291): • esenzione dalla contribuzione previdenziale ed assicurativa delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di “incentivo all’esodo” (“dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori”). Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Delibera n. 621 del 15 giugno 1990 del Comitato esecutivo dell’INPS: sulla base dell’art. 4, comma 2 bis, D.L. n. 173/1988 (int. autentica art. 12 L. 153/69), dovevano ritenersi esenti dai contributi previdenziali ed assistenziali le somme “erogate al fine di rimuovere impedimenti legali o contrattuali al recesso individuale dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro”. Circolare INPS 19 luglio 1990 n. 170: sulla base di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2 bis D.L. n. 173/1988, “esenti da contribuzione previdenziale ed assistenziale tutte quelle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza”, potendo ricondursi in tale fattispecie quelle somme “erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso individuale dal rapporto di lavoro”. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall’art. 6 del DLgs. 2 settembre 1997, n. 314: A seguito dell’unificazione base imponibile fiscale e previdenziale (art.6 Dlgs 314/97), ai sensi dell’art. 12 L 153/69, costituiscono redditi ai fini contributivi quelli che “derivano” dal rapporto di lavoro (art. 49 TUIR) e tale reddito è costituito da “tutte le somme e i valori in genere” che il lavoratore percepisce a qualunque titolo “in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51 TUIR). Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall’art. 6 del DLgs. 2 settembre 1997, n. 314: “esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi”, tra le altre, “le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso”. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI INCENTIVO ALL’ESODO QUESTIONE le somme corrisposte al lavoratore dopo che il rapporto si è già risolto per licenziamento al fine di indurre il lavoratore ad accettare il licenziamento e rinunciare all’impugnazione dello stesso sono esenti da contribuzione? Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997 (emanata a seguito delle modifiche apportate dall’art. 12, quarto comma, lett. b), L. 153/1969): esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi è applicabile alle “somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza”. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Circolare INPDAI n. 268 del 1998: esclusione dalla base imponibile contributiva di “tutte quelle elargizioni che siano migliorative rispetto ai trattamenti contemplati dai contratti collettivi al titolo per il quale è prevista l’esclusione, ovvero che – pur nel rispetto della libera volontà delle parti – siano riconducibili alla volontà di agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro o che, infine, abbiano carattere risarcitorio” (ivi inclusa l’indennità supplementare). Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Circolare INPS n. 125, 11 maggio 1992 Esclusione da base imponibile: • indennità pari a 15 mensilità ex art. 18, comma 5, S.L. dovuta al lavoratore in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro; • indennità spettante al lavoratore ai sensi dell’art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604 in caso di mancata riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato. Tali indennità “hanno natura risarcitoria e non rientrano quindi nell’imponibile contributivo” in quanto “non essendo ripristinato ‘ex tunc’ il rapporto di lavoro, non sussistono i connessi obblighi contributivi” . Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Precedenti giurisprudenziali: • non imponibilità contributiva di somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro di singoli lavoratori corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, sia se conseguite con un apposito accordo per l’erogazione dell’incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, sia, più in generale, di tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l’esodo” (Cass. n. 23230/04 e Trib Parma 20/09/2011) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Precedenti giurisprudenziali: • non imponibilità previdenziale di una somma corrisposta ad un lavoratore già licenziato al fine di agevolare la risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. n. 4811/99) ; •Contra: Cass. Civ., Sez. Lav., 9 maggio 2002, n. 6663 ma: - fattispecie relativa licenziamento di un dirigente bancario il quale aveva domandato la condanna della banca al risarcimento del danno costituito dalle retribuzioni perse a causa del licenziamento - transazione che prevedeva il pagamento di una certa somma a fronte della rinuncia a tale domanda; - solo a seguito accertamento INPS, la banca aveva invocato la normativa in materia di incentivazione all’esodo Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI INCENTIVO ALL’ESODO E ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE L’esclusione dalla base imponibile opera a prescindere dal fatto che l’offerta sia rivolta ad un singolo lavoratore ovvero ad una pluralità di lavoratori “E’ indifferente che la cessazione del rapporto riguardi un singolo dipendente ovvero si configuri come un esodo di massa, così come non assume rilievo il soggetto che prende l’iniziativa dello scioglimento del rapporto” (Cass. n. 4811/99). Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall’art. 6 del DLgs. 2 settembre 1997, n. 314: “esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi”, tra le altre, “le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso”. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI INCENTIVO ALL’ESODO Soluzione questione le somme corrisposte dopo la risoluzione del rapporto per licenziamento al fine di indurre il lavoratore ad accettare il licenziamento e rinunciare all’impugnazione dello stesso sono esenti da contribuzione? Si: ex art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall’art. 6 del DLgs. 2 settembre 1997, n. 314 Del resto nessuno sostiene il contrario per le somme corrisposte nell’ambito di licenziamenti collettivi a fronte dell’accettazione del licenziamento che è indispensabile per poter ottenere l’indennità di mobilità Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI INTEGRAZIONE DEL TFR Questione le somme corrisposte a titolo di integrazione del TFR sono soggette a contribuzione? SI: salvo che non si dia la prova che tali somme “sono state determinate sulla base dei criteri previsti dall’art. 2120 c.c. e a completamento dell’insufficiente liquidazione del TFR operata in precedenza” (Cass. 1999/1653) non essendo a tal fine sufficiente la sola “qualificazione compiuta dalle parti” (Cass. 1992/4999) Titolo utilizzato prima delle modifiche apportate sin dal 1988 all’art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Transazioni relative a risoluzione di co.co.co e co.co.pro Questione le somme corrisposte nell’ambito di tali transazioni sono soggette a contribuzione? SI: (nei limiti del massimale annuo) perché manca per questi rapporti una norma che esclude l’obbligo contributivo Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE Questione le somme corrisposte al lavoratore nell’ambito di transazioni novative sono soggette a contribuzione? Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE Questione Vecchio disposto art. 12 L 153/69: “si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve (…) in dipendenza del rapporto di lavoro” Conseguente orientamento giurisprudenziale Non assoggettabilità a contribuzione: nel caso di “transazione novativa” l’erogazione non può “essere considerata, ai fini contributivi, come corrisposta ‘in dipendenza del rapporto di lavoro’, essendo tale rapporto sparito nel momento della conclusione della transazione novativa” (Cass. n. 4811/99 e Cass. 20145/10). L’erogazione deve essere in nesso di “dipendenza” dal rapporto e non di mera “occasionalità” (Cass. 4999/92) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE Questione Oggi, per effetto unificazione base imponibile fiscale e previdenziale (art.6 Dlgs 314/97), ai sensi dell’art. 12 L 153/69, costituiscono redditi ai fini contributivi quelli che “derivano” dal rapporto di lavoro (art. 49 TUIR) e tale reddito è costituito da “tutte le somme e i valori in genere” che il lavoratore percepisce a qualunque titolo “in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51 TUIR). Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE Soluzione questione Oggi, ai sensi del nuovo disposto art. 12 L. 153/69, e’ sufficiente per assoggettamento a contribuzione un nesso di mera “occasionalità” (Cass. 16489/09 e Trib. Parma 20/09/2011) Ne consegue: assoggettabilità a contribuzione se la transazione (anche novativa) ha ad oggetto diritti aventi natura retributiva (Trib. Parma 20/09/2011, Cass. 17495/09, e, a contrario, Cass. 20145/10) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE Messaggio INPS del 9 marzo 2006 n. 7585: “Per stabilire se una somma concordata tra datore di lavoro e lavoratore a seguito di una transazione rientra nella retribuzione imponibile dal punto di vista previdenziale occorre verificare se la somma in questione è collegata, direttamente o indirettamente, da una obbligazione causale, al rapporto di lavoro. Non è determinante a questi fini l'eventuale qualificazione di transazione "novativa" effettuata dalle parti”. Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE Messaggio INPS n. 7585/06: La stipulazione di una transazione novativa non preclude la verifica della reale natura delle somme corrisposte al lavoratore soggette a contribuzione INPS se sono direttamente od indirettamente collegate ad un’obbligazione di natura retributiva relativa al rapporto di lavoro (es.: rinunzie a qualsiasi pretesa relativa all’intercorso rapporto) Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI TRANSAZIONI E CONTRIBUZIONE E’ sempre consigliabile prevedere nei verbali di conciliazione il pagamento di due distinte somme: 1) 2) A titolo di incentivo all’esodo (esente da contribuzione); A titolo transattivo (da assoggettare a contribuzione). Avv. Renato Scorcelli [email protected] PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI Ritardato pagamento retribuzione e ritenute contributive • Ai sensi art. 19 della legge 4 aprile 1952 n. 218, rimangono a carico del datore di lavoro anche la quota dei contributi previdenziali altrimenti dovuti dal lavoratore e il datore di lavoro non può operare la relativa ritenuta (Cass. 28/9/2011 n. 19790 e Cass. 17/2/ 2009, n. 3782) Avv. Renato Scorcelli [email protected] GRAZIE PER L’ATTENZIONE Galleria San Babila 4/C 20122 Milano Tel +39.0276390744 Fax +39.0276390681 [email protected] www.splegal.it Avv. Renato Scorcelli 145