Diapositiva 1 - Scuola di Formazione Ipsoa

Gestione dei rapporti di lavoro
nella crisi aziendale
2014
Licenziamento e accordi conciliativi
Rinunzie e transazioni
profili civilistici, fiscali e contributivi
Avv. Renato Scorcelli
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1
Art. 2113 c.c.
[I]. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e
dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo
409 del codice di procedura civile, non sono valide.
[II]. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia
o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione
medesima.
[III]. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del
lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
[IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e
412-quater del codice di procedura civile.
Avv. Renato Scorcelli
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2
Art. 2113 c.c.
Presupposti e problematiche
1. Rinunzie e transazioni: nozione e presupposti
di validità;
2. Diritti derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e dei contratti o accordi collettivi;
3. Impugnazione e termini;
4. Sedi protette
5. Aspetti fiscali e contributivi
Avv. Renato Scorcelli
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NOZIONE E PRESUPPOSTI DI VALIDITÀ
(art. 2113, comma 1, prima parte c.c.)
Avv. Renato Scorcelli
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Transazione
Definizione
(art. 1965 c.c.)
Il contratto con il quale le parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine
ad una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra
di loro
Avv. Renato Scorcelli
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Transazione
Caratteristiche
• contratto a prestazioni corrispettive;
• carattere oneroso;
• Art 1977 c.c.: forma scritta ad probationem
(salvo transazione rapporti giuridici con
forma scritta ad substantiam ex art. 1350
c.c. Cass. n. 9114/90)
Avv. Renato Scorcelli
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Transazione
tipologie
• Transazione mista: si ha quando le parti con le reciproche
concessioni, creano, modificano o estinguono anche rapporti
diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e delle
contestazioni (art. 1965 c.c.);
• Transazione generale: quella mediante la quale le parti
definiscono con un unico accordo una pluralità di liti,
cosicché le concessioni reciproche non sono collegate ad
una singola definita lite ma al complesso delle liti (art. 1975
c.c.);
• Transazione novativa: quella che, per qualità e quantità
dell’intervento rinnovatore, include fatti e presupposti di fatto
del tutto estranei al pregresso rapporto, ne determina la
sostituzione integrale (art. 1976 c.c.).
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Transazione
Finalità
Porre fine con reciproche concessioni ad
una lite sorta o prevenire una lite
res litigiosa e dubia
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Transazione
Res litigiosa e dubia
Conflitto o contrasto di interessi in ordine alla
medesima situazione giuridica
Il conflitto può non aver assunto contorni precisi e
definiti essendo sufficiente l’esistenza di un
dissenso attuale suscettibile di sfociare in una lite
giudiziaria (Cass. n. 6662/01)
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Transazione
Reciproche concessioni
da valutarsi con riferimento alle reciproche
pretese e contestazioni e non già ai diritti
effettivamente spettanti secondo obiettive
considerazioni di legge (Cass. n. 9348/03;
Cass. n. 9114/1990)
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Transazione
(segue): reciproche concessioni
“Ove manchi l'elemento dell’ “aliquid datum, aliquid
retentuum”, essenziale ad integrare lo schema della
transazione, questa non è configurabile”. (Nella
specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la
sentenza di merito che aveva ritenuto la natura
transattiva dell'atto recante dichiarazione di voler
transigere ogni diritto derivante dall'intercorso
rapporto di lavoro senza considerare nella
motivazione che la somma corrisposta al
lavoratore nel preteso atto di transazione
corrispondeva esattamente a quanto a lui
spettante per t.f.r.) (Cass. n. 20780/2007)
Avv. Renato Scorcelli
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Transazione
Differenza con “negozio di accertamento”
La proposta transattiva e la transazione, a differenza del
negozio di accertamento, non hanno una funzione
meramente dichiarativa della situazione giuridica
preesistente ma, al contrario, sono rivolte a modificare
la disciplina del rapporto preesistente mediante
reciproche concessioni tra le parti in modo che
ciascuna subisca un sacrificio (Tribunale di Milano,
23/3/2010. V. anche Cass. n. 9114/1990)
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Transazione
La transazione è nulla nel caso in cui:
• la res litigiosa ha ad oggetto diritti sottratti, per
loro natura o per espressa disposizione di legge,
alla disponibilità delle parti (1966 co. 2 c.c.);
• non vi sia alcuna res litigiosa;
• manchi lo scambio di reciproche concessioni
Avv. Renato Scorcelli
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Transazioni/Rinunzie - impugnazione
Nullità
La giurisprudenza è concorde nel ritenere
che, affinché un atto possa avere valore di
transazione, è necessario che dallo stesso
risulti la consapevolezza del lavoratore di
rinunziare a determinati diritti
(Cass. n. 10218/08)
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Transazioni/Rinunzie - impugnazione
L'atto transattivo contenente dichiarazioni del lavoratore
assimilabili alle clausole di stile con cui questi
genericamente rinuncia a propri diritti, senza specifico
riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro, alle
mansioni e alle voci retributive cui si riferiscono le
somme indicate, non è sufficiente di per sé a
comprovare l'effettiva sussistenza di una cosciente
volontà dispositiva e di una reale consapevolezza
dei diritti determinati od obiettivamente determinabili
cui l'interessato abdica. Tale atto non è soggetto,
pertanto, al regime dell'impugnabilità della transazione
nel termine semestrale di cui all'art. 2113, comma 2, cc.
(Cass. n. 20867/2006; Tribunale di Bari, 15/11/11)
Avv. Renato Scorcelli
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Transazioni/Rinunzie - impugnazione
Non costituisce pertanto una transazione la
generica dichiarazione del lavoratore “di non
aver più nulla a pretendere dal datore di lavoro
in relazione al pregresso rapporto di lavoro”.
Tale dichiarazione rappresenta, infatti, una
semplice manifestazione del convincimento
dell’interessato di essere stato soddisfatto di tutti
i suoi diritti costituendo mera dichiarazione di
scienza priva di ogni efficacia negoziale
(Cass. n. 5930/98)
Avv. Renato Scorcelli
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Transazioni/Rinunzie - impugnazione
La Suprema Corte ha peraltro stabilito che “soltanto nel
concorso di altre speciali circostanze, desumibili anche
‘aliunde’, una tale dichiarazione può assumere il valore
di rinuncia o transazione, ai sensi dell’art. 2113 c.c.,
sempreché di tali negozi ricorrano i requisiti legali e, in
particolare, risulti inequivocabilmente accertato che il
lavoratore abbia avuto, nel rilasciarla, la chiara
consapevolezza degli specifici diritti determinati, o
almeno obiettivamente determinabili, che gli sarebbero
spettati e ai quali, appunto, egli abbia coscientemente
inteso rinunciare totalmente o parzialmente”
(Cass. 5930/98. V. anche Cass. n. 26125/2009)
Avv. Renato Scorcelli
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Transazioni/Rinunzie - impugnazione
Esempi
• Cass. n. 11767/2011 “Non è ravvisabile una volontà
negoziale nella dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore
ma predisposta dal datore di lavoro in occasione della
corresponsione del t.f.r., di rinuncia a diritti, quando essa
sia accompagnata dall'espressione "con riserva"; infatti,
l'indeterminazione del contenuto rende nulla la
complessiva dichiarazione ai sensi dell'art. 1346 e del
comma 2 dell'art. 1418 c.c.”
• Cass. n. 5930/98 con riferimento all’equo premio (nel
verbale mancava una rinunzia all’“equo premio”);
Avv. Renato Scorcelli
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Transazioni/Rinunzie - impugnazione
(segue): esempi
Cass. n. 11536/06: con riferimento all’incidenza
dello straordinario sull’indennità di anzianità (nel
caso erano state specificatamente rinunziate
l’indennità di anzianità e il compenso per lavoro
straordinario).
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Transazioni/Rinunzie - impugnazione
Rinunzie a diritti futuri (= diritti non ancora entrati a far parte
del patrimonio del lavoratore)
nullità ex art. 1418 c.c.
In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione
con il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili
rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso
rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti
futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del
diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva natura di detto
rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in materia
di intermediazione di manodopera, dovendosi escludere che
la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel
patrimonio del prestatore di lavoro (Cass. n. 18405/2011)
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Transazioni/Rinunzie
impugnazione
Diritti futuri
TFR
2 teorie:
- Matura durante il rapporto (G. Santoro Passarelli; Cass.
4329/1992),
- Matura alla cessazione del rapporto (Ghera; Vallebona;
Scognamiglio; Cass. 26202/05 e Cass. 4822/05)
Avv. Renato Scorcelli
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Transazioni/Rinunzie
impugnazione
Diritti futuri
(TFR)
Primo orientamento:
rinunziabilità in corso di rapporto
Secondo orientamento:
nullità della rinunzia in costanza di rapporto ex art.
1418 c.c.
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Transazioni/Rinunzie
impugnazione
Diritti futuri
• Art. 2116 co. 2 c.c. risarcimento del danno previdenziale;
• Momento dell’insorgenza del diritto:
1) al momento della prescrizione dei contributi (Cass. n.
1744/75 validità della rinunzia da tale momento);
2) al momento della perdita totale o parziale della prestazione
(Cass. n. 13715/91);
3) al momento della emanazione del provvedimento negativo
da parte dell'istituto (Cass. n. 3970/88 nullità della rinunzia in
costanza di rapporto ex art 1418 c.c.)
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Transazioni/Rinunzie
impugnazione
Diritti futuri
Art. 2116 co. 2 c.c. (danno previdenziale)
Orientamento recente: il lavoratore può agire per
ottenere il risarcimento del danno prima del verificarsi
degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni
previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna
generica
Il risarcimento del danno può essere oggetto di un
accordo transattivo anche in costanza di rapporto (Cass.
n. 3963/01 contra Cass. n. 4822/05)
Avv. Renato Scorcelli
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Transazioni/Rinunzie
impugnazione
Diritti futuri
Art. 2087 c.c.
rinunzia al diritto alla salute nulla ex art. 1418 c.c.
rinunzia alle conseguenze economiche connesse al
risarcimento del danno alla salute annullabile ex art.
2113 c.c. (condizione = conoscenza da parte del
lavoratore, al momento della transazione, della patologia
in relazione alla quale rivendica il risarcimento; oggetto =
danno differenziale) (Cass. n. 10218/08)
Avv. Renato Scorcelli
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Transazioni/Rinunzie
impugnazione
• Rinunzia a diritti futuri (= diritti non ancora
entrati a far parte del patrimonio del
lavoratore)
• Nullità ex art. 1418 c.c. (Cass. n. 4212/86)
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Rinunzia
La rinunzia è una dichiarazione unilaterale
abdicativa ossia una manifestazione
unilaterale di volontà, portata a
conoscenza dell'altra parte, con la quale
un soggetto dismette un diritto certo,
determinato o determinabile
(G. Pera)
Avv. Renato Scorcelli
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Caratteristiche
Rinunzia
• il rinunziante deve avere la consapevolezza e la
rappresentazione dei diritti di sua spettanza (art. 1324
c.c.);
• il rinunziante deve intendere volontariamente privarsi, in
tutto o in parte, della realizzazione delle sue ragioni –
specificamente
determinate
o
quantomeno
obiettivamente determinabili – a vantaggio di colui che
riceve la dichiarazione;
• non deve sussistere controprestazione da parte del
soggetto destinatario della rinunzia (altrimenti si
configurerebbe una transazione).
Avv. Renato Scorcelli
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Rinunzia
È configurabile la rinunzia per fatti concludenti
ossia manifestata attraverso fatti e/o
comportamenti incompatibili con l’esercizio del
diritto nell’area non coperta dall’art. 2113 c.c.
(es. risoluzione consensuale rapporto di lavoro,
licenziamento e accettazione dell’indennità
sostitutiva del preavviso)
(G. Pera)
Avv. Renato Scorcelli
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Rinunzia
Con riferimento all’area coperta dall’art. 2113 c.c. si è
esclusa la configurabilità di una rinunzia sul rilievo che:
• l’individuabilità della data della rinunzia è necessaria per
farne decorrere il termine di impugnazione ex art. 2113
c.c.(S. Riva Sanseverino)
• la forma scritta per la rinunzia è necessaria in quanto
l’art. 2113 c.c. richiede la forma scritta per
l’impugnazione (E. Rotondi)
Avv. Renato Scorcelli
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Rinunzia
Rinunzia tacita: esempi
accettazione della revoca del licenziamento è
ammissibile in forma tacita o presunta sulla base di
comportamenti commissivi o omissivi del lavoratore, ma,
atteso che la predetta accettazione è suscettibile di
comportare una rinunzia del lavoratore a far valere i
diritti
scaturenti
dall'intimato
licenziamento,
è
necessario ricostruire rigorosamente la volontà
abdicativa del lavoratore (Cass. n. 15129/04)
Avv. Renato Scorcelli
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Rinunzia
Rinunzia tacita - Diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento
Non configura una rinunzia ai diritti derivanti dall’illegittimità
del licenziamento la mera accettazione del TFR, anche senza
riserva (Cass. n. 3345/00)
Avv. Renato Scorcelli
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Rinunzia
(segue): rinunzia tacita
Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il
pagamento del TFR non preclude la successiva domanda di accertamento
dell’illegittimità del licenziamento anche in regime di tutela reale, ma, in tale
ipotesi, il lavoratore avrà diritto solo al risarcimento del danno ex art. 18, 4°
comma, S.L. (5 mensilità) e non alla reintegrazione né all’indennità
sostitutiva della reintegrazione, ex art. 18, 5° comma, S.L. (Cass. n.
16306/02), per effetto del giudicato sulla intervenuta cessazione del
rapporto.
(contra) In tema di licenziamento illegittimo, il passaggio in giudicato dei
decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento del trattamento di fine rapporto
non comporta l'improponibilità della domanda di reintegra, posto che la
mera accettazione della somma a titolo di trattamento di fine rapporto,
ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere
interpretata come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti
dall'illegittimità del licenziamento, per assoluto difetto di concludenza
(Cass. n. 24433/2010)
Avv. Renato Scorcelli
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Rinunzia
(segue): rinunzia tacita
Nell’ipotesi in cui il contratto collettivo preveda – in caso di
cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti - …il
passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa
subentrante, a seguito della cessazione del rapporto
instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la
costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso
soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella
apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di
lavoro che ha intimato il licenziamento.
La scelta effettuata per la costituzione di un nuovo
rapporto non implica di per sé, rinuncia all’impugnazione
dell’atto di recesso, non potendo desumersi tale rinunzia
dal reperimento di un nuovo posto di lavoro.
(Cass. n. 9990/2008).
Avv. Renato Scorcelli
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34
Rinunzia
Rinunzia Tacita:
Nullità di tutta una serie di contratti a tempo
determinato
(dal 1982
al 1992) con
accertamento dell’esistenza di un unico rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ab origine,
ritenendo tuttavia cessato per mutuo consenso
dal momento in cui il lavoratore non era più stato
chiamato né aveva più sollecitato il suo impiego
o messo a disposizione la sua prestazione per 4
anni. Il ricorso è stato depositato nel 1998
(Cass. n. 13891/04)
Avv. Renato Scorcelli
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35
Rinunzia tacita del datore di lavoro
Licenziamento
• Superamento periodo di comporto: lic. dopo 19 gg dalla
ripresa in servizio (Cass. n. 24899/2011)
• Rinuncia ad intimazione licenziamento: lic. gmo dopo 18 mesi
da chiusura negozio preceduto da aspettative (Trib. Milano,
6/5/05)
• Sopravvenuta idoneità fisica della prestazione: lic. dopo alcuni
mesi dalla ripresa in servizio (Cass. n. 3245/2003)
Avv. Renato Scorcelli
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36
DIRITTI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI
INDEROGABILI DELLA LEGGE E DEI
CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI
(art. 2113, comma 1, seconda parte, c.c.)
Avv. Renato Scorcelli
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37
Art. 2113, c. 1, c.c.
• Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi
concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c, non
sono valide.
• Non solo rapporto di lavoro subordinato ma anche
rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e
altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione
d’opera
continuativa
e
coordinata
prevalentemente personale nonché tutti gi altri rapporti di
lavoro (con enti pubblici, di lavoro pubblico, etc.) ex art.
409 c.p.c (Cass. n. 578/2011)
Avv. Renato Scorcelli
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38
Art. 2113, c. 1, c.c.
• Quali sono i diritti “indisponibili”?
• Quali sono le “disposizioni inderogabili di
legge e della contrattazione collettiva”?
Avv. Renato Scorcelli
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39
Art. 2113, c. 1, c.c.
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili sia di legge
sia della contrattazione collettiva (non solo nazionale)
La qualificazione di indisponibilità (o meglio di limitata disponibilità)
dei diritti del lavoratore, in quanto derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi, non
dipende dalla loro natura retributiva o risarcitoria né riguarda solo le
situazioni soggettive derivanti dalla lesione di diritti fondamentali
della persona, essendo correlata alla fonte che regola queste
situazioni soggettive (Fattispecie relativa all’incidenza del TFR
sull’indennità di turno. Cass. n. 11659/2008 e Cass. n. 2734/2004.
Contra Cass. n. 3233/1999)
tutte le disposizioni a favore del lavoratore che non siano espressamente
definite derogabili
Avv. Renato Scorcelli
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40
Art. 2113, c. 1, c.c.
“ai fini dell’applicabilità della disciplina in tema di rinunce
e transazioni dettata dall’art. 2113 Cod. Civ., devono
ritenersi indisponibili non soltanto i diritti del lavoratore di
natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di
diritti fondamentali della persona, ma anche quei diritti di
natura retributiva che derivano da disposizioni di legge o
della contrattazione collettiva non espressamente
qualificate come derogabili, atteso che la ratio dell’art.
2113 Cod. Civ. consiste nella tutela del lavoratore quale
parte più debole del rapporto di lavoro la cui posizione
viene disciplinata in via ordinaria attraverso norme
inderogabili, salvo espressa previsione in senso
contrario”. Fattispecie relativa al compenso per “plus
orario” (Cass. n. 2734/04 e Cass. n. 11659/2008)
Avv. Renato Scorcelli
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41
Art. 2113, c. 1, c.c.
Inderogabilità delle disposizioni di legge e di contratto
collettivo è concetto DIVERSO da quello di
indisponibilità dei diritti:
• Diritti indisponibili: art. 1418 c.c. (nullità). Indisponibilità
intesa
sul
piano
genetico
di
una
difforme
regolamentazione del rapporto di lavoro
• Diritti derivanti da norme inderogabili: art. 2113 c.c.:
annullabilità degli atti di disposizione del diritto acquisito
• I diritti del lavoratore quindi non sono né assolutamente
indisponibili né del tutto disponibili: sono limitatamente
disponibili (G. Pera e Cass. n. 4212/1986)
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42
Art. 2113, c. 1, c.c.
Esempi di diritti derivanti da disposizioni
inderogabili di legge:
• il trattamento economico previsto dall’art. 36
Cost. e dalla
contrattazione collettiva (cioè i
minimi contrattuali);
• il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non
godute (Pret. Verona 21/12/94);
• il diritto al trattamento economico derivante dalla
qualifica superiore corrispondente alle mansioni
svolte (art. 2103 Cod. Civ.) (Cass. n. 4212/86);
• il TFR
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43
Art. 2113, c. 1, c.c.
Le transazioni aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto
di lavoro (dimissioni, risoluzione consensuale, rinuncia
all’impugnazione del licenziamento) NON hanno ad oggetto
diritti derivanti da disposizioni inderogabili e NON rientrano
nel campo di applicazione dell’ art. 2113 Cod. Civ.
È valida la transazione conclusa tra dipendente illegittimamente
licenziato e datore di lavoro che ha ad oggetto la rinuncia, del
primo, alla reintegrazione nel posto di lavoro. La reintegrazione
nel posto di lavoro è un diritto disponibile escluso dalla
previsione dell'art. 2113 c.c.; di conseguenza, il lavoratore può
liberamente disporre del diritto di impugnare il licenziamento
facendone oggetto di rinunce e transazioni che sono sottratte
alla disciplina della norma richiamata” (Cass. n. 22105/2009 e
Cass. n. 655/2003)
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44
Art. 2113, c. 1, c.c.
Resta escluso il caso delle dimissioni della
lavoratrice madre o del lavoratore a causa di
matrimonio (convalida).
Risoluzione consensuale con lavoratrice madre
necessità di convalida (nota Min. Lav. 1/8/08)
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45
Art. 2113, c. 1, c.c.
Oggetto
risoluzione del rapporto di lavoro prevista nell’ambito di
una transazione più ampia che investe anche altri diritti
del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili di legge o dall’autonomia collettiva
la transazione è annullabile anche con riferimento alla
risoluzione del rapporto, se la pattuizione è strettamente
interdipendente con le rinunzie relative a diritti ex art.
2113 c.c., a condizione che si tratti di rinunzie valide
(Cass. n. 18285/2009; Cass n. 12301/2003)
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46
Art. 2113, c. 1, c.c.
Devono dunque sussistere due presupposti:
• Stretta interdipendenza;
• Validità delle altre rinunzie
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47
Art. 2113, c. 1, c.c.
Oggetto
L’indagine sulla interdipendenza della clausola
relativa alla risoluzione consensuale con le altre
clausole dell’accordo deve essere compiuta
facendo ricorso ai principi generali sanciti dagli
artt. 1362 e ss. c.c. in tema di interpretazione
negoziale (Cass. n. 11167/91, Trib. Torino
23/2/05)
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48
RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113,
comma 1, prima parte, c.c.)
Impatto Riforma Fornero:
convalida dimissioni e risoluzione consensuale
(anche per lavoratrice madre ed altri casi)
Ante Riforma cfr.: Nota Min. Lav. 01/08/08
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49
RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113,
comma 1, prima parte, c.c.)
Art. 55 c. 4 D.Lgs 151/2001
come modificato dalla Riforma Fornero
Obbligo di convalida da parte dell’Ispettorato del Lavoro
delle dimissioni e della risoluzione consensuale:
- della lavoratrice in periodo di interdizione del licenziamento (matrimonio,
gravidanza o puerperio);
- della lavoratrice o del lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino
o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento
o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni dalla comunicazione
della proposta di incontro con il minore.
Violazione obbligo
inefficacia della risoluzione del rapporto
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RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi
(art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.)
RIFORMA FORNERO: 3 MODALITA’ ALTERNATIVE
1) Effettuata presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competenti ovvero
presso le sedi individuate dai CCNL stipulati dalla OOSS comparativamente più
rappresentative a livello nazionale (ex art. 4 c. 17 L. 92/2012)
2) Sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in
calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del
rapporto di lavoro (ex art. 4 c. 18 primo periodo L. 92/2012)
N.B. Ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e l’autenticità
della volontà della lavoratrice o del lavoratore potranno essere individuate con Decreto,
di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro (ex art. 4 c. 18 secondo periodo
L. 92/2012)
IN MANCANZA
3) Procedura ex art. 4 c. 19 L. 92/2012 da attivare entro 30 giorni dalla data di dimissioni o
della risoluzione consensuale a pena di inefficacia delle dimissioni o della risoluzione
consensuale
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
51
Nuova procedura ex art. 4 c. 19 L. 92/2012:
dimissioni e risoluzione consensuale
PRESENTAZIONE DIMISSIONI
O
SCRITTURA PRIVATA PER RISOLUZIONE CONSENSUALE
ALL’ INVITO, SPEDITO AL DOMICILIO
ENTRO 30 GG L’AZIENDA
DEL LAVORATORE, DEVE ESSERE
(per decorrenza vd. Slides successive)
ALLEGATA COPIA DELLA
RICEVUTA DI TRASMISSIONE
(A PENA DI INEFFICACIA DELLE DIMISSIONI
DELLA COMUNICAZIONE
O DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE)
OBBLIGATORIA DI CESSAZIONE
DEVE INVITARE IL DIPENDENTE
DEL RAPPORTO. SE CONSEGNATO A MANI
DEVE ESSERE FATTA SOTTOSCRIVERE
IN ALTERNATIVA A:
COPIA PER RICEVUTA.
CONVALIDARE LA PROPRIA DECISIONE
PRESSO UNA DELLE SEGUENTI SEDI (art. 4 c. 17
SOTTOSCRIVERE APPOSITA DICHIARAZIONE
L. 92/2012):
(art.
4 c. 18 L. 92/2012) CON CUI IL LAVORATORE
-DTL
CONFERMA LA PROPRIA DECISIONE
-CENTRO PER L’IMPIEGO
IN
CALCE
ALLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
-SEDI INDIVIDUATE DAI CCNL
DI CESSAZIONE
ENTRO 7 GG DALLA RICEZIONE DELL’INVITO
(CHE POSSONO SOVRAPPORSI
AL PREAVVISO)
IL LAVORATORE PUO’
CONVALIDARE
LE DIMISSIONI
SOTTOSCRIVERE
LA DICHIARAZIONE
REVOCARE LE DIMISSIONI O
LA RISOLUZIONE CONSENSUALE
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
NON CONVALIDARE
NE’ SOTTOSCRIVERE
NE’ REVOCARE
LE DIMISSIONI
IL RAPPORTO SI INTENDE
COMUNQUE RISOLTO
52 52
RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113,
comma 1, prima parte, c.c.)
Procedura ex art. 4 c. 19 L. 92/2012
Questioni
Da quando inizia a decorrere il termine di 30 giorni?
a) Prudenzialmente dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla data di sottoscrizione
della risoluzione consensuale (momento in cui si manifesta la volontà risolutiva del
lavoratore)
Tale interpretazione si fonda sulla lettera dell’ art. 4 c. 22 L. 92/2012 ( “entro 30 gg dalla
data delle dimissioni e della risoluzione consensuale”) e sulla ratio della norma che è
quella di introdurre delle modalità di accertamento della “veridicità della data” e
“dell’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore” (cfr.
art. 4 c. 18 secondo periodo L. 92/2012-)
Es. Qualora nella lettera di dimissioni presentata il 1° giugno si faccia riferimento alla
data del 30 giugno, i 30 giorni entro i quali i datore di lavoro deve inviare al lavoratore
l’invito a convalidare le dimissioni o la risoluzione (nelle modalità previste rispettivamente
dai commi 17 e 18 dell’art. 4 L. 92/2012) decorrono dal 1° giugno 2012.
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
53
RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113,
comma 1, prima parte, c.c.)
Procedura ex art. 4 c. 19 L. 92/2012
Questioni
Da quando inizia a decorrere il termine di 30 giorni?
b) Secondo il Ministero del Lavoro tale termine decorre dalla cessazione giuridica
del rapporto, ovvero, dal momento a partire dal quale il lavoratore (dimissioni) o
le parti ( nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere
giuridicamente la stessa risoluzione. (Circ. Min. lav. 12/10/2012). Tale
interpretazione si fonda sull’espressione utilizzata dal legislatore al c. 17 art. 4
L.92/2012: “l’efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla
convalida”
Es. qualora nella lettera di dimissioni presentata il 1° giugno si faccia riferimento
alla data del 30 giugno, i 30 giorni entro i quali i datore di lavoro deve inviare al
lavoratore l’invito a convalidare le dimissioni o la risoluzione (nelle modalità
previste rispettivamente dai commi 17 e 18 dell’art. 4 L. 92/2012) decorrono dal
1° luglio 2012.
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
54
RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113,
comma 1, prima parte, c.c.)
Obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto al Centro per l’Impiego
Anche ai fini della sanzionabilità della condotta presidiata da sanzione
amministrativa pecuniaria (da € 100 a € 500), ai sensi dell’art.19 c.3 D.lgs. N.
276/2003, tale obbligo, decorre dal momento a partire dal quale il lavoratore (nel
caso di dimissioni) o le parti ( nel casso di risoluzione consensuale) intendono far
decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. (Circ. Min. lavoro 12.10.2012)
Esempio: qualora nella lettera di dimissioni presentata il 1°giugno si faccia
riferimento alla data del 30 giugno, i 5 giorni per comunicare al Centro per l’impiego
la cessazione del rapporto decorreranno dal 1° luglio.
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
55
RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi
(art. 2113, comma 1, prima parte, c.c.)
•
•
•
•
Il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno
successivo alla comunicazione della revoca
Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la
prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non
matura alcun diritto retributivo.
Cessa ogni effetto delle eventuali pattuizioni connesse al recesso.
Il lavoratore è obbligato a restituire tutto quanto eventualmente
percepito in forza delle pattuizioni connesse al recesso.
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
56
RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113,
comma 1, prima parte, c.c.)
-
SE IL FATTO COSTITUISCE REATO:CONSEGUENZE PREVISTE
DAL CODICE PENALE PER IL REATO COMMESSO
-
SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO: SANZIONE
AMMINISTRATIVA DA EURO 5.000 AD EURO 30.000.
L’ACCERTAMENTO E L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA SONO DI COMPETENZA DELLA DTL.
ALLA PREDETTA SANZIONE AMMINISTRATIVA SI APPLICANO IN
QUANTO COMPATIBILI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L. 689/1981.
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
57
RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113,
comma 1, prima parte, c.c.)
POST RIFORMA FORNERO
se il lavoratore convalida la risoluzione consensuale o
sottoscrive la dichiarazione di conferma della sua decisione o
comunque non revoca la risoluzione consensuale
entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito del datore di lavoro:
-
può il 2113 c.c. trovare applicazione anche in relazione alla
clausola relativa alla risoluzione consensuale?
Diversi regimi di “definitività”?
2113 c.c. per cessazione rapporto 6 mesi e 7 giorni ?
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
58
RINUNZIE E TRANSAZIONI
Diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113,
comma 1, prima parte, c.c.)
Secondo la Circolare del Ministero del Lavoro 18/2012 la convalida non è
necessaria se la risoluzione consensuale avviene in una “sede qualificata
istituzionale o sindacale (ad es. ex artt. 410, 411, 420 c.p.c.”
2. Il 3 agosto u.s., Confindustria e CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un Accordo
Interconfederale in ordine alla procedura di convalida delle dimissioni e delle
risoluzioni consensuali ex art. 4, comma 17 e s. l. n. 92/2012.
L’Accordo attua la facoltà prevista dal comma 17 dell’art. 4 della citata legge in
base alla quale i CCNL, stipulati dalle OOSS comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, possono individuare ulteriori sedi, in
aggiunta a quelle previste dalla legge, nelle quali è possibile procedere alla
convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali. In particolare, le parti
hanno concordato che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni
consensuali potrà avvenire “in sede sindacale (es. Assolombarda), ai sensi delle
disposizioni del codice di procedura civile”.
3. Problematica relativa alle risoluzioni “ora per allora”
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
59
Art. 2113, c. 1, c.c.
Oggetto
NON
rientrano nel campo di applicazione
dell’art. 2113 Cod. Civ. le transazioni
aventi ad oggetto diritti del lavoratore
derivanti esclusivamente dal contratto
individuale che prevedono trattamenti
migliorativi rispetto a quelli di legge o di
CCNL (Cass. n. 10089/93)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
60
Art. 2113, c. 1, c.c.
• Validità di accordi di demansionamento
per evitare il licenziamento (Cass. n.
21700/2006 e Cass. n. 5780/2012)
• Validità di accordi di demansionamento
nell’interesse del lavoratore (Cass. n.
17095/2011)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
61
Art. 2113, c. 1, c.c.
Superminimi (= diritti disponibili non derivanti da
disposizioni inderogabili)
Irrinunciabili
NON
ai sensi dell’art. 2113 Cod. Civ.
MA
ex art. 2103 Cod. Civ. (Cass. 11362/2008; Cass. n.
16106/2003. Contra Cass. n. 6083/1997)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
62
IMPUGNAZIONE E TERMINI
(art. 2113, commi 2 e 3, c.c.)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
63
Art. 2113, comma 2, c.c.
L’impugnazione deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto o dalla data della
rinunzia o della transazione, se queste sono
intervenute dopo la cessazione medesima
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
64
Art. 2113, c. 2, c.c.
Decorso il termine di 6 mesi la transazione diviene
inoppugnabile (2113, comma 2,c.c.)
- Autonomia contrattuale collettiva e privata potrebbero
estendere il termine (Pera);
- il termine di decadenza non tollera sospensioni o
interruzioni
- decadenza e inoppugnabilità della transazione non è
rilevabile d'ufficio, ma potrà essere dichiarata solo qualora
il datore di lavoro chiamato in giudizio sollevi la relativa
eccezione nella memoria difensiva di primo grado (e,
quindi, non può essere sollevata per la prima volta in
appello, Cass. n. 9198/87);
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
65
Art. 2113, c. 2, c.c.
Decorrenza del termine:
data della transazione e irrilevanza del termine
concordato per l’esecuzione della pattuizione (Cass. n.
2483/80)
Cessazione del rapporto = cessazione giuridico-formale,
ne consegue che il caso di licenziamento con preavviso
e esonero della prestazione rileva l’efficacia reale o
obbligatoria del preavviso così come dovrà tenersi conto
dell’incidenza sospensiva della malattia sul preavviso
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
66
Art. 2113, comma 3, c.c.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi
precedenti possono essere impugnate con
qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del
lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
67
Art. 2113, c. 3, c.c.
-
-
Impugnazione
Atto unilaterale recettizio
Inidonea: riserva generica o mera dichiarazione
di propositi di iniziativa giudiziale (Pret. Milano,
26/8/94);
Idoneo mero deposito richiesta tentativo
conciliazione art 410 c.p.c ? Analogia
impugnazione licenziamento:
(si: Cass. n. 14087/06; contra Cass. 6287/06)
Ricorso giudiziale deve essere notificato nel
termine: Cass. 3799/82
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
68
Art. 2113, c. 3, c.c.
(segue):
- Ammissibilità impugnazione da parte del sindacato:
Cass. n. 5346/87
- Non trasmissibile agli eredi né iure successionis né iure
proprio: Cass. n. 1805/87 (contra Pret. Ferrara 15/10/84
e in dottrina Pera)
- Azione giudiziale del lavoratore: termine di 5 anni ex art.
1442 c.c.: Cass. n. 338/88 (contra, in dottrina, Pera,
Carinci, Scognamillo);
- conseguenze: obbligo del lavoratore di restituire quanto
percepito;
- ammissibilità dell’azione del datore di accertamento
della validità della transazione
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
69
SEDI PROTETTE
(art. 2113, comma 4, c.c.)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
70
Art. 2113, c. 4 c.c.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli
185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di
procedura civile
L'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. Collegato Lavoro ha
modificato il comma, sostituendo alle parole «ai sensi degli
articoli 185, 410 e 411», le parole «ai sensi degli articoli 185,
410, 411, 412-ter e 412-quater».
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
71
Art. 2113, c.4 c.c.
4° comma
ratio
presunzione per la quale in determinate
sedi
il
lavoratore
può
contare
sull’assistenza di un soggetto terzo
pubblico (giudice e stato) o privato
(sindacato) necessaria per il riequilibrio
delle forze in campo
(G. Pera)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
72
Art. 2113, c. 4, c.c.
4° comma
requisiti
1) Effettività dell’assistenza da parte del
conciliatore
2) Sede giudiziale, DTL, sede sindacale e
collegio di conciliazione e arbitrato
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
73
Art. 2113, c. 4 c.c.
Effettività dell’assistenza da parte del conciliatore
L’opera del conciliatore non è finalizzata al
conseguimento di una qualsivoglia composizione della
lite ma di una conciliazione che sia, per quanto possibile,
vantaggiosa per il lavoratore e rispettosa della norma
inderogabile posta a tutela di quest’ultimo
Il conciliatore è garante dell’effettiva e reale conformità
del negozio abdicativo alla legge (Fabbris)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
74
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti formali
Requisiti sostanziali
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
75
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti formali - tre teorie
•
solo se prevista dal CCNL e nel rispetto delle modalità ivi
indicate
“La determinazione della modalità di composizione dell’organo
conciliativo…deve intendersi devoluta alla contrattazione
collettiva…Pertanto, solo nel caso in cui la contrattazione collettiva
abbia
previsto
come
indispensabile
l’appartenenza
del
rappresentante sindacale non solo alla organizzazione cui aderisce il
lavoratore, ma anche l’inserimento del primo nell’organizzazione
locale dello stesso sindacato, è annullabile l’accordo raggiunto con
l’assistenza di un sindacalista appartenente ad una diversa
organizzazione locale” (Cass. n. 12858/2003. V. anche Cass.
4730/02; Cass. 391/84; Trib. Milano 26/9/02).
In ogni caso non sarebbe indispensabile la bilateralità (con la
partecipazione dell’associazione datoriale) salvo che sia prevista dal
CCNL (Cass. n. 4730/2002; Pera e Grandi)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
76
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
(segue): requisiti formali - tre teorie
2)
anche nel silenzio del CCNL e con modalità diverse da
quelle eventualmente indicate nel CCNL
“una conciliazione sindacale, per essere qualificata
tale…, deve risultare da un documento sottoscritto
contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante
sindacale di fiducia del lavoratore” (Cass. n.
13910/99);
3)
sempre (altrimenti nel silenzio del CCNL sarebbe
preclusa), ma nel rispetto delle modalità del CCNL ove
previste (G. Pera).
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
77
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
(segue): requisiti formali
Nuovo art.412 ter c.p.c.
Altre modalità di conciliazione e arbitrato
previste dalla contrattazione collettiva
“La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo
409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le
modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d.
Collegato Lavoro)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
78
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti sostanziali
Effettiva partecipazione del lavoratore
Non è configurabile una conciliazione in sede sindacale,
inoppugnabile ex art. 2113 c.c., allorquando il lavoratore non
partecipi personalmente alla trattativa, a nulla rilevando che il
lavoratore abbia poi accettato il risultato della trattativa stessa,
intercorsa tra l’azienda e le rappresentanze sindacali (Pretura
di Verona, 2/11/83)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
79
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti sostanziali
Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale
Il conciliatore non deve limitarsi a verificare che la volontà del
lavoratore sia genuina, e su questa base ratificare l’accordo
intervenuto tra le parti, bensì è necessario da parte sua “un
apporto fattivo alla corretta comprensione dei termini giuridici
della contesa e quindi dell’esatta determinazione dell’entità
della rinuncia a fronte dei benefici concreti ottenibili”
(Pizzoferrato) da prestare, ad esempio, mediante “chiarimenti
in ordine alle eventuali azioni disponibili in sede giudiziaria e,
per quanto possibile, circa le difficoltà probatorie” (Di Stasi)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
80
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti sostanziali
Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale
Il ruolo del conciliatore dovrebbe essere, stando al
dettato legale, quello di rendere edotto il lavoratore in
ordine alle sue possibili pretese, esaminare seriamente
la probabilità di causa, valutare se ed in quali termini
convenga la composizione date le difficoltà che, in diritto
e in fatto, la lite presenta il conciliatore potrebbe
legittimamente rifiutare il proprio assenso alla
composizione ipotizzata
(G. Pera)
Avv. Renato Scorcelli
81
[email protected]
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti sostanziali
Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale
Esclusa la validità della transazione nel caso di un sindacalista
limitatosi ad elaborare conteggi restando estraneo alla vicenda
transattiva e svolgendo un ruolo di testimone di operazioni –
elaborazione conteggi – e di fatti – ricostruzione della storia
lavorativa del lavoratore – che era stato successivamente
stigmatizzato dallo stesso sindacato di appartenenza (Cass.n.
13217/08)
Esclusa la validità della transazione nel caso di un sindacalista
della CISL privo di apposito mandato da parte della lavoratrice
che, peraltro, non era iscritta ad alcuna organizzazione
sindacale (Tribunale di Bari, 6/12/2006)
Avv. Renato Scorcelli
[email protected]
82
Art. 2113, c. 4 c.c. - sede sindacale
Requisiti sostanziali
Effettiva partecipazione del rappresentante sindacale
Esclusa la validità di un verbale di conciliazione sottoscritto da
lavoratori in presenza di rappresentante sindacale di
organizzazione diversa da quella di appartenenza ed in
assenza di avallo scritto e orale del sindacato di appartenenza
(Cass. n. 13910/99)
“La conciliazione in sede sindacale … presuppone che
l’accordo sia raggiunto con un’effettiva assistenza del
lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione
sindacale, cioè di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi”
(Cass. n. 11167/1991, Cass. 24024/2013)
Avv. Renato Scorcelli
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83
Art. 2113, c. 4 c.c.
sede sindacale – aspetti procedurali
(Nuovo art. 411, comma 3, c.p.c.)
• Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede
sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione
è depositato presso l’ufficio provinciale del lavoro
• Il direttore (…), accertatane l’autenticità (circa la
provenienza del verbale dalle parti e la maggiore
rappresentatività del sindacato), provvede a depositarlo
nella cancelleria del tribunale
• Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la
regolarità formale del verbale di conciliazione, lo
dichiara esecutivo con decreto
Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183
(c.d. Collegato Lavoro)
Avv. Renato Scorcelli
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84
Art. 2113, c. 4 c.c.
sede sindacale
(Nuovo art. 411, comma 3, c.p.c.)
Verifica: l’inerenza ad uno dei rapporti ex art. 409 c.p.c.,
la sede della formalizzazione della transazione ed il
rispetto delle norme procedurali relative alla
composizione della commissione presso la DTL (Pera).
E i presupposti della regolarità
conciliazione in sede sindacale?
formale
della
Rimedi contro il diniego: ricorso alla Corte d’Appello in
analogia con l’art. 825 c.p.c. sull’impugnazione del
diniego di esecutività del lodo arbitrale
Avv. Renato Scorcelli
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85
Art. 2113, c. 4 c.c.
sede sindacale
problematiche
Sia il “visto” di autenticità della DTL sia il
decreto di esecutività del Giudice non
sono requisiti di validità della transazione
ex art. 2113 c.c., ma solo adempimenti
necessari ad ottenere l’esecutività del
titolo (Cass. 6558/95)
Avv. Renato Scorcelli
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86
Profili fiscali delle transazioni
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Quadro normativo di riferimento:
artt. 6, 17, 19, 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(“TUIR”) approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (così come
modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344).
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Quadro normativo di riferimento:
Artt. 49 e 51 (già artt. 46 e 48) TUIR: redditi di lavoro dipendente quelli
che “derivano” dal rapporto di lavoro (art. 49) “costituito da tutte le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di
imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto
di lavoro” (art. 51). Sufficiente nesso occasionalità.
Prima: nesso di corrispettività «in dipendenza del lavoro prestato»
(DPR 597/73)
Art. 17 (già art. 16) TUIR: modalità della tassazione delle somme
percepite dal lavoratore, distinguendo tra transazione “relativa alla
risoluzione del rapporto di lavoro” (lett. a) e transazione intervenuta nel
corso di tale rapporto (lett. b), prevedendo solo nel primo caso
l’assoggettamento a tassazione separata.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative alla risoluzione del
rapporto di lavoro subordinato: tassazione separata
Comma 1, Lett. a): “L’imposta si applica separatamente (…) al trattamento di fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti,
comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1
dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre
indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei
predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla
capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo
risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di
lavoro”. Sino ad un tetto di Euro 1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011
conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR transazioni intervenute nel corso del
rapporto di lavoro subordinato: tassazione ordinaria si ricava per
esclusione da:
Comma 1, Lett. b): “L’imposta si applica separatamente (…) ad
emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad
anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di
sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità
di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49”.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 17 (già art. 16) Lett. b) TUIR: tassazione separata
solo per certe somme percepite nel corso del rapporto «riferibili ad anni
precedenti»
Ad esempio: reintegrazione e risarcimento danni ex art. 18 S.L. per parte
retribuzione riferibile ad anni precedenti (mentre quella relativa ad anno di
percezione: tassazione ordinaria)
Con aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio
anteriore all’anno di percezione (art. 21,comma primo, TUIR).
Il datore di lavoro opera la ritenuta IRPEF per l’intero ex art. 23 DPR 600/73
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 17 (già art. 16) Lett. a) TUIR: transazioni relative alla risoluzione del
rapporto di lavoro subordinato: tassazione separata
Aliquota: la stessa del TFR ma provvisoria
Come per il TFR, gli Uffici Finanziari determinano l’imposta definitiva
(in aumento o in riduzione) entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quella di presentazione della dichiarazione del datore di
lavoro (mod. 770), in base all’ aliquota media di tassazione IRPEF del
lavoratore dei cinque anni precedenti a quella della cessazione del
rapporto di lavoro
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei
rapporti di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata
Comma 1, Lett. c): “L’imposta si applica separatamente (…) alle indennità
percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennità risulta da atto
di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i
valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”. Sino ad un tetto di Euro
1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag.
Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122).
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 17 (già art. 16) Lett. c) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei
rapporti di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata
Con aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio
anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21,comma primo,
TUIR)
Il Committente opera una ritenuta IRPEF del 20% ex art. 24 DPR 600/73
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 17 (già art. 16) lett. c) TUIR: Tassazione separata
Comma 1, Lett. c): tassazione separata per le somme corrisposte nell’ambito di
transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa
Esempi:
si, transazione relativa alla rivendicazione della natura
subordinata del rapporto da parte del co.co.pro. o del co.co.co,
no, nel caso di rivendicazione della natura subordinata del rapporto da
parte dell’autonomo tout court (RA 20% ex art. 24 DPR 600/73,
tassazione ordinaria e reddito di lavoro autonomo);
no, nel caso di rivendicazione da parte di un terzo (somministrato,
subagente etc. ) con cui non è intercorso alcun rapporto (RA del 20%
ex art. 25 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito diverso per
obbligazioni di fare e non fare)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata
Risoluzione Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
dell’Agenzia delle Entrate n 135/E del 28/5/09
Art. 17, lett. a) TUIR non è applicabile alle somme
corrisposte dal cedente al lavoratore a titolo transattivo a
fronte della rinunzia al vincolo di solidarietà di cui all’art.
2112, secondo comma, c.c. non essendo configurabile una
transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro”
per effetto della continuazione ex lege del rapporto di lavoro
in capo al cessionario dell’azienda
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
At. 6 TUIR
Risarcimento danni
• 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi
fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d)
redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.
• 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di
cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in
forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella
perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o
da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli
sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione
di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da
cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 6 TUIR:
esclude in via generale dalla nozione di reddito “il risarcimento del
danno per la parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore
per le perdite subite e per le spese sostenute” (danno emergente)
mentre “assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche gli
indennizzi risarcitori del lucro cessante in quanto emolumenti sostitutivi
di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto
dell’evento lesivo” (lucro cessante) con l’unica eccezione dei danni
dipendenti da invalidità permanente o morte.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 6, secondo comma, TUIR:
“i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite
a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le
somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a
imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a
reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi,
mentre non costituisce reddito imponibile (…) ogni risarcimento inteso a
riparare un pregiudizio di natura diversa”
(V. Cass. n. 20482/2013; Cass. n. 1349/2010; Cass. n. 10972/2009
Cass. n. 12789/03)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 53 Cost.:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva” (primo comma)
“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”
(secondo comma)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 6, secondo comma, TUIR:
Non costituiscono reddito imponibile le somme corrisposte a titolo di
risarcimento di un danno emergente, ad esempio:
-
a titolo di risarcimento dei danni alla salute, all’immagine
o
danni esistenziali sofferti a causa di infortuni sul lavoro o
demansionamento (Cass. n. 30433/08. V. anche Cass. n.
25979/2011; Cass. n. 23795/2010; Comm. trib. Prov. Lecce
n.6/2012);
erogazioni del datore di lavoro dirette ad integrare perdite
patrimoniali del lavoratore derivanti dallo svolgimento dell’attività
lavorativa (es. somme corrisposte al dirigente per
mantenerlo indenne dalla
responsabilità nei confronti dei terzi per atti o fatti compiuti nell’interesse del
datore di lavoro nello
svolgimento delle mansioni affidategli).
Tali somme che vanno a risarcire un danno emergente e non la perdita di un
reddito.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 6, secondo comma, TUIR:
Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno all’immagine e
perdita di chance:
-
cfr. Agenzia Entrate Risoluzione n° 106/E del 22/04/2009 e n.
356 del 07/12/2007
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR:
“anche se a titolo risarcitorio”
disciplina le modalità del prelievo fiscale e non può farsi
discendere da tale norma una (inammissibile) deroga all’art.
53 Cost. ed all’art. 6, secondo comma, TUIR, con
conseguente assoggettamento ad IRPEF (ancorché a
tassazione separata) delle somme che costituiscono
risarcimento del danno emergente, per il solo fatto di essere
erogate nell’ambito di transazioni relative alla risoluzione
del rapporto di lavoro subordinato
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR:
Art. 32, primo comma, D.L. n. 41/95, conv. in L. 22/03/95 n.
85, con cui era stata introdotta l’attuale formulazione
dell’art. 17, lett. a) TUIR
non ha apportato alcuna innovazione ai principi sanciti
dall’art. 6, secondo comma, TUIR in materia di esclusione
dalla nozione di reddito delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno emergente, essendosi tale norma
limitata a prevedere una particolare modalità di tassazione
(separata) solo per quelle somme che costituiscono reddito
imponibile secondo i principi generali (Corte Cost., ord. n.
292 del 7/7/05)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
IMPORTANTE
E’ consigliabile astenersi dall’effettuare la ritenuta d’acconto prevista
dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 solo se sussistono solidi elementi
probatori idonei a dimostrare l’esistenza di un danno emergente (es.,
certificazione medica, meglio se proveniente da strutture sanitarie
pubbliche; ricevute comprovanti l’acquisto dei farmaci prescritti al
lavoratore; documentazione attestante il demansionamento o la
diffusione di notizie lesive dell’immagine professionale del lavoratore,
etc.).
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
IMPORTANTE
Onere della prova grava sul contribuente (Cass. S.U. n. 6572/06)
ALTRIMENTI:
Alle somme corrisposte al lavoratore nell’ambito di una transazione
“deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni
formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di
retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi
il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante (…) di guisa
che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere
un’adeguata prova il cui onere spetta al contribuente” (Cass. n. 360/09)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
IMPORTANTE
Obbligo tributario grava in ultima analisi sul “sostituito” e,
cioè, sul lavoratore, il quale è comunque tenuto ad
adempiervi presentando una dichiarazione fedele
(Cass. n. 8316/09. V. anche Cass. n. 9867/2011; Cass. n.
16686/2013)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Questione
Assoggettamento a tassazione - con le modalità previste dall’art. 17,
lett. a) e c) TUIR - e conseguente obbligo del datore di lavoro
dell’effettuazione della ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73
è applicabile solo alle transazioni proprie (il negozio transattivo si limita
a modificare il rapporto controverso) o anche alle transazioni novative
(le parti sostituiscono al rapporto sottostante un diverso rapporto
giuridico)?
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NOVATIVO
accertare se le parti, nel comporre l’originale rapporto litigioso, abbiano
inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto
giuridico diretto a costituire, in luogo di quello precedente, nuove ed
autonome situazioni che costituiscono fonte autonoma dell’obbligazione
(Cass. n. 15444/2011. V. anche Cass. 1317/2006 e Cass. 20145/10) .
N.B.: tale accertamento va operato sulla base di elementi interpretativi
desunti dalla volontà delle parti e dal tenore letterario delle clausole
contrattuali.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NOVATIVO
Esempio: domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni per
omissione contributiva ex art. 2116, secondo comma c.c., e transazione
con cui il datore di lavoro si obbligava a costituire una rendita vitalizia
“con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che
sarebbe spettato” (Cass. 13717/2006. V. anche Cass. n. 20146/2010)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Soluzione Questione
Transazioni novative e assoggettamento a tassazione - con le modalità
previste dall’art. 17, lett. a) e c) TUIR - e conseguente obbligo del datore
di lavoro dell’effettuazione della ritenuta ai sensi dell’art. 23 del DPR
600/73?
SI: nozione reddito lavoro dipendente ex art. 49 e 51 TUIR (“in
relazione al rapporto di lavoro”;
- Dato testuale art. 17 lett. a) e c) TUIR “a titolo transattivo”
senza distinzione alcuna
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
INTERVENTO DEL LEGISLATORE PER REDDITI
DIVERSI
Art. 36, comma 24, del DL 4 luglio 2006 n. 223, (convertito, con
modificazioni nella L. 4 agosto 2006 n. 248), che ha modificato l’art. 25
DPR 600/73, stabilendo che:
i soggetti che corrispondo compensi comunque denominati per
l’assunzione di “obblighi di fare, non fare o permettere devono operare
una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto sull’imposta per le
persone fisiche”.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
QUESTIONE
Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di un
determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge.
Trib. Latina 31/3/00 e Trib. Pordenone 19/6/2003:
la clausola di un accordo transattivo che preveda il pagamento a favore
del lavoratore di una certa somma al netto dell’imposta da versare
all’erario sarebbe affetta da nullità per contrasto con la norma
imperativa di legge (art. 23, comma primo, D.P.R. 600/73) che impone
al sostituto di imposta l’obbligo di rivalsa nei confronti del sostituito, con
la conseguenza che il datore di lavoro sarebbe comunque tenuto ad
operare la ritenuta sulla somma erogata al lavoratore, ancorché la
corresponsione di tale somma sia stata pattuita al netto in sede di
conciliazione giudiziale.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
QUESTIONE
Legittimità di pattuizioni transattive che prevedano il pagamento di un
determinato importo al netto delle ritenute fiscali di legge.
Il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, può operare la ritenuta
prelevandola direttamente dall’importo corrisposto al dipendente
ovvero, se corrisponde al lavoratore la somma indicata nell’accordo
transattivo, versando autonomamente all’esattoria quanto dovuto a
titolo di acconto e rivalendosi poi nei confronti del lavoratore medesimo
secondo quanto previsto dall’art. 23, primo comma, D.P.R. 600/73
(Cass. n. 6910/04)
Attenzione alla redazione degli accordi (V. Trib. Milano, 31/10/2012,
est. Atanasio)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Controversie tra sostituto e sostituito
Precedente orientamento, Cass. S.U. n. 745/03:
• giurisdizione Commissione Tributaria se relative alla
legittimità delle ritenute operate dal datore di lavoro,
• giurisdizione del giudice del lavoro se relative al corretto
adempimento degli obblighi di pagamento derivanti
dalla transazione medesima
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Controversie tra sostituto e sostituito
Nuovo orientamento, Cass. S.U. n. 8312/10:
• Sempre giurisdizione del giudice del lavoro,
trattandosi di diritto del sostituito nei confronti del
sostituto nell’ambito di un rapporto privatistico cui
risulta estraneo il potere impositivo pubblico (conf.
Cass. 19289/2012. V. anche Cass. n. 2133/2013)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Responsabilità solidale (es. Appalto e Somministrazione) e
ritenute
• Il soggetto solidalmente responsabile con il
datore di lavoro per crediti di lavoro subordinato
deve effettuare la ritenuta prescritta dall’art. 23
D.P.R. 600/73 ed adempiere agli obblighi di
versamento, certificazione e dichiarazione
(Risoluzione Agenzia Generale delle Entrate n.
481 del 19/12/08. V. anche Circolare Agenzia
Entrate 1 marzo 2013)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
Pignoramento presso terzi e ritenute
• Se il pignoramento è riferito a somme per le quali deve
essere operata una ritenuta alla fonte, il terzo pignorato –
ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta – deve
operare, all’atto del pagamento delle somme, una
ritenuta d’acconto nella misura del 20% (art. 15 L.
449/1997, come modificato dall’art. 15, comma 2, D.L.
78/2009) Circ. Ag. Entrate 2/3/2011 n 8/E
• Il percipiente dovrà quindi indicare tali importi nella
dichiarazione dei redditi e corrispondere l’eventuale
maggior IRPEF dovuta rispetto alla ritenuta operata.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI FISCALI DELLE TRANSAZIONI
INCENTIVO ALL’ESODO E TASSAZIONE
anche l’incentivo all’esodo è soggetto a tassazione separata ai sensi
dell’art. 17, lett. a) TUIR.
Il termine esodo:
deve essere inteso nel senso di semplice “uscita”, conformemente
anche alla finalità della norma che è quella di agevolare la risoluzione
del rapporto di lavoro; esso viene conseguito sia in caso di uscita
simultanea di un gran numero di lavoratori sia nel caso di risoluzione del
rapporto di lavoro con un solo lavoratore (Cass. n. 4811/99).
Avv. Renato Scorcelli
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Profili previdenziali delle transazioni
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Incentivo all’esodo
• Art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173
(norma di interpretazione autentica dell’art. 12 L. 30
aprile 1969, n. 153 che è stata convertita con
modificazioni in L. 26 luglio 1988, n. 291):
• esenzione dalla contribuzione previdenziale ed
assicurativa delle somme corrisposte al lavoratore a
titolo di “incentivo all’esodo” (“dalla retribuzione
imponibile sono escluse anche le somme corrisposte
in occasione della cessazione del rapporto di lavoro,
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori”).
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Delibera n. 621 del 15 giugno 1990 del Comitato esecutivo dell’INPS:
sulla base dell’art. 4, comma 2 bis, D.L. n. 173/1988 (int. autentica art. 12 L.
153/69), dovevano ritenersi esenti dai contributi previdenziali ed assistenziali le
somme “erogate al fine di rimuovere impedimenti legali o contrattuali al recesso
individuale dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro”.
Circolare INPS 19 luglio 1990 n. 170:
sulla base di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2 bis D.L. n. 173/1988, “esenti
da contribuzione previdenziale ed assistenziale tutte quelle somme erogate in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali
competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad
anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale
scadenza”, potendo ricondursi in tale fattispecie quelle somme “erogate in caso
di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la
disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di
recesso individuale dal rapporto di lavoro”.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall’art. 6
del DLgs. 2 settembre 1997, n. 314:
A seguito dell’unificazione base imponibile fiscale e
previdenziale (art.6 Dlgs 314/97), ai sensi dell’art. 12 L
153/69, costituiscono redditi ai fini contributivi quelli che
“derivano” dal rapporto di lavoro (art. 49 TUIR) e tale
reddito è costituito da “tutte le somme e i valori in genere”
che il lavoratore percepisce a qualunque titolo “in relazione
al rapporto di lavoro” (art. 51 TUIR).
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato
dall’art. 6 del DLgs. 2 settembre 1997, n. 314:
“esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi”, tra le altre, “le somme
corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine
di incentivare l’esodo dei lavoratori nonché quelle la cui erogazione trae
origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità
sostitutiva del preavviso”.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
INCENTIVO ALL’ESODO
QUESTIONE
le somme corrisposte al lavoratore dopo che il rapporto si è già risolto
per licenziamento al fine di indurre il lavoratore ad accettare il
licenziamento e rinunciare all’impugnazione dello stesso sono esenti da
contribuzione?
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997 (emanata a seguito delle
modifiche apportate dall’art. 12, quarto comma, lett. b), L. 153/1969):
esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi è applicabile alle
“somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in
eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo
scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di
lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza”.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Circolare INPDAI n. 268 del 1998:
esclusione dalla base imponibile contributiva di “tutte quelle elargizioni
che siano migliorative rispetto ai trattamenti contemplati dai contratti
collettivi al titolo per il quale è prevista l’esclusione, ovvero che – pur nel
rispetto della libera volontà delle parti – siano riconducibili alla volontà di
agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro o che, infine, abbiano
carattere risarcitorio” (ivi inclusa l’indennità supplementare).
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Circolare INPS n. 125, 11 maggio 1992
Esclusione da base imponibile:
•
indennità pari a 15 mensilità ex art. 18, comma 5, S.L. dovuta al
lavoratore in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro;
•
indennità spettante al lavoratore ai sensi dell’art. 8 L. 15 luglio
1966 n. 604 in caso di mancata riassunzione del lavoratore
illegittimamente licenziato.
Tali indennità “hanno natura risarcitoria e non rientrano quindi
nell’imponibile contributivo” in quanto “non essendo ripristinato ‘ex tunc’
il rapporto di lavoro, non sussistono i connessi obblighi contributivi” .
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Precedenti giurisprudenziali:
• non imponibilità contributiva di somme erogate alla cessazione del
rapporto di lavoro di singoli lavoratori corrisposte, in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei
lavoratori, sia se conseguite con un apposito accordo per l’erogazione
dell’incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, sia, più in
generale, di tutte le somme che risultino erogate in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l’esodo” (Cass. n.
23230/04 e Trib Parma 20/09/2011)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Precedenti giurisprudenziali:
• non imponibilità previdenziale di una somma corrisposta ad un
lavoratore già licenziato al fine di agevolare la risoluzione del rapporto
di lavoro (Cass. n. 4811/99) ;
•Contra: Cass. Civ., Sez. Lav., 9 maggio 2002, n. 6663 ma:
- fattispecie relativa licenziamento di un dirigente bancario il quale
aveva domandato la condanna della banca al risarcimento del danno
costituito dalle retribuzioni perse a causa del licenziamento
- transazione che prevedeva il pagamento di una certa somma a fronte
della rinuncia a tale domanda;
- solo a seguito accertamento INPS, la banca aveva invocato la
normativa in materia di incentivazione all’esodo
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
INCENTIVO ALL’ESODO E ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE
L’esclusione dalla base imponibile opera a prescindere dal fatto che
l’offerta sia rivolta ad un singolo lavoratore ovvero ad una pluralità di
lavoratori
“E’ indifferente che la cessazione del rapporto riguardi un singolo
dipendente ovvero si configuri come un esodo di massa, così come non
assume rilievo il soggetto che prende l’iniziativa dello scioglimento del
rapporto” (Cass. n. 4811/99).
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato
dall’art. 6 del DLgs. 2 settembre 1997, n. 314:
“esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi”, tra le altre, “le somme
corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine
di incentivare l’esodo dei lavoratori nonché quelle la cui erogazione trae
origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità
sostitutiva del preavviso”.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
INCENTIVO ALL’ESODO
Soluzione questione
le somme corrisposte dopo la risoluzione del rapporto per licenziamento
al fine di indurre il lavoratore ad accettare il licenziamento e rinunciare
all’impugnazione dello stesso sono esenti da contribuzione?
Si: ex art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall’art. 6 del
DLgs. 2 settembre 1997, n. 314
Del resto nessuno sostiene il contrario per le somme corrisposte
nell’ambito di licenziamenti collettivi a fronte dell’accettazione del
licenziamento che è indispensabile per poter ottenere l’indennità di
mobilità
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
INTEGRAZIONE DEL TFR
Questione
le somme corrisposte a titolo di integrazione del TFR sono soggette a
contribuzione?
SI: salvo che non si dia la prova che tali somme “sono state determinate
sulla base dei criteri previsti dall’art. 2120 c.c. e a completamento
dell’insufficiente liquidazione del TFR operata in precedenza” (Cass.
1999/1653) non essendo a tal fine sufficiente la sola “qualificazione
compiuta dalle parti” (Cass. 1992/4999)
Titolo utilizzato prima delle modifiche apportate sin dal 1988 all’art. 12,
lett. b), L. 30/4/69, n. 153.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Transazioni relative a risoluzione di co.co.co e
co.co.pro
Questione
le somme corrisposte nell’ambito di tali transazioni sono soggette a
contribuzione?
SI: (nei limiti del massimale annuo) perché manca per questi rapporti
una norma che esclude l’obbligo contributivo
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE
Questione
le somme corrisposte al lavoratore nell’ambito di transazioni novative
sono soggette a contribuzione?
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE
Questione
Vecchio disposto art. 12 L 153/69: “si considera retribuzione tutto ciò
che il lavoratore riceve (…) in dipendenza del rapporto di lavoro”
Conseguente orientamento giurisprudenziale
Non assoggettabilità a contribuzione: nel caso di “transazione novativa”
l’erogazione non può “essere considerata, ai fini contributivi, come
corrisposta ‘in dipendenza del rapporto di lavoro’, essendo tale rapporto
sparito nel momento della conclusione della transazione novativa”
(Cass. n. 4811/99 e Cass. 20145/10).
L’erogazione deve essere in nesso di “dipendenza” dal rapporto e non
di mera “occasionalità” (Cass. 4999/92)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE
Questione
Oggi, per effetto unificazione base imponibile fiscale e
previdenziale (art.6 Dlgs 314/97), ai sensi dell’art. 12 L
153/69, costituiscono redditi ai fini contributivi quelli che
“derivano” dal rapporto di lavoro (art. 49 TUIR) e tale
reddito è costituito da “tutte le somme e i valori in genere”
che il lavoratore percepisce a qualunque titolo “in relazione
al rapporto di lavoro” (art. 51 TUIR).
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE
Soluzione questione
Oggi, ai sensi del nuovo disposto art. 12 L. 153/69,
e’ sufficiente per assoggettamento a contribuzione un
nesso di mera “occasionalità” (Cass. 16489/09 e Trib.
Parma 20/09/2011)
Ne consegue: assoggettabilità a contribuzione se la
transazione (anche novativa) ha ad oggetto diritti aventi
natura retributiva (Trib. Parma 20/09/2011, Cass. 17495/09,
e, a contrario, Cass. 20145/10)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE
Messaggio INPS del 9 marzo 2006 n. 7585:
“Per stabilire se una somma concordata tra datore di lavoro e
lavoratore a seguito di una transazione rientra nella retribuzione
imponibile dal punto di vista previdenziale occorre verificare se la
somma in questione è collegata, direttamente o indirettamente, da
una obbligazione causale, al rapporto di lavoro. Non è determinante
a questi fini l'eventuale qualificazione di transazione "novativa"
effettuata dalle parti”.
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE
Messaggio INPS n. 7585/06:
La stipulazione di una transazione novativa non preclude la verifica
della reale natura delle somme corrisposte al lavoratore
soggette a contribuzione INPS se sono direttamente od indirettamente
collegate ad un’obbligazione di natura retributiva relativa al rapporto di
lavoro (es.: rinunzie a qualsiasi pretesa relativa all’intercorso rapporto)
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
TRANSAZIONI E CONTRIBUZIONE
E’ sempre consigliabile prevedere nei verbali di conciliazione il pagamento
di due distinte somme:
1)
2)
A titolo di incentivo all’esodo (esente da contribuzione);
A titolo transattivo (da assoggettare a contribuzione).
Avv. Renato Scorcelli
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PROFILI PREVIDENZIALI DELLE TRANSAZIONI
Ritardato pagamento retribuzione e ritenute
contributive
• Ai sensi art. 19 della legge 4 aprile 1952 n. 218,
rimangono a carico del datore di lavoro anche la
quota dei contributi previdenziali altrimenti dovuti
dal lavoratore e il datore di lavoro non può
operare la relativa ritenuta (Cass. 28/9/2011 n.
19790 e Cass. 17/2/ 2009, n. 3782)
Avv. Renato Scorcelli
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Avv. Renato Scorcelli
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