IL TURISMO COME SETTORE DELL’ECONOMIA Nei Paesi dell’OCSE il turismo è una grande industria e come tale contribuisce direttamente per il 4,7% del PIL, il 6% dell’occupazione, il 21% delle esportazioni di servizi* Il turismo interno ed internazionale possono sostenere l’occupazione ed accrescere la ricchezza locale Per questo sono essenziali politiche attive per permettere alle economie turistiche avanzate di svilupparsi proficuamente nell’ambito di un’economia turistica globale. IL TURISMO COME SETTORE DELL’ECONOMIA Il rapporto OCSE sui trend e le politiche del turismo nel 2014 (OECD Tourism Trends and Policies 2014) evidenzia le riforme più importanti nell’organizzazione e nella governance del turismo. Il ruolo del Governo nelle politiche del turismo sta cambiando e dedica maggiore attenzione alla competitività, all’efficienza economica e alla crescita sostenibile. IL TURISMO COME SETTORE DELL’ECONOMIA La crisi finanziaria ed economica globale ha creato maggiori pressioni sui budget pubblici che sostengono lo sviluppo del turismo (risorse destinate al marketing, alle infrastrutture, alla tutela dell’ambiente) TUTTAVIA Se da un lato, la tassazione turistica fornisce ai Governi le risorse finanziarie necessarie per sostenere gli investimenti pubblici, dall’altro essa ha riflessi negativi sulla crescita del settore TENDENZE DELLE POLITICHE DEL TURISMO - pianificazioni calibrate sulle realtà di ogni singolo Paese - pianificazioni a lungo termine - maggiore integrazione del turismo nella programmazione economica nazionale - applicazione di nuovi modelli di finanziamento e partenariato per far fronte alle pressioni sui budget - rivalutazione dell’importanza del turismo interno (inteso come fonte stabile di reddito in tempi insicuri) FACILITAZIONE DEI VIAGGI, TURISMO E CRESCITA In Europa il regime dei visti è responsabile di una perdita di 6,6 milioni di viaggiatori potenziali (l’equivalente di 5,5 miliardi in termini di contributo diretto al PIL)* Strategie elaborate dai Governi: Snellimento delle procedure, cambiamento dei requisiti, forme alternative di autorizzazione per i viaggi, e-visti, processi automatizzati di controllo alla frontiera ecc. DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO L’importanza strategica (ed economica) del turismo ha giustificato un incisivo intervento pubblico nella regolazione del fenomeno, in ragione delle sue implicazioni sui canali occupazionali, sulla sicurezza, sull’ordine pubblico, sulla tutela e la valorizzazione del territorio, sulla salvaguardia del patrimonio artistico-culturale Il quadro normativo del turismo è d’altro canto decisivo per perseguire gli obiettivi di crescita economica DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO Le funzioni amministrative dei pubblici poteri nel settore del turismo: 1. Programmazione, indirizzo e coordinamento 2. Promozione 3. Vigilanza e controllo del comparto LE FONTI •COSTITUZIONE •ORDINAMENTO STATALE •ORDINAMENTI REGIONALI •PRINCIPI COMUNITARI •FONTI INTERNAZIONALI IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 117 Cost. Prima della riforma del 2001 Turismo ed industria alberghiera tra le materie di competenza legislativa regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato Dopo la riforma del 2001 Turismo ed impresa alberghiera non più menzionati fra le materie di legislazione concorrente -> sono implicitamente ricomprese fra le cc.dd. materie residuali o innominate -> ampliamento potestà legislativa delle Regioni (esito del processo di decentramento) IL TURISMO NELL’ORDINAMENTO STATALE 1. 2. 3. 4. 5. Art. 1 della legge 135/2001 Riconoscimento del ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, per la crescita culturale e sociale della persona e per favorire le relazioni tra popoli diversi Favor per la crescita competitiva dell’offerta turistica Tutela e valorizzazione delle risorse (sviluppo turistico sostenibile) Rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi turistici Valorizzazione e ruolo delle comunità locali IL TURISMO NELL’ORDINAMENTO STATALE Nonostante la competenza legislativa esclusiva delle Regioni permangono significative ingerenze statali nel settore es. DPCM 13 settembre 2002* es. Istituzione del Comitato Nazionale del Turismo** es. Codice del turismo (All. d.lgs. 79/2011) IL CODICE DEL TURISMO Finalità sottese all’emanazione del codice di settore: 1. Semplificazione normativa 2. Riordino dell’assetto organizzativo 3. Semplificazione amministrativa (recepimento della disciplina della SCIA e del SUAP) 4. Sul versante privatistico: tutela del turista (consumatore speciale)* CRITICHE AL CODICE DEL TURISMO I limiti della potestà legislativa statale nelle materie di competenza residuale hanno sollevato dubbi di costituzionalità sull’intervento di riordino normativo A seguito del ricorso di diverse Regioni*, la Corte Costituzionale si è pronunciata, accogliendo i ricorsi e sancendo l’incostituzionalità di quasi tutte le disposizioni del Codice in materia di organizzazione pubblica del settore in quanto recavano una nuova disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni nel comparto turistico, non compresa nella delega del Governo (Sentenza n. 80/2012) CRITICHE AL CODICE DEL TURISMO La Corte ha contestato il metodo con il quale il Codice è stato emanato L’intervento statale avrebbe dovuto osservare i requisiti della cd. attrazione in sussidiarietà: 1. Principio di proporzionalità 2. Principio di ragionevolezza 3. Principio di leale collaborazione (intervento previa intesa con le Regioni) SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE Attualmente, pericoloso vuoto normativo in tema di esercizio unitario delle funzioni amministrative nel settore turistico Si auspica: • l’emanazione di un nuovo testo unico di riassetto (nel rispetto delle condizioni rilevate dalla Corte Cost.) • una riforma costituzionale che riporti il turismo tra le materie di competenza concorrente (Righi) ovvero introdurre una clausola di salvaguardia* RIPARTO DI COMPETENZE • STATO – Poteri di indirizzo e coordinamento dell’offerta turistica italiana all’estero – Gestione finanziaria del settore – Diritto privato*, penale e processuale • REGIONI – Diritto amministrativo * ORDINAMENTI REGIONALI Premessa: ogni Regione ha competenza legislativa piena ed esclusiva in materia di turismo pertanto lo scenario è notevolmente frammentato (differenze tra regione e regione) TUTTAVIA Tratti comuni: iter delle competenze in materia di promozione ed informazione turistica regionale* COMPETENZA DELLE REGIONI • Funzione di indirizzo e coordinamento* • Promozione turistica all’estero** • Politiche fiscali*** COMPETENZE DEI COMUNI • Organizzazione delle iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale • Partecipazione alla definizione dei programmi di promozione regionali • Raccolta e comunicazione delle segnalazioni dei turisti* • Rilevazione delle presenze nelle strutture turistiche • Vigilanza sulle strutture turistiche (conformità alla normativa igienico-sanitaria) • Funzioni connesse all’urbanistica e alla pianificazione territoriale • Imposta di soggiorno (art. 4 d.lgs. 23 del 2011)** PRINCIPI COMUNITARI Prima del Trattato di Lisbona: • assenza di un quadro normativo specifico* • assenza di una politica europea comune • interventi in settori contigui** • Riflessi sul settore turistico derivanti dagli interventi volti a garantire la libera prestazione dei servizi, la libertà di stabilimento e la mobilità professionale*** PRINCIPI COMUNITARI Dopo il Trattato di Lisbona (2009): • Settore del turismo ricompreso tra le cc.dd. competenze parallele* (art. 6 lett. d) TFUE) • Obiettivo dell’UE: promozione della competitività delle imprese dell’Unione operanti nel campo turistico • Itinerari per perseguire tale obiettivo (art. 195 TFUE): – Incoraggiamento della creazione di un ambiente propizio per lo sviluppo delle imprese – Sostegno nella cooperazione tra Stati membri (scambio di best practices) PRINCIPI COMUNITARI ATTENZIONE: LIMITI DELL’AZIONE COMUNITARIA L’azione comunitaria non può giungere ad un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di turismo E’ teoricamente possibile l’emanazione di atti legislativi vincolanti ex art. 195 TFUE MA finora solo atti giuridici non vincolanti * Sono invece importanti le relazioni tra UE e organismi internazionali ** PRINCIPI COMUNITARI Principale novità: previsione di un fondamento normativo dell’azione comunitaria in materia di turismo Tale riconoscimento non compromette l’attuale competenza legislativa regionale né ridimensiona il ruolo delle Regioni ANZI Le Regioni partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e possono attuare direttamente le direttive comunitarie di loro competenza primaria senza attendere la relativa legge di delegazione europea (art. 40 l. n. 234/2012) FONTI INTERNAZIONALI Sinora poca attenzione al turismo: • Accordi in settori contigui* • Accordi bilaterali tra Stati • Due Convenzioni multilaterali – Convenzione sul contratto di viaggio (1970)** – Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo (1962)*** Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) Istituita nel 1970 con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del turismo mondiale tenendo conto delle esigenze dei Paesi emergenti. Le sue funzioni sono: • Assistenza tecnica agli Stati per la realizzazione di progetti inerenti la trattazione dei dati sui flussi turistici • Formazione del personale del settore • Consulenze giuridiche sulle normative nazionali Composizione: • Assemblea generale • Consiglio Esecutivo • Segretariato FONTI INTERNAZIONALI Atti non vincolanti dell’OMT (influenza sulla politica statale): • • • • Dichiarazione sul turismo mondiale (1980) Carta dei diritti e Codice del Turismo (1985) Carta per il turismo sostenibile (1995) Codice mondiale di etica del turismo (1999) ONG di stampo privatistico: • International Air Transport Association (IATA)* • Universal Federation of Travel Agent’s Association (UFTAA) • International Touring Alliance (ITA)