il codice del turismo - dipartimento di economia e diritto

IL TURISMO COME SETTORE
DELL’ECONOMIA
Nei Paesi dell’OCSE il turismo è una grande industria e
come tale contribuisce direttamente per il 4,7% del
PIL, il 6% dell’occupazione, il 21% delle esportazioni di
servizi*
Il turismo interno ed internazionale possono
sostenere l’occupazione ed accrescere la ricchezza
locale
Per questo sono essenziali politiche attive per
permettere alle economie turistiche avanzate di
svilupparsi proficuamente nell’ambito di un’economia
turistica globale.
IL TURISMO COME SETTORE
DELL’ECONOMIA
Il rapporto OCSE sui trend e le politiche del turismo nel
2014 (OECD Tourism Trends and Policies 2014)
evidenzia
le
riforme
più
importanti
nell’organizzazione e nella governance del turismo.
Il ruolo del Governo nelle politiche del turismo sta
cambiando e dedica maggiore attenzione alla
competitività, all’efficienza economica e alla crescita
sostenibile.
IL TURISMO COME SETTORE
DELL’ECONOMIA
La crisi finanziaria ed economica globale ha creato
maggiori pressioni sui budget pubblici che
sostengono lo sviluppo del turismo (risorse destinate
al marketing, alle infrastrutture, alla tutela
dell’ambiente)
TUTTAVIA
Se da un lato, la tassazione turistica fornisce ai Governi
le risorse finanziarie necessarie per sostenere gli
investimenti pubblici, dall’altro essa ha riflessi
negativi sulla crescita del settore
TENDENZE DELLE POLITICHE DEL
TURISMO
- pianificazioni calibrate sulle realtà di ogni singolo
Paese
- pianificazioni a lungo termine
- maggiore integrazione del turismo nella
programmazione economica nazionale
- applicazione di nuovi modelli di finanziamento e
partenariato per far fronte alle pressioni sui budget
- rivalutazione dell’importanza del turismo interno
(inteso come fonte stabile di reddito in tempi
insicuri)
FACILITAZIONE DEI VIAGGI, TURISMO
E CRESCITA
In Europa il regime dei visti è responsabile di una perdita
di 6,6 milioni di viaggiatori potenziali (l’equivalente di 5,5
miliardi in termini di contributo diretto al PIL)*
Strategie elaborate dai Governi:
Snellimento delle procedure, cambiamento dei requisiti,
forme alternative di autorizzazione per i viaggi, e-visti,
processi automatizzati di controllo alla frontiera ecc.
DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO
L’importanza strategica (ed economica) del turismo
ha giustificato un incisivo intervento pubblico
nella regolazione del fenomeno, in ragione delle
sue implicazioni sui canali occupazionali, sulla
sicurezza, sull’ordine pubblico, sulla tutela e la
valorizzazione del territorio, sulla salvaguardia del
patrimonio artistico-culturale
Il quadro normativo del turismo è d’altro canto
decisivo per perseguire gli obiettivi di crescita
economica
DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO
Le funzioni amministrative dei pubblici poteri nel
settore del turismo:
1. Programmazione, indirizzo e coordinamento
2. Promozione
3. Vigilanza e controllo del comparto
LE FONTI
•COSTITUZIONE
•ORDINAMENTO STATALE
•ORDINAMENTI REGIONALI
•PRINCIPI COMUNITARI
•FONTI INTERNAZIONALI
IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Articolo 117 Cost.
Prima della riforma del 2001
Turismo ed industria alberghiera tra le materie di
competenza legislativa regionale nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato
Dopo la riforma del 2001
Turismo ed impresa alberghiera non più menzionati fra le
materie di legislazione concorrente -> sono
implicitamente ricomprese fra le cc.dd. materie residuali
o innominate -> ampliamento potestà legislativa delle
Regioni (esito del processo di decentramento)
IL TURISMO NELL’ORDINAMENTO
STATALE
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 1 della legge 135/2001
Riconoscimento del ruolo strategico del turismo per lo
sviluppo economico e occupazionale del Paese, per la
crescita culturale e sociale della persona e per favorire le
relazioni tra popoli diversi
Favor per la crescita competitiva dell’offerta turistica
Tutela e valorizzazione delle risorse (sviluppo turistico
sostenibile)
Rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi turistici
Valorizzazione e ruolo delle comunità locali
IL TURISMO NELL’ORDINAMENTO
STATALE
Nonostante la competenza legislativa esclusiva delle
Regioni permangono significative ingerenze statali
nel settore
es. DPCM 13 settembre 2002*
es. Istituzione del Comitato Nazionale del Turismo**
es. Codice del turismo (All. d.lgs. 79/2011)
IL CODICE DEL TURISMO
Finalità sottese all’emanazione del codice di settore:
1. Semplificazione normativa
2. Riordino dell’assetto organizzativo
3. Semplificazione amministrativa (recepimento
della disciplina della SCIA e del SUAP)
4. Sul versante privatistico: tutela del turista
(consumatore speciale)*
CRITICHE AL CODICE DEL TURISMO
I limiti della potestà legislativa statale nelle materie di
competenza residuale hanno sollevato dubbi di
costituzionalità sull’intervento di riordino normativo
A seguito del ricorso di diverse Regioni*, la Corte
Costituzionale si è pronunciata, accogliendo i ricorsi e
sancendo l’incostituzionalità di quasi tutte le
disposizioni del Codice in materia di organizzazione
pubblica del settore in quanto recavano una nuova
disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni nel
comparto turistico, non compresa nella delega del
Governo (Sentenza n. 80/2012)
CRITICHE AL CODICE DEL TURISMO
La Corte ha contestato il metodo con il quale il
Codice è stato emanato
L’intervento statale avrebbe dovuto osservare i
requisiti della cd. attrazione in sussidiarietà:
1. Principio di proporzionalità
2. Principio di ragionevolezza
3. Principio di leale collaborazione (intervento
previa intesa con le Regioni)
SITUAZIONE ATTUALE E
PROSPETTIVE FUTURE
Attualmente, pericoloso vuoto normativo in tema di
esercizio unitario delle funzioni amministrative nel
settore turistico
Si auspica:
• l’emanazione di un nuovo testo unico di riassetto (nel
rispetto delle condizioni rilevate dalla Corte Cost.)
• una riforma costituzionale che riporti il turismo tra le
materie di competenza concorrente (Righi) ovvero
introdurre una clausola di salvaguardia*
RIPARTO DI COMPETENZE
• STATO
– Poteri di indirizzo e coordinamento dell’offerta
turistica italiana all’estero
– Gestione finanziaria del settore
– Diritto privato*, penale e processuale
• REGIONI
– Diritto amministrativo *
ORDINAMENTI REGIONALI
Premessa: ogni Regione ha competenza legislativa
piena ed esclusiva in materia di turismo pertanto
lo scenario è notevolmente frammentato
(differenze tra regione e regione)
TUTTAVIA
Tratti comuni: iter delle competenze in materia di
promozione ed informazione turistica regionale*
COMPETENZA DELLE REGIONI
• Funzione di indirizzo e coordinamento*
• Promozione turistica all’estero**
• Politiche fiscali***
COMPETENZE DEI COMUNI
• Organizzazione delle iniziative di promozione e
valorizzazione turistica locale
• Partecipazione alla definizione dei programmi di
promozione regionali
• Raccolta e comunicazione delle segnalazioni dei turisti*
• Rilevazione delle presenze nelle strutture turistiche
• Vigilanza sulle strutture turistiche (conformità alla
normativa igienico-sanitaria)
• Funzioni connesse all’urbanistica e alla pianificazione
territoriale
• Imposta di soggiorno (art. 4 d.lgs. 23 del 2011)**
PRINCIPI COMUNITARI
Prima del Trattato di Lisbona:
• assenza di un quadro normativo specifico*
• assenza di una politica europea comune
• interventi in settori contigui**
• Riflessi sul settore turistico derivanti dagli
interventi volti a garantire la libera
prestazione dei servizi, la libertà di
stabilimento e la mobilità professionale***
PRINCIPI COMUNITARI
Dopo il Trattato di Lisbona (2009):
• Settore del turismo ricompreso tra le cc.dd. competenze
parallele* (art. 6 lett. d) TFUE)
• Obiettivo dell’UE: promozione della competitività delle
imprese dell’Unione operanti nel campo turistico
• Itinerari per perseguire tale obiettivo (art. 195 TFUE):
– Incoraggiamento della creazione di un ambiente
propizio per lo sviluppo delle imprese
– Sostegno nella cooperazione tra Stati membri
(scambio di best practices)
PRINCIPI COMUNITARI
ATTENZIONE: LIMITI DELL’AZIONE COMUNITARIA
L’azione comunitaria non può giungere ad
un’armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri in materia di
turismo
E’ teoricamente possibile l’emanazione di atti legislativi
vincolanti ex art. 195 TFUE MA finora solo atti
giuridici non vincolanti *
Sono invece importanti le relazioni tra UE e organismi
internazionali **
PRINCIPI COMUNITARI
Principale novità: previsione di un fondamento normativo
dell’azione comunitaria in materia di turismo
Tale
riconoscimento
non
compromette
l’attuale
competenza legislativa regionale né ridimensiona il ruolo
delle Regioni
ANZI
Le Regioni partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e possono attuare
direttamente le direttive comunitarie di loro competenza
primaria senza attendere la relativa legge di delegazione
europea (art. 40 l. n. 234/2012)
FONTI INTERNAZIONALI
Sinora poca attenzione al turismo:
• Accordi in settori contigui*
• Accordi bilaterali tra Stati
• Due Convenzioni multilaterali
– Convenzione sul contratto di viaggio (1970)**
– Convenzione sulla responsabilità degli albergatori
per le cose portate dai clienti in albergo (1962)***
Organizzazione Mondiale del Turismo
(OMT)
Istituita nel 1970 con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del
turismo mondiale tenendo conto delle esigenze dei Paesi
emergenti. Le sue funzioni sono:
• Assistenza tecnica agli Stati per la realizzazione di progetti
inerenti la trattazione dei dati sui flussi turistici
• Formazione del personale del settore
• Consulenze giuridiche sulle normative nazionali
Composizione:
• Assemblea generale
• Consiglio Esecutivo
• Segretariato
FONTI INTERNAZIONALI
Atti non vincolanti dell’OMT (influenza sulla politica
statale):
•
•
•
•
Dichiarazione sul turismo mondiale (1980)
Carta dei diritti e Codice del Turismo (1985)
Carta per il turismo sostenibile (1995)
Codice mondiale di etica del turismo (1999)
ONG di stampo privatistico:
• International Air Transport Association (IATA)*
• Universal Federation of Travel Agent’s Association (UFTAA)
• International Touring Alliance (ITA)