policy gestione del rapporto di lavoro

POLICY GESTIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
POLICY GESTIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Redatta
Verificata
Approvata
Distribuita
DIREZIONE
DIRETTORE
CDA
DIREZIONE
Versione n°
Del
In vigore da
1.0
21/12/2011
01/01/2012
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LAVORO
INDICE
1.
STRUTTURA DEL DOCUMENTO
2.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
“
4
3.
IL PERSONALE DIPENDENTE - DEFINIZIONI
“
5
4.
ASSUNZIONE
“
6
5.
POSIZIONI DI LAVORO E
RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE
“
7
6.
ORARIO DI LAVORO
“
8
7.
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
“
9
8.
GESTIONE DEI RITARDI E DELLE ASSENZE
“
10
9.
FERIE E PERMESSI
“
11
“
13
10. BUONI PASTO
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1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il presente documento, che disciplina la gestione del rapporti di lavoro in
Intertrade, è articolato in 10 capitoli, in coerenza con le disposizioni di legge e la
normativa contrattuale in materia.
Il documento è pertanto strutturato in funzione delle diverse problematiche
connesse all’individuazione normativa della fattispecie ed alla sua gestione
amministrativa/organizzativa.
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2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento supera e sostituisce tutte le precedenti disposizioni
aziendali sull’argomento e fornisce le linee-guida e le procedure in materia di
gestione del rapporto di lavoro.
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3. IL PERSONALE DIPENDENTE - DEFINIZIONI
Il Direttore assicura che i ruoli, i compiti e le responsabilità del personale siano
coerenti con le classificazioni previste dal CCNL di riferimento.
Il personale è assegnato alle strutture dell’Azienda Speciale secondo criteri di
funzionalità e flessibilità operativa.
La titolarità del rapporto di lavoro non dà diritto ad una specifica posizione di
lavoro, con la precisazione che sono esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla
categoria di inquadramento, purché professionalmente equivalenti.
L'inquadramento definisce il livello di professionalità, ma non determina
automaticamente l'affidamento della responsabilità di unità organizzative o la
sovraordinazione gerarchica ad altri operatori.
I responsabili di servizio, di ufficio o di procedimento, così come il personale
d’ordine, rispondono dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli
obiettivi loro assegnati.
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4. ASSUNZIONE
Il rapporto di lavoro è costituito per scritto, mediante consegna della lettera di
assunzione, costituente contratto individuale, nella quale sono specificati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria di inquadramento, profilo professionale e livello retributivo
iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla categoria e profilo professionale di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell’attività lavorativa;
g) causale specifica nel caso di contratto a tempo determinato;
h) termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato;
i) ogni altra informazione e notizia circa il rapporto di lavoro, statuita dalla
legge.
L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale. In ipotesi di assunzione a tempo parziale, la lettera di assunzione di cui
sopra deve indicare anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnato.
Al momento dell’assunzione vengono consegnati ad ogni dipendente:
a) il dossier dei regolamenti e delle procedure;
b) i documenti necessari per assolvere gli obblighi previsti dalla legge sulla
privacy ed un’informativa sulla sicurezza del luogo di lavoro e i rischi ivi
connessi, quest’ultima eventualmente anche mediante l’accesso ad
apposita sezione sul server informatico dell’azienda;
c) un badge magnetico per la registrazione delle presenze, da conservare
esclusivamente dal titolare. Il badge non può essere lasciato nei locali di
lavoro né nella disponibilità di terzi. L’uso dello stesso è rigorosamente
riservato al titolare ed ogni abuso sarà oggetto di provvedimenti
disciplinari, salve eventuali responsabilità civili e penali. Il badge sarà
sostituito a carico dell’azienda per difetto e/o smagnetizzazione o, nel
limite di una volta nell’anno solare, per smarrimento. Negli altri casi ne
sarà addebitato il costo al titolare mediante trattenuta sullo stipendio.
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5. POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE
Ciascun dipendente risponde direttamente della validità delle prestazioni svolte
nell'ambito della posizione di lavoro assegnata.
L’Azienda Speciale, all'entrata in vigore del presente regolamento, prende atto
delle posizioni lavorative in corso, per le quali la professionalità e la qualifica
funzionale è già determinata.
Il comando ed il distacco del personale sono regolati in conformità con la
normativa vigente.
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6. ORARIO DI LAVORO
L’orario settimanale è fissato in 40 ore con la seguente articolazione:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore
17:30 con 30 minuti di flessibilità.
La flessibilità potrà essere fruita secondo le seguenti combinazioni:
a) 8:30/13:00–14:30/18:00;
b) 8:30/13:30–14:30/17:30;
c) 9:00/13:00–14:00/18:00;
d) 9:00/13:30–14:00/17:30;
e) 9:00/13:30–14:30/18:00;
L’indicazione dell’articolazione dell’orario dovrà essere affissa presso la bacheca
aziendale nella sede principale e nelle sedi periferiche.
Le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere svolte a condizione che vi
sia stata una autorizzazione preventiva scritta, nominativa e analitica del
Direttore.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata per iscritto a mezzo posta
elettronica alla Direzione alla casella [email protected].
La richiesta dovrà essere trasmessa anticipatamente con un lasso temporale non
inferiore a 24 ore prima dell’inizio delle prestazioni straordinarie. Alla richiesta
dovrà seguire una risposta del Direttore, sempre a mezzo posta elettronica, per
l’autorizzazione o il diniego delle prestazioni richieste.
Nell’impossibilità, per imprevedibili ragioni di carattere tecnico-produttivoorganizzativo di richiedere anticipatamente l’autorizzazione alle prestazioni di
lavoro straordinario, queste ultime, riconosciute le motivazioni, saranno
autorizzate entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta la prestazione.
La prestazione del lavoro straordinario sarà calcolata a saldo del nastro orario
eccedente le 8 ore. Ciascuna prestazione deve avere una durata continuativa di
almeno 30 minuti, non frazionabile.
Le predette ore di lavoro straordinario verranno retribuite nel rispetto della
disciplina del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.
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È vietato al personale di ritornare nei locali dell’Azienda Speciale e di
trattenervisi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con
l’autorizzazione della Direzione.
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7. RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Per ogni entrata ed uscita dall’Azienda Speciale il lavoratore dipendente ha
l’obbligo di timbrare il badge, documento interno personale e non cedibile. Tale
operazione è necessaria al fine di attestare l’effettuazione e la durata della
prestazione lavorativa.
Nel caso in cui al dipendente eccezionalmente sia impossibile la timbratura del
badge per cause a lui riferibili, dovrà immediatamente segnalarlo per iscritto a
mezzo posta elettronica alla Direzione alla casella [email protected]
per visto di conferma.
Nel caso in cui il dipendente sia impossibilitato alla timbratura del badge per
cause tecniche, estranee al suo comportamento, (guasto della macchina,
interruzione corrente elettrica, ecc.), è tenuto a segnalare per iscritto a mezzo
posta elettronica alla Direzione alla casella [email protected] l’orario
di entrata ed uscita.
Nel caso in cui il dipendente rimanga sprovvisto di badge per furto o smarrimento,
dovrà comunicarlo immediatamente alla Direzione che provvederà alla consegna
di un tesserino provvisorio in attesa di quello definitivo.
In caso di inosservanza delle procedure di cui ai precedenti punti la mancata
timbratura genererà un’assenza ingiustificata.
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8. GESTIONE DEI RITARDI E DELLE ASSENZE
Il rispetto dell’orario di lavoro è un obbligo del dipendente.
Ai fini della durata della prestazione lavorativa giornaliera fa fede l’ora di
entrata.
I ritardi superiori ai quindici minuti all’arrivo in Intertrade devono in ogni caso
essere oggetto di specifica comunicazione scritta da sottoporre al visto del
Direttore.
Le assenze dal posto di lavoro, salvi i casi di legittimo impedimento, di cui
incombe al lavoratore l’onere della prova, e in difetto di autorizzazione scritta del
Direttore, devono essere comunicate immediatamente per gli eventuali
accertamenti e giustificate per iscritto presso l’Azienda Speciale entro 48 ore; in
difetto sono considerate assenze ingiustificate ed è operata la trattenuta di tante
quote giornaliere della retribuzione quante sono le giornate di assenza.
Ferme restando le procedure di cui ai precedenti punti, i ritardi e le assenze
ingiustificate potranno sempre essere oggetto di provvedimenti disciplinari
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
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9. FERIE E PERMESSI
Viene stabilito, compatibilmente alle previsioni del CCNL Terziario Distribuzione e
Servizi, un calendario ferie che consenta la fruizione delle medesime con una
pianificazione annuale.
Ciascun lavoratore dovrà pianificare il proprio calendario ferie entro il termine del
31 gennaio di ogni anno trasmettendolo per iscritto a mezzo posta elettronica alla
Direzione alla casella [email protected]
La fruizione delle ferie è subordinata all’autorizzazione scritta rilasciata entro
quindici giorni dal termine sopra indicato dal Direttore che la trasmetterà a mezzo
posta elettronica.
Il calendario ferie autorizzato potrà essere modificato solo per imprescindibili
necessità di carattere tecnico organizzativo e/o produttivo e per giustificate
difficoltà dei lavoratori.
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Direzione comunica, a mezzo posta elettronica
e tramite l’affissione nella bacheca aziendale, eventuali giornate di chiusura
aziendale programmate che comporteranno la fruizione di ferie collettive.
Al fine di agevolare i lavoratori al godimento delle ore di permessi retribuiti
disciplinati dall’art. 146 del vigente CCNL, ad integrazione del medesimo e quale
condizione di miglior favore, è concessa la possibilità di fruire delle ore predette
per gruppi non inferiori alle 2 ore.
La richiesta e l’autorizzazione dei permessi retribuiti dovrà essere effettuata per
iscritto
a
mezzo
posta
elettronica
alla
Direzione
alla
casella
[email protected]. Ove possibile, la richiesta dovrà essere presentata
con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
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10. BUONI PASTO
Intertrade riconosce a tutto il personale dipendente di cui al presente documento
buoni pasto del valore unitario pari a € 16,66 (sedici/66) per ogni giorno di lavoro
effettivamente prestato, intendendosi come tale una prestazione resa per un
numero di ore non inferiore alle 4 (quattro) nello stesso giorno.