MEDICINA LEGALE, CRIMINALISTICA E SCIENZE SOCIALI COLLANA INTERNAZIONALE DIRETTA DA FRANCESCO VINCI Direttore Francesco V Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Comitato scientifico Francesco V Già professore ordinario di Medicina Legale Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Francesco C Giudice unico Tribunale di Brindisi — Sezione distaccata di Ostuni Nicoletta V Professore a contratto di Diritto penale minorile Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” MEDICINA LEGALE, CRIMINALISTICA E SCIENZE SOCIALI COLLANA INTERNAZIONALE DIRETTA DA FRANCESCO VINCI Questa Collana Internazionale è una raccolta di studi di significativo rilievo scientifico che affrontano, con rigore metodologico, argomenti a valenza multidisciplinare, importanti anche sul piano giudiziario. Corredati di bibliografia aggiornata e sovente, di iconografia a colori, i libri inseriti nella presente Collana costituiscono fonte di aggiornamento e di approfondimento per medici e giuristi, nonché validi strumenti didattici. I volumi pubblicati nella presente Collana editoriale sono stati valutati secondo il sistema di revisione tra pari. This International Series is a collection of relevants scientific studies which, with multidisciplinarys contribution and methodological rigour focus specifically on judicial matters. The books in this Series include the most recent bibliography, often colour image and constitute tools of improvement and update for doctors and jurists. The books published in this Series are blind peers reviewed. Marina Dobosz Principi di Medicina legale e di Biologia forense nelle Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza Il presente lavoro rientra nelle iniziative del CRISU (Centro di Ricerca in Sicurezza Umana), del Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università di Perugia. Copyright © MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, /A–B Roma () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: ottobre Indice Introduzione Capitolo I Sviluppo, complessità ed esercizio della Medicina legale .. La Medicina legale: definizione, – .. Cenni storici, – .. Campi di applicazione, – .. La determinazione del nesso di causa, – ... Criteriologia medico–legale, . Capitolo II Il reato .. Definizione, – ... Classificazione dei reati, – ... L’elemento psicologico del reato, – ... Cause di giustificazione del reato, – ... Cause di esclusione della colpevolezza, – .. L’imputabilità, – ... Il ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità, – .. I delitti contro la persona, – ... Percosse e lesioni personali, – ... L’omicidio, – ... Il reato di violenza sessuale, . Capitolo III La capacità di agire .. Capacità giuridica e capacità di agire, – .. Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, – .. L’incapacità naturale, – .. Circonvenzione di persona incapace, . Capitolo IV Analisi della scena del crimine .. Il Codice Vassalli: coordinamento delle indagini, – .. Il sopralluogo giudiziario, – ... I rilievi, – ... Esame del cadavere, – ... Analisi delle tracce ematiche (Bloodstain Pattern Analysis), – .. Repertazione e conservazione, – .. La catena di custodia, . Indice Capitolo V Principi di Tanatologia e Patologia forense .. La Tanatologia forense: definizione, – ... Accertamento e circostanze della morte, – .. Fenomeni cadaverici, – ... Fenomeni abiotici, – ... Fenomeni trasformativi, – .. Forme particolari di decomposizione, – .. Fondamenti di Patologia forense, – ... Lesioni da corpo contundente, – ... Le ferite lacero–contuse, – ... Lesioni da arma bianca, – .. Lesioni da arma da fuoco, – ... Le armi da fuoco: definizione, – ... Caratteristiche delle lesioni, – .. Morti per asfissia, – ... Soffocamento, – ... Impiccamento, – ... Strozzamento, – ... Strangolamento, . Capitolo VI Entomologia e Botanica forense .. L’Entomologia forense, – ... Definizione, – ... Campi di applicazione, – .. Brevi note di Zoologia, – .. Cenni storici, – .. Insetti rinvenibili sui cadaveri, – .. Tecniche per la classificazione e modalità di prelievo, – ... Gli strumenti dell’entomologo forense, – .. La Botanica forense, – ... La Palinologia forense, – ... La Limnologia forense, – ... La Dendrocronologia, . Capitolo VII L’identificazione personale .. Definizione, – .. Identificazione biometrica, – ... Le impronte digitali, – ... Analisi della voce, – ... Riconoscimento dell’iride e della retina, – ... Analisi della geometria della mano, – ... Analisi dell’orecchio, – ... Indagini grafiche, – ... La ricostruzione facciale, – .. Cenni di Archeologia, Antropologia e Odontologia forense, – ... Archeologia forense, – ... Determinazione del genere di appartenenza, – ... Determinazione dell’età, – ... Etnia di provenienza, – ... Determinazione della statura, – ... Odontologia forense, . Capitolo VIII L’identificazione genetica .. Cenni sulla struttura e l’organizzazione del genoma umano, – ... Il DNA, – .. I polimorfismi genetici, – .. I polimorfismi e il fingerprint genetico, – .. La Polymerase Chain Reaction e gli Short Tandem Repeats, – .. Il DNA mitocondriale, – .. Il Cromosoma Y, – .. Il Cromosoma X, . Indice Capitolo IX La prova scientifica nelle indagini giudiziarie .. Criteri di ammissibilità, – .. Consulenti e periti nel nostro sistema giudiziario, – ... La Consulenza Tecnica d’Ufficio nel Processo civile, – ... Consulenza e perizia nel processo penale, – ... Le indagini difensive, – .. L’International Society of Forensic Genetics (ISFG), – ... I Genetisti Forensi Italiani (GeFI), . Capitolo X L’analisi dei dati .. Verifica della paternità biologica, – ... Filiazione legittima, – ... Filiazione naturale, – .. Il test di laboratorio, – ... Estrazione del DNA, – ... Amplificazione, – ... Separazione dei frammenti: l’elettroforesi capillare, – .. I risultati del test, – ... Paternità esclusa, – ... Paternità compatibile: la probabilità di paternità, – .. Altri esempi di inferenza mediante analisi parentali, – .. I casi “difettivi”: i Sistemi Esperti Probabilistici, – .. L’uso improprio della genetica forense, – ... L’Innocence Project, . Capitolo XI L’identificazione genetica animale .. Responsabilità giuridica in caso di danno cagionato da animali, – ... Responsabilità civile, – ... Responsabilità penale, – .. Normativa italiana in materia di possesso di animale domestico, – .. Le indagini forensi, – .. Pecularietà delle lesioni, – .. Metodiche di identificazione, . Capitolo XII Gli errori e la qualità .. L’errore, – .. Normativa sulla qualità: la certificazione, – .. L’accreditamento secondo la Norma UNI CEI ISO/IEC , – .. Banche dati forensi: esempi europei, – ... La situazione italiana: la L. /, – .. La ricerca scomparsi, – ... Censimento di cadaveri sconosciuti: il modello americano, – ... La situazione italiana: SDI e scheda Ri.SC., – .. Legge n. del novembre — Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse, – ... Linee guida, . Indice Capitolo XIII Il danno alla persona .. Il danno risarcibile, – .. La valutazione medico–legale del danno alla persona in sede civile, – .. Infortunio sul lavoro e le malattie professionali, – ... Infortunio sul lavoro, – ... Malattia professionale, . Capitolo XIV La responsabilità professionale .. Responsabilità penale, – .. Responsabilità civile, – .. Dalla norma alla coscienza professionale, . Capitolo XV Elementi di tossicologica forense .. La Tossicologia forense: definizione, – .. Campi di applicazione, – .. Caratteristiche delle sostanze tossiche, – .. Classificazione dei tossici, – .. Le sostanze stupefacenti, – ... Gli oppiacei, – ... I cannabinoidi, – ... Le anfetamine, – ... Gli allucinogeni, – ... La cocaina, – .. Le smart drugs, – .. L’indagine tossicologica, – ... Analisi sul vivente, – ... Indagine su cadavere, – .. Normativa vigente, – .. Imputabilità del tossicodipendente, – .. Intossicazione da alcool, – .. Alcol, droga e Codice della Strada, . Capitolo XVI Medicina legale e carcere .. Il diritto alla salute del detenuto, – .. Compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, – .. Responsabilità in ambito penitenziario, – .. Il ruolo del medico penitenziario, . Bibliografia Ringraziamenti Introduzione Nel corso degli ultimi anni il progresso tecnologico ha raggiunto livelli di sviluppo talmente rivoluzionari rispetto alle tecniche di indagine tradizionali, che consente di pervenire a risultati in precedenza inimmaginabili. Nel nostro iter processuale accade, dunque, sempre più di frequente che gli organi inquirenti abbiano la necessità di ricorrere a strumenti che si rifanno alla tecnologia, alla scienza. Oggi le Forze di Polizia in sede di indagini preliminari, e i magistrati in fase di istruzione di un procedimento penale, hanno a disposizione strumenti di indagine dalle — almeno in linea teorica — illimitate e notevoli potenzialità; in alcuni casi, tuttavia, le eccessive aspettative legate alla nuova scienza portano a sottovalutare elementi di prova più tradizionali, e a decisioni giudiziarie poco condivisibili. Tutto questo rischia spesso conduce a situazioni di fuori controllo, finendo con l’alimentare il “mito della certezza”: certezza della evidence e certezza correlata del giudizio. Il confronto di questo mito con la realtà del mondo giudiziario porta a conclusioni forse un po’diverse ed alla consapevolezza che l’investigazione è ancora oggi il tentativo sempre fallibile di ridurre l’incertezza. Non bisogna infatti dimenticare che, a fronte di questo straordinario sviluppo tecnologico, che si impone in praticamente tutti i campi che la biologia mette al servizio delle scienze forensi, dovrebbero corrispondere adeguati percorsi di formazione e verifica professionale degli operatori, cosa che non sempre si verifica. Per quanto concerne le investigazione a carattere biologico che possono fornire elementi di prova da utilizzare in ambito processuale, il percorso formativo parte dalla scena del crimine, la cui analisi deve essere condotta con un approccio metodologico estremamente rigoroso, dalle descrizioni a carattere più generale fino ai minimi particolari. Discorso analogo per tutte le indagini che potranno contribuire a identificare eventuali vittime, ricostruire i fatti, individuare il o i responsabili. In questo contesto, anche le figure professionali Introduzione coinvolte possono essere molteplici, dal personale tecnico in servizio presso le Forze di Polizia, al medico legale, coadiuvato quest’ultimo non di rado da esperti in altre discipline scientifiche. L’insegnamento della Medicina legale, i cui presupposti essenziali la collocano in una posizione di ponte tra la biologia e il diritto, costituisce spesso un problema, alla cui soluzione si sono cimentati studiosi e docenti della materia. Tale difficoltà va ricercata nella natura stessa della disciplina, che non può fare a meno di dispensare informazioni di natura giuridica in corsi di studio a carattere bio–medico, e informazione di natura bio–medica in settori di competenza giuridica, o sociologica. Le scienze medico–legali implicano attività di ricerca, didattica e formazione, con assolute esigenze di collaborazione con altre figure professionali in ambito clinico, psico–sociale, giuridico e biologico in generale. Sempre più di frequente, infatti, l’attività medico–legale necessita del supporto di altre discipline — soprattutto nel caso di indagini eseguite in seguito a fatti criminosi o disastri di massa — quali l’antropologia, l’archeologia e l’odontologia forensi, la balistica, così come l’entomologia e la botanica. Non secondarie le implicazioni con l’ambito della comunicazione e dei linguaggi, gli aspetti e i problemi economici e finanziari dell’assistenza e delle assicurazioni, la psicologia e la grafologia. Scorrendo la trattistica di questa disciplina, ognuno potrà comprendere che, se considerevole è stato il contributo fornito — soprattutto in questo secolo — dalle scienze mediche e biologiche all’evoluzione del diritto e alla corretta applicazione delle norme giuridiche a contenuto biologico, non meno la scienza biomedica è debitrice del diritto. Essenziale è infatti il contributo dei giuristi per la normativa e la giurisprudenza di riferimento in ambito di medicina legale penalistica, civilistica, assicurativa, penitenziaria, così come per la comunicazione, le investigazioni, la formazione della prova nel processo penale. Affrontare questi temi misurandosi con le esigenze degli studenti di corsi di laurea molto diversi tra loro non è compito facile, anche perché i numerosi testi e manuali sono per lo più organizzati in forma tradizionale, più adatti ad una formazione biomedica. Con un approccio multidisciplinare, che tenga conto dell’evoluzione che la disciplina ha avuto negli ultimi decenni, ma che sia soprattutto adatto per una formazione professionale a base sociologica, il testo cerca di offrire una panoramica dei campi di applicazione della biologia forense, con Introduzione particolare attenzione agli aspetti fondamentali per un percorso di studi improntato sulle investigazioni e la sicurezza: analisi della scena del crimine, importanza del rigore metodologico già in fase di sopralluogo giudiziario e nell’analisi dei reperti biologici; seguono le applicazioni classiche della tanatologia forense all’esame della vittima (determinazione dell’epoca e delle cause di morte, compatibilità tra lesioni e armi utilizzate, identificazione). In tale ambito vengono forniti principi di balistica, ma anche di entomologia e botanica forensi, discipline di più recente inserimento nelle indagini forensi. Per quanto riguarda l’identificazione, viene fornita una visione d’insieme circa le tecniche attualmente disponibili, che si riferiscono sia al riconoscimento di aspetti biometrici che all’identificazione genetica. Parte del lavoro è dedicate ai temi comuni a qualsiasi attività professionale professionale, quali la basi della responsabilità, civile e penale, e ad argomenti specifici della medicina legale, come la valutazione del danno alla persona, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’ultima parte è dedicate ai principi della tossicologia forense, con i relativi campi di applicazione, e al diritto alla salute in ambito di detenzione carceraria, argomento quest’ultimo di estrema attualità, non solo per le implicazione di carattere medico, ma anche per i risvolti psico–sociali. Per quanto concerne l’ambito giuridico, l’obiettivo è quello di coordinare le attività di consulenti e periti con le esigenze del diritto: l’amministrazione della giustizia ricorre infatti ormai sempre più di frequente all’evidenza scientifica per sviluppare le prove nel processo penale o civile. Tutta la medicina legale è in fondo impegnata in questo generale contesto, nel quale trova alcune tra le più essenziali ragioni della propria identità come disciplina scientifica. Lo studente riceverà dunque nozioni di diritto relativamente alle modalità di sopralluogo giudiziario, e alle procedure di raccolta e conservazione dei campioni in sequestro; verranno descritte le procedure analitiche con valore di prova nei vari campi di applicazione — identificazione personale, genetica, tossicologia, patologia medico legale — e forniti gli elementi legislativi indispensabili per l’esercizio professionale di consulente o perito. Ma l’obiettivo principale del lavoro è diffondere in modo chiaro e comprensibile i concetti di base, in un settore in cui le informazioni sono molteplici e spesso difficili da comprendere in percorsi formativi di estrazione umanistica. Capitolo I Sviluppo, complessità ed esercizio della Medicina legale .. La Medicina legale: definizione La medicina legale è una disciplina a contenuto e carattere estremamente polimorfo, della quale è difficile persino tentare di fornire una definizione unitaria. Tra le numerose e spesso imperfette definizioni, possiamo riportare quella di Gerin, per il quale essa rappresenta quella disciplina che avvalendosi delle conoscenze mediche porta il suo contributo alla elaborazione, alla retta interpretazione e alla esatta applicazione di determinati precetti giuridici nonchè alla soluzione di casi concreti ; e ancora potremmo ricordare quella di Gabriele Tourdes , che la definisce l’applicazione delle conoscenze mediche e biologiche alle questioni che concernono il diritto e i doveri degli uomini riuniti in società. Pur nella difficoltà di fornirne una definizione adeguata, la medicina legale costituisce il punto d’incontro fra il sapere biomedico e quello giuridico, e può essere definita come il complesso delle conoscenze biologico–cliniche suscettibili di applicazione entro tutto il sistema del diritto. Questa disciplina ha una straordinaria importanza dal punto di vista dottrinale ed etico, derivante dalla funzione di mediare le informazioni che provengono da tutte le discipline biomediche verso la loro corretta applicazione in ambito giuridico. Tale funzione è . C. G, F. A, S. M, Medicina legale e delle assicurazioni, Società Editrice Universo, Roma, . . G. T, E. M, Traité de médecine légale théorique et pratique, Paris, Asselin et Houzeau, . Medicina legale e Biologia forense nell’Investigazione e nella Sicurezza dunque strettamente correlata con l’evoluzione che il diritto penale e civile hanno avuto nel nostro ordinamento giuridico. Le leggi, espressione del modo di gestire i rapporti fra gli individui e tra questi e lo Stato, subiscono variazioni nel tempo in accordo al diversificarsi delle necessità socio–culturali. Il passaggio dal Codice Zanardelli, in vigore dal al , al Codice Rocco, varato nel , ha comportato, a titolo di esempio, una diversa impostazione del diritto penale nei confronti del reato: esso accoglie la teoria secondo la quale si deve considerare non soltanto il reato, ma anche la condizione del reo. Questo significa che si deve valutare anche la situazione, le circostanze esterne e la psicologia del colpevole, frutto quest’ultima di condizionamenti ambientali e genetiche, nonché delle inevitabili influenze politiche ed economiche del periodo storico e dell’ambiente geografico in cui vive. .. Cenni storici La medicina legale ha origini antichissime: le prime tracce si riscontrano a partire dal a.c. in Egitto; presso gli Egizi veniva esercitata l’attività peritale e anche presso i Romani; in Mesopotamia il codice di leggi dei Sumeri (–) prevedeva risarcimenti in caso di lesioni personali; famosissimo il babilonese Codice di Hammurabi (–), le cui leggi trattano problemi relativi alla violenza carnale, all’aborto, alla paternità e alla responsabilità professionale in caso di morte o lesione . Non si può ancora parlare di una medicina legale qualificata, anche perché allora la figura stessa del medico non era ben definita sul piano dell’autonomia come professione, ma si confondeva con quella del filosofo, del sacerdote, persino del mago o dello stregone. Presso gli Ebrei sia nelle leggi di Mosè che in quelle successive del Talmud si riscontravano nozioni medico legali e severe leggi in tema di igiene pubblica. Nell’antica Grecia nascono i principi di Etica medica e di Deontologia. Norme procedurali ben disciplinate per . Nel paragrafo della legge di Hammurabi si riporta: «Se un medico ha eseguito un difficile intervento col coltello di bronzo ed ha provocato la morte del soggetto gli si tagli la mano». . Sviluppo, complessità ed esercizio della Medicina legale l’accertamento medico–legale entrano in vigore nell’Egitto greco– romano a partire dal I secolo d.C.. Il Codice Giustiniano (– d.C.) prevede la collaborazione di esperti medici in problemi di natura giuridica. Nel medioevo la giurisprudenza ecclesiastica considerava la perizia medica un’indagine necessaria nei casi di follia. Nell’evoluzione storica della medicina legale come scienza autonoma hanno contribuito alcuni scienziati, cui si deve il merito di aver affrontato con spirito critico i pregiudizi relativi a mostri e stregonerie. Tra di essi ricordiamo Gian Filippo Ingrassia (–), che fondò la medicina pubblica, quella legale e la polizia sanitaria; Fortunato Fedeli (–), per avere compendiato in quattro libri ogni tipo di relazione sui referti che i medici sono chiamati a presentare nelle cause e nei processi per danno fisico a persone; ma soprattutto Paolo Zacchia (–), che, con le sue Quaestiones Medico–legales, pubblicò un’opera che rimase il testo ufficiale della medicina legale per quasi duecento anni. Ma fu a partire dal che questa scienza entrò definitivamente nella istituzione universitaria e nella prassi giudiziaria, in quanto la rivoluzione industriale portò ad un incremento notevole degli infortuni connessi all’impiego delle macchine e a nuovi ritmi e metodi di produzione, dando così, impulso allo sviluppo della medicina previdenziale, della medicina infortunistica, della medicina assicurativa, della medicina del lavoro. Nell’ambito della disciplina si delinearono diversi filoni di ricerche e applicazioni, il cui sviluppo fu condizionato dall’evoluzione del pensiero giuridico, dalla riforma dei codici, dal continuo progresso scientifico in campo medico e tecnologico. Al proposito vanno menzionati gli studi di Cesare Lombroso (–) nel campo dell’antropologia criminale e di Lorenzo Borri (–) nel settore dell’infortunistica. Lombroso fu uno dei principali rappresentanti del positivismo italiano, e le sue tesi ebbero larga risonanza negli ambienti giuridici e criminologici europei e sudamericani. Nonostante i suoi gravi limiti, riassumibili nell’interpretazione aprioristicamente patologistica e organicistica della condotta criminale, l’opera lombrosiana ebbe il merito di sostituire al tradizionale studio astratto del delitto lo studio concreto del delinquente, aprendo la strada alle più moderne e articolate formulazioni della psicologia criminale. In quegli stessi anni Medicina legale e Biologia forense nell’Investigazione e nella Sicurezza si affermano le Scuole di Torino, Firenze, Genova, Roma, Siena, con diramazioni fiorenti in tutte le sedi universitarie italiane Nei primi anni del ‘, Salvatore Ottolenghi, grande cultore di antropologia criminale, fondò il primo istituto di medicina legale dell’Università di Roma e istituì inoltre la Scuola Superiore di Polizia Scientifica, che contribuì allo sviluppo dell’antropologia criminale, orientando gli interessi degli studiosi sull’autore del reato e sulla sua pericolosità. Da allora la medicina legale come scienza autonoma non ha fatto che progredire, contestualmente all’evolversi del diritto e della biologia, non di rado influenzando e provocando innovazioni e indirizzi legislativi. .. Campi di applicazione In epoca moderna, la medicina legale ha avuto un notevole sviluppo in tutti i settori che la costituiscono e fra essi: — — — — — — — — — — — l’Etica medica e la Bioetica; la Patologia e Traumatologia forense; la Tossicologia forense; la Balistica forense; la Medicina previdenziale; la Criminologia clinica; la Psichiatria forense; la Medicina delle Assicurazioni Private; l’Identificazione personale; la Responsabilità professionale; la Valutazione del danno alla persona. Il medico legale può svolgere attività peritale o di consulenza tecnica con valutazione del danno alla persona in ambito penale (lesioni personali, omicidio) o civile (danni alla persona a causa di incidenti stradali), in ambito infortunistico INAIL (infortunio sul lavoro o malattie professionali), in ambito previdenziale (invalidità o inabilità INPS), o di sicurezza sociale (certificazioni per il riconoscimento della invalidità civile, handicap, ecc.), in tema di responsabilità professionale (responsabilità medica). A prescindere . Sviluppo, complessità ed esercizio della Medicina legale dall’ambito nel quale si esprime una valutazione, le regole dalle quali non si può prescindere sono fondamentalmente due: il rigorismo obiettivo del metodo; la conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce. Il principio di obiettività impone di essere rigorosamente aderente alla realtà dei dati, siano essi clinici, tanatologici o di laboratorio. La valutazione dei dati e la formulazione dei giudizi definitivi dovranno fondarsi su motivazioni logiche e plausibili, che tengano conto dei reperti, segni e dati obiettivi riscontrati, della documentazione medica a disposizione e delle più accreditate conoscenze scientifiche, concernenti il caso trattato. Il medico legale dovrà inoltre condurre tutte le indagini tenendo conto delle norme giuridiche di volta in volta interessate dallo specifico caso, come, a titolo di esempio, nel caso degli accertamenti ripetibili o irripetibili. .. La determinazione del nesso di causa Il nesso di casualità esprime il rapporto che intercorre tra un fatto e l’azione — o omissione — che può averlo determinato, e rappresenta il presupposto giuridico indispensabile affinché un individuo possa essere chiamato a rispondere di un fatto previsto dalla legge come reato. L’art. c.p. — Rapporto di casualità — infatti recita che Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Nella concezione prevalente, la causa è considerata come l’“antecedente necessario” e “sufficiente” a produrre l’effetto. Tale rapporto deve essere considerato in generale come una serie di anelli che formano una catena: ogni anello trasmette uno stimolo a quello successivo; il primo rappresenta l’evento lesivo iniziale e l’ultimo rappresenta l’evento di danno finale; dal punto di vista giuridico e medico– legale tutti gli anelli intermedi sono importanti, poiché ciascuno Medicina legale e Biologia forense nell’Investigazione e nella Sicurezza di essi può essere stato provocato, o agevolato da una condotta umana illecita. Nella valutazione del rapporto di casualità materiale, spesso sono molteplici i fattori che intervengono nella genesi stessa del fatto, altri ne possono modificare l’esito finale, altri ancora ne possono imprimere o meno una valenza giuridica. È dunque di estrema importanza distinguere quando si può parlare di “causa unica” e quando “di concause”. Secondo quanto sancito nell’art. c.p. — Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di casualità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce di per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fato illecito altrui. Tale articolo stabilisce che le cause concorrenti hanno lo stesso valore della causa unica, purché siano state tutte necessarie al determinarsi dell’evento. Dovranno inoltre distinguersi i concetti di “causa prossima”, con la quale si identifica la causa che temporalmente è intervenuta per ultima nel determinismo di un evento e di “causa adeguata”, con la quale invece si fa riferimento per lo più alla valenza qualitativa della causa, ovvero all’efficacia della stessa a determinare uno specifico evento. Più spesso, tuttavia, è possibile riconoscere multipli antecedenti causali che hanno contribuito al determinismo di uno specifico evento; si tratta in pratica di condizioni necessarie, ma non sufficienti singolarmente. Tali cause vengono definite concause e possono rendersi responsabili di un evento in misura differente. L’importanza di conoscere tutte gli antecedenti causali scaturisce dalla necessità di definire le singole responsabilità degli agenti ed eventualmente graduarne la pena. L’articolo , inoltre, stabilisce che la concausa non interrompe il rapporto causa–effetto fra l’illecito commesso e il danno provocato e quindi l’autore di una concausa risponde del danno cagionato, anche se a esso partecipano altre concause. Infatti viene considerata come causa qualsiasi condizione senza la quale l’evento non si . Sviluppo, complessità ed esercizio della Medicina legale sarebbe verificato. In alcuni casi, tuttavia, può non essere semplice fare una distinzione, e accertare di conseguenza le responsabilità. Supponiamo, a titolo di esempio, il caso di un soggetto che si stia recando in ospedale per lesioni lievi provocate da terzi e che, durante il tragitto, venga coinvolto in un incidente stradale mortale; può la lesione iniziale ( l’illecito che ha iniziato la sequenza causale), quindi il responsabile, essere considerato concausa dell’evento morte? d’altra parte però, le lesioni riportate nel corso dell’incidente stradale, sono state di per sé sufficienti a determinare il decesso e costituiscono una situazione idonea a interrompere il nesso di causalità. Secondo un comune orientamento in questi casi si è portati ad “assolvere” il responsabile del primo evento, dal momento che la causa che ha portato alla morte non è, in senso clinico, la ferita iniziale, anche se senza di essa il paziente non si sarebbe recato in ospedale e non avrebbe avuto l’incidente mortale. In un altro caso, come ad esempio una lesione da arma da fuoco a un braccio, essa può rappresentare il primo anello nella fenomenologia lesiva di un evento, non necessariamente pericolosa per la vita; tuttavia, se il soggetto dovesse essere emofiliaco o immunodepresso anche una lesione lieve può rivelarsi grave in quanto idonea a peggiorare notevolmente la prognosi di un soggetto. Altri aspetti che vanno considerati sono: a) la “condizione”, ovvero ogni presupposto necessario affinché la causa produca un determinato effetto — solo che talvolta è difficile distinguere una condizione da una concausa preesistente; b) l’“occasione”, ovvero un evento non necessario — sostituibile — e normalmente non sufficiente a produrre l’effetto, che è sproporzionato rispetto all’azione. La nozione deve essere tuttavia distinta da quella racchiusa nell’espressione “in occasione del lavoro” usata, come vedremo — in ambito infortunistico, per il quale ha un significato di ambito, di luogo, di tempo e di finalità dell’azione da cui scaturisce l’infortunio.