SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 17 maggio 2001 TNT Traco SpA e Poste Italiane SpA, già Ente Poste Italiane, e altri, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE), Sentenza 1. Con ordinanza 21 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 13 settembre seguente, il Tribunale civile di Genova ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE). 2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la TNT Traco SpA (in prosieguo: la «TNT Traco»), che fornisce nel territorio italiano un servizio privato di raccolta, trasporto e distribuzione di corriere espresso per conto terzi, e Poste Italiane SpA (in prosieguo: «Poste Italiane») e tre dipendenti di quest'ultima, circa una decisione con cui questi dipendenti hanno inflitto alla TNT Traco un'ammenda ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (Supplemento ordinario alla GURI n. 113 del 3 maggio 1973, in prosieguo: il «codice postale»). Ambito normativo 3. Ai sensi dell'art. 1 del codice postale, intitolato «Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni»: «Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto: i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; (...)». 4. L'art. 7 del codice postale stabilisce: «Salva la competenza del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, per l'interno, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso Ministro, di concerto con quello per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri». 5. L'art. 8 del codice postale prevede che le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, di concerto con quello per il Tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. 6. L'art. 39 del codice postale, intitolato «Contravvenzioni all'esclusività postale», recita: «Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente o a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto è punito con l'ammenda uguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire 800. Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito. (...) 1 Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione». 7. Ai sensi dell'art. 41 del codice postale: «La disposizione dell'art. 39 non si applica: (...) b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile della data di inizio del trasporto stesso; (...)». 8. Inizialmente, i servizi di cui all'art. 1 del codice postale erano forniti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che la legge 29 gennaio 1994, n. 71 (GURI del 31 gennaio 1994, n. 24; in prosieguo: la «legge n. 71/94»), ha trasformato in un ente pubblico economico denominato «Ente ”Poste Italiane”». Con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1997, n. 244, l'Ente Poste Italiane è stato trasformato, a decorrere dal 28 febbraio 1998, in una società per azioni denominata «Poste Italiane SpA». Tutte le azioni di quest'ultima sono state attribuite al ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. 9. L'art. 2 della legge n. 71/94, relativo all'attività di Poste Italiane, prevede che questa svolga le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma che deve essere concluso tra il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni ed il presidente di Poste Italiane. 10. L'art. 6 del contratto di programma concluso nel 1995 stabilisce: «1. Ferma la garanzia da parte [di Poste Italiane] di assicurare lo svolgimento dei servizi universali, riservati o non, (...) su tutto il territorio nazionale, [Poste Italiane] individuerà i piccoli uffici postali periferici operanti in zone remote che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, predisponendo per essi interventi di razionalizzazione della gestione tali da garantire la progressiva riduzione della perdita di gestione imputabile a ciascuno. Sulla base del principio di distinzione fra le funzioni imprenditoriali e le funzioni sociali [di Poste Italiane], le parti determineranno entro 3 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, l'entità degli obblighi di servizio universale derivanti dal mantenimento degli uffici predetti. A tal fine dovranno essere considerati per ciascun piccolo ufficio esclusivamente i costi diretti o indiretti, determinati su base consuntiva, di univoca imputabilità all'ufficio stesso a fronte dei quali non risultino ricavi derivanti dall'attività del medesimo. (...) 3. Ove lo Stato stabilisca a carico [di Poste Italiane] comportamenti da cui scaturiscano oneri impropri ovvero l'applicazione di tariffe particolari esso provvederà comunque ad assicurare la copertura delle spese o dei mancati ricavi [di Poste Italiane]. (...)». 11. Dall'ordinanza di rinvio risulta che, al fine di garantire «eque condizioni di concorrenza rispetto alle tariffe praticate per analoghi servizi dalle aziende concorrenti», Poste Italiane si è impegnata, all'art. 11 dello stesso contratto di programma, ad adottare un sistema di contabilità su conti separati destinato a «consentire in particolare la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati tra i servizi riservati a favore di quelli non riservati nonché di pratiche discriminatorie». 2 12. Come risulta dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte dalle parti nella causa principale e dal governo italiano, tale obbligo è stato confermato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa a misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche (Supplemento ordinario n. 233 alla GURI n. 303 del 28 dicembre 1996), il cui art. 2, n. 19, ultima frase, stabilisce: «E' fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza». 13. L'art. 41 del codice postale è stato abrogato dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (GURI del 5 agosto 1999, n. 182; in prosieguo: il «decreto n. 261/99»), che è entrato in vigore il 6 agosto 1999 e che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE,concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14). 14. L'art. 1 della direttiva 97/67 stabilisce: «La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti: - la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità; - i criteri che definiscono i servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale e le condizioni relative alla fornitura dei servizi non riservati; - i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale; - la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme; - l'armonizzazione delle norme tecniche; - la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti». 15. L'art. 9, n. 4, della direttiva 97/67 prevede che, per garantire la salvaguardia del servizio universale come definito all'art. 3, gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione, che è destinato a indennizzare il fornitore del servizio universale per gli oneri finanziari non equi che ad esso derivano dalla fornitura di tale servizio. Tale fondo può essere finanziato mediante contributi di operatori autorizzati a fornire servizi non riservati, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al servizio universale. 16. Inoltre, l'art. 14 della direttiva 97/67 obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, i fornitori del servizio universale operino, nella loro contabilità interna, una separazione tra i diversi servizi riservati ed i servizi non riservati. Come risulta dal ventottesimo 'considerando‘ della direttiva 97/67, questa separazione contabile ha come finalità di rendere trasparenti i costi effettivi dei vari servizi e di evitare che sovvenzioni incrociate dal settore riservato al settore non riservato possano alterare sfavorevolmente le condizioni di concorrenza in quest'ultimo settore. 17. In applicazione dell'art. 25, la direttiva 97/67 è entrata in vigore il 10 febbraio 1998. Ai sensi dell'art. 24, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. La causa principale e la questione pregiudiziale 18. Il 27 febbraio 1997 la TNT Traco ha costituito oggetto di un'ispezione da parte di tre dipendenti di Poste Italiane. Questi, avendo accertato che era stata raccolta, trasportata e distribuita in 3 violazione dell'art. 1 del codice postale corrispondenza affidata alla TNT Traco per l'invio espresso, le hanno inflitto un'ammenda di ITL 46 331 000 in applicazione dell'art. 39 del codice postale. 19. Nell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale constata che il servizio di corriere espresso offerto dalla TNT Traco era caratterizzato dalla rapidità, dalla sicurezza e dalla personalizzazione della consegna al destinatario e che si distingueva così nettamente dalla distribuzione di corrispondenza ordinaria fornita da Poste Italiane nell'ambito del servizio universale. Esso ritiene che tale servizio di corriere espresso, indipendentemente dal fatto che sia fornito dalla TNT Traco, da Poste Italiane o da qualsiasi altra impresa, comporti una prestazione «a valore aggiunto» che non costituisce un «supplemento» ad una prestazione base, ma una prestazione «differente» e svincolata da questa, cui si contrappone per caratteristiche e qualità oltre che per il costo. 20. La TNT Traco ha presentato dinanzi al Tribunale civile di Genova un ricorso rivolto al tempo stesso contro Poste Italiane e i tre dipendenti che avevano effettuato l'ispezione di cui al punto 18 della presente sentenza. La TNT Traco ha fatto valere l'incompatibilità con gli artt. 86 e 90 del Trattato del regime di esclusività di cui beneficiava Poste Italiane e del comportamento di Poste Italiane e dei suoi dipendenti. Essa ha chiesto innanzi tutto che fosse applicato al servizio di corriere espresso da essa fornito il regime di libera concorrenza che risulta da queste disposizioni e ha poi chiesto la condanna di Poste Italiane al risarcimento del danno, valutato in oltre ITL 500 000 000, subito a causa dell'illegittima riscossione dell'ammenda che le era stata inflitta. Infine ha chiesto che Poste Italiane ed i suoi dipendenti fossero condannati a risarcire il danno, valutato a oltre ITL 100 000 000, subito a causa dell'illegittima attività di ispezione e acquisizione di dati commerciali da questi posta in essere nei suoi uffici in violazione dell'art. 2598 del codice civile italiano, relativo alla concorrenza sleale. 21. L'8 giugno 1999 il Tribunale civile di Genova ha emesso una sentenza parziale nella quale ha innanzi tutto condannato Poste Italiane a rimborsare alla TNT Traco la somma di ITL 46 331 000 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla riscossione dell'ammenda inflitta. Esso ha dichiarato al riguardo che tale riscossione era illegittima in quanto la funzione ispettiva, di controllo e sanzionatoria precedentemente detenuta da Poste Italiane era stata trasferita al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni dalla legge n. 71/94. Ritenendo poi, da un lato, che la responsabilità dell'illegittimo intervento dei dipendenti di Poste Italiane e dei danni conseguenti dovesse essere attribuita esclusivamente a quest'ultima e, dall'altro, che non fosse stata fornita alcuna prova di un uso improprio, costitutivo di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 del codice civile italiano, dei nomi dei clienti della TNT Traco, il Tribunale ha respinto le domande della TNT Traco contro i dipendenti di Poste Italiane ed ha condannato la TNT Traco a pagare le spese da essi sostenute. Esso ha infinedeciso di sottoporre alla Corte, con ordinanza separata, una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE e di statuire sulle spese della TNT Traco e di Poste Italiane nell'ambito della sentenza definitiva. 22. Il giudice nazionale non esclude che l'imposizione di un diritto postale possa essere compatibile con il diritto comunitario se essa vale, secondo criteri obiettivi, per tutti i soggetti privati che operano sul mercato del corriere espresso e se è giustificata dalla necessità di assicurare il servizio universale e di coprire zone non redditizie del servizio stesso. Esso osserva tuttavia che la Repubblica italiana concede a Poste Italiane, oltre alle entrate provenienti dal diritto postale di cui trattasi nella causa principale, sovvenzioni dirette destinate a coprire i costi inerenti all'obbligo di assicurare il servizio universale e rileva poi che il diritto italiano, prima della trasposizione della direttiva 97/67, non conteneva alcun meccanismo di compensazione e di controllo, salvo l'obbligo imposto a Poste italiane di tenere una doppia contabilità, che, analogamente a quello previsto all'art. 9, n. 4, di tale direttiva, avrebbe consentito di assicurare in maniera costante che le compensazioni da effettuare a favore dei servizi universali e riservati non superassero il necessario e non si trasformassero indebitamente in sovvenzioni incrociate a favore dei servizi non universali e non riservati. 23. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale civile di Genova ha ritenuto necessario e pertinente, ai fini della soluzione della causa principale, sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. Di conseguenza, con ordinanza 21 giugno 1999 ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le norme del Trattato CE, e segnatamente gli artt. 86 e 90, ostano a che uno Stato membro, nell'organizzazione del servizio postale, mantenga una normativa che, pur distinguendo tra servizi di tipo c.d. ”universale” affidati in esclusiva a un soggetto di diritto privato e servizi non di tipo ”universale”, esercitati e prestati in regime di libera concorrenza: 4 a) comporti, anche per l'effettuazione dei servizi ”non universali” o a valore aggiunto da parte di soggetti ecomici diversi da quello cui è affidato in esclusiva il servizio ”universale”, il pagamento dei diritti postali dovuti per il servizio ”base” di posta ordinaria, di fatto non prestato dal soggetto esclusivista; b) attribuisca direttamente i proventi del pagamento di quei diritti al soggetto economico investito del servizio universale, al di fuori di qualunque meccanismo di compensazione e controllo al fine di evitare l'attribuzione di sussidi di tipo incrociato per servizi non universali». […] Sulla questione pregiudiziale 38. Con la sua questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se gli artt. 86 e 90 del Trattato, letti congiuntamente, si oppongano a che una normativa di uno Stato membro, che conferisce ad un'impresa di diritto privato la gestione, a titolo esclusivo, del servizio postale universale, subordini il diritto di qualsiasi altro operatore economico di fornire un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio universale alla condizione che questo paghi all'impresa incaricata del servizio universale un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta, senza prevedere un meccanismo di compensazione e di controllo destinato ad evitare che quest'impresa attribuisca sovvenzioni incrociate a favore delle proprie attività che non rientrano nel servizio universale. 39. A tale riguardo occorre rilevare in via preliminare che un'impresa quale Poste Italiane, nella sua qualità di ente pubblico economico o, successivamente, di società per azioni di cui lo Stato è l'unico azionista, è un'impresa pubblica ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato. 40. Come hanno sostenuto la TNT Traco, l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione, Poste Italiane deve essere considerata un'impresa alla quale lo Stato membro interessato riconosce diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, in quanto le è stato concesso il diritto esclusivo di assicurare la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza sul territorio di tale Stato membro senza essere obbligata a pagare, come chiunque altro assicuri gli stessi servizi, un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta. Sul divieto di cui all'art. 90, n. 1, del Trattato 41. Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del Trattato, in particolare all'art. 86. 42. L'art. 86 del Trattato vieta, qualora possa essere pregiudizievole per il commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. 43. A tale riguardo occorre sottolineare, innanzi tutto, che è pacifico che Poste Italiane, che è titolare dei diritti speciali o esclusivi indicati al punto 40 della presente sentenza, detiene una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato, in quanto risulta dalla giurisprudenza della Corte che il territorio di uno Stato membro, al quale si estende una posizione dominante, può costituire una parte sostanziale del mercato comune (v., in tal senso, sentenza 25 giugno 1998, causa C203/96, Dusseldorp e a., Racc. pag. I-4075, punto 60; 26 novembre 1998, causa C-7/97, Bronner, Racc. pag. I-7791, punto 36, e 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 92). 44. Occorre ricordare, in secondo luogo, che, anche se il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi non è, di per sé, incompatibile con l'art. 86 del Trattato, uno Stato membro viola i divieti posti dal combinato disposto dell'art. 90, n. 1, e dell'art. 86 del Trattato quando adotta una misura legislativa, regolamentare o amministrativa che crea una situazione in cui un'impresa alla quale ha conferito diritti speciali o esclusivi è necessariamente indotta ad abusare della propria posizione dominante (v. in tal senso, in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C-242/95, GT-Link, Racc. pag. I-4449, punto 33, e Dusseldorp e a., soprammenzionata, punto 61). 45. 5 A tale riguardo, si deve constatare che la normativa statale di cui trattasi nella causa principale obbliga gli operatori economici che forniscono un servizio di corriere espresso a pagare a Poste Italiane un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta dai clienti di quest'ultima, senza che Poste Italiane sia tenuta a fornire un qualsiasi servizio a tali operatori. 46. Ora, la Corte ha già dichiarato che esiste sfruttamento abusivo di una posizione dominante quando l'impresa detentrice di quest'ultima esige per i suoi servizi un corrispettivo iniquo o sproporzionato rispetto al valore economico della prestazione fornita (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1994, causa C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, Racc. pag. I-5077, punto 25, e GT-Link, soprammenzionata, punto 39). 47. Lo stesso deve valere a maggior ragione allorché tale impresa beneficia di una remunerazione per servizi che non ha fornito essa stessa. 48. Ne deriva che una normativa quale quella di cui trattasi nella causa principale crea una situazione in cui l'impresa cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi è necessariamente indotta a commettere un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato. 49. Si deve tuttavia rilevare, in terzo luogo, che, come risulta dalla formulazione dell'art. 86 del Trattato, tale normativa è vietata ai sensi degli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato solo in quanto può essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri. 50. Questo avverrebbe in particolare se l'obbligo di pagare a Poste Italiane il diritto postale di cui trattasi nella causa principale valesse anche per gli operatori economici che forniscono servizi di corriere espresso tra la Repubblica italiana e un altro Stato membro. Spetta al giudice nazionale verificarlo. Su una giustificazione ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato 51. Poste Italiane ed il governo italiano fanno valere che, in ogni caso, l'obbligo di pagare il diritto postale che costituisce oggetto della causa principale, anche quando è imposto agli operatori di un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio universale, è giustificato, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, dalla necessità di salvaguardare l'equilibrio economico dell'impresa incaricata della gestione del servizio postale universale. 52. A tale riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che in effetti dal combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell'art. 90 del Trattato risulta che il n. 2 di tale norma può essere fatto valere per giustificare la concessione, da parte di uno Stato membro, ad un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, di diritti speciali o esclusivi contrari, in particolare, all'art. 86 del Trattato, qualora l'adempimento della specifica missione affidatale possa essere garantito unicamente grazie alla concessione di tali diritti e purché lo sviluppo degli scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità (v. in tal senso, in particolare, sentenza 23 maggio 2000, causa C-209/98, Sydhavnens Sten & Grus, Racc. pag. I-3743, punto 74). 53. Occorre constatare, in secondo luogo, che un'impresa quale Poste Italiane, incaricata in forza della normativa di uno Stato membro di assicurare il servizio postale universale, il che implica l'obbligo di raccogliere, trasportare e distribuire corrispondenza su tutto il territorio dello Stato membro interessato indipendentemente dalla redditività del settore in cui viene fornito il servizio, costituisce un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato. 54. In terzo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che non è necessario, affinché siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato, che risulti minacciato l'equilibrio finanziario o la redditività economica dell'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale. E' sufficiente che, in mancanza dei diritti controversi, possa risultare compromesso l'adempimento delle specifiche funzioni assegnate all'impresa, quali precisate dagli obblighi e dai vincoli impostile, o che il mantenimento dei diritti di cui trattasi sia necessario per consentireal loro titolare di adempiere le funzioni di interesse economico generale affidategli in condizioni economicamente accettabili (v., in particolare, sentenza Albany, soprammenzionata, punto 107). 55. A tal fine può risultare necessario prevedere non solo la possibilità di una compensazione tra i settori di attività redditizi e i settori meno redditizi del titolare della missione d'interesse generale 6 costituita dalla gestione del servizio universale (v., in tal senso, sentenza Corbeau, soprammenzionata, punto 17), ma anche l'obbligo per i fornitori di servizi postali che non rientrano in tale servizio universale di contribuire, mediante il pagamento di un diritto postale del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, al finanziamento di questo servizio universale e di consentire così al titolare di tale missione di interesse generale di adempierla in condizioni economicamente equilibrate. 56. Occorre tuttavia rilevare che, poiché si tratta di una disposizione che consente in talune circostanze una deroga alle norme del Trattato, l'art. 90, n. 2, del Trattato deve essere interpretato in senso restrittivo (v., in tal senso, sentenza GT-Link, soprammenzionata, punto 50). 57. Pertanto, l'art. 90, n. 2, del Trattato non consente che il totale degli introiti provenienti dal pagamento di un diritto postale del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, da parte dell'insieme degli operatori economici che forniscono un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio postale universale, sia superiore all'importo necessario per compensare le eventuali perdite che la gestione del servizio postale universale causa all'impresa che ne è incaricata. 58. In tale contesto occorre che l'impresa incaricata del servizio postale universale, allorché fornisce essa stessa un servizio di corriere espresso che non rientra in tale servizio universale, sia anch'essa tenuta al pagamento del diritto postale. Occorre anche che essa faccia in modo da non far sopportare tutto o parte dei costi della sua attività di servizio di corriere espresso alla sua attività di servizio universale, aumentando indebitamente gli oneri del servizio universale e quindi le eventuali perdite di quest'ultimo. 59. Spetta al giudice nazionale verificare se queste condizioni siano soddisfatte, fermo restando che incombe allo Stato membro o all'impresa che fa valere l'art. 90, n. 2, del Trattato dimostrare che ricorrono i presupposti per l'applicazione di tale norma (v. in tal senso, in particolare, sentenza 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5815, punto 94). 60. A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in mancanza di una normativa comunitaria in materia, la prova di una violazione dell'art. 86 del Trattato può essere fornita secondo le modalità dell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, purché queste modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendano praticamente impossibile oeccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da questa disposizione (v., in tal senso, sentenza GT-Link, soprammenzionata, punti 23, 24, 26 e 27). 61. Questi stessi principi si applicano anche allorché, basandosi sull'art. 90, n. 2, del Trattato, uno Stato membro o l'impresa cui esso ha affidato una missione di interesse generale ai sensi di questa disposizione cerca di dimostrare che l'attribuzione a questa impresa di diritti speciali o esclusivi incompatibili con l'art. 86 del Trattato è necessaria. 62. Ne deriva che la mancanza, al tempo dei fatti della causa principale, di un meccanismo di compensazione e di controllo destinato ad evitare che l'impresa incaricata della gestione del servizio universale proceda all'attribuzione di sovvenzioni incrociate a beneficio della propria attività che non rientra nel servizio universale non è necessariamente sufficiente per provare che le condizioni di applicazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato non erano soddisfatte. 63. Sulla base dell'insieme delle considerazioni che precedono occorre risolvere la questione posta nel modo seguente: - in quanto può derivarne un pregiudizio al commercio tra Stati membri, il combinato disposto degli artt. 86 e 90 del Trattato si oppone a che una normativa di uno Stato membro che conferisce ad un'impresa di diritto privato la gestione, a titolo esclusivo, del servizio postale universale subordini il diritto di qualsiasi altro operatore economico di fornire un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio universale alla condizione che esso paghi all'impresa incaricata del servizio universale un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta, a meno che non sia provato che gli introiti provenienti da questo pagamento sono necessari per consentire a tale impresa di assicurare il servizio postale universale in condizioni economicamente accettabili e che quest'impresa è tenuta al pagamento dello stesso diritto allorché fornisce essa stessa un servizio di corriere espresso che non rientra in tale servizio universale; 7 - questa prova può essere fornita secondo le modalità dell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, fermo restando che queste modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario. […] Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile di Genova con ordinanza 21 giugno 1999, dichiara: 1) In quanto può derivarne un pregiudizio al commercio tra Stati membri, il combinato disposto degli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) si oppone a che una normativa di uno Stato membro che conferisce ad un'impresa di diritto privato la gestione, a titolo esclusivo, del servizio postale universale subordini il diritto di qualsiasi altro operatore economico di fornire un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio universale alla condizione che esso paghi all'impresa incaricata del servizio universale un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta, a meno che non sia provato che gli introiti provenienti da questo pagamento sono necessari per consentire a tale impresa di assicurare il servizio postale universale in condizioni economicamente accettabili e che quest'impresa è tenuta al pagamento dello stesso diritto allorché fornisce essa stessa un servizio di corriere espresso che non rientra in tale servizio universale. 2) Questa prova può essere fornita secondo le modalità dell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, fermo restando che queste modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario. Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 maggio 2001. 8