cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 271 PARTE TERZA Il sistema di promozione turistica cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 273 Parte terza Il sistema di promozione turistica CAP. 3.1 3.1.1 CRESA - Il turismo in Abruzzo L’INTERVENTO PUBBLICO NEL TURISMO RUOLO E FUNZIONI DELLA REGIONE, DELL’AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI INTRODUZIONE La recente legge costituzionale n. 3/2001 – modificativa del titolo V della Costituzione – rappresenta per il turismo (e non solo) – una svolta fondamentale nella definizione del ruolo delle regioni, dopo trent’anni di incertezze, tensioni, di fughe in avanti e di passi indietro, che hanno influenzato e condizionato sin dall’inizio l’attività delle regioni, compresa quindi quella abruzzese, il cui sviluppo turistico è in larga parte parallelo e successivo all’istituzione dell’ente regionale. E’ stato correttamente sottolineato, infatti, che “l’Abruzzo turistico che conosciamo oggi è nei suoi aspetti quantitativi frutto del boom economico e dei successivi anni ‘70”1. Pur non essendo questa la sede per un approfondimento su questa fase della storia del turismo abruzzese, sembra opportuno un richiamo alle amare considerazioni di un importante esponente della vita politica nazionale e locale, Giuseppe Spataro, allorché doveva ammettere – nel 1967 - che l’Abruzzo “arrivava così in ritardo nel settore del turismo”2. Un ritardo che in buona parte trova una implicita spiegazione – e testimonianza - nelle memorie di un altro protagonista dello sviluppo abruzzese post-bellico – Remo Gaspari – la cui ricostruzione di “mezzo secolo di politica ed economia” dimostra il preminente obiettivo di favorire un modello di sviluppo economico legato all’industrializzazione della regione, che non lasciava spazio rispetto a prospettive di crescita dell’economia turistica, che pure è venuta a registrarsi negli anni successivi3. Se tale fenomeno deve certamente farsi ricondurre a ben più ampi fattori espansivi dei consumi turistici in Italia e negli altri paesi occidentali e ad un forte potenziamento delle infrastrutture di base, in Abruzzo non si può certo trascurare il ruolo dell’isti- tuzione regionale che ha rappresentato – pur nella costante ricerca di assetti organizzativi e programmatori – un riferimento fondamentale in termini – soprattutto - di complessiva promozione del territorio, con l’handicap di dover recuperare un gap di marginalità secolare. All’isolamento “fisico” (è qui sufficiente il richiamo agli straordinari riflessi conseguenti all’inserimento della regione della rete autostradale) si univa fino a qualche anno fa anche l’assenza percettiva dell’Abruzzo, premessa essenziale – unitamente all’esistenza di strutture ricettive – perché potesse parlarsi di turismo. Eloquente è il risultato di una indagine realizzata soltanto nell’anno 1995 sulla presenza delle regioni sulla stampa straniera, che assegnava all’Abruzzo lo sconsolante ruolo di cenerentola tra le regioni italiane, unitamente al Molise e alla Basilicata, registrando l’assoluta assenza di riferimenti4. Soprattutto rispetto alla promozione del territorio – infatti – l’intervento statale – sia del soppresso Ministero del Turismo che dell’Ente Nazionale per il Turismo (ENIT) è stato assolutamente insignificante per l’Abruzzo e per le regioni del mezzogiorno, in quanto prevalentemente orientato ad assecondare e rafforzare un’immagine Italia legata, se non anche condizionata, dalle più importanti e tradizionali mete turistiche del paese. 1 L. Piccioni, Storia del turismo in Abruzzo, Adelmo Polla editore, Cerchio, 2000, p. 144; 2 Dall’intervento del sen. Giuseppe Spataro, allora v.presidente del Senato, nell’ambito del IV Convegno sul Turismo Invernale in Italia, svoltosi in Abruzzo (L’Aquila, Roccaraso, Maielletta, Prati di Tivo) dal 4 al 7 marzo 1967, cfr. Atti del Convegno, p. 174; 3 R.Gaspari, L’Abruzzo tra passato e futuro: mezzo secolo di politica ed economia, ed. Carsa, 2002; 4 Turismo e Sud (Rapporto di sintesi), realizzato da Isnart e SL&A, per conto delle Ferrovie dello Stato, 1996, p. 39; 273 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 274 CRESA - Il turismo in Abruzzo Per tracciare un profilo attuale delle competenze e delle responsabilità nello sviluppo turistico del territorio appare indispensabile richiamare sinteticamente alcuni passaggi dell’esperienza regionale, nel più ampio contesto dell’evoluzione dell’ intervento pubblico nel settore. L’intervento pubblico in questa materia si sta evolvendo, come dimostrato anche da una complessa miriade di leggi che – soprattutto a livello regionale – disciplinano, regolano, promuovono, organizzano, incentivano, ecc. in una progressiva e tormentata fase di riconoscimento in capo alle regioni stesse della pienezza delle funzioni legislative e amministrative in materia di “turismo e industria alberghiera”, secondo quanto previsto dalla Costituzione repubblicana, già nel testo approvato nel 1947. Nel turismo, attività di natura essenzialmente privata per quanto attiene alla commercializzazione e alla erogazione dei relativi servizi, dopo la fase del “non intervento” del soggetto pubblico nello stato liberale, che tendeva all’esaltazione della piena libertà di iniziativa economica, con conseguente disimpegno (eccetto fondamentali esigenze legate soprattutto alla necessità di garantire l’ordine, l’igiene e la sicurezza pubblica), si assiste a forme progressive di intervento nell’economia, che negli ultimi anni sono venute sempre più ad articolarsi o – meglio – ad istituzionalizzarsi (M.S.Giannini), divenendo elementi ormai strutturali dell’ordinamento giuridico e quindi dell’organizzazione pubblica. Dagli iniziali interventi limitati al sostegno di nuove realizzazioni alberghiere – rientranti in una fase per certi versi pre-turistica, di approntamento delle infrastrutture di base (al pari delle opere stradali, idrauliche, ecc.) – si sta passando ad altre forme sempre più sofisticate di promozione e di incentivazione, che da una parte tengono conto della evoluzione e della progressiva dilatazione del mercato e, dall’altra, si giustificano sempre più come leva cui far ricorso per la valorizzazione di intere aree territoriali, soprattutto 274 Parte terza Il sistema di promozione turistica con finalità di sviluppo economico ed occupazionale. Il processo dinamico, innestato dalla straordinaria crescita dei consumi turistici che ha visto trasformarsi in qualche decennio un fenomeno d’elite in turismo di massa, ha imposto ai vari soggetti pubblici che operano nel settore – e segnatamente alle regioni - l’introduzione di strumenti di indirizzo e di programmazione orientati alla razionalizzazione degli interventi e delle risorse finanziarie, favorendo strategie che tendano a sollecitare, coinvolgere ed allargare l’interesse di operatori turistici e di altri soggetti, al fine di raggiungere determinati obiettivi di qualificazione e/o sviluppo turistico. L’intervento pubblico nel turismo si sta sviluppando su due direttrici fondamentali, da una parte quella che ha per oggetto la tutela di interessi pubblici primari (e si preoccupa inoltre di evitare contrasti con l’interesse turistico generale della collettività e/o con gli interessi settoriali degli operatori turistici), dall’altra quella – sempre più emergente che ha per oggetto la promozione, l’incentivazione e lo sviluppo delle attività turistiche. Per la prima legge dedicata al turismo nell’ordinamento del nostro paese occorre attendere il 1919 (R.D.L. 12 ottobre 1919, n. 2099), anno in cui è stato istituito l’Ente nazionale per le industrie turistiche (ENIT), con sede a Roma, in un contesto post-bellico in cui “si studiavano i mezzi per la ricostruzione dell’economia nazionale, in cui già si intravedevano le possibilità di attirare verso l’Italia i benefici che derivavano dal movimento internazionale dei forestieri”5. Tra la fine degli anni venti e gli anni trenta si registra l’emanazione di alcune importanti norme di taglio organizzativo, considerato “….che il turismo non poteva continuare a vi- 5 F. Paloscia, in “Enit: 1919-1999, ottant’anni per l’Italia nel mondo”, 1999, ed. Enit, p. 8. cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 275 Parte terza Il sistema di promozione turistica vere fuori della vigilanza dello Stato”6. Con il R.D.L. 23 marzo 1931, n. 371 veniva infatti istituito il Commissariato per il turismo, organo centrale preposto alla direzione e al coordinamento delle attività nazionali riguardanti il turismo. Per quanto riguarda gli ambiti sub-nazionali, occorre richiamare: - il D.L. 15 aprile 1926, n. 765, che ha dato vita alle aziende di cura, soggiorno e turismo, con fini di informazione e propaganda, da istituirsi in località la cui economia fosse fondata sul turismo; - il R.D. 20 giugno 1935, n. 1425, che ha disciplinato l’istituzione e il funzionamento degli enti provinciali del turismo, con funzioni di controllo e di vigilanza rispetto alle aziende di soggiorno ricadenti nel territorio di competenza e successivamente (cfr. D.P. 27.8.1960, n. 1044) anche con compiti promozionali, di studio e di programmazione, di coordinamento ed esecutivo-gestionali in materia di agenzie di viaggio (D.P.R. n. 630/1955) e di credito alberghiero (L. 18 marzo 1969, n. 326). Nel 1959 viene istituito, con legge 31 luglio 1959, n. 617, il Ministero dello sport, turismo e spettacolo, con assorbimento delle funzioni già assegnate al Commissariato per il turismo e di competenze di pertinenza di altre amministrazioni statali. L’istituzione del ministero interveniva pur in presenza dell’art. 117 della Costituzione che demandava potestà legislative e quindi anche amministrative in materia di “turismo e industrie alberghiera” alle regioni a statuto ordinario. Con l’istituzione delle regioni a statuto ordinario (1970) prende l’avvio il tentativo di realizzare lo Stato delle autonomie, ritardato di oltre vent’anni rispetto alle previsioni contenute nella costituzione repubblicana. Per l’organizzazione turistica nazionale la circostanza costituisce un momento di forte rottura rispetto ai modelli organizzatori che avevano fino ad allora rappresentato l’architettura del settore turistico pubblico. CRESA - Il turismo in Abruzzo Il cammino doveva rivelarsi ancora lungo e complesso, caratterizzato da una strisciante conflittualità, da un’infinita stagione di riforme, ma anche di incertezze, polemiche anche vivaci, aspettative e delusioni, tra riforme mancate o parziali dell’apparato statale e delle autonomie locali. Anche la materia “turismo e industria alberghiera” – che costituiva un ambito di attività che l’art. 117 della Costituzione trasferiva alle regioni – non poteva sottrarsi alle ambiguità di un processo difficile, che ha visto il legislatore statale oscillare disordinatamente tra attribuzione piena alle regioni e più o meno aperti tentativi di recupero di competenze, favoriti anche da burocrazie ministeriali preoccupate di mantenere le competenze necessarie per assicurasi la propria sopravvivenza, in uno scenario di perenne precarietà e incertezza7. Nella più generale complessità della transizione istituzionale del paese, è anche possibile che l’iniziale “contenitore” costituito dal citato art. 117 comprendesse una materia – il turismo - allora di scarso rilievo economico e sociale – e comunque dal modesto intervento pubblico, invece con il tempo è divenuto – con la crisi dell’industria tradizionale - uno dei settori di prevalente importanza per l’economia nazionale in termini di apporto di valuta estera, di occupazione, di investimenti, con il conseguente crescente coinvolgimento delle istituzioni pubbliche. Con il D.P.R. n. 6 del 14 gennaio 1972, vengono trasferite alle regioni “tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia turistica”, con deludenti riflessi operativi, perché molte erano le attribuzioni rimaste al Ministero del Turismo e agli enti pubblici nazionali, mentre il riferimento alle sole 6 Cfr. voce “Turismo” – Grande Dizionario Enciclopedico, ed. Garzanti, vol. X, 1939, p. 1117. 7 Per un approfondimento delle relative tematiche vedasi L. Saporito, “Il turismo fra Stato e regioni”, ed. F.Angeli, 1990. 275 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 276 CRESA - Il turismo in Abruzzo competenze statali di fatto portava ad escludere quelle esercitate dagli enti infraregionali (enti provinciali del turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo). Certamente più organico risulta il successivo intervento normativo (D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977), che almeno pone in grado le regioni di poter attivare – potenzialmente – una propria politica del turismo, sia pure nell’incertezza della linea di demarcazione tra competenze statali e locali, con la paventata prospettiva del perpetrarsi di conflitti di competenza, duplicazioni di strutture, sovrapposizioni e dispersione di risorse8. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni riguardano essenzialmente: - la programmazione, lo sviluppo e l’incentivazione del turismo; - l’organizzazione di manifestazioni turistiche; - gli enti provinciali del turismo e le aziende di cura, soggiorno e turismo (ivi compresi la nomina degli amministratori e i controlli su tali enti); - il riconoscimento e la revoca delle aziende di soggiorno; - le agenzie di viaggio; - la classificazione e la locazione di immobili adibiti a strutture ricettive; - il vincolo alberghiero; - le professioni turistiche; - le opere, gli impianti e i servizi complementari all’attività turistica. Continuavano ad essere riservate allo Stato le funzioni: 1. di indirizzo e di coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni; 2. di gestione dei rapporti turistici internazionali e comunitari; 3. di promozione turistica all’estero attraverso l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), la vigilanza sullo stesso ente, sul CAI e sull’Automobil Club d’Italia (ACI); 4. connesse al rilascio del nulla osta per le agenzie di viaggio, previo parere delle regioni interessate; 5. connesse al formulazione del parere del 276 Parte terza Il sistema di promozione turistica ministero delle Finanze ai fini del riconoscimento, revoca e classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo. Una svolta significativa è certamente rappresentata dalla approvazione della legge quadro n. 217/1983, che ha introdotto elementi innovativi nell’impostazione dell’approccio al sistema di ripartizione fra stato e regioni, “rispetto al modello organizzativo centralistico, sul quale le regioni si erano praticamente venute a sovrapporre senza realizzare la necessaria riforma dell’ordinamento”9. Tra le novità di rilievo si segnala la previsione di innovativi modelli organizzativi della accoglienza e promozione turistica da adottarsi a cura delle regioni (sganciati dal tradizionale sistema di enti provinciali e aziende di soggiorno), la definizione di “impresa turistica”, la classificazione delle strutture ricettive, la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni turistiche. La legge quadro, pur introducendo elementi riformatori, manteneva praticamente inalterate le funzioni del Ministero del Turismo, omettendo di favorire le condizioni per il riassetto complessivo dei vari soggetti pubblici operanti nel settore, dove le preminenti esigenze di integrazione Stato-regioni, finalizzate ad un assetto sinergico fondato sui principi del coordinamento e della partecipazione alla programmazione, sono ancora slegate da un disegno diretto a coinvolgere il sistema delle autonomie locali. Una carenza interpretata anche come conseguenza dell’accentuarsi dell’importanza delle regioni a danno degli enti minori10. Una risposta in questa direzione – ancora una volta parziale – avveniva successivamente in un contesto pure settoriale quale la riforma delle autonomie locali (legge n. 142/1990), con cui viene comunque rilan- 8 A. Barbera, F.Bassanini, “I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali”, ed. Il Mulino, 1978, p. 323. 9 G. Silingardi, “Turismo: legislazione e prassi contrattuale”, ed. Etaslibri, 1993, p. 29. 10 O. Sepe, voce “Turismo”, in Noviss.Digesto Italiano, Utet, 1987, p. 916. cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 277 Parte terza Il sistema di promozione turistica ciato il ruolo di cura degli interessi generali delle rispettive comunità proprio dei comuni e quello di programmazione dello sviluppo del territorio delle province. Anche in occasione del riordinamento dell’ENIT (legge 11 ottobre 1990, n. 292), il rilievo della promozione nazionale introduce elementi volti al rispetto dell’azione promozionale di iniziativa regionale, anzi – almeno sul piano formale – sembrerebbero quasi rovesciati i rapporti intercorrenti tra livello nazionale e regioni, laddove sono queste ultime che “..si avvalgono delle strutture dell’ENIT” (cfr. art. 6), o che possono concorrere rispetto alla programmazione triennale dell’ente, assoggettato in ogni caso alle direttive dello Stato. Momento emblematico del rapporto conflittuale tra Stato e regioni è certamente rappresentato dal referendum popolare svoltosi il 18 aprile 1993, proposto da alcune regioni e finalizzato all’abrogazione della legge n. 617/1959 relativa all’istituzione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, soppresso – per effetto dell’esito referendario – dal 5 agosto 1993. La portata del referendum e dei suoi effetti abrogativi veniva ridimensionata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 35 del 4 febbraio 1993), che, pur dichiarando ammissibile il referendum, ne limitava sostanzialmente gli effetti al mantenimento o meno dell’apparato burocratico amministrativo (ministero) e non già a quelle norme che attribuivano allo Stato competenze amministrative in materia di turismo. Con il D.L. 4 agosto 1993, n. 273 – numerose volte reiterato, fino alla definitiva conversione nella legge n. 205/1995 – sono state emanate norme dirette a superare il vuoto prodotto dall’esito referendario, mentre alcune residue funzioni statali venivano assegnate ad un apposito dipartimento (Dipartimento del Turismo), istituito nell’ambito della presidenza del Consiglio dei Ministri, con prevalenti funzioni connesse alla cura di relazioni internazionali e comunitarie (più recentemente il dipartimento è stato trasfor- CRESA - Il turismo in Abruzzo mato in direzione generale, assorbita organizzativamente nell’ambito del Ministero delle Attività Produttive – già Ministero dell’Industria). E’ “cronaca” di questi anni la crescita rilevante del settore, il maggiore coinvolgimento di altri ambiti (dai beni culturali, all’enogastronomia, all’artigianato, ecc.), e non certo ultima la penetrante influenza delle politiche comunitarie anche in materia di turismo, sia per favorire la conoscenza reciproca e delle culture dei diversi Paesi membri, che attraverso interventi a sostegno di programmi di sviluppo, che – ancora - con l’avvio di un processo di deregulation e di apertura - per alcune attività - alle dinamiche di mercato e all’autonomia dei privati (ad es. in materia di agenzie di viaggio e di professioni turistiche). Si tratta di scenari che offrono – pur nella sintesi dei richiami – l’idea della crescente complessità del ruolo e dell’attività dei soggetti pubblici nel settore e che integrano le dinamiche del dibattito istituzionale, ai vari livelli. Manifesto Enit-Ferrovie dello Stato. Anni ’30. 277 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 278 CRESA - Il turismo in Abruzzo 3.1.2 L’EMERGENTE RUOLO DEI SOGGETTI PUBBLICI NELLA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA TURISTICA L’intervento statale nel turismo è originariamente rappresentato dalla concessione di mutui con interessi parzialmente o in toto a carico dello Stato o da contributi a fondo perduto al fine di “potenziare il turismo nazionale”, incoraggiando la promozione e la realizzazione di nuove strutture ricettive di tipo alberghiero o l’aumento e il miglioramento della ricettività esistente. Lo Stato con legge 29.7.1949, n. 481 istituì la sezione autonoma per l’esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con uno stanziamento iniziale di otto miliardi, di cui il 65% veniva riservato al Mezzogiorno. Negli anni successivi si sono susseguite varie leggi “straordinarie” a sostegno di nuovi interventi nel settore, come più ampiamente approfondito in altro capitolo. A seguito dell’istituzione delle regioni a statuto ordinario, la materia risulta prevalentemente di competenza regionale, anche se Cartolina promozionale anno 1996. 278 Parte terza Il sistema di promozione turistica non mancano interventi straordinari a livello statale (come, ad esempio, in occasione dei mondiali di calcio del 1990, del Grande Giubileo del 2000, ecc.) o, compresi in piani di incentivazione in favore delle piccole e medie imprese (L. 488/1992 e successive modificazioni, con recente allargamento anche alle imprese turistiche), come più ampiamente approfondito in altro capitolo del presente Rapporto. Tali azioni hanno inciso in modo determinante, anche se quasi mai in termini organici, allo sviluppo della ricettività nel nostro paese. Negli ultimi anni le attività di promozione realizzate da soggetti pubblici si sono progressivamente sviluppate ed allargate a campi d’azione diversi da quelli originariamente diretti alle strutture turistiche. Il sole, il mare, i monti, l’arte, l’archeologia, l’enogastronomia, ecc. sono potenzialmente un grosso affare, peraltro non sempre facile da sfruttare in termini di sviluppo del territorio, anche perché la concorrenza tende ad allargarsi ed è sempre più aggressiva, i mercati stanno diventando globali, i consumatori sono sempre meno fidelizzati e più at- cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 279 Parte terza Il sistema di promozione turistica tenti alla componente prezzo, i servizi non sempre all’altezza del mercato, come pure occorre fare i conti con gli eventuali condizionamenti negativi determinati da una insufficiente diffusione di una mentalità turistica, come pure di una presenza adeguata di imprenditorialità, ecc. Alla crescita in termini economici e sociali – con riflessi che vanno ben oltre la misurazione e l’analisi dei dati relativi agli arrivi e alle presenze turistiche – sta corrispondendo una crescente consapevolezza circa il ruolo delle istituzioni pubbliche nello sviluppo turistico del territorio, certamente più determinante oggi rispetto al passato, venendosi sempre più a costituire un sistema misto, nel quale convergono e si influenzano le efficienze e le inefficienze della componente pubblica e di quella privata. La parte pubblica tende ad acquisire un ruolo non solo di regolamentazione e vigilanza, ma anche e soprattutto di indirizzo e di impulso dello sviluppo turistico del territorio, mentre all’imprenditoria privata spetta il compito di predisporre, organizzare, distribuire e commercializzare/vendere i servizi che rendono concretamente fruibili – da parte della domanda – le attrattive e le risorse del territorio. Da questa consapevolezza scaturisce la ricerca di soluzioni organizzative volte a superare il tradizionale ruolo pubblico legato alla amministrazione del turismo, intesa come prevalente attività di vigilanza e di finanziamento del sistema alberghiero, dove l’originaria nozione di “propaganda” si concretizzava nella stampa di depliant, nella organizzazione di una mostra o nella partecipazione ad una fiera di settore. E’ un passaggio non facile e nemmeno immediato, soprattutto perché dovrebbe cambiare la cultura della P.A., alla quale si chiede oggi il superamento di logiche burocratiche tradizionali per assumere un affidabile ruolo guida di natura tecnica e professionale in grado di tradurre concretamente gli indirizzi programmatici degli organi di governo diretti allo sviluppo economico e sociale del CRESA - Il turismo in Abruzzo territorio. E’ certamente un percorso complesso, che varia da ente ad ente in misura di vari fattori endogeni ed esogeni, inevitabilmente connesso all’esigenza di pervenire a forme di razionalizzazione nell’impiego delle risorse, dove i principi della programmazione devono costantemente adattarsi ai mutamenti e alle prospettive del mercato e – dove – soprattutto – l’investimento pubblico rischia di perdere efficacia se non assecondato o se non coglie/coinvolge l’interesse degli operatori privati impegnati nel settore. La competitività si acquisisce – infatti - con un lavoro continuo, sistematico, organizzato, “scientifico”; un processo che in Abruzzo comincia appena ad intravedersi, ma che è solamente all’inizio. Ciò significa che gli elementi di debolezza sono tuttora perduranti e una stagione pur esaltante non é certamente sufficiente a dichiarare superati i problemi che affliggono il sistema di offerta turistica abruzzese, che restano invece in gran parte irrisolti. L’errore da non fare è quello di ritenere la tendenza crescente un risultato ineluttabile, quasi che il potenziale delle risorse spendibili a fini turistici, che certamente esiste ed é cospicuo, garantisse una sorta di immunità rispetto alla mutevolezza del mercato. Come sottolineato nel programma triennale 2000-2002, l’Abruzzo turistico potrà continuare a crescere ed a raccogliere risultati positivi solo se saprà continuare con sistematicità nel processo di integrazione e organizzazione del sistema produttivo, di trasformazione “compatibile” delle risorse potenziali in attività turistiche, di aumento dell’efficienza del sistema di promo-commercializzazione. Oggi l’intervento pubblico nel turismo deve sempre più ragionare in termini di mercato e di economia, solo in tale prospettiva gli investimenti nel settore potrebbero favorire le condizioni per il raggiungimento dei risultati auspicati in chiave di sviluppo e di occupazione, in caso contrario si alimenterebbero solo aspettative destinate ad andare deluse, sprechi e perdite di risorse finanziarie. 279 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 280 CRESA - Il turismo in Abruzzo Parte terza Il sistema di promozione turistica Cartolina anni ’20. Anche per gli enti pubblici, d’altra parte, il marketing “si configura proprio quale strumento per il raggiungimento dei risultati”11. Il turismo ha bisogno di integrazione e coordinamento tra le varie realtà che lo compongono (mobilità, commercio, cultura, spettacolo, sport, pianificazione del territorio, formazione, ecc.), ma anche di una attenta gestione delle attività promozionali, di informazione e di accoglienza in ambito locale, dove le esigenze generali e particolari dovrebbero essere adeguatamente conosciute e dove in conclusione vengono erogati i servizi turistici. Il governo di tali fattori costituisce condizione essenziale per lo sviluppo del turismo, per fare regia tra i diversi “turismi”, per indicare e per assecondare la spinta all’innovazione e i processi volti a favorire la qualità delle strutture e dei servizi. Il riferimento al mercato – più volte richiamato unitamente ad altri fattori propri del fare impresa, quali la domanda (caratteristiche, struttura, dinamiche, modelli comportamentali dei turisti-consumatori, ecc.), l’offerta (qualità, prezzi, atteggiamenti degli operatori, ecc.), la concorrenza (prodotti, 280 prezzi, strategie) – risulta sempre più inevitabile anche per il soggetto pubblico. Si tratta di percorsi emergenti che registrano un complessivo ritardo dei soggetti pubblici nell’affrontare le problematiche della promozione e dello sviluppo, mentre lo stesso fenomeno turismo solo negli ultimi anni risulta “accettato” dal sistema paese. Migliorare la performance degli enti pubblici impegnati nella promozione turistica costituirà sempre più un fattore determinante nella concorrenza tra territori e quindi tra sistemi turistici. Il marketing turistico, a differenza di altri settori, dipende infatti - ancora in larga misura – dall’organizzazione pubblica in alcune componenti vitali come il sistema di informazione, assistenza, accoglienza, garanzia del consumatore, in quella di promozione e comunicazione “ad ombrello” della marca e dei prodotti regionali, in quella di sviluppo delle infrastrutture, in quella di sostegno delle iniziative di valorizzazione della cultura locale, solo per citarne alcune. 11 G.Bertocchi, S.Foà, “Il Turismo come servizio pubblico”, ed. Giuffrè, 1996, p.94. cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 281 Parte terza Il sistema di promozione turistica 3.1.3 ORGANIZZAZIONE E LEGISLAZIONE TURISTICA DELL’ABRUZZO La legislazione di settore non ha avuto una regolamentazione organica e sistematica, ma frammentaria e sparsa in numerose provvedimenti, peraltro soggetti a svariate modificazioni e integrazioni intervenute nel tempo, come pure a “rincorse” condizionate dalla necessità di porre adeguamenti rispetto alla normativa statale e comunitaria, ovvero dietro la sollecitazione di gruppi di interesse finalizzata alla soluzione di problematiche specifiche. Come e forse più di altre regioni, anche l’Abruzzo è stato interessato da una abbondante legislazione, generalmente frammentaria ed improntata all’adeguamento alla legislazione statale, con scarsi slanci autonomistici e soprattutto – almeno fino alla fine degli anni novanta – senza una particolare attenzione ai temi della programmazione e della razionalizzazione degli interventi e dello sviluppo turistico, che pure ha concorso alla crescita economica della regione. L’organizzazione regionale non sembra essersi ancora dotata di strutture adeguate ai compiti – o meglio alle sfide – che vedono protagonista l’ente regionale, sia nella gestione residuale di attività tecniche e amministrative che soprattutto nello sviluppo delle attività di programmazione, coordinamento e controllo. La delega al turismo – fino a qualche anno fa di scarso rilievo politico - è stata oggetto di mutevole aggregazione, in genere condizionata più da equilibri politici interni alla giunta che da motivazioni funzionali. E’ stata quindi unita al settore “trasporti”, altre volte alla “caccia, sport e pesca”, o alla “promozione culturale”, o alle “attività produttive” (in linea con l’attuale assetto funzionale del governo centrale, dove le residue competenze statali sono state assorbite dal ministero per le attività produttive), mentre la presente legislatura regionale vede il turismo inserito in un’inedita area di attività, comprensiva anche dell’ambiente, dell’energia, CRESA - Il turismo in Abruzzo del demanio marittimo, dell’urbanistica e dei parchi. La prospettiva di messa a rete di questi diversi ambiti settoriali rappresenta una strategia che individua “come sviluppo eco-sostenibile del territorio lo sviluppo dell’economia turistica, che è la meno impattante, quella dal profilo infrastrutturale più basso, quella che stride meno con il concetto di tutela..”12. Nello stesso tempo deve rilevarsi come negli ultimi anni gli operatori turistici abbiano richiesto in più occasioni che la delega non comprendesse materie diverse dal turismo, proprio in ragione della accresciuta importanza economica del turismo regionale e dell’esigenza – a loro dire – di concentrare la guida politica sul settore. Occorre anche considerare che solo negli ultimi dieci/quindici anni è iniziata ad avvertirsi una più diffusa consapevolezza dell’importanza dell’economia turistica abruzzese e quindi delle sue potenzialità di sviluppo. L’ordinamento regionale è oggi essenzialmente disciplinato dalla legge regionale n. 54 del 26 giugno 1997 che ha profondamente riformato l’organizzazione turistica regionale. Con la legge sono stati disciplinati tempi e contenuti degli strumenti di programmazione regionale delle attività di promozione turistica, le materie di competenza delle province e dei comuni e quindi le modalità di partecipazione e coinvolgimento nei processi di programmazione regionale, a supporto dei quali si prevede l’attivazione dell’Osservatorio del Turismo regionale. Queste le principali finalità della legge: • riconoscere alla regione una funzione fondamentale di impulso, programmazione, coordinamento e controllo, tendente a costruire ed a sviluppare una logica di sistema e di integrazione tra le diverse opportunità; 12 M.Desiati, La collaborazione soprattutto, in La Majella – gente e luoghi, n. 4/2001, p. 67. 281 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 282 CRESA - Il turismo in Abruzzo • rilanciare il ruolo della promozione turistica, mediante l’istituzione di un ente tecnico, operativo e strumentale (l’Azienda di Promozione Turistica regionale), in grado di rappresentare anche un supporto professionale alle imprese; • attuare un effettivo decentramento di funzioni in favore di comuni e province; • favorire e sviluppare sinergie pubblico / privato. La riforma è stata al centro di un travagliato iter legislativo - incentrato soprattutto sulla scelta di istituire una unica azienda regionale di promozione turistica – che contrastava con localismi talvolta esasperati, alimentati prevalentemente dallo stesso sistema di enti e aziende turistici che andava di fatto a sostituire. Si ricorda come un forte sostegno al progetto sia venuto dall’ampio ventaglio di organizzazioni e associazioni di operatori turistici abruzzesi – espresso con affissioni e con la partecipazione ai lavori del consiglio regionale. Un’azione che si ha motivo di richiamare come occasione non certo frequente di aggregazione - in una regione dove l’associazionismo degli operatori è fenomeno recente ed ancora assai parziale – motivato soprattutto dall’esigenza di impedire la dispersione delle limitate risorse disponibili, se non anche la frammentazione delle politiche turistiche. Un dibattito questo, che potrebbe anche riaprirsi in occasione della definizione dei sistemi turistici locali e quindi di un diverso assetto territoriale. La riforma del 1997 ha in effetti introdotto non pochi elementi innovativi, che si intendono sottolineare soprattutto rispetto all’ampia apertura verso un intervento pubblico attento alle logiche del mercato, alla crescente competizione tra sistemi turistici, all’importanza dell’immagine e della comunicazione della regione e delle sue risorse culturali, storico, ambientali, paesaggistiche, ecc. orientando finalmente la programmazione delle politiche di sviluppo dell’economia turistica secondo principi di marketing 282 Parte terza Il sistema di promozione turistica Italy, ed. Pubblicit, 1950. territoriale13. Gli strumenti di programmazione previsti sono essenzialmente rappresentati dalla definizione di “Linee di sviluppo” triennali, da approvarsi a cura del consiglio regionale, e “Direttive annuali”, da adottarsi a cura della giunta regionale, rivolte ai vari soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo ed alla qualificazione del turismo abruzzese, con indicazione degli obiettivi, delle priorità e delle risorse finanziarie della promozione turistica regionale, nonché i termini, le modalità e le caratteristiche per la compartecipazione di progetti di promozione turistica, le modalità di verifica dei progetti compartecipati, le linee d’intervento per l’incentivazione dell’offerta ricettiva, l’individuazione delle fiere di settore cui partecipare, gli eventi e le manifestazioni di interesse turistico da sostenere, l’acquisizione di materiale promozionale, la realizzazione di iniziative pubblicitarie. Il prospetto allegato schematizza la rete di relazioni e i flussi di informazione presupposti dalla legge regionale n. 54. 13 A. Bini, O.Di Stefano, Q.Morelli, “Il turismo in Abruzzo”, in Rapporto sulla economia abruzzese 1999, ed. CRESA, 2000, p. 125 ss. cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 283 Parte terza Il sistema di promozione turistica 3.1.4 ARTICOLAZIONE E COMPETENZE DELLE STRUTTURE REGIONALI Attualmente le materie relative al turismo sono prevalentemente comprese nella Direzione Turismo Ambiente Energia, operante dall’1.9.2000 ed articolata nei sottoindicati Servizi – strutture a livello dirigenziale - le cui competenze sono state individuate con delibera della G.R. n. 206 del 23 febbraio 2000, attuativa della legge regionale n. 99/1999 di riorganizzazione degli uffici regionali: - Servizio Sviluppo del Turismo: Rapporti con enti o organismi a livello nazionale e internazionale; partecipazione al tavolo tecnico ENIT-Regioni; elaborazione di strumenti di programmazione; attività di coordinamento, indirizzo e impulso per la valorizzazione del territorio e per lo sviluppo dell’economia turistica regionale; convenzioni con enti e istituzioni; statistiche e indagini di mercato; predisposizione rapporto annuale; eventi e manifestazioni di cui alla legge regionale n.49/1975; CRESA - Il turismo in Abruzzo gestione liquidatoria dell’AAST di Pescara; Finanziamenti destinati all’AAST di Pescara, all’A.P.T.R. e alle Province per le nuove funzioni delegate e per i contributi Pro-Loco; Raccolta dati sulla consistenza degli esercizi e delle tariffe praticate e loro variazioni-aggiornamento, elaborazione e diffusione dati statistici sul turismo regionale e relativi compiti di collegamento con ENIT–ISTAT ed altri Enti di ricerca e di studio; istruzione ed assistenza agli operatori degli uffici IAT sull’uso delle metodologie informatiche, compiti necessitati dall’esigenza di informatizzare l’intero sistema di raccolta dei dati anche per adeguarlo ai nuovi modelli informativi predisposti dall’”ISTAT”; tenuta e aggiornamento elenchi Agenzie di Viaggi e Turismo ed Albo Direttori Tecnici di Agenzie Viaggi e Turismo, albi accompagnatori turistici e guide turistiche; - Sevizio Incentivazione dell’Economia Turistica: Miglioramento della qualità dell’offerta turistico-ricettiva con la relativa attività di studio, ricerca e programmazione; interventi di sostegno pubblico alle imprese operanti nel campo dei turismo attraverso l’erogazione di incentivi,contributi,agevolazioni,sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere di competenza regionale, anche se di provenienza statale o comunitaria, l’istruttoria tecnica dei progetti, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia; attività ispettiva e di controllo; rapporti con la FI.R.A. e con gli altri Enti attuatori dei Programmi di intervento regionali; - Servizio Regolamentazione Turistica e Organizzazione: Vigilanza e controllo sull’A.P.T.R. e sulla Manifesto Enit. 1928. 283 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 284 CRESA - Il turismo in Abruzzo - Servizio Demanio Marittimo per Finalità Turistico-ricreative: Istruttoria provvedimenti tecnico-amministrativi ai fini del rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricettive; raccolta sistematica e catalogazione dati sull’uso del D.M.; formazione e aggiornamento del Catasto del D.M. Elaborazione Piano del Demanio Marittimo e verifica piani spiaggia con esercizio poteri sostitutivi.Controllo sulle delegate ai comuni; rapporti con gli EE.LL. e la Capitaneria di Porto; monitoraggio dell’imposta regionale e raccordo con il Servizio Tributi per accertamento, riscossione dell’imposta e per l’eventuale fase contenziosa. Nella Direzione sono compresi altri tre Servizi le cui competenze riguardano l’area funzionale ambiente-energia. Una considerazione a parte merita l’Osservatorio regionale sul turismo, previsto dall’art. 2, lett. d, della L.R. n. 54/1997, che introduceva nell’organizzazione regionale un elemento di forte innovazione rispetto alle tradizionali modalità di programmazione, prevedendo una stabile funzione di monitoraggio dei fenomeni turistici legati all’economia turistica regionale, di conoscenza della domanda, ecc. Il funzionamento dell’Osservatorio deve ritenersi compreso nelle competenze proprie del Servizio Sviluppo del Turismo, ovviamente senza per questo escludere il coinvolgimento per alcuni ambiti di ricerca di università, centri e istituti specializzati, ai fini di integrare i dati e le informazioni normalmente elaborati dalla struttura regionale, con indagini e sondaggi su specifici segmenti dell’offerta e della domanda. Gli strumenti di programmazione avrebbero dovuto disciplinarne l’attivazione, la composizione di un’eventuale comitato tecnicoscientifico e le essenziali modalità di funzionamento, le finalità prioritarie di indagine, ecc. - da individuarsi possibilmente con il concorso delle organizzazioni di categoria. 284 Parte terza Il sistema di promozione turistica 3.1.5 L’AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE I temi dell’autonomia regionale nel turismo sono stati al centro di annosi dibattiti che hanno preceduto e seguito l’emanazione della legge-quadro (Legge n. 217/1983), la quale avrebbe dovuto segnare l’ampia responsabilità delle regioni, anche rispetto all’organizzazione turistica, superando i vincoli del tradizionale sistema di enti e di aziende – che costituivano la preesistente organizzazione turistica periferica dello Stato. La tendenza ad assumere un modello innovativo, più snello - di tipo imprenditoriale ed ispirato a parametri aziendalistici ha finito per scontrarsi con l’ostruzionismo statale verso le aperture regionali, portando di fatto a riproporre la soluzione tipica dell’ente pubblico strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (peraltro, anche in sede di esame e approvazione della legge 135/2001, le difficoltà di trovare sufficiente convergenza sul nuovo modello organizzativo e funzionale dell’Enit hanno portato il legislatore statale ad accantonare la riforma dell’Ente). In sostanza si era venuta a delineare un soluzione di taglio “funzionalista” (modello privatistico che univa pubblico e privato), alla quale si contrapponeva la tesi cd. “istituzionale”, con la quale si sosteneva il mantenimento della natura di ente pubblico14, che assicurava una certa continuità con il sistema che si voleva riformare. L’Abruzzo come le altre regioni ha ricalcato il modello dell’ente pubblico strumentale, con la riforma del 1992 (L.R. n. 4/1992), con cui veniva istituita una pluralità di aziende di promozione turistica (in numero di 21), operando una sostanziale trasformazione degli enti preesistenti, con l’affermazione di una fragile zonizzazione dell’Abruz- 14 G. Bertocchi, S. Foà, “Il turismo come servizio pubblico”, ed. Giuffrè, 1996, p. 149; cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 285 Parte terza Il sistema di promozione turistica zo, più rispondente a logiche locali di “copertura” del territorio, che ad effettive vocazioni turistiche omogenee. Alla riforma è seguito soltanto il commissariamento degli esistenti enti turistici, e non già l’attivazione delle nuove aziende, per motivi soprattutto finanziari, essendo stato ipotizzato un percorso istituzionale in grado di generare un “esercito” di presidenti, membri di consigli di amministrazione, revisori (oltre 300 unità, come opportunamente rilevato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 54/1997), con costi rilevanti rispetto alle esigue risorse complessivamente disponibili, tra l’altro - a fronte di una maggiore prevedibile propensione di spesa delle stesse aziende rispetto ai vecchi enti. La situazione di prolungato impasse dell’organizzazione turistica abruzzese è stata sbloccata dalla legge regionale n. 54/1997, che ha previsto, tra l’altro, un’unica azienda per la promozione turistica dell’Abruzzo. Innanzitutto la scelta del modello, che ha visto l’Abruzzo seguire l’orientamento anticipato dall’Emilia Romagna e poi fatto proprio – pur con varie distinzioni – da varie regioni (Marche, Basilicata, Umbria, ecc..) alternativo alla istituzione di una pluralità di aziende su base territoriale, in alcuni casi anche coesistenti con una azienda su base regionale (es. provincia autonoma Trento, Toscana). Si tratta di soluzioni che negli ultimi anni si stanno comunque ancora aprendo o rinnovando verso altre formule di tipo consortile o societario, aziende di “seconda generazione” aperte agli operatori privati, mentre paradossalmente - altre regioni sono rimaste ancora ferme rispetto al contesto organizzativo anteriore alla legge n. 217/1983 (es. Campania, Molise). Una situazione opportunamente definita “una autentica giungla con soluzioni normative disomogenee, scoordinate tra loro e procedure farraginose”15, in un quadro dinamico, destinato, tra l’altro, a ricevere nuovi impulsi per effetto della legge 135/2001, che potrebbe portare al superamento della stessa CRESA - Il turismo in Abruzzo concezione di azienda di promozione turistica, ancorata d’altra parte all’abrogata legge quadro del 1983. Per tornare alla attuazione della riforma del 1997, occorre sottolineare che si è trattato di una fase complessa di trasformazione del sistema turistico regionale, che ha visto innanzitutto impegnata la Regione - e quindi la stessa Azienda - nella liquidazione dei preesistenti enti turistici. Tale fase è stata in effetti risolta in tempi assai contenuti, con estinzione dei vecchi enti nel corso del 1998, ad eccezione dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara, gravata da una complessa situazione finanziaria legata unicamente all’impianto sportivo “Le Naiadi”. Un passaggio non facile, che ha portato tra l’altro anche alla cancellazione di enti turistici istituiti agli albori del turismo moderno16, con assorbimento del relativo personale e patrimonio da parte della nuova Azienda regionale. A cinque anni dall’avvio della nuova azienda è possibile tracciare alcune sintetiche valutazioni di carattere generale. E’ stato osservato come l’Azienda partisse con l’handicap rappresentato dall’ereditare “un sistema quasi privo di dialogo tra le varie sigle, raccordato poco e male con le istituzioni, alle organizzazioni pubbliche e private che dovrebbero fungere da traino alla promozione turistica … della regione”17, i cui limiti di funzionamento si erano ampiamente manifestati negli anni precedenti. Ai fini del presente Rapporto appare utile soffermarsi su uno degli aspetti più critici ri- 15 M. Girolami. “Turismo e regioni: la mappa completa”, in La Rivista del Turismo, n. 4/2000, p.12. 16 Le prime aziende autonome di soggiorno e turismo istituite in Abruzzo sono state quelle di Pescara e Francavilla al Mare (1927), in prima applicazione del D.L. 15 aprile 1926, n. 765, che conteneva la disciplina dei nuovi enti turistici - seguite da quelle dell’Aquila (1936), e quindi di Roccaraso, Scanno (1950), e Vasto (1953) 17 “APTR. Quattro anni spesi bene”, ed. Abruzzo Promozione Turismo, Pescara, 2001, pag. 3. 285 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 286 CRESA - Il turismo in Abruzzo conducibile al rapporto Regione/Azienda, e quindi ad un modello che presupponeva una chiara – anche se non sempre facile - distinzione di ruoli, che non poteva che riservare – come in effetti riserva - alla Regione le funzioni di indirizzo e di programmazione – alle quali si aggiungono quelle di regolamentazione generale del sistema turistico locale e funzioni di controllo - e all’Azienda l’attuazione dei relativi compiti gestionali, con quel carattere tecnico-strumentale che pure la legge istitutiva espressamente evidenziava. La presenza di un consiglio di amministrazione espressione di movimenti o partiti politici – di maggioranza e di opposizione18 ha sostanzialmente teso ad allargare o spostare le scelte di politica turistica regionale dalla Regione all’Azienda, ingenerando situazioni di incertezza e confusione, come d’altra parte è avvenuto in varia misura anche in altre regioni che hanno attuato lo stesso modello (es. Umbria, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, ecc.), mentre l’esercizio delle funzioni di controllo non è andato oltre i profili di legittimità amministrativocontabile relativamente all’attività dell’Azienda, limitatamente a quegli atti assoggettati dalla legge all’approvazione regionale. Si è certamente trattato di un periodo di rodaggio, non privo di tensioni e di profili critici, anche se una siffatta ripartizione di ruoli nel sistema turistico regionale avrebbe probabilmente richiesto un modello organizzativo più semplice, con la previsione di un direttore (o amministratore unico), come stabilito in occasione di successive norme istitutive di altre aziende o agenzie regionali – ad esempio – dell’ARTA e dell’ARIT (un modello simile è stato attuato anche per l’azienda di promozione turistica della Basilicata), o delle aziende stesse sanitarie locali, che avrebbe certamente assicurato quell’indispensabile approccio tecnico/operativo alla gestione della promozione turistica regionale. Un’altra riflessione si pone rispetto alla previsione di fondo costituita dalla scelta dell’a- 286 Parte terza Il sistema di promozione turistica zienda unica contenuta nella riforma, che pure rispondeva ad esigenze di rafforzamento delle strategie di promozione della “marca” Abruzzo, per le quali era opportuno evitare la dispersione di strategie e di mai sufficienti risorse, a danno della crescita turistica abruzzese. La scelta è risultata indubbiamente positiva, se si pensa al positivo trend di crescita registrato senza soluzioni di continuità negli ultimi anni (a partire dal 1996) - in termini di arrivi/presenze - come conseguenza di un lavoro comunque concentrato sulla promozione della marca “Abruzzo” in Italia e all’estero, a vantaggio dell’intera offerta regionale. Un risultato questo che smentisce le disastrose prospettive per il turismo regionale sostenute da ambienti legati ai vecchi enti turistici dopo la presentazione della proposta di legge istitutiva dell’APTR19. Occorre osservare peraltro che la piena realizzazione del modello complessivamente prefigurato dalla legge n. 54/1957 ipotizzava – a regime - un sistema turistico regionale che accanto all’azienda regionale vedesse impegnati i comuni (e le province) in una forte crescita di progettualità e di intervento, segnatamente nel settore dell’informazione e dell’accoglienza turistica e di supporto alle attività di costruzione dell’offerta turistica locale, che rappresentano processi di più lungo periodo rispetto al quadriennio considerato. E’ agevole rilevare come il turismo rientri sempre più frequentemente negli statuti e 18 Emblematica al riguardo è la valutazione espressa nella lettera di dimissioni da un componente del consiglio di amministrazione dell’APTR, pure espressione di partito, laddove si lamenta l’eccessiva politicizzazione del funzionamento e della gestione dell’APTR. Cfr. Il Messaggero Abruzzo del 13 ottobre 2001. 19 A titolo esemplificativo si cita l’articolo apparso su “Il Messaggero” - Abruzzo - del 27 luglio 1996 che riporta un intervista di G. De Risio all’allora commissario dell’Azienda di Soggiorno dell’Aquila, quale rappresentante regionale di Unionturismo, il quale – nel paventare la diminuzione delle presenze alberghiere – sosteneva anche che “l’APTR sarebbe stata un disastro”. cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 287 Parte terza Il sistema di promozione turistica nei programmi elettorali di province e comuni, dove da qualche anno la delega al turismo compare ordinariamente nelle giunte, anche di piccole realtà prive di ricettività turistica, anche se raramente si assiste alla presenza di strutture operative e strategie di sviluppo, mentre ancora troppo spesso la promozione turistica viene a ridursi ad una serie di manifestazioni estive – in genere organizzate all’ultimo momento e destinate – quindi – prevalentemente a residenti ed a turisti già soggiornanti nelle rispettive località. Deve comunque notarsi un impegno maggiore nell’informazione e accoglienza turistica, con diretta assunzione di tali funzioni in alcuni comuni, talvolta anche in “concorrenza” – paradossalmente - con gli uffici IAT20. La rete IAT non si avvale ancora dell’integrazione con gli eventuali sportelli – anche stagionali – attivati dalle Pro-loco, per la mancanza del relativo regolamento. Si tratta certamente di ritardi e difficoltà di adeguamento che sono inevitabilmente connessi a qualsiasi processo di riorganizzazio- CRESA - Il turismo in Abruzzo ne, che però fa registrare anche segnali che manifestano la tendenza ad una maggiore consapevolezza del ruolo che i comuni a vocazione turistica stanno gradualmente assumendo rispetto alle responsabilità dirette allo sviluppo economico e turistico dei rispettivi territori, che è necessario raccordare con la promozione complessiva dell’immagine e della marca regionale. L’Azienda di promozione turistica regionale ha natura di ente pubblico strumentale della Regione. Oltre alla attuazione dei programmi di promozione turistica della Regione, assorbe i compiti di informazione e accoglienza turistica assicurata dai soppressi enti turistici. L’Azienda è denominata “Abruzzo Promozione Turismo”, “giocando” sull’acronimo A.P.T. L’organizzazione dell’Ente prevede i seguenti organi: a) presidente; b) consiglio di amministrazione; c) collegio dei revisori. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette membri nominati dal Consiglio Regionale tra “esperti in materia turistica e/o Turismo balneare. Anni ’20. 287 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 288 CRESA - Il turismo in Abruzzo di marketing” – con un’evidente apertura al mondo dell’imprenditoria di settore - tra i quali la Giunta Regionale nomina il presidente21. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti fondamentali di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica e della gestione dell’Azienda (bilancio, pianta organica del personale, ecc.). Al presidente sono sostanzialmente affidati compiti di rappresentanza, di impulso nella gestione e di esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Gli organi dell’Azienda durano in carica quattro anni. Singolare la previsione di aggancio dei compensi alle indennità spettanti ai consiglieri regionali in carica, in misura variabile dal 90 al 25 per cento, rispettivamente per il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione. Anche se non compreso dall’art. 13 della L.R. n. 54/1957 tra gli organi dell’Ente, deve parimenti annoverarsi il direttore, legato all’Azienda con rapporto contrattuale di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile. Il direttore è responsabile della gestione operativa dell’Azienda. Il controllo amministrativo-contabile è assicurato da un collegio di revisori dei conti nominato dal Consiglio Regionale. Sotto il profilo organizzativo va segnalato come alla Azienda faccia riferimento la rete regionale degli uffici per l’informazione e l’accoglienza turistica (IAT), che nella prima fase di attuazione della legge regionale n. 54/1997 venivano ad essere automaticamente confermati nelle località già sede di aziende di soggiorno o di enti provinciali del turismo (Alba Adriatica, Caramanico, Chieti, Francavilla al Mare, Giulianova, L’Aquila, Montesilvano, Ortona, Pescara, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pineto, Rivisondoli, Roccaraso, Roseto degli Abruzzi, Scanno, Silvi, Sulmona, Teramo, Tortoreto, Vasto). Gli IAT dovevano essere attivati anche nelle località per le quali si era proceduto – 288 Parte terza Il sistema di promozione turistica alla data di emanazione della L.R. n. 54/1997 – alla sola istituzione formale dell’azienda di soggiorno (è il caso di Lanciano, Avezzano, Altipiano delle Rocche)22. Il sistema di informazione e accoglienza regionale è stato rafforzato a seguito del finanziamento e attuazione del progetto Tourpass – realizzato con fondi comunitari - che ha permesso l’allestimento di una rete di presidi di informazione e accoglienza al turista e alle imprese in coincidenza con i quattro capoluoghi di provincia. Deve anche segnalarsi la realizzazione di un Centro Servizi a Montesilvano, quale struttura accentrata a livello regionale delle attività di immagazzinamento, smistamento e spedizione del materiale promo-pubblicitario. In prospettiva, gli uffici IAT – e le relative funzioni - dovrebbero in buona parte essere assorbiti dai comuni interessati, considerato che trattasi di funzioni proprie delle autonomie locali. In tal senso, deve leggersi l’art. 40 della legge regionale n. 11/1999, che prevede il mantenimento dei compiti di informazione e accoglienza turistica in capo alla regione limitatamente alle localizzazioni strategiche per l’intero sistema turistico regionale. Il medesimo orizzonte è rappresentato dall’art. 5 della legge 135/2001 che prevede l’assorbimento di tali compiti nell’ambito degli istituendi sistemi turistici locali e in una qualche misura lo stesso superamento delle APT, come peraltro già avvenuto in alcune regioni (es. Lombardia, Liguria). 20 Cfr. A. Bini, in XII Rapporto sul Turismo Italiano – 2003, ed. Mercury, Firenze, 2003, pag. 815. 21 L’originario progetto di legge – poi modificato in Consiglio Regionale - prevedeva che anche il consiglio di amministrazione fosse nominato dalla Giunta Regionale. 22 Delle tre – risulta attualmente istituita quella di Lanciano. cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 289 Parte terza Il sistema di promozione turistica 3.1.6 LA REGIONE TRA REGIA E COORDINAMENTO DEL SISTEMA TURISTICO ABRUZZESE L’attività di coordinamento costituisce una modalità operativa divenuta sempre più rilevante per le istituzioni pubbliche, conseguente – in generale - alla affermazione di un sistema amministrativo a base pluralistica, ma anche dello straordinario intensificarsi di relazioni e di interazioni, che è diventata missione “necessaria” per quelle istituzioni impegnate nello sviluppo del territorio, e in particolar modo, per quelle operanti nel turismo. Il concetto di coordinamento – che qui si esamina sotto il profilo soprattutto funzionale – risulta solennemente introdotto nella Costituzione repubblicana, dall’art. 41, terzo comma, il quale stabilisce che “la legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Si tratta di attività dirette ad armonizzare azioni, comportamenti al fine del perseguimento di risultati, soprattutto in situazioni complesse, caratterizzate da una molteplicità di comportamenti e di atti di una varietà di situazioni, dalla partecipazione ai procedimenti di formazione di scelte programmatiche, delle decisioni di istituzioni, di uffici, di persone che svolgono ruoli diversi e operano per la soddisfazione di interessi diversi. Attualmente il coordinamento rappresenta sempre più un’esigenza di carattere istituzionale, funzionale quale “percorso” per il potenziamento di sinergie dirette al raggiungimento di comuni obiettivi, da parte di soggetti pubblici, come di privati23. Fatta questa breve premessa, occorre richiamare come la legislazione regionale (si veda schema in appendice) riconosca alla Regione le “funzioni di programmazione, coordinamento e controllo delle attività e iniziative turistiche, dell’immagine e della comunicazione, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti della organiz- CRESA - Il turismo in Abruzzo zazione turistica regionale e locale” (cfr. art. 2 L.R. n. 54 del 26 giugno 1997; art. 40 L.R. n. 11 del 3 marzo 1999). Alcune ipotesi specifiche di coordinamento sono state individuate dalla legge regionale n. 54/1997, in primis con la previsione del Forum permanente del Turismo regionale – organismo allargato ad una vasta rappresentanza di soggetti pubblici e privati – con funzioni consultive rispetto agli strumenti di programmazione, e quindi relativamente alle attività di promozione dei parchi, da disciplinare mediante apposite convenzioni con i rispettivi enti (art. 12, u.c.) e al coinvolgimento dei centri servizi culturali (art. 2, primo comma, lett. h) per quelle attività di interesse turistico (iniziative e manifestazioni culturali, attività editoriali, ecc.). Il problema del coordinamento si pone – peraltro – già all’interno dell’apparato amministrativo regionale dove settori diversi non dialogano sufficientemente tra loro (es. cultura, trasporti, agricoltura, urbanistica e parchi, commercio e artigianato, ecc.), pur in presenza di interventi attinenti materie nelle quali sussistono riflessi plurimi, mentre si assiste ad un processo di polverizzazione nella gestione delle competenze, che nel complesso determina uno spezzettamento di attività, una visione talvolta asimmetrica degli obiettivi e comunque determinante un minor impatto dell’intervento pubblico. La macchina amministrativa regionale ha – in buona sostanza – scarsa coscienza di sé, ossia non si conosce a sufficienza, pur nell’aumentata informazione generale, che non coglie comunque gli effettivi processi operativi. Trasformare una miriade di iniziative scoordinate tra loro renderebbe le scelte più coerenti ed efficaci, si dimostrerebbero meno dispersive e più economiche se solo sussistesse un collegamento almeno informativo, allargato anche ai risultati conseguiti. 23 Per un approfondimento sulle tematiche generale del coordinamento cfr. F. Piga, “L’attività di coordinamento”, in Foro Amministrativo, ed. Giuffrè, n. 4/5, 1987, p. 1302 ss. 289 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 290 CRESA - Il turismo in Abruzzo Alcuni esempi: a) la promozione turistica delle aree protette e del parco regionale sovrapposta/separata rispetto alla promozione turistica regionale (cfr. L.R. n. 38/1996); b) l’agriturismo, gestito interamente dalla direzione regionale agricoltura, anche per gli aspetti connessi alla promozione della ricettività agrituristica; c) la legge reg.le n. 101/2000 che disciplina e dà impulso alla creazione e promozione delle “strade del vino” – emergente nicchia del c.d. turismo del vino - esclude connessioni operative con la direzione regionale turismo; d) la gestione degli interventi in materia di turismo itinerante all’aria aperta (L.R. n. 162/1998) affidata al Servizio Promozione e Comunità degli abruzzesi all’estero (cfr. delibera G.R. n. 1162 del 13.9.2000 in B.U.R.A. n. 27 del 25.10.2000). Un atto che risulta coordinato a livello infrasettoriale attiene al programma annuale unico per le fiere e le manifestazioni promozionali all’estero che comprende gli eventi fieristici riguardanti i settori dell’artigianato, dell’agroalimentare, dell’industria, del commercio e del turismo cui la Regione partecipa, direttamente o tramite gli enti strumentali di riferimento. Le linee triennali 2000-2002 hanno posto la questione dell’avvio di un processo teso a sviluppare il ruolo di coordinamento della struttura regionale rispetto ad una pluralità di soggetti – soprattutto pubblici – la cui attività influenza o incide direttamente sull’offerta turistica regionale, per favorire l’integrazione e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, degli interventi, dei programmi, ecc. Alcuni strumenti di coordinamento – pure essenziali per lo sviluppo regionale – quali ad esempio le convenzioni con gli enti parco per la promozione turistica relativa ai territori ricompresi nei rispettivi territori (art. 12, u.c., L.R. n. 54/1997) attendono ancora di essere definiti. Qualche segnale positivo di convergenza sulla programmazione di filoni sparsi di in- 290 Parte terza Il sistema di promozione turistica tervento comunque finalizzato allo sviluppo turistico è rintracciabile in alcune recenti leggi regionali che prevedono l’inserimento nel programma di promozione turistica dei seguenti interventi: a) l’art. 50 L.R. 11/2001 che riporta nella programmazione “unica” della promozione turistica regionale gli interventi di cui alla L.R. 49/1975 recante “Provvidenze per le manifestazioni turistiche, il turismo sociale e giovanile” e quelli previsti dalla L.R. n. 32/1975, concernente “lo sviluppo speleologico della regione”; b) art. 10 L.R. n. 78/2000 che prevede l’inserimento nel programma di promozione turistica delle iniziative per l’informazione, la promozione e la divulgazione della formula del bed & breakfast; c) la L.R. n. 57/2001 che prevede interventi finalizzati alla valorizzazione turistica dell’aeroporto d’Abruzzo; d) la L.R. n. 15/2002 riguardante la promozione turistica del termalismo. Dépliant primi anni ’50. cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 291 Parte terza Il sistema di promozione turistica 3.1.7 VERSO UNA NUOVA FASE DI RIFORME Una nuova fase si è aperta a seguito della legge costituzionale n. 3/2001, che ha trasformato il “turismo e industria alberghiera” da competenza ripartita e concorrente tra Stato e regioni, in materia esclusiva delle regioni. La riforma del Titolo V della Costituzione è singolarmente intervenuta quasi in coincidenza con la “Riforma della legislazione nazionale del turismo” (legge n. 135 del 29 marzo 2001), che “ignorava” la fase di forte trasformazione dello scenario costituzionale che parallelamente andava a definirsi. La legge n. 135 – approvata dopo un lungo iter legislativo – tendeva a superare le rigidità della legge-quadro n. 217/1983, in una visione tesa ad una rivalutazione del turismo, al quale viene riconosciuto “il ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione Europea… per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi” (cfr. art. 1, secondo comma, lett.a). Con la legge si riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del paese, per l’attuazione delle politiche di sostegno a favore delle aree depresse e ne evidenzia la sua funzione di valorizzazione della persona e delle relazioni umane. In attesa del complessivo riordino dell’organizzazione ministeriale, le funzioni e i compiti conservati dallo Stato sono svolti dal Ministero dell’Industria. Il Ministero cura il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l’indirizzo ed il coordinamento delle attività promozionali svolte all’estero aventi rilievo nazionale. Allo stesso ministero spetta anche la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell’Unione Europea in materia di turismo. Una delle principali innovazioni è rappresentata dalle “linee guida” (art. 2), strumen- CRESA - Il turismo in Abruzzo to di deregulation del settore, al quale è stato affidato il compito di stabilire i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, da approvarsi con decreto del presidente del consiglio dei ministri, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni di categoria. All’emanazione di tale atto, viene espressamente connessa l’abrogazione della legge 217/1983 (Legge quadro sul turismo). La legge – pur criticata dalla regioni24 – appariva comunque destinata ad aprire ad una gestione collegiale del tormentato rapporto Stato-Regioni, mediante la scelta di un modello tendente a sviluppare la cooperazione, basato sulla collaborazione fra i diversi livelli di governo, non legato come per il passato sulla separazione di materie e competenze, bensì sulla distinzione di ruoli comunque raccordati e uniformati al perseguimento di comuni obiettivi, individuati con il concorso dei vari soggetti istituzionali coinvolti. Una spinta diretta anche all’aggiornamento degli schemi dell’organizzazione turistica su base territoriale è senz’altro costituita dalla previsione dei c.d. sistemi turistici locali, intesi come contesti turistici omogenei comprendenti anche ambiti territoriali anche di regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche (compresi i prodotti tipici e l’artigianato) o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. I sistemi turistici locali – riconosciuti dalle regioni (in una prospettiva di integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio) – dovrebbero rappresentare “il 24 G.M., “Legge quadro: per le regioni è incostituzionale”, Trend, 6 aprile 2001, p. 16. Le perplessità riguardano in particolare l’art. 2 e sono motivate dal condizionamento della potestà legislativa delle regioni che risulterebbe subordinata ad un atto amministrativo statale (il dpcm di approvazione delle “linee guida”). Ma non manca chi legge la riforma in chiave federalista, cfr. M.P. Profumo, “Turismo e federalismo: primo traguardo”, in La Rivista del Turismo, n. 2, 2001, p. 8,9; 291 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 292 CRESA - Il turismo in Abruzzo volano per lo sviluppo del settore attraverso un nuovo modo di concepire e gestire il territorio, che privilegia l’approccio integrato ed a rete capace di innescare processi di innovazione e sviluppo tali da scongiurare ogni tendenza alla settorializzazione e alla frammentazione territoriale”25. Altre innovazioni attengono alla istituzione di un fondo per il prestito ed il risparmio turistico (con un iniziale conferimento di 7 mld), alla soppressione della sezione speciale del REC riservata alle attività ricettive, alla introduzione della Carta dei diritti del turista ed a norme dirette a favorire la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Ma a queste prospettive di attuazione della legge n. 135, è subentrata una fase di grave incertezza – se non di paralisi - conseguente alla emanazione della legge costituzionale n. 3/2001, destinata a cambiare radicalmente il quadro istituzionale. Lo Stato infatti è divenuto all’improvviso “prigioniero delle sue nuove, più ridotte competenze e non può dar vita, fuori dei campi che gli sono stati attribuiti, a norme legislative statali”26 – con la conseguente impossibilità di procedere all’emanazione delle linee guida – già contestate da alcune regioni che avevano promosso il giudizio di costituzionalità anteriormente all’emanazione della legge costituzionale n. 3/2001, per la loro funzione dirigistica divenuta più che mai incompatibile con la autonomia regionale. In particolare, le regioni Veneto, Piemonte e Lombardia hanno impugnato la legge n. 135 nel suo complesso, mentre la regione Liguria ha concentrato l’attenzione sul solo articolo 2. Un contesto problematico che ha portato lo Stato e le regioni ad una lunga e complessa trattativa, con le regioni interessate esclusivamente a trovare soluzioni atte a permettere lo sblocco delle attese risorse finanziarie in dotazione alla legge n. 135/2001, che oggi dovrebbe ritenersi vigente limitatamente a tali aspetti, pur non sussistendo alcun ef- 292 Parte terza Il sistema di promozione turistica fetto abrogativo automatico conseguente all’entrata in vigore della riforma costituzionale. Una situazione di complessiva difficoltà nei rapporti tra Stato e regioni che è emersa in tutta la sua evidenza in occasione della prima conferenza sul turismo italiano (così denominata per distinguerla dalle precedenti riferite al turismo nazionale), tenutasi a Lamezia Terme il 27 e 28 settembre 2001, che ha destato le allarmate preoccupazioni delle organizzazioni imprenditoriali del settore27. Una parziale via d’uscita è stata raggiunta mediante un’intesa nell’ambito della conferenza fra Stato e regioni formalizzata con un accordo, oggetto di recepimento con DPCM 13.9.2002 (pubblicato nella G.U. n. 225 del 25 settembre 2002), che non contiene più le “Linee guida” previste dall’art. 2 della legge n. 135, bensì “Principi per la armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”. Si tratta di una soluzione meramente formale, in quanto l’atto consiste in realtà in una mera ricognizione delle varie tematiche legate al turismo, che si limita a rinviare lo sviluppo delle linee generali relative alle singole materie all’autocoordinamento regionale. L’obiettivo assolutamente condivisibile di assicurare la necessaria unitarietà al settore sembra peraltro difficilmente perseguibile attraverso questa strada. Una dimostrazione delle difficoltà incontrate dallo stesso auto-coordinamento regionale è riscontrabile dal prolungato travaglio per pervenire alla definizione dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti previsti dall’art. 6 della legge 135 (era inizialmente prevista una dotazione finanziaria di oltre 400 25 S. Palombo, “Regole e risorse, il Belpaese torna in mostra”, in Guida agli Enti Locali-Il Sole 24Ore, n. 17, 5 maggio 2001, p.10 26 A. De Roberto, Il sistema delle fonti dopo la riforma del titolo V della Costituzione, in Giust.it, n. 10, 2002. 27 M. Cavalli, Le Regioni litigano, il settore è senza guida, in Il Sole 24 ore, 30.9.2002. cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 293 Parte terza Il sistema di promozione turistica miliardi di lire), vicenda nella quale sono emersi non pochi contrasti, in buona parte dovuti alla notevole differenziazione di peso economico, demografico e anche turistico – ovviamente – delle varie realtà regionali, che hanno portato anche alla perdita di risorse finanziarie per effetto di successive norme di contenimento della spesa pubblica. Altro riferimento appare opportuno rispetto a regioni (es. Umbria, Puglia, ecc.) che hanno già riformato la propria legislazione successivamente alla emanazione della 135/2001, “autonomamente”, senza avvertire l’esigenza di attenersi a principi generali da concordare in sede di coordinamento fra regioni. Per tornare ai principi per l’armonizzazione, valorizzazione e sviluppo del sistema turistico – con il compito di indirizzare con parametri validi in ambito nazionale l’attività legislativa e amministrativa delle regioni questi sono i profili individuati: a) le terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; b) l’individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale; c) criteri e modalità dell’esercizio sull’intero territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi; d) standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale; e) standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle imprese ricettive; f ) le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni; g) requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche; CRESA - Il turismo in Abruzzo h) requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro; i) requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale; j) criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative; k) standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico; l) criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche. L’intesa tra Stato e regioni prevede anche che la promozione turistica dell’Italia venga espletata a livello nazionale dall’ENIT, previa intesa con le regioni. Tale previsione opera un recupero funzionale dell’Ente – la cui riforma è stata stralciata dalla legge n. 135, per i forti contrasti emersi sul nuovo assetto dell’Ente, mentre da qualche parte politica veniva anche messo in discussione il mantenimento stesso dell’ente di promozione o ipotizzato il suo assorbimento nell’Istituto per il commercio estero (ICE), pure sottoposto alla vigilanza e all’indirizzo del ministero delle attività produttive (che a seguito del riordinamento dell’apparato statale ricomprende le attività e le strutture del soppresso Ministero per il Commercio con l’estero). Come si può facilmente comprendere la Regione è attesa da un complesso lavoro di aggiornamento del proprio ordinamento che andrebbe possibilmente indirizzato verso un ripensamento contestualizzato delle varie norme che disciplinano il settore, evitando – in questa fase interventi occasionali o isolati. Sarebbe peraltro auspicabile l’approvazione di un’unica legge di riordino della materia, seguendo la strada dei testi unici28 già positi- 28 A. Bini, Organizzazione e legislazione del turismo in Abruzzo, Libreria dell’Università Editrice, Pescara, 2001, p. 6. 293 cap_3.1 (271-294).qxd 06/06/2005 11.50 Pagina 294 CRESA - Il turismo in Abruzzo vamente intrapresa in Toscana e Veneto. Un altro elemento che si intende sottolineare è legato alla non rinviabile esigenza di superare la visione legislativa legata esclusivamente alle strutture amministrative di riferimento, quale angolazione condizionante la legislazione regionale. In altre parole, le leggi di settore – come pure gli strumenti di programmazione - dovrebbero poter definire la materia turismo nella sua integrità, costituendo il riferimento alle strutture amministrative interessate alla attuazione di singoli istituti aspetto del tutto secondario e mutevole nel quadro delle dinamiche organizzative degli apparati pubblici. 294 Parte terza Il sistema di promozione turistica E’ certo difficile pensare di poter coordinare il sistema turistico regionale se si trascura una visione unitaria in sede legislativa, quale esempio cui riferire una nuova fase di impegno dei soggetti pubblici e privati a vario livello impegnati nello sviluppo turistico del territorio. La potestà legislativa esclusiva in materia di turismo rappresenta per la Regione una storica opportunità e la premessa di funzionalità del sistema abruzzese, ma nello stesso tempo una sfida che permetterà di misurare le effettive capacità dell’istituzione nell’assumere la responsabilità piena del settore, garantendone quindi la guida, la competitività e lo sviluppo.