3) Terza lezione lgs scolastica

(Legislazione scolastica – Prof.ssa Ilaria Carlotto)
TERZA LEZIONE
NORMATIVA STATALE IN MATERIA SCOLASTICA
(successiva all’entrata in vigore della Costituzione del 1948)
1) Legge n. 1254 del 1957
(Introduzione dei cicli didattici nella scuola
elementare)
2) Legge n. 1859 del 1962 (Istituzione scuola media statale)
3) Legge n. 444 del 1968 (Scuola materna statale)
4) Legge n. 820 del 1971 (Scuola elementare a tempo pieno)
5) Legge n. 477 del 1973 (Delega al Governo per l’emanazione di norme sullo
stato giuridico del personale della scuola)
6) Decreti legislativi del 1974 (Istituzione organi collegiali e INVALSI)
7) Legge n. 517 del 1977 (Valutazione alunni e altre norme sull’ordinamento
scolastico)
8) Legge n. 168 del 1989 (Autonomia dell’università)
9) Legge n. 148 del 1990 (Riforma scuola elementare)
10) Legge n. 104 del 1992 (Legge quadro in materia di handicap)
11) Legge n. 537 del 1993 (Personalità giuridica e autonomia scolastica)
12) Decreto legislativo n. 297 del 1994 (T.U. dell’istruzione)
13) Legge n. 352 del 1995 (Abolizione esami di riparazione)
14) Legge n. 59 del 1997 (Legge Bassanini: delega per autonomia delle
istituzioni scolastiche e conferimento competenze alle Regioni)
15) Legge n. 425 del 1997 (Riforma esame di maturità)
16) Decreti legislativi e regolamenti del 1998-1999
(Norme
attuative in materia di autonomia scolastica)
17) Legge n. 9 del 1999 (Innalzamento istruzione obbligatoria)
18) Legge n. 30 del 2000 (Riforma Berlinguer: riordino dei cicli scolastici)
19) Legge n. 62 del 2000 (Parità scolastica)
20) Legge cost. n. 3 del 2001 (Riforma del Titolo V Cost., art. 117 Cost.,
ridistribuzione competenze Stato/Regioni in materia di istruzione)
21) Legge n. 53 del 2003 (Riforma Moratti: delega per riforma dell’istruzione)
e decreti legislativi attuativi del 2004 e del 2005 (n. 59/2004
scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione; n. 76/2005 obbligo istruzione e
formazione)
22) Legge n. 296 del 2006 (Obbligo scolastico)
23) Legge n. 133 e n. 169 del 2008 (Riforma Gelmini) e regolamenti
attuativi del 2009 e 2010
24) Legge n. 170 del 2010 (Disturbi specifici dell’apprendimento: DSA)
25) Legge n. 107 del 2015 (Legge sulla “Buona scuola”)
26) 8 Decreti legislativi attuativi della legge delega n. 107 del
2015 in fase di emanazione:
1. D.lgs. sulla formazione iniziale e l’accesso nei ruoli di docenti
scuola secondaria
2. D.lgs. sull’inclusione scolastica
3. D.lgs. sui percorsi dell’istruzione professionale e raccordo con i
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
4. D.lgs. istitutivo del sistema integrato di educazione e di
istruzione 0-6 anni
5. D.lgs. sul diritto allo studio
6. D.lgs. per la promozione, la valorizzazione e il sostegno della
cultura e della creatività
7. D.lgs. sulla scuola italiana all’estero
8. D.lgs. sulla valutazione, la certificazione delle competenze del
primo ciclo scolastico e sugli esami di stato
PRINCIPALI NOVITÁ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 107 del 2015:
1) Rafforzamento dell’autonomia scolastica e istituzione dell’organico dell’autonomia
2) Piano triennale dell’offerta formativa
3) Piano straordinario di assunzioni
4) Piano straordinario di mobilità
5) Nuove procedure concorsuali
6) Costituzione ambiti territoriali sub-provinciali e reti delle scuole
7) Chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico
8) Comitato per la valutazione dei docenti
9) Carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti
10) Formazione obbligatoria per i docenti
11) Limite dei 36 mesi per le supplenze e i contratti a tempo determinato
12) Risorse economiche all’INVALSI
13) Istituzione del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti
14) Rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro
15) Modifiche relative agli istituti tecnici superiori
16) Rafforzamento dei poteri del dirigente scolastico
17) Istituzione del Portale unico della scuola
18) Piano nazionale della scuola digitale
19) Numerose deleghe al Governo tra cui delega per l’adozione di un nuovo Testo
Unico in materia di istruzione
La principale normativa in materia di istruzione è raccolta e consultabile nel sito
www.edscuola.it, in particolare ai seguenti indirizzi:
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/index.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/index.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
L’esame si basa sulla sola legislazione oggetto di specifico approfondimento a lezione
e riportata nei testi da preparare.
Per un’analisi più approfondita della Legge sulla “Buona scuola” si possono consultare
i seguenti materiali:
http://www.cislscuola.it/uploads/media/SCHEDE_ILLUSTRATIVE_LEGGE_107.pdf
http://www.anp.it/filemanager/download/documenti/2015/schedaanaliticalbs.pdf
Per approfondimenti sui decreti legislativi attuativi della Leggi sulla “Buona scuola” si
può consultare il seguente documento:
http://www.istruzione.it/allegati/2017/La_Buona_Scuola_Approfondimenti.pdf
Per l’esame è sufficiente la conoscenza delle parti oggetto di approfondimento a
lezione e riportate nei materiali bibliografici da preparare.
AUTONOMIA SCOLASTICA
Art. 21, legge n. 59 del 1997 (Legge Bassanini):
Riconoscimento dell’autonomia scolastica e della personalità
giuridica a tutte le scuole che presentano determinati requisiti
dimensionali
Art. 117 Cost., comma 3
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: […]
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale
AUTONOMIA SCOLASTICA:
- Limite alla competenza concorrente delle Regioni
- Oggetto di legislazione esclusiva dello Stato che detta le norme
generali
- Spazi di autonomia alle singole Istituzioni scolastiche che non
possono essere pregiudicati né dalle Regioni né dallo Stato (Corte
cost. n. 13/2004)
PROFILI DI AUTONOMIA:
1) Autonomia didattica;
2) Autonomia organizzativa;
3) Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
4) Autonomia funzionale;
5) Autonomia finanziaria.
1) AUTONOMIA DIDATTICA (art. 21, comma 9, l. n. 59/1997)
L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del
sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà
di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale,
compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. […]
ESEMPLIFICAZIONI
(art. 4, DPR n. 275 del 1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica)
- Articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- Definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione
e utilizzazione degli spazi orari residui;
- Attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni
in situazione di handicap;
- Articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
o da diversi anni di corso;
- Aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;
- Programmazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline;
- Programmazione di attività e insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese
e accordi internazionali;
- Iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e
professionale;
- Scelta, adozione e utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici
(favorendo le tecnologie innovative);
- Determinazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e per il recupero
dei debiti formativi.
2) AUTONOMIA ORGANIZZATIVA (art. 21, comma 8, l. n. 59/1997)
L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della
diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla
integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria
della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività
didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in
non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece
che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione
plurisettimanale.
ESEMPLIFICAZIONI
(art. 5, DPR n. 275 del 1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica)
- Adozione delle modalità organizzative in ordine all’impiego dei docenti;
- Adattamenti del calendario scolastico (rispetto del numero minimo di giorni di
attività didattica);
- Organizzazione dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole
discipline e attività (fermi restando l’articolazione in non meno di cinque giorni e il
rispetto del monte ore previsto per ciascuna disciplina);
3) AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
(art. 21, comma 10, l. n. 59/1997)
[…]. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell’autonomia didattica
e organizzativa. […].
ESEMPLIFICAZIONI
(art. 6, DPR n. 275 del 1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica)
- Progettazione formativa e ricerca valutativa;
- Formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- Innovazione metodologica e disciplinare;
- Ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- Documentazione educativa e sua diffusione all’interno della scuola;
- Scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- Integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e fra i diversi sistemi
formativi.
Art. 11, DPR n. 275 del 1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica
Il MIUR promuove e finanzia:
- iniziative finalizzate all’innovazione;
- progetti innovativi riguardanti gli ordinamenti degli studi.
4) AUTONOMIA FUNZIONALE (art. 21, comma 1, l. n. 59 del 1997)
[…]. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di
gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema
scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche […].
ESEMPLIFICAZIONI
(artt. 14-15, DPR n. 275 del 1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica)
- carriera scolastica e rapporto con gli alunni (iscrizioni, frequenza, certificazioni,
documentazione, valutazione, riconoscimento di studi all’estero; valutazione crediti e
debiti, regolamento di disciplina degli alunni);
- amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse;
- stato giuridico ed economico del personale (escluse le competenze riservate ex art.
15 DPR ad un ambito territoriale più ampio)
5) AUTONOMIA FINANZIARIA (art. 21, comma 5, l. n. 59/1997)
La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche […] è costituita
dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.
LEGGE N. 107 DEL 2015 E AUTONOMIA SCOLASTICA
ART. 1, COMMA 1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e
la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei
cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni
scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
ART. 1, COMMA 3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle
potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale
scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di
insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il
territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica
e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:
a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi
compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei
limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle
scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del
curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione
del gruppo della classe.
LEGGE N. 107 DEL 2015 E L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
ART. 1, COMMA 5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione
dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per
l’intera istituzione scolastica […] l’organico dell’autonomia, funzionale alle
esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come
emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa […]. I docenti dell’organico
dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
ART. 1, COMMA 6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito
agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative
e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali,
nonché di posti dell’organico dell’autonomia […].
ART. 1, COMMA 7. Le istituzioni scolastiche […] individuano il fabbisogno di posti
dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della
quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a
iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
- potenziamento delle competenze linguistiche;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze artistiche e musicali;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e in materie giuridiche
ed economiche;
- potenziamento discipline motorie;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per
classe;
- incremento dell’alternanza scuola-lavoro;
- valorizzazione del merito degli studenti;
- alfabetizzazione studenti non italiani.
ART. 1, COMMA 63. L’organico dell’autonomia è costituito dai posti comuni, per il
sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
ART. 1, COMMA 64. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza
triennale, con decreti del MIUR […] è determinato l’organico dell’autonomia su base
regionale.
ART. 1, COMMA 65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato
sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli
alunni, per i posti del potenziamento […]. Il riparto della dotazione organica per il
potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni
disabili […].
ART. 1, COMMA 66. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del
personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni
separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30
giugno 2016 gli uffici scolastici regionali […] definiscono l'ampiezza degli ambiti
territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio […].
ART. 1, COMMA 68. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del
dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è
ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell’autonomia comprende l’organico
di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il
coordinamento […].
ORGANICO DELL’AUTONOMIA:
- Posti comuni (in base al numero di classi)
- Posti per il sostegno (in base al numero di studenti disabili)
- Posti per il potenziamento (in base al numero degli alunni)
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Legge n. 107/2015, art. 1, comma 12)
ART. 1, COMMA 12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre
dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale
dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle
attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario,
nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta
per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di
ottobre.
ART. 1, COMMA 14. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa).
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue
componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il
piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole
adottano nell’ambito della loro autonomia.
2. […]
CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTFO):
1. Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa
2. Fabbisogno dell’organico: a) posti comuni
b) posti di sostegno
c) posti per il potenziamento
d) posti personale ATA
3. Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali
4. Programmazione attività formative per il personale
5. Piano di miglioramento
IL PTFO è elaborato dal Collegio dei docenti, in base agli indirizzi del Dirigente
scolastico, ed è approvato dal Consiglio di circolo o di istituto.
(Vedi esempio doc. allegato)
RETI DI SCUOLE (Art. 1, comma 70, L. n. 107/2015)
Gli uffici scolastici regionali promuovono […] la costituzione di reti tra istituzioni
scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno
2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti
o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da
definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito
territoriale, definiti «accordi di rete».
SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE PUBBLICA (STATALE E PARITARIA)
- SCUOLA DELL’INFANZIA (durata 3 anni – dai 2,5 ai 6 anni – sezioni primavera)
- I CICLO:
SCUOLA PRIMARIA (durata 5 anni – dai 6 agli 11 anni – obbligatoria)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (durata 3 anni – dagli 11 ai 14 –
obbligatoria)
- II CICLO:
LICEI
ISTITUTI TECNICI
ISTITUTI PROFESSIONALI
(durata 5 anni – dai 14 ai 19 anni - 1° biennio obbligatorio, 2° biennio, 5° anno)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP - REGIONALE)
- PERCORSI DI DURATA TRIENNALE
- PERCORSI DI DURATA QUADRIENNALE
(dai 14 anni - 1° biennio obbligatorio)
SCUOLA DELL’INFANZIA
- Legge n. 444 del 1968
- Legge n. 30 del 2000 (Riforma Berlinguer)
- Legge n. 53 del 2003 (Riforma Moratti)
- Decreto legislativo n. 59 del 2004
- Art. 2, D.P.R. n. 89 del 2009 (regolamento collegato a riforma Gelmini)
- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia del 2012
Art. 2, lett. e, legge n. 53 del 2003
La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL 2012
CAMPI DI ESPERIENZA
1) Il sé e l’altro
2) Il corpo e il movimento
3) Immagini suoni colori
4) I discorsi e le parole
5) La conoscenza del mondo
(N.B.: Il sistema verrà in parte modificato dal “Decreto legislativo istitutivo del
sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni” in corso di emanazione)
SCUOLA PRIMARIA
- Legge n. 1254 del 1957
- Legge n. 820 del 1971
- Legge n. 148 del 1990
- Decreto legislativo n. 297 del 1994
- Legge n. 53 del 2003 (Riforma Moratti)
- Decreto legislativo n. 59 del 2004
- Art. 64 della legge n. 133 del 2008 e legge n. 169 del 2008 (Riforma Gelmini)
- D.P.R. n. 81, n. 89 e n. 122 del 2009 (regolamenti attuativi riforma Gelmini)
- Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione del 2012
Art. 2, lett. f, legge n.53 del 2003
La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di
base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea
oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare
le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai
principi fondamentali della convivenza civile
Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione del 2012
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Il senso dell’esperienza educativa
L’alfabetizzazione culturale di base
Cittadinanza e Costituzione
L’ambiente di apprendimento
- Italiano
- Lingua inglese e seconda lingua comunitaria
- Storia
- Geografia
- Matematica
- Scienze
- Musica
- Arte e immagine
- Educazione fisica
- Tecnologia
VALUTAZIONE:
1) processo di apprendimento
2) comportamento
3) rendimento scolastico complessivo
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
1) SCHEDA PERSONALE DELL’ALUNNO
2) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
3) ATTESTATO FINALE
(vedi esempi allegati)
(N.B.: Il sistema verrà in parte modificato dal “Decreto legislativo sulle competenze
del primo ciclo scolastico e sugli esami di stato” in corso di emanazione)