(Legislazione scolastica – Prof.ssa Ilaria Carlotto) TERZA LEZIONE NORMATIVA STATALE IN MATERIA SCOLASTICA (successiva all’entrata in vigore della Costituzione del 1948) 1) Legge n. 1254 del 1957 (Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare) 2) Legge n. 1859 del 1962 (Istituzione scuola media statale) 3) Legge n. 444 del 1968 (Scuola materna statale) 4) Legge n. 820 del 1971 (Scuola elementare a tempo pieno) 5) Legge n. 477 del 1973 (Delega al Governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola) 6) Decreti legislativi del 1974 (Istituzione organi collegiali e INVALSI) 7) Legge n. 517 del 1977 (Valutazione alunni e altre norme sull’ordinamento scolastico) 8) Legge n. 168 del 1989 (Autonomia dell’università) 9) Legge n. 148 del 1990 (Riforma scuola elementare) 10) Legge n. 104 del 1992 (Legge quadro in materia di handicap) 11) Legge n. 537 del 1993 (Personalità giuridica e autonomia scolastica) 12) Decreto legislativo n. 297 del 1994 (T.U. dell’istruzione) 13) Legge n. 352 del 1995 (Abolizione esami di riparazione) 14) Legge n. 59 del 1997 (Legge Bassanini: delega per autonomia delle istituzioni scolastiche e conferimento competenze alle Regioni) 15) Legge n. 425 del 1997 (Riforma esame di maturità) 16) Decreti legislativi e regolamenti del 1998-1999 (Norme attuative in materia di autonomia scolastica) 17) Legge n. 9 del 1999 (Innalzamento istruzione obbligatoria) 18) Legge n. 30 del 2000 (Riforma Berlinguer: riordino dei cicli scolastici) 19) Legge n. 62 del 2000 (Parità scolastica) 20) Legge cost. n. 3 del 2001 (Riforma del Titolo V Cost., art. 117 Cost., ridistribuzione competenze Stato/Regioni in materia di istruzione) 21) Legge n. 53 del 2003 (Riforma Moratti: delega per riforma dell’istruzione) e decreti legislativi attuativi del 2004 e del 2005 (n. 59/2004 scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione; n. 76/2005 obbligo istruzione e formazione) 22) Legge n. 296 del 2006 (Obbligo scolastico) 23) Legge n. 133 e n. 169 del 2008 (Riforma Gelmini) e regolamenti attuativi del 2009 e 2010 24) Legge n. 170 del 2010 (Disturbi specifici dell’apprendimento: DSA) 25) Legge n. 107 del 2015 (Legge sulla “Buona scuola”) 26) 8 Decreti legislativi attuativi della legge delega n. 107 del 2015 in fase di emanazione: 1. D.lgs. sulla formazione iniziale e l’accesso nei ruoli di docenti scuola secondaria 2. D.lgs. sull’inclusione scolastica 3. D.lgs. sui percorsi dell’istruzione professionale e raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 4. D.lgs. istitutivo del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni 5. D.lgs. sul diritto allo studio 6. D.lgs. per la promozione, la valorizzazione e il sostegno della cultura e della creatività 7. D.lgs. sulla scuola italiana all’estero 8. D.lgs. sulla valutazione, la certificazione delle competenze del primo ciclo scolastico e sugli esami di stato PRINCIPALI NOVITÁ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 107 del 2015: 1) Rafforzamento dell’autonomia scolastica e istituzione dell’organico dell’autonomia 2) Piano triennale dell’offerta formativa 3) Piano straordinario di assunzioni 4) Piano straordinario di mobilità 5) Nuove procedure concorsuali 6) Costituzione ambiti territoriali sub-provinciali e reti delle scuole 7) Chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico 8) Comitato per la valutazione dei docenti 9) Carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti 10) Formazione obbligatoria per i docenti 11) Limite dei 36 mesi per le supplenze e i contratti a tempo determinato 12) Risorse economiche all’INVALSI 13) Istituzione del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti 14) Rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro 15) Modifiche relative agli istituti tecnici superiori 16) Rafforzamento dei poteri del dirigente scolastico 17) Istituzione del Portale unico della scuola 18) Piano nazionale della scuola digitale 19) Numerose deleghe al Governo tra cui delega per l’adozione di un nuovo Testo Unico in materia di istruzione La principale normativa in materia di istruzione è raccolta e consultabile nel sito www.edscuola.it, in particolare ai seguenti indirizzi: http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/index.html http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/index.html http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html L’esame si basa sulla sola legislazione oggetto di specifico approfondimento a lezione e riportata nei testi da preparare. Per un’analisi più approfondita della Legge sulla “Buona scuola” si possono consultare i seguenti materiali: http://www.cislscuola.it/uploads/media/SCHEDE_ILLUSTRATIVE_LEGGE_107.pdf http://www.anp.it/filemanager/download/documenti/2015/schedaanaliticalbs.pdf Per approfondimenti sui decreti legislativi attuativi della Leggi sulla “Buona scuola” si può consultare il seguente documento: http://www.istruzione.it/allegati/2017/La_Buona_Scuola_Approfondimenti.pdf Per l’esame è sufficiente la conoscenza delle parti oggetto di approfondimento a lezione e riportate nei materiali bibliografici da preparare. AUTONOMIA SCOLASTICA Art. 21, legge n. 59 del 1997 (Legge Bassanini): Riconoscimento dell’autonomia scolastica e della personalità giuridica a tutte le scuole che presentano determinati requisiti dimensionali Art. 117 Cost., comma 3 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: […] istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale AUTONOMIA SCOLASTICA: - Limite alla competenza concorrente delle Regioni - Oggetto di legislazione esclusiva dello Stato che detta le norme generali - Spazi di autonomia alle singole Istituzioni scolastiche che non possono essere pregiudicati né dalle Regioni né dallo Stato (Corte cost. n. 13/2004) PROFILI DI AUTONOMIA: 1) Autonomia didattica; 2) Autonomia organizzativa; 3) Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo; 4) Autonomia funzionale; 5) Autonomia finanziaria. 1) AUTONOMIA DIDATTICA (art. 21, comma 9, l. n. 59/1997) L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. […] ESEMPLIFICAZIONI (art. 4, DPR n. 275 del 1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica) - Articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; - Definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e utilizzazione degli spazi orari residui; - Attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap; - Articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - Aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; - Programmazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline; - Programmazione di attività e insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali; - Iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale; - Scelta, adozione e utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici (favorendo le tecnologie innovative); - Determinazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e per il recupero dei debiti formativi. 2) AUTONOMIA ORGANIZZATIVA (art. 21, comma 8, l. n. 59/1997) L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale. ESEMPLIFICAZIONI (art. 5, DPR n. 275 del 1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica) - Adozione delle modalità organizzative in ordine all’impiego dei docenti; - Adattamenti del calendario scolastico (rispetto del numero minimo di giorni di attività didattica); - Organizzazione dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e attività (fermi restando l’articolazione in non meno di cinque giorni e il rispetto del monte ore previsto per ciascuna disciplina); 3) AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO (art. 21, comma 10, l. n. 59/1997) […]. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. […]. ESEMPLIFICAZIONI (art. 6, DPR n. 275 del 1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica) - Progettazione formativa e ricerca valutativa; - Formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; - Innovazione metodologica e disciplinare; - Ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; - Documentazione educativa e sua diffusione all’interno della scuola; - Scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; - Integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e fra i diversi sistemi formativi. Art. 11, DPR n. 275 del 1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica Il MIUR promuove e finanzia: - iniziative finalizzate all’innovazione; - progetti innovativi riguardanti gli ordinamenti degli studi. 4) AUTONOMIA FUNZIONALE (art. 21, comma 1, l. n. 59 del 1997) […]. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche […]. ESEMPLIFICAZIONI (artt. 14-15, DPR n. 275 del 1999 – Regolamento in materia di autonomia scolastica) - carriera scolastica e rapporto con gli alunni (iscrizioni, frequenza, certificazioni, documentazione, valutazione, riconoscimento di studi all’estero; valutazione crediti e debiti, regolamento di disciplina degli alunni); - amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse; - stato giuridico ed economico del personale (escluse le competenze riservate ex art. 15 DPR ad un ambito territoriale più ampio) 5) AUTONOMIA FINANZIARIA (art. 21, comma 5, l. n. 59/1997) La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche […] è costituita dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. LEGGE N. 107 DEL 2015 E AUTONOMIA SCOLASTICA ART. 1, COMMA 1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria. ART. 1, COMMA 3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe. LEGGE N. 107 DEL 2015 E L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA ART. 1, COMMA 5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica […] l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa […]. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. ART. 1, COMMA 6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia […]. ART. 1, COMMA 7. Le istituzioni scolastiche […] individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: - potenziamento delle competenze linguistiche; - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; - potenziamento delle competenze artistiche e musicali; - sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e in materie giuridiche ed economiche; - potenziamento discipline motorie; - sviluppo delle competenze digitali degli studenti; - attività di laboratorio; - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; - apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe; - incremento dell’alternanza scuola-lavoro; - valorizzazione del merito degli studenti; - alfabetizzazione studenti non italiani. ART. 1, COMMA 63. L’organico dell’autonomia è costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa. ART. 1, COMMA 64. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del MIUR […] è determinato l’organico dell’autonomia su base regionale. ART. 1, COMMA 65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento […]. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili […]. ART. 1, COMMA 66. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali […] definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando: a) la popolazione scolastica; b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio […]. ART. 1, COMMA 68. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento […]. ORGANICO DELL’AUTONOMIA: - Posti comuni (in base al numero di classi) - Posti per il sostegno (in base al numero di studenti disabili) - Posti per il potenziamento (in base al numero degli alunni) PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 12) ART. 1, COMMA 12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. ART. 1, COMMA 14. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa). 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 2. […] CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTFO): 1. Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa 2. Fabbisogno dell’organico: a) posti comuni b) posti di sostegno c) posti per il potenziamento d) posti personale ATA 3. Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 4. Programmazione attività formative per il personale 5. Piano di miglioramento IL PTFO è elaborato dal Collegio dei docenti, in base agli indirizzi del Dirigente scolastico, ed è approvato dal Consiglio di circolo o di istituto. (Vedi esempio doc. allegato) RETI DI SCUOLE (Art. 1, comma 70, L. n. 107/2015) Gli uffici scolastici regionali promuovono […] la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete». SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA (STATALE E PARITARIA) - SCUOLA DELL’INFANZIA (durata 3 anni – dai 2,5 ai 6 anni – sezioni primavera) - I CICLO: SCUOLA PRIMARIA (durata 5 anni – dai 6 agli 11 anni – obbligatoria) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (durata 3 anni – dagli 11 ai 14 – obbligatoria) - II CICLO: LICEI ISTITUTI TECNICI ISTITUTI PROFESSIONALI (durata 5 anni – dai 14 ai 19 anni - 1° biennio obbligatorio, 2° biennio, 5° anno) ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP - REGIONALE) - PERCORSI DI DURATA TRIENNALE - PERCORSI DI DURATA QUADRIENNALE (dai 14 anni - 1° biennio obbligatorio) SCUOLA DELL’INFANZIA - Legge n. 444 del 1968 - Legge n. 30 del 2000 (Riforma Berlinguer) - Legge n. 53 del 2003 (Riforma Moratti) - Decreto legislativo n. 59 del 2004 - Art. 2, D.P.R. n. 89 del 2009 (regolamento collegato a riforma Gelmini) - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia del 2012 Art. 2, lett. e, legge n. 53 del 2003 La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL 2012 CAMPI DI ESPERIENZA 1) Il sé e l’altro 2) Il corpo e il movimento 3) Immagini suoni colori 4) I discorsi e le parole 5) La conoscenza del mondo (N.B.: Il sistema verrà in parte modificato dal “Decreto legislativo istitutivo del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni” in corso di emanazione) SCUOLA PRIMARIA - Legge n. 1254 del 1957 - Legge n. 820 del 1971 - Legge n. 148 del 1990 - Decreto legislativo n. 297 del 1994 - Legge n. 53 del 2003 (Riforma Moratti) - Decreto legislativo n. 59 del 2004 - Art. 64 della legge n. 133 del 2008 e legge n. 169 del 2008 (Riforma Gelmini) - D.P.R. n. 81, n. 89 e n. 122 del 2009 (regolamenti attuativi riforma Gelmini) - Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione del 2012 Art. 2, lett. f, legge n.53 del 2003 La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione del 2012 LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO Il senso dell’esperienza educativa L’alfabetizzazione culturale di base Cittadinanza e Costituzione L’ambiente di apprendimento - Italiano - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria - Storia - Geografia - Matematica - Scienze - Musica - Arte e immagine - Educazione fisica - Tecnologia VALUTAZIONE: 1) processo di apprendimento 2) comportamento 3) rendimento scolastico complessivo DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 1) SCHEDA PERSONALE DELL’ALUNNO 2) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 3) ATTESTATO FINALE (vedi esempi allegati) (N.B.: Il sistema verrà in parte modificato dal “Decreto legislativo sulle competenze del primo ciclo scolastico e sugli esami di stato” in corso di emanazione)