Contabilità - Regolamento

annuncio pubblicitario
Regolamento di contabilità
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/2/1998, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 818
del 07/10/2002
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Contenuto del regolamento)
1. Con il regolamento di contabilità il Comune di Firenze applica, con proprie modalità organizzative, i principi stabiliti
dall'ordinamento finanziario e contabile secondo le indicazioni dell'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e
nel rispetto dell'organizzazione specifica dell'Ente.
2. Il regolamento disciplina:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l'organizzazione e la funzionalità dell'attività finanziaria dell'Ente;
le modalità di formazione dei documenti di programmazione e di bilancio;
la gestione del bilancio e delle fasi di entrata e di spesa;
le funzioni e competenze del Servizio del Controllo di Gestione;
la rilevazione dei risultati dell'esercizio;
la gestione patrimoniale;
le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria;
le funzioni di revisione economico-finanziaria;
il servizio economale.
3. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, si rinvia ai principi stabiliti nel
decreto legislativo 77/95, in seguito denominato semplicemente "ordinamento".
Art. 2
(Oggetto del regolamento)
1. Costituiscono oggetto del regolamento di contabilità del Comune di Firenze tutte le operazioni che si verificano
nell'esercizio finanziario, stabilito in corrispondenza dell'anno solare, e che hanno rilevanza nella gestione del
Comune stesso sotto l'aspetto finanziario, patrimoniale ed economico.
Capo II - LA GESTIONE DELL'ENTE E LA DIREZIONE RAGIONERIA
Art. 3
(La gestione finanziaria, economica e patrimoniale)
1. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale spetta al dirigente responsabile di ciascuna Direzione, Ufficio o
Servizio, al quale la Giunta ha assegnato le risorse e attribuito gli obiettivi gestionali mediante il Piano Esecutivo di
Gestione. A tale scopo egli esercita autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali ed il
controllo dei risultati, dei quali è chiamato a rispondere.
2. Gli stessi poteri gestionali e doveri di resoconto spettano ai dirigenti responsabili dei Consigli di Quartiere.
3. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente si svolge osservando le procedure preordinate alla
programmazione ed alla formazione del bilancio; all'accertamento dell'entrata e all'impegno della spesa; alla liquidazione,
ordinazione ed esecuzione dei pagamenti; alla riscossione e al versamento delle entrate; al controllo della gestione e agli
altri controlli interni; alla rilevazione e valutazione dei risultati sia dell'ente che delle sue aziende e soggetti partecipati;
all'utilizzo, conservazione e inventariazione dei beni, quali risultano dai successivi Capi del presente regolamento.
Art. 4
(Il ruolo delle Direzioni e degli Uffici nella gestione dell'Ente)
1. L'erogazione dei servizi finali da parte dell'Ente ed il funzionamento degli organi sono assicurati dalle Direzioni
Produttive e dagli Uffici degli Organi Istituzionali. La funzionalità complessiva dell'Ente, sia sotto il profilo giuridicoistituzionale che sotto quello organizzativo gestionale, è invece assicurata dalle Direzioni di Supporto.
2. Per il perseguimento degli obiettivi, le Direzioni ed Uffici acquisiscono le entrate specifiche, impiegano i mezzi finanziari
ed i fattori produttivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione e gestiscono il patrimonio.
3. I Direttori delle Direzioni e degli Uffici rispondono dei mezzi impiegati e dei risultati raggiunti. Al fine di consentire un
puntuale controllo della loro attività, compilano rapporti periodici sulle attività svolte.
4. Alle Direzioni di Supporto sono affidati i procedimenti di impiego dei mezzi, di acquisizione delle entrate e di gestione
del patrimonio, necessari per consentire la funzionalità complessiva dei servizi operativi.
Art. 5
(La responsabilità delle Direzioni, degli Uffici e dei Servizi nella gestione)
1. Alle Direzioni, agli Uffici e ai loro Servizi è attribuita, con il Piano Esecutivo di Gestione, la responsabilità di budget e/o
di procedura, definite come segue:
a. per responsabilità di budget si intende l'assunzione e il controllo, nel corso dell'esercizio, da parte dei dirigenti,
degli obiettivi di entrata e di spesa che comportano l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e patrimoniali.
b. per responsabilità di procedura si intende l'assunzione da parte dei dirigenti di obiettivi connessi all'espletamento
di procedure di spesa e di azioni predeterminate al raggiungimento, nei modi e nei tempi stabiliti, degli obiettivi da
perseguire.
Art.6
(La Direzione Ragioneria: attribuzioni)
1. La Direzione Ragioneria assolve i compiti di gestione diretta e di coordinamento generale dell'attività finanziaria
dell'Ente, oltre che di verifica della regolarità contabile degli atti e di controllo su tutta la gestione contabile comunale,
secondo le modalità ed attraverso la struttura organizzativa stabilite dal presente regolamento. Al fine del riscontro
contabile generale, la Direzione assicura l'unitarietà del sistema contabile, attraverso adeguati supporti informatici
centralizzati cui accedono tutti i servizi dell'ente.
Art.7
(Funzioni del Direttore di Ragioneria)
1. Il Direttore di Ragioneria esercita le funzioni di indirizzo, di supervisione e di coordinamento dell'attività svolta all'interno
del suo ufficio. Al medesimo sono inoltre direttamente demandati i compiti che scaturiscono dal ruolo riservatogli dalla
legge.
2. Il Direttore della Ragioneria:
a. verifica la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi,
da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;
b. sottoscrive i documenti previsionali e programmatici (bilancio annuale e documenti allegati);
c. esprime parere di regolarità contabile sugli atti deliberativi del bilancio e delle sue variazioni e rilascia il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
d. verifica periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
e. cura le segnalazioni dei fatti e comunica le proprie valutazioni al Sindaco, al Direttore Generale ed al Collegio dei
Revisori, ove rilevi che la gestione finanziaria evidenzi il costituirsi di situazioni di pregiudizio dell'equilibrio;
f. predispone gli atti necessari per la salvaguardia degli equilibri generali del bilancio, suggerendo le misure di
ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili, dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato, o del
disavanzo di amministrazione o di gestione previsto in corso d'anno;
g. sottoscrive l'elenco dei residui da consegnare al Tesoriere e il rendiconto dei contributi straordinari;
h. cura le verifiche di cassa e le richieste al Tesoriere di utilizzo della liquidità derivante dalle entrate vincolate;
i. sovrintende alla rendicontazione della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio risultante
dalle scritture contabili, sottoscrivendo il conto del bilancio, il conto economico, il prospetto di conciliazione, il
conto del patrimonio, ed esprimendo parere di regolarità contabile sui relativi provvedimenti deliberativi.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti il Direttore di Ragioneria si avvale di unità operative,
dirette, ciascuna, da un funzionario responsabile e preposte a compiti demandati dal Direttore stesso, sotto la
supervisione del medesimo ed espletati in ambiti di autonomia dallo stesso definiti, rispettivamente in materia di:
1. affari generali della Direzione e adempimenti fiscali;
2. procedimento di formazione del Bilancio di previsione, delle sue variazioni e del Rendiconto.
3. rapporti con la Tesoreria, vigilanza sulle riscossioni e pagamenti; gestione della liquidità dell'ente.
4. Il Direttore di Ragioneria propone al Sindaco uno o più soggetti scelti fra i dirigenti preposti a strutture appartenenti alla
Direzione Ragioneria, da incaricare per le funzioni di collaborazione nelle incombenze di sua competenza, oltre che per le
funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 8
(Organizzazione della Direzione Ragioneria)
1. Per l'esercizio delle funzioni di gestione, di coordinamento e di riscontro dell'attività finanziaria e contabile di cui al
precedente articolo 6, la Direzione Ragioneria è articolata in Servizi, diretti ciascuno da un Dirigente, che esplica in
autonomia i compiti e le responsabilità proprie, ferme restando le attribuzioni del Direttore di Ragioneria.
2. I Servizi, individuati nel Regolamento di Organizzazione, sono preposti:
a. al coordinamento della gestione finanziaria e contabile decentrata, ciascuno per un gruppo di Direzioni definite
con ordine del Direttore di Ragioneria;
b. ai finanziamenti vincolati a investimenti o a diverse specifiche destinazioni.
3. Il Responsabile di ciascuno dei Servizi di cui sopra, per le materie di propria competenza, rilascia i pareri di regolarità
contabile, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e provvede al riscontro contabile, di cui ai
successivi articoli 36, 38 e 39.
4. I due Servizi "Gestione Bilancio" svolgono le seguenti funzioni principali:
a. supportano l'attività di pianificazione finanziaria dei servizi comunali e di rilevazione contabile dei fatti gestionali
attraverso l'uso del sistema informativo centralizzato;
b. rilasciano il parere di regolarità contabile e il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nei
casi previsti dagli articoli 36 e 38 del presente regolamento;
c. curano la rilevazione dei fatti gestionali nella contabilità finanziaria, economica ed analitica;
d. contribuiscono alla redazione di rapporti periodici sull'andamento della gestione economico-finanziaria e
all'elaborazione di rendiconti, statistiche e dati sulla gestione finanziaria dei servizi comunali.
5. I dirigenti dei due Servizi "Gestione Bilancio", per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvalgono ciascuno di due
unità organizzative, di cui una incaricata degli adempimenti contabili sull'entrata, l'altra degli adempimenti contabili sulla
spesa e della contabilità del personale; ciascuna unità è diretta da un funzionario responsabile, chiamato a organizzare al
proprio interno il funzionamento dell'unità operativa, a svolgere compiti d'istruttoria nelle materie di competenza del
Dirigente del Servizio e ad assolvere ai seguenti compiti propri, in relazione ai quali gli è riconosciuta la necessaria
autonomia: riscontro contabile, finanziario e fiscale sulle varie fasi dell'entrata e della spesa; annotazione degli
accertamenti di entrata nelle scritture, liquidazione delle spese, sottoscrizione delle reversali d'incasso.
6. Le modifiche alla organizzazione interna della Direzione Ragioneria sono effettuate con delibera di Giunta.
Art. 9
(Uffici di supporto alla gestione contabile dell'ente)
1. Alla gestione finanziaria dell'Ente concorre, con le funzioni attribuite dalla legge ed affidato ai soggetti autorizzati, il
servizio di Tesoreria, le cui competenze e adempimenti contabili sono disciplinati al Capo VIII del presente regolamento.
2. Al coordinamento e riscontro contabile della gestione economica dell'Ente è preposto l'Ufficio Qualità e Controllo di
Gestione, secondo le competenze e le procedure di cui al capo V del presente regolamento.
3. Alla tenuta degli inventari dei beni ammortizzabili e agli altri adempimenti contabili sul patrimonio immobiliare, mobiliare
e finanziario del Comune sono preposti, le Direzioni Patrimonio Immobiliare, Beni e Servizi, Cultura, Sviluppo Economico
e Ragioneria, secondo le rispettive competenze. Esse sono tenute a rispettare le procedure di cui ai successivi articoli del
Capo VII del presente regolamento.
4. Sono inoltre istituiti servizi di economato per la gestione delle minute spese dell'Ente e degli specifici uffici e servizi, le
cui competenze ed i cui adempimenti contabili sono definiti dalle norme di cui al Capo X, nel rispetto della legislazione
vigente.
Capo III - BILANCI E PROGRAMMAZIONE
Art. 10
(Il sistema dei bilanci)
1. Il sistema dei bilanci dell'Ente è costituito dal Bilancio annuale di previsione, dalla Relazione Previsionale e
Programmatica, dal Bilancio pluriennale. A tali documenti fa seguito il Rendiconto della gestione dell'anno precedente.
2. Sulla base del Bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell'inizio
dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Il Piano Esecutivo di Gestione, qualora per l'approvazione del bilancio di previsione fosse eccezionalmente fissata una
scadenza successiva al 1° gennaio, viene definito nei quindici giorni successivi all'approvazione del Bilancio stesso.
Art.11
(Pubblicità dei contenuti del Bilancio, dei suoi allegati e del Rendiconto della gestione)
1. Il Comune porta a conoscenza dei cittadini in forma semplificata e chiara gli elementi essenziali del Bilancio annuale,
dei suoi allegati e del Rendiconto della gestione utilizzando adeguati strumenti di informazione quali la pubblicazione
sintetica dei dati e dei risultati a mezzo organi di stampa, la loro diffusione tramite la propria Rete Civica, la distribuzione
di depliants e di altro materiale informativo.
Art. 12
(Formazione del sistema dei bilanci preventivi comunali)
1. La formazione dei bilanci preventivi rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione per obiettivi
attraverso il quale l'Ente opera costantemente per indirizzare le proprie attività. Tale processo di programmazione è
finalizzato a definire le strategie generali dell'ente e quelle dei vari settori di intervento, definire i programmi di attività
annuali e pluriennali, nonché ad attribuire le responsabilità gestionali sui programmi di attività.
2. Al fine di poter disporre di elementi adeguati per predisporre gli schemi di Bilancio preventivo la Direzione delle Entrate
fornisce nel mese di maggio, alla Giunta e al Direttore di Ragioneria, le informazioni necessarie per valutare il quadro
delle entrate prevedibili per l'anno successivo.
3. Entro il mese di maggio la Conferenza del Decentramento esprime in un documento indirizzato all'organo consiliare e
alla Giunta, le necessità e le priorità relative alla gestione dei Quartieri per l'anno successivo.
4. Ai fini della formazione del Bilancio di previsione, della Relazione previsionale e programmatica e dell’aggiornamento
del Bilancio pluriennale, la Giunta predispone, entro il 31 luglio, un Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria nel quale, dopo aver sinteticamente fatto riferimento alla situazione economica e finanziaria di contesto e
dell’ente e richiamato lo stato di attuazione dei programmi, vengono indicati gli indirizzi fondamentali e le politiche
finanziarie ipotizzabili in riferimento alla situazione economico/finanziaria e alle strategie di intervento dell’ente
concernenti il periodo del bilancio stesso.
5. Il documento di programmazione economica e finanziaria è predisposto in raccordo con la relazione generale sullo
stato attuativo dei programmi e degli obiettivi riferita all’attività complessiva dell’ente di cui al comma 4 dell’articolo 23 del
presente regolamento.
6. Il documento di programmazione economica e finanziaria è sottoposto, previa consultazione con le parti sociali, al
Consiglio Comunale, che provvede al suo esame e alla sua approvazione entro il 30 settembre di ogni anno.
7. A seguito della approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria la giunta dà corso alla fase di
concertazione preliminare alla adozione e approvazione del bilancio.
Art. 13
(La Conferenza dei Direttori per la preparazione del Bilancio)
1. La "Conferenza dei Direttori" è lo strumento tecnico-operativo con il quale si avvia la formazione del sistema dei bilanci
preventivi dell'Ente.
2. La Conferenza dei Direttori è istituita allo scopo di razionalizzare l'esame delle proposte di spesa avanzate dai vari
Uffici e Direzioni per l'anno e per il triennio successivo e di verificarne la compatibilità rispetto al quadro delle risorse che
si prevede saranno disponibili e rispetto al piano di attività programmata dalle Direzioni di Supporto.
3. Le Direzioni Produttive, le Direzioni di Supporto e gli Uffici degli Organi Istituzionali, elaborano, entro il 31 maggio di
ogni anno, le seguenti analisi di gestione i cui risultati sono riepilogati in appositi modelli forniti dalla Direzione Ragioneria:
a. analisi, a cura della Direzione Ragioneria, dei risultati finanziari di gestione e di amministrazione riferiti agli ultimi
due anni per i quali è stato approvato il consuntivo;
b. analisi, da parte dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione dei risultati di gestione di ciascun servizio o centro di
costo;
c. analisi da parte di tutti i servizi del Comune dei residui passivi per impegni assunti a fronte di entrate a
destinazione vincolata ancora da utilizzare, risultanti alla chiusura dell'ultimo anno finanziario e aggiornati con le
variazioni gestionali dell'anno in corso;
d. analisi delle previsioni del bilancio originario dell'anno in corso e delle variazioni intervenute nell'esercizio, da
parte di tutti i servizi, con particolare attenzione alle modifiche delle dotazioni finanziarie assegnate ai servizi;
e. analisi dello stato degli accertamenti e degli impegni relativi al bilancio in corso da parte di tutti i servizi del
Comune. L'esame deve evidenziare lo stato delle acquisizioni e dell'impiego delle risorse nei singoli servizi,
anche nella prospettiva dell'assestamento generale del bilancio in corso.
4. I Direttori, a seguito delle preliminari intese con gli Assessori di riferimento e sulla base dei programmi concordati con i
Dirigenti della Direzione, predispongono i prospetti riepilogativi dei Programmi relativi ai settori di propria competenza dai
quali si evidenzia, rispetto al Programma dell'anno in corso e rispetto a quanto previsto nell'ultimo bilancio approvato, la
qualità e l'entità delle variazioni in aumento e/o in diminuzione da apportare ai servizi già attivati, i servizi di cui si
prospetta la eliminazione, gli eventuali nuovi servizi da attivare. I modelli relativi a tali prospetti sono forniti dalla Direzione
Ragioneria di concerto con l'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione.
5. Le variazioni ai Programmi sono corredate delle corrispondenti previsioni di variazione della dotazione di risorse
finanziarie, umane, strumentali, e dei materiali di consumo. In particolare, la proposta di variazione dovrà indicare:
a.
b.
c.
d.
le entrate specifiche del servizio;
le spese correnti;
le variazioni al piano triennale degli investimenti;
gli obiettivi, i programmi e i relativi indicatori.
6. La Conferenza dei Direttori, di cui al comma 2, si insedia nel mese di giugno di ogni anno ed è costituita dai Direttori
responsabili degli Uffici degli Organi Istituzionali, delle Direzioni di Supporto, delle Direzioni Produttive. E' convocata e
coordinata dal Direttore Generale coadiuvato dal Direttore di ragioneria e dal Direttore dell'Ufficio Qualità e Controllo di
Gestione. I lavori si svolgono in forma collegiale o per incontri bilateriali fra le Direzioni interessate.
7. I Direttori definiscono con il responsabile della Direzione Organizzazione la compatibilità delle risorse umane, con il
responsabile dei Servizi Tecnici la compatibilità delle proposte di nuovi investimenti e di manutenzione, con il
responsabile della Direzione Beni e Servizi le proposte di acquisizione di beni di consumo e con il responsabile della
Direzione Sistemi Informativi le proposte di dotazione di strumenti informatici. I Direttori definiscono, infine, con la
Direzione Ragioneria, la compatibilità finanziaria degli orientamenti espressi dai rispettivi uffici e con l'Ufficio Qualità e
Controllo di Gestione, la congruità economica delle relative proposte.
8. Il Dirigente dell'Ufficio Area Metropolitana e Decentramento coordina le proposte di variazione al bilancio pluriennale
elaborate dai dirigenti di ciascun Consiglio di Quartiere.
9. Al termine dei lavori della Conferenza dei Direttori, e comunque entro il mese di luglio, la Direzione Ragioneria e
l'ufficio Qualità e Controllo di Gestione redigono, su indicazione del Direttore Generale, la proposta di budget economicofinanziario che sarà presentata alla Giunta. Le suddette Direzioni forniscono in ogni momento le informazioni richieste
dall'Organo di Revisione sulle successive fasi di formazione delle proposte di budget.
Art. 14
(Approvazione delle proposte di bilancio e relativi allegati)
1. Le proposte relative al Bilancio annuale di previsione, alla Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio
pluriennale sono approvati dalla Giunta entro e non oltre il termine di trenta giorni precedenti alla scadenza prevista, di
tempo in tempo, per l'approvazione del Bilancio.
2. Nello stesso termine sono approvate le proposte di deliberazione di cui all'art. 14, lettere c) ed e) dell'ordinamento che
prevedono siano allegate al bilancio di previsione:
a. le deliberazioni, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con le quali il Comune verifica la
quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle
leggi 167/62, 865/71 e 457/78, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e stabilisce il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
b. le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
3. Al bilancio di previsione sono allegati, oltre a quanto previsto dall'art. 14 dell'ordinamento:
a. una relazione complessiva sui risultati gestionali dell'anno corrente delle singole aziende speciali, dei consorzi,
delle istituzioni, delle società di capitale partecipate dall'Ente;
b. l'elenco degli impegni che si costituiscono con l'approvazione del bilancio, senza necessità di ulteriori atti ai sensi
dell'art. 27, secondo comma, dell'ordinamento.
4. Le proposte di Bilancio annuale e pluriennale e di Relazione previsionale e programmatica, predisposti dalla Giunta,
sono immediatamente trasmesse all'Organo di revisione per il parere di cui all'art. 105, comma 1, lettera b)
dell'ordinamento, nonché ai Consigli di Quartiere e su di esse sono richiesti altresì i pareri previsti dai regolamenti
comunali
5. I pareri di cui al precedente comma sono rilasciati entro 15 giorni dall'invio degli atti.
6. Lo schema di bilancio annuale, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, è consegnato ai
consiglieri non oltre il termine di venti giorni precedenti alla scadenza richiamata al precedente primo comma.
Art. 15
(Proposte di emendamento)
1. Le proposte di emendamento ai progetti di Bilancio annuale e pluriennale, al fine di essere poste in approvazione,
devono pervenire all'Ufficio del Consiglio entro il termine massimo di sette giorni precedenti all'iscrizione all'ordine del
giorno del Consiglio della presentazione del Bilancio preventivo. Questi emendamenti dovranno essere redatti su appositi
modelli predisposti dalla Direzione Ragioneria in modo che contengano tutti gli elementi utili per garantire il rispetto degli
equilibri generali del bilancio, come specificato nel comma successivo.
2. Affinché possa essere garantito il rispetto dei principi posti a base dei Bilanci annuale e pluriennale, sanciti
dall'ordinamento, ed in particolar modo di quello relativo al pareggio finanziario, gli emendamenti dovranno risultare
conformi al principio del pareggio e indicare contestualmente le fonti di copertura coerenti con tale principio.
3. Gli emendamenti concernenti previsioni di entrate devono essere motivati sulla base di specifiche e fondate previsioni
di effettiva realizzazione. Essi vengono discussi e votati prima di quelli relativi alle spese.
4. Gli emendamenti relativi ad interventi di spesa aventi carattere obbligatorio devono essere motivati esclusivamente
sulla base di differenti valutazioni degli elementi tecnici che entrano a comporre la previsione di spesa.
5. In nessun caso possono essere ammessi emendamenti che comportino incremento dell'indebitamento secondo
modalità non conformi alle norme vigenti che disciplinano le fonti di finanziamento derivanti dal ricorso al debito.
Art. 16
(Relazione previsionale e programmatica)
1. La Giunta, sulla base degli orientamenti espressi e tenuto conto delle indicazioni tecniche fornite dalla Conferenza dei
Direttori per l'elaborazione del Bilancio definisce lo schema di Relazione previsionale e programmatica. La Relazione ha
carattere di piano strategico, definisce i bisogni, le priorità e le tendenze entro cui attestare l'attività del Comune. Essa ha
inoltre carattere di piano operativo essendo centrata sui programmi di spesa e sugli obiettivi gestionali che si intendono
conseguire nel triennio.
2. La Relazione Previsionale e programmatica, redatta per programmi, costituisce lo strumento di raccordo del bilancio
finanziario annuale e pluriennale con l'attività programmata, espressa in termini di finalità da perseguire e di obiettivi da
raggiungere e misurata dagli indicatori degli obiettivi stessi. Essa deve indicare le risorse assegnate per la realizzazione
di ciascun programma di attività, siano esse risorse umane, finanziarie e strumentali. La Relazione deve inoltre dare atto
delle motivazioni, delle scelte e della congruità delle risorse impiegate rispetto agli obiettivi, anche attraverso il confronto
con gli impieghi e con i risultati dell'esercizio chiuso e di quello in corso.
3. La Direzione Ragioneria e l'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione curano il coordinamento generale dell'attività di
predisposizione della Relazione e provvedono alla sua stesura finale.
Art. 17
(Bilancio pluriennale)
1. Il Bilancio pluriennale, espresso in valori monetari che tengano conto del previsto tasso di inflazione del periodo
considerato, esprime i risultati della programmazione a medio termine dell'Ente. Per quanto riguarda il primo anno, i suoi
stanziamenti coincidono con quelli del Bilancio di previsione annuale di competenza.
2. Il Bilancio pluriennale è redatto secondo il principio per cui la spesa consolidata rappresenta la parte di attività che si
intende conservare negli anni di riferimento, al netto delle razionalizzazioni di costi. La spesa di sviluppo riguarda invece
nuove attività o iniziative le cui quantità fisiche e i cui risultati da raggiungere sono esplicitati dalla Relazione Previsionale
e Programmatica.
Art. 18
(Bilancio annuale di previsione)
1. Il Bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferiscono il
Bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica.
2. I principi che disciplinano il bilancio, la definizione della sua struttura, la classificazione graduale in titoli, funzioni,
servizi e interventi per la spesa e in titoli e categorie per l'entrata, e la corrispondente numerazione, sono sanciti
dall'ordinamento. L'individuazione delle voci del bilancio dell'entrata nelle quali le categorie sono disaggregate,
denominate dall'ordinamento "risorse", sono autonomamente definite dal Comune di Firenze, secondo l'oggetto
dell'entrata.
Art. 19
(Quote di ammortamento dei beni)
1. Nella proposta di previsione della spesa, per ciascun servizio, è inserita in apposito intervento, una somma destinata
ad accantonare l'ammortamento dei beni utilizzati dal servizio stesso nell'anno precedente.
2. L'importo dell'ammortamento accantonato sarà determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento, dal
Consiglio in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Direttore di Ragioneria, sentito il parere del Collegio dei
Revisori, con l'obiettivo di massimizzare la quota di autofinanziamento degli investimenti compatibilmente con le
necessità di spesa del bilancio di previsione.
Art. 20
(Il Piano Esecutivo di Gestione)
1. Il Piano Esecutivo di Gestione consente il passaggio dalla fase di indirizzo politico-programmatico sancita con
l'approvazione del Bilancio annuale di previsione alla fase di gestione. Con il Piano Esecutivo di Gestione sono
determinati operativamente ed esplicitati chiaramente gli obiettivi di gestione e sono individuate le necessarie dotazioni di
risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono affidate al dirigente responsabile della realizzazione degli obiettivi
così come previsto dal Regolamento di Organizzazione. Il dirigente responsabile renderà conto del risultato ottenuto nei
tempi definiti nel successivo art. 23.
2. Ai fini della redazione del Piano Esecutivo di Gestione sono individuati quali centri di responsabilità gestionale di primo
livello gli Uffici degli Organi Istituzionali, le Direzioni Produttive e le Direzioni di Supporto. I Direttori, individuate le attività
e i procedimenti di particolare complessità e rilevanza di cui intendono riservarsi la responsabilità diretta ai sensi dell'art.
13 comma 2 del regolamento di Organizzazione, articolano la proposta di Piano Esecutivo di Gestione delle Direzioni o
Uffici d'intesa con i responsabili dei servizi in Centri di responsabilità di secondo livello affidati ai singoli dirigenti di
Servizio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione.
3. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, predispone, con le modalità
previste dall'art. 13 comma 2 del Regolamento di Organizzazione, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40,
secondo comma lettera a) dell'ordinamento e propone alla Giunta l'atto di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
4. Ai dirigenti responsabili dei centri di primo e di secondo livello individuati come dal comma 2, è affidata la realizzazione
dei servizi e dei programmi definiti ed è loro attribuita la relativa responsabilità di entrata e di spesa.
5. L'assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa ai responsabili della realizzazione di ciascun
programma gestionale è effettuata attraverso la disaggregazione delle voci di bilancio in capitoli di entrata e di spesa.
6. Ai fini della valutazione dei risultati ottenuti, vengono definiti gli indicatori atti a valutare il grado di raggiungimento degli
obiettivi e dei correlati risultati, mediante valutazione comparativa con altre realtà similari, e con i dati dei costi, dei
rendimenti e degli indicatori relativi agli anni precedenti.
7. Il contenuto degli obiettivi è integrato dalle conseguenti direttive sugli indirizzi generali in modo da consentire, in base
alla vigente legislazione, l'attivazione del potere di accertamento delle entrate e d'impegno delle spese da parte dei
responsabili individuati dal Regolamento di organizzazione. Qualora in sede di formazione del Piano Esecutivo di
Gestione non sia stato possibile, per talune dotazioni finanziarie, definire le necessarie direttive, tale Piano sarà
successivamente integrato con apposite deliberazioni di Giunta.
8. I singoli Consigli di Quartiere, prima dell'inizio dell'esercizio, approvano il Piano Esecutivo di Gestione relativo ai propri
servizi di base. I dirigenti dei servizi dei Consigli di Quartiere esercitano i poteri di spesa per la gestione dei servizi di
base.
9. Al Piano Esecutivo di Gestione approvato dal Consiglio di Quartiere si applicano le medesime disposizioni previste per
il Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta.
Art. 21
(Struttura del Piano Esecutivo di Gestione)
1. Il piano esecutivo di gestione è collegato:
a. sotto il profilo contabile, con il bilancio pluriennale e annuale mediante l'individuazione dei capitoli nei quali sono
disaggregate le risorse e gli interventi da attribuire a ciascun centro di responsabilità;
b. sotto il profilo organizzativo, con i centri di responsabilità individuati con riferimento alla struttura del Comune, in
modo da realizzare la migliore corrispondenza con la configurazione tecnica del bilancio e con l'assetto
organizzativo del Comune;
c. sotto il profilo programmatico, con il bilancio pluriennale e il bilancio annuale mediante la connessione e il
raccordo degli obiettivi e delle direttive contenute nel Piano Esecutivo di Gestione con i programmi contenuti nella
Relazione Previsionale e Programmatica.
Art. 22
(Adozione e assegnazione delle dotazioni relative al Piano Esecutivo di Gestione)
1. La Giunta, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione annuale, nei termini di cui all'art. 10, secondo comma, adotta
il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno successivo nel quale sono determinati gli obiettivi gestionali da perseguire sulla
base del Bilancio di previsione adottato.
2. Il Sindaco, nei cinque giorni successivi, assegna formalmente ai singoli responsabili dei Servizi l'attuazione dei Piani
esecutivi di gestione, ed in particolare il conseguimento degli obiettivi di gestione e le dotazioni necessarie.
Art. 23
(Verifica sullo stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione)
1. A cura dei responsabili delle direzioni e degli uffici tematici e di staff sono effettuate, in raccordo con l’Ufficio del
controllo di gestione della Direzione generale, le verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi risultanti
dal piano esecutivo di gestione e dai relativi piani dettagliati degli obiettivi in correlazione col bilancio di previsione e con
la relazione previsionale e programmatica.
2. Compete altresì ai responsabili delle direzioni e degli uffici tematici e di staff la trasmissione alla direzione Ragioneria
delle informazioni sullo stato degli accertamenti e degli impegni ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di
bilancio.
3. La Direzione generale, con il piano dettagliato degli obiettivi, tenuto conto degli indirizzi fissati dal consiglio in sede di
approvazione del bilancio ovvero di esame del documento di programmazione economica e finanziaria preliminare al
bilancio, stabilisce le forme del monitoraggio e le modalità delle comunicazioni delle verifiche effettuate anche riferite a
singoli programmi obiettivi.
4. Ai fini di dar corso alle verifiche sull’andamento gestionale di cui all’art. 46 comma 8 viene comunque elaborata una
relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi riferita all’attività complessiva dell’ente.
Parimenti si procede in sede di chiusura dell’esercizio finanziario.
5. Il Consiglio comunale e le Commissioni, attraverso la Presidenza del Consiglio, possono richiedere durante il corso
dell’esercizio finanziario audizioni e report sullo stato di attuazione di programmi ed obiettivi risultanti dai documenti di
programmazione finanziaria e gestionale dell’ente.
6. I consiglieri comunali, nel quorum minimo di quattro, possono altresì richiedere, attraverso la Presidenza del Consiglio,
report sullo stato di attuazione di programmi ed obiettivi risultanti dai documenti di programmazione finanziaria e gestione
dell’ente.
Art. 24
(Avocazione di obiettivi programmatici da parte dei Direttori)
1. I Direttori delle Direzioni Produttive, delle Direzioni di Supporto e degli Uffici degli Organi istituzionali, coordinano
l'attività della direzione e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi che con il PEG sono stati complessivamente
assegnati alla Direzione.
2. Nel corso della gestione, i Direttori possono avocare a sé obiettivi già assegnati con il PEG ai dirigenti della propria
direzione nelle seguenti circostanze:
a. in caso di sopravvenuti adempimenti assegnati ai dirigenti la cui complessità sia tale da consigliarne l'avocazione
al Direttore;
b. in caso si riscontrino rilevanti scostamenti dagli obiettivi, tali da inficiare la realizzazione del programma
complessivamente assegnato alla Direzione.
3. L'avocazione di obiettivi da parte dei Direttori può comportare:
a. il trasferimento della responsabilità di procedura dal dirigente al Direttore da attuarsi previo parere del "Comitato
di coordinamento";
b. il trasferimento della responsabilità di budget e di procedura da attuarsi con modifica di PEG deliberata dalla
Giunta come disciplinato dall'art. 47 del presente regolamento.
Capo IV - LA GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 25
(Disciplina dell'accertamento delle entrate e riscontro della Ragioneria)
1. L'accertamento delle entrate è disciplinato dall'ordinamento e dal presente regolamento.
2. Le entrate sono accertate con atto del dirigente responsabile della preposta Direzione, Ufficio o Servizio.
3. Tale determinazione è trasmessa, entro cinque giorni dal suo perfezionamento, e comunque entro il 31 dicembre, al
Dirigente del competente Servizio della Direzione Ragioneria, con la relativa documentazione. Essa deve risultare
idonea, ai sensi dell'art. 22 dell'ordinamento, a verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'accertamento (titolo
giuridico, identificazione del debitore, somma da incassare, scadenza).
4. Il dirigente del competente servizio "Gestione Bilancio", effettua, entro dieci giorni dal ricevimento e comunque entro il
31 dicembre, il riscontro amministrativo, contabile e fiscale, sull'idoneità della documentazione in base alla quale è
accertata l'entrata e sulla sua regolarità, e provvede quindi all'annotazione dell'accertamento nelle scritture contabili. Ove
il riscontro non possa essere apposto, la documentazione, è restituita , con debita motivazione, al servizio proponente.
Art. 26
(Riscossione delle entrate)
1. La riscossione delle entrate è disciplinata dall'ordinamento e dal presente regolamento.
2. La riscossione è attuata a mezzo di ordinativo di incasso. L'ordinativo, imputato al corrispondente accertamento, è
predisposto dall'ufficio competente della Direzione di Ragioneria sulla base della documentazione trasmessa dal Servizio
competente all'accertamento, ed è sottoscritto dal funzionario preposto.
3. L'ordinativo di incasso deve contenere:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l'indicazione del debitore;
l'ammontare della somma da riscuotere;
la causale;
gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
l'indicazione della natura fruttifera o infruttifera della contabilità speciale su cui la somma dovrà affluire;
l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
la codifica;
il numero progressivo;
l'esercizio finanziario e la data di emissione.
Art. 27
(Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità)
1. La Giunta determina annualmente, per ogni tipologia di credito, l'entità entro cui si dispone la rinunzia dei crediti,
quando il costo complessivo di riscossione per il Comune supera l'ammontare del singolo credito.
2. La rinunzia dei crediti viene disposta con determinazione motivata dei dirigenti preposti all'accertamento dell'entrata ed
è comunicata per le dovute annotazioni contabili ai dirigenti dei servizi "Gestione Bilancio".
3. Il Direttore di Ragioneria informa annualmente gli organi dell'amministrazione, in sede di Relazione al Conto consuntivo
della gestione, dell'ammontare delle somme cui si è rinunciato, suddivisa per i vari tipi di credito.
Art. 28
(Interessi legali e moratori)
1. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute al Comune, qualora non sia diversamente disposto dalla legge, è
computato un interesse calcolato sul saggio di interesse legale in vigore.
2. E' altresì applicabile l'interesse moratorio nella misura e con le modalità fissate da specifiche disposizioni o da clausole
contrattuali.
3. Con provvedimento motivato la Giunta può disporre la rinuncia all'applicazione degli interessi legali o moratori per
particolari tipologie contrattuali o per singole posizioni debitorie.
Art.29
(Rateazione dei crediti)
1. La rateazione del credito può essere concordata tenendo conto delle disposizioni vigenti per le varie tipologie di
entrate. Essa comporta la corresponsione quantomeno degli interessi legali.
2. I dirigenti preposti all'accertamento della specifica entrata adottano le determinazioni sulle domande di rateizzazione e
determinano le garanzie ipotecarie o fidejussorie che devono essere presentate per l'importo del debito rateizzato e dei
relativi interessi. Con atto motivato essi possono escludere la prestazione delle suddette garanzie.
Art. 30
(Riscuotitori speciali)
1. Per provvedere alla tempestiva realizzazione di entrate che, per loro natura, richiedono procedure rapide e semplificate
di riscossione, la Giunta comunale può, con propria deliberazione, istituire servizi di cassa interna al fine della diretta
riscossione delle entrate medesime.
2. I Direttori dei Servizi preposti all'accertamento delle entrate nominano con propria determinazione gli agenti incaricati
della riscossione.
3. La riscossione diretta di somme riguarda di norma:
a. diritti di segreteria, di stato civile e ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti di ufficio;
b. sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali, alle ordinanze del
Sindaco;
c. proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale.
4. I riscuotitori speciali provvedono alla riscossione delle somme dovute al Comune mediante:
a. l'applicazione sui documenti rilasciati di marche segnatasse ricevute in dotazione dall'economo con verbale di
consegna;
b. l'uso di bollettari dati in carico con verbale di consegna da parte della Direzione Ragioneria, o di analoghi
strumenti informatizzati.
5. Le somme riscosse sono versate al tesoriere nelle forme previste dall'art. 32 del presente regolamento. Di tali somme
è vietato l'utilizzo per il pagamento di spese.
6. Le somme riscosse e i versamenti effettuati sono contabilizzati in un "registro di cassa" dato in carico ai singoli
riscuotitori e dagli stessi tenuto costantemente aggiornato ai fini delle verifiche trimestrali e di qualsiasi altra verifica venga
fatta da parte della Direzione Ragioneria e dall'organo di revisione.
7. La Giunta, con propria deliberazione, può affidare a soggetti esterni, pubblici o privati, la riscossione di somme dovute
al Comune per tariffe e contribuzioni, previo espletamento di gara di evidenza pubblica.
Art. 31
(Obblighi dei riscuotitori speciali)
1. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili delle somme riscosse, nonché dei valori avuti in consegna, fino a
quando non ne abbiano ottenuto regolare discarico.
2. I riscuotitori speciali sono responsabili, altresì, dei danni che possono derivare all'ente per dolo o colpa grave in
osservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
3. I riscuotitori speciali sono soggetti alla vigilanza della Direzione Ragioneria. Sono tenuti, altresì, a presentare il
rendiconto della loro gestione al termine di ciascun trimestre sulla base dei modelli approvati con decreto ministeriale.
Tale rendiconto è approvato con determinazione dirigenziale soggetta al riscontro contabile della Direzione Ragioneria.
Art. 32
(Versamento delle entrate)
1. Il versamento delle entrate è disciplinato dall'ordinamento e dal presente regolamento.
2. Gli incaricati interni della riscossione versano le somme, riscosse e quietanzate secondo le modalità previste dall'art.
82 del presente regolamento presso la Tesoreria comunale, entro il giorno 15 e il giorno 30 di ogni mese.
3. Quando la giacenza delle somme riscosse superi l'importo di un milione di lire, l'incaricato deve comunque provvedere
al versamento presso la tesoreria comunale, al termine dell'orario di lavoro o almeno entro il giorno lavorativo successivo.
4. Nei casi di versamenti effettuati sui conti correnti postali, gli incaricati della riscossione provvedono al riscontro sulla
regolarità della documentazione e danno ordine al Tesoriere di versare nelle casse dell'Ente le corrispondenti somme alle
scadenze previste al secondo comma.
Art. 33
(Atti d'impegno)
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti dei dirigenti, definiti "determinazioni di impegno", con la sola eccezione di
quelli che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, dell'ordinamento, sono costituiti sui relativi stanziamenti con l'approvazione del
Bilancio.
2. Sono autorizzati a sottoscrivere atti d'impegno, sia sul Bilancio annuale che su quello pluriennale, i dirigenti individuati
nel Regolamento di Organizzazione che hanno ricevuto, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, le necessarie dotazioni
di risorse finanziarie, unitamente agli obiettivi gestionali, in qualità di responsabili di procedura ai sensi dell'art. 5 del
presente regolamento. Per consentire il completamento di iniziative che si estendono oltre l'esercizio, o per eseguire
spese aventi carattere ricorrente, il dirigente potrà assumere impegni di spesa nel bilancio pluriennale, per gli anni
successivi a quello in corso, limitatamente all'importo attribuitogli con il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno di
competenza.
3. Per quanto riguarda gli impegni assunti direttamente dal Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 27, comma 5, lettera a),
b) e c) dell'ordinamento, ovvero dal Servizio competente all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 27, comma 5,
lettera d) dell'ordinamento, il Piano Esecutivo di Gestione attribuisce la competenza dei successivi atti di destinazione
della spesa assegnando la relativa responsabilità di budget e di procedura.
4. La deroga alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese previste dall'articolo 35, c. 3
dell'ordinamento per i lavori pubblici di somma urgenza, estesa alle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'articolo 38,
c. 2 della Legge 192 del 1990.
5. Le determinazioni di impegno sono classificate con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di emanazione e
l'ufficio di provenienza. A tal fine la classificazione prevede una registrazione a cura del servizio che attribuisce
automaticamente la data di emanazione e di esecutività ed un numero progressivo valido per tutto l'Ente.
6. Alle determinazioni di impegno si applicano le procedure per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
7. Gli atti d'impegno a carico dell'esercizio in corso devono essere presentati alla Direzione Ragioneria entro il 15
dicembre.
Art. 34
(Procedure per la registrazione degli impegni di spesa)
1. Le determinazioni relative agli atti d'impegno attuativi del Piano Esecutivo di Gestione, vengono registrate dal servizio
preposto nella apposita procedura informatica e vengono quindi inviate alla Direzione Ragioneria firmate dal dirigente
responsabile e debitamente documentate. Questa, nei termini previsti dal successivo art. 36, comma 5, provvede
all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed alla conseguente convalida
dell'impegno. La determinazione così convalidata viene quindi restituita al servizio proponente affinché ne sia data
esecuzione.
2. Nel caso in cui la Direzione Ragioneria non apponga il visto di regolarità contabile, l'atto, viene restituito al dirigente
con adeguata motivazione. Gli impegni non convalidati costituiscono economie di spesa e concorrono al risultato
contabile di amministrazione.
Art. 35
(Prenotazione dell'impegno per procedure in via d'espletamento)
1. In attesa dell'espletamento di particolari procedure che richiedono la preliminare attestazione di copertura finanziaria
(es.: gara bandita per l'aggiudicazione di un servizio o di un appalto), precedentemente all'assunzione dell'impegno di
spesa di cui all'art. 34, il dirigente, con propria determinazione, chiede la prenotazione dell'impegno. Essa deve indicare
la fase della procedura che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare
della stessa e gli estremi della imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio
pluriennale, con i limiti di cui all'articolo 33, secondo comma.
2. La determinazione di cui al precedente comma è sottoposta, per la sua efficacia, al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
3. Una volta che sia stata espletata la procedura richiamata al comma 2, il servizio competente sostituirà l'impegno
prenotato con l'atto definitivo, mediante adozione di nuova determinazione soggetta al visto di regolarità contabile e
attestante la copertura finanziaria, per l'importo dell'impegno definitivo da assumere. Al termine dell'esercizio gli impegni
prenotati e non trasformati in impegni definitivi secondo le procedure di cui sopra non costituiscono economia di spesa e
vengono trasformati in residui passivi.
Art. 36
(Parere di regolarità contabile)
1. Il parere di regolarità contabile deve essere espresso in via preventiva su ogni proposta di deliberazione con rilievo
contabile diretto o indiretto di competenza del Consiglio comunale, della Giunta e dei Consigli di Quartiere.
2. Il parere di regolarità contabile riguarda:
a. la conformità dell'atto a quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica e nei Bilanci di previsione
approvati;
b. le implicazioni sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ente;
c. il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente.
3. L'attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile è svolta dagli uffici della Direzione Ragioneria in base
alle relative competenze.
4. Il parere è espresso dal dirigente del competente servizio della Direzione Ragioneria in forma scritta, datato e
sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione.
5. Il parere è rilasciato entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o di determinazione. Trascorso
tale termine, il parere si intende comunque rilasciato.
6. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere, ovvero lo
stesso non sia favorevole, o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata relazione, al servizio
proponente entro il termine di cui al precedente comma.
Art. 37
(Inammissibilità e improcedibilità degli atti)
1. Nei casi in cui le deliberazioni del Consiglio, della Giunta risultino non coerenti con le previsioni della Relazione
Previsionale e Programmatica non potrà essere apposto il parere positivo di regolarità contabile.
2. Qualora il parere negativo riguardi la difformità dell'atto dalle previsioni finanziarie della Relazione Previsionale e
Programmatica, il provvedimento diventa improcedibile fintanto che non verrà effettuata la modifica dei programmi da
parte del Consiglio.
3. Nel caso in cui dal parere di regolarità contabile si evinca la necessità di procedere ad una valutazione sulla conformità
dell'atto alle finalità dei programmi e dei progetti interni di indirizzi e di contenuti, oppure alle compatibilità con le risorse
umane o strumentali previste, l'organo competente all'adozione del provvedimento, lo sottoporrà ad una valutazione di
ammissibilità dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione.
Art. 38
(Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)
1. Sulle determinazioni di impegno di spesa e sui provvedimenti di Consiglio e di Giunta che nei casi espressamente
previsti dalla legge comportino impegni di spesa è apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria. Questo dovrà dare atto:
a. dell'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del Bilancio e del PEG;
b. della conformità dell'atto al Piano Esecutivo di Gestione e della effettiva capienza dello stanziamento sul relativo
capitolo o sull'intervento del Bilancio pluriennale, a copertura dell'intera spesa per cui l'Amministrazione si obbliga
con l'atto in esame;
c. del rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente.
2. Qualora si tratti di spese finanziate con entrate aventi destinazione vincolata, l'attestazione di copertura finanziaria dà
atto che la corrispondente entrata sia stata accertata ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento.
3. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno è reso dai dirigenti
della Direzione Ragioneria, secondo le specifiche competenze, così come previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
4. Con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria, la determinazione di impegno diventa
esecutiva.
Art. 39
(Riscontro contabile)
1. Gli atti dirigenziali diversi dalle determinazioni di impegno aventi rilevanza economico finanziaria sono soggetti al
riscontro contabile dei competenti uffici della Direzione Ragioneria.
2. Il riscontro contabile verifica:
a. la regolarità della documentazione;
b. l'osservanza delle norme contabili e fiscali;
c. l'esatta imputazione al bilancio.
3. Il riscontro della Ragioneria è condizione necessaria per l'espletamento delle successive fasi del procedimento
contabile (annotazioni sulle scritture, emissione di mandati ecc.).
Art. 40
(Disciplina degli atti di liquidazione)
1. La liquidazione delle spese è disciplinata dall'ordinamento e dal presente regolamento.
2. Gli atti di liquidazione sono emanati dai dirigenti che esercitano il potere di spesa sui corrispondenti stanziamenti del
Piano Esecutivo di Gestione, dopo che sono stati effettuati riscontri sulla regolarità della fornitura o della prestazione e
dopo che Ë stata attestata la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti, ai termini e alle altre
condizioni.
3. Con gli atti di liquidazione emanati a seguito di emissione di Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) il dirigente
provvede anche allo svincolo della cauzione e ad ogni altro adempimento contrattuale che residuasse a carico
dell'Amministrazione.
4. Gli atti di liquidazione sono classificati con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di emanazione e l'ufficio di
provenienza. A tal fine la classificazione prevede una registrazione a cura della Direzione, Ufficio o Servizio che
attribuisce automaticamente la data di emanazione e di esecutività ed un numero progressivo valido per tutto l'Ente.
5. Gli atti di cui sopra, documentati con i giustificativi della spesa ed i riferimenti contabili, sono trasmessi ai dirigenti del
Servizio "Gestione Bilancio" i quali:
a. effettuano i controlli amministrativi, contabili e fiscali sui medesimi;
b. appongono il proprio visto di riscontro di cui all'art. 39;
c. provvedono alla registrazione della liquidazione sui libri contabili.
6. Qualora il visto di riscontro non possa essere apposto, l'atto deve essere restituito all'ufficio proponente con debita
motivazione.
7. Qualora alla liquidazione debba conseguire l'emissione del mandato, l'atto del dirigente del servizio preposto alla spesa
conterrà anche l'ordine di pagamento comprensivo di tutti gli elementi necessari all'emissione del mandato.
Art. 41
(Disciplina dei mandati di pagamento)
1. I competenti uffici della Direzione Ragioneria preposti alla Gestione del Bilancio, a seguito del controllo sulla
sussistenza dell'impegno e della liquidazione, nonché della verifica sulla regolarità e completezza della documentazione,
emettono l'ordine di pagamento, registrandolo sui libri contabili, sottoscrivendolo e trasmettendolo al Tesoriere.
2. Il mandato di pagamento dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
a. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b. la data di emissione;
c. l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità,
distintamente per competenza e residui;
d. la codifica;
e. l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, e delle
modalità di estinzione del mandato e il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f. l'ammontare della somma dovuta e la scadenza;
g. la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
h. eventuali cessioni di crediti o pignoramenti, nonché eventuali recuperi di crediti;
i. le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
j. l'eventuale riferimento all'utilizzo di fondi vincolati.
3. Il mandato dovrà essere emesso e trasmesso al Tesoriere entro i termini pattuiti nel contratto, o stabiliti dalla legge, o,
in mancanza, entro novanta giorni. A questo scopo, la richiesta di emissione del mandato dovrà pervenire almeno trenta
giorni prima della scadenza.
Art. 42
Cessione dei crediti e procure all'incasso)
1. Per le cessioni di credito e le procure all'incasso riguardanti crediti derivanti da appalti in materia di opere pubbliche si
osservano le seguenti modalità:
a. le unità organizzative alle quali siano notificati o pervengano atti di cessione o procure all'incasso provvedono
immediatamente a trasmettere tali atti al dirigente competente alla gestione dell'appalto dell'opera pubblica;
b. il dirigente dell'unità organizzativa competente alla liquidazione del credito provvede ad informare i soggetti
interessati che tale cessione o procura non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di
riconoscimento da parte del dirigente stesso;
c. nelle more dell'adozione del provvedimento se il cedente non chiede espressamente la sospensione dei
pagamenti impegnandosi a non chiedere successivamente la corresponsione di alcun interesse, eventuali
pagamenti sono effettuati a favore dei beneficiari senza tener conto di cessioni o procure non riconosciute;
d. il dirigente, sentito il Direttore dei lavori, valuta che tale cessione o procura all'incasso non produca nocumento
all'andamento dell'opera, non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto, non alteri le garanzie previste per
l'Amministrazione nel caso di eventuale inadempimento da parte dell'appaltatore e, nei casi prescritti, acquisisce
la documentazione per la richiesta della certificazione antimafia alla competente Prefettura, a norma del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
e. il dirigente, valutata la situazione, emana, se del caso, l'atto di riconoscimento e provvede a darne immediata
notizia ai soggetti interessati.
2. Per le cessioni di crediti non riguardanti opere pubbliche si osservano le seguenti modalità:
a. le unità organizzative alle quali siano notificati o pervengano atti di cessione, provvedono immediatamente a
trasmettere tali atti al dirigente competente alla gestione della fornitura o del contratto;
b. il dirigente dell'unità organizzativa competente alla liquidazione del credito provvede ad informare i soggetti
interessati che tale cessione non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento
da parte del dirigente stesso;
c. nelle more dell'adozione del provvedimento se il cedente non chiede espressamente la sospensione dei
pagamenti impegnandosi a non chiedere successivamente la corresponsione di alcun interesse, eventuali
pagamenti sono effettuati a favore dei beneficiari senza tener conto di cessioni non riconosciute;
d. il dirigente valuta che tale cessione non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto relativo alle forniture o al
servizio, non alteri le garanzie previste per l'amministrazione nel caso di eventuale inadempimento da parte
dell'appaltatore e, nei casi prescritti, acquisisce la documentazione per la richiesta della certificazione antimafia
alla competente Prefettura, a norma del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
e. il dirigente, valutata la situazione, predispone, se del caso, l'atto dirigenziale di riconoscimento e provvede a
darne immediata notizia ai soggetti interessati.
3. Per le procure generali o speciali non riguardanti opere pubbliche, l'Ufficio della Direzione Ragioneria competente
provvederà al riconoscimento e all'emissione del mandato dopo aver valutato la regolarità dell'atto.
4. Ogni provvedimento di riconoscimento di cessione di credito e di procura all'incasso, è trasmesso alla Direzione di
Ragioneria, insieme all'intera documentazione del mandato per i successivi adempimenti di competenza.
5. E' fatto obbligo a tutte le unità organizzative di inserire nel capitolato particolare o nel contatto la disciplina di cui al
presente articolo.
Art. 43
(Iscrizione in Bilancio dell'avanzo di amministrazione)
1. Il risultato contabile di amministrazione è iscritto nel Bilancio di previsione iniziale, o assestato con delibera di
variazione nel corso dell'esercizio, quale prima posta delle entrate.
2. L'avanzo è accertato con l'approvazione del Rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ed è distinto in fondi non vincolati,
fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e fondi ammortamento.
3. L'avanzo presunto dell'esercizio immediatamente precedente quello del bilancio preventivo stesso, può essere
applicato con delibera di variazione nel periodo che intercorre tra la chiusura dell'esercizio cui l'avanzo di riferisce e quella
dell'approvazione del rendiconto. Anche l'avanzo presunto è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il
finanziamento delle spese in conto capitale e fondi ammortamento.
4. L'avanzo accertato di cui al comma 2, è utilizzato secondo le seguenti priorità:
a. per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente,
ad iscrivere nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b. per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili in base alla legislazione vigente;
c. per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari;
d. per il finanziamento delle spese d'investimento;
e. per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
f. per le spese correnti in sede di assestamento generale.
5. L'avanzo presunto di cui al comma 3, è destinato:
a. ad investimenti, per la quota costituita da fondi vincolati e da fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
derivanti da economie realizzate su impegni riaccertati con l'ultimo consuntivo approvato in corrispondenza di
entrate aventi specifica destinazione, nel rispetto dei vincoli originari;
b. al reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento (fondi ammortamento);
c. alla copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (fondi non vincolati);
d. alla salvaguardia degli equilibri di bilancio che risultassero alterati durante il corso della gestione finanziaria per il
presunto formarsi di un disavanzo di amministrazione o di gestione (fondi non vincolati).
6. L'avanzo presunto può essere immediatamente attivato fino dal momento della sua applicazione al Bilancio di
previsione solo per la parte destinata alle finalità di cui alla lettera a) del precedente comma 5. Per i restanti utilizzi,
l'attivazione delle corrispondenti spese può avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto.
Art. 44
(Iscrizione in Bilancio del disavanzo di amministrazione)
1. Qualora per eventi straordinari e imprevedibili il rendiconto si chiuda con un disavanzo di amministrazione, il Consiglio
Comunale adotta i provvedimenti per il riequilibrio della gestione entro 15 giorni dall'approvazione del rendiconto stesso e
comunque non oltre il 30 settembre successivo. Il disavanzo è iscritto in bilancio in aggiunta alle quote di ammortamento
accantonate ed agli eventuali fondi derivanti da entrate vincolate o destinate a spese in conto capitale di cui all'art. 43 del
presente regolamento, e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
2. Per la copertura del disavanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi,
tutte le entrate ivi comprese quelle derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili, con eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.
Art. 45
(Controllo sugli equilibri di bilancio)
1. Il Direttore di ragioneria è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da
pregiudicare gli equilibri di bilancio, ivi compresa la sopravvenuta conoscenza di debiti fuori bilancio.
2. E' obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti
evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di
bilancio.
3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei
residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora si evidenzino situazioni che
possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni
gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
4. Le segnalazioni dei fatti gestionali e dell'esistenza dei debiti fuori bilancio, sono inviate, entro sette giorni dal momento
della conoscenza dei fatti, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Direttore Generale, al Segretario
Generale e all'organo di revisione in forma scritta, opportunamente documentate e corredate di valutazioni
adeguatamente motivate, affinché siano sottoposte all'esame dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede al riequilibrio ai sensi dell'art. 36 comma 2
dell'ordinamento, anche su proposta della Giunta.
6. Qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, persistendo le stesse condizioni, gli
organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio, viene
sospeso, con decisione motivata e comunicato ai soggetti di cui al quarto comma, il rilascio delle attestazioni di copertura
finanziaria.
7. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultassero di particolare gravità, il Direttore di Ragioneria può
sospendere ancor prima dello scadere del termine di cui al comma precedente il rilascio delle attestazioni di copertura
finanziaria, informandone contestualmente i soggetti di cui al quarto comma.
Art. 46
(Variazioni di bilancio e assestamento generale)
1. Al Bilancio di previsione è assicurata la necessaria elasticità attraverso la sua variazione nel corso dell'esercizio di
competenza, sia nella parte relativa alle entrate che in quella relativa alle spese.
2. Oltre che mediante il prelievo dal fondo di riserva disciplinato al successivo art. 48, l'elasticità del bilancio è assicurata
mediante:
a. il prelievo di fondi da interventi di spesa che evidenziano reali disponibilità in rapporto al fabbisogno dell'intero
esercizio, per l'integrazione di stanziamenti deficitari o per l'istituzione di nuovi interventi;
b. l'iscrizione di nuove o maggiori entrate da destinare, in via prioritaria, alla copertura di minori entrate, nonché al
finanziamento di nuove o maggiori spese;
c. l'iscrizione del disavanzo di amministrazione emerso in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio
chiuso;
d. l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione accertato nell'ultimo esercizio chiuso.
3. Non costituiscono variazioni soggette alla procedura del presente articolo le modifiche del bilancio nella versione "per
programmi" che non comportano incrementi o diminuzioni negli importi delle risorse e degli interventi. Esse sono
sottoposte alla valutazione del Consiglio in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.
4. Le variazioni delle risorse e degli interventi iscritti nel Bilancio annuale e pluriennale, sono deliberate dal Consiglio ogni
qual volta se ne verifichi la necessità entro il termine ultimo del 30 novembre, nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio
sanciti dall'ordinamento.
5. Le variazioni disciplinate dal presente articolo sono soggette al parere dei Revisori dei conti, di cui all'art. 105
dell'ordinamento. Tale parere viene reso entro il temine di 10 giorni.
6. Nel parere dei Revisori dei conti saranno proposte misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni delle quali
l'organo consiliare dovrà tener conto o motivare la loro mancata adozione.
7. Nei casi d'urgenza la Giunta può deliberare variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge n.142/90,
previa acquisizione del parere dei Revisori dei conti che in questo caso dovrà essere reso entro il termine di otto giorni.
Dell'adozione dell'atto sarà data immediata comunicazione al Consiglio per la ratifica nei termini di legge o per gli atti da
adottarsi in conseguenza della eventuale mancata ratifica.
8. Il Consiglio provvede ad effettuare, entro i termini di legge del 30 settembre di ogni anno, in raccordo con l’esame del
documento di programmazione economica e finanziaria preliminare al bilancio dell’esercizio successivo, la ricognizione,
risultante dalla relazione generale di cui al comma 4 dell’art. 23, sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi
risultanti dai documenti di programmazione finanziaria e gestionale dell’anno in corso. In tale sede, il Consiglio dà atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio. Nell’eventualità che dovessero emergere, dalle informazioni trasmesse dalle
Direzione e Uffici tematici e di staff alla Direzione Ragioneria ai sensi dell’art. 23, dati della gestione finanziaria che
facessero prevedere un disavanzo d’amministrazione o di gestione, per squilibrio nella gestione di competenza ovvero
nella gestione dei residui, il Consiglio adotta, contestualmente alla delibera sulla ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi, i provvedimenti necessari per il ripristino del pareggio di bilancio, nonché i provvedimenti ritenuti necessari
alla copertura finanziaria ed al pagamento degli eventuali debiti di cui all’art. 194 del TUEL.
9. Il Consiglio provvede altresì all'aggiornamento delle previsioni di bilancio ai risultati espressi dal Rendiconto deliberato
per l'ultimo esercizio chiuso, ivi compreso il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione che dovesse risultare dal
rendiconto stesso, già disciplinato dall'articolo 44 del presente regolamento.
10. Entro il termine ultimo del 30 novembre il Consiglio adotta la deliberazione di assestamento generale del bilancio, che
consiste nella verifica di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il Fondo di riserva, al fine di assicurare il
mantenimento effettivo del pareggio di bilancio. Allo scopo dell'assestamento generale del bilancio e del Piano Esecutivo
di Gestione di cui al successivo art. 47, entro il termine ultimo del 31 ottobre i responsabili dei servizi rimettono alla
Direzione di Ragioneria le proposte di variazione relative ai servizi di loro competenza. Le proposte devono essere
corredate da documenti progettuali da cui si evinca l'effettiva possibilità di utilizzo delle risorse nell'esercizio di riferimento.
Art. 47
(Disciplina delle modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione)
1. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che non comportano variazioni al bilancio di previsione annuale sono
deliberate dalla Giunta non oltre il 15 dicembre di ogni anno.
2. I Direttori, qualora ritengano necessaria una modifica della dotazione assegnata dalla Giunta ne fanno proposta al
Sindaco con motivata relazione nel corso dell'esercizio con le modalità e nei tempi di cui al precedente articolo 46,
comma 11.
3. La relazione dovrà contenere:
a. le valutazioni del dirigente dal punto di vista tecnico gestionale ed economico finanziario;
b. le valutazioni dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione;
c. le valutazioni della Direzione Ragioneria sulla verifica del rispetto degli equilibri sulla congruità della nuova o
maggiore spesa e sulla attendibilità della nuova o maggiore entrata.
4. La decisione della Giunta in merito alla variazione proposta Ë comunicata al Direttore interessato, alla Direzione
Ragioneria e all'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione. La mancata accettazione o l'accettazione con varianti della
proposta di modifica della dotazione o dei programmi Ë comunicata con motivazione. La Giunta può richiedere ulteriori
dati ed elementi integrativi di giudizio al responsabile del Servizio o alla Direzione Ragioneria o all'Ufficio Qualità e
Controllo di Gestione.
5. Qualora la proposta di modifica del Direttore riguardi mezzi finanziari che risultano esuberanti rispetto ai fabbisogni o
alle possibilità di impiego, la Direzione Ragioneria propone al Sindaco la destinazione delle risorse di bilancio che si
rendono libere.
Art. 48
(Fondo di riserva)
1. Il fondo di riserva, iscritto in bilancio con le modalità prescritte dall'art. 8 comma 1 dell'ordinamento è utilizzato, con
deliberazione dell'organo esecutivo, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o nei casi in cui le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Tali prelevamenti possono essere deliberati fino al 31
dicembre di ogni anno.
2. Le deliberazioni di prelevamento dal Fondo di riserva sono comunicate all'Organo consiliare, riepilogativamente per
"interventi", entro sessanta giorni dall'adozione e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, anche se a tale
data non sia scaduto il predetto termine.
3. In allegato alla proposta di approvazione dell'assestamento generale di bilancio di cui all'art. 46, comma 11 del
presente regolamento, è presentata la relazione della Giunta sulle operazioni di prelievo dal Fondo di riserva operate sino
al momento della presentazione dell'assestamento di bilancio.
Art. 49
(Accordi di programma)
1. Qualora il Sindaco intenda promuovere o partecipare ad Accordi di Programma, sulla base dell'art. 27 della Legge 8
giugno 1990, n. 142, che impegnino finanziariamente l'Amministrazione, l'atto della Giunta con il quale si propone il
contenuto dell'Accordo di programma è soggetto al parere di regolarità contabile di cui all'art. 35 del presente
regolamento.
2. Qualora l'Accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti esso deve dare atto della copertura
finanziaria ovvero indicare i mezzi iscritti in Bilancio per farvi fronte.
Capo V - IL CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 50
(Principi del controllo)
1. Il Controllo di Gestione è l'attività che, attraverso un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, consente all'Ente la
realizzazione dei programmi gestionali, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon
andamento della Pubblica Amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Controllo di Gestione è esercitato nel rispetto dei principi dell'accuratezza, dell'essenzialità, della chiarezza, del
consenso, dell'autonomia, della tempestività, della responsabilità, dell'economicità e della collaborazione.
3. Il Controllo di Gestione è attività tipica della dirigenza e si sostanzia in un sistema integrato di analisi, valutazioni e
proposte. I Direttori, in quanto responsabili della realizzazione dei programmi, utilizzano gli strumenti del Controllo di
Gestione per valutare il grado di realizzazione della loro attività, l'efficacia dei processi applicati e per intervenire nel
processo gestionale.
4. Il Controllo di Gestione è esercitato in concomitanza con lo svolgimento dell'attività amministrativa è finalizzato ad
orientare l'attività stessa ed a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:
a. per gli amministratori, la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività
amministrata e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
b. per la dirigenza, il controllo sul perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni, allo scopo di
verificare il grado di efficienza delle loro azioni.
5. I parametri di riferimento del controllo sono esplicitati in termini numerici mediante idonei indicatori e sono stabiliti in
accordo con i responsabili delle unità organizzative e dei centri di costo cui il controllo si riferisce.
6. Le conclusioni del controllo sono comunicate tempestivamente ai destinatari rispetto al periodo cui il controllo si
riferisce.
7. Le conclusioni del Controllo di Gestione sono assunte a base per la corresponsione di incentivi economici e di carriera
ai Dirigenti e al personale.
8. Le conclusioni negative del Controllo di Gestione, debitamente motivate, qualora siano imputabili alla inosservanza
delle direttive impartite o al comportamento dei responsabili delle unità organizzative o dei centri di costo, possono
comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
9. Le informazioni che scaturiscono dal Controllo di Gestione sono dirette a migliorare la conoscenza degli eventuali
ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati allo scopo di consentire la revisione degli obiettivi
medesimi e l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione. Il costo per l'esercizio del Controllo di Gestione non
deve in ogni caso superare il beneficio derivante dal controllo medesimo.
Art. 51
(Modalità di esercizio del controllo gestione)
1. Il Controllo di Gestione si articola nelle seguenti fasi:
a. predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi;
b. rilevazione dei dati relativi ai costi, ai proventi ed ai risultati raggiunti;
c.
valutazione dei dati in rapporto al piano degli obiettivi e verifica del loro stato di attuazione.
2. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, coordina l'attività di
predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e verifica il grado di efficacia e di efficienza dell'azione intrapresa di cui
all'art. 46 comma 9, lettera b) del presente regolamento.
3. Ai fini della verifica dello stato di attuazione del piano degli obiettivi, il Direttore Generale esamina i dati predisposti
dall'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione utilizzando gli indicatori previsti e rapportando i risultati ottenuti ai parametri
gestionali dei servizi degli enti locali pubblicati dal Ministero dell'Interno. Il Direttore Generale trasmette immediatamente i
risultati di tali verifiche agli organi di governo competenti.
Art. 52
(Competenze dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione)
1. L'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione svolge le funzioni di cui all'articolo 50, del presente regolamento, finalizzate
alla predisposizione di strumenti destinati agli amministratori e all'espletamento di tutte le finalità di valutazione e controllo
della efficienza, efficacia ed economicità della gestione dell'Ente.
2. L'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione opera in posizione di autonomia rispetto ai responsabili della gestione e
risponde al Direttore Generale.
3. All'Ufficio compete progettare ed aggiornare l'impostazione metodologica del controllo, il sistema informativo ed il
processo di controllo stesso, in coordinamento con gli organi di governo e con i responsabili dei servizi.
4. All'interno dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione è costituito il Servizio di Controllo interno con funzioni di verifica
quadrimestrale del raggiungimento degli obiettivi.
5. Al Direttore dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione competono le seguenti principali funzioni:
a. supporto al Direttore Generale nella attività di pianificazione strategica dell'ente e nella definizione del piano
generale degli obiettivi;
b. supporto ai dirigenti nella loro attività di proposta e di individuazione degli obiettivi da raggiungere nel periodo cui
si riferisce la Relazione Previsionale e Programmatica;
c. predisposizione, unitamente al Direttore di Ragioneria, dell'analisi gestionale necessaria alla formazione del
Bilancio di previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e della Relazione illustrativa della Giunta al
Rendiconto.
6. Il Direttore dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione comunica immediatamente al Direttore Generale, i risultati della
verifica sullo stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
Art. 53
(Compiti del Servizio di Controllo interno)
1. Il Servizio di Controllo interno svolge i seguenti principali compiti:
a.
b.
c.
d.
analizza i fenomeni gestionali sotto l'aspetto dell'efficacia, efficienza ed economicità;
progetta, in collaborazione con gli uffici e le direzioni, i sistemi per la valutazione della qualità dei servizi;
coordina l'introduzione e lo sviluppo della contabilità direzionale e del controllo interno;
Ë responsabile della progettazione del sistema di reporting del controllo direzionale e dei relativi indicatori nonché
dell'impianto e dello sviluppo di sottosistemi di controllo in aree ritenute strategiche e rilevanti ai fini del
miglioramento della gestione;
e. elabora serie storiche di dati afferenti all'andamento dei servizi e svolge analisi comparative dei costi e dei
rendimenti con riferimento ad altri comuni di grandi dimensioni;
f. stabilisce criteri oggettivi per le valutazioni di cui all'art. 50 commi 7 e 8;
g. redige relazioni periodiche sui risultati del Controllo di Gestione e un rapporto finale sulla gestione dell'anno
precedente.
2. Il dirigente del Servizio di controllo interno può richiedere alle Direzioni e ai Servizi qualsiasi atto, notizia, dato o
informazione che sia ritenuta utile per l'esercizio e per le finalità del Controllo di Gestione.
3. I responsabili delle Direzioni e dei Servizi sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati richiesti. In mancanza, il dirigente
del Servizio di controllo interno può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.
Art. 54
(Modalità di verifica dei risultati)
1. Ai fini della verifica dei risultati e per effettuare il controllo direzionale, i dirigenti:
a. fissano programmi espliciti e misurabili e, di concerto con l'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione, individuano
indicatori di risultato gestionale per la valutazione e la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
b. adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei risultati dell'attività;
c. rilevano e trasmettono all'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione, con la periodicità prevista dall'art. 23 del
presente regolamento, i dati necessari per consentire al medesimo di attivare il sistema di informazioni occorrenti
al controllo interno.
Art. 55
(Sistema informativo del controllo)
1. Il sistema informativo di controllo è alimentato dalla contabilità analitica, dal sistema integrato di contabilità di tipo
finanziario ed economico-patrimoniale, dai rendiconti degli enti strumentali, nonché da indicatori e sistemi di misurazioni
utili a rilevare i risultati di grandezze non monetarie.
Capo VI - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Art. 56
(Contenuti del rendiconto)
1. Il rendiconto della gestione costituisce momento essenziale del processo di pianificazione e controllo ed è lo strumento
con il quale vengono dimostrati i risultati della gestione dell'Ente rispetto alle previsioni contenute nel bilancio
corrispondente.
2. Il rendiconto comprende:
a. il conto del bilancio;
b. il conto del patrimonio;
c. il conto economico.
Art. 57
(Il conto del bilancio)
1. Il conto del bilancio esprime i risultati consuntivi della gestione, sia per quanto riguarda il bilancio di competenza che
per quanto riguarda i residui degli anni precedenti, e mette a confronto tali risultati con i valori del preventivo annuale
corrispondente.
2. Il conto del bilancio è redatto secondo le disposizioni previste dall'art. 70 dell'ordinamento e ad esso sono allegati il
conto del tesoriere e la relazione dell'amministrazione sull'efficacia dell'azione condotta.
Art. 58
(Il conto del patrimonio)
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio, quale risulta dagli inventari di cui al capo VII del presente regolamento, oltre che dagli elementi della
situazione finanziaria deducibili dal Conto del Bilancio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso,
rispetto alla consistenza iniziale.
2. E' stabilita la correlazione tra conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con l'osservanza dei principi
contabili e delle disposizioni stabilite dall'art. 72 dell'ordinamento.
Art. 59
(Il conto economico)
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività del Comune secondo il principio della
competenza economica. E' redatto sulla base dei principi e delle le modalità di cui all'art. 71 dell'ordinamento.
Art. 60
(Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi)
1. I Direttori responsabili degli Uffici degli Organi Istituzionali, delle Direzioni di Supporto e delle Direzioni produttive
presentano entro il 28 febbraio di ogni anno alla Direzione Ragioneria la relazione finale di gestione riferita all'attività
dell'anno finanziario precedente.
2. La relazione deve indicare:
a. l'analisi dei movimenti finanziari dell'anno, per le voci di propria competenza, con l'esame degli scostamenti
principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati;
b. l'analisi dei risultati raggiunti rispetto ai programmi ed agli obiettivi e le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
e degli interventi realizzati sulla base dei risultati conseguiti con riferimento ai programmi previsti ed ai costi
sostenuti;
c. l'elenco motivato dei residui attivi e passivi così come previsto nell'articolo successivo.
Art. 61
(Analisi dei residui attivi e passivi)
1. Ai fini della determinazione del risultato di amministrazione il responsabile della Direzione Ragioneria provvede su
segnalazione delle direzioni all'accertamento dei residui attivi e passivi e al riporto di quelli provenienti dagli anni
precedenti.
2. A tal proposito i responsabili delle singole Direzioni predispongono entro il 28 febbraio una proposta motivata alla
Direzione Ragioneria nella quale è contenuto:
a.
b.
c.
d.
e.
l'elenco dei residui attivi da eliminare totalmente o parzialmente;
l'elenco dei residui attivi da riaccertare qualora si siano verificate maggiori entrate;
l'elenco dei residui passivi da eliminare totalmente o parzialmente;
l'elenco dei residui attivi da conservare alla data del 31 dicembre;
l'elenco dei residui passivi da conservare alla data del 31 dicembre.
Art. 62
(Agenti contabili interni)
1. Sono agenti contabili interni i riscuotitori speciali, coloro che sono incaricati del maneggio di denaro pubblico, il
responsabile del servizio economale, il consegnatario incaricato della gestione dei beni. Tutti coloro che si ingeriscono
negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti ne assumono i medesimi obblighi. Gli agenti contabili hanno l'obbligo di rendere
il conto della loro gestione secondo quanto prescritto dall'art. 75 dell'ordinamento e sono soggetti, qualora la Corte dei
Conti lo richieda, alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto.
2. L'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è allegato al rendiconto del Comune e indica per ognuno il
provvedimento di legittimazione alla gestione da parte del contabile.
Art. 63
(Parifica dei conti degli agenti contabili)
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno gli agenti contabili devono rendere il conto della gestione al Direttore di Ragioneria che
dovrà parificarlo. A tale proposito, il dirigente responsabile della Direzione Beni e Servizi avrà cura di riepilogare e inviare
alla Direzione Ragioneria le risultanze dei conti tenuti dai consegnatari dei beni nel prospetto del conto della gestione del
consegnatario dei beni (Mod. 24 del DPR 194 del 1996), firmato dal Direttore stesso.
2. Qualora le risultanze di tali conti non corrispondano a quelle delle scritture dell'Ente, il Direttore di Ragioneria
notificherà agli agenti interessati le difformità chiedendone motivazione entro 15 giorni. Se in seguito all'effettuazione
degli accertamenti il Direttore di Ragioneria non potesse procedere alla parifica di uno o più conti degli agenti contabili,
dovrà farne adeguata segnalazione nella delibera di approvazione del rendiconto.
Art. 64
(Elenco dei debiti fuori bilancio)
1. Se alla data del 31 dicembre sussistono debiti fuori bilancio ai quali il Consiglio, pur avendone riconosciuta la
legittimità, non ha potuto dare copertura con l'assunzione del relativo impegno di spesa, il Direttore di Ragioneria è tenuto
a compilare un prospetto dal quale risulti in modo chiaro ed inequivocabile la consistenza di tali debiti. Tale prospetto
verrà allegato al rendiconto gestionale.
Art. 65
(Approvazione del rendiconto e sua trasmissione agli organi competenti)
1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta approva la proposta di rendiconto relativo al precedente esercizio.
2. La proposta di rendiconto della gestione, corredata degli allegati previsti dalla legge, è immediatamente sottoposta
all'esame del Collegio dei Revisori, il quale entro venti giorni dal ricevimento dovrà redigere apposita relazione in merito
alla regolarità contabile, finanziaria economica e patrimoniale della gestione nonché alla corrispondenza del rendiconto
proposto alle risultanze della stessa.
3. Il rendiconto di gestione, corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge, e la relativa proposta di approvazione sono
posti a disposizione dell'organo consiliare venti giorni prima dell'avvio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto.
Art. 66
(Deliberazione del rendiconto)
1. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare del Comune entro il termine previsto dall'ordinamento, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
2. Negli otto giorni successivi alla deliberazione, il tesoriere e gli amministratori possono presentare per iscritto le loro
controdeduzioni al Consiglio comunale.
Capo VII - GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 67
(Inventari)
1. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale dell'Ente si procede ogni anno alla determinazione
dell'inventario dei beni mobili, dei beni immobili, dei beni immateriali e finanziari inventariabili, dei crediti e debiti di
pertinenza dell'Ente nonché delle rimanenze, dei ratei e dei risconti.
2. I beni mobili e immobili di cui al comma precedente sono iscritti nel Registro degli Inventari tenuto in forma analitica
dalle Direzioni Beni e Servizi, Patrimonio Immobiliare, Cultura, Sviluppo Economico e Ragioneria secondo le rispettive
competenze. A tale scopo le suddette Direzioni saranno responsabili delle procedure relative agli acquisti di tali beni.
3. Ai fini della redazione dell'inventario, le Direzioni menzionate nel comma precedente, procedono, almeno una volta
all'anno in occasione della redazione del Rendiconto della gestione, alla determinazione del valore da assegnare ai beni
di cui al comma 1 sulla base delle disposizioni previste dall'art. 71 e 72 dell'ordinamento.
4. La Direzione Ragioneria riepiloga le risultanze inventariali di cui al comma precedente, ed aggiorna il registro dei Beni
ammortizzabili tenuto a sua cura.
5. Sono da considerarsi beni mobili inventariabili i beni di non facile consumo e non fissati ad immobili, quali: mobili e
arredamento; macchine d'ufficio; computer; attrezzature; automezzi; libri; strumenti musicali. Questi beni sono
raggruppati nelle voci delle "Immobilizzazioni materiali" del "Conto del Patrimonio".
6. Ai fini di una corretta determinazione dei beni mobili da non inventariare sono da considerarsi di facile consumo quei
beni la cui immissione in uso equivalga a consumo e/o il cui utilizzo si estingua presuntivamente in un anno (sussidi
ludico/didattico/audiovisivo; riviste; manuali; oggetti fragili; biancheria, vestiario ed equipaggiamento per il personale
ecc.). Non sono, altresì, inventariabili, in ragione del modico valore, i beni il cui valore unitario sia inferiore a lire 250.000,
ad eccezione degli arredi mobiliari che costituiscono universalità di beni.
7. Costituisce "universalità di beni" un insieme di beni appartenenti alla stessa categoria ed aventi la stessa destinazione.
8. Sono da ricomprendersi tra i beni immateriali inventariabili: il software di proprietà e in licenza d'uso, i marchi e brevetti.
Sono da ricomprendersi tra i beni finanziari inventariabili: i titoli pubblici e privati detenuti a scopo di investimento e non
per motivi di impiego di liquidità ed i crediti consolidati.
9. Ai fini della corretta determinazione del valore dei beni mobili e immobili inventariabili, si iscrivono a maggior valore del
bene le opere di manutenzione straordinaria.
10. Sono considerati beni immobili inventariabili i beni demaniali, i terreni, i fabbricati.
11. Le opere realizzate direttamente dal Comune sono inventariate al momento della loro consegna, effettuata dal
Servizio responsabile della realizzazione, alla Direzione Patrimonio Immobiliare, per quanto riguarda i beni immobili, ed ai
Servizi che ne fanno uso per quanto riguarda i beni mobili, previa comunicazione alla Direzione Beni e Servizi.
SEZIONE I
BENI MOBILI
Art. 68
(Inventario dei beni mobili)
1. La direzione Beni e Servizi è responsabile della tenuta degli inventari dei beni mobili e dei beni mobili iscritti nei
pubblici registri. Almeno una volta all'anno, in occasione del Rendiconto della gestione, contabilizza tali beni sulla base
dei criteri indicati dagli artt. 71 e 72 dell'ordinamento.
2. L'inventario generale è tenuto in forma analitica con i beni classificati in categorie, sottocategorie e articoli. Ciascun
bene è identificabile da un numero progressivo di etichetta che può venire apposto anche sul bene stesso. I beni sono
identificati dalla descrizione, dagli estremi della fattura di acquisto, dall'ordine o da altra documentazione di acquisizione.
Nell'Inventario Generale sono anche riportati, oltre agli elementi identificativi del bene: il valore originariamente
assegnatogli, gli indici di ammortamento, il valore residuo. Ogni modifica del valore del bene viene riportata nell'Inventario
Generale.
3. Nell'Inventario Generale sono indicati i responsabili dei Servizi ai quali i beni sono destinati nonché i soggetti
consegnatari di cui al successivo articolo.
4. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ai fini della redazione del Rendiconto della gestione, la Direzione Beni e Servizi invia
alla Direzione Ragioneria le risultanze relative alla valutazione dei beni iscritti nell'inventario.
5. I beni mobili inventariabili il cui valore unitario non supera un milione di lire sono interamente ammortizzati nell'anno
della loro acquisizione.
6. I beni iscritti in inventario, già ammortizzati nel conto economico secondo quanto previsto dagli art. 71 e 117
dell'ordinamento, rimarranno registrati nel suddetto inventario fino al loro scarico, col valore di "zero" lire.
7. Fanno parte dell'inventario dei beni mobili le immobilizzazioni immateriali che, a questo proposito, vengono iscritte in
apposite classi di valori.
8. I modelli, i verbali, le schede inventariali sono predisposte con strumenti informatici.
Art. 69
(Inventario dei Beni mobili artistici)
1. La Direzione Cultura è responsabile della tenuta degli inventari degli oggetti d'arte di proprietà del Comune o ad esso
affidati, che sono annotati in apposito registro e contrassegnati con numero progressivo da applicarsi all'opera stessa
quando la natura dell'opera lo consenta.
2. Di ogni opera e di ogni oggetto è inoltre redatta la scheda di catalogazione scientifica corredata di fotografia.
3. Ogni scheda deve contenere oltre la descrizione dell'opera d'arte, il numero del registro generale di inventario, la
collocazione, la provenienza e l'annotazione di restauri, partecipazione a mostre, spostamenti ed ogni altra informazione
che potrà risultare utile per la conoscenza dell'opera stessa.
4. Periodicamente si provvede alla verifica della consistenza dei materiali in confronto agli inventari.
5. Una volta all'anno, in occasione del Rendiconto della gestione, la Direzione Cultura contabilizza tali beni sulla base dei
criteri indicati dall'ordinamento per i beni demaniali.
Art. 70
(Consegnatario dei beni mobili)
1. I beni mobili inventariabili sono dati in consegna per l'uso e la vigilanza , con apposito verbale, dal Direttore della
Direzione Beni e Servizi o suo delegato, ai soggetti individuati dai responsabili dei servizi destinatari dei beni stessi,
definiti consegnatari come da R.D. 827/1924. In mancanza di tale individuazione o in caso di non sostituzione di
consegnatari uscenti, i beni saranno considerati a tutti gli effetti di legge in consegna al dirigente del Servizio.
2. Nel caso di scuole o di altri Enti o Associazioni che abbiano ricevuto beni di proprietà dell'Ente, i consegnatari saranno
individuati nei relativi dirigenti.
3. I verbali di consegna, contenenti analitica elencazione e descrizione dei beni, sono redatti in duplice copia di cui una Ë
conservata dalla Direzione Beni e Servizi e l'altra dal soggetto responsabile dei beni ricevuti per l'uso e la vigilanza. Nel
caso in cui subentri un nuovo consegnatario, dovrà essere redatto verbale di passaggio di cui una copia verrà trasmessa
alla Direzione Beni e Servizi.
4. I consegnatari ricevono inoltre, all'atto delle nuove iscrizioni di beni sul rispettivo inventario, una scheda che riporta gli
estremi dei dati contenuti nell'Inventario Generale, la quale dovrà essere conservata insieme all'elenco dei beni
inizialmente consegnati fino alla redazione di un nuovo verbale. Di ogni variazione straordinaria o trasferimento di beni il
consegnatario dovrà dare tempestiva comunicazione, con le modalità di cui al successivo articolo 71, alla Direzione Beni
e Servizi per l'aggiornamento dei dati sull'Inventario generale.
5. I suddetti consegnatari provvedono alla verifica della rispondenza dei beni mobili in consegna con le risultanze loro
trasmesse dalla Direzione Beni e Servizi alla chiusura dell'esercizio finanziario, con il Modello 24 di cui al D.P.R. 194/96
"Conto del consegnatario dei beni", sottoscritto dal Direttore della suddetta direzione. Entro trenta giorni dalla
trasmissione questo dovrà essere riconsegnato alla Direzione Beni e Servizi, debitamente sottoscritto dal consegnatario
affinché sia possibile la trasmissione di tali risultanze alla Direzione Ragioneria entro i termini di cui all'art. 63 del presente
regolamento.
Art. 71
(Inventario, carico e scarico di beni mobili)
1. I beni mobili sono iscritti in inventario e imputati ai vari Servizi dalla Direzione Beni e Servizi sulla base di:
a. documentazioni di acquisti effettuati dalla Direzione Beni e Servizi;
b. buoni di uscita dai magazzini;
c. documentazioni di acquisto trasmesse alla Direzione Beni e Servizi dai Servizi che vi provvedono
autonomamente;
d. documentazioni relative a donazioni o altri titoli di immissione in proprietà;
e. verbali di passaggio tra consegnatari, controfirmati dai relativi responsabili dei Servizi;
f. ricognizioni straordinarie.
2. La radiazione dei beni dagli inventari per furti, smarrimenti, deterioramenti, fuori uso, cessioni è disposta con richiesta
motivata e documentata del responsabile del Servizio a cui sono consegnati in uso e deve essere effettuata dalla
Direzione Beni e Servizi a cui il consegnatario dei beni deve fornire i dati necessari. Nel caso di furto o smarrimento la
documentazione dovrà comprendere anche copia della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. In caso di danni derivanti da omessa o insufficiente conservazione del bene da parte del consegnatario, la Direzione
Beni e Servizi, su proposta del dirigente della Direzione a cui il bene era in uso, provvederà ad adottare apposita
procedura volta alla reintegrazione del denaro e all'accertamento delle responsabilità.
Art. 72
(Contabilizzazione dei beni mobili non inventariabili)
1. La contabilizzazione dei beni di facile consumo avviene con buoni di carico e di scarico emessi in conto della gestione
di magazzino dalla Direzione Beni e Servizi, per i beni in deposito presso i propri magazzini e di ogni altro servizio che
utilizza il bene. Tali buoni sono conservati in copia per un periodo di almeno tre anni.
2. Il dirigente del Servizio cui siano stati consegnati per l'uso altri beni non inventariabili avrà cura di predisporre ed
aggiornare un sistema di catalogazione di tali beni sulla base delle disposizioni fornite dalla Direzione Beni e Servizi.
Art. 73
(Automezzi e veicoli a motore)
1. Gli automezzi e veicoli a motore sono dati in consegna per l'uso e la vigilanza , con apposito verbale, dal Direttore della
Direzione Beni e Servizi o suo delegato, ai dirigenti dei Servizi che controlleranno l'uso degli automezzi e dei veicoli a
motore, accertando che l'utilizzazione sia effettuata esclusivamente per esigenze di servizio e che chi usa il veicolo
indichi gli orari e i luoghi di destinazione su apposito registro da tenere nell'automezzo.
2. Il rifornimento dei carburanti viene eseguito con tessera magnetica, che deve essere conservata a cura dei
consegnatari; la registrazione del prelievo può essere automatica, dove vi è un distributore di questo tipo, o manuale, in
quei reparti privi di sistema automatico.
3. Il prelievo del lubrificante sarà eseguito presso i distributori che provvederanno alla registrazione su apposito modulo.
4. La registrazione delle spese per il carburante, lubrificante, manutenzione ordinaria e straordinaria sarà eseguita presso
l'Autoparco comunale per tutti quei veicoli che effettuano la manutenzione ed i rifornimenti presso tale struttura. Per quei
reparti che avranno altri sistemi di rifornimento dovranno essere tenuti appositi registri manuali od informatizzati per le
annotazioni sopra indicate.
SEZIONE II
BENI IMMOBILI
Art. 74
(Inventario dei beni immobili)
1. La direzione Patrimonio Immobiliare è responsabile della tenuta degli inventari dei beni immobili inventariabili.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ai fini della redazione del Rendiconto della gestione, la Direzione Patrimonio
immobiliare invia alla Direzione Ragioneria le risultanze relative alla valutazione dei beni iscritti nell'inventario.
3. Le iscrizioni nell'Inventario Generale sono tenute a cura dell'Ufficio della Direzione Patrimonio Immobiliare competente.
Queste avvengono:
a. per i beni acquistati: alla consegna del bene;
b. per le opere realizzate: al collaudo o comunque alla presa in consegna da parte del responsabile del servizio
competente;
c. per le opere in corso di realizzazione: almeno a chiusura dell'esercizio in base agli stati di avanzamento delle
opere.
4. Nell'Inventario sono riportati, oltre agli estremi che identificano il bene: il valore originariamente assegnato allo stesso,
il valore ammortizzato, il valore residuo, nonché i criteri di ammortamento definiti. Nell'Inventario sono inoltre indicati i
riferimenti al servizio ed al centro di responsabilità al cui funzionamento il bene Ë destinato o al quale il rapporto giuridico
Ë attribuito.
5. I responsabili dei servizi utilizzatori dei beni conservano e annotano su apposite schede analitiche intestate ai beni
utilizzati, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla loro esatta identificazione e
descrizione, nonché le variazioni intervenute nello stato di conservazione dei beni, e comunicano tali risultanze, almeno
una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, alla Direzione Patrimonio Immobiliare per la
determinazione dell'inventario.
6. Le schede inventariali, i registri, le variazioni e le informazioni di cui ai precedenti commi sono predisposti e
movimentati con strumenti informatici.
Art. 75
(Beni demaniali)
1. I beni demaniali, ivi compresi i diritti reali su beni altrui assoggettati al regime del demanio, sono inclusi, sulla base
dell'art. 72 dell'ordinamento, nel conto del patrimonio secondo la loro specifica destinazione
2. Per i beni demaniali è stabilita la seguente destinazione:
a. beni di uso generale, al cui godimento è istituzionalmente ammessa l'intera collettività;
b. beni di uso diretto, che sono utilizzati dagli uffici comunali per svolgere le loro attività istituzionali e per rendere
servizi alla collettività;
c. beni di uso particolare, la cui utilizzazione è concessa, in modo occasionale o durevole, a specifici soggetti terzi;
3. I beni di cui al precedente comma, lettera c) sono assegnati al Servizio Patrimonio. I beni di cui al precedente comma,
lettere a) e b) sono assegnati dal Sindaco ai singoli servizi.
4. L'uso particolare dei beni demaniali, qualora abbia carattere durevole, è concesso dalla Giunta; qualora l'uso di tali
beni abbia carattere occasionale e temporaneo è concesso dal Sindaco.
5. Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'uso particolare di beni demaniali è concesso esclusivamente a titolo
oneroso.
6. L'uso particolare dei beni demaniali può essere concesso in maniera non occasionale, a particolari condizioni, alle
libere forme associative che perseguono fini sociali di specifica rilevanza pubblica, secondo quanto previsto dallo Statuto,
nonché ad enti a partecipazione comunale, fondazioni, enti pubblici ed articolazioni decentrate dello Stato.
Art. 76
(Beni immobili patrimoniali)
1. I beni immobili patrimoniali, rappresentati da terreni e fabbricati, si distinguono in:
a. beni utilizzati direttamente per lo svolgimento delle attività istituzionali del Comune;
b. beni destinati a edilizia residenziale pubblica;
c. beni da reddito e altri beni immobili.
2. I beni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono assegnati al competente Servizio della Direzione
Patrimonio Immobiliare. I beni di cui alla lettera a) del precedente comma sono assegnati dal Sindaco ai singoli servizi.
3. Ai beni utilizzati direttamente dagli uffici comunali, ovvero dati in concessione o locazione a terzi, escluso i beni di cui al
punto b), si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo.
4. Per i beni di cui al punto b), si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia.
Art. 77
(Consegnatari dei beni immobili)
1. I beni immobili sono dati in consegna per la gestione, dalla Direzione Patrimonio Immobiliare, con apposito verbale, ai
dirigenti responsabili dei servizi utilizzatori.
2. I dirigenti sono responsabili della corretta conservazione dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno possa
derivare al Comune da loro azioni od omissioni.
3. Essi devono segnalare tempestivamente qualsiasi esigenza di manutenzione o di ristrutturazione dei beni immobili e
devono informare gli uffici competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere azioni a difesa della
proprietà dei beni.
SEZIONE III
ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIZZATE
Art. 78
(Attività finanziarie immobilizzate)
1. L'inventario dei titoli, delle partecipazioni ed ogni altra attività finanziaria detenuta a scopo di investimento è tenuto a
cura del Servizio Partecipazioni nell'ambito della Direzione Sviluppo Economico.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ai fini della redazione del Rendiconto della gestione, la Direzione Sviluppo Economico
invia alla Direzione Ragioneria le risultanze relative alla valutazione di tali attività iscritte nell'inventario.
SEZIONE IV
VALORI NUMERARI E MOBILIARI ED ALTRI
RAPPORTI GIURIDICI
Art. 79
(Valori numerari e mobiliari ed altri rapporti giuridici)
1. I crediti, i debiti, i titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione, partecipano alla determinazione
del patrimonio dell'Ente.
2. L'inventario dei crediti, dei debiti , dei titoli e degli altri rapporti giuridici è tenuto a cura della Direzione Ragioneria.
Capo VIII - IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 80
(Affidamento del servizio di tesoreria)
1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad istituto autorizzato a svolgere l'attività bancaria, previo espletamento di gara a
licitazione privata secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.
2. Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato, in regime di proroga, al
tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all'affidamento disposto a seguito della
procedura di cui al comma precedente.
3. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale
nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento e dal presente regolamento.
Art. 81
(Trasmissione di atti al tesoriere)
1. Al tesoriere è trasmessa, all'inizio di ogni esercizio, copia del bilancio di previsione esecutivo a norma di legge, o in
mancanza, copia del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale corredato della deliberazione consiliare di
autorizzazione all'esercizio provvisorio.
2. Entro lo stesso termine, al tesoriere è trasmesso l'elenco dei residui attivi e passivi presunti, così come risultano alla
chiusura del precedente esercizio. Al momento dell'approvazione del Rendiconto tale elenco verrà sostituito con quello
dei residui accertati.
3. Nel corso dell'esercizio, sono trasmesse al tesoriere tutte le deliberazioni, debitamente esecutive, di variazione e di
prelevamento di quote del Fondo di riserva, nonché le variazioni agli stanziamenti stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Al tesoriere sono trasmessi i provvedimenti di nomina degli amministratori, nonché gli esemplari della firma dei dirigenti
incaricati di sottoscrivere i titoli di entrata e di spesa.
5. Alla trasmissione al tesoriere degli atti di cui al presente articolo provvede la Direzione di Ragioneria.
Art. 82
(Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese)
1. Il tesoriere è tenuto ad accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, i versamenti di somme effettuati da terzi a
qualunque titolo, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso.
2. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza su bollette automatizzate in uso nei sistemi informatizzati di
gestione della tesoreria, la cui numerazione in ordine cronologico per esercizio finanziario viene conferita all'atto della
compilazione. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sull'ordinativo di incasso .
3. Le entrate registrate nel sistema informatico al momento della riscossione e del rilascio della quietanza, sono
comunicate all'Ente mediante un rapporto giornaliero degli incassi, da cui risultano distintamente:
a. il totale delle riscossioni effettuate, annotate secondo le disposizioni di legge che disciplinano la tesoreria unica;
b. gli ordinativi d'incasso eseguiti, indicati distintamente con numero, importo e debitore per ciascuno di essi;
c. le somme riscosse senza ordinativo d'incasso indicate singolarmente per numero di quietanza, importo,
nominativo del debitore, e documentate con la secondo copia della bolletta di cui al comma 2;
d. gli ordinativi d'incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.
4. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla prima copia delle quietanze rilasciate e dalle
rilevazioni cronologiche effettuate nelle giornaliere di cassa.
5. L'utilizzo delle bollette di cui al comma 2 è autorizzato mediante verbale di avvio di ciascun fascicolo, a cura del
Direttore di Ragioneria, o suo delegato. Il supporto cartaceo è fornito a cura e spese del tesoriere.
6. Nell'effettuare il pagamento dei mandati il tesoriere è tenuto al rispetto di tutte le condizioni di legittimità previste
dall'ordinamento. L'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui può essere effettuata solo ove gli stessi
trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal Direttore di ragioneria e consegnato al tesoriere.
7. Gli ordinativi di riscossione e di pagamento sono trasmessi al tesoriere unitamente alla distinta, numerata, datata e
sottoscritta dal Direttore di Ragioneria, o da un suo delegato, contenente gli estremi degli ordinativi stessi in ordine
progressivo. Entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della distinta, di norma il tesoriere provvede al
pagamento del mandato.
8. Qualora l'estinzione del mandato di pagamento debba avvenire tramite giro fondi presso la Banca d'Italia, la distinta,
con gli ordini di pagamento, deve pervenire al servizio di tesoreria entro il quinto giorno lavorativo antecedente a quello
della scadenza.
Art. 83
(Estinzione dei mandati di pagamento)
1. Il tesoriere, su disposizione della Direzione di Ragioneria, può provvedere all'estinzione del mandato oltreché mediante
pagamento presso il proprio ufficio, anche ricorrendo ad una delle seguenti forme alternative:
a. accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
b. commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
c. commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a
carico del richiedente.
2. Il servizio finanziario può disporre una delle forme di accredito di cui sopra soltanto a seguito di richiesta scritta del
creditore, con espressa annotazione sui titoli.
3. Qualora al termine dell'esercizio risultino mandati interamente o parzialmente non pagati, il tesoriere provvede
all'estinzione mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema
bancario o postale. Analogamente, per i mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, che risultassero non
estinti al termine del mese successivo a quello cui la retribuzione si riferisce, il tesoriere provvede alla loro estinzione
mediante commutazione in vaglia postale ordinario localizzato, con spese a carico del destinatario. A tal fine l'Ente dovrà
provvedere ad un'adeguata informativa del personale interessato, e comunicare al servizio tesoreria l'indirizzo ove
localizzare il vaglia.
4. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da
consegnare all'Ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
5. Su richiesta dell'Ente, il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa
prova documentale.
Art. 84
(Contabilità del servizio di Tesoreria)
1. Il servizio di tesoreria si avvale di tecnologie informatiche tali da consentire l'interscambio con l'ente dei dati e della
documentazione relativi alla gestione delle riscossioni, dei pagamenti e delle altre operazioni oggetto del servizio. Il
programma informativo ed il supporto cartaceo relativo sono tali da assicurare la completezza e l'immodificabilità delle
scritture attinenti alle operazioni oggetto del servizio.
2. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità, atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da
riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.
3. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con
vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.
4. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.
Art. 85
(Gestione di titoli e valori)
1. I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali
a garanzia degli impegni assunti, sono disposti dal responsabile del servizio che gestisce il rapporto cui il deposito si
riferisce, con ordinativi sottoscritti dallo stesso.
2. Gli ordinativi di cui sopra contengono tutte le indicazioni necessarie ad identificare il soggetto depositante, la causale
ed il tipo di deposito e sono dotati di numerazione progressiva. Una loro copia è rimessa alla Direzione Ragioneria entro
cinque giorni dall'emissione.
3. Nello stesso modo si opera per il trasferimento in gestione al tesoriere dei titoli di proprietà del Comune.
4. I movimenti in numerario, di cui al primo comma, sono rilevati con imputazione ai servizi per conto di terzi e
regolarizzati con l'emissione degli ordinativi di entrata e di uscita trimestralmente, in sede di verifica ordinaria di cassa.
Art. 86
(Responsabilità del tesoriere e vigilanza)
1. Il tesoriere, entro il 28 febbraio di ogni anno, deve rendere all'Ente il conto della propria gestione di cassa. Tale conto,
predisposto secondo il modello ministeriale, è sottoposto alla parifica dei suoi dati con le scritture dell'Ente, attestata dal
Direttore di Ragioneria. Il conto del tesoriere è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 67, comma 2,
dell'ordinamento.
2. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle
disposizioni della legge e del presente regolamento. E' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri
adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
3. Il tesoriere informa il Comune di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito
delle operazioni di riscossione e di pagamento.
4. Il tesoriere cura la tempestiva comunicazione delle riscossioni, avvenute senza l'emissione degli ordinativi, affinché
l'ente perfezioni l'emissione del titolo nel termine massimo di quindici giorni e comunque entro il termine del mese in
corso.
5. Il tesoriere, sulla base di quanto stabilito all'art. 32 comma 4 del presente regolamento, opera i prelievi delle somme
giacenti sui conti correnti postali, richiedendo la regolarizzazione all'Ente nel caso di mancanza dell'ordinativo di incasso.
6. La Direzione Ragioneria esercita una continua vigilanza sul servizio di tesoreria ed effettua riscontri in ordine agli
adempimenti previsti dalla legge e al presente regolamento.
Art. 87
(Verifiche di cassa)
1. Il responsabile della Direzione Ragioneria, o un suo delegato, provvede entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno, alla verifica dei fondi di cassa e degli altri titoli e valori gestiti dal tesoriere, nonché dello stato delle riscossioni e dei
pagamenti.
2. Alle operazioni di verifica di cassa di cui al precedente comma partecipa un componente della Giunta.
3. Le operazioni di verifica sono verbalizzate con conservazione agli atti del tesoriere e del Comune del verbale
sottoscritto da tutti i convenuti.
4. Ulteriori verifiche possono essere disposte in qualsiasi momento dalla Giunta e dal Direttore di Ragioneria. Le verifiche
straordinarie sono disciplinate dall'art. 65 dell'ordinamento.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della
gestione del servizio di tesoreria e di quello degli adempimenti contabili di cui all'art. 75 dell'ordinamento.
6. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
a. aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b. conservazione del verbale delle verifica ordinarie e straordinarie di cassa di cui agli art. 64 e 65 dell'ordinamento;
c. conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.
CAPO IX - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 88
(Organo di revisione economico-finanziaria)
1. Il controllo e la revisione della gestione economico finanziaria sono affidati al Collegio dei revisori.
2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le
funzioni di presidente del collegio, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, ed uno tra gli iscritti all'albo dei
ragionieri.
Art. 89
(Mandato del Collegio dei Revisori)
1. Il Collegio dei revisori resta in carica un triennio e, al fine di assicurare continuità alla relativa funzione di controllo, è
nominato dal Consiglio comunale prima della scadenza del precedente Collegio.
2. I limiti all'affidamento degli incarichi sono quelli indicati al 18 comma, art. 104, dell'ordinamento.
3. Alla scadenza del mandato il Collegio cessante, qualora non sia stato riconfermato, redige apposita relazione per il
Collegio subentrante, nella quale sono illustrati i criteri seguiti nell'attività di controllo e sono riassunte le valutazioni tratte
dagli atti inerenti l'esercizio non ancora concluso.
4. I singoli revisori, oltre che alla scadenza del mandato, cessano dal loro incarico per dimissioni, decadenza, revoca o
per qualsivoglia causa che renda impossibile l'espletamento dell'incarico per un periodo di tempo continuativo superiore a
tre mesi. Il Consiglio comunale pronuncia la decadenza o la revoca del revisore previa contestazione all'interessato dei
motivi che giustificano il provvedimento. Le dimissioni del revisore sono presentate al Presidente del Consiglio, che
provvede tempestivamente ad informarne il Consiglio comunale.
5. Le dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio
comunale che, contestualmente, provvede alla sostituzione secondo le norme previste dall'ordinamento e dal presente
regolamento.
6. Alla sostituzione del revisore dimissionario, decaduto o revocato, il Consiglio comunale provvede entro 30 giorni
attraverso una nuova elezione: il nuovo revisore resta in carica fino alla scadenza del Collegio.
7. I componenti del collegio uscente restano vincolati alla redazione finale sul conto consuntivo dell'ultimo anno del
triennio.
Art. 90
(Attività del Collegio)
1. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni previste dall'art. 105, comma 1, dell'ordinamento, con le modalità stabilite dalla
legge e dal presente regolamento.
2. L'attività di collaborazione con il Consiglio comunale si esplica mediante la certificazione dei dati contabili, la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e la verifica del grado di efficienza, efficacia ed economicità
dell'amministrazione comunale.
3. Nell'esercizio della propria attività il Collegio dei revisori predispone e trasmette al Consiglio comunale nei termini
previsti dagli articoli 14, 23 e 46 del presente regolamento, i pareri sui seguenti atti:
a. progetto di Bilancio annuale, Bilancio pluriennale, Relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
b. variazioni di bilancio;
c. relazioni relative all'andamento della gestione di cui all'art. 23.
4. Nel parere sul Bilancio e sugli altri strumenti previsionali, il Collegio valuta la legittimità, l'attendibilità, la congruità e la
coerenza delle previsioni di Bilancio dei programmi e dei progetti. In particolare, attesta l'esatta quantificazione delle
entrate e delle spese la cui entità è determinata da atti preesistenti al bilancio. Apprezza, anche in considerazione dei
risultati conseguiti nei precedenti esercizi, l'attendibilità e la congruità delle altre previsioni di entrata e di spesa.
5. Nella relazione al Rendiconto della Gestione, il Collegio dei revisori certifica l'esatta rappresentazione e la
corrispondenza delle scritture ai risultati finanziari, economici e patrimoniali ed illustra tali risultati raggiunti dalla
amministrazione, in termini di efficienza, produttività ed economicità dell'attività svolta durante l'esercizio.
6. Il controllo di regolarità riguarda la gestione complessiva dell'Ente ed è svolto mediante verifiche anche a campione
sugli atti, nonché sulle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Art. 91
(Collaborazione con il Consiglio)
1. L'attività di collaborazione con il Consiglio, di cui all'art. 90, secondo comma, del presente regolamento, è svolta anche
attraverso l'espletamento di compiti di carattere consultivo e propositivo relativi alle operazioni gestionali di maggior rilievo
amministrativo, finanziario e patrimoniale, nonché alle fasi di esame della Relazione previsionale e programmatica, del
Bilancio pluriennale, del Bilancio annuale di previsione e del Rendiconto della gestione.
2. Il Presidente del Consiglio e le commissioni consiliari, ogni volta che lo ritengano necessario, previa comunicazione
scritta inviata almeno otto giorni prima, possono adire il parere del Collegio dei Revisori sulle materie aventi natura o
riflessi economico-finanziari. Il Presidente del Consiglio o le commissioni possono richiedere pareri o sollecitare
osservazioni e proposte, anche in forma scritta, tese a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della
gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi e dei modi dell'azione amministrativa.
Art. 92
(Incompatibilità ed ineleggibilità)
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del Codice Civile, oltre a quelle
previste nell'art. 102, comma 2, dell'ordinamento, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo
dell'Ente.
2. Le cause di incompatibilità di cui al presente articolo sono estese anche ai parenti e agli affini fino al terzo grado.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso.
Art. 93
(Modalità di funzionamento del Collegio)
1. Il Collegio dei revisori esercita le proprie funzioni in forma collegiale. Il Collegio può affidare ai singoli componenti
attività di tipo istruttorio che comportino verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie od oggetti.
2. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese e la relativa convocazione è disposta dal Presidente, che è
comunque tenuto a porre in discussione gli argomenti richiesti dai singoli revisori.
3. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai consigli
nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
4. Di ciascuna seduta del Collegio è redatto apposito verbale dal quale devono risultare le deliberazioni assunte, le
dichiarazioni dei singoli revisori, i voti favorevoli e quelli contrari, nonché le astensioni con le relative motivazioni. I verbali
del Collegio sono trascritti sul libro dei verbali, vidimato dal Segretario Generale o da un notaio. Il verbale è sottoscritto
dai revisori presenti alla seduta.
5. I verbali e/o le comunicazioni che riflettono atti istruttori o di acquisizione di chiarimenti vanno trasmessi al Sindaco,
oltre che all'organo o all'ufficio al quale il rilievo è diretto.
6. I verbali che riflettono forme di collaborazione con il Consiglio oppure il referto sulle gravi irregolarità riscontrate vanno
indirizzati e trasmessi al Presidente del Consiglio. Il verbale che riflette la relazione sul conto consuntivo è trasmesso alla
Giunta.
7. I revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso gli atti e ai documenti dell'amministrazione comunale
e possono chiedere notizie sull'andamento della gestione e su specifici affari comunali.
Art. 94
(Modalità delle votazioni)
1. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti. Il Collegio decide con voto
palese e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice: in caso di parità dei voti prevale il voto del
Presidente. Non è ammissibile l'astensione salvo il verificarsi del conflitto di interessi che ne determina l'obbligo. Il voto
contrario deve essere motivato e il revisore dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale le ragioni del proprio
dissenso. L'assenza di indicazioni nei verbali significa unanimità.
Art. 95
(Responsabilità dei revisori)
1. I componenti del collegio dei revisori adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario, rispondono della verità
delle loro attestazioni e sono tenuti all'osservanza del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per
ragioni del loro ufficio.
Art. 96
(Partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio)
1. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale possono invitare il collegio dei revisori a partecipare alle sedute della
Giunta e del Consiglio su espressa convocazione contenente l'ordine del giorno disposta dal Sindaco e dal Presidente
stessi.
2. Su richiesta del Sindaco e del Presidente i revisori possono inserirsi nella discussione e verbalizzazione degli atti
anche con pareri espressi in forma scritta.
Art. 97
(Mezzi per lo svolgimento dei compiti)
1. L'organo di revisione, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un ufficio a cui sono preposti impiegati a ciò
incaricati, e dispone di appositi locali presso i quali svolge la propria attività.
Art. 98
(Compenso dei revisori)
1. Valgono, in materia di compenso dei revisori, le norme stabilite dall'art. 107 dell'ordinamento.
Capo X - IL SERVIZIO DI ECONOMATO
Art. 99
(Servizio di economato)
1. E' istituito il servizio di Economato per provvedere alle spese d'ufficio di non rilevante ammontare necessarie per
soddisfare i correnti fabbisogni dei servizi del Comune.
2. Il funzionamento del Servizio di Economato e la gestione del fondo di anticipazione è disciplinato da apposito
regolamento.
3. Fino all'approvazione del nuovo regolamento, resterà in vigore l'attuale regolamento del servizio di economato.
Art. 100
(Altre gestioni di economato)
1. La Giunta può istituire fondi economali per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, presso
altri servizi del Comune ivi compresi i servizi operanti presso i Consigli di Quartieri mediante anticipazioni su stanziamenti
di loro competenza. Con l'istituzione dei servizi di cassa, la Giunta impartirà le disposizioni relative alle modalità di
gestione e di rendicontazione in conformità alle disposizioni di legge.
2. I dirigenti dei servizi presso cui è istituita la gestione di economato nominano, con propria determinazione, l'agente
contabile incaricato e approvano il rendiconto soggetto al riscontro della direzione Ragioneria.
3. Il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni della Giunta riguarda anche la conformità alle disposizioni di legge in
materia di servizio di economato.
Capo XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 101
(Inventario beni mobili)
1. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 dell'ordinamento, i beni mobili non registrati acquisiti da oltre un
quinquennio sono considerati interamente ammortizzati.
Art. 102
(Prima applicazione delle norme)
1. Il fondo dei residui perenti dell'esercizio 1993 e precedenti viene iscritto ogni anno nelle competenze dell'esercizio fino
al suo totale esaurimento. Al termine dell'esercizio la parte non utilizzata viene accantonata nell'avanzo di
amministrazione vincolato sino alla legale estinzione dei debiti.
Art. 103
(Abrogazione di norme)
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente
regolamento di contabilità.
Art. 104
(Parere di regolarità contabile su atti di gestione del personale)
1. In attesa della completa copertura dei livelli di responsabilità dei Servizi e Unità operative della Direzione Ragioneria,
alla Direzione Organizzazione rimane la competenza a rilasciare il parere di regolarità contabile, il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e il riscontro contabile sugli atti di spesa e di entrata relativi alle retribuzioni
del personale e oneri accessori.
Art. 105
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla data di acquisizione dell'esecutività da
parte dell'organo regionale di controllo della relativa delibera di approvazione.
Scarica