CIRCOLARE N. 60 MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza Div. XIII Roma, 10 LUG,1998 Prot. n. 155784 Alle RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO LORO SEDI e, per conoscenza, AL MINISTERO DELLE FINANZE Dipartimento delle Entrate Dipartimento del Territorio 00100 ROMA Al MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 0100 ROMA Alla BANCA D'ITALIA Amministrazione Centrale Servizio Rapporti con il Tesoro 00100 ROMA OGGETTO: Spese di giustizia pagate in anticipazione dagli Uffici del registro con i fondi della riscossione. Ordini di rimborso. Con circolare n. 91 del 16 dicembre 1997 questa Ragioneria generale dello Stato aveva anticipato che era in corso di predisposizione un provvedimento legislativo autorizzativo del discarico del debito di cassa risultante al 31 dicembre 1997 dalle contabilità dei cassieri degli Uffici del registro, limitatamente alla parte derivante da pagamenti, debitamente autorizzati, effettuati con i fondi della riscossione. Ovviamente il discarico sarebbe dovuto avvenire in seguito al positivo esame della richiesta di reintegro delle somme anticipate. La modifica normativa auspicata ha iniziato da tempo l'iter legislativo, ma non è dato conoscere se e quando lo completerà. In questo quadro normativo, la definizione delle partite contabili sospese per i motivi indicati in oggetto, che rappresentano un debito personale dell'agente contabile, deve avvenire secondo le indicazioni contenute negli articoli 454 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato. Pertanto, gli ordini di rimborso emessi dai competenti Uffici finanziari a seguito dell'esame dei modd. 72 C.G. vanno consegnati alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che ne rilascia quietanza, intestata e codificata in capo al cessato agente contabile, con imputazione al conto dei residui e ai capitoli ed articoli di bilancio nei quali è inscritto il relativo debito. Per tali versamenti, che pur non costituendo un effettivo movimento di denaro sono modificativi, della situazione debitoria accertata al 31 dicembre 1997, risulta necessario che il cessato agente contabile presenti, nei modi di rito, un apposito conto giudiziale. La regolazione contabile a carico dei pertinenti capitoli di spesa del Ministero di grazia e giustizia avverrà secondo la prevista procedura. Per quanto attiene ai titoli stralciati e giacenti in attesa di regolarizzazione e a quelli che saranno stralciati, si ritiene che vadano restituiti, con adeguata verbalizzazione, all'Ufficio giudiziario che li ha emessi, il quale ne dispone il rimborso traendo i necessari fondi da apposito ordine di accreditamento, mediante ordinativo di pagamento emesso con vincolo di commutazione in quietanza di entrata, intestata all'ex cassiere, secondo le indicazioni più sopra fornite: Copia del verbale di restituzione dei titoli stralciati va opportunamente trasmesso anche alla competente Ragioneria provinciale dello Stato. Il Ministero di grazia e giustizia è cortesemente pregato di voler disporre le aperture di credito a favore degli Uffici giudiziari che devono provvedere ai rimborsi Il Ragioniere Generale dello Stato Monorchio Il presente documento rappresenta la versione testuale della circolare 60 del 1998. Il documento originale è da considerarsi quello pubblicato in versione pdf