Versione testuale della circolare n. 60 del 1998

annuncio pubblicitario
CIRCOLARE N. 60
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Div. XIII
Roma, 10 LUG,1998
Prot. n. 155784
Alle RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO
STATO
LORO SEDI
e, per conoscenza,
AL MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Entrate
Dipartimento del Territorio
00100 ROMA
Al MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
0100 ROMA
Alla
BANCA
D'ITALIA
Amministrazione
Centrale Servizio Rapporti con il Tesoro
00100 ROMA
OGGETTO: Spese di giustizia pagate in anticipazione dagli Uffici del registro con i fondi della riscossione. Ordini di
rimborso.
Con circolare n. 91 del 16 dicembre 1997 questa Ragioneria generale dello Stato aveva anticipato che era in corso di
predisposizione un provvedimento legislativo autorizzativo del discarico del debito di cassa risultante al 31 dicembre
1997 dalle contabilità dei cassieri degli Uffici del registro, limitatamente alla parte derivante da pagamenti,
debitamente autorizzati, effettuati con i fondi della riscossione.
Ovviamente il discarico sarebbe dovuto avvenire in seguito al positivo esame della richiesta di reintegro delle somme
anticipate.
La modifica normativa auspicata ha iniziato da tempo l'iter legislativo, ma non è dato conoscere se e quando lo
completerà.
In questo quadro normativo, la definizione delle partite contabili sospese per i motivi indicati in oggetto, che
rappresentano un debito personale dell'agente contabile, deve avvenire secondo le indicazioni contenute negli articoli
454 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Pertanto, gli ordini di rimborso emessi dai competenti Uffici finanziari a seguito dell'esame dei modd. 72 C.G. vanno
consegnati alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che ne rilascia quietanza, intestata e codificata in capo al
cessato agente contabile, con imputazione al conto dei residui e ai capitoli ed articoli di bilancio nei quali è inscritto il
relativo debito.
Per tali versamenti, che pur non costituendo un effettivo movimento di denaro sono modificativi, della situazione
debitoria accertata al 31 dicembre 1997, risulta necessario che il cessato agente contabile presenti, nei modi di rito, un
apposito conto giudiziale.
La regolazione contabile a carico dei pertinenti capitoli di spesa del Ministero di grazia e giustizia avverrà secondo la
prevista procedura.
Per quanto attiene ai titoli stralciati e giacenti in attesa di regolarizzazione e a quelli che saranno stralciati, si ritiene
che vadano restituiti, con adeguata verbalizzazione, all'Ufficio giudiziario che li ha emessi, il quale ne dispone il
rimborso traendo i necessari fondi da apposito ordine di accreditamento, mediante ordinativo di pagamento emesso
con vincolo di commutazione in quietanza di entrata, intestata all'ex cassiere, secondo le indicazioni più sopra fornite:
Copia del verbale di restituzione dei titoli stralciati va opportunamente trasmesso anche alla competente Ragioneria
provinciale dello Stato.
Il Ministero di grazia e giustizia è cortesemente pregato di voler disporre le aperture di credito a favore degli Uffici
giudiziari che devono provvedere ai rimborsi
Il Ragioniere Generale dello Stato
Monorchio
Il presente documento rappresenta la versione testuale della circolare 60 del 1998. Il documento originale è da
considerarsi quello pubblicato in versione pdf
Scarica