PROVINCIA DI MASSA-CARRARA . RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE ATTIVITA’ ANNO 2007 Difensore Civico Prof. Avv. Roberto Valettini Segreteria Dott.ssa Antonella Biagioni MASSA, MARZO 2008 ALLEGATI (PRIMA PARTE) Fonti normative e documenti Provincia di Massa-Carrara: Titolo III Statuto Provincia di Massa – Carrara Regolamento sul funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico della Provincia di Massa-Carrara approvato con Delibera del C.P n. 30 del 05/Agosto 2004 2 STATUTO PROVINCIA DI MASSA - CARRARA TITOLO III PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Art. 43 Il principio di partecipazione 1. La Provincia riconosce che la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa è lo strumento più idoneo per realizzare il concorso diretto della comunità allo sviluppo dei processi di tutela dei diritti e di ampliamento degli spazi di democrazia . 2. La Provincia promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle libere forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo. 4. Il Consiglio provinciale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo. 5. La Provincia istituisce consulte di settore. Il regolamento ne determina modalità di costituzione, di organizzazione e di funzionamento. Capo I DIRITTO D'ACCESSO E D’INFORMAZIONE Art. 44 Diritto d'accesso 1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione provinciale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. 2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. 3. La divulgazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento. 4. In caso di diniego da parte del Dirigente o Funzionario che ha disposto l'atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Presidente della Provincia che deve comunicare la propria determinazione in merito, decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto. 3 6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo. Art. 45 Diritto d'accesso alle strutture ed ai servizi della Provincia 1. Gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni, al fine di svolgere l'attività prevista nei rispettivi atti costitutivi, possono accedere agli uffici ed ai servizi della Provincia. 2. L'accesso è consentito solo se gli uffici ed i servizi sono attinenti alle attività esercitate dagli enti, dalle organizzazioni del volontariato e dalle associazioni. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'art. 44. Art. 46 Dovere d’informazione 1. La Provincia, al fine di garantire la necessaria trasparenza e come premessa alla partecipazione, riconosce il diritto dei cittadini, singoli od associati, all'informazione sulla attività provinciale. 2. Per soddisfare il diritto dei cittadini all'informazione è prevista una pubblicazione periodica, secondo modalità stabilite dal regolamento, che può individuare altre modalità informative, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa. 3. Il regolamento disciplina la disponibilità di dati raccolti dagli uffici provinciali e dagli uffici di enti, e aziende dipendenti. 4. Si applicano i divieti ed i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 44. Art. 47 Informazione sullo stato degli atti 1. Ogni cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia, ha diritto di chiedere notizie sullo stato degli atti, sulle procedure e sull'ordine di esame della pratica. 2. Alle richieste è dovuta una risposta entro trenta giorni dal ricevimento presso l’ente. 3. Le modalità di esercizio sono stabilite nel regolamento. 4 Capo II PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Art. 48 Consultazione 1. La Provincia, nello svolgimento delle attività amministrative che si concludono con l'adozione di atti che interessano categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati per acquisirne le valutazioni. 2. La consultazione si realizza mediante questionari, assemblee e udienze nelle commissioni consiliari di competenza e può riguardare i rappresentanti delle categorie di cittadini. 3. Lo svolgimento della consultazione è disciplinato dal regolamento. 4. Il presente articolo non si applica nelle materie per le quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione e comunque nell'adozione di tariffe e di tributi. Art. 49 Istanze e petizioni dei cittadini 1. I cittadini, singoli od associati, mediante istanze o petizioni, possono richiedere l'intervento della Provincia o sollecitare l'adozione di un provvedimento d'interesse collettivo. 2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio provinciale che è tenuto a rispondere, nelle materie di sua competenza, entro trenta giorni dalla loro presentazione. 3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a darne comunicazione nella prima seduta del Consiglio successivo. 4. Il Presidente del Consiglio Provinciale comunica ai presentatori la decisione sulle istanze e sulle petizioni. Art. 50 Proposte dei cittadini 1. Cinquecento cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, propongono l'adozione di atti di competenza del Consiglio mediante una richiesta scritta accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità. 2. Il comitato promotore, composto da almeno venticinque elettori, può richiedere al Presidente del Consiglio provinciale, l'assistenza degli uffici della Provincia per la formulazione della proposta. 3. Un rappresentante del comitato promotore può chiedere di illustrare la proposta al Consiglio, prima del suo esame. 4. Il regolamento stabilisce le modalità d'esercizio, l'accertamento della regolarità e l'ammissibilità della proposta, nonché i tempi del suo esame. 5 Art. 51 Proposte dei Comuni e della Comunità montana. 1. Ogni Consiglio comunale e la Comunità montana può presentare, con propria deliberazione, proposte su questioni di competenza del Consiglio provinciale. 2. Il diritto di chiedere al Presidente della Provincia l'assistenza degli uffici per la formulazione della proposta, spetta ad ogni Sindaco dei Comuni interessati ed al Presidente della Comunità montana. Art. 52 Referendum 1. Il referendum è uno strumento di verifica e di orientamento dell’attività amministrativa. 2. Mille cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia possono chiedere l'indizione di referendum sugli argomenti di competenza provinciale. 3. Il referendum può essere indetto, di propria iniziativa, dallo stesso Consiglio provinciale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 4. Il referendum non può riguardare i seguenti atti concernenti: a) lo Statuto; b) l’elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca di persone; c) il personale, (la pianta organica ed il regolamento del personale della Provincia, di sue aziende speciali o istituzioni); d) il regolamento del Consiglio Provinciale; e) il Bilancio e la contabilità provinciale. 5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci. 6. La richiesta, accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità, è comunicata al Presidente del Consiglio provinciale e, se avanzata da cittadini, deve esser sottoscritta da almeno cinquanta elettori. 7. Il regolamento stabilisce i tempi, le modalità per la raccolta delle firme, la successiva verifica, l'accertamento dei requisiti richiesti dallo statuto, la regolarità e l'ammissibilità della richiesta, la data e la modalità di svolgimento del referendum. 8. Il referendum è considerato valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. 9. Il Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione del referendum, riunisce il Consiglio ponendo all’ordine del giorno l’esame della questione sottoposta alla consultazione referendaria 10. Il Consiglio provinciale può adottare una decisione diversa da quella approvata nel referendum ma la relativa deliberazione deve ottenere i voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 11. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio provinciale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa 6 12. Il referendum non può tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Capo III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 53 Diritto e facoltà di partecipazione 1. Ciascun cittadino della Provincia ha il diritto di partecipare al procedimento amministrativo che si conclude con l'emanazione di atti incidenti su propri diritti o interessi legittimi o che, comunque, rechino loro pregiudizio. 2. Se il procedimento si conclude con l'emanazione di un atto incidente su interessi diffusi, ogni soggetto, pubblico o privato, nonché associazioni o comitati portatori di tali interessi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possano subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto. 3. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento e di partecipare al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge e dello statuto. Art. 54 Responsabile del procedimento 1. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, il regolamento individua l'unità organizzativa ed il soggetto responsabile per ogni tipo di procedimento e disciplina le forme ed i modi della loro pubblicità. 2. Il responsabile provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, a svolgere l'istruttoria ed esercitare le funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto. 3. Il responsabile conclude il procedimento amministrativo con l'adozione del relativo atto. 4. Il termine entro il quale deve essere adottato l'atto conclusivo del procedimento è stabilito dal regolamento tenendo presente i tempi strettamente necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e l'emanazione dell'atto, in relazione alla consistenza della struttura operativa preposta al procedimento. 7 Capo IV DIFENSORE CIVICO Art 55 Istituzione del Difensore civico 1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico che ha un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della azione amministrativa. 2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici della Provincia allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti provinciali nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. 3. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta ritenga sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento. 4. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte lesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti . 5. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. 6. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. 7. Il Difensore Civico esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli per legge. Art. 56 Elezione del Difensore Civico 1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. 2. Rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla elezione del successore. 3. Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta. 4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale: a) con voto segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati su una lista di candidati, in possesso dei requisiti richiesti, sentita la conferenza dei capigruppo sulle domande presentate; b) se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede sempre a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, con votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riscosso maggiori consensi; c) qualora non si pervenga alla elezioni nei modi di cui alla lettera b) si procederà ad una votazione, in altra seduta, sempre con ballottaggio tra i due candidati dell'ultima votazione e sarà eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza dei Consiglieri assegnati. 8 Art. 57 Requisiti per l'elezione 1. Il Difensore Civico è eletto fra i cittadini residenti nella Provincia, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale, di un diploma di laurea e di esperienza almeno decennale nella pubblica amministrazione o nella dirigenza privata, o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo o nella magistratura e tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’apposito bando di selezione pubblica. Art. 58 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, revoca 1. Non sono eleggibili a Difensore civico: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Consiglio regionale, comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché i candidati nelle rispettive elezioni; b) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori delle Unità Sanitarie Locali, gli amministratori di enti, istituzioni e aziende pubbliche; c) gli amministratori di istituzioni, consorzi, società e imprese cui partecipa la Provincia, oppure vincolati da contratti d'opera o da essa sovvenzionati; d) consulenti legali, tecnici o amministrativi, che prestano abitualmente la propria opera alla Provincia o ad imprese od enti da essa controllati o sovvenzionati; e) i soggetti che, a vario titolo, nei precedenti sette anni dalla scadenza del bando di cui al comma 2 dell’art 57: I abbiano svolto attività di sovraintendenza delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività, siano stati titolari di direzione di struttura apicale e sub apicale della Provincia; II. siano stati responsabili dell'istruttoria delle deliberazioni e/o responsabili dei procedimenti amministrativi, abbiano svolto funzioni di coordinamento e di controllo degli uffici dell’ente; III. abbiano esercitato le funzioni di controllo economico-finanziario dell'ente. 2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di attività autonome o subordinate di carattere professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione provinciale, nonché con cariche, anche locali, all'interno di partiti politici e con altra carica elettiva pubblica. Non è altresì eleggibile colui che abbia partecipato, in qualità di candidato, alle ultime elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali. 3. Il Consiglio provinciale dichiara la decadenza del Difensore civico quando sussistano o si verifichino alcune delle cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità previste nel presente articolo. 4. Si osservano, per quanto applicabili, le procedure previste per la decadenza dei Consiglieri provinciali. 9 5. Il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Art. 59 Compiti - Facoltà e prerogative 1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione provinciale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. 2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione provinciale e dei concessionari di pubblici servizi. 3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 4. Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi provinciali od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati. 5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto. 6. E’ facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti - concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni. Art. 60 Relazione annuale 1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle. 2. Il Difensore civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. 3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri provinciali e discussa entro trenta giorni in Consiglio provinciale. 4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Presidente della Provincia affinché siano discussi nel Consiglio provinciale che deve essere convocato dal Presidente del Consiglio entro trenta giorni. 10 Art. 61 Rapporti con il Consiglio provinciale 1. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle competenti commissioni per riferire su aspetti generali della propria attività od in ordine ad aspetti particolari. 2. Le commissioni consiliari hanno facoltà di richiedere al Difensore civico chiarimenti sull'attività svolta. Art. 62 Sede, organico, indennità di funzione, spesa 1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo della Provincia. 2. Al Difensore civico spetta un’indennità fissata dal Consiglio provinciale in misura non superiore a quella stabilita per il Presidente del Consiglio. Gli spettano inoltre le indennità di missione e trasferta stabilite per gli amministratori provinciali. 3. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è posta a carico di un apposito capitolo del bilancio provinciale. Art. 63 Accordi con i Comuni 1. La Provincia promuove e stipula accordi, disciplinati da convenzione, con i Comuni compresi nel proprio territorio affinché i relativi cittadini possano avvalersi del proprio Difensore civico. 2. La delibera dei Consigli comunali interessati dovrà espressamente consentire alle finalità ed all'esercizio dei compiti previsti negli artt. 55 e 59. 3. La deliberazione dovrà inoltre prevedere il termine per l'invio della relazione sull'attività svolta, l'eventuale dotazione organica e le risorse disponibili. 11 REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI MASSA – CARRARA Articolo 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico Provinciale, già istituito con il vigente Statuto della Provincia di Massa – Carrara. Articolo 2 Funzioni del Difensore Civico Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità dello Statuto e del presente Regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi. Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell’attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia. Articolo 3 Ambito dell’intervento Le funzioni descritte dall’art. 2 vengono esercitate presso: a) l’amministrazione provinciale, ivi compresi enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti; b) le amministrazioni comunali comprese nel territorio della Provincia di Massa – Carrara con le quali la Provincia stessa abbia stipulato apposite convenzioni. 12 Il Difensore Civico provinciale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Comunità Montane della provincia al fine di assicurare la piena tutela dei diritti degli interessi dei cittadini nell’ambito del territorio provinciale. Articolo 4 Modalità di attivazione dell’intervento Il Difensore Civico interviene: a) a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali; b) d’ufficio nei casi previsti dall’art. 6 La richiesta di cui la comma 1 lett. a) può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata d’ufficio. Articolo 5 Intervento su richiesta Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all’art. 4 lett. a), il Difensore Civico: a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi delle norme della L.241/90 e del regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti; b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore indugio lo concluda; c) qualora si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, procede a segnalare l’inampimento al Dirigente competente ed al Direttore Generale, ove nominato, o in mancanza al Segretario Generale dell’Ente. Articolo 6 Intervento d’ufficio Oltre che su richiesta dei soggetti indicati dall’art. 4 lett .a), il Difensore Civico può intervenire d’ufficio qualora nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell’attività e nei comportamenti dei Funzionari e 13 Dirigenti preposti, al fine di assicurare l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa. Degli interventi d’ufficio il Difensore Civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi dell’amministrazione interessata. Il Difensore Civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all’art.10 Articolo 7 Poteri istruttori Il Difensore Civico, per l’adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può: a) consultare e ottenere copia, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, secondo le modalità di accesso consentite ai Consiglieri provinciali; b) convocare il responsabile dell’ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause di eventuali disfunzioni; c) accedere agli uffici per eseguire tutti gli accertamenti che ritenga necessari. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti. Articolo 8 Termini Il Difensore Civico riferisce l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che ha richiesto il suo intervento. Il Dirigente che riceva dal Difensore Civico richiesta di informazioni o di documentazione, deve dare riposta al Difensore Civico entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta Entro un termine ragionevole dal ricevimento della risposta, il Difensore Civico deve comunicarla al cittadino o associazione o ente richiedente. 14 Articolo 9 Sanzioni La violazione da parte del personale e dei Dirigenti degli obblighi di informazione nei confronti del Difensore Civico così come disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento, viene segnalata al Direttore Generale, ove nominato, o, in mancanza al Segretario generale dell’Amministrazione. Articolo10 Relazione al Consiglio Provinciale 1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. 2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Provinciale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga osservazioni e suggerimenti. 3. E' fatto obbligo al Difensore Civico di riferire al Consiglio Provinciale sia su questioni specifiche che sull'andamento generale, ogni qualvolta gli venga richiesto. Articolo 11 Sede, personale, strutture In ossequio all’autonomia e indipendenza del Difensore Civico il Consiglio Provinciale approva un capitolo di bilancio riservato al medesimo. Al Difensore Civico vengono assicurati dalla Provincia strutture ed uffici adatti per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali. Gli uffici del Difensore Civico devono essere posti in posizione facilmente accessibile per il pubblico ed essere privi di barriere architettoniche e di ogni ostacolo che li renda difficilmente individuabili e praticabili da parte dei cittadini. Al Difensore Civico viene assicurata un’adeguata dotazione di personale, con professionalità idonea per l’attuazione dell’attività amministrativa necessaria per l’espletamento dei compiti della Difesa Civica. Al/ Alla dipendente assegnato/a all’ufficio del Difensore Civico quale supporto di segreteria e giuridico, compete il medesimo trattamento economico previsto per la segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti 15 Articolo12 Informazione La Provincia promuove, attraverso le forme più adeguate di pubblicità, la conoscenza da parte dei cittadini delle funzioni del Difensore Civico Provinciale, diffondendo presso la popolazione informazioni circa le funzioni, la sede gli orari e le modalità di richiesta di intervento, ed ogni notizia che possa essere utile al pubblico per una ottimale fruizione del servizio reso dal Difensore Civico. 16 RELAZIONE 17 Signor Presidente, Signori Consiglieri, mi accingo a presentarVi la terza Relazione annuale del mio secondo mandato. Come potrete notare, l’impianto generale segue lo schema delle ultime Relazioni, atteso che lo stesso è stato positivamente considerato. Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio Provinciale e tutte le forze politiche qui rappresentate, che mi hanno onorato di assoluta indipendenza ed autonomia di azione, consentendomi di fare tesoro di un’esperienza di indubbio arricchimento umano e professionale. Introduzione Come già è stato illustrato, ma qui lo si vuole risottolineare per i risvolti anche attuali e locali che questa figura mostra concretamente anche oggi, l’Ombudsman (etimologicamente: “colui che è legittimato ad agire per altri”, o “uomo che funge da tramite”) nasce in Svezia all’inizio del XIX secolo. A questa tipologia classica di difensore civico si affianca più di recente (a partire dalla seconda metà del XX secolo), secondo il modello britannico e francese, la figura del “mediatore amministrativo”, nominato dal Governo per migliorare le relazioni tra l’Amministrazione ed i cittadini. 18 Sulla base di queste due tipologie, un organo di tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione ha trovato ampia diffusione nel mondo, essendo previsto ormai in più di 110 Stati (generalmente con copertura costituzionale), anche se con funzioni spesso differenti, come emerge dalla molteplicità di “nomen juris” che può assumere (Mediatore, Difensore Civico, Difensore del Popolo, Protettore dei Cittadini, Avvocato del Popolo). L’opportunità di istituire un organo di questo genere ha trovato un riconoscimento internazionale nella Raccomandazione n. 757 del 29/1/1975 del Consiglio d’Europa, di invito agli Stati a studiare la possibilità di assegnare a determinati organi, tanto a livello nazionale che regionale o locale, funzioni analoghe a quelle esercitate dagli Ombudsman o dai Mediatori già esistenti. Ad essa ha fatto riscontro anche l’istituzione del Mediatore Europeo, introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992. In Italia manca il difensore civico nazionale, anche se sollecitato dalla dottrina già dagli anni settanta; viceversa, nel corso del tempo, è stata proposta l’istituzione di numerosi difensori civici di settore, per esempio per la tutela dei diritti dei militari di leva, dell’ambiente, del candidato nei concorsi pubblici, dell’infanzia e adolescenza, delle persone private della libertà personale. 19 Nel novembre 2006, è stato presentato in Parlamento un progetto di legge redatto dalla Conferenza Nazionale dei Difensori Civici, che ancora non è diventato legge. Viceversa, la difesa civica in Italia è stata attuata da diverse regioni già a partire dai primi anni settanta: Toscana e Liguria furono le prime ad istituire il loro difensore civico regionale. Ma, a tutt’oggi, alcune regioni sono ancora prive del difensore civico. Il difensore civico regionale ha tratto ulteriore legittimazione dalla L. Bassanini n. 127/1997, mentre la figura del difensore civico comunale e provinciale è stata istituita con la L. 142/1990, successivamente confermata dalla nuova disciplina degli enti locali adottata con il testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali). Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al difensore civico: la L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005; la L. 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e la L. 127/1997, come modificata dalla L. 191/1998. Le suddette leggi hanno tentato di riformare e semplificare l’operato della pubblica amministrazione e di modificare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, ponendo l’accento sul dialogo e l’interrelazione, piuttosto che sul rapporto di autorità. Per non parlare delle normative in materia di autocertificazione e di semplificazione amministrativa, che confermano la volontà di instaurare una mentalità che metta al primo posto il cittadino-utente. 20 La necessità di riformare il rapporto tra privato e pubblica amministrazione nasce con il fine di evitare sia che i pubblici ufficiali abusino del potere loro conferito, sia che il cittadino, schiacciato da quella autorità, si distacchi sempre più dalle istituzioni, rinunciando ad una partecipazione attiva, sia sociale che politica, alla cosa pubblica. Un mutamento di andatura degli uffici è stato altresì imposto ponendo al centro dell’attività amministrativa i tre cardini di economicità, efficienza ed efficacia, che devono ispirare l’agire di ogni ente pubblico. Nell’ottica della riforma sopra accennata, il difensore civico assume il ruolo di ponte tra cittadino ed amministrazione, in grado quindi di garantire e favorire trasparenza, imparzialità, efficienza e correttezza dell’operato della pubblica amministrazione: proprio tale ruolo di ponte è stato concretamente e significativamente assunto da questo Difensore Civico, prima ancora di quello di mediatore, con risultati positivi. Difensore Civico Regionale e rapporti con gli Enti Locali. In linea con i mutamenti sopra accennati, anche la fisionomia del difensore civico nel nostro sistema pubblicistico è molto cambiata, a partire dalla fine degli anni Novanta. Se, in origine, ad esso spettavano essenzialmente compiti di vigilanza (generica) e stimolo sull’operato degli organi amministrativi regionali, 21 onde ovviare ad eventuali ritardi e/o inerzie di questi ultimi, con il necessario corredo di poteri istruttori e di referto sulla singola vicenda, con la seconda riforma Bassanini (Legge n. 127/1997), il suo ruolo è venuto infatti acquisendo nuove importanti attribuzioni, che hanno finito con lo snaturarne l’originaria conformazione, modellata sulla falsariga dell’ombudsman svedese. Per un verso, infatti, la vigilanza è stata estesa anche agli organi periferici dello Stato insediati sul territorio regionale (art. 16). Per altro verso, e soprattutto, si è ritenuto di devolvere a tale figura anche il cosiddetto controllo sostitutivo sugli Enti locali (art. 17, c. 45, poi confluito nell’art. 136 del TUEL), nel quadro di un ampio processo di riconfigurazione del sistema dei controlli sulle autonomie (ma tale controllo non è più attuato dal Difensore Civico della Regione Toscana, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, L.R.T. n. 2/2002, dichiarata con sent. C.Cost. n. 173/2004, di cui ultra). La suddetta riconfigurazione è stata realizzata attraverso un limitato ricorso al sindacato preventivo di legittimità (limitato a pochi atti), l’esclusione di quello di merito e, da ultimo, tramite l’introduzione, al posto dei Coreco, dei difensori civici comunali e provinciali (art. 17, commi da 32 a 45, confluiti negli artt. 126 e seguenti del TUEL). Questo processo, tentato prima a Costituzione invariata, e quindi sul solo piano della revisione della legislazione ordinaria, è 22 successivamente sfociato nella riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Nell’ambito della stessa (come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno 2004, n. 173), l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente ordinariamente competente (in tal senso, anche le decisioni nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004, sempre della Corte Costituzionale). Tuttavia, ha specificato il giudice delle leggi, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi derivanti dall’esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell’autonomia degli enti locali. Tra questi principi, vi è, anzitutto, quello secondo il quale l’esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato ad un organo di governo della regione, o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo, stante l’attitudine dell’intervento ad incidere sull’autonomia costituzionale dell’ente sostituito. Nella giurisprudenza della Corte, del resto, è stato più volte affermato che i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da 23 ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano, nonché per l’incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della regione e non già ad apparati amministrativi (si vedano le pregresse sentenze della C. Cost. nn. 460/1989, 352/1992, 313/2003). Infatti, le scelte relative ai criteri e ai modi degli interventi sostitutivi, a salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali, presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali essi assumono la responsabilità. Da questo punto di vista, secondo la Corte, il difensore civico, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è infatti titolare, generalmente, di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell’amministrazione, funzioni assimilabili, in larga misura, a quelle di controllo spettanti (anteriormente all’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione) ai comitati regionali di controllo, ai quali tale figura era già stata equiparata dall’art. 17 della L. 127/1997 (ora art. 136 del TUEL 2000) e da alcune leggi regionali successive. Si tratta, in altri termini, essenzialmente di una figura (che deve essere prevista dallo Statuto) preposta alla vigilanza sull’operato dell’amministrazione regionale, con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, alla quale non può dunque essere 24 legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che incidano in modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali. La stessa Carta della Difesa Civica (approvata dalla Conferenza Difensori Civici della Toscana il 27/9/2004 e dal Consiglio delle Autonomie Locali l’8/10/2004, sottoscritta dal Difensore Civico Regionale Giorgio Morales e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Alessandro Pesci, in data 14 ottobre 2004) rileva che la Corte Costituzionale, nella già citata sentenza n. 112 del 2004, “denunzia una irrisolutezza circa l’individuazione della natura del difensore civico, ma, al tempo stesso, non fornisce indicazioni univoche in merito: un rafforzamento effettivo della funzione di tutela non giurisdizionale degli interessi e dei diritti dei cittadini, che, al di là di altre funzioni satelliti, sembra essere quella predominante e tipica del difensore civico, conduce ad una sua inequivoca collocazione nell’ambito degli organi di garanzia (e non in quelli di controllo)”. In ragione di ciò, l’indipendenza, oggettiva e soggettiva, rappresenta fattore essenziale per una tutela che è effettiva solo se garantita da soggetti che operano in condizione di terzietà rispetto ai destinatari del suo intervento. 25 Ma non solo: oltre all’indipendenza oggettiva e soggettiva, occorre che il difensore civico possa esprimere un’effettiva terzietà ed abbia quindi anche un’autonomia economico-finanziaria garantita dall’Ente. Per la Corte Costituzionale, la stessa natura del difensore civico e le funzioni da esso esercitate impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare, nei confronti degli enti locali, interventi di tipo sostitutivo (nello stesso senso, da ultima, si veda la sentenza n. 167/2005). Questo costante indirizzo fatto proprio dalla Corte non determina peraltro ricadute di segno negativo sull’art. 136 del TUEL. Questa norma, infatti, dispone che, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provveda a mezzo di commissario ad acta, nominato dal difensore civico regionale, ove costituito. In tal caso, infatti, il potere sostitutivo in sostanza esercitato dal difensore civico regionale a mezzo del commissario ad acta, che il primo è legittimato a nominare, risulta circoscritto ai soli atti obbligatori per legge (TAR Toscana, sentenza n. 2349/2003), non rimanendo quindi intaccata l’autonomia costituzionalmente oggi riconosciuta anche agli enti territoriali minori. Tutto ciò premesso, ridurre il tema dell’odierno ruolo del difensore civico regionale, nel nostro sistema pubblicistico, ad un problema di 26 fattibilità o meno per il suo tramite del controllo sostitutivo regionale sugli enti territoriali minori sarebbe limitativo, oltre che inesatto. Occorre infatti non trascurare che ruolo e funzioni della figura del difensore civico dimensione vanno misurati, amministrativo-territoriale anzitutto, di all’interno rispettivo della riferimento (quindi, separatamente, a livello regionale, provinciale e comunale). E se a livello regionale gli enti provvedono, per così dire, in ordine sparso, facendo uso (anche in modo variabile) della potestà legislativa a ciascuno di essi spettante, per Comuni e Province il punto di riferimento unitario, a livello normativo, sta principalmente nell’art. 11 del TUEL. Difensore Civico nell’Ente Locale Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, si è attribuita agli enti locali la titolarità delle funzioni amministrative, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e si è conseguentemente accentuato il ruolo chiave di soggetti primari di riferimento per i cittadini e tutti gli utenti dei pubblici servizi: perciò, si è reso più che mai necessario che la figura del difensore civico trovi pieno riconoscimento nell’ambito degli statuti e delle altre fonti normative degli enti locali. Il difensore civico, pur essendo eletto dal Consiglio dell’ente locale, è organo indipendente dall’Amministrazione provinciale/comunale, 27 agisce in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica, né dal Consiglio, né dal Presidente della Provincia/Sindaco. Lo statuto dell’ente locale può prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garante dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini (art. 11, TUEL). Parimenti, allo statuto è rimessa la disciplina delle attribuzioni del difensore civico e dei suoi rapporti con il Consiglio. Particolare rilevanza assume l’art. 127 del TUEL (“Controllo eventuale”), che attribuisce al difensore civico locale il compito di controllare le deliberazioni di Consigli e Giunte quando ne facciano richiesta un quarto dei Consiglieri provinciali o comunali nei comuni con più di 15 mila abitanti, ovvero un quinto nei comuni con meno di 15mila abitanti, nel caso in cui le deliberazioni medesime riguardino: appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria; dotazioni organiche e relative variazioni; assunzioni di personale. Le attribuzioni in materia di controllo sopra citate rappresentano compiti “necessari” dei difensori civici locali, nel senso che, ove essi 28 siano istituiti, le descritte competenze dovranno essere dai medesimi esercitate. Per quanto attiene ai compiti “eventuali” del difensore civico, questi gli sono attribuiti dal già citato art. 11, c. 1, del TUEL, che parla genericamente di compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione locale, con la segnalazione, anche di propria iniziativa, di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Quali e quanti di questi compiti siano in concreto attribuiti al difensore civico è comunque stabilito dallo statuto dell’ente. In particolare, lo Statuto della Provincia di Massa-Carrara prevede, all’art. 59, che “il difensore civico, nell’esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione provinciale e dei concessionari di pubblici servizi; egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi provinciali od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati. Egli può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il 29 contenuto. E’ inoltre facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti-concorso. A tale fine, deve essere informato della data di dette riunioni”. La figura del difensore civico è disciplinata altresì da apposito Regolamento provinciale; in base a questo, il difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità di Statuto e Regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi. Egli interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell’attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia. Le funzioni sopra descritte sono esercitate presso l’Amministrazione provinciale, ivi compresi enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti, nonché presso le Amministrazioni comunali comprese nel territorio della Provincia di Massa-Carrara, con le quali la Provincia stessa abbia stipulato apposite convenzioni. Il difensore civico provinciale può coordinare la propria attività con quella dei difensori 30 civici istituiti dai Comuni e Comunità Montane della Provincia, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell’ambito del territorio provinciale. Il difensore civico interviene a richiesta di singoli interessati, di enti, di associazioni e di formazioni sociali (che facciano richiesta scritta o verbale), o d’ufficio qualora, nell’esercizio delle proprie funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell’attività e nei comportamenti dei Funzionari e Dirigenti preposti, al fine di assicurare l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa. Nel caso di richiesta di intervento da parte dei soggetti sopra citati, il difensore civico: se il procedimento non è ancora concluso ed il relativo termine non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti; se il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento medesimo affinché, senza ulteriore indugio, lo concluda; se si tratta di atto dovuto omesso illegittimamente, procede a segnalare l’inadempimento al Dirigente competente ed al Direttore Generale. A norma dell’art. 7 del medesimo Regolamento provinciale, il difensore civico, per l’adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, secondo le modalità di accesso consentite ai Consiglieri provinciali; può 31 convocare il responsabile dell’ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause di eventuali disfunzioni; può accedere agli uffici per eseguire tutti gli accertamenti che ritenga necessari. Il difensore civico riferisce l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che ha richiesto il suo intervento. Il Dirigente che riceva dal difensore civico richiesta di informazioni o di documentazione deve dare risposta al difensore civico entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, il difensore civico deve comunicarla al cittadino od associazione o ente richiedente. La violazione da parte del personale e dei dirigenti degli obblighi di informazione nei confronti del difensore civico, così come disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento provinciali, viene segnalata al Direttore Generale. Il difensore civico invia al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Per maggiore chiarezza, accenniamo a ciò che non è il difensore civico ed ai casi in cui egli non può intervenire: anzitutto, non è un magistrato, non ha sostituito la figura del conciliatore, né è un giudice di pace. Inoltre, non può assistere il cittadino innanzi l’Autorità 32 Giudiziaria, né può intervenire nei rapporti tra privati: infatti, la sua mediazione può riguardare, come già detto, unicamente il rapporto tra pubblica amministrazione e privato. In ogni caso, come già sopra evidenziato, nonché osservato anche dalla Corte Costituzionale, il difensore civico è generalmente titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell’azione amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già spettanti, prima dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, ai Comitati regionali di controllo. Pertanto, per non incorrere in una paradossale duplicazione, è evidente che i compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, individuati nello statuto, sebbene anch’essi ascrivibili al genere delle funzioni di controllo, dovranno essere comunque qualcosa di diverso rispetto alle competenze in materia di controllo di cui all’art. 127 del TUEL. In coerenza con la sua natura di soggetto essenzialmente preposto alla vigilanza sull’operato dell’amministrazione, le funzioni di controllo intestabili al difensore civico dallo statuto, ex art. 11, c. 1, TUEL, si risolvono, per il giudice delle leggi, in limitati compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, che sottendono il riconoscimento di idonei poteri ispettivi e di indagine, funzionali al miglior esercizio di quel potere di segnalazione degli abusi di cui sopra. 33 Potere questo che, se esercitato, certamente crea, in capo all’amministrazione destinataria, l’obbligo di provvedere, cioè di esaminare la segnalazione proveniente dal difensore (il che, però, non significa che l’amministrazione abbia anche l’obbligo di determinarsi nel senso eventualmente auspicato dal difensore nella segnalazione medesima). Difensore Civico e diritto di accesso. In generale, il difensore civico ha il diritto di accedere (con vincolo di riservatezza) agli atti necessari per la comprensione dei vari casi, senza limite del segreto d’ufficio, nonché la facoltà di convocare il personale amministrativo interessato, con possibilità di esame congiunto della pratica anche con l’interessato. Per quanto attiene alle modalità del diritto di accesso, i poteri del difensore civico sono individuati dall’art. 25 della L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni. Si tratta di poteri annoverabili tra quelli necessari, alla luce di quanto già detto sopra. L’art. 25, c. 4, della legge sulla trasparenza, come modificato dalla L. 15/2005, dispone infatti che, in caso di rifiuto, espresso o tacito (quando cioè l’inerzia della pubblica amministrazione si sia protratta per oltre trenta giorni), o di differimento dell’accesso, il richiedente può: 34 presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, ovvero chiedere al difensore civico territorialmente competente od alla Commissione per l’accesso, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sia riesaminata la suddetta determinazione. In alternativa al ricorso al TAR, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, può essere chiesto al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, di riesaminare la determinazione di diniego, espressa o tacita (qualora tale figura non sia stata istituita, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, tale richiesta va invece inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui sopra. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza e, in caso di scadenza infruttuosa di tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione ritengono illegittimo il diniego o il differimento, lo comunicano a chi lo ha disposto e, se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico (o della Commissione), l’accesso è consentito. 35 Va su questo punto evidenziato che la norma prefigura in alternativa il potere cognitivo del giudice amministrativo e quello di un’autorità con spiccata connotazione di indipendenza (come il difensore civico). Tuttavia, tale alternativa non solo non è piena (perché il difensore civico dispone non già del potere di annullare o riformare l’atto contestato, bensì soltanto quello di comunicare l’eventuale illegittimità del diniego o del differimento a chi l’ha disposto), ma non è neppure tale in senso proprio, posto che (in caso di chiusura comunque insoddisfacente della fase dinanzi al difensore civico) l’interessato all’accesso dovrà in ogni caso agire dinanzi al giudice di primo grado. Secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 2938/2003), il rimedio proponibile dinanzi al difensore civico si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio. Come tale, è da considerare istituto di carattere eccezionale e quindi ammissibile soltanto se e nei limiti in cui sia espressamente previsto dalla legge. 36 ESEMPLIFICAZIONE CASI 37 ISTANZE ISTITUZIONALI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Un tipo di istanza che sempre più spesso viene inoltrata all’Ufficio della Difesa Civica Provinciale di Massa Carrara, con riferimento a vari campi dell’attività amministrativa, è quella della richiesta di accesso ad atti pubblici. Nell’istanza in questione, la richiedente chiamava in causa lo stato precario di un tetto del Liceo Rossi, in Massa, tetto che richiedeva un tempestivo intervento, a detta della cittadina, in quanto la situazione di pericolosità per gli utenti dell’edificio aumentava progressivamente. L’istante aveva contattato più volte il Settore Lavori Pubblici, Servizio Fabbricati, della Provincia di Massa Carrara, richiedendo di essere informata sulle misure prese da questa Amministrazione per il ripristino dell’edificio e, specialmente, del tetto in esame. Non trovando un riscontro positivo nei tempi desiderati, la cittadina si era rivolta alla Difesa Civica della Regione Toscana, la quale, prendendo atto dell’oggetto dell’istanza e delle modalità di intervento per la soluzione, indicava questo Ufficio Provinciale per il disbrigo della stessa. 38 Quindi, l’istanza veniva recepita via mail da questo Ufficio per motivi di competenza. La cittadina, nei colloqui con il Difensore Civico provinciale, manifestava il suo disappunto per la mancata risposta da parte degli uffici pubblici provinciali competenti, in quanto, a detta della medesima, non avevano fornito dettagli in merito alla sua richiesta di visionare la perizia avente per oggetto il rifacimento del tetto. Questo Difensore Civico contattava tempestivamente il Settore Lavori Pubblici della Provincia, il cui Responsabile forniva la documentazione in questione. Dalla relazione tecnica fornita dal Settore Lavori Pubblici emergeva che il tetto, oggetto dell’istanza, si presentava gravemente danneggiato, in modo tale da giustificare le preoccupazioni dell’istante, la cui figlia è alunna del Liceo in oggetto. L’Ufficio tecnico, a seguito di sopralluoghi sul sito, aveva osservato che la struttura medesima necessitava di diversi interventi di manutenzione. Più precisamente, si riscontravano lesioni e deterioramenti alle strutture componenti la copertura. In particolare, le componenti di legno erano in stato avanzato di degrado. 39 I ridetti problemi erano già stati affrontati nel passato con interventi di ripristino del legno con trattamento antitarlo, ma senza ottenere un rinforzo consistente della struttura. Dalla relazione tecnica del novembre 2005, risultava necessario, così come poi è stato deciso, un intervento drastico, con la rimozione e la sostituzione completa della struttura di copertura. Nella stessa relazione si prevedeva anche un secondo intervento, consistente nel ripristino della struttura in C.A. che compone la linea di gronda dell’edificio. Tutta la documentazione contenente gli interventi e le spese previste è stata messa a disposizione della cittadina, con conclusione positiva dell’istanza. ***** Una grande parte delle istanze di accesso ai documenti amministrativi si riferisce al Settore Formazione Professionale della Provincia ed ha come oggetto la richiesta di visione delle prove redatte dai candidati in sede di esame conclusivo dei corsi o di ammissione ai corsi di formazione professionale. La procedura, in base alla normativa in materia, prevede che il cittadino interessato produca istanza nei confronti del pubblico ufficio: 40 a seguito di esito negativo (diniego esplicito della richiesta o rifiuto tacito della stessa), il cittadino può sollecitare l’intervento del Difensore Civico territorialmente competente. Nel nostro caso, il cittadino, a seguito di quanto sopra descritto, si presentava dinanzi a questo Difensore Civico, avanzando richiesta formale di intervento del Difensore Civico, al fine di rendere possibile la visione e l’estrazione di copia della prova scritta dell’istante per l’ammissione ad un corso di formazione professionale. Nello specifico, si trattava di un corso gestito da una società per conto della Provincia di Massa-Carrara (Settore Formazione ProfessionalePolitiche del Lavoro). Questo Difensore Civico attivava quindi la relativa procedura contattando il Dirigente provinciale ed invitandolo a soddisfare il diritto di accesso del cittadino. In seguito a ciò, l’istante ha visto accolta la propria richiesta di accesso, ottenendo copia della propria prova. ***** 41 Nel gennaio 2006, il Responsabile del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara riceveva da un cittadino la richiesta di partecipazione ad un procedimento amministrativo riguardante una pratica avente per oggetto la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, da parte di una s.r.l., a seguito dell’attività svolta. Nel dettaglio, la suddetta attività consisteva nella lavorazione delle verdure mediante grigliatura, per la loro conservazione a lungo termine, in miscela olio-aceto. In sede di commissione consultiva provinciale contro l’inquinamento atmosferico, si rilevava che il cittadino aveva già lamentato in pregresse occasioni “molestia e disturbi arrecati dalle emissioni di aromi derivanti dai camini della ditta”. A seguito di ciò, era stato consultato un esperto in materia, che, dopo un sopralluogo sul sito, aveva rilevato che, in realtà, gli aromi di aceto non derivavano dai camini, ma dalle finestre dell’immobile ove la ditta in oggetto svolgeva l’operazione di conservazione, successiva all’essiccazione delle verdure nei camini. Per evitare ulteriori disagi agli insediamenti abitativi circostanti, la commissione aveva dato l’autorizzazione al processo di essiccazione, con limiti nelle emissioni di COT (carbonio organico totale) di 10 mg/Nmc e con l’imposizione di un impianto di abbattimento con l’uso di carboni attivi da sostituirsi con una frequenza stimata in sede di 42 collaudo, accompagnato da un registro di manutenzione anch’esso obbligatorio. Si prescriveva, inoltre, l’installazione di impianti di aspirazione nella zona di conservazione delle verdure, per incanalare le emissioni in uno dei due camini esistenti. Infine, se si fosse accertata la persistenza delle emissioni maleodoranti, a seguito delle succitate misure, il Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia avrebbe predisposto una più approfondita analisi olfattometrica. Al procedimento di cui sopra, succintamente descritto, aveva partecipato anche il cittadino istante. Successivamente, quest’ultimo presentava tre nuove richieste attinenti all’oggetto del procedimento: in primis, desiderava conoscere il nominativo del responsabile del procedimento medesimo; inoltre, chiedeva il nominativo del responsabile di un ulteriore procedimento riguardante la relazione tecnica resa dall’ARPAT in seguito alla trasmissione dell’istanza per gli adempimenti di competenza; infine, rammentava al Settore provinciale Ambiente e Trasporti il rispetto degli articoli 7 e 10 della L. 241/90, relativi rispettivamente alla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed al diritto degli interessati di prendere visione degli atti del procedimento stesso. Vistasi respinta la propria richiesta di accesso agli atti, il cittadino ha inoltrato specifica istanza a questo Ufficio della Difesa Civica, 43 lamentando il mancato rispetto, da parte del settore interessato, dei succitati articoli della L. 241/90 e s.m. Questo Difensore Civico ha inoltrato tempestivamente richiesta di accesso ai ridetti documenti, a seguito della quale il Responsabile degli uffici interessati comunicava non solo quanto reso dall’ARPAT, ma anche il motivo del diniego opposto alla prima richiesta di accesso avanzata personalmente dal cittadino. Dalla relazione dell’ARPAT si desumeva che la ditta specializzata in prodotti alimentari a lunga conservazione non era provvista di tutti gli impianti a norma di legge; inoltre, le misure precauzionali contro le emissioni in atmosfera non apparivano adeguate rispetto alle esalazioni nelle varie fasi di lavorazione delle verdure. La ridetta relazione conteneva anche una proposta di modificazione dell’impianto globale della ditta, sia per le emissioni, sia per la sicurezza del personale. Il motivo del diniego della richiesta da parte del cittadino consisteva nel fatto che quest’ultimo non aveva fornito la dimostrazione di essere portatore di un interesse concreto ed attuale. Chiarito quanto sopra, questo Difensore Civico metteva a disposizione dell’interessato quanto richiesto. Una cittadina si rivolgeva al Difensore Civico per vedersi riconosciuto il diritto di accesso a documenti pubblici di suo interesse. 44 Nello specifico, si trattava di atti riferiti ad un’autorizzazione per interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico, inerente le opere condonate ai sensi della L. 724/94, relativamente ad un’area di sua proprietà. Precedentemente alla richiesta di intervento da parte del Difensore Civico, la cittadina si era rivolta al Dirigente del Settore provinciale della Difesa del Suolo chiedendo di accedere alla ridetta documentazione. Trascorso un lasso considerevole di tempo, senza ottenere risposta, la cittadina si rivolgeva all’Ufficio Relazioni col Pubblico della Provincia, invitandolo a sollecitare il settore provinciale interessato. In seguito all’intervento dell’URP, il settore Difesa del Suolo rendeva una risposta scritta alla cittadina, nella quale il dirigente portava a conoscenza l’archiviazione dell’istanza de qua per “mancata risposta a specifica richiesta di integrazioni nei termini di legge”. Inoltre, si evidenziava nella nota scritta che le competenze circa l’istruttoria delle pratiche relative ad aree ricadenti in zona Vincolo Idrogeologico avevano subito un mutamento, ovvero erano passate direttamente alla Regione, con il conseguente trasferimento degli archivi ed il rischio di smarrimento delle pratiche stesse, ciò che poi era effettivamente accaduto a quella della istante. Il Difensore Civico, contattato a questo punto dalla signora, avviava contatti con il nuovo Dirigente del settore Difesa del Suolo, il quale, 45 dal canto suo, non poteva che ribadire la scomparsa della pratica della cittadina. Al fine di chiarire la situazione e di riuscire a rendere una risposta esauriente alla signora, anche a seguito di contatti con l’avvocato di fiducia della cittadina, questo Difensore Civico invitava il dirigente del settore interessato a recarsi presso la difesa civica per un dialogo con l’interessata, il suo avvocato ed il difensore civico medesimo. La questione, nel frattempo, si complicava, in quanto emergeva che l’interessata aveva stipulato un contratto di compravendita con altri due cittadini, senza poter adempiere allo stesso proprio a causa dello smarrimento della predetta pratica. In seguito, la Difesa Civica, dopo vari interventi tesi a rendere risposte il più possibile concrete, archiviava l’istanza per mancanza di ulteriori contatti con la diretta interessata. 46 VIABILITA’ Perveniva a questo ufficio l’istanza di un cittadino relativa ad una strada provinciale situata nelle vicinanze di una sua proprietà. In particolare, la suddetta proprietà è collocata a valle ed all’incrocio tra alcune strade, le quali, nella stagione delle piogge, incanalano l’acqua ed i relativi detriti e rifiuti, trascinando tutto sulla proprietà medesima. Il problema derivava, a detta dell’esponente, da un tombino posto sulla strada provinciale, a monte della proprietà dell’istante. I danni venivano accertati da un tecnico incaricato da eseguire il sopralluogo. Il cittadino chiedeva quindi all’Amministrazione provinciale un intervento concreto entro 15 giorni dal ricevimento della sua nota scritta, specificando che, in mancanza di un riscontro concreto da parte della Provincia medesima, l’interessato avrebbe fatto appello alle istituzioni giurisdizionali. Pur essendo tale missiva inviata solo per conoscenza a questo ufficio, questo Difensore Civico interessava tempestivamente il Settore LL.PP. Provinciale, illustrando la situazione e chiedendo delle misure concrete. ***** 47 Davanti a questa Difesa Civica, spesso si presentano cittadini, residenti in zone di montagna, che lamentano l’alto grado di rischio che caratterizza le strade che essi devono percorrere quotidianamente, specialmente in caso di pioggia. Particolare preoccupazione manifestava un cittadino con riguardo alla Strada Provinciale per Bergiola, situazione che si protraeva già da tempo. L’istante riferiva del degrado in cui si trovava la strada in questione; tale situazione era già stata fatta presente agli uffici di competenza, ma senza ottenere un riscontro positivo. Il cittadino spiegava che la suddetta strada, particolarmente in caso di pioggia, diveniva pericolosa, in quanto, non essendo periodicamente rimossi i cumuli di foglie e di cartacce ammassati nelle cunette di raccolta, si trasformava in un fiume, a causa dell’occlusione delle grate, con conseguente possibile uscita di strada delle vetture. Quanto detto veniva illustrato da questo Difensore Civico al Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Servizio Strade, sollecitando un intervento adeguato a porre rimedio alla descritta situazione. ***** 48 Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, abitante nella S.P. Massa Avenza, tratto Comune di Massa, presentando un esposto sottoscritto dal medesimo e da un’altra cinquantina di interessati, pure ivi residenti, con cui si illustrava una situazione di pericolo per l’incolumità, la salute e la sicurezza dei medesimi. In particolare, circa tre anni fa, avendo constatato l’aumento del traffico nella zona in questione, l’amministrazione provinciale di Massa Carrara riteneva opportuno l’allargamento della strada per un miglior afflusso di mezzi nella zona industriale. In questo modo, a detta dei cittadini, la suddetta sezione di strada diveniva “un’autostrada”, con notevole aumento del traffico e comunque priva di adeguata segnaletica, cosicché i cittadini avevano serie difficoltà a percorrerla a piedi. Inoltre, i cittadini denunciavano lo stato pietoso caratterizzante il tratto di strada in questione, in quanto il manto stradale risultava completamente degradato ed i tombini erano più bassi di 20 centimetri rispetto al livello dell’asfalto, il che provocava vibrazioni al transito delle macchine e, in particolare, dei camion, con conseguenze gravi anche sulla stabilità della struttura delle abitazioni vicine. Un altro grave pericolo derivava dal fatto che la strada era sprovvista di illuminazione, con la conseguente impossibilità per i pedoni di attraversarla nelle ore serali e notturne. 49 Ulteriori difficoltà si riscontravano ogni volta che pioveva, poiché larghe pozzanghere impedivano ai pedoni di percorrere la via, se non lungo la mezzeria, vista la totale mancanza di marciapiedi. I cittadini avevano denunciato la situazione già circa due anni fa: in quell’occasione, l’Assessore ai Lavori Pubblici li aveva rassicurati, ma non era stato fatto alcunché di concreto. Pertanto, gli istanti decidevano di rivolgersi a questo Difensore Civico, affinché intervenisse per mettere fine all’incresciosa situazione. Il Difensore Civico, in seguito ad un sopralluogo sul sito, grazie al quale poteva accertare l’effettiva pericolosità della situazione, contattava l’Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Massa Carrara, invitandolo a porre in essere un tempestivo intervento. 50 FABBRICATI Si è rivolta a questo ufficio della difesa civica l’Associazione XXXXX, Sezione di XXXXX, mediante i suoi rappresentanti, per lamentare una situazione riguardante la Sala della Resistenza, sita nel Palazzo Ducale e facente parte della sede dell’Ente Provinciale di Massa Carrara. A detta dei rappresentanti dell’Associazione, lo spazio in discussione non verrebbe messo a disposizione, in maniera sufficiente, agli enti, istituti ed associazioni che lo richiedono e sarebbe usato solo nell’interesse dell’Ente Provinciale di Massa Carrara. Dalle lamentele redatte per iscritto dall’Associazione, si cita: “La Sala della Resistenza, nel Palazzo Ducale di Massa, storico punto di incontro per i convegni ed incontri, è stata trasformata nella sala del Consiglio Provinciale, riducendo al minimo il posto per il pubblico. Contestiamo questa decisione che denota assoluta mancanza di sensibilità e la volontà precisa di restringere ulteriormente ogni spazio di confronto democratico.” Brevemente, la ridetta Sala, storicamente, era luogo di incontri rappresentativi per tutto il territorio provinciale ed ha un valore storico istituzionale estremamente rilevante, in quanto la Provincia di Massa Carrara è decorata con Medaglia d’Oro al Valor Militare per azioni valorose condotte nel corso dell’ultima guerra. 51 La Sala della Resistenza è di proprietà della Provincia ed è sita al primo piano del Palazzo Ducale. Essa era destinata prevalentemente a sede del Consiglio Provinciale, ma poteva essere utilizzata per riunioni, congressi, convegni, seminari organizzati dalla Provincia di Massa Carrara. Inoltre, lo spazio in discussione poteva essere concesso in uso ad enti, istituti, associazioni che ne facessero richiesta, con assoluta esclusione di attività a scopo di lucro e volte al perseguimento di obiettivi ed interessi privati. La gestione ordinaria e straordinaria della Sala è disciplinata da un apposito Regolamento provinciale. L’Associazione chiedeva a questo Difensore Civico di attivarsi perchè si receda dalla decisione di “monopolizzare” la Sala, decisione che appare in contrasto con la destinazione d’uso da sempre prevista e sancita con atti. Al fine di fornire chiarimenti e di scongiurare dei malintesi, questo Difensore Civico contattava per iscritto il Presidente del Consiglio Provinciale, il quale è stato messo al corrente delle lamentele dei cittadini. Contemporaneamente, questo Difensore Civico si attivava per fornire spiegazioni ai cittadini: in particolare, si faceva loro presente la piena legittimità di una scelta che vede il Consiglio Provinciale sovrano nel deliberare la ristrutturazione e l’adibizione della Sala a sede del Consiglio, in via preferenziale rispetto ad altri 52 usi, illustrando come anche altri Consigli Provinciali, in altre sedi, abbiano operato allo stesso modo. CANONI ED IMPOSTE Si è presentato presso questo ufficio un cittadino, lamentando una situazione inerente ad un chiosco adibito alla vendita di giornali, situato in località XXX e gestito dal medesimo. L’interessato raccontava al Difensore Civico che, a seguito della lettura del quotidiano il Tirreno del 23 novembre 2006, rilevava con stupore una forte discrepanza tra quanto pagato annualmente per la concessione del proprio chiosco e quanto, viceversa, versato da altre strutture analoghe situate sul lungomare, che, per la posizione di cui godono, a detta del cittadino, sarebbero tenute a corrispondere cifre più elevate. Il luogo in questione è di proprietà della Provincia di XXX ed è gestito dal Comune di XXX. Il Difensore Civico contattava tempestivamente il Settore Lavori Pubblici della Provincia di XXX, chiedendo delucidazioni circa la legittimità della somma pretesa in pagamento, circa 1.250 euro annui, specialmente se posta in relazione con le somme corrisposte dai chioschi siti sul lungomare. Questo Difensore Civico osservava inoltre che, se è vero che le rendite di posizione prevedono l’applicazione di 53 tasse determinate, è comunque auspicabile che, per opportunità ed equità, le suddette tasse non siano troppo elevate specialmente laddove sia unicamente il “facere” del lavoratore a fornire il provento. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Provincia di XXX rispondeva tempestivamente ed esaurientemente a questo ufficio, trasmettendo anche la planimetria illustrante la ripartizione delle competenze dei due enti coinvolti, Provincia e Comune. Nello specifico, il problema delle due piazzette del paesino San Carlo veniva risolto alcuni anni fa, mediante un accordo tra i due Enti. In questo modo, di competenza della Provincia rimanevano le aree affacciate direttamente sulla strada. Il chiosco in causa risultava quindi situato in area non di competenza provinciale, in quanto situato all’interno di area di proprietà comunale. La suddetta situazione è stata chiaramente spiegata dal Difensore Civico al cittadino in questione. ***** Si sono presentati presso la Difesa Civica della Provincia, rappresentati dal proprio legale, i titolari di uno stabilimento balneare, sito nella zona Ronchi a Marina di Massa, illustrando una situazione riguardante un pozzo realizzato nel 1995 e regolarmente denunciato all’Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara nello stesso anno: tale 54 pozzo era utilizzato come derivazione dell’acqua ad uso domestico ed irriguo. Nel 2006, il Settore Difesa del Suolo della Provincia di Massa-Carrara inviava ai titolari dello stabilimento balneare una lettera, informandoli della mancata concessione per accedere alle acque sotterranee e rilevando che non erano stati corrisposti i canoni demaniali relativi al periodo 2001-2006, per una somma di 672,72 Euro. Nell’anno 2007, il Settore Difesa del Suolo recapitava agli istanti una ulteriore nota richiedente la presentazione della necessaria documentazione, accompagnata dal modulo apposito. A questo punto, il Difensore Civico contattava il Settore della Difesa del Suolo, illustrando la questione al responsabile ed invitandolo ad un intervento teso a chiarire la situazione. Grazie a questo chiarimento, si risolvevano le incomprensioni di cui sopra, ingenerate anche dal passaggio delle competenze in materia dal Genio Civile alla Provincia. ***** Il Signor XXXXX presentava a questo Difensore Civico un’istanza con cui esprimeva perplessità riguardo ad una reiterata richiesta, da parte del Settore Finanze e Bilancio provinciale, di pagamento del canone di occupazione spazi relativo ad un passo carrabile antistante l’abitazione del cittadino stesso. 55 Questo Difensore Civico, esaminata approfonditamente la normativa in materia di passi carrabili e di TOSAP (D.Lgs. 507/1993 e Circol. Min. Fin. n. 43/E del 20/2/1996), rilevava che, nel caso di passo carrabile “a raso” (come quello in esame), manca il presupposto impositivo dell’occupazione di suolo pubblico, in quanto la normativa fa espresso riferimento (ai fini della tassabilità di un passo carrabile) alla realizzazione di manufatti ed alla necessaria sussistenza di un’opera visibile, contrariamente a quanto si verificava, appunto, nel passo in questione. Questo ufficio invitava quindi il settore provinciale suddetto a riesaminare la propria posizione circa la situazione de qua. Facciamo presente che sul problema dei passi carrabili, sulla loro tipologia, sulle modalità dell’esercizio delle relative facoltà, sulla legittimità del pagamento o meno del canone, diverse sono state le richieste di intervento o di chiarimento. 56 AMBIENTE E TERRITORIO Nel corso del 2007, sono state portate all’attenzione di questo Difensore Civico alcune istanze relative a discariche per rifiuti. Una di tali istanze è stata caratterizzata da un iter lungo e complesso, originato da un esposto presentato nel mese di aprile a questo ufficio da un gruppo di Consiglieri di minoranza del Comune di XXXXX, con cui si evidenziavano dubbi di legittimità circa la procedura amministrativa riguardante il progetto di una futura discarica, da realizzarsi nel Comune di XXX, in località XXX, nel territorio della Provincia di Massa-Carrara, depositata presso l’Ufficio V.I.A. della Provincia medesima. In particolare, gli esponenti sostenevano una tesi di incoerenza, incongruenza, irritualità e non corrispondenza tra loro di atti e documentazione depositati dal Soggetto proponente. A seguito di ciò, iniziavano presso questo Ufficio vari incontri con i Consiglieri esponenti, il Dirigente del Settore provinciale Ambiente e Trasporti, nonché i tecnici competenti, parallelamente ad un cospicuo carteggio con i medesimi, il tutto teso a chiarire l’iter della complessiva istruttoria tecnico-amministrativa (a partire dall’istanza di avvio del procedimento e deposito della documentazione progettuale). Successivamente alla suddetta lunga ed approfondita trattazione verbale ed epistolare della questione, risultata infine produttiva e 57 chiarificatrice per i vari soggetti coinvolti, veniva, in primis, indetta un’Inchiesta Pubblica circa la procedura di V.I.A. per la realizzazione della discarica, dopodichè veniva convocata, a garanzia della massima trasparenza e comprensibilità, specifica Conferenza dei Servizi, avente per oggetto la verifica degli atti tecnico-progettuali nell’ambito del procedimento amministrativo in questione. A detta Conferenza partecipava anche questo Difensore Civico. In sede di Conferenza dei Servizi, si accertavano in effetti evidenti difformità di contenuto e di rappresentazione cartografica tra gli atti progettuali di V.I.A. depositati dal Soggetto proponente presso le amministrazioni interessate dal procedimento e quelli depositati presso l’Autorità competente, ossia il Servizio V.I.A. della Provincia di Massa-Carrara. Pertanto, con propria determinazione, il Dirigente del Settore provinciale Ambiente decideva di revocare, annullandolo ex tunc, il procedimento amministrativo relativo all’istanza di procedura di V.I.A. finalizzato alla realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi in questione. Questo Difensore Civico comunicava quindi ai Consiglieri esponenti di avere ricevuto il suddetto provvedimento formale di annullamento ex tunc. Successivamente, lo stesso Soggetto proponente presentava alla Provincia di Massa-Carrara un secondo nuovo progetto per la 58 realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi nei medesimi Comune e località. A questo punto, questo Difensore Civico si incontrava ancora una volta con il Dirigente provinciale, che riferiva la riapertura di una inchiesta pubblica anche per la nuova procedura, che pareva essere, quindi, tecnicamente e giuridicamente sotto controllo. ***** Si presentava presso questa Difesa civica un cittadino, lamentando il fatto che la Provincia di Massa Carrara, in occasione del controllo sullo stato della propria caldaia, gli aveva trasmesso una informativa per sollecitare il pagamento di 130,00 € per l’omissione della autocertificazione dell’impianto relativamente al 2005. Il cittadino si manifestava in totale disaccordo con la suddetta richiesta e, pertanto, domandava al Difensore Civico delucidazioni circa le differenze tra le somme dovute dai cittadini, a seconda delle zone di residenza. Questo Difensore Civico forniva quindi al cittadino i provvedimenti di Giunta e Consiglio contenenti le informazioni richieste. Anche per tale problematica diverse sono state le richieste di intervento od anche solo di chiarimento, sia di cittadini della costa, 59 risiedenti nei due Comuni principali, sia della Lunigiana, con interventi altresì di Colleghi e del Difensore Civico Regionale. Ciò in ragione della peculiarità delle richieste e della incidenza economica generalizzata, ritenuta esosa e/o non giusta da una certa parte della collettività. ***** Perveniva a questo ufficio l’istanza del Consorzio XXXXX relativa ad una pratica di rinnovo di concessione di derivazione d’acqua sul Torrente Rosaro in Lunigiana. Il Consorzio chiedeva un sollecito disbrigo della pratica in argomento, ragion per cui questo Difensore Civico interveniva presso il Settore Difesa del Suolo provinciale, invitando il medesimo a provvedere in tempi stretti. Conseguentemente al suddetto intervento, il Settore provinciale rispondeva chiarendo la propria posizione ed il proprio operato, spiegando, tra l’altro, i motivi dell’intervenuta dilatazione dei tempi del procedimento. ***** 60 Sono state rivolte a questo ufficio varie istanze concernenti la questione degli impianti termici, con riguardo a svariati aspetti. In particolare, un cittadino significava la propria perplessità relativamente all’addebito agli utenti degli oneri pregressi di controllo sugli impianti medesimi, nonché alla mancanza di semplificazione procedurale (a detta dell’istante) derivata dall’utilizzazione dei “bollini”. Proprio perché le istanze in materia erano numerose e la normativa era ritenuta senz’altro degna di approfondimento, questo Difensore Civico si preoccupava di contattare il Dirigente del Settore provinciale Ambiente e Trasporti. A seguito dell’incontro con il Dirigente preposto, emergeva che la materia del controllo sugli impianti termici si trovava, in quel momento, in corso di rivisitazione e revisione da parte dei competenti organi provinciali. Veniva inoltre esaminata un’ultimissima circolare in materia emanata dalla Regione Toscana, con la quale si ribadiva l’utilizzo dei bollini (già previsto peraltro dalla normativa) e si confermava che gli oneri derivanti dalle attività di accertamento e di ispezione sono a carico del cittadino quale responsabile dell’impianto. La suddetta circolare stabiliva altresì dei criteri di massima per il versamento degli oneri, per ogni biennio, relativi agli impianti termici 61 di cui non sia pervenuto il rapporto di controllo, da pagarsi in occasione dell’ispezione. Del che si informava prontamente il soggetto istante. 62 ISTANZE AFFERENTI ALLE FUNZIONI DELEGATE ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Si è presentato presso questo Ufficio il cittadino XXXXX, lamentando un diniego di accesso agli atti dal medesimo esercitato nei confronti del Comando della Polizia Municipale; il cittadino esternava inoltre una certa perplessità circa comportamenti tenuti, a suo dire, dai componenti del Comando stesso. Nello specifico, il problema aveva origine dai lavori di potatura degli ulivi, con la conseguente, necessaria bruciatura delle ramaglie da parte dell’istante, su una sua proprietà, in orario mattutino, secondo quanto consentito al cittadino dal Comune tramite apposita autorizzazione. Il giorno seguente, nel pomeriggio, il cittadino aveva portato sul posto altre ramaglie, depositandole sulle rimanenze di ciò che aveva bruciato più di 24 ore prima, con la convinzione, a detta sua, che il rogo precedente fosse del tutto spento. In realtà, vi era ancora qualche rimasuglio acceso, il che provocava un nuovo rogo, ma stavolta in orario non consentito e senza la sorveglianza del responsabile, ovvero del cittadino. 63 A seguito di ciò intervenivano due vigili urbani, che, a detta dell’esponente, esternavano un comportamento piuttosto arrogante, nonché una netta chiusura al dialogo ed al chiarimento. Dopo alcuni scambi verbali piuttosto provocatori per il cittadino, visto che i vigili, sempre a detta sua, dimostravano ben poca comprensione, questi ultimi lasciavano il luogo senza redigere il verbale di accertamento dell’illegittimità dell’accaduto. Poco dopo, il cittadino depositava una lamentela presso il Comando della Polizia Municipale, circa il comportamento poco apprezzabile dei vigili in questione. Il cittadino faceva presente a questo Difensore Civico che, a questo punto, i suddetti vigili stendevano verbale dell’accaduto a giorni di distanza dall’evento, ossia nello stesso giorno in cui egli aveva depositato la propria nota presso i vigili. Di conseguenza a ciò, il cittadino chiedeva di accedere al verbale di cui sopra presso il Comando, accesso respinto mediante una lettera nella quale si esprimeva anche il motivo del diniego, a parere del Comando giustificato da una decisione del Consiglio di Stato. Questo Difensore Civico, dopo aver esaminato le motivazioni del diniego, agiva quindi secondo le prescrizioni dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990 e s.m. (che legittima il difensore civico a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento di diniego all’accesso ad atti 64 amministrativi), invitando il dirigente del Settore Polizia Municipale a fornire gli atti in questione al soggetto richiedente l’accesso. A seguito di ciò, il Comando della Polizia Municipale poneva a disposizione del cittadino la copia del verbale richiesto. ***** Un’istanza dell’Associazione XXXXX riguardava una controversia tra l’Associazione medesima ed il Comune di ***** circa una richiesta di accesso agli atti in materia ambientale, respinta dal Comune interessato perché, a detta di quest’ultimo, priva della motivazione di cui al D.lgs.195/05, in quanto atti non ritenuti di “informazione ambientale”. L’Associazione aveva già inoltrato una prima istanza di accesso agli atti al Settore Ambiente del Comune di*****: questa era stata respinta con nota scritta da parte del ridetto Ufficio in quanto ritenuti non esistenti i requisiti necessari per legge ai fini dell’accesso. Precisamente, in questa prima richiesta d’accesso, i rappresentanti dell’Associazione chiedevano, ai sensi del D.lgs.195/05, di poter visionare la “Richiesta all’Ufficio di abbattimento delle piante per il progetto xxxxx da parte della ditta costruttrice”, nonché le “Carte delle zone boscate del Comune, ai sensi della Legge Forestale della Toscana e del Regolamento Forestale della Toscana”. 65 Respinto il primo tentativo di accesso, l’Associazione riformulava la richiesta di visionare tali documenti. La ridetta richiesta conteneva anche una netta contestazione circa l’operato del dirigente dell’ufficio interessato, il quale, a detta dei rappresentanti dell’Associazione, “interpretava in modo restrittivo ed arbitrario la normativa” ed ometteva di informare i richiedenti circa le modalità di ricorso, al fine di ottenere un riesame dell’istanza di accesso. Nella stessa nota, gli interessati esprimevano anche il proprio disaccordo nei confronti del diniego di consultazione delle carte delle zone boscate del Comune di *****. Anche in questo caso, le critiche sollevate dagli interessati, a carico del dirigente del settore responsabile, erano, a loro avviso, quelle di poca competenza e di scarsa propensione all’informazione, in quanto le ridette carte si trovavano in un settore materialmente e fisicamente vicino a quello dell’Ambiente, ovvero presso il Settore Urbanistica. Nonostante, però, la vicinanza spaziale, la trasmissione della pratica dell’Associazione da un settore all’altro appariva, ad avviso del dirigente del Settore Ambiente, impossibile, il che aveva consolidato, nei rappresentanti dell’Associazione, l’impressione che l’Ente in questione volesse evitare di rendere una risposta chiara ed inequivoca. L’Associazione, pertanto, si rivolgeva a questo Difensore Civico, illustrando la situazione e sollecitando un intervento che avallasse, tra 66 l’altro, la propria posizione di portatrice di interessi diffusi, nonché di un proprio interesse diretto, concreto ed attuale. Inoltre, mossa dalla volontà di salvaguardare il patrimonio ambientale e di ripristinare quanto “incautamente fatto abbattere”, l’Associazione aveva presentato, nel contempo, esposti presso la Sovrintendenza, presso la Procura di ****** e presso la Forestale. A questo punto, il Difensore Civico provinciale esercitava il potere conferitogli dall’art. 25, c. 4, L. 241/90 e s.m., in base al quale, riconosciuta la propria competenza territoriale in quanto non istituito l’ufficio del Difensore Civico del Comune di XXXXX, e rilevata l’illegittimità del diniego di accesso opposto all’Associazione de qua, invitava il dirigente competente a fornire copia della richiesta di abbattimento delle piante, da parte dell’impresa costruttrice, per il progetto in argomento, ritenuto trattarsi di accesso del pubblico all’informazione ambientale, con conseguente applicazione della normativa speciale di cui al D.Lgs. 195/2005, prevalente rispetto alla normativa generale di cui alla L. 241/90 e s.m. L’ente in questione opponeva nuovamente diniego. Della situazione si provvedeva ad informare anche il Difensore Civico regionale, che pure concordava con questo Difensore nel ritenere che la richiesta di informazione ambientale costituisca, in generale, diritto di ogni cittadino. 67 Questo Difensore Civico, infine, sollecitava una ulteriore risposta da parte del settore comunale competente. POLITICHE SOCIALI Si sono rivolti a questo Ufficio della Difesa Civica Provinciale alcuni cittadini con figli disabili, lamentando il profondo disagio, conseguente ad una interpretazione della Legge 104/1992, in materia di servizio di aiuto personale, che vedrebbe i genitori dei disabili come destinatari di contributi, anziché quali soggetti di diritti primari. Al fine di chiarire i termini della questione, questo Difensore Civico si è attivato invitando presso il suo ufficio la Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di *****, in un incontro congiunto con i genitori interessati e con la responsabile dell’AIAS di XXXXX. Si è avviata, in questo modo, una procedura di mediazione tra le parti, parallelamente allo studio approfondito di alcuni documenti e dei moduli afferenti. In seguito al dialogo svoltosi, emergevano contraddizioni nelle modalità di compilazione del modulo ISE (Indicatore Situazione Equivalente), quale strumento di autocertificazione previsto dalla legge, che gli utenti sono tenuti ad usare quando gli stessi concorrono al costo relativo al servizio erogato. 68 Emergeva anche il fatto che il ridetto modulo costituiva oggetto di lamentele da parte di molti altri cittadini, in quanto ritenuto troppo invasivo, comportando la descrizione del modo in cui l’interessato spende il proprio reddito. Sul carattere invasivo dell’ISE si sono trovati d’accordo tutti gli attori partecipanti all’incontro, essendo ritenuto lo stesso uno strumento non idoneo a rilevare la reale situazione materiale dell’interessato, attraverso il quale potersi riconoscere il diritto ad ottenere un’assistenza economica adeguata. L’inadeguatezza del modulo in questione è aggravata dal fatto che esso non possiede la reale capacità di distinguere tra i redditi dei vari richiedenti, in quanto non coglie le caratteristiche dei vari beni materiali appartenenti alla stessa categoria, ma diversi come qualità e prezzo. In questo modo, coloro che rientrano nelle fasce cui si erogano i servizi sociali risulterebbero in posizione paritaria, il che, come è emerso dai colloqui attivati tra gli interessati, svoltisi presso questo ufficio, non concorda con la realtà accertata dagli assistenti sociali, a seguito dei controlli. Al termine degli incontri e dei colloqui presso questo Difensore Civico, le parti si sono trovate d’accordo sul fatto che il modello ISE non rappresenta uno strumento idoneo e capace di discriminare tra 69 posizioni solo apparentemente paritarie, ma in realtà assai diverse, difettando esso quindi di obiettività. Inoltre, le tre parti coinvolte, ossia i genitori, i rappresentanti dei servizi sociali e la rappresentante del Settore Politiche Sociali del Comune di *****, hanno trovato un altro punto di accordo, riguardante l’impostazione del modulo ISE, ritenuta estremamente invasiva, in quanto richiedente dati personali e comunque incapaci di rendere una descrizione oggettiva al fine dell’accessibilità ai contributi. La rappresentante del Comune di ***** , d’accordo con quanto sostenevano i genitori e i rappresentanti dei servizi sociali, riferiva che era in corso la predisposizione di un modulo che renda obiettiva la scelta dei titolari del diritto all’assegnazione dei contributi. Si evidenziava inoltre che, alla base della regolamentazione ed organizzazione di tali aspetti, stanno in ogni caso le scelte politiche: si rilevava quindi la necessità di una programmazione in termini politici, in quanto gli input per una nuova mappa organizzativa debbono provenire proprio dalla parte politica, al momento inerte. La rappresentante dell’Ente Comunale proponeva di costituire una struttura organizzativa formata dai genitori, i quali, in concorso con gli operatori, si prendano cura dei disabili. Inoltre, la stessa sosteneva anche la formazione di una rete di operatori nella zona XXX – XXX – XXX – XXX, al fine di migliorare 70 collaborazione e coordinamento, promuovendo l’attività di tali operatori quale vero e proprio aiuto e non come un intervento meccanico teso solo ad espletare dei compiti assegnati. Al termine di questo incontro, i presenti si impegnavano a sollecitare la parte politica per riuscire a creare la rete di organizzazione e di coordinamento degli operatori, nonché ad individuare i moduli più adatti per l’assegnazione della titolarità del diritto al contributo in situazioni di disabilità, caratterizzate da problematiche che necessitino effettivamente del supporto delle politiche sociali. ALLOGGI Si è rivolto a questo ufficio il cittadino ***, rappresentando una situazione a suo avviso ingiusta ed assurda. Nello specifico, l’istante risiedeva in un condominio di proprietà del Comune di *****, nel quale egli aveva preso possesso dell’appartamento in esame con il beneplacito del Comune che nulla aveva mai preteso precedentemente all’anno 2005. Il rapporto tra il cittadino e l’Ente Comunale diveniva conflittuale nel momento in cui quest’ultimo aveva recapitato all’istante la richiesta di pagamento di spese condominiali in valore di Euro 1.201,00 per l’anno 2005, somma che il cittadino si rifiutava di pagare, in quanto 71 ritenuta esorbitante per le sue potenzialità finanziarie, nonché alquanto ingiusta ed inattesa. In seguito al suddetto rifiuto di pagamento, l’ATER avvisava l’interessato del rischio di un eventuale pignoramento, situazione che aveva spinto il cittadino a rivolgersi a questo Ufficio per una consultazione in merito. Prima dell’istanza rivolta alla difesa civica, il cittadino aveva avanzato una richiesta di sospensione temporanea della procedura di pignoramento, in quanto desiderava visionare tutti i documenti relativi, che all’epoca si supponeva fossero in possesso dell’Ente comunale. Quest’ultimo comunicava un mese più tardi all’interessato la sospensione temporanea del provvedimento, ai fini di esperire ulteriori accertamenti in merito alle predette somme. Successivamente quindi il cittadino, perdurando il rischio di pignoramento, si presentava dinanzi a questo Difensore Civico, illustrando la vicenda e chiedendo un intervento affinché la situazione venisse definitivamente chiarita. Questo Ufficio, in prima battuta, dopo alcune verifiche, suggeriva agli uffici comunali di considerare l’opportunità di una sospensione del pagamento. In effetti, poco tempo dopo, il Comune operava la suddetta sospensione. ***** 72 Una cittadina, il cui marito era stato in passato destinatario di alloggio ATER e successivamente era deceduto, si presentava presso la difesa civica provinciale per conoscere la normativa in base alla quale far valere il suo diritto di erede del de cuius, al fine di continuare ad abitare nell’alloggio appartenente alla categoria case popolari economiche, di proprietà dell’Ente pubblico *****. La situazione si presentava complessa, in quanto, ad avviso dell’Ente comunale, la cittadina non dimostrava di avere i requisiti necessari per subentrare, quale erede, nel possesso dell’alloggio in discussione, perché, come si desumeva dalla Raccomandata del Comune di *****, destinata all’ATER competente per territorio e alla cittadina, quest’ultima, prima del decesso del marito, aveva cambiato la propria residenza, tanto che il marito della istante, ancora in vita dopo il cambio di residenza della moglie, risultava l’unico componente del proprio nucleo familiare. Nella stessa missiva, il Comune di ***** spiegava che hanno diritto di subentrare nell’assegnazione dell’alloggio solo i componenti del nucleo familiare effettivamente conviventi con il soggetto destinatario dell’alloggio. La cittadina, quindi, non avendo più la residenza presso il ridetto alloggio, già prima del decesso del marito, non soddisfaceva il 73 requisito della convivenza continuativa nella casa popolare in questione. Di conseguenza a ciò, l’Ente gestore dell’immobile aveva intimato alla cittadina di lasciare l’immobile. La istante si opponeva a questa decisione, sostenendo di aver continuato ad abitare nella casa popolare in questione, nonostante il cambio di residenza. Nella stessa lettera, l’Ente gestore prevedeva, conformemente alle norme in materia, un termine perentorio di 15 giorni affinché la signora producesse i documenti giustificativi a proprio favore, qualora la stessa volesse continuare ad abitare nello stesso alloggio. Il Difensore Civico si attivava quindi per trovare una possibile soluzione. In primis, si esaminava la normativa in materia di assegnazione, gestione e canone di locazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale, con particolare riguardo alla L.R. N° 96/1996, la quale ribadisce in vari articoli (es. 5 e 18) la necessità, ai fini del subentro nell’assegnazione dell’alloggio, della stabile convivenza con l’assegnatario. Inoltre, questo Difensore Civico esaminava la giurisprudenza in merito, in particolare quella della Corte di Cassazione, giurisprudenza che conferma quanto specificato nel suddetto testo normativo regionale. 74 Il Difensore Civico, quindi, accertato il suo limite di competenza nella situazione de qua, si limitava a suggerire all’interessata di utilizzare a suo favore eventuali testimonianze, per poter così dimostrare la propria continuativa convivenza nel nucleo familiare del defunto. ***** Si è presentata presso questo Ufficio la cittadina XXX, lamentando, a suo dire, la mancanza di serietà da parte del Comune di *****, rispetto ad accordi presi verbalmente con la stessa relativamente ad una situazione di disagio venutasi a creare a seguito di rinuncia, da parte della signora, ad un alloggio popolare situato in una zona disagiata. La cittadina, nel 2005, a causa di documentati motivi di salute, si vedeva costretta a rinunciare all’alloggio popolare assegnatole in zona poco confortevole per le sue esigenze, non prima, però, di aver parlato con l’Ufficio competente in materia, ricevendo dal medesimo assicurazioni sul fatto che la propria posizione nella graduatoria ed il relativo punteggio non avrebbero subito modifiche, cosa, poi, non verificatasi. L’interessata chiedeva quindi al Difensore Civico un intervento presso le Autorità competenti in materia, affinché queste ultime riconsiderassero la posizione della cittadina nella graduatoria, 75 posizione che, in seguito alla rinuncia sopra citata, aveva subito una pesante modifica. Il Difensore Civico contattava tempestivamente l’Ufficio Casa del Comune di *****, sottoponendo allo stesso tale caso, con il suggerimento di riconsiderare la posizione dell’ufficio medesimo, ai fini dell’accoglimento dell’istanza espressa, considerata la buona fede e l’affidamento incolpevole della signora, che aveva riposto incondizionatamente la propria fiducia nella ridetta Autorità. ***** Una ulteriore istanza riguardante la questione alloggi interessava una cittadina, che si rivolgeva al Difensore Civico provinciale lamentando una serie di errori e indisponibilità, incontrati durante gli anni, in relazione ad una annosa pratica per l’acquisizione di un’unità immobiliare dall’E.R.P. spa di XXXXX. Questo Difensore interveniva quindi nei confronti dell’E.R.P. spa medesima, invitando la società a prendere in considerazione le richieste, nonché le osservazioni avanzate dalla esponente, al fine di risolvere positivamente ed in tempi brevi la questione qui sommariamente descritta. 76 VIABILITA’ L’Associazione XXXXX, Sezione XXXXX, presentava a questo Ufficio un’istanza lamentando la mancata risposta, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad un ricorso inoltrato dalla suddetta Associazione. In dettaglio, il Presidente della stessa, accompagnato da un gruppo di cittadini, aveva presentato un ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contro la Del. N. xxx del xxx (che autorizzava lavori urgenti per la sistemazione della viabilità e dei parcheggi del viale Lungomare). Si evidenziava quindi, dinanzi al Difensore Civico, la mancata risposta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pur essendo trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del ricorso. In questo modo, i cittadini, tutti fruitori del viale in questione, si vedevano privati delle informazioni e chiarimenti necessari. Nel ricorso, l’Associazione sosteneva che non era opportuno creare un parcheggio “a pettine” nel tratto Brugiano – Ronchi per motivi, a detta degli istanti, obiettivi: il restringimento delle corsie sul Lungomare avrebbe penalizzato i conducenti, impedendo loro l’azione di sorpasso in un tratto di strada che, anche nelle condizioni precedenti l’attuazione del piano, era caratterizzato da velocità ridotte e da situazioni di pericolosità in caso di sorpassi. 77 Sempre in conseguenza alla riduzione della larghezza del viale, con il concorso del transito dei pullman, si sarebbe creato un alto grado di pericolosità per i pedoni impegnati nell’attraversamento. Nel ridetto ricorso, era chiamata in causa la pista ciclabile creata già da tempo, ma poco fruibile e poco usata dagli amatori in quanto, a detta dei lamentanti, fuori norma e irrazionale e, in un determinato tratto, addirittura cancellata da un mercatino. L’Associazione riferiva inoltre che il parcheggio, così come pensato dall’ente promotore del progetto, sarebbe caratterizzato dall’ingresso e dall’uscita pericolosi, perchè tutto si svolgerebbe nella corsia di marcia adiacente, rappresentando ciò un elemento in più di intralcio al traffico. Il gruppo di cittadini faceva quindi riferimento ai nuovi assetti stradali previsti per i comuni vicini, che avevano fortemente ispirato il piano della regolazione del traffico in oggetto, ma, come sostenuto dagli istanti, se gli assetti suddetti ben si adattavano alle esigenze di quei comuni, così non era per il tratto di viale in questione. Pertanto, oltre a sollecitare un ripensamento del piano, l’Associazione ed i cittadini chiedevano quanto meno l’individuazione di più punti di attraversamento stradale per i pedoni. Si illustrava nello stesso ricorso la preoccupazione che i tempi di percorrenza nel tratto di strada tra Marina di Carrara e Cinquale preso 78 in esame, già lenti prima dell’attuazione del progetto, potessero ulteriormente rallentarsi. Gli istanti motivavano la propria opposizione al progetto con la necessità di tutelare l’estetica e la qualità del viale Lungomare e l’esigenza di non peggiorarne la percorribilità e la sicurezza. In sintesi, con questo ricorso, si chiedeva la revoca della delibera sopra richiamata. Il ricorso, così presentato, era depositato presso l’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale ed era indirizzato anche al dirigente del Settore Mobilità e Traffico del Comune di XXXXX. Il Difensore Civico, trattandosi di istanza al di fuori dal campo delle sue competenze istituzionali, inviava il fascicolo al Difensore Civico Regionale, il quale veniva tempestivamente informato sulla questione, al fine di fornire un’esauriente risposta ai cittadini. ***** 79 L’Associazione XXXXX rappresenta una delle più importanti associazioni a livello nazionale, tra l’altro portatrici di interessi collettivi per la tutela dei beni artistici e monumentali. La sezione di XXXXX si è fatta portavoce anche di alcune esigenze di cittadini residenti, evidenziando di volta in volta alle Pubbliche Amministrazioni locali (provinciale e comunali) le situazioni che, a proprio avviso, si pongono in contrasto con gli interessi generali e culturali della cittadinanza. In questo senso, già negli anni passati, l’Associazione XXXXX si era attivata avverso determinati progetti pubblici, inoltrando ricorsi presso i pubblici uffici interessati, al fine di sospendere l’attuazione dei progetti stessi. Uno dei “combattimenti” più ardui era iniziato nel 2005 ed aveva interessato anche la stampa locale. Esso consisteva in un ricorso presentato dal Presidente della sezione di XXXXX della ridetta Associazione insieme ad un gruppo di cittadini portatori di interessi ed animati dal desiderio di tutelare un portale di marmo, monumento rinascimentale di squisita fattura, attribuito a Bartolomeo Ammannati. A detta dei cittadini, questo portale rischiava di subire danni in quanto, con Determinazione Dirigenziale n° xxx del xxxxx (Comune di *****), riguardante la regolamentazione del transito veicolare in via Venturini, via Giampaoli, via Pomario Ducale e piazza Capaccola, 80 si ripensava il traffico nella zona, e si cambiavano radicalmente alcuni sensi di marcia, trasformando alcune vie sufficientemente larghe, originariamente a doppio senso, in strade a senso unico: ciò comportava una cospicua concentrazione di traffico nella zona immediatamente vicina al portale storico, con la conseguenza, a detta dei cittadini, di probabili danni seri ed irreversibili, in quanto la suddetta struttura è stata già indebolita, negli anni passati, da urti di veicoli e da vibrazioni del traffico. La situazione, all’epoca dell’opposizione alla Determina sopra citata, era la seguente: via Giampaoli, larga 10 metri, era incomprensibilmente diventata a senso unico, obbligando tutti coloro che volessero raggiungere questa strada, nonché la via del Pomario Ducale, dove si trova un ampio e capiente parcheggio, di transitare sotto l’arco rinascimentale, largo solo 2,90. I cittadini illustravano nel ricorso anche la crescente pericolosità per le persone, in quanto il portale è situato nell’immediatezza di una curva, che impone manovre poco agevoli e pericolose sia per l’integrità dell’arco, sia per i pedoni che si trovano a usufruire del marciapiede, interrotto in corrispondenza dell’arco. L’Associazione XXXXX, sezione XXXXX, ed il gruppo di cittadini portatori di interessi e firmatari del ricorso proponevano quindi il ripristino della situazione precedente alla Determinazione, ossia di ritrasformare via Giampaoli in strada a doppio senso di marcia e di 81 rendere via Venturini accessibile anche per i veicoli aventi peso a pieno carico superiore a 35 q.li. Inoltre, i firmatari del ricorso chiedevano l’istituzione di un divieto di transito veicolare sotto il portale rinascimentale. Al fine di fornire una risposta esauriente ai cittadini, questo Difensore Civico contattava il responsabile del procedimento del Comune di *****, chiedendogli di poter visionare la Determinazione Dirigenziale, oggetto del ricorso. Il dirigente responsabile poneva quindi a disposizione di questo Ufficio il documento, nel quale l’Ente Comunale puntualizzava i provvedimenti e le motivazioni afferenti. In tal modo, si desumeva che l’intenzione della Pubblica Amministrazione era quella di aprire al transito veicolare il collegamento tra via Venturini e Piazza Capaccola, regolamentando, allo stesso tempo, il transito e la sosta dei veicoli, oltre che nella sopra citata via Venturini, anche nelle vie Giampaoli, Pomario Ducale e Capaccola, mediante provvedimenti limitativi in materia di circolazione stradale. In questo modo, via Venturini diventava a senso unico mare – monti, con divieto di sosta 0 – 24 e rimozione coatta per tutti i veicoli; nel Pomario Ducale si istituiva il divieto di transito per i veicoli a pieno carico superiori ai 35q.li e il senso unico mare – monti per tutti i veicoli; nella via Giampaoli si stabiliva il senso unico Carrara – Viareggio e, nell’area di parcheggio si costituiva uno spazio adibito 82 alla sosta dei veicoli in disponibilità delle persone disabili; nella Piazza Capaccola, infine, si stabiliva il senso unico monti – mare, con la precedenza alla via Capaccola. I cittadini, incluso il presidente dell’Associazione XXXXX, si opponevano a tutto quanto sopra descritto, proponendo, come alternativa al progetto in questione, il ripristino della situazione precedente la Determinazione, al fine particolare della salvaguardia del ridetto portale. Il Difensore Civico, analizzando attentamente l’intera vicenda, metteva a conoscenza degli interessati il fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva contattato insistentemente i funzionari incaricati dei Servizi Integrati delle Infrastrutture e dei Trasporti di Firenze, chiedendo urgente sopralluogo, nonché l’Ente Comunale interessato, sollecitando spiegazioni e motivazioni afferenti alle decisioni prese con la Determinazione medesima. Dell’istanza veniva interessato anche il Difensore Civico della Regione Toscana. ***** Si presentava presso questo ufficio della Difesa Civica un cittadino, residente in zona XXX a XXXXX, lamentando una situazione, ad avviso del medesimo, priva di fondamento. In dettaglio, il cittadino faceva riferimento ad una decisione del sindaco del Comune di *****, riguardante il divieto di transito e sosta, 83 in determinate strade della zona, dei veicoli di altezza superiore ai 2 metri. L’ordinanza in oggetto riguardava tutte le categorie di mezzi, inclusi anche i caravan ed i camper. Nel provvedimento del dirigente competente, si spiegava che, essendo la zona in esame soggetta ad intenso traffico veicolare, a seguito delle lamentele degli operatori turistici dell’area, i vertici comunali avevano deciso di ridurre sensibilmente il transito e, conseguentemente, l’inquinamento atmosferico; inoltre, si voleva assicurare una maggiore sicurezza al traffico veicolare e pedonale; infine, il previsto limite di altezza dei veicoli era utile a tutelare la visuale delle bellezze paesaggistiche. Il cittadino lamentava la palese illegittimità del suddetto provvedimento, che, tra l’altro, non distingueva tra automezzi industriali e quelli ad uso personale, quali caravan e camper. L’istante, oltre quindi a lamentarsi di non poter usufruire del proprio camper, rilevava anche il rischio che i mezzi di soccorso, come ambulanze e mezzi dei Vigili del Fuoco, venissero a trovarsi nell’impossibilità di transitare. Il cittadino si era già rivolto al Coordinamento Nazionale Camperisti, che aveva contattato il Ministero dei Trasporti e la Direzione Generale della Motorizzazione: il Ministero, con suo parere, presentato 84 dall’istante a questa Difesa Civica, condivideva l’opinione del cittadino circa l’illegittimità del provvedimento. Il Difensore Civico, a questo punto, interveniva presso il Comune in questione, contattando il dirigente competente ed illustrandogli le ragioni del cittadino, nonché il parere del ministero dei Trasporti. MANCATA ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO Perveniva a questo ufficio, via mail, l’istanza di un cittadino che chiedeva delucidazioni circa l’ufficio della difesa civica competente a risolvere una questione di diniego d’accesso agli atti pubblici. L’istante, infatti, spiegava che il comune e la provincia di residenza non erano dotati di difensore civico, nonostante la previsione nei rispettivi statuti. Esistevano, invece, il difensore civico del comune che aveva respinto la richiesta di accesso dell’istante, nonché quello della corrispondente regione. Nella sua mail inviata alla difesa civica della Provincia di Massa Carrara, richiedente una consulenza in merito, il cittadino esternava anche un giudizio negativo circa le situazioni di “vuoto istituzionale” in cui si trovava. Più precisamente, l’istante non riusciva a comprendere i criteri in base ai quali si determinavano le competenze territoriali dell’istituto della 85 difesa civica: la residenza del destinatario del diniego, o il luogo del procedimento d’accesso e dell’emanazione del diniego. Questo Difensore Civico forniva prontamente la risposta, con particolare riferimento all’art. 25 della L. 241/1990, indirizzando in tal modo l’istante verso le sedi opportune in grado di risolvere definitivamente la questione. SERVIZI PUBBLICI Si presentava dinanzi al Difensore Civico il cittadino XXXX, significando che una società partecipata del Comune di *****, fornitrice di servizi pubblici, manifestava assoluta mancanza di disponibilità nei confronti dei cittadini che alla stessa si rivolgevano per ottenere informazioni circa la propria situazione in relazione all’utilizzo del servizio erogato dalla Società partecipata. Questo Difensore Civico, in una lettera indirizzata alla ridetta società, faceva presente il fatto che anche i soggetti che erogano servizi pubblici devono attenersi al codice di buona condotta dei pubblici uffici, favorendo i principi di trasparenza, efficienza, imparzialità e correttezza nei confronti dei cittadini. Nella stessa lettera, il Difensore Civico invitava, con successo, la società in questione a soddisfare la richiesta del cittadino. ***** 86 Nel mese di ottobre, si rivolgeva a questo ufficio la Signora XXXX, in rappresentanza di un folto gruppo di cittadini residenti nel Comune di XXXXX, presentando un esposto con cui venivano contestate alcune modifiche all’interno del programma di funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale, nonché la nuova configurazione delle fermate degli autobus. In particolare, con la soppressione del capolinea in Piazza Matteotti, gli esponenti si vedevano costretti a prendere l’autobus davanti al Liceo Classico Pellegrino Rossi, luogo dai medesimi ritenuto inadeguato rispetto ad un flusso di utenza notevole. Inoltre, l’inadeguatezza era causata anche dalla presenza dei bidoni della spazzatura e dalle autovetture in entrata ed in uscita dal parcheggio situato nelle vicinanze. Quest’ultimo aspetto era descritto dalla rappresentante del gruppo dei cittadini come una vera e propria fonte di pericolosità per l’incolumità dei passanti e degli utenti del servizio autobus. Nell’esposto, si riferiva inoltre che, dopo ulteriori vicende, da ultimo, veniva delimitata la zona autobus, sempre nello stesso luogo davanti al Liceo Rossi, ma addirittura quasi a ridosso del semaforo. Gli esponenti evidenziavano di essersi già rivolti a varie Autorità (Comuni, Vigili, Azienda di trasporto, Prefetto, Regione Toscana), ma senza successo. 87 Il gruppo, a questo punto, chiedeva un intervento del Difensore Civico, al fine di ottenere il ripristino della situazione iniziale, con la riattivazione della fermata in Piazza Matteotti. Questo Difensore Civico, quindi, contattava per iscritto i sindaci dei due Comuni interessati, il Prefetto e la SpA esercente il servizio di trasporto pubblico locale, evidenziando le doglianze sopra sinteticamente rappresentate ed auspicando congrue soluzioni. FABBRICATI Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, significando che, a seguito di una frana verificatasi nel mese di aprile, in località XXXXX, era andato semidiruto un rustico in fase di ristrutturazione. La cittadina spiegava che i soggetti pubblici competenti avevano fornito ampie assicurazioni di risarcimento del danno patito, ma, in realtà, ciò che la medesima chiedeva era la rimessa in pristino stato del bene in oggetto e, pertanto, si rivolgeva al Difensore Civico. Questo ufficio ha quindi contattato per iscritto il Comune di *****, illustrando la situazione ai responsabili degli uffici competenti e chiedendo loro, in virtù del principio di sussidiarietà e di quello di delega, un concreto intervento in merito. ***** 88 Si presentava presso l’Ufficio della Difesa Civica Provinciale un cittadino, illustrando la situazione seguente: nel 1996, l’istante acquistava un appartamento mansardato, adibendolo a privata abitazione. Successivamente all’acquisto, il proprietario dell’appartamento sottostante costruiva un camino a legna, la cui canna fumaria attraversava in verticale l’immobile fino al tetto, dove si affacciava davanti alla finestra dell’esponente. Quanto descritto comportava per l’interessato, vista l’inidoneità dei materiali costituenti la canna, il rischio di immissioni di fumo nella sua abitazione, il rischio di incendi derivato dal riflesso delle lamiere utilizzate per la costruzione della canna, nonché il danno alla visuale ed al paesaggio, essendo il fabbricato situato in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico. Il Comune di competenza, in un primo momento, concedeva la sanatoria della canna fumaria e delle altre difformità. In seguito, il Sindaco, riconoscendo le ragioni dell’istante, ordinava di provvedere alla demolizione della canna fumaria, precisando che, se si fosse inteso ripristinarla, questa venisse realizzata utilizzando i materiali ed i criteri tecnico-costruttivi a norma di legge. Ma la canna fumaria in questione veniva demolita soltanto parzialmente. 89 Successivamente, un ulteriore provvedimento del Dirigente comunale competente annullava la sopra citata concessione in sanatoria per la parte che riguardava la canna stessa. A seguito di impugnativa del provvedimento sopra menzionato (da parte del controinteressato), il TAR competente adito respingeva la domanda, rinviando all’Amministrazione comunale per l’esecuzione. Ma nemmeno a questo punto si giungeva ad un esito positivo, non provvedendosi alla demolizione della canna de qua. Il cittadino, pertanto, si rivolgeva al Difensore Civico Provinciale, il quale interessava della questione il Difensore Civico Regionale. A sua volta, quest’ultimo contattava l’Ente Comunale competente sollecitando un intervento, ritenendolo opportuno, in primis, per la salvaguardia della salute e, secondariamente, per ragioni tecnico – edilizie. In seguito, attesa la perdurante non risoluzione dell’annoso problema, questo Difensore Civico interveniva nuovamente presso il Dirigente comunale competente, invitandolo a riconsiderare attentamente il caso in argomento e sollecitando una pronta risposta. ***** 90 Si presentava presso l’ufficio della Difesa Civica provinciale una cittadina, descrivendo la seguente situazione: in occasione delle spese affrontate per la propria abitazione in ragione degli eventi alluvionali del 2003 nel Comune di XXX, quest’ultimo, essendo stata smarrita parte delle relative fatture, rifiutava di accogliere equipollenti, quali dichiarazioni di terzi circa le spese sostenute. In tale caso, l’intervento del difensore Civico consisteva nel consigliare all’ente comunale, per motivi di equità, di prendere in considerazione l’accoglimento delle suddette dichiarazioni di terzi attestanti le spese effettivamente sostenute. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTR. Si presentava dinanzi al Difensore Civico Provinciale il rappresentante di un comitato di cittadini, lamentando un comportamento assai ingiusto da parte del Comune di XXXXX ed auspicando un intervento, da parte delle competenti autorità regionali, di vigilanza sull’iter procedurale per la formazione del Piano Strutturale della zona in questione, iter ritenuto dai cittadini poco trasparente, trovandosi gli stessi impossibilitati a partecipare alla formazione del Piano Strutturale medesimo. 91 Il comitato chiedeva altresì una verifica circa l’adeguatezza del progetto del Piano avanzato dall’Ente comunale senza l’apporto dei cittadini diretti interessati. Questi ritenevano la proposta del Comune poco adatta all’assetto del territorio, poiché si prevedeva soltanto la costruzione di nuovi edifici, ma nessun intervento sulle infrastrutture e sui servizi già esistenti, che nella zona scarseggiavano come modalità di offerta e qualità. Il punto più dolente della situazione restava comunque quello della mancata partecipazione dei cittadini alla realizzazione di un adeguato Piano Strutturale. Infatti, a detta dei cittadini, l’ente pubblico ha sempre trascurato questa partecipazione e, quindi, essi non hanno mai avuto realmente modo di avanzare proposte fattive e di segnalare le proprie concrete esigenze. Questo Difensore Civico, al di là di una propria competenza strettamente istituzionale, ma al più ampio fine di cooperare al buon andamento della pubblica amministrazione, invitava l’Ente in questione ad evadere e soddisfare le richieste del Comitato. A seguito di questo intervento, nonché di quelli del Difensore Civico regionale e del Difensore Civico della Comunità Montana di riferimento, si ottenevano le più ampie assicurazioni di disponibilità e trasparenza dell’operato del Comune di XXXXX, acquisendosi tutti 92 gli elementi necessari per giungere alla risoluzione della questione in argomento. CANONI ED IMPOSTE Si è presentato presso questo ufficio un cittadino, lamentando come, da un errore non ascrivibile allo stesso, si trovasse a patire un danno ingiusto ad opera di un istituto previdenziale. In particolare, si trattava di detrazioni di imposta spettanti all’istante. Grazie all’intervento di questo Difensore Civico, l’istituto previdenziale in questione forniva pronta ed esauriente risposta, consentendo all’esponente di comprendere quanto accaduto e segnalando allo stesso il migliore comportamento da tenersi per il futuro. AMBIENTE E TERRITORIO Si presentava presso questo ufficio la cittadina XXXXX, significando una situazione, ad avviso della medesima, ingiusta ed assurda. Raccontava la Signora di risiedere in un’abitazione situata vicino ad una Caserma di XXXXX, dove erano stati collocati, in un piccolo canile, due cani che, abbaiando soprattutto nelle ore notturne, 93 rendevano invivibile la vita alla cittadina ed alla sua famiglia, con ripercussioni anche a livello psico-fisico. La istante si era rivolta, in un primo momento, a varie Autorità: non avendo ottenuto riscontri da queste ultime, ricorreva al Difensore Civico provinciale, il quale, trattandosi di Amministrazione statale, trasmetteva per competenza al Difensore Civico regionale la richiesta di intervento. In tal modo, l’Amministrazione in questione comunicava l’assenza di problematiche rilevanti sotto il profilo igienico-sanitario, nonché evidenziava le misure adottate al fine di mitigare il più possibile il disagio provocato dal guaire dei cani. ***** Davanti a questa Difesa Civica spesso si presentano cittadini lamentando situazioni di disagio provocate da attività rumorose e moleste che hanno luogo nei pressi delle loro abitazioni. Particolare preoccupazione manifestava una Signora, che riferiva di un’attività industriale (condotta davanti alla propria abitazione) dalla quale originavano polveri e rumori a detta della stessa superiori ai limiti di tollerabilità consentiti. La cittadina riferiva infatti che l’attività sopra detta avveniva a cielo aperto anziché nel capannone. 94 Questo Difensore Civico, in primis, esaminava la normativa regionale in materia di inquinamento acustico, nonché quella istitutiva dell’ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). Conseguentemente, rilevate le rispettive competenze, interveniva presso il competente Settore del Comune di XXXXX, invitandolo a verificare se l’attività industriale in questione si svolgesse o meno a norma di legge. ***** Nella presente Relazione, non sono stati descritti i pur numerosi interventi, risposte, chiarimenti che non si stiano sostanziati in una vera e propria istruttoria, ma che pur hanno costituito una risposta per il cittadino. Si ha fondato motivo peraltro di ritenere anche questa attività espletamento di un compito importante per far sentire la Pubblica Amministrazione vicina alle istanze ed ai bisogni dei cittadini e, quindi, fortemente utile agli stessi. 95 TABELLE E GRAFICI PRATICHE 2007 TOTALE PRATICHE GENNAIO - DICEMBRE 2007 ISTANZE STRETTAMENTE ISTITUZIONALI ISTANZE AFFERENTI ALLE FUNZIONI DELEGATE 27 51 N.B. Le istanze afferenti alle funzioni delegate ricomprendono anche i casi di competenze ripartite e per le società partecipate. 96 78 CONFRONTI TRA LA SITUAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA DIFESA CIVICA DEL 2006 E QUELLA DEL 2007 GENNAIO - DICEMBRE 2006 2007 Istituzionali 33 27 Funz. Delegate 39 51 Totale 72 78 Pratiche concluse Situazione ↑ 2006 - 2007 (gennaio - 4%↑ dicembre) 97 98 SETTORI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO ANNI 2005 E 2006 SETTORE 2006 2005 AMBIENTE 9 2 POLIZIA 9 1 URBANISTICA 8 7 LAVORI PUBBLICI - VIABILITA' 6 6 SERVIZI SOCIALI 6 9 POLITICHE DEL LAVORO 4 2 DIFESA DEL SUOLO 3 4 ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI 7 2 ALTRO 29 31 SETTORI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO 99 ANNO 2007 TOTALE ISTITUZ. DELEG. ACCESSO 10 6 4 POLITICHE SOCIALI 6 0 6 ALLOGGI 6 0 6 VIABILITA' 10 5 5 MANCATA ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO 2 0 2 SERVIZI PUBBLICI 5 0 5 FABBRICATI 9 1 8 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1 0 1 CANONI ED IMPOSTE 8 5 3 AMBIENTE E TERRITORIO 21 10 11 100 Come si può notare dal grafico, l’attività dell’Ufficio della Difesa Civica registra un crescendo a partire già dai primi due mesi dell’anno, per poi raggiungere il picco nel mese di maggio. Nei mesi giugno-luglio, si nota un calo, senz’altro collegabile con il periodo delle ferie estive, con l’eccezione di agosto, in cui le istanze tornano ad aumentare, per poi calare nuovamente (senza peraltro arrestarsi) durante il mese di settembre. Dalle tabelle e grafici sopra riportati, si evidenzia altresì la prevalenza delle istanze afferenti a problematiche legate all’ambiente ed al territorio, che spaziano dall’argomento discariche all’inquinamento ambientale ed acustico, agli impianti termici e fotovoltaici, alle immissioni di fumo, esalazioni e quant’altro. Numerose istanze sono state presentate anche in materia di accesso, viabilità, fabbricati, canoni ed imposte. In particolare, per ciò che riguarda l’accesso ai documenti amministrativi, questo Difensore Civico ha più di una volta esercitato il potere conferitogli dall’art. 25, c. 4, L. 241/90 e s.m., in base al quale, su richiesta del cittadino di riesame di una determinazione di diniego dell’accesso, il Difensore civico si pronuncia sull’illegittimità della suddetta determinazione e, in caso di ritenuta illegittimità, ne informa il richiedente e lo comunica all’autorità disponente, ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NON DI ADVOCACY invitando quest’ultima a consentire l’accesso medesimo. 101 ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NON DI ADVOCACY Come sopra evidenziato, nell’anno 2007 vi è stato un ulteriore incremento dei casi trattati (ivi comprese le istanze presentate alla sede distaccata dell’Ufficio della Difesa Civica della Provincia di Massa-Carrara presso il Comune di Aulla). Questo aspetto evidenzia che il Difensore Civico è visto come un interlocutore affidabile, che si è impegnato ed ha fornito risposte credibili. Quindi, il Difensore rappresenta un punto di riferimento valido e presente per la collettività. Ma questo Difensore Civico non ha soltanto svolto attività di mediazione e di advocacy, in quanto si è speso anche in varie altre attività coessenziali alle funzioni ed alla figura, che si ritiene abbiano parimenti giovato alla collettività ed allo stesso Ente di appartenenza. Di seguito, tratteggiamo le principali delle suddette attività. 102 Conferenza Permanente dei Difensori Civici Locali della Toscana. Tra i Difensori Civici locali della Toscana è attiva una fitta rete di scambi e di collaborazioni. Le crescenti domande dei cittadini, la complessità delle dinamiche socio-economiche ed i nuovi processi di decentramento amministrativo hanno portato in Toscana, nel dicembre 1998, a trasformare questa collaborazione in un vero e proprio organismo associativo, la “Conferenza permanente dei Difensori civici toscani”, quale sede di consultazione e di coordinamento a scala regionale. La L.R. 4/94 attribuisce al Difensore civico della Regione Toscana la funzione di coordinamento dei Difensori civici istituiti dai Comuni, dalle Province e dalle Comunità Montane. La Conferenza è un organismo consultivo volto alla valorizzazione di ogni singola esperienza ed all’autonomia del ruolo istituzionale dei Difensori civici locali, aperto al dialogo con le amministrazioni locali e con le molteplici formazioni sociali e del volontariato impegnate nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza, oltre che alla crescita dei collegamenti a livello interregionale ed europeo. La Conferenza dei Difensori civici della Toscana assicura il proprio contributo sul terreno delle riforme e della semplificazione amministrativa con proposte, ricerche e documenti nei settori di competenza, orientati al rafforzamento degli strumenti di tutela ed alla 103 modernizzazione dell’azione pubblica, nonché al rispetto dei principi di imparzialità, equità, efficienza e trasparenza. Durante l’anno 2007, si sono tenuti vari incontri, di cui ricordiamo i più significativi per contenuti: nel mese di aprile, la Conferenza è stata convocata, tra l’altro, per avviare una fattiva collaborazione con il Corecom (Comitato regionale per le Comunicazioni), che è un organo di consulenza e di gestione della Regione Toscana in materia di comunicazione, nonché organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In tale sede, si illustravano le proposte di collaborazione con i Difensori civici locali in materia di conciliazione per i servizi telefonici. Successivamente, la Conferenza si riuniva nel mese di giugno per una serie di comunicazioni da parte del Difensore Civico regionale. In ottobre, venivano approfondite le tematiche di collaborazione con il Corecom. L’ultima riunione, per il 2007, della Conferenza Permanente si è svolta il 17 dicembre: l’ordine del giorno prevedeva, tra l’altro, la disamina di problematiche relative all’organizzazione dei Consorzi di Bonifica ed al pagamento dei contributi, e, nell’ambito dell’attività di promozione della difesa civica, l’invito a proporre casi ed esperienze di interesse per la rubrica settimanale TG3 Toscana. ***** 104 Si segnala altresì la partecipazione di questo Difensore Civico a vari seminari e giornate di studio, tra cui si ricorda brevemente, nel mese di marzo, l’incontro con il Difensore civico regionale avente ad oggetto l’integrazione europea ed il conseguente ruolo del Difensore civico, nonché la giornata di studi a Pisa dedicata al tema “Il Difensore civico: proposte, progetti, prospettive”. Appare inoltre importante citare la partecipazione, nel mese di settembre, al 53° Convegno di Studi Amministrativi dal titolo “Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia”, della durata di tre giorni, organizzato dalla Provincia di Lecco e dall’Istituzione Villa Monastero – Varenna, a Varenna, Villa Monastero, in cui veniva trattato sotto svariati aspetti il principio cardine della legalità. **** 105 Importante e partecipata è stata, anche quest’anno, l’organizzazione e la realizzazione della Rassegna Dire & Fare da parte di questa Provincia, presso Carrara Fiere, nel mese di novembre. In tale sede, questo Difensore Civico ha preso parte alla Tavola rotonda del Difensore civico regionale sul tema “La Difesa civica in Italia e in Toscana”, in cui, tra l’altro, sono state illustrate alcune esperienze relative a casi pratici affrontati nel corso del 2007, nonché al Convegno, promosso dalla Provincia di Massa-Carrara, “Il sistema delle garanzie tra controllo interno ed esterno”, con un proprio intervento intitolato ”La Difesa civica a sostegno delle istanze dei cittadini”. Nel suddetto Convegno, intervenivano inoltre l’Avvocato A. Minicuci, Segretario e Direttore Generale della Provincia, il Dr. Francesco Staderini, Presidente Emerito Corte dei Conti, il Professor S. Pozzoli, Ordinario di Ragioneria Generale all’Università di Napoli Partenope, la Dr.ssa Carmela Mirabella, Magistrato Sezione Controllo della Corte dei Conti sezione Toscana, il Dr. Giancarlo Verde, Direttore Centrale Finanza Locale Ministero degli Interni, l’Avv. A. Cardone, quale esperto in materia. 106 Prospettive e conclusioni Il difensore civico si trova in una collocazione istituzionale particolare, in quanto si contraddistingue sia per la natura fiduciaria, sia per l’ausiliarietà rispetto al Consiglio che lo elegge, cosa che peraltro non contraddice la garanzia di indipendenza che i dati presentati nel curriculum devono offrire quanto a preparazione ed esperienza. Fiduciarietà ed ausiliarietà, dunque, costituiscono connotati essenziali della figura del difensore civico, come emerge dalle funzioni (in genere) ispettive, assegnategli dallo Statuto, nei riguardi dell’apparato amministrativo, dalla relazione sulla propria attività che, come detto, il difensore presenta annualmente all’Assemblea, nonché dalla possibilità di incidere in senso propositivo sulle decisioni del Consiglio. Anche nel corso dell’anno 2007 è emerso un elevato grado di collaborazione e buona intesa sia con il Consiglio, sia con la Giunta provinciale. Frequenti e fattivi anche i rapporti con i Dirigenti, Funzionari, Tecnici ed operatori a tutti i livelli dell’Ente. Questo ufficio non ha negato accoglienza ad alcuna istanza, anche a cittadini residenti in comuni o province sprovvisti della figura del difensore civico. 107 In qualche circostanza si è reso necessario sollecitare le risposte richieste, al fine di poter affrontare le istanze presentate, operare una istruttoria completa e tempestiva, fornire quindi un’adeguata risposta ai problemi degli istanti nei tempi più brevi possibile. Si sottolineano gli interessanti interventi di riesame di alcune determinazioni di diniego di accesso: questo ufficio ha operato con successo anche nei confronti di altri enti, in quanto sprovvisti di proprio difensore civico (in base alle prescrizioni dell’art. 25, c. 4, L. 241/90 e s.m., sopra richiamato). Anche i rapporti con i vari colleghi a livello comunale, provinciale e regionale sono risultati indubbiamente soddisfacenti, il che senz’altro gioca un ruolo fondamentale per ottimizzare il servizio reso sia ai cittadini che alla pubblica amministrazione. A tal fine, si sono tenuti frequenti incontri con il Difensore Civico della Regione Toscana, al di fuori dell’ambito delle Conferenze Permanenti di cui si è detto sopra. In ogni caso, anche alla luce delle prospettive di riforma, quali l’approvazione del Codice delle Autonomie e l’istituzione del Difensore Civico Nazionale, sembrerebbe opportuno rivitalizzare il ruolo del difensore civico quale “magistrato di persuasione”, che non si sostituisca all’amministrazione nel facere, ma che abbia il potere di condurre l’amministrazione stessa alla rettifica, revoca o riconferma degli atti impugnati, tenendosi necessariamente conto del suo intervento. 108 In questa ottica, l’istituto non dovrebbe più essere visto come una facoltà per le amministrazioni, ma un necessario strumento istituzionale di garanzia dei cittadini. In tal modo, la difesa civica diventerebbe un “by pass” del contenzioso e, attraverso la sua funzione di partecipazione mediata dei cittadini utenti, finirebbe anche per divenire momento di riavvicinamento degli stessi alla pubblica amministrazione. La funzione di collante sociale tra cittadini ed ente pubblico è attribuita altresì dalla gratuità, aspetto che connota la prestazione del difensore civico. Quale centro di mediazione del tutto gratuito, è evidente che vada a vantaggio soprattutto dei cittadini meno abbienti e più indifesi, che, in tal modo, possono trovare una prima forma di tutela nel viluppo delle norme e dei regolamenti vigenti. Anche per questo motivo auspichiamo che la figura del difensore civico acquisti, nel corso degli anni, una valenza progressivamente maggiore, soprattutto a sostegno dei sempre più manifesti casi di disagio sociale. Si assiste infatti ad una crescente farraginosità della Pubblica Amministrazione, delle sue procedure, al di là dei meriti dei singoli soggetti e, se è vero quello che diceva Von Bismarck, oltre un certo limite è davvero difficile che pur buoni Funzionari possano supplire a tanta confusa, effimera ed eccessiva legislazione. 109 Ringraziamenti Prima di concludere, desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Antonella Biagioni, il cui impegno è stato prezioso per l’attività di tutto l’anno ed essenziale per la stesura della presente Relazione. Si ringrazia altresì la Dr.ssa Maria Cristina Enache, già stagista dell’Università degli Studi di Pisa presso la Difesa Civica provinciale, per la collaborazione prestata. 110 ALLEGATI (SECONDA PARTE) Fonti normative e documenti Regione Toscana: Titolo V, Art. 56 (Difensore Civico) Statuto Regione Toscana Approvato dal Consiglio Regionale in seconda lettura nella seduta del 19 luglio 2004 Proposta di Legge Regionale “Disciplina del Difensore Civico Regionale”, n. 151 del 24 novembre 2006. * Carta della difesa civica locale in Toscana, All A e All C (scheda di sintesi). 111 STATUTO DELLA REGIONE TOSCANA TITOLO V - Organi di tutela e garanzia Art. 56 (Difensore civico) 1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione. 2. Il difensore civico interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse. 3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso. 4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l’imparzialità e l’indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale. 6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere. 112 Consiglio Regionale della Toscana Proposta di Legge N° 151 Prot. N° 14908/2.6 del 24/11/2006 Oggetto – “Disciplina del Difensore Civico Regionale” Proposta di legge regionale di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza – approvata nella seduta del 21 novembre 2006 113 PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA “DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE” CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 (Istituzione del Difensore civico regionale) Articolo 2 (Funzioni del Difensore civico) Articolo 3 (Ambito dell’intervento) CAPO II – FUNZIONI E COMPITI DI TUTELA Articolo 4 (Cattiva amministrazione – definizione) Articolo 5 (Intervento su richiesta) Articolo 6 (Intervento d’ufficio) Articolo 7 (Istruttoria) Articolo 8 (Tutela della riservatezza e dei dati) Articolo 9 (Intervento conciliativo) Articolo 10 (Risultato degli interventi) Articolo 11 (Intervento a tutela del diritto d’accesso) Articolo 12 (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizioni di particolare disagio) Articolo 13 (Collaborazione con il difensore civico) CAPO III - LA DIFESA CIVICA IN AMBITO SANITARIO Art. 14 (Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie) Art. 15 (Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale) Art. 16 (Competenze del Difensore civico) Art. 17 (Gestione dei reclami tecnico-professionali) CAPO IV - LA RETE DI DIFESA CIVICA LOCALE Articolo 18 (Promozione della rete) Articolo 19 (Conferenza regionale dei difensori civici) Articolo 20 Rapporti con altri organismi di difesa civica CAPO V - REQUISITI E MODALITÀ PER L’ELEZIONE Articolo 21 (Requisiti per l’elezione, ineleggibilità e incompatibilità) Articolo 22 (Durata del mandato e proroga delle funzioni) Articolo 23 (Cause di scadenza anticipata) 114 Articolo 24 (Elezione del Difensore civico) Articolo 25 (Indennità) Articolo 26 (Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale) CAPO VI- SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO Articolo 27 (Sede) Articolo 28 (Organizzazione e personale) Articolo 29 (Finanziamento) CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 30 (Abrogazioni) Articolo 31 (Applicabilità delle disposizioni) Articolo 32 (Disciplina transitoria) 115 DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 Istituzione del Difensore civico regionale 1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore civico regionale, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali. 2. Il Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. 3. Il Difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile. Art. 2 Funzioni del Difensore civico 1. Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall’articolo 4, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine, svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l’intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il Difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati. 2. Il Difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale. 116 3. Nella propria attività, il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate Art. 3 Ambito dell’intervento 1. Il Difensore civico interviene nei confronti della Regione, delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati, degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione e dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali. Interviene inoltre, nei limiti stabiliti dalla legge statale, nei confronti degli enti pubblici operanti nell’ambito della Regione, dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali e degli uffici periferici dello Stato. 2. Il Difensore civico può intervenire inoltre, nei limiti indicati dall’articolo 7, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane, delle province e dei concessionari o gestori dei servizi pubblici locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale. CAPO II – FUNZIONI E COMPITI DI TUTELA Art. 4 Cattiva amministrazione – definizione 1. Si ha cattiva amministrazione quando: a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato; b) un atto sia stato formato o emanato in modo irregolare o illegittimo; c) un’attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo; d) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni in materia di tutela degli utenti. Art. 5 Intervento su richiesta 1. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti 117 ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, nonché dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, nel caso e nei limiti ivi indicati. 2. La presentazione della richiesta non è soggetta a formalità. 3. Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del funzionario che la riceve. 4. Il Difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all’interessato le ragioni dell’archiviazione. 5. Il Difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato. 6. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore civico. La richiesta al Difensore civico non interrompe i termini per la presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi, eccettuati i ricorsi amministrativi di competenza regionale i cui termini sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data del ricevimento dell'esito della richiesta al Difensore civico. Art. 6 Intervento d’ufficio 1. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell’attività svolta dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1. 2. Il Difensore civico può inoltre intervenire nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, nei limiti di cui all’articolo 7, comma 5. Art. 7 Istruttoria 1. Il Difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. 2. Il Difensore civico può: a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali; b) convocare il responsabile del procedimento, anche congiuntamente agli interessati, per esperire un tentativo di mediazione ai sensi dell’articolo 9; 118 c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari d) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente. 3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso. 4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio. 5. Con riferimento all’attività dei comuni, province, comunità montane e concessionari o gestori di pubblici servizi locali, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico comunale e/o provinciale, il Difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l’articolo 13, commi 2 e 3. Art. 8 Tutela della riservatezza e dei dati 1. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle disposizioni che regolano la materia. 2. La comunicazione dei dati ad amministrazione diversa da quella direttamente interessata è limitata ai casi in cui ciò sia nell’interesse del titolare del dato al fine di rimuovere ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata. 3. Ogni altra comunicazione di tali dati all’esterno dell’amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all’individuazione del soggetto interessato. 119 Art. 9 Intervento conciliativo 1. Il Difensore civico ricerca, per quanto possibile, una risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta. 2. Al fine di cui al comma 1 può anche promuovere un accordo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Art. 10 Risultato degli interventi 1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. 2. L’amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico. 3. Alla scadenza infruttuosa del termine, ovvero se non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il Difensore civico dà comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali. Chiede inoltre l’attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d). 4. Il Difensore civico informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale. Art. 11 Intervento a tutela del diritto di accesso 1. Il Difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l’accesso è stato illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito. 120 2. L’accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del Difensore civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto. 3. Il Difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso anche sugli atti degli enti locali, nei casi in cui i comuni, singoli o associati, o le province non abbiano provveduto all’elezione del rispettivo difensore civico. Art. 12 Assistenza e tutela a favore di soggetti in condizione di particolare disagio 1. Il Difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il Difensore civico svolge la medesima attività a favore degli immigrati come previsto dall’articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli extracomunitari in Toscana). 2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il Difensore civico si adopera presso gli enti di cui all’articolo 3, affinché siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale, esclusa ogni forma di ingerenza nei compiti di amministrazione attiva dei soggetti titolari delle funzioni interessate. 3. La costituzione di parte civile nell’ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) compete al Difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all’istituzione o alla nomina del proprio difensore civico. 4. L’avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio. 121 Art. 13 Collaborazione con il Difensore civico 1. Le amministrazioni nei cui confronti il Difensore civico promuove l’intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge. 2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente legge, il Difensore civico segnala il fatto all’amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. 3. L’esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al Difensore civico. 4. Si osservano i limiti indicati dall’articolo 7, comma 5, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2. CAPO III - LA DIFESA CIVICA IN AMBITO SANITARIO Art. 14 Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie 1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dal Difensore civico e dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della Giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati. 2. Il Difensore civico ha facoltà di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore. 122 Art. 15 Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale 1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione reciproca. 2. Per favorire l’integrazione, evitare la sovrapposizione degli interventi, semplificare l’accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il Difensore civico trasmette tutti i reclami in materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente dell’esito delle relative istruttorie, fatti salvi i casi di cui all’articolo 16. 3. Il Difensore civico può in qualsiasi momento chiedere informazioni sullo stato di avanzamento delle istruttoria e sollecitare i soggetti di cui all’articolo 13 in caso di inerzia o ritardi. Art. 16 Competenze del Difensore civico 1. Il Difensore civico interviene direttamente nella gestione del reclamo: a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento aziendale di tutela; b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari e l’utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall’azienda. 2. Le aziende trasmettono al Difensore civico, dandone adeguata informativa agli utenti ed acquisito il loro consenso, tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale e le relative risposte fornite. 3. Il Difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti uffici regionali collaborano per la messa a punto e l’attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dell’attività di tutela complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del personale. 123 Art. 17 Gestione dei reclami tecnico-professionali 1. Nell’istruttoria delle pratiche il Difensore civico: a) informa anzitutto l’interessato dei mezzi di tutela attivabili; b) può approfondire la questione avvalendosi, su richiesta dell’interessato, della collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni; c) chiede all’azienda una relazione sul caso oggetto del reclamo; d) valuta infine, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, la possibilità di promuovere un tentativo di conciliazione fra l’azienda e l’interessato. 2. Il Difensore civico può approfondire gli aspetti generali emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b). CAPO IV - LA RETE DI DIFESA CIVICA LOCALE Art. 18 Promozione della rete 1. Il Difensore civico promuove, d’intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale. 2. Il Difensore civico promuove l’istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi e il Difensore civico. 3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l’esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica. Art. 19 Conferenza regionale dei difensori civici della Toscana 1. Il Difensore civico convoca, almeno una volta all’anno, la conferenza regionale dei difensori civici locali per l’esame congiunto delle problematiche 124 di interesse comune e la promozione di iniziative volte allo sviluppo e al miglioramento della difesa civica. Art. 20 Rapporti con altri organismi di difesa civica 1. Il Difensore civico intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori civici delle altre Regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa e con altri organismi internazionali di difesa civica. CAPO V - REQUISITI E MODALITÀ PER L’ELEZIONE Art. 21 Requisiti per l’elezione, ineleggibilità e incompatibilità 1. Il Difensore civico è scelto tra le persone in possesso dei requisiti previsti per l’elezione a consigliere regionale e che abbiano maturato una documentata competenza ed esperienza giuridica e amministrativa o in materia di tutela dei diritti. 2. Non sono eleggibili: a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana ; b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria; 3. Non sono compatibili con la carica: a) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle aziende sanitarie; b) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale. 125 4. L’incarico di Difensore civico è altresì incompatibile con l’esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa. 5. Ove l’elezioni riguardi soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell’avvenuta nomina o, nell’ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi. Art. 22 Durata del mandato e proroga delle funzioni 1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 2. Il Difensore civico prosegue nell’esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato ovvero per il più breve termine di entrata in carica del successore. Art. 23 Cause di scadenza anticipata 1. L’incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all’articolo 22, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca. 2. Il Consiglio regionale, quando sopravvengano cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità, dichiara la decadenza del Difensore civico, se questi non provvede a rimuoverle o a rinunciare spontaneamente all’incarico. 3. Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può revocare per gravi motivi il Difensore civico. 4. Al verificarsi dei casi di cui ai comma 1, l’elezione del Difensore civico è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure ai sensi dell’articolo 24, l’incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 25. 126 Art. 24 Elezione del Difensore civico 1. Almeno sei mesi prima della scadenza del Difensore civico, il Consiglio regionale è convocato per l’elezione del nuovo Difensore civico. 2. L’iniziativa per la proposta delle candidature spetta ai soggetti previsti dagli articoli 23 e 74 dello Statuto. 3. Nella seduta di cui al comma 1 il Consiglio elegge il Difensore civico nell’ambito dei candidati presentati. 4. E’ eletta la persona che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dopo la terza votazione infruttuosa, è eletta la persona che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio. Art. 25 Indennità 1. Spetta al Difensore civico un’indennità di funzione pari all’indennità spettante ai consiglieri regionali. 2. Al Difensore civico sono inoltre riconosciuti i rimborsi spese e le indennità di missione per lo svolgimento delle proprie attività nei casi e nelle misure previsti per i consiglieri regionali. Art. 26 Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale 1. Il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta, completa degli eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione. 2. La relazione è discussa dal Consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno. 3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore civico per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell’esercizio delle loro funzioni. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti 127 generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza. 4. Il Difensore civico regionale può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale. 5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio ne dispone l’iscrizione all’ordine del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni. 6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Toscana dopo la discussione in Consiglio regionale. 7. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, anche avvalendosi delle strutture di informazione del Consiglio regionale. CAPO VI - SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO Art. 27 Sede 1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana. Art. 28 Organizzazione e personale 1. Alla dotazione organica, all’assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio provvede l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico. 2. Il Difensore civico può avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana, ovvero di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere. 128 Art. 29 Finanziamento 1. Allo scopo di assicurare al Difensore civico la debita autonomia finanziaria, le spese per il funzionamento sono previste annualmente dal bilancio del Consiglio regionale in misura pari a quella determinata ai sensi dei commi 2 e 3. 2. Il Difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 3. L’Ufficio di Presidenza esaminato il programma, sentito il Difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio. 4. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma, secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale. CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 30 Abrogazioni 1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico) è abrogata. Art. 31 Applicabilità delle disposizioni 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal giorno successivo alla data di scadenza del Difensore civico in carica al momento dell’entrata in vigore della stessa. Tale scadenza resta disciplinata ai sensi della l.r. 4/1994. 129 Art. 32 Disciplina transitoria 1. Il Difensore civico in carica all’entrata in vigore della presente legge assume le funzioni di cui alla legge stessa per un periodo di tre anni a decorrere dalla scadenza del suo mandato. 2. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 14, comma 1, continuano ad eseguirsi, in quanto applicabili, le direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2004, n. 462 (Direttive regionali per l’esercizio della tutela degli utenti del Servizio sanitario della Toscana) e successive modifiche. 130 CARTA DELLA DIFESA CIVICA LOCALE IN TOSCANA approvata il 27.9.2004 dalla Conferenza difensori civici della Toscana sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso l’intesa l’8.10.2004 e firmata il 14.10.2004 Premessa Nonostante il ritardo che l’Italia sconta in questo settore (è l’unico paese europeo a non avere ancora istituito il difensore civico nazionale), si può dire che il Difensore civico rappresenti ormai un istituto “consolidato” nel diritto internazionale e comunitario. Dalla prima risoluzione dell’ONU che nel 1946 invitava gli stati membri ad istituirlo, a quella della stessa Assemblea delle nazioni unite del dicembre 1993 (la n.48), che individua i parametri di autonomia ed indipendenza dell’organo; dalla fondamentale, per noi europei, Risoluzione del Consiglio d’Europa n.80/1999 che elenca puntualmente i principi generali cui gli stati membri debbono ispirarsi nella disciplina del Difensore civico, all’istituzione nel 1995 del Mediatore europeo ed alla proposta di costituzionalizzazione dell’organo nel nuovo progetto di costituzione europea. I documenti internazionali richiamati, ed in particolare la risoluzione del Consiglio d’Europa definiscono le caratteristiche fondamentali dell’organo di tutela e le sue principali competenze. Il difensore civico deve essere autonomo, indipendente, imparziale, deve cooperare con tutti gli organismi che operano nel settore della difesa extra-giudiziale dei diritti. La sua funzione non è solo quella di assistere il cittadino, in un ottica eminentemente conciliativa (di mediatore appunto), ma anche quella di stimolare l’Amministrazione ad adottare comportamenti virtuosi ( è promotore di buona amministrazione). Tutti possono accedere gratuitamente ai servizi offerti dal difensore civico. Il Difensore civico, infine, deve essere dotato dei poteri necessari per esercitare efficacemente la propria azione (diritto di accesso agli atti dell’amministrazione inadempiente, potere di intervenire d’ufficio, previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non collaborano). In allegato(All. A) sono puntualmente richiamati i documenti internazionali che affrontano e approfondiscono tali problematiche, fornendo una cornice completa dei principi a cui si deve ispirare la disciplina della difesa civica. Statuto e proposta di legge di modifica della legge regionale n° 4/1994. Nel nuovo Statuto regionale, approvato in seconda lettura in data 19.7.2004 (All. B), oltre a delineare in modo più puntuale (specie se confrontato con l’art. 61 del vecchio Statuto che lo aveva “pionieristicamente” introdotto nel nostro ordinamento) la figura e le funzioni del Difensore civico regionale, rinvia ad una legge apposita il compito di promuovere “l’istituzione della difesa civica locale”. 131 Il riconoscimento a livello statutario di un sistema integrato di difesa civica, auspicato anche nella Risoluzione del 5.6.2002 approvata dal Congresso delle Regioni, risponde all’esigenza di definire, nel rispetto dell’autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica a “rete”, improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti i soggetti che esercitano funzioni pubbliche. Un preciso riferimento alla rete di difesa civica locale è contenuto anche nella bozza di proposta di legge “Disciplina del difensore civico regionale” elaborata da un gruppo di lavoro; infatti si dedica ampio spazio alla rete di difesa civica locale finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione fra i difensori civici locali e tra questi e il difensore civico regionale, nonché allo sviluppo e al miglioramento dell’istituto, prevedendo, in proposito, anche l’istituzionalizzazione della Conferenza regionale dei difensori civici della Toscana Natura dell’istituto Le funzioni che la legislazione regionale e quella statale nel tempo hanno attribuito all’organo si differenziano spesso tra loro per tipologia e natura. Questo contribuisce a rendere problematica la collocazione dell’organo in un preciso modello istituzionale di riferimento, e delineare conseguentemente ambiti di autonomia e indipendenza adeguati ai suoi compiti. La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n.112/2004, in un inciso, denunzia una irrisolutezza circa la individuazione della natura dell’istituto, ma al tempo stesso non fornisce indicazioni univoche in merito. Un rafforzamento effettivo della funzione di tutela non giurisdizionale degli interessi e dei diritti dei cittadini, che al di là di altre funzioni satelliti, sembra essere quella predominante e tipica del difensore, conduce ad una sua inequivoca collocazione nell’ambito degli organi di garanzia (e non in quelli di controllo), la cui indipendenza, oggettiva e soggettiva, rappresenta fattore essenziale per una tutela che è effettiva solo se garantita da soggetti che operano in condizione di terzietà rispetto ai destinatari del suo intervento e agli istanti. 132 Accresciuto rilievo della difesa civica locale In coerenza con il quadro europeo ed internazionale sopra richiamato, l’istituzione del difensore civico, rafforzando la garanzia dell’effettiva tutela dei diritti e degli interessi, costituisce un elemento essenziale per la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e tutti coloro che sono interessati dall’azione dei pubblici poteri, nonché per l’ammodernamento ed il buon funzionamento dell’amministrazione stessa. Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, con l’attribuzione ai Comuni ed agli altri enti locali della titolarità delle funzioni amministrative, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e la conseguente accentuazione del ruolo chiave di soggetti primari di riferimento per i cittadini e tutti gli utenti dei pubblici servizi, è più che mai necessario che la figura del difensore civico trovi pieno riconoscimento nell’ambito degli statuti e delle altre fonti normative degli enti locali. Oltre a rafforzare la sua funzione fondamentale di garante delle trasparenza e della imparzialità dell’agire amministrativo, occorre al tempo stesso formalizzare e valorizzare un’altra funzione che il Difensore civico, su impulso di pressanti istanze sociali, svolge di fatto fin dalle origini: quella di informazione, orientamento e tutela nei confronti delle categorie deboli. Previsione statutaria e attuazione L’istituzione del difensore civico locale deve innanzitutto trovare fondamento e garanzia nello statuto dell’ente, espressione primaria dell’autonomia locale costituzionalmente riconosciuta. La grande maggioranza degli statuti dei Comuni e delle Province toscane contiene già norme, più o meno articolate, in materia di difesa civica. Si veda al riguardo l’allegata scheda di analisi di alcuni Statuti degli enti locali della Toscana (All. C). I comuni che non hanno previsto in Statuto tale istituto sono 14, di cui n°1 nella Provincia di Arezzo, n°4 in Provincia di Grosseto, n°1 in Provincia di Livorno, n°7 in Provincia di Pisa, n° 1 in Provincia di Siena. Si tratta quindi di completare e di integrare, per quanto necessario, il quadro esistente – innanzitutto dando attuazione alle previsioni statutarie già approvate ma non ancora attuate - per raggiungere il primo importante obiettivo: quello di avere difensori civici operativi su gran parte del territorio regionale. Al contempo occorre operare per far sì che gli enti locali di tutto il sistema regionale, senza soluzione di continuità, siano coperti da adeguate previsioni normative in materia di difesa civica. Il ricorso “suppletivo” al difensore civico regionale è da considerarsi un’ipotesi residuale e transitoria. 133 Elementi essenziali L’elaborazione già presente in molti statuti locali della nostra regione e l’esperienza concreta fin qui condotta consentono di enucleare gli elementi minimi essenziali di una compiuta normativa statutaria e regolamentare della difesa civica locale: a) Autonomia e indipendenza dell’organo, non solo affermata in linea di principio (con riferimento alla mancanza di vincolo di subordinazione gerarchica) ma assicurata dalla assegnazione di idonee risorse (anche con autonomia di budget), a fronte di una situazione ad oggi eccessivamente squilibrata (si veda al riguardo l’allegata scheda di analisi, All. D), occorre assicurare in ogni ente locale una adeguata condizione operativa dei difensori civici locali. In proposito si può definire “adeguata condizione” quella in cui il difensore civico locale: 1) percepisca un’indennità pari ad almeno il 70% dell’indennità spettante all’assessore dell’ente locale singolo o, in caso di servizio associato, almeno il 70% dell’indennità che spetterebbe ad un assessore di un Comune con un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei Comuni associati; 2) abbia diritto al rimborso spese per lo svolgimento dell’attività stessa, anche con riferimento ad una quota concordata per l’aggiornamento professionale; 3) disponga di un ufficio autonomo con le relative dotazioni tecniche e di personale – assegnato, previo parere del difensore civico locale - commisurate all’entità dell’attività effettivamente esercitata. b) Istituzione associata del difensore civico tra più enti quale via preferenziale, specialmente per i Comuni di minori dimensioni, per la risoluzione dei problemi sopra richiamati, anche tramite le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di gestioni associate. c) Convenzioni tra enti di dimensioni maggiori (Regione, Provincia, Comunità Montane) e piccoli Comuni per assicurare la difesa civica in una dimensione territoriale ottimale. d) Ambito di competenza chiaramente rivolto alla composizione extragiudiziale dei potenziali conflitti e dei problemi di cattiva amministrazione, nei confronti non solo dei cittadini ma di tutti i residenti ed utenti dei pubblici servizi; la possibilità di tutela deve riguardare necessariamente anche i servizi pubblici gestiti da società concessionarie, società partecipate o controllate dall’Ente locale e da soggetti privati. Il settore dei servizi pubblici locali, infatti, a seguito delle recenti riforme legislative rappresenta un settore in costante espansione. Il fenomeno come è noto, è accompagnato da processi di privatizzazione dell’ente gestore. La circostanza non incide sulla natura del servizio che rimane pubblico in ordine 134 alla sua regolamentazione e quindi il difensore civico è competente ad intervenire per assicurare la tutela non giurisdizionale del cittadino utente. E’ opportuno, pertanto, che l’Ente locale nell’atto di concessione o nel bando di gara preveda l’obbligo per il soggetto gestore di rispondere ai cittadini e al difensore civico. Occorre comunque potenziare il ruolo dell’organo in questo settore, rafforzando attraverso la rete regionale la qualità e la incisività della sua presenza anche in una prospettiva di raccordo operativo tra le amministrazioni competenti, gli enti gestori, le associazioni di tutela, finalizzato anche a prevenire attraverso azioni di monitoraggio i fattori di potenziale contrasto con la utenza. e) Natura dell’intervento di carattere collaborativo e di mediazione, per favorire la ricerca di soluzioni; la correzione delle cattive pratiche nell’azione amministrativa e la diffusione di quelle buone; l’assistenza dei soggetti più deboli nei rapporti con la PA; l’intervento può essere su istanza di parte o anche d’ufficio. f) Diritto di accesso, con vincolo di riservatezza, agli atti necessari per la comprensione del caso (ciò costituisce peraltro un vincolo normativo ai sensi della legislazione nazionale sull’accesso), senza limite del segreto d’ufficio, e facoltà di convocare il personale amministrativo interessato con possibilità di esame congiunto della pratica anche con l’interessato. g) Obbligo di risposta, entro tempi certi, da parte della PA interessata e potere di segnalazione del difensore civico circa la mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati all’amministrazione di appartenenza per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali ovvero per la valutazione dei risultati ai fini della corresponsione della relativa indennità. h) Obbligo del difensore civico di redigere una relazione, almeno annuale, sull’attività svolta e discussione consiliare della stessa quale occasione per segnalare disfunzioni, ritardi e carenze e definire indirizzi e provvedimenti volti al miglioramento delle politiche e delle procedure. E’ opportuno che l’Ente locale attui interventi di informazione e comunicazione verso cittadini e associazioni sia sul ruolo che sulle attività del Difensore civico. i) Modalità di nomina che prevedano un quorum, requisiti e procedure di consultazione delle forze sociali, tali da assicurare al difensore civico il ruolo riconosciuto ed autorevole di soggetto autenticamente super partes. Occorre, peraltro, che gli statuti o i regolamenti degli enti locali introducano le opportune cautele perché il quorum elevato non pregiudichi la possibilità di nomina e che analogamente i requisiti per l’accesso alla 135 carica non siano così restrittivi da rendere difficilmente reperibile il candidato. j) Previsione di possibili iniziative dei cittadini per richiedere la nomina del Difensore civico locale in caso di inerzia dell’Amministrazione. Rete della difesa civica locale I difensori civici operanti sul territorio regionale costituiscono nel loro insieme una rete di tutela, informazione, consulenza, collaborazione al servizio di tutti gli utenti e delle stesse amministrazioni locali. I servizi del difensore civico regionale, le convenzioni tra quest’ultimo e gli enti locali, la Conferenza regionale dei difensori civici, un metodo permanente di collaborazione e di scambio tra i difensori civici costituiscono gli elementi portanti della rete che deve essere sviluppata. La rete della difesa civica mantiene un rapporto costante con la Regione e con gli enti locali, in particolare tramite il Consiglio delle autonomie locali, per promuovere la riflessione sui temi di interesse generale che emergono dalla attività della difesa civica e la conseguente ricerca di soluzioni che favoriscano la buona amministrazione e i diritti degli utenti. Il Difensore civico regionale F.to Giorgio Morales Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali F.to Alessandro Pesci 136 Allegati Carta della difesa civica locale in Toscana Allegato A “Principi relativi alla autonomia e indipendenza del difensore civico desumibili dalla normativa internazionale” Allegato C “Tabelle relative alle disposizioni statutarie in materia di difesa civica locale” Comuni capoluogo – Province- Comuni scelti “a campione”. Allegato A Principi relativi alla autonomia e indipendenza del difensore civico desumibili dalla normativa internazionale 1. I principi delle Nazioni Unite ed in particolare la Risoluzione 48/134 del 20.12.1993 2. I principi del Consiglio d’Europa con particolare riferimento a quelli enunciati dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. 3. I principi dell’Unione Europea (Carta di Nizza) 4. Proposta dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman Introduzione Pur essendo poco noto alla dottrina amministrativa Italiana la figura del Difensore civico è oggetto di numerose risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa che dettano principi in materia di autonomia e di indipendenza del Difensore civico. Da sottolineare anche come, nel dare attivazione ai programmi di aiuto internazionale di costruzione – ricostruzione post – conflitto (ex – Yougoslavia etc.) da parte delle Organizzazioni Internazionali coinvolte spesso è raccomandato allo stato oggetto dei programmi di aiuto internazionale che, accanto agli altri istituti tipici dello stato di diritto (Costituzione rigida con enunciazione dei diritti fondamentali, adesione alle principali convenzioni internazionali sulla tutela dei diritti fondamentali, previsione di un parlamento liberamente eletto a suffragio universale, di un potere giudiziario autonomo, della Corte costituzionale etc.) si provveda anche all’istituzione del Difensore civico. 137 L’istituzione del Difensore civico è stata fra le condizioni poste alle nuove democrazie dell’Est sia dall’Unione Europea che dal Consiglio d’Europa per accedere alle due organizzazioni. Un esempio di tale inquadramento della figura del Difensore civico ci viene dalla passata esperienza spagnola a seguito della fine del regime franchista. Sia lo Stato che le Regioni della Spagna, previdero (fra l’altro anche nella Costituzione Spagnola) la figura del Difensore civico, mutuando l’idea anche dagli Statuti di Regioni come la Toscana, ma prevedendo tali istituti (che anche nel nome: Defensor del Pueblo in Spagna, Justicia de Aragona etc. evocavano il ruolo di tutela dei cittadini) poteri e dotazioni organiche molto più ampie rispetto a quelle, all’epoca e attualmente, a disposizione degli stessi Difensori civici regionali. Poiché i documenti internazionali di riferimento sono spesso nelle lingue ufficiali degli organismi internazionali (inglese e francese) si propone qui di seguito una breve sintesi dei loro contenuti. I principi delle Nazioni Unite ed in particolare la Risoluzione 48/134 del 20.12.1993 Le Nazioni Unite considerano il Difensore civico insieme alle Commissioni nazionali per i diritti umani fra le Istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani. Parlare del Difensore civico come Istituzione per la tutela dei diritti umani, in ordinamenti come quello italiano, può far sorridere avendo come riferimento le violazioni macroscopiche dei diritti umani. In realtà va ricordato che: 1) I diritti umani sono inscindibili ed interdipendenti e anche le violazioni apparentemente “minori” discendenti dalle illegittimità e/o dalle scorrettezze amministrative sono violazioni a tutti gli effetti. Inoltre il progetto di Costituzione Europea ha inserito fra i diritti fondamentali dell’Unione anche il diritto alla buona amministrazione e – almeno nel diritto comunitario – la violazione del principio di buona amministrazione costituisce a pieno titolo una violazione dei diritti fondamentali. 138 2) In realtà come quelle delle democrazie avanzate in cui i diritti sociali sono garantiti secondo un bilanciamento non irragionevole fra risorse a disposizione e potenzialità di espansione di quel determinato diritto, il Difensore civico può diventare un punto di riferimento per il bilanciamento di questi due aspetti che l’attività amministrativa costantemente comporta. 3) L’offerta di un mezzo di tutela non giurisdizionale può costituire un meccanismo di risoluzione delle controversie alternativo al contenzioso giurisdizionale che, per i costi e per i tempi che comporta (non solo in Italia) rischia di creare situazioni vere e proprie di denegata giustizia. In questo contesto è significativo ricordare che la prima risoluzione risale al 1946, cioè due anni prima della Dichiarazione Universale dei diritti Umani. I documenti dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si articolano su tre fasi: 1) In una prima fase (dal 1946 al 1992) ci si limita ad invitare gli Stati membri ad istituire il Difensore civico e la Commissione nazionale dei diritti umani. 2) In una seconda fase (dal 1992 al 1993) si sanciscono parametri di autonomia e di indipendenza più definiti per queste figure. La Risoluzione più rilevante in questo senso è la 48/134 dell’Assemblea del 20.12.1993 nella quale le Nazioni Unite fanno propri i parametri di autonomia e indipendenza fissati in un Seminario fra le Istituzioni Nazionali costituite tenutosi a Parigi nel 1992. In tale Risoluzione, oltre a sancire che il difensore civico deve essere regolamentato dalla Costituzione e da uno specifico atto normativo, introduce anche il concetto di autonomia funzionale del difensore civico sotto il profilo delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 3) In una terza fase (dal 1993 ad oggi) la discussione si appunta sulla funzione di rete di queste istituzioni sia rispetto alle Nazioni Unite, che negli scambi reciproci fra le stesse istituzioni appartenenti a Stati diversi, soprattutto con un’ottica rivolta all’aiuto e all’assistenza alle istituzioni che si vanno costituendo nei Paesi di nuova democrazia e nei Paesi in via di sviluppo da parte dei difensori civici già da tempo operativi. Da sottolineare che questo scambio è biunivoco, nel senso che i difensori civici “storici” attraverso la loro opera di assistenza a quelli di nuova costituzione hanno spesso modo di ripensare e migliorare il proprio funzionamento. 139 I principi del Consiglio d’Europa con particolare riferimento a quelli enunciati dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. I documenti internazionali del Consiglio d’Europa hanno un respiro meno ampio rispetto a quelli delle Nazioni Unite, dato che si riferiscono esclusivamente alla figura del Difensore civico. Tuttavia sono anch’essi molto importanti soprattutto perché la Raccomandazione n° 61/99 e la Risoluzione n° 80/1999 provengono dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa e fanno riferimento espresso al Difensore civico locale e regionale, a differenza dei documenti delle Nazioni Unite ove i principi enunciati per il difensore civico nazionale si applicano al difensore civico locale per analogia. In particolare in appendice alla Risoluzione n° 80/1999 si possono enucleare una serie di principi espressamente riferiti all’autonomia e all’indipendenza del difensore civico locale e regionale e l’affermazione (punto 7) dell’importanza di questa figura in quanto istituzione più prossima al cittadino rispetto al difensore civico nazionale. La risoluzione fa espresso riferimento alla possibilità di più enti locali di consorziarsi per giungere ad una sfera ottimale di azione del Difensore civico rispetto all’area geografica interessata e alla popolazione. Per quanto attiene l’autonomia e l’indipendenza nella Risoluzione si raccomanda: Che la persona scelta abbia i requisiti professionali di conoscenza del funzionamento dell’Amministrazione e che la persona scelta sia indipendente ed abbia anche agli occhi dei cittadini tali requisiti di persona “super partes” rispetto all’apparato politico – amministrativo dell’ente. Che siano ben specificati dall’ordinamento la durata del mandato, i limiti per una eventuale rielezione, le incompatibilità e l’indennità, con particolare riferimento alla necessità che l’indennità del Difensore civico sia commisurata a quella dei dirigenti dell’Ente tenuto conto di quello che sarà l’impegno effettivo del Difensore civico (presenza costante sul territorio o solo part – time etc.); Che il difensore civico abbia un adeguato staff per portare avanti il suo mandato; Che il difensore civico ha il diritto di accedere a tutti i documenti della pubblica amministrazione senza alcun limite, salvo i casi di segreto di Stato e le problematiche connesse alla materia della sicurezza nazionale e della difesa. Il Difensore civico deve inoltre avere potere di ispezione e di avvalersi di consulenze di esperti qualora la situazione richieda. Che la nomina avvenga tramite un atto dell’assemblea elettiva dell’Ente locale, optando di preferenza per un organo monocratico, pur non sollevando obiezioni rispetto all’eventuale scelta di un organo collegiale. Occorre garantire, qualora si opti per la nomina di organismi di difesa civica “di settore” (che comunque non possono essere alternativi rispetto 140 ad un Difensore civico con mandato generale), gli opportuni meccanismi di raccordo fra i vari organismi. Che il Difensore civico sia competente nei confronti di tutti i settori dell’attività amministrativa con eventuali limitazioni (che comunque non riguardano la realtà Italiana e Toscana) rispetto al settore giudiziario, della pubblica sicurezza e della giustizia. Che il difensore civico svolge funzione di tutela e di mediazione, ma anche di stimolo e promozione; Che l’accesso al Difensore civico sia garantito a tutti gli utenti senza alcuna discriminazione. Che al Difensore civico sia riconosciuto il potere di attivarsi di ufficio. Che l’Amministrazione prenda in considerazione le osservazioni del Difensore civico, eventualmente prevedendo un termine perentorio per la risposta. La risoluzione prevede anche la possibilità di sanzioni per la mancata collaborazione con il Difensore civico. Che il Difensore civico relazioni periodicamente e che le sue relazioni siano rese pubbliche. Che il Difensore civico possa interloquire con gli Amministratori locali e con i Dirigenti dell’Ente locale. Che al Difensore civico venga conferito il potere di iniziare l’azione disciplinare. L’azione del Consiglio d’Europa in questo settore non si limita ai documenti internazionali. Abbiamo già ricordato che il Consiglio D’Europa pone come condizione per l’ammissione di nuovi stati all’Organizzazione che questi siano fra l’altro dotati di un Difensore civico. Il Consiglio D’Europa partecipa a numerosi programmi di aiuto internazionale per supportare gli uffici del Difensore civico di nuova istituzione nei paesi in via di sviluppo e nelle nuove democrazie. Inoltre: 1) Promuove incontri periodici fra i Difensori civici degli Stati membri (tavole rotonde) 2) Per la prima volta nel 2004 l’iniziativa si estenderà ai Difensori civici delle Regioni del Consiglio D’Europa. 3) Dal 1999 ha istituito un Commissario per i Diritti Umani che è l’ex Difensore civico della Spagna Alvaro Gil – Robles. 141 I principi dell’Unione Europea (Carta di Nizza) L’Unione Europea non ha mai enunciato principi generali relativi alla difesa civica, tuttavia a partire dal 1995 ha istituito un Mediatore Europeo, la cui competenza è tuttavia riferita solo alle controversie non giurisdizionali nei confronti degli organismi amministrativi dell’Unione Europea. Poiché moltissimi cittadini europei si sono rivolti al Difensore civico Europeo per questioni relative alle modalità di applicazione del diritto comunitario da parte degli stati membri, dalla sua istituzione il Mediatore Europeo si è confrontato con i Difensori civici nazionali europei per creare una rete di scambio sia fra i Difensori civici europei che fra questi ed il Mediatore Europeo. Per l’Italia, in assenza di un Difensore civico nazionale a tali incontri è sempre stato invitato un funzionario del Difensore civico regionale Segretario del Coordinamento dei Difensori civici regionali e quindi si sono succeduti a tali incontri l’Ufficio del Difensore civico del Veneto, quello della Liguria, quello della Toscana e recentemente quello della Valle D’Aosta. Tale rete di scambio è stata formalizzata con il nome di Rete degli Agenti di collegamento fra Mediatore Europeo e Difensori civici degli Stati dell’Unione Europea. Il Mediatore Europeo inoltre ha promosso momenti di scambio e di confronto in un primo momento con i Difensori civici nazionali e, a partire dal 1997 anche con i Difensori civici regionali. Nel 1999 la Conferenza dei Difensori civici e degli Organi Similari delle Regioni dell’Unione Europea si è tenuta a Firenze, promossa dal Difensore civico della Regione Toscana. Al di là di questi momenti di scambio e coordinamento, attualmente nel diritto comunitario non troviamo formalizzati i principi di autonomia e di indipendenza riferibili direttamente ai difensori civici degli Stati membri. Ciò doverosamente precisato, il Progetto di Costituzione Europea (e prima ancora la Carta dei diritti Fondamentali Dell'unione Europea, nota come “Carta di Nizza”) prevede all’art. 43 che “Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.” Se da un lato abbiamo una “costituzionalizzazione” in omaggio alle risoluzioni internazionali sopra esaminate, dell’istituto del Difensore civico, d’altro canto essa vale solo con riferimento all’Unione e non agli Stati Membri. All’art. 41 la carta enuncia infine il “diritto alla buona amministrazione” inserendo a pieno titolo fra i diritti fondamentali anche il diritto alla buona amministrazione, anche in questo caso tuttavia limitandone la portata all’ambito delle Istituzioni Comunitarie. fra le osservazioni del Mediatore Europeo al progetto di costituzione Europea vi è quella di estendere la portata dei due principi anche agli ordinamenti degli Stati Membri. 142 Proposta dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman (E.O.I) A conclusione di questo quadro di riferimento si ritiene utile riportare la proposta di una “Carta internazionale del difensore civico efficiente” dell’ E.O.I. (European Ombudsman Istitute),una associazione di Difensori civici Europea, con sede ad Innsbruck, cui appartengono molti Difensori civici nazionali dell’Unione Europea e del Consiglio D’Europa, i Difensori civici Regionali (ivi compreso quello della Toscana), alcuni Difensori civici locali Italiani ed Europei ed esperti della materia. La proposta qui allegata è stata redatta dal Difensore civico della Polonia (Docente Universitario ed ex giudice della Corte Costituzionale Polacca) e la bozza finale (rispetto alla quale sono state accolte significative osservazioni del Difensore civico della Toscana e di altri Difensori civici locali e regionali italiani ed Europei), costituisce un buon momento di sintesi e di riflessione dei principi sopra evidenziati sull’istituto. La traduzione italiana è stata curata dal Difensore civico della Regione Toscana. 143 Commissario per la Tutela dei Diritti Civili della Repubblica della Polonia Prof. Dr. hab. Andrzej Zoll Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente Bozza finale L’istituto dell’ombudsman ha consolidato la propria posizione su scala globale come un’importante autorità nel sistema della protezione dei diritti umani e civili ed in molti Paesi ormai la popolazione è ben consapevole del suo ruolo. Da un punto di vista generale l’istituto facilita il consolidamento della democrazia e della legalità a livello internazionale. È caratterizzato da un’ampia gamma di differenti regolamentazioni. Le caratteristiche comuni del Difensore civico sono la facoltà di controllare il rispetto dei diritti civili ed umani, la sua indipendenza dalle autorità sul cui operato l’ombudsman è competente ad esercitare i propri poteri di controllo e la facoltà di presentare alle autorità competenti mozioni (raccomandazioni) che tuttavia non sono vincolanti per i destinatari. Tuttavia ci sono differenze significative che, come evidenziano le comparazioni empiriche, non sono originate dalla circostanza che una nazione sia una “vecchia” o una “nuova” democrazia. Queste differenze riguardano soprattutto: - il livello dell’indipendenza dell’ombudsman dall’autorità che lo ha nominato (e allo stesso modo la natura di tale autorità ed i principi e le modalità di nomina e revoca del Difensore civico), il suo essere vincolato o meno da direttive, le forme con le quali viene stabilito il suo budget economico; - le qualifiche necessarie per essere nominato Difensore civico compreso il titolo di studio richiesto; - i poteri e le competenze attribuiti al Difensore civico nella sua azione di controllo per valutare se i diritti civili ed umani sono rispettati. Spesso è esclusa la competenza del Difensore civico nei confronti del parlamento, del capo di stato e del governo – ad esempio del consiglio dei ministri, dei singoli ministri e dei rappresentanti del governo locale, ad esempio delle assemblee consiliari, dell’esercito e dei servizi di sicurezza, del potere giudiziario e degli organi inquirenti. Le restrizioni alle sue competenze nei confronti di questi organismi talvolta limitano la sua azione ai meri controlli di legittimità nei loro confronti e talvolta escludono anche lo stesso controllo di legittimità. 144 - Spesso è difficile fare una distinzione chiara fra questi due criteri. Se, in una determinata nazione, le disposizioni normative sanciscono l’obbligatorietà per la pubblica amministrazione di prendere in considerazione gli interessi legittimi delle parti dopo averle interpellate prima di prendere una decisione, allora controllare l’efficienza della pubblica amministrazione significa al contempo controllare la legalità delle azioni che hanno compiuto; il potere di imporre o meno le proprie decisioni una volta che egli ha accertato una violazione di legge o un’irregolarità; spesso i poteri del Difensore civico sono limitati al diritto di fare una raccomandazione che, tuttavia non è vincolante. A volte egli ha il diritto di appello alla Corte Costituzionale o ad una corte, di suggerire modifiche normative, meno di frequente ha la possibilità di partecipare a procedimenti decisionali dell’Amministrazione coinvolta o di agire in giudizio contro atti o attività illegittimi. Le differenti normative hanno un impatto significativo sull’effettività dell’istituto del Difensore civico. Le Nazioni Unite (Commissione diritti umani e Assemblea Generale) ed il Consiglio D’Europa hanno adottato risoluzioni e raccomandazioni sul Difensore civico e le Istituzioni Nazionali di Tutela e promozione dei diritti umani. Anche l’OSCE ed altre Organizzazioni Internazionali Regionali hanno presentato proposte e raccomandazioni sulla figura del Difensore civico. Durante gli incontri internazionali e le discussioni bilaterali fra Difensori civici, sono state fatte proposte per sviluppare un modello di “Carta per l’efficienza del Difensore civico” le cui raccomandazioni dovrebbero essere seguite per trovare soluzioni legislative e nei rispettivi paesi e nell’attività pratica del Difensore civico; l’Istituto Europeo dell’Ombudsman presenta qui di seguito la “Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente” a cui le normative dei rispettivi stati dovrebbero uniformarsi. Contemporaneamente dovrebbero partire iniziative per modificare le normative dei singoli stati per quanto attiene gli aspetti fondamentali. Le proposte presentate di seguito si basano sui principi di indipendenza e di autonomia del Difensore civico come definiti dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/1341, della Raccomandazione 61 (1999) e della Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa2. Sotto presentiamo le proposte iniziali che dovrebbero far parte della Carta dell’Ombudsman e costituire il nucleo centrale dell’istituto. I. Principi generali 1. Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Competenze e responsabilità”) l’istituto del Difensore civico dovrebbe trovare il proprio fondamento nella costituzione di un determinato paese e la sua specifica Risoluzione 48/134 “Istituzioni Nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani” adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite all’85a Seduta plenaria del 20 dicembre 1993. 2 Raccomandazione 80 (1999) e Risoluzione 80 (1999) sul ruolo dei Difensori civici/mediatori locali e regionali nel tutelare i diritti dei cittadini adottate dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa il 17 giugno 1999. 1 145 disciplina in un provvedimento legislativo. Tali disposizioni normative dovrebbero garantire l’indipendenza del Difensore civico nei confronti di altre istituzioni dello stato e la sua autonomia nelle sue valutazioni. La sua dipendenza organizzativa dall’autorità che lo ha nominato dovrebbe essere rigidamente definita dalla costituzione o almeno da un atto normativo. Dovrebbe essere esclusa la possibilità di revocare il Difensore civico durante il proprio mandato per motivi politici, come sancito dalla risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo”) e dovrebbe prevedere specifiche ipotesi di sostituzione del Difensore civico nel corso del suo mandato (per esempio dimissioni, stato di incapacità di intendere e di volere permanente, azioni incompatibili con l’impegno preso nell’assumere la carica e perdita delle qualifiche necessarie per mantenere la carica). Una soluzione ottimale potrebbe esser la nomina (ed in casi particolari la revoca) dell’ombudsman da parte dell’organo parlamentare, con l’eccezione dalla possibilità di proposta del candidato (o dei candidati) da parte del governo. Il Difensore civico dovrebbe relazionare periodicamente al Parlamento sull’attività svolta e sul grado di osservanza dei diritti umani e civili. Questo non esclude la possibilità di inviare periodiche informazioni sullo stato di osservanza dei diritti umani e civili ad altre autorità e soprattutto al governo. In conformità alla risoluzione 80 (1999) (Appendice Paragrafo 9) il Difensore civico non dovrebbe ricevere alcuna pressione dai partiti politici o da altre organizzazioni anche se queste lo hanno proposto come candidato all’organismo che lo ha nominato. Se egli è un membro di un partito politico dovrebbe sospendere la propria adesione al partito durante il suo mandato. 2. L’indipendenza finanziaria del Difensore civico dovrebbe essere garantita attraverso il suo diritto esclusivo di predisporre il proprio capitolo di bilancio come capitolo del bilancio generale del paese. Sulle modalità di utilizzo del proprio bilancio egli dovrebbe rispondere esclusivamente al parlamento o all’autorità preposta dal parlamento al controllo finanziario. Nel caso di Difensori civici locali questo principio dovrebbe essere applicato con riferimento alle assemblee consiliari locali. Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo” paragrafo 2) e della risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa (Appendice par. 9) al Difensore civico dovrebbe essere garantito personale adeguato, in termini di qualifica e di numero, in grado di consentirgli di fare fronte alle istanze che possono pervenirgli dal territorio ove esercita la propria competenza in rapporto alla popolazione che può richiedere il suo intervento. 146 3. L'indipendenza dell'ombudsman nelle proprie attività di controllo, pronunce e attività istruttorie tese a verificare violazioni dei diritti umani e civili e delle libertà, dovrebbe essere garantita anche attraverso: 1) immunità dal potere giudiziario relativamente all'esercizio delle proprie funzioni; 2) il ritorno, alla fine del suo mandato, alla posizione occupata precedentemente o ad una posizione equivalente (a meno che nel frattempo l'ombudsman non abbia acquisito il diritto alla pensione di anzianità o un equivalente diritto, ad esempio il diritto alla percezione di un'indennità pari ad un magistrato in pensione); 3) la comunicazione delle informazioni di cui alla sezione 2 sopra all'autorità che ha nominato l'ombudsman, senza che questa abbia in merito diritto di voto. Questo ovviamente non esclude il diritto di dibattere tali informazioni, presentare interpellanze ed interrogazioni, oltre che proposte. 4) L’obbligo per il Difensore civico di astenersi dal compiere attività politica ed altre attività che potrebbero minare la fiducia nella sua imparzialità, come sancito dalla risoluzione 80 (Allegato, sezione 10) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa. 4. I requisiti relativi al candidato per la nomina ad ombudsman dovrebbero comprendere l’autorevolezza del persona con riferimento alla sua moralità e sensibilità sociale, la sua esperienza nel trattare questioni relative alla pubblica amministrazione e tematiche sociali e alla sua formazione. Se l'ombudsman è autorizzato dalla Costituzione o dal provvedimento normativo che lo ha istituito ad agire in giudizio – ad esempio di fronte al Tribunale Costituzionale o alle Corti, sarebbe consigliabile che il candidato avesse una rilevante esperienza giuridica, a meno che la non si preveda la sua possibilità di essere rappresentato in giudizio solo attraverso un proprio procuratore legale. In quest’ultimo caso deve essere sottolineato che il Difensore civico non può esercitare un controllo efficiente sui propri funzionari con competenze giuridiche e che egli sarà dipendente dalla propria fiducia nelle loro competenze. II. Finalità del controllo del Difensore civico intesa nel senso di diritto di attivare un procedimento istruttorio: In conformità con le Risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio D’Europa, il mandato del Difensore civico deve comprendere le seguenti competenze: 1. Il potere di proteggere da parte del Difensore civico i diritti le libertà deve essere assicurata nei confronti di tutti i soggetti che ricadono sotto l’autorità di un determinato stato. Ciò significa le persone fisiche, persone giuridiche, gruppi e associazioni senza personalità giuridica, ma che, nello spirito della legge, possano essere ritenute titolari di diritti ed obblighi. 2. Il Difensore civico dovrebbe avere competenza ad investigare sull'osservanza dei diritti umani e civili e di libertà da parte delle autorità pubblica senza restrizioni di materia. Le finalità e le forme dell’attività 147 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. tuttavia, dovrebbero prevedere appropriate cautele avendo presente l’attività giurisdizionale a tutela dell’autonomia e dell'indipendenza delle corti ed anche la specifica natura degli organismi investigativi. Il controllo del Difensore civico dovrebbe comprendere anche casi di violazioni della legge per inerzia da parte delle autorità e delle istituzioni. Finalità dell'azione del Difensore civico in caso che riscontri la violazione dei diritti e delle libertà o il potenziale rischio di una simile violazione Il diritto di presentare mozioni (raccomandazioni) all'autorità o all'istituzione, relativamente alla cui azione (od omissione) è stata riscontrata la violazione o ad una autorità di livello superiore. Queste raccomandazioni possono essere relative al caso particolare o ad una problematica di carattere generale. Il diritto di attivare procedimenti di fronte ad organismi della pubblica amministrazione, di partecipare a procedimenti e di potere attivare procedure giurisdizionali avverso una controparte. Il potere di appellarsi ad autorità indipendenti (corti e tribunali) sia contro provvedimenti normativi, che contro provvedimenti ed azioni relativi a casi particolari posti in essere dalla pubblica amministrazione o dalle istituzioni della pubblica amministrazione Le misure enumerate sotto i paragrafi 2 e 3 dovrebbero essere applicabili nel caso in cui i soggetti che richiedono l’intervento del Difensore civico non abbiano vantaggi giuridici dal ricorso alla tutela giurisdizionale per motivi giuridici o per motivi obiettivi o perché una simile azione è giustificata da rilevanti finalità sociali. Questo principio dovrebbe essere applicabile anche nei casi in cui il Difensore civico si è attivato d’ufficio, in particolare se le indicazioni (raccomandazioni) del Difensore civico elencate nel paragrafo 1 si sono rivelate inefficaci. Il diritto di impugnare le decisioni delle corti, nei casi di palese illegittimità, all’interno del contesto delle procedure applicabili, a difesa dei diritti umani e civili e di libertà – con la riserva che siano prese in considerazione le indicazioni contenute nel paragrafo 4. il diritto di presentare proposte di riforma legislative alle autorità titolari di iniziativa legislativa, o di proporre, emendare o impugnare altri atti normativi relativi ai diritti umani e civili e di libertà. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti a procedere contro costoro che si sono resi colpevoli di violazioni dei diritti umani e civili a livello penale e disciplinare (e in altre forme simili). Il rifiuto di attivare simili procedimenti dovrebbe essere motivato e potrebbe essere riconosciuto al Difensore civico il diritto di impugnare nelle forme previste dalla legge tale rifiuto. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti per rimuovere le disparità nell'applicazione della legge. La possibilità per il Difensore civico di mediare nelle controversie sociali, qualora ciò dovesse rendersi necessario al fine di proteggere i diritti umani e civili e di libertà. 148 10. La promozione dell'educazione alla legalità nella società e collaborazione stretta con le organizzazioni sociali e con le istituzioni scientifiche nel campo della protezione dei diritti umani e civili. 11. La cooperazione con le Nazioni Unite e l’altre Organizzazioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali Regionali di Ombudsman di altre Nazioni e le Organizzazioni regionali ed internazionali di Ombudsman competenti nella promozione e nella protezione dei diritti umani. IV. Modalità operative del Difensore civico 1. Chiunque lamenti che i propri diritti e le proprie libertà sono state violate, deve avere il diritto di rivolgersi direttamente al Difensore civico per ottenere tutela dei propri diritti e delle proprie libertà. La richiesta di assistenza è gratuita. 2. Altri soggetti devono parimenti avere parimenti il diritto di rivolgersi al Difensore civico in difesa dei soggetti privi di tutela e delle istituzioni sociali che agiscono conformemente al loro statuto. 3. Sarebbe necessario prevedere termini temporali, prendendo in considerazione eccezioni per motivi rilevanti, entro i quali le parti coinvolte possono rivolgersi al Difensore civico per proteggere i loro diritti e le libertà, indipendentemente dai termini di prescrizione per la tutela giurisdizionale, entro i quali i provvedimenti amministrativi e le pronunce giurisdizionale possano essere oggetto di impugnativa. 4. Se le persone che si rivolgono al Difensore civico non hanno attivato i procedimenti giurisdizionali o i ricorsi amministrativi cui sono legittimati, il Difensore civico dovrebbe evitar di attivare queste procedure, a meno che non ci si riferisca a persone prive di mezzi, a questioni di rilievo o ad importanti problematiche sociali. 5. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di attivarsi su istanza di parte e d'ufficio. 6. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di chiedere chiarimenti al fine di comprendere il caso che sta trattando e di controllare la documentazione – anche acquisendola presso il proprio ufficio (nei casi in cui siano in corso indagini penali o giudiziarie – al termine del procedimento). 7. Nell’istruttoria delle proprie pratiche il dovrebbe seguire il principio di imparzialità, avendo la possibilità di conoscere gli accertamenti in corso presso le amministrazioni coinvolte, comprese le eventuali audizioni delle parti che hanno richiesto la sua assistenza e l’efficienza dei procedimenti in corso. Dovrebbe essere informato circa le modalità con le quali l’amministrazione sta risolvendo il caso di coloro che gli hanno presentato istanza di tutela, mentre il rifiuto alla sua partecipazione nel procedimento dovrebbe essere motivato. 8. Le persone coinvolte dovrebbero essere informate circa le modalità con le quali il Difensore civico sta prestando loro assistenza. Il rifiuto di accoglimento di una richiesta di assistenza deve essere motivato. 9. Dovrebbero essere previsti meccanismi tesi ad assicurare l'effettività dell'azione dell'Ombudsman, quali: 149 1) La previsione di un limite temporale per rispondere alle sue richieste o alle sue raccomandazioni da parte dei destinatari delle medesime, 2) sanzioni legali volte a garantire all'ombudsman da comportamenti tesi ad ostacolare o ad impedire l'esercizio del suo mandato. 10. Il Difensore civico dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per la promozione dei diritti umani e civili e di libertà, lavorando con le associazioni della società civile su questo fronte e intraprendendo azione di mediazione – in caso di conflitti sociali, se si riferiscono a questioni connesse con il rispetto dei diritti umani e civili e di libertà. Le relazioni presentate al parlamento dal Difensore civico circa il livello di rispetto dei diritti umani e di libertà devono essere rese note alla popolazione. In conformità alla risoluzione 48/134, al Difensore civico deve essere garantito il diritto di renderle pubbliche, direttamente o attraverso i media, in modo che siano rese note le sue opinioni e raccomandazioni. 11. Se esiste un Difensore civico a livello centrale con competenze di settore o Difensori civici con competenze a livello locale nell’ambito di uno stesso stato, il Difensore civico nazionale con competenze generale deve collaborare con quelli locali e di settore fornire loro assistenza, se necessario. Una tale collaborazione non deve ledere l’indipendenza del Difensore civico di settore o di quello locale nei confronti del Difensore civico nazionale con competenze generali. 12. Lo stato deve garantire la difesa civica ad ogni livello amministrativo; se lo stato è organizzato a livello regionale o federale, o se le amministrazioni locali hanno autonomia amministrativa nei confronti dello stato, il Difensore civico deve essere garantito ad ogni livello nel rispetto dell’autonomia locale. 13. Il Difensore civico centrale deve essere accessibile ai cittadini senza necessità di doversi recare direttamente al suo ufficio. Tale possibilità deve essere garantita attraverso i mezzi di comunicazione e – a seconda delle possibilità – attraverso l’apertura di uffici sul territorio. 14. Il Difensore civico deve fornire assistenza al Difensore civico di un altro paese, se questi si rivolge a lui per assistenza nella tutela di diritti civili e libertà (di un altro soggetto) che è residente o ha interessi giuridici nel territorio del suo stato. 15. L'ombudsman dovrebbe analizzare le soluzioni adottate per risolvere i casi concreti a lui sottoposti ed utilizzarle al fine di trovare soluzioni al problema generale connesso al caso singolo che lo ha originato. V. Cooperazione fra Difensori civici all’interno della rete delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali 1. I Difensori civici collaborano attraverso il confronto di opinioni, punti di vista ed esperienza a livello bilaterale e all’interno di organizzazioni internazionali o regionali. Il governo deve assicurare le risorse necessarie 150 per questo tipo di collaborazione, compresa la possibilità di scambi di stages formativi, conferenze ed iniziative in settori specifici. 2. La collaborazione fra Difensori civici è mirata al rafforzamento e allo sviluppo degli strumenti legali internazionali a tutela dei diritti umani all’interno del sistema delle Nazioni Unite e delle loro organizzazioni e di organizzazioni regionali come il Consiglio D’Europa, l’Unione Europea ed in particolare con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio D’Europa, il Mediatore Europeo, l’Ufficio dell’OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) e il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (Council of the Baltic Sea States – CBSS). 3. Particolare attenzione deve essere data alla cooperazione con i Difensori civici di recente istituzione, specialmente nei paesi in via di sviluppo, nei sistemi di recente democrazia ed in quei paesi dove sono stati attivati programmi di peace – keeping, peace – building a seguito di conflitti. In queste situazioni i Difensori civici devono collaborare all’interno della rete di organizzazioni nazionali ed internazionali contribuendo a rafforzare le nuove istituzioni attraverso collaborazioni con scambi di personale e programmi di formazione nelle procedure di trattazione dei reclami. Varsavia, marzo 2004 151 Allegati Elenco dei documenti delle Nazioni Unite e testo della risoluzione dell’Assemblea Generale 48/134 Risoluzione 2/9 del Consiglio Economico e Sociale del 21 giugno 1946 Risoluzione 25 luglio 1960 del Consiglio Economico e Sociale 772/B (XXX). Seminar on National and Local Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, Geneve 1978, Commissione Diritti Umani ST/HR/SER A/2 e Add.1 Risoluzione dell’Assemblea Generale 33/46 del 14 Dicembre 1978, International Workshop on National Institutions, Documento del Consiglio Economico e Sociale E/CN/1992/43 e add. 1 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1992/54 del 3 marzo 1992 Risoluzione 1993/55 della Commissione Diritti Umani del 9 marzo 1993 Report of the World Conference on Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993 (A/Conf 157/24) Commissione Diritti Umani Report of the second International Workshop on national Institutions for the promotion and the protection of human rights, Tunisi 13 al 17 dicembre 1993 Report del Consiglio Economico e Sociale E/CN4/1994/45 del 23 dicembre 1994 Risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale del 20 dicembre 1993. Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1994/54 del 30 marzo 1994 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1995/50 del 3 marzo 1995 Third International Workshop on National Institution for the promotion and protection of human documenti del Consiglio Economico e Sociale E/CN. 4/1996/8 del 14 agosto 1995. Risoluzione dell’Assemblea Generale 50/176 del 22 dicembre 1995 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1996/50 del 19 aprile 1996* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1997/40 dell’11 aprile 1997* Risoluzione dell’Assemblea Generale 52/128 del 12 dicembre 1997* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1998/55 del 17 aprile 1998* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1999/72 del 28 aprile 1999* Risoluzione dell’Assemblea Generale 54/176 del 17 dicembre 1999 * Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2000/76 del 27 aprile 2000* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2001/80 del 25 aprile 2001* Risoluzione dell’Assemblea Generale 56/158 del 19 dicembre 2001* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2002/83 del 26 aprile 2002* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2003/76 del 25 aprile 2003* Risoluzione dell’Assemblea Generale 58/175 del 22 dicembre 2003* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2004/75 del 21 aprile 2004* *Documenti reperibili su Internet: (www.unhchr.ch – Commissione Diritti Umani o www.un.org per l’Assemblea Generale). 152 Testo integrale della risoluzione dell’Assemblea Generale 48/134 del 20 dicembre 1993, che fa propri i Principi di Parigi sulle Istituzioni Nazionali, elaborati dalle Istituzioni Nazionali nel corso dell’International Workshop on National Institutions, Parigi 1992 National institutions for the promotion and protection of human rights The General Assembly, Recalling the relevant resolutions concerning national institutions for the protection and promotion of human rights, notably its resolutions 41/129 of 4 December 1986 and 46/124 of 17 December 1991 and Commission on Human Rights resolutions 1987/40 of 10 March 1987, 1988/72 of 10 March 1988, 1989/52 of 7 March 1989, 1990/73 of 7 March 1990, 1991/27 of 5 March 1991 and 1992/54 of 3 March 1992, and taking note of Commission resolution 1993/55 of 9 March 1993, Emphasizing the importance of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other international instruments for promoting respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, Affirming that priority should be accorded to the development of appropriate arrangements at the national level to ensure the effectiveimplementation of international human rights standards, Convinced of the significant role that institutions at the national level can play in promoting and protecting human rights and fundamentalfreedoms and in developing and enhancing public awareness of those rights and freedoms, Recognizing that the United Nations can play a catalytic role in assisting the development of national institutions by acting as a clearing-house for the exchange of information and experience, Mindful in this regard of the guidelines on the structure and functioning of national and local institutions for the promotion and protection of human rights endorsed by the General Assembly in its resolution 33/46 of 14 December 1978, Welcoming the growing interest shown worldwide in the creation and strengthening of national institutions, expressed during the Regional Meeting for Africa of the World Conference on Human Rights, held at Tunis from 2 to 6 November 1992, the Regional Meeting for Latin America and the Caribbean, held at San Jose from 18 to 22 January 1993, the Regional Meeting for Asia, held at Bangkok from 29 March to 2 April 1993, the Commonwealth Workshop on 153 National Human Rights Institutions, held at Ottawa from 30 September to 2 October 1992 and the Workshop for the Asia and Pacific Region on Human Rights Issues, held at Jakarta from 26 to 28 January 1993, and manifested in the decisions announced recently by several Member States to establish national institutions for the promotion and protection of human rights, Bearing in mind the Vienna Declaration and Programme of Action, in which the World Conference on Human Rights reaffirmed the important and constructive role played by national institutions for the promotion and protection of human rights, in particular in their advisory capacity to the competent authorities, their role in remedying human rights violations, in the dissemination of human rights information and in education in human rights, Noting the diverse approaches adopted throughout the world for the promotion and protection of human rights at the national level, emphasizing the universality, indivisibility and interdependence of all human rights, and emphasizing and recognizing the value of such approaches to promoting universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, 1. Takes note with satisfaction of the updated report of the SecretaryGeneral, prepared in accordance with General Assembly resolution 46/124 of 17 December 1991; 2. Reaffirms the importance of developing, in accordance with national legislation, effective national institutions for the promotion and protection of human rights and of ensuring the pluralism of their membership and their independence; 3. Encourages Member States to establish or, where they already exist, to strengthen national institutions for the promotion and protection of human rights and to incorporate those elements in national development plans; 4. Encourages national institutions for the promotion and protection of human rights established by Member States to prevent and combat all violations of human rights as enumerated in the Vienna Declaration and Programme of Action and relevant international instruments; 5. Requests the Centre for Human Rights of the Secretariat to continue its efforts to enhance cooperation between the United Nations and national institutions, particularly in the field of advisory services and technical assistance and of information and education, including within the framework of the World Public Information Campaign for Human Rights; 6. Also requests the Centre for Human Rights to establish, upon the request of States concerned, United Nations centres for human rights documentation and training and to do so on the basis of established procedures for the use of available 154 resources within the United Nations Voluntary Fund for Advisory Services and Technical Assistance in the Field of Human Rights; 7. Requests the Secretary-General to respond favourably to requests from Member States for assistance in the establishment and strengthening of national institutions for the promotion and protection of human rights as part of the programme of advisory services and technical cooperation in the field of human rights, as well as national centres for human rights documentation and training; 8. Encourages all Member States to take appropriate steps to promote the exchange of information and experience concerning the establishment and effective operation of such national institutions; 9. Affirms the role of national institutions as agencies for the dissemination of human rights materials and for other public information activities, prepared or organized under the auspices of the United Nations; 10. Welcomes the organization under the auspices of the Centre for Human Rights of a follow-up meeting at Tunis in December 1993 with a view, in particular, to examining ways and means of promoting technical assistance for the cooperation and strengthening of national institutions and to continuing to examine all issues relating to the question of national institutions; 11. Welcomes also the Principles relating to the status of national institutions, annexed to the present resolution; 12. Encourages the establishment and strengthening of national institutions having regard to those principles and recognizing that it is the right of each State to choose the framework that is best suited to its particular needs at the national level; 13. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its fiftieth session on the implementation of the present resolution. ANNEX Principles relating to the status of national institutions Competence and responsibilities 1. A national institution shall be vested with competence to promote and protect human rights. 155 2. A national institution shall be given as broad a mandate as possible, which shall be clearly set forth in a constitutional or legislative text, specifying its composition and its sphere of competence. 3. A national institution shall, inter alia, have the following responsibilities: (a) To submit to the Government, Parliament and any other competent body, on an advisory basis either at the request of the authorities concerned or through the exercise of its power to hear a matter without higher referral, opinions, recommendations, proposals and reports on any matters concerning the promotion and protection of human rights; the national institution may decide to publicize them; these opinions, recommendations, proposals and reports, as well as any prerogative of the national institution, shall relate to the following areas: (i) Any legislative or administrative provisions, as well as provisions relating to judicial organizations, intended to preserve and extend the protection of human rights; in that connection, the national institution shall examine the legislation and administrative provisions in force, as well as bills and proposals, and shall make such recommendations as it deems appropriate in order to ensure that these provisions conform to the fundamental principles of human rights; it shall, if necessary, recommend the adoption of new legislation, the amendment of legislation in force and the adoption or amendment of measures; (ii) Any situation of violation of human rights which it decides to take up; (iii) The preparation of reports on the national situation with regard to human rights in general, and on more specific matters; (iv) Drawing the attention of the Government to situations in any part of the country where human rights are violated and making to it for initiatives to put an end to such situations and, where necessary, expressing an opinion on the positions and reactions of the Government; (b) To promote and ensure the harmonization of national legislation regulations and practices with the international human rights instruments to which the State is a party, and their effective implementation; (c) To encourage ratification of the above-mentioned instruments or accession to those instruments, and to ensure their implementation; 156 (d) To contribute to the reports which States are required to submit to United Nations bodies and committees, and to regional institutions, pursuant to their treaty obligations and, where necessary, to express an opinion on the subject, with due respect for their independence; (e) To cooperate with the United Nations and any other organization in the United Nations system, the regional institutions and the national institutions of other countries that are competent in the areas of the promotion and protection of human rights; (f) To assist in the formulation of programmes for the teaching of, and research into, human rights and to take part in their execution in schools, universities and professional circles; (g) To publicize human rights and efforts to combat all forms of discrimination, in particular racial discrimination, by increasing public awareness, especially through information and education and by making use of all press organs. Composition and guarantees of independence and pluralism 1. The composition of the national institution and the appointment of its members, whether by means of an election or otherwise, shall be established in accordance with a procedure which affords all necessary guarantees to ensure the pluralist representation of the social forces (of civilian society) involved in the promotion and protection of human rights, particularly by powers which will enable effective cooperation to be established with, or through the presence of, representatives of: (a) Non-governmental organizations responsible for human rights and efforts to combat racial discrimination, trade unions, concerned social and professional organizations, for example, associations of lawyers, doctors, journalists and eminent scientists; (b) Trends in philosophical or religious thought; (c) Universities and qualified experts; (d) Parliament; (e) Government departments (if these are included, their representatives should participate in the deliberations only in an advisory capacity). 2. The national institution shall have an infrastructure which is suited to the smooth conduct of its activities, in particular adequate funding. The purpose of this funding should be to enable it to have its own staff and premises, in order to 157 be independent of the Government and not be subject to financial control which might affect its independence. 3. In order to ensure a stable mandate for the members of the national institution, without which there can be no real independence, their appointment shall be effected by an official act which shall establish the specific duration of the mandate. This mandate may be renewable, provided that the pluralism of the institution's membership is ensured. Methods of operation Within the framework of its operation, the national institution shall: (a) Freely consider any questions falling within its competence, whether they are submitted by the Government or taken up by it without referral to a higher authority, on the proposal of its members or of any petitioner; (b) Hear any person and obtain any information and any documents necessary for assessing situations falling within its competence; (c) Address public opinion directly or through any press organ, particularly in order to publicize its opinions and recommendations; (d) Meet on a regular basis and whenever necessary in the presence of all its members after they have been duly convened; (e) Establish working groups from among its members as necessary, and set up local or regional sections to assist it in discharging its functions; (f) Maintain consultation with the other bodies, whether jurisdictional or otherwise, responsible for the promotion and protection of human rights (in particular ombudsmen, mediators and similar institutions); (g) In view of the fundamental role played by the non-governmental organizations in expanding the work of the national institutions, develop relations with the non-governmental organizations devoted to promoting and protecting human rights, to economic and social development, to combating racism, to protecting particularly vulnerable groups (especially children, migrant workers, refugees, physically and mentally disabled persons) or to specialized areas. Additional principles concerning the status of commissions with quasijurisdictional competence A national institution may be authorized to hear and consider complaints and petitions concerning individual situations. Cases may be brought before it by 158 individuals, their representatives, third parties, non-governmental organizations, associations of trade unions or any other representative organizations. In such circumstances, and without prejudice to the principles stated above concerning the other powers of the commissions, the functions entrusted to them may be based on the following principles: (a) Seeking an amicable settlement through conciliation or, within the limits prescribed by the law, through binding decisions or, where necessary, on the basis of confidentiality; (b) Informing the party who filed the petition of his rights, in particular the remedies available to him, and promoting his access to them; (c) Hearing any complaints or petitions or transmitting them to any other competent authority within the limits prescribed by the law; (d) Making recommendations to the competent authorities, especially by proposing amendments or reforms of the laws, regulations and administrative practices, especially if they have created the difficulties encountered by the persons filing the petitions in order to assert their rights. Elenco dei documenti del Consiglio D’Europa e testo della Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa Raccomandazione del Comitato dei Ministri R (75) 757 del 1975, Risoluzione del Comitato dei Ministri R (85) 8 il 23 settembre 1985 Raccomandazioni del Comitato dei Ministri R (85) 13 del 23 settembre 1985 Raccomandazione del Comitato dei Ministri R (97) 14 del 30 settembre 1997* Risoluzione del Comitato dei Ministri R (97) 11 30 settembre 1997 * Raccomandazione 61 (1999) del Congresso dei poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa del 17 giugno 1999* Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa del 17 giugno 1999* * documenti reperibili al sito www.coe.int RESOLUTION 80 (1999)1 on the role of local and regional mediators/ombudsmen in defending citizens' rights The Congress, 1. Recalling the texts adopted by Council of Europe bodies in the field of mediation; 2. Bearing in mind the results of the conference in Messina (Italy, 13-15 November 1997) on "Making the protection of rights more accessible to citizens: 159 the ombudsman at local and regional level" as well as the Congress’s survey on the institution of mediator, ombudsman and "civic defender" at local and regional level in Europe; 3. Noting the results of the activities conducted by the Council of Europe at the "Round Tables with European Ombudsmen" in Florence (7-8 November 1991), Lisbon (16-17 June 1994), Limassol (8-10 May 1996) and Malta (October 1998); 4. Considers that citizens are increasingly in need of an institution which is both attentive to their needs and able to bring pressure to bear on public authorities in the defence of their rights; 5. Believes that mediation can meet citizens’ needs by facilitating their relations with local and regional institutions and points out that some European municipalities and regions have already set up mediators’ or ombudsmen’s offices offering citizens a readily accessible means of ensuring that their authorities are functioning properly; 6. Draws attention to the fact that the weaker categories of society, such as the disabled, minors, minorities and immigrants, who often have more contact with the public authorities than other categories, require a simple and reliable means of access to public procedures; 7. Draws attention to the fact that Norway created the post of children's ombudsman in 1981 and suggests examining the feasibility of making the defence and promotion of children's rights (under the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child) the responsibility of ombudsmen's offices, providing them with suitably qualified staff and adequate resources; 8. Affirms that mediation, as a means of settling and avoiding disputes, can reduce the need for judicial proceedings and hence the caseload of the administrative and civil courts, and satisfy citizens’ needs, facilitating relations between them and the local and regional authorities; 9. Considers that a number of countries need to set up an institution designed to ensure fairness, respect for the rule of law and good government and also able to communicate with the public; 10. Notes that, in various European countries, a number of local and regional authorities, which are by definition most in tune with citizens’ needs, have already set up institutions of this kind, enabling citizens to contribute to improvements in the way the public authorities operate; recalls that it was Sweden which, in 1809, instituted, for the first time, the function of protection for citizens, followed by Finland in 1919; 11. Considers that the work of local and regional ombudsmen, who are able to investigate and monitor the proper functioning of the activities of public authorities, may help: – to reduce the gap between public authorities and European citizens; – to increase the efficiency and openness of administrative services by improving public access to administrative procedures; – to establish genuine dialogue between the citizens and the public authorities by combining their efforts with those of the Citizen’s Advice Bureaux which already exist within various authorities; 160 12. Points out that, in analysing the experiences of ombudsmen at local and regional level throughout Europe, the participants at the Messina Conference expressed a desire for this institution to be adopted in all European countries for the benefit of those citizens who do not yet have access to this type of protection; Declares: 13. that the institution of local and regional ombudsmen contributes to the application of the principles of the European Charter of Local Self-Government; 14. that the practice of "civic mediation" should be reinforced where it already exists and set up officially in municipalities and regions which do not yet have this means of protecting citizens; Adopts: 15. the principles governing the setting up of local and regional ombudsmen’s offices as set out in the Appendix to this Resolution; Recommends: I. that local and regional authorities which do not have this institution: 16. set up municipal and regional ombudsmen’s offices with appropriate legal instruments, powers, infrastructure and staffing, bearing in mind the principles governing the institution of the ombudsman at local and regional level; 17. consider, where necessary, pooling the resources of smaller municipalities to set up shared ombudsmen’s offices; II. that local and regional authorities which do have this institution: 18. take heed of the aforementioned principles with a view to reforming this institution where appropriate; 19. set up a transnational network of local and regional ombudsmen to pool experience and investigate possibilities of co-operation or co-ordination to solve citizens’ problems vis-à-vis the public authorities; 20. Improve the quality and the flow of information for citizens about the possibilities offered by such an institution; Requests that the appropriate bodies: 21. plan to hold conferences, seminars and other events, preferably in central and eastern European countries, designed to promote awareness and encourage the setting up of this means of protecting citizens; 22. set up within the Congress a select group of local and regional ombudsmen with a consultative and advisory role in the work of the Congress. Appendix Principles governing the institution of the mediator at local and regional level Preamble 1. The diversity of legal systems in European countries, the different forms of decentralisation in these countries and the variety of approaches to the appointment of ombudsmen at local and regional level suggest that we should propose a general model which might be applied in the various member countries of the Council of Europe in a way that takes the particular features of each system into account. Legal framework 2. In view of the diversity of legal systems in Council of Europe member countries, it would be inappropriate to lay down rigid principles regarding the 161 type of legal rules to be used to institute ombudsmen (constitutional laws, specific laws, statutes of regions or municipalities, decrees, regulations, etc.). Each relevant body may, in accordance with domestic law, adopt legal measures appropriate to its particular aims. The institution of the ombudsman 3. The institution of the ombudsman (at European, national, regional, provincial, municipal level, etc.) helps both to reinforce the system of human rights protection and to improve the relations between the public authorities and the citizens. 4. Without interfering with the activities of the judicial bodies (international courts, committees and supervisory organs, and domestic courts), the ombudsman protects the rights, interests and specific circumstances of individuals in relation to the acts and conduct of the public authorities. 5. According to the degree of administrative decentralisation in states and the autonomous powers conferred on the local authorities at various levels (states, Länder, cantons, regions, autonomous communities, Départements, provinces, municipalities, etc.), the institution of local and regional ombudsmen seeks to provide protection of citizens at the closest level possible. 6. Supervision of public authorities whose activities have a direct impact on citizens and users of services would appear to be further-reaching and more effective at local level than at wider levels (regional or national), because the latter are primarily concerned with planning, policy-making and co-ordination. 7. The proximity between ombudsmen and citizens has obvious advantages for citizens. To achieve this, the solution of appointing ombudsmen for each local or regional authority with administrative and/or legislative autonomy is preferable by far to the solution of extending the national ombudsman’s sphere of competence to the acts and conduct of local or regional authorities. 8. In countries where the degree of administrative decentralisation justifies appointing an ombudsman in every municipality, in order to avoid splitting up the territory excessively it is desirable to form associations of municipalities, so as to ensure that each ombudsman’s sphere of competence is not too narrow in terms of geographical area and the number of citizens covered. The choice of the ombudsman 9. The essential qualities of an ombudsman as regards his functions are independence, impartiality and competence. To this end, the person chosen must not be influenced by (or subjected to pressure from) the organs of the local and regional authorities, their senior officials, political parties, etc. 10. It is advisable: i. to avoid appointing a politician (ie someone who has been elected to an assembly or is a member of a political party); independence and impartiality must be seen by citizens, and in this regard appearances are also important; ii. to subject candidates to close scrutiny in order to exclude those who may have (or even appear to have) connections with the local authority (interests associated with their careers or functions, political or economic interests, etc.); 162 iii. to ensure that candidates’ training and qualifications are consistent with the duties of the ombudsman, who should possess adequate knowledge of the workings and rules of administration. 11. Similarly, it would be desirable to specify the term of office, the limits on reelection and the functions and activities that are incompatible with the duties of the ombudsman. Consideration should also be given to the need to strike a balance between the functions and limitations of the post in order to ensure that suitable candidates apply. 12. There should be provision for remuneration, depending on the system of recruitment (full-time, part-time, etc.) and comparable to the remuneration paid to senior officials of the administration. Where ombudsmen receive no remuneration, there are insufficient guarantees of independence and impartiality. 13. The appointment of the ombudsman, once the appropriate procedures have been completed (proposal, consideration of candidatures, opinions, etc.) should be entrusted to the elected assembly of the local authority. 14. Practical experience in European countries suggests that ombudsmen should be appointed as individuals. However, there do not appear to be any fundamental objections to the choice of a collegiate body. 15. The appointment of ombudsmen whose competence is limited to a specific field (health, telecommunications, etc.) or to a specific group of persons requiring protection (persons with disabilities, immigrants, minorities, etc.) is no alternative to the ombudsman with general competence. There is no objection in principle to the appointment of these specialised ombudsmen in addition to other ombudsmen. However, there is a need to avoid excessive proliferation which might interfere with the functioning of a general system for the protection of human rights. The office and services of the ombudsman 16. The need to adopt solutions which are appropriate to each particular case, according to the different factors of organisation, size of the local or regional authority, budget, etc. make it impossible to lay down guidelines. However, it is useful to set out the essential aims to be pursued: i. the ombudsman should be provided with a level of staff, in terms of numbers and qualifications, appropriate to the extent of his territorial competence and the number of individuals who might call on his services; ii. staff may be placed at the ombudsman’s disposal by the local authorities or recruited directly by the ombudsman. The latter solution is preferable, in view of the need for independence which also applies to the ombudsman’s officials; iii. the ombudsman must have the premises, technical services and other services necessary for him to perform his duties effectively. Powers and functions of the ombudsman 17. Differences in legal systems, administrative organisation and the degree of autonomy enjoyed by the local authorities play a fundamental role in determining the powers of the ombudsman. It is not desirable to propose a single model for these powers, since in each state these matters are organised in a particular way. However, it is helpful to indicate the objectives to consider in the very delicate exercise of determining the ombudsman’s powers: 163 i. since a direct relationship between the autonomy of the local authorities and the ombudsman has been established, it follows that the ombudsman’s field of competence should extend to all acts and conduct of the local administrative authorities; ii. the powers of the national ombudsman and those of the local and/or regional ombudsman should be distributed in such a way that all activities and conduct of the public authorities are covered and no gaps are left which would leave the individual unprotected; iii. any limitations in respect of acts and conduct relating, for example, to particular fields (national defence, public security, law enforcement, etc.) should be reduced to what is essential; iv. as regards the delimitation of powers between the ombudsman and the judiciary, there are still likely to be grey areas and areas of overlap. However, in the interests of the protection of individuals, the possibility of choosing between two procedures or using them in turn should not be excluded. 18. In deciding on the powers and duties of the ombudsman, provision should be made for: i. a function of consultation to help individuals settle their problems with the public authorities; ii. the essential function of supervision and mediation; iii. a function of promotion, which is necessary to help resolve cases of maladministration at their source and make the public authorities more efficient and observant of human rights. Access to the ombudsman 19. Access to the ombudsman must be open to every natural or legal person who considers that he has sustained damage of any kind as a result of an act or the conduct of the local administrative authority. Any discrimination based on nationality (for example, where access is limited to citizens only), race, sex, etc. is contrary to the general principles which govern the protection of human rights. 20. In order to make access to the ombudsman easier in practice, the office should be open every day, and provision should also be made for consultation by telephone and/or electronic means. The use of the new information technologies for contact between the ombudsman and citizens is highly advisable. 21. The ombudsman’s services must be provided free of charge and the procedure must be flexible and without major formalities so that delays, complications and expenses for the individual may be avoided. 22. Applicants should be kept informed of the initiatives taken by the ombudsman and, if possible, of subsequent developments and the final outcome. Where the action taken is aimed at achieving a compromise, the applicant’s prior consent must be obtained. 23. The ombudsman must be empowered to act on his own initiative, at least whenever he is aware of acts, conduct and/or situations which may be the source of harm for individuals in general or for a category or group of individuals. The ombudsman’s means of action 24. The ombudsman must be guaranteed free access to the documents, files and archives of the administrative authority concerned which he requires in order to 164 perform his duties. Other than in extreme cases where the principle of state secrecy is invoked for reasons relating to defence, national security, etc., no refusal is acceptable. 25. Freedom of access should also include the possibility to conduct enquiries and visit and/or inspect the relevant scene with the help of experts where the situation so requires. 26. The official responsible for the act or conduct at issue must be available to answer the ombudsman’s questions and to help him carry out his tasks. 27. The administrative authority concerned should be required to take the ombudsman’s recommendations, suggestions and other initiatives into consideration and in any event to state the reasons which in its view prevent it from giving effect to them. The authority’s response should be received within a prescribed period. 28. In order to ensure effective freedom of access, appropriate penalties should be laid down and imposed for any refusal, obstacle, impediment or other form of obstruction on the part of a civil servant or public official. 29. The results of the ombudsman’s action should be set out in special, periodic or annual reports or in other documents and made public by whatever means appropriate. 30. So that the function of promotion may be successful, the ombudsman should be able to approach the organ of the local authority responsible for adopting the relevant provisions regarding administrative action, the organisation of services, regulations, procedures, etc. in order to suggest any ways (repeal, amendment of measures in force, proposal for fresh provisions, etc.) in which the authority’s effective observance of individual rights might be improved. 31. In order to make the ombudsman’s intervention more effective, governments and local and regional authorities should consider the possibility of conferring on him the following powers: i. the power to initiate disciplinary proceedings directly against a civil servant or public official of who has seriously impeded the exercise of the ombudsman’s functions, or where the ombudsman’s action has revealed and proved that the civil servant or official concerned is directly liable for the harm sustained by the applicant; ii. the power to report to a higher authority the authorities’ refusal to follow the ombudsman’s recommendations and suggestions where the reasons given for not doing so appear unsatisfactory. 1. Debated by the Congress and adopted on 17 June 1999, 3rd sitting (see doc. CG (6) 9, draft Resolution, presented by Mr M. Haas, Rapporteur). 165 ALLEGATO C “Tabelle relative alle disposizioni statutarie in materia di difesa civica locale” Comuni capoluogo – Province – Comuni scelti a campione Scheda di sintesi La ricerca in oggetto è stata effettuata - nell’ambito del progetto che ha portato alla redazione della carta della difesa civica locale - allo scopo di analizzare le norme degli statuti dei Comuni della Regione Toscana in materia di difesa civica locale, in modo da verificare non solo il recepimento da parte di queste fonti della possibilità di istituire la figura del difensore civico locale, ma anche per evidenziare le analogie, le differenze e le eventuali criticità delle varie disposizioni statutarie. Tale esame ha consentito di constatare una situazione di quasi totale recepimento da parte degli statuti di questa figura: la maggior parte di questi prevede, infatti, tra gli istituti di garanzia e partecipazione del cittadino, la possibilità di istituire il difensore civico locale, sia in forma singola sia in forma associata con altri comuni o in convenzione con la Provincia o con la Regione. Nelle Province di Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato, gli statuti di tutti Comuni prevedono la figura del difensore civico. Nella Provincia di Arezzo, così come nella Provincia di Livorno e Siena, lo statuto di un Comune non prevede tale figura. Più numerosi gli statuti dei Comuni in Provincia di Grosseto e di Pisa (rispettivamente quattro e sette) che non contengono alcuna disposizione in merito. L’analisi svolta ha inoltre evidenziato una situazione di sostanziale omogeneità delle disposizioni statutarie in materia sia per quanto riguarda l’articolazione delle stesse, sia con riferimento al contenuto vero e proprio. In particolare - a parte un numero esiguo di statuti comunali che si limita a prevedere in un unico articolo la possibilità per il comune di istituire il difensore civico - la gran parte di questi si articola in disposizioni volte a definire la posizione giuridica, il ruolo, lo status e i poteri dello stesso. L’analogia di struttura delle disposizioni statutarie che si è riscontrata ha così consentito di predisporre delle tabelle conformate per punti omogenei. Il primo punto, relativo alla posizione giuridica che il difensore civico occupa nell’ambito dell’Amministrazione comunale, si riferisce alle diverse disposizioni che individuano il grado di autonomia e di indipendenza del difensore civico, definiscono la dotazione e l’indennità e individuano le modalità di confronto con gli altri organi (nella maggior parte dei casi con il Consiglio comunale, nell’ambito del quale generalmente si inserisce l’ufficio del difensore civico). 166 Il secondo descrive invece il ruolo che spetta al difensore civico, indicando i soggetti nei confronti dei quali può intervenire, i casi di intervento e riportando la formula che individua in linea generale la funzione che questa figura è chiamata ad espletare. Il terzo riporta le disposizioni che definiscono lo status del difensore civico, quali quelle che ne regolano la nomina, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la durata in carica, la prorogatio, i casi di revoca, i requisiti soggettivi. Infine, per quanto riguarda il quarto punto, si sono analizzate le disposizioni statutarie che descrivono i poteri che il difensore civico può espletare nell’esercizio delle proprie funzioni (potere di segnalazione, potere di convocazione, diritto di accesso, potere di mediazione, potere di segnalazione alla stampa, potere di attivazione del procedimento disciplinare, casi di esclusione). Sono state, quindi, redatte: una tabella relativa alle disposizioni statutarie dei comuni capoluogo di Provincia, una tabella relativa alle disposizioni statuarie delle diverse amministrazioni provinciali ed una relativa alle disposizioni degli statuti di due comuni scelti a campione per ogni Provincia. Il campionamento è stato effettuato sulla base del numero degli abitanti; in particolare, sono state analizzate le disposizioni statutarie di un comune piccolo (con numero di abitanti inferiore a 5000) e di un comune grande (con numero di abitanti superiore a 10.000). Con riferimento ai comuni capoluogo di Provincia, la tabella relativa alla posizione giuridica ha evidenziato che, su undici Comuni capoluogo, sei statuti definiscono con una formula molto ampia la posizione di autonomia e indipendenza che deve caratterizzare la figura del difensore civico. Quasi tutti gli statuti si preoccupano di definire le dotazioni di mezzi e di personale dei quali si avvale l’ufficio del difensore civico. Negli statuti di quattro comuni (Arezzo, Livorno, Prato e Pistoia) si fa rinvio al regolamento, quale fonte idonea a disciplinare le modalità di organizzazione dell’ufficio. Negli statuti di due Comuni (Lucca e Pisa) non esiste alcuna disposizione relativa a tale profilo. A questo proposito si segnala la particolare attenzione dedicata a questo profilo dal regolamento del Comune di Arezzo che, oltre a definire la sede presso la quale il difensore civico è chiamato ad operare, le attrezzature di cui deve essere corredato e il personale che lo deve costituire, prevede anche l’istituzione di un vice difensore civico, che “dipende funzionalmente dal titolare della carica, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi continuativi”3. Per quanto riguarda l’indennità di funzione, solo gli statuti dei Comuni di Lucca e di Pisa non affrontano il tema. Negli statuti di sei Comuni (Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa, Pistoia, Siena) si fa invece rinvio al regolamento; fra questi sei, il regolamento di Arezzo stabilisce che questa sia il 60% dell’indennità corrisposta agli Assessori e analogamente il regolamento sul difensore civico del 3 Cfr. art. 6, comma 1 del Regolamento del Difensore civico. 167 Comune di Livorno stabilisce che l’indennità sia stabilita dal Consiglio comunale all’atto della nomina e commisurata a quella fissata per gli Assessori in carica. I regolamenti di Massa, Pistoia e Siena definiscono invece l’indennità di funzione in proporzione a quella fissata per il Sindaco. Il regolamento del Comune di Prato si limita poi a rinviare alla scelta del Consiglio comunale, prevedendo comunque anche il rimborso delle spese sostenute. Gli statuti di due Comuni (Carrara e Firenze) stabiliscono che l’indennità sia pari a quella percepita dagli Assessori comunali. Quanto al ruolo che il difensore civico è chiamato a svolgere (soggetti nei confronti dei quali può intervenire, casi di intervento e funzione che in generale compete al difensore civico), quasi tutti gli Statuti (tranne quelli dei Comuni di Livorno, Lucca, Pisa e Siena) prevedono che il difensore civico possa intervenire sia su richiesta dei singoli sia di propria iniziativa. Lo Statuto del Comune di Livorno limita poi l’intervento del difensore civico ai casi di richiesta dei soggetti portatori di un interesse qualificato. Su undici Comuni Capoluogo, nove statuti prevedono che l’ambito di attività non sia limitato alla sola amministrazione comunale, ma si estenda anche agli enti e aziende dipendenti e controllati (cinque statuti fanno espresso riferimento anche alla possibilità di intervento nei confronti dei soggetti gestori di servizi pubblici). Lo statuto di Grosseto non definisce invece l’ambito di intervento, mentre il regolamento del Comune di Livorno prevede espressamente che il difensore civico possa intervenire nei confronti di altri soggetti, (enti, imprese o società erogatrici di pubblici servizi nei quali ci sia una partecipazione dell’Amministrazione comunale) solo se risulti formalizzata da parte degli stessi la disponibilità di tale estensione. Con riferimento allo status del difensore civico, l’esame delle disposizioni statutarie ha rivelato una situazione per cui in sei Comuni (Arezzo, Carrara, Grosseto, Lucca, Pistoia) il difensore civico viene eletto con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, senza che sia previsto un meccanismo sostitutivo nel caso in cui non si riesca a procedere all’elezione per il mancato raggiungimento del quorum richiesto. Negli Statuti di quattro Comuni (Firenze, Livorno, Massa, Prato), nel caso in cui nelle prime votazioni non si raggiunga il suddetto quorum, il difensore civico in successive sedute viene comunque eletto se viene raggiunta la maggioranza dei voti espressi. Negli Statuti di Pisa e di Siena si procede all’elezione con maggioranze più ampie (per il Comune di Pisa 4/5 nei primi due scrutini e 2/3 nel terzo; per Siena 4/5). Tutti gli statuti (tranne quello del Comune di Grosseto e quello del Comune di Pisa) prevedono tra i requisiti soggettivi, oltre al possesso di doti morali di correttezza, indipendenza e imparzialità, anche una specifica competenza giuridico-amministrativa. A tal proposito merita segnalare una disposizione dello statuto di Massa che tra i requisiti soggettivi per l’elezione a difensore civico prevede la residenza nel Comune da almeno 5 anni. Per quanto attiene ai poteri che il difensore civico può esercitare nell’espletamento delle proprie funzioni, l’analisi svolta ha evidenziato una situazione di sostanziale differenziazione fra gli statuti di quei Comuni che hanno optato per disciplinare attraverso tale fonte i poteri che competono al difensore 168 civico (Arezzo, Carrara, Firenze, Livorno, Massa, Prato e Siena) e di quelli che invece non si estendono a tale ambito (Grosseto, Lucca, Pisa e Pistoia). I primi prevedono tutti poteri analoghi; in particolare comune a tutti gli statuti è l’attribuzione al difensore civico del potere di segnalare gli eventuali abusi, disfunzioni e ritardi, di richiedere l’esame congiunto della pratica sottoposta al suo ufficio, nonché di chiedere e ottenere copia degli atti e documenti relativi all’oggetto del suo intervento, senza che gli possa essere opposto il segreto d’ufficio. Solo negli statuti di cinque Comuni (Arezzo, Firenze, Livorno, Massa e Prato) si prevede invece il potere di attivazione del procedimento disciplinare. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla tabella relativa alle disposizioni statutarie delle amministrazioni provinciali. Nell’ambito di questa, un primo dato che merita segnalare è costituito dalla mancanza nello statuto della Provincia di Siena di alcun riferimento alla figura del difensore civico. Per quanto attiene alle disposizioni relative alla posizione giuridica, gli statuti di cinque Province si aprono con il ricorso ad un’ampia formula sulle condizioni di autonomia e indipendenza che devono caratterizzare l’istituto del difensore civico. Solo quattro statuti prevedono e stabiliscono l’indennità da corrispondere al difensore civico, mentre altri quattro statuti prevedono il rinvio al regolamento come fonte idonea a disciplinare questo aspetto. Particolarmente dettagliato sull’argomento appare il regolamento della Provincia di Arezzo, che disciplina anche il rimborso delle spese sostenute dal difensore civico per i viaggi. Con riferimento al ruolo attribuito al difensore civico dagli statuti, tutti contengono una formula di definizione in generale delle funzioni che spettano a questa figura, individuata come garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione provinciale. Solo gli statuti di tre Province estendono espressamente l’ambito di attività anche ai soggetti che gestiscono servizi pubblici. Per la Provincia di Prato, questa estensione è invece effettuata in sede regolamentare. Relativamente allo status del difensore civico, quattro statuti prevedono che sia eletto con la maggioranza dei 2/3 nella prima votazione e prevedono dei meccanismi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento di tale quorum. Analoga previsione è contenuta sia nel regolamento del difensore civico della Provincia di Firenze sia in quello di Prato. Lo statuto della Provincia di Arezzo richiede la maggioranza dei 3/4 nelle prime due votazioni e dei 2/3 nelle sedute successive. Gli Statuti delle Province di Grosseto e Livorno richiedono invece la maggioranza assoluta. Quanto ai poteri che spettano al difensore civico, comune a quasi tutti gli statuti (sette) è la previsione per cui questo può convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica, nonché chiedere e ottenere copia di atti e documenti senza che gli possa essere opposto il segreto d’ufficio. Solo gli statuti di tre amministrazioni provinciali (Firenze,Grosseto, Livorno) prevedono il potere di attivazione del procedimento disciplinare. 169 La tabella relativa alle disposizioni statutarie dei Comuni scelti a campione ha evidenziato che in linea tendenziale gli statuti dei Comuni associati contengono disposizioni assai scarne sulla figura del Difensore civico, in quanto per larga parte rinviano allo strumento convenzionale. Dove sono previste norme più articolate, in genere, viene dedicata attenzione alla modalità di nomina, alla durata in carica ed in via generale allo status del difensore civico. In particolare, con riferimento alle modalità di nomina si è verificato che nella maggior parte degli statuti sono stabilite maggioranze qualificate. A tal proposito si segnala che in otto comuni (Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Follonica e Comuni Associati della Val di Cornia: Campiglia Marittima, Suvereto, Sassetta, Monteverdi Marittimo), nell’ambito delle Province di Livorno, Grosseto e Pisa, la nomina del difensore civico avviene per elezione diretta. Su venti comuni scelti a campione, soltanto undici statuti contengono un'espressa disposizione relativa all’indennità di carica. Piuttosto omogenea è la declaratoria dei poteri, sempre riferiti all’esercizio dell’accesso agli atti, alla possibilità di convocare il responsabile del procedimento per ottenere informazioni e per procedere all’esame congiunto della pratica, nonché al potere di segnalazione agli organi competenti. Si rileva, infine, come entrambi gli Statuti presi a campione nella Provincia di Prato prevedono, tra i requisiti per la nomina, la residenza nel territorio della provincia medesima. 170