gazzetta ufficiale della repubblica italiana

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2ª SERIE SPECIALE
Spediz.
abb. post.
post. 45%
- art.- 1,art.comma
1
Spediz. abb.
2, comma
20/b
Legge
27-02-2004,
n.
46
Filiale
di
Roma
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
Anno 155° - Numero 14
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA
Roma - Giovedì, 20 febbraio 2014
SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO
STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
<<data_testata>>
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
UNIONE EUROPEA
SOMMARIO
REGOLAMENTI
Regolamento n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che modifica gli allegati del regolamento
(CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune
delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (14CE0273) ........................................................................................
Pag.
1
Regolamento n. 1320/2013 della Commissione, del 3 dicembre 2013, che rettifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 385/2012 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e
l’analisi del funzionamento economico di dette aziende (14CE0274) ........................................................................
Pag.
58
Regolamento n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell’Unione di
prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per
la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (14CE0275) .........................................................................
Pag. 111
Regolamento n. 1322/2013 della Commissione, dell’11 dicembre 2013, relativo alla concessione di un accesso
illimitato in franchigia doganale all’Unione per il 2014 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla
trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (14CE0276) .......
Pag. 125
Regolamento n. 1323/2013 della Commissione, dell’11 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari
all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0277) ....................
Pag. 127
Regolamento n. 1324/2013 della Commissione, dell’11 dicembre 2013, recante fissazione di una percentuale di
accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della
presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (14CE0278) .................................
Pag. 129
Pubblicato nel n. L 342 del 18 dicembre 2013
Pubblicati nel n. L 333 del 12 dicembre 2013
Regolamento n. 1325/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE)
n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (14CE0279) .................
Pag. 130
Regolamento n. 1326/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE)
n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (14CE0280) ...................
Pag. 132
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
Regolamento n. 1327/2013 della Commissione, dell’11 dicembre 2013, recante divieto di pesca dello scorfano
nella zona NAFO 3LN per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (14CE0281) ..........
Pag. 134
Regolamento n. 1328/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che autorizza il cumulo interregionale fra
l’Indonesia e lo Sri Lanka per le norme d’origine applicate ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate
conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 (14CE0282) .................................................................................
Pag. 136
Regolamento n. 1329/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari
all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0283) ....................
Pag. 138
Regolamento n. 1330/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE)
n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per
l’ovoalbumina (14CE0284) .........................................................................................................................................
Pag. 140
Pubblicati nel n. L 334 del 13 dicembre 2013
DIRETTIVE
Direttiva EURATOM n. 59/2013 del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (14CE0285).......
Pag. 142
Pubblicata nel n. L 13 del 17 gennaio 2014
RETTIFICHE
Rettifica del regolamento n. 1363/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti
ai consumatori per quanto concerne la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati» (GU L 343 del 19 dicembre
2013) (14CE0286) .......................................................................................................................................................
Pubblicata nel n. L 346 del 20 dicembre 2013
AV V E R T E N Z A
Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui
pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee».
— II —
Pag. 215
20-2-2014
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2a Serie speciale - n. 14
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) N. 1319/2013 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2013
che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(5)
Secondo le informazioni fornite alla Commissione, la
suddivisione territoriale amministrativa è stata modificata
in numerosi Stati membri.
(6)
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 deve pertanto essere
modificato di conseguenza.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del Comitato del Sistema statistico europeo,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di
una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica
(NUTS) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4,
paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
(3)
(4)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 stabilisce una classifi­
cazione comune delle unità territoriali al fine di consen­
tire la raccolta, la compilazione e la diffusione di stati­
stiche regionali armonizzate nell'Unione.
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 conten­
gono l'elenco delle unità territoriali da utilizzare per le
statistiche.
In conformità con quanto previsto all'articolo 5, para­
grafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003, gli emen­
damenti della classificazione NUTS sono adottati nel se­
condo semestre dell'anno civile, ad intervalli inferiori a
tre anni.
La classificazione NUTS è stata modificata da ultimo dal
regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione (2).
Articolo 1
Il testo degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 è
sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regola­
mento.
Articolo 2
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione
(Eurostat), il presente regolamento si applica a partire dal 1o
gennaio 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
(2) GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3.
— 1 —
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2a Serie speciale - n. 14
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Classificazione NUTS (codice — nome)
BELGIO
Codice
BE1
NUTS 1
NUTS 2
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE/
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BE10
Région de Bruxelles-Capitale/
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr.
van Brussel-Hoofdstad
BE100
BE2
BE21
NUTS 3
VLAAMS GEWEST
Prov. (2) Antwerpen
BE211
Arr. Antwerpen
BE212
Arr. Mechelen
BE213
Arr. Turnhout
BE22
Prov. Limburg (BE)
BE221
Arr. Hasselt
BE222
Arr. Maaseik
BE223
Arr. Tongeren
BE23
Prov. Oost-Vlaanderen
BE231
Arr. Aalst
BE232
Arr. Dendermonde
BE233
Arr. Eeklo
BE234
Arr. Gent
BE235
Arr. Oudenaarde
BE236
Arr. Sint-Niklaas
BE24
Prov. Vlaams-Brabant
BE241
Arr. Halle-Vilvoorde
BE242
Arr. Leuven
BE25
Prov. West-Vlaanderen
BE251
Arr. Brugge
BE252
Arr. Diksmuide
BE253
Arr. Ieper
BE254
Arr. Kortrijk
BE255
Arr. Oostende
— 2 —
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Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
BE256
Arr. Roeselare
BE257
Arr. Tielt
BE258
Arr. Veurne
BE3
RÉGION WALLONNE
BE31
Prov. Brabant Wallon
BE310
Arr. Nivelles
Prov. Hainaut
BE32
BE321
Arr. Ath
BE322
Arr. Charleroi
BE323
Arr. Mons
BE324
Arr. Mouscron
BE325
Arr. Soignies
BE326
Arr. Thuin
BE327
Arr. Tournai
BE33
Prov. Liège
BE331
Arr. Huy
BE332
Arr. Liège
BE334
Arr. Waremme
BE335
Arr. Verviers - communes franco­
phones
BE336
Bezirk Verviers - Deutschspra­
chige Gemeinschaft
Prov. Luxembourg (BE)
BE34
BE341
Arr. Arlon
BE342
Arr. Bastogne
BE343
Arr. Marche-en-Famenne
BE344
Arr. Neufchâteau
BE345
Arr. Virton
BE35
Prov. Namur
BE351
Arr. Dinant
BE352
Arr. Namur
BE353
Arr. Philippeville
BEZ
BEZZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
Extra-Regio NUTS 2
Extra-Regio NUTS 3
BEZZZ
(1)
«Arr.» significa «Arrondissement administratif» in francese o «Administratief arrondissement» in neerlandese.
(2) «Prov.» significa «Province» in francese o «Provincie» in neerlandese
— 3 —
20-2-2014
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2a Serie speciale - n. 14
BULGARIA
Codice
BG3
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
BG31
Северозападен
BG311
Видин
BG312
Монтана
BG313
Враца
BG314
Плевен
BG315
Ловеч
BG32
Северен централен
BG321
Велико Търново
BG322
Габрово
BG323
Русе
BG324
Разград
BG325
Силистра
BG33
Североизточен
BG331
Варна
BG332
Добрич
BG333
Шумен
BG334
Търговище
BG34
Югоизточен
BG341
Бургас
BG342
Сливен
BG343
Ямбол
BG344
Стара Загора
BG4
BG41
ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА
БЪЛГАРИЯ
Югозападен
BG411
София (столица)
BG412
София
BG413
Благоевград
BG414
Перник
BG415
Кюстендил
BG42
Южен централен
BG421
Пловдив
BG422
Хасково
— 4 —
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Codice
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
BG423
Пазарджик
BG424
Смолян
BG425
Кърджали
BGZ
2a Serie speciale - n. 14
EXTRA-REGIO NUTS 1
BGZZ
Extra-Regio NUTS 2
BGZZZ
Extra-Regio NUTS 3
REPUBBLICA CECA
Codice
CZ0
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
ČESKÁ REPUBLIKA
CZ01
Praha
CZ010
Hlavní město Praha
CZ02
Střední Čechy
Středočeský kraj
CZ020
CZ03
Jihozápad
CZ031
Jihočeský kraj
CZ032
Plzeňský kraj
CZ04
Severozápad
CZ041
Karlovarský kraj
CZ042
Ústecký kraj
CZ05
Severovýchod
CZ051
Liberecký kraj
CZ052
Královéhradecký kraj
CZ053
Pardubický kraj
CZ06
Jihovýchod
CZ063
Kraj Vysočina
CZ064
Jihomoravský kraj
CZ07
Střední Morava
CZ071
Olomoucký kraj
CZ072
Zlínský kraj
CZ08
Moravskoslezsko
CZ080
CZZ
CZZZ
Moravskoslezský kraj
EXTRA-REGIO NUTS 1
Extra-Regio NUTS 2
CZZZZ
Extra-Regio NUTS 3
— 5 —
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2a Serie speciale - n. 14
DANIMARCA
Codice
DK0
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
DANMARK
DK01
Hovedstaden
DK011
Byen København
DK012
Københavns omegn
DK013
Nordsjælland
DK014
Bornholm
DK02
Sjælland
DK021
Østsjælland
DK022
Vest- og Sydsjælland
DK03
Syddanmark
DK031
Fyn
DK032
Sydjylland
DK04
Midtjylland
DK041
Vestjylland
DK042
Østjylland
Nordjylland
DK05
DK050
DKZ
Nordjylland
EXTRA-REGIO NUTS 1
Extra-Regio NUTS 2
DKZZ
DKZZZ
Extra-Regio NUTS 3
GERMANIA
Codice
DE1
DE11
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
BADEN-WÜRTTEMBERG
Stuttgart
DE111
Stuttgart, Stadtkreis
DE112
Böblingen
DE113
Esslingen
DE114
Göppingen
DE115
Ludwigsburg
DE116
Rems-Murr-Kreis
DE117
Heilbronn, Stadtkreis
DE118
Heilbronn, Landkreis
DE119
Hohenlohekreis
— 6 —
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Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
DE11A
Schwäbisch Hall
DE11B
Main-Tauber-Kreis
DE11C
Heidenheim
DE11D
Ostalbkreis
DE12
Karlsruhe
DE121
Baden-Baden, Stadtkreis
DE122
Karlsruhe, Stadtkreis
DE123
Karlsruhe, Landkreis
DE124
Rastatt
DE125
Heidelberg, Stadtkreis
DE126
Mannheim, Stadtkreis
DE127
Neckar-Odenwald-Kreis
DE128
Rhein-Neckar-Kreis
DE129
Pforzheim, Stadtkreis
DE12A
Calw
DE12B
Enzkreis
DE12C
Freudenstadt
DE13
Freiburg
DE131
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
DE132
Breisgau-Hochschwarzwald
DE133
Emmendingen
DE134
Ortenaukreis
DE135
Rottweil
DE136
Schwarzwald-Baar-Kreis
DE137
Tuttlingen
DE138
Konstanz
DE139
Lörrach
DE13A
Waldshut
DE14
Tübingen
DE141
Reutlingen
DE142
Tübingen, Landkreis
DE143
Zollernalbkreis
DE144
Ulm, Stadtkreis
DE145
Alb-Donau-Kreis
DE146
Biberach
— 7 —
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Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
DE147
Bodenseekreis
DE148
Ravensburg
DE149
Sigmaringen
DE2
DE21
BAYERN
Oberbayern
DE211
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
DE212
München, Kreisfreie Stadt
DE213
Rosenheim, Kreisfreie Stadt
DE214
Altötting
DE215
Berchtesgadener Land
DE216
Bad Tölz-Wolfratshausen
DE217
Dachau
DE218
Ebersberg
DE219
Eichstätt
DE21A
Erding
DE21B
Freising
DE21C
Fürstenfeldbruck
DE21D
Garmisch-Partenkirchen
DE21E
Landsberg am Lech
DE21F
Miesbach
DE21G
Mühldorf a. Inn
DE21H
München, Landkreis
DE21I
Neuburg-Schrobenhausen
DE21J
Pfaffenhofen a. d. Ilm
DE21K
Rosenheim, Landkreis
DE21L
Starnberg
DE21M
Traunstein
DE21N
Weilheim-Schongau
DE22
Niederbayern
DE221
Landshut, Kreisfreie Stadt
DE222
Passau, Kreisfreie Stadt
DE223
Straubing, Kreisfreie Stadt
DE224
Deggendorf
DE225
Freyung-Grafenau
DE226
Kelheim
— 8 —
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Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
DE227
Landshut, Landkreis
DE228
Passau, Landkreis
DE229
Regen
DE22A
Rottal-Inn
DE22B
Straubing-Bogen
DE22C
Dingolfing-Landau
DE23
Oberpfalz
DE231
Amberg, Kreisfreie Stadt
DE232
Regensburg, Kreisfreie Stadt
DE233
Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
DE234
Amberg-Sulzbach
DE235
Cham
DE236
Neumarkt i. d. OPf.
DE237
Neustadt a. d. Waldnaab
DE238
Regensburg, Landkreis
DE239
Schwandorf
DE23A
Tirschenreuth
DE24
Oberfranken
DE241
Bamberg, Kreisfreie Stadt
DE242
Bayreuth, Kreisfreie Stadt
DE243
Coburg, Kreisfreie Stadt
DE244
Hof, Kreisfreie Stadt
DE245
Bamberg, Landkreis
DE246
Bayreuth, Landkreis
DE247
Coburg, Landkreis
DE248
Forchheim
DE249
Hof, Landkreis
DE24A
Kronach
DE24B
Kulmbach
DE24C
Lichtenfels
DE24D
Wunsiedel i. Fichtelgebirge
DE25
Mittelfranken
DE251
Ansbach, Kreisfreie Stadt
DE252
Erlangen, Kreisfreie Stadt
DE253
Fürth, Kreisfreie Stadt
— 9 —
20-2-2014
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Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
DE254
Nürnberg, Kreisfreie Stadt
DE255
Schwabach, Kreisfreie Stadt
DE256
Ansbach, Landkreis
DE257
Erlangen-Höchstadt
DE258
Fürth, Landkreis
DE259
Nürnberger Land
DE25A
Neustadt a. d. Aisch-Bad Win­
dsheim
DE25B
Roth
DE25C
Weißenburg-Gunzenhausen
DE26
Unterfranken
DE261
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt
DE262
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt
DE263
Würzburg, Kreisfreie Stadt
DE264
Aschaffenburg, Landkreis
DE265
Bad Kissingen
DE266
Rhön-Grabfeld
DE267
Haßberge
DE268
Kitzingen
DE269
Miltenberg
DE26A
Main-Spessart
DE26B
Schweinfurt, Landkreis
DE26C
Würzburg, Landkreis
DE27
Schwaben
DE271
Augsburg, Kreisfreie Stadt
DE272
Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt
DE273
Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt
DE274
Memmingen, Kreisfreie Stadt
DE275
Aichach-Friedberg
DE276
Augsburg, Landkreis
DE277
Dillingen a.d. Donau
DE278
Günzburg
DE279
Neu-Ulm
DE27A
Lindau (Bodensee)
DE27B
Ostallgäu
— 10 —
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Codice
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
DE27C
Unterallgäu
DE27D
Donau-Ries
DE27E
Oberallgäu
DE3
BERLIN
DE30
Berlin
DE300
DE4
2a Serie speciale - n. 14
Berlin
BRANDENBURG
DE40
Brandenburg
DE401
Brandenburg an der Havel, Krei­
sfreie Stadt
DE402
Cottbus, Kreisfreie Stadt
DE403
Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt
DE404
Potsdam, Kreisfreie Stadt
DE405
Barnim
DE406
Dahme-Spreewald
DE407
Elbe-Elster
DE408
Havelland
DE409
Märkisch-Oderland
DE40A
Oberhavel
DE40B
Oberspreewald-Lausitz
DE40C
Oder-Spree
DE40D
Ostprignitz-Ruppin
DE40E
Potsdam-Mittelmark
DE40F
Prignitz
DE40G
Spree-Neiße
DE40H
Teltow-Fläming
DE40I
Uckermark
DE5
BREMEN
DE50
Bremen
DE501
Bremen, Kreisfreie Stadt
DE502
Bremerhaven, Kreisfreie Stadt
DE6
HAMBURG
DE60
Hamburg
DE600
DE7
DE71
Hamburg
HESSEN
Darmstadt
— 11 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
DE711
Darmstadt, Kreisfreie Stadt
DE712
Frankfurt am Main, Kreisfreie
Stadt
DE713
Offenbach am Main, Kreisfreie
Stadt
DE714
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
DE715
Bergstraße
DE716
Darmstadt-Dieburg
DE717
Groß-Gerau
DE718
Hochtaunuskreis
DE719
Main-Kinzig-Kreis
DE71A
Main-Taunus-Kreis
DE71B
Odenwaldkreis
DE71C
Offenbach, Landkreis
DE71D
Rheingau-Taunus-Kreis
DE71E
Wetteraukreis
DE72
Gießen
DE721
Gießen, Landkreis
DE722
Lahn-Dill-Kreis
DE723
Limburg-Weilburg
DE724
Marburg-Biedenkopf
DE725
Vogelsbergkreis
DE73
Kassel
DE731
Kassel, Kreisfreie Stadt
DE732
Fulda
DE733
Hersfeld-Rotenburg
DE734
Kassel, Landkreis
DE735
Schwalm-Eder-Kreis
DE736
Waldeck-Frankenberg
DE737
Werra-Meißner-Kreis
DE8
DE80
MECKLENBURG-VORPOMMERN
Mecklenburg-Vorpommern
DE803
Rostock, Kreisfreie Stadt
DE804
Schwerin, Kreisfreie Stadt
DE80J
Mecklenburgische Seenplatte
DE80K
Landkreis Rostock
DE80L
Vorpommern-Rügen
— 12 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
DE80M
Nordwestmecklenburg
DE80N
Vorpommern-Greifswald
DE80O
Ludwigslust-Parchim
DE9
DE91
NIEDERSACHSEN
Braunschweig
DE911
Braunschweig, Kreisfreie Stadt
DE912
Salzgitter, Kreisfreie Stadt
DE913
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt
DE914
Gifhorn
DE915
Göttingen
DE916
Goslar
DE917
Helmstedt
DE918
Northeim
DE919
Osterode am Harz
DE91A
Peine
DE91B
Wolfenbüttel
DE92
Hannover
DE922
Diepholz
DE923
Hameln-Pyrmont
DE925
Hildesheim
DE926
Holzminden
DE927
Nienburg (Weser)
DE928
Schaumburg
DE929
Region Hannover
DE93
Lüneburg
DE931
Celle
DE932
Cuxhaven
DE933
Harburg
DE934
Lüchow-Dannenberg
DE935
Lüneburg, Landkreis
DE936
Osterholz
DE937
Rotenburg (Wümme)
DE938
Heidekreis
DE939
Stade
DE93A
Uelzen
— 13 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
DE93B
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Verden
DE94
Weser-Ems
DE941
Delmenhorst, Kreisfreie Stadt
DE942
Emden, Kreisfreie Stadt
DE943
Oldenburg (Oldenburg),
sfreie Stadt
DE944
Osnabrück, Kreisfreie Stadt
DE945
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt
DE946
Ammerland
DE947
Aurich
DE948
Cloppenburg
DE949
Emsland
DE94A
Friesland (DE)
DE94B
Grafschaft Bentheim
DE94C
Leer
DE94D
Oldenburg, Landkreis
DE94E
Osnabrück, Landkreis
DE94F
Vechta
DE94G
Wesermarsch
DE94H
Wittmund
DEA
DEA1
Krei­
NORDRHEIN-WESTFALEN
Düsseldorf
DEA11
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
DEA12
Duisburg, Kreisfreie Stadt
DEA13
Essen, Kreisfreie Stadt
DEA14
Krefeld, Kreisfreie Stadt
DEA15
Mönchengladbach,
Stadt
DEA16
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie
Stadt
DEA17
Oberhausen, Kreisfreie Stadt
DEA18
Remscheid, Kreisfreie Stadt
DEA19
Solingen, Kreisfreie Stadt
DEA1A
Wuppertal, Kreisfreie Stadt
DEA1B
Kleve
DEA1C
Mettmann
DEA1D
Rhein-Kreis Neuss
— 14 —
Kreisfreie
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
DEA1E
Viersen
DEA1F
Wesel
DEA2
2a Serie speciale - n. 14
Köln
DEA22
Bonn, Kreisfreie Stadt
DEA23
Köln, Kreisfreie Stadt
DEA24
Leverkusen, Kreisfreie Stadt
DEA26
Düren
DEA27
Rhein-Erft-Kreis
DEA28
Euskirchen
DEA29
Heinsberg
DEA2A
Oberbergischer Kreis
DEA2B
Rheinisch-Bergischer Kreis
DEA2C
Rhein-Sieg-Kreis
DEA2D
Städteregion Aachen
DEA3
Münster
DEA31
Bottrop, Kreisfreie Stadt
DEA32
Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
DEA33
Münster, Kreisfreie Stadt
DEA34
Borken
DEA35
Coesfeld
DEA36
Recklinghausen
DEA37
Steinfurt
DEA38
Warendorf
DEA4
Detmold
DEA41
Bielefeld, Kreisfreie Stadt
DEA42
Gütersloh
DEA43
Herford
DEA44
Höxter
DEA45
Lippe
DEA46
Minden-Lübbecke
DEA47
Paderborn
DEA5
Arnsberg
DEA51
Bochum, Kreisfreie Stadt
DEA52
Dortmund, Kreisfreie Stadt
DEA53
Hagen, Kreisfreie Stadt
— 15 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
DEA54
Hamm, Kreisfreie Stadt
DEA55
Herne, Kreisfreie Stadt
DEA56
Ennepe-Ruhr-Kreis
DEA57
Hochsauerlandkreis
DEA58
Märkischer Kreis
DEA59
Olpe
DEA5A
Siegen-Wittgenstein
DEA5B
Soest
DEA5C
Unna
DEB
DEB1
RHEINLAND-PFALZ
Koblenz
DEB11
Koblenz, Kreisfreie Stadt
DEB12
Ahrweiler
DEB13
Altenkirchen (Westerwald)
DEB14
Bad Kreuznach
DEB15
Birkenfeld
DEB16
Cochem-Zell
DEB17
Mayen-Koblenz
DEB18
Neuwied
DEB19
Rhein-Hunsrück-Kreis
DEB1A
Rhein-Lahn-Kreis
DEB1B
Westerwaldkreis
DEB2
Trier
DEB21
Trier, Kreisfreie Stadt
DEB22
Bernkastel-Wittlich
DEB23
Eifelkreis Bitburg-Prüm
DEB24
Vulkaneifel
DEB25
Trier-Saarburg
DEB3
Rheinhessen-Pfalz
DEB31
Frankenthal
Stadt
DEB32
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt
DEB33
Landau in der Pfalz, Kreisfreie
Stadt
DEB34
Ludwigshafen am Rhein, Krei­
sfreie Stadt
DEB35
Mainz, Kreisfreie Stadt
— 16 —
(Pfalz),
Kreisfreie
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
DEB36
Neustadt an der
Kreisfreie Stadt
DEB37
Pirmasens, Kreisfreie Stadt
DEB38
Speyer, Kreisfreie Stadt
DEB39
Worms, Kreisfreie Stadt
DEB3A
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt
DEB3B
Alzey-Worms
DEB3C
Bad Dürkheim
DEB3D
Donnersbergkreis
DEB3E
Germersheim
DEB3F
Kaiserslautern, Landkreis
DEB3G
Kusel
DEB3H
Südliche Weinstraße
DEB3I
Rhein-Pfalz-Kreis
DEB3J
Mainz-Bingen
DEB3K
Südwestpfalz
DEC
Weinstraße,
SAARLAND
DEC0
Saarland
DEC01
Regionalverband Saarbrücken
DEC02
Merzig-Wadern
DEC03
Neunkirchen
DEC04
Saarlouis
DEC05
Saarpfalz-Kreis
DEC06
St. Wendel
DED
DED2
SACHSEN
Dresden
DED21
Dresden, Kreisfreie Stadt
DED2C
Bautzen
DED2D
Görlitz
DED2E
Meißen
DED2F
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
DED4
Chemnitz
DED41
Chemnitz, Kreisfreie Stadt
DED42
Erzgebirgskreis
DED43
Mittelsachsen
— 17 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
DED44
Vogtlandkreis
DED45
Zwickau
DED5
Leipzig
DED51
Leipzig, Kreisfreie Stadt
DED52
Leipzig
DED53
Nordsachsen
DEE
SACHSEN-ANHALT
DEE0
Sachsen-Anhalt
DEE01
Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt
DEE02
Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
DEE03
Magdeburg, Kreisfreie Stadt
DEE04
Altmarkkreis Salzwedel
DEE05
Anhalt-Bitterfeld
DEE06
Jerichower Land
DEE07
Börde
DEE08
Burgenlandkreis
DEE09
Harz
DEE0A
Mansfeld-Südharz
DEE0B
Saalekreis
DEE0C
Salzlandkreis
DEE0D
Stendal
DEE0E
Wittenberg
DEF
DEF0
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Schleswig-Holstein
DEF01
Flensburg, Kreisfreie Stadt
DEF02
Kiel, Kreisfreie Stadt
DEF03
Lübeck, Kreisfreie Stadt
DEF04
Neumünster, Kreisfreie Stadt
DEF05
Dithmarschen
DEF06
Herzogtum Lauenburg
DEF07
Nordfriesland
DEF08
Ostholstein
DEF09
Pinneberg
DEF0A
Plön
— 18 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
DEF0B
Rendsburg-Eckernförde
DEF0C
Schleswig-Flensburg
DEF0D
Segeberg
DEF0E
Steinburg
DEF0F
Stormarn
DEG
THÜRINGEN
Thüringen
DEG0
DEG01
Erfurt, Kreisfreie Stadt
DEG02
Gera, Kreisfreie Stadt
DEG03
Jena, Kreisfreie Stadt
DEG04
Suhl, Kreisfreie Stadt
DEG05
Weimar, Kreisfreie Stadt
DEG06
Eichsfeld
DEG07
Nordhausen
DEG09
Unstrut-Hainich-Kreis
DEG0A
Kyffhäuserkreis
DEG0B
Schmalkalden-Meiningen
DEG0C
Gotha
DEG0D
Sömmerda
DEG0E
Hildburghausen
DEG0F
Ilm-Kreis
DEG0G
Weimarer Land
DEG0H
Sonneberg
DEG0I
Saalfeld-Rudolstadt
DEG0J
Saale-Holzland-Kreis
DEG0K
Saale-Orla-Kreis
DEG0L
Greiz
DEG0M
Altenburger Land
DEG0N
Eisenach, Kreisfreie Stadt
DEG0P
Wartburgkreis
DEZ
DEZZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
Extra-Regio NUTS 2
DEZZZ
Extra-Regio NUTS 3
— 19 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
ESTONIA
Codice
EE0
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
EESTI
EE00
Eesti
EE001
Põhja-Eesti
EE004
Lääne-Eesti
EE006
Kesk-Eesti
EE007
Kirde-Eesti
EE008
Lõuna-Eesti
EEZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
EEZZ
Extra-Regio NUTS 2
EEZZZ
Extra-Regio NUTS 3
IRLANDA
Codice
IE0
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
ÉIRE/IRELAND
IE01
Border, Midland and Western
IE011
Border
IE012
Midland
IE013
West
IE02
Southern and Eastern
IE021
Dublin
IE022
Mid-East
IE023
Mid-West
IE024
South-East (IE)
IE025
South-West (IE)
IEZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
IEZZ
Extra-Regio NUTS 2
IEZZZ
Extra-Regio NUTS 3
GRECIA
Codice
EL3
EL30
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
ATTIKΗ
Aττική
EL301
Βόρειος Τομέας Αθηνών
EL302
Δυτικός Τομέας Αθηνών
— 20 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
EL303
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
EL304
Νότιος Τομέας Αθηνών
EL305
Ανατολική Αττική
EL306
Δυτική Αττική
EL307
Πειραιάς, Νήσοι
EL4
NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ
EL41
Βόρειο Αιγαίο
EL411
Λέσβος, Λήμνος
EL412
Ικαρία, Σάμος
EL413
Χίος
EL42
Νότιο Αιγαίο
EL421
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
EL422
Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος,
Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος,
Τήνος
EL43
Κρήτη
EL431
Ηράκλειο
EL432
Λασίθι
EL433
Ρεθύμνο
EL434
Χανιά
EL5
EL51
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
EL511
Έβρος
EL512
Ξάνθη
EL513
Ροδόπη
EL514
Δράμα
EL515
Θάσος, Καβάλα
EL52
Κεντρική Μακεδονία
EL521
Ημαθία
EL522
Θεσσαλονίκη
EL523
Κιλκίς
EL524
Πέλλα
EL525
Πιερία
EL526
Σέρρες
EL527
Χαλκιδική
— 21 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
EL53
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Δυτική Μακεδονία
EL531
Γρεβενά, Κοζάνη
EL532
Καστοριά
EL533
Φλώρινα
EL54
Ήπειρος
EL541
Άρτα, Πρέβεζα
EL542
Θεσπρωτία
EL543
Ιωάννινα
EL6
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
EL61
Θεσσαλία
EL611
Καρδίτσα, Τρίκαλα
EL612
Λάρισα
EL613
Μαγνησία
EL62
Ιόνια Νησιά
EL621
Ζάκυνθος
EL622
Κέρκυρα
EL623
Ιθάκη, Κεφαλληνία
EL624
Λευκάδα
EL63
Δυτική Ελλάδα
EL631
Αιτωλοακαρνανία
EL632
Αχαΐα
EL633
Ηλεία
EL64
Στερεά Ελλάδα
EL641
Βοιωτία
EL642
Εύβοια
EL643
Ευρυτανία
EL644
Φθιώτιδα
EL645
Φωκίδα
Πελοπόννησος
EL65
EL651
Αργολίδα, Αρκαδία
EL652
Κορινθία
EL653
Λακωνία, Μεσσηνία
ELZ
ELZZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
Extra-Regio NUTS 2
ELZZZ
Extra-Regio NUTS 3
— 22 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
SPAGNA
Codice
ES1
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
NOROESTE
ES11
Galicia
ES111
A Coruña
ES112
Lugo
ES113
Ourense
ES114
Pontevedra
ES12
Principado de Asturias
ES120
Asturias
Cantabria
ES13
ES130
ES2
Cantabria
NORESTE
ES21
País Vasco
ES211
Araba/Álava
ES212
Gipuzkoa
ES213
Bizkaia
ES22
Comunidad Foral de Navarra
Navarra
ES220
ES23
La Rioja
ES230
La Rioja
ES24
Aragón
ES241
Huesca
ES242
Teruel
ES243
Zaragoza
ES3
COMUNIDAD DE MADRID
ES30
Comunidad de Madrid
ES300
ES4
ES41
Madrid
CENTRO (ES)
Castilla y León
ES411
Ávila
ES412
Burgos
ES413
León
ES414
Palencia
ES415
Salamanca
ES416
Segovia
— 23 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
ES417
Soria
ES418
Valladolid
ES419
Zamora
ES42
Castilla-La Mancha
ES421
Albacete
ES422
Ciudad Real
ES423
Cuenca
ES424
Guadalajara
ES425
Toledo
ES43
Extremadura
ES431
Badajoz
ES432
Cáceres
ES5
2a Serie speciale - n. 14
ESTE
ES51
Cataluña
ES511
Barcelona
ES512
Girona
ES513
Lleida
ES514
Tarragona
ES52
Comunidad Valenciana
ES521
Alicante/Alacant
ES522
Castellón/Castelló
ES523
Valencia/València
ES53
Illes Balears
ES531
Eivissa y Formentera
ES532
Mallorca
ES533
Menorca
ES6
ES61
SUR
Andalucía
ES611
Almería
ES612
Cádiz
ES613
Córdoba
ES614
Granada
ES615
Huelva
ES616
Jaén
ES617
Málaga
— 24 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
ES618
NUTS 3
Sevilla
ES62
Región de Murcia
ES620
Murcia
Ciudad Autónoma de Ceuta
ES63
ES630
Ceuta
ES64
Ciudad Autónoma de Melilla
ES640
ES7
2a Serie speciale - n. 14
Melilla
CANARIAS
ES70
Canarias
ES703
El Hierro
ES704
Fuerteventura
ES705
Gran Canaria
ES706
La Gomera
ES707
La Palma
ES708
Lanzarote
ES709
Tenerife
ESZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
ESZZ
Extra-Regio NUTS 2
ESZZZ
Extra-Regio NUTS 3
FRANCIA
Codice
FR1
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
ÎLE DE FRANCE
FR10
Île de France
FR101
Paris
FR102
Seine-et-Marne
FR103
Yvelines
FR104
Essonne
FR105
Hauts-de-Seine
FR106
Seine-Saint-Denis
FR107
Val-de-Marne
FR108
Val-d'Oise
FR2
FR21
BASSIN PARISIEN
Champagne-Ardenne
FR211
Ardennes
— 25 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
FR212
Aube
FR213
Marne
FR214
Haute-Marne
FR22
Picardie
FR221
Aisne
FR222
Oise
FR223
Somme
FR23
Haute-Normandie
FR231
Eure
FR232
Seine-Maritime
FR24
Centre
FR241
Cher
FR242
Eure-et-Loir
FR243
Indre
FR244
Indre-et-Loire
FR245
Loir-et-Cher
FR246
Loiret
FR25
Basse-Normandie
FR251
Calvados
FR252
Manche
FR253
Orne
FR26
Bourgogne
FR261
Côte-d'Or
FR262
Nièvre
FR263
Saône-et-Loire
FR264
Yonne
FR3
NORD-PAS DE CALAIS
FR30
Nord-Pas de Calais
FR301
Nord
FR302
Pas de Calais
FR4
FR41
EST
Lorraine
FR411
Meurthe-et-Moselle
FR412
Meuse
FR413
Moselle
— 26 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
FR414
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Vosges
Alsace
FR42
FR421
Bas-Rhin
FR422
Haut-Rhin
Franche-Comté
FR43
FR431
Doubs
FR432
Jura
FR433
Haute-Saône
FR434
Territoire de Belfort
FR5
OUEST
FR51
Pays de la Loire
FR511
Loire-Atlantique
FR512
Maine-et-Loire
FR513
Mayenne
FR514
Sarthe
FR515
Vendée
Bretagne
FR52
FR521
Côtes-d'Armor
FR522
Finistère
FR523
Ille-et-Vilaine
FR524
Morbihan
FR53
Poitou-Charentes
FR531
Charente
FR532
Charente-Maritime
FR533
Deux-Sèvres
FR534
Vienne
FR6
FR61
SUD-OUEST
Aquitaine
FR611
Dordogne
FR612
Gironde
FR613
Landes
FR614
Lot-et-Garonne
FR615
Pyrénées-Atlantiques
FR62
Midi-Pyrénées
FR621
Ariège
FR622
Aveyron
— 27 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
FR623
Haute-Garonne
FR624
Gers
FR625
Lot
FR626
Hautes-Pyrénées
FR627
Tarn
FR628
Tarn-et-Garonne
FR63
Limousin
FR631
Corrèze
FR632
Creuse
FR633
Haute-Vienne
FR7
CENTRE-EST
FR71
Rhône-Alpes
FR711
Ain
FR712
Ardèche
FR713
Drôme
FR714
Isère
FR715
Loire
FR716
Rhône
FR717
Savoie
FR718
Haute-Savoie
FR72
Auvergne
FR721
Allier
FR722
Cantal
FR723
Haute-Loire
FR724
Puy-de-Dôme
FR8
FR81
MÉDITERRANÉE
Languedoc-Roussillon
FR811
Aude
FR812
Gard
FR813
Hérault
FR814
Lozère
FR815
Pyrénées-Orientales
FR82
Provence-Alpes-Côte d'Azur
FR821
Alpes-de-Haute-Provence
FR822
Hautes-Alpes
— 28 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
FR823
Alpes-Maritimes
FR824
Bouches-du-Rhône
FR825
Var
FR826
Vaucluse
FR83
Corse
FR831
Corse-du-Sud
FR832
Haute-Corse
FRA
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
FRA1
Guadeloupe
FRA10
Guadeloupe
FRA2
Martinique
FRA20
Martinique
FRA3
Guyane
FRA30
Guyane
FRA4
La Réunion
FRA40
La Réunion
FRA5
Mayotte
FRA50
FRZ
Mayotte
EXTRA-REGIO NUTS 1
FRZZ
Extra-Regio NUTS 2
FRZZZ
Extra-Regio NUTS 3
CROAZIA
Codice
HR0
HR03
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
HRVATSKA
Jadranska Hrvatska
HR031
Primorsko-goranska županija
HR032
Ličko-senjska županija
HR033
Zadarska županija
HR034
Šibensko-kninska županija
HR035
Splitsko-dalmatinska županija
HR036
Istarska županija
HR037
Dubrovačko-neretvanska
županija
HR04
Kontinentalna Hrvatska
HR041
Grad Zagreb
— 29 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
HR042
Zagrebačka županija
HR043
Krapinsko-zagorska županija
HR044
Varaždinska županija
HR045
Koprivničko-križevačka županija
HR046
Međimurska županija
HR047
Bjelovarsko-bilogorska županija
HR048
Virovitičko-podravska županija
HR049
Požeško-slavonska županija
HR04A
Brodsko-posavska županija
HR04B
Osječko-baranjska županija
HR04C
Vukovarsko-srijemska županija
HR04D
Karlovačka županija
HR04E
Sisačko-moslavačka županija
HRZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
HRZZ
Extra-Regio NUTS 2
HRZZZ
Extra-Regio NUTS 3
ITALIA
Codice
ITC
ITC1
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
NORD-OVEST
Piemonte
ITC11
Torino
ITC12
Vercelli
ITC13
Biella
ITC14
Verbano-Cusio-Ossola
ITC15
Novara
ITC16
Cuneo
ITC17
Asti
ITC18
Alessandria
ITC2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC20
ITC3
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Liguria
ITC31
Imperia
ITC32
Savona
ITC33
Genova
— 30 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
ITC34
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
La Spezia
Lombardia
ITC4
ITC41
Varese
ITC42
Como
ITC43
Lecco
ITC44
Sondrio
ITC46
Bergamo
ITC47
Brescia
ITC48
Pavia
ITC49
Lodi
ITC4A
Cremona
ITC4B
Mantova
ITC4C
Milano
ITC4D
Monza e della Brianza
ITF
ITF1
SUD
Abruzzo
ITF11
L'Aquila
ITF12
Teramo
ITF13
Pescara
ITF14
Chieti
ITF2
Molise
ITF21
Isernia
ITF22
Campobasso
ITF3
Campania
ITF31
Caserta
ITF32
Benevento
ITF33
Napoli
ITF34
Avellino
ITF35
Salerno
ITF4
Puglia
ITF43
Taranto
ITF44
Brindisi
ITF45
Lecce
ITF46
Foggia
ITF47
Bari
ITF48
Barletta-Andria-Trani
— 31 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
ITF5
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Basilicata
ITF51
Potenza
ITF52
Matera
ITF6
Calabria
ITF61
Cosenza
ITF62
Crotone
ITF63
Catanzaro
ITF64
Vibo Valentia
ITF65
Reggio di Calabria
ITG
ISOLE
ITG1
Sicilia
ITG11
Trapani
ITG12
Palermo
ITG13
Messina
ITG14
Agrigento
ITG15
Caltanissetta
ITG16
Enna
ITG17
Catania
ITG18
Ragusa
ITG19
Siracusa
ITG2
Sardegna
ITG25
Sassari
ITG26
Nuoro
ITG27
Cagliari
ITG28
Oristano
ITG29
Olbia-Tempio
ITG2A
Ogliastra
ITG2B
Medio Campidano
ITG2C
Carbonia-Iglesias
ITH
ITH1
NORD-EST
Provincia Autonoma di Bolza­
no/Bozen (1)
ITH10
ITH2
Bolzano-Bozen
Provincia Autonoma di Trento
ITH20
ITH3
Trento
Veneto
— 32 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
ITH31
Verona
ITH32
Vicenza
ITH33
Belluno
ITH34
Treviso
ITH35
Venezia
ITH36
Padova
ITH37
Rovigo
ITH4
2a Serie speciale - n. 14
Friuli-Venezia Giulia
ITH41
Pordenone
ITH42
Udine
ITH43
Gorizia
ITH44
Trieste
ITH5
Emilia-Romagna
ITH51
Piacenza
ITH52
Parma
ITH53
Reggio nell'Emilia
ITH54
Modena
ITH55
Bologna
ITH56
Ferrara
ITH57
Ravenna
ITH58
Forlì-Cesena
ITH59
Rimini
ITI
ITI1
CENTRO (IT)
Toscana
ITI11
Massa-Carrara
ITI12
Lucca
ITI13
Pistoia
ITI14
Firenze
ITI15
Prato
ITI16
Livorno
ITI17
Pisa
ITI18
Arezzo
ITI19
Siena
ITI1A
Grosseto
ITI2
Umbria
— 33 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
ITI21
Perugia
ITI22
Terni
ITI3
2a Serie speciale - n. 14
Marche
ITI31
Pesaro e Urbino
ITI32
Ancona
ITI33
Macerata
ITI34
Ascoli Piceno
ITI35
Fermo
ITI4
Lazio
ITI41
Viterbo
ITI42
Rieti
ITI43
Roma
ITI44
Latina
ITI45
Frosinone
ITZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
ITZZ
Extra-Regio NUTS 2
Extra-Regio NUTS 3
ITZZZ
(1)
La Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e la Provincia autonoma di Trento costituiscono la regione Trentino Alto Adige/Südtirol.
CIPRO
Codice
CY0
NUTS 1
NUTS 2
ΚΥΠΡΟΣ
CY00
Κύπρος
CY000
CYZ
NUTS 3
Κύπρος
EXTRA-REGIO NUTS 1
CYZZ
Extra-Regio NUTS 2
CYZZZ
Extra-Regio NUTS 3
LETTONIA
Codice
LV0
LV00
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
LATVIJA
Latvija
LV003
Kurzeme
LV005
Latgale
LV006
Rīga
— 34 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
LV007
Pierīga
LV008
Vidzeme
LV009
Zemgale
LVZ
2a Serie speciale - n. 14
EXTRA-REGIO NUTS 1
LVZZ
Extra-Regio NUTS 2
LVZZZ
Extra-Regio NUTS 3
LITUANIA
Codice
LT0
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
LIETUVA
LT00
Lietuva
LT001
Alytaus apskritis
LT002
Kauno apskritis
LT003
Klaipėdos apskritis
LT004
Marijampolės apskritis
LT005
Panevėžio apskritis
LT006
Šiaulių apskritis
LT007
Tauragės apskritis
LT008
Telšių apskritis
LT009
Utenos apskritis
LT00A
Vilniaus apskritis
LTZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
LTZZ
Extra-Regio NUTS 2
LTZZZ
Extra-Regio NUTS 3
LUSSEMBURGO
Codice
LU0
NUTS 1
NUTS 2
LUXEMBOURG
LU00
Luxembourg
LU000
LUZ
LUZZ
NUTS 3
Luxembourg
EXTRA-REGIO NUTS 1
Extra-Regio NUTS 2
LUZZZ
Extra-Regio NUTS 3
— 35 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
UNGHERIA
Codice
HU1
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
HU10
Közép-Magyarország
HU101
Budapest
HU102
Pest
HU2
DUNÁNTÚL
HU21
Közép-Dunántúl
HU211
Fejér
HU212
Komárom-Esztergom
HU213
Veszprém
HU22
Nyugat-Dunántúl
HU221
Győr-Moson-Sopron
HU222
Vas
HU223
Zala
HU23
Dél-Dunántúl
HU231
Baranya
HU232
Somogy
HU233
Tolna
HU3
ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Észak-Magyarország
HU31
HU311
Borsod-Abaúj-Zemplén
HU312
Heves
HU313
Nógrád
HU32
Észak-Alföld
HU321
Hajdú-Bihar
HU322
Jász-Nagykun-Szolnok
HU323
Szabolcs-Szatmár-Bereg
HU33
Dél-Alföld
HU331
Bács-Kiskun
HU332
Békés
HU333
Csongrád
HUZ
HUZZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
Extra-Regio NUTS 2
HUZZZ
Extra-Regio NUTS 3
— 36 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
MALTA
Codice
MT0
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
MALTA
MT00
Malta
MT001
Malta
MT002
Gozo and Comino/Għawdex u
Kemmuna
MTZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
MTZZ
Extra-Regio NUTS 2
MTZZZ
Extra-Regio NUTS 3
PAESI BASSI
Codice
NL1
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
NOORD-NEDERLAND
NL11
Groningen
NL111
Oost-Groningen
NL112
Delfzijl en omgeving
NL113
Overig Groningen
NL12
Friesland (NL)
NL121
Noord-Friesland
NL122
Zuidwest-Friesland
NL123
Zuidoost-Friesland
NL13
Drenthe
NL131
Noord-Drenthe
NL132
Zuidoost-Drenthe
NL133
Zuidwest-Drenthe
NL2
NL21
OOST-NEDERLAND
Overijssel
NL211
Noord-Overijssel
NL212
Zuidwest-Overijssel
NL213
Twente
NL22
Gelderland
NL221
Veluwe
NL224
Zuidwest-Gelderland
NL225
Achterhoek
NL226
Arnhem/Nijmegen
NL23
Flevoland
— 37 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
NL230
NL3
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Flevoland
WEST-NEDERLAND
NL31
Utrecht
NL310
Utrecht
NL32
Noord-Holland
NL321
Kop van Noord-Holland
NL322
Alkmaar en omgeving
NL323
IJmond
NL324
Agglomeratie Haarlem
NL325
Zaanstreek
NL326
Groot-Amsterdam
NL327
Het Gooi en Vechtstreek
NL33
Zuid-Holland
NL332
Agglomeratie 's-Gravenhage
NL333
Delft en Westland
NL337
Agglomeratie Leiden en Bollen­
streek
NL338
Oost-Zuid-Holland
NL339
Groot-Rijnmond
NL33A
Zuidoost-Zuid-Holland
NL34
Zeeland
NL341
Zeeuwsch-Vlaanderen
NL342
Overig Zeeland
NL4
ZUID-NEDERLAND
NL41
Noord-Brabant
NL411
West-Noord-Brabant
NL412
Midden-Noord-Brabant
NL413
Noordoost-Noord-Brabant
NL414
Zuidoost-Noord-Brabant
NL42
Limburg (NL)
NL421
Noord-Limburg
NL422
Midden-Limburg
NL423
Zuid-Limburg
NLZ
NLZZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
Extra-Regio NUTS 2
NLZZZ
Extra-Regio NUTS 3
— 38 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
AUSTRIA
Codice
AT1
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
OSTÖSTERREICH
AT11
Burgenland
AT111
Mittelburgenland
AT112
Nordburgenland
AT113
Südburgenland
AT12
Niederösterreich
AT121
Mostviertel-Eisenwurzen
AT122
Niederösterreich-Süd
AT123
Sankt Pölten
AT124
Waldviertel
AT125
Weinviertel
AT126
Wiener Umland/Nordteil
AT127
Wiener Umland/Südteil
AT13
Wien
AT130
AT2
Wien
SÜDÖSTERREICH
Kärnten
AT21
AT211
Klagenfurt-Villach
AT212
Oberkärnten
AT213
Unterkärnten
Steiermark
AT22
AT221
Graz
AT222
Liezen
AT223
Östliche Obersteiermark
AT224
Oststeiermark
AT225
West- und Südsteiermark
AT226
Westliche Obersteiermark
AT3
AT31
WESTÖSTERREICH
Oberösterreich
AT311
Innviertel
AT312
Linz-Wels
AT313
Mühlviertel
AT314
Steyr-Kirchdorf
AT315
Traunviertel
— 39 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
AT32
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Salzburg
AT321
Lungau
AT322
Pinzgau-Pongau
AT323
Salzburg und Umgebung
AT33
Tirol
AT331
Außerfern
AT332
Innsbruck
AT333
Osttirol
AT334
Tiroler Oberland
AT335
Tiroler Unterland
AT34
Vorarlberg
AT341
Bludenz-Bregenzer Wald
AT342
Rheintal-Bodenseegebiet
ATZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
ATZZ
Extra-Regio NUTS 2
ATZZZ
Extra-Regio NUTS 3
POLONIA
Codice
PL1
PL11
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
REGION CENTRALNY
Łódzkie
PL113
Miasto Łódź
PL114
Łódzki
PL115
Piotrkowski
PL116
Sieradzki
PL117
Skierniewicki
PL12
Mazowieckie
PL127
Miasto Warszawa
PL128
Radomski
PL129
Warszawski wschodni
PL12A
Warszawski zachodni
PL12B
Ciechanowski
PL12C
Płocki
PL12D
Ostrołęcki
PL12E
Siedlecki
— 40 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
PL2
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
REGION POŁUDNIOWY
PL21
Małopolskie
PL213
Miasto Kraków
PL214
Krakowski
PL217
Tarnowski
PL218
Nowosądecki
PL219
Nowotarski
PL21A
Oświęcimski
PL22
Śląskie
PL224
Częstochowski
PL225
Bielski
PL227
Rybnicki
PL228
Bytomski
PL229
Gliwicki
PL22A
Katowicki
PL22B
Sosnowiecki
PL22C
Tyski
PL3
PL31
REGION WSCHODNI
Lubelskie
PL311
Bialski
PL312
Chełmsko-zamojski
PL314
Lubelski
PL315
Puławski
PL32
Podkarpackie
PL323
Krośnieński
PL324
Przemyski
PL325
Rzeszowski
PL326
Tarnobrzeski
PL33
Świętokrzyskie
PL331
Kielecki
PL332
Sandomiersko-jędrzejowski
PL34
Podlaskie
PL343
Białostocki
PL344
Łomżyński
PL345
Suwalski
— 41 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
PL4
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
PL41
Wielkopolskie
PL411
Pilski
PL414
Koniński
PL415
Miasto Poznań
PL416
Kaliski
PL417
Leszczyński
PL418
Poznański
PL42
Zachodniopomorskie
PL424
Miasto Szczecin
PL426
Koszaliński
PL427
Szczecinecko-pyrzycki
PL428
Szczeciński
PL43
Lubuskie
PL431
Gorzowski
PL432
Zielonogórski
PL5
REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
PL51
Dolnośląskie
PL514
Miasto Wrocław
PL515
Jeleniogórski
PL516
Legnicko-głogowski
PL517
Wałbrzyski
PL518
Wrocławski
PL52
Opolskie
PL523
Nyski
PL524
Opolski
PL6
PL61
REGION PÓŁNOCNY
Kujawsko-pomorskie
PL613
Bydgosko-toruński
PL616
Grudziądzki
PL617
Inowrocławski
PL618
Świecki
PL619
Włocławski
PL62
Warmińsko-mazurskie
— 42 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
PL621
Elbląski
PL622
Olsztyński
PL623
Ełcki
Pomorskie
PL63
PL633
Trójmiejski
PL634
Gdański
PL636
Słupski
PL637
Chojnicki
PL638
Starogardzki
PLZ
2a Serie speciale - n. 14
EXTRA-REGIO NUTS 1
PLZZ
Extra-Regio NUTS 2
PLZZZ
Extra-Regio NUTS 3
PORTOGALLO
Codice
PT1
PT11
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
CONTINENTE
Norte
PT111
Minho-Lima
PT112
Cávado
PT113
Ave
PT114
Grande Porto
PT115
Tâmega
PT116
Entre Douro e Vouga
PT117
Douro
PT118
Alto Trás-os-Montes
PT15
Algarve
PT150
PT16
Algarve
Centro (PT)
PT161
Baixo Vouga
PT162
Baixo Mondego
PT163
Pinhal Litoral
PT164
Pinhal Interior Norte
PT165
Dão-Lafões
PT166
Pinhal Interior Sul
PT167
Serra da Estrela
— 43 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
PT168
Beira Interior Norte
PT169
Beira Interior Sul
PT16A
Cova da Beira
PT16B
Oeste
PT16C
Médio Tejo
PT17
Lisboa
PT171
Grande Lisboa
PT172
Península de Setúbal
PT18
Alentejo
PT181
Alentejo Litoral
PT182
Alto Alentejo
PT183
Alentejo Central
PT184
Baixo Alentejo
PT185
Lezíria do Tejo
PT2
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PT20
Região Autónoma dos Açores
PT200
PT3
Região Autónoma dos Açores
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
PT30
Região Autónoma da Madeira
PT300
PTZ
Região Autónoma da Madeira
EXTRA-REGIO NUTS 1
PTZZ
Extra-Regio NUTS 2
PTZZZ
Extra-Regio NUTS 3
ROMANIA
Codice
RO1
RO11
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
MACROREGIUNEA UNU
Nord-Vest
RO111
Bihor
RO112
Bistrița-Năsăud
RO113
Cluj
RO114
Maramureș
RO115
Satu Mare
RO116
Sălaj
— 44 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
RO12
NUTS 2
NUTS 3
Centru
RO121
Alba
RO122
Brașov
RO123
Covasna
RO124
Harghita
RO125
Mureș
RO126
Sibiu
RO2
MACROREGIUNEA DOI
RO21
Nord-Est
RO211
Bacău
RO212
Botoșani
RO213
Iași
RO214
Neamț
RO215
Suceava
RO216
Vaslui
RO22
Sud-Est
RO221
Brăila
RO222
Buzău
RO223
Constanța
RO224
Galați
RO225
Tulcea
RO226
Vrancea
RO3
MACROREGIUNEA TREI
RO31
Sud-Muntenia
RO311
Argeș
RO312
Călărași
RO313
Dâmbovița
RO314
Giurgiu
RO315
Ialomița
RO316
Prahova
RO317
Teleorman
RO32
București-Ilfov
RO321
București
RO322
Ilfov
RO4
MACROREGIUNEA PATRU
— 45 —
2a Serie speciale - n. 14
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
RO41
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Sud-Vest Oltenia
RO411
Dolj
RO412
Gorj
RO413
Mehedinți
RO414
Olt
RO415
Vâlcea
RO42
Vest
RO421
Arad
RO422
Caraș-Severin
RO423
Hunedoara
RO424
Timiș
ROZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
ROZZ
Extra-Regio NUTS 2
ROZZZ
Extra-Regio NUTS 3
SLOVENIA
Codice
SI0
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
SLOVENIJA
SI03
Vzhodna Slovenija
SI031
Pomurska
SI032
Podravska
SI033
Koroška
SI034
Savinjska
SI035
Zasavska
SI036
Posavska
SI037
Jugovzhodna Slovenija
SI038
Primorsko-notranjska
SI04
Zahodna Slovenija
SI041
Osrednjeslovenska
SI042
Gorenjska
SI043
Goriška
SI044
Obalno-kraška
SIZ
SIZZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
Extra-Regio NUTS 2
SIZZZ
Extra-Regio NUTS 3
— 46 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
SLOVACCHIA
Codice
SK0
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
SLOVENSKO
SK01
Bratislavský kraj
SK010
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
SK02
SK021
Trnavský kraj
SK022
Trenčiansky kraj
SK023
Nitriansky kraj
SK03
Stredné Slovensko
SK031
Žilinský kraj
SK032
Banskobystrický kraj
Východné Slovensko
SK04
SK041
Prešovský kraj
SK042
Košický kraj
SKZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
SKZZ
Extra-Regio NUTS 2
SKZZZ
Extra-Regio NUTS 3
FINLANDIA
Codice
FI1
FI19
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
MANNER-SUOMI
Länsi-Suomi
FI193
Keski-Suomi
FI194
Etelä-Pohjanmaa
FI195
Pohjanmaa
FI196
Satakunta
FI197
Pirkanmaa
FI1B
Helsinki-Uusimaa
FI1B1
FI1C
Helsinki-Uusimaa
Etelä-Suomi
FI1C1
Varsinais-Suomi
FI1C2
Kanta-Häme
FI1C3
Päijät-Häme
FI1C4
Kymenlaakso
FI1C5
Etelä-Karjala
— 47 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
FI1D
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Pohjois- ja Itä-Suomi
FI1D1
Etelä-Savo
FI1D2
Pohjois-Savo
FI1D3
Pohjois-Karjala
FI1D4
Kainuu
FI1D5
Keski-Pohjanmaa
FI1D6
Pohjois-Pohjanmaa
FI1D7
Lappi
FI2
ÅLAND
FI20
Åland
FI200
FIZ
Åland
EXTRA-REGIO NUTS 1
FIZZ
Extra-Regio NUTS 2
FIZZZ
Extra-Regio NUTS 3
SVEZIA
Codice
SE1
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
ÖSTRA SVERIGE
SE11
Stockholm
Stockholms län
SE110
SE12
Östra Mellansverige
SE121
Uppsala län
SE122
Södermanlands län
SE123
Östergötlands län
SE124
Örebro län
SE125
Västmanlands län
SE2
SE21
SÖDRA SVERIGE
Småland med öarna
SE211
Jönköpings län
SE212
Kronobergs län
SE213
Kalmar län
SE214
Gotlands län
SE22
Sydsverige
SE221
Blekinge län
SE224
Skåne län
— 48 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
SE23
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Västsverige
SE231
Hallands län
SE232
Västra Götalands län
SE3
NORRA SVERIGE
SE31
Norra Mellansverige
SE311
Värmlands län
SE312
Dalarnas län
SE313
Gävleborgs län
SE32
Mellersta Norrland
SE321
Västernorrlands län
SE322
Jämtlands län
SE33
Övre Norrland
SE331
Västerbottens län
SE332
Norrbottens län
SEZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
SEZZ
Extra-Regio NUTS 2
SEZZZ
Extra-Regio NUTS 3
REGNO UNITO
Codice
UKC
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
NORTH EAST (ENGLAND)
UKC1
Tees Valley and Durham
UKC11
Hartlepool and Stockton-on-Tees
UKC12
South Teesside
UKC13
Darlington
UKC14
Durham CC
UKC2
Northumberland and Tyne and
Wear
UKC21
Northumberland
UKC22
Tyneside
UKC23
Sunderland
UKD
UKD1
NORTH WEST (ENGLAND)
Cumbria
UKD11
West Cumbria
UKD12
East Cumbria
UKD3
Greater Manchester
— 49 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
UKD33
Manchester
UKD34
Greater Manchester South West
UKD35
Greater Manchester South East
UKD36
Greater Manchester North West
UKD37
Greater Manchester North East
UKD4
Lancashire
UKD41
Blackburn with Darwen
UKD42
Blackpool
UKD44
Lancaster and Wyre
UKD45
Mid Lancashire
UKD46
East Lancashire
UKD47
Chorley and West Lancashire
UKD6
Cheshire
UKD61
Warrington
UKD62
Cheshire East
UKD63
Cheshire West and Chester
Merseyside
UKD7
UKD71
East Merseyside
UKD72
Liverpool
UKD73
Sefton
UKD74
Wirral
UKE
UKE1
YORKSHIRE AND THE HUMBER
East Yorkshire and Northern
Lincolnshire
UKE11
Kingston upon Hull, City of
UKE12
East Riding of Yorkshire
UKE13
North and North East Lincolnshi­
re
UKE2
North Yorkshire
UKE21
York
UKE22
North Yorkshire CC
UKE3
South Yorkshire
UKE31
Barnsley, Doncaster and Rother­
ham
UKE32
Sheffield
UKE4
West Yorkshire
UKE41
Bradford
UKE42
Leeds
— 50 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
UKE44
Calderdale and Kirklees
UKE45
Wakefield
UKF
EAST MIDLANDS (ENGLAND)
UKF1
Derbyshire and Nottinghamshi­
re
UKF11
Derby
UKF12
East Derbyshire
UKF13
South and West Derbyshire
UKF14
Nottingham
UKF15
North Nottinghamshire
UKF16
South Nottinghamshire
UKF2
Leicestershire, Rutland and Nor­
thamptonshire
UKF21
Leicester
UKF22
Leicestershire CC and Rutland
UKF24
West Northamptonshire
UKF25
North Northamptonshire
UKF3
Lincolnshire
UKF30
UKG
UKG1
Lincolnshire
WEST MIDLANDS (ENGLAND)
Herefordshire, Worcestershire
and Warwickshire
UKG11
Herefordshire, County of
UKG12
Worcestershire
UKG13
Warwickshire
UKG2
Shropshire and Staffordshire
UKG21
Telford and Wrekin
UKG22
Shropshire CC
UKG23
Stoke-on-Trent
UKG24
Staffordshire CC
UKG3
West Midlands
UKG31
Birmingham
UKG32
Solihull
UKG33
Coventry
UKG36
Dudley
UKG37
Sandwell
UKG38
Walsall
— 51 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
UKG39
UKH
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Wolverhampton
EAST OF ENGLAND
UKH1
East Anglia
UKH11
Peterborough
UKH12
Cambridgeshire CC
UKH14
Suffolk
UKH15
Norwich and East Norfolk
UKH16
North and West Norfolk
UKH17
Breckland and South Norfolk
UKH2
Bedfordshire and Hertfordshire
UKH21
Luton
UKH23
Hertfordshire
UKH24
Bedford
UKH25
Central Bedfordshire
UKH3
Essex
UKH31
Southend-on-Sea
UKH32
Thurrock
UKH34
Essex Haven Gateway
UKH35
West Essex
UKH36
Heart of Essex
UKH37
Essex Thames Gateway
UKI
UKI3
LONDON
Inner London - West
UKI31
Camden and City of London
UKI32
Westminster
UKI33
Kensington & Chelsea and Ham­
mersmith & Fulham
UKI34
Wandsworth
UKI4
Inner London - East
UKI41
Hackney and Newham
UKI42
Tower Hamlets
UKI43
Haringey and Islington
UKI44
Lewisham and Southwark
UKI45
Lambeth
UKI5
Outer London - East and North
East
— 52 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
UKI51
Bexley and Greenwich
UKI52
Barking & Dagenham and Have­
ring
UKI53
Redbridge and Waltham Forest
UKI54
Enfield
UKI6
Outer London - South
UKI61
Bromley
UKI62
Croydon
UKI63
Merton, Kingston upon Thames
and Sutton
UKI7
Outer London - West and
North West
UKI71
Barnet
UKI72
Brent
UKI73
Ealing
UKI74
Harrow and Hillingdon
UKI75
Hounslow and Richmond upon
Thames
UKJ
UKJ1
SOUTH EAST (ENGLAND)
Berkshire, Buckinghamshire and
Oxfordshire
UKJ11
Berkshire
UKJ12
Milton Keynes
UKJ13
Buckinghamshire CC
UKJ14
Oxfordshire
UKJ2
Surrey, East and West Sussex
UKJ21
Brighton and Hove
UKJ22
East Sussex CC
UKJ25
West Surrey
UKJ26
East Surrey
UKJ27
West Sussex (South West)
UKJ28
West Sussex (North East)
UKJ3
Hampshire and Isle of Wight
UKJ31
Portsmouth
UKJ32
Southampton
UKJ34
Isle of Wight
UKJ35
South Hampshire
UKJ36
Central Hampshire
— 53 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
UKJ37
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
North Hampshire
UKJ4
Kent
UKJ41
Medway
UKJ43
Kent Thames Gateway
UKJ44
East Kent
UKJ45
Mid Kent
UKJ46
West Kent
UKK
SOUTH WEST (ENGLAND)
UKK1
Gloucestershire, Wiltshire and
Bristol/Bath area
UKK11
Bristol, City of
UKK12
Bath and North East Somerset,
North Somerset and South Glou­
cestershire
UKK13
Gloucestershire
UKK14
Swindon
UKK15
Wiltshire CC
Dorset and Somerset
UKK2
UKK21
Bournemouth and Poole
UKK22
Dorset CC
UKK23
Somerset
UKK3
Cornwall and Isles of Scilly
UKK30
Cornwall and Isles of Scilly
UKK4
Devon
UKK41
Plymouth
UKK42
Torbay
UKK43
Devon CC
UKL
UKL1
WALES
West Wales and The Valleys
UKL11
Isle of Anglesey
UKL12
Gwynedd
UKL13
Conwy and Denbighshire
UKL14
South West Wales
UKL15
Central Valleys
UKL16
Gwent Valleys
UKL17
Bridgend and Neath Port Talbot
— 54 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
UKL18
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
Swansea
UKL2
East Wales
UKL21
Monmouthshire and Newport
UKL22
Cardiff and Vale of Glamorgan
UKL23
Flintshire and Wrexham
UKL24
Powys
UKM
UKM2
SCOTLAND
Eastern Scotland
UKM21
Angus and Dundee City
UKM22
Clackmannanshire and Fife
UKM23
East Lothian and Midlothian
UKM24
Scottish Borders
UKM25
Edinburgh, City of
UKM26
Falkirk
UKM27
Perth & Kinross and Stirling
UKM28
West Lothian
UKM3
South Western Scotland
UKM31
East Dunbartonshire, West Dun­
bartonshire and Helensburgh &
Lomond
UKM32
Dumfries & Galloway
UKM33
East Ayrshire and North Ayrshire
mainland
UKM34
Glasgow City
UKM35
Inverclyde, East Renfrewshire and
Renfrewshire
UKM36
North Lanarkshire
UKM37
South Ayrshire
UKM38
South Lanarkshire
UKM5
North Eastern Scotland
UKM50
UKM6
Aberdeen City and Aberdeenshire
Highlands and Islands
UKM61
Caithness & Sutherland and Ross
& Cromarty
UKM62
Inverness & Nairn and Moray,
Badenoch & Strathspey
UKM63
Lochaber, Skye & Lochalsh, Ar­
ran & Cumbrae and Argyll & Bu­
te
— 55 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice
NUTS 1
NUTS 2
2a Serie speciale - n. 14
NUTS 3
UKM64
Eilean Siar (Western Isles)
UKM65
Orkney Islands
UKM66
Shetland Islands
UKN
NORTHERN IRELAND
UKN0
Northern Ireland
UKN01
Belfast
UKN02
Outer Belfast
UKN03
East of Northern Ireland
UKN04
North of Northern Ireland
UKN05
West and South of Northern Ire­
land
UKZ
UKZZ
EXTRA-REGIO NUTS 1
Extra-Regio NUTS 2
UKZZZ
Extra-Regio NUTS 3
— 56 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
ALLEGATO II
Unità amministrative esistenti
A livello NUTS 1: per il Belgio "Gewesten/Régions"; per la Germania "Länder"; per il Portogallo "Continente", "Região
Autónoma dos Açores" e "Região Autónoma da Madeira"; per il Regno Unito "Scotland, Wales, Northern Ireland" e
"Government Office Regions of England".
A livello NUTS 2: per il Belgio "Provincies/Provinces", per la Danimarca "Regioner", per la Grecia "Περιφερέιες (periferies)",
per la Spagna "Comunidades, ciudades autónomas", per la Francia "Régions", per l'Italia "Regioni", per i Paesi Bassi
"Provincies", per l'Austria "Länder", per la Polonia "Województwa".
A livello NUTS 3: per il Belgio "Arrondissementen/Arrondissements", per la Bulgaria "Области (Oblasti)", per la Repub­
blica ceca "Kraje", per la Germania "Kreise, kreisfreie Städte", per la Spagna "Provincias, Consejos insulares" e "Cabildos",
per la Francia "Départements", per la Croazia "Županije", per l'Italia "Province", per la Lituania "Apskritis", per l'Ungheria
"Megyék", per la Romania "Județe", per la Slovacchia "Kraje", per la Svezia "Län", per la Finlandia "Maakunnat/Landskap".
ALLEGATO III
Unità amministrative più piccole
Per il Belgio "Gemeenten/Communes", per la Bulgaria "Населени места (Naseleni mesta)", per la Repubblica ceca "Obce",
per la Danimarca "Kommuner", per la Germania "Gemeinden", per l'Estonia "Vald, Linn", per l'Irlanda "Counties, County
boroughs", per la Grecia "Δήμοι (Demoi)", per la Spagna "Municipios", per la Francia "Communes", per la Croazia
"Gradovi, općine", per l'Italia "Comuni", per Cipro "Δήμοι, κοινότητες (Demoi, koinotites)", per la Lettonia "Republikas
pilsētas, novadi", per la Lituania "Seniūnija", per il Lussemburgo "Communes", per l'Ungheria "Települések", per Malta
"Localities", per i Paesi Bassi "Gemeenten", per l'Austria "Gemeinden", per la Polonia "Gminy, miasta", per il Portogallo
"Freguesias", per la Romania "Municipii, Orașe" e "Comune", per la Slovenia "Občine", per la Slovacchia "Obce", per la
Finlandia "Kunnat/Kommuner", per la Svezia "Kommuner", per il Regno Unito "Wards".»
14CE0273
— 57 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1320/2013 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2013
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 relativo alla scheda aziendale da
utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzionamento
economico di dette aziende
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(3)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 si applica
a decorrere dal 1o gennaio 2014. Per garantire una cor­
retta attuazione di tale regolamento, il presente regola­
mento deve pertanto entrare in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
(4)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato comunitario per la rete d’informa­
zione contabile agricola,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 no­
vembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione
contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agri­
cole nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 7, para­
grafo 2, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 12 e l’articolo 13,
paragrafo 2,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
considerando quanto segue:
(1)
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della
Commissione (2) contiene diversi errori nel suo allegato.
Occorre rettificare di conseguenza il regolamento di ese­
cuzione (UE) n. 385/2012.
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 è
sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli­
cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione,
del 30 aprile 2012, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la
constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzio­
namento economico di dette aziende (GU L 127 del 15.5.2012,
pag. 1).
— 58 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
ALLEGATO
“ALLEGATO
SCHEDA AZIENDALE
I. SCHEMA DELLA SCHEDA AZIENDALE
I dati da raccogliere sono classificati per tabella e suddivisi in gruppi, categorie e colonne. La convenzione utilizzata per
fare riferimento a uno specifico campo di dati è la seguente: <table letter>.<group>.<category>[.<category>].<column>.
I valori dei dati specifici sono registrati a livello della colonna. Nelle tabelle contenute nella sezione III le caselle in bianco
sono quelle in cui possono essere indicati i dati, quelle in grigio contrassegnate da “-” non sono pertinenti nel contesto del
gruppo e pertanto non è possibile inserirvi dati.
Esempi:
— B.UT.20.A (colonna A del gruppo UT, categoria 20, della tabella B) rappresenta la «superficie» della «SAU in affitto», da
registrare nella tabella B alla voce «SAU in affitto».
— I.A.10110.1.0.TA (colonna TA del gruppo A, categoria 10110, della tabella I) rappresenta la superficie totale di
«Frumento tenero e spelta» per il tipo di coltura 1 «Colture in pieno campo - coltura principale, coltura consociata» e
codice 0 dati mancanti «Non manca nessun dato»).
Le tabelle sono rappresentate da una lettera, i gruppi da una o più lettere, le categorie da codici numerici e le colonne da
una o più lettere.
Nella sezione III, per le tabelle da A a M, la prima tabella indica la matrice generale per i gruppi e le colonne. La seconda
tabella indica la ripartizione per categorie, in cui ogni categoria è rappresentata da uno o più codici e sottocodici.
Per i valori delle categorie e delle colonne di ciascuna tabella sono fornite ulteriori definizioni e istruzioni nella sezione III,
dopo la tabella in questione.
II. DEFINIZIONI E ISTRUZIONI GENERALI
a) I dati della scheda aziendale si riferiscono a una sola azienda agricola e a un medesimo esercizio contabile di dodici
mesi consecutivi.
b) I dati della scheda aziendale riguardano esclusivamente l’azienda. I dati si riferiscono alle attività agricole dell’azienda e
alle altre attività lucrative (AAL) direttamente collegate all’azienda. Ad eccezione di queste attività, tutto ciò che si
riferisce ad attività «extraziendali» del conduttore e della sua famiglia, a pensioni, a eredità, a conti bancari privati, a
beni estranei all’azienda agricola, a imposte personali, ad assicurazioni private ecc., non deve entrare nella compila­
zione della scheda aziendale.
c) I dati della scheda aziendale devono provenire da una contabilità che comporta registrazioni sistematiche e regolari nel
corso dell’esercizio contabile.
d) I dati contabili sono espressi in valore monetario, IVA esclusa.
e) I dati contabili in valore monetario sono espressi al netto di premi e sovvenzioni. Per premio e sovvenzione si intende
qualsiasi aiuto diretto concesso con fondi pubblici e che abbia dato luogo ad una certa entrata specifica (cfr. de­
scrizione nella tabella M “SOVVENZIONI”).
f) I dati della scheda aziendale devono essere indicati nelle unità e con i gradi di precisione seguenti:
— valori finanziari: valori in euro o in unità monetarie nazionali e senza decimali. Tuttavia, per le monete nazionali la
cui unità rappresenta un valore relativo basso rispetto all’euro, l’organo di collegamento dello Stato membro
interessato e i servizi della Commissione competenti per la gestione della rete d’informazione contabile agricola
possono decidere di comune accordo di esprimere i suddetti valori in centinaia o in migliaia di unità monetarie
nazionali;
— 59 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
— quantità fisiche: peso in quintali (q = 100 kg), salvo le uova, che sono indicate in migliaia; volume di liquidi in
ettolitri (inclusi il vino e i prodotti connessi);
— superfici: in are, esclusi i funghi per i quali sono espresse in metri quadrati di superficie totale coltivata,
— consistenza media del patrimonio zootecnico: con due decimali;
— consistenza della manodopera: con due decimali.
g) Se per una determinata azienda un valore non è pertinente o manca, non inserire il valore “0”.
— 60 —
— 61 —
Classi
Altri dati relativi all’azienda
CL
OT
Numero dell’azienda
Latitudine
Longitudine
NUTS3
Ufficio contabile
Tipo di contabilità
10
20
30
40
50
60
Descrizione
Tipologia
TY
Codice
(*)
Informazioni contabili
Ubicazione dell’azienda
LO
AI
Identificazione dell’azienda
ID
Gruppo di informazioni
Categoria di informazioni generali
AI
AI
—
—
—
—
—
AID10R
R
—
—
—
—
—
AID10S
S
—
—
—
—
—
—
—
—
—
AID10H
H
—
—
—
—
—
H
—
DG
—
—
—
—
—
DG
Grado
—
—
—
ALO30DG
ALO20DG
Numero
d’ordine
dell’azienda
—
—
—
ALO30MI
ALO20MI
—
MI
—
—
—
—
—
MI
Minuti
N
—
—
ALO40N
—
—
—
—
—
—
—
—
N
NUTS
—
AAI50AO
—
—
—
AO
—
—
—
—
—
AO
Numero dell’uf­
ficio contabile
Colonne
—
—
—
—
—
DT
—
—
—
—
—
DT
Data
—
—
—
—
—
W
—
—
—
—
—
W
Peso del­
l’azienda
—
—
—
—
—
TF
—
—
—
—
—
TF
Orienta­
mento tec­
nico-econo­
mico
—
—
—
—
—
ES
—
—
—
—
—
ES
Classe di di­
mensione eco­
nomica
AAI60C
—
—
—
—
C
—
—
—
C
Codice
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LO
LO
LO
ID
Grup­
po
—
—
—
—
—
S
R
—
Sottocircoscri­
zione
Circoscri­
zione
Codice (*)
Informazioni generali sull’azienda
Tabella A.
III. TABELLE E DEFINIZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE
20-2-2014
2a Serie speciale - n. 14
TY
TY
CL
CL
CL
CL
CL
OT
OT
Peso nazionale calcolato dallo Stato
membro
Classificazione al momento della selezio­
ne
Altre attività lucrative (AAL) direttamente
collegate all’azienda
Tipo di proprietà/obiettivo economico
Natura giuridica
Livello di responsabilità del (dei) condut­
tore(i)
Agricoltura biologica
Settori di agricoltura biologica
Denominazioni di origine protette (DOP)
e indicazioni geografiche protette (IGP)
Settori con DOP/IGP
Zona svantaggiata
Altitudine
Zona Fondi Strutturali
Zona Natura 2000
Zona direttiva «acque» (2000/60/CE)
Sistema d’irrigazione
Giornate di pascolo/UBA su terreno co­
mune
80
90
100
110
120
130
140
141
150
151
— 62 —
160
170
180
190
200
210
220
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
AI
Grup­
po
Data di chiusura d’esercizio
Descrizione
70
Codice
(*)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
S
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
H
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
DG
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
MI
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AO
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DT
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ATY80W
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W
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ATY90TF
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TF
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ATY90ES
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ES
AOT220C
AOT210C
ACL200C
ACL190C
ACL180C
ACL170C
ACL160C
A.CL.151.­
C.
ACL150C
A.CL.141.­
C.
ACL140C
ACL130C
ACL120C
ACL110C
ACL100C
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C
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A.ID. Identificazione dell’azienda
Ad ogni azienda contabile selezionata per la prima volta è attribuito un numero. L’azienda conserva questo
numero per tutto il tempo in cui fa parte della rete d’informazione. Un numero già assegnato non può essere
attribuito ad un’altra azienda.
Tuttavia, l’azienda che subisce un cambiamento profondo, in particolare in caso di scissione in due aziende
indipendenti o di fusione con un’altra azienda, è considerata come una nuova azienda e, in tal caso, le viene
assegnato un nuovo numero. Un cambiamento dell’orientamento produttivo dell’azienda non implica l’attribuzione
di un nuovo numero. Nel caso in cui la conservazione del numero dell’azienda comporti il rischio di confusione
con altre aziende contabili (ad esempio, in caso di nuova sottocircoscrizione regionale), il numero deve essere
cambiato. In tal caso alla Commissione deve pervenire una tabella di corrispondenza dei vecchi e dei nuovi numeri.
Il numero dell’azienda comprende tre gruppi di indicazioni:
A.ID.10.R. Circoscrizione: viene attribuito un numero di codice corrispondente al codice che figura nell’allegato del
regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione (1).
A.ID.10.S. Sottocircoscrizione: viene attribuito un numero di codice.
La sottocircoscrizione prescelta deve essere basata sul sistema comune di classificazione delle regioni, noto come
nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), stabilito da Eurostat in collaborazione con gli istituti
statistici nazionali.
In ogni caso lo Stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione una tabella che indichi, per ogni
codice di sottocircoscrizione utilizzato, le regioni NUTS corrispondenti nonché la regione corrispondente per la
quale sono calcolati valori specifici di produzione standard.
A.ID.10.H. Numero d’ordine dell’azienda
A.LO. Ubicazione dell’azienda
L’ubicazione geografica dell’azienda è fornita mediante due indicazioni: il riferimento geografico (latitudine e
longitudine) e il codice delle unità territoriali di livello NUTS 3.
A.LO.20. Latitudine: gradi e minuti (nell’arco di 5 minuti), colonne DG e MI.
A.LO.30. Longitudine: gradi e minuti (nell’arco di 5 minuti), colonne DG e MI.
Le modalità di esecuzione per garantire la riservatezza dei dati e gli orientamenti pratici saranno specificati nel
documento di istruzioni.
A.LO.40.N. Il codice NUTS3 è il codice dell’unità territoriale di livello NUTS 3 in cui è situata l’azienda. Va indicata
la versione più recente del codice, in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio (2).
A.AI. Informazioni contabili
A.AI.50.AO. Numero dell’ufficio contabile: viene attribuito un numero di codice.
In ogni Stato membro a ciascun ufficio contabile deve essere attribuito un numero unico. Va indicato il numero
dell’ufficio contabile che si è occupato dell’azienda per l’esercizio contabile interessato.
A.AI.60.C. Tipo di contabilità: indicare il tipo di contabilità tenuta dall’azienda. Devono essere utilizzati i seguenti
numeri di codice:
1. partita doppia;
(1) Regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della
constatazione dei redditi delle aziende agricole (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14).
(2) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classi­
ficazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
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2. partita semplice;
3. nessuna.
A.AI.70.DT. Data di chiusura d’esercizio: da inserire in formato «AAAA-MM-GG», ad esempio, 2009-06-30 o 200912-31.
A.TY. Tipologia
A.TY.80.W. Peso nazionale dell’azienda: indicare il valore del fattore di estrapolazione calcolato dallo Stato membro. I
valori devono essere espressi con due decimali.
A.TY.90.TF. Orientamento tecnico-economico al momento della selezione: codice dell’orientamento produttivo del­
l’azienda conformemente all’allegato I del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione (1), al momento
della selezione per l’esercizio contabile considerato.
A.TY.90.ES. Classe di dimensione economica al momento della selezione: codice della classe di dimensione economica
dell’azienda conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1242/2008 al momento della selezione per
l’esercizio contabile considerato.
A.CL. Classi
A.CL.100.C. Altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda: da comunicare come fascia percentuale che indica
la parte del fatturato (2) proveniente da altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda nel fatturato totale.
Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:
1. ≥ 0 a ≤ 10 %
2. > 10 % a ≤ 50 %
3. > 50 % a ≤ 100 %
A.CL.110.C. Tipo di proprietà/obiettivo economico: indicare il tipo di proprietà e l’obiettivo economico dell’azienda.
Vanno utilizzati i codici seguenti:
1. azienda familiare: l’azienda utilizza la manodopera e il capitale del conduttore/capo azienda e della sua
famiglia, che sono i beneficiari dell’attività economica;
2. società: i fattori di produzione dell’azienda sono forniti da diversi soci, almeno uno dei quali partecipa al
lavoro dell’azienda come manodopera non salariata. Gli utili vanno alla società;
3. impresa a scopo di lucro: gli utili sono destinati a remunerare gli azionisti con dividendi/profitti. L’azienda è
di proprietà dell’impresa.
4. impresa non a scopo di lucro: gli utili sono destinati principalmente a mantenere posti di lavoro o ad altri
obiettivi sociali analoghi. L’azienda è di proprietà dell’impresa.
A.CL.120.C. Stato giuridico: occorre indicare se l’azienda ha personalità giuridica. Devono essere utilizzati i seguenti
numeri di codice:
0. falso.
1. vero.
A.CL.130.C. Livello di responsabilità del(i) conduttore(i): occorre indicare il livello di responsabilità (economica) del
conduttore (principale). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:
1. piena
2. parziale.
(1) Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende
agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3).
(2) Allegato III del regolamento (CE) n. 1242/2008.
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A.CL.140.C. Agricoltura biologica: indicare se l’azienda applica metodi di produzione biologici, ai sensi del regola­
mento (CE) n. 834/2007, in particolare degli articoli 4 e 5. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:
1. l’azienda non applica metodi di produzione biologici;
2. l’azienda applica solo metodi di produzione biologici per tutti i suoi prodotti;
3. l’azienda applica metodi di produzione biologici e altri metodi di produzione;
4. l’azienda è in fase di conversione a metodi di produzione biologici.
A.CL.141.C. Settori di agricoltura biologica: se l’azienda applica metodi di produzione biologici e altri metodi, indicare
i settori di produzione in cui l’azienda applica solo metodi di produzione biologici (sono possibili indicazioni
multiple). Devono essere utilizzati i numeri di codice elencati di seguito. Se l’azienda applica metodi di produzione
biologici e altri metodi di produzione per tutti i propri settori di produzione, utilizzare il codice “non pertinente”.
0. non pertinente
31. cereali
32. colture oleaginose e colture proteiche
33. ortofrutticoli (compresi gli agrumi, ma escluse le olive)
34. olive
35. vigneti
36. carni bovine
37. latte vaccino
38. carni suine
39. ovini e caprini (latte e carne)
40. carni di pollame
41. uova
42. altri settori.
A.CL.150.C. Denominazioni di origine protette/Indicazioni geografiche protette: indicare se l’azienda produce prodotti
agricoli e/o alimentari tutelati da una denominazione di origine (DOP) o da un’indicazione geografica (IGP) protette
oppure se produce prodotti agricoli utilizzati per produrre prodotti alimentari protetti da DOP/IGP ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:
1. l’azienda non produce alcun prodotto agricolo o alimentare protetto da una DOP o una IGP né alcun
prodotto utilizzato per produrre prodotti alimentari protetti da una DOP o una IGP;
2. l’azienda produce solo prodotti agricoli o alimentari protetti da una DOP o una IGP o prodotti utilizzati
per produrre prodotti alimentari protetti da una DOP o una IGP;
3. l’azienda produce alcuni prodotti agricoli o alimentari protetti da una DOP o una IGP o alcuni prodotti
utilizzati per produrre prodotti alimentari protetti da una DOP o una IGP.
(1) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).
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A.CL.151.C. Settori delle denominazioni di origine protette/indicazioni geografiche protette: indicare i settori di produzione
(sono possibili indicazioni multiple) se la maggior parte della produzione di alcuni settori specifici è costituita da
prodotti agricoli o alimentari protetti da una DOP o una IGP o da prodotti utilizzati per produrre prodotti protetti
da una DOP o una IGP. Devono essere utilizzati i numeri di codice elencati di seguito. Utilizzare il codice “non
pertinente” se l’azienda produce alcuni prodotti agricoli o alimentari protetti da una DOP o una IGP o alcuni
prodotti utilizzati per produrre prodotti protetti da una DOP o una IGP, ma tali prodotti non costituiscono la
maggior parte della produzione in ciascun settore:
0. non pertinente
31. cereali
32. colture oleaginose e colture proteiche
33. ortofrutticoli (compresi gli agrumi, ma escluse le olive)
34. olive
35. vigneti
36. carni bovine
37. latte vaccino
38. carni suine
39. ovini e caprini (latte e carne)
40. carni di pollame
41. uova
42. altri settori.
Le voci A.CL.150.C. Denominazione di origine protetta/Indicazione geografica protetta e A.CL.151.C sono facoltative per
gli Stati membri. Se utilizzate, devono essere compilate per tutte le aziende campione dello Stato membro. Se la
voce A.CL.150.C è compilata, occorre compilare anche la voce A.CL.151.C.
A.CL.160.C. Zona svantaggiata: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata
in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consi­
glio (1). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:
1. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda non è situata in una zona svantaggiata ai
sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
2. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona svantaggiata ai sensi
degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
3. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona di montagna ai sensi
dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
4. negli Stati membri in questione le superfici sono così piccole e numerose che l’informazione non è
rilevante.
A.CL.170.C. Altitudine: La zona altimetrica è indicata dal relativo numero di codice:
1. la maggior parte dell’azienda è ubicata a < 300 m;
2. la maggior parte dell’azienda è ubicata a un’altitudine compresa tra 300 e 600 m;
3. la maggior parte dell’azienda è ubicata a > 600 m;
4. dati non disponibili.
(1) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
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A.CL.180.C. Zona Fondi strutturali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è
situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio (1). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:
1. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona dell’obiettivo
“convergenza”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell’articolo 5;
2. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona dell’obiettivo
“competitività regionale e occupazione”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare
dell’articolo 6;
3. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona che può beneficiare
di un sostegno transitorio ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
A.CL.190.C. Zona Natura 2000: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata
in zone interessate dall’attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio (2) e della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio (3) (Natura 2000). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:
1. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda non è situata in una zona che può
beneficiare dei pagamenti di Natura 2000;
2. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona che può beneficiare
dei pagamenti di Natura 2000.
A.CL.200.C. Zona direttiva sulle acque (direttiva 2000/60/CE): indicare se la maggior parte della superficie agricola
utilizzata dell’azienda è situata in zone interessate dall’attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (4). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:
1. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda non è situata in una zona che può
beneficiare dei pagamenti correlati alla direttiva 2000/60/CE;
2. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona che può beneficiare
dei pagamenti correlati alla direttiva 2000/60/CE.
A.OT. Altri dati relativi all’azienda
A.OT.210.C. Sistema d’irrigazione: indicare il principale sistema d’irrigazione utilizzato nell’azienda:
0. non pertinente (se non esistono sistemi d’irrigazione nell’azienda)
1. superficiale
2. per aspersione
3. a goccia
4. altri.
A.OT.220.C. Giornate di pascolo/UBA su terreno comune: numero di giornate di pascolo/UBA del bestiame del­
l’azienda su terreno comune utilizzato dall’azienda.
COLONNE NELLA TABELLA A
La colonna R si riferisce alla circoscrizione, la colonna S alla sottocircoscrizione, la colonna H al numero d’ordine
dell’azienda, la colonna DG ai gradi, la colonna MI ai minuti, la colonna N a NUTS, la colonna AO al numero dell’ufficio
contabile, la colonna DT alla data, la colonna W al peso dell’azienda, la colonna TF all’orientamento produttivo, la
colonna ES alla classe di dimensione economica e la colonna C al codice.
(1) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006,
pag. 25).
(2) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979,
pag. 1).
(3) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(4) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
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Tabella B.
Forma di conduzione
Categoria di superficie agricola utilizzata (SAU)
Gruppo di informazioni
UO
SAU in proprietà
UT
SAU in affitto
US
SAU a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione
Codice (*)
Descrizione delle categorie
Codice (*)
Superficie agricola utilizzata
A
Gruppo
10
SAU in proprietà
UO
20
SAU in affitto
UT
30
SAU a mezzadria
US
A
I terreni di aziende detenute in comune da due o più soci devono essere registrati come terreni in proprietà, affittati o
coltivati a mezzadria a seconda degli accordi in vigore tra i soci.
La superficie agricola utilizzata (SAU) è la superficie complessiva occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti,
coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzata dalle aziende, indipendentemente dal sistema di conduzione. Non è
compresa la terra comune utilizzata dalle aziende.
Devono essere utilizzati i seguenti gruppi di informazioni e categorie.
B.UO. SAU in proprietà
B.UO.10.A Superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti, coltivazioni permanenti e orti familiari) di
cui l’agricoltore è proprietario, usufruttuario o enfiteuta e/o SAU coltivata a condizioni analoghe. Comprende i
terreni dati in affitto pronti per la semina (codice di coltura 11300).
B.UT. SAU in affitto
B.UT.20.A Superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti, colture permanenti e orti familiari) coltivata
da persona diversa dal proprietario, usufruttuario o enfiteuta, in base a un contratto d’affitto della suddetta
superficie (il canone d’affitto viene pagato in contanti e/o in natura; poiché generalmente è pattuito in anticipo,
normalmente non varia in base ai risultati della gestione) e/o superficie agricola utilizzata coltivata in condizioni
analoghe.
La superficie in affitto non comprende i terreni il cui raccolto è acquistato sul campo. Gli importi pagati per
l’acquisto di raccolti sul campo devono essere indicati nella tabella H, nei codici da 2020 a 2040 (mangimi
acquistati) nel caso di prati o produzione foraggera e nel codice 3090 (altre spese specifiche per le colture) nel caso
di colture commercializzabili (prodotti che vengono generalmente commercializzati). I prodotti di colture com­
mercializzabili acquistati sul campo devono essere indicati senza specificare la superficie corrispondente (tabella H).
I terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore ad un anno e la relativa produzione sono considerati
analogamente ai terreni i cui raccolti sono acquistati sul campo.
B.US. SAU a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione
B.US.30.A Superficie agricola utilizzata (seminativi, prati e pascoli permanenti, colture permanenti e orti familiari)
coltivata dal concedente e dal mezzadro in associazione, sulla base di un contratto di mezzadria, e/o SAU coltivata
in condizioni analoghe.
COLONNE NELLA TABELLA B
La colonna A si riferisce alla SAU.
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Manodopera salariata occupata rego­
larmente
Manodopera salariata occupata non
regolarmente
PR
PC
Conduttore/capo azienda
Conduttore/non capo azienda
Capo azienda/non conduttore
Coniuge del conduttore
Altro
Manodopera occupata non regolarmente
Capo azienda
10
20
30
40
50
60
70
Descrizione
Manodopera non salariata occupata
non regolarmente
UC
Codice (*)
Manodopera non salariata occupata
regolarmente
UR
—
—
—
—
—
—
—
P
—
—
—
—
—
G
—
—
—
—
—
B
Inserire il codice
T
Formazione agraria del
capo azienda
—
—
—
—
T
(ore)
Y1
Tempo di lavoro an­
nuale
Y1
—
—
(ULA)
W1
—
W1
Consistenza (unità
di lavoro-anno)
%
Y2
—
—
—
—
Y2
—
W2
—
—
%
W2
% del tempo di la­ % delle unità di la­
voro annuale
voro-anno (ULA)
Lavoro totale nell’azienda (lavoro agricolo e
Percentuale del lavoro per le AAL diret­
lavoro per altre attività lucrative (AAL) di­
tamente collegate all’azienda
rettamente collegate all’azienda)
Colonne
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PR
UC, PC
UR, PR
UR
UR
UR
UR
Gruppo
—
—
B
G
Inserire il codice
P
Numero intero
Quattro cifre
Anno di nascita
Numero di persone
Gruppo di informazioni
Dati generali
Sesso
Codice (*)
Categoria di manodopera
Manodopera
Tabella C.
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Per manodopera s’intende l’insieme delle persone che nel corso dell’esercizio contabile hanno lavorato nell’azienda
agricola (cfr. qui di seguito). Non sono, tuttavia, comprese nella manodopera dell’azienda le persone che vi hanno
lavorato per conto di un’altra persona o impresa (lavori eseguiti da imprese di lavori agricoli, le cui spese figurano nella
tabella H, al codice 1020).
Nel caso di aiuto reciproco tra aziende, quando tale aiuto consiste in uno scambio di prestazioni di lavoro, vengono
indicati nella scheda aziendale soltanto il tempo di lavoro fornito dalla manodopera dell’azienda e gli eventuali salari
corrisposti, dato che l’aiuto ricevuto corrisponde in linea di massima all’aiuto fornito.
In certi casi però l’aiuto ricevuto è compensato da un aiuto di diversa natura (ad esempio, l’aiuto ricevuto in forma di
lavoro è compensato dalla fornitura di macchinari). Se si tratta di uno scambio limitato di prestazioni, non ne viene fatta
menzione nella scheda aziendale (nell’esempio citato, l’aiuto ricevuto non figura nella manodopera; invece, le spese di
meccanizzazione comprendono gli oneri relativi al prestito di attrezzature). Nei casi eccezionali in cui lo scambio di
prestazioni avviene su larga scala, si ricorre a una delle seguenti procedure:
a) l’aiuto ricevuto in forma di lavoro è compensato da una prestazione di diversa natura (ad esempio, la fornitura di
macchinari): il tempo di lavoro ricevuto è registrato come lavoro remunerato a carico dell’azienda (gruppi PR o PC
secondo che si tratti di manodopera occupata regolarmente o non regolarmente nell’azienda); il valore dell’aiuto
fornito viene registrato come produzione nella categoria corrispondente in altre tabelle (nell’esempio succitato, nella
tabella L, categoria 2010 («Lavori per conto terzi») e come onere (nella tabella H, categoria 1010, «Salari e oneri
sociali»);
b) l’aiuto fornito in forma di lavoro è compensato da una prestazione di diversa natura (ad esempio, la fornitura di
macchinari): in questo caso il tempo di lavoro prestato e gli eventuali salari corrisposti non sono menzionati; il valore
della prestazione ricevuta viene registrato tra i mezzi di produzione nel gruppo corrispondente di un’altra tabella
(nell’esempio succitato, nella tabella H, nel gruppo 1020, «Lavori eseguiti da terzi e locazione di macchine»).
Si devono distinguere i seguenti gruppi di informazioni e categorie:
C.UR. Manodopera non salariata occupata regolarmente
Manodopera non remunerata o che percepisce una retribuzione (in contanti o in natura) inferiore all’importo
normalmente pagato per la prestazione fornita (tali pagamenti non compaiono tra gli oneri aziendali) e che
durante l’esercizio contabile ha partecipato per almeno una giornata completa ogni settimana (senza tener conto
delle ferie normali) ai lavori agricoli dell’azienda.
Una persona occupata regolarmente che, per ragioni particolari, abbia lavorato nell’azienda soltanto per un periodo
limitato nel corso dell’esercizio viene comunque registrata tra la manodopera occupata regolarmente (per le ore di
lavoro effettivamente prestate).
Si tratta dei seguenti casi particolari o di casi analoghi:
a) condizioni particolari di produzione nell’azienda, nelle quali la manodopera non è richiesta per tutto l’anno: ad
esempio, nelle aziende olivicole o viticole e nelle aziende specializzate nell’ingrasso degli animali o nella
produzione di ortofrutticoli in pieno campo;
b) assenza dal lavoro al di fuori dei periodi di ferie normali, ad esempio: servizio militare, malattia, infortunio,
maternità, aspettativa di lunga durata, ecc.;
c) assunzione nell’azienda o cessazione dell’attività nella stessa;
d) sospensione totale del lavoro nell’azienda per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio, ecc.).
Le categorie sono:
C.UR.10. Conduttore/capo azienda
Persona che assume la responsabilità giuridica ed economica dell’azienda e che ne assicura la gestione
corrente e quotidiana. Nel caso della mezzadria, è considerato come conduttore/capo azienda il mezza­
dro.
C.UR.20. Conduttore/non capo azienda
Persona che assume la responsabilità giuridica ed economica dell’azienda senza assicurarne la gestione
corrente e quotidiana.
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C.UR.30. Capo azienda/non conduttore
Persona che assicura la gestione corrente e quotidiana dell’azienda senza assumerne la responsabilità
giuridica ed economica.
C.UR.40. Coniuge(i) del (dei) conduttore(i)
C.UR.50. Altra manodopera non salariata occupata regolarmente
La manodopera non salariata occupata regolarmente che non figura nelle precedenti categorie, compresi
i caposquadra e i vicecapi azienda, non responsabili della gestione dell’intera azienda.
C.UC. Manodopera non salariata, occupata non regolarmente
C.UC.60. In questa categoria è indicata globalmente la manodopera non salariata che non ha lavorato regolar­
mente nell’azienda durante l’esercizio.
C.PR. Manodopera salariata, occupata regolarmente
Manodopera normalmente remunerata (in contanti e/o in natura) per la prestazione fornita e che durante l’eser­
cizio contabile ha partecipato ai lavori aziendali ogni settimana (al di fuori delle ferie normali) almeno per una
giornata completa.
Devono essere indicate le seguenti categorie:
C.PR.70. Capo azienda
Persona salariata responsabile della gestione corrente e quotidiana dell’azienda.
C.PR.50. Altro
L’insieme della manodopera salariata occupata regolarmente, escluso il capo azienda salariato, è indicato
globalmente in questo gruppo. Sono compresi i caposquadra e i vicecapi azienda, non responsabili della
gestione dell’intera azienda.
C.PC. Manodopera salariata, occupata non regolarmente
C.PC.60. In questa categoria è indicata globalmente la manodopera salariata che non ha lavorato regolarmente
nell’azienda durante l’esercizio (compresi i lavoratori a cottimo).
COLONNE DELLA TABELLA C
Numero di persone interessate (colonna P)
Nel caso in cui ci siano diversi conduttori, il numero dei coniugi può essere superiore a uno. Il numero di coniugi e il
numero di persone deve essere indicato nelle categorie corrispondenti (categorie 40 e 50 dei gruppi «manodopera non
salariata occupata regolarmente» - UR o «manodopera salariata occupata regolarmente» - PR).
Genere (colonna G)
Il genere deve essere indicato solo per il(i) conduttore(i) e/o il(i) capo(i) azienda nelle categorie corrispondenti (categorie da
10 a 30 e 70 dei gruppi «manodopera non salariata occupata regolarmente» - UR o «manodopera salariata occupata
regolarmente» - PR). Il genere è indicato da un numero di codice, ossia:
1. maschio
2. femmina.
Anno di nascita (colonna B)
L’anno di nascita è indicato soltanto per il(i) conduttore(i) ed il(i) capo(i) azienda (categorie da 10 a 30 e 70 dei gruppi
“manodopera non salariata occupata regolarmente” - UR o “manodopera salariata occupata regolarmente” - PR) con le
quattro cifre dell’anno.
Formazione agraria del capo azienda (colonna T)
La formazione agraria deve essere indicata solo per il(i) capo(i) azienda (categorie 10, 30 e 70 dei gruppi «manodopera
non salariata occupata regolarmente» - UR o «manodopera salariata occupata regolarmente» - PR). La formazione agraria è
indicata da un numero di codice, ossia:
1. esperienza agraria esclusivamente pratica
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2. formazione agraria elementare
3. formazione agraria completa.
Tempo di lavoro annuale (colonna Y1)
Il tempo di lavoro viene indicato in ore per tutti i gruppi e tutte le categorie. Si tratta unicamente del tempo effettiva­
mente dedicato ai lavori dell’azienda agricola. Nel caso di lavoratori meno validi, il tempo di lavoro è ridotto in
proporzione alla loro capacità. Il tempo di lavoro della manodopera a cottimo è determinato dividendo l’importo totale
pagato per il salario orario di un operaio assunto a tempo.
Consistenza: numero di unità-anno (colonna W1)
La consistenza della manodopera occupata regolarmente viene indicata in “unità di lavoro-anno”. Il numero di unità di
lavoro-anno non è registrato per la manodopera non occupata regolarmente (manodopera non salariata occupata non
regolarmente UC e manodopera salariata occupata non regolarmente PC). Una persona che lavora a tempo pieno
nell’azienda rappresenta una “unità di lavoro-anno”. Una persona che lavora a tempo pieno nell’azienda non può superare
una “unità di lavoro-anno”, anche se il suo tempo di lavoro effettivo supera il tempo di lavoro annuo normale della
regione e del tipo di azienda considerati. Una persona che non lavora durante tutto l’anno nell’azienda rappresenta una
frazione di una “unità-anno”. L’“unità di lavoro-anno” di tale persona viene determinata dividendo il suo tempo effettivo di
lavoro annuo per il tempo di lavoro annuo normale di un lavoratore a tempo pieno della regione e del tipo di azienda
considerati.
Nel caso di lavoratori meno validi, le «unità di lavoro-anno» corrispondenti sono ridotte in proporzione alla loro capacità.
Percentuale di lavoro per altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda (AAL) in % del tempo di
lavoro annuale (colonna Y2)
La percentuale di lavoro per le AAL in termini di tempo di lavoro va obbligatoriamente indicata solo per la manodopera
occupata non regolarmente (sia salariata che non salariata). È facoltativa per il(i) coniuge(i) del(i) conduttore(i), l’altra
manodopera non salariata occupata regolarmente e l’altra manodopera salariata occupata regolarmente. Per ciascuna
categoria interessata (40, 50 e 60) è indicata in % di ore lavorate durante l’esercizio.
Percentuale di lavoro per altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda (AAL) in % delle unità di
lavoro-anno (colonna W2)
La percentuale di lavoro per le AAL in termini di unità di lavoro-anno va obbligatoriamente indicata per tutte le categorie
di manodopera, ad eccezione della manodopera occupata non regolarmente (sia non salariata UC che salariata PC). È
indicata in % dell’unità di lavoro-anno per ciascuna categoria.
Lavori dell’azienda agricola
I lavori dell’azienda agricola comprendono tutti i lavori di organizzazione, sorveglianza ed esecuzione, manuale o
amministrativa, effettuati in relazione ai lavori agricoli dell’azienda e ai lavori inerenti alle altre attività lucrative (AAL)
direttamente collegate all’azienda:
— lavori agricoli dell’azienda:
— l’organizzazione e la gestione finanziaria (compravendite concernenti l’azienda, contabilità, ecc.),
— i lavori dei campi (aratura, semina, raccolta, manutenzione dei frutteti, ecc.),
— i lavori per l’allevamento (preparazione dei mangimi, alimentazione degli animali, mungitura, cura degli animali,
ecc.),
— i lavori di condizionamento dei prodotti, il magazzinaggio, la vendita diretta di prodotti dell’azienda, la trasfor­
mazione di prodotti dell’azienda per consumo proprio, la produzione di vino e di olio d’oliva,
— la manutenzione corrente di fabbricati, macchine e attrezzi, impianti, siepi, fossi, ecc.,
— i trasporti effettuati per l’azienda dalla manodopera dell’azienda stessa,
— lavori per le altre attività remunerative collegate direttamente all’azienda:
— lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell’azienda),
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— turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero,
— trasformazione di prodotti nell’azienda (a partire da materie prime prodotte nell’azienda o acquistate all’esterno),
ad esempio formaggio, burro, carni lavorate, ecc.,
— produzione di energia rinnovabile,
— silvicoltura e lavorazione del legno,
— altre AAL (allevamento di animali da pelliccia, agricoltura sociale, artigianato, acquacoltura, ecc.).
Non sono compresi nei lavori dell’azienda, in particolare:
— i lavori di produzione di immobilizzazioni (costruzioni o grosse riparazioni dei fabbricati o delle macchine e attrezzi,
piantagioni ed estirpazioni di frutteti, demolizione di fabbricati, ecc.),
— i lavori effettuati per il nucleo familiare del conduttore o del capo azienda.
Tabella D.
Attivi
Struttura della tabella
Categoria di attivi
Codice (*)
Colonna
Valore
Gruppo di informazioni
V
OV
Inventario iniziale
AD
Ammortamento accumulato
DY
Ammortamento dell’esercizio corrente
IP
Investimenti/Acquisti, sovvenzioni comprese
S
Contributi
SA
Vendite
CV
Inventario finale
Codice (*)
Descrizione delle categorie
1010
OV
AD
DY
IP
S
SA
Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti
—
—
—
—
—
1020
Crediti commerciali
—
—
—
—
—
1030
Altro attivo circolante
—
—
—
—
—
1040
Scorte
—
—
2010
Beni biologici - colture
—
—
3010
Terreni agricoli
—
—
3020
Miglioramenti fondiari
3030
Fabbricati aziendali
— 73 —
CV
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Codice (*)
Descrizione delle categorie
OV
AD
DY
4010
Macchine ed attrezzi
5010
Terreni forestali, compreso il
legname in piedi
—
—
7010
Attività immateriali commer­
cializzabili
—
—
7020
Attività immateriali non com­
mercializzabili
8010
Altro attivo non circolante
IP
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S
SA
CV
Si devono utilizzare le seguenti categorie di attivi:
1010. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Liquido e altri attivi che possono facilmente essere convertiti in liquido.
1020. Crediti commerciali
Crediti a breve termine, importi dovuti all’azienda derivanti generalmente da attività economiche.
1030. Altro attivo circolante
Qualsiasi altro attivo che può essere facilmente venduto o di cui ci si può aspettare il pagamento entro un anno.
1040. Scorte
Scorte di prodotti di proprietà dell’azienda, prodotti dalla stessa o acquistati, che possono essere utilizzati come
mezzi di produzione o detenuti per la vendita.
2010. Beni biologici - colture
Valore di tutte le coltivazioni che non sono state ancora raccolte (colture permanenti e raccolti sul campo).
3010. Terreni agricoli
Terreni di proprietà dell’azienda.
3020. Miglioramenti fondiari
Miglioramenti fondiari effettuati (ad esempio, recinzioni, impianti di drenaggio, attrezzature fisse per l’irrigazione)
di proprietà del conduttore indipendentemente dalla forma di conduzione dei terreni. Gli importi indicati sono
oggetto di ammortamento nella colonna DY.
3030. Fabbricati aziendali
Fabbricati e costruzioni di proprietà del conduttore indipendentemente dalla forma di conduzione dei terreni.
Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella
colonna DY.
4010. Macchine ed attrezzi
Trattrici, motocoltivatrici, autocarri, furgoni, automobili, grandi e piccoli macchine e attrezzi. Queste informazioni
sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella colonna DY.
5010. Terreni forestali, compreso il legname in piedi
Terreni forestali in proprietà e che sono inclusi nell’azienda agricola.
7010. Attività immateriali commercializzabili
Tutte le attività immateriali che possono essere agevolmente acquistate o vendute (ad esempio, quote e diritti
commercializzabili senza terreni per i quali esiste un mercato attivo).
7020. Attività immateriali non commercializzabili
Tutte le altre attività immateriali (ad esempio, software, licenze, ecc.). Queste informazioni sono obbligatorie e gli
importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella colonna DY.
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8010. Altro attivo non circolante
Altri attivi a lungo termine. Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di
ammortamento nella colonna DY.
Gruppi di informazioni nella tabella D
I gruppi di informazioni sono: (OV) inventario iniziale, (AD) ammortamento accumulato, (DY) ammortamento dell’eser­
cizio corrente, (IP) investimenti o acquisti, sovvenzioni comprese, (S) sovvenzioni, (SA) vendite, (CV) inventario finale. Le
spiegazioni sono fornite di seguito.
Esiste un’unica colonna V (valore).
Metodi di valutazione
I metodi di valutazione usati sono i seguenti:
valore equo al netto dei costi
stimati del punto di vendita
corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o
una passività estinta, in una libera transazione fra parti
consapevoli e disponibili meno il costo stimato da so­
stenere in relazione alla vendita
2010, 3010, 5010, 7010
costo storico
costo nominale o originale di un attivo al momento
dell’acquisizione
3020, 3030, 4010, 7020
valore contabile
valore al quale un attivo figura nel bilancio
1010, 1020, 1030, 1040,
8010
D.OV. Inventario iniziale
Il valore alla data dell’inventario iniziale è il valore degli attivi all’inizio dell’esercizio contabile. Per le aziende presenti nel
campione anche nell’anno precedente, il valore alla data dell’inventario iniziale deve essere pari al valore alla data di
chiusura dell’esercizio precedente.
D.AD. Ammortamento accumulato
Somma dell’ammortamento degli attivi dall’inizio della loro vita fino alla fine dell’esercizio precedente.
D.DY. Ammortamento dell’esercizio corrente
Assegnazione sistemica dell’ammontare ammortizzabile di un attivo durante la sua vita utile.
Una tabella con i tassi annui di ammortamento applicati da ciascuno Stato membro deve essere trasmessa alla Commis­
sione con le stesse scadenze stabilite per l’inserimento dei dati annuali.
D.IP.
Investimenti/Acquisti
Importo degli acquisti, delle grosse riparazioni e delle produzioni di immobilizzazioni effettuati durante l’esercizio. Nel
caso in cui gli acquisti abbiano dato luogo a premi o sovvenzioni, si indica nella colonna IP l’importo comprensivo di
premi e sovvenzioni.
Gli acquisti di piccolo materiale e di giovani alberi e arbusti per il ripopolamento di scarsa importanza non figurano in
tali colonne, ma sono compresi negli oneri dell’esercizio.
In questa colonna sono incluse anche le grosse riparazioni che hanno effettivamente aumentato il valore delle macchine e
degli attrezzi rispetto al loro valore prima della riparazione, o come parte integrante dell’ammortamento di detto materiale
(che se del caso terrà conto del prolungamento della durata della macchina o attrezzo in parola per effetto della
riparazione) o come quota parte annuale dell’ammontare della grossa riparazione, che è ripartita sulla vita utile prevista.
Il valore delle produzioni di immobilizzazioni deve essere valutato sulla base del loro costo (compreso il valore del lavoro
della manodopera salariata e/o non salariata) e deve essere aggiunto a quello delle immobilizzazioni che figurano nei
codici da 2010 a 8010 della tabella D “ATTIVI”.
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D.S.
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Sovvenzioni agli investimenti
Proporzione corrispondente all’esercizio in corso di tutte le sovvenzioni ricevute (nell’esercizio contabile in corso o nei
precedenti) per gli attivi registrati in questa tabella.
D.SA. Vendite
Importo delle vendite di attivi durante l’esercizio.
D.CV. Inventario finale
Il valore alla data dell’inventario finale è il valore degli attivi alla fine dell’esercizio contabile.
Osservazioni
Per i codici 2010, 3010, 5010 e 7010 la differenza tra OV+IP-SA e CV è considerata un’entrata o una perdita (risultante
sia dai cambiamenti dei prezzi unitari che di volume) in relazione a tali attivi per l’esercizio contabile.
Informazioni sui beni biologici – animali figurano nella tabella J “PRODUZIONE ANIMALE”.
— 76 —
—
Descrizione
Inventario iniziale
Inventario finale
Pagamenti per quote prese in leasing o in locazione
Proventi derivanti dal leasing o dalla locazione di quote
Tasse
Codice (*)
OV
CV
PQ
RQ
TX
— 77 —
Latte
Premio per vacche nutrici
Premio per pecora e per capra
Barbabietole da zucchero
Concime organico
Diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico (eccettuati i diritti speciali)
Diritti all’aiuto corrispondenti ai diritti speciali
10
20
30
40
50
60
70
—
Quote vendute
QS
—
Quote acquistate
QP
—
—
—
—
—
—
I
Quantitativo al termine dell’esercizio contabile
Quote prese in locazione
N
—
—
—
—
—
—
O
Quote date in locazione
Colonne
Quote di proprietà
Codice (*)
QQ
Gruppo di informazioni
Categoria di quota o di diritto
Quote e altri diritti
Tabella E.
—
—
—
—
—
—
—
T
Tasse
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Devono essere obbligatoriamente indicati i quantitativi di quote (quote di proprietà, quote prese in locazione e quote date
in locazione). È registrato unicamente il quantitativo presente alla fine dell’esercizio.
I valori riguardanti le quote che possono essere trasferite indipendentemente dai relativi terreni sono registrati nella
presente tabella. Le quote che non possono essere trasferite indipendentemente dai relativi terreni sono registrate soltanto
nella tabella D “ATTIVI”. Devono essere indicate anche, agli attuali valori di mercato, le quote che in origine sono state
acquisite gratuitamente, se possono essere trasferite indipendentemente dai terreni a cui sono riferite.
Alcuni dati sono contemporaneamente inseriti, singolarmente o come componenti di aggregati, in altri gruppi o categorie
nelle tabelle D “ATTIVI”, H “MEZZI DI PRODUZIONE” e/o I “COLTURE”.
Devono essere utilizzate le seguenti categorie:
10. Latte
20. Premio per vacche nutrici
30. Premio per pecore e capre
40. Barbabietole da zucchero
50. Concime organico
60. Diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico (eccettuati i diritti speciali)
70. Diritti all’aiuto per i diritti speciali nell’ambito del regime di pagamento unico.
Devono essere utilizzati i seguenti gruppi di informazioni:
E.QQ. Quantitativo (da registrare unicamente nelle colonne N, I e O)
Le unità da utilizzare sono:
— categorie 10 e 40 (latte e barbabietole da zucchero): quintali,
— categorie 20 e 30 (premio per vacche nutrici e premio per pecore e capre): numero di unità di base di premio,
— categoria 50 (concime organico): numero di animali convertiti in unità standard,
— categoria 60 (regime di pagamento unico, esclusi i diritti speciali): numero di diritti all’aiuto/are,
— categoria 70 (diritti speciali nell’ambito del regime di pagamento unico): numero di diritti all’aiuto.
E.QP. Quote acquistate (da registrare unicamente nella colonna N)
Registrare l’importo versato, durante l’esercizio, per l’acquisto di quote o di altri diritti che possono essere commercia­
lizzati separatamente dai terreni a cui sono riferiti.
E.QS. Quote vendute (da registrare unicamente nella colonna N)
Registrare l’importo ricevuto, durante l’esercizio, per l’acquisto di quote o di altri diritti che possono essere commercia­
lizzati separatamente dai terreni a cui sono riferiti.
E.OV. Inventario iniziale (da registrare unicamente nella colonna N)
Deve essere indicato, agli attuali valori di mercato, il valore d’inventario iniziale dei quantitativi di cui dispone in proprio il
conduttore in seguito all’acquisto o all’acquisizione gratuita, se le quote possono essere trasferite separatamente dai terreni
a cui sono riferite.
E.CV. Inventario finale (da registrare unicamente nella colonna N)
Deve essere indicato, agli attuali valori di mercato, il valore d’inventario finale dei quantitativi di cui dispone in proprio il
conduttore in seguito all’acquisto o all’acquisizione gratuita, se le quote possono essere trasferite separatamente dai terreni
a cui sono riferite.
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E.PQ. Pagamenti per quote prese in leasing o in locazione (da registrare unicamente nella colonna I)
Importo degli oneri di leasing o locazione di quote o altri diritti. Compreso anche nella categoria 5070 (Canone d’affitto
pagato) della tabella H “MEZZI DI PRODUZIONE”.
E.RQ. Proventi derivanti dal leasing o dalla locazione di quote (da registrare unicamente nella colonna O)
Importo dei proventi della locazione o del leasing di quote o altri diritti. Compreso anche nella categoria 90900 (Altri
prodotti ed entrate) della tabella I “COLTURE”.
E.TX. Tasse, incluso il prelievo supplementare (colonna T)
Categoria 10 (Latte): prelievo supplementare sulla produzione di latte dovuto per l’esercizio in corso, oppure importo
pagato.
COLONNE DELLA TABELLA E
La colonna N si riferisce alle quote di proprietà, la colonna I alle quote prese in locazione, la colonna O alle quote date in
locazione e la colonna T alle tasse.
Tabella F.
Passivi
Struttura della tabella
Categoria di passivi
Codice (*)
Colonne
Gruppo di informazioni
OV
Inventario iniziale
CV
Inventario finale
Codice (*)
Descrizione delle categorie
1010
Debito commerciale normale
1020
Debito commerciale speciale
1030
Prestiti familiari/privati
2010
Importi da versare
3000
Altre passività
A breve termine
A lungo termine
S
L
S
L
—
Gli importi indicati devono riguardare soltanto i debiti ancora da saldare, cioè i prestiti contratti previa deduzione dei
rimborsi già effettuati.
Devono essere utilizzate le seguenti categorie:
1010. Debito – commerciale normale: si riferisce ai prestiti non finanziati da alcuna politica pubblica di sostegno al
credito.
1020. Debito – commerciale speciale: si riferisce ai prestiti che beneficiano di un sostegno pubblico (sovvenzioni sugli
interessi, garanzie, ecc.).
1030. Debito – prestiti familiari/privati: si riferisce ai prestiti concessi da una persona fisica grazie alla relazione
familiare/privata con il debitore.
2010. Importi da versare: si riferisce agli importi dovuti ai fornitori.
3000. Altre passività: si riferisce alle passività diverse dai prestiti o dagli importi da versare.
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Due gruppi di informazioni devono essere indicati: (OV) inventario iniziale e (CV) inventario finale.
Le colonne sono due: (S) passività a breve termine e (L) passività a lungo termine:
passività a breve termine: debiti ed altre passività dell’azienda con scadenza inferiore a un anno;
passività a lungo termine: debiti ed altre passività dell’azienda con scadenza superiore a un anno.
Tabella G.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Struttura della tabella
Categoria dei regimi dell’IVA
Codice (*)
Regime dell’IVA
Gruppo di informazioni
Saldo IVA per ope­ Saldo IVA per ope­
razioni non di in­ razioni di investi­
vestimento
mento
C
NI
I
C
NI
I
Regime IVA ordinario
1
—
—
Regime della compensazione parziale
2
VA
Regimi IVA dell’azienda
Codice (*)
Descrizione delle categorie
1010
Regime IVA principale dell’azienda
1020
Regime IVA secondario dell’azienda
Elenco dei regimi IVA per entrambe le categorie
I dati in valore monetario che figurano nella scheda aziendale sono espressi IVA esclusa.
I dati seguenti sull’IVA devono essere forniti come categorie:
1010. Regime IVA principale dell’azienda
1. Regime IVA ordinario: regime dell’IVA che garantisce la neutralità delle entrate delle aziende agricole in quanto
l’IVA è saldata alle autorità fiscali.
2. Regime della compensazione parziale: regime dell’IVA che non garantisce la neutralità delle entrate delle
aziende agricole, anche se può prevedere un meccanismo di compensazione approssimativa dell’IVA versata
e ricevuta.
1020. Regime IVA secondario dell’azienda
I codici sono quelli definiti per il regime IVA principale.
Esiste un solo gruppo di informazioni (VA) per il regime IVA dell’azienda. Le colonne sono tre: (C) codice del
regime IVA, (NI) saldo IVA per le operazioni non di investimento e (I) saldo IVA per le operazioni di investimento.
Per il regime IVA ordinario si inserisce solo l’indicazione corrispondente. Se l’azienda è soggetta a un regime di
compensazione parziale dell’IVA, devono essere indicati anche il saldo IVA delle operazioni non di investimento e
il saldo IVA delle operazioni di investimento.
Quando il volume di affari IVA aumenta le entrate dell’azienda, il saldo IVA di cui sopra è una cifra positiva. In
caso di riduzione delle entrate, il saldo è negativo.
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Tabella H.
Mezzi di produzione
Struttura della tabella
Categoria dei mezzi di produzione
Codice (*)
Colonne
Gruppo di informazioni
LM
Spese per la manodopera e la meccanizzazione e mezzi di produzione
SL
Spese specifiche per l’allevamento
SC
Spese specifiche per le colture e mezzi di produzione
OS
Spese specifiche per le altre attività lucrative
FO
Spese generali dell’azienda
Descrizione delle categorie
Valore
Quantità
V
Q
V
Q
Codice (*)
Gruppo
1010
LM
Salari ed oneri sociali della manodopera salariata
—
1020
LM
Lavori eseguiti da terzi e locazione di macchine
—
1030
LM
Manutenzione corrente di macchine ed attrezzi
—
1040
LM
Carburanti e lubrificanti
—
1050
LM
Spese per automobili
—
2010
SL
Mangimi concentrati acquistati per erbivori (equini, rumi­
nanti)
—
2020
SL
Foraggi grossolani acquistati per erbivori (equini, ruminan­
ti)
—
2030
SL
Mangimi acquistati per suini
—
2040
SL
Mangimi acquistati per pollame e altri piccoli animali
—
2050
SL
Mangimi reimpiegati per erbivori (equini, ruminanti)
—
2060
SL
Mangimi reimpiegati per suini
—
2070
SL
Mangimi reimpiegati per pollame e altri piccoli animali
—
2080
SL
Spese veterinarie
—
2090
SL
Altre spese specifiche per l’allevamento
—
3010
SC
Sementi e piante acquistate
—
3020
SC
Sementi e piante reimpiegate
—
3030
SC
Concimi e ammendanti
—
— 81 —
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Descrizione delle categorie
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Codice (*)
Gruppo
V
Q
3031
SC
Quantità di N nei concimi minerali utilizzati
—
3032
SC
Quantità di P2O5 nei concimi minerali utilizzati
—
3033
SC
Quantità di K2O nei concimi minerali utilizzati
—
3034
SC
Letame acquistato
—
3040
SC
Prodotti di difesa delle colture
—
3090
SC
Altre spese specifiche per le colture
—
4010
OS
Spese specifiche per la silvicoltura e la lavorazione del
legno
—
4020
OS
Spese specifiche per la trasformazione dei prodotti vegetali
—
4030
OS
Spese specifiche per la trasformazione del latte vaccino
—
4040
OS
Spese specifiche per la trasformazione del latte di bufala
—
4050
OS
Spese specifiche per la trasformazione del latte di pecora
—
4060
OS
Spese specifiche per la trasformazione del latte di capra
—
4070
OS
Spese specifiche per la trasformazione della carne e di altri
prodotti animali
—
4090
OS
Altre spese specifiche per le altre attività lucrative
—
5010
FO
Manutenzione corrente dei fabbricati e miglioramenti fon­
diari
—
5020
FO
Elettricità
—
5030
FO
Combustibili
—
5040
FO
Acqua
—
5051
FO
Assicurazioni agricole
—
5055
FO
Altre assicurazioni dell’azienda
—
5061
FO
Imposte e tasse
—
5062
FO
Imposte fondiarie
—
5070
FO
Canone d’affitto totale
—
5071
FO
Canone d’affitto pagato per terreni
—
5080
FO
Interessi e spese finanziarie pagati
—
5090
FO
Altre spese generali dell’azienda
—
I mezzi di produzione aziendali (costi in contanti e in natura e quantità dei mezzi di produzione scelti) rappresentano il
“consumo” (ivi compreso il reimpiego dei mezzi di produzione prodotti in proprio) delle risorse produttive corrispondenti
alla produzione realizzata durante l’esercizio contabile o il “consumo” di tali risorse durante l’esercizio. Quando taluni usi
rappresentano in parte il consumo privato e in parte l’utilizzo aziendale (ad esempio, elettricità, acqua, combustibile,
carburante, ecc.), nella scheda aziendale va indicata soltanto quest’ultima parte. La percentuale dell’utilizzo delle automo­
bili private corrispondente all’uso fatto a fini aziendali va ugualmente registrata.
Gli oneri imputabili alla produzione dell’esercizio si ottengono rettificando gli acquisti dell’esercizio (ivi compresi i
reimpieghi) con le variazioni d’inventario (ivi comprese le variazioni nelle colture). Per ciascuna voce occorre indicare
separatamente gli importi totali degli oneri pagati e del reimpiego.
Quando gli oneri aziendali rappresentano il «consumo» dei mezzi di produzione durante l’esercizio contabile, ma non
corrispondono alla produzione realizzata durante l’esercizio, le variazioni d’inventario degli approvvigionamenti (compresi
gli anticipi alle colture) devono essere indicate in un codice appropriato di capitale circolante.
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Quando i mezzi di produzione dell’azienda (manodopera, compresa la manodopera non salariata, macchine ed attrezzi)
vengono impiegati per la produzione di immobilizzazioni (costruzione o grosse riparazioni di macchine, costruzione o
grosse riparazioni ovvero demolizione di fabbricati, impianto o estirpazione di alberi da frutta), i costi corrispondenti eventualmente stimati - non devono essere inclusi negli oneri correnti dell’azienda. In ogni caso le spese di manodopera,
come anche le ore di lavoro per la produzione di immobilizzazioni, sono escluse rispettivamente dagli oneri e dai dati
concernenti la manodopera. Eccezionalmente, nel caso non fosse possibile determinare separatamente certi costi di
immobilizzazioni diversi da quelli concernenti la manodopera (ad esempio, utilizzazione della trattrice dell’azienda) per
cui essi sono inclusi negli oneri, bisogna indicarli globalmente con un valore di stima nella tabella I “COLTURE” nella
categoria del codice di coltura 90900 (“Altro”).
Gli oneri che rappresentano il «consumo» di beni d’investimento costituiscono gli ammortamenti e pertanto le spese che
corrispondono all’acquisto di beni d’investimento non vengono considerate come oneri aziendali. Per le istruzioni
concernenti gli ammortamenti si veda la tabella D “ATTIVI”.
Gli oneri connessi a voci di spesa che rappresentano elementi di oneri che formano oggetto d’indennizzo durante
l’esercizio o successivamente (ad esempio, la riparazione di una trattrice in seguito ad un incidente coperto da una
polizza di assicurazione o da un terzo responsabile) non vengono considerati come oneri aziendali e le corrispondenti
entrate non vengono indicate nella contabilità aziendale.
Le entrate provenienti dalla rivendita di forniture acquistate si deducono dalle corrispondenti rubriche degli oneri.
I premi e le sovvenzioni ricevuti sugli oneri non sono detratti dalle rispettive voci, ma sono indicati nel codice
appropriato (da 4100 a 4900) nella tabella M “SOVVENZIONI” (si vedano le istruzioni relative a tali codici). I premi
e le sovvenzioni relativi a investimenti sono indicati nella tabella D “ATTIVI”.
Gli oneri comprendono anche le eventuali spese d’acquisto relative ad ogni voce.
I mezzi di produzione sono classificati come segue:
1010. Salari ed oneri sociali della manodopera salariata
Tale voce comprende:
— stipendi e salari propriamente detti, pagati in contanti alla manodopera salariata a prescindere dalle modalità
della retribuzione (lavoro a tempo o a cottimo), previa detrazione degli eventuali assegni a carattere sociale
pagati al conduttore in quanto datore di lavoro per compensare il pagamento di un salario che non corri­
sponde a una prestazione effettiva di lavoro (ad esempio, assenza dal lavoro per infortunio, per formazione
professionale ecc.),
— stipendi e salari pagati in natura (ad esempio, vitto e alloggio, casa d’abitazione, prodotti dell’azienda, ecc.),
— premi di rendimento e di qualifica, strenne, mance, compartecipazione agli utili,
— altre spese per manodopera (spese di assunzione),
— oneri sociali gravanti sul datore di lavoro e oneri pagati da quest’ultimo a nome e per conto del salariato,
— assicurazioni per infortuni sul lavoro.
Gli oneri sociali e le assicurazioni personali dell’imprenditore e della manodopera non salariata non vengono
considerati come oneri aziendali.
Gli importi corrisposti ai lavoratori non salariati (che per definizione sono inferiori ad una normale retribuzione,
vedi definizione della manodopera non salariata) non figurano nella scheda aziendale.
Gli assegni (in contanti o in natura) corrisposti ai salariati in pensione che non esercitano più alcuna attività
nell’azienda non figurano in questa voce, ma vengono registrati con il codice «Altre spese generali dell’azienda».
1020. Lavori eseguiti da terzi e locazione di macchine
Tale voce comprende:
— le spese totali per i lavori aziendali commissionati a imprese di lavori agricoli. Sono generalmente inclusi i costi
di utilizzazione di macchine e attrezzi (compreso il carburante) e la manodopera. I costi dei materiali utilizzati
diversi dal carburante (ad esempio, prodotti di difesa delle colture, concimi e sementi), se inclusi nel contratto,
devono essere esclusi. L’importo relativo (se del caso, come valore di stima) deve essere registrato alla voce
corrispondente (ad esempio i pesticidi devono essere registrati nel codice 3040 «Prodotti di difesa delle
colture»);
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— il costo di affitto di macchine utilizzate dal personale dell’azienda. Le spese di carburante connesse all’utiliz­
zazione delle macchine noleggiate devono essere registrate nel codice 1040 “Carburanti e lubrificanti”;
— le spese di locazione-vendita di macchine utilizzate dal personale dell’azienda. Le spese di carburante e di
manutenzione per le macchine in leasing devono essere registrate nei codici pertinenti (codici 1030 “Manu­
tenzione corrente di macchine ed attrezzi” e 1040 “Carburanti e lubrificanti”).
1030. Manutenzione corrente di macchine ed attrezzi
Spese per la manutenzione di macchine e di attrezzi e piccole riparazioni che non modificano il valore intrinseco
delle macchine e degli attrezzi in oggetto (spese per meccanico, pezzi di ricambio, ecc.).
Questa voce comprende gli acquisti di attrezzi minuti, come pure le spese per bardature in cuoio, ferratura dei
cavalli da tiro e acquisto di pneumatici, di tele per copertura, di indumenti di protezione per l’esecuzione di lavori
insalubri, di detergenti utilizzati per la pulizia della macchine e attrezzi in generale, nonché la parte dei costi delle
automobili private corrispondente alla loro utilizzazione per scopi aziendali (vedere anche il codice 1050). I
detergenti utilizzati per la pulizia dell’attrezzatura di stalla (ad esempio, la mungitrice) sono indicati nel codice
2090 «Altre spese specifiche per l’allevamento».
Le grosse riparazioni che hanno come effetto un aumento del valore delle macchine e degli attrezzi rispetto a
quello che avevano prima della riparazione non sono comprese in questo codice (vedere anche le istruzioni sugli
ammortamenti nella tabella D “ATTIVI”).
1040. Carburanti e lubrificanti
Tale voce comprende anche la quota delle spese per carburanti e lubrificanti delle automobili private relativa alla
loro utilizzazione per scopi aziendali (vedere anche il codice 1050).
Quando i prodotti vengono utilizzati sia come carburanti, sia come combustibili, l’importo totale è ripartito tra i
due codici:
1040. “Carburanti e lubrificanti”
5030. “Combustibili”.
1050. Spese per automobili
Se la parte dei costi per automobili a uso privato, relativa all’utilizzazione di queste ultime per scopi aziendali, è
determinata in modo forfettario (ad esempio importo forfettario per km), detti costi sono indicati in questo codice.
Mangimi
Gli alimenti per il bestiame sono suddivisi in alimenti acquistati e alimenti prodotti nell’azienda.
Tra i mangimi acquistati figurano anche gli integratori minerali, i prodotti lattiero-caseari (acquistati o resi), i prodotti per
la conservazione e il magazzinaggio dei mangimi, le spese per fida di animali e per l’uso di pascoli collettivi non compresi
nella SAU, nonché le spese di affitto di superfici foraggere non comprese nella SAU. Anche gli strami e la paglia acquistati
sono compresi nei mangimi acquistati.
I mangimi acquistati per gli erbivori sono suddivisi a loro volta in mangimi concentrati, da un lato, e foraggi grossolani,
dall’altro (comprese le spese per fida di animali, le spese per l’uso di pascoli collettivi, nonché di superfici foraggere non
comprese nella SAU, gli strami e la paglia acquistati).
Il codice 2010 «Mangimi concentrati acquistati per erbivori (equini e ruminanti)» comprende, in particolare, panelli,
mangimi composti, cereali, foraggi disidratati, polpa di barbabietola disidratata, farina di pesce, latte e prodotti lattierocaseari, integratori minerali e prodotti per la conservazione e il magazzinaggio di tali mangimi.
Le spese relative ai lavori eseguiti da imprese di lavori agricoli per la produzione di foraggio grossolano (ad esempio,
insilaggio) sono indicate nel codice 1020 («Lavori eseguiti da terzi e locazione di macchine»).
I mangimi reimpiegati includono prodotti vendibili dell’azienda (compreso il latte e i prodotti lattiero-caseari, tranne il
latte poppato dai redi) utilizzati come mangimi. Gli strami e la paglia dell’azienda sono compresi soltanto se costituiscono
nella regione un prodotto vendibile per l’esercizio di cui trattasi.
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Occorre attenersi alla seguente ripartizione:
Mangimi acquistati:
2010 Mangimi concentrati acquistati per erbivori (equini, ruminanti)
2020 Foraggi grossolani acquistati per erbivori (equini, ruminanti)
2030 Mangimi acquistati per suini
2040 Mangimi acquistati per pollame e altri piccoli animali
Mangimi reimpiegati:
2050 Mangimi reimpiegati per erbivori (equini, ruminanti)
2060 Mangimi reimpiegati per suini
2070 Mangimi reimpiegati per pollame e altri piccoli animali
2080. Spese veterinarie
Costo delle spese veterinarie e dei medicinali.
2090. Altre spese specifiche per l’allevamento
Tutte le spese che siano in rapporto diretto con la produzione animale, purché non costituiscano oggetto di
indicazioni distinte in altri codici della tabella H: monte, fecondazioni artificiali, castrazione, controllo del latte,
quote e iscrizioni nei libri genealogici, detergenti utilizzati per la pulizia delle macchine e degli attrezzi zootecnici
(ad esempio, impianti per la mungitura), imballaggi di prodotti animali, spese per il deposito e il condizionamento
dei prodotti animali dell’azienda effettuati fuori dall’azienda, spese di commercializzazione dei prodotti animali
dell’azienda, spese per lo smaltimento del concime in eccesso, ecc. Comprende anche l’affitto a breve termine di
edifici utilizzati per alloggiare gli animali o per immagazzinare prodotti a essi collegati. Esclude i costi specifici
della trasformazione di prodotti animali registrati nei codici da 4030 a 4070 della tabella H.
3010. Sementi e piante acquistate
Tutte le sementi e piante acquistate, compresi i bulbi e i tuberi. I costi dei giovani alberi ed arbusti relativi ad un
nuovo impianto costituiscono un investimento e figurano nel codice 2010 della tabella D “Beni biologici colture”, o nel codice 5010 della tabella D “Terreni forestali compreso il legname in piedi”. Tuttavia, i costi dei
giovani alberi e arbusti destinati a un ripopolamento di scarsa importanza sono considerati come oneri dell’eser­
cizio e devono indicarsi nel presente codice, eccetto quelli concernenti le foreste legate all’azienda agricola, che
devono essere registrati nel codice 4010 («Spese specifiche per le foreste e la lavorazione del legno»).
Sono comprese in questo codice anche le spese per la preparazione delle sementi (cernita, disinfezione).
3020. Sementi e piante reimpiegate
Tutte le sementi e le piante (compresi bulbi e tuberi) provenienti dall’azienda.
3030. Concimi e ammendanti
Tutti i concimi e gli ammendanti (ad esempio, la calce), compresi il terriccio, la torba e il letame acquistati (non è
compreso il letame prodotto nell’azienda).
I concimi e gli ammendamenti utilizzati per le foreste che fanno parte dell’azienda agricola devono essere indicati
nel codice 4010 (“Spese specifiche per le foreste e la lavorazione del legno”).
3031. Quantità di azoto (N) nei concimi minerali utilizzati
La quantità totale (peso) di azoto nei concimi minerali utilizzati, stimata sulla base della quantità di concimi
minerali e del loro contenuto di N.
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3032. Quantità di fosforo (P2O5) nei concimi minerali utilizzati
La quantità totale (peso) di fosforo in termini di P2O5 nei concimi minerali utilizzati, stimata sulla base della
quantità di concimi minerali e del loro contenuto di P2O5.
3033. Quantità di potassio (K2O) nei concimi minerali utilizzati
La quantità totale (peso) di potassio in termini di K2O nei concimi minerali utilizzati, stimata sulla base della
quantità di concimi minerali e del loro contenuto di K2O.
3034. Letame acquistato
Valore del letame acquistato.
3040. Prodotti di difesa delle colture
Tutti i prodotti utilizzati per proteggere le colture contro parassiti e malattie, predatori, intemperie, ecc. (insetticidi,
anticrittogamici, diserbanti, esche avvelenate, petardi, razzi antigrandine, antigelo, ecc.). Se i lavori di difesa delle
colture sono eseguiti da un’impresa di lavori agricoli e l’importo corrispondente ai prodotti di difesa utilizzati non
è noto separatamente, l’importo globale va registrato nel codice 1020 («Lavori eseguiti da terzi e affitto di
macchine»).
I prodotti di difesa utilizzati per le foreste che fanno parte dell’azienda agricola devono essere indicati nel codice
4010 («Spese specifiche per le foreste e la lavorazione del legno»).
3090. Altre spese specifiche per le colture
Qualsiasi spesa che sia in rapporto diretto con la produzione vegetale (compresi prati e pascoli permanenti),
purché non costituisca oggetto di un’indicazione distinta nelle altre voci relative agli oneri: materiali da imballag­
gio, spaghi e corde, spese per analisi dei terreni, spese per concorsi di colture, per coperture di plastica (ad
esempio, quelle utilizzate per la coltivazione delle fragole), per forniture per la conservazione di prodotti vegetali,
spese di deposito e condizionamento dei prodotti vegetali dell’azienda effettuati fuori azienda, spese di commer­
cializzazione dei prodotti vegetali dell’azienda, importi pagati per acquisto di raccolti sul campo relativi a colture
commercializzabili o per locazione di terreni per un periodo inferiore a un anno da destinare a colture commer­
cializzabili, spese per forniture di uva e olive trasformate in azienda, ecc. Sono escluse le spese specifiche per la
trasformazione di prodotti vegetali diversi dall’uva e dalle olive, che devono essere indicate nel codice 4020.
Comprende anche l’affitto a breve termine di edifici utilizzati per colture commercializzabili.
4010. Spese specifiche per la silvicoltura e la lavorazione del legno
Concimi, prodotti di difesa, spese specifiche varie. Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori
eseguiti da terzi e per la meccanizzazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri.
4020. Spese specifiche per la trasformazione dei prodotti vegetali
Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche
relative alla trasformazione dei prodotti vegetali (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commer­
cializzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccaniz­
zazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri.
4030. Spese specifiche per la trasformazione del latte vaccino
Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche
relative alla trasformazione del latte vaccino (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commercia­
lizzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione,
che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri.
4040. Spese specifiche per la trasformazione del latte di bufala
Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche
relative alla trasformazione del latte di bufala (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commercia­
lizzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione,
che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri.
4050. Spese specifiche per la trasformazione del latte di pecora
Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche
relative alla trasformazione del latte di pecora (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commer­
cializzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccaniz­
zazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri.
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4060. Spese specifiche per la trasformazione del latte di capra
Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche
relative alla trasformazione del latte di capra (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commercia­
lizzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione,
che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri.
4070. Spese specifiche per la trasformazione della carne e di altri prodotti animali
Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche
relative alla trasformazione della carne o di altri prodotti animali non menzionati nei codici da 4030 a 4060 (ad
esempio, le spese specifiche di condizionamento o commercializzazione). Non sono comprese le spese per la
manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti
degli oneri.
4090. Altre spese specifiche per le altre attività lucrative
Materie prime, di produzione propria o acquistate, e altre spese specifiche relative ad altre attività lucrative. Non
sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione, che vanno
indicate nei codici corrispondenti degli oneri.
5010. Manutenzione corrente dei fabbricati e miglioramenti fondiari
Manutenzione corrente dei fabbricati aziendali, costruzioni e miglioramenti fondiari, compresi serre, cassoni e
supporti. Gli acquisti di materiale da costruzione destinato alla manutenzione corrente dei fabbricati devono essere
registrati in questo codice.
Gli acquisti di materiale da costruzione destinato a nuovi investimenti devono essere registrati nei codici corri­
spondenti della tabella D “ATTIVI”, gruppo di informazioni “Investimenti/Acquisti”.
Le spese per le grosse riparazioni che aumentano il valore di un immobile (grossa manutenzione) non sono
comprese in questo codice. Tali spese figurano nella tabella D, codice 3030 («Fabbricati aziendali»).
5020. Elettricità
Consumo totale di energia elettrica per tutti gli usi dell’azienda.
5030. Combustibili
Consumo totale di combustibili per gli usi dell’azienda, compreso il riscaldamento delle serre.
5040. Acqua
Spese di allacciamento ad una rete di distribuzione idrica e consumo di acqua per tutti gli usi dell’azienda,
compresa l’irrigazione. Le spese corrispondenti all’utilizzazione di impianti idraulici propri devono essere registrate
nei codici corrispondenti: ammortamento di macchine e attrezzi, manutenzione corrente di macchine e attrezzi,
carburanti, elettricità.
5051. Assicurazioni agricole
Le spese per l’assicurazione dei redditi derivanti dalla produzione agricola o di uno dei loro componenti, compresa
l’assicurazione per la mortalità del bestiame e i danni alle colture, ecc.
5055. Altre assicurazioni dell’azienda
Tutti i premi di assicurazione contro i rischi d’impresa (tranne quelli agricoli), quali la responsabilità civile del
conduttore, l’incendio, l’inondazione, tranne i premi di assicurazione per gli incidenti sul lavoro indicati nel codice
1010 di questa tabella. Comprende i premi assicurativi concernenti i fabbricati aziendali.
5061. Imposte e tasse
Insieme delle imposte, delle tasse e dei contributi concernenti l’azienda, compresi quelli dovuti nel quadro delle
misure sulla protezione dell’ambiente, esclusa l’IVA e le imposte gravanti sui beni fondiari o sulla manodopera. Le
imposte dirette sul reddito del conduttore non sono considerate oneri aziendali.
5062. Imposte fondiarie e altri oneri
Ammontare delle imposte, delle tasse e degli altri oneri che gravano sulla proprietà dei terreni e dei fabbricati
aziendali a conduzione in proprietà e a mezzadria.
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5070. Canone d’affitto pagato
Affitto pagato (in contanti o in natura) per terreni e fabbricati aziendali in affitto, quote e altri diritti per gli usi
aziendali. Va considerata soltanto la parte ad uso aziendale dell’abitazione dell’affittuario e degli altri fabbricati
affittati. Anche i costi di leasing o di affitto delle quote non collegate ai terreni vanno inseriti nella tabella E.
5071. Canone d’affitto pagato per terreni
5080. Interessi e spese finanziarie pagati
Interessi e spese bancarie su prestiti contratti a scopi aziendali. Questa informazione è obbligatoria.
Le sovvenzioni sugli interessi non sono detratte, ma sono inserite nel codice 3550 della tabella M.
5090. Altre spese generali dell’azienda
Tutte le altre spese dell’azienda non indicate nei codici precedenti (contabilità, spese di amministrazione e
cancelleria, segreteria, spese di telefono, contributi diversi, abbonamenti, ecc.).
Tabella I.
Colture
Struttura della tabella
Categoria di coltura
Codice (*)
Tipo di coltura
Codice (**)
Dati mancanti
Codice
(***)
Colonne
Gruppo di informazioni
A
Superficie
complessi­
va
Superfi­
cie irri­
gata
TA
IR
Superfi­
cie uti­
lizzata Superficie
per col­ utilizzata
ture
per OGM
energeti­
che
EN
GM
Superficie
Quantità
Valore
Q
V
—
—
OV
Inventario iniziale
—
—
—
—
—
CV
Inventario finale
—
—
—
—
—
PR
Produzione
—
—
—
—
SA
Vendite
—
—
—
—
FC
Autoconsumo e prestazioni in natura
—
—
—
—
—
FU
Reimpieghi
—
—
—
—
—
Per ciascuna categoria di coltura vanno utilizzati i codici seguenti:
Codice (*)
Descrizione
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)
10110
Frumento (grano) tenero e spelta
10120
Frumento duro
10130
Segala
10140
Orzo
— 88 —
—
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Codice (*)
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Descrizione
10150
Avena
10160
Granoturco
10170
Riso
10190
Altri cereali per la produzione di granella
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di
cereali e di legumi secchi)
10210
Piselli, fave e favette e lupini dolci
10220
Lenticchie, ceci e vecce
10290
Altre colture proteiche
10300
Patate (comprese le patate primaticce e da semina)
10310
Patate da fecola
10390
Altre patate
10400
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)
10500
Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)
Piante industriali
10601
Tabacco
10602
Luppolo
10603
Cotone
10604
Colza e ravizzone
10605
Girasole
10606
Soia
10607
Semi di lino
10608
Altri semi oleosi
10609
Lino
10610
Canapa
10611
Altre piante tessili
10612
Piante aromatiche, medicinali e spezie
10613
Canna da zucchero
10690
Altre colture industriali, non menzionate altrove
Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui:
Ortaggi freschi, meloni e fragole - all’aperto o sotto protezione bassa non accessibile
10711
Ortaggi freschi, meloni e fragole - di pieno campo
10712
Ortaggi freschi, meloni e fragole - in orti industriali
10720
Ortaggi freschi, meloni e fragole - in serra o sotto altre protezioni (accessibili)
— 89 —
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Codice (*)
2a Serie speciale - n. 14
Descrizione
Dati relativi a tutte le sottocategorie di «Ortaggi freschi, meloni e fragole»:
10731
Cavolfiori e broccoli
10732
Lattuga
10733
Pomodori
10734
Mais dolce
10735
Cipolle
10736
Agli
10737
Carote
10738
Fragole
10739
Meloni
10790
Altro
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):
10810
Fiori e piante ornamentali - all’aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)
10820
Fiori e piante ornamentali – in serra o sotto altre protezioni (accessibili)
Dati relativi a tutte le sottocategorie di «Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)»:
10830
Bulbi e tuberi da fiore
10840
Fiori e boccioli di fiori, recisi
10850
Fiori e piante ornamentali
Piante raccolte verdi
10910
Erbai temporanei
Altre piante raccolte verdi:
10921
Mais verde
10922
Leguminose
10923
Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove
11000
Sementi e piantine per seminativi
11100
Altre coltivazioni per seminativi
Terreni a riposo
11210
Terreni a riposo senza aiuti finanziari
11220
Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente
11300
Terreni dati in affitto pronti per la semina, compresi i terreni messi a disposizione del personale a
titolo di compenso in natura
20000
Orti familiari
Prati permanenti
30100
Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri
— 90 —
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Codice (*)
2a Serie speciale - n. 14
Descrizione
30200
Pascoli magri
30300
Prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari
Colture permanenti
Specie di frutta, di cui:
40111
Mele
40112
Pere
40113
Pesche (e pesche noci)
40114
Altra frutta delle zone temperate
40115
Frutta di origine subtropicale o tropicale
40120
Bacche
40130
Frutta a guscio
Agrumeti
40210
Arance
40220
Tangerini, mandarini, clementine e simili (piccoli frutti)
40230
Limoni
40290
Altri agrumi
Oliveti
40310
Olive da tavola
40320
Olive vendute in frutto, destinate alla produzione di olio
40330
Olio d’oliva
40340
Sottoprodotti dell’olivicoltura
Vigneti
40411
Vino di qualità a denominazione di origine protetta (DOP)
40412
Vino di qualità a indicazione geografica protetta (IGP)
40420
Altri vini
40430
Uve da tavola
40440
Uva passa
40451
Uve da vinificazione per vino di qualità a denominazione di origine protetta (DOP)
40452
Uve da vinificazione per vino di qualità a indicazione geografica protetta (IGP)
40460
Uve da vinificazione per altri vini
40470
Diversi prodotti della viticoltura: mosti, succhi, mistelle, acquaviti, aceti e altri se ottenuti nell’azien­
da
40480
Sottoprodotti della viticoltura (vinacce, fecce, ecc.)
40500
Semenzai e piantonai
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Codice (*)
40600
40610
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Descrizione
Altre coltivazioni permanenti
di cui alberi di Natale
40700
Colture permanenti in serra
40800
Incremento di giovani piantagioni
Altre superfici
50100
Superfici agricole non utilizzate
50200
Superficie boscata
50210
50900
60000
di cui bosco ceduo a rotazione rapida
Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terreni sterili, rocce, ecc.)
Funghi
Altri prodotti e proventi
90100
Proventi derivanti dalla locazione di superfici agricole
90200
Compensazioni di assicurazioni sulle colture non attribuibili a colture specifiche
90300
Sottoprodotti di prodotti vegetali diversi dai sottoprodotti della vite e dell’olivo
90310
Paglia
90320
Colletti di barbabietole
90330
Altri sottoprodotti
90900
Altro
I tipi di codici delle colture devono essere scelti tra quelli elencati di seguito.
Codice (**)
Descrizione
0
Non applicabile: questo codice è da utilizzare per prodotti trasformati, scorte e sottoprodotti
1
Colture in pieno campo - coltura principale, coltura consociata: comprendono:
— le colture uniche, ossia le colture che vengono praticate da sole su una data superficie durante
l’esercizio considerato,
— le colture miste: colture seminate, coltivate e raccolte contemporaneamente, il cui prodotto finale si
presenta sotto forma di miscuglio,
— tra le colture praticate in successione durante l’esercizio su una data superficie, quella che occupa il
terreno per il periodo più lungo,
— colture che per un certo periodo si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e forniscono
normalmente un raccolto distinto durante l’esercizio. La superficie globale in questione viene
suddivisa per ciascuna delle colture interessate in proporzione alla superficie effettivamente occu­
pata da ciascuna,
— ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in pieno campo.
2
Colture in pieno campo – colture successive secondarie: colture praticate in successione durante
l’esercizio su una data superficie e non considerate colture principali.
3
Orti industriali e floricoltura in pieno campo: ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in
pieno campo nonché fiori e piante ornamentali in pieno campo.
4
Coltivazioni sotto protezioni accessibili: ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta, fiori e
piante ornamentali (annuali o perenni) in coltura protetta e colture permanenti in coltura protetta.
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I codici relativi ai dati mancanti devono essere scelti tra quelli elencati di seguito.
Codice (***)
Descrizione
0
Non manca nessun dato
1
Dati sulla superficie non disponibili: questo codice deve essere utilizzato quando la superficie di
una coltura non è indicata, ad esempio nel caso di vendite di prodotti commercializzabili comprati
sul campo o provenienti da terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore a un anno e
nel caso di una produzione ottenuta dalla trasformazione di prodotti vegetali.
2
Dati sulla produzione (sotto contratto) non disponibili: questo codice deve essere utilizzato per
le colture sotto contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione
fisica.
3
Dati sulla produzione (non sotto contratto) non disponibili: questo codice deve essere utiliz­
zato quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica e non si tratta
di colture sotto contratto.
4
Dati sulla superficie e sulla produzione non disponibili: questo codice deve essere utilizzato
quando mancano i dati relativi alla superficie e alla produzione fisica.
Le informazioni sulla produzione vegetale durante l’esercizio devono essere indicate nel formato della tabella I “COLTU­
RE”. Le informazioni su ciascuna coltura devono essere indicate in una registrazione distinta. Il contenuto della tabella è
determinato selezionando una categoria di codice di coltura, il tipo di codice di coltura e il codice relativo ai dati
mancanti.
Devono essere fornite informazioni dettagliate su patate (codici 10310, 10390), ortaggi freschi, meloni e fragole (codici
10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10790), fiori e piante ornamentali (codici 10830,
10840, 10850) e sottoprodotti di prodotti vegetali diversi dai sottoprodotti della vite e dell’olivo (codici 90310, 90320,
90330) solo se i dati sono disponibili nella contabilità dell’azienda.
GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA I
La tabella I presenta sette righe contenenti i seguenti gruppi di informazioni: superficie (A), inventario iniziale (OV),
inventario finale (CV), produzione (PR), vendite (SA), autoconsumo e prestazioni in natura (FC) e reimpieghi (FU).
La tabella I presenta sei colonne in cui vanno registrate la superficie complessiva (TA), la superficie irrigata (IR), la
superficie utilizzata per colture energetiche (EN), la superficie utilizzata per la produzione di colture OGM (GM), il
quantitativo di produzione e le vendite (Q) e il valore (V). Di seguito è indicato, per ciascun gruppo di informazioni,
quali colonne devono essere compilate.
I.A Superficie
Per il gruppo di informazioni sulla superficie (A) occorre indicare la superficie complessiva (TA), la superficie irrigata (IR),
la superficie utilizzata per colture energetiche (EN) e la superficie utilizzata per la produzione di colture OGM (GM). In
ciascun caso la superficie deve essere espressa in are (100 are = 1 ettaro), eccetto la superficie destinata alla coltivazione
dei funghi, che è indicata in metri quadrati.
L.OV Inventario iniziale
Per il gruppo di informazioni relative all’inventario iniziale (OV) occorre indicare il valore (V) dei prodotti di scorta
(immagazzinati) all’inizio dell’esercizio contabile. I prodotti devono essere valutati ai prezzi “franco azienda” alla data
dell’inventario.
L.CV Inventario finale
Per il gruppo di informazioni relative all’inventario finale (CV) occorre indicare il valore (V) dei prodotti di scorta
(immagazzinati) alla fine dell’esercizio contabile. I prodotti devono essere valutati ai prezzi “franco azienda” alla data
dell’inventario.
I.PR Produzione
Per il gruppo di informazioni relative alla produzione (PR) occorre indicare le quantità di prodotti vegetali prodotte (Q)
nel corso dell’esercizio contabile (non comprese le eventuali perdite sul campo e in azienda). riguardanti unicamente i
prodotti principali dell’azienda (esclusi i sottoprodotti).
Esse devono essere indicate in quintali (100 kg), ad eccezione del vino e dei prodotti connessi, che sono espressi in
ettolitri. Quando per un prodotto le condizioni di vendita non permettono di determinare la produzione fisica in quintali
(ad esempio, in caso di vendita di un raccolto sul campo e di colture sotto contratto), occorre indicare il codice 2 relativo
ai dati mancanti per le colture sotto contratto e il codice 3 negli altri casi.
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I.SA Vendite totali
Per il gruppo di informazioni relative alle vendite totali (SA), occorre indicare il quantitativo delle vendite (Q) e il valore
delle vendite (V) dei prodotti di scorta all’inizio dell’esercizio contabile o raccolti durante l’esercizio. Quando le eventuali
spese di commercializzazione sono note, esse non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nella tabella H
“MEZZI DI PRODUZIONE”.
I.FC
Autoconsumo e prestazioni in natura
Per il gruppo di informazioni relative all’autoconsumo e alle prestazioni in natura (FC) occorre indicare il valore (V) dei
prodotti consumati dalla famiglia del conduttore e/o utilizzati per pagamenti in natura di beni e servizi (compresi i salari
in natura). Tali prodotti sono valutati sulla base dei prezzi “franco azienda”.
I.FU Reimpieghi
Per il gruppo di informazioni relative ai reimpieghi (FU) occorre indicare il valore (V), a prezzi “franco azienda”, dei
prodotti di scorta (immagazzinati) dell’azienda all’inizio dell’esercizio e/o prodotti durante l’esercizio, utilizzati nell’azienda
nel corso dell’esercizio come mezzi di produzione. Sono compresi:
— mangimi:
valore “franco azienda” dei prodotti vendibili dell’azienda (prodotti che sono correntemente commercializzabili),
utilizzati durante l’esercizio come mangimi. La paglia dell’azienda reimpiegata (come foraggio o come strame) viene
registrata solo se costituisce prodotto vendibile nella regione e per l’esercizio considerato. I prodotti in questione sono
valutati al prezzo di vendita “franco azienda”;
— sementi:
valore, a prezzi «franco azienda», dei prodotti vendibili dell’azienda utilizzati come sementi nel corso dell’esercizio,
— altri reimpieghi (compresi i prodotti dell’azienda utilizzati per la preparazione dei pasti a persone villeggianti).
Tabella J.
Produzione animale
Struttura della tabella
Categorie di animali
Codice (*)
Colonne
Gruppo di informazioni
Consistenza media
del patrimonio
zootecnico
Numero
Valore
A
N
V
—
—
AN
Consistenza media del patrimonio zootecnico
OV
Inventario iniziale
—
CV
Inventario finale
—
PU
Acquisti
—
SA
Vendite totali
—
SS
Vendite per la macellazione
—
SR
Vendite per l’allevamento/la riproduzione
—
SU
Vendite con destinazione ignota
—
FC
Autoconsumo
—
FU
Reimpieghi
—
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Codice (*)
Descrizione
100
Equidi
210
Bovini di meno di 1 anno, maschi e femmine
220
Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi
230
Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, femmine
240
Bovini di 2 anni e più, maschi
251
Giovenche da riproduzione
252
Giovenche da ingrasso
261
Vacche da latte
262
Bufale
269
Altre vacche
311
Pecore da riproduzione
319
Altri ovini
321
Capre da riproduzione
329
Altri caprini
410
Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg
420
Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg
491
Suini da ingrasso
499
Altri suini
510
Pollame/Polli da carne
520
Galline ovaiole
530
Altro pollame
610
Coniglie fattrici
699
Altri conigli
700
Api
900
Altri animali
Categorie di animali
Si distinguono le seguenti categorie e specie di animali:
100. Equidi
Compresi cavalli da corsa e da sella, asini, muli, bardotti, ecc.
210. Bovini di meno di 1 anno, maschi e femmine
220. Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi
230. Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, femmine
Escluse le femmine che hanno già partorito.
240. Bovini di 2 anni e più, maschi
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2a Serie speciale - n. 14
251. Giovenche da riproduzione
Bovine di 2 anni che non hanno ancora partorito e che sono destinate alla riproduzione.
252. Giovenche da ingrasso
Bovine di 2 anni e più che non hanno ancora partorito e che non sono destinate alla riproduzione.
261. Vacche da latte
Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o principal­
mente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.
Sono comprese le vacche lattifere da riforma.
262. Bufale
Bufale che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o principal­
mente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.
Sono comprese le bufale lattifere da riforma.
269. Altre vacche
1. Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o princi­
palmente per la produzione di vitelli ed il cui latte non viene destinato al consumo umano, né alla trasforma­
zione in prodotti lattiero-caseari.
2. Vacche da lavoro.
3. Vacche non lattifere da riforma (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassate prima della
macellazione).
Le categorie da 210 a 252 e 269 comprendono anche le categorie corrispondenti di bufali e bufale.
311. Pecore da riproduzione
Ovine di 1 anno o più destinate alla riproduzione.
319. Altri ovini
Ovini di tutte le età, eccetto le pecore.
321. Capre da riproduzione
329. Altri caprini
Caprini diversi dalle capre riproduttrici.
410. Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg
Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg.
420. Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg
Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg. Sono escluse le scrofe da riforma (cfr. categoria 499 “Altri suini”).
491. Suini da ingrasso
Suini da ingrasso di peso vivo pari o superiore a 20 kg. Sono esclusi le scrofe e i verri da riforma (cfr. categoria 499
“Altri suini”).
499. Altri suini
Suini di peso vivo pari o superiore a 20 kg, eccetto le scrofe riproduttrici (cfr. categoria 420) e i suini da ingrasso
(cfr. categoria 491).
510. Pollame/Polli da carne
Polli da carne. Escluse le galline ovaiole e le galline da riforma. Esclusi i pulcini.
520. Galline ovaiole
Comprese le pollastre, le galline da uova, le galline da riforma e i galli da riproduzione per le galline ovaiole. Per
pollastre s’intendono le giovani galline che non hanno ancora cominciato a deporre. Esclusi i pulcini.
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530. Altro pollame
Compresi anatre, tacchini, oche, faraone, struzzi e maschi da riproduzione (ad eccezione di quelli per le galline
ovaiole). Comprese le femmine riproduttrici. Esclusi i pulcini.
610. Coniglie fattrici
699. Altri conigli
700. Api
Da indicare in numero di arnie abitate.
900. Altri animali
Compresi i pulcini, i cervi, i bisonti e i pesci, nonché i pony ed altri animali usati per l’agriturismo. Esclusi i prodotti
di altri animali (cfr. tabella K, categoria 900).
GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA J
J.AN. Consistenza media del patrimonio zootecnico (da registrare unicamente nella colonna A)
Un capo corrisponde alla presenza di un animale nell’azienda durante un anno. Gli animali sono contati proporzional­
mente alla durata della loro presenza nell’azienda nel corso dell’esercizio.
La consistenza media è determinata mediante inventari periodici o mediante un registro delle entrate e delle uscite e
comprende tutti gli animali presenti nell’azienda, inclusi cioè gli animali allevati o ingrassati su contratto (animali che non
sono di proprietà dell’azienda, ma che vi sono allevati o ingrassati in condizioni tali che l’attività che ne deriva corri­
sponda essenzialmente ad una prestazione di servizi da parte del conduttore, che non assume alcun rischio economico
normalmente associato all’allevamento o all’ingrasso di tali animali) e gli animali presi o dati a fida per il periodo
dell’anno in cui sono presenti nell’azienda.
Consistenza media (colonna A)
La consistenza media è espressa con due decimali.
Questa informazione non deve essere fornita per gli altri animali (categoria 900).
J.OV Inventario iniziale
Numero di animali di proprietà dell’azienda all’inizio dell’esercizio contabile, indipendentemente dal fatto che a tale epoca
si trovino nell’azienda o siano momentaneamente assenti.
Numero (colonna N)
Il numero di animali deve essere indicato in capi o in numero di alveari, espresso con due decimali.
Questa informazione non deve essere fornita per gli altri animali (categoria 900).
Valore (colonna V)
Il valore degli animali deve essere determinato al valore equo, al netto dei costi stimati del punto di vendita il giorno
dell’inventario.
J.CV Inventario finale
Numero di animali di proprietà dell’azienda alla fine dell’esercizio contabile, indipendentemente dal fatto che a tale epoca
si trovino nell’azienda o siano momentaneamente assenti.
Numero (colonna N)
Il numero di animali deve essere indicato in capi o in numero di alveari, espresso con due decimali.
Questa informazione non deve essere fornita per gli altri animali (categoria 900).
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Valore (colonna V)
Il valore degli animali deve essere determinato al valore equo, al netto dei costi stimati del punto di vendita il giorno
dell’inventario.
J.PU Acquisti
Indicare il numero totale di animali acquistati durante l’esercizio.
Numero (colonna N)
Il numero di animali deve essere indicato in capi, espresso con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita
per gli altri animali (categoria 900).
Valore (colonna V)
Il valore degli acquisti comprende le spese per l’acquisto. I premi e le sovvenzioni corrispondenti non sono detratti
dall’importo suddetto, ma vengono registrati nella tabella M “SOVVENZIONI” nella categoria corrispondente (codici da
5100 a 5900).
J.SA Vendite totali
Indicare il numero totale di animali venduti durante l’esercizio.
Comprende le vendite di animali o di carne ai consumatori per consumo proprio, indipendentemente dal fatto che gli
animali siano macellati nell’azienda.
Numero (colonna N)
Il numero di animali deve essere indicato in capi, espresso con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita
per gli altri animali (categoria 900).
Valore (colonna V)
Le eventuali spese di commercializzazione note non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nel codice 2090
(«Altre spese specifiche per l’allevamento»). I premi e le sovvenzioni corrispondenti non sono detratti dall’importo
suddetto, ma vengono registrati nella tabella M “SOVVENZIONI” nella categoria corrispondente (codici da 2110 a 2900).
J.SS Vendite per la macellazione
Indicare gli animali venduti durante l’esercizio destinati alla macellazione. Questa informazione non deve essere fornita
per le giovenche da riproduzione (codice 251), le api (codice 700) e gli altri animali (codice 900).
Numero (colonna N)
Vedere vendite totali.
Valore (colonna V)
Vedere vendite totali.
J.SR Vendite per l’allevamento o la riproduzione
Indicare gli animali venduti durante l’esercizio destinati all’allevamento o alla riproduzione. Questa informazione non deve
essere fornita per le giovenche da ingrasso (codice 252), le api (codice 700) e gli altri animali (codice 900).
Numero (colonna N)
Vedere vendite totali.
Valore (colonna V)
Vedere vendite totali.
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J.SU Vendite con destinazione ignota
Indicare gli animali venduti durante l’esercizio la cui destinazione non è nota. Questa informazione non deve essere
fornita per le api (codice 700) e gli altri animali (codice 900).
Numero (colonna N)
Vedere vendite totali.
Valore (colonna V)
Vedere vendite totali.
J.FC Autoconsumo e prestazioni in natura
Indicare gli animali che hanno formato oggetto di autoconsumo o di una prestazione in natura durante l’esercizio.
Numero (colonna N)
Il numero di animali deve essere indicato in capi, espresso con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita
per gli altri animali (categoria 900).
Valore (colonna V)
Il valore degli animali deve essere indicato al valore equo.
J.FU Reimpieghi
Indicare gli animali utilizzati durante l’esercizio come mezzi di produzione per un’ulteriore trasformazione nell’ambito di
altre attività lucrative nell’azienda. Sono compresi gli animali utilizzati per:
— ristorazione, ospitalità turistica,
— trasformazione degli animali in prodotti a base di carne e mangimi.
Sono escluse le vendite di animali o carne, a prescindere dal fatto che gli animali siano stati macellati nell’azienda (vedere
le informazioni sulle vendite SA).
Questo valore è registrato nella tabella H come spese per le altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda
utilizzando il codice 4070 (spese specifiche per la trasformazione della carne e di altri prodotti animali).
Numero (colonna N)
Il numero di animali deve essere indicato in capi, espresso con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita
per gli altri animali (categoria 900).
Valore (colonna V)
Il valore degli animali deve essere indicato al valore equo.
Tabella K.
Prodotti animali e prestazioni di servizi correlate
Struttura della tabella
Categoria di prodotti animali o di prestazioni di servizi
correlate
Codice (*)
Dati mancanti
Codice (**)
Colonne
Gruppo di informazioni
OV
Inventario iniziale
CV
Inventario finale
Quantità
Valore
Q
V
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Colonne
Gruppo di informazioni
PR
Produzione
SA
Vendite
FC
Autoconsumo
FU
Reimpieghi
Quantità
Valore
Q
V
—
Codice (*)
Descrizione
261
Latte vaccino
262
Latte di bufala
311
Latte di pecora
321
Latte di capra
330
Lana
531
Uova destinate al consumo umano (tutto il pollame)
532
Uova da cova (tutto il pollame)
700
Miele e prodotti dell’apicoltura
800
Letame
900
Altri prodotti animali
1100
Allevamento sotto contratto
1120
Bovini sotto contratto
1130
Ovini e/o caprini sotto contratto
1140
Suini sotto contratto
1150
Pollame sotto contratto
1190
Altri animali sotto contratto
1200
Altre prestazioni di servizi inerenti agli animali
Codice (**)
Descrizione
0
Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato.
2
Si utilizza il codice 2 per la produzione animale sotto contratto quando le condizioni di vendita
non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q).
3
Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione
fisica (cfr. colonna Q) e non si tratta di produzione animale sotto contratto.
4
Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla produzione fisica.
— 100 —
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Categorie di prodotti animali e di prestazioni di servizi correlate
Si distinguono le seguenti categorie di prodotti animali e di prestazioni di servizi correlate:
261. Latte vaccino
262. Latte di bufala
311. Latte di pecora
321. Latte di capra
330. Lana
531. Uova destinate al consumo umano (tutto il pollame)
532. Uova da cova (tutto il pollame)
700. Miele e prodotti dell’apicoltura: miele, idromele e altri prodotti e sottoprodotti dell’apicoltura
800. Letame
900. Altri prodotti di origine animale (monte, embrioni, cera, fegato di oca o di anatra, latte di altri animali, ecc.)
1100. Allevamento sotto contratto
Importo delle entrate dell’allevamento sotto contratto a condizioni tali da rendere l’attività equivalente ad una
prestazione di servizi da parte del conduttore, il quale non assume i rischi economici normalmente connessi con
l’allevamento o l’ingrasso di tali animali.
Dati relativi alla categoria 1100 «Allevamento sotto contratto»:
I dati sono forniti se figurano nella contabilità aziendale.
1120. Bovini sotto contratto
1130. Ovini e/o caprini sotto contratto
1140. Suini sotto contratto
1150. Pollame sotto contratto
1190. Altri animali sotto contratto
1200. Altre prestazioni di servizi inerenti agli animali
Importo delle entrate per altre prestazioni di servizi inerenti agli animali (fida, ecc.).
Codici dei dati mancanti
Vanno utilizzati i seguenti codici dei dati mancanti:
Codice 0: Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato.
Codice 2: Si utilizza il codice 2 per la produzione animale sotto contratto quando le condizioni di vendita non
permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q).
Codice 3: Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr.
colonna Q) e non si tratta di produzione animale sotto contratto.
Codice 4: Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla produzione fisica.
— 101 —
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GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA K
Per il letame (codice 800) devono essere fornite solo le informazioni sulle vendite (SA).
Per i prodotti di altri animali (codice 900) le informazioni devono essere fornite solo in valore (nella colonna V) in quanto
non si può indicare una quantità per un aggregato di prodotti eterogenei.
Per le prestazioni di servizi inerenti agli animali come l’allevamento sotto contratto (codici da 1100 a 1190) e altri (codice
1200) le uniche informazioni da fornire riguardano le entrate che vanno registrate nelle informazioni sulle vendite (SA)
nella colonna «Valore» (V).
Quantità (colonna Q)
Le quantità vanno espresse in quintali (100 kg), tranne nel caso delle uova (codici 531 e 532), che sono indicate in
migliaia.
Per il miele e altri prodotti e dell’apicoltura (codice 700), la quantità è espressa in “equivalente miele”.
K.OV Inventario iniziale
Prodotti di scorta (immagazzinati) all’inizio dell’esercizio contabile, esclusi gli animali.
Quantità (colonna Q)
Vedere le istruzioni per la tabella K.
Valore (colonna V)
I prodotti devono essere valutati al valore equo alla data dell’inventario.
K.CV Inventario finale
Valore dei prodotti di scorta (immagazzinati) al termine dell’esercizio contabile, esclusi gli animali.
Quantità (colonna Q)
Vedere le istruzioni per la tabella K.
Valore (colonna V)
I prodotti devono essere valutati al valore equo alla data dell’inventario.
K.PR Produzione durante l’esercizio
Quantità (colonna Q)
Quantità di prodotti animali prodotte nel corso dell’esercizio contabile (non comprese le eventuali perdite) e riguardanti
unicamente i prodotti principali dell’azienda (esclusi i sottoprodotti). È compresa la produzione utilizzata per la tra­
sformazione nel quadro delle altre attività lucrative collegate all’azienda.
Il latte poppato dai vitelli non è compreso nella produzione.
K.SA Vendite
Totale dei prodotti venduti durante l’esercizio contabile, in scorta all’inizio dell’esercizio e prodotti nel corso dello stesso.
Quantità (colonna Q)
Vedere le istruzioni per la tabella K.
Valore (colonna V)
Importo totale (già o non ancora incassato) delle vendite di prodotti immagazzinati all’inizio dell’esercizio e prodotti nel
corso dello stesso.
L’importo dei prodotti venduti comprende il valore dei prodotti resi all’azienda (latte scremato, ecc.), che è anche
registrato tra gli oneri aziendali.
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2a Serie speciale - n. 14
Gli eventuali indennizzi (ad esempio, indennità assicurative) relativi all’esercizio contabile sono aggiunti all’importo delle
vendite dei prodotti corrispondenti, sempreché sia possibile imputarli alla produzione di tali prodotti; in caso contrario,
essi sono indicati nel codice 900 «altri prodotti di origine animale».
I premi e le sovvenzioni ricevuti su prodotti durante l’esercizio non sono compresi nell’importo delle vendite, ma sono
indicati nella tabella M “SOVVENZIONI” nella categoria corrispondente (codici compresi fra 2110 e 2900).
Le eventuali spese di commercializzazione, se note, non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nella tabella
H “MEZZI DI PRODUZIONE” nel codice 2090 (“Altre spese specifiche per l’allevamento”).
K.FC Autoconsumo e prestazioni in natura
Prodotti consumati dalla famiglia del conduttore e/o usati come pagamento in natura per l’acquisto di beni e servizi
(compresi i salari in natura). Queste informazioni non devono essere fornite per le uova da cova (codice 532).
Quantità (colonna Q)
Vedere le istruzioni per la tabella K.
Valore (colonna V)
I prodotti devono essere valutati al valore equo.
K.FU Reimpieghi
I prodotti di scorta (immagazzinati) dell’azienda all’inizio dell’esercizio e/o prodotti durante l’esercizio, utilizzati nel­
l’azienda nel corso dell’esercizio come mezzi di produzione. Sono compresi:
— mangimi: i prodotti commercializzabili dell’azienda (prodotti che sono correntemente commercializzati), utilizzati
durante l’esercizio come alimenti per il bestiame. Il latte poppato dai vitelli non è compreso nei reimpieghi;
— prodotti utilizzati nel quadro delle altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda:
— ristorazione, ospitalità turistica, ecc.,
— destinati ad ulteriore trasformazione (latte trasformato in burro, formaggio, ecc.).
Quantità (colonna Q)
Vedere le istruzioni per la tabella K.
Valore (colonna V)
I prodotti devono essere valutati al valore equo. Questi valori sono registrati anche tra gli oneri aziendali.
Tabella L.
Altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda
Struttura della tabella
Categoria delle altre attività lucrative
Codice (*)
Dati mancanti
Codice (**)
Colonne
Gruppo di informazioni
Quantità
Valore
Q
V
OV
Inventario iniziale
—
CV
Inventario finale
—
PR
Produzione
SA
Vendite
—
—
FC
Autoconsumo
—
FU
Reimpieghi
—
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Codice (*)
Descrizione
261
Trasformazione di latte vaccino
262
Trasformazione di latte di bufala
311
Trasformazione di latte di pecora
321
Trasformazione di latte di capra
900
Trasformazione di carne o di altri prodotti di origine animale
1010
Trasformazione di prodotti vegetali
1020
Silvicoltura e lavorazione del legno
2010
Lavori per conto terzi
2020
Turismo, ospitalità, ristorazione e altre attività del tempo libero
2030
Produzione di energia rinnovabile
9000
Altre “altre attività lucrative” direttamente collegate all’azienda
Codice (**)
2a Serie speciale - n. 14
Descrizione
0
Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato.
1
Si utilizza il codice 1 per la produzione ottenuta dalla trasformazione di animali acquistati o di
prodotti vegetali o animali acquistati.
2
Si utilizza il codice 2 per la produzione sotto contratto quando le condizioni di vendita non
permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q).
3
Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione
fisica (cfr. colonna Q) e non si tratta di produzione sotto contratto.
4
Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla produzione fisica.
La definizione di “altre attività lucrative” (AAL) è la stessa stabilita nell’allegato II, punto VI, del regolamento (CE)
n. 1200/2009 della Commissione (1) e nella tipologia comunitaria delle aziende agricole (articolo 4 e allegato III del
regolamento (CE) n. 1242/2008). Tranne in casi eccezionali, la definizione segue la classificazione statistica delle attività
economiche nelle Comunità europee (NACE rev. 2) e il Manuale dei conti economici dell’agricoltura e della silvicoltura
EAA/EAF 97 rev.1.1.
Le AAL direttamente collegate all’azienda si riferiscono alle attività non agricole che hanno un’incidenza economica
sull’azienda e utilizzano le risorse agricole (mezzi di produzione o prodotti) dell’azienda.
Il termine di attività lucrative designa, in questo contesto, il lavoro attivo ed esclude quindi gli investimenti di carattere
puramente finanziario. La cessione in locazione di terreni o altre risorse agricole dell’azienda per attività diverse senza
partecipare alle stesse non è considerata un’AAL, ma parte dell’attività agricola dell’azienda.
È considerata AAL qualsiasi trasformazione di prodotti dell’azienda, tranne se la trasformazione è considerata parte
dell’attività agricola. La vinificazione e la produzione di olio d’oliva sono quindi escluse, tranne se la proporzione di
vino o di olio d’oliva acquistata all’esterno è significativa.
È considerata AAL qualsiasi trasformazione nell’azienda di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario
lavorato. È irrilevante se la materia prima viene prodotta dall’azienda o acquistata da terzi. Sono comprese la lavorazione
della carne, la caseificazione, ecc.
(1) Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui
metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche
(GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1).
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Categorie delle altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda
Si distinguono le seguenti categorie di AAL:
261. Trasformazione di latte vaccino
262. Trasformazione di latte di bufala
311. Trasformazione di latte di pecora
321. Trasformazione di latte di capra
900. Trasformazione di carne o di altri prodotti di origine animale
1010. Trasformazione di prodotti vegetali, esclusi vino e olio d’oliva. È compresa la produzione di alcole non di uva,
sidro o sidro di pere.
1020. Silvicoltura e lavorazione del legno. Comprende l’importo delle vendite di legname in piedi e abbattuto, di
prodotti forestali diversi dal legno (sughero, resina, ecc.) e del legno lavorato durante l’esercizio.
2010. Lavori per conto terzi. La locazione di macchine e attrezzi dell’azienda senza manodopera o l’utilizzo della sola
manodopera dell’azienda nei lavori eseguiti per terzi non sono considerati AAL, ma parte dell’attività agricola.
2020. Turismo, ospitalità, ristorazione e altre attività del tempo libero. Detti proventi comprendono i canoni pagati dai
turisti (terreni per campeggi, alloggi rurali, impianti di equitazione, caccia e pesca, ecc.).
2030. Produzione di energia rinnovabile. Comprende la produzione di energia rinnovabile destinata alla vendita, com­
presi biogas, biocarburanti ed elettricità, per mezzo di turbine eoliche o altri impianti o a partire da materie prime
agricole. Esclude, in quanto considerate parte dell’attività agricola dell’azienda:
— la produzione di energia rinnovabile a uso esclusivo dell’azienda,
— la locazione di terreni o di tetti finalizzata unicamente all’installazione di pale eoliche e di pannelli solari,
— le vendite di materie prime a un’altra impresa per la produzione di energia rinnovabile.
9000. Altre “altre attività lucrative” direttamente collegate all’azienda. Altre attività lucrative collegate direttamente
all’azienda non menzionate altrove.
Codici dei dati mancanti
Vanno utilizzati i seguenti codici dei dati mancanti:
Codice 0: Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato.
Codice 1: Si utilizza il codice 1 per la produzione ottenuta dalla trasformazione di animali acquistati o di prodotti
vegetali o animali acquistati.
Codice 2: Si utilizza il codice 2 per la produzione sotto contratto quando le condizioni di vendita non permettono di
indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q).
Codice 3: Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr.
colonna Q) e non si tratta di produzione sotto contratto.
Codice 4: Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla produzione fisica.
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GRUPPI DI INFORMAZIONINELLA TABELLA L
Quantità (colonna Q)
Le quantità vengono indicate in quintali (100 kg).
Per quanto concerne i prodotti lattiero-caseari (codici 261, 262, 311 e 321), viene indicata la quantità di latte liquido
prodotto, qualunque sia la forma (crema, burro, formaggio, ecc.) che assume all’atto della vendita, dell’autoconsumo, del
reimpiego o della prestazione in natura.
L.OV Inventario iniziale
Valore dei prodotti di scorta (immagazzinati) all’inizio dell’esercizio contabile.
Questa informazione non deve essere fornita per i lavori per terzi (codice 2010), le attività legate al turismo (codice
2020), la produzione di energia rinnovabile (codice 2030) e le altre “altre attività lucrative” direttamente collegate
all’azienda (codice 9000).
Valore (colonna V)
Il valore dei prodotti deve essere determinato al valore equo al netto dei costi stimati del punto di vendita alla data
dell’inventario.
L.CV Inventario finale
Valore dei prodotti di scorta (immagazzinati) al termine dell’esercizio contabile.
Questa informazione non deve essere fornita per i lavori per terzi (codice 2010), le attività legate al turismo (codice
2020), la produzione di energia rinnovabile (codice 2030) e le altre “altre attività lucrative” direttamente collegate
all’azienda (codice 9000).
Valore (colonna V)
Il valore dei prodotti deve essere determinato al valore equo al netto dei costi stimati del punto di vendita alla data
dell’inventario.
L.PR Produzione dell’esercizio
Quantità (colonna Q)
Questa informazione deve essere fornita solo per le categorie relative alla lavorazione del latte (codici da 261 a 321).
Essa corrisponde alla quantità di latte liquido prodotto nell’azienda durante l’esercizio e utilizzato per la produzione di
prodotti trasformati.
L.SA Vendite
Totale dei prodotti venduti durante l’esercizio contabile, in scorta all’inizio dell’esercizio e prodotti nel corso dello stesso, e
delle entrate derivanti dalle altre attività lucrative.
Valore (colonna V)
Importo totale (già o non ancora incassato) delle vendite di prodotti immagazzinati all’inizio dell’esercizio e prodotti nel
corso dello stesso.
Gli eventuali indennizzi (ad esempio, indennità assicurative) relativi all’esercizio contabile sono aggiunti all’importo delle
vendite dei prodotti corrispondenti, sempreché sia possibile imputarli alla produzione di tali prodotti; in caso contrario,
essi sono indicati nella tabella I “COLTURE” nel codice 90900 (“Altro”).
I premi e le sovvenzioni ricevuti su prodotti durante l’esercizio non sono compresi nell’importo delle vendite, ma sono
indicati nella tabella M “SOVVENZIONI” nella categoria corrispondente (codici compresi fra 2110 e 2900). Le eventuali
spese di commercializzazione, se note, non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nella tabella H “MEZZI
DI PRODUZIONE” nella categoria corrispondente delle spese specifiche per le AAL (codici da 4010 a 4090).
L.FC Autoconsumo e prestazioni in natura
Prodotti consumati dalla famiglia del conduttore e/o usati come pagamento in natura per l’acquisto di beni e servizi
(compresi i salari in natura).
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Questa informazione non deve essere fornita per il lavoro per terzi (codice 2010), le attività turistiche (codice 2020) e la
produzione di energia rinnovabile (codice 2030).
Valore (colonna V)
I prodotti devono essere valutati al valore equo.
L.FU Reimpieghi
I prodotti di scorta (immagazzinati) dell’azienda all’inizio dell’esercizio e/o prodotti durante l’esercizio, utilizzati nel­
l’azienda nel corso dell’esercizio come mezzi di produzione. Comprende i prodotti trasformati nell’azienda (latte tra­
sformato in formaggio, cereali trasformati in pane, carne trasformata in insaccati, ecc.) e utilizzati come fattori di
produzione per la ristorazione o l’ospitalità turistica.
Questa informazione non deve essere fornita per il lavoro per terzi (codice 2010), le attività turistiche (codice 2020) e la
produzione di energia rinnovabile (codice 2030).
Valore (colonna V)
I prodotti devono essere valutati al valore equo.
Tabella M.
Sovvenzioni
Struttura della tabella
Categoria di sovvenzione
Codice (*)
Finanziamento
Codice (**)
Unità di base
Codice (***)
Colonne
Gruppo di informazioni
S
Numero di
unità di base
Valore
N
V
Sovvenzione
Le categorie dei codici di sovvenzione devono essere scelte dall’elenco seguente.
Categoria dei codici di sovvenzione
Codice (*)
Descrizione
Regime di pagamento unico (RPU)
1110
«normale»
1120
pascoli
1130
diritti speciali
1200
Regime di pagamento unico per superficie (RPUS)
Articolo 68 del regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio (1)
2110
Sostegno al settore lattiero-caseario
2120
Sostegno al settore delle carni bovine
2130
Sostegno al settore degli ovini e caprini
2140
Sostegno al settore del riso
2150
Sostegno a favore delle altre colture
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Codice (*)
Descrizione
2160
Sostegno a favore degli altri animali
2170
Altri tipi di sostegno ai sensi dell’articolo 68 escluso il sostegno ai costi
Pagamenti diretti accoppiati dell’UE selezionati
2210
Premio per vacca nutrice
2220
Supplemento al premio per vacca nutrice
2230
Premio per pecora e per capra
2240
Premio supplementare per pecora e per capra
2250
Cotone
2270
Ortofrutticoli
Altri pagamenti diretti accoppiati per attività specifiche
Seminativi
2311
COP (cereali, oleaginose, proteaginose)
2312
Patate
2313
Barbabietole da zucchero
2314
Piante industriali
2315
Ortaggi
2316
Terreni a riposo
2319
Seminativi non definiti
2320
Prati permanenti
Colture permanenti
2331
Bacche e frutta a guscio
2332
Frutta a semi e frutta a nocciolo
2333
Agrumeti
2334
Oliveti
2335
Vigneti
2339
Colture permanenti non definite
Animali
2341
Latte e prodotti lattiero-caseari
2342
Carni bovine
2343
Bovini non definiti
2344
Ovini e caprini
2345
Suini e pollame
2349
Animali non definiti
Premi e sovvenzioni di carattere eccezionale
2810
Pagamenti per calamità
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Codice (*)
2890
2900
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Descrizione
Altri premi e sovvenzioni di carattere eccezionale
Sovvenzioni che non possono essere attribuite ad alcuna attività o che non possono essere
registrate con nessuno dei codici precedenti
Sviluppo rurale
3100
Sovvenzioni agli investimenti
3200
Altri asse 1
3300
Pagamenti per interventi agroambientali e per il benessere degli animali
3400
Indennità Natura 2000 esclusa la silvicoltura
3500
Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore delle zone montane e indennità
compensative in altre zone svantaggiate
3600
Silvicoltura, comprese le indennità Natura 2000 per la silvicoltura
3700
Altri asse 2
3900
Altri pagamenti per lo sviluppo rurale
Premi e sovvenzioni su oneri
4100
Salari ed oneri sociali
4200
Combustibili
Bestiame
4310
Mangimi per gli erbivori
4320
Mangimi per suini e pollame
4330
Altre spese per l’allevamento
Colture
4410
Sementi
4420
Concimi
4430
Difesa delle colture
4440
Altre spese specifiche per le colture
Spese generali dell’azienda
4510
Elettricità
4520
Combustibili
4530
Acqua
4540
Assicurazioni
4550
Interessi
4600
Spese per le AAL
4800
Altre spese
4900
Sovvenzioni per costi sulla base dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009
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Codice (*)
2a Serie speciale - n. 14
Descrizione
Premi e sovvenzioni sugli acquisti di bestiame
5100
Latte e prodotti lattiero-caseari
5200
Carni bovine
5300
Ovini e caprini
5400
Suini e pollame
5900
Altri animali
9000
Differenze rispetto agli esercizi precedenti
(1) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del
31.1.2009, pag. 16).
I codici che descrivono le modalità di finanziamento delle sovvenzioni devono essere selezionati dall’elenco seguente.
Codice (**)
Descrizione
1
La sovvenzione è finanziata esclusivamente dal bilancio dell’UE.
2
La misura è cofinanziata dall’UE e dallo Stato membro.
3
La misura non è finanziata dal bilancio dell’UE, ma da altre fonti pubbliche.
I codici che definiscono le unità di base devono essere selezionati dall’elenco seguente.
Codice (***)
Descrizione
1
La sovvenzione è concessa per capo di bestiame.
2
La sovvenzione è concessa per ettaro.
3
La sovvenzione è concessa per tonnellata.
4
Azienda/altro: la sovvenzione è concessa per l’intera azienda o secondo modalità che non corri­
spondono a nessuna delle altre categorie.
La tabella M «SOVVENZIONI» comprende i premi e le sovvenzioni erogati alle aziende agricole da organismi pubblici, sia
nazionali che unionali, esclusi i premi e le sovvenzioni agli investimenti (questi devono essere registrati nella tabella D
«ATTIVI»).
Di norma i premi e le sovvenzioni registrati nella tabella M corrispondono all’esercizio corrente, indipendentemente dalla
data in cui viene ricevuto il pagamento (l’esercizio contabile coincide con l’anno della domanda). I pagamenti a favore
dello sviluppo rurale diversi dalle indennità per le zone svantaggiate costituiscono un’eccezione a questa regola generale in
quanto gli importi registrati si devono riferire ai pagamenti effettivamente ricevuti durante l’esercizio contabile (l’esercizio
contabile coincide con l’anno di pagamento).
I premi e le sovvenzioni sono definiti per tipo di sovvenzione, finanziamento e unità di base. Per ogni voce la tabella M
indica il numero di unità di base (N) e l’importo ricevuto (V). Vi possono essere più registrazioni per categoria di
sovvenzione, in quanto le unità di base e/o le origini del finanziamento possono variare.”
14CE0274
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1321/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2013
che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati
all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di
affumicatura derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
todo di calcolo dell’esposizione utilizzato, i fattori che
contribuiscono maggiormente all’assunzione elevata
sono in prevalenza i prodotti alimentari affumicati tradi­
zionali, come le salsicce e la pancetta affumicate cotte. I
gruppi di prodotti alimentari non tradizionalmente affu­
micati, come le patatine, le zuppe e le salse, non influi­
scono in modo significativo sull’esposizione. Dato che i
prodotti primari vengono ottenuti con fumo sottoposto a
processi di frazionamento e purificazione, l’impiego di
aromatizzanti di affumicatura è generalmente considerato
meno preoccupante per la salute dell’impiego del fumo
ottenuto con la combustione di legna o con il riscalda­
mento di segatura o trucioli di legno (3).
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatiz­
zanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei
o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
2065/2003 dispone la compilazione di un primo elenco
dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumi­
catura autorizzati (di seguito «prodotti primari»). Tale
elenco viene compilato sulla base delle domande di au­
torizzazione presentate dagli operatori commerciali e del
parere formulato dall’Autorità europea per la sicurezza
alimentare («l’Autorità») in merito al prodotto primario
in questione.
(2)
In conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n.
2065/2003, l’Autorità ha ricevuto 14 domande di auto­
rizzazione valide per prodotti primari prima del 16 giu­
gno 2005. Tre domande sono state ritirate. L’Autorità ha
valutato quindi in totale 11 prodotti primari. Una do­
manda valutata è stata ritirata dopo che era stata com­
pletata la valutazione.
(3)
(4)
(5)
La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­
guardante il prodotto primario Scansmoke PB1110, ap­
provata il 26 marzo 2009 (4), conclude che i dati forniti
dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla
genotossicità di questo prodotto, ma che gli impieghi e i
livelli d'impiego proposti inizialmente dal richiedente non
offrono un margine di sicurezza sufficiente. Gli impieghi
e i livelli di impiego sono stati riveduti per tener conto di
tale parere. È quindi opportuno autorizzare il prodotto
primario Scansmoke PB1110 a specifiche condizioni
d’impiego.
(6)
La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­
guardante il prodotto primario Zesti Smoke Code 10,
approvata il 29 gennaio 2009 (5) e il 6 luglio 2011 (6),
conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti
a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodot­
to. Gli impieghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente
dal richiedente non offrono però un margine di sicurezza
sufficiente. Gli impieghi e i livelli d'impiego sono stati
riveduti per tener conto di tale parere. È quindi oppor­
tuno autorizzare il prodotto primario Zesti Smoke Code
10 a specifiche condizioni d’impiego.
(7)
La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­
guardante il prodotto primario Smoke Concentrate
809045, approvata il 29 gennaio 2009 (7), conclude
che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a elimi­
nare i timori sulla genotossicità di questo prodotto. Gli
impieghi e livelli d'impiego proposti dal richiedente non
suscitano timori sulla sicurezza. È quindi opportuno au­
torizzare il prodotto primario Smoke Concentrate
809045 a specifiche condizioni d’impiego.
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 2065/2003, l’autorizzazione degli aromatizzanti
di affumicatura può essere soggetta a specifiche condi­
zioni d’impiego e a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, di
tale regolamento le autorizzazioni sono valide per un
periodo di dieci anni, rinnovabile conformemente all’ar­
ticolo 12 di detto regolamento.
I prodotti primari e gli aromatizzanti di affumicatura
derivati sono utilizzati nei o sui prodotti alimentari per
conferire un sapore di affumicato o per completare un
altro aroma senza conferire un aroma di affumicatura.
Essi sono utilizzati anche per affumicare la carne, il pesce
e i prodotti lattieri. Lo studio dettagliato dell’esposizione
effettuato dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi­
lieu (RIVM) (2) dimostra che, indipendentemente dal me­
(1) GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.
(2) «Refined exposure assessment of smoke flavouring primary products with use
levels provided by the industry. A pilot study into data collection of use
levels.» Relazione 320026003 inviata dal RIVM.
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
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EFSA
EFSA
EFSA
EFSA
EFSA
Journal
Journal
Journal
Journal
Journal
(2008) 724, pagg. 1-114.
(2009) ON-1056, pagg. 1-23.
(2009) ON-982, pagg. 1-24.
2011; 9(7):2307.
(2009) ON-981, pagg. 1-19.
20-2-2014
La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­
guardante il prodotto primario Scansmoke SEF 7525,
approvata il 14 maggio 2009 (1), conclude che i dati
forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori
sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impieghi e i
livelli d'impiego proposti dal richiedente non suscitano
timori sulla sicurezza. È quindi opportuno autorizzare
il prodotto primario Scansmoke SEF 7525 a specifiche
condizioni d’impiego.
(8)
La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­
guardante il prodotto primario SmokEz C-10, approvata
il 14 maggio 2009 (2) e il 4 luglio 2012 (3), conclude che
i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i
timori sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impie­
ghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente dal richie­
dente non offrono però un margine di sicurezza suffi­
ciente. Gli impieghi e i livelli d'impiego sono stati riveduti
per tener conto di tale parere. È quindi opportuno auto­
rizzare il prodotto primario SmokEz C-10 a specifiche
condizioni d’impiego.
(9)
(10)
(11)
(12)
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­
guardante il prodotto primario SmokEz Enviro-23, ap­
provata il 14 maggio 2009 (4) e il 4 luglio 2012 (5),
conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti
a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodot­
to. Gli impieghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente
dal richiedente non offrono però un margine di sicurezza
sufficiente. Gli impieghi e i livelli d'impiego sono stati
riveduti per tener conto di tale parere. È quindi oppor­
tuno autorizzare il prodotto primario SmokEz Enviro-23
a specifiche condizioni d’impiego.
La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­
guardante il prodotto primario TradismokeTM A MAX,
approvata il 26 novembre2009 (6), conclude che i dati
forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori
sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impieghi e i
livelli d'impiego proposti inizialmente dal richiedente non
offrono però un margine di sicurezza sufficiente. Gli
impieghi e i livelli d'impiego sono stati riveduti per tener
conto di tale parere. È quindi opportuno autorizzare il
prodotto primario TradismokeTM A MAX a specifiche
condizioni d’impiego.
La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­
guardante il prodotto primario Scansmoke R909, appro­
vata il 26 novembre 2009 (7), conclude che i dati forniti
dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla
genotossicità di questo prodotto. Gli impieghi e i livelli
d'impiego proposti inizialmente dal richiedente non of­
frono però un margine di sicurezza sufficiente. Gli im­
pieghi e i livelli d'impiego sono stati riveduti per tener
EFSA Journal (2009) 1224, pagg. 1-24.
EFSA Journal (2009) 1225, pagg. 1-28.
EFSA Journal 2012; 10(7):2830.
EFSA Journal (2009) 1226, pagg. 1-26.
EFSA Journal 2012; 10(7):2829.
Journal 2010; 8(1):1394.
EFSA Journal 2010; 8(1):1395.
2a Serie speciale - n. 14
conto di tale parere. Il 26 novembre 2012 il richiedente
ha informato la Commissione che il nome del prodotto
primario è stato cambiato in proFagus-Smoke R709. È
quindi opportuno autorizzare il prodotto primario pro­
Fagus-Smoke R709 a specifiche condizioni d’impiego.
(13)
La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­
guardante il prodotto primario Fumokomp, approvata il
24 settembre 2009 (8) e il 6 luglio 2011 (9), conclude che
i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i
timori sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impie­
ghi e i livelli d'impiego proposti dal richiedente non
suscitano timori sulla sicurezza. È quindi opportuno au­
torizzare il prodotto primario Fumokomp a specifiche
condizioni d’impiego.
(14)
La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­
guardante il prodotto primario AM 01, approvata il
26 novembre 2009 (10) e il 2 febbraio 2012 (11), con­
clude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a
eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodotto.
Gli impieghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente dal
richiedente non offrono però un margine di sicurezza
sufficiente. Gli impieghi e i livelli d'impiego sono stati
riveduti per tener conto di tale parere. È quindi oppor­
tuno autorizzare il prodotto primario AM 01 a specifiche
condizioni d’impiego.
(15)
L’elenco dell’Unione contiene, per ciascun prodotto pri­
mario autorizzato, un codice univoco del prodotto, la
denominazione del prodotto, il nome e l’indirizzo del
titolare dell’autorizzazione, una descrizione e caratteriz­
zazione del prodotto, le condizioni d’impiego in o su
specifici prodotti alimentari o categorie di prodotti ali­
mentari, la data d’inizio della validità dell’autorizzazione
del prodotto e la data di scadenza dell’autorizzazione. Ai
fini del presente regolamento occorre fare riferimento alle
categorie alimentari indicate nell’allegato II del regola­
mento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi
alimentari (12).
(16)
Le condizioni per la produzione dei prodotti primari
sono fissate nell’allegato I del regolamento (CE) n.
2065/2003, compreso il tenore massimo d'idrocarburi
policiclici aromatici.
(17)
Quando gli aromatizzanti di affumicatura autorizzati
sono utilizzati nei o sui prodotti alimentari, il loro im­
piego dovrà essere conforme alle condizioni d’impiego,
compresi i livelli massimi, stabilite nell’allegato del pre­
sente regolamento. Se gli aromatizzanti di affumicatura
autorizzati sono utilizzati in combinazione, i singoli li­
velli vanno ridotti proporzionalmente.
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
EFSA Journal 2009; 7(9):1343.
EFSA Journal 2011; 9(7):2308.
EFSA Journal 2010; 8(1):1396.
EFSA Journal 2012; 10(2):2580.
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
— 112 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(18)
L’affumicatura con fumo rigenerato è un processo di
trattamento dei prodotti alimentari che consiste nella
loro esposizione a fumo rigenerato per atomizzazione
di aromatizzanti di affumicatura in una camera di affu­
micatura, in condizioni di tempo e temperature simili a
quelle dell’affumicatura a caldo o a freddo. In tal caso è
difficile stimare la quantità di aromatizzanti di affumica­
tura che sarà presente nel prodotto alimentare finale
commercializzato, data la perdita di aromatizzanti du­
rante l’affumicatura. Per questo motivo è necessario che
l’impiego sia conforme alle buone prassi di fabbricazione.
(19)
Un aromatizzante di affumicatura autorizzato può, a
meno che non sia soggetto a ulteriori restrizioni, essere
presente nei prodotti alimentari, non perché aggiunto
direttamente, ma perché trasferito da un ingrediente nel
quale esso era consentito, a condizione che il suo tenore
nel prodotto alimentare finale non superi quello che si
sarebbe ottenuto utilizzando l’ingrediente in condizioni
tecnologiche appropriate e seguendo le buone prassi di
fabbricazione.
(20)
(21)
L’elenco dell’Unione di aromatizzanti di affumicatura si
applica fatte salve le altre disposizioni della normativa
specifica del settore.
Dato che gli aromatizzanti di affumicatura sono già in
commercio negli Stati membri, sono state adottate dispo­
sizioni per garantire una transizione graduale a una pro­
cedura di autorizzazione a livello dell’Unione. A tal fine
sono stati fissati periodi di transizione nell’articolo 20 del
regolamento (CE) n. 2065/2003.
2a Serie speciale - n. 14
(22)
A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n.
2065/2003, le autorizzazioni sono rinnovabili per un
periodo di dieci anni, su richiesta presentata dal titolare
dell’autorizzazione alla Commissione. La domanda è cor­
redata dei documenti indicati nell’articolo 12, paragrafo
2, di detto regolamento. Tali documenti dovranno con­
tenere qualsiasi informazione disponibile sui dati tossico­
logici, secondo il parere dell’Autorità figurante nel docu­
mento orientativo del 7 ottobre 2004 o nella sua ver­
sione più recente.
(23)
Le misure previste dal presente regolamento sono con­
formi al parere del Comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco dei prodotti primari autorizzati aromatizzanti di affu­
micatura, con l’esclusione di tutti gli altri nell’Unione, destinati
ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari e/o per la
produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, come sta­
bilito all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2065/2003, figura
nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
L’elenco degli aromatizzanti di affumicatura autorizzati si ap­
plica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
— 113 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
ALLEGATO
Elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui
prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati
Nota 1: I tenori massimi si riferiscono ai tenori nei o sui prodotti alimentari commercializzati. In deroga a tale principio,
per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti, i tenori massimi si applicano ai prodotti
alimentari ricostituiti secondo le istruzioni indicate sull’etichetta, tenendo conto del fattore minimo di diluizione.
Se i prodotti primari sono utilizzati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, i tenori massimi
vanno adeguati di conseguenza.
Nota 2: Se si utilizzano combinazioni di aromatizzanti di affumicatura nei o sui prodotti alimentari, i singoli tenori
vanno ridotti proporzionalmente.
Nota 3: Nei casi in cui l’impiego di aromatizzanti di affumicatura è consentito nelle carni trasformate (categoria di
alimenti 8.2) o nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati (categoria di alimenti 9.2) e tali alimenti sono
affumicati in una camera di affumicatura con la rigenerazione di fumo e utilizzando questi aromatizzanti di
affumicatura consentiti, l’impiego deve essere conforme alle buone prassi di fabbricazione.
Nota 4: La presenza di aromatizzanti di affumicatura è autorizzata:
a) in un alimento composto diverso da quelli figuranti nell’allegato, se il prodotto primario è consentito in uno
degli ingredienti dell’alimento composto;
b) in un alimento destinato a essere utilizzato soltanto nella preparazione di un alimento composto, a condi­
zione che l’alimento composto sia conforme al presente regolamento.
Ciò non si applica ad alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima
infanzia e alimenti dietetici per fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini, di cui alla direttiva 2009/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione
particolare (1).
Codice univoco
SF-001
Denominazione del prodotto
Scansmoke PB 1110
Nome del titolare dell’autorizza­
zione
Azelis Denmark A/S
Indirizzo del titolare dell’autoriz­
zazione
Lundtoftegaardsvej 95
2800 Lyngby
DANIMARCA
Descrizione e caratterizzazione
del prodotto
1. Materiali di base:
90 % faggio (Fagus sylvatica), 10 % quercia (Quercus alba)
2. Specifiche:
— pH: 1–2,9
— Acqua: 7,0-56,0 %
— Acido % (espresso in acido acetico): 8 - 12 %
— Composti carbonilici: 17 - 25 %
— Fenoli (syringol, mg/g): 0,5 – 20,1
3. Criteri di purezza:
— Piombo: < 5,0 mg/kg
— Arsenico: < 3,0 mg/kg
— Cadmio: < 1,0 mg/kg
— Mercurio: < 1,0 mg/kg
Condizioni d’impiego
Categoria di alimenti
Tenore massimo mg/kg
1.7.
Formaggio e prodotti caseari
2.
Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi
0,002
3.
Gelati
0,005
5.
Prodotti di confetteria
0,05
(1) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.
— 114 —
2,0
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­
lamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio (1)
2,0
8.2.
Carne trasformata
2,0
9.2.
Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­
presi molluschi e crostacei
2,0
9.3.
Uova di pesce
2,0
12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti
2,3
12.5. Zuppe, minestre e brodi
0,23
12.6. Salse
1,0
12.7. Insalate e pasta da spalmare a base di aromi
0,23
14.1. Bevande analcoliche
0,02
14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande ana­
loghe analcoliche e a basso tenore alcolico
0,02
15.
2,0
Salatini e snack pronti al consumo
Data d'inizio della validità dell’au­
torizzazione del prodotto
1o gennaio 2014
Data di scadenza dell’autorizza­
zione del prodotto
1o gennaio 2024
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
Codice univoco
SF-002
Denominazione del prodotto
Zesti Smoke Code 10
Nome del titolare dell’autorizza­
zione
Mastertaste
Indirizzo del titolare dell’autoriz­
zazione
Draycott Mills
Cam
Dursley
Gloucestershire GL11 5NA
REGNO UNITO
Descrizione e caratterizzazione
del prodotto
1. Materiale di base
50-60 % hickory (Carya ovata), 40-50 % quercia (Quercus alba)
2. Specifiche:
— pH:2,0-2,5
— Acqua: 62,3-65,7 %
— Acido % (espresso in acido acetico): 10,5-11 %
— Composti carbonilici (g/100 ml): 15–25
— Fenoli (mg/ml): 12-22
3. Criteri di purezza:
— Piombo: < 5,0 mg/kg
— Arsenico: < 3,0 mg/kg
— Cadmio: < 1,0 mg/kg
— Mercurio: < 1,0 mg/kg
Condizioni d’impiego
Categoria di alimenti
Tenore massimo g/kg
1.7.
Formaggio e prodotti caseari
0,50
1.8.
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-casea­
ri, compresi i preparati per la macchiatura di
bevande
0,50
— 115 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4.2.
Ortofrutticoli trasformati
2a Serie speciale - n. 14
0,30
8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­
lamento (CE) n. 853/2004
2,5
8.2.
Carne trasformata
2,5
9.2.
Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­
presi molluschi e crostacei
2,0
9.3.
Uova di pesce
2,0
12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti
3,0
12.5. Zuppe, minestre e brodi
0,30
12.6. Salse
1,0
12.9. Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti
di cui alla categoria 1.8
1,0
15.
3,0
Salatini e snack pronti al consumo
Data d'inizio della validità dell’au­
torizzazione del prodotto
1o gennaio 2014
Data di scadenza dell’autorizza­
zione del prodotto
1o gennaio 2024
Codice univoco
SF-003
Denominazione del prodotto
Smoke concentrate 809045
Nome del titolare dell’autorizza­
zione
Symrise AG
Indirizzo del titolare dell’autoriz­
zazione
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
GERMANIA
Descrizione e caratterizzazione
del prodotto
1. Materiale di base
Faggio (Fagus sylvatica)
2. Specifiche:
— pH: 2-3
— Acqua: 5-15 %
— Acido % (espresso in acido acetico): 8-15 %
— Composti carbonilici 10-20 %
— Fenoli: 0,2-0,6 %
3. Criteri di purezza:
— Piombo: < 5 mg/kg
— Arsenico: < 3 mg/kg
— Cadmio: < 1 mg/kg
— Mercurio: < 1 mg/kg
Condizioni d’impiego
Categoria di alimenti
Tenore massimo g/kg
1.
Prodotti lattieri e prodotti analoghi
0,50
4.2.
Ortofrutticoli trasformati
0,30
6.4.5. Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e
prodotti analoghi)
1,0
7.1.
Pane e panini
0,60
7.2.
Prodotti da forno fini
0,60
8.
Carni
0,60
— 116 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
9.2.
Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­
presi molluschi e crostacei
0,60
9.3.
Uova di pesce
0,60
12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti
3,0
12.5. Zuppe, minestre e brodi
0,60
12.6. Salse
4,0
12.7. Insalate e pasta da spalmare a base di aromi
1,0
12.9. Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti
di cui alla categoria 1.8
1,0
15.
3,0
Salatini e snack pronti al consumo
Data d'inizio della validità dell’au­
torizzazione del prodotto
1o gennaio 2014
Data di scadenza dell’autorizza­
zione del prodotto
1o gennaio 2024
Codice univoco
SF-004
Denominazione del prodotto
Scansmoke SEF 7525
Nome del titolare dell’autorizza­
zione
Azelis Denmark A/S
Indirizzo del titolare dell’autoriz­
zazione
Lundtoftegaardsvej 95
2800 Lyngby
DANIMARCA
Descrizione e caratterizzazione
del prodotto
1. Materiali di base:
35 % quercia rossa (Quercus rubra), 35 % quercia bianca (Quercus alba), 10 % acero
(Acer saccharum), 10 % faggio (Fagus grandifolia) e 10 % hickory (Carya ovata).
2. Specifiche:
— Acqua: 0,3–0,9 wt%
— Acido (espresso in acido acetico): 0,09–0,25 meq/g
— Composti carbonilici 1,2-3,0 wt %
— Fenoli: 8–12 wt %
3. Criteri di purezza:
— Piombo: < 5,0 mg/kg
— Arsenico: < 3,0 mg/kg
— Cadmio: < 1,0 mg/kg
— Mercurio: < 1,0 mg/kg
Condizioni d’impiego
Categoria di alimenti
Tenore massimo g/kg
1.
Prodotti lattieri e prodotti analoghi
0,16
2.
Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi
0,05
4.2.
Ortofrutticoli trasformati
0,05
5.
Prodotti di confetteria
0,08
6.
Cereali e prodotti a base di cereali
0,05
7.1.
Pane e panini
0,08
7.2.
Prodotti da forno fini
0,08
8.
Carni
0,16
— 117 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
9.2.
Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­
presi molluschi e crostacei
0,16
9.3.
Uova di pesce
0,16
10.2. Uova e ovoprodotti trasformati
0,05
12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti
0,18
12.5. Zuppe, minestre e brodi
0,05
12.6. Salse
0,05
12.7. Insalate e pasta da spalmare a base di aromi
0,05
12.9. Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti
di cui alla categoria 1.8
0,05
14.1. Bevande analcoliche
0,05
14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande ana­
loghe analcoliche e a basso tenore alcolico
0,05
15.
0,08
Salatini e snack pronti al consumo
Data d'inizio della validità dell’au­
torizzazione del prodotto
1o gennaio 2014
Data di scadenza dell’autorizza­
zione del prodotto
1o gennaio 2024
Codice univoco
SF-005
Denominazione del prodotto
SmokEz C-10
Nome del titolare dell’autorizza­
zione
Red Arrow Products Company LLC
Indirizzo del titolare dell’autoriz­
zazione
P.O. Box 1537
633 South 20th Street
Manitowoc, WI 54221-1537
USA
Descrizione e caratterizzazione
del prodotto
1. Materiali di base:
Acero (Acer saccharum): 25-60 %
Quercia (Quercus alba): 10-40 %
Hickory (Carya ovata): 10-25 %
Frassino (Fraxinus americana), betulla (Betula papyrifera e Betula alleghanisensis),
ciliegio (Prunus serotina), faggio (Facus grandifolia): 0-15 % (in totale)
2. Specifiche:
— pH: 2,1–2,6
— Acqua: 60,7-65,1 %
— Acido % (espresso in acido acetico): 10,5–12,0 wt %
— Composti carbonilici 12,0-17,0 wt %
— Fenoli: 10,0–15,0 mg/ml
3. Criteri di purezza:
— Piombo: < 5,0 mg/kg
— Arsenico: < 3,0 mg/kg
— Cadmio: < 1,0 mg/kg
— Mercurio: < 1,0 mg/kg
Condizioni d’impiego
Categoria di alimenti
1.7.
Formaggio e prodotti caseari
8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­
lamento (CE) n. 853/2004
— 118 —
Tenore massimo g/kg
0,20
2,5
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
8.2.
Carne trasformata
2,5
9.2.
Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­
presi molluschi e crostacei
2,0
9.3.
Uova di pesce
2,0
12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti
3,0
12.6. Salse e prodotti simili
3,0
15.
3,0
Salatini e snack pronti al consumo
Data d'inizio della validità dell’au­
torizzazione del prodotto
1o gennaio 2014
Data di scadenza dell’autorizza­
zione del prodotto
1o gennaio 2024
Codice univoco
SF-006
Denominazione del prodotto
SmokEz Enviro-23
Nome del titolare dell’autorizza­
zione
Red Arrow Products Company LLC
Indirizzo del titolare dell’autoriz­
zazione
P.O. Box 1537
633 South 20th Street
Manitowoc, WI 54221- 1537
USA
Descrizione e caratterizzazione
del prodotto
1. Materiali di base:
Acero (Acer saccharum): 25-65 %
Quercia (Quercus alba): 20-75 %
Hickory (Carya ovata), frassino (Fraxinus americana), betulla (Betula papyrifera e
Betula alleghanisensis), ciliegio (Prunus serotina), faggio (Facus grandifolia): 0 15 % (in totale)
2. Specifiche:
— pH: 2,8–3,2
— Acqua: 57,0-64,4 %
— Acido % (espresso in acido acetico): 6,0–7,0 wt %
— Composti carbonilici 16,0-24,0 wt %
— Fenoli: 10,0–16,0 mg/ml
3. Criteri di purezza:
— Piombo: < 5,0 mg/kg
— Arsenico: < 3,0 mg/kg
— Cadmio: < 1,0 mg/kg
— Mercurio: < 1,0 mg/kg
Condizioni d’impiego
Categoria di alimenti
1.7.
Formaggio e prodotti caseari
Tenore massimo g/kg
2,0
8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­
lamento (CE) n. 853/2004
5,0
8.2.
Carne trasformata
5,0
9.2.
Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­
presi molluschi e crostacei
2,0
9.3.
Uova di pesce
2,0
Data d'inizio della validità dell’au­
torizzazione del prodotto
1o gennaio 2014
Data di scadenza dell’autorizza­
zione del prodotto
1o gennaio 2024
— 119 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Codice univoco
SF-007
Denominazione del prodotto
TradismokeTM A MAX
Nome del titolare dell’autorizza­
zione
Nactis
Indirizzo del titolare dell’autoriz­
zazione
36, rue Gutenberg — ZI La Marinière
91070 Bondoufle
FRANCIA
Descrizione e caratterizzazione
del prodotto
1. Materiali di base:
Faggio (Fagus grandifolia)
2. Specifiche:
— pH: 1,5–2,5
— Acqua: 50-58 wt %
— Acido % (espresso in acido acetico): 13–16 wt %
— Composti carbonilici: 17-22 wt %
— Fenoli: 30–45 mg/ml
3. Criteri di purezza:
— Piombo: < 5,0 mg/kg
— Arsenico: < 3,0 mg/kg
— Cadmio: < 1,0 mg/kg
— Mercurio: < 1,0 mg/kg
Condizioni d’impiego
Categoria di alimenti
1.4.
Prodotti aromatizzati a base di latte fermen­
tato, compresi i prodotti trattati termicamen­
te
2a Serie speciale - n. 14
Tenore massimo g/kg
1,0
1.6.3. Altri tipi di panna
1,0
1.7.3. Croste di formaggio commestibili
1,0
1.7.5. Formaggi fusi
1,0
2.
1,0
Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi
8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­
lamento (CE) n. 853/2004
4,0
8.2.
Carne trasformata
4,0
9.2.
Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­
presi molluschi e crostacei
4,0
9.3.
Uova di pesce
4,0
12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti
1,0
12.5. Zuppe, minestre e brodi
0,50
12.6. Salse
1,0
14.1. Bevande analcoliche
0,10
14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande ana­
loghe analcoliche e a basso tenore alcolico
0,10
15.
1,0
Salatini e snack pronti al consumo
Data d'inizio della validità dell’au­
torizzazione del prodotto
1o gennaio 2014
Data di scadenza dell’autorizza­
zione del prodotto
1o gennaio 2024
— 120 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
Codice univoco
SF-008
Denominazione del prodotto
proFagus-Smoke R709
Nome del titolare dell’autorizza­
zione
ProFagus Gmbh
Indirizzo del titolare dell’autoriz­
zazione
Uslarer Strasse 30
37194 Bodenfelde
GERMANIA
Descrizione e caratterizzazione
del prodotto
1. Materiali di base:
90 % faggio (Fagus sylvatica), 10 % quercia (Quercus alba)
2. Specifiche:
— pH: 2,0–2,5
— Acqua: 76,7-83,5 %
— Acido (espresso in acido acetico): 10,5–12,5 meq/g
— Composti carbonilici: 5–10 wt %
— Fenoli: 5–10 wt %
3. Criteri di purezza:
— Piombo: < 5,0 mg/kg
— Arsenico: < 3,0 mg/kg
— Cadmio: < 1,0 mg/kg
— Mercurio: < 1,0 mg/kg
Condizioni d’impiego
Categoria di alimenti
Tenore massimo g/kg
1.7.
Formaggio e prodotti caseari
2,5
2.
Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi
0,002
3.
Gelati
0,005
4.2.
Ortofrutticoli trasformati
0,55
5.
Prodotti di confetteria
0,10
8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­
lamento (CE) n. 853/2004
2,5
8.2.
Carne trasformata
2,5
9.2.
Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­
presi molluschi e crostacei
2,5
9.3.
Uova di pesce
2,5
12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti
4,0
12.4. Senape
0,10
12.5. Zuppe, minestre e brodi
0,28
12.6. Salse
1,5
12.7. Insalate e pasta da spalmare a base di aromi
0,40
14.1. Bevande analcoliche
0,10
14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande ana­
loghe analcoliche e a basso tenore alcolico
0,02
15.
2,5
Salatini e snack pronti al consumo
Data d'inizio della validità dell’au­
torizzazione del prodotto
1o gennaio 2014
Data di scadenza dell’autorizza­
zione del prodotto
1o gennaio 2024
— 121 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
Codice univoco
SF-009
Denominazione del prodotto
Fumokomp
Nome del titolare dell’autorizza­
zione
Kompozíció Kft
Indirizzo del titolare dell’autoriz­
zazione
Kompozíció Kft
2053 Herceghalom
UNGHERIA
Descrizione e caratterizzazione
del prodotto
1. Materiali di base:
85 % faggio (Fagus sylvatica), 15 % carpino (Carpinus betulus)
2. Specifiche:
— Tenore di acqua: < 2 w/w %
— Acido % (espresso in acido acetico): 1–8 w/w %
— Composti carbonilici: 25–30 w/w %
— Fenoli: 15–60 w/w %
3. Criteri di purezza:
— Piombo: < 5,0 mg/kg
— Arsenico: < 3,0 mg/kg
— Cadmio: < 1,0 mg/kg
— Mercurio: < 1,0 mg/kg
Condizioni d’impiego
Categoria di alimenti
Tenore massimo g/kg
1.4.
Prodotti aromatizzati a base di latte fer­
mentato, compresi i prodotti trattati ter­
micamente
0,06
1.6.3.
Altri tipi di panna
0,06
1.7.
Formaggio e prodotti caseari
0,06
1.8.
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-ca­
seari, compresi i preparati per la macchia­
tura di bevande
0,06
2.
Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi
0,06
3.
Gelati
0,06
4.2.
Ortofrutticoli trasformati
0,06
5.
Prodotti di confetteria
0,06
6.3.
Cereali per prima colazione
0,06
6.4.5.
Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e
prodotti analoghi)
0,06
6.5.
Tagliatelle
0,06
6.6.
Pastelle
0,06
6.7.
Cereali precotti o trasformati
0,06
7.1.
Pane e panini
0,06
7.2.
Prodotti fini da forno
0,06
8.
Carni
0,06
9.2.
Pesce e prodotti della pesca trasformati,
compresi molluschi e crostacei
0,06
9.3.
Uova di pesce
0,06
10.2.
Uova e ovoprodotti trasformati
0,06
12.2.
Erbe aromatiche, spezie e condimenti
0,06
— 122 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
12.3.
Aceto
0,06
12.4.
Senape
0,06
12.5.
Zuppe, minestre e brodi
0,06
12.6.
Salse
0,06
12.7.
Insalate e pasta da spalmare a base di
aromi
0,06
12.9.
Prodotti a base di proteine, tranne i pro­
dotti di cui alla categoria 1.8
0,06
13.3.
Alimenti dietetici contro l’aumento di pe­
so, che sostituiscono l’alimentazione quo­
tidiana o un pasto
0,06
13.4.
Alimenti adatti alle persone intolleranti al
glutine, quali definiti dal regolamento (CE)
n. 41/2009 della Commissione (1)
0,06
14.1.4.
Bevande aromatizzate
0,06
14.1.5.2. Altro
0,06
14.2.
Bevande alcoliche, comprese le bevande
analoghe analcoliche e a basso tenore al­
colico
0,06
15.
Salatini e snack pronti al consumo
0,06
16.
Dessert, tranne i prodotti compresi nelle
categorie 1, 3 e 4
0,06
Data d'inizio della validità dell’au­
torizzazione del prodotto
1o gennaio 2014
Data di scadenza dell’autorizza­
zione del prodotto
1o gennaio 2024
(1) GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.
Codice univoco
SF-010
Denominazione del prodotto
AM 01
Nome del titolare dell’autorizza­
zione
AROMARCO, S.r.o
Indirizzo del titolare dell’autoriz­
zazione
Mlynská 15
929 01 Dunajská Streda
SLOVACCHIA
Descrizione e caratterizzazione
del prodotto
1. Materiali di base:
Faggio (Fagus sylvatica)
2. Specifiche:
— Solvente: Miscela etanolo/acqua (circa 60/40 wt %)
— Acido (espresso in acido acetico): 3,5–5,2 g/kg
— Composti carbonilici: 6,0–10,0 g/kg
— Fenoli: 8,0–14,0 g/kg
3. Criteri di purezza:
— Piombo: < 5,0 mg/kg
— Arsenico: < 3,0 mg/kg
— Cadmio: < 1,0 mg/kg
— Mercurio: < 1,0 mg/kg
— 123 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Condizioni d’impiego
Categoria di alimenti
1.4.
Prodotti aromatizzati a base di latte fermen­
tato, compresi i prodotti trattati termicamen­
te
2a Serie speciale - n. 14
Tenore massimo g/kg
0,60
1.6.3. Altri tipi di panna
0,60
1.7.
Formaggio e prodotti caseari
0,60
1.8.
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-casea­
ri, compresi i preparati per la macchiatura di
bevande
0,60
2.
Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi
0,40
8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­
lamento (CE) n. 853/2004
0,85
8.2.
Carne trasformata
0,85
9.2.
Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­
presi molluschi e crostacei
0,80
9.3.
Uova di pesce
0,80
14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande ana­
loghe analcoliche e a basso tenore alcolico
0,02
15.
1,30
Salatini e snack pronti al consumo
Data d'inizio della validità dell’au­
torizzazione del prodotto
1o gennaio 2014
Data di scadenza dell’autorizza­
zione del prodotto
1o gennaio 2024
14CE0275
— 124 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1322/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2013
relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per il 2014 ad
alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati
dal regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(3)
L’esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in
questione è stata temporaneamente sospesa per la Nor­
vegia dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la
Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il
protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio
tra la Comunità economica europea e il Regno di Nor­
vegia (6) (in prosieguo denominato «l’accordo in forma di
scambio di lettere»), approvato con decisione
2004/859/CE. In conformità all’accordo in forma di
scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle
merci classificate ai codici NC 2202 10 00 ed
ex 2202 90 10 originarie della Norvegia vanno consen­
tite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi,
mentre le importazioni che eccedono tale contingente
sono soggette a dazio.
(4)
L’accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre
che i prodotti in questione godono di un accesso illimi­
tato in franchigia doganale all’Unione se il contingente
tariffario non si esaurisce entro il 31 ottobre dell’anno
precedente. Dai dati forniti alla Commissione, risulta che
il contingente annuale per il 2013 per le acque e le
bevande in questione, aperto a norma del regolamento
di esecuzione (UE) n. 1085/2012 (7) della Commissione,
alla data del 31 ottobre 2013, non era esaurito. È quindi
opportuno concedere ai prodotti in questione un accesso
illimitato in franchigia doganale all’Unione dal 1o gen­
naio 2014 al 31 dicembre 2014.
(5)
Per il 2014, è pertanto necessario non applicare, la so­
spensione temporanea del regime di franchigia doganale
applicata ai sensi del protocollo n. 2 dell’accordo tra la
Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del
14 maggio 1973.
(6)
Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno abrogare
talune disposizioni della normativa dell’Unione che ces­
sano di produrre effetti giuridici riguardo a situazioni
presenti o future. Il regolamento di esecuzione (UE) n.
1085/2012 deve pertanto essere abrogato.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato incaricato delle questioni orizzon­
tali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati
non compresi nell’allegato I,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 no­
vembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute
dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’arti­
colo 7, paragrafo 2,
vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre
2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scam­
bio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia
riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero
scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di
Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
Il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica
europea e il Regno di Norvegia (3), del 14 maggio 1973,
e il protocollo n. 3 dell’accordo SEE, come modificato
dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 140/2001 (4) e
n. 138/2004 (5) (in prosieguo denominato «il protocollo
n. 3 dell’accordo SEE») fissano il regime commerciale
applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni
prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.
Il protocollo n. 3 dell’accordo SEE dispone un’esenzione
dai dazi applicabile ad alcune acque contenenti zucchero
o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice
NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, con­
tenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti ma
non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404,
o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci
da 0401 a 0404, classificati al codice NC 2202 90 10.
GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.
GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.
GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.
Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre
2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell’accordo SEE, per
quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli
(GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34).
(5) Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004, del 29 ottobre
2004, che modifica il protocollo 3 dell’accordo SEE per quanto
riguarda i prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del­
l’accordo (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30).
(6) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 della Commissione,
del 20 novembre 2012, relativo all’apertura di un contingente tarif­
fario per l’anno 2013 applicabile all’importazione nell’Unione euro­
pea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasfor­
mazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n.
1216/2009 del Consiglio (GU L 322 del 21.11.2012, pag. 2).
— 125 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del
14 maggio 1973.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Articolo 2
o
1.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, le merci classificate
ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e
le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti
o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alco­
liche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)],
originarie della Norvegia godono di un accesso illimitato in
franchigia doganale all’Unione.
2.
Le norme d’origine da applicare ai prodotti di cui al para­
grafo 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell’accordo tra
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes­
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del­
l’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
14CE0276
— 126 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1323/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli
da parte della Commissione dei valori forfettari all'impor­
tazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati
nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Com­
missione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori
degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2),
in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione
(2)
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun
giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo
1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, te­
nendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il pre­
sente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli­
cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati
nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli­
cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
— 127 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice dei paesi terzi
(1 )
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
IL
MA
TN
TR
ZZ
200,7
83,8
122,5
90,4
124,4
0707 00 05
MA
TR
ZZ
107,9
119,9
113,9
0709 93 10
MA
TR
ZZ
155,7
105,8
130,8
0805 10 20
AR
MA
TR
UY
ZA
ZW
ZZ
27,9
36,7
64,6
27,9
54,7
19,7
38,6
0805 20 10
MA
ZZ
67,7
67,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
IL
JM
TR
ZZ
108,1
139,0
72,5
106,5
0805 50 10
TR
ZZ
65,2
65,2
0808 10 80
BA
MK
US
ZA
ZZ
78,8
36,9
120,0
199,9
108,9
0808 30 90
TR
US
ZZ
120,5
211,2
165,9
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice
«ZZ» corrisponde a «altre origini».
14CE0277
— 128 —
20-2-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1324/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2013
recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto
delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di
esportazione per lo zucchero fuori quota
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(3)
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ot­
tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola­
mento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del
30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regola­
mento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli
scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi ter­
zi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con
l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto
nel corso di una data campagna di commercializzazione
in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del
medesimo regolamento possono essere esportati soltanto
entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013 della
Commissione, del 23 maggio 2013, recante fissazione
del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e
isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna
2013/2014 (3), stabilisce i suddetti limiti.
I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di
esportazione superano il limite quantitativo fissato dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013. Occorre
pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i
quantitativi richiesti dal 2 al 6 dicembre 2013, respingere
tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero
presentate dopo il 6 dicembre 2013 e sospendere la
presentazione di domande di titoli di esportazione per
lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.
I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto
delle domande presentate dal 2 al 6 dicembre 2013 sono rila­
sciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale
di accettazione del 41,718815 %.
2.
Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori
quota presentate il 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2013 sono
respinte.
3.
Per il periodo dal 16 dicembre 2013 al 30 settembre
2014 la presentazione di domande di titoli di esportazione
per lo zucchero fuori quota è sospesa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 138 del 24.5.2013, pag. 5.
14CE0278
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 14
REGOLAMENTO (UE) N. 1325/2013 DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2013
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune
categorie di prodotti, compresi i carburanti, conforme­
mente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012
della Commissione (2).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par­
ticolare l'articolo 31,
(5)
L'imposizione di dazi doganali ai carboturbi di tali forni­
tori potrebbe causare un aumento dei prezzi dei carbo­
turbi sul mercato dell'Unione, dato che non è economi­
camente redditizio per le raffinerie dell'Unione aumentare
in modo significativo la produzione di carburante per
aeromobili.
(6)
È pertanto opportuno sospendere l'aliquota autonoma dei
dazi doganali per i carboturbi. La sospensione dovrebbe
riguardare tutti i prodotti di cui al codice NC
2710 19 21. Tenuto conto delle possibili variazioni fu­
ture della situazione del mercato dei carboturbi, è oppor­
tuno riesaminare questa sospensione sulla base di una
valutazione entro cinque anni.
(7)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'alle­
gato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) del Consi­
glio. Dato che le preferenze tariffarie conformemente al
regolamento (UE) N. 978/2012 non saranno più appli­
cabili dal 1o gennaio 2014, il presente regolamento do­
vrebbe entrare in vigore alla stessa data, al fine di garan­
tire la continuità di accesso preferenziale al mercato del­
l'Unione per i carboturbi,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
Il mercato dei carboturbi dell'Unione dipende in misura
considerevole dalle importazioni da paesi terzi.
Sebbene gli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi
terzi nel settore dei trasporti aerei generalmente com­
prendano disposizioni relative all'esenzione dai dazi per
i carboturbi, è necessario stabilire norme comuni in que­
sto ambito al fine di garantire chiarezza e uniformità,
assicurare agli operatori la certezza giuridica ed evitare
distorsioni della concorrenza dovute a pratiche e norme
divergenti.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(3)
Una parte significativa dei carboturbi importati nel­
l'Unione proviene da paesi che beneficiano del sistema
di preferenze generalizzate o di un accesso preferenziale
al mercato dell'Unione ed è quindi esente da dazi.
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo del
codice NC 2710 19 21 alla colonna 3 della tabella di cui alla
parte seconda, sezione V, capitolo 27, è sostituito dal testo
seguente:
«4,7 (*)
(4)
Con l'applicazione di preferenze tariffarie conformemente
al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento euro­
peo e del Consiglio (1), a partire dal 1o gennaio 2014
alcuni paesi che sono importanti esportatori di carbo­
turbi cesseranno di beneficiare di detto accesso preferen­
ziale al mercato dell'Unione, mentre altri paesi esportatori
non beneficeranno di tale accesso preferenziale per talune
(1) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Con­
siglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di
preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n.
732/2008 (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
___________
(*) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.».
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione,
del 17 dicembre 2012, che sospende le preferenze tariffarie per
alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne talune sezioni
SPG, conformemente al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parla­
mento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema
di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 348 del 18.12.2012,
pag. 11).
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
A. PABEDINSKIENĖ
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2a Serie speciale - n. 14
20-2-2014
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2a Serie speciale - n. 14
REGOLAMENTO (UE) N. 1326/2013 DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2013
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica e alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
(3)
Questo sistema complesso comporta inutili difficoltà e
oneri nell'applicazione della nomenclatura combinata.
Per motivi di semplificazione legislativa e per evitare
inutili difficoltà nell'applicazione della nomenclatura
combinata, è quindi opportuno semplificare sia la no­
menclatura combinata sia la struttura tariffaria per tali
oggetti di igiene, al fine di avere quattro categorie di
prodotti (anziché otto), ciascuna associata a una singola
aliquota del dazio autonomo.
(4)
È opportuno pertanto che il regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio (1) sia modificato di conseguenza,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par­
ticolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
Fino al 2012, gli assorbenti e i tamponi igienici, i pan­
nolini per bambini e oggetti simili di qualsiasi materia
erano classificati in capitoli diversi della nomenclatura del
sistema armonizzato, a seconda della natura o della ma­
teria costitutiva dell'articolo. A tali articoli erano associate
aliquote dei dazi doganali diverse. Ciò ha determinato un
complesso sistema di classificazione tariffaria.
Nel 2012 questi oggetti di igiene sono stati classificati
sotto un'unica voce 961900 nel sistema armonizzato.
Tuttavia, la nuova voce ha mantenuto lo stesso com­
plesso sistema di classificazione tariffaria, con la suddivi­
sione in dodici sottovoci a seconda della materia costitu­
tiva, ciascuna corrispondente a una diversa aliquota dei
dazi convenzionali.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato
conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
A. PABEDINSKIENĖ
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
— 132 —
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2a Serie speciale - n. 14
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 le voci di cui ai codici NC da 9619 00 a 9619 00 90 nella parte
seconda, sezione XX, capitolo 96, sono sostituite dalle seguenti:
"9619 00
Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti
simili, di qualsiasi materia
9619 00 30
– Di ovatta di materie tessili
(1)
—
– Di altre materie tessili:
9619 00 40
– – Assorbenti, tamponi igienici e oggetti simili
(2)
—
9619 00 50
– – Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili
(3)
—
– Di altre materie:
– – Assorbenti, tamponi igienici e oggetti simili:
9619 00 71
– – – Assorbenti igienici
(4)
—
9619 00 75
– – – Tamponi igienici
(4)
—
9619 00 79
– – – Altro
(4)
—
– – Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili:
9619 00 81
– – – Pannolini per bambini piccoli (bebè)
(4)
—
9619 00 89
– – – Altri (per esempio, articoli per l'incontinenza)
(4)
—
(1) Aliquota del dazio autonomo: 3,8%.
Aliquota dei dazi convenzionali:
— Di fibre sintetiche o artificiali: 5%,
— Di fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali: 3,8%.
(2) Aliquota del dazio autonomo: 6,3 %.
Aliquota dei dazi convenzionali:
— A maglia: 12 %.
— Altri: 10,5 %.
3
( ) Aliquota del dazio autonomo: 10,5 %.
Aliquota dei dazi convenzionali:
— A maglia: 12 %.
— Altri: 10,5 %.
(4) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
Aliquota dei dazi convenzionali:
— Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa: esenzione.
— Di altre materie: 6,5%."
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REGOLAMENTO (UE) N. 1327/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2013
recante divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN per le navi battenti bandiera di uno
Stato membro dell’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
Articolo 1
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 no­
vembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della
pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
(3)
Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gen­
naio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di
pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in
determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni
stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di
negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti
per il 2013.
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le
catture dello stock di cui all’allegato del presente regola­
mento da parte di navi battenti bandiera dello Stato
membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno de­
terminato l’esaurimento del contingente assegnato per il
2013.
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto
stock,
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro
di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi
indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello
stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente
regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato mem­
bro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere
dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato
conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture
di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.
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ALLEGATO
N.
71/TQ40
Stato membro
Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock
RED/N3LN.
Specie
Scorfani (Sebastes spp.)
Zona
NAFO 3LN
Data di chiusura
26.11.2013
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1328/2013 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2013
che autorizza il cumulo interregionale fra l’Indonesia e lo Sri Lanka per le norme d’origine applicate
ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate conformemente al regolamento (CEE) n.
2454/93
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(5)
La richiesta descrive sia i materiali di cui si propone
l’impiego nel quadro del cumulo, ossia tabacchi greggi
o non lavorati e cascami di tabacco di cui alla voce
2401 del sistema armonizzato (SA), sia le fasi di lavora­
zione e i processi ausiliari che s’intendono effettuare nello
Sri Lanka.
(6)
Nella richiesta si afferma che, se autorizzato, il cumulo
interregionale avrà effetti benefici sulle economie di en­
trambi i paesi e non recherà pregiudizio ai settori eco­
nomici dell’Unione attivi nella produzione e vendita di
sigari.
(7)
È pertanto opportuno autorizzare lo Sri Lanka a cumu­
lare materiali di cui alla voce SA 2401 originari dell’In­
donesia, a condizione che entrambi i paesi mantengano
lo status di paese beneficiario ai sensi dell’articolo 2,
lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parla­
mento europeo e del Consiglio (3).
(8)
La Commissione europea sorveglierà l’evoluzione delle
importazioni derivante da quest’autorizzazione, che potrà
rivedere alla luce della sorveglianza effettuata in base a
criteri quali l’aumento quantitativo delle importazioni.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del Comitato del codice doganale,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ot­
tobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in
particolare l’articolo 247,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il
codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 86,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
(3)
(4)
L’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n.
2454/93 prevede la possibilità di autorizzare i paesi be­
neficiari del sistema unionale delle preferenze generaliz­
zate (SPG) appartenenti ai gruppi regionali I e III a im­
piegare l’uno i materiali dell’altro nel quadro di una ti­
pologia specifica di cumulo, comunemente denominata
«cumulo interregionale»; fissa inoltre le condizioni cui è
subordinata l’autorizzazione.
Con lettera del 15 aprile 2013, l’Indonesia e lo Sri Lanka
hanno presentato una richiesta congiunta di cumulo in­
terregionale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 5, del re­
golamento (CEE) n. 2454/93.
Nell’ottica di promuovere gli scambi commerciali e di
contribuire alla crescita delle rispettive economie, i due
paesi chiedono di autorizzare il settore della tabacchicol­
tura indonesiano a rifornire l’industria manifatturiera dei
sigari dello Sri Lanka di materiali di origine indonesiana
che lo Sri Lanka possa impiegare al suo interno, nel
quadro del cumulo, in ulteriori lavorazioni o trasforma­
zioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 78,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Nella richiesta entrambi i paesi si sono impegnati a os­
servare o far osservare le norme d’origine nel quadro
dell’SPG e a fornire la cooperazione amministrativa ne­
cessaria per assicurarne la corretta applicazione sia nei
confronti dell’Unione europea che nelle loro relazioni
reciproche.
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Lo Sri Lanka è autorizzato ad impiegare, conformemente all’ar­
ticolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93, ta­
bacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco del codice SA
2401 originari dell’Indonesia nel quadro del cumulo dell’origine.
A norma dell’articolo 86, paragrafo 2, lettera a), del regola­
mento (CEE) n. 2454/93, l’autorizzazione è subordinata al man­
tenimento, da parte dello Sri Lanka e dell’Indonesia, dello status
di paese beneficiario ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del rego­
lamento (UE) n. 978/2012, al momento dell’esportazione del
prodotto nell’Unione.
(3) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Con­
siglio, del 25 ottobr
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