2ª SERIE SPECIALE Spediz. abb. post. post. 45% - art.- 1,art.comma 1 Spediz. abb. 2, comma 20/b Legge 27-02-2004, n. 46 Filiale di Roma Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 155° - Numero 14 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 febbraio 2014 SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO <<data_testata>> PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (14CE0273) ........................................................................................ Pag. 1 Regolamento n. 1320/2013 della Commissione, del 3 dicembre 2013, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzionamento economico di dette aziende (14CE0274) ........................................................................ Pag. 58 Regolamento n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (14CE0275) ......................................................................... Pag. 111 Regolamento n. 1322/2013 della Commissione, dell’11 dicembre 2013, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per il 2014 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (14CE0276) ....... Pag. 125 Regolamento n. 1323/2013 della Commissione, dell’11 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0277) .................... Pag. 127 Regolamento n. 1324/2013 della Commissione, dell’11 dicembre 2013, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (14CE0278) ................................. Pag. 129 Pubblicato nel n. L 342 del 18 dicembre 2013 Pubblicati nel n. L 333 del 12 dicembre 2013 Regolamento n. 1325/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (14CE0279) ................. Pag. 130 Regolamento n. 1326/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (14CE0280) ................... Pag. 132 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Regolamento n. 1327/2013 della Commissione, dell’11 dicembre 2013, recante divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (14CE0281) .......... Pag. 134 Regolamento n. 1328/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che autorizza il cumulo interregionale fra l’Indonesia e lo Sri Lanka per le norme d’origine applicate ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 (14CE0282) ................................................................................. Pag. 136 Regolamento n. 1329/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0283) .................... Pag. 138 Regolamento n. 1330/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina (14CE0284) ......................................................................................................................................... Pag. 140 Pubblicati nel n. L 334 del 13 dicembre 2013 DIRETTIVE Direttiva EURATOM n. 59/2013 del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (14CE0285)....... Pag. 142 Pubblicata nel n. L 13 del 17 gennaio 2014 RETTIFICHE Rettifica del regolamento n. 1363/2013 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto concerne la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati» (GU L 343 del 19 dicembre 2013) (14CE0286) ....................................................................................................................................................... Pubblicata nel n. L 346 del 20 dicembre 2013 AV V E R T E N Z A Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee». — II — Pag. 215 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1319/2013 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2013 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) LA COMMISSIONE EUROPEA, (5) Secondo le informazioni fornite alla Commissione, la suddivisione territoriale amministrativa è stata modificata in numerosi Stati membri. (6) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Sistema statistico europeo, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) (2) (3) (4) HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (CE) n. 1059/2003 stabilisce una classifi­ cazione comune delle unità territoriali al fine di consen­ tire la raccolta, la compilazione e la diffusione di stati­ stiche regionali armonizzate nell'Unione. Gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 conten­ gono l'elenco delle unità territoriali da utilizzare per le statistiche. In conformità con quanto previsto all'articolo 5, para­ grafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003, gli emen­ damenti della classificazione NUTS sono adottati nel se­ condo semestre dell'anno civile, ad intervalli inferiori a tre anni. La classificazione NUTS è stata modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione (2). Articolo 1 Il testo degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regola­ mento. Articolo 2 Per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), il presente regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 2015. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO (1) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. (2) GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3. — 1 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 ALLEGATO «ALLEGATO I Classificazione NUTS (codice — nome) BELGIO Codice BE1 NUTS 1 NUTS 2 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE/ BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BE10 Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad BE100 BE2 BE21 NUTS 3 VLAAMS GEWEST Prov. (2) Antwerpen BE211 Arr. Antwerpen BE212 Arr. Mechelen BE213 Arr. Turnhout BE22 Prov. Limburg (BE) BE221 Arr. Hasselt BE222 Arr. Maaseik BE223 Arr. Tongeren BE23 Prov. Oost-Vlaanderen BE231 Arr. Aalst BE232 Arr. Dendermonde BE233 Arr. Eeklo BE234 Arr. Gent BE235 Arr. Oudenaarde BE236 Arr. Sint-Niklaas BE24 Prov. Vlaams-Brabant BE241 Arr. Halle-Vilvoorde BE242 Arr. Leuven BE25 Prov. West-Vlaanderen BE251 Arr. Brugge BE252 Arr. Diksmuide BE253 Arr. Ieper BE254 Arr. Kortrijk BE255 Arr. Oostende — 2 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 BE256 Arr. Roeselare BE257 Arr. Tielt BE258 Arr. Veurne BE3 RÉGION WALLONNE BE31 Prov. Brabant Wallon BE310 Arr. Nivelles Prov. Hainaut BE32 BE321 Arr. Ath BE322 Arr. Charleroi BE323 Arr. Mons BE324 Arr. Mouscron BE325 Arr. Soignies BE326 Arr. Thuin BE327 Arr. Tournai BE33 Prov. Liège BE331 Arr. Huy BE332 Arr. Liège BE334 Arr. Waremme BE335 Arr. Verviers - communes franco­ phones BE336 Bezirk Verviers - Deutschspra­ chige Gemeinschaft Prov. Luxembourg (BE) BE34 BE341 Arr. Arlon BE342 Arr. Bastogne BE343 Arr. Marche-en-Famenne BE344 Arr. Neufchâteau BE345 Arr. Virton BE35 Prov. Namur BE351 Arr. Dinant BE352 Arr. Namur BE353 Arr. Philippeville BEZ BEZZ EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 Extra-Regio NUTS 3 BEZZZ (1) «Arr.» significa «Arrondissement administratif» in francese o «Administratief arrondissement» in neerlandese. (2) «Prov.» significa «Province» in francese o «Provincie» in neerlandese — 3 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 BULGARIA Codice BG3 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ BG31 Северозападен BG311 Видин BG312 Монтана BG313 Враца BG314 Плевен BG315 Ловеч BG32 Северен централен BG321 Велико Търново BG322 Габрово BG323 Русе BG324 Разград BG325 Силистра BG33 Североизточен BG331 Варна BG332 Добрич BG333 Шумен BG334 Търговище BG34 Югоизточен BG341 Бургас BG342 Сливен BG343 Ямбол BG344 Стара Загора BG4 BG41 ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ Югозападен BG411 София (столица) BG412 София BG413 Благоевград BG414 Перник BG415 Кюстендил BG42 Южен централен BG421 Пловдив BG422 Хасково — 4 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 BG423 Пазарджик BG424 Смолян BG425 Кърджали BGZ 2a Serie speciale - n. 14 EXTRA-REGIO NUTS 1 BGZZ Extra-Regio NUTS 2 BGZZZ Extra-Regio NUTS 3 REPUBBLICA CECA Codice CZ0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 ČESKÁ REPUBLIKA CZ01 Praha CZ010 Hlavní město Praha CZ02 Střední Čechy Středočeský kraj CZ020 CZ03 Jihozápad CZ031 Jihočeský kraj CZ032 Plzeňský kraj CZ04 Severozápad CZ041 Karlovarský kraj CZ042 Ústecký kraj CZ05 Severovýchod CZ051 Liberecký kraj CZ052 Královéhradecký kraj CZ053 Pardubický kraj CZ06 Jihovýchod CZ063 Kraj Vysočina CZ064 Jihomoravský kraj CZ07 Střední Morava CZ071 Olomoucký kraj CZ072 Zlínský kraj CZ08 Moravskoslezsko CZ080 CZZ CZZZ Moravskoslezský kraj EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 CZZZZ Extra-Regio NUTS 3 — 5 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 DANIMARCA Codice DK0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 DANMARK DK01 Hovedstaden DK011 Byen København DK012 Københavns omegn DK013 Nordsjælland DK014 Bornholm DK02 Sjælland DK021 Østsjælland DK022 Vest- og Sydsjælland DK03 Syddanmark DK031 Fyn DK032 Sydjylland DK04 Midtjylland DK041 Vestjylland DK042 Østjylland Nordjylland DK05 DK050 DKZ Nordjylland EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 DKZZ DKZZZ Extra-Regio NUTS 3 GERMANIA Codice DE1 DE11 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 BADEN-WÜRTTEMBERG Stuttgart DE111 Stuttgart, Stadtkreis DE112 Böblingen DE113 Esslingen DE114 Göppingen DE115 Ludwigsburg DE116 Rems-Murr-Kreis DE117 Heilbronn, Stadtkreis DE118 Heilbronn, Landkreis DE119 Hohenlohekreis — 6 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 DE11A Schwäbisch Hall DE11B Main-Tauber-Kreis DE11C Heidenheim DE11D Ostalbkreis DE12 Karlsruhe DE121 Baden-Baden, Stadtkreis DE122 Karlsruhe, Stadtkreis DE123 Karlsruhe, Landkreis DE124 Rastatt DE125 Heidelberg, Stadtkreis DE126 Mannheim, Stadtkreis DE127 Neckar-Odenwald-Kreis DE128 Rhein-Neckar-Kreis DE129 Pforzheim, Stadtkreis DE12A Calw DE12B Enzkreis DE12C Freudenstadt DE13 Freiburg DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis DE132 Breisgau-Hochschwarzwald DE133 Emmendingen DE134 Ortenaukreis DE135 Rottweil DE136 Schwarzwald-Baar-Kreis DE137 Tuttlingen DE138 Konstanz DE139 Lörrach DE13A Waldshut DE14 Tübingen DE141 Reutlingen DE142 Tübingen, Landkreis DE143 Zollernalbkreis DE144 Ulm, Stadtkreis DE145 Alb-Donau-Kreis DE146 Biberach — 7 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 DE147 Bodenseekreis DE148 Ravensburg DE149 Sigmaringen DE2 DE21 BAYERN Oberbayern DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt DE212 München, Kreisfreie Stadt DE213 Rosenheim, Kreisfreie Stadt DE214 Altötting DE215 Berchtesgadener Land DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen DE217 Dachau DE218 Ebersberg DE219 Eichstätt DE21A Erding DE21B Freising DE21C Fürstenfeldbruck DE21D Garmisch-Partenkirchen DE21E Landsberg am Lech DE21F Miesbach DE21G Mühldorf a. Inn DE21H München, Landkreis DE21I Neuburg-Schrobenhausen DE21J Pfaffenhofen a. d. Ilm DE21K Rosenheim, Landkreis DE21L Starnberg DE21M Traunstein DE21N Weilheim-Schongau DE22 Niederbayern DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt DE222 Passau, Kreisfreie Stadt DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt DE224 Deggendorf DE225 Freyung-Grafenau DE226 Kelheim — 8 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 DE227 Landshut, Landkreis DE228 Passau, Landkreis DE229 Regen DE22A Rottal-Inn DE22B Straubing-Bogen DE22C Dingolfing-Landau DE23 Oberpfalz DE231 Amberg, Kreisfreie Stadt DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt DE233 Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt DE234 Amberg-Sulzbach DE235 Cham DE236 Neumarkt i. d. OPf. DE237 Neustadt a. d. Waldnaab DE238 Regensburg, Landkreis DE239 Schwandorf DE23A Tirschenreuth DE24 Oberfranken DE241 Bamberg, Kreisfreie Stadt DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt DE243 Coburg, Kreisfreie Stadt DE244 Hof, Kreisfreie Stadt DE245 Bamberg, Landkreis DE246 Bayreuth, Landkreis DE247 Coburg, Landkreis DE248 Forchheim DE249 Hof, Landkreis DE24A Kronach DE24B Kulmbach DE24C Lichtenfels DE24D Wunsiedel i. Fichtelgebirge DE25 Mittelfranken DE251 Ansbach, Kreisfreie Stadt DE252 Erlangen, Kreisfreie Stadt DE253 Fürth, Kreisfreie Stadt — 9 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt DE255 Schwabach, Kreisfreie Stadt DE256 Ansbach, Landkreis DE257 Erlangen-Höchstadt DE258 Fürth, Landkreis DE259 Nürnberger Land DE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad Win­ dsheim DE25B Roth DE25C Weißenburg-Gunzenhausen DE26 Unterfranken DE261 Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt DE262 Schweinfurt, Kreisfreie Stadt DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt DE264 Aschaffenburg, Landkreis DE265 Bad Kissingen DE266 Rhön-Grabfeld DE267 Haßberge DE268 Kitzingen DE269 Miltenberg DE26A Main-Spessart DE26B Schweinfurt, Landkreis DE26C Würzburg, Landkreis DE27 Schwaben DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt DE272 Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt DE273 Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt DE274 Memmingen, Kreisfreie Stadt DE275 Aichach-Friedberg DE276 Augsburg, Landkreis DE277 Dillingen a.d. Donau DE278 Günzburg DE279 Neu-Ulm DE27A Lindau (Bodensee) DE27B Ostallgäu — 10 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 DE27C Unterallgäu DE27D Donau-Ries DE27E Oberallgäu DE3 BERLIN DE30 Berlin DE300 DE4 2a Serie speciale - n. 14 Berlin BRANDENBURG DE40 Brandenburg DE401 Brandenburg an der Havel, Krei­ sfreie Stadt DE402 Cottbus, Kreisfreie Stadt DE403 Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt DE405 Barnim DE406 Dahme-Spreewald DE407 Elbe-Elster DE408 Havelland DE409 Märkisch-Oderland DE40A Oberhavel DE40B Oberspreewald-Lausitz DE40C Oder-Spree DE40D Ostprignitz-Ruppin DE40E Potsdam-Mittelmark DE40F Prignitz DE40G Spree-Neiße DE40H Teltow-Fläming DE40I Uckermark DE5 BREMEN DE50 Bremen DE501 Bremen, Kreisfreie Stadt DE502 Bremerhaven, Kreisfreie Stadt DE6 HAMBURG DE60 Hamburg DE600 DE7 DE71 Hamburg HESSEN Darmstadt — 11 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt DE713 Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt DE715 Bergstraße DE716 Darmstadt-Dieburg DE717 Groß-Gerau DE718 Hochtaunuskreis DE719 Main-Kinzig-Kreis DE71A Main-Taunus-Kreis DE71B Odenwaldkreis DE71C Offenbach, Landkreis DE71D Rheingau-Taunus-Kreis DE71E Wetteraukreis DE72 Gießen DE721 Gießen, Landkreis DE722 Lahn-Dill-Kreis DE723 Limburg-Weilburg DE724 Marburg-Biedenkopf DE725 Vogelsbergkreis DE73 Kassel DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt DE732 Fulda DE733 Hersfeld-Rotenburg DE734 Kassel, Landkreis DE735 Schwalm-Eder-Kreis DE736 Waldeck-Frankenberg DE737 Werra-Meißner-Kreis DE8 DE80 MECKLENBURG-VORPOMMERN Mecklenburg-Vorpommern DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt DE80J Mecklenburgische Seenplatte DE80K Landkreis Rostock DE80L Vorpommern-Rügen — 12 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 DE80M Nordwestmecklenburg DE80N Vorpommern-Greifswald DE80O Ludwigslust-Parchim DE9 DE91 NIEDERSACHSEN Braunschweig DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt DE912 Salzgitter, Kreisfreie Stadt DE913 Wolfsburg, Kreisfreie Stadt DE914 Gifhorn DE915 Göttingen DE916 Goslar DE917 Helmstedt DE918 Northeim DE919 Osterode am Harz DE91A Peine DE91B Wolfenbüttel DE92 Hannover DE922 Diepholz DE923 Hameln-Pyrmont DE925 Hildesheim DE926 Holzminden DE927 Nienburg (Weser) DE928 Schaumburg DE929 Region Hannover DE93 Lüneburg DE931 Celle DE932 Cuxhaven DE933 Harburg DE934 Lüchow-Dannenberg DE935 Lüneburg, Landkreis DE936 Osterholz DE937 Rotenburg (Wümme) DE938 Heidekreis DE939 Stade DE93A Uelzen — 13 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 DE93B 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Verden DE94 Weser-Ems DE941 Delmenhorst, Kreisfreie Stadt DE942 Emden, Kreisfreie Stadt DE943 Oldenburg (Oldenburg), sfreie Stadt DE944 Osnabrück, Kreisfreie Stadt DE945 Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt DE946 Ammerland DE947 Aurich DE948 Cloppenburg DE949 Emsland DE94A Friesland (DE) DE94B Grafschaft Bentheim DE94C Leer DE94D Oldenburg, Landkreis DE94E Osnabrück, Landkreis DE94F Vechta DE94G Wesermarsch DE94H Wittmund DEA DEA1 Krei­ NORDRHEIN-WESTFALEN Düsseldorf DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt DEA14 Krefeld, Kreisfreie Stadt DEA15 Mönchengladbach, Stadt DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt DEA17 Oberhausen, Kreisfreie Stadt DEA18 Remscheid, Kreisfreie Stadt DEA19 Solingen, Kreisfreie Stadt DEA1A Wuppertal, Kreisfreie Stadt DEA1B Kleve DEA1C Mettmann DEA1D Rhein-Kreis Neuss — 14 — Kreisfreie 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 DEA1E Viersen DEA1F Wesel DEA2 2a Serie speciale - n. 14 Köln DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt DEA26 Düren DEA27 Rhein-Erft-Kreis DEA28 Euskirchen DEA29 Heinsberg DEA2A Oberbergischer Kreis DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis DEA2C Rhein-Sieg-Kreis DEA2D Städteregion Aachen DEA3 Münster DEA31 Bottrop, Kreisfreie Stadt DEA32 Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt DEA34 Borken DEA35 Coesfeld DEA36 Recklinghausen DEA37 Steinfurt DEA38 Warendorf DEA4 Detmold DEA41 Bielefeld, Kreisfreie Stadt DEA42 Gütersloh DEA43 Herford DEA44 Höxter DEA45 Lippe DEA46 Minden-Lübbecke DEA47 Paderborn DEA5 Arnsberg DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt DEA53 Hagen, Kreisfreie Stadt — 15 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 DEA54 Hamm, Kreisfreie Stadt DEA55 Herne, Kreisfreie Stadt DEA56 Ennepe-Ruhr-Kreis DEA57 Hochsauerlandkreis DEA58 Märkischer Kreis DEA59 Olpe DEA5A Siegen-Wittgenstein DEA5B Soest DEA5C Unna DEB DEB1 RHEINLAND-PFALZ Koblenz DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt DEB12 Ahrweiler DEB13 Altenkirchen (Westerwald) DEB14 Bad Kreuznach DEB15 Birkenfeld DEB16 Cochem-Zell DEB17 Mayen-Koblenz DEB18 Neuwied DEB19 Rhein-Hunsrück-Kreis DEB1A Rhein-Lahn-Kreis DEB1B Westerwaldkreis DEB2 Trier DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt DEB22 Bernkastel-Wittlich DEB23 Eifelkreis Bitburg-Prüm DEB24 Vulkaneifel DEB25 Trier-Saarburg DEB3 Rheinhessen-Pfalz DEB31 Frankenthal Stadt DEB32 Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt DEB33 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt DEB34 Ludwigshafen am Rhein, Krei­ sfreie Stadt DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt — 16 — (Pfalz), Kreisfreie 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 DEB36 Neustadt an der Kreisfreie Stadt DEB37 Pirmasens, Kreisfreie Stadt DEB38 Speyer, Kreisfreie Stadt DEB39 Worms, Kreisfreie Stadt DEB3A Zweibrücken, Kreisfreie Stadt DEB3B Alzey-Worms DEB3C Bad Dürkheim DEB3D Donnersbergkreis DEB3E Germersheim DEB3F Kaiserslautern, Landkreis DEB3G Kusel DEB3H Südliche Weinstraße DEB3I Rhein-Pfalz-Kreis DEB3J Mainz-Bingen DEB3K Südwestpfalz DEC Weinstraße, SAARLAND DEC0 Saarland DEC01 Regionalverband Saarbrücken DEC02 Merzig-Wadern DEC03 Neunkirchen DEC04 Saarlouis DEC05 Saarpfalz-Kreis DEC06 St. Wendel DED DED2 SACHSEN Dresden DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt DED2C Bautzen DED2D Görlitz DED2E Meißen DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge DED4 Chemnitz DED41 Chemnitz, Kreisfreie Stadt DED42 Erzgebirgskreis DED43 Mittelsachsen — 17 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 DED44 Vogtlandkreis DED45 Zwickau DED5 Leipzig DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt DED52 Leipzig DED53 Nordsachsen DEE SACHSEN-ANHALT DEE0 Sachsen-Anhalt DEE01 Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt DEE03 Magdeburg, Kreisfreie Stadt DEE04 Altmarkkreis Salzwedel DEE05 Anhalt-Bitterfeld DEE06 Jerichower Land DEE07 Börde DEE08 Burgenlandkreis DEE09 Harz DEE0A Mansfeld-Südharz DEE0B Saalekreis DEE0C Salzlandkreis DEE0D Stendal DEE0E Wittenberg DEF DEF0 SCHLESWIG-HOLSTEIN Schleswig-Holstein DEF01 Flensburg, Kreisfreie Stadt DEF02 Kiel, Kreisfreie Stadt DEF03 Lübeck, Kreisfreie Stadt DEF04 Neumünster, Kreisfreie Stadt DEF05 Dithmarschen DEF06 Herzogtum Lauenburg DEF07 Nordfriesland DEF08 Ostholstein DEF09 Pinneberg DEF0A Plön — 18 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 DEF0B Rendsburg-Eckernförde DEF0C Schleswig-Flensburg DEF0D Segeberg DEF0E Steinburg DEF0F Stormarn DEG THÜRINGEN Thüringen DEG0 DEG01 Erfurt, Kreisfreie Stadt DEG02 Gera, Kreisfreie Stadt DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt DEG04 Suhl, Kreisfreie Stadt DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt DEG06 Eichsfeld DEG07 Nordhausen DEG09 Unstrut-Hainich-Kreis DEG0A Kyffhäuserkreis DEG0B Schmalkalden-Meiningen DEG0C Gotha DEG0D Sömmerda DEG0E Hildburghausen DEG0F Ilm-Kreis DEG0G Weimarer Land DEG0H Sonneberg DEG0I Saalfeld-Rudolstadt DEG0J Saale-Holzland-Kreis DEG0K Saale-Orla-Kreis DEG0L Greiz DEG0M Altenburger Land DEG0N Eisenach, Kreisfreie Stadt DEG0P Wartburgkreis DEZ DEZZ EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 DEZZZ Extra-Regio NUTS 3 — 19 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 ESTONIA Codice EE0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 EESTI EE00 Eesti EE001 Põhja-Eesti EE004 Lääne-Eesti EE006 Kesk-Eesti EE007 Kirde-Eesti EE008 Lõuna-Eesti EEZ EXTRA-REGIO NUTS 1 EEZZ Extra-Regio NUTS 2 EEZZZ Extra-Regio NUTS 3 IRLANDA Codice IE0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 ÉIRE/IRELAND IE01 Border, Midland and Western IE011 Border IE012 Midland IE013 West IE02 Southern and Eastern IE021 Dublin IE022 Mid-East IE023 Mid-West IE024 South-East (IE) IE025 South-West (IE) IEZ EXTRA-REGIO NUTS 1 IEZZ Extra-Regio NUTS 2 IEZZZ Extra-Regio NUTS 3 GRECIA Codice EL3 EL30 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 ATTIKΗ Aττική EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών — 20 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών EL305 Ανατολική Αττική EL306 Δυτική Αττική EL307 Πειραιάς, Νήσοι EL4 NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ EL41 Βόρειο Αιγαίο EL411 Λέσβος, Λήμνος EL412 Ικαρία, Σάμος EL413 Χίος EL42 Νότιο Αιγαίο EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος EL43 Κρήτη EL431 Ηράκλειο EL432 Λασίθι EL433 Ρεθύμνο EL434 Χανιά EL5 EL51 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Aνατολική Μακεδονία, Θράκη EL511 Έβρος EL512 Ξάνθη EL513 Ροδόπη EL514 Δράμα EL515 Θάσος, Καβάλα EL52 Κεντρική Μακεδονία EL521 Ημαθία EL522 Θεσσαλονίκη EL523 Κιλκίς EL524 Πέλλα EL525 Πιερία EL526 Σέρρες EL527 Χαλκιδική — 21 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 EL53 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Δυτική Μακεδονία EL531 Γρεβενά, Κοζάνη EL532 Καστοριά EL533 Φλώρινα EL54 Ήπειρος EL541 Άρτα, Πρέβεζα EL542 Θεσπρωτία EL543 Ιωάννινα EL6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ EL61 Θεσσαλία EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα EL612 Λάρισα EL613 Μαγνησία EL62 Ιόνια Νησιά EL621 Ζάκυνθος EL622 Κέρκυρα EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία EL624 Λευκάδα EL63 Δυτική Ελλάδα EL631 Αιτωλοακαρνανία EL632 Αχαΐα EL633 Ηλεία EL64 Στερεά Ελλάδα EL641 Βοιωτία EL642 Εύβοια EL643 Ευρυτανία EL644 Φθιώτιδα EL645 Φωκίδα Πελοπόννησος EL65 EL651 Αργολίδα, Αρκαδία EL652 Κορινθία EL653 Λακωνία, Μεσσηνία ELZ ELZZ EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 ELZZZ Extra-Regio NUTS 3 — 22 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 SPAGNA Codice ES1 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NOROESTE ES11 Galicia ES111 A Coruña ES112 Lugo ES113 Ourense ES114 Pontevedra ES12 Principado de Asturias ES120 Asturias Cantabria ES13 ES130 ES2 Cantabria NORESTE ES21 País Vasco ES211 Araba/Álava ES212 Gipuzkoa ES213 Bizkaia ES22 Comunidad Foral de Navarra Navarra ES220 ES23 La Rioja ES230 La Rioja ES24 Aragón ES241 Huesca ES242 Teruel ES243 Zaragoza ES3 COMUNIDAD DE MADRID ES30 Comunidad de Madrid ES300 ES4 ES41 Madrid CENTRO (ES) Castilla y León ES411 Ávila ES412 Burgos ES413 León ES414 Palencia ES415 Salamanca ES416 Segovia — 23 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 ES417 Soria ES418 Valladolid ES419 Zamora ES42 Castilla-La Mancha ES421 Albacete ES422 Ciudad Real ES423 Cuenca ES424 Guadalajara ES425 Toledo ES43 Extremadura ES431 Badajoz ES432 Cáceres ES5 2a Serie speciale - n. 14 ESTE ES51 Cataluña ES511 Barcelona ES512 Girona ES513 Lleida ES514 Tarragona ES52 Comunidad Valenciana ES521 Alicante/Alacant ES522 Castellón/Castelló ES523 Valencia/València ES53 Illes Balears ES531 Eivissa y Formentera ES532 Mallorca ES533 Menorca ES6 ES61 SUR Andalucía ES611 Almería ES612 Cádiz ES613 Córdoba ES614 Granada ES615 Huelva ES616 Jaén ES617 Málaga — 24 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 ES618 NUTS 3 Sevilla ES62 Región de Murcia ES620 Murcia Ciudad Autónoma de Ceuta ES63 ES630 Ceuta ES64 Ciudad Autónoma de Melilla ES640 ES7 2a Serie speciale - n. 14 Melilla CANARIAS ES70 Canarias ES703 El Hierro ES704 Fuerteventura ES705 Gran Canaria ES706 La Gomera ES707 La Palma ES708 Lanzarote ES709 Tenerife ESZ EXTRA-REGIO NUTS 1 ESZZ Extra-Regio NUTS 2 ESZZZ Extra-Regio NUTS 3 FRANCIA Codice FR1 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 ÎLE DE FRANCE FR10 Île de France FR101 Paris FR102 Seine-et-Marne FR103 Yvelines FR104 Essonne FR105 Hauts-de-Seine FR106 Seine-Saint-Denis FR107 Val-de-Marne FR108 Val-d'Oise FR2 FR21 BASSIN PARISIEN Champagne-Ardenne FR211 Ardennes — 25 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 FR212 Aube FR213 Marne FR214 Haute-Marne FR22 Picardie FR221 Aisne FR222 Oise FR223 Somme FR23 Haute-Normandie FR231 Eure FR232 Seine-Maritime FR24 Centre FR241 Cher FR242 Eure-et-Loir FR243 Indre FR244 Indre-et-Loire FR245 Loir-et-Cher FR246 Loiret FR25 Basse-Normandie FR251 Calvados FR252 Manche FR253 Orne FR26 Bourgogne FR261 Côte-d'Or FR262 Nièvre FR263 Saône-et-Loire FR264 Yonne FR3 NORD-PAS DE CALAIS FR30 Nord-Pas de Calais FR301 Nord FR302 Pas de Calais FR4 FR41 EST Lorraine FR411 Meurthe-et-Moselle FR412 Meuse FR413 Moselle — 26 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 FR414 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Vosges Alsace FR42 FR421 Bas-Rhin FR422 Haut-Rhin Franche-Comté FR43 FR431 Doubs FR432 Jura FR433 Haute-Saône FR434 Territoire de Belfort FR5 OUEST FR51 Pays de la Loire FR511 Loire-Atlantique FR512 Maine-et-Loire FR513 Mayenne FR514 Sarthe FR515 Vendée Bretagne FR52 FR521 Côtes-d'Armor FR522 Finistère FR523 Ille-et-Vilaine FR524 Morbihan FR53 Poitou-Charentes FR531 Charente FR532 Charente-Maritime FR533 Deux-Sèvres FR534 Vienne FR6 FR61 SUD-OUEST Aquitaine FR611 Dordogne FR612 Gironde FR613 Landes FR614 Lot-et-Garonne FR615 Pyrénées-Atlantiques FR62 Midi-Pyrénées FR621 Ariège FR622 Aveyron — 27 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 FR623 Haute-Garonne FR624 Gers FR625 Lot FR626 Hautes-Pyrénées FR627 Tarn FR628 Tarn-et-Garonne FR63 Limousin FR631 Corrèze FR632 Creuse FR633 Haute-Vienne FR7 CENTRE-EST FR71 Rhône-Alpes FR711 Ain FR712 Ardèche FR713 Drôme FR714 Isère FR715 Loire FR716 Rhône FR717 Savoie FR718 Haute-Savoie FR72 Auvergne FR721 Allier FR722 Cantal FR723 Haute-Loire FR724 Puy-de-Dôme FR8 FR81 MÉDITERRANÉE Languedoc-Roussillon FR811 Aude FR812 Gard FR813 Hérault FR814 Lozère FR815 Pyrénées-Orientales FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur FR821 Alpes-de-Haute-Provence FR822 Hautes-Alpes — 28 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 FR823 Alpes-Maritimes FR824 Bouches-du-Rhône FR825 Var FR826 Vaucluse FR83 Corse FR831 Corse-du-Sud FR832 Haute-Corse FRA DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER FRA1 Guadeloupe FRA10 Guadeloupe FRA2 Martinique FRA20 Martinique FRA3 Guyane FRA30 Guyane FRA4 La Réunion FRA40 La Réunion FRA5 Mayotte FRA50 FRZ Mayotte EXTRA-REGIO NUTS 1 FRZZ Extra-Regio NUTS 2 FRZZZ Extra-Regio NUTS 3 CROAZIA Codice HR0 HR03 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 HRVATSKA Jadranska Hrvatska HR031 Primorsko-goranska županija HR032 Ličko-senjska županija HR033 Zadarska županija HR034 Šibensko-kninska županija HR035 Splitsko-dalmatinska županija HR036 Istarska županija HR037 Dubrovačko-neretvanska županija HR04 Kontinentalna Hrvatska HR041 Grad Zagreb — 29 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 HR042 Zagrebačka županija HR043 Krapinsko-zagorska županija HR044 Varaždinska županija HR045 Koprivničko-križevačka županija HR046 Međimurska županija HR047 Bjelovarsko-bilogorska županija HR048 Virovitičko-podravska županija HR049 Požeško-slavonska županija HR04A Brodsko-posavska županija HR04B Osječko-baranjska županija HR04C Vukovarsko-srijemska županija HR04D Karlovačka županija HR04E Sisačko-moslavačka županija HRZ EXTRA-REGIO NUTS 1 HRZZ Extra-Regio NUTS 2 HRZZZ Extra-Regio NUTS 3 ITALIA Codice ITC ITC1 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NORD-OVEST Piemonte ITC11 Torino ITC12 Vercelli ITC13 Biella ITC14 Verbano-Cusio-Ossola ITC15 Novara ITC16 Cuneo ITC17 Asti ITC18 Alessandria ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ITC20 ITC3 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Liguria ITC31 Imperia ITC32 Savona ITC33 Genova — 30 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 ITC34 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 La Spezia Lombardia ITC4 ITC41 Varese ITC42 Como ITC43 Lecco ITC44 Sondrio ITC46 Bergamo ITC47 Brescia ITC48 Pavia ITC49 Lodi ITC4A Cremona ITC4B Mantova ITC4C Milano ITC4D Monza e della Brianza ITF ITF1 SUD Abruzzo ITF11 L'Aquila ITF12 Teramo ITF13 Pescara ITF14 Chieti ITF2 Molise ITF21 Isernia ITF22 Campobasso ITF3 Campania ITF31 Caserta ITF32 Benevento ITF33 Napoli ITF34 Avellino ITF35 Salerno ITF4 Puglia ITF43 Taranto ITF44 Brindisi ITF45 Lecce ITF46 Foggia ITF47 Bari ITF48 Barletta-Andria-Trani — 31 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 ITF5 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Basilicata ITF51 Potenza ITF52 Matera ITF6 Calabria ITF61 Cosenza ITF62 Crotone ITF63 Catanzaro ITF64 Vibo Valentia ITF65 Reggio di Calabria ITG ISOLE ITG1 Sicilia ITG11 Trapani ITG12 Palermo ITG13 Messina ITG14 Agrigento ITG15 Caltanissetta ITG16 Enna ITG17 Catania ITG18 Ragusa ITG19 Siracusa ITG2 Sardegna ITG25 Sassari ITG26 Nuoro ITG27 Cagliari ITG28 Oristano ITG29 Olbia-Tempio ITG2A Ogliastra ITG2B Medio Campidano ITG2C Carbonia-Iglesias ITH ITH1 NORD-EST Provincia Autonoma di Bolza­ no/Bozen (1) ITH10 ITH2 Bolzano-Bozen Provincia Autonoma di Trento ITH20 ITH3 Trento Veneto — 32 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 ITH31 Verona ITH32 Vicenza ITH33 Belluno ITH34 Treviso ITH35 Venezia ITH36 Padova ITH37 Rovigo ITH4 2a Serie speciale - n. 14 Friuli-Venezia Giulia ITH41 Pordenone ITH42 Udine ITH43 Gorizia ITH44 Trieste ITH5 Emilia-Romagna ITH51 Piacenza ITH52 Parma ITH53 Reggio nell'Emilia ITH54 Modena ITH55 Bologna ITH56 Ferrara ITH57 Ravenna ITH58 Forlì-Cesena ITH59 Rimini ITI ITI1 CENTRO (IT) Toscana ITI11 Massa-Carrara ITI12 Lucca ITI13 Pistoia ITI14 Firenze ITI15 Prato ITI16 Livorno ITI17 Pisa ITI18 Arezzo ITI19 Siena ITI1A Grosseto ITI2 Umbria — 33 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 ITI21 Perugia ITI22 Terni ITI3 2a Serie speciale - n. 14 Marche ITI31 Pesaro e Urbino ITI32 Ancona ITI33 Macerata ITI34 Ascoli Piceno ITI35 Fermo ITI4 Lazio ITI41 Viterbo ITI42 Rieti ITI43 Roma ITI44 Latina ITI45 Frosinone ITZ EXTRA-REGIO NUTS 1 ITZZ Extra-Regio NUTS 2 Extra-Regio NUTS 3 ITZZZ (1) La Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e la Provincia autonoma di Trento costituiscono la regione Trentino Alto Adige/Südtirol. CIPRO Codice CY0 NUTS 1 NUTS 2 ΚΥΠΡΟΣ CY00 Κύπρος CY000 CYZ NUTS 3 Κύπρος EXTRA-REGIO NUTS 1 CYZZ Extra-Regio NUTS 2 CYZZZ Extra-Regio NUTS 3 LETTONIA Codice LV0 LV00 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LATVIJA Latvija LV003 Kurzeme LV005 Latgale LV006 Rīga — 34 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LV007 Pierīga LV008 Vidzeme LV009 Zemgale LVZ 2a Serie speciale - n. 14 EXTRA-REGIO NUTS 1 LVZZ Extra-Regio NUTS 2 LVZZZ Extra-Regio NUTS 3 LITUANIA Codice LT0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LIETUVA LT00 Lietuva LT001 Alytaus apskritis LT002 Kauno apskritis LT003 Klaipėdos apskritis LT004 Marijampolės apskritis LT005 Panevėžio apskritis LT006 Šiaulių apskritis LT007 Tauragės apskritis LT008 Telšių apskritis LT009 Utenos apskritis LT00A Vilniaus apskritis LTZ EXTRA-REGIO NUTS 1 LTZZ Extra-Regio NUTS 2 LTZZZ Extra-Regio NUTS 3 LUSSEMBURGO Codice LU0 NUTS 1 NUTS 2 LUXEMBOURG LU00 Luxembourg LU000 LUZ LUZZ NUTS 3 Luxembourg EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 LUZZZ Extra-Regio NUTS 3 — 35 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 UNGHERIA Codice HU1 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG HU10 Közép-Magyarország HU101 Budapest HU102 Pest HU2 DUNÁNTÚL HU21 Közép-Dunántúl HU211 Fejér HU212 Komárom-Esztergom HU213 Veszprém HU22 Nyugat-Dunántúl HU221 Győr-Moson-Sopron HU222 Vas HU223 Zala HU23 Dél-Dunántúl HU231 Baranya HU232 Somogy HU233 Tolna HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK Észak-Magyarország HU31 HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén HU312 Heves HU313 Nógrád HU32 Észak-Alföld HU321 Hajdú-Bihar HU322 Jász-Nagykun-Szolnok HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg HU33 Dél-Alföld HU331 Bács-Kiskun HU332 Békés HU333 Csongrád HUZ HUZZ EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 HUZZZ Extra-Regio NUTS 3 — 36 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 MALTA Codice MT0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 MALTA MT00 Malta MT001 Malta MT002 Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna MTZ EXTRA-REGIO NUTS 1 MTZZ Extra-Regio NUTS 2 MTZZZ Extra-Regio NUTS 3 PAESI BASSI Codice NL1 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NOORD-NEDERLAND NL11 Groningen NL111 Oost-Groningen NL112 Delfzijl en omgeving NL113 Overig Groningen NL12 Friesland (NL) NL121 Noord-Friesland NL122 Zuidwest-Friesland NL123 Zuidoost-Friesland NL13 Drenthe NL131 Noord-Drenthe NL132 Zuidoost-Drenthe NL133 Zuidwest-Drenthe NL2 NL21 OOST-NEDERLAND Overijssel NL211 Noord-Overijssel NL212 Zuidwest-Overijssel NL213 Twente NL22 Gelderland NL221 Veluwe NL224 Zuidwest-Gelderland NL225 Achterhoek NL226 Arnhem/Nijmegen NL23 Flevoland — 37 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 NL230 NL3 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Flevoland WEST-NEDERLAND NL31 Utrecht NL310 Utrecht NL32 Noord-Holland NL321 Kop van Noord-Holland NL322 Alkmaar en omgeving NL323 IJmond NL324 Agglomeratie Haarlem NL325 Zaanstreek NL326 Groot-Amsterdam NL327 Het Gooi en Vechtstreek NL33 Zuid-Holland NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage NL333 Delft en Westland NL337 Agglomeratie Leiden en Bollen­ streek NL338 Oost-Zuid-Holland NL339 Groot-Rijnmond NL33A Zuidoost-Zuid-Holland NL34 Zeeland NL341 Zeeuwsch-Vlaanderen NL342 Overig Zeeland NL4 ZUID-NEDERLAND NL41 Noord-Brabant NL411 West-Noord-Brabant NL412 Midden-Noord-Brabant NL413 Noordoost-Noord-Brabant NL414 Zuidoost-Noord-Brabant NL42 Limburg (NL) NL421 Noord-Limburg NL422 Midden-Limburg NL423 Zuid-Limburg NLZ NLZZ EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 NLZZZ Extra-Regio NUTS 3 — 38 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 AUSTRIA Codice AT1 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 OSTÖSTERREICH AT11 Burgenland AT111 Mittelburgenland AT112 Nordburgenland AT113 Südburgenland AT12 Niederösterreich AT121 Mostviertel-Eisenwurzen AT122 Niederösterreich-Süd AT123 Sankt Pölten AT124 Waldviertel AT125 Weinviertel AT126 Wiener Umland/Nordteil AT127 Wiener Umland/Südteil AT13 Wien AT130 AT2 Wien SÜDÖSTERREICH Kärnten AT21 AT211 Klagenfurt-Villach AT212 Oberkärnten AT213 Unterkärnten Steiermark AT22 AT221 Graz AT222 Liezen AT223 Östliche Obersteiermark AT224 Oststeiermark AT225 West- und Südsteiermark AT226 Westliche Obersteiermark AT3 AT31 WESTÖSTERREICH Oberösterreich AT311 Innviertel AT312 Linz-Wels AT313 Mühlviertel AT314 Steyr-Kirchdorf AT315 Traunviertel — 39 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 AT32 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Salzburg AT321 Lungau AT322 Pinzgau-Pongau AT323 Salzburg und Umgebung AT33 Tirol AT331 Außerfern AT332 Innsbruck AT333 Osttirol AT334 Tiroler Oberland AT335 Tiroler Unterland AT34 Vorarlberg AT341 Bludenz-Bregenzer Wald AT342 Rheintal-Bodenseegebiet ATZ EXTRA-REGIO NUTS 1 ATZZ Extra-Regio NUTS 2 ATZZZ Extra-Regio NUTS 3 POLONIA Codice PL1 PL11 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 REGION CENTRALNY Łódzkie PL113 Miasto Łódź PL114 Łódzki PL115 Piotrkowski PL116 Sieradzki PL117 Skierniewicki PL12 Mazowieckie PL127 Miasto Warszawa PL128 Radomski PL129 Warszawski wschodni PL12A Warszawski zachodni PL12B Ciechanowski PL12C Płocki PL12D Ostrołęcki PL12E Siedlecki — 40 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice PL2 NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 REGION POŁUDNIOWY PL21 Małopolskie PL213 Miasto Kraków PL214 Krakowski PL217 Tarnowski PL218 Nowosądecki PL219 Nowotarski PL21A Oświęcimski PL22 Śląskie PL224 Częstochowski PL225 Bielski PL227 Rybnicki PL228 Bytomski PL229 Gliwicki PL22A Katowicki PL22B Sosnowiecki PL22C Tyski PL3 PL31 REGION WSCHODNI Lubelskie PL311 Bialski PL312 Chełmsko-zamojski PL314 Lubelski PL315 Puławski PL32 Podkarpackie PL323 Krośnieński PL324 Przemyski PL325 Rzeszowski PL326 Tarnobrzeski PL33 Świętokrzyskie PL331 Kielecki PL332 Sandomiersko-jędrzejowski PL34 Podlaskie PL343 Białostocki PL344 Łomżyński PL345 Suwalski — 41 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice PL4 NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI PL41 Wielkopolskie PL411 Pilski PL414 Koniński PL415 Miasto Poznań PL416 Kaliski PL417 Leszczyński PL418 Poznański PL42 Zachodniopomorskie PL424 Miasto Szczecin PL426 Koszaliński PL427 Szczecinecko-pyrzycki PL428 Szczeciński PL43 Lubuskie PL431 Gorzowski PL432 Zielonogórski PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI PL51 Dolnośląskie PL514 Miasto Wrocław PL515 Jeleniogórski PL516 Legnicko-głogowski PL517 Wałbrzyski PL518 Wrocławski PL52 Opolskie PL523 Nyski PL524 Opolski PL6 PL61 REGION PÓŁNOCNY Kujawsko-pomorskie PL613 Bydgosko-toruński PL616 Grudziądzki PL617 Inowrocławski PL618 Świecki PL619 Włocławski PL62 Warmińsko-mazurskie — 42 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 PL621 Elbląski PL622 Olsztyński PL623 Ełcki Pomorskie PL63 PL633 Trójmiejski PL634 Gdański PL636 Słupski PL637 Chojnicki PL638 Starogardzki PLZ 2a Serie speciale - n. 14 EXTRA-REGIO NUTS 1 PLZZ Extra-Regio NUTS 2 PLZZZ Extra-Regio NUTS 3 PORTOGALLO Codice PT1 PT11 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 CONTINENTE Norte PT111 Minho-Lima PT112 Cávado PT113 Ave PT114 Grande Porto PT115 Tâmega PT116 Entre Douro e Vouga PT117 Douro PT118 Alto Trás-os-Montes PT15 Algarve PT150 PT16 Algarve Centro (PT) PT161 Baixo Vouga PT162 Baixo Mondego PT163 Pinhal Litoral PT164 Pinhal Interior Norte PT165 Dão-Lafões PT166 Pinhal Interior Sul PT167 Serra da Estrela — 43 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 PT168 Beira Interior Norte PT169 Beira Interior Sul PT16A Cova da Beira PT16B Oeste PT16C Médio Tejo PT17 Lisboa PT171 Grande Lisboa PT172 Península de Setúbal PT18 Alentejo PT181 Alentejo Litoral PT182 Alto Alentejo PT183 Alentejo Central PT184 Baixo Alentejo PT185 Lezíria do Tejo PT2 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES PT20 Região Autónoma dos Açores PT200 PT3 Região Autónoma dos Açores REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA PT30 Região Autónoma da Madeira PT300 PTZ Região Autónoma da Madeira EXTRA-REGIO NUTS 1 PTZZ Extra-Regio NUTS 2 PTZZZ Extra-Regio NUTS 3 ROMANIA Codice RO1 RO11 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 MACROREGIUNEA UNU Nord-Vest RO111 Bihor RO112 Bistrița-Năsăud RO113 Cluj RO114 Maramureș RO115 Satu Mare RO116 Sălaj — 44 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 RO12 NUTS 2 NUTS 3 Centru RO121 Alba RO122 Brașov RO123 Covasna RO124 Harghita RO125 Mureș RO126 Sibiu RO2 MACROREGIUNEA DOI RO21 Nord-Est RO211 Bacău RO212 Botoșani RO213 Iași RO214 Neamț RO215 Suceava RO216 Vaslui RO22 Sud-Est RO221 Brăila RO222 Buzău RO223 Constanța RO224 Galați RO225 Tulcea RO226 Vrancea RO3 MACROREGIUNEA TREI RO31 Sud-Muntenia RO311 Argeș RO312 Călărași RO313 Dâmbovița RO314 Giurgiu RO315 Ialomița RO316 Prahova RO317 Teleorman RO32 București-Ilfov RO321 București RO322 Ilfov RO4 MACROREGIUNEA PATRU — 45 — 2a Serie speciale - n. 14 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 RO41 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Sud-Vest Oltenia RO411 Dolj RO412 Gorj RO413 Mehedinți RO414 Olt RO415 Vâlcea RO42 Vest RO421 Arad RO422 Caraș-Severin RO423 Hunedoara RO424 Timiș ROZ EXTRA-REGIO NUTS 1 ROZZ Extra-Regio NUTS 2 ROZZZ Extra-Regio NUTS 3 SLOVENIA Codice SI0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 SLOVENIJA SI03 Vzhodna Slovenija SI031 Pomurska SI032 Podravska SI033 Koroška SI034 Savinjska SI035 Zasavska SI036 Posavska SI037 Jugovzhodna Slovenija SI038 Primorsko-notranjska SI04 Zahodna Slovenija SI041 Osrednjeslovenska SI042 Gorenjska SI043 Goriška SI044 Obalno-kraška SIZ SIZZ EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 SIZZZ Extra-Regio NUTS 3 — 46 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 SLOVACCHIA Codice SK0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 SLOVENSKO SK01 Bratislavský kraj SK010 Bratislavský kraj Západné Slovensko SK02 SK021 Trnavský kraj SK022 Trenčiansky kraj SK023 Nitriansky kraj SK03 Stredné Slovensko SK031 Žilinský kraj SK032 Banskobystrický kraj Východné Slovensko SK04 SK041 Prešovský kraj SK042 Košický kraj SKZ EXTRA-REGIO NUTS 1 SKZZ Extra-Regio NUTS 2 SKZZZ Extra-Regio NUTS 3 FINLANDIA Codice FI1 FI19 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 MANNER-SUOMI Länsi-Suomi FI193 Keski-Suomi FI194 Etelä-Pohjanmaa FI195 Pohjanmaa FI196 Satakunta FI197 Pirkanmaa FI1B Helsinki-Uusimaa FI1B1 FI1C Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi FI1C1 Varsinais-Suomi FI1C2 Kanta-Häme FI1C3 Päijät-Häme FI1C4 Kymenlaakso FI1C5 Etelä-Karjala — 47 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 FI1D NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D1 Etelä-Savo FI1D2 Pohjois-Savo FI1D3 Pohjois-Karjala FI1D4 Kainuu FI1D5 Keski-Pohjanmaa FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa FI1D7 Lappi FI2 ÅLAND FI20 Åland FI200 FIZ Åland EXTRA-REGIO NUTS 1 FIZZ Extra-Regio NUTS 2 FIZZZ Extra-Regio NUTS 3 SVEZIA Codice SE1 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 ÖSTRA SVERIGE SE11 Stockholm Stockholms län SE110 SE12 Östra Mellansverige SE121 Uppsala län SE122 Södermanlands län SE123 Östergötlands län SE124 Örebro län SE125 Västmanlands län SE2 SE21 SÖDRA SVERIGE Småland med öarna SE211 Jönköpings län SE212 Kronobergs län SE213 Kalmar län SE214 Gotlands län SE22 Sydsverige SE221 Blekinge län SE224 Skåne län — 48 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 SE23 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Västsverige SE231 Hallands län SE232 Västra Götalands län SE3 NORRA SVERIGE SE31 Norra Mellansverige SE311 Värmlands län SE312 Dalarnas län SE313 Gävleborgs län SE32 Mellersta Norrland SE321 Västernorrlands län SE322 Jämtlands län SE33 Övre Norrland SE331 Västerbottens län SE332 Norrbottens län SEZ EXTRA-REGIO NUTS 1 SEZZ Extra-Regio NUTS 2 SEZZZ Extra-Regio NUTS 3 REGNO UNITO Codice UKC NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NORTH EAST (ENGLAND) UKC1 Tees Valley and Durham UKC11 Hartlepool and Stockton-on-Tees UKC12 South Teesside UKC13 Darlington UKC14 Durham CC UKC2 Northumberland and Tyne and Wear UKC21 Northumberland UKC22 Tyneside UKC23 Sunderland UKD UKD1 NORTH WEST (ENGLAND) Cumbria UKD11 West Cumbria UKD12 East Cumbria UKD3 Greater Manchester — 49 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 UKD33 Manchester UKD34 Greater Manchester South West UKD35 Greater Manchester South East UKD36 Greater Manchester North West UKD37 Greater Manchester North East UKD4 Lancashire UKD41 Blackburn with Darwen UKD42 Blackpool UKD44 Lancaster and Wyre UKD45 Mid Lancashire UKD46 East Lancashire UKD47 Chorley and West Lancashire UKD6 Cheshire UKD61 Warrington UKD62 Cheshire East UKD63 Cheshire West and Chester Merseyside UKD7 UKD71 East Merseyside UKD72 Liverpool UKD73 Sefton UKD74 Wirral UKE UKE1 YORKSHIRE AND THE HUMBER East Yorkshire and Northern Lincolnshire UKE11 Kingston upon Hull, City of UKE12 East Riding of Yorkshire UKE13 North and North East Lincolnshi­ re UKE2 North Yorkshire UKE21 York UKE22 North Yorkshire CC UKE3 South Yorkshire UKE31 Barnsley, Doncaster and Rother­ ham UKE32 Sheffield UKE4 West Yorkshire UKE41 Bradford UKE42 Leeds — 50 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 UKE44 Calderdale and Kirklees UKE45 Wakefield UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND) UKF1 Derbyshire and Nottinghamshi­ re UKF11 Derby UKF12 East Derbyshire UKF13 South and West Derbyshire UKF14 Nottingham UKF15 North Nottinghamshire UKF16 South Nottinghamshire UKF2 Leicestershire, Rutland and Nor­ thamptonshire UKF21 Leicester UKF22 Leicestershire CC and Rutland UKF24 West Northamptonshire UKF25 North Northamptonshire UKF3 Lincolnshire UKF30 UKG UKG1 Lincolnshire WEST MIDLANDS (ENGLAND) Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire UKG11 Herefordshire, County of UKG12 Worcestershire UKG13 Warwickshire UKG2 Shropshire and Staffordshire UKG21 Telford and Wrekin UKG22 Shropshire CC UKG23 Stoke-on-Trent UKG24 Staffordshire CC UKG3 West Midlands UKG31 Birmingham UKG32 Solihull UKG33 Coventry UKG36 Dudley UKG37 Sandwell UKG38 Walsall — 51 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 UKG39 UKH 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Wolverhampton EAST OF ENGLAND UKH1 East Anglia UKH11 Peterborough UKH12 Cambridgeshire CC UKH14 Suffolk UKH15 Norwich and East Norfolk UKH16 North and West Norfolk UKH17 Breckland and South Norfolk UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire UKH21 Luton UKH23 Hertfordshire UKH24 Bedford UKH25 Central Bedfordshire UKH3 Essex UKH31 Southend-on-Sea UKH32 Thurrock UKH34 Essex Haven Gateway UKH35 West Essex UKH36 Heart of Essex UKH37 Essex Thames Gateway UKI UKI3 LONDON Inner London - West UKI31 Camden and City of London UKI32 Westminster UKI33 Kensington & Chelsea and Ham­ mersmith & Fulham UKI34 Wandsworth UKI4 Inner London - East UKI41 Hackney and Newham UKI42 Tower Hamlets UKI43 Haringey and Islington UKI44 Lewisham and Southwark UKI45 Lambeth UKI5 Outer London - East and North East — 52 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 UKI51 Bexley and Greenwich UKI52 Barking & Dagenham and Have­ ring UKI53 Redbridge and Waltham Forest UKI54 Enfield UKI6 Outer London - South UKI61 Bromley UKI62 Croydon UKI63 Merton, Kingston upon Thames and Sutton UKI7 Outer London - West and North West UKI71 Barnet UKI72 Brent UKI73 Ealing UKI74 Harrow and Hillingdon UKI75 Hounslow and Richmond upon Thames UKJ UKJ1 SOUTH EAST (ENGLAND) Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire UKJ11 Berkshire UKJ12 Milton Keynes UKJ13 Buckinghamshire CC UKJ14 Oxfordshire UKJ2 Surrey, East and West Sussex UKJ21 Brighton and Hove UKJ22 East Sussex CC UKJ25 West Surrey UKJ26 East Surrey UKJ27 West Sussex (South West) UKJ28 West Sussex (North East) UKJ3 Hampshire and Isle of Wight UKJ31 Portsmouth UKJ32 Southampton UKJ34 Isle of Wight UKJ35 South Hampshire UKJ36 Central Hampshire — 53 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 UKJ37 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 North Hampshire UKJ4 Kent UKJ41 Medway UKJ43 Kent Thames Gateway UKJ44 East Kent UKJ45 Mid Kent UKJ46 West Kent UKK SOUTH WEST (ENGLAND) UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area UKK11 Bristol, City of UKK12 Bath and North East Somerset, North Somerset and South Glou­ cestershire UKK13 Gloucestershire UKK14 Swindon UKK15 Wiltshire CC Dorset and Somerset UKK2 UKK21 Bournemouth and Poole UKK22 Dorset CC UKK23 Somerset UKK3 Cornwall and Isles of Scilly UKK30 Cornwall and Isles of Scilly UKK4 Devon UKK41 Plymouth UKK42 Torbay UKK43 Devon CC UKL UKL1 WALES West Wales and The Valleys UKL11 Isle of Anglesey UKL12 Gwynedd UKL13 Conwy and Denbighshire UKL14 South West Wales UKL15 Central Valleys UKL16 Gwent Valleys UKL17 Bridgend and Neath Port Talbot — 54 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 UKL18 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 Swansea UKL2 East Wales UKL21 Monmouthshire and Newport UKL22 Cardiff and Vale of Glamorgan UKL23 Flintshire and Wrexham UKL24 Powys UKM UKM2 SCOTLAND Eastern Scotland UKM21 Angus and Dundee City UKM22 Clackmannanshire and Fife UKM23 East Lothian and Midlothian UKM24 Scottish Borders UKM25 Edinburgh, City of UKM26 Falkirk UKM27 Perth & Kinross and Stirling UKM28 West Lothian UKM3 South Western Scotland UKM31 East Dunbartonshire, West Dun­ bartonshire and Helensburgh & Lomond UKM32 Dumfries & Galloway UKM33 East Ayrshire and North Ayrshire mainland UKM34 Glasgow City UKM35 Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire UKM36 North Lanarkshire UKM37 South Ayrshire UKM38 South Lanarkshire UKM5 North Eastern Scotland UKM50 UKM6 Aberdeen City and Aberdeenshire Highlands and Islands UKM61 Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty UKM62 Inverness & Nairn and Moray, Badenoch & Strathspey UKM63 Lochaber, Skye & Lochalsh, Ar­ ran & Cumbrae and Argyll & Bu­ te — 55 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice NUTS 1 NUTS 2 2a Serie speciale - n. 14 NUTS 3 UKM64 Eilean Siar (Western Isles) UKM65 Orkney Islands UKM66 Shetland Islands UKN NORTHERN IRELAND UKN0 Northern Ireland UKN01 Belfast UKN02 Outer Belfast UKN03 East of Northern Ireland UKN04 North of Northern Ireland UKN05 West and South of Northern Ire­ land UKZ UKZZ EXTRA-REGIO NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 UKZZZ Extra-Regio NUTS 3 — 56 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 ALLEGATO II Unità amministrative esistenti A livello NUTS 1: per il Belgio "Gewesten/Régions"; per la Germania "Länder"; per il Portogallo "Continente", "Região Autónoma dos Açores" e "Região Autónoma da Madeira"; per il Regno Unito "Scotland, Wales, Northern Ireland" e "Government Office Regions of England". A livello NUTS 2: per il Belgio "Provincies/Provinces", per la Danimarca "Regioner", per la Grecia "Περιφερέιες (periferies)", per la Spagna "Comunidades, ciudades autónomas", per la Francia "Régions", per l'Italia "Regioni", per i Paesi Bassi "Provincies", per l'Austria "Länder", per la Polonia "Województwa". A livello NUTS 3: per il Belgio "Arrondissementen/Arrondissements", per la Bulgaria "Области (Oblasti)", per la Repub­ blica ceca "Kraje", per la Germania "Kreise, kreisfreie Städte", per la Spagna "Provincias, Consejos insulares" e "Cabildos", per la Francia "Départements", per la Croazia "Županije", per l'Italia "Province", per la Lituania "Apskritis", per l'Ungheria "Megyék", per la Romania "Județe", per la Slovacchia "Kraje", per la Svezia "Län", per la Finlandia "Maakunnat/Landskap". ALLEGATO III Unità amministrative più piccole Per il Belgio "Gemeenten/Communes", per la Bulgaria "Населени места (Naseleni mesta)", per la Repubblica ceca "Obce", per la Danimarca "Kommuner", per la Germania "Gemeinden", per l'Estonia "Vald, Linn", per l'Irlanda "Counties, County boroughs", per la Grecia "Δήμοι (Demoi)", per la Spagna "Municipios", per la Francia "Communes", per la Croazia "Gradovi, općine", per l'Italia "Comuni", per Cipro "Δήμοι, κοινότητες (Demoi, koinotites)", per la Lettonia "Republikas pilsētas, novadi", per la Lituania "Seniūnija", per il Lussemburgo "Communes", per l'Ungheria "Települések", per Malta "Localities", per i Paesi Bassi "Gemeenten", per l'Austria "Gemeinden", per la Polonia "Gminy, miasta", per il Portogallo "Freguesias", per la Romania "Municipii, Orașe" e "Comune", per la Slovenia "Občine", per la Slovacchia "Obce", per la Finlandia "Kunnat/Kommuner", per la Svezia "Kommuner", per il Regno Unito "Wards".» 14CE0273 — 57 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1320/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2013 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzionamento economico di dette aziende LA COMMISSIONE EUROPEA, (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. Per garantire una cor­ retta attuazione di tale regolamento, il presente regola­ mento deve pertanto entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d’informa­ zione contabile agricola, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 no­ vembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agri­ cole nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 7, para­ grafo 2, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 12 e l’articolo 13, paragrafo 2, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 considerando quanto segue: (1) (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione (2) contiene diversi errori nel suo allegato. Occorre rettificare di conseguenza il regolamento di ese­ cuzione (UE) n. 385/2012. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli­ cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO (1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27. (2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione, del 30 aprile 2012, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzio­ namento economico di dette aziende (GU L 127 del 15.5.2012, pag. 1). — 58 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 ALLEGATO “ALLEGATO SCHEDA AZIENDALE I. SCHEMA DELLA SCHEDA AZIENDALE I dati da raccogliere sono classificati per tabella e suddivisi in gruppi, categorie e colonne. La convenzione utilizzata per fare riferimento a uno specifico campo di dati è la seguente: <table letter>.<group>.<category>[.<category>].<column>. I valori dei dati specifici sono registrati a livello della colonna. Nelle tabelle contenute nella sezione III le caselle in bianco sono quelle in cui possono essere indicati i dati, quelle in grigio contrassegnate da “-” non sono pertinenti nel contesto del gruppo e pertanto non è possibile inserirvi dati. Esempi: — B.UT.20.A (colonna A del gruppo UT, categoria 20, della tabella B) rappresenta la «superficie» della «SAU in affitto», da registrare nella tabella B alla voce «SAU in affitto». — I.A.10110.1.0.TA (colonna TA del gruppo A, categoria 10110, della tabella I) rappresenta la superficie totale di «Frumento tenero e spelta» per il tipo di coltura 1 «Colture in pieno campo - coltura principale, coltura consociata» e codice 0 dati mancanti «Non manca nessun dato»). Le tabelle sono rappresentate da una lettera, i gruppi da una o più lettere, le categorie da codici numerici e le colonne da una o più lettere. Nella sezione III, per le tabelle da A a M, la prima tabella indica la matrice generale per i gruppi e le colonne. La seconda tabella indica la ripartizione per categorie, in cui ogni categoria è rappresentata da uno o più codici e sottocodici. Per i valori delle categorie e delle colonne di ciascuna tabella sono fornite ulteriori definizioni e istruzioni nella sezione III, dopo la tabella in questione. II. DEFINIZIONI E ISTRUZIONI GENERALI a) I dati della scheda aziendale si riferiscono a una sola azienda agricola e a un medesimo esercizio contabile di dodici mesi consecutivi. b) I dati della scheda aziendale riguardano esclusivamente l’azienda. I dati si riferiscono alle attività agricole dell’azienda e alle altre attività lucrative (AAL) direttamente collegate all’azienda. Ad eccezione di queste attività, tutto ciò che si riferisce ad attività «extraziendali» del conduttore e della sua famiglia, a pensioni, a eredità, a conti bancari privati, a beni estranei all’azienda agricola, a imposte personali, ad assicurazioni private ecc., non deve entrare nella compila­ zione della scheda aziendale. c) I dati della scheda aziendale devono provenire da una contabilità che comporta registrazioni sistematiche e regolari nel corso dell’esercizio contabile. d) I dati contabili sono espressi in valore monetario, IVA esclusa. e) I dati contabili in valore monetario sono espressi al netto di premi e sovvenzioni. Per premio e sovvenzione si intende qualsiasi aiuto diretto concesso con fondi pubblici e che abbia dato luogo ad una certa entrata specifica (cfr. de­ scrizione nella tabella M “SOVVENZIONI”). f) I dati della scheda aziendale devono essere indicati nelle unità e con i gradi di precisione seguenti: — valori finanziari: valori in euro o in unità monetarie nazionali e senza decimali. Tuttavia, per le monete nazionali la cui unità rappresenta un valore relativo basso rispetto all’euro, l’organo di collegamento dello Stato membro interessato e i servizi della Commissione competenti per la gestione della rete d’informazione contabile agricola possono decidere di comune accordo di esprimere i suddetti valori in centinaia o in migliaia di unità monetarie nazionali; — 59 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 — quantità fisiche: peso in quintali (q = 100 kg), salvo le uova, che sono indicate in migliaia; volume di liquidi in ettolitri (inclusi il vino e i prodotti connessi); — superfici: in are, esclusi i funghi per i quali sono espresse in metri quadrati di superficie totale coltivata, — consistenza media del patrimonio zootecnico: con due decimali; — consistenza della manodopera: con due decimali. g) Se per una determinata azienda un valore non è pertinente o manca, non inserire il valore “0”. — 60 — — 61 — Classi Altri dati relativi all’azienda CL OT Numero dell’azienda Latitudine Longitudine NUTS3 Ufficio contabile Tipo di contabilità 10 20 30 40 50 60 Descrizione Tipologia TY Codice (*) Informazioni contabili Ubicazione dell’azienda LO AI Identificazione dell’azienda ID Gruppo di informazioni Categoria di informazioni generali AI AI — — — — — AID10R R — — — — — AID10S S — — — — — — — — — AID10H H — — — — — H — DG — — — — — DG Grado — — — ALO30DG ALO20DG Numero d’ordine dell’azienda — — — ALO30MI ALO20MI — MI — — — — — MI Minuti N — — ALO40N — — — — — — — — N NUTS — AAI50AO — — — AO — — — — — AO Numero dell’uf­ ficio contabile Colonne — — — — — DT — — — — — DT Data — — — — — W — — — — — W Peso del­ l’azienda — — — — — TF — — — — — TF Orienta­ mento tec­ nico-econo­ mico — — — — — ES — — — — — ES Classe di di­ mensione eco­ nomica AAI60C — — — — C — — — C Codice GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA LO LO LO ID Grup­ po — — — — — S R — Sottocircoscri­ zione Circoscri­ zione Codice (*) Informazioni generali sull’azienda Tabella A. III. TABELLE E DEFINIZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE 20-2-2014 2a Serie speciale - n. 14 TY TY CL CL CL CL CL OT OT Peso nazionale calcolato dallo Stato membro Classificazione al momento della selezio­ ne Altre attività lucrative (AAL) direttamente collegate all’azienda Tipo di proprietà/obiettivo economico Natura giuridica Livello di responsabilità del (dei) condut­ tore(i) Agricoltura biologica Settori di agricoltura biologica Denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) Settori con DOP/IGP Zona svantaggiata Altitudine Zona Fondi Strutturali Zona Natura 2000 Zona direttiva «acque» (2000/60/CE) Sistema d’irrigazione Giornate di pascolo/UBA su terreno co­ mune 80 90 100 110 120 130 140 141 150 151 — 62 — 160 170 180 190 200 210 220 CL CL CL CL CL CL CL CL AI Grup­ po Data di chiusura d’esercizio Descrizione 70 Codice (*) — — — — — — — — — — — — — — — — — S — — — — — — — — — — — — — — — — H — — — — — — — — — — — — — — — — DG — — — — — — — — — — — — — — — — MI — — — — — — — — — — — — — — — — N — — — — — — — — — — — — — — — — AO — — — — — — — — — — — — — — — AAI70DT DT — — — — — — — — — — — — — — ATY80W — W — — — — — — — — — — — — — ATY90TF — — TF — — — — — — — — — — — — — ATY90ES — — ES AOT220C AOT210C ACL200C ACL190C ACL180C ACL170C ACL160C A.CL.151.­ C. ACL150C A.CL.141.­ C. ACL140C ACL130C ACL120C ACL110C ACL100C — — C GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — — — — — — — — — — — — — — — R 20-2-2014 2a Serie speciale - n. 14 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 A.ID. Identificazione dell’azienda Ad ogni azienda contabile selezionata per la prima volta è attribuito un numero. L’azienda conserva questo numero per tutto il tempo in cui fa parte della rete d’informazione. Un numero già assegnato non può essere attribuito ad un’altra azienda. Tuttavia, l’azienda che subisce un cambiamento profondo, in particolare in caso di scissione in due aziende indipendenti o di fusione con un’altra azienda, è considerata come una nuova azienda e, in tal caso, le viene assegnato un nuovo numero. Un cambiamento dell’orientamento produttivo dell’azienda non implica l’attribuzione di un nuovo numero. Nel caso in cui la conservazione del numero dell’azienda comporti il rischio di confusione con altre aziende contabili (ad esempio, in caso di nuova sottocircoscrizione regionale), il numero deve essere cambiato. In tal caso alla Commissione deve pervenire una tabella di corrispondenza dei vecchi e dei nuovi numeri. Il numero dell’azienda comprende tre gruppi di indicazioni: A.ID.10.R. Circoscrizione: viene attribuito un numero di codice corrispondente al codice che figura nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione (1). A.ID.10.S. Sottocircoscrizione: viene attribuito un numero di codice. La sottocircoscrizione prescelta deve essere basata sul sistema comune di classificazione delle regioni, noto come nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), stabilito da Eurostat in collaborazione con gli istituti statistici nazionali. In ogni caso lo Stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione una tabella che indichi, per ogni codice di sottocircoscrizione utilizzato, le regioni NUTS corrispondenti nonché la regione corrispondente per la quale sono calcolati valori specifici di produzione standard. A.ID.10.H. Numero d’ordine dell’azienda A.LO. Ubicazione dell’azienda L’ubicazione geografica dell’azienda è fornita mediante due indicazioni: il riferimento geografico (latitudine e longitudine) e il codice delle unità territoriali di livello NUTS 3. A.LO.20. Latitudine: gradi e minuti (nell’arco di 5 minuti), colonne DG e MI. A.LO.30. Longitudine: gradi e minuti (nell’arco di 5 minuti), colonne DG e MI. Le modalità di esecuzione per garantire la riservatezza dei dati e gli orientamenti pratici saranno specificati nel documento di istruzioni. A.LO.40.N. Il codice NUTS3 è il codice dell’unità territoriale di livello NUTS 3 in cui è situata l’azienda. Va indicata la versione più recente del codice, in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). A.AI. Informazioni contabili A.AI.50.AO. Numero dell’ufficio contabile: viene attribuito un numero di codice. In ogni Stato membro a ciascun ufficio contabile deve essere attribuito un numero unico. Va indicato il numero dell’ufficio contabile che si è occupato dell’azienda per l’esercizio contabile interessato. A.AI.60.C. Tipo di contabilità: indicare il tipo di contabilità tenuta dall’azienda. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice: 1. partita doppia; (1) Regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14). (2) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classi­ ficazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). — 63 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 2. partita semplice; 3. nessuna. A.AI.70.DT. Data di chiusura d’esercizio: da inserire in formato «AAAA-MM-GG», ad esempio, 2009-06-30 o 200912-31. A.TY. Tipologia A.TY.80.W. Peso nazionale dell’azienda: indicare il valore del fattore di estrapolazione calcolato dallo Stato membro. I valori devono essere espressi con due decimali. A.TY.90.TF. Orientamento tecnico-economico al momento della selezione: codice dell’orientamento produttivo del­ l’azienda conformemente all’allegato I del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione (1), al momento della selezione per l’esercizio contabile considerato. A.TY.90.ES. Classe di dimensione economica al momento della selezione: codice della classe di dimensione economica dell’azienda conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1242/2008 al momento della selezione per l’esercizio contabile considerato. A.CL. Classi A.CL.100.C. Altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda: da comunicare come fascia percentuale che indica la parte del fatturato (2) proveniente da altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda nel fatturato totale. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice: 1. ≥ 0 a ≤ 10 % 2. > 10 % a ≤ 50 % 3. > 50 % a ≤ 100 % A.CL.110.C. Tipo di proprietà/obiettivo economico: indicare il tipo di proprietà e l’obiettivo economico dell’azienda. Vanno utilizzati i codici seguenti: 1. azienda familiare: l’azienda utilizza la manodopera e il capitale del conduttore/capo azienda e della sua famiglia, che sono i beneficiari dell’attività economica; 2. società: i fattori di produzione dell’azienda sono forniti da diversi soci, almeno uno dei quali partecipa al lavoro dell’azienda come manodopera non salariata. Gli utili vanno alla società; 3. impresa a scopo di lucro: gli utili sono destinati a remunerare gli azionisti con dividendi/profitti. L’azienda è di proprietà dell’impresa. 4. impresa non a scopo di lucro: gli utili sono destinati principalmente a mantenere posti di lavoro o ad altri obiettivi sociali analoghi. L’azienda è di proprietà dell’impresa. A.CL.120.C. Stato giuridico: occorre indicare se l’azienda ha personalità giuridica. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice: 0. falso. 1. vero. A.CL.130.C. Livello di responsabilità del(i) conduttore(i): occorre indicare il livello di responsabilità (economica) del conduttore (principale). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice: 1. piena 2. parziale. (1) Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3). (2) Allegato III del regolamento (CE) n. 1242/2008. — 64 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 A.CL.140.C. Agricoltura biologica: indicare se l’azienda applica metodi di produzione biologici, ai sensi del regola­ mento (CE) n. 834/2007, in particolare degli articoli 4 e 5. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice: 1. l’azienda non applica metodi di produzione biologici; 2. l’azienda applica solo metodi di produzione biologici per tutti i suoi prodotti; 3. l’azienda applica metodi di produzione biologici e altri metodi di produzione; 4. l’azienda è in fase di conversione a metodi di produzione biologici. A.CL.141.C. Settori di agricoltura biologica: se l’azienda applica metodi di produzione biologici e altri metodi, indicare i settori di produzione in cui l’azienda applica solo metodi di produzione biologici (sono possibili indicazioni multiple). Devono essere utilizzati i numeri di codice elencati di seguito. Se l’azienda applica metodi di produzione biologici e altri metodi di produzione per tutti i propri settori di produzione, utilizzare il codice “non pertinente”. 0. non pertinente 31. cereali 32. colture oleaginose e colture proteiche 33. ortofrutticoli (compresi gli agrumi, ma escluse le olive) 34. olive 35. vigneti 36. carni bovine 37. latte vaccino 38. carni suine 39. ovini e caprini (latte e carne) 40. carni di pollame 41. uova 42. altri settori. A.CL.150.C. Denominazioni di origine protette/Indicazioni geografiche protette: indicare se l’azienda produce prodotti agricoli e/o alimentari tutelati da una denominazione di origine (DOP) o da un’indicazione geografica (IGP) protette oppure se produce prodotti agricoli utilizzati per produrre prodotti alimentari protetti da DOP/IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice: 1. l’azienda non produce alcun prodotto agricolo o alimentare protetto da una DOP o una IGP né alcun prodotto utilizzato per produrre prodotti alimentari protetti da una DOP o una IGP; 2. l’azienda produce solo prodotti agricoli o alimentari protetti da una DOP o una IGP o prodotti utilizzati per produrre prodotti alimentari protetti da una DOP o una IGP; 3. l’azienda produce alcuni prodotti agricoli o alimentari protetti da una DOP o una IGP o alcuni prodotti utilizzati per produrre prodotti alimentari protetti da una DOP o una IGP. (1) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12). — 65 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 A.CL.151.C. Settori delle denominazioni di origine protette/indicazioni geografiche protette: indicare i settori di produzione (sono possibili indicazioni multiple) se la maggior parte della produzione di alcuni settori specifici è costituita da prodotti agricoli o alimentari protetti da una DOP o una IGP o da prodotti utilizzati per produrre prodotti protetti da una DOP o una IGP. Devono essere utilizzati i numeri di codice elencati di seguito. Utilizzare il codice “non pertinente” se l’azienda produce alcuni prodotti agricoli o alimentari protetti da una DOP o una IGP o alcuni prodotti utilizzati per produrre prodotti protetti da una DOP o una IGP, ma tali prodotti non costituiscono la maggior parte della produzione in ciascun settore: 0. non pertinente 31. cereali 32. colture oleaginose e colture proteiche 33. ortofrutticoli (compresi gli agrumi, ma escluse le olive) 34. olive 35. vigneti 36. carni bovine 37. latte vaccino 38. carni suine 39. ovini e caprini (latte e carne) 40. carni di pollame 41. uova 42. altri settori. Le voci A.CL.150.C. Denominazione di origine protetta/Indicazione geografica protetta e A.CL.151.C sono facoltative per gli Stati membri. Se utilizzate, devono essere compilate per tutte le aziende campione dello Stato membro. Se la voce A.CL.150.C è compilata, occorre compilare anche la voce A.CL.151.C. A.CL.160.C. Zona svantaggiata: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consi­ glio (1). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice: 1. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda non è situata in una zona svantaggiata ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999; 2. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona svantaggiata ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999; 3. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona di montagna ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999; 4. negli Stati membri in questione le superfici sono così piccole e numerose che l’informazione non è rilevante. A.CL.170.C. Altitudine: La zona altimetrica è indicata dal relativo numero di codice: 1. la maggior parte dell’azienda è ubicata a < 300 m; 2. la maggior parte dell’azienda è ubicata a un’altitudine compresa tra 300 e 600 m; 3. la maggior parte dell’azienda è ubicata a > 600 m; 4. dati non disponibili. (1) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80). — 66 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 A.CL.180.C. Zona Fondi strutturali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice: 1. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona dell’obiettivo “convergenza”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell’articolo 5; 2. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona dell’obiettivo “competitività regionale e occupazione”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell’articolo 6; 3. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona che può beneficiare di un sostegno transitorio ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006. A.CL.190.C. Zona Natura 2000: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in zone interessate dall’attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio (2) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (3) (Natura 2000). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice: 1. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda non è situata in una zona che può beneficiare dei pagamenti di Natura 2000; 2. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona che può beneficiare dei pagamenti di Natura 2000. A.CL.200.C. Zona direttiva sulle acque (direttiva 2000/60/CE): indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in zone interessate dall’attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice: 1. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda non è situata in una zona che può beneficiare dei pagamenti correlati alla direttiva 2000/60/CE; 2. la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona che può beneficiare dei pagamenti correlati alla direttiva 2000/60/CE. A.OT. Altri dati relativi all’azienda A.OT.210.C. Sistema d’irrigazione: indicare il principale sistema d’irrigazione utilizzato nell’azienda: 0. non pertinente (se non esistono sistemi d’irrigazione nell’azienda) 1. superficiale 2. per aspersione 3. a goccia 4. altri. A.OT.220.C. Giornate di pascolo/UBA su terreno comune: numero di giornate di pascolo/UBA del bestiame del­ l’azienda su terreno comune utilizzato dall’azienda. COLONNE NELLA TABELLA A La colonna R si riferisce alla circoscrizione, la colonna S alla sottocircoscrizione, la colonna H al numero d’ordine dell’azienda, la colonna DG ai gradi, la colonna MI ai minuti, la colonna N a NUTS, la colonna AO al numero dell’ufficio contabile, la colonna DT alla data, la colonna W al peso dell’azienda, la colonna TF all’orientamento produttivo, la colonna ES alla classe di dimensione economica e la colonna C al codice. (1) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25). (2) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1). (3) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). (4) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). — 67 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Tabella B. Forma di conduzione Categoria di superficie agricola utilizzata (SAU) Gruppo di informazioni UO SAU in proprietà UT SAU in affitto US SAU a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione Codice (*) Descrizione delle categorie Codice (*) Superficie agricola utilizzata A Gruppo 10 SAU in proprietà UO 20 SAU in affitto UT 30 SAU a mezzadria US A I terreni di aziende detenute in comune da due o più soci devono essere registrati come terreni in proprietà, affittati o coltivati a mezzadria a seconda degli accordi in vigore tra i soci. La superficie agricola utilizzata (SAU) è la superficie complessiva occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzata dalle aziende, indipendentemente dal sistema di conduzione. Non è compresa la terra comune utilizzata dalle aziende. Devono essere utilizzati i seguenti gruppi di informazioni e categorie. B.UO. SAU in proprietà B.UO.10.A Superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti, coltivazioni permanenti e orti familiari) di cui l’agricoltore è proprietario, usufruttuario o enfiteuta e/o SAU coltivata a condizioni analoghe. Comprende i terreni dati in affitto pronti per la semina (codice di coltura 11300). B.UT. SAU in affitto B.UT.20.A Superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti, colture permanenti e orti familiari) coltivata da persona diversa dal proprietario, usufruttuario o enfiteuta, in base a un contratto d’affitto della suddetta superficie (il canone d’affitto viene pagato in contanti e/o in natura; poiché generalmente è pattuito in anticipo, normalmente non varia in base ai risultati della gestione) e/o superficie agricola utilizzata coltivata in condizioni analoghe. La superficie in affitto non comprende i terreni il cui raccolto è acquistato sul campo. Gli importi pagati per l’acquisto di raccolti sul campo devono essere indicati nella tabella H, nei codici da 2020 a 2040 (mangimi acquistati) nel caso di prati o produzione foraggera e nel codice 3090 (altre spese specifiche per le colture) nel caso di colture commercializzabili (prodotti che vengono generalmente commercializzati). I prodotti di colture com­ mercializzabili acquistati sul campo devono essere indicati senza specificare la superficie corrispondente (tabella H). I terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore ad un anno e la relativa produzione sono considerati analogamente ai terreni i cui raccolti sono acquistati sul campo. B.US. SAU a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione B.US.30.A Superficie agricola utilizzata (seminativi, prati e pascoli permanenti, colture permanenti e orti familiari) coltivata dal concedente e dal mezzadro in associazione, sulla base di un contratto di mezzadria, e/o SAU coltivata in condizioni analoghe. COLONNE NELLA TABELLA B La colonna A si riferisce alla SAU. — 68 — — 69 — Manodopera salariata occupata rego­ larmente Manodopera salariata occupata non regolarmente PR PC Conduttore/capo azienda Conduttore/non capo azienda Capo azienda/non conduttore Coniuge del conduttore Altro Manodopera occupata non regolarmente Capo azienda 10 20 30 40 50 60 70 Descrizione Manodopera non salariata occupata non regolarmente UC Codice (*) Manodopera non salariata occupata regolarmente UR — — — — — — — P — — — — — G — — — — — B Inserire il codice T Formazione agraria del capo azienda — — — — T (ore) Y1 Tempo di lavoro an­ nuale Y1 — — (ULA) W1 — W1 Consistenza (unità di lavoro-anno) % Y2 — — — — Y2 — W2 — — % W2 % del tempo di la­ % delle unità di la­ voro annuale voro-anno (ULA) Lavoro totale nell’azienda (lavoro agricolo e Percentuale del lavoro per le AAL diret­ lavoro per altre attività lucrative (AAL) di­ tamente collegate all’azienda rettamente collegate all’azienda) Colonne GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PR UC, PC UR, PR UR UR UR UR Gruppo — — B G Inserire il codice P Numero intero Quattro cifre Anno di nascita Numero di persone Gruppo di informazioni Dati generali Sesso Codice (*) Categoria di manodopera Manodopera Tabella C. 20-2-2014 2a Serie speciale - n. 14 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Per manodopera s’intende l’insieme delle persone che nel corso dell’esercizio contabile hanno lavorato nell’azienda agricola (cfr. qui di seguito). Non sono, tuttavia, comprese nella manodopera dell’azienda le persone che vi hanno lavorato per conto di un’altra persona o impresa (lavori eseguiti da imprese di lavori agricoli, le cui spese figurano nella tabella H, al codice 1020). Nel caso di aiuto reciproco tra aziende, quando tale aiuto consiste in uno scambio di prestazioni di lavoro, vengono indicati nella scheda aziendale soltanto il tempo di lavoro fornito dalla manodopera dell’azienda e gli eventuali salari corrisposti, dato che l’aiuto ricevuto corrisponde in linea di massima all’aiuto fornito. In certi casi però l’aiuto ricevuto è compensato da un aiuto di diversa natura (ad esempio, l’aiuto ricevuto in forma di lavoro è compensato dalla fornitura di macchinari). Se si tratta di uno scambio limitato di prestazioni, non ne viene fatta menzione nella scheda aziendale (nell’esempio citato, l’aiuto ricevuto non figura nella manodopera; invece, le spese di meccanizzazione comprendono gli oneri relativi al prestito di attrezzature). Nei casi eccezionali in cui lo scambio di prestazioni avviene su larga scala, si ricorre a una delle seguenti procedure: a) l’aiuto ricevuto in forma di lavoro è compensato da una prestazione di diversa natura (ad esempio, la fornitura di macchinari): il tempo di lavoro ricevuto è registrato come lavoro remunerato a carico dell’azienda (gruppi PR o PC secondo che si tratti di manodopera occupata regolarmente o non regolarmente nell’azienda); il valore dell’aiuto fornito viene registrato come produzione nella categoria corrispondente in altre tabelle (nell’esempio succitato, nella tabella L, categoria 2010 («Lavori per conto terzi») e come onere (nella tabella H, categoria 1010, «Salari e oneri sociali»); b) l’aiuto fornito in forma di lavoro è compensato da una prestazione di diversa natura (ad esempio, la fornitura di macchinari): in questo caso il tempo di lavoro prestato e gli eventuali salari corrisposti non sono menzionati; il valore della prestazione ricevuta viene registrato tra i mezzi di produzione nel gruppo corrispondente di un’altra tabella (nell’esempio succitato, nella tabella H, nel gruppo 1020, «Lavori eseguiti da terzi e locazione di macchine»). Si devono distinguere i seguenti gruppi di informazioni e categorie: C.UR. Manodopera non salariata occupata regolarmente Manodopera non remunerata o che percepisce una retribuzione (in contanti o in natura) inferiore all’importo normalmente pagato per la prestazione fornita (tali pagamenti non compaiono tra gli oneri aziendali) e che durante l’esercizio contabile ha partecipato per almeno una giornata completa ogni settimana (senza tener conto delle ferie normali) ai lavori agricoli dell’azienda. Una persona occupata regolarmente che, per ragioni particolari, abbia lavorato nell’azienda soltanto per un periodo limitato nel corso dell’esercizio viene comunque registrata tra la manodopera occupata regolarmente (per le ore di lavoro effettivamente prestate). Si tratta dei seguenti casi particolari o di casi analoghi: a) condizioni particolari di produzione nell’azienda, nelle quali la manodopera non è richiesta per tutto l’anno: ad esempio, nelle aziende olivicole o viticole e nelle aziende specializzate nell’ingrasso degli animali o nella produzione di ortofrutticoli in pieno campo; b) assenza dal lavoro al di fuori dei periodi di ferie normali, ad esempio: servizio militare, malattia, infortunio, maternità, aspettativa di lunga durata, ecc.; c) assunzione nell’azienda o cessazione dell’attività nella stessa; d) sospensione totale del lavoro nell’azienda per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio, ecc.). Le categorie sono: C.UR.10. Conduttore/capo azienda Persona che assume la responsabilità giuridica ed economica dell’azienda e che ne assicura la gestione corrente e quotidiana. Nel caso della mezzadria, è considerato come conduttore/capo azienda il mezza­ dro. C.UR.20. Conduttore/non capo azienda Persona che assume la responsabilità giuridica ed economica dell’azienda senza assicurarne la gestione corrente e quotidiana. — 70 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 C.UR.30. Capo azienda/non conduttore Persona che assicura la gestione corrente e quotidiana dell’azienda senza assumerne la responsabilità giuridica ed economica. C.UR.40. Coniuge(i) del (dei) conduttore(i) C.UR.50. Altra manodopera non salariata occupata regolarmente La manodopera non salariata occupata regolarmente che non figura nelle precedenti categorie, compresi i caposquadra e i vicecapi azienda, non responsabili della gestione dell’intera azienda. C.UC. Manodopera non salariata, occupata non regolarmente C.UC.60. In questa categoria è indicata globalmente la manodopera non salariata che non ha lavorato regolar­ mente nell’azienda durante l’esercizio. C.PR. Manodopera salariata, occupata regolarmente Manodopera normalmente remunerata (in contanti e/o in natura) per la prestazione fornita e che durante l’eser­ cizio contabile ha partecipato ai lavori aziendali ogni settimana (al di fuori delle ferie normali) almeno per una giornata completa. Devono essere indicate le seguenti categorie: C.PR.70. Capo azienda Persona salariata responsabile della gestione corrente e quotidiana dell’azienda. C.PR.50. Altro L’insieme della manodopera salariata occupata regolarmente, escluso il capo azienda salariato, è indicato globalmente in questo gruppo. Sono compresi i caposquadra e i vicecapi azienda, non responsabili della gestione dell’intera azienda. C.PC. Manodopera salariata, occupata non regolarmente C.PC.60. In questa categoria è indicata globalmente la manodopera salariata che non ha lavorato regolarmente nell’azienda durante l’esercizio (compresi i lavoratori a cottimo). COLONNE DELLA TABELLA C Numero di persone interessate (colonna P) Nel caso in cui ci siano diversi conduttori, il numero dei coniugi può essere superiore a uno. Il numero di coniugi e il numero di persone deve essere indicato nelle categorie corrispondenti (categorie 40 e 50 dei gruppi «manodopera non salariata occupata regolarmente» - UR o «manodopera salariata occupata regolarmente» - PR). Genere (colonna G) Il genere deve essere indicato solo per il(i) conduttore(i) e/o il(i) capo(i) azienda nelle categorie corrispondenti (categorie da 10 a 30 e 70 dei gruppi «manodopera non salariata occupata regolarmente» - UR o «manodopera salariata occupata regolarmente» - PR). Il genere è indicato da un numero di codice, ossia: 1. maschio 2. femmina. Anno di nascita (colonna B) L’anno di nascita è indicato soltanto per il(i) conduttore(i) ed il(i) capo(i) azienda (categorie da 10 a 30 e 70 dei gruppi “manodopera non salariata occupata regolarmente” - UR o “manodopera salariata occupata regolarmente” - PR) con le quattro cifre dell’anno. Formazione agraria del capo azienda (colonna T) La formazione agraria deve essere indicata solo per il(i) capo(i) azienda (categorie 10, 30 e 70 dei gruppi «manodopera non salariata occupata regolarmente» - UR o «manodopera salariata occupata regolarmente» - PR). La formazione agraria è indicata da un numero di codice, ossia: 1. esperienza agraria esclusivamente pratica — 71 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 2. formazione agraria elementare 3. formazione agraria completa. Tempo di lavoro annuale (colonna Y1) Il tempo di lavoro viene indicato in ore per tutti i gruppi e tutte le categorie. Si tratta unicamente del tempo effettiva­ mente dedicato ai lavori dell’azienda agricola. Nel caso di lavoratori meno validi, il tempo di lavoro è ridotto in proporzione alla loro capacità. Il tempo di lavoro della manodopera a cottimo è determinato dividendo l’importo totale pagato per il salario orario di un operaio assunto a tempo. Consistenza: numero di unità-anno (colonna W1) La consistenza della manodopera occupata regolarmente viene indicata in “unità di lavoro-anno”. Il numero di unità di lavoro-anno non è registrato per la manodopera non occupata regolarmente (manodopera non salariata occupata non regolarmente UC e manodopera salariata occupata non regolarmente PC). Una persona che lavora a tempo pieno nell’azienda rappresenta una “unità di lavoro-anno”. Una persona che lavora a tempo pieno nell’azienda non può superare una “unità di lavoro-anno”, anche se il suo tempo di lavoro effettivo supera il tempo di lavoro annuo normale della regione e del tipo di azienda considerati. Una persona che non lavora durante tutto l’anno nell’azienda rappresenta una frazione di una “unità-anno”. L’“unità di lavoro-anno” di tale persona viene determinata dividendo il suo tempo effettivo di lavoro annuo per il tempo di lavoro annuo normale di un lavoratore a tempo pieno della regione e del tipo di azienda considerati. Nel caso di lavoratori meno validi, le «unità di lavoro-anno» corrispondenti sono ridotte in proporzione alla loro capacità. Percentuale di lavoro per altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda (AAL) in % del tempo di lavoro annuale (colonna Y2) La percentuale di lavoro per le AAL in termini di tempo di lavoro va obbligatoriamente indicata solo per la manodopera occupata non regolarmente (sia salariata che non salariata). È facoltativa per il(i) coniuge(i) del(i) conduttore(i), l’altra manodopera non salariata occupata regolarmente e l’altra manodopera salariata occupata regolarmente. Per ciascuna categoria interessata (40, 50 e 60) è indicata in % di ore lavorate durante l’esercizio. Percentuale di lavoro per altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda (AAL) in % delle unità di lavoro-anno (colonna W2) La percentuale di lavoro per le AAL in termini di unità di lavoro-anno va obbligatoriamente indicata per tutte le categorie di manodopera, ad eccezione della manodopera occupata non regolarmente (sia non salariata UC che salariata PC). È indicata in % dell’unità di lavoro-anno per ciascuna categoria. Lavori dell’azienda agricola I lavori dell’azienda agricola comprendono tutti i lavori di organizzazione, sorveglianza ed esecuzione, manuale o amministrativa, effettuati in relazione ai lavori agricoli dell’azienda e ai lavori inerenti alle altre attività lucrative (AAL) direttamente collegate all’azienda: — lavori agricoli dell’azienda: — l’organizzazione e la gestione finanziaria (compravendite concernenti l’azienda, contabilità, ecc.), — i lavori dei campi (aratura, semina, raccolta, manutenzione dei frutteti, ecc.), — i lavori per l’allevamento (preparazione dei mangimi, alimentazione degli animali, mungitura, cura degli animali, ecc.), — i lavori di condizionamento dei prodotti, il magazzinaggio, la vendita diretta di prodotti dell’azienda, la trasfor­ mazione di prodotti dell’azienda per consumo proprio, la produzione di vino e di olio d’oliva, — la manutenzione corrente di fabbricati, macchine e attrezzi, impianti, siepi, fossi, ecc., — i trasporti effettuati per l’azienda dalla manodopera dell’azienda stessa, — lavori per le altre attività remunerative collegate direttamente all’azienda: — lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell’azienda), — 72 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 — turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero, — trasformazione di prodotti nell’azienda (a partire da materie prime prodotte nell’azienda o acquistate all’esterno), ad esempio formaggio, burro, carni lavorate, ecc., — produzione di energia rinnovabile, — silvicoltura e lavorazione del legno, — altre AAL (allevamento di animali da pelliccia, agricoltura sociale, artigianato, acquacoltura, ecc.). Non sono compresi nei lavori dell’azienda, in particolare: — i lavori di produzione di immobilizzazioni (costruzioni o grosse riparazioni dei fabbricati o delle macchine e attrezzi, piantagioni ed estirpazioni di frutteti, demolizione di fabbricati, ecc.), — i lavori effettuati per il nucleo familiare del conduttore o del capo azienda. Tabella D. Attivi Struttura della tabella Categoria di attivi Codice (*) Colonna Valore Gruppo di informazioni V OV Inventario iniziale AD Ammortamento accumulato DY Ammortamento dell’esercizio corrente IP Investimenti/Acquisti, sovvenzioni comprese S Contributi SA Vendite CV Inventario finale Codice (*) Descrizione delle categorie 1010 OV AD DY IP S SA Disponibilità liquide e mezzi equivalenti — — — — — 1020 Crediti commerciali — — — — — 1030 Altro attivo circolante — — — — — 1040 Scorte — — 2010 Beni biologici - colture — — 3010 Terreni agricoli — — 3020 Miglioramenti fondiari 3030 Fabbricati aziendali — 73 — CV 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice (*) Descrizione delle categorie OV AD DY 4010 Macchine ed attrezzi 5010 Terreni forestali, compreso il legname in piedi — — 7010 Attività immateriali commer­ cializzabili — — 7020 Attività immateriali non com­ mercializzabili 8010 Altro attivo non circolante IP 2a Serie speciale - n. 14 S SA CV Si devono utilizzare le seguenti categorie di attivi: 1010. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Liquido e altri attivi che possono facilmente essere convertiti in liquido. 1020. Crediti commerciali Crediti a breve termine, importi dovuti all’azienda derivanti generalmente da attività economiche. 1030. Altro attivo circolante Qualsiasi altro attivo che può essere facilmente venduto o di cui ci si può aspettare il pagamento entro un anno. 1040. Scorte Scorte di prodotti di proprietà dell’azienda, prodotti dalla stessa o acquistati, che possono essere utilizzati come mezzi di produzione o detenuti per la vendita. 2010. Beni biologici - colture Valore di tutte le coltivazioni che non sono state ancora raccolte (colture permanenti e raccolti sul campo). 3010. Terreni agricoli Terreni di proprietà dell’azienda. 3020. Miglioramenti fondiari Miglioramenti fondiari effettuati (ad esempio, recinzioni, impianti di drenaggio, attrezzature fisse per l’irrigazione) di proprietà del conduttore indipendentemente dalla forma di conduzione dei terreni. Gli importi indicati sono oggetto di ammortamento nella colonna DY. 3030. Fabbricati aziendali Fabbricati e costruzioni di proprietà del conduttore indipendentemente dalla forma di conduzione dei terreni. Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella colonna DY. 4010. Macchine ed attrezzi Trattrici, motocoltivatrici, autocarri, furgoni, automobili, grandi e piccoli macchine e attrezzi. Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella colonna DY. 5010. Terreni forestali, compreso il legname in piedi Terreni forestali in proprietà e che sono inclusi nell’azienda agricola. 7010. Attività immateriali commercializzabili Tutte le attività immateriali che possono essere agevolmente acquistate o vendute (ad esempio, quote e diritti commercializzabili senza terreni per i quali esiste un mercato attivo). 7020. Attività immateriali non commercializzabili Tutte le altre attività immateriali (ad esempio, software, licenze, ecc.). Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella colonna DY. — 74 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 8010. Altro attivo non circolante Altri attivi a lungo termine. Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella colonna DY. Gruppi di informazioni nella tabella D I gruppi di informazioni sono: (OV) inventario iniziale, (AD) ammortamento accumulato, (DY) ammortamento dell’eser­ cizio corrente, (IP) investimenti o acquisti, sovvenzioni comprese, (S) sovvenzioni, (SA) vendite, (CV) inventario finale. Le spiegazioni sono fornite di seguito. Esiste un’unica colonna V (valore). Metodi di valutazione I metodi di valutazione usati sono i seguenti: valore equo al netto dei costi stimati del punto di vendita corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili meno il costo stimato da so­ stenere in relazione alla vendita 2010, 3010, 5010, 7010 costo storico costo nominale o originale di un attivo al momento dell’acquisizione 3020, 3030, 4010, 7020 valore contabile valore al quale un attivo figura nel bilancio 1010, 1020, 1030, 1040, 8010 D.OV. Inventario iniziale Il valore alla data dell’inventario iniziale è il valore degli attivi all’inizio dell’esercizio contabile. Per le aziende presenti nel campione anche nell’anno precedente, il valore alla data dell’inventario iniziale deve essere pari al valore alla data di chiusura dell’esercizio precedente. D.AD. Ammortamento accumulato Somma dell’ammortamento degli attivi dall’inizio della loro vita fino alla fine dell’esercizio precedente. D.DY. Ammortamento dell’esercizio corrente Assegnazione sistemica dell’ammontare ammortizzabile di un attivo durante la sua vita utile. Una tabella con i tassi annui di ammortamento applicati da ciascuno Stato membro deve essere trasmessa alla Commis­ sione con le stesse scadenze stabilite per l’inserimento dei dati annuali. D.IP. Investimenti/Acquisti Importo degli acquisti, delle grosse riparazioni e delle produzioni di immobilizzazioni effettuati durante l’esercizio. Nel caso in cui gli acquisti abbiano dato luogo a premi o sovvenzioni, si indica nella colonna IP l’importo comprensivo di premi e sovvenzioni. Gli acquisti di piccolo materiale e di giovani alberi e arbusti per il ripopolamento di scarsa importanza non figurano in tali colonne, ma sono compresi negli oneri dell’esercizio. In questa colonna sono incluse anche le grosse riparazioni che hanno effettivamente aumentato il valore delle macchine e degli attrezzi rispetto al loro valore prima della riparazione, o come parte integrante dell’ammortamento di detto materiale (che se del caso terrà conto del prolungamento della durata della macchina o attrezzo in parola per effetto della riparazione) o come quota parte annuale dell’ammontare della grossa riparazione, che è ripartita sulla vita utile prevista. Il valore delle produzioni di immobilizzazioni deve essere valutato sulla base del loro costo (compreso il valore del lavoro della manodopera salariata e/o non salariata) e deve essere aggiunto a quello delle immobilizzazioni che figurano nei codici da 2010 a 8010 della tabella D “ATTIVI”. — 75 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA D.S. 2a Serie speciale - n. 14 Sovvenzioni agli investimenti Proporzione corrispondente all’esercizio in corso di tutte le sovvenzioni ricevute (nell’esercizio contabile in corso o nei precedenti) per gli attivi registrati in questa tabella. D.SA. Vendite Importo delle vendite di attivi durante l’esercizio. D.CV. Inventario finale Il valore alla data dell’inventario finale è il valore degli attivi alla fine dell’esercizio contabile. Osservazioni Per i codici 2010, 3010, 5010 e 7010 la differenza tra OV+IP-SA e CV è considerata un’entrata o una perdita (risultante sia dai cambiamenti dei prezzi unitari che di volume) in relazione a tali attivi per l’esercizio contabile. Informazioni sui beni biologici – animali figurano nella tabella J “PRODUZIONE ANIMALE”. — 76 — — Descrizione Inventario iniziale Inventario finale Pagamenti per quote prese in leasing o in locazione Proventi derivanti dal leasing o dalla locazione di quote Tasse Codice (*) OV CV PQ RQ TX — 77 — Latte Premio per vacche nutrici Premio per pecora e per capra Barbabietole da zucchero Concime organico Diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico (eccettuati i diritti speciali) Diritti all’aiuto corrispondenti ai diritti speciali 10 20 30 40 50 60 70 — Quote vendute QS — Quote acquistate QP — — — — — — I Quantitativo al termine dell’esercizio contabile Quote prese in locazione N — — — — — — O Quote date in locazione Colonne Quote di proprietà Codice (*) QQ Gruppo di informazioni Categoria di quota o di diritto Quote e altri diritti Tabella E. — — — — — — — T Tasse 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Devono essere obbligatoriamente indicati i quantitativi di quote (quote di proprietà, quote prese in locazione e quote date in locazione). È registrato unicamente il quantitativo presente alla fine dell’esercizio. I valori riguardanti le quote che possono essere trasferite indipendentemente dai relativi terreni sono registrati nella presente tabella. Le quote che non possono essere trasferite indipendentemente dai relativi terreni sono registrate soltanto nella tabella D “ATTIVI”. Devono essere indicate anche, agli attuali valori di mercato, le quote che in origine sono state acquisite gratuitamente, se possono essere trasferite indipendentemente dai terreni a cui sono riferite. Alcuni dati sono contemporaneamente inseriti, singolarmente o come componenti di aggregati, in altri gruppi o categorie nelle tabelle D “ATTIVI”, H “MEZZI DI PRODUZIONE” e/o I “COLTURE”. Devono essere utilizzate le seguenti categorie: 10. Latte 20. Premio per vacche nutrici 30. Premio per pecore e capre 40. Barbabietole da zucchero 50. Concime organico 60. Diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico (eccettuati i diritti speciali) 70. Diritti all’aiuto per i diritti speciali nell’ambito del regime di pagamento unico. Devono essere utilizzati i seguenti gruppi di informazioni: E.QQ. Quantitativo (da registrare unicamente nelle colonne N, I e O) Le unità da utilizzare sono: — categorie 10 e 40 (latte e barbabietole da zucchero): quintali, — categorie 20 e 30 (premio per vacche nutrici e premio per pecore e capre): numero di unità di base di premio, — categoria 50 (concime organico): numero di animali convertiti in unità standard, — categoria 60 (regime di pagamento unico, esclusi i diritti speciali): numero di diritti all’aiuto/are, — categoria 70 (diritti speciali nell’ambito del regime di pagamento unico): numero di diritti all’aiuto. E.QP. Quote acquistate (da registrare unicamente nella colonna N) Registrare l’importo versato, durante l’esercizio, per l’acquisto di quote o di altri diritti che possono essere commercia­ lizzati separatamente dai terreni a cui sono riferiti. E.QS. Quote vendute (da registrare unicamente nella colonna N) Registrare l’importo ricevuto, durante l’esercizio, per l’acquisto di quote o di altri diritti che possono essere commercia­ lizzati separatamente dai terreni a cui sono riferiti. E.OV. Inventario iniziale (da registrare unicamente nella colonna N) Deve essere indicato, agli attuali valori di mercato, il valore d’inventario iniziale dei quantitativi di cui dispone in proprio il conduttore in seguito all’acquisto o all’acquisizione gratuita, se le quote possono essere trasferite separatamente dai terreni a cui sono riferite. E.CV. Inventario finale (da registrare unicamente nella colonna N) Deve essere indicato, agli attuali valori di mercato, il valore d’inventario finale dei quantitativi di cui dispone in proprio il conduttore in seguito all’acquisto o all’acquisizione gratuita, se le quote possono essere trasferite separatamente dai terreni a cui sono riferite. — 78 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 E.PQ. Pagamenti per quote prese in leasing o in locazione (da registrare unicamente nella colonna I) Importo degli oneri di leasing o locazione di quote o altri diritti. Compreso anche nella categoria 5070 (Canone d’affitto pagato) della tabella H “MEZZI DI PRODUZIONE”. E.RQ. Proventi derivanti dal leasing o dalla locazione di quote (da registrare unicamente nella colonna O) Importo dei proventi della locazione o del leasing di quote o altri diritti. Compreso anche nella categoria 90900 (Altri prodotti ed entrate) della tabella I “COLTURE”. E.TX. Tasse, incluso il prelievo supplementare (colonna T) Categoria 10 (Latte): prelievo supplementare sulla produzione di latte dovuto per l’esercizio in corso, oppure importo pagato. COLONNE DELLA TABELLA E La colonna N si riferisce alle quote di proprietà, la colonna I alle quote prese in locazione, la colonna O alle quote date in locazione e la colonna T alle tasse. Tabella F. Passivi Struttura della tabella Categoria di passivi Codice (*) Colonne Gruppo di informazioni OV Inventario iniziale CV Inventario finale Codice (*) Descrizione delle categorie 1010 Debito commerciale normale 1020 Debito commerciale speciale 1030 Prestiti familiari/privati 2010 Importi da versare 3000 Altre passività A breve termine A lungo termine S L S L — Gli importi indicati devono riguardare soltanto i debiti ancora da saldare, cioè i prestiti contratti previa deduzione dei rimborsi già effettuati. Devono essere utilizzate le seguenti categorie: 1010. Debito – commerciale normale: si riferisce ai prestiti non finanziati da alcuna politica pubblica di sostegno al credito. 1020. Debito – commerciale speciale: si riferisce ai prestiti che beneficiano di un sostegno pubblico (sovvenzioni sugli interessi, garanzie, ecc.). 1030. Debito – prestiti familiari/privati: si riferisce ai prestiti concessi da una persona fisica grazie alla relazione familiare/privata con il debitore. 2010. Importi da versare: si riferisce agli importi dovuti ai fornitori. 3000. Altre passività: si riferisce alle passività diverse dai prestiti o dagli importi da versare. — 79 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Due gruppi di informazioni devono essere indicati: (OV) inventario iniziale e (CV) inventario finale. Le colonne sono due: (S) passività a breve termine e (L) passività a lungo termine: passività a breve termine: debiti ed altre passività dell’azienda con scadenza inferiore a un anno; passività a lungo termine: debiti ed altre passività dell’azienda con scadenza superiore a un anno. Tabella G. Imposta sul valore aggiunto (IVA) Struttura della tabella Categoria dei regimi dell’IVA Codice (*) Regime dell’IVA Gruppo di informazioni Saldo IVA per ope­ Saldo IVA per ope­ razioni non di in­ razioni di investi­ vestimento mento C NI I C NI I Regime IVA ordinario 1 — — Regime della compensazione parziale 2 VA Regimi IVA dell’azienda Codice (*) Descrizione delle categorie 1010 Regime IVA principale dell’azienda 1020 Regime IVA secondario dell’azienda Elenco dei regimi IVA per entrambe le categorie I dati in valore monetario che figurano nella scheda aziendale sono espressi IVA esclusa. I dati seguenti sull’IVA devono essere forniti come categorie: 1010. Regime IVA principale dell’azienda 1. Regime IVA ordinario: regime dell’IVA che garantisce la neutralità delle entrate delle aziende agricole in quanto l’IVA è saldata alle autorità fiscali. 2. Regime della compensazione parziale: regime dell’IVA che non garantisce la neutralità delle entrate delle aziende agricole, anche se può prevedere un meccanismo di compensazione approssimativa dell’IVA versata e ricevuta. 1020. Regime IVA secondario dell’azienda I codici sono quelli definiti per il regime IVA principale. Esiste un solo gruppo di informazioni (VA) per il regime IVA dell’azienda. Le colonne sono tre: (C) codice del regime IVA, (NI) saldo IVA per le operazioni non di investimento e (I) saldo IVA per le operazioni di investimento. Per il regime IVA ordinario si inserisce solo l’indicazione corrispondente. Se l’azienda è soggetta a un regime di compensazione parziale dell’IVA, devono essere indicati anche il saldo IVA delle operazioni non di investimento e il saldo IVA delle operazioni di investimento. Quando il volume di affari IVA aumenta le entrate dell’azienda, il saldo IVA di cui sopra è una cifra positiva. In caso di riduzione delle entrate, il saldo è negativo. — 80 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Tabella H. Mezzi di produzione Struttura della tabella Categoria dei mezzi di produzione Codice (*) Colonne Gruppo di informazioni LM Spese per la manodopera e la meccanizzazione e mezzi di produzione SL Spese specifiche per l’allevamento SC Spese specifiche per le colture e mezzi di produzione OS Spese specifiche per le altre attività lucrative FO Spese generali dell’azienda Descrizione delle categorie Valore Quantità V Q V Q Codice (*) Gruppo 1010 LM Salari ed oneri sociali della manodopera salariata — 1020 LM Lavori eseguiti da terzi e locazione di macchine — 1030 LM Manutenzione corrente di macchine ed attrezzi — 1040 LM Carburanti e lubrificanti — 1050 LM Spese per automobili — 2010 SL Mangimi concentrati acquistati per erbivori (equini, rumi­ nanti) — 2020 SL Foraggi grossolani acquistati per erbivori (equini, ruminan­ ti) — 2030 SL Mangimi acquistati per suini — 2040 SL Mangimi acquistati per pollame e altri piccoli animali — 2050 SL Mangimi reimpiegati per erbivori (equini, ruminanti) — 2060 SL Mangimi reimpiegati per suini — 2070 SL Mangimi reimpiegati per pollame e altri piccoli animali — 2080 SL Spese veterinarie — 2090 SL Altre spese specifiche per l’allevamento — 3010 SC Sementi e piante acquistate — 3020 SC Sementi e piante reimpiegate — 3030 SC Concimi e ammendanti — — 81 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Descrizione delle categorie 2a Serie speciale - n. 14 Codice (*) Gruppo V Q 3031 SC Quantità di N nei concimi minerali utilizzati — 3032 SC Quantità di P2O5 nei concimi minerali utilizzati — 3033 SC Quantità di K2O nei concimi minerali utilizzati — 3034 SC Letame acquistato — 3040 SC Prodotti di difesa delle colture — 3090 SC Altre spese specifiche per le colture — 4010 OS Spese specifiche per la silvicoltura e la lavorazione del legno — 4020 OS Spese specifiche per la trasformazione dei prodotti vegetali — 4030 OS Spese specifiche per la trasformazione del latte vaccino — 4040 OS Spese specifiche per la trasformazione del latte di bufala — 4050 OS Spese specifiche per la trasformazione del latte di pecora — 4060 OS Spese specifiche per la trasformazione del latte di capra — 4070 OS Spese specifiche per la trasformazione della carne e di altri prodotti animali — 4090 OS Altre spese specifiche per le altre attività lucrative — 5010 FO Manutenzione corrente dei fabbricati e miglioramenti fon­ diari — 5020 FO Elettricità — 5030 FO Combustibili — 5040 FO Acqua — 5051 FO Assicurazioni agricole — 5055 FO Altre assicurazioni dell’azienda — 5061 FO Imposte e tasse — 5062 FO Imposte fondiarie — 5070 FO Canone d’affitto totale — 5071 FO Canone d’affitto pagato per terreni — 5080 FO Interessi e spese finanziarie pagati — 5090 FO Altre spese generali dell’azienda — I mezzi di produzione aziendali (costi in contanti e in natura e quantità dei mezzi di produzione scelti) rappresentano il “consumo” (ivi compreso il reimpiego dei mezzi di produzione prodotti in proprio) delle risorse produttive corrispondenti alla produzione realizzata durante l’esercizio contabile o il “consumo” di tali risorse durante l’esercizio. Quando taluni usi rappresentano in parte il consumo privato e in parte l’utilizzo aziendale (ad esempio, elettricità, acqua, combustibile, carburante, ecc.), nella scheda aziendale va indicata soltanto quest’ultima parte. La percentuale dell’utilizzo delle automo­ bili private corrispondente all’uso fatto a fini aziendali va ugualmente registrata. Gli oneri imputabili alla produzione dell’esercizio si ottengono rettificando gli acquisti dell’esercizio (ivi compresi i reimpieghi) con le variazioni d’inventario (ivi comprese le variazioni nelle colture). Per ciascuna voce occorre indicare separatamente gli importi totali degli oneri pagati e del reimpiego. Quando gli oneri aziendali rappresentano il «consumo» dei mezzi di produzione durante l’esercizio contabile, ma non corrispondono alla produzione realizzata durante l’esercizio, le variazioni d’inventario degli approvvigionamenti (compresi gli anticipi alle colture) devono essere indicate in un codice appropriato di capitale circolante. — 82 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Quando i mezzi di produzione dell’azienda (manodopera, compresa la manodopera non salariata, macchine ed attrezzi) vengono impiegati per la produzione di immobilizzazioni (costruzione o grosse riparazioni di macchine, costruzione o grosse riparazioni ovvero demolizione di fabbricati, impianto o estirpazione di alberi da frutta), i costi corrispondenti eventualmente stimati - non devono essere inclusi negli oneri correnti dell’azienda. In ogni caso le spese di manodopera, come anche le ore di lavoro per la produzione di immobilizzazioni, sono escluse rispettivamente dagli oneri e dai dati concernenti la manodopera. Eccezionalmente, nel caso non fosse possibile determinare separatamente certi costi di immobilizzazioni diversi da quelli concernenti la manodopera (ad esempio, utilizzazione della trattrice dell’azienda) per cui essi sono inclusi negli oneri, bisogna indicarli globalmente con un valore di stima nella tabella I “COLTURE” nella categoria del codice di coltura 90900 (“Altro”). Gli oneri che rappresentano il «consumo» di beni d’investimento costituiscono gli ammortamenti e pertanto le spese che corrispondono all’acquisto di beni d’investimento non vengono considerate come oneri aziendali. Per le istruzioni concernenti gli ammortamenti si veda la tabella D “ATTIVI”. Gli oneri connessi a voci di spesa che rappresentano elementi di oneri che formano oggetto d’indennizzo durante l’esercizio o successivamente (ad esempio, la riparazione di una trattrice in seguito ad un incidente coperto da una polizza di assicurazione o da un terzo responsabile) non vengono considerati come oneri aziendali e le corrispondenti entrate non vengono indicate nella contabilità aziendale. Le entrate provenienti dalla rivendita di forniture acquistate si deducono dalle corrispondenti rubriche degli oneri. I premi e le sovvenzioni ricevuti sugli oneri non sono detratti dalle rispettive voci, ma sono indicati nel codice appropriato (da 4100 a 4900) nella tabella M “SOVVENZIONI” (si vedano le istruzioni relative a tali codici). I premi e le sovvenzioni relativi a investimenti sono indicati nella tabella D “ATTIVI”. Gli oneri comprendono anche le eventuali spese d’acquisto relative ad ogni voce. I mezzi di produzione sono classificati come segue: 1010. Salari ed oneri sociali della manodopera salariata Tale voce comprende: — stipendi e salari propriamente detti, pagati in contanti alla manodopera salariata a prescindere dalle modalità della retribuzione (lavoro a tempo o a cottimo), previa detrazione degli eventuali assegni a carattere sociale pagati al conduttore in quanto datore di lavoro per compensare il pagamento di un salario che non corri­ sponde a una prestazione effettiva di lavoro (ad esempio, assenza dal lavoro per infortunio, per formazione professionale ecc.), — stipendi e salari pagati in natura (ad esempio, vitto e alloggio, casa d’abitazione, prodotti dell’azienda, ecc.), — premi di rendimento e di qualifica, strenne, mance, compartecipazione agli utili, — altre spese per manodopera (spese di assunzione), — oneri sociali gravanti sul datore di lavoro e oneri pagati da quest’ultimo a nome e per conto del salariato, — assicurazioni per infortuni sul lavoro. Gli oneri sociali e le assicurazioni personali dell’imprenditore e della manodopera non salariata non vengono considerati come oneri aziendali. Gli importi corrisposti ai lavoratori non salariati (che per definizione sono inferiori ad una normale retribuzione, vedi definizione della manodopera non salariata) non figurano nella scheda aziendale. Gli assegni (in contanti o in natura) corrisposti ai salariati in pensione che non esercitano più alcuna attività nell’azienda non figurano in questa voce, ma vengono registrati con il codice «Altre spese generali dell’azienda». 1020. Lavori eseguiti da terzi e locazione di macchine Tale voce comprende: — le spese totali per i lavori aziendali commissionati a imprese di lavori agricoli. Sono generalmente inclusi i costi di utilizzazione di macchine e attrezzi (compreso il carburante) e la manodopera. I costi dei materiali utilizzati diversi dal carburante (ad esempio, prodotti di difesa delle colture, concimi e sementi), se inclusi nel contratto, devono essere esclusi. L’importo relativo (se del caso, come valore di stima) deve essere registrato alla voce corrispondente (ad esempio i pesticidi devono essere registrati nel codice 3040 «Prodotti di difesa delle colture»); — 83 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 — il costo di affitto di macchine utilizzate dal personale dell’azienda. Le spese di carburante connesse all’utiliz­ zazione delle macchine noleggiate devono essere registrate nel codice 1040 “Carburanti e lubrificanti”; — le spese di locazione-vendita di macchine utilizzate dal personale dell’azienda. Le spese di carburante e di manutenzione per le macchine in leasing devono essere registrate nei codici pertinenti (codici 1030 “Manu­ tenzione corrente di macchine ed attrezzi” e 1040 “Carburanti e lubrificanti”). 1030. Manutenzione corrente di macchine ed attrezzi Spese per la manutenzione di macchine e di attrezzi e piccole riparazioni che non modificano il valore intrinseco delle macchine e degli attrezzi in oggetto (spese per meccanico, pezzi di ricambio, ecc.). Questa voce comprende gli acquisti di attrezzi minuti, come pure le spese per bardature in cuoio, ferratura dei cavalli da tiro e acquisto di pneumatici, di tele per copertura, di indumenti di protezione per l’esecuzione di lavori insalubri, di detergenti utilizzati per la pulizia della macchine e attrezzi in generale, nonché la parte dei costi delle automobili private corrispondente alla loro utilizzazione per scopi aziendali (vedere anche il codice 1050). I detergenti utilizzati per la pulizia dell’attrezzatura di stalla (ad esempio, la mungitrice) sono indicati nel codice 2090 «Altre spese specifiche per l’allevamento». Le grosse riparazioni che hanno come effetto un aumento del valore delle macchine e degli attrezzi rispetto a quello che avevano prima della riparazione non sono comprese in questo codice (vedere anche le istruzioni sugli ammortamenti nella tabella D “ATTIVI”). 1040. Carburanti e lubrificanti Tale voce comprende anche la quota delle spese per carburanti e lubrificanti delle automobili private relativa alla loro utilizzazione per scopi aziendali (vedere anche il codice 1050). Quando i prodotti vengono utilizzati sia come carburanti, sia come combustibili, l’importo totale è ripartito tra i due codici: 1040. “Carburanti e lubrificanti” 5030. “Combustibili”. 1050. Spese per automobili Se la parte dei costi per automobili a uso privato, relativa all’utilizzazione di queste ultime per scopi aziendali, è determinata in modo forfettario (ad esempio importo forfettario per km), detti costi sono indicati in questo codice. Mangimi Gli alimenti per il bestiame sono suddivisi in alimenti acquistati e alimenti prodotti nell’azienda. Tra i mangimi acquistati figurano anche gli integratori minerali, i prodotti lattiero-caseari (acquistati o resi), i prodotti per la conservazione e il magazzinaggio dei mangimi, le spese per fida di animali e per l’uso di pascoli collettivi non compresi nella SAU, nonché le spese di affitto di superfici foraggere non comprese nella SAU. Anche gli strami e la paglia acquistati sono compresi nei mangimi acquistati. I mangimi acquistati per gli erbivori sono suddivisi a loro volta in mangimi concentrati, da un lato, e foraggi grossolani, dall’altro (comprese le spese per fida di animali, le spese per l’uso di pascoli collettivi, nonché di superfici foraggere non comprese nella SAU, gli strami e la paglia acquistati). Il codice 2010 «Mangimi concentrati acquistati per erbivori (equini e ruminanti)» comprende, in particolare, panelli, mangimi composti, cereali, foraggi disidratati, polpa di barbabietola disidratata, farina di pesce, latte e prodotti lattierocaseari, integratori minerali e prodotti per la conservazione e il magazzinaggio di tali mangimi. Le spese relative ai lavori eseguiti da imprese di lavori agricoli per la produzione di foraggio grossolano (ad esempio, insilaggio) sono indicate nel codice 1020 («Lavori eseguiti da terzi e locazione di macchine»). I mangimi reimpiegati includono prodotti vendibili dell’azienda (compreso il latte e i prodotti lattiero-caseari, tranne il latte poppato dai redi) utilizzati come mangimi. Gli strami e la paglia dell’azienda sono compresi soltanto se costituiscono nella regione un prodotto vendibile per l’esercizio di cui trattasi. — 84 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Occorre attenersi alla seguente ripartizione: Mangimi acquistati: 2010 Mangimi concentrati acquistati per erbivori (equini, ruminanti) 2020 Foraggi grossolani acquistati per erbivori (equini, ruminanti) 2030 Mangimi acquistati per suini 2040 Mangimi acquistati per pollame e altri piccoli animali Mangimi reimpiegati: 2050 Mangimi reimpiegati per erbivori (equini, ruminanti) 2060 Mangimi reimpiegati per suini 2070 Mangimi reimpiegati per pollame e altri piccoli animali 2080. Spese veterinarie Costo delle spese veterinarie e dei medicinali. 2090. Altre spese specifiche per l’allevamento Tutte le spese che siano in rapporto diretto con la produzione animale, purché non costituiscano oggetto di indicazioni distinte in altri codici della tabella H: monte, fecondazioni artificiali, castrazione, controllo del latte, quote e iscrizioni nei libri genealogici, detergenti utilizzati per la pulizia delle macchine e degli attrezzi zootecnici (ad esempio, impianti per la mungitura), imballaggi di prodotti animali, spese per il deposito e il condizionamento dei prodotti animali dell’azienda effettuati fuori dall’azienda, spese di commercializzazione dei prodotti animali dell’azienda, spese per lo smaltimento del concime in eccesso, ecc. Comprende anche l’affitto a breve termine di edifici utilizzati per alloggiare gli animali o per immagazzinare prodotti a essi collegati. Esclude i costi specifici della trasformazione di prodotti animali registrati nei codici da 4030 a 4070 della tabella H. 3010. Sementi e piante acquistate Tutte le sementi e piante acquistate, compresi i bulbi e i tuberi. I costi dei giovani alberi ed arbusti relativi ad un nuovo impianto costituiscono un investimento e figurano nel codice 2010 della tabella D “Beni biologici colture”, o nel codice 5010 della tabella D “Terreni forestali compreso il legname in piedi”. Tuttavia, i costi dei giovani alberi e arbusti destinati a un ripopolamento di scarsa importanza sono considerati come oneri dell’eser­ cizio e devono indicarsi nel presente codice, eccetto quelli concernenti le foreste legate all’azienda agricola, che devono essere registrati nel codice 4010 («Spese specifiche per le foreste e la lavorazione del legno»). Sono comprese in questo codice anche le spese per la preparazione delle sementi (cernita, disinfezione). 3020. Sementi e piante reimpiegate Tutte le sementi e le piante (compresi bulbi e tuberi) provenienti dall’azienda. 3030. Concimi e ammendanti Tutti i concimi e gli ammendanti (ad esempio, la calce), compresi il terriccio, la torba e il letame acquistati (non è compreso il letame prodotto nell’azienda). I concimi e gli ammendamenti utilizzati per le foreste che fanno parte dell’azienda agricola devono essere indicati nel codice 4010 (“Spese specifiche per le foreste e la lavorazione del legno”). 3031. Quantità di azoto (N) nei concimi minerali utilizzati La quantità totale (peso) di azoto nei concimi minerali utilizzati, stimata sulla base della quantità di concimi minerali e del loro contenuto di N. — 85 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 3032. Quantità di fosforo (P2O5) nei concimi minerali utilizzati La quantità totale (peso) di fosforo in termini di P2O5 nei concimi minerali utilizzati, stimata sulla base della quantità di concimi minerali e del loro contenuto di P2O5. 3033. Quantità di potassio (K2O) nei concimi minerali utilizzati La quantità totale (peso) di potassio in termini di K2O nei concimi minerali utilizzati, stimata sulla base della quantità di concimi minerali e del loro contenuto di K2O. 3034. Letame acquistato Valore del letame acquistato. 3040. Prodotti di difesa delle colture Tutti i prodotti utilizzati per proteggere le colture contro parassiti e malattie, predatori, intemperie, ecc. (insetticidi, anticrittogamici, diserbanti, esche avvelenate, petardi, razzi antigrandine, antigelo, ecc.). Se i lavori di difesa delle colture sono eseguiti da un’impresa di lavori agricoli e l’importo corrispondente ai prodotti di difesa utilizzati non è noto separatamente, l’importo globale va registrato nel codice 1020 («Lavori eseguiti da terzi e affitto di macchine»). I prodotti di difesa utilizzati per le foreste che fanno parte dell’azienda agricola devono essere indicati nel codice 4010 («Spese specifiche per le foreste e la lavorazione del legno»). 3090. Altre spese specifiche per le colture Qualsiasi spesa che sia in rapporto diretto con la produzione vegetale (compresi prati e pascoli permanenti), purché non costituisca oggetto di un’indicazione distinta nelle altre voci relative agli oneri: materiali da imballag­ gio, spaghi e corde, spese per analisi dei terreni, spese per concorsi di colture, per coperture di plastica (ad esempio, quelle utilizzate per la coltivazione delle fragole), per forniture per la conservazione di prodotti vegetali, spese di deposito e condizionamento dei prodotti vegetali dell’azienda effettuati fuori azienda, spese di commer­ cializzazione dei prodotti vegetali dell’azienda, importi pagati per acquisto di raccolti sul campo relativi a colture commercializzabili o per locazione di terreni per un periodo inferiore a un anno da destinare a colture commer­ cializzabili, spese per forniture di uva e olive trasformate in azienda, ecc. Sono escluse le spese specifiche per la trasformazione di prodotti vegetali diversi dall’uva e dalle olive, che devono essere indicate nel codice 4020. Comprende anche l’affitto a breve termine di edifici utilizzati per colture commercializzabili. 4010. Spese specifiche per la silvicoltura e la lavorazione del legno Concimi, prodotti di difesa, spese specifiche varie. Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri. 4020. Spese specifiche per la trasformazione dei prodotti vegetali Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche relative alla trasformazione dei prodotti vegetali (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commer­ cializzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccaniz­ zazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri. 4030. Spese specifiche per la trasformazione del latte vaccino Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche relative alla trasformazione del latte vaccino (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commercia­ lizzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri. 4040. Spese specifiche per la trasformazione del latte di bufala Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche relative alla trasformazione del latte di bufala (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commercia­ lizzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri. 4050. Spese specifiche per la trasformazione del latte di pecora Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche relative alla trasformazione del latte di pecora (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commer­ cializzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccaniz­ zazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri. — 86 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 4060. Spese specifiche per la trasformazione del latte di capra Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche relative alla trasformazione del latte di capra (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commercia­ lizzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri. 4070. Spese specifiche per la trasformazione della carne e di altri prodotti animali Ingredienti, materie prime o prodotti semilavorati, di produzione propria o acquistati, e altre spese specifiche relative alla trasformazione della carne o di altri prodotti animali non menzionati nei codici da 4030 a 4060 (ad esempio, le spese specifiche di condizionamento o commercializzazione). Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri. 4090. Altre spese specifiche per le altre attività lucrative Materie prime, di produzione propria o acquistate, e altre spese specifiche relative ad altre attività lucrative. Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione, che vanno indicate nei codici corrispondenti degli oneri. 5010. Manutenzione corrente dei fabbricati e miglioramenti fondiari Manutenzione corrente dei fabbricati aziendali, costruzioni e miglioramenti fondiari, compresi serre, cassoni e supporti. Gli acquisti di materiale da costruzione destinato alla manutenzione corrente dei fabbricati devono essere registrati in questo codice. Gli acquisti di materiale da costruzione destinato a nuovi investimenti devono essere registrati nei codici corri­ spondenti della tabella D “ATTIVI”, gruppo di informazioni “Investimenti/Acquisti”. Le spese per le grosse riparazioni che aumentano il valore di un immobile (grossa manutenzione) non sono comprese in questo codice. Tali spese figurano nella tabella D, codice 3030 («Fabbricati aziendali»). 5020. Elettricità Consumo totale di energia elettrica per tutti gli usi dell’azienda. 5030. Combustibili Consumo totale di combustibili per gli usi dell’azienda, compreso il riscaldamento delle serre. 5040. Acqua Spese di allacciamento ad una rete di distribuzione idrica e consumo di acqua per tutti gli usi dell’azienda, compresa l’irrigazione. Le spese corrispondenti all’utilizzazione di impianti idraulici propri devono essere registrate nei codici corrispondenti: ammortamento di macchine e attrezzi, manutenzione corrente di macchine e attrezzi, carburanti, elettricità. 5051. Assicurazioni agricole Le spese per l’assicurazione dei redditi derivanti dalla produzione agricola o di uno dei loro componenti, compresa l’assicurazione per la mortalità del bestiame e i danni alle colture, ecc. 5055. Altre assicurazioni dell’azienda Tutti i premi di assicurazione contro i rischi d’impresa (tranne quelli agricoli), quali la responsabilità civile del conduttore, l’incendio, l’inondazione, tranne i premi di assicurazione per gli incidenti sul lavoro indicati nel codice 1010 di questa tabella. Comprende i premi assicurativi concernenti i fabbricati aziendali. 5061. Imposte e tasse Insieme delle imposte, delle tasse e dei contributi concernenti l’azienda, compresi quelli dovuti nel quadro delle misure sulla protezione dell’ambiente, esclusa l’IVA e le imposte gravanti sui beni fondiari o sulla manodopera. Le imposte dirette sul reddito del conduttore non sono considerate oneri aziendali. 5062. Imposte fondiarie e altri oneri Ammontare delle imposte, delle tasse e degli altri oneri che gravano sulla proprietà dei terreni e dei fabbricati aziendali a conduzione in proprietà e a mezzadria. — 87 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 5070. Canone d’affitto pagato Affitto pagato (in contanti o in natura) per terreni e fabbricati aziendali in affitto, quote e altri diritti per gli usi aziendali. Va considerata soltanto la parte ad uso aziendale dell’abitazione dell’affittuario e degli altri fabbricati affittati. Anche i costi di leasing o di affitto delle quote non collegate ai terreni vanno inseriti nella tabella E. 5071. Canone d’affitto pagato per terreni 5080. Interessi e spese finanziarie pagati Interessi e spese bancarie su prestiti contratti a scopi aziendali. Questa informazione è obbligatoria. Le sovvenzioni sugli interessi non sono detratte, ma sono inserite nel codice 3550 della tabella M. 5090. Altre spese generali dell’azienda Tutte le altre spese dell’azienda non indicate nei codici precedenti (contabilità, spese di amministrazione e cancelleria, segreteria, spese di telefono, contributi diversi, abbonamenti, ecc.). Tabella I. Colture Struttura della tabella Categoria di coltura Codice (*) Tipo di coltura Codice (**) Dati mancanti Codice (***) Colonne Gruppo di informazioni A Superficie complessi­ va Superfi­ cie irri­ gata TA IR Superfi­ cie uti­ lizzata Superficie per col­ utilizzata ture per OGM energeti­ che EN GM Superficie Quantità Valore Q V — — OV Inventario iniziale — — — — — CV Inventario finale — — — — — PR Produzione — — — — SA Vendite — — — — FC Autoconsumo e prestazioni in natura — — — — — FU Reimpieghi — — — — — Per ciascuna categoria di coltura vanno utilizzati i codici seguenti: Codice (*) Descrizione Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) 10110 Frumento (grano) tenero e spelta 10120 Frumento duro 10130 Segala 10140 Orzo — 88 — — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice (*) 2a Serie speciale - n. 14 Descrizione 10150 Avena 10160 Granoturco 10170 Riso 10190 Altri cereali per la produzione di granella Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi) 10210 Piselli, fave e favette e lupini dolci 10220 Lenticchie, ceci e vecce 10290 Altre colture proteiche 10300 Patate (comprese le patate primaticce e da semina) 10310 Patate da fecola 10390 Altre patate 10400 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) 10500 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi) Piante industriali 10601 Tabacco 10602 Luppolo 10603 Cotone 10604 Colza e ravizzone 10605 Girasole 10606 Soia 10607 Semi di lino 10608 Altri semi oleosi 10609 Lino 10610 Canapa 10611 Altre piante tessili 10612 Piante aromatiche, medicinali e spezie 10613 Canna da zucchero 10690 Altre colture industriali, non menzionate altrove Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui: Ortaggi freschi, meloni e fragole - all’aperto o sotto protezione bassa non accessibile 10711 Ortaggi freschi, meloni e fragole - di pieno campo 10712 Ortaggi freschi, meloni e fragole - in orti industriali 10720 Ortaggi freschi, meloni e fragole - in serra o sotto altre protezioni (accessibili) — 89 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice (*) 2a Serie speciale - n. 14 Descrizione Dati relativi a tutte le sottocategorie di «Ortaggi freschi, meloni e fragole»: 10731 Cavolfiori e broccoli 10732 Lattuga 10733 Pomodori 10734 Mais dolce 10735 Cipolle 10736 Agli 10737 Carote 10738 Fragole 10739 Meloni 10790 Altro Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai): 10810 Fiori e piante ornamentali - all’aperto o sotto protezione bassa (non accessibile) 10820 Fiori e piante ornamentali – in serra o sotto altre protezioni (accessibili) Dati relativi a tutte le sottocategorie di «Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)»: 10830 Bulbi e tuberi da fiore 10840 Fiori e boccioli di fiori, recisi 10850 Fiori e piante ornamentali Piante raccolte verdi 10910 Erbai temporanei Altre piante raccolte verdi: 10921 Mais verde 10922 Leguminose 10923 Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove 11000 Sementi e piantine per seminativi 11100 Altre coltivazioni per seminativi Terreni a riposo 11210 Terreni a riposo senza aiuti finanziari 11220 Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente 11300 Terreni dati in affitto pronti per la semina, compresi i terreni messi a disposizione del personale a titolo di compenso in natura 20000 Orti familiari Prati permanenti 30100 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri — 90 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice (*) 2a Serie speciale - n. 14 Descrizione 30200 Pascoli magri 30300 Prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari Colture permanenti Specie di frutta, di cui: 40111 Mele 40112 Pere 40113 Pesche (e pesche noci) 40114 Altra frutta delle zone temperate 40115 Frutta di origine subtropicale o tropicale 40120 Bacche 40130 Frutta a guscio Agrumeti 40210 Arance 40220 Tangerini, mandarini, clementine e simili (piccoli frutti) 40230 Limoni 40290 Altri agrumi Oliveti 40310 Olive da tavola 40320 Olive vendute in frutto, destinate alla produzione di olio 40330 Olio d’oliva 40340 Sottoprodotti dell’olivicoltura Vigneti 40411 Vino di qualità a denominazione di origine protetta (DOP) 40412 Vino di qualità a indicazione geografica protetta (IGP) 40420 Altri vini 40430 Uve da tavola 40440 Uva passa 40451 Uve da vinificazione per vino di qualità a denominazione di origine protetta (DOP) 40452 Uve da vinificazione per vino di qualità a indicazione geografica protetta (IGP) 40460 Uve da vinificazione per altri vini 40470 Diversi prodotti della viticoltura: mosti, succhi, mistelle, acquaviti, aceti e altri se ottenuti nell’azien­ da 40480 Sottoprodotti della viticoltura (vinacce, fecce, ecc.) 40500 Semenzai e piantonai — 91 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice (*) 40600 40610 2a Serie speciale - n. 14 Descrizione Altre coltivazioni permanenti di cui alberi di Natale 40700 Colture permanenti in serra 40800 Incremento di giovani piantagioni Altre superfici 50100 Superfici agricole non utilizzate 50200 Superficie boscata 50210 50900 60000 di cui bosco ceduo a rotazione rapida Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terreni sterili, rocce, ecc.) Funghi Altri prodotti e proventi 90100 Proventi derivanti dalla locazione di superfici agricole 90200 Compensazioni di assicurazioni sulle colture non attribuibili a colture specifiche 90300 Sottoprodotti di prodotti vegetali diversi dai sottoprodotti della vite e dell’olivo 90310 Paglia 90320 Colletti di barbabietole 90330 Altri sottoprodotti 90900 Altro I tipi di codici delle colture devono essere scelti tra quelli elencati di seguito. Codice (**) Descrizione 0 Non applicabile: questo codice è da utilizzare per prodotti trasformati, scorte e sottoprodotti 1 Colture in pieno campo - coltura principale, coltura consociata: comprendono: — le colture uniche, ossia le colture che vengono praticate da sole su una data superficie durante l’esercizio considerato, — le colture miste: colture seminate, coltivate e raccolte contemporaneamente, il cui prodotto finale si presenta sotto forma di miscuglio, — tra le colture praticate in successione durante l’esercizio su una data superficie, quella che occupa il terreno per il periodo più lungo, — colture che per un certo periodo si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e forniscono normalmente un raccolto distinto durante l’esercizio. La superficie globale in questione viene suddivisa per ciascuna delle colture interessate in proporzione alla superficie effettivamente occu­ pata da ciascuna, — ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in pieno campo. 2 Colture in pieno campo – colture successive secondarie: colture praticate in successione durante l’esercizio su una data superficie e non considerate colture principali. 3 Orti industriali e floricoltura in pieno campo: ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in pieno campo nonché fiori e piante ornamentali in pieno campo. 4 Coltivazioni sotto protezioni accessibili: ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta, fiori e piante ornamentali (annuali o perenni) in coltura protetta e colture permanenti in coltura protetta. — 92 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 I codici relativi ai dati mancanti devono essere scelti tra quelli elencati di seguito. Codice (***) Descrizione 0 Non manca nessun dato 1 Dati sulla superficie non disponibili: questo codice deve essere utilizzato quando la superficie di una coltura non è indicata, ad esempio nel caso di vendite di prodotti commercializzabili comprati sul campo o provenienti da terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore a un anno e nel caso di una produzione ottenuta dalla trasformazione di prodotti vegetali. 2 Dati sulla produzione (sotto contratto) non disponibili: questo codice deve essere utilizzato per le colture sotto contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica. 3 Dati sulla produzione (non sotto contratto) non disponibili: questo codice deve essere utiliz­ zato quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica e non si tratta di colture sotto contratto. 4 Dati sulla superficie e sulla produzione non disponibili: questo codice deve essere utilizzato quando mancano i dati relativi alla superficie e alla produzione fisica. Le informazioni sulla produzione vegetale durante l’esercizio devono essere indicate nel formato della tabella I “COLTU­ RE”. Le informazioni su ciascuna coltura devono essere indicate in una registrazione distinta. Il contenuto della tabella è determinato selezionando una categoria di codice di coltura, il tipo di codice di coltura e il codice relativo ai dati mancanti. Devono essere fornite informazioni dettagliate su patate (codici 10310, 10390), ortaggi freschi, meloni e fragole (codici 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10790), fiori e piante ornamentali (codici 10830, 10840, 10850) e sottoprodotti di prodotti vegetali diversi dai sottoprodotti della vite e dell’olivo (codici 90310, 90320, 90330) solo se i dati sono disponibili nella contabilità dell’azienda. GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA I La tabella I presenta sette righe contenenti i seguenti gruppi di informazioni: superficie (A), inventario iniziale (OV), inventario finale (CV), produzione (PR), vendite (SA), autoconsumo e prestazioni in natura (FC) e reimpieghi (FU). La tabella I presenta sei colonne in cui vanno registrate la superficie complessiva (TA), la superficie irrigata (IR), la superficie utilizzata per colture energetiche (EN), la superficie utilizzata per la produzione di colture OGM (GM), il quantitativo di produzione e le vendite (Q) e il valore (V). Di seguito è indicato, per ciascun gruppo di informazioni, quali colonne devono essere compilate. I.A Superficie Per il gruppo di informazioni sulla superficie (A) occorre indicare la superficie complessiva (TA), la superficie irrigata (IR), la superficie utilizzata per colture energetiche (EN) e la superficie utilizzata per la produzione di colture OGM (GM). In ciascun caso la superficie deve essere espressa in are (100 are = 1 ettaro), eccetto la superficie destinata alla coltivazione dei funghi, che è indicata in metri quadrati. L.OV Inventario iniziale Per il gruppo di informazioni relative all’inventario iniziale (OV) occorre indicare il valore (V) dei prodotti di scorta (immagazzinati) all’inizio dell’esercizio contabile. I prodotti devono essere valutati ai prezzi “franco azienda” alla data dell’inventario. L.CV Inventario finale Per il gruppo di informazioni relative all’inventario finale (CV) occorre indicare il valore (V) dei prodotti di scorta (immagazzinati) alla fine dell’esercizio contabile. I prodotti devono essere valutati ai prezzi “franco azienda” alla data dell’inventario. I.PR Produzione Per il gruppo di informazioni relative alla produzione (PR) occorre indicare le quantità di prodotti vegetali prodotte (Q) nel corso dell’esercizio contabile (non comprese le eventuali perdite sul campo e in azienda). riguardanti unicamente i prodotti principali dell’azienda (esclusi i sottoprodotti). Esse devono essere indicate in quintali (100 kg), ad eccezione del vino e dei prodotti connessi, che sono espressi in ettolitri. Quando per un prodotto le condizioni di vendita non permettono di determinare la produzione fisica in quintali (ad esempio, in caso di vendita di un raccolto sul campo e di colture sotto contratto), occorre indicare il codice 2 relativo ai dati mancanti per le colture sotto contratto e il codice 3 negli altri casi. — 93 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 I.SA Vendite totali Per il gruppo di informazioni relative alle vendite totali (SA), occorre indicare il quantitativo delle vendite (Q) e il valore delle vendite (V) dei prodotti di scorta all’inizio dell’esercizio contabile o raccolti durante l’esercizio. Quando le eventuali spese di commercializzazione sono note, esse non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nella tabella H “MEZZI DI PRODUZIONE”. I.FC Autoconsumo e prestazioni in natura Per il gruppo di informazioni relative all’autoconsumo e alle prestazioni in natura (FC) occorre indicare il valore (V) dei prodotti consumati dalla famiglia del conduttore e/o utilizzati per pagamenti in natura di beni e servizi (compresi i salari in natura). Tali prodotti sono valutati sulla base dei prezzi “franco azienda”. I.FU Reimpieghi Per il gruppo di informazioni relative ai reimpieghi (FU) occorre indicare il valore (V), a prezzi “franco azienda”, dei prodotti di scorta (immagazzinati) dell’azienda all’inizio dell’esercizio e/o prodotti durante l’esercizio, utilizzati nell’azienda nel corso dell’esercizio come mezzi di produzione. Sono compresi: — mangimi: valore “franco azienda” dei prodotti vendibili dell’azienda (prodotti che sono correntemente commercializzabili), utilizzati durante l’esercizio come mangimi. La paglia dell’azienda reimpiegata (come foraggio o come strame) viene registrata solo se costituisce prodotto vendibile nella regione e per l’esercizio considerato. I prodotti in questione sono valutati al prezzo di vendita “franco azienda”; — sementi: valore, a prezzi «franco azienda», dei prodotti vendibili dell’azienda utilizzati come sementi nel corso dell’esercizio, — altri reimpieghi (compresi i prodotti dell’azienda utilizzati per la preparazione dei pasti a persone villeggianti). Tabella J. Produzione animale Struttura della tabella Categorie di animali Codice (*) Colonne Gruppo di informazioni Consistenza media del patrimonio zootecnico Numero Valore A N V — — AN Consistenza media del patrimonio zootecnico OV Inventario iniziale — CV Inventario finale — PU Acquisti — SA Vendite totali — SS Vendite per la macellazione — SR Vendite per l’allevamento/la riproduzione — SU Vendite con destinazione ignota — FC Autoconsumo — FU Reimpieghi — — 94 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice (*) Descrizione 100 Equidi 210 Bovini di meno di 1 anno, maschi e femmine 220 Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi 230 Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, femmine 240 Bovini di 2 anni e più, maschi 251 Giovenche da riproduzione 252 Giovenche da ingrasso 261 Vacche da latte 262 Bufale 269 Altre vacche 311 Pecore da riproduzione 319 Altri ovini 321 Capre da riproduzione 329 Altri caprini 410 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg 420 Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg 491 Suini da ingrasso 499 Altri suini 510 Pollame/Polli da carne 520 Galline ovaiole 530 Altro pollame 610 Coniglie fattrici 699 Altri conigli 700 Api 900 Altri animali Categorie di animali Si distinguono le seguenti categorie e specie di animali: 100. Equidi Compresi cavalli da corsa e da sella, asini, muli, bardotti, ecc. 210. Bovini di meno di 1 anno, maschi e femmine 220. Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi 230. Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, femmine Escluse le femmine che hanno già partorito. 240. Bovini di 2 anni e più, maschi — 95 — 2a Serie speciale - n. 14 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 251. Giovenche da riproduzione Bovine di 2 anni che non hanno ancora partorito e che sono destinate alla riproduzione. 252. Giovenche da ingrasso Bovine di 2 anni e più che non hanno ancora partorito e che non sono destinate alla riproduzione. 261. Vacche da latte Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o principal­ mente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le vacche lattifere da riforma. 262. Bufale Bufale che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o principal­ mente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le bufale lattifere da riforma. 269. Altre vacche 1. Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o princi­ palmente per la produzione di vitelli ed il cui latte non viene destinato al consumo umano, né alla trasforma­ zione in prodotti lattiero-caseari. 2. Vacche da lavoro. 3. Vacche non lattifere da riforma (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassate prima della macellazione). Le categorie da 210 a 252 e 269 comprendono anche le categorie corrispondenti di bufali e bufale. 311. Pecore da riproduzione Ovine di 1 anno o più destinate alla riproduzione. 319. Altri ovini Ovini di tutte le età, eccetto le pecore. 321. Capre da riproduzione 329. Altri caprini Caprini diversi dalle capre riproduttrici. 410. Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg. 420. Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg. Sono escluse le scrofe da riforma (cfr. categoria 499 “Altri suini”). 491. Suini da ingrasso Suini da ingrasso di peso vivo pari o superiore a 20 kg. Sono esclusi le scrofe e i verri da riforma (cfr. categoria 499 “Altri suini”). 499. Altri suini Suini di peso vivo pari o superiore a 20 kg, eccetto le scrofe riproduttrici (cfr. categoria 420) e i suini da ingrasso (cfr. categoria 491). 510. Pollame/Polli da carne Polli da carne. Escluse le galline ovaiole e le galline da riforma. Esclusi i pulcini. 520. Galline ovaiole Comprese le pollastre, le galline da uova, le galline da riforma e i galli da riproduzione per le galline ovaiole. Per pollastre s’intendono le giovani galline che non hanno ancora cominciato a deporre. Esclusi i pulcini. — 96 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 530. Altro pollame Compresi anatre, tacchini, oche, faraone, struzzi e maschi da riproduzione (ad eccezione di quelli per le galline ovaiole). Comprese le femmine riproduttrici. Esclusi i pulcini. 610. Coniglie fattrici 699. Altri conigli 700. Api Da indicare in numero di arnie abitate. 900. Altri animali Compresi i pulcini, i cervi, i bisonti e i pesci, nonché i pony ed altri animali usati per l’agriturismo. Esclusi i prodotti di altri animali (cfr. tabella K, categoria 900). GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA J J.AN. Consistenza media del patrimonio zootecnico (da registrare unicamente nella colonna A) Un capo corrisponde alla presenza di un animale nell’azienda durante un anno. Gli animali sono contati proporzional­ mente alla durata della loro presenza nell’azienda nel corso dell’esercizio. La consistenza media è determinata mediante inventari periodici o mediante un registro delle entrate e delle uscite e comprende tutti gli animali presenti nell’azienda, inclusi cioè gli animali allevati o ingrassati su contratto (animali che non sono di proprietà dell’azienda, ma che vi sono allevati o ingrassati in condizioni tali che l’attività che ne deriva corri­ sponda essenzialmente ad una prestazione di servizi da parte del conduttore, che non assume alcun rischio economico normalmente associato all’allevamento o all’ingrasso di tali animali) e gli animali presi o dati a fida per il periodo dell’anno in cui sono presenti nell’azienda. Consistenza media (colonna A) La consistenza media è espressa con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita per gli altri animali (categoria 900). J.OV Inventario iniziale Numero di animali di proprietà dell’azienda all’inizio dell’esercizio contabile, indipendentemente dal fatto che a tale epoca si trovino nell’azienda o siano momentaneamente assenti. Numero (colonna N) Il numero di animali deve essere indicato in capi o in numero di alveari, espresso con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita per gli altri animali (categoria 900). Valore (colonna V) Il valore degli animali deve essere determinato al valore equo, al netto dei costi stimati del punto di vendita il giorno dell’inventario. J.CV Inventario finale Numero di animali di proprietà dell’azienda alla fine dell’esercizio contabile, indipendentemente dal fatto che a tale epoca si trovino nell’azienda o siano momentaneamente assenti. Numero (colonna N) Il numero di animali deve essere indicato in capi o in numero di alveari, espresso con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita per gli altri animali (categoria 900). — 97 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Valore (colonna V) Il valore degli animali deve essere determinato al valore equo, al netto dei costi stimati del punto di vendita il giorno dell’inventario. J.PU Acquisti Indicare il numero totale di animali acquistati durante l’esercizio. Numero (colonna N) Il numero di animali deve essere indicato in capi, espresso con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita per gli altri animali (categoria 900). Valore (colonna V) Il valore degli acquisti comprende le spese per l’acquisto. I premi e le sovvenzioni corrispondenti non sono detratti dall’importo suddetto, ma vengono registrati nella tabella M “SOVVENZIONI” nella categoria corrispondente (codici da 5100 a 5900). J.SA Vendite totali Indicare il numero totale di animali venduti durante l’esercizio. Comprende le vendite di animali o di carne ai consumatori per consumo proprio, indipendentemente dal fatto che gli animali siano macellati nell’azienda. Numero (colonna N) Il numero di animali deve essere indicato in capi, espresso con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita per gli altri animali (categoria 900). Valore (colonna V) Le eventuali spese di commercializzazione note non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nel codice 2090 («Altre spese specifiche per l’allevamento»). I premi e le sovvenzioni corrispondenti non sono detratti dall’importo suddetto, ma vengono registrati nella tabella M “SOVVENZIONI” nella categoria corrispondente (codici da 2110 a 2900). J.SS Vendite per la macellazione Indicare gli animali venduti durante l’esercizio destinati alla macellazione. Questa informazione non deve essere fornita per le giovenche da riproduzione (codice 251), le api (codice 700) e gli altri animali (codice 900). Numero (colonna N) Vedere vendite totali. Valore (colonna V) Vedere vendite totali. J.SR Vendite per l’allevamento o la riproduzione Indicare gli animali venduti durante l’esercizio destinati all’allevamento o alla riproduzione. Questa informazione non deve essere fornita per le giovenche da ingrasso (codice 252), le api (codice 700) e gli altri animali (codice 900). Numero (colonna N) Vedere vendite totali. Valore (colonna V) Vedere vendite totali. — 98 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 J.SU Vendite con destinazione ignota Indicare gli animali venduti durante l’esercizio la cui destinazione non è nota. Questa informazione non deve essere fornita per le api (codice 700) e gli altri animali (codice 900). Numero (colonna N) Vedere vendite totali. Valore (colonna V) Vedere vendite totali. J.FC Autoconsumo e prestazioni in natura Indicare gli animali che hanno formato oggetto di autoconsumo o di una prestazione in natura durante l’esercizio. Numero (colonna N) Il numero di animali deve essere indicato in capi, espresso con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita per gli altri animali (categoria 900). Valore (colonna V) Il valore degli animali deve essere indicato al valore equo. J.FU Reimpieghi Indicare gli animali utilizzati durante l’esercizio come mezzi di produzione per un’ulteriore trasformazione nell’ambito di altre attività lucrative nell’azienda. Sono compresi gli animali utilizzati per: — ristorazione, ospitalità turistica, — trasformazione degli animali in prodotti a base di carne e mangimi. Sono escluse le vendite di animali o carne, a prescindere dal fatto che gli animali siano stati macellati nell’azienda (vedere le informazioni sulle vendite SA). Questo valore è registrato nella tabella H come spese per le altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda utilizzando il codice 4070 (spese specifiche per la trasformazione della carne e di altri prodotti animali). Numero (colonna N) Il numero di animali deve essere indicato in capi, espresso con due decimali. Questa informazione non deve essere fornita per gli altri animali (categoria 900). Valore (colonna V) Il valore degli animali deve essere indicato al valore equo. Tabella K. Prodotti animali e prestazioni di servizi correlate Struttura della tabella Categoria di prodotti animali o di prestazioni di servizi correlate Codice (*) Dati mancanti Codice (**) Colonne Gruppo di informazioni OV Inventario iniziale CV Inventario finale Quantità Valore Q V — 99 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Colonne Gruppo di informazioni PR Produzione SA Vendite FC Autoconsumo FU Reimpieghi Quantità Valore Q V — Codice (*) Descrizione 261 Latte vaccino 262 Latte di bufala 311 Latte di pecora 321 Latte di capra 330 Lana 531 Uova destinate al consumo umano (tutto il pollame) 532 Uova da cova (tutto il pollame) 700 Miele e prodotti dell’apicoltura 800 Letame 900 Altri prodotti animali 1100 Allevamento sotto contratto 1120 Bovini sotto contratto 1130 Ovini e/o caprini sotto contratto 1140 Suini sotto contratto 1150 Pollame sotto contratto 1190 Altri animali sotto contratto 1200 Altre prestazioni di servizi inerenti agli animali Codice (**) Descrizione 0 Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato. 2 Si utilizza il codice 2 per la produzione animale sotto contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q). 3 Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q) e non si tratta di produzione animale sotto contratto. 4 Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla produzione fisica. — 100 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Categorie di prodotti animali e di prestazioni di servizi correlate Si distinguono le seguenti categorie di prodotti animali e di prestazioni di servizi correlate: 261. Latte vaccino 262. Latte di bufala 311. Latte di pecora 321. Latte di capra 330. Lana 531. Uova destinate al consumo umano (tutto il pollame) 532. Uova da cova (tutto il pollame) 700. Miele e prodotti dell’apicoltura: miele, idromele e altri prodotti e sottoprodotti dell’apicoltura 800. Letame 900. Altri prodotti di origine animale (monte, embrioni, cera, fegato di oca o di anatra, latte di altri animali, ecc.) 1100. Allevamento sotto contratto Importo delle entrate dell’allevamento sotto contratto a condizioni tali da rendere l’attività equivalente ad una prestazione di servizi da parte del conduttore, il quale non assume i rischi economici normalmente connessi con l’allevamento o l’ingrasso di tali animali. Dati relativi alla categoria 1100 «Allevamento sotto contratto»: I dati sono forniti se figurano nella contabilità aziendale. 1120. Bovini sotto contratto 1130. Ovini e/o caprini sotto contratto 1140. Suini sotto contratto 1150. Pollame sotto contratto 1190. Altri animali sotto contratto 1200. Altre prestazioni di servizi inerenti agli animali Importo delle entrate per altre prestazioni di servizi inerenti agli animali (fida, ecc.). Codici dei dati mancanti Vanno utilizzati i seguenti codici dei dati mancanti: Codice 0: Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato. Codice 2: Si utilizza il codice 2 per la produzione animale sotto contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q). Codice 3: Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q) e non si tratta di produzione animale sotto contratto. Codice 4: Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla produzione fisica. — 101 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 GRUPPI DI INFORMAZIONI NELLA TABELLA K Per il letame (codice 800) devono essere fornite solo le informazioni sulle vendite (SA). Per i prodotti di altri animali (codice 900) le informazioni devono essere fornite solo in valore (nella colonna V) in quanto non si può indicare una quantità per un aggregato di prodotti eterogenei. Per le prestazioni di servizi inerenti agli animali come l’allevamento sotto contratto (codici da 1100 a 1190) e altri (codice 1200) le uniche informazioni da fornire riguardano le entrate che vanno registrate nelle informazioni sulle vendite (SA) nella colonna «Valore» (V). Quantità (colonna Q) Le quantità vanno espresse in quintali (100 kg), tranne nel caso delle uova (codici 531 e 532), che sono indicate in migliaia. Per il miele e altri prodotti e dell’apicoltura (codice 700), la quantità è espressa in “equivalente miele”. K.OV Inventario iniziale Prodotti di scorta (immagazzinati) all’inizio dell’esercizio contabile, esclusi gli animali. Quantità (colonna Q) Vedere le istruzioni per la tabella K. Valore (colonna V) I prodotti devono essere valutati al valore equo alla data dell’inventario. K.CV Inventario finale Valore dei prodotti di scorta (immagazzinati) al termine dell’esercizio contabile, esclusi gli animali. Quantità (colonna Q) Vedere le istruzioni per la tabella K. Valore (colonna V) I prodotti devono essere valutati al valore equo alla data dell’inventario. K.PR Produzione durante l’esercizio Quantità (colonna Q) Quantità di prodotti animali prodotte nel corso dell’esercizio contabile (non comprese le eventuali perdite) e riguardanti unicamente i prodotti principali dell’azienda (esclusi i sottoprodotti). È compresa la produzione utilizzata per la tra­ sformazione nel quadro delle altre attività lucrative collegate all’azienda. Il latte poppato dai vitelli non è compreso nella produzione. K.SA Vendite Totale dei prodotti venduti durante l’esercizio contabile, in scorta all’inizio dell’esercizio e prodotti nel corso dello stesso. Quantità (colonna Q) Vedere le istruzioni per la tabella K. Valore (colonna V) Importo totale (già o non ancora incassato) delle vendite di prodotti immagazzinati all’inizio dell’esercizio e prodotti nel corso dello stesso. L’importo dei prodotti venduti comprende il valore dei prodotti resi all’azienda (latte scremato, ecc.), che è anche registrato tra gli oneri aziendali. — 102 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Gli eventuali indennizzi (ad esempio, indennità assicurative) relativi all’esercizio contabile sono aggiunti all’importo delle vendite dei prodotti corrispondenti, sempreché sia possibile imputarli alla produzione di tali prodotti; in caso contrario, essi sono indicati nel codice 900 «altri prodotti di origine animale». I premi e le sovvenzioni ricevuti su prodotti durante l’esercizio non sono compresi nell’importo delle vendite, ma sono indicati nella tabella M “SOVVENZIONI” nella categoria corrispondente (codici compresi fra 2110 e 2900). Le eventuali spese di commercializzazione, se note, non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nella tabella H “MEZZI DI PRODUZIONE” nel codice 2090 (“Altre spese specifiche per l’allevamento”). K.FC Autoconsumo e prestazioni in natura Prodotti consumati dalla famiglia del conduttore e/o usati come pagamento in natura per l’acquisto di beni e servizi (compresi i salari in natura). Queste informazioni non devono essere fornite per le uova da cova (codice 532). Quantità (colonna Q) Vedere le istruzioni per la tabella K. Valore (colonna V) I prodotti devono essere valutati al valore equo. K.FU Reimpieghi I prodotti di scorta (immagazzinati) dell’azienda all’inizio dell’esercizio e/o prodotti durante l’esercizio, utilizzati nel­ l’azienda nel corso dell’esercizio come mezzi di produzione. Sono compresi: — mangimi: i prodotti commercializzabili dell’azienda (prodotti che sono correntemente commercializzati), utilizzati durante l’esercizio come alimenti per il bestiame. Il latte poppato dai vitelli non è compreso nei reimpieghi; — prodotti utilizzati nel quadro delle altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda: — ristorazione, ospitalità turistica, ecc., — destinati ad ulteriore trasformazione (latte trasformato in burro, formaggio, ecc.). Quantità (colonna Q) Vedere le istruzioni per la tabella K. Valore (colonna V) I prodotti devono essere valutati al valore equo. Questi valori sono registrati anche tra gli oneri aziendali. Tabella L. Altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda Struttura della tabella Categoria delle altre attività lucrative Codice (*) Dati mancanti Codice (**) Colonne Gruppo di informazioni Quantità Valore Q V OV Inventario iniziale — CV Inventario finale — PR Produzione SA Vendite — — FC Autoconsumo — FU Reimpieghi — — 103 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice (*) Descrizione 261 Trasformazione di latte vaccino 262 Trasformazione di latte di bufala 311 Trasformazione di latte di pecora 321 Trasformazione di latte di capra 900 Trasformazione di carne o di altri prodotti di origine animale 1010 Trasformazione di prodotti vegetali 1020 Silvicoltura e lavorazione del legno 2010 Lavori per conto terzi 2020 Turismo, ospitalità, ristorazione e altre attività del tempo libero 2030 Produzione di energia rinnovabile 9000 Altre “altre attività lucrative” direttamente collegate all’azienda Codice (**) 2a Serie speciale - n. 14 Descrizione 0 Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato. 1 Si utilizza il codice 1 per la produzione ottenuta dalla trasformazione di animali acquistati o di prodotti vegetali o animali acquistati. 2 Si utilizza il codice 2 per la produzione sotto contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q). 3 Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q) e non si tratta di produzione sotto contratto. 4 Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla produzione fisica. La definizione di “altre attività lucrative” (AAL) è la stessa stabilita nell’allegato II, punto VI, del regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione (1) e nella tipologia comunitaria delle aziende agricole (articolo 4 e allegato III del regolamento (CE) n. 1242/2008). Tranne in casi eccezionali, la definizione segue la classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE rev. 2) e il Manuale dei conti economici dell’agricoltura e della silvicoltura EAA/EAF 97 rev.1.1. Le AAL direttamente collegate all’azienda si riferiscono alle attività non agricole che hanno un’incidenza economica sull’azienda e utilizzano le risorse agricole (mezzi di produzione o prodotti) dell’azienda. Il termine di attività lucrative designa, in questo contesto, il lavoro attivo ed esclude quindi gli investimenti di carattere puramente finanziario. La cessione in locazione di terreni o altre risorse agricole dell’azienda per attività diverse senza partecipare alle stesse non è considerata un’AAL, ma parte dell’attività agricola dell’azienda. È considerata AAL qualsiasi trasformazione di prodotti dell’azienda, tranne se la trasformazione è considerata parte dell’attività agricola. La vinificazione e la produzione di olio d’oliva sono quindi escluse, tranne se la proporzione di vino o di olio d’oliva acquistata all’esterno è significativa. È considerata AAL qualsiasi trasformazione nell’azienda di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario lavorato. È irrilevante se la materia prima viene prodotta dall’azienda o acquistata da terzi. Sono comprese la lavorazione della carne, la caseificazione, ecc. (1) Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1). — 104 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Categorie delle altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda Si distinguono le seguenti categorie di AAL: 261. Trasformazione di latte vaccino 262. Trasformazione di latte di bufala 311. Trasformazione di latte di pecora 321. Trasformazione di latte di capra 900. Trasformazione di carne o di altri prodotti di origine animale 1010. Trasformazione di prodotti vegetali, esclusi vino e olio d’oliva. È compresa la produzione di alcole non di uva, sidro o sidro di pere. 1020. Silvicoltura e lavorazione del legno. Comprende l’importo delle vendite di legname in piedi e abbattuto, di prodotti forestali diversi dal legno (sughero, resina, ecc.) e del legno lavorato durante l’esercizio. 2010. Lavori per conto terzi. La locazione di macchine e attrezzi dell’azienda senza manodopera o l’utilizzo della sola manodopera dell’azienda nei lavori eseguiti per terzi non sono considerati AAL, ma parte dell’attività agricola. 2020. Turismo, ospitalità, ristorazione e altre attività del tempo libero. Detti proventi comprendono i canoni pagati dai turisti (terreni per campeggi, alloggi rurali, impianti di equitazione, caccia e pesca, ecc.). 2030. Produzione di energia rinnovabile. Comprende la produzione di energia rinnovabile destinata alla vendita, com­ presi biogas, biocarburanti ed elettricità, per mezzo di turbine eoliche o altri impianti o a partire da materie prime agricole. Esclude, in quanto considerate parte dell’attività agricola dell’azienda: — la produzione di energia rinnovabile a uso esclusivo dell’azienda, — la locazione di terreni o di tetti finalizzata unicamente all’installazione di pale eoliche e di pannelli solari, — le vendite di materie prime a un’altra impresa per la produzione di energia rinnovabile. 9000. Altre “altre attività lucrative” direttamente collegate all’azienda. Altre attività lucrative collegate direttamente all’azienda non menzionate altrove. Codici dei dati mancanti Vanno utilizzati i seguenti codici dei dati mancanti: Codice 0: Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato. Codice 1: Si utilizza il codice 1 per la produzione ottenuta dalla trasformazione di animali acquistati o di prodotti vegetali o animali acquistati. Codice 2: Si utilizza il codice 2 per la produzione sotto contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q). Codice 3: Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna Q) e non si tratta di produzione sotto contratto. Codice 4: Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla produzione fisica. — 105 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 GRUPPI DI INFORMAZIONINELLA TABELLA L Quantità (colonna Q) Le quantità vengono indicate in quintali (100 kg). Per quanto concerne i prodotti lattiero-caseari (codici 261, 262, 311 e 321), viene indicata la quantità di latte liquido prodotto, qualunque sia la forma (crema, burro, formaggio, ecc.) che assume all’atto della vendita, dell’autoconsumo, del reimpiego o della prestazione in natura. L.OV Inventario iniziale Valore dei prodotti di scorta (immagazzinati) all’inizio dell’esercizio contabile. Questa informazione non deve essere fornita per i lavori per terzi (codice 2010), le attività legate al turismo (codice 2020), la produzione di energia rinnovabile (codice 2030) e le altre “altre attività lucrative” direttamente collegate all’azienda (codice 9000). Valore (colonna V) Il valore dei prodotti deve essere determinato al valore equo al netto dei costi stimati del punto di vendita alla data dell’inventario. L.CV Inventario finale Valore dei prodotti di scorta (immagazzinati) al termine dell’esercizio contabile. Questa informazione non deve essere fornita per i lavori per terzi (codice 2010), le attività legate al turismo (codice 2020), la produzione di energia rinnovabile (codice 2030) e le altre “altre attività lucrative” direttamente collegate all’azienda (codice 9000). Valore (colonna V) Il valore dei prodotti deve essere determinato al valore equo al netto dei costi stimati del punto di vendita alla data dell’inventario. L.PR Produzione dell’esercizio Quantità (colonna Q) Questa informazione deve essere fornita solo per le categorie relative alla lavorazione del latte (codici da 261 a 321). Essa corrisponde alla quantità di latte liquido prodotto nell’azienda durante l’esercizio e utilizzato per la produzione di prodotti trasformati. L.SA Vendite Totale dei prodotti venduti durante l’esercizio contabile, in scorta all’inizio dell’esercizio e prodotti nel corso dello stesso, e delle entrate derivanti dalle altre attività lucrative. Valore (colonna V) Importo totale (già o non ancora incassato) delle vendite di prodotti immagazzinati all’inizio dell’esercizio e prodotti nel corso dello stesso. Gli eventuali indennizzi (ad esempio, indennità assicurative) relativi all’esercizio contabile sono aggiunti all’importo delle vendite dei prodotti corrispondenti, sempreché sia possibile imputarli alla produzione di tali prodotti; in caso contrario, essi sono indicati nella tabella I “COLTURE” nel codice 90900 (“Altro”). I premi e le sovvenzioni ricevuti su prodotti durante l’esercizio non sono compresi nell’importo delle vendite, ma sono indicati nella tabella M “SOVVENZIONI” nella categoria corrispondente (codici compresi fra 2110 e 2900). Le eventuali spese di commercializzazione, se note, non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nella tabella H “MEZZI DI PRODUZIONE” nella categoria corrispondente delle spese specifiche per le AAL (codici da 4010 a 4090). L.FC Autoconsumo e prestazioni in natura Prodotti consumati dalla famiglia del conduttore e/o usati come pagamento in natura per l’acquisto di beni e servizi (compresi i salari in natura). — 106 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Questa informazione non deve essere fornita per il lavoro per terzi (codice 2010), le attività turistiche (codice 2020) e la produzione di energia rinnovabile (codice 2030). Valore (colonna V) I prodotti devono essere valutati al valore equo. L.FU Reimpieghi I prodotti di scorta (immagazzinati) dell’azienda all’inizio dell’esercizio e/o prodotti durante l’esercizio, utilizzati nel­ l’azienda nel corso dell’esercizio come mezzi di produzione. Comprende i prodotti trasformati nell’azienda (latte tra­ sformato in formaggio, cereali trasformati in pane, carne trasformata in insaccati, ecc.) e utilizzati come fattori di produzione per la ristorazione o l’ospitalità turistica. Questa informazione non deve essere fornita per il lavoro per terzi (codice 2010), le attività turistiche (codice 2020) e la produzione di energia rinnovabile (codice 2030). Valore (colonna V) I prodotti devono essere valutati al valore equo. Tabella M. Sovvenzioni Struttura della tabella Categoria di sovvenzione Codice (*) Finanziamento Codice (**) Unità di base Codice (***) Colonne Gruppo di informazioni S Numero di unità di base Valore N V Sovvenzione Le categorie dei codici di sovvenzione devono essere scelte dall’elenco seguente. Categoria dei codici di sovvenzione Codice (*) Descrizione Regime di pagamento unico (RPU) 1110 «normale» 1120 pascoli 1130 diritti speciali 1200 Regime di pagamento unico per superficie (RPUS) Articolo 68 del regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio (1) 2110 Sostegno al settore lattiero-caseario 2120 Sostegno al settore delle carni bovine 2130 Sostegno al settore degli ovini e caprini 2140 Sostegno al settore del riso 2150 Sostegno a favore delle altre colture — 107 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice (*) Descrizione 2160 Sostegno a favore degli altri animali 2170 Altri tipi di sostegno ai sensi dell’articolo 68 escluso il sostegno ai costi Pagamenti diretti accoppiati dell’UE selezionati 2210 Premio per vacca nutrice 2220 Supplemento al premio per vacca nutrice 2230 Premio per pecora e per capra 2240 Premio supplementare per pecora e per capra 2250 Cotone 2270 Ortofrutticoli Altri pagamenti diretti accoppiati per attività specifiche Seminativi 2311 COP (cereali, oleaginose, proteaginose) 2312 Patate 2313 Barbabietole da zucchero 2314 Piante industriali 2315 Ortaggi 2316 Terreni a riposo 2319 Seminativi non definiti 2320 Prati permanenti Colture permanenti 2331 Bacche e frutta a guscio 2332 Frutta a semi e frutta a nocciolo 2333 Agrumeti 2334 Oliveti 2335 Vigneti 2339 Colture permanenti non definite Animali 2341 Latte e prodotti lattiero-caseari 2342 Carni bovine 2343 Bovini non definiti 2344 Ovini e caprini 2345 Suini e pollame 2349 Animali non definiti Premi e sovvenzioni di carattere eccezionale 2810 Pagamenti per calamità — 108 — 2a Serie speciale - n. 14 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice (*) 2890 2900 2a Serie speciale - n. 14 Descrizione Altri premi e sovvenzioni di carattere eccezionale Sovvenzioni che non possono essere attribuite ad alcuna attività o che non possono essere registrate con nessuno dei codici precedenti Sviluppo rurale 3100 Sovvenzioni agli investimenti 3200 Altri asse 1 3300 Pagamenti per interventi agroambientali e per il benessere degli animali 3400 Indennità Natura 2000 esclusa la silvicoltura 3500 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore delle zone montane e indennità compensative in altre zone svantaggiate 3600 Silvicoltura, comprese le indennità Natura 2000 per la silvicoltura 3700 Altri asse 2 3900 Altri pagamenti per lo sviluppo rurale Premi e sovvenzioni su oneri 4100 Salari ed oneri sociali 4200 Combustibili Bestiame 4310 Mangimi per gli erbivori 4320 Mangimi per suini e pollame 4330 Altre spese per l’allevamento Colture 4410 Sementi 4420 Concimi 4430 Difesa delle colture 4440 Altre spese specifiche per le colture Spese generali dell’azienda 4510 Elettricità 4520 Combustibili 4530 Acqua 4540 Assicurazioni 4550 Interessi 4600 Spese per le AAL 4800 Altre spese 4900 Sovvenzioni per costi sulla base dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 — 109 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice (*) 2a Serie speciale - n. 14 Descrizione Premi e sovvenzioni sugli acquisti di bestiame 5100 Latte e prodotti lattiero-caseari 5200 Carni bovine 5300 Ovini e caprini 5400 Suini e pollame 5900 Altri animali 9000 Differenze rispetto agli esercizi precedenti (1) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16). I codici che descrivono le modalità di finanziamento delle sovvenzioni devono essere selezionati dall’elenco seguente. Codice (**) Descrizione 1 La sovvenzione è finanziata esclusivamente dal bilancio dell’UE. 2 La misura è cofinanziata dall’UE e dallo Stato membro. 3 La misura non è finanziata dal bilancio dell’UE, ma da altre fonti pubbliche. I codici che definiscono le unità di base devono essere selezionati dall’elenco seguente. Codice (***) Descrizione 1 La sovvenzione è concessa per capo di bestiame. 2 La sovvenzione è concessa per ettaro. 3 La sovvenzione è concessa per tonnellata. 4 Azienda/altro: la sovvenzione è concessa per l’intera azienda o secondo modalità che non corri­ spondono a nessuna delle altre categorie. La tabella M «SOVVENZIONI» comprende i premi e le sovvenzioni erogati alle aziende agricole da organismi pubblici, sia nazionali che unionali, esclusi i premi e le sovvenzioni agli investimenti (questi devono essere registrati nella tabella D «ATTIVI»). Di norma i premi e le sovvenzioni registrati nella tabella M corrispondono all’esercizio corrente, indipendentemente dalla data in cui viene ricevuto il pagamento (l’esercizio contabile coincide con l’anno della domanda). I pagamenti a favore dello sviluppo rurale diversi dalle indennità per le zone svantaggiate costituiscono un’eccezione a questa regola generale in quanto gli importi registrati si devono riferire ai pagamenti effettivamente ricevuti durante l’esercizio contabile (l’esercizio contabile coincide con l’anno di pagamento). I premi e le sovvenzioni sono definiti per tipo di sovvenzione, finanziamento e unità di base. Per ogni voce la tabella M indica il numero di unità di base (N) e l’importo ricevuto (V). Vi possono essere più registrazioni per categoria di sovvenzione, in quanto le unità di base e/o le origini del finanziamento possono variare.” 14CE0274 — 110 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1321/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2013 che istituisce un elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) todo di calcolo dell’esposizione utilizzato, i fattori che contribuiscono maggiormente all’assunzione elevata sono in prevalenza i prodotti alimentari affumicati tradi­ zionali, come le salsicce e la pancetta affumicate cotte. I gruppi di prodotti alimentari non tradizionalmente affu­ micati, come le patatine, le zuppe e le salse, non influi­ scono in modo significativo sull’esposizione. Dato che i prodotti primari vengono ottenuti con fumo sottoposto a processi di frazionamento e purificazione, l’impiego di aromatizzanti di affumicatura è generalmente considerato meno preoccupante per la salute dell’impiego del fumo ottenuto con la combustione di legna o con il riscalda­ mento di segatura o trucioli di legno (3). LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatiz­ zanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 6, considerando quanto segue: (1) L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2065/2003 dispone la compilazione di un primo elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumi­ catura autorizzati (di seguito «prodotti primari»). Tale elenco viene compilato sulla base delle domande di au­ torizzazione presentate dagli operatori commerciali e del parere formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») in merito al prodotto primario in questione. (2) In conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2065/2003, l’Autorità ha ricevuto 14 domande di auto­ rizzazione valide per prodotti primari prima del 16 giu­ gno 2005. Tre domande sono state ritirate. L’Autorità ha valutato quindi in totale 11 prodotti primari. Una do­ manda valutata è stata ritirata dopo che era stata com­ pletata la valutazione. (3) (4) (5) La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­ guardante il prodotto primario Scansmoke PB1110, ap­ provata il 26 marzo 2009 (4), conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodotto, ma che gli impieghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente dal richiedente non offrono un margine di sicurezza sufficiente. Gli impieghi e i livelli di impiego sono stati riveduti per tener conto di tale parere. È quindi opportuno autorizzare il prodotto primario Scansmoke PB1110 a specifiche condizioni d’impiego. (6) La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­ guardante il prodotto primario Zesti Smoke Code 10, approvata il 29 gennaio 2009 (5) e il 6 luglio 2011 (6), conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodot­ to. Gli impieghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente dal richiedente non offrono però un margine di sicurezza sufficiente. Gli impieghi e i livelli d'impiego sono stati riveduti per tener conto di tale parere. È quindi oppor­ tuno autorizzare il prodotto primario Zesti Smoke Code 10 a specifiche condizioni d’impiego. (7) La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­ guardante il prodotto primario Smoke Concentrate 809045, approvata il 29 gennaio 2009 (7), conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a elimi­ nare i timori sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impieghi e livelli d'impiego proposti dal richiedente non suscitano timori sulla sicurezza. È quindi opportuno au­ torizzare il prodotto primario Smoke Concentrate 809045 a specifiche condizioni d’impiego. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2065/2003, l’autorizzazione degli aromatizzanti di affumicatura può essere soggetta a specifiche condi­ zioni d’impiego e a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento le autorizzazioni sono valide per un periodo di dieci anni, rinnovabile conformemente all’ar­ ticolo 12 di detto regolamento. I prodotti primari e gli aromatizzanti di affumicatura derivati sono utilizzati nei o sui prodotti alimentari per conferire un sapore di affumicato o per completare un altro aroma senza conferire un aroma di affumicatura. Essi sono utilizzati anche per affumicare la carne, il pesce e i prodotti lattieri. Lo studio dettagliato dell’esposizione effettuato dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi­ lieu (RIVM) (2) dimostra che, indipendentemente dal me­ (1) GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1. (2) «Refined exposure assessment of smoke flavouring primary products with use levels provided by the industry. A pilot study into data collection of use levels.» Relazione 320026003 inviata dal RIVM. (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) — 111 — EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA Journal Journal Journal Journal Journal (2008) 724, pagg. 1-114. (2009) ON-1056, pagg. 1-23. (2009) ON-982, pagg. 1-24. 2011; 9(7):2307. (2009) ON-981, pagg. 1-19. 20-2-2014 La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­ guardante il prodotto primario Scansmoke SEF 7525, approvata il 14 maggio 2009 (1), conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impieghi e i livelli d'impiego proposti dal richiedente non suscitano timori sulla sicurezza. È quindi opportuno autorizzare il prodotto primario Scansmoke SEF 7525 a specifiche condizioni d’impiego. (8) La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­ guardante il prodotto primario SmokEz C-10, approvata il 14 maggio 2009 (2) e il 4 luglio 2012 (3), conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impie­ ghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente dal richie­ dente non offrono però un margine di sicurezza suffi­ ciente. Gli impieghi e i livelli d'impiego sono stati riveduti per tener conto di tale parere. È quindi opportuno auto­ rizzare il prodotto primario SmokEz C-10 a specifiche condizioni d’impiego. (9) (10) (11) (12) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­ guardante il prodotto primario SmokEz Enviro-23, ap­ provata il 14 maggio 2009 (4) e il 4 luglio 2012 (5), conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodot­ to. Gli impieghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente dal richiedente non offrono però un margine di sicurezza sufficiente. Gli impieghi e i livelli d'impiego sono stati riveduti per tener conto di tale parere. È quindi oppor­ tuno autorizzare il prodotto primario SmokEz Enviro-23 a specifiche condizioni d’impiego. La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­ guardante il prodotto primario TradismokeTM A MAX, approvata il 26 novembre2009 (6), conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impieghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente dal richiedente non offrono però un margine di sicurezza sufficiente. Gli impieghi e i livelli d'impiego sono stati riveduti per tener conto di tale parere. È quindi opportuno autorizzare il prodotto primario TradismokeTM A MAX a specifiche condizioni d’impiego. La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­ guardante il prodotto primario Scansmoke R909, appro­ vata il 26 novembre 2009 (7), conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impieghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente dal richiedente non of­ frono però un margine di sicurezza sufficiente. Gli im­ pieghi e i livelli d'impiego sono stati riveduti per tener EFSA Journal (2009) 1224, pagg. 1-24. EFSA Journal (2009) 1225, pagg. 1-28. EFSA Journal 2012; 10(7):2830. EFSA Journal (2009) 1226, pagg. 1-26. EFSA Journal 2012; 10(7):2829. Journal 2010; 8(1):1394. EFSA Journal 2010; 8(1):1395. 2a Serie speciale - n. 14 conto di tale parere. Il 26 novembre 2012 il richiedente ha informato la Commissione che il nome del prodotto primario è stato cambiato in proFagus-Smoke R709. È quindi opportuno autorizzare il prodotto primario pro­ Fagus-Smoke R709 a specifiche condizioni d’impiego. (13) La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­ guardante il prodotto primario Fumokomp, approvata il 24 settembre 2009 (8) e il 6 luglio 2011 (9), conclude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impie­ ghi e i livelli d'impiego proposti dal richiedente non suscitano timori sulla sicurezza. È quindi opportuno au­ torizzare il prodotto primario Fumokomp a specifiche condizioni d’impiego. (14) La valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità ri­ guardante il prodotto primario AM 01, approvata il 26 novembre 2009 (10) e il 2 febbraio 2012 (11), con­ clude che i dati forniti dal richiedente sono sufficienti a eliminare i timori sulla genotossicità di questo prodotto. Gli impieghi e i livelli d'impiego proposti inizialmente dal richiedente non offrono però un margine di sicurezza sufficiente. Gli impieghi e i livelli d'impiego sono stati riveduti per tener conto di tale parere. È quindi oppor­ tuno autorizzare il prodotto primario AM 01 a specifiche condizioni d’impiego. (15) L’elenco dell’Unione contiene, per ciascun prodotto pri­ mario autorizzato, un codice univoco del prodotto, la denominazione del prodotto, il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione, una descrizione e caratteriz­ zazione del prodotto, le condizioni d’impiego in o su specifici prodotti alimentari o categorie di prodotti ali­ mentari, la data d’inizio della validità dell’autorizzazione del prodotto e la data di scadenza dell’autorizzazione. Ai fini del presente regolamento occorre fare riferimento alle categorie alimentari indicate nell’allegato II del regola­ mento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (12). (16) Le condizioni per la produzione dei prodotti primari sono fissate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2065/2003, compreso il tenore massimo d'idrocarburi policiclici aromatici. (17) Quando gli aromatizzanti di affumicatura autorizzati sono utilizzati nei o sui prodotti alimentari, il loro im­ piego dovrà essere conforme alle condizioni d’impiego, compresi i livelli massimi, stabilite nell’allegato del pre­ sente regolamento. Se gli aromatizzanti di affumicatura autorizzati sono utilizzati in combinazione, i singoli li­ velli vanno ridotti proporzionalmente. (8 ) (9 ) (10) (11) (12) EFSA Journal 2009; 7(9):1343. EFSA Journal 2011; 9(7):2308. EFSA Journal 2010; 8(1):1396. EFSA Journal 2012; 10(2):2580. GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16. — 112 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (18) L’affumicatura con fumo rigenerato è un processo di trattamento dei prodotti alimentari che consiste nella loro esposizione a fumo rigenerato per atomizzazione di aromatizzanti di affumicatura in una camera di affu­ micatura, in condizioni di tempo e temperature simili a quelle dell’affumicatura a caldo o a freddo. In tal caso è difficile stimare la quantità di aromatizzanti di affumica­ tura che sarà presente nel prodotto alimentare finale commercializzato, data la perdita di aromatizzanti du­ rante l’affumicatura. Per questo motivo è necessario che l’impiego sia conforme alle buone prassi di fabbricazione. (19) Un aromatizzante di affumicatura autorizzato può, a meno che non sia soggetto a ulteriori restrizioni, essere presente nei prodotti alimentari, non perché aggiunto direttamente, ma perché trasferito da un ingrediente nel quale esso era consentito, a condizione che il suo tenore nel prodotto alimentare finale non superi quello che si sarebbe ottenuto utilizzando l’ingrediente in condizioni tecnologiche appropriate e seguendo le buone prassi di fabbricazione. (20) (21) L’elenco dell’Unione di aromatizzanti di affumicatura si applica fatte salve le altre disposizioni della normativa specifica del settore. Dato che gli aromatizzanti di affumicatura sono già in commercio negli Stati membri, sono state adottate dispo­ sizioni per garantire una transizione graduale a una pro­ cedura di autorizzazione a livello dell’Unione. A tal fine sono stati fissati periodi di transizione nell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2065/2003. 2a Serie speciale - n. 14 (22) A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2065/2003, le autorizzazioni sono rinnovabili per un periodo di dieci anni, su richiesta presentata dal titolare dell’autorizzazione alla Commissione. La domanda è cor­ redata dei documenti indicati nell’articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento. Tali documenti dovranno con­ tenere qualsiasi informazione disponibile sui dati tossico­ logici, secondo il parere dell’Autorità figurante nel docu­ mento orientativo del 7 ottobre 2004 o nella sua ver­ sione più recente. (23) Le misure previste dal presente regolamento sono con­ formi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’elenco dei prodotti primari autorizzati aromatizzanti di affu­ micatura, con l’esclusione di tutti gli altri nell’Unione, destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, come sta­ bilito all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2065/2003, figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’elenco degli aromatizzanti di affumicatura autorizzati si ap­ plica a decorrere dal 1o gennaio 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO — 113 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 ALLEGATO Elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati Nota 1: I tenori massimi si riferiscono ai tenori nei o sui prodotti alimentari commercializzati. In deroga a tale principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti, i tenori massimi si applicano ai prodotti alimentari ricostituiti secondo le istruzioni indicate sull’etichetta, tenendo conto del fattore minimo di diluizione. Se i prodotti primari sono utilizzati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, i tenori massimi vanno adeguati di conseguenza. Nota 2: Se si utilizzano combinazioni di aromatizzanti di affumicatura nei o sui prodotti alimentari, i singoli tenori vanno ridotti proporzionalmente. Nota 3: Nei casi in cui l’impiego di aromatizzanti di affumicatura è consentito nelle carni trasformate (categoria di alimenti 8.2) o nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati (categoria di alimenti 9.2) e tali alimenti sono affumicati in una camera di affumicatura con la rigenerazione di fumo e utilizzando questi aromatizzanti di affumicatura consentiti, l’impiego deve essere conforme alle buone prassi di fabbricazione. Nota 4: La presenza di aromatizzanti di affumicatura è autorizzata: a) in un alimento composto diverso da quelli figuranti nell’allegato, se il prodotto primario è consentito in uno degli ingredienti dell’alimento composto; b) in un alimento destinato a essere utilizzato soltanto nella preparazione di un alimento composto, a condi­ zione che l’alimento composto sia conforme al presente regolamento. Ciò non si applica ad alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia e alimenti dietetici per fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini, di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare (1). Codice univoco SF-001 Denominazione del prodotto Scansmoke PB 1110 Nome del titolare dell’autorizza­ zione Azelis Denmark A/S Indirizzo del titolare dell’autoriz­ zazione Lundtoftegaardsvej 95 2800 Lyngby DANIMARCA Descrizione e caratterizzazione del prodotto 1. Materiali di base: 90 % faggio (Fagus sylvatica), 10 % quercia (Quercus alba) 2. Specifiche: — pH: 1–2,9 — Acqua: 7,0-56,0 % — Acido % (espresso in acido acetico): 8 - 12 % — Composti carbonilici: 17 - 25 % — Fenoli (syringol, mg/g): 0,5 – 20,1 3. Criteri di purezza: — Piombo: < 5,0 mg/kg — Arsenico: < 3,0 mg/kg — Cadmio: < 1,0 mg/kg — Mercurio: < 1,0 mg/kg Condizioni d’impiego Categoria di alimenti Tenore massimo mg/kg 1.7. Formaggio e prodotti caseari 2. Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi 0,002 3. Gelati 0,005 5. Prodotti di confetteria 0,05 (1) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21. — 114 — 2,0 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­ lamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) 2,0 8.2. Carne trasformata 2,0 9.2. Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­ presi molluschi e crostacei 2,0 9.3. Uova di pesce 2,0 12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti 2,3 12.5. Zuppe, minestre e brodi 0,23 12.6. Salse 1,0 12.7. Insalate e pasta da spalmare a base di aromi 0,23 14.1. Bevande analcoliche 0,02 14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande ana­ loghe analcoliche e a basso tenore alcolico 0,02 15. 2,0 Salatini e snack pronti al consumo Data d'inizio della validità dell’au­ torizzazione del prodotto 1o gennaio 2014 Data di scadenza dell’autorizza­ zione del prodotto 1o gennaio 2024 (1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Codice univoco SF-002 Denominazione del prodotto Zesti Smoke Code 10 Nome del titolare dell’autorizza­ zione Mastertaste Indirizzo del titolare dell’autoriz­ zazione Draycott Mills Cam Dursley Gloucestershire GL11 5NA REGNO UNITO Descrizione e caratterizzazione del prodotto 1. Materiale di base 50-60 % hickory (Carya ovata), 40-50 % quercia (Quercus alba) 2. Specifiche: — pH:2,0-2,5 — Acqua: 62,3-65,7 % — Acido % (espresso in acido acetico): 10,5-11 % — Composti carbonilici (g/100 ml): 15–25 — Fenoli (mg/ml): 12-22 3. Criteri di purezza: — Piombo: < 5,0 mg/kg — Arsenico: < 3,0 mg/kg — Cadmio: < 1,0 mg/kg — Mercurio: < 1,0 mg/kg Condizioni d’impiego Categoria di alimenti Tenore massimo g/kg 1.7. Formaggio e prodotti caseari 0,50 1.8. Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-casea­ ri, compresi i preparati per la macchiatura di bevande 0,50 — 115 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4.2. Ortofrutticoli trasformati 2a Serie speciale - n. 14 0,30 8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­ lamento (CE) n. 853/2004 2,5 8.2. Carne trasformata 2,5 9.2. Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­ presi molluschi e crostacei 2,0 9.3. Uova di pesce 2,0 12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti 3,0 12.5. Zuppe, minestre e brodi 0,30 12.6. Salse 1,0 12.9. Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8 1,0 15. 3,0 Salatini e snack pronti al consumo Data d'inizio della validità dell’au­ torizzazione del prodotto 1o gennaio 2014 Data di scadenza dell’autorizza­ zione del prodotto 1o gennaio 2024 Codice univoco SF-003 Denominazione del prodotto Smoke concentrate 809045 Nome del titolare dell’autorizza­ zione Symrise AG Indirizzo del titolare dell’autoriz­ zazione Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden GERMANIA Descrizione e caratterizzazione del prodotto 1. Materiale di base Faggio (Fagus sylvatica) 2. Specifiche: — pH: 2-3 — Acqua: 5-15 % — Acido % (espresso in acido acetico): 8-15 % — Composti carbonilici 10-20 % — Fenoli: 0,2-0,6 % 3. Criteri di purezza: — Piombo: < 5 mg/kg — Arsenico: < 3 mg/kg — Cadmio: < 1 mg/kg — Mercurio: < 1 mg/kg Condizioni d’impiego Categoria di alimenti Tenore massimo g/kg 1. Prodotti lattieri e prodotti analoghi 0,50 4.2. Ortofrutticoli trasformati 0,30 6.4.5. Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi) 1,0 7.1. Pane e panini 0,60 7.2. Prodotti da forno fini 0,60 8. Carni 0,60 — 116 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 9.2. Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­ presi molluschi e crostacei 0,60 9.3. Uova di pesce 0,60 12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti 3,0 12.5. Zuppe, minestre e brodi 0,60 12.6. Salse 4,0 12.7. Insalate e pasta da spalmare a base di aromi 1,0 12.9. Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8 1,0 15. 3,0 Salatini e snack pronti al consumo Data d'inizio della validità dell’au­ torizzazione del prodotto 1o gennaio 2014 Data di scadenza dell’autorizza­ zione del prodotto 1o gennaio 2024 Codice univoco SF-004 Denominazione del prodotto Scansmoke SEF 7525 Nome del titolare dell’autorizza­ zione Azelis Denmark A/S Indirizzo del titolare dell’autoriz­ zazione Lundtoftegaardsvej 95 2800 Lyngby DANIMARCA Descrizione e caratterizzazione del prodotto 1. Materiali di base: 35 % quercia rossa (Quercus rubra), 35 % quercia bianca (Quercus alba), 10 % acero (Acer saccharum), 10 % faggio (Fagus grandifolia) e 10 % hickory (Carya ovata). 2. Specifiche: — Acqua: 0,3–0,9 wt% — Acido (espresso in acido acetico): 0,09–0,25 meq/g — Composti carbonilici 1,2-3,0 wt % — Fenoli: 8–12 wt % 3. Criteri di purezza: — Piombo: < 5,0 mg/kg — Arsenico: < 3,0 mg/kg — Cadmio: < 1,0 mg/kg — Mercurio: < 1,0 mg/kg Condizioni d’impiego Categoria di alimenti Tenore massimo g/kg 1. Prodotti lattieri e prodotti analoghi 0,16 2. Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi 0,05 4.2. Ortofrutticoli trasformati 0,05 5. Prodotti di confetteria 0,08 6. Cereali e prodotti a base di cereali 0,05 7.1. Pane e panini 0,08 7.2. Prodotti da forno fini 0,08 8. Carni 0,16 — 117 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 9.2. Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­ presi molluschi e crostacei 0,16 9.3. Uova di pesce 0,16 10.2. Uova e ovoprodotti trasformati 0,05 12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti 0,18 12.5. Zuppe, minestre e brodi 0,05 12.6. Salse 0,05 12.7. Insalate e pasta da spalmare a base di aromi 0,05 12.9. Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8 0,05 14.1. Bevande analcoliche 0,05 14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande ana­ loghe analcoliche e a basso tenore alcolico 0,05 15. 0,08 Salatini e snack pronti al consumo Data d'inizio della validità dell’au­ torizzazione del prodotto 1o gennaio 2014 Data di scadenza dell’autorizza­ zione del prodotto 1o gennaio 2024 Codice univoco SF-005 Denominazione del prodotto SmokEz C-10 Nome del titolare dell’autorizza­ zione Red Arrow Products Company LLC Indirizzo del titolare dell’autoriz­ zazione P.O. Box 1537 633 South 20th Street Manitowoc, WI 54221-1537 USA Descrizione e caratterizzazione del prodotto 1. Materiali di base: Acero (Acer saccharum): 25-60 % Quercia (Quercus alba): 10-40 % Hickory (Carya ovata): 10-25 % Frassino (Fraxinus americana), betulla (Betula papyrifera e Betula alleghanisensis), ciliegio (Prunus serotina), faggio (Facus grandifolia): 0-15 % (in totale) 2. Specifiche: — pH: 2,1–2,6 — Acqua: 60,7-65,1 % — Acido % (espresso in acido acetico): 10,5–12,0 wt % — Composti carbonilici 12,0-17,0 wt % — Fenoli: 10,0–15,0 mg/ml 3. Criteri di purezza: — Piombo: < 5,0 mg/kg — Arsenico: < 3,0 mg/kg — Cadmio: < 1,0 mg/kg — Mercurio: < 1,0 mg/kg Condizioni d’impiego Categoria di alimenti 1.7. Formaggio e prodotti caseari 8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­ lamento (CE) n. 853/2004 — 118 — Tenore massimo g/kg 0,20 2,5 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 8.2. Carne trasformata 2,5 9.2. Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­ presi molluschi e crostacei 2,0 9.3. Uova di pesce 2,0 12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti 3,0 12.6. Salse e prodotti simili 3,0 15. 3,0 Salatini e snack pronti al consumo Data d'inizio della validità dell’au­ torizzazione del prodotto 1o gennaio 2014 Data di scadenza dell’autorizza­ zione del prodotto 1o gennaio 2024 Codice univoco SF-006 Denominazione del prodotto SmokEz Enviro-23 Nome del titolare dell’autorizza­ zione Red Arrow Products Company LLC Indirizzo del titolare dell’autoriz­ zazione P.O. Box 1537 633 South 20th Street Manitowoc, WI 54221- 1537 USA Descrizione e caratterizzazione del prodotto 1. Materiali di base: Acero (Acer saccharum): 25-65 % Quercia (Quercus alba): 20-75 % Hickory (Carya ovata), frassino (Fraxinus americana), betulla (Betula papyrifera e Betula alleghanisensis), ciliegio (Prunus serotina), faggio (Facus grandifolia): 0 15 % (in totale) 2. Specifiche: — pH: 2,8–3,2 — Acqua: 57,0-64,4 % — Acido % (espresso in acido acetico): 6,0–7,0 wt % — Composti carbonilici 16,0-24,0 wt % — Fenoli: 10,0–16,0 mg/ml 3. Criteri di purezza: — Piombo: < 5,0 mg/kg — Arsenico: < 3,0 mg/kg — Cadmio: < 1,0 mg/kg — Mercurio: < 1,0 mg/kg Condizioni d’impiego Categoria di alimenti 1.7. Formaggio e prodotti caseari Tenore massimo g/kg 2,0 8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­ lamento (CE) n. 853/2004 5,0 8.2. Carne trasformata 5,0 9.2. Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­ presi molluschi e crostacei 2,0 9.3. Uova di pesce 2,0 Data d'inizio della validità dell’au­ torizzazione del prodotto 1o gennaio 2014 Data di scadenza dell’autorizza­ zione del prodotto 1o gennaio 2024 — 119 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Codice univoco SF-007 Denominazione del prodotto TradismokeTM A MAX Nome del titolare dell’autorizza­ zione Nactis Indirizzo del titolare dell’autoriz­ zazione 36, rue Gutenberg — ZI La Marinière 91070 Bondoufle FRANCIA Descrizione e caratterizzazione del prodotto 1. Materiali di base: Faggio (Fagus grandifolia) 2. Specifiche: — pH: 1,5–2,5 — Acqua: 50-58 wt % — Acido % (espresso in acido acetico): 13–16 wt % — Composti carbonilici: 17-22 wt % — Fenoli: 30–45 mg/ml 3. Criteri di purezza: — Piombo: < 5,0 mg/kg — Arsenico: < 3,0 mg/kg — Cadmio: < 1,0 mg/kg — Mercurio: < 1,0 mg/kg Condizioni d’impiego Categoria di alimenti 1.4. Prodotti aromatizzati a base di latte fermen­ tato, compresi i prodotti trattati termicamen­ te 2a Serie speciale - n. 14 Tenore massimo g/kg 1,0 1.6.3. Altri tipi di panna 1,0 1.7.3. Croste di formaggio commestibili 1,0 1.7.5. Formaggi fusi 1,0 2. 1,0 Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi 8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­ lamento (CE) n. 853/2004 4,0 8.2. Carne trasformata 4,0 9.2. Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­ presi molluschi e crostacei 4,0 9.3. Uova di pesce 4,0 12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti 1,0 12.5. Zuppe, minestre e brodi 0,50 12.6. Salse 1,0 14.1. Bevande analcoliche 0,10 14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande ana­ loghe analcoliche e a basso tenore alcolico 0,10 15. 1,0 Salatini e snack pronti al consumo Data d'inizio della validità dell’au­ torizzazione del prodotto 1o gennaio 2014 Data di scadenza dell’autorizza­ zione del prodotto 1o gennaio 2024 — 120 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Codice univoco SF-008 Denominazione del prodotto proFagus-Smoke R709 Nome del titolare dell’autorizza­ zione ProFagus Gmbh Indirizzo del titolare dell’autoriz­ zazione Uslarer Strasse 30 37194 Bodenfelde GERMANIA Descrizione e caratterizzazione del prodotto 1. Materiali di base: 90 % faggio (Fagus sylvatica), 10 % quercia (Quercus alba) 2. Specifiche: — pH: 2,0–2,5 — Acqua: 76,7-83,5 % — Acido (espresso in acido acetico): 10,5–12,5 meq/g — Composti carbonilici: 5–10 wt % — Fenoli: 5–10 wt % 3. Criteri di purezza: — Piombo: < 5,0 mg/kg — Arsenico: < 3,0 mg/kg — Cadmio: < 1,0 mg/kg — Mercurio: < 1,0 mg/kg Condizioni d’impiego Categoria di alimenti Tenore massimo g/kg 1.7. Formaggio e prodotti caseari 2,5 2. Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi 0,002 3. Gelati 0,005 4.2. Ortofrutticoli trasformati 0,55 5. Prodotti di confetteria 0,10 8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­ lamento (CE) n. 853/2004 2,5 8.2. Carne trasformata 2,5 9.2. Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­ presi molluschi e crostacei 2,5 9.3. Uova di pesce 2,5 12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti 4,0 12.4. Senape 0,10 12.5. Zuppe, minestre e brodi 0,28 12.6. Salse 1,5 12.7. Insalate e pasta da spalmare a base di aromi 0,40 14.1. Bevande analcoliche 0,10 14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande ana­ loghe analcoliche e a basso tenore alcolico 0,02 15. 2,5 Salatini e snack pronti al consumo Data d'inizio della validità dell’au­ torizzazione del prodotto 1o gennaio 2014 Data di scadenza dell’autorizza­ zione del prodotto 1o gennaio 2024 — 121 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 Codice univoco SF-009 Denominazione del prodotto Fumokomp Nome del titolare dell’autorizza­ zione Kompozíció Kft Indirizzo del titolare dell’autoriz­ zazione Kompozíció Kft 2053 Herceghalom UNGHERIA Descrizione e caratterizzazione del prodotto 1. Materiali di base: 85 % faggio (Fagus sylvatica), 15 % carpino (Carpinus betulus) 2. Specifiche: — Tenore di acqua: < 2 w/w % — Acido % (espresso in acido acetico): 1–8 w/w % — Composti carbonilici: 25–30 w/w % — Fenoli: 15–60 w/w % 3. Criteri di purezza: — Piombo: < 5,0 mg/kg — Arsenico: < 3,0 mg/kg — Cadmio: < 1,0 mg/kg — Mercurio: < 1,0 mg/kg Condizioni d’impiego Categoria di alimenti Tenore massimo g/kg 1.4. Prodotti aromatizzati a base di latte fer­ mentato, compresi i prodotti trattati ter­ micamente 0,06 1.6.3. Altri tipi di panna 0,06 1.7. Formaggio e prodotti caseari 0,06 1.8. Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-ca­ seari, compresi i preparati per la macchia­ tura di bevande 0,06 2. Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi 0,06 3. Gelati 0,06 4.2. Ortofrutticoli trasformati 0,06 5. Prodotti di confetteria 0,06 6.3. Cereali per prima colazione 0,06 6.4.5. Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi) 0,06 6.5. Tagliatelle 0,06 6.6. Pastelle 0,06 6.7. Cereali precotti o trasformati 0,06 7.1. Pane e panini 0,06 7.2. Prodotti fini da forno 0,06 8. Carni 0,06 9.2. Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei 0,06 9.3. Uova di pesce 0,06 10.2. Uova e ovoprodotti trasformati 0,06 12.2. Erbe aromatiche, spezie e condimenti 0,06 — 122 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 12.3. Aceto 0,06 12.4. Senape 0,06 12.5. Zuppe, minestre e brodi 0,06 12.6. Salse 0,06 12.7. Insalate e pasta da spalmare a base di aromi 0,06 12.9. Prodotti a base di proteine, tranne i pro­ dotti di cui alla categoria 1.8 0,06 13.3. Alimenti dietetici contro l’aumento di pe­ so, che sostituiscono l’alimentazione quo­ tidiana o un pasto 0,06 13.4. Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (1) 0,06 14.1.4. Bevande aromatizzate 0,06 14.1.5.2. Altro 0,06 14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande analoghe analcoliche e a basso tenore al­ colico 0,06 15. Salatini e snack pronti al consumo 0,06 16. Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4 0,06 Data d'inizio della validità dell’au­ torizzazione del prodotto 1o gennaio 2014 Data di scadenza dell’autorizza­ zione del prodotto 1o gennaio 2024 (1) GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3. Codice univoco SF-010 Denominazione del prodotto AM 01 Nome del titolare dell’autorizza­ zione AROMARCO, S.r.o Indirizzo del titolare dell’autoriz­ zazione Mlynská 15 929 01 Dunajská Streda SLOVACCHIA Descrizione e caratterizzazione del prodotto 1. Materiali di base: Faggio (Fagus sylvatica) 2. Specifiche: — Solvente: Miscela etanolo/acqua (circa 60/40 wt %) — Acido (espresso in acido acetico): 3,5–5,2 g/kg — Composti carbonilici: 6,0–10,0 g/kg — Fenoli: 8,0–14,0 g/kg 3. Criteri di purezza: — Piombo: < 5,0 mg/kg — Arsenico: < 3,0 mg/kg — Cadmio: < 1,0 mg/kg — Mercurio: < 1,0 mg/kg — 123 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Condizioni d’impiego Categoria di alimenti 1.4. Prodotti aromatizzati a base di latte fermen­ tato, compresi i prodotti trattati termicamen­ te 2a Serie speciale - n. 14 Tenore massimo g/kg 0,60 1.6.3. Altri tipi di panna 0,60 1.7. Formaggio e prodotti caseari 0,60 1.8. Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-casea­ ri, compresi i preparati per la macchiatura di bevande 0,60 2. Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi 0,40 8.1.2. Preparazioni di carni, quali definite dal rego­ lamento (CE) n. 853/2004 0,85 8.2. Carne trasformata 0,85 9.2. Pesce e prodotti della pesca trasformati, com­ presi molluschi e crostacei 0,80 9.3. Uova di pesce 0,80 14.2. Bevande alcoliche, comprese le bevande ana­ loghe analcoliche e a basso tenore alcolico 0,02 15. 1,30 Salatini e snack pronti al consumo Data d'inizio della validità dell’au­ torizzazione del prodotto 1o gennaio 2014 Data di scadenza dell’autorizza­ zione del prodotto 1o gennaio 2024 14CE0275 — 124 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1322/2013 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2013 relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per il 2014 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, (3) L’esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Nor­ vegia dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Nor­ vegia (6) (in prosieguo denominato «l’accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con decisione 2004/859/CE. In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci classificate ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originarie della Norvegia vanno consen­ tite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazio. (4) L’accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che i prodotti in questione godono di un accesso illimi­ tato in franchigia doganale all’Unione se il contingente tariffario non si esaurisce entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Dai dati forniti alla Commissione, risulta che il contingente annuale per il 2013 per le acque e le bevande in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 (7) della Commissione, alla data del 31 ottobre 2013, non era esaurito. È quindi opportuno concedere ai prodotti in questione un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione dal 1o gen­ naio 2014 al 31 dicembre 2014. (5) Per il 2014, è pertanto necessario non applicare, la so­ spensione temporanea del regime di franchigia doganale applicata ai sensi del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973. (6) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno abrogare talune disposizioni della normativa dell’Unione che ces­ sano di produrre effetti giuridici riguardo a situazioni presenti o future. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 deve pertanto essere abrogato. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzon­ tali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 no­ vembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’arti­ colo 7, paragrafo 2, vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scam­ bio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3, considerando quanto segue: (1) (2) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3), del 14 maggio 1973, e il protocollo n. 3 dell’accordo SEE, come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 140/2001 (4) e n. 138/2004 (5) (in prosieguo denominato «il protocollo n. 3 dell’accordo SEE») fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti. Il protocollo n. 3 dell’accordo SEE dispone un’esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, con­ tenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti ma non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificati al codice NC 2202 90 10. GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10. GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70. GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2. Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell’accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli (GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34). (5) Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica il protocollo 3 dell’accordo SEE per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del­ l’accordo (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30). (6) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72. (7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 della Commissione, del 20 novembre 2012, relativo all’apertura di un contingente tarif­ fario per l’anno 2013 applicabile all’importazione nell’Unione euro­ pea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasfor­ mazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (GU L 322 del 21.11.2012, pag. 2). — 125 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Articolo 2 o 1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, le merci classificate ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alco­ liche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)], originarie della Norvegia godono di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione. 2. Le norme d’origine da applicare ai prodotti di cui al para­ grafo 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell’accordo tra Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes­ sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del­ l’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 14CE0276 — 126 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1323/2013 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli da parte della Commissione dei valori forfettari all'impor­ tazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Com­ missione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, te­ nendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il pre­ sente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli­ cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli­ cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. (2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1. — 127 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi (1 ) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 IL MA TN TR ZZ 200,7 83,8 122,5 90,4 124,4 0707 00 05 MA TR ZZ 107,9 119,9 113,9 0709 93 10 MA TR ZZ 155,7 105,8 130,8 0805 10 20 AR MA TR UY ZA ZW ZZ 27,9 36,7 64,6 27,9 54,7 19,7 38,6 0805 20 10 MA ZZ 67,7 67,7 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 IL JM TR ZZ 108,1 139,0 72,5 106,5 0805 50 10 TR ZZ 65,2 65,2 0808 10 80 BA MK US ZA ZZ 78,8 36,9 120,0 199,9 108,9 0808 30 90 TR US ZZ 120,5 211,2 165,9 (1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE0277 — 128 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1324/2013 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2013 recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota LA COMMISSIONE EUROPEA, (3) visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ot­ tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola­ mento unico OCM) (1), visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regola­ mento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi ter­ zi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) (2) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013 della Commissione, del 23 maggio 2013, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2013/2014 (3), stabilisce i suddetti limiti. I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 2 al 6 dicembre 2013, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 6 dicembre 2013 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 2 al 6 dicembre 2013 sono rila­ sciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 41,718815 %. 2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2013 sono respinte. 3. Per il periodo dal 16 dicembre 2013 al 30 settembre 2014 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. (2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24. (3) GU L 138 del 24.5.2013, pag. 5. 14CE0278 — 129 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 REGOLAMENTO (UE) N. 1325/2013 DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 2013 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune categorie di prodotti, compresi i carburanti, conforme­ mente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione (2). IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par­ ticolare l'articolo 31, (5) L'imposizione di dazi doganali ai carboturbi di tali forni­ tori potrebbe causare un aumento dei prezzi dei carbo­ turbi sul mercato dell'Unione, dato che non è economi­ camente redditizio per le raffinerie dell'Unione aumentare in modo significativo la produzione di carburante per aeromobili. (6) È pertanto opportuno sospendere l'aliquota autonoma dei dazi doganali per i carboturbi. La sospensione dovrebbe riguardare tutti i prodotti di cui al codice NC 2710 19 21. Tenuto conto delle possibili variazioni fu­ ture della situazione del mercato dei carboturbi, è oppor­ tuno riesaminare questa sospensione sulla base di una valutazione entro cinque anni. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'alle­ gato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) del Consi­ glio. Dato che le preferenze tariffarie conformemente al regolamento (UE) N. 978/2012 non saranno più appli­ cabili dal 1o gennaio 2014, il presente regolamento do­ vrebbe entrare in vigore alla stessa data, al fine di garan­ tire la continuità di accesso preferenziale al mercato del­ l'Unione per i carboturbi, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) (2) Il mercato dei carboturbi dell'Unione dipende in misura considerevole dalle importazioni da paesi terzi. Sebbene gli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti aerei generalmente com­ prendano disposizioni relative all'esenzione dai dazi per i carboturbi, è necessario stabilire norme comuni in que­ sto ambito al fine di garantire chiarezza e uniformità, assicurare agli operatori la certezza giuridica ed evitare distorsioni della concorrenza dovute a pratiche e norme divergenti. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (3) Una parte significativa dei carboturbi importati nel­ l'Unione proviene da paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate o di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione ed è quindi esente da dazi. Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo del codice NC 2710 19 21 alla colonna 3 della tabella di cui alla parte seconda, sezione V, capitolo 27, è sostituito dal testo seguente: «4,7 (*) (4) Con l'applicazione di preferenze tariffarie conformemente al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento euro­ peo e del Consiglio (1), a partire dal 1o gennaio 2014 alcuni paesi che sono importanti esportatori di carbo­ turbi cesseranno di beneficiare di detto accesso preferen­ ziale al mercato dell'Unione, mentre altri paesi esportatori non beneficeranno di tale accesso preferenziale per talune (1) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Con­ siglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1). ___________ (*) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.». (2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne talune sezioni SPG, conformemente al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parla­ mento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 11). (3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). — 130 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente A. PABEDINSKIENĖ 14CE0279 — 131 — 2a Serie speciale - n. 14 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 REGOLAMENTO (UE) N. 1326/2013 DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 2013 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, (3) Questo sistema complesso comporta inutili difficoltà e oneri nell'applicazione della nomenclatura combinata. Per motivi di semplificazione legislativa e per evitare inutili difficoltà nell'applicazione della nomenclatura combinata, è quindi opportuno semplificare sia la no­ menclatura combinata sia la struttura tariffaria per tali oggetti di igiene, al fine di avere quattro categorie di prodotti (anziché otto), ciascuna associata a una singola aliquota del dazio autonomo. (4) È opportuno pertanto che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) sia modificato di conseguenza, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par­ ticolare l'articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) (2) Fino al 2012, gli assorbenti e i tamponi igienici, i pan­ nolini per bambini e oggetti simili di qualsiasi materia erano classificati in capitoli diversi della nomenclatura del sistema armonizzato, a seconda della natura o della ma­ teria costitutiva dell'articolo. A tali articoli erano associate aliquote dei dazi doganali diverse. Ciò ha determinato un complesso sistema di classificazione tariffaria. Nel 2012 questi oggetti di igiene sono stati classificati sotto un'unica voce 961900 nel sistema armonizzato. Tuttavia, la nuova voce ha mantenuto lo stesso com­ plesso sistema di classificazione tariffaria, con la suddivi­ sione in dodici sottovoci a seconda della materia costitu­ tiva, ciascuna corrispondente a una diversa aliquota dei dazi convenzionali. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013 Per il Consiglio Il presidente A. PABEDINSKIENĖ (1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). — 132 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 ALLEGATO Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 le voci di cui ai codici NC da 9619 00 a 9619 00 90 nella parte seconda, sezione XX, capitolo 96, sono sostituite dalle seguenti: "9619 00 Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia 9619 00 30 – Di ovatta di materie tessili (1) — – Di altre materie tessili: 9619 00 40 – – Assorbenti, tamponi igienici e oggetti simili (2) — 9619 00 50 – – Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili (3) — – Di altre materie: – – Assorbenti, tamponi igienici e oggetti simili: 9619 00 71 – – – Assorbenti igienici (4) — 9619 00 75 – – – Tamponi igienici (4) — 9619 00 79 – – – Altro (4) — – – Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili: 9619 00 81 – – – Pannolini per bambini piccoli (bebè) (4) — 9619 00 89 – – – Altri (per esempio, articoli per l'incontinenza) (4) — (1) Aliquota del dazio autonomo: 3,8%. Aliquota dei dazi convenzionali: — Di fibre sintetiche o artificiali: 5%, — Di fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali: 3,8%. (2) Aliquota del dazio autonomo: 6,3 %. Aliquota dei dazi convenzionali: — A maglia: 12 %. — Altri: 10,5 %. 3 ( ) Aliquota del dazio autonomo: 10,5 %. Aliquota dei dazi convenzionali: — A maglia: 12 %. — Altri: 10,5 %. (4) Aliquota del dazio autonomo: esenzione. Aliquota dei dazi convenzionali: — Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa: esenzione. — Di altre materie: 6,5%." 14CE0280 — 133 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 REGOLAMENTO (UE) N. 1327/2013 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2013 recante divieto di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea LA COMMISSIONE EUROPEA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Articolo 1 visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 no­ vembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) (2) (3) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gen­ naio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013. In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regola­ mento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno de­ terminato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013. È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato mem­ bro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca (1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. (2) GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54. — 134 — 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLEGATO N. 71/TQ40 Stato membro Unione europea (tutti gli Stati membri) Stock RED/N3LN. Specie Scorfani (Sebastes spp.) Zona NAFO 3LN Data di chiusura 26.11.2013 14CE0281 — 135 — 2a Serie speciale - n. 14 20-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1328/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2013 che autorizza il cumulo interregionale fra l’Indonesia e lo Sri Lanka per le norme d’origine applicate ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 LA COMMISSIONE EUROPEA, (5) La richiesta descrive sia i materiali di cui si propone l’impiego nel quadro del cumulo, ossia tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco di cui alla voce 2401 del sistema armonizzato (SA), sia le fasi di lavora­ zione e i processi ausiliari che s’intendono effettuare nello Sri Lanka. (6) Nella richiesta si afferma che, se autorizzato, il cumulo interregionale avrà effetti benefici sulle economie di en­ trambi i paesi e non recherà pregiudizio ai settori eco­ nomici dell’Unione attivi nella produzione e vendita di sigari. (7) È pertanto opportuno autorizzare lo Sri Lanka a cumu­ lare materiali di cui alla voce SA 2401 originari dell’In­ donesia, a condizione che entrambi i paesi mantengano lo status di paese beneficiario ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parla­ mento europeo e del Consiglio (3). (8) La Commissione europea sorveglierà l’evoluzione delle importazioni derivante da quest’autorizzazione, che potrà rivedere alla luce della sorveglianza effettuata in base a criteri quali l’aumento quantitativo delle importazioni. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ot­ tobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247, visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 86, considerando quanto segue: (1) (2) (3) (4) L’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede la possibilità di autorizzare i paesi be­ neficiari del sistema unionale delle preferenze generaliz­ zate (SPG) appartenenti ai gruppi regionali I e III a im­ piegare l’uno i materiali dell’altro nel quadro di una ti­ pologia specifica di cumulo, comunemente denominata «cumulo interregionale»; fissa inoltre le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione. Con lettera del 15 aprile 2013, l’Indonesia e lo Sri Lanka hanno presentato una richiesta congiunta di cumulo in­ terregionale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 5, del re­ golamento (CEE) n. 2454/93. Nell’ottica di promuovere gli scambi commerciali e di contribuire alla crescita delle rispettive economie, i due paesi chiedono di autorizzare il settore della tabacchicol­ tura indonesiano a rifornire l’industria manifatturiera dei sigari dello Sri Lanka di materiali di origine indonesiana che lo Sri Lanka possa impiegare al suo interno, nel quadro del cumulo, in ulteriori lavorazioni o trasforma­ zioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nella richiesta entrambi i paesi si sono impegnati a os­ servare o far osservare le norme d’origine nel quadro dell’SPG e a fornire la cooperazione amministrativa ne­ cessaria per assicurarne la corretta applicazione sia nei confronti dell’Unione europea che nelle loro relazioni reciproche. (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Lo Sri Lanka è autorizzato ad impiegare, conformemente all’ar­ ticolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93, ta­ bacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco del codice SA 2401 originari dell’Indonesia nel quadro del cumulo dell’origine. A norma dell’articolo 86, paragrafo 2, lettera a), del regola­ mento (CEE) n. 2454/93, l’autorizzazione è subordinata al man­ tenimento, da parte dello Sri Lanka e dell’Indonesia, dello status di paese beneficiario ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del rego­ lamento (UE) n. 978/2012, al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione. (3) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Con­ siglio, del 25 ottobr