DOCUMENTO DI CONVENZIONE TRA I CENTRI DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELLA S.I.P.P. (SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA) E L’ANVVF (ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE) 1 * I Centri di Psicoterapia Psicoanalitica della S.I.P.P. di Roma (con sede a Roma in via Po 102), di Milano (con sede in via Coni Zugna 5/A), di Catania (con sede in via Gabriello Carnazza 27) e di Bologna (con sede in via Santa Chiara 6/3), rappresentati dal proprio Presidente pro-tempore Giovanni Starace e l’ANVVF, rappresentata dal Cav. Gianni Andreanelli REGOLANO con il presente atto i rapporti di collaborazione per la realizzazione di un progetto di attività clinica, secondo il modello psicoanalitico, finalizzato alla assistenza psicoterapeutica di coloro che ne facciano richiesta. PREMESSO Che i Centri di Psicoterapia Psicoanalitica intendono rivolgersi a coloro che vivono situazioni di sofferenza psicologica e di disagio legato a difficoltà relazionali, a quanti presentano sintomatologie come ansia, angoscia, fobie, stati depressivi, disturbi del comportamento alimentare, dipendenze e disturbi psico-somatici. Che il servizio è diretto a giovani, adulti, anziani e coppie in difficoltà per problemi affettivi, sessuali o familiari, per crisi legate a fasi evolutive della vita, a lutti, a problemi di identità, a situazioni traumatiche in ambito familiare o sociale, quali disastri e gravi calamità. Tutto ciò premesso SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1) I Centri di Psicoterapia Psicoanalitica suddetti allegano integralmente, alla presente Convenzione, un Documento Progettuale (Allegato A) in cui sono indicati gli obiettivi, le attività ed i tempi, i limiti di operatività e le regole di natura fiscale. 2) L’ANVVF assume i Centri quali prevalente punto di riferimento per il servizio di assistenza psicologica e psicoterapeutica da offrire ai propri associati, in servizio e in congedo, ed ai loro familiari. 3) I Centri garantiscono che tutti i Professionisti, direttamente coinvolti nel Progetto, siano qualificati e formati presso l’ Istituto di Formazione della S.I.P.P.. Garantiscono inoltre che ogni attività prevista nella presente Convenzione avverrà sotto il controllo e la responsabilità della S.I.P.P.. * La S.I.P.P. si è costituita a Roma il 13 novembre 1980 come società di psicoterapia psicoanalitica; è legalmente riconosciuta come istituto di formazione, ai sensi dell’art. 3 della L 56/89 – D.M. 31-12-93; è membro della European Federation for Psychonalytic Psychoterapy in the Public Sector ( E.F.P.P.); le sedi sono presenti in tutto il territorio italiano. 2 4) I Centri della SIPP possono essere contattati ai seguenti numeri: Roma 06 85350541 - Milano 327 827 12 65 - Bologna 051 392322 - Catania 346 3416740 I colloqui di prima consultazione potranno svolgersi presso le sedi dei relativi Centri. I trattamenti di psicoterapia psicoanalitica eventualmente consigliati si svolgeranno invece presso gli studi privati dei singoli professionisti, i quali assicureranno parcelle convenzionate come previsto nel Documento Progettuale. Qualora la richiesta di consultazione provenisse da località situate fuori dal comune delle sedi indicate, i Centri si impegnano a fornire il nominativo del professionista più vicino all’utente. Il professionista della Sipp indicato sarà tenuto a rispettare le norme previste in Convenzione (gratuità fino a tre incontri ed onorario calmierato). 5) La presente Convenzione avrà durata annuale e sarà tacitamente rinnovata. Letta, firmata e sottoscritta. Il Presidente della SIPP Il Presidente dell’ANVVF 3 ALLEGATO “A” DOCUMENTO PROGETTUALE Art. 1 PRINCIPI GENERALI Le parti firmatarie intendono promuovere una stabile collaborazione fra loro volta alla fornitura di servizi di assistenza psicologica e psicoterapeutica destinati alle persone che vivono situazioni di sofferenza e disagio legate alle seguenti fattispecie: problemi affettivo-relazionali, stati d’ansia, angoscia, fobie, stati depressivi, disturbi del comportamento alimentare, dipendenze patologiche, disturbi psicosomatici, disturbi legati alla sfera sessuale, problemi di identità, crisi legate a fasi evolutive della vita, situazioni traumatiche in ambito familiare e sociale. Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE Ai fini di quanto stabilito dal precedente articolo 1 il presente Documento disciplina i criteri e le modalità di massima che regolano il rapporto collaborativo fra le parti firmatarie, nonché le singole responsabilità unitamente ai reciproci compiti ed impegni assunti. Art. 3 CRITERIO DI CONVENZIONE Enti Pubblici o Privati, Istituti, Associazioni, Organizzazioni e Persone Giuridiche, possono convenzionarsi con il Centro di Psicoterapia della SIPP al fine di ottenerne le prestazioni alle condizioni più vantaggiose previste dalla Convenzione stessa, riconoscendo il Centro come riferimento permanente per il supporto psicologico e psicoterapeutico dei soggetti che lo richiedano. Art. 4 MODALITA’ PROCEDURALI Il servizio clinico di consultazione prevede un massimo di tre incontri durante i quali verrà aperto un dialogo con la persona per capirne il bisogno. Al termine di detta fase di consultazione ci sarà da parte del terapeuta una restituzione di quanto è andato delineandosi nei colloqui e sarà valutata l’eventuale opportunità di un ulteriore percorso psicoterapeutico. I trattamenti di psicoterapia psicoanalitica individuali si terranno presso lo studio privato del professionista individuato e/o scelto. 4 Art. 5 DIRITTO DI INFORMAZIONE L’ANVVF convenzionata garantisce a tutti i soggetti ad esso collegati, per le procedure di cui al precedente Art. 4, il diritto di ottenere una informazione corretta e costante, puntuale e accessibile sugli spazi eventualmente disponibili o con altri mezzi idonei, al fine di rendere note le modalità di utilizzo dei servizi offerti. Art. 6 TARIFFARIO Tutti gli incontri di prima consultazione, per i soggetti indicati o inviati dall’ANVVF convenzionata, saranno totalmente gratuiti. Per gli eventuali e successivi percorsi terapeutici, i Professionisti del Centro applicheranno la parcella convenzionata di 50 euro ad incontro. Art. 7 TRATTAMENTO FISCALE Ad ogni percorso terapeutico si instaurerà un rapporto diretto fra il soggetto ed il terapeuta, che rilascerà a proprio nome regolare parcella professionale, in ottemperanza alle norme tributarie e fiscali vigenti in materia. Art. 8 RESPONSABILITA’ La responsabilità di diritto pubblico, civile e patrimoniale spetta esclusivamente alla SIPP, limitatamente alla fase di consultazione preliminare, per la corretta osservanza dei principi statuiti nella Convenzione, venendosi a sostituire, nella fase della Psicoterapia individuale, quella diretta del Professionista. Art. 9 VERIFICHE A totale garanzia per l’ANVVF convenzionata si conviene che la SIPP provvederà periodicamente ad accertare che lo svolgimento delle attività in oggetto avvengano secondo le norme del codice civile nonché nel rispetto della presente Convenzione, assumendosi l’obbligo di inviare annualmente all’ANVVF convenzionato una propria certificazione attestante l’avvenuto e puntuale rispetto, nell’anno precedente, delle norme contemplate nella presente Convenzione . Art. 10 CLAUSOLA COMPROMISSORIA In caso di controversia riguardante ogni aspetto della presente Convenzione, le parti convengono di nominare d’intesa un arbitro; in mancanza di accordo, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma. Qualunque controversia dovesse insorgere invece nel rapporto privato tra il professionista e l’utente nel corso di una eventuale psicoterapia, sarà di esclusiva competenza dei due soggetti privati senza alcuna ripercussione di carattere civile, penale o fiscale nei confronti delle rispettive Associazioni. 5 Art. 11 NORME GENERALI Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle disposizioni di Legge vigenti, nonché alle norme del Codice Civile che possano trovare applicazione nella fattispecie. Art. 12 REGISTRAZIONE La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. Letto firmato e sottoscritto Il Presidente della SIPP Il Presidente della ANVVF 6