Presentazione di PowerPoint - Associazione Italiana Private Banking

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IL PRIVATE LIFE INSURANCE
Relatore: Giuseppe Frascà
Milano, 22 giugno 2015
Agenda
 I BISOGNI DEL CLIENTE PRIVATE
 MARKET OVERVIEW
 PRIVATE INSURANCE: DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO
PRIVATE INSURANCE: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI
 PASSAGGIO GENERAZIONALE E PRIVATE INSURANCE
 CASE STUDY & FAQ
2
I bisogni del Cliente Private
1
EFFICIENZA-
PROTEZIONE
5
OTTIMIZZAZIONE
Gestione, organizzazione e
controllo del patrimonio
Protezione del patrimonio da
Gestione della liquidità
eccesso o strutturale
FAMIGLIA
in
PATRIMONIO
Cessioni,
acquisizioni, IPO
condizionamenti e pericoli
Strutture estere di
ottimizzazione
2
SUCCESSIONE
AZIENDA
Passaggio generazionale
3
PIANIFICAZIONE
Finanziamenti
Cross - Border
Cessione, identificazione di Partner
finanziari, acquisizione di aziende
SOSTENIBILITA'
4
crescita, sviluppo,
valorizzazione
3
Protezione
4
Successione
Soggetti esterni coinvolti
nella successione
Programmazione della successione
Età
programmazione
Soggetti
%
Banche creditrici
1,3
SI
NO
Fino a 40
20
80
Banche d’affari
3,8
41-50
48
52
Cons. legali o comm.
63,3
51-60
62
38
Membri esterni al cda
20,9
61-70
71
29
Altro
10,8
>71
67
33
Fonte: AIPB su dati Bankit
Gestione di conflittualità all’interno del family business
5
Pianificazione & Sostenibilità
CESSIONE
AZIENDA
TRASFERIMENTO
DI BENI MOBILI/IMMOBILI
PIANIFICAZIONE
FISCALE
IDENTIFICAZIONE
PARTNER FINANZIARIO
Bisogni
Integrati
PIANIFICAZIONE
PREVIDENZIALE
TRASFERIMENTO
DI AZIENDE
ACQUISIZIONE
DI AZIENDE
Orizzonte di lungo termine
6
Efficienza e Ottimizzazione
ANALISI NORMATIVA
E FISCALE
CICLO DI VITA
FAMILIARE-AZIENDALE
PATRIMONIO
FAMIGLIA
GESTIONE DELLA
LIQUIDITÀ IN
ECCESSO O
STRUTTURALE
CESSIONI,
ACQUISIZIONI, IPO
STRUTTURE
ESTERE DI OTT.
VALUTAZIONI
ECONOMICOFINANZIARIE
AZIENDA
FINANZIAMENTI
CROSSBORDER
7
Agenda
 I BISOGNI DEL CLIENTE PRIVATE
 MARKET OVERVIEW
 PRIVATE INSURANCE: DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO
PRIVATE INSURANCE: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI
 PASSAGGIO GENERAZIONALE E PRIVATE INSURANCE
 CASE STUDY & FAQ
8
Evoluzione delle masse
Nel 2009 il trend si è decisamente invertito
Inversione importante nel 2009
Fonte: Prometeia
9
MARKET VIEW: ITALIA – Ramo Vita
Nuova produzione vita imprese italiane ed extra-U.E.
2006: 48,8 mld di Euro
2007: 41,7 mld di Euro
2008:‫‏‬35,2 mld di Euro
2009: 59,0 mld di Euro
2010: 63,7 mld di Euro
2011: 52,9 mld di Euro
2012: 47,7 mld di Euro
2013: 61,4 mld di Euro
2014: 90,6 mld di Euro
2015: 38,2 mld di Euro
Fonte: ANIA – Newsletter Ufficio Studio giugno 2015
(al 30 aprile)
MARKET VIEW: ITALIA – Ramo Vita Imprese UE
Nuova produzione vita imprese U.E. in LS / LPS
2006: 6 mld di Euro
2007: 9 mld di Euro
2008: 6,4 mld di Euro
2009: 4,2 mld di Euro
2010: 5,7 mld di Euro
2011: 5,5 mld di Euro
2012: 7,0 mld di Euro
2013: 12,1 mld di Euro
2014: 15,6 mld di Euro
2015: 6,1 mld di Euro
Fonte: ANIA – Newsletter Ufficio Studio giugno 2015
(al 30 aprile)
I Principali Player del mercato operanti in LPS
MARKET VIEW: ITALIA – Ramo Vita
a produzione individuale vita per ramo/prodotto
Nuova produzione individuale vita per ramo/prodotto
Aprile 2015 – Prima stima* (migliaia di euro)
Trend mensile 2012-2014 (imprese
Ramo/Prodotto
Premi da inizio anno Distribuzione
2015
%
Variazione %
2015 su 2014
Vita ramo I
24.975
65,3%
0,1%
Unit Linked ramo III
11.875
31,1%
134,6%
1.361
3.6%
68,6%
38.243
100%
24,0%
Capitalizzazioni ramo V
Imprese italiane ed
extra UE
Imprese UE
Totale in mio
6.110
41,2%
44.353
26,1%
Prevalenza Ramo I a capitale e rendimento garantito
Agenda
 I BISOGNI DEL CLIENTE PRIVATE
 MARKET OVERVIEW
 PRIVATE INSURANCE: DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO
PRIVATE INSURANCE: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI
 PASSAGGIO GENERAZIONALE E PRIVATE INSURANCE
 CASE STUDY & FAQ
14
Private Insurance: definizione
 Il Private Insurance è il termine che identifica l’insieme delle soluzioni vita e
danni offerte alla clientela “private” (famiglie con risorse finanziarie disponibili
superiori a 500.000 €), con problematiche sofisticate e complesse.
 Il Private Insurance è un’offerta di prodotti assicurativi:
- altamente personalizzata;
- che viene formulata attraverso una struttura dedicata, dotata di risorse
umane qualificate e specializzate all’interno di Banche, Compagnie ed
Intermediari
* Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance
di AIPB (Associazione Italiana Private Banking)
15
Private Insurance: definizione
 Il Private Insurance è un servizio dedicato che comprende:
 polizze di assicurazione sulla vita (tipicamente di diritto estero) ad elevato
contenuto finanziario in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli
investitori più facoltosi ed alle rispettive famiglie (polizze portfolio, unit private);
 polizze di copertura dei rischi sulla durata della vita (rendite vitalizie,
assicurazione caso morte);
 polizze danni (contratti ad elevata personalizzazione) volte alla copertura dei
rischi patrimoniali legati ai beni mobili ed immobili del cliente “private”;
 polizze danni che offrono copertura dei rischi personali (rischio di danni alla
persona): assicurazione malattia, infortuni, LTC ….
* Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance
di AIPB (Associazione Italiana Private Banking)
16
L’approccio nella ricerca delle soluzioni
“Concetto che integra i servizi di private banking e di gestione patrimoniale con un
utilizzo sofisticato dell'assicurazione sulla vita,quale strumento di pianificazione
finanziaria e successoria in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli
Investitori più facoltosi e alle rispettive famiglie”
Private
Insurance
Soluzione
Esigenza
Compagnie
Assicurative
Clienti
Architettura aperta per soluzioni assicurative “su misura”
17
Canali Distributivi
18
Quadro Normativo (indice)
•
DEFINIZIONI CONTRATTI ASSICURATIVI
•
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
•
NORME DI COMPORTAMENTO
•
SAIA
•
CENNI SULL’ANTIRICICLAGGIO
19
Il Contratto Assicurativo

Definizione: art.1882 cc

Effetti: il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel giorno
in cui il contraente riceve dall'assicuratore l'accettazione della proposta o nel giorno in
cui riceve la polizza sottoscritta dall’assicuratore

Soggetti:

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto. E' tenuto a pagare
i premi e può esercitare tutti i diritti propri del contratto (riscatto, cessione,
modifica beneficiari, messa a pegno della polizza, ecc)

Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Può coincidere
con il contraente (assicurazione sulla vita propria) o essere un terzo (art. 1919
c.c.). Deve dare espresso consenso scritto. Nel caso di più assicurati il
pagamento può avvenire al primo o all’ultimo decesso

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata a ricevere la prestazione al
verificarsi dell’evento assicurato. Può essere designato fin da subito o con
successiva dichiarazione scritta o per testamento
20
Il beneficiario (Art.1920 cc)
“[...] Per effetto della designazione il terzo
acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”
 Il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi del
contratto.
 Le somme corrisposte a seguito del decesso non rientrano nell'asse ereditario del de
cuius.
 Tali somme risultano esenti da imposta di successione.
 Al contraente è data facoltà di nominare i beneficiari del contratto anche al di fuori del
proprio asse ereditario, nei limiti della quota di patrimonio disponibile.
 (Per conoscere le quote spettanti ai legittimari v. Artt. 536 ss cc italiano)
21
L’intermediazione assicurativa
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA
ACCESSO ALL’INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA
Art. 106 Codice Assicurazioni Private
Art. 108 Codice Assicurazioni Private
“L'attività che consiste nel presentare o
proporre prodotti assicurativi e
riassicurativi o nel prestare assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività e, se
previsto dall'incarico intermediativo, nella
conclusione dei contratti ovvero nella
collaborazione alla gestione o
all'esecuzione, segnatamente in caso di
sinistri, dei contratti stipulati”
“L'attività di intermediazione assicurativa è
riservata agli iscritti nel registro di cui
all'articolo 109.
É inoltre consentita l'attività agli
intermediari assicurativi che hanno
residenza o sede legale nel territorio di un
altro Stato membro e che operano
secondo quanto previsto dall'articolo 116,
comma 2”
22
Canali distributivi: Italia
Registro degli intermediari assicurativi: art. 109 Codice Assicurazioni Private
Prima sezione (lett. a) 
assicurazione.
agenti di
Seconda sezione (lett. b)  mediatori
d’assicurazione e di riassicurazione (broker)
Terza sezione (lett. c)  produttori diretti.
Quarta sezione (lett. d)  Banche
(autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del TUB),
intermediari finanziari (inseriti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del TUB), SIM
(autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del TUF)
e la società Poste Italiane – Divisione servizi
di bancoposta.
Quinta sezione (lett. e)  soggetti addetti
intermediazione, quali i dipendenti, i
collaboratori, i produttori e gli altri incaricati
degli intermediari iscritti alle sezioni di cui
alle lettere a), b) e d) per l'attività di
intermediazione svolta al di fuori dei locali
dove l'intermediario opera
Elenco Annesso (art. 116, comma 2) 
intermediari assicurativi e riassicurativi che
hanno residenza o sede legale nel territorio
di un altro Stato membro.
23
Canali distributivi: Italia
Libera prestazione di servizi in Italia
Art. 116, comma 2:
Gli
intermediari
assicurativi
e
riassicurativi, che hanno residenza o
sede legale nel territorio di un altro
Stato membro, possono operare in
Italia previa iscrizione all’elenco
annesso al RUI.
ISVAP: settimo gruppo FAQ al RUI
Laddove gli stessi operino in Italia
avvalendosi, per l’attività fuori sede, di
collaboratori italiani, questi ultimi
devono essere iscritti nella sezione E
del registro e saranno pertanto tenuti
all’integrale rispetto della normativa
italiana.
Considerazioni operative
 L’intermediario comunitario attesta che
l’attività del collaboratore è coperta dalla
polizza di r.c. professionale o da analoga
forma di garanzia ai sensi dell’art. 4, par. 3
della Direttiva 2002/92/CE;
 L’intermediario comunitario si assume la
piena responsabilità dell’attività posta in
essere dal collaboratore, analogamente a
quanto previsto dall’art. 119, comma 3 del
Codice per gli intermediari italiani;
 Il collaboratore deve rispettare le
condizioni di iscrizione, di esercizio e le
regole di comportamento previste dal
Codice e dal Regolamento;
 Nella sezione E del registro viene data
evidenza del rapporto a fini di trasparenza
nei confronti del consumatore
24
Tipologia di prodotti distribuibili
L’art. 108 del CAP, riserva tale attività agli iscritti nel Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi – RUI.
Il RUI è suddiviso in 5 sezioni distinte:
Sez. A: Agenti di assicurazione
Sez. B: Broker
Sez. C: Produttori Diretti
Sez. D: Banche (+ Sim, Intermediari finanziari, Poste Italiane - Banco Poste)
Sez. E: soggetti che operano per conto di altri intermediari (A, B, o D), al di fuori
dei locali di questi.
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario
in più sezioni del Registro.
Quindi una banca può essere solo iscritta alla sezione D del RUI.
25
Tipologia di prodotti distribuibili
Art. 119, comma 2 Codice Assicurazioni Private
“Possono essere distribuiti attraverso
gli Intermediari di cui all'articolo 109,
comma 2, lett. d), salvo iscrizione ad
altra
sezione
del
registro,
esclusivamente i prodotti assicurativi
ai quali accedono garanzie o clausole
predeterminate che vengano rimesse
alla libera scelta dell'assicurato e non
siano
modificabili
dal
soggetto
incaricato della distribuzione”
 Agenti: Prodotti Standard e Prodotti nonStandard
 Broker: Prodotti Standard e Prodotti nonStandard
 Produttori diretti: Prodotti Standard e
Prodotti non-Standard
 Banche, Intermediari finanziari, SIM,
Poste: Prodotti Standard
26
Differenza tra prodotti ass. standardizzati e non stand.
 Non è definita da una norma di legge.
 Dobbiamo ricostruire la differenza in via interpretativa.
 L’IVASS (Circolare Isvap 29 marzo 1995, n. 241) intende i prodotti
assicurativi standard come prodotti assicurativi caratterizzati da modelli
contrattuali predefiniti dalla compagnia di assicurazione con clausole
non modificabili.
 Tutto ciò che è fuori da questo perimetro è prodotto assicurativo non
standard.
27
Soluzioni assicurative standard e “non standard”
L’intermediazione assicurativa nel Private Insurance propone soluzioni
mediante l’utilizzo di prodotti assicurativi:
standardizzati
non
standardizzati
Alle banche è consentita la distribuzione diretta solo dei
prodotti assicurativi standardizzati.
28
Polizza “non standard” e broker assicurativo

Per l’intermediazione dei prodotti assicurativi non standardizzati, la legge
impone agli intermediari bancari e finanziari, di individuare modalità
distributive alternative alla distribuzione diretta.

Da qui la necessità di individuare le modalità distributive utilizzabili per il
caso in cui l’esigenza manifestata dal cliente, ovvero le caratteristiche
dell’operazione, rendano necessario il ricorso ad un utilizzo sofisticato
dell’assicurazione sulla vita, volto ad individuare una soluzione assicurativa
non standardizzata.
29
La collaborazione tra intermediari
D.L.18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni L. 17 dicembre 2012 n. 221.
Comma 10
Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed
accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi a), b) e d)
nonché quelli inseriti nell'elenco annesso, possono adottare forme di collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi
mandati.
Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del
registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che
al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni
private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al
fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari,
nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto
dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.
L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni
attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.
Comma 12
A decorrere dal 1°gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice
incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma
imperativa di legge e si considerano non apposte.
30
Norme di comportamento


Fonti
 Circolare ISVAP 551/D del 2005
 Codice delle Assicurazioni private
 Regolamento ISVAP n.5 del 16 Ottobre 2006
Principi
 Diligenza
 Correttezza
 Trasparenza
 Professionalità
 Adeguatezza dei contratti offerti
 Obbligo di informativa (già in fase pre-contrattuale)
 No conflitto di interessi
 Indipendenza
 Prudenza
 Riservatezza
 Salvaguardia dei diritti dei contraenti e degli assicurati
31
Regole di Comportamento
Adeguatezza dei contratti offerti: fase precontrattuale
Informazioni da acquisire (da conservare su supporto durevole):










Notizie sulle caratteristiche personali del contraente
Età
Attività lavorativa
Nucleo familiare
Situazione finanziaria ed assicurativa
Propensione al rischio
Aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto (copertura, durata ed eventuali
rischi finanziari)
Valutazione del contratto offerto in relazione a:
Esigenze assicurative e previdenziali
Propensione al rischio del contraente medesimo
Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita
dichiarazione sottoscritta dal contraente
32
Regole di Comportamento
Informativa Pre-contrattuale
Documenti che devono essere consegnati al cliente:

Riepilogativo dei principali obblighi di comportamento dell'intermediario
(v. Modello 7a Reg. n.5 ISVAP)

Dati essenziali dell'intermediario e della propria attività
(v. Modello 7b Reg. n.5 ISVAP)

Documentazione precontrattuale utile per effettuare una scelta prodotto
consapevole (conflitto d'interessi)

Documentazione contrattuale (Fascicolo Informativo)
33
SAIA
Regolamento Intermediari Consob n.16190/2007, obblighi:
Valutazione dell'Adeguatezza / Appropriatezza (art. 39-42)
 Adeguatezza:
si applica all'attività di consulenza e gestione. Ottenute le
informazioni relative alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di
investimenti, situazione finanziaria si valuta se il servizio da fornire sia
adeguato. Se il cliente non fornisce le informazioni, l’impresa non può fornire i
servizi richiesti.
 Appropriatezza: si applica ai servizi di investimento diversi da consulenza e
gestione (“collocamento”). Si deve valutare se il cliente ha il livello di
esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi legati al
prodotto.
 Non si applicano ai clienti professionali e alle controparti qualificate.
Classificazione MIFID della clientela (art. 35)
Inducements (art. 52)
Obblighi informativi
Obblighi precontrattuali
34
SAIA
Regolamento Intermediari Consob n.16190/2007
Classificazione MIFID della clientela

Clienti al Dettaglio: categoria dei "normali" investitori individuali che include,
per sottrazione, quanti non fanno parte delle classi precedenti

Clienti Professionali: in possesso di esperienze, conoscenze e competenze
tali da far ritenere che le loro scelte di investimento siano prese
consapevolmente e in seguito a una corretta valutazione dei rischi

Controparti Qualificate: sottoinsieme degli investitori professionali (elenco di
soggetti specificamente individuati). Solo le persone giuridiche possono
rientrare in questa categoria.
35
L’antiriciclaggio nel settore assicurativo: cenni
•
Il Risk Based Approach
•
Obbligo di identificazione del cliente
•
La relazione a distanza e la delega dell’identificazione: criticità
•
Obbligo di esaminare con particolare attenzione alcune transazioni
•
Obbligo di conservazione di alcuni documenti
•
La necessità di un’adeguata organizzazione interna
•
Il dovere di cooperare con le autorità
36
L’antiriciclaggio nel settore assicurativo: cenni
Obbligo di identificazione del Cliente
Dovere di ogni professionista di individuare la propria controparte contrattuale
Contraente
•
Identificazione: stabilire l’identità della controparte,
indagine sulle sue condizioni familiari, economiche e
finanziarie, origine dei fondi, livello di coerenza tra
l’importo investito e la condizione patrimoniale globale,
motivazioni a sottoscrivere una polizza assicurativa
•
Identificazione sulla base di prove documentali
•
Timing
•
Casi Particolari: PEP, NCCT, Terzo Pagatore, Persone
Giuridiche, Trust
Assicurato
Beneficiario
Beneficiario
Economico
37
L’antiriciclaggio nel settore assicurativo: cenni
Obbligo di esaminare con particolare attenzione alcune transazioni
•
Evitare di essere utilizzati come controparti inconsapevoli in operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
•
Buona conoscenza delle operazioni che i Clienti richiedono di porre in essere;
•
Monitoraggio costante degli sviluppi richiedendo, se del caso, informazioni
aggiuntive utili a rimuovere ogni dubbio;
•
Esercitare il proprio giudizio in buona fede, determinando caso per caso se vi
sia un sospetto di riciclaggio;
•
Astenersi dal partecipare a transazioni non spiegabili, non comprensibili o non
giustificabili;
•
Lista delle possibili operazioni sospette.
38
Lista di possibili operazioni sospette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Terzo pagatore laddove il legame tra questi e il Cliente non sia ovvia;
Richiesta di eseguire un pagamento verso una terza parte non connessa al
Cliente;
Tentativo di fare o ricevere pagamenti in denaro;
Riscatto/cessione subito successivo ad un cambio di proprietà della polizza;
In certi casi, l’esercizio del diritto di recesso da una polizza a premio unico
entro 30 giorni dall’emissione;
Altre richieste di recesso connesse (marito, moglie, figli, parenti);
Regolari richieste di riscatto immotivate o frequenti riscatti nel corso dell’anno;
Inspiegabili improvvisi cambiamenti nello stato economico del Cliente;
Cambio di indirizzo del Cliente subito dopo la sottoscrizione del contratto o
poco prima della sua scadenza/riscatto;
Riscatti regolari laddove il Cliente abbia anche eseguito dei versamenti
regolari;
Incoerenza tra la situazione finanziaria/professionale del Cliente e l’importo
investito;
Le informazioni disponibili forniscono prove contraddittorie rispetto alla
condizione del Cliente;
39
Lista di possibili operazioni sospette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Presentazione del Cliente da parte di un intermediario proveniente da un
paese non regolamentato o scarsamente regolamentato in materia di
riciclaggio o laddove vi sia un alto tasso di criminalità organizzata (es. traffico
di stupefacenti, armi, terrorismo ecc..);
Sottoscrizione a distanza di una polizza da parte di un Cliente che si trovi in
un luogo dove potrebbe sottoscrivere un prodotto comparabile “closer to
home”;
Difficoltà nel reperire le informazioni richieste a completare le indagini
preliminari per scarsa cooperazione del Cliente;
Ogni transazione che coinvolga una controparte non trasparente;
Il Cliente manifesta maggiore interesse per la possibilità di riscattare gli importi
versati in corso di contratto che per le performance e i costi del contratto
stesso;
Utilizzo di valute estere non convenzionali;
Il Cliente fornisce informazioni scarse, false o fuorvianti;
Il Cliente fornisce informazioni difficilmente verificabili o la cui verifica risulti
estremamente onerosa;
Il Cliente ha in essere più polizze con diverse controparti;
Cessione del contratto di polizza ad un valore inferiore al mercato
40
Giurisdizioni
La libera prestazione di servizi
Home country control
Il primo luglio del 1994, la terza Direttiva
CEE ha autorizzato le Compagnie di
Assicurazione europee ad esercitare la
loro attività in LPS (Libera Prestazione di
Servizi) all'interno dell'Unione Europea.
Questo significa che le Compagnie di
Assicurazione, aventi sede in un qualsiasi
Paese della UE, possono esercitare la loro
attività sul territorio degli altri Paesi
Membri, senza dover creare una sede
secondaria.
In base a questo principio, le compagnie
europee possono, nel rispetto delle norme
di interesse generale recepite ed emanate
dall’ISVAP, distribuire i propri prodotti sul
territorio italiano, rimanendo soggette al
solo controllo dell’organismo competente
nel proprio Paese di residenza.
41
Giurisdizioni
LUSSEMBURGO
 1957: è una delle sei nazioni fondatrici della CEE
 1999: entra nell'area dell'EURO.
 Principale centro finanziario UE: paese domicilio della quasi totalità delle SICAV e
OICVM comunitari, Banche, Assicurazioni e Società di Gestione di Hedge Funds.
 Capitale europea del private banking
 Maggior centro extra-USA per amministrazione e gestione di fondi d'investimento
 Private Insurance: ha dato origine all'attuale modello di private insurance, attualmente è
la sede principale del ramo Assicurazione Vita a livello europeo.
 Organo di controllo assicurativo: Commissariat Aux Assurances (CAA).
 Investimenti possibili: a tutela dell'investitore, il CAA ha previsto delle regole per i
prodotti assicurativi vita legati a fondi di investimento, recentemente riviste dalla
Circolare 08/01 del 2 gennaio 2008 che ha notevolmente abbattuto i limiti e le restrizioni
precedentemente fissati.
42
Giurisdizioni
LUSSEMBURGO
 Privacy: la legislazione garantisce la massima privacy finanziaria (Art.41 Legge
05/04/1993) ed assicurativa
 Protezione (Legge 6/12/1991):

Gli asset a copertura delle riserve tecniche devono essere periodicamente inventariati.

L'inventario permanente e gli asset che lo compongono sono separati rispetto ad ogni
altro asset e obbligazione propri della Compagnia.

Super-privilge: il contraente di polizza un creditore privilegiato di 1° grado, in caso di
inadempienza della compagnia.

Nel caso in cui gli asset a copertura delle riserve tecniche subissero un deprezzamento o
risultassero insufficienti, sulla parte in eccesso non ancora soddisfatta, i contraenti (o i
beneficiari) hanno comunque diritto ad un privilegio.
43
Giurisdizioni
IRLANDA
 1973: entra a far parte della CEE
 1987: sviluppa l'IFSC (International Financial Service Centre) che dagli anni '90 è il
centro attrattivo, finanziario ed assicurativo, di maggiore sviluppo in Europa.
 IFSC: centro finanziario a Dublino in cui è possibile beneficiare di un trattamento fiscale
preferenziale. E' primo al mondo per le operazioni di outsourcing specializzate di
gestione finanziaria e di tesoreria. Vi operano più della metà delle 50 banche leader sul
mercato
 Private Insurance: nel corso degli ultimi anni il settore assicurativo ha conosciuto uno
sviluppo di grande successo.
 Organo di controllo finanziario e assicurativo: Irish Financial Services Regulatory
Authority.
 Investimenti possibili: ampia flessibilità di investimento, è ammesso l'utilizzo di fondi
non armonizzati senza restrizioni.
44
Giurisdizioni
IRLANDA
 Privacy: la normativa irlandese non garantisce un elevato grado di privacy finanziaria e
si muove in totale trasparenza con le autorità degli altri Paesi membri dell'UE
 Protezione:

Gli asset appartenenti ai contratti assicurativi sono separati da quelli di proprietà della
compagnia assicurativa.

La compagnia tiene un registro degli asset rappresentanti le riserve tecniche, il cui valore
totale non può essere inferiore al valore delle riserve stesse.

I reclami riguardanti i beni che rappresentano le riserve tecniche di un'impresa di
assicurazione, hanno assoluta precedenza su qualsiasi altro credito vantato nei confronti
dell'assicurazione.

Le spese legali nascenti dagli atti di liquidazione hanno la precedenza sui crediti
assicurativi fino al punto in cui i beni dell'impresa, escluse le riserve tecniche, siano
insufficienti al soddisfacimento delle stesse.
45
Giurisdizioni
IRLANDA
 Privacy: la normativa irlandese non garantisce un elevato grado di privacy finanziaria e
si muove in totale trasparenza con le autorità degli altri Paesi membri dell'UE
 Protezione:

Gli asset appartenenti ai contratti assicurativi sono separati da quelli di proprietà della
compagnia assicurativa.

La compagnia tiene un registro degli asset rappresentanti le riserve tecniche, il cui valore
totale non può essere inferiore al valore delle riserve stesse.

I reclami riguardanti i beni che rappresentano le riserve tecniche di un'impresa di
assicurazione, hanno assoluta precedenza su qualsiasi altro credito vantato nei confronti
dell'assicurazione.

Le spese legali nascenti dagli atti di liquidazione hanno la precedenza sui crediti
assicurativi fino al punto in cui i beni dell'impresa, escluse le riserve tecniche, siano
insufficienti al soddisfacimento delle stesse.
46
Giurisdizioni
LIECHTENSTEIN
 Privacy:
La Legge sulla sorveglianza delle assicurazioni del 1996 e il Regolamento del 1997
prevedono, in analogia al segreto bancario, il segreto d'assicurazioni: gli organi ed i
collaboratori devono osservare il segreto assoluto ed illimitato riguardo ai dati dei clienti.
Nei Paesi ad alto tasso fiscale esiste la tendenza a impiegare convenzioni fiscali
bilaterali come strumenti di controllo fiscale: il Liechtenstein ha una convenzione
solamente con l'Austria, dedicata al reddito dei lavoratori frontalieri.
 Protezione:
Legge sulla vigilanza delle assicurazioni del Liechtenstein (VAG): il Liechtenstein, in
qualità di Membro SEE, ha recepito nel diritto nazionale la Direttiva 2001/17/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 in materia di risanamento e
liquidazione delle imprese di assicurazione.
Art.59a: i valori patrimoniali atti alla copertura delle riserve tecniche formano un fondo
speciale di garanzia per il soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti
assicurativi.
Art.59a: le somme spettanti ai contraenti sono privilegiate rispetto ad ogni altro credito.
47
Agenda
 I BISOGNI DEL CLIENTE PRIVATE
 MARKET OVERVIEW
 PRIVATE INSURANCE: DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO
PRIVATE INSURANCE: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI
 PASSAGGIO GENERAZIONALE E PRIVATE INSURANCE
 CASE STUDY & FAQ
48
L’evoluzione del fondo assicurativo
Polizza rivalutabile
Gestione separata a capitale e rendimento
minimo garantito la cui rivalutazione annua
è
determinata
dalla
partecipazione
all’andamento di un portafoglio di titoli
obbligazionari valutati a costo storico.
Unit linked
Polizza assicurativa, con rischio finanziario
a carico del cliente, il cui premio è
impiegato per acquistare una «unità di
conto», il cui sottostante è rappresentato
da molteplici attività (quote di fondi,
SICAV, azioni, obbligazioni).
Index linked (pure & guaranteed)
Polizza assicurativa il cui capitale a
scadenza dipende dalla variazione di uno
o più indici finanziari di riferimento (titoli
azionari, indici di Borsa). Il rischio
finanziario
può
essere
a
carico
dell’impresa o del risparmiatore.
49
L’evoluzione del fondo assicurativo: il FID
50
Il Fondo Interno Dedicato (F.I.D.)
Scelta tra
una o più vite
assicurate
Libera scelta
e possibile
modifica del
Gestore
Libera scelta
del
beneficiario
(anche Trust)
Costi
personalizzati
Selezione
della
giurisdizione
del contratto
più efficiente
FONDO
INTERNO
DEDICATO
Libera scelta
della Banca
Depositaria
(Comunitaria
o Extra-UE)
Strategia di
investimento
tailor made
sul profilo
del cliente
Garanzia
opzionale in
caso di
premorienza
Personalizzazione e flessibilità operativa
51
F.I.D.: investimenti possibili
Hedge
Funds
ETF
SIF
SICAR
Commodities
Funds
Life Settlement
Funds
Partecipazioni in
Fondi di Private
società non
Equity
quotate
Cartolarizzazioni
FONDO
INTERNO
DEDICATO
Fondi di
Investimento
Obbligazioni
Cash
enhanced
Strumenti
derivati di
copertura
Fondi
Immobiliari
SICAV
52
Polizze Vita “PRIVATE” – Caratteristiche comuni
53
Proposta di polizza: FID (esempio)
54
Proposta di polizza: limiti di concentrazione (esempio)
55
Private Insurance: soggetti
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di
assicurazione, direttamente o tramite Società Fiduciaria. A
fronte del versamento del premio ha la facoltà di esercitare
tutti i diritti propri del contratto
Broker / Intermediario
Broker Assicurativo: fornisce al cliente un servizio di
consulenza, intermediazione e follow-up nella gestione del
contratto assicurativo
Compagnia Assicurativa
Viene scelta dal Contraente su suggerimento del Broker tra
una rosa di quotazioni possibili.
Banca Depositaria
Apre un conto intestato alla Compagnia Assicurativa per ogni
singola polizza. Si occupa del deposito e la custodia degli
asset.
Gestore Discrezionale
Ha una procura sul conto di polizza. Gestisce il fondo
assicurativo rispettando il profilo di rischio e la strategia scelti
dal Contraente.
Assicurato
Beneficiario
Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto
Persona fisica o giuridica designata dal contraente a ricevere
le somme assicurate al verificarsi dell’evento assicurato.
56
Aspetti legali e fiscali
Vantaggi legali
Vantaggi Fiscali
 Art.1920 cc
“Per effetto della designazione il terzo
acquista un diritto proprio ai vantaggi
dell’assicurazione”
 le somme corrisposte a seguito del
decesso dell'Assicurato non rientrano
nell'asse ereditario
 Differimento
d’imposta:
l’imposta
sostitutiva del 26%* è dovuta solo in caso
di riscatto e solo se si realizzi un capital
gain:
 Art.1923 cc
Impignorabilità ed insequestrabilità
delle somme dovute dall'Assicuratore al
contraente o al beneficiario
Strumento esente da imposta
successione/donazione –
Esclusione dall’asse ereditario
di
 12,5% fino al 31/12/2011
 20% dal 1/1/2012 al 30/6/2014*
*eccetto componente titoli di Stato
 Capitalizzazione dei rendimenti: il
pagamento è differito al solo momento del
riscatto  capitalizzazione composta
 Armonizzazione delle aliquote, e
compensazione tra redditi positivi/negativi
senza limiti di tempo e tipologia di reddito
57
Alcune peculiarità giuridiche
ART.1923 cc
“[...] le somme dovute dall’Assicuratore al contraente o al beneficiario non
possano essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”
La questione controversa:
È ammissibile la richiesta di riscatto della polizza vita da parte del
curatore fallimentare?
58
Alcune peculiarità giuridiche
Corte di Cassazione (Sentenza Sezioni Unite n. 8271/2008)
 La protezione ex art.1923 da azioni esecutive o cautelari, resiste
anche
in seguito ad esecuzione concorsuale
 Il contratto assicurativo stipulato in bonis rimane in vigore anche dopo la
dichiarazione di fallimento
 Impignorabilità dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto
assicurativo
 Il curatore non è legittimato a richiedere lo scioglimento del contratto per
acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto
 Il curatore non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere
il valore di riscatto del contratto assicurativo
Si deve interpretare il contratto di assicurazione e, quindi, considerare
l’impignorabIlità e insequestrabilità della polizza “in chiave
costituzionalmente orientata”
59
Le Compagnie Estere in LPS
NON Sostituto d’Imposta
 SENZA INTESTAZIONE FIDUCIARIA

CON INTESTAZIONE FIDUCIARIA
 Obbligo di compilazione RW
o in alternativa
 Conferimento Mandato all’incasso
ad altro intermediario Finanziario
residente

Nessun obbligo di compilazione RW

La Fiduciaria:
Preleva l’imposta di bollo ordinaria
 Obbligo in capo all’Intermediario
Finanziario Residente di agire in
qualità di Sostituto d’Imposta sui
riscatti parziali/totali
 Non va compilato il quadro RM
 E’ dovuta l’IVAFE


Applica e versa l’imposta dello
0,35% -> 0,50% del valore della
polizza al 31/12 ricevendo provvista
dal contraente

Obbligo in capo alla Fiduciaria di
agire in qualità di Sostituto
d’Imposta sui riscatti parziali/totali
(26% sui proventi, detraendo gli
acconti già versati)
60
Le Compagnie Estere in LPS
Sostituto d’Imposta
SENZA INTESTAZIONE FIDUCIARIA
CON INTESTAZIONE FIDUCIARIA
 Obbligo di compilazione RW
o in alternativa
 Conferimento Mandato all’incasso
ad altro intermediario Finanziario
residente
 La Compagnia può applicare
l’imposta di bollo ordinaria,
diversamente è dovuta l’IVAFE
 Esonero ai sensi Circolare n.19/E 2014

Nessun obbligo di compilazione RW
I RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.
68 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 c.d. “Decreto Crescita”
convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7/08/2012
Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 31/10/2012
Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/12/2013
Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/06/2014
61
Polizze di Capitalizzazione

Le polizze di capitalizzazione si configurano come contratti assicurativi capaci di veicolare
una componente finanziarie pura. Sono delle operazioni mediante le quali il contraente
affida una certa somma di denaro a un gestore, il quale si impegna a restituirla, ad una
scadenza successiva, capitalizzata, ovvero aumentata degli interessi maturati nel corso
della durata contrattuale e senza alcun vincolo o riferimento alla durata della vita umana.

La prestazione da parte del soggetto gestore (impresa “capitalizzatrice”) può consistere
nel pagare un capitale o una rendita ovvero nel consegnare titoli o altri beni al decorso di
un termine pluriennale.

La figura dell’assicurato viene meno e, conseguentemente, viene meno l’alea tipicamente
sottesa ad un contratto assicurativo. In realtà c’è comunque un’alea: quella associata al
rischio finanziario che deriva da tre elementi: il tasso tecnico, la percentuale minima di
rivalutazione del capitale ed il consolidamento delle prestazioni.

La natura assicurativa del contratto resta legata principalmente ad alcune caratteristiche
che sono il risultato delle disposizioni legislative e fiscali che si applicano a tutte le polizze
vita, quali il regime fiscale e quello di impignorabilità, insequestrabilità e non
assoggettabilità all’asse ereditario.
62
Il Conflitto di Interessi
63
I profili di riqualificazione
"Le particolari caratteristiche dei prodotti linked hanno spinto il legislatore italiano ad
assoggettarne l’offerta e la distribuzione alla disciplina dettata dal TUF e dalla Consob.
L’esistenza di un rischio finanziario in capo al contraente ha determinato il sorgere di
un intenso dibattito giurisprudenziale circa l’effettiva riconducibilità di tali prodotti nel
novero delle polizze di assicurazione sulla vita: i giudici italiani, nella maggioranza dei
casi, hanno ritenuto che i prodotti linked abbiano natura mista, finanziaria ed assicurativa
e che le norme ad essi applicabili vadano individuate sulla base della componente
prevalente, da individuarsi caso per caso. In tale ottica una grande considerazione è
stata attribuita dalla giurisprudenza alla sussistenza di un effettivo rischio demografico.
Le indicazioni della giurisprudenza costituiscono un importante punto di partenza per la
corretta costruzione dei prodotti linked, nell’ottica di mitigare il rischio di riqualificazione
degli stessi. Tali riflessioni appaiono particolarmente rilevanti anche in relazione ad un
ulteriore tema di grande rilevanza: l’impignorabilità ed insequestrabilità dei prodotti
finanziari assicurativi. "
Silva Colombo - Studio Legale Zitiello e Associati
64
Private Insurance: principali obiettivi
Protezione dei propri familiari
Pianificazione della trasmissione
del proprio patrimonio
Ottimizzazione fiscale dei propri
investimenti
Polizza Vita
con
Fondo Interno
Dedicato
Accesso a strumenti innovativi
Soluzione “su misura” per problematiche complesse
65
Agenda
 I BISOGNI DEL CLIENTE PRIVATE
 MARKET OVERVIEW
 PRIVATE INSURANCE: DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO
PRIVATE INSURANCE: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI
 PASSAGGIO GENERAZIONALE E PRIVATE INSURANCE
 CASE STUDY & FAQ
66
Private Insurance: campi di applicazione (esempio)
Strumento idoneo per l’asset protection
67
L’arte del Passaggio Generazionale
“Si può passare dalle maniche di camicia alle
maniche di camicia in tre generazioni”
USA
“…dalla ciotola di riso alla ciotola di riso”
Cina
La pianificazione successoria è l’arte di conservare il patrimonio di
famiglia in buone condizioni e trasmetterlo alle generazioni future
68
Pianificare…..Perché?
PERCHÉ IN ITALIA SI FATICA A PIANIFICARE LA SUCCESSIONE
….scaramanzia ??
Gestione accentrata e attaccamento all’impresa
Rimozioni totalizzanti e timore di invecchiare
Impulsività dell’imprenditore
Sottovalutazione degli aspetti del passaggio generazionale
L’idea che il primogenito (o anche tutti i figli) devono essere
l’erede (i) unico dell’azienda
Pianificazione senza condivisione
Trasferimento graduale e coaudivato
69
L’entropia del Passaggio Generazionale
Investimenti inefficaci, pigrizia,
commissioni, tasse, suddivisioni
ereditarie, ritardo nella pianificazione,
mancanza di comunicazione
Fattori che
erodono il
patrimonio
familiare
Azioni da
intraprendere
1
Sensibilizzare e informare gli imprenditori/professionisti
affinché preparino efficacemente la loro successione
2
Valutazione impatto economico, onerosità dell’imposta di
successione, vendita asset patrimoniali
3
Individuazione forme giuridiche e soluzioni che
facilitino la successione consentendo di gestire gli
aspetti di gestione dell’ impresa e la proprietà della stessa
70
Passaggio Generazionale:
OBIETTIVI
&
VINCOLI
GRADUALITA’
CONTINUITA’
GOVERNABILITA’
LIQUIDAZIONE
Aspetti
“emotivazionali”
Vincoli
civilistici
SEGREGAZIONE
PROTEZIONE
Rischi/
opportunità
fiscali
ECONOMICITA’
Soluzioni
Societarie
COMPENSAZIONE/
REMUNERAZIONE
71
Passaggio Generazionale: il metodo in 3 fasi
Fase 1
Valutazione condivisa
Fase 3
Fase 2
Pianificazione condivisa
Realizzazione e controllo
Azienda
Patrimonio
di famiglia
Valutazione
qualità
professionali
membri
Analisi valori
fondanti
famiglia e
impresa
Piano per
l’azienda
Piano per
i bisogni
familiari
Piano per il
passaggio
generazionale
Implementazione
soluzioni,
verifiche,
spostamento
persone,
modifiche
politiche
retributive
Continuità
aziendale e
familiare
72
L’imposta sulle successioni

L’imposta sulle successioni e donazioni potrebbe essere definita, con un termine un po’
forte, come imposta sugli “imprevidenti”, ovvero di coloro i quali hanno gli strumenti,
soluzioni e il supporto di specialisti per affrontare il delicato tema della trasmissione degli
averi ai propri eredi designati ma “rimandano” tale delicato compito ad un imprecisato
periodo futuro

Immaginiamo infatti patrimoni importanti per i quali l’effetto della presenza delle franchigie
si diluisce, oppure il trasferimento di beni a beneficiari non vincolati da legami di
parentela con il disponente cui risulta applicabile l’aliquota massima del 8%
Il “risparmio fiscale” non è un obiettivo, ma solo una variabile della
pianificazione successoria
73
Imposta di Successione / Donazione
I beni tassati
 Immobili
 Obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato)
 Azioni e partecipazioni in società e aziende (con esenzioni in particolari casi)
 Quote di fondi comuni
 Crediti (come il saldo sul conto corrente)
 Beni mobili (mobilio, gioielli) con un valore forfettario del 10% dell’asse ereditario
 Trust
I beni esenti
 Polizze Vita
 Titoli di Stato e assimilati
 Azioni, partecipazioni in società e aziende in particolari casi
74
Imposta di Successione / Donazione
Legittimari
 Eredi necessari, a favore dei quali la legge riserva una quota dell’eredità, sono:

Il coniuge

I figli legittimi e naturali riconosciuti o dichiarati tali, i figli legittimati e adottivi

Gli ascendenti legittimi
 Al coniuge separato è riservato lo stesso trattamento del coniuge non separato, a meno
che la separazione non gli sia stata addebitata.
 Il coniuge separato con addebito ha diritto al solo assegno vitalizio, se già godeva degli
alimenti all’apertura della successione.
Calcolo della legittima
 (Massa ereditaria) – (Debiti del de cuius) + (Beni di cui il de cuius ha disposto in vita:
riunione fittizia) = LEGITTIMA
75
Imposta di Successione / Donazione
Soggetti
Coniuge, parenti in
linea retta
Imposta di
successione
4%
Franchigia: 1 M
per beneficiario
Imposta
ipotecaria
2%
6%
sul valore
Franchigia: 100 K
catastale degli
per beneficiario
immobili oggetto
di donazione o di
- Altri parenti fino al
successione
4°grado
(oppure €. 168 se
- Affini in linea retta 6 %
si tratta di prima
- Affini in linea
senza franchigia casa per uno dei
collaterale fino al 4°
beneficiari)
grado
Fratelli e Sorelle
Altri soggetti
Imposta catastale
1%
sul valore
catastale degli
immobili oggetto
di donazione o di
successione
(oppure €. 168 se
si tratta di prima
casa per uno dei
beneficiari)
8%
senza franchigia
76
Imposta di Successione / Donazione
Situazione successoria del de cuius
Quota del patrimonio
Di riserva
Disponibile
Un solo figlio (nessun coniuge)
½
½
Due o più figli (nessun coniuge)
2/3
1/3
Ascendenti legittimi (n é coniuge né figli)
1/3
2/3
Coniuge (nessun figlio)
½
½
Coniuge*
Un figlio
1/3
1/3
1/3
Coniuge*
Due o più figli
¼
½
¼
Coniuge
Ascendenti legittimi
½
¼
¼
Coniuge separato non addebitato
½
½
Coniuge addebitato (con alimenti)
Assegno
vitalizio
100%
Altri parenti
Nessuna
100%
77
Imposta di Successione in Europa
• In Germania la tassazione va dal 7% al 30% per coniuge e
parenti in linea retta, con l’esistenza di alcune piccole
franchigie. Si passa poi dal 12% al 40% per altri gradi di parentela
per finire a una forbice che va dal 17% al 50% per i terzi.
• In Francia invece si va da aliquote tra il 5% e il 40% per coniuge
e discendenti in linea retta, anche qui con franchigie molto
contenute, per passare a valori tra il 35% e il 55% per altri parenti,
fino al 60% destinato ai terzi.
• Nel Regno Unito esiste una sorta di aliquota unica fissata al 40%,
dalla quale è escluso solo il coniuge.
Strumenti per la Pianificazione Patrimoniale

Nuda proprietà/usufrutto: l’imprenditore trasferisce l’azienda/attività al successore
designato pur mantenendone il controllo e la gestione

Affitto d’azienda: l’imprenditore concede l’azienda (o un ramo di essa) in affitto all’erede
per un periodo predeterminato al fine di verificarne l’idoneità

Patrimoni destinati/fondo patrimoniale: il genitore/imprenditore può costituire in capo
alla società di famiglia uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico
affare

Fondazioni di diritto estero: l’imprenditore può destinare il patrimonio (incentrato
sull’impresa di famiglia) in una fondazione, garantendone l’unicità e l’unità nella
trasmissione

Scissione: l’imprenditore suddivide il patrimonio dell’impresa familiare in più veicoli
societari, consentendone la segregazione in varie componenti, evitando la trasmissione di
situazioni di dissesto ed un’attribuzione differenziata in base alle aspettative degli eredi

Statuto / patti parasociali: inserimento di una serie di clausole attraverso cui regolare
una pluralità di profili dei rapporti tra familiari/soci
79
Strumenti per la Pianificazione Patrimoniale

Mandato Fiduciario: non da luogo ad una separazione dei beni rispetto al patrimonio del
mandante e risulta pertanto poco efficacie rispetto a possibili azioni di terzi creditori

Atti di destinazione: limitazione riguardanti la tipologia di beni, difficile determinazione e
orientamenti non unanimi del requisito di merito

Trust: consente di mantenere l’unicità patrimoniale e di segregare il patrimonio aziendale.
Difficoltà di fronte al concetto di spossessamento

Patti di famiglia: negozio inter vivos, l’oggetto del trasferimento deve consentire al
beneficiario di acquisire il controllo della società e il trasferimento deve avvenire a favore
di discendenti che proseguano l’esercizio dell’ impresa

Private Equity: in caso di mancanza di eredi designati, l’imprenditore può fornire liquidità
ai figli senza attribuire agli stessi le problematiche gestionali e senza cedere l’azienda ad
un’impresa concorrente
80
Le soluzioni di Private Insurance

Possono essere una valida risposta ai bisogni di un passaggio generazionale in quanto
accomunano ai tipici vantaggi fiscali e legali delle soluzioni assicurative, la possibilità di
essere utilizzati come “veicolo” per il trasferimento agli eredi anche di asset non quotati
(es. partecipazioni societaria)

Le polizze di Private Insurance si sono affermate negli ultimi anni come efficace
alternativa o in uso congiunto al trust soprattutto per la possibilità di mantenere un
“controllo” delle scelte fatte e per una efficiente flessibilità nelle scelte di gestione non
disgiunto da una reale segregazione e protezione del patrimonio

Elementi che accomunano la gran parte della clientela sono comunque la ricerca di
soluzioni che coniugano elevati livelli di flessibilità e personalizzazione con esigenze di
segregazione e tutela del patrimonio
81
Uso Combinato degli Strumenti

Le esigenze di segregazione e protezione della clientela private unite ad esigenze di
pianificazione successoria vedono sempre più spesso l’uso combinato di alcuni degli
strumenti precedentemente ricordati

ES. mandato fiduciario per la sottoscrizione di una polizza vita con beneficiario un trust
82
L’opzione garanzia per il caso premorienza

Garanzia del capitale (o di una percentuale dello stesso): in questo caso il capitale
minimo garantito in caso di decesso dell’assicurato, corrisponde alla somma dei
versamenti effettuati da cliente o ad una percentuale degli stessi, al netto dei riscatti
effettuati.

Garanzia sul capitale indicizzata: il capitale minimo garantito in caso di decesso
dell’assicurato è pari alla somma dei versamenti effettuati, al netto dei riscatti. Tale
importo viene rivalutato ogni anno, ad un tasso di rivalutazione scelto dal Contraente in
accordo con la Compagnia.
83
Private Insurance e Voluntary Disclosure

Il contratto di assicurazione sulla vita rappresenta uno strumento ottimale per la
gestione dei patrimoni «regolarizzati» a seguito della procedura di V.D.,
garantendo:

Compliance: contratti retti dal diritto italiano

Protezione del contraente: diritto di prelazione di primo grado, Controllo
dell’Autorità di Vigilanza competente su Compagnia e Banca terza depositaria

Pianificazione successoria / Utilizzo quota eredità disponibile

Differimento dell’imposizione fiscale sul capital gain / bollo

Tassazione pro-quota dei riscatti parziali

Delocalizzazione/Privacy del deposito del fondo assicurativo

Selezione di Banche e/o Asset Manager italiani o internazionali

Obblighi dichiarativi semplificati, limitati al NAV della polizza

Portabilità del contratto su altre giurisdizioni (UK Res Non Dom)
84
Case Study 1: Successione tra Conviventi
PATRIMONIO: abitazione per 1.000.000 € + denaro e titoli per 5.000.000 €
1) Senza nessuna polizza assicurativa sulla vita
Imposta di successione = 8% di 6M= 480.000 €
Imposta Ipotecaria sull’abitazione = 2% di 1.000.000 € = 20.000 €
Imposta Catastale sull’abitazione = 1% di 1.000.000 € = 10.000 €
Totale imposta dovuta = 510.000 €
2) Se denaro e titoli contenuti in una polizza assicurativa sulla vita
Imposta di successione = 8% di 1M= 80.000 €
Imposta Ipotecaria sull’abitazione = 2% di 1.000.000 € = 20.000 €
Imposta Catastale sull’abitazione = 1% di 1.000.000 € = 10.000 €
Totale imposta dovuta = 110.000
Delta = 400.000 €
85
Case study 2: Successione tra Fratelli
PATRIMONIO: denaro e titoli per 10.000.000 €
1) Senza polizza assicurativa sulla vita
Imposta di successione = 6% di 10.000.000 – 200.000 = 582.000 €
Totale imposta dovuta = 588.000 €
2) Con denaro e titoli contenuti in una polizza assicurativa sulla vita
Imposta di successione = nulla
Totale imposta dovuta = 0 €
Delta = 588.000 €
86
Case study 3: Libera Scelta Beneficiari
 CLIENTE: Noto chirurgo estetico sposato con un figlio
 PATRIMONIO STIMATO: € 15 milioni
• beni immobili per € 3 Mio;
• titoli azionari + obbligazionari + cash per € 8 mio
• hedge funds non armonizzati per € 4 mio
 CASO: Il cliente, residente in Italia, desidera uno strumento
efficiente per pianificare la propria successione senza rinunciare ad
una gestione personalizzata in strumenti finanziari alternativi anche
non armonizzati. Particolare attenzione viene data al tema della
protezione.
87
Case Study 3: Soluzione Proposta
 Polizza Lussemburghese: premio unico € 12 milioni.
Contraente: Fiduciaria Italiana
Assicurato: il Cliente
Beneficiari: gli eredi legittimi (moglie e figlio)
 Al decesso nessuna imposta sul capital gain della gestione sottostante
 Senza la polizza:
Imposta di successione  (15M – 2M) * 4% = 520.000
Imposta Ipotecaria  3M * 2% = 60.000
Imposta Catastale  3M * 1% = 30.000
Totale € 610.000
 Con la polizza
Imposta di successione  (15M – 12M – 2M) * 4% = 100.000
Imposta Ipotecaria  3M * 2% = 60.000
Imposta Catastale  3M * 1% = 30.000
Delta
€420.000
Totale € 190.000
88
Case Study 4: Polizza come collaterale di garanzia
CLIENTE: Un imprenditore residente in Italia ha esigenze di finanziamento per una
nuova iniziativa pari a 5 Mio
Ha un portafoglio mobiliare di 2 Mio € presso BANCA X e 2 Mio € c/o altri istituti
E’ amministratore unico di SRL Immobiliare finanziaria del valore di 10 Mio
Il cliente subordina l’intera operazione alla concessione del finanziamento
SOLUZIONE PROPOSTA:
La società immobiliare viene cartolarizzata – a seguito di perizia, la stima ai fini
della cartolarizzazione è di circa 6 Mio€
Viene sottoscritto una polizza assicurativa con compagnia irlandese non
sostituto d’imposta con sottostanti: la somma del portafoglio mobiliare (4 Mio€)
e il bond emesso a seguito della cartolarizzazione 6 Mio€.
La polizza viene messa a pegno per l’erogazione del finanziamento. Il
portafoglio mobiliare viene investito in Titoli di Stato.
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Case study 5: Personalizzazione
CLIENTE: Un direttore d’orchestra residente in Italia, spesso in viaggio per lavoro.
Senza famiglia ma con grande interesse per gli enti caritatevoli e l’attività di
volontariato.
CASO: Dispone di un ingente patrimonio che potrà godersi solo una volta in
pensione. Vuole una soluzione semplice ed efficace, poco strutturata e poco
costosa che permetta di lasciare in eredità buona parte del suo patrimonio ad una
ONLUS.
SOLUZIONE PROPOSTA: Con la sottoscrizione della polizza assicurativa il
cliente raggiunge lo scopo di affidare la scelta della gestione ad un esperto e
di ottenere l’ottimizzazione fiscale nel corso della durata contrattuale.
A piacimento potrà richiedere riscatti parziali nel corso della vita
Al suo decesso il patrimonio verrà conferito al beneficiario definito, una o più
ONLUS nominate dal cliente.
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Case study 6: Trasmissione titoli non quotati
CASO: Noto Commercialista, sindaco di alcune società del proprio territorio,
possessore di un pacchetto azionario della Banca (Popolare non quotata), vorrebbe
segregare una parte del suo patrimonio, per coprire i rischi derivanti dalla propria
professione e per pianificare la propria successione ai propri eredi.
Portafoglio mobiliare di circa 2 Mio di €, di cui 1,1 Mio in azioni della Banca
SOLUZIONE PROPOSTA: Il cliente sottoscrive una polizza irlandese di
compagnia non sostituto conferendo le azioni della Banca e il portafoglio
mobiliare.
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Vantaggi per il Cliente

Possibilità di gestire il passaggio generazionale del proprio patrimonio,
minimizzando l’impatto fiscale; i contratti assicurativi sono esenti da imposta di
successione

Volontà di pianificare i propri risparmi attraverso un investimento flessibile e
realmente personalizzato

Accesso, a condizioni fiscalmente efficienti, a strumenti di investimento non
comunemente reperibili sul mercato domestico o tradizionalmente penalizzati
da una tassazione estremamente sfavorevole

Possibilità di gestire problematiche particolarmente sofisticate relative alla
propria situazione familiare e patrimoniale

Delocalizzazione ufficiale di un patrimonio mobiliare e possibilità di ricorrere
all’intestazione fiduciaria per una maggiore riservatezza
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Vantaggi per il Private Banker

Aumento della fidelizzazione della Clientela: lo strumento assicurativo è in
grado di stringere il legame già in essere tra il PB ed il Cliente

Ampliamento della gamma dei prodotti da offrire: attraverso la polizza il PB è in
grado di accedere ad un panorama di strumenti finanziari alternativi altrimenti
non raggiungibile con strumenti tradizionali

Mantenimento della gestione già in essere e del deposito delle masse

Enfatizzazione del ruolo consulenziale e di «regista» della pianificazione
patrimoniale

Possibilità di attrarre nuove masse: trattandosi di uno strumento con anche lo
scopo di natura successoria, il PB ha la possibilità di venire in contatto anche
con altri membri della famiglia.
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Giuseppe Frascà
[email protected]
Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano,
inizia la sua carriera nel mondo della distribuzione finanziaria e
assicurativa con esperienze nei gruppi Zurich e RAS. Dal 1996 è
attivo nel settore del brokeraggio assicurativo.
Dal 2001 fonda e ricopre incarichi direttivi in Farad International
Luxembourg società di brokeraggio tra le prime ad introdurre i
prodotti unit e index-linked promossi dalle Compagnie europee
pioniere della Libera Prestazione di Servizi in Italia.
Dal 2007 al 2010 Presidente della Commissione tecnica permanente
sul Private Insurance, costituita in ambito AIPB (Associazione
Italiana Private Banking); docente presso scuole di Formazione in
Italia e Canton Ticino e relatore a Convegni sull’argomento
organizzati da Banche e Compagnie di Assicurazione.
Dal 2011 è Amministratore Unico di First Advisory Srl, Broker leader
di mercato, con sede a Milano, specializzato nella ricerca, selezione
internazionale ed intermediazione di polizze di Private Life Insurance.
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