Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale Relazione della 5a Commissione Consiliare permanente Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di legge regionale proposto ha la finalità di procedere al necessario ed indifferibile riordino organico della complessa e vasta materia, disciplinata da norme ormai vetuste e sottoposte a continue e frammentarie modificazioni ed integrazioni, pervenendo ad un assetto più razionale ed efficiente del sistema della cooperazione sociale e dell’associazionismo cooperativo mediante la redazione di una proposta legislativa che, nell’abrogare le previgenti disposizioni, andrà a ridefinire e regolamentare tutta la materia, divenuta di estrema importanza e di rilevante interesse sociale. In considerazione dell’evoluzione legislativa intervenuta nella specifica disciplina statale sul diritto societario, in epoca successiva all’adozione della deliberazione della Giunta Regionale n. 469/C/2003 di approvazione del ddlr in argomento, il testo di legge è stato necessariamente adeguato alle nuove disposizioni. In particolare, il D.Lgs. 6/2003, concernente “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge n. 366/2001”, ha introdotto, dal 1° gennaio 2004, una radicale trasformazione che ha portato alla ridefinizione delle cooperative sociali e all’obbligo di adeguamento degli statuti e dei regolamenti per quelle preesistenti. Nello specifico, la nuova norma ha introdotto, per le società cooperative, il concetto di mutualità prevalente, che in ogni caso caratterizza le cooperative sociali, ferma restando la loro disciplina da parte della legge 381/91. Inoltre, lo stesso decreto legislativo ha previsto l’abrogazione del Registro prefettizio delle cooperative e l’obbligo di iscrizione ad un nuovo Albo nazionale, tenuto dal Ministero delle Attività produttive, secondo la riclassificazione delle cooperative stesse in due sole sezioni e varie categorie riferite all’attività espletata. Il recente D.M. 23 giugno 2004, del Ministro per le attività produttive, in attuazione del D.Lgs. 6/2003, ha normato l’Albo nazionale delle società cooperative, affidandone la gestione informatizzata alle Camere di Commercio territorialmente competenti, alle quali il disegno di legge regionale attribuisce anche la gestione dell’Albo regionale della cooperazione sociale. Il disegno di legge si propone, altresì, di rafforzare ed incentivare la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi, nonché delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Abruzzo, sia considerandone il ruolo fondamentale e la funzione sociale preminente nell’ambito della politica economica regionale sia prevedendo nuove forme di interventi economici e di agevolazioni creditizie sia, infine, creando un apposito “Consorzio fidi”, strumento innovativo e da tempo auspicato dall’intero settore della cooperazione. 2 Ulteriore obiettivo della presente iniziativa legislativa è di attuare, come previsto dall’art. 77, comma 7, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, ed in linea con la previsione del citato D.M. 23 giugno 2004, il conferimento alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura abruzzesi dell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di promozione, sviluppo e coordinamento tecnico dei soggetti operanti nell’ambito della cooperazione, consistente nella tenuta e nella gestione informatizzata dell’“Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi”, in termini di iscrizioni, variazioni e cancellazioni. In particolare: - l’art. 1 illustra, come sopra indicato, le finalità e gli obiettivi del presente disegno di legge; - l’art. 2 istituisce l’“Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi”, articolato per Province, sulla base di apposito atto di organizzazione della Giunta Regionale emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge; - l’art. 3 è riferito ai requisiti e alle modalità per l’iscrizione delle cooperative sociali e loro consorzi all’Albo stesso, con indicazione della documentazione occorrente; - l’art. 4 prescrive gli adempimenti annuali successivi all’iscrizione all’Albo; - l’art. 5 elenca le cause di cancellazione dall’Albo; - l’art. 6 istituisce la “Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale e l’Associazionismo cooperativo”, che è costituita da undici membri e che resta in carica per la durata di anni cinque, e ne disciplina il funzionamento; - l’art. 7 prevede l’erogazione di contributi, in conto capitale, a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, nella misura del 60% della spesa programmata e ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di € 60.000 per ogni iniziativa progettuale, con la maggiorazione del 10% per le imprese operanti in territori montani; - l’art. 8 introduce un sistema innovativo di finanziamento, consistente nell’abbattimento parziale degli interessi su linee di credito agevolato attivate con l’Istituto della Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti Finanziari, e riferito ad iniziative concernenti l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di immobili, da parte delle cooperative sociali e loro consorzi regolarmente iscritti all’Albo ragionale, finalizzati all’esercizio della propria attività; - l’art. 9 individua i soggetti responsabili dell’attuazione e della gestione della legge; - l’art. 10 fissa i requisiti per l’accesso ai finanziamenti in conto interessi, determina i massimali di costo e la superficie ritenuta utile per gli investimenti riferiti ad acquisto, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di immobili adibiti all’esercizio dell’attività propria del soggetto richiedente, nel rispetto della normativa dettata dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e dalla relativa legislazione regionale; - l’art. 11 elenca le spese ritenute ammissibili e finanziabili per gli investimenti di cui al precedente art. 8; - l’art. 12 prevede l’erogazione di contributi, in conto capitale, per sostenere e sviluppare l’attività delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, nella misura massima del 70% della spesa programmata e ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di € 30.000 per ciascun progetto; - l’art. 13 stabilisce le modalità ed i termini per l’accesso alle agevolazioni e ai finanziamenti annuali, prevedendo anche la possibilità di richiesta di erogazione di acconto nella misura del 50% della somma assegnata; 3 - - - - - l’art. 14 impone precisi vincoli ai soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti e prevede la decadenza dalle provvidenze con la conseguente azione di recupero, da parte della Regione, delle somme erogate; l’art. 15 istituisce, presso la FI.R.A. S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese, il “Consorzio Regionale Fidi”, dotato di autonomia statutaria, funzionale e patrimoniale, costituito dalla Regione Abruzzo e da altri Enti ed affidato ad un Consiglio di amministrazione di cinque componenti; l’art. 16 precisa le attività esplicate dal Consorzio fidi nell’ambito di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; l’art. 17 detta la disciplina transitoria in sede di prima applicazione della legge; l’art. 18 riguarda la norma finanziaria per l’attuazione degli obiettivi e delle finalità della legge; l’art. 19 definisce la riserva di funzioni in capo alla Regione, sia per quanto riguarda la programmazione ed il coordinamento nelle azioni di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale e dell’associazionismo sia per l’attività di attuazione della legge mediante la vigilanza ed il monitoraggio su tutte le iniziative progettuali ammesse a contributo o finanziate con il concorso della Regione stessa; l’art. 20 dichiara l’abrogazione espressa delle previgenti leggi regionali in materia; l’art. 21 contiene l’entrata in vigore e la pubblicazione sul B.U.R.A.. La 1^ Commissione Consiliare “Bilancio”, nella seduta del 21 ottobre 2004, ha espresso parere finanziario favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti. LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE “AFFARI SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE” ha iniziato l’esame del disegno di legge nella seduta del 20 ottobre 2004 accogliendo all’unanimità dei presenti un emendamento unico sostitutivo a firma del Consigliere Di Stefano. Nella seduta del 27 ottobre 2004 la Commissione ha esaminato il disegno di legge. n. 433/03 così come emendato. Nel corso della seduta è stato presentato e favorevolmente accolto un sub emendamento a firma del Consigliere Di Stefano riguardante il comma 1 dell’art. 2. Sull’art. 2 così come modificato nonché sull’intero testo del d.d.l. la Commissione ha espresso parere di merito favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti (favorevoli: Di Stefano, Romanelli + delega Di Nardo R., Del Colle, Di Marcantonio, Pagano, Lombardi + delega Caporale, Spadano, Di Sabatino; astenuti: Caramanico e Fabbiani).