Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
Relazione della 5a Commissione Consiliare permanente
Signor Presidente, signori Consiglieri,
il disegno di legge regionale proposto ha la finalità di procedere al necessario ed
indifferibile riordino organico della complessa e vasta materia, disciplinata da norme ormai
vetuste e sottoposte a continue e frammentarie modificazioni ed integrazioni, pervenendo ad
un assetto più razionale ed efficiente del sistema della cooperazione sociale e
dell’associazionismo cooperativo mediante la redazione di una proposta legislativa che,
nell’abrogare le previgenti disposizioni, andrà a ridefinire e regolamentare tutta la materia,
divenuta di estrema importanza e di rilevante interesse sociale.
In considerazione dell’evoluzione legislativa intervenuta nella specifica disciplina
statale sul diritto societario, in epoca successiva all’adozione della deliberazione della
Giunta Regionale n. 469/C/2003 di approvazione del ddlr in argomento, il testo di legge è
stato necessariamente adeguato alle nuove disposizioni.
In particolare, il D.Lgs. 6/2003, concernente “Riforma organica della disciplina delle
società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge n. 366/2001”, ha
introdotto, dal 1° gennaio 2004, una radicale trasformazione che ha portato alla ridefinizione
delle cooperative sociali e all’obbligo di adeguamento degli statuti e dei regolamenti per
quelle preesistenti.
Nello specifico, la nuova norma ha introdotto, per le società cooperative, il concetto
di mutualità prevalente, che in ogni caso caratterizza le cooperative sociali, ferma restando
la loro disciplina da parte della legge 381/91.
Inoltre, lo stesso decreto legislativo ha previsto l’abrogazione del Registro prefettizio
delle cooperative e l’obbligo di iscrizione ad un nuovo Albo nazionale, tenuto dal Ministero
delle Attività produttive, secondo la riclassificazione delle cooperative stesse in due sole
sezioni e varie categorie riferite all’attività espletata.
Il recente D.M. 23 giugno 2004, del Ministro per le attività produttive, in attuazione
del D.Lgs. 6/2003, ha normato l’Albo nazionale delle società cooperative, affidandone la
gestione informatizzata alle Camere di Commercio territorialmente competenti, alle quali il
disegno di legge regionale attribuisce anche la gestione dell’Albo regionale della
cooperazione sociale.
Il disegno di legge si propone, altresì, di rafforzare ed incentivare la promozione, il
sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi, nonché delle
organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente
riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Abruzzo, sia considerandone il ruolo
fondamentale e la funzione sociale preminente nell’ambito della politica economica
regionale sia prevedendo nuove forme di interventi economici e di agevolazioni creditizie
sia, infine, creando un apposito “Consorzio fidi”, strumento innovativo e da tempo auspicato
dall’intero settore della cooperazione.
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Ulteriore obiettivo della presente iniziativa legislativa è di attuare, come previsto
dall’art. 77, comma 7, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, ed in linea con la previsione del citato
D.M. 23 giugno 2004, il conferimento alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura abruzzesi dell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di
promozione, sviluppo e coordinamento tecnico dei soggetti operanti nell’ambito della
cooperazione, consistente nella tenuta e nella gestione informatizzata dell’“Albo Regionale
delle Cooperative Sociali e loro Consorzi”, in termini di iscrizioni, variazioni e
cancellazioni.
In particolare:
- l’art. 1 illustra, come sopra indicato, le finalità e gli obiettivi del presente disegno di
legge;
- l’art. 2 istituisce l’“Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi”,
articolato per Province, sulla base di apposito atto di organizzazione della Giunta
Regionale emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge;
- l’art. 3 è riferito ai requisiti e alle modalità per l’iscrizione delle cooperative sociali e
loro consorzi all’Albo stesso, con indicazione della documentazione occorrente;
- l’art. 4 prescrive gli adempimenti annuali successivi all’iscrizione all’Albo;
- l’art. 5 elenca le cause di cancellazione dall’Albo;
- l’art. 6 istituisce la “Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale e
l’Associazionismo cooperativo”, che è costituita da undici membri e che resta in carica
per la durata di anni cinque, e ne disciplina il funzionamento;
- l’art. 7 prevede l’erogazione di contributi, in conto capitale, a favore delle cooperative
sociali e dei loro consorzi, nella misura del 60% della spesa programmata e ritenuta
ammissibile, e comunque entro il limite di € 60.000 per ogni iniziativa progettuale, con
la maggiorazione del 10% per le imprese operanti in territori montani;
- l’art. 8 introduce un sistema innovativo di finanziamento, consistente nell’abbattimento
parziale degli interessi su linee di credito agevolato attivate con l’Istituto della Cassa
Depositi e Prestiti o con altri Istituti Finanziari, e riferito ad iniziative concernenti
l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di immobili, da parte delle
cooperative sociali e loro consorzi regolarmente iscritti all’Albo ragionale, finalizzati
all’esercizio della propria attività;
- l’art. 9 individua i soggetti responsabili dell’attuazione e della gestione della legge;
- l’art. 10 fissa i requisiti per l’accesso ai finanziamenti in conto interessi, determina i
massimali di costo e la superficie ritenuta utile per gli investimenti riferiti ad acquisto,
costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di immobili adibiti all’esercizio dell’attività
propria del soggetto richiedente, nel rispetto della normativa dettata dal D.M. 21 maggio
2001, n. 308, e dalla relativa legislazione regionale;
- l’art. 11 elenca le spese ritenute ammissibili e finanziabili per gli investimenti di cui al
precedente art. 8;
- l’art. 12 prevede l’erogazione di contributi, in conto capitale, per sostenere e sviluppare
l’attività delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo,
nella misura massima del 70% della spesa programmata e ritenuta ammissibile, e
comunque entro il limite di € 30.000 per ciascun progetto;
- l’art. 13 stabilisce le modalità ed i termini per l’accesso alle agevolazioni e ai
finanziamenti annuali, prevedendo anche la possibilità di richiesta di erogazione di
acconto nella misura del 50% della somma assegnata;
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l’art. 14 impone precisi vincoli ai soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti
e prevede la decadenza dalle provvidenze con la conseguente azione di recupero, da
parte della Regione, delle somme erogate;
l’art. 15 istituisce, presso la FI.R.A. S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese, il
“Consorzio Regionale Fidi”, dotato di autonomia statutaria, funzionale e patrimoniale,
costituito dalla Regione Abruzzo e da altri Enti ed affidato ad un Consiglio di
amministrazione di cinque componenti;
l’art. 16 precisa le attività esplicate dal Consorzio fidi nell’ambito di un apposito
Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
l’art. 17 detta la disciplina transitoria in sede di prima applicazione della legge;
l’art. 18 riguarda la norma finanziaria per l’attuazione degli obiettivi e delle finalità
della legge;
l’art. 19 definisce la riserva di funzioni in capo alla Regione, sia per quanto riguarda la
programmazione ed il coordinamento nelle azioni di promozione, sostegno e sviluppo
della cooperazione sociale e dell’associazionismo sia per l’attività di attuazione della
legge mediante la vigilanza ed il monitoraggio su tutte le iniziative progettuali ammesse
a contributo o finanziate con il concorso della Regione stessa;
l’art. 20 dichiara l’abrogazione espressa delle previgenti leggi regionali in materia;
l’art. 21 contiene l’entrata in vigore e la pubblicazione sul B.U.R.A..
La 1^ Commissione Consiliare “Bilancio”, nella seduta del 21 ottobre 2004, ha espresso
parere finanziario favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti.
LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE “AFFARI SOCIALI E TUTELA DELLA
SALUTE” ha iniziato l’esame del disegno di legge nella seduta del 20 ottobre 2004
accogliendo all’unanimità dei presenti un emendamento unico sostitutivo a firma del
Consigliere Di Stefano.
Nella seduta del 27 ottobre 2004 la Commissione ha esaminato il disegno di legge. n.
433/03 così come emendato. Nel corso della seduta è stato presentato e favorevolmente
accolto un sub emendamento a firma del Consigliere Di Stefano riguardante il comma 1
dell’art. 2.
Sull’art. 2 così come modificato nonché sull’intero testo del d.d.l. la Commissione ha
espresso parere di merito favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti (favorevoli: Di
Stefano, Romanelli + delega Di Nardo R., Del Colle, Di Marcantonio, Pagano, Lombardi +
delega Caporale, Spadano, Di Sabatino; astenuti: Caramanico e Fabbiani).