* AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* REGOLAMENTO LIBERA PROFESSIONE - CAPO PRIMO NORME GENERALI Art.1 – Principi generali Art.2 – Categorie professionali autorizzate Art.3 – Prestazioni soggette a libera professione Art.4 – Tipologie di attività libero-professionali Art.5 – Costi prestazioni in ALPI Art.6 – Personale che collabora nell’ALPI - CAPO SECONDO ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE, anche “allargata” Art.7 – Criteri generali Art.8 – ALPI ambulatoriale individuale Art.9 – Prestazioni di ALPI al domicilio dell’assistito Art.10 – Attività di certificazione per conto INAIL Art.11 – ALPI d’equipe Art.12 – Criteri generali per la formazione delle tariffe Art.13 – Procedura Art.14 – Criteri per la determinazione del debito orario Art.15 – Revoca o rinuncia dell’attività libero-professionale Art.16 – Utilizzo di studi e strutture private non accreditate per lo svolgimento dell’attività libero-professionale - CAPO TERZO LPI IN REGIME DI RICOVERO Art.17 – Criteri generali Art.18 – Posti letto destinati all’ALPI in regime di ricovero Art.19 – Richiesta del paziente Art.20 – Opzioni in regime di ricovero e relative tariffe Art.21 – Criteri per la composizione delle tariffe e modalità di ripartizione dei proventi Art.22 – Debito orario - CAPO QUARTO ATTIVITA’ DI CONSULENZA E CONSULTI Art.23 – Attività di consulenza Art.24 - Consulti - CAPO QUINTO FATTURAZIONE, RISCOSSIONE E NORME FINALI Art.25 –Fatturazione e riscossione Art.26 – Regime fiscale dei proventi spettanti ai dipendenti Art.27 – Copertura assicurativa Art.28 – Commissione paritetica per l’attività libero –professionale Art.29 – Libera professione intramuraria Servizio Anatomia Patologica Art. 30 - Disposizione transitoria - CAPO SESTO DISPOSIZIONI FINALI 1 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* CAPO I° - NORME GENERALI Art. 1 - Principi Generali L'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi organizza l'esercizio della libera professione intramuraria (ALPI) sulla base delle disposizioni di legge vigenti (in particolare: D.Lgs. 502/92 e s.m.e i., D.M. Sanità 31/7/1997, Atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPCM 27/3/2000, CCNL della Dirigenza Medica, Legge 120/2007, DGR VIII/5162/2007) e quindi nel rispetto dei principi generali di seguito descritti. Considera l’istituto contrattuale e normativo della Libera professione quale positiva manifestazione del diritto di libera scelta da parte del cittadino, che si coniuga con il diritto del professionista medico e sanitario alla massima realizzazione professionale. - L’esercizio dell’ALPI non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’Azienda e lo svolgimento della stessa deve essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l’ALPI non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni superiore a quello eseguito nell’orario di lavoro nonché un impegno superiore al 50% dell’orario di servizio effettivamente prestato. Ulteriori approfondimenti in merito verranno effettuati dalla Commissione paritetica di cui all’art.28. Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. A tal fine, l’Azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipe interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipe interessate i volumi di attività libero professionale intramuraria, prevedendo anche una forma di verifica da parte della Commissione paritetica prevista dal presente Regolamento, ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito. Nella definizione dei volumi riferiti alle predette due attività, sarà fatto riferimento all’esigenza della riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni istituzionali entro i termini stabiliti dalle direttive regionali. in materia. - Il rapporto esclusivo consente l’esercizio dell’attività libero professionale, fuori orario di lavoro, nelle seguenti tipologie, come sarà meglio dettagliato all’art.4: a) all’interno delle strutture dell’Azienda oppure presso studi professionali o strutture private non accreditate, nei termini e alle condizioni previste dalla normativa vigente; b) in servizi sanitari o altra azienda o ente del comparto o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro mediante apposita convenzione; c) attività concordata tra Azienda e medico per consentire la riduzione dei tempi di attesa; d) a domicilio dell’assistito nei casi previsti. Per l’ALPI del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall’impegno di servizio, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day-hospital, di day surgery e di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi integrativi del S.S.N. di cui all’art.9 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni. - La libera professione dovrà essere esercitata in sintonia con le finalità proprie dell'Azienda e nel quadro della relativa programmazione così da rivestire un ruolo primario nella realizzazione dei fini istituzionali da parte dell’Azienda medesima. - L’Azienda garantisce la promozione dell’ALPI ed infatti adeguata pubblicizzazione deve essere data alla stessa con stampati e cartellonistica da aggiornare annualmente, con l’osservanza delle normative vigenti, affinché possa corrispondere all’effettiva libera scelta da parte dell’utente: • del professionista autorizzato che individualmente fornisce la prestazione; - 2 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* • dell’équipe, di cui identifica la composizione in rapporto alla prestazione. Particolarmente nel caso specifico della diagnostica strumentale e di laboratorio, l’équipe può essere individuata nelle Unità Operative dell’Azienda. La più ampia informazione possibile deve essere data in ordine ai seguenti aspetti: • elenco nominativo, per qualifica e disciplina, degli operatori autorizzati all’esercizio libero-professionale; • tariffe delle prestazioni; • modalità di prenotazione; • modalità di pagamento; • orari, spazi e differenziato comfort alberghiero, in ipotesi di ricovero, con relativi costi giornalieri. - Quale forma di garanzia per i cittadini, la prenotazione delle prestazioni libero-professionali avviene sulla base di liste separate e distinte rispetto a quelle per l’attività istituzionale; l’Azienda attiverà un servizio di prenotazione distinta, anche telefonica - attraverso un numero dedicato - presso il CUP. Il personale addetto agli Uffici di prenotazione e’ tenuto a dare tutte le informazioni necessarie in modo che l’utente o chi lo rappresenta sia posto in condizioni tali da poter compiere una scelta edotta e consapevole, astenendosi in ogni caso da comportamenti che possano in qualche modo influenzarne la scelta. Analoghe informazioni, all’atto del ricovero, devono essere date al momento dell’accettazione dell’utente. In relazione a ciò, in particolare, il personale addetto deve provvedere a determinare un preventivo di spesa (all. n.1 e n.2) ed il medico del reparto, qualora si rendano necessari accertamenti diagnostici o interventi non connessi al percorso terapeutico previsto per la patologia per la quale e’ stato disposto il ricovero, e’ tenuto a dare al paziente o a chi lo rappresenta tutte le informazioni necessarie. • La prestazione libero professionale individuale od in equipe, per l’effettuazione sia in regime ambulatoriale che in ricovero ordinario e diurno, comporta a carico del richiedente ovvero dall’ assicurazione o dal fondo sanitario assicurativo, specifici oneri come meglio specificato negli articoli successivi. Le tariffe, allineate a quelle previste dall’Ordine dei Medici, dovranno essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda e dovranno essere analiticamente esposte secondo le varie componenti quali compensi libero professionali o dell’equipe, personale di supporto, nonche’ la percentuale destinata all’Amministrazione. Null’altro rispetto a quanto gia’ indicato potra’ essere addebitato al richiedente, tenuto conto che il cittadino in regime di prestazione libero professionale conserva il diritto di usufruire, come ogni altro paziente, delle prestazioni dei servizi istituzionalmente garantiti, sia ordinari che urgenti. Il personale medico, odontoiatra e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario deve essere posto nelle migliori condizioni per esercitare il diritto alla libera professione, che coincide con l’analogo diritto di scelta dell’Utente nei confronti del Medico specialista o del Professionista sanitario. Allo scopo di armonizzare l’attività istituzionale con quella libero-professionale, la Direzione sanitaria aziendale, attraverso i Dirigenti responsabili sanitari di P.O, e sentiti i singoli operatori aventi titolo e i responsabili delle équipes, coordina la predisposizione dei piani di lavoro o protocolli di attività nell’ambito della programmazione del lavoro, degli indirizzi del servizio e degli obiettivi aziendali, contenenti anche i giorni e le fasce orarie entro cui è previsto l’esercizio dell’attività libero-professionale. Il piano di lavoro si correla alla riduzione delle liste d’attesa ed agli accordi stabiliti Il personale avente titolo può prestare l’attività in regime libero-professionale nella disciplina di appartenenza e/o in altre discipline di cui abbia titolo a norma di legge per specializzazioni, titoli o attività di servizio maggiori di cinque anni sia nella struttura di appartenenza che in altri presidi dell’Azienda. In carenza di spazi aziendali adeguati, l’attività – che in tal senso si definisce “allargata” - può essere svolta in studi medici individuali o in strutture private non accreditate, convenzionate con l’Azienda. Per tale fine il Professionista presenta specifica e motivata richiesta di autorizzazione al Direttore Generale. La Commissione di cui all’art. 28 interverrà a dirimere questioni e a formulare pareri su richiesta della Direzione aziendale su casi particolari. Durante l’ALPI non è consentito l’uso del ricettario del S.S.N. Al personale che esercita la libera professione è vietato percepire direttamente a qualsiasi titolo somme di denaro, salvo se espressamente ed eventualmente previsto dalle norme e/o dal presente Regolamento. 3 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* Art. 2 - Categorie professionali autorizzate Le disposizioni di cui al presente Regolamento per l’ALPI si applicano a tutto il personale medico-chirurgico, odontoiatra, nonché a quello appartenente alle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) e - ai soli fini dell’attribuzione di eventuali compensi - al restante personale sanitario dell’équipe e del personale che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale. Art. 3 - Prestazioni soggette a libera professione Qualsiasi prestazione istituzionale è erogabile anche in regime di libera professione ad eccezione di quelle in regime di ricovero in urgenza e/o effettuate nei servizi di emergenza, terapia intensiva, unità coronarica, dialisi, rianimazione, ovvero per tipologie da individuare in sede aziendale in relazione alla peculiarità delle patologie. Possono essere altresì erogate in regime di libera professione le prestazioni aggiuntive non comprese nei Lea (cfr LG regionali 5/4/2006). Fatto salvo quanto premesso, le c.d. “prestazioni extra budget” – ove non già escluse per propria natura (cfr. punto precedente) - possono essere effettuate in libera professione soltanto se la relativa lista d’attesa non sia inferiore a quella aziendale. L’elenco delle suddette prestazioni viene aggiornato ogni anno, è a disposizione presso i competenti Uffici, e ad oggi comprende: RICOVERI: Sindrome Postcomatosa - Chemioterapie - Parti- Neoplasie Maligne - Urgenze - Ricoveri per pazienti residenti extra-regione (stranieri compresi) PRESTAZIONI AMBULATORIALI: Attività di Dialisi - Radioterapia - Mammografie, Ecografie Mammarie e ColonscopiePazienti residenti extra-regione (stranieri compresi) Art. 4 - Tipologie di attività libero-professionali L'esercizio dell’ALPI si può svolgere nelle seguenti forme: 1. libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell’utente- del singolo professionista o dell’equipe cui viene richiesta la prestazione e quindi in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica ambulatoriale e di laboratorio, di day-hospital, day surgery o di ricovero, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso; sono comprese nella presente tipologia anche le prestazioni a domicilio del paziente; 2. attività libero professionale a pagamento, svolta in èquipe all’interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; 3. partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; 4. partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le èquipes dei servizi interessati. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui al punto 4. anche le prestazioni richieste: a) al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi e modalità predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le équipes dei servizi interessati e in conformità all’art.8 del DPCM 27/3/2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’Attività Libero Professionale”. b) per le finalità di cui all’allegato n. 9 – lett. A – al C.C.N.L. 8/6/2000 alle condizioni ivi previste e con modalità fissate in apposita convenzione con il terzo richiedente. Art. 5 - Costi delle prestazioni in ALPI L'Amministrazione, per la singola prestazione o gruppo di prestazioni autorizzate, deve essere integralmente rimborsata dei costi diretti, indiretti e generali mediamente sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni indicate, tenendo conto del numero totale delle medesime, dei costi dei materiali consumati e delle apparecchiature 4 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* utilizzate, nonché dei costi degli altri fattori di produzione riferibili alle équipe e quelli di funzionamento delle strutture sempre rapportati percentualmente al numero di prestazioni effettuate in ALPI. Art. 6 - Personale che collabora nell’ALPI. Il personale che collabora nello svolgimento della ALPI., in ogni caso fuori dall’orario di lavoro, e che partecipa alla suddivisione dei compensi è il seguente: a) personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all’ALPI quale componente di una équipe o quale personale di supporto; b) personale della dirigenza sanitaria che supporta indirettamente l’esercizio dell’ALPI; c) personale di altri ruoli che supporta l'esercizio dell’ALPI. Infatti il personale infermieristico, tecnico, sanitario e amministrativo che partecipa, al di fuori dell'orario di lavoro, all'attività di cui al precedente punto c) ha diritto all’attribuzione di specifico compenso. Tale personale è individuato, fra tutti coloro che si rendono disponibili, in relazione alla specifica competenza. Le modalità di partecipazione di tale personale e di concreta organizzazione dell’ALPI, che l’Azienda ritiene di dover promuovere garantendone il regolare svolgimento, verranno individuate con l’apposita Commissione e a seguito di trattativa. CAPO II° - ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE Art. 7 - Criteri generali In particolare, l’attività libero-professionale in regime ambulatoriale: • deve essere svolta in fasce orarie predeterminate, fuori orario di lavoro, a cartellino stimbrato, concordate dagli interessati con il Direttore dell’U.O. o del Responsabile di servizio e autorizzate dal Direttore Medico di P.O; • deve essere autorizzata subordinatamente all’esigenza prioritaria di garantire il regolare funzionamento dell’attività ambulatoriale divisionale; • deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per l’attività ordinaria resadurante il proprio orario di lavoro; il mancato utilizzo di spazi e orari per il venir meno dell’ALPI consente, previa disposizione della Direzione Medica del competente Presìdio, l’utilizzo degli stessi per la normale attività istituzionale; • non può essere svolta nelle ore in cui il professionista è di guardia o comunque impegnato in attività istituzionali di qualsiasi genere. Gli spazi a disposizione per l’ALPI non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all’attività istituzionale. Fino alla realizzazione di spazi interni per l’ALPI per tutti i sanitari, e comunque nei termini previsti dalla normativa, l’Azienda: • autorizzerà il Dirigente che ne faccia richiesta, ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda, studi professionali per lo svolgimento di tale attività nel rispetto delle norme che regolano l’ALPI • individuerà all’esterno spazi sostitutivi presso strutture private non accreditate, con cui stipulerà apposite convenzioni secondo appositi schemi. Art. 8 - ALPI ambulatoriale individuale L’ALPI ambulatoriale individuale è caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell’utente, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione. Le prestazioni richieste possono essere di tre tipi: a) Visita b) Esame diagnostico strumentale c) Prestazione terapeutica Le tariffe nei suddetti casi sono indicate dal sanitario interessato e autorizzate dal Direttore Sanitario, nel rispetto dell’art.12 e seguenti. 5 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* Tenendo conto di quanto previsto agli artt. 5 e 6, possono essere definite tariffe complessive per pacchetti di prestazioni interdisciplinari. Le modalità di ripartizione delle quote spettanti al personale di cui all'art. 6, saranno oggetto di definizione previo esame delle relative questioni con le rappresentanze sindacali previste dai rispettivi C.C.N.L. Art. 9 - Prestazioni di ALPI al domicilio dell’assistito In riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia, in merito alla disciplina dei casi in cui l’assistito può chiedere all’Azienda che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente prescelto e da questi erogata al domicilio dell’assistito medesimo, la Direzione Sanitaria valuta la richiesta e autorizza il medico,nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. Sono individuate le seguenti categorie di casi: a) interventi richiesti per specifica competenza specialistica b) prestazioni connesse a ragioni di continuità assistenziale. Art. 10 - Attività di certificazione per conto INAIL Tra le attività libero-professionali, ai sensi dell’art.58, c.4 del CCNL 08.06.00, rientra quella di certificazione medico legale resa dall’Azienda per conto dell’Inail, a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici. Il compenso afferisce all’Azienda che, con le modalità già individuate, provvede ad attribuirne il 95% ai Dirigenti aventi diritto, previo scorporo dell’IRAP e a fronte della trattenuta di 10’ per prestazione dal monte ore individuale. Art. 11 - ALPI d'équipe L’ALPId'équipe è caratterizzata dalla richiesta da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, di prestazioni libero-professionali svolte all’interno delle strutture aziendali da un’équipe che concorre al relativo espletamento con modalità e ruoli preventivamente determinati o secondo prassi. Qualora la prestazione sia assolvibile da un unico Dirigente e manchi l’esplicita indicazione nominativa del Dirigente designato, il Direttore dell’U.O. garantirà, ai sensi delle norme contrattuali, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni con un programma di lavoro che preveda altresì le modalità di ripartizione dei compensi e che sarà sottoposto al Direttore Sanitario per la relativa approvazione. Anche in questo caso le prestazioni erogabili sono corrispondenti alle tipologie precedenti. Le tariffe sono individuate ai sensi del precedente art. 8. Le modalità di ripartizione della quota dell'équipe fra i suoi componenti aventi diritto verrà concordata dai componenti stessi dell'équipe; in mancanza di accordo, verrà utilizzato il seguente rapporto: Direttore Struttura complessa/Resp.le Struttura semplice 2 quote Collaboratori 1.7 quote Art. 12 - Criteri generali per la formazione delle tariffe Relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni. Le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda e devono pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell’équipe, del personale di supporto e i costi –pro quota- anche forfettariamente stabiliti per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature nonché per le spese generali (compresa IRAP e Assicurazione RC). Le tariffe devono essere articolate in modo da evidenziare altresì gli oneri per l’eventuale utilizzazione, preventivamente autorizzata, di altro personale sanitario da parte del dirigente e per la fornitura di dispositivi medici all’assistito (per esempio, manufatti protesici); detti oneri sono posti a carico del paziente. In particolare, ai sensi della vigente normativa, un’ulteriore quota del 5% della tariffa al netto delle quote a favore dell’ Azienda, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline della dirigenza medica e sanitaria, individuate in sede di contrattazione integrativa, che abbiano limitata possibilità di esercizio della Libera Professione. Art. 13 - Procedura I Dirigenti che intendono svolgere l’ALPI in regime ambulatoriale, devono, presa visione del presente Regolamento, presentare richiesta all'Amministrazione utilizzando l’apposito modulo, indicando: la specialità, 6 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* le tipologie di prestazioni, le giornate, l'orario settimanale proposto, le tariffe e la sede della struttura in cui intendono espletare l'attività. Lo stesso modulo sarà utilizzato per le eventuali variazioni dei predetti dati; in caso di cessazione dell’attività libero-professionale l’Amministrazione dovrà essere obbligatoriamente informata con comunicazione scritta. Per pacchetti di prestazioni potranno altresì essere costituite apposite équipe interdisciplinari. Le richieste vistate dal Responsabile dell’U.O., verranno inviate alla Direzione Sanitaria la quale, accertato che le modalità indicate dall'équipe o dal dirigente singolo richiedente rientrano nell'ambito dei principi e dei limiti previsti dal presente Regolamento, provvederà, ad emettere il proprio parere e a trasmettere l’autorizzazione. L'autorizzazione verrà comunicata all'interessato, all'Unità Operativa di appartenenza e ai settori competenti in materia (Direzione Medica del Presidio Ospedaliero interessato, Ufficio infermieristico, C.U.P. e ai competenti uffici amministrativi), senza interruzione delle autorizzazioni in corso. L'autorizzazione consentirà l'inizio dell'attività fissandone la decorrenza. Analoga procedura sarà seguita in caso di richiesta di variazione delle giornate, degli orari in cui svolgere l’ALPI e delle tariffe. Art. 14 - Criteri per la determinazione del debito orario Come già chiarito, l’ALPI deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità, e svolta fuori orario di lavoro a cartellino stimbrato. Qualora per motivate ragioni tecnico-organizzative non sia possibile articolare l’attività di ALPI in orari differenziati, ai diversi profili professionali si detrarrà un numero di ore, secondo il seguente rapporto: • Direttori di struttura complessa e Responsabili di struttura semplice • Dirigenti medici e sanitari • Capo sala-infermiere/ost • Personale tecnico sanitarIo • Amministrativi • Ausiliari-OTA- OSS 1 ora = €. 100,00 1 ora = €. 1 ora = €. 1 ora = €. 1 ora = €. 1 ora = €. 80,00 55,00 55,00 30,00 25,00 Art. 15 - Revoca o rinuncia dell’attività libero professionale Qualora sussistano gravi e comprovate violazioni in relazione al presente Regolamento, l’Amministrazione può con motivato provvedimento revocare l’autorizzazione. I dirigenti che intendono rinunciare all’esercizio dell’ALPI o sospenderlo devono presentare comunicazione scritta secondo quanto stabilito dal precedente art.13. Art.16 - Utilizzo di studi professionali o strutture private non accreditate per svolgimento di attività libero-professionale Il Direttore Generale, qualora ne ravvisi la necessità (cfr. art.7), può autorizzare il Dirigente, che abbia optato per l’ALPI, ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda, studi professionali o strutture private non accreditate per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme sull’ALPI e alle seguenti condizioni: • • • • • • L’attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale previa definizione dei volumi di attività (ex art. 4 comma 6 D.M. 28/2/97) e non può essere esercitata in più sedi all’esterno dell’Azienda; Le modalità di esecuzione sono le medesime previste nel presente regolamento per l’attività ambulatoriale all’interno della struttura aziendale; Le tariffe sono definite con l’Azienda e sono le stesse che vengono concordate per identiche prestazioni da effettuarsi all’interno della struttura aziendale; Il professionista o il centro non accreditato deve emettere le fatture sul bollettario aziendale all’atto della prestazione e dovrà versare nelle casse dell’Azienda l’importo corrisposto dall’utente entro i primi giorni del mese successivo (vedi art.25); La gestione dell’attività è soggetta all’obbligo di specifica contabilizzazione al pari dell’attività svolta all’interno della struttura aziendale; Resta ferma per l’Azienda la possibilità di vietare l’uso degli studi professionali nel caso di possibile conflitto di interessi o in presenza di situazioni di contrasto con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell’Azienda. 7 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* CAPO III° - ALPI. IN REGIME DI RICOVERO (allegati al presente Regolamento n.4 moduli) Art. 17 - Criteri generali Nei Presìdi Ospedalieri dell'Azienda è assicurata la possibilità di ricovero in regime libero-professionale ed è garantita la disponibilità di posti letto entro i limiti fissati dalla normativa vigente. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, con provvedimento annuale, viene definita la tariffa giornaliera differenziata per le tipologie di comfort superiori al livello standard ordinario. L'attività di supporto garantita al paziente degente in regime di libera professione deve considerarsi espletata dall'intera équipe dell'Unità Operativa. La Direzione Sanitaria può ridurre o sospendere in via transitoria l'espletamento dell’ALPIdi ricovero, per motivate esigenze di ordine epidemiologico o d'emergenza. L’attività LP per intervento chirurgico o prestazione analgesica può essere organizzata in due modalità: A) Prestazione effettuata all’interno dell’attività ordinaria: Il personale dirigente che effettua la prestazione viene remunerato dalla tariffa e il tempo impiegato per l’intervento (stante l’oggettiva impossibilità a stimbrare) viene desunto dal registro informatico di sala operatoria. Il personale infermieristico e di supporto presta la propria attività in regime ordinario. La tariffa viene costruita sulla base del solo personale dirigente. B) Prestazione effettuata al di fuori della attività ordinaria (al termine dell’attività istituzionale o nelle giornate festive) il personale dirigente che effettua la prestazione viene remunerato dalla tariffa e il tempo impiegato per l’intervento viene desunto dal registro informatico di sala operatoria. Il personale infermieristico e di supporto presta la propria attività come personale di supporto all’ALPI; la remunerazione per il personale di supporto è quella prevista all’ultimo comma dell’art.21. Art. 18 - Posti letto destinati all’ALPI in regime di ricovero L’ALPI in regime di ricovero è esercitata in spazi definiti, anche prescindendo da riferimenti al livello di comfort alberghiero; la quota di posti letto da utilizzare per l’attività Libero Professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura. I posti letto destinati all’ALPIpossono essere periodicamente variati dall'Azienda su indicazione del competente ufficio in relazione ai flussi di domanda nell'ambito delle percentuali previste. Art. 19 - Richiesta del paziente Il ricovero in regime libero-professionale avviene su dichiarazione sottoscritta dal paziente o da chi lo rappresenta, dalla quale risulti che egli è a conoscenza delle condizioni del ricovero e del tariffario come da modulo allegato. La scelta del ricovero in regime di libera professione può essere effettuata anche durante il corso della degenza. Con la dichiarazione, redatta sul modulo di cui sopra, l’assistito si impegna a versare quanto dovuto sulla base del preventivo redatto dall’Ufficio Accettazione e, con le seguenti modalità: a) una cauzione pari al 50% all'atto del ricovero; b) il restante 50% al momento della dimissione. Il saldo dovrà essere effettuato, dopo emissione di regolare fattura da parte dell’Azienda, presso lo sportello cassa o presso la Tesoreria dell’Azienda. Qualora l’impegno al pagamento delle spese del ricovero sia stato preventivamente assunto in carico da compagnie di assicurazione o da istituti che gestiscono fondi integrativi, l’importo dovuto sarà corrisposto in unica soluzione su rilascio delle relative fatture da parte dell’Azienda medesima. Art. 20 - Opzioni in regime di ricovero e relative tariffe L’ALPI resa in regime di ricovero comprende gli interventi medici e chirurgici, nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, connesse ai singoli interventi, o tipologia o episodio di ricovero, ivi incluse le prestazioni necessarie per eventuali complicanze. La Regione Lombardia riconosce alle Aziende Ospedaliere il 70% dell’importo del DRG del ricovero effettuato in ALPI.; il restante 30% sarà a carico del paziente. L’Azienda Ospedaliera recupera in tal modo l’intera tariffa riconosciuta per il ricovero 8 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* TIPOLOGIE DI OPZIONI a) Ricovero con scelta di camera dotata di maggior comfort alberghiero (differenza alberghiera-camera singola) b) tariffa per giornata di degenza definita secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 6 della L. 724/1994 di €._______ + 10% IVA Ricovero con scelta del medico in ALPI. tariffa riferita al medico prescelto + 30% del DRG. Ricovero con scelta del medico in ALPI. e differenza alberghiera tariffa per giornata di degenza per camera con maggior comfort alberghiero, più tariffa riferita al medico prescelto + 30% del DRG. Ricovero di solvente ( es. paziente straniero non a carico del SSN, senza copertura assicurativa e senza modelli di esenzione) o fuori LEA tariffa quota intera del DRG Ricovero di solvente con differenza alberghiera o fuori LEA tariffa quota intera del DRG, più tariffa per giornata di degenza per camera con maggior comfort alberghiero c) d) TARIFFE e) f) g) Ricovero di solvente con scelta del medico in ALPI. o fuori LEA Ricovero di solvente con scelta del medico in ALPI. e differenza alberghiera o fuori LEA h) Ricovero a carico del Servizio Sanitario Nazionale tariffa quota intera del DRG, più tariffa riferita al medico prescelto tariffa quota intera del DRG, più tariffa per giornata di degenza per camera con maggior comfort alberghiero, più tariffa riferita al medico prescelto nessuna tariffa a carico del paziente Art. 21 - Criteri per la composizione delle tariffe e modalità di ripartizione dei proventi Posto che l’intero costo del DRG ( 70% quota riconosciuta dalla Regione, 30% quota dovuta dal paziente che sceglie l’ALPI., 100% se paziente solvente o fuori LEA), e la tariffa per la differenza alberghiera vengono recuperate interamente dall’Azienda Ospedaliera, la composizione della tariffa e la ripartizione dei proventi che ne conseguono vengono definiti con le seguenti modalità: a) Ricovero per intervento chirurgico o prestazione analgesica Fondo Perequativo Medici e Dirigenti Sanitari (§) Fondo Comune Comparto Proventi per l’équipe Quota Amministrazione Onorario richiesto dal medico scelto (A) 5% Da definire 10% In aggiunta ad A) Calcolato sulla quota Calcolato sulla quota richiesta dal medico richiesta dal medico scelto dal paziente (A) scelto dal paziente (A) 35 % di A) 20% di A) Anestesista (a. generale) Anestesista (a. locale) 30% di A) Medico II° operatore condividere eventualmente con il terzo operatore 20% di A) (*) (@) Calcolato sulla quota richiesta dal medico scelto dal paziente (A e aggiunta ad A) Infermieri di Sala Operatoria da Da definire in sede di contrattazione integrativa. Servizi diagnostici coinvolti b) Ricovero medico senza intervento chirurgico Quota per l’équipe Fondo perequativo Medici (§) Fondo Comune Comparto Quota Amministrazione + 30 % del totale del DRG medio del reparto interessato da suddividere come segue 5% Da definire 10% - 100% al Medico scelto - Servizi diagnostici coinvolti (*) (percentuale minima prevista dal contratto) Calcolato sulla quota richiesta, a copertura dei costi generali. Da definire in sede di contrattazione integrativa. 9 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* (*) Qualora il I° operatore scelto, a suo giudizio o su richiesta del paziente ritenga che l’effettuazione di specifici esami o accertamenti diagnostici siano effettuati da un determinato professionista, lo stesso I° operatore scelto dovrà prevedere che l’addebito della prestazione sia computato in ragione della tariffa prevista da tariffario di Libera Professione in vigore, e il relativo importo dovrà essere aggiunto alla tariffa dell’intervento in modo da ottenere una tariffa omnicomprensiva. (@) Per prestazioni analgesiche (anestesia perdurale del parto e altre prestazioni analgesiche in regime di ricovero) l’importo verrà costruito come segue: 100% di A) all’operatore, 5% di A) al Fondo perequativo medici e dirigenti sanitari, 5% di A) Fondo comune comparto, 10% di A) Quota amministrazione. Tale importo complessivo dovrà essere esplicitato nel preventivo da sottoporre al paziente. Nel caso di sedute operatorie effettuate fuori dalle sedute istituzionali al personale delle sale operatorie viene assegnata una percentuale del 20% di A) che per intervento in anestesia generale verrà suddiviso 8% - strumentista, 6% all’infermiera di sala e 6% nurse di anestesia, nel caso di intervento in anestesia locale, 12% - strumentista e 8% infermiera di sala. Art. 22 - Debito orario L’Attività Libero Professionale in regime di ricovero può essere svolta durante la normale programmazione e comunque in caso di necessità anche extra programmazione. Qualora per motivi tecnico- organizzativi, l’attività libero professionale in equipè non possa essere effettuata in orario appositamente dedicato, sarà determinato un debito orario secondo lo schema seguente: 1. Ricovero per intervento chirurgico: al personale che partecipa all’intervento chirurgico svolto in regime libero professionale si deve detrarre il tempo corrispondente risultante dal registro operatorio. Per il restante personale si procederà secondo tale rapporto: • Direttori di struttura complessa e Resp.struttura semplice • Dirigenti medici e sanitari • Capo sala-infermiere –ost • Personale tecnico sanitario • Amministrativi • Ausiliari-OTA- OSS 1 ora = €. 100,00 1 ora = €. 1 ora = €. 1 ora = €. 1 ora = €. 1 ora = €. 80,00 55,00 55,00 30,00 25,00 2. Ricovero medico senza intervento chirurgico: per i ricoveri di tipo medico senza intervento chirurgico va detratto dal monte ore effettuato dal medico scelto il tempo corrispondente al rapporto di cui sopra. • Direttori di struttura complessa e Resp.struttura semplice • Dirigenti medici e sanitari • Capo sala-infermiere –ost • Personale tecnico sanitario • Amministrativi • Ausiliari-OTA- OSS 1 ora = €. 100,00 1 ora = €. 80,00 1 ora = €. 55,00 1 ora = €. 55,00 1 ora = €. 30,00 1 ora = €. 25,00 CAPO IV° - ATTIVITA' DI CONSULENZA E CONSULTI Art. 23 - Attività di consulenza L'attività di consulenza nei servizi sanitari di altra azienda del S.S.N. o ente del comparto o di altra struttura sanitaria non accreditata o accreditata (purchè non soddisfi i requisiti minimi dell’accreditamento con il personale richiesto all’Azienda) o ancora presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro è riservata ai dirigenti che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo ed è attuata mediante apposita convenzione tra l’Azienda e i soggetti interessati. Gli accordi fra l'Azienda e l'istituzione interessata, che verranno assunti previo consenso del dirigente interessato, devono tra l’altro prevedere: i limiti minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; il compenso e le modalità di svolgimento; la durata della convenzione; la natura della prestazione; motivazioni e finalità della consulenza che siano compatibili con l’attività di istituto. Il compenso omnicomprensivo concordato con l'ente richiedente, non può essere inferiore al costo che l'Azienda dovrebbe sostenere per l'utilizzo di personale dipendente per lo svolgimento dell'attività. La percentuale del compenso della consulenza dovuta al dipendente è pari al 95% al netto delle spese di gestione sostenute dall’Azienda. La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa. Il compenso verrà corrisposto dopo che l'ente richiedente avrà provveduto al pagamento. 10 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* Le convenzioni avranno validità annuale, con possibilità di rinnovo. Sono escluse dall'ambito del presente Regolamento le consulenze, previste da specifiche disposizioni di legge, richieste da enti pubblici. Art. 24 - Consulti Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dall'orario di lavoro. L'onorario del consulto, fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato, deve essere riscosso dal dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all'azienda che provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente medesimo. Il dirigente che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettino messo a disposizione dall'Azienda. L'importo del consulto non può essere inferiore alla tariffa stabilita per la visita. La percentuale del compenso del consulto è pari al 95%, al netto delle spese. CAPO V° - FATTURAZIONE, RISCOSSIONE E NORME FINALI Art. 25 - Fatturazione e riscossione La fatturazione e la riscossione dei compensi per le attività in ALPI. avvengono con le seguenti modalità: • Attività ambulatoriale svolta all’interno delle strutture dell’Azienda Ospedaliera: L'utente versa l'importo dovuto alle Casse dell'Azienda anche mediante assegno circolare intestato all'Azienda stessa. Le Casse rilasciano regolare fattura a carico del cliente. Qualora non sia al momento in funzione il Servizio Cassa dell’azienda, l’importo sarà riscosso direttamente dal dirigente interessato che provvederà al successivo versamento alla Cassa Aziendale, secondo modalità da stabilire in Commissione di cui all’art.28; la Cassa emetterà e spedirà la fattura al cliente; oppure l’utente tornerà il giorno successivo all’Ufficio Cassa per effettuare il pagamento e ricevere la relativa fattura. Analoga procedura sarà seguita dal dirigente nel caso di prestazione resa al domicilio dell’utente. • Attività in regime di ricovero svolta all’interno delle strutture dell’Azienda Ospedaliera: La riscossione per tale attività avviene attraverso la Cassa dell’Azienda Ospedaliera che rilascia una regolare fattura sia in caso di acconto che di saldo. • Attività ambulatoriale effettuate presso Studi Privati o Centri non accreditati: Se l’attività libero professionale è prestata presso studi professionali privati o strutture sanitarie non accreditate previa apposita convenzione, il dirigente o il Centro sono autorizzati ad emettere fatture su bollettario dell’Azienda all’atto della prestazione. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente o dal Centro, i quali devono versare in relazione al volume d’affari e comunque entro i primi cinque giorni del mese successivo gli importi riscossi direttamente, producendo contestualmente all’Azienda copia delle fatture emesse e copia del registro iva dove sono state apposte le opportune registrazioni. In particolare il Dirigente Sanitario e/o il Centro non accreditato si impegnano a: • • • • • • • • curare la corretta scritturazione, emissione e registrazione dei documenti; custodire e conservare detta documentazione presso la sede abituale di esercizio dell’attività; versare periodicamente all’Azienda Ospedaliera, in relazione al volume d’affari e comunque entro i primi cinque giorni lavorativi di ciascun mese, tutti gli importi riscossi direttamente producendo contestualmente le copie delle fatture emesse (seconda copia), al fine dei riscontri contabili; a consegnare all’Azienda Ospedaliera, entro i primi cinque giorni lavorativi di ciascun mese, la fotocopia delle pagine del registro IVA sezionale, relative alle registrazioni del mese precedente; a consegnare la documentazione, di cui al capoverso precedente, anche in caso di non fatturazione previa iscrizione della seguente dicitura: “Mese di ……. Fatturato ZERO” a richiedere, in tempo utile, ulteriori bollettari delle fatture da emettere; a richiedere, in tempo utile, ulteriore registro IVA sezionale; a riconsegnare, tempestivamente, tutta la documentazione in caso di revoca del rapporto di esclusività, cessazione del rapporto di lavoro con l’A.O. di Lodi e di cessazione dell’esercizio dell’attività Libero Professionale ALPI. 11 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* • Attività occasionale: Qualora l’attività in libera professione sia resa a carattere occasionale e previa autorizzazione della Direzione Sanitaria Aziendale, presso altra azienda del S.S.N. o presso altri enti o istituzioni pubbliche o private, la fatturazione e la riscossione saranno curate direttamente dal professionista della A.O., se in possesso del bollettario manuale per l’attività presso studi o centri, o dalla Cassa Aziendale nel caso contrario. Tutte le fatture di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle relative alle prestazioni di ricovero per la parte riguardante la prestazione alberghiera, sono esenti IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche in quanto riferite a prestazioni sanitarie. Dette fatture sono perciò da assoggettare all’imposta di bollo. Mensilmente l'Azienda, a seguito degli accrediti ricevuti, procede ai riparti e versa l'importo spettante ai singoli dirigenti come voce distinta dallo stipendio, nella misura determinata secondo gli articoli del presente regolamento, dopo aver proceduto alle trattenute fiscali. Art.26 - Regime fiscale dei proventi spettanti ai dipendenti L’ALPI, compresa l'attività di supporto resa fuori orario di lavoro, è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente. Art. 27 - Copertura assicurativa In riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL l’Azienda Ospedaliera garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio per le conseguenze derivanti da azioni giudiziarie di terzi, anche in ordine all’attività di libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, ovunque e comunque essa sia esercitata. Art. 28 - Commissione per l’attività L.P. Ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera g del D.M. 31/7/1997 è costituita una apposita Commissione paritetica avente i seguenti compiti: 1. la verifica dell’ALPI autorizzata, con particolare riguardo al volume della medesima; 2. il monitoraggio dell'andamento dell'attività istituzionale in rapporto all’ALPI effettuata; 3. il periodico controllo delle modalità di individuazione del personale di supporto autorizzato; 4. la verifica ed il monitoraggio del rispetto dei piani di lavoro, delle dotazioni organiche rapportate alla domanda di prestazioni e al pieno utilizzo degli impianti e della verifica dei tempi di attesa dell'attività istituzionalmente erogata; 5. l’aggiornamento e le modifiche della regolamentazione, la valutazione di situazioni controverse, in parte già individuate nel presente Regolamento, compresi gli aspetti relativi al debito orario. Tale Commissione viene nominata con deliberazione, adottata dal Direttore Generale, entro tre mesi dall’adozione formale del presente Regolamento, è unica per tutta l’Azienda, ed ha funzioni propositive e di riscontro del regolare svolgimento dell’attività libero-professionale. La Commissione è costituita in forma paritetica da n. 3 rappresentanti dell’Azienda e n. 3 rappresentanti designati dalle OO.SS. e scelti tra il personale medico, odontoiatra e della dirigenza del ruolo sanitario; e’ presieduta dal direttore Sanitario o, su sua delega, da un Dirigente dell’A.O. La Delegazione dell’Azienda sarà composta da un rappresentante della UO GSRU, uno della Direzione Sanitaria e uno del Controllo di Gestione. La Commissione si riunisce almeno una volta a trimestre e relaziona alla Direzione Generale sull’andamento dell’attività libero-professionale. Art. 29 - Libera professione intramuraria Servizio di Anatomia Patologica Sulla base della richiesta effettuata dal Servizio si autorizza la Libera Professione in equipe del servizio di anatomia patologica alle condizioni del vigente regolamento. Data la particolarita’ delle metodiche analitiche l’equipe di anatomia patologica potra’ effettuare la libera professione intramuraria in orario di servizio considerando un tempo medio di quota parte di 20 minuti per prestazione. Le prestazioni di Anatomia Patologica sono tariffate come da tariffario regionale piu’ il 30%; laddove non esista la corrispondente prestazione si adotta il tariffario F.I.S.A.P.E.C. 12 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF * AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI* Art. 30 - Disposizione transitoria Nelle more della definizione dei costi aziendali secondo la metodologia di cui all'art. 5, in via sperimentale l'incidenza dei costi diretti (personale, materiali e apparecchiature utilizzate), dei costi indiretti imputabili all'unità operativa e dei costi generali viene percentualmente fissata nella colonna A della sottoriportata tabella. La colonna B indica la quota da destinare al singolo Medico interessato alla LP La colonna C indica la quota da destinarsi ai Sanitari che hanno prestato attività in équipe La colonna D è destinata a tutto il personale che a partecipa come supporto per lo svolgimento dell’ALP. La colonna E indica la quota accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline della dirigenza medica e sanitaria che abbiano limitata possibilità di esercizio della ALPI.. La colonna F è accantonata quale fondo comune Le percentuali di cui alle colonne B, C, D, E, F, sono elaborate sull'importo al netto del prelievo di cui alla colonna A. Nel caso in cui il piano di lavoro autorizzato non preveda l'impiego di personale di supporto la quota corrispondente andrà ad aggiungersi alla percentuale di cui alla colonna B o C. I rapporti percentuali sono determinati prendendo a riferimento il carico di lavoro e l'apporto professionale delle diverse qualifiche nell'ambito di ogni singola prestazione. Qualora le richieste di prestazioni e/o accertamenti pervengano da parte di Aziende Sanitarie, Ditte o Imprese, (come previsto dall’art.4 comma 4 punto B) in modo che non sia individuato un determinato professionista, il Responsabile dell’U.O. è tenuto a stabilire in sede di accettazione della richiesta i criteri di ripartizione dei proventi derivanti dall’attività svolta tra tutti i dirigenti medici e sanitari assegnati all’U.O.. In mancanza della definizione dei suddetti criteri, la parte spettante alla dirigenza verrà ripartita secondo quanto previsto dall’art. 11 del presente regolamento. TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI Visite e consulenze individuali Visite con prestazioni strumentali Radiologia convenzionale Ecografia Alta tecnologia Laboratorio analisi Centro trasfusionale Anatomia patologica Endoscopia Riabilitazione R.R.F. A costi B Quota presunti Individuale C Personale Équipe 15% 30% 40% 30% 50% 35% 35% 35% 35% 25% x X X X x ------ --X X X X X X X x D E F Personal Fondo Fondo perequativo comune e medici supporto X X X X X X X X X X 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% X X X X X X X X X x L’argomento sarà approfondito in sede di Commissione paritetica. Per le prestazioni svolte, ad oggi permangono le seguenti regole: - - a domicilio: l’Azienda trattiene il 15% della tariffa, comprensivo del 5% da destinare al fondo perequativo; negli studi privati: l’Azienda trattiene il 15% della tariffa, comprensivo del 5% da destinare al fondo perequativo, calcolato al netto del 25% quale deduzione forfettaria d’imposta; nei centri non accreditati: l’Azienda trattiene il 15%, comprensivo del 5% da destinare al fondo perequativo, al netto degli eventuali costi da corrispondere al Centro. CAPO VI° - DISPOSIZIONI FINALI Il presente Regolamento, che sostituisce integralmente le disposizioni finora in vigore, è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti. Nel caso di sopravvenute nuove disposizioni normative in materia, esso si intende conseguentemente integrato e modificato in conformità alle nuove regole e dopo un ulteriore confronto tra le OO.SS. e l’Azienda. E’ fatta salva la possibilità per la Direzione Generale di adottare con specifici atti norme attuative e di dettaglio riguardanti la materia anche alla luce di nuove organizzazioni aziendali. I modelli allegati possono essere autonomamente rivisti dall’Amministrazione senza necessità di modifiche al Regolamento.La Commissione paritetica può formulare proposte di modifica del presente Regolamento che, se approvate, dovranno avere applicazione entro 3 mesi dall’approvazione. Esso assume la stessa valenza del contratto integrativo aziendale, in fase di realizzazione, del quale costituisce parte integrante. 13 di 13 Regok17feb10/UOGSRU/AreaGiuridica/MFF