i fenomeni aggregativi - "PARTHENOPE"

I FENOMENI AGGREGATIVI
INDICE
•
Le diverse tipologie di aggregazioni aziendali
•
Le aggregazioni basate su rapporti informali
•
Le aggregazioni basate su rapporti contrattuali
•
Le aggregazioni basate su rapporti patrimoniali
LE TIPOLOGIE DI AGGREGAZIONI AZIENDALI
AGGREGAZIONI
AZIENDALI
basate su rapporti
informali
basate su rapporti
contrattuali
basate su rapporti
ppatrimoniali
reti di
imprese
p
A tali modalità di formalizzazione delle relazioni tra le aziende
corrispondono differenti gradi di libertà/vincoli per le unità
produttive che vi partecipano
LE AGGREGAZIONI AZIENDALI
BASATE SU RAPPORTI INFORMALI
Rappresentano delle aggregazioni “di fatto”, sprovviste di strutture
convenzionali
i li e dotate
d
di collegamenti
ll
i di natura estremamente precaria
i
Aggregazioni
gg g
di carattere informale
basate su
•
•
•
•
Ó
Ð
Ô
Collegamenti di carattere
tecnico-produttivo
Collegamenti di
carattere finanziario
Collegamenti di carattere
personale
Ð
Subfornitura
Reti di subfornitura
Costellazioni di imprese
Distretti industriali
•
Ð
Rapporti privilegiati
banca (banche) –
impresa (imprese)
•
•
Ð
Community of interests
Gentlemen’s agreements
COLLEGAMENTI DI CARATTERE TECNICOPRODUTTIVO
Tipici collegamenti di carattere tecnico-produttivo sono quelli noti come rapporti di
subfornitura. Molto spesso tali collegamenti non sono regolati da alcun contratto specifico,
ma si basano semplicemente sui rapporti di lavoro, quindi sui contratti di compravendita
dei singoli oggetti prodotti.
Al giorno d’oggi sono piuttosto ricorrenti le cosiddette reti di subfornitura, ovvero
un’insieme di aziende di modeste dimensioni che ruotano intorno ad un’azienda più
grande, la quale affida fasi integrative o complementari del proprio processo produttivo a
queste ultime, senza però, appunto, una formalizzazione in tal senso
Non molto diverse dalle reti di subfornitura sono le costellazioni di imprese. Si tratta di
i i i di aziende
insiemi
i d di dimensioni
di
i i sostanzialmente
i l
analoghe
l h (normalmente
(
l
ridotte)
id ) che
h sii
posizionano quindi – a differenza della fattispecie precedente – sullo stesso piano e
operano solitamente in settori maturi
Sotto un certo punto di vista, devono considerarsi come generatori di collegamenti di
carattere tecnico-produttivo anche i distretti industriali.
Si tratta di insiemi di aziende,, in pprevalenza di ppiccola-media dimensione,, legate
g da vincoli
territoriali in quanto concentrate su un territorio geograficamente definito e, solitamente,
ristretto
COLLEGAMENTI DI CARATTERE FINANZIARIO
Aggregazioni di carattere informale possono discendere dalla “dipendenza finanziaria” di
alcune
l
aziende
i d rispetto
i
add altre
l
Tali collegamenti appaiono più marcati qualora l’azienda sia molto indebitata in particolare
verso
erso un
n solo finan
finanziatore
iatore o unn gruppo
gr ppo ristretto di finanziatori
finan iatori i quali,
q ali proprio in virtù
irtù della
notevole entità delle somme prestate, finiscono per esercitare una notevole – se non totale –
ingerenza nell’amministrazione delle aziende finanziate
Benché manchi in questo caso il fondamentale supporto della partecipazione al capitale di
rischio, l’aggregazione si crea intorno ad un interesse precipuo: la volontà da parte del
finanziatore di esercitare una stretta vigilanza e di supervisionare ll’operato
operato della
combinazione produttiva finanziata al fine di garantire la salvaguardia del proprio
investimento
Si vuole comunque sottolineare che non è sufficiente un qualsiasi rapporto di
finanziamento, ma sono necessarie almeno due condizioni: esso deve caratterizzarsi per la
notevole consistenza e deve pprovenire da una sola azienda finanziatrice o al limite un
numero ristretto di finanziatori
COLLEGAMENTI DI CARATTERE PERSONALE
Collegamenti informali possono crearsi per rapporti di carattere “personale” tra due o più aziende.
In questo caso il legame che le unisce non è operativo o finanziario (almeno non lo è in origine, anche
se poi può indirizzarsi anche in quel senso) ma esclusivamente connesso alla conoscenza,
conoscenza alla stima,
stima
all’affetto (e quant’altro) che lega i soggetti “dominanti” delle aziende stesse
È piuttosto ricorrente riscontare combinazioni produttive, normalmente di ridotte dimensioni, che
hanno lo stesso amministratore o consiglio di amministrazione,
amministrazione oppure aziende controllate da membri
della stessa famiglia o legati da stretti rapporti di amicizia
Un tipico esempio di collegamento su base personale è rappresentato dalle “comunità di interessi”
(communities of interests): un
un’aggregazione
aggregazione diffusa prevalentemente negli Stati Uniti che si
caratterizza per la presenza di aziende con azionisti e/o consigli di amministrazione comuni
Altro esempio di aggregazione di carattere personale è rappresentato dai gentlemen’s agreements,
ovvero dagli “accordi
accordi tra gentiluomini”
gentiluomini
Come il termine fa capire, i gentlemen’s agreements si concretizzano in accordi personali, non scritti,
che si fondano sulla fiducia che intercorre tra le persone che li stipulano
Normalmente tali intese riguardano la determinazione di prezzi di vendita, la disciplina della
concorrenza, la distribuzione dei prodotti e quindi vengono poste in essere solitamente tra aziende
appartenenti al medesimo settore produttivo (e per periodi di tempo limitati)
Più che di “accordi
accordi tra gentiluomini”
gentiluomini verrebbe quindi da pensare ad accordi conclusi segretamente con
finalità mono-oligopolistiche, le quali non potrebbero essere messe per iscritto, pena l’intervento della
legge che impedisce la stipulazione di accordi lesivi della concorrenza tramite la disciplina antitrust
LE AGGREGAZIONI AZIENDALI
BASATE SU RAPPORTI CONTRATTUALI
Si caratterizzano per la presenza di una relazione strutturata che però può limitarsi a particolari
aspetti della gestione o anche a singole operazioni
A
Aggregazioni
i i di carattere formale
f
l basate
b
su
Ó
Contratti che creano
rapporti di
collaborazione
Ð
• Consorzi
• Associazioni in
partecipazione
• Patrimoni destinati ad uno
specifico affare
• A.T.I.
• Joint venture
• Unioni volontarie
• Gruppi di acquisto
• G.E.I.E.
GEIE
• Contratti di franchising
• Contratti di licensing
Ð
Ô
Contratti che creano Contratti che intendono
rapporti di dipendenza condizionare i mercati
Ð
• Contratti di dominio
• Altre fattispecie
Ð
• Cartelli
False
aggregazioni
i i
Ð
• Pools
• Contratti di affitto
d’azienda
• Ring e Corner
• Altre fattispecie
• Altre fattispecie
I CONTRATTI CHE CREANO RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE
I CONSORZI
I consorzi (art. 2602 e segg. c.c.) si concretizzano in contratti di collaborazione che
conducono
d
alla
ll creazione
i
di un’organizzazione
’
i
i
comune che
h ha
h il compito
it di coordinare
di
edd
indirizzare l’attività dei singoli aderenti
Il contratto può prevedere anche delle “obbligazioni negative” per le aziende aderenti,
aderenti ma
queste devono essere interpretate come un fatto “accessorio” (o conseguente) dell’accordo
e non come l’elemento o lo scopo principale dello stesso
La nostra normativa, in particolare, prevede la costituzione di tre tipologie di consorzi: i
consorzi volontari, i consorzi maggioritari e i consorzi coattivi
In funzione dell’attività svolta, si possono individuare consorzi orizzontali, verticali e misti
I co
consorzi
so possono
posso o essere
esse e con
co attività interna
inte na e con
co attività esterna.
este na.
Per svolgere l’attività “esterna” le aziende facenti parte del consorzio possono costituire
apposite società consortili nelle forme previste dalla legge (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a.,
S.a.p.a.
p e società cooperative)
p
)
ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE
L’art. 2549 c.c. prevede che l’associante attribuisca all’associato una partecipazione agli
utili della sua azienda o di uno o più affari in cambio di un determinato apporto, che può
essere in denaro o in natura
Mentre l’associante deve essere necessariamente un’azienda, l’associato può essere anche
una persona fisica. Tuttavia, qualora sia rappresentato da un’altra combinazione produttiva
si configura un’aggregazione aziendale su base contrattuale
Le associazioni
L
i i i in
i partecipazione
t i i
possono sorgere per i più
iù svariati
i ti motivi:
ti i da
d ragioni
i i
speculative legate alla possibilità di realizzare uno o più affari in comune (per ridurre i
costi di produzione o di approvvigionamento, per unire le proprie competenze sull’attività
di ricerca e sviluppo,
sviluppo ecc.)
ecc ) fino a motivazioni economiche che giustificano integrazioni
molto più penetranti e che si spingono a mettere in comune l’intera gestione e a creare così
rapporti stabili e di lunga durata.
In quest’ultimo caso le aziende coinvolte, pur mantenendo la propria autonomia giuridica,
pongono in essere una gestione unitaria creando un’aggregazione molto spinta, mentre le
forme più semplici (che sono anche le più diffuse) che prevedono ll’associazione
associazione per una o
un certo numero di operazioni isolate, si caratterizzano per un vincolo estremamente debole
e per una durata normalmente breve (legata all’operazione da porre in essere)
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO
AFFARE
L’art. 2447-bis c.c. prevede la possibilità di costituzione da parte di una società per azioni di
patrimoni separati con il vincolo della destinazione ad uno specifico affare
Ciò consente a tali società di enucleare una porzione di capitale e renderlo così fruibile per
specifiche iniziative alle quali possono partecipare anche altri soggetti
Ogni società per azioni o in accomandita per azioni può costituire uno o più patrimoni destinati ma,
ma
salve le disposizioni di leggi speciali, nel complesso non può essere distolto un patrimonio netto
della società superiore al 10%
A tutela dei terzi sono previste una serie di regole riguardanti lo costituzione del patrimonio
destinato, la sua pubblicità, i diritti dei creditori, la tenuta delle scritture obbligatorie, il bilancio e la
rendicontazione finale
La legge non chiarisce cosa si debba intendere per “specifico affare”, tuttavia, tale termine deve
essere senz’altro interpretato nel senso di attività “non speculativa”, ovvero in un complesso di
operazioni consecutive nel tempo in grado di configurare un’attività di impresa
Le analogie con il contratto di associazione in partecipazione sono numerose ed evidenti. Tuttavia,
quest’ultima tipologia aggregativa può essere posta in essere anche tra un’azienda individuale e altri
soggetti mentre i patrimoni destinati possono essere attivati solo da società con azioni.
soggetti,
azioni
Inoltre, i patrimoni destinati presentano una “strutturazione” maggiore rispetto all’associazione in
partecipazione che deve intendersi come un minus rispetto a questa.
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE
Le associazioni temporanee di imprese (ATI), come afferma lo stesso termine, consistono in
aggregazioni aziendali transitorie dal punto di vita temporale il cui fine è quello di cooperare per
realizzare
li
un progetto
tt in
i comune
Si tratta di una fattispecie molto simile al consorzio ma si distingue da questo per una serie di
elementi. Oltre alla mancanza di una specifica regolamentazione giuridica – le previsioni legislative in
merito solo infatti soltanto “parziali” – si rileva pure l’assenza dell’organizzazione e della
“responsabilizzazione” comune sul progetto, che nel consorzio è dimostrata dalla presenza di un ente
consortile, spesso addirittura con rilevanza esterna
Infatti, le aziende associate mantengono la propria indipendenza giuridica ed economica e sono
direttamente responsabili, ciascuna per la parte di propria competenza, del progetto che sono tenute a
realizzare. Ciò anche se ad un’azienda in particolare può essere assegnato il compito, verso i terzi, di
rappresentare
t tutte
t tt le
l altre
lt (azienda
( i d “capofila”)
“
fil ”)
Inoltre, mentre il consorzio normalmente coinvolge una serie di operazioni se non addirittura tutta
l’attività delle aziende consorziate, l’associazione temporanea
p
è limitata ad uno specifico
p
affare.
Il caso più ricorrente che conduce alla costituzione di una ATI è senz’altro la partecipazione alle gare
di appalto. L’aggregazione consente così alle diverse aziende aderenti di raggiungere una massa critica
(associazioni orizzontali) o una serie di competenze (associazioni verticali) tali da consentire
all’aggregato
all
aggregato la partecipazione a gare,
gare appalti e di realizzare opere che le singole associate non
sarebbero in grado di svolgere autonomamente
JOINT VENTURES
Le joint ventures sono forme di collaborazione che hanno avuto una notevole diffusione sia
nei Paesi avanzati che in quelli in via di sviluppo
Esse hanno avuto particolare fortuna soprattutto in ambito internazionale, in quanto
consentono di attivare rapidamente nuove attività destinate ad inserirsi su più mercati,
nonché superare
p
ostacoli e vincoli che spesso
p
limitano ggli investimenti all’estero
Le prime tracce di inquadramento normativo delle joint ventures sono rinvenibili nel
Bubble Act britannico del 1720, ma la prima disciplina giuridica completa del fenomeno è
senz’altro
’ lt quella
ll statunitense
t t it
che
h sull finire
fi i dell’ottocento,
d ll’ tt
t anche
h in
i conseguenza del
d l
notevole sviluppo industriale e commerciale americano, ha sentito l’esigenza di fornire uno
strumento per l’internazionalizzazione delle proprie aziende
Esse possono essere distinte in due grandi tipologie a seconda delle rispettive modalità di
costituzione: joint ventures contrattuali (contractual joint ventures) e joint ventures
societarie (incorporated joint ventures)
Le iniziative più comuni per cui questa tipologia di aggregazione si presta sono la
fabbricazione di un bene complesso (come una città, un’area organizzata, un grande
palazzo un grande impianto,
palazzo,
impianto ecc.)
ecc ) dove servono competenze distintive su svariati campi,
campi la
partecipazione ad uno specifico appalto, la realizzazione di un nuovo prodotto, la gestione
di un evento importante (come una fiera, una manifestazione sportiva, ecc.).
UNIONI VOLONTARIE
Le unioni volontarie sono fenomeni di collaborazione tipici del settore commerciale e
presentano anch’essi una qualche affinità con i consorzi
Si tratta di una forma associativa che tende a sostenere la competitività dei piccoli e medi
commercianti nei confronti della grande distribuzione al dettaglio. Esse sono molto
consuete soprattutto nell’ambito
nell ambito del mercato dei prodotti alimentari
Più precisamente, esse consistono in forme di integrazione verticale, regolate da uno
statuto ed evidenziate da un marchio (e insegna) comune, fra uno o più grossisti e
commercianti
i i all dettaglio
d
li i quali,
li pur mantenendo
d una propria
i autonomia
i giuridica
i idi e
patrimoniale, si accordano dal punto di vista operativo al fine di organizzare in comune gli
acquisti
Grazie a questa aggregazione, un grossista viene messo in grado di acquistare notevoli
quantitativi di merce presso le aziende produttrici ottenendo prezzi scontati e può così
rivendere qquanto acquistato
q
a pprezzi favorevoli che, singolarmente,
g
i ppiccoli negozianti
g
non
riuscirebbero ad ottenere
Molto spesso il rapporto può spingersi oltre fino a ricomprendere alcuni servizi per lo
sviluppo delle vendite (pubblicità e marketing),
marketing) la soluzione dei problemi connessi ai
finanziamenti, l’organizzazione dei punti vendita, il compimento di studi e ricerche di
interesse collettivo, la creazione di ulteriori marchi commerciali comuni, ecc.
GRUPPI DI ACQUISTO
I gruppi di acquisto presentano notevoli affinità con le unioni volontarie ma si
differenziano da qqueste per
p una serie di caratteristiche peculiari
p
Le affinità riguardano il settore di riferimento (quello distributivo) e il comparto
(prevalentemente alimentare, ma esistono esempi anche nel settore delle calzature,
d ll’i d t i tessile,
dell’industria
t il degli
d li articoli
ti li casalinghi
li hi e degli
d li elettrodomestici),
l tt d
ti i) nonché
hé la
l finalità
fi lità di
porre in essere una forma di aggregazione volta a sostenere la competitività dei
commercianti di dimensioni modeste e contrastare così il potere della grande distribuzione
<
A differenza delle unioni volontarie, tuttavia, i gruppi di acquisto sono, di norma,
aggregazioni orizzontali che vedono partecipare, quindi, solo soggetti appartenenti alla
stessa categoria (i dettaglianti)
Nella loro forma ortodossa, infatti, i gruppi di acquisto mancano del grossista che, invece,
caratterizza le unioni volontarie
Negli ultimi tempi hanno preso campo anche i cosiddetti Gruppi di Acquisto Solidale
(GAS), ovvero gruppi di acquisto che hanno un approccio critico rispetto al consumo e che
g
applicare
pp
il principio
p
p di equità
q
e solidarietà ai propri
p p acquisti
q
vogliono
GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO
Il gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), a dispetto del nome (“gruppo”) è una forma
di aggregazione di carattere contrattuale voluta a livello comunitario ed istituito con il
Regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 25 luglio 1985,
1985 n° 2137 con
lo scopo di consentire alle aziende dell’Unione di realizzare alleanze sotto una regolamentazione
comune europea al fine di superare le differenze nazionali in materia
Il G.E.I.E. è un contratto che può essere stipulato tra soggetti che svolgono un’attività economica
e dà luogo ad un fenomeno associativo con rilevanza esterna. È tuttavia necessario che siano
presenti almeno due soggetti appartenenti a Paesi diversi dell’Unione Europea
Una particolarità risiede nel fatto che è possibile introdurre nel “gruppo” non solo imprese ma
anche professionisti (ovvero esercenti arti o professioni)
Esso non ha scopo di lucro: i beni ed i servizi realizzati devono essere offerti ai membri del
raggruppamento al loro costo. In questo modo i vantaggi economici del G.E.I.E. si realizzano
direttamente nel patrimonio delle singole aziende partecipanti
L relativa
La
l i regolamentazione
l
i
è,
è tuttavia,
i piuttosto
i
farraginosa
f
i
e non sempre chiara
hi e prevede
d –
questione “cruciale” – la responsabilità patrimoniale dei singoli membri, che rispondono
illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni che non vengono soddisfatte da parte del
“gruppo”
gruppo , pur mantenendo la propria autonomia giuridica e patrimoniale
Il G.E.I.E. non ha trovato particolare sviluppo, almeno nel nostro Paese
FRANCHISING
Il franchising (altresì noto come “affiliazione commerciale”) è un tipo di accordo contrattuale che ha
trovato una veloce e ampia diffusione anche nel nostro Paese, benché fino al 2004 sia stato privo di
una disciplina giuridica specifica
il franchising oggi è un contratto mediante il quale il franchisor (altresì noto come “affiliante”) – che
ha ideato un modello per la gestione di un particolare tipo di azienda – concede a dei franchisees
(altresì noti come “affiliati”) il diritto di gestire quel tipo di azienda in una determinata area
geografica, a patto che venga rispettato il modello prestabilito nel contratto e tutte le regole connesse
Le singole aziende gestite dai franchisees sono indipendenti, sia giuridicamente che patrimonialmente,
ma si impegnano a seguire le direttive loro imposte dal contratto. Questo, come si comprende, fa sì
che si crei tra il franchisor ed i franchisees un rapporto aggregativo, peraltro molto stretto, di tipo
contrattuale
Il caso più ricorrente si manifesta nella creazione, da parte del franchisor, di una rete di distribuzione
in esclusiva in cui ogni punto vendita presenta marchio e insegne comuni. Pur mantenendo la proprietà
del punto vendita (assumendo la qualifica di imprenditore), infatti, ogni franchisee, accetta di vendere
solo i prodotti o servizi del franchisor ed evidenziare marchio ed insegna di quest
quest’ultimo
ultimo. In alcuni
casi ai franchisees vengono imposti anche ulteriori vincoli, relativi ad esempio al layout del punto
vendita, fino ad arrivare addirittura all’abbigliamento che deve tenere il personale. In cambio di tutto
ciò il franchisee è tenuto al pagamento di una quota fissa a titolo di “diritto d’entrata” (entry fee) per
l’utilizzo della formula commerciale – che prevede anche la sua formazione, lo sfruttamento del
know-how, la selezione dei collaboratori, ecc. – e di royalties (canoni periodici) in proporzione al
volume d’affari e agli obiettivi perseguiti
LICENSING
Il licensing (“licenza”) è un accordo contrattuale mediante il quale un’azienda, detta licenziante
(licensor), trasferisce ad altre aziende – licenziatarie (licensees) – diritti di concessione o diritti
d’uso di vario genere su un fattore immateriale di sua proprietà e tutelato dalla legge
Più precisamente, mediante questo contratto il titolare di un diritto di godimento di un fattore
p dell’ingegno
g g – lo cede
immateriale – sia esso un marchio,, un brevetto,, un know how,, un’opera
ad un terzo per un periodo di tempo prefissato e contro il pagamento di un corrispettivo
Tuttavia, non bisogna confondere il licensing con un contratto di “licenza” tradizionale. Rispetto
a questo, infatti,
i f i il licensing
l
è decisamente
d i
più
iù complesso
l
in
i quanto all’impegno
ll’i
da
d parte del
d l
titolare di trasferire il godimento di un fattore immateriale si aggiungono specifici obblighi di
assistenza tecnica, di formazione del personale, di marketing, di consulenza, ecc.
Il licensing si pone in un certo senso in concorrenza con il franchising. Nel licensing, tuttavia, a
differenza di quanto avviene nel franchising tradizionale, il licenziatario non entra a far parte
della catena di vendita del licenziante,, ma appone
pp
il marchio di quest’ultimo
q
sui suoi pprodotti
Pertanto, il licenziatario, non solo rimane a tutti gli effetti “indipendente” rispetto al licenziante,
ma realizza direttamente – a differenza di quanto avviene nel franchising tradizionale, che è di
tipo distributivo – i prodotti, contraddistinguendoli però con il marchio del licenziante
I CONTRATTI CHE CREANO RAPPORTI DI
DIPENDENZA
CONTRATTI DI DOMINIO
Con il contratto di dominio un’azienda assume il totale dominio sull’altra ovvero la possibilità di
impartire a questa ordini ed istruzioni che generano benefici per l’aggregato nel suo complesso.
Evidentemente, il rapporto di subordinazione può causare invece danni di diversa natura per
l’azienda dominata, ma tale situazione è da ritenersi fisiologica per la finalità di tale contratto
I contratti di dominio sono particolarmente diffusi in Germania dove sono previsti
dall’ordinamento
dall
ordinamento giuridico (§ 308 della legge azionaria tedesca) con il nome di
beherrschungsvertrag e prevedono però che l’azienda debba avere la forma giuridica di società
per azioni o in accomandita per azioni
Caratteristica di tale contratto è il totale asservimento della società dominata alla società
dominante, la quale può quindi impartire a questa anche disposizioni per lei estremamente
sconvenienti. Si parte infatti dal presupposto che se una società è disposta a farsi dominare da
un’altra
un
altra riceverà comunque in cambio dei benefici
Per la sua particolare pregnanza, nel nostro ordinamento il contatto di dominio è ritenuto
inammissibile, quantomeno per le società lucrative. Infatti, esso è stato di fatto riconosciuto, ma
solo per le società cooperative, in seguito alla riforma del diritto societario del 2003.
Invero, con il D.Lgs. 6/2003 è stato introdotto, tra l’altro, l’art. 2545-septies al codice civile che
disciplina il Gruppo cooperativo paritetico. Tale articolo consente di formare un aggregato di
imprese cooperative sottoposte alla direzione e al coordinamento di una o più di esse.
esse
D’altronde, la struttura delle società cooperative ed in particolare il principio del c.d. “voto
capitario”, non consente di formare un gruppo con a capo una holding che controlli altre società
ALTRE FATTISPECIE
Alcune forme di collaborazione possono, nei casi estremi, sfociare in un rapporto di dominanza
se i vincoli risultano eccessivamente stringenti
Tali vincoli, peraltro, possono derivare dal contratto o anche, semplicemente, da situazioni “di
fatto” che in concreto creano un rapporto di assoluta dipendenza tra un’aggregazione rispetto ad
un’altra
Un esempio illuminante è fornito dal contratto di franchising. Già in condizioni normali i singoli
franchisees si trovano in una situazione di subordinazione rispetto al franchisor che è il soggetto
principale dell’accordo
Quando gli obblighi ed i vincoli a carico dei primi diventano eccessivi si configura, “di fatto”, un
vero e proprio rapporto di dominanza benché disciplinato all’interno di un regolare contratto di
franchising
D’altronde, in molti casi i franchisees hanno comunque convenienza ad accettare clausole ed
imposizioni di tipo vessatorio, soprattutto quando il franchisor è un’azienda leader del settore di
appartenenza
t
e garantisce
ti
loro
l
tutti
t tti i servizi
i i tipici
ti i i di questa
t tipologia
ti l i contrattuale.
t tt l
Ciò posto, si osserva che, in generale, possono riscontrarsi situazioni “di dominio” in diverse
fattispecie contrattuali
Questo accade quando i termini degli accordi, per mezzo dei relativi contratti o in conseguenza di
comportamenti concreti, vengono esasperati a totale vantaggio di una sola parte in causa a
discapito delle altre
I CONTRATTI CHE CREANO CONDIZIONAMENTI
DEI MERCATI
CARTELLI
Il “cartello” è un accordo che viene stipulato tra due o più aziende con lo scopo precipuo di limitare la
concorrenza o indirizzarla secondo regole predefinite
Tale accordo di norma è di carattere contingentativo, nel senso che intende regolare le quantità
prodotte, i prezzi praticati, i mercati da servire, ecc. sul presupposto che agendo su tali variabili le
aziende interessate possono avere dei vantaggi di carattere economico
L’obbligazione derivante dal cartello assume così carattere “negativo” nel senso che vuole imporre dei
limiti quali non produrre oltre una certa quantità, non praticare prezzi superiori o inferiori ad una certa
somma, non vendere in una determinata area, ecc.
I cartelli hanno trovato larga diffusione, soprattutto in passato, in Germania (Kartell): qui avevano
addirittura il sostegno da parte dello Stato che vedeva in essi dei mezzi utili per limitare le conseguenze
negative di una concorrenza esasperata, nonché per sostenere l’espansione economica delle aziende
nazionali
i li all’estero
ll
L’uso improprio o estremo dei cartelli, finisce per snaturare anche lo scopo che si vuole raggiungere:
dalla limitazione della concorrenza si perviene così spesso alla sua totale eliminazione. Per questo
motivo numerosi Paesi, fra cui anche il nostro, hanno
progressivamente introdotto delle limitazioni alla formazione dei cartelli tramite specifiche legislazioni
antitrust
Con il passare del tempo, pertanto, le aziende hanno quindi preferito stipulare “cartelli non
formalizzati” sulla falsariga dei gentlemen’s agreements
POOLS
Molto simili ai cartelli sono i pools, una forma aggregativa che, al pari dei precedenti, lega le aziende
mediante un contratto scritto e ha lo scopo di disciplinare e limitare la concorrenza tra le varie aziende
aderenti e che ha trovato, soprattutto in tempi passati, notevole sviluppo negli Stati Uniti d’America.
A seconda dell’oggetto
dell oggetto dell’accordo
dell accordo si possono individuare diverse forme di pools
La più comune è quella inerente ai prezzi (price pool), che consiste appunto nella determinazione di
prezzi comuni per tutte le aziende dell’aggregazione o di prezzi minimi al di sotto dei quali le aziende
non possono scendere
Un’altra forma di pool è quello interente i prezzi e gli utili (price and profits pool) che unisce al
precedente dei vincoli alla distribuzione degli utili tra gli aderenti. Più precisamente, l’azienda a cui
viene assegnato un contratto viene vincolata al versamento integrale o parziale dell’utile
dell utile conseguito in
un fondo che poi viene distribuito tra le imprese del pool
Un terzo tipo di pool riguarda la riduzione della produzione delle aziende partecipanti al fine, evidente,
di evitare il calo dei prezzi.
prezzi Solitamente esso viene accostato ad uno dei due precedenti
Una quarta tipologia di pool si riconnette alla divisione dei mercati di vendita che può avvenire in
funzione dei prodotti, dei clienti o del territorio servito
Una quinta forma di pool, anch’esso collegato a quello dei prezzi, consiste in un accordo per distribuire
la produzione tra le aziende aderenti secondo criteri di equità
Esso può inoltre arrivare a prevedere la costituzione di un’agenzia di vendita comune al fine di
pervenire ad una più efficace politica di vendita e dei prezzi di tutte le aziende partecipanti
Come nel caso dei cartelli, i pools non sono scomparsi ma si sono “trasformati” in accordi informali,
non scritti, al fine di aggirare la normativa antitrust
RINGS E CORNERS
I rings ed i corners sono fattispecie contrattuali tipiche del mondo anglosassone, anche se ormai
sostanzialmente in disuso, assimilabili sotto diversi aspetti alle nostre associazioni in partecipazione e
con finalità analoghe a quella dei gruppi di acquisto
Infatti, con i rings diverse aziende si uniscono sulla base di un contratto di durata limitata allo scopo di
acquistare in blocco delle partite di merci o materie in modo da spuntare condizioni più favorevoli e
rivenderle
i d l poii a prezzii più
iù elevati
l ti
Quando tutte le aziende facenti parte del ring riescono a monopolizzare l’acquisto di quella data merce
o materia (situazione di “monopsonio”), l’accordo prende il nome di corner
L’intendimento di fondo è quello, attraverso la limitazione o l’annullamento della concorrenza, di
creare una sorta di mercato oligopolistico (ring) o addirittura monopolistico (corner) sugli acquisti e
sulle successive rivendite, con i conseguenti effetti sui costi di acquisto ed i prezzi di vendita
Questi accordi sono spesso considerati come delle forme di aggregazione aziendale che causano effetti
patologici sui mercati ed hanno finalità prettamente speculativa, in quanto connessa ad una specifica
azione di “accaparramento” di determinati beni. Ciò ha comportato un crescente livello di attenzione e
di controllo
ll da
d parte dei
d i pubblici
bbli i poterii su tali
li fforme aggregative,
i con il risultato
i l
che
h allo
ll
stato attuale esse sono praticamente in disuso, almeno nella loro forma “ortodossa” che prevede la
stipulazione di un contratto specifico
Al pari di altre forme contrattuali poco apprezzate dall’ordinamento giuridico, infatti, molte aziende
continuano a stipulare accordi che conducono ai risultati dei rings e dei corners, ma senza la relativa
formalizzazione, quindi sulla base di rapporti informali tipo gentlemen’s agreements
ALTRE FATTISPECIE
Anche altre forme di aggregazioni contrattuali, in linea di principio del tutto “lecite”, si
prestano
t
per raggiungere
i
la
l finalità
fi lità di condizionare
di i
i mercati
ti
Un esempio concreto può essere costituito dai consorzi. Qualora essi raggruppino un
numero rilevante di aziende di un determinato settore possono essere senza dubbio in grado
di incidere sulle contrattazioni
Se è vero che
che, di norma
norma, i consorzi nascono per superare i limiti della piccola dimensione
delle singole unità produttive, con riferimento a determinate attività e/o aree geografiche
essi spesso finiscono per diventare il principale operatore e punto di riferimento.
In un simile contesto non è difficile che i membri dell
dell’aggregazione
aggregazione decidano di accordarsi
al fine di esercitare un’influenza di tipo mono-oligopolistico sulle contrattazioni nei
confronti dei soggetti esterni alla coalizione, falsando così le regole della libera concorrenza
Riflessioni analoghe valgono per altre fattispecie aggregative, quali le joint ventures e le
associazioni temporanee di imprese (in teoria anche le unioni volontarie ed i gruppi di
acquisto), qualora si trovino nelle condizioni suddette.
I CONTRATTI CHE CREANO “FALSE”
FALSE
AGGREGAZIONI
CONTRATTI DI AFFITTO DI AZIENDA
Molti autori considerano i contratti di affitto di azienda come una fattispecie che crea un rapporto
aggregativo tra combinazioni produttive diverse
Tuttavia, a nostro parere si tratta di una concezione errata in quanto, di fatto, tra proprietario ed
affittuario non si crea alcun legame di collaborazione, ma soltanto un vincolo giuridico. Con il
contratto di affitto il proprietario di un’azienda trasferisce infatti, per un periodo di tempo determinato,
il godimento della medesima ad un altro soggetto dietro il corrispettivo di un canone periodico
Mediante tale contratto è quindi concessa all’affittuario la piena disponibilità dei beni della
combinazione pproduttiva,, la quale
q
viene ad essere gestita
g
secondo i piani
p
del medesimo,, mentre il
proprietario perde ogni possibilità di ingerenza sulla sua gestione, pur mantenendone la proprietà
formale
p
normalmente tali contratti
L’affittuario diventa così il vero dominus dell’azienda affittata,, anche perché
hanno una durata molto lunga. Quando la durata del contratto di affitto supera determinati limiti esso
maschera in realtà una vera e propria cessione con la previsione di un pagamento “a rate”
gg g
aziendali ma solo dal
In definitiva,, il contratto di affitto d’azienda consente di creare aggregazioni
punto di vista giuridico
Sotto il profilo economico, invece, il coordinamento posto in essere normalmente risulta estremamente
ridotto se non addirittura nullo.
ridotto,
nullo Ciò in quanto il contratto determina la netta separazione (e la
sostituzione) tra il locatore ed il locatario: il primo perde la gestione dell’azienda, mantenendone solo
la proprietà, mentre il secondo la gestisce in totale autonomia
ALTRE FATTISPECIE
“False”
False aggregazioni possono scaturire anche da contratti che, in linea di principio,
vorrebbero proprio favorire la nascita di un rapporto aggregativo
Alcuni,, in particolare,
p
, si prestano
p
alla ppossibilità che uno o ppiù soggetti,
gg , benché
formalmente “aggregati”, siano di fatto avulsi dalla coalizione
Tipico esempio è rappresentato dalle associazioni in partecipazione (ma il ragionamento
può estendersi ai patrimoni destinati ad uno specifico affare) qualora l’associato si limiti
semplicemente a finanziare l’iniziativa dell’associante senza instaurare con questo alcun
rapporto di collaborazione tecnica o operativa o, più in generale, senza fornire un
qualsivoglia tipo di contributo che non sia quello prettamente finanziario
Peraltro, nella realtà questa situazione si presenta piuttosto frequentemente. In questo caso
non nasce una vera e propria
i aggregazione,
i
se non sull piano
i
prettamente formale,
f
l quanto
piuttosto un rapporto di finanziamento, seppure all’interno di un contratto più strutturato
come quello dell’associazione in partecipazione
LE AGGREGAZIONI AZIENDALI
BASATE SU RAPPORTI PATRIMONIALI
Si caratterizzano per la presenza di una partecipazione al capitale nelle diverse aziende
• Trust
• Holding Company
• Konzern
• Keiretsu
• Gruppo
IL TRUST
Il trust può essere considerato, in un certo senso, l’antesignano dei moderni gruppi aziendali. Esso,
peraltro, trova le sue origini in tempi molto lontani – addirittura nel medioevo – anche se per secoli ha
avuto
t tutt’altro
t tt’ lt significato
i ifi t
Alla base del trust risiede la “fiducia” che alcune persone ripongono in un gruppo di “fiduciari”, detti
trustees, ai quali affidano la gestione di beni o anche di aziende di loro proprietà
Nella versione “moderna” del trust ai conferenti (o ad altre persone da esse designate) vengono
assegnati, in cambio, dei titoli trasferibili i quali conferiscono il diritto di partecipare agli utili periodici
e alla ripartizione delle attività alla scadenza del relativo contratto
L’insieme delle aziende che entravano in tal modo a far parte del trust, pur continuando a mantenere la
propria autonomia giuridica, venivano ad essere gestite in maniera unitaria per effetto della “direzione
comune” a cui erano, di fatto, sottoposte
Nello specifico, la forma più tipica di trust inteso come aggregazione aziendale di carattere
patrimoniale assume la seguente configurazione. Diverse aziende operanti nel medesimo settore
economico o in settori complementari cedono ad uno specifico organo centrale – il Board of Trustees –
titoli sufficienti a garantire il controllo delle medesime ricevendo in cambio “certificati di trust”,
ovvero titoli che conferiscono loro il diritto di partecipare agli utili in proporzione alle quote
rappresentate dai certificati stessi ma non di partecipare alla gestione, che viene assunta, in via
esclusiva dal board of trustees
esclusiva,
trustees. In questo modo le singole aziende,
aziende pur mantenendo formalmente la
propria indipendenza giuridica, rinunciano al potere gestorio in cambio di migliori benefici economici
che dovrebbero derivare dalla gestione unitaria dell’aggregazione
LA HOLDING COMPANY
La holding company statunitense è la tipologia di aggregazione di tipo patrimoniale che ha dato
origine al moderno “gruppo di imprese”. Se il trust deve infatti essere considerato l’antesignano
del gruppo, la holding company, nata per sopperire al venir meno del trust, è quella che, per
l’appunto, più somiglia all’attuale fenomeno del gruppo
p
del nome,, infatti,, che si riferisce alla capogruppo
p g pp piuttosto
p
che all’aggregazione
gg g
nel
A dispetto
suo complesso, la holding company rappresenta, storicamente, il primo tentativo posto in essere
in tal senso
La sua nascita coincide,
coincide sostanzialmente,
sostanzialmente con la “morte”
morte del trust.
trust Dal punto di vista formale il
punto di partenza è rappresentato da una legge del New Jersey del 1888, ed emendata nel 1893, la
quale autorizzava le società per azioni ad acquisire azioni di altre società, attività prima di allora
vietata. L’importanza
p
di qquesta norma è notevole in qquanto ha esteso a tutte le società pper azioni,,
operanti in tutti i settori, una possibilità che fino ad allora era riconosciuta solo a società operanti
in specifici settori (in particolare quello ferroviario) e in virtù di autorizzazioni concesse da leggi
speciali
L’esempio del New Jersey fu seguito velocemente da altri Stati dell’Unione e in breve tempo le
holding companies si diffusero a macchia d’olio. Ben presto ci si accorse che si potevano
perseguire gli scopi dei trusts con le holding companies, le quali erano invece riconosciute dalla
legge (e quindi consentivano di aggirare i divieti imposti dallo Sherman Act) e ciò ne decretò il
rapido successo
IL KONZERN
Il konzern è un aggregato aziendale su base patrimoniale tipico della Germania e ha avuto
un particolare
ti l sviluppo
il
tra
t le
l due
d guerre mondiali,
di li sostanzialmente
t i l
t per gli
li stessi
t i motivi
ti i
(incoraggiare e sostenere lo sviluppo industriale tedesco, nonché favorire l’espansione delle
aziende sui mercati esteri) indicati con riferimento ai cartelli, anch’essi sviluppatisi nel
medesimo Paese nello stesso periodo
In un primo momento il konzern raggruppava aziende operanti nel medesimo settore
produttivo legate insieme da rapporti sia verticali che orizzontali,
produttivo,
orizzontali mentre in seguito ha
esteso il proprio ambito anche ad aggregazioni di aziende con attività diversificate.
Nella sostanza, attualmente il konzern, al di là del nome particolare, rappresenta la
variante tedesca del “gruppo
gruppo aziendale”
aziendale
“variante”
È interessante accennare al konzern in quanto, non solo per prassi, ma anche dal punto di
( in questo
q
senso la Germania è stata un’antesignana),
g
), esso configura
g
un
vista ggiuridico (e
gruppo che può instaurarsi non solo su base patrimoniale, ma su base mista patrimonialecontrattuale, o addirittura esclusivamente su base contrattuale.
IL KEIRETSU
Il keiretsu è un aggregato aziendale estremamente complesso che si caratterizza per la presenza di
numerose aziende legate da partecipazioni incrociate e da stretti rapporti di collaborazione oltre che da
vincoli “etici”
etici
I keiretsu si sono sviluppati in Giappone dopo la seconda guerra mondiale dalle ceneri degli zaibatsu,
speciali gruppi aziendali controllati da holding le cui azioni erano possedute da singole famiglie.
Gli zaibatsu furono pposti fuori legge
gg durante l’occupazione
p
alleata del Giappone
pp
in quanto
q
considerati
come strumenti distorsivi della concorrenza e dei mercati poiché tendevano a generare dei monopoli o
oligopoli. Ad essi si sono sostituiti i keiretsu “orizzontali” (o “finanziari”): è scomparsa la holding di
vertice e le diverse società si sono fra loro collegate mediante partecipazioni azionarie incrociate e
rapporti
ti “personali”
“
li” privilegiati
i il i ti
I keiretsu orizzontali tendono ad allargare i propri interessi in pressoché tutti i settori produttivi. In
pratica, ogni keiretsu ha al proprio interno almeno una banca, un’azienda assicurativa, un’azienda
chimica,
hi i un’azienda
’ ie d meccanica,
e
i un’azienda
’ ie d elettrica,
elett i ecc.
e
Accanto a questa forma “tradizionale” di keiretsu (“orizzontali” o “finanziari”), si possono individuare
anche dei keiretsu “di capitale” (o “verticali”). Questi, presenti prevalentemente nel settore industriale,
sono organizzati “in
in linea
linea”, ovvero mediante “catene
catene di subfornitura”
subfornitura che lega le diverse aziende di una
filiera con una società “principale” che funge da riferimento per il gruppo
La mancanza della capogruppo è in qualche modo mitigata, soprattutto nei keiretsu verticali, dalla
presenza di un Club dei Presidenti,
Presidenti un organo informale che si riunisce periodicamente più che altro
per lo scambio di informazioni e per dirimere eventuali controversie, ma che può anche, a seconda dei
rapporti esistenti tra le diverse società, operare come organo di pianificazione strategica
IL GRUPPO: RINVIO
Il gruppo è il fenomeno aggregativo più rilevante a livello mondiale
Vi sono tuttavia difficoltà interpretative, sia a causa delle diverse definizioni di gruppo che
possono essere fornite, sia a causa della legge che disciplina i vincoli per tali coalizioni
Su questi ed altri aspetti ci soffermeremo nel prosieguo del corso
UN MODELLO A PARTE: LA RETE DI IMPRESE
Le “reti di imprese” costituiscono un fenomeno “trasversale” rispetto alle forme aggregative
illustrate sino ad ora. Ciò in quanto possono concretizzarsi sia in accordi informali,
contrattuali e partecipativi di vario ordine e grado
Una rete di imprese si configura ogni qualvolta degli operatori, formalmente indipendenti,
pongono in essere relazioni di co-produzione
co produzione mediante accordi che,
che appunto,
appunto possono essere
di diverso tipo, e si basano sulla presenza di una struttura relazionale fondata su meccanismi
di comunicazione e di coordinamento tra le diverse aziende della rete
Tali relazioni possono essere strutturate con un’azienda leader e una serie di aziende
“subordinate”, oppure con un insieme di aziende che si pongono sullo stesso piano
instaurando così relazioni paritetiche
Il network che ne deriva si caratterizza per un legame strategico e duraturo che consente di
ottenere, per le singole unità aziendali, dei vantaggi variamente configurati rispetto ai
concorrenti che si pongono all
all’esterno
esterno del network stesso
Una rete può costituirsi ad esempio con un accordo informale di carattere produttivo,
oppure mediante un contratto di collaborazione (anche con la presenza di rapporti
partecipativi)
t i ti i) ma a differenza
diff
di questi,
ti presuppone una relazione
l i
e un’interazione
’i t
i
che
h va
ben oltre i termini specifici di tali accordi e, soprattutto, non risulta soggetta ad eccessive
rigidità strutturali