I FENOMENI AGGREGATIVI INDICE • Le diverse tipologie di aggregazioni aziendali • Le aggregazioni basate su rapporti informali • Le aggregazioni basate su rapporti contrattuali • Le aggregazioni basate su rapporti patrimoniali LE TIPOLOGIE DI AGGREGAZIONI AZIENDALI AGGREGAZIONI AZIENDALI basate su rapporti informali basate su rapporti contrattuali basate su rapporti ppatrimoniali reti di imprese p A tali modalità di formalizzazione delle relazioni tra le aziende corrispondono differenti gradi di libertà/vincoli per le unità produttive che vi partecipano LE AGGREGAZIONI AZIENDALI BASATE SU RAPPORTI INFORMALI Rappresentano delle aggregazioni “di fatto”, sprovviste di strutture convenzionali i li e dotate d di collegamenti ll i di natura estremamente precaria i Aggregazioni gg g di carattere informale basate su • • • • Ó Ð Ô Collegamenti di carattere tecnico-produttivo Collegamenti di carattere finanziario Collegamenti di carattere personale Ð Subfornitura Reti di subfornitura Costellazioni di imprese Distretti industriali • Ð Rapporti privilegiati banca (banche) – impresa (imprese) • • Ð Community of interests Gentlemen’s agreements COLLEGAMENTI DI CARATTERE TECNICOPRODUTTIVO Tipici collegamenti di carattere tecnico-produttivo sono quelli noti come rapporti di subfornitura. Molto spesso tali collegamenti non sono regolati da alcun contratto specifico, ma si basano semplicemente sui rapporti di lavoro, quindi sui contratti di compravendita dei singoli oggetti prodotti. Al giorno d’oggi sono piuttosto ricorrenti le cosiddette reti di subfornitura, ovvero un’insieme di aziende di modeste dimensioni che ruotano intorno ad un’azienda più grande, la quale affida fasi integrative o complementari del proprio processo produttivo a queste ultime, senza però, appunto, una formalizzazione in tal senso Non molto diverse dalle reti di subfornitura sono le costellazioni di imprese. Si tratta di i i i di aziende insiemi i d di dimensioni di i i sostanzialmente i l analoghe l h (normalmente ( l ridotte) id ) che h sii posizionano quindi – a differenza della fattispecie precedente – sullo stesso piano e operano solitamente in settori maturi Sotto un certo punto di vista, devono considerarsi come generatori di collegamenti di carattere tecnico-produttivo anche i distretti industriali. Si tratta di insiemi di aziende,, in pprevalenza di ppiccola-media dimensione,, legate g da vincoli territoriali in quanto concentrate su un territorio geograficamente definito e, solitamente, ristretto COLLEGAMENTI DI CARATTERE FINANZIARIO Aggregazioni di carattere informale possono discendere dalla “dipendenza finanziaria” di alcune l aziende i d rispetto i add altre l Tali collegamenti appaiono più marcati qualora l’azienda sia molto indebitata in particolare verso erso un n solo finan finanziatore iatore o unn gruppo gr ppo ristretto di finanziatori finan iatori i quali, q ali proprio in virtù irtù della notevole entità delle somme prestate, finiscono per esercitare una notevole – se non totale – ingerenza nell’amministrazione delle aziende finanziate Benché manchi in questo caso il fondamentale supporto della partecipazione al capitale di rischio, l’aggregazione si crea intorno ad un interesse precipuo: la volontà da parte del finanziatore di esercitare una stretta vigilanza e di supervisionare ll’operato operato della combinazione produttiva finanziata al fine di garantire la salvaguardia del proprio investimento Si vuole comunque sottolineare che non è sufficiente un qualsiasi rapporto di finanziamento, ma sono necessarie almeno due condizioni: esso deve caratterizzarsi per la notevole consistenza e deve pprovenire da una sola azienda finanziatrice o al limite un numero ristretto di finanziatori COLLEGAMENTI DI CARATTERE PERSONALE Collegamenti informali possono crearsi per rapporti di carattere “personale” tra due o più aziende. In questo caso il legame che le unisce non è operativo o finanziario (almeno non lo è in origine, anche se poi può indirizzarsi anche in quel senso) ma esclusivamente connesso alla conoscenza, conoscenza alla stima, stima all’affetto (e quant’altro) che lega i soggetti “dominanti” delle aziende stesse È piuttosto ricorrente riscontare combinazioni produttive, normalmente di ridotte dimensioni, che hanno lo stesso amministratore o consiglio di amministrazione, amministrazione oppure aziende controllate da membri della stessa famiglia o legati da stretti rapporti di amicizia Un tipico esempio di collegamento su base personale è rappresentato dalle “comunità di interessi” (communities of interests): un un’aggregazione aggregazione diffusa prevalentemente negli Stati Uniti che si caratterizza per la presenza di aziende con azionisti e/o consigli di amministrazione comuni Altro esempio di aggregazione di carattere personale è rappresentato dai gentlemen’s agreements, ovvero dagli “accordi accordi tra gentiluomini” gentiluomini Come il termine fa capire, i gentlemen’s agreements si concretizzano in accordi personali, non scritti, che si fondano sulla fiducia che intercorre tra le persone che li stipulano Normalmente tali intese riguardano la determinazione di prezzi di vendita, la disciplina della concorrenza, la distribuzione dei prodotti e quindi vengono poste in essere solitamente tra aziende appartenenti al medesimo settore produttivo (e per periodi di tempo limitati) Più che di “accordi accordi tra gentiluomini” gentiluomini verrebbe quindi da pensare ad accordi conclusi segretamente con finalità mono-oligopolistiche, le quali non potrebbero essere messe per iscritto, pena l’intervento della legge che impedisce la stipulazione di accordi lesivi della concorrenza tramite la disciplina antitrust LE AGGREGAZIONI AZIENDALI BASATE SU RAPPORTI CONTRATTUALI Si caratterizzano per la presenza di una relazione strutturata che però può limitarsi a particolari aspetti della gestione o anche a singole operazioni A Aggregazioni i i di carattere formale f l basate b su Ó Contratti che creano rapporti di collaborazione Ð • Consorzi • Associazioni in partecipazione • Patrimoni destinati ad uno specifico affare • A.T.I. • Joint venture • Unioni volontarie • Gruppi di acquisto • G.E.I.E. GEIE • Contratti di franchising • Contratti di licensing Ð Ô Contratti che creano Contratti che intendono rapporti di dipendenza condizionare i mercati Ð • Contratti di dominio • Altre fattispecie Ð • Cartelli False aggregazioni i i Ð • Pools • Contratti di affitto d’azienda • Ring e Corner • Altre fattispecie • Altre fattispecie I CONTRATTI CHE CREANO RAPPORTI DI COLLABORAZIONE I CONSORZI I consorzi (art. 2602 e segg. c.c.) si concretizzano in contratti di collaborazione che conducono d alla ll creazione i di un’organizzazione ’ i i comune che h ha h il compito it di coordinare di edd indirizzare l’attività dei singoli aderenti Il contratto può prevedere anche delle “obbligazioni negative” per le aziende aderenti, aderenti ma queste devono essere interpretate come un fatto “accessorio” (o conseguente) dell’accordo e non come l’elemento o lo scopo principale dello stesso La nostra normativa, in particolare, prevede la costituzione di tre tipologie di consorzi: i consorzi volontari, i consorzi maggioritari e i consorzi coattivi In funzione dell’attività svolta, si possono individuare consorzi orizzontali, verticali e misti I co consorzi so possono posso o essere esse e con co attività interna inte na e con co attività esterna. este na. Per svolgere l’attività “esterna” le aziende facenti parte del consorzio possono costituire apposite società consortili nelle forme previste dalla legge (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. p e società cooperative) p ) ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE L’art. 2549 c.c. prevede che l’associante attribuisca all’associato una partecipazione agli utili della sua azienda o di uno o più affari in cambio di un determinato apporto, che può essere in denaro o in natura Mentre l’associante deve essere necessariamente un’azienda, l’associato può essere anche una persona fisica. Tuttavia, qualora sia rappresentato da un’altra combinazione produttiva si configura un’aggregazione aziendale su base contrattuale Le associazioni L i i i in i partecipazione t i i possono sorgere per i più iù svariati i ti motivi: ti i da d ragioni i i speculative legate alla possibilità di realizzare uno o più affari in comune (per ridurre i costi di produzione o di approvvigionamento, per unire le proprie competenze sull’attività di ricerca e sviluppo, sviluppo ecc.) ecc ) fino a motivazioni economiche che giustificano integrazioni molto più penetranti e che si spingono a mettere in comune l’intera gestione e a creare così rapporti stabili e di lunga durata. In quest’ultimo caso le aziende coinvolte, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, pongono in essere una gestione unitaria creando un’aggregazione molto spinta, mentre le forme più semplici (che sono anche le più diffuse) che prevedono ll’associazione associazione per una o un certo numero di operazioni isolate, si caratterizzano per un vincolo estremamente debole e per una durata normalmente breve (legata all’operazione da porre in essere) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE L’art. 2447-bis c.c. prevede la possibilità di costituzione da parte di una società per azioni di patrimoni separati con il vincolo della destinazione ad uno specifico affare Ciò consente a tali società di enucleare una porzione di capitale e renderlo così fruibile per specifiche iniziative alle quali possono partecipare anche altri soggetti Ogni società per azioni o in accomandita per azioni può costituire uno o più patrimoni destinati ma, ma salve le disposizioni di leggi speciali, nel complesso non può essere distolto un patrimonio netto della società superiore al 10% A tutela dei terzi sono previste una serie di regole riguardanti lo costituzione del patrimonio destinato, la sua pubblicità, i diritti dei creditori, la tenuta delle scritture obbligatorie, il bilancio e la rendicontazione finale La legge non chiarisce cosa si debba intendere per “specifico affare”, tuttavia, tale termine deve essere senz’altro interpretato nel senso di attività “non speculativa”, ovvero in un complesso di operazioni consecutive nel tempo in grado di configurare un’attività di impresa Le analogie con il contratto di associazione in partecipazione sono numerose ed evidenti. Tuttavia, quest’ultima tipologia aggregativa può essere posta in essere anche tra un’azienda individuale e altri soggetti mentre i patrimoni destinati possono essere attivati solo da società con azioni. soggetti, azioni Inoltre, i patrimoni destinati presentano una “strutturazione” maggiore rispetto all’associazione in partecipazione che deve intendersi come un minus rispetto a questa. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE Le associazioni temporanee di imprese (ATI), come afferma lo stesso termine, consistono in aggregazioni aziendali transitorie dal punto di vita temporale il cui fine è quello di cooperare per realizzare li un progetto tt in i comune Si tratta di una fattispecie molto simile al consorzio ma si distingue da questo per una serie di elementi. Oltre alla mancanza di una specifica regolamentazione giuridica – le previsioni legislative in merito solo infatti soltanto “parziali” – si rileva pure l’assenza dell’organizzazione e della “responsabilizzazione” comune sul progetto, che nel consorzio è dimostrata dalla presenza di un ente consortile, spesso addirittura con rilevanza esterna Infatti, le aziende associate mantengono la propria indipendenza giuridica ed economica e sono direttamente responsabili, ciascuna per la parte di propria competenza, del progetto che sono tenute a realizzare. Ciò anche se ad un’azienda in particolare può essere assegnato il compito, verso i terzi, di rappresentare t tutte t tt le l altre lt (azienda ( i d “capofila”) “ fil ”) Inoltre, mentre il consorzio normalmente coinvolge una serie di operazioni se non addirittura tutta l’attività delle aziende consorziate, l’associazione temporanea p è limitata ad uno specifico p affare. Il caso più ricorrente che conduce alla costituzione di una ATI è senz’altro la partecipazione alle gare di appalto. L’aggregazione consente così alle diverse aziende aderenti di raggiungere una massa critica (associazioni orizzontali) o una serie di competenze (associazioni verticali) tali da consentire all’aggregato all aggregato la partecipazione a gare, gare appalti e di realizzare opere che le singole associate non sarebbero in grado di svolgere autonomamente JOINT VENTURES Le joint ventures sono forme di collaborazione che hanno avuto una notevole diffusione sia nei Paesi avanzati che in quelli in via di sviluppo Esse hanno avuto particolare fortuna soprattutto in ambito internazionale, in quanto consentono di attivare rapidamente nuove attività destinate ad inserirsi su più mercati, nonché superare p ostacoli e vincoli che spesso p limitano ggli investimenti all’estero Le prime tracce di inquadramento normativo delle joint ventures sono rinvenibili nel Bubble Act britannico del 1720, ma la prima disciplina giuridica completa del fenomeno è senz’altro ’ lt quella ll statunitense t t it che h sull finire fi i dell’ottocento, d ll’ tt t anche h in i conseguenza del d l notevole sviluppo industriale e commerciale americano, ha sentito l’esigenza di fornire uno strumento per l’internazionalizzazione delle proprie aziende Esse possono essere distinte in due grandi tipologie a seconda delle rispettive modalità di costituzione: joint ventures contrattuali (contractual joint ventures) e joint ventures societarie (incorporated joint ventures) Le iniziative più comuni per cui questa tipologia di aggregazione si presta sono la fabbricazione di un bene complesso (come una città, un’area organizzata, un grande palazzo un grande impianto, palazzo, impianto ecc.) ecc ) dove servono competenze distintive su svariati campi, campi la partecipazione ad uno specifico appalto, la realizzazione di un nuovo prodotto, la gestione di un evento importante (come una fiera, una manifestazione sportiva, ecc.). UNIONI VOLONTARIE Le unioni volontarie sono fenomeni di collaborazione tipici del settore commerciale e presentano anch’essi una qualche affinità con i consorzi Si tratta di una forma associativa che tende a sostenere la competitività dei piccoli e medi commercianti nei confronti della grande distribuzione al dettaglio. Esse sono molto consuete soprattutto nell’ambito nell ambito del mercato dei prodotti alimentari Più precisamente, esse consistono in forme di integrazione verticale, regolate da uno statuto ed evidenziate da un marchio (e insegna) comune, fra uno o più grossisti e commercianti i i all dettaglio d li i quali, li pur mantenendo d una propria i autonomia i giuridica i idi e patrimoniale, si accordano dal punto di vista operativo al fine di organizzare in comune gli acquisti Grazie a questa aggregazione, un grossista viene messo in grado di acquistare notevoli quantitativi di merce presso le aziende produttrici ottenendo prezzi scontati e può così rivendere qquanto acquistato q a pprezzi favorevoli che, singolarmente, g i ppiccoli negozianti g non riuscirebbero ad ottenere Molto spesso il rapporto può spingersi oltre fino a ricomprendere alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite (pubblicità e marketing), marketing) la soluzione dei problemi connessi ai finanziamenti, l’organizzazione dei punti vendita, il compimento di studi e ricerche di interesse collettivo, la creazione di ulteriori marchi commerciali comuni, ecc. GRUPPI DI ACQUISTO I gruppi di acquisto presentano notevoli affinità con le unioni volontarie ma si differenziano da qqueste per p una serie di caratteristiche peculiari p Le affinità riguardano il settore di riferimento (quello distributivo) e il comparto (prevalentemente alimentare, ma esistono esempi anche nel settore delle calzature, d ll’i d t i tessile, dell’industria t il degli d li articoli ti li casalinghi li hi e degli d li elettrodomestici), l tt d ti i) nonché hé la l finalità fi lità di porre in essere una forma di aggregazione volta a sostenere la competitività dei commercianti di dimensioni modeste e contrastare così il potere della grande distribuzione < A differenza delle unioni volontarie, tuttavia, i gruppi di acquisto sono, di norma, aggregazioni orizzontali che vedono partecipare, quindi, solo soggetti appartenenti alla stessa categoria (i dettaglianti) Nella loro forma ortodossa, infatti, i gruppi di acquisto mancano del grossista che, invece, caratterizza le unioni volontarie Negli ultimi tempi hanno preso campo anche i cosiddetti Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), ovvero gruppi di acquisto che hanno un approccio critico rispetto al consumo e che g applicare pp il principio p p di equità q e solidarietà ai propri p p acquisti q vogliono GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO Il gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), a dispetto del nome (“gruppo”) è una forma di aggregazione di carattere contrattuale voluta a livello comunitario ed istituito con il Regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 25 luglio 1985, 1985 n° 2137 con lo scopo di consentire alle aziende dell’Unione di realizzare alleanze sotto una regolamentazione comune europea al fine di superare le differenze nazionali in materia Il G.E.I.E. è un contratto che può essere stipulato tra soggetti che svolgono un’attività economica e dà luogo ad un fenomeno associativo con rilevanza esterna. È tuttavia necessario che siano presenti almeno due soggetti appartenenti a Paesi diversi dell’Unione Europea Una particolarità risiede nel fatto che è possibile introdurre nel “gruppo” non solo imprese ma anche professionisti (ovvero esercenti arti o professioni) Esso non ha scopo di lucro: i beni ed i servizi realizzati devono essere offerti ai membri del raggruppamento al loro costo. In questo modo i vantaggi economici del G.E.I.E. si realizzano direttamente nel patrimonio delle singole aziende partecipanti L relativa La l i regolamentazione l i è, è tuttavia, i piuttosto i farraginosa f i e non sempre chiara hi e prevede d – questione “cruciale” – la responsabilità patrimoniale dei singoli membri, che rispondono illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni che non vengono soddisfatte da parte del “gruppo” gruppo , pur mantenendo la propria autonomia giuridica e patrimoniale Il G.E.I.E. non ha trovato particolare sviluppo, almeno nel nostro Paese FRANCHISING Il franchising (altresì noto come “affiliazione commerciale”) è un tipo di accordo contrattuale che ha trovato una veloce e ampia diffusione anche nel nostro Paese, benché fino al 2004 sia stato privo di una disciplina giuridica specifica il franchising oggi è un contratto mediante il quale il franchisor (altresì noto come “affiliante”) – che ha ideato un modello per la gestione di un particolare tipo di azienda – concede a dei franchisees (altresì noti come “affiliati”) il diritto di gestire quel tipo di azienda in una determinata area geografica, a patto che venga rispettato il modello prestabilito nel contratto e tutte le regole connesse Le singole aziende gestite dai franchisees sono indipendenti, sia giuridicamente che patrimonialmente, ma si impegnano a seguire le direttive loro imposte dal contratto. Questo, come si comprende, fa sì che si crei tra il franchisor ed i franchisees un rapporto aggregativo, peraltro molto stretto, di tipo contrattuale Il caso più ricorrente si manifesta nella creazione, da parte del franchisor, di una rete di distribuzione in esclusiva in cui ogni punto vendita presenta marchio e insegne comuni. Pur mantenendo la proprietà del punto vendita (assumendo la qualifica di imprenditore), infatti, ogni franchisee, accetta di vendere solo i prodotti o servizi del franchisor ed evidenziare marchio ed insegna di quest quest’ultimo ultimo. In alcuni casi ai franchisees vengono imposti anche ulteriori vincoli, relativi ad esempio al layout del punto vendita, fino ad arrivare addirittura all’abbigliamento che deve tenere il personale. In cambio di tutto ciò il franchisee è tenuto al pagamento di una quota fissa a titolo di “diritto d’entrata” (entry fee) per l’utilizzo della formula commerciale – che prevede anche la sua formazione, lo sfruttamento del know-how, la selezione dei collaboratori, ecc. – e di royalties (canoni periodici) in proporzione al volume d’affari e agli obiettivi perseguiti LICENSING Il licensing (“licenza”) è un accordo contrattuale mediante il quale un’azienda, detta licenziante (licensor), trasferisce ad altre aziende – licenziatarie (licensees) – diritti di concessione o diritti d’uso di vario genere su un fattore immateriale di sua proprietà e tutelato dalla legge Più precisamente, mediante questo contratto il titolare di un diritto di godimento di un fattore p dell’ingegno g g – lo cede immateriale – sia esso un marchio,, un brevetto,, un know how,, un’opera ad un terzo per un periodo di tempo prefissato e contro il pagamento di un corrispettivo Tuttavia, non bisogna confondere il licensing con un contratto di “licenza” tradizionale. Rispetto a questo, infatti, i f i il licensing l è decisamente d i più iù complesso l in i quanto all’impegno ll’i da d parte del d l titolare di trasferire il godimento di un fattore immateriale si aggiungono specifici obblighi di assistenza tecnica, di formazione del personale, di marketing, di consulenza, ecc. Il licensing si pone in un certo senso in concorrenza con il franchising. Nel licensing, tuttavia, a differenza di quanto avviene nel franchising tradizionale, il licenziatario non entra a far parte della catena di vendita del licenziante,, ma appone pp il marchio di quest’ultimo q sui suoi pprodotti Pertanto, il licenziatario, non solo rimane a tutti gli effetti “indipendente” rispetto al licenziante, ma realizza direttamente – a differenza di quanto avviene nel franchising tradizionale, che è di tipo distributivo – i prodotti, contraddistinguendoli però con il marchio del licenziante I CONTRATTI CHE CREANO RAPPORTI DI DIPENDENZA CONTRATTI DI DOMINIO Con il contratto di dominio un’azienda assume il totale dominio sull’altra ovvero la possibilità di impartire a questa ordini ed istruzioni che generano benefici per l’aggregato nel suo complesso. Evidentemente, il rapporto di subordinazione può causare invece danni di diversa natura per l’azienda dominata, ma tale situazione è da ritenersi fisiologica per la finalità di tale contratto I contratti di dominio sono particolarmente diffusi in Germania dove sono previsti dall’ordinamento dall ordinamento giuridico (§ 308 della legge azionaria tedesca) con il nome di beherrschungsvertrag e prevedono però che l’azienda debba avere la forma giuridica di società per azioni o in accomandita per azioni Caratteristica di tale contratto è il totale asservimento della società dominata alla società dominante, la quale può quindi impartire a questa anche disposizioni per lei estremamente sconvenienti. Si parte infatti dal presupposto che se una società è disposta a farsi dominare da un’altra un altra riceverà comunque in cambio dei benefici Per la sua particolare pregnanza, nel nostro ordinamento il contatto di dominio è ritenuto inammissibile, quantomeno per le società lucrative. Infatti, esso è stato di fatto riconosciuto, ma solo per le società cooperative, in seguito alla riforma del diritto societario del 2003. Invero, con il D.Lgs. 6/2003 è stato introdotto, tra l’altro, l’art. 2545-septies al codice civile che disciplina il Gruppo cooperativo paritetico. Tale articolo consente di formare un aggregato di imprese cooperative sottoposte alla direzione e al coordinamento di una o più di esse. esse D’altronde, la struttura delle società cooperative ed in particolare il principio del c.d. “voto capitario”, non consente di formare un gruppo con a capo una holding che controlli altre società ALTRE FATTISPECIE Alcune forme di collaborazione possono, nei casi estremi, sfociare in un rapporto di dominanza se i vincoli risultano eccessivamente stringenti Tali vincoli, peraltro, possono derivare dal contratto o anche, semplicemente, da situazioni “di fatto” che in concreto creano un rapporto di assoluta dipendenza tra un’aggregazione rispetto ad un’altra Un esempio illuminante è fornito dal contratto di franchising. Già in condizioni normali i singoli franchisees si trovano in una situazione di subordinazione rispetto al franchisor che è il soggetto principale dell’accordo Quando gli obblighi ed i vincoli a carico dei primi diventano eccessivi si configura, “di fatto”, un vero e proprio rapporto di dominanza benché disciplinato all’interno di un regolare contratto di franchising D’altronde, in molti casi i franchisees hanno comunque convenienza ad accettare clausole ed imposizioni di tipo vessatorio, soprattutto quando il franchisor è un’azienda leader del settore di appartenenza t e garantisce ti loro l tutti t tti i servizi i i tipici ti i i di questa t tipologia ti l i contrattuale. t tt l Ciò posto, si osserva che, in generale, possono riscontrarsi situazioni “di dominio” in diverse fattispecie contrattuali Questo accade quando i termini degli accordi, per mezzo dei relativi contratti o in conseguenza di comportamenti concreti, vengono esasperati a totale vantaggio di una sola parte in causa a discapito delle altre I CONTRATTI CHE CREANO CONDIZIONAMENTI DEI MERCATI CARTELLI Il “cartello” è un accordo che viene stipulato tra due o più aziende con lo scopo precipuo di limitare la concorrenza o indirizzarla secondo regole predefinite Tale accordo di norma è di carattere contingentativo, nel senso che intende regolare le quantità prodotte, i prezzi praticati, i mercati da servire, ecc. sul presupposto che agendo su tali variabili le aziende interessate possono avere dei vantaggi di carattere economico L’obbligazione derivante dal cartello assume così carattere “negativo” nel senso che vuole imporre dei limiti quali non produrre oltre una certa quantità, non praticare prezzi superiori o inferiori ad una certa somma, non vendere in una determinata area, ecc. I cartelli hanno trovato larga diffusione, soprattutto in passato, in Germania (Kartell): qui avevano addirittura il sostegno da parte dello Stato che vedeva in essi dei mezzi utili per limitare le conseguenze negative di una concorrenza esasperata, nonché per sostenere l’espansione economica delle aziende nazionali i li all’estero ll L’uso improprio o estremo dei cartelli, finisce per snaturare anche lo scopo che si vuole raggiungere: dalla limitazione della concorrenza si perviene così spesso alla sua totale eliminazione. Per questo motivo numerosi Paesi, fra cui anche il nostro, hanno progressivamente introdotto delle limitazioni alla formazione dei cartelli tramite specifiche legislazioni antitrust Con il passare del tempo, pertanto, le aziende hanno quindi preferito stipulare “cartelli non formalizzati” sulla falsariga dei gentlemen’s agreements POOLS Molto simili ai cartelli sono i pools, una forma aggregativa che, al pari dei precedenti, lega le aziende mediante un contratto scritto e ha lo scopo di disciplinare e limitare la concorrenza tra le varie aziende aderenti e che ha trovato, soprattutto in tempi passati, notevole sviluppo negli Stati Uniti d’America. A seconda dell’oggetto dell oggetto dell’accordo dell accordo si possono individuare diverse forme di pools La più comune è quella inerente ai prezzi (price pool), che consiste appunto nella determinazione di prezzi comuni per tutte le aziende dell’aggregazione o di prezzi minimi al di sotto dei quali le aziende non possono scendere Un’altra forma di pool è quello interente i prezzi e gli utili (price and profits pool) che unisce al precedente dei vincoli alla distribuzione degli utili tra gli aderenti. Più precisamente, l’azienda a cui viene assegnato un contratto viene vincolata al versamento integrale o parziale dell’utile dell utile conseguito in un fondo che poi viene distribuito tra le imprese del pool Un terzo tipo di pool riguarda la riduzione della produzione delle aziende partecipanti al fine, evidente, di evitare il calo dei prezzi. prezzi Solitamente esso viene accostato ad uno dei due precedenti Una quarta tipologia di pool si riconnette alla divisione dei mercati di vendita che può avvenire in funzione dei prodotti, dei clienti o del territorio servito Una quinta forma di pool, anch’esso collegato a quello dei prezzi, consiste in un accordo per distribuire la produzione tra le aziende aderenti secondo criteri di equità Esso può inoltre arrivare a prevedere la costituzione di un’agenzia di vendita comune al fine di pervenire ad una più efficace politica di vendita e dei prezzi di tutte le aziende partecipanti Come nel caso dei cartelli, i pools non sono scomparsi ma si sono “trasformati” in accordi informali, non scritti, al fine di aggirare la normativa antitrust RINGS E CORNERS I rings ed i corners sono fattispecie contrattuali tipiche del mondo anglosassone, anche se ormai sostanzialmente in disuso, assimilabili sotto diversi aspetti alle nostre associazioni in partecipazione e con finalità analoghe a quella dei gruppi di acquisto Infatti, con i rings diverse aziende si uniscono sulla base di un contratto di durata limitata allo scopo di acquistare in blocco delle partite di merci o materie in modo da spuntare condizioni più favorevoli e rivenderle i d l poii a prezzii più iù elevati l ti Quando tutte le aziende facenti parte del ring riescono a monopolizzare l’acquisto di quella data merce o materia (situazione di “monopsonio”), l’accordo prende il nome di corner L’intendimento di fondo è quello, attraverso la limitazione o l’annullamento della concorrenza, di creare una sorta di mercato oligopolistico (ring) o addirittura monopolistico (corner) sugli acquisti e sulle successive rivendite, con i conseguenti effetti sui costi di acquisto ed i prezzi di vendita Questi accordi sono spesso considerati come delle forme di aggregazione aziendale che causano effetti patologici sui mercati ed hanno finalità prettamente speculativa, in quanto connessa ad una specifica azione di “accaparramento” di determinati beni. Ciò ha comportato un crescente livello di attenzione e di controllo ll da d parte dei d i pubblici bbli i poterii su tali li fforme aggregative, i con il risultato i l che h allo ll stato attuale esse sono praticamente in disuso, almeno nella loro forma “ortodossa” che prevede la stipulazione di un contratto specifico Al pari di altre forme contrattuali poco apprezzate dall’ordinamento giuridico, infatti, molte aziende continuano a stipulare accordi che conducono ai risultati dei rings e dei corners, ma senza la relativa formalizzazione, quindi sulla base di rapporti informali tipo gentlemen’s agreements ALTRE FATTISPECIE Anche altre forme di aggregazioni contrattuali, in linea di principio del tutto “lecite”, si prestano t per raggiungere i la l finalità fi lità di condizionare di i i mercati ti Un esempio concreto può essere costituito dai consorzi. Qualora essi raggruppino un numero rilevante di aziende di un determinato settore possono essere senza dubbio in grado di incidere sulle contrattazioni Se è vero che che, di norma norma, i consorzi nascono per superare i limiti della piccola dimensione delle singole unità produttive, con riferimento a determinate attività e/o aree geografiche essi spesso finiscono per diventare il principale operatore e punto di riferimento. In un simile contesto non è difficile che i membri dell dell’aggregazione aggregazione decidano di accordarsi al fine di esercitare un’influenza di tipo mono-oligopolistico sulle contrattazioni nei confronti dei soggetti esterni alla coalizione, falsando così le regole della libera concorrenza Riflessioni analoghe valgono per altre fattispecie aggregative, quali le joint ventures e le associazioni temporanee di imprese (in teoria anche le unioni volontarie ed i gruppi di acquisto), qualora si trovino nelle condizioni suddette. I CONTRATTI CHE CREANO “FALSE” FALSE AGGREGAZIONI CONTRATTI DI AFFITTO DI AZIENDA Molti autori considerano i contratti di affitto di azienda come una fattispecie che crea un rapporto aggregativo tra combinazioni produttive diverse Tuttavia, a nostro parere si tratta di una concezione errata in quanto, di fatto, tra proprietario ed affittuario non si crea alcun legame di collaborazione, ma soltanto un vincolo giuridico. Con il contratto di affitto il proprietario di un’azienda trasferisce infatti, per un periodo di tempo determinato, il godimento della medesima ad un altro soggetto dietro il corrispettivo di un canone periodico Mediante tale contratto è quindi concessa all’affittuario la piena disponibilità dei beni della combinazione pproduttiva,, la quale q viene ad essere gestita g secondo i piani p del medesimo,, mentre il proprietario perde ogni possibilità di ingerenza sulla sua gestione, pur mantenendone la proprietà formale p normalmente tali contratti L’affittuario diventa così il vero dominus dell’azienda affittata,, anche perché hanno una durata molto lunga. Quando la durata del contratto di affitto supera determinati limiti esso maschera in realtà una vera e propria cessione con la previsione di un pagamento “a rate” gg g aziendali ma solo dal In definitiva,, il contratto di affitto d’azienda consente di creare aggregazioni punto di vista giuridico Sotto il profilo economico, invece, il coordinamento posto in essere normalmente risulta estremamente ridotto se non addirittura nullo. ridotto, nullo Ciò in quanto il contratto determina la netta separazione (e la sostituzione) tra il locatore ed il locatario: il primo perde la gestione dell’azienda, mantenendone solo la proprietà, mentre il secondo la gestisce in totale autonomia ALTRE FATTISPECIE “False” False aggregazioni possono scaturire anche da contratti che, in linea di principio, vorrebbero proprio favorire la nascita di un rapporto aggregativo Alcuni,, in particolare, p , si prestano p alla ppossibilità che uno o ppiù soggetti, gg , benché formalmente “aggregati”, siano di fatto avulsi dalla coalizione Tipico esempio è rappresentato dalle associazioni in partecipazione (ma il ragionamento può estendersi ai patrimoni destinati ad uno specifico affare) qualora l’associato si limiti semplicemente a finanziare l’iniziativa dell’associante senza instaurare con questo alcun rapporto di collaborazione tecnica o operativa o, più in generale, senza fornire un qualsivoglia tipo di contributo che non sia quello prettamente finanziario Peraltro, nella realtà questa situazione si presenta piuttosto frequentemente. In questo caso non nasce una vera e propria i aggregazione, i se non sull piano i prettamente formale, f l quanto piuttosto un rapporto di finanziamento, seppure all’interno di un contratto più strutturato come quello dell’associazione in partecipazione LE AGGREGAZIONI AZIENDALI BASATE SU RAPPORTI PATRIMONIALI Si caratterizzano per la presenza di una partecipazione al capitale nelle diverse aziende • Trust • Holding Company • Konzern • Keiretsu • Gruppo IL TRUST Il trust può essere considerato, in un certo senso, l’antesignano dei moderni gruppi aziendali. Esso, peraltro, trova le sue origini in tempi molto lontani – addirittura nel medioevo – anche se per secoli ha avuto t tutt’altro t tt’ lt significato i ifi t Alla base del trust risiede la “fiducia” che alcune persone ripongono in un gruppo di “fiduciari”, detti trustees, ai quali affidano la gestione di beni o anche di aziende di loro proprietà Nella versione “moderna” del trust ai conferenti (o ad altre persone da esse designate) vengono assegnati, in cambio, dei titoli trasferibili i quali conferiscono il diritto di partecipare agli utili periodici e alla ripartizione delle attività alla scadenza del relativo contratto L’insieme delle aziende che entravano in tal modo a far parte del trust, pur continuando a mantenere la propria autonomia giuridica, venivano ad essere gestite in maniera unitaria per effetto della “direzione comune” a cui erano, di fatto, sottoposte Nello specifico, la forma più tipica di trust inteso come aggregazione aziendale di carattere patrimoniale assume la seguente configurazione. Diverse aziende operanti nel medesimo settore economico o in settori complementari cedono ad uno specifico organo centrale – il Board of Trustees – titoli sufficienti a garantire il controllo delle medesime ricevendo in cambio “certificati di trust”, ovvero titoli che conferiscono loro il diritto di partecipare agli utili in proporzione alle quote rappresentate dai certificati stessi ma non di partecipare alla gestione, che viene assunta, in via esclusiva dal board of trustees esclusiva, trustees. In questo modo le singole aziende, aziende pur mantenendo formalmente la propria indipendenza giuridica, rinunciano al potere gestorio in cambio di migliori benefici economici che dovrebbero derivare dalla gestione unitaria dell’aggregazione LA HOLDING COMPANY La holding company statunitense è la tipologia di aggregazione di tipo patrimoniale che ha dato origine al moderno “gruppo di imprese”. Se il trust deve infatti essere considerato l’antesignano del gruppo, la holding company, nata per sopperire al venir meno del trust, è quella che, per l’appunto, più somiglia all’attuale fenomeno del gruppo p del nome,, infatti,, che si riferisce alla capogruppo p g pp piuttosto p che all’aggregazione gg g nel A dispetto suo complesso, la holding company rappresenta, storicamente, il primo tentativo posto in essere in tal senso La sua nascita coincide, coincide sostanzialmente, sostanzialmente con la “morte” morte del trust. trust Dal punto di vista formale il punto di partenza è rappresentato da una legge del New Jersey del 1888, ed emendata nel 1893, la quale autorizzava le società per azioni ad acquisire azioni di altre società, attività prima di allora vietata. L’importanza p di qquesta norma è notevole in qquanto ha esteso a tutte le società pper azioni,, operanti in tutti i settori, una possibilità che fino ad allora era riconosciuta solo a società operanti in specifici settori (in particolare quello ferroviario) e in virtù di autorizzazioni concesse da leggi speciali L’esempio del New Jersey fu seguito velocemente da altri Stati dell’Unione e in breve tempo le holding companies si diffusero a macchia d’olio. Ben presto ci si accorse che si potevano perseguire gli scopi dei trusts con le holding companies, le quali erano invece riconosciute dalla legge (e quindi consentivano di aggirare i divieti imposti dallo Sherman Act) e ciò ne decretò il rapido successo IL KONZERN Il konzern è un aggregato aziendale su base patrimoniale tipico della Germania e ha avuto un particolare ti l sviluppo il tra t le l due d guerre mondiali, di li sostanzialmente t i l t per gli li stessi t i motivi ti i (incoraggiare e sostenere lo sviluppo industriale tedesco, nonché favorire l’espansione delle aziende sui mercati esteri) indicati con riferimento ai cartelli, anch’essi sviluppatisi nel medesimo Paese nello stesso periodo In un primo momento il konzern raggruppava aziende operanti nel medesimo settore produttivo legate insieme da rapporti sia verticali che orizzontali, produttivo, orizzontali mentre in seguito ha esteso il proprio ambito anche ad aggregazioni di aziende con attività diversificate. Nella sostanza, attualmente il konzern, al di là del nome particolare, rappresenta la variante tedesca del “gruppo gruppo aziendale” aziendale “variante” È interessante accennare al konzern in quanto, non solo per prassi, ma anche dal punto di ( in questo q senso la Germania è stata un’antesignana), g ), esso configura g un vista ggiuridico (e gruppo che può instaurarsi non solo su base patrimoniale, ma su base mista patrimonialecontrattuale, o addirittura esclusivamente su base contrattuale. IL KEIRETSU Il keiretsu è un aggregato aziendale estremamente complesso che si caratterizza per la presenza di numerose aziende legate da partecipazioni incrociate e da stretti rapporti di collaborazione oltre che da vincoli “etici” etici I keiretsu si sono sviluppati in Giappone dopo la seconda guerra mondiale dalle ceneri degli zaibatsu, speciali gruppi aziendali controllati da holding le cui azioni erano possedute da singole famiglie. Gli zaibatsu furono pposti fuori legge gg durante l’occupazione p alleata del Giappone pp in quanto q considerati come strumenti distorsivi della concorrenza e dei mercati poiché tendevano a generare dei monopoli o oligopoli. Ad essi si sono sostituiti i keiretsu “orizzontali” (o “finanziari”): è scomparsa la holding di vertice e le diverse società si sono fra loro collegate mediante partecipazioni azionarie incrociate e rapporti ti “personali” “ li” privilegiati i il i ti I keiretsu orizzontali tendono ad allargare i propri interessi in pressoché tutti i settori produttivi. In pratica, ogni keiretsu ha al proprio interno almeno una banca, un’azienda assicurativa, un’azienda chimica, hi i un’azienda ’ ie d meccanica, e i un’azienda ’ ie d elettrica, elett i ecc. e Accanto a questa forma “tradizionale” di keiretsu (“orizzontali” o “finanziari”), si possono individuare anche dei keiretsu “di capitale” (o “verticali”). Questi, presenti prevalentemente nel settore industriale, sono organizzati “in in linea linea”, ovvero mediante “catene catene di subfornitura” subfornitura che lega le diverse aziende di una filiera con una società “principale” che funge da riferimento per il gruppo La mancanza della capogruppo è in qualche modo mitigata, soprattutto nei keiretsu verticali, dalla presenza di un Club dei Presidenti, Presidenti un organo informale che si riunisce periodicamente più che altro per lo scambio di informazioni e per dirimere eventuali controversie, ma che può anche, a seconda dei rapporti esistenti tra le diverse società, operare come organo di pianificazione strategica IL GRUPPO: RINVIO Il gruppo è il fenomeno aggregativo più rilevante a livello mondiale Vi sono tuttavia difficoltà interpretative, sia a causa delle diverse definizioni di gruppo che possono essere fornite, sia a causa della legge che disciplina i vincoli per tali coalizioni Su questi ed altri aspetti ci soffermeremo nel prosieguo del corso UN MODELLO A PARTE: LA RETE DI IMPRESE Le “reti di imprese” costituiscono un fenomeno “trasversale” rispetto alle forme aggregative illustrate sino ad ora. Ciò in quanto possono concretizzarsi sia in accordi informali, contrattuali e partecipativi di vario ordine e grado Una rete di imprese si configura ogni qualvolta degli operatori, formalmente indipendenti, pongono in essere relazioni di co-produzione co produzione mediante accordi che, che appunto, appunto possono essere di diverso tipo, e si basano sulla presenza di una struttura relazionale fondata su meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le diverse aziende della rete Tali relazioni possono essere strutturate con un’azienda leader e una serie di aziende “subordinate”, oppure con un insieme di aziende che si pongono sullo stesso piano instaurando così relazioni paritetiche Il network che ne deriva si caratterizza per un legame strategico e duraturo che consente di ottenere, per le singole unità aziendali, dei vantaggi variamente configurati rispetto ai concorrenti che si pongono all all’esterno esterno del network stesso Una rete può costituirsi ad esempio con un accordo informale di carattere produttivo, oppure mediante un contratto di collaborazione (anche con la presenza di rapporti partecipativi) t i ti i) ma a differenza diff di questi, ti presuppone una relazione l i e un’interazione ’i t i che h va ben oltre i termini specifici di tali accordi e, soprattutto, non risulta soggetta ad eccessive rigidità strutturali