WRL0232 - Provincia di Monza e Brianza

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APPRENDISTATO
CHE COS'È L'APPRENDISTATO
L’art. 1 del D. Lgs. 167/2011 (Testo Unico sull’Apprendistato) definisce
l’apprendistato come un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
occupazione dei giovani”.
L’apprendistato rappresenta l’unico contratto formativo del nostro ordinamento e,
infatti, viene generalmente definito come un contratto di lavoro a causa mista, un
contratto cioè che combina tra loro lavoro subordinato da una parte e
addestramento professionale e retribuzione dall’altra e nel quale l’insegnamento è
un elemento tipico e qualificante del rapporto di lavoro.
L'apprendistato è anche uno dei tre canali, oltre all'istruzione e alla formazione
professionale, per assolvere al cosiddetto “obbligo formativo” attraverso
l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale disciplinato dall’art. 3 del
Testo Unico.
Il Testo Unico prevede tre tipologie di apprendistato:
1) Art. 3 – Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale rivolto ai
giovani dai 15 ai 25 anni compresi, anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico,
di durata stabilita dalla Regioni, d’intesa con le parti sociali, fino ad un massimo di
3 anni, elevabile a 4 anni per il conseguimento di diplomi regionali quadriennali. È
attivabile solo nella Regioni che abbiano stipulato le necessarie intese con i
Ministeri competenti (in Regione Lombardia già operativo);
2) Art. 4 – Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere rivolto ai
giovani dai 18 ai 29 anni compresi o dai 17 se in possesso di una qualifica
professionale, di durata stabilita dalla contrattazione collettiva, fino ad un massimo
di 3 anni, elevabile a 5 per particolari professionalità dell’artigianato. È finalizzato
al conseguimento di una qualificazione professionale;
3) Art. 5 – Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca rivolto ai giovani dai 18
ai 29 anni compresi o dai 17 se in possesso di una qualifica professionale, di durata
stabilita dalla Regioni, d’intesa con le parti sociali e le istituzioni formative. È
finalizzato al conseguimento di titoli di studio specialistici, universitari e
postuniversitari e alla formazione di giovani ricercatori per il settore privato. In
assenza di regolamentazioni regionali, l’apprendistato in alta formazione può
essere attivato con apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle
loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni
formative o di ricerca.
Il Testo Unico, inoltre, prevede anche la possibilità di assumere con contratto di
apprendistato i lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi (art. 7 comma
4) ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, usufruendo degli
incentivi previsti dalla L. 233/1991. Occorre precisare, però, che la previsione
dell’art. 7 comma 4 non rappresenta una quarta tipologia di apprendistato ma
semplicemente un allargamento della platea dei destinatari che possono essere
assunti con le tre tipologie sopra elencate.
Il Testo Unico, infine, precisa all’art. 7 comma 6 che i contratti in essere (cioè i
contratti di apprendistato stipulati prima della piena entrata in vigore del Testo
Unico prevista per il 25 aprile 2012) resteranno disciplinati dalle vigenti normative
(cosiddette Legge Treu e Riforma Biagi), ferma restando l’abrogazione delle
seguenti norme:
• legge 19 gennaio 1955, n. 25/55
• articoli 21 e 22 della legge n. 56/87
• articolo 16 della legge n. 196/97
• articoli da47 a53 del decreto legislativo n. 276/03
LA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO
La Provincia di Monza e della Brianza, per agevolare le aziende nell’assolvimento dei
proprio obblighi formativi, ha predisposto il “Catalogo provinciale dell’offerta pubblica
dei servizi integrati per l’apprendistato – periodo formativo 2012/2013” presentato
dagli Operatori accreditati del territorio e validato dalla Provincia.
Possono accedere all’offerta formativa finanziata con risorse pubbliche (fino ad
esaurimento delle risorse disponibili), le aziende con sede operativa nel territorio
provinciale ed è rivolta ai giovani con contratto di apprendistato e appartenenti alle
seguenti categorie:
 apprendisti assunti ai sensi dell’art 4 D.Lgs. 167/11 (nuovo Testo Unico
dell’apprendistato)
 apprendisti assunti da aziende ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997 (a
prescindere dalla data di assunzione)
 apprendisti assunti da aziende ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03 dal 1/01/2009
le cui aziende abbiano optato per la formazione esterna o integrata
Per facilitare la consultazione del catalogo è stato ideato dalla Provincia di Monza –
Settore Formazione Professionale - un motore di ricerca, attraverso il quale è
possibile scegliere l’offerta formativa relativa all’apprendista, selezionando il settore
di appartenenza, il profilo formativo e la tipologia di servizio.
I contatori che consentono agli Operatori accreditati ammessi al Catalogo di accedere
alla prenotazione delle doti per la formazione saranno aperti, sul gestionale
provinciale Sintesi giovedì 12/09/2012.
Il motore dell’offerta formativa a finanziamento pubblico è consultabile a questo
indirizzo
Si tenga presente che la novità introdotta dal nuovo Testo Unico è che saranno
garantite a tutti gli apprendisti le ore di formazione sui contenuti di base e
trasversali, entro una durata massima, prevista dalle legge, di 120 ore nell’arco del
triennio di durata del contratto di apprendistato e sulla base delle risorse disponibili.
La durata effettiva è diversa per ciascuno e viene stabilita in base al titolo di studio
dell’apprendista al momento dell’assunzione secondo le disposizioni del contratto
collettivo applicato.
Una delle principali novità introdotte dal Testo unico è stata quella di aumentare le
ore di formazione professionalizzante all'interno delle imprese. Questa formazione è
totalmente a carico del datore.
Attualmente nella nostra provincia risultano assunti con contratto di apprendistato
circa 3682 giovani.
NORMATIVA NAZIONALE
Legge 7 agosto 2012 , n. 134
Misure urgenti per la crescita del Paese
Legge 28 giugno 2012 , n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Legge 12 novembre 2011, n. 183 (estratto)
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167
(Testo unico dell’apprendistato)
NORMATIVA REGIONALE
NORMATIVA REGIONALE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTERPELLI
DOCUMENTI
NOTIZIE UTILI
SITI DI INTERESSE
CONTATTI
FAQ
1. Il Testo Unico dell’apprendistato è pienamente operativo?
Il D. Lgs. n. 167/2011 è pienamente operativo dal 26 aprile 2012.
2. Ai contratti stipulati secondo la “vecchia” normativa quale regime si applica?
I contratti di apprendistato stipulati ai sensi della Legge Treu e della Legge Biagi sono
disciplinati dalla normativa in base alla quale è avvenuta in concreto l’assunzione e quindi
per tutto ciò che riguarda la disciplina del rapporto di lavoro (durata del contratto, sgravi
contributivi, formazione etc.) occorre fare riferimento alla tipologia contrattuale di
assunzione (art.16 L. 196/97 oppure artt. 48, 49 o 50 del D. Lgs. 276/2003).
3. Quali sono le tipologie di apprendistato previste dal Testo unico?
Il Testo Unico prevede tre tipologie di apprendistato:
1) Art. 3 – Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale rivolto ai giovani dai 15
ai 25 anni compresi, anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, di durata stabilita
dalla Regioni, d’intesa con le parti sociali, fino ad un massimo di 3 anni, elevabile a 4 anni
per il conseguimento di diplomi regionali quadriennali. È attivabile solo nella Regioni che
abbiano stipulato le necessarie intese con i Ministeri competenti (in Regione Lombardia già
operativo);
2) Art. 4 – Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere rivolto ai giovani dai
18 ai 29 anni compresi o dai 17 se in possesso di una qualifica professionale, di durata
stabilita dalla contrattazione collettiva, fino ad un massimo di 3 anni, elevabile a 5 per
particolari professionalità dell’artigianato. È finalizzato al conseguimento di una
qualificazione professionale;
3) Art. 5 – Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca rivolto ai giovani dai 18 ai 29
anni compresi o dai 17 se in possesso di una qualifica professionale, di durata stabilita dalla
Regioni, d’intesa con le parti sociali e le istituzioni formative. È finalizzato al conseguimento
di titoli di studio specialistici, universitari e postuniversitari e alla formazione di giovani
ricercatori per il settore privato. In assenza di regolamentazioni regionali, l’apprendistato in
alta formazione può essere attivato con apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di
lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le
istituzioni formative o di ricerca.
Il Testo Unico, inoltre, prevede anche la possibilità di assumere con contratto di
apprendistato i lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi (art. 7 comma 4) ai fini
della loro qualificazione o riqualificazione professionale, usufruendo degli incentivi previsti
dalla L. 223/1991. Occorre precisare, però, che la previsione dell’art. 7 comma 4 non
rappresenta una quarta tipologia di apprendistato ma semplicemente un allargamento della
platea dei destinatari che possono essere assunti con le tre tipologie sopra elencate (in
questo caso senza limiti di età).
Infine, il Testo Unico prevede la possibilità di assumere apprendisti anche nel settore
pubblico. A tal fine è necessario attendere un apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri che definisca le relative modalità attuative e la disciplina del reclutamento e
dell’accesso. Tale decreto dovrà essere emanato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del
Testo unico.
4. Quali sono i benefici economici associati al contratto di apprendistato?
Il contratto di apprendistato consente all’azienda di godere di benefici sia di tipo economico
sia di tipo normativo.
Dal punto di vista economico, il principale beneficio consiste in un sistema contributivo
agevolato che viene mantenuto per tutto il periodo di apprendistato ed anche per ulteriori
12 mesi dopo la qualificazione del rapporto di lavoro come ordinario rapporto subordinato a
tempo indeterminato.
L’ulteriore beneficio economico di cui godono le aziende è legato alla retribuzione
dell’apprendista che viene stabilita dalla contrattazione collettiva e che può essere
calcolata, in via alternativa, con il sistema del sottoinquadramento o quello della
percentualizzazione. Seguendo il primo sistema, la retribuzione è quella del livello di
inquadramento che può essere inferiore fino a due livelli rispetto all’inquadramento finale
per il quale l’apprendista è stato assunto, mentre il secondo sistema consente di definire la
retribuzione in misura percentuale rispetto alla qualifica “finale” e crescente con l’anzianità
di servizio. In ogni caso è espressamente previsto il divieto di retribuzione a cottimo.
5. A quanto ammontano gli sgravi contributivi per i contratti di apprendistato?
Per gli sgravi contributivi occorre fare riferimento alla data di assunzione:
a) per le assunzioni avvenute prima del 01/01/2012 è prevista una contribuzione a carico
del datore di lavoro pari al 10%, ridotta per le aziende con organico pari o inferiore a nove
dipendenti all’1,5% per il primo anno di contratto, al 3% per il secondo anno e al 10% per
gli anni successivi;
b) per le assunzioni a partire dal 01/01/2012, invece, è previsto uno sgravio contributivo
pari al 100%
6. L’azienda gode dello sgravio contributivo per tutta la durata del contratto di
apprendistato?
Lo sgravio contributivo viene mantenuto per tutta la durata del rapporto di apprendistato
con la sola esclusione dello sgravio pari al 100% che può durare al massimo per tre anni
anche per quei contratti per i quali è prevista una durata superiore ai tre anni (assunzioni
ai sensi della “vecchia” normativa e assunzioni ai sensi del Testo Unico riferite a particolari
professionalità dell’artigianato per le quali sono previsti 5 anni di apprendistato).
Pertanto allo scadere del terzo anno di sgravio contributivo pari al 100%, l’azienda potrà
godere della contribuzione pari al 10% per tutto l’ulteriore periodo di apprendistato e per i
12 mesi successivi alla qualificazione del rapporto di lavoro.
7. Quali benefici economici si applicano in caso di assunzione in apprendistato di
un lavoratore in mobilità?
Ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato si applicano i benefici di cui
alla Legge 223/1991 (legge sulla mobilità) e non quelli previsti per gli apprendisti in
generale.
In particolare, il Testo unico precisa espressamente che per i lavoratori in mobilità trovano
applicazione il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223 e l’incentivo economico di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima.
Più precisamente:
- aliquota fissa al 10% per un periodo massimo di 18 mesi;
- 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo massimo
di 12 mesi.
Inoltre l’art. 7 comma 9 del Testo Unico, relativamente al mantenimento degli sgravi
contributivi per ulteriori 12 mesi dalla data di qualificazione del rapporto di lavoro, prevede
espressamente che tale previsione non si applichi ai lavoratori in mobilità assunti con
contratto di apprendistato. Pertanto, soltanto per i lavoratori in mobilità, una volta
trasformato il contratto di apprendistato in rapporto subordinato a tempo indeterminato, il
datore di lavoro non può godere degli ulteriori 12 mesi di sgravi contributivi.
8. Di quali altri benefici gode l’azienda che assume un apprendista?
Gli ulteriori benefici di cui gode un’azienda
prevalentemente di tipo normativo. In particolare:
che
assume
un
apprendista
sono
a) l’apprendista non viene computato ai fini del raggiungimento dei limiti numerici previsti
da leggi e da contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative e istituti (ad
esempio, ai fini dell’applicazione della legge n. 68/1999 sull’assunzione dei soggetti disabili
o dell’applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970 in materia di tutela reale in caso di
licenziamento illegittimo);
b) l’art. 7 comma 10 del Testo Unico, recepisce quanto stabilito dall’intesa del 27 ottobre
2010 per il rilancio dell’apprendistato in materia di imprese multi localizzate. I datori di
lavoro, cioè, che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo
della regione dove è ubicata la sede legale e possono pertanto accentrare in quel luogo le
comunicazioni obbligatorie;
c) l’art. 2 lettera h) prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato nel caso
di assenza giustificata (malattia, infortunio etc.) per un periodo superiore ai 30 giorni;
d) è possibile inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla qualificazione
finale oppure, in alternativa, stabilire una retribuzione in misura percentuale e in modo
graduale alla anzianità di servizio.
9. Quali sono i limiti numerici per poter assumere un apprendista?
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto
apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie
somministrazione non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate
servizio presso il datore di lavoro stesso. Nel caso di un numero di dipendenti pari
inferiore a 3, si possono assumere fino ad un massimo di 3 apprendisti.
di
di
in
o
Non si applicano questi limiti per le aziende artigiane (art.4 L443/85 – ad esempio in
edilizia si possono assumere fino a 5 apprendisti nel caso di titolari artigiani senza
dipendenti)
10. Quale forma deve avere il contratto di apprendistato?
Il contratto di apprendistato, a pena di nullità, deve essere redatto per iscritto.
11. Il piano formativo individuale è obbligatorio?
Il piano formativo individuale è un documento obbligatorio che deve essere consegnato
all’apprendista contestualmente al suo contratto di lavoro nel caso di apprendistato
professionalizzante stipulato ai sensi del D. Lgs. 276/2003.
Per le assunzioni effettuate ai sensi del Testo Unico, invece, è previsto che il piano
formativo venga redatto per iscritto e definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto. La
consegna all’apprendista, quindi, nel caso di assunzione ai sensi del nuovo Testo Unico, non
deve più essere contestuale alla consegna del contratto di lavoro. Sarà compito delle
contrattazione collettiva, o degli enti bilaterali, mettere a disposizione dei datori di lavoro
moduli o formulari utili alla sua definizione.
In ogni caso il piano formativo è una parte essenziale del contratto e pertanto
l’apprendista, una volta sottoscritto il contratto di lavoro, non può rifiutarsi di firmare anche
il piano formativo perché tale comportamento renderebbe nullo il contratto di lavoro per
carenza di uno dei suoi elementi essenziali e caratterizzanti.
12. E’ obbligatoria la presenza di un tutor?
Sì, anche se il nuovo Testo Unico rinvia alla contrattazione collettiva la scelta tra un tutore
o un referente aziendale e la definizione delle relative caratteristiche.
Per tutte le assunzioni effettuate ai sensi della “vecchia” normativa, invece, è prevista
espressamente la presenza di un tutor aziendale che deve avere le seguenti caratteristiche:
a) Il tutor aziendale non può seguire contemporaneamente più di cinque apprendisti;
b) Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato
dall’impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese
artigiane, anche dal titolare dell’impresa stessa oppure da un socio o da un familiare
coadiuvante;
c) Il lavoratore qualificato individuato deve possedere un inquadramento contrattuale pari o
superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato, deve
svolgere mansioni coerenti con quelle dell’apprendista e avere almeno tre anni di
esperienza lavorativa, tranne nel caso in cui non vi siano in azienda lavoratori con tale
anzianità di lavoro.
13. Il datore di lavoro può recedere dal contratto di apprendistato?
Le parti possono recedere solo al termine del contratto di apprendistato nel rispetto del
periodo di preavviso previsto dall’art. 2118 del codice civile.
Durante il periodo di apprendistato (e quindi durante il periodo formativo) le parti possono
recedere solo per giusta causa e giustificato motivo.
14. L’apprendista può dimettersi liberamente durante il periodo di apprendistato?
Rispetto alla precedente formulazione, il Testo Unico prevede espressamente che la
possibilità di recedere dal contratto di apprendistato durante il periodo formativo è
consentita solo per giusta causa o per giustificato motivo sia per il datore di lavoro che per
l’apprendista.
15. Di quali tutele assicurativo/previdenziali godono gli apprendisti?
Gli apprendisti godono delle seguenti tutele:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) la maternità;
e) assegni familiare.
16. Gli apprendisti accedono agli ammortizzatori sociali?
Gli apprendisti sono esclusi dai trattamenti ordinari di integrazione salariale, dall’indennità
di disoccupazione e di mobilità. Tuttavia, con la legislazione anticrisi, sono stati introdotti
strumenti normativi che consentono anche agli apprendisti, in presenza dei relativi
requisiti, la fruizione dei trattamenti in deroga.
17. Come si svolge la formazione per apprendisti e da chi è finanziata?
Rispetto alla formazione, occorre distinguere tra assunzioni effettuate ai sensi della
“vecchia” normativa e assunzioni effettuate ai sensi del nuovo Testo Unico.
Nel caso di assunzioni ai sensi della “vecchia” normativa, sono previste almeno 120 ore di
formazione formale per ogni anno di apprendistato.
Per formazione formale si deve intendere una formazione
a) svolta in ambiente organizzato e strutturato (un organismo di formazione, un istituto
scolastico, nel luogo di lavoro, anche in locali distinti etc.)
b) assistita da figure professionali idonee a trasferire competenze di base, trasversali e
tecnico professionali, e conoscenze quali i tutor
c) esplicitamente progettata come apprendimento strutturato in termini di obiettivi, tempi e
risorse
d) con esiti verificabili e certificabili
La formazione formale può essere delle seguenti tipologie:
- Formazione formale interamente svolta all’esterno dell’azienda attraverso strutture
accreditate pressola Regione Lombardia per l’erogazione degli interventi di formazione
professionale continua: nel caso in cui l’impresa non sia in possesso della capacità
formativa formale individuata secondo i requisiti e criteri dai CCNL;
- Formazione interna integrata: nel caso in cui l’impresa, pur essendo in possesso della
capacità formativa interna, ritenga necessario integrare tale capacità attraverso il sostegno
di capacità formative formali esterne all’azienda, con particolare riferimento sia alle
competenze trasversali che alle competenze tecnico professionali;
- Formazione formale interamente svolta all’interno dell’azienda: la capacità formativa
formale interna è individuata sulla base dei requisiti e criteri individuati dalla Contrattazione
collettiva Nazionale.
Le 120 ore di formazione devono essere composte da almeno il 35% di formazione di base
e trasversale e la restante parte di formazione tecnico-professionale.
Il Testo Unico, invece, distingue nettamente la formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere da quella di base e trasversale. La prima viene rimessa alla contrattazione
collettiva per quanto riguarda la durata (ossia il monte ore) e le modalità di erogazione.
Questa formazione è svolta sotto la responsabilità dell’azienda che ne sostiene i costi
eventualmente anche tramite l’utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali. La formazione
trasversale, invece, è di competenza delle singole Regioni che, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, definiscono un’offerta formativa a finanziamento pubblico per un
monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.
18. Il Testo Unico conferma o modifica il precedente regime sanzionatorio?
Il Testo unico conferma le sanzioni (versamento della differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore
che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100%) per inadempimento nella erogazione della formazione, di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che impedisca di realizzare la finalità del
contratto.
La novità introdotta dal Testo Unico riguarda la possibilità di recuperare la formazione
omessa. Infatti, qualora la formazione omessa sia recuperabile, il personale ispettivo
assegna al datore di lavoro un congruo termine per adempiere mediante provvedimento di
disposizione ex art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004.
Un’ulteriore novità del Testo Unico è rappresentata dalle nuove sanzioni previste per la
violazione delle disposizioni contrattuali collettive che recepiscono le previsioni del Testo
Unico stesso in materia di forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano
formativo, di retribuzione e di presenza di un tutore o referente aziendale. In tali ipotesi
trova applicazione la diffida a regolarizzare di cui all’art. 33 della Legge n. 183 del 2010.
Apprendistato
Che cos'è la formazione in apprendistato e come si svolge nella nostra Provincia
La regolamentazione del contratto di apprendistato, prevede che l’azienda, titolare della
responsabilità di formare l’apprendista assunto alle proprie dipendenze, provveda alla
formazione formale obbligatoriamente prevista per l’apprendista, come condizione
essenziale per la corretta attuazione del contratto.
La Provincia di Como, al fine di agevolare le aziende nell’assolvimento dei propri obblighi
formativi , ha predisposto il “catalogo dell’offerta pubblica di servizi integrati”
2012/2013 presentato dagli organismi accreditati e validato dalla Provincia.
Possono accedere all’offerta gratuita finanziata con risorse pubbliche (nei limiti delle
risorse disponibili) in conformità di quanto previsto nell’Avviso Dote Apprendistato, le
aziende che hanno dichiarato di ricorrere alla formazione esterna o integrata , oppure
interna per il solo servizio di riconoscimento delle competenze.
La Dote Apprendistato si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi :




designazione del beneficiario della Dote: non trasferibilità ad altri soggetti
designazione dei servizi: non equivalenza e non fungibilità con il denaro
composizione della Dote: il valore della Dote rispetta i massimali dei costi definiti
per i singoli servizi fruibili dal titolare della Dote
l’assegnazione della Dote avviene secondo criteri di priorità regionali e provinciali
ed è rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato e appartenenti alle seguenti
categorie :


apprendisti assunti da aziende ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997
minorenni e maggiorenni che hanno ricevuto formale convocazione da parte della
Provincia di Como
apprendisti assunti da aziende ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03 dal 1/01/2008
(o prima nel caso di prosecuzione del percorso) le cui aziende abbiano optato per la
formazione esterna o integrata
L’azienda/apprendista, insieme all’operatore accreditato appartenente alla rete provinciale,
definisce un percorso individuale da formalizzare in un Piano di Intervento Personalizzato
(PIP), elaborato sulla base del contratto di appartenenza dell’apprendista, della Dote, della
tipologia dei servizi messa a catalogo e secondo quanto dettato nel documento le
“Procedure e modalità per l’erogazione dei servizi integrati in apprendistato”.
SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AZIENDE
Referente provinciale Apprendistato:
per informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione esterna per
apprendisti
Tel:
Mail:
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In questa sezione
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Catalogo
Documenti e Notizie
Siti utili
Catalogo: Inserire copia del nostro catalogo
Documenti e notizie:
TESTO UNICO APPRENDISTATO
Per approfondimenti: Testo unico Apprendistato
05/12/2011
Materiali Convegno di ottobre 2010”
mar 28/09/2010
PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PER ESPLETARE IL DIRITTO DOVERE DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
L’intesa sull’art.48 del DL276/2003: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regione Lombardia
I giovani di 15 anni potranno conseguire una qualifica professionale anche attraverso la
formazione in apprendistato.
Questo il contenuto dell’intesa del 27 settembre 2010 tra Regione Lombardia, Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca e Ministero del Lavoro.
Il testo completo dell'Intesa da scaricare
DECRETO REGIONALE DI DEFINIZIONE DELLE RISORSE TRASFERITE ALLA
PROVINCE A VALERE SULLE ANNUALITÀ 2011/12 E 2012/13.
Regione Lombardia (Decreto del 05/12/2011 n.11960) ha trasferito le risorse
per il periodo formativo 2012-2013 e le linee di indirizzo per la
programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Per approfondimenti: DECRETO REGIONALI
25/01/2011
APPROVAZIONE DEGLI STANDARD FORMATIVI PER L’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE E DI MESTIERE
Per approfondimenti : DGR 2933 standard apprendistato
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