t n u o c n w o d SERIE MANUALI 14/c Le domande di Diritto Tributario Quesiti a risposta aperta per prepararsi alle prove orali di esami, concorsi e abilitazioni oltre 290e rispost e complet SIMONE EDIZIONI GIURIDICHE Estratto della pubblicazione Gruppo Editoriale Esselibri - Simone ® Estratto della pubblicazione TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Avviso agli esaminati Invia alla redazione Esselibri CountDown (Via F. Russo, n. 33/D - Napoli) oppure via e-mail all’indirizzo [email protected] le domande più originali o complesse del tuo esame, anche corredate della tua risposta. I migliori suggerimenti saranno pubblicati. Ideazione, organizzazione della collana a cura del dott. Federico del Giudice (docente universitario) A cura dei dott. Laura Blanchini e Angelo Patrini Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Esselibri S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30) Finito di stampare nel mese di giugno 2009 dalla «Litografia Enzo Celebrano» - Via Campana, 234 - Pozzuoli (NA) per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 Napoli Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno PREMESSA Hai letto il manuale? Lo hai ripassato? Hai appreso i concetti fondamentali? Bene … adesso comincia la fase più difficile: quella di attrezzarti al meglio per rispondere alle domande d’esame. Sappi che il docente, che ha una visione completa della disciplina, in sede d’esame si aspetta che il candidato, più che esporre mnemonicamente il singolo istituto, ne individui la ratio, i principi di base, i collegamenti con altri istituti, operazione non semplice da compiere da parte dell’esaminando. Ma c’è chi lo fa per te! 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Aggiornato al D.L. 5/2009 (cd. decreto incentivi), mantiene inalterata la struttura dell’opera, fornendo una visione d’insieme del sistema fiscale senza entrare nel dettaglio della complessa materia. Estratto della pubblicazione PARTE PRIMA IL DIRITTO TRIBUTARIO 1. Che cosa s’intende per diritto tributario? - 1 bis. Quali sono i principi dettati dalla Costituzione, posti alla base del diritto tributario? - 1 ter. Le altre fonti del diritto tributario e il ruolo delle fonti internazionali. - 1 quater. Quali sono le differenze tra diritto finanziario, diritto tributario e scienza delle finanze? 2. Cosa s’intende per entrata tributaria? - 2 bis. Che cosa differenzia le tasse dalle imposte? - 2 ter. Quali sono gli elementi costituitivi dell’imposta? - 2 quater. Come possono essere classificate le imposte? - 2 quinquies. Qual è l’elemento che contraddistingue il contributo? - 2 sexies. Qual è lo scopo che lo Stato intende conseguire con i monopoli fiscali? 3. Cos’è l’interpretazione giuridica? - 3 bis. Cosa si intende per interpretazione analogica? - 3 ter. Quali sono le altre fonti interpretative del diritto tributario? - 3 quater. Cosa si intende per elusione fiscale? - 3 quinquies. In cosa consiste il «transfer pricing»? 3 sexies. Che cos’è il diritto d’interpello? - 3 septies. In che cosa consiste lo Statuto del contribuente o «Carta dei diritti del contribuente» (Legge 212/2000)? 4. In cosa consiste il fenomeno economico della traslazione d’imposta? - 4 bis. Che cos’è l’ammortamento, l’erosione e la rimozione? 5. Cosa s’intende per «potestà tributaria»? 6. Quali sono i soggetti attivi della potestà d’imposizione? - 6 bis. Quali sono gli altri organi dipendenti dal Ministero dell’economia e delle finanze? 7. Nel nostro ordinamento tributario, chi può rivestire la qualifica di soggetto passivo d’imposta? - 7 bis. A cosa si riferisce l’espressione «coobbligazione solidale»? - 7 ter. Come viene definito il sostituto d’imposta? - 7 quater. Qual è la differenza tra ritenuta a titolo d’acconto e ritenuta a titolo d’imposta? - 7 quinquies. Quale funzione svolge il codice fiscale? - 7 sexies. Quali sono le funzioni dell’anagrafe tributaria? - 7 septies. Cos’è il domicilio fiscale? 8. In cosa consiste l’accertamento tributario? - 8 bis. In cosa consiste la dichiarazione annuale dei redditi e quali sono le sue caratteristiche? - 8 ter. Come viene effettuato l’accertamento delle imposte sui redditi? - 8 quater. Cosa sono gli studi di settore e come funzionano? - 8 quinquies. Che cos’è l’accertamento con adesione? - 8 sexies. In che cosa consiste l’adesione ai verbali di constatazione? - 8 septies. In che consiste la definizione degli inviti al contraddittorio? 9. Quali sono i regimi contabili attualmente previsti dall’ordinamento tributario ai fini delle imposte dirette? - 9 bis. In che consiste il regime di contabilità ordinaria e il regime semplificato? - 9 ter. Quale trattamento fiscale è previsto per i contribuenti che Estratto della pubblicazione 6 Parte Prima adottano il regime dei «minimi»? - 9 quater. In che cosa consiste il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo? 10. Quali sono le caratteristiche della riscossione mediante ruolo? - 10 bis. Come si versano i tributi? - 10 ter. Come possono essere dilazionate le somme iscritte a ruolo? 10 quater. Cos’è la cartella di pagamento? - 10 quinquies. Che effetto produce la notificazione della cartella di pagamento? 11. Che cosa prevede la normativa tributaria in caso di rimborsi? - 11 bis. Cos’è il rimborso d’ufficio? - 11 ter. Quali sono gli uffici competenti all’erogazione del rimborso? - 11 quater. Come avviene il rimborso tramite conto fiscale? 12. Che cosa sono le agevolazioni tributarie? - 12 bis. Quali sono le principali agevolazioni tributarie previste nel nostro Paese? - 12 ter. Cos’è il condono fiscale? 12 quater. Quali sono le linee essenziali dello scudo fiscale? 13. Quali sono i principi e le regole di applicazione delle sanzioni tributarie non penali? - 13 bis. Come sono irrogate le sanzioni? - 13 ter. Quali sono le principali sanzioni amministrative? 14. Che cosa prevede l’istituto del ravvedimento operoso? - 14 bis. Quali sono gli atti ammessi al ravvedimento? 15. Cosa prevede la riforma della disciplina dei reati tributari? 16. Quali sono le caratteristiche principali del processo tributario? - 16 bis. Qual è la forma e quali sono gli elementi del ricorso tributario? - 16 ter. Quali sono i termini di proposizione del ricorso? - 16 quater. Cosa sono i «motivi» e le «memorie integrative» del ricorso? - 16 quinquies. In che cosa consiste la trattazione del ricorso e la notifica della sentenza? - 16 sexies. Come avviene il pagamento dei tributi e il rimborso? 17. È possibile evitare il contenzioso tributario? - 17 bis. Che cos’è l’autotutela? - 17 ter. Cos’è l’acquiescenza? - 17 septies. Che cos’è la conciliazione giudiziale? 1. Che cosa s’intende per diritto tributario? Riferimenti normativi: artt. 3, 23, 53, 75 e 119 della Costituzione. Chiarimenti: specificare qual è l’obiettivo del diritto tributario nell’ambito dell’attività finanziaria dello Stato. Domande conseguenziali: i principi dettati dalla Costituzione; le fonti del diritto tributario; la distinzione tra diritto finanziario; diritto tributario e scienza delle finanze. Il diritto tributario 7 Articolazione della risposta Lo Stato e gli altri enti pubblici svolgono un’attività finanziaria diretta al reperimento delle risorse economiche, attraverso cui provvedere al soddisfacimento dei bisogni pubblici o collettivi. Una delle modalità attraverso cui è possibile procurarsi tali mezzi finanziari è il prelievo tributario, vale a dire, l’imposizione ai cittadini dei tributi. In tale ambito si colloca il diritto tributario, che può essere definito come quel complesso di norme che regolano l’imposizione e la riscossione dei tributi. Tali norme disciplinano il rapporto che s’instaura tra il soggetto attivo (l’ente impositivo) e il soggetto passivo (il contribuente) della relativa prestazione obbligatoria. Il diritto tributario ha come scopo, quindi, quello di regolare la principale fonte delle entrate pubbliche, quelle tributarie. Il diritto tributario è un settore del diritto finanziario caratterizzato dall’avere ad oggetto l’imposizione, a favore di soggetti di diritto pubblico, di prestazioni patrimoniali. Tale branca del diritto pubblico regola i mezzi e le procedure per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento della spesa pubblica in generale, ossia delle spese che lo Stato e gli enti pubblici devono sostenere per poter svolgere le loro funzioni. Il presupposto del diritto tributario è che la copertura delle spese occorrenti per la sussistenza di un’organizzazione sociale deve potersi realizzare anche senza il consenso dei singoli e deve quindi discendere da una legge dello Stato. Il finanziamento della spesa pubblica si realizza mediante strumenti giuridici previsti dalla legge, senza il consenso dei debitori. Le prime indagini sul tributo sono di tipo economico (scienza delle finanze) e dirette a studiare: 1. l’equilibrio tra esigenze finanziarie pubbliche ed economia privata; 2. l’utilizzo della leva fiscale al fine di realizzare finalità di interesse collettivo; 3. gli effetti delle politiche fiscali sulla formazione dei prezzi e dei redditi 1 bis. Quali sono i principi dettati dalla Costituzione, posti alla base del diritto tributario? Nel nostro sistema, fonte principale del diritto tributario è, ovviamente, la Costituzione la quale sancisce i principi cui il legislatore deve necessariamente attenersi nell’emanazione di norme fiscali. Estratto della pubblicazione 8 Parte Prima Tali principi sono: a) la riserva di legge (art. 23): «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Ciò al fine di garantire la libertà dei cittadini, in quanto le scelte fondamentali in materia tributaria sono demandate al Parlamento che ne rappresenta la totalità. Si tratta di riserva di legge relativa: ciò significa che la legge disciplina gli aspetti essenziali (presupposto, soggetti, aliquote, base imponibile), mentre la disciplina di grado inferiore servirà a integrare e a curare gli aspetti più particolarmente tecnici; b) la capacità contributiva (art. 53), secondo la quale ogni soggetto è tenuto all’adempimento della prestazione in ragione della sua capacità contributiva. Oggi la dottrina dominante è concorde nel ritenere la capacità contributiva come l’idoneità economica dell’individuo a concorrere alle spese pubbliche, la quale si esprime attraverso indici economicamente valutabili, quali un patrimonio, un reddito, una spesa per consumi o investimenti; fenomeni, cioè, sempre suscettibili di valutazione economica. Mentre sarebbero incostituzionali imposte che colpissero fenomeni diversi, per esempi lo stato civile di una persona; c) l’universalità dell’imposta (art. 53), per la quale tutti coloro che risiedono nello Stato sono tenuti al pagamento delle imposte (anche apolidi e stranieri che risiedono in Stato o che ivi possiedono beni o svolgono attività lavorative); sono esclusi i cittadini italiani residenti all’estero o non aventi alcun reddito nello Stato. Tale principio presenta però molteplici eccezioni talvolta a carattere temporaneo altre volte a carattere permanente, a seconda della diversa finalità politica che lo Stato intende perseguire. Quindi avremo: — le esenzioni temporanee, totali o parziali che vengono concesse per un dato tempo qualora ricorrano certe condizioni (es. esenzioni in favore di popolazioni colpite da calamità naturali); — le esenzioni permanenti che si riferiscono a quei soggetti percettori di redditi minimi; d) l’uguaglianza (relativa) dell’onere tributario (art. 3), secondo il quale l’onere fiscale deve essere suddiviso fra tutti i soggetti d’imposta in proporzione della loro capacità contributiva; Il diritto tributario 9 e) la progressività del sistema tributario (art. 53), principio programmatico, attuabile in concreto mediante varie forme (progressività per detrazione, per classi, per scaglioni…). Si ha progressività della tassazione quando il carico tributario cresce in misura più che proporzionale col crescere della ricchezza imponibile. Ciò non vieta, comunque, che esistano anche alcuni tributi proporzionali o fissi (es. imposta di registro, che colpisce talvolta in misura fissa talvolta in misura proporzionale). La progressività delle imposte può essere tecnicamente attuata con diverse modalità: — progressività per detrazione, quando si colpisce con aliquota costante la base imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso; — per classi, quando ogni classe d’imponibile corrisponde a un’aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una più alta; — per scaglioni, che si ha quando per ogni classe imponibile è prevista un’aliquota che si applica soltanto allo scaglione compreso in quella classe (metodo adottato in Italia per il calcolo dell’IRPEF); — continua, l’aliquota aumenta in misura continua all’aumentare della base imponibile fino ad un massimo, raggiunto il quale rimane costante; f) l’inabrogabilità delle norme tributarie a mezzo referendum (art. 75); g) l’impossibilità di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio (art. 81); h) l’art. 119, infine, demanda agli enti territoriali un’autonomia finanziaria, ultimamente estesa per effetto delle modifiche apportate all’art. in questione dalla legge costituzionale n. 3 del 18-10-2001. La classificazione delle fonti del diritto tributario ricalca quella classica della gerarchia delle fonti in generale. Avremo quindi, in un’ipotetica «scaletta»: la Costituzione, la legge ordinaria, il decreto legislativo, il decreto legge, la legge regionale nonché le fonti secondarie quali regolamenti e decreti ministeriali. 1 ter. Le altre fonti del diritto tributario e il ruolo delle fonti internazionali. Oltre la Costituzione le altre fonti del diritto tributario sono le leggi che creano, modificano o estinguono norme tributarie (leggi imposte dallo sta- Estratto della pubblicazione 10 Parte Prima to ma anche da enti locali per la propria parte), i decreti legislativi che contengono una delega del Parlamento o i decreti legge che sono emanati di iniziativa governativa e successivamente convertiti dal Parlamento. Altre fonti sono i regolamenti (rivolti ad eseguire lo spirito delle leggi), le istruzioni o circolari ministeriali che interpretano le norme. Ricordiamo infine le fonti internazionali (regolamenti e direttive) che differiscono a secondo della applicabilità senza ratifica o con approvazione degli organi legislativi nazionali. Nella gerarchia delle fonti, le norme comunitarie sono poste ad un livello più elevato rispetto alle norme interne. Ciò equivale a dire che quest’ultime non devono essere applicate se in contrasto con il diritto comunitario. Gli artt. da 90 a 93 del Trattato CE contengono le norme concernenti l’armonizzazione fiscale in ambito comunitario. 1 quater. Quali sono le differenze tra diritto finanziario, diritto tributario e scienza delle finanze? Il diritto finanziario è quel ramo del diritto amministrativo che si riferisce al complesso delle norme giuridiche relative all’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese pubbliche. Il diritto tributario è una parte del diritto finanziario, in quanto regola una delle fonti di entrate pubbliche, quelle derivanti dall’imposizione coattiva dei tributi. La scienza delle finanze, diversamente, si occupa non soltanto delle entrate tributarie ma di tutte le entrate, nonché delle spese pubbliche, analizzandole sotto l’aspetto economico, a differenza del diritto finanziario che le analizza dal punto di vista giuridico. 2. Cosa s’intende per entrata tributaria? Concetto iniziale: spiegare qual è l’elemento fondamentale che distingue un’entrata tributaria dalle altre entrate pubbliche. Caratteristiche: precisare gli elementi costitutivi dell’imposta: • • • • • soggetto attivo; soggetto passivo; imponibile; fonte; aliquota. Estratto della pubblicazione Il diritto tributario 11 Differenze: distinzione tra le diverse forme di entrate tributarie: — tasse; — imposte; — contributi; — monopoli fiscali. Domande conseguenziali: differenza tra tasse e imposte; elementi costitutivi dell’imposta; classificazione delle imposte; il contributo; i monopoli fiscali. Articolazione della risposta In base alla loro provenienza, le entrate pubbliche si distinguono in entrate originarie e derivate. Le entrate originarie derivano dall’uso dei beni pubblici patrimoniali o dalla loro alienazione; le entrate derivate scaturiscono dall’esercizio della potestà impositiva o sanzionatoria dello Stato. Le entrate tributarie rientrano nella seconda categoria, in quanto contraddistinte dall’elemento della coattività, cioè dell’esercizio da parte dello Stato dello «Ius Imperii», per ottenere la prestazione. Quindi, si definisce tributaria l’entrata caratterizzata dalla coattività, intesa come imposizione dello Stato all’esecuzione della prestazione pecuniaria. Le entrate tributarie si distinguono in imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali. 2 bis. Che cosa differenzia le tasse dalle imposte? La tassa è una prestazione coattiva tributaria applicata in base al criterio della controprestazione, essa, infatti, è collegata alla richiesta da parte del singolo individuo di una specifica prestazione dell’ente pubblico ed al vantaggio che lo stesso può trarre. Quindi, la tassa viene pagata da chiunque richieda allo Stato o a un qualsiasi altro ente pubblico un servizio specifico. Per esempio, le tasse scolastiche sono dovute da chi usufruisce del servizio d’istruzione secondaria o universitaria. Chi non usufruisce del servizio o non possiede quel bene, non paga. Tuttavia, non esiste correlazione tra la tassa ed il costo del servizio per cui non può ravvisarsi uno scambio di prestazioni. L’imposta è una prestazione coattiva pecuniaria dovuta dal soggetto passivo senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell’ente pubblico e, tanto meno, a favore del soggetto stesso, il quale è obbligato ad adempiere quando si trovi in un dato rapporto con il presupposto di fatto stabilito dalla legge. Estratto della pubblicazione 12 Parte Prima Più semplicemente, le imposte sono dovute per i servizi di carattere generale che lo Stato offre, per i suoi scopi istituzionali, alla collettività dei cittadini (ordine pubblico, difesa ecc.). tutti sono obbligati a contribuire in proporzione ai propri redditi o alla dimensione di propri patrimoni. Manca, quindi, per chi effettua il pagamento, uno «speciale vantaggio» relativo al pagamento dell’imposta, in quanto il servizio reso dallo Stato è genericamente rivolto a tutti. Quindi, mentre la tassa viene applicata secondo il criterio della controprestazione, l’imposta prescinde del tutto da detto criterio. Naturalmente, lo Stato, con le entrate costituite dalle imposte, fornirà comunque un servizio alla collettività. 2 ter. Quali sono gli elementi costituitivi dell’imposta? Risultano essere elementi dell’imposta: • esistenza di un fatto giuridico, dal quale sorge l’obbligazione tributaria; • il soggetto attivo, ovvero lo Stato e l’ente pubblico dotato di potestà impositiva, cioè che impone e riscuote i tributi; • il soggetto passivo, cioè il contribuente, ovvero colui che è tenuto al pagamento dell’imposta; • l’imponibile, cioè la ricchezza su cui l’imposta viene applicata; • la fonte, ovvero la ricchezza cui il contribuente attinge per pagare l’imposta; • l’aliquota, cioè il rapporto tra l’ammontare dell’imposta rispetto alla somma imponibile. Si esprime di solito in percentuale (es. IVA 20%). 2 quater. Come possono essere classificate le imposte? Nell’ambito delle imposte, si distinguono: — le imposte dirette: sono quelle che colpiscono la capacità contributiva nella sua immediatezza (es. acquisizione di un reddito o possesso di un patrimonio); sono calcolate in base al reddito annuo prodotto dal cittadino e mediante le quali si determina la capacità contributiva dello stesso. Le principali imposte dirette che colpiscono il reddito o il patrimonio sono: IRPEF, IRES, IRAP; — le imposte indirette: sono quelle che colpiscono manifestazioni indirette di ricchezza, indipendentemente dall’effettivo risultato conseguito. Per meglio comprendere la loro essenza, si manifestano nel momento in cui il cittadino acquista beni o usufruisce di servizi. Per questo, sono meno avvertite dal contribuente ed elastiche e divisibili. Sono esem- Il diritto tributario 13 pi di imposte indirette: IVA, ICI, imposte di bollo, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulla pubblicità, ecc. Altra distinzione importante si ha tra: — le imposte soggettive o personali, che prendono in esame la persona e la sua effettiva capacità contributiva, quindi, colpiscono tutti i redditi di una persona fisica o giuridica; — le imposte oggettive o reali, che non prendono in esame il soggetto d’imposta, bensì il solo evento, quindi il patrimonio. Ciò significa che le imposte reali colpiscono il reddito prodotto indipendentemente dalle considerazioni personali sul contribuente. Ciò che rileva è soltanto il collegamento con le singole categorie di reddito prodotto (es. reddito fondiario, mobiliare ecc.). Infine, un’altra distinzione è direttamente collegata al metodo utilizzato per procedere al calcolo delle imposte. Per cui avremo: — le imposte fisse, predeterminate nel loro ammontare, sono, cioè, in misura fissa e non variano al variare della ricchezza della produzione o del prezzo; — le imposte variabili, che, diversamente dalle imposte fisse, variano secondo la base imponibile. Esse si distinguono in: 1. imposte proporzionali: colpiscono l’imponibile con un’aliquota costante (es. l’IVA ha un’aliquota ordinaria del 20%); quindi, l’ammontare dell’imposta, dovuta dal soggetto passivo, aumenta in misura proporzionale rispetto all’aumento dell’imponibile; 2. imposte progressive: in tal caso si ha un’aliquota crescente; ciò comporta che l’ammontare dell’imposta aumenta in misura più che proporzionale rispetto all’aumento dell’imponibile. A tal proposito, è importante sottolineare che il sistema tributario italiano, a norma dell’art. 53 Cost. è «informato a criteri di progressività», che trova giustificazione nell’esigenza sociale di limitare il divario economico tra le classi sociali, nell’esigenza economica di perseguire il massimo utile generale con il minimo sacrificio per ognuno e, infine, nella necessità di operare una redistribuzione dei redditi a favore delle categorie meno abbienti. Rientra in tale categoria d’imposta, ad esempio, l’IRPEF, cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’IRPEF è un’imposta personale di tipo Estratto della pubblicazione 14 Parte Prima progressivo per scaglioni di reddito. Ad ogni scaglione di reddito corrisponde un’aliquota IRPEF prestabilita (es. fino a € 15.000 si applica un’aliquota del 23%; da € 15.001 a € 28.000, l’aliquota sale al 27%; da € 28.001 a € 55.000, l’aliquota è del 38%, e così via). 2 quinquies. Qual è l’elemento che contraddistingue il contributo? Il contributo è una prestazione tributaria di difficile distinzione dall’imposta per quanto riguarda il suo schema giuridico, che trova il suo presupposto in una causalità, nel senso che è dovuto dal singolo o per un vantaggio particolare da lui ricevuto (es. contributo di miglioria) o in una spesa da lui provocata a carico dell’ente pubblico (es. contributi di utenza stradale). L’aspetto da sottolineare è rappresentato dal fatto che l’ente pubblico realizza l’imposizione sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti, per il semplice fatto che costoro traggono vantaggio diretto o indiretto da determinati servizi pubblici, anche senza che essi li abbiano richiesti. Riassumendo, il contributo ha contemporaneamente i requisiti dell’imposta e della tassa. Il contributo è, infatti, come le imposte, obbligatorio e, come la tassa, è dovuto per un servizio specifico. 2 sexies. Qual è lo scopo che lo Stato intende conseguire con i monopoli fiscali? Lo scopo del monopolio fiscale è essenzialmente quello di assicurare all’erario il conseguimento di entrate derivanti dalla produzione e/o vendita di determinati beni o servizi che non possono costituire oggetto di commercio da parte di terzi imprenditori. Si configura come un tributo perché l’esborso del singolo è superiore sia al costo di produzione del bene o del servizio, sia al margine di utile che spetterebbe al privato imprenditore. Attualmente, sono in vigore i seguenti monopoli: • tabacchi; • gioco del lotto e lotteria nazionale; • estrazione del sale; • giochi di abilità e concorsi a pronostici. Estratto della pubblicazione Il diritto tributario 15 3. Cos’è l’interpretazione giuridica? Riferimenti normativi: art. 12 disp. prel. c.c. Chiarimenti: definire il concetto di interpretazione. Caratteristiche: individuare i diversi tipi di interpretazione delle fonti del diritto: — — — — interpretazione letterale; interpretazione logica; interpretazione sistematica; interpretazione autentica. Altri elementi da evidenziare: i principi interpretativi peculiari del diritto tributario. Domande conseguenziali: l’interpretazione analogica; altre fonti interpretative del diritto tributario; l’elusione fiscale; il transfer pricing; il diritto d’interpello; lo Statuto del contribuente. Articolazione della risposta È il processo logico attraverso il quale si individua, chiarisce e determina il contenuto di una legge, atto amministrativo, atto privato etc. in riferimento ai «valori supremi» della Costituzione e del Corpo sociale. È un’operazione ermeneutica, cioè interpretativa, che può essere svolta da diversi soggetti e a diversi livelli. Se è la stessa legge a chiarire e definire il significato di una legge, per non ingenerare contrasti interpretativi, si parla d’interpretazione autentica che, come tale, ha efficacia generale (vincola, cioè, tutti i consociati) e retroattiva; essa si distingue dall’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, che hanno rango e portata differenti, in relazione ai soggetti che l’hanno posta in essere. Rispetto al testo normativo, poi, l’interpretazione può essere letterale (se si limita all’esame del solo senso grammaticale delle parole), logica (se l’interprete va oltre il significato letterale-sintattico e, tenendo presente lo scopo della norma, trova una definizione più completa), sistematica (se si tiene conto del contesto più ampio delle altre norme e dei principi che regolano globalmente la materia). Accanto ai principi interpretativi generali, possono essere individuati alcuni principi peculiari del diritto tributario. Precisamente: • principio dei salti d’imposta, in base al quale i redditi dovrebbero essere sempre tassati, a meno che non ci sia un giustificato motivo per esentarli; 16 Parte Prima • divieto di doppia imposizione, secondo il quale la tassazione non dovrebbe mai essere duplicata. 3 bis. Cosa si intende per interpretazione analogica? Ogni ordinamento giuridico deve considerarsi completo, cioè idoneo a regolare tutte le situazioni concrete che si presentano nella vita sociale. Esistono, comunque, ipotesi in cui una fattispecie concreta non possa essere definita ricercando e applicando una norma di legge preesistente: si delinea in tal caso una lacuna del diritto. Per far fronte a tale situazione, inevitabile se si considera che il legislatore non può essere onniveggente e onniloquente, la dogmatica giuridica pone a disposizione dell’interprete diverse soluzioni e strumenti ermeneutica. In particolare, l’interprete può avvalersi del ragionamento analogico, vale a dire può applicare alla fattispecie sottoposta alla sua attenzione la disciplina prevista per altre fattispecie, laddove ritenga di poter accomunare entrambe sotto la stessa ratio, dalla quale non può derivare una stessa conseguenza giuridica (analogia legis). Qualora il ragionamento analogico non sia sufficiente a risolvere il caso concreto, l’interprete deve costruire il suo ragionamento ricorrendo all’applicazione dei principi generali dell’ordinamento (analogia iuris). 3 ter. Quali sono le altre fonti interpretative del diritto tributario? Un’intensa attività interpretativa delle norme tributarie è svolta ad opera degli stessi uffici dell’amministrazione finanziaria attraverso l’emanazione di circolari e risoluzioni (cd. istruzioni ministeriali). Le prime hanno generalmente la funzione di interpretare la disposizione tributaria, mentre le seconde sono emanate in riferimento a dei casi specifici in risposta a quesiti posti dai contribuenti o dagli stessi uffici periferici dell’amministrazione finanziaria. Le istruzioni offrono un’interpretazione delle norme che è vincolante per gli Uffici e organi dell’amministrazione, ma non hanno valore d’interpretazione autentica in quanto sono destinati a produrre effetti solo nell’ambito dell’amministrazione interna. Il contribuente, pertanto, non è vincolato dalle interpretazioni delle circolari ministeriali a lui sfavorevoli e può presentare ricorso presso le Commissioni tributarie. Estratto della pubblicazione Il diritto tributario 17 Le interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza non sono vincolanti, ma hanno un valore psicologico che varrà a seconda dell’organo che giudica, degli autori, etc. 3 quater. Cosa si intende per elusione fiscale? Spesso il contribuente riesce, ricorrendo ad opportune scappatoie al limite della legalità ad avvalersi delle lacune e delle imperfezioni presenti nel sistema tributario, ad evitare l’imposizione fiscale. Questo fenomeno, noto come «elusione fiscale», consiste nel truccare la natura dell’operazione con lo scopo di beneficiare di minori imposte. Ad esempio, se le imposte sulla vendita di un immobile sono del 35% e quelle sulla vendita di azioni del 20%, il possessore dell’immobile può conferirlo in una società per azioni al solo scopo di vendere poi le azioni della società proprietaria dell’immobile con fortissimo risparmio fiscale. Qui l’elusione sta nell’utilizzazione dello strumento «società per azioni» non per svolgere un’attività d’impresa, ma solo per trasferire la proprietà sostanziale dell’immobile; infatti, in questo caso, l’acquirente delle azioni in realtà ha acquistato l’immobile, ma in questo modo il venditore ha beneficiato di un’aliquota impositiva fortemente ridotta. Dal concetto di elusione va tenuto nettamente distinto quello di evasione, nel quale, invece, rientrano tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale attraverso la violazione di specifiche norme fiscali. Tipicamente avviene attraverso operazioni di vendita effettuate senza emissione di fattura o di ricevuta o scontrino fiscale (le cosiddette vendite «in nero»), con conseguente mancata dichiarazione fiscale e versamento d’imposta. L’elusione, a differenza dell’evasione, non si presenta come illegale; essa, infatti, formalmente rispetta le leggi vigenti, ma le aggira nel loro aspetto sostanziale a danno del motivo per il quale sono state approvate. In Italia, esiste una norma antielusiva cd. generale: l’art. 37bis del D.P.R. 600/1973, secondo il quale sono in opponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra di loro, che siano contemporaneamente: privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare norme tributarie e volti a ottenere una riduzione del carico fiscale altrimenti indebita. 18 Parte Prima L’elusione è, quindi, un fenomeno che deve necessariamente e contestualmente contenere le tre componenti previste dalla norma: • l’assenza di valide ragioni economiche • l’aggiramento di obblighi e divieti previsti dall’ordinamento • il conseguimento di un risparmio fiscale altrimenti indebito. Al verificarsi di tali condizioni, l’amministrazione finanziaria può disconoscere l’effetto fiscale riveniente da tali operazioni richiedendo al contribuente le maggiori imposte che avrebbe pagato compiendo l’operazione direttamente senza l’aggiramento elusivo. L’operazione, riqualificata fiscalmente, conserva, però, tra le parti la sua valenza contrattuale originaria. Nell’esempio sopra riportato, l’amministrazione finanziaria potrà applicare alla vendita delle azioni la stessa più elevata aliquota prevista per la vendita dell’immobile, ma tra le parti resta in essere l’operazione originaria di compravendita di azioni. 3 quinquies. In cosa consiste il «transfer pricing»? Sono ormai frequenti forme di elusione attuate tra imprese e società mediante l’allocazione di utile, se non addirittura di parte del patrimonio aziendale, in paesi aventi regimi fiscali più favorevoli (cd. paradisi fiscali). Questo meccanismo è definito dagli studiosi transfer princing e consente la redistribuzione di margini di profitto laddove il prelievo fiscale è più basso. Sono considerati regimi fiscali privilegiati quelli di paesi in cui sostanzialmente il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. L’elenco dei «paradisi fiscali» è approntato periodicamente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale. Sono dunque oggetto di controllo antielusione le operazioni passive, poste in essere da imprese residenti in Italia, che abbiano comportato erogazioni di spese in favore di società estere controllanti o controllate. Lo scopo di tale intervento è di evitare che redditi prodotti in Italia possano venire sottratti alla tassazione nel nostro Paese. 3 sexies. Che cos’è il diritto d’interpello? Il diritto d’interpello, detto anche «ruling», dà facoltà al contribuente, in base all’art. 11 della Legge 212/2000 (comunemente chiamato «Statuto Estratto della pubblicazione Il diritto tributario 19 del contribuente») di interpellare l’Amministrazione Finanziaria per tutte le materie fiscali, allo scopo di ottenere un parere sulla correttezza fiscale di alcuni adempimenti, potenzialmente di natura elusiva. • Come si richiede l’interpello. Il diritto d’interpello si esercita inviando un’istanza, in carta libera, in plico per raccomandata all’Ufficio competente a riceverla in base al tipo di tributo in esame. • Chi può esercitare il diritto d’interpello. Possono inoltrare la suddetta istanza tutti i contribuenti e gli altri soggetti tenuti ad adempimenti per conto dei contribuenti (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, CAF). Il contribuente che intende esercitare il diritto d’interpello, lo deve fare manifestando preventivamente l’intenzione di adottare quel provvedimento, a pena d’inammissibilità. Vale a dire, per esempio, che il contribuente che ritiene che un onere possa essere dedotto o detratto, anche se la norma presenta delle incertezze in merito alla sua applicabilità, lo può fare soltanto se manifesta l’intenzione di farlo almeno 120 giorni prima della scadenza. È inammissibile l’interpello afferente casi su cui l’Amministrazione Finanziaria si è già espressa, per fattispecie analoga, tramite circolare, risoluzione o altra modalità rinvenibile su documentazione tributaria del sito. In tal caso, l’Amministrazione è comunque tenuta a comunicare al contribuente l’inammissibilità dell’istanza, fornendo nel contempo gli estremi della precedente risposta. • A chi inoltrare l’istanza. L’istanza può essere inoltrata a: — Direzione Regionale delle Entrate; — Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’agenzia delle Entrate; — Direzione compartimentale dell’Agenzia del territorio; — Direzione compartimentale dell’Agenzia delle Dogane. • Cosa deve contenere l’istanza. L’istanza deve essere corredata di: — dati del contribuente o altro soggetto che lo rappresenta e relativo domicilio presso cui s’intende ricevere risposta (eventualmente anche via posta elettronica); Estratto della pubblicazione 20 Parte Prima — descrizione del caso; — sottoscrizione dell’istanza; — prefigurazione del comportamento che s’intende adottare; — documentazione probatoria atto a dimostrare l’assunto per cui si ritiene legittimo il comportamento che s’intende adottare o, quanto meno, che aiuti l’Amministrazione Finanziaria ad avere più chiaro il caso. • Le risposte del fisco. L’Amministrazione è obbligata a rispondere sempre, e lo deve fare: — entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza; — a domicilio per raccomandata o in via telematica; — nei casi più rilevanti, cioè nei casi in cui il merito dell’istanza potrebbe essere di massimo interesse per una platea ampia per circolare (utilizzata anche per dare risposte a più istanze), oppure per risoluzione. L’Amministrazione Finanziaria si riserva, però, il diritto di dare risposte difformi da quelle date in precedenza. In tal caso, il contribuente che si è avvalso dell’interpretazione fornita dal fisco e ad essa viene data successivamente una risposta contraria, è tenuto a pagare per le imposte eventualmente evase, anche se non saranno applicate sanzioni. 3 septies. In che cosa consiste lo Statuto del contribuente o «Carta dei diritti del contribuente» (Legge 212/2000)? Fissa una serie di diritti e garanzie a tutela del cittadino-contribuente che, assieme alle radicali trasformazioni dell’Amministrazione Finanziaria verificatesi negli ultimi anni. Mirano a dare al nostro sistema tributario una maggiore efficacia e civiltà. Il rapporto fisco-contribuente è completamente reimpostato, essendo incentivata la collaborazione in un rinnovato clima di: — fiducia; — trasparenza; — correttezza; — lealtà. L’informazione e la certezza di poter contare sul rispetto dei propri diritti migliorano il rapporto di fiducia fra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. Lo «Statuto dei diritti del contribuente» è uno degli strumenti che dovrebbero contribuire a ridurre l’evasione fiscale. Il diritto tributario 21 Di seguito, alcuni articoli che dettano i principi generali dell’ordinamento tributario: • art. 5: diritto d’informazione; • art. 6: conoscenza degli atti e semplificazione; • art. 7: chiarezza e motivazione; • art. 10: tutela della buona fede; • art. 11: diritto d’interpello; • art. 16: coordinamento normativo. Vanno abrogate le norme regolamentari incompatibili e vanno emanati D. Lgs. recanti disposizioni correttive delle leggi tributarie strettamente necessarie a garantire la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge. Al riguardo: — D.Lgs. 32/2001 recante disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti; — Circ. n. 77/2001. Con l’art. 13 dello Statuto viene istituita la figura del Garante del contribuente. Si tratta di un organo collegiale con sede presso ogni Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ma dotato di assoluta autonomia di azione che: — rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti; — attiva le procedure di autotutela; — richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta; — con cadenza semestrale presenta una relazione sull’attività svolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze; — vigila sul rispetto, da parte degli uffici, dei principi di chiarezza e tempestività dello Statuto del contribuente. 4. In cosa consiste il fenomeno economico della traslazione d’imposta? Chiarimenti: spiegare come si articola il procedimento impositivo dal punto di vista economico e introdurre il concetto di traslazione d’imposta. Altri elementi da evidenziare: distinzione tra contribuente di diritto e di fatto. Domande conseguenziali: ammortamento, erosione e rimozione dell’imposta. 22 Parte Prima Articolazione della risposta Per poter comprendere il concetto della traslazione occorre capire come si articola, dal punto di vista economico, il procedimento impositivo: — innanzitutto, la legge, nel determinare l’imposta, individua anche il «contribuente di diritto», ossia il contribuente tenuto a versare l’imposta; tale designazione prende il nome di percussione del carico fiscale; — a questo punto, se il soggetto percosso sopporta l’onere tributario, egli sarà anche l’inciso o contribuente di fatto e l’incidenza provocherà una diminuzione del suo reddito o patrimonio; — può accadere, invece, che il soggetto percosso riesca a riversare su altri l’onere tributario, ad esempio attraverso l’aumento del prezzo di ciò che vende, per cui si viene a scindere la figura del contribuente di diritto da quella del contribuente di fatto sul quale ricade l’effetto economico dell’imposta. In quest’ultima ipotesi si realizza il fenomeno della traslazione d’imposta, che può essere definito come quel processo economico con il quale il contribuente di diritto trasferisce il peso effettivo del tributo su altri soggetti che diventano i contribuenti di fatto. Si distingue tra: • traslazione in avanti, quando il contribuente di diritto riesce ad aumentare il prezzo di vendita di beni e servizi da lui prodotti, facendo così gravare l’onere tributario sugli acquirenti stessi; • traslazione all’indietro, quando il soggetto percosso riesce ad ottenere una diminuzione del prezzo dei beni o dei servizi da lui acquistati (es. ammortamento dell’imposta); • traslazione laterale od obliqua, quando il soggetto percosso, non potendo trasferire l’onere tributario sui venditori o acquirenti del bene, oggetto dell’imposta, trasferisce il suo carico fiscale a cessionari o acquirenti di altri beni da lui prodotti o acquistati (anche in questo caso potrà essere in avanti o all’indietro). 4 bis. Che cos’è l’ammortamento, l’erosione e la rimozione? L’ammortamento dell’imposta è effetto di un’imposta speciale sul reddito di un bene capitale che si concretizza nella perdita di valore del bene oggetto del tributo. La perdita è pari alla capitalizzazione del tributo al saggio di interesse corrente. A subire il danno sarà l’originario proprietario Estratto della pubblicazione Il diritto tributario 23 del bene allorché non riesca a trasferire l’imposta sui successivi acquirenti attraverso un aumento del prezzo di vendita. Anche se il proprietario originario decidesse di vendere il bene gravato da imposta, infatti, i nuovi acquirenti compenseranno i minori redditi futuri con la minor spesa sostenuta per acquistare il bene stesso. Perché si abbia ammortamento, occorre, però, che si realizzino alcune ipotesi: — il nuovo tributo deve essere un’imposta speciale che non alteri il rendimento di altri tipi di investimento; — che il tasso d’interesse che indica la redditività degli investimenti nell’economia rimanga invariato. In caso di abolizione dell’imposta, si realizzerà la capitalizzazione del mancato tributo, che è fenomeno inverso a quello dell’ammortamento. Esempio di ammortamento dell’imposta. Il possesso di un immobile assicura un reddito netto annuo di 50.000 euro. Dato un tasso d’interesse corrente del 5%, il valore dell’immobile sarà di 1.000.000 di euro (infatti, il valore di un capitale è dato dal rapporto fra il reddito capitale ed il tasso di rendimento), ovvero se un’imposta speciale del 20% colpisce il reddito dell’immobile, quest’ultimo assicurerà ora un reddito netto annuo di 40.000 euro; tale riduzione del reddito netto colpisce, però, esclusivamente l’attuale proprietario: data un’imposta annua di 10.000 euro (il 20% dei 50.000 euro di reddito annui), nessun acquirente sarà disposto a pagare 1.000.000 di euro. Il nuovo valore dell’immobile è pertanto di 800.000 euro: con l’esborso di tale somma rapportata ai 2.000 euro annui di reddito assicura al nuovo proprietario un tasso di rendimento del 5%, pari al tasso d’interesse di mercato. L’erosione si verifica quando il contribuente riesce ad ottenere un risparmio d’imposta grazie ad una riduzione della base imponibile determinata dalla legge fiscale che per motivi di carattere socio-economico sancisce l’esecuzione di alcune forme imponibili (fenomeno assai frequente per il calcolo dell’IRPEF). La rimozione dell’imposta è un comportamento (lecito) del contribuente tendente a diminuire l’onere dell’imposta. Si parla di rimozione negativa, quando il soggetto colpito, per effetto dell’introduzione dell’imposta o dell’aumento delle aliquote, riduce la produzione o i consumi, determinando di conseguenza una riduzione della base imponibile. Estratto della pubblicazione 24 Parte Prima Si parla, invece, di rimozione positiva o elisione dell’imposta, quando il soggetto colpito aumenta i propri sforzi produttivi per procurarsi un reddito maggiore e neutralizzare la riduzione del potere di acquisto. 5. Cosa s’intende per «potestà tributaria»? Concetto iniziale: nozione di potestà. Differenze: distinguere la potestà astratta da quella concreta. Altri elementi da evidenziare: spiegare i limiti della potestà tributaria derivanti dalla riserva di legge in materia tributaria. Articolazione della risposta Lo Stato o gli enti pubblici sono dotati di pubblici poteri o potestà dei quali si avvalgono per realizzare i molteplici fini che interessano l’intera collettività. Tra queste rientra anche la potestà tributaria, intesa come capacità dello Stato di imporre tributi ai cittadini. Si distingue tra: • potestà astratta, che compete agli organi legislativi e consiste nella facoltà di istituire le imposte. Tale potestà spetta, oltre che allo Stato, in diversa misura anche ai Comuni, Province e Regioni; • potestà concreta, che compete ai singoli organi tributari, sia statali sia tributari e consiste nella corretta e legale applicazione dei tributi. La potestà concreta attribuisce, quindi, agli organi tributari (espressamente indicati dalla legge) il potere/dovere di realizzare le procedure amministrative che consentono la gestione fiscale. È importante sottolineare come l’amministrazione finanziaria sia di fatto limitata nella sua potestà tributaria dal principio della riserva di legge in materia tributaria. Essa è, infatti, priva di poteri nella determinazione delle imposte essendo queste scelte demandate al legislatore dell’art. 53 della Costituzione. C’è però discrezionalità tecnica dovuta al fatto che la riserva di legge è relativa sicché il Parlamento può demandare all’esecutivo (Ministero dell’Economia e delle Finanze) il compito di disciplinare alcuni aspetti tecnici di norme tributarie. Estratto della pubblicazione